ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
29 luglio 2020


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2020/C 249/01

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sul monitoraggio delle implicazioni sulla stabilità finanziaria delle moratorie del debito, dei sistemi di garanzia pubblici e di altre misure di natura fiscale adottate per proteggere l’economia reale in risposta alla pandemia di COVID-19, (CERS/2020/8)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 249/02

Tassi di cambio dell'euro — 28 luglio 2020

6

2020/C 249/03

Informazione della Commissione ai sensi della decisione (UE) 2020/649 del Consiglio

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 249/04

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9831 — OMV/Borealis), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8


 

Rettifiche

 

Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9884 — Thoma Bravo/Madison Dearborn Partners/Axiom) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( GU C 219 del 3.7.2020 )

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

29.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 27 maggio 2020

sul monitoraggio delle implicazioni sulla stabilità finanziaria delle moratorie del debito, dei sistemi di garanzia pubblici e di altre misure di natura fiscale adottate per proteggere l’economia reale in risposta alla pandemia di COVID-19

(CERS/2020/8)

(2020/C 249/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1) e in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli da 16 a 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2) e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1)

L’insorgere della pandemia da coronavirus (COVID-19) e la conseguente applicazione di misure di contenimento costituiscono un grave shock per le economie europee. Gli Stati membri stanno mettendo in atto moratorie del debito, sistemi di garanzia pubblici e altre misure di natura fiscale per proteggere le società non finanziarie e le famiglie dagli effetti della pandemia. Sebbene riguardino il settore non finanziario, queste misure hanno tuttavia implicazioni per la stabilità finanziaria.

(2)

L’efficacia di queste misure in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria dipenderà dalle loro dimensioni e caratteristiche strutturali. Queste misure devono essere attentamente monitorate a livello nazionale, in modo che sia possibile effettuare adeguamenti in tempo utile, avvalendosi della flessibilità offerta dal quadro temporaneo di aiuti di Stato dell’Unione a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di COVID19 (3).

(3)

Dato l’elevato grado di integrazione delle economie degli Stati membri, le varie misure attuate da uno Stato membro avranno un impatto su altri Stati membri attraverso ricadute positive o negative. Tali ricadute dovrebbero essere prese in considerazione in una valutazione complessiva delle implicazioni per la stabilità finanziaria a livello dell’Unione delle misure adottate dalle autorità nazionali per proteggere l’economia reale in risposta alla pandemia di COVID-19.

(4)

Garantire l’efficacia delle misure nazionali volte ad assicurare la stabilità finanziaria richiede un attento monitoraggio e la cooperazione tra le autorità macroprudenziali nazionali e le autorità nazionali fiscali e di vigilanza, in linea con le loro rispettive competenze. Il 14 maggio 2020 il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha indirizzato una lettera alle autorità fiscali nazionali dell’Unione in cui incoraggia un dialogo più intenso tra le autorità competenti a livello nazionale sin dalla prima fase (4).

(5)

Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell’Unione e contribuisce alla mitigazione e alla prevenzione dei rischi sistemici. A tal fine, il CERS intende monitorare le implicazioni per la stabilità finanziaria a livello dell’Unione delle misure nazionali introdotte per proteggere l’economia reale in risposta alla pandemia di COVID-19 e discuterne periodicamente. Il CERS intende concentrarsi in particolare sulle implicazioni transfrontaliere e intersettoriali. Tale monitoraggio dovrebbe continuare solo finché sussiste un potenziale impatto di tali misure sulla stabilità finanziaria nell’Unione.

(6)

Il monitoraggio delle implicazioni per la stabilità finanziaria a livello dell’Unione di tali misure richiederà la comunicazione delle pertinenti informazioni nazionali da parte delle autorità macroprudenziali nazionali. Le richieste di informazioni pertinenti rivolte dal CERS a tali autorità dovrebbero tenere in considerazione il principio di proporzionalità ed evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, concentrandosi sulle informazioni non reperibili da altre fonti.

(7)

Il CERS intende integrare e rafforzare il monitoraggio e la valutazione effettuati a livello nazionale. L’obiettivo del CERS è promuovere lo scambio di esperienze e l’individuazione precoce di problematiche transfrontaliere e intersettoriali. In una fase successiva, il CERS adotterà anche una posizione coordinata sulle strategie per la graduale eliminazione delle misure. A tal fine, il CERS intende istituire un canale di feedback per consentire lo scambio di informazioni tra le autorità preposte alla trasmissione dei dati.

(8)

La presente raccomandazione non istituisce nuovi obblighi di segnalazione per il settore dei servizi finanziari. Per ottenere informazioni il CERS dovrebbe basarsi sulla comunicazione da parte delle autorità macroprudenziali nazionali delle informazioni raccolte ai fini del loro monitoraggio nazionale, che a loro volta dovrebbero basarsi sulla segnalazione da parte delle autorità fiscali nazionali e degli enti pubblici impegnati nella realizzazione delle misure. Il CERS dovrebbe inoltre basarsi sui dati raccolti dalle istituzioni che sono suoi membri, in particolare l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, la Banca centrale europea e il Comitato di risoluzione unico.

(9)

La presente raccomandazione fa salvi i mandati in materia di politica monetaria delle banche centrali dell’Unione.

(10)

Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che i destinatari sono stati informati e dopo che il consiglio generale ha informato il Consiglio dell’Unione europea della sua intenzione di formulare una raccomandazione e ha dato al Consiglio la possibilità di rispondere.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A — Monitoraggio nazionale delle implicazioni per la stabilità finanziaria delle misure adottate per proteggere l’economia reale in risposta alla pandemia COVID-19

Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare e valutare le implicazioni per la stabilità finanziaria delle misure correlate alla pandemia di COVID-19 adottate dai rispettivi Stati membri per proteggere l’economia reale, quali moratorie del debito, sistemi di garanzia pubblici e altre misure di natura fiscale. A tal fine, si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di monitorare le caratteristiche strutturali e la portata di tali misure, nonché le eventuali implicazioni per la stabilità finanziaria, utilizzando indicatori chiave, come quelli seguenti.

a)

caratteristiche strutturali e portata delle misure: in particolare, il volume, le tipologie di supporto finanziario (quali moratorie del debito, garanzie sui prestiti, prestiti agevolati o partecipazioni azionarie); i beneficiari e i requisiti di ammissibilità; la durata e le informazioni riguardanti l’utilizzo della misura (ad esempio il volume e il numero di richieste ricevute e accettate);

b)

implicazioni per la stabilità finanziaria: in particolare, il flusso di credito all’economia reale; la liquidità, la solvibilità e l’indebitamento del settore non finanziario; e la solidità finanziaria delle istituzioni finanziarie, comprese le tendenze osservate e attese dei crediti deteriorati e la capacità di soddisfare i requisiti di liquidità e di capitale.

Raccomandazione B — Comunicazione da parte delle autorità macroprudenziali nazionali al CERS

Si raccomanda alle autorità macroprudenziali nazionali di comunicare regolarmente al CERS le informazioni necessarie al CERS per monitorare e valutare le implicazioni delle misure nazionali di cui alla raccomandazione A per la stabilità finanziaria nell’Unione. Ciò dovrebbe includere le informazioni necessarie per monitorare e valutare le implicazioni transfrontaliere e intersettoriali, messe a disposizione delle autorità macroprudenziali nazionali tramite gli accordi di segnalazione esistenti con gli enti finanziari e qualsiasi informazione supplementare messa a disposizione dalle autorità fiscali e da altri enti pubblici impegnati nella realizzazione delle misure.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1.   Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applica la seguente definizione:

a)

per «autorità macroprudenziale nazionale» si intende un’autorità nazionale con gli obiettivi, le misure, i compiti, i poteri, gli strumenti, gli obblighi di rendicontazione e le altre caratteristiche di cui alla raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5) o, se tale autorità non è stata istituita, un’autorità designata a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o dell’articolo 458, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   Criteri di attuazione

1.

Ai fini dell’attuazione delle raccomandazioni A e B si applica il seguente criterio.

a)

Le raccomandazioni dovrebbero essere attuate prestando la debita attenzione al principio di proporzionalità, tenendo conto degli obiettivi e dei contenuti di ciascuna raccomandazione.

2.

Ai fini dell’attuazione della raccomandazione B si applica il seguente criterio.

a)

La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 luglio 2020.

3.   Modelli per le comunicazioni

Per garantire il coordinamento delle comunicazioni ai sensi della raccomandazione B, il CERS pubblicherà i relativi modelli entro il 30 giugno 2020.

4.   Calendario per dare seguito alla raccomandazione

A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i destinatari devono comunicare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le comunicazioni devono essere inviate secondo la seguente tempistica.

1.   Raccomandazione A

Entro il 31 luglio 2020 i destinatari sono tenuti a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all’allegato relativo all’attuazione della raccomandazione A.

2.   Raccomandazione B

Entro il 31 dicembre 2020 i destinatari sono tenuti a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all’allegato relativo all’attuazione della raccomandazione B.

5.   Modifiche alla raccomandazione

Il Consiglio generale deciderà quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche comprendono in particolare la durata del monitoraggio e delle comunicazioni di cui alle raccomandazioni A e B.

6.   Monitoraggio e valutazione

1.

Il Consiglio generale valuterà le azioni e le motivazioni comunicate dai destinatari e, se del caso, può decidere che la presente raccomandazione non sia stata rispettata e che un destinatario abbia omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

2.

Non si applica la metodologia elaborata nel manuale per la valutazione della conformità alle raccomandazioni del CERS (8), che descrive la procedura per la valutazione della conformità alle raccomandazioni del CERS.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 maggio 2020

Capo del segretariato del CERS

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1

(2)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4

(3)  Comunicazione della Commissione — Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), e relativi documenti sulle norme in materia di aiuti di Stato e sul coronavirus, disponibili all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

(4)  Cfr. la lettera datata 14 maggio 2020 del presidente del CERS al presidente e ai membri del Consiglio «Economia e finanza», disponibile al seguente indirizzo:

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter200514_ESRB_work_on_implications_to_protect_the_real_economy~e67a9f48ca.en.pdf

(5)  Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (GU C 41 del 14.2.2012, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Manuale sulla valutazione della conformità alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico, aprile 2016, disponibile all’indirizzo: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/160502_handbook.en.pdf


ALLEGATO

Comunicazione delle azioni intraprese in risposta alla raccomandazione

1.   Informazioni relative al destinatario

Raccomandazione

 

Paese del destinatario

 

Istituto

 

Nome e recapiti del soggetto che risponde

 

Data della comunicazione

 

2.   Comunicazione delle azioni

Raccomandazione

Siete conformi? (sì/no/non applicabile)

Descrizione delle azioni intraprese per garantire la conformità

Giustificazione della parziale conformità o della non conformità

Raccomandazione A

 

 

 

Raccomandazione B

 

 

 

3.   Note

1.

Il presente modulo è utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2.

È opportuno che ciascun destinatario invii il modulo compilato al CERS, tramite il segretariato del CERS, per via elettronica mediante DARWIN nella cartella dedicata o per posta elettronica all’indirizzo notifications@esrb.europa.eu. (Il segretariato del CERS provvederà alla trasmissione delle comunicazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su base aggregata.)

3.

I destinatari dovrebbero fornire tutte le informazioni rilevanti relative all’attuazione della raccomandazione e ai criteri di attuazione, comprese le informazioni sul contenuto e sulla tempistica delle azioni intraprese.

4.

Se un destinatario ottempera solo parzialmente, dovrebbe fornire una spiegazione esaustiva circa la portata della non conformità, nonché altri dettagli della conformità parziale. La spiegazione dovrebbe specificare chiaramente le parti pertinenti della raccomandazione che i destinatari non rispettano.

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 luglio 2020

(2020/C 249/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1717

JPY

yen giapponesi

123,34

DKK

corone danesi

7,4429

GBP

sterline inglesi

0,90968

SEK

corone svedesi

10,2820

CHF

franchi svizzeri

1,0758

ISK

corone islandesi

158,60

NOK

corone norvegesi

10,6940

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,251

HUF

fiorini ungheresi

346,98

PLN

zloty polacchi

4,4054

RON

leu rumeni

4,8355

TRY

lire turche

8,1283

AUD

dollari australiani

1,6412

CAD

dollari canadesi

1,5693

HKD

dollari di Hong Kong

9,0810

NZD

dollari neozelandesi

1,7630

SGD

dollari di Singapore

1,6168

KRW

won sudcoreani

1 406,13

ZAR

rand sudafricani

19,4315

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2041

HRK

kuna croata

7,5070

IDR

rupia indonesiana

17 030,66

MYR

ringgit malese

4,9827

PHP

peso filippino

57,664

RUB

rublo russo

84,8413

THB

baht thailandese

36,920

BRL

real brasiliano

6,0650

MXN

peso messicano

25,8438

INR

rupia indiana

87,7140


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/7


Informazione della Commissione ai sensi della decisione (UE) 2020/649 del Consiglio

(2020/C 249/03)

Ai sensi dell’articolo 2 della decisione (UE) 2020/649 del Consiglio, del 7 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (1), la Commissione informa che le decisioni adottate in tale sede e applicabili dal 1o gennaio 2021 sono disponibili al seguente indirizzo:

http://otif.org/fileadmin/new/2-Activities/2D-Dangerous-Goods/2Df-Notifications/2021/NOT-RID-20016-e-amendments_2021_RID.pdf.


(1)  GU L 153 del 15.5.2020, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9831 — OMV/Borealis)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 249/04)

1.   

In data 6 luglio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

OMV Aktiengesellschaft («OMV», Austria)

Borealis AG («Borealis», Austria).

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, OMV acquisisce il controllo esclusivo di Borealis.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

OMV opera a livello mondiale nella prospezione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio e gas, gestisce alcune raffinerie in Austria, in Germania e in Romania, che producono e vendono GPL, carboturbi, nafta, benzina, diesel, olio combustibile leggero, olio combustibile pesante, zolfo e coke calcinato, scambia e vende gas e possiede una rete di gasdotti e di impianti di stoccaggio del gas in Austria.

Borealis è attiva nella produzione e nella commercializzazione di poliolefine, prodotti chimici di base e fertilizzanti. Attualmente è controllata congiuntamente da OMV e Mubadala Investment Company, Abu Dhabi, EAU («Mubadala», EAU).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9831 – OMV/Borealis

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

29.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 249/10


Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9884 — Thoma Bravo/Madison Dearborn Partners/Axiom) — Caso ammissibile alla procedura semplificata

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 219 del 3 luglio 2020 )

(2020/C 249/05)

Pagina 17, punto 1, prima riga:

anziché:

«In data 25 giugno 2020».

leggasi:

«In data 26 giugno 2020».