ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 382

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
11 novembre 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 382/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9497 — Crédit Agricole/Abanca/JV) ( 1 )

1

2019/C 382/02

Avvio di procedura (Caso M.9162 — Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 382/03

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, PARTITO COMUNISTA DELLE FILIPPINE, incluso NEW PEOPLE’S ARMY — NPA (Nuovo esercito popolare), Filippine,, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Esercito di Liberazione Nazionale), SENDERO LUMINOSO SL (Sentiero luminoso) persone e gruppi che figurano nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (v. gli allegati della decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio

3

 

Commissione europea

2019/C 382/04

Tassi di cambio dell'euro — 8 novembre 2019

5

2019/C 382/05

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni nella riunione del 28 giugno 2019 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets Relatore: Lettonia

6

2019/C 382/06

Relazione finale del consigliere-auditore (M.8864 — Vodafone/certain Liberty Global Assets)

8

2019/C 382/07

Sintesi della decisione della Commissione del 18 luglio 2019 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets) [notificata con il numero C(2019)5187] ( 1 )

10


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2019/C 382/08

Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019 Corpo europeo di solidarietà

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 382/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9605 — DAK Americas/Lotte Chemical UK) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

2019/C 382/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9573 — Brookfield/Iridium/Global Borealis) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

27

2019/C 382/11

Notifica preventiva di concentrazione Caso M.9582 — Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades (Testo rilevante ai fini del SEE

28


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9497 — Crédit Agricole/Abanca/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 382/01)

Il 25 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9497. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/2


Avvio di procedura

(Caso M.9162 — Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 382/02)

Il 30 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+ 32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.9162 — Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/3


Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, PARTITO COMUNISTA DELLE FILIPPINE, incluso «NEW PEOPLE’S ARMY» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine,, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL («Esercito di Liberazione Nazionale»), SENDERO LUMINOSO «SL» («Sentiero luminoso») persone e gruppi che figurano nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(v. gli allegati della decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio

(2019/C 382/03)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dei gruppi summenzionati, che figurano nella decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio (2).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (3), prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone e ai gruppi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti all’inserimento in elenco delle summenzionate persone e dei summenzionati gruppi. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio intende modificare le sue motivazioni di conseguenza.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni previste riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione del gruppo COMET designazioni)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro il 15 novembre 2019.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone e dei gruppi in questione sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (4).

Si attira l’attenzione delle persone e dei gruppi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento).


(1)  GU L 209 del 9.8.2019, pag. 15.

(2)  GU L 209 del 9.8.2019, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


Commissione europea

11.11.2019   

IT

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C 382/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 novembre 2019

(2019/C 382/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1034

JPY

yen giapponesi

120,72

DKK

corone danesi

7,4727

GBP

sterline inglesi

0,86158

SEK

corone svedesi

10,7025

CHF

franchi svizzeri

1,0991

ISK

corone islandesi

137,70

NOK

corone norvegesi

10,0893

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,486

HUF

fiorini ungheresi

333,37

PLN

zloty polacchi

4,2610

RON

leu rumeni

4,7638

TRY

lire turche

6,3513

AUD

dollari australiani

1,6065

CAD

dollari canadesi

1,4561

HKD

dollari di Hong Kong

8,6372

NZD

dollari neozelandesi

1,7426

SGD

dollari di Singapore

1,5002

KRW

won sudcoreani

1 276,66

ZAR

rand sudafricani

16,3121

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7115

HRK

kuna croata

7,4345

IDR

rupia indonesiana

15 463,05

MYR

ringgit malese

4,5609

PHP

peso filippino

55,809

RUB

rublo russo

70,4653

THB

baht thailandese

33,527

BRL

real brasiliano

4,5583

MXN

peso messicano

21,1383

INR

rupia indiana

78,6520


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.11.2019   

IT

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C 382/6


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni

nella riunione del 28 giugno 2019

concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il

caso M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets

Relatore: Lettonia

(2019/C 382/05)

Giurisdizione

1.

Il comitato consultivo (15 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento sulle concentrazioni») (1).

2.

Il comitato consultivo (15 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

3.

Il comitato consultivo (15 Stati membri) concorda con le conclusioni indicate dalla Commissione nel progetto di decisione riguardo alla definizione del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante per:

a)

la fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa;

b)

la fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet;

c)

la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;

d)

la fornitura al dettaglio di servizi televisivi;

e)

la fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo in Germania;

f)

la fornitura al dettaglio di servizi «multiple play»;

g)

i servizi al dettaglio di connettività aziendale;

h)

i servizi al dettaglio di hosting su Internet;

i)

i servizi all’ingrosso di terminazione di chiamata su reti fisse;

j)

le linee affittate all’ingrosso;

k)

la terminazione e l’hosting delle chiamate a numeri non geografici all’ingrosso;

l)

la fornitura all’ingrosso di servizi di transito nazionale delle chiamate su reti fisse;

m)

i servizi all’ingrosso di vettore «carrier» internazionali;

n)

i servizi all’ingrosso di connettività Internet;

o)

l’accesso e la raccolta di chiamata in rete mobile all’ingrosso;

p)

il mercato all’ingrosso della terminazione di chiamata in rete mobile;

q)

i servizi all’ingrosso di roaming internazionale;

r)

la fornitura e l’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi;

s)

la trasmissione all’ingrosso del segnale televisivo;

t)

la trasmissione intermedia del segnale televisivo in Germania;

u)

la concessione di licenze e l’acquisizione di diritti di diffusione per il contenuto televisivo.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

4.

Il comitato consultivo (15 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati su:

a)

il mercato della fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet in Germania;

b)

l’ipotetico mercato della fornitura al dettaglio di pacchetti «multiple play» costituiti da servizi di telefonia fissa e di accesso fisso a Internet in Germania;

c)

il mercato della fornitura e dell’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi e il mercato della trasmissione all’ingrosso del segnale televisivo in Germania.

5.

Il comitato consultivo (15 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l’operazione notificata costituisca un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a causa di:

a)

effetti orizzontali non coordinati su mercati diversi da quelli indicati al punto 4;

b)

effetti orizzontali coordinati;

c)

effetti verticali non coordinati;

d)

effetti di conglomerato.

Impegni

6.

Il comitato consultivo (15 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante l’11 giugno 2019 eliminano il significativo ostacolo a un’effettiva concorrenza identificato nel progetto di decisione.

7.

Il comitato consultivo (15 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni definitivi presentati dalla parte notificante l’11 giugno 2019 siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Compatibilità con il mercato interno e con l’accordo SEE

8.

Il comitato consultivo (15 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

Helena LARSSON HAUG

Presidente della riunione del comitato consultivo


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/8


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

(M.8864 — Vodafone/certain Liberty Global Assets)

(2019/C 382/06)

Introduzione

1.

In data 19 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2) attraverso la quale la Vodafone Group Plc («Vodafone» o «la parte notificante») avrebbe acquisito il controllo esclusivo delle imprese di servizi di telecomunicazione appartenenti alla Liberty Global Plc («Liberty Global») in Cechia, in Germania, in Ungheria e in Romania (l’«impresa oggetto dell’acquisizione») (3) (l’«operazione»). Vodafone e Liberty Global (compresa l’impresa oggetto dell’acquisizione) sono di seguito denominate le «parti».

Procedimento

2.

Durante la prima fase dell’indagine la Commissione ha sollevato seri dubbi quanto alla compatibilità dell’operazione con il mercato interno. L’11 dicembre 2018 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, cui le parti hanno risposto il 7 gennaio 2019.

3.

Il 18 gennaio 2019 la Commissione ha adottato due decisioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, poiché nessuna delle parti aveva fornito informazioni complete in risposta a una richiesta di informazioni (le «decisioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3»). Le decisioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, obbligavano i destinatari a presentare informazioni complete alla Commissione e hanno avuto come effetto la sospensione dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni. La sospensione dei termini è scaduta l’8 febbraio 2019, quando entrambe le parti si sono conformate alle decisioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3.

Comunicazione delle obiezioni

4.

Il 25 marzo 2019 la Commissione ha inviato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni (4). Nella comunicazione delle obiezioni la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, per l’insorgere di 1) effetti orizzontali non coordinati i) nella fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet in Germania; ii) nella fornitura al dettaglio di pacchetti Dual Play, che uniscono i servizi di telefonia fissa e i servizi di accesso fisso a Internet in Germania; iii) nel mercato all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo in Germania; e per l’insorgere di 2) effetti verticali non coordinati nella fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo ai clienti MDU in Germania e nel potenziale mercato regionale, corrispondente alla zona coperta da Unitymedia.

5.

Le parti hanno presentato per iscritto la loro risposta alla comunicazione delle obiezioni l’8 aprile 2019. Nessuna delle parti ha chiesto di essere sentita.

Terzi interessati

6.

Su loro richiesta motivata ho ammesso 18 imprese come terzi interessati nel presente procedimento ai sensi dell’articolo 5 della decisione 2011/695/UE. Tra queste vi erano concorrenti e/o entità che intrattengono rapporti contrattuali con le parti come fornitori o clienti, nonché associazioni che rappresentano tali imprese.

7.

A tutti i terzi interessati è stata fornita una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni ed è stato assegnato un termine entro il quale presentare le loro osservazioni scritte ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni.

Accesso al fascicolo

8.

Le parti hanno avuto accesso al fascicolo per la prima volta il 25 marzo 2019 e in seguito su base continuativa. L’accesso alle informazioni confidenziali invocato dalla Commissione nella comunicazione delle obiezioni è stato concesso ai consulenti economici delle parti in una sala dati.

9.

Il 16 aprile 2019 ho ricevuto una richiesta di accesso al fascicolo della Commissione da un’impresa che avevo ammesso al procedimento come uno dei terzi interessati. Tale richiesta di accesso era stata dapprima indirizzata alla DG Concorrenza, che l’aveva respinta il 12 aprile 2019. Ho risposto alla richiesta il 23 aprile 2019, constatando che non vige alcun obbligo giuridico di dare accesso al fascicolo all’impresa interessata. In sostanza, l’articolo 11 del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni distingue, ai fini del diritto di essere sentiti, i terzi dalle parti notificanti, altre parti interessate (5) e le parti in merito alle quali la Commissione intende prendere una decisione ai sensi dell’articolo 14 o dell’articolo 15 del regolamento sulle concentrazioni. Il diritto di terzi di essere sentiti nei procedimenti sulle concentrazioni è sancito dall’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni. Quest’ultimo definisce il contenuto e la portata del diritto dei terzi interessati a essere sentiti, affermando che «la Commissione comunica per iscritto la natura e l’oggetto del procedimento e assegna un termine per la presentazione delle osservazioni». Entro i limiti del suo potere discrezionale e in linea con la giurisprudenza (6), la Commissione ha presentato una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni a tutti i terzi interessati permettendo loro di comprendere le teorie del pregiudizio e le loro componenti, e dando loro la possibilità di pronunciarsi. Mentre i destinatari di una comunicazione delle obiezioni e le «altre parti interessate» hanno il diritto di accedere al fascicolo ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni, i soggetti estranei al progetto di concentrazione, come l’impresa interessata, non hanno lo stesso diritto di accesso al fascicolo.

Impegni

10.

Il 6 maggio 2019 la parte notificante ha presentato una serie di impegni a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni al fine di risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione.

11.

In base al feedback ricevuto dai test di mercato di tali impegni da parte della Commissione, l’11 giugno 2019 la parte notificante ha presentato una serie rivista di impegni («impegni definitivi»).

12.

Nel progetto di decisione la Commissione ritiene che gli impegni definitivi siano adeguati e sufficienti per eliminare l’ostacolo significativo alla concorrenza effettiva cui l’operazione darebbe luogo e che tali impegni rendano quindi la concentrazione proposta compatibile con il mercato interno e l’accordo SEE.

Progetto di decisione

13.

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

Conclusione

14.

Il consigliere-auditore conclude che nel presente procedimento l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 3 luglio 2019

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(3)  In Cechia, l’impresa oggetto dell’acquisizione opera attraverso UPC Česká republika, s.r.o., in Germania tramite Unitymedia GmbH («Unitymedia»), in Ungheria tramite UPC Magyarország Kft e in Romania attraverso UPC Romania S.R.L.

(4)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il «regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni») (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.)

(5)  Ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni, «le parti della concentrazione proposta che non sono parti notificanti, quali ad esempio il venditore o l’impresa oggetto della concentrazione», costituiscono «altre parti interessate».

(6)  Cfr. ad esempio le cause Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione, T 213/01 e T 214/01, EU:T:2006:151, punto 107.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/10


Sintesi della decisione della Commissione

del 18 luglio 2019

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets)

[notificata con il numero C(2019)5187]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 382/07)

Il 18 luglio 2019 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I.   Introduzione

(1)

In data 19 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione europea (la «Commissione») la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni attraverso la quale la Vodafone Group Plc («Vodafone» o «la parte notificante») intende acquisire il controllo esclusivo delle imprese di servizi di telecomunicazione appartenenti alla Liberty Global Plc («Liberty Global») in Cechia, Germania, Ungheria e Romania (l’«impresa oggetto dell’acquisizione») (l’«operazione»). Vodafone e l’impresa oggetto dell’acquisizione sono di seguito denominate le «parti».

(2)

La decisione è così strutturata. La sezione II descrive le parti. La sezione III spiega i motivi per cui l’operazione costituisce una concentrazione. La sezione IV spiega perché la concentrazione risultante dall’operazione è di dimensione UE. La sezione V descrive la procedura seguita in questo caso. La sezione VI illustra l’indagine avviata dalla Commissione sull’operazione. La sezione VII definisce i mercati del prodotto e geografico rilevanti. La sezione VIII riporta la valutazione della Commissione riguardo alla suscettibilità dell’operazione di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, tenendo conto degli incrementi di efficienza avanzati dalla parte notificante. La sezione IX illustra la valutazione della Commissione riguardo agli impegni presentati dalla parte notificante. La sezione X riporta le conclusioni della Commissione.

II.   Le parti

(3)

Vodafone è un gruppo di imprese che opera a livello mondiale nella gestione di reti di telecomunicazioni mobili e nella prestazione di servizi di telecomunicazione mobile, tra cui servizi di telefonia vocale, messaggistica, dati e contenuti. Alcune delle sue società operative offrono anche servizi di televisione via cavo, di telefonia fissa, di accesso a Internet a banda larga e/o di IPTV (2). Nell’UE Vodafone è attiva in dodici Stati membri. In particolare in Cechia, Ungheria e Romania Vodafone fornisce principalmente servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile e, in misura minore, servizi di telecomunicazioni fisse. In Germania Vodafone è attiva nella fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile, è proprietaria della rete TV via cavo Kabel Deutschland (che copre le aree urbane di 13 dei 16 Stati federali) e offre servizi di telecomunicazione fissa su scala nazionale grazie all’accesso all’ingrosso alla rete fissa di Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom»).

(4)

Liberty Global possiede e gestisce reti via cavo offrendo servizi televisivi, di banda larga e di telefonia vocale in tutto il mondo e in particolare in undici Stati membri dell’UE.

(5)

L’impresa oggetto dell’acquisizione abbraccia le operazioni di Liberty Gobal in Cechia, Germania, Ungheria e Romania. In Cechia, l’impresa oggetto dell’acquisizione opera attraverso UPC Česká republika, s.r.o., in Germania tramite Unitymedia GmbH («Unitymedia»), in Ungheria tramite UPC Magyarország Kft e in Romania attraverso UPC Romania S.R.L. (l’impresa oggetto dell’acquisizione in Cechia, Ungheria e Romania è di seguito denominata «UPC»). L’impresa oggetto dell’acquisizione offre servizi di telefonia fissa, banda larga e televisivi tramite le sue reti via cavo. In Germania l’impresa oggetto dell’acquisizione gestisce la rete via cavo Unitymedia, che copre i tre Stati federali dove la rete via cavo Vodafone non è presente, ossia la Renania settentrionale-Vestfalia, l’Assia e il Baden-Württemberg. Inoltre, l’impresa oggetto dell’acquisizione è attiva come operatore virtuale di rete mobile in Germania e in Ungheria.

III.   L’operazione

(6)

Tramite un contratto di compravendita stipulato il 9 maggio 2018, Vodafone acquisirà il 100 % delle quote delle società dell’impresa oggetto di acquisizione, che diventeranno società interamente controllate da Vodafone.

(7)

Di conseguenza, nella decisione la Commissione conclude che l’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo dell’impresa oggetto dell’acquisizione da parte di Vodafone e pertanto costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

IV.   Dimensione UE

(8)

Nella decisione la Commissione ritiene che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

V.   Il procedimento

(9)

L’operazione è stata notificata alla Commissione il 19 ottobre 2018.

(10)

Dopo un esame preliminare della notifica e in base alla prima fase dell’indagine di mercato, la Commissione ha sollevato seri dubbi riguardo alla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e l’11 dicembre 2018 ha adottato la decisione di avviare il procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (la «decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»).

(11)

Il 7 gennaio 2019 le parti hanno presentato per iscritto le loro osservazioni in merito a tale decisione.

(12)

Il 18 gennaio 2019 la Commissione ha adottato decisioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, indirizzate a Vodafone e a Liberty Global, poiché le due imprese non avevano presentato informazioni complete in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione. Entrambe le decisioni hanno determinato la sospensione dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni. Liberty Global e Vodafone si sono conformate alla decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, loro indirizzata, rispettivamente il 6 e l’8 febbraio 2019. Pertanto, la sospensione dei termini è scaduta l’8 febbraio 2019.

(13)

Il 25 marzo 2019 la Commissione ha inviato una comunicazione delle obiezioni alla parte notificante (la «comunicazione delle obiezioni»). Nella comunicazione delle obiezioni la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che la concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, a causa di 1) effetti orizzontali non coordinati i) nella fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet in Germania; ii) nella fornitura al dettaglio di pacchetti Dual Play, che uniscono i servizi di telefonia fissa e i servizi di accesso fisso a Internet in Germania; iii) nel mercato all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo in Germania; nonché a causa di 2) effetti verticali non coordinati nella fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo ai clienti MDU in Germania o nel potenziale mercato regionale corrispondente alla zona coperta dall’impresa oggetto di acquisizione (3).

(14)

Il primo accesso al fascicolo è stato concesso alle parti il 25 marzo 2019, il giorno dopo l’invio della comunicazione delle obiezioni, ed è stato successivamente concesso su base regolare. L’accesso ai dati e alle informazioni confidenziali invocato dalla Commissione nella comunicazione delle obiezioni è stato concesso ai consulenti economici delle parti conformemente alla procedura di sala dati.

(15)

L’8 aprile 2019 le parti hanno presentato per iscritto la loro risposta alla comunicazione delle obiezioni.

(16)

Il 15 aprile 2019, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha adottato una decisione che prorogava di un totale di 10 giorni lavorativi i periodi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni.

(17)

Il 6 maggio 2019 la parte notificante ha presentato una serie di impegni a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, al fine di risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione. Il giorno seguente, il 7 maggio 2019, la Commissione ha sottoposto a test di mercato gli impegni presentati dalla parte notificante in data 6 maggio 2019.

(18)

Il 23 maggio 2019, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha adottato una seconda decisione che prorogava di un totale di 10 giorni lavorativi i periodi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni.

(19)

L’11 giugno 2019, in seguito a talune modifiche, la parte notificante ha presentato una serie definitiva di impegni (gli «impegni definitivi»).

VI.   Mercati rilevanti

(20)

Nella decisione la Commissione ritiene che, ai fini della valutazione dell’operazione, sono rilevanti i seguenti mercati:

a)

i mercati della fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa in Germania, Cechia, Romania e Ungheria, dove viene lasciata aperta la potenziale distinzione tra clienti residenziali e non residenziali;

b)

i mercati della fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet in Germania, Cechia, Romania e Ungheria, comprendente tutti i tipi di prodotti, le modalità di distribuzione e le velocità/larghezze di banda, ai clienti residenziali e alle piccole imprese;

c)

i mercati della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile in Cechia, Germania, Ungheria e Romania;

d)

i mercati della fornitura al dettaglio di servizi televisivi in Cechia, Germania, Ungheria e Romania, dove può essere lasciata aperta la questione se occorra procedere a ulteriori segmentazioni (i) tipo di tecnologia utilizzata, ii) TV a pagamento o televisione FTA e iii) servizi lineari o non-lineari);

e)

il mercato della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo via cavo ai nuclei familiari all’interno di unità condominiali (clienti MDU) in Germania, dove può essere lasciata aperta la questione della portata nazionale o regionale;

f)

il mercato della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo ai nuclei familiari all’interno di singole unità abitative (clienti SDU) in Germania, dove può essere lasciata aperta la questione della portata nazionale o regionale;

g)

i potenziali mercati della fornitura al dettaglio di prodotti «multiple play» (distinti dalla fornitura individuale degli stessi prodotti di telecomunicazione) in Cechia, Germania, Ungheria e Romania;

h)

i mercati della fornitura al dettaglio di servizi di connettività aziendale in Cechia, Germania, Romania e Ungheria, dove può essere lasciata aperta la questione se occorra procedere a ulteriori segmentazioni (i) accesso alla banda larga per grandi imprese clienti, ii) linee affittate e iii) servizi VPN);

i)

i mercati al dettaglio dei servizi di hosting su Internet, in tutto il mondo, nel SEE o in Cechia, Germania, Romania e Ungheria, dove può essere lasciata aperta la questione se occorra procedere a ulteriori segmentazioni (4);

j)

i mercati all’ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata su reti fisse in Cechia, Germania, Romania e Ungheria;

k)

i mercati all’ingrosso di linee affittate in Cechia, Germania, Romania e Ungheria dove può essere lasciata aperta la questione se occorra procedere a ulteriori segmentazioni (i) segmenti di giunzione o di terminazione, ii) linee affittate di terminazione con larghezza di banda superiore o inferiore a 2 Mbit/s o iii) infrastrutture attive o passive);

l)

i mercati all’ingrosso dei servizi di terminazione e hosting delle chiamate a numerazioni non geografiche in Cechia e in Germania;

m)

i mercati all’ingrosso dei servizi di transito nazionale delle chiamate su reti fisse in Cechia, Germania e Ungheria;

n)

il mercato all’ingrosso dei servizi di vettore «carrier» internazionali in tutto il mondo;

o)

il mercato all’ingrosso dei servizi di connettività Internet in tutto il mondo o a livello regionale, dove può essere lasciata aperta la questione se occorra procedere a ulteriori segmentazioni (i) transito o peering; ii) fornitori di transito di livello 1 o altri fornitori di transito);

p)

i mercati all’ingrosso dei servizi di accesso e raccolta delle chiamate su reti mobili in Cechia, Germania, Ungheria e Romania;

q)

i mercati all’ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata su ogni singola rete mobile in Cechia, Germania, Ungheria e Romania;

r)

i mercati all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale, comprendenti sia la terminazione che la raccolta delle chiamate in Cechia, Germania, Ungheria e Romania;

s)

il mercato della fornitura e dell’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi FTA in Cechia, Germania, Ungheria e Romania;

t)

il mercato della fornitura e dell’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi a pagamento in Cechia, Germania, Ungheria e Romania;

u)

il mercato all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo via cavo in Germania;

v)

il mercato intermedio della trasmissione del segnale televisivo, sia via fibra che via cavo, in Germania;

w)

il mercato della concessione di licenze e dell’acquisizione di diritti di diffusione per il contenuto televisivo in Germania, Romania, Ungheria e Cechia (o nelle rispettive aree linguistiche), dove viene lasciata aperta la questione se occorra procedere a ulteriori segmentazioni (i) TV a pagamento o TV FTA, ii) telediffusione lineare o non lineare e iii) per finestra di televendita).

VII.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

VII.1.   Germania

VII.1.1.   Introduzione

(21)

Nella decisione la Commissione ritiene che l’operazione dia luogo ai seguenti mercati interessati orizzontalmente in Germania:

a)

la fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa;

b)

la fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet;

c)

la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;

d)

la fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo ai clienti MDU;

e)

la fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo ai clienti SDU;

f)

la fornitura al dettaglio di servizi televisivi;

g)

la fornitura al dettaglio di pacchetti «multiple play» (Dual Play), che uniscono i servizi di telefonia fissa e i servizi di accesso fisso a Internet;

h)

la fornitura al dettaglio di pacchetti «multiple play» (Triple Play), che uniscono i servizi di telefonia fissa, i servizi di accesso fisso a Internet e i servizi di telecomunicazione mobile;

i)

la fornitura al dettaglio di pacchetti «multiple play» (Triple Play), che uniscono i servizi di telefonia fissa, i servizi di accesso fisso a Internet e i servizi televisivi;

j)

la fornitura al dettaglio di pacchetti «multiple play» (Quadruple Play), che uniscono i servizi di telefonia fissa, i servizi di accesso fisso a Internet, i servizi di telecomunicazione mobile e i servizi televisivi;

k)

la fornitura e l’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi;

l)

la fornitura all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo.

(22)

Inoltre, l’operazione dà luogo ai seguenti mercati verticalmente interessati in termini di collegamenti tra i seguenti mercati in Germania:

a)

il mercato a monte per la fornitura all’ingrosso di servizi di terminazione di chiamata su reti fisse e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa;

b)

il mercato a monte per la fornitura all’ingrosso di servizi di terminazione di chiamata su reti fisse e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;

c)

il mercato a monte dei servizi all’ingrosso di accesso e raccolta delle chiamate sulle reti mobili e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;

d)

il mercato a monte dei servizi all’ingrosso di accesso e raccolta delle chiamate sulle reti mobili e i mercati a valle per la fornitura al dettaglio di pacchetti «multiple play» (Triple Play), che uniscono servizi di telefonia fissa, servizi di accesso fisso a Internet e servizi di telecomunicazione mobile;

e)

il mercato a monte dei servizi all’ingrosso di accesso e raccolta delle chiamate sulle reti mobili e i mercati a valle per la fornitura al dettaglio di pacchetti «multiple play» (Quadruple Play), che uniscono servizi di telefonia fissa, servizi di accesso fisso a Internet, servizi di telecomunicazione mobile e servizi televisivi;

f)

il mercato a monte per la fornitura all’ingrosso di servizi di terminazione di chiamata su reti mobili e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa;

g)

il mercato a monte per la fornitura all’ingrosso di servizi di terminazione di chiamata su reti mobili e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;

h)

il mercato a monte per la fornitura all’ingrosso di linee affittate e il mercato a valle per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;

i)

il mercato a monte dei servizi all’ingrosso di trasmissione intermedia del segnale televisivo e i mercati a valle della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo ai clienti MDU.

(23)

La Commissione ha inoltre identificato alcuni mercati dove l’operazione potrebbe avere un impatto significativo ai sensi della sezione 6.4 dell’allegato 1 del regolamento di esecuzione (5):

a)

la fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa, che costituisce un mercato contiguo strettamente legato alla fornitura al dettaglio di servizi televisivi;

b)

la fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet, che costituisce un mercato contiguo strettamente legato alla fornitura al dettaglio di servizi televisivi e

c)

la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile, che costituisce un mercato contiguo strettamente legato alla fornitura al dettaglio di servizi televisivi.

(24)

Nella maggior parte dei suddetti mercati la Commissione non ha identificato problemi di concorrenza, né ha ricevuto reclami. Nelle sezioni seguenti vengono riportate in sintesi le conclusioni della Commissione laddove la Commissione abbia identificato problemi o ricevuto reclami dagli attori di mercato.

VII.1.2.   Effetti orizzontali non coordinati nella fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet in Germania

(25)

Nella decisione la Commissione conclude che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva in quanto verrebbe meno l’importante pressione concorrenziale esercitata dalle parti prima dell’operazione, in particolare nella zona coperta via cavo da Unitymedia, e in quanto si creerebbe un operatore con una quota di abbonati superiore al 30 % (che nella zona coperta da Unitymedia supererebbe il 40 % e in alcuni Stati e distretti federali sarebbe ancora più elevata).

(26)

In particolare, nella decisione la Commissione conclude che l’attività DSL di Vodafone nella zona coperta da Unitymedia, basata sull’accesso all’ingrosso alla rete di Deutsche Telekom, ha esercitato un’importante pressione concorrenziale. Ciò si basa sull’osservazione che Vodafone è riuscita a competere alla pari con Unitymedia e ad essere più competitiva rispetto ad altri fornitori che operano sulla base dell’accesso all’ingrosso, grazie alle sue caratteristiche uniche (in particolare, grazie all’accesso a un’infrastruttura di rete che permette una maggiore flessibilità rispetto a Deutsche Telekom e comporta quindi costi inferiori).

(27)

Inoltre, nella decisione la Commissione ritiene improbabile che la riduzione della pressione concorrenziale derivante dall’operazione sia contrastata da altre pressioni concorrenziali che rimarrebbero sui mercati. In effetti, è probabile che i rimanenti operatori attivi sul mercato non abbiano né la capacità (Telefónica e altri richiedenti l’accesso all’ingrosso alla rete di Deutsche Telekom, ad eccezione di United Internet), né gli incentivi (Deutsche Telekom e United Internet) a competere in modo aggressivo contro l’impresa risultante dalla concentrazione (6).

(28)

Su tale base, nella decisione la Commissione ritiene probabile che l’eliminazione delle pressioni concorrenziali esercitate dalle parti, l’una sull’altra e su altri concorrenti, prima dell’operazione, indebolirebbe in modo significativo la concorrenza e condurrebbe ad aumenti dei prezzi, in particolare nella zona coperta da Unitymedia, dove le parti sono in concorrenza diretta.

(29)

Per quanto riguarda gli incrementi di efficienza avanzati dalle parti (inclusi i risparmi sui costi variabili derivanti dalla migrazione dei clienti DSL Vodafone dalla rete di Deutsche Telekom a quella di Unitymedia), la decisione conclude che essi non soddisfano i tre criteri cumulativi richiesti dagli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, ossia la verificabilità, la specificità della concentrazione e il beneficio per i consumatori.

VII.1.3.   Effetti orizzontali non coordinati nella fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione del segnale televisivo e di servizi televisivi in Germania

(30)

Nella decisione la Commissione valuta la probabilità di effetti anticoncorrenziali orizzontali non coordinati i) nei mercati della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo a clienti MDU ed SDU in Germania o nei potenziali mercati regionali, corrispondenti alla zona coperta via cavo dalle parti e ii) nel mercato nazionale della fornitura al dettaglio di servizi televisivi (insieme i «mercati legati al settore televisivo»).

(31)

La Commissione conclude che l’operazione non sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in alcun mercato legato al settore televisivo in Germania per l’insorgere di effetti orizzontali non coordinati. Ciò è dovuto in particolare al fatto che non vi sono cambiamenti specificamente legati alla concentrazione, dal momento che le parti sono principalmente attive nelle loro rispettive zone di copertura. Nel fascicolo della Commissione non vi sono elementi che indichino una perdita della concorrenza diretta, indiretta o potenziale, conseguente all’operazione. La Commissione ritiene inoltre che l’operazione non condurrà a un indebolimento dei concorrenti delle parti.

(32)

Per quanto riguarda in particolare la concorrenza potenziale tra le parti, la Commissione ritiene che, in passato, né Vodafone né Unitymedia abbiano caricato eccessivamente la rete via cavo dell’altra parte. Pertanto, qualsiasi conclusione di potenziale concorrenza dovrebbe indicare chiaramente perché la Commissione ritiene probabile che le parti si discostino dalla loro precedente condotta. La Commissione non ha tuttavia individuato un insieme coerente di prove che suggeriscano che, in assenza dell’operazione, l’espansione di una o dell’altra parte nella zona coperta dall’altra parte sarebbe probabile o ragionevolmente prevedibile.

(33)

Nella zona coperta da Unitymedia è presente una piccola sovrapposizione dovuta ai prodotti televisivi IPTV e OTT di Vodafone. Tuttavia, alla luce della limitata posizione di mercato di questi prodotti non vi è una perdita significativa della concorrenza effettiva diretta tra le parti.

VII.1.4.   Effetti orizzontali non coordinati nel mercato all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo in Germania

(34)

Nella decisione la Commissione ritiene che, dopo l’operazione, il potere di mercato delle parti nella fornitura all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo in Germania aumenterebbe. Essa conclude che: i) in un possibile mercato limitato alla fornitura all’ingrosso della trasmissione del segnale TV via cavo, la quota di mercato combinata delle parti è superiore al 70 % sia a livello nazionale sia nella zona coperta dall’impresa risultante dalla concentrazione (in termini di famiglie collegate), e ii) vi sono elementi che fanno supporre che i fornitori maggiori di TV via cavo hanno la capacità e l’incentivo di negoziare condizioni migliori rispetto ai concorrenti più piccoli.

(35)

Nella decisione la Commissione identifica i seguenti possibili effetti dannosi derivanti da tale accresciuto potere di mercato: in primo luogo, la possibilità che l’impresa risultante dalla concentrazione imponga condizioni irragionevoli alle emittenti televisive; in secondo luogo, la possibilità che l’impresa risultante dalla concentrazione ostacoli la capacità delle emittenti di fornire servizi aggiuntivi e innovativi (per esempio Over-The-Top od OTT, HbbTV).

VII.1.5.    Effetti orizzontali non coordinati nel mercato al dettaglio dei pacchetti«multiple play»in Germania

(36)

Nella decisione la Commissione valuta gli effetti dell’operazione sugli ipotetici mercati dei pacchetti prevalenti in Germania. Fatti salvi i pacchetti Dual Play di servizi di accesso fisso a Internet e di telefonia fissa, questi mercati sono i pacchetti tripli di telefonia fissa, Internet e servizi televisivi; i pacchetti tripli di telefonia fissa, Internet e servizi mobili; i pacchetti quadrupli di telefonia fissa, Internet, TV e servizi mobili.

(37)

Nella decisione la Commissione conclude che i risultati relativi agli effetti orizzontali non coordinati dell’operazione sulla fornitura al dettaglio dei servizi di accesso fisso a Internet in Germania valgono anche per la fornitura al dettaglio dei pacchetti Dual Play di servizi di accesso fisso a Internet e di telefonia fissa, a causa della forte sovrapposizione tra i due mercati.

(38)

Per quanto riguarda gli altri tipi di pacchetti, la Commissione ritiene improbabile che l’operazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva, in particolare per via delle limitate quote di mercato combinate delle parti e del loro limitato incremento (pacchetti tripli di telefonia fissa, servizi Internet e mobili, e pacchetti quadrupli) e/o a causa della sovrapposizione trascurabile delle attività delle parti nella fornitura dei servizi televisivi.

VII.1.6.   Preclusione dei fornitori al dettaglio della trasmissione del segnale TV ai clienti MDU in Germania

(39)

Nella decisione la Commissione valuta la probabilità di effetti anticoncorrenziali verticali non coordinati nel mercato della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo a clienti MDU in Germania e nei potenziali mercati regionali corrispondenti alla zona coperta via cavo dalle parti. La Commissione ritiene non vi sia alcun effetto legato specificamente alla concentrazione per quanto riguarda la capacità o l’incentivo delle parti a precludere i concorrenti al dettaglio a valle attraverso il mercato intermedio della trasmissione del segnale televisivo. L’operazione non creerà alcun nuovo collegamento tra i vari livelli della catena di fornitura, che in assenza dell’operazione non esisterebbe. Questo perché sia Vodafone sia Unitymedia sono già presenti sia a monte (in mercati geografici distinti) nella fornitura del segnale di livello 3 ai fornitori di livello 4, sia a valle nella trasmissione al dettaglio del segnale televisivo ai clienti MDU. Dove tali collegamenti verticali esistono, l’operazione non produce un cambiamento nella struttura del mercato ai livelli a monte o a valle, e pertanto non genera un aumento del potere di mercato.

(40)

In tale contesto, in particolare, la Commissione ritiene che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per l’insorgere di effetti verticali non coordinati a danno di Tele Columbus derivanti dalla possibile trasposizione della politica commerciale di Vodafone nella zona coperta da Unitymedia. Anche se l’impresa risultante dalla concentrazione avesse la capacità e l’incentivo specificamente legati alla concentrazione a precludere Tele Columbus nella zona coperta da Unitymedia, non vi sarebbe alcun impatto significativo sulla concorrenza effettiva, date le attività limitate di Tele Columbus nella zona coperta da Unitymedia e la sua mancanza di espansione delle infrastrutture.

VII.1.7.   Preclusione dei fornitori al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile in Germania

(41)

Nella decisione la Commissione valuta la probabilità di effetti anticoncorrenziali verticali non coordinati nel mercato della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile e pacchetti congiunti fisso-mobile. La Commissione ritiene che l’impresa risultante dalla concentrazione non avrebbe la capacità o l’incentivo specificamente legati alla concentrazione a precludere i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile concorrenti, vista l’assenza di Unitymedia dal mercato a monte e la sua posizione marginale nel mercato a valle.

(42)

Secondo la Commissione, anche se l’impresa risultante dalla concentrazione avesse la capacità e l’incentivo specificamente legati alla concentrazione, non vi sarebbe alcun impatto significativo sulla concorrenza effettiva. I maggiori operatori non MNO attivi in Germania sono protetti perché sono ospitati da più operatori di reti mobili (MNO). Inoltre, gli operatori non MNO continueranno a trarre beneficio dagli obblighi stabiliti da BNetzA e dagli impegni accettati dalla Commissione nel caso M.7018 - Telefónica Deutschland/E-Plus. Infine, in ogni caso, gli operatori non MNO non esercitano generalmente lo stesso grado di pressione competitiva degli MNO, principalmente a causa della loro dipendenza dalle condizioni all’ingrosso. Essi non sono quindi in grado di limitare efficacemente il comportamento concorrenziale degli MNO sul mercato al dettaglio.

(43)

In tale contesto, in particolare, secondo la Commissione l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per l’insorgere di effetti verticali non coordinati a danno degli operatori che forniscono pacchetti congiunti fisso-mobile, derivanti da un maggiore incentivo a precludere i concorrenti con infrastrutture di rete fissa (per esempio gli operatori cittadini). La Commissione ritiene che tali operatori abbiano una posizione trascurabile a livello di servizi di telecomunicazione mobile e sarebbero in grado di competere efficacemente sul piano dei servizi di telecomunicazione fissa, anche se l’impresa risultante dalla concentrazione dovesse negare a tali operatori i servizi di accesso all’ingrosso e i servizi di raccolta delle chiamate su reti mobili.

VII.1.8.   Effetti di conglomerato in Germania

(44)

Durante il procedimento di controllo della concentrazione, la Commissione ha ricevuto reclami in merito al fatto che, dopo l’operazione, l’impresa risultante dalla concentrazione, attraverso l’offerta di pacchetti «multiple play» comprendenti servizi televisivi, avrebbe la capacità e l’incentivo a precludere gli operatori concorrenti in altri servizi di telecomunicazione.

(45)

Nella decisione la Commissione ritiene che qualsiasi effetto di conglomerato derivante dall’operazione non sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva. Ciò è dovuto in particolare al fatto che in Germania le offerte «multiple play» sono ancora in una fase iniziale e non se ne prevede una crescita sensibile nei prossimi anni. Inoltre, è probabile che l’operazione abbia soltanto un effetto di accelerazione minimo riguardo a tale aspetto. Infatti, entrambe le parti vendono già pacchetti e l’operazione non cambierà in modo sostanziale la loro capacità di vendere pacchetti, né la loro capacità e i loro incentivi a precludere i concorrenti.

VII.2.   Cechia

VII.2.1.   Introduzione

(46)

Nella decisione la Commissione ritiene che le attività delle parti in Cechia siano in gran parte complementari. La Commissione ritiene che l’operazione non dia origine a mercati interessati orizzontalmente, o perché la quota di mercato combinata delle parti è inferiore al 20 % o perché le reti delle parti non sono tecnicamente sovrapposte. La Commissione prende inoltre in esame, per poi respingerla, la possibilità che Vodafone possa essere considerata un nuovo operatore nei mercati al dettaglio dei servizi televisivi oppure dei pacchetti «multiple play» comprendenti i servizi di telecomunicazione e i servizi televisivi su rete fissa.

(47)

Per quanto riguarda le relazioni verticali, l’operazione dà luogo a tre relazioni verticali interessate dal punto di vista tecnico (che includono, a monte, la fornitura all’ingrosso di servizi di terminazione di chiamata su reti mobili e fisse, a valle, i mercati della fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa e servizi di telecomunicazione mobile). La Commissione ritiene che tali relazioni verticali non ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva a causa dell’assenza di potere di mercato a monte o a valle.

(48)

La Commissione ha infine ricevuto una serie di reclami in merito ai possibili effetti di conglomerato dell’operazione. Le conclusioni della Commissione a tale riguardo sono sintetizzate nella sezione seguente.

VII.2.2.   Effetti di conglomerato

(49)

Diversi partecipanti all’indagine di mercato hanno avanzato l’ipotesi secondo la quale, dopo l’operazione, l’impresa risultante dalla concentrazione sarebbe in grado di combinare i servizi di accesso fisso a Internet ad alta velocità di UPC (con o senza i servizi di TV a pagamento di UPC) con i servizi di telecomunicazione mobile di Vodafone, comportando una preclusione dei fornitori indipendenti di servizi di telecomunicazione fissa o mobile. Ciò sarebbe possibile perché la rete via cavo di UPC può offrire velocità presumibilmente superiori a quelle dei suoi concorrenti, conferendo così a UPC una posizione dominante sul mercato.

(50)

Nella decisione la Commissione osserva che l’impresa risultante dalla concentrazione non avrebbe né la capacità né l’incentivo ad attuare tale strategia di preclusione. Per quanto riguarda la capacità, la Commissione ritiene che UPC non abbia potere di mercato nei servizi di accesso fisso a Internet in Cechia. Quanto agli incentivi, la Commissione ritiene improbabile che le perdite a breve termine dell’impresa risultante dalla concentrazione siano compensate da profitti a lungo termine, rendendo quindi un comportamento predatorio non redditizio. Infine, la Commissione ritiene che qualsiasi ipotetica strategia di preclusione non avrebbe alcun effetto significativo sul mercato poiché la rete di UPC copre solo una quota relativamente modesta di famiglie ceche.

(51)

Infine, la Commissione respinge anche i possibili timori sul fatto che l’impresa risultante dalla concentrazione possa sfruttare la sua posizione nel mercato al dettaglio dei servizi televisivi (o dei pacchetti «multiple play» comprendenti i servizi televisivi e di accesso fisso a Internet) nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile. Ciò è dovuto al fatto che l’impresa risultante dalla concentrazione non ha potere nel mercato al dettaglio dei servizi televisivi e che i pacchetti «multiple play», comprendenti i servizi televisivi e i servizi di telecomunicazione mobile, non sono diffusi in Cechia.

VII.3.   Ungheria

(52)

In Ungheria soltanto il mercato al dettaglio della fornitura di servizi di telecomunicazione è interessato orizzontalmente per effetto dell’operazione. Un partecipante all’indagine di mercato ha evidenziato che l’operazione produrrebbe effetti anticoncorrenziali sul mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile in Ungheria, in conseguenza dell’eliminazione di UPC come MVNO indipendente. Nella decisione la Commissione osserva che l’operazione produrrà solo un incremento trascurabile nella quota di mercato di Vodafone. La maggior parte dei partecipanti all’indagine di mercato ritiene che UPC non eserciti alcuna significativa pressione concorrenziale su Vodafone. Infine, la Commissione osserva che, nel corso dell’indagine riguardante l’operazione, Digi/Invitel è entrata nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile in Ungheria come MNO. La Commissione conclude pertanto che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati per quanto riguarda il mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile in Ungheria.

(53)

L’operazione dà anche luogo a una serie di mercati verticalmente interessati e secondo la Commissione l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva su tali mercati. In particolare, un partecipante all’indagine di mercato ha segnalato che l’impresa risultante dalla concentrazione potrebbe escluderlo dal mercato della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile limitando la fornitura di linee affittate. La Commissione ritiene tuttavia che l’impresa risultante dalla concentrazione non avrà la capacità o l’incentivo a precludere il denunciante o qualsiasi altro fornitore di servizi di telecomunicazione mobile. Questo perché altri fornitori di linee affittate (o backhaul mobile) sono attivi su questo mercato e quindi UPC non ha potere di mercato.

(54)

La Commissione valuta inoltre il probabile impatto dell’operazione sulla capacità e sull’incentivo dell’impresa risultante dalla concentrazione a precludere i fornitori indipendenti di servizi di telecomunicazione mobile, telefonia fissa, accesso a Internet o televisivi raggruppando in pacchetti le sue offerte di telecomunicazione fissa e mobile a seguito di effetti di conglomerato. La Commissione conclude tuttavia che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti di conglomerato in Ungheria, principalmente perché nessuna delle parti ha potere di mercato in alcun mercato in cui opera.

VII.4.   Romania

(55)

In Romania non vi sono mercati interessati orizzontalmente. L’operazione dà luogo a una serie di mercati verticalmente interessati e secondo la Commissione l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva su tali mercati a causa di effetti non coordinati.

(56)

La Commissione valuta inoltre il probabile impatto dell’operazione sulla capacità e sull’incentivo dell’impresa risultante dalla concentrazione a precludere i fornitori indipendenti di servizi di telecomunicazione mobile, telefonia fissa, accesso a Internet o servizi televisivi raggruppando in pacchetti le sue offerte di telecomunicazione fissa e mobile. La Commissione conclude tuttavia che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti di conglomerato in Romania, principalmente perché nessuna delle parti ha potere di mercato in alcun mercato in cui opera.

VII.5.   I mercati internazionali

(57)

La Commissione valuta il potenziale impatto che l’operazione potrebbe avere sui mercati delle telecomunicazioni in un ambito geografico più ampio di quello nazionale. A tale proposito la Commissione ritiene che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per quanto riguarda i) la fornitura all’ingrosso di servizi di vettore «carrier» internazionali e ii) la fornitura all’ingrosso di servizi di connettività Internet, dove solo Vodafone è attiva. In effetti, in entrambi i mercati la quota di mercato di Vodafone è limitata e altri concorrenti rimarranno attivi dopo l’operazione.

VIII.   Impegni

(58)

Gli impegni proposti, per essere accettabili, devono rendere una concentrazione compatibile con il mercato interno, prevenendo ostacoli significativi alla concorrenza effettiva in tutti i mercati rilevanti in cui sono stati individuati problemi di concorrenza. Nel caso preso in esame dalla decisione, gli impegni dovevano eliminare i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione per quanto riguarda: i) gli effetti orizzontali non coordinati nella fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet in Germania, ii) gli effetti orizzontali non coordinati nella fornitura al dettaglio di pacchetti Dual Play comprendenti servizi di telefonia fissa e servizi di accesso fisso a Internet in Germania e iii) gli effetti orizzontali non coordinati nel mercato all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo in Germania.

VIII.1.   Descrizione degli impegni definitivi

(59)

Gli impegni definitivi riguardano quattro elementi:

a)

Accesso a banda larga via cavo all’ingrosso: impegno preventivo a concedere a un nuovo operatore di rete via cavo l’accesso alla rete via cavo dell’impresa risultante dalla concentrazione per consentirgli di offrire servizi al dettaglio di accesso fisso a Internet (ed eventuali servizi di telefonia vocale fissa) nonché i suoi servizi televisivi OTT o quelli di terzi.

b)

Impegno OTT: impegno a non limitare contrattualmente, direttamente o indirettamente, la possibilità per le emittenti presenti sulla piattaforma televisiva dell’impresa risultante dalla concentrazione di distribuire i loro contenuti tramite un servizio OTT; e l’impegno a mantenere una capacità di interconnessione diretta sufficiente tra la sua rete Internet, che copre la Germania, e i fornitori terzi di servizi di interconnessione (transito) su Internet.

c)

Impegno per le commissioni di feed-in: impegno a non alzare le commissioni di feed-in pagate dalle emittenti FTA.

d)

Impegno per l’HbbTV: impegno a continuare a trasportare il segnale HbbTV delle emittenti FTA.

(60)

Il 17 aprile 2019 Vodafone e Telefónica hanno concluso un accordo definitivo per l’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso. Successivamente è stata sottoscritta una modifica dell’accordo.

VIII.1.1.   Accesso a banda larga via cavo all’ingrosso

(61)

Vodafone concederebbe a un nuovo operatore di rete via cavo (Telefónica) l’accesso all’ingrosso alle reti via cavo combinate di Vodafone e Unitymedia. L’accesso tecnico alla rete dell’impresa risultante dalla concentrazione avverrebbe nei punti di trasferimento (o interconnessione) dei numeri.

(62)

Per quanto riguarda la fornitura di servizi di accesso a Internet, il nuovo operatore di rete via cavo sarà in grado di scegliere tra tre diversi profili di velocità, 50/4 (velocità di download/upload in Mbps), 100/6 e 300/25, con la possibilità di aumentare la velocità di download a 500 Mbps dopo qualche tempo (purché siano soddisfatte determinate condizioni). L’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso consente anche di fornire servizi di telefonia fissa e televisivi OTT. Gli impegni definitivi hanno una durata minima con possibilità di proroga.

(63)

La struttura dei prezzi dell’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso rispecchia le condizioni finanziarie per l’accesso all’ingrosso regolamentato alla rete xDSL di Deutsche Telekom (il cosiddetto «Kontingentmodell»): in base a questa struttura dei prezzi con condivisione del rischio, il nuovo operatore di rete via cavo (o il richiedente l’accesso nell’ambito dell’offerta regolamentata di Deutsche Telekom) effettua un pagamento anticipato e si assume un impegno di volume, in cambio di costi mensili per l’accesso continuo che sono inferiori al tariffario standard di Deutsche Telekom.

VIII.1.2.   Impegno OTT

(64)

Tramite l’impegno OTT, Vodafone si impegnerebbe a non limitare la distribuzione OTT di contenuti da parte di emittenti televisivi lineari e a mantenere un livello minimo di capacità di interconnessione nella rete IP di Vodafone in Germania. In particolare, Vodafone si impegnerebbe a:

a)

non stipulare alcun accordo con un’emittente che limiterebbe direttamente o indirettamente la capacità della medesima di offrire servizi televisivi OTT a terzi e/o a utenti finali. Nella misura in cui simili restrizioni esistano nei suoi attuali contratti con emittenti in Germania, esse non verranno applicate né rinnovate;

b)

fornire sufficiente capacità di interconnessione per consentire ai propri clienti a banda larga di accedere a qualsiasi servizio televisivo OTT in Germania. Per garantire la trasparenza in relazione alla capacità di interconnessione e al traffico, Vodafone pubblicherà le informazioni pertinenti su base mensile;

c)

nominare un mandatario, che dovrà essere approvato dalla Commissione, incaricato di controllare gli accordi nuovi ed esistenti con le emittenti e di verificare che sia fornita una capacità di interconnessione sufficiente.

(65)

L’impegno OTT si applicherà per un periodo di otto anni.

(66)

L’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso e l’impegno OTT consentirebbero al nuovo operatore di rete via cavo di offrire una banda larga ad alta velocità sulla quale potrebbero essere distribuiti propri servizi televisivi OTT o di terzi, in tutta la zona servita via cavo da Unitymedia e da Vodafone messe insieme.

VIII.1.3.   Impegno per le commissioni di feed-in

(67)

Tramite l’impegno per la commissione di feed-in Vodafone intende assicurare che non avrà la capacità di aumentare le commissioni di feed-in pagate dalle emittenti. A tal fine, Vodafone invierà a tutte le emittenti FTA, entro quattro settimane dalla data di adozione della decisione, un’offerta irrevocabile (allegata agli impegni definitivi) che sancisce i seguenti obblighi per Vodafone:

a)

Vodafone e Unitymedia non aumenteranno le tariffe per famiglia collegata.

b)

Vodafone e/o Unitymedia possono, con il consenso dell’emittente, modificare la struttura o altri aspetti delle commissioni di feed-in, ad esempio ai fini dell’integrazione di rete. Nell’ambito di eventuali contratti di feed-in modificati, le commissioni di feed-in non supereranno la somma delle commissioni di feed-in dovute in base a ciascun tariffario corrente di Vodafone e Unitymedia per le commissioni di feed-in (allegato all’impegno). Tale obbligo si applica anche se il contratto di feed-in è terminato e Vodafone e/o Unitymedia ne stipulano uno nuovo o concordano il feed-in di programmi TV aggiuntivi.

c)

Se l’impresa risultante dalla concentrazione stipula un accordo di feed-in con un’emittente FTA, che attualmente non ha un accordo di feed-in con una delle parti, le commissioni incluse in tale accordo di feed-in non devono superare le tariffe indicate nei tariffari standard di Vodafone e Unitymedia per i canali FTA.

(68)

L’impegno per le commissioni di feed-in non incide su nessuna delle altre disposizioni degli accordi di feed-in.

VIII.1.4.   Impegno per l’HbbTV

(69)

Tramite l’impegno per l’HbbTV Vodafone intende assicurare che non avrà la possibilità di negare il trasporto del segnale HbbTV di emittenti FTA sulla sua rete via cavo. A tal fine, Vodafone invierà a tutte le emittenti FTA, entro quattro settimane dalla data di adozione della decisione, un’offerta irrevocabile (allegata agli impegni definitivi) che sancisce i seguenti obblighi per Vodafone:

(70)

Vodafone e Unitymedia continueranno a trasmettere segnali TV con diffusione a banda larga ibrida («HbbTV») insieme a qualsiasi programma televisivo trasmesso da Vodafone in formato DVB-C.

(71)

Vodafone e/o Unitymedia possono, con il consenso dell’emittente, modificare qualsiasi obbligo di trasmissione dei segnali HbbTV. Nell’ambito di eventuali contratti di feed-in modificati che prevedono la trasmissione del segnale televisivo nello standard DVB-C, Vodafone e Unitymedia trasmetteranno i segnali HbbTV dell’emittente nelle loro reti via cavo rispettando almeno i termini tecnici minimi seguenti e senza addebitare alcuna commissione per tale trasmissione: il segnale HbbTV è costituito da AIT (application information tables) e da stream events (nello standard di trasmissione DSM-CC), che saranno inclusi nel segnale HbbTV. Il segnale HbbTV può avere una velocità massima di trasmissione dati di 15 Kbit/s per programma TV (SD o HD). L’obbligo si applica anche a un eventuale accordo di trasmissione del segnale HbbTV insieme a programmi TV nello standard DVB-C, che non sia attualmente coperto da un accordo di trasmissione HbbTV o alla scadenza di tale accordo e/o contratto di feed-in.

(72)

L’obbligo di trasmettere segnali HbbTV nella rete via cavo non include alcun obbligo per Vodafone o Unitymedia inerente alla funzionalità delle loro apparecchiature d’utente o di terzi. In particolare, non include alcun obbligo di progettare o modificare le apparecchiature d’utente in modo che reagiscano ai segnali HbbTV.

(73)

In termini di durata, l’impegno per la commissione di feed-in e l’impegno per l’HbbTV vengono offerti per un periodo di otto anni dalla data di adozione della decisione.

VIII.2.   Valutazione degli impegni definitivi

(74)

Nella decisione la Commissione conclude che gli impegni definitivi risolvono interamente i problemi di concorrenza sollevati dall’operazione. La Commissione conclude inoltre che gli impegni definitivi possono essere attuati efficacemente entro un breve periodo.

(75)

La Commissione osserva che l’impegno per l’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso crea un concorrente al dettaglio nazionale notevolmente rafforzato nella fornitura di servizi di accesso fisso a Internet e di telefonia fissa in Germania. Accelerando la diffusione delle connessioni Internet ad alta velocità, apporterebbe vantaggi anche alla distribuzione dei servizi televisivi OTT da parte di fornitori quali emittenti, piattaforme OTT di terzi o la piattaforma OTT dei nuovi operatori di rete via cavo. Nel complesso la Commissione ritiene quindi che il campo di applicazione dell’impegno per l’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso sia sufficientemente ampio da risolvere i problemi di concorrenza nella fornitura al dettaglio dei servizi di accesso fisso a Internet (e pacchetti Dual Play) in Germania e contribuisca alla risoluzione dei problemi di concorrenza nel mercato all’ingrosso della trasmissione del segnale televisivo in Germania.

(76)

Tramite l’impegno OTT Vodafone si impegna a terminare qualsiasi accordo tra le parti e le emittenti televisive che limiti la capacità di queste ultime di offrire i loro canali e contenuti attraverso un servizio OTT in Germania. Vodafone si impegna affinché le parti non stipulino tali accordi in futuro. Nel complesso la Commissione ritiene quindi che il campo di applicazione dell’impegno OTT sia sufficientemente ampio i) da risolvere il problema di concorrenza legato alla capacità dell’impresa risultante dalla concentrazione di ostacolare la fornitura di servizi OTT da parte delle emittenti televisive, e ii) da mitigare il maggiore potere di mercato dell’impresa risultante dalla concentrazione rispetto alle emittenti a pagamento, evitando una notevole riduzione della varietà e della qualità dell’offerta televisiva a svantaggio dei clienti al dettaglio.

(77)

Tramite l’impegno per le commissioni di feed-in Vodafone si impegna a non aumentare le commissioni di feed-in pagate dalle emittenti FTA per trasmettere canali televisivi lineari tramite la rete via cavo di Vodafone in Germania per i prossimi otto anni. La Commissione ritiene che tale impegno possa risolvere il problema di concorrenza legato alla capacità dell’impresa risultante dalla concentrazione di ridurre la varietà e la qualità dell’offerta televisiva ai clienti al dettaglio attraverso l’imposizione di condizioni irragionevoli alle emittenti FTA.

(78)

La Commissione osserva inoltre che l’impegno per l’HbbTV permetterà di continuare a garantire la trasmissione del segnale HbbTV delle emittenti FTA attraverso la rete via cavo dell’impresa risultante dalla concentrazione in Germania. La Commissione ritiene pertanto che l’impegno per l’HbbTV sia adeguato per eliminare il timore che l’impresa risultante dalla concentrazione possa ostacolare la capacità delle emittenti di fornire servizi aggiuntivi e innovativi attraverso il segnale HbbTV.

VIII.3.   Valutazione di Telefónica come nuovo operatore di rete via cavo

(79)

La Commissione ritiene che Telefónica soddisfi i criteri standard relativi all’acquirente menzionati nella comunicazione sulle misure correttive in termini di indipendenza, stabilità finanziaria e assenza di riserve prima facie per quanto riguarda la concorrenza.

(80)

In particolare, la Commissione ritiene che, sulla base dell’impegno per l’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso, Telefónica avrà le capacità e la motivazione di operare come forza competitiva redditizia ed attiva in concorrenza con l’impresa risultante dalla concentrazione e con altri concorrenti nei mercati della fornitura al dettaglio del servizio di accesso fisso a Internet, dei pacchetti Dual Play (comprendenti il servizio di accesso fisso a Internet e i servizi di telefonia fissa), e dei servizi televisivi al dettaglio.

(81)

Inoltre, alla luce dell’attuale limitata posizione di mercato di Telefónica, la Commissione ritiene che il rafforzamento di Telefónica risultante dall’impegno relativo all’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso non solleverebbe problemi di concorrenza. Inoltre, mentre le condizioni commerciali previste dall’impegno per l’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso sono più interessanti rispetto al «Kontingentmodell» di Deutsche Telekom e migliorano le prospettive commerciali di Telefónica, l’aumento della competitività di Telefónica non è tale da creare di per sé problemi di concorrenza. In particolare, la Commissione ritiene che l’impegno riguardante l’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso non avrebbe un impatto negativo sull’introduzione della fibra ottica di terzi né darebbe luogo ad un’accelerazione dei pacchetti congiunti fisso-mobile in Germania.

(82)

La Commissione ha inoltre riesaminato l’accordo tra Vodafone e Telefónica e ha concluso che le condizioni sono conformi ai requisiti degli impegni definitivi.

IX.   Conclusione e proposta

(83)

Sulla base delle ragioni che precedono, nella decisione la Commissione conclude che, a condizione che gli impegni presi dalla parte notificante siano rispettati, l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. Di conseguenza, la Commissione dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  IPTV è l’abbreviazione di «Internet Protocol TV». Si tratta di un sistema che permette di offrire servizi televisivi utilizzando il protocollo Internet su una rete a commutazione di pacchetto come Internet, anziché tramite i tradizionali formati terrestri, satellitari e di televisione via cavo.

(3)  «Zona coperta» via cavo (anche detto «territorio» coperto via cavo) si riferisce al raggio della rete via cavo (nel senso di portata tecnica) e non a tutte le famiglie degli Stati federali dove si trovano le loro reti via cavo.

(4)  Vale a dire: i) la fornitura locale di servizi di base di co-ubicazione, quali l’interconnessione, l’energia e le strutture (limitata all’area in cui è situato il centro di web hosting); ii) la fornitura nazionale di hosting condiviso e dedicato, che consiste nell’hosting del sito web di un cliente sui server del web host e nella fornitura delle applicazioni di supporto necessarie; iii) la fornitura nazionale, eventualmente regionale transfrontaliera, di servizi gestiti per esternalizzare complesse applicazioni aziendali e infrastrutture di supporto, comprese le applicazioni «front end» e «back office» ospitate sulle piattaforme dei fornitori e iv) la fornitura nazionale di servizi di distribuzione di contenuti.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).

(6)  Nell’indagine di mercato, terze parti hanno affermato che la migrazione dei clienti Vodafone attualmente sulla rete di Deutsche Telekom verso la rete via cavo dell’impresa risultante dalla concentrazione ridurrebbe l’incentivo di questi operatori (essenzialmente Deutsche Telekom e alcuni operatori cittadini) a investire nell’introduzione della fibra. Nella decisione la Commissione conclude che nessun elemento nel suo fascicolo indica che, dopo l’operazione, in particolare Deutsche Telekom e altri operatori cittadini modificherebbero la loro velocità di introduzione della fibra a causa dell’impatto negativo dell’operazione sulla loro capacità e sui loro incentivi finanziari a intraprendere i relativi investimenti.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/23


Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019

Corpo europeo di solidarietà

(2019/C 382/08)

1.   Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1), nonché sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà. Il regolamento del corpo europeo di solidarietà riguarda il periodo 2018-2020. Gli obiettivi generali e specifici del corpo europeo di solidarietà sono elencati agli articoli 3 e 4 del regolamento.

2.   Iniziative

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà:

Progetti di volontariato

Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) (2)

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

Tirocini e lavori

Progetti di solidarietà

Etichetta di qualità

3.   Ammissibilità

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà (3). I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà.

Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei paesi indicati di seguito.

I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà.

Alcune iniziative del corpo europeo di solidarietà sono inoltre aperte alla partecipazione di organizzazioni provenienti da:

paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, Serbia e Repubblica di Macedonia del Nord;

paesi partner.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà 2020.

Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione.

4.   Bilancio e durata dei progetti

L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020 in seguito alla sua adozione da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.

Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà.

Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica del programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà. I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo:

 

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it] per quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito.

L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti.

5.   Termine per la presentazione delle domande

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

Progetti di volontariato

5 febbraio 2020

30 aprile 2020

1 ottobre 2020

Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020)

30 aprile 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

5 febbraio 2020

30 aprile 2020

1 ottobre 2020

Progetti di solidarietà

5 febbraio 2020

30 aprile 2020

1 ottobre 2020

Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà.

6.   Informazioni dettagliate

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo:

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

La guida del corpo europeo di solidarietà 2020 costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.


(1)  GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1.

(2)  Solo le organizzazioni partecipanti che hanno firmato un accordo quadro di partenariato per il periodo 2018-2020 possono presentare proposte nell’ambito di questa iniziativa.

(3)  Fatte salve le condizioni specifiche di ammissibilità applicabili alle singole iniziative oggetto del presente invito.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9605 — DAK Americas/Lotte Chemical UK)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 382/09)

1.   

In data 4 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

DAK Americas Exterior, S.L. («DAK Americas», Spagna), controllata in ultima istanza da ALFA, S.A.B. de C.V. («gruppo ALFA», Messico),

Lotte Chemical UK Limited («Lotte UK», Regno Unito).

Il gruppo ALFA acquisisce, attraverso la sua controllata DAK Americas, il controllo dell’insieme di Lotte UK ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

DAK Americas fa parte del gruppo ALFA, un conglomerato industriale con sede in Messico che opera in una serie di settori tra cui poliestere, plastica e prodotti chimici, componenti in alluminio per automobili, alimenti refrigerati, tecnologie dell’informazione e telecomunicazioni;

Lotte UK opera nella fabbricazione di resina di polietilene tereftalato (PET).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9605 — DAK Americas/Lotte Chemical UK

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9573 — Brookfield/Iridium/Global Borealis)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 382/10)

1.   

In data 31 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Brookfield Asset Management Inc («Brookfield», Canada),

Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A.D («Iridium», Spagna), appartenente al gruppo Actividades De Construcción Y Servicios, SA («gruppo ACS», Spagna),

Global Borealis S.L. («Global Borealis», Spagna).

Brookfield e Iridium acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Global Borealis.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Brookfield: fornitore di servizi di gestione patrimoniale su scala mondiale, specializzato in beni immobili, infrastrutture, energie rinnovabili e private equity;

Iridium: opera su scala mondiale nello sviluppo, nella gestione e nella manutenzione di concessioni nei settori dei trasporti e dei lavori pubblici. Fa parte del gruppo edile ACS, che già detiene il controllo congiunto di Global Borealis;

Global Borealis: detiene e gestisce concessioni nei settori ospedaliero e delle infrastrutture di trasporto in Spagna.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9573 — Brookfield/Iridium/Global Borealis

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/28


Notifica preventiva di concentrazione

Caso M.9582 — Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades

(Testo rilevante ai fini del SEE

(2019/C 382/11)

1.   

In data 31 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Siemens Gamesa Renewable Energy, SA («SGRE», Spagna), controllata da Siemens AG (Germania),

Senvion GmbH («Senvion», Germania), impresa di gestione di parchi eolici terrestri europei, compresi tutti gli attivi collegati, nonché gli impianti di proprietà di Senvion di costruzione di pale eoliche situati a Vagos (Portogallo) e a Oliveira de Frades (Portogallo), attualmente gestiti da Ria Blades SA, (collettivamente, «le attività Senvion oggetto dell’acquisizione»).

SGRE acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme delle attività Senvion oggetto dell’acquisizione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo e di quote.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SGRE è un fornitore di soluzioni di energia eolica le cui attività si dividono in tre segmenti: energia eolica terrestre, energia eolica offshore e gestione; SGRE è nata nell’aprile 2017 dalla fusione di Siemens Wind Power e Gamesa Corporación Tecnológica,

le attività Senvion oggetto dell’acquisizione sono costituite da una porzione importante dell’attività del gruppo Senvion di gestione di parchi eolici terrestri europei, dalla totalità delle PI e dell’IT del gruppo Senvion e dagli impianti di proprietà di Senvion di costruzione di pale eoliche situati a Vagos (Portogallo) e a Oliveira de Frades (Portogallo), attualmente gestiti da Ria Blades SA, controllata del gruppo Senvion; l’attività di gestione dei parchi eolici terrestri consiste in servizi diversi, quali la manutenzione periodica, il monitoraggio a distanza, la sostituzione di pezzi di ricambio e l’ispezione delle pale; le attività Senvion oggetto dell’acquisizione non comprendono l’attività di Senvion di produzione di turbine eoliche, né l’effettiva attività di Senvion di produzione di pale (soltanto i due impianti di produzione di pale).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9582 — Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).