ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 372/01 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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2019/C 372/02 |
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Tribunale |
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2019/C 372/03 |
Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 372/04 |
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2019/C 372/05 |
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2019/C 372/06 |
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2019/C 372/07 |
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2019/C 372/08 |
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2019/C 372/09 |
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2019/C 372/10 |
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2019/C 372/11 |
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2019/C 372/12 |
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2019/C 372/13 |
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2019/C 372/14 |
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2019/C 372/15 |
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2019/C 372/16 |
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2019/C 372/17 |
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2019/C 372/18 |
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2019/C 372/19 |
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2019/C 372/20 |
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2019/C 372/21 |
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2019/C 372/22 |
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2019/C 372/23 |
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2019/C 372/24 |
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2019/C 372/25 |
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2019/C 372/26 |
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2019/C 372/27 |
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2019/C 372/28 |
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2019/C 372/29 |
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2019/C 372/30 |
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2019/C 372/31 |
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2019/C 372/32 |
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Tribunale |
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2019/C 372/33 |
Causa T-568/19: Ricorso proposto il 16 agosto 2019 – Micreos Food Safety/Commissione |
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2019/C 372/34 |
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2019/C 372/35 |
Causa T-607/19: Ricorso proposto il 5 settembre 2019 – Itinerant Show Room/EUIPO (FAKE DUCK) |
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2019/C 372/36 |
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2019/C 372/37 |
Causa T-625/19: Ricorso proposto il 19 settembre 2019 – Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe) |
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2019/C 372/38 |
Causa T-626/19: Ricorso proposto il 19 settembre 2019 – Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller) |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 372/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/2 |
Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni
(2019/C 372/02)
In occasione della sua Conferenza plenaria del 4 ottobre 2019, il Tribunale ha deciso di modificare il testo della decisione relativa ai criteri di attribuzione delle cause alle sezioni, adottata il 3 luglio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 luglio 2019 (GU 2019, C 246, pag. 2), sostituendo i paragrafi 2 e 3 di detta decisione con il testo seguente:
«2. |
Le cause in materia di funzione pubblica, ossia le cause proposte ex articolo 270 TFUE e, eventualmente, ex articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono ripartite tra le quattro sezioni specificamente designate a tal fine nella decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni, in base a un turno stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria. |
3. |
Le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura sono ripartite tra le sei sezioni specificamente designate a tal fine nella decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni, in base a un turno stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria.» |
Da queste modifiche risulta che i criteri di attribuzione delle cause alle sezioni adottati dal Tribunale conformemente all’articolo 25 del regolamento di procedura, quali risultano dalle decisioni adottate il 3 luglio 2019 e il 4 ottobre 2019, sono i seguenti:
1. |
Le cause sono attribuite immediatamente dopo il deposito del ricorso, e fatta salva la successiva applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, alle sezioni composte di tre giudici. |
2. |
Le cause in materia di funzione pubblica, ossia le cause proposte ex articolo 270 TFUE e, eventualmente, ex articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono ripartite tra le quattro sezioni specificamente designate a tal fine nella decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni, in base a un turno stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria. |
3. |
Le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura sono ripartite tra le sei sezioni specificamente designate a tal fine nella decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni, in base a un turno stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria. |
4. |
Le cause diverse da quelle previste dai paragrafi 2 e 3 sono ripartite tra le sezioni in base a due turni distinti stabiliti in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria:
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5. |
Il presidente del Tribunale potrà derogare ai turni previsti dai paragrafi 2, 3 e 4 per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro. |
6. |
Alla luce della decisione del Tribunale, adottata in occasione della sua Conferenza plenaria del 19 giugno 2019, relativa al proseguimento dell’attività del Tribunale tra il 1o e il 26 settembre 2019 (GU 2019, C 238, pag. 2), la quale prevede che la decisione del Tribunale dell’11 maggio 2016, sui criteri di assegnazione delle cause alle sezioni (GU 2016, C 296, pag. 2) continuerà ad applicarsi tra il 1o e il 26 settembre 2019, i criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni qui enunciati sono stabiliti per il periodo compreso tra il 27 settembre 2019 e il 31 agosto 2022. |
Tribunale
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/3 |
Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni
(2019/C 372/03)
In occasione della sua Conferenza plenaria straordinaria del 30 settembre 2019, il Tribunale, composto da 52 giudici, ha deciso di costituire nel proprio ambito dieci sezioni composte da cinque giudici, che si riuniscono con cinque e con tre giudici, assegnati a sei collegi per il periodo compreso tra il 30 settembre 2019 e il 31 agosto 2022. Ogni collegio delle dieci sezioni del Tribunale è presieduto da un presidente di sezione, designato al tempo stesso come presidente della sezione sia che si riunisca con cinque giudici che con tre giudici.
In occasione della sua Conferenza plenaria del 4 ottobre 2019, il Tribunale ha deciso, su proposta del Presidente presentata conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di assegnare i giudici alle sezioni per il periodo compreso tra il 4 ottobre 2019 e il 31 agosto 2022 nel modo seguente:
Prima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Jaeger, sig.ra Półtorak, sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.
Prima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Kanninen, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Jaeger e sig.ra Półtorak, giudici;
Collegio B: sig. Jaeger e sig.ra Porchia, giudici;
Collegio C: sig. Jaeger e sig.ra Stancu, giudici;
Collegio D: sig.ra Półtorak e sig.ra Porchia, giudici;
Collegio E: sig.ra Półtorak e sig.ra Stancu, giudici;
Collegio F: sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.
Seconda Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione, sig.ra Labucka, sig. Schalin, sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.
Seconda Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione;
Collegio A: sig.ra Labucka e sig. Schalin, giudici;
Collegio B: sig.ra Labucka e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;
Collegio C: sig.ra Labucka e sig. Nõmm, giudici;
Collegio D: sig. Schalin e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;
Collegio E: sig. Schalin e sig. Nõmm, giudici;
Collegio F: sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.
Terza Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Collins, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Csehi, sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.
Terza Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Collins, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Kreuschitz e sig. Csehi, giudici;
Collegio B: sig. Kreuschitz e sig. De Baere, giudici;
Collegio C: sig. Kreuschitz e sig.ra Steinfatt, giudici;
Collegio D: sig. Csehi e sig. De Baere, giudici;
Collegio E: sig. Csehi e sig.ra Steinfatt, giudici;
Collegio F: sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.
Quarta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. Nihoul, sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.
Quarta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Gervasoni, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Madise e sig. Nihoul, giudici;
Collegio B: sig. Madise e sig.ra Frendo, giudici;
Collegio C: sig. Madise e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;
Collegio D: sig. Nihoul e sig.ra Frendo, giudici;
Collegio E: sig. Nihoul e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;
Collegio F: sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.
Quinta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Spielmann, presidente di sezione, sig. Forrester, sig. Öberg, sig.ra Spineanu-Matei e sig. Mastroianni, giudici.
Quinta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Spielmann, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Forrester e sig. Öberg, giudici;
Collegio B: sig. Forrester e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;
Collegio C: sig. Forrester e sig. Mastroianni, giudici;
Collegio D: sig. Öberg e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;
Collegio E: sig. Öberg e sig. Mastroianni, giudici;
Collegio F: sig.ra Spineanu-Matei e sig. Mastroianni, giudici.
Sesta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione, sig. Frimodt Nielsen, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.
Sesta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione;
Collegio A: sig. Frimodt Nielsen e sig. Schwarcz, giudici;
Collegio B: sig. Frimodt Nielsen e sig. Iliopoulos, giudici;
Collegio C: sig. Frimodt Nielsen e sig. Norkus, giudici;
Collegio D: sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;
Collegio E: sig. Schwarcz e sig. Norkus, giudici;
Collegio F: sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.
Settima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. da Silva Passos, presidente di sezione, sig. Valančius, sig.ra Reine, sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.
Settima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. da Silva Passos, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Valančius e sig.ra Reine, giudici;
Collegio B: sig. Valančius e sig. Truchot, giudici;
Collegio C: sig. Valančius e sig. Sampol Pucurull, giudici;
Collegio D: sig.ra Reine e sig. Truchot, giudici;
Collegio E: sig.ra Reine e sig. Sampol Pucurull, giudici;
Collegio F: sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.
Ottava Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Svenningsen, presidente di sezione, sig. Barents, sig. Mac Eochaidh, sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.
Ottava Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Svenningsen, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Barents e sig. Mac Eochaidh, giudici;
Collegio B: sig. Barents e sig.ra Pynnä, giudici;
Collegio C: sig. Barents e sig. Laitenberger, giudici;
Collegio D: sig. Mac Eochaidh e sig.ra Pynnä, giudici;
Collegio E: sig. Mac Eochaidh e sig. Laitenberger, giudici;
Collegio F: sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.
Nona Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva, sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.
Nona Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione;
Collegio A: sig. Gratsias e sig.ra Kancheva, giudici;
Collegio B: sig. Gratsias e sig. Berke, giudici;
Collegio C: sig. Gratsias e sig.ra Perišin, giudici;
Collegio D: sig.ra Kancheva e sig. Berke, giudici;
Collegio E: sig.ra Kancheva e sig.ra Perišin, giudici;
Collegio F: sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.
Decima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Kornezov, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig. Passer, sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici.
Decima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Kornezov, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Buttigieg e sig. Passer, giudici;
Collegio B: sig. Buttigieg e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;
Collegio C: sig. Buttigieg e sig. Hesse, giudici;
Collegio D: sig. Passer e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;
Collegio E: sig. Passer e sig. Hesse, giudici;
Collegio F: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici.
La Prima, Quarta, Settima e Ottava Sezione sono incaricate delle cause proposte ai sensi dell’articolo 270 TFUE e, eventualmente, dell’articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, mentre la Seconda, Terza, Quinta, Sesta, Nona e Decima Sezione sono incaricate delle cause in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura.
Il Tribunale ha parimenti deciso quanto segue:
— |
il presidente e il vicepresidente non sono assegnati in via permanente a una sezione; |
— |
in occasione di ogni anno giudiziario, il vicepresidente entra a far parte di ciascuna delle dieci sezioni che si riuniscono con cinque giudici, in ragione di una causa per sezione secondo l’ordine seguente:
|
Quando il vicepresidente, a tale titolo, entra a far parte di un collegio di cinque giudici, quest’ultimo si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito nonché di uno degli altri giudici della sezione interessata, individuato in base all’ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia delľUnione europea
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/8 |
Impugnazione proposta il 12 febbraio 2019 dalla Vitromed GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-821/17, Vitromed GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-124/19 P)
(2019/C 372/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vitromed GmbH (rappresentante: M. Linß, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Vitromed Healthcare
Con ordinanza dell’11 settembre 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese.
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/8 |
Impugnazione proposta il 17 aprile 2019 dal Renew Consorzio Energie Rinnovabili avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 febbraio 2019, causa T-39/19, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commissione e Italia
(Causa C-325/19 P)
(2019/C 372/05)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Renew Consorzio Energie Rinnovabili (rappresentante: G. Passalacqua, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica italiana
Con ordinanza del 19 settembre 2019 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha disposto che il Renew Consorzio Energie Rinnovabili sopporterà le proprie spese.
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/9 |
Impugnazione proposta il 6 maggio 2019 dalla PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 marzo 2019, causa T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület/Commissione europea
(Causa C-358/19P)
(2019/C 372/06)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (rappresentante: D. Lázár, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 26 settembre 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente alle spese.
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/9 |
Impugnazione proposta il 29 maggio 2019 dalla Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (settima sezione) del 20 marzo 2019 nella causa T-138/17: Prim v EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik
(Causa C-421/19 P)
(2019/C 372/07)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (rappresentante: R. Ingerl, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Broschat García, abogada)
Con decisione del 16 settembre 2019 la Corte di giustizia (Sezione relativa all’ammissione delle impugnazioni) ha statuito che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH a farsi carico delle proprie spese.
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/10 |
Impugnazione proposta il 4 giugno 2019 da Kurt Hesse avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 aprile 2019, cause riunite T-910/16 e T-911/16, Kurt Hesse e Wedl & Hofmann GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-426/19 P)
(2019/C 372/08)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kurt Hesse (rappresentante: M. Krogmann, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Wedl & Hofmann GmbH, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 24 settembre 2019 la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato il ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 28 giugno 2019 – UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor/Asociația Culturală «Suflet de Român» prin lichidator Pro Management Insolv IPURL
(Causa C-501/19)
(2019/C 372/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor
Resistente: Asociația Culturală «Suflet de Român» prin lichidator Pro Management Insolv IPURL
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i titolari di diritti sulle opere musicali effettuino una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (direttiva IVA) nei confronti degli organizzatori di spettacoli dai quali gli organismi di gestione collettiva, sulla base di un’autorizzazione – licenza non esclusiva –, percepiscono in nome proprio, ma per conto di tali titolari, remunerazioni per la comunicazione al pubblico delle opere musicali. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli organismi di gestione collettiva, quando percepiscono dagli organizzatori di spettacoli remunerazioni per il diritto di comunicazione al pubblico delle opere musicali, agiscano in qualità di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA e siano obbligati a emettere fatture con IVA compresa ai rispettivi organizzatori di spettacoli, e se, quando agli autori e agli altri titolari di diritti d’autore di opere musicali vengono distribuite remunerazioni, essi, a loro volta, debbano emettere fatture con IVA compresa all’organismo di gestione collettiva. |
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) l’11 luglio 2019 – PO/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
(Causa C-531/19)
(2019/C 372/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parti
Ricorrente: PO
Resistente: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con l’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1), e con inter alia – le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16 (2)) e dell’8 dicembre 2011 (C-371/08 (3)), un’interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un’interpretazione della direttiva 2001/40/CE (4), si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire, senza che occorra valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.
(2) Sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).
(3) Sentenza dell’8 dicembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).
(4) Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).
4.11.2019 |
IT |
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C 372/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) l’11 luglio 2019 – RQ/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
(Causa C-533/19)
(2019/C 372/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parti
Ricorrente: RQ
Resistente: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con l’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1), e con inter alia – le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16 (2)) e dell’8 dicembre 2011 (C-371/08 (3)), un’interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un’interpretazione della direttiva 2001/40/CE (4), si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire, senza che occorra valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.
(2) Sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).
(3) Sentencia dell’8 dicembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).
(4) Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).
4.11.2019 |
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C 372/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) l’11 luglio 2019 – SR/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
(Causa C-534/19)
(2019/C 372/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parti
Ricorrente: SR
Resistente: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con l’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1), e con inter alia – le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16 (2)) e dell’8 dicembre 2011 (C-371/08 (3)), un’interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un’interpretazione della direttiva 2001/40/CE (4), si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire, senza che occorra valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.
(2) Sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).
(3) Sentenza dell’8 dicembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).
(4) Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).
4.11.2019 |
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C 372/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 15 luglio 2019 – CY, Asociația «Forumul Judecătorilor din România»/Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție
(Causa C-547/19)
(2019/C 372/13)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrenti: CY, Asociația «Forumul Judecătorilor din România»
Resistenti: Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea, l’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo Trattato e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano all’intervento di una corte costituzionale (organo che non è, secondo il diritto nazionale, istituzione giudiziaria) per quanto riguarda il modo in cui il giudice supremo ha interpretato e applicato la legislazione infra-costituzionale nell’attività di costituzione dei collegi giudicanti.
4.11.2019 |
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C 372/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 17 luglio 2019 – DX/Subdelegación del Gobierno en Toledo
(Causa C-549/19)
(2019/C 372/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parti
Ricorrente: DX
Resistente: Subdelegación del Gobierno en Toledo
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con l’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1), e con inter alia – le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16 (2)) e dell’8 dicembre 2011 (C-371/08 (3)), un’interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un’interpretazione della direttiva 2001/40/CE (4), si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire, senza che occorra valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.
(2) Sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).
(3) Sentenza dell’8 dicembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).
(4) Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).
4.11.2019 |
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C 372/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 23 luglio 2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Causa C-558/19)
(2019/C 372/15)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Cluj
Parti
Ricorrente: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj
Resistente: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Questione pregiudiziale
Se l'articolo 49 e l'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino a una normativa nazionale come quella di cui alla controversia in esame [articolo 11, paragrafo 2, articolo 29, paragrafo 3, della Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003 che istituisce il codice tributario)], la quale prevede la possibilità di riclassificare un trasferimento bancario di denaro da una succursale residente in uno Stato membro alla società madre residente in un altro Stato membro come un'operazione che genera entrate, con il conseguente obbligo di applicare le norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre, entrambe residenti nel medesimo Stato membro, detta operazione non avrebbe potuto essere riclassificata allo stesso modo e non sarebbero state applicate le norme in materia di prezzi di trasferimento.
4.11.2019 |
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C 372/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Valencia (Spagna) il 23 luglio 2019 – GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.
(Causa C-560/19)
(2019/C 372/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia
Parti nel procedimento principale
Attrice: GT
Convenuta: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si possa ritenere che rientri nella nozione di «vettore aereo operativo» una società il cui oggetto sociale consiste nel trasporto aereo di passeggeri e che vende i biglietti ma non opera il volo, ossia non lo realizza effettivamente. |
2) |
In caso di risposta negativa alla precedente questione, se sussista il diritto alla compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri di cui all’articolo 7 del regolamento [(CE) n.] 261/2004 (1) nel caso in cui il volo sia suddiviso in più tratte e, in conseguenza di un ritardo lieve (inferiore a tre ore) in una delle tratte, si verifichi un ritardo prolungato (superiore a tre ore) alla destinazione finale a causa della perdita di una coincidenza. In caso di risposta affermativa, qualora le diverse tratte siano effettuate da vettori operativi distinti, se l’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del regolamento [(CE) n.] 261/2004 ricada sul vettore operativo della tratta in cui si è verificato un ritardo lieve (inferiore a tre ore) ma tale da provocare la perdita della coincidenza e, pertanto, un ritardo prolungato (superiore a tre ore) alla destinazione finale. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
4.11.2019 |
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C 372/16 |
Impugnazione proposta il 23 luglio 2019 da Armando Carvalho e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019, causa T-330/18, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio
(Causa C-565/19 P)
(2019/C 372/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Armando Carvalho e a. (rappresentanti: G. Winter, Professor, R. Verheyen, Rechtsanwältin, H. Leith, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza impugnata; |
— |
dichiarare ricevibili le impugnazioni; |
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché decida sul merito del ricorso di annullamento; |
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché decida sul merito del ricorso che deduce la responsabilità extra contrattuale dell’Unione; e |
— |
condannare i convenuti alle spese dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti impugnano la decisione del Tribunale di respingere i loro ricorsi in quanto irricevibili, deducendo i seguenti motivi.
Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore per aver dichiarato che i ricorrenti non soddisfacevano i principi stabiliti nella giurisprudenza Plaumann per stabilire l’interesse individuale. I tre atti relativi alle emissioni di gas a effetto serra (1) (2) (3) consentono le emissioni che incidono su ciascun ricorrente in modo, sotto il profilo dei fatti, distintivo. In aggiunta, è soddisfatto il «criterio Plaumann», perché i tre atti relativi alle emissioni di gas a effetto serra violano diritti personali fondamentali dei tre ricorrenti.
Secondo motivo: In subordine, il Tribunale ha commesso un errore per non aver adeguato il «criterio Plaumann», alla luce della travolgente sfida del cambiamento climatico e del fatto che la causa dei ricorrenti si fonda sui loro diritti fondamentali individuali, compresa la garanzia di una tutela giuridica effettiva di tali diritti. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che affinché un diritto sia efficace deve essere accompagnato da un rimedio e il Tribunale ha commesso un errore per aver constatato che i giudici nazionali (e la procedura di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE) o un’azione che contesta atti di esecuzione da parte della Commissione fornirebbe un adeguato sistema di rimedi nel presente caso.
Il Tribunale dovrebbe pertanto dichiarare che, quando (come nella fattispecie) non sia disponibile alcun altro rimedio giuridico efficace per tutelare i diritti fondamentali di un ricorrente, il requisito dell’«interesse individuale» è accertato laddove si asserisce ed è dimostrato che un atto legislativo viola un diritto fondamentale personale del ricorrente in misura grave, o in subordine, interferisce con l’essenza del diritto. Tale requisito è soddisfatto nella presente fattispecie.
Terzo motivo: Oltre che per i primi due motivi, il Tribunale ha commesso un errore per aver negato che la Saminuorra association (associazione di giovani volontari soccorritori) aveva legittimazione ad agire, non prendendo in considerazione (senza spiegazione)le prove che dimostrano che la maggioranza dei membri dell’associazione sono direttamente interessati e sarebbero stati legittimati ad agire in nome proprio. In subordine, il Tribunale avrebbe dovuto allentare i criteri per determinare la legittimazione ad agire nel caso di associazioni che rappresentano una comunità di indigeni.
Quarto motivo: respingendo il ricorso per responsabilità extracontrattuale in quanto irricevibile, il Tribunale non ha correttamente applicato il criterio legale e ha introdotto un nuovo requisito per i ricorrenti per accertare che erano legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Questo requisito non è confortato né dal testo del Trattato né dalla giurisprudenza.
(1) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 he modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3).
(2) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU 2018, L 156, pag. 1).
(3) Regolamento (EU) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, L 156, pag. 26).
4.11.2019 |
IT |
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C 372/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 25 luglio 2019 – LP/Subdelegación del Gobierno en Toledo
(Causa C-567/19)
(2019/C 372/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parti
Ricorrente: LP
Resistente: Subdelegación del Gobierno en Toledo
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con l’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1), e con inter alia – le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16 (2)) e dell’8 dicembre 2011 (C-371/08 (3)), un’interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un’interpretazione della direttiva 2001/40/CE (4), si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire, senza che occorra valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.
(2) Sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).
(3) Sentenza dell’8 dicembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).
(4) Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).
4.11.2019 |
IT |
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C 372/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) il 30 luglio 2019 – RJ/Stadt Offenbach am Main
(Causa C-580/19)
(2019/C 372/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Darmstadt
Parti
Ricorrente: RJ
Resistente: Stadt Offenbach am Main
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che le ore di guardia, durante le quali un lavoratore è soggetto all’obbligo di raggiungere entro 20 minuti con gli indumenti da lavoro e il veicolo di pronto intervento il confine della città ove si trova la sua sede di servizio, debbano essere considerate come orario di lavoro, sebbene il datore di lavoro non abbia stabilito un luogo in cui il lavoratore sia tenuto ad essere fisicamente presente, ma questi sia nondimeno limitato in modo significativo nella scelta del luogo e nelle possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:
|
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
4.11.2019 |
IT |
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C 372/18 |
Impugnazione proposta il 22 agosto 2019 da Csanád Szegedi avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 27 giugno 2019, causa T-135/18, Csanád Szegedi/Parlamento europeo
(Causa C-628/19 P)
(2019/C 372/20)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Csanád Szegedi (rappresentante: K. Bodó, ügyvéd)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Nel suo ricorso d’impugnazione Csanád Szegedi chiede alla Corte:
1. |
per quanto riguarda il primo motivo, nei limiti in cui attiene all’importo richiesto ai fini dell’assunzione del sig. László Tibor Erdélyi e del Dr. József Virág quali assistenti parlamentari accreditati, di modificare la sentenza del Tribunale, accogliere il ricorso e annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 e la nota di addebito n.2017 1635 del Segretariato generale del Parlamento europeo, direzione generale delle finanze; |
2. |
per quanto riguarda il secondo motivo, nei limiti in cui attiene all’importo richiesto ai fini dell’assunzione del sig. László Tibor Erdélyi e del dott. József Virág quali assistenti parlamentari accreditati, di annullare la sentenza del Tribunale e di rinviare la causa a quest’ultimo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso d’impugnazione il ricorrente fa valere due motivi:
Primo motivo:
|
Violazione, nell’ambito del procedimento di recupero dinanzi al Segretario generale del Parlamento europeo, del diritto a un equo processo (articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e articolo 7, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) e dei suoi corollari (principio del contraddittorio, principio della parità delle armi e principio dei diritti della difesa), in quanto il ricorrente non ha avuto accesso alle informazioni dell’OLAF sulle quali è stata fondata la decisione né alle prove che suffragano tali informazioni, e non ha nemmeno potuto esercitare il suo diritto ad essere ascoltato in via preliminare, contrariamente a quanto disposto all’articolo 68, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: le «misure di attuazione»). Il Tribunale, al punto 44 della sua sentenza, ha - erroneamente - invocato l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013, sebbene tale articolo non disciplini il procedimento di recupero dinanzi al Segretario generale ma il procedimento relativo all’OLAF. In tale contesto, il Tribunale, al punto 45 della sua sentenza, è incorso in errore nell’applicare la giurisprudenza menzionata al punto 35 della sentenza IMG/Commissione. Al punto 48 della sua sentenza, il Tribunale ha interpretato contra legem l’articolo 68, paragrafo 2, delle misure di attuazione, laddove ha equiparato il diritto a presentare osservazioni con il diritto ad essere ascoltato. Il Tribunale, al punto 51 della sua sentenza, ha del pari interpretato in modo erroneo l’articolo 68 delle misure di attuazione, che disciplina il procedimento di recupero, in quanto la norma cui trattasi non genera in capo al ricorrente né diritti né obblighi per quanto riguarda la produzione di prove nel procedimento dinanzi al Segretario generale. |
Secondo motivo:
|
Violazione del diritto a un equo processo (articolo 6, paragrafo 1, del CEDU e articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) nel procedimento dinanzi al Tribunale, in quanto quest’ultimo, senza alcuna motivazione nel merito, ha respinto la proposta di prova testimoniale del dott. József Virág e del sig. László Tibor Erdélyi. La decisione del Tribunale con cui è stata respinta l’offerta di prova ha privato il ricorrente della possibilità di difendersi nel merito. |
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 27 agosto 2019 – BY/CX
(Causa C-637/19)
(2019/C 372/21)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen
Parti
Ricorrente: BY
Convenuto: CX
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «pubblico» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, abbia un significato uniforme. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’ambito di applicazione della nozione di «pubblico» ai sensi delle suddette disposizioni comprenda anche un organo giudiziario: |
3) |
In caso di risposta negativa alla prima questione,
|
4) |
Se il fatto che la normativa nazionale prevede un principio generale di accesso ai documenti pubblici in forza del quale ciascun individuo che ne faccia istanza può accedere a documenti processuali presentati all’organo giudiziario, salvo qualora essi contengano informazioni riservate, incida sulla valutazione del problema se la trasmissione di un’opera protetta a un organo giudiziario equivalga ad una «comunicazione al pubblico» o ad una «distribuzione al pubblico». |
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/20 |
Impugnazione proposta il 30 agosto 2019 da Ja zum Nürburgring eV avverso la sentenza del Tribunale (PrimaSezione ampliata) del 19 giugno 2019, nella causa T-373/15, Ja zum Nürburgring eV/Commissione europea
(Causa C-647/19 P)
(2019/C 372/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ja zum Nürburgring eV (rappresentanti: Prof. Dr. D. Frey e Dr. M. Rudolph, avvocati)
Altre parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza del Tribunale del 19 luglio 2019 nella causa T-373/15; |
2. |
annullare la decisione C(2014) 3634 final della Commissione del 1o ottobre 2014, là dove essa dichiara
|
3. |
in via subordinata, annullare la sentenza indicata al punto 1 e rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea; |
4. |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Errore di diritto nel negare l’interesse della ricorrente in qualità di concorrente:
|
2. |
Errore di diritto nel negare l’interesse della ricorrente in qualità di associazione di categoria:
|
3. |
Errore procedurale e di diritto nel negare la legittimazione ad agire della ricorrente in qualità di concorrente e di associazione di categoria per quanto riguarda la seconda decisione impugnata:
|
4. |
Errore di diritto nel negare l’obbligo della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale riguardo alla concessione di nuovi aiuti di stato attraverso la cessione delle attività patrimoniali alla Capricorn:
|
5. |
Erronea motivazione del Tribunale in ordine al profilo della carenza di motivazione della Commissione relativamente alla seconda decisione impugnata:
|
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/22 |
Impugnazione proposta il 3 settembre 2019 dalla Vialto Consulting Kft. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2019, causa T-617/17, Vialto Consulting Kft/Commissione europea
(Causa C-650/19 P)
(2019/C 372/23)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (rappresentante: Dimitrios Sigalas, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019, causa T-617/17; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi:
1) |
La sentenza impugnata è viziata da una distorsione dei fatti e da un errore di diritto in relazione alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2185/96 (1). Il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che il reale oggetto del ricorso di risarcimento era la questione se l’OLAF avesse violato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2185/96 nel chiedere alla ricorrente di permettergli di raccogliere dati che non erano in alcun modo correlati alla sua indagine. Il Tribunale non ha neppure tenuto conto della circostanza che la ricorrente ha effettivamente consentito all’OLAF di indagare su tutte le categorie di dati da esso richieste. |
2) |
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e da una carenza di motivazione in relazione alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il Tribunale non ha chiarito quale delle tre condizioni fissate dalla giurisprudenza riguardo alla tutela del legittimo affidamento non sia soddisfatta nel caso di specie. |
3) |
La sentenza impugnata è viziata da una distorsione dei fatti e da un errore di diritto in relazione alla violazione del diritto di essere ascoltato. Il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che la Commissione ha assunto una posizione vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice, che poteva sfociare in un atto pregiudizievole per la ricorrente, senza che quest’ultima fosse ascoltata. |
(1) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU 1996, L 292, pag. 2).
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 2 settembre 2019 – JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Causa C-651/19)
(2019/C 372/24)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: JP
Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (1) (rifusione), secondo il quale il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni «sulla sua domanda di protezione internazionale», e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma processuale nazionale, quale [Or. 10] l’articolo 39/57 della legge del 15 dicembre1980 sull’accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri, letto in combinato disposto con gli articoli 51/2, 57/6, paragrafo 3, comma 1, 5, e 57/6/2, paragrafo 1, della stessa legge, che fissano in dieci giorni «di calendario» che decorrono dalla notifica della decisione amministrativa, il termine di ricorso contro una decisione di irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale introdotta da un cittadino di un paese terzo, in particolare allorché la notifica è stata fatta presso il Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi dove il ricorrente è «ritenuto» per legge aver eletto domicilio.
4.11.2019 |
IT |
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C 372/23 |
Impugnazione proposta il 5 settembre 2019 dalla NeXovation, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 19 giugno 2019, causa T-353/15, NeXovation/Commissione
(Causa C-665/19 P)
(2019/C 372/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NeXovation, Inc. (rappresentanti: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare i punti 3) e 4) del dispositivo della sentenza impugnata, e annullare l’articolo 3, paragrafo 2 e l’articolo 1, ultimo trattino, della decisione della Commissione (1), del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (con un corrigendum del 13 aprile 2015); |
— |
in subordine, annullare i punti 3) e 4) del dispositivo della sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione si fonda su due motivi:
Per quanto riguarda la prima decisione controversa, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 263, quarto comma, TFUE poiché la ricorrente era individualmente riguardata. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la causa non rifletta la tipica situazione in cui è lesa la concorrenza tra diversi fornitori di merci bensì quella tra offerenti che richiedono una determinata merce.
Per quanto riguarda la seconda decisione controversa, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 659/1999 (2) nonché il principio di un esame diligente e imparziale.
(1) Decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring [notificata con il numero C(2014) 3634] (GU 2016, L 34, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).
4.11.2019 |
IT |
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C 372/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 10 settembre 2019 – X/État belge
(Causa C-671/19)
(2019/C 372/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: État belge
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la previsione, contenuta nell’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 (1), secondo la quale il ricorso di cui a tale articolo è predisposto «conformemente al diritto nazionale», debba essere interpretata nel senso che spetta unicamente al legislatore nazionale stabilire le modalità di tale ricorso, senza che il giudice nazionale sia tenuto a verificare se tali modalità siano conformi al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2) |
|
3) |
In caso di risposta positiva alla seconda questione, sub a) o b), se il giudice nazionale sia tenuto a privilegiare un’interpretazione della legge conforme alla finalità della direttiva 2016/801 per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito dalla stessa, accettando di esaminare in condizioni di estrema urgenza una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione di cui all’articolo 20 di tale direttiva, anche qualora i lavori preparatori della legge possano indicare che non era questa l’intenzione del legislatore. |
4) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il ricorso di cui all’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 imponga agli Stati membri, per conformarsi all’articolo 47 della Carta, di prevedere che, in determinate circostanze, il giudice possa ingiungere all’autorità di rilasciare il visto. |
(1) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU 2016, L 132, pag. 21).
4.11.2019 |
IT |
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C 372/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 10 settembre 2019 – X/État belge
(Causa C-672/19)
(2019/C 372/27)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: État belge
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la previsione, contenuta nell’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 (1), secondo la quale il ricorso di cui a tale articolo è predisposto «conformemente al diritto nazionale», debba essere interpretata nel senso che spetta unicamente al legislatore nazionale stabilire le modalità di tale ricorso, senza che il giudice nazionale sia tenuto a verificare se tali modalità siano conformi al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2) |
|
3) |
In caso di risposta positiva alla seconda questione, sub a) o b), se il giudice nazionale sia tenuto a privilegiare un’interpretazione della legge conforme alla finalità della direttiva 2016/801 per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito dalla stessa, accettando di esaminare in condizioni di estrema urgenza una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione di cui all’articolo 20 di tale direttiva, anche qualora i lavori preparatori della legge possano indicare che non era questa l’intenzione del legislatore. |
4. |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il ricorso di cui all’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 imponga agli Stati membri, per conformarsi all’articolo 47 della Carta, di prevedere che, in determinate circostanze, il giudice possa ingiungere all’autorità di rilasciare il visto. |
(1) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU 2016, L 132, pag. 21).
4.11.2019 |
IT |
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C 372/26 |
Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 da Fulmen avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 luglio 2019, causa T-405/15, Fulmen/Consiglio
(Causa C-680/19P)
(2019/C 372/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fulmen (rappresentanti: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
In via principale:
— |
annullare parzialmente la sentenza impugnata; |
— |
statuire definitivamente sulla controversia; |
— |
condannare il Consiglio a versare a Fulmen la somma di EUR 6 456 507 a titolo dei danni materiali, e di EUR 100 000, a titolo dei danni morali, maggiorata degli interessi moratori, |
— |
condannare il Consiglio alla totalità delle spese. |
In subordine:
— |
annullare parzialmente la sentenza impugnata; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
— |
condannare il Consiglio alla totalità delle spese |
Motivi e principali argomenti
Per quanto riguarda il danno materiale, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, commesso un errore di diritto, violato il principio del risarcimento integrale e privato di effetto utile l’articolo 340, paragrafo 2, TFUE nonché l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. Il livello di prova richiesto dal Tribunale avrebbe reso impossibile qualsiasi risarcimento del danno subito, nonostante l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e qualificata del diritto dell’Unione. In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nonché da una motivazione contraddittoria. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova e di fatto.
Per quanto riguarda il danno morale, la sentenza impugnata sarebbe priva di qualsiasi motivazione quando ai criteri presi in considerazione per valutare ex aequo et bono l’importo del risarcimento.
4.11.2019 |
IT |
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C 372/27 |
Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 da Fereydoun Mahmoudian avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 2 luglio 2019, causa T-406/15, Mahmoudian/Consiglio
(Causa C-681/19P)
(2019/C 372/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fereydoun Mahmoudian (rappresentanti: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea.
Conclusioni del ricorrente
In via principale:
— |
annullare parzialmente la sentenza impugnata; |
— |
statuire definitivamente sulla controversia; |
— |
condannare il Consiglio a versare al ricorrente la somma di EUR 966 581 a titolo dei danni materiali, e di EUR 500 000, a titolo dei danni morali, maggiorata degli interessi moratori, |
— |
condannare il Consiglio alla totalità delle spese. |
In subordine:
— |
annullare parzialmente la sentenza impugnata; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
— |
condannare il Consiglio alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Per quanto riguarda il danno materiale, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, commesso un errore di diritto, violato il principio del risarcimento integrale e privato di effetto utile l’articolo 340, paragrafo 2, TFUE nonché l’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. Il livello di prova richiesto dal Tribunale avrebbe reso impossibile qualsiasi risarcimento del danno subito, nonostante l'esistenza di una violazione sufficientemente grave e qualificata del diritto dell’Unione. In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nonché da una motivazione contraddittoria. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova e di fatto.
Per quanto riguarda il danno morale, la sentenza impugnata sarebbe priva di qualsiasi motivazione quando ai criteri presi in considerazione per valutare ex aequo et bono l’importo del risarcimento.
4.11.2019 |
IT |
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C 372/28 |
Impugnazione proposta il 18 settembre 2019 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 luglio 2019, causa T-53/18, Repubblica federale di Germania/Commissione europea
(Causa C-688/19 P)
(2019/C 372/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, R. Kanitz, agenti, assistiti da M. Winkelmüller, F. van Schewick, M. Kottmann, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 luglio 2019 nella causa T-53/18, Germania/Commissione; |
— |
annullare la decisione (UE) 2017/1995 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
— |
annullare la decisione (UE) 2017/1996 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
— |
in subordine ai punti 2 e 3 rinviare rispettivamente la causa al Tribunale; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente fa valere i seguenti due motivi:
|
In primo luogo la sentenza impugnata viola l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 305/2011 (3). Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che tali disposizioni conferivano alla Commissione sia la facoltà che l’obbligo di adottare una delle misure richieste dalla Repubblica federale di Germania. |
|
In secondo luogo la sentenza impugnata viola l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2 nonché con l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che tali disposizioni conferivano alla Commissione l’obbligo di esaminare se le norme controverse compromettessero il rispetto dei requisiti di base per le opere di costruzione. |
(3) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/29 |
Impugnazione proposta il 18 settembre 2019 dalla VodafoneZiggo Group BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 luglio 2019, causa T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Commissione
(Causa C-689/19 P)
(2019/C 372/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VodafoneZiggo Group BV (rappresentanti: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2019, causa T-660/18 (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»); |
— |
rinviare l’esame della causa al Tribunale; |
— |
riservare le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso errori di diritto per aver dichiarato che la decisione C(2018) 5848 final della Commissione europea (in prosieguo: la «decisione contestata») non produce effetti giuridici vincolanti.
Prima parte del primo motivo: il requisito prescritto alle autorità nazionali di regolamentazione di «tenere il più possibile conto» delle osservazioni della Commissione europea effettuate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (1) impone a tali autorità un obbligo giuridicamente vincolante.
Seconda parte del primo motivo: le osservazioni effettuate ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE equivalgono a un’autorizzazione, perché la Commissione europea sceglie in tal modo di chiudere la sua indagine senza fare uso del suo diritto di veto.
Terza parte del primo motivo: la decisione contestata non può essere qualificata come atto preparatorio, perché il procedimento seguito dalla Commissione europea è separato e distinto dal procedimento nazionale.
Quarta parte del primo motivo: il Tribunale, nel dichiarare che il termine «decisione» utilizzato dalla Commissione è «improprio», eccede la sua competenza in materia di sindacato giurisdizionale.
Quinta parte del primo motivo: l’ordinanza impugnata è viziata da assenza di motivazione nell’affermare che l’oggetto della decisione contestata sarebbe «inconferente».
Secondo motivo d’impugnazione: errori di procedura per non aver svolto argomenti atti a inficiare il merito dell’esito del ricorso.
Prima parte del secondo motivo: riguarda l’affermazione che al BEREC non è stata data la possibilità di presentare osservazioni.
Seconda parte del secondo motivo: riguarda l’affermazione che il non aver dato la possibilità di essere ascoltato non può essere sanata con un’altra opportunità di essere ascoltato, non correlata.
Terzo motivo d’impugnazione: errori di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che i diritti fondamentali del ricorrente non sono stati violati. Il ricorrente gode dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla luce dei quali devono essere interpretati i suoi argomenti e la ricevibilità. Inoltre, il procedimento pregiudiziale non può evitare la violazione.
(1) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/30 |
Impugnazione proposta il 18 settembre 2019 dalla Italmobiliare SpA e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-523/15, Italmobiliare SpA e a./Commissione
(Causa C-694/19 P)
(2019/C 372/32)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (rappresentante: F. Moretti, avvocatessa)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Le Ricorrenti chiedono che la Corte Voglia:
— |
annullare la Sentenza del Tribunale in tutto o in parte, e conseguentemente annullare o ridurre le sanzioni imposte sulle Ricorrenti, o, |
— |
in subordine, rideterminare le sanzioni nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, con ogni conseguenza sulla validità della Decisione. |
In ogni caso, con condanna della Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le Ricorrenti invocano quattro motivi.
Primo Motivo: violazione dell’art. 101 TFUE, erronea o mancata applicazione dei principi giurisprudenziali rilevanti con riguardo alla parental liability presumption, eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione dei diritti fondamentali da parte del Tribunale, in relazione all’imputazione ad Italmobiliare della responsabilità per l’asserito illecito. Le Ricorrenti si dolgono in particolare che una siffatta applicazione della presunzione, in ogni caso, violi i principi di certezza del diritto, personalità della pena e presunzione di innocenza di cui agli artt. 6(2) e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e artt. 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del diritto fondamentale di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, art. 14 della Convenzione, nonché artt. 17 e 21 della Carta di Nizza, nonché i principi di non discriminazione e parità di trattamento.
Secondo Motivo: violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione della Leniency Notice da parte del Tribunale; illegittima concessione del beneficio dell’immunità ad altra impresa e sussistenza di un interesse diretto delle Ricorrenti a chiederne la revoca.
Terzo Motivo: violazione di legge e/o violazione di forme sostanziali per avere il Tribunale erroneamente considerato proporzionate ed adeguate la sanzioni.
Quarto Motivo: le Ricorrenti chiedono alla Corte di Giustizia di esercitare la propria competenza giurisdizionale di merito in base all’art. 31 del Reg. 1/2003 (1) e di rideterminare le sanzioni con ogni conseguenza sulla Decisione.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
Tribunale
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/32 |
Ricorso proposto il 16 agosto 2019 – Micreos Food Safety/Commissione
(Causa T-568/19)
(2019/C 372/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Micreos Food Safety BV (Wageningen, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni della Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare del 17 giugno 2019, che costituiscono un’unica decisione, mediante cui la Commissione: a) si è definitivamente astenuta dall’osservanza della pertinente procedura di comitato in relazione al progetto del regolamento della Commissione «che consente l’uso del Listex™ P100 per la riduzione di Listeria monocytogenes nei prodotti alimentari pronti al consumo di origine animale» come decontaminante ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 (1); b) ha rifiutato di esaminare tale uso del Listex™ P100 come coadiuvante tecnologico non decontaminante e; c) ha vietato per la prima volta l’ulteriore immissione in commercio del Listex™ P100, commercializzato dal 2006, come coadiuvante tecnologico su prodotti pronti al consumo di origine animale; e |
— |
condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto la domanda della ricorrente relativa all’ottenimento del riconoscimento del Listex™ P100 come decontaminante, sarebbe stata adottata senza la previa votazione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, violando, in tal modo, l’articolo 289, paragrafo 1 e l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE nonché gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 182/2011 (2). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima sulla base del rilievo che è stata adottata in base a considerazioni di ordine politico nonostante si trattasse di un atto di esecuzione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 sarebbe erronea. |
4. |
Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione e, in ogni caso, su una motivazione contra legem in quanto non è stata operata una distinzione tra coadiuvante tecnologico decontaminante e non decontaminante. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’omessa consultazione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nei limiti in cui la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento del Listex™ P100 come coadiuvante tecnologico non decontaminante. |
6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 168, paragrafo 3, TFUE in quanto si è omesso di garantire mediante il Listex™ P100 protezione e prevenzione dalla listeria. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 178/2002 (3) e della libertà fondamentale della libera circolazione delle merci. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente atteso che dal 2006 il Listex™ P100 veniva commercializzato e nel 2016 l’EFSA lo aveva dichiarato sicuro. |
(1) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004, L 139, pag. 55).
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13).
(3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).
4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 372/33 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2019 – Bartolomé Alvarado e Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)
(Causa T-606/19)
(2019/C 372/34)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: José Fernando Bartolomé Alvarado (Madrid, Spagna) e Grupo Preciados Place, SL (Madrid) (rappresentante: P. García Remacha, abogado)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alpargatas SA (São Paulo, Brasile)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrenti dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo «ALPARGATUS PASOS ARTESANALES» – Marchio dell’Unione europea n. 14 750 624
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 giugno 2019 nel procedimento R 1825/2018-1
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare tempestivo e formalmente ricevibile il ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO pronunciata il 20 giugno 2019 e notificata ai miei assistiti il 5 luglio del corrente anno; previa adozione degli atti procedurali opportuni, accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare la decisione impugnata, respingere qualsiasi richiesta della società ALPARGATAS S.A. nonché ordinare la conservazione della registrazione del marchio MUE1475064, con tutto ciò che ne consegue in diritto. |
Motivi invocati
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Contraddittorietà della decisione impugnata rispetto alla cosa giudicata fatta valere dalle ricorrenti. |
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Contraddittorietà rispetto all’analisi effettuata dall’EUIPO stesso riguardo alla somiglianza dei marchi controversi. |
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La decisione impugnata monopolizza la denominazione «alpargata», contravvenendo alla decisione giurisdizionale e ai criteri dell’EUIPO stesso. |
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Insussistenza del rischio di associazione e di confusione. |
4.11.2019 |
IT |
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C 372/34 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2019 – Itinerant Show Room/EUIPO (FAKE DUCK)
(Causa T-607/19)
(2019/C 372/35)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FAKE DUCK – Domanda di registrazione n. 17 946 879
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1 luglio 2019 nel procedimento R 830/2019-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Mancata presa in considerazione dell’intrinseca capacità distintiva del marchio FAKE DUCK; |
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Mancata presa in considerazione della complessità del marchio FAKE DUCK e Disegno di Uovo; |
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Mancata applicazione del principio di parità di trattamento; |
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Mancata applicazione del principio di legalità. |
4.11.2019 |
IT |
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C 372/35 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2019 – Veronese Design Company/EUIPO – Veronese (VERONESE)
(Causa T-608/19)
(2019/C 372/36)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Veronese Design Company Ltd (Kowloon, Hong Kong, Cina) (rappresentante: B. Lafont, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Veronese SAS (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo VERONESE – Marchio dell’Unione europea n. 8 831 844
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 giugno 2019 nel procedimento R 2434/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso e i suoi allegati ricevibili; |
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4.11.2019 |
IT |
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C 372/35 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2019 – Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe)
(Causa T-625/19)
(2019/C 372/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Daw SE (Ober-Ramstadt, Germania) (rappresentante: A. Haberl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «SOS Innenfarbe» – Domanda di registrazione n. 17 870 690
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/07/2019 nel procedimento R 277/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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annullare la decisione dell’EUIPO del 7 gennaio 2019, nella parte in cui essa riguarda il diniego della domanda di registrazione del marchio «SOS Innerfarbe» per le merci di seguito indicate:
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condannare l’EUIPO ad autorizzare la pubblicazione del marchio così come richiesto; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
4.11.2019 |
IT |
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C 372/36 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2019 – Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller)
(Causa T-626/19)
(2019/C 372/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Daw SE (Ober-Ramstadt, Germania) (rappresentante: A. Haberl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo SOS Loch- und Rissfüller – Domanda n. 17 870 692
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/07/2019 nel procedimento R 278/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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annullare la decisione dell’EUIPO del 7 gennaio 2019, nella parte in cui essa riguarda il diniego della domanda di registrazione del marchio «SOS Loch- und Rissfüller» per le merci di seguito indicate:
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condannare l’EUIPO ad autorizzare la pubblicazione del marchio così come richiesto; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio |