ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Comitato delle regioni |
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2019/C 168/01 |
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PARERI |
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Comitato delle regioni |
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2019/C 168/02 |
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PARERI |
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2019/C 168/03 |
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla Intelligenza artificiale per l’Europa |
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2019/C 168/04 |
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2019/C 168/05 |
Parere del Comitato europeo delle regioni – La digitalizzazione del settore sanitario |
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2019/C 168/06 |
Parere del Comitato europeo delle regioni su Verso un 8o Programma d'azione in materia di ambiente |
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III Atti preparatori |
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COMITATO DELLE REGIONI |
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Comitato delle regioni |
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2019/C 168/07 |
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COMITATO DELLE REGIONI |
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2019/C 168/08 |
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2019/C 168/09 |
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2019/C 168/10 |
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla Sicurezza stradale e mobilità automatizzata |
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2019/C 168/11 |
Parere del Comitato europeo delle regioni su Razionalizzare l’attuazione della TEN-T |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Comitato delle regioni
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/1 |
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulla lotta all’incitamento all’odio e ai reati motivati dall’odio
(2019/C 168/01)
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)
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profondamente sconvolto e rattristato dall’assassinio del sindaco di Danzica e membro del CdR Paweł Adamowicz, autentico europeo ed europeista, propugnatore e difensore dei valori di libertà, solidarietà, democrazia, inclusione sociale e dignità, |
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vista la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, |
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visto il proprio parere del 6 febbraio 2019 sul tema Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo, |
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visto il proprio parere del 15 giugno 2016 sul tema Combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento: meccanismi di prevenzione a livello locale e regionale, |
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visto il dibattito tenutosi al Parlamento europeo nella seduta plenaria del 30 gennaio 2019 sul tema Lotta al clima di odio e violenza fisica nei confronti di titolari di mandati democraticamente eletti; |
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visti i lavori del gruppo ad alto livello dell’Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, |
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considerata la necessità di approfondire il dialogo con i cittadini europei, anche in vista delle attuali o future consultazioni elettorali locali, regionali, nazionali ed europee, |
1. |
manifesta profonda preoccupazione per l’aumento dei discorsi di incitamento all’odio e dei reati motivati dall’odio nonché per il degrado del discorso pubblico che è all’origine di forme di violenza, estremismo, propaganda e intolleranza di ogni tipo nell’Unione europea (UE) e costituisce una sfida per le fondamenta stesse del progetto europeo. È preoccupante che, in diversi paesi, rappresentanti eletti dai cittadini siano esposti, nell’esercizio del loro mandato democratico, a pesanti influenze indebite. Il populismo e le forze antidemocratiche rimettono in causa la democrazia e possono arrivare a indebolirne il funzionamento; |
2. |
sottolinea che l’UE è fondata su un insieme condiviso di valori fondamentali che abbraccia la dignità umana e la non discriminazione, sancite dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, nonché la libertà di espressione, sancita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
3. |
si attende da tutti i livelli di governo (europeo, nazionale, regionale e locale), dai mezzi di informazione, dalle organizzazioni della società civile, dagli operatori economici e dai singoli cittadini l’effettivo rispetto di questi valori, che costituiscono il fondamento della fiducia e della comprensione reciproche e la pietra angolare di società aperte e democratiche; |
4. |
richiama l’attenzione sul fatto che la retorica dell’incitamento all’odio è causa di divisione nella nostra società, instilla la paura e alimenta i fenomeni di radicalizzazione, diffama e disumanizza gli individui e può provocare atti atroci. Essa mina l’obiettivo che tutti ci prefiggiamo di raggiungere, ossia un’Europa forte e unita nella diversità, nella pace e nei valori comuni; |
5. |
invita tutti i livelli di governo ad adottare misure di prevenzione e protezione dei cittadini dalla violenza, dalle molestie, dall’incitamento all’odio e dai reati motivati dall’odio; chiede inoltre che tutti i partiti politici, in quanto elementi fondanti di un’autentica democrazia, si astengano dal ricorrere all’incitamento all’odio e alla propaganda che ne fa uso come metodo per ottenere un vantaggio politico; |
6. |
sottolinea che, essendo più vicini ai cittadini, i politici regionali e locali (e specialmente i sindaci e i consiglieri comunali) sono più spesso vittime di manifestazioni di odio e di aggressioni fisiche; |
7. |
osserva che tali rappresentanti regionali e locali, al pari di numerosi soggetti della società civile e altri fautori di iniziative a livello locale e regionale, si trovano a lottare in prima linea contro l’intolleranza e hanno al tempo stesso il dovere e la responsabilità di combattere i comportamenti violenti e i discorsi di incitamento all’odio; |
8. |
esorta gli Stati membri dell’UE e tutti i livelli di governo a investire nell’istruzione e a sensibilizzare i cittadini in merito all’esigenza di preservare il reciproco rispetto e ai gravi rischi che l’incitamento all’odio e i reati motivati dall’odio fanno correre ai singoli individui, alla società e alla democrazia; |
9. |
invita a promuovere un uso responsabile di Internet e l’alfabetizzazione mediatica, al fine di dotare i cittadini, e in particolare i giovani, delle conoscenze e della capacità necessarie non solo per riconoscere i discorsi di incitamento all’odio e i reati motivati dall’odio ma anche per contrastarli sia online che nella vita quotidiana; |
10. |
esorta l’insieme dei social network e delle piattaforme Internet ad assumersi la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione, ma al tempo stesso li invita a contrastare l’incitamento all’odio e i reati motivati dall’odio, conformemente al codice di condotta per contrastare l’illecito incitamento all’odio online sottoscritto da Facebook, Twitter, Microsoft e YouTube con la Commissione europea nel maggio 2016; chiede inoltre l’adozione di strumenti efficaci per porre fine all’anonimato e bloccare gli account falsi, nonché per monitorare il cosiddetto «dark web», che è spesso utilizzato come canale per la diffusione di contenuti radicali; |
11. |
prende atto della quarta valutazione del codice di condotta dell’UE per contrastare l’illecito incitamento all’odio online, presentata dalla Commissione europea il 4 febbraio 2019, osservando che, nel 72 % dei casi, le società informatiche partecipanti hanno risposto alle segnalazioni di incitamento all’odio con la cancellazione dei relativi contenuti, ma anche che, purtroppo, il tasso di feedback agli utenti è sceso al 65,4 %, e invita pertanto a prendere in considerazione la possibilità di integrare l’approccio volontario di tale codice con un’azione normativa a livello dell’UE; |
12. |
invoca una migliore cooperazione e una più efficace comunicazione collaborativa tra tutti i livelli di governo, le forze di polizia, la magistratura requirente e quella giudicante, oltre che tra le organizzazioni della società civile, al fine di individuare fin da subito i discorsi di incitamento all’odio e i reati motivati dall’odio, attuare misure idonee per prevenirli e contrastarli e garantire indagini, procedimenti giudiziari, condanne e misure di esecuzione adeguati; |
13. |
ritiene di fondamentale importanza che in ogni Stato membro sia istituito, in collaborazione con l’UE e con gli enti regionali e locali, un meccanismo di allerta volto ad offrire sostegno e orientamento, affinché i conoscenti o le famiglie possano richiedere facilmente e rapidamente un aiuto se qualcuno intorno a loro inizia a mostrarsi incline all’estremismo violento o dà segnali di una certa propensione ai reati motivati dall’odio; |
14. |
chiede sostegno e solidarietà per tutte le vittime e i testimoni di discorsi di incitamento all’odio e di reati motivati dall’odio, e li incoraggia a segnalare i comportamenti di questo tipo alle autorità competenti, le quali devono anche assicurarne la protezione; invoca l’adozione di misure e meccanismi volti a garantire contatti e una collaborazione più efficaci nel contrasto a tali discorsi e reati tra le autorità giudiziarie penali e le vittime, la società civile e le organizzazioni comunitarie di base; |
15. |
sottolinea che gli strumenti esistenti non hanno garantito la piena tutela dei diritti umani e della dignità umana, e invita pertanto gli Stati membri a collaborare con gli enti locali e regionali e con l’UE all’elaborazione di normative e strumenti efficaci per lottare contro la diffusione di discorsi di incitamento all’odio e alla commissione di reati motivati dall’odio, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1); |
16. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al presidente del Consiglio europeo, alla presidenza romena del Consiglio dell’UE e alle famiglie politiche dell’UE. |
Bruxelles, 7 febbraio 2019
Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Conformemente alle linee guida del gruppo ad alto livello dell’Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza.
PARERI
Comitato delle regioni
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/4 |
Parere del Comitato europeo delle regioni su «Una nuova Agenda europea per la ricerca e l’innovazione - l’opportunità dell’Europa di plasmare il proprio futuro»
(2019/C 168/02)
Relatrice: |
Birgitta SACRÉDEUS (SE/PPE), consigliere regionale del Dalarna |
Testo di riferimento: |
Una nuova Agenda europea per la ricerca e l’innovazione - l’opportunità dell’Europa di plasmare il proprio futuro COM(2018) 306 final |
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
1. |
accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia precisato che la ricerca e l’innovazione continueranno a rappresentare una priorità per l’UE, e propone che a questo settore sia data maggiore enfasi nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027; ma sottolinea altresì che i governi a tutti i livelli (UE, nazionale, regionale e locale) devono lavorare assieme per conseguire gli obiettivi dell’agenda. Il Comitato concorda con la conclusione della Commissione secondo la quale le sfide che l’Europa si trova ad affrontare ci impongono di sviluppare un nuovo approccio alla ricerca e all’innovazione, che a sua volta richiede un approccio comune tra regioni, Stati membri e Commissione; |
2. |
sottolinea che gli enti locali e regionali sono attori chiave nella creazione di efficaci ecosistemi regionali e poli dell’innovazione, ad esempio nello sviluppo di strategie regionali di specializzazione intelligente (RIS3). È importante che sia la nuova agenda sia i programmi volti a sostenere la ricerca e l’innovazione valorizzino il settore pubblico e il suo ruolo, non solo come destinatari della ricerca e dell’innovazione ma anche come soggetti attivi nel settore dell’R&I che intraprendono loro stessi tali attività; |
3. |
sottolinea la necessità di definizioni più ampie e di una migliore comprensione degli ecosistemi regionali e dei poli dell’innovazione, anche nella costituzione della rete dei poli europei dell’innovazione digitale, in modo da riconoscere e includere esplicitamente gli enti nazionali, locali e regionali, le imprese, il settore pubblico non statale, le università e gli istituti di istruzione superiore, la società civile e il settore non profit, il pubblico e gli utenti finali della ricerca e dell’innovazione, al fine di ottenere una reale comprensione di tali ecosistemi collegati a un territorio specifico, integrati e inquadrati in un particolare contesto; |
4. |
segnala che vi è un rapporto direttamente proporzionale tra regioni meno sviluppate e bassi investimenti in innovazione e ricerca. Poiché i risultati della R&I sono indissolubilmente legati all’infrastruttura di ricerca, quest’ultima deve essere rafforzata, orientando parte dei fondi dell’UE, come i fondi strutturali o il programma Orizzonte Europa, verso i territori dell’Unione europea con maggiori difficoltà di sviluppo socioeconomico per effetto della disoccupazione, verso le regioni ultraperiferiche e verso le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; |
5. |
sollecita l’inclusione, nei testi legislativi che saranno adottati, di una precisa definizione degli ecosistemi regionali e dei poli di innovazione, affinché tali ecosistemi possano essere presi in considerazione in maniera efficace nell’attuazione di tutte le componenti del futuro programma quadro; |
6. |
ritiene che l’innovazione sia un fattore essenziale per la crescita e lo sviluppo sostenibile, e che, in futuro, il finanziamento della ricerca e dell’innovazione dovrà coprire l’intero processo di R&I in modo equilibrato, dalla ricerca di base alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione basati sulle necessità, stabilite a priori mediante accordo tra i diversi operatori del sistema, nonché alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati; |
7. |
ritiene che le norme sugli aiuti di Stato debbano essere ulteriormente semplificate, per rendere più facile combinare i diversi programmi dell’UE, condizione indispensabile per superare le disparità regionali in termini di partecipazione e opportunità di intraprendere azioni di successo in materia di ricerca e innovazione; ritiene, a questo proposito, che i programmi o gli interventi cofinanziati attraverso differenti fondi, e basati sugli strumenti e le modalità del programma quadro, debbano poter essere attuati nell’ambito del quadro giuridico del programma quadro; |
8. |
ritiene che il programma Orizzonte Europa dovrebbe concentrarsi sul finanziamento di settori con un chiaro valore aggiunto europeo quale quello degli obiettivi di sviluppo sostenibile, e che i progetti di ricerca e innovazione basati sulla cooperazione tra le diverse parti interessate complementari dovrebbero pertanto essere considerati prioritari, essendo particolarmente adatti a questo scopo, grazie alle loro caratteristiche uniche; |
9. |
sottolinea che le sfide della società, specialmente quelle legate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, possono essere affrontate con successo soltanto fissando obiettivi più ambiziosi a un livello europeo generale e mobilitando sforzi coordinati da parte di tutti i soggetti interessati, comprese le città e le regioni, su scala più ampia rispetto ai singoli progetti di ricerca; sottolinea inoltre che tale attività richiede una prospettiva a più lungo termine rispetto al programma Orizzonte 2020, il che presuppone che la struttura del programma sia concepita in modo tale da ottenere un finanziamento a lungo termine. |
L’Europa ha l’opportunità di investire nel futuro
10. |
concorda sul fatto che l’Europa si trova in una posizione solida per quando riguarda la ricerca di alta qualità, ma che sono necessari ulteriori e più consistenti sforzi per trasformare i risultati in innovazioni e applicazioni in grado di stimolare lo sviluppo e la crescita sostenibili, e che all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo dovrebbe essere dato forte risalto nel programma Orizzonte Europa, garantendo al tempo stesso il rafforzamento equilibrato di tutti gli stadi del processo di innovazione; |
11. |
sollecita, alla luce delle conclusioni della task force per la sussidiarietà, la piena partecipazione degli enti locali e regionali all’esercizio di pianificazione strategica e agli altri organi di gestione che guideranno l’attuazione di Orizzonte Europa, e raccomanda che in tale contesto si tenga conto delle strategie regionali di specializzazione intelligente. Ritiene necessario, per lo stesso motivo, che l’impatto territoriale sia riconosciuto come uno degli elementi costitutivi della nozione di impatto ai fini della valutazione del programma e dei relativi progetti (1); |
12. |
sottolinea che il lavoro di ricerca e innovazione viene svolto nel settore pubblico attraverso i finanziamenti locali e regionali, come pure dalle imprese. Va accolto con favore il fatto che la nuova agenda preveda azioni concrete a sostegno del contributo fornito dal settore pubblico; |
13. |
concorda sul fatto che una delle soluzioni chiave per conseguire una solida capacità di ricerca e di innovazione in seno all’UE consista nel migliorare e nel coordinare più efficacemente l’utilizzo degli strumenti esistenti, come già sottolineato in precedenza dal Comitato, e che sia particolarmente importante che la politica di coesione venga coordinata con la politica di ricerca e innovazione, concedendo agli Stati membri la necessaria flessibilità per definire le loro priorità in linea con le loro esigenze. A tal fine si dovrebbero adottare misure atte ad evitare e comunque a compensare l’aumento delle disuguaglianze tra le città e le regioni che trarranno enormi benefici dal programma quadro per la ricerca e l’innovazione, la cui dotazione finanziaria aumenterà, e le altre, che subiranno l’impatto della riduzione delle risorse della politica di coesione (2); |
14. |
osserva che occorre espandere in tutta Europa i vantaggi completi degli investimenti in tecnologie e piattaforme digitali. A questo proposito, il programma Europa digitale, essendo un solido programma di investimento e di sviluppo, svolge un ruolo fondamentale nel capitalizzare le opportunità necessarie e create per realizzare un mercato unico digitale pienamente funzionante. Sottolinea l’importanza di istituire la rete dei poli dell’innovazione digitale, con copertura sufficiente per tutte le regioni (3); |
15. |
accoglie con favore un ampio dibattito sul rapporto tra ricerca e innovazione e società, e su tutte le reciproche interazioni, sulla base di un’analisi e di una motivazione di tipo empirico in merito ai cambiamenti a livello mondiale, al loro significato sia per la comunità accademica che per la società in generale, e ai nuovi ruoli che essi prevedono per tutti i soggetti coinvolti nell’ecosistema di ricerca e innovazione a tutti i livelli; |
16. |
desidera evidenziare la fondamentale importanza del ruolo delle regioni d’Europa per l’industria, e richiamare l’attenzione sulla posizione del CdR in materia di politica industriale (4). |
Un’agenda rinnovata per un più forte ecosistema europeo della ricerca e dell’innovazione
17. |
concorda con l’approccio consistente nel considerare la ricerca e l’innovazione come attività nell’ambito di un ecosistema in cui diverse parti interessate si uniscono e collaborano al fine di creare un ambiente dinamico e vivace, ma nel quale sia anche fondamentale tenere conto delle diversità locali e regionali per elaborare strategie più efficaci. In quest’ottica, il coinvolgimento degli enti locali e regionali rappresenta un chiaro valore aggiunto; |
18. |
sottolinea che è essenziale, nell’ambito della politica dell’UE, integrare la digitalizzazione, la ricerca e l’innovazione in tutti i principali programmi UE e nei partenariati degli ecosistemi regionali; |
19. |
concorda sul fatto che sia indispensabile avvalersi delle peculiarità degli ecosistemi europei regionali e dei poli di innovazione per ottimizzarne la funzionalità, ma ritiene altresì necessario che, in seno a tali ecosistemi, si prenda atto e si tenga conto dell’importanza degli attori locali e regionali, come i comuni e le regioni, sia come produttori e promotori che come utilizzatori finali d’innovazione, nell’elaborazione della politica europea della ricerca e dell’innovazione (5); |
20. |
ritiene che gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nell’elaborazione e nella gestione dei programmi di ricerca e innovazione (6). L’importanza della ricerca e dell’innovazione in tutte le politiche e nei diversi settori della società può difficilmente essere sovrastimata, ma è altrettanto importante tenere conto, in tutte le circostanze, dei fattori dal basso che caratterizzano tali sistemi, e non solo di quelli dall’alto, al fine di conseguire pienamente gli obiettivi della nuova agenda e rafforzare veramente tali ecosistemi. Ciò, a sua volta, farà sì che l’agenda riguardi e promuova non solo la «scienza aperta»ma anche «l’innovazione aperta»; |
21. |
ritiene che un utilizzo più strategico degli ecosistemi locali e regionali dell’innovazione, e una più ampia valorizzazione e un maggiore sfruttamento dei complessi processi collaborativi di ricerca e innovazione, sviluppati attraverso le strutture a quadrupla e quintupla elica, all’interno di tali ecosistemi, siano fondamentali per una buona riuscita, per quanto riguarda sia lo sviluppo delle conoscenze in generale sia il trasferimento delle conoscenze e l’applicazione dei risultati della ricerca e dell’innovazione, come lo sono le forti sinergie tra i vari strumenti di finanziamento e la combinazione di diverse politiche, come la politica di coesione e la politica in materia di ricerca e innovazione. |
Assicurare i fondamentali investimenti pubblici e stimolare gli investimenti privati
22. |
accoglie con favore l’aumento degli investimenti destinati alla ricerca e all’innovazione attraverso lo stanziamento di circa 100 miliardi di euro a favore del programma Orizzonte Europa e altri programmi nel quadro finanziario pluriennale, ma sottolinea che, affinché tale investimento produca risultati soddisfacenti, è essenziale rivedere e semplificare le norme sugli aiuti di Stato, per introdurre norme favorevoli all’innovazione, che permettano la combinazione di diversi tipi di finanziamento; |
23. |
sostiene fermamente l’approccio di partenariato europeo citato in Orizzonte Europa, come importante strumento per sostenere progetti dal basso elaborati da consorzi di ecosistemi regionali e poli di innovazione e finanziati tramite fondi combinati di Orizzonte Europa e di altri programmi dell’UE, nonché tramite fondi pubblici e privati nazionali, regionali o locali; |
24. |
osserva che gli enti locali e regionali finanziano la ricerca e l’innovazione, e quindi anche una parte degli investimenti pubblici, ma concorda sul fatto che valga la pena di incoraggiare gli Stati membri a essere più ambiziosi nei loro sforzi, per raggiungere l’obiettivo di investire il 3 % del PIL nella ricerca e nell’innovazione entro il 2020, migliorare le condizioni per gli investimenti privati e incoraggiare ulteriori sforzi da parte delle imprese; |
25. |
rileva che, secondo l’approccio contenuto nella proposta presentata dalla Commissione europea su un regolamento del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, sono giustificabili misure specifiche per le regioni ultraperiferiche dell’Unione, tenuto conto della loro situazione strutturale, sociale ed economica, per quanto riguarda l’accesso ai programmi orizzontali dell’Unione. Si rammarica che tale riconoscimento non trovi nell’articolato della proposta un’espressione concreta, senza di cui difficilmente il programma terrà conto delle specificità di queste regioni e dei loro elementi unici in quanto banchi di prova per la ricerca e l’innovazione in settori quali la bioeconomia e i cambiamenti climatici, conformemente alle loro strategie di specializzazione intelligente; |
26. |
desidera in particolare sottolineare che, attraverso la partecipazione a consorzi europei, gli enti locali e regionali hanno effettuato ingenti investimenti nelle infrastrutture europee di ricerca e innovazione. Questo è un ulteriore esempio della misura in cui la ricerca e l’innovazione sono legate al territorio e inquadrate in un contesto locale e regionale, e dimostra che si deve fare di più per garantire che un maggior numero di utenti provenienti da tutta l’UE e anche le regioni abbiano accesso a tali consorzi; |
27. |
sottolinea che è positivo che i fondi strutturali e il Fondo sociale europeo siano utilizzati per aiutare le regioni a partecipare allo sviluppo economico e sociale e alla crescita sostenibile basati sull’innovazione e considera particolarmente importante sviluppare sinergie tra il programma Orizzonte Europa, il fondo InvestEU, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il programma Erasmus +, il programma Europa digitale, la politica agricola comune e il programma spaziale. Tali sinergie dovrebbero promuovere la coerenza, la complementarità e la compatibilità tra i fondi, favorendo al tempo stesso le iniziative di costruzione congiunta e rafforzando i collegamenti territoriali; |
28. |
accoglie con favore le misure volte a garantire l’accesso al capitale di rischio per l’innovazione, potenziando l’iniziativa VentureEU e trasformandola in un fondo europeo; accoglie inoltre con favore la revisione della normativa esistente, mediante l’iniziativa per l’Unione dei mercati dei capitali; |
29. |
è tuttavia fermamente contrario a che la facoltà di trasferire una parte dei fondi della politica di coesione al programma Orizzonte Europa sia sistematicamente rimessa alla decisione degli Stati membri; e chiede con forza che a esercitare tale facoltà sia l’autorità di gestione competente e che le modalità con cui tali fondi devono essere mobilitati siano decise di comune accordo tra questa autorità e la Commissione e siano tali da garantire il ritorno dei fondi stessi nell’area geografica interessata (7); |
30. |
prende atto della crescente importanza del ruolo svolto dalla Banca europea per gli investimenti nel sostenere le attività di R&I attraverso strumenti finanziari. Tale sviluppo assicura che le sovvenzioni siano sempre più integrate da altri strumenti finanziari. |
Rendere i quadri normativi idonei all’innovazione
31. |
concorda sul fatto che le norme e la normativa a livello europeo e a livello nazionale devono essere analizzate, sulla base di una valutazione del loro impatto sull’innovazione. Giudica ottima l’idea di raccogliere, come misura concreta di promozione dell’innovazione, una serie di esempi specificamente mirati al settore pubblico, in particolare agli enti locali e regionali, con l’obiettivo di favorire l’organizzazione di appalti innovativi e l’istituzione di partenariati pubblico-privato, rafforzando in tal modo la capacità di tali soggetti di agire come apripista; |
32. |
accoglie con favore l’iniziativa della Commissione volta a semplificare le norme sugli aiuti di Stato, insieme ad altre misure di sostegno, ad esempio sotto forma di criteri di valutazione qualitativi comuni per i progetti di ricerca e innovazione; |
33. |
fa osservare che l’esistenza di orientamenti coerenti sulle norme in materia di etica della ricerca sarebbe un fattore particolarmente importante per la promozione delle attività di ricerca e innovazione di tipo collaborativo, così come vengono svolte nei settori della sanità, dell’istruzione e dell’assistenza sociale, nonché della ricerca interdisciplinare incentrata sulle persone e sui comportamenti. Inoltre favorirebbe le attività di ricerca e innovazione transfrontaliere, di tipo pratico e clinico, che prevedono una cooperazione tra più parti interessate, in situazioni in cui le normative e i requisiti nazionali risultano attualmente diversificate, il che, ad esempio, rende difficile sincronizzare i controlli etici della ricerca a livello nazionale, regionale e locale, per tutti i partecipanti; |
34. |
accoglie con favore la possibilità di utilizzare il «marchio di eccellenza»per i progetti di Orizzonte Europa, per consentire il finanziamento attraverso i fondi strutturali, ma sottolinea che gli Stati membri e le regioni devono sempre impegnarsi volontariamente a destinare risorse dei fondi strutturali a progetti avviati nell’ambito di Orizzonte Europa, e che devono essere le autorità regionali competenti a prendere tali decisioni. |
Rendere l’Europa leader nell’innovazione creatrice di nuovi mercati
35. |
accoglie con favore l’iniziativa di creare un Consiglio europeo per l’innovazione; |
36. |
sottolinea che l’ambito di intervento del Consiglio deve dare risalto e/o un sostegno sufficiente alla promozione dell’innovazione nelle fasi iniziali e ai cluster nonché includere le innovazioni nel settore sociale e in quello della società, comprese le innovazioni nel settore dei servizi, che vengono in larga misura realizzate nei comuni e nelle regioni: è qui, infatti, che vengono creati nuovi servizi, opportunità di impresa e posti di lavoro che rispondono alle esigenze di base della società in senso lato, e la digitalizzazione dei servizi pubblici costituisce, di per sé, un’opportunità per innovazioni rivoluzionarie (8); |
37. |
osserva che vi è un enorme potenziale per tali innovazioni non solo nelle imprese ma anche, almeno nella stessa misura, nelle regioni, nei comuni e nel settore pubblico (9); |
38. |
pone in evidenzia, a titolo di esempio, le attività di ricerca e innovazione condotte nei comuni e nelle regioni che operano come «laboratori viventi»e banchi di prova, ad esempio per l’assistenza sanitaria, l’urbanistica e il miglioramento della prosperità in generale, e il modo in cui le innovazioni con vantaggi significativi per gli utenti finali/il pubblico possono essere applicate direttamente in questo tipo di contesto legato al territorio; |
39. |
a tale riguardo, vanno messe in rilievo le opportunità connesse ai cambiamenti demografici, ad esempio quelle associate alla cosiddetta «economia d’argento»per le imprese e le entità che concepiscono e offrono prodotti e servizi innovativi per gli anziani. Le regioni colpite dal cambiamento demografico sono quelle dove si potrebbero trarre da questo settore i maggiori vantaggi per l’innovazione in ambito sociale e nei servizi; |
40. |
ritiene che gli enti locali e regionali debbano essere coinvolti nel Consiglio europeo per l’innovazione, assieme ai rappresentanti del mondo accademico e delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, al fine di concentrare chiaramente i lavori su questioni rilevanti per la società, e che le parti interessate locali e regionali debbano partecipare alle sue attività; |
41. |
ritiene che il Consiglio dovrebbe permettere agli enti regionali di partecipare allo sviluppo di aiuti agli investimenti. |
Istituire missioni di ricerca e innovazione a livello dell’UE
42. |
sostiene l’idea di organizzare attività di ricerca e innovazione interdisciplinari e multidisciplinari con missioni ben definite e dagli obiettivi chiari, che interessino tutta l’UE e presentino un evidente valore aggiunto europeo, e di creare in questo modo sinergie con strategie di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale e locale, in particolare con le strategie di specializzazione intelligente. A questo proposito, un esempio pertinente è rappresentato dalla bioeconomia (10); |
43. |
sottolinea che tali missioni devono avere una chiara rilevanza per la società e mirare a conseguire benefici tangibili per il pubblico, che dovrebbe anche essere coinvolto nella loro definizione; ribadisce comunque che sarebbe una buona idea per la struttura del programma prevedere la possibilità di azioni di ricerca e innovazione dal basso, selezionate mediante gare d’appalto aperte, e di azioni esplorative di ricerca e innovazione; |
44. |
ricorda la necessità di coinvolgere gli enti locali e regionali nella definizione e attuazione delle missioni; ritiene che si dovrebbero collegare le missioni agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sottolinea il ruolo fondamentale delle città e delle regioni nell’attuazione degli OSS delle Nazioni Unite. |
Sostenere la rapida diffusione e realizzazione pratica dell’innovazione in tutta l’Unione
45. |
accoglie con favore l’apertura dei fondi strutturali e di investimento europei finalizzata ad includere tutte le regioni in modo più efficace in un’economia orientata all’innovazione, stimolando le strategie di specializzazione intelligente (S3) e gli aiuti all’innovazione interregionali. Al tempo stesso, la forma che tale apertura verrebbe ad assumere nella pratica dovrebbe essere definita a livello locale e regionale, dove sono disponibili le migliori conoscenze in materia di bisogni; |
46. |
richiama l’attenzione sull’analisi (11) effettuata dei diversi modi in cui le regioni gestiscono le sfide che si trovano ad affrontare durante la definizione delle azioni di cooperazione interregionale a vari livelli, e ritiene che tale aspetto debba essere preso in considerazione nell’elaborazione di tutti gli strumenti finanziari utilizzati per sostenere la ricerca e l’innovazione negli ecosistemi di ricerca e innovazione locali e regionali; |
47. |
ritiene che la Commissione europea e gli Stati membri coinvolti nelle strategie macroregionali debbano ulteriormente sviluppare e approfondire la cooperazione scientifico-accademica tra le loro università, anche con riferimento all’obiettivo di creare entro il 2024 le università europee (12). |
Investire nelle competenze a tutti i livelli e consentire alle università europee di diventare più imprenditoriali e interdisciplinari
48. |
concorda sul fatto che una società innovativa e dell’apprendimento richiede anche cambiamenti sia negli istituti di istruzione superiore che negli istituti di istruzione di base, e che le università e gli istituti di istruzione superiore devono collaborare di più sia con le imprese che con la società, allo scopo di creare un sistema di istruzione in grado di rispondere in maniera rapida e flessibile alla loro domanda di competenze in continua evoluzione, e alle esigenze di formazione e acquisizione di competenze da parte di singoli cittadini e nell’ambito di taluni mestieri e professioni regolamentate; |
49. |
ritiene che la scienza aperta, come principio guida per le università, gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di ricerca, sia una buona soluzione per aumentare la diffusione delle conoscenze nella società in generale, ma desidera anche sollecitare la Commissione a fare il possibile per sostenere una rapida transizione in tale direzione, anche per quanto riguarda l’accesso ai risultati della ricerca e dell’innovazione, il che, di per sé, offre opportunità per un’innovazione aperta e per un maggiore impegno civico nella ricerca e nell’innovazione; |
50. |
riconosce che la nuova agenda per le competenze per l’Europa (13) rappresenta uno strumento valido per stabilire quali collegamenti siano necessari tra istruzione ed ecosistemi dell’innovazione, al pari dei principi enunciati nel piano d’azione per l’istruzione digitale e nella strategia per le competenze digitali, e osserva che è essenziale, per quanto riguarda l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che le università e gli altri istituti d’istruzione superiore siano in grado di sviluppare azioni di sostegno per l’apprendimento aperto. |
Bruxelles, 6 febbraio 2019
Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) COR 2017-00854-00-01 Parere La dimensione locale e regionale del programma Orizzonte 2020 e il nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione.
(2) COR 2017-00854-00-01 Parere La dimensione locale e regionale del programma Orizzonte 2020 e il nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione.
(3) COR-2018-03951-00-01 Parere Programma Europa digitale (2021-2027).
(4) COR 2017-03214-00-00 Parere Una strategia industriale europea: ruolo e punto di vista degli enti regionali e locali.
(5) COR 2017-04757-00-00 Parere Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile.
(6) COR 2017-00854-00-01 Parere La dimensione locale e regionale del programma Orizzonte 2020 e il nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione.
(7) COR 2017-00854-00-01 Parere La dimensione locale e regionale del programma Orizzonte 2020 e il nuovo programma quadro per la ricerca e l’innovazione.
(8) COR 2016-02882-00-01 Parere Piano d’azione per l’eGovernment 2016-2020.
(9) COR 2017-03529-00-00 Parere Promuovere l’innovazione nel settore pubblico mediante soluzioni digitali: la prospettiva locale e regionale.
(10) COR 2017-00044-00-01 Parere La dimensione locale e regionale della bioeconomia e il ruolo delle città e delle regioni.
(11) COR 2017.04757-00-00 Parere Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile.
(12) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura - Il contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg che si svolgerà il 17 novembre 2017 (COM(2017) 673 final).
(13) COR 2016-04094-00-01 Parere Una nuova agenda per le competenze per l’Europa.
PARERI
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/11 |
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Intelligenza artificiale per l’Europa»
(2019/C 168/03)
Relatore |
Jan TREI (EE/PPE), sindaco del comune rurale di Viimsi |
Testo di riferimento |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L’intelligenza artificiale per l’Europa COM(2018) 237 final |
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni generali
1. |
accoglie con favore la comunicazione dal titolo L’intelligenza artificiale per l’Europa e sostiene pienamente l’obiettivo di mettere a punto un approccio comune per incentivare gli investimenti, per prepararsi ai cambiamenti socioeconomici, per aumentare la certezza giuridica in rapporto alle operazioni di intelligenza artificiale (AI) e per elaborare delle linee guida etiche; deplora tuttavia il tempo assai ristretto concesso dalla Commissione europea per la consultazione in merito a tali linee guida (1); |
2. |
condivide l’opinione della Commissione europea riguardo allo straordinario cambiamento epocale determinato dall’avvento dell’Intelligenza artificiale; sottolinea l’importanza che l’IA può assumere nel rendere l’Unione europea più competitiva, più inclusiva e più sostenibile, contribuendo in tal modo a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e a migliorare la qualità della vita degli europei; |
3. |
incoraggia l’UE a cogliere l’opportunità di automatizzare i processi e i compiti ripetitivi utilizzando le macchine e l’intelligenza artificiale (IA): essi possono svolgere questi compiti in misura molto maggiore e assai più velocemente di quanto sarebbe possibile con le capacità umane. Nel contempo, segnala i pericoli insiti nell’apprendimento automatico senza supervisione e nei processi decisionali automatizzati, che pregiudicano la dimensione umana e il valore aggiunto apportato dall’uomo; |
4. |
sottolinea che l’IA sta innescando una trasformazione dell’economia e della società in Europa e che tale evoluzione è destinata a proseguire; conviene quindi sul fatto che è necessario creare un quadro europeo chiaro per l’IA; |
5. |
condivide l’opinione secondo cui i responsabili politici devono garantire lo sviluppo di un ambiente propizio per l’IA e l’elaborazione di linee guida etiche per l’ecosistema dell’IA. Constata nondimeno la necessità urgente di presentare proposte legislative a livello europeo; |
6. |
richiama l’attenzione sugli sforzi messi in campo congiuntamente dai soggetti pubblici (europei, nazionali, regionali e locali) e da quelli privati per aumentare in maniera graduale il volume complessivo degli investimenti da qui al 2020 e oltre; |
7. |
sottolinea l’importanza di migliorare l’integrazione tra le diverse politiche e i diversi programmi dell’Unione europea (in particolare, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte Europa, Europa digitale ed Erasmus) al fine di promuovere l’intelligenza artificiale; |
8. |
ritiene che nei prossimi anni gli enti locali e regionali debbano contribuire a creare le condizioni e un contesto propizio per l’aumento degli investimenti nell’IA, coordinando tali misure con le strategie nazionali ed europee, per far sì che i cittadini dell’UE diventino sia produttori che consumatori di innovazioni; |
9. |
osserva che gli investimenti nell’intelligenza artificiale devono essere accompagnati da un adeguamento del quadro giuridico, dalla definizione dell’interazione di questa tecnologia con i servizi pubblici e da un approccio normativo in merito all’impiego dei dati e al suo utilizzo negli spazi pubblici, oltre che da programmi di formazione destinati ai cittadini in generale, ai lavoratori, agli imprenditori, alle amministrazioni e alle giovani generazioni; |
10. |
ricorda gli impegni assunti nella dichiarazione di Tallinn sull’eGovernment (2) e richiama l’attenzione sul fatto che l’impiego dell’IA in tale settore su scala europea può migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’accesso ai servizi pubblici; |
11. |
sottolinea l’importanza di incrementare gli investimenti nella ricerca per l’automazione dell’industria attraverso l’IA e di aumentare significativamente la produttività in tutte le regioni europee; |
12. |
rileva che l’intelligenza artificiale e i relativi investimenti in innovazioni di punta devono essere presi sul serio ai più alti livelli politici per contribuire a migliorare la competitività dell’Europa e il benessere dei cittadini europei; |
13. |
riconosce gli sforzi compiuti per stimolare gli investimenti nell’IA sia durante il periodo in corso che nelle proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale, ma esprime preoccupazione per il fatto che l’importo proposto non sarà sufficiente per far fronte alle sfide future e rispondere alle strategie adottate da altri paesi nel mondo; |
14. |
si rammarica che la strategia prevista non sia vincolante per gli Stati membri, sebbene l’IA sia molto importante per la crescita economica. Se l’Europa vuole fare sul serio nel campo dell’intelligenza artificiale, vi deve essere un reale impegno politico e finanziario a più livelli; |
15. |
sottolinea, in particolare, che per far avanzare l’IA occorre migliorare l’articolazione tra le diverse politiche e i diversi programmi dell’UE (ad esempio, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte Europa, Europa digitale, Erasmus ecc.), e in tal senso chiede una visione chiara; |
16. |
rileva che bisogna elaborare meccanismi più flessibili per attuare l’IA e per finanziare le relative innovazioni, dato che il settore è in rapido sviluppo e i meccanismi di finanziamento lunghi e complessi non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con tali cambiamenti; |
17. |
concorda sul fatto che l’interoperabilità e il miglior utilizzo possibile delle capacità digitali, anche in materia di IA, sono fondamentali per il settore pubblico e i settori di interesse pubblico; |
18. |
osserva che la comunicazione prevede sforzi congiunti del settore pubblico e privato (nazionale ed europeo) volti a promuovere le capacità tecniche e industriali dell’UE e l’impiego dell’intelligenza artificiale in tutti i settori economici; |
19. |
fa notare che, nelle misure previste, il settore pubblico a livello locale e regionale non è coinvolto, e ritiene che questi due livelli di governo non debbano essere ignorati, in quanto svolgono un ruolo importante per gli investimenti nell’IA, nella promozione degli investimenti e degli ecosistemi dell’IA nel loro territorio; |
20. |
sottolinea in questo contesto la necessità di rafforzare la cooperazione interregionale attraverso strategie di specializzazione intelligente. Ciò significa cooperazione intraregionale e interregionale sulla base di processi decisionali e di cooperazione delle parti interessate dell’industria, della ricerca e dell’innovazione, che agevoli l’innovazione guidata dalla domanda e le soluzioni comuni che possono, tra l’altro, aprire la strada all’intelligenza artificiale, sia nel settore pubblico che in quello privato; |
21. |
ritiene, a tale proposito, che la creazione di ecosistemi regionali e di hub dell’innovazione possa offrire un contributo significativo alla nascita di connessioni territoriali efficaci e rafforzare la competitività e la coesione dell’UE; |
22. |
appoggia l’idea di creare un’ampia piattaforma multilaterale – l’Alleanza europea per l’IA – che si occupi di tutti gli aspetti dell’intelligenza artificiale, e osserva che in tali attività occorre coinvolgere anche gli attori regionali e locali; |
23. |
è favorevole a promuovere l’interazione dell’Alleanza europea per l’IA con il Parlamento europeo, gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni; |
24. |
accoglie con favore la proposta di sostenere la creazione di infrastrutture per le prove e la sperimentazione che potranno essere utilizzate dalle imprese di ogni dimensione e di tutte le regioni; |
25. |
sostiene la creazione di una «piattaforma di IA on demand» il cui accesso sia facilitato dai poli dell’innovazione digitale; |
26. |
ritiene che tali poli possano svolgere un ruolo determinante nel campo della formazione e nello sviluppo delle competenze digitali sia nel settore privato che in quello pubblico; |
27. |
osserva che l’iniziativa di digitalizzazione dell’industria europea è tesa a garantire che ogni regione disponga entro il 2020 di un polo dell’innovazione digitale. Tuttavia, molte regioni sono ancora sottorappresentate nella rete già esistente; |
28. |
chiede un’azione rapida per migliorare, in base alle necessità, le competenze e le conoscenze digitali dei cittadini, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di evitare un aumento delle disparità tra i cittadini, le regioni e i settori economici dell’UE; |
29. |
sottolinea la necessità di promuovere progetti pilota in ambito pubblico nelle regioni per favorire l’applicazione dell’IA nell’ambiente di vita del futuro (in particolare, trasporti e servizi sociali orientati alla domanda, città intelligenti ecc.) e per consentire ai cittadini di accogliere favorevolmente l’IA e di utilizzarla a loro vantaggio; |
30. |
osserva che l’intelligenza artificiale può favorire la crescita sostenibile attraverso le economie di scala, ma che in realtà crea anche un enorme valore aggiunto attraverso i nuovi beni, servizi e innovazioni che rende possibili; |
31. |
rileva che occorre prevedere possibilità di riqualificazione professionale e risorse finanziarie per gli enti regionali e locali in modo da poter organizzare la riqualificazione collegata ai posti di lavoro che verranno trasformati o scompariranno a seguito dell’IA; |
32. |
sottolinea che nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie dell’UE per il periodo 2021-2027 si dovrebbero stanziare considerevoli risorse finanziarie per lo sviluppo dell’IA (in particolare per il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027); |
33. |
sottolinea che il raccordo tra la crescita urbana, la tecnologia, le infrastrutture e i requisiti di capitale rappresenta un insieme unico di opportunità e sfide per le città e le regioni, da cui deriva una domanda di governance multilivello e di investimenti nelle infrastrutture fisiche, digitali e sociali. Sottolinea l’importanza di cooperare con il settore privato al fine di garantire che la legislazione in questo ambito sia adeguata allo scopo; |
34. |
rileva che l’AI non è fine a se stessa e che in futuro dovrà essere adattata all’eGovernment e ai servizi pubblici; |
35. |
ritiene fondamentale che nello sviluppo dell’IA sia garantito il rispetto della vita privata e dei diritti della personalità; |
36. |
pone l’accento sull’importanza dell’intelligenza artificiale e sui collegamenti con le tecnologie della realtà estesa (XR), della realtà virtuale (VR), della realtà aumentata (AR) e tridimensionali e con la robotica, che costituiranno una nuova base per le attività economiche globali, l’economia delle piattaforme e le piattaforme d’apprendimento. Ciò contribuisce a realizzare la parità di accesso ai vari contenuti didattici e culturali e a creare piattaforme innovative di trasferimento delle conoscenze per la riqualificazione dei lavoratori; |
37. |
evidenzia che lo sviluppo di capacità correlate all’intelligenza artificiale costituisce un fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell’industria e del settore pubblico; |
38. |
sottolinea che, affinché la creazione di un’Europa digitale possa avere successo, l’Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e formazione adeguati all’era digitale. Le tecnologie digitali avanzate, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l’intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell’Unione. |
Bruxelles, 6 febbraio 2019
Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai
(2) La dichiarazione di Tallinn sull’eGovernment è stata firmata il 6 ottobre 2017 in occasione della riunione ministeriale svoltasi durante la presidenza estone del Consiglio dell’UE.
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/15 |
Parere del Comitato europeo delle regioni – Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo
(2019/C 168/04)
Relatore: |
Olgierd GEBLEWICZ (PL/PPE), presidente della regione Pomerania occidentale |
Testo di riferimento: |
COM(2018) 236 final |
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni
1. |
osserva che, negli ultimi anni, ha avuto luogo un mutamento rapido e radicale nell’ambiente mediatico mondiale. Gli effetti di tale mutamento sulla vita sociale e politica non devono essere sottovalutati: i cosiddetti social media, ossia piattaforme come Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube e Instagram, che nell’arco di un paio d’anni hanno cambiato il modo di diffondere le informazioni e le opinioni, rivestono infatti un ruolo sempre più importante come canali prioritari di comunicazione tra le persone, mentre i media tradizionali hanno visto scemare la loro influenza e autorevolezza e il loro ruolo di opinion maker; |
2. |
sottolinea che, nel prossimo futuro, la stragrande maggioranza delle informazioni viaggerà attraverso canali online e i social media costituiranno probabilmente il principale veicolo di trasmissione di queste ai cittadini, in particolare nei paesi occidentali: già oggi più della metà degli europei utilizza i social network quotidianamente o dalle due alle tre volte alla settimana; |
3. |
rileva che i social media si contraddistinguono per il fatto di offrire a tutti i loro utenti la possibilità, totalmente nuova e non offerta dagli altri media, di comunicare con tutti gli altri utenti (many to many): in una piattaforma social, ogni utente può far giungere il suo messaggio, almeno potenzialmente, a ciascuno dei milioni di altri utenti, senza l’intermediazione di alcuna redazione; e tale caratteristica ha effetti sia positivi che negativi; |
4. |
constata inoltre un’ulteriore caratteristica dei social media, che li differenzia dai mezzi di informazione «tradizionali» (stampa, radio e televisione), dove a decidere cosa viene pubblicato è un gruppo chiaramente definito di persone (giornalisti, direttori responsabili, dirigenti), che possono essere chiamati in diversi modi a rispondere direttamente delle proprie decisioni: nel caso dei social media, infatti, questo è spesso di gran lunga più difficile, perché, ad esempio, occorre innanzitutto individuare gli autori e i mezzi di diffusione. Al tempo stesso, i social media consentono di diffondere velocemente in un vasto pubblico (si parla infatti di diffusione «virale») informazioni che possono anche essere false; |
5. |
sottolinea che la suddetta mancanza di responsabilità che caratterizza i social media è da ricondurre sia alle norme giuridiche vigenti sia alla possibilità, tollerata da tutte le piattaforme social, che il singolo utente si nasconda dietro l’anonimato; |
6. |
osserva con preoccupazione che, sulle piattaforme social, la combinazione dell’utilizzo di massa, della mancanza di responsabilità e dell’anonimato comporta la violazione delle prassi, dei principi, delle garanzie legali e delle consuetudini che hanno finora garantito l’attendibilità delle informazioni diffuse; |
7. |
è particolarmente preoccupato dal fatto che i social media vengano utilizzati per favorire la disinformazione e siano impiegati da attori interni ed esterni come strumento di manipolazione politica, economica e sociale. È difficile valutare l’entità della manipolazione attualmente compiuta attraverso i social media: dagli studi disponibili emerge che, nel solo 2018, in 48 paesi sono state orchestrate sui social media campagne di manipolazione e disinformazione, e che in tutto il mondo diverse forze politiche (partiti, governi ecc.) hanno speso oltre mezzo miliardo di dollari per influenzare psicologicamente e manipolare l’opinione pubblica sui social media; |
8. |
evidenzia inoltre che la suddetta disinformazione è spesso utilizzata per la diffusione di opinioni incompatibili con i «valori indivisibili ed universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza, e della solidarietà» dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; |
9. |
fa notare che l’efficacia di tali campagne di disinformazione è grandemente amplificata dall’accesso a informazioni personali dettagliate relative agli utenti dei social media - ottenute mediante i social media stessi o acquistandole da questi ultimi - che possono essere utilizzate per personalizzare la disinformazione, massimizzandone così gli effetti; |
10. |
avverte che gli attuali meccanismi di funzionamento dei social media, più di quelli propri di ogni altro canale di informazione, favoriscono la diffusione di menzogne: vari studi accademici dimostrano che la probabilità che gli utenti ricondividano (retweet) informazioni false su Twitter è del 70 % più elevata che in caso di informazioni veritiere; |
11. |
sottolinea che gli studi disponibili mettono in luce un ulteriore fenomeno non meno preoccupante: gli utenti dei social media hanno una difficoltà di base a valutare la fondatezza e l’attendibilità delle informazioni veicolate da tali media; |
12. |
esprime preoccupazione per il fatto che l’Unione europea e i suoi Stati membri siano ancora poco preparati per contrastare la nuova ondata di disinformazione che l’impiego dell’intelligenza artificiale potrebbe scatenare; la disinformazione è già oggi considerata uno degli strumenti più temibili che saranno utilizzati nei conflitti futuri; |
13. |
appoggia l’iniziativa del Parlamento europeo sulla comunicazione strategica (1), volta a sottolineare l’importanza, per l’UE e per gli Stati membri, di cooperare con i fornitori dei servizi di social media per contrastare la propaganda diffusa attraverso tali canali, che potrebbe minacciare la coesione sociale dei nostri territori portando alla radicalizzazione dei cittadini e in particolare dei giovani; |
14. |
prende atto con soddisfazione del dibattito sviluppatosi a livello europeo sul tema delle notizie false (fake news) e della disinformazione. Con la sua comunicazione sul tema «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo», la Commissione europea fornisce un punto di riferimento cruciale per il dibattito in corso sui modi di arginare la disinformazione su Internet; |
15. |
evidenzia che, nella sua comunicazione, la Commissione indica come componenti fondamentali di una strategia atta a contrastare la disinformazione i seguenti elementi:
|
16. |
prende atto con interesse della relazione del gruppo di esperti ad alto livello istituito dalla Commissione per le notizie false e la disinformazione online, che costituisce un’importante integrazione della suddetta comunicazione. Il gruppo di esperti ha individuato gli ambiti in cui le misure sinora attuate hanno fallito, come la mancanza di trasparenza che ancora predomina riguardo al funzionamento degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme sociali per stabilire quale importanza attribuire ai contenuti e in quale ordine presentarli agli utenti; |
17. |
mette in risalto l’utile attività della task force East StratCom, che è responsabile, in seno al Servizio europeo per l’azione esterna, di individuare le campagne di propaganda e disinformazione attuate dalla Russia; |
18. |
evidenzia inoltre il dibattito sulla disinformazione online condotto in seno al Parlamento europeo, istituzione che, a causa di divergenze di opinioni tra i singoli gruppi, non è ancora pervenuta a una posizione comune riguardo ai mezzi da adottare per contrastare la disinformazione, ma il cui dibattito ha messo in luce in particolare che l’influenza degli strumenti di propaganda russi sull’opinione pubblica negli Stati membri dell’UE dovrebbe essere motivo di grave preoccupazione. |
Priorità
19. |
sottolinea che la Carta dei diritti fondamentali dell’UE conferisce a tutti i cittadini dell’Unione il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni, che implica anche il diritto ad avere le proprie convinzioni e a reperire e diffondere informazioni e opinioni senza interferenze da parte degli organismi pubblici e anche al di là dei confini nazionali. L’obiettivo delle istituzioni dell’UE deve essere quello di salvaguardare efficacemente il diritto all’informazione; |
20. |
osserva che il pericolo derivante dalla disinformazione minaccia le società e le istituzioni democratiche a tutti i livelli. Il potere distruttivo delle notizie false intenzionalmente diffuse su Internet può rivolgersi sia contro le comunità locali (e i processi politici, comprese le elezioni europee, nazionali e locali) sia contro lo Stato nel suo complesso; già in vista delle prossime elezioni europee, quindi, contrastare la disinformazione deve essere una priorità sia per le istituzioni dell’UE che per i social media, per garantire che tali elezioni si svolgano in modo libero e corretto; |
21. |
sottolinea inoltre che la disinformazione danneggia la collettività sotto molteplici aspetti: non solo induce a prendere decisioni politiche sulla base di presupposti errati, ma può anche alimentare odio e violenze, arrecare danni (materiali) ai cittadini e mettere a rischio la loro vita. A lungo andare, poi, la disinformazione rischia di compromettere anche la fiducia dei cittadini in qualsiasi fonte di informazioni, nonché nelle istituzioni, nelle autorità e nella stessa democrazia; |
22. |
evidenzia inoltre che la lotta contro la disinformazione online non deve andare a scapito della libertà di opinione, del diritto alla protezione dei dati personali - i quali devono sempre rimanere proprietà inalienabile del singolo utente, l’unico a poter autorizzare, revocare o verificare l’accesso a una parte o alla totalità di essi - e degli altri valori fondamentali dell’Unione europea. Qualsiasi forma di censura è inammissibile. Le soluzioni adottate devono essere proporzionate; |
23. |
rileva che gli sforzi che i principali attori del settore dei social media compiono, con l’aiuto delle istituzioni europee, per contrastare la disinformazione sono attualmente rivolti in primo luogo verso l’«autoregolamentazione» tali media e la cooperazione volontaria con organismi indipendenti (ad esempio organizzazioni che verificano i fatti) e autorità pubbliche; e avverte che le piattaforme dei social media devono fare di più per contrastare le false notizie, anche mediante le segnalazioni, la verifica dei fatti e la chiusura degli account fittizi, dedicando risorse sufficienti al monitoraggio dei flussi informativi nelle diverse lingue in tutti gli Stati membri dell’UE. Inoltre, le piattaforme di social media come Facebook, Twitter, Instagram o Youtube dovrebbero rafforzare il concetto di «verifica» account creati dai loro utenti, in modo da garantirne la qualità di fonti affidabili e rispettose dei principi etici; |
24. |
fa notare che, qualora i mezzi attualmente utilizzati (come il codice di condotta non vincolante per contrastare la disinformazione, adottato su base volontaria nel 2018 da Facebook, Twitter e altre piattaforme) dovessero dimostrarsi insufficienti e il problema della disinformazione dovesse crescere ulteriormente, potrebbe essere necessario adottare strumenti giuridici per obbligare i responsabili dei social media ad attuare le misure opportune. |
Il ruolo degli enti locali e regionali nella lotta contro la disinformazione
25. |
fa notare che, influenzando altresì i processi politici e sociali a livello locale, la disinformazione si ripercuote anche sull’organizzazione della vita delle comunità locali e, in ultima analisi, sulla qualità della vita dei singoli cittadini; |
26. |
sottolinea che il proprio ruolo, sancito dai Trattati, di rappresentante degli enti locali e regionali dell’UE gli impone di partecipare al dibattito sulla minaccia della disinformazione e di avviare e coordinare le misure degli enti locali europei per contrastare il fenomeno, rispondendo così anche al principio universalmente riconosciuto secondo cui la lotta contro la disinformazione deve basarsi sulla cooperazione di numerose istituzioni diverse; |
27. |
richiama l’attenzione su tre ambiti essenziali in cui il Comitato europeo delle regioni e gli enti locali e regionali possono prendere l’iniziativa e sostenere efficacemente gli sforzi volti a contrastare la disinformazione online: l’educazione civica, il sostegno alle organizzazioni non governative e alla società civile, la promozione dei media locali rispettosi dei principi etici. |
Educazione civica
28. |
concorda con la conclusione - formulata tra l’altro nella relazione del gruppo di esperti ad alto livello per le notizie false e la disinformazione online - secondo cui educare i cittadini, insegnando loro a fare un uso responsabile e consapevole dei media online e in particolare dei social media, rappresenta, a lungo termine, il mezzo più efficace per contrastare la disinformazione; |
29. |
prende atto con interesse della proposta della Commissione europea relativa a un nuovo programma «Europa digitale» il periodo 2021-2027, ma nel contempo esorta il Parlamento europeo ad avanzare a sua volta una proposta in cui si presti un’attenzione particolare, nel quadro del Fondo sociale europeo 2021-2027, alla creazione di una società consapevole e immune alla propaganda, in cui i cittadini dispongano delle competenze necessarie per verificare le informazioni diffuse su Internet; |
30. |
osserva che gli enti locali e regionali, in quanto livello più vicino ai cittadini e spesso responsabile dell’organizzazione dell’istruzione primaria e secondaria, si trovano nella posizione migliore per elaborare programmi educativi in grado di insegnare a fare un uso responsabile delle fonti di informazione online e di sviluppare la capacità di distinguere le fonti attendibili da quelle che non lo sono; |
31. |
esorta gli enti locali e regionali ad adottare essi stessi misure specifiche per garantire che l’insegnamento a fare un uso corretto dei media online sia inserito nei programmi d’istruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola primaria; |
32. |
sottolinea inoltre, a tale riguardo, che i programmi d’istruzione devono essere concepiti in maniera tale da poter essere modificati e integrati facilmente, per rispondere al meglio alla natura in continua evoluzione dei media online e in particolare dei social media; |
33. |
evidenzia inoltre che, nell’insegnare come utilizzare consapevolmente i media online, è necessario tenere conto del fatto che, in molti casi, i loro messaggi fanno leva sull’emotività, il che viene talvolta percepito solo inconsapevolmente dagli utenti. Per essere in grado di svolgere tale compito, gli insegnanti dovrebbero a loro volta essere formati per dotare i partecipanti ai programmi educativi di strumenti - adatti all’età e al livello di istruzione dei destinatari - che consentano agli utenti di non cadere né nella trappola emotiva tesa dai social media né nella trappola del cosiddetto bias cognitivo, che induce a considerare vere solo le informazioni e le opinioni che confermano le proprie convinzioni; |
34. |
osserva che, considerata la difficoltà di insegnare a sviluppare il pensiero critico e l’intelligenza emotiva, la disponibilità di una formazione e di strumenti per gli insegnanti vanno considerati un presupposto indispensabile. In generale, i docenti non hanno ricevuto alcuna formazione in questo campo, anzi non sono sempre consapevoli della sua importanza o anche solo della sua esistenza. Alla difficoltà di insegnare a sviluppare capacità così profonde quando lo stesso insegnante non le possiede si dovrebbe ovviare con strumenti e processi commisurati alla loro importanza, non solo per affrontare la disinformazione ma anche per lo sviluppo della persona in quanto cittadino e lavoratore; |
35. |
sottolinea che gli utenti devono essere sensibilizzati riguardo al fatto che le modalità di funzionamento di taluni social media e - in una certa misura - di alcuni media tradizionali possono determinare la formazione di «bolle di filtraggio»«camere dell’eco», in cui gli utenti sono confrontati unicamente a opinioni e informazioni che sono conformi alla loro visione del mondo, tra cui, in alcuni casi, anche informazioni false la cui successiva rettifica non giunge a conoscenza degli utenti. Inoltre, spesso i meccanismi dei social media sembrano rendere più difficile un dialogo obiettivo con chi sostiene opinioni e punti di vista diversi nonché un accordo su soluzioni di compromesso, che è poi l’essenza della democrazia; |
36. |
incita gli enti locali e gli organismi preposti all’istruzione a sensibilizzare costantemente i consumatori, e in particolare i giovani, riguardo al fatto che la tutela dalla disinformazione online è nel loro esclusivo interesse. La disinformazione, infatti, non si limita agli ambiti della politica e della società, ma è presente in maniera altrettanto forte nel marketing (servizi finanziari, commercio elettronico, consulenza sanitaria), e le decisioni importanti prese sulla base della disinformazione possono avere gravissime conseguenze; |
37. |
si dichiara disposto a sostenere gli enti locali e regionali in tale compito, ad esempio raccogliendo le esperienze maturate nei singoli Stati membri dell’UE e avviando l’elaborazione di codici di condotta. |
Sostegno alle organizzazioni non governative
38. |
invita gli enti locali e la società a elaborare un quadro per il sostegno alle organizzazioni del terzo settore impegnate a contrastare la disinformazione (ad esempio attraverso il controllo dei fatti o l’educazione civica); |
39. |
mette in risalto la necessità di tale sostegno, considerato che controllare la veridicità delle informazioni è assai più costoso che diffondere notizie false: le organizzazioni indipendenti che verificano i fatti e quelle che intendono sensibilizzare i cittadini su come smascherare le menzogne dovrebbero ricevere un sostegno materiale; |
40. |
osserva che proprio gli enti locali e regionali sono nella posizione idonea per garantire un simile sostegno, un aiuto che può assumere diverse forme, tra cui (bandi di gara per) la concessione di sovvenzioni o l’affitto di locali a condizioni vantaggiose; |
41. |
si dichiara disposto ad assumere un ruolo di coordinamento per individuare le buone pratiche e agevolare la condivisione di esperienze. |
Sostegno ai media locali
42. |
osserva che gran parte della disinformazione diffusa su Internet presenta un legame con la realtà locale, ragion per cui i media locali e regionali esistenti possono svolgere un ruolo importante nel confutare tale disinformazione, seguendo protocolli specifici e con il sostegno adeguato. Anche per questi motivi il CdR sottolinea l’importanza di disporre di media locali e regionali di qualità, gestiti da operatori locali e regionali dinamici, senza dimenticare che in questo campo anche ai soggetti incaricati del servizio pubblico spetta un compito di grande rilievo. Ciò è tanto più importante alla luce dell’attuale evoluzione della fruizione e della produzione dei contenuti mediatici; |
43. |
fa notare che, grazie alla loro diversità, i media locali costituiscono una garanzia a presidio del pluralismo delle opinioni politiche e dell’informazione in qualsiasi regione o altro territorio, e che difendere tale pluralismo dovrebbe pertanto essere della massima importanza. Attualmente, in molti Stati membri dell’UE i media locali si trovano in una situazione difficile: con l’ingresso sul mercato dei social media - i quali dispongono delle capacità tecniche per rivolgersi specificamente ai singoli utenti e indirizzare loro contenuti «personalizzati» maniera estremamente mirata - sono infatti state sottratte ai media locali le basi finanziarie necessarie alla loro attività, costituite sino a quel momento dai piccoli annunci, senza contare che, in alcuni casi, si registrano deliberati tentativi a livello politico di indebolire il pluralismo dei mezzi d’informazione. È evidente che media locali finanziariamente indeboliti dispongono di minori possibilità per contrastare attivamente la diffusione di menzogne su Internet; |
44. |
chiede pertanto che sia avviato a livello europeo un dibattito sui modi di sostenere i media locali che si concentri su due linee di intervento, tra loro complementari: sui modi di aiutare tali media a sviluppare modelli commerciali sostenibili e sui modi in cui gli organismi pubblici (specialmente gli enti locali e regionali, ma anche le istituzioni a livello nazionale ed europeo) possano sostenere i media locali, ad esempio attraverso sussidi, per garantire un sano pluralismo di opinioni, nel rispetto dei principi del mercato unico europeo e in particolare delle norme in materia di aiuti di Stato. Nel frattempo, raccomanda agli enti locali e regionali di mettere in atto misure temporanee a sostegno della stampa locale per garantire la sua sopravvivenza. |
Bruxelles, 6 febbraio 2019
Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Parlamento europeo, 2016/2030 (INI).
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/21 |
Parere del Comitato europeo delle regioni – La digitalizzazione del settore sanitario
(2019/C 168/05)
Relatore: |
Fernando López MIRAS (ES/PPE), presidente della regione di Murcia |
Testo di riferimento: |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana COM(2018) 233 |
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni generali
1. |
accoglie con favore l’iniziativa della Commissione volta a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri dell’UE per accelerare la trasformazione digitale della sanità, con l’obiettivo di conseguire un’assistenza sanitaria più efficace in Europa, far progredire la ricerca, migliorare la prevenzione delle malattie e l’assistenza e la sanità personalizzate nonché rendere più facile per i cittadini avere un accesso paritario a un’assistenza di alta qualità, pur senza dimenticare che l’organizzazione dei sistemi sanitari è una competenza degli Stati membri; |
2. |
è consapevole della sfida a cui devono far fronte i livelli decentrati di governo in tutta l’Unione europea: l’invecchiamento della popolazione con il conseguente aumento delle malattie croniche e della multimorbilità, che è alla base del crescente fabbisogno di risorse e della necessità di un nuovo approccio in materia di assistenza; |
3. |
richiama l’attenzione sui grandi volumi di dati sanitari che sono attualmente archiviati in sistemi separati e ritiene che un uso più efficiente di tali dati, mediante la relativa interconnessione e l’analisi dei megadati, potrebbe migliorare i sistemi sociali e sanitari nonché renderli sostenibili; |
4. |
sottolinea il bisogno di una trasformazione digitale nel settore della salute e della prestazione di cure al fine di affrontare le sfide che attendono l’Europa; |
5. |
ritiene che l’adozione di soluzioni digitali finalizzate alla sanità e all’assistenza continui a essere lenta e differisca sensibilmente tra gli Stati membri e tra le regioni, nonché che esista il rischio che i benefici della società dell’informazione si concentrino nelle aree metropolitane e nelle regioni maggiormente sviluppate. Ciò lascerebbe ai margini le regioni più remote, le zone rurali o a bassa densità demografica e le isole, mentre proprio queste ultime dovrebbero essere le destinatarie prioritarie dato che tali soluzioni potrebbero porre fine al loro isolamento; |
6. |
riconosce che, nonostante gli sforzi finora profusi, i formati e gli standard dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche utilizzati nell’UE continuano a essere incompatibili tra loro; |
7. |
ritiene necessario l’accesso sicuro e lo scambio transfrontaliero di informazioni genomiche e di altri dati sanitari al fine di far progredire la ricerca ed elaborare diagnosi più precise e trattamenti maggiormente personalizzati delle malattie, compiendo progressi nella medicina personalizzata; |
8. |
accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a sostenere l’introduzione della sanità elettronica (eHealth) nelle regioni come strumento per affrontare la sfida dell’invecchiamento: strutture di cooperazione, quale il partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute, la designazione dei siti di riferimento per il suddetto partenariato o il sostegno al Blueprint for Digital Transformation of Health and Care for the Ageing Society (Piano per la trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza per una società che invecchia); |
9. |
plaude alle nuove proposte di finanziamento per il periodo 2021-2027, nelle quali la digitalizzazione della sanità occupa un posto di rilievo; si compiace in particolare del progetto di regolamento sul programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e insiste sulla necessità di fare in modo che il settore pubblico e aree di pubblico interesse come la sanità e la prestazione di cure, l’istruzione e altre ancora, possano ricorrere, o avere accesso, a tecnologie digitali di avanguardia, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale, la sicurezza delle informazioni e la cibersicurezza. |
Cartelle cliniche elettroniche europee e sanità transfrontaliera: accesso sicuro dei cittadini ai propri dati sanitari
10. |
accoglie con favore il fatto che le proposte della Commissione facciano del principio di protezione dei dati un elemento centrale, tenendo conto nel contempo delle opportunità offerte dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) per quanto riguarda l’accesso sicuro ai dati sanitari; |
11. |
sottolinea che è necessario migliorare la capacità di autoassistenza e l’alfabetizzazione sanitaria dei cittadini, sia in ragione dell’enorme impatto sulla salute delle persone e della popolazione, sia al fine di favorire la sostenibilità dei sistemi sanitari, e che le TIC rappresentano un elemento di sostegno fondamentale. Ritiene altresì opportuno che le autorità sanitarie offrano un orientamento adeguato al fine di contrastare l’eccesso di informazioni prive di validità scientifica esistente sul web in ambito sanitario; |
12. |
osserva che la maggioranza dei cittadini ignora le possibili implicazioni associate all’esposizione dei dati personali nonché le complesse norme che disciplinano l’accesso a tali dati; |
13. |
deplora pertanto che le proposte della Commissione non prevedano misure concrete, volte a sensibilizzare il pubblico e a garantire che i cittadini e i pazienti comprendano appieno il quadro legislativo che tutela la riservatezza dei dati sanitari, e raccomanda alla Commissione di dare il suo sostegno a campagne di comunicazione in tutta l’UE che mirino a spiegare in che modo si tutelerà la riservatezza dei dati sanitari nel nuovo quadro giuridico; |
14. |
invita la Commissione a continuare a promuovere iniziative per rimuovere gli ostacoli all’interoperabilità dei sistemi di sanità elettronica, il che significherebbe disporre di sistemi più efficienti, dato che la mancanza di interoperabilità comporta costi reali e quantificabili; |
15. |
sostiene l’adozione di una raccomandazione della Commissione relativa alle specifiche tecniche per un formato europeo di scambio di cartelle cliniche elettroniche e a un maggiore sviluppo dell’infrastruttura dei servizi digitali di sanità elettronica al fine di consentire ai cittadini e ai pazienti di accedere ai propri dati sanitari personali e usarli per scopi di sanità pubblica e ricerca, come pure di agevolare la libera circolazione delle persone, attualmente scoraggiata in presenza di malattie complesse; |
16. |
chiede agli Stati membri di evitare la localizzazione dei servizi sulla base dell’erronea convinzione che i servizi localizzati centralizzati siano maggiormente sicuri e di archiviare meglio, in maniera decentrata, i dati utilizzando tecnologie che lo consentano, come la tecnologia blockchain. Inoltre, è importante promuovere l’impiego di standard internazionali e aperti per evitare soluzioni che creino dipendenza da un determinato fornitore; |
17. |
ribadisce che occorre proteggere e tutelare adeguatamente i dati dei pazienti, per evitare abusi di tali informazioni; sottolinea inoltre che le opportunità derivanti da un maggiore accesso ai dati dei pazienti non devono in alcun modo contribuire a uno sviluppo che risulti lesivo dei diritti di questi ultimi, bensì arrecare loro dei vantaggi; in quest’ottica invita la Commissione a considerare misure atte a tutelare i pazienti da possibili squilibri di potere tra i pazienti stessi e gli operatori della sanità, che potrebbero derivare da tale maggiore accesso ai dati sanitari; |
18. |
sottolinea che le cartelle cliniche digitali possono garantire un coordinamento migliore dell’assistenza sanitaria a livello nazionale e regionale in quanto permettono lo scambio di dati in tempo reale tra gli operatori sanitari, in particolare nel caso di pazienti affetti da malattie complesse multisistemiche e da malattie rare; |
19. |
rileva inoltre che in alcuni Stati membri le autorità pubbliche hanno investito notevoli risorse nello sviluppo delle cartelle cliniche elettroniche e delle piattaforme digitali che consentono ai cittadini di accedere ai propri dati sanitari o a parte di essi. È importante non ignorare questi ingenti investimenti, tener conto dell’esperienza acquisita da questi Stati membri e non appesantire il livello nazionale, regionale e locale di spese ulteriori e inutili; |
20. |
propone alla Commissione di andare oltre lo sviluppo di un formato di scambio europeo per le cartelle cliniche elettroniche, e di promuovere, in aggiunta a tale formato, un vero e proprio fascicolo sanitario elettronico europeo. Sempre nell’ottica di un accesso sicuro alle cartelle cliniche, il paziente sarebbe il proprietario dei dati, autorizzerebbe l’accesso a essi e controllerebbe in seguito tali accessi; |
21. |
osserva altresì che le autorità di alcuni Stati membri hanno creato o stanno creando sistemi e strutture amministrative digitali per le dichiarazioni di consenso, i file di registro ecc. relativi ai dati dei pazienti e all’accesso a tali dati. L’esperienza acquisita in questo campo a livello nazionale, regionale e locale dovrebbe essere tenuta in considerazione nei futuri lavori sulla cartella clinica europea. |
Banche dati migliori per promuovere la prevenzione, la ricerca e la medicina personalizzata
22. |
ritiene che lo scambio di dati sanitari personali sia fondamentale ai fini della ricerca in materia di salute pubblica e della ricerca clinica, consentendo agli Stati di trasformare tali dati, senza pregiudizio del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, in conoscenze al servizio del cittadino; |
23. |
ritiene necessario un coordinamento migliore tra le iniziative esistenti a livello nazionale e regionale al fine di mettere in comune dati genomici e altri dati sanitari nei settori della ricerca e della medicina personalizzata, e incoraggia gli Stati membri ad aderire alla dichiarazione Verso l’accesso ad almeno 1 milione di genomi sequenziati nell’UE entro il 2022; |
24. |
esorta la Commissione a valutare la possibilità che gli studi genetici su cittadini europei effettuati per motivi clinici abbiano un’identificazione unica che faciliti l’applicazione di tale informazione ad azioni preventive, diagnostiche o terapeutiche di cui il cittadino possa aver bisogno nel corso della sua vita, sempre fatto salvo il suo consenso, poiché il paziente resterà in qualsiasi momento il proprietario dei dati. Attualmente, la «blockchain» è un protocollo sicuro che consente di garantire la disponibilità dei dati, salvaguardandone la riservatezza e mantenendoli sotto il controllo della persona interessata; |
25. |
chiede alla Commissione di adottare misure volte a promuovere l’applicazione di tecnologie più sicure, nonché in grado di garantire l’anonimato, per l’utilizzo dei dati nel settore sanitario, tenendo conto di tecnologie fondamentali come l’intelligenza artificiale o il calcolo ad alte prestazioni, mediante un coordinamento migliore tra gli attori del sistema, ivi compresi le regioni, il settore pubblico e quello privato (in particolare le piccole e medie imprese del settore della sanità online), gli organismi di ricerca nonché gli altri attori coinvolti; |
26. |
apprezza l’intenzione della Commissione di sostenere lo sviluppo di specifiche tecniche per l’accesso sicuro e lo scambio transfrontaliero di informazioni genomiche e sanitarie a fini di ricerca, nonché di realizzare azioni pilota che coordineranno programmi, iniziative e attori rilevanti a livello nazionale e di UE, sottolineando al contempo il bisogno di dotarsi di garanzie maggiori per quanto concerne l’uso dei dati genomici; |
27. |
ritiene adeguato il proposito della Commissione di stabilire un meccanismo di coordinamento volontario tra le autorità nazionali dell’UE ai fini della condivisione dei dati genomici e di altri dati sanitari, in modo da far progredire la prevenzione, la ricerca in materia di sanità pubblica e la medicina personalizzata; |
28. |
chiede alla Commissione che le misure adottate in materia di accesso e riutilizzo dei dati in possesso delle amministrazioni pubbliche siano coordinate con altre misure promosse dalla Commissione stessa, quale la comunicazione Verso uno spazio comune europeo dei dati (COM(2018) 232); |
29. |
invita la Commissione a promuovere le possibilità offerte dalle reti europee di riferimento nel quadro della direttiva sui diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera, per contribuire a facilitare l’applicazione della ricerca traslazionale intersettoriale alla medicina personalizzata per i pazienti affetti da malattie rare o a bassa prevalenza o da malattie complesse; |
30. |
esorta la Commissione ad avviare un dibattito su scala europea incentrato sulle implicazioni etiche, giuridiche e sociali dell’uso dei dati genomici e sanitari sia nel settore della sanità pubblica che nella ricerca, e ritiene che tali implicazioni debbano essere parte integrante dell’approccio normativo della Commissione e degli Stati membri, tenendo conto del ruolo che spetta ai comitati etici e di esperti, nonché dell’autonomia degli utenti dei servizi sanitari; |
31. |
incoraggia gli Stati membri a rafforzare e, se necessario, aumentare la capacità esistente al fine di garantire la raccolta costante e regolare di dati sanitari, in quanto ciò contribuirà ad accrescere la qualità dei dati internazionali disponibili in organizzazioni quali l’OMS e l’OCSE; |
32. |
esorta gli Stati membri a mettere in comune i dati in applicazione delle politiche in materia di accesso aperto e in linea con gli obiettivi relativi alla scienza aperta e con la creazione di un cloud europeo per la scienza aperta. |
Strumenti digitali per la responsabilizzazione dei pazienti e l’assistenza incentrata sulle persone: integrazione delle cure, invecchiamento, cronicità, multimorbilità
33. |
segnala che l’invecchiamento della popolazione, con il conseguente incremento delle malattie croniche e della multimorbilità, e quindi dei costi sanitari, rende necessario un approccio multidisciplinare e integrato in materia di assistenza, e che la sanità elettronica e lo scambio elettronico di dati tra i pazienti, i prestatori di assistenza e gli operatori sanitari facilitano un’assistenza a misura del paziente e la transizione da un’assistenza istituzionale a una basata sulla comunità; |
34. |
fa notare che l’istruzione è un elemento fondamentale ai fini della partecipazione attiva dei cittadini alla trasformazione digitale e, di conseguenza, lancia un appello alla Commissione e agli Stati membri affinché si concentrino maggiormente sul miglioramento dell’alfabetizzazione digitale dei cittadini e dei pazienti definendo programmi d’istruzione adeguati; ricorda inoltre che alcuni gruppi di cittadini europei continuano a non avere accesso a Internet, né competenze digitali adeguate per utilizzare i servizi digitali, e che occorre impegnarsi in modo proattivo per migliorare l’inclusione digitale; |
35. |
segnala che il successo della trasformazione digitale della sanità non sarà possibile senza l’adeguamento dell’istruzione, della formazione e dello sviluppo professionale continuo degli operatori sanitari; |
36. |
sottolinea che la tecnologia digitale è in grado di permettere o migliorare l’accesso ai servizi sanitari, segnatamente per le persone con problemi di mobilità. È fondamentale tenere in considerazione l’approccio territoriale, per fare in modo che un numero maggiore di persone nelle regioni remote, scarsamente popolate o svantaggiate che potrebbero restare escluse o essere assistite in maniera inadeguata dai sistemi sanitari, abbia accesso a informazioni di alta qualità e a misure di prevenzione sanitaria, e un accesso agevole ai trattamenti medici e al follow-up; |
37. |
sottolinea che è importante garantire che la digitalizzazione della sanità riduca le disuguaglianze sociali e favorisca l’accessibilità delle persone con disabilità e degli anziani; |
38. |
segnala che continuano a esistere differenze notevoli tra le regioni nell’accesso ai servizi delle TIC e chiede pertanto alla Commissione di continuare a promuovere politiche volte a facilitare l’accesso nelle zone svantaggiate; |
39. |
sottolinea che la sanità mobile (mHealth) è un fattore fondamentale degli sforzi tesi a responsabilizzare i cittadini, oltre a essere un elemento necessario ai fini della sostenibilità dei sistemi di assistenza, e reputa che l’uso di soluzioni digitali efficienti dal punto di vista economico e dei risultati sanitari rappresenti uno strumento utile a progredire verso la sostenibilità dei sistemi sociale e sanitario; |
40. |
ritiene imprescindibile creare strumenti appropriati che garantiscano un equilibrio dinamico tra l’offerta e la domanda, nonché favorire i processi di co-creazione delle soluzioni digitali, utilizzando come modello l’esperienza di alcune regioni in tale ambito (1); |
41. |
invita la Commissione a concepire nuovi strumenti per promuovere l’acquisizione pubblica di innovazione al di là degli strumenti esistenti PCP (appalti pubblici pre-commerciali) e PPI (appalti pubblici per l’innovazione), che sono di complessa attuazione e dipendono in larga misura da finanziamenti mirati, che combinano, per esempio, programmi di finanziamento europei e fondi strutturali; |
42. |
plaude al fatto che la proposta di regolamento relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie estenda il campo di applicazione alle tecnologie e ai dispositivi sanitari, nonostante ritenga altresì auspicabile che la legislazione dell’UE snellisca le procedure per l’autorizzazione dei dispositivi medici e faccia passi in avanti al fine di dotarsi di procedure che elevino le norme attuali in materia di approvazione; |
43. |
ritiene che, al fine di progredire verso sistemi sostenibili, sarebbe auspicabile estendere l’ambito di applicazione del regolamento a tutte le fasi di sviluppo della tecnologia, compresa la valutazione d’impatto; |
44. |
sottolinea che la comparsa di nuove applicazioni e apparecchiature per pazienti e operatori sanitari (applicazioni, dispositivi di misura esterni o nei telefoni cellulari ecc.) dovrebbe culminare in un processo di accreditamento, certificazione o marcatura con validità a livello europeo al fine di individuare quelle da considerarsi realmente utili o che potrebbero addirittura essere oggetto di prescrizione da parte di un operatore sanitario; ciò ridurrebbe gli ostacoli amministrativi consentendo alle soluzioni collaudate in uno Stato membro di essere facilmente commercializzate in un altro paese, e invita pertanto la Commissione a operare in questa direzione; |
45. |
sottolinea che i dispositivi e le applicazioni ad uso dei pazienti e degli operatori sanitari dovrebbero essere semplici e di facile utilizzazione, e dovrebbero integrare, anziché sostituire, quelli già in uso negli Stati membri; |
46. |
osserva le difficoltà che insorgono al momento di introdurre e adottare su vasta scala soluzioni tecnologiche testate e convalidate mediante studi pilota; invita pertanto la Commissione a sostenere le regioni e a promuoverne la cooperazione al fine di portare a compimento l’introduzione di tali soluzioni tecnologiche; |
47. |
propone inoltre di valutare l’opportunità di fare in modo che i programmi di finanziamento europei prevedano che nelle proposte dei progetti figuri un impegno per l’esecuzione del progetto in caso di successo dello stesso, garantendone la generalizzazione tra la popolazione nell’interesse dell’equità e dimostrando un approccio coerente facendo culminare il processo d’innovazione nell’espansione del progetto. |
Finanziamento
48. |
plaude alla ridefinizione della portata del nuovo Meccanismo per collegare l’Europa e alla proposta del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 al fine di accelerare la trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria in Europa; |
49. |
invita la Commissione a promuovere il necessario allineamento tra i piani e le strategie digitali a livello europeo, nazionale e regionale nonché, in vista del prossimo periodo di programmazione 2021-2027, una complementarità adeguata tra i diversi programmi di finanziamento europei e i finanziamenti pubblici e privati al fine di diffondere su vasta scala servizi assistenziali integrati digitalizzati e incentrati sulle persone; |
50. |
osserva che l’adozione delle soluzioni è impedita o ritardata dagli ostacoli amministrativi, sebbene sovente la tecnologia esista e funzioni; chiede pertanto alla Commissione di promuovere nuovi modelli di rimborso per l’adozione delle innovazioni digitali, orientati, per esempio al pagamento in funzione della qualità dei risultati sanitari ottenuti, in modo da promuovere il modello aziendale delle imprese di sanità elettronica e di sanità mobile che puntano a fornire servizi di qualità basati sulla tecnologia digitale; |
51. |
osserva che, per il prossimo periodo 2021-2027, l’attuale programma in materia di salute è assorbito dall’FSE+ con una riduzione del suo bilancio, ragion per cui esorta i colegislatori dell’UE ad aumentare le dotazioni finanziarie proposte ai fini della trasformazione digitale dell’Europa nel quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027. |
Sussidiarietà
52. |
invita la Commissione europea a tenere conto, nel quadro dell’attuazione del piano d’azione, non solo degli Stati membri, ma anche degli enti locali e regionali, che svolgono un ruolo essenziale nella comunicazione e nell’informazione rivolte ai pazienti, nell’istruzione e nella formazione degli operatori e nello sviluppo della sanità elettronica. |
Bruxelles, 7 febbraio 2019
Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl Heinz LAMBERTZ
(1) https://www.indemandhealth.eu/;
Il progetto inDEMAND promuove l’innovazione combinando due fattori: è la domanda a definire ciò di cui ha bisogno e lo sviluppo della soluzione è frutto di un processo di co-creazione tra operatori sanitari e imprese tecnologiche.
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/27 |
Parere del Comitato europeo delle regioni su «Verso un 8o Programma d'azione in materia di ambiente»
(2019/C 168/06)
Relatore: |
Cor LAMERS (NL/PPE), sindaco di Schiedam |
Testo di riferimento: |
Parere di iniziativa |
RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
A. Osservazioni preliminari
1. |
ritiene che l'UE debba dar prova di maggiore ambizione in tutti gli ambiti politici pertinenti, e specialmente in materia di clima, biodiversità e ambiente, per realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite; |
2. |
osserva che l'insufficiente attuazione delle politiche e della legislazione dell'UE in materia di ambiente, biodiversità e clima rappresenta un rischio per la sostenibilità a lungo termine del nostro stile di vita, pone gravi rischi per la salute e riduce la qualità di vita dei cittadini dell'Unione; |
3. |
fa notare che l'aumento della popolazione mondiale determina un incremento della domanda di cibo, di energia e di risorse. Le conseguenze, sotto forma di cambiamenti climatici, perdita ingente di riserve naturali e riduzione della biodiversità, sono spesso disastrose; |
4. |
è fermamente convinto, in tale contesto, che i programmi d'azione dell'UE in materia di ambiente (PAA) forniscano orientamenti strategici, visioni a lungo termine e opportunità per garantire coerenza tra gli obiettivi ambientali e quelli climatici, offrendo in tal modo un valore aggiunto; |
5. |
sottolinea che sono numerosi i progressi realizzati nel quadro dei PAA, in quanto l'inquinamento in generale ha lentamente cominciato a diminuire, la natura è maggiormente protetta e il passaggio a un'economia circolare e a basse emissioni si sta intensificando, ma che tuttavia rimane ancora molto da fare; |
6. |
rileva che, sebbene la priorità fondamentale del 7o PAA sia quella di una migliore attuazione, le carenze nell'applicazione delle politiche e della legislazione in materia ambientale, dovute ad esempio a una scarsa integrazione delle politiche in generale, restano un grave problema; |
7. |
invita pertanto la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo a definire un 8o PAA in linea con gli obiettivi fissati nel presente parere. |
B. Valutazione del 7o PAA
8. |
appoggia le conclusioni della relazione del Parlamento europeo sull'attuazione del 7o programma d'azione per l'ambiente, del 17 aprile 2018 (1), e i risultati dello studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo del novembre 2017 (2); ricorda - facendo riferimento ai propri precedenti pareri in merito (3) - l'esistenza di sfide quali la mancanza di integrazione delle politiche, la carenza di finanziamenti disponibili e la scarsità di informazioni sulle buone pratiche; |
9. |
osserva tuttavia che i risultati relativi ai temi principali del 7o PAA sono disomogenei e insufficienti:
|
10. |
riconduce le carenze attuative a quattro cause principali:
|
11. |
ritiene che il 7o PAA abbia dimostrato il proprio valore aggiunto e abbia avuto un'influenza positiva sulla politica ambientale dell'UE, sui cittadini, sull'ambiente e sull'economia. La sua visione a lungo termine è fondamentale per creare, entro i limiti ecologici del nostro pianeta, un clima stabile per la sostenibilità della crescita e degli investimenti; |
12. |
sottolinea che il 7o PAA aveva una portata molto ampia e un alto grado di complessità, con numerosi sotto-obiettivi e descrizioni dettagliate. Inoltre, poiché il 7o PAA aveva fissato gli obiettivi per un dato periodo (in modo piuttosto statico), non è stato facile rispondere ai nuovi sviluppi tecnologici, alle nuove circostanze e alle nuove strategie internazionali; |
13. |
sottolinea che il 7o PAA ha delineato delle azioni volte a migliorare la sostenibilità delle città, ma ha trascurato altri tipi di comunità, come le zone rurali, costiere, di montagna, insulari, arcipelagiche o ultraperiferiche. Le città, pur essendo centri importanti per il conseguimento degli obiettivi, non sono entità a sé stanti isolate dal loro contesto territoriale. Occorre prestare una maggiore attenzione alle interrelazioni tra città e territorio circostante; |
14. |
sostiene le conclusioni della relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), la quale ha indicato sei cause che sarebbero alla base dell'attuazione non ottimale della legislazione ambientale dell'UE: coordinamento inefficiente tra enti locali e regionali e autorità nazionali, mancanza di capacità amministrativa e finanziamenti insufficienti, scarsità di conoscenze e di dati, meccanismi insufficienti per l'assicurazione della conformità e mancanza di integrazione delle politiche (5). |
C. Principi fondamentali per la definizione di un 8o PAA
Il mutato contesto della politica ambientale europea e il suo impatto regionale e locale
15. |
sottolinea che l'unità e la diversità sono due caratteristiche importanti dell'Unione europea. Questi due concetti sono fondamentali per l'essenza stessa dell'UE, soprattutto nella definizione degli obiettivi politici o nell'elaborazione di nuove normative; |
16. |
ricorda che il più forte simbolo di unità è costituto dall'acquis. Il Comitato europeo delle regioni (CdR) lo considera pertanto il fondamento su cui deve poggiare l'8o PAA. La legislazione, le norme e i valori che lo costituiscono rimangono strumenti importanti per garantire la protezione dell'ambiente, rispondere alle questioni di sicurezza e ai rischi e assicurare una buona qualità di vita. L'acquis attribuisce inoltre ai cittadini europei parità di diritti e garantisce loro condizioni eque in materia di commercio e di industria; |
17. |
sottolinea che vi è anche il chiaro obbligo a livello dell'UE di rispettare la diversità politica, sociale, economica, geografica e bioculturale esistente tra gli Stati membri, le loro regioni e le loro città. I considerevoli sforzi compiuti dall'UE non sempre hanno prodotto il risultato auspicato. Dato che stanno emergendo transizioni significative, l'8o PAA dovrebbe discostarsi dalle soluzioni imposte dall'alto e standardizzate e creare un ponte tra unità e diversità, trovando un equilibrio tra la necessità di stabilire norme armonizzate e quella di lasciare un margine per la messa a punto di soluzioni su misura in linea con il contesto locale. È quindi importante che le politiche e la legislazione, sia unionali che nazionali, lascino un margine di manovra sufficiente per l'attuazione a livello locale e regionale; |
18. |
rileva che l'8o PAA dovrebbe sostenere l'applicazione efficace dell'acquis attuale, mantenendo il tradizionale ruolo della Commissione europea quale custode dell'acquis dell'Unione; |
19. |
osserva, a tale proposito, che la politica ambientale tradizionale, pur avendo dato buoni risultati per oltre 40 anni, non è più sufficiente. Anche quando i valori limite sono rispettati, la qualità insufficiente dell'aria, del suolo e dell'acqua può ancora avere effetti negativi sulla salute umana e sulla natura. I problemi di applicazione, inoltre, non possono essere risolti soltanto con ulteriori normative. Per raggiungere i valori obiettivo e gli standard, occorre adottare anche meccanismi di sostegno, nuovi approcci e strumenti innovativi (che si aggiungano all'acquis); |
20. |
pone l'accento, in tale contesto, sul problema costituito dal fatto che diversi Stati membri hanno introdotto normative nazionali che consentono di scaricare sui comuni e sulle regioni le sanzioni finanziarie derivanti dalle procedure di infrazione dell'UE. Tale "decentramento" della responsabilità di rispettare la legislazione dell'UE è problematico perché i governi nazionali sono spesso concentrati soltanto sull'attuazione giuridica, vale a dire il recepimento nell'ordinamento nazionale, mentre gli enti locali e regionali non vengono dotati degli strumenti necessari per mettere in atto concretamente l'acquis. In molti casi sono i livelli di governo europeo e nazionale che dispongono delle risorse finanziarie, giuridiche e amministrative adeguate, ed è pertanto a loro che dovrebbe incombere la responsabilità per il pagamento delle sanzioni irrogate per inadempienza; |
21. |
è fermamente convinto che l'UE debba ritrovare nuova ambizione nelle transizioni, come quella verso un'economia circolare e quelle verso forme più sostenibili di energia, di mobilità e di produzione e consumo di alimenti. L'UE dovrebbe inoltre incoraggiare gli Stati membri, le regioni e le città, che operano in prima linea, a raggiungere una qualità ambientale che vada oltre le norme che essa stessa si è data. A tal fine la Commissione europea deve stimolare questi enti territoriali a compiere ulteriori azioni; |
22. |
esorta a riconoscere gli sforzi delle regioni all'avanguardia nel campo dell'economia circolare, ma anche della produzione e del consumo di alimenti sostenibili, nonché della riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, e quindi a sostenere tali regioni e a facilitare la riproduzione delle buone pratiche da loro applicate nel resto d'Europa; |
23. |
sottolinea che il contesto in cui la politica ambientale è stata elaborata e viene attualmente messa in atto è cambiato e impone di trovare un nuovo equilibrio tra vecchi e nuovi approcci, in particolare per i seguenti motivi:
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24. |
sottolinea che questo nuovo contesto richiede una logica diversa e dovrebbe essere incentrato sull'interdipendenza di tutte e cinque le componenti del modello causale adottato dall'AEA, vale a dire determinanti, pressioni, stati, impatti e risposte. Le politiche ambientali tradizionali sono incentrate sugli stati e sugli impatti. Tuttavia, per affrontare l'inquinamento attuale e futuro, le politiche nazionali e dell'UE dovrebbero concentrarsi anche sui determinanti e sulle pressioni. È questo il tema centrale dell'economia circolare e di altre transizioni: affrontare il problema direttamente alla radice. |
Integrazione delle politiche
25. |
è fermamente convinto che l'8o PAA debba garantire l'integrazione delle politiche; |
26. |
sottolinea che un approccio integrato consente di evitare le incongruenze e crea un collegamento tra aspetti diversi, quali ad esempio:
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27. |
sottolinea che la questione fondamentale è in che modo l'UE e gli altri livelli di governo possano integrare efficacemente le politiche, e in particolare come possano conciliare gli obiettivi ambientali, sociali ed economici; |
28. |
fa notare che, poiché l'integrazione delle politiche richiede una diversa mentalità, l'8o PAA dovrebbe:
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Finanziamento e investimenti
29. |
sottolinea che le sfide in materia di ambiente, clima e transizione richiedono cospicui investimenti e innovazione nelle infrastrutture verdi e blu; |
30. |
evidenzia la necessità di maggiori sinergie tra le diverse fonti di finanziamento a livello UE, nazionale e regionale, nonché di legami più solidi tra i finanziamenti pubblici e quelli privati per accrescere l'efficacia dell'8o PAA; |
31. |
fa notare che le opportunità di investimento a disposizione degli enti locali e regionali sono limitate e sotto pressione. Da un lato, la spesa per le questioni sociali, quali la disoccupazione, l'invecchiamento demografico e l'istruzione, incide spesso in forte misura sui bilanci degli enti locali e regionali; dall'altro, transizioni come quella energetica richiedono investimenti ingenti. Nelle transizioni, per compiere progressi significativi bisogna raggiungere una massa critica, e a tal fine gli enti locali e regionali hanno bisogno di risorse aggiuntive; |
32. |
accoglie con favore la proposta di istituire il programma InvestEU e l'attenzione che esso dedica alla sostenibilità, nonché la proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale (QFP) post 2020, incentrata sullo sviluppo sostenibile e sull'integrazione della politica ambientale in tutte le rubriche di bilancio, ma vorrebbe che all'integrazione della politica climatica fosse riservato più del 30 % del bilancio; e chiede di istituire, a livello dell'UE, un Fondo per una transizione equa che aiuti le regioni in fase di transizione energetica ad affrontare le sfide ambientali, economiche e sociali ed offra a tutte le regioni un sostegno sufficiente per le transizioni in materia di gestione dei rifiuti e di mobilità, in forma addizionale e compatibile con i fondi di coesione; |
33. |
accoglie con grande favore i principi orizzontali della proposta della Commissione per il QFP dopo il 2020: promuovere lo sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale integrato e la sicurezza nelle zone urbane, rurali e costiere. |
Un approccio basato sul territorio od orientato alle singole zone
34. |
ritiene che sia essenziale adottare un approccio su misura, perché le regioni e le amministrazioni locali:
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35. |
è favorevole a un approccio globale basato sul territorio od orientato alle singole zone quale modo migliore per far sì che vivere in modo sano diventi una realtà in linea con le caratteristiche specifiche del luogo o della zona in questione; |
36. |
raccomanda che, tenendo debitamente conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come anche della struttura e della cultura di governo dei diversi Stati membri, nell'8o PAA si elabori una serie di strategie orientate alle singole zone, strategie che puntino ad aree urbane e metropolitane salubri e prospere, zone rurali sane e dinamiche, zone costiere e regioni insulari, arcipelagiche e ultraperiferiche sicure e attraenti. La strategia urbana potrebbe concentrarsi su aspetti specifici delle città, quali la mobilità e l'urbanistica, mentre quella rurale potrebbe essere incentrata principalmente sulla natura, sull'innovazione del settore agricolo e sui cambiamenti demografici. Lo scopo delle strategie raccomandate sarebbe quello di sostenere le diverse transizioni, tenendo in considerazione la salute umana e la natura, l'economia e la necessità di un buon ambiente di vita alla luce degli OSS. Al riguardo, l'8o PAA ricalca i principi orizzontali della proposta della Commissione per il QFP dopo il 2020. |
Un approccio multilivello
37. |
chiede pertanto un quadro di governance multilivello ben funzionante. Il cambiamento radicale e duraturo degli stili di vita, necessario per arrivare a una società equa, sostenibile e a basse emissioni di carbonio, richiede la messa in atto di approcci sia dal basso che dall'alto. Il CdR ritiene pertanto che l'8o PAA debba presentare un chiaro collegamento con le strategie e i piani elaborati a livello europeo, nazionale, regionale e locale; |
38. |
invita pertanto tutti i livelli di governo a fare il possibile per incoraggiare la cooperazione trasversale tra i vari livelli amministrativi, in particolare la cooperazione verticale intergovernativa, interregionale, intercomunale e transfrontaliera. Nello stesso spirito, l'8o PAA dovrebbe incoraggiare ulteriormente - per quanto riguarda le strutture di governo e la situazione geografica all'interno degli Stati membri - le città, i comuni e le regioni a collaborare tra loro e in tutta l'UE; |
39. |
sostiene le iniziative dell'Unione europea come i partenariati dell'agenda urbana dell'UE, e raccomanda di avvalersi dei partenariati esistenti per l'impiego sostenibile del suolo, la transizione energetica, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mobilità urbana, la qualità dell'aria e l'economia circolare, e di prendere attivamente in considerazione la possibilità di istituire nuovi partenariati intersettoriali in materia di ambiente e clima per sostenere l'applicazione dell'acquis; |
40. |
sottolinea che è difficile declinare gli obiettivi posti a livello UE in obiettivi locali concreti, ma che ciò è essenziale per conseguire dei risultati e ottenere la fiducia dei cittadini, e ritiene pertanto che dovrebbero essere forniti incentivi ad andare oltre. I programmi premiali, come ad esempio il premio Capitale verde europea e Green Leaf, dovrebbero essere estesi ai piccoli centri. Inoltre, dovrebbero essere ulteriormente promosse le iniziative volontarie, come il Patto dei sindaci per il clima e l'energia e l'Osservatorio della mobilità urbana; |
41. |
raccomanda agli Stati membri di collaborare più strettamente con gli enti locali e regionali e di incoraggiare le città e le regioni a impegnarsi maggiormente nell'elaborazione e attuazione di strategie e piani nazionali; |
42. |
invita pertanto gli Stati membri a creare strutture o piattaforme istituzionali idonee per una più stretta cooperazione e una costante consultazione: ad esempio, squadre tematiche di cooperazione verticale intergovernativa, nelle quali esperti dei diversi livelli di governo elaborino congiuntamente piani e strategie nazionali; |
43. |
sottolinea che il coordinamento tra i vari livelli di governo, da solo, non è sufficiente per garantire una governance efficace. Il CdR invita pertanto le regioni e le città a instaurare stretti legami con la società civile, il settore privato e i centri di conoscenza, sia all'interno che al di fuori dei loro territori, e a sostenere la cooperazione interregionale in questi settori, perché tali partenariati a lungo termine contribuiranno alla buona definizione delle politiche; |
44. |
evidenzia che in questo modo si promuoverebbe il dialogo e la discussione tra parti con interessi, contesti e vincoli diversi, e questo migliorerebbe il processo decisionale; |
45. |
incoraggia gli Stati membri dell'UE a definire e finanziare progetti di ricerca interdisciplinari globali e orientati alle soluzioni, nell'ambito dei rispettivi fondi di ricerca nazionali. |
D. Una proposta per un 8o PAA
Un nuovo approccio per l'8o PAA
46. |
fa notare che, nel nuovo contesto della politica ambientale, l'8o PAA dovrebbe:
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47. |
invita il Regno Unito e l'UE a definire, nel quadro dell'accordo di recesso e della sua attuazione, misure comuni che garantiscano il mantenimento di standard elevati in materia di ambiente e di reciprocità, in particolare in relazione agli ambiziosi obiettivi del prossimo PAA; |
48. |
sottolinea che i futuri PAA dovrebbero essere in grado di definire l'agenda e dovrebbero portare a integrare i criteri di sostenibilità nelle altre politiche dell'UE, nelle priorità macroeconomiche e negli strumenti finanziari, e che i fattori ambientali sono anche un indicatore della sostenibilità del nostro sviluppo economico; raccomanda pertanto di sviluppare le sinergie tra l'8o PAA, il QFP e il semestre europeo; |
49. |
deplora, a tale riguardo, la mancata corrispondenza tra l'adozione di un 8o PAA e il QFP per il periodo dopo il 2020. Il processo decisionale dei futuri PAA dovrebbe essere allineato al calendario del QFP, in modo tale che il QFP proposto rispecchi adeguatamente gli obiettivi dei PAA; |
50. |
propone che l'8o PAA diventi il pilastro ambientale e climatico della nuova strategia Europa per il periodo successivo al 2020. |
Temi proposti per l'8o PAA
51. |
ritiene che l'approccio improntato a una vita urbana e rurale sana sia un approccio pratico e integrato. Un approccio che si basa sulla qualità di vita, integra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile, ossia gli aspetti economici, quelli ambientali e quelli socioculturali, e colloca la salute umana e la natura nel più ampio contesto della sostenibilità. Esso è inoltre collegato all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
52. |
propone che l'8o PAA presenti una strategia dell'UE volta a promuovere una vita sana per tutti, coniugando i seguenti obiettivi:
|
53. |
invita l'UE a basare tutte le sue politiche, le sue priorità macroeconomiche e i suoi strumenti finanziari sull'approccio improntato a uno stile di vita sano. Tale approccio dovrebbe inoltre essere sostenuto e applicato a livello nazionale, regionale e locale. Il CdR propone all'UE di cooperare più strettamente con le reti che promuovono stili di vita sani, come la rete "Città sane" dell'Organizzazione mondiale della sanità; |
54. |
sottolinea che l'8o PAA dovrebbe affrontare le sfide legate alle transizioni, quali la transizione energetica, l'economia circolare, la transizione verso una mobilità a basse emissioni, la transizione verso modelli di produzione e consumo alimentari sostenibili e la transizione dalle infrastrutture "grigie" (infrastrutture tradizionali) a quelle verdi e blu. Le pratiche di produzione, consumo e trasporto sono i principali fattori di inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e acustico. Le suddette transizioni sono in linea con le politiche di riduzione delle emissioni alla fonte e, pertanto, favoriranno l'applicazione della legislazione vigente dell'UE. Esse sono legate a cambiamenti nella qualità di vita: verso una vita sana nelle aree urbane e verso una migliore qualità di vita e maggiore vitalità nelle zone rurali. L'8o PAA deve agevolare queste transizioni e stabilire a questo scopo piani di attuazione; |
55. |
propone di mantenere quelli che sono i temi centrali del 7o PAA - ossia proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE; trasformare l'UE in un'economia con zero emissioni di carbonio efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva, definendo tra l'altro un quadro per un trasporto accessibile e sostenibile di persone e merci, in grado di garantire una mobilità verde nelle zone urbane e rurali; proteggere i cittadini dell'UE dalle persistenti pressioni ambientali e migliorare la salute e il benessere - in quanto si tratta di temi ancora assai pertinenti, eventualmente integrandoli con temi aggiuntivi; |
56. |
sottolinea che l'8o PAA deve essere in linea con i requisiti dell'accordo di Parigi e deve includere i 17 OSS. Il programma dovrebbe essere sufficientemente flessibile da tener conto dei nuovi sviluppi e accordi sul piano internazionale. |
Struttura proposta per l'8o PAA
57. |
propone un 8o PAA snello e pulito, articolato in cinque capitoli principali: l'attuazione, le transizioni, l'innovazione, le più ampie sfide a livello mondiale e la comunicazione; |
58. |
propone che tali capitoli siano messi in atto attraverso agende d'azione a livello dell'UE, con obiettivi quantificabili nonché misure, finanziamenti, investimenti e strumenti mirati e un preciso meccanismo di monitoraggio, ad esempio attraverso il processo di riesame dell'attuazione delle politiche ambientali. Queste agende d'azione possono consentire all'UE di creare interconnessioni tra i cinque capitoli dell'8o PAA, di elaborare soluzioni su misura orientate alle singole zone e di rispondere in maniera adeguata ai nuovi sviluppi e alle pratiche innovative. Le agende d'azione dell'UE possono fungere, a loro volta, da modello per altri programmi d'azione nazionali, locali e regionali; |
59. |
ritiene che, tenendo debito conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, come anche della struttura e della cultura di governo dei diversi Stati membri, l'8o PAA dovrebbe incoraggiare l'adozione di piani d'azione nazionali e/o regionali. Spetta agli Stati membri decidere se avere un piano nazionale o più piani regionali, oppure entrambi, in quanto tali decisioni sono strettamente connesse alle strutture di governo nazionali e regionali. Il prossimo PAA dovrebbe indicare i principi guida per l'azione degli enti locali e regionali e dovrebbe sollecitare l'adozione, su base volontaria, di obiettivi e piani locali. Ciò favorirebbe l'attuazione del PAA, consentendo nel contempo una certa flessibilità per tenere in considerazione le esigenze locali e la capacità, le conoscenze e le competenze presenti nei singoli territori nella soluzione dei problemi locali; |
60. |
propone che il primo capitolo dell'8o PAA riprenda i temi centrali del 7o PAA, i quali richiedono un'attuazione efficace; |
61. |
sottolinea che, per il primo capitolo, sono necessarie agende di attuazione a livello UE, che comprendano le azioni descritte nel riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (7) e gli obiettivi di sostegno del 7o PAA, quali:
|
62. |
raccomanda di garantire, attraverso l'8o PAA, il rafforzamento della piattaforma tecnica per la cooperazione ambientale istituita dalla commissione ENVE e dalla DG Ambiente per promuovere il dialogo e raccogliere informazioni sulle sfide e le soluzioni locali e regionali nell'applicazione della normativa ambientale dell'UE; propone di istituire una rete di ambasciatori nell'ambito di tale piattaforma per favorire l'attuazione della normativa ambientale a tutti i livelli di governo, integrando in tal modo il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali e lo strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX); |
63. |
propone di concentrarsi maggiormente sugli aspetti e le sfide relativi all'attuazione delle politiche ambientali dell'UE attraverso i pareri del CdR e l'attività dei futuri hub regionali (8) al fine di colmare le lacune e trovare soluzioni su misura; |
64. |
propone che il secondo capitolo verta sulle principali transizioni necessarie (quali la transizione energetica, l'economia circolare, la transizione verso una mobilità a basse emissioni, la transizione verso modelli di produzione e consumo alimentari sostenibili e la transizione dalle infrastrutture grigie a quelle verdi e blu) e delinei il quadro legislativo e finanziario necessario per facilitare tali transizioni in modo equo, così da stimolare ulteriormente l'innovazione nelle regioni all'avanguardia e da aiutare regioni ancora ad alta intensità di carbonio a effettuare le costose transizioni energetiche; |
65. |
sottolinea che il secondo capitolo richiede che l'attuazione avvenga attraverso agende di transizione a livello dell'UE, accompagnate da azioni e finanziamenti per agevolare le diverse transizioni e l'ulteriore attuazione dell'innovazione sul campo, e che a tal fine sono necessarie azioni concrete a livello locale e regionale. L'8o PAA dovrebbe stimolare la definizione di agende nazionali e regionali per le transizioni, e tali agende, volte a individuare le sfide, le azioni congiunte e le risposte strategiche adeguate, potrebbero essere prodotte attraverso la co-creazione; |
66. |
propone che il terzo capitolo promuova l'innovazione e gli investimenti verdi. Proseguire sulla strada dell'innovazione è fondamentale per poter far fronte alle sfide ambientali e climatiche. Questo capitolo dovrebbe assegnare alla ricerca un ruolo di maggior rilievo nella formulazione di una risposta politica adeguata; |
67. |
evidenzia che il terzo capitolo richiede che l'attuazione abbia luogo attraverso un'agenda UE per l'innovazione verde: un'agenda per una vita sana, una società sostenibile e un'economia circolare. L'agenda, volta a sostenere la ricerca e lo sviluppo, dovrebbe scaturire da una cooperazione tra i responsabili politici (a livello unionale, nazionale, regionale e locale), l'industria e il mondo accademico, e dovrebbe individuare le sfide, le risposte politiche e gli approcci comuni da mettere in atto per risolvere i problemi. Tale agenda incoraggerebbe la Commissione europea, gli Stati membri, i comuni e le regioni ad applicare approcci innovativi sistemici, a creare o promuovere partenariati per la realizzazione di progetti di innovazione verde e a porre al centro il ruolo di "facilitatori" svolto dai governi; |
68. |
propone che il quarto capitolo affronti le sfide di portata più ampia, quelle che si profilano a livello mondiale. Gli sviluppi e le strategie a livello internazionale, quali l'accordo di Parigi, gli OSS, la convenzione sulla diversità biologica e l'Agenda urbana delle Nazioni Unite, influenzano fortemente le politiche in materia di ambiente e clima. Inoltre, molti degli obiettivi prioritari dell'8o PAA potranno essere realizzati soltanto in cooperazione con i paesi partner o nel quadro di un approccio globale, e a tal fine può essere particolarmente utile migliorare la capacità degli enti regionali e locali di partecipare alla cooperazione decentrata. Per lottare contro l'inquinamento causato dall'industria, dal turismo e dall'attività dei nuclei familiari e per combattere la criminalità ambientale, è necessario un impegno internazionale seguito da un'azione concertata; |
69. |
sottolinea che il quarto capitolo richiede che il programma sia attuato attraverso un'agenda internazionale per l'ambiente e il clima per l'UE, in modo da aiutare l'Unione ad affrontare queste sfide e a svolgere un ruolo di guida sul piano internazionale utilizzando le politiche economiche e commerciali a beneficio dell'ambiente e del clima mondiali; |
70. |
propone che il quinto capitolo riguardi la comunicazione e sia incentrato sulla sensibilizzazione in merito all'importanza e ai benefici di una corretta attuazione dell'8o PAA, nonché sul valore aggiunto che il programma apporterà ai cittadini, alle imprese e all'ambiente. L'attuazione del PAA sarebbe notevolmente agevolata da una migliore comprensione, da parte dei cittadini e degli altri soggetti interessati, delle priorità ambientali dell'UE, delle azioni da intraprendere e dei risultati concreti che queste potrebbero produrre. |
Bruxelles, 7 febbraio 2019
Il Presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Rif.: P8_TA(2018)0100.
(2) Studio sulla "Revisione intermedia dell'attuazione del settimo programma d'azione per l'ambiente (2014-2020)".
(3) The following CoR opinions: ENVE-V-044 (OJ C 271, 19.8.2014, p. 25); ENVE-V-045 (OJ C 271, 19.8.2014, p. 45); ENVE-V-046 (OJ C 415, 20.11.2014, p. 23); ENVE-VI/001 (OJ C 260, 7.8.2015, p. 6); ENVE-VI/005 (OJ C 51, 10.2.2016, p. 48); ENVE-VI/008 (OJ C 240, 1.7.2016, p. 15); ENVE-VI/011 (OJ C 88, 21.3.2017, p. 83); ENVE-VI/013 (OJ C 88, 21.3.2017, p. 43); ENVE-VI/014 (OJ C 207, 30.6.2017, p. 45); ENVE-VI/015 (OJ C 207, 30.6.2017, p. 51); ENVE-VI/021 (OJ C 54, 13.2.2018, p. 21); ENVE-VI-024 (OJ C 54, 13.2.2018, p. 9); ENVE-VI-028 (OJ C 361, 5.10.2018, p. 46); ENVE-VI-029 (OJ C 461, 21.12.2018, p. 30); and ENVE-VI-030 (OJ C 387, 25.10.2018, p. 42).
(4) Studio del CdR: "Verso un 8o Programma d'azione in materia di ambiente - Dimensione locale e regionale".
(5) AEA, Relazione sugli indicatori ambientali 2017. A sostegno del monitoraggio del 7o programma d'azione per l'ambiente (relazione AEA 21/2017); AEA, 2015. L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2015: relazione di sintesi. Agenzia europea dell'ambiente, Copenaghen.
(6) Cfr. il parere del CdR ENVE-V/046.
(7) Cfr. il parere del CdR ENVE-VI/021.
(8) https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_it
III Atti preparatori
COMITATO DELLE REGIONI
Comitato delle regioni
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/37 |
Parere del Comitato europeo delle regioni su «Europa creativa e Una nuova agenda europea per la cultura»
(2019/C 168/07)
Relatore |
János Ádám KARÁCSONY (HU/EPP), Local councillor, Tahitótfalu village |
Documenti di riferimento: |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018) 366 final Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una nuova agenda europea per la cultura. COM(2018) 267 final |
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 Preambolo, considerando (6)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall’altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a crescita , competitività, creatività e innovazione. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti e in particolare che l’industria audiovisiva europea sia dinamica, data la sua capacità di raggiungere un pubblico vasto e la sua importanza economica, anche per altri settori creativi e per il turismo culturale […] |
Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall’altro, il valore economico di tali settori e il loro più ampio contributo al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione europea, nonché della competitività, della creatività e dell’ innovazione. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti e in particolare che l’industria audiovisiva europea sia dinamica, data la sua capacità di raggiungere un pubblico vasto e la sua importanza economica, anche per altri settori creativi, per lo sviluppo territoriale e per il suo legame con la strategia di specializzazione intelligente nel quadro del turismo culturale […] |
Motivazione
La cooperazione regionale e territoriale europea crea crescita e occupazione e promuove l’Europa come destinazione, anche attraverso percorsi culturali macroregionali. Vi è spazio per integrare queste esperienze per fare in modo che l’influenza positiva della cultura sul territorio si ispiri ai principi di cui all’articolo 174 del TFUE e per rafforzare il ruolo della cultura nello sviluppo territoriale guidato dall’innovazione. Come indicato nel progetto Una nuova agenda europea per la cultura, la Commissione intende «continuare a sostenere le regioni nell’attuazione delle strategie in materia di specializzazione intelligente e delle strategie macroregionali concentrate sulla cultura, e promuovere il turismo culturale sostenibile».
Emendamento 2
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 Preambolo, considerando (20)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Alla luce dell’importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l ’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l’obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione. |
Alla luce dell’importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell’Unione di porsi all’avanguardia nell’attuazione dell’ accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l’obiettivo generale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima, nonché a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le politiche dell’Unione . Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione. |
Motivazione
L’emendamento è inteso a sottolineare l’importanza degli OSS e rispecchia la posizione del CdR riguardo al loro finanziamento.
Emendamento 3
Preambolo, considerando (22)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Fin dalla sua istituzione, la European Film Academy ha sviluppato una competenza straordinaria e si trova in una posizione unica per formare una comunità paneuropea di autori e professionisti del cinema che promuova e diffonda i film europei al di là delle frontiere nazionali e sviluppi un pubblico veramente europeo. Essa dovrebbe pertanto poter essere ammissibile al sostegno diretto dell’Unione. |
|
Motivazione
La disposizione di cui si propone la soppressione equivale ad una discriminazione positiva inappropriata a favore della European Film Academy. Non viene fornita una giustificazione sufficiente riguardo alla necessità di un sostegno diretto dell’UE a tale ente e qualsiasi sostegno diretto all’Academy non sarebbe trasparente.
Emendamento 4
Preambolo, considerando (23)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Fin dalla sua istituzione, l’Orchestra dei giovani dell’Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria nella promozione del dialogo interculturale, del rispetto reciproco e della comprensione attraverso la cultura. La particolarità dell’Orchestra dei giovani dell’Unione europea è data dal fatto che si tratta di un’orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri artistici mediante un’impegnativa procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Essa dovrebbe pertanto poter essere ammissibile al sostegno diretto dell’Unione. |
Fin dalla sua istituzione, l’Orchestra dei giovani dell’Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria nella promozione del dialogo interculturale, del rispetto reciproco e della comprensione attraverso la cultura. La particolarità dell’Orchestra dei giovani dell’Unione europea è data dal fatto che si tratta di un’orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri artistici mediante un’impegnativa procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Essa dovrebbe pertanto poter essere ammissibile al sostegno diretto dell’Unione, a condizione che tutte le parti interessate si conformino pienamente al presente regolamento . |
Motivazione
In linea con le ragioni summenzionate, che sono state esposte anche nel testo della Commissione, l’Orchestra dei giovani dell’Unione europea dovrebbe essere ammissibile al sostegno diretto dell’Unione e del programma Europa creativa per il periodo 2021-2027, a condizione che siano rispettate tutte le regole di finanziamento.
Emendamento 5
Preambolo, considerando (25)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Per garantire un’assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell’ambito del programma e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando al contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci e con le politiche orizzontali, come la politica di concorrenza dell’Unione. |
Per garantire un’assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell’ambito del programma e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e delle regioni , ricercando al contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci e con le politiche orizzontali, come la politica di concorrenza dell’Unione. |
Motivazione
Occorre prestare attenzione anche alla complementarità con le attività delle regioni, poiché a questo livello vi sono politiche che derivano dalla loro stessa specificità, in particolare per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche.
Emendamento 6
Preambolo, inserire un nuovo considerando dopo il considerando (34)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Conformemente all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il programma dovrebbe tener conto della specifica situazione strutturale, sociale ed economica delle regioni ultraperiferiche. In tutte le componenti del programma saranno adottate misure volte ad accrescere la partecipazione di queste regioni e ad agevolare gli scambi culturali tra loro e il resto dell’Unione europea e del mondo. Inoltre, tali misure saranno soggette a monitoraggio e valutazione. |
Motivazione
Il programma deve contenere un riferimento alla situazione specifica di tali regioni in quanto, nonostante la grande distanza, esse fanno parte di alcuni Stati membri dell’UE. Dato che esse arricchiscono la cultura europea, si dovrebbero rafforzare le loro relazioni culturali con l’Unione, anche se il programma attuale non contiene alcun riferimento a tali regioni.
Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La portata degli obiettivi specifici del programma dovrebbe essere più ampia e andare al di sotto del livello SCC concentrandosi su micro, piccole e medie imprese al fine di rappresentare con precisione la realtà di coloro che lavorano nel settore creativo e culturale.
Emendamento 8
Articolo 4
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 3, la sezione «CULTURA»ha le seguenti priorità:
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Conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 3, la sezione «CULTURA»ha le seguenti priorità:
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Motivazione
È necessario prestare particolare attenzione alle zone periferiche con vincoli geografici; questa realtà specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall’articolo 349 del TFUE.
Emendamento 9
Articolo 6
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Come sottolineato dalla relazione di valutazione intermedia del programma Europa creativa (2014-2020), il programma raggiunge i cittadini attraverso le opere e le attività supportate, arricchendo le loro identità europee. Il successo complessivo dipende dall’efficienza nella diffusione delle informazioni e dalla sensibilizzazione sulle opportunità e sfide al loro livello. Gli sportelli Europa creativa dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare il proprio ruolo, condividendo storie di successo non solo relative al proprio paese ma piuttosto a livello paneuropeo, nonché in contesti locali e regionali.
Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 850 000 000 EUR a prezzi correnti. Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione finanziaria indicativa:
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La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 2 000 000 000 EUR a prezzi correnti. Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione finanziaria indicativa:
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Motivazione
La cultura e il patrimonio culturale dovrebbero essere inclusi meglio nelle priorità del prossimo QFP, sia integrandoli in tutti i programmi che fissando un obiettivo di bilancio di oltre 2 miliardi di EUR per il programma «Europa creativa». La proposta prevede un aumento del finanziamento per il sottoprogramma MEDIA superiore di quasi il 78 % rispetto a quello per il sottoprogramma CULTURA, nonostante quest’ultimo copra un maggior numero di settori artistici. Si propone quindi che l’aumento proposto di 150 000 000 sia assegnato al sottoprogramma CULTURA.
Emendamento 11
Articolo 7, paragrafo 4
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell’[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell’[articolo 62, paragrafo 1, lettera c)], del medesimo regolamento. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. |
Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell’[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell’[articolo 62, paragrafo 1, lettera c)], del medesimo regolamento. Le risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. |
Motivazione
All’articolo 7, paragrafo 4, della proposta, quando uno Stato membro trasferisce parte delle proprie risorse a gestione congiunta al programma Europa creativa solleva alcune preoccupazioni. In questo caso, lo Stato membro non ottiene sufficienti garanzie che tali risorse saranno assegnate a vantaggio dello Stato membro interessato. Pertanto, la proposta dovrebbe essere redatta in modo tale da garantire che tali risorse siano utilizzate a vantaggio dello Stato membro interessato.
Emendamento 12
Per un nuovo articolo 13
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Procedura di comitato
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Motivazione
I principi di sussidiarietà e proporzionalità saranno pienamente rispettati solo se nella proposta sarà ripristinata la «procedura di comitato»per garantire un adeguato controllo da parte degli Stati membri in merito alla gestione del programma.
Emendamento 13
Articolo 15
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche, in particolare quelli nei settori dell’equilibrio di genere, dell’istruzione, della gioventù e della solidarietà, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, della ricerca e dell’innovazione, dell’industria e delle imprese, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, dell’ambiente e dell’azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, degli aiuti di Stato e della cooperazione internazionale e dello sviluppo. |
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche, in particolare quelli nei settori dell’equilibrio di genere, dell’istruzione, della gioventù e della solidarietà, della difesa delle minoranze, in particolare del patrimonio delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche autoctone , dell’occupazione e dell’inclusione sociale, della ricerca e dell’innovazione, del turismo sostenibile , dell’industria e delle imprese, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, dell’ambiente e dell’azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, degli aiuti di Stato e della cooperazione internazionale e dello sviluppo. |
Motivazione
Il turismo del patrimonio culturale è una componente chiave che contribuisce all’attrattività delle regioni, città e zone rurali dell’Europa in termini di investimenti del settore privato, sviluppando quartieri culturali creativi e attraendo talenti e imprese indipendenti – aumentando così le competitività regionali e nazionali, sia in Europa che a livello globale. Inoltre, poiché molti cittadini dell’Unione europea (circa 50 milioni di persone) hanno una nazionalità e una lingua materna che non corrispondono alla loro cittadinanza, il processo legislativo dell’Unione deve tener conto anche dei loro interessi.
Emendamento 14
Articolo 18, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione. |
La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque la relazione di valutazione intermedia viene comunicata non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione. |
Motivazione
La relazione di valutazione intermedia è determinante per la stesura del prossimo programma quadro, pertanto deve essere pronta e disponibile in tempo per il prossimo periodo di pianificazione.
Emendamento 15
Allegato 1 — Sezione CULTURA
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Azioni settoriali:
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Azioni settoriali:
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Motivazione
La cultura popolare tradizionale, nelle sue varie forme (artigianato, musica, danza...), è un’importante fonte di vitalità in particolare per gli insediamenti rurali, oltre che un fattore di sviluppo locale e regionale e di scambio culturale europeo. Costituisce altresì uno strumento per rafforzare l’identità culturale europea e preservare il principio dell’«unità nella diversità».
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Europa creativa
1. |
accoglie con favore la proposta della Commissione sulla continuazione dell’attuale programma Europa creativa come programma autonomo, degno di tutti i soggetti del settore culturale. Un quadro finanziario autonomo è il modo migliore per assicurare la continuità dei progressi del periodo 2014-2020 e per produrre una valutazione credibile per il futuro; |
2. |
ricorda che il programma Europa creativa fa parte di una più ampia proposta in merito al prossimo quadro finanziario pluriennale (pubblicata il 2 maggio 2018), pertanto l’esito delle trattative sulla proposta di bilancio avrà un forte impatto sulla forma e sul contenuto finali del programma; e, dato che Europa creativa è un programma che riveste grande importanza per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del settore culturale, accoglie con favore l’aumento della sua dotazione finanziaria. È essenziale che la quota del bilancio dell’UE destinata a questo programma non venga ridotta, non da ultimo in considerazione delle sfide cui deve far fronte la cooperazione europea; |
3. |
richiama l’attenzione sull’espansione della cultura come settore di intervento: il numero di progetti transettoriali che coinvolgono la cultura è in aumento, e interessa settori come la riqualificazione urbana, l’autonomia dei giovani, la salute, il benessere e l’inclusione sociale. Il Comitato accoglie con favore il fatto che la proposta rifletta tale fenomeno; |
4. |
per quanto riguarda il ruolo dell’arte e della cultura nel plasmare l’identità e assicurare la coesione, sottolinea l’importanza della libertà artistica e della libertà di espressione, che vanno garantite nel rispetto dei valori universali di dignità umana, uguaglianza e solidarietà, nonché dei principi della democrazia e dello Stato di diritto; |
5. |
ritiene inoltre essenziale per lo sviluppo dell’«identità civica europea», prevedere azioni e risorse per la divulgazione di elementi comuni, condivisi da tutti gli europei, in ambiti quali la storia, la cultura e il patrimonio. In questo senso, un programma «Europa creativa»ampliato e l’agenda europea per la cultura risultano particolarmente pertinenti; |
6. |
approva che la proposta rispecchi le dimensioni sociale, economica ed esterna, nonché il patrimonio culturale, e la digitalizzazione come le due azioni trasversali della nuova agenda europea per la cultura, assegnando loro azioni; |
7. |
accoglie con favore la rafforzata dimensione internazionale della proposta ma richiama l’attenzione sulle sfide poste dalla conciliazione delle priorità all’interno e all’esterno dell’UE; |
8. |
accoglie con favore i riferimenti alle sinergie con - tra l’altro - le politiche regionali, urbane e rurali in tutto il programma, che «sono determinanti per incentivare il recupero del patrimonio culturale e sostenere le imprese culturali e creative» (1); |
9. |
propone di rafforzare ulteriormente il riferimento al ruolo chiave degli enti locali e regionali nel promuovere e valorizzare la vita artistica e culturale delle loro comunità e chiede di rafforzare la partecipazione di tali enti al programma. Sottolinea in tale contesto che occorre trovare il giusto equilibrio tra, da un lato, le risorse destinate ai grandi progetti globali e, dall’altro, il finanziamento delle misure e delle attività incentrate sul livello locale e regionale, anche da parte delle PMI; |
10. |
ribadisce che le imprese dei settori culturali e creativi sono per lo più microimprese, piccole e medie imprese e imprese di lavoratori autonomi, che hanno bisogno di iniziative e di una organizzazione a livello locale. Questa caratteristica della localizzazione è un aspetto positivo per le regioni in quanto favorisce le economie locali, ma anche perché aiuta a mantenere i talenti e i corrispondenti posti di lavoro a livello locale. Occorre quindi tenere conto della situazione specifica dei lavoratori e degli imprenditori culturali, compresi quelli che operano in regioni con vincoli permanenti e strutturali (2); |
11. |
esprime preoccupazione per il fatto che l’Orchestra dei giovani dell’Unione europea (European Union Youth Orchestra — EUYO) sia citata esplicitamente nel preambolo della proposta come entità che «dovrebbe poter essere ammissibile al sostegno diretto dell’Unione», nonostante il fatto che l’emendamento al regolamento attuale concordato dagli Stati membri stabilisce chiaramente che il «[f]inanziamento dovrebbe essere concesso in via eccezionale all’Orchestra dei giovani dell’Unione europea (European Union Youth Orchestra — EUYO) fino alla fine del programma Europa creativa il 31 dicembre 2020»; a tale riguardo, il Comitato europeo delle regioni vorrebbe ricevere una garanzia che tutte le parti interessate agiscano nel pieno rispetto dell’attuale regolamento modificato dal regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018; |
12. |
vista la particolare situazione degli operatori culturali e degli imprenditori del settore culturale, sottolinea l’importanza che il programma Europa creativa informi in merito allo strumento di garanzia istituito nel precedente periodo di programmazione e ne promuova l’uso, anche se tale strumento si situa al di fuori di tale programma. |
Sezione cultura
13. |
esprime preoccupazione per l’equilibrio tra le azioni orizzontali e le nuove azioni settoriali, in particolare per il fatto che un bilancio solo leggermente aumentato non permette automaticamente di realizzare un numero molto più elevato di priorità; |
14. |
nel caso delle azioni settoriali:
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15. |
propone che, nella sezione «Cultura», il testo dedicato all’identità e ai valori europei sia più strettamente connesso con l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), onde assicurarsi che l’obiettivo prefissato sia conseguito ed evitare che lo spirito del programma possa essere frainteso; |
16. |
incoraggia vivamente tutti i settori culturali e audiovisivi - come il settore musicale - a trasferire le proprie conoscenze e competenze digitali per promuovere relazioni e creare collaborazioni innovative, anche a livello locale e regionale. |
Sezione transettoriale
17. |
accoglie con favore le nuove priorità e il rafforzamento di questa sezione, garantendo in tal modo le sinergie all’interno del programma; sottolinea nel contempo che, rispetto a questa proposta, vi è una maggiore enfasi sulla raccolta di dati e sulle statistiche nel programma Europa creativa per il periodo 2014-2020 relativamente a questa sezione, che dovrebbero essere incluse anche nel futuro programma. |
Sezione media
18. |
riconosce il cambiamento radicale che il passaggio al digitale sta producendo sul modo in cui i beni culturali vengono prodotti, gestiti, diffusi, scoperti, consumati e monetizzati. La digitalizzazione offre nuove opportunità di connessione anche per le regioni d’Europa, che si scambiano opere audiovisive ed esplorano nuovi modi di creare collegamenti e scambiare contenuti. Questa transizione potrebbe aiutarle ad attirare nuovo pubblico, beneficiare di contenuti alternativi, fornire nuovi servizi e assicurare maggiore visibilità a contenuti provenienti da regioni diverse (3). La transizione al digitale permetterà ai promotori culturali di proporsi come soggetti dell’innovazione attraverso i nuovi strumenti di comunicazione digitale multidirezionale e multicanale, creando il legame di fidelizzazione con il territorio e dunque divenendo essi stessi soggetti attivi per una crescita culturale ed economica sostenibile ed intelligente; |
19. |
in tale contesto richiama l’attenzione sui numerosi artisti operanti in ambito non digitale, il cui lavoro e il cui sviluppo sono altrettanto importanti, come pure sulle strutture che offrono al pubblico possibilità e strumenti di formazione non digitali, ad esempio le biblioteche; |
20. |
incoraggia vivamente tutti i settori culturali e audiovisivi - come il settore musicale - a trasferire le proprie conoscenze e competenze digitali per promuovere le relazioni e creare collaborazioni innovative, anche a livello locale e regionale; |
21. |
in tale contesto, richiama l’attenzione sul fatto che la creazione e lo sviluppo artistico non digitale perdurano nel tempo e in quanto tali dovrebbero avere anche loro un posto di rilievo nelle comunità del XXI secolo. |
Bilancio
22. |
esprime preoccupazione in merito al bilancio proposto per il nuovo programma a causa dei seguenti fattori:
|
23. |
propone, a tale riguardo, di fissare un obiettivo di bilancio di oltre 2 miliardi di EUR, e sottolinea la necessità di includere meglio la cultura e il patrimonio culturale nelle priorità del prossimo QFP, attraverso l’integrazione e le sinergie con altri programmi e politiche; |
24. |
sottolinea con forza che gli enti regionali e locali dovrebbero essere consultati sistematicamente nella definizione, attuazione e gestione delle misure intese a fornire finanziamenti ai settori culturali e creativi in tutta Europa, prestando attenzione a un’ampia copertura geografica; |
25. |
per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, esprime la speranza che, basandosi sulle esperienze culturali e i risultati comuni finora raggiunti, l’UE e il Regno Unito saranno in grado di continuare e sviluppare ulteriormente relazioni reciprocamente vantaggiose in campo culturale; |
26. |
ritiene che i principi di sussidiarietà e proporzionalità saranno pienamente rispettati solo se nella proposta sarà ripristinata la «procedura di comitato»per garantire un adeguato controllo da parte degli Stati membri in merito alla gestione del programma; analogamente, a livello locale e regionale, si dovrebbero eseguire regolari consultazioni sulle direzioni e sui programmi di lavoro annuali. |
Nuova agenda europea per la cultura
27. |
accoglie con favore la nuova agenda europea per la cultura come una base programmatica notevole e completa per rafforzare l’identità europea attraverso il riconoscimento della diversità delle culture europee, per migliorare i settori culturali e creativi europei e le loro relazioni con partner esterni all’Europa, e per accrescere i legami tra cultura, istruzione e altri settori strategici; |
28. |
accoglie con favore il fatto che la nuova agenda europea, introducendo la nozione di «capacità culturale», tiene conto della sfida rappresentata dal mutamento delle aspettative del pubblico, richiedendo un maggiore coinvolgimento della popolazione locale nel plasmare i programmi culturali, dall’utilizzare le loro idee al coinvolgerli nell’attuazione; |
29. |
si rallegra che la comunicazione menzioni esplicitamente città e regioni come uno dei tre ecosistemi su cui concentrarsi; sottolinea nel contempo l’importanza di tenere conto del ruolo cruciale degli enti locali e regionali nell’esecuzione pratica delle priorità; |
30. |
osserva nel contempo che il Comitato, in tale contesto, ha già sottolineato che gli enti locali e regionali, grazie alla loro vicinanza ai cittadini, sono in una posizione strategica migliore per rispondere alle esigenze e alle richieste specifiche dei diversi gruppi culturali all’interno dell’Unione europea, il che comporta anche un alto livello di responsabilità (5); |
31. |
accoglie con favore il fatto che la nuova agenda riconosca la necessità di un cambiamento radicale da una visione di tipo STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) a una di tipo STEAM (che include le arti), nonché l’opportunità di estendere il pensiero creativo e critico a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione come anche di allontanarsi sempre più dalla netta separazione tra discipline scientifiche e umanistiche. L’arte è la capacità di costruire idee nuove e utili. Integrando l’arte e la creatività il programma di formazione nelle materie STEM diventa ancora più attraente, creativo e innovativo. Le materie artistiche sostengono lo sviluppo dei talenti e della cultura: proprio per questo è necessario integrarle con la tecnologia; |
32. |
la cultura delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche autoctone costituisce una componente particolarmente significativa del patrimonio culturale dell’UE. Preservare e sostenere tale cultura specifica, e farne un patrimonio comune, è compito del livello locale e regionale. Inoltre, l’UE deve fornire un sostegno finanziario a tale causa, comprese specifiche risorse mirate per i compiti del livello regionale connessi alla salvaguardia del contesto culturale delle minoranze. È necessario dedicare particolare attenzione all’uso di strumenti virtuali innovativi, come pure alla divulgazione a livello dell’UE delle varie culture minoritarie; |
33. |
chiede che l’autorità di governo a livello nazionale e dell’UE riconosca l’innovazione SCC (settore culturale e creativo) come motore per uno sviluppo locale e regionale di tipo olistico; |
34. |
richiama l’attenzione sul fatto che gli enti locali e regionali hanno integrato con successo il settore culturale e creativo nelle proprie strategie di sviluppo e che ciò ha contribuito a incentivare le economie locali e a far restare la popolazione nei loro territori (6); |
35. |
insiste tuttavia sul fatto che l’integrazione delle strategie di specializzazione intelligente (S3) nelle strategie di sviluppo regionale rappresenta ancora una sfida, e che pertanto le regioni necessiterebbero di un maggiore sostegno delle istituzioni dell’UE nella realizzazione della specializzazione intelligente, considerata come un quadro strategico regionale per la crescita guidata dall’innovazione; |
36. |
sottolinea che l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 ha catalizzato una straordinaria partecipazione sul territorio, con migliaia di attività che si svolgono in tutta Europa, incoraggiando la condivisione e l’apprezzamento del patrimonio culturale europeo come risorsa condivisa, aumentando la consapevolezza della storia e dei comuni valori europei e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune; |
37. |
chiede che l’impatto e il lascito positivo dell’Anno siano ulteriormente valorizzati, sostenuti e sviluppati e che i partenariati e le reti nate durante l’Anno continuino in seguito come parte della cooperazione culturale dell’UE. Accoglie pertanto con favore il quadro europeo per il patrimonio culturale, presentato nel dicembre 2018, che persegue, attraverso cinque misure concrete, un reale cambiamento del modo di fruire, tutelare e promuovere il patrimonio culturale dell’Europa; |
38. |
approva che l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea siano scelti come base giuridica, riconosce la pertinenza degli articoli 173 e 208 TFUE e sostiene i tre obiettivi strategici (dimensione sociale, economica ed esterna) e le due azioni trasversali (patrimonio culturale e digitalizzazione); |
39. |
raccomanda che, nella dimensione sociale, il passaggio «[p]roteggere e promuovere il patrimonio culturale europeo come risorsa condivisa, per aumentare la consapevolezza della nostra storia e dei valori comuni e rafforzare un senso di comune identità europea»sostenga la protezione e il rispetto del patrimonio religioso dell’Europa e promuova i valori fondamentali sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE); |
40. |
per quanto riguarda la terza dimensione (relazioni esterne), «sottolinea con forza la necessità di approfondire ulteriormente la cooperazione a livello locale, regionale e nazionale nella definizione e nello sviluppo di strategie a sostegno delle relazioni e attività culturali internazionali» (7), e ritiene che la diplomazia delle città potrebbe promuovere l’identità culturale europea in tutto il mondo; |
41. |
ritiene che la mobilità dei professionisti della cultura avrebbe trovato una collocazione migliore tra le azioni trasversali, dato che fornisce un notevole valore aggiunto a tutte e tre le dimensioni; |
42. |
insiste sulla necessità di migliorare la raccolta di dati e le statistiche sulla cultura, che è un prerequisito per lo sviluppo in futuro di politiche credibili basate su elementi concreti, e richiede un approccio di ricerca strategico che faciliti il trasferimento di conoscenze tra le diverse iniziative attuali, garantendo la copertura di tutti i settori in cooperazione con i soggetti interessati in ambito culturale. |
Bruxelles, 6 febbraio 2019
Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) COM(2018) 366 final.
(2) CdR 401/2011 fin.
(3) CdR 293/2010 fin.
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011AR0401&from=IT.
(5) CdR 44/2006 fin.
(6) CdR 181/2010 fin.
(7) COR-2016-05110-00-00-AC-TRA.
COMITATO DELLE REGIONI
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/49 |
Parere del Comitato europeo delle regioni – Erasmus – Programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(2019/C 168/08)
Relatrice |
Ulrike HILLER (DE/PSE), ministra e plenipotenziaria del Land Brema per gli Affari federali ed europei |
Riferimenti |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 COM(2018) 367 final |
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Preambolo, considerando 1
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea e a un'Unione più democratica. |
In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella diffusione del sapere e della cultura, nella mobilità ai fini dell'apprendimento, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea e a un'Unione più democratica. |
Emendamento 2
Preambolo, considerando 4
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. |
Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Tale aspetto è pertinente in particolare per tutti i giovani in Europa che al momento non hanno un'occupazione. La parità di accesso all'istruzione dovrebbe essere garantita a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, o dall'ubicazione geografica e tenendo debitamente conto dei diritti delle minoranze linguistiche. |
Motivazione
Il pilastro europeo dei diritti sociali non riconosce le sfide in materia di istruzione delle persone che vivono in zone isolate o che appartengono a una minoranza linguistica.
Emendamento 3
Preambolo, considerando 8
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 20 212 027 ", adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani"nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020, uno dei successi più visibili dell'Unione. Il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare. |
Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 20 212 027 ", adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani"nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020, uno dei successi più visibili dell'Unione. Il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare. Affinché si possa realizzare il più rapidamente possibile il principio per cui ogni titolo di studio o diploma universitario deve comportare la partecipazione a un progetto europeo, il programma dovrebbe anche tenere conto dell'approccio specifico, della motivazione e della formazione del personale addetto all'istruzione informale, alla formazione professionale e all'istruzione generale, in modo tale da poter motivare il più ampio numero possibile di giovani. |
Motivazione
Il personale addetto all'istruzione informale, alla formazione professionale e all'istruzione generale per i giovani che beneficiano di minori opportunità svolge la funzione di guida e orientamento, pertanto è assolutamente necessario investire nella sua qualificazione. Al tempo stesso occorre tenere debitamente conto del fenomeno della fuga dei cervelli.
Emendamento 4
Preambolo, considerando 9
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del ventunesimo secolo. |
In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di acquisire un'esperienza di apprendimento che dia loro la possibilità di rafforzare la propria identità europea e la propria comprensione della diversità culturale dell'Europa, sviluppando così le competenze necessarie per affrontare le sfide del ventunesimo secolo. |
Motivazione
Si dovrebbe menzionare chiaramente il fatto che le competenze professionali orientate al futuro vengono stimolate in modo considerevole attraverso un'esperienza di apprendimento in un altro paese europeo e sono strettamente connesse allo sviluppo di un'identità europea.
Emendamento 5
Preambolo, considerando 10
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione. |
Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. In quest'ottica, il programma dovrebbe rafforzare l'insegnamento e l'accettazione dei valori fondamentali che sono alla base dell'Unione europea: il rispetto della dignità umana, la libertà (compresa la libertà di espressione), la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società europea nella quale dovrebbero prevalere il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini. Inoltre, un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione. |
Motivazione
L'aggiunta proposta sottolinea l'urgenza e precisa l'orientamento degli "obiettivi politici e delle priorità dell'Unione", secondo lo spirito della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, adottata dai ministri dell'Istruzione.
Emendamento 6
Preambolo, considerando 11
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze e delle abilità per sostenere l'occupazione, la crescita e la competitività. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione. |
Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze e delle abilità per sostenere l'occupazione, la crescita e la competitività. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, affinché anche i giovani possano divenire cittadini impegnati dell'Unione, consapevoli dei valori europei, abbiano le conoscenze necessarie per difendere tali valori e sappiano esercitare i propri diritti . In tal modo il programma pone l'accento sull'importanza strategica delle competenze e delle abilità per sostenere l'occupazione, la crescita e la competitività. |
Motivazione
Si dovrebbe menzionare chiaramente il fatto che le competenze professionali orientate al futuro vengono stimolate in modo considerevole attraverso un'esperienza di apprendimento in un altro paese europeo e sono strettamente connesse allo sviluppo di un'identità europea.
Emendamento 7
Preambolo, considerando 12
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù, il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù". |
Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù, il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù", e dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù . |
Motivazione
Per migliorare la coerenza della politica, si dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'UE per la gioventù.
Emendamento 8
Preambolo, considerando 14
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, in particolare sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'ingegneria e la matematica, i cambiamenti climatici, l'ambiente, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati e le arti e il design, per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro. |
Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'ingegneria e la matematica, i cambiamenti climatici, l'ambiente, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati e il design, come pure nelle arti e nelle discipline umanistiche , per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro. Questa formazione completa favorirà l'approfondimento della democrazia e l'esame critico della realtà contemporanea e dell'interculturalità che la caratterizza, nonché lo sviluppo delle competenze sociali quali, ad esempio, il lavoro di gruppo interculturale, l'empatia, la tolleranza e la capacità di apprendimento attraverso il lavoro autonomo, tutti aspetti di importanza cruciale. |
Motivazione
La capacità di innovazione dell'Unione non dipende solo dalle competenze specifiche nei rispettivi settori e discipline, ma anche dalle competenze attinenti alle arti e alle discipline umanistiche, nonché dallo sviluppo delle summenzionate competenze sociali dei (futuri) lavoratori e dei quadri dirigenti, pertanto tutti questi aspetti dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nel programma in questione.
Emendamento 9
Preambolo, considerando 15
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa (1) siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca negli istituti di istruzione superiore. |
Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei, tenendo debitamente conto delle sfide cui devono far fronte le aree rurali, le regioni ultraperiferiche dell'Unione, le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna e le zone colpite da calamità naturali degli Stati membri . Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca negli istituti di istruzione superiore, anche per favorire processi di convergenza in questo settore tra le regioni in ritardo di sviluppo . |
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Motivazione
L'istruzione e la ricerca sono fattori determinanti per lo sviluppo socioeconomico e l'occupabilità, per cui occorre prestare la dovuta attenzione anche alle regioni periferiche e in ritardo di sviluppo dell'UE.
Emendamento 10
Preambolo, considerando 16
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo. |
Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale, anche su scala locale e regionale , che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Inoltre, gli istituti operanti nell'ambito dell'istruzione informale, della formazione professionale e dell'istruzione generale che si occupano nello specifico di discenti svantaggiati e che non hanno mai collaborato con i programmi europei, o non lo fanno da tempo, dovrebbero avere maggiori possibilità di collaborare a livello locale e regionale nell'ambito di un progetto con un istituto specializzato nel campo dell'istruzione non formale. Dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo. Nella promozione di questi formati virtuali si dovrebbe tenere conto della necessità di un accesso universale a una connessione Internet ad alta velocità in tutta Europa e dell'esigenza di rispettare norme comuni europee in materia di protezione dei dati. |
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Occorre intraprendere tutti gli sforzi possibili al fine di consentire anche alle persone svantaggiate, in particolare quelle con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive, di beneficiare di forme di mobilità fisica. |
Motivazione
Dovrebbe essere promossa la partecipazione attiva delle organizzazioni di base a livello locale e regionale. Secondo quanto emerge da studi recenti, in molti casi le inibizioni riguardo ai progetti europei percepiti come troppo complessi sono considerevoli, pertanto si dovrebbero creare le condizioni per offrire al personale interessato la possibilità di partecipare a corsi di formazione permanente sul posto di lavoro ("on the job") e, a tal fine, di collaborare con un istituto di formazione pedagogica.
Mentre le forme di mobilità virtuale possono integrare la mobilità fisica in modo utile, senza tuttavia costituire un'alternativa equivalente, l'accesso alla banda larga in tutta l'UE e il pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati sono requisiti indispensabili. Inoltre, occorre garantire che tutti possano usufruire delle diverse forme di mobilità, compresi gli studenti con disabilità fisiche e cognitive, i quali spesso necessitano di un sostegno mirato.
Emendamento 11
Preambolo, considerando 17
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura"la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù. |
Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura"la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare, svolgere un tirocinio a breve, medio o lungo termine come alunni di una scuola professionale o di istruzione generale , o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Le organizzazioni che creano e sostengono i contatti tra studenti e istituti di istruzione informale, formazione professionale e istruzione generale, in particolare quelle che lavorano con i giovani che beneficiano di minori opportunità, dovrebbero essere sostenute nel loro lavoro e dovrebbero ricevere supporto nelle loro attività di rete a livello locale ed europeo. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù. |
Motivazione
I tirocini nell'ambito delle scuole professionali vengono promossi anche nell'attuale programma Erasmus+ e hanno ormai assunto un'importanza rilevante, pertanto si dovrebbe portare avanti tale opzione, che dovrebbe essere estesa al campo dell'orientamento professionale nelle scuole di istruzione generale.
Il lavoro svolto dalle organizzazioni che sostengono i contatti tra studenti e istituti di istruzione e di formazione professionale ha mostrato che una tale attività di intermediazione è utile, poiché consente agli studenti Erasmus di approfondire le loro conoscenze sul sistema di istruzione del loro paese ospitante e agli alunni delle scuole di avere un accesso semplificato all'Europa basato sul contatto tra pari, aspetto che dovrebbe essere importante soprattutto per i giovani che beneficiano di minori opportunità.
Emendamento 12
Preambolo, considerando 18
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale. |
Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale, anche tenendo conto delle caratteristiche socioeconomiche e geografiche dei paesi coinvolti, le quali influenzano la creazione di posti di lavoro e quindi l'imprenditorialità e l'occupabilità dei giovani e degli adulti . |
Motivazione
L'emendamento punta a creare una connessione più forte tra istruzione e formazione, da una parte, e realtà sociale ed economica concreta di un territorio, soprattutto periferico e svantaggiato, dall'altra.
Emendamento 13
Preambolo, considerando 19
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
L'assetto fondamentale del programma 2014-2020, articolato in tre capitoli (istruzione e formazione, gioventù e sport) strutturati intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti per snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma. |
L'assetto fondamentale del programma 2014-2020, articolato in tre capitoli (istruzione e formazione, gioventù e sport) strutturati intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti per snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma. Dovrebbero essere, ad esempio, introdotte procedure di candidatura specifiche per settore ed estremamente semplificate, al fine di ottenere il desiderato aumento del numero di partecipanti e di stimolare anche la disponibilità del personale a presentare domande. A tal fine sono necessarie assidue attività di consulenza, supporto e assistenza a livello locale e regionale – che è quello al quale si conoscono meglio le esigenze in loco – come pure il sostegno a partenariati su scala ridotta che coinvolgano piccole organizzazioni locali e comportino formalità amministrative semplici e leggere. |
Motivazione
Il dispendio in termini di tempo necessario per la presentazione di una domanda di candidatura, anche nel caso di professionisti esperti, viene stimato tra 40 e 80 ore a seconda del tipo di progetto. I programmi precedenti non richiedevano un tale dispendio di tempo, e potrebbe essere utile prenderne a riferimento gli standard. Questa problematica riguarda soprattutto il settore dell'istruzione generale e della formazione professionale nonché quello dell'istruzione informale, poiché spesso in questo caso, a differenza delle università, non esistono "international offices"cui fare riferimento; tale attività deve essere invece svolta in aggiunta al lavoro ordinario.
Emendamento 14
Preambolo, considerando 20
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento già esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta , in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore, gli alunni delle scuole e i discenti dell'istruzione e della formazione professionale. La mobilità dei discenti adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per la cooperazione. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e culturali sostenendo la digitalizzazione dei processi, ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero. |
Il programma dovrebbe rafforzare le possibilità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore, gli alunni delle scuole e i discenti dell'istruzione e della formazione professionale. La mobilità dei discenti adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per la cooperazione. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e culturali, promuovendo le organizzazioni che creano nel paese ospitante contatti tra studenti e organizzazioni del settore della gioventù come pure istituti di istruzione informale, formazione professionale e istruzione generale, in particolare quelle che lavorano con i giovani che beneficiano di minori opportunità, e sostenendo la digitalizzazione dei processi, ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero. Al fine di incoraggiare la mobilità degli studenti in generale, si dovrebbero fornire sistematicamente le informazioni pertinenti per aiutare gli studenti a prepararsi. Andrebbe inoltre sostenuta la raccolta sistematica di buone pratiche utili per gli studenti. |
Motivazione
Il lavoro svolto dalle organizzazioni che sostengono i contatti tra studenti e istituti di istruzione e formazione professionale ha mostrato che esse possono contribuire a consentire agli alunni delle scuole del paese ospitante di avere un accesso semplificato all'Europa basato sul contatto tra pari, aspetto che dovrebbe essere importante soprattutto per i giovani che beneficiano di minori opportunità.
Emendamento 15
Preambolo, considerando 21
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea. |
Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi nonché rafforzando ed estendendo le buone pratiche e le azioni già esistenti nel quadro del programma Erasmus, in modo da coinvolgerli e consentire loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, regionale , nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea. |
Motivazione
Si deve tenere conto delle specificità sia locali che regionali.
Emendamento 16
Preambolo, considerando 22
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero. Ai diciottenni, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità culturale. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza. |
Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero. Ai diciottenni, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza propria di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità culturale. La partecipazione al programma dovrebbe essere possibile per tutti i giovani a parità di condizioni, indipendentemente dal loro luogo di residenza, includendo quelli che provengono dalle regioni ultraperiferiche, e per esperienze di apprendimento in tutta Europa, anche al fine di consentire un incontro tra persone provenienti da diversi contesti di vita e da ogni parte d'Europa. Si potrebbe inoltre considerare di mettere a disposizione dei giovani che beneficiano di minori opportunità, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche borse a copertura di vitto e alloggio e, se necessario, offrire loro assistenza. Questo programma potrebbe anche prendere la forma di un partenariato pubblico-privati, ad esempio con operatori del settore della mobilità e del turismo, per produrre più rapidamente maggiori risultati, anche sul piano finanziario. Anche la partecipazione attiva dei gruppi della società civile può svolgere un ruolo dinamico nei partenariati di cui sopra, come pure in forme innovative di collaborazione, sempre nel senso di una maggiore efficacia del programma Erasmus e dell'ampliamento del suo campo di applicazione. Il programma dovrebbe individuare gli organismi, a livello locale e regionale , responsabili della sensibilizzazione dei partecipanti tramite la divulgazione delle informazioni nei media appropriati e mediante i corrispondenti istituti di istruzione formale o non formale, e dovrebbe sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza. |
Motivazione
Per fare in modo che con quest'offerta di apprendimento informale si raggiungano effettivamente, tra l'altro, i giovani disoccupati o con disabilità fisiche, non sarà sufficiente optare per le consuete modalità di divulgazione delle informazioni. Inoltre, sarà utile non solo finanziare le spese di viaggio stesse, ma anche concedere borse di studio che coprano gli ulteriori costi impliciti. Allo stesso tempo, anche le regioni meno sviluppate dovrebbero essere considerate come destinazione per esperienze di apprendimento all'estero, per cui è importante suscitare l'interesse e l'entusiasmo dei giovani anche verso queste regioni.
Emendamento 17
Preambolo, considerando 23
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, in particolare tramite un maggior ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. |
Il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, in particolare tramite un maggior ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. A tal proposito il programma dovrebbe porre la dovuta attenzione alle lingue regionali e minoritarie, sulla base anche di quanto previsto dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo alla diversità culturale, religiosa e linguistica. |
Motivazione
Il legislatore dovrebbe valorizzare l'aspetto culturale e identitario delle lingue regionali e minoritarie, in virtù dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa (1992), firmata da 16 Stati membri dell'UE.
Emendamento 18
Preambolo, considerando 24
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale . |
Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione informale , della formazione professionale, dell'istruzione generale e dello sport, sia in ambito didattico sia a livello trasversale in loco in condizioni di trasparenza , riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità. |
Motivazione
Anche al di fuori dell'economia digitale vi sono istituti di istruzione creativi e innovativi, pertanto la concentrazione prevista su di essa implicherebbe una limitazione non giustificata.
Emendamento 19
Preambolo, considerando 32
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni. |
Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti, considerando anche la formazione in materia di cambiamenti climatici e il trasferimento di competenze ai giovani europei , saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni. |
Motivazione
È importante formare i giovani nel campo della prevenzione, della mitigazione e della riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, comprese le successive calamità naturali.
Emendamento 20
Preambolo, considerando 37
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei. |
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici e di quadri di cooperazione strutturati come le strategie macroregionali dell'Unione europea . Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei. |
Motivazione
L'aggiunta intende valorizzare la dimensione macroregionale delle politiche europee, anche con riferimento alla partecipazione al programma Erasmus dei paesi terzi coinvolti nelle quattro strategie macroregionali attualmente esistenti.
Emendamento 21
Preambolo, considerando 38
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente. |
In linea con l'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente. |
Motivazione
Il considerando dovrebbe comprendere un riferimento alla base giuridica costituita dall'articolo 349 del TFUE, vero asse portante delle specificità delle regioni ultraperiferiche, e pertanto si propone questa riformulazione del testo.
Emendamento 22
Preambolo, considerando 38
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Il programma dovrebbe altresì tenere conto in ogni sua azione della necessità di incrementare la partecipazione delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna indicate nel terzo comma dell'articolo 174 del TFUE. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 23
Preambolo, considerando 42
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave. |
A livello europeo, nazionale, regionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave. |
Motivazione
Si deve tenere conto delle specificità sia locali che regionali.
Emendamento 24
Preambolo, considerando 44
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione. |
Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti e dovrebbe essere potenziato maggiormente sul piano regionale . L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali che cooperano più strettamente con il livello regionale . Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali, che collaborano in misura maggiore con il livello regionale , dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. Nell'ottica di un ulteriore aumento dell'efficacia e dell'accettazione delle misure adottate dalle agenzie nazionali, tali agenzie, in collaborazione con i soggetti interessati pertinenti, dovrebbero creare dei comitati consultivi e degli uffici di mediazione a livello locale e regionale che contribuiscano a semplificare le procedure amministrative e i processi decisionali e a risolvere in modo trasparente, oggettivo e neutrale eventuali ricorsi e controversie tra le agenzie nazionali e gli utenti. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione. |
Motivazione
Le esperienze positive maturate dall'Istituto federale per la formazione professionale (BIBB) in Germania con l'istituzione di un comitato consultivo degli utenti dovrebbero essere sfruttate anche dalle altre agenzie nazionali, al fine di coinvolgere i soggetti interessati in misura ancora maggiore nel programma e, in particolare, nella sua attuazione.
In passato sono stati avviati molto spesso ricorsi contro le decisioni di concessione di aiuti adottate dalle agenzie nazionali e non è sensato che queste ultime possano pronunciarsi esse stesse in merito ai ricorsi contro le loro decisioni, pertanto è opportuno, come avviene già in Austria, istituire uffici di mediazione in materia, che possano contribuire alla trasparenza del processo decisionale e a soluzioni competenti e neutrali.
Emendamento 25
Preambolo, considerando 46
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate. |
Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include l'esenzione fiscale per le borse di studio nonché la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate. |
Motivazione
Garantire coerenza con il considerando 49.
Emendamento 26
Preambolo, considerando 49
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante . La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati. |
Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero essere rivedute periodicamente e adeguate ai costi della vita e di sostentamento nel paese e nella regione ospitanti . La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità, il cui costo totale di partecipazione dovrebbe essere coperto da tali sovvenzioni . In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 27
Preambolo, considerando 51
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
È necessario garantire la complementarità delle azioni svolte nell'ambito del programma con le attività svolte dagli Stati membri e con altre attività dell'Unione, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, della coesione, della politica regionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo. |
È necessario garantire la complementarità delle azioni svolte nell'ambito del programma con le attività svolte dagli Stati membri e dalle regioni e con altre attività dell'Unione, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, della coesione, della politica regionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo. |
Motivazione
È importante tenere conto anche della complementarità delle azioni realizzate nell'ambito del programma con le attività delle regioni.
Emendamento 28
Preambolo, considerando 52
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti. |
Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali e regionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti. |
Motivazione
È importante prendere in considerazione anche la cooperazione con gli enti regionali, in quanto a questo livello esistono autorità di gestione di altri strumenti europei, come i Fondi strutturali e d'investimento.
Emendamento 29
Capo I, articolo 2, paragrafo 6 (Definizioni)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
"sport di base": attività sportiva organizzata praticata a livello locale da sportivi dilettanti, e sport per tutti; |
"sport di base": attività sportiva organizzata praticata a livello locale o regionale da sportivi dilettanti, e sport per tutti; |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 30
Capo I, articolo 2, paragrafo 14 (Definizioni)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
"partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti; |
"partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti nel quadro del programma ; |
Motivazione
Si dovrebbe garantire che non venga dichiarata come "partenariato"ai sensi del regolamento qualsiasi forma di collaborazione.
Emendamento 31
Capo I, articolo 2, paragrafo 25 (Definizioni)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
"persone che beneficiano di minori opportunità": individui che incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici o sanitari, a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali la disabilità e le difficoltà di apprendimento ; |
"persone che beneficiano di minori opportunità": individui che incontrano barriere che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, linguistici , geografici o sanitari, a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali le disabilità fisiche, sensoriali e cognitive; garantire l'accessibilità è un obiettivo prioritario del programma, che deve essere anteposto agli aspetti quantitativi e finanziari ; |
Motivazione
Per garantire la parità di accesso alle opportunità è necessario affrontare ostacoli quali le barriere linguistiche o i disturbi dell'apprendimento.
Emendamento 32
Capo I, articolo 2, nuovo paragrafo 28 (Definizioni)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
"lingua straniera": qualsiasi altra lingua che non sia la prima lingua del discente; |
Motivazione
L'apprendimento di nuove lingue promosso da questo programma non dovrebbe essere limitato alle lingue ufficiali dell'UE.
Emendamento 33
Capo I, articolo 2, nuovo paragrafo 29 (Definizioni)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
"persone con disabilità": coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di eguaglianza con gli altri; |
Motivazione
Definizione del concetto in modo analogo a quello impiegato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 1, paragrafo 2.
Emendamento 34
Capo II, articolo 4, Azione chiave 1 – Mobilità ai fini dell'apprendimento
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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In materia di istruzione e formazione , il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:
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In materia di formazione e istruzione , il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1, che possono essere svolte anche in combinazione con progetti di scambio virtuali :
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Motivazione
(a-e) |
Le forme di mobilità ai fini dell'apprendimento dovrebbero essere rese accessibili anche per questo gruppo di persone e per questo settore di istruzione e dovrebbero consentire una preparazione adeguata nell'ottica di un'offerta di elevata qualità. |
(f) |
Incoraggiare e sostenere l'apprendimento e la formazione permanente con riferimento alle persone adulte nonché alle persone anziane per migliorarne le conoscenze e le competenze, per elevarne la qualità della vita, per favorirne l'inclusione e per diffondere l'identità europea a tutte le fasce d'età. |
(g) |
Nell'emendamento si fa riferimento esclusivamente all'ambito dell'istruzione formale e accademica, mentre è pertinente includere un punto relativo alla mobilità dei giovani e dei lavoratori del settore della gioventù nell'ambito dell'Azione chiave 1. |
Emendamento 35
Capo II, articolo 5, Azione chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e istituti
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:
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In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:
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Motivazione
I centri di eccellenza professionale possono raggiungere il loro obiettivo solo basandosi sulle strutture esistenti e collaborando con i soggetti interessati, anziché agire contro di loro.
Emendamento 36
Capo II, articolo 6, Azione chiave – 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:
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Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:
|
||||||||||||||||||||||||||
Motivazione
Si propone di articolare il programma Erasmus anche a livello macroregionale per sostenere le relative strategie di cooperazione economica, sociale e territoriale tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.
Emendamento 37
Capo II, articolo 7, Azioni Jean Monnet
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||||||||
Azioni Jean Monnet Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea tramite le seguenti azioni:
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Azioni Jean Monnet Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea tramite le seguenti azioni:
|
Motivazione
L'aggiunta proposta ha l'obiettivo di potenziare le azioni Jean Monnet previste dal programma.
Emendamento 38
Capo IV, articolo 11
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
Sarà inoltre sostenuta con una dotazione di bilancio la mobilità degli sportivi dilettanti nell'ambito delle relative competizioni, in particolare quella degli sportivi provenienti da zone remote, insulari o ultraperiferiche. |
Motivazione
È essenziale per sostenere la mobilità di questi atleti i quali, date le loro zone di origine, incontrano maggiori difficoltà a trasferirsi in occasione delle competizioni. La mobilità deve essere accessibile a tutti gli sportivi a parità di condizioni.
Emendamento 39
Capo IV, articolo 12
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||
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Motivazione
Molte attività vengono organizzate da organi locali e regionali di piccole dimensioni, pertanto sarebbe opportuno autorizzare tale riduzione per garantire un accesso più ampio e inclusivo.
Emendamento 40
Capo IV, articolo 14
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
6. […] |
6. […] 7. I fondi per la mobilità ai fini di apprendimento degli individui di cui all'articolo 4 sono adeguati al costo della vita reale, riveduto periodicamente, nella regione ospitante. |
Motivazione
È necessario adeguare il rimborso del costo della vita in un paese ospitante in funzione delle spese reali aggiornate nella specifica regione ospitante, poiché le medie nazionali possono essere ingannevoli.
Emendamento 41
Capo VIII, articolo 22, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese. |
Le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione, volta a dare visibilità ai diversi settori del programma , nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari, dalla scuola dell'infanzia fino all'università e alla formazione professionale superiore nei diversi media pertinenti e d'intesa con i soggetti interessati , riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese. |
Motivazione
Per poter raggiungere l'obiettivo di triplicare il numero dei partecipanti potenziali, sarà necessario tenere in debita considerazione i diversi settori del programma nella comunicazione verso l'esterno e verso l'interno, in modo da conseguire effetti moltiplicatori.
Emendamento 42
Capo IX, articolo 23, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti. |
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese misure tese a evitare la tassazione delle sovvenzioni, ad assicurare la portabilità dei diritti tra i sistemi sociali dell'UE e , ove possibile, alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti. |
Motivazione
Garantire coerenza con i precedenti considerando.
Emendamento 43
Capo IX, articolo 25, nuovo paragrafo 8
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
La Commissione istituisce un comitato consultivo in seno al quale i principali soggetti interessati, anche locali e regionali, forniscono una consulenza continua alla Commissione per quanto concerne l'attuazione del programma, contribuendo così a un miglior conseguimento degli obiettivi di quest'ultimo. |
Motivazione
Le esperienze positive maturate dall'Istituto federale per la formazione professionale (BIBB) in Germania con l'istituzione di un comitato consultivo degli utenti dovrebbero essere sfruttate anche dalla Commissione europea, al fine di coinvolgere i soggetti interessati in misura ancora maggiore nel programma e, in particolare, nella sua attuazione.
Emendamento 44
Capo IX, articolo 29, paragrafo 4
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE). In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie. |
Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono ricevere un marchio di eccellenza in segno di riconoscimento del loro elevato livello di qualità . Ciò potrebbe facilitare la loro candidatura ed eventuale selezione ai fini del finanziamento da altre fonti, compresi i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE). In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie. |
Motivazione
Il marchio di eccellenza è applicato con successo ai progetti di R&I. Si potrebbe pertanto considerare la possibilità di estenderlo ai progetti Erasmus.
Emendamento 45
Capo XII, articolo 31, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori. |
Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali oppure i soggetti interessati regionali pertinenti , possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori. |
Motivazione
Evidente.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Osservazioni generali
1. |
plaude all'obiettivo generale di sostenere lo sviluppo personale, formativo e professionale delle persone nel campo dell'istruzione informale, della formazione professionale, dell'istruzione superiore e dell'istruzione generale in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale come pure al rafforzamento dell'identità europea; questa importante opera inizia sul territorio, a livello locale e regionale, e deve essere connessa strettamente con il livello europeo; |
2. |
si compiace del fatto che la Commissione proponga un raddoppiamento del bilancio per il programma, ma considera difficilmente realizzabile l'obiettivo previsto di triplicare il numero di partecipanti al programma alle attuali condizioni e di renderlo più inclusivo sul piano sociale. Sarebbe inoltre auspicabile che in futuro si eliminassero i crescenti ostacoli amministrativi del programma; al tempo stesso, riconosce come buona pratica il ruolo di numerosi enti locali che contribuiscono finanziariamente al miglioramento del sostegno economico che ricevono i giovani beneficiari del programma Erasmus+; |
3. |
sostiene una ripartizione trasparente e uniforme delle risorse per l'intero periodo di sette anni, per consentire in particolare all'inizio del periodo di durata del programma un aumento dei mezzi finanziari e poter soddisfare le aspettative riposte nel programma. Il bilancio dovrebbe essere ripartito non solo tra i diversi settori dell'istruzione, includendo le università, ma in modo differenziato anche tra le diverse azioni chiave, affinché si possano individuare le quote gestite a livello centrale dalla Commissione e quelle gestite a livello decentrato negli Stati membri e nelle regioni; |
4. |
ritiene che, al fine di promuovere la partecipazione al programma, le borse di studio dovrebbero essere esenti da imposte, mentre la partecipazione dei soggetti con minori opportunità dovrebbe essere interamente coperta dalle sovvenzioni; |
5. |
chiede espressamente una sostanziale semplificazione della procedura di presentazione delle domande, della gestione dei progetti e degli obblighi in termini di documentazione per tutti i settori del programma; chiede che venga reintrodotto il sostegno alle "visite preparatorie"per la pianificazione delle domande; chiede che la piattaforma di lavoro telematica sia integrata e condivida le prestazioni disponibili nell'ambito di altre piattaforme di programmi europei, come quella di Orizzonte 2020, in modo che sia la fase di preparazione e presentazione delle proposte che quella di gestione dei progetti garantiscano la massima operatività e trasparenza ai beneficiari; inoltre, il marchio di eccellenza, che è applicato con successo ai progetti di R&I, potrebbe essere attribuito anche alle azioni di elevata qualità ammissibili nell'ambito del programma ma non finanziate a causa di vincoli di bilancio, allo scopo di facilitare la loro candidatura ed eventuale selezione ai fini del finanziamento da parte di altri strumenti finanziari dell'UE; |
6. |
evidenzia l'importanza dell'apprendimento permanente, e pertanto la necessità che il programma sostenga tutte le fasce di età e promuova allo stesso modo sia l'istruzione formale che quella non formale; sottolinea che l'istruzione non deve limitarsi a un mezzo per il miglioramento dell'occupabilità ma deve avere anche l'obiettivo più generale di consentire lo sviluppo delle persone, delle abilità e delle competenze in generale; |
7. |
ritiene opportuna la proposta della Commissione di rendere il programma più accessibile alle organizzazioni con poca o nessuna esperienza pertinente in termini di presentazione di domande o con una minore capacità operativa; pertanto accoglie con favore l'introduzione della misura specifica dei "partenariati su scala ridotta"; |
8. |
conviene con la Commissione sul fatto che il programma "Erasmus"proposto poggi sugli obiettivi di cui agli articoli 165 e 166 del TFUE e debba essere attuato nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il coinvolgimento degli enti, delle amministrazioni e delle istanze decisionali locali e regionali nella concezione, nell'attuazione e della gestione delle misure proposte costituisce un elemento fondamentale, poiché essi sono più vicini ai soggetti interessati, dispongono di competenze chiave nella politica di istruzione e formazione e svolgono un ruolo importante nella politica per la gioventù e il mercato del lavoro. Riconosce, a questo proposito, che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; |
9. |
si compiace del fatto che vengano incrementate e promosse in particolare le attività di mobilità e che si preveda di migliorare le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e ad attività sportive, culturali e di ricerca; inoltre accoglie con favore il fatto che in tale contesto venga espressamente menzionato anche il personale che opera su base volontaria; |
10. |
esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione europea abbia considerato i risultati della valutazione di medio termine dell'attuale programma Erasmus+ e abbia conservato la struttura del programma precedente; |
11. |
constata che il progetto di regolamento ha un carattere molto generale e lascia ampia flessibilità nell'attuazione; in tale contesto evidenzia l'importanza delle disposizioni di esecuzione e invita la Commissione a coinvolgere attivamente nella loro elaborazione gli Stati membri, le agenzie nazionali e i soggetti interessati, nonché il livello regionale; |
12. |
deplora il fatto che il programma non sarà più chiamato "Erasmus+", bensì "Erasmus". "Erasmus"è acronimo di "European Region Action Scheme for the Mobility of University Students", pertanto il CdR sottolinea la necessità di adottare misure adeguate volte a garantire la visibilità dei diversi settori di istruzione e delle diverse aree da sostenere, per assicurare che il marchio "Erasmus"venga associato a tutti i settori di istruzione, nonché a quello della gioventù e dello sport; |
13. |
accoglie positivamente il fatto che la maggior parte delle misure di mobilità, inclusi tutti i formati di mobilità per l'istruzione e la ricerca, in particolare la mobilità per gli alunni delle scuole, dovranno essere riunite in futuro sotto l'azione chiave 1 "mobilità ai fini dell'apprendimento per gli individui"; |
14. |
sostiene la necessità di consentire al Regno Unito, anche dopo la sua uscita dall'Unione europea, di continuare a partecipare al programma secondo le condizioni precedentemente stabilite, e si compiace del fatto che tale possibilità sia stata garantita dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), "Paesi terzi associati al programma"; |
15. |
invita a valutare se le opportunità di cooperazione virtuale create con questo programma debbano essere rese gradualmente accessibili anche a progetti di istruzione e formazione con istituti dei paesi mediterranei e di quelli africani; |
16. |
raccomanda di creare incentivi efficaci affinché vengano utilizzati mezzi di trasporto ecocompatibili nell'ambito di tutte le forme di mobilità ai fini dell'apprendimento, per rispettare il principio secondo il quale il 25 % delle spese dell'UE dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi in materia di clima; |
17. |
insiste sul fatto che i fondi e le specifiche sovvenzioni per la mobilità ai fini di apprendimento dovrebbero essere adeguati al costo della vita reale, riveduto periodicamente, nella regione ospitante; |
18. |
sostiene, nel campo della formazione e dell'istruzione, la necessità di mantenere e rafforzare i "partenariati strategici"gestiti a livello decentrato, poiché questa forma di collaborazione ha dato buoni risultati, mentre il nuovo concetto dei "partenariati per la cooperazione"sembra essere meno ambizioso; |
19. |
sottolinea il suo forte interesse a proseguire il dialogo tecnico con la Commissione su tale questione e, a questo proposito, pone in evidenza l'importanza della relazione sulla valutazione d'impatto che la Commissione presenterà a tempo debito sulla base dell'accordo di cooperazione con il CdR. |
Formazione e istruzione
20. |
deplora il fatto che le aziende continuino ad essere poco disposte a inviare apprendisti in altri paesi partecipanti al programma. In tale contesto dovrebbero essere creati incentivi e si dovrebbe promuovere maggiormente tale opportunità presso gli attori economici istituzionali, ad esempio le Camere di industria e commercio, nonché le imprese e loro organizzazioni e associazioni che prestano servizi di formazione, soprattutto a livello regionale e locale; |
21. |
esorta a riflettere sull'istituzione di un premio per l'"impresa europea", al fine di stimolare maggiormente le imprese e le aziende a orientare più marcatamente verso l'Europa i propri apprendisti e la loro formazione sfruttando le opportunità offerte da Erasmus; a tal fine, inoltre, invita la Commissione a istituire un registro delle imprese che partecipano al programma Erasmus, alle quali poter conferire il logo di "impresa Erasmus"; |
22. |
sostiene, nell'ambito della formazione professionale, la necessità di promuovere soggiorni all'estero di breve e lunga durata, per soddisfare le esigenze operative delle PMI, ma anche per venire incontro alle possibilità dei singoli partecipanti. Inoltre il programma dovrebbe sostenere misure di preparazione linguistica e interculturale con un'assistenza sistematica degli apprendisti durante il loro tirocinio; |
23. |
fa osservare che il gruppo destinatario dei discenti adulti è costituito da adulti di ogni età ed estrazione sociale, non solo da coloro che dispongono di scarse qualifiche (formali); |
24. |
richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'"istruzione degli adulti"deve essere promossa nell'ottica di un'ampia concezione dell'istruzione e non deve essere limitata all'"aggiornamento professionale". Nell'ambito dell'istruzione degli adulti si deve tenere conto sia dei liberi professionisti sia dei volontari; |
25. |
si compiace per l'ampliamento della mobilità ai fini dell'apprendimento nel campo scolastico, soprattutto per la possibilità di progetti di mobilità individuale; chiede tuttavia che vengano parallelamente elaborate delle soluzioni strategiche in grado, oltre che di sostenere la mobilità degli studenti, anche di facilitare le possibilità di ritorno nella regione di origine; |
26. |
accoglie favorevolmente l'introduzione delle "reti di università europee", pur consapevole del possibile aumento dell'onere di bilancio; sottolinea che le reti europee devono essere avviate, sostenute e guidate dalle università, al fine di rafforzare in modo duraturo il panorama universitario in Europa mediante il triangolo della conoscenza (istruzione, ricerca, innovazione), con il finanziamento da parte delle amministrazioni pubbliche che le sostengono e integrando i finanziamenti privati; |
27. |
raccomanda, soprattutto nell'ambito della formazione professionale, la creazione di "scuole europee", sul modello delle "università europee", volte a promuovere una cooperazione duratura tra istituti di diversi Stati membri nel campo dello scambio di giovani e di personale, del coordinamento dei programmi di studio e della cooperazione virtuale; |
28. |
si compiace per l'estensione delle azioni Jean Monnet dal campo dell'istruzione superiore ad altri settori dell'istruzione e della formazione professionale e per la conseguente trasmissione di conoscenze su questioni riguardanti l'integrazione nell'UE a un pubblico più ampio. |
Gioventù
29. |
raccomanda di considerare maggiormente come beneficiari potenziali gli istituti locali e regionali esistenti che operano nel campo della gioventù; |
30. |
approva il fatto che la nuova iniziativa "DiscoverEU"offrirà ai giovani a partire dai 18 anni l'opportunità di scoprire altri paesi dell'UE, viaggiando in treno in un arco di tempo limitato, ma fa osservare che, benché tale programma debba avere una forte componente di apprendimento, questo non dovrebbe andare a scapito della mobilità ai fini dell'apprendimento, che dovrebbe rimanere la principale attività del programma Erasmus; sottolinea che sarebbe auspicabile che tutti i giovani dell'UE potessero usufruire di questa opportunità di incontro, per conoscere la diversità, la cultura, la natura e le persone, indipendentemente dalle condizioni finanziarie dei genitori; esorta a dare la priorità a partenariati pubblico-privati per il finanziamento, in particolare con operatori del settore della mobilità e del turismo; |
31. |
esprime compiacimento per la coerenza con la nuova strategia dell'UE per la gioventù e con altre iniziative in materia di gioventù come, ad esempio, il corpo europeo di solidarietà. |
Sport
32. |
evidenzia l'importanza particolare degli eventi sportivi senza scopo di lucro e ritiene proficuo incrementare il massimale finora applicato del 10 % del bilancio destinato allo sport che può essere impiegato per eventi sportivi; si esprime a favore della promozione futura anche di eventi di dimensioni minori con meno di 10 paesi partecipanti al programma; |
33. |
insiste sulla necessità di ampliare considerevolmente il numero dei paesi del programma in particolare per lo sport di base, poiché tradizionalmente lo sport europeo va ben oltre i confini dell'Unione europea. |
Bruxelles, 6 febbraio 2019
Il Presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) COM(2018) [].
(2) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
(3) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
(4) In particolare il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.
(5) In particolare il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/74 |
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea»
(2019/C 168/09)
Relatrice generale: |
Anna MAGYAR (HU/EPP), vicepresidente del consiglio provinciale di Csongrád |
Testo di riferimento: |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l’azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio. Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader svoltasi a Salisburgo il 19 e 20 settembre 2018 COM(2018) 631 final |
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
COM(2018) 631 final - articolo 2, paragrafo 16
Definizioni
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
«personale operativo»: le guardie di frontiera, le scorte per i rimpatri, gli esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente facente parte del «corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea». Conformemente alle tre categorie definite all’articolo 55, paragrafo 1, il personale operativo è alle dipendenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di personale statutario (categoria 1), oppure è distaccato presso l’Agenzia dagli Stati membri (categoria 2), oppure è messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata (categori a 3). I membri del personale operativo agiscono in qualità di membri delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o delle squadre per il rimpatrio dotati di poteri esecutivi. Il personale operativo comprende anche il personale statutario responsabile del funzionamento dell’unità centrale ETIAS; |
«personale operativo»: le guardie di frontiera, le scorte per i rimpatri, gli esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente facente parte del «corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea». Conformemente alle quattro categorie definite all’articolo 55, paragrafo 1, il personale operativo è alle dipendenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di personale statutario (categoria 1), oppure è distaccato presso l’Agenzia dagli Stati membri (categoria 2), oppure è messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata o per interventi di reazione rapida (categori e 3 e 4 ). I membri del personale operativo agiscono in qualità di membri delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o delle squadre per il rimpatrio. I membri del personale di cui alle categorie 2, 3 e 4 possono esercitare poteri esecutivi. Il personale operativo comprende anche il personale statutario responsabile del funzionamento dell’unità centrale ETIAS; |
Motivazione
—
Emendamento 2
COM(2018) 631 final - articolo 3, lettera a)
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Tra le principali attività di gestione delle frontiere occorre anche includere soluzioni operative per combattere la criminalità transfrontaliera.
Emendamento 3
COM(2018) 631 final - articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7
Ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
(4) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 118 riguardo allo sviluppo di una politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere , sulla base dell’analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’articolo 30, paragrafo 2. L’atto delegato definisce le priorità politiche e fornisce gli orientamenti strategici per i quattro anni successivi in merito agli elementi di cui all’articolo 3. […] (6) Al fine di attuare l’atto delegato di cui al paragrafo 4, gli Stati membri definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere, in stretta cooperazione con tutte le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere e del rimpatrio. Dette strategie nazionali sono conformi all’articolo 3, all’atto delegato di cui al paragrafo 4 e alla strategia tecnica e operativa di cui al paragrafo 5. (7) Quarantadue mesi dopo l’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia, effettua una valutazione approfondita dell’attuazione dell’atto delegato. I risultati della valutazione sono presi in considerazione nella preparazione del ciclo successivo. |
(4) Entro [da completare] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un progetto di politica strategica pluriennale per il primo ciclo politico strategico pluriennale , sulla base dell’analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’articolo 30, paragrafo 2. Entro [da completare] dalla suddetta presentazione da parte della Commissione, è convocata una riunione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione per discutere il progetto di politica strategica pluriennale. In seguito a tale discussione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 118, per sviluppare una politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere . L’atto delegato definisce le priorità politiche e fornisce gli orientamenti strategici per i quattro anni successivi in merito agli elementi di cui all’articolo 3. […] (6) Al fine di attuare l’atto delegato di cui al paragrafo 4, gli Stati membri definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere, in stretta cooperazione con tutte le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere e del rimpatrio e in consultazione con le autorità regionali e locali pertinenti dei territori subnazionali interessati . Dette strategie nazionali sono conformi all’articolo 3, all’atto delegato di cui al paragrafo 4 e alla strategia tecnica e operativa di cui al paragrafo 5. (7) Quarantadue mesi dopo l’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia, effettua una valutazione approfondita dell’attuazione dell’atto delegato. I risultati della valutazione sono presi in considerazione nella preparazione del ciclo successivo. La Commissione trasmette la valutazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato europeo delle regioni. |
Motivazione
Le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere dovrebbero essere oggetto di consultazione con gli enti locali e regionali i cui territori siano notevolmente interessati da forti flussi migratori in corso, potenziali o prevedibili o da altre sfide che abbiano gravi ripercussioni a livello locale o regionale. Inoltre, la Commissione dovrebbe riferire ai colegislatori europei (emendamento 23 al progetto di parere della commissione LIBE) nonché all’organo politico dell’UE che rappresenta gli enti locali e regionali.
Emendamento 4
COM(2018) 631 final - articolo 21, paragrafi 1 e 3
Centro nazionale di coordinamento
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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(1) Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l’Agenzia. Ogni Stato membro comunica l’istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l’Agenzia. […] (3) Il centro nazionale di coordinamento:
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(1) Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne a livello nazionale e, se del caso , con le autorità regionali e locali interessate, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l’Agenzia. Ogni Stato membro comunica l’istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l’Agenzia. […] (3) Il centro nazionale di coordinamento:
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Motivazione
L’emendamento mira a garantire una trasmissione e uno scambio adeguati di informazioni con il livello locale e regionale, quando questo è interessato.
Emendamento 5
COM(2018) 631 final - articolo 39, paragrafo 3, lettera m)
Piano operativo per le operazioni congiunte
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Nel corso di un’operazione congiunta occorre anche mettere a punto una procedura accelerata per i cittadini di paesi terzi che entrano illegalmente nel territorio di uno Stato membro, in modo da poter emettere una decisione di rimpatrio nel più breve tempo possibile.
Emendamento 6
COM(2018) 631 final - articolo 55, paragrafo 1
Corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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1. L’Agenzia comprende un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea composto da un personale operativo di 10 000 membri. Il corpo permanente è formato dalle tre seguenti categorie di personale conformemente al piano annuale delle disponibilità di cui all’allegato I:
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1. L’Agenzia comprende un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea composto da un personale operativo di 10 000 membri. Il corpo permanente è formato dalle quattro seguenti categorie di personale conformemente al piano annuale delle disponibilità di cui all’allegato I:
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Motivazione
L’aggiunta di una quarta categoria di personale operativo consentirebbe, da un lato, di alleviare un eventuale onere per gli enti locali e regionali in termini di impiego di personale e, dall’altro, di integrare il corpo permanente per effettuare interventi rapidi alle frontiere (cfr. gli emendamenti 55 e 64 al progetto di relazione della commissione LIBE).
Emendamento 7
COM(2018) 631 final - articolo 64, paragrafo 6
Parco attrezzature tecniche
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
[…] Se il numero minimo di attrezzature tecniche dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le tali operazioni, l’Agenzia lo rivede in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri. |
[…] Se il numero minimo di attrezzature tecniche dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le tali operazioni, l’Agenzia lo rivede e assicura che tali attrezzature siano disponibili , in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri. |
Motivazione
Al fine di garantire l’attuazione dei piani operativi, l’Agenzia, ove opportuno, garantisce la disponibilità di un numero minimo di attrezzature tecniche, dopo aver esaminato le esigenze dei singoli piani operativi.
Emendamento 8
COM(2018) 631 final - articolo 84, paragrafo 1
Documento di accreditamento
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Ogni documento deve contenere il numero di identificazione specifico del titolare della carta, che va assegnato in base al tipo di missione e al ruolo svolto dall’interessato in tale ambito. Un numero di identificazione specifico contribuirà anche ad accelerare l’identificazione nel sistema di registrazione.
Emendamento 9
COM(2018) 631 final - articolo 102, paragrafi da 4 a 6
Riunioni del consiglio di amministrazione
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
4. L’Irlanda è invitata a partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione. 5. Il Regno Unito è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione che hanno luogo prima della data del recesso del Regno Unito dall’Unione. 6. Sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione anche rappresentanti dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e di Europol. Il consiglio di amministrazione può invitare inoltre un rappresentante delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione competenti. |
4. L’Irlanda è invitata a partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione in qualità di osservatrice . 5. Il Regno Unito è invitato a partecipare, in qualità di osservatore , alle riunioni del consiglio di amministrazione che hanno luogo prima della data del recesso del Regno Unito dall’Unione. 6. Sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione, in qualità di osservatori , anche rappresentanti dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e di Europol. Il consiglio di amministrazione può invitare inoltre un rappresentante delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione competenti affinché svolga la funzione di osservatore . |
Motivazione
Solo i membri hanno diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione. Altri soggetti sono invitati e possono partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, senza diritto di voto.
Emendamento 10
COM(2018) 631 final - articolo 116, paragrafo 1
Valutazione
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Ai sensi dell’articolo 4, l’Agenzia garantisce l’esistenza della guardia di frontiera e costiera europea.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
1. |
ribadisce la necessità di potenziare il ruolo di sostegno e il mandato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (in prosieguo «l’Agenzia»), segnatamente per quanto riguarda la cooperazione con i paesi terzi, al fine di garantire una protezione efficace delle frontiere esterne dell’UE, come pure di intensificare considerevolmente l’effettivo rimpatrio dei migranti irregolari. Nel contempo, fa notare che il conferimento di un mandato più ampio comporta la necessità di rafforzare le tutele volte a garantire che tutte le azioni dell’Agenzia rispettino pienamente i diritti fondamentali e gli obblighi internazionali dell’UE e dei suoi Stati membri, in particolare il principio di non respingimento, e a evitare il coinvolgimento dell’Agenzia in qualsiasi operazione in cui non possa essere garantito il rispetto di tali diritti; |
2. |
riconosce che un controllo efficace delle frontiere esterne dell’Unione è parte integrante e importante di una politica globale dell’UE in materia di migrazione, e che in tale contesto può rendersi necessario il proposto rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea; sottolinea tuttavia, come già affermato in un suo recente parere sul Fondo Asilo e migrazione, che l’aumento delle risorse finanziarie e operative per la protezione delle frontiere deve essere accompagnato da uno sforzo corrispondente per potenziare anche gli altri aspetti della politica dell’UE in materia di migrazione, in modo da garantire un approccio equilibrato; |
3. |
sottolinea che la libera circolazione dei cittadini dell’UE è una delle maggiori realizzazioni dell’UE, e che, in uno spazio senza frontiere interne, la migrazione di persone prive di documenti attraverso le frontiere esterne produce gravi conseguenze per il funzionamento del sistema Schengen, sul piano giuridico, economico e della sicurezza; |
4. |
pone l’accento sul fatto che il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne compromette gravemente la possibilità delle regioni limitrofe di cooperare tra loro, oltre ad avere gravi ripercussioni sulle economie regionali, e che, di conseguenza, è essenziale garantire controlli efficaci alle frontiere esterne; |
5. |
sottolinea che una protezione efficace delle frontiere esterne non solo contribuisce a combattere la tratta di esseri umani e a mettere fine all’attività dei trafficanti di esseri umani, evitando così le sue tragiche conseguenze in termini di perdita di vite umane, ma può anche contribuire alla prevenzione di determinate minacce alla sicurezza interna, all’ordine pubblico e alla salute dei cittadini nei territori degli enti locali e regionali e in particolare in quelli situati lungo le frontiere esterne dell’UE; |
6. |
ritiene che, affinché la politica in materia di migrazione funzioni bene, la condizione preliminare sia l’adozione di un approccio globale alla questione migratoria, che preveda il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell’UE come anche un sistema europeo comune di asilo ben funzionante, un approccio comune alla questione delle persone bisognose di protezione internazionale, un sistema coerente di percorsi legali di migrazione e una politica assai più coerente nell’affrontare la dimensione esterna e le cause dei flussi migratori; |
7. |
sottolinea che una politica efficace in materia di rimpatri è un elemento cruciale di tale approccio globale alla questione migratoria, e che l’Agenzia deve quindi essere in grado di sostenere gli Stati membri riguardo ai rimpatri, nel rispetto del diritto internazionale e unionale, garantendo l’osservanza del principio di non respingimento; |
8. |
accoglie con favore il potenziamento del mandato dell’Agenzia al fine di garantire un sostegno globale agli Stati membri e ai paesi terzi riguardo a operazioni di rimpatrio efficaci ed umane. Ciò può anche implicare, in alcuni casi specifici, la possibilità di fornire sostegno operativo ai paesi terzi, su loro richiesta, senza limitazioni geografiche e al fine di evitare l’aggravarsi delle situazioni di crisi, a condizione che, in tali casi, vi siano tutele e garanzie chiare del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale nonché meccanismi idonei a garantire che l’Agenzia risponda del suo operato nei territori non soggetti alla giurisdizione degli Stati membri; |
9. |
sottolinea che la protezione delle frontiere esterne è una competenza congiunta dell’UE e degli Stati membri e che il nuovo regolamento proposto dovrebbe affidare chiaramente alla Commissione europea la supervisione e il coordinamento dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione; |
10. |
riconosce la necessità che gli Stati membri siano tenuti a contribuire alle operazioni congiunte dell’Agenzia, ma esprime preoccupazione per la proposta di creare un corpo permanente composto da un personale operativo che può raggiungere i 10 000 effettivi, dato che l’impiego di guardie di frontiera nazionali e altro personale nazionale da parte dell’Agenzia potrebbe risolversi in una «fuga di cervelli»; sottolinea che la creazione di queste nuove strutture non deve tradursi in un onere supplementare per gli enti locali e regionali, specie nelle regioni di frontiera, né compromettere l’adempimento dei compiti svolti alle frontiere esterne dalle strutture nazionali, regionali o locali esistenti, e propone pertanto di istituire in modo più realistico e graduale il corpo permanente di cui all’allegato I; |
11. |
è preoccupato per la mancanza di una valutazione appropriata di diversi aspetti dell’impatto della proposta, compreso il suo potenziale impatto territoriale, e reputa necessario che si studino i modi di far sì che l’Agenzia svolga il suo ruolo di sostegno nel modo economicamente più efficiente possibile. Tale valutazione d’impatto dovrebbe considerare anche le implicazioni finanziarie, sia in condizioni normali che in situazioni di crisi, nonché le complesse questioni giuridiche che potrebbero sorgere in particolare in relazione alle operazioni effettuate al di fuori del territorio dell’UE; |
12. |
pone l’accento sul contesto multiattoriale in cui ha luogo la gestione delle frontiere e sul ruolo che il livello locale e regionale può svolgere in tale contesto, come si evince dall’articolo 22 del regolamento proposto; e a tale proposito osserva che gli enti locali e regionali interessati (ad esempio quelli che amministrano regioni costiere e di frontiera) dovrebbero essere adeguatamente coinvolti nello scambio di informazioni, in particolare in connessione con i centri nazionali di coordinamento (articolo 21), e nella preparazione delle strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere (articolo 8); |
13. |
sottolinea che la migrazione irregolare sottopone a notevoli pressioni gli enti locali e regionali, ponendoli di fronte alla sfida di garantire un certo numero di servizi pubblici mirati alle persone nei cui confronti abbiamo l’obbligo internazionale di offrire rifugio ed asilo; e richiama pertanto l’attenzione sulla cruciale importanza di garantire un rapido rimpatrio dei richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta e il rispetto dei canali legali di migrazione; |
14. |
ritiene che la protezione delle frontiere esterne dell’UE sia interesse comune, e che gli obiettivi del regolamento proposto non possano essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale, ragion per cui tale normativa risulta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. |
Bruxelles, 6 febbraio 2019
Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/81 |
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Sicurezza stradale e mobilità automatizzata»
(2019/C 168/10)
Relatore: |
Relatore: József RIBÁNYI (HU/PPE) vicepresidente del consiglio provinciale di Tolna |
Testi di riferimento: |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso la mobilità automatizzata: una strategia dell'UE per la mobilità del futuro COM(2018) 283 final Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L'Europa in movimento. Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita COM(2018) 293 final Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali COM(2018) 274 final |
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2018) 274 – final)
Emendamento 1
Considerando 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Gran parte degli incidenti stradali si verifica su una piccola parte di strade, in cui il volume di traffico e la velocità sono elevati e in cui vi è un'ampia gamma di traffico che viaggia a velocità diverse. Pertanto, la limitata estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2008/96/CE alle autostrade e alle strade principali oltre la rete TEN-T dovrebbe contribuire in misura significativa a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali in tutta l'Unione. |
Gran parte degli incidenti stradali si verifica su una piccola parte di strade, in cui il volume di traffico e la velocità sono elevati e in cui vi è un'ampia gamma di traffico che viaggia a velocità diverse. Pertanto, l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2008/96/CE alle autostrade e alle altre strade principali oltre la rete TEN-T dovrebbe contribuire in misura significativa a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali in tutta l'Unione e a garantire lo stesso, elevato livello di sicurezza per tutti gli utenti della strada . È indispensabile coinvolgere i soggetti regionali e locali nell'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva, specie per quanto riguarda la determinazione dei tratti stradali interessati dalla regolamentazione. In tal modo si garantirà la conformità della proposta della Commissione con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. |
Motivazione
L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva è limitata alle autostrade e alle altre strade principali in base alle classificazioni nazionali.
La conoscenza del territorio di cui dispongono i soggetti regionali e locali garantisce che l'estensione del campo di applicazione della direttiva ad ulteriori tratti stradali sia effettivamente giustificata. Ove la proposta estensione del campo di applicazione venga eseguita attraverso un approccio di governance a più livelli e in conformità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, essa favorirà l'armonizzazione delle disposizioni in materia di sicurezza per tutti i cittadini dell'Unione.
Emendamento 2
Nuovo considerando dopo il considerando 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
|
Per garantire che tale estensione dell'ambito di applicazione produca l'effetto desiderato, è logico che le altre strade primarie comprendano almeno quelle strade che collegano importanti città o regioni appartenenti alla categoria di strade più elevata al di sotto della categoria "autostrada"nella classificazione stradale nazionale. |
Motivazione
La direttiva dovrebbe concentrarsi in particolare sulle strade importanti per l'UE, ossia le strade che collegano importanti città o regioni.
Emendamento 3
Considerando 6
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Inoltre, l'applicazione obbligatoria delle procedure della direttiva 2008/96/CE a qualsiasi progetto di infrastruttura stradale fuori delle aree urbane completato mediante fondi dell'UE dovrebbe fare sì che i fondi dell'Unione non siano utilizzati per costruire strade poco sicure. |
Inoltre, l'applicazione obbligatoria delle procedure della direttiva 2008/96/CE a qualsiasi progetto di infrastruttura stradale fuori delle aree urbane completato mediante fondi dell'UE dovrebbe fare sì che i fondi dell'Unione non siano utilizzati per costruire strade poco sicure. Analogamente, è opportuno prestare attenzione alla situazione relativa alle strade poco sicure esistenti. In tale ambito, i programmi di sviluppo dei trasporti regionali dispongono di un finanziamento quattro volte superiore a quello destinato al meccanismo per collegare l'Europa; in entrambi i casi sono disponibili dotazioni finanziarie per la pianificazione e la realizzazione di nuovi tratti stradali, pertanto dovrebbero essere stanziati finanziamenti adeguati per il miglioramento delle strade esistenti. Nell'attuare ciò, è raccomandabile considerare misure con cui le regioni e le città più piccole dovrebbero essere messe in grado di effettuare gli investimenti richiesti per la GSIS. |
Motivazione
Il trasporto stradale sicuro dovrebbe essere accessibile in tutte le regioni e le zone abitate in Europa, il che richiede fonti finanziarie mirate per la pianificazione, la realizzazione e il funzionamento, soprattutto nelle regioni che non dispongono delle risorse finanziarie e dei mezzi richiesti a tali scopi. Tenuto conto del fatto che i nuovi tratti stradali sono soggetti a norme più rigide di autorizzazione in termini di sicurezza stradale, le strade esistenti necessitano di una revisione sistematica al fine di soddisfare i criteri riguardanti la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GSIS).
Emendamento 4
Considerando 7
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
La valutazione delle strade a livello di rete basata sul rischio è risultata uno strumento efficiente ed efficace per individuare i tratti della rete che devono essere oggetto di ispezioni di sicurezza stradale più dettagliate e per definire le priorità di investimento secondo l'apporto potenziale in termini di miglioramento della sicurezza su tutta la rete. L'intera rete stradale oggetto di questa direttiva deve essere quindi sistematicamente valutata per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione. |
La valutazione delle strade a livello di rete basata sul rischio è risultata uno strumento efficiente ed efficace per individuare i tratti della rete che devono essere oggetto di ispezioni di sicurezza stradale più dettagliate e per definire le priorità di investimento secondo l'apporto potenziale in termini di miglioramento della sicurezza su tutta la rete. L'intera rete stradale oggetto di questa direttiva deve essere quindi sistematicamente valutata per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione. Il trasporto stradale sicuro dovrebbe essere accessibile in tutte le regioni e zone abitate in Europa, pertanto la metodologia della valutazione delle strade a livello di rete basata sul rischio dovrebbe tenere conto della governance multilivello. Alle unità territoriali di livello più elevato dovrebbero essere attribuite funzioni di coordinamento nell'ambito della GSIS, mentre le funzioni detenute dallo Stato e dai comuni dovrebbero essere sincronizzate. |
Motivazione
Dato che la sicurezza stradale rientra nella visione futura delle zone abitate e delle regioni, le unità territoriali pertinenti dovrebbero apportare il loro contributo in tal senso, secondo il loro livello di competenza. Tale aspetto rende essenziale la sincronizzazione delle funzioni svolte dai comuni e dallo Stato.
Emendamento 5
Considerando 10
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Il livello di sicurezza delle strade esistenti dovrebbe essere migliorato, concentrando gli investimenti sui tratti che presentano la concentrazione più elevata di incidenti e il maggiore potenziale di riduzione degli stessi. |
Il livello di sicurezza delle strade esistenti dovrebbe essere migliorato, concentrando gli investimenti sui tratti che presentano la concentrazione più elevata di incidenti e il maggiore potenziale di riduzione degli stessi. Nel fare ciò, le infrastrutture fisiche e digitali delle strade pubbliche oggetto della direttiva dovrebbero essere sviluppate parallelamente. A tal riguardo, i veicoli automatizzati dotati di un sistema di adattamento della velocità di crociera e di sistemi di supporto per il controllo del traffico dovrebbero contribuire a consentire una gestione del traffico sicura ed efficace. Un'attenzione specifica dev'essere dedicata alle regioni piccole, ultraperiferiche e confrontate a sfide demografiche, affinché anch'esse siano in grado di garantire la disponibilità universale delle infrastrutture digitali. |
Motivazione
La sicurezza stradale costituisce una questione complessa e presenta anche aspetti correlati alle economie di scala che devono essere presi in considerazione. In tal senso, concentrare gli investimenti sui tratti che presentano il tasso più elevato di incidenti e mortalità dovrebbe implicare lo sviluppo delle infrastrutture fisiche e digitali complesse, nonché la facilitazione dell'uso esteso di veicoli automatizzati dotati di un sistema di adattamento della velocità di crociera e dell'applicazione di tecnologie di trasporto.
Emendamento 6
Considerando 12
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Gli utenti della strada vulnerabili hanno costituito il 46% delle vittime di incidenti stradali nell'Unione nel 2016. Assicurare che gli interessi di questi utenti siano considerati in tutte le procedure di GSIS dovrebbe quindi migliorarne la sicurezza sulla strada. |
Gli utenti della strada vulnerabili hanno costituito il 46% delle vittime di incidenti stradali nell'Unione nel 2016. Assicurare che gli interessi di questi utenti siano considerati in tutte le procedure di GSIS dovrebbe quindi migliorarne la sicurezza sulla strada. L'obiettivo riguardante la modalità con cui evitare o gestire le emergenze nell'ambito dei trasporti che coinvolgono pedoni, ciclisti e motociclisti dovrebbe essere affrontato mediante strumenti di istruzione e formazione, nonché tramite lo sviluppo di infrastrutture che rispondano a standard obbligatori di qualità in modo da contribuire alla mobilità e alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. In pratica, si tratta di realizzare parallelamente segnaletica orizzontale, segnaletica verticale e passaggi pedonali sufficienti, specie in prossimità delle fermate dei trasporti pubblici e di edifici pubblici, nonché di costruire piste ciclabili e marciapiedi (separati e sopraelevati) lungo tutti i tratti stradali. |
Emendamento 7
Considerando 13
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
La progettazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale rappresentano un elemento importante per la sicurezza delle infrastrutture stradali, soprattutto alla luce dello sviluppo di veicoli dotati di sistemi di assistenza alla guida o di livelli di automazione più elevati. In particolare, è necessario fare in modo che la segnaletica orizzontale e verticale possa essere riconosciuta in modo facile e affidabile da tali veicoli. |
La progettazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale rappresentano un elemento importante per la sicurezza delle infrastrutture stradali, soprattutto alla luce dello sviluppo di veicoli dotati di sistemi di assistenza alla guida o di livelli di automazione più elevati. In particolare, è necessario fare in modo che la segnaletica orizzontale e verticale possa essere riconosciuta in modo facile e affidabile da tali veicoli. Analogamente, infrastrutture stradali intelligenti dotate di segnaletica orizzontale e segnaletica verticale intelligenti contribuiscono alla sicurezza stradale nelle regioni e nelle città europee. È inoltre opportuno prestare attenzione alle condizioni climatiche presenti in queste città e regioni perché, ad esempio, l'installazione di sensori sui marciapiedi e dei segnali è soggetta alle condizioni climatiche locali. Inoltre, tali sensori devono essere in grado di percepire anche gli utenti della strada vulnerabili e non connessi. |
Motivazione
Il trasporto stradale sicuro dovrebbe includere l'installazione di segnaletica orizzontale, segnaletica verticale e segnali riconoscibili in qualsiasi condizione climatica.
Emendamento 8
Aggiungere un nuovo considerando dopo il considerando 18
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Lo svolgimento della valutazione delle strade a livello di rete e di ispezioni di sicurezza stradale dovrebbe basarsi su scadenze di attuazione realistiche, tenendo conto delle capacità amministrative e finanziarie degli attori nazionali, regionali e locali coinvolti nella pianificazione e realizzazione della GSIS, soprattutto nelle regioni europee rurali, montane, ultraperiferiche e arretrate. |
Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 1, punto 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
La presente direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. |
La presente direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete transeuropea, alle autostrade e alle altre strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. |
Motivazione
L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva è limitata alle autostrade e alle altre strade principali in base alle classificazioni nazionali.
Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 1. Inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 2:
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
|
Ciascuno Stato membro designa le strade principali nel suo territorio tenendo conto della propria classificazione stradale vigente, previa adeguata consultazione degli enti locali e regionali competenti. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le strade principali nel suo territorio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Gli Stati membri notificano eventuali modifiche successive. |
Motivazione
In linea con il principio di sussidiarietà, la decisione in merito alla classificazione della rete stradale spetta agli Stati membri.
Emendamento 11
Articolo 1, inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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(2 bis) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 6: La Commissione, basandosi sull'esperienza di tutte le autorità nazionali, regionali e locali competenti in materia di trasporti, stabilisce orientamenti con specifiche tecniche precise per la realizzazione e la manutenzione di "zone di tolleranza"ai bordi delle strade (strade tracciate in modo intelligente per evitare che gli errori di guida abbiano immediatamente conseguenze gravi) e ne promuove l'attuazione da parte dei responsabili dei controlli e della pianificazione delle infrastrutture dei trasporti. La Commissione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per aiutare l'autorità competente nell'attuazione degli orientamenti. |
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
Il COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
"Verso la mobilità automatizzata"– tecnologia, infrastruttura e coesione
1. |
riconosce che, se da un lato la mobilità connessa e automatizzata riguarda le infrastrutture stradali, dall'altro è una questione che concerne anche i veicoli; sottolinea che nelle zone rurali si dovrebbe dare priorità allo sviluppo dei veicoli intelligenti, mentre nelle aree urbane si dovrebbe rivolgere maggiore attenzione allo sviluppo di strade più intelligenti; |
2. |
richiama l'attenzione sul fatto che l'armonizzazione nel tempo e nello spazio delle forme di trasporto richiede l'estensione dell'utilizzo della mobilità automatizzata; viene evidenziata l'importanza nel sistema di traffico misto (veicoli a guida umana, assistita e automatizzata) di creare zone di traffico appositamente ideate per evitare gravi problemi di congestione; |
3. |
sottolinea il potenziale contributo che la mobilità automatizzata apporterebbe agli obiettivi dell'UE in materia di coesione, osservando in particolare che tali servizi potrebbero ridurre le disparità intraregionali e rendere più conveniente il pendolarismo su lunga distanza, aiutando così ad attenuare la saturazione delle principali aree urbane; |
4. |
mette in evidenza il fatto che la capacità dei veicoli automatizzati in termini di servizi di raccordo contribuisce al raggiungimento degli snodi di trasporto come parte del trasporto integrato; il CdR mette in luce i benefici della diffusione delle soluzioni senza conducente nelle zone rurali al fine di fornire una forma di trasporto flessibile sui raccordi stradali per autobus e treni; |
5. |
osserva inoltre, a tale proposito, che i trasporti pubblici sono in gran parte di competenza degli enti locali e regionali, e invita la Commissione a fornire un quadro di riferimento e indicazioni adeguate per le regioni e le comunità che desiderino integrare i sistemi di biglietteria e gli orari dei rispettivi trasporti pubblici, nonché i rispettivi sistemi di raccordo ("feederaggio") per i veicoli privati, ad un livello amministrativo superiore (regionale, nazionale o europeo), in linea con le pratiche seguite dagli operatori del mercato; |
6. |
osserva che nei periodi di punta del traffico e nei periodi di minore intensità, la mobilità automatizzata può offrire prezzi flessibili e la possibilità di effettuare prenotazioni, consentendo un utilizzo più uniforme delle capacità; sostiene inoltre che, grazie alla biglietteria integrata, una serie di garanzie contro eventuali ritardi/cancellazioni dei servizi di trasporto automatizzati evita un arrivo tardivo o un mancato arrivo; e reputa di fondamentale importanza che questa maggiore flessibilità sia impiegata per migliorare i trasporti pubblici, così da ridurre le emissioni e il rumore del traffico dei veicoli, ma anche da rendere più accessibile a tutti e più egalitario il sistema dei trasporti; |
7. |
ritiene che, se da un lato nel trasporto di merci automatizzato i convogli di autocarri a guida semiautomatica (platooning) possono essere utilizzati nelle gallerie, dall'altro tale soluzione non è adatta per il trasporto urbano, caratterizzato da un'interazione complessa di utenti della strada. Le regioni devono avere l'opportunità di influenzare il processo decisionale riguardante le prove su più vasta scala di veicoli automatizzati, per cui potrebbero essere necessarie disposizioni speciali; |
8. |
evidenzia il considerevole potenziale delle fonti energetiche rinnovabili a livello decentralizzato per l'alimentazione dei veicoli automatizzati e raccomanda che l'energia richiesta per il funzionamento delle infrastrutture stradali intelligenti venga fornita mediante le reti locali intelligenti; |
9. |
fa riferimento alle sfide riguardanti l'interoperabilità delle diverse tipologie di guida autonoma e sottolinea che sarà necessaria l'armonizzazione dei vari livelli di guida autonoma applicati dai diversi continenti per un utilizzo sicuro delle tecnologie assistite o automatizzate pertinenti all'interno del continente europeo; il CdR evidenzia altresì le questioni di natura etica legate alle automobili europee con pilota automatico (livello 5), mentre nella guida semi-automatizzata o assistita (livelli da 1 a 4), si dovrebbero affrontare i problemi connessi ai costi aggiuntivi e alla complessità della guida; è opportuno dedicare un'attenzione particolare all'impatto sulla sicurezza stradale di un parco veicoli costituito in gran parte da veicoli con guida semi-automatizzata o assistita; |
10. |
propone che la formazione per ottenere la patente di guida dovrebbe tenere conto delle tecnologie impiegate nei sistemi di guida assistita; ritiene a tale riguardo che l'industria automobilistica, insieme ai comuni, potrebbe offrire corsi di formazione e aree destinate a tale scopo per i conducenti privati e per quelli professionali; rammenta il contributo importante della costruzione e dell'ammodernamento delle infrastrutture in termini di coesione territoriale e convergenza economica, osservando al contempo che gli investimenti nelle infrastrutture nell'UE continuano a essere considerevolmente inferiori ai livelli precedenti alla crisi; sottolinea, in tale contesto, che è importante garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per l'ammodernamento delle infrastrutture e le misure relative alla sicurezza stradale per i prossimi anni, tra cui il supporto alle regioni più piccole e arretrate e lo sviluppo di capacità; nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 come proposto, sarà particolarmente critica la necessità di sfruttare appieno le opportunità offerte da tutti gli strumenti di finanziamento disponibili e di ottimizzare le sinergie (meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per il periodo successivo al 2020, Orizzonte Europa, programma proposto Europa digitale ecc.); |
Garantire un mercato unico europeo per la mobilità automatizzata – il ruolo svolto dagli enti locali e regionali
11. |
accoglie positivamente la presentazione tempestiva dell'agenda dell'UE sulla mobilità connessa e automatizzata (CAM) e il graduale completamento del quadro giuridico e strategico a sostegno dello sviluppo di una CAM sicura; |
12. |
sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione tra i legislatori nel settore dei veicoli senza conducente e delle parti interessate nell'ambito dell'organizzazione/nella gestione dei trasporti e dello sviluppo di veicoli; il CdR chiede un approccio di governance multilivello in tale contesto, rammentando che la mobilità e i trasporti rientrano nella sfera di competenza degli enti locali e regionali, incaricati di elaborare e attuare politiche in materia di mobilità e di fornire il trasporto pubblico nel rispettivo territorio; |
13. |
osserva la crescente disponibilità di soluzioni di guida semi-automatizzata nell'orizzonte a breve termine e sottolinea la necessità di elaborare il prima possibile un quadro giuridico e regolamentare solido per tali tecnologie; |
14. |
conferma il proprio supporto a favore di una maggiore collaborazione transfrontaliera sulle prove relative alla CAM e raccomanda che futuri consessi per la cooperazione assicurino una partecipazione adeguata da parte degli enti locali e regionali; |
Impatto sulla società e l'economia
15. |
sottolinea che la mobilità automatizzata rende il trasporto pubblico più competitivo grazie a servizi di mobilità non programmati, basati sulla domanda, personalizzati, condivisi, di alta qualità ed energeticamente efficienti, all'interno e all'esterno delle zone abitate. La futura evoluzione in questo senso presuppone che lo sviluppo della tecnologia vada di pari passo con il quadro giuridico; |
16. |
osserva che nelle regioni europee periferiche, ultraperiferiche e sottosviluppate, l'utilizzazione in comune di automobili, la condivisione dei trasporti e la fornitura di servizi di trasporto condivisi con soluzioni digitali consente ai residenti locali di raggiungere centri più distanti con un minore impatto ambientale, evitando al contempo lo spopolamento di tali aree; sottolinea in particolare il potenziale della mobilità automatizzata in termini di facilitazione dell'accesso alla mobilità e riduzione dei costi di quest'ultima, nelle comunità disseminate sul territorio e svantaggiate dal punto di vista demografico; osserva, tuttavia, che le esigenze degli utenti anziani dovrebbero essere prese in considerazione in sede di progettazione, sviluppo e sperimentazione di sistemi di facile utilizzo; |
17. |
ribadisce l'importanza della valutazione dell'impatto sociale e ambientale della mobilità automatizzata mediante progetti pilota; suggerisce che tali prove di trasporto su strada di merci e passeggeri dovrebbero essere attuate in maniera graduale e in condizioni controllate, al fine di assicurare che i veicoli automatizzati siano accettati dai cittadini; si rileva inoltre la necessità di prevedere un supporto specifico per le regioni in cui si presume che l'impatto socioeconomico della transizione verso la mobilità automatizzata sarà più marcato; |
18. |
richiama l'attenzione sul fatto che l'istruzione e la sensibilizzazione svolgono un ruolo determinante nella promozione e nell'accettazione della mobilità automatizzata; in particolare, i principi di base e la modalità di funzionamento dell'intelligenza artificiale, che svolge un ruolo determinante nei sistemi di mobilità automatizzata, dovrebbero essere trasmessi a tutti gli utenti della strada, oltre che ai conducenti; |
19. |
mette in evidenza che la funzione di raccordo e "ultimo miglio"del trasporto di merci su strada automatizzato, all'interno delle zone abitate e tra di esse, comporta profondi cambiamenti nei concetti della catena logistica; |
20. |
sottolinea che in un'Unione europea multietnica, dovrebbero essere applicate soluzioni di trasporti automatizzati (compresa la segnaletica universale) ampiamente e facilmente comprensibili; |
21. |
raccomanda che le pratiche di pianificazione urbane-interurbane e di pianificazione del territorio regionale dei paesi e delle città europee dovrebbero comprendere la designazione di zone per il trasporto e la mobilità automatizzata, nonché la rivalutazione di pratiche di pianificazione basate sulla mobilità non assistita o non automatizzata; propone di svolgere uno studio preliminare sulle conseguenze della mobilità automatizzata in termini di pianificazione urbana e regionale nelle aree metropolitane (l'uso efficace della mobilità automatizzata, ad esempio, si tradurrà in un aumento della disponibilità di parcheggi) e invita quindi a ripensare anche le metodologie di pianificazione urbana. È importante migliorare l'accessibilità per i pedoni e i ciclisti, specie presso le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, nonché mettere a disposizione di tutti (pedoni, ciclisti) spazi sicuri e attraenti e aree di parcheggio, e a prevedere negli strumenti urbanistici regionali la possibilità di realizzare sistemi di bike sharing presso gli snodi di trasporto; evidenzia che l'utilizzo dell'automazione per migliorare le reti di trasporto pubblico e accrescerne l'efficienza sociale ed economica, nonché il relativo uso, costituisce una necessità; |
22. |
nel contempo, sottolinea che i problemi di mobilità urbana non possono essere risolti soltanto con un approccio settoriale e che occorre tener conto del legame tra la dimensione urbana della politica dei trasporti e la più ampia nozione di assetto del territorio, al fine non solo di migliorare i trasporti e le infrastrutture urbani, ma anche di contrastare l'espansione urbana incontrollata e di ripensare le relazioni tra le città e le zone circostanti; |
23. |
concorda sul fatto che sia raccomandabile applicare alla mobilità automatizzata i livelli di qualità più elevati possibili; sostiene inoltre che, sebbene la sicurezza sia sempre un aspetto fondamentale, essa è strettamente correlata anche alle questioni inerenti all'efficienza; |
24. |
accoglie con favore il maggiore coinvolgimento degli enti regionali e locali nella definizione di misure e politiche in materia di sicurezza stradale; ritiene che tale coinvolgimento debba essere legato a una chiarificazione sul modo in cui strategie, programmi e misure si definiranno e concretizzeranno, specialmente in relazione ai finanziamenti per permettere alle regioni di dare loro attuazione; |
25. |
osserva che nelle regioni urbane la guida automatizzata aumenta considerevolmente il traffico stradale e incrementa l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Per garantire la competitività dei trasporti pubblici è tra l'altro fondamentale che il concetto di "mobilità come servizio"vada di pari passo con lo sviluppo tecnologico nel settore della guida automatizzata. I veicoli automatizzati vanno considerati come parte di un più ampio approccio alla mobilità fondata su una visione chiara del modo in cui la mobilità come servizio possa soddisfare le esigenze di sostenibilità nel contesto locale, regionale e nazionale; |
26. |
osserva inoltre che, benché finora la Commissione abbia rivolto un'attenzione particolare al trasporto stradale in automobile, si stanno sviluppando sistemi automatizzati anche per diverse forme di trasporto pubblico e privato; |
27. |
propone di promuovere e con misure mirate il collegamento e l'interoperabilità con i trasporti pubblici e tra i diversi modi di trasporto; |
Contesto digitale in evoluzione – sfide e opportunità
28. |
osserva che la tecnologia 5G non è ancora disponibile ovunque e le soluzioni 3G e 4G collegano efficacemente i veicoli stradali; suggerisce che dovrebbero essere promosse le diffuse tecnologie di connessione esistenti tra veicoli; |
29. |
rileva che taluni ostacoli finanziari o a livello di attuazione per quanto concerne lo sviluppo delle infrastrutture stradali fisiche possono essere rimossi mediante la digitalizzazione; raccomanda il ricorso a quest'ultima, poiché il potenziamento delle infrastrutture digitali è meno costoso, fornisce immagini digitalizzate migliori e più aggiornate e può correlare gli sviluppi del settore pubblico e privato; |
30. |
suggerisce una connessione dei sistemi e dei veicoli stradali più semplice e universale (Waze, dati sul traffico Google ecc.); |
31. |
attende con interesse il momento in cui la comunicazione e il funzionamento dei dispositivi intelligenti tramite smartphone potranno ampliare la mobilità automatizzata e assistita e possano contribuire a espandere i metodi di gestione del traffico, essendo fra l'altro consapevole che i dati raccolti in una rete di questo tipo consentirebbero agli enti territoriali delle zone urbane di comprendere meglio le esigenze logistiche delle città e li aiuterebbero a migliorare l'efficienza degli spostamenti e a individuare percorsi più appropriati per i veicoli, riducendo così le emissioni; |
32. |
rammenta che all'atto dell'aggiornamento di mappe e banche date utilizzate per la mobilità automatizzata, si dovrebbe conferire priorità all'utilizzo di soluzioni di origine europea e invita ad adottare un approccio a livello dell'UE in tale ambito; |
33. |
fa notare che, a causa di fattori esterni quali, ad esempio, la neve, la nebbia e la pioggia, non è sempre possibile garantire che la segnaletica orizzontale e quella verticale siano facilmente riconoscibili in modo affidabile sia da conducenti umani sia da veicoli dotati di sistemi di assistenza alla guida o con livelli di automazione più elevati. In caso di forti precipitazioni nevose, ad esempio, persino nel caso di snevamento totale delle strade al fine di rimuovere quasi completamente il ghiaccio e/o la neve non è possibile garantire che le carreggiate siano in permanenza sgombre da neve, nonostante l'impiego di tutti i mezzi disponibili. Nel caso poi, anch'esso ricorrente nella pratica, di snevamento soltanto parziale, tale operazione (consistendo nell'accumulare la maggior parte della neve fresca ai lati della strada e nel comprimere la neve rimanente in uno strato solido) non è in grado, per la sua stessa natura, di garantire la visibilità permanente della segnaletica orizzontale. Occorre pertanto escludere la possibilità che i servizi di manutenzione delle strade siano ritenuti responsabili di eventuali incidenti provocati da un'errata interpretazione da parte dei sistemi di guida assistita o con livelli di automazione più elevati, poiché così facendo si trasferirebbe implicitamente il rischio del mancato funzionamento di tali sistemi dall'industria automobilistica ai servizi di manutenzione stradale; |
34. |
sottolinea la necessità di una comunicazione tra i veicoli, nonché dello sviluppo e dell'armonizzazione della segnaletica orizzontale e della segnaletica verticale, ivi inclusa l'indicazione delle denominazioni dei luoghi pubblici. Per promuovere l'utilizzo di veicoli automatizzati sarà anche indispensabile che le disposizioni relative al traffico locale e le informazioni cartografiche siano chiare e precise; |
35. |
osserva che molti utenti della strada (in particolare quelli vulnerabili come i ciclisti e i pedoni) potrebbero continuare a essere scollegati dalla rete, e che qualsiasi contesto giuridico, digitale e fisico per i veicoli intelligenti dovrà tener conto di un traffico misto; |
36. |
mette in luce che le autorità pubbliche e i gestori delle flotte dovrebbero essere pronti a gestire lo smog elettrico prodotto dalla mobilità automatizzata; |
37. |
osserva che un accesso equo e diretto ai dati relativi ai veicoli dovrebbe consentire ai conducenti di determinarne l'utilizzo e di fornire opportunità commerciali ad altri operatori e prestatori di servizi, senza tuttavia incidere sui diritti degli utenti della strada alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali; il CdR sottolinea la necessità che gli enti locali e regionali, in qualità di principali operatori delle reti stradali dell'Unione, dispongano di un accesso adeguato a tali dati. In questo contesto è importante che il settore pubblico faciliti e sostenga i progetti pilota, combatta gli effetti barriera e fornisca i dati necessari; |
38. |
chiede pertanto che siano adottate misure atte a proteggere adeguatamente i dati personali e la vita privata degli utenti, fattore questo determinante per garantire una diffusione efficace dei veicoli connessi e automatizzati; |
39. |
invoca l'adozione di misure di più ampia portata per sfruttare appieno il potenziale della mobilità automatizzata e della comunicazione tra veicoli e conseguire obiettivi di più lungo termine: un trasporto multimodale pienamente automatizzato e a basse emissioni, la mobilità come servizio e il trasporto da porta a porta, in particolare per promuovere l'inclusione. |
Bruxelles, 6 febbraio 2019
Il Presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
16.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/91 |
Parere del Comitato europeo delle regioni su «Razionalizzare l’attuazione della TEN-T»
(2019/C 168/11)
Relatore: |
Michiel SCHEFFER (NL/ALDE), assessore provinciale del Gelderland |
Testo di riferimento: |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti COM (2018) 277 - final |
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
COM(2018) 277 final
Emendamento 1
Considerando 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute per lo sviluppo del mercato interno. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete globale garantisce la connettività di tutte le regioni dell’Unione europea, mentre la rete centrale è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l’Unione . Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l’attuazione, nello specifico l’obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050. |
Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute per lo sviluppo del mercato interno e per la coesione sociale, economica e territoriale dell’Unione . Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete globale garantisce la connettività di tutte le regioni dell’Unione europea, nonché i necessari canali di distribuzione per rifornire la rete di base , mentre la rete centrale è composta da quelle parti della rete globale che sono anche della massima importanza strategica per l’UE e dovrebbero, di conseguenza, servire come acceleratori transfrontalieri e multimodali per uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità . Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l’attuazione, nello specifico l’obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050. Inoltre, si concentra sui collegamenti transfrontalieri che miglioreranno l’interoperabilità tra le diverse modalità di trasporto e contribuiranno all’integrazione multimodale dei trasporti dell’Unione. |
Motivazione
Tra i numerosi obiettivi della TEN-T figura la coesione sociale, economica e territoriale. La cooperazione transfrontaliera deve essere quanto più semplice e facile possibile, al fine di migliorare la mobilità transfrontaliera a basse emissioni, in linea con il punto 18 delle raccomandazioni politiche.
Emendamento 2
Considerando 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l’esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi. Per far fronte a tali questioni e consentire un completamento sincronizzato della rete TEN-T, è necessario agire in modo armonizzato a livello dell’Unione europea. |
Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l’esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Inoltre, la partecipazione del pubblico nelle fasi iniziali e la creazione di consenso vengono spesso trascurati, con una conseguente mancanza di sostegno da parte dei cittadini a causa della mancanza di trasparenza. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi. Per far fronte a tali questioni e consentire un completamento sincronizzato della rete TEN-T, è necessario agire in modo armonizzato, semplificato e tempestivo a livello dell’Unione europea. |
Motivazione
Il ritardo dei progetti non dipende soltanto dalle procedure di rilascio delle autorizzazioni ma anche dalla mancanza di partecipazione del pubblico nelle fasi iniziali e dalla ricerca di un consenso.
Emendamento 3
Considerando 3
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
I contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per l’economia . Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee o tempistiche limitate per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove un tale quadro sia previsto all’interno di un contesto giuridico nazionale, lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti dell’Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013. |
I contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per la coesione territoriale, economica e sociale dell’Unione e per le azioni di lotta al cambiamento climatico . Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee o tempistiche limitate per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove un tale quadro sia previsto all’interno di un contesto giuridico nazionale, lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti dell’Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013. Nei casi in cui tale quadro non esista, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità all’armonizzazione delle procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni e l’attuazione dei progetti o, se del caso, adottare le misure necessarie per facilitare la creazione di un organismo comune di gestione. |
Motivazione
La lotta contro i cambiamenti climatici deve essere uno degli obiettivi fondamentali della politica dell’Unione in materia di trasporti.
Emendamento 4
Considerando 4
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Ove l’obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti legislativi dell’Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l’efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale. |
Ove l’obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti legislativi dell’Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri attuino una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l’efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale, senza dover necessariamente stabilire nuove procedure se quelle esistenti risultano adeguate . |
Motivazione
Alcuni Stati membri dispongono già di procedure integrate e introdurne di nuove comporterebbe un onere amministrativo supplementare.
Emendamento 5
Considerando 8
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Data l’urgenza di completare la rete centrale TEN-T, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe promuovere una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico dell’Unione. |
Data l’urgenza di completare la rete centrale TEN-T, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe promuovere una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico dell’Unione. Ciò premesso, la scadenza dovrebbe essere fissata soltanto dopo una prima consultazione pubblica, nelle fasi iniziali, in merito al progetto previsto, che includa anche gli enti locali e regionali. |
Motivazione
Evidente. Il ritardo dei progetti non dipende soltanto dalle procedure di rilascio delle autorizzazioni ma anche dalla mancanza di partecipazione del pubblico e dalla ricerca di un consenso nelle fasi iniziali.
Emendamento 6
Considerando 11
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Gli appalti pubblici nell’ambito di progetti transfrontalieri di interesse comune dovrebbero essere indetti in conformità al trattato e alle direttive 2014/25/UE e/o 2014/24/UE. Per garantire l’efficace completamento dei progetti transfrontalieri di interesse comune della rete centrale , le procedure di appalti pubblici indette da un unico organismo dovrebbero essere soggette a un’unica legislazione nazionale. In deroga alle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici, si applicano, in linea di principio, le norme nazionali dello Stato membro in cui l’organismo comune ha la propria sede legale. Dovrebbe restare possibile definire la legislazione applicabile attraverso un accordo intergovernativo. |
Gli appalti pubblici nell’ambito di progetti transfrontalieri di interesse comune dovrebbero essere indetti in conformità al trattato e alle direttive 2014/25/UE e/o 2014/24/UE. Per garantire l’efficace completamento dei progetti transfrontalieri di interesse comune della rete TEN-T , le procedure di appalti pubblici indette da un unico organismo di gestione, mediante accordo congiunto tra le parti , dovrebbero essere soggette a un’unica legislazione UE o, se del caso , nazionale. In deroga alle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici, si applicano, in linea di principio, le norme nazionali dello Stato membro in cui l’organismo comune ha la propria sede legale. Dovrebbe restare possibile definire la legislazione applicabile attraverso un accordo intergovernativo. |
Motivazione
Verrebbe facilitata la cooperazione transfrontaliera, in linea con il punto 18 delle raccomandazioni politiche.
Emendamento 7
Articolo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce i requisiti applicabili alle procedure amministrative osservate dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione all’autorizzazione e all’attuazione di tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti. |
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce i requisiti applicabili alle procedure amministrative osservate dalle autorità competenti degli Stati membri (autorità nazionali, regionali o locali o altri promotori dei progetti) in relazione all’autorizzazione e all’attuazione di tutte le componenti e di tutti i requisiti concernenti le infrastrutture , di tutti i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, con il carattere prioritario di cui all’articolo 3 . |
Motivazione
Invece di applicare la procedura proposta a tutti i progetti TEN-T, il regolamento dovrebbe precisare quali progetti rientrano nel suo ambito di applicazione, al fine di individuare i progetti più importanti e accelerarne l’attuazione. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali progetti prioritari rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento.
Emendamento 8
Articolo 2, lettera e)
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del Comitato delle regioni |
«progetto transfrontaliero di interesse comune»: un progetto di interesse comune ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1315/2013 riguardante una tratta transfrontaliera quale definita all’articolo 3, lettera m), di detto regolamento , realizzata da un organismo comune. |
«progetto transfrontaliero di interesse comune»: un progetto di interesse comune ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1315/2013 riguardante una tratta transfrontaliera realizzata da un organismo comune, nel quadro di un accordo di cooperazione o di un accordo di qualsiasi altro tipo tra Stati membri o tra Stati membri e enti regionali o locali, o tra enti regionali o locali in diversi Stati membri, o tra Stati membri e paesi terzi, per la pianificazione e la realizzazione di infrastrutture di trasporto . |
Motivazione
È importante valorizzare il potenziale degli enti locali e regionali nei progetti transfrontalieri.
Emendamento 9
Articolo 3
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Carattere prioritario dei progetti di interesse comune
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Carattere prioritario dei progetti di interesse comune
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Motivazione
Cfr. motivazione emendamento 7.
Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Al fine di rispettare le scadenze di cui all’articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure amministrative da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, sia nazionale, sia dell’Unione, sono integrate in un’unica decisione globale. |
Al fine di rispettare le scadenze di cui all’articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure amministrative da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, comprese le pertinenti valutazioni ambientali nonché campagne di informazione e partecipazione dei cittadini , sia a livello nazionale, sia a livello dell’Unione, sono integrate in un’unica decisione globale. |
Motivazione
La lotta contro i cambiamenti climatici deve essere uno degli obiettivi fondamentali della politica dell’Unione in materia di trasporti.
Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Entro il … (OP inserire la data: un anno a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento), ciascuno Stato membro designa un’unica autorità competente responsabile di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa la procedura relativa all’adozione della decisione globale. |
Entro il … (OP inserire la data: un anno a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento), ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti uniche, responsabili di agevolare una procedura integrata di rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa la procedura relativa all’adozione della decisione globale. Uno Stato membro che abbia già designato una o più autorità competenti uniche può confermare tale designazione. |
Motivazione
Alcuni Stati membri hanno già integrato le procedure o designato le autorità competenti. Introdurre nuove procedure o designare nuove autorità competenti significherebbe quindi per tali Stati dover sostenere un ulteriore onere amministrativo.
Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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La responsabilità dell’unica autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i compiti correlati possono essere delegati ad altra autorità o eseguiti da un’altra autorità di livello amministrativo idoneo, per un determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune, alle seguenti condizioni:
L’unica autorità competente può conservare la responsabilità di fissare le scadenze, fatte salve le scadenze stabilite a norma dell’articolo 6. |
La responsabilità dell’unica autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i compiti correlati possono essere delegati dagli Stati membri ad un’ autorità esistente o recentemente istituita di livello amministrativo idoneo, tendendo conto delle competenze nazionali, regionali e locali , per un determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune, alle seguenti condizioni:
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Motivazione
Il regolamento non dovrebbe interferire con l’assetto costituzionale degli Stati membri, in particolare perché in alcuni Stati membri tali compiti vengono svolti da livelli di governo diversi.
Le scadenze dovrebbero essere fissate in stretta cooperazione con il promotore di un progetto, in modo da poter disporre di tempistiche ad hoc per i progetti. Consentire il coinvolgimento precoce di tutti i soggetti interessati, accordando un limite di tempo adeguato per la ricerca di un consenso tra tutti questi soggetti, permetterà di migliorare notevolmente l’attuazione del progetto.
Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 5
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti prendono tutti i provvedimenti necessari a fare sì che la cooperazione e il coordinamento fra loro siano efficienti ed efficaci. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall’applicazione del diritto dell’Unione e internazionale, gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali. |
Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti prendono tutti i provvedimenti necessari a fare sì che la cooperazione e il coordinamento fra loro siano efficienti ed efficaci. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall’applicazione del diritto dell’Unione e internazionale, gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali. Soprattutto nei casi in cui gli Stati membri partecipanti o gli enti locali e regionali competenti istituiscano un organismo comune, tale organismo beneficia di procedure comuni e del coordinamento tra gli Stati membri e dovrebbe essere in contatto con un’unica autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni. |
Motivazione
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Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Durata e attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni
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Durata e attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni
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Motivazione
Adottando un approccio su misura per ciascun progetto e coinvolgendo il pubblico in una fase precoce del processo, i ritardi nel rilascio delle autorizzazioni possono essere notevolmente ridotti, grazie a un numero inferiore di ricorsi contro i risultati della procedura di pianificazione. I tempi necessari per la ricerca di un consenso tra le parti interessate non possono quindi essere stabiliti in maniera generale. Essi devono piuttosto essere stabiliti in funzione di fattori quantificabili legati all’attuazione del progetto, e dei diversi compromessi raggiunti durante la costruzione del consenso con tutte le parti interessate. Un tale approccio flessibile, concepito su misura, potrebbe anche accelerare l’attuazione del progetto, rispetto al caso in cui fosse imposta una tempistica rigorosa.
Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Per i progetti che riguardano due o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati allineano le proprie tempistiche e concordano un calendario comune. |
Per i progetti che riguardano due o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati allineano le proprie tempistiche e concordano un calendario comune. Se un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti presenta domanda per il rilascio di un’autorizzazione, deve rivolgersi ad un’unica autorità competente. Tale autorità competente si coordina con l’altra autorità coinvolta/le altre autorità coinvolte onde garantire il rispetto di tutti gli obblighi ai sensi della normativa applicabile in tutti gli Stati membri interessati dal progetto, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 5. |
Motivazione
Facilitare il rilascio di autorizzazioni transfrontaliere, adottando un approccio basato su uno sportello unico per gli organismi comuni.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
Il COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Messaggi chiave
1. |
sottolinea che il completamento della rete centrale e globale TEN-T è fondamentale per garantire la coesione territoriale, rendere tutte le regioni più accessibili e stimolare lo sviluppo economico delle regioni periferiche e transfrontaliere; |
2. |
fa osservare che lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto è spesso di competenza degli enti regionali, che sono responsabili della pianificazione territoriale, dei documenti di approvazione dei piani e del rilascio delle autorizzazioni nel loro territorio; |
3. |
ricorda che il meccanismo per collegare l’Europa (CEF) e il regolamento TEN-T hanno fissato obiettivi ambiziosi per lo sviluppo delle infrastrutture in Europa. La rete centrale della TEN-T dovrebbe essere completata entro il 2030, ma sarà difficile soddisfare le necessità finanziarie per conseguire questi ambiziosi obiettivi; |
4. |
riconosce che, insieme con il rafforzamento della riserva di progetti, l’ampliamento delle risorse e degli strumenti di finanziamento (CEF), nonché la creazione di un ambiente propizio agli investimenti, la razionalizzazione costituisce un importante pilastro della politica dell’UE relativa alla TEN-T; |
5. |
accoglie con favore la proposta della Commissione, nel contesto dell’accelerazione dell’attuazione della rete TEN-T e del conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi. La proposta riveste anche notevole importanza ai fini dell’armonizzazione delle procedure e delle norme tecniche e del rafforzamento dell’interoperabilità; |
6. |
ricorda i seguenti tre principi fondamentali:
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7. |
tiene a sottolineare l’importanza di razionalizzare le procedure ecc. nelle regioni di confine. Pertanto, la semplificazione delle autorizzazioni amministrative, delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e di altre procedure normative è volta a facilitare il completamento della rete TEN-T; |
8. |
rileva che gli Stati membri che dispongono già di procedure semplificate dovrebbero avere la possibilità di scegliere la propria procedura semplificata; |
9. |
suggerisce che, invece di applicare la procedura proposta a tutti i progetti TEN-T, il regolamento dovrebbe precisare quali progetti rientrano nel suo ambito di applicazione. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio essere autorizzati a decidere quali progetti rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento; |
10. |
riconosce che il tempestivo completamento della rete TEN-T è ostacolato da ritardi dovuti alle lunghe procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Tuttavia, tali autorizzazioni sono concesse nel quadro integrato delle amministrazioni nazionali, nel rispetto dei quadri giuridici nazionali ed europei in materia di pianificazione dello spazio, protezione dell’ambiente e diritti civili. È difficile attuare questa complessa procedura utilizzando un approccio unico uguale per tutti. Un approccio su misura risulta invece più adeguato; |
11. |
ricorda che la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi figurano tra gli obiettivi principali dell’attuale Commissione. E la proposta ne tiene conto in una certa misura. Tuttavia, gli oneri amministrativi non devono essere semplificati e ridotti a scapito dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L’adozione di approcci su misura dovrebbe essere possibile se uno Stato membro già dispone di procedure semplificate; |
12. |
ricorda che, per conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi, è necessario accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, dare la priorità alla risoluzione delle strozzature, completare le tratte mancanti e fornire sostegno per la realizzazione di infrastrutture transfrontaliere che consentano la mobilità verde, in linea con i pareri I collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni frontaliere e Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni; rammenta altresì che l’UE potrebbe contribuire ulteriormente alla sostenibilità finanziaria della mobilità verde appoggiando in maniera attiva un sistema internazionale di scambio di quote di emissione e un sistema UE di scambio di quote di emissione con prezzi del carbonio stabili ed elevati, che non fluttuino per motivi puramente speculativi, come sottolineato nel parere del CdR sul tema Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio; |
13. |
ricorda la necessità di mantenere un equilibrio tra gli interessi generali, ma non esplicitamente espressi, degli utenti (cittadini e operatori economici), nello spirito della libera circolazione di persone e beni, e quelli di quanti sono interessati dallo sviluppo delle infrastrutture. |
Aspetti transfrontalieri
14. |
ribadisce la necessità di continuare a perseguire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, nell’ambito dell’obiettivo di rafforzamento della coesione territoriale di cui all’articolo 174 del TFUE; |
15. |
rileva che alcune delle osservazioni del CdR sui limiti derivanti dalla diversità di impostazioni procedurali e organizzative nella realizzazione di progetti transfrontalieri (per esempio il parere I collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni frontaliere) sono ancora pertinenti, e chiede la rimozione degli ostacoli di natura giuridica e amministrativa allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere (per esempio il parere Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE); |
16. |
accoglie con favore l’intenzione della proposta di agevolare la cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo di collegamenti di trasporto, allo scopo di completare i collegamenti mancanti. Tuttavia, i progetti transfrontalieri e i progetti esclusivamente nazionali prevedono requisiti preliminari diversi e un approccio dall’alto verso il basso potrebbero non essere adeguato alle loro caratteristiche specifiche; |
17. |
ricorda che, sebbene la rete TEN-T rappresenti uno strumento di pianificazione per lo sviluppo di collegamenti di trasporto paneuropei, per i singoli progetti relativi a tale rete occorre mantenere l’approccio basato sul territorio. La pianificazione territoriale e la partecipazione del pubblico e delle parti interessate devono avvenire a livello locale e regionale; |
18. |
esorta la Commissione a promuovere misure intese a facilitare l’attuazione transfrontaliera e la risoluzione delle strozzature di progetti in materia di TEN-T, attraverso la semplificazione delle procedure e dei requisiti di tipo amministrativo. |
Bruxelles, 7 febbraio 2019
Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ