ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
17 aprile 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 141/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9280 — DXC Technology/Luxoft Holding) ( 1 )

1

2019/C 141/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9318 — Colisée/Armonea) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 141/03

Tassi di cambio dell'euro

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2019/C 141/04

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

3

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 141/05

Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

4

2019/C 141/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9296 — Macquarie/China Investment/Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2019/C 141/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9313 — Equistone/CH&CO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9280 — DXC Technology/Luxoft Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 141/01)

Il 25 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9280. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


17.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9318 — Colisée/Armonea)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 141/02)

Il 10 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9318. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 aprile 2019

(2019/C 141/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1305

JPY

yen giapponesi

126,59

DKK

corone danesi

7,4642

GBP

sterline inglesi

0,86390

SEK

corone svedesi

10,4638

CHF

franchi svizzeri

1,1371

ISK

corone islandesi

135,60

NOK

corone norvegesi

9,5869

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,663

HUF

fiorini ungheresi

319,78

PLN

zloty polacchi

4,2744

RON

leu rumeni

4,7618

TRY

lire turche

6,5718

AUD

dollari australiani

1,5767

CAD

dollari canadesi

1,5110

HKD

dollari di Hong Kong

8,8665

NZD

dollari neozelandesi

1,6713

SGD

dollari di Singapore

1,5302

KRW

won sudcoreani

1 283,17

ZAR

rand sudafricani

15,8797

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5846

HRK

kuna croata

7,4370

IDR

rupia indonesiana

15 923,09

MYR

ringgit malese

4,6736

PHP

peso filippino

58,517

RUB

rublo russo

72,7183

THB

baht thailandese

35,961

BRL

real brasiliano

4,3922

MXN

peso messicano

21,3551

INR

rupia indiana

78,6445


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

17.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/3


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

(2019/C 141/04)

1.   A norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (Unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, BELGIO (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento

Repubblica popolare cinese

Dazio antisovvenzioni

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 relativo all’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese

(GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22).

24.12.2019


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.4.2019   

IT

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C 141/4


Avviso agli operatori economici

Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

(2019/C 141/05)

Si informano gli operatori economici che la Commissione ha ricevuto richieste in conformità agli iter amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02) (1) per il ciclo di gennaio 2020.

L’elenco dei prodotti per i quali è richiesta la sospensione dei dazi è ora disponibile sul sito tematico della Commissione (Europa) relativo all’unione doganale (2).

Si informano altresì gli operatori economici che il termine entro il quale devono pervenire alla Commissione, tramite le amministrazioni nazionali, le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il 12 giugno 2019, che è la data prevista per la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».

Gli operatori interessati sono invitati a consultare periodicamente l’elenco per essere informati della situazione delle richieste.

Maggiori informazioni sulla procedura di sospensione tariffaria autonoma sono disponibili sul sito web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm


(1)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it&Screen=0


17.4.2019   

IT

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C 141/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9296 — Macquarie/China Investment/Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 141/06)

1.   

In data 10 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Macquarie Group («Macquarie», Australia),

China Investment Corporation («CIC», Cina),

Allianz SE («Allianz», Germania),

Dalmore Capital Limited («Dalmore», Regno Unito),

International Public Partnerships Limited («INPP», Regno Unito),

attività di National Grid relativa alla distribuzione di gas («Cadent», Regno Unito).

Macquarie, CIC, Allianz, Dalmore e INPP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Cadent.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Macquarie opera su scala mondiale nei servizi bancari, finanziari, di consulenza, di investimento e di gestione patrimoniale. Macquarie controlla imprese che svolgono le seguenti attività nel settore del gas nel Regno Unito: i) Corona Energy, che fornisce gas e energia elettrica, principalmente a clienti commerciali, industriali e del settore pubblico, in Gran Bretagna; ii) Calon Energy, che possiede 3 centrali a gas a ciclo combinato in Gran Bretagna; iii) Macquarie Energy Leasing, che fornisce contatori a clienti in Gran Bretagna;

CIC, costituita nel gennaio 2015, è specializzata negli investimenti diretti. CIC detiene il controllo comune di Neptune Energy Group Limited («Neptune»), che opera nella prospezione e nella produzione di petrolio e di gas concentrandosi sulle regioni del Mare del Nord, del Nordafrica e dell’Asia sud-orientale;

Allianz è un gruppo di servizi finanziari operante a livello mondiale nelle assicurazioni e nella gestione patrimoniale;

Dalmore è una società indipendente di gestione di fondi specializzata nelle opportunità a basso rischio per investitori istituzionali nel settore infrastrutturale del Regno Unito;

INPP è un’impresa specializzata negli investimenti infrastrutturali;

Cadent comprende quattro delle otto reti regolamentate di distribuzione del gas ubicate in varie parti della Gran Bretagna, che coprono un territorio geograficamente definito comprendente Inghilterra orientale, North London, Inghilterra nord-occidentale e West Midlands. Attualmente Cadent è controllata congiuntamente da Macquarie e National Grid.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9296 — Macquarie/China Investment/Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


17.4.2019   

IT

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C 141/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9313 — Equistone/CH&CO)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 141/07)

1.   

In data 11 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Equistone Partners Europe Limited («Equistone», Regno Unito),

CH & CO Catering Group (Holdings) Limited («CH&CO», Regno Unito).

Equistone acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di CH&CO.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Equistone: impresa di investimenti in private equity che opera a sostegno di società di medie dimensioni investendo come partner strategico accanto ai gruppi dirigenziali di tali società in Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera,

—   CH&CO: presta servizi di catering a contratto e servizi di ristorazione su concessione nel Regno Unito.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9313 — Equistone/CH&CO

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag 5.