ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Consiglio |
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2019/C 192/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 192/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9375 — Clearlake/Insight/Appriss) ( 1 ) |
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2019/C 192/03 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2019/C 192/04 |
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2019/C 192/05 |
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2019/C 192/06 |
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2019/C 192/07 |
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Commissione europea |
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2019/C 192/08 |
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2019/C 192/09 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea |
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2019/C 192/10 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2019/C 192/11 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2019/C 192/12 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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Corte dei conti |
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2019/C 192/13 |
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2019/C 192/14 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2019/C 192/15 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 192/16 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9362 — Suez Organique/Avril PA/Terrial) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 192/17 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9357 — FIS/Worldpay) ( 1 ) |
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2019/C 192/18 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9377 — MIRA/BCI/iGH) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/1 |
Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA
(2019/C 192/01)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RICORDANDO:
1. |
le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 dicembre 2000, sulla lotta contro il doping (1); |
2. |
le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 novembre 2010, sul ruolo dell’UE nella lotta internazionale contro il doping (2); |
3. |
la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2011, sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni dell’UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA (3); |
4. |
le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 dicembre 2015, che riesaminano la risoluzione del 2011 sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni dell’UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA, che prevede che l’esperienza acquisita nell’ulteriore applicazione della risoluzione in questione sia riesaminata ancora una volta entro il 31 dicembre 2018 (4); |
CONSTATANO QUANTO SEGUE:
1. |
L’Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero essere in condizione di esercitare le loro competenze e svolgere i rispettivi ruoli durante la preparazione, la negoziazione e l’adozione, tra l’altro, di norme, standard e orientamenti da parte dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA). |
2. |
Tre seggi nel consiglio di fondazione dell’AMA sono assegnati ai rappresentanti degli Stati membri dell’UE. |
3. |
È necessario prevedere modalità pratiche per la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri dell’UE al consiglio di fondazione dell’AMA, nonché per il coordinamento delle posizioni dell’UE e dei suoi Stati membri prima delle riunioni del CAHAMA (5) e dell’AMA. Tali modalità pratiche dovrebbero rispecchiare il dovere di leale cooperazione e cercare di promuovere l’unità nella rappresentanza esterna dell’UE, evitando al contempo le duplicazioni delle attività in sede di CAHAMA. |
4. |
Il coordinamento delle posizioni del continente europeo prima delle riunioni dell’AMA dovrebbe realizzarsi in sede di CAHAMA e si dovrebbe garantire che le decisioni adottate in tale sede rispettino pienamente l’eventuale legislazione UE applicabile. |
5. |
Vi è una forte esigenza di continuità e di impegno nella rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA, che è sostenuta da un mandato politico e da competenze adeguate, |
CONVENGONO DI CONSEGUENZA QUANTO SEGUE:
1. |
I rappresentanti degli Stati membri dell’UE in seno al consiglio di fondazione dell’AMA saranno di livello ministeriale e i seggi saranno assegnati come segue:
|
2. |
Le disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA, quali illustrate nell’allegato I, entreranno in vigore a decorrere dal 30 giugno 2019, fatti salvi i mandati approvati prima di tale data. |
3. |
Il rappresentante presso il consiglio di fondazione dell’AMA designato dal trio di presidenza in carica riferirà in merito ai risultati della riunione del consiglio di fondazione dell’AMA in occasione della successiva sessione del Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» dell’UE e presenterà una relazione scritta sui relativi risultati al gruppo «Sport» del Consiglio. |
4. |
Facendo attenzione a evitare duplicazioni rispetto al CAHAMA, i delegati degli Stati membri riuniti in sede di gruppo «Sport» possono coordinare una posizione comune relativamente a questioni di competenza degli Stati membri, a condizione che una tale posizione comune presenti un chiaro valore aggiunto. La posizione comune è soggetta all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), a meno che gli Stati membri convengano diversamente. |
5. |
La posizione comune concordata dagli Stati membri dell’UE deve essere coerente con la posizione dell’UE convenuta e sarà presentata dalla presidenza alle riunioni del CAHAMA. Gli Stati membri dell’UE dovrebbero cercare di inglobare tale posizione comune nella posizione del continente europeo elaborata dal CAHAMA. |
6. |
I rappresentanti degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA esprimeranno il proprio parere e il proprio voto conformemente alla posizione del continente europeo concordata dal CAHAMA, a condizione che tale posizione sia coerente con l’acquis dell’UE. |
7. |
Entro il 31 dicembre 2021 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riesamineranno l’esperienza acquisita nell’applicazione della presente risoluzione e valuteranno se siano necessari adattamenti delle disposizioni stabilite dalla stessa. |
8. |
La presente risoluzione, comprese le disposizioni in allegato sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA, e le disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell’AMA relativamente a questioni di competenza dell’Unione, adottate dal Consiglio il 23 maggio 2019, sostituiscono la risoluzione 2011/C/372/02 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni dell’UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA (6). |
(1) GU C 356 del 12.12.2000, pag. 1.
(2) GU C 324 dell’1.12.2010, pag. 18.
(3) GU C 372 del 20.12.2011, pag. 7.
(4) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 45.
(5) Il Comitato europeo ad hoc per l’Agenzia mondiale antidoping (CAHAMA) è un comitato di esperti responsabile del coordinamento delle posizioni degli Stati parte della Convenzione culturale europea, che agisce a nome dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA).
ALLEGATO I
Disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA
Gli Stati membri dell’UE convengono il seguente sistema di rappresentanza:
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE FORMANO IL TRIO DI PRESIDENZA IN CARICA E SUCCESSIVO
— |
Gli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica sceglieranno, previa consultazione interna, uno di loro quale rappresentante degli Stati membri dell’UE nel consiglio di fondazione dell’AMA. Lo Stato membro prescelto designerà, in base alle sue procedure interne, un rappresentante a tal fine. Il rappresentante sarà la persona responsabile a livello ministeriale per lo sport in quel determinato Stato membro. Lo Stato membro prescelto per fornire un rappresentante e il relativo nominativo saranno notificati al segretariato generale del Consiglio dell’UE (SGC). |
— |
Qualora il rappresentante cessi le sue funzioni a livello ministeriale, lo Stato membro designerà un sostituto responsabile a livello ministeriale per lo sport. |
— |
Le norme summenzionate si applicheranno anche agli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo. |
— |
Il mandato dei suddetti rappresentanti ha una durata di tre anni. |
— |
Il rappresentante degli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo continuerà a esercitare le sue funzioni anche una volta che quest’ultimo sarà entrato in carica, al fine di garantire la continuità e il mantenimento della durata triennale del mandato. |
ESPERTO A LIVELLO GOVERNATIVO DESIGNATO CONGIUNTAMENTE DAGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO:
— |
Le candidature a rappresentante con funzione di esperto saranno presentate dagli Stati membri entro un mese prima della sessione del Consiglio dell’UE durante la quale avverrà la designazione. Le candidature non comprenderanno ministri degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica o successivo. Le candidature a rappresentante con funzione di esperto sono inviate all’SGC. |
— |
Nel caso in cui vi sia più di una candidatura a rappresentante con funzione di esperto, la presidenza cercherà il consenso degli Stati membri per organizzare, in sede di gruppo «Sport», una votazione a scrutinio segreto indicativa al fine di designare il rappresentante con funzione di esperto. La procedura di votazione sarà proposta dalla presidenza e concordata, anch’essa per consenso, tra gli Stati membri. |
— |
Il mandato del rappresentante con funzione di esperto avrà una durata di tre anni, a meno che il rappresentante cessi le sue funzioni a livello ministeriale nel proprio Stato membro. In questo caso verrà avviata una nuova procedura di designazione. Il rappresentante con funzione di esperto in carica continuerà a esercitare le sue funzioni fino al completamento della nuova procedura di designazione. La durata del mandato sarà coerente con le norme dell’AMA e sarà in ogni caso limitata a un massimo di tre mandati. |
NORME TRANSITORIE:
— |
Le norme esistenti in materia di rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA, definite nella risoluzione del 2011 di cui sopra, si applicheranno fino al 30 giugno 2019. |
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO:
— |
L’esperto a livello governativo e gli Stati membri scelti dal trio di presidenza in carica e successivo per designare rappresentanti in seno al consiglio di fondazione dell’AMA saranno sottoposti all’approvazione, comunicata con sufficiente anticipo, da parte degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. |
— |
I nominativi di tutti i membri del consiglio di fondazione dell’AMA che sono rappresentanti degli Stati membri dell’UE saranno notificati all’AMA tramite l’SGC. |
ALLEGATO II
Disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell’AMA relativamente a questioni di competenza dell’Unione
Fatto salvo il regolamento interno del Consiglio e le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relative al processo decisionale dell’UE, il Consiglio conviene le seguenti disposizioni pratiche con l’obiettivo di garantire la prevedibilità e la trasparenza nel processo di preparazione delle riunioni del coordinamento del continente europeo in sede di Consiglio d’Europa (CAHAMA) e delle riunioni dell’AMA.
1. |
Si invita la Commissione, prima di ogni riunione dell’AMA, a preparare e presentare al Consiglio una proposta di posizione dell’UE relativamente a questioni di competenza dell’Unione, prestando un’attenzione particolare all’acquis dell’UE, con sufficiente anticipo rispetto alle riunioni del CAHAMA e dell’AMA. |
2. |
Detto progetto di posizione dell’UE sarà esaminato dal gruppo «Sport». |
3. |
Dopo che il gruppo «Sport» avrà concordato un progetto di posizione dell’UE relativamente a questioni di competenza dell’Unione, detto progetto di posizione dell’UE sarà presentato al Coreper per approvazione. Ove opportuno o necessario, il Coreper può rinviare la questione al Consiglio per adozione. |
4. |
In casi urgenti in cui sia necessario adottare le posizioni entro tempi brevi, la presidenza può cercare un accordo tramite procedura scritta o procedura di approvazione tacita. |
5. |
Nel caso in cui si chieda al CAHAMA di adottare un atto avente effetti giuridici, la Commissione è invitata a presentare una proposta di decisione del Consiglio, conformemente all’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, relativamente a detto atto. |
6. |
In occasione della riunione del CAHAMA la Commissione è invitata a presentare la posizione dell’UE, nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme del CAHAMA. In caso contrario, la posizione sarà presentata dal rappresentante della presidenza. |
7. |
In qualsiasi momento e ove necessario è possibile convocare sul posto riunioni di coordinamento dell’UE tra gli Stati membri e la Commissione presiedute dalla presidenza. |
8. |
Le presenti disposizioni pratiche e la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni dell’UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA, adottate il 23 maggio 2019, sostituiscono la risoluzione 2011/C/372/02 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell’UE presso il consiglio di fondazione dell’AMA e sul coordinamento delle posizioni dell’UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell’AMA (1). |
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9375 — Clearlake/Insight/Appriss)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 192/02)
Il 23 maggio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9375. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/5 |
Comunicazione della Commissione recante modifica della comunicazione 2012/C 72/07 – Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009
(2019/C 192/03)
In seguito alla completa entrata in vigore dell’obbligo di sbarco istituito dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2) è così modificata:
1) |
il punto 3, lettera b), è sostituito dal seguente:
|
2) |
il punto 5 è soppresso. |
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/6 |
Conclusioni del Consiglio su un approccio strategico dell’UE alle relazioni culturali internazionali e un quadro d’azione
(2019/C 192/04)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
BASANDOSI SU QUANTO SEGUE:
1. |
la convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005 (1); |
2. |
le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2017 su un approccio strategico dell’UE alle relazioni culturali internazionali (2); |
3. |
il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» del 7 giugno 2017 (3); |
4. |
le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2018 sulla necessità di mettere in rilievo il patrimonio culturale in tutte le politiche dell’UE (4); |
5. |
le conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2018 sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (5); |
ACCOGLIENDO CON FAVORE:
6. |
la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’alto rappresentante «Verso una strategia dell’Unione europea per le relazioni culturali internazionali» del 2016; |
7. |
la comunicazione della Commissione «Una nuova agenda europea per la cultura» del 2018; |
PRENDENDO ATTO:
8. |
della relazione sullo stato attuale del partenariato tra i cluster di istituti di cultura nazionali dell’Unione europea (EUNIC) e le delegazioni dell’UE del luglio 2018, e delle relative raccomandazioni (6); |
9. |
dell’avvio del progetto «Case della cultura europea» inteso a sperimentare e attuare modelli innovativi di collaborazione tra gli attori europei e i soggetti locali interessati nei paesi terzi (7); |
RICONOSCENDO CHE:
10. |
la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea è fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull’individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri; |
11. |
l’azione dell’Unione nel settore della cultura si fonda sulla competenza dell’UE per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri; |
12. |
la diversità culturale e il dialogo interculturale fanno parte integrante dei valori dell’Unione europea, svolgono un ruolo importante nel promuovere i diritti umani, la libertà artistica, il rispetto e la tolleranza nei confronti degli altri, la comprensione reciproca, la prevenzione dei conflitti, la riconciliazione e la lotta all’estremismo e contribuiscono alla democratizzazione, al buon governo e al conseguimento di società più pacifiche; |
13. |
la cultura è anzitutto un valore in sé e come tale ha effetti socioeconomici positivi, migliora la qualità della vita e ha acquisito, per il ruolo positivo che svolge nelle relazioni esterne, sempre maggiore rilievo; |
CON L’OBIETTIVO DI:
14. |
potenziare l’efficacia e l’impatto della politica estera dell’UE integrando nella gamma dei suoi strumenti di politica estera le relazioni culturali internazionali, specie in una prospettiva a lungo termine; |
15. |
migliorare la coerenza delle posizioni e azioni dell’UE a livello multilaterale al fine di aumentare l’efficacia dell’UE quale elemento di coesione nelle relazioni internazionali, eliminando fra l’altro gli ostacoli per consentire a tutti i pertinenti soggetti interessati di operare efficacemente; |
16. |
promuovere l’apprendimento reciproco, la comprensione interculturale e la fiducia tra l’UE e i suoi partner nelle relazioni esterne, conferendo nel contempo autonomia ai settori della cultura locali quali motori di sviluppo inclusivo e sostenibile e di progresso sociale e culturale, nonché promuovendo la diversità culturale, l’innovazione e la resilienza economica; |
17. |
rafforzare reciprocamente le dimensioni esterne delle politiche, dei programmi e dei progetti culturali, nonché la dimensione culturale e creativa delle relazioni internazionali dell’UE e dei suoi Stati membri, rafforzando la cooperazione intersettoriale tra le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri e al loro interno; |
18. |
ricercare sinergie e complementarità tra le attività intraprese nei paesi terzi dall’UE e dai suoi Stati membri, comprese le loro rappresentanze diplomatiche e consolari e la rete EUNIC; |
NEL DEBITO RISPETTO:
19. |
delle sfere di competenza rispettive degli Stati membri, della Commissione e del SEAE, nonché dei principi di sussidiarietà e complementarità; |
RISPETTANDO:
20. |
la diversità culturale, la libertà artistica e l’indipendenza del settore culturale; |
RICONOSCENDO LA NECESSITÀ DI:
21. |
adottare un approccio trasversale alla cultura che inglobi industrie culturali e creative, arte, scienza, istruzione, turismo, patrimonio culturale ecc.; |
22. |
proseguire la lotta al traffico illecito di beni culturali; |
23. |
assicurare inclusività, incoraggiando e facilitando il coinvolgimento degli Stati membri nei paesi terzi, anche in quelli in cui non dispongono di rappresentanze diplomatiche e consolari; |
24. |
infondere uno spirito nuovo improntato al dialogo, alla comprensione e all’apprendimento reciproci, che comporti la cooperazione con i soggetti locali interessati e la società civile a tutti i livelli (pianificazione, concezione, attuazione) e su un piano di parità, e finalizzato a un approccio ascendente e interpersonale, all’emancipazione locale, alla partecipazione e alla co-creazione; |
25. |
adottare un approccio decentrato, che esiga politiche e progetti adeguati al contesto, alle esigenze e alle aspirazioni locali; |
26. |
promuovere iniziative volte a spiegare e sensibilizzare, anche in merito ai ruoli rispettivi e alle aspettative reciproche delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri, come anche delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, degli istituti e reti culturali come l’EUNIC, nonché di altri soggetti interessati; |
27. |
usare flessibilità nella concezione degli strumenti di finanziamento e amministrativi al fine di sostenere anche progetti di piccole e medie dimensioni e adattarsi alle capacità locali; |
ISTITUISCE PERTANTO IL SEGUENTE QUADRO D’AZIONE INVITANDO GLI STATI MEMBRI A:
28. |
potenziare, se del caso, la collaborazione tra i ministeri pertinenti, in particolare i ministeri della cultura e degli affari esteri; |
29. |
se del caso, sviluppare ulteriormente le reti esistenti per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze e incoraggiare gli scambi tra il mondo accademico e gli operatori del settore nel campo delle relazioni culturali internazionali; |
30. |
nell’esercizio della presidenza del Consiglio dell’UE, avvalersi delle riunioni informali di alti funzionari presso i ministeri della cultura e di alti funzionari addetti alla cultura presso i ministeri degli affari esteri per analizzare e accompagnare l’attuazione di questo approccio strategico, oltre alle riunioni del Consiglio e dei relativi organi preparatori geografici e tematici competenti, che rimangono la principale autorità in materia di orientamenti politici, elaborazione e adozione delle decisioni; |
31. |
intensificare la loro partecipazione alla preparazione, all’attuazione, al monitoraggio e alla valutazione delle strategie e dei progetti culturali comuni a livello locale nei paesi terzi. L’EUNIC e la cooperazione tra le rappresentanze diplomatiche e consolari potrebbero contribuire al conseguimento di questo obiettivo; |
INVITANDO LA COMMISSIONE E L’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA A:
32. |
far propri i principi e gli obiettivi di questo approccio strategico e potenziare la collaborazione con gli organi competenti del Consiglio nel definire e nell’attuare i quadri tematici e geografici attuali e futuri, come ad esempio nel contesto dell’allargamento, dello sviluppo e dei paesi della politica europea di vicinato o partner strategici; |
33. |
garantire le competenze adeguate nel settore delle relazioni culturali; |
34. |
designare «punti focali culturali» e assicurare le capacità adeguate per la cultura nelle delegazioni dell’UE; |
35. |
istituire un unico punto di contatto web che consenta l’accesso alle informazioni sulle politiche, i programmi e le azioni dell’UE intrapresi dalla Commissione e dal SEAE con riguardo alle relazioni culturali internazionali; |
36. |
includere l’aspetto delle relazioni culturali internazionali, se del caso, nelle relazioni periodiche sulle azioni e i programmi di politica estera, come anche nel contesto della strategia globale; |
INVITANDO GLI STATI MEMBRI, LA COMMISSIONE E L’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA, NELL’AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA E NEL DEBITO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E COMPLEMENTARITÀ, A:
37. |
rafforzare il coordinamento, le sinergie e gli orientamenti strategici sul modo migliore di promuovere le relazioni culturali internazionali, in particolare attraverso il regolare coinvolgimento del Consiglio e dei suoi organi preparatori competenti e gruppi di esperti ad hoc; |
38. |
consolidare ulteriormente il ruolo della cultura nelle politiche e nei programmi nel quadro delle relazioni esterne, anche nell’ambito della PESC; |
39. |
promuovere la cooperazione secondo gli obiettivi di questo approccio strategico con i paesi terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l’Unesco e il Consiglio d’Europa; |
40. |
intensificare gli sforzi per raggiungere posizioni comuni dell’UE nei consessi e nelle reti multilaterali e, se del caso, parlare con una sola voce su questioni aventi un impatto sulle relazioni culturali internazionali; |
41. |
sostenere gli sforzi volti a rafforzare il ruolo della cultura quale promotrice orizzontale degli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
42. |
facilitare, attraverso adeguati quadri istituzionali e giuridici e misure di sostegno, la mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura tra l’UE e i paesi terzi; |
43. |
sviluppare partenariati con le organizzazioni e le istituzioni internazionali che promuovono il ruolo della cultura e del patrimonio culturale nel portare la pace nelle zone di conflitto e post-conflitto; |
44. |
adoperarsi in particolar modo per attuare progetti comuni e iniziative congiunte nei paesi terzi sulla base di una visione strategica comune sviluppata a livello locale dagli Stati membri, dalle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, dai loro istituti culturali, dall’EUNIC, dalle delegazioni dell’UE e dai soggetti locali interessati; dovrebbero essere elaborati a tal fine quadri e strumenti adeguati; |
45. |
sfruttare meglio i consessi, i meccanismi, le reti e le banche dati esistenti per condividere le informazioni e scambiare buone pratiche, compresa la piattaforma per la diplomazia culturale. |
(1) https://en.unesco.org/creativity/convention
(2) GU C 189 del 15.6.2017, pag. 38.
(3) GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.
(4) GU C 196 dell’8.6.2018, pag. 20.
(5) GU C 460 del 21.12.2018, pag. 12.
(6) https://www.eunicglobal.eu/news/report-on-the-current-state-of-the-partnership-between-eunic-clusters-and-eu-delegations
(7) https://www.eunicglobal.eu/european-houses-of-culture
ALLEGATO
Principali riferimenti politici
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Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954; |
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Convenzione dell’Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970; |
— |
Convenzione dell’Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972; |
— |
Convenzione dell’Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003; |
— |
Convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005; |
— |
Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 2015; |
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Convenzioni del Consiglio d’Europa sulla cultura, sul patrimonio architettonico, sul patrimonio archeologico, sul valore del patrimonio culturale per la società e sul paesaggio; |
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Conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2008 sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell’Unione e dei suoi Stati membri; |
— |
Conclusioni del Consiglio del 24 novembre 2015 sulla cultura nelle relazioni esterne dell’UE, in particolare sulla cultura nella cooperazione allo sviluppo; |
— |
Conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2016 sulla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea. |
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/11 |
Conclusioni del Consiglio — «Migliorare la circolazione transfrontaliera delle opere audiovisive europee, con particolare attenzione alle coproduzioni»
(2019/C 192/05)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
RAMMENTANDO:
il contesto politico di cui all’allegato I (1) delle presenti conclusioni, in particolare il piano di lavoro per la cultura 2019-2022 adottato il 27 novembre 2018,
RICONOSCE CHE:
1. |
La diversità culturale e linguistica dell’Europa rappresenta una risorsa importante per il settore audiovisivo europeo. Sfruttando appieno le tecnologie digitali online, i contenuti audiovisivi sono in grado di superare le barriere geografiche e linguistiche promuovendo la diversità culturale e i valori comuni europei, così da favorire il senso di appartenenza ad uno spazio culturale comune e stimolare la concorrenza del settore audiovisivo europeo. |
2. |
Le opere audiovisive, in particolare film e serie, destinate sia alla distribuzione cinematografica che ai servizi di media audiovisivi, rispecchiano la ricchezza e la diversità delle culture europee e costituiscono un patrimonio da promuovere e preservare per le generazioni future e ad opera delle stesse. |
3. |
Lo sviluppo digitale ha reso possibile la coesistenza delle sale cinematografiche e dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, andando a incidere sulle abitudini e sulle preferenze del pubblico (2). Le sale cinematografiche si confermano tuttavia la principale piattaforma per lo sfruttamento commerciale dei lungometraggi (3). |
4. |
A livello europeo sono stati presi importanti provvedimenti per contrastare la pirateria audiovisiva online, ma occorrono ulteriori sforzi per rafforzare l’economia creativa nell’era digitale, per proteggere la sua diversità culturale e per garantire la disponibilità di un maggior numero di opere all’interno e al di là dei confini dell’Europa. |
5. |
In generale, la circolazione delle opere audiovisive è favorita da misure di finanziamento a livello nazionale e internazionale in termini di promozione e marketing, anche durante la fase di sviluppo, attraverso diversi mezzi digitali, come pure mediante proiezioni in occasione di festival ecc. Il quadro giuridico europeo relativo al settore audiovisivo, in particolare la direttiva sui servizi di media audiovisivi, è un pilastro importante per garantire la visibilità delle produzioni audiovisive europee nei paesi dell’UE. |
6. |
Studi (4) condotti dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo rivelano che un’ampia percentuale di film prodotti nell’UE sono coproduzioni europee e mettono in luce i vantaggi della coproduzione, nello specifico la possibilità di raggiungere un pubblico e mercati più vasti rispetto ai film nazionali (5) e di beneficiare di maggiori fonti di finanziamento, compreso il finanziamento pubblico (6). Inoltre le coproduzioni sono il frutto di una cooperazione creativa, finanziaria e pratica basata sulla condivisione di esperienze e creano connessioni tra zone geografiche e linguistiche e contesti diversi, generando effetti positivi sia sui partner maggioritari che su quelli minoritari delle coproduzioni, nonché sull’intero settore audiovisivo. |
7. |
Migliorare la circolazione transfrontaliera delle opere audiovisive attraverso varie piattaforme e vari cataloghi richiede un approccio coerente alle politiche in questo settore, anche in relazione all’uso delle nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale. |
8. |
Un quadro normativo ad hoc e la complementarità delle diverse fonti di finanziamento sono elementi necessari per stimolare una creazione e una produzione di elevata qualità nel settore audiovisivo, tenendo conto delle specificità dei mercati audiovisivi e delle loro capacità, delle politiche e delle misure di sostegno esistenti a livello nazionale, come pure delle specificità dei meccanismi di finanziamento e di licenza per talune opere audiovisive, che si basano di frequente su licenze territoriali esclusive. Molto spesso, i fondi nazionali per il cinema caratterizzati da diversi regimi di sostegno e da diversi tipi di sovvenzioni, prestiti, incentivi fiscali e meccanismi di finanziamento europei per progetti multilaterali, quali il sottoprogramma MEDIA ed Eurimages, offrono al settore audiovisivo risorse essenziali per i progetti ivi afferenti. Se da un lato si stanno oggi testando e sviluppando nuovi strumenti di finanziamento, dall’altro le prevendite alle emittenti pubbliche e private e ai distributori di vari paesi, come pure gli investimenti da parte di tali emittenti e distributori, continuano a essere essenziali per finanziare il cinema europeo (7). Dal livello regionale fino a quello europeo, i fondi pubblici hanno favorito un numero crescente di opportunità di finanziamento, compresi incentivi alla produzione e regimi per le coproduzioni minoritarie. |
9. |
Il settore audiovisivo europeo è caratterizzato da specificità geografiche e/o linguistiche suscettibili di provocare la frammentazione del mercato. Per superare questo ostacolo, le coproduzioni possono incrementare la circolazione internazionale delle opere audiovisive e contribuire a migliorare le capacità di produzione e distribuzione nazionali nonché ad accrescere la competitività e la visibilità delle produzioni audiovisive nazionali. |
10. |
Potenzialmente, la presenza di coproduzioni nei festival cinematografici consente di assicurare la visibilità delle opere di qualità e di migliorarne la circolazione. I festival cinematografici svolgono inoltre un ruolo importante nel promuovere la cooperazione (ad esempio tramite la condivisione di risorse e know-how) tra i vari attori della catena del valore. |
SOTTOLINEANDO IN QUESTO CONTESTO CHE:
11. |
È stato istituito, nel quadro del piano di lavoro per la cultura 2015-2018, un gruppo di esperti sul metodo di coordinamento aperto (MCA) in relazione alla circolazione dei film europei. Detto gruppo ha raccomandato di stimolare maggiori investimenti nelle coproduzioni incentivando le coproduzioni nei quadri normativi nazionali e nei regimi di sostegno al settore audiovisivo, anche sostenendo i fondi bilaterali alla coproduzione o al co-sviluppo. Il gruppo ha inoltre raccomandato di incoraggiare le coproduzioni tra partner diversi provenienti da un’ampia gamma di Stati membri. |
12. |
Nel quadro del piano di lavoro per la cultura 2019-2022, un nuovo gruppo di esperti MCA si focalizzerà sulle coproduzioni nel settore audiovisivo. Tale gruppo, basandosi sui lavori svolti dal gruppo di esperti MCA in relazione alla circolazione dei film europei, dovrebbe valutare più specificamente la questione delle coproduzioni, anche con paesi terzi, e presentare al Consiglio raccomandazioni concrete. |
13. |
Alla luce degli sviluppi di cui sopra, è necessario concentrarsi, nei limiti delle risorse attuali, su due linee d’azione: |
A. MISURE DIRETTE PER INCORAGGIARE LE COPRODUZIONI
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
SOTTOLINEA CHE:
14. |
Sia i partner maggioritari che quelli minoritari delle coproduzioni traggono vantaggio dalle opportunità offerte dalla cooperazione – in termini di finanziamenti, attrezzature tecniche, esperienza e conoscenze, elevati valori di produzione e maggiore circolazione derivante dalla coproduzione. |
15. |
I fondi, gli istituti e le agenzie nazionali per il cinema contribuiscono in modo significativo, spesso nell’ambito di accordi di coproduzione, allo sviluppo e al marketing delle coproduzioni in Europa sostenendole in tutte le fasi (sviluppo, produzione e distribuzione). |
16. |
Il sottoprogramma MEDIA 2014-2020 include svariati regimi di finanziamento e azioni che incoraggiano e sostengono le coproduzioni europee. Il sostegno diretto da esso fornito alle coproduzioni comprende la gestione di fondi di coproduzione internazionali, azioni specifiche nell’ambito della componente relativa allo sviluppo [finanziamento di singoli progetti e di pacchetti di progetti (slate funding)] e di quella relativa alla programmazione televisiva, nonché il sostegno alle strategie di distribuzione tese a migliorare la circolazione delle opere finanziate. |
17. |
Mentre i trattati o gli accordi di coproduzione bilaterali favoriscono l’accesso ai finanziamenti e ai sistemi di sostegno nazionali, la convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica del 1992 (riveduta nel 2017) offre un quadro giuridico generale e norme in materia di coproduzioni multilaterali e bilaterali tra parti che non hanno concluso un trattato bilaterale. |
18. |
Eurimages, il fondo del Consiglio d’Europa di sostegno culturale, è uno strumento molto importante per fornire finanziamenti alle coproduzioni, oltre ad essere rilevante per la distribuzione e lo sfruttamento commerciale di lungometraggi, film d’animazione e documentari. |
19. |
Le coproduzioni tra paesi geograficamente e/o culturalmente vicini hanno talvolta migliorato la pratica della cooperazione strutturata lungo tutta la catena del valore. |
20. |
Sia le coproduzioni europee che quelle internazionali, nella maggior parte dei casi supportate dai fondi regionali, nazionali ed europei summenzionati, hanno dato prova di un maggiore potenziale di circolazione e si sono aggiudicate molto spesso i premi e i riconoscimenti cinematografici più prestigiosi a livello mondiale. |
21. |
Le nuove opportunità offerte dal mondo digitale sono sempre più sfruttate dai produttori nella struttura e nei processi delle coproduzioni internazionali. |
22. |
Requisiti amministrativi differenti tra i vari organismi di finanziamento pubblici e diversi insiemi di norme a livello regionale, nazionale ed europeo possono talvolta costituire una sfida per i partner delle coproduzioni dal punto di vista tecnico, artistico e finanziario. |
23. |
Se da un lato l’ambito delle presenti conclusioni è limitato alle coproduzioni tra paesi europei, dall’altro è importante sottolineare il crescente interesse del settore audiovisivo europeo per le coproduzioni con paesi chiave non europei. Oltre a coinvolgere talenti da tutto il mondo, questo aspetto presenta notevoli possibilità di incrementare la circolazione internazionale di opere europee coprodotte. |
INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:
24. |
continuare a incoraggiare le coproduzioni europee tra paesi che dispongono di diverse capacità audiovisive e/o tra paesi aventi un’area linguistica o geografica limitata, come pure la circolazione e la visibilità di tali opere; |
25. |
intensificare gli sforzi di condivisione di buone prassi e individuare soluzioni volte alla semplificazione amministrativa, alla coerenza e alla trasparenza delle norme relative ai diversi fondi pubblici, anche attraverso le tecnologie digitali, al fine di favorire ulteriormente le coproduzioni europee; |
26. |
tenere conto della possibilità di migliorare la circolazione, la promozione e lo sfruttamento commerciale dei film nel momento in cui vengono concepiti i rispettivi regimi di sostegno e prendere in considerazione l’idea di valutare i regimi di finanziamento pubblico alla luce di obiettivi chiari in merito alla qualità delle opere cofinanziate e al loro potenziale di circolazione all’interno dell’UE; |
27. |
incoraggiare tutti gli attori, compresi i fornitori di servizi online, a condividere dati sul pubblico con le autorità pubbliche e i titolari dei diritti e ad avvalersi di tali dati per conoscere e capire meglio il loro pubblico al fine di adattare di conseguenza i regimi di sostegno. |
INVITA GLI STATI MEMBRI A:
28. |
considerare l’idea di attuare regimi di sostegno, compresi regimi per le coproduzioni minoritarie, ad integrazione dei finanziamenti privati e degli strumenti finanziari europei, allo scopo di incoraggiare la produzione e la promozione delle opere europee su tutte le piattaforme; |
29. |
sostenere ulteriormente i fondi regionali e nazionali nel loro ruolo chiave di facilitatori delle coproduzioni, garantendo ove possibile la complementarità rispetto alle misure di sostegno; |
30. |
avvalersi delle nuove tecnologie nella digitalizzazione dei processi contrattuali e di finanziamento al fine di semplificare l’accesso ai finanziamenti, garantire un utilizzo più efficiente e trasparente dei fondi pubblici e ridurre il numero di problemi giuridici che insorgono nell’ambito delle coproduzioni; |
31. |
evidenziare il ruolo dei produttori indipendenti nei processi di coproduzione. |
INVITA LA COMMISSIONE A
32. |
valutare le modalità per sviluppare, promuovere e semplificare ulteriormente le opportunità di finanziamento per le coproduzioni a titolo del sottoprogramma MEDIA; |
33. |
promuovere misure tese a raggiungere una migliore visibilità e circolazione delle opere audiovisive europee, garantendo nel contempo condizioni paritarie che tengano conto delle specificità geografiche e linguistiche degli Stati membri in termini di capacità di produzione, distribuzione e pubblico; |
34. |
valutare alternative per accrescere la visibilità di tutti i partner delle coproduzioni — sia quelli maggioritari che minoritari — per le opere sostenute dal sottoprogramma MEDIA; |
35. |
presentare, in cooperazione con l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, una valutazione delle coproduzioni in Europa, compreso un inventario delle opportunità di accesso al mercato per le coproduzioni, in cui si suggeriscano modalità per intensificare la cooperazione; |
36. |
rafforzare la cooperazione, il dialogo strategico strutturato e lo scambio di migliori prassi con i pertinenti organi regionali e nazionali, le agenzie cinematografiche europee, i direttori delle agenzie cinematografiche europee (EFAD), come pure il Consiglio d’Europa, in particolare Eurimages e l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, valutando possibili sinergie e opportunità di collaborazione nonché informando gli Stati membri dei risultati di tali scambi; |
37. |
valutare alternative a sostegno di iniziative quali laboratori creativi o writing room, in cui produttori, scrittori e registi possano lavorare assieme allo sviluppo di coproduzioni. |
B. FAVORIRE UN ECOSISTEMA SOSTENIBILE PER LE COPRODUZIONI
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
SOTTOLINEA CHE:
38. |
Il potenziale delle coproduzioni europee può essere ulteriormente sfruttato coltivando un ecosistema che incoraggi e promuova le opere coprodotte lungo l’intera catena del valore, ad esempio attuando misure che sostengano indirettamente le coproduzioni, ma anche agevolando la collaborazione nelle fasi di sceneggiatura e sviluppo nonché la distribuzione delle opere coprodotte e l’accesso alle stesse, una volta immesse sul mercato. |
39. |
Come raccomandato dal gruppo di esperti MCA in relazione alla circolazione dei film europei in generale, al fine di incrementare la circolazione occorrono interventi in settori quali la promozione, le sale cinematografiche, i festival, i servizi VOD, i dati relativi al pubblico, i regimi di sostegno, la cooperazione programmatica, l’accesso ai finanziamenti e il monitoraggio dei risultati relativi ai fondi pubblici. |
40. |
Occorre garantire la trasparenza del sostegno finanziario fornito alle coproduzioni. In particolare, le informazioni riguardanti i finanziamenti pubblici diretti e indiretti ricevuti dai progetti di coproduzione da varie fonti — siano esse (sub)nazionali o europee — dovrebbero essere accessibili agli organismi di finanziamento pubblici. |
41. |
Nel quadro del sottoprogramma MEDIA, le misure indirette tese a incoraggiare le coproduzioni includono la formazione, l’accesso ai mercati e le attività di creazione di reti internazionali volte a stimolare e accrescere le capacità di cooperazione transfrontaliera. |
42. |
La distribuzione e lo sfruttamento commerciale sono fasi fondamentali nella creazione del pubblico per le opere coprodotte. La rete Europa Cinemas, finanziata dal sottoprogramma MEDIA, offre un sostegno significativo per le proiezioni di film europei non nazionali. Ciononostante occorrono ulteriori sforzi per garantire che le opere coprodotte siano ampiamente distribuite, commercializzate e promosse, a livello internazionale, su tutti i canali e tutte le piattaforme di distribuzione. In particolare, la cooperazione nel promuovere le opere coprodotte è essenziale per assicurare il loro successo sul piano internazionale. |
43. |
Le politiche nel settore audiovisivo sono generalmente imperniate sulla fornitura di contenuti di alta qualità diversificati sul piano culturale e linguistico. È essenziale allargare e diversificare il pubblico delle opere audiovisive europee di elevata qualità, originali e innovative nonché sostenere la visibilità e l’accesso a questo genere di contenuti. L’Osservatorio europeo dell’audiovisivo ravvisa una forte disparità tra il numero di film europei distribuiti e la rispettiva quota di ingressi totali ed è quindi essenziale rafforzare i legami tra i film e il pubblico destinatario. |
44. |
Per quanto concerne la distribuzione di opere audiovisive attraverso le piattaforme digitali, è importante garantire un ecosistema equilibrato e il rispetto dei diritti d’autore per sostenere la creatività. |
45. |
Il talento è il cuore pulsante del settore audiovisivo europeo. Investire nei professionisti di tale settore — così come nella loro formazione — rimane quindi il presupposto per un ecosistema competitivo. |
INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E DELLE RISORSE ESISTENTI, A:
46. |
Sostenere ulteriormente il settore audiovisivo e considerare l’utilizzo di programmi settoriali per conseguire tale obiettivo. |
47. |
Continuare a promuovere misure che offrano sostegno indiretto alle coproduzioni, tra cui la creazione di reti internazionali, formazioni rivolte a professionisti del settore cinematografico, lo sviluppo di talenti, seminari incentrati sulla coproduzione, scambio di buone prassi e attività di cooperazione, in quanto i processi di collaborazione creativi sono in grado di dar vita a progetti di alta qualità e dai risultati positivi. |
48. |
Valutare se sia opportuno o meno introdurre misure specifiche per incoraggiare i giovani professionisti a sviluppare e ad avviare i loro primi progetti, contribuendo in tal modo allo sviluppo del cinema europeo; |
49. |
Facilitare l’accesso del pubblico alle opere e ai contenuti audiovisivi attraverso misure che incoraggino una più ampia promozione e distribuzione transfrontaliera, compreso lo sviluppo di tecnologie digitali per il doppiaggio e il sottotitolaggio in quante più lingue europee possibile. Sono incluse a tal proposito le opere audiovisive coprodotte da paesi o regioni le cui lingue sono meno diffuse, allo scopo di promuovere la diversità linguistica superando nel contempo le barriere legate alla lingua o ad esigenze particolari; |
50. |
Intensificare gli sforzi tesi a far sì che le opere coprodotte siano sostenute e promosse lungo tutta la catena del valore, anche a livello transfrontaliero, e raggiungano il più ampio pubblico internazionale possibile. |
51. |
Continuare a cooperare allo sviluppo di un catalogo di film europei, che offrirà maggiore visibilità e trasparenza alle opere europee coprodotte disponibili online. |
52. |
Incoraggiare un dialogo strutturato e di ampio respiro con la più vasta gamma possibile di portatori di interessi privati per preservare il loro costante impegno a contribuire all’ecosistema delle coproduzioni e a garantire la complementarità delle fonti di finanziamento; |
53. |
Tenendo debito conto della sussidiarietà, incoraggiare e sostenere ulteriormente le iniziative di alfabetizzazione cinematografica nell’istruzione formale, informale e non formale, offrendo ai giovani europei capacità creative e promuovendo il loro potenziale innovativo. L’alfabetizzazione cinematografica gioca un ruolo fondamentale nel coinvolgere le giovani generazioni e nel consentire loro di scoprire e apprezzare il patrimonio cinematografico e la diversità culturale dell’Europa. |
(1) Nell’allegato I figurano documenti pertinenti che hanno attinenza alle questioni prese in esame (atti legislativi, conclusioni del Consiglio, comunicazioni della Commissione europea ecc.).
(2) Nel 2017, secondo l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, la percentuale media di film UE presenti in 37 cataloghi nazionali di servizi di video on-demand in abbonamento (SVOD) si attestava al 20 %.
In media, il 22 % del film prodotti ogni anno nell’UE era costituito da coproduzioni, passando dal 24 % nel catalogo di Flimmit al 53 % nei cataloghi di Horizon/UPC Prime. Nei 27 cataloghi di Netflix, il 36 % dei film era costituito, in media, da coproduzioni.
Per quanto concerne i film prodotti e distribuiti nelle sale cinematografiche dell’UE tra il 2005 e il 2014, il 64 % proveniva dall’UE, il 16 % dagli Stati Uniti, il 15 % dal resto del mondo e il 4 % da paesi europei extra-UE. Le coproduzioni UE non nazionali comprendevano la maggior parte dei film UE non nazionali contenuti nei cataloghi.
(3) Solo il 47 % dei film europei distribuiti nelle sale cinematografiche nello stesso periodo era incluso in almeno un servizio di video on demand (VOD), mentre i film europei rappresentavano circa il 25 % del totale dei film sulle piattaforme VOD.
Si vedano gli studi 1 e 4 condotti dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, che figurano nell’allegato II.
(4) Si vedano gli studi 1-3 nell’allegato II.
(5) Le coproduzioni rappresentavano il 24 % della produzione totale europea tra il 2005 e il 2014. Tuttavia, a livello mondiale, il volume di ingressi alle coproduzioni ammontava al 50,3 % del volume di ingressi complessivo ai film europei (56,9 % per i film UE), un valore leggermente superiore al volume di ingressi per i film puramente nazionali. In media, le coproduzioni europee generano un volume di ingressi pari a oltre tre volte quello dei film puramente nazionali.
(6) Si veda lo studio 4 nell’allegato II.
(7) Le prevendite alle emittenti e ai distributori in vari territori rappresentavano complessivamente il 41 % del volume cumulativo dei finanziamenti su un campione di 445 lungometraggi europei. Si veda lo studio 5 nell’allegato II.
ALLEGATO I
Atti legislativi
1. |
Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221). |
2. |
Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1). |
3. |
Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69). |
Conclusioni del Consiglio
4. |
Conclusioni del Consiglio sul patrimonio cinematografico europeo, ivi comprese le sfide dell’era digitale (GU C 324 dell’1.12.2010, pag. 1). |
5. |
Conclusioni sul rafforzamento dei contenuti europei nell’economia digitale (GU C 457 del 19.12.2018, pag. 2). |
6. |
Conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 12). |
7. |
Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017, EUCO 19/1/17. |
Raccomandazioni del Consiglio
8. |
Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1). |
Comunicazioni della Commissione
9. |
Comunicazione della Commissione sulle possibilità e sulle sfide per il cinema europeo nell’era digitale, 24 settembre 2010, COM(2010) 487 final. |
10. |
Comunicazione della Commissione sul tema «Una nuova agenda europea per la cultura», 22 maggio 2018, COM(2018) 267 final. |
Convenzioni internazionali
11. |
Convenzione dell’Unesco del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. |
12. |
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica (riveduta), 30 gennaio 2017. |
ALLEGATO II
Studi condotti dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo
13. |
Come circolano i film nei servizi di video on demand (VOD) e nelle sale cinematografiche dell’Unione europea? Un’analisi comparativa, Christian Grece, 2016 |
14. |
La produzione cinematografica in Europa. Volume di produzione, coproduzione e circolazione mondiale, Julio Talavera Milla, 2017 |
15. |
YearBook 2017/2018. Principali tendenze. Televisione, cinema, video on demand e servizi audiovisivi — quadro paneuropeo, Francisco Cabrera, Gilles Fontaine, Christian Grece, Marta Jimenez Pumares, Martin Kanzler, Ismail Rabie, Agnes Schneeberger, Patrizia Simone, Julio Talavera, Sophie Valais, 2018 |
16. |
Il quadro giuridico per le coproduzioni internazionali, Francisco Javier Cabrera Blázquez, Maja Cappello, Enric Enrich, Julio Talavera Milla, Sophie Valais, 2018, IRIS Plus |
17. |
Il finanziamento della fiction in Europa: Un’analisi a campione dei film distribuiti nel 2016, Martin Kanzler, 2018 |
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/18 |
Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’accesso allo sport per le persone con disabilità
(2019/C 192/06)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE
1. |
Entro il 2020 l’UE dovrebbe contare 120 milioni di persone con disabilità. L’UE promuove la parità di opportunità e di accessibilità per le persone con disabilità e una parte fondamentale della sua strategia prevede il conseguimento di un’Europa senza barriere (1). |
2. |
I principi generali di cui all’articolo 3, la definizione di «progettazione universale» di cui all’articolo 2 e le disposizioni specifiche riguardanti la partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport di cui all’articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) (2) rivestono particolare rilevanza per la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive su base di eguaglianza con gli altri. |
3. |
Nell’UE, le disabilità e le malattie sono spesso citate quali motivi per la mancata partecipazione ad attività sportive e fisiche (3). |
4. |
Gli sport possono essere concepiti specificamente per le persone con disabilità oppure adattati affinché queste possano accedervi a prescindere dal tipo di menomazione, sia essa fisica, intellettiva o sensoriale. In talune circostanze, gli sport per le persone con disabilità possono essere praticati insieme alle persone senza disabilità, il che dimostra la natura inclusiva dello sport. |
5. |
I valori dello sport in termini di inclusione sociale, in particolare il ruolo dello sport nel promuovere e nel conseguire l’integrazione delle minoranze e dei gruppi emarginati, sono ampiamente riconosciuti. |
6. |
Le principali manifestazioni sportive per persone con disabilità godono oggi di maggiore popolarità, come dimostrato dai recentissimi giochi paralimpici estivi e invernali — seguiti da un elevatissimo numero di telespettatori in tutto il mondo — e dalle importanti manifestazioni internazionali per persone con disabilità che continuano ad essere organizzate. |
SOTTOLINEA CHE
7. |
Le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di essere soggette a svantaggi socioeconomici, come povertà e reddito basso, isolamento sociale, discriminazione, accesso limitato al mercato del lavoro, accesso limitato ai trasporti, minori opportunità di istruzione nonché difficoltà relative alla salute. Tutti questi aspetti hanno un impatto negativo sulle possibilità delle persone con disabilità di partecipare ad attività sportive. |
8. |
Specificamente in ambito sportivo, le persone con disabilità possono trovarsi a dover superare difficoltà quali:
|
9. |
La partecipazione allo sport dovrebbe essere considerata sotto il profilo della pratica sportiva quale forma di attività fisica e sotto il profilo della partecipazione ad attività sociali, ad esempio assistere a manifestazioni sportive o essere attivi in una comunità sportiva in qualità di volontari, membri di un club sportivo o di un club di tifosi. |
10. |
La partecipazione allo sport può contribuire a migliorare il benessere delle persone con disabilità come pure la loro salute fisica e mentale, aumentando al contempo la mobilità e l’autonomia personali e promuovendo l’inclusione sociale. |
11. |
Praticare lo sport fin dalla più giovane età comporta ulteriori benefici per le persone con disabilità grazie all’effetto positivo sullo sviluppo delle abilità motorie, che è essenziale per migliorare la qualità di vita complessiva di una persona. |
12. |
La maggiore attenzione rivolta dai media alle manifestazioni in cui le persone con disabilità praticano sport ad alto livello o agli atleti con disabilità può incentivare alla pratica sportiva le persone con o senza disabilità. Al fine di accrescere l’attrattività dello sport per le persone con disabilità, occorrono sforzi volti a garantire che lo sport di base riceva un adeguato livello di attenzione da parte dei media, lasciando impregiudicata la libertà dei mezzi di comunicazione. |
13. |
La tecnologia assistiva può svolgere un ruolo importante nell’aiutare le persone con disabilità a partecipare ad attività sportive, sia a livello di base che ad alto livello. Tuttavia, la sua disponibilità su larga scala e la sua accessibilità in termini di costi possono rappresentare un problema. |
14. |
Attuare e rispettare le norme antidoping e le norme intese a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi, come pure garantire un’accurata valutazione delle disabilità e l’utilizzo corretto della tecnologia assistiva, è fondamentale per promuovere lo sviluppo sostenibile dello sport per le persone con disabilità. |
15. |
Il volontariato è essenziale per sostenere il settore sportivo, compreso lo sport per le persone con disabilità. |
16. |
È importante integrare una prospettiva di genere nelle strategie e nelle politiche volte ad aumentare il numero di persone con disabilità che prendono parte ad attività sportive. |
17. |
Lo sport può favorire le interazioni sociali tra persone con e senza disabilità, divenendo così un valido strumento per promuovere l’inclusione e la comprensione reciproca. |
INVITA GLI STATI MEMBRI, IN LINEA CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E AI LIVELLI ADEGUATI, A
18. |
Sostenere la sensibilizzazione della società e le campagne educative per familiari, tutori legali, assistenti personali, insegnanti di educazione fisica, allenatori, personale sportivo e altri attori pertinenti della comunità sportiva, con o senza disabilità, allo scopo di promuovere un approccio aperto e accogliente nei confronti delle persone con disabilità e un’adeguata comprensione delle opportunità e dei benefici derivanti dalla partecipazione alle attività sportive da parte di tutti, compresi i bambini e gli adulti con disabilità. Ove opportuno, offrire assistenza ai familiari e ai tutori legali delle persone con disabilità, allo scopo di favorire la partecipazione di queste ultime allo sport. |
19. |
Sostenere l’istruzione e la formazione continua di insegnanti di educazione fisica, allenatori, altro personale sportivo e volontari in generale, con o senza disabilità, fornendo loro le conoscenze necessarie, le capacità specifiche e l’adeguato riconoscimento delle competenze affinché possano includere le persone con disabilità nelle diverse attività sportive e di educazione fisica. Tali programmi di formazione dovrebbero tenere conto delle differenze tra le esigenze di chi assiste all’attività sportiva e le esigenze di chi la pratica. |
20. |
Adottare misure per assicurare l’accesso delle persone con e senza disabilità alle infrastrutture sportive, affinché possano ad esempio assistere a manifestazioni sportive, allenarsi o partecipare ad attività sportive. Tali misure possono includere lo sviluppo o il rafforzamento degli standard di accessibilità per le strutture sportive, la fornitura di sostegno umano personalizzato, lo stanziamento di fondi, la sensibilizzazione delle organizzazioni sportive a livello nazionale, regionale e locale circa le opportunità esistenti di finanziamento dell’UE oppure iniziative volte ad agevolare, se del caso, la rappresentanza di atleti con disabilità in seno agli organi delle organizzazioni sportive. |
21. |
Ove opportuno, promuovere programmi sportivi e di educazione fisica inclusivi nei sistemi scolastici nazionali al fine di soddisfare le esigenze dei bambini con disabilità, per garantire pari opportunità a tutti i bambini, stimolando la loro partecipazione all’attività fisica in ambito sportivo e incoraggiare il loro interesse per lo sport. |
22. |
Avvalersi degli attuali canali di cooperazione tra Stati membri al fine di promuovere lo scambio di competenze e buone prassi nell’intento di migliorare l’accesso allo sport per le persone con disabilità. |
23. |
Affrontare la questione degli atleti di alto livello e ad alte prestazioni nel contesto delle pari opportunità e della non discriminazione delle persone con disabilità, come pure promuovere la cooperazione e lo scambio di migliori prassi a tale riguardo tra gli organismi responsabili dello sport negli Stati membri. |
INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A
24. |
Prendere in considerazione l’idea di fornire sostegno finanziario alle organizzazioni specificamente dedite alla promozione dello sport per le persone con disabilità e alle organizzazioni sportive convenzionali che sviluppano attività sportive per le persone con disabilità, con l’intento, tra l’altro, di ravvicinare ulteriormente le due comunità sportive. |
25. |
Promuovere e sostenere azioni, se del caso a livello di UE, relative alla raccolta periodica di statistiche e allo sviluppo di indicatori concernenti sport e disabilità, ad esempio tassi di partecipazione ad attività sportive, impedimenti alla partecipazione, numero di persone con disabilità iscritte a circoli sportivi o grado di interesse per lo sport (4). |
26. |
Prendere in considerazione la possibilità di affrontare, nel quadro delle attività dei pertinenti gruppi di esperti, la questione della piena ed effettiva partecipazione ad attività sportive da parte delle persone con disabilità, comprese le competenze e la formazione specifiche necessarie per l’allenamento rivolto alle persone con disabilità (5). |
27. |
Avvalersi della componente di finanziamento relativa allo sport del programma Erasmus+ per promuovere lo sport tra le persone con disabilità e lo scambio di buone prassi e politiche tra Stati membri e portatori di interesse; del Fondo sociale europeo per la formazione professionale del personale sportivo o per l’inclusione attraverso l’attività sportiva; del Fondo europeo di sviluppo regionale per affrontare il tema dell’accessibilità delle infrastrutture sportive; dei risultati di ricerca inerenti a progetti finanziati nell’ambito del programma Orizzonte Europa, ove opportuno, per promuovere soluzioni innovative al fine di coinvolgere nello sport le persone con disabilità. |
28. |
Ove opportuno, promuovere tali opportunità di finanziamento e i risultati dei progetti finanziati presso le persone con disabilità, le organizzazioni sportive e altri attori non governativi pertinenti. |
29. |
Accrescere la consapevolezza dei positivi risultati conseguiti a seguito dei lavori svolti nel settore dello sport per le persone con disabilità, compreso l’impatto positivo generato dallo sport in termini di inclusione sociale delle persone con disabilità. |
INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A
30. |
Continuare ad includere lo sport nelle future azioni chiave a sostegno delle future politiche in materia di disabilità basandosi sull’esperienza maturata fino ad oggi nell’attuazione della vigente strategia europea sulla disabilità. |
31. |
Quando si discutono tematiche sportive con le parti sociali nelle fasi di dialogo sociale a livello UE, includere le politiche e le misure dell’Unione che tengono conto delle esigenze delle persone con disabilità e favorire la partecipazione di tali persone e delle organizzazioni che le rappresentano (6). |
32. |
Cogliere l’occasione fornita dall’Access City Award europeo (il premio europeo per le città a misura di disabili) per dare visibilità a quelle città che agevolano l’accesso alle strutture sportive per le persone con disabilità e valutare in che modo l’esperienza della tessera europea d’invalidità possa contribuire ad aumentare il numero di coloro che assistono a manifestazioni sportive, tra cui anche le persone con disabilità. |
33. |
Integrare la questione dello sport per le persone con disabilità in varie tematiche sportive affrontate a livello UE, ad esempio la duplice carriera degli atleti o l’attività fisica a vantaggio della salute (HEPA) (7). |
INVITA IL MOVIMENTO SPORTIVO A
34. |
Promuovere, in stretta cooperazione con le persone con disabilità e con le organizzazioni che le rappresentano, la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli (8), allo scopo di contribuire all’efficace assolvimento della funzione sociale ed educativa dello sport. |
35. |
Avvalersi dei meccanismi di solidarietà esistenti, in particolare a livello sportivo professionale, in modo tale da poter finanziare adeguatamente lo sport per le persone con disabilità. |
36. |
Adottare un approccio inclusivo nel progettare le manifestazioni sportive o nel promuovere la partecipazione allo sport in generale, incoraggiando misure quali lo svolgimento di gare e cerimonie di premiazione nello stesso momento e nello stesso luogo per atleti con e senza disabilità. Con lo stesso spirito, facilitare, ove opportuno, l’inclusione di persone con disabilità nelle sessioni di allenamento o nelle squadre composte da persone senza disabilità. |
37. |
Fare in modo che le strutture per allenarsi, praticare sport e accogliere gli sportivi siano accessibili (9) e che siano previsti accomodamenti ragionevoli (10) per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità. |
38. |
Sensibilizzare le persone con disabilità in merito alle opportunità di pratica dello sport e di allenamento esistenti che rispondono alle loro esigenze. |
39. |
Sviluppare partenariati con attori istituzionali pertinenti del settore pubblico o privato, attivi nel campo delle disabilità, al fine di comprendere meglio le esigenze e gli interessi delle persone con disabilità ed incoraggiare una maggiore partecipazione ai programmi sportivi (11). |
(1) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141#navItem-3
(2) https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
(3) TNS Opinion & Social (2018); Sport e attività fisica, Eurobarometro speciale 472. Indagine richiesta dalla Commissione europea (direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura) e coordinata dalla direzione generale della Comunicazione. Attività di ricerca sul campo: dicembre 2017.
(4) In linea con l’articolo 31 della CRPD.
(5) In linea con l’articolo 30 della CRPD.
(6) In linea con l’articolo 4, paragrafo 3, della CRPD.
(7) http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/hepa-europe
(8) In linea con l’articolo 30, paragrafo 5, della CRPD.
(9) In linea con l’articolo 9 della CRPD.
(10) In linea con l’articolo 5, paragrafo 3, della CRPD.
(11) In linea con l’articolo 4, paragrafo 3, della CRPD.
ALLEGATO
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, RICORDANO
1. |
L’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), che sottolinea la funzione sociale ed educativa dello sport. |
2. |
La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2), alla quale l’UE aderisce e che riconosce, ad esempio, il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale, all’attività ricreativa, al tempo libero e allo sport. |
3. |
La comunicazione della Commissione europea dal titolo «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere», che in merito allo sport sottolinea la necessità di migliorare l’accessibilità allo sport e promuovere la partecipazione a manifestazioni sportive e l’organizzazione di eventi sportivi specifici per i disabili (3). |
4. |
Le conclusioni del Consiglio sul sostegno all’attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (4). |
5. |
Il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (5). |
6. |
La risoluzione del Consiglio sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (2017-2020) (6), che pone l’accento sull’inclusione sociale. |
7. |
Le conclusioni del Consiglio sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell’inclusione sociale attiva (7). |
8. |
Le conclusioni del Consiglio sul contributo dello sport all’economia dell’UE e in particolare alle questioni della disoccupazione giovanile e dell’inclusione sociale (8). |
9. |
Le conclusioni del Consiglio sullo sport come piattaforma per l’inclusione sociale attraverso il volontariato (9). |
10. |
Le conclusioni del Consiglio sul ruolo degli allenatori nella società (10). |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008E165
(2) https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
(3) Doc. 16489/10 — COM(2010) 636 def.
(4) GU C 300 dell’11.10.2011, pag. 1.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.
(6) GU C 189 del 15.6.2017, pag. 5.
(7) GU 2010/C 326/04.
(8) GU C 32 del 4.2.2014, pag. 2.
(9) GU C 189 del 15.6.2017, pag. 40.
(10) GU 2017/C 423/04.
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/23 |
Avviso all'attenzione di determinate persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(2019/C 192/07)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Alexander Mihailovich NOSATOV (n. 27), Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (n. 47), Igor Sergeievich SHEVCHENKO (n. 61), Igor PLOTNITSKY (n. 70), Vladimir Petrovich KONONOV (n. 97), Andrey Yurevich PINCHUK (n. 100), Oleg Vladimirovich BEREZA (n. 101), Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (n. 130), Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (n. 132), Eduard Aleksandrovich BASURIN (n. 137), Alexandr Vasilievich SHUBIN (n. 138), Sergey Yurevich IGNATOV (n. 140), Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (n. 142), Olga Igorevna BESEDINA (n. 145), Aleksandr Yurevich PETUKHOV (n. 164), Olga Valerievna POZDNYAKOVA (n. 167) e Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (n. 173), e dell'impresa unitaria statale della "Repubblica di Crimea""Unione dei produttori e agricoltori ‘Massandra’" (n. 18), del Battaglione Sparta (n. 30), del Battaglione Oplot (n. 34) e del Battaglione Kalmius (n. 35), persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/415/PESC (1) del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 (2) del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone ed entità presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone ed entità che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione, prima del 14 giugno 2019, al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Commissione europea
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/24 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 giugno 2019
(2019/C 192/08)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1266 |
JPY |
yen giapponesi |
121,82 |
DKK |
corone danesi |
7,4687 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88558 |
SEK |
corone svedesi |
10,6175 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1174 |
ISK |
corone islandesi |
139,30 |
NOK |
corone norvegesi |
9,8083 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,663 |
HUF |
fiorini ungheresi |
321,30 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2788 |
RON |
leu rumeni |
4,7221 |
TRY |
lire turche |
6,5014 |
AUD |
dollari australiani |
1,6132 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5096 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8333 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6983 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5363 |
KRW |
won sudcoreani |
1 328,90 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,7523 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7880 |
HRK |
kuna croata |
7,4215 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 990,96 |
MYR |
ringgit malese |
4,6872 |
PHP |
peso filippino |
58,249 |
RUB |
rublo russo |
73,4704 |
THB |
baht thailandese |
35,285 |
BRL |
real brasiliano |
4,3659 |
MXN |
peso messicano |
22,2767 |
INR |
rupia indiana |
78,0180 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/25 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(2019/C 192/09)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:
A pagina 41, nella nota esplicativa della sottovoce NC «0408 99 80 altri», l’ultimo paragrafo è sostituito dal testo seguente:
«Questa sottovoce comprende le uova di volatili liquide pastorizzate che presentano caratteristiche organolettiche identiche a quelle delle uova di volatili fresche, anche contenenti piccole quantità di acqua aggiunta e di conservanti chimici [ad esempio, acido citrico (E 330)].»
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/26 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2019/C 192/10)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dall’Estonia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Estonia.
Oggetto della commemorazione : 150o anniversario del Festival della canzone.
Descrizione del disegno : il disegno è ispirato al corteo del Festival della canzone, che avanza come le onde del mare, con grida di gioia e orgoglio e la panoplia di costumi nazionali. Il disegno unisce musica, costumi nazionali e i vari siti del maestoso e straordinario Festival della canzone della nazione sulla riva del mare. Il disegno riporta anche le prime note dell’inno nazionale estone e, in basso, le parole «Laulupidu 150» (Festival della canzone 150). In alto figura l’anno di emissione «2019» e sotto di esso il nome del paese di emissione «EESTI».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata : 1 000 000.
Data di emissione : giugno 2019.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/27 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2019/C 192/11)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Repubblica di San Marino e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Repubblica di San Marino.
Oggetto della commemorazione : 500o anniversario della morte di Leonardo da Vinci.
Descrizione del disegno : la moneta raffigura al centro un angelo dipinto da Leonardo da Vinci, particolare dell’opera «Battesimo di Cristo». Lungo il bordo sono riportate, a sinistra, la dicitura «SAN MARINO» e, a destra, l’iscrizione «1519 Leonardo 2019». A sinistra figura la sigla dell’autrice Uliana Pernazza, «UP», e in basso a destra la lettera R, identificativo della zecca di Roma.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 60 500.
Data di emissione : aprile 2019.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
7.6.2019 |
IT |
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C 192/28 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2019/C 192/12)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dallo Stato della Città del Vaticano e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano
Oggetto della commemorazione : 90o anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano.
Descrizione del disegno : il disegno raffigura il ritratto di Papa Pio XI (sovrano dello Stato nel 1929) e il Laterano a Roma. In alto, da sinistra a destra è inciso a semicerchio il nome del paese di emissione, «STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO». In basso sono riportati gli anni «1929» e «2019» e immediatamente sotto il nome dell’artista «FUSCO».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 91 000.
Data di emissione : 4 marzo 2019.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
Corte dei conti
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/29 |
Relazione speciale n. 7/2019
Le azioni intraprese dall’UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera sono molto ambiziose, ma devono essere gestite meglio
(2019/C 192/13)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 7/2019, dal titolo «Le azioni intraprese dall’UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera sono molto ambiziose, ma devono essere gestite meglio».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/29 |
Relazione speciale n. 8/2019
Produzione di energia elettrica da impianti eolici e solari: sono necessari interventi significativi per conseguire i valori-obiettivo che l’UE si è prefissata
(2019/C 192/14)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 8/2019, intitolata «Produzione di energia elettrica da impianti eolici e solari: sono necessari interventi significativi per conseguire i valori-obiettivo che l’UE si è prefissata».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/30 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto
(2019/C 192/15)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 24 aprile 2019 dalla European Glass Fibre Producers Association (APFE) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo dell’Unione.
Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.
2. Prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm («filati tagliati»), da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).
Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).
3. Asserzione di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario dell’Egitto («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 e 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
La Commissione ritiene che la denuncia contenga sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dell’Egitto hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni imputabili al governo dell’Egitto.
Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l’altro, i) nel trasferimento diretto di fondi, ii) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse e iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La denuncia conteneva elementi di prova concernenti, ad esempio, prestiti governativi agevolati e agevolazioni fiscali a norma delle disposizioni legislative egiziane nonché un’esenzione dai dazi all’importazione di materie prime e apparecchiature di produzione.
Oltre alle sovvenzioni concesse direttamente dal governo dell’Egitto, secondo il denunciante i produttori egiziani del prodotto oggetto dell’inchiesta beneficiano anche di sovvenzioni concesse direttamente dal governo egiziano o tramite entità egiziane nel contesto della cooperazione tra l’Egitto e la Repubblica popolare cinese per la promozione di investimenti in una zona economica speciale (la zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez). La denuncia contiene elementi di prova dell’esistenza di accordi di cooperazione tra i governi cinese ed egiziano e di prestiti concessi a banche statali egiziane da entità di proprietà dello Stato cinese o controllate dallo stesso. Visti gli obiettivi di tali accordi e prestiti, il denunciante sostiene che detti prestiti conferiscono un vantaggio al produttore esportatore egiziano di proprietà cinese.
Il denunciante asserisce inoltre che le suddette misure costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell’Egitto (enti pubblici compresi) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Secondo la denuncia, esse sarebbero limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e sarebbero quindi specifiche e compensabili. In base a ciò, gli importi delle sovvenzioni oggetto della denuncia sembrano significativi per l’Egitto.
In conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base la Commissione ha elaborato una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione della Commissione di tutte le prove a sua disposizione concernenti l’Egitto e su tali basi essa apre la presente inchiesta. Detta nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.
4. Asserzioni di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute dall’industria dell’Unione, il che ha compromesso gravemente la situazione finanziaria e occupazionale e l’andamento generale di quest’ultima.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se tali importazioni sovvenzionate abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio grave all’industria dell’Unione.
In caso affermativo, l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.
Il governo dell’Egitto è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antisovvenzioni. In particolare, la Commissione deve fornire informazioni sulla prevista istituzione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono abbreviati. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini stabiliti nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno della denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto dell’inchiesta del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione. Sono invitate a collaborare il più possibile con la Commissione anche le altre parti alle quali la Commissione chiederà le informazioni pertinenti per stabilire l’esistenza e l’entità delle sovvenzioni compensabili di cui beneficia il prodotto oggetto dell’inchiesta.
5.3.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
I produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori dell’Egitto sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per manifestarsi e richiedere un questionario.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dell’Egitto.
I produttori esportatori dell’Egitto devono compilare un questionario entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità dell’Egitto.
Una copia del suddetto questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2404.
5.3.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione relativa al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2404.
5.4. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, devono contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa al loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2404.
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni non sia contraria all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e i sindacati sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.
Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2404. In ogni caso, le informazioni comunicate saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.
I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.
5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.
La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:
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affinché un’audizione possa svolgersi prima dell’istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data; |
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dopo la fase provvisoria la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di comunicazione delle informazioni provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica delle informazioni o dalla data del documento informativo; |
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nella fase definitiva la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data di comunicazione delle informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per presentare osservazioni su tale comunicazione. Nel caso di una comunicazione di ulteriori informazioni finali, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento delle ulteriori informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per presentare osservazioni su tale comunicazione. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accordare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e di rifiutare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi del rifiuto.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.8. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
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TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI |
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6. Calendario dell’inchiesta
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, di norma possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso.
In conformità all’articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate possono chiedere tali informazioni per iscritto entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.
Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate saranno informate per iscritto del fatto che non saranno istituiti dazi tre settimane prima della scadenza del termine fissato all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.
Le parti interessate dispongono in linea di principio di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle conclusioni definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:
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le informazioni per la fase delle conclusioni provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
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le parti interessate non possono, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni provvisorie o sul documento informativo della fase provvisoria. Al di là di tale termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie per confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per concludere tempestivamente l’inchiesta; |
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al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive o, se del caso, dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle ulteriori conclusioni definitive. |
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima dell’istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla comunicazione delle conclusioni provvisorie o del documento informativo dovranno essere presentate entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive dovranno essere presentate entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di ulteriori informazioni finali, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori informazioni dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette ulteriori informazioni. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.
Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave oppure un grave ritardo nella costituzione di un’industria, come stabilito dall’articolo 2, lettera d), del regolamento di base.
(3) I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(4) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag 1).
(5) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(6) Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato del presente avviso destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antisovvenzioni). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/40 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9362 — Suez Organique/Avril PA/Terrial)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 192/16)
1.
In data 28 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Suez Organique SAS («Suez Organique», Francia), |
— |
Avril SCA («Avril», Francia), |
— |
SAS Terrial («Terrial», Francia), controllata esclusivamente da Avril. |
Suez Organique e Avril acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Terrial.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote e conferimento di attivi.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Suez Organique: trattamento biologico dei rifiuti organici,
— Avril: produzione e vendita di prodotti a base di olio di palma e mangimi,
— Terrial: raccolta di rifiuti organici e produzione e vendita di ammendanti e concimi organici.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9362 — Suez Organique/Avril PA/Terrial
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax + 32 229 64301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/42 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9357 — FIS/Worldpay)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 192/17)
1.
In data 28 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Fidelity National Information Services, Inc. («FIS», Stati Uniti), |
— |
Worldpay Inc. («Worldpay», Stati Uniti). |
FIS acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Worldpay.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
FIS opera su scala mondiale nella fornitura di tecnologia per i servizi finanziari, in particolare servizi bancari al dettaglio e per istituzioni, pagamenti, gestione patrimoniale, rischio e conformità, e di soluzioni di outsourcing; |
— |
Worldpay opera su scala mondiale nella prestazione di servizi di stipulazione di convenzioni con gli esercenti (merchant acquiring) e dei relativi servizi tecnologici di pagamento. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9357 — FIS/Worldpay
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 192/43 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9377 — MIRA/BCI/iGH)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 192/18)
1.
In data 29 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited («MIRA», Australia), appartenente a Macquarie Group Limited (Australia), |
— |
British Columbia Investment Management Corporation («BCI», Canada), |
— |
innogy Grid Holdings, a.s. («iGH», Repubblica ceca), attualmente controllata esclusivamente da RWE Czech Gas Grid Holding B.V. (Repubblica ceca). |
MIRA e BCI acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di iGH.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
MIRA opera nella gestione delle infrastrutture e di altre attività reali, tra cui beni immobili, energia e attività agricole. |
— |
BCI investe in strumenti a reddito fisso, mutui ipotecari, public equity, private equity, beni immobili, infrastrutture e risorse rinnovabili. |
— |
iGH è una società holding di GasNet, s.r.o. (che gestisce la rete di gasdotti di iGH per la distribuzione di gas) e di GridServices, s.r.o., (responsabile della manutenzione del sistema di distribuzione e degli impianti di gas per GasNet) nella Repubblica ceca. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9377 — MIRA/BCI/iGH
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).