ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 307

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
11 settembre 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 307/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9472 — Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 307/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2019/C 307/03

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 ottobre 2019[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

3

2019/C 307/04

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 307/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2019/C 307/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Impianto di trasformazione dei rifiuti in energia di Dublino (Dublin Waste-To-Energy facility) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2019/C 307/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9465 — Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2019/C 307/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9525 — EPE/OCH/Omnicare) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 307/09

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9472 — Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 307/01)

Il 27 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9472. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 settembre 2019

(2019/C 307/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1040

JPY

yen giapponesi

118,52

DKK

corone danesi

7,4608

GBP

sterline inglesi

0,89300

SEK

corone svedesi

10,7445

CHF

franchi svizzeri

1,0943

ISK

corone islandesi

138,70

NOK

corone norvegesi

9,9125

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,869

HUF

fiorini ungheresi

331,61

PLN

zloty polacchi

4,3339

RON

leu rumeni

4,7334

TRY

lire turche

6,3736

AUD

dollari australiani

1,6103

CAD

dollari canadesi

1,4536

HKD

dollari di Hong Kong

8,6559

NZD

dollari neozelandesi

1,7194

SGD

dollari di Singapore

1,5227

KRW

won sudcoreani

1 315,87

ZAR

rand sudafricani

16,1993

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8445

HRK

kuna croata

7,3938

IDR

rupia indonesiana

15 505,68

MYR

ringgit malese

4,6053

PHP

peso filippino

57,425

RUB

rublo russo

72,2447

THB

baht thailandese

33,799

BRL

real brasiliano

4,5234

MXN

peso messicano

21,5665

INR

rupia indiana

79,3815


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/3


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 ottobre 2019

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2019/C 307/03)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 266 del 8.8.2019, pag. 2.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.10.2019

-0,28

-0,28

0,00

-0,28

2,27

-0,28

-0,12

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

0,28

0,48

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

1,87

-0,28

3,56

0,06

-0,28

-0,28

0,90

1.9.2019

30.9.2019

-0,20

-0,20

0,00

-0,20

2,27

-0,20

-0,07

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

0,28

0,48

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

1,87

-0,20

3,56

0,06

-0,20

-0,20

1,09

1.8.2019

31.8.2019

-0,15

-0,15

0,00

-0,15

2,27

-0,15

-0,03

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,28

0,48

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,87

-0,15

3,56

0,07

-0,15

-0,15

1,09

1.7.2019

31.7.2019

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,00

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,48

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,07

-0,11

-0,11

1,09

1.6.2019

30.6.2019

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,02

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,56

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,05

-0,11

-0,11

1,09

1.5.2019

31.5.2019

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,03

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,56

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,02

-0,11

-0,11

1,09

1.4.2019

30.4.2019

-0,13

-0,13

0,00

-0,13

1,98

-0,13

0,04

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,28

0,56

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,87

-0,13

3,56

-0,03

-0,13

-0,13

1,09

1.3.2019

31.3.2019

-0,13

-0,13

0,00

-0,13

1,98

-0,13

0,03

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,28

0,56

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,87

-0,13

3,56

-0,13

-0,13

-0,13

1,09

1.2.2019

28.2.2019

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,03

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,24

-0,16

-0,16

1,09

1.1.2019

31.1.2019

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,02

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,31

-0,16

-0,16

1,09


11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/4


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2019/C 307/04)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 211

è inserito il testo seguente:

4202 91 80 e 4202 92 19 e 4202 92 98 e 4202 99 00

Altro

«Queste sottovoci comprendono le cosiddette “borse porta abiti” concepite per trasportare abiti. Si tratta di borse in materiale resistente adatte ad un uso prolungato. Sono dotate di manici. In generale, per un trasporto più agevole, le borse possono essere piegate e le due metà congiunte mediante bottoni, ganci o cerniere lampo. Oltre a disporre generalmente di una chiusura lampo sul davanti, sono munite di chiusure supplementari, compartimenti, tasche ecc.

Tuttavia, le “borse porta abiti” semplici che servono a conservare e/o proteggere e/o trasportare gli abiti a breve termine (ad esempio, dopo la pulitura a secco) sono escluse (classificazione in base al materiale costitutivo, generalmente voce 3926 o voce 6307). È opportuno in proposito fare riferimento anche alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 6307, numero 6. Di norma tali borse non sono provviste di maniglie e generalmente contengono solo una chiusura lampo nella parte anteriore per introdurre gli abiti e un’apertura per inserire una gruccia».


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.9.2019   

IT

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C 307/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 307/05)

1.   

In data 3 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

BC Partners LLP («BC Partners», Regno Unito), che fornisce consulenza a BC European Capital X tramite il partner generale BCEC Management X Limited,

Vista Equity Partners Management LLC («Vista Equity Partners», Stati Uniti), che gestisce Vista Equity Partners Fund VII L.P.,

Advanced Computer Software Group Ltd. («Advanced», Regno Unito).

I fondi cui fornisce consulenza BC Partners LLP e i fondi gestiti da Vista Equity Partners Management acquisiscono ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni il controllo congiunto di Advanced. Attualmente, Advanced è una società in portafoglio controllata esclusivamente da Vista Equity Partners.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   BC Partners: impresa di private equity che fornisce agli investitori finanziari consulenza in materia di gestione degli investimenti,

—   Vista Equity Partners: impresa specializzata negli investimenti in software, dati e imprese basate sulla tecnologia,

—   Advanced: impresa fornitrice di software (tra cui soluzioni di modernizzazione), di servizi di IT nella nuvola e di gestione di tali servizi a clienti dei settori pubblico e privato.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


11.9.2019   

IT

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C 307/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Impianto di trasformazione dei rifiuti in energia di Dublino (Dublin Waste-To-Energy facility)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 307/06)

1.   

In data 2 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München («Munich Re», Germania);

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A («DIF»), controllata da DIF Management Holding BV (Paesi Bassi);

Green Investment Group Limited («GIG», UK), controllata da Macquarie Group (Australia);

Covanta Holding Corporation («Covanta», USA);

Covanta Europe Assets Limited («Impianto di trasformazione dei rifiuti in energia di Dublino», Irlanda).

Munich Re, DIF, GIG e Covanta acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’impianto di trasformazione dei rifiuti in energia di Dublino. L’impianto di trasformazione dei rifiuti in energia di Dublino è attualmente sotto il controllo congiunto di DIF, GIG e Covanta.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Munich Re opera principalmente nei settori della riassicurazione e delle assicurazioni;

DIF è un fondo d’investimento in infrastrutture;

GIG è specializzata negli investimenti, nella realizzazione di progetti e nella gestione del portafoglio nel settore delle infrastrutture verdi e nei relativi servizi;

Covanta si occupa prevalentemente di gestione dei rifiuti e del settore dell’energia;

l’impianto di trasformazione dei rifiuti in energia di Dublino è attivo nella gestione dei rifiuti e nella produzione di elettricità.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Impianto di trasformazione dei rifiuti in energia di Dublino (Dublin Waste-To-Energy facility)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


11.9.2019   

IT

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C 307/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9465 — Primus Shareholders/Prudential/Real Estate)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 307/07)

1.   

In data 4 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

K Plus BV; Givin BV, Muhak BV and 3K Investment BV («the Primus Shareholders», Paesi Bassi); e

Pramerica Real Estate Capital VI S.à.r.l. («PreCAP», Lussemburgo), controllata da Prudential Financial Inc. («PFI», USA).

The Primus Shareholders e PreCAP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme della proprietà immobiliare.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Primus Shareholders: veicoli di investimento, detenuti da alcuni membri della famiglia Sabancı, che detengono anche partecipazioni nella società affiliata Esas Holding A.S. («Esas»), che è attiva (con uffici a Istanbul e a Londra) nel settore degli investimenti che opera a livello mondiale in varie categorie di attività, tra cui private equity, beni immobili, capitale di rischio e attività liquide.

—   PreCAP: fornitura di capitale per contribuire all’acquisizione e al rifinanziamento di attività immobiliari commerciali situate prevalentemente nel Regno Unito e in Germania. PreCAP è in ultima analisi controllata da Prudential Financial Inc., un istituto di servizi finanziari che fornisce servizi assicurativi, di gestione degli investimenti e altri prodotti e servizi finanziari a clienti sia privati che istituzionali in tutti gli Stati Uniti e in oltre 40 altri paesi.

—   proprietà immobiliare: una proprietà immobiliare situata in Groninger Straße 25, 27, Liebenwalder Straße 21, Oudenarder Straße 16, 13347 Berlino, principalmente adibita a uffici e in misura minore utilizzata anche per vendita al dettaglio, fabbricazione e logistica.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9465 — Primus Shareholders/Prudential/Real Estate

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9525 — EPE/OCH/Omnicare)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 307/08)

1.   

In data 4 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Equistone Partners Europe Limited («Equistone», Regno Unito),

Omnicare Holding GmbH & Co. KG («OCH», Germania),

Omnicare Beteiligungen GmbH («Omnicare», Germania).

L'operazione di concentrazione proposta consiste nell'acquisizione del controllo congiunto di Omnicare da parte di Equistone e OCH, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Equistone è un'impresa di investimenti in private equity che opera nel Regno Unito, in Francia, in Germania e in Svizzera. I fondi controllati da Equistone investono in imprese di diversi settori economici quali i beni di consumo e i viaggi, i servizi finanziari, l'ingegneria specializzata e i servizi di assistenza;

Omnicare è principalmente attiva: i) nella distribuzione di specialità medicinali (medicinali oncologici), ii) nei servizi per le farmacie che preparano medicamenti galenici, iii) nella detenzione di partecipazioni in alcuni centri ambulatoriali di medicina oncologica e iv) nel trattamento di patologie mentali e psicosomatiche.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9525 — EPE / OCH / Omnicare

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

11.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/12


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 307/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Cava»

Numero di riferimento: PDO-ES-A0735-AM07

Data della comunicazione: 22.2.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Riduzione del limite di acidità del vino base e del «cava»

Descrizione e motivi

Modifica dei punti 2.c), 3.b.1), 7.a) e 7.b) del disciplinare e del punto 3 del documento unico.

Descrizione: riduzione di 0,5 grammi per litro (da 5,5 a 5) dell’acidità totale del «Cava» e del vino base, espressa in acido tartarico.

Motivi: a fronte di una persistente tendenza alla riduzione dell’acidità totale osservata nelle precedenti vendemmie, nel 2012 è stato condotto uno studio per monitorare l’acidità totale dei vini base del «Cava», campionando oltre il 50 % dei vini, secondo le diverse varietà presenti nella zona.

Da questo studio emerge che, una volta ottenuta la maturazione fisiologica necessaria, l’acidità naturale è equilibrata e che i vini non hanno bisogno di essere acidificati, se non per rispettare l’acidità totale imposta dalla regolamentazione, il che non è auspicabile dal punto di vista dell’equilibrio gustativo dei vini. Tale acidificazione era effettuata sia nella fase prefermentativa, per i vini base, sia per i «Cava». Per tutti questi motivi si propone di ridurre l’acidità totale, sia nei vini base sia nel prodotto finito.

2.   Eliminazione della restrizione all’uso dei marchi

Descrizione e motivi

Viene modificato il punto 8.b.vi), del disciplinare. Il documento unico rimane invariato.

Descrizione: eliminazione della restrizione all’uso dei marchi

Motivi: adeguamento del disciplinare alla legislazione europea in materia di marchi in risposta alla lettera del direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea del 19 dicembre 2013, in cui si afferma che alcuni disciplinari «contengono divieti di utilizzare marchi commerciali coperti dalla denominazione per altri vini che non beneficiano di questa protezione. Tale divieto di utilizzare marchi commerciali non è giustificato da motivi legati alla preservazione della qualità dei prodotti vitivinicoli di una denominazione ed è contrario alla legislazione dell’Unione in materia di marchi». Di conseguenza, a seguito dell’accettazione dei criteri presentati dalla Commissione, al punto 8, lettera b), del disciplinare della DOP «Cava» è stata eliminata la seguente frase: «I marchi non possono essere utilizzati contemporaneamente sull’etichettatura di altri vini e bevande derivate dal vino, presentati in bottiglie caratteristiche dei vini spumanti».

3.   Estensione dell’uso della varietà trepat

Descrizione e motivi

Il punto 6 e il punto 7.a), del disciplinare sono modificati. Il documento unico rimane invariato.

Descrizione: autorizzazione all’uso della varietà a bacca rossa Trepat per ottenere «Cava» bianchi.

Motivi: nel 1998 è iniziato lo sviluppo commerciale del «Cava» rosato, nella cui produzione è stata ammessa la varietà Trepat. Considerato che la domanda di vini rosati è oggi ampiamente soddisfatta e considerata anche la buona valutazione qualitativa dei vini ottenuti dalla varietà Trepat, si ritiene che il fatto di produrre «Cava» bianco («blanc de noirs») da questa varietà sia una possibilità di diversificazione del prodotto che non riduce la qualità del «Cava». Si decide quindi di autorizzare questa proposta in modo che anche i «Cava» bianchi possano essere ottenuti da questa varietà.

4.   dicitura«Paraje calificado»

Descrizione e motivi

Sono modificati i seguenti punti: 2.d), 3.a), 3.b.1), 3.b.2), 3.b.3), 4, 5, 8.b.iii), 8.b.iv), 8.b.v), 8.b.vi), 8.b.vii) e 9.b.ii.3) del disciplinare, nonché i punti 3, 4, 5 e 8 del documento unico.

Descrizione: viene aggiunta una dicitura facoltativa di etichettatura «Paraje Calificado» (sito classificato) con le relative condizioni d’uso.

Motivi: l’attuale legislazione europea consente di utilizzare il nome di un’unità geografica più piccola sulle etichette dei vini a denominazione di origine protetta (DOP). Nel disciplinare possono inoltre essere previste indicazioni facoltative di etichettatura regolamentate in base a determinate condizioni d’uso.

Su richiesta del settore del «Cava» e al fine di evidenziare la qualità di alcuni dei suoi vini, in particolare quelli legati alle condizioni di un sito specifico, è stata introdotta la regolamentazione sull’uso della dicitura «Paraje Calificado». Questa dicitura sarà accompagnata dal nome del sito. Tali modifiche sono in linea con la quarta disposizione aggiuntiva della legge 6/2015 del 12 maggio 2015 sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche protette con un ambito territoriale che va oltre la comunità autonoma.

5.   Modifiche del disciplinare

Descrizione e motivi

I punti 2.d), 7.b) e 8.b.iii) del disciplinare sono modificati. Il termine «anidride carbonica» è sostituito dal termine «biossido di carbonio».

il punto 8.b.v) del disciplinare è modificato. L’organismo di controllo (Consejo Regulador) non è competente per la qualificazione del vino. Tale competenza spetta all’operatore responsabile di questo vino.

il punto 8.b.vi) del disciplinare è modificato. L’organismo di controllo non è competente per l’autorizzazione delle etichette.

il punto 8.b.vii) del disciplinare è modificato. I marchi di garanzia si differenziano anche per categoria di «Cava».

Il punto 9.a) del disciplinare è modificato. I recapiti dell’autorità competente sono ora aggiornati. Inoltre, ai sensi della legge 6/2015 del 12 maggio 2015 relativa alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette con un ambito territoriale che va oltre la comunità autonoma, l’organismo di controllo non è più un organismo decentrato dell’amministrazione, ma è diventato una società di diritto pubblico.

6.   Incremento del valore massimo di ph del vino base e del «Cava»

Descrizione e motivi

Descrizione:

Modifica del punto 2.c) e del punto 3.b.1) del disciplinare e modifica del punto 8.b) del documento unico.

Aumento dello 0,1 del valore massimo di pH del vino base e del «Cava» (3,4 invece di 3,3)

Motivi:

L’effetto dei cambiamenti climatici sulla maturazione delle uve è stato ampiamente studiato: la sua principale conseguenza è un aumento del titolo alcolometrico e del pH dei vini prodotti, accompagnato da una diminuzione dell’acidità totale.

Come è noto, la riduzione dell’acidità totale — come approvata per il vino base e per il «Cava», con la modifica del punto 2, lettera c), del punto 3, lettera b), paragrafo 1, del punto 7, lettere a) e b) del disciplinare e del punto 3 del documento unico — comporta un aumento del pH.

Va inoltre considerato che il pH dei vini aumenta durante i periodi di siccità e, anche se non è possibile prevedere il futuro, negli ultimi anni è stata registrata una tendenza alla diminuzione delle precipitazioni nella regione del «Cava» così come un generale aumento delle temperature.

La proposta è quindi di portare da 3,3 a 3,4 il valore massimo di pH del vino base e del «Cava».

7.   Inserimento di aspetti relativi alla movimentazione delle bottiglie in posizione orizzontale rima ») o capovolta (« punta »)

Descrizione e motivi

Descrizione:

Il punto 8.b.viii) del disciplinare è modificato. Il documento unico rimane invariato.

Descrizione: inserimento di aspetti relativi alla movimentazione delle bottiglie in posizione orizzontale («rima») o capovolta («punta»).

Motivi: La movimentazione delle bottiglie in posizione orizzontale («rima») o capovolta («punta») è una pratica comune nel settore del «Cava» come fase aggiuntiva nel processo produttivo o per trasferire le bottiglie per motivi logistici tra i diversi impianti della stessa azienda. È tuttavia necessario stabilire un limite massimo a queste movimentazioni per evitare l’esistenza di impianti che verrebbero utilizzati solo per la finitura delle bottiglie acquistate, senza una vera e propria trasformazione del prodotto.

Di conseguenza vengono incluse nel disciplinare le condizioni relative alla limitazione, al controllo, al monitoraggio e alla tracciabilità dei movimenti delle bottiglie tra produttori di «Cava».

L’acquisto di bottiglie in posizione orizzontale («rima») o capovolta («punta») tra produttori è limitato al 25 % della propria produzione: percentuale ritenuta sufficiente per rispondere ad aumenti puntuali della domanda di produzione che non possono essere soddisfatti con le scorte di bottiglie disponibili in azienda. Gli aumenti puntuali di produzione sono dovuti a richieste di mercato impreviste e a richieste difficilmente evadibili considerando le previsioni di imbottigliamento (tiraggio) e i tempi di affinamento minimi raggiunti dalle bottiglie a disposizione dell’azienda, tanto che i prodotti da acquistare devono aver già raggiunto il tempo minimo di affinamento.

Parallelamente a questa limitazione, l’organismo di controllo della DOP stabilisce un controllo sulla movimentazione delle bottiglie in posizione orizzontale («rima») o capovolta («punta») tra aziende per verificare ogni movimento delle bottiglie, accertando che il limite del 25 % sia stato rispettato, che le bottiglie in circolazione soddisfino il criterio di affinamento minimo e che la quantità di bottiglie sia conforme alle informazioni disponibili nella banca dati dell’organismo di controllo.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione (denominazioni) da registrare

Cava

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP (Denominazione di origine protetta)

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino spumante di qualità

«Cava» bianco o rosato: vini limpidi e brillanti a rilascio continuo di biossido di carbonio sotto forma di un fine cordone di bollicine. Il colore del «Cava» bianco va dal giallo pallido al giallo paglierino, quello del «Cava» rosato ha diverse intensità, tranne quelle violacee. Questi vini sono caratterizzati da aromi fruttati, leggermente acidi, freschi ed equilibrati, con un leggero sentore di lievito nella parte aromatica.

«Cava»«Gran Reserva», bianco o rosato: vini equilibrati, con note di frutta matura e di frutta secca tostata, con aromi schietti e complessi e sfumature tipiche del contatto prolungato con i lieviti.

«Cava»«Paraje Calificado», bianco o rosato: aromi complessi con sottili note minerali, tipiche del terroir, e aromi perfettamente amalgamati di frutta secca e tostata. Il passaggio in bocca rivela un equilibrio perfetto in termini di struttura, cremosità e acidità del vino.

Per quanto riguarda i parametri analitici per i quali il presente documento unico non fissa dei limiti, si applica la legislazione dell’UE in materia.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,8

Acidità totale minima

5 grammi/litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione del vino base del «Cava» possono essere utilizzate solo le prime frazioni della torchiatura con una resa massima di 1 ettolitro di mosto/vino per 150 kg di uva. A seconda delle zone, si utilizzano partite di uve sane con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 8,5 o 9 % vol I vini base sono vinificati in bianco, mentre i vini rosati sono prodotti con almeno il 25 % di uve rosse.

Per il «Cava»«Paraje Calificado»:

La resa massima di estrazione è di 0,6 hl di mosto per 100 kg di uva.

È vietato aumentare artificialmente il titolo alcolometrico naturale dei mosti e/o dei vini base, acidificarli e decolorarli.

L’acidità totale minima del vino base è di 5,5 g/l (5 g/l per gli altri «Cava»).

Pratica colturale

La parcella di varietà autorizzata a partire dal terzo ciclo vegetativo è considerata una parcella di vigne che produce uve idonee all’elaborazione di «Cava». La densità di impianto sarà compresa tra 1 500 e 3 500 ceppi per ettaro con un sistema di allevamento tradizionale ad alberello o a spalliera.

b.   Rese massime

Cava

12 000 kg di uva per ettaro

Cava

80 ettolitri per ettaro

Cava «Paraje Calificado»

8 000 kg di uva per ettaro

Cava «Paraje Calificado»

48 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica di produzione dell’uva, del vino base e del «Cava» è delimitata dai seguenti Comuni, separati nel testo in base alla provincia di appartenenza:

Álava:

Laguardia, Moreda de Álava e Oyón.

Badajoz:

Almendralejo.

Barcellona:

Abrera, Alella, Artés, Avinyonet del Penedès, Begues, Cabrera d’Igualada, Cabrils, Canyelles, Castellet i la Gornal, Castellvi de la Marca, Castellvi de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cubelles, El Masnou, Font-Rubí, Gelida, La Granada, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, Les Cabanyes, Martorell, Martorelles, Masquefa, Mediona, Mongat, Odena, Olérdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pacs del Penedès, Piera, Els Hostelets de Pierola, El Pla del Penedès, Pontons, Premià de Mar, Puigdalber, Rubí, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant fost de Campsentelles, Vilassar de Dalt, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Miralles, Sitges, Subirats, Teià, Tiana, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vallbona d’Anoia, Vallirana, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilobí del Penedès.

Girona:

Blanes, Capmany, Masarac, Mollet de Perelada, Perelada.

La Rioja:

Alesanco, Azofra, Briones, Casalarreina, Cihuri, Cordovín, Cuzcurrita de Rio Tirón, Fonzaleche, Grávalos, Haro, Hormilla, Hormilleja, Nájera, Sajazarra, San Asensio, Tirgo, Uruñuela e Villalba de Rioja.

LLeida:

Lleida, Fulleda, Guimerà, L’Albi, L’Espluga Calva, Maldà, Sant Martí de Riucorb, Tarrés, Verdú, El Vilosell e Vinaixa.

Navarra:

Mendavia e Viana.

Tarragona:

Aiguamurcia, Albinyana, Alió, Banyeres del Penedès, Barberà de la Conca, Bellvei, Blancafort, Bonastre, Bràfim, Cabra del Camp, Calafell, Creixell, Cunit, El Catllar, El Pla de Santa Maria, El Vendrell, Els Garidells, Figuerola del Camp, Els Pallaresos, La Bisbal del Penedès, La Nou de Gaià, L’Arboç, La Riera de Gaià, La Secuita, L’Espluga de Francolí, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montblanc, Montferri, El Montmell, Nulles, Perafort, Pira, Puigpelat, Renau, Rocafort de Queralt, Roda de Berà, Rodonyà, Salomó, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, Sarral, Solivella, Vallmoll, Valls, Vespella, Vilabella, Vila-rodona, Vilaseca de Solcina, Vilaberd e Vimbodí.

Valencia:

Requena.

Saragozza:

Ainzón e Cariñena.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

MACABÉO — VIURA

 

XARELLO

 

CHARDONNAY

 

PARELLADA

 

GARNACHA TINTA

 

TREPAT

 

PINOT NOIR

8.   Descrizione del legame/dei legami

a)   Fattori naturali e umani

FATTORI NATURALI: I terreni sono prevalentemente calcarei, poco sabbiosi e relativamente argillosi. Sono generalmente poveri di materia organica e poco fertili.

Questa zona presenta alcune caratteristiche generali tipiche dell’ambiente mediterraneo: una stagione estiva molto lunga, con un elevato grado di soleggiamento e temperature elevate in primavera e in estate che danno luogo a notevoli variazioni di temperatura permettendo alle varietà, anche quelle a ciclo lungo, di maturare bene. Inoltre le precipitazioni sono rare e mal distribuite tra le stagioni, tanto che durante il periodo di attività vegetativa piove raramente e l’umidità relativa è molto bassa; di conseguenza, il deficit idrico è pronunciato, soprattutto durante la fase di maturazione. La zona gode di un clima mediterraneo di transizione tra la costa, dove è più mite per la vicinanza del mare, e l’entroterra, dove il clima è di tipo continentale, ovvero più rigido, più freddo d’inverno e più caldo d’estate. Le precipitazioni annue sono di circa 500 mm e si concentrano maggiormente in autunno e in primavera. La luce è abbondante, con una media di circa 2 500 ore di sole che favorisce una buona maturazione dell’uva.

FATTORI UMANI: Nella seconda metà del XIX secolo diverse famiglie di viticoltori hanno iniziato a produrre vini spumanti nella zona interna della provincia di Barcellona seguendo il cosiddetto metodo champenois in base al quale la seconda fermentazione, che porta alla presa di spuma, avviene in bottiglia. Le prime bottiglie di «Cava» sono state prodotte nel Comune di Sant Sadurní d’Anoia nel 1872. Una volta effettuato il tiraggio, le bottiglie di vino spumante venivano conservate in grotte sotterranee o cave («cavas») con un livello di umidità relativa adeguato e con una temperatura ambiente costante per tutto l’anno intorno ai 13/15 °C, che contribuiscono all’assenza di vibrazioni dannose per la produzione di vini spumanti di qualità. Queste sono le condizioni ideali per il corretto svolgimento della seconda fermentazione e dell’affinamento dei vini spumanti. Nel tempo il nome «cava», che indicava il luogo in cui venivano conservate le bottiglie di vino spumante durante la fase di affinamento, ha finito per designare il vino stesso. Le varietà più coltivate sono Macabeo, Xarello e Parellada, che rappresentano l’85 % della produzione del «Cava». La presenza di questi tre vitigni in proporzioni diverse è una costante dei vini base ottenuti nella zona geografica delimitata. La bassa densità di impianto, compresa tra 1 500 e 3 500 ceppi per ettaro, consente di ottenere una migliore qualità del vino base. Inoltre la scarsa piovosità della zona e l’allevamento del vigneto ad alberello o a spalliera consentono un carico moderato delle piante produttive, limitando le rese a 12 000 kg per ettaro. Inoltre, per produrre il vino base possono essere utilizzate solo le prime frazioni della torchiatura, con una resa massima di 100 litri di mosto per 150 kg di uva. Le altre caratteristiche della produzione sono la scalarità di maturazione, la vendemmia separata delle diverse varietà di uve, un titolo alcolometrico potenziale del vino base compreso tra 9,5 e 11,5 % vol, un’acidità totale superiore a 5 g/l e indicatori analitici che garantiscono la qualità sanitaria della raccolta. Inoltre il rapporto tra acido malico e acido tartarico è vicino all’unità; condizioni di elaborazione che consentono uno sviluppo lento della seconda fermentazione e l’interazione tra il vino e il lievito (autolisi) che produce aromi delicati che conferiscono a questi vini caratteristiche organolettiche uniche.

b)   Informazioni dettagliate sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto

Dopo le fasi di elaborazione, di seconda fermentazione e di affinamento in bottiglia, i vini della DOP «Cava» raggiungono, a contatto con le fecce, un titolo alcolometrico compreso tra 10,8 e 12,8 % vol. Il «Cava» presenta un pH basso, compreso tra 2,8 e 3,4, che garantisce una buona evoluzione del vino nel tempo, riducendo il rischio di dannose ossidazioni. Si tratta di vini a basso contenuto di acido gluconico: un indicatore della qualità sanitaria delle uve.

c)   Legame causale tra la zona geografica e le caratteristiche del prodotto

I terreni e le condizioni climatiche, con un clima mite e secco a fine estate e in autunno, consentono una corretta evoluzione, soprattutto nelle fasi precedenti la vendemmia, favorendo una maturazione graduale delle diverse varietà autorizzate per ottenere vini base adatti alla produzione del «Cava», con un titolo alcolometrico moderato, un’acidità elevata, un pH basso e una buona qualità sanitaria. La ricchezza del prodotto in aromi terziari e l’adeguato rilascio di bollicine sono determinati dalle condizioni in cui avviene la fase di produzione: dall’imbottigliamento allo sboccamento, si utilizzano impianti appositamente attrezzati per garantire che la seconda fermentazione e l’affinamento del vino avvengano lentamente.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nel diritto nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga al requisito di produrre nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La produzione di «Cava» è ammessa in cinque cantine situate al di fuori della zona geografica delimitata che producevano vino base e/o «Cava» prima dell’entrata in vigore del decreto del 27 febbraio 1986. Tale produzione è stata pertanto autorizzata dai decreti ministeriali del 14 novembre 1991 e del 9 gennaio 1992.

Quadro normativo:

nel diritto nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Il tappo di spedizione deve recare la dicitura «Cava» e il numero dell’imbottigliatore. È obbligatorio l’uso di un marchio registrato nel registro spagnolo della proprietà intellettuale o dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Per il «Cava»«Gran Reserva» e «Paraje Calificado» possono essere utilizzati solo i termini Brut Nature, Extra Brut e Brut e deve essere indicato l’anno di raccolta. È fatto obbligo di utilizzare specifici segni distintivi di controllo.

L’indicazione «Paraje Calificado» («sito classificato») non deve superare i 4 mm di altezza, né superare le dimensioni del marchio, e deve figurare accanto al nome del sito.

Link al disciplinare del prodotto

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/documentos_dop_cava.aspx


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.