ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 54

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
17 febbraio 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 54/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 54/02

Causa C-332/18 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2019 – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, già Alouminion tis Ellados VEAE/Commissione europea, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Impugnazione – Aiuti di Stato – Produzione di alluminio – Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica concessa per contratto – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Risoluzione del contratto – Sospensione mediante decisione giurisdizionale, in sede di procedimento sommario, degli effetti della risoluzione – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo)

2

2020/C 54/03

Causa C-376/18: Sentenza della Corte (Quinta. Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacchia) – Slovenské elektrárne a.s./Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, già Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Ambito di applicazione – Articolo 3 – Obiettivi – Principio di non discriminazione – Prelievo speciale sui redditi di soggetti titolari di un’autorizzazione all’esercizio di attività nei settori regolamentati – Settore dell’energia elettrica)

3

2020/C 54/04

Causa C-380/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State – Paesi Bassi) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P. [Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) – Articolo 6 – Condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi – Nozione di minaccia per l’ordine pubblico – Decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare]

3

2020/C 54/05

Cause riunite C-381/18 e C-382/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State – Paesi Bassi) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Nozione di ragioni di ordine pubblico – Rigetto di una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare – Revoca del permesso di soggiorno di un familiare o rifiuto di rinnovarlo)

4

2020/C 54/06

Causa C-433/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus – Finlandia) – ML/Aktiva Finants OÜ [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Obbligo di un procedimento in contradditorio e di un ricorso effettivo – Decisione di un giudice nazionale che dichiara esecutiva una sentenza pronunciata dal giudice di un altro Stato membro – Procedura nazionale di autorizzazione a proporre appello]

5

2020/C 54/07

Causa C-435/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich e a. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un’intesa – Diritto al risarcimento delle persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall’intesa – Danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell’acquisto dei beni oggetto dell’intesa)

6

2020/C 54/08

Causa C-450/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona - Spagna) – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Articolo 7, paragrafo 1 – Calcolo delle prestazioni – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Normativa nazionale che prevede il diritto all’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e che percepiscano una pensione contributiva di invalidità permanente – Mancato riconoscimento di tale diritto agli uomini che si trovano in una situazione identica – Situazione comparabile – Discriminazione diretta fondata sul sesso – Deroghe – Insussistenza)

7

2020/C 54/09

Causa C-519/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Rinvio pregiudiziale – Politica dell’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Disposizione facoltativa – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Familiare di un rifugiato non previsto all’articolo 4 – Nozione di persona a carico)

7

2020/C 54/10

Causa C-708/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București - Romania) – TK/Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7, lettera f) – Legittimazione del trattamento di dati personali – Normativa nazionale che permette la videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza e la protezione delle persone, dei beni e dei valori e la realizzazione di legittimi interessi, senza il consenso della persona interessata – Messa in opera di un sistema di videosorveglianza nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo)

8

2020/C 54/11

Causa C-783/18 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 dicembre 2019 – Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale/Wajos GmbH [Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Criteri di valutazione del carattere distintivo – Obbligo di motivazione – Forma di un contenitore – Anfora]

9

2020/C 54/12

Causa C-87/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituania) – TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija [Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) – Articolo 2, lettera m) – Fornitura di una rete di comunicazione elettronica – Nozione – Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) – Articolo 31, paragrafo 1 – Obbligo di trasmissione di specifici canali radiofonici o televisivi – Operatore che offre un pacchetto di canali via satellite – Obblighi di trasmissione ragionevoli – Presupposti – Articolo 56 TFUE – Proporzionalità]

10

2020/C 54/13

Causa C-143/19 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) [Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articoli 15 e 66 – Uso effettivo di un marchio collettivo dell’Unione europea – Marchio relativo a un sistema di raccolta e di recupero di rifiuti di imballaggio – Apposizione sull’imballaggio dei prodotti per i quali il marchio è registrato]

11

2020/C 54/14

Cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour d'appel e dal Rechtbank Amsterdam - Lussemburgo, Paesi Bassi) – Esecuzione di mandati di arresto europei emessi nei confronti di JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di autorità giudiziaria emittente – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale)

11

2020/C 54/15

Causa C-625/19 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi) – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di XD (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di autorità giudiziaria emittente – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale)

12

2020/C 54/16

Causa C-627/19 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi) – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di ZB (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di autorità giudiziaria emittente – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena)

13

2020/C 54/17

Causa C-725/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sector 2 București (Romania) il 1o ottobre 2019 – IO/Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Causa C-734/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 4 ottobre 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Causa C-748/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim/WB

17

2020/C 54/20

Causa C-749/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie/XA, YZ

18

2020/C 54/21

Causa C-750/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/DT

19

2020/C 54/22

Causa C-751/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie/ZY

20

2020/C 54/23

Causa C-752/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie/AX

22

2020/C 54/24

Causa C-753/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 –Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/BV

23

2020/C 54/25

Causa C-754/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/CU

24

2020/C 54/26

Causa C-763/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 18 ottobre 2019 – D.S./S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

Causa C-764/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 18 ottobre 2019 – C. S.A./Syndyk masy upadłości I.T. w upadłości likwidacyjnej

26

2020/C 54/28

Causa C-765/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 18 ottobre 2019 – M.Ś., I.Ś./R.B.P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

Causa C-790/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Brașov (Romania) il 24 ottobre 2019 – Procedimento penale a carico di LG, MH

28

2020/C 54/30

Causa C-811/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 4 novembre 2019 – procedura penale contro FQ, GP, HO, IN, JM

28

2020/C 54/31

Causa C-822/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 5 novembre 2019 – Flavourstream SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

Causa C-834/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza (Italia) il 15 novembre 2019 – AV/Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

30

2020/C 54/33

Causa C-837/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 19 novembre 2019 – Super Bock Bebidas S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Causa C-843/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 20 novembre 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

32

2020/C 54/35

Causa C-846/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) il 21 novembre 2019 – EQ/Administration de l'Enregistrement, des Domaines e de la TVA

32

2020/C 54/36

Causa C-861/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spagna) il 26 novembre 2019 – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

Causa C-865/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Rennes (Francia) il 27 novembre 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

34

2020/C 54/38

Causa C-870/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 26 novembre 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

35

2020/C 54/39

Causa C-871/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 26 novembre 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

35

2020/C 54/40

Causa C-876/19 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2019 dalla PlasticsEurope avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, causa T-636/17, PlasticsEurope/ECHA

36

2020/C 54/41

Causa C-879/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 2 dicembre 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

37

2020/C 54/42

Causa C-884/19 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

38

2020/C 54/43

Causa C-890/19 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Fortischem a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-121/15, Fortischem/Commissione

39

2020/C 54/44

Causa C-895/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polonia) il 4 dicembre 2019 – A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Causa C-898/19 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione

41

2020/C 54/46

Causa C-899/19 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-391/17, Romania/Commissione

42

2020/C 54/47

Causa C-900/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 6 dicembre 2019 – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Causa C-904/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 10 dicembre 2019 – E. Sp. z o.o/K.S.

43

2020/C 54/49

Causa C-913/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) il 13 dicembre 2019 – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

45

 

Tribunale

2020/C 54/50

Causa T-21/18: Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – Polonia/Commissione (FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Settore degli ortofrutticoli – Aiuti alle associazioni di produttori – Spese sostenute dalla Polonia – Carenze nei controlli essenziali e complementari – Controlli sui piani di riconoscimento e sui criteri di riconoscimento – Controlli sulle domande di aiuto – Ammissibilità dei gruppi di produttori – Coerenza economica – Necessità e ammissibilità degli investimenti – Ragionevolezza dei costi – Carenze sistemiche – Rischio per il FEAGA – Misure correttive – Rettifiche forfettarie del 25 %)

46

2020/C 54/51

Causa T-22/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Bulgaria/Commissione (FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Bulgaria – Sviluppo rurale – Qualità dei controlli in loco – Controllo dei criteri di ammissibilità e di selezione – Rettifiche finanziarie – Controlli ex post – Metodo applicato per il calcolo delle rettifiche finanziarie – Reiterazione – Misure di rettifica – Procedimento di verifica della conformità – Certezza del diritto – Principio di buona gestione finanziaria – Proporzionalità)

47

2020/C 54/52

Causa T-100/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Wehrheim/BCE (Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Soppressione – Responsabilità – Danno materiale e morale – Illecito dell’amministrazione)

47

2020/C 54/53

Causa T-295/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Grecia/Commissione (FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Grecia – Sviluppo rurale – Aiuti diretti disaccoppiati – Controlli chiave – Rettifiche finanziarie forfettarie)

48

2020/C 54/54

Causa T-383/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo businessNavi – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]]

49

2020/C 54/55

Causa T-504/18: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – XG/Commissione (Personale di una società privata fornitore di servizi informatici all’istituzione – Rifiuto di accesso ai locali della Commissione – Competenza dell’autore dell’atto)

50

2020/C 54/56

Causa T-317/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 novembre 2019 – AMVAC Netherlands/Commissione [Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanza attiva etoprofos – Condizioni di approvazione per l’immissione sul mercato dalla sostanza – Demanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza]

50

2020/C 54/57

Causa T-715/19: Ricorso proposto il 21 ottobre 2019 – Wagenknecht/Consiglio europeo

51

2020/C 54/58

Causa T-804/19: Ricorso proposto il 20 novembre 2019 – HC/Commissione

52

2020/C 54/59

Causa T-823/19: Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – JMS Sports/EUIPO (Inter-Vion) (Elastici a spirale per capelli)

53

2020/C 54/60

Causa T-829/19: Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

Causa T-830/19: Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

Causa T-831/19: Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

Causa T-849/19: Ricorso proposto il 16 dicembre 2019 – Leonardo/Frontex

57

2020/C 54/64

Causa T-853/19: Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – Therani/EUIPO - Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

Causa T-854/19: Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – Franz Schröder/EUIPO - RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

Causa T-855/19: Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

Causa T-856/19: Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – Franz Schröder/EUIPO - RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

Causa T-859/19: Ricorso proposto il 9 dicembre 2019 – Alkemie Group/EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

Causa T-860/19: Ricorso proposto il 9 dicembre 2019 – Alkemie Group/EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

17.2.2020   

IT

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C 54/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 54/01)

Ultima pubblicazione

GU C 45 del 10.2.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 36 del 3.2.2020

GU C 27 del 27.1.2020

GU C 19 del 20.1.2020

GU C 10 del 13.1.2020

GU C 432 del 23.12.2019

GU C 423 del 16.12.2019

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/2


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2019 – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, già Alouminion tis Ellados VEAE/Commissione europea, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

(Causa C-332/18 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Produzione di alluminio - Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica concessa per contratto - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Risoluzione del contratto - Sospensione mediante decisione giurisdizionale, in sede di procedimento sommario, degli effetti della risoluzione - Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo)

(2020/C 54/02)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, già Alouminion tis Ellados VEAE (rappresentanti: N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis, D. Diakopoulos e A. Komninos, dikigoroi, e K. Struckmann, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar ed E. Gippini Fournier, agenti), Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (rappresentanti: E. Bourtzalas e D. Waelbroeck, avocats, e C. Synodinos, H. Tagaras, E. Salaka, dikigoroi)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon è condannata alle spese.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/3


Sentenza della Corte (Quinta. Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacchia) – Slovenské elektrárne a.s./Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, già Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Causa C-376/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/72/CE - Ambito di applicazione - Articolo 3 - Obiettivi - Principio di non discriminazione - Prelievo speciale sui redditi di soggetti titolari di un’autorizzazione all’esercizio di attività nei settori regolamentati - Settore dell’energia elettrica)

(2020/C 54/03)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Slovenské elektrárne a.s.

Convenuto: Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, già Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, in particolare quelle del suo articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e 10, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che istituisce un prelievo speciale sui redditi, per attività svolte tanto a livello nazionale quanto all’estero, di imprese che operano, sul fondamento dell’autorizzazione rilasciata da un’autorità pubblica, in diversi settori di attività regolamentata, incluse le imprese titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata dall’autorità nazionale di regolamentazione competente.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State – Paesi Bassi) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P.

(Causa C-380/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Regolamento (UE) 2016/399 - Codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) - Articolo 6 - Condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi - Nozione di «minaccia per l’ordine pubblico» - Decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare)

(2020/C 54/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Convenuto: E.P.

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo non soggetto all’obbligo di visto, presente nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata, per il fatto che è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, in quanto è sospettato di aver commesso un reato, purché tale prassi venga applicata soltanto se, da un lato, il reato in questione presenti una gravità sufficiente, alla luce della sua natura e della pena prevista, da giustificare la cessazione immediata del soggiorno del medesimo cittadino nel territorio degli Stati membri e, dall’altro, le suddette autorità dispongano di elementi concordanti, obiettivi e precisi per corroborare i loro sospetti, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State – Paesi Bassi) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Cause riunite C-381/18 e C-382/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Politica di immigrazione - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare - Nozione di «ragioni di ordine pubblico» - Rigetto di una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare - Revoca del permesso di soggiorno di un familiare o rifiuto di rinnovarlo)

(2020/C 54/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositivo

1)

La Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 6 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, ove la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una situazione del genere, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale.

2)

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono, per ragioni di ordine pubblico, da un lato, respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata sulla suddetta direttiva sulla base di una condanna penale avvenuta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato e, dall’altro, revocare un permesso di soggiorno fondato sulla medesima direttiva o rifiutare il suo rinnovo qualora sia stata pronunciata contro il richiedente una pena sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno, purché tale prassi venga applicata solo se il reato oggetto della condanna penale in questione presenti una gravità sufficiente da poter stabilire che è necessaria l’esclusione del soggiorno del richiedente di cui trattasi e tali autorità effettuino la valutazione individuale di cui all’articolo 17 della direttiva in parola, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


17.2.2020   

IT

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C 54/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus – Finlandia) – ML/Aktiva Finants OÜ

(Causa C-433/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Obbligo di un procedimento in contradditorio e di un ricorso effettivo - Decisione di un giudice nazionale che dichiara esecutiva una sentenza pronunciata dal giudice di un altro Stato membro - Procedura nazionale di autorizzazione a proporre appello)

(2020/C 54/06)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: ML

Convenuta: Aktiva Finants OÜ

Dispositivo

1)

L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un procedimento di autorizzazione a proporre impugnazione in cui, da un lato, un giudice d’appello statuisce sulla concessione di tale autorizzazione sulla base della decisione emessa in primo grado, del ricorso con cui è adito, delle eventuali osservazioni del convenuto e, ove necessario, sulla base di altri elementi del fascicolo e in cui, dall’altro lato, l’autorizzazione a proporre impugnazione deve essere concessa, in particolare, se sussistono dubbi circa la correttezza della decisione di cui trattasi, se non è possibile valutare la correttezza di tale decisione senza autorizzare l’impugnazione o se vi è un altro motivo importante per concedere un’autorizzazione a proporre impugnazione.

2)

L’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un procedimento d’esame di un ricorso avverso una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, che non richiede che il convenuto sia previamente sentito qualora sia emessa una decisione a suo favore.


(1)  GU C 352 dell’1.10.2018.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich e a.

(Causa C-435/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 101 TFUE - Risarcimento dei danni causati da un’intesa - Diritto al risarcimento delle persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall’intesa - Danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell’acquisto dei beni oggetto dell’intesa)

(2020/C 54/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG, Thyssenkrupp Aufzüge GmbH

Convenuti: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft «Lebensräume» eingetragene GmbH, EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen GmbH, WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft reg.GmbH, Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Baureform Wohnstätte» eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Familie» eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft «Styria» reg.Gen.m.b.H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck, GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Dispositivo

L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che le persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato da un’intesa, ma che hanno concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su tale mercato, possono chiedere la condanna delle imprese che hanno partecipato a tale intesa al risarcimento del danno che hanno subito in ragione del fatto che, essendo stato l’importo di tali sovvenzioni più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza di detta intesa, queste persone non hanno potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi.


(1)  GU C 352 del 1o ottobre 2018.


17.2.2020   

IT

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C 54/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona - Spagna) – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Causa C-450/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale - Articolo 4, paragrafi 1 e 2 - Articolo 7, paragrafo 1 - Calcolo delle prestazioni - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - Normativa nazionale che prevede il diritto all’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e che percepiscano una pensione contributiva di invalidità permanente - Mancato riconoscimento di tale diritto agli uomini che si trovano in una situazione identica - Situazione comparabile - Discriminazione diretta fondata sul sesso - Deroghe - Insussistenza)

(2020/C 54/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 3 de Gerona

Parti

Ricorrente: WA

Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Dispositivo

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il diritto a un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari, nell’ambito di un regime del sistema di previdenza sociale nazionale, di pensioni contributive di invalidità permanente, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non hanno diritto a una siffatta integrazione della pensione.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


17.2.2020   

IT

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C 54/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-519/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica dell’immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 10, paragrafo 2 - Disposizione facoltativa - Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare - Familiare di un rifugiato non previsto all’articolo 4 - Nozione di «persona a carico»)

(2020/C 54/09)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: TB

Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro autorizzi il ricongiungimento familiare della sorella di un rifugiato solo se quest’ultima, a causa del suo stato di salute, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità, purché:

da un lato, tale incapacità sia valutata tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, e

dall’altro, sia possibile stabilire, anche tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, che il sostegno materiale della persona interessata è effettivamente garantito dal rifugiato o che il rifugiato sembra essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


17.2.2020   

IT

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C 54/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București - Romania) – TK/Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA

(Causa C-708/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7 e 8 - Direttiva 95/46/CE - Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7, lettera f) - Legittimazione del trattamento di dati personali - Normativa nazionale che permette la videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza e la protezione delle persone, dei beni e dei valori e la realizzazione di legittimi interessi, senza il consenso della persona interessata - Messa in opera di un sistema di videosorveglianza nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo)

(2020/C 54/10)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: TK

Convenuta: Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, come il sistema controverso nel procedimento principale installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso delle persone interessate, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f), aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio.


(1)  GU C 65 del 18.2.2019.


17.2.2020   

IT

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C 54/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 dicembre 2019 – Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale/Wajos GmbH

(Causa C-783/18 P) (1)

(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Impedimento alla registrazione assoluto - Marchi privi di carattere distintivo - Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto - Criteri di valutazione del carattere distintivo - Obbligo di motivazione - Forma di un contenitore - Anfora)

(2020/C 54/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Altra parte nel procedimento: Wajos GmbH (rappresentanti: J. Schneiders, R. Krillke e B. Schneiders, Rechtsanwälte)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Wajos GmbH.


(1)  GU C 112 del 25.3.2019.


17.2.2020   

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C 54/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituania) – TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Causa C-87/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) - Articolo 2, lettera m) - Fornitura di una rete di comunicazione elettronica - Nozione - Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) - Articolo 31, paragrafo 1 - Obbligo di trasmissione di specifici canali radiofonici o televisivi - Operatore che offre un pacchetto di canali via satellite - Obblighi di trasmissione ragionevoli - Presupposti - Articolo 56 TFUE - Proporzionalità)

(2020/C 54/12)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: TV Play Baltic AS

Convenuto: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Con l’intervento di: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija VšĮ

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), deve essere interpretato nel senso che un’attività di ritrasmissione di programmi televisivi mediante reti satellitari appartenenti a terzi non rientra nella nozione di «fornitura di una rete di comunicazione elettronica», ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di trasmettere un programma televisivo a imprese che ritrasmettono, mediante reti satellitari appartenenti a terzi, programmi televisivi protetti da un sistema di accesso condizionato e offrono ai loro clienti pacchetti di programmi televisivi.

3)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di trasmettere gratuitamente un canale televisivo a imprese che ritrasmettono, mediante reti satellitari appartenenti a terzi, programmi televisivi protetti da un sistema di accesso condizionato e che offrono ai loro clienti pacchetti di programmi televisivi, a condizione, per un verso, che tale obbligo di trasmissione consenta a un numero o a una percentuale significativa di utenti finali di tutti i mezzi di trasmissione di programmi televisivi di accedere al canale in favore del quale è previsto l’obbligo stesso e, per altro verso, che si tenga conto della ripartizione geografica degli utenti finali dei servizi forniti dall’operatore al quale è imposto il medesimo obbligo di trasmissione, del fatto che quest’ultimo ritrasmette tale canale senza criptarlo e del fatto che il canale stesso è accessibile gratuitamente via Internet nonché mediante la rete televisiva terrestre, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


17.2.2020   

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C 54/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-143/19 P) (1)

(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 15 e 66 - Uso effettivo di un marchio collettivo dell’Unione europea - Marchio relativo a un sistema di raccolta e di recupero di rifiuti di imballaggio - Apposizione sull’imballaggio dei prodotti per i quali il marchio è registrato)

(2020/C 54/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (rappresentante: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Rappresentazione di un cerchio con due frecce) (T-253/17, EU:T:2018:909), è annullata.

2)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 20 febbraio 2017 (procedimento R 1357/2015-5), è annullata.

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH nell’ambito sia della presente impugnazione che del procedimento di primo grado.


(1)  GU C 220 dell’1.7.2019.


17.2.2020   

IT

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C 54/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour d'appel e dal Rechtbank Amsterdam - Lussemburgo, Paesi Bassi) – Esecuzione di mandati di arresto europei emessi nei confronti di JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

(Cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 6, paragrafo 1 - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Criteri - Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale)

(2020/C 54/14)

Lingua processuale: il francese e il neerlandese

Giudici del rinvio

Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell’azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, qualora il loro status conferisca loro una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell’ambito dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019

GU C 383 dell’11.11.2019.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi) – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di XD

(Causa C-625/19 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 6, paragrafo 1 - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Criteri - Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale)

(2020/C 54/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parte nel procedimento principale

XD

Dispositivo

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.


(1)  GU C 382 dell’11.11.2019.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi) – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di ZB

(Causa C-627/19 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 6, paragrafo 1 - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Criteri - Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena)

(2020/C 54/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parte nel procedimento principale

ZB

Dispositivo

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro la quale, mentre attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, non prevede l’esistenza di un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione della suddetta autorità di emettere un tale mandato d’arresto europeo.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


17.2.2020   

IT

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C 54/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sector 2 București (Romania) il 1o ottobre 2019 – IO/Impuls Leasing România IFN SA

(Causa C-725/19)

(2020/C 54/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Sector 2 București

Parti

Ricorrente-opponente: IO

Resistente: Impuls Leasing România IFN SA

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 93/13/CEE (1) debba essere interpretata, tenuto conto del principio di effettività, nel senso che essa osta a una legislazione nazionale, come la normativa rumena vigente relativa alle condizioni di ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione - articolo 713, comma 2, del Codice di procedura civile, come modificato dalla legge n. 310/2018 -, la quale non conferisce, nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione, la possibilità di esaminare, su richiesta del consumatore o da parte del giudice, d’ufficio, se le clausole di un contratto di leasing che costituisce titolo esecutivo abbiano carattere abusivo, per il motivo che esiste un’azione di diritto comune nell’ambito della quale i contratti conclusi tra un «consumatore» e un «professionista» («vânzător sau furnizor») potrebbero essere verificati sotto il profilo dell’esistenza di clausole abusive ai sensi di tale direttiva.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


17.2.2020   

IT

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C 54/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 4 ottobre 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

(Causa C-734/19)

(2020/C 54/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: ITH Comercial Timișoara SRL

Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

Questioni pregiudiziali

1.1.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), e in particolare l’articolo 167 e l’articolo 168, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il principio di non discriminazione e il principio di neutralità fiscale consentano oppure ostino a che il diritto a detrazione dell’IVA relativo a talune spese per investimento, effettuate dal soggetto passivo con l’intenzione di destinarle alla realizzazione di un’operazione imponibile, venga meno per detto soggetto passivo nel caso in cui l’investimento previsto sia in seguito abbandonato.

1.2.

Se le medesime previsioni e i medesimi principi consentano oppure ostino a che il diritto a detrazione, in caso di abbandono dell’investimento, sia messo in discussione anche in circostanze diverse da quelle in cui il soggetto passivo abbia commesso un abuso o un’elusione.

1.3.

Se le medesime previsioni e i medesimi principi consentano oppure ostino ad un’interpretazione nel senso che le circostanze in cui il diritto a detrazione può essere messo in discussione in caso di abbandono dell’investimento includano:

1.3.1.

la successiva concretizzazione di un rischio di mancata realizzazione dell'investimento conosciuto dal soggetto passivo al momento dell’effettuazione delle spese per investimento, quale sarebbe il fatto che un’autorità pubblica non ha approvato un piano urbanistico necessario per la realizzazione dell’investimento di cui si tratta;

1.3.2.

il cambiamento nel corso del tempo delle circostanze economiche cosicché l’investimento previsto perde la redditività che aveva alla data in cui è stato iniziato.

1.4.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che, in caso di abbandono dell’investimento:

1.4.1.

l’abuso o l’elusione che giustificano il fatto di mettere in discussione il diritto a detrazione vengono presunti oppure se debbano essere dimostrati dalle autorità fiscali;

1.4.2.

la prova dell’abuso o dell’elusione può avvenire tramite presunzione semplice oppure se occorrano mezzi di prova oggettivi.

1.5.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo consentano oppure escludano che, in caso di abbandono dell’investimento, l’abuso o l’elusione che giustificano il fatto di mettere in discussione il diritto a detrazione siano presi in considerazione allorché il soggetto passivo non può avvalersi dei beni e dei servizi per i quali ha detratto l’IVA per nessuno scopo, di conseguenza nemmeno per scopi puramente privati.

1.6.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che, in caso di abbandono dell’investimento, circostanze successive all’effettuazione delle spese da parte del soggetto passivo, come ad esempio (i.) il sopravvenire di una crisi economica o (ii.) la concretizzazione di un rischio di mancata realizzazione dell'investimento esistente alla data in cui sono state effettuate le spese per investimento (per esempio, il fatto che un’autorità pubblica non ha approvato un piano urbanistico necessario per la realizzazione dell’investimento di cui si tratta) oppure (iii.) la modifica delle estimazioni riguardo alla redditività dell’investimento, rappresentano congiunture estranee alla volontà del soggetto passivo che possono essere prese in considerazione per determinare la sua buona fede.

1.7.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare l’articolo 184 e l’articolo 185, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il principio di non discriminazione e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che l’abbandono dell’investimento costituisce un caso di rettifica dell’IVA.

In altri termini, se il fatto di rimettere in discussione il diritto a detrazione dell’IVA relativo a talune spese per investimento effettuate dal soggetto passivo con l’intenzione di destinarle alla realizzazione di un’operazione imponibile, nel caso in cui l’investimento sia in seguito abbandonato, si realizza attraverso il meccanismo di rettifica dell’IVA.

1.8.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto consentano oppure ostino ad una normativa nazionale che prevede, a titolo limitativo, di conservare il diritto a detrazione dell’IVA relativo agli investimenti abbandonati esclusivamente in due ipotesi, identificate richiamando in modo sintetico due sentenze della Corte di giustizia: (i.) quando, per circostanze che non dipendono dalla sua volontà, il soggetto passivo non faccia mai uso di tali beni/servizi per la sua attività economica, come dichiarato nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-37/95, Belgische Staat contro Ghent Coal Terminal NV, nonché (ii.) in altri casi in cui gli acquisti di beni/servizi per i quali il diritto a detrazione è stato esercitato non sono utilizzati per l’attività economica del soggetto passivo, per motivi oggettivi, che non dipendono dalla sua volontà, come dichiarato nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-110/94, Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) contro Stato belga.

1.9.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento consentano oppure ostino a che le autorità fiscali revochino riconoscimenti, contenuti in relazioni di verifica fiscale anteriori o in decisioni anteriori riguardanti impugnazioni in via amministrativa:

1.9.1.

nel senso che il privato ha acquistato beni e servizi con l’intenzione di destinarli alla realizzazione di un’operazione imponibile;

1.9.2.

nel senso che la sospensione o l’abbandono di un progetto d’investimento è stato causato da una determinata circostanza estranea alla volontà del soggetto passivo.

2.1.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare l’articolo 28 consentano oppure ostino a che il meccanismo della figura di commissionario trovi applicazione anche al di fuori di un contratto di mandato senza rappresentanza.

2.2.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare l’articolo 28 devono essere interpretati nel senso che la figura di commissionario è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle richieste e ai requisiti dell’attività di un’altra persona giuridica, con lo scopo di conservare la proprietà dell’edificio e di dare detto edificio solamente in locazione, quando il medesimo sia terminato, a tale altra persona giuridica.

2.3.

Se le medesime previsioni devono essere interpretate nel senso che, nella situazione descritta in precedenza, il costruttore deve fatturare le spese per investimento relative alla realizzazione dell’edificio a carico della persona giuridica alla quale darà in locazione detto edificio, quando il medesimo sia terminato, e riscuotere l’IVA corrispondente da quest’ultima persona giuridica.

2.4.

Se le medesime previsioni devono essere interpretate nel senso che, nella situazione descritta in precedenza, il costruttore ha l’obbligo di fatturare le spese per investimento e riscuotere l’IVA corrispondente allorché cessa definitivamente i lavori di costruzione a causa della drastica riduzione dell’attività economica della persona a cui detto edificio avrebbe dovuto essere dato in locazione, riduzione che è causata dall’imminente insolvenza di quest’ultima persona.

2.5.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che le autorità fiscali possono riqualificare le operazioni svolte dal soggetto passivo, senza tenere conto delle clausole dei contratti conclusi da quest’ultimo, anche se i contratti di cui trattasi non sono simulati.

2.6.

Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento consentano oppure ostino a che le autorità fiscali revochino riconoscimenti del diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’IVA, contenuti in relazioni di verifica fiscale anteriori o in decisioni anteriori riguardanti impugnazioni in via amministrativa.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


17.2.2020   

IT

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C 54/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim/WB

(Causa C-748/19)

(2020/C 54/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim

Convenuto: WB

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva (UE) 2016/343 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico dell’imputato accusato di aver commesso il reato di cui all’articolo 200, paragrafo 1, del k.k. (codice penale polacco) e ad altri, sia strutturato nel modo seguente:

l’organo giurisdizionale è composto da un giudice (SSR; sędzia sądu rejonowego, giudice del tribunale circondariale, HO) il quale, mentre ricopriva la carica di giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in questione, sulla base di una decisione individuale del Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia), senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel distaccare tale giudice, e fermo restano che il diritto nazionale non prevede il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al Ministro della Giustizia di rimuovere il giudice distaccato in qualsiasi momento;

2)

Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui alle parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sad Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell’unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l’obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l’omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:

a)

eletti dal Parlamento, il quale vota in blocco per una lista di candidati, redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati da gruppi parlamentari o da un organo di tale camera, sulla base di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre occasioni da politici;

b)

che costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto nazionale.

3)

Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte suprema polacca, nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2.

4)

Se il diritto dell’Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


17.2.2020   

IT

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C 54/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie/XA, YZ

(Causa C-749/19)

(2020/C 54/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sad Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie

Convenuti: XA, YZ

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva (UE) 2016/343 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico degli imputati accusati di aver commesso i reati di cui all’articolo 280, paragrafo 1, del k.k. (codice penale polacco), sia strutturato nel modo seguente:

l’organo giurisdizionale è composto da un giudice il quale, mentre ricopriva la carica di giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in questione, sulla base di una decisione individuale del Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia), senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel distaccare tale giudice, e fermo restano che il diritto nazionale non prevede il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al Ministro della Giustizia di rimuovere il giudice distaccato in qualsiasi momento;

2)

Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui le parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sad Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell’unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l’obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l’omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:

a)

eletti dal Parlamento, il quale vota in blocco per una lista di candidati, redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati da gruppi parlamentari o da un organo di tale camera, sulla base di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre occasioni da politici;

b)

che costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto nazionale.

3)

Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte suprema polacca, nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2.

4)

Se il diritto dell’Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/DT

(Causa C-750/19)

(2020/C 54/21)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie

Convenuto: DT

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva (UE) 2016/343 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico degli imputati accusati di aver commesso i reati di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del k.k.s. (codice penale finanziario polacco) e ad altri, sia strutturato nel modo seguente:

l’organo giurisdizionale è composto da un giudice il quale, mentre ricopriva la carica di giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in questione, sulla base di una decisione individuale del Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia), senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel distaccare tale giudice, e fermo restano che il diritto nazionale non prevede il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al Ministro della Giustizia di rimuovere il giudice distaccato in qualsiasi momento;

2)

Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui le parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell'ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sad Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell'unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l'obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l'omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:

a)

eletti dal Parlamento, il quale vota in blocco per una lista di candidati, redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati da gruppi parlamentari o da un organo di tale camera, sulla base di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre occasioni da politici;

b)

che costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto nazionale.

3)

Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte suprema polacca, nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2.

4)

Se il diritto dell'Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie/ZY

(Causa C-751/19)

(2020/C 54/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie

Convenuto: ZY

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva (UE) 2016/343 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico del condannato e la domanda di pronuncia di una sentenza congiunta, sia strutturato nel modo seguente:

l’organo giurisdizionale è composto da un giudice il quale, mentre ricopriva la carica di giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in questione, sulla base di una decisione individuale del Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia), senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel distaccare tale giudice, e fermo restano che il diritto nazionale non prevede il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al Ministro della Giustizia di rimuovere il giudice distaccato in qualsiasi momento;

2)

Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui le parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell'ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sad Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell'unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l'obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l'omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:

a)

eletti dal Parlamento, il quale vota in blocco per una lista di candidati, redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati da gruppi parlamentari o da un organo di tale camera, sulla base di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre occasioni da politici;

b)

che costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto nazionale.

3)

Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte suprema polacca, nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2.

4)

Se il diritto dell'Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


17.2.2020   

IT

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C 54/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie/AX

(Causa C-752/19)

(2020/C 54/23)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie

Convenuto: AX

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva (UE) 2016/343 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico degli imputati accusati di aver commesso i reati di cui all’articolo 177, paragrafo 1, del k.k. (codice penale polacco), e ad altri, sia strutturato nel modo seguente:

l’organo giurisdizionale è composto da un giudice il quale, mentre ricopriva la carica di giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in questione, sulla base di una decisione individuale del Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia), senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel distaccare tale giudice, e fermo restano che il diritto nazionale non prevede il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al Ministro della Giustizia di rimuovere il giudice distaccato in qualsiasi momento;

2)

Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui le parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sad Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell’unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l’obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l’omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:

a)

eletti dal Parlamento, il quale vota in blocco per una lista di candidati, redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati da gruppi parlamentari o da un organo di tale camera, sulla base di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre occasioni da politici;

b)

che costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto nazionale.

3)

Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte suprema polacca, nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2.

4)

Se il diritto dell’Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato».


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2006, L 65, pag. 1).


17.2.2020   

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C 54/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 –Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/BV

(Causa C-753/19)

(2020/C 54/24)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie

Convenuto: BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva (UE) 2016/343 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico del condannato e la domanda di pronuncia di una sentenza congiunta, sia strutturato nel modo seguente:

l’organo giurisdizionale è composto da un giudice il quale, mentre ricopriva la carica di giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in questione, sulla base di una decisione individuale del Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia), senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel distaccare tale giudice, e fermo restano che il diritto nazionale non prevede il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al Ministro della Giustizia di rimuovere il giudice distaccato in qualsiasi momento;

2)

Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui le parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell'ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sad Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell'unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l'obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l'omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:

a)

eletti dal Parlamento, il quale vota in blocco per una lista di candidati, redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati da gruppi parlamentari o da un organo di tale camera, sulla base di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre occasioni da politici;

b)

che costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto nazionale.

3)

Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte suprema polacca, nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2.

4)

Se il diritto dell'Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


17.2.2020   

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C 54/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 15 ottobre 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/CU

(Causa C-754/19)

(2020/C 54/25)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie

Convenuto: CU

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva (UE) 2016/343 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico degli imputati accusati di aver commesso i reati di cui all’articolo 296, paragrafo 2, del k.k. (codice penale polacco), e ad altri, sia strutturato nel modo seguente:

l’organo giurisdizionale è composto da un giudice il quale, mentre ricopriva la carica di giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in questione, sulla base di una decisione individuale del Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia), senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel distaccare tale giudice, e fermo restano che il diritto nazionale non prevede il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al Ministro della Giustizia di rimuovere il giudice distaccato in qualsiasi momento;

2)

Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui le parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sad Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell’unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l’obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l’omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:

a)

eletti dal Parlamento, il quale vota in blocco per una lista di candidati, redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati da gruppi parlamentari o da un organo di tale camera, sulla base di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre occasioni da politici;

b)

che costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto nazionale.

3)

Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte suprema polacca, nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2.

4)

Se il diritto dell’Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


17.2.2020   

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C 54/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 18 ottobre 2019 – D.S./S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

(Causa C-763/19)

(2020/C 54/26)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Parti

Ricorrente: D.S.

Convenuti: S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che non è giudice indipendente ai sensi del diritto dell’Unione una persona che è stata nominata a ricoprire la funzione di giudice in palese violazione delle norme di legge dello Stato membro riguardanti la nomina dei giudici, consistente, in particolare, nella nomina di tale persona alla funzione di giudice in seguito alla designazione da parte di un organo che non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo né di imparzialità, con l’esclusione sistematica del controllo giurisdizionale della legittimità del procedimento di nomina, nonché consistente nella nomina di tale persona alla funzione di giudice nonostante la previa impugnazione dinanzi al giudice nazionale competente (Naczelny Sąd Aministracyjny; Corte suprema amministrativa) di una delibera di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa; Consiglio nazionale della magistratura) contenente la proposta di nomina di tale persona alla funzione di giudice, nonostante la sospensione dell’esecuzione di tale delibera, in conformità della legge nazionale, e nonostante il fatto che il procedimento dinanzi al giudice competente (Naczelny Sąd Adminsitracyjny; Corte suprema amministrativa) non fosse concluso al momento della notifica dell’atto di nomina.

e, di conseguenza, non costituisce organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea, un organo giurisdizionale composto da persone nominate in tali condizioni.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che una decisione emessa da un giudice e da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo modalità descritte al punto 1, non costituisce decisione in senso giuridico (è qualificabile come una decisione inesistente) ai sensi delle disposizioni di diritto dell’Unione europea, e la valutazione di tale questione può essere effettuata da un organo giurisdizionale ordinario che soddisfa i requisiti per essere considerato quale organo giurisdizionale ai sensi delle disposizioni dell’Unione.


17.2.2020   

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C 54/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 18 ottobre 2019 – C. S.A./Syndyk masy upadłości I.T. w upadłości likwidacyjnej

(Causa C-764/19)

(2020/C 54/27)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Parti

Ricorrente: C. S.A.

Convenuto: Syndyk masy upadłości I.T. w upadłości likwidacyjnej

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che non è giudice indipendente ai sensi del diritto dell’Unione una persona che è stata nominata a ricoprire la funzione di giudice in palese violazione delle norme di legge dello Stato membro riguardanti la nomina dei giudici, consistente, in particolare, nella nomina di tale persona alla funzione di giudice in seguito alla designazione da parte di un organo che non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo né di imparzialità, con l’esclusione sistematica del controllo giurisdizionale della legittimità del procedimento di nomina, nonché consistente nella nomina di tale persona alla funzione di giudice nonostante la previa impugnazione dinanzi al giudice nazionale competente (Naczelny Sąd Aministracyjny; Corte suprema amministrativa) di una delibera di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa; Consiglio nazionale della magistratura) contenente la proposta di nomina di tale persona alla funzione di giudice, nonostante la sospensione dell’esecuzione di tale delibera, in conformità della legge nazionale, e nonostante il fatto che il procedimento dinanzi al giudice competente (Naczelny Sąd Adminsitracyjny) non fosse concluso al momento della notifica dell’atto di nomina.

e, di conseguenza, non costituisce organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea, un organo giurisdizionale composto da persone nominate in tali condizioni.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che una decisione emessa da un giudice e da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo modalità descritte al punto 1, non costituisce decisione in senso giuridico (è qualificabile come una decisione inesistente) ai sensi delle disposizioni di diritto dell’Unione europea, e la valutazione di tale questione può essere effettuata da un organo giurisdizionale ordinario che soddisfa i requisiti per essere considerato quale organo giurisdizionale ai sensi delle disposizioni dell’Unione.


17.2.2020   

IT

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C 54/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 18 ottobre 2019 – M.Ś., I.Ś./R.B.P. Spółka Akcyjna

(Causa C-765/19)

(2020/C 54/28)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Parti

Ricorrenti: M.Ś., I.Ś.

Convenuta: R.B.P. Spółka Akcyjna

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che non è giudice indipendente ai sensi del diritto dell’Unione una persona che è stata nominata a ricoprire la funzione di giudice in palese violazione delle norme di legge dello Stato membro riguardanti la nomina dei giudici, consistente, in particolare, nella nomina di tale persona alla funzione di giudice in seguito alla designazione da parte di un organo che non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo né di imparzialità, con l’esclusione sistematica del controllo giurisdizionale della legittimità del procedimento di nomina, nonché consistente nella nomina di tale persona alla funzione di giudice nonostante la previa impugnazione dinanzi al giudice nazionale competente (Naczelny Sąd Aministracyjny; Corte suprema amministrativa) di una delibera di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa; Consiglio nazionale della magistratura) contenente la proposta di nomina di tale persona alla funzione di giudice, nonostante la sospensione dell’esecuzione di tale delibera, in conformità della legge nazionale, e nonostante il fatto che il procedimento dinanzi al giudice competente (Naczelny Sąd Adminsitracyjny; Corte suprema amministrativa) non fosse concluso al momento della notifica dell’atto di nomina.

e, di conseguenza, non costituisce organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea, un organo giurisdizionale composto da persone nominate in tali condizioni.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che una decisione emessa da un giudice e da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo modalità descritte al punto 1, non costituisce decisione in senso giuridico (è qualificabile come una decisione inesistente) ai sensi delle disposizioni di diritto dell’Unione europea, e la valutazione di tale questione può essere effettuata da un organo giurisdizionale ordinario che soddisfa i requisiti per essere considerato quale organo giurisdizionale ai sensi delle disposizioni dell’Unione.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Brașov (Romania) il 24 ottobre 2019 – Procedimento penale a carico di LG, MH

(Causa C-790/19)

(2020/C 54/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Brașov

Imputati nella causa principale

LG, MH

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), debba essere interpretato nel senso che la persona che commette l’attività materiale che costituisce il reato di riciclaggio è sempre una persona distinta da quella che commette il reato di base (il reato presupposto, dal quale proviene il denaro oggetto dell’atto di riciclaggio).


(1)  GU 2015, L 141, pag. 73.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 4 novembre 2019 – procedura penale contro FQ, GP, HO, IN, JM

(Causa C-811/19)

(2020/C 54/30)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Imputati

FQ, GP, HO, IN, JM

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 58 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), l’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (2), elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 giugno 1995, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), che si pronuncia su un’eccezione processuale vertente sull’eventuale composizione illegittima del collegio giudicante, alla luce del principio di specializzazione dei giudici dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) (non previsto dalla Costituzione rumena), e che obbliga un organo giurisdizionale a rinviare le cause, che si trovano in fase di impugnazione in appello (devolutiva), per il loro riesame nell’ambito del primo ciclo processuale dinanzi al medesimo organo giurisdizionale.

2.

Se l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo (collegio composto da giudici in funzione, i quali, al momento della promozione, soddisfacevano, tra gli altri, il requisito della specializzazione richiesto per la promozione alla Sezione penale dell’organo giurisdizionale supremo).

3.

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, che interpreta una norma di rango inferiore alla Costituzione, relativa all’organizzazione della Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), contenuta nella legge interna sulla prevenzione, l’individuazione e la sanzione dei fatti di corruzione, norma costantemente interpretata nel medesimo senso, per sedici anni, da un organo giurisdizionale.

4.

Se, conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[,] il [p]rincipio di libero accesso alla giustizia includa la specializzazione dei giudici e la costituzione di collegi specializzati presso un organo giurisdizionale supremo.


(1)  GU 2015, L 141, pag. 73.

(2)  GU 2017, L 198, pag. 29.


17.2.2020   

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C 54/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 5 novembre 2019 – Flavourstream SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Causa C-822/19)

(2020/C 54/31)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Appellanti, convenute in primo grado: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Appellata, ricorrente in primo grado: Flavourstream SRL

Questione pregiudiziale

Se la nomenclatura che figura nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione 2016/1821 (1), debba essere interpretata nel senso che il prodotto «AURIC GMO FREE», oggetto della presente controversia, sia da classificare nella sottovoce tariffaria 17 029 095 o nella sottovoce 29 124 900 di tale nomenclatura.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2016, L 294, pag. 1).


17.2.2020   

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C 54/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza (Italia) il 15 novembre 2019 – AV/Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

(Causa C-834/19)

(2020/C 54/32)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Vicenza

Parti nella causa principale

Ricorrente: AV

Resistenti: Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

Questione pregiudiziale

Se osti alla realizzazione dell’effetto utile delle direttive 1997/81/CE (1) e 1999/70/CE (2) l’orientamento nazionale che esclude dalla nozione di «lavoratore a tempo parziale» di cui alla clausola 2 dell’accordo quadro annesso alla direttiva 1997/81/CE e dalla nozione di «lavoratore a tempo determinato» di cui alla clausola 2 dell’accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE il Giudice Onorario di Tribunale (GOT) che presti la sua attività lavorativa con le modalità [illustrate nella presente fattispecie], che caratterizzano lo svolgimento della prestazione ad opera di AV.


(1)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU 1998, L 14, pag. 9).

(2)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).


17.2.2020   

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C 54/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 19 novembre 2019 – Super Bock Bebidas S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-837/19)

(2020/C 54/33)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Super Bock Bebidas S.A.

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 17, paragrafo 6, secondo comma, della sesta direttiva (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977 (nella parte in cui prevedeva che gli Stati membri «possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva») consentisse che un nuovo Stato membro, alla data della sua adesione, introducesse nella propria legislazione interna esclusioni del diritto alla detrazione dell’IVA.

2)

Se l’articolo 17, paragrafo 6, secondo comma, della sesta direttiva abbia portata identica all’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006 (nella parte in cui prevede che gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 1o gennaio 1979 possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla rispettiva legislazione nazionale alla data della loro adesione), per ciò che concerne la data rilevante per determinare quali siano «le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale» che possono essere mantenute.

3)

Se, partendo dal presupposto che, secondo quanto previsto dalla sesta direttiva, il Portogallo poteva mantenere tutte le esclusioni previste dalla propria legislazione nazionale al 1o gennaio 1989, data di entrata in vigore della sesta direttiva in tale paese, detta possibilità sia stata modificata dalla direttiva 2006/112/CE, in quanto essa indica come data rilevante la data dell’adesione (1o gennaio 1986).

4)

Se l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, non osti a che, alla data di adesione del Portogallo alle Comunità europee, entrino in vigore di disposizioni [come quelle di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA, codice dell’imposta sul valore aggiunto)] che prevedono l’esclusione del diritto alla detrazione dell’imposta relativa a determinate spese (ivi comprese quelle di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi), qualora tali disposizioni siano state pubblicate e inizialmente destinate a entrare in vigore prima dell’adesione, ma la loro entrata in vigore sia stata posticipata alla data di adesione.

5)

Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione interna di uno Stato membro che preveda norme di esclusione del diritto a detrazione (come quelle di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del CIVA relative alle spese di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi) che si applicano anche quando si provi che i beni e i servizi acquistati sono stati utilizzati ai fini di operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta.

6)

Se l’articolo 176 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità ostino all’applicabilità di esclusioni del diritto a detrazione non previste da tale direttiva, ma che possono essere mantenute dagli Stati membri conformemente al secondo comma di detta disposizione, qualora si provi che le rispettive spese hanno natura strettamente professionale e i beni e i servizi sono stati utilizzati ai fini di operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1 – EE 09, F 1, pag. 54).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


17.2.2020   

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C 54/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 20 novembre 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

(Causa C-843/19)

(2020/C 54/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Resistente: BT

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale, come l’articolo 208, [paragrafo 1, lettera] c), della legge generale sulla previdenza sociale del 2015, il quale richiede per tutti gli affiliati al regime generale che, per poter essere collocati in pensionamento anticipato volontario, la pensione da ricevere, calcolata conformemente al regime ordinario senza integrazione compensativa, sia almeno pari alla pensione minima, nei limiti in cui tale normativa, applicandosi a un numero molto più elevato di donne che di uomini, opera una discriminazione indiretta nei confronti delle donne affiliate al regime generale.


17.2.2020   

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C 54/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) il 21 novembre 2019 – EQ/Administration de l'Enregistrement, des Domaines e de la TVA

(Causa C-846/19)

(2020/C 54/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'arrondissement

Parti

Ricorrente: EQ

Convenuta: Administration de l'Enregistrement, des Domaines e de la TVA

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni di servizi fornite nell’ambito di un rapporto triangolare in cui il prestatore dei servizi riceve l’incarico di questi ultimi da parte di un ente che non coincide con il beneficiario delle prestazioni di servizi.

2)

Se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che le prestazioni di servizi siano fornite nell’ambito di un mandato affidato da un’autorità giudiziaria indipendente?

3)

Se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che il compenso del prestatore dei servizi sia posto a carico del beneficiario delle prestazioni oppure sia preso in carico dallo Stato al quale appartiene l’ente che ha incaricato il prestatore di servizi di fornire questi ultimi.

4)

Se la nozione di «attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni di servizi qualora il compenso del prestatore di servizi non sia obbligatorio ex lege e il cui importo, quando assegnato, a) rientri in una valutazione effettuata caso per caso; b) sia sempre determinato in funzione della situazione finanziaria del beneficiario delle prestazioni, e c) sia stabilito in base ad un importo forfettario o a una quota del reddito del beneficiario delle prestazioni, oppure ancora alle prestazioni fornite.

5)

Se la nozione di «prestazioni di servizi e (...) cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni fornite nell’ambito di un regime di protezione degli adulti [incapaci] istituito per legge e soggetto al controllo di un’autorità giudiziaria indipendente?

6)

Se la nozione di «organismi riconosciuti (...) come aventi carattere sociale», di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che, ai fini del riconoscimento del carattere sociale dell’organismo, sono necessari taluni requisiti per quanto attiene alla forma di esercizio del prestatore di servizi, o per quanto riguarda lo scopo altruistico o di lucro dell’attività del prestatore di servizi, o più in generale nel senso che essa restringe in base ad ulteriori criteri o presupposti l’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), o se la sola esecuzione di prestazioni «connesse con l’assistenza e la previdenza sociale» sia sufficiente per conferire un carattere sociale all’organismo considerato.

7)

Se la nozione di «organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale», di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che ai suoi fini è necessario un procedimento di riconoscimento fondato su una procedura e su criteri prestabiliti, oppure se il riconoscimento ad hoc possa eventualmente intervenire caso per caso, eventualmente ad opera di un’autorità giudiziaria.

8)

Se il principio di tutela del legittimo affidamento, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, consenta alle autorità preposte al recupero dell’IVA di esigere da parte di un soggetto passivo ai fini dell’IVA il pagamento dell’IVA afferente a operazioni economiche relative ad un periodo precedente rispetto al momento dell’avviso di accertamento delle autorità dopo che tali autorità abbiano accettato per un prolungato periodo di tempo, precedentemente al periodo considerato, le dichiarazioni IVA del soggetto passivo interessato in cui le operazioni economiche della stessa natura non erano incluse nelle operazioni imponibili. Se l’esercizio di una simile facoltà da parte delle autorità preposte al recupero dell’IVA sia delimitato da determinati requisiti.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


17.2.2020   

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C 54/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spagna) il 26 novembre 2019 – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

(Causa C-861/19)

(2020/C 54/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona

Parti

Ricorrente: LJ

Convenuto: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’integrazione di maternità disciplinata dall’articolo 60 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale in materia di previdenza sociale, LGSS), il cui testo consolidato è stato approvato con il Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo n. 8/2015), possa essere considerata una misura o azione positiva intesa a conseguire la parità sostanziale tra donne e uomini sancita dall’articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il limite temporale per le pensioni il cui fatto legittimante sia successivo al 1o gennaio 2016, previsto dalla disposizione finale unica del Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo n. 8/2015), sia contrario al principio di proporzionalità cui deve essere soggetta ogni azione positiva.


17.2.2020   

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C 54/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Rennes (Francia) il 27 novembre 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

(Causa C-865/19)

(2020/C 54/37)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Rennes

Parti

Attrice: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Convenuta: OG

Questione pregiudiziale

Se, in presenza di un tasso annuo effettivo globale su un finanziamento concesso a un consumatore pari al 5,364511%, la regola stabilita dalle direttive 98/7/CE, del 16 febbraio 1998 (1), 2008/48/CE, del 23 aprile 2008 (2), e 2014/17/UE, del 4 febbraio 2014 (3), secondo cui, nella versione francese, «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1» (Il risultato del calcolo va espresso con un’accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l’arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno), consenta di reputare corretto un tasso annuo effettivo globale indicato come pari al 5,363%.


(1)  Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1998, L 101, pag. 17).

(2)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

(3)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).


17.2.2020   

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C 54/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 26 novembre 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

(Causa C-870/19)

(2020/C 54/38)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Controricorrente: MI

Questione pregiudiziale

Se l’art. 15, [paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 (1)] possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell’automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l’applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell’ambito del previsto lasso temporale («giornata in corso ed i 28 giorni precedenti»).


(1)  Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU 1985, L 370, pag. 8).


17.2.2020   

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C 54/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 26 novembre 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

(Causa C-871/19)

(2020/C 54/39)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Controricorrente: TB

Questione pregiudiziale

Se l’art. 15, [paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 (1)] possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell’automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l’applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell’ambito del previsto lasso temporale («giornata in corso ed i 28 giorni precedenti»).


(1)  Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU 1985, L 370, pag. 8).


17.2.2020   

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C 54/36


Impugnazione proposta il 29 novembre 2019 dalla PlasticsEurope avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, causa T-636/17, PlasticsEurope/ECHA

(Causa C-876/19 P)

(2020/C 54/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, avocats)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Repubblica francese, ClientEarth

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-636/17;

annullare la decisione ED/30/2017 del direttore esecutivo dell’ECHA, del 6 luglio 2017;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci sul ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente;

condannare la convenuta alle spese di tali procedimenti, incluse quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

A.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare erroneamente il regolamento REACH (1) e nel considerare che l’Agenzia non è tenuta a dimostrare che è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH.

B.

Il Tribunale ha erroneamente valutato le prove a sua disposizione e ha erroneamente svolto la valutazione dei fatti a sostegno di tali prove. In particolare, la Corte ha erroneamente dichiarato che l’ECHA ha dimostrato che era scientificamente comprovata la «probabilità» di effetti gravi; ha omesso di verificare se l’ECHA avesse in effetti valutato le informazioni concernenti il livello di preoccupazione equivalente e ha invece erroneamente fatto affidamento sull’affermazione dell’ECHA, secondo la quale tale criterio era soddisfatto; ha erroneamente respinto il motivo di ricorso della ricorrente riguardante la pertinenza delle conclusioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fini della causa di cui trattasi; ha erroneamente ritenuto che le conclusioni dell’EFSA supportino la decisione dell’ECHA e siano conformi ad essa; ha distorto le prove fornite dalle parti.

C.

Il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, trattando la ricorrente meno favorevolmente dell’ECHA.

D.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare erroneamente l’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH e ha violato il suo obbligo di motivazione, non avendo tenuto in considerazione gli argomenti supplementari dedotti dalla ricorrente in merito alle sostanze intermedie.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3).


17.2.2020   

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C 54/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 2 dicembre 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Causa C-879/19)

(2020/C 54/41)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Resistente: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Questione pregiudiziale

Se la nozione di persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri, utilizzata nell’articolo 14, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione adottata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (2), debba essere intrepretata nel senso che si riferisce ad una persona che, nell’ambito di un unico contratto di lavoro concluso con un solo datore di lavoro e per il periodo previsto dal contratto, svolge un’attività lavorativa nel territorio di ognuno di almeno due Stati membri, non contemporaneamente o parallelamente, ma per periodi di qualche mese che si susseguono direttamente.


(1)  GU 1997, L 28, pag. 1.

(2)  GU 2006, L 392, pag. 1.


17.2.2020   

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C 54/38


Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

(Causa C-884/19 P)

(2020/C 54/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche, agenti)

Altre parti nel procedimento: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Conclusioni delle ricorrenti

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Commissione;

respingere il primo motivo del ricorso di primo grado in quanto infondato;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame dei motivi da secondo a quarto del ricorso di primo grado;

riservare le spese del presente procedimento e dei procedimenti anteriori, ossia quelli che hanno condotto alla sentenza iniziale, alla sentenza in sede di impugnazione e alla sentenza.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce tre motivi di impugnazione:

Primo motivo, vertente su un errore di diritto ai punti da 55 a 61 della sentenza. Il Tribunale ha interpretato erroneamente sia l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base (1). Il Tribunale ha interpretato le suddette disposizioni come un requisito che il TEM (2) può essere rifiutato solo se la Commissione ritiene che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 del regolamento di base alla società richiedente il TEM darebbe luogo a risultati artificiosi. In altri termini, la valutazione deve dimostrare l’effetto preciso della distorsione rilevata nei documenti contabili della società. Tuttavia, tale obbligo di dimostrare l’impatto della distorsione sui prezzi, i costi e i fattori di produzione esiste solo per l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base, in cui tale requisito viene esplicitamente menzionato. Nella sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471), la Corte ha basato siffatto requisito sulla formulazione della suddetta disposizione. Non è possibile estendere la portata del suddetto ragionamento per analogia al fine di includere tutti i cinque criteri del TEM previsti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

In secondo luogo, la Commissione fa valere che i punti da 62 a 73 della sentenza impugnata sono viziati da vari errori di diritto. Anzitutto, il costo del capitale costituisce un fattore di produzione, al pari del costo della manodopera. Di conseguenza, i due regimi di sovvenzioni hanno un nesso diretto con il costo di produzione. Il Tribunale non prenderebbe poi in considerazione l’analisi operata dalla Commissione dell’impatto dei due regimi di sovvenzioni sulla ricorrente di primo grado, sia per quanto riguarda l’individuazione del periodo rilevante sia per quanto riguarda l’importo totale ricevuto. Il Tribunale sostituisce invece la propria analisi a quella della Commissione.

In terzo luogo, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata è viziata da irregolarità procedurali. La ricorrente di primo grado non ha contestato il modo in cui la Commissione ha interpretato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base, bensì unicamente il modo in cui la Commissione ha applicato tale disposizione ai fatti. Di conseguenza, il Tribunale ha statuito ultra vires. Inoltre, il Tribunale non ha dato modo alla Commissione di esporre il suo punto di vista per quanto riguarda la nuova interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base operata nella sentenza impugnata, violando in tal modo il diritto di essere ascoltata di cui gode la Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51 e rettifica in GU 2016, L 159 pag. 24, GU L 44 2016, pag. 20, GU 2010, L 7 pag. 22)

(2)  Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato.


17.2.2020   

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C 54/39


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Fortischem a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-121/15, Fortischem/Commissione

(Causa C-890/19 P)

(2020/C 54/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fortischem a.s. (rappresentanti: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare gli articoli 1 e da 3 a 5 della decisione contestata (1), e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nell’erronea interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (2) quando ha dichiarato che, in una fattispecie come quella in esame, la decisione di recupero poteva essere estesa alla ricorrente anche qualora la ricorrente avesse pagato un prezzo di mercato per gli attivi del beneficiario dell’aiuto.

Secondo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che la Commissione non aveva l’onere di provare se l’aiuto fosse stato trasferito alla ricorrente mediante la vendita degli attivi al di sotto del prezzo di mercato.

Terzo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto e travisato i fatti perché ha trascurato diversi (quasi inconfutabili) elementi attestanti che per gli attivi era stato pagato un prezzo di mercato.

Quarto motivo d’impugnazione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha erroneamente interpretato il concetto dei criteri della «portata della transazione» e della «logica economica della transazione» ai fini dell’accertamento della continuità economica.

Quinto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha ammesso che la Commissione poteva pervenire alla conclusione che sussisteva una continuità economica sulla base di solo due dei criteri accertati, mentre tutti gli altri criteri militavano contro la continuità economica.

Sesto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nell'erronea interpretazione e nella falsa applicazione della disposizione di legge pertinente che vietava i licenziamenti collettivi e nell'erronea qualificazione giuridica dei fatti, quando ha concluso che il divieto di licenziamenti collettivi rappresentasse un vantaggio per la NCHZ invece di un effettivo svantaggio sotto forma di aumento dei costi e quando ha omesso di ridurre l'importo del presunto aiuto di Stato di un importo corrispondente all'aumento dei costi.

Settimo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione impugnata, in quanto la Commissione non ha esposto alcun argomento o spiegazione su come il divieto di licenziamenti collettivi rappresentasse un vantaggio per la NCHZ.


(1)  Decisione (UE) 2015/1826 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) al quale la Slovacchia ha dato esecuzione in favore di NCHZ (GU 2015, L 269, pag. 71).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).


17.2.2020   

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C 54/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polonia) il 4 dicembre 2019 – A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Causa C-895/19)

(2020/C 54/44)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parti

Ricorrente: A.

Resistente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 167, in combinato disposto con l’articolo 178, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale che condizionano l’esercizio del diritto a detrarre l’imposta addebitata a monte, nel medesimo periodo di liquidazione in cui dev’essere liquidata l’imposta dovuta in relazione alle operazioni costituenti acquisti intracomunitari di beni, all’indicazione dell’imposta dovuta a titolo di tali operazioni nella pertinente dichiarazione d’imposta, da presentare nel termine di decadenza (in Polonia di tre mesi) decorrente dalla fine del mese in cui l’imposta, relativa ai beni acquisiti o alle prestazioni ricevute, è diventata esigibile.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


17.2.2020   

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C 54/41


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dall’Irlanda avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione

(Causa C-898/19 P)

(2020/C 54/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, agenti, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Fiat Chrysler Finance Europe, Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 nelle cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo e Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione;

annullare la decisione (1) della Commissione del 21 ottobre 2015, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’approccio al principio di libera concorrenza.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’analizzare la selettività.

Terzo motivo: il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione della sentenza.

Quarto motivo: il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto nell’ammettere che la Commissione potesse rivedere decisioni emesse da amministrazioni fiscali nazionali alla luce di una sua versione del principio di libera concorrenza che non era prevedibile e il cui contenuto è ignoto.

Quinto motivo: il Tribunale ha violato gli articoli 4 e 5 TUE e ha indebitamente impiegato le norme sugli aiuti di Stato per armonizzare le norme degli Stati membri in materia di imposizione diretta.


(1)  Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat [notificata con il numero C(2015) 7152] (GU 2016, L 351, pag. 1).


17.2.2020   

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C 54/42


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-391/17, Romania/Commissione

(Causa C-899/19 P)

(2020/C 54/46)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. Lițu, M. Chicu, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-391/17, statuire sulla causa T-391/17 accogliendo il ricorso di annullamento della decisione (UE) 2017/652

oppure

accogliere l’impugnazione, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-391/17 e rinviare la causa T-391/17 al Tribunale dell’Unione europea e questo, nel nuovo giudizio, voglia accogliere il ricorso di annullamento e annullare la decisione (UE) 2017/652;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A.

Violazione delle disposizioni dei Trattati UE relative alle competenze dell’Unione

Il Tribunale commette un errore di diritto allorché, in violazione del principio di attribuzione delle competenze sancito dall’articolo 5, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea, assimila i valori elencati all’articolo 2 TUE ad un’azione specifica/obiettivo nell’ambito di competenza dell’UE ed invita la Commissione a presentare atti specifici aventi come obiettivo principale il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e della ricchezza della diversità culturale e linguistica.

B.

Violazione dell’articolo 296, paragrafo 2 TFUE

Il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 296, paragrafo 2 TFUE per quanto riguarda l’obbligo di motivazione incombente alla Commissione, ritenendo in modo errato che detto obbligo fosse stato rispettato, in relazione alle circostanze della causa, nel contesto in cui la Commissione non ha illustrato le considerazioni giuridiche che hanno rivestito un’importanza essenziale nell’impianto della decisione (UE) 2017/652, e, inoltre, ha modificato in modo sostanziale la propria posizione espressa in precedenza, senza precisare quali fossero le evoluzioni intervenute tali da giustificare la modifica della posizione.

C.

Irregolarità procedurali tali da arrecare pregiudizio agli interessi del ricorrente

Con il fatto che, nell’ambito della fase orale del procedimento nella causa T-391/17, le discussioni si sono concentrate, su indicazione del Tribunale, unicamente sugli aspetti di ricevibilità del ricorso di annullamento, mentre, nel contesto della sentenza pronunciata, detta istanza ha affrontato esclusivamente aspetti riguardanti il merito, la regolarità del procedimento è stata compromessa.


17.2.2020   

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C 54/43


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 6 dicembre 2019 – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Causa C-900/19)

(2020/C 54/47)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Resistente: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Interveniente: Fédération nationale des Chasseurs

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (1) debbano essere interpretate nel senso che ostano alla facoltà degli Stati membri di autorizzare il ricorso a mezzi, impianti o metodi di cattura o di uccisione che possano avere come conseguenza, anche in misura minima e rigorosamente temporanea, delle catture accessorie. Eventualmente, quali criteri, relativi, in particolare, alla proporzione o all’entità limitata di tali catture accessorie, alla natura in linea di principio non letale della procedura venatoria autorizzata e all’obbligo di liberare senza arrecare danni gli esemplari accidentalmente catturati, possano applicarsi al fine di ritenere soddisfatto il criterio di selettività posto da tali disposizioni.

2)

Se la direttiva del 30 novembre 2009 debba essere interpretata nel senso che la finalità di salvaguardare il ricorso a metodi e mezzi di caccia degli uccelli sanciti dagli usi tradizionali, a fini ricreativi, e nei limiti in cui siano soddisfatte tutte le altre condizioni che lettera c) del medesimo paragrafo prescrive per siffatta deroga, possa giustificare l’insussistenza di un’altra soluzione soddisfacente ai sensi del paragrafo 1 del suo articolo 9, permettendo così di derogare al principio del divieto di tali metodi e mezzi di caccia di cui al suo articolo 8.


(1)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).


17.2.2020   

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C 54/43


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 10 dicembre 2019 – E. Sp. z o.o/K.S.

(Causa C-904/19)

(2020/C 54/48)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Ricorrente: E. Sp. z o.o

Convenuta: K.S.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) (…) e i suoi considerando 20 e 24, ai sensi dei quali i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore, e le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (2) (…) nonché il suo considerando 31, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disposizione dell'articolo 339 § 2 k.p.c. (kodeks postępowania cywilnego, codice di procedura civile; in prosieguo: il «k.p.c.»), intesa nel senso che l’articolo 339 § 2 k.p.c. consente di emettere una sentenza contumaciale in una causa (…) diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo (…) anche in una situazione in cui l'attore non abbia prodotto il contratto di credito al consumo (…) e, di conseguenza, siffatto contratto non sia stato esaminato dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi, né sia stato verificato se il contratto contenesse tutti gli elementi richiesti dalla legge, e, al tempo stesso, impone di basarsi, nell’emettere la sentenza contumaciale, unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti, senza esaminare le prove sotto il profilo della sussistenza di un «ragionevole dubbio», ai sensi della citata disposizione.

Oppure, se alla luce delle sentenze della Corte, del 1o ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62), del 10 settembre 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 56) e del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, punto 47), sia ammissibile un’interpretazione dell'articolo 339 § 2 k.p.c. nel senso che sia possibile pronunciare una sentenza contumaciale in una causa [diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo] (…) in cui l'attore non abbia allegato il contratto all’atto introduttivo e, di conseguenza, senza che il contratto fosse esaminato dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi e senza verificare se il contratto contenesse tutti gli elementi richiesti dalla legge, basandosi unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti.

2)

Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (…) e i suoi considerando 20 e 24, ai sensi dei quali i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore, e le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (…) nonché con il suo considerando 31, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disposizione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c., intesa nel senso che l’articolo 339 § 2 del k.p.c. preclude al giudice nazionale di esaminare il contratto (…) di credito al consumo, allegato dall’attore, (…) dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi nonché di esaminare se il contratto contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, e, al tempo stesso, impone di basarsi, nell’emettere la sentenza contumaciale, unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti, senza esaminare le prove sotto il profilo della sussistenza di un «ragionevole dubbio», ai sensi di tale disposizione.

Oppure, se alla luce delle sentenze della Corte del 1o ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62); del 10 settembre 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 56); del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, punto 47), sia ammissibile un’interpretazione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c., nel senso che sia possibile pronunciare una sentenza contumaciale in una causa [diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo] (…) senza che il contratto prodotto dall’attore, allegato all’atto introduttivo, venga esaminato dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi e senza verificare se il contratto contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, basandosi unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.

(2)  GU 2008, L 133, pag. 66.


17.2.2020   

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C 54/45


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) il 13 dicembre 2019 – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

(Causa C-913/19)

(2020/C 54/49)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Parti

Ricorrente: CNP spółka z o.o.

Resistente: Gefion Insurance A/S

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10, del regolamento (UE) n. 2012/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che nelle controversie tra, da un lato, un operatore economico che ha acquistato da una parte lesa un credito derivante da un’assicurazione della responsabilità civile nei confronti di una compagnia di assicurazione e, dall’altro, tale compagnia di assicurazione non è esclusa la determinazione della competenza dell’autorità giurisdizionale in base all’articolo 7, punto 2, o all’articolo 7, punto 5, del regolamento.

2)

Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l’articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 2012/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che una società di diritto commerciale, che esercita la propria attività in uno Stato membro e che liquida i danni patrimoniali nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore [OR.1] agendo in base ad un contratto stipulato con una compagnia di assicurazione con sede in un altro Stato membro sia una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività di tale compagnia.

3)

Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 2012/1215 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che esso costituisce un criterio autonomo di competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro del luogo in cui si è verificato un evento dannoso e dinanzi alla quale un creditore, che ha acquistato dalla parte lesa un credito derivante dall’assicurazione della responsabilità civile, ha proposto un’azione contro la compagnia di assicurazione con sede in un altro Stato membro.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.


Tribunale

17.2.2020   

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C 54/46


Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2019 – Polonia/Commissione

(Causa T-21/18) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Settore degli ortofrutticoli - Aiuti alle associazioni di produttori - Spese sostenute dalla Polonia - Carenze nei controlli essenziali e complementari - Controlli sui piani di riconoscimento e sui criteri di riconoscimento - Controlli sulle domande di aiuto - Ammissibilità dei gruppi di produttori - Coerenza economica - Necessità e ammissibilità degli investimenti - Ragionevolezza dei costi - Carenze sistemiche - Rischio per il FEAGA - Misure correttive - Rettifiche forfettarie del 25 %»)

(2020/C 54/50)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Pawlicka e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 292, pag. 61).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


17.2.2020   

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C 54/47


Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Bulgaria/Commissione

(Causa T-22/18) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Bulgaria - Sviluppo rurale - Qualità dei controlli in loco - Controllo dei criteri di ammissibilità e di selezione - Rettifiche finanziarie - Controlli ex post - Metodo applicato per il calcolo delle rettifiche finanziarie - Reiterazione - Misure di rettifica - Procedimento di verifica della conformità - Certezza del diritto - Principio di buona gestione finanziaria - Proporzionalità»)

(2020/C 54/51)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e L. Zaharieva, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina, G. Koleva e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione d’esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 292, pag. 61).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


17.2.2020   

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C 54/47


Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Wehrheim/BCE

(Causa T-100/18) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Soppressione - Responsabilità - Danno materiale e morale - Illecito dell’amministrazione»)

(2020/C 54/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christine Wehrheim (Offenbach, Germania) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e A. Andrzejewska, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta a ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che la ricorrente asserisce di aver subito a causa dell’errore commesso dalla BCE al momento della sua assunzione nel fissare, i diritti pecuniari a lei spettanti, che ha comportato la concessione di una indennità di dislocazione in seguito soppressa.

Dispositivo

1)

La Banca centrale europea (BCE) è condannata a pagare alla sig.ra Christine Wehrheim, a titolo di danno morale, la somma di EUR 1 000, aumentata degli interessi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, fino alla data del pagamento da parte della BCE dell’importo di EUR 1 000.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La sig.ra Wehrheim e la BCE sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


17.2.2020   

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C 54/48


Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Grecia/Commissione

(Causa T-295/18) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Grecia - Sviluppo rurale - Aiuti diretti disaccoppiati - Controlli chiave - Rettifiche finanziarie forfettarie»)

(2020/C 54/53)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A. Vasilopoulou e E. Chroni, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e J. Aquilina, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/304 della Commissione, del 27 febbraio 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 59, pag. 3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


17.2.2020   

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C 54/49


Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi)

(Causa T-383/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo businessNavi - Uso effettivo del marchio - Decadenza parziale - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 54/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sta*Ware EDV Beratung GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Bölling e M. Graf, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Accelerate IT Consulting GmbH (Ahlen, Germania) (rappresentante: H. Hofmann, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 2 maggio 2018 (procedimento R 434/2017-5), relativa a un procedimento di decadenza tra la Sta*Ware EDV Beratung e la Accelerate IT Consulting.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sta*Ware EDV Beratung GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


17.2.2020   

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C 54/50


Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – XG/Commissione

(Causa T-504/18) (1)

(«Personale di una società privata fornitore di servizi informatici all’istituzione - Rifiuto di accesso ai locali della Commissione - Competenza dell’autore dell’atto»)

(2020/C 54/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: XG (rappresentanti: S. Kaisergruber e A. Burghelle-Vernet, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e T. Bohr, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione del 3 luglio 2018 che mantiene il rifiuto di acceso del ricorrente ai suoi locali

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 3 luglio 2018 che mantiene nei confronti di XG il rifiuto di accesso ai suoi locali è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 373 del 15/10/2018


17.2.2020   

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C 54/50


Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 novembre 2019 – AMVAC Netherlands/Commissione

(Causa T-317/19 R)

(«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Sostanza attiva “etoprofos” - Condizioni di approvazione per l’immissione sul mercato dalla sostanza - Demanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 54/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu, M. Grundchard e S. Englebert, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla-Contreras e I. Naglis, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2019, L 62, p. 7).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


17.2.2020   

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C 54/51


Ricorso proposto il 21 ottobre 2019 – Wagenknecht/Consiglio europeo

(Causa T-715/19)

(2020/C 54/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lukáš Wagenknecht (Pardubice, Repubblica Ceca) (rappresentante: A. Dolejská, avvocato)

Convenuto: Consiglio europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare illegittima l’inattività del Consiglio europeo riguardo al presunto conflitto d’interessi di Andrej Babiš, primo ministro ceco, in relazione alla dotazione di bilancio dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Con il primo motivo, il ricorrente afferma di aver trasmesso al Consiglio europeo un invito a pronunciarsi mediante lettera del 5 giugno 2019 e di aver inviato al Consiglio europeo, in data 10 giugno 2019, una richiesta di agire ai sensi dell’articolo 265 TFUE, chiedendo di non invitare Andrej Babiš, asseritamente in conflitto d’interessi, alla riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 in cui veniva discussa la dotazione di bilancio dell’Unione europea, conformemente al punto 4 dell’ordine del giorno.

Il richiedente osserva che, ciononostante, il 20 giugno 2019, il primo ministro ceco, Babiš, asseritamente in conflitto d’interessi, era presente alla riunione del Consiglio europeo in cui veniva discussa la dotazione di bilancio dell’Unione europea, conformemente al punto 4 dell’ordine del giorno.

2.

Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere che la risposta del Consiglio europeo all’invito a pronunciarsi era inconcludente e contraddittoria e non ha chiarito la posizione di quest’ultimo.

3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce di essere direttamente interessato dalla mancata esclusione, da parte del Consiglio europeo, di Babiš dalle deliberazioni sulla futura dotazione di bilancio dell’Unione europea nelle riunioni del Consiglio europeo, poiché:

i.

non è necessario alcun altro atto intermedio per escludere dal Consiglio europeo persone in conflitto d’interessi; e

ii.

ciò produce effetti sulla situazione giuridica del ricorrente, in quanto quest’ultimo è: a) un rappresentante eletto del Senato della Repubblica Ceca, incaricato delle indagini sul presunto conflitto d’interessi del primo ministro ceco, quale membro di una commissione speciale del Senato istituita a tale scopo, e b) un futuro concorrente dei candidati del partito ANO 2011, controllato dal primo ministro ceco.

4.

Con il quarto motivo, il ricorrente afferma che il proprio interesse individuale riguardo alla contestata omessa azione del Consiglio europeo riguardo al presunto conflitto d’interessi del primo ministro ceco, Babiš, deriva:

i.

da un dovere costituzionale di controllare la corretta adozione degli atti giuridici dell’Unione europea, ivi compresa la dotazione di bilancio dell’Unione europea (il quadro finanziario pluriennale 2021-2027);

ii.

da un dovere costituzionale, che conferisce il diritto di controllare il primo ministro ceco quando agisce in seno al Consiglio europeo e che comprende il dovere di esercitare responsabilmente la funzione di membro della commissione speciale del Senato incaricata delle indagini sul presunto conflitto d’interessi del primo ministro ceco, Babiš;

iii.

dall’elezione del ricorrente al Senato della Repubblica Ceca nel 2018, in competizione con candidati del partito ANO 2011, controllato dal primo ministro ceco.

Il ricorrente rileva che un eventuale rifiuto del Tribunale di trattare la presente causa equivarrebbe a un diniego di giustizia, comportando la concreta impossibilità per i membri dei parlamenti nazionali di controllare i membri del loro governo in relazione ad atti compiuti nel Consiglio europeo e nel Consiglio.

5.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la sussistenza di un obbligo del Consiglio europeo di agire contro il conflitto d’interessi, ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario (1).

Il ricorrente afferma che sono soddisfatte tutte le condizioni che determinano l’obbligo di agire del Consiglio europeo, ovvero di prevenire o neutralizzare l’asserito conflitto d’interessi del primo ministro ceco, Babiš.

6.

Con il sesto motivo, il ricorrente contesta la violazione dell’obbligo di agire del Consiglio europeo ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e del suddetto articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


17.2.2020   

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C 54/52


Ricorso proposto il 20 novembre 2019 – HC/Commissione

(Causa T-804/19)

(2020/C 54/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HC (rappresentato da: G. Pandey and V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 20 agosto 2019 dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente, in data 17 aprile 2019, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, e della domanda di risarcimento danni per l’importo di EUR 50 000;

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO del 21 marzo 2019, con la quale era respinta la domanda del ricorrente di riesame della decisione di quest’ultima di non ammetterlo alla fase successiva del concorso;

annullare la decisione del 28 gennaio 2019 comunicata sull’account online EPSO di non includere il candidato nell’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla fase successiva del concorso EPSO/AD/363/18;

annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/363/18 pubblicato l’11 ottobre 2018 (1) e, nella sua interezza, l’elenco risultante dei candidati selezionati per partecipare al suddetto concorso e/o dichiararlo illegittimo e inapplicabile al ricorrente ai sensi dell’articolo 277 TFUE;

condannare la convenuta a versare al ricorrente l’importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno risultante dalle decisioni impugnate summenzionate;

in via preliminare, se occorre, dichiarare l’articolo 90 dello Statuto dei funzionari invalido e inapplicabile nel presente procedimento, ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardo all’esperienza lavorativa del ricorrente e, in tale contesto, sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione delle decisioni, e sulla violazione dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dell’articolo 296 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto del ricorrente di essere ascoltato e, in tale contesto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 296 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 1 del 1958 (2) e, in tale ambito, sulla violazione degli articoli 1d e 28 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto dei funzionari e del principio di pari trattamento e non discriminazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’illegittimità del documento denominato «talent screener» alla luce degli articoli 1d, 4, 7 e 29 dello Statuto dei funzionari.


(1)  GU 2018, C 368 A, pag. 1.

(2)  Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea.


17.2.2020   

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C 54/53


Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – JMS Sports/EUIPO (Inter-Vion) (Elastici a spirale per capelli)

(Causa T-823/19)

(2020/C 54/59)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: JMS Sports sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentanti: D. Piróg e J. Słupski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Inter-Vion S.A. (Varsavia, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario (Elastici a spirale per capelli) – Disegno o modello comunitario n. 1723 677-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 settembre 2019 nel procedimento R 1573/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO;

condannare l’interveniente, nel caso in cui partecipasse al procedimento, a sopportare le proprie spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002;

Violazione del principio della ripartizione dell’onere della prova.

Violazione del principio della parità delle armi.


17.2.2020   

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C 54/54


Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)

(Causa T-829/19)

(2020/C 54/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco

Parti

Ricorrente: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T.Chleboun, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «BLEND 42 VODKA» – Domanda di registrazione n. 12 945 879

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2019 nel procedimento R 2531/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riunire i procedimenti R 2531/2018-2, R 2532/2018-2 e R 2533/2018-2 relativi ai rispettivi ricorsi proposti avverso la decisione del convenuto del 5 settembre 2019;

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e la parte interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.2.2020   

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C 54/55


Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)

(Causa T-830/19)

(2020/C 54/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco

Parti

Ricorrente: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T.Chleboun, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «BLEND 42 VODKA» nei colori azzurro e blu scuro – Domanda di registrazione n. 12 946 034

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2019 nel procedimento R 2532/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riunire i procedimenti R 2531/2018-2, R 2532/2018-2 e R 2533/2018-2 relativi ai rispettivi ricorsi proposti avverso la decisione del convenuto del 5 settembre 2019;

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e la parte interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.2.2020   

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C 54/56


Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

(Causa T-831/19)

(2020/C 54/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco

Parti

Ricorrente: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T.Chleboun, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA» nei colori bianco, rosso, grigio, celeste, blu scuro e arancione – Domanda di registrazione n. 12 946 182

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2019 nel procedimento R 2533/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riunire i procedimenti R 2531/2018-2, R 2532/2018-2 e R 2533/2018-2 relativi ai rispettivi ricorsi proposti avverso la decisione del convenuto del 5 settembre 2019;

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto e la parte interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.2.2020   

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C 54/57


Ricorso proposto il 16 dicembre 2019 – Leonardo/Frontex

(Causa T-849/19)

(2020/C 54/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Leonardo SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Esposito, F. Caccioppoli e G. Calamo, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, nel merito, annullare gli atti sotto indicati; sempre nel merito condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, diretti e indiretti, derivanti, a qualunque titolo, dalla illegittimità della gara in esame. In via istruttoria: disporre perizia ai sensi degli Artt. 91(e) e 96 del Regolamento di Procedura del Tribunale, al fine di accertare che: a) le clausole del bando impugnate sono irragionevoli, innecessarie e non conformi rispetto alla normativa di settore; b) le clausole impugnate impediscono a Leonardo di formulare un’offerta; c) sussistono ragioni di opportunità sotto il profilo dei costi e di fattibilità tecnica per la suddivisione della gara in due o più lotti. Con vittoria di compensi difensivi e spese di lite.

Motivi e principali argomenti

La presente domanda si rivolge contro il FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG per il servizio «Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) for Medium Altitude Long Endurance Maritime Aerial Surveillance», pubblicato in data 18 ottobre 2019 nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea TED (Tenders Electronic Daily), con riferimento 2019/S 202-490010, e dei rispettivi atti allegati e, in particolare:

Invitation to Tender, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61915;

Financial Proposal, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61916;

Declaration, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61917;

Annex I – Tender Specifications, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61918;

Tender Submission Form, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61919;

Draft Contract, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61921;

Agreement of non-disclosure, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61922;

Appendix 1, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61924;

Appendix 2, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61925;

Appendix 3, disponibile al sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=61926;

della Rettifica – Avviso, relativo a informazioni complementari o modifiche, pubblicato nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea TED (Tenders Electronic Daily), con riferimento 2019/S 216-528930,

la Rettifica – Avviso, relativo a informazioni complementari o modifiche, pubblicato nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea TED (Tenders Electronic Daily), con riferimento 2019/S 226-553006,

i chiarimenti resi da FRONTEX ai sensi della lex specialis (pubblicati sul sito internet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-questions.html?cftId=5444);

il verbale dell’Informative Meeting tenutosi presso FRONTEX in data 28 ottobre 2019; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente rispetto agli atti sopra indicati.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

La ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati in quanto gli stessi violano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, in ragione del loro contenuto generico e irrazionale ovvero della circostanza che in taluni casi pongono a carico dei concorrenti, e per quanto di interesse alla ricorrente, specifici requisiti tecnici totalmente inutili, sproporzionati, eccessivi e non funzionali ai fini del servizio ovvero tali da rendere comunque la partecipazione della ricorrente impossibile ovvero subordinata ad oneri economici eccessivi al punto da pregiudicare la concorrenzialità dell’offerta. Conseguentemente, tali atti violano i Considerando nn. 96 e 108 e degli Articoli 160, 161 e 166 del Regolamento Finanziario Generale (UE, Euratom) 2018/1046 (1) e dei punti 17.1, 17.3 e 17.8 dell’Annesso I al predetto Regolamento, oltre alle direttive 2014/23/UE (2) e 2014/24/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. Si concreta altresì eccesso di potere, sotto specie di violazione del principio di proporzionalità, illogicità, erroneità dei presupposti e loro travisamento, disparità di trattamento, ingiustizia e sviamento.

2.

La ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati, anche in ragione della omessa suddivisione in lotti della gara oggetto di giudizio. In particolare, denuncia la violazione dell’Art. 160, parr. 1, 2 e 3 del Regolamento Finanziario Generale (UE, Euratom) 2018/1046, nonché violazione del punto 33.1 dell’Annesso I al predetto Regolamento e l’omessa applicazione del punto 18.2, terza disposizione, dell’Annesso I al predetto Regolamento.

3.

La ricorrente contesta altresì la violazione degli Articoli 176 ovvero 179 del richiamato Regolamento, in ragione della previsione contenuta negli atti di gara che consente la partecipazione a soggetti di Paesi terzi.

4.

Da ultimo, in ragione della illegittimità degli atti, la ricorrente chiede il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, diretti e indiretti, derivanti, a qualunque titolo, dalla illegittimità della gara in esame.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1)

(2)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2018, L 94, p.ag. 1).

(3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).


17.2.2020   

IT

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C 54/59


Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – Therani/EUIPO - Blue Genes (Earnest Sewn)

(Causa T-853/19)

(2020/C 54/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Reza Hossein Khan Tehrani (Nordhorn, Germania) (rappresentante: D. Wiedemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Blue Genes, Inc. (Gardena, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Earnest Sewn – Marchio dell’Unione europea n. 12 302 071

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2019 nel procedimento R 531/2018-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di annullamento del 30 gennaio 2019 nel caso no12618 C riguardante una domanda di nullità diretta avverso il marchio dell’Unione europea n. 12 302 071 «Earnest Sewn;

ordinare il mantenimento della registrazione del marchio dell’Union europea n. 12 302 071«Earnest Sewn »;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.2.2020   

IT

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C 54/60


Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – Franz Schröder/EUIPO - RDS Design (MONTANA)

(Causa T-854/19)

(2020/C 54/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück-Nordhagen, Germania) (rappresentanti: L. Pechan e N. Fangmann, lawyers)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RDS Design ApS (Allerød, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MONTANA» – Marchio dell’Unione europea n. 10 708 881

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/10/2019 nel procedimento R 2393/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere la domanda di dichiarazione di invalidità e dichiarare il marchio dell’Unione europea n. 10 708 881 invalido rispetto ai beni e ai servizi contestati;

condannare l’EUIPO e, ove necessario, la controinteressata, al pagamento delle spese, incluse quelle sorte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Un

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.2.2020   

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C 54/61


Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

(Causa T-855/19)

(2020/C 54/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück-Nordhagen, Germania) (rappresentanti: L. Pechan e N. Fangmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RDS Design ApS (Allerød, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo MONTANA – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 211 278

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 ottobre 2019 nel procedimento R 1006/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere la domanda di dichiarazione di nullità e dichiarare nulla la registrazione internazionale del marchio n. 1 211 278 per l’Unione europea per i prodotti contestati;

condannare l’EUIPO e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.2.2020   

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C 54/62


Ricorso proposto il 17 dicembre 2019 – Franz Schröder/EUIPO - RDS Design (MONTANA)

(Causa T-856/19)

(2020/C 54/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück-Nordhagen, Germania) (rappresentanti: L. Pechan e N. Fangmann, lawyers)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RDS Design ApS (Allerød, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «MONTANA» – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 869 610

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/10/2019 nel procedimento R 2394/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere la domanda di dichiarazione di invalidità e dichiarare la domanda di registrazione internazionale di marchio n. 869 610 invalida per l’Unione europea rispetto ai beni e ai servizi contestati;

condannare l’EUIPO e, ove necessario, la controinteressata, al pagamento delle spese, incluse quelle sorte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.2.2020   

IT

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C 54/63


Ricorso proposto il 9 dicembre 2019 – Alkemie Group/EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)

(Causa T-859/19)

(2020/C 54/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Alkemie Group sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentante: A. Corbela, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mann & Schröder GmbH (Siegelsbach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ALKEMIE – Domanda di registrazione n. 16 417 644

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 settembre 2019 nel procedimento R 2230/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la Mann & Schröder GmbH alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.2.2020   

IT

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C 54/63


Ricorso proposto il 9 dicembre 2019 – Alkemie Group/EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)

(Causa T-860/19)

(2020/C 54/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Alkemie Group sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentante: A. Corbela, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mann & Schröder GmbH (Siegelsbach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALKEMIE – Domanda di registrazione n. 16 417 669

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 settembre 2019 nel procedimento R 2231/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la Mann & Schröder GmbH alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.