ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 182I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
2 giugno 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 182 I/01

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Francia, Pandemia di Covid‐19

1

2020/C 182 I/02

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dei Paesi Bassi, Pandemia di Covid‐19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐ 19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

2

2020/C 182 I/03

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Finlandia, Pandemia di Covid‐19

3

2020/C 182 I/04

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Croazia, Pandemia di Covid‐19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

4

2020/C 182 I/05

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Lituania, Pandemia di Covid‐19

5

2020/C 182 I/06

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Slovacchia, Pandemia di Covid‐19

6


IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 182/1


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Francia

Pandemia di Covid19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/01)

Notifica da parte di: Francia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/, la Francia ha informato la Commissione in data 28 maggio 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Francia ha deciso di non applicare:

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.


(1)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).


2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 182/2


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dei Paesi Bassi

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐ 19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/02)

Notifica da parte di: Paesi Bassi

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, i Paesi Bassi hanno informato la Commissione in data 28 maggio 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che i Paesi Bassi hanno deciso di non applicare:

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.


(1)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).


2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 182/3


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Finlandia

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/03)

Notifica da parte di: Finlandia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, la Finlandia ha informato la Commissione in data 28 maggio 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Finlandia ha deciso di non applicare:

articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.


(1)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(2)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).


2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 182/4


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Croazia

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/04)

Notifica da parte di: Croazia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, la Croazia ha informato la Commissione in data 29 maggio 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Croazia ha deciso di non applicare:

articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.


(1)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(2)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).


2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 182/5


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Lituania

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/05)

Notifica da parte di: Lituania

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, la Lituania ha informato la Commissione in data 28 maggio 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Lituania ha deciso di non applicare:

articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;

articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;

articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).


(1)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(2)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(4)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(5)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).


2.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 182/6


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Slovacchia

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 182 I/06)

Notifica da parte di: Slovacchia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698, la Slovacchia ha informato la Commissione in data 29 maggio 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Slovacchia ha deciso di non applicare:

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.


(1)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).