ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 196/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9355 — VW Group/Intel/Allied Holdings/JV) ( 1 ) |
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2019/C 196/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9372 — EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) ( 1 ) |
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2019/C 196/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9380 — Bâloise/Fidea) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 196/04 |
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2019/C 196/05 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 6 agosto 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.8480 — Praxair/Linde — Relatore: Ungheria ( 1 ) |
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2019/C 196/06 |
Relazione finale del consigliere-auditore (M.8480 — Praxair/Linde) ( 1 ) |
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2019/C 196/07 |
Sintesi della decisione della Commissione, del 20 agosto 2018, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.8480 — Praxair/Linde) [notificata con il numero C(2018) 5534] ( 1 ) |
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2019/C 196/08 |
Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2019, che istituisce il gruppo Politica dello spettro radio e abroga la decisione 2002/622/CE ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2019/C 196/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 196/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9327 — YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9355 — VW Group/Intel/Allied Holdings/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 196/01)
Il 29 maggio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9355. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9372 — EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 196/02)
Il 4 giugno 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9372. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9380 — Bâloise/Fidea)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 196/03)
Il 5 giugno 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9380. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 giugno 2019
(2019/C 196/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1320 |
JPY |
yen giapponesi |
123,09 |
DKK |
corone danesi |
7,4687 |
GBP |
sterline inglesi |
0,89085 |
SEK |
corone svedesi |
10,6828 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1233 |
ISK |
corone islandesi |
140,50 |
NOK |
corone norvegesi |
9,7700 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,640 |
HUF |
fiorini ungheresi |
320,50 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2678 |
RON |
leu rumeni |
4,7252 |
TRY |
lire turche |
6,5752 |
AUD |
dollari australiani |
1,6273 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5002 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8700 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7206 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5446 |
KRW |
won sudcoreani |
1 337,48 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,7140 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8243 |
HRK |
kuna croata |
7,4140 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 116,85 |
MYR |
ringgit malese |
4,7123 |
PHP |
peso filippino |
58,810 |
RUB |
rublo russo |
73,0227 |
THB |
baht thailandese |
35,403 |
BRL |
real brasiliano |
4,3893 |
MXN |
peso messicano |
21,6783 |
INR |
rupia indiana |
78,6155 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/4 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 6 agosto 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.8480 — Praxair/Linde
Relatore: Ungheria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 196/05)
Giurisdizione
1. |
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (1). |
2. |
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. |
Definizione del mercato
3. |
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con le conclusioni raggiunte dalla Commissione nel progetto di decisione in merito alla definizione dei mercati rilevanti del prodotto e geografico per:
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Valutazione sotto il profilo della concorrenza
4. |
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati su:
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5. |
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti verticali non coordinati imputabili ai collegamenti verticali tra il mercato a monte della fornitura all’ingrosso di elio e i mercati a valle della fornitura al dettaglio di elio. |
6. |
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l’operazione notificata costituisca un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva a causa di:
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Impegni
7. |
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli impegni definitivi proposti dalle parti notificanti il 10 luglio 2018 eliminano gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva di cui al progetto di decisione. |
8. |
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 10 luglio 2018 siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
Compatibilità con il mercato interno e con l’accordo SEE
9. |
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/6 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
(M.8480 — Praxair/Linde)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 196/06)
1.
Il 12 gennaio 2018 la Commissione ha ricevuto notificazione di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2), operazione con cui Praxair, Inc. («Praxair») e Linde AG («Linde») avrebbero proceduto a una fusione totale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento («l’operazione»). Linde e Praxair sono in appresso denominate collettivamente le «parti». L’attività principale delle parti è la produzione e distribuzione di gas.
2.
La prima fase dell’indagine della Commissione ha sollevato seri dubbi circa la compatibilità dell’operazione con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE. Il 16 febbraio 2018 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni [la «decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»].
3.
Il 22 febbraio 2018, su richiesta delle parti, la seconda fase dell’indagine è stata prorogata di dieci giorni lavorativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni.
4.
Mentre le parti hanno deciso di non rispondere alla decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in quanto tale, il 9 e il 15 marzo 2018 hanno presentato per iscritto osservazioni su aspetti per i quali hanno chiesto alla Commissione di riesaminare le proprie conclusioni preliminari.
5.
Il 15 marzo 2018 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, a seguito della mancata trasmissione di informazioni complete da parte di Linde in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione. Tale decisione ha sospeso i termini di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni. La sospensione dei termini è scaduta il 19 marzo 2018, dopo che Linde aveva presentato le informazioni richieste.
6.
Il 31 maggio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni in cui esponeva la sua osservazione preliminare, secondo la quale l’operazione avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e del territorio ai sensi dell’articolo 57 dell’accordo SEE per la fornitura di un’ampia gamma di gas (gas industriali, gas medici, gas speciali, gas nobili ed elio) e servizi correlati a causa di effetti orizzontali e verticali non coordinati.
7.
Alle parti è stato concesso l’accesso al fascicolo il 1o giugno 2018 e successivamente su base continuativa. L’accesso ai dati e alle informazioni riservati è stato concesso ai consulenti economici delle parti a seguito di una procedura di data room. Non è stata ricevuta alcuna richiesta di accesso al fascicolo sulla base dell’articolo 7 del mandato.
8.
Il 14 giugno 2018 le parti hanno presentato la loro risposta alla comunicazione delle obiezioni. Esse non hanno richiesto di poter sviluppare le loro argomentazioni in un’audizione formale.
9.
Air Liquide, un concorrente delle parti, è stato ammesso come terzo interessato nel presente procedimento. Ad Air Liquide è stata fornita una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e gli è stato concesso un termine per presentare le proprie osservazioni.
10.
Il 20 giugno 2018 la Commissione ha prorogato il procedimento per un totale di dieci giorni lavorativi, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni. Lo stesso giorno, le parti hanno presentato una serie di impegni formali per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione. Sulla base dei riscontri ottenuti dall’indagine di mercato relativa a tali impegni, le parti hanno presentato una serie modificata di impegni il 4 luglio 2018 e un’altra il 10 luglio 2018 (gli «impegni definitivi»).
11.
Nel progetto di decisione, la Commissione ritiene che gli impegni definitivi siano di portata sufficiente e idonei a eliminare completamente l’ostacolo significativo alla concorrenza effettiva che l’operazione, quale notificata, avrebbe altrimenti provocato e che, pertanto, gli impegni definitivi rendano l’operazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE.
12.
Il progetto di decisione è stato esaminato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE e pertanto si conclude che esso riguarda unicamente le obiezioni circa le quali le parti hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni.
13.
Nel complesso, si ritiene che l’effettivo esercizio dei diritti procedurali sia stato rispettato nel corso del procedimento nel caso di specie.
Bruxelles, 7 agosto 2018
Joos STRAGIER
(1) A norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) (il «mandato»).
(2) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) (il «regolamento sulle concentrazioni»).
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/8 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 20 agosto 2018
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE
(Caso M.8480 — Praxair/Linde)
[notificata con il numero C(2018) 5534]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 196/07)
Il 20 agosto 2018 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
I. INTRODUZIONE
(1) |
Il 12 gennaio 2018 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto notificazione di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, operazione con cui Praxair, Inc. («Praxair») e Linde AG («Linde») procedono a una fusione totale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento («l’operazione»). L’operazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione. Linde e Praxair sono in appresso denominate collettivamente «parti notificanti» e ciascuna singolarmente «parte notificante». |
II. LE PARTI E L’OPERAZIONE
(2) |
Praxair e Linde sono entrambi gruppi di imprese internazionali che operano nella fornitura di un’ampia gamma di gas (gas industriali, gas medici, gas speciali ed elio) e servizi correlati, in particolare servizi di assistenza domiciliare per pazienti con problemi respiratori, nonché servizi nei settori dell’ingegneria e della costruzione di impianti. Inoltre, Praxair è attiva nella fornitura di tecnologie di rivestimento di superficie. |
(3) |
Il 1o giugno 2017 Praxair e Linde hanno stipulato un accordo di aggregazione aziendale con il quale intendevano procedere alla fusione delle rispettive attività in una «concentrazione tra pari». L’operazione prevedeva la creazione di una nuova società con sede in Irlanda, denominata «Linde plc» («New HoldCo2»), e strutturata, per gli azionisti di Linde, come un’offerta di scambio in virtù del diritto tedesco e, per Praxair, come una fusione triangolare inversa a norma del diritto del Delaware. Di conseguenza, le parti notificanti sarebbero state filiazioni interamente controllate da New HoldCo, di cui gli azionisti di Praxair e Linde avrebbero detenuto, rispettivamente e su base completamente diluita, circa il 50 % delle azioni. |
(4) |
Ne consegue che l’operazione è una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni. |
III. DIMENSIONE UE
(5) |
Le imprese interessate hanno un fatturato totale realizzato a livello mondiale superiore a 5 miliardi di EUR. Ciascuna ha un fatturato nell’Unione di oltre 250 milioni di EUR, ma esse non realizzano oltre i due terzi del loro fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro. Pertanto l’operazione notificata è di dimensione unionale a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. |
IV. PROCEDIMENTO
(6) |
Dopo un esame preliminare della notifica e sulla base della prima fase dell’indagine di mercato, il 16 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni [«la decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»]. Nella decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), la Commissione ha concluso che l’operazione sollevava seri dubbi circa la compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE. |
(7) |
Il 22 febbraio 2018, su richiesta delle parti notificanti, la seconda fase dell’indagine è stata prorogata di dieci giorni lavorativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni. |
(8) |
Il 9 e il 15 marzo 2018 le parti notificanti hanno presentato documenti su aspetti per i quali hanno chiesto alla Commissione di riesaminare le proprie conclusioni preliminari della decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) (denominati collettivamente «i documenti tematici»). |
(9) |
Il 15 marzo 2018 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, a seguito della mancata trasmissione di informazioni complete da parte di Linde in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione («la decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del 15 marzo 2018»). La decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del 15 marzo 2018 ha sospeso i termini di cui all’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004. Linde ha risposto alla richiesta di informazioni in questione il 19 marzo 2018 e la sospensione è scaduta alla fine di tale giorno. |
(10) |
Sulla base della seconda fase dell’indagine, che ha integrato i risultati della prima fase, il 31 maggio 2018 la Commissione ha emesso una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni e del protocollo 21 dell’accordo SEE («la comunicazione delle obiezioni»). |
(11) |
Il 14 giugno 2018 le parti notificanti hanno presentato la loro risposta scritta alla comunicazione delle obiezioni («la risposta alla comunicazione delle obiezioni»). |
(12) |
Il 20 giugno 2018 la Commissione ha adottato una decisione che prorogava di un totale di dieci giorni lavorativi il procedimento, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni. |
(13) |
Al fine di affrontare i problemi sul piano della concorrenza individuati dalla Commissione, il 20 giugno 2018 le parti notificanti hanno presentato una prima serie di impegni (gli «impegni iniziali»). Il 22 giugno 2018 la Commissione ha avviato un’indagine di mercato in merito agli impegni iniziali. |
(14) |
Sulla base dei risultati dell’indagine di mercato, la Commissione ha fornito alle parti notificanti le proprie osservazioni sugli impegni iniziali. Nel complesso, la Commissione ha ritenuto che gli impegni iniziali fossero in grado di eliminare completamente le riserve sotto il profilo della concorrenza in tutti i mercati in cui erano stati individuati problemi. |
(15) |
Pertanto, il 10 luglio 2018 le parti notificanti hanno presentato un’ulteriore serie di impegni (gli «impegni definitivi») che sono, sotto tutti gli aspetti sostanziali, identici agli impegni iniziali e contengono solo alcune modifiche a questi ultimi impegni. |
(16) |
Il Comitato consultivo ha discusso un progetto della decisione finale il 6 agosto 2018 e ha emesso un parere favorevole. |
V. RELAZIONE
A. I mercati rilevanti
1. Gas industriali
(17) |
Per quanto riguarda i gas industriali, i mercati del prodotto rilevanti sono i seguenti:
|
(18) |
L’ambito geografico dei mercati dei gas industriali è:
|
2. Gas medici
(19) |
Per quanto riguarda i gas medici, i mercati del prodotto rilevanti sono i seguenti:
|
(20) |
L’ambito geografico dei mercati dei gas medici è nazionale. |
3. Gas speciali
(21) |
Per quanto riguarda i gas speciali, i mercati del prodotto rilevanti sono i seguenti:
|
(22) |
L’ambito geografico dei mercati dei gas speciali è:
|
4. Elio
(23) |
Per quanto riguarda l’elio, i mercati del prodotto rilevanti sono i seguenti:
|
(24) |
L’ambito geografico dei mercati per la fornitura di elio è:
|
5. Fornitura di impianti di trasformazione e relative componenti
(25) |
Per quanto riguarda la fornitura di impianti di trasformazione e relative componenti, la definizione del mercato del prodotto e geografico può essere lasciata aperta, in quanto è improbabile che l’operazione comporti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva nell’ambito di una delle due alternative, indipendentemente dalla definizione del mercato. |
6. Servizi di assistenza respiratoria a domicilio
(26) |
Per quanto riguarda i servizi di assistenza respiratoria a domicilio, i mercati del prodotto rilevanti sono i seguenti:
|
(27) |
L’ambito geografico dei mercati rilevanti per la fornitura di servizi di assistenza respiratoria a domicilio è nazionale. |
7. Servizi di rivestimento di superficie
(28) |
Per quanto riguarda i servizi di rivestimento di superficie, la definizione del mercato del prodotto e geografico può essere lasciata aperta, in quanto è improbabile che l’operazione comporti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva nell’ambito di una delle due alternative, indipendentemente dalla definizione del mercato. |
B. Valutazione sotto il profilo della concorrenza
1. Effetti unilaterali
(29) |
La decisione conclude che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sui seguenti mercati: |
(30) |
per quanto riguarda i gas industriali:
|
(31) |
per quanto riguarda i gas medici: nella grande maggioranza dei mercati interessati per la fornitura di gas medici sfusi e in bombole, a seguito della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante o, almeno, dell’eliminazione di una significativa pressione concorrenziale. La Commissione ha constatato che, su tali mercati, le parti notificanti sono in stretta concorrenza ed esercitano importanti pressioni concorrenziali sia l’una sull’altra sia sugli altri concorrenti. La Commissione ha constatato inoltre che la riduzione della pressione concorrenziale derivante dall’operazione probabilmente non sarebbe contrastata dalle altre pressioni concorrenziali che rimarrebbero sui mercati. Pertanto, la Commissione ritiene probabile che l’operazione comporti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva sotto forma di aumenti dei prezzi; |
(32) |
per quanto riguarda i gas speciali, nei mercati SEE per la fornitura in bombole di gas nobili e miscele di gas nobili, nei mercati SEE per la fornitura in bombole e sfusa di gas speciali per l’elettronica (2), su alcuni mercati nazionali per la fornitura in bombole di gas chimici (3) e su alcuni mercati nazionali per la fornitura in bombole di miscele di gas di taratura e di altro tipo (4). Ciò è dovuto alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante o, almeno, all’eliminazione di una significativa pressione concorrenziale. La Commissione ha constatato che le parti notificanti sono in stretta concorrenza ed esercitano importanti pressioni concorrenziali sia l’una sull’altra sia sugli altri concorrenti. La Commissione ha constatato inoltre che la riduzione della pressione concorrenziale derivante dall’operazione su tali mercati probabilmente non sarebbe contrastata dalle altre pressioni concorrenziali che rimarrebbero sui mercati interessati. Pertanto, l’operazione probabilmente comporterebbe un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva sotto forma di aumenti dei prezzi; |
(33) |
per quanto riguarda l’elio:
|
(34) |
per quanto riguarda i servizi di assistenza respiratoria a domicilio (5): in Spagna e Portogallo (secondo tutte le possibili definizioni del mercato), in quanto l’operazione ridurrebbe il numero di operatori significativi da tre a due, lasciando Air Liquide come unica alternativa credibile sul mercato (o sui mercati). La Commissione ha inoltre constatato che, in entrambi i paesi, le parti notificanti sono in stretta concorrenza ed esercitano importanti pressioni concorrenziali l’una sull’altra e, più in generale, sul mercato (o sui mercati). La Commissione ha constatato inoltre che la riduzione della pressione concorrenziale derivante dall’operazione probabilmente non sarebbe contrastata dalle altre pressioni concorrenziali che rimarrebbero sul mercato (o sui mercati). Pertanto, la Commissione ritiene probabile che l’operazione comporti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva sotto forma di aumenti dei prezzi. |
(35) |
Per quanto riguarda il mercato SEE dell’idrogeno in tonnellata, la decisione riconosce che gli elementi di prova relativi agli effetti orizzontali non coordinati dell’operazione non sono così convincenti come per gli altri mercati della fornitura in tonnellata. In ogni caso, la Commissione ritiene che non sia necessario esprimere conclusioni sugli effetti orizzontali non coordinati dell’operazione sul mercato SEE dell’idrogeno in tonnellata, in quanto gli impegni definitivi volti a rimediare agli effetti orizzontali non coordinati dell’operazione sugli altri mercati dei gas industriali escludono anche la possibilità che l’operazione comporti effetti orizzontali non coordinati sul mercato SEE dell’idrogeno in tonnellata. In effetti, gli impegni definitivi elimineranno completamente la sovrapposizione tra le attività di Linde e Praxair su quest’ultimo mercato. |
(36) |
La decisione conclude che, per tutti gli altri mercati orizzontali interessati, è improbabile che l’operazione comporti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati. In ogni caso, la Commissione osserva inoltre che gli impegni definitivi volti a rimediare agli effetti orizzontali non coordinati dell’operazione, che ostacolerebbero in modo significativo una concorrenza effettiva, escludono anche la possibilità che l’operazione produca effetti orizzontali negli altri mercati. In effetti, gli impegni definitivi elimineranno completamente la sovrapposizione tra le attività di Linde e Praxair in tutti i mercati interessati a livello orizzontale. |
2. Effetti verticali
(37) |
La decisione conclude che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti verticali non coordinati in relazione ai collegamenti verticali tra il mercato globale all’ingrosso dell’elio a monte e i mercati al dettaglio dell’elio a valle. La Commissione ha riscontrato che:
|
(38) |
La decisione conclude che, per tutti gli altri mercati verticali interessati, è improbabile che l’operazione comporti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti verticali non coordinati. In ogni caso, la Commissione osserva inoltre che gli impegni definitivi volti a rimediare agli effetti orizzontali non coordinati dell’operazione, che ostacolerebbero in modo significativo una concorrenza effettiva, escludono anche la possibilità che l’operazione produca effetti verticali. In effetti, gli impegni definitivi elimineranno completamente la sovrapposizione tra le attività di Linde e Praxair in tutti i mercati interessati a monte e a valle. |
3. Effetti coordinati
(39) |
La Commissione non ha trovato prove convincenti che indichino un cambiamento sostanziale degli incentivi a coordinare l’entità risultante dalla fusione e i suoi concorrenti rimanenti dopo l’operazione in alcun mercato orizzontale interessato. |
(40) |
In ogni caso, la Commissione ritiene che non sia necessario esprimere conclusioni sugli effetti orizzontali coordinati dell’operazione, in quanto gli impegni definitivi volti a rimediare agli effetti orizzontali non coordinati dell’operazione in tali mercati escludono anche la possibilità che l’operazione comporti effetti orizzontali coordinati. In effetti, gli impegni definitivi elimineranno completamente la sovrapposizione tra le attività di Linde e Praxair in tutti i mercati interessati a livello orizzontale. |
VI. IMPEGNI
(41) |
Gli impegni definitivi comprendono tre elementi: gli impegni SEE rivisti, gli impegni SIAD rivisti e gli impegni per l’approvvigionamento di elio rivisti. |
(42) |
Gli impegni SEE rivisti consistono in un impegno a cedere, entro un determinato periodo di tempo, a un unico acquirente idoneo l’intera attività di Praxair nel settore del gas nel SEE (l’«attività SEE da cedere rivista»), comprese le capacità nel settore ingegneristico europeo di Praxair, ad esclusione di SIAD (Società Italiana Acetilene e Derivati SpA) («SIAD»). La cessione dell’attività SEE da cedere sarà attuata mediante uno o più accordi di acquisto di azioni e/o attività, che comporterebbero il trasferimento all’acquirente di tutte le entità giuridiche, le attività e il personale pertinenti all’attività SEE da cedere. |
(43) |
SIAD (comprese le imprese collegate) e Rivoira (comprese le imprese collegate) sono attualmente controllate congiuntamente da Praxair e dall’italiana Flow Fin. Gli impegni SIAD rivisti prevedono uno scambio di azioni, in base al quale Praxair trasferirà a Flow Fin le sue partecipazioni dirette e indirette in SIAD e nelle imprese collegate di SIAD, mentre Flow Fin trasferirà a Praxair le sue partecipazioni dirette e indirette in Rivoira e nelle imprese collegate di Rivoira. Di conseguenza, SIAD (insieme alle imprese collegate) sarà controllata esclusivamente dal suo attuale altro azionista e Rivoira (insieme alle imprese collegate) sarà controllata esclusivamente dall’attività SEE da cedere rivista. |
(44) |
Inoltre, gli impegni SIAD comprendono una serie di disposizioni transitorie per la fornitura di prodotti e servizi attualmente forniti da Praxair (comprese le entità che fanno parte dell’attività SEE da cedere rivista) a SIAD e da SIAD a Praxair (comprese le entità che fanno parte dell’attività SEE da cedere rivista). |
(45) |
Mentre i contratti di approvvigionamento di elio che fanno parte dell’attività SEE da cedere rivista sono inclusi negli impegni SEE rivisti (come sopra descritto), gli impegni per l’approvvigionamento di elio rivisti prevedono la cessione dei contratti di approvvigionamento di elio (mediante il trasferimento dei contratti di approvvigionamento esistenti o la conclusione di accordi di fornitura back to back) e di altre attività correlate (l’«attività di approvvigionamento di elio da cedere rivista») all’acquirente o agli acquirenti del pacchetto o dei pacchetti di cessione da concordare con altre autorità garanti della concorrenza diverse dalla Commissione europea, in particolare la Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti. |
(46) |
L’attività di approvvigionamento di elio da cedere rivista comprenderà una quantità di contratti di approvvigionamento di elio tale che, in combinazione con i contratti di approvvigionamento di elio che fanno parte dell’attività SEE da cedere rivista, il volume complessivo di approvvigionamento di elio ceduto a livello globale sarà equivalente a quasi tutti i volumi esistenti di approvvigionamento di elio di Praxair a livello mondiale. |
(47) |
La Commissione ha concluso che gli impegni definitivi affrontano i problemi di concorrenza sollevati dall’operazione, in quanto elimineranno completamente le sovrapposizioni tra le attività di Linde e Praxair in tutti i mercati interessati. La redditività dell’attività SEE da cedere rivista e di SIAD non sarebbe influenzata dalla separazione delle due attività, in quanto l’indagine ha dimostrato che esse operano con un grado relativo di indipendenza già prima dell’operazione. |
VII. CONCLUSIONE
(48) |
Per i motivi indicati in precedenza e fatto salvo il rispetto degli impegni definitivi, la decisione conclude che il progetto di fusione non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
(49) |
Di conseguenza, la Commissione dichiara che la concentrazione è compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) In relazione alla fornitura in bombole di gas speciali per l’elettronica: i) ammoniaca, ii) tricloruro di boro, iii) cloro, iv) deuterio, v) idruro di boro e miscele, vi) diclorosilano, vii) idruro di germanio e miscele, viii) idrocarburo alogenato 116, ix) idrocarburo alogenato 23, x) idrocarburo alogenato 318, xi) idrocarburo alogenato 41, xii) protossido di azoto di purezza elevata, xiii) bromuro di idrogeno, xiv) cloruro di idrogeno, xv) fluoruro di idrogeno, xvi) trifluoruro di azoto, xvii) fosfina e miscele, xviii) idruro di silicio e miscele, xix) tetracloruro di silicio, xx) tetrafluoruro di silicio, xxi) esafluoruro di zolfo, xxii) tetrafluorometano, xxiii) triclorosilano. In relazione alla fornitura sfusa di gas speciali per l’elettronica: i) trifluoruro di azoto.
(3) i) Austria, in relazione a etilene e anidride solforosa; ii) Repubblica ceca, in relazione a cloro, etano, etilene, acido solfidrico, ossido nitrico, anidride solforosa ed esafluoruro di zolfo; iii) Danimarca, in relazione ad ammoniaca, butene, metano e ossido nitrico; iv) Germania, in relazione a etilene, monossido di carbonio, metano e ossido nitrico; v) Italia, in relazione a ossido di etilene e isobutano; vi) Paesi Bassi, in relazione a butano, monossido di carbonio, metano e propano; vii) Norvegia, in relazione ad ammoniaca, butano, etano e metano; viii) Portogallo, in relazione al metano; ix) Romania, in relazione a etilene, metano e propano; x) Slovacchia, in relazione al metano; xi) Slovenia, in relazione ad anidride solforosa ed esafluoruro di zolfo; xii) Spagna, in relazione al metano; xiii) Svezia, in relazione al metano; xiv) Regno Unito, in relazione a metano e propano.
(4) i) Austria, in relazione alle miscele ambientali e per applicazioni speciali; ii) Bulgaria, in relazione alle miscele ambientali e per applicazioni speciali; iii) Repubblica ceca, in relazione alle miscele ambientali, di altri gas di taratura e per applicazioni speciali; iv) Danimarca, in relazione alle miscele ambientali e per applicazioni speciali; v) Germania, in relazione alle miscele ambientali, di altri gas di taratura e per applicazioni speciali; vi) Ungheria, in relazione alle miscele ambientali, di altri gas di taratura e per applicazioni speciali; vii) Italia, in relazione alle miscele ambientali; viii) Paesi Bassi, in relazione alle miscele ambientali, di altri gas di taratura e per applicazioni speciali; ix) Norvegia, in relazione alle miscele ambientali e per applicazioni speciali; x) Polonia, in relazione alle miscele per applicazioni speciali; xi) Portogallo, in relazione alle miscele ambientali e per applicazioni speciali; xii) Romania, in relazione alle miscele per applicazioni speciali; xiii) Slovacchia, in relazione alle miscele di altri gas di taratura e per applicazioni speciali; xiv) Slovenia, in relazione alle miscele ambientali, di altri gas di taratura e per applicazioni speciali; xv) Spagna, in relazione alle miscele ambientali e di altri gas di taratura; xvi) Svezia, in relazione alle miscele ambientali e per applicazioni speciali; xvii) Regno Unito, in relazione alle miscele per applicazioni speciali.
(5) Nel SEE, Praxair è attiva solo in Spagna, Portogallo e Italia. In relazione al mercato (o ai mercati) dei servizi di assistenza respiratoria a domicilio in Italia, la decisione conclude che è improbabile che l’operazione comporti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva.
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2019
che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» e abroga la decisione 2002/622/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 196/08)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (1), istituisce un quadro giuridico per la politica in tema di spettro radio nell’Unione. Tale quadro permette di coordinare gli approcci ed eventualmente di ottenere condizioni armonizzate per la disponibilità e l’utilizzo efficiente dello spettro radio necessario all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno in settori strategici dell’Unione quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo. |
(2) |
In base alla decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha facoltà di organizzare consultazioni per tenere conto del parere degli Stati membri, delle istituzioni dell’Unione, dell’industria, degli utenti commerciali e non e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi attinenti all’utilizzo dello spettro radio. |
(3) |
Con la decisione 2002/622/CE della Commissione (2) è stato istituito un gruppo consultivo denominato gruppo «Politica dello spettro radio» («il gruppo»), avente il compito di assistere e consigliare la Commissione sulle questioni relative alla politica in materia di spettro radio, come disponibilità dello spettro radio, armonizzazione e attribuzione dello spettro radio, informazioni sull’attribuzione, la disponibilità e l’uso di esso, metodi per la concessione dei diritti di uso dello spettro, riconfigurazione, riubicazione, valorizzazione e uso efficiente dello spettro radio e tutela della salute umana. |
(4) |
Nel dicembre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2018/1972 (3), con la quale è stato rifuso e riveduto il quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche e sono stati assegnati nuovi compiti al gruppo. |
(5) |
È opportuno che il gruppo continui a contribuire allo sviluppo della politica sullo spettro radio nell’Unione tenendo conto non solo dei parametri tecnici ma anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, strategiche, sanitarie e sociali, nonché delle esigenze potenzialmente conflittuali dei vari utenti dello spettro radio, in modo da garantire una situazione equilibrata, non discriminatoria e proporzionata. |
(6) |
Il gruppo dovrebbe includere esperti governativi di alto livello provenienti dagli Stati membri. Può altresì comprendere osservatori e invitare alle riunioni, se opportuno, altre persone, tra cui rappresentanti di autorità di regolamentazione o di autorità preposte alla concorrenza, operatori del mercato e associazioni di utenti o di consumatori. |
(7) |
Considerato il suo ruolo centrale per le questioni relative alla politica sullo spettro radio nel contesto di tutte le pertinenti politiche dell’Unione, il gruppo dovrebbe mantenere stretti contatti operativi con altri gruppi o comitati istituiti per attuare politiche settoriali dell’Unione come la politica dei trasporti, la politica del mercato interno per le apparecchiature radio, la politica audiovisiva, la politica dello spazio e le comunicazioni. |
(8) |
Sebbene le responsabilità dei diversi organi governativi nazionali riguardino porzioni diverse dello spettro radio, al fine di garantire l’efficacia dei colloqui, ogni delegazione nazionale che partecipa a una riunione del gruppo dovrebbe possedere una visione consolidata e coordinata a livello nazionale di tutte le politiche che incidono sull’utilizzo dello spettro radio nel rispettivo Stato membro in relazione non solo al mercato interno ma anche all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla protezione civile e alle politiche di difesa, in quanto l’utilizzo dello spettro radio per tali fini può influire sull’organizzazione dello spettro radio nel suo complesso. |
(9) |
Il gruppo dovrebbe consultare gli utilizzatori dello spettro radio pertinenti, sia per l’uso commerciale che per l’uso non commerciale, nonché tutte le altre parti interessate in merito agli sviluppi tecnologici, normativi e di mercato connessi all’utilizzo dello spettro radio. Il gruppo dovrebbe fare in modo che tali consultazioni siano ampie e strutturate con lungimiranza. |
(10) |
Poiché l’utilizzo dello spettro radio non si ferma alle frontiere, il gruppo dovrebbe essere aperto alla partecipazione di osservatori dei paesi in via di adesione e dei paesi dello Spazio economico europeo. |
(11) |
Sarebbe opportuno invitare, in veste di osservatore dei lavori del gruppo, la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), considerando che le attività del gruppo hanno ripercussioni significative sullo spettro radio a livello paneuropeo e che la CEPT e i suoi organismi affiliati dispongono di notevoli competenze tecniche nella gestione dello spettro. Il ricorso alle competenze della CEPT risulta inoltre opportuno in base ai mandati che le sono conferiti a norma della decisione sullo spettro radio, al fine di elaborare misure tecniche di attuazione nei settori dell’allocazione dello spettro radio e della disponibilità delle informazioni. Data l’importanza di una normazione europea per lo sviluppo di apparecchiature che utilizzano lo spettro radio, è altrettanto importante associare ai lavori del gruppo, in qualità di osservatore, anche l’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI). |
(12) |
A seguito dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1972 e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno adattare i compiti del gruppo al nuovo quadro normativo e rafforzare di conseguenza il ruolo del gruppo. Ciò dovrebbe agevolare l’elaborazione della politica dell’Unione sullo spettro radio in vari settori del mercato europeo delle comunicazioni elettroniche, in particolare in quello della banda larga senza fili, migliorare ulteriormente l’orientamento strategico e la trasparenza della politica sullo spettro radio e favorire la pianificazione strategica e il coordinamento degli approcci in relazione allo spettro radio a livello dell’Unione. |
(13) |
In linea con i nuovi compiti ad esso assegnati dalla direttiva (UE) 2018/1972, il gruppo dovrebbe fornire consulenza in materia di spettro radio al Parlamento europeo e al Consiglio, qualora ne facciano richiesta. La presente decisione dovrebbe inoltre costituire la base affinché il gruppo diventi il luogo per eccellenza di coordinamento dell’assolvimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi relativi allo spettro radio a norma della direttiva di cui sopra, anche attraverso un processo di revisione tra pari, e svolga un ruolo centrale in settori essenziali per il mercato interno quali il coordinamento e la normazione dello spettro radio a livello transfrontaliero. |
(14) |
In considerazione del numero di modifiche che si rendono necessarie a seguito dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1972, a fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2002/622/CE e sostituirla. |
(15) |
Dovrebbero altresì essere fissate norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), mentre per il trattamento dei dati personali è opportuno che siano rispettati i dettami del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(16) |
La presente decisione dovrebbe essere conforme alle norme orizzontali definite dalla Commissione per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (7), in particolare per quanto riguarda l’adesione al gruppo, gli osservatori, la partecipazione di esperti invitati e le spese per le riunioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
È istituito un gruppo consultivo per la politica in materia di spettro radio, denominato gruppo «Politica dello spettro radio» («il gruppo»).
Articolo 2
Compiti
1) Il gruppo assiste e consiglia la Commissione:
a) |
sulle questioni strategiche relative alla politica in materia di spettro radio nell’Unione; |
b) |
sul coordinamento degli approcci in materia di spettro radio nell’Unione; |
c) |
fornendo pareri in merito a proposte legislative di programmi pluriennali riguardanti la politica in materia di spettro radio e volte a liberare spettro armonizzato per un uso condiviso o non soggetto a diritti individuali; |
d) |
fornendo pareri in merito a raccomandazioni della Commissione riguardanti l’applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nel settore dello spettro radio, fatto salvo il ruolo dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC); |
e) |
sul coordinamento e la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti in relazione all’attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione esistenti in materia di spettro radio; |
f) |
se del caso, sulle condizioni armonizzate riguardanti la disponibilità e l’utilizzo efficiente dello spettro radio, necessarie per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. |
2) Il gruppo assiste gli Stati membri nella cooperazione reciproca e con la Commissione e, qualora ne facciano richiesta, anche con il Consiglio e con il Parlamento europeo, a sostegno della pianificazione strategica e del coordinamento degli approcci in materia di spettro radio nell’Unione:
a) |
sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il diritto dell’Unione; |
b) |
facilitando il coordinamento tra gli Stati membri ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione e per contribuire allo sviluppo del mercato interno; |
c) |
coordinando gli approcci degli Stati membri rispetto all’assegnazione e all’autorizzazione all’utilizzo dello spettro radio e pubblicando relazioni e pareri su questioni connesse allo spettro radio. |
3) Il gruppo assiste gli Stati membri nel coordinamento transfrontaliero dell’utilizzo dello spettro radio per fare sì che quest’ultimo sia organizzato, nei rispettivi territori, in modo da garantire che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare l’uso dello spettro radio sul suo territorio, soprattutto dello spettro radio armonizzato, in conformità al diritto dell’Unione, in particolare a causa di dannose interferenze transfrontaliere tra Stati membri.
A tale fine, su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il gruppo fornisce i propri buoni uffici per risolvere eventuali problemi o controversie tra Stati membri o con paesi terzi in relazione al coordinamento transfrontaliero o a dannose interferenze transfrontaliere che impediscano agli Stati membri di utilizzare lo spettro radio nel proprio territorio.
Per quanto riguarda lo spettro radio armonizzato, il gruppo può fornire un parere per proporre una soluzione coordinata a un tale problema o a una siffatta controversia tra Stati membri.
4) Il gruppo assiste la Commissione nei lavori preparatori riguardanti le proposte al Consiglio di adozione di decisioni a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che definiscono le posizioni da adottare a nome dell’Unione nelle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio.
5) Il gruppo può organizzare riunioni per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altre autorità competenti, qualora ne facessero richiesta, di discutere e scambiarsi pareri ed esperienze in relazione ai processi e alle condizioni di autorizzazione all’utilizzo dello spettro radio.
6) Fatto salvo il paragrafo 5, su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione o di altra autorità competente dello Stato membro interessato oppure, nei casi eccezionali di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del codice, su propria iniziativa, a decorrere dal 21 dicembre 2020 il gruppo convoca, ai fini dell’articolo 35 della direttiva (UE) 2018/1972, le riunioni del forum di valutazione tra pari in relazione allo spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate con misure tecniche di attuazione conformemente alla decisione 676/2002/CE al fine di consentire l’utilizzo dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili.
Articolo 3
Composizione
Compongono il gruppo le autorità degli Stati membri.
Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello con responsabilità generale per la politica strategica inerente allo spettro radio.
La Commissione partecipa a tutte le riunioni del gruppo, al livello appropriato, e provvede alla segreteria del gruppo.
Articolo 4
Funzionamento
1) Su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, il gruppo adotta pareri e relazioni destinati alla Commissione. I pareri e le relazioni sono adottati all’unanimità o, se ciò non è possibile, a maggioranza semplice. Ogni membro del gruppo ha diritto a un voto. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri o alle relazioni una dichiarazione in cui siano riportate, in forma sintetica, le motivazioni alla base della loro posizione.
2) Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio chieda al gruppo un parere o una relazione su questioni di politica in materia di spettro radio relative alle comunicazioni elettroniche, il gruppo adotta tale parere o relazione in conformità alle norme di cui al paragrafo 1. Il gruppo trasmette il suo parere o la sua relazione all’istituzione che lo ha richiesto e alla Commissione. Se del caso, il presidente del gruppo o un membro designato dal gruppo può riferire il parere o la relazione al Parlamento europeo o al Consiglio in forma orale.
3) Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri. La Commissione ha facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano conformemente alle norme orizzontali definite dalla Commissione sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (8) e riferiscono al gruppo. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato.
4) Tramite la segreteria, la Commissione può convocare le riunioni del gruppo su qualsiasi materia di sua competenza, di concerto con il presidente. La Commissione opera in tal senso ove necessario ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione.
5) Il gruppo adotta il proprio regolamento interno su proposta della Commissione, all’unanimità o con voto a maggioranza semplice qualora non sia raggiunta l’unanimità. Ogni Stato membro ha diritto a un voto. Il regolamento interno è soggetto all’approvazione della Commissione.
6) Il gruppo può invitare alle sue riunioni osservatori provenienti, tra l’altro, dai paesi dello Spazio economico europeo e dai paesi candidati all’adesione all’Unione europea, dalla CEPT e dall’ETSI; può inoltre sentire esperti e parti interessate. Gli osservatori nominano i propri rappresentanti. Gli osservatori e i relativi rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a prendere parte alle discussioni del gruppo e a fornire consulenze. Non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo. Qualora nella fase preparatoria di un parere o di una relazione ritenga opportuno raccogliere dati, il gruppo può invitare alle sue riunioni rappresentanti pertinenti dell’industria affinché possano esporre le loro posizioni.
7) Qualora lo ritenga opportuno, il gruppo può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti delle autorità nazionali di regolamentazione o di altre autorità competenti e del BEREC.
Ai fini dell’articolo 35 della direttiva 2018/1972, il gruppo consente la partecipazione di esperti delle autorità nazionali di regolamentazione o di altre autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2018/1972 e del BEREC.
Fatte salve le norme dettagliate da concordare con il BEREC e con la Commissione, il gruppo consente al BEREC di partecipare alle sue attività per questioni, connesse allo spettro radio, relative alla regolamentazione del mercato e alla concorrenza che rientrano nella competenza del BEREC.
Articolo 5
Rapporto con il Parlamento europeo
Fatti salvi gli articoli 2 e 4, per quanto riguarda le informazioni da trasmettere al Parlamento europeo e la partecipazione di esperti del Parlamento europeo alle riunioni del gruppo si applicano le disposizioni dell’allegato I, punto 15, e dell’allegato II dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (9).
Articolo 6
Consultazioni
Il gruppo consulta frequentemente e sin dalle fasi iniziali, in modo aperto e trasparente, i soggetti operanti nel mercato, i consumatori e gli utenti finali.
Articolo 7
Riservatezza
Se la Commissione stabilisce che il parere richiesto o la questione sollevata è da considerarsi di natura riservata, i membri del gruppo, gli osservatori e chiunque partecipi alle riunioni del gruppo sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito dei lavori del gruppo o dei relativi sottogruppi o gruppi di lavoro costituiti da esperti. In tali casi, la Commissione può consentire di partecipare alle riunioni ai soli membri del gruppo.
Articolo 8
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (10) e (UE, Euratom) 2015/444 (11). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.
Articolo 9
Trasparenza
1) Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.
2) Per quanto riguarda la composizione del gruppo, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
a) |
i nomi degli osservatori; |
b) |
i nomi delle autorità degli Stati membri; |
c) |
i nomi delle autorità dei paesi terzi. |
3) Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link ad un apposito sito web, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
4) D’intesa con la Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
Articolo 10
Spese per le riunioni
1) I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.
2) Per le riunioni del gruppo, il rimborso delle spese di viaggio da parte della Commissione è limitato a una persona per ciascuna delegazione di Stati membri. La Commissione non rimborsa le spese di viaggio degli osservatori, degli esperti o di altre parti interessate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, né le spese relative agli incontri del gruppo, del suo presidente o di suoi rappresentanti con parti interessate.
3) I costi relativi all’organizzazione delle riunioni del gruppo sono a carico della Commissione, purché tali riunioni si svolgano a Bruxelles. Per le riunioni del gruppo tenute in altro luogo dell’Unione europea rispetto a Bruxelles, la Commissione si fa carico soltanto delle spese di viaggio.
4) La Commissione può commissionare studi esterni quali ausili per i lavori del gruppo. In tale caso la Commissione ha il diritto di decidere in merito alla necessità dello studio, si fa carico dei costi relativi ed è responsabile della gestione di siffatti studi.
5) I costi connessi alla realizzazione e alla manutenzione del sito web del gruppo sono a carico della Commissione.
Articolo 11
Abrogazione
La decisione 2002/622/CE è abrogata.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2019
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
(2) Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).
(3) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(4) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(7) Decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, C(2016) 3301 final.
(8) Decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, C(2016) 3301 final.
(9) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(10) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(11) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/22 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2019
Corpo europeo di solidarietà
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
(2019/C 196/09)
1. Introduzione — Contesto
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1), nonché sul programma di lavoro annuale 2018 del Corpo europeo di solidarietà. Il regolamento del Corpo europeo di solidarietà copre il periodo 2018-2020. Gli obiettivi generali e specifici del Corpo europeo di solidarietà sono elencati agli articoli 3 e 4 del regolamento.
2. Descrizione
I gruppi di volontariato in settori ad alta priorità sono progetti su vasta scala che sostengono le attività di gruppi di volontariato il cui obiettivo è la realizzazione di interventi a breve termine e a impatto elevato in risposta a sfide sociali in settori strategici definiti annualmente a livello dell’UE.
3. Obiettivi e priorità
Il Corpo europeo di solidarietà intende promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, e incrementare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la cittadinanza in Europa, rispondendo nel contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità, adoperandosi in particolare per promuovere l’inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea riguardante i giovani.
I gruppi di volontariato in settori ad alta priorità perseguiranno in particolare i seguenti obiettivi:
— |
dare risposta a ben definite esigenze sociali insoddisfatte; |
— |
promuovere la solidarietà tra gli Stati membri; |
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consentire ai giovani volontari di acquisire abilità e competenze utili per il loro sviluppo personale, formativo, sociale e professionale; |
— |
apportare benefici tangibili alle comunità in cui sono svolte le attività; |
— |
raggiungere i giovani con minori opportunità, compresi i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti; |
— |
promuovere la diversità, il dialogo interculturale e interreligioso, i valori comuni di libertà, tolleranza e rispetto dei diritti umani, come pure i progetti che favoriscono l’alfabetizzazione mediatica, il pensiero critico e lo spirito di iniziativa dei giovani; |
— |
rafforzare le capacità e la portata internazionale delle organizzazioni partecipanti; |
— |
aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti riguardo alle altre culture e agli altri paesi, offrendo loro l’opportunità di costruire reti di contatti internazionali, partecipare attivamente alla società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea. |
Oltre a perseguire i suddetti obiettivi, le proposte presentate nell’ambito del presente invito devono riguardare una o più priorità tra quelle elencate di seguito:
— |
il patrimonio culturale europeo; |
— |
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (compresi i richiedenti asilo e i rifugiati); |
— |
una risposta alle sfide ambientali e climatiche, compresa la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione (esclusa la risposta immediata alle catastrofi). |
Nell’ambito della priorità relativa al patrimonio culturale europeo potrebbero essere finanziati progetti di ricostruzione, ad esempio anche per la cattedrale Notre-Dame di Parigi.
4. Candidati ammissibili
I candidati ammissibili sono organizzazioni pubbliche e private in possesso di un accreditamento di volontariato Erasmus+ o di un marchio di qualità per il volontariato in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
Sono ammissibili solo le domande presentate da entità giuridiche stabilite nei 28 Stati membri dell’Unione europea.
Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che si deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza aver concluso un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati britannici, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione di cui alla convenzione di sovvenzione.
5. Attività ammissibili e durata del progetto
Sono ammissibili i tipi di attività descritti di seguito.
— |
I gruppi di volontariato sono attività di solidarietà che permettono a gruppi di partecipanti provenienti da almeno due paesi diversi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. All’interno dei gruppi di volontariato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà svolgeranno compiti attinenti a un progetto per un periodo di tempo breve. Nonostante la più breve durata, queste attività saranno proficue sia per i soggetti coinvolti che per le comunità che beneficiano di tale servizio. |
— |
Le visite di programmazione preliminare sono visite di programmazione che si svolgono prima dell’inizio delle attività di volontariato, con lo scopo di assicurare l’elevata qualità delle attività facilitando e preparando accordi amministrativi, generando un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un solido partenariato tra le organizzazioni e le persone coinvolte. |
— |
Le attività complementari sono attività collaterali pertinenti intese ad apportare valore aggiunto e ad accrescere i risultati del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello locale, regionale e/o europeo. Tali attività complementari sono altresì volte a sensibilizzare in merito al valore che il volontariato ha per i giovani e per le comunità e a rafforzare il riconoscimento delle abilità e competenze acquisite dai volontari. |
La durata del progetto deve essere compresa tra 3 e 24 mesi.
6. Bilancio
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a 1 018 325 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2018 del Corpo europeo di solidarietà. Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili del progetto.
L’Agenzia prevede di finanziare nove proposte.
L’Agenzia si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
7. Presentazione delle candidature
Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). Il modulo elettronico, disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en, deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE.
La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata online entro il 19 settembre 2019, ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles).
8. Informazioni dettagliate
Per le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte si rimanda alla Guida al Corpo europeo di solidarietà disponibile al seguente indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en.
La Guida al corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi contenute si applicano integralmente al presente invito.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 196/25 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9327 — YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 196/10)
1.
In data 3 giugno 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd (Giappone) e Mitsui E&S Co., Ltd (Cina), appartenenti a Mitsui E&S Group («il gruppo MES»), |
— |
Mitsui & Co., Ltd (Giappone) appartenente a Mitsui & Co Group (il «gruppo Mitsui & Co»), |
— |
Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd (Cina), appartenente a YZJ Group («il gruppo YZJ»), |
— |
Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co., Ltd (Cina) («JV»). |
Il gruppo MES, il gruppo Mitsui & Co e il gruppo YZJ acquisiscono, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune («JV»).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— gruppo MES: opera nella costruzione di navi quali navi militari, navi portarinfuse, petroliere e metaniere, nonché nella fornitura di servizi di ingegneria e consulenza. È inoltre impegnato nella vendita all’ingrosso, nell’importazione e nell’esportazione di navi e di attrezzature marittime;
— gruppo Mitsui & Co: fornisce su scala mondiale logistica e finanziamento di importanti sviluppi infrastrutturali internazionali in settori quali il ferro, l’acciaio, le risorse minerarie e metalliche e i sistemi di trasporto;
— gruppo YZJ: opera nella costruzione di navi commerciali, tra cui navi portacontainer, navi portarinfuse e navi speciali, nonché nel settore degli investimenti finanziari e del commercio di metalli;
— JV: opera nel settore della costruzione di navi mercantili, in particolare navi portarinfuse, petroliere e metaniere, per il mercato cinese e mondiale.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9327 — YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).