ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 172/01 |
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Tribunale |
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2019/C 172/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 172/03 |
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2019/C 172/04 |
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2019/C 172/05 |
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2019/C 172/06 |
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2019/C 172/07 |
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2019/C 172/08 |
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2019/C 172/09 |
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2019/C 172/10 |
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2019/C 172/11 |
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2019/C 172/12 |
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2019/C 172/13 |
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2019/C 172/14 |
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2019/C 172/15 |
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2019/C 172/16 |
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2019/C 172/17 |
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2019/C 172/18 |
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2019/C 172/19 |
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2019/C 172/20 |
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2019/C 172/21 |
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2019/C 172/22 |
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2019/C 172/23 |
Causa C-217/19: Ricorso proposto l’8 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia |
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2019/C 172/24 |
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2019/C 172/25 |
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2019/C 172/26 |
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2019/C 172/27 |
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2019/C 172/28 |
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2019/C 172/29 |
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2019/C 172/30 |
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2019/C 172/31 |
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2019/C 172/32 |
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2019/C 172/33 |
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2019/C 172/34 |
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2019/C 172/35 |
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2019/C 172/36 |
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2019/C 172/37 |
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2019/C 172/38 |
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Tribunale |
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2019/C 172/39 |
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2019/C 172/40 |
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2019/C 172/41 |
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2019/C 172/42 |
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2019/C 172/43 |
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2019/C 172/44 |
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2019/C 172/45 |
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2019/C 172/46 |
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2019/C 172/47 |
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2019/C 172/48 |
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2019/C 172/49 |
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2019/C 172/50 |
Causa T-157/19: Ricorso proposto l’8 marzo 2019 — Șanli/Consiglio |
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2019/C 172/51 |
Causa T-161/19: Ricorso proposto l’11 marzo 2019 — Deutsche Telekom/Parlamento e Consiglio |
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2019/C 172/52 |
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2019/C 172/53 |
Causa T-171/19: Ricorso proposto il 20 marzo 2019 — Hebberecht/SEAE |
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2019/C 172/54 |
Causa T-173/19: Ricorso proposto il 22 marzo 2019 — AV e AW/Parlamento |
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2019/C 172/55 |
Causa T-176/19: Ricorso proposto il 25 marzo 2019 — 3V Sigma/ECHA |
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2019/C 172/56 |
Causa T-182/19: Ricorso proposto il 28 marzo 2019 — Puma/EUIPO (SOFTFOAM) |
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2019/C 172/57 |
Causa T-184/19: Ricorso proposto il 27 marzo 2019 — Aurea Biolabs/EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS) |
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2019/C 172/58 |
Causa T-185/19: Ricorso proposto il 28 marzo 2019 — Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione |
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2019/C 172/59 |
Causa T-187/19: Ricorso proposto il 29 marzo 2019 — Glaxo Group/EUIPO (marchio di colore viola) |
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2019/C 172/60 |
Causa T-188/19: Ricorso proposto il 1 aprile 2019 — Regno Unito/Commissione |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 172/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunale
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/2 |
Composizione della grande sezione
(2019/C 172/02)
Il 10 aprile 2019, il Tribunale ha deciso che, per il periodo dal 26 settembre 2019 al 31 agosto 2022 e conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di procedura, i quindici giudici che compongono la grande sezione sono il presidente del Tribunale, il vicepresidente, due presidenti di sezione designati a turno, i giudici del collegio a tre inizialmente adito con la causa e i due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio a tre se la causa fosse stata attribuita a un collegio a cinque, nonché sei giudici designati a turno, tra tutti i giudici del Tribunale, esclusi i presidenti di sezione, seguendo, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura e l’ordine inverso.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia delľUnione europea
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/3 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo
(Causa C-54/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Articoli 1 e 2 quater - Ricorso contro i provvedimenti di ammissione o esclusione degli offerenti - Termini di ricorso - Termine di decadenza di 30 giorni - Normativa nazionale che esclude la possibilità di eccepire l’illegittimità di un provvedimento di ammissione nell’ambito di un ricorso contro gli atti successivi - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
(2019/C 172/03)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti
Ricorrente: Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus
Convenuti: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo
Nei confronti di: Ati Cilte Soc. coop. soc., Coesa Pinerolo Soc. coop. soc. arl, La Dua Valadda Soc. coop. soc., Consorzio di Cooperative Sociali il Deltaplano Soc. coop. soc., La Fonte Soc. coop. soc. Onlus, Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA), Associazione Amministrativisti.it, Camera degli Avvocati Amministrativisti
Dispositivo
1) |
La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’Unione dagli stessi lamentata. |
2) |
La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che, in mancanza di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione degli offerenti alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico entro un termine di decadenza di 30 giorni dalla loro comunicazione, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l’illegittimità di tali provvedimenti nell’ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell’illegittimità dagli stessi lamentata. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/4 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 31 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel — Portogallo) — Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-373/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Direttiva 69/335/CEE - Articoli 4 e 7 - Costituzione di una società di capitali - Imposta di bollo in vigore al 1o luglio 1984 - Successiva abolizione di tale imposta di bollo e sua reintroduzione in seguito)
(2019/C 172/04)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel
Parti
Ricorrente: Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale con la quale uno Stato membro ha reintrodotto un’imposta sui conferimenti gravante sulle operazioni di costituzione di una società di capitali rientranti nell’ambito di applicazione della prima di dette disposizioni, le quali erano soggette ad una siffatta imposta al 1o luglio 1984 ma ne sono state successivamente esentate.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/5 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 15 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter
(Causa C-489/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Agricoltura - Regimi di sostegno diretto - Regime di pagamento unico - Domanda di pagamento unico per superficie - Criteri - Legittimo utilizzatore del terreno agricolo)
(2019/C 172/05)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Farmland Kft.
Convenuta: Földművelésügyi Miniszter
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro del distretto di Budapest, Ungheria), mediante decisione del 17 luglio 2018, è manifestamente irricevibile.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/5 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Patron — Grecia) — XT/Elliniko Dimosio
(Causa C-698/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Imposizioni interne - Divieto di imposizioni discriminatorie - Tassa sui beni di lusso - Autoveicoli - Esenzione dalla tassa in funzione della data di prima messa in circolazione nello Stato membro di tassazione - Non considerazione della data di prima messa in circolazione in un altro Stato membro)
(2019/C 172/06)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Protodikeio Patron
Parti
Ricorrente: XT
Resistente: Elliniko Dimosio
Dispositivo
L’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale sono esentati dalla tassa sui beni di lusso i proprietari o possessori di autovetture a uso privato di grossa cilindrata più vecchie di dieci anni a far data dall’anno in cui sono state messe per la prima volta in circolazione in tale Stato membro, senza che sia tenuto conto di un’eventuale precedente messa in circolazione in un altro Stato membro.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/6 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di RH
(Causa C-8/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Articolo 4 - Riferimenti in pubblico alla colpevolezza - Decisione di custodia cautelare - Mezzi di ricorso - Procedimento di controllo della legittimità di tale decisione - Rispetto della presunzione di innocenza - Articolo 267 TFUE - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto di essere sentiti entro un termine ragionevole - Normativa nazionale che restringe la facoltà dei giudici nazionali di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale o che li obbliga a pronunciarsi senza attendere la risposta a tale domanda - Sanzioni disciplinari in caso di inosservanza di tale normativa)
(2019/C 172/07)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Procedimento penale a carico di:
RH
Dispositivo
1) |
L’articolo 267 TFUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, dalla quale consegua che il giudice nazionale è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare senza poter presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte o attendere la sua risposta. |
2) |
Gli articoli 4 e 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con il considerando 16 della stessa, devono essere interpretati nel senso che i requisiti derivanti dalla presunzione di innocenza non ostano a che, qualora il giudice competente esamini i motivi plausibili che consentono di sospettare che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato contestatogli, detto giudice proceda, al fine di pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare, a un bilanciamento degli elementi di prova a carico e a discarico presentatigli e motivi la propria decisione non soltanto dando conto degli elementi considerati, ma anche pronunciandosi sulle obiezioni del difensore dell’interessato, purché tale decisione non presenti la persona sottoposta a custodia cautelare come colpevole. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/7 |
Impugnazione proposta il 30 novembre 2018 da Harry Shindler e a. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 26 novembre 2018, causa T-458/17, Shindler e a./Consiglio
(Causa C-755/18 P)
(2019/C 172/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Harry Shindler e a. (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Con ordinanza del 19 marzo 2019 la Corte (Quarta Sezione) ha respinto l’impugnazione.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Zărnești (Romania) il 7 febbraio 2019 — Asociația «Alianța pentru combaterea abuzurilor»/TM, UN, Asociația DMPA
(Causa C-88/19)
(2019/C 172/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Zărnești
Parti
Ricorrente: Asociația «Alianța pentru combaterea abuzurilor»
Convenuti: TM, UN, Asociația DMPA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di stabilire deroghe agli articoli 12, 13, 14 e 15 lettere a) e b) anche nei casi in cui gli animali appartenenti alle specie minacciate lasciano l’habitat naturale e si trovano nelle sue immediate vicinanze o completamente al di fuori di esso.
(1) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) l’8 febbraio 2019 — VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln
(Causa C-96/19)
(2019/C 172/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Parti
Ricorrente: VO
Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Tulln
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regolamento (UE) n. 165/2014 (1), in particolare i suoi articoli 34, paragrafo 3, ultima frase, e 36, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone ai conducenti di veicoli a motore dotati di tachigrafo digitale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di detto regolamento, in caso di mancanza di singoli giorni lavorativi sulla carta del conducente [ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f) del regolamento citato], per i quali non sono neanche presenti fogli di registrazione, di avere con sé e di presentare in caso di controlli un’attestazione del datore di lavoro relativa a detti giorni, che soddisfi i requisiti minimi del modulo elaborato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE (2). |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Se il modulo definito dalla Commissione con la sua decisione 2009/959/UE (3), sia totalmente o parzialmente invalido. |
(1) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU 2014, L 60, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 35).
(3) Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [notificata con il numero C(2009) 9895] (GU 2009, L 330, pag. 80).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'11 febbraio 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Repubblica federale di Germania
(Causa C-101/19)
(2019/C 172/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 69 della direttiva 2001/83/CE (1) fornisca indicazioni esaustive sul contenuto consentito del foglietto illustrativo dei medicinali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, o se possano essere riportate altre informazioni ai sensi dell’articolo 62 della direttiva stessa. |
2) |
Se le indicazioni sulla posologia dei medicinali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE possano costituire informazioni utili per il paziente ai sensi dell’articolo 62 della medesima direttiva. |
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67) nel testo di cui alla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU 2012, L 299, pag. 1).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'11 febbraio 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Repubblica federale di Germania
(Causa C-102/19)
(2019/C 172/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 69 della direttiva 2001/83/CE (1) fornisca indicazioni esaustive sul contenuto consentito del foglietto illustrativo dei medicinali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, o se possano essere riportate altre informazioni ai sensi dell’articolo 62 della direttiva stessa. |
2) |
Se le indicazioni sulla posologia dei medicinali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE possano costituire informazioni utili per il paziente ai sensi dell’articolo 62 della medesima direttiva. |
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67) nel testo di cui alla Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU 2012, L 299, pag. 1).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) l’11 febbraio 2019 — Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți
(Causa C-108/19)
(2019/C 172/13)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel București
Parti
Ricorrente: Krakvet sp. z o.o. sp.k.
Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți
Questione pregiudiziale
Se nell’ambito di una vendita di beni tramite un negozio online, l’articolo 33 della direttiva 2006/112 (1) debba essere interpretato nel senso che non si applica nel caso in cui il cliente contratta direttamente il servizio di trasporto dei beni dallo Stato membro del fornitore nel proprio Stato membro conformemente alle opzioni di spedizione offerte dal fornitore, considerato che il trasporto non viene effettuato per conto del fornitore
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) il 12 febbraio 2019 — Marvin M./Kreis Heinsberg
(Causa C-112/19)
(2019/C 172/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Aachen
Parti
Ricorrente: Marvin M.
Resistente: Kreis Heinsberg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE (1) debba essere interpretato nel senso che un documento di abilitazione alla guida, incluse le categorie di veicoli ivi indicate, debba essere rigorosamente riconosciuto dagli Stati membri anche laddove il rilascio del documento medesimo si fondi su una sostituzione di un documento di abilitazione alla guida ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, a termini dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, uno Stato membro possa negare il riconoscimento del documento di abilitazione alla guida sostituito nel caso in cui la sostituzione da parte dello Stato del rilascio abbia avuto luogo quando lo Stato membro di rilascio dell’abilitazione sostanziale alla guida aveva già provveduto al suo ritiro. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione e in presenza di un obbligo di riconoscimento: se uno Stato membro possa comunque negare il riconoscimento del documento di abilitazione alla guida sostituito quando, sulla base di «informazioni incontestabili», lo Stato membro nel cui territorio sorga la questione del suo riconoscimento sia in grado di stabilire che, all’atto della sostituzione del documento di abilitazione alla guida, l’abilitazione sostanziale alla guida era già venuta meno. |
(1) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU 2006, L 403, pag. 18).
20.5.2019 |
IT |
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C 172/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 15 febbraio 2019 — ZS/PVA Landesstelle Salzburg
(Causa C-118/19)
(2019/C 172/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Salzburg
Parti
Ricorrente: ZS
Resistente: PVA Landesstelle Salzburg
La causa è stata radiata dal ruolo della Corte con decisione del Presidente della Corte del 22 marzo 2019.
20.5.2019 |
IT |
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C 172/12 |
Impugnazione proposta il 18 febbraio 2019 dalla Bank Refah Kargaran avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2018, causa T-552/15, Bank Refah Kargaran/Consiglio
(Causa C-134/19 P)
(2019/C 172/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bank Refah Kargaran (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avocat)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare parzialmente la sentenza adottata il 10 dicembre 2018 dalla Seconda Sezione del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-552/15; |
— |
in via principale, accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, ossia la concessione del risarcimento del danno materiale da essa subìto per un importo di EUR 68 651 319 e del danno immateriale per un importo di EUR 52 547 415; |
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
— |
in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto statuendo che l’insufficienza di motivazione della decisione annullata non costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che il fatto che una ricorrente vittima di una sanzione illegittima adottata dal Consiglio dell’Unione europea abbia presentato un ricorso e ottenuto l’annullamento della sanzione rende vana l’invocazione di una violazione sufficientemente qualificata del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo un motivo specificato dalla ricorrente nella sua replica senza verificare, come richiesto dalla giurisprudenza, se lo sviluppo del medesimo motivo nella replica derivi dalla nomale evoluzione del contraddittorio avviato con il ricorso durante il procedimento contenzioso. |
4. |
Motivi quarto e quinto, vertenti su un errore di diritto Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto interpretando erroneamente la sentenza adottata nella causa T-24/11 (1), e ritenendo che la constatazione che il Consiglio ha violato il suo obbligo di comunicare alla ricorrente gli elementi posti a suo carico per quanto riguarda la motivazione addotta per le misure di congelamento dei capitali non dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione europea che fa sorgere la responsabilità dell’Unione. |
5. |
Sesto motivo, vertente sullo snaturamento del ricorso Il Tribunale avrebbe snaturato il ricorso ritenendo, per opporle l’irricevibilità del suo argomento, che la ricorrente non abbia, in sede di ricorso, invocato una presunta illegittimità relativa all’assenza di conformità della motivazione per l’inserimento del suo nome negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive con il criterio applicato dal Consiglio. |
6. |
Settimo motivo, vertente sullo snaturamento del ricorso Riducendo i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente alla sola violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale avrebbe snaturato il ricorso. |
(1) Sentenza del 6 settembre 2013, Bank Refah Kargaran/Consiglio (T-24/11, EU:T:2013:403).
20.5.2019 |
IT |
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C 172/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 20 febbraio 2019 — Pensionsversicherungsanstalt/CW
(Causa C-135/19)
(2019/C 172/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt
Resistente: CW
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), l’indennità di riabilitazione austriaca debba essere qualificata:
|
2) |
Se, alla luce del diritto primario, il regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, quale precedente Stato di residenza e di esercizio attività lavorativa, sia tenuto a corrispondere prestazioni quale l’indennità di riabilitazione austriaca a una persona residente in un altro Stato membro, nel caso in cui questi abbia maturato la maggior parte dei periodi contributivi ai fini dell’assicurazione sanitaria e pensionistica come lavoratore in quest’altro Stato membro (e precisamente, dal punto di vista temporale, successivamente al relativo trasferimento della residenza, avvenuto anni prima) e da allora non abbia percepito alcuna prestazione in base all’assicurazione sanitaria o pensionistica del precedente Stato di residenza e di esercizio di attività lavorativa. |
20.5.2019 |
IT |
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C 172/15 |
Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 da Ehab Makhlouf avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-409/16, Makhlouf/Consiglio
(Causa C-157/19 P)
(2019/C 172/18)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ehab Makhlouf (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare l’azione del ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, annullare la sentenza del 12 dicembre 2018 emessa dal Tribunale dell’Unione europea nella causa T-409/16, Ehab Makhlouf/Consiglio dell’Unione europea; |
e, statuendo ex novo:
— |
annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 (1) e i conseguenti atti di esecuzione nella parte in cui riguardano il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi:
Primo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha violato il diritto del ricorrente di essere sentito prima dell’adozione di nuove misure restrittive e sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti in quanto ha ignorato gli articoli depositati dal ricorrente a sostengo del suo ricorso di annullamento al fine di dimostrare che non sosteneva il regime siriano.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto non ha giudicato le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC (2) secondo cui l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di sanzione, illegittima, invertendo contestualmente l’onere della prova.
(1) Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 141, pag. 125).
(2) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14).
20.5.2019 |
IT |
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C 172/16 |
Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 da Razan Othman avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-416/16, Othman/Consiglio
(Causa C-158/19 P)
(2019/C 172/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Razan Othman (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Altre parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, annullare la sentenza del 12 dicembre 2018 emessa dal Tribunale dell’Unione europea nella causa T-416/16, Razan Othman/Consiglio dell’Unione europea; |
e, statuendo ex novo:
— |
annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 (1) e i conseguenti atti di esecuzione nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi:
Primo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente di essere sentita prima dell’adozione di nuove misure restrittive e sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti in quanto ha ignorato gli articoli depositati dalla ricorrente a sostengo del suo ricorso di annullamento al fine di dimostrare che non sosteneva il regime siriano.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto non ha giudicato le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC (2) secondo cui l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di sanzione, illegittima, invertendo contestualmente l’onere della prova.
(1) Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 141, pag. 125).
(2) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14).
20.5.2019 |
IT |
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C 172/17 |
Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 dalla Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/ Consiglio
(Causa C-159/19 P)
(2019/C 172/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
di conseguenza, annullare la sentenza del 12 dicembre 2018 emessa dal Tribunale dell’Unione europea nella causa T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Consiglio dell’Unione europea |
e, statuendo ex novo:
— |
annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 (1) e i conseguenti atti di esecuzione nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi:
Primo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente di essere sentita prima dell’adozione di nuove misure restrittive e sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti in quanto ha ignorato gli articoli depositati dalla ricorrente a sostengo del suo ricorso di annullamento al fine di dimostrare che non sosteneva il regime siriano.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto non ha giudicato le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC (2) secondo cui l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di sanzione, illegittima, invertendo contestualmente l’onere della prova.
(1) Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 141, pag. 125).
(2) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14).
20.5.2019 |
IT |
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C 172/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 26 febraio 2019 — Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-182/19)
(2019/C 172/21)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Pfizer Consumer Healthcare Ltd
Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questione pregiudiziale
Se il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 (1) della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, sia invalido nella parte in cui classifica sotto il codice NC 3824, specificamente 38249096, prodotti che:
i) |
sono costituiti da un materiale fasciante, contenente «celle di calore» munite di prodotti chimici, |
ii) |
agiscono in modo analogo a un senapismo, pur offrendo benefici aggiuntivi, |
iii) |
alleviano il dolore, riducono la rigidità e facilitano la guarigione dei tessuti per mezzo di una reazione chimica esotermica (come verificato in numerose sperimentazioni cliniche), |
iv) |
sono condizionati in forme o imballaggi per la vendita al minuto, e |
v) |
sono espressamente presentati e commercializzati per usi medici con gli effetti descritti al punto iii) supra, sulla base del fatto che le sostanze chimiche rappresentano il materiale o componente che conferisce ai prodotti il loro carattere essenziale, e non sotto la voce 3005 [sulla base del testo delle voci pertinenti, delle note di sezione o di capitolo e delle note esplicative ai sensi della regola generale di interpretazione 1, atteso che l’applicazione della regola generale di interpretazione 3, lettera a), richiede una classificazione conforme alla descrizione più specifica, o in altro modo]. |
20.5.2019 |
IT |
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C 172/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) il 4 marzo 2019 — NK/MS e AS
(Causa C-208/19)
(2019/C 172/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz
Parti
Ricorrente: NK
Resistenti: MS, AS
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un contratto concluso tra un architetto e un consumatore in base al quale l’architetto sia (unicamente) tenuto a progettare una casa unifamiliare di nuova costruzione, unitamente alla predisposizione di progetti, rappresenti un contratto «per la costruzione di nuovi edifici», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Se un contratto concluso tra un architetto e un consumatore in base al quale l’architetto sia tenuto a progettare una casa unifamiliare di nuova costruzione conformemente alle istruzioni e ai desiderata del committente provvedendo, in tale contesto, a predisporre i [relativi] progetti costituisca un contratto sulla fornitura di «beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati» ai sensi degli articoli 16, lettera c), e 2, punti 3 e 4, della direttiva 2011/83/UE? |
20.5.2019 |
IT |
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C 172/20 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-217/19)
(2019/C 172/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, agenti)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, avendo ripetutamente concesso l’autorizzazione alla caccia primaverile degli edredoni comuni (Somateria mollissima) maschio nella provincia di Åland dal 2011, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; |
— |
condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Dal 2011 il governo regionale delle isole Åland, una regione autonoma in Finlandia, ha ripetutamente autorizzato ogni anno la «caccia primaverile in deroga» degli edredoni comuni maschio per una quota totale tra i 2000 e i 3800 uccelli per due o tre settimane in maggio. Tale periodo coincide con il periodo della riproduzione degli edredoni comuni.
L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE proibisce la caccia durante il periodo della riproduzione.
La Finlandia sostiene che la caccia primaverile dell’edredone comune nelle isole Åland sia giustificata dalla disposizione derogatoria di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’onere della prova di dimostrare che le condizioni di tale disposizione sono soddisfatte incombe agli Stati membri.
In primo luogo, la Commissione ritiene che la Finlandia non abbia dimostrato che il regime derogatorio costituisca un «impiego misurato» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE. In particolare, la Finlandia non ha dimostrato con prove scientifiche solide che sussista la garanzia che la popolazione interessata di edredoni comuni sia mantenuta a un livello soddisfacente.
In secondo luogo, la Finlandia non ha dimostrato che la caccia primaverile autorizzata riguardi unicamente l’impiego di uccelli in «piccole quantità» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE.
(1) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 15 marzo 2019 — Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-231/19)
(2019/C 172/24)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrente: Blackrock Investment Management (UK) Limited
Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
Se, in base alla corretta interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, quando un’unica prestazione di servizi di gestione ai sensi di tale articolo è effettuata da un fornitore terzo a un gestore di fondi ed è utilizzata da detto gestore sia nella gestione di fondi comuni di investimento («FCI») sia nella gestione di altri fondi che non sono fondi comuni d’investimento («altri fondi»):
a) |
tale prestazione unica debba essere assoggettata a un’aliquota d’imposta unica e, in caso affermativo, in che modo vada determinata detta aliquota unica; o se |
b) |
il corrispettivo di tale prestazione unica debba essere ripartito in funzione dell’uso dei servizi di gestione (ad esempio, in base agli importi dei fondi gestiti rispettivamente nei FCI e negli altri fondi) in modo da trattare una parte della prestazione unica come esente e l’altra parte come imponibile. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto GU 2006, L 347, pag. 1).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 18 marzo 2019 — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-235/19)
(2019/C 172/25)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti
Ricorrenti: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited
Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questione pregiudiziale
Se prestazioni di servizi di gestione di fondi pensione come quelle fornite ai «Trustee» da a) assicuratori e/o b) non assicuratori siano «operazioni di assicurazione» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA (1) [precedentemente articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva].
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
20.5.2019 |
IT |
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C 172/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 20 marzo 2019 — Eli Lilly and Company/Genentech Inc.
(Causa C-239/19)
(2019/C 172/26)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti del procedimento principale
Ricorrente: Eli Lilly and Company
Resistente: Genentech Inc.
Questioni pregiudiziali
Se il regolamento n. 469/2009 (1) osti al rilascio di un certificato protettivo complementare al titolare di un brevetto di base con riferimento a un prodotto oggetto di un’autorizzazione all’immissione in commercio detenuta da un terzo, senza il consenso di quest’ultimo.
(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 2009, L 152, pag. 1).
20.5.2019 |
IT |
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C 172/23 |
Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 24 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava — Slovacchia) — ML
(Causa C-510/17) (1)
(2019/C 172/27)
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
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C 172/23 |
Ordinanza del presidente della Corte del 4 febbraio 2019 — Commissione europea/Regno del Belgio, sostenuto da: Repubblica federale di Germania, Repubblica d'Estonia, Irlanda, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Ungheria
(Causa C-564/17) (1)
(2019/C 172/28)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
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C 172/24 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 13 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé
(Causa C-596/17) (1)
(2019/C 172/29)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
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C 172/24 |
Ordinanza del presidente della Corte del 25 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Hussein Mohamad Hussein, con l'intervento di: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Causa C-657/17) (1)
(2019/C 172/30)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
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C 172/24 |
Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa — Portogallo) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo
(Causa C-277/18) (1)
(2019/C 172/31)
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
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C 172/25 |
Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 30 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de paix du troisième canton de Charleroi — Belgio) — Frank Casteels/ Ryanair DAC, già Ryanair Ltd
(Causa C-368/18) (1)
(2019/C 172/32)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/25 |
Ordinanza del presidente della Corte del 18 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt, con l’intervento di: Gas Transport Services BV
(Causa C-399/18) (1)
(2019/C 172/33)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/25 |
Ordinanza del presidente della Corte dell'11 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — ZW/Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-498/18) (1)
(2019/C 172/34)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/26 |
Ordinanza del presidente della Corte dell'11 febbraio 2019 — Commissione europea/Repubblica slovacca
(Causa C-614/18) (1)
(2019/C 172/35)
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/26 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’8 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS
(Causa C-660/18) (1)
(2019/C 172/36)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/26 |
Ordinanza del presidente della Corte del 31 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg — Germania) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC
(Causa C-701/18) (1)
(2019/C 172/37)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/27 |
Ordinanza del presidente della Corte dell'8 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — A, B/C
(Causa C-750/18) (1)
(2019/C 172/38)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/28 |
Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2019 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)
(Cause T-251/17 e T-252/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domande di marchi dell’Unione europea figurativi Simply. Connected. - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 71 del regolamento 2017/1001)»)
(2019/C 172/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Robert Bosch GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: S. Völker e M. Pemsel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Mensing e D. Hanf, agenti)
Oggetto
Ricorsi presentati avverso le decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2017 (procedimento R 948/2016-5) e del 10 marzo 2017 (procedimento R 947/2016-5), relative alle domande di registrazione dei segni figurativi Simply. Connected. come marchi dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Le cause T-251/17 e T-252/17 sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
I ricorsi sono respinti. |
3) |
La Robert Bosch GmbH è condannata alle spese. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/29 |
Sentenza del Tribunale 26 marzo 2019 — Grecia/Commissione
(Causa T-480/17) (1)
(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Grecia - Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie - Condizionalità - Controllo dei criteri di gestione obbligatori - Analisi dei rischi - Valutazione del danno economico - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»)
(2019/C 172/40)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos e A. Vasilopoulou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisone di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), in quanto impone alla Repubblica ellenica, a seguito dell’indagine recante il riferimento ΧC/2014/002/GR, rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie di un importo complessivo di EUR 1 182 054,17 a causa di carenze nell’applicazione della condizionalità (FEAGA e FEASR).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/29 |
Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2019 — Fleig/SEAE
(Causa T-492/17) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Contratto a tempo indeterminato - Articolo 47, lettera c), i), del RAA - Risoluzione con preavviso - Motivi di risoluzione - Cessazione del rapporto di fiducia - Interesse del servizio - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine - Principio di buona amministrazione - Articoli 30 e 41 della Carta dei diritti fondamentali - Incidente di procedura - Pubblicazione in Internet di documenti versati agli atti del procedimento dinanzi al Tribunale - Articolo 17 dello Statuto»)
(2019/C 172/41)
Lingua processuale: tedesco
Parti
Ricorrente: Stephan Fleig (Berlino, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentante: S. Marquardt, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 19 settembre 2016 con la quale il direttore della direzione «Risorse umane» del SEAE, in qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, ha risolto il contratto di assunzione del ricorrente con effetto dal 19 giugno 2017 e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa di tale decisione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Stephan Fleig è condannato alle spese. |
20.5.2019 |
IT |
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C 172/30 |
Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2019 — dm-drogerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA)
(Causa T-562/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo ALBÉA - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore - Marchio denominativo Balea - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 172/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: O. Bludovsky e C. Mellein, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Albea Services (Gennevilliers, Francia) (rappresentante: J.-H. de Mitry, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2017 (procedimento R 1870/2016-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la dm-drogerie markt e la Albea Services.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 maggio 2017 (procedimento R 1870/2016-1) è annullata. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/31 |
Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2019 — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Forma di una suola di scarpa)
(Causa T-611/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una suola di scarpa - Fatti notori - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) - Rigetto della domanda di trattazione orale dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 77 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»)
(2019/C 172/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: All Star CV (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger, avvocati e S. Malynicz, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Carrefour Hypermarchés (Évry, Francia) (rappresentante: C. Verneret, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 27 giugno 2017 (procedimento R 952/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Carrefour Hypermarchés e l’All Star.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La All Star CV è condannata alle spese. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/32 |
Sentenza del Tribunale 4 aprile 2019 — United Wineries/EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
(Causa T-779/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VIÑA ALARDE - Marchio nazionale denominativo anteriore “ALARDE” - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Identità dei prodotti - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)
(2019/C 172/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: United Wineries, SA (Cenicero, Spagna) (rappresentante: J. Oria Sousa-Montes, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2017 (procedimento R 281/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Compañía de Vinos Miguel Martín e la United Wineries.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La United Wineries, SA è condannata alle spese. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/33 |
Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO (Rappresentazione di due archi opposti)
(Causa T-804/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta due archi opposti - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 172/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente D. Hanf e D. Walicka, successivamente D. Hanf ed E. Markakis, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 settembre 2017 (procedimento R 1887/2016-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta due archi opposti come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Stada Arzneimittel AG è condannata alle spese. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/33 |
Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2019 — Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg/EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska)
(Causa T-259/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea Unifoska - Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea NITROFOSKA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 172/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg (Tarnobrzeg, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Germania) (rappresentanti: M. Schmidhuber e A. Haberer, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2018 (procedimento R 1503/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la EuroChem Agro e la Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg sp. z o.o. è condannata alle spese. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/34 |
Ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2019 — Abaco Energy e a./Commissione
(Causa T-186/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti in favore delle energie rinnovabili - Procedimento di esame preliminare - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Ricorso proposto dai beneficiari - Carenza di interesse ad agire- Irricevibilità»)
(2019/C 172/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Abaco Energy, SA (Madrid, Spagna) e gli altri 1659 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: inizialmente P. Holtrop, P. Kuypers e M. de Wit, poi P. Holtrop, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, P. Němečková e S. Noë, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2017) 7384 final della Commissione, del 10 novembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.40348 (2015/NN), concesso dal Regno di Spagna (Sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, congenerazione e scarti).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento del Regno di Spagna e dell’EDP España. |
3) |
L’Abaco Energy, SA e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ad eccezione di quelle inerenti alle istanze di intervento. |
4) |
L’Abaco Energy e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, la Commissione, il Regno di Spagna e l’EDP España sopporteranno ciascuno le proprie spese inerenti alle istanze di intervento. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/35 |
Ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2019– Solwindet las Lomas/Commissione
(Causa T-190/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti in favore delle energie rinnovabili - Procedimento di esame preliminare - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Ricorso proposto da un beneficiario - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)
(2019/C 172/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Solwindet las Lomas, SL (Girona, Spagna) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, P. Němečková e S. Noë, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2017) 7384 final della Commissione, del 10 novembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.40348 (2015/NN), concesso dal Regno di Spagna (Sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, congenerazione e scarti).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento del Regno di Spagna e dell’EDP España. |
3) |
Solwindet las Lomas, SL è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ad eccezione di quelle inerenti alle istanze di intervento. |
4) |
La Solwindet las Lomas, la Commissione, il Regno di Spagna e l’EDP España sopporteranno ciascuno le proprie spese inerenti alle istanze di intervento. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/36 |
Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2019 — Herholz/EUIPO (#)
(Causa T-631/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea # - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Domanda di riforma - Irricevibilità manifesta»)
(2019/C 172/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG (Ahaus, Germania) (rappresentante: D. Sprenger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Sesma Merino e A. Söder, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 (procedimento R 445/2018-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo # come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/36 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2019 — Șanli/Consiglio
(Causa T-157/19)
(2019/C 172/50)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Dalokay Șanli (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: D. Gürses, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, e la decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, e |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che l’inserimento del PKK nell’elenco non è più giustificato in quanto il PKK non è un’organizzazione terroristica. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il nome del ricorrente non dovrebbe figurare nell’elenco poiché egli non è mai stato condannato per reati di terrorismo, né è stato imputato per reati di tale tipo. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che non è dimostrato che il ricorrente abbia svolto attività terroristiche o che egli possa essere collegato a siffatte attività. Non sarebbe dimostrata nemmeno la censura secondo cui egli avrebbe svolto attività di reclutamento e finanziamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali della difesa del ricorrente e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto egli non ha potuto difendersi contro le accuse mosse nei suoi confronti. |
5. |
Quinto motivo vertente sulla circostanza che gli atti impugnati del Consiglio sono insufficientemente motivati posto che non è stata prodotta alcuna prova a sostegno dell’inflizione di un sanzione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC poichè il Consiglio non ha prodotto informazioni precise o elementi del fascicolo da cui emerga l’adozione, da parte di un’autorità competente, di una decisione ai sensi di detto articolo. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/37 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2019 — Deutsche Telekom/Parlamento e Consiglio
(Causa T-161/19)
(2019/C 172/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom (Bonn, Germania) (rappresentanti: F. González Díaz, B. Langeheine e J. Blanco Carol, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare inammissibile la domanda di annullamento; |
— |
annullare l’articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
— |
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese legali e agli altri oneri sostenuti dalla ricorrente nell’ambito della presente causa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’invalidità dell’articolo 50 del regolamento controverso per l’inadeguatezza dell’articolo 114 TFUE come base giuridica. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di sussidiarietà da parte dell’articolo 50 del regolamento controverso, nonché sul suo difetto di motivazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte dell’articolo 50 del regolamento controverso, nonché sul suo difetto di motivazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi del miglioramento della regolamentazione da parte della procedura seguita per l’adozione dell’articolo 50 del regolamento controverso. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla limitazione, da parte dell’articolo 50 del regolamento controverso, del diritto fondamentale di proprietà della ricorrente e della sua libertà d’impresa. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321, del 17.12.2018, pag. 1).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/38 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2019 — Telefónica e Telefónica de España/Parlamento e Consiglio
(Causa T-162/19)
(2019/C 172/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna), e Telefónica de España, SA (Madrid) (rappresentanti: F. González Díaz, B. Langeheine e J. Blanco Carol, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare inammissibile la domanda di annullamento; |
— |
annullare l’articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
— |
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese legali e agli altri oneri sostenuti dalle ricorrenti nell’ambito della presente causa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi, sostanzialmente identici o simili ai motivi fatti valere nella causa T-161/19, Deutsche Telekom/Parlamento e Consiglio.
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321, del 17.12.2018, pag. 1).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/39 |
Ricorso proposto il 20 marzo 2019 — Hebberecht/SEAE
(Causa T-171/19)
(2019/C 172/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Chantal Hebberecht (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: K. Bicard, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso della sig.ra Hebberecht ricevibile e fondato; |
— |
annullare la sanzione pronunciata nei confronti della ricorrente; |
— |
condannare il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a versare alla ricorrente EUR 36 000 per le retribuzioni arretrate e gli interessi di mora; |
— |
condannare il SEAE a versare alla ricorrente EUR 45 000 per il danno alla sua salute, il danno materiale e il danno morale; |
— |
in subordine, condannare il SEAE a versare alla ricorrente EUR 300 000 per gli stessi danni; |
— |
in ulteriore subordine, condannare il SEAE a versare alla ricorrente EUR 150 000 per gli stessi danni; |
— |
in via ulteriormente subordinata, condannare il SEAE a versare alla ricorrente EUR 50 000 per gli stessi danni; |
— |
condannare il SEAE alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce di non aver commesso i fatti accertati nei suoi confronti dal tribunal de première instance du Hainaut (tribunale di primo grado dell’Hainaut, Belgio) nella sentenza del 13 dicembre 2017 e invocati dal SEAE come costituitivi di una violazione particolarmente grave degli obblighi incombenti ai funzionari, segnatamente ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto dei funzionari. Essa invoca altresì il carattere discriminatorio delle sanzioni adottate nei suoi confronti.
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/40 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2019 — AV e AW/Parlamento
(Causa T-173/19)
(2019/C 172/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: AV e AW (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza,
— |
annullare le decisioni impugnate; |
— |
condannare la parta convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da un lato, dell’articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1) e, dall’altro, dei diritti della difesa. I ricorrenti sostengono, a tal proposito, che, nel caso di specie, nessuna decisione amministrativa recante ordine di recupero è stata loro comunicata prima dell’adozione delle decisioni impugnate di ripetizione dell’indebito. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’assenza di una valida base giuridica, dato che il contesto disciplinare nel quale si iscrivevano le decisioni impugnate vietava di fondare queste ultime sull’articolo 85 dello statuto dei funzionari. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello statuto dei funzionari. Secondo i ricorrenti, anche supponendo che le decisioni impugnate potessero essere fondate sull’articolo 85 dello statuto dei funzionari, queste decisioni sarebbero viziate da illegittimità, dato che le condizioni di applicazione di questa disposizione non sono soddisfatte nel caso di specie. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine che ne deriva, dato che, in particolare, la parte convenuta non ha avuto la cura di verificare l’esattezza dell’irregolarità rilevata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
5. |
Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dal Parlamento, in quanto quest’ultimo avrebbe adottato le decisioni impugnate nell’intento, se non esclusivo, quanto meno determinante, di conseguire fini diversi rispetto a quelli dell’articolo 85 dello statuto dei funzionari, vale a dire la volontà di sanzionare i ricorrenti con mezzi diversi da una sanzione disciplinare. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/41 |
Ricorso proposto il 25 marzo 2019 — 3V Sigma/ECHA
(Causa T-176/19)
(2019/C 172/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 3V Sigma SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Bryant e S. Hainsworth, Solicitors, e C. Krampitz, lawyer)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il ricorso; |
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso della convenuta del 15 gennaio 2019 concernente la valutazione della sostanza bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamoyl) anilino]-1,3,5-triazine-2,4- diyldiimino}dibenzoato nella parte in cui (i) respinge il ricorso amministrativo della ricorrente avverso la decisione iniziale e (ii) decide che la ricorrente deve fornire informazioni relative allo studio OCSE TG 308 entro il 22 ottobre 2020; e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che considerando che lo studio OCDE TG 308 era necessario sono stati commessi un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso della convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione non distinguendo tra, da un lato, le condizioni in cui i test devono essere eseguiti al fine di accertare l’esistenza o meno di prodotti di trasformazione e/o di degrado di una sostanza e, dall’altro, le condizioni in cui la valutazione delle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o delle proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili di un qualsiasi prodotto di trasformazione e/o di degrado di tale tipo deve essere effettuata. Di conseguenza, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso della convenuta ha concluso erroneamente che lo studio OCSE TG 308 richiesto dalla ricorrente era necessario. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la commissione di ricorso della convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione concludendo che le temperature designate per i test erano adeguate. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso della convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione concludendo che la temperatura designata per lo studio OCSE TG 308, vale a dire 20oC, era adeguata. La commissione di ricorso della convenuta non avrebbe preso in considerazione la circostanza che realizzare lo studio ad una temperatura più elevata avrebbe un impatto sostanziale sulle concentrazioni di qualsiasi prodotto di trasformazione e/o degrado formato e, di conseguenza, sulla questione quale di questi prodotti sarebbe eventualmente oggetto di una valutazione delle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, ciò che ha compromesso gravemente l’adeguatezza dello studio. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/42 |
Ricorso proposto il 28 marzo 2019 — Puma/EUIPO (SOFTFOAM)
(Causa T-182/19)
(2019/C 172/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: M. Schunke, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SOFTFOAM — Domanda di registrazione n. 17 363 318
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 gennaio 2019 nel procedimento R 1399/2018 2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla Commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/43 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2019 — Aurea Biolabs/EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)
(Causa T-184/19)
(2019/C 172/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aurea Biolabs Pte Ltd (Cochin, India) (rappresentanti: B. Brandreth, QC e L. Oommen, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Avizel SA (Lussemburgo, Lussemburgo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio figurativo AUREA BIOLABS — Domanda di registrazione n. 15 836 737
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2019 nel procedimento R 814/2018-2 (CORR)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
disporre il pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi invocati
— |
A sostegno della sua decisione, la Commissione di ricorso si basa su una disposizione di legge invalida; |
— |
se vi fosse stato un manifesto errore di diritto, sarebbe stato appropriato revocare la decisione anteriore; |
— |
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e violazione dei principi di equità. |
20.5.2019 |
IT |
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C 172/44 |
Ricorso proposto il 28 marzo 2019 — Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione
(Causa T-185/19)
(2019/C 172/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Public.Resource.Org, Inc. (Sebastopol, California, Stati Uniti), Right to Know CLG (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: F. Logue, Solicitor, A. Grünwald, J. Hackl e C. Nüßing, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2019) 639 final della Commissione europea del 22 gennaio 2019 (ivi inclusa la precedente decisione del 15 novembre 2018 con nr. di riferimento GROW/D3/ALR/dr (2018) 5993057); |
— |
in subordine, rinviare la causa alla Commissione europea; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, (1) dato che tale disposizione non protegge le norme armonizzate richieste:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione europea, dell’ultimo comma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, poiché essa ha indebitamente negato che le ricorrenti avessero un interesse pubblico prevalente nell’accesso alle norme armonizzate richieste:
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(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (OJ 2006 L 264, pag. 13).
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/45 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2019 — Glaxo Group/EUIPO (marchio di colore viola)
(Causa T-187/19)
(2019/C 172/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Glaxo Group Ltd (Brentford, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister e R. Jacob, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea di colore viola (PANTONE: 2587C) — Domanda di registrazione n. 14 596 951
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 gennaio 2019 nel procedimento R 1870/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto è stato constatato che il segno era privo di carattere distintivo intrinseco e pertanto non poteva essere validamente registrato come marchio; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto non è stato constatato che il segno aveva acquisito carattere distintivo mediante l’uso fatto dalla ricorrente e/o con la sua autorizzazione. |
20.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/46 |
Ricorso proposto il 1 aprile 2019 — Regno Unito/Commissione
(Causa T-188/19)
(2019/C 172/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, T. Johnston e J. Scott, barristers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione di adottare come definitiva la relazione di audit finale, numero di riferimento dell’audit 14-BA262-013, come notificata al governo del Regno Unito con lettera del 20 dicembre 2018 e ricevuta il 21 gennaio 2019; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che i revisori contabili sarebbero incorsi in un errore di diritto nel ritenere che fossero richieste schede di presenza giornaliere e, così facendo, avrebbero erroneamente interpretato le convenzioni di sovvenzione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la relazione di audit finale lederebbe la legittima aspettativa del Met Office (Ufficio meteorologico) a che il suo sistema di registrazione ex post del tempo lavorativo e il suo calcolo mensile degli indici dei costi indiretti siano conformi a quanto richiesto dalle convenzioni di sovvenzione. |