ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 417

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
2 dicembre 2020


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2020/C 417/01

Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 417/02

Comunicazione della Commissione, relativa all’interpretazione di talune disposizioni giuridiche del quadro riveduto per la risoluzione delle banche in risposta alle domande poste dalle autorità degli Stati membri (seconda comunicazione della Commissione)

17

2020/C 417/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9787 — Česká Spořitelna/Československá Obchodní Banka/Komerční Banka/JV) ( 1 )

51


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 417/04

Tassi di cambio dell'euro, 1o dicembre 2020

52

2020/C 417/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

53

2020/C 417/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

54


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 417/07

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10069 — HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

55

2020/C 417/08

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9977 — EPGC/Metro), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

57

2020/C 417/09

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9981 — Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö) ( 1 )

58

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 417/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

59


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2020

relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza

(2020/C 417/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 166 e 165,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1) riconosce l’istruzione e l’accesso alla formazione professionale e continua come un diritto fondamentale; gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite prevedono entro il 2030 pari accesso per tutte le donne e tutti gli uomini a un’istruzione tecnica, professionale e terziaria, anche universitaria, che sia di qualità e a prezzi accessibili e un aumento sostanziale del numero di giovani e adulti che hanno le competenze necessarie, anche tecniche e professionali, per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e l’imprenditorialità.

(2)

Il pilastro europeo dei diritti sociali (2) proclamato il 17 novembre 2017 stabilisce una serie di principi a sostegno di mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti, tra cui il principio 1 sul diritto all’istruzione inclusiva e di qualità, alla formazione e all’apprendimento permanente, e il principio 4 sul sostegno attivo all’occupazione.

(3)

I sistemi di istruzione e formazione professionale innovativi e di elevata qualità forniscono alle persone competenze per il lavoro, lo sviluppo personale e la cittadinanza che le aiutano ad adattarsi alla duplice transizione digitale e verde e a realizzarla, a far fronte alle situazioni di emergenza e agli shock economici, sostenendo nel contempo la crescita economica e la coesione sociale. Ciò consente di fornire loro competenze che le aiutano a trovare o a creare le occupazioni richieste nel mercato del lavoro.

(4)

Politiche efficaci in materia di istruzione e formazione professionale sono essenziali per conseguire l’obiettivo di promuovere una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici come stabilisce l’articolo 145 TFUE.

(5)

La comunicazione della Commissione «Il Green Deal europeo» (3) propone una nuova strategia per la crescita dell’Europa che mira a trasformarne l’economia e la società orientandole verso una direzione più sostenibile. Scuole, istituzioni di formazione e università si trovano in una posizione privilegiata per intavolare con gli alunni, i genitori, le imprese e la comunità in generale un dialogo sui cambiamenti necessari per il successo della transizione. Per cogliere i benefici della transizione verde è fondamentale dedicarsi proattivamente al miglioramento e alla riqualificazione delle competenze.

(6)

La comunicazione della Commissione «Un’Europa sociale forte per transizioni giuste» (4) sottolinea la necessità di mettere al centro le competenze, l’occupabilità e il capitale umano, mediante l’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (5), accompagnata da una proposta di raccomandazione del Consiglio in materia di istruzione e formazione professionale. Annuncia inoltre ulteriori lavori sullo spazio europeo dell’istruzione e un nuovo quadro di collaborazione con gli Stati membri nell’ambito dell’istruzione e della formazione.

(7)

La comunicazione della Commissione «Una nuova strategia industriale per l’Europa» (6) invita ad agire con risolutezza per garantire che tutti usufruiscano dell’apprendimento permanente e che l’istruzione e la formazione continuino a tenere il passo e contribuiscano a realizzare la duplice transizione. Invita inoltre l’istruzione superiore e l’istruzione e formazione professionale a fornire un maggior numero di scienziati, ingegneri e tecnici per il mercato del lavoro. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare (7) e la strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 (8) evidenziano il ruolo chiave delle competenze nella transizione a un’economia verde e pulita.

(8)

La comunicazione della Commissione «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale» (9) sottolinea che la disponibilità di personale qualificato o di dirigenti esperti è diventata il problema più importante per un quarto delle micro, piccole e medie imprese (PMI) dell’UE e che la mancanza di personale qualificato è il più importante ostacolo a nuovi investimenti nell’UE. L’istruzione e formazione professionale è particolarmente importante affinché le PMI possano far sì che la forza lavoro disponga delle competenze necessarie.

(9)

La comunicazione della Commissione «Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (10) sottolinea l’importanza dell’istruzione e formazione professionale per le donne e per gli uomini al fine di garantire un equilibrio di genere nelle professioni a predominanza tradizionalmente maschile o femminile, con lo scopo di contrastare gli stereotipi di genere.

(10)

La comunicazione della Commissione «Il bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa europea» (11) presenta un ambizioso piano globale per la ripresa europea, imperniato su uno strumento europeo di emergenza per la ripresa («Next Generation EU») e su un quadro finanziario pluriennale rinforzato per il periodo 2021-2027. Tale piano si basa sulla solidarietà e sull’equità ed è ancorato ai principi e ai valori condivisi dell’Unione. Il piano illustra le modalità per rilanciare l’economia europea, promuovere le transizioni verde e digitale e renderle più eque, più resilienti e più sostenibili per le generazioni future.

(11)

Dal 2013 la garanzia per i giovani (12) aiuta i giovani a entrare nel mercato del lavoro mediante un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dalla scuola. L’istruzione e formazione professionale è stata efficace nel facilitare il passaggio al mercato del lavoro per i giovani a rischio di esclusione. In futuro un’istruzione e formazione professionale attraente e pertinente al mercato del lavoro, in particolare gli apprendistati, può svolgere un ruolo ancora più importante nell’ambito della garanzia per i giovani per prevenire che questi diventino disoccupati e per prepararli alle future opportunità del mercato del lavoro, in particolare nel quadro delle transizioni verde e digitale.

(12)

La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) mira a garantire una migliore rispondenza tra i sistemi di istruzione e formazione e il mercato del lavoro e la parità di accesso per tutti alle opportunità di apprendimento permanente, mediante percorsi di miglioramento e di riqualificazione delle competenze.

(13)

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, presentata dalla Commissione, afferma che la natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l’apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

(14)

La presente raccomandazione si basa su una serie di iniziative nel settore dell’istruzione e formazione e delle competenze, riassunte nell’allegato I, che sono state sviluppate a livello europeo e contribuirà all’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza, all’aggiornamento del piano d’azione per l’istruzione digitale, allo spazio europeo dell’istruzione e al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione.

(15)

La presente raccomandazione è intesa a rispondere all’obiettivo dello spazio europeo dell’istruzione di sviluppare un autentico spazio europeo dell’apprendimento in cui un’istruzione e una formazione inclusive e di elevata qualità non siano ostacolate dalle frontiere e che miri a rimuovere gli ostacoli al riconoscimento dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei periodi di studio all’estero, e di contribuire a una convalida transfrontaliera più agevole dei risultati della formazione e dell’apprendimento permanente.

(16)

Sulla base delle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (processo di Copenaghen), adottate in forma di risoluzione del Consiglio il 19 dicembre 2002 (13), gli obiettivi relativi a un’istruzione e formazione professionale di elevata qualità e flessibile e alla mobilità transnazionale sono rimasti al centro della visione globale di modernizzazione dell’istruzione e formazione professionale definita dai ministri competenti nel comunicato di Bruges del 2010.

(17)

Nelle conclusioni di Riga del 22 giugno 2015 i ministri competenti dell’istruzione e formazione professionale hanno concordato una serie di priorità a sostegno del conseguimento di tale visione, integrate nella relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) (14) e nella nuova agenda per le competenze per l’Europa (15) del 2016, che ha dato un’ulteriore forte slancio alle politiche in materia di IFP dell’UE dando maggiore enfasi alla capacità di attrazione e alla qualità.

(18)

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale («EQAVET») (16) definisce un quadro di riferimento per sostenere gli Stati membri nel migliorare la qualità dei loro sistemi di istruzione e formazione professionale e per contribuire ad accrescere la trasparenza delle politiche degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale. Nel corso dei dieci anni di attuazione, il quadro di riferimento EQAVET, pur avendo stimolato la riforma di vari sistemi di garanzia della qualità nazionali, non ha contribuito in modo significativo ad accrescere la trasparenza delle disposizioni in materia di garanzia della qualità. Inoltre è stato applicato principalmente nell’istruzione e formazione professionale iniziale a livello scolastico. Il quadro di riferimento EQAVET 2009 dovrebbe pertanto essere integrato nella presente raccomandazione aggiungendo inoltre elementi volti a colmare le lacune della sua attuazione in relazione alla qualità dei risultati dell’apprendimento, alla certificazione e alla valutazione, alla consultazione dei portatori di interessi, al ruolo dei docenti e dei formatori, all’apprendimento basato sul lavoro e alla flessibilità dell’istruzione e formazione professionale. Al fine di migliorare l’apprendimento reciproco, accrescere la trasparenza e la coerenza delle disposizioni in materia di garanzia della qualità nell’erogazione di istruzione e formazione professionale e rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’UE, dovrebbero essere introdotte valutazioni inter pares, a livello dell’UE, relative alla garanzia della qualità a livello di sistema.

(19)

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale («ECVET») (17) stabilisce l’obiettivo di migliorare il riconoscimento, l’accumulazione e il trasferimento dei risultati dell’apprendimento, sostenendo la mobilità e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita come pure l’istituzione di un sistema di crediti dell’UE nell’istruzione e nella formazione professionale. Nel corso dei dieci anni di attuazione, il sistema ECVET ha ampiamente contribuito allo sviluppo di una mobilità di migliore qualità grazie all’uso e alla documentazione delle unità di risultati dell’apprendimento. In generale tuttavia il concetto di punti ECVET non è stato applicato e il sistema ECVET non ha portato allo sviluppo di un sistema europeo di crediti nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale. La presente raccomandazione del Consiglio dovrebbe pertanto includere i principi fondamentali del sistema ECVET (ad esempio, unità di risultati dell’apprendimento) connessi alla flessibilità. Gli strumenti dell’ECVET (per esempio l’accordo di apprendimento e il protocollo d’intesa) che sostengono la mobilità dei discenti dell’istruzione e formazione professionale devono essere ulteriormente sviluppati nel quadro di altri strumenti dell’UE, come quelli sostenuti nell’ambito del programma Erasmus+. Per le qualifiche professionali a livello post-secondario e terziario può essere applicato il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti già in uso.

(20)

La raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (18) individua 14 criteri fondamentali che gli Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero utilizzare per sviluppare apprendistati efficaci e di qualità per garantire sia lo sviluppo delle competenze inerenti al lavoro sia lo sviluppo personale degli apprendisti.

(21)

Dal monitoraggio delle priorità convenute nelle conclusioni di Riga del 22 giugno 2015, effettuato dal Cedefop, emerge una serie di settori in cui i paesi hanno compiuto progressi nella modernizzazione dell’istruzione e formazione professionale, in particolare per quanto riguarda gli apprendistati e l’apprendimento basato sul lavoro, la garanzia della qualità, l’istituzione di meccanismi di anticipazione delle competenze e di organi consultivi che coinvolgono le parti sociali, il rafforzamento della permeabilità e della flessibilità e, recentemente, una maggiore attenzione alle competenze digitali. Alla luce delle transizioni verde e digitale, è tuttavia necessario ampliare e migliorare in maniera significativa l’offerta di istruzione e formazione professionale sia per i giovani e sia per gli adulti, aumentando nel contempo la capacità di attrazione e la qualità dell’istruzione e formazione professionale iniziale.

(22)

Molti paesi hanno avviato iniziative per promuovere l’eccellenza nell’istruzione e formazione professionale e per collegare meglio l’IFP agli ecosistemi dell’innovazione e delle competenze. Sulla base di questi esempi, il concetto di centri di eccellenza professionale è sperimentato nell’ottica di renderli punti di riferimento di livello mondiale per la formazione in settori specifici sia per la formazione iniziale sia per il miglioramento e la riqualificazione continui delle competenze.

(23)

Nel suo parere sul futuro dell’istruzione e formazione professionale, adottato nel dicembre 2018, il comitato consultivo per la formazione professionale ha definito la visione di un’istruzione e formazione professionale eccellente, inclusiva e lungo tutto l’arco della vita che soddisfi le esigenze future generate dai cambiamenti economici, tecnologici e sociali. In tale parere la Commissione è invitata a elaborare una proposta, sotto forma di raccomandazione del Consiglio, volta a razionalizzare e consolidare il quadro programmatico dell’UE in materia di istruzione e formazione professionale, la sua governance e gli strumenti esistenti.

(24)

Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e dovrebbe essere attuata conformemente al diritto europeo e al diritto e alle prassi nazionali. In particolare, la presente raccomandazione non pregiudica la direttiva 2005/36/CE (19), modificata dalla direttiva 2013/55/UE (20), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e il regime di riconoscimento automatico ivi previsto,

Tenendo conto della seguente definizione di «istruzione e formazione professionale»:

Ai fini della presente raccomandazione, per istruzione e formazione professionale si intende l’istruzione e formazione che mira a trasmettere ai giovani e agli adulti le conoscenze, le abilità e le competenze necessari per svolgere determinate professioni o, più in generale, soddisfare le richieste sul mercato del lavoro (21). Può essere fornita in contesti formali e non formali, a tutti i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF), anche di livello terziario, se del caso,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

conformemente alla legislazione nazionale e dell’Unione, alle risorse disponibili, alle priorità e ai contesti nazionali, comprese la situazione socioeconomica e le caratteristiche dei sistemi nazionali di IFP, e in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi:

a)

di adoperarsi per attuare una politica in materia di istruzione e formazione professionale che:

fornisca a giovani e adulti le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per prosperare in un mercato del lavoro e una società in evoluzione e per gestire la ripresa e transizioni giuste a un’economia verde e digitale in tempi di cambiamento demografico e attraverso tutti i cicli economici,

favorisca l’inclusività e le pari opportunità e contribuisca a conseguire la resilienza, l’equità sociale e la prosperità per tutti, e

promuova i sistemi europei di istruzione e formazione professionale in un contesto internazionale, affinché siano riconosciuti come riferimento a livello mondiale per i discenti della formazione professionale;

b)

di effettuare interventi e investimenti per attuare tale politica, conformemente ai principi definiti di seguito ai punti da 1 a 21; e

c)

di adoperarsi per conseguire entro il 2025 i seguenti obiettivi a livello di UE (22) che fanno parte dei pertinenti quadri europei di monitoraggio, anche nel settore delle politiche sociali, occupazionali e dell’istruzione e della formazione:

la percentuale di diplomati dell’IFP occupati dovrebbe essere almeno dell’82% (23);

il 60% dei neodiplomati dell’IFP beneficia dell’apprendimento basato sul lavoro durante l’istruzione e formazione professionale (24). Questo obiettivo si riferisce a tutte le forme di apprendimento basato sul lavoro che avvengono sul luogo di lavoro e in tal modo contribuirà anche all’aumento delle opportunità di apprendistato che possono ricevere il sostegno della garanzia per i giovani;

l’8% dei discenti dell’IFP beneficia della mobilità per l’apprendimento all’estero (25).

L’IFP si adatta agilmente ai cambiamenti del mercato del lavoro

1.

I programmi di istruzione e formazione professionale offrono una combinazione equilibrata di competenze professionali, comprese quelle tecniche, adeguate a tutti i cicli economici, a posti e metodi di lavoro in evoluzione, e competenze chiave (26), che comprendono solide competenze di base, digitali, trasversali e verdi e altre competenze per la vita che costituiscono un saldo fondamento per la resilienza, l’apprendimento permanente, l’occupabilità permanente, l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo personale permanenti.

2.

I curricoli, l’offerta di programmi e le qualifiche dell’istruzione e formazione professionale sono periodicamente aggiornati, se del caso, sulla scorta di una solida analisi del fabbisogno di competenze (ossia i sistemi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e i meccanismi di anticipazione delle competenze, anche a livello settoriale e regionale).

3.

Gli erogatori di istruzione e formazione professionale dispongono, secondo il contesto nazionale, di un congruo livello di autonomia, flessibilità, sostegno e finanziamento per adeguare la loro offerta di formazione al mutare delle esigenze di competenze, alle transizioni verde e digitale e ai cicli economici, assicurando nel contempo la qualità.

4.

I programmi di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli comprendono componenti dell’apprendimento basato sul lavoro, che sono ulteriormente ampliate anche nell’istruzione e formazione professionale continua. I programmi di apprendistato (27) sono sviluppati ulteriormente, al fine di migliorare le offerte della garanzia per i giovani (28), e sono integrati da un sostegno adeguato (29) e da misure per stabilizzare l’offerta di apprendistati e per affrontare le sfide specifiche incontrate dalle piccole imprese. Al fine di creare opportunità di apprendimento basato sul lavoro in settori economici diversi, potrebbero essere previste misure di incentivazione per i datori di lavoro, secondo il contesto nazionale;

La flessibilità e le opportunità di progressione sono al centro dell’IFP

5.

I programmi di istruzione e formazione professionale sono incentrati sul discente, offrono accesso a forme di apprendimento in presenza, digitale o misto, percorsi flessibili e modulari basati sul riconoscimento dei risultati dell’apprendimento non formale e informale e aprono alla progressione della carriera e dell’apprendimento. I programmi di formazione professionale continua sono concepiti per essere adattabili alle esigenze di miglioramento e riqualificazione delle competenze del mercato del lavoro, di un settore o di un individuo.

6.

I programmi di istruzione e formazione professionale si basano su moduli o unità di risultati dell’apprendimento e sono previsti meccanismi di convalida che consentono il trasferimento, il riconoscimento e l’accumulazione dei risultati dell’apprendimento acquisiti da una persona in vista dell’ottenimento di una qualifica, di una qualifica parziale, se del caso nel contesto nazionale (30). Nell’IFP iniziale l’obiettivo principale è progredire fino al conseguimento di una qualifica completa.

L’IFP è un volano dell’innovazione e della crescita e prepara alle transizioni digitale e verde e alle occupazioni più richieste

7.

L’istruzione e formazione professionale è resa resiliente in quanto è parte delle strategie economiche, industriali e di innovazione, comprese quelle connesse alla ripresa e alle transizioni verde e digitale. Di conseguenza, l’offerta di istruzione e formazione professionale deve essere notevolmente adattata e/o ampliata, specialmente per gli adulti, promuovendo l’acquisizione di competenze imprenditoriali, digitali e verdi.

8.

I centri di eccellenza per l’istruzione e la formazione professionale fungono da catalizzatori per gli investimenti delle imprese locali, sostenendo la ripresa, le transizioni verde e digitale, le strategie di innovazione e di specializzazione intelligente a livello europeo e regionale e lo sviluppo dell’istruzione e formazione professionale, anche a livelli di qualifica più elevati (livelli EQF da 5 a 8) secondo il contesto nazionale, e forniscono servizi innovativi, quali cluster e incubatori di impresa per le start-up e l’innovazione tecnologica per le PMI, come pure soluzioni di riqualificazione innovative per i lavoratori a rischio di esubero.

9.

Le istituzioni di istruzione e formazione professionale hanno accesso a infrastrutture all’avanguardia, dispongono di strategie di digitalizzazione (31) in base al contesto nazionale e integrano i criteri di sostenibilità ambientale e sociale nei loro programmi e nella loro gestione organizzativa, contribuendo in tal modo all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

L’IFP rappresenta una scelta attraente basata sulla fornitura moderna e digitalizzata di formazione/competenze

10.

L’istruzione e formazione professionale iniziale e continua è parte del processo di apprendimento permanente. Sono previsti percorsi flessibili e permeabili tra l’istruzione e formazione professionale iniziale e continua, l’istruzione generale e l’istruzione superiore.

11.

I programmi di istruzione e formazione professionale per i livelli da 5 a 8 del quadro europeo delle qualifiche sono ulteriormente sviluppati al fine di sostenere la crescente esigenza di competenze professionali di livello elevato in base al contesto nazionale.

12.

I programmi di istruzione e formazione professionale sono svolti in ambienti di apprendimento aperti, digitali e partecipativi opportunamente combinati, comprendenti luoghi di lavoro che favoriscono l’apprendimento, e sono sostenuti da infrastrutture, attrezzature e tecnologie avanzate e accessibili e da pedagogie e strumenti versatili, ad esempio simulatori basati sulle TIC e sulla realtà virtuale e aumentata, che aumentano l’accessibilità e l’efficienza della fornitura di formazione, anche per le piccole imprese (32).

13.

I docenti, i formatori e altro personale dell’istruzione e formazione professionale si impegnano a seguire uno sviluppo professionale iniziale e continuo al fine di: fornire una formazione di alta qualità; promuovere le competenze tecniche e digitali e metodi di formazione innovativi ed efficaci, compreso l’insegnamento in ambiente virtuale; in linea con una pedagogia professionale e digitale all’avanguardia, lavorare con strumenti di apprendimento digitali e in contesti diversificati e multiculturali. Il loro percorso professionale è reso più attraente da criteri di assunzione più ampi, maggiori opportunità di carriera (33), nonché una cooperazione rafforzata tra docenti/formatori dell’IFP e imprese e altri luoghi di lavoro.

14.

Le strategie di internazionalizzazione sostengono un approccio strategico alla cooperazione internazionale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale, anche nelle regioni frontaliere dell’UE; tali strategie promuovono pratiche nazionali di successo a livello mondiale e possono essere attuate con diversi mezzi, quali la mobilità dei discenti e dei docenti/formatori e la partecipazione ai campionati delle capacità professionali internazionali.

15.

Esistono opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento per i discenti e il personale delle istituzioni d’istruzione e formazione professionale, compresa la mobilità virtuale, la mobilità di lunga durata e la mobilità verso paesi terzi, agevolata dall’uso e dal riconoscimento delle unità di risultati dell’apprendimento e dai pertinenti strumenti europei (34).

16.

Informazioni chiare e di facile comprensione sulle opportunità di apprendimento, di carriera e di convalida in tutta l’UE sono garantite da servizi di apprendimento permanente e di orientamento professionale lungo tutto l’arco della vita di alta qualità, utilizzando appieno le possibilità offerte da Europass e da altri servizi digitali.

L’IFP promuove le pari opportunità

17.

I programmi di IFP sono inclusivi e accessibili per i gruppi vulnerabili, come le persone con disabilità, gli adulti scarsamente qualificati o con basso livello di competenze, le minoranze, le persone provenienti da contesti migratori e le persone con minori opportunità a causa dell’ubicazione geografica e/o della loro situazione socioeconomica svantaggiata. Misure mirate e formati di formazione flessibili dovrebbero prevenire l’abbandono dell’istruzione e della formazione e sostenere la transizione dalla scuola al mondo del lavoro.

18.

I programmi di IFP sono accessibili mediante piattaforme di apprendimento digitali, sostenute da strumenti, dispositivi e collegamento Internet, in particolare per i gruppi vulnerabili e le persone in zone rurali o remote.

19.

Misure mirate promuovono l’equilibrio di genere nelle professioni tradizionalmente «maschili» o «femminili» e affrontano gli stereotipi legati al genere e altri tipi di stereotipi.

L’IFP si basa su una cultura di garanzia della qualità

20.

Il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità (quadro di riferimento EQAVET) di cui all’allegato II è impiegato nei sistemi nazionali di garanzia della qualità, sia per l’istruzione e formazione professionale iniziale sia per l’istruzione e formazione professionale continua; tale quadro di riferimento riguarda l’istruzione e formazione professionale in tutti gli ambienti di apprendimento (quali l’erogazione su base scolastica e l’apprendimento basato sul lavoro, compresi i programmi di apprendistato) e tutti i tipi di apprendimento (digitale, in presenza o misto), fornita da erogatori sia pubblici sia privati; esso si basa su una serie di descrittori indicativi e di indicatori di riferimento comuni per la garanzia della qualità dell’istruzione e formazione professionale applicati a livello sia di sistema sia dell’erogatore, in base al contesto nazionale, elencati nell’allegato II.

21.

Il punto nazionale di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e formazione professionale continua a riunire tutti i pertinenti portatori di interessi a livello nazionale e regionale al fine di:

adottare iniziative concrete per attuare e sviluppare ulteriormente il quadro di riferimento EQAVET,

informare e mobilitare un’ampia gamma di portatori d’interessi, tra cui i centri di eccellenza per l’istruzione e la formazione professionale, affinché contribuiscano all’attuazione del quadro di riferimento EQAVET,

sostenere l’autovalutazione come efficace strumento complementare di garanzia della qualità, per consentire di misurare i successi ottenuti e di individuare gli ambiti in cui esiste un margine di miglioramento, anche per quanto riguarda la preparazione digitale dei sistemi e delle istituzioni dell’IFP,

partecipare attivamente alla rete europea per la garanzia della qualità dell’istruzione e formazione professionale,

fornire una descrizione aggiornata delle disposizioni nazionali in materia di garanzia della qualità basate sul quadro di riferimento EQAVET,

svolgere a livello dell’UE valutazioni inter pares (35) relative alla garanzia della qualità per accrescere la trasparenza e la coerenza delle disposizioni in materia di garanzia della qualità e per rafforzare la fiducia tra gli Stati membri.

Attuazione a livello nazionale

Si raccomanda agli Stati membri di adottare misure per attuare tale strategia a livello nazionale, insieme alle parti sociali e ad altri portatori di interessi pertinenti. A tal fine agli Stati membri sono richieste le azioni seguenti.

22.

Promuovere partenariati sostenibili per la governance dell’istruzione e formazione professionale, in funzione del contesto nazionale e, ove opportuno, tramite partenariati pubblico-privato. Coinvolgere le parti sociali e tutti i portatori di interessi pertinenti, comprese le istituzioni di istruzione e formazione professionale, le industrie e le imprese di ogni dimensione, i servizi per l’impiego pubblici e privati, i docenti e i formatori dell’IFP e i loro rappresentanti, gli organismi intermediari (quali le camere dell’industria, del commercio e dell’artigianato e le organizzazioni professionali e settoriali), i coordinatori nazionali della garanzia per i giovani, dell’FSE e di altre iniziative dell’UE, il settore delle tecnologie informatiche, i centri di eccellenza per l’istruzione e la formazione professionale, i cluster, le organizzazioni dei discenti e dei genitori, nonché le autorità locali, regionali e nazionali. Promuovere tali partenariati a livello regionale e settoriale.

23.

Assicurare il miglior utilizzo degli strumenti europei per la trasparenza, quali il quadro europeo delle qualifiche, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), Europass e la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO), facilitare il riconoscimento reciproco automatico delle qualifiche e dei risultati dei periodi di studio all’estero (36), consentire ai discenti di utilizzare le varie caratteristiche di Europass (ad es. registrare l’esperienza, le competenze e le qualifiche in un profilo online che serve per l’orientamento professionale e l’esperienza di mobilità, ottenere credenziali con firma digitale, ricevere suggerimenti e cercare opportunità di apprendimento e di lavoro, qualifiche, convalida, riconoscimento ecc.).

24.

Assicurare il miglior utilizzo dei fondi e degli strumenti dell’Unione europea che sostengono le riforme e/o gli investimenti nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale, anche in materia di digitalizzazione e sostenibilità ambientale, come Next Generation EU (dispositivo per la ripresa e la resilienza, REACT-EU), il Fondo sociale europeo+, SURE, il Fondo europeo di sviluppo regionale, InvestEU, Erasmus+, Orizzonte Europa, Interreg, Europa digitale, il meccanismo per una transizione giusta, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo per la modernizzazione; stimolare ulteriori investimenti nell’istruzione e formazione professionale provenienti sia dal settore pubblico e sia dal settore privato.

25.

Definire, prendendo le mosse dalle basi nazionali già esistenti e dai quadri finanziari già in atto, le misure da adottare per l’attuazione della presente raccomandazione a livello nazionale entro 18 mesi dall’adozione e verificarne l’attuazione, anche allocando risorse nazionali adeguate a livello nazionale e ponendo un forte accento sull’integrazione della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale in tutto il settore dell’IFP, tenendo debitamente conto della responsabilità/dell’autonomia delle istituzioni di istruzione e formazione in linea con il contesto nazionale.

ACCOGLIE CON FAVORE L’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI PROCEDERE, NEL DEBITO RISPETTO DELLA SUSSIDIARIETÀ, A:

attuare la politica dell’Unione in materia di istruzione e formazione professionale, sostenendo l’azione degli Stati membri, anche con le azioni seguenti.

26.

Garantendo una governance efficace della politica dell’UE in materia di istruzione e formazione professionale mediante il comitato consultivo tripartito per la formazione professionale, sulla base di un programma di lavoro progressivo e in cooperazione con i direttori generali per l’istruzione e formazione professionale (37), i rappresentanti dei discenti e gli erogatori di istruzione e formazione professionale.

27.

Garantendo che la politica dell’UE in materia di istruzione e formazione professionale sia debitamente tenuta in conto nell’attuazione del piano dell’UE per la ripresa, del Green Deal europeo, della nuova strategia industriale per l’Europa e della strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale e sia una parte uniforme e coerente dell’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza, del piano d’azione per l’istruzione digitale, del quadro per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione e dello spazio europeo dell’istruzione.

28.

Continuando a fornire sostegno alle riforme strutturali in materia di apprendistato mediante il servizio di sostegno all’apprendistato e un nuovo impulso all’alleanza europea per l’apprendistato in sinergia con la garanzia per i giovani. Potenziando progressivamente i servizi di sostegno per l’istruzione e formazione professionale in collaborazione con il Cedefop.

29.

Esplorando il concetto e l’uso delle microcredenziali, anche nell’IFP, insieme agli Stati membri e ai portatori di interessi pertinenti, anche nel contesto del gruppo consultivo EQF, come proposto nell’agenda per le competenze per l’Europa.

30.

Sostenendo l’obiettivo di istituire e sviluppare gradualmente piattaforme europee di centri di eccellenza per l’istruzione e la formazione professionale ed esplorando profili professionali chiave a livello europeo insieme agli Stati membri e ai portatori di interessi pertinenti, nell’ambito della piattaforma Europass e integrati, ove possibile, da contenuti digitali professionali sviluppati nel quadro degli strumenti europei per la trasparenza, al fine di agevolare la mobilità dei discenti e dei lavoratori e la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche.

31.

Sostenendo la digitalizzazione efficace e di qualità dell’offerta di IFP nell’apprendimento scolastico e in quello basato sul lavoro mediante la promozione dell’utilizzo di quadri europei delle competenze (38) e di strumenti di autovalutazione (39) e valutando la fattibilità di un’indagine a livello dell’UE riguardante le istituzioni scolastiche dell’IFP.

32.

Rafforzando l’alleanza europea per l’apprendistato e le coalizioni per le competenze e le occupazioni digitali, come annunciato nell’agenda per le competenze per l’Europa.

33.

Promuovendo i sistemi europei di istruzione e formazione professionale in un contesto internazionale affinché siano riconosciuti come riferimento mondiale per i discenti delle istituzioni d’istruzione e formazione professionale, anche sostenendo l’internazionalizzazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale - anche per quanto riguarda i paesi candidati all’adesione all’UE e i paesi del vicinato europeo - in collaborazione con la Fondazione europea per la formazione, i campionati delle capacità professionali e le campagne di comunicazione al fine di accrescere la capacità di attrazione dell’istruzione e formazione professionale e migliorarne l’immagine, e offrendo un accesso agevole alle informazioni sull’istruzione e formazione professionale e sulle opportunità di carriera correlate, utilizzando e sviluppando ulteriormente le funzioni offerte da Europass.

34.

Cooperando con le organizzazioni internazionali, in particolare l’OCSE, l’OIL, l’UNESCO e la Banca mondiale, nel settore dell’istruzione e formazione professionale.

35.

Sostenendo gli sforzi degli Stati membri per attuare la presente raccomandazione, rafforzando la capacità delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, comprese le relative digitalizzazione e sostenibilità ambientale, e promuovendo la ricerca nell’istruzione e formazione professionale a livello sia nazionale sia dell’Unione europea mediante finanziamenti provenienti dai pertinenti fondi e programmi dell’Unione [Next Generation EU (dispositivo per la ripresa e la resilienza, REACT-EU), Fondo sociale europeo+, SURE, Fondo europeo di sviluppo regionale, InvestEU, Erasmus+, Orizzonte Europa, Interreg, Europa digitale, meccanismo per una transizione giusta, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo per la modernizzazione].

36.

Assicurando il monitoraggio qualitativo e quantitativo in linea con gli obiettivi comuni definiti nella presente raccomandazione e altri dati pertinenti, tra cui quelli sugli investimenti, integrando tali dati nel semestre europeo e in pertinenti sistemi europei di monitoraggio e comunicazione, e trasmettendo ogni cinque anni al Consiglio una relazione sull’attuazione della raccomandazione, basandosi sui dati disponibili a livello nazionale ed europeo e sul monitoraggio annuale del Cedefop.

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) e la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET).

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

(2)  Doc. 13129/17.

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2020) 14 final.

(5)  COM(2020) 274 final.

(6)  COM(2020) 102 final.

(7)  COM(2020) 98 final.

(8)  COM(2020) 380 final.

(9)  COM(2020) 103 final.

(10)  COM(2020) 152 final.

(11)  COM(2020) 442 final.

(12)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1).

(13)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(14)  GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.

(15)  COM(2016) 381 final.

(16)  GU C 155 dell’8.7.2009, pag. 1.

(17)  GU C 155 dell’8.7.2009, pag. 11.

(18)  GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

(19)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(20)  Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).

(21)  Sulla base della definizione del Cedefop contenuta in: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, «Terminologia della politica europea dell’istruzione e della formazione», 2014.

(22)  Gli obiettivi sono definiti come valori medi dell’UE da raggiungere collettivamente dagli Stati membri. Nel riferire sui progressi in relazione al conseguimento di detti obiettivi, anche, se del caso, nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe tenere conto delle specificità e dei vari sistemi e contesti nazionali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le opportunità di finanziamento dell’Unione in linea con i rispettivi contesti, priorità e sfide nazionali. I tre obiettivi quantitativi non pregiudicano le decisioni sulle modalità di attuazione degli strumenti di finanziamento dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e di Next Generation EU.

(23)  Tale valore riguarda le persone di età tra 20 e 34 anni che abbiano conseguito da 1-3 anni un diploma di IFP secondaria superiore o post-secondaria non terziaria.

(24)  Tale valore riguarda le persone di età tra 20 e 34 anni che abbiano terminato l’istruzione e la formazione da 1-3 anni. L’indicatore sarà basato sui dati che saranno rilevati a partire dal 2021 nell’indagine sulle forze di lavoro nell’Unione europea (EU LFS), quali definiti nell’identificativo della variabile «HATWORK» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione. Questo si riferisce ad esperienze lavorative sul luogo di lavoro in un’unità che produce o meno per il mercato (vale a dire in un’impresa, un’istituzione pubblica o un’organizzazione senza scopo di lucro) che facevano parte del curriculum del programma formale che ha portato al livello di istruzione più elevato conseguito con successo. Se un rispondente ha avuto più esperienze lavorative, dovrebbe essere presa in considerazione la durata cumulativa di tutte le esperienze lavorative. Le esperienze lavorative dovrebbero essere espresse in equivalenti a tempo pieno.

(25)  La percentuale sarà calcolata come numero di discenti in mobilità in un anno civile rispetto a una coorte di qualificati dell’IFP nello stesso anno. L’indicatore si baserà sui dati relativi alla mobilità provenienti dai dati di Erasmus+ e dai dati concernenti i diplomati dell’IFP provenienti da UNESCO-OCSE-Eurostat. Se disponibili e solo se i dati forniti sono comparabili ai dati di Erasmus+, compresa la durata della mobilità, per integrare i dati di Erasmus+ potrebbero essere utilizzati anche dati dei programmi di mobilità forniti dalle autorità nazionali. L’eventuale inclusione di dati forniti dalle autorità nazionali dovrebbe essere indicata in modo trasparente.

(26)  La raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente definisce le seguenti competenze chiave: competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

(27)  Quali definiti nella raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità.

(28)  Quali definite nella raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull’istituzione di una garanzia per i giovani.

(29)  Che potrebbe comprendere centri di formazione interaziendali.

(30)  In conformità della raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale.

(31)  Ad esempio, lo strumento di autoriflessione SELFIE aiuta le istituzioni di IFP a utilizzare le tecnologie digitali per un insegnamento e un apprendimento efficaci e a rafforzare la loro collaborazione con i datori di lavoro nell’ambito dei programmi di apprendimento basati sul lavoro.

(32)  Tra cui anche l’insegnamento collaborativo, l’apprendimento interdisciplinare e basato su progetti, nuovi metodi organizzativi nelle istituzioni di formazione e nelle imprese ed anche l’intelligenza artificiale.

(33)  Tra cui molteplici percorsi per la progressione di carriera, il riconoscimento dell’esperienza professionale precedente, docenti/formatori ibridi in base al contesto nazionale.

(34)  Ad esempio, modelli per il protocollo d’intesa e l’accordo di apprendimento.

(35)  La valutazione inter pares è un’attività volontaria di apprendimento reciproco, svolta a sostegno del miglioramento e della trasparenza delle disposizioni in materia di garanzia della qualità a livello di sistema che non portano a procedure di accreditamento, sulla base di una metodologia specifica elaborata dalla rete europea per la garanzia della qualità dell’istruzione e formazione professionale.

(36)  Conformemente alla raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero.

(37)  I direttori generali per l’istruzione e formazione professionale sono designati dagli Stati membri.

(38)  Come il quadro delle competenze digitali per i cittadini (DigComp), il quadro delle competenze digitali per gli educatori (DigCompEdu) e il quadro delle competenze digitali per le organizzazioni (DigCompO).

(39)  Come SELFIE.


ALLEGATO I

Atti dell’Unione pertinenti in materia di competenze, istruzione e formazione

1.   

Raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell’abbandono scolastico (1).

2.   

Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (2).

3.   

Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) — Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (3).

4.   

Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (4).

5.   

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (5).

6.   

Raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati (6).

7.   

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (7).

8.   

Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (8).

9.   

Conclusioni del Consiglio «Verso la prospettiva di uno spazio europeo dell’istruzione» (9).

10.   

Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (10).

11.   

Conclusioni del Consiglio sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (11).

12.   

Risoluzione del Consiglio sull’ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell’istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro (12).

13.   

Conclusioni del Consiglio sull’economia del benessere (13).

14.   

Comunicazione della Commissione «Strategia annuale di crescita sostenibile 2020» (14).


(1)  GU C 191 dell’1.7.2011, pag. 1.

(2)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(3)  GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.

(4)  GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

(5)  GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

(6)  GU C 423 del 9.12.2017, pag. 1.

(7)  GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42.

(8)  GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

(9)  GU C 195 del 7.6.2018, pag. 7.

(10)  GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1.

(11)  GU C 189 del 5.6.2019, pag. 23.

(12)  GU C 389 del 18.11.2019, pag. 1.

(13)  Doc. 13432/19.

(14)  COM(2019) 650 final.


ALLEGATO II

Quadro di riferimento EQAVET

Parte A. Descrittori indicativi EQAVET

Il presente allegato propone descrittori indicativi intesi ad aiutare gli Stati membri e gli erogatori di istruzione e formazione professionale, nel modo che riterranno opportuno, nell’attuazione del quadro di riferimento EQAVET. Sono strutturati per fasi del ciclo di qualità: pianificazione, attuazione, valutazione, revisione. Possono essere applicati all’istruzione e formazione professionale iniziale e all’istruzione e formazione professionale continua e sono validi per tutti gli ambienti di apprendimento, scolastico e basato sul lavoro, compresi i programmi di apprendistato.

Criteri di qualità

Descrittori indicativi a livello di sistema di istruzione e formazione professionale

Descrittori indicativi a livello di erogatore di istruzione e formazione professionale

La pianificazione riflette una visione strategica condivisa dai portatori di interessi pertinenti e comprende scopi/obiettivi, azioni e indicatori espliciti.

Gli scopi/obiettivi dell’istruzione e formazione professionale sono definiti a medio e a lungo termine e sono collegati agli obiettivi europei e di sviluppo sostenibile, tenendo conto di considerazioni di sostenibilità ambientale.

Le parti sociali e tutti gli altri portatori di interessi pertinenti partecipano alla definizione degli scopi e degli obiettivi dell’istruzione e formazione professionale ai diversi livelli.

Gli obiettivi sono stabiliti e monitorati mediante indicatori specifici (criteri di successo).

Sono stati stabiliti meccanismi e procedure per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro e della società.

Gli obiettivi locali fissati dagli erogatori di istruzione e formazione professionale rispecchiano gli scopi/obiettivi europei, nazionali e regionali della politica in materia di istruzione e formazione professionale.

Sono definiti e monitorati scopi/obiettivi espliciti e sono definiti programmi per conseguirli.

Ha luogo una consultazione continua con le parti sociali e tutti gli altri portatori di interessi pertinenti per individuare i bisogni specifici locali e individuali.

Le responsabilità relative alla gestione e allo sviluppo della qualità sono state assegnate in modo esplicito.

Il personale partecipa fin dall’inizio alla pianificazione, anche per quanto riguarda lo sviluppo della qualità.

 

È stata definita una politica d’informazione per garantire una diffusione ottimale dei risultati nel rispetto delle prescrizioni nazionali/regionali in materia di protezione dei dati.

Sono state definite norme e linee guida per il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze delle persone.

Le qualifiche dell’istruzione e formazione professionale sono descritte utilizzando i risultati dell’apprendimento.

Sono stabiliti meccanismi per garantire la qualità della definizione, della valutazione e della revisione delle qualifiche.

I programmi di istruzione e formazione professionale sono definiti in modo da consentire percorsi di apprendimento flessibili e rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

Gli erogatori prevedono iniziative di cooperazione con i portatori di interessi pertinenti.

I portatori di interessi pertinenti partecipano al processo di analisi delle esigenze locali.

Gli erogatori di istruzione e formazione professionale dispongono di un sistema di garanzia della qualità esplicito e trasparente.

Le misure garantiscono il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

I piani attuativi sono elaborati in consultazione con i portatori di interessi e includono principi espliciti.

I piani attuativi sono stabiliti in collaborazione con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione professionale e gli altri portatori di interessi pertinenti ai vari livelli.

I piani attuativi comprendono un esame delle risorse necessarie, delle capacità degli utenti e degli strumenti e delle linee guida di sostegno necessari.

Sono state elaborate linee guida e norme d’applicazione a diversi livelli. Tali linee guida e norme comprendono la valutazione, la convalida e la certificazione delle qualifiche.

I piani attuativi comprendono un sostegno specifico per la formazione di insegnanti e formatori, anche per quanto riguarda le competenze digitali e la sostenibilità ambientale.

Le risorse interne sono opportunamente allineate/attribuite per conseguire gli obiettivi fissati nei piani attuativi.

Partenariati pertinenti e inclusivi, compresi quelli tra insegnanti e formatori, sono esplicitamente sostenuti per attuare le misure previste.

Il piano strategico di sviluppo delle competenze del personale specifica i bisogni di formazione degli insegnanti e dei formatori.

Il personale si forma regolarmente e collabora con i pertinenti portatori di interessi esterni per rafforzare le capacità, sostenere il miglioramento della qualità e accrescere le prestazioni.

 

Le responsabilità degli erogatori di istruzione e formazione professionale nel processo di attuazione sono chiaramente descritte e rese trasparenti.

È definito un quadro nazionale e/o regionale di garanzia della qualità che comprende linee guida e norme di qualità a livello di erogatore di istruzione e formazione professionale per incoraggiare il miglioramento continuo e l’autoregolamentazione.

I programmi degli erogatori di istruzione e formazione professionale consentono ai discenti di conseguire i risultati dell’apprendimento attesi e di partecipare al processo di apprendimento.

Gli erogatori di istruzione e formazione professionale rispondono alle necessità di apprendimento delle persone utilizzando un approccio incentrato sui discenti, che consente a questi ultimi di conseguire i risultati dell’apprendimento attesi.

Gli erogatori di istruzione e formazione professionale promuovono l’innovazione nei metodi di insegnamento e apprendimento, a scuola e sul posto di lavoro, con il sostegno dell’uso delle tecnologie digitali e degli strumenti di apprendimento online.

Gli erogatori di istruzione e formazione professionale utilizzano metodi validi, accurati e affidabili per valutare i risultati dell’apprendimento individuali.

Una valutazione dei risultati e dei processi è effettuata regolarmente

con l’aiuto di misurazioni

È definita una metodologia di valutazione applicabile alla valutazione interna e a quella esterna.

La partecipazione dei portatori di interessi al processo di monitoraggio e di valutazione è concordata e chiaramente descritta.

Le norme e i processi nazionali/regionali di miglioramento e garanzia della qualità sono pertinenti e proporzionati alle necessità del settore.

I sistemi sono sottoposti ad un’autovalutazione e, se del caso, a un esame interno ed esterno.

Un’autovalutazione è effettuata periodicamente nell’ambito di quadri/regolamenti nazionali e regionali o su iniziativa degli erogatori di istruzione e formazione professionale, includendo anche la preparazione digitale e la sostenibilità ambientale degli istituti di IFP.

La valutazione e la revisione riguardano i processi e i risultati dell’istruzione e formazione, compresa la valutazione della soddisfazione dei discenti e delle prestazioni e della soddisfazione del personale.

 

Sono attuati sistemi di preallarme.

Sono applicati indicatori di prestazione.

È effettuata una rilevazione di dati pertinente, regolare e coerente per misurare i successi e individuare i settori da migliorare. Sono definiti metodi appropriati di rilevazione dei dati, per esempio questionari e indicatori/criteri misurabili.

La valutazione e la revisione includono la rilevazione e l’uso di dati e meccanismi adeguati ed efficaci per coinvolgere portatori di interessi interni ed esterni.

Sono attuati sistemi di preallarme.

Revisione

Procedure, meccanismi e strumenti per effettuare le revisioni sono definiti e utilizzati per migliorare la qualità dell’erogazione di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

I processi sono riesaminati regolarmente e sono definiti piani d’azione. I sistemi sono adeguati di conseguenza.

Le informazioni sui risultati delle valutazioni sono rese pubbliche.

È raccolto il giudizio dei discenti sulla loro esperienza di apprendimento individuale e sull’ambiente di apprendimento e di insegnamento. Esso è utilizzato come base per nuove azioni unitamente al giudizio degli insegnanti, dei formatori e di tutti gli altri portatori di interessi pertinenti.

Le informazioni sui risultati delle revisioni sono rese pubbliche.

Le procedure di feedback e di revisione fanno parte di un processo strategico d’apprendimento nell’organizzazione, sono alla base dello sviluppo di un’erogazione di elevata qualità e migliorano le opportunità dei discenti.

I risultati del processo di valutazione sono discussi con i portatori di interessi pertinenti e sono attuati piani d’azione appropriati.

Parte B. Serie di riferimento di indicatori EQAVET

La presente sezione propone una serie di indicatori di riferimento che possono essere utilizzati nell’ambito dell’attuazione del quadro di riferimento EQAVET per valutare i sistemi e/o gli erogatori di istruzione e formazione professionale nazionali/regionali e migliorarne la qualità.

Indicatore

Tipo di indicatore

Scopo della politica

Indicatori generali per la garanzia della qualità

Numero 1

Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:

a)

quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa

b)

quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati

Indicatore di contesto/di input

Promuovere la cultura del miglioramento della qualità a livello di erogatori di istruzione e formazione professionale.

Aumentare la trasparenza della qualità della formazione.

Migliorare la fiducia reciproca sull’offerta formativa.

Numero 2

Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:

a)

quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore

b)

ammontare dei fondi investiti, anche per le competenze digitali

Indicatore di input/processo

Responsabilizzare insegnanti e formatori nel processo di sviluppo della qualità dell’istruzione e formazione professionale.

Migliorare la capacità di istruzione e formazione professionale di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

Accrescere la capacità di apprendimento individuale.

Migliorare i risultati ottenuti dai discenti.

Indicatori che sostengono gli obiettivi di qualità delle politiche nel campo dell’IFP

Numero 3

Tasso di partecipazione ai programmi di IFP:

numero di partecipanti a programmi di istruzione e formazione professionale (1), secondo il tipo di programma e i criteri individuali (2)

Indicatore di input/processo/output

Ottenere informazioni di base sulla capacità di attrazione dell’istruzione e formazione professionale, a livello di sistemi e di erogatori di istruzione e formazione professionale.

Indirizzare il sostegno per aumentare l’accesso all’istruzione e formazione professionale, anche per i gruppi svantaggiati.

Numero 4

Tasso di completamento dei programmi di IFP:

numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali

Indicatore di processo/output/risultato

Ottenere informazioni di base sui risultati dell’istruzione e sulla qualità dei processi di formazione.

Calcolare i tassi di abbandono rispetto al tasso di partecipazione.

Sostenere il completamento come uno dei principali obiettivi di qualità nel settore dell’istruzione e formazione professionale.

Sostenere l’erogazione di formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati.

Numero 5

Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:

a)

destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di un’attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali (3)

b)

quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di un’attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali

Indicatore di risultato

Sostenere l’occupabilità.

Migliorare la capacità di istruzione e formazione professionale di rispondere alle mutevoli esigenze del lavoro.

Sostenere l’erogazione di formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati.

Numero 6

Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:

a)

informazioni sull’occupazione svolta dalle persone che hanno completato un’attività di formazione, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali

b)

tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite

Indicatore di risultato

(combinazione di dati qualitativi e quantitativi)

Aumentare l’occupabilità.

Migliorare la capacità di istruzione e formazione professionale di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

Sostenere l’erogazione di formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati.

Informazioni sul contesto

Numero 7

Tasso di disoccupazione (4) secondo criteri individuali

Indicatore di contesto

Informazioni di base per adottare decisioni a livello di sistema di istruzione e formazione professionale.

Numero 8

Prevalenza di categorie vulnerabili:

a)

percentuale di partecipanti all’istruzione e formazione professionale classificati come appartenenti a categorie svantaggiate (in una regione o in un bacino d’occupazione determinati), per età e per genere

b)

tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per genere

Indicatore di contesto

Informazioni di base per adottare decisioni a livello di sistema di istruzione e formazione professionale.

Sostenere l’accesso all’IFP dei gruppi svantaggiati.

Sostenere l’erogazione di formazione adeguata per i gruppi svantaggiati.

Numero 9

Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro:

a)

informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli

b)

prova dell’uso di tali meccanismi e della loro efficacia

Indicatore di contesto/di input (informazioni qualitative)

Migliorare la capacità di istruzione e formazione professionale di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

Sostenere l’occupabilità.

Numero 10

Sistemi utilizzati per migliorare l’accesso all’IFP e fornire orientamenti ai (potenziali) discenti dell’IFP:

a)

informazioni sui sistemi esistenti a diversi livelli

b)

prova della loro efficacia

Indicatore di processo (informazioni qualitative)

Favorire l’accesso all’istruzione e formazione professionale, anche dei gruppi svantaggiati.

Fornire orientamenti ai (potenziali) discenti dell’IFP

Sostenere l’erogazione di formazione adeguata.


(1)  Per la formazione professionale iniziale: affinché un discente sia considerato come partecipante è necessario un periodo di formazione di sei settimane. Per l’apprendimento permanente: percentuale della popolazione ammessa a programmi formali di istruzione e formazione professionale.

(2)  Oltre alle informazioni di base sul genere e l’età, possono essere applicati altri criteri sociali: abbandono scolastico, livello di formazione più elevato, condizione migrante, disabilità, durata della disoccupazione.

(3)  Per la formazione professionale iniziale: compresa l’informazione sulla destinazione di quanti hanno abbandonato la formazione.

(4)  Definizione conforme a quella dell’OIL: persone di età compresa tra 15 e 74 anni, senza lavoro, che cercano attivamente un’occupazione e sono disposte a iniziare a lavorare.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/17


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa all’interpretazione di talune disposizioni giuridiche del quadro riveduto per la risoluzione delle banche in risposta alle domande poste dalle autorità degli Stati membri (seconda comunicazione della Commissione)

(2020/C 417/02)

Il pacchetto di riforma del settore bancario proposto dalla Commissione europea nel novembre 2016 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 maggio 2019 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 7 giugno 2019. Il pacchetto comprende, fra l’altro, modifiche del quadro dell’Unione per la risoluzione delle banche tramite la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche — BRRD) e il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico - SRMR). La riforma attua nell’Unione la norma internazionale sulla capacità di assorbire completamente le perdite (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) per le banche di rilevanza sistemica a livello globale, adottata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015, e migliora l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) per tutte le banche. Il quadro riveduto dovrebbe rafforzare la capacità di assorbimento delle perdite delle banche e facilitarne la ricapitalizzazione con mezzi privati qualora esse incorrano in difficoltà finanziarie e siano successivamente sottoposte a risoluzione.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/879, gli Stati membri dovrebbero recepire le disposizioni di tale direttiva negli ordinamenti nazionali entro il 28 dicembre 2020. Al fine di facilitare un recepimento tempestivo, coerente e accurato, il 29 settembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione contenente le risposte alle domande sollevate dalle autorità degli Stati membri in merito all’interpretazione di talune disposizioni della BRRD e alle loro interazioni con l’SRMR, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (regolamento sui requisiti patrimoniali – CRR) e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (direttiva sui requisiti patrimoniali — CRD) (7).

Alla luce delle ulteriori domande ricevute dalle autorità degli Stati membri, la Commissione intende fornire nell’allegato della presente seconda comunicazione le risposte del caso.

In tale contesto, nella presente comunicazione la Commissione espone le risposte relative agli atti giuridici seguenti:

direttiva 2014/59/UE (BRRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;

regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

direttiva 2013/36/UE (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

La presente comunicazione chiarisce le disposizioni già contenute nella normativa applicabile. Essa non estende in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da tale normativa né introduce requisiti aggiuntivi per le autorità competenti e gli operatori interessati. La presente comunicazione è unicamente intesa ad assistere le autorità degli Stati membri nel recepimento delle pertinenti disposizioni giuridiche nell’ordinamento nazionale e nella loro attuazione. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell’Unione.

La presente seconda comunicazione integra quella già adottata dalla Commissione il 29 settembre 2020.


(1)  Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(3)  Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).

(4)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Comunicazione della Commissione relativa all'interpretazione di talune disposizioni giuridiche del quadro riveduto per la risoluzione delle banche in risposta alle domande poste dalle autorità degli Stati membri (GU C 321 del 29.9.2020, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).


ALLEGATO

Elenco delle abbreviazioni

GEFIA – gestori di fondi di investimento alternativi.

Strumenti AT1 – strumenti aggiuntivi di classe 1 di cui all’articolo 52, paragrafo 1, CRR.

BRRD – direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

BRRD I – direttiva 2014/59/UE, non modificata.

CBR – requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, paragrafo 6, CRD.

Capitale CET1 – capitale primario di classe 1 di cui all’articolo 50 CRR.

CRD – direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), come modificata dalla direttiva 2019/878/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

CRR – regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (5), come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

ABE – Autorità bancaria europea.

ESMA – Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

MREL esterno – requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicabile alle entità soggette a risoluzione di cui all’articolo 45 sexies BRRD.

G-SII – ente a rilevanza sistemica a livello globale.

MREL interno – requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicabile alle filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo, che non sono tuttavia entità soggette a risoluzione di cui all’articolo 45 septies BRRD.

M-MDA – ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all’articolo 16 bis BRRD.

MiFID – direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

MPE – punto di avvio multiplo.

MREL – requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

NCWO – principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza.

SEL – passività ammissibile subordinata che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 72 bis CRR, ad eccezione di quelle enunciate allo stesso articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, CRR.

SRB – Comitato di risoluzione unico.

SRM – meccanismo di risoluzione unico.

SRMR – regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

SRMR I – regolamento (UE) n. 806/2014, non modificato.

TEM – misura dell’esposizione complessiva calcolata conformemente agli articoli 429 e 429 bis CRR.

Strumenti T2 – strumenti di classe 2 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 73, BRRD.

TLAC – capacità totale di assorbimento delle perdite.

Requisito minimo TLAC – livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII di cui agli articoli 92 bis e 92 ter CRR e all’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2), lettera a), BRRD.

Disciplina TLAC – lista delle condizioni TLAC pubblicata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015.

Banche di classe superiore – entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività superiori a 100 miliardi di EUR di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 5, BRRD.

TREA – importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, CRR.

OICVM – organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari.

Salvo disposizioni contrarie, tutti i riferimenti a disposizioni giuridiche del presente allegato si intendono fatti alle disposizioni della BRRD.

A.   DOMANDE RELATIVE ALLE DEFINIZIONI

1.   Domanda (articolo 2)

Gli «strumenti subordinati ammissibili» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, comprendono anche le «passività ammissibili subordinate» di cui all’articolo 44 bis?

Risposta

Le «passività ammissibili subordinate» di cui all’articolo 44 bis BRRD rientrano nel concetto di «strumenti subordinati ammissibili» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, BRRD. Il secondo concetto è più ampio del primo, poiché gli «strumenti subordinati ammissibili» comprendono anche gli strumenti T2 che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), CRR.

2.   Domanda (articolo 2)

Di quali entità di paesi terzi e a quali condizioni è prevista l’inclusione nel gruppo soggetto a risoluzione nell’applicare la definizione di «gruppo soggetto a risoluzione» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter?

Risposta

L’inclusione o no di entità di paesi terzi in un gruppo soggetto a risoluzione dipende dalla strategia di risoluzione prevista nel piano di risoluzione del gruppo. Tale strategia è determinata dalla decisione dell’autorità di risoluzione competente a norma dell’articolo 12, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 45 sexies, paragrafo 2, in fine.

Se il piano di risoluzione del gruppo prevede che, in caso di dissesto della filiazione di paese terzo, l’impresa madre nell’Unione le fornisca sostegno, la filiazione dovrebbe essere inclusa nel gruppo soggetto a risoluzione guidato da tale impresa madre nell’Unione. Se, invece, in base al piano di risoluzione del gruppo, a gestire il dissesto della filiazione di paese terzo fossero le autorità competenti del paese terzo mediante procedure di risoluzione o di altro tipo del paese terzo, la filiazione non dovrebbe essere inclusa nel gruppo soggetto a risoluzione guidato dall’impresa madre nell’Unione.

3.   Domanda (articolo 2)

Qual è lo scopo del riferimento all’articolo 7 nella definizione di «filiazione» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5?

Risposta

La definizione di «filiazione» fornita nella BRRD all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 per chiarire il trattamento degli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, dello stesso organismo centrale e delle rispettive filiazioni, tenendo conto della loro specifica struttura di gruppo.

Con l’aggiunta di una seconda parte alla definizione di «filiazione» si chiarisce che, nell’applicazione degli articoli 7, 12, 17 e 18, degli articoli da 45 a 45 quaterdiecies, degli articoli da 59 a 62 e degli articoli 91 e 92, ogni riferimento a «filiazione» dovrebbe essere inteso come comprensivo anche delle entità che fanno parte dei gruppi soggetti a risoluzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b), ossia gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni. A causa dello specifico assetto proprietario di tali gruppi, le suddette entità non rientrano di norma nella prima parte della definizione di «filiazione». Tuttavia quest’estensione dell’ambito di applicazione del termine «filiazione» dovrebbe avvenire solo se opportuno, considerando quali entità dei suddetti gruppi soggetti a risoluzione debbano rispettare l’articolo 45 sexies, paragrafo 3, conformemente alla decisione dell’autorità di risoluzione.

Il riferimento all’articolo 7 nella seconda parte della definizione di «filiazione» chiarisce che tale disposizione, che prevede la preparazione di piani di risanamento di gruppo atti a individuare le misure che potrebbero essere attuate a livello dell’impresa madre nell’Unione e di ogni singola filiazione, si applica anche alle entità che fanno parte dei gruppi soggetti a risoluzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b). Sebbene i piani di risanamento siano elaborati in relazione all’intero gruppo e non ai gruppi soggetti a risoluzione individuati dall’autorità di risoluzione nei piani di risoluzione di gruppo, l’obiettivo legislativo era chiarire che i riferimenti alla «filiazione» di cui all’articolo 7 possono comprendere, se opportuno, anche le entità appartenenti ai suddetti gruppi soggetti a risoluzione.

4.   Domanda (articolo 2)

Qual è la definizione di «organismo centrale» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, BRRD?

Risposta

La BRRD non fornisce una definizione di «organismo centrale» poiché si tratta di un concetto che può variare a seconda della legislazione nazionale del singolo Stato membro. Ogni Stato membro può definire un organismo centrale nel quadro del proprio ordinamento, a condizione che ad esso siano affiliati più enti. Sebbene le caratteristiche indicate all’articolo 10, paragrafo 1, CRR e riprese dall’articolo 45 octies, lettere da a) a d), BRRD possano essere utilizzate come riferimento, esse non forniscono una definizione di «organismo centrale», bensì delle caratteristiche dell’affiliazione a un organismo centrale. Ciò significa, in pratica, che le entità che potrebbero essere considerate organismi centrali ai sensi del diritto nazionale possono beneficiare delle deroghe previste da tali disposizioni solo se sono soddisfatte le relative condizioni.

I riferimenti agli organismi centrali non sono nuovi; infatti erano già contenuti nella BRRD I, in particolare all’articolo 4, paragrafi 8 e 9.

B.   DOMANDE RELATIVE AL POTERE DI VIETARE TALUNE DISTRIBUZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 16 BIS BRRD

5.   Domanda (articolo 16 bis)

Come si dovrebbe applicare l’articolo 16 bis alle entità il cui piano di risoluzione ne prevede la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza e per cui il rispettivo MREL è fissato a un livello superiore all’importo per l’assorbimento delle perdite di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma?

Risposta

L’articolo 16 bis, paragrafo 1, BRRD prevede che il potere di limitare talune distribuzioni sia attivato quando l’entità si trova nella situazione in cui soddisfa il proprio CBR in aggiunta ai requisiti di fondi propri di cui all’articolo141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), CRD, ma risulta inadempiente rispetto al suo CBR in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies BRRD (ossia al MREL). Questa disposizione si applica anche alle entità di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma, BRRD, poiché non sono escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 16 bis, paragrafo 1, BRRD.

6.   Domanda (articolo 16 bis)

L’articolo 16 bis conferisce alle autorità di risoluzione il potere discrezionale di vietare distribuzioni superiori all’M-MDA solo se l’ente si trova in una situazione di inadempimento rispetto al CBR allorché considerato in combinazione con il MREL, calcolato sulla base del TREA.

Tale situazione comprende anche i casi in cui l’entità risulta inadempiente rispetto al CBR in combinazione con gli obiettivi intermedi per il MREL determinati a norma dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, secondo comma? Il suddetto potere dovrebbe essere applicabile solo se l’entità risulta inadempiente rispetto al CBR in combinazione con l’obiettivo finale per il MREL?

Risposta

Il potere delle autorità di risoluzione, di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, di limitare talune distribuzioni da parte delle entità si attiva solo quando l’entità soddisfa il proprio CBR in combinazione con i pertinenti requisiti di fondi propri, ma non in combinazione con il MREL. Poiché l’obiettivo intermedio per il MREL di cui all’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, secondo comma, è vincolante per l’entità conformemente a tale disposizione, il potere delle autorità di risoluzione di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1, si attiva anche quando l’entità soddisfa il proprio CBR in combinazione con i pertinenti requisiti di fondi propri, ma non in combinazione con l’obiettivo intermedio per il MREL. Tale potere è discrezionale ed è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3.

7.   Domanda (articolo 16 bis)

L’applicazione dell’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera b), implica che le obbligazioni di pagare una remunerazione variabile non possono essere vietate se sono state create prima che l’entità risultasse inadempiente rispetto al proprio CBR nella situazione contemplata da tale disposizione?

Risposta

Se sono soddisfatte le condizioni per l’esercizio del potere delle autorità di risoluzione di vietare talune distribuzioni, l’autorità di risoluzione può vietare all’entità di distribuire più dell’M-MDA mediante una delle seguenti azioni:

effettuare distribuzioni connesse al capitale primario di classe 1;

pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali;

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

L’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera b), prevede espressamente che si applichino restrizioni alle obbligazioni, nuove o esistenti, di pagare una remunerazione variabile «se l’obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l’entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale». Pertanto, se l’obbligazione di pagare una remunerazione variabile è stata creata prima che l’entità risultasse inadempiente rispetto al proprio CBR, il pagamento non è soggetto alle restrizioni di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 1.

C.   DOMANDE RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE DELLA RISOLUZIONE

8.   Domanda (articolo 12)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, BRRD, un piano di risoluzione di gruppo «definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che le autorità di risoluzione pertinenti intendono adottare in relazione alle entità all’interno di ciascun gruppo soggetto a risoluzione». Quali tipi di interventi sono contemplati da questa disposizione?

Risposta

Gli interventi supplementari previsti nel piano di risoluzione di gruppo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera e), BRRD fanno generalmente riferimento agli strumenti e ai poteri previsti dal diritto nazionale che non derivano dalla BRRD a norma dell’articolo1, paragrafo 2, e dell’articolo 37, paragrafo 9, BRRD.

Quest’elemento del piano di risoluzione di gruppo era già contemplato dalla BRRD I. Le modifiche introdotte all’articolo 12, paragrafo 3, lettera e), con la direttiva (UE) 2019/879 hanno aggiunto solo il riferimento ai gruppi soggetti a risoluzione.

9.   Domanda (articoli 17 e 18)

La direttiva (UE) 2019/879 ha modificato gli articoli 17 e 18 BRRD riguardanti i poteri delle autorità di risoluzione di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione sostituendo i riferimenti a «ente» con riferimenti a «entità».

Considerato che il termine «ente» si riferisce unicamente agli enti creditizi e alle imprese di investimento e che per «entità» si intendono tutte le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), BRRD, ciò significa che gli articoli 17 e 18 BRRD modificati prevedono ora l’applicazione dei poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione in relazione a qualsiasi entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), BRRD?

Risposta

La modifica apportata dalla direttiva (UE) 2019/879 ha ampliato l’ambito di applicazione degli articoli 17 e 18 e ora consente alle autorità di risoluzione di applicare le disposizioni ivi contenute alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) (ossia enti, enti finanziari e talune società di partecipazione).

10.   Domanda (articolo 17)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, l’entità a cui sono stati notificati rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione deve proporre all’autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontarli o rimuoverli. L’autorità di risoluzione deve quindi valutare se tali misure sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere i rilevanti impedimenti in questione.

Se accettate dall’autorità di risoluzione, le misure proposte sono vincolanti per l’entità ed eseguibili dall’autorità di risoluzione?

Risposta

La BRRD non stabilisce espressamente quale dovrebbe essere l’effetto giuridico delle misure proposte da un’entità per affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati dall’autorità di risoluzione, dopo che quest’ultima abbia ritenuto efficaci tali misure.

Tuttavia, affinché i rilevanti impedimenti siano affrontati o rimossi con efficacia, le misure proposte dall’entità devono essere vincolanti ed eseguibili in modo equivalente alle misure alternative individuate dall’autorità di risoluzione a norma dell’articolo 17, paragrafi 4 e 5. L’autorità di risoluzione dovrebbe pertanto poter imporre all’entità di rimediare a un’eventuale attuazione errata o insufficiente delle misure che essa stessa ha proposto.

La BRRD non specifica in che modo debba essere garantita l’applicazione. La questione è dunque lasciata alla discrezione dei legislatori nazionali. Ad esempio, uno Stato membro potrebbe prevedere nella normativa nazionale di recepimento della BRRD che le misure proposte dall’entità diventino vincolanti una volta accettate dall’autorità di risoluzione. In alternativa la legislazione nazionale potrebbe imporre alle autorità di risoluzione di rivolgere all’entità una decisione amministrativa che approvi le misure proposte e ne imponga l’attuazione.

11.   Domanda (articolo 17)

L’ articolo 17, paragrafo 4, stabilisce che, nell’esaminare determinate misure volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione,«[l]’autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti alla possibilità di risoluzione e dell’effetto delle misure sull’attività dell’entità, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all’economia».

Quali sono le misure di cui all’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase, che devono essere prese in considerazione dall’autorità di risoluzione: le misure per rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione originariamente proposte dall’entità o le misure alternative proposte dall’autorità di risoluzione?

Risposta

Le «misure» di cui all’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase, i cui effetti sull’attività e sulla stabilità dell’entità e sulla sua capacità di contribuire all’economia devono essere presi in considerazione dall’autorità di risoluzione si riferiscono alle misure alternative che l’autorità di risoluzione deve individuare ai sensi della prima frase della medesima disposizione. L’articolo 17, paragrafo 4, secondo comma, si applica all’individuazione di misure alternative da parte dell’autorità di risoluzione.

12.   Domanda (articolo 18)

Per quanto riguarda la rimozione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione a livello di gruppo, la seconda frase dell’articolo 18, paragrafo 4, fa riferimento alle «autorità di risoluzione a livello di gruppo». Questo riferimento mira a ricomprendere anche l’autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione?

Risposta

La seconda frase dell’articolo 18, paragrafo 4, comprende le autorità di risoluzione dell’impresa madre e di tutte le filiazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della BRRD. Le autorità di risoluzione delle entità soggette a risoluzione che non sono imprese madri nell’Unione sono ricomprese nel riferimento alle «autorità di risoluzione delle filiazioni».

13.   Domanda (articolo 18)

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 6, 6 bis e 7, riguardante la rimozione degli impedimenti alla possibilità di risoluzione a livello di gruppo, se al termine del periodo per l’assunzione di una decisione congiunta previsto al paragrafo 5 del medesimo articolo un’autorità di risoluzione ha rinviato il caso di cui al paragrafo 9 dello stesso articolo all’ABE per una mediazione vincolante, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo o, secondo il caso, l’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione o l’autorità di risoluzione della filiazione devono rimandare la decisione e attendere l’eventuale decisione dell’ABE.

I casi di cui all’articolo 18, paragrafo 9, possono essere rinviati all’ABE da qualsiasi autorità di risoluzione, compresa quella che deve adottare la decisione in assenza di decisione congiunta?

Risposta

Le decisioni di cui all’articolo 18, paragrafi 6, 6 bis e 7, devono essere sospese se un’autorità di risoluzione ha rinviato all’ABE un caso di cui all’articolo 18, paragrafo 9, per una mediazione vincolante entro il termine previsto dall’articolo 18, paragrafo 5. Può trattarsi di qualsiasi autorità di risoluzione, compresa quella che adotta una decisione di cui all’articolo 18, paragrafi 6, 6 bis o 7, in assenza di decisione congiunta.

14.   Domanda (articoli 13, 16, 18 e 45 nonies)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 1, l’adozione del piano di risoluzione di gruppo, la valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo e l’adozione di misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione si esplicano in un’unica decisione congiunta adottata a livello dell’intero gruppo.

L’articolo 45 nonies prevede però che le decisioni congiunte relative al MREL siano adottate a livello del gruppo soggetto a risoluzione, ma sempre con il coinvolgimento dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, anche se diversa dall’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione.

Questo significa che, per i gruppi dotati di una strategia MPE, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni che non appartengono a un gruppo soggetto a risoluzione non sono coinvolte nelle decisioni congiunte sul MREL per tale gruppo soggetto a risoluzione?

Risposta

Le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/879 alla BRRD hanno istituito una procedura decisionale diversa per i piani di risoluzione e per la determinazione del MREL per i gruppi MPE (ossia quando un gruppo ha più di un’entità soggetta a risoluzione).

A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e lettera a bis), i piani di risoluzione di gruppo devono esporre le azioni di risoluzione da avviare per ciascuna entità soggetta a risoluzione appartenente a tale gruppo. Di conseguenza, l’articolo 13, paragrafo 4, stabilisce che i piani di risoluzione di gruppo devono essere adottati mediante una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni e che in tale decisione congiunta deve essere inclusa la programmazione delle azioni di risoluzione per ciascuna delle entità soggette a risoluzione del gruppo. Esiste quindi un solo piano di risoluzione di gruppo, adottato mediante un’unica decisione congiunta, indipendentemente dal numero di gruppi soggetti a risoluzione. Ciò vale anche per la valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo a norma dell’articolo 16 e per l’adozione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione di cui all’articolo 18.

Per la fissazione del MREL la procedura decisionale tuttavia cambia: invece di basarsi sulla struttura complessiva del gruppo, si basa sulla struttura di ciascun gruppo soggetto a risoluzione. L’articolo 45 nonies, paragrafo 1, prevede che il MREL di ciascuna entità soggetta a risoluzione e delle sue filiazioni che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione sia determinato mediante decisione congiunta. Tale decisione congiunta dovrebbe essere adottata dall’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione, dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo (se diversa dalla prima) e dalle autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni di un gruppo soggetto a risoluzione che sono soggette al MREL su base individuale. Nel caso di una strategia MPE, quindi, mentre l’autorità di risoluzione a livello di gruppo è sempre coinvolta nella procedura decisionale congiunta per il MREL per ciascun gruppo soggetto a risoluzione, le autorità di risoluzione delle filiazioni appartenenti a un diverso gruppo soggetto a risoluzione non fanno parte di tale procedura.

D.   DOMANDE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI INSOLVENZA PER GLI ENTI E LE ENTITÀ CHE NON SONO SOGGETTI A UN’AZIONE DI RISOLUZIONE

15.   Domanda (articolo 32 ter)

L’articolo 32 ter stabilisce che un ente o un’entità siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile qualora siano in dissesto o a rischio di dissesto e quando interventi alternativi del settore privato o un’azione di vigilanza non permetterebbero di evitare il dissesto in modo tempestivo e l’azione di risoluzione non sia considerata nell’interesse pubblico.

All’articolo 32 ter si fa riferimento alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) a c), in relazione alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d). L’articolo 32, paragrafo 1, si applica tuttavia solo agli enti [ossia alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a)]. L’articolo 32, paragrafo 1, si applica solo indirettamente alle entità di cui alle lettere b), c) e d) tramite un riferimento incrociato a tale disposizione all’articolo 33. Per tali entità dovrebbe il riferimento di cui all’articolo 32 ter essere fatto all’articolo 33 anziché all’articolo 32?

Risposta

L’ articolo 32 ter si riferisce unicamente alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) a c), e non all’intero articolo 32, paragrafo 1. L’articolo 32, paragrafo 1, è il riferimento corretto, in quanto le condizioni di cui a tale disposizione si applicano anche alle entità indicate all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), mediante riferimento ad esse all’articolo 33.

16.   Domanda (articolo 32 ter)

In che modo gli Stati membri dovrebbero recepire l’articolo 32 ter BRRD nel diritto nazionale e come interagisce tale articolo con la revoca dell’autorizzazione di un’entità?

Risposta

La formulazione dell’articolo 32 ter BRRD è ampia per riflettere le differenze tra le normative nazionali che disciplinano l’insolvenza degli enti e delle altre entità finanziarie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), BRRD. In assenza di interesse pubblico per la risoluzione di un’entità in dissesto, le procedure di insolvenza disponibili a livello nazionale dovrebbero pertanto applicarsi nella misura in cui:

soddisfano i criteri enunciati all’articolo 2, punto 47, BRRD sul concetto di procedura ordinaria di insolvenza, e

comportano la liquidazione dell’entità conformemente all’articolo 32 ter BRRD.

Per quanto riguarda la revoca dell’autorizzazione di un’entità che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32 ter BRRD, tale disposizione non prevede alcun obbligo specifico di revocare l’autorizzazione una volta soddisfatte tali condizioni né modifica le disposizioni che disciplinano la revoca dell’autorizzazione. La base per la revoca dell’autorizzazione rimane pertanto quella vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 32 ter BRRD, ossia l’articolo 18 CRD e tutte le disposizioni nazionali applicabili.

Spetta agli Stati membri valutare se la mancata revoca dell’autorizzazione impedisca la corretta attuazione dell’articolo 32 ter della BRRD e se siano possibili e necessarie misure a livello nazionale al riguardo.

E.   DOMANDE RELATIVE AL POTERE DI SOSPENDERE GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO O DI CONSEGNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 BIS E DELL’ARTICOLO 69

17.   Domanda (articolo 33 bis)

L’articolo 33 bis, paragrafo 1, impone agli Stati membri l’obbligo di provvedere «a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, che risponde rapidamente, dispongano del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna».

Inoltre, l’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, stabilisce che «se più di un’entità G-SII appartenente allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l’importo di cui al paragrafo 3».

Nel caso di un ente o gruppo finanziario transfrontaliero, la BRRD potrebbe imporre agli Stati membri di prevedere nella normativa di recepimento un obbligo vincolante a carico delle autorità competenti o di risoluzione che esulano dalla giurisdizione dello Stato membro?

Risposta

Nel recepire la BRRD gli obblighi dello Stato membro si limitano a quanto è possibile nell’ambito delle competenze e dei poteri giurisdizionali di tale Stato membro.

Ai sensi dell’articolo 33 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lo Stato membro non è dunque tenuto a imporre il rispetto degli obblighi ivi previsti ad autorità che esulano dalla propria giurisdizione.

18.   Domanda (articolo 33 bis)

L’articolo 33 bis BRRD conferisce alle autorità nazionali di risoluzione il potere di sospendere taluni obblighi (moratoria) dopo avere accertato che l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto. Ai sensi dell’articolo 33 bis, paragrafo 3, gli Stati membri possono disporre che le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato.

A seconda del modo in cui l’articolo 33 bis è recepito dai vari Stati membri, il diritto nazionale può disciplinare con precisione le modalità di esercizio del potere di garantire l’accesso a un importo giornaliero, compresa la quantificazione di tale importo direttamente nella legge, oppure stabilire criteri che consentano all’autorità di risoluzione di definire tale importo giornaliero caso per caso. L’autorità di risoluzione dovrebbe dunque rispettare tali criteri nell’esercizio del potere.

Nel contesto dell’SRM, per gli enti di cui è direttamente responsabile l’SRB il potere di moratoria dovrebbe essere esercitato dalle autorità nazionali di risoluzione al fine di attuare tutte le decisioni dell’SRB loro destinate.

Negli Stati membri che recepiscono l’articolo 33 bis, paragrafo 3, in modo che conferisca alle autorità di risoluzione il potere di decidere se e in quale misura debba essere garantito l’importo giornaliero dei depositi, quale autorità adotterebbe tali decisioni per le entità di competenza diretta dell’SRB: le autorità nazionali di risoluzione o l’SRB stesso?

Risposta

Quando l’articolo 33 bis è recepito in modo tale da conferire all’autorità di risoluzione il potere di decidere se garantire ai depositanti l’accesso a un importo giornaliero nonché di stabilire l’entità dell’importo, tale potere può essere esercitato dall’SRB secondo le procedure previste nell’SRMR per le entità di sua competenza diretta. In ogni caso la disposizione non impedisce all’SRB di delegare la decisione sull’importo giornaliero alle autorità nazionali di risoluzione, senza la necessità dell’ulteriore consenso dell’SRB riguardo all’importo.

Anche alla luce della particolarità di tale compito e considerando che la determinazione dell’importo appropriato dipende dalle specificità nazionali, l’SRB dovrebbe cooperare con le autorità nazionali di risoluzione nel determinare l’importo pertinente in linea con l’articolo 30 SRMR.

19.   Domanda (articoli 33 bis e 69)

Ai sensi dell’articolo 33 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 69, paragrafo 5, terzo comma, «[g]li Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi». Come dovrebbe essere calcolato tale importo?

Inoltre, alle pagine 3 e 4 del parere dell’ABE sui rimborsi previsti dai sistemi di garanzia dei depositi del 30 ottobre 2019 si afferma che «una modifica del quadro giuridico dell’UE è auspicabile per garantire che i depositanti che non hanno accesso a depositi dovuti ed esigibili, ma i cui depositi non sono stati considerati indisponibili, abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi»; tale importo giornaliero adeguato non dovrebbe essere erogato ricorrendo ai fondi del sistema di garanzia dei depositi, bensì utilizzando i fondi dell’ente. Questo significa che non è possibile utilizzare i fondi del sistema di garanzia dei depositi per pagare gli importi giornalieri di cui all’articolo 33 bis e all’articolo 69?

Risposta

Spetta allo Stato membro definire la determinazione dell’importo giornaliero. Ciò può avvenire fornendo un’indicazione più precisa dell’importo nella legge di recepimento o delegando all’autorità di risoluzione il compito di adottare una decisione caso per caso.

Il principio alla base dell’erogazione di un importo giornaliero è consentire ai depositanti di mantenere l’accesso a parte dei loro depositi presso l’ente nel corso della risoluzione. I fondi a sostegno dell’erogazione dovrebbero pertanto provenire dall’ente, entro i limiti dell’importo disponibile sul conto del depositante. L’articolo 11 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) non sembra costituire una base per sostenere un intervento del sistema di garanzia dei depositi per finanziare il pagamento dell’importo giornaliero nel corso della risoluzione di un ente.

20.   Domanda (articolo 33 bis)

L’articolo 33 bis, paragrafo 8, comprende anche i casi in cui è accertato che un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d) (enti finanziari o talune società di partecipazione) è in dissesto o a rischio di dissesto?

Risposta

L’ articolo 33 bis, compreso il suo paragrafo 8, si applica alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per quanto riguarda l’accertamento del dissesto o del rischio di dissesto di tali entità, l’articolo 33 bis, paragrafo 8, fa riferimento alla condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), che si applica anche a tali entità tramite il riferimento incrociato di cui all’articolo 33.

F.   DOMANDE RELATIVE ALLA VENDITA A CLIENTI AL DETTAGLIO DI PASSIVITÀ AMMISSIBILI SUBORDINATE

21.   Domanda (articolo 44 bis)

Le SEL possono essere vendute da qualsiasi soggetto abbia il diritto di vendere tali passività e ne sia in possesso, ad esempio un’entità non finanziaria o una persona fisica. In tal caso, tutte queste entità e persone sono tenute a conformarsi all’articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4?

Risposta

L’articolo 44 bis BRRD si applica alle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, MiFID, agli enti creditizi, alle società di gestione di OICVM e ai GEFIA che prestano servizi di investimento o effettuano attività di investimento che comportano il trasferimento di una SEL a clienti al dettaglio. Tali entità sono «venditori» ai sensi dell’articolo 44 bis BRRD, poiché solo esse possiedono i requisiti per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 44 bis, in particolare per effettuare una valutazione dell’adeguatezza ai sensi dell’articolo 44 bis, paragrafo 1 (cfr. la domanda 10 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020). Pertanto, le vendite di SEL a clienti al dettaglio tra cui non figura alcuno dei suddetti enti come venditore non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4; in questo caso i venditori di SEL non sono soggetti ai requisiti ivi previsti.

22.   Domanda (articolo 44 bis)

Nella domanda 10 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020 figura il concetto di «venditore» di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, BRRD, che si riferisce «alle società di gestione di OICVM e ai gestori di fondi di investimento alternativi che prestano servizi di investimento o effettuano attività di investimento che comportano il trasferimento a clienti al dettaglio di una SEL». La Commissione conferma che ciò riguarda solo i casi in cui le società di gestione di OICVM e i GEFIA offrono servizi MiFID a singoli clienti al dettaglio e non quelli in cui forniscono servizi di gestione collettiva dei portafogli?

Risposta

L’articolo 44 bis BRRD si applica alle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, MiFID, agli enti creditizi, alle società di gestione di OICVM e ai GEFIA che prestano servizi di investimento o effettuano attività di investimento che comportano il trasferimento di una SEL a clienti al dettaglio. Tali entità sono «venditori» ai sensi dell’articolo 44 bis BRRD (cfr. la domanda 10 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020).

In tale contesto, per essere ricompresi nell’articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, BRRD, i venditori così definiti dovrebbero fornire servizi di investimento o svolgere attività di investimento in relazione a un cliente al dettaglio, anche quando sono controparti nella vendita di SEL a un cliente al dettaglio.

23.   Domanda (articolo 44 bis)

Per quanto riguarda l’interpretazione del termine «venditore» di cui alla domanda 10 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020, come possono gli Stati membri imporre il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, alle imprese di investimento, alle società di gestione di OICVM e ai GEFIA, considerando che non rientrano nell’ambito di applicazione della BRRD ai sensi dell’articolo 1, e che tali obblighi non figurano negli atti giuridici applicabili a tali entità?

Risposta

L’articolo 44 bis non conferisce ad alcuna autorità specifica la responsabilità della sua applicazione. Ciò significa che gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti per l’applicazione dell’articolo 44 bis BRRD, comprese le autorità designate ai sensi della MiFID (autorità competenti a vigilare le condotte sul mercato). Le autorità responsabili dell’applicazione dell’articolo 44 bis dovrebbero applicare tutte le misure e le sanzioni a loro disposizione per garantire l’effettiva applicazione dell’articolo 44 bis da parte dei venditori e dei loro clienti al dettaglio. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate e rispettare i diritti fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione. Cfr. anche la domanda 13 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020.

24.   Domanda (articolo 44 bis)

La risposta alla domanda 10 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020 indica che l’articolo 44 bis BRRD si applica a una serie di entità, incluse le imprese di investimento, ma non comprende gli «intermediari mobiliari». Le persone a cui si applicano le esenzioni previste dall’articolo 3 MiFID sono soggette all’articolo 44 bis della BRRD?

Risposta

Le persone a cui si applicano le esenzioni previste dall’articolo 3 MiFID sono soggette a un regime nazionale e non godono delle libertà di prestare servizi o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali in altri Stati membri. Tale regime nazionale deve essere almeno analogo a quello della MiFID per quanto riguarda, fra le altre disposizioni, la valutazione dell’adeguatezza di cui all’articolo 25, paragrafo 2, MiFID.

In particolare per quanto riguarda le SEL, questi requisiti di adeguatezza sono stati inaspriti dall’articolo 44 bis BRRD. Al fine di garantire un elevato livello di protezione degli investitori in linea con l’articolo 3 MiFID, gli Stati membri dovrebbero pertanto anche imporre requisiti almeno analoghi a quelli più rigorosi previsti dall’articolo 44 bis BRRD per le persone a cui si applicano le esenzioni della MiFID (intermediari mobiliari) quando vendono SEL a clienti al dettaglio.

25.   Domanda (articolo 44 bis)

L’articolo 44 bis, paragrafo 1, secondo comma, offre agli Stati membri la possibilità di estendere le disposizioni di tale articolo ad altri strumenti che si configurano come fondi propri o passività sottoponibili al bail-in.

Se nel recepimento nazionale della BRRD uno Stato membro esercitasse l’opzione prevista dall’articolo 44 bis, paragrafo 1, di includere azioni nell’ambito di applicazione di tale disposizione, che cosa accadrebbe nel caso in cui un ente creditizio invitasse gli azionisti esistenti a un’emissione di diritti mediante la quale i sottoscrittori acquisterebbero nuove azioni anziché ricevere dividendi? In tal caso il venditore sarebbe tenuto a sottoporre i suddetti sottoscrittori alla valutazione dell’adeguatezza di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1?

Risposta

L’articolo 44 bis, paragrafo 1, secondo comma, prevede la possibilità per gli Stati membri di estendere l’ambito di applicazione di tale disposizione a fondi propri o ad altre passività sottoponibili al bail-in di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 (cfr. la domanda 14 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020). L’ambito di applicazione dell’articolo 44 bis, paragrafo 1, potrebbe essere esteso alle azioni. A tale riguardo il considerando 16 della direttiva (UE) 2019/879 recita:

«Inoltre, gli Stati membri dovrebbero altresì poter limitare ulteriormente la commercializzazione e la vendita di taluni altri strumenti a determinati investitori.»

Qualsiasi operazione determini una cessione di azioni a un cliente al dettaglio potrebbe pertanto potenzialmente rientrare nell’ambito di applicazione esteso dell’articolo 44 bis, paragrafo 1, rispettando al contempo i diritti economici e di proprietà degli azionisti.

26.   Domanda (articolo 44 bis)

Qual è la procedura da seguire nel caso in cui il venditore accerti, al momento della valutazione dell’adeguatezza di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, BRRD o in seguito, che le informazioni fornite dal cliente al dettaglio ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo non sono corrette? Poiché la valutazione dell’adeguatezza è effettuata ai sensi della MiFID, sarebbe opportuno seguire la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 3, MiFID, in base alla quale il venditore sarebbe tenuto soltanto ad avvertire il cliente del fatto che l’impresa di investimento non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto previsto sia appropriato per le sue esigenze, ma potrebbe comunque fornire il servizio?

Gli Stati membri potrebbero imporre misure più rigorose in caso di inosservanza dell’articolo 44 bis, paragrafo 3, da parte del cliente al dettaglio, vale a dire il rifiuto di fornire il servizio, oppure l’articolo 44 bis, paragrafo 3, BRRD implica che le autorità competenti dovrebbero sanzionare i clienti al dettaglio per l’inadempimento dell’obbligo di fornire al venditore informazioni corrette?

Risposta

Ai sensi dell’articolo 44 bis, paragrafo 1, lettera b), BRRD, la vendita di SEL a clienti al dettaglio può avvenire solo se, dopo aver effettuato una valutazione dell’adeguatezza a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, MiFID, il venditore si è accertato che tali passività sono adeguate a tale cliente al dettaglio (cfr. la risposta alla domanda 15 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020).

Ai sensi dell’articolo 44 bis, paragrafo 2, BRRD, il venditore deve garantire che gli investimenti in SEL dei clienti al dettaglio non superino determinati limiti.

Se le informazioni fornite dal cliente al dettaglio non sono corrette o sufficienti per effettuare la valutazione dell’adeguatezza o per verificare i limiti di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 2, BRRD, il venditore non dovrebbe pertanto essere autorizzato a vendere le SEL a un cliente al dettaglio.

Le norme in materia di adeguatezza non prevedono l’imposizione di sanzioni ai clienti al dettaglio. Il venditore deve adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Questo significa fra l’altro accertarsi che:

i clienti siano consapevoli dell’importanza di fornire informazioni corrette e aggiornate;

tutti gli strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze del cliente rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l’utilizzo con i clienti;

le domande siano atte a essere comprese dai clienti; e

siano intraprese azioni per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se vi siano evidenti imprecisioni.

L’articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (11) indica inoltre le conseguenze per i casi in cui l’impresa non riceve le informazioni necessarie: l’impresa non deve raccomandare servizi di investimento o strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente.

Inoltre gli orientamenti dell’ESMA (12) su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID forniscono ulteriori informazioni sul modo in cui l’autovalutazione da parte dei clienti debba essere controbilanciata da criteri oggettivi da parte delle imprese:

«(...) le imprese devono adottare misure ragionevoli per verificare l’affidabilità, l’accuratezza e la coerenza delle informazioni raccolte sui clienti. È compito delle imprese garantire di avere a disposizione le informazioni necessarie per effettuare una valutazione dell’adeguatezza. A tale riguardo, qualsiasi accordo firmato dal cliente (o pubblicazione effettuata dall’impresa) che miri a limitare la responsabilità dell’impresa per quanto riguarda la valutazione dell’adeguatezza, non sarebbe considerato conforme ai requisiti pertinenti della MiFID II e del relativo regolamento delegato.»

27.   Domanda (articolo 44 bis)

Ai sensi dell’articolo 44 bis, paragrafo 2, il venditore di SEL deve assicurare che l’investimento in SEL da parte del cliente al dettaglio non superi un certo limite del suo portafoglio di strumenti finanziari.

Conformemente all’articolo 44 bis, paragrafo 4, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in contante e gli strumenti finanziari, ad esclusione di tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale. L’espressione «strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale» comprende solo gli strumenti finanziari che il cliente ha fornito come garanzia reale o anche gli strumenti finanziari che il cliente ha ricevuto come garanzia reale?

Risposta

Il significato dell’espressione «forniti a titolo di garanzia reale» di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 4, si riferisce agli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale al cliente al dettaglio.

Gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale da un terzo al cliente al dettaglio dovrebbero essere esclusi dal suo portafoglio di strumenti finanziari ai fini dei limiti al possesso di SEL di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 2. In caso di perdita su tali strumenti finanziari, la situazione finanziaria del cliente al dettaglio non ne risentirebbe direttamente, poiché gli strumenti forniti a titolo di garanzia reale sono solo un titolo sottostante che garantisce il debito del terzo nei confronti del cliente al dettaglio. La garanzia reale fornita al cliente al dettaglio dovrebbe pertanto essere esclusa dal portafoglio di strumenti finanziari ai fini del calcolo dei limiti consentiti per gli investimenti in SEL.

Dal portafoglio finanziario del cliente al dettaglio non dovrebbero tuttavia essere esclusi gli strumenti finanziari da questi forniti a garanzia reale del proprio debito nei confronti di un terzo, in quanto eventuali perdite su tali strumenti sono sostenute direttamente dal cliente al dettaglio. Tali strumenti dovranno essere restituiti al cliente al dettaglio dopo che avrà estinto il suo debito nei confronti del terzo. La garanzia reale fornita dal cliente al dettaglio è pertanto rilevante ai fini del calcolo dei limiti consentiti per gli investimenti in SEL.

28.   Domanda (articolo 44 bis)

Le opzioni di cui all’articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, possono essere combinate in sede di recepimento della BRRD nel diritto nazionale? Ad esempio, l’importo nominale minimo di cui al paragrafo 5 può essere ulteriormente rafforzato dalla condizione aggiuntiva della limitazione dell’investimento al 10 % del portafoglio totale di investimenti, come indicato all’articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b)?

Risposta

Il considerando 16 della direttiva (UE) 2019/879 chiarisce che l’articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 44 bis, paragrafo 5, BRRD non dovrebbero essere recepiti in modo cumulativo, bensì indicare due opzioni alternative. Al fine di migliorare la tutela degli investitori al dettaglio, lo Stato membro può tuttavia prevedere per le SEL un importo nominale minimo superiore a 50 000 EUR qualora decida di recepire l’articolo 44 bis, paragrafo 5 (cfr. anche la risposta alla domanda 16 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020).

29.   Domanda (articolo 44 bis)

L’importo nominale minimo di almeno 50 000 EUR di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 5, si riferisce a un’unica passività o a un gruppo di passività (come valore per pacchetto)?

Risposta

La norma su un importo nominale minimo si applica a ogni singolo strumento finanziario che si configuri come SEL. La logica sottesa a questa norma è illustrata nel considerando 16 della direttiva (UE) 2019/879:

«Per garantire che gli investitori al dettaglio non investano eccessivamente in certi strumenti di debito che sono ammissibili per il MREL, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’importo nominale minimo di tali strumenti sia relativamente elevato (...) (grassetto aggiunto).»

30.   Domanda (articolo 44 bis)

Qualora uno Stato membro decida di recepire l’articolo 44 bis, paragrafo 6, non potrebbe recepire anche i requisiti di cui al paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3 e paragrafo 4 dello stesso articolo?

Risposta

L’opzione di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 6, è disponibile solo se è soddisfatta la soglia di 50 miliardi di EUR ivi prevista (cfr. la domanda 19 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020). In base a tale opzione, lo Stato membro deve applicare solo il requisito dell’investimento iniziale minimo di 10 000 EUR di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b), oltre alle norme generali di protezione degli investitori di cui alla MiFID.

Tale Stato membro può tuttavia applicare taluni requisiti aggiuntivi previsti dall’articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 5, ad esempio la valutazione dell’adeguatezza di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 1, o una norma su un importo nominale minimo inferiore a 50 000 EUR per le SEL. Ciò è giustificato dalla logica secondo cui l’articolo 44 bis, paragrafo 6, fornisce una protezione dei clienti al dettaglio inferiore rispetto alle due principali opzioni alternative disponibili di cui all’articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 44 bis, paragrafo 5.

Allo stesso tempo quest’opzione dev’essere applicata congiuntamente a una delle opzioni di cui all’articolo 44 bis, paragrafi da 1 a 4, o di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 5, per le SEL emesse da entità stabilite in un altro Stato membro che non godono del trattamento previsto dall’opzione di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 6 (cfr. la domanda 12 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020).

31.   Domanda (articolo 44 bis)

Qualora uno Stato membro decida di recepire l’articolo 44 bis, paragrafo 6, BRRD, qualunque cliente intenzionato ad acquistare una SEL sarebbe un cliente ai sensi dell’articolo 44 bis, paragrafo 2, lettera b)?

Risposta

Se l’acquirente delle SEL non è un cliente al dettaglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, MiFID, l’articolo 44 bis, paragrafo 6, non si applica, poiché le vendite a clienti che non sono clienti al dettaglio non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 44 bis, paragrafo 1, cui l’articolo 44 bis, paragrafo 6, deroga. Inoltre si applicano anche i requisiti di protezione degli investitori stabiliti nella MiFID.

32.   Domanda (articolo 44 bis)

La soglia di 50 miliardi di EUR di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 6, dovrebbe essere calcolata in riferimento al valore delle attività totali delle entità prima della risoluzione, al momento dell’avvio della risoluzione o al momento dell’emissione delle SEL?

Risposta

L’articolo 44 bis, paragrafo 6, BRRD prevede un’opzione specifica per un recepimento più limitato, destinata agli Stati membri con mercati piccoli e meno liquidi, come dimostra la soglia di 50 miliardi di EUR da esso stabilita. Tale soglia dovrebbe essere valutata dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva (UE) 2019/879. Quest’opzione di recepimento è soggetta alla condizionalità della soglia e, pertanto, è dovere dello Stato membro verificare e valutare periodicamente se il suo mercato rispetta la soglia di 50 miliardi di EUR e se sia sempre giustificato il ricorso all’opzione di cui all’articolo 44 bis, paragrafo 6, BRRD. Se venisse a mancare il rispetto della soglia, lo Stato membro dovrebbe scegliere tra le due possibilità alternative principali per recepire l’articolo 44 bis BRRD e prevedere tali norme nella legislazione nazionale (cfr. la domanda 20 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020).

G.   DOMANDE RELATIVE AL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

a)    Passività ammissibili

33.   Domanda (articolo 45 ter e articolo 45 septies)

L’articolo 45 ter e l’articolo 45 septies BRRD specificano rispettivamente i criteri delle passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione e per le filiazioni di entità soggette a risoluzione che non sono entità soggette a risoluzione. Quali sono i criteri di ammissibilità che si applicano alle entità il cui piano di risoluzione ne prevede la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza? Come dovrebbero essere trattati i requisiti aggiuntivi di fondi propri stabiliti dall’articolo 104 bis CRD nel determinare l’obiettivo per il MREL per tali entità qualora i suddetti requisiti aggiuntivi di fondi propri non siano stati fissati su base individuale per l’entità in questione?

Risposta

La BRRD prevede soltanto due serie di criteri di ammissibilità ai fini della conformità al MREL:

l’articolo 45 ter, paragrafi da 1 a 3, BRRD stabilisce i criteri di ammissibilità applicabili alle entità soggette a risoluzione, e

l’articolo 45 septies, paragrafo 2, BRRD stabilisce i criteri di ammissibilità applicabili agli enti che sono filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo, ma che non sono entità soggette a risoluzione.

In assenza di criteri di ammissibilità specifici per le entità il cui piano di risoluzione ne prevede la liquidazione a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma, BRRD, dovrebbero essere di conseguenza applicate queste due serie di criteri. Per le entità che non sono filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione si applicherebbero i criteri di cui all’articolo 45 ter, paragrafi da 1 a 3, BRRD. Ciò è rilevante per le entità che sono imprese madri, non sono parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata o sono filiazioni di un’impresa madre il cui piano di risoluzione ne prevede anche la liquidazione. Per le entità che sono filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione dovrebbero esser applicati i criteri di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, BRRD.

In ogni caso i criteri di ammissibilità dovrebbero essere applicati alla luce delle circostanze specifiche del caso. Ad esempio, per le entità che non sono filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione, il criterio di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i), CRR (applicabile in virtù dell’articolo 45 ter, paragrafo 1, BRRD), che non consente che le passività ammissibili siano di proprietà di entità incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, potrebbe non trovare applicazione, poiché in questo caso l’entità in liquidazione non fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione. Analogamente, per le entità che sono filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione non sono pertinenti le restrizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, BRRD sulla proprietà delle passività ammissibili da parte dell’entità soggetta a risoluzione e degli azionisti esistenti e dei fondi propri da parte di terzi. In tali situazioni non si applica la necessità di garantire che l’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione non incida sul controllo della filiazione da parte dell’entità soggetta a risoluzione, in quanto in caso di dissesto la filiazione sarà liquidata.

Se l’autorità competente non ha imposto requisiti aggiuntivi di fondi propri ai sensi dell’articolo 104 bis CRD, sulla stessa base su cui sarà adottata la decisione relativa al MREL, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare pari a zero i requisiti aggiuntivi di fondi propri per tale entità. Le autorità di risoluzione, se ritengono che fissare il MREL tenendo conto unicamente dei requisiti prudenziali applicabili su base individuale non rifletta sufficientemente, tra l’altro, il modello di business o il profilo di rischio dell’entità di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 1, lettera d), BRRD, possono tuttavia, in conformità dell’articolo 45 quater, paragrafo 2, della BRRD, valutare se il MREL debba essere limitato all’importo per l’assorbimento delle perdite e aumentare il MREL per rispecchiare adeguatamente la parte pertinente del requisito di fondi propri aggiuntivi su base consolidata stabilito dall’autorità competente a norma dell’articolo 104 bis CRD. Cfr. anche la risposta alla domanda 35 nell’allegato della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020 (13).

34.   Domanda (articolo 45 ter)

Qual è l’eventuale interazione tra la possibile riduzione del requisito dell’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 4, BRRD e la possibile riduzione fino al 3,5 % per l’utilizzo di passività di primo rango al fine di soddisfare il requisito minimo TLAC di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, CRR? Per un G-SII devono sempre essere concesse congiuntamente entrambe, anche se solo parzialmente per la seconda riduzione, qualora la valutazione del principio NCWO lo consenta?

Risposta

La riduzione fino al 3,5 % del TREA per l’utilizzo di passività di primo rango al fine di soddisfare il requisito minimo TLAC di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, CRR, e la riduzione del requisito minimo di subordinazione di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 4, BRRD possono essere concesse congiuntamente.

I motivi alla base di entrambe le riduzioni sono gli stessi, vale a dire le condizioni indicate all’articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere da a) a c), CRR, che si riferiscono all’assenza di rischio di violazione del principio NCWO. Tuttavia le suddette riduzioni si applicano a requisiti diversi, che potrebbero tradursi in importi nominali differenti. È pertanto possibile che le condizioni di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, CRR, sebbene soddisfatte per un requisito, non siano soddisfatte o lo siano solo parzialmente per l’altro.

Pertanto, benché possano effettivamente essere concesse entrambe le riduzioni ai fini, rispettivamente, della conformità al requisito minimo TLAC ai sensi dell’articolo 92 bis, CRR e della determinazione del livello di subordinazione applicabile ai sensi dell’articolo 45 ter, paragrafo 4, BRRD, la BRRD non prevede che siano concesse congiuntamente. In entrambi i casi devono essere soddisfatti i requisiti legislativi applicabili di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere da a) a c), CRR.

35.   Domanda (articolo 45 ter)

Ora la BRRD usa esclusivamente l’espressione «passività totali, fondi propri compresi», mentre prima l’articolo 45, paragrafo 1, BRRD I usava l’espressione «passività totali e fondi propri». Si tratta di una modifica esclusivamente semantica o rappresenta una modifica sostanziale delle modalità di calcolo degli importi?

Risposta

Nella BRRD I l’articolo 45, paragrafo 1, conteneva l’espressione «passività totali e fondi propri», ma questa formulazione è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2019/879. Con la direttiva (UE) 2019/879 il testo è stato uniformato alle restanti disposizioni sia della BRRD I che della BRRD come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, in cui l’espressione è «passività totali, fondi propri compresi». Questa modifica non altera il significato di tale espressione, che dovrebbe pertanto essere interpretata allo stesso modo in tutta la BRRD.

b)    Determinazione del MREL

36.   Domanda (articolo 45 quater)

La Commissione conferma che l’espressione «funzioni economiche essenziali» utilizzata all’articolo 45 quater non è nuova e che ha lo stesso significato di «funzioni essenziali», già utilizzata e definita in altre disposizioni della BRRD?

Risposta

L’espressione «funzioni economiche essenziali» usata all’articolo 45 quater, paragrafo 3, ottavo comma e all’articolo 45 quater, paragrafo 7, ottavo comma dovrebbe essere interpretata allo stesso modo dell’espressione «funzioni essenziali» quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 35 e usata in tutta la BRRD.

37.   Domanda (articolo 45 quater)

A norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 2, quando la liquidazione è la strategia di risoluzione prescelta, l’autorità di risoluzione «valuta se sia giustificato limitare» il MREL all’importo per l’assorbimento delle perdite.

Quando l’autorità di risoluzione valuta che non è giustificato limitare il MREL di tali entità all’importo per l’assorbimento delle perdite, è corretto affermare che l’articolo 45 quater, paragrafo 2, non richiede di modificare da liquidazione in risoluzione la strategia definita nel piano di risoluzione, ma consente invece all’autorità di risoluzione di fissare un requisito MREL superiore all’importo per l’assorbimento delle perdite?

Risposta

L’articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo e terzo comma, stabilisce come determinare il MREL per le entità il cui piano di risoluzione ne prevede la liquidazione in caso di dissesto.

Ai sensi di tale disposizione l’autorità di risoluzione è tenuta a valutare se, per tali entità, sia giustificato limitare il MREL all’importo per l’assorbimento delle perdite di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 2, primo comma, lettera a). Nell’ambito della valutazione le autorità di risoluzione devono esaminare, in particolare, i possibili impatti di tale MREL sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario. Se, a seguito della valutazione, conclude che non è giustificato limitare il MREL di tali entità all’importo per l’assorbimento delle perdite, l’autorità di risoluzione può determinare un MREL superiore all’importo che risulterebbe dall’articolo 45 quater, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), o dall’articolo 45 quater, paragrafo 7, lettera a), punto i), e lettera b), punto i). Cfr. anche la domanda 37 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020 (14).

38.   Domanda (articolo 45 quater)

A norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma, le autorità di risoluzione sono tenute a valutare se per le entità che devono essere liquidate con procedura di insolvenza ordinaria sia giustificato limitare il MREL all’importo per l’assorbimento delle perdite. Il terzo comma di tale disposizione prevede inoltre che le autorità di risoluzione considerino i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.

La suddetta valutazione dovrebbe essere effettuata seguendo:

un approccio generale in base al quale si calcola un’unica maggiorazione, che è poi aggiunta all’importo per l’assorbimento delle perdite di ogni entità di cui si prevede la liquidazione con procedura di insolvenza ordinaria di competenza della rispettiva autorità di risoluzione, o

un approccio specifico in cui le decisioni che stabiliscono una maggiorazione e ne fissano la calibrazione sono adottate caso per caso?

Risposta

L’articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo e terzo comma, che stabilisce come determinare il MREL per le entità il cui piano di risoluzione ne prevede la liquidazione in caso di dissesto, dovrebbe essere applicato caso per caso. È questo il principio generale alla base delle disposizioni della BRRD sulla determinazione del MREL.

Ciò non preclude alle autorità di risoluzione la possibilità di stabilire politiche interne sulla questione, che sono poi applicate ai singoli casi.

39.   Domanda (articolo 45 quater)

Nel calcolare l’importo di ricapitalizzazione è giuridicamente possibile fissare massimali rigorosi per l’eventuale riduzione del TREA e della TEM dopo la risoluzione ai fini dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, quinto comma, oppure il calcolo del TREA e della TEM dovrebbe essere sempre effettuato sulla base della riduzione de facto del bilancio tenendo conto dell’importo per l’assorbimento delle perdite?

Risposta

Conformemente all’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, l’importo di ricapitalizzazione dovrebbe ripristinare la conformità con il requisito totale di fondi propri e con il requisito di coefficiente di leva finanziaria dell’entità dopo l’attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Nel fissare l’importo di ricapitalizzazione nell’ambito della calibrazione del MREL, l’articolo 45 quater, paragrafo 3, quinto comma, dispone di adeguare il TREA e la TEM alle eventuali modifiche derivanti dall’azione di risoluzione prevista dal piano di risoluzione (ossia la decisione di assoggettare un ente a risoluzione, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 40).

Ciò implica che qualsiasi adeguamento dell’importo di ricapitalizzazione dovrebbe essere effettuato caso per caso ed essere coerente con le eventuali modifiche derivanti dalle azioni di risoluzione pianificate. Al momento della pianificazione della risoluzione e della calibrazione del MREL, l’adeguamento dell’importo di ricapitalizzazione deve basarsi su stime del fabbisogno di ricapitalizzazione dopo la risoluzione (vale a dire stime dell’eventuale aumento o riduzione delle dimensioni totali del bilancio e altri fattori che comportano l’introduzione di modifiche dei requisiti di fondi propri e dei requisiti del coefficiente di leva finanziaria dell’entità dopo la risoluzione). L’applicazione dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, in modo coerente con l’intento legislativo e con la struttura del requisito MREL implicherebbe pertanto che, nel calcolare l’importo di ricapitalizzazione, le perdite previste nel quadro della risoluzione che comportano una riduzione del bilancio, come indicato al quinto comma, lettera a), siano equivalenti all’importo per l’assorbimento delle perdite calcolato a norma del primo comma, lettera a), punto i), e lettera b), punto i).

40.   Domanda (articolo 45 quater)

A norma dell’articolo 45 quater, paragrafi 3 e 7, la calibrazione del MREL esterno e del MREL interno è identica. Per quanto riguarda le entità che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità di risoluzione, è giuridicamente possibile per tale autorità includere solo in casi specifici la riserva per la fiducia del mercato di cui al sesto comma delle suddette disposizioni (ad esempio tramite criteri connessi al ricorso al finanziamento all’ingrosso da parte della filiazione)?

Risposta

Nel calibrare il requisito MREL sia esterno che interno l’articolo 45 quater, paragrafi 3 e 7, prevede che l’autorità di risoluzione abbia il potere di aumentare l’importo di ricapitalizzazione calcolato sulla base del TREA di un importo sufficiente a sostenere la fiducia del mercato. Ai sensi di tali disposizioni si tratta di un potere discrezionale che l’autorità di risoluzione dovrebbe esercitare caso per caso. Ciò non preclude alle autorità di risoluzione la possibilità di stabilire politiche interne sulla questione, che sono poi applicate ai singoli casi.

41.   Domanda (articolo 45 quater)

La Commissione potrebbe chiarire in che modo l’autorità di risoluzione dovrebbe considerare i criteri indicati all’articolo 45 quater, paragrafo 6, nel valutare se applicare i requisiti di cui al paragrafo 5 di tale articolo a un’entità soggetta a risoluzione che non è un G-SII, non fa parte di un G-SII né fa parte di una banca di classe superiore?

Risposta

Nel decidere se applicare i requisiti di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 5, a un’entità soggetta a risoluzione che non è un G-SII, non fa parte di un G-SII né fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono superiori a 100 miliardi di EUR (banca di classe superiore), il fattore chiave nella decisione dell’autorità di risoluzione è la valutazione che l’entità soggetta a risoluzione è ragionevolmente suscettibile di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.

Oltre a tale valutazione, l’autorità di risoluzione è altresì tenuta a prendere in considerazione anche i seguenti criteri:

la prevalenza dei depositi e l’assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;

la misura in cui l’accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili è limitato;

la misura in cui l’entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il proprio MREL.

Considerando che la decisione che deve adottare l’autorità di risoluzione implica che l’entità soggetta a risoluzione sarà vincolata a requisiti più rigorosi in termini di calibrazione del MREL (articolo 45 quater, paragrafo 5) e subordinazione (articolo 45 ter, paragrafi 4, 7 e 8), detti criteri contribuiscono a garantire che la decisione sia proporzionata agli obiettivi perseguiti e tenga conto delle caratteristiche dell’entità. Si potrebbe pertanto ritenere che, qualora i suddetti criteri siano soddisfatti in relazione a un’entità soggetta a risoluzione (vale a dire la prevalenza dei depositi nel finanziamento, l’accesso limitato ai mercati del debito, il ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL), l’autorità di risoluzione non dovrebbe applicare i requisiti di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 5, a tale entità se ciò comportasse un requisito MREL sproporzionato. La conclusione in tal senso non dovrebbe essere automatica e dipendere dalla situazione specifica del caso concreto.

I tre criteri summenzionati figurano anche all’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 7, in cui sono usati per stabilire, in generale, una durata proporzionata dei periodi transitori. I criteri di cui all’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 7, sono richiamati al medesimo articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, terzo comma, e riguardano anche la fissazione di periodi transitori che terminano dopo il 1o gennaio 2024. Nella decisione specifica di prorogare il periodo transitorio oltre il 1o gennaio 2024, le autorità di risoluzione sono tuttavia tenute a considerare anche quanto segue:

l’evoluzione della situazione finanziaria dell’entità;

la prospettiva che l’entità sarà in grado di garantire con una tempistica ragionevole il rispetto del MREL e della sua componente di subordinazione;

se l’entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i pertinenti criteri di ammissibilità o durata e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato.

La fissazione di periodi transitori che terminano dopo il 1o gennaio 2024 a norma dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, terzo comma, non impedisce pertanto all’autorità di risoluzione di decidere di applicare i requisiti di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 5, alla stessa entità soggetta a risoluzione. Analogamente l’entità soggetta a risoluzione alla quale sono stati applicati i requisiti di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 5, può beneficiare di un periodo transitorio che termina dopo il 1o gennaio 2024, stabilito ai sensi dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 7.

42.   Domanda (articolo 45 quater)

Ai fini dell’articolo 45 quater, paragrafo 10, le autorità di risoluzione e le autorità competenti dovrebbero consultarsi oppure le autorità di risoluzione dovrebbero richiedere le informazioni necessarie all’ente interessato?

Risposta

L’articolo 45 quater, paragrafo 1, precisa che il requisito MREL la cui calibrazione è descritta ai successivi paragrafi dello stesso articolo dev’essere determinato dall’autorità di risoluzione previa consultazione dell’autorità competente. Per poter calibrare il requisito MREL le autorità di risoluzione hanno inoltre la facoltà di richiedere alle autorità competenti le informazioni necessarie per assolvere i compiti previsti dalla BRRD, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 90, paragrafo 1.

c)    Determinazione del MREL per le entità soggette a risoluzione dei G-SII

43.   Domanda (articolo 45 quinquies)

Che cosa significa l’espressione «parte di un G-SII» di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 1?

Risposta

I G-SII sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 83 quater, BRRD, mediante rimando all’articolo 4, paragrafo 1, punto 133, CRR. Quest’ultima disposizione definisce i G-SII come gli enti individuati a norma dell’articolo 131, paragrafi 1 e 2, della CRD. L’articolo 131, paragrafo 1, CRD impone agli Stati membri di designare le autorità incaricate di individuare, su base consolidata, i G-SII nell’ambito della rispettiva giurisdizione. L’articolo 131, paragrafo 2, prevede una metodologia a tal fine.

Ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, i G-SII devono essere:

a)

un gruppo guidato da un ente impresa madre nell’UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE; o

b)

un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE.

La possibilità di cui alla precedente lettera b) è stata inserita al fine di contemplare il caso teorico in cui un G-SII sia una banca individuale. Un’entità soggetta a risoluzione che fa «parte di un G-SII» è pertanto un’entità che non è essa stessa un G‐SII ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, lettera b), CRD, ma fa parte del consolidamento prudenziale del G-SII conformemente alla lettera a) di tale disposizione. In pratica ciò diventa rilevante quando è stata individuata come entità soggetta a risoluzione non solo l’entità di cui all’articolo 131, paragrafo 1, lettera a), CRD, ma anche un’altra entità del gruppo G-SII, ossia quando si persegue una strategia di risoluzione MPE. In tal caso entrambe le entità soggette a risoluzione dovrebbero essere disciplinate dall’articolo 45 quinquies BRRD.

44.   Domanda (articoli 45 quinquies e 45 nonies)

Che cos’è una «entità G-SII appartenente allo stesso G-SII»di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e all’articolo 45 nonies, paragrafo 2, BRRD?

Risposta

I G-SII sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 83 quater, BRRD, e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 133, CRR, mediante rimando all’articolo 131, paragrafi 1 e 2, CRD.

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 136, CRR definisce un soggetto G-SII come «un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE».

Tali definizioni sono pertinenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, BRRD. In pratica tali disposizioni contemplano la situazione in cui un gruppo guidato da un G-SII comprende più di un’entità soggetta a risoluzione (di norma lo stesso G-SII e una o più altre entità), ossia quando si persegue una strategia di risoluzione MPE.

45.   Domanda (articolo 45 quinquies)

Qual è il significato dell’espressione «entità madre nell’Unione» di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b)? Si riferisce all’impresa madre nell’Unione o all’ente impresa madre nell’Unione?

Risposta

La «entità madre nell’Unione» di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b) è un’impresa madre nell’Unione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 85.

d)    Applicazione del MREL interno a entità che non sono entità soggette a risoluzione

46.   Domanda (articolo 45 septies)

Ai sensi dell’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), BRRD, per essere ammissibile ai fini della conformità al MREL interno la passività è tenuta a soddisfare i criteri di subordinazione di cui all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), CRR.

Allo stesso tempo, l’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto iii), BRRD stabilisce che le passività ammissibili al MREL interno «nella procedura ordinaria di insolvenza, hanno un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri».

Tuttavia, il criterio di cui al punto i) non si riferisce al rango in caso di insolvenza. Si riferisce alle passività «emesse a favore dell’entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno acquistato le passività dall’entità che è soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della filiazione da parte dell’entità soggetta a risoluzione». Le passività di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto i), possono pertanto avere praticamente qualsiasi rango.

È corretto che il rango cui fa riferimento l’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto iii), BRRD dipende dal rango degli strumenti che non soddisfano il criterio di cui al punto i) della medesima disposizione, ossia che il rango richiesto per gli strumenti ammissibili al MREL interno dipende dal rango degli strumenti che la filiazione ha effettivamente emesso al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione? Questo comporterebbe la necessità di valutare caso per caso per ciascun ente il rango richiesto per soddisfare il MREL interno.

Risposta

La lettura combinata dell’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii), BRRD determina i seguenti requisiti relativi al rango delle passività ammissibili al MREL interno in caso di insolvenza:

deve essere soddisfatto il requisito generale di subordinazione previsto dall’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), CRR, ossia la subordinazione alle passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, CRR, in virtù dell’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), BRRD;

deve essere soddisfatto un ulteriore requisito di subordinazione in virtù dell’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iii), BRRD, ossia la subordinazione a tutte le passività che non sono ammissibili al MREL interno e che non sono fondi propri.

La logica sottesa al requisito di subordinazione specifico è garantire che le passività ammissibili al MREL interno non abbiano lo stesso rango (pari passu) rispetto ad altre passività subordinate che non sono ammissibili al MREL interno a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto i). Ciò attenuerà i rischi di violazione del principio NCWO per i crediti nel caso in cui le passività ammissibili al MREL interno siano svalutate o convertite a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1 bis, indipendentemente dall’azione di risoluzione (ossia al punto di insostenibilità economica), poiché in quel caso potrebbero essere svalutate o convertite solo tali passività ammissibili.

47.   Domanda (articolo 45 septies)

Gli importi del capitale primario di classe 1 e degli altri fondi propri di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), BRRD sono al netto delle detrazioni effettuate conformemente agli articoli 36, 56 e 66 del CRR?

Risposta

Ai fini della conformità al MREL sia esterno che interno, i riferimenti ai «fondi propri» dovrebbero essere interpretati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 38, BRRD, che fa riferimento alla definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, CRR, fatte salve eventuali condizioni supplementari specificate nella BRRD, come quelle di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

In tale contesto l’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, CRR stabilisce che per «fondi propri» s’intende la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2. A loro volta le corrispondenti disposizioni del CRR relative al calcolo del capitale di classe 1 (articolo 25) e del capitale di classe 2 (articolo 71) stabiliscono chiaramente che gli importi sono espressi dopo l’applicazione delle detrazioni di cui rispettivamente agli articoli 56 e 66 CRR.

Inoltre l’articolo 2, paragrafo 1, punto 68 bis, BRRD definisce il «capitale primario di classe 1» mediante rimando all’articolo 50 CRR, il quale precisa che il capitale primario di classe 1 è calcolato al netto delle detrazioni di cui all’articolo 36 CRR.

48.   Domanda (articolo 45 septies)

Qual è la differenza tra i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 45 septies?

Risposta

La distinzione tra i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 45 septies riguarda il rapporto di proprietà tra la filiazione che potrebbe essere esentata dal MREL interno e la sua impresa madre intermedia o capogruppo.

Il paragrafo 3 fa riferimento alla possibilità di derogare al MREL interno se sia la filiazione che l’entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e stabilisce le condizioni che consentono di applicare tale deroga.

Il paragrafo 4 fa riferimento alla possibilità di derogare al MREL interno se sia la filiazione che un’impresa madre intermedia sono stabilite nello stesso Stato membro mentre l’impresa madre capogruppo (l’entità soggetta a risoluzione) è stabilita in un altro Stato membro. Il paragrafo 3 prevede pertanto una struttura di proprietà diretta, mentre il paragrafo 4 prevede una cosiddetta struttura «daisy chain» (in serie) in più Stati membri.

49.   Domanda (articolo 45 septies)

Ai sensi dell’articolo 45 septies, l’autorità di risoluzione può derogare all’applicazione del MREL interno in due casi:

quando l’entità soggetta a risoluzione e la filiazione sono entrambe stabilite nello stesso Stato membro (paragrafo 3);

quando la filiazione e la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro anche se l’entità soggetta a risoluzione non lo è, a condizione che l’impresa madre rispetti, tra l’altro, il MREL interno subconsolidato (paragrafo 4).

La concessione delle garanzie di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, è tuttavia espressamente prevista dalla BRRD solo nella prima delle due situazioni citate, ovvero quando l’entità soggetta a risoluzione e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro.

Non è chiaro perché, nel caso di gruppi soggetti a risoluzione transfrontalieri, sia possibile concedere deroghe (che possono essere considerate un approccio «più rischioso»), ma non sia possibile consentire la conformità al MREL interno con una garanzia (che rappresenta un approccio «meno rischioso»).

L’autorità di risoluzione della filiazione può consentire che il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, sia soddisfatto in tutto o in parte tramite una garanzia fornita dall’impresa madre alle condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, anche se l’entità soggetta a risoluzione non è stabilita nello stesso Stato membro della filiazione?

Risposta

L’articolo 45 septies, paragrafo 3, fa riferimento alle deroghe per il MREL interno in una situazione di proprietà diretta tra una filiazione e l’entità soggetta a risoluzione stabilite nello stesso Stato membro, mentre l’articolo 45 septies, paragrafo 4, fa riferimento alle deroghe per il MREL interno in una situazione in cui la filiazione e la sua impresa madre intermedia sono stabilite nello stesso Stato membro mentre l’entità soggetta a risoluzione può trovarvisi o no.

Per quanto riguarda la possibilità per la filiazione di soddisfare in tutto o in parte il MREL interno con garanzie assistite da garanzia reale (articolo 45 septies, paragrafo 5), la disposizione disciplina chiaramente la situazione della proprietà diretta tra la filiazione e l’entità soggetta a risoluzione nello stesso Stato membro, ma non prevede una disposizione equivalente per la situazione in cui nello stesso Stato membro si trovano la filiazione e la sua impresa madre intermedia.

Anche in quest’ultimo caso dovrebbe tuttavia essere possibile utilizzare garanzie assistite da garanzia reale per soddisfare il MREL interno. Se è possibile ricorrere a una deroga tra la filiazione e la sua impresa madre intermedia stabilite nello stesso Stato membro, allo stesso modo dovrebbe anche essere possibile utilizzare una garanzia assistita da garanzia reale in circostanze analoghe, in particolare poiché la filiazione potrebbe così ricevere le risorse pertinenti con una protezione maggiore rispetto a quella offerta da un’esenzione totale dal requisito MREL.

50.   Domanda (articolo 45 septies)

Nel valutare il criterio per la concessione di deroghe ai requisiti del MREL interno di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, lettera b), BRRD o per l’utilizzo di garanzie assistite da garanzia reale di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, qual è l’obiettivo MREL rispetto al quale deve essere valutata la conformità nella fase di costituzione del MREL fino al 2024? La conformità dovrebbe essere valutata rispetto all’obiettivo MREL finale per il 2024 o all’obiettivo intermedio per il 2022?

Durante un eventuale periodo transitorio l’autorità di risoluzione è autorizzata a consentire il rispetto del MREL interno tramite garanzie se sono soddisfatte tutte le altre condizioni (diverse dal rispetto dell’obiettivo MREL esterno)?

Risposta

Nel valutare la conformità dell’entità soggetta a risoluzione o dell’impresa madre al requisito MREL di cui all’articolo 45 sexies e all’articolo 45, paragrafo 1, come stabilito all’articolo 45 septies, rispettivamente paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, lettera b), dovrebbero essere presi in considerazione i periodi transitori di cui all’articolo 45 quaterdiecies.

Prima del 2024 la conformità all’articolo 45 septies, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, lettera b), dovrebbe pertanto essere valutata rispetto all’obiettivo vincolante intermedio determinato a norma dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, secondo comma.

Questo significa che alla filiazione che non è un’entità soggetta a risoluzione potrebbe essere concessa una deroga al MREL interno se l’entità soggetta a risoluzione o la sua impresa madre soddisfano il requisito intermedio su base consolidata e tutte le altre condizioni specificate all’articolo 45 septies, paragrafo 3 o 4, sono soddisfatte al momento della decisione di deroga.

Lo stesso vale per quanto riguarda il rispetto della condizione di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 3, lettera b), quando si tratta di valutare la possibilità di consentire il rispetto parziale o totale del MREL interno con garanzie assistite da garanzia reale conformemente all’articolo 45 septies, paragrafo 5, primo comma.

51.   Domanda (articolo 45 septies)

L’ articolo 45 septies, paragrafi 3 e 4, elenca una serie di condizioni che consentirebbero di derogare all’applicazione dello stesso articolo 45 septies. Dal testo della direttiva non è tuttavia chiaro se tali condizioni debbano essere soddisfatte cumulativamente o singolarmente.

Le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafi 3 e 4, sono cumulative o è sufficiente soddisfare una delle condizioni ivi elencate per consentire alla filiazione che non è un’entità soggetta a risoluzione di derogare all’applicazione dell’articolo 45 septies?

Risposta

Le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafi 3, 4 e 5, devono essere soddisfatte cumulativamente per assicurare un livello soddisfacente di prudenza e garanzie sufficienti quando è concessa una deroga al MREL interno o è consentito l’uso di garanzie assistite da garanzia reale.

52.   Domanda (articolo 45 septies)

La Commissione potrebbe spiegare la logica sottesa alle condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 5, per l’utilizzo di garanzie assistite da garanzia reale al fine di soddisfare il MREL interno?

Risposta

A norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 5, l’autorità di risoluzione di una filiazione può consentire che il suo MREL interno sia soddisfatto pienamente o in parte mediante la concessione di una garanzia fornita dalla rispettiva entità soggetta a risoluzione quando l’entità soggetta a risoluzione e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e quando l’entità soggetta a risoluzione rispetta il proprio MREL esterno (cfr. anche la risposta alla domanda 49 per i casi in cui una filiazione e la sua impresa madre intermedia si trovano nello stesso Stato membro).

L’articolo 45 septies, paragrafo 5, enuncia una serie di condizioni che le garanzie devono soddisfare per poter essere efficaci nell’assorbire le perdite della filiazione e ricapitalizzarla quando sono attivate, indipendentemente dal fatto che l’entità soggetta a risoluzione stessa sia o no in risoluzione in quel momento. Tali condizioni prevedono che:

l’importo della garanzia sia equivalente all’importo del MREL interno che sostituisce [lettera a)];

la garanzia sia assistita da garanzia reale fino al 50 % dell’importo garantito [lettera c)];

la garanzia sia soggetta ad attivazione sia discrezionale (ad esempio la determinazione che la filiazione non è più economicamente sostenibile — punto di insostenibilità economica) che automatica (ad esempio l’incapacità di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza), se precedente [lettera b)];

sono accettate solo le garanzie finanziarie quali definite nella direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), ossia contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale (pegni). Ciò garantisce una protezione rafforzata al titolare della garanzia, in quanto ai sensi della suddetta direttiva tale garanzia è opponibile anche se l’entità soggetta a risoluzione è insolvente o posta in risoluzione [lettera c)];

la garanzia reale sia di qualità elevata (non soggetta a gravami, soggetta a scarti di garanzia) [lettere d) ed e)];

la durata effettiva della garanzia reale soddisfi la stessa condizione di durata delle passività ammissibili [lettera f)]; e

non vi siano ostacoli al trasferimento delle garanzie reali, neanche nei casi in cui l’azione di risoluzione è avviata nei confronti dell’entità soggetta a risoluzione [lettera g)].

53.   Domanda (articoli 45 septies e 45 octies)

È corretto ritenere che l’aggettivo «rapido» di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 45 octies, lettera f), si applichi non solo al trasferimento di fondi propri, ma anche al rimborso alla filiazione di passività da parte dell’entità soggetta a risoluzione?

Risposta

La condizione per la concessione di una deroga al MREL interno di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 45 octies, lettera f), assicura che nessun impedimento (di diritto o di fatto), attuale o previsto, ostacoli il rapido trasferimento dei fondi propri alla filiazione né il rapido rimborso delle sue passività da parte dell’entità soggetta a risoluzione o dell’impresa madre intermedia.

e)    Procedura per la determinazione del MREL

54.   Domanda (articolo 45 nonies)

Ai sensi dell’articolo 45 nonies, paragrafo 1, l’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e le autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni di un gruppo soggetto a risoluzione che sono soggette al requisito di cui all’articolo 45 septies su base individuale devono adoperarsi al massimo per giungere a una decisione congiunta. Sarebbe opportuno per i gruppi transfrontalieri inserire nella normativa nazionale di recepimento una disposizione che consenta all’autorità nazionale di risoluzione di cooperare con tutte le autorità competenti?

Risposta

L’articolo 88, paragrafo 5, secondo comma, prevede già che i membri che partecipano al collegio di risoluzione cooperino strettamente. Tale obbligo riguarda tutti i compiti elencati all’articolo 88, paragrafo 1, che comprende la determinazione del MREL (lettera i) di tale disposizione).

Una disposizione che consenta alle autorità nazionali di risoluzione di cooperare con altre autorità competenti non sarebbe pertanto in contrasto con le norme vigenti della BRRD.

55.   Domanda (articolo 45 nonies)

L’ articolo 45 nonies, paragrafo 2, BRRD rimanda all’articolo 12 CRR. Le modifiche introdotte nel CRR con il regolamento (UE) 2019/876 hanno tuttavia soppresso il suddetto articolo 12.

La Commissione potrebbe confermare che l’articolo 45 nonies, paragrafo 2, BRRD dovrebbe rimandare piuttosto all’articolo 12 bis CRR?

Risposta

Il rimando dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, BRRD all’articolo 12 CRR s’intende fatto all’articolo 12 bis CRR.

56.   Domanda (articolo 45 nonies)

L’articolo 45 nonies, paragrafi 4 e 5, si applica alle decisioni delle autorità di risoluzione in caso di disaccordo, rispettivamente, sul requisito MREL (MREL esterno) del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata e sul requisito MREL individuale (MREL interno) delle entità del gruppo soggetto a risoluzione.

Si applica l’articolo 45 nonies, paragrafo 6, se non è raggiunta contemporaneamente una decisione congiunta su nessuno dei citati requisiti?

Risposta

L’ articolo 45 nonies, paragrafo 6, contempla la situazione in cui tra le autorità di risoluzione vi è disaccordo sia sul livello del requisito del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata sia sui requisiti delle filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione. In tal caso le autorità di risoluzione delle filiazioni adotteranno una decisione sul livello del requisito MREL da applicare su base individuale alle filiazioni a norma del paragrafo 5 (ossia tenendo debitamente conto dei pareri dell’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione). Inoltre l’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione adotterà una decisione sul requisito del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata conformemente alle misure di cui al paragrafo 4.

f)    Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione

57.   Domanda (articolo 45 quaterdiecies)

A norma dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 8, le autorità di risoluzione possono in un secondo tempo rivedere il periodo transitorio o gli obiettivi MREL programmati. Questa disposizione riguarda solo gli obiettivi MREL programmati a norma dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 6, o può essere rivisto in un secondo tempo anche il periodo transitorio deciso inizialmente, fissato a norma dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1?

Risposta

Le autorità di risoluzione possono rivedere il periodo transitorio deciso inizialmente a norma dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, e non solo il MREL programmato comunicato a norma dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 6.

Il rimando a «fatto salvo il paragrafo 1» all’inizio dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 8, è stato inserito per garantire che l’autorità di risoluzione rispetti le norme e i criteri ivi stabiliti al momento della revisione del periodo transitorio.

58.   Domanda (articolo 45 quaterdiecies)

È possibile prorogare il termine per il conseguimento del livello-obiettivo intermedio stabilito ai sensi dell’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, secondo comma, se le autorità di risoluzione fissano un periodo transitorio che termina dopo il 1o gennaio 2024 ai sensi del terzo comma di tale disposizione?

Risposta

Il livello-obiettivo intermedio di cui all’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, secondo comma, deve essere raggiunto dalle entità il 1o gennaio 2022 e il termine per il suo conseguimento non può essere prorogato dall’autorità di risoluzione. La possibilità di fissare un periodo transitorio che termina dopo il 1o gennaio 2024 di cui all’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, terzo comma, si applica solo al MREL finale.

È tuttavia opportuno osservare che l’obiettivo intermedio deve assicurare di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del MREL. La proroga del periodo transitorio per il MREL finale oltre il 1o gennaio 2024 incide pertanto sull’obiettivo intermedio che devono fissare le autorità di risoluzione, in quanto comporta un obiettivo intermedio inferiore a quello che sarebbe stato fissato se il periodo transitorio si concludesse il 1o gennaio 2024.

59.   Domanda (articolo 45 quaterdiecies)

Conformemente all’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, secondo comma, «i livelli obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito».

La Commissione conferma che, nella suddetta disposizione, il termine «requisito» si riferisce non solo al requisito quantitativo globale ma anche alla subordinazione?

Risposta

Conformemente all’articolo 45 quaterdiecies, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, i livelli-obiettivo intermedi che l’autorità di risoluzione deve stabilire fanno riferimento ai requisiti di cui all’articolo 45 sexies o 45 septies (MREL esterno o interno) e ai requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7 (subordinazione), a seconda dei casi.

La norma che impone alle autorità di risoluzione di assicurare un aumento lineare si applica a tutti i livelli-obiettivo intermedi che deve fissare l’autorità di risoluzione. Il livello-obiettivo intermedio relativo alla calibrazione complessiva del MREL dovrebbe pertanto garantire un aumento lineare in direzione del MREL finale esterno o interno stabilito dall’autorità di risoluzione. Analogamente, per quanto riguarda la subordinazione, l’obiettivo intermedio subordinato dovrebbe essere stabilito in considerazione dell’obiettivo finale di subordinazione fissato dall’autorità di risoluzione. Occorre tenere conto anche del requisito minimo TLAC nonché del livello minimo dei requisiti di cui all’articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, che devono essere soddisfatti entro il 1o gennaio 2022, in quanto il livello-obiettivo intermedio non può essere fissato a un importo inferiore a tali requisiti minimi (il livello-obiettivo intermedio potrebbe essere fissato a un importo superiore a tali requisiti minimi sulla base della regola dell’aumento lineare).

H.   DOMANDE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE DEL BAIL-IN

60.   Domanda (articolo 55)

L’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, stabilisce che le passività che non sono escluse dall’ambito di applicazione del bail-in e sono disciplinate dal diritto di uno Stato terzo devono includere una clausola contrattuale mediante la quale la controparte riconosce che alla passività si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione delle autorità di risoluzione dell’Unione e accetta di essere vincolata da tali poteri.

L’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, conferisce inoltre all’autorità di risoluzione il potere di concedere una deroga a tale requisito per le entità i cui requisiti MREL sono pari all’importo per l’assorbimento delle perdite, sempre che le passività pertinenti non siano conteggiate ai fini del soddisfacimento dei requisiti MREL.

La discrezionalità dell’autorità di risoluzione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, dovrebbe essere applicata caso per caso o in generale a tutte le entità che soddisfano i criteri pertinenti?

Risposta

La valutazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, dovrebbe essere effettuata caso per caso. Tale disposizione conferisce alle autorità di risoluzione la discrezionalità di applicare l’esenzione («possono decidere») alle entità che rientrano nella pertinente categoria ivi menzionata.

Inoltre l’esenzione può essere concessa solo se l’ente è in grado di soddisfare il proprio requisito MREL con le restanti passività. Quest’elemento deve essere verificato prima di concedere l’esenzione, verifica che pare poter essere effettuata solo caso per caso.

61.   Domanda (articolo 55)

La data indicata all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), si riferisce alla direttiva (UE) 2019/879 o alla BRRD I?

Risposta

L’articolo 55, paragrafo 1, lettera d) fa riferimento alla BRRD I, che conteneva già l’articolo 55, poiché si riferisce al recepimento della sezione della BRRD contenente tale articolo anziché al recepimento dell’articolo stesso. Il nuovo articolo 55 introdotto dalla direttiva (UE) 2019/879 sostituisce il precedente articolo 55 con una nuova versione di tale disposizione, ma non sostituisce l’intera sezione cui appartiene l’articolo 55.

62.   Domanda (articolo 55)

Come dovrebbe essere inteso il termine «classe» di cui all’articolo 55, paragrafo 2, quinto comma? Si riferisce al rango delle passività in caso di insolvenza o al tipo di strumento finanziario interessato?

Il riferimento a «classe» di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 5, dovrebbe essere inteso con lo stesso significato che ha all’articolo 55, paragrafo 2?

Risposta

Il termine «classe» di cui all’articolo 55, paragrafo 2, quinto comma si riferisce al rango delle passività in caso di insolvenza. Quest’interpretazione è in linea con il significato e l’uso del termine in altre disposizioni della BRRD (ad esempio, l’articolo 34, paragrafo 1, lettera f), che fa riferimento al principio NCWO). Il riferimento a «classe» nell’articolo 45 ter, paragrafo 5, dovrebbe pertanto essere inteso di conseguenza.

63.   Domanda (articolo 55)

L’articolo 55, paragrafo 2, quinto comma, prevede che, laddove l’autorità di risoluzione, nell’ambito della valutazione della possibilità di risoluzione o in qualunque altro momento, stabilisca che, all’interno di una classe di passività, l’importo delle passività che beneficiano della deroga per l’impraticabilità e delle passività escluse o che potrebbero essere escluse dal bail-in a norma dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, sia pari ad oltre il 10 % di tale classe, deve valutare immediatamente l’impatto di questo fatto specifico sulla possibilità di risoluzione dell’entità interessata. Tale disposizione non contiene tuttavia alcun riferimento alle passività per le quali l’ente non include la clausola contrattuale (ossia la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 55, paragrafo 1) quando si tratta di valutare se la soglia del 10 % è superata.

Sarebbe corretto recepire la BRRD in modo da non includere le passività per le quali l’ente ha tralasciato la clausola contrattuale nel calcolo della soglia del 10 %?

Risposta

La formulazione utilizzata all’articolo 55, paragrafo 2, quinto comma, è limitata alle passività autorizzate dall’autorità di risoluzione a non includere la clausola contrattuale per l’impraticabilità e alle passività che sono escluse o che potrebbero essere escluse dal bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3. L’obbligo specifico di valutare l’impatto sulla possibilità di risoluzione sulla base di tale comma può pertanto essere recepito con riferimento unicamente alle suddette passività.

La BRRD non impedisce tuttavia agli Stati membri di recepire la disposizione in senso lato, comprendendovi anche le passività per le quali la banca non include la clausola. Quest’approccio sarebbe in linea con gli obiettivi della risoluzione e della BRRD, in quanto aumenterebbe il controllo sulla possibilità di risoluzione dell’ente.

L’obbligo previsto da tale disposizione non pregiudica l’obbligo generale per l’autorità di risoluzione di garantire la possibilità di risoluzione dell’ente a norma dell’articolo 17. Nel contesto della valutazione generale della possibilità di risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto anche dell’impatto delle passività che non includono la clausola contrattuale perché l’ente o l’entità non hanno rispettato l’obbligo di cui all’articolo 55, paragrafo 1.

64.   Domanda (articolo 55)

A quali condizioni un’autorità di risoluzione può determinare di non essere d’accordo con la valutazione dell’impraticabilità di un’impresa? Possono sorgere alcune difficoltà qualora sia stato concluso un contratto e successivamente l’autorità di risoluzione stabilisca che debba essere inserita la clausola contrattuale di cui all’articolo 55, paragrafo 1.

Inoltre, se un’entità giunge alla conclusione che l’inserimento della clausola contrattuale è impraticabile e notifica tale valutazione all’autorità di risoluzione conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, in quale momento l’entità può stipulare il contratto in questione?

Risposta

I criteri per la valutazione dell’impraticabilità saranno specificati in un regolamento delegato che stabilisce le norme tecniche di regolamentazione che l’ABE sta elaborando, in linea con il potere conferitole dall’articolo 55, paragrafo 6.

Per quanto riguarda il momento in cui può essere concluso il contratto, l’ente non può stipularlo prima di darne notifica all’autorità di risoluzione. Può tuttavia concluderlo senza attendere la risposta dell’autorità di risoluzione sull’esistenza di una condizione di impraticabilità, poiché l’articolo 55, paragrafo 2, secondo comma, prevede che l’obbligo di includere la clausola sia sospeso dal momento della notifica da parte dell’ente.

65.   Domanda (articolo 55)

Come si dovrebbe intendere l’espressione «entro un termine ragionevole» di cui all’articolo 55, paragrafo 2?

In particolare, al primo comma di tale disposizione, il riferimento al «termine ragionevole» si applica all’entità (che deve fornire le informazioni richieste dall’autorità di risoluzione entro tale termine) o all’autorità di risoluzione (che deve richiedere le informazioni entro tale termine)?

Risposta

Il «termine ragionevole» vale per l’autorità di risoluzione che intende richiedere le informazioni necessarie (articolo 55, paragrafo 2, primo comma) e per l’inclusione della clausola (al terzo comma dello stesso paragrafo).

L’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, lascia alla discrezionalità nazionale la definizione del termine ragionevole entro il quale l’autorità di risoluzione può chiedere all’entità le informazioni necessarie. In ogni caso è consigliabile che tale termine sia fissato coerentemente con il termine che sarà stabilito a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, per quanto riguarda la richiesta di inclusione della clausola. Tale elemento sarà definito in un regolamento delegato basato su una norma tecnica di regolamentazione che l’ABE sta elaborando, in linea con il potere conferitole dall’articolo 55, paragrafo 6.

66.   Domanda (articoli 55 e 59)

L’articolo 55, paragrafo 2, quinto comma, fa riferimento all’articolo 73 «allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili». L’articolo 73 definisce salvaguardie per gli azionisti in caso di «cessione parziale» e «applicazione dello strumento del bail-in».

Ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che le garanzie di cui all’articolo 73 si applicano anche in caso di svalutazione e conversione delle passività ammissibili «indipendentemente da un’azione di risoluzione» a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1 bis?

Risposta

L’articolo 73 si applica solo allo strumento del bail-in, che è una delle possibili applicazioni dei poteri di svalutazione e di conversione ed è esercitato «in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione».

Il principio sancito dall’articolo 73, paragrafo 1, lettera b), che riguarda l’applicazione del principio NCWO, si applica tuttavia anche quando la svalutazione o la conversione sono effettuate indipendentemente dalla risoluzione ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a). In particolare, l’articolo 59, paragrafo 1, terzo comma, dispone che «a seguito dell’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili indipendentemente dall’azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all’articolo 74, e si applica l’articolo75». Gli articoli 74 e 75 implicano entrambi l’applicazione del principio NCWO.

I.   DOMANDE RELATIVE ALLA SVALUTAZIONE O CONVERSIONE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE E DELLE PASSIVITÀ AMMISSIBILI

67.   Domanda (articolo 59)

Quali sono le «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 59, paragrafo 1 ter, che consentirebbero di discostarsi dal piano di risoluzione?

Risposta

Il considerando 54 e l’articolo 87, lettera j), BRRD chiariscono che, quando intraprendono azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero applicare le misure previste nel piano di risoluzione, a meno che non ritengano, in base alle circostanze del caso, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste nel piano di risoluzione. Le «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 59, paragrafo 1 ter, dovrebbero pertanto essere interpretate alla luce del considerando 54 e dell’articolo 87, lettera j). Ciò è pertinente sia nei casi in cui è necessario adottare misure in relazione alla sola filiazione sia nei casi in cui è necessario un programma di risoluzione di gruppo, come precisato all’articolo 91, paragrafo 6, lettera a).

68.   Domanda (articolo 59)

Con le modifiche apportate all’articolo 59 BRRD, anche le passività ammissibili che rispettano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), BRRD, fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività a norma dell’articolo 72 quater, paragrafo 1, CRR, possono essere svalutate o convertite nel punto di insostenibilità economica.

Il potere di svalutare o convertire tali strumenti è applicabile solo nelle situazioni in cui la filiazione emittente dell’entità soggetta a risoluzione fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione? Oppure tale potere può essere esercitato anche in situazioni in cui la filiazione stessa è un’entità soggetta a risoluzione e quindi non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell’entità madre e in cui la filiazione (senza essere soggetta a un MREL interno) detiene strumenti che soddisfano i requisiti per il MREL interno?

Risposta

Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili nel punto di insostenibilità economica di cui all’articolo 59, paragrafo 1 bis, BRRD può essere esercitato solo per entità che non sono entità soggette a risoluzione.

Ciò emerge chiaramente dallo stesso articolo 59, paragrafo 1 bis, BRRD, che richiede che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività. L’articolo 45 septies si applica solo alle entità che non sono entità soggette a risoluzione.

La frase introduttiva dell’articolo 45 septies, paragrafo 2, BRRD precisa che le disposizioni ivi contenute si applicano alle entità di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 1, BRRD. Quest’ultima disposizione definisce l’ambito di applicazione del MREL interno, chiarendo che non è applicabile alle entità soggette a risoluzione.

Le passività ammissibili delle filiazioni che sono entità soggette a risoluzione possono pertanto essere svalutate o convertite in risoluzione solo mediante l’uso dello strumento del bail-in e non nel punto dell’insostenibilità economica.

J.   DOMANDE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE DEI POTERI DI SOSPENSIONE DELLA RISOLUZIONE

69.   Domanda (articolo 71 bis)

L’articolo 71 bis, paragrafo 2, offre agli Stati membri la possibilità di imporre alle imprese madri nell’Unione di garantire che le loro filiazioni di paesi terzi includano, in determinati contratti finanziari, clausole contrattuali al fine di escludere che l’esercizio dei poteri di risoluzione costituisca un motivo per l’estinzione o altre procedure di esecuzione su detti contratti. Tale requisito può applicarsi in relazione a filiazioni di paesi terzi che sono enti creditizi, imprese di investimento (o che sarebbero imprese di investimento se avessero una sede legale nello Stato membro interessato) o enti finanziari.

Nell’esercitare tale opzione gli Stati membri possono scegliere di applicare il requisito di cui all’articolo 71 bis, paragrafo 2, primo comma, solo a una o due delle categorie di entità elencate (ad esempio solo a filiazioni di paesi terzi che sono enti creditizi)?

Risposta

L’articolo 71 bis, paragrafo 2, può essere recepito imponendo l’inclusione della clausola ivi citata solo ad alcune delle categorie di entità elencate alle lettere da a) a c) del secondo comma, a condizione che ciò non sia in conflitto con altre disposizioni della BRRD.

K.   DOMANDE RELATIVE AD ALTRE DISPOSIZIONI DELLA BRRD

70.   Domanda (articolo 33)

Il rimando di cui all’articolo 33, paragrafo 4, dovrebbe essere al paragrafo 2 anziché al paragrafo 3 dello stesso articolo? È l’articolo 33, paragrafo 2, la disposizione che enuncia la norma secondo cui l’azione di risoluzione nei confronti delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), dev’essere avviata solo quando sono soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 32, paragrafo 1, e la disposizione di cui al paragrafo 4 costituisce un’eccezione a tale norma.

Risposta

Il riferimento «fatto salvo il paragrafo 3» di cui all’articolo 33, paragrafo 4, significa che, ove applicabile, le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 3, devono essere soddisfatte nel contesto dell’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 4.

Più in particolare, se le filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenute direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia e sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 4, lettere b) e c), l’entità di cui alla condizione a) di tale disposizione dovrebbe essere intesa come la società di partecipazione finanziaria e non come la società di partecipazione mista. «Fatto salvo il paragrafo 3» è pertanto una precisazione necessaria, poiché l’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), contempla entrambe le tipologie di società di partecipazione.

71.   Domanda (articolo 36)

All’articolo 36, paragrafo 11, lettera a), l’espressione «strumenti di capitale» non dovrebbe essere sostituita con «strumenti di capitale e passività ammissibili»?

Risposta

All’articolo 36, paragrafo 11, lettera a), non è necessario inserire un riferimento alle «passività ammissibili» poiché la disposizione si riferisce alla possibilità di rivalutare i crediti solo dopo l’applicazione dello strumento del bail-in e non dopo l’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione di cui all’articolo 59.

In ogni caso, in seguito a una valutazione definitiva è comunque possibile rivalutare gli strumenti che sono stati svalutati conformemente agli articoli da 59 a 62, a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera a).

72.   Domanda (articolo 47)

L’articolo 47 stabilisce le norme relative al trattamento degli azionisti in caso di bail-in o di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale. Ai sensi della direttiva (UE) 2019/879, i poteri di svalutazione e di conversione di cui all’articolo 59 sono stati tuttavia estesi anche a talune passività ammissibili. Perché questa modifica non si riflette nell’articolo 47?

Risposta

L’articolo 47 si applica «nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà» nel contesto dell’applicazione dello strumento del bail-in o dell’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all’articolo 59.

La direttiva (UE) 2019/879 ha ampliato l’ambito di applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione al fine di includere i detentori di determinate passività ammissibili. Tuttavia, poiché tali detentori non possono essere considerati «azionisti e detentori di altri titoli di proprietà» sulla base delle definizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 61 e 62, non è necessario adeguare il campo di applicazione dell’articolo 47.

Analogamente, i detentori di strumenti di capitale pertinenti (già inclusi nell’ambito di applicazione dell’articolo 59 della BRRD I) non sono interessati dalle disposizioni dell’articolo 47, in quanto neanch’essi sono «azionisti e detentori di altri titoli di proprietà» sulla base delle definizioni di cui sopra.

Il riferimento di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), punto i), alla diluizione degli azionisti tramite conversione degli strumenti di capitale pertinenti a norma del potere di cui all’articolo 59, paragrafo 2, dovrebbe essere inteso anche come comprendente la conversione delle passività ammissibili a norma dell’articolo 59. L’articolo 60, paragrafo 1, sulla sequenza della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti fa in effetti riferimento, alla lettera a), alla necessità di adottare una o entrambe le azioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, al momento di ridurre gli elementi di capitale primario di classe 1, prima che siano interessati altri tipi di strumenti.

73.   Domanda (articolo 108)

L’articolo 108, paragrafo 2, lettera c), BRRD stipula che «la pertinente documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione fanno esplicito riferimento al grado di priorità inferiore ai sensi del presente paragrafo». Le misure nazionali di trasposizione che attuano nel diritto nazionale l’articolo 108, paragrafo 2, lettera c), dovrebbero imporre agli emittenti di fare riferimento, nella documentazione, alla misura nazionale di recepimento o, piuttosto, all’articolo 108, paragrafo 2, BRRD?

Risposta

Il riferimento contrattuale al grado di priorità inferiore della passività di cui all’articolo 108, paragrafo 2, lettera c), dovrebbe essere fatto in relazione alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 108, paragrafo 2, nello Stato membro dell’emittente degli strumenti di debito, senza tuttavia che questo osti all’inserimento di un ulteriore riferimento all’articolo 108, paragrafo 2, BRRD nella clausola contrattuale.

74.   Domanda (generale)

Quando non è utilizzato insieme al termine «ente» (ad esempio nell’espressione «l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d)»), il termine «entità» comprende gli enti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oltre alle entità menzionate alle lettere da b) a d) di tale disposizione?

Inoltre, all’articolo 16 bis, paragrafo 1, il termine «entità» si riferisce a un ente o a una società di partecipazione finanziaria che deve rispettare i requisiti prudenziali su base consolidata?

Risposta

Il significato specifico del termine «entità» dipende dalle disposizioni in cui è utilizzato e da chi è soggetto agli obblighi sottostanti contenuti in tali disposizioni o nelle disposizioni ivi menzionate e dovrebbe tenere conto dell’ambito di applicazione della BRRD di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Il termine potrebbe riferirsi alla totalità o a una parte delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), compresi gli enti menzionati alla lettera a).

Nel caso dell’articolo 16 bis, il riferimento al termine «entità» è teso a comprendere tutte le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), che sono tenute a soddisfare il CBR e il MREL a norma dell’articolo 45, su base individuale o consolidata indistintamente (ossia MREL esterno e interno).

L.   DOMANDE RELATIVE ALL’SRMR

75.   Domanda (articolo 3 SRMR)

La definizione di «entità soggetta a risoluzione» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 24 bis, SRMR si riferisce esclusivamente all’SRB e non alle autorità nazionali di risoluzione. Questa definizione è utilizzata in diversi articoli dell’SRMR (ad esempio gli articoli 12 duodecies, 16, 21 e 27). Le disposizioni dell’SRMR contenenti l’espressione «entità soggetta a risoluzione» possono essere applicate alle entità e ai gruppi soggetti a risoluzione menzionati all’articolo 7, paragrafo 3, che esulano dalla competenza diretta dell’SRB?

Risposta

L’articolo 3, punto 24 bis, SRMR (la disposizione che rispecchia l’articolo 2, punto 83 bis, BRRD) non conferisce all’SRB il potere di individuare un’entità come entità soggetta a risoluzione, che è piuttosto una conseguenza del piano di risoluzione che prevede un’azione di risoluzione nei confronti dell’entità in questione.

L’ articolo 9, paragrafo 1, SRMR impone alle autorità nazionali di risoluzione di elaborare e adottare piani di risoluzione per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, SRMR conformemente all’articolo 8, paragrafi da 5 a 13, SRMR. L’obbligo per il piano di risoluzione di prevedere le azioni di risoluzione che possono essere applicate in caso di dissesto è previsto all’articolo 8, paragrafo 6, SRMR. Inoltre, l’obbligo di individuare per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione è previsto all’articolo 8, paragrafo 10, secondo comma, SRMR.

76.   Domanda (articolo 10 bis SRMR)

A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, SRMR, se un’entità si trova in una situazione in cui soddisfa il CBR, ma risulta inadempiente rispetto al MREL esterno o interno se calcolato sulla base del TREA, l’SRB ha il potere di vietare a un’entità di distribuire più dell’M-MDA. Il potere dell’SRB ai sensi di tale disposizione riguarda tutte le entità soggette all’SRMR o solo quelle per le quali l’SRB è direttamente responsabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, SRMR?

Inoltre, in che modo l’SRB dovrebbe applicare i poteri di cui all’articolo 10 bis SRMR? In particolare, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero in tal caso anche attuare le istruzioni dell’SRB conformemente all’articolo 29 SRMR?

Risposta

Conformemente alla ripartizione dei compiti di cui all’articolo 7 SRMR, l’SRB può esercitare i poteri conferitigli dall’articolo 10 bis SRMR solo rispetto alle entità di sua competenza diretta (ossia le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, SRMR e le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, SRMR qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi). Per le altre entità menzionate all’articolo 7, paragrafo 3, dovrebbe essere l’autorità nazionale di risoluzione competente ad esercitare i poteri di limitare le distribuzioni.

L’articolo 10 bis SRMR non indica espressamente a chi dovrebbe essere indirizzata la decisione dell’SRB di vietare distribuzioni superiori all’M-MDA. Tuttavia tale decisione è strettamente connessa all’applicazione del MREL, dato che il potere previsto dall’articolo 10 bis SRMR è una delle misure tramite cui dovrebbe essere affrontata la violazione del MREL, ai sensi dell’articolo 12 undecies, paragrafo 1, lettera b), SRMR. È strettamente connessa anche alla rimozione di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, poiché l’articolo 10, paragrafo 9, secondo comma, SRMR individua la situazione in cui l’ente soddisfa il CBR insieme ai requisiti di fondi propri, ma non il CBR contemporaneamente al MREL, inadempienza che potrebbe dare luogo a un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione. In entrambi i casi destinatarie delle decisioni dell’SRB sono le autorità nazionali di risoluzione, che sono tenute ad attuarle conformemente all’articolo 29 SRMR (cfr. l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafi da 10 a 12, SRMR).

Per analogia con tali disposizioni, e alla luce della logica sottesa alle interazioni tra l’SRB e le autorità nazionali di risoluzione, l’articolo 10 bis SRMR dovrebbe essere interpretato nel senso che le decisioni dell’SRB ivi previste dovrebbero essere indirizzate alle competenti autorità nazionali di risoluzione, che dovrebbero attuarle conformemente all’articolo 29 SRMR.

77.   Domanda (articolo 10 bis SRMR)

Se un’entità si trova in una situazione in cui non soddisfa il CBR in combinazione con i propri requisiti MREL, l’SRB ha il potere di vietarle di distribuire più dell’M-MDA sulla base dell’articolo 10 bis SRMR tramite una delle azioni ivi menzionate.

L’articolo 10 bis SRMR fa tuttavia riferimento solo all’SRB e non alle autorità nazionali di risoluzione. Inoltre l’articolo 10 bis SRMR non figura fra le disposizioni elencate all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, SRMR. Le autorità nazionali di risoluzione possono intervenire sulla base dell’articolo 10 bis SRMR in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, SRMR?

Risposta

A causa della ripartizione dei compiti di cui all’articolo 7 SRMR, l’SRB può esercitare i poteri conferitigli dall’articolo 10 bis SRMR solo rispetto alle entità di sua competenza diretta (ossia le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, SRMR e le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, SRMR qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi) (cfr. anche la risposta alla domanda 80). Sebbene l’articolo 10 bis SRMR non sia incluso nell’elenco delle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, SRMR, le autorità nazionali di risoluzione hanno comunque la facoltà di applicare il potere di vietare talune distribuzioni in virtù del recepimento nazionale dell’articolo 16 bis BRRD.

Benché l’articolo 10 bis SRMR non sia incluso nell’elenco delle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, SRMR, va osservato che vi sono riferimenti a tale articolo in altre disposizioni che sono espressamente applicabili alle autorità nazionali di risoluzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, SRMR:

l’articolo 10, paragrafo 9, secondo comma, lettera i), SRMR annovera le circostanze descritte all’articolo 10 bis, paragrafo 1, SRMR come situazione alla quale sia imputabile un sostanziale impedimento alla possibilità di risoluzione;

l’articolo 12 undecies, paragrafo 1, lettera b), SRMR elenca i poteri di cui all’articolo 10 bis SRMR come una delle misure da utilizzare per far fronte a una violazione del MREL.

78.   Domanda (articolo 12 duodecies SRMR)

Conformemente all’articolo 12 duodecies, paragrafo 1, SRMR, l’SRB deve stabilire livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all’articolo 12 septies o 12 octies SRMR o per i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 12 quater, paragrafo, a seconda dei casi, 4, 5 o 7, SRMR, ai quali le entità di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 3, SRMR devono conformarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che impone all’SRB di stabilire i livelli-obiettivo intermedi anche per le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, SRMR per le quali le autorità nazionali di risoluzione determinano il MREL (ossia le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 3, SRMR)?

Risposta

Per le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 3, SRMR, gli obiettivi intermedi di cui all’articolo 12 duodecies, paragrafo 1, secondo comma, SRMR dovrebbero essere stabiliti dall’autorità nazionale di risoluzione, alla luce della ripartizione dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, SRMR.

79.   Domanda (articolo 18 SRMR)

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 bis, SRMR, l’SRB ha il potere di adottare un programma di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, SRMR.

L’articolo 18, paragrafo 1 bis, SRMR fa tuttavia riferimento esclusivamente all’SRB e non all’autorità nazionale di risoluzione. Inoltre, l’articolo 18, paragrafo 1 bis, SRMR non figura fra le disposizioni elencate all’articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, SRMR. Sulla base dell’SRMR, le autorità nazionali di risoluzione hanno il potere di adottare un programma di risoluzione in relazione a un organismo centrale e agli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione?

Risposta

L’articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, SRMR non contiene un riferimento all’articolo 18, paragrafo 1 bis, SRMR relativo all’applicazione di un’azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

Le autorità nazionali di risoluzione hanno comunque la facoltà di adottare un’azione di risoluzione alle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1 bis, SRMR, in quanto l’articolo 7, paragrafo 3, lettera e), SRMR impone loro di adottare le decisioni di risoluzione ed applicare gli strumenti di risoluzione in conformità delle procedure e salvaguardie applicabili nei confronti delle entità e dei gruppi di loro competenza diretta. L’articolo 18, paragrafo 1 bis, SRMR può essere considerato una specificità delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, SRMR.

Sarebbe applicabile anche la disposizione nazionale che recepisce l’articolo 32 bis BRRD, in quanto non sarebbe in conflitto con l’SRMR.

80.   Domanda (articolo 33 BRRD)

Perché l’articolo 33, paragrafo 3, BRRD non trova riscontro nell’SRMR e quali sono le conseguenze che ne potrebbero derivare?

Risposta

Questa situazione si era già verificata per l’SRMR I e la BRRD I.

Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, BRRD, se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti da una società di partecipazione finanziaria intermedia, le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo devono essere avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia e non alla società di partecipazione mista. L’articolo è stato modificato con la direttiva (UE) 2019/879, ma solo per aggiungere che, durante la fase di pianificazione della risoluzione, la società di partecipazione finanziaria intermedia dev’essere designata come entità soggetta a risoluzione.

Le società di partecipazione mista sono incluse nell’ambito di applicazione della BRRD in virtù del riferimento ad esse contenuto nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c). L’articolo 2 SRMR non fa tuttavia alcun riferimento alle società di partecipazione mista, il che significa che esse non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Non sussisteva dunque la necessità di rispecchiare l’articolo 33, paragrafo 3, BRRD nell’SRMR. Va osservato che, allo stesso modo, l’articolo 17, paragrafo 5, lettera k), BRRD, che consente alle autorità di risoluzione di richiedere alle società di partecipazione mista di costituire una società di partecipazione finanziaria separata al fine di affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, non ha trovato riscontro nell’articolo 10, paragrafo 11, SRMR.

81.   Domanda (articolo 45 ter)

Alla luce della risposta fornita alla domanda 34 della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2020, è possibile chiarire cosa si intende per «entità che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento SRMR»?

Inoltre, se gli Stati membri esercitano l’opzione di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 8, ultimo comma, BRRD fissando una percentuale superiore al 30 %, tale percentuale si applicherà alle entità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, SRMR che sono di competenza diretta delle autorità nazionali di risoluzione?

Risposta

Le entità rientranti nell’ambito di applicazione dell’SRMR sono quelle menzionate all’articolo 2 di tale regolamento. Per stabilire quali entità rientrino nell’ambito di applicazione dell’SRMR, la ripartizione dei compiti tra l’SRB e le autorità nazionali di risoluzione di cui all’articolo 7 SRMR non è pertinente.

Se uno Stato membro partecipante esercitasse l’opzione di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 8, quarto comma, BRRD e fissasse la percentuale a un livello superiore al 30 %, tale aumento sarebbe applicabile solo alle entità che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’SRMR definito all’articolo 2 dello stesso. Ciò è dovuto al fatto che l’SRMR è applicabile a tutte le entità che rientrano nel suo ambito di applicazione, a prescindere dalla ripartizione dei compiti tra l’SRB e le autorità nazionali di risoluzione. Quando esercita i propri compiti in relazione a un’entità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, SRMR, l’autorità nazionale di risoluzione deve applicare le norme dell’SRMR avvalendosi dei poteri conferitile sulla base delle norme nazionali di recepimento della BRRD. Ciò si evince chiaramente dall’articolo 7 SRMR, più precisamente dall’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera d), e quarto comma.

Di fatto, oltre a conferire all’SRB un potere di risoluzione centralizzato, l’SRMR ha anche inteso adattare le norme e i principi della BRRD alle specificità dell’SRM e garantire che l’SRB e le autorità nazionali di risoluzione applichino le stesse norme sostanziali quando adottano decisioni a norma dell’SRMR. Tale approccio è enunciato ai considerando 18, 21, 23 e, in particolare, al considerando 28 dell’SRMR, la cui ultima frase stabilisce che «[i]n determinate circostanze le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero assolvere i propri compiti sulla base e in conformità del presente regolamento, esercitando i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE e in conformità di tale normativa, se e in quanto non incompatibili con il presente regolamento.» Tale approccio deriva anche dall’articolo 1, primo comma, SRMR, secondo cui l’SRMR «stabilisce regole e una procedura uniformi per la risoluzione delle entità» rientranti nel suo ambito di applicazione.

Pertanto, in caso di divergenze tra l’SRMR e le norme nazionali che recepiscono la BRRD, l’SRMR deve prevalere per quanto riguarda le entità incluse nel suo ambito di applicazione, come stabilito dal suo articolo 2.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(2)  Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(8)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).

(10)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

(12)  Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II del 6 novembre 2018, ESMA35-43-1163.

(13)  Comunicazione della Commissione relativa all’interpretazione di talune disposizioni giuridiche del quadro riveduto per la risoluzione delle banche alle domande poste dalle autorità degli Stati membri (GU C 321 del 29.9.2020, pag. 1).

(14)  Comunicazione della Commissione relativa all’interpretazione di talune disposizioni giuridiche del quadro riveduto per la risoluzione delle banche alle domande poste dalle autorità degli Stati membri (GU C 321 del 29.9.2020, pag. 1).

(15)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).


2.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/51


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9787 — Česká Spořitelna/Československá Obchodní Banka/Komerční Banka/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 417/03)

Il 6 agosto 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9787. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/52


Tassi di cambio dell'euro (1)

1o dicembre 2020

(2020/C 417/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

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1,1968

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357,20

PLN

zloty polacchi

4,4788

RON

leu rumeni

4,8710

TRY

lire turche

9,4122

AUD

dollari australiani

1,6274

CAD

dollari canadesi

1,5522

HKD

dollari di Hong Kong

9,2774

NZD

dollari neozelandesi

1,7010

SGD

dollari di Singapore

1,6048

KRW

won sudcoreani

1 326,72

ZAR

rand sudafricani

18,3311

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8639

HRK

kuna croata

7,5515

IDR

rupia indonesiana

16 981,99

MYR

ringgit malese

4,8835

PHP

peso filippino

57,598

RUB

rublo russo

90,7837

THB

baht thailandese

36,215

BRL

real brasiliano

6,3573

MXN

peso messicano

24,0465

INR

rupia indiana

88,1535


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 417/53


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 417/05)

Image 1

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Grecia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Grecia

Oggetto della commemorazione: i 2 500 anni dalla battaglia delle Termopili

Descrizione del disegno: il disegno raffigura un antico elmo greco. Sul bordo interno sono iscritte le diciture «2500 ANNI DALLA BATTAGLIA DELLE TERMOPILI» e «REPUBBLICA ELLENICA». Sullo sfondo figurano anche l’anno di emissione «2020» e una palmetta (marchio della zecca greca). In basso a destra rispetto all’elmo si legge il monogramma dell’artista (George Stamatopoulos). Sebbene si sia conclusa con la sconfitta dei greci, la battaglia delle Termopili rimane un simbolo intramontabile di resistenza eroica.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 750 000

Data di emissione: gennaio 2020


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


2.12.2020   

IT

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C 417/54


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 417/06)

Image 2

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Grecia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Grecia

Oggetto della commemorazione: i 100 anni dall’unificazione della Tracia con la Grecia

Descrizione del disegno: il disegno, raffigurante un grifone, replica una moneta antica della città tracica di Abdera. Sul bordo interno sono iscritte le diciture «100 ANNI DALL’UNIFICAZIONE DELLA TRACIA CON LA GRECIA» e «REPUBBLICA ELLENICA», insieme all’anno di emissione «2020» e a una palmetta (marchio della zecca greca). A sinistra è visibile anche il monogramma dell’artista (George Stamatopoulos). La regione della Tracia, situata all’estremità nordorientale del paese, è stata unificata con la Grecia dopo la fine della prima guerra mondiale.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 750 000

Data di emissione: maggio 2020


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2.12.2020   

IT

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C 417/55


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10069 — HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 417/07)

1.   

In data 24 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

HDI Assicurazioni S.p.A. («HDI», Italia), controllata dal gruppo Talanx («Talanx», Germania),

Amissima Assicurazioni S.p.A. («Amissima», Italia).

HDI acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Amissima.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

HDI: fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi vita e non vita in Italia,

Talanx: fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi e riassicurativi a livello mondiale,

Amissima: fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi non vita in Italia,

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10069 — HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


2.12.2020   

IT

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C 417/57


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9977 — EPGC/Metro)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 417/08)

1.   

In data 23 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

EP Global Commerce a.s. («EPGC», Repubblica ceca), controllata da Daniel Křetínský (Repubblica ceca),

Metro AG («Metro», Germania).

EPGC acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Metro.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 13 settembre 2020.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EPGC: società veicolo che detiene attualmente una partecipazione non totalitaria in Metro. EPGC è controllata da Daniel Křetínský, che detiene partecipazioni in imprese operanti nei settori dell’energia, dei servizi pubblici, dei media e del commercio elettronico.

Metro: opera nella vendita all’ingrosso di beni di consumo correnti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9977 — EPGC/Metro

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


2.12.2020   

IT

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C 417/58


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9981 — Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 417/09)

1.   

In data 25 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bain Capital Investors L.L.C. («Bain Capital») (USA),

Ahlstrom-Munksjö Oyj («Ahlstrom-Munksjö») (Finlandia).

Bain Capital acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Ahlstrom-Munksjö. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Bain Capital: impresa di investimento in private equity che investe in diversi settori tra cui tecnologie dell’informazione, sanità, prodotti al dettaglio e beni di consumo, comunicazioni, servizi finanziari e settore industriale/manifatturiero;

Ahlstrom-Munksjö: opera a livello mondiale nella produzione e nella fornitura di materiali a base di fibre. La sua offerta comprende materiali filtranti, release liners, materiali per il condizionamento di alimenti e bevande, carta da parati, carta abrasiva e nastro adesivo, carta per usi elettrotecnici, materiali in fibra di vetro, materiali in fibra per uso medico e soluzioni per la diagnostica, nonché una serie di «carte speciali» i cui utilizzatori finali sono i consumatori e le industrie.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9981 — Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

2.12.2020   

IT

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C 417/59


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

(2020/C 417/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA

«VASI VADKÖRTE PÁLINKA»

Numero di fascicolo: PGI-HU-02408 – 22.12.2017

1.   Indicazione geografica da registrare

«Vasi vadkörte pálinka»

2.   Categoria della bevanda spiritosa

Acquavite di frutta (categoria 9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008)

3.   Descrizione della bevanda spiritosa

3.1.   Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche

Caratteristiche fisico-chimiche

Tenore di acido cianidrico: massimo 5 g/hl di alcole al 100 % vol.

Tenore di rame: massimo 9 mg/l di prodotto finito.

Caratteristiche organolettiche

Limpida e incolore.

L’aroma è lievemente profumato e acidulo, con note pronunciate di pera, agrumi e spezie.

Il gusto è secco, leggermente fresco e speziato, con lievi note affumicate e mielate, e un intenso finale; può avere anche aromi agrumati, lieve acidità e carattere rustico.

A riposo mantiene il gusto e l’aroma caratteristici della frutta utilizzata.

3.2.   Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria)

Le caratteristiche organolettiche della «Vasi vadkörte pálinka» giustificano la sua unicità: un gusto fresco, caratteristico, lievemente acidulo e agrumato accompagnato da note speziate e mielate, e una consistenza più rustica che morbida, per via della presenza delle pere selvatiche nel mosto della «Vasi vadkörte pálinka».

La «Vasi vadkörte pálinka» è prodotta da varietà di pere autoctone riconosciute dallo Stato, coltivate nell’area amministrativa dei distretti di cui al punto 4. La pera selvatica costituisce l’ingrediente di base della «Vasi vadkörte pálinka» (almeno il 75 % da pere selvatiche). Si possono poi impiegare fino al massimo il 25 % di pere di varietà autoctone riconosciute dallo Stato (Bosc kobak, Conference, Clapp kedveltje, Hardenpont téli vajkörte, Tüskés körte, Sózó körte). La fresca acidità pungente della «Vasi vadkörte pálinka» deriva dal basso tenore di zuccheri e dall’acidità della pera selvatica, che costituisce almeno il 75 % del mosto ed è difficile da raccogliere.

4.   Zona geografica interessata

La «Vasi vadkörte pálinka» è prodotta entro i confini amministrativi dei distretti di Vas e Zala. L’ammostatura, la fermentazione, la distillazione e la messa a riposo possono avvenire solo nelle distillerie commerciali di pálinka situate in tale zona geografica.

5.   Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Le principali fasi della produzione della pálinka sono le seguenti:

a)

selezione e accettazione della frutta,

b)

ammostatura e fermentazione,

c)

distillazione,

d)

messa a riposo e stoccaggio della pálinka,

e)

produzione, trattamento e assemblaggio della pálinka.

a.)   Selezione e accettazione della frutta

Per quanto riguarda le varietà, almeno il 75 % delle pere accettate deve essere costituito da pere selvatiche (i frutti del pero selvatico comune Pyrus pyraster sottospecie pyraster); il resto, pari al massimo al 25 %, deve consistere di varietà di pere autoctone e riconosciute.

Le varietà di pere autoctone riconosciute dallo Stato sono Bosc kobak, Conference, Clapp kedveltje, Hardenpont téli vajkörte, Tüskés körte e Sózó körte.

La pálinka è prodotta con frutti adeguatamente maturi, ossia frutti con un tenore in materia secca non inferiore al 14 rif. %, di qualità buona o eccellente. L’accettazione quantitativa della frutta si basa sul peso. Nella fase di accettazione la qualità dei frutti viene valutata tramite campionatura. La valutazione organolettica – maturazione (frutti maturi o stramaturi), sanità, pulizia, assenza di materiali estranei (come terra, foglie, rametti, pietre, metalli o altri materiali), nonché di muffa o marciume, ecc.– e l’esame del tenore di materia secca costituiscono la base del controllo della qualità e dell’accettazione (tenore di zuccheri e misurazione del pH). La frutta dev’essere inoltre accompagnata da documenti che ne attestino l’origine. Il fornitore è tenuto a dichiarare l’origine della frutta e il rispetto del tempo di attesa.

b.)   Ammostatura e fermentazione

Ammostatura

La caratteristica specifica dell’ammostatura della «Vasi vadkörte pálinka» è il tenore di zuccheri, che si colloca al 3-5 %, per via del basso tenore di zuccheri delle pere selvatiche usate nella produzione.

Fermentazione

Durante la fermentazione occorre mantenere una temperatura compresa tra 16 e 23 oC; si deve inoltre raggiungere un valore ottimale di pH compreso tra 2,8 e 3,2. La durata ottimale della fermentazione, che dipende dalla qualità interna delle pere utilizzate, è di 10 giorni.

Il mosto fermentato dev’essere distillato il prima possibile oppure si devono garantire le condizioni di base per uno stoccaggio idoneo fino al momento in cui sarà possibile iniziare la distillazione (la temperatura dev’essere il più bassa possibile (0-10 °C), si devono usare anelli di tenuta stagna e i contenitori devono essere riempiti fino all’orlo).

c.)   Distillazione

La «Vasi vadkörte pálinka» si può preparare usando un sistema di distillazione a colonna a fase unica oppure un tradizionale sistema di distillazione ad alambicco. Il titolo alcolometrico del prodotto distillato è di 55-85 % v/v.

d.)   Messa a riposo e stoccaggio della pálinka

Dopo la raffinazione la pálinka deve riposare in contenitori di acciaio inossidabile e dev’essere stoccata in stato non diluito.

e.)   Produzione, trattamento e assemblaggio della pálinka

La pálinka dev’essere raffreddata a una temperatura compresa tra -5 e -3 °C; si devono poi eliminare le altre impurità, filtrandole con un filtro stratiforme. Dopo la filtrazione, la pálinka viene stoccata fino a quando non raggiunge una temperatura di 18-20 °C. La pálinka può essere assemblata solo garantendo che almeno il 75 % dello zucchero di mosto fornito come materia prima provenga da pere selvatiche e un massimo del 25 % dalle altre varietà di pere menzionate.

Prima dell’imbottigliamento il titolo alcolometrico della pálinka dev’essere regolato a un livello idoneo al consumo aggiungendo acqua potabile, tenendo conto della tolleranza specificata per il prodotto imbottigliato (± 0,3 % v/v).

6.   LEGAME CON L’AMBIENTE GEOGRAFICO O CON L’ORIGINE

6.1.   Informazioni sulla zona geografica o sull’origine rilevanti per il legame

La pera selvatica - nota comunemente come pera di campo - è una specie di pera autoctona dei distretti di Vas e Zala. Si trova per lo più nelle zone forestali naturali.

La parte occidentale dei distretti di Vas e Zala è situata ai piedi delle Alpi e il paesaggio si fa più ondulato passando da ovest a est. Gran pare della zona è ricoperta da un manto boschivo. In questa zona troviamo soprattutto suoli bruni di tipo chernozem, di media consistenza e leggermente acidi. Data la loro posizione, questi distretti figurano tra le regioni più umide dell’Ungheria, l’Alpokalja (Alpi inferiori), benché la quantità annuale di precipitazioni diminuisca da ovest verso est. Il clima di questi distretti registra alcune variazioni: diventa più secco e più continentale spostandosi dalle zone occidentali alla parte orientale della regione, più pianeggiante. La temperatura nelle vaste zone boschive della regione è però inferiore a quella delle zone non ricoperte da foreste. La pera selvatica cresce sui dolci pendii delle colline pedemontane e nelle zone adiacenti, in cui le precipitazioni medie annue oscillano tra 600 e 800 mm. Tra settembre e ottobre, quando le pere maturano, le precipitazioni sono tuttavia scarse. La zona è molto soleggiata (1 700-1 800 ore all’anno). Grazie alla vicinanza alle Alpi, la zona è più fresca rispetto ai distretti vicini.

La pera selvatica predilige zone esposte a sud, secche e soleggiate, senza ristagni d’acqua e calde durante il periodo di maturazione. Queste zone presentano suoli di tipo chernozem, bruni e più compatti, nonché le foreste con chiome basse. Se il suolo e il microclima sono giusti, come nella zona geografica, il pero selvatico può vivere per decenni, se non addirittura per secoli. Il variare delle condizioni meteorologiche da un anno all’altro può incidere sulle rese.

6.2.   Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica

Il legame tra la «Vasi vadkörte pálinka» e la zona geografica si fonda sulla qualità e la reputazione del prodotto.

Il fatto che almeno il 75 % delle pere selvatiche usato per l’ammostatura provenga dai distretti di Vas e Zala spiega le particolarissime caratteristiche organolettiche della «Vasi vadkörte pálinka».

Queste pere selvatiche maturano bene grazie all’alto numero di ore di sole e all’andamento delle precipitazioni. La raccolta delle pere selvatiche è un’operazione che richiede abilità: la maturazione può essere determinata in base al colore e alla consistenza al tatto. Si cerca di raccogliere il maggior numero possibile di pere perfettamente mature.

I suoli bruni di tipo chernozem, dal pH leggermente acido, insieme al clima relativamente fresco della zona, sono il motivo del più elevato tenore di acidità delle pere selvatiche, il che si ritrova nelle componenti del sapore del distillato: il distillato acquisisce infatti un fresco gusto agrumato e, in parte, una nota acidula.

Dal momento che la pera selvatica ha un tenore di zuccheri molto inferiore rispetto ad altri frutti, per produrre un’unità di pálinka occorre una quantità di pere maggiore di quanta ne serva per le comuni pálinka di pera. L’elevata percentuale di frutti selvatici usata per produrre la «Vasi vadkörte pálinka» è chiaramente percepibile nelle componenti del sapore. La pera selvatica fornisce alla «Vasi vadkörte pálinka» non solo la caratteristica acidità, ma anche l’intensità, la consistenza più rustica che morbida, insieme alle note speziate e mielate.

Poiché la «Vasi vadkörte pálinka» ha un gusto lievemente acidulo, per via dell’elevata percentuale di pere selvatiche utilizzata, occorre grande abilità per determinare quando separare il cuore dalla testa del distillato, in modo che nel primo non finiscano sapori che potrebbero rovinarne il gusto.

La reputazione della «Vasi vadkörte pálinka» è attestata dai numerosi premi che ha conquistato:

medaglia d’oro al secondo concorso del distretto di Vas per pálinka e altre bevande spiritose nel 2011;

medaglia d’argento al quarto concorso del distretto di Vas per pálinka e altre bevande spiritose nel 2013;

medaglia d’argento al sesto concorso aperto del distretto di Vas per pálinka e altre bevande spiritose nel 2015;

medaglia d’oro al concorso del distretto di Vas per pálinka da frutta a granella e altre bevande spiritose nel 2015;

medaglia d’argento al settimo concorso del distretto di Vas per pálinka e altre bevande spiritose nel 2016;

medaglia di bronzo al concorso del distretto di Vas per pálinka da frutta a granella e altre bevande spiritose nel 2017.

Dal 2006 in poi la «Vasi vadkörte pálinka» ha partecipato a numerosi importanti eventi di presentazione e degustazione a livello nazionale. Ricordiamo tra questi il festival annuale della Pálinka di Gyula, il festival della Pálinka di Budapest, il festival della birra e dello stinco di maiale di Békéscsaba, il carnevale Savária di Szombathely, il festival gastronomico di Sopron (Ízutazás) e, a Budapest, le fiere internazionali Sirha, FeHoVa e OMÉK, la mostra nazionale del settore agroalimentare.

7.   Disposizioni dell’unione europea o disposizioni nazionali/regionali

Legge XI del 1997 sulla protezione dei marchi commerciali e delle indicazioni geografiche

Legge LXXIII del 2008 sulla pálinka, sulla pálinka di vinacce e sul consiglio nazionale della pálinka

Decreto governativo n. 158/2009, del 30 luglio 2009, che fissa norme dettagliate in materia di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e degli alimenti e di verifica dei prodotti

Decreto governativo n. 22/2012, del 29 febbraio 2012, sull’ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare

Decreto n. 49/2013, del 29 aprile 2013, del ministro per lo Sviluppo rurale sui valori limite di taluni contaminanti e materiali nocivi di origine naturale negli alimenti e sui requisiti per taluni materiali e articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti

8.   Informazioni sul richiedente

8.1.   Stato membro, paese terzo o persona fisica/giuridica

Nome: Birkás Pálinka Kft.

8.2.   Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Indirizzo: Győrvár, 9821 Győrvár, Hrsz. 435, 9821 Ungheria.

E-mail: birkas@birkaspalinka.hu

Telefono: +36 30 2563066

9.   Aggiunte all’indicazione geografica

-

10.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Oltre a quelli specificati nella legislazione, la denominazione contiene i seguenti elementi:

«földrajzi árujelző» [indicazione geografica] (separata dal nome)

Il nome «Vasi vadkörte pálinka» deve comparire sull’etichetta e sulla retroetichetta.


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.