ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102I |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2020/C 102 I/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 102 I/02 |
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2020/C 102 I/03 |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
30.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CI 102/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 marzo 2020
sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1
(BCE/2020/19)
(2020/C 102 I/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La Banca centrale europea (BCE) ritiene fondamentale che gli enti creditizi siano in grado di continuare ad assolvere il loro ruolo di finanziatori di famiglie, piccole e medie imprese e società nel pieno dello shock economico provocato dalla malattia correlata al coronavirus 2019 (COVID 19). A tale scopo, è quindi essenziale che gli enti creditizi conservino il proprio capitale per preservare la loro capacità di sostenere l’economia nel contesto di grande incertezza causata dalla COVID 19. A tale fine, in questo momento, le risorse patrimoniali per sostenere l’economia reale e assorbire le perdite dovrebbero avere priorità rispetto alle distribuzioni di dividendi e al riacquisto di azioni proprie. |
(2) |
Pertanto la BCE ritiene appropriato che gli enti creditizi significativi si astengano dal distribuire dividendi e riacquistare azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti per la durata dello shock economico correlato alla COVID 19. In ragione dell’eccezionalità delle circostanze, la raccomandazione BCE/2020/1 della Banca centrale europea (2) dovrebbe essere abrogata. |
(3) |
Al fine di prestare il massimo sostegno all’economia reale, si ritiene altresì appropriato che non siano effettuate distribuzioni discrezionali di dividendi neppure da enti creditizi meno significativi. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
I.
1. |
La BCE raccomanda che almeno fino al 1° ottobre 2020 da parte degli enti creditizi non siano distribuiti dividendi (3) né assunti impegni irrevocabili di distribuzione di dividendi per l’esercizio finanziario 2019 e 2020 e che gli enti creditizi si astengano dal riacquisto di azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti. |
2. |
Gli enti creditizi che non possano conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengano di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero immediatamente illustrare le relative motivazioni al rispettivo gruppo di vigilanza congiunto. |
3. |
La presente raccomandazione si applica a un livello consolidato di un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4) e a livello individuale di un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17), se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo. |
II.
Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi di cui all’articolo 2, punti 16) e 22), del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) della Banca centrale europea.
III.
Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, secondo la definizione di cui all'articolo 2, ai punti 7) e 23), del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato.
IV.
La BCE effettuerà ulteriori valutazioni sulla situazione economica e valuterà se sia opportuna un’ulteriore sospensione della distribuzione dei dividendi successivamente al 1° ottobre 2020.
V.
La raccomandazione BCE/2020/1 della Banca centrale europea è abrogata.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2020.
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Raccomandazione BCE/2020/1 della Banca centrale europea, del 17 gennaio 2020, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 30 dell’29.1.2020, pag. 1).
(3) Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendi» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in denaro soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.
(4) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
30.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CI 102/3 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
COVID-19
Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti
(2020/C 102 I/02)
La diffusione in tutto il mondo del coronavirus ha portato all'adozione di varie misure intese a rallentare il ritmo dei contagi. Il 10 marzo 2020 i capi di Stato o di governo hanno sottolineato la necessità di un approccio europeo comune e di uno stretto coordinamento con la Commissione europea. In particolare, i ministri della Salute e dell'Interno sono stati invitati a consultarsi quotidianamente per assicurare un adeguato coordinamento e perseguire un orientamento europeo comune (1).
L'entità della minaccia che colpisce il mondo intero sottolinea l'assoluta necessità di un coordinamento a livello dell'UE volto a massimizzare l'impatto potenziale delle misure adottate a livello nazionale.
È in questo contesto che il 16 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio (2) in cui ha chiesto una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a motivo della COVID-19 (la "comunicazione"). Si intendeva in questo modo garantire che alle frontiere esterne dell'UE venissero intraprese azioni coerenti e appropriate.
La comunicazione integra gli orientamenti della Commissione relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (3) (gli "orientamenti"), il cui obiettivo è proteggere la salute dei cittadini, garantire il trattamento appropriato delle persone che devono effettuare spostamenti indispensabili e assicurare la disponibilità di beni e servizi essenziali nell'UE.
La comunicazione sottolinea che la frontiera esterna dell'UE dovrebbe fungere da perimetro di sicurezza e che gli Stati membri e i paesi associati Schengen dovrebbero limitare i viaggi non essenziali da paesi terzi verso la zona UE+. Precisa inoltre che essi possono rifiutare l'ingresso alle frontiere esterne ai "cittadini di paesi terzi non residenti se presentano sintomi compatibili con il virus o se sono stati particolarmente esposti al rischio di infezione e sono da considerarsi un rischio per la salute pubblica" (4).
Il 17 marzo 2020 i capi di Stato o di governo hanno sottoscritto l'invito a rafforzare le frontiere esterne applicando una restrizione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso l'UE per un periodo di 30 giorni sulla base dell'approccio proposto dalla Commissione. I capi di Stato o di governo hanno inoltre approvato gli orientamenti sulla gestione delle frontiere (5).
Sulla base delle misure nazionali adottate per assicurare tale azione coordinata alle frontiere esterne dell'UE, e conformemente alla comunicazione della Commissione, le guardie di frontiera dovrebbero rifiutare l'ingresso a tutti i cittadini di paesi terzi il cui viaggio non sia ritenuto essenziale nelle circostanze attuali.
Per coadiuvare questa azione alle frontiere esterne, la Commissione europea ha elaborato le presenti linee guida (le "linee guida") sulla base dei contributi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e di Europol.
Le linee guida danno inoltre seguito alla dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020, che sottolineava la necessità di intensificare gli sforzi per consentire il rimpatrio dei cittadini dell'UE bloccati che sono bloccati nei paesi terzi e desiderano tornare a casa.
Le linee guida forniscono consulenza e istruzioni pratiche per attuare le misure adottate dagli Stati membri (6) e dai paesi associati Schengen a seguito della comunicazione.
In particolare, le linee guida forniscono orientamenti per quanto riguarda:
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l'introduzione di una restrizione temporanea dei viaggi applicabile a tutti gli spostamenti non essenziali da paesi terzi verso la zona UE+; |
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la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e dei loro familiari bloccati in paesi terzi; |
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il servizio minimo offerto dai consolati per il trattamento delle domande di visto; e |
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il trattamento dei soggiorni fuoritermine causati da restrizioni dei viaggi, anche per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto. |
1. Introduzione di una restrizione temporanea dei viaggi applicabile a tutti gli spostamenti non essenziali da paesi terzi verso la zona UE+ (7)
a) Considerazioni generali
Ai sensi del codice frontiere Schengen (8) e della legislazione nazionale adottata per garantire un'azione coordinata nella lotta alla COVID-19, è possibile rifiutare l'ingresso ai cittadini di paesi terzi non residenti se presentano sintomi compatibili con il virus o se sono stati particolarmente esposti al rischio di infezione e sono da considerarsi una minaccia per la salute pubblica.
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L'articolo 2, punto 21, del codice frontiere Schengen definisce "minaccia per la salute pubblica" qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri. |
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L'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen stabilisce le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi, compresa la condizione di non rappresentare una minaccia per la salute pubblica [articolo 6, paragrafo 1, lettera e)]. |
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L'articolo 14 del codice frontiere Schengen dispone il respingimento dei cittadini di paesi terzi che non soddisfino le condizioni di ingresso previste dall'articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 5 (9). |
Ogni provvedimento di respingimento deve essere proporzionato e non discriminatorio e deve essere applicato in modo da assicurare il pieno rispetto della dignità umana delle persone interessate. Una misura è considerata non discriminatoria a condizione che sia stata presa previa consultazione delle autorità sanitarie e che queste l'abbiano ritenuta adeguata e necessaria per conseguire l'obiettivo di tutela della salute pubblica (10).
Indicazioni pratiche Nell'allegato V, parte B, del codice frontiere Schengen, il modello di provvedimento di respingimento reca la motivazione "I" (problemi di salute pubblica). Gli Stati membri dovrebbero precisare i riferimenti normativi nazionali relativi al respingimento con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 2, punto 21, del codice frontiere Schengen. Nel caso in cui a cittadini di paesi terzi titolari di un visto Schengen in corso di validità (articolo 6 del codice frontiere Schengen) sia stato rifiutato l'ingresso unicamente a causa di restrizioni di viaggio motivate da una minaccia per la salute pubblica (misure nazionali che riconoscono una situazione di emergenza sanitaria pubblica) si dovrebbe procedere nel modo seguente:
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b) Viaggiatori autorizzati ad attraversare le frontiere esterne in ingresso
(1)
La comunicazione prevede che i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen che rientrano a casa siano esentati dalla restrizione temporanea dei viaggi. L'esenzione deve applicarsi:
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a tutti i cittadini dell'UE (11) e i cittadini dei paesi associati Schengen e i loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza; |
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ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (12), nonché alle persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell'UE o del diritto nazionale, o che sono in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata. |
I cittadini di San Marino, Andorra, Monaco e dello Stato della Città del Vaticano/della Santa Sede dovrebbero essere equiparati ai cittadini degli Stati membri per l'applicazione della restrizione dei viaggi non essenziali prevista nella comunicazione, nel senso che gli Stati membri dell'UE dovrebbero consentire l'ingresso dei cittadini di tali Stati e dei cittadini di paesi terzi ivi residenti per permetterne il rientro a casa.
Chiunque (cittadini dell'UE/ di paesi associati Schengen e di paesi terzi) attraversi le frontiere esterne per entrare nello spazio Schengen è soggetto a verifiche sistematiche ai valichi di frontiera. Le verifiche di frontiera possono comprendere i controlli sanitari di cui alla sezione III degli orientamenti (13).
Gli Stati membri devono sempre consentire l'ingresso dei propri cittadini, dei cittadini dell'UE o dei cittadini di paesi terzi che risiedono regolarmente sul loro territorio. Tuttavia gli Stati membri possono adottare misure opportune, ad esempio chiedendo ai cittadini di altri paesi che entrano nel loro territorio di sottoporsi ad auto-isolamento o a misure analoghe al rientro da una zona colpita da COVID-19, a condizione che impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini.
(2)
La restrizione temporanea dei viaggi non essenziali non dovrebbe applicarsi alle persone aventi una funzione o una necessità essenziale, tra cui:
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operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani; |
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lavoratori frontalieri; |
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lavoratori stagionali del settore agricolo; |
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personale del settore dei trasporti; |
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diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell'esercizio delle proprie funzioni; |
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passeggeri in transito (14); |
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passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi; |
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persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari nel rispetto del principio di "non refoulement". |
È opportuno effettuare controlli sanitari coordinati e rafforzati sulle persone autorizzate ad entrare nella zona UE+.
Indicazioni pratiche Le autorità nazionali che svolgono verifiche di frontiera sui viaggiatori autorizzati ad attraversare le frontiere esterne in ingresso applicano rigorosamente il codice frontiere Schengen. In particolare, verificano l'autenticità dei passaporti, delle carte di identità, dei permessi di soggiorno o di qualsiasi altro documento giustificativo. Le autorità nazionali svolgono verifiche sistematiche consultando il sistema d'informazione Schengen (SIS) poiché questa misura protegge lo spazio Schengen da eventuali minacce terroristiche o dalla criminalità transfrontaliera. Sul passaporto dei cittadini di paesi terzi è apposto un timbro. Il controllo sanitario dei viaggiatori in relazione alla COVID-19 è effettuato mediante termoscanner e/o screening dei sintomi. Devono essere applicate le decisioni nazionali relative alla procedura di ingresso. Ad esempio, diversi paesi hanno deciso di sottoporre chiunque entri nel proprio territorio (compresi i propri cittadini) a una quarantena di 14 giorni. Gli Stati membri e i paesi associati Schengen possono limitare il numero di valichi di frontiera rimasti aperti alle categorie di viaggiatori di cui è ancora autorizzato l'ingresso nello spazio Schengen. Questa misura può contribuire ad assicurare il pieno rispetto delle misure di sanità pubblica introdotte con riguardo alla COVID-19 e un controllo rafforzato e mirato alle frontiere esterne. Può infatti consentire agli Stati membri di concentrare il personale in alcuni valichi di frontiera dedicati, adeguatamente attrezzati per rispettare pienamente il codice frontiere Schengen e le misure sanitarie specifiche. Gli Stati membri e i paesi associati Schengen sono invitati a comunicare alla Commissione l'elenco di tali valichi di frontiera entro il 1o aprile 2020. |
(3)
In caso di necessità Europol è pronta a chiedere l'invio di ulteriori agenti distaccati dagli Stati membri per svolgere controlli di sicurezza secondari nelle banche dati pertinenti (il sistema di informazione Europol, il sistema d'informazione Schengen, Interpol).
Su richiesta di uno Stato membro potrebbe inoltre essere intensificata la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia su base bilaterale/regionale, se questo fosse necessario per contrastare o prevenire attività criminali. L'articolo 18 della decisione di Prüm costituisce la base giuridica per la cooperazione "transfrontaliera" in caso di "assembramenti, catastrofi ed analoghi eventi di rilievo, nonché incidenti gravi, [allo scopo di] di prevenire i reati e mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici". Su richiesta dello Stato membro nel cui territorio si verifica l'evento, tale disposizione prevede la possibilità di inviare funzionari, specialisti e consulenti e di mettere a disposizione attrezzature. Europol potrebbe facilitare tale sostegno. Europol può inoltre fornire un'assistenza rafforzata agli Stati membri nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e ad altre forme gravi di criminalità che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza.
Indicazioni pratiche Si ricorda agli Stati membri che è necessario garantire l'accesso, alle frontiere esterne, a sistemi di informazione o quadri comuni per lo scambio di informazioni e ad autorizzarne l'uso: il sistema d'informazione Schengen (SIS II), il sistema d'informazione visti, Eurodac. È inoltre opportuno consultare altri sistemi non appartenenti all'UE quali la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti. Per quanto riguarda i controlli di sicurezza secondari, per i profili di rischio elevato gli Stati membri dovrebbero proseguire la cooperazione e lo scambio di informazioni per garantire un uso ottimale dei dati Europol, SIS e Interpol. È opportuno promuovere un uso più sistematico degli indicatori di rischio forniti da Europol e da Frontex per individuare profili di rischio elevato. Si dovrebbe applicare un approccio coerente a tre livelli per la condivisione delle informazioni, in particolare per quanto riguarda i combattenti terroristi stranieri, dal momento che la consultazione del SIS II non consente di accedere alla totalità dei sospetti noti originari di paesi terzi. È pertanto necessaria una consultazione sistematica delle banche dati di Europol per estendere i controlli di frontiera ai soggetti non segnalati dal SIS II. Per rafforzare i controlli di sicurezza gli Stati membri possono chiedere il sostegno di Europol per quanto riguarda le capacità di condivisione, acquisizione e analisi dei dati - compreso il sistema di informazione Europol -, le capacità di gestione dei dati, altre capacità e strumenti forensi. |
c) Verifiche all'uscita su persone che intendono lasciare l'UE
Le autorità di frontiera che svolgono verifiche all'uscita dovrebbero applicare i seguenti orientamenti:
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pfornire ai passeggeri informazioni sulle restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso l'UE a motivo della COVID-19. I casi che suscitano preoccupazione in relazione alla COVID‐19 dovrebbero essere immediatamente indirizzati ai servizi sanitari competenti; |
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attuare misure di screening sanitario all'uscita per valutare la presenza di sintomi e/o l'esposizione alla COVID-19 dei viaggiatori in partenza da paesi colpiti. I viaggiatori che risultano essere stati esposti alla COVID-19 o infettati dalla COVID-19 non dovrebbero essere autorizzati a viaggiare. |
I cittadini dell'UE+ o i cittadini di paesi terzi che intendono lasciare l'UE dovrebbero essere informati come segue:
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rivolgere alle persone un avvertimento formale in merito a eventuali misure in materia di viaggi e di salute vigenti negli Stati membri dell'UE confinanti, nei paesi associati Schengen confinanti o nei paesi terzi confinanti, sempre che tali misure siano state notificate attraverso canali di comunicazione appropriati; |
— |
rivolgere ai cittadini dell'UE e ai cittadini di paesi terzi che risiedono in uno Stato membro un avvertimento formale con cui li si informa che potrebbero essere soggetti a misure sanitarie nazionali qualora rientrino da un paese terzo; |
— |
rivolgere ai cittadini di paesi terzi un avvertimento formale con cui li si informa in merito alle misure speciali instaurate, che sono applicate all'ingresso e che quindi sarebbero loro applicabili in caso di reingresso; |
— |
tale avvertimento formale dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE e nella lingua o nelle lingue del paese o dei paesi confinanti con lo Stato membro interessato, nonché in una lingua comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre tale per i cittadini di paesi terzi. |
Indicazioni pratiche Gli Stati membri e i paesi associati Schengen possono limitare il numero di valichi di frontiera che rimangono aperti per i viaggiatori in ingresso; in tal caso dovrebbero tuttavia continuare a consentire ai viaggiatori che si presentino spontaneamente di uscire da qualunque valico di frontiera terrestre o marittimo, a condizione che il paese terzo confinante di destinazione ne consenta l'ingresso al valico di frontiera di arrivo. Gli Stati membri e i paesi associati Schengen sono invitati a concordare con i paesi terzi confinanti i valichi di frontiera terrestri o marittimi che restano aperti per le verifiche all'ingresso e/o all'uscita. Questa misura è intesa a ridurre il più possibile il numero di viaggiatori cui è rifiutato l'ingresso in un paese terzo confinante dopo il completamento delle verifiche all'uscita da parte delle autorità di frontiera dell'UE/dello spazio Schengen. Gli Stati membri e i paesi associati Schengen sono invitati a comunicare tali accordi alla Commissione entro il 1o aprile 2020. |
d) Priorità alle verifiche all'ingresso in considerazione della situazione sanitaria specifica
Nella prospettiva di una possibile limitazione, da parte degli Stati membri, del numero di valichi di frontiera aperti ai viaggiatori alle frontiere esterne, gli Stati membri possono richiamarsi all'articolo 9 del codice frontiere Schengen (snellimento temporaneo delle verifiche di frontiera) che consente di dare la precedenza alle verifiche all'ingresso rispetto alle verifiche all'uscita alle frontiere esterne. In conformità del codice frontiere Schengen, le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere temporaneamente snellite se sussistono circostanze eccezionali e impreviste che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, mezzi e organizzazione.
In tali circostanze dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti disposizioni:
— |
dovrebbe essere data la precedenza alle verifiche all'ingresso rispetto alle verifiche di frontiera all'uscita; |
— |
anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera, la guardia di frontiera dovrebbe timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen; |
— |
lo snellimento delle verifiche dovrebbe essere temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e progressivamente abbandonato. |
Le suddette disposizioni non pregiudicano le misure sanitarie previste dal diritto nazionale degli Stati membri.
Si dovrebbe tenere debitamente conto delle misure proposte nella comunicazione della Commissione sull'attuazione delle corsie verdi ("green lanes") previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (15).
Indicazioni pratiche Si invitano gli Stati membri che hanno necessità di snellire le verifiche all'uscita in conformità del codice frontiere Schengen ad assicurare la piena attuazione delle verifiche di frontiera all'ingresso, integrate da misure sanitarie adeguate. L'attuazione di tale misura sarà facilitata dalla limitazione del numero di valichi di frontiera che restano aperti ai viaggiatori alle frontiere esterne. Le informazioni relative alle conseguenze dell'uscita dal territorio dell'UE nella situazione attuale, riportate alla lettera c), potrebbero essere fornite in un avviso generale apposto in luoghi diversi e redatto almeno nelle lingue degli Stati membri interessati e del paese confinante e in inglese. |
e) Misure sanitarie e di sicurezza volte a tutelare le guardie di frontiera e altri agenti pubblici inviati alle frontiere esterne
Gli Stati membri sono invitati a dotare di dispositivi di protezione individuale quali maschere, guanti e gel sanificanti tutti i funzionari pubblici che effettuano controlli di frontiera, doganali, sanitari o di qualsiasi altro tipo alle frontiere esterne.
Indicazioni pratiche Per igiene delle mani si intende il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o la pulizia delle mani con soluzioni alcoliche, gel o fazzolettini. Le mani dovrebbero essere lavate regolarmente con acqua e sapone per 20-40 secondi. I disinfettanti per le mani a base alcolica offrono un vantaggio aggiunto limitato rispetto al lavaggio con acqua e sapone in contesti comunitari e, se utilizzati, dovrebbero contenere il 60–85 % di alcol. Poster dell'ECDC sul metodo efficace di lavaggio delle mani. Non esistono prove dell'utilità delle mascherine indossate da persone non ammalate come misura di mitigazione collettiva. Tuttavia le persone che svolgono mansioni di servizio al pubblico e che hanno quindi numerosissimi contatti diretti, come ad esempio gli agenti di frontiera, presentano un rischio più elevato di incontrare persone infette. Se utilizzate, le mascherine dovrebbero essere indossate, tolte e smaltite nel rispetto delle migliori prassi. Una volta tolta la mascherina si dovrebbero sempre applicare le misure di igiene delle mani descritte sopra. Relazione tecnica dell'ECDC - linee guida per l'attuazione di misure non farmaceutiche per ritardare e mitigare l'impatto del 2019-nCoV. L'ECDC ha elaborato su questo argomento un corso di micro-learning che potrebbe essere utilizzato per la formazione del personale. Guida per indossare e rimuovere i dispositivi di protezione individuale in ambito sanitario per la gestione dei pazienti con sospetta o accertata infezione da COVID-19. |
2. Transito e agevolazione del transito dopo il rimpatrio
In linea con la dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020, è necessario intensificare gli sforzi per consentire il rimpatrio dei cittadini dell'UE che sono bloccati nei paesi terzi e desiderano tornare a casa.
Gli Stati membri devono agevolare il proseguimento del transito dei cittadini dell'UE e dei loro familiari (a prescindere dalla cittadinanza) nonché dei cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno, e delle relative persone a carico, che ritornano nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza o in cui risiedono.
Questo vale in particolare per i cittadini dell'UE e i loro familiari bloccati all'estero che sono rimpatriati nell'UE, a prescindere dal fatto che arrivino su voli commerciali, voli charter o aerei nazionali.
I cittadini della Serbia, della Macedonia del Nord, del Montenegro e della Turchia che rientrano nei paesi di origine nell'ambito di operazioni di rimpatrio previste dal meccanismo di protezione civile dell'Unione dovrebbero essere equiparati ai cittadini degli Stati membri e dei paesi associati Schengen ai fini dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali prevista nella comunicazione, in quanto tali paesi sono Stati partecipanti al meccanismo. Deve essere assicurato il transito verso il luogo di origine di tutte le persone (16) e dei loro familiari rimpatriati nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione a partire da uno Stato membro in cui sono entrati attraversando la frontiera esterna.
Indicazioni pratiche Considerata la ridotta disponibilità di voli commerciali, i cittadini che arrivano in un aeroporto di uno Stato membro dovrebbero essere autorizzati a proseguire il transito con qualsiasi mezzo di trasporto disponibile. Il transito all'interno dell'UE non dovrebbe essere subordinato alla condizione che lo Stato membro di cui la persona ha la cittadinanza o la residenza metta a disposizione un mezzo di trasporto. L'obiettivo deve essere garantire che i voli a disposizione dei cittadini dell'UE rimasti bloccati all'estero siano utilizzati nel modo migliore possibile per il trasporto di passeggeri in rientro verso tutte le destinazioni possibili dell'UE. Gli Stati membri sono invitati a informare le compagnie aeree delle deroghe alla restrizione temporanea dei viaggi per i cittadini dell'UE che fanno rientro a casa. Inoltre, in conformità dell'articolo 26 della convenzione di Schengen, le compagnie aeree che trasportano cittadini dell'UE da un paese terzo nello spazio Schengen non possono essere soggette alla responsabilità del vettore nei casi in cui il transito attraverso lo Stato membro di destinazione del volo non sia garantito prima dell'imbarco. Le disposizioni dell'UE in materia di responsabilità dei vettori non si applicano ai cittadini dell'UE né a eventuali respingimenti per motivi di salute pubblica. Se uno Stato membro impone ai cittadini dell'UE di fornire la prova del proseguimento del transito, ad esempio la prenotazione di un biglietto ferroviario, tale obbligo dovrebbe essere segnalato ai cittadini mediante la pubblicazione di opportune informazioni nei siti web degli Stati membri. Esso dovrebbe essere comunicato anche agli altri Stati membri nonché alle loro ambasciate e ai loro consolati nei paesi terzi nell'ambito della cooperazione consolare locale. Per agevolare il proseguimento del transito attraverso uno Stato membro, è opportuno consentire ai cittadini dell'UE di ottenere tale prova alla frontiera, ad esempio permettendo loro di acquistare biglietti ferroviari o aerei direttamente negli aeroporti. |
3. Servizio minimo offerto dai consolati per il trattamento delle domande di visto
Attualmente gli Stati membri e i paesi associati Schengen applicano restrizioni di viaggio alle loro frontiere esterne. Nel quadro delle misure volte a contenere la diffusione della COVID‐19, la maggior parte dei paesi Schengen ha sospeso il trattamento delle domande di visto per soggiorno di breve durata per viaggi non essenziali. Tuttavia le autorità consolari dei paesi Schengen sono invitate a seguire gli orientamenti sul "servizio minimo" per il trattamento delle domande di visto presentate da specifiche categorie di richiedenti nel periodo dell'emergenza COVID-19. Dovrebbero essere applicate le norme generali relative all'esame delle domande di visto. Gli orientamenti si applicano anche se esiste un accordo ufficiale di rappresentanza.
Se non esiste un accordo ufficiale, la rappresentanza ad hoc per il trattamento delle domande di visto dovrebbe essere applicata in singoli casi e in circostanze eccezionali, ad esempio per il personale che partecipa a vertici militari/di sicurezza o in caso di urgenze mediche. Prima di rilasciare il visto lo Stato membro che tratta il caso dovrebbe consultare lo Stato membro di destinazione.
Ai titolari di visto dovrebbe essere sistematicamente ricordato che dovranno motivare lo scopo del viaggio e presentare documenti giustificativi al valico di frontiera. I titolari di visto dovrebbero inoltre essere adeguatamente informati della necessità di sottoporsi a screening sanitario e delle conseguenze del loro arrivo nell'UE (vale a dire la possibilità di essere sottoposti ad auto-isolamento).
La comunicazione elenca una serie di categorie di viaggiatori che sono esentate dalle restrizioni di viaggio temporanee o alle quali tali restrizioni non dovrebbero applicarsi. Alcune di queste categorie possono comprendere viaggiatori che sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto per soggiorno di breve durata.
Malgrado la temporanea chiusura parziale dei servizi visti, i consolati degli Stati membri (ed eventuali fornitori esterni di servizi che raccolgono le domande) dovrebbero pertanto rimanere aperti e accettare e trattare le domande di visto presentate dalle seguenti categorie di viaggiatori:
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familiari di cittadini dell'UE cui si applica la direttiva 2004/38/CE; |
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operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani; |
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lavoratori frontalieri; |
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personale del settore dei trasporti; |
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diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali, personale militare e operatori umanitari impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni; |
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passeggeri che necessitano di transitare nelle zone di transito internazionali degli aeroporti tra due voli extra Schengen in coincidenza; |
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passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi. |
Dovrebbero essere applicate le norme generali sull'esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata e di visto di transito aeroportuale (codice dei visti).
Validità del visto rilasciato: si raccomanda di rilasciare automaticamente visti per ingressi multipli e visti di transito aeroportuale multipli con periodo di validità minimo di sei mesi e durata massima del soggiorno autorizzato di 90 giorni (tranne per i visti di transito aeroportuale).
Informazioni al pubblico: gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il pubblico, nelle sedi interessate, sulla pratica che sarà seguita. È opportuno favorire la trasmissione di informazioni comuni da parte di tutti gli Stati membri.
Informazioni al paese ospitante: i presenti orientamenti sono trasmessi ai corrispondenti della cooperazione locale Schengen nelle delegazioni dell'UE, con la raccomandazione di comunicare queste informazioni alle autorità nazionali dei paesi ospitanti.
Indicazioni pratiche Ove si verifichino casi di questo tipo gli Stati membri e i paesi associati Schengen sono invitati a informare le autorità nazionali del valico di frontiera UE/Schengen a cui si prevede che arrivi un viaggiatore titolare di un visto Schengen rilasciato a causa di circostanze eccezionali. |
4. Trattamento dei soggiorni fuoritermine causati da restrizioni dei viaggi, anche per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto
Le autorità designate degli Stati membri possono estendere fino a un massimo di 90/180 giorni la durata del soggiorno dei titolari di visto che si trovano nello spazio Schengen e che non possono partire alla scadenza del visto per soggiorno di breve durata (17). Se i titolari di visto sono costretti a soggiornare al di là della proroga di 90/180 giorni, le autorità nazionali competenti dovrebbero rilasciare un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno temporaneo.
Ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che siano costretti a soggiornare al di là della proroga di 90/180 giorni, le autorità nazionali competenti dovrebbero rilasciare un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno temporaneo.
Si invitano gli Stati membri a non applicare sanzioni o penalità amministrative ai cittadini di paesi terzi impossibilitati a lasciare il loro territorio a causa delle restrizioni di viaggio. Nel trattamento delle future domande di visto non si dovrebbe tenere conto dei soggiorni fuoritermine dovuti a restrizioni di viaggio.
(1) https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/
(2) COM(2020)115 del 16.3.2020.
(3) C(2020) 1753 del 16.3.2020.
(4) Cfr. gli orientamenti, punto IV.15.
(5) Tutti gli Stati membri (ad eccezione dell'Irlanda) e gli Stati associati Schengen hanno applicato la restrizione dei viaggi.
(6) https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
(7) La "zona UE+" include tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) e i quattro paesi associati Schengen, nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora questi ultimi decidano di allinearsi.
(8) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).
(9) Ciò non pregiudica l'applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d'asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata (conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen).
(10) COVID-19 – Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, C(2020) 1753 final, Bruxelles, GU C 86I del 16.3.2020, pag. 1.
(11) Sono compresi i cittadini dell'Irlanda, che è uno Stato membro pur non appartenendo allo spazio Schengen. Fino alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito continuano a ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'UE.
(12) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(13) COVID-19 - Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, C(2020) 1753 final, Bruxelles (GU C 86I del 16.3.2020, pag. 1.)
(14) Compreso chi è stato rimpatriato attraverso l'assistenza consolare.
(15) C(2020) 1897 (GU C 96I del 24.3.2020, pag. 1).
(16) Cittadini di Stati membri dell'UE, di paesi associati Schengen, del Regno Unito e di Stati partecipanti al meccanismo di protezione civile dell'Unione.
(17) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/borders/docs/annex_27_authorities_competent_for_extension.pdf
30.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CI 102/12 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19
(2020/C 102 I/03)
La crisi legata alla Covid-19 ha portato all'introduzione di misure senza precedenti in tutti gli Stati membri dell'UE, tra cui il ripristino dei controlli alle frontiere interne.
Gli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (1) hanno stabilito i principi per un approccio integrato ad una gestione efficace delle frontiere al fine di tutelare la salute pubblica preservando nel contempo l'integrità del mercato interno. Conformemente al punto 23 degli orientamenti, gli Stati membri dovrebbero consentire e favorire l'attraversamento da parte dei lavoratori transfrontalieri, in particolare, ma non esclusivamente, di quelli che operano nel settore sanitario e nel settore alimentare nonché in altri servizi essenziali (ad esempio la cura dei bambini, l'assistenza agli anziani e il personale critico nei servizi di utilità generale) al fine di garantire la continuità dell'attività professionale.
Sebbene le restrizioni al diritto alla libera circolazione dei lavoratori possano essere giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, esse devono essere necessarie, proporzionate e basate su criteri obiettivi e non discriminatori.
I lavoratori transfrontalieri, i lavoratori distaccati (2) e i lavoratori stagionali vivono in un paese ma lavorano in un altro. Molti di essi sono fondamentali per gli Stati membri ospitanti, ad esempio per il sistema sanitario, per l'erogazione di altri servizi essenziali, tra cui la realizzazione e la manutenzione di attrezzature e infrastrutture mediche, o per garantire la fornitura di beni. È pertanto essenziale un approccio coordinato a livello dell'UE che consenta a questi lavoratori di continuare ad attraversare le frontiere interne.
In risposta all'invito (3) rivolto dal Consiglio europeo alla Commissione ad affrontare la situazione dei lavoratori transfrontalieri e stagionali che devono poter proseguire le attività essenziali, evitando nel contempo l'ulteriore diffusione del virus, e facendo seguito agli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, in particolare al punto 23, gli orientamenti illustrati di seguito invitano gli Stati membri ad adottare misure specifiche per garantire un approccio coordinato a livello dell'UE (4) in relazione ai lavoratori summenzionati, in particolare i lavoratori che hanno bisogno di attraversare le frontiere per raggiungere il luogo di lavoro, in quanto esercitano professioni critiche svolgendo attività connesse ai servizi essenziali. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui i lavoratori summenzionati transitano attraverso uno Stato membro per raggiungere un altro Stato membro. I presenti orientamenti lasciano impregiudicate le misure specifiche delineate nella comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi (5) o negli orientamenti per agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l'epidemia di Covid-19 (6).
Gli Stati membri dovrebbero inoltre riservare lo stesso trattamento ai lavoratori autonomi che esercitano le professioni critiche elencate nei presenti orientamenti.
Lavoratori che esercitano professioni critiche
1. |
In alcune parti dell'UE, in particolare nelle regioni frontaliere, i lavoratori transfrontalieri esercitano professioni critiche per cui è fondamentale poter attraversare liberamente le frontiere. Le restrizioni introdotte dagli Stati membri in relazione all'attraversamento delle loro frontiere possono creare ulteriori difficoltà o addirittura ostacolare gli sforzi intesi a combattere la crisi legata alla Covid-19. |
2. |
Continuare ad assicurare la libera circolazione di tutti i lavoratori che esercitano professioni critiche, compresi i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori distaccati, è essenziale. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e il libero accesso al luogo di lavoro ai lavoratori che esercitano in particolare una delle seguenti professioni (7):
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3. |
La Commissione esorta gli Stati membri a stabilire procedure specifiche, rapide e semplici per l'attraversamento delle frontiere con un flusso regolare di lavoratori transfrontalieri e distaccati, affinché sia garantito loro un passaggio agevole. Ove opportuno, tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, per mezzo di apposite corsie alla frontiera riservate a tali lavoratori, oppure mediante l'apposizione di specifici adesivi riconosciuti dagli Stati membri limitrofi, che consentano di agevolare l'accesso di tali lavoratori al territorio dello Stato membro di occupazione. La Commissione consulterà inoltre con urgenza il Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori al fine di individuare le migliori prassi che possono essere estese a tutti gli Stati membri, con l'obiettivo di consentire a tali lavoratori di esercitare le loro professioni essenziali senza indebiti ostacoli. |
Screening sanitario
4. |
Lo screening sanitario per i lavoratori transfrontalieri e distaccati deve essere effettuato alle stesse condizioni previste per i cittadini che esercitano le medesime professioni. |
5. |
Lo screening sanitario può essere effettuato al di qua o al di là della frontiera, a seconda delle infrastrutture disponibili, per garantire che il traffico resti scorrevole. Gli Stati membri dovrebbero coordinarsi tra loro per mettere in atto screening sanitari su un lato solo della frontiera al fine di evitare sovrapposizioni e tempi di attesa. I controlli e lo screening sanitario non dovrebbero prevedere l'uscita dei lavoratori dai veicoli e dovrebbero basarsi, in linea di principio, sulla misurazione elettronica della temperatura corporea. Il controllo della temperatura dei lavoratori non dovrebbe essere effettuato, in condizioni normali, più di tre volte nello stesso giorno. Se il lavoratore presenta sintomi febbrili e le autorità di frontiera ritengono che non dovrebbe essere autorizzato a proseguire il viaggio, dovrebbe essergli garantito l'accesso a cure sanitarie adeguate alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro di occupazione. Le informazioni relative a tale persona dovrebbero essere condivise con lo Stato membro limitrofo interessato. |
6. |
Per quanto riguarda i lavoratori del settore dei trasporti cui si fa riferimento al punto 19 della comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi, si applicano le misure di screening sanitario di cui a tali orientamenti. |
Altri lavoratori
7. |
Gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori transfrontalieri e distaccati di continuare ad attraversare le loro frontiere per raggiungere il luogo di lavoro se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante. |
8. |
In situazioni che potrebbero comportare una modifica dello Stato membro di assicurazione del lavoratore (10), gli Stati membri dovrebbero avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 (11) al fine di mantenere inalterata la copertura previdenziale del lavoratore interessato. Per usufruire di tale eccezione il datore di lavoro deve presentare una richiesta allo Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere soggetto. |
Lavoratori stagionali
9. |
In numerosi Stati membri alcuni settori dell'economia, in particolare quello agricolo, dipendono fortemente dai lavoratori stagionali provenienti da altri Stati membri. Al fine di rispondere alle carenze di manodopera causate dalla crisi in tali settori, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni sulle loro diverse necessità, ad esempio attraverso i canali consolidati del Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori. Si ricorda che in determinate circostanze i lavoratori stagionali del settore agricolo svolgono mansioni fondamentali di raccolta, impianto e cura delle colture. In tali situazioni gli Stati membri dovrebbero riservare a tali lavoratori lo stesso trattamento riservato ai lavoratori che esercitano le professioni critiche di cui sopra. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero consentire a tali lavoratori di continuare ad attraversare le loro frontiere per lavorare se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare ai datori di lavoro la necessità di prevedere un'adeguata protezione della salute e della sicurezza. |
10. |
La Commissione esorta gli Stati membri a stabilire procedure specifiche per garantire il passaggio agevole di tali lavoratori, e si avvarrà inoltre del Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori al fine di individuare le migliori prassi che possono essere estese a tutti gli Stati membri al fine di consentire a tali lavoratori di esercitare le loro professioni senza indebiti ostacoli. |
(1) C(2020) 1753 final.
(2) Lavoratori che sono inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro situato in uno Stato membro a lavorare in un altro Stato membro ai fini della prestazione di un servizio.
(3) Punto 4 della dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020.
(4) Le linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti [C(2020) 2050 final] contengono misure relative ai lavoratori transfrontalieri e stagionali provenienti da paesi terzi.
(5) C(2020) 1897 final.
(6) C(2020) 2010 final.
(7) Le categorie seguono la classificazione ESCO, ossia la classificazione europea multilingue di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni. Cfr. https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a?resetLanguage=true&newLanguage=it.
(8) Cfr. gli ulteriori orientamenti specifici sui lavoratori del settore dei trasporti, C(2020) 1897 final – Comunicazione della Commissione sull'attuazione delle corsie verdi ("green lanes") previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.
(9) I conducenti di motociclette solo se trasportano forniture mediche, dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale.
(10) In caso di pluriattività in due Stati membri, qualora un lavoratore transfrontaliero che lavora attualmente sia nello Stato membro di occupazione sia in quello di residenza ed è assicurato nello Stato membro di occupazione perché la sua attività nello Stato membro di residenza non è sostanziale superi la soglia del 25 % dell'orario di lavoro a causa delle misure di confinamento adottate da alcuni Stati membri.
(11) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.