ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 263/01 |
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2019/C 263/02 |
Criteri di designazione del giudice che sostituisce un giudice colpito da impedimento |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 263/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/2 |
Criteri di designazione del giudice che sostituisce un giudice colpito da impedimento
(2019/C 263/02)
1. |
Il 10 luglio 2019, il Tribunale ha deciso che, a decorrere dal 27 settembre 2019, nei casi di impedimento previsti, rispettivamente, dall’articolo 17, paragrafo 2, seconda frase, e dall’articolo 24, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale sostituisce il giudice colpito da impedimento. |
2. |
Qualora il presidente del Tribunale sia colpito da impedimento, egli designa il vicepresidente del Tribunale come suo sostituto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di procedura. |
3. |
Qualora il vicepresidente del Tribunale sia colpito da impedimento, il presidente del Tribunale designa il giudice che deve sostituirlo seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura, fatta eccezione per i presidenti di sezione. |
4. |
Qualora il giudice designato conformemente al paragrafo 3 sia colpito da impedimento e la causa in cui l’impedimento è dichiarato sia una causa in materia di funzione pubblica, quale definita nella decisione del Tribunale del 3 luglio 2019, relativa ai criteri di attribuzione delle cause alle sezioni [GU 2019, C 246, pag. 2], o una causa relativa ai diritti di proprietà intellettuale, prevista dal titolo quarto del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale designa, seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura, un giudice assegnato a una sezione incaricata del medesimo tipo di cause attribuite a quella alla quale appartiene il giudice colpito da impedimento, al fine di sostituirlo. |
5. |
Per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, il presidente del Tribunale potrà derogare all’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura, quale indicato nei paragrafi 3 e 4 della presente decisione. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia delľUnione europea
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/3 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság — Ungheria) — GT/HS
(Causa C-38/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Articolo 4, paragrafo 2 - Articolo 6, paragrafo 1 - Contratto di prestito espresso in valuta estera - Comunicazione al consumatore del tasso di cambio applicabile alla somma messa a disposizione in valuta nazionale dopo la conclusione del contratto)
(2019/C 263/03)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Budai Központi Kerületi Bíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: GT
Convenuto: HS
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dal giudice supremo di tale Stato membro, in forza della quale non è inficiato da nullità un contratto di prestito espresso in valuta estera che, sebbene precisi la somma espressa in valuta nazionale corrispondente alla domanda di finanziamento del consumatore, non indica il tasso di cambio applicabile a tale somma al fine di determinare l’importo definitivo del prestito in valuta estera, stabilendo al contempo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto, in un documento distinto,
— |
qualora tale clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto il meccanismo di calcolo dell’importo totale prestato nonché il tasso di cambio applicabile sono esposti in modo trasparente, di modo che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che lo riguardano derivanti dal contratto, tra cui, in particolare, il costo complessivo del suo prestito, o, se risulta che detta clausola non è redatta in modo chiaro e comprensibile, |
— |
qualora detta clausola non sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva o, se lo è, il contratto di cui trattasi possa sussistere senza quest’ultima conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A.
(Causa C-628/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Nozione di «pratica commerciale aggressiva» - Obbligo del consumatore di assumere una decisione definitiva di natura commerciale in presenza del corriere che gli ha consegnato le condizioni generali del contratto)
(2019/C 263/04)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Convenuta: Orange Polska S.A.
Dispositivo
L’articolo 2, lettera j), e gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che il ricorso da parte del professionista a una modalità di stipulazione o di modifica dei contratti per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale il consumatore deve assumere la decisione definitiva di natura commerciale in presenza di un corriere, all’atto di consegna del modello contrattuale, senza poter consultare liberamente il suo contenuto durante la visita di detto corriere,
— |
non costituisce una pratica commerciale aggressiva in ogni caso; |
— |
non costituisce una pratica commerciale aggressiva mediante indebito condizionamento per il solo fatto che non siano stati inviati al consumatore in anticipo e in modo individuale, segnatamente mediante messaggio di posta elettronica o spedizione al suo domicilio, tutti i modelli contrattuali, qualora tale consumatore abbia avuto la possibilità, prima della visita del corriere, di consultare il loro contenuto, e |
— |
costituisce una pratica commerciale aggressiva mediante indebito condizionamento, segnatamente, qualora il professionista o il suo corriere adottino comportamenti sleali che hanno l’effetto di esercitare una pressione sul consumatore in modo da limitare considerevolmente la sua libertà di scelta, come i comportamenti che possono risultare importuni per detto consumatore o perturbano la sua riflessione sulla decisione di natura commerciale da assumere. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg — Germania) — ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen
(Causa C-634/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) - Ambito di applicazione - Regolamento (CE) n. 1069/2009 - Spedizione di sottoprodotti di origine animale)
(2019/C 263/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Oldenburg
Parti
Ricorrente: ReFood GmbH & Co. KG
Convenuta: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, salvo nelle ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 prevede espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006.
5.8.2019 |
IT |
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C 263/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi — Italia) — procedimento penale a carico di Gianluca Moro
(Causa C-646/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 6, paragrafo 4 - Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico - Informazione su ogni eventuale modifica alle informazioni fornite, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento - Modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’imputazione - Impossibilità per l’imputato di domandare, nel corso del dibattimento, l’applicazione di una pena su richiesta prevista dal diritto nazionale - Differenza in caso di modifica dei fatti su cui si basa l’imputazione)
(2019/C 263/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Brindisi
Imputato nel procedimento penale principale
Gianluca Moro
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’imputato può domandare, nel corso del dibattimento, l’applicazione di una pena su richiesta nel caso di una modifica dei fatti su cui si basa l’imputazione, e non nel caso di una modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’imputazione.
5.8.2019 |
IT |
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C 263/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Polonia) — Procedimento avviato da WB
(Causa C-658/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i) - Nozione di «decisione» in materia successoria - Nozione di «atto pubblico» in materia successoria - Qualificazione giuridica dell’atto nazionale di certificazione della successione - Articolo 3, paragrafo 2 - Nozione di «organo giurisdizionale» - Mancata notifica alla Commissione europea, da parte dello Stato membro, dei notai in quanto autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali)
(2019/C 263/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Parti
WB
con l’intervento di: Przemysława Bac, in qualità di notaio
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che la mancata notifica relativa all’esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista da tale disposizione, da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come «organo giurisdizionale» di tali notai. L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che un notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un «organo giurisdizionale» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che un atto del genere non costituisce una «decisione» ai sensi di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che l’atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un «atto pubblico» ai sensi di tale disposizione, il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all’articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, corrispondente a quello che figura nell’allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012. |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos — Grecia) — Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos e a.
(Causa C-664/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Ambito di applicazione - Trasferimento di una parte di impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Nozione di «trasferimento» - Nozione di «entità economica» - Cessione di una parte dell’attività economica di una società controllante a una controllata neocostituita - Identità - Autonomia - Prosecuzione di un’attività economica - Criterio di stabilità della prosecuzione di un’attività economica - Ricorso a fattori di produzione di terzi - Intenzione di liquidare l’entità trasferita)
(2019/C 263/08)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Areios Pagos
Parti
Ricorrente: Ellinika Nafpigeia AE
Convenuti: Panagiotis Anagnostopoulos e a.
Con l’intervento di: Syllogos Ergazomenon Nafpigeion Skaramagka, I TRIAINA, Panellinia Omospondia Ergatoÿpallilon Metallou (POEM), Geniki Synomospondia Ergaton Ellados (GSEE)
Dispositivo
La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere interpretata nel senso che essa si applica al trasferimento di un’unità di produzione allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario dell’attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione del cessionario medesimo, nell’ambito di una liquidazione, e, dall’altro, l’unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione provenienti da terzi, non sia totalmente autosufficiente, alla condizione, di cui spetta al giudice del rinvio verificare l’adempimento, da un lato, che sia rispettato il principio generale del diritto dell’Unione che impone al cedente e al cessionario di non cercare di beneficiare fraudolentemente e abusivamente dei vantaggi che potrebbero trarre dalla direttiva 2001/23 e, dall’altro, che l’unità di produzione di cui trattasi disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione di un terzo, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da quest’ultimo unilateralmente.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Patent-och registreringsverket/Mats Hansson
(Causa C-705/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) - Rischio di confusione - Impressione complessiva - Marchio anteriore registrato con l’apposizione di una clausola di disclaimer - Effetti di una simile clausola di disclaimer sulla portata della tutela del marchio anteriore)
(2019/C 263/09)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea hovrätt
Parti
Ricorrente: Patent-och registreringsverket
Convenuto: Mats Hansson
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede una clausola di disclaimer che avrebbe l’effetto di escludere un elemento, oggetto di tale clausola, di un marchio complesso dall’analisi globale dei fattori pertinenti per accertare l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi di tale disposizione o di attribuire a un tale elemento, subito e per sempre, un’importanza limitata nell’ambito di tale analisi.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Causa C-720/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d’asilo - Protezione sussidiaria - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 19 - Revoca dello status di protezione sussidiaria - Errore dell’amministrazione quanto alle circostanze di fatto)
(2019/C 263/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Mohammed Bilali
Convenuto: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Dispositivo
L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 16 della medesima, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare tale status di protezione sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che fossero soddisfatte le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Darmstadt — Germania) — TopFit eV., Daniele Biffi/Deutscher Leichtathletikverband eV.
(Causa C-22/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 18, 21 e 165 TFUE - Regolamento di una federazione sportiva - Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro - Diverso trattamento in ragione della cittadinanza - Restrizione alla libera circolazione)
(2019/C 263/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Darmstadt
Parti
Ricorrenti: TopFit eV., Daniele Biffi
Convenuto: Deutscher Leichtathletikverband eV.
Dispositivo
Gli articoli 18, 21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell’Unione europea, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège — Belgio) — V/Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL
(Causa C-33/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Disposizioni transitorie - Articolo 87, paragrafo 8 - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14 quater, lettera b) - Lavoratore che esercita un’attività subordinata e un’attività autonoma in diversi Stati membri - Deroghe al principio di unicità della legislazione nazionale applicabile - Doppia affiliazione - Presentazione di una domanda ai fini dell’assoggettamento alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004)
(2019/C 263/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du travail de Liège
Parti
Ricorrente: V
Convenuti: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Securex Integrity ASBL
Dispositivo
L’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una persona la quale, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, esercitasse un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro, essendo quindi simultaneamente assoggettata alle legislazioni applicabili in materia di sicurezza sociale di tali due Stati membri, non doveva, per essere soggetta alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 988/2009, presentare una domanda espressa in tal senso.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Compagnie d'entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale
(Causa C-43/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Decreto - Designazione di una zona speciale di conservazione conformemente alla direttiva 92/43/CEE - Fissazione degli obiettivi di conservazione e di talune misure di prevenzione - Nozione di «piani e programmi» - Obbligo di procedere a una valutazione ambientale)
(2019/C 263/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Compagnie d'entreprises CFE SA
Convenuta: Région de Bruxelles-Capitale
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, un decreto, come quello di cui al procedimento principale, mediante il quale uno Stato membro designi una zona speciale di conservazione (ZSC) e fissi obiettivi di conservazione nonché talune misure di prevenzione non rientra nel novero dei «piani e programmi» per i quali una valutazione degli effetti sull’ambiente è obbligatoria.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de Paix du canton de Visé — Belgio) — Michel Schyns/Belfius Banque SA
(Causa C-58/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Obblighi precontrattuali - Articolo 5, paragrafo 6 - Obbligo del creditore di ricercare il credito più adatto - Articolo 8, paragrafo 1 - Obbligo del creditore di non concludere il contratto di credito in caso di dubbi sul merito creditizio del consumatore - Obbligo del creditore di valutare l’opportunità del credito)
(2019/C 263/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Justice de Paix du canton de Visé
Parti
Ricorrente: Michel Schyns
Convenuta: Belfius Banque SA
Dispositivo
1) |
L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone ai creditori o agli intermediari del credito l’obbligo di ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore alla data della conclusione del contratto e dello scopo del credito. |
2) |
L’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone al creditore di astenersi dal concludere il contratto di credito qualora non possa ragionevolmente ritenere, al termine della verifica del merito creditizio del consumatore, che quest’ultimo sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di cui trattasi. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/13 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
(Causa C-142/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 2, lettera c) - Nozione di «servizio di comunicazione elettronica» - Trasmissione di segnali - Servizio di comunicazione di telefonia su protocollo Internet (VoIP) verso numeri di telefono fissi o mobili - Servizio SkypeOut)
(2019/C 263/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Skype Communications Sàrl
Convenuto: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
Dispositivo
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la fornitura, da parte dell’editore di un software, di una funzionalità che offre un servizio «Voice over Internet Protocol (VoIP) [telefonia vocale su IP (VoIP)], la quale consente all’utente di chiamare un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione tramite la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) di uno Stato membro a partire da un terminale, costituisce un “servizio di comunicazione elettronica”, ai sensi di tale disposizione, allorquando la fornitura di detto servizio, da un lato, dà luogo a retribuzione dell’editore e, dall’altro, implica la conclusione da parte di quest»ultimo di accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare le chiamate verso la PSTN.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Oro Efectivo SL/Diputación Foral de Bizkaia
(Causa C-185/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 401 - Principio di neutralità fiscale - Acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi ai fini di una loro rivendita - Imposta sui trasferimenti patrimoniali)
(2019/C 263/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Oro Efectivo SL
Convenuta: Diputación Foral de Bizkaia
Dispositivo
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta ad un’imposta indiretta gravante sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall’imposta sul valore aggiunto, l’acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all’attività economica di detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/14 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Google LLC/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-193/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 2, lettera c) - Nozione di «servizio di comunicazione elettronica» - Trasmissione di segnali - Servizio di posta elettronica su Internet - Servizio Gmail)
(2019/C 263/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrente: Google LLC
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che un servizio di posta elettronica su Internet che non comprenda la fornitura di un accesso a Internet, quale il servizio Gmail fornito da Google LLC, non consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica e non costituisce pertanto un «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi di tale disposizione.
5.8.2019 |
IT |
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C 263/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 — Deichmann SE/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Munich, SL
(C-223/18 P) (1)
(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Procedimento di decadenza - Marchio figurativo raffigurante una croce sul lato di una calzatura sportiva - Rigetto della domanda di decadenza)
(2019/C 263/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Deichmann SE (rappresentante: C. Onken, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: D. Gája, agente), Munich, SL (rappresentanti: J. Güell Serra e M. del Mar Guix Vilanova, abogados)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Deichmann SE è condannata alle spese |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/16 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad
(Causa C-264/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v) - Validità - Ambito di applicazione - Esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione e di determinati servizi legali - Principi di parità di trattamento e sussidiarietà - Articoli 49 e 56 TFUE)
(2019/C 263/19)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti
Ricorrenti: P. M., N. G.d.M., P. V.d.S.
Convenuto: Ministerraad
Dispositivo
Dall’esame della questione non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità delle disposizioni dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.
5.8.2019 |
IT |
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C 263/16 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Portogallo) — Cátia Correia Moreira/Município de Portimão
(Causa C-317/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimenti d’imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Nozione di «lavoratore» - Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore)
(2019/C 263/20)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Faro
Parti
Ricorrente: Cátia Correia Moreira
Convenuto: Município de Portimão
Dispositivo
1) |
La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e in particolare il suo articolo 2, paragrafo 1, lettera d), deve essere interpretata nel senso che una persona che ha stipulato, con il cedente, un contratto di collaborazione, ai sensi della normativa nazionale di cui al procedimento principale, può essere considerata come «lavoratore» e quindi beneficiare della protezione che tale direttiva concede, a condizione, tuttavia, che essa sia tutelata in quanto lavoratore da detta normativa e che benefici di un contratto di lavoro alla data del trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
2) |
La direttiva 2001/23, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale preveda che, in caso di trasferimento ai sensi di tale direttiva, e per il fatto che il cessionario è un comune, i lavoratori interessati debbano, da un lato, partecipare ad una procedura di concorso pubblico e, dall’altro, costituire un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario. |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/17 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Terre wallonne ASBL/Région wallonne
(Causa C-321/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Decreto - Fissazione degli obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000, conformemente alla direttiva 92/43/CEE - Nozione di «piani e programmi» - Obbligo di procedere a una valutazione ambientale)
(2019/C 263/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Terre wallonne ASBL
Convenuta: Région wallonne
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che un decreto, come quello di cui al procedimento principale, mediante il quale un organo di uno Stato membro fissi, a livello regionale per la sua rete Natura 2000, obiettivi di conservazione aventi un valore indicativo, mentre gli obiettivi di conservazione a livello dei siti hanno un valore regolamentare, non rientra nel novero dei «piani o programmi», ai sensi di detta direttiva, per i quali una valutazione degli effetti sull’ambiente è obbligatoria.
5.8.2019 |
IT |
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C 263/18 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szekszárdi Járásbíróság — Ungheria) — Ágnes Weil/Géza Gulácsi
(Causa C-361/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 66 - Ambito di applicazione ratione temporis - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito di applicazione ratione materiae - Materia civile e commerciale - Articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Materie escluse - Regime patrimoniale fra coniugi - Articolo 54 - Domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine - Decisione giudiziaria relativa a un credito scaturente dallo scioglimento del regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto)
(2019/C 263/22)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szekszárdi Járásbíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ágnes Weil
Convenuto: Géza Gulácsi
Dispositivo
1) |
L’articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare — in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità di tale regolamento — se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento. |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/19 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — IO/Inspecteur van de rijksbelastingdienst
(Causa C-420/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 10 - Soggetto passivo - Attività economica esercitata in «modo indipendente» - Nozione - Attività di membro del consiglio di vigilanza di una fondazione)
(2019/C 263/23)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: IO
Convenuto: Inspecteur van de rijksbelastingdienst
Dispositivo
Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un membro del consiglio di vigilanza di una fondazione, come il ricorrente nel procedimento principale, che, pur non essendo legato da alcun vincolo di subordinazione gerarchica all’organo direttivo di tale fondazione, né legato da un siffatto vincolo al consiglio di vigilanza di detta fondazione per quanto riguarda l’esercizio della sua attività di membro di tale consiglio, non agisce né in nome proprio, né per proprio conto, né sotto la propria responsabilità, ma agisce per conto e sotto la responsabilità del medesimo consiglio e non sopporta neppure il rischio economico derivante dalla sua attività, non esercita un’attività economica in modo indipendente, dal momento che egli percepisce una retribuzione fissa, che non dipende né dalla sua partecipazione alle riunioni né dalle ore di lavoro che egli ha effettivamente svolto.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/20 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 — Inge Barnett/Comitato economico e sociale europeo
(Causa C-503/18 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionario - Pensione di anzianità - Pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII - Disposizioni generali di esecuzione - Interesse del servizio - Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea - Articolo 266 TFUE - Autorità di cosa giudicata)
(2019/C 263/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Inge Barnett (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, abogados)
Altra parte nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, A. Carvajal e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hislaire, avocat)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Inge Barnett è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Comitato economico e sociale europeo (CESE). |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/20 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Copebi SCA/Étabilissement national des produits de l’agricolture et de la mer (FranceAgriMer)
(Causa C-505/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Decisione 2009/402/CE - Piani di campagna nel settore ortofrutticolo ai quali la Repubblica francese ha dato esecuzione - Constatazione dell’incompatibilità dell’aiuto - Ordine di recupero - Ambito di applicazione della decisione - Comitati economici agricoli)
(2019/C 263/25)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Copebi SCA
Convenuto: Étabilissement national des produits de l’agricolture et de la mer (FranceAgriMer)
con l’intervento di: Ministre de l’Agriculture e de l’Alimentation
Dispositivo
La decisione 2009/402/CE della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione va interpretata nel senso che essa si applica agli aiuti versati dall’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflohr) al comité économique bigarreau industrie (CEBI) e assegnati ai produttori di ciliegie «bigarreaux» destinate all’industria da parte delle associazioni di produttori membri di tale comitato, benché, da un lato, detto comitato non figuri tra gli otto comitati economici agricoli menzionati nella decisione di cui trattasi, e, dall’altro, gli aiuti in discussione, contrariamente al meccanismo di finanziamento descritto nella succitata decisione, fossero finanziati esclusivamente da sovvenzioni dell’Onifhlor e non, parimenti, mediante contributi volontari dei produttori.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/21 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 maggio 2019 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Supreme Court e dalla High Court (Irlanda) — Irlanda] — Esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di OG (C-508/18) e PI (C-82/19 PPU)
(Cause riunite C-508/18 e C-92/19 PPU) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 6, paragrafo 1 - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro - Status - Esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo - Potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni individuali - Insussistenza della garanzia di indipendenza)
(2019/C 263/26)
Lingua processuale: l’inglese
Giudici del rinvio
Supreme Court, High Court (Irlanda)
Parti nei procedimenti principali
OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU)
Dispositivo
1) |
Le cause C-508/18 e C-82/19 PPU sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
La nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/22 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di PF
(Causa C-509/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 6, paragrafo 1 - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro - Status - Garanzia di indipendenza)
(2019/C 263/27)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
PF
Dispositivo
La nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l’azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 3 gennaio 2019 — Wilo Salmson France SAS/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți
(Causa C-10/19)
(2019/C 263/28)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul București
Parti
Ricorrente: Wilo Salmson France SAS
Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți
Con ordinanza del 5 giugno 2019, la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/23 |
Impugnazione proposta il 19 febbraio 2019 dalla Dovgan GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018 nella causa T-830/16, Monolith Frost GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-142/19 P)
(2019/C 263/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dovgan GmbH (rappresentante: C. Rohnke, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Monolith Frost GmbH
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza della Prima Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2018 (T-830/16); |
— |
conseguentemente: respingere il ricorso. |
Motivi e principali argomenti
I motivi di impugnazione della ricorrente vertono sulla violazione del diritto dell’Unione, nonché sullo snaturamento degli elementi di prova.
1. |
Snaturamento degli elementi di prova Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 55, l’Amtsgericht Köln (tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania) non avrebbe ritenuto che una parte rilevante della popolazione tedesca parli il russo. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, la divisione di annullamento avrebbe rimesso in discussione la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, secondo cui la denominazione «пломбир» [plombir] era utilizzata, nell’ex URSS, per designare un tipo di gelato. |
2. |
Violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, avendo erroneamente omesso di prendere in considerazione la decisione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 6 luglio 2017, presentata dall’interveniente. La presentazione delle prove solo al momento dell’udienza di discussione sarebbe stata giustificata dalla data della decisione Inoltre, si sarebbe trattato di una prova contraria, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale. |
3. |
Violazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale Al punto 69, il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento agli allegati K 16 e K 17 della ricorrente. Tali allegati sarebbero stati presentati tardivamente dalla ricorrente e, pertanto, non avrebbero più dovuto essere presi in considerazione, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura. |
4. |
Violazione dell’obbligo di motivazione La sentenza impugnata non conterrebbe una motivazione sufficiente per giustificare quanto ritenuto dal Tribunale, secondo cui nei Paesi baltici una parte rilevante dei cittadini conoscerebbe il significato del termine russo «пломбир». In particolare, non sarebbe accertato se si tratti di un termine che rientra nel vocabolario di base, che è capito anche da persone la cui lingua madre non è il russo. La sentenza (in particolare i punti 64 e 65) manca anche di una motivazione sufficiente del perché nell’ex URSS nel caso termine «пломбир» non si sarebbe trattato una denominazione di fantasia o un marchio di prodotto. Infine, nella sentenza (punto 66) non sarebbero stati indicati i motivi per cui la semplice menzione di una designazione nella norma GOST dovrebbe portare alla conclusione che si tratta di un «termine corrente» russo e perché tale norma dovrebbe essere nota al pubblico di riferimento nell’Unione europea. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trgovački sud u Zagrebu (Croazia) il 28 marzo 2019 — PARKING d.o.o./SAWAL d.o.o.
(Causa C-267/19)
(2019/C 263/30)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Trgovački sud u Zagrebu
Parti
Ricorrente: PARKING d.o.o.
Resistente: SAWAL d.o.o.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una disposizione della legislazione nazionale, l’articolo 1 dell’Ovršni zakon (pubblicato nelle Narodne novine n. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), che autorizza i notai a procedere alla riscossione forzata di crediti sulla base di un atto autentico, rilasciando un mandato di esecuzione, in quanto titolo esecutivo, senza l’esplicito consenso della persona giuridica debitrice stabilita nella Repubblica di Croazia, sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e all’articolo 18 TFUE, tenuto conto delle sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause C-484/15 e C-551/15. |
2) |
Se l’interpretazione fornita nelle sentenze della Corte del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), e Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), possa essere applicata alla causa Povrv-1614/2018 sopra illustrata, di cui è investito il giudice del rinvio, e, più precisamente, se il regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», nei quali i convenuti per l’esecuzione sono persone giuridiche stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia) l’11 aprile 2019 — Obala i lučice d.o.o./NLB Leasing d.o.o.
(Causa C-307/19)
(2019/C 263/31)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Parti
Attrice: Obala i lučice d.o.o.
Convenuta: NLB Leasing d.o.o.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i notai siano legittimati a effettuare la notifica o la comunicazione di atti in forza del regolamento (CE) n. 1393/2007 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, quando notificano le proprie decisioni in controversie alle quali non si applica il regolamento n. 1215/2012 (2), considerato che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata in base a un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 1215/2012. In altri termini, atteso che non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 1215/2012, se — quando agiscono nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata in base a un «atto autentico» — i notai possano applicare le norme sulla notificazione e la comunicazione degli atti contenute nel regolamento n. 1393/2007. |
2) |
Se la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione [di una tariffa di parcheggio] è stabilito dallo Zakon o sigurnosti prometa na cestama (legge sulla sicurezza stradale; in prosieguo: la «legge sulla sicurezza stradale») e dalle norme relative allo svolgimento di attività comunali proprie del potere pubblico, sia compresa nella materia civile ai sensi del regolamento n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tenuto conto in particolare del fatto che, in caso di accertamento di un veicolo stazionato senza biglietto di parcheggio o con biglietto di parcheggio non valido, detto veicolo è immediatamente soggetto all’obbligo di pagare un biglietto giornaliero, come se lo stazionamento si fosse protratto per l’intera giornata, indipendentemente dall’esatta durata dell’uso dello stallo di sosta, così che l’esazione della tariffa giornaliera assume carattere sanzionatorio, e considerato altresì che in alcuni Stati membri un tale stazionamento è considerato una contravvenzione alle norme sulla circolazione stradale. |
3) |
Nei procedimenti giudiziari precedentemente citati aventi ad oggetto la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione di una tariffa di parcheggio è stabilito dalla legge sulla sicurezza stradale e dalle norme relative allo svolgimento di attività comunali proprie del potere pubblico, se i giudici possano effettuare la notificazione o la comunicazione di un atto a convenuti stabiliti in un altro Stato membro ai sensi del regolamento [n. 1393/2007]. Per l’ipotesi che, in risposta alle questioni precedenti, venga dichiarato che questo tipo di stazionamento è compreso nella materia civile, si pongono le seguenti ulteriori questioni: |
4) |
Nel caso di specie si presume la stipula di un contratto per il solo fatto della sosta in strada in un luogo identificato da segnaletica orizzontale e/o verticale, vale a dire si ritiene che attraverso la sosta sia stato concluso un contratto e che, qualora non sia pagato il parcheggio in conformità della tariffa oraria di sosta, sia dovuta la tariffa giornaliera. Si pone pertanto la questione se tale presunzione di conclusione di un contratto attraverso la suddetta sosta e di consenso al pagamento del prezzo del biglietto giornaliero qualora non sia stato acquistato alcun biglietto secondo la tariffa oraria, o quando il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato sia scaduto, sia contraria alle disposizioni fondamentali in materia di prestazione di servizi di cui all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’intero acquis dell’Unione. |
5) |
Nel caso di specie la sosta ha avuto luogo a Zara, sicché vi è un collegamento tra detto contratto e i giudici croati. Ci si chiede tuttavia se la suddetta sosta sia un «servizio» nell’accezione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, dato che la nozione di servizio implica che la parte che lo fornisce svolga, in cambio di un corrispettivo, una determinata attività; altrimenti detto: ci si chiede se l’attività della ricorrente sia sufficiente per essere considerata un servizio. In assenza di una competenza speciale dei giudici croati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, competente a conoscere del procedimento sarebbe il giudice del domicilio della convenuta. |
6) |
Se la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione di una tariffa di parcheggio è stabilito dalla legge sulla sicurezza stradale e dalle norme relative allo svolgimento di attività comunali proprie del potere pubblico e la riscossione ha luogo solo per il parcheggio in periodi determinati della giornata, possa essere considerata integrare un contratto di locazione di un immobile sulla base dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. |
7) |
Qualora alla fattispecie non sia applicabile la presunzione sopra citata, secondo cui attraverso la sosta è stipulato un contratto (quarta questione pregiudiziale), se detto tipo di sosta, riguardo al quale la competenza a riscuotere una tariffa deriva dalla legge sulla sicurezza stradale ed è previsto il pagamento di un biglietto giornaliero se alcun biglietto è stato acquistato prima per le ore di utilizzo dello stallo, o se il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato è scaduto, possa essere considerato come materia di illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012. |
8) |
Nel caso di specie la sosta ha avuto luogo prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, alle ore 13:02 del 30 giugno 2012. Si pone pertanto la questione se siano applicabili ai fatti di causa i regolamenti sulla determinazione della legge applicabile, ossia il regolamento n. 593/2008 (3) e il regolamento n. 864/2007 (4), tenuto conto del loro ambito temporale di validità. Per l’ipotesi che la Corte di giustizia dell’Unione europea sia competente a rispondere in merito all’applicazione del diritto sostanziale, si pone la seguente questione: |
9) |
Se sia contraria alle disposizioni fondamentali in materia di prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE e all’intero acquis dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il proprietario del veicolo sia una persona fisica o una giuridica, la presunzione di conclusione di un contratto attraverso la sosta e di consenso al pagamento del prezzo del biglietto giornaliero se alcun biglietto è stato acquistato in conformità alla tariffa oraria di sosta o il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato è scaduto. In altri termini, per quanto riguarda la determinazione del diritto sostanziale, se siano applicabili ai fatti di causa le disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 593/2008 (atteso che dal fascicolo non risulta che le parti abbiano concluso un accordo sulla legge applicabile).
|
(1) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione e comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).
(2) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).
(4) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).
5.8.2019 |
IT |
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C 263/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 15 aprile 2019 — Consiliul Concurenței/Whiteland Import Export SRL
(Causa C-308/19)
(2019/C 263/32)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: Consiliul Concurenței
Resistente: Whiteland Import Export SRL
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che impongono alle autorità giurisdizionali degli Stati membri l’obbligo di interpretare le norme nazionali che disciplinano la prescrizione del diritto dell’Autorità garante della concorrenza di irrogare sanzioni amministrative conformemente alla disciplina prevista dall’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) ed ostano all’interpretazione di una norma di diritto interno nel senso che per atto interruttivo della prescrizione si intende soltanto l’atto formale di avvio dell’indagine relativa ad una pratica anticoncorrenziale, senza che le successive azioni intraprese ai fini di tale indagine rientrino nel medesimo ambito degli atti interruttivi della prescrizione.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
5.8.2019 |
IT |
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C 263/28 |
Impugnazione proposta il 15 aprile 2019 dall’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 febbraio 2019, causa T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Commissione
(Causa C-309/19 P)
(2019/C 263/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (rappresentanti: J.J. Azcárate Olano ed E. Almarza Nantes, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare integralmente l’ordinanza impugnata e, di conseguenza, accogliere il ricorso di annullamento della ricorrente, conformemente all’articolo 263 TFUE, contro il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)] (1); per poi, nel merito, pronunciare una sentenza che dichiari nullo il citato regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, condannando alle spese chi vi si opponga.
Motivi e principali argomenti
Il motivo del presente ricorso si fonda sull’irregolarità del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, che lede gli interessi della ricorrente, derivante da un errore di diritto, basato sulla violazione degli articoli 73, paragrafo 1, e concordanti del regolamento di procedura del Tribunale e sulla giurisprudenza che lo applica, conformemente alle seguenti basi giuridiche:
— |
L’ordinanza impugnata afferma essenzialmente, in modo erroneo, che la domanda conteneva «solamente firme scannerizzate» dei rappresentanti della ricorrente, allorché, in realtà, conteneva firme elettroniche qualificate, con certificato qualificato ACA, che hanno un efficacia giuridica equivalente a quella di una firma autografa. |
— |
Le citate firme elettroniche qualificate sono state riconosciute e certificate dal regolamento eIDAS, regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (2). |
— |
Le firme elettroniche qualificate, con certificati qualificati ACA, rispondono pienamente all’essenza e al fondamento dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale: «diretto, ai fini della certezza del diritto, a garantire l’autenticità di tale scritto processuale e ad escludere il rischio che esso non sia, in realtà, opera di un autore a ciò abilitato», come espone l’ordinanza impugnata. |
— |
L’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale è stato abrogato mediante decisione di detto Tribunale, dell’11 luglio 2018, modifica entrata vigore il 1o dicembre 2018 (due giorni dopo la presentazione della domanda), dal momento che l’applicazione della norma più favorevole costituisce un principio fondamentale e universale del diritto sanzionatorio degli ordinamenti giuridici occidentali. |
— |
La giurisprudenza invocata nell’ordinanza impugnata, per giustificare l’inammissibilità del ricorso presentato dalla ricorrente, fa riferimento principalmente alle firme scannerizzate. Tuttavia, il concreto caso di specie (domanda recante firma elettronica qualificata, con certificato ACA) non è stato risolto dai giudici dell’Unione. |
— |
Le norme devono essere interpretate in rapporto con la realtà sociale dell’epoca in cui trovano applicazione, con particolare attenzione alla loro essenza e al loro scopo. |
(2) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 2014, L 257, pag. 73).
5.8.2019 |
IT |
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C 263/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trgovački sud u Zagrebu (Croazia) il 18 aprile 2019 — Interplastics s.r.o./Letifico d.o.o.
(Causa C-323/19)
(2019/C 263/34)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Trgovački sud u Zagrebu
Parti nel procedimento principale
Esecutante: Interplastics s.r.o.
Esecutata: Letifico d.o.o.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una disposizione nazionale, ossia l’articolo 1 della Ovršni zakon (legge in materia di esecuzione forzata) (pubblicata nei «Narodne novine» 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), che attribuisce ai notai la competenza a effettuare il recupero forzoso dei crediti sulla base di un atto autentico, attraverso l’emissione di un mandato di esecuzione, quale titolo esecutivo, senza l’esplicito consenso della persona giuridica debitrice esecutata, stabilita nella Repubblica di Croazia, tenuto conto delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-484/15 e C-551/15. |
2) |
Se l’interpretazione fornita nelle sentenze della Corte di giustizia del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) e Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) sia applicabile alla causa Povrv-752/19, descritta anteriormente, e, in particolare, se il regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», in cui le parti esecutanti sono persone giuridiche stabilite in altri Stati membri dell’Unione, non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento. |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 2 maggio 2019 — D. J./Radiotelevizija Slovenija
(Causa C-344/19)
(2019/C 263/35)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: D. J.
Convenuta: Radiotelevizija Slovenija
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2 della direttiva 2003/88 (1) debba essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al presente procedimento, si considera quale orario di lavoro la reperibilità continuativa, durante la quale il lavoratore che presta la propria opera presso una stazione di trasmissione radiotelevisiva deve, nel periodo in cui è libero dal servizio (quando la sua presenza fisica sul posto di lavoro non è necessaria), essere raggiungibile su chiamata e, se necessario, arrivare sul posto di lavoro entro un’ora. |
2) |
Se sulla definizione della natura della reperibilità continuativa in circostanze quali quelle di cui al presente procedimento influisca il fatto che il lavoratore soggiorna in un alloggio ricavato nel sito dove egli svolge il proprio lavoro (stazione di trasmissione radiotelevisiva), in quanto le caratteristiche geografiche del sito rendono impossibile (o più difficile) un ritorno giornaliero a casa («giù a valle»). |
3) |
Se la risposta ai due quesiti precedenti debba essere differente qualora si tratti di un sito in cui le possibilità di dedicarsi ad attività di svago nel tempo libero sono limitate a causa delle caratteristiche geografiche del luogo, o in cui il lavoratore incontra maggiori limitazioni nella gestione del proprio tempo libero e nella cura dei propri interessi (che non se vivesse a casa). |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003 L 299, pag. 9).
5.8.2019 |
IT |
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C 263/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 2 maggio 2019 — Bundeszentralamt für Steuern/Y-GmbH
(Causa C-346/19)
(2019/C 263/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Resistente in primo grado e ricorrente nel procedimento principale: Bundeszentralamt für Steuern
Ricorrente in primo grado e resistente nel procedimento principale: Y-GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (1), previsto dalla direttiva 2006/112/CE (2), ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, secondo il quale, nella richiesta di rimborso, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura, occorre indicare, tra l’altro, il numero della fattura, debba essere interpretato nel senso che sia sufficiente anche l’indicazione del numero di riferimento di una fattura figurante su un documento fiscale quale criterio d’identificazione aggiuntivo oltre al numero della fattura. |
2) |
Nel caso in cui la precedente questione venga risolta in senso negativo: se una richiesta di rimborso, nella quale sia stato indicato il numero di riferimento di una fattura, in luogo del numero della fattura, si consideri presentata in modo formalmente completo e tempestivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2008/9/CE. |
3) |
Se, nel rispondere alla seconda questione, si debba tener conto del fatto che il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso possa ritenere, dal punto di vista di un richiedente attento, in ragione della struttura del portale elettronico nello Stato in cui è stabilito e del formulario dello Stato membro di rimborso, che per poter considerare la richiesta come presentata correttamente, comunque in modo formalmente completo e tempestivo, sia sufficiente la registrazione di un codice diverso dal numero della fattura per consentire l’identificazione della fattura oggetto della richiesta. |
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
5.8.2019 |
IT |
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C 263/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) l’8 maggio 2019 — Ministrstvo za notranje zadeve/Tax-Fin-Lex d.o.o.
(Causa C-367/19)
(2019/C 263/37)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Parti nel procedimento principale
Stazione appaltante: Ministrstvo za notranje zadeve
Ricorrente per riesame: Tax-Fin-Lex d.o.o.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sussista una «onerosità del rapporto contrattuale» quale elemento di un appalto pubblico nel senso di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 (1), nel caso in cui la stazione appaltante non sia tenuta a fornire alcuna controprestazione, ma l’operatore economico, attraverso l’esecuzione dell’appalto, ottenga l’accesso ad un nuovo mercato e delle referenze. |
2) |
Se sia possibile o necessario interpretare l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 in modo tale per cui esso rappresenta un fondamento per il rigetto dell’offerta di un prezzo dell’appalto di EUR 0. |
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014 L 94, pag. 65)
5.8.2019 |
IT |
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C 263/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 29 maggio 2019 — Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ
(Causa C-420/19)
(2019/C 263/38)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Richiedente: Maksu- ja Tolliamet
Persona interessata: Heavyinstall OÜ
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (1) debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro destinatario della domanda di misure cautelari, nel pronunciarsi in merito in base alla legge nazionale (come consentito al giudice adito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1), sia vincolato alla posizione accolta dal giudice dello Stato di stabilimento del richiedente quanto alla necessità e alla possibilità di adottare la misura cautelare qualora al giudice medesimo sia stato prodotto un documento recante tale posizione (articolo 16[, paragrafo 1], secondo comma, ultima frase, secondo cui il documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione nello Stato membro adito).
5.8.2019 |
IT |
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C 263/33 |
Impugnazione proposta il 13 giugno 2019 dalla Deutsche Lufthansa AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 aprile 2019 nella causa T-492/15, Deutsche Lufthansa AG/Commissione europea
(Causa C-453/19 P)
(2019/C 263/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Land Renania-Palatinato, Ryanair DAC
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, nella misura in cui la ricorrente ha contestato la misura n. 12 (apporto nella riserva di capitale della FFHG (1)), in quanto con la stessa sarebbero stati concessi aiuti al funzionamento alla FFHG; |
— |
inoltre, annullare la sentenza del Tribunale del 12 aprile 2019 nella causa T-492/15; |
— |
accogliere la domanda presentata in primo grado e annullare la sottesa decisione della Commissione del 1o ottobre 2014, SA.21121 (ad eccezione della misura n. 12 (2), nella misura in cui è stata utilizzata per il pagamento di aiuti al funzionamento a favore della FFHG); |
— |
in subordine, rinviare la causa al Tribunale europeo affinché si pronunci; e |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere, in sostanza, i seguenti motivi di impugnazione:
Aiuti individuali per i quali è stato avviato un procedimento di indagine:
— |
La ricorrente sarebbe già stata individualmente interessata dalla sentenza COFAZ (3) e sarebbe, pertanto, legittimata ad agire. Ciò si fonda sulla circostanza che la Commissione non avrebbe tenuto conto di elementi di fatto essenziali e vantaggi supplementari, sebbene la ricorrente avesse sottoposto tali misure alla sua attenzione. La Commissione avrebbe quindi violato i diritti processuali della ricorrente. |
— |
Se risultasse applicabile la cosiddetta giurisprudenza Mory (4), in subordine avrebbe dovuto essere applicabile la prima alternativa. Stante la violazione dei diritti processuali della ricorrente, non si potrebbe ritenere che la Commissione abbia svolto un procedimento di indagine adeguato. Anche in questo caso, la ricorrente sarebbe stata individualmente interessata e, pertanto, legittimata ad agire. |
— |
In subordine, il ricorso dovrebbe essere del pari dichiarato ricevibile qualora si applichi la seconda alternativa della cosiddetta giurisprudenza Mory, secondo cui la ricorrente dovrebbe dimostrare che l’aiuto di cui trattasi ha inciso in modo sostanziale sulla sua posizione sul mercato. In tal caso, avrebbe luogo un’inversione dell’onere della prova o, quantomeno, una mitigazione dell’onere della prova a favore della ricorrente, dal momento che la Commissione avrebbe arbitrariamente ignorato fatti rilevanti per la decisione di cui era a conoscenza. Solo in subordine si dovrebbe constatare che la ricorrente abbia effettivamente dimostrato tale lesione sostanziale. La diversa valutazione giuridica del Tribunale andrebbe oltre la giurisprudenza della Corte di giustizia e si baserebbe su un’errata comprensione del mercato pertinente. In tale contesto, il Tribunale snaturerebbe e ridurrebbe i fatti addotti sia dalla ricorrente che dalla Commissione, modificherebbe il contenuto della decisione controversa, e violerebbe le norme sull’onere della prova. |
Regimi di aiuto:
— |
Secondo la ricorrente, il ricorso avrebbe dovuto essere considerato ricevibile anche per quanto riguarda i regimi di aiuto, sulla base della «sentenza Montessori» (5). |
Aiuti individuali senza procedimento di indagine:
— |
Nel caso degli aiuti individuali senza procedimento di indagine, il ricorso avrebbe dovuto essere considerato in ogni caso ricevibile in base alla prima alternativa della giurisprudenza Mory, e ciò poiché la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine approfondita al riguardo. |
(1) Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (in prosieguo: la «FFHG»).
(2) Decisione (UE) 2016/789 relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C-29/08) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair (GU 2016 L 134, pag. 46).
(3) Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1990, Société CdF Chimie azote et fertilisants SA e Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA/Commissione (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).
(4) Sentenza della Corte del 17 settembre 2015, Mory SA e a./Commissione europea (C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609).
(5) Sentenza della Corte del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl e a. (da C-622/16 P a C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/35 |
Impugnazione proposta il 14 giugno 2019 dalla ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 aprile 2019, causa T-108/17, ClientEarth/Commissione
(Causa C-458/19 P)
(2019/C 263/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (rappresentante: A. Jones, barrister)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale resa nella causa T-108/17; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché la stessa sia riesaminata; o, in subordine |
— |
annullare la sentenza del Tribunale resa nella causa T-108/17, e |
— |
dichiarare il ricorso per annullamento ricevibile e fondato e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata e, in ogni caso, |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese, incluse le spese sostenute dalle parti intervenute nei giudizi di primo grado e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: errore di diritto nel dichiarare che il ricorso dinanzi al Tribunale «può riguardare soltanto la legittimità della decisione sulla richiesta di riesame interno e non l’adeguatezza o meno della domanda di autorizzazione» e che «i motivi e gli argomenti sollevati dinanzi al Tribunale nell’ambito di un ricorso di annullamento di una decisione recante rigetto di una richiesta di riesame interno possono essere considerati solo nei limiti in cui tali motivi e argomenti siano già stati presentati dalla ricorrente nella richiesta di riesame interno» e respingendo in quanto inammissibili, su tali basi, alcune parti del ricorso per annullamento dei ricorrenti.
Secondo motivo: errore di diritto nell’applicare oneri probatori più elevati nei confronti delle organizzazioni non governative (ONG) che propongono ricorsi ai sensi degli articoli 10 e 12 del regolamento Aahrus (1).
Terzo motivo: Errore di diritto nello stabilire che il ridurre la quantità prodotta o utilizzata di una sostanza estremamente problematica vergine attraverso, invece, l’utilizzo della versione riciclata della sostanza estremamente problematica, può rappresentare una funzione conforme al regolamento REACH (2) e il fondamento per una pertinente analisi delle alternative.
Quarto motivo: Errore di diritto nell’interpretare la valutazione di conformità prevista all’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento REACH quale meramente formale senza richiedere di verificare se l’informazione fornita da una richiesta soddisfi effettivamente i requisiti di cui all’articolo 62 e all’allegato I.
Quinto motivo: Errore di diritto nell’interpretare l’articolo 60, paragrafo 4, nel senso che permette di trarre conclusioni sull’equilibrio tra rischi e vantaggi senza informazioni sul rischio rispettando i requisiti dell’allegato I.
Sesto motivo: Errore di diritto nello stabilire che «alla luce dell’articolo 60, paragrafo 2, e dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, si deve concludere che solo i dati relativi alle proprietà intrinseche di una sostanza che sono state incluse nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 sono rilevanti per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 60, paragrafo 4».
Settimo motivo: Errore in diritto nell’interpretazione del Tribunale del principio di precauzione.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/36 |
Impugnazione proposta il 18 giugno 2019 dalla Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2019, causa T-371/17, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione
(Causa C-466/19 P)
(2019/C 263/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza oggetto dell’impugnazione; |
— |
annullare la decisione C(2017) 2258 final della Commissione, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) nel procedimento AT.39711 — Qualcomm (prezzi predatori) (in prosieguo la «decisione»); |
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché assuma le sue determinazioni sulla base della sentenza della Corte di giustizia, e |
— |
condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo in diritto: il Tribunale ha omesso di affrontare gli argomenti sollevati dal ricorrente.
Secondo motivo in diritto: la conclusione che la decisione fosse adeguatamente motivata si fonda su errori manifesti di fatto, di diritto e su un ragionamento inadeguato.
Terzo motivo in diritto: la conclusione che l’informazione richiesta dalla decisione fosse necessaria si fonda su errori manifesti di diritto e di fatto, su una distorsione del quadro probatorio, su un ragionamento inadeguato e su un’omessa considerazione di tutte le pertinenti prove.
Quarto motivo in diritto: la conclusione che l’informazione richiesta dalla decisione fosse proporzionata si fonda su errori manifesti di fatto, su una distorsione del quadro probatorio e su un ragionamento inadeguato.
Quinto motivo in diritto: il Tribunale ha erroneamente applicato le norme che disciplinano l’onere della prova riguardanti presunte violazioni dell’articolo 102 TFUE.
Sesto motivo in diritto: il Tribunale ha tratto conclusioni che violano il principio volto a evitare l’autoincriminazione.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
Tribunale
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/38 |
Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2019 — Franck/Commissione
(Causa T-487/16) (1)
(«Ricerca e sviluppo tecnologico - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER per l’anno 2016 - Decisione dell’ERCEA recante rigetto di una domanda di sovvenzione in quanto inammissibile al finanziamento - Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione - Decisione implicita di rigetto - Irricevibilità parziale - Decisione esplicita di rigetto - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)
(2019/C 263/42)
Lingua processuale: tedesco
Parti
Ricorrente: Regine Franck (Bonn, Germania) (rappresentante: S. Conrad, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, L. Mantl e B. Conte, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 17 giugno 2016 e, dall’altro, della decisione della Commissione del 16 settembre 2016, recante rigetto, rispettivamente, del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/39 |
Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2019 — RV/Commissione
(Causa T-167/17) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Articolo 42 quater dello Statuto - Collocamento in congedo nell’interesse del servizio - Collocamento a riposo d’ufficio - Atto non impugnabile - Irricevibilità parziale - Ambito di applicazione della legge - Rilievo d’ufficio - Interpretazione letterale, contestuale e teleologica»)
(2019/C 263/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RV (rappresentanti: inizialmente J.-N. Louis e N. de Montigny, successivamente J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e D. Martin, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente J. Steele e D. Nessaf, successivamente J. Steele e M. Rantala, e infine J. Steele e C. González Argüelles, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 21 dicembre 2016 di collocare il ricorrente in congedo nell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, contemporaneamente, di collocarlo a riposo d’ufficio ai sensi del quinto comma di tale disposizione.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2016 con cui RV è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, è stato collocato a riposo d’ufficio, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute da RV, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
4) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/40 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — CC/Parlamento
(Causa T-248/17 RENV) (1)
(«Responsabilità - Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale EUR/A/151/98 - Errori commessi dal Parlamento europeo nella gestione dell’elenco di riserva - Danno materiale»)
(2019/C 263/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CC (rappresentanti: G. Maximini e C. Hölzer, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e E. Despotopoulou, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di diversi errori commessi dal Parlamento nella gestione dell’elenco di riserva del concorso generale EUR/A/151/98.
Dispositivo
1) |
Il Parlamento europeo è condannato a versare a CC l’importo di EUR 6 000. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
Il Parlamento è condannato alle spese. |
(1) GU C 133 del 5.5.2012 (causa inizialmente iscritta al ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-9/12 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/40 |
Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2019 — TO/AEA
(Causa T-462/17) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Contratto a tempo determinato — Licenziamento durante un congedo di malattia - Articolo 16 del RAA — Articolo 48, lettera b), del RAA - Articolo 26 dello Statuto - Trattamento di dati personali - Articolo 84 del RAA - Molestie psicologiche»)
(2019/C 263/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: TO (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente (rappresentanti: O. Cornu, agente, B. assistito da B. Wägenbaur, avvocato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente D. Nessaf e J. Van Pottelberge, successivamente J. Van Pottelberge e J. Steele, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione del 22 settembre 2016 con la quale il direttore esecutivo dell’AEA ha risolto il contratto della ricorrente come agente contrattuale e, in secondo luogo, della decisione del 20 aprile 2017 con la quale detto direttore ha respinto il reclamo della ricorrente nei confronti della decisione del 22 settembre 2016 e, dall’altro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente
Dispositivo
1) |
La decisione del 22 settembre 2016, con la quale il direttore esecutivo dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) ha risolto il contratto di TO come agente contrattuale, è annullata. |
2) |
L’AEA è condannata a versare a TO una somma corrispondente a un mese di retribuzione a titolo di preavviso e a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto, deduzione fatta dell’indennità di licenziamento da lei già percepita. |
3) |
L’AEA è condannata a versare a TO un importo di EUR 6 000. |
4) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/41 |
Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2019 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS FINANCE)
(Causa T-583/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo IOS FINANCE - Marchio nazionale figurativo anteriore EOS - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 263/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: B. Sorg, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: IOS Finance EFC, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2017 (procedimento R 2262/2016-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la EOS Deutscher Inkasso-Dienst e la IOS Finance EFC.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH è condannata alle spese. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/42 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — Visi/one/EUIPO — EasyFix (Porta schede informative per veicoli)
(Causa T-74/18) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un porta schede informative per veicoli - Disegno o modello anteriore - Prova della divulgazione - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Insussistenza di un’impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002»)
(2019/C 263/47)
Lingua processuale: tedesco
Parti
Ricorrente: Visi/one GmbH (Remscheid, Germania) (rappresentanti: H. Bourree e M. Bartz, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Hanne e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: EasyFix GmbH (Vienna, Austria)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 4 dicembre 2017 (procedimento R 1424/2016-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la EasyFix e la Visi/one.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Visi/one Gmbh e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno le proprie spese. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/43 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — MPM-Quality/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
(Causa T-75/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo MANUFACTURE PRIM 1949 - Uso effettivo del marchio - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 263/48)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Elton Hodinářská a.s. (Nové Město nad Metují, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Matoušek, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 dicembre 2017 (procedimento R 556/2017-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la MPM-QUALITY e la ELTON hodinářská.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La MPM-QUALITY v.o.s. è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
3) |
La ELTON hodinářská, a.s. si fa carico delle proprie spese. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/44 |
Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2019 — De Esteban Alonso/Commissione
(Causa T-138/18) (1)
(«Funzione pubblica - Ex funzionari - Indagine dell’OLAF - Caso “Eurostat” - Trasmissione alle autorità giudiziarie nazionali di informazioni relative a fatti penalmente perseguibili - Mancata informazione previa dei funzionari potenzialmente interessati - Asseriti danni subiti a causa del comportamento dell’OLAF e della Commissione nel corso del procedimento - Danno morale, fisico e materiale - Nesso di causalità»)
(2019/C 263/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Francia) (rappresentante: C. Huglo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Striani e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni morali, fisici e materiali che il ricorrente afferma di aver subito.
Dispositivo
1) |
La Commissione europea è condannata a versare al sig. Fernando De Esteban Alonso l’importo di EUR 62 000 a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Fernando De Esteban Alonso |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/44 |
Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2019 — Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)
(Causa T-291/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Compliant Constructs - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 263/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Germania) (rappresentante: A. Jacob, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e M. Fischer, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 marzo 2018 (procedimento R 1626/2017-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Compliant Constructs come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Biedermann Technologies GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/45 |
Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2019 — Advance Magazine Publishers/EUIPO — Enovation Brands (VOGUE)
(Causa T-346/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VOGUE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VOGA - Sospensione del procedimento amministrativo - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95»)
(2019/C 263/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Alkin, barrister e N. Hine, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Enovation Brands, Inc. (Aventura, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2018 (procedimento R 259/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Enovation Brands e la Advance Magazine Publishers.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 marzo 2018 (procedimento R 259/2017-4) è annullata. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Advance Magazine Publishers, Inc. |
3) |
La Enovation Brands, Inc. sopporterà le proprie spese. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/46 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
(Causa T-357/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HOSPITAL DA LUZ - Marchio nazionale figurativo anteriore clínica LALUZ - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 263/52)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Luz Saúde, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, M. Barros Silva e G. Moreira Rato, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo, I. Ribeiro da Cunha e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Clínica La Luz, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 aprile 2018 (procedimento R 2084/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Clínica La Luz e la Luz Saúde.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Luz Saúde, SA è condannata alle spese. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/47 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — Innocenti/EUIPO — Gemelli (Innocenti)
(Causa T-392/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea denominativo Innocenti - Marchio nazionale figurativo anteriore i INNOCENTI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 263/53)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Innocenti SA (Lugano, Svizzera) (rappresentante: N. Ferretti, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Filippo Gemelli (Torino, Italia) (rappresentanti: inizialmente C. Renna, successivamente F. Canu, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 aprile 2018 (caso R 2336/2010-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Gemelli e la Innocenti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Innocenti SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute, nell’ambito del presente procedimento, dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dal sig. Filippo Gemelli. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/47 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
(Causa T-398/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo DERMÆPIL sugar epil system - Marchio nazionale figurativo anteriore dermépil - Impedimento alla registrazione relativo - Uso effettivo del marchio - Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] - Rischio di confusione - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Confronto tra i prodotti»)
(2019/C 263/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Paesi Bassi) (rappresentante: K. Kielar, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e K. Kompari, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, Francia) (rappresentante: C. Bercial Arias, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 aprile 2018 (procedimenti riuniti R 979/2017-4 e R 1070/2017-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Thalgo TCH e il sig. Pielczyk.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Radoslaw Pielczyk è condannato alle spese. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/48 |
Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Ortlieb Sportartikel/EUIPO (Rappresentazione di un poligono ottagonale)
(Causa T-449/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante un poligono ottagonale - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 263/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ortlieb Sportartikel GmbH (Heilsbronn, Germania) (rappresentanti: A. Wulff e K. Schmidt-Hern, avvocati)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2018 (procedimento R 1634/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno figurativo rappresentante un poligono ottagonale come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ortlieb Sportartikel GmbH è condannata alle spese. |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/49 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2019 — VK/Consiglio
(Causa T-151/18)
(2019/C 263/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VK (rappresentante: K. Lara, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2018/141 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (JO 2018, L 25, p. 38) e la decisione (PESC) 2019/135 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (JO 2019, L 25, p. 23), nella parte in cui tali decisioni riguardano il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 31, 46 e 55 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Il ricorrente sostiene a tal proposito che, ai sensi delle disposizioni suddette, una misura cautelare di congelamento e di confisca deve basarsi o su una decisione dello Stato parte richiedente, o su un’esposizione dei fatti pertinenti resa dallo stesso Stato parte richiedente con una descrizione delle misure richieste. Orbene, secondo il ricorrente, le misure restrittive sono state disposte e prolungate senza un’esposizione, nemmeno succinta, dei fatti contestati. Inoltre, la Tunisia non richiede il mantenimento delle misure restrittive contestate. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione del Consiglio, per aver ritenuto di non dover prendere in considerazione gli elementi prodotti dal ricorrente e gli argomenti sviluppati da quest’ultimo, e per non aver proceduto a ulteriori verifiche presso le autorità tunisine, benché gli elementi e gli argomenti suddetti erano tali da suscitare perplessità legittime sull’attendibilità delle informazioni trasmesse. |
3. |
Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dal Consiglio poiché esso sarebbe complice delle autorità tunisine il cui solo obiettivo è di giustificare l’iniqua e illegittima confisca dei beni del ricorrente senza che quest’ultimo abbia potuto difendersi o proporre ricorso. |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/50 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — AMVAC Netherlands/Commissione
(Causa T-317/19)
(2019/C 263/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu, M. Grunchard e S. Englebert, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019 (1); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in seguito a un errore manifesto di valutazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in esito a un procedimento in cui non sono stati rispettati i diritti di difesa della ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di certezza del diritto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di proporzionalità. |
5. |
Quinto motivo, con cui si afferma che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di precauzione. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2019 L 62, p. 7).
5.8.2019 |
IT |
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C 263/50 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2019 — UE/Commissione
(Causa T-338/19)
(2019/C 263/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: UE (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 1o agosto 2018, recante rigetto della domanda della ricorrente di riconoscimento di una malattia professionale; |
— |
se necessario, annullare la decisione della Commissione del 5 marzo 2019, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 5 novembre 2018; |
— |
disporre il rimborso dei costi sostenuti dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di interpretazione della ragionevolezza del periodo di tempo in cui è stata presentata la domanda relativa alla malattia professionale. |
2. |
Secondo motivo, concernente lo sviamento di potere. |
3. |
Terzo motivo, basato sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione. |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/51 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Santini/Parlamento
(Causa T-345/19)
(2019/C 263/59)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giacomo Santini (Trento, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento Europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12 luglio 2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, |
— |
annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché |
— |
con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti a parte ricorrente. |
— |
in ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della riserva de competenza dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo. La Parte ricorrente deduce l’illegittimità del ricalcolo del vitalizio europeo in quanto effettuato unilateralmente ed in maniera retroattiva e permanente sulla base di una dichiarata (inesistente) automatica applicazione della delibera n. 14/2018 della Camera dei Deputati, in assenza di una previa apposita deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo, cui è riservata, invece, ogni competenza in materia (ex art. 25 del regolamento interno del Parlamento europeo). |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della normativa interna del Parlamento europeo La Parte ricorrente deduce l’illegittimità del ricalcolo del vitalizio europeo in quanto lesivo dell’art.1 dell’allegato III del Regolamento concernente le spese e le indennità del Parlamento europeo vigente prima del 2009. Quando l’eurodeputato ha terminato il proprio mandato, la sua posizione previdenziale è stata presa definitivamente in carico alle condizioni allora previste per i deputati nazionali italiani. Eventuali modifiche di tali condizioni, disposte a distanza di anni, non possono incidere retroattivamente su una situazione ormai definita e liquidata dal Parlamento europeo alle condizioni vigenti al momento della maturazione del diritto, non avendo la Camera dei Deputati più alcuna autorità dopo tale momento in merito. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 28 dello Statuto dei deputati. La parte ricorrente deduce l’illegittimità del ricalcolo del vitalizio europeo in quanto lesivo degli artt. 28 dello Statuto dei deputati europei e gli artt. 75 e 76 delle sue misure di attuazione, i quali stabiliscono che i trattamenti acquisiti prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto restano definitivamente acquisiti e saranno onorati alle condizioni allora previste. Secondo il ricorrente, queste clausole di salvaguardia non possono essere derogate, tantomeno da una mera delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati avente natura retroattiva e permanente, pena la violazione delle stesse, nonché del legittimo affidamento di questi soggetti a non vedersi modificato in peius l’assegno di vitalizio e la sua misura, addirittura retroattivamente e per effetto dell’applicazione di un diverso sistema di calcolo introdotto arbitrariamente ora per allora. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla natura afflittiva della misura riduttiva e sulla violazione dei principi di legalità, d’irretroattività e di non discriminazione. La parte ricorrente deduce l’illegittimità del ricalcolo del vitalizio in quanto lo stesso ha natura afflittiva e discriminatoria di una sola categoria di soggetti (ex parlamentari italiani) e rappresenta un intervento puramente simbolico con valenza politica svincolata da oggettive finalità di risparmio; in quanto il ricalcolo del vitalizio effettuato ora per allora con modalità diverse e dagli effetti permanenti determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli ex eurodeputati degli altri Stati membri, nonché gli eurodeputati eletti dopo il 2009 e di tutti gli altri cittadini in genere, i quali non subiscono alcun trattamento riduttivo del genere. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 1 Prot add 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo il ricorrente, il vitalizio è un'erogazione economica che è entrata a far parte del patrimonio individuale dei parlamentari che lo percepiscono o che hanno maturato requisiti per percepirlo in futuro. La sua improvvisa riduzione, tanto più se conseguente ad un ricalcolo dell’assegno effettuato in maniera retroattiva con diversi criteri di liquidazione fissati unilateralmente ed arbitrariamente dalla Camera dei Deputati — equivale di fatto ad un'imposizione sul patrimonio individuale dei deputati, che, in quanto tale, non può che essere prevista per Legge e che, comunque, doveva essere giustificata da uno specifico interesse pubblico, che nella specie non è stato invocato né è comunque sussistente, dato che questa rideterminazione dei vitalizi non produrrà alcun risparmio concreto. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi dell’affidamento, di certezza del diritto e di tutela dei diritti acquisiti. La parte ricorrente deduce l’illegittimità per manifesta violazione dei principi di certezza delle norme e dei rapporti nonché di legittimo affidamento, di tutela dei diritti acquisiti. A suo avviso, il ricalcolo del vitalizio opera retroattivamente, imponendo ora per allora una diversa metodologia di determinazione dell’assegno cui consegue un taglio della misura consistente (nel caso di specie 50 %in meno), definitiva e permanente, dopo che il beneficiario ne ha acquisito il diritto ben prima dell’adozione della menzionata delibera. In questo modo, tradendo radicalmente il naturale e legittimo affidamento dei destinatari sull'efficacia e sulla stabilità nel tempo del vitalizio in assenza di qualsiasi ragione idonea a giustificare un così radicale e permanente effetto su posizioni che si sono già realizzate e concluse oramai da tanto tempo. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di ragionevolezza, di parità di trattamento, di non discriminazione e di solidarietà. La parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’intervento in quanto adottato senza motivare le sue ragioni e le sue finalità, oltrepassando i limiti di eccezionalità e di consentaneità, finendo con il porsi in palese contrarietà al principio di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza. |
8. |
Ottavo motivo, vertente su ulteriori motivi di violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità, di parità, di trattamento, di non discriminazione e di solidarietà. La parte deduce l’illegittimità dell’intervento in causa in quanto contrario ai principi di ragionevolezza, di proporzionalità, di solidarietà, di parità di trattamento, poiché: 1) impone retroattivamente il sistema contributivo a soggetti cui è stato erogato l’assegno molto tempo prima della delibera n. 14/2018 della Camera dei Deputati, se non addirittura ben prima che sia entrato in vigore il sistema contributivo con la c.d. Riforma Dini (1996); 2) modifica lo stato giuridico delle contribuzioni prelevate all’ex deputato senza, peraltro, nulla dire in merito alle imposte dirette trattenute dalla Camera come sostituto d’imposta; 3) impone l’applicazione retroattiva di un sistema contributivo che però non ha nulla di contributivo né nelle modalità né nelle finalità; 4) fa un’irrazionale ed errata applicazione dei coefficienti di trasformazione e dei criteri di calcolo probabilistici, riferendoli al passato già conosciuto e non già al futuro; 5) tradisce la chiara volontà di parificare il trattamento dei vitalizi al trattamento previdenziale dei lavoratori pubblici quando in realtà trattasi di emolumenti aventi natura diversa. |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/53 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Ceravolo/Parlamento
(Causa T-346/19)
(2019/C 263/60)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Domenico Ceravolo (Noventa Padovana, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
previo accertamento di illegittimità — per violazione del principio del legittimo affidamento, del principio di tutela dei diritti acquisiti, di ragionevolezza, di proporzionalità, di legalità, degli art. 6 e 14 CEDU e dell’art. 1 Prot. Add. 1 CEDU, nonché degli artt. 27 e 28 dello Statuto degli eurodeputati, degli artt. 75-76 delle sue misure di attuazione — annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12.7.2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo.al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti; |
— |
in ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-345/19, Santini/Parlamento.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/54 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Falqui/Parlamento
(Causa T-347/19)
(2019/C 263/61)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Enrico Falqui (Firenze, Italia) (rappresentanti: F. Sorrentino e A. Sandulli, avvocati)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede l’annullamento della nota impugnata e la condanna del Parlamento europeo a pagargli le somme indebitamente trattenute nelle more del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la nota n. D (2019) 14406 dell’11 aprile 2019 della Direzione generale delle finanze del Parlamento Europeo, concernente la rideterminazione della pensione di cui beneficia il ricorrente in qualità di ex parlamentare europeo.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo relativo alla violazione della decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante «Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo».
|
2. |
Secondo motivo relativo all’omessa disapplicazione, da parte del Parlamento europeo, di una disciplina nazionale invalida.
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3. |
Terzo motivo relativo all’illegittima applicazione, da parte del Parlamento europeo, di una disciplina nazionale contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione e, in primis, col principio della tutela dell’affidamento. Violazione del principio della prevalenza del diritto dell’Unione.
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5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/56 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Poggiolini/Parlamento
(Causa T-348/19)
(2019/C 263/62)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Danilo Poggiolini (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sorrentino e A. Sandulli, avvocati)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede l'annullamento della nota impugnata e la condanna del Parlamento europeo a pagargli le somme indebitamente trattenute nelle more del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la nota n. D (2019) 14435 dell’11 aprile 2019 della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, concernente la rideterminazione della pensione di cui beneficia il ricorrente in qualità di ex parlamentare europeo.
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-347/19, Falqui/Parlamento europeo.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/56 |
Ricorso proposto il 6 giugno 2019 — Cipro/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)
(Causa T-351/19)
(2019/C 263/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister e V. Marsland, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grecia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 — Domanda di registrazione n. 12 172 276
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 aprile 2019 nel procedimento R 2297/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla richiedente l’annullamento. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/57 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2019 — Italia/Commissione
(Causa T-357/19)
(2019/C 263/64)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 2652 final del 3 aprile 2019, notificata il 4 aprile 2019, che approva il «Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree Bianche» (GP BUL), per un costo ammissibile pari a € 941 022 670, nella parte in cui esclude dal contributo del FESR le spese sostenute dal beneficiario a titolo di IVA, e statuisca che tali spese vanno invece incluse nel contributo; e affinché condanni la Commissione europea alle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 69 par. 3 lett. c) regolamento 1303/2013 (1) perché nessuna delle tre ragioni di esclusione delle spese per IVA coincide con una ipotesi di recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale sull’IVA. |
2. |
Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle norme sul soggetto passivo IVA (artt. 9 e 13 Direttiva 2006/112/CE (2)) e sull’ente impositore dell’IVA (artt. 206 e 250 Direttiva citata); nonché del rispetto delle costituzioni nazionali e della struttura fondamentale degli Stati membri (art. 4, par. 2 TUE); e dell’art. 69, par. 3 lett. c) regolamento 1303/2013. Si afferma a questo riguardo che non è legittimo considerare l’IVA pagata a monte dal MiSE quale beneficiario del contributo FESR come recuperabile perché altro Ministero (quello delle finanze) ha incassato tali somme a titolo di gettito fiscale. |
3. |
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 9, 11, 13 e 28 Direttiva 2006/112/CE. Secondo la ricorrente, il fatto che Infratel sia una società in house del MiSE non esclude che i passaggi di beni e servizi da quella a questo vadano fatturati con addebito dell’IVA. |
4. |
Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 61 par. 8 e 69 par. 3 lett. c) regolamento 1303/2013. La ricorrente fa valere che il progetto in questione venne cofinanziato dal FESR a titolo di aiuto di Stato. Esso non può quindi essere considerato come un progetto generatore di entrate. |
(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/58 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2019 — Daimler/Commissione
(Causa T-359/19)
(2019/C 263/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2019) 2359 della Commissione, del 3 aprile 2019, adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare del suo articolo 8, paragrafo 5, secondo comma (la «decisione impugnata»), nella parte in cui precisa, al suo articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, tabella 1 e tabella 2, colonne D e I, le emissioni specifiche medie di CO2 e i risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili; e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa sui seguenti motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 (3) Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente contesta alla convenuta di aver violato l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158, in quanto, nel corso della verifica ad hoc dei risparmi di CO2, si sarebbe discostata dal metodo di prova approvato, avendo applicato un fattore di Willans erroneo. |
2. |
Secondo motivo: violazione del combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe violato il combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, avendo omesso, nell’ambito del metodo di prova da essa applicato ai fini della verifica ad hoc, il precondizionamento specifico necessario. |
3. |
Terzo motivo: violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 Con il terzo motivo la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe violato l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, avendo disposto che l’innovazione ecocompatibile non doveva essere presa in considerazione per l’anno precedente, il 2017, sebbene la disposizione consenta espressamente solo una decisione di non tenerne conto per l’anno successivo. |
4. |
Quarto motivo: violazione del diritto di essere ascoltato Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente contesta alla convenuta di aver violato il suo diritto di essere ascoltata, come richiesto dal principio generale del rispetto dei diritti della difesa nonché dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
5. |
Quinto motivo: violazione dell’obbligo di motivazione Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che la decisione non sarebbe motivata in modo conforme ai requisiti dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nella decisione impugnata, la convenuta si limiterebbe a fare riferimento, in termini astratti, a divergenze nel metodo di prova, senza affrontare la questione, determinante, se e in che misura il metodo di prova richieda un precondizionamento specifico e se la convenuta abbia autorizzato tale metodo di prova nella decisione di esecuzione (UE) 2015/158. |
(1) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU 2009, L 140, del 5.6.2009, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 194, del 26.7.2011, pag. 19).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2015, L 26, del 31.1.2015, pag. 31).
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/60 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2019 — Jalkh/Parlamento
(Causa T-360/19)
(2019/C 263/66)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nella parte in cui riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’OLAF (COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018J0170(COD); |
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la risoluzione impugnata consente all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di aver accesso a informazioni personali, in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 8 e 9 del protocollo (n.7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in quanto la risoluzione impugnata consente all’OLAF di aggirare l’immunità parlamentare dei deputati. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5 del regolamento interno del Parlamento europeo e dell’articolo 4 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo. Il ricorrente sostiene che la risoluzione impugnata consente all’OLAF, da un lato, di aggirare l’immunità parlamentare dei deputati e, dall’altro, di aver accesso a documenti che non sono documenti del Parlamento europeo. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la risoluzione impugnata viola i diritti della difesa dei deputati. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/61 |
Ricorso proposto il 16 giugno 2019 — CF/Parlamento
(Causa T-361/19)
(2019/C 263/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CF (rappresentante: A. Daoût, avocat)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni impugnate; |
— |
ingiungere il risarcimento del danno pecuniario e morale causato dalle decisioni impugnate, è cioè concedere alla ricorrente la provvisionale di EUR 50 000; |
— |
condannare il Parlamento europeo al pagamento di tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, diretto all’annullamento delle due decisioni del presidente del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 con cui la ricorrente è stata dichiarata responsabile di molestie psicologiche nei confronti della sua ex assistente parlamentare accreditata e le è stata inflitta una sanzione di censura, la ricorrente fa valere quattro motivi.
1. |
Primo motivo, relativo alla violazione della definizione giuridica delle molestie psicologiche quale contenuta all’articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il presidente del Parlamento non ha tenuto conto degli elementi costitutivi della nozione di molestie psicologiche stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza. |
2. |
Secondo motivo, relativo alla carenza di motivazione dell’atto impugnato. La ricorrente sostiene che il presidente del Parlamento motiva la sua prima decisione basandosi sulla relazione lacunosa del comitato consultivo e che la sua seconda decisione non risponde ai criteri fissati dall’articolo 166 del regolamento interno del Parlamento europeo. |
3. |
Terzo motivo, relativo alla violazione del diritto ad una buona amministrazione e dei diritti della difesa. Secondo la ricorrente, l’amministrazione è venuta meno al suo dovere di sollecitudine, al principio del termine ragionevole, alle regole di riservatezza dell’indagine, ai diritti della difesa, alla presunzione di innocenza e al diritto di accesso al fascicolo disciplinare. |
4. |
Quarto motivo, relativo alla violazione del principio di certezza del diritto e di irretroattività delle norme coercitive, in quanto il presidente del Parlamento e il comitato consultivo hanno applicato una normativa coercitiva a fatti anteriori alla sua adozione. La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del suo danno morale e pecuniario. Ella fa valere che il modo in cui l’indagine è stata condotta ha avuto la conseguenza di offuscare la sua reputazione e di farle perdere la possibilità di presentarsi alle elezioni europee. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/62 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2019 — Regno Unito/Commissione
(Causa T-363/19)
(2019/C 263/68)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, P. Baker QC e T. Johnston, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2019) 2526 del 2 aprile 2019 sull’aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SCE cui il Regno Unito ha dato esecuzione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione: identificazione del sistema di riferimento errato.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le esenzioni di cui al capo 9 del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010 sulle disposizioni in materia di fiscalità internazionale e altro) non sono deroghe.
|
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativo alla selettività.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’assenza di incidenza sul commercio all’interno dell’Unione.
|
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/64 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2019 — Moretti/Parlamento
(Causa T-364/19)
(2019/C 263/69)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Moretti (Nembro, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento Europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12 luglio 2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, |
— |
annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché |
— |
con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti a parte ricorrente. |
— |
In ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/19, Santini/Parlamento.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/65 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2019 — Capraro/Parlamento
(Causa T-365/19)
(2019/C 263/70)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Patrizia Capraro (Roma, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento Europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12 luglio 2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, |
— |
annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo. al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché |
— |
con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti a parte ricorrente. |
— |
In ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/19, Santini/Parlamento.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/66 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2019 — Sboarina/Parlamento
(Causa T-366/19)
(2019/C 263/71)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Gabriele Sboarina (Verona, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12.7.2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, |
— |
annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché |
— |
con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti a parte ricorrente. |
— |
in ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/19, Santini/Parlamento.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/67 |
Ricorso proposto il 19 giugno 2019 — Spagna/Commissione
(causa T-370/19)
(2019/C 263/72)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Garcia-Valdecasas Dorrego, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 18 marzo 2019 (C/2019/1967); |
— |
condannare alle spese l’istituzione convenuta. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (1).
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (2), nella misura in cui tale articolo consente che unicamente il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione siano aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1971 nella misura in cui non è stato concluso alcun accordo per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo al BEREC. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1971 nella misura in cui la Commissione europea si è discostata dalla procedura stabilita per la partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi al BEREC. Ciò ha peraltro comportato l’adozione di un atto giuridico senza alcuna base legale, fonte di obblighi giuridici nei confronti di terzi, senza che alla Commissione fossero state attribuite competenze specifiche a tal fine. |
5.8.2019 |
IT |
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C 263/68 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2019 — Itinerant Show Room/EUIPO — Forest (FAKE DUCK)
(Causa T-371/19)
(2019/C 263/73)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentanti: A. Visentin, M. Cartella e B. Cartella, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Forest Srl (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FAKE DUCK — Domanda di registrazione n. 15 912 496
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 aprile 2019 nel procedimento R 1117/2018-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il ricorso per i motivi esposti in narrativa in quanto fondato e per l’effetto; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
ordinare all’EUIPO di concedere il marchio dell’Unione europea n. 015912496 anche nelle classi 18 e 25; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Mancata valutazione delle modalità concrete di acquisto dei prodotti. |
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/69 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2019 — Cellai/Parlamento
(Causa T-372/19)
(2019/C 263/74)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Marco Cellai (Firenze, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12.7.2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, |
— |
annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché |
— |
con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti a parte ricorrente. |
— |
In ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/19, Santini/Parlamento.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/70 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2019 — Gatti/Parlamento
(Causa T-373/19)
(2019/C 263/75)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Natalino Gatti (Nonantola, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12.7.2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, |
— |
annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché |
— |
con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti a parte ricorrente. |
— |
In ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/19, Santini/Parlamento.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/71 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2019 — Wuhrer/Parlamento
(Causa T-374/19)
(2019/C 263/76)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Lina Wuhrer (Brescia, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12.7.2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, |
— |
annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché |
— |
con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti a parte ricorrente. |
— |
In ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/19, Santini/Parlamento.
5.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 263/72 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2019 — El Corte Inglés/EUIPO — Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)
(Causa T-376/19)
(2019/C 263/77)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o. (Lubiana, Slovenia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY — Domanda di registrazione n. 15 879 323
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 aprile 2019 nel procedimento R 1684/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso di annullamento e, con esso, stabilire il fondamento dell’annullamento della decisione impugnata, che respinge il ricorso della richiedente e conferma la decisione della divisione di opposizione (opposizione B 2 840 414), che rifiuta il marchio dell’Unione europea n. 15 879 323 solo per i prodotti e i servizi delle classi oggetto dell’opposizione (7, 9, 11, 16, 35 e 42), ad eccezione dei seguenti prodotti della classe 7, anch’essi concessi: «giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici»; e |
— |
condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.