ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 373

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
5 novembre 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 373/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9462 — Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil) ( 1 )

1


 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

 

Banca centrale europea

2019/C 373/02

Parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 23 ottobre 2019 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (CON/2019/35)

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 373/03

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,00 % al 1o novembre 2019 — Tassi di cambio dell'euro

3

2019/C 373/04

Decisione della Commissione del 30 ottobre 2019 che notifica alla Repubblica dell’Ecuador la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

4

2019/C 373/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

11


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2019/C 373/06

Invito a presentare proposte 2020 — EAC/A02/2019 Programma Erasmus+

12

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 373/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9576 — Blackstone/Dream Global REIT) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 373/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

18


 

Rettifiche

 

Rettifica ella decisione di esecuzione 2018/C 100/09 della Commissione, del 14 marzo 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Chianti Classico (DOP)] ( GU C 100 del 16.3.2018 )

26


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9462 — Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 373/01)

Il 18 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9462. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

Banca centrale europea

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/2


Parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea

del 23 ottobre 2019

sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

(CON/2019/35)

(2019/C 373/02)

Introduzione e base giuridica

Il 18 ottobre 2019 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal presidente del Consiglio europeo una richiesta di parere su una raccomandazione del Consiglio, del 10 ottobre 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (1).

Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Osservazioni di carattere generale

1.

La raccomandazione del Consiglio, presentata al Consiglio europeo e sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della BCE sono stati consultati, raccomanda che Fabio PANETTA sia nominato membro del Comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni con effetto dal 1o gennaio 2020.

2.

Il Consiglio direttivo della BCE è del parere che il candidato proposto sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall’articolo 283, paragrafo 2, del trattato.

3.

Il consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni da formulare sulla raccomandazione del consiglio di nominare Fabio PANETTA membro del Comitato esecutivo della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, 23 ottobre 2019

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU C 351 del 17.10.2019, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.11.2019   

IT

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C 373/3


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o novembre 2019

Tassi di cambio dell'euro (2)

4 novembre 2019

(2019/C 373/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1158

JPY

yen giapponesi

120,93

DKK

corone danesi

7,4713

GBP

sterline inglesi

0,86368

SEK

corone svedesi

10,7035

CHF

franchi svizzeri

1,1021

ISK

corone islandesi

137,90

NOK

corone norvegesi

10,1668

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,511

HUF

fiorini ungheresi

328,78

PLN

zloty polacchi

4,2588

RON

leu rumeni

4,7542

TRY

lire turche

6,3483

AUD

dollari australiani

1,6158

CAD

dollari canadesi

1,4680

HKD

dollari di Hong Kong

8,7461

NZD

dollari neozelandesi

1,7358

SGD

dollari di Singapore

1,5146

KRW

won sudcoreani

1 296,92

ZAR

rand sudafricani

16,5296

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8425

HRK

kuna croata

7,4488

IDR

rupia indonesiana

15 643,31

MYR

ringgit malese

4,6311

PHP

peso filippino

56,376

RUB

rublo russo

70,5726

THB

baht thailandese

33,689

BRL

real brasiliano

4,4644

MXN

peso messicano

21,3095

INR

rupia indiana

78,9205


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2019

che notifica alla Repubblica dell’Ecuador la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2019/C 373/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.

(3)

A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(4)

Prima di identificare i paesi terzi come non cooperanti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione, a norma dell’articolo 32 dello stesso regolamento, è tenuta a notificare ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi non cooperanti. Tale notifica, di natura preliminare, deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione è altresì tenuta a prendere in considerazione tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 di detto regolamento nei confronti dei paesi terzi destinatari della notifica. In particolare, la Commissione deve includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivano l’identificazione e dare a tali paesi la possibilità di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione, nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi destinatari della notifica un termine congruo per rispondere alla stessa, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

(5)

L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti a norma dell’articolo 31 del regolamento INN deve basarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(6)

A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.

(7)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione, da parte dello Stato di bandiera interessato, delle disposizioni in materia di attuazione, controllo ed osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci.

(8)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture.

2.   PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DELL’ECUADOR

(9)

La notifica della Repubblica dell’Ecuador («Ecuador») come Stato di bandiera è pervenuta alla Commissione in conformità dell’articolo 20 del regolamento INN il 22 luglio 2009.

(10)

Dopo il ricevimento della notifica, la Commissione ha avviato una procedura di cooperazione amministrativa con le autorità ecuadoriane, come previsto dall’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN. Tale cooperazione riguardava questioni concernenti l’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea, nonché la disciplina nazionale posta in essere per garantire l’attuazione, il controllo, il rinnovo e l’osservanza del quadro giuridico in materia di pesca e delle misure di conservazione e gestione applicabili. Essa ha comportato lo scambio di osservazioni scritte e orali nonché cinque visite all’Ecuador tra il 30 gennaio e il 6 febbraio 2014, il 22 e il 24 settembre 2015, l’11 e il 15 dicembre 2017, il 12 e il 16 novembre 2018 e il 17 e il 21 giugno 2019, nel corso delle quali la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per quanto riguarda le misure adottate dall’Ecuador al fine di ottemperare ai propri obblighi in materia di lotta contro la pesca INN. Il 2 luglio 2015, inoltre, una delegazione ecuadoriana si è recata in visita alla DG MARE.

(11)

L’Ecuador è membro della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) e dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), non-membro cooperante della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e parte non contraente che partecipa su base volontaria al sistema di documentazione delle catture della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR). Ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) (2), l’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) (3) e l’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo (PSMA) (4).

(12)

Per valutare l’osservanza, da parte dell’Ecuador, degli obblighi internazionali che gli incombono in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali di cui al considerando (11) e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), la Commissione ha cercato, raccolto e analizzato tutte le informazioni necessarie.

3.   POSSIBILITÀ PER L’ECUADOR DI ESSERE IDENTIFICATO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(13)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti all’Ecuador in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1   Misure adottate in relazione alla ricorrenza di attività di pesca INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

(14)

In conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), la Commissione ha esaminato le misure adottate dall’Ecuador in relazione alla pesca INN ricorrente svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini, o da pescherecci che operano nelle sue acque marittime o utilizzano i suoi porti.

(15)

Dalle informazioni raccolte dalla Commissione è emerso che nel 2017 almeno 24 pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto superiore a 23 metri hanno pescato specie contemplate dalla convenzione IATTC nella zona oggetto della stessa pur senza figurare nel relativo registro regionale delle navi. Sebbene, stando a quanto riferito successivamente dalle autorità ecuadoriane, tale violazione delle risoluzioni IATTC C-11-05 e C-14-01 (poi sostituite dalla C-18-06) – che potrebbe comportare l’iscrizione delle navi negli elenchi INN conformemente alla risoluzione C-15-01 – fosse stata sanata e tutti i pescherecci interessati fossero stati inclusi nel registro regionale delle navi della IATTC, nel 2019 la Commissione ha individuato un altro caso analogo.

(16)

Le informazioni raccolte dalla Commissione hanno anche portato all’identificazione di due pescherecci con lenze innescate per la pesca al calamaro (squid-jigger) che nel 2015 e nel 2016 hanno svolto attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO senza però figurare, all’epoca dei fatti, nel registro delle imbarcazioni autorizzate dalla SPRFMO a pescare in tale zona. Pur riconoscendo l’illegalità delle attività in questione, nel giugno 2019 le autorità ecuadoriane non avevano ancora avviato alcun procedimento sanzionatorio nei confronti dell’operatore delle due navi.

(17)

Nel corso delle visite al paese, la Commissione ha rilevato anche vari casi di navi ecuadoriane impegnate in attività di pesca in acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi. Le autorità ecuadoriane non sono state in grado di confermare se le navi fossero state debitamente autorizzate dal paese terzo interessato a pescare nelle sue acque. La medesima questione si è posta durante la visita del 2019. Malgrado il reiterarsi della situazione descritta, le autorità dell’Ecuador non hanno predisposto adeguati meccanismi di cooperazione con i paesi terzi nelle cui acque opera la flotta ecuadoriana. L’attuale accordo di cooperazione con uno dei paesi limitrofi non prevede lo scambio di informazioni sulle licenze di pesca, mentre è ancora in fase di preparazione l’intesa con un altro paese limitrofo. Inoltre, durante l’ultima visita all’Ecuador, le autorità non sono state in grado di fornire informazioni sul seguito dato a un caso individuato nel 2017.

(18)

Diversamente da quanto stabilito ai punti 36 e 42 del piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («piano d’azione internazionale contro la pesca INN») (5), le procedure cui è subordinata la registrazione di un peschereccio non prevedono una verifica esaustiva della storia della nave, bensì semplicemente la verifica degli elenchi INN delle ORGP. La Commissione ha raccolto prove atte a dimostrare che in Ecuador è stata registrata almeno una nave con antecedenti problematici per quanto riguarda il rispetto delle norme e che nel 2017 questa si è sottratta al controllo delle autorità, che non sono state in grado di localizzarla. Inoltre, come si evince dagli scambi successivi, a causa della normativa attualmente applicabile le autorità ecuadoriane non sono ancora riuscite a radiare la nave dal registro né a imporre sanzioni di severità adeguata.

(19)

Gli elementi di prova raccolti dalla Commissione dimostrano pertanto che le carenze specifiche notificate alle autorità ecuadoriane nel corso delle missioni del 2017 e del 2018, e le conseguenti attività di pesca INN ipotetiche o confermate, sono state trascurate anche nel 2019.

(20)

In relazione alle informazioni di cui ai considerando 15, 16, 17, 18 e 19, la Commissione è giunta alla conclusione che l’Ecuador è venuto meno alle proprie responsabilità in quanto Stato di bandiera di impedire alla propria flotta di svolgere attività di pesca INN nelle acque d’altura o nelle acque di paesi terzi. Ciò contravviene all’articolo 94, paragrafi 1 e 2, dell’UNCLOS, in base al quale ogni Stato è tenuto a esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle navi battenti la sua bandiera. Tale condotta contrasta inoltre con il punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), che prevede l’obbligo di esercitare un controllo completo ed efficace delle attività di pesca.

(21)

La Commissione, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato le misure adottate dall’Ecuador per quanto riguarda l’accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN e i relativi flussi commerciali.

(22)

La Commissione ha esaminato la documentazione e altre informazioni inerenti alle procedure di monitoraggio e controllo e ritiene che l’Ecuador non sia in grado di garantire che il pesce e i prodotti della pesca che entrano nel suo mercato e nei suoi impianti di trasformazione non provengano da attività di pesca INN. Le autorità ecuadoriane non sono state in grado di dimostrare che raccolgono e verificano tutte le informazioni necessarie ad accertare la legalità del pesce che entra nel loro mercato o destinato a terzi.

(23)

In particolare, le risultanze delle missioni sollevano dubbi circa il livello di controllo esercitato dalle autorità ecuadoriane sugli impianti di trasformazione. Nel 2017 la Commissione ha rilevato notevoli incongruenze nelle informazioni comunicate da un impianto di trasformazione. Le autorità ecuadoriane, tuttavia, avevano approvato senza ulteriori accertamenti le cifre fornite dall’impianto in questione, che solo dopo l’intervento della Commissione sono state oggetto di verifiche supplementari. Tali verifiche hanno confermato la presenza di gravi inesattezze nella comunicazione da parte dell’impianto. Nel 2018, inoltre, la Commissione ha individuato nel deposito frigorifero di un impianto di trasformazione alcune partite di pesce del cui ingresso nell’impianto l’amministrazione ecuadoriana della pesca non era al corrente.

(24)

Le informazioni ottenute dalle autorità ecuadoriane inducono a concludere che i controlli sulle forniture agli impianti di trasformazione continuino a basarsi sul metodo del campionamento casuale anziché concentrarsi sugli scenari ad alto rischio.

(25)

In preparazione alle missioni nel paese, l’Agenzia europea di controllo della pesca ha analizzato un campione di certificati di cattura e dichiarazioni di trasformazione provenienti dall’Ecuador. Tutte le analisi hanno evidenziato errori di convalida dei certificati di cattura, dovuti alla superficialità con cui vengono verificate le informazioni fornite dagli operatori in tali documenti; le autorità ecuadoriane hanno riconosciuto il problema. L’analisi più recente, effettuata nel 2019, ha rilevato anche che dette autorità stavano approvando dichiarazioni di trasformazione in cui il quantitativo di pesce trasformato risultava superiore a quello indicato nei corrispondenti certificati di cattura.

(26)

Le informazioni di cui ai considerando 22, 23, 24 e 25 dimostrano che i prodotti della pesca sbarcati o trasformati in Ecuador, o commercializzati attraverso tale paese, violano le norme relative alla sostenibilità delle attività successive alla cattura descritte all’articolo 11 del codice di condotta della FAO. L’Ecuador, inoltre, non ha imposto norme che garantiscano la tracciabilità del pesce e dei prodotti ittici lungo tutta la catena del mercato conformemente ai punti da 67 a 69 e ai punti 71 e 72 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(27)

Alla luce delle considerazioni esposte nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità competenti dell’Ecuador, vi sono validi motivi per ritenere, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, che tale paese non rispetti gli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione con riguardo alla pesca INN svolta o coadiuvata da navi battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e che non abbia preso provvedimenti per impedire l’accesso al proprio mercato di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN.

3.2.   Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(28)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera a), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la propria collaborazione con l’Ecuador per valutare se le autorità abbiano cooperato in modo efficace rispondendo alle domande, fornendo informazioni o indagando su questioni relative alla pesca INN e sulle attività connesse.

(29)

Per quanto le autorità ecuadoriane si siano dimostrate generalmente disposte a cooperare rispondendo alle richieste di informazioni e fornendo riscontri, in diverse occasioni il seguito dato alle questioni sollevate dalla Commissione si è rivelato limitato. La Commissione, ad esempio, non ha ricevuto spiegazioni chiare e complete delle notevoli discrepanze rilevate tra i quantitativi di pesce sbarcato dai pescherecci con reti da circuizione, da un lato, e la capacità di carico e i volumi di stivaggio del pesce comunicati alla IATTC, dall’altro, nonostante questi ultimi siano gli elementi di cui la IATTC si serve per gestire la capacità di pesca nel Pacifico orientale, anche mediante i 72 giorni di fermo pesca applicati ogni anno alle navi aventi capacità di carico superiore a 182 tonnellate.

(30)

Come sottolineato nei considerando 15, 16, 17 e 25, gli sforzi tesi ad affrontare le carenze individuate sono caratterizzati da una mancanza di continuità e coerenza.

(31)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera b), la Commissione ha esaminato le misure di esecuzione in vigore per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN in Ecuador.

(32)

L’attuale regime sanzionatorio si basa sulla legge sulla pesca adottata nel 1974 e integrata nel 2016 dal decreto n. 852. Le sanzioni introdotte da tale decreto, originariamente concepite per compensare quelle troppo blande previste dalla legge del 1974, sono però state applicate di rado dalla sua entrata in vigore.

(33)

Di conseguenza, il regime sanzionatorio risulta tuttora basato su un quadro giuridico carente e obsoleto, che non fornisce una definizione delle attività INN e non garantisce un livello di sanzioni sufficiente a fungere da deterrente. Nel 2018 l’ammenda massima comminata ai pescherecci industriali in Ecuador, a prescindere dalla gravità dell’infrazione e dal valore dei prodotti della pesca interessati, non superava i 4 500 USD. Le autorità ecuadoriane hanno inoltre riconosciuto le difficoltà giuridiche e pratiche con cui si devono misurare per riscuotere le ammende e hanno ammesso che la complessità delle procedure amministrative si traduce spesso nell’impossibilità pratica di far fronte ai casi di recidiva. Le informazioni fornite dalle autorità dell’Ecuador indicano anche un approccio non uniforme all’applicazione delle sanzioni, segnatamente per quanto riguarda la confisca delle catture illegali.

(34)

Inoltre, l’entrata in vigore di una nuova legge sulla pesca e la revisione del regime sanzionatorio sono state rimandate a più riprese dal 2015.

(35)

Ne consegue che l’attuale regime sanzionatorio non è conforme al punto 16 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale la legislazione nazionale dovrebbe affrontare il problema della pesca INN, né al punto 21, in base al quale gli Stati dovrebbero provvedere affinché le sanzioni per attività di pesca INN comminate alle navi e, per quanto possibile, ai cittadini soggetti alla loro giurisdizione siano di severità sufficiente a privare i trasgressori dei benefici derivanti da tale attività.

(36)

In considerazione delle informazioni raccolte sul quadro giuridico e sui procedimenti sanzionatori, la Commissione è giunta alla conclusione che l’Ecuador non ha applicato l’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA, secondo cui la severità delle sanzioni deve essere tale da garantire il rispetto della normativa e dissuadere da eventuali violazioni, oltre a privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

(37)

In conformità dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera c), la Commissione ha esaminato l’entità e la gravità dei casi di pesca INN presi in considerazione.

(38)

Le visite effettuate dalla Commissione hanno messo in luce problemi gravi e ricorrenti nell’ambito del controllo dei pescherecci e del pesce trasformato nel paese, illustrati segnatamente nei considerando 15, 16, 17, 18, 23 e 24. Detti problemi comportano un rischio significativo che in Ecuador siano commercializzati o trasformati grandi quantitativi di pesce proveniente da attività di pesca INN.

(39)

È inoltre pertinente ricordare che l’Ecuador figura nella relazione presentata dal Servizio nazionale per la pesca marina al Congresso degli Stati Uniti d’America nel 2017 (6) in quanto paese le cui navi esercitano attività di pesca INN. Nello specifico sono state individuate 25 navi ecuadoriane che nel 2014 e nel 2015 hanno violato risoluzioni della IATTC. La relazione sottolinea che tra i trasgressori si annoverano diverse navi recidive identificate nel 2015 e in tornate precedenti. Inoltre, la Commissione ha rilevato che alcune delle navi sono state anche oggetto di procedimenti amministrativi di infrazione avviati dall’Ecuador nel 2018 e nel 2019.

(40)

Alla luce delle considerazioni esposte nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità dell’Ecuador, vi sono validi motivi per ritenere, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che tale paese non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale con riguardo alla cooperazione e alle misure di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(41)

In conformità dell’articolo 31, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la ratifica da parte dell’Ecuador di strumenti internazionali pertinenti nel settore della pesca, o la sua adesione a tali strumenti, e se esso sia una parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate.

(42)

L’Ecuador ha ratificato l’UNCLOS nel 2012 e l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) nel 2016. Nel 2019, inoltre, ha aderito all’accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009 (PSMA).

(43)

Tuttavia, l’attuale quadro giuridico nazionale non consente un’attuazione completa del PSMA. Le autorità dell’Ecuador hanno indicato, ad esempio, che la normativa non prevede alcun meccanismo atto a garantire il controllo dei trasbordi nei porti.

(44)

Le informazioni raccolte dalla Commissione dimostrano inoltre che un procedimento sanzionatorio per un’infrazione grave (svolgimento di una bordata di pesca durante il fermo pesca annuale imposto dalla IATTC) è stato avviato oltre 17 mesi dopo l’infrazione, laddove l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell’UNFSA sollecita gli Stati membri a procedere in modo immediato e approfondito a un’indagine su qualunque presunta violazione delle misure subregionali o regionali di conservazione e di gestione.

(45)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 6, lettera c), la Commissione ha esaminato qualsiasi atto o omissione da parte del paese terzo interessato che potrebbe aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

(46)

Come indicato al considerando 11, l’Ecuador è membro della IATTC e della SPRFMO, non-membro cooperante della WCPFC e parte non contraente che partecipa su base volontaria al sistema di documentazione delle catture delle catture della CCAMLR.

(47)

Come indicato ai considerando 15 e 16, negli ultimi anni diverse navi hanno operato senza essere debitamente registrate presso le ORGP interessate, il che ha consentito loro di svolgere attività di pesca illegale e non dichiarata.

(48)

Come indicato ai considerando 33 e 39, la mancata applicazione di sanzioni dissuasive si è tradotta anche nella recidività delle navi ecuadoriane operanti nella zona IATTC e, pertanto, ha dato adito a ulteriori violazioni delle misure di conservazione e gestione adottate dall’organizzazione.

(49)

Inoltre, l’assenza di una strategia strutturata e basata sul rischio per la gestione delle attività d’ispezione determina l’incapacità di garantire che queste affrontino i principali rischi di non conformità, come sottolineato ad esempio nel considerando 23.

(50)

Alla luce delle considerazioni esposte nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità dell’Ecuador, vi sono validi motivi per ritenere, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che tale paese non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale con riguardo alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

(51)

Secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (7), nel 2017 l’Ecuador era considerato un paese ad alto sviluppo umano (86esimo su 189 paesi) (8).

(52)

Tenuto conto della classifica stilata dalle Nazioni Unite sulla base dell’indice di sviluppo umano e di quanto osservato durante le visite condotte tra il 2017 e il 2019, nulla lascia supporre che il mancato rispetto, da parte dell’Ecuador, degli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a bassi livelli di sviluppo. Non esiste alcun elemento di prova concreto che consenta di mettere in correlazione le carenze rilevate a livello di quadro giuridico in materia di pesca e di sistemi di monitoraggio, controllo, sorveglianza e tracciabilità della pesca con scarse capacità e infrastrutture. La Commissione ha risposto positivamente alle richieste di sostegno nella revisione del quadro giuridico in materia di pesca avanzate dall’Ecuador.

(53)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, vi sono validi motivi per ritenere, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e la condotta generale dell’Ecuador con riguardo alla gestione della pesca non siano pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE

(54)

Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato adempimento, da parte dell’Ecuador, degli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e alla mancata adozione di misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN.

(55)

La Commissione dovrebbe inoltre adottare nei confronti dell’Ecuador tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.

(56)

Inoltre, la notifica all’Ecuador della possibilità di essere identificato come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Si notifica all’Ecuador la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  https://treaties.un.org/

(3)  https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm

(4)  http://www.fao.org/port-state-measures/background/parties-psma/en/

(5)  Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 2001.

(6)  https://www.fisheries.noaa.gov/international-affairs/identification-iuu-fishing-activities#magnuson-stevens-reauthorization-act-biennial-reports-to-congress

(7)  Fonte: http://hdr.undp.org/en/data

(8)  http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/ECU.pdf


5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/11


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 373/05)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (1)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero di autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2019) 7683

29 ottobre 2019

Dicromato di potassio

N. CE: 231-906-6, n. CAS: 7778-50-9

Wesco Aircraft EMEA Limited, Lawrence House, Riverside drive, BD19 4DH Cleckheaton West Yorkshire, Regno Unito

REACH/19/31/0

Applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, nelle quali le funzionalità fondamentali di resistenza alla corrosione o di inibizione della corrosione sono necessarie per l’uso previsto.

21 settembre 2024

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/it.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/12


Invito a presentare proposte 2020 — EAC/A02/2019

Programma Erasmus+

(2019/C 373/06)

1.   Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (1), e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020. Gli obiettivi generali e specifici del programma Erasmus+ sono elencati agli articoli 4, 5, 11 e 16 del regolamento.

2.   Azioni

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:

 

Azione chiave 1 — Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù

diplomi di master congiunti Erasmus Mundus

 

Azione chiave 2 — Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi

partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù

università europee

alleanze della conoscenza

alleanze delle abilità settoriali

rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore

rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

 

Azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche

progetti di dialogo con i giovani

 

Attività Jean Monnet

cattedre Jean Monnet

moduli Jean Monnet

centri di eccellenza Jean Monnet

sostegno Jean Monnet alle associazioni

reti Jean Monnet

progetti Jean Monnet

 

Sport

partenariati di collaborazione

piccoli partenariati di collaborazione

eventi sportivi europei senza scopo di lucro

3.   Ammissibilità

Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.

La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti (2):

gli Stati membri dell’Unione europea;

i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, Macedonia del Nord e Serbia.

La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi partner.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida al programma Erasmus+.

Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza aver concluso un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione di cui alla convenzione di sovvenzione.

4.   Bilancio e durata dei progetti

L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2020 in seguito all’adozione del bilancio 2020 da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.

Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR:

istruzione e formazione:

EUR

2 943,3 milioni di  (3)

gioventù:

EUR

191,9 milioni di

Jean Monnet:

EUR

14,6 milioni di

sport:

EUR

57,6 milioni di

Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono essere modificati a seguito di una variazione dei programmi di lavoro annuali Erasmus+. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it

per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito.

L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti.

5.   Termine per la presentazione delle domande

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles.

Azione chiave 1

Mobilità individuale nel settore della gioventù

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus

13 febbraio 2020 alle ore 17:00


Azione chiave 2

Partenariati strategici nel settore della gioventù

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione

24 marzo 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Università europee

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Alleanze della conoscenza

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Alleanze delle abilità settoriali

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore

5 febbraio 2020 alle ore 17:00

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

5 febbraio 2020 alle ore 17:00


Azione chiave 3

Progetti di dialogo con i giovani

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

30 aprile 2020 alle ore 12:00

1o ottobre 2020 alle ore 12:00


Azioni Jean Monnet

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle associazioni, reti, progetti

20 febbraio 2020 alle ore 17:00


Azioni nel settore dello sport

Partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Piccoli partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida al programma Erasmus+.

6.   Informazioni dettagliate

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.

La guida al programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

(2)  Le azioni Jean Monnet sono aperte alle associazioni di tutto il mondo.

(3)  Tale importo comprende i fondi per la dimensione internazionale dell’istruzione superiore (395 milioni di EUR in totale).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9576 — Blackstone/Dream Global REIT)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 373/07)

1.   

In data 25 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

The Blackstone Group Inc. («Blackstone», Stati Uniti),

Dream Global Real Estate Investment Trust («Dream Global REIT», Canada).

Blackstone acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Dream Global REIT.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo e altri mezzi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Blackstone: gestore internazionale di attivi che opera nel settore immobiliare in Europa;

Dream Global REIT: fondo di investimento immobiliare aperto che opera in Germania, nei Paesi Bassi, in Austria e in Belgio.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9576 – Blackstone/Dream Global REIT

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 2964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/18


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 373/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Matera»

Numero di riferimento: PDO-IT-A0533-AM03

Data della comunicazione: 31.07.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Caratteristiche al consumo

Descrizione e motivi

Descrizione: per la tipologia Matera Primitivo viene ampliato, al sapore, il range dei tenori zuccherini: in luogo di «secco» si prevede «da secco ad abboccato, con un massimo di residui zuccherini di 14 g/l»

Motivi: la possibilità di ampliare leggermente il range dei tenori zuccherini permette ai produttori di gestire al meglio la produzione di questa tipologia in quanto, dal punto di vista tecnico-qualitativo, si presta anche ad una espressione più ampia, considerato che il vitigno utilizzato produce uve precoci, definite di prima epoca, con fasi vegetative anticipate, situazione fisiologica accentuata e, pertanto, con il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature, si hanno condizioni ideali e favorevoli che consentono alle uve di aumentare il contenuto in zuccheri e, di conseguenza, avere la possibilità di produrre un vino con un grado zuccherino maggiore. La richiesta offre agli operatori della denominazione ulteriori possibilità produttive che incontrano le esigenze dei consumatori e relativi sbocchi commerciali.

Descrizione: per la tipologia Matera passito bianco (Cat. vino) viene ampliato, al sapore, il range dei tenori zuccherini in luogo di «secco» si prevede «da secco a dolce».

Motivi: si tratta di fatto di una correzione di un mero errore nella descrizione di questa tipologia che, per le caratteristiche intrinseche di questo vino può essere prodotto anche con tenori zuccherini fino al dolce, come tradizionalmente avviene sul territorio.

Dette modifiche interessano il punto 1.4 del documento unico e l’articolo 6 del disciplinare.

2.   Legame con l’ambiente

Descrizione e motivi

Descrizione: viene riformulato il legame con l’ambiente facendo riferimento alle Categorie dei vini prodotti Vino (1) e Vino Spumante (4).

Motivi: gli elementi che dimostrano il legame sono stati opportunamente illustrati per Categorie di prodotti, detta riformulazione, che riprende in sintesi quanto già descritto nell’articolo 8 del disciplinare, non comporta modifiche al legame ma va esclusivamente ad integrare gli elementi relativi allo stesso.

La modifica interessa il punto 1.8 del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Matera

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Vino spumante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Matera» Rosso

colore: rosso rubino;

odore: complesso, fruttato;

sapore: armonico, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Matera» Primitivo

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l’invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: pieno, armonico tendente al vellutato, da secco ad abboccato con residuo zuccherino massimo di 14 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Matera Primitivo passito

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50 % vol di cui effettivo almeno 13 % vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Matera» Rosato

colore: rosato cerasuolo;

odore: intenso, persistente caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Matera» Moro e Moro Riserva

colore: rosso rubino intenso; tendente al granato per il riserva;

odore: intenso, persistente;

sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol; 13 %vol per il riserva;

Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Matera» Greco

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Matera bianco

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Matera Bianco Passito

colore: dal giallo carico all’ambrato a seconda dell’invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol di cui effettivo almeno 12 % vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Matera» Spumante

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, tipico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

I parametri che non figurano nella sottostante griglia sono conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Matera» Spumante Rosè

spuma: fine, persistente;

colore: rosato cerasuolo;

odore: fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Assenti

b.    Rese massime

Matera Rosso

10000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Primitivo e Primitivo Passito

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Rosato

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Moro e Moro Riserva

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Greco

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Bianco e Bianco Passito

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Spumante

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Matera Spumante Rosè

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Matera.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Sangiovese N.

Greco bianco B. - Greco

Malvasia bianca di Basilicata B. - Malvasia

Merlot N.

Primitivo N.

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

8.   Descrizione del legame/dei legami

Caratteristiche della zona geografica

Il territorio della DOP Matera ha caratteristiche orografiche contraddistinte da 3 particolari ambienti:

ambiente della Pianura Costiera rappresentato dalle superfici geologicamente più giovani, con morfologie pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario;

ambiente dei terrazzi marini al di sopra della piana costiera da cui si dipartono diversi ordini di terrazzi d’origine marina, che si collegano con i sovrastanti rilievi collinari caratterizzati dalla presenza di suoli molto evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati con colore della matrice rosso intenso (che deriva dall’alto contenuto di ferro e dall’intensa alterazione dei ciottoli);

ambienti delle superfici della Fossa Bradanica che rappresentano la gran parte del territorio collinare materano, sviluppandosi da Nord (Irsina) a Sud (Pisticci), ad Est (Matera, esclusa l’area dell’abitato e quella Sud-Est) ed infine ad Ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile da sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti grossolani o da sabbie, presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa in profondità. Sono molto calcarei e hanno permeabilità elevata.

Questa viticoltura di qualità è legata alla scelta di ambienti luminosi, aerati e alla naturale fertilità dei suoli particolarmente vocati alla coltivazione della vite.

Categoria Vino (1)

I vini della Doc Matera sono prodotti da uve sia autoctone che internazionali presentano buona acidità e sapidità dovuta alle escursioni termiche e alle componenti sabbiose dei terreni, in particolare per i vini bianchi che risultano freschi poco colorati e più o meno leggeri;

In presenza di terreni con componenti argillose ritroviamo nei vini prodotti maggior intensità al colore e in presenza della componente calcarea maggior finezza aromatica.

Nei vini passiti (cat.Vino) si accentuano queste caratteristiche grazie all’accumulo di zuccheri e alla concentrazione degli estratti dovuto all’appassimento delle uve, favorito dal clima, dalla esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est che permettono un’ottima maturazione, contribuendo all’ottenimento di uve sane e pertanto più adatte all’appassimento, e consentendo la piena espressione delle caratteristiche dei vitigni utilizzati. Nelle varie tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni utilizzati. Tutti i vini presentano comunque caratteristiche di buona acidità e giusta struttura, equilibrio gustativo nonché, in particolare per le tipologie a base di uve del vitigno Primitivo e/o del vitigno Cabernet sauvignon, grande longevità che li rende adatti all’invecchiamento.

Categoria Vino Spumante (4)

Nella produzione dei vini spumanti DOC «Matera» vengono utilizzati le varietà autoctone Malvasia bianca di Basilicata e Primitivo.

Sia la Malvasia che il Primitivo nell’area della collina materana hanno trovato l’habitat di elezione, infatti i due vitigni risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in aree a quota maggiore con clima più fresco dove prevalgono suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti a base di Primitivo con ottima struttura e alcolicità. Una parte rilevante dell’economia vitinicola dell’area è legata alla produzione degli spumanti che hanno rappresentato una forma di specializzazione produttiva di questa area. Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 e intorno agli anni 1950-1960 molte aziende, alcune ancor oggi in attività, si specializzano in tale settore. Infatti i produttori di vini della provincia di Matera, commercializzavano storicamente, anche fuori regione, grandi quantità di vino spumante destinate a banchetti nuziali, feste patronali e festività religiose.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Assenti

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14101


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


Rettifiche

5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/26


Rettifica ella decisione di esecuzione 2018/C 100/09 della Commissione, del 14 marzo 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Chianti Classico (DOP)]

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 100 del 16 marzo 2018)

(2019/C 373/09)

Alla pagina 10, nell’allegato, sezione 4 ‘Descrizione dei vini’, Chianti Classico con la menzione Gran Selezione, nella tabella ‘Caratteristiche analitiche generali’:

anziché:

«Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130,00»

leggasi:

«Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)»