ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 229

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
13 luglio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 229/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9869 — EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 229/02

Tassi di cambio dell'euro — 10 luglio 2020

2

2020/C 229/03

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni nella riunione del 29 marzo 2019 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8947 – Nidec/Whirlpool (Embraco Business), Relatore: Francia ( 1 )

3

2020/C 229/04

Relazione finale del consigliere-auditore, Nidec/Whirlpool (Embraco Business), (Caso M.8947) ( 1 )

5

2020/C 229/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 12 aprile 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, (Caso M.8947 – Nidec/Whirlpool (Embraco Business)], [notificato con il numero C(2019) 2734]  ( 1 )

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 229/06

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 229/07

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

17


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 229/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9869 — EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 229/01)

Il 6 luglio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9869. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 229/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 luglio 2020

(2020/C 229/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1276

JPY

yen giapponesi

120,48

DKK

corone danesi

7,4483

GBP

sterline inglesi

0,89570

SEK

corone svedesi

10,3980

CHF

franchi svizzeri

1,0625

ISK

corone islandesi

159,00

NOK

corone norvegesi

10,7163

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,691

HUF

fiorini ungheresi

353,70

PLN

zloty polacchi

4,4743

RON

leu rumeni

4,8428

TRY

lire turche

7,7417

AUD

dollari australiani

1,6247

CAD

dollari canadesi

1,5336

HKD

dollari di Hong Kong

8,7396

NZD

dollari neozelandesi

1,7189

SGD

dollari di Singapore

1,5703

KRW

won sudcoreani

1 354,70

ZAR

rand sudafricani

19,0889

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8952

HRK

kuna croata

7,5345

IDR

rupia indonesiana

16 276,91

MYR

ringgit malese

4,8109

PHP

peso filippino

55,794

RUB

rublo russo

80,2104

THB

baht thailandese

35,316

BRL

real brasiliano

6,0691

MXN

peso messicano

25,6953

INR

rupia indiana

84,8410


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.7.2020   

IT

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C 229/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni nella riunione del 29 marzo 2019 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8947 – Nidec/Whirlpool (Embraco Business)

Relatore: Francia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 229/03)

Operazione

1.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Dimensione UE

2.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati del prodotto

3.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con le definizioni fornite dalla Commissione per i seguenti mercati rilevanti del prodotto:

a.

compressori per uso domestico a velocità fissa;

b.

compressori per uso domestico a velocità variabile;

c.

compressori commerciali leggeri a velocità fissa;

d.

compressori commerciali leggeri a velocità variabile.

Mercati geografici

4.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la determinazione del mercato geografico rilevante per i compressori per uso domestico a velocità fissa possa restare aperta.

5.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione del mercato geografico rilevante per i compressori per uso domestico a velocità variabile, ossia che abbia una portata geografica di dimensioni pari al SEE o quanto meno mondiali, con marcate differenze regionali, per cui il SEE debba essere considerato una regione altamente differenziata rispetto alle altre.

6.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione dei mercati geografici rilevanti per i compressori commerciali leggeri a velocità fissa e variabile, ossia che abbiano una portata geografica di dimensioni pari al SEE o quanto meno mondiali, con marcate differenze regionali, per cui il SEE debba essere considerato una regione altamente differenziata rispetto alle altre.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

7.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva, indipendentemente dall’esatta definizione del mercato geografico, per i compressori per uso domestico a velocità fissa.

8.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati e/o della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante in relazione ai compressori per uso domestico a velocità variabile.

9.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati e/o della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante in relazione ai compressori commerciali leggeri a velocità fissa e variabile.

Impegni

10.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi rispondono alle preoccupazioni in materia di concorrenza per i seguenti mercati:

a.

compressori per uso domestico a velocità variabile;

b.

compressori commerciali leggeri a velocità fissa e variabile.

11.

Su richiesta di un membro del comitato consultivo, la Commissione ha spiegato in dettaglio tutti i provvedimenti specificatamente inclusi nella progettazione e nell’ambito di applicazione delle azioni correttive al fine di garantire che l’attività di cessione diventi una forza competitiva sostenibile. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi forniscano garanzie sufficienti della sostenibilità dell’attività di cessione.

12.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Compatibilità con il mercato interno

13.

Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

13.7.2020   

IT

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C 229/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Nidec/Whirlpool (Embraco Business)

(Caso M.8947)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 229/04)

1.   

L’8 ottobre 2018 la Commissione ha ricevuto notificazione di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2) («regolamento sulle concentrazioni»), con cui l’impresa giapponese Nidec Corporation («Nidec» oppure «la parte notificante») intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Embraco, l’impresa di compressori di refrigerazione di Whirlpool Corporation (USA) («l’operazione»). Nidec ed Embraco sono indicate congiuntamente come «le parti».

2.   

Il 28 novembre 2018 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. In particolare, la Commissione ha ritenuto che l’operazione destasse seri dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE in relazione ai compressori per uso domestico a velocità variabile e ai compressori per le applicazioni commerciali leggere a velocità fissa e variabile. La Commissione ha concluso inoltre che gli impegni presentati dalle parti e sottoposti a un test di mercato nel corso dell’indagine della fase I non fossero sufficienti a fugare i seri dubbi della Commissione. Il 10 dicembre 2018 la parte notificante ha presentato alla Commissione la risposta alla decisione relativa all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

3.   

Durante l’indagine della fase II la DG Concorrenza ha richiesto ulteriori informazioni e dati alle parti, ad altri operatori del mercato e ad acquirenti di compressori a velocità variabile per gli elettrodomestici di refrigerazione a uso domestico.

4.   

Il 23 gennaio 2019 si è svolta una riunione di aggiornamento durante la quale la DG Concorrenza ha informato le parti dei risultati preliminari dell’indagine di mercato della fase II e dell’oggetto delle riserve preliminari della Commissione.

5.   

Il 28 gennaio 2019, a seguito di una richiesta delle parti, la Commissione ha adottato una decisione con cui prorogava i termini del procedimento di dieci giorni lavorativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.

6.   

In risposta alle riserve preliminari della Commissione in materia di concorrenza, il 7 febbraio 2019 la parte notificante ha presentato i propri impegni, in base ai quali la Commissione ha avviato un test di mercato l’11 febbraio 2019.

7.   

L’11 febbraio 2019 e il 21 febbraio 2019, a seguito delle richieste delle parti, la Commissione ha deciso di prorogare i termini del procedimento di cinque giorni lavorativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni.

8.   

La parte notificante ha presentato gli impegni definitivi il 28 febbraio 2019.

9.   

La Commissione non ha inviato una comunicazione delle obiezioni a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (3), né si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell’articolo 14 dello stesso.

10.   

Italia Wanbao-ACC S.r.l., un concorrente delle parti, è stato ammesso in qualità di terzo interessato.

11.   

Nella presente decisione, la Commissione conclude che gli impegni definitivi sono adeguati e sufficienti a eliminare i significativi ostacoli alla concorrenza effettiva nei mercati dei compressori per uso domestico a velocità variabile e dei compressori per le applicazioni commerciali leggere a velocità fissa e variabile all’interno del SEE e a livello globale.

12.   

La decisione dichiara pertanto che l’operazione proposta è compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, fatti salvi determinati obblighi e condizioni a cui la parte notificante deve conformarsi.

13.   

Il consigliere-auditore non ha ricevuto alcuna denuncia dalle parti o da terzi interessati in merito all’esercizio del diritto di essere ascoltati. Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 1o aprile 2019

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.


13.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 229/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 12 aprile 2019

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.8947 – Nidec/Whirlpool (Embraco Business)]

[notificato con il numero C(2019) 2734]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 229/05)

Il 12 aprile 2019 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione dichiara l’acquisizione di Embraco, impresa di compressori per la refrigerazione di Whirlpool Corporation («Embraco»), da parte di Nidec Corporation («Nidec», o «parte notificante») compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.

2.   PROCEDIMENTO

(2)

L’8 ottobre 2018 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto notificazione di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, operazione con cui Nidec intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Embraco («l’operazione»). Nidec ed Embraco sono indicate congiuntamente come «le parti».

(3)

Con decisione del 28 novembre 2018 la Commissione ha rilevato che l’operazione proposta suscitava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(4)

Un’indagine approfondita ha confermato i problemi a livello di concorrenza individuati in via preliminare.

(5)

Le parti hanno presentato il 28 febbraio 2019 gli impegni definitivi («impegni definitivi») che rendono l’operazione compatibile con il mercato interno.

(6)

Il 29 marzo 2019 il progetto di decisione è stato oggetto di consultazione con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha espresso un parere favorevole. Il consigliere-auditore ha dato parere favorevole sul procedimento nella relazione che è stata presentata il 1o aprile 2019.

3.   LE PARTI

(7)

Nidec è un’impresa giapponese attiva nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di una serie di motori elettrici e applicazioni di motori. Nidec produce e vende compressori per elettrodomestici di refrigerazione fin dall’acquisizione di Secop GmbH («Secop») nel 2017 e possiede stabilimenti di produzione in Austria, Slovacchia e Cina.

(8)

Embraco, con sede in Brasile, è attiva nel settore della produzione e della vendita di compressori per elettrodomestici di refrigerazione e possiede stabilimenti di produzione in Slovacchia, Brasile, Messico e Cina. Embraco è detenuta e controllata da Whirlpool, società statunitense che produce elettrodomestici per uso domestico (inclusi gli elettrodomestici di refrigerazione).

4.   DIMENSIONE UE

(9)

Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale aggregato cumulato di oltre 5 000 milioni di EUR. Ciascuna di esse ha realizzato nell’UE un fatturato superiore a 250 milioni di EUR, ma non realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell’UE all’interno di un solo e medesimo Stato membro. Pertanto l’operazione ha una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

5.   RELAZIONE

5.1.   Mercati del prodotto rilevanti

(10)

Nidec ed Embraco presentano una sovrapposizione nella produzione e nella vendita di compressori per elettrodomestici di refrigerazione. I compressori di refrigerazione sono dispositivi elettro-meccanici utilizzati per abbassare la temperatura di uno spazio chiuso (come un frigorifero o un congelatore) attraverso la compressione di un refrigerante vaporizzato, così da rimuovere il calore da tale spazio e trasferirlo altrove.

(11)

Vi sono molti tipi di compressori di refrigerazione (ad esempio a spirale, rotativi, semiermetici). Embraco e Nidec producono principalmente compressori alternativi ermetici che possono essere installati in elettrodomestici di refrigerazione per uso domestico o in applicazioni commerciali leggere. I compressori alternativi generano pressione grazie al movimento dei pistoni, che sono attaccati a un albero motore rotante. I compressori alternativi «ermetici» sono dispositivi in cui sia il compressore sia il motore responsabile del suo funzionamento sono collocati nel medesimo alloggiamento, chiuso ermeticamente.

(12)

I compressori di refrigerazione per uso domestico sono utilizzati soprattutto nei frigoriferi e nei congelatori destinati alle abitazioni. In genere un compressore di refrigerazione per uso domestico può dislocare all’incirca da 1,5 cm3 a 12 cm3 di refrigerante («capacità di dislocamento» del compressore).

(13)

I compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere sono utilizzati soprattutto nei refrigeratori per bevande, negli espositori refrigeranti con sportelli di vetro, nei frigoriferi e nei congelatori per uso commerciale, nelle vetrine e nei banchi frigo dei supermercati, nelle macchine per il ghiaccio e nei banconi per i gelati. La capacità di dislocamento dei compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere in genere va da 1,5 cm3 a 28 cm3 circa.

(14)

I compressori per la refrigerazione possono funzionare a una velocità fissa (compressori «a velocità fissa» o «a velocità unica»), nel qual caso per la regolazione della temperatura si accende e si spegne il dispositivo secondo le necessità, oppure a velocità variabile (compressori «a velocità variabile»), per cui la velocità di funzionamento si regola in base alle esigenze di raffreddamento al fine di mantenere la temperatura desiderata. A parità di capacità di raffreddamento, i compressori a velocità variabile in genere sono più efficienti dal punto di vista energetico, più silenziosi e più costosi rispetto ai compressori a velocità fissa. I compressori a velocità variabile sono più comuni nelle applicazioni per uso domestico rispetto alle applicazioni commerciali leggere.

5.1.1.   Compressori alternativi ermetici

(15)

La Commissione ha riscontrato che i compressori di refrigerazione alternativi ermetici non possono essere sostituiti da altre tipologie di compressori di refrigerazione (ad esempio compressori rotativi o a spirale) e rientrano pertanto in mercati di prodotto distinti.

5.1.2.   Compressori di refrigerazione per uso domestico e per applicazioni commerciali leggere

(16)

Nell’ambito dei compressori di refrigerazione alternativi ermetici, la Commissione ha riscontrato che i compressori per uso domestico e quelli per le applicazioni commerciali leggere rientrano in mercati di prodotto distinti per i seguenti motivi: i) diversi limiti di temperatura, potenza refrigerante e dislocamento; ii) dimensioni fisiche, tassi di efficienza e tipologie di refrigerante utilizzato; iii) contropressione; iv) durata e affidabilità del prodotto, poiché le applicazioni commerciali leggere, soggette a un uso più intenso, devono essere più durevoli.

5.1.3.   Compressori di refrigerazione a velocità fissa e variabile

(17)

La Commissione ha riscontrato inoltre che i compressori di refrigerazione a velocità fissa e variabile costituiscono mercati di prodotto distinti in entrambe le categorie dei compressori per uso domestico e per le applicazioni commerciali leggere. Ciò si deve al fatto che, rispetto ai compressori a velocità fissa, i compressori a velocità variabile sono: i) tecnicamente diversi (possiedono un inverter e un motore elettrico); ii) più efficienti (solo i compressori di refrigerazione a velocità variabile possono raggiungere le più alte classi di efficienza energetica); iii) più costosi.

5.2.   Mercati geografici rilevanti

(18)

La Commissione ha riscontrato che per i compressori di refrigerazione destinati sia all’uso domestico (a velocità fissa e variabile) sia alle applicazioni commerciali leggere (a velocità fissa e variabile) la definizione del mercato geografico includeva l’intero spazio SEE o, quanto meno, era di portata mondiale con una differenziazione per lo spazio SEE. La Commissione ha reputato che la questione dell’esatta definizione del mercato geografico potesse tuttavia essere lasciata aperta. La valutazione competitiva è stata condotta sia a livello SEE sia a livello mondiale.

5.2.1.   Compressori di refrigerazione per uso domestico

(19)

Sebbene dall’indagine di mercato della Commissione sia emerso che alcuni grandi acquirenti internazionali di compressori di refrigerazione per uso domestico hanno concluso contratti d’appalto a livello globale e che i costi di trasporto sono contenuti, secondo la Commissione tali fattori, di per sé, non implicherebbero necessariamente che il mercato geografico dei compressori di refrigerazione per uso domestico sia di portata mondiale. Piuttosto, l’indagine di mercato ha indicato che le condizioni della concorrenza non sono omogenee nelle varie regioni:

a)

tra il SEE e il mercato mondiale si osservano variazioni rilevanti della quota di mercato, soprattutto per i compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile. Inoltre, al momento i compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile sono venduti nel SEE da un numero molto esiguo di operatori globali (ossia Nidec, Embraco e Wanbao/ACC);

b)

nelle varie parti del mondo si applicano dazi all’importazione diversi. Ad esempio nel SEE i dazi sono al 2,2 %, la Cina applica dazi all’importazione dell’8 %, la Thailandia del 10 %, il Pakistan dell’11 %, l’India del 10 %, la Corea del Sud dell’8 %, il Brasile del 18 %, il Cile del 6 %, l’Egitto del 30 % e gli Stati Uniti d’America del 25 % per le importazioni dalla Cina. Ciò fornisce un’ulteriore indicazione della disomogeneità delle condizioni della concorrenza a livello globale;

c)

nelle varie parti del mondo vi sono contesti normativi diversi. La Commissione ha riscontrato che, sebbene vi sia una tendenza globale alla standardizzazione di varie regolamentazioni in materia di efficienza energetica, al momento non vi sono norme uniformi o regolamenti vincolanti a livello mondiale. L’impatto di determinate regolamentazioni sembra influenzare direttamente i tipi di compressori venduti in una determinata regione. Alcuni compressori venduti negli Stati Uniti, ad esempio, non sarebbero più conformi alle attuali normative UE.

5.2.2.   Compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere

(20)

L’indagine di mercato della Commissione ha evidenziato che gli acquirenti con sede nel SEE hanno incontrato una serie di difficoltà nel valutare se acquistare da fornitori con sede al di fuori del SEE. I tempi di consegna più lunghi, ad esempio, e la mancanza di flessibilità ivi correlata, sono stati considerati problematici. Inoltre i vari requisiti normativi di carattere ambientale nel SEE erano diversi da quelli al di fuori del SEE e non tutti i fornitori erano in grado di attenervisi. Anche l’ubicazione delle unità di R&S, produzione e vendita all’interno del SEE era considerata importante dagli acquirenti del SEE.

(21)

La Commissione ha riscontrato inoltre che le brusche variazioni delle quote di mercato a livello del SEE e a livello globale erano ulteriori indicazioni della disomogeneità delle condizioni della concorrenza a livello mondiale nel mercato dei compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere a velocità fissa e variabile.

5.3.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5.3.1.   Compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità fissa

(22)

L’operazione dà luogo a mercati interessati soltanto per i compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità fissa nel SEE, dove la quota di mercato congiunta delle parti è del [30-40] % in termini di volume e del [30-40] % in termini di valore. La quota di mercato congiunta delle parti a livello globale per i compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità fissa è del [10-20] % in termini di volume e del [10-20] % in termini di valore.

(23)

I partecipanti all’indagine di mercato della Commissione hanno indicato che le parti non erano in stretta concorrenza. In più, i partecipanti hanno indicato che dopo la fusione nel SEE ci sarebbe stato un numero sufficiente di fornitori alternativi di compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità fissa. In linea di massima gli acquirenti non hanno manifestato apprensione in merito agli effetti dell’operazione per i compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità fissa. Nel mercato in questione sono entrati nuovi concorrenti e negli ultimi cinque anni i prezzi sono scesi.

(24)

Per questi motivi, la Commissione ha reputato che l’operazione non ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità fissa all’interno del SEE.

5.3.2.   Compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile

(25)

Per i compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile le parti si sovrappongono all’interno del SEE e a livello globale. Nel SEE le loro quote di mercato congiunte sono molto elevate, pari a circa il [90-100] % in termini di sia volume sia di valore. L’entità derivante dalla fusione sarebbe inoltre il più grande operatore a livello globale, con una quota del [30-40] % in termini di volume e del [30-40] % in termini di valore.

(26)

A differenza di quanto avviene nel mercato dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità fissa, in cui operano molti concorrenti, l’indagine di mercato della Commissione ha confermato che molti fornitori non hanno ancora acquisito una padronanza della tecnologia a velocità variabile. Gli acquirenti hanno confermato la presenza di pochi fornitori che offrono sul mercato la tecnologia a velocità variabile. Questa tecnologia dei compressori di refrigerazione è più avanzata e consente una maggiore efficienza energetica e la riduzione del rumore. La Commissione ha riscontrato inoltre che norme energetiche più rigorose determinerebbero un aumento della domanda di compressori a velocità variabile per le applicazioni per uso domestico.

(27)

L’indagine della Commissione ha confermato che Embraco e Nidec sono in stretta concorrenza ed entrambe presentano tecnologie valide e prodotti di buona qualità. Embraco in particolare è il primo fornitore di compressori a velocità variabile con la tecnologia più innovativa. La Commissione ha riscontrato che il vantaggio competitivo di Nidec sembrava beneficiare anche della reputazione di lunga data del marchio Secop e della sua forza nel settore dei compressori a velocità fissa e dei compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere. Pertanto, anche se il portafoglio attuale di Nidec potrebbe non essere esattamente alla pari con quello di Embraco, gli acquirenti li considerano comunque stretti concorrenti. La stretta concorrenza tra le parti era dimostrata anche dai rispettivi documenti interni. I documenti interni di Embraco, ad esempio, mostravano come la società monitorasse attentamente la presenza di mercato di Nidec, il lancio dei suoi prodotti e la sua base di clienti.

(28)

L’indagine di mercato della Commissione ha confermato inoltre che, in assenza della fusione, probabilmente la concorrenza tra Nidec ed Embraco si sarebbe intensificata. Dopo l’acquisizione di Secop nel 2017, Nidec ha preso la decisione strategica di accrescere ulteriormente la propria presenza nel mercato dei prodotti per uso domestico, in particolare nel mercato dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile. Nello specifico, per Nidec potenziare il portafoglio dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile e investire in tale segmento rappresentavano un obiettivo.

(29)

La Commissione ha riscontrato che l’eliminazione della concorrenza dinamica tra Embraco e Nidec avrebbe ripercussioni sul segmento dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile non soltanto all’interno del SEE ma anche sul mercato mondiale, dal momento che in futuro la pressione competitiva derivante dai prodotti di Nidec in fase di sviluppo non costituirebbe più un limite per Embraco.

(30)

In termini di pressioni competitive, gli acquirenti del SEE non sembrano considerare gli operatori integrati verticalmente (in particolare LG, Panasonic e Samsung) come fonti di approvvigionamento alternative. Ciò si deve principalmente a due motivi: i) gli acquirenti li considerano concorrenti a valle e non vogliono acquistare da un concorrente un componente per la refrigerazione importante come un compressore, e ii) i compressori di questi fornitori sono più costosi.

(31)

Per quanto riguarda i concorrenti esterni al SEE, la Commissione ha riscontrato che per l’approvvigionamento gli acquirenti europei si rivolgono al momento soltanto alle parti, fatti salvi i volumi marginali di un altro concorrente.

(32)

Le trattative e gli ordini dei compressori di solito hanno luogo alcuni mesi prima dell’effettiva data di consegna. Pertanto la Commissione ha contattato gli acquirenti per individuare i loro acquisti previsti per il 2019 e il 2020. Dai dati è emerso che solo un numero molto limitato di operatori cinesi acquisirebbe una quota di mercato nella fornitura di compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile all’interno del SEE nei prossimi due anni. Questi nuovi operatori accrescerebbero la propria quota di mercato passando da un valore prossimo a zero a una piccola percentuale del mercato. Al contempo si prevede che nel 2020 la quota di mercato dell’entità derivante dalla fusione all’interno del SEE resterà molto elevata, nettamente al di sopra della soglia che indica una posizione dominante ([70-80 %]). La Commissione dispone anche di altri dati concreti secondo cui è improbabile che concorrenti esterni al SEE entrino sul mercato in modo tempestivo e con una quota abbastanza rilevante.

(33)

Per tali motivi la Commissione ha ritenuto che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile nel SEE e anche a livello globale, in considerazione degli effetti orizzontali non coordinati e/o della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

5.3.3.   Compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere a velocità fissa e variabile

(34)

Le parti si sovrappongono per quanto riguarda i compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere a velocità sia fissa che variabile all’interno del SEE e a livello globale, e possiedono quote di mercato elevate in tutti i mercati, come si può evincere dalla tabella sottostante.

Mercati delle applicazioni commerciali leggere

Quota di mercato di Embraco

Quota di mercato di Nidec

Quota di mercato congiunta

Velocità fissa – SEE

[40-50] % volume, [50-60] % valore

[20-30] % volume, [20-30] % valore

[70-80] % volume, [70-80] % valore

Velocità fissa – Globale

[30-40] % volume, [40-50] % valore

[10-20] % volume, [10-20] % valore

[40-50] % volume, [50-60] % valore

Velocità variabile – SEE

[60-70] % volume, [50-60] % valore

[30-40] % volume, [40-50] % valore

[90-100] % volume, [90-100] % valore

Velocità variabile – Globale

[60-70] % volume,[60-70] % valore

[30-40] % volume, [40-50] % valore

[90-100] % volume, [90-100] % valore

(35)

La Commissione ha riscontrato che, a livello globale, nel mercato dei compressori di refrigerazione a velocità fissa per le applicazioni commerciali leggere l’entità derivante dalla fusione sarebbe più grande di Changhong, secondo operatore globale, che detiene una quota del [10-20] % in termini di volume e del [10-20] % in termini di valore. All’interno del SEE l’entità derivante dalla fusione sarebbe ancora più forte, con una quota di mercato congiunta pari al [70-80] % e al [70-80] % rispettivamente in termini di volume e di valore. Gli altri tre operatori attivi all’interno del SEE sarebbero notevolmente più piccoli (tra il [10-20] % per Tecumseh e Changhong e meno dello [0-5] % per GMCC). Nel mercato dei compressori di refrigerazione a velocità variabile per le applicazioni commerciali leggere l’entità derivante dalla fusione acquisirebbe il monopolio sia all’interno del SEE sia a livello globale.

(36)

L’indagine di mercato della Commissione ha confermato che, come si può dedurre dalle rispettive quote di mercato, le parti sono in stretta concorrenza per i compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere a velocità sia fissa che variabile, nel SEE e a livello globale.

(37)

In particolare, gli acquirenti hanno indicato che Nidec ed Embraco sono i principali fornitori di compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere. Inoltre molti acquirenti di compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere, soprattutto all’interno del SEE, si rivolgono esclusivamente o principalmente a Nidec ed Embraco per l’approvvigionamento. Le parti sono in stretta concorrenza, possiedono portafogli simili e sono i due produttori principali in termini di tecnologia, innovazione e gamma. Molti operatori di mercato hanno manifestato apprensione per l’impatto dell’operazione, in particolare osservando che dopo la fusione potrebbe verificarsi un aumento dei prezzi dei compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere. Ulteriori elementi di prova della stretta concorrenza tra le parti sono emersi dai rispettivi documenti interni.

(38)

La Commissione ha riscontrato che le pressioni competitive erano limitate. Gli altri due concorrenti principali per i compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere, Changhong e Tecumseh, sono gli unici operatori di rilievo oltre alle parti attualmente in grado di rifornire gli acquirenti del SEE e, dopo le parti, sono i due concorrenti più grandi sul mercato a livello globale. Tuttavia la Commissione ha riscontrato che, rispetto alle parti, questi operatori non offrono compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere di pari qualità, e alcuni acquirenti ritengono tale livello di qualità inadeguato. Inoltre, per quanto riguarda i compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere a velocità variabile, l’entità derivante dalla fusione non avrebbe alcuna concorrenza. Dall’indagine di mercato della Commissione risulta che non si prevedono cambiamenti della situazione di mercato nel prossimo futuro.

(39)

Per tali motivi la Commissione ha ritenuto che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato dei compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere a velocità fissa e variabile, nel SEE e anche a livello globale, in considerazione degli effetti orizzontali non coordinati e/o della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

5.3.4.   Conclusioni

(40)

La Commissione ha concluso pertanto che l’operazione ostacolava in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile e dei compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere a velocità fissa e variabile, sia all’interno del SEE sia a livello mondiale. La Commissione ha concluso che l’operazione non ostacolava in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità fissa all’interno del SEE.

6.   AZIONI CORRETTIVE

(41)

Per rendere l’operazione compatibile con il mercato interno con riferimento ai mercati dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile e dei compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere a velocità fissa e variabile, il 7 febbraio 2019 la parte notificante ha presentato formalmente gli impegni a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni (i «primi impegni»).

(42)

La Commissione ha effettuato un test di mercato sui primi impegni l’11 febbraio 2019. In risposta alle questioni sollevate dal test di mercato, il 28 febbraio 2019 la parte notificante ha presentato gli impegni definitivi.

(43)

Gli impegni definitivi prevedono la cessione da parte di Nidec dell’attività globale dei compressori di refrigerazione, ad esclusione dell’attività dei compressori (mobili) a batteria di Nidec («attività di cessione»). Sono ceduti in particolare:

a)

i diritti di piena proprietà e di locazione degli stabilimenti Nidec Austria, Nidec Slovacchia e Nidec Cina nonché degli uffici di Nidec Germania, Nidec Italia e Nidec USA;

b)

tutti i brevetti e le competenze di Nidec utilizzati nell’ambito dell’attività di cessione per lo sviluppo, la produzione e la vendita dei prodotti oggetto della cessione (con licenza non esclusiva alla stessa Nidec per i brevetti relativi ai compressori di refrigerazione a batteria destinati alle applicazioni mobili);

c)

il marchio Secop e qualunque marchio e nome di prodotto a esso associato;

d)

tutto il personale attualmente in servizio presso Nidec Slovacchia, Nidec Austria, Nidec Cina (ad esclusione del personale operante nel settore dei compressori a batteria e dei motori per lavatrici);

e)

i dipendenti che rivestono ruoli chiave.

(44)

Nidec si impegna inoltre a mettere a disposizione dell’acquirente finanziamenti in conto capitale per una maggiore competitività e per lo sviluppo di compressori prodotti presso gli stabilimenti di Nidec Austria e Nidec Slovacchia. Tale importo è pari alla spesa in conto capitale che Nidec avrebbe sostenuto per i due impianti in assenza della cessione.

(45)

La Commissione ha concluso che gli impegni definitivi sono adeguati e sufficienti a eliminare i significativi ostacoli alla concorrenza effettiva nei mercati dei compressori di refrigerazione per uso domestico a velocità variabile e dei compressori di refrigerazione per le applicazioni commerciali leggere a velocità fissa e variabile all’interno del SEE e a livello globale.

7.   CONCLUSIONI

(46)

Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta non sarà atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(47)

La decisione dichiara pertanto la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 229/13


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 229/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO»

Numero di riferimento: PDO-IT-A1258-AM03

Data della comunicazione: 4.5.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Inserimento tipologia riserva

Descrizione: viene prevista la tipologia Ruché di Castagnole Monferrato con menzione Riserva

Motivazione: la DOP Ruché di Castagnole Monferrato prevede attualmente esclusivamente la tipologia vino Ruché di Castagnole Monferrato, vino che molti produttori pongono già da tempo in affinamento e in invecchiamento anche in contenitori o botti di legno. Pertanto a seguito delle esperienze condotte, si è voluto esplicitare questa tipologia con il riferimento alla menzione Riserva per la quale si prevede un periodo di invecchiamento minimo di 24 di cui almeno 12 mesi in contenitori in legno. Le caratteristiche organolettiche di questo pregiato vino evolvono con l’invecchiamento, acquisendo complessità nei profumi, eleganza e perfetto equilibrio, conferendo al gusto, una tannicità ammorbidita dall’affinamento, volume e lunghezza. La DOP pertanto si arricchisce di questa tipologia di vino più strutturato che trova riscontro nel gradimento dei consumatori, in particolare di paesi extracomunitari quali Giappone e Stati uniti. La modifica interessa gli articoli 1-4-5-6-7 del disciplinare e la sezione 4- del Documento unico.

2.   Rese massime

Descrizione: specificata la resa in vino per ettaro per la nuova tipologia con menzione riserva

Motivazione: integrazione conseguente all’inserimento della tipologia Ruché di Castagnole Monferrato Riserva per la quale viene mantenuta la stessa resa della tipologia base, corrispondente a 9 t di uva e 63 hl di vino per ettaro, Detta resa, molto contenuta, risulta essere adeguata alla produzione di questa tipologia, tuttavia spesso viene ancora più ridotta da parte dei produttori della DOP che tendono sempre ai migliorare le caratteristiche di qualità di questo vino da porre in invecchiamento. La modifica interessa la sezione - Rese Massime - punto 5 lett. b) del documento unico e l’articolo 4 e 5 del disciplinare di produzione

3.   Pratiche di vinificazione

Descrizione: specificazione del periodo di invecchiamento minimo per la tipologia Ruché di Castagnole Monferrato Riserva.

Motivazione: in conformità alla vigente normativa, viene specificato il periodo di invecchiamento, che per i vini rossi che intendono utilizzare la menzione riserva non può essere inferiore ai due anni

La modifica interessa l’articolo 5 e 7 del disciplinare di produzione.

4.   Caratteristiche dei vini

Descrizione: vengono indicati i descrittori della nuova tipologia Ruché di Castagnole Riserva.

Motivazioni: l’inserimento della nuova tipologia Ruché di Castagnole Monferrato Riserva ha richiesto la definizione dei requisiti organolettici e chimico-fisici che li caratterizzano al consumo.

La modifica riguarda l’articolo 6 - Caratteristiche al consumo del discipinare e e la sezione 4 – «Descrizione dei vini» del documento unico

5.   Menzione tradizionale riserva

Descrizione: Menzione «Riserva»

Motivazioni: nella designazione e presentazione dei vini sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni. viene previsto l’utilizzo della menzione Riserva. Questa tipologia di vino ha trovato riscontro in consumatori che apprezzano vini più strutturati come quelli che nella zona di produzione della Dop Ruché di Castagnole Monferrato vengono, tradizionalmente, posti all’invecchiamento anche in contenitori o botti di legno. Inoltre detta previsione permette di ampliare la gamma dei vini prodotti da proporre sul mercato.

La modifica riguarda la sezione 1.3.2. lettera b) «Altre informazioni» - Menzioni tradizionali- del documento unico.

6.   Sistemi di chiusura

Per la tipologia Ruché di Castagnole Monferrato, in luogo dell’utilizzo esclusivo del tappo di sughero, si consente ora l’utilizzo di tutti i dispositivi ammessi dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona, al fine di avere maggiore flessibilità sia nella sperimentazione di nuovi sistemi di chiusura sia nel poter accogliere le opportunità di collocamento nei diversi mercati sia comunitari che internazionali.

Per la tipologia Ruche di Castagnole Monferrato con menzione Riserva viene previsto esclusivamente l’uso del tappo in sughero monopezzo in quanto si ritiene più idoneo a sottolineare il prestigio e la qualità di questa produzione di nicchia.

La modifica interessa l’articolo8 del disciplinare e la Sezione 9- Ulteriori condizioni - Disposizioni supplementari in materia di etichettatura» del documento unico.

7.   Modifiche formali

Viene eliminato il comma 2 dell’articolo 6 del disciplinare in quanto superato dalla normativa vigente.

Vengono aggiornati i riferimenti normativi di cui all’articolo 10 del disciplinare «Riferimenti alla struttura di controllo».

Vengono aggiornati nella relativa sezione 1.2.1 del documento unico, i «Dettagli contatti del Consorzio di Tutela».

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Ruché di Castagnole Monferrato

2.   Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini:

Ruché di Castagnole Monferrato anche con indicazione vigna

colore: rosso rubino con leggeri riflessi violacei talvolta anche tendenti all’aranciato;

odore: intenso, persistente, leggermente aromatico, fruttato, anche speziato con adeguato affinamento;

sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, talvolta con sentori di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol

Estratto non riduttore minimo 21 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

4,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

Ruché di Castagnole Monferrato riserva

colore: rosso rubino tendente all’aranciato;

odore: intenso, persistente, leggermente aromatico e speziato;

sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, con sentori di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; con indicazione di «vigna» min. 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

4,0

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

ASSENTI

b.   Rese massime:

Ruché di Castagnole Monferrato

63 ettolitri per ettaro

Ruché di Castagnole Monferrato riserva

63 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione ricade nella regione Piemonte all’interno della provincia di Asti e comprende i comuni di Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Barbera N.

Brachetto N.

Ruché N.

8.   Descrizione del legame/dei legami

«DOCG Ruché di Castagnole Monferrato»

I sette comuni della DOCG formano un piccolo comprensorio viticolo nel Monferrato astigiano in riva sinistra del Tanaro, in un’area di basse colline, con una pedologia di transizione tra le marne del Monferrato e le sabbie astigiane plioceniche ove il vitigno Ruché è strettamente endemico e non si ritrova in altre zone.

La vinificazione in purezza e la definizione di un modello enologico di vino secco e di alta qualità si deve soprattutto al parroco Luigi Cauda che operò a Castagnole negli anni sessanta del ventesimo secolo.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Sistemi di chiusura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Per la tipologia Ruché di Castagnole Monferrato è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura ammessi dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona.

Per il confezionamento del vino Ruché di Castagnole Monferrato con menzione Riserva è consentito soltanto l’uso del tappo di sughero monopezzo.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15369


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


ALTRI ATTI

Commissione europea

13.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 229/17


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 229/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«VIN SANTO DI MONTEPULCIANO»

Numero di riferimento: PDO-IT-A1515-AM02

Data della comunicazione: 21.04.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Vin santo di Montepulciano — etichettatura

È previsto l’inserimento dell’obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vin Santo di Montepulciano».

La modifica consente di fornire una informazione precisa sulla provenienza geografica dei vini.

La modifica riguarda il documento unico alla sezione 9 ed il disciplinare all’articolo 7.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Vin Santo di Montepulciano

2.   Tipo di indicazione geografica:

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

«Vin Santo di Montepulciano»

Colore: dal giallo dorato all’ambrato intenso;

Odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

Sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol. di cui almeno 2,00 % vol da svolgere;

Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

Il «Vin Santo di Montepulciano» dovrà avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00 % vol.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

40

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

«Vin Santo di Montepulciano» Riserva

Colore: dal giallo dorato all’ambrato più o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

Odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

Sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00 % vol. di cui minimo 3,50 % vol da svolgere;

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

Il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva dovrà avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00 % vol.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

40

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di Pernice

Colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l’età e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

Odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;

Sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00 % vol. di cui minimo 4,00 % vol. da svolgere;

Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

Il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di Pernice, dovrà avere un titolo di alcol svolto minimo 12,00 % vol.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

40

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

«Vin Santo Nobile di Montepulciano»

Pratica enologica specifica

Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:

le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.

La fermentazione, conservazione ed il lungo invecchiamento (minimo 3 anni per la tipologia base) avvengono in piccoli contenitori di legno (caratelli) all’interno di idonei locali (vinsantaia), in genere separati dal resto della cantina e spesso posti sottotetto per accentuare le escursioni termiche stagionali che influenzano il decorso stesso dell’evoluzione aromatica.

b.   Rese massime

«Vin Santo di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano» Riserva

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Vin Santo di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano» Riserva

35 ettolitri per ettaro

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di Pernice

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di Pernice

28 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, Regione Toscana. È esclusa la fascia pianeggiante della Valdichiana.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Grechetto B.

Malvasia bianca Lunga B. — Malvoisier

Sangiovese N. — Sangioveto

Trebbiano toscano B. — Procanico

8.   Descrizione del legame/dei legami

DOC «Vin Santo di Montepulciano»

Le radici della viticoltura e dell’enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell’economia e delle tradizioni locali di Montepulciano. Alla produzione di uve da Vin Santo sono da sempre riservati i vigneti con le migliori esposizioni in modo da permettere una maturazione ottimale, alla quale farà seguito una raccolta in selezione ed un appassimento prolungato delle uve.

Il Vin Santo, pur rappresentando un vino di nicchia e commercialmente poco rilevante per le quantità prodotte ed i costi di produzione elevati, è tuttora un prodotto che consente di coniugare tradizione, cultura, prestigio enologico ed immagine del territorio di Montepulciano.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

È previsto l’inserimento dell’obbligo in etichetta del termine geografico più ampio «Toscana», in aggiunta alla denominazione di origine protetta «Vin Santo di Montepulciano» al fine di informare i consumatori sulla precisa provenienza geografica dei vini.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15316


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.