ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 295

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
2 settembre 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2019/C 295/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2019/C 295/02

Causa C-651/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama (Croazia) il 30 luglio 2018 e il 15 gennaio 2019 — QB, RA/Jadransko osiguranje d.d

2

2019/C 295/03

Causa C-800/18 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2018 dalla Haskovo Chamber of Commerce and Industry avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2018, causa T-122/17: Devin/EUIPO — Haskovo

2

2019/C 295/04

Causa C-170/19 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 dalla CheapFlights International Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2018, causa T-565/17, CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

3

2019/C 295/05

Causa C-196/16 P: Impugnazione proposta il 27 febbraio 2019 da UC avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 dicembre 2018, causa T-572/17, UC/Parlamento

3

2019/C 295/06

Causa C-300/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spagna) il 12 aprile 2019 — UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

4

2019/C 295/07

Causa C-359/19 P: Impugnazione proposta il 5 maggio 2019 dalla Meblo Trade d.o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 Marzo 2019, causa T-263/18: Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

4

2019/C 295/08

Causa C-393/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Plovdiv (Bulgaria) il 21 maggio 2019 — Procedimento penale a carico di OM

5

2019/C 295/09

Causa C-414/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding (Germania) il 28 maggio 2019 — E.M., M.S./Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

Causa C-480/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 24 giugno 2019 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

causa C-484/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 25 giugno 2019 — Lexel

7

2019/C 295/12

Causa C-486/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 25 giugno 2019 — Syyttäjä eTulli

8

2019/C 295/13

Causa C-500/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 1o luglio 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC e Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

Causa C-514/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'8 luglio 2019 — Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

10

2019/C 295/15

Causa C-515/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l’8 luglio 2019 — Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

Causa C-537/19: Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

12

 

Tribunale

2019/C 295/17

Causa T-523/15: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Italmobiliare e a./Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Imputabilità del comportamento illecito — Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Limite massimo dell’ammenda — Durata del procedimento amministrativo — Termine ragionevole — Capacità contributiva)

13

2019/C 295/18

Causa T-530/15: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019– Huhtamäki e Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Prova della partecipazione all’intesa — Infrazione unica e continuata — Imputabilità del comportamento illecito — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Proporzionalità — Parità di trattamento)

14

2019/C 295/19

Cause T-624/15, T-694/15 e T-704/15: Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2019 — European Food e a./Commissione [Aiuti di Stato — Lodo emesso da un tribunale arbitrale costituito sotto gli auspici del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) — Pagamento del risarcimento concesso a taluni operatori economici — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero — Competenza della Commissione]

15

2019/C 295/20

Cause riunite T-245/16 e T-286/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Yanukovych/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

16

2019/C 295/21

Causa T-573/16: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2019 — PT/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Organizzazione degli uffici — Dispensa dal servizio — Accesso all’account di posta elettronica e alle connessioni informatiche — Procedimento precontenzioso — Ricevibilità — Certezza del diritto — Diritto di essere ascoltato — Presunzione d’innocenza — Relazione finale dell’OLAF — Obbligo di motivazione — Responsabilità — Danno materiale — Danno morale)

17

2019/C 295/22

Causa T-741/16: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2019 — Changmao Biochemical Engineering/Commissione [Dumping — Importazioni di aspartame originario della Cina — Rifiuto di accordare il trattamento di un’economia di mercato — Imposizione di un dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), secondo trattino, del regolamento (UE) 2016/1036 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036 — Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 — Articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento 2016/1036 — Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 — Non conformità dei documenti contabili — Mancato rispetto delle norme contabili internazionali — Ricorso ai dati dell’industria dell’Unione — Richiesta di adeguamento — Onere della prova — Diritto della difesa — Principio di buona amministrazione — Legittimo affidamento]

18

2019/C 295/23

Causa T-838/16: Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — BP/FRA [Responsabilità extracontrattuale — Accesso ai documenti — Diniego parziale di accesso — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Regolamenti (CE) nn. 1049/2001 e 45/2001 — Protezione dei dati personali — Danno morale — Danno materiale — Nesso causale]

18

2019/C 295/24

Causa T-888/16: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — BP/FRA (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — FRA — Contratto a tempo determinato — Decisione di mancato rinnovo — Nuova decisione adottata in seguito a un annullamento del Tribunale — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità)

19

2019/C 295/25

Causa T-185/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — PlasticsEurope/ECHA [REACH — Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Iscrizione del bisfenolo A come sostanza tossica per la riproduzione in tale elenco — Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006]

20

2019/C 295/26

Causa T-474/17: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — Portogallo/Commissione [FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dal Portogallo — Ritardi di pagamento — Superamento dei massimali — Articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 — Doppia rettifica finanziaria — Proporzionalità — Termini di pagamento]

21

2019/C 295/27

Causa T-578/17: Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2019 — a&o hostel and hotel Berlin/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti al funzionamento — Ostello della gioventù a Berlino — Utilizzo di un bene immobile pubblico senza pagamento di un canone di locazione — Decisione che dichiara l’eventuale aiuto compatibile con il mercato interno — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Gravi difficoltà)

21

2019/C 295/28

Causa T-598/17: Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2019 — Italia/Commissione [FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dall’Italia — Ritardi e negligenze imputabili agli organismi dello Stato membro — Imputazione allo Stato membro delle conseguenze finanziarie del mancato recupero — Rettifiche finanziarie — Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 — Termine ragionevole]

22

2019/C 295/29

Causa T-602/17: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2019 — Spagna/Commissione (FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dalla Spagna — Controlli essenziali — Criteri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori — Approvazione dei programmi operativi — Rinvio degli investimenti nell’ambito del medesimo programma operativo — Legittimo affidamento)

23

2019/C 295/30

Causa T-617/17: Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — Vialto Consulting/Commissione [Responsabilità extracontrattuale — Strumento di assistenza preadesione — Stato terzo — Appalto pubblico nazionale — Gestione decentrata — Decisione di un’autorità nazionale — Indagini dell’OLAF — Danno morale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2185/96 — Principio di buona amministrazione — Legittimo affidamento — Proporzionalità — Diritto di essere ascoltato]

24

2019/C 295/31

Causa T-828/17: Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2019 — Quadri di Cardano/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Indennità di dislocazione — Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto — Ripetizione dell’indebito — Articolo 85, primo comma, dello Statuto — Evidente irregolarità del versamento)

24

2019/C 295/32

Causa T-64/18: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2019 — Alfamicro/Commissione [Programma quadro per la competitività e l’innovazione — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Recupero di un credito risultante da una convenzione di sovvenzione — Articolo 299 TFUE — Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 — Articolo 135 del regolamento n. 966/2012 — Estrapolazione delle conclusioni dell’audit — Obbligo di motivazione]

25

2019/C 295/33

Causa T-135/18: Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Szegedi/Parlamento (Diritto istituzionale — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Spese di viaggio — Spese di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Diritti della difesa — Comunicazione degli elementi di prova — Obbligo di motivazione — Errore di fatto — Proporzionalità)

26

2019/C 295/34

Causa T-253/18: Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2019 — VY/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Posto dirigenziale intermedio — Rigetto della candidatura — Avviso di posto vacante — Procedura di selezione — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento tra uomini e donne)

27

2019/C 295/35

Causa T-284/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Arbuzov/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

27

2019/C 295/36

Causa T-305/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Klyuyev/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

28

2019/C 295/37

Causa T-601/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Fi Network — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

29

2019/C 295/38

Causa T-103/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Flabeg Deutschland/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

30

2019/C 295/39

Causa T-108/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Bundesverband Glasindustrie e a./Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

31

2019/C 295/40

Causa T-109/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Saint-Gobain Isover G+H e a./Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

32

2019/C 295/41

Causa T-294/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — ArcelorMittal Hochfeld/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

32

2019/C 295/42

Causa T-319/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

33

2019/C 295/43

Causa T-576/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — VIK/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

34

2019/C 295/44

Causa T-605/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

34

2019/C 295/45

Causa T-737/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Hydro Aluminium Rolled Products/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

35

2019/C 295/46

Causa T-738/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Aurubis e a./Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

36

2019/C 295/47

Causa T-743/15: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Vinnolit/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili — Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

37

2019/C 295/48

Causa T-317/18: Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2019 — Fugro/Commissione (Ricorso di annullamento — Programma di navigazione satellitare Galileo — Specifiche tecniche e operative — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità manifesta)

37

2019/C 295/49

Causa T-1/19: Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea (Diritto delle istituzioni — Documenti, accessibili al pubblico su Internet, relativi a cause definite dinanzi al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica — Richiesta di anonimato ex post — Omesso riscontro della richiesta da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea — Ricorso per carenza — Presa di posizione in corso di causa — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

38

2019/C 295/50

Causa T-411/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Lombardo/Parlamento

39

2019/C 295/51

Causa T-412/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Contu/Parlamento

40

2019/C 295/52

Causa T-413/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Dupuis/Parlamento

40

2019/C 295/53

Causa T-414/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Frittelli/Parlamento

41

2019/C 295/54

Causa T-415/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Laroni/Parlamento

42

2019/C 295/55

Causa T-416/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Filippi/Parlamento

43

2019/C 295/56

Causa T-417/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Viola/Parlamento

43

2019/C 295/57

Causa T-418/19: Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Mussa/Parlamento

44

2019/C 295/58

Causa T-419/19: Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Colajanni/Parlamento

45

2019/C 295/59

Causa T-420/19: Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Nobilia/Parlamento

46

2019/C 295/60

Causa T-421/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Segre/Parlamento

46

2019/C 295/61

Causa T-422/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — De Luca/Parlamento

47

2019/C 295/62

Causa T-423/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Martelli/Parlamento

48

2019/C 295/63

Causa T-424/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Sbarbati/Parlamento

49

2019/C 295/64

Causa T-425/19: Ricorso proposto il 02 luglio 2019 — Ventre/Parlement

49

2019/C 295/65

Causa T-426/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Musoni/Parlement

50

2019/C 295/66

Causa T-427/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Frantova/Parlement

51

2019/C 295/67

Causa T-428/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Rigo/Parlement

52

2019/C 295/68

Causa T-429/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Iacono/Parlemento

52

2019/C 295/69

Causa T-430/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Bonsignore/Parlemento

53

2019/C 295/70

Causa T-431/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Azzolini/Parlemento

54

2019/C 295/71

Causa T-432/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Gawronski/Parlemento

55

2019/C 295/72

Causa T-433/19: Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Speciale/Parlemento

55

2019/C 295/73

Causa T-434/19: Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Rosca/Commissione

56

2019/C 295/74

Causa T-435/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Caligaris/Parlemento

57

2019/C 295/75

Causa T-436/19: Ricorso proposto il 1o luglio2019 — Aita/Parlemento

58

2019/C 295/76

Causa T-437/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Melandri/Parlemento

58

2019/C 295/77

Causa T-438/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Novelli/Parlemento

59

2019/C 295/78

Causa T-439/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Mantovani/Parlemento

60

2019/C 295/79

Causa T-440/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Mattina/Parlemento

61

2019/C 295/80

Causa T-441/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — La Russa/Parlemento

61

2019/C 295/81

Causa T-442/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Carollo/Parlemento

62

2019/C 295/82

Causa T-443/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Arroni/Parlemento

63

2019/C 295/83

Causa T-444/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Locatelli/Parlemento

64

2019/C 295/84

Causa T-445/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Chiesa/Parlemento

64

2019/C 295/85

Causa T-446/19: Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Castellina/Parlemento

65

2019/C 295/86

Causa T-448/19: Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Costanzo/Parlemento

66

2019/C 295/87

Causa T-449/19: Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Dell’Alba/Parlemento

67

2019/C 295/88

Causa T-450/19: Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Gallenzi/Parlemento

67

2019/C 295/89

Causa T-451/19: Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Gemelli/Parlemento

68

2019/C 295/90

Causa T-452/19: Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Napoletano/Parlemento

69

2019/C 295/91

Causa T-453/19: Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Panusa/Parlemento

70

2019/C 295/92

Causa T-454/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Musotto/Parlemento

70

2019/C 295/93

Causa T-455/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Pettinari/Parlemento

71

2019/C 295/94

Causa T-458/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Di Prima/Parlemento

72

2019/C 295/95

Causa T-459/19: Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Barbarella/Parlemento

72

2019/C 295/96

Causa T-460/19: Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Graziani/Parlemento

73

2019/C 295/97

Causa T-461/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Rossetti/Parlemento

74

2019/C 295/98

Causa T-462/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Porrazzini/Parlemento

74

2019/C 295/99

Causa T-463/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Cervetti/Parlemento

75

2019/C 295/100

Causa T-464/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Podestà/Parlemento

76

2019/C 295/101

Causa T-465/19: Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Florio/Parlemento

76

2019/C 295/102

Causa T-466/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Société générale e a./CRU

77

2019/C 295/103

Causa T-467/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — BNP Paribas e a./CRU

78

2019/C 295/104

Causa T-468/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Confédération nationale du Crédit mutuel e a./CRU

79

2019/C 295/105

Causa T-469/19: Ricorso proposto il 8 luglio 2019 — Barzanti/Parlemento

80

2019/C 295/106

Causa T-477/19: Ricorso proposto il 8 luglio 2019 — Medici/Parlemento

81

2019/C 295/107

Causa T-487/19: Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — CU/Comitato delle regioni

81

2019/C 295/108

Causa T-488/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Crédit agricole e a./CRU

82

2019/C 295/109

Causa T-489/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — BPCE e a./CRU

83

2019/C 295/110

Causa T-507/19: Ricorso proposto il 15 luglio 2019 — DH/Commissione

84

2019/C 295/111

Causa T-508/19: Ricorso proposto il 15 luglio 2019 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e a./Commissione

85

2019/C 295/112

Causa T-509/19: Ricorso proposto il 16 luglio 2019 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

86

2019/C 295/113

Causa T-512/19: Ricorso proposto il 18 luglio 2019 — Del Valle Ruiz e a./CRU

87

2019/C 295/114

Causa T-615/17: Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2019 — Ardigo e UO/Commissione

89


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 295/01)

Ultima pubblicazione

GU C 288 del 26.8.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 280 del 19.8.2019

GU C 270 del 12.8.2019

GU C 263 del 5.8.2019

GU C 255 del 29.7.2019

GU C 246 del 22.7.2019

GU C 238 del 15.7.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia delľUnione europea

2.9.2019   

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C 295/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama (Croazia) il 30 luglio 2018 e il 15 gennaio 2019 — QB, RA/Jadransko osiguranje d.d

(Causa C-651/18)

(2019/C 295/02)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski građanski sud u Zagrebu — Stalna služba u Sesvetama

Parti

Ricorrenti: QB, RA

Convenuta: Jadransko osiguranje d.d

Con ordinanza dell’11 luglio 2019, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria), con decisioni del 30 luglio 2018 e del 15 gennaio 2019, è manifestamente inammissibile.


2.9.2019   

IT

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C 295/2


Impugnazione proposta il 19 dicembre 2018 dalla Haskovo Chamber of Commerce and Industry avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2018, causa T-122/17: Devin/EUIPO — Haskovo

(Causa C-800/18 P)

(2019/C 295/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (rappresentanti: I. Pakidanska e D. Dimitrova, advokati)

Altre parti nel procedimento: Devin AD, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza dell’11 luglio 2019 la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha statuito che l’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata e ha condannato la Haskovo Chamber of Commerce and Industry a farsi carico delle proprie spese.


2.9.2019   

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C 295/3


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 dalla CheapFlights International Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2018, causa T-565/17, CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

(Causa C-170/19 P)

(2019/C 295/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CheapFlights International Ltd (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 10 luglio 2019 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.


2.9.2019   

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C 295/3


Impugnazione proposta il 27 febbraio 2019 da UC avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 dicembre 2018, causa T-572/17, UC/Parlamento

(Causa C-196/16 P)

(2019/C 295/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UC (rappresentante: A. Tymen, avocate)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 23 luglio 2019 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione.


2.9.2019   

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C 295/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spagna) il 12 aprile 2019 — UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

(Causa C-300/19)

(2019/C 295/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parti

Ricorrente: UQ.

Resistente: Marclean Technologies, S.L.U.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i) e ii), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, [del 20 luglio 1998] concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), debba essere interpretato nel senso che il periodo di riferimento di 30 o 90 giorni che costituisce il presupposto della sussistenza di un licenziamento collettivo deve essere sempre calcolato precedentemente alla data del licenziamento individuale impugnato.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i) e ii), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, possa essere interpretato nel senso che il periodo di riferimento di 30 o 90 giorni che costituisce il presupposto della sussistenza di un licenziamento collettivo possa essere calcolato a far data dal licenziamento individuale impugnato senza necessità che le cessazioni successive siano dichiarate fraudolente.

3)

Se, in relazione ai periodi di riferimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i) e ii), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, sia ammissibile un’interpretazione che consenta di tenere conto delle cessazioni o dei licenziamenti intervenuti nell’arco di 30 o di 90 giorni, di modo che il licenziamento impugnato ricada in tali periodi.


(1)  GU 1998, L 225, pag. 16.


2.9.2019   

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C 295/4


Impugnazione proposta il 5 maggio 2019 dalla Meblo Trade d.o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 Marzo 2019, causa T-263/18: Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

(Causa C-359/19 P)

(2019/C 295/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meblo Trade d.o.o. (rappresentante: A. Ivanova, адвокат)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Con ordinanza del 10 luglio 2019 la Corte di giustizia (Sezione relativa all’ammissione delle impugnazioni) ha statuito che l’impugnazione non è ammessa e che la Meblo Trade d.o.o. è condannata a farsi carico delle proprie spese.


2.9.2019   

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C 295/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Plovdiv (Bulgaria) il 21 maggio 2019 — Procedimento penale a carico di OM

(Causa C-393/19)

(2019/C 295/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Apelativen sad — Plovdiv

Imputato nel procedimento principale

OM

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che è inammissibile — in quanto lesiva del rapporto equilibrato tra interesse generale e necessità di tutelare il diritto di proprietà — una disciplina nazionale come quella a norma dell’articolo 242, paragrafo 8, del Nakazatelen kodeks (codice penale — NK) della Repubblica di Bulgaria in forza del quale dev’essere sequestrato a favore dello Stato il mezzo di trasporto, utilizzato per commettere il reato di contrabbando aggravato, appartenente a un soggetto terzo che non era a conoscenza della commissione del reato da parte del suo dipendente, né avrebbe dovuto o potuto esserlo.

2)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che è inammissibile una disciplina nazionale come quella a norma dell’articolo 242, paragrafo 8, del NK, in base al quale può essere sequestrato un mezzo di trasporto appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato senza che al proprietario sia garantito un accesso diretto alla giustizia per esporre la propria posizione.


2.9.2019   

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C 295/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding (Germania) il 28 maggio 2019 — E.M., M.S./Eurowings GmbH

(Causa C-414/19)

(2019/C 295/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Erding

Parti

Ricorrenti: E.M., M.S.

Resistente: Eurowings GmbH

Questione pregiudiziale

Se nel determinare la distanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 261/2004 (1) sia necessario, in caso di un collegamento aereo costituito da più tratte, includere anche i voli di transito non interessati dall’inconveniente verificatosi su un volo in coincidenza.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


2.9.2019   

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C 295/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 24 giugno 2019 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Causa C-480/19)

(2019/C 295/10)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: E

Altra parte: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione nazionale secondo cui i redditi che percepisce una persona fisica residente in Finlandia da un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari avente sede in un altro Stato membro, costituito in forma statutaria ai sensi della direttiva sui fondi di investimento 2009/65/CE (1) (fondo OICVM sotto forma di società di investimento) non sono equiparati, ai fini della tassazione, ai redditi che tale persona percepisce da un fondo di investimenti finlandese costituito in forma contrattuale ai sensi della medesima direttiva (fondo OICVM in forma contrattuale) in quanto la forma giuridica del fondo OICVM avente sede nell’altro Stato membro non corrisponde alla struttura giuridica del fondo di investimento nazionale.


(1)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32).


2.9.2019   

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C 295/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 25 giugno 2019 — Lexel

(causa C-484/19)

(2019/C 295/11)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Lexel AB

Resistente: Skatteverket

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con l’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) il diniego per una società svedese di portare in detrazione gli interessi versati ad una società controllata e residente in un altro Stato membro per il motivo che la principale ragione dell’insorgere dell’obbligazione è quella di ottenere un vantaggio fiscale significativo, qualora un simile vantaggio non sarebbe stato rilevato se entrambe le società fossero state svedesi in quanto soggette alle disposizioni sui contributi di gruppo.


2.9.2019   

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C 295/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 25 giugno 2019 — Syyttäjä eTulli

(Causa C-486/19)

(2019/C 295/12)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: A e B

Resistenti: Syyttäjä e Tulli

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta alla condanna a una sanzione penale, per inadempimento degli obblighi relativi all’imposta sul consumo riscossa sui gelati, inflitta a una persona fisica che agisce per conto di un’impresa soggetta ad imposta e ha omesso di adempiere ai suddetti obblighi, qualora un’esenzione concessa ad altre imprese che svolgono un’attività relativa a prodotti simili debba essere considerata un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un regime fiscale nazionale che disciplina l’imposta sul consumo per i gelati, come quello in vigore nel periodo in cui è stato commesso il reato, soddisfi il criterio della selettività in quanto elemento della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


2.9.2019   

IT

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C 295/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 1o luglio 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC e Google Austria GmbH

(Causa C-500/19)

(2019/C 295/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Resistente:YouTube LLC, Google Austria GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE (1) debba essere interpretato nel senso che il gestore di una piattaforma video online, in qualità di prestatore di servizi di hosting, assuma un ruolo attivo, che implichi il venir meno del trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità, nel prestare ovvero nell’offrire al destinatario del servizio, oltre alla messa a disposizione di spazio per l’archiviazione di contenuti di terzi, le seguenti attività complementari.

suggerimenti di video per argomento;

facilitazione della ricerca effettuata dai visitatori in base ai dati del titolo o del contenuto tramite un indice elettronico, nel quale il destinatario del servizio può specificare i titoli o i contenuti;

fornitura di istruzioni on line sull’uso del servizio («Aiuto»)

con il consenso del destinatario del servizio, associazione di messaggi pubblicitari (in ogni caso non dello stesso gestore della piattaforma) al video caricato dal destinatario del servizio conformemente alla scelta del gruppo obiettivo compiuta da quest’ultimo.

2)

Se sia compatibile con l’articolo 11, primo periodo, della direttiva 2004/48/CE (2) una normativa nazionale per effetto della quale sussista a carico di un prestatore di servizi di hosting (intermediario) l’obbligo di astenersi da un ruolo attivo come ausiliario nelle violazioni commesse dai destinatari dei suoi servizi solo a condizione che l’ausiliario abbia consapevolmente contribuito alla violazione commessa dal destinatario del servizio stesso, oppure se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che gli Stati membri non possano subordinare le azioni inibitorie proposte dai titolari dei diritti nei confronti degli ausiliari alla consapevole partecipazione alla violazione commessa dal destinatario del servizio.

3)

Se le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE, relative alla responsabilità dei prestatori intermediari, debbano essere considerate limitazioni orizzontali della responsabilità a favore di ciascun intermediario che abbia un ruolo neutrale, anche se la sua attività debba essere qualificata, in base al diritto d’autore, quale comunicazione al pubblico effettuata dall’intermediario medesimo.

4)

Se gli articoli 14, paragrafo 3 (nonché gli articoli 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 2) della direttiva 2000/31/CE, l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE (3) e l’articolo 11, terzo periodo, della direttiva 2004/48/CE debbano essere interpretati nel senso che ad un prestatore di servizi di hosting (intermediario) avente un ruolo neutrale sia concesso il trattamento privilegiato sotto il profilo della responsabilità di cui agli articoli 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, anche nel caso di un’azione inibitoria e, pertanto, un’ingiunzione giudiziaria nei suoi confronti sia ammissibile solo qualora l’intermediario medesimo sia effettivamente al corrente dell’illiceità dell’attività o dell’informazione, oppure se l’ingiunzione giudiziaria sia ammissibile nel solo caso in cui il prestatore di servizi di hosting non rimuova immediatamente i contenuti ritenuti illeciti o ne disabiliti l’accesso a seguito di specifica diffida e la violazione sia confermata nel procedimento giudiziario.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'8 luglio 2019 — Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Causa C-514/19)

(2019/C 295/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Union des industries de la protection des plantes

Convenuti: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Altre parte: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora una misura nazionale volta a limitare l’uso di sostanze attive sia stata formalmente notificata alla Commissione sulla base dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015 (1), accompagnata tuttavia da una presentazione degli elementi che inducono lo Stato membro a ritenere che la sostanza possa costituire un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, e che tale rischio possa essere contenuto in modo soddisfacente, allo stato attuale della normativa, solo mediante provvedimenti presi dallo Stato membro — presentazione sufficientemente chiara perché la Commissione non possa sbagliarsi nel ravvisare il fondamento di tale notifica nel regolamento n. 1107/2009, del 21 ottobre 2009 (2) —, spetti alla Commissione europea considerare detta notifica come se fosse stata presentata secondo la procedura di cui agli articoli 69 e 71 di quest’ultimo regolamento e adottare, se del caso, ulteriori misure istruttorie o provvedimenti che rispondano sia ai requisiti di detta normativa sia alle preoccupazioni espresse dallo Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa alla suddetta questione, se i regolamenti di esecuzione 2018/783 (3), 2018/784 (4) e 2018/785 (5), del 29 maggio 2018, che vietano l’uso delle sostanze tiametoxam, clothianidin e imidacloprid a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono all’interno di serre permanenti durante il loro ciclo di vita completo, debbano essere considerati provvedimenti adottati in risposta alla richiesta, presentata dalla Francia il 2 febbraio 2017, di un divieto generale dell’uso dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti.

3)

In caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, quali azioni possa intraprendere lo Stato membro che ha chiesto alla Commissione, sulla base dell’articolo 69 del regolamento n. 1107/2009, di adottare misure per limitare o vietare l’uso dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti, qualora la Commissione soddisfi solo parzialmente la sua richiesta limitando l’uso non di tutte le sostanze della famiglia dei neonicotinoidi, ma di tre di esse.


(1)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU 2018, L 132, pag. 31).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU 2018, L 132, pag. 35).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU 2018, L 132, pag. 40).


2.9.2019   

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C 295/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l’8 luglio 2019 — Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Causa C-515/19)

(2019/C 295/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Eutelsat SA

Convenute: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Altre parti: Viasat Inc e Viasat UK Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Quali criteri giuridici consentano di identificare una stazione terrestre mobile ai sensi della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2008 (1). Se tale decisione debba essere interpretata nel senso che richiede che una stazione terrestre mobile che comunica con un componente terrestre complementare possa comunicare, senza un’apparecchiatura distinta, anche con un satellite. In caso affermativo, come debba essere valutata l’unicità dell’apparecchiatura.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della medesima decisione debbano essere interpretate nel senso che un sistema mobile via satellite deve basarsi principalmente su componenti satellitari, oppure consentano di ritenere che la rispettiva funzione dei componenti satellitari e di quelli terrestri sia indifferente, anche in una configurazione nella quale il componente satellitare sia utile solo quando non sia possibile garantire le comunicazioni con i componenti terrestri. Se possano essere installati componenti terrestri complementari in modo da coprire l’intero territorio dell’Unione europea in quanto le stazioni spaziali non consentono di assicurare la necessaria qualità delle comunicazioni in nessun punto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del medesimo articolo.

3)

Qualora l’operatore selezionato conformemente al titolo II della menzionata decisione non abbia rispettato gli impegni in termini di copertura del territorio definiti all’articolo 7, paragrafo 2, entro la data limite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), se le autorità competenti degli Stati membri debbano rifiutare di concedere l’autorizzazione alla gestione di componenti terrestri complementari. In caso di risposta negativa, se esse possano rifiutare di concedere siffatta autorizzazione.


(1)  Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU 2008, L 172, pag. 15).


2.9.2019   

IT

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C 295/12


Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-537/19)

(2019/C 295/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, poiché la città di Vienna — Wiener Wohnen ha affidato direttamente il contratto del 25 febbraio 2012 per l’immobile ad uso ufficio situato nella Guglstrasse 2-4 in Vienna, senza indire una procedura di gara e pubblicare il relativo bando, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 28 e 35, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 CE (1);

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione fa valere che la città di Vienna, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, avrebbe stipulato nel 2012 un contratto di locazione a lungo termine con un contraente privato avente ad oggetto un immobile ad uso ufficio, ancor prima della costruzione di quest’ultimo. In tal modo, essa avrebbe esercitato un’influenza determinante sulla progettazione della prestazione edilizia, che eccedeva ampiamente le consuete esigenze di un locatario in relazione ad un immobile di nuova costruzione.

Ciò costituirebbe un appalto pubblico di lavori, come risulta dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di locazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di progetti di costruzione non ancora realizzati. In assenza di una procedura di gara, l’aggiudicazione dell’appalto violerebbe gli articoli 2, 28 e 35, paragrafo 2, della direttiva 2004/18. Tale violazione persisterebbe fino a quando il contratto di locazione, che non può essere regolarmente risolto prima del 2040, rimarrà in vigore.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).


Tribunale

2.9.2019   

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C 295/13


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Italmobiliare e a./Commissione

(Causa T-523/15) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Imputabilità del comportamento illecito - Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Valore delle vendite - Limite massimo dell’ammenda - Durata del procedimento amministrativo - Termine ragionevole - Capacità contributiva»)

(2019/C 295/17)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Italmobiliare SpA (Milano, Italia) e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, F. Moretti e A. Bardanzellu, successivamente M. Siragusa e F. Moretti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Biolan, F. Jimeno Fernández e T. Vecchi, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Italmobiliare SpA e le altre parti ricorrenti, i cui nomi sono indicati nell’allegato, sono condannate alle spese.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.


2.9.2019   

IT

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C 295/14


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019– Huhtamäki e Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Commissione

(Causa T-530/15) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Prova della partecipazione all’intesa - Infrazione unica e continuata - Imputabilità del comportamento illecito - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Proporzionalità - Parità di trattamento»)

(2019/C 295/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Huhtamäki Oyj (Espoo, Finlandia) e Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Germania) (rappresentanti: H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg e L. Stammwitz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, F. Jimeno Fernández e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Huhtamäki Oyj e la Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


2.9.2019   

IT

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C 295/15


Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2019 — European Food e a./Commissione

(Cause T-624/15, T-694/15 e T-704/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Lodo emesso da un tribunale arbitrale costituito sotto gli auspici del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) - Pagamento del risarcimento concesso a taluni operatori economici - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero - Competenza della Commissione»)

(2019/C 295/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti nella causa T-624/15: European Food SA (Drăgănești, Romania), Starmill SRL (Drăgănești), Multipack SRL (Drăgănești) e Scandic Distilleries SA (Oradea, Romania) (rappresentanti: K. Struckmann, G. Forwood e A. Kadri, avvocati)

Ricorrente nella causa T-694/15: Ioan Micula, (Oradea, Romania), (rappresentanti: K. Struckmann, G. Forwood e A. Kadri, avvocati)

Riccorenti nella causa T-704/15: Viorel Micula (Oradea), European Drinks SA (Ștei, Romania), Rieni Drinks SA (Rieni, Romania), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea) e West Leasing International SRL (Păntășești, Romania) (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, D. Vallindas, avvocati, A. Dashwood, barrister e V. Korum, solicitor, successivamente J. Derenne, D. Vallindas e A. Dashwood)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Centeno Huerta e A. Rubio González, agenti) e Ungheria (rappresentanti: inizialmente M. Fehér, G. Koós e M. Bóra, successivamente M Fehér e G. Koós agenti)

Oggetto

Tre domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento della decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo nella causa Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 (GU 2015, L 232, pag. 43).

Dispositivo

1)

Le cause T-624/15, T-694/15 e T-704/15 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

La decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo nella causa Micula/Romania dell’11 dicembre 2013, è annullata.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle società European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, dai sigg. Ioan et Viorel Micula, dalle società European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL e West Leasing International SRL.

4)

Il Regno di Spagna e l’Ungheria sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.


2.9.2019   

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C 295/16


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Yanukovych/Consiglio

(Cause riunite T-245/16 e T-286/17) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2019/C 295/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: T. Beazley, QC, E. Dean e J. Marjason-Stamp, barristers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano le suddette misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nonché la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Yanukovych è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Yanukovych.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


2.9.2019   

IT

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C 295/17


Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2019 — PT/BEI

(Causa T-573/16) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Organizzazione degli uffici - Dispensa dal servizio - Accesso all’account di posta elettronica e alle connessioni informatiche - Procedimento precontenzioso - Ricevibilità - Certezza del diritto - Diritto di essere ascoltato - Presunzione d’innocenza - Relazione finale dell’OLAF - Obbligo di motivazione - Responsabilità - Danno materiale - Danno morale»)

(2019/C 295/21)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: PT (rappresentante: E. Nordh, avvocato)

Convenuta: Banca Europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente G. Nuvoli, E. Raimond, T. Gilliams e G. Faedo, successivamente G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da M. Johansson, B. Wägenbaur, avvocati e J. Currall, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni della BEI del 13 aprile, 12 maggio, 16 giugno e 20 ottobre 2015, 6 giugno 2016 e 7 febbraio 2017 sulla dispensa dal servizio del ricorrente, della decisione della BEI del 18 giugno 2015 di bloccare l’accesso del ricorrente al suo account di posta elettronica e alle connessioni informatiche della BEI e delle decisioni della BEI di non comunicargli le sue buste paga e di cancellare il suo nome dall’organigramma pubblicato sull’intranet della BEI e, dall’altro lato, il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 13 aprile, 12 maggio, 16 giugno e 20 ottobre 2015, del 6 giugno 2016 e 7 febbraio 2017, sulla dispensa dal servizio di PT, nonché la decisione della BEI del 18 giugno 2015 di bloccare l’accesso di PT al suo account di posta elettronica e alle connessioni informatiche della BEI sono annullate.

2)

La BEI è condannata a versare a PT, a titolo di risarcimento del danno morale da quest’ultimo subito, un importo di EUR 25 000, oltre a interessi moratori, a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La BEI è condannata alle spese.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica con il numero F-150/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


2.9.2019   

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C 295/18


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2019 — Changmao Biochemical Engineering/Commissione

(Causa T-741/16) (1)

(«Dumping - Importazioni di aspartame originario della Cina - Rifiuto di accordare il trattamento di un’economia di mercato - Imposizione di un dazio antidumping definitivo - Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), secondo trattino, del regolamento (UE) 2016/1036 - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036 - Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 - Articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento 2016/1036 - Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 - Non conformità dei documenti contabili - Mancato rispetto delle norme contabili internazionali - Ricorso ai dati dell’industria dell’Unione - Richiesta di adeguamento - Onere della prova - Diritto della difesa - Principio di buona amministrazione - Legittimo affidamento»)

(2019/C 295/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.–F. Brakeland, T. Maxian Rusche e N. Kuplewatzky, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Hyet Sweet (Gravelines, Francia (rappresentanti: T. Müller-Ibold, F.–C. Laprévote e S. Branca, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU 2016, L 204, pag. 92).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


2.9.2019   

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C 295/18


Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — BP/FRA

(Causa T-838/16) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Accesso ai documenti - Diniego parziale di accesso - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Regolamenti (CE) nn. 1049/2001 e 45/2001 - Protezione dei dati personali - Danno morale - Danno materiale - Nesso causale»)

(2019/C 295/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: inizialmente, C. Manolopoulos e M. O’Flaherty, successivamente, M. O’Flaherty, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, A. Duron e I. Antypas, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFU e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

L’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è condannata a pagare a BP la somma di EUR 5 000.

2)

L’indennizzo di cui al precedente punto 1) sarà maggiorato di interessi di mora, a partire dalla pronuncia della presente sentenza e fino al saldo integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti.

3)

Il ricorso è respinto per la parte restante.

4)

La FRA e BP sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


2.9.2019   

IT

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C 295/19


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — BP/FRA

(Causa T-888/16) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - FRA - Contratto a tempo determinato - Decisione di mancato rinnovo - Nuova decisione adottata in seguito a un annullamento del Tribunale - Diritti della difesa - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Responsabilità»)

(2019/C 295/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (rappresentanti: M. O’Flaherty, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della FRA, del 4 aprile 2016, di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente, adottata in seguito all’esecuzione della sentenza del 3 giugno 2015, BP/FRA (T-658/13 P, EU:T:2015:356), e, dall’altro lato, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BP sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.


2.9.2019   

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C 295/20


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — PlasticsEurope/ECHA

(Causa T-185/17) (1)

(«REACH - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Iscrizione del bisfenolo A come sostanza tossica per la riproduzione in tale elenco - Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006»)

(2019/C 295/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, É. Mullier e F. Mattioli, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e N. Herbatschek, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas, J. Traband e B. Fodda, successivamente D. Colas, J. Traband ed E. de Moustier, agenti) e ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA del 4 gennaio 2017 (ED/01/2017), che ha inserito il bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate alla loro eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), quale prevista all’articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento, per il motivo che tale sostanza era stata identificata come sostanza tossica per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PlasticsEurope sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


2.9.2019   

IT

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C 295/21


Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — Portogallo/Commissione

(Causa T-474/17) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dal Portogallo - Ritardi di pagamento - Superamento dei massimali - Articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 - Doppia rettifica finanziaria - Proporzionalità - Termini di pagamento»)

(2019/C 295/26)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rechena e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea, per l’esercizio finanziario 2011, alcune spese dichiarate dalla Repubblica portoghese per ritardi di pagamento e per superamento dei massimali.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 357 del 23.10.2017.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/21


Sentenza del Tribunale del 20 giugno 2019 — a&o hostel and hotel Berlin/Commissione

(Causa T-578/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti al funzionamento - Ostello della gioventù a Berlino - Utilizzo di un bene immobile pubblico senza pagamento di un canone di locazione - Decisione che dichiara l’eventuale aiuto compatibile con il mercato interno - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Gravi difficoltà»)

(2019/C 295/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: a&o hostel and hotel Berlin GmbH, succeduta all’A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Heise e M. Lindner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e R. Kanitz, successivamente R. Kanitz, agenti, assistiti da K. Dingemann, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 3220 final della Commissione, del 29 maggio 2017 relativa all’aiuto di Stato SA.43145 (2016/FC) — Germania, riguardante le presunte misure di aiuto di Stato illegittime di natura non fiscale a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2017, C 193, pag. 1)

Dispositivo

1)

La decisione C(2017) 3220 final della Commissione, del 29 maggio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.43145 (2016/FC) — Germania, riguardante le presunte misure di aiuto di Stato illegittime di natura non fiscale a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’a&o hostel and hotel Berlin GmbH.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 338 del 9.10.2017.


2.9.2019   

IT

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C 295/22


Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2019 — Italia/Commissione

(Causa T-598/17) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dall’Italia - Ritardi e negligenze imputabili agli organismi dello Stato membro - Imputazione allo Stato membro delle conseguenze finanziarie del mancato recupero - Rettifiche finanziarie - Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 - Termine ragionevole»)

(2019/C 295/28)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita inizialmente da P. Pucciariello, successivamente da F. Varrone, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e D. Bianchi, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), nella parte in cui riguarda la Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 357 del 23.10.2017.


2.9.2019   

IT

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C 295/23


Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2019 — Spagna/Commissione

(Causa T-602/17) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Spagna - Controlli essenziali - Criteri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori - Approvazione dei programmi operativi - Rinvio degli investimenti nell’ambito del medesimo programma operativo - Legittimo affidamento»)

(2019/C 295/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Sampol Pucurull e A. Gavela Llopis, successivamente A. Gavela Llopis e infine S. Jiménez García, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, W. Farrell e M. Morales Puerta, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), nella parte in cui essa esclude da detto finanziamento a favore del Regno di Spagna la somma di EUR 7 097 397,27.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 357 del 23.10.2017.


2.9.2019   

IT

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C 295/24


Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — Vialto Consulting/Commissione

(Causa T-617/17) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Strumento di assistenza preadesione - Stato terzo - Appalto pubblico nazionale - Gestione decentrata - Decisione di un’autorità nazionale - Indagini dell’OLAF - Danno morale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2185/96 - Principio di buona amministrazione - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Diritto di essere ascoltato»)

(2019/C 295/30)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente in conseguenza degli atti illeciti che avrebbero commesso, da un lato, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in occasione di un controllo effettuato presso i locali della ricorrente e, dall’altro, la Commissione europea in seguito al medesimo controllo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vialto Consulting Kft. è condannata alle spese.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


2.9.2019   

IT

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C 295/24


Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2019 — Quadri di Cardano/Commissione

(Causa T-828/17) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Indennità di dislocazione - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto - Ripetizione dell’indebito - Articolo 85, primo comma, dello Statuto - Evidente irregolarità del versamento»)

(2019/C 295/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Spagna) (rappresentanti: inizialmente N. de Montigny e J.–N. Louis, successivamente N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE, diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione del 28 febbraio 2017, relativa alla ripetizione delle somme indebitamente versate al ricorrente a titolo dell’indennità di dislocazione e delle spese di viaggio annuali per il periodo di attività svolta presso l’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) dal 16 maggio 2014 al 15 luglio 2016 e, se necessario, all’annullamento delle buste paga «regolarizzate» a seguito di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Alessandro Quadri di Cardano è condannato alle spese.


(1)  GU C 63 del 19.2.2018.


2.9.2019   

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C 295/25


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2019 — Alfamicro/Commissione

(Causa T-64/18) (1)

(«Programma quadro per la competitività e l’innovazione - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Recupero di un credito risultante da una convenzione di sovvenzione - Articolo 299 TFUE - Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 - Articolo 135 del regolamento n. 966/2012 - Estrapolazione delle conclusioni dell’audit - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 295/32)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (Cascais, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione C(2017) 8839 final della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa al recupero di un debito presso la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda è condannata alle spese.


(1)  GU C 142 del 23.04.2018.


2.9.2019   

IT

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C 295/26


Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Szegedi/Parlamento

(Causa T-135/18) (1)

(«Diritto istituzionale - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo - Spese di viaggio - Spese di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Diritti della difesa - Comunicazione degli elementi di prova - Obbligo di motivazione - Errore di fatto - Proporzionalità»)

(2019/C 295/33)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Csanád Szegedi (Budapest, Ungheria) (rappresentante: K. Bodó, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, S. Seyr e B. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 30 novembre 2017, relativa al recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 264 196,11 indebitamente versata per le spese di viaggio e le spese di assistenza parlamentare, e della nota di addebito corrispondente del 19 dicembre 2017.

Dispositivo

1)

La decisione del Segretario generale del Parlamento del 30 novembre 2017, relativa al recupero presso il sig. Csanád Szegedi di una somma di EUR 264 196,11, e la nota di addebito corrispondente del 19 dicembre 2017 sono annullate nella parte riguardante le somme versate per le spese di viaggio, per un importo di EUR 8 273,83.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Il sig. Szegedi e il Parlamento europeo sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


2.9.2019   

IT

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C 295/27


Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2019 — VY/Commissione

(Causa T-253/18) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Posto dirigenziale intermedio - Rigetto della candidatura - Avviso di posto vacante - Procedura di selezione - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento tra uomini e donne»)

(2019/C 295/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VY (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione recante rigetto della candidatura del ricorrente nonché della decisione di nomina di un’altra candidata a un posto di capo unità in seno a una delegazione dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

VY è condannato alle spese.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


2.9.2019   

IT

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C 295/27


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Arbuzov/Consiglio

(Causa T-284/18) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2019/C 295/35)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano le suddette misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Sergej Arbuzov è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


2.9.2019   

IT

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C 295/28


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-305/18) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2019/C 295/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson e T. Garner, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Andriy Klyuyev è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Klyuyev, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018


2.9.2019   

IT

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C 295/29


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network)

(Causa T-601/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Fi Network - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 295/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Wewi Mobile, SL (Villena, Spagna) (rappresentanti: J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán e J. Galán López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e H. O'Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2018 (procedimento R 1462/2017-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Fi Network come marchio dell’Unione europea

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wewi Mobile, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


2.9.2019   

IT

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C 295/30


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Flabeg Deutschland/Commissione

(Causa T-103/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Flabeg Deutschland GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: initzialmente, M. Küper e E.–M. Schwind, successivamente, J. Stein e A. Kersten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, T. Maxian Rusche e R. Sauer, successivamente, T. Maxian Rusche e K. Herrmann, in qualità di agenti, assistiti da H. Wollmann, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della Flabeg Deutschland GmbH.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


2.9.2019   

IT

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C 295/31


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Bundesverband Glasindustrie e a./Commissione

(Causa T-108/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband Glasindustrie (Düsseldorf, Germania) e le 11 altre ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato dell’ordinanza (rappresentanti: U. Soltész e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, T. Maxian Rusche e R. Sauer, successivamente, T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti, assistiti da H. Wollmann, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento dell’ArcelorMittal Hochfeld GmbH, avente causa dell’ArcelorMittal Ruhrort GmbH, e della P-D Glasseiden GmbH Oschatz.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della Bundesverband Glasindustrie nonché quelle delle altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.

4)

L’ArcelorMittal Hochfeld GmbH, avente causa dell’ArcelorMittal Ruhrort GmbH, e la P-D Glasseiden GmbH Oschatz sopporteranno le proprie spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


2.9.2019   

IT

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C 295/32


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Saint-Gobain Isover G+H e a./Commissione

(Causa T-109/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Saint-Gobain Isover G+H AG (Ludwigshafen am Rhein, Germania), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Stolberg, Germania), Verallia Deutschland AG, già Saint-Gobain Oberland AG (Bad Wurzach, Germania) e Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Herzogenrath, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e H. Janssen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inzialmente, R. Sauer, successivamente, T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della Saint-Gobain Isover G+H AG, della Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, della Verallia Deutschland AG, già Saint-Gobain Oberland AG, e della Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/32


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — ArcelorMittal Hochfeld/Commissione

(Causa T-294/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Hochfeld GmbH, avente causa di ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisburg, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.–R. Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, R. Sauer, successivamente, T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della ArcelorMittal Hochfeld GmbH, avente causa di ArcelorMittal Ruhrort GmbH.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


2.9.2019   

IT

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C 295/33


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione

(Causa T-319/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Altenschmidt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, R. Sauer, successivamente, T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della Deutsche Edelstahlwerke GmbH.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


2.9.2019   

IT

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C 295/34


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — VIK/Commissione

(Causa T-576/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft eV (Essen, Germania) (rappresentante: C. Kahle, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft eV.


(1)  GU C 7 dell’11.1.2016.


2.9.2019   

IT

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C 295/34


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione

(Causa T-605/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Germania) e le 17 altre ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato dell’ordinanza (rappresentante: H. Janssen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della Wirtschaftsvereinigung Stahl nonché quelle delle altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


2.9.2019   

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C 295/35


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Hydro Aluminium Rolled Products/Commissione

(Causa T-737/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein, e K. Dingemann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della Hydro Aluminium Rolled Products GmbH.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


2.9.2019   

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C 295/36


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Aurubis e a./Commissione

(Causa T-738/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Aurubis AG (Amburgo, Germania) e le 7 altre ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato dell’ordinanza (rappresentanti: C. Arhold e N. Wimmer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle dell’Aurubis AG nonché quelle delle altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


2.9.2019   

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C 295/37


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Vinnolit/Commissione

(Causa T-743/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Germania) (rappresentante: M. Geipel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015 L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle della Vinnolit GmbH & Co. KG.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


2.9.2019   

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C 295/37


Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2019 — Fugro/Commissione

(Causa T-317/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Programma di navigazione satellitare Galileo - Specifiche tecniche e operative - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità manifesta»)

(2019/C 295/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fugro NV (Leidschendam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente T. Snoep e V. van Weperen, successivamente V. van Weperen, H. Gornall e J. de Pree, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Armati e B. Sasinowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/321 della Commissione, del 2 marzo 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/224 che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 62, pag. 34), e, in subordine, all’annullamento dell’articolo 1, punto 2, della medesima decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La Fugro NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


2.9.2019   

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C 295/38


Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2019 — CJ/Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-1/19) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Documenti, accessibili al pubblico su Internet, relativi a cause definite dinanzi al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica - Richiesta di anonimato ex post - Omesso riscontro della richiesta da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea - Ricorso per carenza - Presa di posizione in corso di causa - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 295/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram, Á. Almendros Manzano, e V. Hanley-Emilsson, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Corte di giustizia dell’Unione europea si è illegittimamente astenuta dal concedere, ex post, il beneficio dell’anonimato alla parte ricorrente, per quanto concerne i documenti, accessibili al pubblico, relativi a cause definite dinanzi al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica, o, in via subordinata, dal redigere versioni nominative non accessibili ai fornitori dei motori di ricerca su Internet.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


2.9.2019   

IT

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C 295/39


Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Lombardo/Parlamento

(Causa T-411/19)

(2019/C 295/50)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Raffaele Lombardo (Catania, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/40


Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Contu/Parlamento

(Causa T-412/19)

(2019/C 295/51)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Felice Contu (Cagliari, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/40


Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Dupuis/Parlamento

(Causa T-413/19)

(2019/C 295/52)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Olivier Dupuis (Saint-Gilles, Belgio) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/41


Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Frittelli/Parlamento

(Causa T-414/19)

(2019/C 295/53)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Leda Frittelli (Frosinone, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/42


Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Laroni/Parlamento

(Causa T-415/19)

(2019/C 295/54)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Nereo Laroni (Venezia, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/43


Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Filippi/Parlamento

(Causa T-416/19)

(2019/C 295/55)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Livio Filippi (Carpi, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/43


Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Viola/Parlamento

(Causa T-417/19)

(2019/C 295/56)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vincenzo Viola (Palermo, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/44


Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Mussa/Parlamento

(Causa T-418/19)

(2019/C 295/57)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Antonio Mussa (Torino, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/45


Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Colajanni/Parlamento

(Causa T-419/19)

(2019/C 295/58)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Alberto Colajanni (Palermo, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/46


Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Nobilia/Parlamento

(Causa T-420/19)

(2019/C 295/59)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mauro Nobilia (Rome, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/46


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Segre/Parlamento

(Causa T-421/19)

(2019/C 295/60)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sergio Camillo Segre (Rome, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/47


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — De Luca/Parlamento

(Causa T-422/19)

(2019/C 295/61)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Stefano De Luca (Palermo, Italia) (rappresentante: M. Merola e N. De Luca, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/48


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Martelli/Parlamento

(Causa T-423/19)

(2019/C 295/62)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Claudio Martelli (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/49


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Sbarbati/Parlamento

(Causa T-424/19)

(2019/C 295/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luciana Sbarbati (Chiaravalle, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/49


Ricorso proposto il 02 luglio 2019 — Ventre/Parlement

(Causa T-425/19)

(2019/C 295/64)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Riccardo Ventre (Formicola, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/50


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Musoni/Parlement

(Causa T-426/19)

(2019/C 295/65)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mirella Musoni (Rome, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/51


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Frantova/Parlement

(Causa T-427/19)

(2019/C 295/66)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Jitka Frantova (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/52


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Rigo/Parlement

(Causa T-428/19)

(2019/C 295/67)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mario Rigo (Noale, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/52


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Iacono/Parlemento

(Causa T-429/19)

(2019/C 295/68)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Francesco Iacono (Forio, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/53


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Bonsignore/Parlemento

(Causa T-430/19)

(2019/C 295/69)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vito Bonsignore (Torino, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/54


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Azzolini/Parlemento

(Causa T-431/19)

(2019/C 295/70)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Claudio Azzolini (Napoli, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/55


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Gawronski/Parlemento

(Causa T-432/19)

(2019/C 295/71)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Jas Gawronski (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.@@

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/55


Ricorso proposto il 2 luglio 2019 — Speciale/Parlemento

(Causa T-433/19)

(2019/C 295/72)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Roberto Speciale (Bogliasco, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/56


Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Rosca/Commissione

(Causa T-434/19)

(2019/C 295/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ioana-Felicia Rosca (Vienna, Austria) (rappresentante: L. Tufler, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in primo luogo, la decisione della commissione giudicatrice nel concorso generale EPSO/AD/363/18 (AD7) — 2 (Amministratori nel settore della fiscalità) di escludere la ricorrente dalla fase successiva del concorso («centro di valutazione») a seguito della sua richiesta di riesame e, in secondo luogo, annullare tutti i risultati della fase di «valutazione dei talenti»;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi;

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 90 dello Statuto dei funzionari.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento dei canditati nell’ambito del procedimento di selezione per titoli.


2.9.2019   

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C 295/57


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Caligaris/Parlemento

(Causa T-435/19)

(2019/C 295/74)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Caligaris (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/58


Ricorso proposto il 1o luglio2019 — Aita/Parlemento

(Causa T-436/19)

(2019/C 295/75)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vincenzo Aita (Campagna, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/58


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Melandri/Parlemento

(Causa T-437/19)

(2019/C 295/76)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Eugenio Melandri (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/59


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Novelli/Parlemento

(Causa T-438/19)

(2019/C 295/77)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Diego Novelli (Torino, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/60


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Mantovani/Parlemento

(Causa T-439/19)

(2019/C 295/78)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mario Mantovani (Arconate, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/61


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Mattina/Parlemento

(Causa T-440/19)

(2019/C 295/79)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vincenzo Mattina (Buonabitacolo, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/61


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — La Russa/Parlemento

(Causa T-441/19)

(2019/C 295/80)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Romano Maria La Russa (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.@@

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/62


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Carollo/Parlemento

(Causa T-442/19)

(2019/C 295/81)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giorgio Carollo (Quartesolo, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/63


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Arroni/Parlemento

(Causa T-443/19)

(2019/C 295/82)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Aldo Arroni (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola e L. Florio, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/64


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Locatelli/Parlemento

(Causa T-444/19)

(2019/C 295/83)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pia Elda Locatelli (Chiuduno, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/64


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Chiesa/Parlemento

(Causa T-445/19)

(2019/C 295/84)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giulietto Chiesa (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/65


Ricorso proposto il 1o luglio 2019 — Castellina/Parlemento

(Causa T-446/19)

(2019/C 295/85)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luciana Castellina (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.@

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/66


Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Costanzo/Parlemento

(Causa T-448/19)

(2019/C 295/86)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Roberto Costanzo (Benevento, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.@@

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/67


Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Dell’Alba/Parlemento

(Causa T-449/19)

(2019/C 295/87)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Gianfranco Dell’Alba (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

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C 295/67


Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Gallenzi/Parlemento

(Causa T-450/19)

(2019/C 295/88)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giulio Cesare Gallenzi (Ariccia, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenutu: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/68


Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Gemelli/Parlemento

(Causa T-451/19)

(2019/C 295/89)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vitaliano Gemelli (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/69


Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Napoletano/Parlemento

(Causa T-452/19)

(2019/C 295/90)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pasqualina Napoletano (Anzio, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/70


Ricorso proposto il 3 luglio 2019 — Panusa/Parlemento

(Causa T-453/19)

(2019/C 295/91)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ida Panusa (Latina, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/70


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Musotto/Parlemento

(Causa T-454/19)

(2019/C 295/92)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Francesco Musotto (Pollina, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/71


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Pettinari/Parlemento

(Causa T-455/19)

(2019/C 295/93)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luciano Pettinari (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.@

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

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C 295/72


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Di Prima/Parlemento

(Causa T-458/19)

(2019/C 295/94)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pietro Di Prima (Palermo, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/72


Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Barbarella/Parlemento

(Causa T-459/19)

(2019/C 295/95)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carla Barbarella (Magione, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/73


Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Graziani/Parlemento

(Causa T-460/19)

(2019/C 295/96)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo Alberto Graziani (Fiesole, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/74


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Rossetti/Parlemento

(Causa T-461/19)

(2019/C 295/97)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giorgio Rossetti (Trieste, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/74


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Porrazzini/Parlemento

(Causa T-462/19)

(2019/C 295/98)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giacomo Porrazzini (Terni, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/75


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Cervetti/Parlemento

(Causa T-463/19)

(2019/C 295/99)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giovanni Cervetti (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.@@

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/76


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Podestà/Parlemento

(Causa T-464/19)

(2019/C 295/100)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Guido Podestà (Vila Real de Santo António, Portogallo) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/76


Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Florio/Parlemento

(Causa T-465/19)

(2019/C 295/101)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Andrea Florio (Asti, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/77


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Société générale e a./CRU

(Causa T-466/19)

(2019/C 295/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Société générale (Parigi, Francia), Crédit du Nord (Lille, Francia) e SG Option Europe (Puteaux, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/SRF/2019/10, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico, nella parte riguardante le ricorrenti;

in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento SRMR, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:

gli articoli 69, paragrafo 2, 70, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento SRMR;

gli articoli 4, paragrafo 2, 6, 7 e 10 nonché l’allegato I del regolamento delegato;

gli articoli 4 e 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo ad una violazione manifesta del principio della parità di trattamento. Le ricorrenti sostengono, in proposito, di essere direttamente e fortemente penalizzate dalle disposizioni applicate dalla decisione impugnata, a causa delle modalità di calcolo sia del contributo di base sia del fattore di rischio ivi definite. A parere delle ricorrenti, questi criteri, infatti, non riflettono né le loro dimensioni reali né il loro rischio effettivo. La violazione manifesta del principio di uguaglianza risultante direttamente dalle disposizioni è inoltre accentuata dalle disparità di trattamento applicabili agli enti di grandi dimensioni, tra cui figurano le ricorrenti, rispetto agli enti di piccole e medie dimensioni.

2.

Secondo motivo, relativo ad una violazione manifesta del principio di proporzionalità. Ad avviso delle ricorrenti, la violazione, parimenti manifesta, del principio di proporzionalità da parte delle disposizioni applicate dalla decisione impugnata deriva automaticamente dalla violazione del principio della parità di trattamento. In particolare, poiché il meccanismo del Fondo di risoluzione unico si basa sulla fissazione di un livello-obiettivo globale di contributi predeterminato, la disuguaglianza nella ripartizione di tali contributi tra gli enti conduce automaticamente a pagamenti sproporzionati e quindi ad una violazione del principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo, relativo ad una violazione del principio della certezza del diritto. La violazione del principio della certezza del diritto da parte delle disposizioni applicate dalla decisione impugnata è connessa sia all’imprevedibilità delle modalità di calcolo del contributo dovuto dall’ente sia al fatto che tale contributo non si determina tanto in base alla situazione e al profilo di rischio globale dell’ente in sé quanto alla sua situazione relativa rispetto agli altri enti.

4.

Quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di buona amministrazione. La decisione impugnata viola tale principio nella misura in cui non applica, ai fini del calcolo della variabile basata sul rischio, l’insieme dei criteri di rischio previsti dal regolamento delegato, sebbene il Comitato unico di risoluzione avrebbe dovuto essere in grado, quattro anni dopo l’entrata in vigore del meccanismo di pagamento dei contributi, di applicare tutti questi criteri.


2.9.2019   

IT

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C 295/78


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — BNP Paribas e a./CRU

(Causa T-467/19)

(2019/C 295/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: BNP Paribas (Parigi, Francia), BNP Paribas Arbitrage (Parigi) e BNP Paribas Securities Services (Parigi) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/SRF/2019/10, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico, nella parte riguardante le ricorrenti;

in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento SRMR, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:

gli articoli 69, paragrafo 2, 70, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento SRMR;

gli articoli 4, paragrafo 2, 6, 7 e 10 nonché l’allegato I del regolamento delegato;

gli articoli 4 e 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-466/19, Société générale e a./CRU.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/79


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Confédération nationale du Crédit mutuel e a./CRU

(Causa T-468/19)

(2019/C 295/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Confédération nationale du Crédit mutuel (Parigi, Francia) e le altre 25 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/SRF/2019/10, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico, nella parte riguardante le ricorrenti;

in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento SRMR, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:

gli articoli 69, paragrafo 2, 70, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento SRMR;

gli articoli 4, paragrafo 2, 6, 7 e 10 nonché l’allegato I del regolamento delegato;

gli articoli 4 e 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-466/19, Société générale e a./CRU.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/80


Ricorso proposto il 8 luglio 2019 — Barzanti/Parlemento

(Causa T-469/19)

(2019/C 295/105)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Roberto Barzanti (Siena, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/81


Ricorso proposto il 8 luglio 2019 — Medici/Parlemento

(Causa T-477/19)

(2019/C 295/106)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Rita Medici (Bologna, Italia) (rappresentantr: M. Merola, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione de reversibilità della ricorrente e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/81


Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — CU/Comitato delle regioni

(Causa T-487/19)

(2019/C 295/107)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CU (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Comitato delle regioni

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 18 ottobre 2018, che ha ridotto il fattore di moltiplicazione applicabile al calcolo della retribuzione del ricorrente in seguito alla sua promozione al grado AD 14 durante l’esercizio di promozione 2018;

condannare il Comitato delle regioni alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 44 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 7, dell’allegato XIII dello Statuto, nella parte in cui la decisione impugnata viola il diritto acquisito del ricorrente all’aumento del fattore di moltiplicazione applicabile al calcolo della sua retribuzione corrispondente al valore dell’avanzamento automatico di scatto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, del diritto fondamentale alla parità di trattamento e del principio di proporzionalità, in quanto due funzionari che hanno meriti e anzianità equivalenti e che sono stati promossi lo stesso giorno sono trattati in modo diverso.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento del ricorrente di vedere mantenuto il valore del suo avanzamento di scatto, acquisito automaticamente, in seguito alla sua successiva promozione, per il motivo che la riduzione del fattore di moltiplicazione è intervenuta dieci mesi dopo l’atto iniziale.


2.9.2019   

IT

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C 295/82


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Crédit agricole e a./CRU

(Causa T-488/19)

(2019/C 295/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) e le altre 48 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/SRF/2019/10, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico, nella parte riguardante le ricorrenti;

in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento SRMR, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:

gli articoli 69, paragrafo 2, 70, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento SRMR;

gli articoli 4, paragrafo 2, 6, 7 e 10 nonché l’allegato I del regolamento delegato;

gli articoli 4 e 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-466/19, Société générale e a./CRU.


2.9.2019   

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C 295/83


Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — BPCE e a./CRU

(Causa T-489/19)

(2019/C 295/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: BPCE (Parigi, Francia) e le altre 45 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/SRF/2019/10, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico, nella parte riguardante le ricorrenti;

in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento SRMR, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:

gli articoli 69, paragrafo 2, 70, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento SRMR;

gli articoli 4, paragrafo 2, 6, 7 e 10 nonché l’allegato I del regolamento delegato;

gli articoli 4 e 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-466/19, Société générale e a./CRU.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/84


Ricorso proposto il 15 luglio 2019 — DH/Commissione

(Causa T-507/19)

(2019/C 295/110)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: DH (rappresentante: E. Bonanni, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede al Tribunale:

che annulli la decisione della Commissione del 13/09/2018 per non aver provveduto alla ricusazione del dott. X nel quadro della eventuale procedura della costituenda commissione medica, e per l’effetto, provvedere alla nomina di altro medico indipendente nelle procedure riguardanti le cause T-308/19 e T-316/19 e, fornendone tempestiva comunicazione;

che condanni la Commissione al pagamento di 500 000 euro o quale altra somma il Tribunale consideri equa;

che obblighi la Commissione ad informare il Tribunale e/o il ricorrente dell’identità del medico di fiducia che ha consultato il fascicolo completo del ricorrente, restando anonimo, che ha emesso un parere negativo ad una domanda dello stesso per il rimborso di una prestazione medica, nel quadro dell’ art. 10 della REG, per il quale occorre autorizzazione preventiva, come richiesto nella domanda D/462/17;

che condanni, in ogni caso, la Commissione alle spese legali e di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere l’esistenza nella fattispecie di un comportamento non conforme alle pratiche professionali e deontologiche, nel quadro del rinnovo della commissione medica.

Per quanto riguardo il pregiudizio invocato dal ricorrente, si fa valere sia il ritardo nelle procedure, sia il comportamento non conforme alle pratiche professionali e deontologiche del medico in questione, nonché gli atti lesivi dell’onore e del decoro della vittima e delle omissioni illegittimamente praticate dall’Istituzione, tenendo conto che l’inizio del quadro in cui si iscrive il presente ricorso ha avuto origine con la richiesta di aggravamento della malattia professionale del ricorrente del 7 giugno 2000 e con due condanne della Commissione: T-212/01 e T-551/16.


2.9.2019   

IT

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C 295/85


Ricorso proposto il 15 luglio 2019 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e a./Commissione

(Causa T-508/19)

(2019/C 295/111)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd (Singapore, Singapore), MJN Global Holdings BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Mead Johnson BV (Nijmegen, Paesi Bassi), Mead Johnson Nutrition Co. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Quigley, QC, M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2018) 7848 o, in subordine, annullare gli articoli 1, 2 e 5 della decisione controversa nella parte in cui si applicano alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa e, nella parte in cui dispongono il recupero dalle ricorrenti, dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione controversa, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione, da parte della Commissione, delle pertinenti disposizioni dell’Income Tax Act 2010 (in prosieguo: l’«ITA 2010»).

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel classificare la non imposizione del reddito derivante da royalties estraneo all’attività d’impresa ai sensi dell’ITA 2010 come una «deroga», «esenzione» o «esenzione implicita» dal regime di tassazione delle imprese di Gibilterra che ha dato luogo a un regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la non imposizione del reddito derivante da royalties estraneo all’attività d’impresa costituiva una scelta valida che rientra nella sovranità fiscale ed economica di Gibilterra.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel non individuare alcun vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come conseguenza della non imposizione del reddito derivante da royalties estraneo all’attività d’impresa ai sensi dell’ITA 2010.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel classificare erroneamente la non imposizione del reddito derivante da royalties estraneo all’attività d’impresa, ai sensi dell’ITA 2010, come un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che, nonostante lo abbia affermato il contrario, anche qualora fosse stato riscontrato detto vantaggio selettivo la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in un manifesto errore di valutazione nello stabilire che tale vantaggio comprendeva anche la non imposizione del reddito derivante da royalties che (come nel caso delle ricorrenti) non è effettivamente aumentato in, o derivato da, Gibilterra.

6.

Sesto motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel classificare il presunto aiuto come un aiuto nuovo invece che come un aiuto già esistente.

Inoltre, a sostegno della domanda di annullamento dell’articolo 2 della decisione controversa e, nella parte in cui dispongono il recupero dalle ricorrenti, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione controversa, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 6 del regolamento di procedura.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il ruling fiscale del 2012 per la ricorrente era conforme all’ITA 2010 e non costituiva un aiuto di Stato individuale.

3.

Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione in cui è incorsa la Commissione in merito al significato ed all’efficacia del ruling fiscale del 2012.

4.

Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte della Commissione.


2.9.2019   

IT

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C 295/86


Ricorso proposto il 16 luglio 2019 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

(Causa T-509/19)

(2019/C 295/112)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Asolo LTD (Limassol, Cipro) (rappresentante: W. Pors, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo FLÜGEL –Marchio dell’Unione europea n. 637 686

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2019 nel procedimento R 201/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere la domanda di dichiarazione di nullità;

condannare l’EUIPO e la Red Bull a farsi carico delle spese di tali procedimenti.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/87


Ricorso proposto il 18 luglio 2019 — Del Valle Ruiz e a./CRU

(Causa T-512/19)

(2019/C 295/113)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Antonio Del Valle Ruiz (Città del Messico, Messico) e altri 36 ricorrenti (rappresentanti: P. Rubio Escobar e B. Fernández García, avvocati)

Convenuto: Comitato unico di risoluzione

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (SRB/CM01/ARES (2018) 3664981) del Comitato unico di risoluzione, del 20 maggio 2019, con cui si è convenuto di non redigere la relazione di valutazione definitiva prevista all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 806/2014, nel quadro della risoluzione del Banco Popular e, di conseguenza, condannare il Comitato unico di risoluzione a disporre, in conformità alla legislazione applicabile, la redazione della suddetta relazione di valutazione definitiva;

del pari, in forza degli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il convenuto e gli intervenienti al pagamento integrale o parziale delle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione dell’atto e sulla conseguente violazione degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).

2.

Secondo motivo, basato sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 806/2014 (1), in quanto il convenuto afferma che la relazione di valutazione definitiva del Banco Popular disciplinata in detta disposizione non sarà effettuata.

3.

Terzo motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della CDFUE, in quanto il Comitato unico di risoluzione si è discostato dal parere di un esperto indipendente in merito alla necessità di redigere la relazione di valutazione definitiva, senza basare la sua decisione su alcuna argomentazione scientifica-economica.

4.

Quarto motivo, relativo alla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e all’impossibilità di difendersi, con conseguente violazione degli articoli 2 TFUE, 47 CDFUE e 24 della Costituzione spagnola.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del considerando 24 del regolamento (UE) 806/2014 e della giurisprudenza «Meroni», in quanto, da un lato, il convenuto non ha la competenza a decidere a sua discrezione se sia o meno opportuno presentare la relazione di valutazione definitiva, e, dall’altro, e in ogni caso, una decisione come quella impugnata nel presente ricorso avrebbe dovuto essere controllata dalla Commissione europea.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (GU 2014, L 225, pag. 1).


2.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/89


Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2019 — Ardigo e UO/Commissione

(Causa T-615/17) (1)

(2019/C 295/114)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017.