ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 216

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
27 giugno 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 216/01

Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla nomina di membri e supplenti del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) per la Lituania, il Lussemburgo e la Slovenia

1

 

Commissione europea

2019/C 216/02

Tassi di cambio dell'euro

3

2019/C 216/03

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti presentato nella riunione del 20 marzo 2019 concernente un progetto di decisione relativa al caso AT.40436 — Merchandising sportivo secondario — Relatore: Slovacchia ( 1 )

4

2019/C 216/04

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40436 — Merchandising sportivo secondario ( 1 )

5

2019/C 216/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 25 marzo 2019, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Caso AT.40436 — Merchandising sportivo secondario) [notificato con il numero C(2019) 2172 final]  ( 1 )

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 216/06

Gara d’appalto internazionale per la registrazione di dati gravimetrici con l’ausilio di gradiometri e di dati magnetometrici atmosferici per diversi clienti nella regione dinarica della Croazia

10

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2019/C 216/07

Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA, applicabili dal 1o giugno 2019[Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004]

16


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 216/08

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

17


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

27.6.2019   

IT

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C 216/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2019

relativa alla nomina di membri e supplenti del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) per la Lituania, il Lussemburgo e la Slovenia

(2019/C 216/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) (1), in particolare l’articolo 4,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 9 aprile 2019 (2), il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) per il periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2023.

(2)

Il governo del Lussemburgo e l’organizzazione dei datori di lavoro BusinessEurope hanno presentato diverse candidature per due seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) per il periodo che si conclude il 31 marzo 2023:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Membri

Supplenti

Lussemburgo

sig.ra Nadine WELTER

sig. Gary TUNSCH


II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membri

Supplenti

Lituania

 

sig. Ričardas SARTATAVIČIUS

Slovenia

sig. Jože SMOLE

sig. Igor ANTAUER

Articolo 2

Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANTON


(1)  GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74.

(2)  GU C 135 dell’11.4.2019, pag. 1.


Commissione europea

27.6.2019   

IT

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C 216/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 giugno 2019

(2019/C 216/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1362

JPY

yen giapponesi

122,40

DKK

corone danesi

7,4651

GBP

sterline inglesi

0,89603

SEK

corone svedesi

10,5435

CHF

franchi svizzeri

1,1113

ISK

corone islandesi

141,50

NOK

corone norvegesi

9,6733

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,486

HUF

fiorini ungheresi

323,50

PLN

zloty polacchi

4,2627

RON

leu rumeni

4,7220

TRY

lire turche

6,5500

AUD

dollari australiani

1,6277

CAD

dollari canadesi

1,4947

HKD

dollari di Hong Kong

8,8724

NZD

dollari neozelandesi

1,7004

SGD

dollari di Singapore

1,5387

KRW

won sudcoreani

1 312,86

ZAR

rand sudafricani

16,2802

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8139

HRK

kuna croata

7,3956

IDR

rupia indonesiana

16 097,68

MYR

ringgit malese

4,7124

PHP

peso filippino

58,456

RUB

rublo russo

71,6399

THB

baht thailandese

34,955

BRL

real brasiliano

4,3624

MXN

peso messicano

21,7972

INR

rupia indiana

78,5705


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.6.2019   

IT

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C 216/4


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti presentato nella riunione del 20 marzo 2019 concernente un progetto di decisione relativa al caso AT.40436 — Merchandising sportivo secondario

Relatore: Slovacchia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 216/03)

1.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento oggetto del progetto di decisione costituisca una violazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.   

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione riportata nel progetto di decisione relativamente alla durata della violazione.

3.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che dovrebbe essere inflitta un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

4.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’importo definitivo dell’ammenda, compresa la riduzione basata sul punto 37 degli orientamenti del 2006 sul metodo per il calcolo delle ammende inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.

5.   

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del suo parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


27.6.2019   

IT

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C 216/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso AT.40436 — Merchandising sportivo secondario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 216/04)

(1)   

Il progetto di decisione destinato a Nike European Operations Netherlands B.V. («NEON»), Nike Barcelona Merchandising, S.L. (precedentemente nota come Futbol Club Barcelona Merchandising, S.L.) («FCBM»), North West Merchandising Limited (precedentemente nota come Manchester United Merchandising Limited) («MUML»), F.C. Internazionale Merchandising S.r.l. («FCIM»), French Football Merchandising SASU («FFM») e Nike, Inc., riscontra che Nike (2) ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE attraverso l’attuazione e l’esecuzione di una serie di accordi e pratiche volti a limitare le vendite transfrontaliere di prodotti di merchandising su licenza, sia offline che online.

(2)   

Con decisione del 14 giugno 2017, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) nei confronti di Nike, Inc. e di tutte le persone giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate, in particolare NEON e FCBM. Con decisione del 14 febbraio 2019, la Commissione ha adottato l’ulteriore decisione di avviare un procedimento ai sensi dello stesso articolo nei confronti di FCIM, FFM e MUML.

(3)   

In data […], Nike ha presentato un’offerta formale di collaborazione («proposta di transazione»). La proposta di transazione conteneva:

il riconoscimento da parte dei destinatari, in termini chiari e inequivocabili, della loro responsabilità solidale per la violazione descritta nella proposta di transazione, compresi i fatti, le riserve legali, il ruolo dei destinatari nella violazione e la durata della loro partecipazione alla stessa;

l’indicazione dell’importo massimo dell’ammenda che i destinatari accetterebbero nell’ambito di una procedura di collaborazione;

la conferma che i destinatari erano stati sufficientemente informati degli addebiti che la Commissione intendeva sollevare nei loro confronti e che avevano avuto sufficienti possibilità di presentare le loro osservazioni alla Commissione;

la conferma che i destinatari avevano avuto sufficienti opportunità di accedere agli elementi di prova a sostegno degli eventuali addebiti e a tutti gli altri documenti del fascicolo della Commissione, e che non intendevano chiedere un ulteriore accesso al fascicolo o essere nuovamente sentiti in un’audizione, purché la comunicazione degli addebiti e la decisione della Commissione rispecchiasse la proposta di transazione; e

il consenso dei destinatari a ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (4) in inglese.

(4)   

Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti, alla quale Nike ha risposto confermando che la stessa rispecchiava il contenuto della proposta di transazione, ribadendo il suo impegno a seguire la procedura di collaborazione alle condizioni della proposta di transazione e dichiarando di non voler essere sentita nuovamente dalla Commissione.

(5)   

Le violazioni constatate e le ammende inflitte nel progetto di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nella proposta di transazione. L’importo delle ammende è ridotto del 40 % in quanto Nike ha collaborato efficacemente e tempestivamente con la Commissione: i) adottando misure per porre fine alla violazione inviando lettere di chiarimento a tutti i suoi licenziatari e licenziatari principali anche prima dell’avvio del procedimento formale e di propria iniziativa; e ii) fornendo prove supplementari per estendere il caso al di là della sua portata iniziale.

(6)   

Ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti sui quali Nike ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto a una conclusione positiva.

(7)   

Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nell’intero procedimento l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 21 marzo 2019

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  L’impresa che comprende Nike, Inc. e le sue controllate coinvolte nella concessione di licenze e nella distribuzione di prodotti di merchandising su licenza nel SEE nel contesto del presente caso è denominata «Nike».

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione del 3 agosto 2015 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).


27.6.2019   

IT

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C 216/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 25 marzo 2019

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

(Caso AT.40436 — Merchandising sportivo secondario)

[notificato con il numero C(2019) 2172 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 216/05)

Il 25 marzo 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le ammende inflitte, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Nike, Inc. e alcune delle sue controllate (in appresso «Nike») sono destinatarie della decisione per aver violato l’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»).

(2)

Tra il 1o luglio 2004 e il 27 ottobre 2017 Nike, nel suo ruolo di licenziante per alcuni marchi calcistici, ha preso parte a un’infrazione unica e continuata che ha comportato l’attuazione e l’esecuzione all’interno del SEE di una serie di pratiche restrittive delle vendite transfrontaliere attive e passive di prodotti di merchandising su licenza.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   I prodotti in esame

(3)

La decisione riguarda le attività di Nike in qualità di licenziante per i marchi di talune società e federazioni calcistiche (denominate collettivamente «club») e prodotti di varia natura (tazze, lenzuola, articoli di cancelleria, giocattoli ecc.) che tutti recanti i marchi o i colori dei club, ma non i marchi Nike. Tali prodotti sono spesso indicati come prodotti di merchandising su licenza.

(4)

Per consentire la produzione e la vendita di tali prodotti di merchandising su licenza, Nike concede licenze di produzione e distribuzione per i diritti di proprietà intellettuale che ha ottenuto dai club.

(5)

La concessione di tali diritti di produzione e licenza da parte di Nike avviene direttamente alla parte che li distribuisce («licenziatario») o indirettamente tramite un «licenziatario principale» che, in cambio di una determinata commissione, a sua volta concede i diritti in sublicenza ai licenziatari finali. Indipendentemente dal sistema usato, le condizioni della licenza sono di norma incluse in un accordo che disciplina anche la distribuzione dei prodotti ai quali sarà applicato il diritto di proprietà intellettuale concesso in licenza. Questi accordi si configurano generalmente in tal modo:

a)

concessione di una licenza non esclusiva: esplicitamente dichiarata nell’accordo o implicita perché Nike si riserva il diritto di nominare ulteriori licenziatari;

b)

per un territorio specifico, spesso un gruppo di paesi;

c)

in cambio di una compensazione di tipo economico (diritti di licenza): l’importo dei diritti di licenza da comunicare a Nike e da pagare è di norma calcolato come percentuale delle vendite nette dei prodotti durante un determinato periodo.

(6)

La decisione si concentra su tali accordi di licenza e di licenza principale e, più in generale, sui rapporti che si costruiscono sulla base di tali accordi.

2.2.   Procedimento

(7)

Nel settembre 2016 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso la sede europea di Nike, Inc. a Hilversum, nei Paesi Bassi.

(8)

Con decisione del 14 giugno 2017, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (2) nei confronti di Nike, Inc. e di tutte le persone giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate. L’obiettivo dell’avvio del procedimento era verificare se Nike avesse concluso accordi e/o eseguito pratiche che impedissero o limitassero la vendita di prodotti di merchandising su licenza nel SEE.

(9)

Successivamente, Nike ha presentato un’offerta formale di collaborazione in vista dell’adozione di una decisione ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 («proposta di transazione»).

(10)

Il 14 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a Nike. Il 28 febbraio 2019 Nike ha presentato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

(11)

Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 20 marzo 2019.

(12)

La Commissione ha adottato la presente decisione il 25 marzo 2019.

2.3.   Sintesi della violazione

(13)

Nike ha posto in essere una serie di pratiche restrittive delle vendite transfrontaliere attive e passive di prodotti di merchandising su licenza nell’attività di merchandising calcistico. Tali pratiche riguardavano sia le vendite offline che online di prodotti di merchandising su licenza in tutto il SEE. La decisione riguarda quattro tipi principali di restrizioni:

a)

misure dirette restrittive delle vendite al di fuori del territorio assegnato ai licenziatari, quali i) divieto di vendite passive e attive al di fuori del territorio; ii) obbligo di comunicare a Nike gli ordini per le vendite o le richieste di informazioni al di fuori del territorio; iii) clausole di recupero dei diritti di licenza e dei proventi derivanti dalle vendite al di fuori del territorio; e iv) clausole che prevedono il versamento del doppio dei diritti di licenza per le vendite al di fuori del territorio;

b)

misure indirette restrittive delle vendite al di fuori del territorio da parte dei licenziatari, come la minaccia di porre fine agli accordi per i licenziatari che vendono al di fuori dei territori loro assegnati;

c)

pratiche restrittive attuate nei confronti dei licenziatari principali per costringerli a rimanere nel loro territorio e a imporre restrizioni nei confronti dei loro sublicenziatari per conto di Nike; e

d)

obbligo di trasferire le restrizioni delle vendite al di fuori del territorio attraverso pratiche che includono, talvolta, il divieto di vendita da parte dei licenziatari a terzi che vendono al di fuori del territorio i prodotti di merchandising su licenza dei club di Nike.

(14)

Attraverso tale serie di pratiche, Nike ha limitato la capacità dei licenziatari e dei licenziatari principali di vendere prodotti di merchandising su licenza a livello transfrontaliero. Tale violazione unica e continuata ha contribuito a ristabilire le divisioni tra mercati nazionali e potrebbe anche aver comportato una riduzione della scelta a disposizione dei consumatori e un aumento dei prezzi derivante direttamente dal minore livello di concorrenza. Tale condotta costituisce, per sua stessa natura, una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(15)

La decisione constata inoltre che la condotta non soddisfa le condizioni per la deroga di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

2.4.   Destinatari e durata

(16)

Sono destinatarie della presente decisione Nike, Inc., società capogruppo del gruppo Nike, nonché alcune delle sue controllate attive nel settore del merchandising: Nike European Operations Netherlands B.V., F.C. Internazionale Merchandising S.r.l., French Football Merchandising SASU, Nike Barcelona Merchandising, S.L. (precedentemente denominata come Futbol Club Barcelona Merchandising, S.L.) e North West Merchandising Limited (precedentemente denominata come Manchester United Merchandising Limited).

(17)

La durata della violazione unica e continuata interessa il periodo durante il quale le restrizioni erano presenti negli accordi di Nike all’interno del SEE, ossia il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 27 ottobre 2017 (data alla quale Nike aveva informato tutti i suoi licenziatari e licenziatari principali dell’inapplicabilità di qualsiasi restrizione delle vendite al di fuori del territorio nei suoi accordi).

2.5.   Misure correttive e ammende

(18)

La decisione constata che Nike ha posto fine alla violazione il 27 ottobre 2017 e le impone di astenersi da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o effetto identico o simile. La Commissione ritiene inoltre che la violazione sia stata commessa intenzionalmente, o quantomeno per negligenza, e che sia necessario infliggere un’ammenda.

2.5.1.   Importo di base dell’ammenda

(19)

Nel fissare le ammende, la Commissione tiene conto, in linea di principio, del valore delle vendite durante l’ultimo esercizio intero di partecipazione dell’impresa alla violazione. Ai fini del calcolo del valore delle vendite, la decisione si basa sull’importo dei diritti di licenza riscossi da Nike durante l’ultimo esercizio intero di ciascun contratto di sponsorizzazione che costituisce la violazione.

(20)

La restrizione delle vendite al di fuori del territorio costituisce, per sua stessa natura, una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, le restrizioni verticali sono generalmente meno dannose di quelle orizzontali. Tenuto conto di questi fattori e dell’impatto delle restrizioni a livello del SEE, la percentuale del valore delle vendite da usare per il calcolo dell’ammenda è fissata all’8 %.

2.5.2.   Circostanze aggravanti o attenuanti

(21)

In questo caso non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti.

2.5.3.   Aumento specifico a scopo dissuasivo

(22)

L’ammenda viene aumentata di un moltiplicatore pari a 1,1 per garantire un effetto deterrente nei confronti di Nike, un’impresa con un fatturato mondiale particolarmente elevato al di là delle vendite dei prodotti di merchandising su licenza cui si riferisce la violazione.

2.5.4.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(23)

L’ammenda così calcolata non supera il 10 % del fatturato mondiale totale di Nike.

2.5.5.   Riduzione dell’ammenda in considerazione della collaborazione

(24)

Per rispecchiare la portata effettiva e tempestiva della collaborazione fornita da Nike, in particolare il riconoscimento della violazione e la presentazione di ulteriori elementi di prova che hanno esteso il caso oltre la sua portata iniziale, l’importo dell’ammenda è ridotto del 40 % ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

3.   CONCLUSIONE

(25)

Nike ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte a una violazione unica e continuata relativa a prodotti di merchandising su licenza. La violazione riguardava l’intero Spazio economico europeo e consisteva nell’attuazione e nell’esecuzione di una serie di accordi e pratiche volti a limitare le vendite transfrontaliere di prodotti di merchandising su licenza, sia offline che online.

(26)

L’importo finale dell’ammenda inflitta all’impresa Nike ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per la violazione unica e continuata è di 12 555 000 EUR.

(1)  GU L 1, del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

27.6.2019   

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Gara d’appalto internazionale per la registrazione di dati gravimetrici con l’ausilio di gradiometri e di dati magnetometrici atmosferici per diversi clienti nella regione dinarica della Croazia

(2019/C 216/06)

1.   INTRODUZIONE

A norma dell’articolo 125 della legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 52/18), il ministero croato della Protezione dell’ambiente e dell’energia («il ministero») invita gli interessati a presentare offerte per la registrazione di dati gravimetrici con l’ausilio di gradiometri e di dati magnetometrici atmosferici, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente bando e nella documentazione di gara pubblicata sui siti web del ministero (mzoe.gov.hr) e dell’agenzia croata per gli idrocarburi («l’agenzia», www.azu.hr).

2.   OGGETTO DELLA GARA

L’oggetto della presente gara è la registrazione di dati gravimetrici con l’ausilio di gradiometri e di dati magnetometrici atmosferici per diversi clienti (vi sono inclusi la raccolta, il trattamento e l’interpretazione dei dati) nelle aree di ricerca DI-13, DI-14, DI-15 e DI-16 della regione dinarica della Repubblica di Croazia, al fine di valutare il potenziale in idrocarburi della regione (una mappa della regione dinarica con le coordinate figura nell’allegato 1) senza alcun costo per il ministero o l’agenzia.

La ricerca proposta riguarda un territorio di circa 15 800 km2.

Per facilitare la pianificazione della registrazione, l’elaborazione definitiva dei dati e l’interpretazione, sarà possibile utilizzare i dati geologici e geofisici attualmente disponibili, anche i dati e le coordinate geografiche di un territorio più esteso, forniti dall’agenzia su richiesta del potenziale offerente e previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza.

I rappresentanti del ministero e dell’agenzia coopereranno strettamente con la società aggiudicataria («la società») nella pianificazione della registrazione, nella scelta dei parametri per la registrazione e il trattamento dei dati, nonché nell’interpretazione/valutazione di tutti i dati disponibili. Il ministero e l’agenzia hanno la facoltà di controllare tutte le fasi del progetto.

La società aggiudicataria stipulerà un contratto con il ministero conformemente all’offerta presentata e in applicazione delle disposizioni e dei requisiti stabiliti nel presente bando, nella documentazione di gara e nella legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi.

Le disposizioni della legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi e di altre norme pertinenti si applicano alle gare d’appalto, ad altri aspetti delle gare d’appalto e alle attività connesse alla registrazione di dati gravimetrici con l’ausilio di gradiometri e di dati magnetometrici atmosferici in Croazia.

3.   DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’obiettivo del progetto è la registrazione, il trattamento e l’interpretazione dei dati gravimetrici registrati con l’ausilio di un gradiometro e dei dati magnetometrici atmosferici registrati nelle aree di ricerca: DI-13, DI-14, DI-15 e DI-16 nella zona dinarica della Croazia. La zona proposta figura nell’allegato 1: è situata nel Sud della Croazia, lungo il confine con la Bosnia-Erzegovina e la Slovenia e lungo la costa adriatica. La catena montuosa dinarica fa parte dell’orogenesi alpina-carpatica-dinarica ed è costituita da unità tettoniche che hanno origine in zone complesse tra la zolla adriatica a sud-ovest e l’Europa a nord-est.

La regione è caratterizzata prevalentemente da terre coltivabili scarsamente popolate e qualche città. L’altitudine è generalmente compresa tra i 50 e i 1 700 m sul livello del mare.

I principali obiettivi dei dati gravimetrici e magnetometrici consistono in:

individuare e isolare/delimitare le strutture all’interno delle unità di sedimentazione;

individuare le principali tendenze delle faglie («faglie trascorrenti»);

definire la base della roccia sedimentaria (o «roccia del basamento») — in particolare in termini di profondità e architettura;

definire le unità vulcaniche che possono essere presenti nella zona, tra cui i depositi di origine vulcanica nella sezione del sedimento e i depositi intrusivi nella base.

4.   REDAZIONE, PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE

Tutti i costi relativi alla preparazione e alla presentazione dell’offerta sono a carico dell’offerente. A prescindere dall’esito della procedura di gara, il ministero non è in nessun caso responsabile per i costi sostenuti da ciascun offerente.

Le offerte devono essere conformi ai requisiti amministrativi, formali, giuridici e tecnici stabiliti nella documentazione di gara.

Lingua

La lingua ufficiale della gara è il croato.

L’offerta deve essere presentata in lingua croata o in una lingua straniera accompagnata da una traduzione giurata in croato, nel qual caso entrambe le versioni devono essere conformi alle regole di preparazione e presentazione dell’offerta di cui al presente capitolato d’oneri. Tutte le traduzioni in croato della documentazione devono essere certificate da un traduttore giurato.

Presentazione delle offerte

Le offerte devono essere presentate in una busta o in una scatola sigillata recante

a)

il nome e l’indirizzo completo dell’offerente e

b)

sopra l’indirizzo del destinatario, la seguente dicitura:

«PONUDA ZA PRIKUPLJANJE NOVIH GEOFIZIČKIH PODATAKA ZA VIŠE NAFTNO-RUDARSKIH SUBJEKATA - NE OTVARATI» [Gara per la raccolta di nuovi dati geofisici per diverse società petrolifere e minerarie — Non aprire]

e devono essere inviate al seguente indirizzo:

Agencija za ugljikovodike

Miramarska cesta 24

10000 Zagabria

CROAZIA

Le offerte devono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I dettagli relativi alla presentazione delle offerte figurano nella documentazione di gara.

Validità dell’offerta

L’offerta deve essere incondizionata e valida per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine ultimo di presentazione.

Contributo di partecipazione alla gara

Gli offerenti devono versare un contributo di 1 000 (mille) EUR, pagabile in euro o in kuna croata (HRK), nel qual caso l’importo equivalente è ottenuto utilizzando il tasso medio della Banca nazionale croata alla data del pagamento. Il contributo è versato a: Republika Hrvatska – Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagabria, IBAN HR1210010051863000160, modello HR65, causale 9733-49649-OIB dell’offerente [OIB - Osobni Identifikacijski Broj, «Numero di identificazione personale»].

Garanzia di serietà dell’offerta

Gli offerenti devono presentare, insieme all’offerta, una garanzia di 50 000 (cinquantamila) EUR. La garanzia sarà esigibile se l’offerente recede dall’offerta durante il periodo di validità, fornisce dati falsi, si rifiuta di firmare il contratto o non fornisce una garanzia di buon fine.

La garanzia di serietà dell’offerta deve essere redatta conformemente all’allegato 3 della documentazione di gara.

La garanzia di buon fine sarà fissata al 10 % del costo totale del progetto.

Tutti gli altri requisiti relativi alla presentazione delle offerte sono stabiliti nella documentazione di gara.

5.   CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA

Oltre ad applicare le disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, della legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi, per quanto concerne la sicurezza nazionale, i criteri che saranno presi in considerazione ai fini della selezione dell’offerente sono:

a)

la competenza tecnica, finanziaria e professionale dell’offerente;

b)

le modalità con le quali l’offerente intende svolgere le attività oggetto del contratto;

c)

la qualità globale dell’offerta presentata;

d)

le condizioni finanziarie proposte dall’offerente per l’esecuzione delle attività di AGG (Airborne Gravity Gradiometry) e la registrazione dei dati magnetometrici; e

e)

eventuali carenze di efficienza o di responsabilità, sotto qualsiasi forma, manifestate dall’offerente in altri paesi e in precedenti attività oggetto di una licenza per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi.

Se, a seguito di una valutazione effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla legge relativa alla ricerca e allo sfruttamento di idrocarburi, due o più offerte sono considerate pari, ai fini della decisione finale saranno presi in considerazione altri criteri pertinenti, obiettivi e non discriminatori.


ALLEGATO 1

MAPPA PROPOSTA E COORDINATE

Image 1

Legenda

Hrvatska

Croazia

Slovenija

Slovenia

Bosna i Hercegovina

Bosnia-Erzegovina

Legenda

Legenda

Bušotina

Pozzo

Seizmička linija

Linea sismica

Vrsna točka područja istraživanja

Punto di picco nella zona della ricerca

Predloženo područje istraživanja

Zona della ricerca proposta

Istražni prostor

Area di ricerca

Strogi rezervat

Riserva protetta

Posebni rezervat

Riserva speciale

Nacionalni park

Parco nazionale

Park prirode

Parco naturale


Punto n.

HTRS96_E

HTRS96_N

1

445 296,01

5 008 476,31

2

440 212,73

5 004 022,25

3

439 014,47

4 986 214,35

4

438 099,06

4 981 386,72

5

438 297,50

4 962 138,24

6

447 227,21

4 950 033,5351

7

450 997,53

4 952 414,78

8

461 316,30

4 942 691,33

9

458 935,04

4 937 928,82

10

468 105,61

4 925 954,96

11

468 817,25

4 912 719,27

12

474 574,10

4 898 686,79

13

472 379,21

4 897 064,74

14

474 157,21

4 894 821,07

15

476 382,88

4 896 385,36

16

493 151,77

4 875 049,16

17

543 429,90

4 822 363,88

18

557 645,63

4 812 267,75

19

561 217,51

4 797 054,17

20

573 724,76

4 784 528,38

21

556 422,30

4 769 814,41

22

528 553,78

4 801 269,71

23

525 855,58

4 799 158,08

24

503 785,72

4 823 345,34

25

499 304,89

4 825 629,23

26

486 803,44

4 827 923,07

27

469 076,08

4 812 297,13

28

454 294,64

4 829 014,24

29

462 037,30

4 836 228,99

30

459 515,07

4 839 220,47

31

461 274,77

4 841 332,10

32

448 311,68

4 855 820,26

33

444 644,89

4 852 582,06

34

422 038,82

4 870 597,52

35

418 447,04

4 867 964,19

36

393 534,46

4 896 459,03

37

418 338,20

4 918 524,07

38

384 781,11

4 956 783,79

39

392 472,63

4 962 613,61

40

379 723,37

4 977 834,40

41

385 197,28

4 982 576,97

42

350 871,75

5 023 832,42

43

363 202,96

5 036 886,54

44

399 719,26

5 029 040,03

45

414 507,08

5 037 619,02


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/16


Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA, applicabili dal 1o giugno 2019

[Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (1) ]

(2019/C 216/07)

I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità, modificata dalla decisione dell’Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, ai tassi di base vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.

I tassi di base sono determinati come segue:

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

1.6.2019 —

4,93

-0,53

1,47


(1)  GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37 e supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

27.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/17


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2019/C 216/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«RAGUSANO»

N. UE: PDO-IT-1505-AM01- 9.10.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano con sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa: C.C.I.A.A. di Ragusa - Piazza della Libertà - IT-97100 Ragusa. Tel. +39 3461532330 email: consorzioragusanodop@gmail.com; PEC: certmail@pec.consorzioragusanodop.it;

Il Consorzio del formaggio Ragusano è costituito da produttori di Ragusano ed è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14.10.2013, n. 12511.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Altro [All’articolo 1 del disciplinare dopo l’espressione «denominazione di origine» è inserito il termine «protetta»; sono soppressi gli articoli da 1 a 4 ed è aggiunto l’articolo 7 relativo all’organismo di controllo, non presente nel disciplinare vigente; inoltre viene disciplinata la modalità di immissione al consumo e di confezionamento]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Caratteristiche del prodotto

All’articolo 3, lettera f), del disciplinare è stato modificato il valore minimo del peso della forma.

Nel disciplinare vigente il testo:

«Peso: variabile da 10 a 16 Kg in relazione alle dimensione della forma;»

è così riformulato:

«Peso: variabile da 12 a 16 Kg in relazione alle dimensione della forma;».

Tale modifica che aumenta il peso minimo da 10 Kg a 12 Kg si è resa necessaria in quanto adegua il disciplinare alla realtà produttiva che nel tempo si è consolidata.

La scelta dei produttori negli ultimi anni è stata quella di produrre forme più grandi. Tale scelta è maggiormente funzionale alle realtà produttive del Ragusano, infatti negli ultimi anni le forme di Ragusano hanno avuto un peso minimo di almeno 12 Kg.

Inoltre la grandezza del Ragusano si è rivelata essere anche una delle caratteristiche distintive del formaggio immediatamente individuabili dal consumatore, anche in confronto a formaggi similari che non raggiungono mai tali dimensioni.

Viene aumentata la percentuale massima di umidità che passa dal valore di 40 % a 42 %.

Nel disciplinare vigente il testo:

«Umidità massima: 40 %»

è così riformulato:

«Umidità massima: 42 %»

L’aumento della percentuale di umidità si è resa necessaria per poter garantire una maggiore morbidezza al formaggio che così, come sperimentato, risulta essere più gradevole per i consumatori.

Prova dell’origine

È stato inserito l’articolo 5 «Prova dell’origine» non presente nel disciplinare vigente in modo da adeguare il disciplinare a quanto previsto all’articolo 7, lettera d), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Si riporta di seguito l’articolo 5:

«Articolo 5

Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, dei produttori/stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotta è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell’organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»

Legame

È stato inserito l’articolo 6 «Legame al territorio».

Questo articolo non è presente nel disciplinare vigente ma solo nella scheda riepilogativa. Le informazioni inserite pertanto sono state prese dalla scheda riepilogativa e dalla relazione denominata «Legame con il territorio» presente agli atti della Commissione. Tali informazioni sono state rielaborate ed integrate per rendere l’articolo conforme a quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Si riporta di seguito l’articolo 6:

«Articolo 6

Legame al territorio

La stalla, l’abitazione, il fienile ed il piccolo caseificio dove il latte viene trasformato in formaggio, costituiscono la masseria realizzata in pietra calcarea che si inserisce in modo perfetto nel paesaggio circostante caratterizzato dai muri a secco che si snodano a perdita d’occhio lungo la campagna. Nelle masserie la tecnica di lavorazione del formaggio è artigianale: la tina, la rotula, la caurara, lo staccio, la manovella, la mastredda, il muolito sono gli utensili di legno e rame, semplici ma essenziali. Il Ragusano è un prodotto naturale, le cui qualità e specificità sono strettamente correlate sia alle caratteristiche della materia prima, cioè il latte intero crudo che racchiude in sé i sapori dei pascoli dell’altopiano Ibleo ricchi di erbe aromatiche, sia ai processi di caseificazione e stagionatura affidati alle mani esperte dell’uomo. La produzione del Ragusano è concentrata durante la stagione foraggera, novembre-maggio, quando la qualità del foraggio verde al pascolo è ottima. I pascoli naturali del territorio ibleo presentano più di 100 essenze foraggere appartenenti ad almeno 20 famiglie. Ogni singola essenza foraggera spontanea dei pascoli iblei contribuisce a caratterizzare gli aromi ed i sapori del Ragusano. Le principali essenze apprezzate per l’appetibilità, la produttività e le qualità nutrizionali relativamente all’alimentazione animale sono l’Anthemis arvensis, la Medicago hispida, lo Scorpiurus subvillosus, l’Astragalus hamosus, il Trifolium subterraneum, la Calendula arvensis, la Diplotaxis erucoides e la Sinapis arvensis. L’ambiente, il latte, il pascolo, la tecnica di produzione fanno del Ragusano un formaggio antico ma sempre attuale, e il suo mondo, la masseria, sintesi di un patrimonio fatto di natura e storia, di economia e scienza tecnologica. Tanti sono i fattori che possono influenzare gli aromi, gli odori, i sapori, il colore del Ragusano tradizionale. Fattori che definiamo “caratteri della biodiversità”, proprio perché dal loro equilibrio sinergico si ottiene da secoli un formaggio unico al mondo fortemente legato al territorio di produzione. Il Ragusano è un formaggio vivo, sia per la popolazione microbica che lo costituisce che per tutti i processi enzimatici che si verificano anche durante la maturazione nel corso della stagionatura. Da qui la definizione di biodiversità, non solo quindi perché questi fattori generano un formaggio diverso, ma anche e soprattutto perché biologicamente vivo.

Tra i principali “caratteri della biodiversità” vi sono l’area di produzione e le relative condizioni macro e micro ambientali del territorio e dei luoghi naturali in cui si verificano i processi produttivi (allevamento, caseificio, centro di stagionatura); seguono quindi le razze allevate e il sistema d’allevamento di tipo estensivo e l’alimentazione delle vacche prevalentemente basata sulle essenze foraggere spontanee dei pascoli dell’altopiano Ibleo. Il processo di caseificazione tradizionale è anch’esso fattore caratterizzante, grazie alle sue specifiche qualità e procedure: dall’utilizzo di latte intero crudo, alla presenza di microflora filocasearia naturale, all’utilizzo di caglio naturale e di strumenti e utensili in legno e/o rame. A ciò si aggiunge il processo di formatura del prodotto e la stagionatura tradizionale. Risulta evidente come questi “caratteri” siano in realtà un insieme di processi naturali, che presentano una forte variabilità biologica. E l’uomo, in tale contesto, deve misurarsi quotidianamente con la natura per trovare l’equilibrio biologico tra i vari processi, per garantire la produzione di un Ragusano di qualità eccellente.

La razza, lo stadio di lattazione così come i diversi cicli biologici delle essenze foraggere spontanee dei pascoli dell’altopiano Ibleo, determinano delle variazioni frequenti nella qualità del latte e le oscillazioni termiche ed igrometriche che accelerano o decelerano i processi di lavorazione del latte e la maturazione della cagliata e del formaggio: tutte condizioni macro e micro ambientali che risultano determinanti nella selezione della specifica microflora del Ragusano.»

Metodo di ottenimento

All’articolo 3, lettera c), la parte relativa alla stagionatura viene integrata inserendo il tempo minimo di stagionatura non presente nel disciplinare vigente.

Inoltre si dà la possibilità di stagionare anche con modalità diverse rispetto alla sospensione delle forme legate con funi e poste a cavallo di travi.

Nel disciplinare vigente il testo:

«La stagionatura avviene in locali ventilati ad una temperatura che va dai 14 ai 16 gradi centigradi, legando le forme a coppia con sottili funi e ponendole a cavallo di appositi sostegni e, comunque in modo tale da garantire una perfetta areazione dell’intera superficie della forma.»

è così riformulato:

«La stagionatura, che deve protrarsi per un periodo minimo di tre mesi dalla formatura, avviene in locali ventilati ad una temperatura che va dai 14 ai 16 gradi centigradi.

Le forme durante la stagionatura possono essere legate a coppia con funi e poste a cavallo di appositi sostegni e, comunque, in modo tale da garantire una perfetta aerazione dell’intera superficie della forma.»

Per quanto riguarda i tempi minimi di stagionatura il disciplinare vigente non prescrive nulla, per cui si è ritenuto fosse necessario fissare in tre mesi (dalla data della formatura) il periodo minimo di stagionatura al fine di ottenere un prodotto sufficientemente maturo

Per quanto riguarda la modifica della modalità di stagionatura, pur rimarcando che tale fase della produzione deve avvenire in locali sufficientemente ventilati, i produttori hanno ritenuto che possano essere utilizzate anche modalità diverse rispetto alla sospensione delle forme legate con funi e poste a cavallo di travi. Negli ultimi anni è stata, infatti, sperimentata, con risultati assai positivi, la stagionatura delle forme poggiandole su ripiani realizzati in listelli di legno arrotondati e fissati in modo da assicurare la circolazione dell’aria. In questo modo, senza alcun pregiudizio per le caratteristiche del formaggio, le forme non subiscono alcuna deformazione e risultano più presentabili e soprattutto più facili da porzionare rispetto alle forme stagionate col sistema tradizionale.

Inoltre, la modalità di stagionatura sopra descritta permette di utilizzare una percentuale minore di sale in quanto percentuali più elevate di sale aiutano a rendere più resistenti e meno deformabili le forme quando devono essere legate e sospese per la stagionatura. Pertanto questa modalità di stagionatura permette di ottenere un prodotto con minore contenuto in sale caratteristica questa molto apprezzata dal consumatore.

Tali modifiche consentono di salvaguardare i principi della modalità di stagionatura tradizionali riuscendo al contempo a migliorare il prodotto.

All’articolo 3, lettera c), alla fine della fase di formatura viene inserita la frase:

«In questa fase va apposta, sulla faccia lunga opposta a quella principale (ove è riportato il numero CE identificativo dell’azienda, utilizzato anche ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari e, eventualmente, il marchio aziendale) una placca di caseina come sotto raffigurata, riportante i codici per la identificazione della singola forma

Image 2

Sulle altre due facce maggiori del parallelepipedo vengono poi posizionate le apposite fascere marchianti, per imprimere sulla superficie della forma la dicitura “Ragusano”, come da seguente immagine.»

Image 3

La modifica ha lo scopo di disciplinare ed uniformare le modalità di applicazione della caseina per la numerazione di ogni forma ai fini della sua tracciabilità e delle fascere per la riconoscibilità del formaggio destinato alla marchiatura. Inoltre inserire tali prescrizioni nel disciplinare consente una stesura più puntuale del piano dei controlli da parte dell’organismo di controllo.

Tale modifica ha il solo scopo di migliorare le modalità di tracciabilità e di identificazione del prodotto

Etichettatura

L’articolo 4 relativo all’etichettatura e al confezionamento viene riscritto e integrato

Nel disciplinare vigente il testo:

«Il formaggio a denominazione di origine “Ragusano” deve recare apposto all’atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.»

è così riformulato:

«Il formaggio a denominazione di origine protetta “Ragusano” deve recare, all’atto della sua immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative il seguente contrassegno

Image 4

apposto a fuoco, al termine del periodo minimo di stagionatura, nella faccia principale della forma, ai lati del numero CE identificativo dell’azienda e, eventualmente, del relativo marchio aziendale.

Sulle confezioni di “Ragusano” deve essere riportata, oltre al simbolo europeo della DOP, l’etichetta che segue.

Caratteristiche generali dell’etichetta

Image 5

L’etichetta reca le seguenti indicazioni:

RAGUSANO DOP, di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni dell’etichetta.

Identificazione dell’azienda produttrice e/o confezionatrice nel rispetto delle norme vigenti.

Le specifiche riportate si riferiscono all’etichetta base - dimensioni di cm 8 × cm 8 composta da un quadrato verde (pantone 369 C) con angoli arrotondati all’interno del quale (centrato sia verticalmente sia orizzontalmente rispetto al quadrato) è presente un rettangolo giallo (pantone 810 C) con angoli arrotondati - dimensioni di cm 7,2 cm × cm 4,2.

Nello spazio verde sopra il rettangolo, centrata orizzontalmente rispetto allo stesso, è presente la scritta RAGUSANO DOP, di colore nero (pantone Process Black C), il font è BAUHAUS Md BT 24, 6 pt.

All’interno dello stesso rettangolo a destra è presente un quadrato bianco (pantone Trans. White) con bordo verde (pantone 369 C) e con angoli arrotondati, di dimensioni cm 3,6 × cm 3,6, con all’interno (centrato verticalmente e orizzontalmente) il logo RAGUSANO – dimensioni cm 2,2 × cm 2,7 mentre a sinistra è riportata la scritta “Certificato da Autorità pubblica designata dal Mipaaft.”

Lo spazio verde sotto il rettangolo è destinato alla identificazione dell’azienda, carattere ARIAL BOLD 8 pt - bianco (pantone Trans. White), ed al suo indirizzo, carattere ARIAL 7 pt - bianco (pantone Trans. White).

L’etichetta, tenuto conto che le misure sopra indicate si riferiscono alla etichetta base e si rendono necessarie per la fissazione delle proporzioni che dovranno sempre essere rispettate, può essere di dimensioni variabili: da un minimo di cm 5 × cm 5 ad un massimo di cm 12 × cm 12.

Caratteristiche generali del logo

Image 6

Il logo si compone di una circonferenza divisa in orizzontale da un rettangolo bianco con la scritta RAGUSANO al centro. La scritta, più lunga del diametro della circonferenza, è centrata sia in verticale sia in orizzontale rispetto alla stessa. Il colore è nero, pantone Process Black C, il font è BAUHAUS Md BT. I due archi hanno medesime dimensioni ma differenti colori, superiore giallo (pantone 810 C), inferiore verde (pantone 369 C).

Il prodotto ottenuto esclusivamente da latte di bovine appartenenti alla razza modicana può riportare la denominazione “Ragusano da vacca modicana”».

Viene introdotta una etichetta che consenta una maggiore riconoscibilità del formaggio nella delicata fase della commercializzazione al fine di scongiurare ogni possibilità di contraffazione o di etichettatura ingannevole.

Si è voluto inoltre consentire a coloro che producono il «Ragusano» ottenuto esclusivamente dalla trasformazione di latte di vacca di razza modicana, di indicarlo in etichetta.

Altro

All’articolo 1 del disciplinare vigente viene inserito il termine «protetta» dopo l’espressione «denominazione di origine».

Pertanto il testo:

«È riconosciuta la denominazione di origine “Ragusano” al formaggio prodotto nell’area geografica di cui all’articolo 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.»

è così riformulato:

«È riconosciuta la denominazione di origine protetta “Ragusano” al formaggio prodotto nell’area geografica di cui all’articolo 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.»

Gli articoli da 1 a 4, vengono titolati come segue: articolo 1 «Denominazione», articolo 2 «Zona geografica», articolo 3 «Metodo di ottenimento», articolo 4 «Confezionamento ed etichettatura».

Inoltre, dopo l’articolo 4 vengono aggiunti i seguenti articoli:

articolo 5 «Prova dell’origine», articolo 6 «Legame» e articolo 7 «Organismo di controllo» non presenti nel disciplinare vigente in modo di adeguare il disciplinare a quanto previsto.

È stato inserito l’articolo relativo all’organismo di controllo, non presente nel disciplinare vigente, così come previsto all’articolo 7, lettera g), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 7:

«Articolo 7

Organismo di controllo

Il controllo della conformità del formaggio Ragusano DOP al disciplinare di produzione è svolto da una struttura conforme alle disposizioni di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è il Consorzio di Ricerca per la Filiera Lattiero-Casearia, CORFILAC avente sede a Ragusa in Via Ragusa-Mare (S.P.25) - tel. +39 0932660411 – fax +39 0932660419 - PEC: dop@pec.corfilac.it».

Confezionamento

Viene disciplinata la modalità per l’immissione al consumo del formaggio porzionato o grattugiato. Pertanto all’articolo 4 relativo al confezionamento e all’etichettatura si è scritto:

«Il formaggio a denominazione di origine “Ragusano” può essere immesso al consumo sia in forme intere che porzionato, con o senza crosta, o grattugiato. Il “Ragusano” porzionato è ottenuto esclusivamente dal frazionamento delle forme già certificate ed il suo confezionamento deve avvenire in modo tale che su ogni porzione vi sia traccia della dicitura “Ragusano” impressa sulla crosta dalle fascere marchianti. Il confezionamento del Ragusano grattugiato e quello porzionato con operazioni che comportino la raschiatura o l’asportazione della crosta (cubetti, fettine ecc.) rendendo invisibile la dicitura Ragusano impressa sulla crosta, deve avvenire esclusivamente nella zona di produzione di cui all’articolo 2. Il confezionamento del “Ragusano” porzionato e grattugiato deve avvenire nel rispetto delle norme in materia e, comunque, in maniera tale da non modificarne la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.»

Il disciplinare vigente non dispone nulla sulle modalità di immissione al consumo e questo ha creato alcune controversie tra i produttori e gli enti deputati al controllo, pertanto si è ritenuto opportuno regolamentare in maniera chiara la modalità di immissione al consumo.

DOCUMENTO UNICO

«RAGUSANO»

N. UE: PDO-IT-1505-AM01- 9.10.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Ragusano»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Forma: parallelepipedo, a sezione quadrata, con angoli smussati. È possibile riscontrare sulla superficie delle leggere insenature dovute al passaggio delle funi di sostegno utilizzate nel processo di stagionatura.

Dimensioni: lati della sezione quadrata da 15 a 18 cm; lunghezza del parallelepipedo da 43 a 53 centimetri.

Peso: variabile da 12 a 16 kg. in relazione alle dimensioni della forma.

Aspetto esterno: crosta liscia, sottile, compatta, di colore giallo dorato o paglierino tendente al marrone con il protrarsi della stagionatura per i formaggi da grattugia. Lo spessore massimo della crosta è di 4 mm. La stessa crosta può essere cappata con olio di oliva.

Pasta: struttura compatta, con eventuali fessurazioni che si riscontrano con il protrarsi della stagionatura, talvolta unite a scarse occhiature; al taglio il colore si presenta bianco tendente al giallo paglierino, più o meno intenso.

Sapore: decisamente gradevole, dolce, delicato, poco piccante nei primi mesi di stagionatura nei formaggi da tavola; tendente al piccante ed al saporito, a stagionatura avanzata, nei formaggi da grattugia.

Il formaggio presenta un aroma gradevole, caratteristico delle particolari procedure di produzione.

Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40 % per i formaggi destinati al consumo da tavola; non inferiore al 38 % per i formaggi con stagionatura superiore ai sei mesi.

Umidità massima: 42 %.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai dell’altopiano Ibleo, eventualmente affienati.

Il formaggio a denominazione di origine «Ragusano» è prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, crudo.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione, allevamento, mungitura, caseificazione e stagionatura, devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il formaggio a denominazione di origine «Ragusano» può essere immesso al consumo sia in forme intere che porzionato, con o senza crosta, o grattugiato. Il «Ragusano» porzionato è ottenuto esclusivamente dal frazionamento delle forme già certificate ed il suo confezionamento deve avvenire in modo tale che su ogni porzione vi sia traccia della dicitura «Ragusano» impressa sulla crosta dalle fascere marchianti.

Il confezionamento del Ragusano grattugiato e quello porzionato con operazioni che comportino la raschiatura o l’asportazione della crosta (cubetti, fettine ecc.) rendendo invisibile la dicitura Ragusano impressa sulla crosta, deve avvenire esclusivamente nella zona geografica delimitata.

Il formaggio privo di crosta è un prodotto molto sensibile e la conservazione dei suoi caratteri organolettici presuppone un confezionamento immediato in condizioni tali da evitare ogni essiccazione; inoltre, un confezionamento immediato in un imballaggio recante la denominazione di origine può meglio garantire l’autenticità del prodotto il quale, per natura, è più difficilmente identificabile rispetto al formaggio dove la marchiatura è visibile.

Il confezionamento del «Ragusano» porzionato e grattugiato deve avvenire nel rispetto delle norme in materia e, comunque, in maniera tale da non modificarne la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il formaggio a denominazione di origine protetta «Ragusano» deve recare, all’atto della sua immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative il seguente contrassegno

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apposto a fuoco, al termine del periodo minimo di stagionatura, nella faccia principale della forma, ai lati del numero CE identificativo dell’azienda e, eventualmente, del relativo marchio aziendale.

Sulle confezioni di «Ragusano» deve essere riportata, oltre al simbolo europeo della DOP, l’etichetta che segue.

Caratteristiche generali dell’etichetta

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L’etichetta reca le seguenti indicazioni:

RAGUSANO DOP, di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni dell’etichetta.

Identificazione dell’azienda produttrice e/o confezionatrice nel rispetto delle norme vigenti.

Caratteristiche generali del logo

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Il prodotto ottenuto esclusivamente da latte di bovine appartenenti alla razza modicana può riportare la denominazione «Ragusano da vacca modicana».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di provenienza e di trasformazione del latte destinato alla produzione del formaggio «Ragusano» comprende l’intero territorio dei comuni di: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa e dei comuni di Noto, Palazzolo Acreide e Rosolini, in provincia di Siracusa.

5.   Legame con la zona geografica

La stalla, l’abitazione, il fienile ed il piccolo caseificio dove il latte viene trasformato in formaggio, costituiscono la masseria realizzata in pietra calcarea che si inserisce in modo perfetto nel paesaggio circostante caratterizzato dai muri a secco che si snodano a perdita d’occhio lungo la campagna. Nelle masserie la tecnica di lavorazione del formaggio è artigianale: la tina, la rotula, la caurara, lo staccio, la manovella, la mastredda, il muolito sono gli utensili di legno e rame, semplici ma essenziali. Il Ragusano è un prodotto naturale, le cui qualità e specificità sono strettamente correlate sia alle caratteristiche della materia prima, cioè il latte intero crudo che racchiude in sé i sapori dei pascoli dell’altopiano Ibleo ricchi di erbe aromatiche, sia ai processi di caseificazione e stagionatura affidati alle mani esperte dell’uomo. La produzione del Ragusano è concentrata durante la stagione foraggera, novembre-maggio, quando la qualità del foraggio verde al pascolo è ottima. I pascoli naturali del territorio ibleo presentano più di 100 essenze foraggere appartenenti ad almeno 20 famiglie. Ogni singola essenza foraggera spontanea dei pascoli iblei contribuisce a caratterizzare gli aromi ed i sapori del Ragusano. Le principali essenze apprezzate per l’appetibilità, la produttività e le qualità nutrizionali relativamente all’alimentazione animale sono l’Anthemis arvensis, la Medicago hispida, lo Scorpiurus subvillosus, l’Astragalus hamosus, il Trifolium subterraneum, la Calendula arvensis, la Diplotaxis erucoides e la Sinapis arvensis. L’ambiente, il latte, il pascolo, la tecnica di produzione fanno del Ragusano un formaggio antico ma sempre attuale, e il suo mondo, la masseria, sintesi di un patrimonio fatto di natura e storia, di economia e scienza tecnologica. Tanti sono i fattori che possono influenzare gli aromi, gli odori, i sapori, il colore del Ragusano tradizionale. Fattori che definiamo «caratteri della biodiversità», proprio perché dal loro equilibrio sinergico si ottiene da secoli un formaggio unico al mondo fortemente legato al territorio di produzione. Il Ragusano è un formaggio vivo, sia per la popolazione microbica che lo costituisce che per tutti i processi enzimatici che si verificano anche durante la maturazione nel corso della stagionatura. Da qui la definizione di biodiversità, non solo quindi perché questi fattori generano un formaggio diverso, ma anche e soprattutto perché biologicamente vivo.

Tra i principali «caratteri della biodiversità» vi sono l’area di produzione e le relative condizioni macro e micro ambientali del territorio e dei luoghi naturali in cui si verificano i processi produttivi (allevamento, caseificio, centro di stagionatura); seguono quindi le razze allevate e il sistema d’allevamento di tipo estensivo e l’alimentazione delle vacche prevalentemente basata sulle essenze foraggere spontanee dei pascoli dell’altopiano Ibleo. Il processo di caseificazione tradizionale è anch’esso fattore caratterizzante, grazie alle sue specifiche qualità e procedure: dall’utilizzo di latte intero crudo, alla presenza di microflora filocasearia naturale, all’utilizzo di caglio naturale e di strumenti e utensili in legno e/o rame. A ciò si aggiunge il processo di formatura del prodotto e la stagionatura tradizionale. Risulta evidente come questi «caratteri» siano in realtà un insieme di processi naturali, che presentano una forte variabilità biologica. E l’uomo, in tale contesto, deve misurarsi quotidianamente con la natura per trovare l’equilibrio biologico tra i vari processi, per garantire la produzione di un Ragusano di qualità eccellente.

La razza, lo stadio di lattazione così come i diversi cicli biologici delle essenze foraggere spontanee dei pascoli dell’altopiano Ibleo, determinano delle variazioni frequenti nella qualità del latte e le oscillazioni termiche ed igrometriche che accelerano o decelerano i processi di lavorazione del latte e la maturazione della cagliata e del formaggio: tutte condizioni macro e micro ambientali che risultano determinanti nella selezione della specifica microflora del Ragusano.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente alla home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.