ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 248

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
24 luglio 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 248/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9396 — CapMan/CBRE/Norled) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 248/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2019/C 248/03

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

3


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 248/04

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

4

2019/C 248/05

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

13

2019/C 248/06

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

19

2019/C 248/07

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

26

2019/C 248/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

32


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9396 — CapMan/CBRE/Norled)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 248/01)

Il 16 luglio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9396. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 luglio 2019

(2019/C 248/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1173

JPY

yen giapponesi

120,82

DKK

corone danesi

7,4659

GBP

sterline inglesi

0,89830

SEK

corone svedesi

10,5695

CHF

franchi svizzeri

1,0985

ISK

corone islandesi

139,90

NOK

corone norvegesi

9,6810

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,549

HUF

fiorini ungheresi

325,50

PLN

zloty polacchi

4,2497

RON

leu rumeni

4,7207

TRY

lire turche

6,3534

AUD

dollari australiani

1,5898

CAD

dollari canadesi

1,4691

HKD

dollari di Hong Kong

8,7266

NZD

dollari neozelandesi

1,6605

SGD

dollari di Singapore

1,5238

KRW

won sudcoreani

1 317,02

ZAR

rand sudafricani

15,4992

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6856

HRK

kuna croata

7,3863

IDR

rupia indonesiana

15 598,63

MYR

ringgit malese

4,6016

PHP

peso filippino

57,128

RUB

rublo russo

70,5611

THB

baht thailandese

34,519

BRL

real brasiliano

4,1878

MXN

peso messicano

21,3081

INR

rupia indiana

77,0150


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/3


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2019/C 248/03)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 169, nella nota esplicativa relativa alla voce «3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto», è aggiunto il testo seguente:

«Questa voce comprende, fra l’altro, le preparazioni di ormoni, coenzimi e cofattori. Tali preparazioni sono basate sugli ormoni della voce 2937, su cofattori enzimatici e sulle loro miscele. Esse contengono una quantità di sostanze attive sufficiente per produrre un effetto terapeutico o profilattico su una malattia o un disturbo specifici. La dose giornaliera è raccomandata sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso.

L’indice del sistema di classificazione anatomica terapeutica chimica (indice ATC-DDD dell’OMS) (https://www.whocc.no/atc_ddd_index/), elaborato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), indica la dose definita giornaliera (DDD) che produce un effetto terapeutico o profilattico se applicata in quantità pari o superiori a quelle indicate nell’indice.

La tabella seguente illustra la DDD per l’acido α-lipoico e la melatonina:

Denominazione della sostanza attiva

Dose definita giornaliera

Unità

Via di somministrazione

acido α-lipoico o acido tiottico

0,6

g

orale

0,6

g

parenterale

melatonina

2

mg

orale».


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/4


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 248/04)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Bordeaux»

Numero di riferimento: PDO-FR-A0821-AM04

Data della comunicazione: 10.4.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Superficie parcellare delimitata

Descrizione e motivi

Le date di approvazione da parte dell’autorità nazionale competente relative alle modifiche della superficie parcellare delimitata della DOP «Bordeaux» di cui all’allegato del disciplinare della denominazione sono ora aggiornate. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine controllata in esame.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

2.   Zona geografica — modifica redazionale

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, punto IV, paragrafo 1, lettera a) del disciplinare:

I comuni di Cantenac e Margaux sono soppressi mentre viene aggiunto il comune di Margaux-Cantenac perché questi due comuni si sono fusi.

I comuni di Aubie-et-Espessas, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Civrac-de-Dordogne, Saint-Antoine e Salignac vengono eliminati.

Sono aggiunti i comuni di Val de Virvée, Castets-et-Castillon e Civrac-sur-Dordogne.

I comuni di Aubie-et-Espessas, Saint-Antoine e Salignac si sono fusi e sono diventati il comune di Val de Virvée.

I comuni di Castets-en-Dorthe e Castillon-de-Castets si sono fusi e sono diventati il comune di Castets et Castillon.

Il comune di Civrac-de-Dordogne è modificato in Civrac-sur-Dordogne.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 6.

3.   Modifica della zona di prossimità immediata

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, punto IV, paragrafo 3, del disciplinare vengono aggiunti i seguenti tre comuni: «Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt», «Saint-Antoine-de-Breuilh» e «Thénac».

Questa modifica è una rettifica della zona di prossimità immediata con l’intento di includere nella stessa i comuni in cui esistono usi comprovati di vinificazione e/o di elaborazione e che sono limitrofi alla zona di produzione della denominazione.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 9.

4.   Modifica delle condizioni di produzione dei vini rosati

Descrizione e motivi

—   Tipo di vitigno

Nel capitolo I, punto V, del disciplinare, l’elenco dei vitigni idonei alla produzione di vino rosato è stato ampliato con l’aggiunta di vitigni bianchi accessori che figurano anche nel disciplinare della DOC «Bordeaux» per la produzione di vino bianco.

Si tratta delle varietà Semillon B, Sauvignon B e Sauvignon Gris G. Questa modifica non riguarda i vini rosati ammissibili alla dicitura «Clairet», che mantengono l’elenco in comune con i vini rossi.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

La modifica in questione è accompagnata, nel capitolo I, punto V, del disciplinare, da una limitazione di questi vitigni accessori tra le varietà presenti nell’azienda agricola e, nel capitolo I, punto IX, del disciplinare, nell’uvaggio delle uve o dei mosti per la produzione di vino rosato. Il limite è fissato al 20 %, di cui il 10 % massimo per tutte le varietà Sauvignon B e Sauvignon Gris G.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

Il ricorso, in misura accessoria, a vitigni a bacca bianca contribuisce a migliorare l’equilibrio organolettico dei vini rosati, che hanno lo scopo di apportare freschezza o rotondità a seconda della base dei vitigni a bacca nera utilizzati.

—   Descrizione del prodotto

L’aggiunta di varietà accessorie a bacca bianca ha portato a un miglioramento redazionale della descrizione organolettica dei vini rosati per fare in modo che questa modifica non incidesse sul prodotto.

Il paragrafo 2 del punto X (legame) del capitolo I del disciplinare viene modificato.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 4.

—   Pratiche enologiche

Il punto IX del capitolo I del disciplinare è modificato per autorizzare l’uso del carbone ad uso enologico per i mosti fino a un massimo del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore interessato per il raccolto in questione.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.

5.   Legame con l’origine

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, punto X, sezione 1, lettera a), primo paragrafo del disciplinare, il numero dei comuni della zona geografica è portato da 501 a 497 a seguito di una fusione di comuni e da 542 a 538 per quanto riguarda il numero totale dei comuni del dipartimento della Gironda.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 8.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione del prodotto

Bordeaux

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini bianchi secchi tranquilli

I vini bianchi secchi tranquilli presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %

un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/l. Questo tenore può essere portato a 5 g/l se l’acidità totale è ≥ 2,7 g/l H2SO4

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 13 %.

Prima del confezionamento questi vini presentano:

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l

un tenore di SO2 totale ≤ 180 mg/l

Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea.

I vini bianchi secchi del vitigno Sauvignon B sono molto aromatici, freschi e fruttati con note floreali e agrumate. Il Semillon B apporta una sensazione di grasso e di volume, mentre l’associazione con il Muscadelle B conferisce aromi floreali. In uvaggio, i vitigni accessori apportano acidità e note agrumate. Questi vini dissetanti sono particolarmente adatti ad essere consumati giovani (uno o due anni).

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

Vini bianchi tranquilli con zuccheri residui

I vini bianchi tranquilli con zuccheri fermentescibili presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %

un tenore di zuccheri fermentescibili > 5 g/l e ≤ 60 g/l.

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 13,5 %.

Prima del confezionamento questi vini presentano:

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l

un tenore di SO2 totale ≤ 250 mg/l

Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea.

I vini bianchi con zuccheri fermentescibili sono a base di Semillon B che dà vini rotondi, ampi, di colore dorato con aromi di frutta candita, mentre l’associazione con il Sauvignon B contribuisce a portare freschezza. Questi vini resistono a qualche anno di invecchiamento, ma possono anche essere bevuti giovani.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

250

Vini tranquilli rosati

I vini tranquilli rosati presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %

un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/l Questo tenore può essere portato a 5 g/l se l’acidità totale è ≥ 2,7 g/l H2SO4

un’intensità colorante modificata (DO 420 + DO 520 + DO 620) ≤ 1,1

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 13 %.

Prima del confezionamento,

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l

un tenore di SO2 totale ≤ 180 mg/l

Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea.

I vini rosati presentano un colore che va dal rosa pallido al rosa più intenso, a seconda della tecnica utilizzata (pressatura diretta, leggera macerazione o salasso), e una gamma aromatica fruttata o floreale supportata da una struttura equilibrata tra rotondità e vivacità. In bocca si esprimono generosamente. Questi vini sono molto adatti a essere consumati giovani (uno o due anni).

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

Vini tranquilli rossi

I vini tranquilli rossi presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %

un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/l

un tenore di acido malico ≤ 0,3 g/l

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale è ≤ 13,5 %.

Prima del confezionamento questi vini presentano:

un’acidità volatile ≤ 13,26 meq/l

un tenore di SO2 totale ≤ 140 mg/l

Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea.

I vini rossi, nei quali il Merlot N è spesso il vitigno principale, sono morbidi, fruttati e poco acidi; possono essere rinfrescati in anni di grande maturità dall’acidità dei vitigni Petit Verdot N e Cot N, ma l’associazione principale è quella del Merlot N con il Cabernet Sauvignon N e, in misura minore, con il Cabernet Franc N. Questi ultimi conferiscono ai vini una complessità aromatica e un potere tannico grazie ai quali possono conservare e sviluppare il proprio bouquet.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Densità di impianto — Distanza

Pratica colturale

Per gli appezzamenti piantati dal 1o agosto 2008 le viti presentano una densità minima di impianto di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza tra i filari superiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 0,85 metri. Questa densità di impianto può essere ridotta a 3 300 ceppi per ettaro. In tal caso la distanza tra i filari non può essere superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,85 metri.

Norme di potatura

Pratica colturale

È consentita soltanto la potatura a sperone (corta) o a rami lunghi (lunga). Per i vitigni Merlot N, Sémillon B e Muscadelle B, il numero di gemme franche in potatura non può essere superiore a 45 000 per ettaro e 18 per ceppo. Per gli altri vitigni, tra cui il Cabernet Franc N, il Cabernet Sauvignon N, il Sauvignon B e il Sauvignon Gris G, il numero di gemme franche in potatura non può superare le 50 000 gemme franche per ettaro e le 20 gemme franche per ceppo. Dopo la spollonatura il numero di tralci fruttiferi per ceppo non può superare: per i vitigni Merlot N, Sémillon B e Muscadelle B, 12 tralci per ceppo per le viti con una densità di impianto superiore o pari a 4 000 ceppi per ettaro, e 15 tralci per ceppo per le viti con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro; per gli altri vitigni, tra cui il Cabernet Franc N, il Cabernet Sauvignon N, il Sauvignon B e il Sauvignon Gris G, 14 tralci per ceppo per le viti con una densità di impianto superiore o pari a 4 000 ceppi per ettaro e 17 tralci per ceppo per le viti con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro. La posatura è effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz). La spollonatura viene eseguita prima dell’allegagione.

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati diversi da quelli ammissibili alla dicitura «Clairet», l’uso del carbone ad uso enologico è autorizzato per i mosti fino a un massimo del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal viticoltore interessato per il raccolto in questione.

Arricchimento

Pratica enologica specifica

È autorizzato l’arricchimento mediante concentrazione parziale dei vini rossi nel limite di una concentrazione del 15 % dei volumi arricchiti. Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale di seguito indicato: — I vini rossi e i vini bianchi con zuccheri fermentescibili non superano, dopo l’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %. In seguito all’arricchimento i vini rosati e bianchi secchi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

b.    Rese massime

Vini bianchi tranquilli (secchi e con zuccheri fermentescibili)

77 ettolitri per ettaro

Vini tranquilli rosati

72 ettolitri per ettaro

Vini rossi tranquilli — Viti con densità di impianto ≥ 4 000 ceppi/ha

68 ettolitri per ettaro

Vini rossi tranquilli — Viti con densità di impianto ≥ 4 000 ceppi/ha

64 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda in base al codice ufficiale geografico del 19 giugno 2017:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets-et-Castillon, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-sur-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Landede-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux-Cantenac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujanet-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Val-de-Virvée, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Sauvignon B

 

Merlot N

 

Cot N - Malbec N

 

Carmenère N

 

Petit Verdot N

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica beneficia di condizioni climatiche privilegiate relativamente omogenee per la produzione vinicola: una posizione nei pressi di grandi specchi d’acqua (Oceano Atlantico, estuario della Gironda, valli della Garonna e della Dordogna) che svolgono un importante ruolo di termoregolazione. Tuttavia gli influssi oceanici che mitigano le gelate primaverili si attenuano man mano che ci si allontana dal mare e dalle grandi valli e che ci si avvicina ai massicci forestali delle Landes, di Saintonge e della Double Périgourdine. Queste caratteristiche spiegano il ridotto impianto di vigneti alle estremità nord e sud-sud-ovest della zona geografica. Quest’ultima si estende sul territorio di 497 comuni sui 538 del dipartimento della Gironda, esclusa la parte sud-occidentale del dipartimento che non ha vocazione viticola e che è riservata alla silvicoltura.

I vitigni bordolesi, coltivati in un clima oceanico, hanno necessitato fin dal XVII e dal XVIII secolo di pali di sostegno e poi della generalizzazione del palizzamento per garantire una buona ripartizione della vendemmia e una superficie fogliare sufficiente a una corretta fotosintesi clorofilliana per una maturazione ottimale. I vari tipi di terreno e le diverse esposizioni hanno portato alla selezione e all’adattamento di diversi vitigni in base alle caratteristiche dell’ambiente. Se ne distinguono quattro tipi:

i terreni argilloso-calcarei e marnoso-calcarei, molto diffusi sulle pendici delle colline dove il Merlot N si esprime molto bene;

i terreni silicei misti di argille e di elementi calcarei, perfetti per il Merlot N e il Sauvignon B, ad esempio;

i terreni definiti «boulbènes» a limo argilloso con elementi silicei fini, che sono terreni più leggeri adatti alla produzione di vini bianchi secchi;

i terreni ghiaiosi, costituiti da ghiaia, ghiaia di quarzo e sabbia più o meno grossolana, che formano terrazze calde e ben drenate, perfette per la vite e soprattutto per il Cabernet Sauvignon N.

L’equilibrio tra i vitigni, la varietà dell’ambiente biofisico e il modo in cui il vigneto viene gestito e vinificato permettono di ottenere vini di particolare stile, caratterizzati da grande ricchezza aromatica. Grazie alla presenza del porto e agli stretti legami storici con altri paesi che già in epoca antica hanno dato vita a un commercio ricco e strutturato, il vigneto di Bordeaux è sempre stato orientato al resto del mondo, sfruttando o diffondendo innovazioni tecniche, favorendo il dinamismo delle aziende agricole, permettendo in tal modo di supportare, sviluppare ed esportare il suo know-how, sempre nel rispetto delle pratiche secolari. Con il matrimonio nel 1152 tra Eleonora, duchessa di Aquitania, ed Enrico II Plantageneto, futuro re d’Inghilterra, lo sviluppo del commercio portò gli inglesi a importare vini di Bordeaux che essi chiamarono «Claret» per il loro colore chiaro. Questa tradizione si è tramandata nel tempo e si ritrova oggi nelle diciture «Clairet» e «Claret». Il XVII secolo segna l’inizio di una nuova era commerciale con la nascita di nuovi consumatori. L’esportazione resta uno dei punti di forza della distribuzione dei vini di Bordeaux. Un terzo dei volumi prodotti è distribuito in oltre 150 paesi. La produzione viticola a denominazione di origine controllata, risorsa essenziale del dipartimento della Gironda, ha ampiamente contribuito alla formazione dei paesaggi rurali e urbani e all’aspetto dell’architettura locale (castelli vinicoli, cantine). Le principali città del dipartimento sono quelle con i porti sui fiumi il cui sviluppo è stato possibile grazie al commercio del vino.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini ammissibili alla denominazione di origine controllata «Bordeaux», con o senza le diciture «Clairet» e «Claret», è costituita dal territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento della Dordogne: Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Le Fleix, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Thénac, Villefranche-de-Lonchat.

Dipartimento di Lot-et-Garonne: Baleyssagues, Beaupuy, Cocumont, Duras, Esclottes, Lagupie, Loubès-Bernac, Sainte-Colombe-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras.

Denominazioni geografiche — Diciture integrative

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

La DOC «Bordeaux» può essere integrata dalle diciture «Claret» per i vini rossi e «Clairet» per i vini rosati scuri, secondo le disposizioni previste per questo tipo di vino, in particolare per quanto concerne le norme analitiche.

La DOC «Bordeaux» può essere completata dalla denominazione geografica «Haut-Benauge» per i vini bianchi, conformemente alle disposizioni previste per questa denominazione geografica integrativa, in particolare per quanto riguarda la zona geografica, il tipo di vitigno, la resa e le norme analitiche.

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

La denominazione geografica «Haut-Benauge» è indicata subito dopo il nome della denominazione di origine controllata «Bordeaux» in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri della suddetta denominazione di origine controllata.

Quadro normativo:

Legislazione dell’UE

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I vini bianchi con un tenore di zuccheri fermentescibili superiore a 5 grammi per litro e inferiore a 60 grammi per litro sono presentati con la dicitura corrispondente al tenore presente nel vino, quale definito dalla normativa comunitaria.

Unità geografica ampliata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica ampliata «Vin de Bordeaux». Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5514a84e-f7df-48fd-bc1b-7c65926936ae


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/13


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 248/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Bourgueil»

Numero di riferimento: PDO-FR-A0729-AM01

Data della comunicazione: 10.5.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Descrizione e motivi

Il paragrafo riguardante la zona geografica è sostituito dal seguente:

«La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité durante la seduta del comitato nazionale competente in data 16 dicembre 2010. Il perimetro di tale zona, alla data dell’approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, circoscrive il territorio dei seguenti comuni del dipartimento d’Indre-et-Loire, in base al codice ufficiale geografico del 2018:

Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Coteaux de Loire per il solo territorio dei comuni delegati di Saint-Patrice e Ingrandes de Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.»

La modifica tiene conto della fusione dei comuni, tuttavia il perimetro della zona geografica non è stato modificato.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 6.

2.   Norme di potatura

Descrizione e motivi

Come previsto al punto 1, lettera b), della sezione VI, la potatura delle viti è già effettuata con 12 gemme franche al massimo.

La potatura a Guyot semplice permette anche un capo a frutto da 8 gemme franche.

Questa modifica dovrà consentire di tenere maggior conto dei rischi legati al clima primaverile, che si sono amplificati nelle ultime annate.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.1.

3.   Produzione massima per particella

Descrizione e motivi

La produzione massima per particella passa da 9 500 kg/ha a 8 500 kg/ha. Con l’aumento del numero di gemme franche, l’ODG (Organismo di difesa e gestione) non intende incrementare il rendimento a scapito della qualità e ha pertanto deciso di ridurre la produzione massima per particella.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Copertura vegetale delle capezzagne

Descrizione e motivi

Al punto 2, lettera a), della sezione VI le parole: «oltre 1,50 metri dall’ultima pianta» sono sostituite da «alla distanza minima di 1 metro dall’ancoraggio della spalliera delle viti, e tale distanza può essere portata a 2,50 metri se la manutenzione del terreno è svolta meccanicamente;»

Tale modifica intende tener conto degli sviluppi delle pratiche colturali e di manutenzione della vegetazione mediante l’uso di mezzi meccanici.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Resa limite

Descrizione e motivi

La resa limite passa da 67 hl/ha a 65 hl/ha. Con l’aumento del numero di gemme franche, l’ODG (Organismo di difesa e gestione) non intende incrementare il rendimento a scapito della qualità e ha pertanto deciso di ridurre la resa limite per particella.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.2.

6.   Capacità del locale di vinificazione

Descrizione e motivi

La capacità minima richiesta per il locale di vinificazione è ridotta al fine di non penalizzare l’ingresso nel mercato di viticoltori giovani senza, tuttavia, voler trascurare i requisiti necessari per una corretta vinificazione e una buona conservazione del vino.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Circolazione tra depositari autorizzati

Descrizione e motivi

La sezione IX, punto 4, lettera b) del capo 1 riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Dichiarazione di assegnazione delle particelle

Descrizione e motivi

Al capo 2, sezione I, il punto 1 è soppresso riferendosi ad una fase non necessaria vista la situazione del «Bourgueil». Le denominazioni di origine controllata (DOC) che possono essere richieste nella zona di produzione della DOC «Bourgueil» sono le DOC «Saint Nicolas de Bourgueil», «Touraine», «Crémant de Loire» e «Rosé de Loire»: le particelle della DOC «Saint Nicolas de Bourgueil» sono tutte soggette a controllo in quanto vigneti destinati alla DOC stessa. Le particelle destinate alla produzione della DOC «Crémant de Loire» o «Rosé de Loire» sono iscritte obbligatoriamente nei registri di produzione tenuti dai produttori e le particelle destinate alla produzione di «Touraine» sono stabilite dall’operatore a decorrere dal mese di gennaio tramite assegnazione parcellare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Punti principali da verificare

Descrizione e motivi

Il capo 3 è stato riveduto allo scopo di rendere coerente la redazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Bourgueil

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

I vini sono fermi, rossi o rosati. Presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10,5 %. Dopo il condizionamento, i vini rispondono alle seguenti norme analitiche:

i vini rossi presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 2 grammi per litro;

i vini rosati hanno un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 4 grammi per litro e presentano un tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico, superiore a 3,5 grammi per litro. In seguito all’arricchimento non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. La fermentazione malolattica è portata a compimento per i vini rossi e il tenore di acido malico è inferiore o pari a 0,3 grammi per litro. I tenori di acidità volatile e di anidride solforosa totale per i vini rossi e rosati e il tenore di acidità totale per i vini rossi corrispondono ai valori fissati dalla normativa dell’UE. I vini rosati presentano in generale aromi di frutti rossi e a polpa bianca, freschi e piuttosto intensi, sottolineati talvolta da una nota agrumata. I vini rossi sono eleganti, di colore rosso rubino scuro tendente al granata intenso. La struttura tannica è spesso ben presente ma sfumata. L’espressione aromatica di questi vini unisce note di frutti rossi e neri. Taluni vini più opulenti migliorano se invecchiati per qualche anno. Potranno in questo caso rivelare sfumature più complesse, quali note di cacao, lievemente affumicate o speziate.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

Modalità di conduzione:

a)

Densità di impianto

I vigneti presentano una densità minima all’impianto di 4 500 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari non superiore a 2,10 metri. La distanza tra i ceppi su uno stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri e non può superare 1,10 metri.

b)

Norme di potatura

Le viti sono potate, anteriormente al 1o maggio, con un massimo di 12 gemme franche per pianta, secondo le seguenti tecniche:

potatura a Guyot semplice, con un capo a frutto recante 8 gemme franche al massimo e non più di 2 speroni con 1 o 2 gemme franche;

potatura a 2 tralci recanti non più di 4 gemme franche ciascuno e a 2 speroni con al massimo 1 o 2 gemme franche;

potatura a sperone (conduzione in cordone di Royat) con al massimo 6 speroni (detti localmente «poussiers») recanti non più di 2 gemme franche.

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati. Per i vini rossi sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell’UE e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

65 ettolitri per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité durante la seduta del comitato nazionale competente in data 16 dicembre 2010. Il perimetro di tale zona, alla data dell’approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, circoscrive il territorio dei seguenti comuni del dipartimento d’Indre-et-Loire, in base al codice ufficiale geografico del 2018:

Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Coteaux de Loire per il solo territorio dei comuni delegati di Saint-Patrice e Ingrandes de Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Cabernet Sauvignon N

 

Cabernet franc N

8.   Descrizione del legame/dei legami

I vigneti della denominazione di origine controllata «Bourgueil» si trovano a nord del fiume Loira, a monte della confluenza con il fiume Vienne e all’estremità nord-occidentale dei vigneti della denominazione «Touraine».

La zona geografica confina a nord con la foresta di Gâtine e a sud con il fiume Loira. Si estende in parte su un vasto declivio orientato a sud e coperto da foresta e per l’altra parte su terrazze e poggi, chiamati localmente «montilles».

I terreni della parte inferiore del declivio sono bruni calcarei, formatisi sull’argilla micacea del periodo Turoniano o sull’argilla da tufo giallo, mentre a metà del versante si trovano terreni argillosi-silicei originati da formazioni argillose-sabbiose del piano geologico Senoniano. Alla base del declivio, i terreni che si sono sviluppati sulle terrazze alluvionali antiche e sulle «montilles», piccoli poggi alluvionali di epoca moderna nel letto principale del fiume, sono caratterizzati da suolo filtrante di tipo sabbioso-ghiaioso.

La zona geografica comprende 8 comuni del dipartimento d’Indre-et-Loire Quest’area beneficia di un clima più mite e secco di quello che interessa la regione Touraine nel suo insieme. I boschi situati alla sommità del versante coltivato a viti garantiscono protezione dai venti freddi del nord.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

L’origine dei vigneti di Bourgueil è legata alla fondazione dell’abbazia di Bourgueil nel 990. Nel 1189 l’abate Baudry esalta le attrattive del proprio monastero e del suo vino. Il vigneto oltrepassa i muri del podere dell’abbazia e si espande sui declivi e sulle antiche terrazze della Loira.

Localmente denominato «breton», il vitigno Cabernet franc N rappresenta la varietà principale tra i vitigni coltivati. Introdotto per via fluviale, l’impianto di questa varietà nella regione ha potuto trovare grande impulso anche grazie all’unione politica tra le province d’Anjou e d’Aquitaine (secoli XI e XII).

Situati sulle rive della Loira, i vigneti della regione di Bourgueil sono da lunga data all’origine dell’esportazione di vini pregiati, in particolare verso i paesi fiamminghi già dal XVII secolo.

Le viti impiantate sulle terrazze alluvionali antiche resistono per un certo tempo alla filossera, la cui propagazione è più lenta nei terreni sabbiosi. La loro riconversione rapida in viti innestate e con il solo vitigno Cabernet franc N è prova dell’attaccamento dei viticoltori al vitigno adottato nel Medio Evo.

Dal 1937, anno in cui è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bourgueil», i volumi di produzione sono in aumento. Se l’orticoltura e la produzione di semi o liquirizia costituivano, all’inizio del XX secolo, una porzione considerevole dell’attività agricola degli abitanti di Bourgueil, la regione è ormai orientata principalmente alla viticoltura.

I vini rossi rappresentano la quota più rilevante della produzione, coprendo quasi il 95 % dei volumi. I vini rosati sono caratterizzati per lo più da aromi di piccoli frutti rossi e a polpa bianca, freschi e piuttosto intensi, sottolineati talvolta da una nota agrumata o di pepe.

I vini rossi sono vini eleganti, il cui colore può variare dal rosso rubino scuro al granata intenso. La struttura tannica di questi vini è spesso ben presente ma sfumata. L’espressione aromatica unisce per lo più note di frutti rossi e neri.

Dopo qualche anno di invecchiamento, taluni vini potranno presentare sfumature più complesse, quali note di cacao, lievemente affumicate o speziate. Riprendendo usi ancestrali, la superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve include unicamente le particelle che presentano i terreni bruni o poco profondi situati sull’argilla del declivio risalente al Turoniano, e i terreni sabbioso argillosi o sabbioso-ghiaiosi delle terrazze e delle «montilles». Questi terreni offrono un buon comportamento idrico e termico. Il sito aperto consente di beneficiare di condizioni climatiche favorevoli.

Questo contesto offre le condizioni idonee affinché il vitigno Cabernet franc N possa esprimersi in modo originale ed elegante, ma impone una gestione ottimale da applicarsi attraverso il divieto a determinati cloni, la conduzione del vigneto e la potatura corta. Le condizioni di allevamento della vite su terreni argillosi-sabbiosi o sabbiosi-ghiaiosi favoriscono un’espressione aromatica fruttata, con tannini sottili e morbidi, che spiegano il successo dei vini giovani. La viticoltura su terreni del Turoniano favorisce maggiormente la produzione di vini rossi opulenti, con una buona struttura tannica.

La competenza degli elaboratori e la fedeltà da oltre otto secoli al vitigno Cabernet franc N, conseguite attraverso l’esperienza di molte generazioni, si esprimono nella scelta degli uvaggi in funzione delle diverse situazioni.

Tale competenza, adattata alle condizioni specifiche del territorio in questione, vocato in primo luogo alla produzione del vino rosso, è stata applicata in modo naturale alla produzione dei vini rosati.

La Loira, scorrendo ai piedi delle viti, è strettamente legata all’origine e alla storia dei vigneti di Bourgueil. Il fiume ha fatto emergere per erosione l’ampio declivio ed è stato ancora il fiume a depositare i sedimenti alluvionali che costituiscono la parte sostanziale del substrato su cui sorgono i vigneti.

Quale via di scambi e di comunicazione, la Loira ha avuto un ruolo commerciale rilevante caratterizzato da grande operosità.

La notorietà e la reputazione dei vini «Bourgueil», il cui profumo sottile e fruttato era evocato negli archivi dell’abate benedettino già nel secolo XI, continuano a prosperare grazie al dinamismo dei produttori e dei promotori riuniti nell’ambito di associazioni.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

API

Quadro normativo

legislazione dell’UE

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento d’Indre-et-Loire:

Avoine, Azay-le-Rideau, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Cheillé, Chinon, Cinais, Gizeux, Huismes, Lerné, Lignières-de-Touraine, Marcay, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Saché, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Germainsur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly, Thizay, Vallères.

Dipartimento di Maine-et-Loire:

Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Varennes-sur-Loire, Villebernier.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a)

tutte le indicazioni facoltative sono riportate, sulle etichette, in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b)

le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

c)

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti di una località accatastata;

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-63d161e5-0b1b-4c56-a46c-721dcb37060b


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/19


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 248/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Crémant de Bourgogne»

Numero di riferimento: PDO-FR-A0676-AM01

Data della comunicazione: 11.4.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Aggiornamento dell’elenco dei comuni della zona geografica

Descrizione e motivi

Alcuni comuni hanno cambiato nome o si sono fusi dopo la prima approvazione del disciplinare. Di conseguenza l’elenco dei comuni che compongono la zona geografica è stato aggiornato ma senza modificarne il perimetro. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco è indicato rispetto alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE.

Il punto 6 del documento unico è pertanto modificato di conseguenza.

2.   Superficie parcellare delimitata

Descrizione e motivi

La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine controllata in esame.

La delimitazione delle parcelle è stata completata in diversi comuni della zona geografica. Questa operazione è stata l’occasione per confermare la delimitazione dei comuni già delimitati. Ciò ha indotto l’autorità nazionale competente ad approvare la delimitazione delle parcelle in tutta la zona a una nuova data di approvazione.

Le vecchie date di approvazione da parte dell’autorità nazionale competente relative alla delimitazione delle parcelle per comune, quali riportate nell’allegato del disciplinare della denominazione, sono state soppresse.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione del prodotto

Crémant de Bourgogne

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

I vini sono vini spumanti di qualità bianchi o rosati.

a)

Prima dell’aggiunta dello sciroppo di dosaggio e in caso di arricchimento del mosto, i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

b)

I tenori di acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale, zuccheri e la sovrapressione di anidride carbonica misurata a una temperatura di 20 °C sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria.

Il vino è caratterizzato da una spuma fine e sostenuta con bollicine delicate e persistenti. Al naso il vino giovane rivela spesso note fruttate, floreali e minerali, associate a una certa freschezza. Con il tempo si esprimono aromi più complessi che evolvono verso note secondarie e terziarie. La freschezza in bocca è esaltata dal rilascio dell’anidride carbonica.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

a)

Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’uso del carbone ad uso enologico, singolarmente o in combinazione nelle preparazioni;

b)

È vietato l’uso di pezzi di legno;

c)

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabilite a livello comunitario e nel codice rurale e della pesca marittima;

d)

I siti di pressatura devono soddisfare criteri relativi al ricevimento del raccolto, agli impianti di pressatura e alle presse, al caricamento delle presse, al frazionamento dei succhi e all’igiene.

Densità di impianto

Pratica colturale

Le viti hanno una densità minima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari inferiore o pari a 2,50 metri;

Quando la densità di impianto è superiore a 8 000 ceppi per ettaro, le viti non possono presentare una distanza tra i ceppi sullo stesso filare inferiore a 0,50 metri;

Quando la densità di impianto è inferiore o uguale a 8 000 ceppi per ettaro, le viti non possono presentare una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 0,80 metri;

Le viti impiantate alla rinfusa hanno una densità minima di impianto di 9 000 ceppi per ettaro e una distanza tra i ceppi superiore a 0,50 metri;

Norme di potatura

Pratica colturale

Disposizioni generali

Le viti sono potate secondo le seguenti tecniche:

a potatura corta (viti allevate a cordone Royat) con un numero di gemme franche per metro quadro inferiore o pari a 12, oppure;

a potatura lunga a Guyot semplice o Guyot doppio con un numero di gemme franche per metro quadro inferiore o pari a 10.

Le varietà Chardonnay B e Sacy B (solo nei comuni del dipartimento del Rodano e nei comuni del dipartimento di Saône-et-Loire compresi nel vigneto delimitato della denominazione di origine controllata «Mâcon») sono in potatura «à queue du Mâconnais» (ad archetto), con un numero di gemme franche per metro quadro inferiore o pari a 10.

Le varietà Chardonnay B e Sacy B (ad eccezione dei comuni del dipartimento del Rodano e dei comuni del dipartimento di Saône-et-Loire compresi nel vigneto delimitato della denominazione di origine controllata «Mâcon») sono in potatura «Chablis», con un numero di gemme franche per metro quadro inferiore o pari a 10.

Norme di potatura particolari

Pratica colturale

Disposizioni particolari

La potatura a Guyot semplice può essere adattata:

con un secondo sperone per alternare la posizione del tralcio tra un anno e l’altro;

con un tralcio accorciato a un massimo di 3 gemme franche e uno sperone limitato a 2 gemme franche.

Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con gemme franche aggiuntive, a condizione che nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie il numero di tralci fruttiferi dell’anno per metro quadro sia inferiore o pari al numero di gemme franche definito per le norme di potatura.

Irrigazione e trasporto del raccolto

Pratica colturale

Irrigazione

È vietata l’irrigazione.

Trasporto del raccolto

a)

Durante il trasporto, il raccolto è protetto contro la pioggia.

b)

Il raccolto viene trasportato dal luogo di raccolta all’impianto di pressatura in recipienti:

che non superano la profondità di 0,50 metri per evitare qualsiasi compattazione;

non stagni e che permettono al succo di fluire rapidamente e completamente durante il trasporto e nell’attesa della pressatura.

c)

Il tempo che intercorre tra la vendemmia e la pressatura è il più ridotto possibile. In nessun caso questa durata può superare le 24 ore.

b.    Rese massime

Resa

90 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

a)

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini sono effettuati nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 7 luglio 2011. Il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni in base al codice ufficiale geografico del 2018:

Dipartimento della Côte-d’Or:

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Échevronne, L’Étang-Vergy, Fixin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesme, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot;

Dipartimento del Rodano:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Étienne-des-Oullières, Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Val d’Oingt, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux e Villié-Morgon;

Dipartimento di Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzéla-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sur-Fley, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Épertully, Étrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Frégande (solo per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles e Viré;

Dipartimento dell’Yonne:

Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Épineuil, Éscolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Montholon (solo per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Champvallon e Volgré), Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton (solo per la parte corrispondente al territorio dell’ex comune di Vermenton), Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes e Viviers.

b)

La vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento dei vini possono essere effettuati anche nel territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento della Côte-d’Or:

Châtillon-sur-Seine, Grancey-sur-Ource, Montagny-lès-Beaune e Prusly-sur-Ource;

Dipartimento dell’Yonne:

Cruzy-le-Châtel.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Pinot Gris G

8.   Descrizione del legame/dei legami

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica sorge sui rilievi tradizionalmente votati alla viticoltura dei dipartimenti dell’Yonne, della Côte-d’Or, della Saône-et-Loire e del Rodano. La zona geografica comprende un gruppo di vigneti più o meno separati che si estende per circa 250 chilometri da nord a sud sul territorio di oltre 300 comuni.

I vigneti dell’Yonne e dello «Châtillonnais», a nord della «Côte d’Or», sono impiantati sui rilievi a cuesta del bacino parigino, su sedimenti risalenti al Giurassico superiore, ad eccezione del «Vézelien», impiantato su formazioni del Giurassico inferiore e medio, e del «Jovinien», impiantato su formazioni del Cretaceo superiore. Qui i substrati sono prevalentemente marnosi (calcareo-argillosi), localmente calcarei. Il vigneto è limitato ai rilievi più esposti delle cuesta, sulle pendici delle valli principali che drenano la regione, l’Yonne e i suoi affluenti, la Senna e i suoi affluenti. Il vigneto sorge ad altitudini comprese tra i 150 e i 300 metri.

Da Digione ai dintorni di Lione, i vigneti occupano una serie quasi continua di rilievi rettilinei. Si tratta del margine occidentale della piana di Bresse: importante struttura tettonica crollata durante il sollevamento nelle Alpi. I substrati sono prevalentemente sedimentari, calcarei o marnosi, generalmente risalenti al Giurassico, ma localmente anche al Triassico. Localmente, soprattutto nel dipartimento di Saône-et-Loire, le viti sorgono su formazioni di basamento metamorfico e granitico dell’era Primaria, generando terreni acidi. Anche se i rilievi dell’entroterra sono talvolta alti (650 metri in Côte-d’Or, 1 000 metri nel «Beaujolais»), l’impianto delle viti si limita ad altitudini comprese tra i 250 e i 400 metri. Ogni vigneto è caratterizzato da un paesaggio, una geologia e uno stile morfologico proprio:

ampie valli che sprofondano negli altipiani calcarei del bacino parigino;

sottile fascia continua situata al confine tra la pianura e l’altopiano per «la Côte»;

successione di rilievi paralleli in asse nord-sud («chaînons») nel «Mâconnais».

La regione vinicola della Borgogna («Bourgogne viticole») presenta un clima oceanico piuttosto fresco. Questo clima è caratterizzato da un regime pluviometrico moderato e regolare senza particolari fenomeni di siccità estiva. Le temperature riflettono la freschezza del clima, con una media annua di 11 °C.

Ben pronunciato nel dipartimento dell’Yonne, il clima è in qualche modo attenuato, nel sud-est della zona geografica, dal rilievo dei monti del Morvan e dello Charolais che funge da schermo e genera un effetto foehn che si manifesta con un’umidità minore e una temperatura superiore a quella di riferimento regionale.

La parte orientale della zona geografica è interessata da influssi continentali che danno luogo a temperature invernali relativamente basse, periodi di gelate che possono essere lunghi e intensi, ma anche autunni talvolta molto secchi e soleggiati.

Gli influssi meridionali, che si avvertono soprattutto nella parte meridionale della zona geografica, possono dare momentaneamente luogo a elevate temperature estive e a risalite di aria calda proveniente dal mare, responsabili di tempeste estive.

Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve corrispondono a tutti i settori tradizionalmente riconosciuti per la loro attitudine alla viticoltura. Queste parcelle occupano di preferenza i pendii ben esposti dei rilievi principali, oltre alle zone pedemontane, agli altipiani freschi e ai versanti rivolti a nord e a ovest: tutte condizioni che garantiscono un drenaggio ottimale e buone capacità di riscaldamento del suolo.

Fattori umani rilevanti per il legame

La coltivazione della vite è documentata fin dall’epoca gallo-romana.

Già nel Medioevo i vigneti della Borgogna avevano acquisito un’importanza economica ed erano conosciuti oltre confine.

È ben noto il ruolo delle strutture ecclesiastiche (abbazie, vescovadi) e dei nobili nella costruzione della fama dei vini di «Borgogna». Cluny, Cîteaux, Pontigny, il Capitolo di Langres e i Duchi di Borgogna hanno contribuito, ciascuno a suo modo, alla costruzione di un vigneto di prestigio e all’influenza di questi vini.

Nel XVIII secolo il significativo sviluppo del commercio di vini dà vita a una nuova potenza economica. I vini di Borgogna vengono ampiamente commercializzati verso il nord della Francia e l’Europa settentrionale e anche in altri continenti.

È tuttavia nel XIX secolo che la regione vinicola della Borgogna trova la propria individualità. Le vecchie divisioni amministrative (province) o le divisioni più recenti (dipartimenti) si fondono con la dimensione economica e centri urbani come Auxerre, Digione, Beaune, Chalon-sur-Saône e Mâcon garantiscono la distribuzione dei vini della regione. Il nord del «Beaujolais» si identifica in quel periodo con i vini di Mâcon. Anche il «Tonnerrois» e lo «Châtillonnais», alle porte della Champagne, si ispirano al modello della Borgogna.

All’inizio del XIX secolo i produttori della Borgogna si interessano all’elaborazione di vini spumanti secondo le tecniche messe a punto nella Champagne, in particolare a Rully, in Saône-et-Loire dal 1820, a Nuits-Saint-Georges, poi nel 1840 a Chablis. Il nuovo prodotto viene apprezzato soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti e il metodo si diffonde rapidamente. Alcuni vini spumanti sono prodotti nel cuore dei territori più belli come «Clos Vougeot», «Chambertin», «Chablis» ecc.

I produttori di vini spumanti si sono riuniti in un sindacato sin dal 1939 e nel 1943 hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bourgogne mousseux».

Il decreto riserva questa denominazione di origine controllata ai vini bianchi, rossi e rosati prodotti con seconda fermentazione in bottiglia. A partire dagli anni 1960, alcuni produttori della Borgogna hanno voluto formalizzare e tutelare la loro produzione di vini spumanti di alta qualità e hanno messo in atto rigorose norme di raccolta ed elaborazione che hanno condotto al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Crémant de Bourgogne» con decreto del 1975 per alcuni vini bianchi o rosati.

Tra le varietà sono compresi tutti i vitigni della Borgogna, con una netta prevalenza di Chardonnay B e di Pinot Noir N. La frammentazione geografica del vigneto riflette alcune differenze nei metodi di produzione: ogni piccola regione, forte di un know-how antico, ha infatti mantenuto pratiche locali nella gestione della vite, come testimoniano gli archetti del Mâconnais o la potatura detta a «Chablis» nell’Yonne.

Nel 2011 il vigneto della denominazione di origine controllata «Crémant de Bourgogne» contava una superficie di 2 000 ettari, con una produzione annua di quasi 125 000 ettolitri, pari a quasi 15 milioni di bottiglie.

Il vino è caratterizzato da una spuma fine e sostenuta con bollicine delicate e persistenti. Al naso il vino giovane rivela spesso note fruttate, floreali e minerali, associate a una certa freschezza. Con il tempo si esprimono aromi più complessi che evolvono verso note secondarie e terziarie. La freschezza in bocca è esaltata dal rilascio dell’anidride carbonica.

Interazioni causali

Il «Bourgogne» è un vigneto settentrionale dove la vite è soggetta a forti pressioni climatiche. Per questo motivo l’impianto si limita alle situazioni più favorevoli che godono di mesoclimi più caldi e asciutti rispetto al clima regionale e di terreni drenanti capaci di smaltire gli eccessi idrici, beneficiando al contempo di una buona fertilità e di un rapido riscaldamento.

Il vigneto è pertanto concentrato sui rilievi principali, spesso di natura calcarea e di moderata altitudine.

Il clima fresco della zona geografica è particolarmente favorevole alla produzione di vini spumanti. I terreni e l’esposizione si combinano in zone che, oltre a garantire una buona maturazione delle uve, preservano l’acidità necessaria alla qualità dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Crémant de Bourgogne».

Un vitigno poco diversificato e autoctono, particolarmente adatto alle condizioni pedoclimatiche locali, contribuisce all’espressione di una gamma di vini bianchi e rosati che condividono caratteristiche di acidità e fruttato dei vini settentrionali che garantiscono loro un’indiscussa eleganza.

I produttori, desiderosi di ottenere un vino di alta qualità, si sono dati regole rigorose per preservare al meglio le qualità della materia prima e offrire vini ineccepibili. Il raccolto è trattato con la massima cura per evitare l’ossidazione dei succhi tra la raccolta e la pressatura. L’uso di uve intere, l’eliminazione dei succhi prodotti durante il trasporto, l’attenta manipolazione, la pressatura effettuata in un ambiente curato con attrezzature idonee e secondo regole che definiscono un preciso rapporto tra il peso del raccolto utilizzato e il volume del mosto estratto assicurano la qualità e la limpidezza dei succhi ottenuti, garantiscono un’estrazione delicata preservando la delicatezza degli aromi e permettono di offrire vini dal colore chiaro e brillante.

Forti dell’esperienza acquisita in oltre un secolo, i produttori di vini spumanti hanno una perfetta padronanza della composizione delle loro partite di prodotto. Per garantire un’espressione aromatica ottimale, l’uvaggio privilegia i vitigni più prestigiosi (Pinot Noir N, Pinot Gris G, Chardonnay B). Le caratteristiche aromatiche, la complessità e la finezza del vino sono frutto di un lungo periodo di affinamento, con l’immissione in commercio dopo almeno 12 mesi dalla data di imbottigliamento.

Il «Crémant de Bourgogne» costituisce una componente essenziale della produzione viticola della Borgogna. Al 2011 il 30 % della produzione è venduto in tutti i continenti.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

a)

Tutte le operazioni di produzione, dalla raccolta delle uve fino allo sboccamento, hanno luogo nella zona geografica.

b)

Il confezionamento dei vini viene effettuato nella zona geografica tenendo conto del processo di elaborazione con seconda fermentazione in bottiglia.

c)

L’imbottigliamento in bottiglie di vetro, in cui avviene la formazione della spuma, è effettuato a partire dal 1o dicembre successivo alla raccolta.

d)

I vini sono immessi in commercio dopo un periodo minimo di affinamento di 12 mesi dalla data di imbottigliamento.

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni comunitarie, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-883c2bee-8878-47f3-868b-dbbb71ff41f3


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/26


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 248/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Médoc»

Numero di riferimento: PDO-FR-A0730-AM03

Data della comunicazione: 10.4.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica — modifica redazionale

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, punto IV, paragrafo 1, del disciplinare i comuni di Cantenac e Margaux sono eliminati mentre viene aggiunto il comune di Margaux-Cantenac.

Si tratta di una modifica redazionale facente seguito alla fusione dei suddetti comuni. La zona di produzione della DOP «Médoc» è invariata.

Il punto 2.6 del documento unico è modificato di conseguenza.

2.   Superficie parcellare delimitata

Descrizione e motivi

Il paragrafo 2 del punto IV del capitolo I del disciplinare è modificato per aggiornare le date di approvazione della delimitazione delle parcelle.

1)

Dopo le parole: «9 aprile 2008» sono aggiunte le parole: «del 28 settembre 2011, 26 giugno 2013, 11 settembre 2014, 9 giugno 2015, 8 giugno 2016, 23 novembre 2016 e 15 febbraio 2018 e della sua commissione permanente del 25 marzo 2014».

2)

Le date del 9 novembre 1960, 13 maggio 1970 e 6 novembre 1997 sono cancellate.

La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine controllata in esame.

A seguito di tale modifica viene introdotta una misura transitoria nel capitolo 1, punto XI, paragrafo 1 del disciplinare: le parcelle escluse dalla superficie parcellare delimitata, elencate nell’allegato III del disciplinare, continuano a beneficiare per il raccolto del diritto alla denominazione di origine controllata fino all’estirpazione e al massimo fino al 31 dicembre 2024.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

3.   Zona di prossimità immediata — modifica redazionale

Descrizione e motivi

La descrizione della zona di prossimità immediata è modificata a seguito della fusione di comuni senza effetti sulla zona di prossimità immediata i cui confini rimangono invariati.

Nel capitolo I, punto IV, paragrafo 3, lettera b), del disciplinare, i comuni di Aubie-et-Espessas, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Civrac-de-Dordogne, Saint-Antoine e Salignac sono soppressi.

Sono aggiunti i comuni di Val de Virvée, Castets-et-Castillon e Civrac-sur-Dordogne.

I comuni di Aubie-et-Espessas, Saint-Antoine e Salignac si sono fusi e sono diventati il comune di Val de Virvée.

I comuni di Castets-en-Dorthe e Castillon-de-Castets si sono fusi e sono diventati il comune di Castets-et-Castillon.

Il comune di Civrac-de-Dordogne è modificato in Civrac-sur-Dordogne.

Il punto 2.9 del documento unico è modificato di conseguenza.

4.   Legame con l’origine

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, punto X, sezione 1, terzo paragrafo della lettera a) del disciplinare, il numero di comuni della zona geografica è modificato da 52 a 51 a seguito della fusione dei comuni di Cantenac e Margaux.

Il punto 2.8 del documento unico è aggiornato di conseguenza.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione del prodotto

Médoc

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini tranquilli rossi caratterizzati da un ottimo potenziale di invecchiamento. Sono vini tannici, di colore intenso, strutturati prevalentemente a partire dal Cabernet Sauvignon N (vitigno tradizionale) combinato con il Merlot N, in misura minore con il Cabernet Franc N e il Petit Verdot N o, più raramente, con il Cot N e il Carmenère N. Il Cabernet Sauvignon N conferisce ai vini note speziate. Il Merlot N apporta rotondità, morbidezza e aromi di frutti rossi. La struttura e la complessità sono rafforzate dall’uvaggio con il Cabernet Franc N o il Petit Verdot N; quest’ultimo conferisce anche freschezza.

Dopo l’arricchimento questi vini non superano il TAVT del 13 %.

Il loro titolo alcolometrico volumico naturale è almeno pari all’11 %.

Ciascuna partita di vino venduto (sfuso) o confezionato presenta:

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) inferiore o pari a 3 g/L

un contenuto di acido malico inferiore o pari a 0,2 g/L

I vini venduti sfusi o confezionati anteriormente al 1o ottobre dell’anno successivo a quello della raccolta presentano un tenore di acidità volatile inferiore o pari a 12,25 meq/l. Dopo tale data i vini hanno un tenore di acidità volatile inferiore o pari a 16,33 meq/l.

Ogni partita di vino venduto sfuso presenta un tenore di anidride solforosa inferiore o pari a 140 milligrammi per litro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

13

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Arricchimento

Pratica enologica specifica

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite fino a un tasso di concentrazione del 15 %. Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

Modo di coltivazione dei vigneti

Pratica colturale

Densità: I vigneti presentano una densità minima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

Norme di potatura: la potatura è obbligatoria ed è effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz). Le viti sono potate secondo le seguenti tecniche: — potatura a due tralci, Guyot doppio (chiamata anche potatura «médocaine») con un massimo di 5 gemme franche per tralcio; — potatura Guyot semplice e Guyot misto con un massimo di 7 gemme franche per ceppo; — potatura corta, a palmetta a 4 branche o a 2 cordoni, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

b.    Rese massime

65 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda: Arcins, Arsac, Avensan, Bégadan, Blaignan, Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, Couquèques, Cussac-Fort-Médoc, Gaillan-en-Médoc, Grayan-et-l’Hôpital, Jau-Dignac-et-Loirac, Labarde, Lamarque, Lesparre-Médoc, Listrac-Médoc, Ludon-Médoc, Macau, Margaux-Cantenac, Moulis-en-Médoc, Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Parempuyre, Pauillac, Le Pian-Médoc, Prignac-en-Médoc, Queyrac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, SaintVivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Hélène, Salaunes, Soulacsur-Mer, Soussans, Le Taillan-Médoc, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vensac, Le Verdon-sur-Mer e Vertheuil.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Petit Verdot N

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Médoc» si trova nel dipartimento della Gironda, sulla riva sinistra della Garonna e poi della Gironda a nord di Bordeaux. Questa parte viticola della penisola del Médoc si estende per quasi 80 chilometri da nord a sud e per poco più di dieci chilometri da est a ovest coprendo il territorio di 51 comuni.

La facciata fluviale della regione del Médoc si distingue per le misurate fluttuazioni stagionali e per una piovosità alquanto moderata per un clima atlantico. Anche se la posizione settentrionale della zona geografica rende il clima meno caldo rispetto al sud della penisola, nella zona geografica le precipitazioni sono minori. Questi fattori climatici favorevoli alla viticoltura sono imputabili all’effetto regolatore termico dovuto alla presenza dell’Oceano Atlantico a ovest e dell’estuario della Gironda a est. Il clima oceanico, che in alcuni anni è accompagnato da qualche piovosa depressione autunnale o, al contrario, da autunni caldi e molto soleggiati, incide in misura notevole sulle annate.

I paesaggi viticoli sono caratterizzati da rilievi poco pronunciati (tra 3 e 50 metri di altitudine), delimitati a ovest dalla foresta e a est dall’estuario della Gironda. Da sud a nord si susseguono le groppe ghiaiose delle colline viticole delimitate da numerosi fiumi chiamati «jalles» e da zone non vinicole più paludose.

Generazioni di viticoltori hanno contribuito a valorizzare la specificità dei terreni viticoli della regione del Médoc, famosi in tutto il mondo. Nel corso della storia la profonda conoscenza del suolo da parte dei viticoltori e la ricerca dell’ottimizzazione della qualità del suolo, grazie alla padronanza di tecniche di drenaggio, hanno consentito di sviluppare pratiche colturali più adatte alla produzione di vini rossi da invecchiamento. Nonostante l’avanzamento dei trattamenti fitosanitari e le possibilità offerte dalla meccanizzazione, i viticoltori hanno continuato a seguire pratiche viticole volte a mantenere la tipicità dei vini rossi prodotti.

Oggi le principali varietà coltivate nella regione del Médoc sono il Cabernet Sauvignon N, vitigno di elezione dei terreni ghiaiosi, il Merlot N, ricercato per il suo fruttato, il Cabernet Franc N nei suoli a prevalenza calcarea e il Petit Verdot N nei terreni caldi e filtranti. Questa diversità di vitigni e di suoli della denominazione di origine controllata «Médoc» impone una coltivazione selettiva dei vigneti.

Questo metodo di gestione selettiva permette di ottenere uve molto mature e sane dalle rese controllate. Sono possibili macerazioni per ottenere i vini concentrati desiderati ed è pertanto essenziale un affinamento di almeno sei mesi per ammorbidirli.

I vini tannici, di colore intenso, sono strutturati prevalentemente a partire dal Cabernet Sauvignon N combinato con il Merlot N e, in misura minore, con il Cabernet Franc N e il Petit Verdot N o, più raramente, con il Cot N e il Carmenère N. Il Cabernet Sauvignon N è il vitigno tradizionale e conferisce note speziate ai vini del «Médoc». In uvaggio con il Merlot N, quest’ultimo apporta ai vini rotondità, morbidezza e aromi di frutti rossi. Quando invece è dominante, il Merlot N permette di raggiungere più rapidamente gli aromi di evoluzione desiderati. La struttura e la complessità sono rafforzate dall’uvaggio con il Cabernet Franc N o il Petit Verdot N; quest’ultimo conferisce anche freschezza.

I vini presentano un ottimo potenziale di invecchiamento.

Il risultato di una lunga storia di valorizzazione, questo territorio vitivinicolo, attraversato dalla strada dei vini (Route des Vins), è costellato da «Châteaux» viticoli, ampie tenute dal variegato patrimonio architettonico, alternati a piccolissime aziende a conduzione familiare che per le loro attività di vinificazione, commercializzazione e promozione si appoggiano a diverse cantine cooperative.

La reputazione dei vini di questa denominazione di origine controllata è antica e le sue basi poggiano sulla nozione di «Château» (castello). Con il matrimonio tra Eleonora, duchessa di Aquitania ed Enrico II Plantageneto, futuro re di Inghilterra nel 1152, lo sviluppo del commercio con l’Inghilterra contribuì notevolmente alla fama dei vini del «Médoc» all’estero.

Nel 1647, quando la «Jurade de Bordeaux», il consiglio comunale di Bordeaux ai tempi dell’Ancien Régime, pubblicò la prima classificazione dei vini di Guyenne della storia, i vini delle parrocchie del «Médoc» erano già rinomati. Sotto Luigi XV questa classificazione viene affinata per regione e divisa in «parrocchie» e poi in «crus». Queste diverse classificazioni hanno condotto nel 1855 alla cosiddetta «Classificazione dei vini di Bordeaux» («Classement des vins de Bordeaux») che ha inserito i vini del «Médoc» tra quelli della Gironda. Nel 1932 è stata poi pubblicata la classifica dei «Crus Bourgeois du Médoc».

La fama acquisita dai vini del «Médoc» negli ultimi quattro secoli è merito della qualità e della tipicità dei suoi vini in ogni epoca, a prescindere dai cambiamenti nei gusti e dall’evolversi dei canoni vitivinicoli. Il corpo e il colore dei vini della denominazione di origine controllata «Médoc», la loro capacità di sviluppare un bouquet, la combinazione di tannini e frutta grazie all’uvaggio sono altrettanti fattori che li distinguono nettamente sia tra i vini «Bordeaux» sia, più in generale, tra i vini della Francia.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda in base al codice ufficiale geografico del 19 giugno 2017: Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Les Artigues-de-Lussac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychacet-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelviel, Castets et Castillon, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Civrac-de-Blaye, Civrac-sur-Dordogne, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Les Eglisottes-et-Chalaures, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Le Fieu, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Juillac, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamothe-Landerron, La Lande-de-Fronsac, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Paillet, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Le Pout, Préchac, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Le Puy, Puybarban, Puynormand, Quinsac, Rauzan, Reignac, La Réole, Rimons, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, SaintAignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denisde-Pile, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre, Sallebœuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulignac, Soussac, Tabanac, Taillecavat, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Tresses, Uzeste, Val de Virvée, Vayres, Vérac, Verdelais, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac e Yvrac.

Unità geografica ampliata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura può specificare l’unità geografica ampliata «Vin de Bordeaux – Médoc» o «Grand Vin de Bordeaux – Médoc». Le dimensioni dei caratteri di questa denominazione non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c0c6b3dd-b9e7-4b9d-a605-dc6ef93f4e88


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


24.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/32


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 248/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Pineau des Charentes»

Numero di riferimento: PDO-FR-A0489-AM01

Data della comunicazione: 10.5.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Indicazione supplementare

Descrizione e motivi

Al capitolo I, sezione II, il paragrafo «che, in ragione dell’annata e delle condizioni particolari di invecchiamento di cui al presente disciplinare, presentano un profilo aromatico di tipo ‘ossidativo’ intenso, complesso e caratteristico dei Cognac invecchiati» è sostituito dal paragrafo «che soddisfano le condizioni di produzione stabilite per tali indicazioni nel presente disciplinare». Ciò consente di semplificare la redazione.

Questa modifica non pregiudica il documento unico.

2.   Tipi di prodotto

Descrizione e motivi

Al capitolo I, punto III, il paragrafo «vini liquorosi bianchi e vini liquorosi rosé o rossi» è sostituito da «vini liquorosi bianchi, rosé e rossi». La precedente formulazione lasciava intendere che vi fossero soltanto due categorie di prodotti, mentre ciascun colore rappresenta una categoria di prodotto a sé stante.

Questa modifica non pregiudica il documento unico.

3.   Identificazione delle parcelle

Descrizione e motivi

Al capitolo I, sezione IV:

al punto 2, lettera b), il testo «presso i servizi dell’Institut national de l’origine et de la qualité (in appresso “INAO”) prima del 1o luglio dell’anno antecedente l’anno della prima dichiarazione di vendemmiaDescrizione e motivi» è sostituito da «entro il 10 dicembre dell’anno antecedente l’anno della prima dichiarazione di vendemmia, presso l’organo di difesa e di gestione, da trasmettere ai servizi dell’Institut national de l’origine et de la qualité (in appresso “INAO”)»;

al punto 2, lettera b), i paragrafi: «Ogni parcella per la quale i mosti non sono rivendicati per la produzione della denominazione di origine controllata “Pineau des Charentes” per cinque anni consecutivi viene cancellata dall’elenco delle parcelle identificate dal comitato nazionale competente dell’INAO.

La decisione motivata di cancellazione o respingimento di parcelle identificate, adottata dal comitato nazionale competente dell’INAO, viene notificata agli interessati ai quali è concesso un termine di un mese a decorrere dalla ricezione della notifica per presentare eventuali osservazioni ai servizi dell’INAO.

Tali reclami sono soggetti a un nuovo esame da parte del comitato nazionale competente dell’INAO su parere della commissione di esperti.» sono soppressi.

Questa modifica è stata apportata in considerazione del fatto che tale disposizione non corrispondeva più all’identificazione delle parcelle definita come strumento di delimitazione geografica. Le modalità di cancellazione delle parcelle trascorsi 5 anni senza rivendicazione sono ridefinite in termini di assegnazione delle parcelle, la cui gestione sarà garantita dall’ente di difesa e gestione.

Questa modifica non pregiudica il documento unico.

4.   Tipo di vitigno

Descrizione e motivi

Al capitolo I, sezione V:

il testo «o Gros Meslier B» è aggiunto dopo «Meslier Saint-François B»;

il testo «Trousseau gris G (o Chauché gris G)» è aggiunto dopo «Sémillon B»;

è aggiunta la frase «Il vitigno Trousseau gris G (o Chauché gris G) non può rappresentare più del 10 % del tipo di vitigno attribuito al Pineau des Charentes.»;

il termine «o» tra rosé e rossi è sostituito dal termine «e»;

il testo «Cot N (o» è aggiunto prima di Malbec N.

Ciò corrisponde all’aggiunta di sinonimi per i vitigni Meslier di Saint François B e Malbec B.

Viene altresì introdotta la possibilità di impianto del vitigno Trousseau gris G (o Chauché gris G), una varietà di uva da vino antecedentemente coltivata nel vigneto. Questa possibilità è accompagnata da una limitazione del 10 % per tale tipo di vitigno in maniera da limitare i rischi di modifica della tipicità.

Questa modifica non pregiudica il documento unico.

5.   Resa

Descrizione e motivi

alla sezione VIII, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«La resa di cui all’articolo D. 645-7 del codice rurale e della pesca marittima è fissata a 68 ettolitri di mosto per ettaro.»

alla sezione VIII, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2)   Resa massima

A norma dell’articolo D. 645-7 del codice rurale e della pesca marittima, la resa massima in termini di vino liquoroso è fissata a 45 ettolitri per ettaro mentre quella in termini di mosto è fissata a 85 ettolitri per ettaro.»

alla sezione VIII è inserito il punto 3 contenente il seguente testo:

«3)   Entrata in produzione di vigne giovani

La possibilità di beneficiare della denominazione di origine controllata «Pineau des Charentes» può essere concessa ai vini liquorosi i cui mosti provengono:

da parcelle di vigne giovani soltanto a partire dal secondo anno successivo a quello di impianto in loco prima del 31 luglio;

da parcelle di vigne che sono state oggetto di innesto in loco o di sovrainnesto, non prima del primo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l’innesto o il sovrainnesto effettuato prima del 31 luglio, e soltanto non appena le parcelle contengono soltanto varietà di uve da vino consentite ai fini della denominazione.»

Tali modifiche corrispondono all’aggiunta di una resa in termini di mosti di 68 ettolitri per ettaro. La resa massima in termini di vino liquoroso è aumentata, passando da 42 a 45 ettolitri per ettaro. L’aumento della resa del Pineau des Charentes è stato reso necessario dalla determinazione di una resa massima in termini di Cognac (16 hl AP/ha).

La soppressione del paragrafo «di parcelle di vigne giovani soltanto a partire dal primo anno successivo a quello durante il quale l’innesto in loco è stato effettuato prima del 31 luglio;» corrisponde alla sua integrazione nel paragrafo che segue.

Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.

6.   Elaborazione

Descrizione e motivi

Al capitolo I, sezione IX:

al punto 2, lettera a), è soppresso il testo «al momento della mutizzazione» in quanto ridondante.

al punto 3:

è aggiunta una lettera b) «I vini liquorosi rosé sono soggetti a un affinamento minimo di otto mesi, di cui almeno sei mesi in contenitori in legno di rovere.» Ciò consente di distinguere i «Pineau des Charentes» rosé e rossi che non sono elaborati seguendo le medesime norme.

Ciò comporta una modifica delle lettere b), c), d), e) che diventano rispettivamente le lettere c), d), e) ed f).

alla lettera e), il numero «5» è sostituito da «7». Ciò corrisponde all’aumento degli anni di invecchiamento per l’indicazione «vieux» (invecchiato) al fine di avere un prodotto di qualità maggiore.

alla lettera f), il numero «10» è sostituito da «12». Ciò corrisponde all’aumento degli anni di invecchiamento per l’indicazione «très vieux» (stravecchio) al fine di avere un prodotto di qualità maggiore.

Al punto 5,

alla lettera a), sono soppressi i termini «e rosé»;

alla lettera a), è inserita una riga:

«Vini liquorosi rosé — Al termine del periodo di affinamento, dal 1o giugno dell’anno successivo a quello della vendemmia.»;

alla lettera a), il numero «5» è sostituito da «7»;

alla lettera a), il numero «10» è sostituito da «12»;

alla lettera b), il testo «1o ottobre dell’anno successivo a quello della sua elaborazione» è sostituito da:

«e non prima dei seguenti termini:

vini liquorosi rosé — il 1o giugno dell’anno successivo a quello dell’elaborazione;

vini liquorosi rossi — il 1o ottobre dell’anno successivo a quello dell’elaborazione;

vini liquorosi bianchi — il 1o aprile del secondo anno successivo a quello dell’elaborazione.»;

alla lettera c), sono soppressi i testi «una capsula di garanzia» e «apposto almeno due volte»;

alla lettera c), è inserito il seguente paragrafo:

«Per i contenitori da 0,50 litri e oltre, il contrassegno va apposto quanto meno due volte. Ciascun contrassegno avrà un diametro minimo di 20 mm. Per i contenitori inferiori a 0,50 litri, il contrassegno va apposto almeno una volta, in maniera visibile e leggibile.».

Tali modifiche corrispondono alla distinzione operata tra i vini liquorosi rosé e quelli rossi, alla modifica dell’invecchiamento per le indicazioni «vieux» e «très vieux», nonché alla sostituzione della capsula di garanzia con un contrassegno di garanzia.

Il documento unico è modificato di conseguenza.

7.   Legame alla zona geografica

Descrizione e motivi

alla sezione X:

al punto 2;

al primo paragrafo, il testo «può essere» è sostituito da «è»;

al primo paragrafo, la congiunzione «e» è sostituita da «la denominazione può»;

al primo paragrafo è inserito il testo «o extra vieux (stravecchio)» dopo «trés vieux»;

al primo paragrafo il testo «rispettivamente almeno 5 o 10 anni» è sostituito da «cfr. capitolo I, sezione IX, punto 3»;

al primo paragrafo, è soppressa la frase «È consumato principalmente come aperitivo.»;

al secondo paragrafo, è inserita la frase: «Il “Pineau des Charentes” viene consumato principalmente come aperitivo.»;

al terzo paragrafo, è inserito l’aggettivo «leggero» dopo l’aggettivo «dorato»;

il testo del quarto paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«Il “Pineau des Charentes” rosso, dal colore sostenuto, sviluppa spesso aromi intensi di frutti rossi e frutti neri appena raccolti, accompagnati da note di spezie dolci.

Il “Pineau des Charentes” rosé ha, invece, un colore chiaro e sviluppa spesso aromi di bacche rosse e frutti di bosco.»;

al quinto paragrafo, è inserito il testo «e frutta a guscio secca (noci, mandorle tostate)» dopo «frutta secca»;

al quinto paragrafo, il testo «dei Cognac invecchiati» è sostituito da «delle acqueviti invecchiate con denominazione di origine controllata “Cognac”.»;

il testo del sesto paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«Il “Pineau des Charentes” rosso e rosé che beneficiano delle indicazioni “vieux” o “très vieux” presentano un colore tegola. Molto eleganti, sviluppano spesso note di cioccolato o frutta all’acquavite che evolvono anche verso aromi ossidativi caratteristici delle acquaviti invecchiate della denominazione di origine controllata “Cognac”.»

Tali modifiche hanno natura redazionale.

Il documento unico è modificato di conseguenza.

8.   Misure transitorie

Descrizione e motivi

La misura riguardante la soglia di viti mancanti è soppressa in quanto superata.

È aggiunto un punto:

«2)   Affinamento

I vini liquorosi affinati per almeno 5 anni in contenitori in legno avranno diritto a riportare l’indicazione ‘vieux’ fino al 1o ottobre 2023. I vini liquorosi affinati per almeno 10 anni in contenitori in legno avranno diritto a riportare l’indicazione “très vieux” o “extra vieux” fino al 1o ottobre 2023.»

Tale modifica costituisce una misura transitoria che accompagna la modifica dell’invecchiamento per le indicazioni «vieux» e «très vieux».

Questa modifica non pregiudica il documento unico.

Norme sulla presentazione

Alla sezione XII, punto 9, sono inseriti i seguenti paragrafi:

«Un’indicazione dell’età è consentita per i “Pineau des Charentes” il cui invecchiamento in legno è durato 3 anni completi. L’età indicata non può superare la durata dell’invecchiamento in legno del prodotto in questione. Nel caso di un assemblaggio, la durata da considerare è quella del lotto che presenta la durata più breve di invecchiamento in legno.

A partire dal 1o aprile 2020 si applicano disposizioni relative alla menzione di un’indicazione dell’età.»

Questa modifica consente di indicare l’età dei Pineau Charentes soltanto a partire da un determinato invecchiamento così da informare il consumatore in maniera più esaustiva.

Questa modifica non pregiudica il documento unico.

9.   Assegnazione delle parcelle

Descrizione e motivi

Al capitolo II, sezione I, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Pineau des Charentes»:

il testo della sezione I è sostituito dal testo seguente:

«I.   Obblighi di dichiarazione

1)   Dichiarazione di assegnazione del bacino

La dichiarazione di assegnazione del bacino va depositata prima del 1o luglio di ogni anno, per la vendemmia dell’anno successivo, presso la federazione interprofessionale del bacino Charentes-Cognac, la quale trasmette le informazioni concernenti lo stesso all’ente di difesa e gestione e all’organismo di controllo.

Tale dichiarazione indica la superficie massima che sarà oggetto di vendemmia per la produzione di mosto.

2)   Dichiarazione di assegnazione delle parcelle

A decorrere dalla vendemmia del 2019, i vini liquorosi sono ottenuti da mosti provenienti dalle parcelle identificate e soggetti a una dichiarazione di assegnazione delle parcelle.

Tale dichiarazione di assegnazione delle parcelle va presentata entro e non oltre il 10 dicembre di ogni anno, per la vendemmia dell’anno successivo, presso l’ente di difesa e gestione.

Per ciascuna parcella, tale dichiarazione specifica:

il riferimento catastale: il comune, la sezione, il numero;

il vitigno;

la superficie di impianto oggetto di produzione;

il nome del produttore.

3)   Dichiarazione di elaborazione

In seguito all’ultima mutizzazione viene redatta una dichiarazione di elaborazione che riepiloga:

le quantità totali di mosti utilizzate;

le quantità totali di acquaviti di Cognac utilizzate;

le quantità totali di vini liquorosi elaborati per singolo colore;

i riferimenti alle parcelle e alle superfici nelle quali sono state raccolte le uve destinate alla produzione di mosti.

Tale dichiarazione viene preparata in maniera coerente con il registro di elaborazione.

Tale dichiarazione viene inviata ai servizi locali della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDDI, direction générale des Douanes et Droits indirects) prima del 10 dicembre dell’anno della vendemmia.

Una copia di tale dichiarazione va inviata all’ente di difesa e gestione e ai servizi dell’INAO.

4)   Dichiarazione di rivendicazione

Al fine di rivendicare la denominazione di origine controllata “Pineau des Charentes” per i propri vini liquorosi, eventualmente integrata dalle indicazioni “vieux”, “très vieux”, (o la sua equivalente “extra vieux”), il singolo operatore invia all’ente di difesa e gestione una dichiarazione di rivendicazione almeno 30 giorni prima dell’immissione in circolazione e/o della commercializzazione del lotto.

Tale dichiarazione specifica in particolare:

il nome o la ragione sociale dell’operatore;

l’indirizzo dell’operatore;

il volume rivendicato, suddiviso per i singoli colori, eventualmente integrato da una delle indicazioni di cui sopra;

le modalità di immagazzinamento: luogo, tipo di contenitore, identificazione in cantina (numero, capacità).

5)   Dichiarazione di declassamento

Qualsiasi operatore che effettui un declassamento di lotti che beneficiano della denominazione di origine controllata “Pineau des Charentes”, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrà presentare una dichiarazione corrispondente presso l’ente di difesa e gestione entro il giorno 10 del mese successivo al declassamento.»

Questa modifica corrisponde a una nuova procedura per la dichiarazione di assegnazione

Questa modifica non incide sul documento unico.

10.   Punti principali da verificare

Descrizione e motivi

Il capitolo III del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Pineau des Charentes» è modificato come segue:

alla sezione I, al punto 1,

alla lettera D, è soppresso il testo «e l’apposizione della capsula di garanzia o del contrassegno di garanzia.»;

alla sezione II, al punto 2,

il numero «45011» è sostituito da «NF EN ISO/IEC 17065».

Questa modifica non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Pineau des Charentes

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

3.

Vino liquoroso

4.   Descrizione del vino (dei vini)

I vini interessati sono vini liquorosi bianchi, rossi e rosé elaborati mediante mutizzazione delle uve con acquavite avente denominazione di origine «Cognac»«rassise» (acquavite derivante da un ciclo di distillazione precedente) prodotta dalla medesima azienda agricola. È possibile aggiungere le denominazioni «vieux» (invecchiato) o «très vieux» (stravecchio), a seconda della durata di invecchiamento in legno di rovere (rispettivamente pari ad almeno 7 o 12 anni). Viene consumato principalmente come aperitivo.

Al palato, il «Pineau des Charentes» esprime la freschezza e la rotondità dei mosti di uve fresche. Il «Cognac» che contribuisce al corpo e all’equilibrio generale del prodotto si fonde, grazie al prolungato affinamento in legno.

Il «Pineau des Charentes» bianco presenta un colore che va dal giallo paglierino al dorato e sviluppa spesso aromi intensi, fruttati (frutta fresca o candita) e floreali (fiori bianchi), e note di miele.

Il «Pineau des Charentes» rosso o rosé presenta un colore che va dal rosa pallido al rosso intenso. Il «Pineau des Charentes» rosso sviluppa spesso aromi intensi di frutti neri appena raccolti, accompagnati da note di spezie dolci. Il «Pineau des Charentes» rosé, invece, sviluppa spesso aromi di frutti di bosco o persino di frutta a nocciolo se l’affinamento ha una maggiore durata.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

22

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

16

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

75

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

All’impianto le vigne presentano una densità minima di 2 200 viti per ettaro, con una spaziatura tra i filari pari al massimo a 3 metri.

Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche, con un massimo di 50 000 gemme franche per ettaro:

la potatura Guyot singolo o doppio, con il ceppo che sostiene uno o due capi a frutto e uno o due speroni;

la potatura a cordone con speroni con al massimo tre gemme franche.

È vietata l’irrigazione.

b.   Rese massime

Vino liquoroso

45 ettolitri per ettaro

Mosto

85 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la produzione di mosto, l’elaborazione, l’affinamento e il condizionamento dei vini liquorosi hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni:

dipartimento della Charente-Maritime:

arrondissement di Rochefort: tutti i comuni;

arrondissement di Saintes: tutti i comuni;

arrondissement di Saint-Jean-d’Angély: tutti i comuni;

arrondissement di Jonzac: tutti i comuni;

arrondissement di La Rochelle:

distretto di Ars-en-Ré: tutti i comuni;

distretto di Aytré: i comuni di Angoulins e di Aytré;

distretto di La Jarrie: tutti i comuni;

distretti di La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: il comune di La Rochelle;

distretto di La Rochelle 5: i comuni di Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre;

distretto di La Rochelle 8: i comuni di Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle;

distretto di La Rochelle 9: i comuni di L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle;

distretto di Saint-Martin-de-Ré: tutti i comuni;

distretto di Courçon: i comuni di Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis;

distretto di Marans: i comuni di Longèves, Saint-Ouen, Villedoux;

dipartimento di Charente:

arrondissement di Cognac: tutti i comuni;

arrondissement di Angoulême:

distretto di Angoulême Est: tutti i comuni;

distretto di Angoulême Nord: tutti i comuni;

distretto di Angoulême Ovest: tutti i comuni;

distretto di Blanzac: tutti i comuni;

distretto di Hiersac: tutti i comuni;

distretto di Saint-Amant-de-Boixe: tutti i comuni;

distretto di Villebois-la-Valette: tutti i comuni;

distretto di La Rochefoucauld: i comuni di Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant;

distretto di Montbron: i comuni di Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac;

arrondissement di Confolens:

distretto di Aigre: tutti i comuni;

distretto di Ruffec: i comuni di Villegats e di Verteuil-surCharente;

distretto di Mansle: i comuni di Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, SaintCiers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon;

distretto di Villefagnan: i comuni di Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan;

dipartimento della Dordogne:

arrondissement di Périgueux:

distretto di Saint-Aulaye: i comuni di Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye;

dipartimento di Deux-Sèvres:

arrondissement di Niort:

distretto di Mauzé sur le Mignon: i comuni di Le Bourdet, PrinDeyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau;

distretto di Beauvoir-sur-Niort: i comuni di Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, SaintEtienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon;

distretto di Brioux-sur-Boutonne: il comune di Le Vert.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Cot N — Malbec N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Colombard B

 

Folle blanche B

 

Jurançon blanc B

 

Ugni blanc B

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B

 

Montils B

 

Sauvignon B

 

Semillon B

 

Merlot N

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica, identica a quella della denominazione di origine controllata «Cognac», corrisponde all’estremità settentrionale del bacino aquitano. Più precisamente, è delimitata a ovest dall’Oceano Atlantico, a sud dai dintorni dell’estuario della Gironda, a nord dalle isole di Ré e d’Oléron e, ad est, verso Angoulême, dai primi contrafforti del Massiccio centrale. Si estende su quattro dipartimenti.

La zona geografica è costituita da grandi insiemi sedimentari, principalmente risalenti all’era giurassica (banchi calcarei derivanti da una sedimentazione marina), a nord da una linea Rochefort-Cognac e, a sud, da terreni cretacei (alterazione dei terreni calcarei giurassici che formano argille di decalcificazione e depositi di argille, sabbie e gessi).

Il clima è di tipo oceanico temperato. La temperatura media annuale è di circa 13 °C e il numero di ore di sole, circa 2 100 l’anno, è importante. Si tratta di un clima omogeneo rispetto alla zona geografica, ad eccezione tuttavia delle regioni costiere, più soleggiate e soggette a una minore escursione termica.

L’inverno è mite e umido con un numero limitato di giorni di gelo. Il rischio di gelate primaverili è raro ma può persistere fino alla fine del mese di maggio. L’estate è calda, ma senza eccessi, sebbene possa essere accompagnata da un periodo di siccità.

La pluviometria media annua, che oscilla tra 800 mm e 1 000 mm, è ripartita su 130-150 giorni nel corso dell’anno.

I terreni che si riscontrano più frequentemente hanno natura calcarea argillosa su terreni calcarei, sebbene sia possibile osservare un’ampia varietà di terreni nel contesto di tale famiglia. I terreni che si riscontrano nelle zone costiere, e più in particolare sulle isole di Ré e d’Oléron, presentano una struttura a tendenza sabbiosa. I terreni nelle zone inondabili non possono beneficiare della denominazione di origine controllata.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La coltivazione di vigne nella regione risale all’epoca romana. Inizialmente impiantato a Saintonge fin dal III secolo, le vigne si è estestendono successivamente verso sud e verso l’interno, nell’Aunis e nell’Augoumois (XIII secolo).

Secondo la leggenda sull’origine del «Pineau des Charentes», nel 1589, quando Enrico IV salì al potere, un viticoltore maldestro versò del mosto d’uva fresca in una botte che conteneva già dell’acquavite di «Cognac». Furioso per la sua goffaggine, rimise il suo fusto nell’angolo più buio della sua cantina. Qualche anno dopo, volendo riutilizzare il contenitore che aveva precedentemente escluso, scoprì un liquido limpido, dorato, fruttato e inebriante, veramente originale.

Questi vini liquorosi devono quindi la loro esistenza a quella dell’acquavite di «Cognac», con la quale condividono la loro storia.

Questi vini liquorosi sono rimasti a lungo un prodotto di autoconsumo. Tale tradizione costituisce le fondamenta dell’identità di questi vini dato che, ancora oggi, tutte le uve coinvolte nella produzione di «Pineau des Charentes» (tanto quelle per la produzione dei mosti quanto quelle per la produzione di acquavite di «Cognac») devono provenire dalla medesima e unica azienda agricola.

Nel corso del tempo, i viticoltori hanno gradualmente sviluppato le loro pratiche, perfezionando un know-how originale che include: l’elaborazione dell’acquavite di «Cognac»; la selezione delle uve più mature; la mutizzazione che consente di ottenere un prodotto stabile ed equilibrato sul piano organolettico; nonché l’arte dell’assemblaggio tra lotti e annate di «Pineau des Charentes» complementari.

Negli anni ‘20 la filiera si è organizzata creando il «Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes» (sindacato dei produttori di Pineau des Charentes), diventato nel 1943 il «Syndicat des producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes» (sindacato dei produttori, della promozione e della propaganda del Pineau des Charentes).

Il 5 luglio 1935 fu promulgata una legge destinata a rendere applicabile l’articolo 12 della legge del 6 maggio 1919 sulla protezione delle denominazioni di origine ai vini liquorosi che possono beneficiare del nome «Pineau des Charentes».

La denominazione di origine controllata «Pineau des Charentes» è stata riconosciuta con decreto del 12 ottobre 1945. Il «Pineau des Charentes» è stato quindi tra i primissimi vini liquorosi a beneficiare di tale riconoscimento in Francia.

La produzione di «Pineau des Charentes» richiede, in media, l’utilizzo dell’equivalente di due parcelle per la produzione di acquavite di «Cognac» e di una parcella per la produzione di mosto d’uva. Di conseguenza, conformemente al know-how risultante dalle pratiche storiche, ciascun produttore seleziona nel contesto della propria azienda agricola le parcelle più adatte alla produzione dei mosti, più ricche di zucchero, e riserva il resto delle sue parcelle alla produzione di vini acidi, a basso tenore alcolico, favorevoli alla produzione di acquavite di «Cognac».

Traducendo gli usi e il know-how concernenti la produzione di acquavite di «Cognac», il controllo dell’affinamento in legno consente al «Pineau des Charentes» di migliorarsi e di acquisire le sue caratteristiche aromatiche e gustative.

La limitazione del confezionamento nella zona geografica deriva dagli usi della produzione e del consumo familiare del «Pineau des Charentes» e mira a preservare le caratteristiche e la specificità del prodotto elaborato secondo un metodo particolare con un lungo affinamento, consentendo nel contempo lo svolgimento di operazioni di controllo del prodotto più efficaci.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Confezionamento

Quadro normativo:

legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

i vini liquorosi bianchi sono soggetti a un affinamento minimo di 18 mesi, di cui almeno 12 in contenitori in legno di rovere. I vini liquorosi rosé e rossi sono soggetti a un affinamento minimo rispettivamente di 18 mesi e 12 mesi, di cui rispettivamente almeno 6 e 8 in contenitori in legno di quercia.

I vini che beneficiano dell’indicazione «vieux» sono soggetti a un affinamento di almeno 7 anni in contenitori in legno di quercia, mentre i vini che beneficiano dell’indicazione «très vieux» (o della sua equivalente «extra vieux») sono soggetti a un affinamento di almeno 12 anni in contenitori in legno di rovere.

L’obbligo di confezionamento nella zona geografica deriva dagli usi in termini di produzione e consumo iniziale a livello familiare e mira a preservare le caratteristiche e la specificità del «Pineau des Charentes».

L’elaborazione questo prodotto richiede in effetti un know-how, da un lato, per gli assemblaggi e, dall’altro, per l’affinamento in legno in un ambiente ossidativo. Di conseguenza è opportuno evitare qualsiasi trasporto del prodotto e limitarne qualsiasi manipolazione al termine dell’affinamento in maniera da non compromettere le qualità ottenute in seguito a un metodo di produzione tecnicamente controllato. Inoltre, la limitazione che impone il confezionamento all’interno della zona geografica, consente una migliore tracciabilità e facilita le operazioni di controllo del prodotto.

I vini sono commercializzati al consumatore in una bottiglia di vetro, dotata di una capsula di garanzia o di un contrassegno di garanzia.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

l’indicazione di un’annata è autorizzata per il vino liquoroso proveniente al 100 % dalla medesima annata di produzione di «Pineau des Charentes»;

il nome della denominazione può essere integrato dalle indicazioni «vieux» e «très vieux» (o della sua forma equivalente «extra vieux») per i vini liquorosi che soddisfano le condizioni di produzione stabilite per tali indicazioni nel presente disciplinare di produzione;

un’indicazione dell’età è consentita per i «Pineau des Charentes» il cui invecchiamento in legno è durato 3 anni completi. L’età indicata non può superare la durata dell’invecchiamento in legno del prodotto in questione. Nel caso di un assemblaggio, la durata da considerare è quella del lotto che presenta la durata più breve di invecchiamento in legno.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0c371c80-33c1-440e-a943-9c8e2d3302d6


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.