ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
7 marzo 2019


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

132a sessione plenaria del CdR, 5.12.2018 – 6.12.2018

2019/C 86/01

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2019

1

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

132a sessione plenaria del CdR, 5.12.2018 – 6.12.2018

2019/C 86/02

Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto Allargamento 2018

8

2019/C 86/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Tassazione dell’economia digitale

14

2019/C 86/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile

24

2019/C 86/05

Parere del Comitato europeo delle regioni sui Modelli di titolarità a livello locale nel settore dell’energia e ruolo delle collettività dell’energia locali nella transizione energetica in Europa

36


 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

132a sessione plenaria del CdR, 5.12.2018 – 6.12.2018

2019/C 86/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolamento sulle disposizioni comuni

41

2019/C 86/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo sociale europeo Plus

84

2019/C 86/08

Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione

115

2019/C 86/09

Parere del Comitato europeo delle regioni sulla Cooperazione territoriale europea

137

2019/C 86/10

Parere del Comitato europeo delle regioni sul Meccanismo transfrontaliero

165

2019/C 86/11

Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma della PAC

173

2019/C 86/12

Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

239

2019/C 86/13

Parere del Comitato europeo delle regioni sul Programma per il mercato unico

259

2019/C 86/14

Parere del Comitato europeo delle regioni sul Programma Europa digitale (2021-2027)

272

2019/C 86/15

Parere del Comitato europeo delle regioni sul Corpo europeo di solidarietà e la nuova strategia dell’UE per la gioventù

282

2019/C 86/16

Parere del Comitato europeo delle regioni su Vicinato e resto del mondo

295

2019/C 86/17

Parere del Comitato europeo delle regioni sul Programma InvestEU

310

2019/C 86/18

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il programma di sostegno alle riforme e la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

335

2019/C 86/19

Parere del Comitato europeo delle regioni sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

353

2019/C 86/20

Parere del Comitato europeo delle regioni sul Programma spaziale dell’Unione europea e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale

365


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

132a sessione plenaria del CdR, 5.12.2018 – 6.12.2018

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/1


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2019

(2019/C 86/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

Visto:

il programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 (1);

il protocollo di cooperazione con la Commissione europea del febbraio 2012;

la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell’UE per il periodo 2018-2019;

1.

pone l’accento sul fatto che il 2019 sarà un anno cruciale per il futuro dell’Unione europea, con le sue stesse fondamenta messe in discussione; richiama nuovamente l’attenzione, in tale contesto, sull’assoluta necessità di collegare il livello di base a quello europeo e di coinvolgere i rappresentanti locali e regionali, al pari dei cittadini europei, nella definizione e attuazione delle politiche dell’UE, segnatamente attraverso la corretta applicazione della sussidiarietà attiva e della governance multilivello;

2.

chiede un accordo sollecito sul quadro finanziario pluriennale (QFP) prima delle elezioni europee del maggio 2019, per garantire il varo puntuale dei nuovi programmi dell’UE, e sostiene l’invito del Parlamento europeo, secondo cui il prossimo QFP dovrebbe corrispondere ad almeno l’1,3 % dell’RNL dell’UE a 27;

3.

si rammarica del fatto che la proposta della Commissione europea per il quadro finanziario pluriennale manchi di una ben determinata dimensione della parità di genere. In base all’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione tiene conto dell’uguaglianza in tutti i suoi settori di intervento, e promuove in tutte le sue azioni la parità tra uomini e donne. Occorre approfondire, ampliare e rendere sistematica, nella pianificazione di bilancio, la considerazione dell’aspetto della parità;

4.

auspica che l’Unione europea e il Regno Unito raggiungano a tempo debito un accordo sull’intenzione di tale paese di recedere dall’UE, salvaguardando le quattro libertà di circolazione. Il CdR si attende che la Commissione lo coinvolga nei negoziati sulla futura cooperazione tra il Regno Unito e l’UE dopo il 30 marzo 2019, così da trasmettere i contributi degli enti locali e regionali al fine di una futura relazione produttiva e sostenibile;

Cittadinanza, governance e miglioramento della qualità normativa

5.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul rafforzamento del ruolo della sussidiarietà e della proporzionalità, che promuove l’attuazione delle raccomandazioni della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «fare meno in modo più efficiente»; invita, a tal fine, il Parlamento europeo e la Commissione ad attuare le raccomandazioni della task force in cooperazione con il CdR, contribuendo a promuovere la sussidiarietà attiva in Europa e una nuova modalità di lavoro; ribadisce l’impegno a concorrere a tale attuazione riunendo la competenza e le conoscenze delle città e delle regioni europee, segnatamente attraverso la propria rete di controllo della sussidiarietà, la rete di hub regionali e la piattaforma REGPEX;

6.

si chiede se la proposta di abolire il cambio d’orario due volte l’anno soddisfi ai requisiti di valore aggiunto europeo e coordinamento suggeriti dalla task force e mette in guardia dalle ripercussioni negative per gli enti locali e regionali (segnatamente nelle regioni di frontiera);

7.

accoglie con favore il piano della Commissione di utilizzare la clausola passerella per applicare il voto a maggioranza qualificata in particolare nell’ambito della fiscalità, in modo da agevolare la lotta contro l’elusione fiscale e garantire sistemi di tassazione più equi;

Occupazione, crescita, investimenti e politica di coesione

8.

chiede, insieme ai partner dell’Alleanza per la coesione (#CohesionAlliance), una celere intesa sul pacchetto legislativo della politica di coesione per gli anni dal 2021 al 2027, che dovrebbe continuare a fondarsi sui principi del partenariato e della governance multilivello. Il CdR rammenta che la politica di coesione è la principale politica di investimento dell’Unione europea volta al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale in tutta l’Unione stessa. Chiede che, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, sia dedicata un’attenzione particolare alle zone rurali e alle regioni interessate da transizione industriale, o che presentano gravi e permanenti svantaggi geografici o demografici, quali le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

9.

richiama l’attenzione sul fatto che il programma di lavoro 2019 della Commissione non contiene alcun riferimento alle regioni ultraperiferiche come sarebbe opportuno, almeno per quanto riguarda l’attuazione della comunicazione del 2017 «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE». Il CdR auspica che la Commissione continui ad adottare i provvedimenti necessari a sviluppare il nuovo approccio per le regioni ultraperiferiche;

10.

suggerisce di attingere all’esperienza maturata nei partenariati dell’Agenda urbana che hanno conseguito risultati positivi in termini di azioni della governance multilivello, al fine di migliorare la verifica della sussidiarietà e di potenziare il collegamento tra il programma Legiferare meglio e l’Agenda urbana per l’UE; reputa che il piano d’azione del partenariato urbano sull’edilizia residenziale adottato nel novembre 2018 apra la strada a un’agenda europea per l’edilizia residenziale;

11.

rileva con inquietudine che gli investimenti pubblici rimangono troppo bassi e distribuiti in modo disomogeneo nell’UE, come attestato dall’attenzione dedicata dalla Commissione, nel ciclo del semestre europeo 2019, agli investimenti a lungo termine; segnala pertanto nuovamente la necessità di recepire nel diritto primario l’intesa sui margini di flessibilità presente nel patto di stabilità e crescita (PSC); reitera altresì la propria richiesta di adottare misure supplementari per stimolare gli investimenti pubblici, in particolare escludendo il cofinanziamento nazionale, regionale o locale nel quadro dei fondi SIE dalla contabilità del PSC, come già previsto per il cofinanziamento nell’ambito del FEIS;

12.

invita la Commissione ad adottare un approccio pragmatico in relazione agli aspetti di governance del programma InvestEU, in seguito a una consultazione con tutti i principali soggetti pertinenti, come ad esempio la BEI;

13.

pone l’accento sul forte valore aggiunto europeo delle politiche e dei programmi legati ai giovani come Erasmus+, il corpo europeo di solidarietà e DiscoverEU, ed evidenzia l’esigenza di agevolarne l’accessibilità, nonché di assicurare il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella loro attuazione, anche riconoscendo una premialità per i progetti che prevedono un elevato valore aggiunto con riferimento al coinvolgimento di giovani con disabilità e alla dimensione regionale e locale, in particolare delle aree rurali, delle aree di accoglienza degli immigrati, delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e dei paesi e territori d’oltremare. In linea con la nuova strategia per la gioventù, il CdR chiede nuovamente di essere coinvolto in una cooperazione strutturata con il proposto coordinatore dell’UE per la gioventù;

14.

sottolinea il fatto che, affinché l’UE sviluppi al massimo il proprio potenziale nel settore della ricerca e dell’innovazione (R&I), la Commissione e gli Stati membri devono colmare il «divario in termini di innovazione» tra le regioni, e suggerisce che Orizzonte Europa consolidi i legami con le strategie di specializzazione intelligente regionali (S3);

15.

attende con interesse l’annunciato piano coordinato sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Europa, che dovrebbe altresì interessare il settore pubblico a livello locale e regionale, considerando il ruolo e il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella promozione degli investimenti e dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale nelle loro zone;

Politica economica e la dimensione sociale dell’UE

16.

pone l’accento su come gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbero essere attuati come quadro di riferimento globale per la strategia dell’UE e specificamente sostituire la strategia Europa 2020 quali obiettivi a lungo termine del semestre europeo;

17.

ribadisce il proprio sostegno alla creazione di una capacità di bilancio intesa a rafforzare la resilienza della zona euro e a preparare la convergenza con i futuri Stati membri dell’area dell’euro. Questa capacità deve tuttavia essere finanziata con risorse proprie distinte da quelle previste per il finanziamento del bilancio dell’Unione europea, onde evitare che tale capacità interferisca con i programmi dell’UE accessibili ai paesi dell’UE a 27. Inoltre, tale capacità dovrebbe essere contabilizzata al di fuori del massimale previsto per le risorse del bilancio dell’UE;

18.

sottolinea il fatto che i bassi tassi di attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sono dovuti alla carenza di titolarità, finanziamenti e capacità amministrativa a tutti i livelli e rinnova, pertanto, la propria proposta di un codice di condotta per la partecipazione degli enti locali e regionali al semestre europeo;

19.

è preoccupato del fatto che gli enti locali e regionali non abbiano tratto sufficiente beneficio dalle misure di sviluppo di capacità finanziate dall’UE nel quadro dell’attuale QFP; reitera la propria richiesta alla Commissione di emanare una serie unica di orientamenti per coordinare tutte le misure di sviluppo di capacità finanziate dall’UE;

20.

accoglie con favore le proposte della Commissione di istituire norme che consentano la tassazione degli utili prodotti dalle multinazionali mediante l’economia digitale; evidenzia altresì l’esigenza di una definizione giuridica europea di stabile organizzazione virtuale per le aziende digitali;

21.

invita la Commissione a controllare da vicino l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ed esprime le proprie inquietudini per la riduzione delle relative risorse di bilancio; reputa essenziale, in tal senso, prendere atto della forte componente territoriale nella realizzazione del pilastro; incoraggia la Commissione e il legislatore europeo ad accelerare i tempi per l’istituzione dell’Autorità europea del lavoro, prevedendo l’integrazione di un rappresentante delle autorità regionali degli Stati membri nel suo consiglio d’amministrazione;

22.

accoglie con favore la recente istituzione del gruppo di esperti in materia di economia sociale e imprese sociali, in cui il CdR è rappresentato, ed esorta la Commissione europea a presentare un quadro giuridico europeo che comprenda un corpus di definizioni comuni valide per le diverse forme di economia sociale, quali le cooperative, le mutue, le associazioni e le fondazioni;

23.

propone, quale strumento di attuazione del principio 11 del pilastro europeo dei diritti sociali, il varo di una garanzia europea per i minori per intervenire sul drammatico tasso di povertà ed esclusione infantili nell’UE (il 26,4 % nel 2017). Detta garanzia dovrebbe divenire parte integrante del FSE+;

Strategia per il mercato unico, PMI, concorrenza, industria e mercato unico digitale

24.

sottolinea l’importanza di elaborare una strategia industriale integrata e riafferma il proprio impegno a includere il ruolo degli enti locali e regionali in tale strategia;

25.

invita la Commissione a proporre un aggiornamento dello Small Business Act; in particolare, con riguardo al TEST PMI, invita la Commissione a tenere conto delle diverse peculiarità degli atti ai quali sottoporre il test, con particolare riguardo ai progetti di legge, e ad intervenire in un’ottica di REFIT con la previsione di correttivi;

26.

ribadisce il proprio impegno a fornire riscontri sull’attuazione delle direttive del 2014 sugli appalti pubblici a livello locale e regionale, alla luce dell’importanza degli enti subnazionali nel settore degli appalti pubblici e con la finalità di valutare l’applicazione dei criteri sociali e ambientali;

27.

invita la Commissione ad avviare, nel 2019, un riesame del quadro legislativo sugli aiuti di Stato, segnatamente del regolamento generale di esenzione per categoria, del regolamento de minimis e del quadro relativo ai servizi di interesse economico generale, allo scopo di coinvolgere tutti i portatori di interesse di pertinenza, a tempo debito, in un dialogo costruttivo sula sostanza della riforma;

28.

invita la Commissione ad agevolare la diffusione dell’infrastruttura a banda larga, con particolare attenzione per le zone rurali poco popolate e caratterizzate da dispersione della popolazione, nelle quali la banda larga è una risorsa fondamentale per la prestazione di servizi pubblici efficaci, il ritorno della popolazione giovane o l’avvio di nuove attività economiche; in tali zone gli operatori non hanno interesse commerciale e si può quindi ritenere che sussista un fallimento del mercato. Ciò contribuirebbe a colmare il divario digitale dell’UE, nonché a costituire una rete coerente di poli europei dell’innovazione digitale;

29.

invita la Commissione a presentare proposte per affrontare le problematiche normative legate all’economia collaborativa e digitale; chiede in particolare che una direttiva dell’UE sul lavoro tramite piattaforma, basata sull’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, stabilisca norme minime per condizioni di lavoro eque nell’economia digitale;

Agricoltura e silvicoltura, salute pubblica e protezione dei consumatori

30.

chiede uno sviluppo della PAC che la trasformi in una politica agricola semplificata, equa, sostenibile e fondata sulla solidarietà a vantaggio degli agricoltori, delle regioni, dei consumatori e dei cittadini; chiede inoltre una maggiore convergenza interna ed esterna dei pagamenti diretti, strumenti efficaci di gestione delle crisi per stabilizzare il reddito degli agricoltori e una maggior governance multilivello nella redazione e attuazione dei piani strategici nazionali;

31.

unisce le proprie forze a quelle del Parlamento europeo (2) nel chiedere un’Agenda dell’UE per le zone rurali, montane e periferiche che favorisca lo sviluppo socioeconomico, la crescita e la diversificazione dell’economia, il benessere sociale, la protezione della natura nonché la cooperazione e l’interconnessione con le zone urbane al fine di promuovere la coesione e prevenire la frammentazione territoriale;

32.

chiede inoltre una strategia europea per le regioni caratterizzate da sfide demografiche, che aumenti la sensibilità di tutte le politiche dell’UE — coesione, innovazione, trasporti, salute, politiche sociali e occupazionali, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sviluppo rurale, emigrazione ecc. — nei confronti di tale fenomeno, e che comprenda analisi dei costi e proiezioni su scala nazionale, regionale e locale, come auspicato nel parere del CdR sul tema La risposta dell’UE alla sfida demografica;

33.

sottolinea che l’innovazione e le soluzioni digitali sono di primaria importanza per lo sviluppo dei piccoli comuni intelligenti e la ridinamizzazione dei centri delle piccole città e delle aree rurali; chiede alla Commissione di fare il punto sulle azioni attuate nel quadro del piano d’azione dell’UE per i piccoli comuni intelligenti e di dare un seguito a tali iniziative;

34.

progetta di rispondere alla revisione intermedia della strategia forestale dell’UE, prevista per dicembre 2018 e insiste sull’importanza di prevenire la deforestazione, la riforestazione e la conversione delle foreste;

35.

si rallegra per il proseguimento del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), poiché si tratta di un fondo ad hoc e semplificato con una dotazione destinata alla crescita blu che consente di adottare azioni trasversali in combinazione con altri programmi europei. Chiede che il bilancio del FEAMP e la quota in gestione concorrente rimangano al livello del programma precedente. I settori esclusivi di pesca e acquacoltura dell’UE, lo sviluppo dell’economia blu, gli aiuti destinati ai porti, le questioni ambientali e la salvaguardia della biodiversità marittima sono tutti ambiti di intervento confrontati a sfide di grande rilievo per il periodo successivo al 2020, e che dovrebbero pertanto ricevere sostegno dal FEAMP. Chiede di ritirare l’obbligo di ricorrere a strumenti finanziari a titolo del FEAMP per il sostegno all’acquacoltura e alla trasformazione dei prodotti;

36.

si rammarica di come l’inclusione del programma dell’UE in materia di salute nel FSE+ abbia determinato una dotazione finanziaria ridotta per le iniziative finanziate dall’UE nel settore della salute e chiede misure e finanziamenti per compensare tale riduzione;

37.

invita la Commissione a esaminare i sistemi esistenti di etichettatura dei prodotti alimentari e a proporre un sistema unico europeo obbligatorio di etichettatura cromatica, basato su unità da 100 grammi di prodotto. Tale etichettatura verrebbe applicata sulla parte anteriore delle confezioni degli alimenti in tutta l’UE e fornirebbe informazioni chiare ai consumatori, promuovendo regimi alimentari più sani. Analogamente, si dovrebbero introdurre criteri specifici per i prodotti recanti indicazioni nutrizionali e sanitarie;

38.

accoglie con favore la proposta della Commissione di cartella clinica elettronica europea per migliorare il trattamento dei pazienti in tutte le regioni e gli Stati membri; chiede alla Commissione di valutare accuratamente le problematiche di protezione dei dati e interoperabilità presenti in tale proposta;

Turismo e cultura

39.

reitera la propria richiesta alla Commissione di compiere un’accurata revisione della sua strategia per il turismo del 2010, con un chiaro programma di lavoro pluriennale;

40.

chiede che venga dato seguito all’anno europeo del Patrimonio culturale 2018 mediante un nuovo piano d’azione europeo per il patrimonio culturale;

Unione dell’energia, politica per il clima e ambiente

41.

auspica che venga istituito un efficace meccanismo di governance multilivello per attuare in modo efficiente il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, assicurando la stesura dei piani nazionali per l’energia e il clima in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali, e per prevedere l’elaborazione di un sistema di contributi determinati a livello locale e regionale, a integrazione dei contributi determinati a livello nazionale nel quadro dell’accordo di Parigi;

42.

sottolinea, nel quadro della quarta relazione sullo stato dell’Unione dell’energia, l’importanza di promuovere una transizione energetica giusta, cosa che richiede una particolare attenzione per le regioni che saranno particolarmente colpite, quali quelle con specifica dipendenza dalle industrie dei combustibili fossili, e per le isole, in particolare quelle che non sono interconnesse, come le regioni ultraperiferiche. In tal contesto, il CdR prende atto delle misure già in corso inerenti alla povertà energetica e pone l’accento sul ruolo chiave degli enti locali e regionali nella loro attuazione;

43.

invita la Commissione a monitorare l’impatto socioeconomico del nuovo assetto del mercato dell’energia elettrica in tutti gli Stati membri e le regioni dell’UE;

44.

accoglie con favore la comunicazione, pubblicata di recente, sulla «Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra — Un pianeta pulito per tutti», in cui l’UE si impegna a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e riconosce il ruolo centrale che spetta agli enti locali e regionali; sottolinea che le misure per attuare questa strategia devono attenersi al principio della governance multilivello, conferire un ruolo formale agli enti locali e regionali, in particolare integrando un sistema di contributi stabiliti a livello locale e regionale nei piani nazionali per il clima e l’energia, e basarsi su iniziative come quella del Patto dei sindaci; insiste sulla necessità di integrare strettamente questi sforzi con la strategia per l’economia circolare e l’Unione per l’energia, assicurandosi che l’impatto socioeconomico delle transizioni necessarie sia ripartito equamente in modo da realizzare una transizione giusta;

45.

invita la Commissione europea a concepire, in cooperazione con il CdR, un 8o programma d’azione per l’ambiente strategico e integrato, e si impegna a svolgere un ruolo attivo nella piattaforma tecnica per la cooperazione in materia di ambiente. Il CdR chiede anche il coinvolgimento degli enti subnazionali nel secondo ciclo del riesame dell’attuazione delle politiche ambientali;

46.

invita la Commissione europea a proporre un piano globale per migliorare l’attuazione della strategia dell’UE sulla biodiversità all’orizzonte 2020 fornendo orientamenti strategici agli Stati membri dell’Unione, e in particolare offrendo un riconoscimento formale al ruolo fondamentale degli enti locali e regionali; attende con grande interesse di proseguire la stretta collaborazione con la Commissione nell’elaborazione proattiva del quadro strategico post 2020 in vista della COP 15 di Pechino nel 2020. Questo richiederà impegni risoluti non solo per arrestare la perdita di biodiversità e di ecosistemi, ma anche per ripristinarli, oltre che per definire un quadro strategico ambizioso e inclusivo in materia di biodiversità all’orizzonte 2030, che sia in grado di realizzare la visione per il 2050 della Convenzione sulla biodiversità (CBD) nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

47.

invita la Commissione a includere meglio i principi della resilienza alle catastrofi in tutte le politiche e i fondi dell’UE, al fine di incrementare la capacità degli Stati membri e degli enti subnazionali di prevenire le catastrofi naturali e di origine umana, prepararsi e reagire ad esse nonché riprendersi dalle stesse; questo potrebbe avvenire attraverso una maggiore comprensione del rischio, anche mediante l’introduzione di un metodo univoco per l’analisi del rischio e la realizzazione di studi puntuali e sempre più accurati relativi alla comprensione delle vulnerabilità territoriali, ma anche relativi alla valutazione dei danni economici, diretti ed indiretti, che un territorio può subire qualora colpito da un evento naturale estremo;

48.

rinnova la propria richiesta di una tabella di marcia dell’UE per la mobilità ciclistica, per affrontare la domanda crescente di azione coordinata a livello dell’UE;

Giustizia, sicurezza, diritti fondamentali e migrazione

49.

ribadisce la propria richiesta alla Commissione di sostenere gli enti locali e regionali nell’affrontare la problematica della radicalizzazione, emanando orientamenti per le amministrazioni locali e regionali ai fini di strategie di prevenzione per contrastare la radicalizzazione;

50.

chiede procedure e meccanismi potenziati per la tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, che potrebbero divenire parte di un patto per l’Unione;

51.

accoglie con favore il Patto globale sulla migrazione proposto dalle Nazioni Unite ed esorta tutti gli Stati membri dell’UE a firmarlo a Marrakech il 10-11 dicembre e a ratificarlo; fa osservare che il Patto è un elemento essenziale dell’approccio globale multilaterale e multilivello al tema della migrazione difeso dal CdR;

52.

sottolinea il fatto che una gestione efficiente e umana delle frontiere esterne dell’UE e lo sviluppo di una politica globale in materia di migrazione e di un sistema europeo comune di asilo dotato di norme comuni elevate sono essenziali per tutti i comuni, le città e le regioni, specialmente per quelli che accolgono dei profughi o quelli che sono situati lungo le frontiere e che sono particolarmente colpiti dai picchi di flussi migratori;

53.

chiede alla Commissione di proporre ulteriori percorsi legali sicuri e accessibili per la migrazione verso l’Unione europea, quali i visti umanitari e i programmi di patrocinio privato, e invita gli Stati membri a concordare sollecitamente e attuare un nuovo quadro dell’UE per il reinsediamento, che sia ambizioso riguardo alle condizioni della protezione e al numero dei beneficiari; invita altresì la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a dimostrare solidarietà concreta a quegli Stati membri più esposti ai flussi migratori, conformemente all’articolo 80 TFUE e al relativo principio di solidarietà ed equa condivisione della responsabilità, anche sul piano finanziario;

54.

invita la Commissione a semplificare e a velocizzare ulteriormente le procedure di finanziamento, nonché ad agevolare l’accesso diretto per le regioni e le città alle risorse finanziarie intese ad affrontare le crisi umanitarie e l’integrazione dei rifugiati; gli aiuti di emergenza potranno presentarsi sotto forma di sovvenzioni concesse direttamente agli enti locali e regionali sottoposti a una forte pressione migratoria, in particolare a quelli che hanno la responsabilità di accogliere e integrare i minori migranti non accompagnati; invita altresì la Commissione a intensificare i suoi sforzi per agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli enti locali e regionali europei in merito all’integrazione dei migranti, concentrandosi in particolare sulle città di medie e piccole dimensioni.

55.

analogamente a quanto avviene con il sostegno erogato dall’UE per l’integrazione dei rifugiati e dei paesi terzi nelle operazioni di aiuto umanitario, esorta la Commissione a fornire sostegno per l’integrazione di cittadini aventi la cittadinanza di un paese UE costretti ad abbandonare i paesi che li ospitano a seguito di crisi politiche, economiche o umanitarie, i quali sarebbero altrimenti del tutto privi di protezione, pur essendo cittadini dell’UE;

Politiche esterne

56.

chiede alla Commissione europea di prendere pienamente in considerazione l’apporto degli enti locali e regionali e l’operato dei comitati consultivi misti e dei gruppi di lavoro del CdR, in particolare le sue relazioni 2019 sui progressi compiuti relative ai paesi candidati e potenziali candidati; ribadisce inoltre la sua richiesta di adeguare ulteriormente alle esigenze dei portatori di interesse locali e regionali i regimi di finanziamento dell’UE in essere, in particolare TAIEX e Twinning;

57.

appoggia un nuovo programma di cooperazione territoriale europea che consenta una stretta cooperazione tra gli enti locali e regionali negli Stati membri e nei paesi candidati, potenziali canditati e limitrofi; a tal proposito sollecita la Commissione a sostenere le esistenti strategie macroregionali dell’UE e a supportare la creazione di nuove; incoraggia altresì la Commissione a sostenere processi di cooperazione transfrontaliera tra enti regionali e locali, anche sotto forma di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

58.

annuncia la propria intenzione di contribuire alle discussioni strategiche sul futuro dell’iniziativa del partenariato orientale, in occasione del suo decimo anniversario nel 2019, segnatamente mediante la Conferenza degli enti regionali e locali per il partenariato orientale (Corleap), la propria task force per l’Ucraina e i partenariati tra pari UE-Ucraina;

59.

chiede alla Commissione europea di tener conto dell’operato del CdR nella stabilizzazione del vicinato meridionale mediante l’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) e, in particolare, l’iniziativa di Nicosia per i comuni libici, che sta migliorando i servizi pubblici locali in Libia e ricollegando tali comuni con la comunità internazionale, facendo leva sulle best practices già avviate e prevedendo opportuni finanziamenti a sostegno delle iniziative operative;

60.

accoglie con favore l’intenzione della Commissione di intervenire sulla disinformazione intenzionale online, sia nell’UE che nei paesi partner, ed esprime la propria disponibilità a sostenere tali sforzi;

61.

rileva che l’operato del gruppo esecutivo nell’attuazione della dichiarazione congiunta UE-USA del luglio 2018 sembra principalmente mirato alla cooperazione normativa e chiede che siano rispettate le norme dell’UE, segnatamente norme sanitarie, alimentari e ambientali elevate; evidenzia in proposito che la Commissione è tenuta ad assicurare che le norme sul lavoro e le norme giuridiche sulla sicurezza dei prodotti, sui dati, sui consumatori, sulla salute e sulla protezione ambientale prevalenti non siano messe ai margini allo scopo di combattere il protezionismo commerciale e pervenire alla sospensione delle sanzioni statunitensi;

62.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alle presidenze austriaca, romena e finlandese del Consiglio dell’UE e al presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2018) 800 final

(2)  Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 su come affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali, montane e periferiche.


PARERI

Comitato delle regioni

132a sessione plenaria del CdR, 5.12.2018 – 6.12.2018

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/8


Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto Allargamento 2018

(2019/C 86/02)

Relatore:

Franco IACOP (IT/PSE), consigliere regionale della regione Friuli Venezia Giulia

Testo di riferimento:

Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell’UE

COM(2018) 450 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni preliminari

1.

guarda con interesse al rinnovato impegno della Commissione in materia di allargamento dell’UE, quale traspare non solo dalla comunicazione COM(2018) 450 final in esame, bensì anche dal documento strategico del febbraio 2018 concernente i Balcani occidentali (cfr. parere COR 2018/00065) e dalla decisione di avviare rapidamente lo screening legislativo con l’Albania e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia dopo la risposta positiva del Consiglio riguardo all’adozione di una decisione per l’apertura dei negoziati nel giugno 2019, sulla base della relazione di valutazione della Commissione europea e a condizione che siano stati compiuti i progressi necessari;

2.

sottolinea che il processo di allargamento deve rimanere una priorità dell’UE e concorda con la Commissione circa l’esigenza che al centro di tale processo restino lo Stato di diritto, la giustizia, i diritti fondamentali e il rispetto e la tutela delle minoranze;

3.

rammenta che è imprescindibile coinvolgere nel processo gli enti locali e regionali (ELR) ed esorta i paesi candidati (Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia) e potenziali candidati (Bosnia-Erzegovina e Kosovo (*1)) a rafforzare le proprie strategie di decentramento amministrativo in un’ottica di concreta sussidiarietà;

4.

apprezza il fatto che entrambe le presidenze del Consiglio del 2018 abbiano incluso la tematica dei Balcani occidentali tra le priorità del rispettivo semestre, si compiace per l’organizzazione del vertice di Sofia ed auspica che la dichiarazione sottoscritta in tale occasione possa rapidamente tradursi in iniziative concrete;

5.

si rammarica che nei Balcani occidentali si sia assistito ad un allentamento dell’azione riformista orientata all’adesione all’UE e che a ciò abbia corrisposto il diffondersi di sentimenti di dubbio e scetticismo tra i cittadini;

6.

si rammarica che l’evolversi della situazione in Turchia, fino ed oltre le elezioni di giugno, abbia portato ad un progressivo affievolimento del rispetto di valori e principi propri di uno Stato di diritto, cosicché le prospettive di adesione all’UE dei Balcani occidentali e della Turchia risultano ora di fatto divergenti;

7.

confida che il rinnovato impeto che può derivare ai Balcani occidentali (e indirettamente anche alla Turchia) dalla nuova strategia della Commissione possa rilanciare l’intero processo;

8.

si augura che le nuove dinamiche della cooperazione territoriale europea delineate dalle recenti proposte legislative della Commissione in materia di coesione (Interreg) e allargamento (IPA III) possano incentivare la stretta collaborazione tra ELR di Stati membri (SM) e di paesi candidati e potenziali candidati;

9.

ribadisce che il rispetto dei criteri di Copenaghen nel loro senso più ampio è, e deve rimanere, il parametro fondamentale per la valutazione dell’idoneità dei paesi candidati a diventare SM dell’UE;

10.

assicura la massima disponibilità ad operare di concerto con le altre istituzioni dell’UE al fine di sostenere il percorso di preparazione e futura adesione dei paesi candidati e potenziali candidati;

11.

confida che il nuovo accordo di cooperazione tra il CdR e il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, firmato a Strasburgo il 27 marzo 2018, rafforzi la collaborazione tra le due istituzioni, consenta di accrescere le sinergie e di evitare doppioni;

12.

osserva che tra le forme più efficaci di assistenza che possono essere fornite a livello di pubbliche amministrazioni (PA) spiccano le iniziative di scambio tra pari; osserva inoltre che molti ELR degli SM dispongono di competenze relative all’applicazione dell’acquis che potrebbero utilmente essere condivise con enti omologhi dei paesi candidati e potenziali candidati;

13.

ricorda che, nei paesi che aspirano a diventare membri dell’UE, l’intera società deve essere protagonista di una profonda riforma valoriale e che in tale prospettiva è essenziale il ruolo svolto dagli ELR, in quanto è ad essi che i cittadini fanno riferimento nella vita quotidiana;

14.

ribadisce che solo gli ELR possono, in virtù del rapporto diretto con la popolazione, efficacemente comunicare i vantaggi dell’adesione all’UE e far conoscere i benefici e le provvidenze che l’UE mette a disposizione di tutti i cittadini europei, anche nei paesi candidati e potenziali candidati;

15.

si rammarica pertanto che il documento di sintesi del pacchetto allargamento in esame non faccia esplicito riferimento alla situazione degli ELR, ma accenni solo marginalmente all’esigenza di raggiungere un corretto equilibrio tra i livelli di governo centrale e locale.

Auspici, suggerimenti e raccomandazioni

16.

auspica che nei Balcani occidentali i governi rilancino il percorso di avvicinamento all’UE e sappiano cogliere i segnali positivi che suggeriscono importanti sviluppi in una prospettiva temporale realistica; auspica altresì che i cittadini della regione facciano sentire con nuova determinazione il loro ripudio del nazionalismo, della radicalizzazione e delle chiusure identitarie e il loro sostegno all’ideale europeo;

17.

auspica che la Turchia abbandoni la logica emergenziale e riprenda il cammino di avvicinamento all’UE, rimuovendo le misure che hanno minato il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e ripristinando il bilanciamento dei poteri democratici a tutti i livelli: centrale, regionale e locale;

18.

invita tutti i paesi candidati e potenziali candidati a proseguire con decisione sulla strada della riforma amministrativa e a perseguire fattivamente obiettivi di decentramento realistici ed ambiziosi ad un tempo, prevedendo congrui stanziamenti di bilancio a favore degli ELR;

19.

ricorda che la crescita economica e il miglioramento del tenore di vita dei cittadini dei paesi candidati e potenziali candidati devono essere incentivati, garantendo ricadute a livello locale;

20.

osserva che la cooperazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è necessaria per gestire i flussi migratori; ricorda che gli aiuti che l’UE mette a disposizione dei Balcani occidentali e della Turchia per contribuire alla gestione di tali flussi devono giungere anche agli ELR impegnati quotidianamente nell’opera di accoglimento e di sostegno;

21.

nota che nessun capitolo negoziale ha per oggetto il processo di decentramento, né la riforma della PA e della governance; invita perciò la Commissione ad includere queste tematiche in tutti gli incontri bilaterali che vertano su capitoli dell’acquis per i quali il decentramento amministrativo risulti pertinente e ad insistere con i paesi candidati e potenziali candidati affinché gli ELR siano resi partecipi del processo di preparazione all’adesione;

22.

invita la Commissione a predisporre modalità operative ad hoc che consentano l’utilizzo degli strumenti TAIEX e Twinning per la cooperazione tra ELR degli SM e dei paesi candidati e potenziali candidati;

23.

invita la Commissione a considerare il ripristino della Local Administration Facility e del Regional Training Programme, utilizzati in occasione di precedenti allargamenti;

24.

invita la Commissione a sperimentare l’intervento del programma Sigma presso ELR di paesi candidati, in modo da definire modelli di riforma della governance locale finalizzata all’applicazione dell’acquis;

25.

invita la Commissione ad attuare iniziative in campo culturale e sportivo che, segnatamente in aree etnicamente composite, consentano un coinvolgimento diretto di tutta la popolazione locale e in particolare dei giovani, favorendo l’integrazione e il reciproco riconoscimento delle identità;

26.

chiede alla Commissione di monitorare il comportamento dei rappresentanti pubblici dei paesi candidati e potenziali candidati dei Balcani occidentali in materia di uguaglianza di genere e di rispetto delle minoranze etniche o linguistiche e della comunità LGBT+. L’Unione europea è un faro di tolleranza a livello mondiale, e qualsiasi futura adesione all’UE deve comportare un fermo sostegno politico ai valori democratici del rispetto delle persone, a tutela sia della libertà che dell’uguaglianza;

27.

invita la Commissione ad interloquire ed assumere iniziative comuni — anche nel solco dello spirito del Processo di Berlino — con organizzazioni che conoscono la realtà degli ELR dei paesi candidati e potenziali candidati e con essi hanno già sperimentato forme di cooperazione, in particolare la NALAS (Rete di associazioni di collettività locali dell’Europa sud-occidentale), l’ALDA (Associazione europea per la democrazia locale), la CEI (Iniziativa centro-europea) e il RCC (Consiglio di cooperazione regionale);

28.

reitera infine alla Commissione l’invito pressante ad offrire, nelle prossime relazioni sullo stato di avanzamento del processo di allargamento, maggiore attenzione e spazio all’analisi della situazione a livello di ELR, valutando i progressi o le carenze in materia di riforma amministrativa al pari di quanto fatto con riguardo alle autorità centrali.

Osservazioni specifiche riguardanti i paesi candidati e potenziali candidati

Montenegro

29.

si compiace per i significativi risultati conseguiti dal Montenegro nel suo percorso euro-atlantico;

30.

osserva che significativi sforzi sono necessari per rafforzare lo Stato di diritto e le istituzioni democratiche, operando per un ritorno alla piena rappresentatività di tutte le forze politiche in seno al Parlamento;

31.

esprime preoccupazione per la situazione della libertà di espressione, in particolare i numerosi casi di intimidazione e violenza contro i giornalisti;

32.

si compiace per l’adozione di nuove disposizioni volte ad introdurre criteri di reclutamento meritocratici sia nelle amministrazioni centrali che in quelle periferiche e saluta il fatto che quasi tutti i comuni abbiano adottato codici etici per i propri funzionari e per gli eletti locali;

33.

invita a verificare l’impatto a livello locale dell’applicazione della nuova legge sulla pianificazione territoriale e l’edilizia civile, che modifica l’attribuzione delle competenze in materia di regolamentazione dell’uso del territorio.

Serbia

34.

si rallegra che, come per il Montenegro, la Commissione abbia indicato il 2025 come data possibile, sebbene ambiziosa, per l’adesione all’UE;

35.

sottolinea che il perseguimento di tale obiettivo richiederà impegno e sforzi straordinari, in particolare per il rafforzamento dello Stato di diritto e per la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo;

36.

saluta la nomina di una donna a capo del governo per la prima volta nella storia del paese, ma osserva che la legge sulla parità di genere non è ancora stata adottata dal Parlamento e che significativi sforzi sono ancora necessari per migliorare la situazione dei Rom, delle persone LGBTI, dei disabili e dei gruppi socialmente vulnerabili;

37.

riconosce l’impegno della Serbia nella gestione dei flussi migratori che attraversano il suo territorio;

38.

sottolinea che la lotta alla corruzione rimane uno dei compiti più importanti del paese; che è necessario sia adottata al più presto la nuova legge sull’agenzia anti-corruzione, ma che attenzione deve essere rivolta anche alla prevenzione della corruzione a livello degli ELR;

39.

nota con preoccupazione che le capacità amministrative degli ELR denotano carenze e che le risorse umane e finanziare messe a disposizione di tali enti non sempre sono adeguate alle mansioni da espletare; si compiace per contro dell’adozione a fine 2017 della legge sui salari negli ELR;

40.

sollecita la Serbia ad attuare le norme costituzionali sul finanziamento della provincia autonoma di Voivodina, adottando al più presto le pertinenti disposizioni legislative; sollecita altresì il governo a rispettare l’autonomia degli eletti locali indipendentemente dalla loro appartenenza politica;

41.

ricorda il ruolo che le ONG possono avere anche a livello locale ed auspica la rapida definizione di criteri di accesso ai finanziamenti pubblici che ne assicurino efficienza e trasparenza; auspica che la libertà di espressione sia sempre garantita e che minacce e intimidazioni rivolte a giornalisti siano condannate e represse senza indugio dalle autorità.

Turchia

42.

riconosce che la Turchia è un importante partner dell’UE ma denuncia come le gravi limitazioni delle libertà individuali, con fermi ed arresti di decine di migliaia di persone e licenziamenti in massa di funzionari pubblici, stridano con i valori ed i principi sui quali è fondata l’UE, in particolare la Carta europea dei diritti fondamentali;

43.

ricorda che le modifiche costituzionali volte ad introdurre un regime presidenziale, recentemente entrate in vigore, sono state giudicate negativamente dalla Commissione di Venezia, in particolare per quanto riguarda la separazione dei poteri; ricorda altresì che da ogni paese candidato ci si attende il rispetto degli standard più elevati in materia di democrazia, Stato di diritto e libertà fondamentali, nonché la garanzia di una magistratura indipendente e funzionante;

44.

esprime grave preoccupazione per la rimozione forzata ed in alcuni casi per l’arresto di oltre cento sindaci democraticamente eletti, sostituiti d’autorità da fiduciari designati dal governo, nonché per le pressioni esercitate sui sindaci di numerose altre città affinché si dimettessero dalle loro funzioni;

45.

auspica che le elezioni locali da tenersi entro marzo 2019 siano organizzate garantendo il pieno rispetto dei principi democratici ed offrano l’occasione per ripristinare la rappresentatività democratica degli enti locali;

46.

riconosce gli sforzi della Turchia a sostegno di profughi e rifugiati presenti sul suo territorio e sottolinea l’impegno finanziario dell’UE teso a rendere meno gravosi tali sforzi; auspica che una congrua parte dei fondi stanziati dall’UE venga destinata agli ELR direttamente coinvolti nella gestione di profughi e rifugiati;

47.

deplora che la Turchia continui a non conformarsi alle disposizioni del protocollo aggiuntivo dell’accordo di associazione con l’UE e a non riconoscere la Repubblica di Cipro; incoraggia una soluzione equa, globale e praticabile della questione cipriota sulla base delle risoluzioni adottate al riguardo dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell’acquis dell’UE, e invita la Turchia ad impegnarsi a contribuire a una tale soluzione; plaude ai progressi realizzati per arrivare a una soluzione reciprocamente accettabile, come pure agli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per la ripresa dei negoziati;

48.

invita la Turchia a impegnarsi in maniera inequivocabile ad intrattenere rapporti di buon vicinato con tutti i paesi vicini; sottolinea la necessità di rispettare il diritto di tutti gli Stati membri di stipulare accordi bilaterali e di esplorare e sfruttare le risorse naturali in conformità dell’acquis dell’UE e del diritto internazionale; sottolinea inoltre la necessità di rispettare la sovranità e i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro zone economiche esclusive, sulle loro acque territoriali e sul loro spazio aereo;

49.

invita la Turchia a iniziare a ritirare le proprie forze da Cipro e a trasferire l’enclave di Famagosta alle Nazioni Unite, in linea con la risoluzione n. 550 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (1984); sottolinea che tali misure volte a creare fiducia aprirebbero un’opportunità di crescita economica, sociale e regionale per entrambe le comunità dell’isola; osserva che il dialogo tra le società civili nelle comunità locali può favorire l’accordo;

50.

ricorda che la Turchia è un paese candidato sin dal 1999 e che i negoziati di adesione sono cominciati nel 2005; osserva che negli ultimi anni il processo di avvicinamento all’UE ha perso dinamicità e gravi arretramenti sono stati notati in materia di rispetto dello Stato di diritto e dei diritti e libertà fondamentali; ritiene che spetti ormai alla Turchia valutare se e in che modo intenda proseguire sulla strada intrapresa nel 1987 con la richiesta di adesione.

Albania

51.

accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del giugno 2018, ed esorta l’Albania a intensificare gli sforzi al fine di garantire una decisione positiva del Consiglio circa l’apertura dei negoziati d’adesione nel giugno 2019;

52.

ribadisce l’esigenza che il paese perseveri nel rafforzamento dello Stato di diritto, in particolare nell’ambito delle cinque priorità chiave (riforma della PA, giustizia, anticorruzione, lotta alla criminalità organizzata, promozione e rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei membri delle minoranze e i diritti patrimoniali);

53.

plaude al processo di ri-valutazione di magistrati e pubblici ministeri che ha già prodotto risultati tangibili;

54.

riconosce la capacità dimostrata dalle forze politiche di maggioranza ed opposizione di garantire uno svolgimento ordinato delle elezioni del 2017, ma sottolinea le carenze ancora rilevate dall’OSCE; auspica che per le elezioni amministrative del 2019 le opportune correzioni siano apportate alla legge elettorale;

55.

apprezza gli sforzi in materia di riforma della normativa sugli ELR, ma deplora che spesso questi ultimi non adottino metodi di selezione meritocratica e che, in generale, la legge sulla funzione pubblica trovi inadeguata applicazione a livello locale;

56.

deplora, in materia di diritti fondamentali, il ritardo nella nomina dei principali collaboratori del nuovo ombudsman, mentre persistono comportamenti legati a faide e codici consuetudinari e livelli inaccettabili di violenza domestica;

57.

confida che il paese continui sulla strada delle riforme nell’ambito delle priorità chiave ed affronti con il massimo impegno le sfide future, ad iniziare dall’esame analitico dell’acquis (screening).

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

58.

accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 2018, e invita la ex Repubblica iugoslava di Macedonia a proseguire gli sforzi per garantire una decisione positiva del Consiglio circa l’apertura dei negoziati d’adesione nel giugno 2019;

59.

plaude al coraggio politico del nuovo governo, insediatosi a seguito dell’accordo di Pržino e delle elezioni di fine 2016, che ha consentito di raggiungere un compromesso con la Grecia circa la denominazione ufficiale del paese; auspica che il necessario processo di riforma costituzionale si concluda in tempi rapidi;

60.

si compiace parimenti per lo spirito di apertura al dialogo anche con altri paesi della regione ed in particolare con la Bulgaria;

61.

saluta la tenuta di elezioni amministrative nell’ottobre 2017 ed il fatto che le consultazioni si siano svolte in modo generalmente ordinato;

62.

ricorda che l’accordo quadro di Ohrid del 2001 prevedeva un processo di decentramento che tuttavia non ha trovato compiuta realizzazione negli anni successivi; si compiace dunque per la decisione di accrescere gli stanziamenti a favore degli ELR onde garantire una migliore offerta di servizi ai cittadini;

63.

osserva che, nonostante i rapporti interetnici appaiano meno tesi che in un passato ancora recente, è necessario che quanto previsto in materia dall’accordo quadro di Ohrid venga attuato integralmente;

64.

confida che il paese continui sulla strada delle riforme orientate al processo di adesione all’UE ed affronti con il massimo impegno le sfide future, ad iniziare dall’esame analitico dell’acquis (screening).

Bosnia-Erzegovina

65.

si compiace che, nel febbraio 2018, il paese abbia finalmente presentato alla Commissione le risposte al «questionario»;

66.

osserva tuttavia che nell’insieme non sono stati registrati progressi significativi nell’attuazione delle riforme necessarie per rilanciare lo sviluppo del paese e la sua prospettiva europea;

67.

esprime rammarico e preoccupazione per l’incapacità dimostrata dai leader politici di trovare un accordo su una nuova legge elettorale prima delle elezioni nazionali e per la persistente situazione di stallo riguardo all’annosa questione della municipalità di Mostar;

68.

ricorda l’esigenza di chiarire la distribuzione delle competenze tra entità, cantoni e comuni, per depotenziare le conflittualità e favorire la cooperazione;

69.

riconosce gli sforzi del paese nella lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione ed invita a perseverare con la prevenzione e il contrasto; segnala l’importanza di coinvolgere le autorità locali nell’opera di monitoraggio della situazione e di facilitazione del reinserimento di ex combattenti radicalizzati.

Kosovo

70.

constata che, pur tra difficoltà endogene ed esogene, il dialogo con la Serbia facilitato dall’UE continua a livello tecnico-politico, ma sottolinea la necessità di un impegno più convinto e determinato;

71.

si compiace che la Commissione abbia considerato soddisfatti tutti i requisiti per la liberalizzazione dei visti;

72.

plaude alla regolare tenuta di elezioni amministrative a fine 2017 e alla nomina di oltre duecento sindaci nell’intero territorio del Kosovo;

73.

nota che i rapporti tra le forze politiche hanno assunto forme e toni a volte inaccettabili ed invita tutte le parti a tutelare il prestigio e garantire il funzionamento delle istituzioni democratiche;

74.

sollecita le autorità ad attivarsi affinché l’accordo di stabilizzazione e associazione trovi concreta realizzazione, a vantaggio dei cittadini e del processo di avvicinamento all’UE.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status del Kosovo ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione d’indipendenza del Kosovo.


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/14


Parere del Comitato europeo delle regioni — Tassazione dell’economia digitale

(2019/C 86/03)

Relatore:

Jean-Luc VANRAES (BE/ALDE), consigliere comunale di Uccle

Testi di riferimento:

Proposta di Direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

COM(2018) 147 final

Proposta di Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali

COM(2018) 148 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali

Emendamento 1

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’ISD dovrebbe essere applicata ai soli ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali . I servizi digitali dovrebbero essere quelli che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti e per i quali è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato. Dovrebbero essere tassati i ricavi derivanti dal trattamento dei contributi degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé.

L’ISD dovrebbe essere applicata ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti , dalla trasmissione dei dati degli utenti atta a generare entrate e dalla loro capacità di svolgere attività e fornire servizi a distanza senza una presenza fisica . In tali casi è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato.

Motivazione

La limitazione dell’ambito di applicazione dell’ISD al solo trattamento dei contributi degli utenti è giuridicamente discutibile.

Emendamento 2

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un’interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati «servizi di intermediazione»); e iii) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali servizi, l’ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall’entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta.

In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un’interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati «servizi di intermediazione»); e iii) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali , se atta a generare entrate . Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali servizi, l’ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall’entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta.

Motivazione

La limitazione dell’ambito di applicazione dell’ISD al solo trattamento dei contributi degli utenti è giuridicamente discutibile.

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ricavi imponibili

Ricavi imponibili

1.   I ricavi derivanti dalla fornitura di ciascuno dei seguenti servizi da parte di un’entità sono considerati «ricavi imponibili» ai fini della presente direttiva:

1.   I ricavi derivanti dalla fornitura di ciascuno dei seguenti servizi da parte di un’entità sono considerati «ricavi imponibili» ai fini della presente direttiva:

a)

la collocazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia;

a)

la collocazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia;

b)

la messa a disposizione degli utenti di un’interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti;

b)

la messa a disposizione degli utenti di un’interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti;

c)

la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali.

c)

la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali , se atta a generare entrate .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 10

Articolo 10

Identificazione

Identificazione

[…]

[…]

2.   La comunicazione è effettuata per via elettronica entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla fine del primo periodo d’imposta per il quale il soggetto passivo è debitore dell’ISD in conformità della presente direttiva (il «primo periodo di imposta»).

2.   La comunicazione è effettuata per via elettronica entro la fine del primo mese successivo al primo periodo d’imposta per il quale il soggetto passivo è debitore dell’ISD in conformità della presente direttiva (il «primo periodo di imposta»).

Motivazione

Il termine di dieci giorni lavorativi è troppo breve.

Emendamento 5

Articolo 11, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 11

Articolo 11

Numero di identificazione

Numero di identificazione

1.   Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo un numero di identificazione individuale ai fini dell’ISD e comunica tale numero al soggetto passivo per via elettronica entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione a norma dell’articolo 10.

1.   Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo un numero di identificazione individuale ai fini dell’ISD e comunica tale numero al soggetto passivo per via elettronica entro 10 giorni di calendario dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione a norma dell’articolo 10.

Motivazione

Considerate le discrepanze nei giorni festivi tra i diversi Stati membri e persino tra le varie regioni, è più opportuno parlare di «giorni di calendario» piuttosto che di «giorni lavorativi». La stessa considerazione vale anche per l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 14, l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 20, paragrafi 1 e 3, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 1.

Emendamento 6

Articolo 12, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 12

Articolo 12

Cancellazione dal registro di identificazione

Cancellazione dal registro di identificazione

[…]

[…]

2.   Lo Stato membro di identificazione cancella il soggetto passivo dal registro di identificazione al termine del periodo di 60 giorni lavorativi successivi alla fine del periodo d’imposta nel corso del quale l’informazione di cui al paragrafo 1 è stata comunicata.

2.   Lo Stato membro di identificazione annulla l’iscrizione del soggetto passivo nel registro di identificazione al termine del periodo di 60 giorni di calendario successivi alla fine del periodo d’imposta nel corso del quale l’informazione di cui al paragrafo 1 è stata comunicata.

Motivazione

Le posizioni fiscali non possono essere cancellate dopo 60 giorni per considerazioni legate ai termini di prescrizione vigenti e alla necessità di conservare i mezzi di prova. Per quanto riguarda i «giorni lavorativi», la motivazione è la stessa della proposta di emendamento precedente.

Emendamento 7

Nuovo articolo 26, comma 2 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Sarà abrogata non appena la direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa sarà adottata ed entrerà in vigore a partire dalla data di recepimento.

Motivazione

L’imposta sui servizi digitali è intesa come misura temporanea e non può assumere carattere permanente. Se l’imposta sui servizi digitali continuasse ad essere applicabile anche dopo l’entrata in vigore della direttiva relativa alla presenza digitale significativa, le imprese rischierebbero di subire una doppia imposizione.

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 4

Articolo 4

Presenza digitale significativa

Presenza digitale significativa

[…]

[…]

3.   Si considera che esista una «presenza digitale significativa» in uno Stato membro nel corso di un periodo d’imposta se l’attività svolta attraverso di essa consiste interamente o in parte nella fornitura di servizi digitali tramite un’interfaccia digitale e se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni per quanto riguarda la fornitura di tali servizi da parte dell’entità che esercita l’attività, considerata congiuntamente alla fornitura di tali servizi tramite un’interfaccia digitale da parte di ciascuna delle imprese associate di tale entità a livello aggregato:

3.   Si considera che esista una «presenza digitale significativa» in uno Stato membro nel corso di un periodo d’imposta se l’attività svolta attraverso di essa consiste interamente o in parte nella fornitura di servizi digitali tramite un’interfaccia digitale e se sono soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni per quanto riguarda la fornitura di tali servizi da parte dell’entità che esercita l’attività, considerata congiuntamente alla fornitura di tali servizi tramite un’interfaccia digitale da parte di ciascuna delle imprese associate di tale entità a livello aggregato:

a)

la parte dei ricavi totali ottenuti nel corso di tale periodo d’imposta e derivanti dalla fornitura di tali servizi digitali a utenti situati nello Stato membro considerato nel corso di detto periodo d’imposta è superiore a 7 000 000 EUR;

a)

la parte dei ricavi totali ottenuti nel corso di tale periodo d’imposta e derivanti dalla fornitura di tali servizi digitali a utenti situati nello Stato membro considerato nel corso di detto periodo d’imposta è superiore a 10 000 000  EUR;

b)

il numero di utenti di uno o più di tali servizi digitali che sono situati nello Stato membro considerato nel corso di tale periodo d’imposta è superiore a 100 000 ;

b)

il numero di utenti di uno o più di tali servizi digitali che sono situati nello Stato membro considerato nel corso di tale periodo d’imposta è superiore a 100 000 ;

c)

il numero di contratti commerciali per la fornitura di servizi digitali che sono conclusi nel corso di tale periodo d’imposta da parte di utenti situati nello Stato membro considerato è superiore a 3 000 .

c)

il numero di contratti commerciali per la fornitura di servizi digitali che sono conclusi nel corso di tale periodo d’imposta da parte di utenti situati nello Stato membro considerato è superiore a 3 000 .

[…]

[…]

Motivazione

La soglia di 7 milioni di EUR per la costituzione di una stabile organizzazione, prevista per l’applicazione della nuova normativa, deve essere innalzata, dal momento che una soglia così bassa può ostacolare la digitalizzazione. Inoltre, in taluni settori, come quello dei contratti di manutenzione, vi è il rischio che la soglia di 3 000 contratti commerciali sia superata rapidamente. Per parlare di «presenza digitale significativa», pertanto, è opportuno che siano soddisfatte, cumulativamente, almeno due delle condizioni poste.

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 5

Articolo 5

Utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione alla presenza digitale significativa

Utili attribuibili alla presenza digitale significativa o in relazione alla presenza digitale significativa

1.   Gli utili che sono attribuibili a una presenza digitale significativa o in relazione a essa in uno Stato membro sono soggetti unicamente al regime di imposta sulle società di tale Stato.

1.   Gli utili che sono attribuibili a una presenza digitale significativa o in relazione a essa in uno Stato membro sono soggetti al regime di imposta sulle società di tale Stato.

Motivazione

Il termine «unicamente» lascia intendere che si applica un sistema di credito e deve, pertanto, essere espunto. Gli Stati membri che prevedono un procedimento di compensazione per l’imposta sulle società, altrimenti, si sentirebbero tenuti a introdurre un sistema di credito.

Emendamento 10

ALLEGATO II

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Elenco dei servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 5, lettera f):

Elenco dei servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 5, lettera f):

a)

hosting di siti web e di pagine web,

a)

hosting di siti web e di pagine web,

b)

manutenzione automatica di programmi, remota e online,

b)

manutenzione automatica di programmi, remota e online,

c)

amministrazione remota di sistemi,

c)

amministrazione remota di sistemi,

d)

conservazione (warehousing) dei dati online, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente,

d)

conservazione (warehousing) dei dati online, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente,

e)

fornitura online di spazio sul disco in funzione delle richieste,

e)

fornitura online di spazio sul disco in funzione delle richieste,

f)

accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti,

f)

accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti,

g)

bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari,

g)

bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari,

h)

driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti,

h)

driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti,

i)

installazione automatica online di filtri per i siti web,

i)

installazione automatica online di filtri per i siti web,

j)

installazione automatica online di sbarramenti (firewalls),

j)

installazione automatica online di sbarramenti (firewalls),

k)

accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica,

k)

accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica,

l)

accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi,

l)

accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi,

m)

contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche,

m)

siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web,

n)

abbonamento a giornali o riviste online,

n)

informazioni online generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo,

o)

siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web,

o)

fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web,

p)

notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche online,

p)

utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet,

q)

informazioni online generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo,

q)

accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari,

r)

fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web,

r)

accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni,

s)

utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet,

s)

accesso o scaricamento di film,

t)

accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari,

t)

scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari,

u)

accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni,

u)

accesso a giochi online automatici dipendenti da Internet o da reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri,

v)

accesso o scaricamento di film,

v)

tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato impartito attraverso Internet o reti elettroniche analoghe, la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga sono utilizzati semplicemente come strumento di comunicazione tra il docente e lo studente,

w)

scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari,

w)

libri di esercizi completati dagli studenti online e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

x)

accesso a giochi online automatici dipendenti da Internet o da reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri,

 

y)

tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato impartito attraverso Internet o reti elettroniche analoghe, la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga sono utilizzati semplicemente come strumento di comunicazione tra il docente e lo studente,

 

z)

libri di esercizi completati dagli studenti online e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

 

Motivazione

Il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche non differisce, di fondo, dall’offerta di contenuto su supporto cartaceo.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

sottolinea che, per esplicare il suo potenziale, il mercato unico digitale dell’UE ha bisogno di un quadro fiscale moderno e stabile in grado di stimolare l’innovazione, ovviare alla frammentazione del mercato e consentire a tutti i soggetti di sfruttare le nuove dinamiche di mercato in condizioni di equità ed equilibrio;

2.

deplora che talune imprese, soprattutto aziende che operano principalmente nell’economia digitale, siano assoggettate a una tassazione eccessivamente bassa. È, invece, importante che il regime dell’imposta sulle società assicuri pari condizioni e che tutti gli attori contribuiscano in modo equilibrato ed equo;

3.

osserva che le imprese tradizionali, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, subiscono infatti una concorrenza fiscale sleale. Proprio a causa di tale concorrenza fiscale svantaggiosa, molte di esse incontrano grandi difficoltà a sopravvivere;

4.

constata che i regimi fiscali attuali non sono più adeguati al contesto economico odierno, caratterizzato da globalizzazione, mobilità, tecnologie digitali, nuovi modelli imprenditoriali e strutture aziendali complesse. I vecchi principi adatti al XX secolo sono ormai insufficienti: la società del XXI secolo necessita di nuovi modelli e lo status quo non è un’alternativa percorribile;

5.

plaude al fatto che la Commissione proponga iniziative nel campo della tassazione dei servizi digitali e dia ulteriore impulso al dibattito internazionale chiarendo come possano essere ripensati i principi fiscali in vigore. L’adozione di iniziative divergenti da parte degli Stati membri o delle regioni rischia di pregiudicare significativamente il mercato unico;

6.

rileva che le imposte sono raramente popolari, e le nuove imposte lo sono ancor meno, ma sono essenziali per garantire la buona salute delle finanze pubbliche. Ampliare la base imponibile tassando correttamente quei servizi digitali che al momento sono soggetti a un’imposta eccessivamente bassa, o non sono tassati per nulla, consente ai governi di applicare aliquote d’imposta nominali ragionevoli al lavoro e all’attività economica, o persino di concedere sgravi fiscali, in particolare alle nuove e alle piccole imprese;

7.

osserva che, in ultima analisi, la soluzione deve essere messa a punto a livello mondiale, onde gestire meglio i vantaggi della globalizzazione attraverso una buona governance mondiale e norme valide a livello internazionale. Accoglie pertanto con favore la stretta cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e l’OCSE per progredire verso una soluzione internazionale;

8.

plaude al lavoro svolto dall’OCSE con la partecipazione di 110 paesi, in merito al quale, il 16 marzo 2018, è stata pubblicata una relazione intermedia dal titolo Tax Challenges Arising from Digitalization — Interim Report 2018 (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione — Relazione intermedia 2018);

9.

stima che, in attesa di una soluzione globale a livello dell’OCSE, che purtroppo, con ogni probabilità, non potrà essere approvata e applicata a breve, occorra trovare una soluzione temporanea a livello della Commissione. Le soglie proposte non devono avere un impatto negativo sulle microimprese o sulle PMI;

10.

ritiene incontestabile che qualsiasi servizio che dia luogo a una remunerazione, sia esso digitale o meno, debba essere opportunamente tassato. Sarà importante stabilire un adeguato massimale di reddito e rendere tassabile solo la parte eccedente, in modo che non ne derivi un impatto negativo per le microimprese e le PMI. Un altro fattore essenziale sarà quello di capire dove le imprese che operano nel settore dell’economia digitale generano i propri guadagni; in tale contesto occorre prestare particolare attenzione a come tassarli evitando la doppia imposizione, a come prevenire l’elusione fiscale e a come ripartire equamente il gettito internazionale così generato in modo tale che tutti gli Stati membri ne beneficino.

Imposta sui servizi digitali

11.

osserva che il campo di applicazione di un’imposta sui servizi digitali deve essere definito con la massima attenzione. Per essere efficaci, le definizioni non devono prestarsi a interpretazioni diverse. I regimi fiscali più efficienti sono quelli semplici, trasparenti e inequivocabili;

12.

fa notare che l’imposta sui servizi digitali proposta dalla Commissione verrebbe applicata sul volume d’affari, e non sugli utili, per cui anche imprese che non generano alcun profitto potrebbero essere tenute a versarla. Il CdR osserva che tale approccio si discosta dal sistema seguito a livello mondiale per le imposte sulle società, che è basato invece sulla tassazione degli utili. D’altro canto è vero anche che molti dei modelli aziendali applicati dalle imprese digitali si basano, nella fase iniziale, su una perdita;

13.

rileva che un siffatto trasferimento della tassazione può tuttavia andare a vantaggio dei grandi paesi con molti consumatori, nei quali le imprese interessate possono detrarre le perdite dalla propria base imponibile per l’imposta sulle società, e a svantaggio dei piccoli paesi esportatori. Il CdR sottolinea che qualsiasi soluzione al problema della tassazione dei modelli di impresa digitali deve portare a un risultato economico giusto ed equo per tutte le economie dell’UE;

14.

deplora che non sia prevista una clausola di cessazione dell’efficacia o un altro meccanismo volto a garantire la revoca della misura fiscale temporanea qualora sia individuata una soluzione a più lungo termine.

Presenza digitale significativa

15.

osserva che, conformemente alla normativa vigente, il paese in cui avviene la cessione non percepisce alcune imposta sulle società qualora si tratti di imprese digitali non presenti fisicamente sul suo territorio. Il CdR si compiace quindi che il calcolo della base imponibile si basi sulla «presenza digitale significativa»;

16.

rileva che gli attuali sistemi di tassazione delle imprese nel mondo si basano sulla valutazione degli utili attribuibili a ciascuna giurisdizione pertinente. La tassazione si basa sul luogo in cui è creato il valore. Data la difficoltà di stabilire in che punto della catena del valore si realizzi l’utile, occorre individuare principi universali sui modi per valutare dove viene creato il valore;

17.

sottolinea l’importanza che gli altri sviluppi nel settore della tassazione delle imprese siano in linea con i risultati già conseguiti nel quadro dell’accordo sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting — BEPS). Uno dei principi ti tale accordo è quello di attribuire gli utili ai paesi in funzione del luogo di creazione del valore;

18.

ritiene che la soglia di 7 milioni di EUR per la costituzione di una stabile organizzazione, prevista per l’applicazione della nuova normativa, debba essere innalzata, dal momento che una soglia così bassa può ostacolare la digitalizzazione.

Dimensione locale e regionale

19.

fa notare che, sebbene l’imposta sui servizi digitali o la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa non riguardino direttamente le imposte locali e regionali, l’introduzione di simili imposte può comunque influire sul gettito fiscale degli enti locali e regionali. In taluni Stati membri, infatti, le imposte locali o regionali sono riscosse a partire dalla base imponibile nazionale e/o gli enti locali e regionali ricevono una quota del gettito dell’imposta nazionale sulle società;

20.

esorta gli Stati membri a condividere l’imposta sui servizi digitali con gli enti locali e regionali in misura proporzionale rispetto alla quota dell’imposta nazionale sulle società che essi ricevono.

Impatto dell’imposta sui servizi digitali e di altre recenti misure

21.

rileva che la valutazione d’impatto realizzata non è purtroppo sufficientemente esauriente. La Commissione non ha valutato quale sarà l’impatto della misura temporanea su investimenti, start-up, occupazione e crescita. La valutazione d’impatto, inoltre, non chiarisce quale sarebbe l’effetto delle proposte sulle piccole e medie imprese o sugli enti locali e regionali, in particolare in materia di bilancio;

22.

invita pertanto la Commissione a integrare la valutazione d’impatto con un’analisi dei potenziali effetti della misura temporanea su tali soggetti. Devono essere esaminati inoltre gli effetti sulle entrate dei piccoli e grandi Stati membri, così come l’impatto delle misure collegate all’attuazione dell’accordo BEPS in diversi Stati membri e della riforma fiscale statunitense.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/24


Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile

(2019/C 86/04)

Relatore:

Tilo GUNDLACK (DE/PSE), membro del parlamento del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore

Riferimenti:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile

COM(2018) 97 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

COM(2018) 353 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341

COM(2018) 354 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio

COM(2018) 355 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

(COM(2018) 353 final)

Emendamento 1

Considerando (13)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una classificazione unionale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell’Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l’Unione. Requisiti giuridici uniformi, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche che consentano di definire un investimento ecosostenibile, sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell’Unione intesa a favorire tali investimenti.

Una classificazione unionale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell’Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l’Unione. Requisiti giuridici uniformi, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche che consentano di definire un investimento ecosostenibile, sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell’Unione intesa a favorire tali investimenti. I requisiti giuridici uniformi in termini di obbligo di diligenza per investitori e imprese in relazione al rispetto dei criteri di sostenibilità dovrebbero estendersi anche alle attività economiche transfrontaliere e lungo la relativa catena di valore, nell’ottica di assimilarli alle norme dell’OCSE esistenti (linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali).

Motivazione

Le future norme di sostenibilità applicabili a livello di UE potrebbero estendersi alle attività economiche transfrontaliere e divenire norme OCSE. In tal modo potrebbero essere comprese le società offshore che non rientrano esplicitamente nell’ambito di applicazione dei regolamenti dell’UE.

Proposta di emendamento 2

Considerando (35)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente, al fine di valutare lo stato di avanzamento dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico per l’identificazione delle attività ecosostenibili, l’uso della definizione di investimento ecosostenibile e l’opportunità d’introdurre un meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il riesame dovrebbe comprendere anche una valutazione dell’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi di sostenibilità sociale .

L’applicazione del presente regolamento sarà riesaminata periodicamente, al fine di valutare lo stato di avanzamento dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico per l’identificazione delle attività ecosostenibili, l’uso della definizione di investimento ecosostenibile e l’opportunità d’introdurre un meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il primo riesame , entro il 31 dicembre 2021, comprenderà anche una valutazione della misura in cui e di quando l’ambito di applicazione del presente regolamento potrebbe essere esteso agli obiettivi relativi agli aspetti sociali degli obiettivi di sviluppo sostenibile destinati a diventare la nuova strategia di sviluppo a lungo termine dell’UE .

Motivazione

L’emendamento mira a garantire la coerenza con la clausola di riesame di cui all’articolo 17 della proposta della Commissione.

Proposta di emendamento 3

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che siano osservati i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile.

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che siano osservati i principi e i diritti stabiliti dal pilastro europeo dei diritti sociali e dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile.

Motivazione

Adeguamento ai sensi del considerando 21 della proposta della Commissione.

Proposta di emendamento 4

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

(1)   I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2:

(1)   I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2:

a)

individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;

a)

individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti , in termini di sostenibilità, non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;

b)

specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;

b)

specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;

c)

sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;

c)

sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;

d)

fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore;

d)

fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore;

e)

si basano su prove scientifiche irrefutabili e tengono conto, se del caso, del principio di precauzione sancito dall’articolo 191 del TFUE;

e)

si basano su prove scientifiche irrefutabili e tengono conto, se del caso, del principio di precauzione sancito dall’articolo 191 del TFUE;

f)

tengono conto dell’impatto ambientale dell’attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita;

f)

tengono conto dell’impatto ambientale dell’attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita;

g)

tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica;

g)

tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica;

h)

tengono conto del potenziale impatto sulla liquidità del mercato, del rischio che determinati attivi non siano recuperabili a causa di una perdita di valore dovuta al passaggio a un’economia più sostenibile, come pure del rischio di creare incentivi non coerenti;

h)

coprono tutte le attività economiche all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

i)

coprono tutte le attività economiche all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

i)

sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

j)

sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

 

Motivazione

i)

La proposta della Commissione non specifica quale tipo di impatto prende in esame.

ii)

La lettera h) deve essere soppressa, dal momento che l’idea di ecosostenibilità non si riferisce al concetto della liquidità di mercato.

Proposta di emendamento 5

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Piattaforma sulla finanza sostenibile

Piattaforma sulla finanza sostenibile

(1)   La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile composta da:

(1)   La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile composta da:

a)

rappresentanti:

a)

rappresentanti:

 

i)

dell’Agenzia europea dell’ambiente;

 

i)

dell’Agenzia europea dell’ambiente;

 

ii)

delle autorità europee di vigilanza;

 

ii)

delle autorità europee di vigilanza;

 

iii)

della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

 

iii)

della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

 

 

iv)

della «piattaforma multilaterale sull’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’UE»;

b)

esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato;

b)

esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato;

c)

esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento.

c)

esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento.

Proposta di emendamento 6

Articolo 17, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;

b)

l’eventuale necessità di rivedere i criteri fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un’attività economica;

b)

l’eventuale necessità di rivedere i criteri fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un’attività economica;

c)

l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento per includere altri obiettivi di sostenibilità, in particolare obiettivi sociali;

c)

l’uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l’opportunità di istituire un meccanismo di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento;

d)

l’uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l’opportunità di istituire un meccanismo di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

d)

entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta una proposta per estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi sociali degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341

(COM(2018) 354 final)

Proposta di emendamento 7

Dopo il considerando 1, inserire il seguente nuovo considerando:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

L’inserimento dei fattori ambientali, sociali e di governance nel processo decisionale in materia di investimenti può produrre benefici che vanno oltre i mercati finanziari. È pertanto fondamentale che i partecipanti ai mercati finanziari forniscano le informazioni necessarie per consentire la comparabilità degli investimenti e l’assunzione di decisioni consapevoli in materia di investimenti. Inoltre, per ottemperare ai loro obblighi di dovuta diligenza relativi all’impatto e ai rischi per la sostenibilità e per fornire informazioni significative agli investitori finali, i partecipanti ai mercati finanziari necessitano di una comunicazione delle informazioni affidabile, comparabile e armonizzata da parte delle società partecipate. Questo processo può riuscire soltanto in presenza di definizioni concordate a livello giuridico.

Proposta di emendamento 8

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per assicurare un’applicazione coerente del presente regolamento, nonché l’applicazione chiara e uniforme degli obblighi di informativa che esso stabilisce da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, è necessario stabilire una definizione armonizzata di ‘investimenti sostenibilì.

Per assicurare un’applicazione coerente del presente regolamento, nonché l’applicazione chiara e uniforme degli obblighi di informativa che esso stabilisce da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, è necessario stabilire una definizione chiara e armonizzata di ‘investimenti sostenibilì e di «rischi per la sostenibilità», evitando sovrapposizioni nella regolamentazione, se non in linea con i principi del «legiferare meglio» e di proporzionalità . La definizione di investimenti sostenibili assicura un livello minimo di coerenza tra prodotti e servizi finanziari e assicura inoltre che tali investimenti abbiano un impatto netto positivo per quanto riguarda le prestazioni in termini di sostenibilità. A causa della natura multiforme della sostenibilità, nel senso delle tre dimensioni della sostenibilità ambientale, sociale e di governance, effetti positivi in una dimensione possono non essere sempre accompagnati da effetti positivi in un’altra dimensione, ma le prestazioni in termini di sostenibilità, come misurate dagli indicatori armonizzati di sostenibilità, devono essere sempre nettamente positive. La definizione dei rischi di sostenibilità deve garantire coerenza nei risultati normativi, ma è anche intesa come uno strumento dinamico e in evoluzione in grado di integrare i rischi emergenti. La definizione comprende l’impatto finanziario e non finanziario della mancata considerazione dei rischi ambientali, sociali e di governance. Le prestazioni in termini di sostenibilità devono essere misurate sulla base di indicatori armonizzati di sostenibilità che la Commissione europea deve stabilire con la massima urgenza e tenendo conto delle imprese esistenti a livello europeo e internazionale.

Proposta di emendamento 9

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Definizioni

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

[…]

[…]

s)

«consulenza in materia di assicurazioni»: la consulenza come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97.

s)

«consulenza in materia di assicurazioni»: la consulenza come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97;

 

t)

«rischi per la sostenibilità»: rischi finanziari o non finanziari, materiali o suscettibili di diventare tali, connessi a rischi e fattori ambientali, sociali e di governance, se rilevanti per una particolare strategia di investimento; «rischi per la sostenibilità»:

i)

rischi a breve e/o lungo termine legati al rendimento di un prodotto finanziario o pensionistico, che derivano dalla sua esposizione ad attività economiche che possono avere conseguenze sociali o ambientali negative, o dall’esposizione del prodotto a entità partecipate che presentano una governance carente;

ii)

il rischio a breve e/o a lungo termine che le attività economiche alle quali è esposto un prodotto finanziario o pensionistico abbiano un impatto negativo sull’ambiente naturale, sul personale e le comunità, o sulla governance delle entità partecipate, anche, ma non solo, in collegamento con un rischio finanziario di cui al punto i).

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

ritiene che una finanza sostenibile (1) contribuisca, in fase di decisione di investimento, a tenere in considerazione criteri ambientali (cambiamento climatico, degrado ambientale, perdita della biodiversità ed esaurimento delle risorse) assieme a criteri sociali (ad esempio cattive condizioni di lavoro) e ad aspetti della gestione d’impresa (i cosiddetti fattori di governance);

2.

ribadisce il suo impegno a favore della lotta contro il cambiamento climatico e della promozione dello sviluppo sostenibile ai sensi dell’Agenda 2030 dell’ONU, adottata nel 2015, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

3.

ritiene che sarebbe opportuno prendere in considerazione degli indicatori sintetici di sviluppo in Europa che comprendano in misura adeguata differenti aspetti legati a detto sviluppo, come la sostenibilità. In quest’ottica, sarebbe possibile prendere come base di riferimento l’indice di progresso sociale regionale che la direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea già utilizza per tutte le regioni europee;

4.

ribadisce la necessità di investimenti significativi per rispondere alle sfide del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile e ritiene che la copertura loro destinata non può provenire solamente da fondi pubblici (2);

5.

è consapevole che il cambiamento climatico non fa che aggravare la questione dell’insufficiente capitalizzazione bancaria e stabilità finanziaria e che apporta nuovi rischi fisici e transitori aggiuntivi per il settore finanziario;

6.

accoglie pertanto con grande favore il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile pubblicato dalla Commissione l’8 marzo 2018, e condivide gli obiettivi in esso contenuti e la disponibilità a consentire al settore finanziario e agli investitori privati di contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi comuni relativi al clima e alla sostenibilità;

7.

chiede che la Commissione europea, nell’ambito della verifica sull’opportunità di integrare i rischi relativi ai fattori climatici e ad altri fattori ambientali nelle strategie di gestione dei rischi degli istituti e il potenziale miglioramento del requisito patrimoniale delle banche nel quadro del regolamento e della direttiva sui requisiti patrimoniali, si adoperi affinché, in considerazione dei criteri oggettivamente da verificare, non vengano posti requisiti patrimoniali inferiori quando il rischio di sostenibilità relativo alla responsabilità ambientale o sociale è basso, ma il rischio economico è alto;

8.

invita la Commissione a chiarire come gli obiettivi del Piano d’azione, a volte in conflitto fra loro, possano essere armonizzati nel rispetto della stabilità finanziaria; osserva che la promozione di una finanza sostenibile non deve avvenire a scapito della stabilità del mercato finanziario;

9.

sostiene che tale Piano d’azione e la relativa attuazione debbano essere trattati nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’ONU, che le Nazioni Unite hanno stabilito nel 2015 in vista del 2030, e della disponibilità dichiarata dall’UE a perseguire tali obiettivi;

10.

osserva che, in tale contesto, il CdR partecipa attivamente alla piattaforma multilaterale di alto livello, che fornisce consulenza e sostegno alla Commissione nella questione relativa alla migliore attuazione possibile degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’UE; rileva inoltre che grazie alle raccomandazioni della piattaforma risulta chiara l’importanza di mobilitare fondi adeguati per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e che tali raccomandazioni contengono proposte concrete in merito;

11.

esprime preoccupazione per l’impatto del cambiamento climatico sull’UE e sul mondo, e rammenta che gli enti locali e regionali si trovano spesso in prima linea nel mitigare i danni causati da fenomeni naturali sempre più estremi e nell’investire in misure di adattamento (3);

12.

sottolinea che le conseguenze (4) delle catastrofi naturali causate dal clima si fanno sentire in maniera diretta a livello degli enti locali e regionali e che inoltre tali enti traggono beneficio dalla salvaguardia a lungo termine della competitività dell’economia dell’UE e da opportunità nuove e più sostenibili di investimento e di occupazione;

13.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono responsabili di gran parte degli investimenti nelle infrastrutture per il trasporto, le telecomunicazioni, l’energia, le risorse idriche e la gestione dei rifiuti, le quali, in senso lato, svolgono un ruolo importante come precursori di uno sviluppo sostenibile; a questo proposito, ribadisce che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo della resilienza ai sempre più frequenti fenomeni naturali avversi di origine climatica;

14.

sostiene l’approccio della Commissione volto ad aumentare, nel quadro del piano di investimenti per l’Europa, il sostegno tecnico e finanziario destinato a progetti sostenibili tramite il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il polo europeo di consulenza sugli investimenti e il Portale europeo per la consulenza sugli investimenti, le cui capacità di consulenza rafforzate in ambito ambientale e sociale andranno a beneficio degli enti regionali e locali; accoglie inoltre con favore la promozione parallela di investimenti sostenibili in paesi partner attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), a partire dall’Africa e dai paesi del vicinato dell’UE, nel quadro dell’attuazione del piano europeo per gli investimenti esterni (PIE), attraverso il quale vengono sostenuti, ad esempio, l’agricoltura sostenibile, la connettività e la creazione di posti di lavoro dignitosi;

15.

fa rilevare che sussiste una relazione fra il tenore di vita e il livello di istruzione dei cittadini dell’UE e la loro consapevolezza della necessità di un sistema finanziario sostenibile e delle opportunità che offre, vale a dire la possibilità di parteciparvi mediante i propri investimenti in prodotti finanziari sostenibili. In ogni caso, per migliorare il grado di consapevolezza dei cittadini europei in rapporto ai diversi aspetti legati allo sviluppo sostenibile, sarebbe necessario migliorare le informazioni disponibili al riguardo;

16.

ritiene che l’attuazione del Piano d’azione richieda un più netto orientamento delle attività economiche verso obiettivi a lungo termine, in considerazione del possibile impatto sociale della governance economica, sia a livello europeo che globale;

17.

invita pertanto la Commissione a proseguire i propri sforzi volti a limitare la tipica mentalità a breve termine dei mercati finanziari e osserva che tale mentalità ha evidentemente e in larga misura un effetto negativo sulla gestione e sulla strategia delle imprese, siano esse grosse società quotate in borsa o società di più piccole dimensioni;

18.

si compiace della rapida attuazione di tale Piano d’azione, attraverso le prime tre proposte legislative pubblicate il 24 maggio 2018, ovvero la proposta di regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, la proposta di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità e la proposta di regolamento per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio, nonché con l’avviamento di una consultazione pubblica sull’integrazione della sostenibilità nella procedura di verifica di idoneità;

19.

fa presente che le PMI e le imprese a conduzione familiare hanno un rapporto più diretto con l’impatto ambientale e sociale delle loro attività e un atteggiamento intrinsecamente diverso per quanto riguarda i relativi aspetti di sostenibilità e di governance; osserva, tuttavia, che tali imprese si trovano spesso a sostenere un costo del capitale più elevato ed ad affrontare maggiori difficoltà nell’accesso ai mercati finanziari;

20.

invita la Commissione a presentare il prima possibile proposte di attuazione dei restanti obiettivi del Piano d’azione;

21.

si rammarica del fatto che la Commissione nel suo Piano d’azione, in cui si afferma che il fondo d’investimenti unico previsto nel nuovo quadro finanziario pluriennale potrebbe offrire tale sostegno, non abbia dato seguito alla raccomandazione del gruppo di esperti ad alto livello di istituire un «meccanismo per le infrastrutture sostenibili in Europa», che servirebbe a promuovere progetti infrastrutturali sostenibili in tutti gli Stati membri e che avrebbe particolare valore per gli enti regionali e locali;

22.

sottolinea che alcuni enti locali e regionali emettono prodotti finanziari sostenibili come obbligazioni verdi comunali o regionali e obbligazioni sociali o sostenibili. È importate sostenere queste iniziative mettendo a punto pratiche comuni per le obbligazioni e migliorando la stabilità finanziaria degli emittenti attraverso la cooperazione, ad esempio ricorrendo a contratti di fideiussione comuni e a strumenti simili;

23.

mette in evidenza l’esempio dei Paesi Baschi, che recentemente hanno introdotto un «Quadro per le obbligazioni per lo sviluppo sostenibile» (5) il quale permette di utilizzare i ricavi derivanti dalla vendita di obbligazioni per poter finanziare alloggi a prezzi accessibili, l’accesso all’istruzione e all’assistenza medica, progetti volti a promuovere le energie rinnovabili, la prevenzione dell’inquinamento ambientale e numerosi altri investimenti sostenibili in vari settori stabiliti dal quadro; un altro buon esempio è costituito dalla pubblicazione, nel 2017, da parte dagli emittenti pubblici dei paesi nordici di obbligazioni verdi, di un quadro comune in materia di informativa, che è stato accolto positivamente dal mercato (6);

24.

ribadisce il proprio sostegno all’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) (7) applicata su larga scala nell’UE; sottolinea che tale imposta, se adeguatamente elaborata, potrebbe contribuire a una cultura del lungo termine sui mercati finanziari;

25.

sottolinea che, fra gli altri vantaggi, l’ITF offrirebbe anche la possibilità di dirigere i flussi di capitali verso investimenti sostenibili; questo sarebbe possibile facendo sì che le transazioni a favore degli investimenti più sostenibili siano esenti da tale imposta o soggette a una pressione fiscale minore, conformemente al quadro dell’UE che favorisce gli investimenti sostenibili;

26.

plaude al fatto che, nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFM), la proposta di programma «InvestEU», presentata dalla Commissione il 6 luglio 2018, presenti fra i suoi obiettivi anche quello di contribuire alla realizzazione di un sistema finanziario sostenibile nell’UE e di promuovere il riorientamento del capitale privato verso investimenti sostenibili, impiegando circa il 30 % della garanzia di bilancio proposta dal programma «InvestEU», ovvero 38 miliardi di EUR, per infrastrutture sostenibili;

27.

plaude inoltre al fatto che la proposta della Commissione preveda che il contributo del programma «InvestEU» al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE formi oggetto di una verifica della sostenibilità, in conformità degli orientamenti in materia di investimenti che dovrebbero essere sviluppati dalla Commissione, in collaborazione con i partner esecutivi, nell’ambito del programma InvestEU, e che siano utilizzati i criteri che saranno fissati nel quadro della proposta di regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

28.

poiché le PMI sono i soggetti che incontrano le maggiori difficoltà nel trasformare la loro attività economica e renderla più sostenibile, il CdR ritiene che la componente di intervento PMI del programma InvestEU dovrebbe contenere forti incentivi per sostenere tale trasformazione;

29.

sottolinea che, al di là dei mercati finanziari, lo sviluppo sostenibile richiede che in tutta la gamma delle attività economiche siano presenti i giusti incentivi; ribadisce che un mercato efficiente, regolamentato dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) europeo, per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, potrebbe avere un ruolo decisivo nella creazione dei giusti incentivi alla lotta contro il cambiamento climatico, ove questi vengano attuati assieme a una politica ambiziosa in termini di efficienza energetica ed energia rinnovabile; deplora, pertanto, i risultati deludenti dell’ETS nella sua forma attuale con prezzi ancora troppo bassi per le quote di emissione; fa presente la sua richiesta che una percentuale minima dei proventi delle aste ETS sia gestita direttamente dagli enti regionali e locali e utilizzata per investimenti in una migliore resilienza a livello locale (8);

30.

sollecita dunque le istituzioni europee, gli Stati membri e gli enti locali e regionali ad adottare senza alcuna riserva l’approccio basato sullo sviluppo sostenibile e ad adoperarsi affinché l’UE diventi il principale soggetto internazionale in questo settore, che si serva totalmente delle opportunità di innovazione e sviluppo derivanti da una transizione graduale verso un nuovo modello economico e finanziario.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

31.

accoglie la proposta di regolamento della Commissione relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, che renderebbe possibile lo sviluppo di un quadro concordato a livello di UE per la valutazione della sostenibilità e che è essenziale per il raggiungimento di numerosi obiettivi concreti stabiliti dal Piano d’azione della Commissione. Sulla base della proposta di regolamento, il CdR esorta la Commissione a lavorare allo sviluppo di un marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) per i prodotti finanziari sostenibili;

32.

accoglie l’intento espresso dalla Commissione nel Piano d’azione di presentare nel 2019 delle proposte relative ad «obbligazioni verdi dell’UE», sulla base dei criteri stabiliti nel «regolamento quadro», dal momento che tale normativa sensibilizzerebbe gli investitori e ne rafforzerebbe la fiducia, contribuendo in tal modo alla creazione di un mercato ampio e liquido per investimenti finanziari sostenibili;

33.

deplora, tuttavia, il fatto che il Piano d’azione della Commissione concentri l’attenzione in maniera unilaterale sugli aspetti ecologici della sostenibilità, soprattutto nel «regolamento quadro»; insiste sul fatto che le questioni sociali sono anch’esse parte integrante della sostenibilità al pari degli aspetti ecologici, e che anche le questioni relative alla governance sono estremamente rilevanti, in particolare nel contesto degli investimenti;

34.

sarebbe favorevole a un’attuazione accelerata in un quadro temporale limitato e invita pertanto la Commissione a riferire, il prima possibile e al più tardi nella prima relazione, in merito all’applicazione del regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, su quando e come verrà proposta l’estensione del campo di applicazione del regolamento a definizioni e criteri sulla base dei quali gli investitori potranno valutare se un’attività economica è sostenibile, in conformità di tutti gli obiettivi degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

35.

invita la Commissione europea a riferire anche in merito alle azioni che ha intrapreso per convertire gli approcci a una gestione più sostenibile del sistema finanziario in norme dell’OCSE;

36.

chiede l’introduzione per gli investitori e le imprese di obblighi di diligenza giuridicamente vincolanti in materia di rispetto dei diritti umani, obblighi che si applicherebbero anche alle attività straniere dei gruppi e lungo la loro catena di valore;

37.

condivide il parere della Commissione (espresso al considerando 36) secondo cui vi è un valore aggiunto europeo che consiste nell’introdurre nell’UE un sistema uniforme di classificazione a livello unionale per i criteri di determinazione delle attività sostenibili ai fini di investimento, rispettando tal modo gli obblighi e gli obiettivi in materia di politica ambientale e climatica ed evitando una costosa frammentazione del mercato. La proposta di regolamento è inoltre conforme ai requisiti del principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 5 TUE;

38.

constata che la proposta di regolamento è compatibile con il principio di proporzionalità.

Proposta sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità

39.

sottolinea l’estrema importanza di rispettare il principio di proporzionalità nell’istituire un quadro normativo orientato agli obiettivi della sostenibilità per le disposizioni in materia di trasparenza e di comunicazione, tenendo conto degli interessi degli enti creditizi, che rivestono particolare importanza per le imprese locali e gli enti locali e regionali, nonché per gli istituti di piccole e medie dimensioni come le casse di risparmio e le banche cooperative, e sottolinea che tale principio deve essere tenuto in considerazione;

40.

osserva che la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio

41.

ritiene che la proposta sia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Secondo la Commissione Brundtland, il concetto di «sostenibilità» può essere definito come uno sviluppo che risponde ai bisogni attuali senza compromettere la capacità di soddisfare quelli delle generazioni future. Nell’Unione europea, la sostenibilità in relazione alla crescita rappresenta il principio guida generale che collega ecologia, economia e responsabilità sociale.

(2)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Finanziamenti per il clima: uno strumento essenziale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, COR-2017¬02108.

(3)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Finanziamenti per il clima: uno strumento essenziale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, COR-2017-02108.

(4)  Secondo i dati del piano d’azione, tra il 2007 e il 2016 le catastrofi naturali di origine meteorologica hanno fatto registrare un incremento annuo del 46 %, con un aumento dell’86 % dei danni economici (117 miliardi di EUR nel 2016).

(5)  http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/7071/es_2333/Basque%20Government%20Sustainability%20Bond%20Framework_2018.pdf.

(6)  Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting («Emittenti del settore pubblico dei paesi nordici: documento di sintesi sull’informativa in merito all’impatto delle obbligazioni verdi»)

https://www.munifin.fi/recents/news/2017/ 10/24/nordic-issuers-release-guide- on-green-bonds-impact-reporting

(7)  Cfr. il parere del CdR del febbraio 2012 sul tema Un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie. CdR 332/2011 fin. GU C 113 del 18.4.2012, pag. 7.

(8)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Finanziamenti per il clima: uno strumento essenziale per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, COR-2017-02108.


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/36


Parere del Comitato europeo delle regioni sui «Modelli di titolarità a livello locale nel settore dell’energia e ruolo delle collettività dell’energia locali nella transizione energetica in Europa»

(2019/C 86/05)

Relatrice:

Mariana GÂJU (RO/PSE), sindaca di Cumpăna (distretto di Constanța)

Testo di riferimento:

Lettera di consultazione da parte della presidenza austriaca

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Principali conclusioni

1.

riconosce che il settore dell’energia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale, dato che la qualità di vita dei cittadini, la crescita economica e la competitività delle economie nazionali sono assicurate dalla disponibilità di energia a prezzi accessibili e con un impatto minimo sull’ambiente;

2.

ribadisce che l’energia è importante per l’economia delle collettività locali, in quanto è un fattore dei costi di produzione dell’industria e dei servizi a livello territoriale; inoltre, il prezzo dell’energia influisce sul potere d’acquisto delle famiglie, dato che i servizi energetici comprendono il soddisfacimento delle necessità in termini di riscaldamento, acqua calda, condizionamento dell’aria, cottura e conservazione degli alimenti, accesso alle informazioni ecc.;

3.

sottolinea che le iniziative delle collettività, basate su soluzioni di collaborazione a livello locale, possono essere avviate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche, piccole imprese o enti locali, oppure da famiglie, che agiscono per proprio conto o in forma organizzata; Le «collettività dell’energia locali» (CEL) possono svolgere un ruolo importante nella transizione energetica e stimolare lo sviluppo di tecnologie energetiche sostenibili, con benefici per le collettività locali e per tutto il territorio dell’Unione;

4.

sottolinea che il passaggio dei sistemi energetici sotto il controllo, anche solo parziale, delle unità amministrative/territoriali è realizzato tramite la rimunicipalizzazione, il decentramento dei servizi e la governance partecipativa, sotto forma di partenariati o cooperative energetiche che trovano la loro giustificazione nell’aumento delle iniziative attuate dai cittadini nel settore dell’energia;

5.

fa notare che la struttura organizzativa delle iniziative energetiche delle collettività può assumere una forma giuridica, ad esempio, partenariati con gli enti locali (compresi i partenariati pubblico-privati (PPP), cooperative, fondazioni, società a responsabilità limitata, organizzazioni mutualistiche non a scopo di lucro, associazioni edilizie o aziende di proprietà municipale);

6.

afferma che la suddetta collettività dell’energia locale (CEL) può rappresentare una modalità efficiente di gestione dell’energia a livello territoriale attraverso la produzione, la distribuzione e il consumo di energia elettrica oppure per quel che concerne il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, con o senza connessione/raccordo ai sistemi di distribuzione/locale;

7.

ritiene che le collettività dell’energia dispongano degli incentivi per coinvolgere i cittadini nel processo di transizione energetica e, implicitamente, nell’economia sostenibile, vale a dire, agevolare l’introduzione di tecnologie energetiche sostenibili, con benefici per le collettività locali e l’assunzione di responsabilità in rapporto all’impronta di carbonio;

8.

ribadisce che l’assunzione di responsabilità a livello locale nel settore dell’energia è inquadrabile in un impegno politico in materia di transizione energetica che comporta la definizione di un insieme di politiche specifiche volte a sviluppare le fonti di energia rinnovabile (FER) a tutti i livelli di governance;

9.

accoglie con favore il fatto che un quadro giuridico di regolamentazione per disciplinare l’istituzione e il funzionamento delle CEL e il loro ingresso sul mercato dell’energia venga introdotto a livello dell’UE; ricorda che è importante garantire che definizioni e regole chiare offrano la certezza necessaria per far sì che le CEL possano avere un ruolo positivo in una transizione energetica equa, e sollecita gli Stati membri a sfruttare tutto il potenziale di queste collettività. Per gli Stati membri questo significa anche l’esigenza di avere accesso a strumenti di finanziamento e/o a meccanismi di partenariato allo scopo di ridurre i rischi associati agli investimenti nelle CEL e di rettificare qualsiasi preconcetto negativo nei confronti di tali collettività;

10.

fa notare che la cooperativa energetica (ossia la forma giuridica adottata, sul piano della struttura organizzativa, dall’iniziativa della collettività), che rappresenta un modello di assetto proprietario unico da un punto di vista economico e giuridico, punta a conseguire benefici a livello locale. Essa può assicurare vari servizi energetici, tra cui: la produzione di energia da fonti rinnovabili proprie o provenienti dall’esterno (a scopo di autoconsumo e per la vendita); la proprietà e la gestione dei sistemi di stoccaggio, delle microreti e delle infrastrutture di distribuzione; l’attuazione di misure di efficienza energetica;

11.

ritiene che la cooperativa energetica possa contribuire al decentramento, all’apertura e alla democratizzazione dei sistemi energetici e, quindi, possa avere un impatto positivo su uno sviluppo socioeconomico locale sostenibile, riuscendo in tal modo a dare un contributo anche alla lotta contro il problema della precarietà energetica (energy poverty) e a stimolare la creazione di posti di lavoro a livello territoriale;

12.

fa notare che la valorizzazione delle fonti di energia rinnovabile è stimolata da meccanismi di sostegno orientati in funzione delle specificità locali e regionali nella maggior parte degli Stati membri. Alcuni paesi hanno concesso l’accesso prioritario all’energia prodotta da fonti rinnovabili mentre altri hanno garantito l’accesso a condizioni ragionevoli. Vi sono inoltre diverse possibilità per sostenere e semplificare l’autorizzazione amministrativa per gli impianti di energia rinnovabile di piccole dimensioni, pur nel quadro di una programmazione regionale e nazionale;

13.

raccomanda che i diversi meccanismi nazionali di sostegno siano razionalizzati nella misura del necessario a livello europeo, per assicurare che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dei traguardi fissati dall’accordo di Parigi e delle finalità stabilite dall’Unione dell’energia;

14.

riconosce la necessità di una politica rafforzata che massimizzi l’uso efficiente della biomassa e contribuisca a ridurre le emissioni di gas a effetto serra; raccomanda di incoraggiare l’utilizzo ottimale dei rifiuti da biomassa, generati da tutti i settori economici e sociali, ai fini della produzione di energia nel medio e lungo termine;

15.

raccomanda di proseguire nello sviluppo di un quadro politico e legislativo che dialoghino tra loro per la trasformazione dell’infrastruttura energetica, allo scopo di ampliare le interconnessioni a livello locale, regionale e transfrontaliero, oltre che il potenziale di stoccaggio dell’energia, e di assicurare reti intelligenti per gestire la domanda di energia nel quadro di un sistema in cui l’energia da fonti rinnovabili ha un peso rilevante.

Conclusioni e raccomandazioni

16.

chiede che l’assunzione di responsabilità in materia di energia a livello locale diventi un dato di fatto attraverso la stabilizzazione di politiche ambiziose in rapporto all’energia da fonti rinnovabili e alla transizione energetica, assicurando meccanismi di sostegno finanziario per questo tipo di energia;

17.

chiede un coordinamento più stretto, in materia energetica, tra le politiche dell’UE e quelle che gli Stati membri attuano a livello regionale, per cogliere i considerevoli vantaggi a favore di uno sviluppo regionale sostenibile che la transizione verso fonti energetiche rinnovabili può offrire, tra cui il decentramento dei sistemi energetici e una minore dipendenza dai combustibili fossili (che sono perlopiù importati);

18.

raccomanda norme non discriminatorie per l’accesso delle CEL al mercato allo scopo di: favorire il riconoscimento del loro ruolo e delle loro specifiche necessità attraverso le politiche e la legislazione, definire politiche/norme che promuovano la collaborazione a livello locale/regionale, adottare procedure normative e amministrative semplificate e proporzionate, nonché facilitare l’accesso alle informazioni di tipo tecnico/economico, alle misure di accompagnamento e ai finanziamenti;

19.

invita gli Stati membri dell’UE a proporre e ad attuare un ventaglio di forme condivise per l’assunzione di responsabilità a livello locale nel settore dell’energia, in quanto in alcuni Stati membri le CEL devono affrontare non solo sfide sul piano operativo e per il conseguimento di benefici a livello locale, ma anche normative incoerenti e atipiche nello sviluppo del mercato, oltre all’incompletezza delle strategie e dei programmi nazionali a sostegno delle collettività dell’energia locali o regionali, e alla complessità del quadro amministrativo e normativo per nuovi partecipanti al mercato dell’energia.

A.    Raccomandazioni per i responsabili decisionali a livello dell’UE

20.

riconosce che la legislazione europea deve essere basata sulla parità di condizioni e su requisiti minimi per la promozione delle collettività dell’energia locali, affinché l’UE possa assumere un ruolo di guida dando l’esempio;

21.

raccomanda che gli strumenti politici a livello dell’UE e la normativa nazionale di recepimento/completamento della legislazione dell’UE abbiano effetti benefici per lo sviluppo delle collettività dell’energia locali, comprese le cooperative energetiche;

22.

raccomanda che gli Stati membri assicurino un recepimento costruttivo e funzionale delle definizioni relative alla «comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile» e alla «collettività dell’energia locale», o di altri concetti funzionali relativi all’azienda energetica municipale, alla cooperativa, all’associazione ecc., per assicurare l’accesso di queste organizzazioni al mercato dell’energia, nonché un adeguato riconoscimento delle loro esigenze, comprese quelle in termini di sostegno e incentivi supplementari, se del caso.

Mantenimento di un contesto politico stabile per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili

23.

osserva che la collettività dell’energia locale è spesso coinvolta nella produzione, fornitura, distribuzione e consumo di energia da fonti rinnovabili;

24.

riconosce che, per reperire finanziamenti e gestire i rischi connessi alle loro attività, le CEL sono sistematicamente basate su meccanismi pubblici di sostegno alle energie da fonti rinnovabili; tuttavia, i responsabili decisionali dell’UE hanno comunicato che saranno abbandonati i meccanismi di sostegno che non sono basati su premi e sono indipendenti dal mercato (ad esempio, le tariffe fisse);

25.

riconosce che il passaggio da meccanismi di sostegno a gare di appalto basate sul mercato potrebbe ridurre le risorse finanziarie a disposizione delle CEL o, persino, escluderle dal mercato mediante l’introduzione di requisiti complessi nelle procedure di appalto;

26.

raccomanda che la creazione di meccanismi di sostegno specifici rimanga di competenza degli Stati membri e, analogamente, che la legislazione e le politiche dell’UE non limitino il sostegno che gli Stati membri possono accordare all’energia da fonti rinnovabili attraverso misure finanziarie, siano esse basate sul mercato o slegate da esso.

Istituzione di norme per il mercato dell’energia che possano favorire la transizione energetica in tutti gli aspetti del sistema

27.

esorta a un maggiore dinamismo e a una maggiore competitività dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica, e sottolinea che, per permettere ai consumatori di energia di trarre benefici dalla liberalizzazione del mercato dell’energia e alle CEL di contribuire a una maggiore diversificazione e flessibilità del mercato, è importante monitorare il grado di concentrazione dei mercati di vendita, sia all’ingrosso che al dettaglio, dell’energia elettrica, assicurando così un controllo del potere e dell’influenza, sul piano economico e finanziario, dei diversi operatori di mercato;

28.

ritiene assai opportuno che — attraverso i miglioramenti apportati all’attuale quadro legislativo dell’UE grazie alle proposte del nuovo pacchetto legislativo in materia di energia pulita, comprese le proposte riguardanti la nuova direttiva sul mercato interno dell’energia — vengano riconosciute la funzione delle CEL e la loro partecipazione al funzionamento del sistema energetico in qualità di produttori, distributori e consumatori, e che le norme siano estese per abbracciare la gamma di servizi forniti dalle collettività dell’energia locali, come l’efficienza energetica, lo stoccaggio/immagazzinaggio, la gestione delle reti locali di distribuzione e i servizi di bilanciamento del sistema energetico;

29.

raccomanda una semplificazione delle norme e procedure amministrative per i piccoli produttori di energia da fonti rinnovabili e per le CEL, allo scopo di assicurare che gli oneri amministrativi e i costi diretti/indiretti non penalizzino questi operatori rispetto agli altri partecipanti del mercato che, in genere, sono imprese energetiche distinte;

30.

ritiene che le norme e i regolamenti non debbano limitare la possibilità — per chi possiede piccole capacità di energia da fonti rinnovabili, oppure per le CEL — di aggregare la produzione e di fornire energia — analogamente a quanto fanno le imprese specializzate — anche attraverso iniziative innovative, come le centrali elettriche virtuali.

Assicurare l’omogeneità e la coerenza tra le diverse politiche

31.

auspica che le disposizioni dei vari atti legislativi dell’UE trattino e promuovano il tema delle CEL in maniera coerente, affinché si tenga conto dei concetti di «collettività dell’energia locale» e di «comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile».

B.    Raccomandazioni per i responsabili decisionali a livello nazionale

32.

raccomanda vivamente il rapido recepimento della legislazione dell’UE, l’attuazione della politica energetica comune e la definizione, da parte dei responsabili decisionali degli Stati membri, di obiettivi nazionali e incentivi specifici per le collettività dell’energia locali.

Riconoscimento del ruolo e delle necessità specifiche delle CEL nella normativa e nelle politiche nazionali pertinenti

33.

riconosce che le proposte del pacchetto legislativo sull’energia, in generale, e sull’energia pulita, in particolare, danno rilievo alle misure per il riconoscimento del ruolo delle CEL nella transizione energetica a livello dell’UE e, in tale contesto, gli Stati membri devono adottare regolamentazioni simili in materia di CEL, pur tenendo conto dei requisiti specifici a livello nazionale.

Elaborazione di politiche e norme che promuovano le CEL e la cooperazione locale

34.

esorta i responsabili decisionali a livello nazionale a istituire politiche/regole sull’accessibilità tese a promuovere le CEL; tali regole potrebbero prefiggersi di:

a)

assicurare che i piccoli produttori di energia abbiano un accesso garantito al mercato dell’energia e a infrastrutture specifiche;

b)

promuovere a livello territoriale i progetti energetici dei piccoli produttori locali/regionali;

35.

evidenzia la possibilità di definire norme sui benefici potenziali, per assicurare che questi rimangano a livello della collettività locale e sostengano lo sviluppo socioeconomico della collettività invece di andare a vantaggio degli azionisti dei progetti;

36.

riconosce che per mezzo delle politiche nazionali è possibile favorire la sostenibilità e gli aspetti ambientali dei progetti energetici delle collettività, offrendo incentivi finanziari (ad esempio, agevolazioni fiscali e aiuti agli investimenti) oppure una riduzione delle bollette energetiche, e possono essere previsti incentivi supplementari per i progetti autonomi o per quelli che offrono una pluralità di servizi e benefici.

Adozione di procedure normative e amministrative che siano semplificate e proporzionate per le CEL

37.

ritiene che sussistano i requisiti per l’istituzione di uno sportello unico per le procedure, relative alla certificazione e autorizzazione dei progetti, che sono state proposte nella nuova direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, la quale offre agli Stati membri un quadro adeguato per soluzioni adatte al contesto nazionale e locale.

Assicurare l’accesso delle CEL alle informazioni di tipo tecnico, alle misure di accompagnamento e ai finanziamenti

38.

riconosce che i progetti delle collettività dell’energia locali e delle cooperative energetiche hanno beneficiato di possibilità di finanziamento messe a disposizione da sistemi pubblici di sostegno, da fondi riconducibili a iniziative dell’UE, oppure da banche d’investimento;

39.

raccomanda che, a livello nazionale, vengano istituiti regimi di sostegno finanziario specifici per le CEL, in particolare nella fase di pianificazione e avvio dei progetti (per esempio, trasformazione delle sovvenzioni in prestiti, garanzie od opportunità di finanziamento a costi ridotti ecc.), semplificando l’accesso alle informazioni di tipo tecnico e alle misure di accompagnamento riguardanti l’avvio, il finanziamento e la realizzazione di progetti delle collettività.

C.    Raccomandazioni agli enti locali e regionali

Adozione di politiche a livello locale per lo sviluppo delle CEL

40.

sottolinea che gli enti locali e regionali possono completare le politiche dell’UE e quelle nazionali fissando obiettivi supplementari per quel che concerne il contributo delle CEL alla realizzazione degli obiettivi locali nel settore dell’energia. Ad esempio, molte città partecipano all’iniziativa del Patto dei sindaci, nel cui quadro sono stati definiti piani territoriali per azioni sostenibili in campo energetico e climatico;

41.

invita gli enti locali e regionali a individuare le collettività dell’energia locali/regionali che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici a livello territoriale, oltre a quelli di politica sociale, e a individuare — ove necessario e in modo non discriminatorio — i meccanismi di sostegno per il loro sviluppo e gli opportuni servizi di consulenza.

Valutazione delle possibilità di concludere un partenariato con una CEL o di istituire una CEL

42.

ritiene che, per rafforzare il contributo delle CEL al raggiungimento degli obiettivi strategici locali, gli enti locali e regionali possano concludere partenariati con le CEL esistenti, oppure possono crearne di nuove, in cooperazione con i cittadini di quel territorio;

43.

sottolinea che gli enti locali e regionali e le CEL sono partner complementari. Infatti, gli enti locali e regionali offrono il quadro di riferimento per i progetti tesi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per il sostegno amministrativo e per le tariffe preferenziali, mentre alle collettività dell’energia locali spetta la responsabilità della consulenza tecnica e dell’assistenza economico-finanziaria per la realizzazione dei progetti;

44.

ritiene che gli enti locali e regionali abbiano un ruolo importante nella transizione energetica attraverso l’assunzione di responsabilità per quel che concerne le reti locali di distribuzione dell’energia, nonché la loro proprietà o gestione tramite società controllate che erogano servizi, compresi quelli di utilità generale. Essi hanno un ruolo fondamentale nel sensibilizzare i cittadini alle opportunità di partecipazione nel settore energetico a livello locale e nel diffondere le informazioni pertinenti.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

132a sessione plenaria del CdR, 5.12.2018 – 6.12.2018

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/41


Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolamento sulle disposizioni comuni

(2019/C 86/06)

Correlatori:

Catiuscia MARINI (IT/PSE), presidente della regione Umbria

Michael SCHNEIDER (DE/PPE), sottosegretario alla presidenza e rappresentante del Land Sassonia-Anhalt presso il governo federale tedesco

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

COM(2018) 375 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Nuovo considerando dopo il considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), è opportuno mantenere forti legami e robuste sinergie tra il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. Al fine di mantenere il forte legame tra il FEASR e le strutture già esistenti negli Stati membri per l’attuazione dei fondi strutturali, il FEASR non deve essere scorporato dal presente regolamento sulle disposizioni comuni.

Motivazione

Sarà importante mantenere robuste sinergie tra il FEAGA e il FEASR, facendo sì che il FEASR rientri ancora nell’ambito di applicazione del regolamento sulle disposizioni comuni, e, affinché il FEASR continui ad essere disciplinato dall’RDC, occorre modificare di conseguenza diverse parti del testo di quest’ultimo, in particolare i considerando 2 e 23 e gli articoli 17, 31, 48 e 58.

Emendamento 2

Nuovo considerando dopo il considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Un’attenzione particolare va rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi fissati dall’articolo 174 del TFUE, è necessario inserire un riferimento specifico alle regioni che presentano svantaggi naturali o demografici.

Emendamento 3

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno che i principi orizzontali esposti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea («TUE») e nell’articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del TUE, siano rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l’accessibilità, coerentemente con l’articolo 9 del documento citato e con il diritto dell’Unione sull’armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere , come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, conformemente all’articolo 11 e all’articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

È opportuno che i principi orizzontali esposti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea («TUE») e nell’articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del TUE, siano rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l’accessibilità, coerentemente con l’articolo 9 del documento citato e con il diritto dell’Unione sull’armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. L’elaborazione di un bilancio di genere dovrebbe essere parte integrante di tutte le fasi di attuazione dei fondi pertinenti, dalla programmazione alla rendicontazione, anche attraverso indicatori di genere pertinenti e tramite la raccolta di dati disaggregati per genere. I fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, conformemente all’articolo 11 e all’articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Motivazione

Per garantire l’uguaglianza in tutti i settori interessati dai fondi stessi e contribuire allo sviluppo di una società inclusiva, è importante assicurarsi che i fondi tengano conto anche della dimensione di genere.

Emendamento 4

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una parte del bilancio dell’Unione destinato ai fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario»). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.

Una parte del bilancio dell’Unione destinato ai fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario»). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. È opportuno che, al livello territoriale appropriato e conformemente al loro rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell’attuazione dei programmi.

Motivazione

Il regolamento sulle disposizioni comuni dovrebbe esprimere con chiarezza la necessità di coinvolgere il livello territoriale appropriato per assicurare un approccio basato sul territorio, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento 5

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell’attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell’organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell’attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento degli enti regionali e locali, della società civile e delle parti sociali, garantisce l’impegno e la titolarità dei soggetti interessati e avvicina l’Unione europea ai cittadini. Al fine di assicurare la continuità nell’organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.

Motivazione

Gli enti regionali e locali devono essere menzionati esplicitamente in tutti i considerando e articoli del regolamento recante disposizioni comuni relativi al principio di partenariato e alla governance multilivello.

Emendamento 6

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

A livello dell’Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell’Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

A livello dell’Unione un semestre europeo riformato, che integri la governance multilivello e sia allineato a una nuova strategia di lungo termine dell’UE che attui gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere sviluppate in collaborazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e presentate all’inizio del periodo di programmazione e alla luce del riesame intermedio dello stesso, unitamente ai programmi nazionali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell’Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

Motivazione

Un ciclo del semestre europeo riformato all’inizio e alla luce del riesame intermedio potrebbe essere utile per allineare meglio tale ciclo alle priorità d’investimento pluriennali della politica di coesione.

Emendamento 7

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il «periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l’altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l’inizio del periodo di programmazione.

Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e riguardanti i campi d’applicazione e le missioni dei fondi , le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e un’analisi territoriale completa che tenga conto della dimensione regionale e del ruolo degli enti regionali nell’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il «periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rispetto ai campi d’applicazione e alle missioni dei fondi . Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l’altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l’inizio del periodo di programmazione , in stretta cooperazione con gli enti regionali e locali .

Motivazione

Rafforzare la dimensione territoriale del semestre europeo, che dovrebbe includere un’analisi territoriale completa che tenga conto della dimensione regionale e del ruolo degli enti regionali nell’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese.

Emendamento 8

Nuovo considerando dopo il considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Si prevede che il ridursi della quota di popolazione attiva e il contemporaneo aumento della quota di pensionati rispetto alla popolazione complessiva, nonché i problemi associati ai cambiamenti demografici, continuino a mettere a dura prova, tra l’altro, i sistemi d’istruzione e di assistenza sociale e la competitività economica. L’adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli enti locali e regionali si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di un’attenzione specifica, con particolare riguardo alle regioni più colpite da tali cambiamenti.

Motivazione

Occorre tener conto della particolare situazione delle zone interessate da cambiamenti demografici.

Emendamento 9

Considerando 40

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta , tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme . Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un’operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta sviluppando meccanismi di facile utilizzo, promuovendo soluzioni di governance multilivello e garantendo un solido coordinamento delle politiche, nel rispetto del principio di sussidiarietà . Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un’operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

Motivazione

Il CdR nutre forti dubbi riguardo all’utilità e alla giustificazione dello strumento per la realizzazione delle riforme.

Le sinergie con gli altri programmi dell’UE devono essere basate su meccanismi di facile utilizzo, sulla promozione di soluzioni di governance multilivello e su un solido coordinamento delle politiche.

Emendamento 10

Considerando 46

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di rendere più rapido l’avvio dell’attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.

Al fine di rendere più rapido l’avvio dell’attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative e di altre parti del sistema amministrativo e di controllo del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.

Motivazione

È opportuno estendere il mantenimento delle disposizioni relative al periodo di programmazione precedente anche ad altre parti del sistema amministrativo e di controllo.

Emendamento 11

Considerando 49

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza.

Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi e gli strumenti in regime di gestione diretta, è necessaria un’azione dedicata per un migliore abbinamento dell’approccio basato sul territorio del FESR, del FEASR e del FSE+. Dovrebbero, in particolare, essere agevolatie sviluppati ulteriormente, in linea con le priorità individuate dalle autorità di gestione, la certificazione con marchio d’eccellenza e il finanziamento dei progetti pertinenti da parte dei fondi SIE per sostenere gli ecosistemi di innovazione e permettere un miglior collegamento tra il finanziamento della ricerca e sviluppo e le strategie di specializzazione intelligente ai livelli nazionale e regionale.

Motivazione

Il miglior allineamento degli strumenti dell’UE non dovrebbe essere soltanto una strada a senso unico. Il marchio d’eccellenza per la promozione delle sinergie con i finanziamenti a titolo del programma Orizzonte dovrebbe servire anche a un miglior collegamento con gli ecosistemi di innovazione nell’attuazione di tale programma.

Emendamento 12

Considerando 61

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l’individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione (2) .

Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l’individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificato dall’ultimo elenco disponibile di regioni NUTS II per il quale i dati necessari possono essere forniti da Eurostat .

Motivazione

È necessario far riferimento all’ultimo aggiornamento dell’elenco NUTS per il quale Eurostat può fornire i dati necessari a livello NUTS 2 per tre anni consecutivi.

Emendamento 13

Considerando 64

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all’Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all’Iniziativa urbana europea per concorrere all’ulteriore sviluppo dell’Agenda urbana dell’UE, che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente .

Motivazione

Anche la nuova iniziativa urbana europea dovrebbe ricoprire un ruolo chiave nell’ulteriore sviluppo dell’Agenda urbana dell’UE. Per aumentare la flessibilità, occorre dare spazio anche all’impostazione basata sulla gestione concorrente.

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«beneficiario»:

[…]

c)

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’ impresa che riceve l’aiuto;

«beneficiario»:

[…]

c)

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’ organismo che riceve l’aiuto , tranne nei casi in cui lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto ;

Motivazione

La definizione di «beneficiario» nel contesto dei regimi di aiuti di Stato dovrebbe basarsi sulla definizione attualmente vigente in forza del regolamento omnibus, che copre anche il modello di riassegnazione dei fondi (regranting) tra i programmi operativi.

Emendamento 15

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

a)

un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;

a)

Obiettivo strategico 1 (OS 1): un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente , ad esempio attraverso il sostegno alle PMI ed al turismo ;

b)

un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

b)

Obiettivo strategico 2 (OS 2): un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa e di una mobilità urbana sostenibile , di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

c)

un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

c)

Obiettivo strategico 3 (OS 3): un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

d)

un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

d)

Obiettivo strategico 4 (OS 4): un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

e)

un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

e)

Obiettivo strategico orizzontale 5 (OS 5): un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

Motivazione

Nel regolamento sulle disposizioni comuni manca uno specifico riferimento alle PMI e al turismo. Inoltre, l’OS 5 dovrebbe essere trasversale e quindi strumentale alla realizzazione dei primi 4 OS.

Emendamento 16

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I.

Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia è basata sulla normativa ambientale dell’UE già esistente e consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FEASR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I.

Motivazione

La metodologia che l’RDC impone di applicare per tener conto delle considerazioni ambientali nella preparazione e nell’attuazione degli accordi e del programma di partenariato deve basarsi sulla normativa ambientale dell’UE esistente.

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

G li Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell’Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l’attuazione.

Conformemente al rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, g li Stati membri , gli enti locali e regionali e la Commissione provvedono , sulla base dei principi del partenariato di cui all’articolo 6, di sussidiarietà e della governance multilivello, al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi , compreso il FEASR, e altri strumenti dell’Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l’attuazione.

Motivazione

Stante l’assenza, nell’RDC, di un quadro strategico comune, è essenziale garantire la piena partecipazione degli enti locali e regionali al coordinamento dei fondi.

Emendamento 18

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali.

Ciascuno Stato membro organizza, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali.

Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

a)

le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;

a)

le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;

b)

i partner economici e le parti sociali;

b)

i partner economici e le parti sociali;

c)

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell’inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

c)

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell’inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

[…]

[…]

4.   Almeno una volta l’anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione dei programmi.

4.   Almeno una volta l’anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione dei programmi. Le raccomandazioni formulate dai partner e dalle parti interessate sono accessibili al pubblico.

[…]

[…]

Motivazione

Dovrebbero essere coinvolti anche i parlamenti e le assemblee regionali, in linea con i sistemi ormai consolidati di governance multilivello.

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (1).

L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal codice di condotta sul partenariato e dalla governance multilivello di cui al regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (1) , riconoscendo gli enti locali e regionali come partner a pieno titolo .

Motivazione

Attualmente, il codice di condotta sul partenariato è un atto delegato relativo al regolamento sulle disposizioni comuni vigente. Per accrescere la visibilità di tale codice, è opportuno aggiungerlo come allegato al regolamento sulle disposizioni comuni. Si dovrebbe aggiornare il contenuto dell’atto normativo, a prescindere dalla sua forma giuridica! La modifica qui proposta rende necessario modificare di conseguenza alcune parti del testo del regolamento sulle disposizioni comuni, e in particolare il considerando 11 e gli articoli 11 e 21.

Emendamento 20

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

[…]

L’accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

[…]

 

iii)

le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell’Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

 

iii)

le complementarità e le sinergie tra i fondi e altri strumenti dell’Unione, e in particolare con i partenariati europei del programma Orizzonte e i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

 

[…]

 

h)

se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all’articolo 174 TFUE.

[…]

[…]

Motivazione

Per assicurare migliori complementarità e sinergie con i fondi della politica di coesione, risulta essenziale uno stretto legame con il partenariato europeo del programma Orizzonte. Ai fini del rispetto dei requisiti dell’articolo 174 del TFUE, occorre inserire un riferimento specifico alle aree geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Emendamento 21

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese , quando queste sono state incluse esplicitamente nei programmi nazionali di riforma in seguito a negoziati con le autorità locali e regionali di cui all’articolo 6 del presente regolamento .

Motivazione

Le raccomandazioni specifiche per paese sono ammissibili quando siano state elaborate sulla base del principio di partenariato.

Emendamento 22

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

G li Stati membri possono assegnare, nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l’importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L’importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all’articolo 21.

In casi debitamente giustificati, e conformemente al rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, g li Stati membri possono assegnare, nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l’importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L’importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati e senza indebolire l’approccio dei fondi basato sul territorio . Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all’articolo 21.

Motivazione

Il trasferimento di risorse volontario ad InvestEU non dovrebbe indebolire né l’approccio — basato sul territorio — dei fondi della politica di coesione né i sistemi consolidati di governance multilivello.

Emendamento 23

Articolo 11, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente («condizioni abilitanti»).

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente («condizioni abilitanti»).

 

Le condizioni abilitanti si applicano soltanto se e nella misura in cui concorrano agli obiettivi specifici perseguiti nell’ambito delle priorità del programma e possano essere influenzate dai responsabili del programma stesso.

L’allegato III stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

Tenendo conto di quanto precede, l’allegato III stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L’allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di coesione e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

L’allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di coesione , al FEASR e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

Motivazione

Malgrado siano state semplificate le regole per il rispetto delle condizionalità ex ante, è importante evidenziare anche come le condizioni abilitanti dovrebbero essere strettamente collegate agli obiettivi dei fondi della politica di coesione stabiliti nel trattato.

Emendamento 24

Articolo 11, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le spese relative a operazioni collegate all’obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando la Commissione non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4.

Le spese relative a operazioni collegate all’obiettivo specifico possono essere inserite in domande di pagamento anche prima che la Commissione abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4 , ferma restando la sospensione del rimborso fino al soddisfacimento della condizione stessa .

[…]

[…]

Motivazione

Malgrado siano state semplificate le regole per il rispetto delle condizionalità ex ante, è importante evitare ritardi nell’attuazione dei programmi.

Emendamento 25

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l’attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Lo Stato membro , in stretta cooperazione con l’autorità di gestione pertinente e nel pieno rispetto del codice di condotta sul partenariato e della governance multilivello, istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l’attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

[…]

[…]

Motivazione

Spetta all’autorità di gestione, che è responsabile della preparazione del programma, istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del programma stesso.

Emendamento 26

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ , dal FEASR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro effettua un riesame intermedio . Lo Stato membro e il livello territoriale incaricato del programma rivedono ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

a)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

a)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

b)

la situazione socioeconomic a dello Stato membro interessato o della regione interessata;

b)

la situazione e le esigenze socioeconomic he dello Stato membro interessato e/ o della regione interessata;

c)

i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi;

c)

i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi;

d)

i risultati dell’adeguamento tecnico di cui all’articolo 104, paragrafo 2, se applicabile.

d)

i risultati dell’adeguamento tecnico di cui all’articolo 104, paragrafo 2, se applicabile.

2.   Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all’articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.

2.   Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2025 , se del caso, una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all’articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.

Il programma riveduto comprende:

Il programma riveduto comprende:

a)

le dotazioni di risorse finanziarie per priorità , compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;

a)

la revisione delle dotazioni di risorse finanziarie per priorità , compresi gli importi indicativi per gli anni 2026 e 2027;

b)

i target finali riveduti o nuovi;

b)

i target finali riveduti o nuovi;

c)

le dotazioni di risorse finanziarie rivedute in seguito all’adeguamento tecnico di cui all’articolo 104, paragrafo 2, compresi gli importi per gli anni 2025, 2026 e 2027, se applicabile.

c)

le dotazioni di risorse finanziarie rivedute in seguito all’adeguamento tecnico di cui all’articolo 104, paragrafo 2, compresi gli importi per gli anni 2025, 2026 e 2027, se applicabile.

3.   Se in seguito al riesame viene presentato un programma nuovo, il piano di finanziamento di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), comprende la dotazione finanziaria complessiva per ciascun fondo allo stato dell’anno di approvazione del programma.

3.   Se in seguito al riesame viene presentato un programma nuovo, il piano di finanziamento di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), comprende la dotazione finanziaria complessiva per ciascun fondo allo stato dell’anno di approvazione del programma.

Motivazione

Il riesame intermedio dovrebbe fondarsi sugli impegni assunti riguardo ai fondi per ogni singolo Stato membro e per l’intero periodo, al fine di garantire la prevedibilità dei fondi stessi. Il termine per la presentazione delle modifiche è troppo anticipato per garantire che si possa tener conto a sufficienza dei risultati del 2024. Inoltre, una richiesta di modifica per ciascun programma dovrebbe essere presentata soltanto se ciò appare necessario.

Emendamento 27

Articolo 15, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell’attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell’attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio e purché tali modifiche siano idonee al conseguimento degli obiettivi di promozione della coesione economica, sociale e territoriale .

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a)

sostenere l’attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b)

sostenere l’attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici (1).

Tale richiesta può essere presentata al fine di sostenere l’attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e destinata allo Stato membro interessato.

Motivazione

Si deve fare in modo che le modifiche dei programmi fondate sulle raccomandazioni specifiche per paese siano idonee a garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale previsti dal trattato. Il CdR è contrario alle condizionalità macroeconomiche per la politica di coesione.

Emendamento 28

Articolo 15, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all’esigenza di sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste.

Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all’esigenza di sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2022 o dopo il 2026 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

Motivazione

Il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni dovrebbe comprendere anche un limite temporale per le modifiche, formulato in modo analogo alla disposizione presente nell’RDC vigente.

Emendamento 29

Articolo 15, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

se il Consiglio decide a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, o dell’articolo 126, paragrafo 11, del TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b)

se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d’azione correttivo insufficiente;

c)

se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l’inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l’azione correttiva raccomandata;

d)

se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e, di conseguenza, decide di non autorizzare l’erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e)

se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

In considerazione di circostanze economiche eccezionali o dietro una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dall’adozione della decisione o raccomandazione di cui al comma precedente, la Commissione può raccomandare che il Consiglio revochi la sospensione di cui allo stesso comma.

 

Motivazione

Il CdR è contrario alle condizionalità macroeconomiche per la politica di coesione. È opportuno che alla soppressione del paragrafo 7 si accompagnino modifiche corrispondenti nei successivi paragrafi dello stesso articolo: più in particolare, si tratta di sopprimere i paragrafi 8 e 10 e di modificare i paragrafi 9 e 11.

Emendamento 30

Articolo 15, paragrafo 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all’attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all’attuazione del presente articolo.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma. Il Parlamento europeo può invitare il Comitato europeo delle regioni a esprimere il suo parere sulla questione.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio subito dopo la sua adozione . Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a spiegare le motivazioni della sua proposta.

Motivazione

Il dialogo strutturato tra la Commissione e il Parlamento europeo potrebbe essere utilizzato anche per valutare le implicazioni a livello regionale. Così facendo, il Parlamento potrebbe invitare il CdR a partecipare a tale discussione. Per evitare inutili ritardi, la Commissione trasmette la sua proposta immediatamente.

Emendamento 31

Articolo 16, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Gli Stati membri o le autorità di gestione pertinenti, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 6, preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. I programmi sono redatti conformemente al codice di condotta sul partenariato e alla governance multilivello.

Motivazione

L’emendamento qui proposto mira a rendere più chiara questa norma.

Emendamento 32

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

3.   Ciascun programma espone:

3.   Ciascun programma espone:

[…]

[…]

d)

per ciascun obiettivo specifico:

i)

le tipologie di azioni correlate, tra cui l’elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

d)

per ciascun obiettivo specifico:

i)

le tipologie di azioni correlate, tra cui l’elenco indicativo delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

 

[…]

 

[…]

 

iv)

i territori specifici cui è diretta l’azione, tra cui l’utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

 

iv)

i territori specifici cui è diretta l’azione in base ai documenti strategici elaborati a livello nazionale o regionale , tra cui l’utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

[…]

[…]

g)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all’articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;

g)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all’articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma in linea con i principi della governance multilivello e con il codice di condotta sul partenariato ;

[…]

[…]

7.    Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera j), senza necessità di una modifica del programma.

7.    L’autorità di gestione pertinente comunica alla Commissione qualsiasi variazione dell’elenco indicativo delle operazioni previste di importanza strategica di cui al paragrafo 3, lettera d, punto i), e delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera d), punti iii) e vii), e lettera j), senza necessità di una modifica del programma.

Motivazione

Al fine di accrescere la flessibilità, gli elenchi non dovrebbero essere chiusi già all’inizio del programma. Per rafforzare la governance multilivello ed evitare ritardi nell’attuazione dei programmi, l’autorità di gestione incaricata di attuare i fondi dovrebbe, una volta ottenuta l’approvazione del comitato di sorveglianza, poter comunicare le variazioni di alcune parti del programma alla Commissione europea.

Emendamento 33

Articolo 17, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all’articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025 .

Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all’articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta gli importi per gli anni da 2021 a 2027, dove gli importi per gli anni 2026 e 2027 sono soltanto indicativi, in attesa dei risultati del riesame intermedio di cui all’articolo 14 .

Motivazione

Per unire la possibilità di riassegnazione all’interno dei programmi successivamente al riesame intermedio e la sicurezza della dotazione per l’intero periodo, si suggerisce di precisare esplicitamente che la dotazione per gli anni 2026 e 2027 è soltanto indicativa.

Emendamento 34

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l’accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

1.   La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l’accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese , nella misura in cui esse attengono agli obiettivi dei fondi .

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

2.   La Commissione può , sulla base di tutte le informazioni pertinenti, formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

3.   Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3.   Lo Stato membro rivede il programma alla luce del codice di condotta sul partenariato e del principio della governance multilivello, considerate le osservazioni espresse dalla Commissione.

Motivazione

Le raccomandazioni specifiche per paese sono ammissibili quando siano state il frutto dell’applicazione del principio di partenariato.

Emendamento 35

Articolo 19, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

Lo Stato membro può , previa consultazione degli enti locali e regionali interessati e conformemente all’articolo 6, presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nella revisione del programma.

Emendamento 36

Articolo 19, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma modificato. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

Motivazione

Anche nel processo di modifica dei programmi operativi va garantita la possibilità per lo Stato membro di fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

Emendamento 37

Articolo 19, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.

Lo Stato membro rivede il programma modificato considerate le osservazioni espresse dalla Commissione.

Motivazione

Dato che le osservazioni espresse dalla Commissione non sono vincolanti, il fatto di tenerle presenti deve essere oggetto di negoziato.

Emendamento 38

Articolo 19, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

La Commissione approva la modifica di un programma non oltre tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

Motivazione

È opportuno abbreviare la tempistica di approvazione per accelerare il processo.

Emendamento 39

Articolo 19, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Lo Stato membro può , nel pieno rispetto del codice di condotta sul partenariato e della governance multilivello, trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 10 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 5 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma.

[…]

[…]

Motivazione

Innalzare il limite massimo, portandolo fino al 5 % del bilancio del programma, significherebbe sostenere la flessibilità. Per il FESR e il FSE+ i trasferimenti riguardano la stessa categoria di regioni (come nella proposta iniziale della Commissione).

Emendamento 40

Articolo 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

1.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e — per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e gli investimenti territoriali integrati — il FEASR possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

2.   Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l’attuazione.

2.   Il FESR, il FSE+ e — per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e gli investimenti territoriali integrati — il FEASR possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l’attuazione.

Motivazione

Anche se purtroppo il FEASR è stato scorporato dal quadro normativo per i fondi SIE, il sostegno allo sviluppo territoriale integrato fornito anche dal FEASR dovrebbe proseguire quantomeno per gli ITI e per lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Emendamento 41

Articolo 21, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

G li Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta .

Conformemente al rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, g li Stati membri possono , di concerto con l’autorità di gestione e nel pieno rispetto del codice di condotta sul partenariato e della governance multilivello, chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente per progetti rilevanti ai fini della coesione, ad eccezione del programma di sostegno alle riforme .

Motivazione

Stante la generale riduzione delle risorse per la politica di coesione, non si dovrebbero incoraggiare gli Stati membri a sottrarre ancor più risorse ai progetti di tale politica, destinandole a programmi che possono essere più semplici da gestire ma che sono privi di rilievo ai fini della coesione.

Emendamento 42

Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:

Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato — che richiede l’utilizzo di tutti i fondi (incluso il FEASR) — mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:

a)

investimenti territoriali integrati;

a)

investimenti territoriali integrati;

b)

sviluppo locale di tipo partecipativo;

b)

sviluppo locale di tipo partecipativo;

c)

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 4, paragrafo 1 , lettera e) .

c)

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dalle autorità di gestione dei programmi per gli investimenti programmati ai fini di tutti gli obiettivi strategici di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Motivazione

Nel corso dell’attuale periodo di programmazione, gli strumenti territoriali sono sviluppati, anche a livello regionale, dalle autorità di gestione. Tali strumenti sono basati su documenti strategici e specificamente adattati alle esigenze regionali e locali.

Un’attuazione efficace degli strumenti territoriali richiede l’utilizzo di più fondi diversi (non soltanto del FESR) al fine di accrescere le sinergie e il coordinamento.

Emendamento 43

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    L e strategie territoriali attuate a norma dell’articolo 22, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

1.    L’autorità di gestione fa sì che l e strategie territoriali attuate a norma dell’articolo 22, lettera a) o c), conteng a no gli elementi seguenti:

a)

l’area geografica interessata dalla strategia;

a)

l’area geografica interessata dalla strategia;

b)

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;

b)

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;

c)

la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;

c)

la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;

d)

la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all’articolo 6 alla preparazione e all’attuazione della strategia.

d)

la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all’articolo 6 alla preparazione e all’attuazione della strategia.

Possono comprendere anche l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

Possono comprendere anche l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2.   Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale.

2.   Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale , regionale o altro livello territoriale.

3.   Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

3.   Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale , regionale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

4 .   Se un’autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è designata come organismo intermedio dall’autorità di gestione.

4.    Nel preparare le strategie territoriali, le autorità o gli organismi di cui all’articolo 23, paragrafo 2, cooperano con le pertinenti autorità di gestione per quanto riguarda la definizione dell’ambito delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma interessato.

5 .   Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

5 .   Se un’autorità o un organismo a livello cittadino, locale , regionale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è designata come organismo intermedio dall’autorità di gestione.

 

6 .   Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

Motivazione

È necessario precisare e rafforzare il ruolo dell’autorità di gestione, in quanto organo responsabile dell’attuazione del programma operativo, nel processo di elaborazione delle strategie territoriali, che sono uno strumento per realizzare gli obiettivi del programma stesso.

Nel testo si dovrebbe fare riferimento anche agli enti regionali, in linea con il parere del CdR COTER-VI/031, secondo cui il fatto che «nel processo di attuazione non si tiene sufficientemente conto delle competenze e dei poteri degli organismi responsabili della selezione delle operazioni» rappresenta uno dei principali ostacoli all’attuazione degli ITI.

È necessario precisare e rafforzare il ruolo dell’autorità di gestione nella preparazione delle strategie territoriali. In particolare, ciò significa che occorrerebbe introdurre l’obbligo di cooperare con l’autorità di gestione nell’elaborazione di dette strategie e attribuire a tale autorità il potere-dovere di conciliare tali strategie con l’ambito di applicazione del programma operativo.

Emendamento 44

Articolo 25, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Il FESR, il FSE+ , il FEASR, designato come Leader, e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Motivazione

Anche il FEASR dovrebbe essere incluso in sede di sostegno alle azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo e Leader.

Emendamento 45

Articolo 27, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

Motivazione

L’esperienza dimostra che è difficile per l’autorità di gestione scegliere un partner capofila se il gruppo di azione locale non si presenta con un’entità legale comune. Considerato che ai gruppi di azione locale incombe un elevato livello di responsabilità e che, pertanto, essi sono responsabili anche dei possibili errori, tali gruppi dovrebbero essere obbligati a riunirsi in una struttura legalmente costituita.

Emendamento 46

Articolo 31, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le percentuale dei fondi da rimborsare per l’assistenza tecnica sono le seguenti:

Le percentuali dei fondi da rimborsare per l’assistenza tecnica sono le seguenti:

a)

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5  % ;

a)

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per il sostegno del Fondo di coesione: 5 % ;

b)

per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;

b)

per il sostegno del FSE+: 5 %;

c)

per il sostegno del FEAMP: 6 %;

c)

per il sostegno del FEASR: 5 %;

d)

per il sostegno dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: 6 %.

d)

per il sostegno del FEAMP: 6 %;

 

e)

per il sostegno dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: 6 %.

Motivazione

La percentuale forfettaria da rimborsare per l’assistenza tecnica (pari al 5 %) dovrebbe applicarsi anche al FSE+.

Emendamento 47

Articolo 33, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro istituisce , di concerto con l’autorità di gestione pertinente e conformemente al codice di condotta sul partenariato e alla governance multilivello, nonché al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma d’intesa con l’autorità di gestione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

[…]

[…]

Motivazione

Per garantire la corretta partecipazione degli enti locali e regionali e delle parti direttamente interessate, occorre un riferimento esplicito al quadro istituzionale, giuridico e finanziario negli Stati membri e al codice di condotta. Dato che il comitato di sorveglianza è istituito per sorvegliare l’attuazione di uno specifico programma operativo, la responsabilità della sua istituzione dovrebbe incombere anche all’autorità di gestione.

Emendamento 48

Articolo 33, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro pubblica il regolamento del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all’articolo 44, paragrafo 1.

L’autorità di gestione pubblica il regolamento del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni riguardanti il lavoro del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all’articolo 44, paragrafo 1 , oppure indica il link al sito web specifico su cui sono disponibili tutti i dati e le informazioni in questione .

Motivazione

Nel periodo di programmazione in corso, tutti i dati e le informazioni riguardanti i comitati di sorveglianza sono pubblicati su siti web dedicati, creati appositamente per questo scopo. Una buona pratica, questa, che dovrebbe essere mantenuta anche nel prossimo periodo finanziario (2021-2027).

Emendamento 49

Articolo 35, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il comitato di sorveglianza esamina:

Il comitato di sorveglianza esamina:

[…]

[…]

f)

l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

f)

l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità , come previsto nella strategia di comunicazione ;

[…]

[…]

Motivazione

Si propone di mantenere la strategia di comunicazione, nonché la sua adozione e la sua modifica da parte del comitato di sorveglianza del programma operativo.

Emendamento 50

Articolo 35, paragrafo 1, nuova lettera dopo la lettera i)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il comitato di sorveglianza esamina:

Il comitato di sorveglianza esamina:

[…]

[…]

 

j)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 3, lettere b), c) e d);

Motivazione

Non dovrebbe essere necessaria l’approvazione del comitato di sorveglianza per la metodologia e i criteri di selezione giacché, in caso contrario, sarebbe ostacolata l’opera dell’autorità di gestione.

Emendamento 51

Articolo 35, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il comitato di sorveglianza approva:

Il comitato di sorveglianza approva:

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione a norma dell’articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 3, lettere b), c) e d);

a)

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

b)

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

b)

il piano di valutazione e le relative modifiche;

c)

il piano di valutazione e le relative modifiche;

c)

tutte le proposte dell’autorità di gestione di modifica a un programma, esclusi i trasferimenti in conformità all’articolo 19, paragrafo 5, e all’articolo 21.

d)

tutte le proposte dell’autorità di gestione di modifica a un programma, compresi i trasferimenti in conformità all’articolo 19, paragrafo 5, e all’articolo 21.

d)

le variazioni dell’elenco delle operazioni previste di importanza strategica di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i) e delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punti iii) e vii), e lettera j).

 

e)

la strategia di comunicazione per il programma operativo e ogni eventuale modifica della stessa.

Motivazione

L’approvazione del comitato di sorveglianza non dovrebbe essere necessaria per le modifiche ai programmi sotto forma di trasferimenti tra gli assi di priorità nell’ambito della flessibilità del 5 % (o del 10 %) giacché, in caso contrario, si priverebbe l’autorità di gestione della possibilità di effettuare adeguamenti tempestivi. Il regime di flessibilità perderebbe efficacia.

Emendamento 52

Articolo 37, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio , il 31 luglio , il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all’allegato VII.

L’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno conformemente al modello riportato all’allegato VII.

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l’ultima entro il 31 gennaio 2030.

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l’ultima entro il 31 gennaio 2030.

Per i programmi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.

Per i programmi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.

Motivazione

Il trasferimento di dati sei volte all’anno genera un notevole onere amministrativo, cosicché la frequenza di tale trasferimento dovrebbe essere ridotta a tre volte all’anno, come disposto dall’RDC attualmente vigente.

Emendamento 53

Articolo 43, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione le organizzazioni seguenti:

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione le organizzazioni seguenti:

a)

le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, al pari dei centri di informazione Europe Direct e altre reti, istituti di istruzione e di ricerca;

a)

le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, al pari dei centri di informazione Europe Direct e altre reti, istituti di istruzione e di ricerca;

b)

altri partner e organismi pertinenti.

b)

gli enti locali e regionali coinvolti nell’attuazione dei programmi;

 

c)

altri partner e organismi pertinenti.

Motivazione

Il regolamento sulle disposizioni comuni dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra tutti i livelli dell’amministrazione coinvolti nell’attuazione e nella comunicazione dei programmi.

Emendamento 54

Articolo 43, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma responsabile della comunicazione del programma»).

Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per uno o più programmi responsabili della comunicazione del programma»).

Motivazione

Allo scopo di sostenere l’integrazione dei fondi, finalizzata al raggiungimento di un approccio più olistico fondato su maggiori sinergie, dovrebbe essere possibile avere un solo responsabile per più programmi. Ciò potrebbe altresì assicurare una comunicazione più coerente tra tutti i fondi.

Emendamento 55

Articolo 43, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione , da rappresentanti del Comitato europeo delle regioni e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Motivazione

Alla Commissione è affidato il compito di gestire una rete di comunicatori che, per garantire sinergie e cooperazione, dovrebbe coinvolgere anche il CdR.

Emendamento 56

Articolo 44, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per più programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell’entità del programma o dei programmi operativi interessati, conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell’allegato VIII.

Lo Stato membro e l’autorità di gestione verificano che le misure di informazione e comunicazione siano applicate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l’interazione con i cittadini, e che tali misure perseguano la massima copertura mediatica possibile.

Motivazione

La strategia di comunicazione è un elemento chiave nell’elaborazione e attuazione degli obblighi di visibilità e comunicazione, che in questa fase desideriamo fortemente sottolineare. La completa eliminazione di tale strategia causerebbe incertezza nell’attuazione delle misure di informazione e comunicazione, rischiando di far venir meno qualsiasi uniformità tra le agenzie e gli organismi coinvolti a vario titolo nella loro attuazione.

Emendamento 57

Articolo 44, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’autorità di gestione pubblica sul sito web di cui al paragrafo 1 , almeno un mese prima dell’apertura di un invito a presentare proposte, una breve sintesi degli inviti a presentare proposte previsti e pubblicati, corredati dei seguenti dati:

L’autorità di gestione pubblica sul sito web di cui al paragrafo 1 una breve sintesi degli inviti a presentare proposte previsti e pubblicati, corredati dei seguenti dati:

[…]

[…]

Motivazione

Questa disposizione dell’articolo 44, paragrafo 2, potrebbero determinare ritardi nell’attuazione, limitando nel contempo la flessibilità delle autorità di gestione.

Si propone pertanto di sopprimere la disposizione, demandando alla valutazione delle singole amministrazioni la scelta degli strumenti più appropriati per garantire la massima visibilità delle opportunità di finanziamento.

In alternativa, qualora si ritenesse necessario mantenere la suddetta disposizione, occorre che la tempistica della pubblicazione non sia prestabilita, bensì lasciata alla determinazione delle autorità di gestione, al fine di garantire la coerenza con la programmazione dell’attuazione.

Emendamento 58

Nuovo articolo dopo l’articolo 44

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

1.     La strategia di comunicazione elaborata dall’autorità di gestione viene trasmessa al comitato di sorveglianza per approvazione, conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, lettera e), non più tardi di sei mesi dopo l’adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

 

Quando viene definita una strategia di comunicazione comune per più programmi operativi che riguardano più comitati di sorveglianza, lo Stato membro, consultati tali comitati, può affidare a uno di essi la responsabilità dell’approvazione della strategia comune di comunicazione e di ogni eventuale successiva modifica di tale strategia.

 

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione può modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. L’autorità di gestione trasmette la strategia di comunicazione modificata al comitato di sorveglianza per l’approvazione, conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, lettera e).

 

2.     In deroga al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, almeno una volta all’anno l’autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili in merito ai progressi nell’attuazione della strategia di comunicazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera f), e in merito alla propria analisi dei risultati di tale applicazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, previste per l’anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e misure previste per l’anno successivo, valutando fra l’altro anche i modi per accrescere l’efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico.

Motivazione

Si propone di mantenere la procedura per l’approvazione, la modifica e il monitoraggio della strategia di comunicazione, considerati da un lato i buoni risultati da essa prodotti nel periodo 2014-2020 e dall’altro il fatto che essa agevolerebbe il controllo e la supervisione da parte della Commissione, consentendole di basarsi su un documento ben strutturato e accessibile.

Emendamento 59

Articolo 50, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile o agli accordi collettivi richiamati nel contratto di lavoro.

Motivazione

Occorre far riferimento alla base giuridica del contratto di lavoro.

Emendamento 60

Articolo 52, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato disponibili .

Motivazione

Gli strumenti finanziari andrebbero utilizzati non soltanto per investimenti nuovi, ma anche per gli investimenti in genere, purché finanziariamente sostenibili e a condizione che le fonti di mercato disponibili non possano offrire finanziamenti sufficienti.

Emendamento 61

Articolo 52, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a loro disposizione di capitale nella fase iniziale, ossia capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali d’impresa, la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione in nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Esso può anche riguardare i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tali trasferimenti avvengano tra investitori indipendenti.

Motivazione

Il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni dovrebbe far riferimento anche alla definizione di investimento in senso lato, come nell’RDC vigente.

Emendamento 62

Articolo 53, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell’autorità di gestione possono essere costituiti in una delle seguenti forme:

a)

investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b)

blocchi separati di conti finanziari o fiduciari presso un istituto.

Gli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell’autorità di gestione possono essere costituiti in una delle seguenti forme:

a)

investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b)

blocchi separati di conti finanziari o fiduciari presso un istituto.

L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua uno strumento finanziario.

L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua uno strumento finanziario conformemente all’articolo 67 .

Se l’organismo selezionato dall’autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare un fondo specifico.

Se l’organismo selezionato dall’autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare un fondo specifico.

Motivazione

Per garantire un’attuazione degli strumenti finanziari orientata al mercato e attenuare i rischi di audit sulla selezione degli organismi incaricati di attuare tali strumenti, è di cruciale importanza attenersi alle disposizioni dell’articolo 67. In linea con questo emendamento, anche il considerando 44, l’articolo 62, paragrafo 3, e l’articolo 67, paragrafo 4, dovrebbero essere modificati di conseguenza.

Emendamento 63

Articolo 53, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall’autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l’organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l’ammissibilità delle spese sottostanti.

Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall’autorità di gestione o da fondi di partecipazione, o da fondi specifici, o da investitori privati o da destinatari finali, in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito da, o a livello di, investimenti a favore dei destinatari finali, l’organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l’ammissibilità delle spese sottostanti.

Motivazione

Non vi è motivo di escludere dai cofinanziamenti nazionali ammissibili il contributo proprio del destinatario finale, se esso è destinato a finanziare lo stesso investimento. Tale esclusione configura una restrizione ingiustificata delle condizioni di ammissibilità dei cofinanziamenti nazionali rispetto a quelle applicabili alle sovvenzioni.

Emendamento 64

Articolo 59, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I paragrafi 1 e 2 non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi del programma agli o dagli strumenti finanziari e a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Motivazione

Le operazioni con strumenti finanziari dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’applicazione delle norme in materia di «stabilità delle operazioni» (requisito della durata nel tempo). Tale deroga è stata introdotta con buoni risultati sia per il periodo 2007-2013 che per quello 2014-2020.

Emendamento 65

Articolo 63, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all’allegato XII.

Gli Stati membri garantiscono che , se del caso, gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma possano essere effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all’allegato XII.

[…]

[…]

Motivazione

Prescrivere che tutti gli scambi di dati siano effettuati per via elettronica imporrebbe un onere superfluo.

Emendamento 66

Articolo 64, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

c)

La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell’audit in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione non oltre 3 mesi dopo l’ultimo giorno dell’audit all’autorità competente dello Stato membro.

c)

La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell’audit in almeno una delle lingue dello Stato membro interessato non oltre 3 mesi dopo l’ultimo giorno dell’audit all’autorità competente dello Stato membro.

d)

La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione , non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall’autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell’audit.

d)

La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue dello Stato membro interessato , non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall’autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell’audit.

[…]

[…]

Motivazione

Questo dovrebbe contribuire ad accelerare l’attuazione in quanto le autorità interessate non dovranno attendere la traduzione aggiuntiva eventualmente necessaria.

Emendamento 67

Articolo 67, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Su richiesta della Commissione, l’autorità di gestione consulta la Commissione e ne tiene presenti le osservazioni prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza e prima di qualsiasi successiva modifica di tali criteri.

 

Motivazione

Le condizioni alle quali la Commissione può chiedere di essere consultata in merito ai criteri di selezione risultano poco chiare. Una disposizione siffatta ostacolerebbe l’autonomia e il processo decisionale dell’autorità di gestione.

Emendamento 68

Articolo 84, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

a)

2021: 0,5  % ;

b)

2022: 0,5  % ;

c)

2023: 0,5  % ;

d)

2024: 0,5  % ;

e)

2025: 0,5  % ;

f)

2026: 0,5  %

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

a)

2021: 2 % ;

b)

2022: 2 % ;

c)

2023: 2 % ;

d)

2024: 2 % ;

e)

2025: 2 % ;

f)

2026: 2 %

Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.

Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.

Motivazione

Nel nuovo regolamento sulle disposizioni comuni l’importo annuale del prefinanziamento è ridotto troppo drasticamente rispetto all’RDC oggi vigente.

Emendamento 69

Articolo 85, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 46, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità alla decisione di cui all’articolo 89, paragrafo 2;

a)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 46, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità alla decisione di cui all’articolo 89, paragrafo 2;

b)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 46, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità alla decisione di cui all’articolo 88, paragrafo 3;

b)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 46, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità alla decisione di cui all’articolo 88, paragrafo 3;

c)

per le forme di sovvenzioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

c)

per le forme di sovvenzioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile;

 

d)

nel caso di aiuti di Stato, la domanda di pagamento può comprendere anticipi versati al beneficiario dall’organismo che accorda gli aiuti, a condizione che tali anticipi non superino il 40 % dell’importo totale degli aiuti da accordare ad un beneficiario per una data operazione .

Motivazione

L’attuale regolamento sulle disposizioni comuni prevede, all’articolo 131, paragrafo 4, lettera b), la possibilità di versare anticipi fino al 40 %. Nel nuovo RDC, tale opzione dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 70

Articolo 86

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

2.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all’articolo 53, paragrafo 3 , le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:

a)

l’importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato pagato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 25 % del totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità alla pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;

b)

l’importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all’articolo 62, paragrafo 1.

2.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all’articolo 53, paragrafo 2 , le domande di pagamento comprendono spese per la creazione di, o il contributo a, strumenti finanziari.

3.     La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente .

 

Motivazione

Nel periodo finanziario in corso (2014-2020), il contributo dei programmi agli strumenti finanziari limita la flessibilità degli strumenti già istituiti e la possibilità di apertura simultanea di più prodotti finanziari. Il presente emendamento si basa sulla buona pratica seguita nel periodo finanziario precedente (2007-2013).

Emendamento 71

Articolo 88, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

c)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

c)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari nonché le somme e i tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

d)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari nonché le somme e i tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire la coerenza dell’articolo.

Emendamento 72

Articolo 99, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all’articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all’articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

In caso di cessazioni dei pagamenti su base giuridica o precauzionale, si applica altresì una proroga.

Motivazione

I termini per il disimpegno non dovrebbero essere abbreviati, bensì restare ad n+3, stanti le attuali difficoltà di parecchi enti locali e regionali nel fornire un cofinanziamento sufficiente. Inoltre, la scadenza del termine dovrebbe coincidere con la fine dell’anno.

Emendamento 73

Articolo 103, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», per categoria di regioni, unitamente all’elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all’allegato XXII.

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», per categoria di regioni, unitamente all’elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all’allegato XXII.

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

 

In virtù di essa, la dotazione minima globale proveniente dai fondi, a livello sia nazionale che regionale, dovrebbe essere pari al 76 % del bilancio destinato a ciascuno Stato membro o a ciascuna regione nel corso del periodo 2014-2020.

Motivazione

La rete di sicurezza fornita dalla Commissione a livello nazionale non impedisce tagli sproporzionati alle singole aree assistite, che non sarebbero giustificati dalla politica di coesione.

Emendamento 74

Articolo 104, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 2,5  % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000  EUR ).

Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 3,3  % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, XX XXX XXX XXX EUR ).

Motivazione

La proposta della Commissione determinerebbe rilevanti tagli di bilancio per le azioni di cooperazione territoriale, a dispetto dell’inclusione di nuove azioni nel progetto di regolamento sulla CTE. Il CdR suggerisce pertanto di aumentare le risorse per l’obiettivo della cooperazione territoriale europea, portandole al 3,3 % di quelle globalmente disponibili per la politica di coesione. Ciò, infatti, renderebbe possibile salvaguardare i programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti, nonché la cooperazione interregionale e quella per le regioni ultraperiferiche. È opportuno mantenere il metodo di assegnazione per l’obiettivo della cooperazione territoriale europea attualmente stabilito all’allegato VII del regolamento (UE) n. 1303/2013, dato che il nuovo metodo di assegnazione proposto per tale obiettivo opererebbe una discriminazione nei confronti degli Stati membri e delle regioni che presentano una bassa densità di popolazione lungo i loro confini (in particolare alla luce del nuovo criterio dei 25 chilometri).

Emendamento 75

Articolo 105, punto 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell’accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:

a)

non più del 15 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

b)

dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate.

La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell’accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire non più del 15 % delle dotazioni totali.

Motivazione

Dovrebbe esservi la possibilità di trasferimenti tra tutte le categorie di regioni.

Emendamento 76

Articolo 106, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.

La decisione della Commissione che adotta un programma fissa l’importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità e il tasso di cofinanziamento per il programma .

Motivazione

Fissare il tasso massimo di cofinanziamento a livello di programma operativo (anziché per ciascuna priorità) consente una maggiore flessibilità nel processo di attuazione. Ciò, infatti, permetterebbe di spalmare il cofinanziamento fra più priorità diverse, in funzione delle tipologie di intervento.

Emendamento 77

Articolo 106, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il tasso di cofinanziamento per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

a)

70 % per le regioni meno sviluppate;

b)

55 % per le regioni in transizione;

c)

40 % per le regioni più sviluppate.

Il tasso di cofinanziamento per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

a)

85 % per le regioni meno sviluppate;

b)

70 % per le regioni in transizione;

c)

50 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 % .

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85 % .

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all’articolo [14] del relativo regolamento.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all’articolo [14] del relativo regolamento.

Motivazione

È opportuno mantenere i tassi di cofinanziamento al livello attuale.

Emendamento 78

Articolo 106, punto 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 % .

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all’85 % .

[…]

[…]

Motivazione

È opportuno mantenere il cofinanziamento per la CTE all’85 %.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

appoggia gli obiettivi fondamentali perseguiti dalla Commissione con il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni (RDC), e in particolare quello di modernizzare la politica di coesione rendendola più semplice, più flessibile e più efficace e quello di ridurre considerevolmente gli oneri amministrativi superflui a carico di beneficiari e autorità di gestione;

2.

accoglie con favore il fatto che la politica di coesione continui ad essere disponibile per tutte le regioni dell’Unione europea, che era una delle preoccupazioni fondamentali espresse dal Comitato europeo delle regioni nei suoi precedenti pareri in materia nonché uno dei messaggi chiave dell’Alleanza per la coesione (#CohesionAlliance);

3.

accoglie con favore la conferma dell’approccio basato sulla gestione concorrente, ma puntualizza che si dovrebbero continuare ad intraprendere azioni al «livello territoriale più appropriato» rafforzando il ruolo degli enti locali e regionali nel gestire i programmi il più vicino possibile ai cittadini, in linea con i principi della sussidiarietà, della governance multilivello e del partenariato;

4.

invoca un’ulteriore semplificazione, ad esempio mediante la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato;

Obiettivi e regole generali relative al sostegno

5.

appoggia i cinque nuovi obiettivi strategici, considerato che, da un lato, essi corrispondono in larga misura ai precedenti obiettivi tematici e, dall’altro, consentono maggiore flessibilità grazie al fatto di essere definiti in termini più ampi;

6.

reputa che la rimozione del FEASR dal regolamento sulle disposizioni comuni costituisca un vero motivo di preoccupazione, in quanto rischia di pregiudicare l’approccio integrato dei fondi strutturali e di investimento nelle aree rurali, considerato che lo sviluppo rurale è una componente fondamentale degli obiettivi della politica di coesione. Pertanto, al fine di accrescere le sinergie con lo sviluppo rurale, il Comitato chiede che il FEASR sia reintrodotto nel regolamento sulle disposizioni comuni (e in proposito rinvia al proprio parere NAT-VI/034 sulla PAC), pur apprezzando il fatto che, nella proposta di regolamento sui piani strategici della PAC (articolo 2), esista, per alcuni temi, un riferimento al nuovo RDC, in particolare per quanto concerne le questioni dello sviluppo territoriale integrato;

7.

ribadisce che il Fondo sociale europeo deve restare saldamente all’interno della politica di coesione in quanto costituisce il principale strumento dell’UE per investire nelle persone e nel capitale umano, promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza di genere e migliorare la vita di milioni di cittadini europei;

8.

sottolinea l’importanza dei principi del partenariato e della governance multilivello, chiede di includere come allegato nel progetto di RDC l’attuale codice di condotta sul partenariato, e invoca la piena attuazione di tale codice per far sì che gli enti locali e regionali siano coinvolti in qualità di partner a pieno titolo;

Approccio strategico

9.

si rammarica che la proposta della Commissione non sia incorporata in una strategia rinnovata di lungo termine dell’UE, che succeda a quella Europa 2020, e si aspetta quindi che la Commissione presenti tale nuova strategia, volta ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e basata su una governance riformata che sviluppi appieno la governance multilivello;

10.

accoglie con favore il nuovo accordo di partenariato in quanto costituisce un documento più semplice e snello;

11.

insiste sulla necessità che qualsiasi trasferimento tra i fondi, oppure dai fondi al programma InvestEU o ad altri strumenti unionali in regime di gestione diretta od indiretta, rispetti appieno i principi della sussidiarietà e della governance multilivello e non indebolisca l’approccio basato sul territorio dei fondi stessi;

12.

accoglie con favore il fatto che sia stato ridotto il numero delle condizioni abilitanti e che, in particolare, le condizioni abilitanti tematiche presentino adesso un legame più chiaro con i quadri politici strategici negli specifici settori;

13.

esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che i pagamenti non siano possibili fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in quanto tale condizione potrebbe determinare ritardi nell’attuazione dei programmi;

14.

chiede con forza che il nuovo sistema di programmazione stabilisca già le dotazioni per tutti gli anni del periodo di programmazione, comprese le dotazioni indicative per il 2026 e il 2027, al fine di individuare il giusto equilibrio tra, da un lato, la flessibilità aggiuntiva e la capacità di agire della politica di coesione e, dall’altro, l’approccio di tale politica agli investimenti strategici di lungo termine, approccio che si fonda sull’intero periodo di finanziamento settennale e che è importante mantenere;

15.

ribadisce la sua ferma opposizione all’idea — decisamente negativa — della condizionalità macroeconomica, che, in conseguenza del legame tra i fondi SIE e la governance economica, finisce per «tenere in ostaggio» gli enti regionali e locali a causa delle inadempienze dei governi nazionali. La politica di coesione, che persegue obiettivi che hanno poco a che spartire con la governance macroeconomica, non deve soggiacere a condizionalità su cui non possano influire né gli enti locali e regionali né gli altri beneficiari. Pertanto, i pagamenti ai destinatari o beneficiari finali non dovrebbero essere influenzati dall’indebita imposizione di condizionalità macroeconomiche da parte dello Stato membro;

16.

constata, d’altro canto, l’insufficienza dell’analisi delle procedure operative per il collegamento del semestre europeo con la politica di coesione e una mancanza di chiarezza sulle modalità di coordinamento tra gli interventi di tale politica e le misure del programma di sostegno alle riforme, ed insiste sulla necessità di rispettare sempre gli obiettivi specifici della politica di coesione per rafforzare la dimensione regionale del semestre europeo;

17.

reputa che il meccanismo delle condizioni abilitanti intervenga già con efficacia in settori di riforma rilevanti ai fini della politica di coesione;

18.

accoglie con favore il rafforzamento dello status degli strumenti territoriali integrati, che costituiscono uno strumento unico per sostenere un approccio dal basso; sottolinea tuttavia la necessità di rispettare maggiormente le competenze e i poteri degli organismi responsabili della selezione delle operazioni;

Programmazione

19.

invoca una razionalizzazione della struttura dei programmi che non risultano semplificati rispetto all’attuale periodo di programmazione. Reputa che il tempo previsto per l’approvazione delle modifiche sia troppo lungo in quanto è il medesimo previsto per l’approvazione del programma;

20.

reputa che il tasso forfettario del 2,5 % proposto per l’assistenza tecnica a titolo del FESR e del Fondo di coesione sia ancora insufficiente, e a tal proposito suggerisce di portare tale tasso al 5 %, tenendo conto anche del fatto che il nuovo regolamento non indica uno specifico obiettivo concernente lo sviluppo di capacità;

Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità

21.

accoglie con favore l’intento del nuovo RDC di accrescere in misura considerevole la trasparenza e la visibilità dell’attuazione dei fondi, e rammenta qui la propria richiesta di azioni più circostanziate per accrescere in misura significativa la rendicontazione e la visibilità locali e regionali dei fondi SIE sul campo e aumentare notevolmente la visibilità delle misure della politica di coesione mediante azioni di comunicazione adeguate, considerato che queste misure costituiscono uno degli indiscutibili vantaggi dell’integrazione dell’UE per le persone a livello locale;

22.

suggerisce, tuttavia, che alle autorità di gestione sia consentito individuare un unico responsabile della comunicazione per più programmi, in modo da rendere più coerente la comunicazione stessa;

Sostegno finanziario

23.

appoggia le nuove disposizioni intese ad accrescere l’accettazione delle opzioni semplificate in materia di costi, nonché le nuove disposizioni volte a razionalizzare l’utilizzo degli strumenti finanziari e ad integrarli meglio nel processo di programmazione e attuazione;

Gestione e controllo

24.

reputa che l’eliminazione delle procedure di designazione delle autorità e di individuazione delle autorità di certificazione, nonché il maggior affidamento sui sistemi di gestione nazionali, configurino una lodevole riduzione degli oneri amministrativi a carico delle autorità responsabili dell’attuazione dei fondi SIE;

25.

apprezza la semplificazione delle regole di audit nell’RDC proposto e in particolare le nuove disposizioni che rendono più incisivo il principio dell’audit unico, che non soltanto abbatte considerevolmente gli oneri amministrativi per le autorità incaricate dei programmi e i beneficiari di questi ultimi ma concorre anche alla proporzionalità;

26.

accoglie con favore anche la possibilità di un maggiore ricorso a «modalità proporzionate» per i programmi che dispongono di sistemi di gestione e controllo ben funzionanti e hanno prodotto buoni risultati;

Gestione finanziaria

27.

esprime preoccupazione per la drastica riduzione del livello del prefinanziamento ad un pagamento annuale dello 0,5 % del sostegno totale di ciascun fondo, e chiede di accrescere il tasso di prefinanziamento portandolo in media ad almeno il 2 %;

28.

puntualizza che la reintroduzione della regola del «n+2» provocherebbe la sovrapposizione tra la chiusura dell’attuale periodo di programmazione e il primo obiettivo n+2 di quello nuovo, facendo gravare sull’attuazione dei programmi un notevole onere amministrativo. A tal proposito, quindi, chiede il mantenimento dell’attuale regola «n+3»;

Quadro finanziario

29.

accoglie con favore il fatto che il nuovo RDC mantenga l’architettura di quello attuale, con tre categorie di regioni (regioni meno sviluppate, regioni in transizione, regioni più sviluppate) al livello NUTS 2. Inoltre, condivide lo spostamento della soglia tra regioni in transizione e regioni più sviluppate dal 90 % al 100 % del PIL pro capite medio, dato che ciò rispecchia le osservazioni della 7a relazione sulla coesione relativa alle regioni con un PIL pro capite prossimo alla media dell’UE, regioni che sembrano imprigionate in una «trappola del reddito medio», registrando tassi di crescita considerevolmente più bassi della media dell’Unione;

30.

chiede il mantenimento dell’attuale livello dei tassi di cofinanziamento all’85 % per le regioni meno sviluppate e quelle ultraperiferiche, nonché per il fondo di coesione e l’obiettivo della CTE, al 70 % per le regioni in transizione e al 50 % per le regioni più sviluppate, alla luce del fatto che una riduzione generale potrebbe provocare un rischio di disimpegno dei fondi, in particolare nelle regioni meno sviluppate, e ridurrebbe anche l’attrattiva della politica di coesione, in particolare nelle regioni più sviluppate.

31.

ritiene che la fissazione di un massimale per l’IVA come spesa ammissibile (5 000 000 EUR) rischi di rendere i programmi meno interessanti per i richiedenti, in particolare nel caso di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni.

32.

invita la Commissione ad aggiornare gli allegati del regolamento conformemente agli emendamenti proposti nel presente parere, concentrandosi in particolare sui seguenti punti:

la valorizzazione della conoscenza e misure per coinvolgere le start-up e le PMI in iniziative di specializzazione intelligente,

una descrizione dettagliata dei requisiti per le strategie di comunicazione,

una rivalutazione della somma ponderata della quota della popolazione delle regioni frontaliere NUTS 3 e NUTS 2 e della quota della popolazione totale di ciascuno Stato membro, per i programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale,

la considerazione degli effetti regionali della dotazione finanziaria totale massima dai fondi per uno Stato membro.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(2)   Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1).

(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(1)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(1)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(1)   Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/84


Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo sociale europeo Plus

(2019/C 86/07)

Relatrice:

Susana DÍAZ PACHECO (ES/PSE), presidente della Comunità autonoma dell’Andalusia

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

COM(2018) 382 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Preambolo, primo visto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 164, l’articolo 168, paragrafo 5, l’articolo 175, paragrafo 3, e l’articolo 349,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 9, l’articolo 46, lettera d), l’articolo 149, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 164, l’articolo 168, paragrafo 5, l’articolo 174, l’articolo 175, paragrafo 3, e l’articolo 349,

Motivazione

Visto l’ambito di applicazione del FSE+, è opportuno fare riferimento all’articolo 9 del TFUE. Inoltre, è necessario dare maggiore risalto all’obiettivo della politica regionale, in conformità con l’articolo 4, paragrafo 2 della proposta di regolamento sulle disposizioni comuni, che afferma testualmente che il Fondo contribuisce alle azioni dell’Unione intese a rafforzare la sua coesione economica sociale e territoriale.

Emendamento 2

Preambolo, nuovo «visto» dopo il quinto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09),

Emendamento 3

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(1)

Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l’Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell’occupazione, dell’istruzione e dell’inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all’articolo 174 del TFUE .

(1)

Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l’Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell’ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire e fornire sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale, in conformità all’articolo 174 del TFUE, e all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell’occupazione, dell’istruzione e dell’inclusione sociale.

Motivazione

Fatto salvo il contributo all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, è necessario dare maggiore rilevanza all’obiettivo della politica regionale.

Emendamento 4

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(2)

A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell’Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare dai programmi finanziati dall’Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU, ove pertinente.

(2)

A livello di Unione, una strategia di sviluppo a lungo termine che succeda alla strategia Europa 2020 e sia volta ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile fornirà un quadro strategico per il nuovo periodo di programmazione che avrà inizio nel 2021. Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere sviluppate nel quadro di una collaborazione tra le autorità nazionali, regionali e locali ed essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell’Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare dai programmi finanziati dall’Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU, ove pertinente.

Emendamento 5

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(5)

L’Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell’economia, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all’energia pulita , i cambiamenti tecnologici, il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l’Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale.

(5)

L’Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell’economia, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione a un approvvigionamento energetico pulito ed equo , i cambiamenti tecnologici, ivi compresa la trasformazione digitale, il sempre maggiore invecchiamento della popolazione europea e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l’Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva , specialmente a livello regionale e locale, e migliorando le politiche dell’istruzione e della formazione e le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale.

Motivazione

Si dovrebbe utilizzare una terminologia neutra dal punto di vista tecnologico e ormai di uso comune.

Emendamento 6

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(6)

Il regolamento (UE) n. […] stabilisce il quadro d’azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

(6)

Il regolamento (UE) n. […] stabilisce il quadro d’azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e il suo coordinamento con gli altri fondi e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

Emendamento 7

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(8)

I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l’impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all’articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l’uso di somme forfettarie.

(8)

I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi , delle caratteristiche delle azioni e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l’impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all’articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l’uso di somme forfettarie.

In considerazione di ciò, è importante portare avanti le misure di semplificazione per alleggerire l’amministrazione dei fondi e, in tal modo, incrementare il valore aggiunto, la visibilità e l’efficacia dei fondi, in quanto questo consente di rivolgere gli sforzi e le risorse umane in via prioritaria al conseguimento degli obiettivi politici.

Motivazione

Si introduce un chiarimento relativo alle «caratteristiche delle azioni» per rafforzare i requisiti di semplificazione in caso di azioni che interessano le persone indigenti. La semplificazione dei costi e delle procedure potenzia infatti il conseguimento degli obiettivi politici, visto che convoglia tutte le energie sull’efficacia delle azioni e, così facendo, facilita l’accesso ai fondi dei piccoli beneficiari.

Emendamento 8

Nuovo considerando dopo il considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(8 bis)

Il sostegno a titolo della priorità d’investimento «sviluppo locale di tipo partecipativo» può contribuire a tutti gli obiettivi tematici contemplati nel presente regolamento. Le strategie di «sviluppo locale di tipo partecipativo» (CLLD) sostenute dal FSE+ dovrebbero essere inclusive per quanto riguarda le persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di sviluppo locale che per quanto attiene al contenuto della strategia.

Motivazione

È necessario evidenziare un approccio regionale e locale più incisivo e un maggiore avvicinamento alla dimensione regionale e locale oltre il 2020. Pertanto, occorre introdurre un riferimento esplicito allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Emendamento 9

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(14)

Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l’acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell’istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l’apprendimento e l’occupabilità lungo tutto l’arco della vita e contribuire alla competitività e all’innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l’apprendimento basato sul lavoro e l’apprendistato, l’orientamento permanente, l’anticipazione delle competenze in collaborazione con l’industria, l’aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell’apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.

(14)

In quanto principale strumento dell’UE per investire nel capitale umano e nelle competenze, il FSE+ svolge un ruolo fondamentale nella promozione della coesione sociale, economica e territoriale. Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l’acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell’istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l’apprendimento e l’occupabilità lungo tutto l’arco della vita e contribuire alla competitività e all’innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l’apprendimento basato sul lavoro e l’apprendistato, l’orientamento permanente, l’anticipazione delle competenze in collaborazione con l’industria, l’aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell’apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.

Motivazione

La dimensione territoriale del FSE deve essere salvaguardata.

Emendamento 10

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(15)

Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti , in particolare per i gruppi svantaggiati, a un’istruzione e a una formazione inclusive e non segregate, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento in età adulta, promuovendo in tal modo la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione, prevenendo l’abbandono scolastico precoce, migliorando l’alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l’apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con il programma Erasmus , in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità a fini di apprendimento.

(15)

Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti a un’istruzione e a una formazione inclusive e non segregate , che, tra l’altro, favoriscano l’inclusione sociale e tengano conto dei gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare , prestando particolare attenzione ai bambini provenienti da contesti sociali svantaggiati, come i bambini affidati a istituti e i bambini senza fissa dimora , attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e alla reintegrazione nei sistemi di istruzione e all’istruzione e all’apprendimento in età adulta , evitando in tal modo che la povertà si trasmetta da una generazione all’altra , promuovendo la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione, prevenendo l’abbandono scolastico precoce e l’esclusione sociale , migliorando l’alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l’apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. In questo contesto dovrebbero essere realizzate sinergie con il programma Erasmus, al fine di raggiungere e preparare in modo adeguato e attivo i discenti svantaggiati a esperienze di mobilità all’estero e di rafforzare la loro partecipazione alla mobilità transfrontaliera a fini di apprendimento.

Motivazione

Conformemente al considerando 1, il FSE+ «dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell’occupazione, dell’istruzione e dell’inclusione sociale»; non è necessario subordinare il sostegno al settore dell’istruzione a quello all’inclusione sociale.

Emendamento 11

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(18)

Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a combattere la povertà così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l’inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l’inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l’integrazione socio-economica . Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari e l’assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l’accessibilità.

(18)

Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri a tutti i livelli di governo, compreso il livello regionale e locale , volti a combattere la povertà, inclusa la povertà energetica, come previsto nelle norme recentemente concordate sulla governance dell’Unione dell’energia, così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l’inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, combattendo la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sociali e sanitarie. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche proattive e reattive rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, in linea con il principio 11 del pilastro europeo dei diritti sociali, le comunità emarginate come i rom, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora, i cittadini di paesi terzi e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l’inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l’integrazione sociale ed economica, anche mediante il sostegno mirato all’economia sociale e solidale . Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi gratuiti o abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari e l’assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo e i servizi per l’accesso ad alloggi sociali dignitosi o ad abitazioni a prezzi accessibili . Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l’accessibilità.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 12

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(19)

Il FSE+ dovrebbe contribuire alla riduzione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Prevedendo che a livello dell’UE almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente vada a sostegno degli indigenti, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 2 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.

(19)

Il FSE+ dovrebbe contribuire alla riduzione della povertà sostenendo i programmi nazionali e regionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Prevedendo che a livello dell’UE almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente vada a sostegno degli indigenti, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 2 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 13

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(20)

Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell’Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di condivisione della solidarietà e della responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi a complemento delle azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione.

(20)

Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell’Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di condivisione della solidarietà e dell’equa responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell’integrazione sociale ed economica di cittadini di paesi terzi in modo complementare e coordinato con le azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione , del FESR e dei fondi che possono avere un effetto positivo sull’inclusione dei cittadini di paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero assegnare un’adeguata quantità di risorse del FSE+ agli enti locali e regionali affinché soddisfino le necessità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale .

Motivazione

È necessario evitare qualunque sovrapposizione tra il FSE+ e il Fondo Asilo e migrazione, così che le azioni da finanziare a titolo degli stessi non solo siano complementari ma anche coordinate.

Emendamento 14

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(21)

Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l’allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all’attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell’ ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+ , da un lato, e il programma di sostegno alle riforme, dall’altro, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica . In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l’assistenza tecnica.

(21)

Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione collegate all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle sfide individuate dal quadro di valutazione della situazione sociale nel semestre europeo e nelle relazioni nazionali . Tali relazioni sono elaborate in stretta consultazione con gli enti locali e regionali. Gli Stati membri , alla luce delle specificità di ciascuna regione, destinano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all’attuazione di raccomandazioni specifiche per paese pertinenti per l’ ambito di applicazione e di missione del FSE+ , in coordinamento con gli enti regionali e locali e tenendo conto della ripartizione delle competenze di gestione delle diverse politiche e dei finanziamenti necessari a tal fine . La Commissione, gli Stati membri e gli enti locali e regionali dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, mantenendo nel contempo l’autonomia del FSE+ che potrà finanziare le sfide individuate dal semestre europeo solo quando gli obiettivi coincidono con quelli del FSE+, evitando un uso improprio del FSE+ al di là dei suoi obiettivi . In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l’assistenza tecnica.

Motivazione

Il vincolo tra il finanziamento del FSE+ e il semestre europeo dovrebbe tener conto del quadro di valutazione della situazione sociale ma anche delle relazioni nazionali predisposte in stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Dato lo stretto legame tra il FSE+ e gli obiettivi di occupazione inclusi nel semestre europeo, il FSE+ può essere uno strumento di finanziamento del semestre per le azioni che rientrano in uno degli obiettivi del Fondo.

Emendamento 15

Nuovo considerando dopo il considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(22 bis)

Visti il persistere di livelli elevati di povertà infantile e di esclusione sociale nell’UE (26,4  % nel 2017) e il pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero destinare una quantità adeguata di risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sistema di garanzia europea per l’infanzia per l’eliminazione della povertà infantile e dell’esclusione sociale. Investire precocemente nell’infanzia apporta vantaggi significativi per i minori e la società nel suo complesso. Il sostegno ai minori nello sviluppo di competenze e capacità consente loro di sviluppare appieno le proprie potenzialità, diventare membri attivi della società e aumentare le proprie opportunità come giovani nel mercato del lavoro.

Emendamento 16

Considerando 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(23)

In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, è necessario che tali Stati membri continuino ad investire risorse sufficienti della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l’occupazione giovanile, anche attraverso l’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell’istruzione e le misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l’animazione socioeducativa . Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l’impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani. Gli Stati membri in questione dovrebbero pertanto assegnare almeno il 10 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno dell’occupabilità dei giovani.

(23)

In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, è necessario che tali Stati membri e le regioni continuino ad investire risorse sufficienti della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l’occupazione giovanile, anche attraverso l’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri e le regioni dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell’istruzione e le misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso il lavoro giovanile . Gli Stati membri e le regioni dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l’impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani. Gli Stati membri con regioni caratterizzate da livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile dovrebbero pertanto assegnare almeno il 15 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno dell’occupabilità dei giovani di tali regioni .

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, i livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile interessano diversi Stati membri, per quanto i tassi su scala regionale possano risultare assai diversi anche all’interno di uno stesso Stato. Da qui la necessità di effettuare i calcoli sulla base delle diverse realtà regionali e di assegnare e utilizzare le risorse nelle aree sensibili identificate.

Emendamento 17

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(24)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano il coordinamento e la complementarità tra le azioni sostenute da questi finanziamenti.

(24)

È opportuno che gli Stati membri , nel pieno rispetto dei principi di partenariato, sussidiarietà e di governance multilivello in conformità con l’articolo 6 del [regolamento recante disposizioni comuni], garantiscano il coordinamento e la complementarità tra le azioni sostenute da questi finanziamenti.

Motivazione

La dimensione territoriale su cui si basa il FSE+ dovrebbe imporre anche una stretta interazione tra tutti i livelli di governo egli altri partner previsti dall’articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni, così da garantire il coordinamento e la complementarità.

Emendamento 18

Nuovo considerando dopo il considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(25 bis)

Occorre inoltre tenere in conto le disposizioni del terzo comma dell’articolo 174 del TFUE che prevede che un’attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Emendamento 19

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(26)

L’attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e della società civile all’attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente.

(26)

L’attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti , in particolare e concretamente il livello regionale, locale e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile e le organizzazioni non governative . È pertanto fondamentale che gli Stati membri e gli enti regionali e locali incoraggino la partecipazione delle parti sociali e della società civile all’attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 20

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(28)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all’articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l’avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità all’articolo 10 del TFUE, e che promuova l’inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall’assistenza in residenze/istituti all’assistenza nell’ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all’esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l’ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

(28)

Le autorità di gestione degli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire a livello nazionale e regionale che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all’articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l’avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità all’articolo 10 del TFUE, e che promuova l’inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall’assistenza in residenze/istituti all’assistenza nell’ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all’esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l’ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 21

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(30)

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(30)

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali e regionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri e le loro regioni devono inoltre garantire l’accesso a tali dati attraverso mezzi che consentano di rispettare i termini di trasmissione degli indicatori previsti.

Emendamento 22

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(31)

La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile applicare le idee fattibili su scala più ampia o in altri contesti con il sostegno finanziario del FSE+ e di altre fonti.

(31)

La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile valutare la qualità e incoraggiare l’applicazione delle idee fattibili su scala più ampia o in altri contesti , in differenti regioni o Stati membri, con il sostegno finanziario del FSE+ o in combinazione con altre fonti.

Motivazione

Per contribuire a trasferire idee fattibili, la cooperazione transnazionale non deve limitarsi alle innovazioni migliorate dagli Stati membri. Essa deve includere le sperimentazioni pilota da città a città delle innovazioni testate.

Emendamento 23

Nuovo considerando dopo il considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(31 bis)

Il FSE+ comprende i partenariati transfrontalieri tra i servizi pubblici per l’impiego regionali e le parti sociali nonché le loro attività volte a promuovere la mobilità equa e su base volontaria, come pure la trasparenza e l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri mediante informazioni, consulenza e servizi di collocamento. In molte regioni di frontiera tali partenariati svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un autentico mercato del lavoro europeo.

Emendamento 24

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(32)

Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi centrali per l’impiego degli Stati membri e con la Commissione. La rete dei servizi europei per l’impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L’ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all’offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.

(32)

Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi centrali e regionali per l’impiego degli Stati membri e con la Commissione. La rete dei servizi europei per l’impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L’ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all’offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 25

Considerando 36

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(36)

Il mantenimento delle persone in buona salute e attive più a lungo e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie , sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull’inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età».

(36)

Il mantenimento delle persone in buona salute e attive più a lungo e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi , segnatamente, sulle disuguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria, comprese le cure preventive , sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull’inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri e le loro regioni a raggiungere i rispettivi obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età».

Emendamento 26

Considerando 46

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(46)

Nel riflettere l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione ad attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e al conseguimento di un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell’UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l’attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.

(46)

Nel riflettere l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione ad attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione , per garantire una transizione socialmente accettabile ed equa a un economia sostenibile a basse emissioni di carbonio, e al conseguimento di un obiettivo totale che possa superare il 30 % della spesa del bilancio dell’UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l’attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.

Motivazione

Mantenere la coerenza con il parere del CdR sul pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2389/2018).

Emendamento 27

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(3)

«assistenza materiale di base» i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l’igiene e materiale scolastico;

(3)

«assistenza materiale di base» i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l’igiene e materiale scolastico , alimentazione adeguata, alloggi dignitosi e assistenza sanitaria ;

Emendamento 28

Articolo 2, paragrafo 1

Nuovo punto dopo l’attuale punto 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

«partenariati transfrontalieri»: nella componente Occupazione e innovazione sociale, strutture di cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e le parti sociali nelle zone frontaliere di almeno due Stati membri;

Emendamento 29

Articolo 2, paragrafo 1, punto 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(10)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

(10)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi; (Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(N.d.t.— non concerne la versione italiana) Emendamento di traduzione applicabile unicamente alla versione del testo in spagnolo. Si ritiene più opportuno sostituire, nella versione spagnola, il termine «entidad jurídica» («legal entity») con «sujeto de derecho», nella misura in cui dal punto di vista giuridico sembra contraddittorio riferirsi a una persona fisica come «entidad jurídica».

Emendamento 30

Articolo 2, paragrafo 1, punto 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(16)

«innovazioni sociali»: le attività che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all’attuazione di nuove idee ( riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e , contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa ;

(16)

«innovazioni sociali»: le attività collettive che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo , alla sperimentazione, alla convalida, all’attuazione e all’espansione di nuove ( combinazioni di) prodotti, servizi, modelli o pratiche che rispondono a esigenze sociali e offrono soluzioni alle sfide sociali, e creano , contemporaneamente, nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore , emancipando gli attori della società civile e promuovendo la loro capacità di agire;

Emendamento 31

Articolo 2, paragrafo 1, punto 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(17)

«sperimentazioni sociali»: gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti o su scala più ampia in caso di risultati convincenti ;

(17)

«sperimentazioni sociali»: la sperimentazione e la valutazione comparata di risposte innovative per le esigenze sociali, attuate su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuate in altri contesti geografici o settoriali o su scala più ampia in caso di risultati che presentino vantaggi rispetto alle pratiche correnti ;

Emendamento 32

Articolo 3, primo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri , ai loro diversi livelli, centrale, regionale e locale, nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi della politica di coesione che riguardano la riduzione delle disuguaglianze e il miglioramento della coesione economica, sociale e territoriale, conformemente all’articolo 174 del TFUE, con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 e con l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, tenendo conto della necessità di sviluppare misure integrate che riflettano le specifiche circostanze subnazionali .

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 33

Articolo 3, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri e dei loro enti subnazionali al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 34

Articolo 4, paragrafo 1, punto i)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l’economia sociale;

migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive e delle persone con disabilità , promuovendo il lavoro autonomo, accrescendo l’occupazione nelle imprese vere e proprie e in quelle dell’ economia sociale e favorendo la mobilità transfrontaliera dei lavoratori ;

Motivazione

Riferimento esplicito alle persone con disabilità e alla promozione della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, vista la loro rilevanza ai fini di un’Europa più coesa dal punto di vista economico, sociale e territoriale. L’occupazione dovrebbe essere promossa in relazione a tutti gli operatori economici.

Emendamento 35

Articolo 4, paragrafo 1, punto ii)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro della domanda e dell’offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro della domanda e dell’offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro , e migliorare la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti ;

Motivazione

Riferimento esplicito al miglioramento della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti, vista la sua importanza per un’Europa più inclusiva e coesa dal punto di vista economico, sociale e territoriale.

Emendamento 36

Articolo 4, paragrafo 1, punto iv)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali;

migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione generale e superiore e di formazione, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali;

Motivazione

Deve rimanere possibile promuovere le potenzialità offerte dall’istruzione e dalla formazione per aumentare la capacità di innovazione di una regione e migliorare le prospettive di accesso ai settori scientifici ed economici attraverso le qualifiche. Il finanziamento nel settore dell’istruzione superiore è particolarmente importante per raggiungere questo obiettivo.

Emendamento 37

Articolo 4, paragrafo 1, punto v)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti;

promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione secondaria e superiore e all’apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti;

Motivazione

Deve rimanere possibile promuovere le potenzialità offerte dall’istruzione e dalla formazione per aumentare la capacità di innovazione di una regione e migliorare le prospettive di accesso ai settori scientifici ed economici attraverso le qualifiche. Il finanziamento nel settore dell’istruzione superiore è particolarmente importante per raggiungere questo obiettivo.

Emendamento 38

Nuovo punto dopo l’articolo 4, paragrafo 1, punto xi)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

rafforzare la capacità istituzionale delle autorità e dei soggetti interessati, e contribuire all’efficacia dell’amministrazione pubblica;

Motivazione

La finalità è quella di prorogare l’obiettivo tematico 11 dell’attuale periodo di programmazione del FEIS nel periodo post 2020, dato il ritardo nel rafforzamento delle capacità istituzionali e delle amministrazioni locali.

Emendamento 39

Articolo 4, paragrafo 2, punto 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.

un’Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull’imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all’economia sociale;

1.

un’Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull’imprenditorialità, la formazione dei ricercatori e dei formatori , le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all’economia sociale;

Motivazione

La formazione dei disoccupati è un’attività che contribuisce in maniera considerevole alla consecuzione di un lavoro e, affinché siano efficaci, i formatori devono essere specializzati.

Emendamento 40

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all’articolo 23, lettera i), e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.

2.   La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all’articolo 23, lettera i). Nella ripartizione della dotazione finanziaria si tiene conto soprattutto delle regioni meno sviluppate, nonché delle altre regioni indicate al terzo comma dell’articolo 174 TFUE, con l’obiettivo di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. Inoltre, 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934  EUR a prezzi 2018, sono destinati come finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.

Motivazione

Nella misura in cui il FSE+ contribuisce alle azioni dell’Unione tese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale conformemente all’articolo 174 del TFUE, è necessario che nella ripartizione della dotazione finanziaria si tenga particolarmente conto delle regioni meno sviluppate, nonché delle altre regioni di cui all’articolo 174, terzo comma, del TFUE, al fine di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 41

Articolo 5, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

5.   Gli importi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono inoltre finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Motivazione

Si ritiene necessario che anche gli importi di cui al paragrafo due (fondi in regime di gestione concorrente) finanzino l’assistenza tecnica.

Emendamento 42

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali .

1.    Le autorità di gestione degli Stati membri a livello nazionale e regionale assegnano, sulla base delle specificità di ciascuna regione, un importo adeguato delle loro risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente a interventi tesi a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e i diritti sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali e volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo, nelle relazioni per paese e nelle raccomandazioni sociali specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e in linea con l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite . Gli Stati membri possono creare ulteriori obblighi per i beneficiari solo laddove questi siano giustificati per conseguire gli obiettivi del FSE+ e per la loro attuazione.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 43

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell’Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme , compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica , sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

1.    Le autorità di gestione degli Stati membri , a livello nazionale e regionale , e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché i programmi e gli strumenti dell’Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione , fatti salvi gli obiettivi sanciti dagli articoli 3 e 4 della strategia per lo sviluppo sostenibile . Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale. D’altro canto, l’inclusione del coordinamento con i nuovi strumenti, ossia lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, non si ritiene necessaria. È importante garantire invece il coordinamento con il FEIS e i fondi contemplati dagli articoli, tenendo conto del principale obiettivo del FSE+. Allo stesso tempo, è necessario un riferimento esplicito alla strategia per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 44

Articolo 7, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell’ambito del FSE+ come indicato all’articolo 4.

2.   Gli Stati membri , in coordinamento con le regioni e tenendo conto della ripartizione delle competenze di gestione delle diverse politiche e dei finanziamenti necessari in tal senso, assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente , in considerazione anche delle specificità regionali, alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell’ambito del FSE+ come indicato all’articolo 4 , tenendo conto inoltre dei principi e dei diritti sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali nonché dell’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale .

Motivazione

Il conseguimento di tali obiettivi può essere subordinato solo all’ottenimento di una maggiore coesione economica e sociale dell’Unione europea. Quest’obiettivo può essere raggiunto rispettando, nella ripartizione delle risorse da assegnare, la capacità di gestione e gli ambiti di competenza degli enti regionali e locali alla luce delle sfide di ciascuno.

Emendamento 45

Articolo 7, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l’occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l’istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.

5.   Gli Stati membri con regioni la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l’occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l’istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell’attuazione dei programmi della garanzia per i giovani a livello locale e regionale .

Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all’articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni.

Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all’articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell’UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma.

Nell’attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

Nell’attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all’attuazione della garanzia europea per l’infanzia al fine di garantire ai bambini parità di accesso ad assistenza sanitaria, istruzione e assistenza all’infanzia gratuite, alloggi dignitosi e alimentazione adeguata.

Motivazione

Livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile interessano diversi Stati membri, per quanto i tassi su scala regionale possano risultare assai diversi anche all’interno di uno stesso Stato. Da qui la necessità di effettuare i calcoli sulla base delle diverse realtà regionali e di assegnare e utilizzare le risorse nelle aree sensibili identificate. Il sostegno dell’occupazione giovanile dev’essere una delle sfide principali da affrontare per il Fondo sociale europeo Plus, specie negli Stati in cui vi siano regioni con tassi superiori alla media. Occorre garantire, mediante un’assegnazione minima pari ad almeno il 15 %, che tale sostegno sia sufficiente.

Emendamento 46

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Ciascuno Stato membro garantisce un’adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l’occupazione, l’istruzione e l’inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

1.    Le autorità di gestione degli Stati membri, a livello nazionale e regionale, garantiscono un’adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l’occupazione, l’istruzione e l’inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente , in linea con le disposizioni del codice europeo di condotta sul partenariato e la governance multilivello .

Motivazione

È necessario porre in risalto il ruolo importante degli enti regionali e locali nel contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 47

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell’ambito di una o più priorità dedicate .

Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell’ambito di una o più priorità. Si garantisce una flessibilità sufficiente a livello dell’autorità di gestione per definire le priorità e gli ambiti di intervento del FSE+ alla luce delle specifiche sfide locali o regionali.

Motivazione

Azioni connesse con le raccomandazioni specifiche per paese (riguardanti varie aree tematiche e comprese in obiettivi specifici diversi) non dovrebbero essere programmate nell’ambito di una o più priorità dedicate. Tali azioni dovrebbero invece rientrare in una o più priorità in funzione della relativa area tematica.

Emendamento 48

Articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali o consolidano approcci dal basso verso l’alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

1.   Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali e/ o consolidano approcci dal basso verso l’alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale , il settore privato , le parti sociali e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano le strategie di «sviluppo locale di tipo partecipativo» (CLLD).

Motivazione

I gruppi di sviluppo rurale e le strategie di «sviluppo locale di tipo partecipativo» dovrebbero essere considerati, nel quadro del FSE+, come strumento generale per rafforzare l’approccio territoriale del Fondo. Pertanto, il ruolo del Fondo deve essere ampliato perché diventi uno strumento per azioni innovative.

Emendamento 49

Articolo 13, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all’applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l’assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità.

4.   Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all’applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l’assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità. Occorre destinare un importo minimo della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno di azioni di sperimentazione e innovazione sociale. Le norme relative all’audit di tali azioni devono essere sufficientemente flessibili per consentire l’assunzione di rischi e dare spazio alla creatività. Si garantisce il sostegno alla cooperazione transnazionale al fine di trasferire innovazioni sperimentate ad altri contesti a livello locale, regionale o nazionale.

Motivazione

L’esperienza maturata nel periodo 2014-2017 dimostra che il FSE può essere un volano per l’innovazione sociale a livello locale. Tuttavia, un regime di audit eccessivamente rigoroso frena le sue potenzialità. È altrettanto importante che le norme siano sufficientemente flessibili per consentire l’assunzione di rischi e decisioni immediate. Affinché possa contribuire al trasferimento di innovazioni sociali efficaci, la cooperazione transnazionale non deve limitarsi alle innovazioni migliorate dagli Stati membri ma deve includere sperimentazioni pilota, da città a città, di innovazioni testate.

Emendamento 50

Articolo 14, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Oltre ai costi di cui all’articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell’ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

1.   Oltre ai costi di cui all’articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell’ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

a)

l’acquisto di terreni e di beni immobili e la fornitura di infrastrutture , e

a)

l’acquisto di terreni e di beni immobili e la fornitura di infrastrutture , e

b)

l’acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora l’acquisto sia necessario per raggiungere l’obiettivo dell’operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l’acquisto di tali articoli sia l’opzione più economica.

 

Motivazione

La lettera b) comporta una limitazione della spesa non necessaria, ragion per cui si ritiene vada soppressa.

Emendamento 51

Articolo 15, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

5.   Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri devono inoltre garantire l’accesso a tali dati attraverso mezzi che consentano di rispettare i termini di trasmissione degli indicatori previsti.

Motivazione

La mera autorizzazione all’ottenimento dei dati provenienti dai registri amministrativi non garantisce il perseguimento dell’obiettivo dell’articolo 15, vale a dire disporre dei dati individuali dei partecipanti senza doverli raccogliere direttamente da questi ultimi, per poter evidentemente trasmettere i valori degli indicatori calcolati sulla base di tali dati nei termini stabiliti. Risulta pertanto imprescindibile disporre di canali permanenti e snelli per incrociare le informazioni.

Emendamento 52

Articolo 21, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente articolo.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente articolo. Le informazioni richieste nel contesto delle indagini si limitano alle variabili imprescindibili per il monitoraggio e la valutazione dei progressi ottenuti grazie al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale.

Motivazione

La realizzazione di indagini rivolte alle famiglie è economicamente onerosa e può comportare un carico ingente sui cittadini, contrariamente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 223/2009, che stabilisce il principio statistico di un «favorevole rapporto costi-benefici». È necessario limitare le informazioni da ottenere nell’ambito dell’indagine, evitando così l’inclusione di variabili che non sono realmente necessarie o la cui difficoltà di reperimento sia sproporzionata rispetto ai vantaggi di una loro disponibilità.

Emendamento 53

Articolo 23, lettera h)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all’infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all’infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata e strategie di sviluppo di tipo partecipativo ), necessarie per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ;

Emendamento 54

Allegato II, punto 2 — Indicatori comuni di risultato

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

Numero di bambini di età inferiore a 18 anni

Numero di bambini di età inferiore a 18 anni

Motivazione

Nella versione spagnola l’indicatore fa riferimento a un gruppo d’età (da 0 a 18 anni) il cui estremo superiore coincide con il gruppo cui si riferisce l’indicatore seguente nell’elenco: «Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni». (N.d.t. — non concerne la versione italiana). Ciò genera confusione perché le persone di 18 anni di età sarebbero incluse in entrambi i gruppi.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Il COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Importanza del Fondo sociale europeo

1.

sottolinea che il Fondo sociale europeo è diventato lo strumento principale per investire nelle persone, favorire la parità tra donne e uomini e migliorare la vita di milioni di cittadini e cittadine dell’Unione, e riconosce gli effetti positivi del FSE per il periodo 2017-2013;

2.

concorda sull’integrazione dei tradizionali obiettivi del FSE, vale a dire migliorare l’efficacia del funzionamento dei mercati del lavoro e promuovere l’accesso a un’occupazione di qualità nonché rafforzare l’accesso all’istruzione e alla formazione, con nuovi obiettivi quali l’occupazione giovanile, l’ulteriore promozione dell’inclusione sociale e della salute e la riduzione della povertà;

3.

ritiene necessario che il Fondo sociale europeo diventi uno strumento che consenta di conseguire una maggiore crescita del PIL e della produttività e di raccogliere le sfide dell’accesso a un lavoro dignitoso e di qualità, contribuendo ad accelerare il processo di convergenza economica e sociale nell’UE inficiato dalla crisi e da una debole ripresa economica e sociale, in maniera tale che il FSE resti un pilastro essenziale della politica di coesione e della crescita a lungo termine, permettendo di concentrare gli sforzi sul miglioramento del capitale umano dell’Unione e delle sue condizioni di accesso a posti di lavoro più numerosi e migliori e sui progressi in materia, nonché sul sostegno alle persone e ai settori maggiormente colpiti dalla crisi economica e che non sono ancora riusciti a realizzare un completo recupero;

4.

sostiene che una buona progettazione e attuazione del FSE+ possono contribuire a migliorare l’immagine dell’Unione dinanzi alla cittadinanza, garantendo la visibilità degli sforzi profusi dall’UE nell’assistere le persone maggiormente bisognose.

Politica di coesione

5.

accoglie con favore il collegamento con il pilastro europeo dei diritti sociali stabilito dalla proposta di regolamento relativo al FSE+, per quanto manchi un legame più chiaro all’obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale nella misura in cui i due elementi sono complementari e correlati;

6.

ritiene necessario riconoscere il FSE+ quale componente fondamentale della politica di coesione nella proposta di regolamento ed evitare che diventi uno strumento di politica europea settoriale;

7.

ricorda che il valore aggiunto del FSE+, rispetto all’azione degli Stati membri, è legato alle necessità territoriali e all’integrazione con altri fondi della politica di coesione per poter realizzare iniziative coerenti e globali a livello locale. Lamenta pertanto che il FSE+ sia stato separato finanziariamente dal FESR e dal Fondo di coesione, nella misura in cui ciò può comportare una possibile disintegrazione della politica di coesione nel quadro finanziario pluriennale successivo al 2027, com’è accaduto di recente con il FEASR.

Decentramento, gestione concorrente e cofinanziamento

8.

contesta la scarsa visibilità degli enti regionali e locali nella proposta di regolamento, e ricorda alla Commissione l’importanza di queste amministrazioni nella gestione del Fondo, convalidata da un’esperienza di lunga data;

9.

è contrario al ruolo preponderante riconosciuto alle autorità nazionali degli Stati membri a detrimento degli enti regionali e locali, nella misura in cui ritiene che tale accentramento possa derivare unicamente dall’ordinamento istituzionale dello Stato membro interessato;

10.

ricorda che è stato dimostrato che il decentramento ha condotto a una migliore attuazione dell’approccio basato sul territorio e a una più efficace distribuzione dei finanziamenti e chiede, pertanto, che la proposta di regolamento preveda espressamente, per quanto riguarda la gestione del Fondo e la sua ripartizione, un maggior peso degli enti regionali e locali negli Stati membri caratterizzati da un elevato grado di decentramento politico e amministrativo, in modo tale che la struttura di gestione del Fondo si adegui alla struttura organizzativa degli Stati, specialmente quelli più decentrati;

11.

ritiene che la sfida lanciata dalla proposta di regolamento, all’includere un modello di gestione diretta, costituisca un seppur timido precedente per futuri quadri, modello che, in ogni caso, deve restare limitato solo alle azioni che risultano opportune alla luce dell’ambito di applicazione e della missione del FSE+;

12.

valuta molto negativamente il ritorno all’n+2 e la riduzione del tasso di cofinanziamento e degli importi del prefinanziamento nella proposta relativa al regolamento sulle disposizioni comuni, fatto che, unitamente a una possibile riduzione delle risorse per la necessaria contropartita nazionale in conseguenza delle politiche di consolidamento di bilancio, avrà un impatto estremamente negativo sulla gestione del Fondo, rendendo impossibile il conseguimento degli obiettivi previsti. Chiede, pertanto, che si incrementino o che almeno si mantengano i tassi di cofinanziamento validi per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, così che la spinta verso l’inclusione sociale e il pilastro dei diritti sociali non venga offuscata da un minor sostegno finanziario dell’Unione europea. Ricorda che esistono alcune condizionalità il cui rispetto non rientra nell’ambito delle competenze degli enti locali e regionali, ragion per cui si propone di prevedere una penalità solo se gli enti regionali o locali hanno partecipato alla negoziazione delle stesse e, nel farlo, hanno assunto una qualche forma di responsabilità.

Bilancio

13.

valuta molto positivamente sia l’esercizio di trasparenza realizzato per la prima volta dalla Commissione, che ha destinato al FSE+ una dotazione finanziaria esattamente determinata per il periodo 2021-2027, sia il fatto che la proposta della Commissione abbia tenuto conto dei precedenti pareri del Comitato delle regioni e abbia proposto di utilizzare anche indicatori sociali diversi dal PIL ai fini dell’assegnazione delle risorse tra gli Stati membri. Invita la Commissione a tenere conto, in futuro, di un indicatore collegato all’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, al di là del semplice computo del saldo migratorio netto;

14.

deplora l’eliminazione della quota minima del 23,1 % della politica di coesione da destinare al FSE+, nonché il taglio che si evince dalla proposta della Commissione sulla politica di coesione per quello che riguarda il FSE, riduzione che non solo si traduce in un calo delle risorse totali destinate all’occupazione e all’inclusione sociale ma che implica anche un ruolo minore degli enti locali e regionali nella programmazione e gestione del FSE+;

15.

esprime preoccupazione per la riduzione della dotazione finanziaria in una proposta che stabilisce per il FSE+ nuovi e ulteriori obiettivi, nella misura in ciò comporterà la necessità di assegnare meno risorse al conseguimento di un numero maggiore di obiettivi;

16.

sottolinea che il ruolo specifico del FSE è quello di sostenere i progetti che agevolino l’adeguamento del potenziale locale e regionale basato sul capitale umano alle esigenze del mercato del lavoro. Questo, infatti, è l’unico modo per limitare i costi connessi con la migrazione del capitale umano e quindi la perdita del suo valore (anche in seguito alla «fuga dei cervelli»). È dunque importante sostenere le misure volte a collegare l’offerta di istruzione con le tendenze del mercato del lavoro in modo da riuscire a trattenere e ad attirare talenti nel territorio e, al tempo stesso, a creare occupazione;

17.

invita la Commissione a tener conto, nella distribuzione delle risorse tra gli Stati membri, delle caratteristiche specifiche delle regioni, e in particolare di quelle meno sviluppate. Occorre inoltre tenere conto della specifica realtà delle regioni ultraperiferiche e delle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994 e anche di quella delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, conformemente all’esplicito mandato dell’articolo 174 del TFUE.

Semplificazione

18.

accoglie con soddisfazione la spinta a una maggiore semplificazione che si evince dalla proposta, ed esorta la Commissione ad adottare ulteriori misure di semplificazione sia per le autorità di gestione che per i beneficiari negli strumenti da adottare per l’attuazione del regolamento, in quanto è essenziale garantire l’eliminazione di requisiti onerosi e ostacoli amministrativi sin dall’inizio della procedura di selezione delle operazioni;

19.

accoglie con favore l’ampliamento degli strumenti di pagamento sulla base dei risultati, nonché i piani d’azione congiunti e le opzioni semplificate in materia di costi nel regolamento sulle disposizioni comuni, e auspica che gli Stati membri non aggiungano ulteriori norme a quelle stabilite dalla Commissione europea;

20.

ricorda che l’elaborazione degli indicatori di output e di risultato richiede tempo e sforzi, ragion per cui ritiene che, onde evitare di generare un carico di lavoro eccessivo e di mettere a rischio la realizzabilità del sistema di indicatori e la sua qualità, i dati dovrebbero essere trasmessi due volte l’anno, compresa la preparazione della discussione annuale delle autorità di gestione con la Commissione, e non bimestralmente come indicato nella proposta.

Coordinamento con altre strategie

21.

valuta assai positivamente le disposizioni della proposta di regolamento che contribuiscono a consolidare i principi di parità di genere e di opportunità, poiché ne rafforzano il carattere trasversale visto che tali principi devono essere osservati in tutte le fasi dei programmi;

22.

accoglie con favore il mantenimento, la ristrutturazione e l’ampliamento degli obiettivi fondamentali degli interventi del FSE+, ma sottolinea che è essenziale, ai fini dell’inclusione sociale degli indigenti e dell’assistenza agli stessi, consentire azioni più generiche, flessibili e aperte rispetto a quelle consentite nell’attuale periodo di programmazione;

23.

valuta positivamente, perché promettente, l’apertura del FSE+ al campo dell’innovazione sociale, ma ritiene necessario stabilire gli strumenti e i meccanismi necessari a rafforzare le capacità delle parti coinvolte per quanto riguarda la progettazione, l’esecuzione e la valutazione di questo tipo di programmi. La Commissione dovrebbe destinare una parte dei suoi sforzi al rafforzamento di una rete di sostegno per la sensibilizzazione, la formazione e l’assistenza nella pianificazione e realizzazione di iniziative di innovazione sociale, in coordinamento con l’iniziativa InvestEU;

24.

segnala che il FSE+ può e deve contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, poiché esso incide direttamente su molti di questi obiettivi e indirettamente sulla quasi totalità degli stessi;

25.

è del parere che il FSE+ debba migliorare il coordinamento e promuovere le sinergie con le iniziative di adattamento e miglioramento delle risposte alle sfide poste dalla rivoluzione digitale;

26.

afferma che il FSE+ deve migliorare il coordinamento e promuovere sinergie con le iniziative legate agli aspetti della salute, sotto il profilo sia della prevenzione che dell’assistenza;

27.

ritiene che il FSE+ debba contribuire a una società più ugualitaria e che, pertanto, sia essenziale fare delle persone il suo fulcro; in tal senso, accoglie con soddisfazione il legame degli obiettivi del FSE+ con il pilastro europeo dei diritti sociali. Tuttavia, il CdR rimane cauto riguardo al collegamento tra il FSE+ e le raccomandazioni specifiche per paese adottate nel contesto del semestre europeo. A tale proposito, ritiene necessario garantire un adeguato coordinamento del FSE+ con il processo della governance economica europea, sempre mantenendo la sua autonomia ed evitando che esso risulti accessorio a tale processo. D’altro canto, sottolinea la necessità di integrare le priorità di investimento del FSE+ in una nuova strategia a lungo termine dell’UE per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, riconoscendo che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

28.

non considera una soluzione appropriata quella di incorporare artificiosamente in una o più priorità dedicate le misure connesse con l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, che in genere riguardano aree tematiche molto diverse (istruzione, attivazione, creazione di posti nelle strutture per l’infanzia e molte altre) e, al tempo stesso, sono incluse nell’ambito di obiettivi specifici diversi nel regolamento sul FSE. La soluzione più appropriata consiste invece nel far sì che le misure connesse con l’attuazione delle suddette raccomandazioni rientrino in una o più priorità in funzione delle relative aree tematiche (occupazione, istruzione, inclusione sociale). Occorre inoltre prestare attenzione a garantire che le raccomandazioni specifiche per paese siano vincolate alle priorità previste per le prospettive finanziarie di lungo termine;

29.

valuta negativamente la mancata concretizzazione della percentuale delle risorse che gli Stati membri devono destinare ad affrontare le sfide individuate nel semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, nonché i programmi nazionali di riforma e le raccomandazioni specifiche per paese, e invita le istituzioni europee a determinare con maggiore chiarezza i legami con il semestre europeo senza alterare il modello di governance e gestione del Fondo e, soprattutto, senza che ciò comporti una riduzione delle risorse gestite dagli enti regionali in Stati altamente decentrati;

30.

accoglie con favore l’inclusione dell’integrazione socioeconomica dei migranti nell’ambito strategico dell’inclusione sociale in quanto ciò costituisce parte della risposta dell’Unione a tale questione, risposta che deve essere ordinata, integrale, responsabile e rispettosa della dignità delle persone e inflessibile dinanzi a qualsivoglia discriminazione;

31.

ricorda che l’evidenza empirica dimostra che l’integrazione graduale della popolazione di lavoratori migranti può rappresentare un’importante opportunità in termini di dinamismo economico e miglioramento dell’occupazione, effetto che è massimizzato nel caso di manodopera migrante qualificata;

32.

chiede che nell’integrazione socioeconomica dei migranti, in particolare dei minori e dei giovani non accompagnati, sia riconosciuto il ruolo importante svolto dai governi regionali e locali, specialmente dei paesi con frontiere esterne, e ritiene necessario adoperarsi per una maggiore complementarità con il Fondo Asilo e migrazione, evitando la sovrapposizione dei due strumenti e migliorando la coerenza tra le politiche di assistenza e integrazione dei migranti e le politiche di promozione e integrazione socio-occupazionale, fornendo sostegno alle regioni che presentano le maggiori necessità attraverso uno specifico finanziamento aggiuntivo;

33.

chiede l’adozione dei meccanismi necessari che consentano di garantire che almeno il 10 % delle risorse ricevute dal FSE+ siano destinate a misure di sostegno all’occupazione giovanile, così da garantire l’efficacia delle stesse ed evitare la marginalizzazione dei regimi di garanzia dell’occupazione giovanile nel nuovo FSE+, e chiede che in queste misure si tenga conto delle eventuali disparità regionali e locali all’interno di uno stesso Stato membro. Ritiene dunque imprescindibile che siano i dati Eurostat su scala regionale e non nazionale a costituire la base per calcolare il livello percentuale dei giovani tra i 15 e i 29 disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che risulti superiore alla media dell’UE per il 2019.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/115


Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione

(2019/C 86/08)

Relatore:

Michiel RIJSBERMAN (NL/ALDE), assessore della provincia di Flevoland

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

COM(2018) 372 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando (5)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno che i principi orizzontali di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea («TUE») e all’articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del TUE, siano rispettati nell’ambito dell’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l’accessibilità in conformità all’articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

È opportuno che i principi orizzontali di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea («TUE») e all’articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del TUE, siano rispettati nell’ambito dell’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del pilastro europeo dei diritti sociali . Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l’accessibilità in conformità all’articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riconoscere l’importante funzione che la cultura ricopre ai fini della coesione sociale in Europa, in conformità con la Dichiarazione universale dell’Unesco sulla diversità culturale e con il ruolo che la cultura e il settore creativo possono svolgere nel placare le tensioni civili.

 

Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile — in particolare, in linea con gli impegni assunti dall’UE per attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite — e della promozione, da parte dell’Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Motivazione

N/A.

Emendamento 2

Nuovo considerando dopo il considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Gli Stati membri dovrebbero evitare l’adozione di nuove norme che rendano più complesso per i beneficiari il ricorso al FESR e al Fondo di coesione.

Emendamento 3

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tenendo conto dell’importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell’UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire il 30 % della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il 37 % della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici.

Tenendo conto dell’importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell’UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire il 30 % della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il 37 % della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici.

 

Tali percentuali dovrebbero essere rispettate per tutto il periodo di programmazione.

Pertanto, le relative azioni saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione di questi fondi e saranno nuovamente valutate nell’ambito delle pertinenti procedure di valutazione e riesame. Tali azioni e la dotazione finanziaria riservata alla loro attuazione devono essere incluse nei piani nazionali integrati in materia di energia e clima conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] e allegate ai programmi operativi.

Motivazione

Gli obiettivi dell’accordo di Parigi rappresentano una grande sfida per l’Europa. Il CdR ha fissato obiettivi climatici molto ambiziosi in suoi pareri precedenti e rileva che il FESR e il Fondo di coesione sono il principale strumento finanziario nel bilancio dell’UE volto a contribuire agli obiettivi climatici. L’UE si è impegnata a raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Considerata l’imprevedibilità dovuta alla natura flessibile delle dotazioni per i diversi obiettivi strategici, le «condizioni abilitanti orizzontali» della politica di coesione dovrebbero includere il requisito per gli Stati membri di adempiere agli obblighi derivanti dagli obiettivi dell’accordo di Parigi nei propri piani nazionali integrati in materia di energia e clima; questi dovrebbero perlomeno essere strettamente monitorati durante tutto il periodo di programmazione per assicurarsi che i contributi per gli obiettivi climatici vadano ancora nella giusta direzione.

Emendamento 4

Nuovo considerando dopo il considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il FESR dovrebbe rafforzare il proprio sostegno diretto alle amministrazioni subnazionali garantendo un maggiore finanziamento e strumenti su misura per lo sviluppo territoriale, rafforzando l’attuazione sul campo degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Motivazione

Nei considerando vengono citati solo gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite volti ad affrontare i cambiamenti climatici. Il presente emendamento garantisce una maggiore coerenza con le conclusioni del Consiglio dell’UE intitolate «Il futuro sostenibile dell’Europa: la risposta dell’UE all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», al fine di rafforzare l’attuazione sul campo di tutti gli OSS.

Emendamento 5

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell’Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: «un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa» e «un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi». Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale , pur consentendo una certa flessibilità a livello dei singoli programmi e tra i tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo. Il metodo usato per classificare gli Stati membri dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche.

Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell’Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: «un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa» e «un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi». Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano regionale , pur consentendo una certa flessibilità a livello dei singoli programmi e tra le tre categorie di regioni costituite in base al prodotto interno regionale lordo. Per agevolare la flessibilità tra regioni, gli Stati membri possono chiedere, su domanda delle regioni interessate, che il calcolo della concentrazione tematica sia effettuato per una combinazione di regioni. Il metodo usato per classificare le regioni dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche.

Motivazione

L’emendamento mira ad allineare il considerando 17 all’emendamento 7 relativamente all’articolo 3 sulla concentrazione tematica.

Il meccanismo di ripartizione centralizzata proposto destava preoccupazione, come è stato sottolineato dalla maggior parte dei portatori di interessi regionali (CdR, ARE, CRPM, CCRE). Per fare un esempio, secondo le regole di concentrazione tematica nazionale, le regioni di «transizione» (regioni con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE) («gruppo 2») potrebbero erroneamente essere soggette a regole più severe se sono situate in uno Stato membro con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»).

Ciò va contro l’approccio basato sul territorio della politica di coesione e la sua prevista flessibilità, rendendo la proposta controproducente. Pertanto, il CdR propone di ripristinare l’attuale sistema di ripartizione regionale, pur consentendo una certa flessibilità per regolare la concentrazione tematica in funzione delle capacità e delle esigenze delle regioni.

Emendamento 6

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell’Unione, è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro.

Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell’Unione e in linea con gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale di cui all’articolo 174 , è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro.

Emendamento 7

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all’articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:

1.   In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all’articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

«un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa» («OS 1»), provvedendo a:

a)

«un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa» («OS 1»), provvedendo a:

 

i)

rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;

 

i)

rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;

 

ii)

permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

 

ii)

permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

 

iii)

rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;

 

iii)

rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;

 

iv)

sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;

 

iv)

sviluppare le competenze e le attività di sostegno per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;

b)

«un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi» («OS 2»), provvedendo a:

b)

«un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa e di una mobilità urbana sostenibile , di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi» («OS 2»), provvedendo a:

 

i)

promuovere misure di efficienza energetica;

 

i)

promuovere misure di efficienza energetica , tenendo conto della necessità di non aumentare la precarietà energetica ;

 

ii)

promuovere le energie rinnovabili;

 

ii)

promuovere le energie rinnovabili;

 

iii)

sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;

 

iii)

sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;

 

iv)

promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi ;

 

iv)

promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi , inclusa la prevenzione del rischio sismico, e promuovere la resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi;

 

v)

promuovere la gestione sostenibile dell’acqua;

 

v)

promuovere la gestione sostenibile dell’acqua;

 

vi)

promuovere la transizione verso un’economia circolare;

 

vi)

promuovere la transizione verso un’economia circolare;

 

vii)

rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano e ridurre l’inquinamento;

 

vii)

rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano e rurale e ridurre l’inquinamento;

 

 

viii)

promuovere la mobilità urbana sostenibile;

c)

«un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC» («OS 3»), provvedendo a:

c)

«un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC» («OS 3»), provvedendo a:

 

i)

rafforzare la connettività digitale;

 

i)

rafforzare la connettività digitale;

 

ii)

sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;

 

ii)

sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;

 

iii)

sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera;

 

iii)

sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile , compresa la mobilità ciclabile, e migliorando inoltre l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera;

 

iv)

promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile;

 

d)

«un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» («OS 4»), provvedendo a:

d)

«un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» («OS 4»), provvedendo a:

 

i)

rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell’innovazione e delle infrastrutture sociali;

 

i)

rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell’innovazione e delle infrastrutture sociali;

 

ii)

migliorare l’accesso a servizi inclusivi e di qualità nell’ambito dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture;

 

ii)

migliorare l’accesso a servizi inclusivi e di qualità nell’ambito dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture;

 

iii)

aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;

 

iii)

aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;

 

iv)

garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l’assistenza sanitaria di base;

 

iv)

garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di attivi per l’assistenza sanitaria e lo sviluppo di infrastrutture, compresa l’assistenza sanitaria di base;

 

 

v)

sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite, e confrontate a difficoltà geografiche e demografiche, nelle aree urbane e rurali.

e)

«un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali» («OS 5») provvedendo a:

e)

«un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali» («OS 5») provvedendo a:

 

i)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane;

 

i)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato , la cultura, compreso il patrimonio culturale, e la sicurezza nelle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali ;

 

ii)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l’altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

 

ii)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali, le regioni di montagna, le aree scarsamente popolate, le isole e le zone costiere , le regioni ultraperiferiche, così come per altri tipi di territori interessati tra l’altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

 

 

iii)

sostenere lo sviluppo delle capacità delle amministrazioni locali e regionali al fine di declinare a livello locale gli obiettivi di sviluppo sostenibile, garantendo strumenti su misura per lo sviluppo territoriale e rafforzandone l’attuazione sul campo;

iv)

sostenere lo sviluppo territoriale integrato per le aree con elevati indici di invecchiamento, di ruralità e di esodo della popolazione, al fine di migliorare le loro infrastrutture di trasporto e delle telecomunicazioni, colmare il divario digitale (anche tra generazioni) e migliorare i servizi pubblici tra cui l’e-learning e l’e-health;

2.   Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell’OS 2 e degli obiettivi specifici legati all’OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).

2.   Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell’OS 2 e degli obiettivi specifici legati all’OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).

3.   Per quanto riguarda gli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», se tali attività:

3.   Per quanto riguarda gli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», se tali attività:

a)

migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei fondi;

a)

migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei fondi;

 

 

i)

le azioni di sviluppo delle capacità volte alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni possono ricevere ulteriori finanziamenti dal programma di sostegno alle riforme come stabilito nel regolamento (UE) 2018/xxx [programma di sostegno alle riforme];

ii)

lo sviluppo delle capacità può ricevere un ulteriore cofinanziamento dal regolamento (UE) 2018/xxx [FEASR] ed essere realizzato congiuntamente alla Rete europea per lo sviluppo rurale (RESR), in particolare per quanto riguarda i collegamenti tra aree urbane e rurali e i progetti a sostegno dello sviluppo delle aree urbane e delle aree funzionali.

b)

rafforzano la cooperazione con i partner all’interno o al di fuori di un dato Stato membro.

b)

rafforzano la cooperazione con i partner all’interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Motivazione

Negli ultimi anni, i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) sono stati destinati alla costruzione di infrastrutture su piccola scala che forniscono «servizi ricreativi» al fine di promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà nelle aree rurali e urbane. Inoltre, il futuro regolamento FESR dovrebbe continuare a contenere un chiaro riferimento alla necessità di investire in infrastrutture fisiche — come ad esempio infrastrutture sportive — per rigenerare comunità svantaggiate.

Inoltre, l’obiettivo strategico 5 dovrebbe estendere l’orientamento territoriale a tutti i tipi di territorio (compresi i livelli subregionali e le aree funzionali), nonché a qualsiasi territorio con specificità geografiche.

D’altro canto, il FESR dovrebbe rafforzare il proprio sostegno diretto ai governi subnazionali garantendo un maggiore finanziamento e strumenti su misura per lo sviluppo territoriale, rafforzando l’attuazione sul campo degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo deve tener conto del fatto che la declinazione degli OSS a livello locale è un processo politico che include il conferimento di poteri e responsabilità ai governi subnazionali affinché passino all’azione. Di conseguenza, il rafforzamento delle capacità delle amministrazioni locali relativamente a tali obiettivi dovrebbe essere sostenuto attraverso il bilancio di assistenza tecnica del FESR assegnato all’OS 5.

Emendamento 8

Nuovo articolo dopo l’articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

In conformità dell’articolo [6] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], ciascuno Stato membro garantisce un’adeguata partecipazione degli enti locali e regionali competenti alla preparazione degli accordi di partenariato e alla preparazione, attuazione e valutazione dei programmi sostenuta dal FESR e dal Fondo di coesione.

Motivazione

È importante che il principio di partenariato e il sistema di governance multilivello siano contemplati e garantiti in tutti gli ambiti di intervento della politica di coesione, in particolare considerando le preoccupazioni relative alla centralizzazione della politica di coesione diffuse tra le parti interessate a livello locale e regionale.

L’emendamento mira a rafforzare il principio di partenariato includendolo nel regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione, allineandolo così all’articolo [8] del regolamento (UE) 2018/xxx [FSE+] e all’articolo [6] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Emendamento 9

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Per quanto riguarda i programmi attuati nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale conformemente ai paragrafi 3 e 4 .

1.   Per quanto riguarda i programmi attuati nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello regionale conformemente all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] come segue:

 

a)

nelle regioni più sviluppate almeno l’85 % delle risorse totali del FESR a livello nazionale deve essere assegnato a priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1 e all’OS 2, e almeno il 30 % all’OS 2;

 

b)

nelle regioni di transizione almeno il 45 % delle risorse totali del FESR a livello nazionale deve essere assegnato a priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1, e almeno il 30 % all’OS 2;

 

c)

nelle regioni meno sviluppate almeno il 35 % delle risorse totali del FESR a livello nazionale deve essere assegnato a priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1, e almeno il 30 % all’OS 2.

2.    Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

2.   Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono considerate regioni meno sviluppate.

3.     In funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), gli Stati membri sono classificati come segue:

3.    I requisiti di concentrazione tematica stabiliti al paragrafo 1 sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità all’articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

a)

quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»);

b)

quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE («gruppo 2»);

c)

quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE («gruppo 3»);

 

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2014 al 2016, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3 .

 

4.     Gli Stati membri rispettano i seguenti requisiti di concentrazione tematica:

4.    Qualora la dotazione del FESR relativa all’OS 1, all’OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all’articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 2 non viene riesaminato.

a)

gli Stati membri del gruppo 1 assegnano almeno l’85 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1 e all’OS 2 e almeno il 60 % all’OS 1;

b)

gli Stati membri del gruppo 2 assegnano almeno il 45 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2;

c)

gli Stati membri del gruppo 3 assegnano almeno il 35 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2.

4 bis     In casi debitamente motivati gli Stati membri, in consultazione con le regioni interessate, possono chiedere una riduzione del tasso di concentrazione tematica al livello delle categorie delle regioni, fino a un massimo del 10 %.

5.    I requisiti di concentrazione tematica stabiliti al paragrafo 4 sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità all’articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

 

6.    Qualora la dotazione del FESR relativa all’OS 1, all’OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all’articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 4 non viene riesaminato.

 

Motivazione

(1)

Il meccanismo di ripartizione centralizzata destava preoccupazione, come è stato sottolineato dalla maggior parte dei portatori di interessi regionali (CdR, ARE, CRPM, CCRE). Ciò va contro l’approccio basato sul territorio della politica di coesione.

(2)

Le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere considerate come regioni meno sviluppate, a causa delle loro problematiche specifiche che è necessario affrontare.

(3)

Il sistema della concentrazione tematica dovrebbe prevedere un margine di flessibilità per specifiche caratteristiche nazionali e regionali, al fine di evitare che categorie simili di regioni europee siano costrette a concentrare i fondi in modo diverso a causa del RNL (reddito nazionale lordo) dei rispettivi Stati membri

Emendamento 10

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR sostiene:

1.   Il FESR sostiene:

a)

gli investimenti in infrastrutture;

a)

gli investimenti in infrastrutture;

b)

gli investimenti legati all’accesso ai servizi;

b)

gli investimenti legati all’accesso ai servizi;

c)

gli investimenti produttivi in PMI;

c)

gli investimenti produttivi in PMI;

d)

attrezzature, software e attività immateriali;

d)

attrezzature, software e attività immateriali;

e)

l’informazione, la comunicazione, studi, le attività in rete, la collaborazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;

e)

l’informazione, la comunicazione, studi, le attività in rete, la collaborazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;

f)

l’assistenza tecnica.

f)

l’assistenza tecnica.

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono inoltre beneficiare di un sostegno se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) , oppure in infrastrutture per l’attività imprenditoriale che vadano a beneficio di PMI .

Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 1, stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, formazione e apprendimento permanente.

Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 1, stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, formazione e apprendimento permanente.

2.   Nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR può sostenere anche:

2.   Nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR può sostenere anche:

a)

la condivisione di impianti e risorse umane;

a)

la condivisione di impianti e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture transfrontaliere in tutte le regioni ;

b)

gli investimenti immateriali connessi e altre attività legate all’OS 4 nell’ambito del Fondo sociale europeo plus, come previsto dal regolamento (UE) 2018/xxxx [new ESF+].

b)

gli investimenti immateriali connessi e altre attività legate all’OS 4 nell’ambito del Fondo sociale europeo plus, come previsto dal regolamento (UE) 2018/xxxx [new ESF+].

Motivazione

Si deve osservare che l’ammissibilità all’OS 1 degli investimenti produttivi e del sostegno a infrastrutture per l’attività imprenditoriale unicamente nel settore delle PMI (o in cooperazione con PMI) è troppo limitativa. In particolare, essa non è giustificata considerando la forte concentrazione di priorità della politica di coesione sul sostegno alla ricerca e innovazione e sull’impiego di tecnologie avanzate, laddove la presenza di enti con lo status di grande impresa nel catalogo dei destinatari/beneficiari è una necessità (incluse le imprese «spin-off»).

Emendamento 11

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

1.   Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a)

lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

a)

lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b)

gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)

gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

c)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d)

le imprese in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

d)

le imprese in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

e)

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche;

e)

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli legati alla protezione ambientale o accompagnati da investimenti necessari alla mitigazione o alla riduzione del loro impatto ambientale negativo, e ad eccezione delle regioni ultraperiferiche;

f)

gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;

f)

gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;

g)

gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui;

g)

gli investimenti in impianti per il trattamento finale dei rifiuti residui (non raccolti separatamente, misti) che non sono in linea con la gerarchia dei rifiuti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2018/851, ad eccezione delle regioni ultraperiferiche in alcuni casi debitamente comprovati;

h)

gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all’articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

h)

gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all’articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

i)

gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente;

i)

gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente;

j)

i finanziamenti per l’acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso:

j)

i finanziamenti per l’acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso:

 

i)

all’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;

 

i)

all’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;

 

ii)

alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation].

 

ii)

alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation].

 

k)

le azioni che contribuiscono a qualsiasi forma di esclusione sociale o di discriminazione.

2.   Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili.

2.   Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili.

3.   I paesi e i territori d’oltremare non sono ammissibili al sostegno del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (EU) 2018/xxxx [ETC (Interreg)].

3.   I paesi e i territori d’oltremare non sono ammissibili al sostegno del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (EU) 2018/xxxx [ETC (Interreg)].

Motivazione

Ad 1. (e) Il CdR suggerisce di considerare gli aspetti climatici e ambientali delle infrastrutture aeroportuali come previsto dall’attuale regolamento (UE) n. 1301/2013 [FESR].

Ad 1. (g) Chiarimento sui rifiuti «residui».

Ad 1. k) Il considerando (5) del regolamento FESR enuncia i principi, compreso quello di uguaglianza e non discriminazione, che dovrebbero essere rispettati nell’attuazione del FESR e del Fondo di coesione. I fondi non dovrebbero sostenere azioni che contribuiscano a qualunque forma di segregazione. Tuttavia, tale principio non è più incluso negli articoli del regolamento, a differenza del precedente periodo di programmazione. Il CdR vuole garantire che gli Stati membri rispettino tali obblighi.

Emendamento 12

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR].

1.   Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR].

2.   L’attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR può avvenire esclusivamente nelle forme indicate all’articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

2.   L’attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR può avvenire anche nelle forme indicate all’articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. Tale attuazione potrà anche assumere la forma di un approccio plurifondo con l’FSE+ e articolarsi, ove opportuno, con il FEASR e con il FEAMP.

Motivazione

In alcuni Stati membri sono state realizzate con successo, in passato, altre forme di sviluppo territoriale integrato. Non è chiaro il motivo per cui debba essere esclusa la futura utilizzazione di queste forme di sviluppo territoriale integrato.

Emendamento 13

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all’articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] e concentrato su zone urbane («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

1.   Il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all’articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] e concentrato su zone urbane («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

2.   Almeno il 6 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», per priorità diverse dall’assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di un altro strumento territoriale nell’ambito dell’OS 5.

2.   Almeno il 6 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», per priorità diverse dall’assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di un altro strumento territoriale nell’ambito dell’OS 5.

 

Tale percentuale minima del 6 % destinata allo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere determinata dalle operazioni dell’OS 5, nonché dagli obiettivi strategici specifici 1-4, come indicato nell’allegato 1.

Il programma o i programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell’articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Il programma o i programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell’articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

3.   La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità all’articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

3.   La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità all’articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

4.   Qualora la dotazione del FESR venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all’articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 non viene riesaminato.

4.   Qualora la dotazione del FESR venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all’articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 non viene riesaminato.

Motivazione

Chiarimento del testo. Questo punto viene già menzionato nel regolamento in una nota a piè di pagina nell’allegato 1, ma è più chiaro menzionarlo negli articoli.

Emendamento 14

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR sostiene anche l’iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in gestione diretta e indiretta .

1.   Il FESR sostiene anche l’iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in gestione diretta e concorrente .

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane e sostiene l’agenda urbana per l’UE.

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane e sostiene i partenariati e i costi organizzativi dell’ agenda urbana per l’UE.

2.   L’iniziativa urbana europea comprende i tre elementi costitutivi seguenti, riguardanti tutti lo sviluppo urbano sostenibile:

2.   L’iniziativa urbana europea comprende i tre elementi costitutivi seguenti, riguardanti tutti lo sviluppo urbano sostenibile:

a)

il sostegno dello sviluppo di capacità;

a)

il sostegno dello sviluppo di capacità; compreso un programma di scambio per i rappresentanti locali (Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale).

b)

il sostegno delle azioni innovative;

b)

il sostegno delle azioni innovative;

c)

il sostegno della conoscenza, dell’elaborazione di strategie e della comunicazione.

c)

il sostegno della conoscenza, delle valutazioni dell’impatto territoriale, dell’elaborazione di strategie e della comunicazione.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l’iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l’iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane come il quadro di riferimento per le città sostenibili e l’Agenda territoriale dell’Unione europea e la declinazione a livello locale degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Motivazione

Vi è una proliferazione di programmi locali, urbani e subregionali di sviluppo, innovazione e rafforzamento delle capacità, che sono molto spesso scollegati tra loro o sottofinanziati. Riunirli sotto lo stesso ambito e collegarli a iniziative correlate al di fuori del quadro normativo dei fondi strutturali e di investimento europei garantirà maggiore coerenza, eviterà sovrapposizioni e garantirà una fertilizzazione incrociata. Inoltre, è essenziale garantire che i beneficiari finali, ossia gli enti locali, ricevano la parte principale dei finanziamenti per il rafforzamento delle capacità, a differenza dell’attuale situazione con il TO 9 e l’Assistenza tecnica.

Emendamento 15

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   La dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all’articolo 349 del TFUE.

1.   La dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all’articolo 349 del TFUE. La dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è esclusa dalla concentrazione tematica.

2.   La dotazione di cui al paragrafo 1 sostiene:

2.   La dotazione di cui al paragrafo 1 sostiene:

a)

le attività rientranti nell’ambito d’intervento definito all’articolo 4;

a)

le attività rientranti nell’ambito d’intervento definito all’articolo 4;

b)

in deroga all’articolo 4, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all’articolo 349 del TFUE.

b)

in deroga all’articolo 4, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all’articolo 349 del TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell’esecuzione di obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

La dotazione di cui al paragrafo 1 può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell’esecuzione di obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.   La dotazione di cui al paragrafo 1 non sostiene:

3.   La dotazione di cui al paragrafo 1 non sostiene:

a)

le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE;

a)

le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE;

b)

gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;

b)

gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;

c)

le esenzioni fiscali e l’esenzione dagli oneri sociali;

c)

le esenzioni fiscali e l’esenzione dagli oneri sociali;

d)

gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell’esercizio della potestà d’imperio.

d)

gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell’esercizio della potestà d’imperio.

 

4.     In deroga all’articolo 4, il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

Motivazione

Data la natura specifica delle regioni ultraperiferiche, un sostegno che vada a favore solamente delle PMI potrebbe avere un effetto leva limitato.

Emendamento 16

Nuovo articolo dopo l’articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Aree che presentano svantaggi naturali o demografici

Nei programmi cofinanziati dal FESR che coprono anche aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all’articolo 174 del TFUE, particolare attenzione deve essere prestata al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone.

In particolare, le aree NUTS III con una popolazione inferiore a 12,5 ab/km2 o con una diminuzione media annua della popolazione superiore al — 1 % dal 2007 sono soggette a piani regionali e nazionali specifici per attirare più persone nella regione e incoraggiarne la permanenza, nonché per aumentare gli investimenti delle impresa e l’accessibilità dei servizi digitali e pubblici, compresi finanziamenti ad hoc come parte dell’accordo di partenariato.

Motivazione

Questo nuovo articolo riguarda sia le aree scarsamente popolate sia, più in generale, tutte le aree subregionali del resto dell’UE a 27, di cui all’articolo 174. Tuttavia, è necessario identificare le dotazioni del FESR finanziariamente gestibili che non si sovrappongono a quelle che alcune regioni ricevono già.

Quindi, la formula proposta consiste nello stabilire l’ammissibilità

per NUTS III (poiché questo è spesso un problema subregionale piuttosto che regionale di tipo NUTS II, e le mappe attuali non evidenziano tale situazione)

con 12,5 ab/km2 (come le aree periferiche del nord)

in alternativa, con una diminuzione della popolazione netta (vale a dire sia l’esodo della popolazione che semplicemente la morte della popolazione autoctona) a partire dal 2007, poiché tale periodo rappresenta approssimativamente l’inizio della crisi finanziaria nonché l’inizio del precedente periodo di programmazione).

Tale proposta genera l’obbligo per la Commissione di includerla come una delle proposte per i relativi Stati membri nei documenti di sintesi che avviano i negoziati con ciascuno Stato membro dell’accordo di partenariato.

Dati e mappa del ministero federale tedesco per l’edilizia e l’assetto territoriale

https://bit.ly/2KItBya.

Emendamento 17

ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione — articolo 7, paragrafo 1

Tabella 1: indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (investimenti per l’occupazione, la crescita e Interreg) e il Fondo di coesione **

Aggiungere nuovi indicatori comuni di risultato (RCR)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

RCR 26 — Consumo energetico annuo finale (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 26 — % dei risparmi energetici annuali per l’intero parco edilizio (rispetto a un valore di base) in linea con l’obiettivo di ottenere un parco edilizio altamente efficiente e decarbonizzato come stabilito nella strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco edilizio di tipo residenziale e non residenziale;

RCR 27 — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica

RCR 27 — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica, che raggiungono almeno il 60 % di risparmio energetico rispetto ai livelli precedenti la ristrutturazione (definizione CE di ristrutturazione profonda);

RCR 28 — Edifici con una classificazione energetica migliore (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 28 — Edifici con una classificazione energetica migliore (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico), che ottengono un EPC (certificazione energetica) di categoria B in seguito alla ristrutturazione;

 

RCR […] — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica, che raggiungono il livello standard degli edifici a energia quasi zero (nZEB — Nearly Zero Energy Building) dopo la ristrutturazione;

RCR 29 — Emissioni stimate di gas a effetto serra*

RCR 29 — Emissioni stimate di gas a effetto serra*

RCR 30 — Imprese con una prestazione energetica migliore

RCR 30 — Imprese con una prestazione energetica migliore

RCR 31 — Totale dell’energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)

RCR 32 — Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)*

RCR […] — Numero di consumatori di energia poveri/vulnerabili che beneficiano di un sostegno per il miglioramento delle prestazioni energetiche della propria abitazione.

RCR […] — Consumo finale totale di energia rinnovabile e consumo per settore (riscaldamento e raffreddamento, trasporto, elettricità);

RCR […] — Quota di energia rinnovabile totale prodotta;

RCR […] — Riduzione dell’importazione annuale di energia non rinnovabile.

RCR […] — Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)*

Motivazione

L’insieme dei diversi indicatori sull’efficienza energetica e sulle energie rinnovabili deve essere ampliato.

È possibile trarre una chiara lezione dall’attuale periodo di finanziamento: un obiettivo quantitativo senza un’assunzione di impegni, un controllo di qualità o una solida metodologia di monitoraggio e controllo a monte rischia di perdere le proprie credenziali di tipo climatico.

Gli indicatori climatici proposti dalla Commissione europea sono incompleti e talvolta semplicistici: senza valutare il relativo valore-obiettivo dal punto di vista di ciò che è tecnicamente fattibile e finanziariamente opportuno, alcuni indicatori ammonteranno a un semplice conteggio dei beneficiari. Ad esempio, un indicatore di output FESR «RCO 18 — Famiglie che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione» è misurato rispetto all’indicatore del risultato, «RCR 27 — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica». Mentre da un lato questa coppia di indicatori indica il numero totale di famiglie che beneficiano di tale misura, dall’altro non mostra il miglioramento di livello della prestazione energetica — che alla fine potrebbe essere elevato, o marginale. Ciò implica che gli obiettivi potrebbero potenzialmente essere fissati in basso senza che il quadro delle prestazioni sia in grado di valutare il livello a cui ambisce la rispettiva misura.

Emendamento 18

ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione — articolo 7, paragrafo 1

Tabella 1: indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (investimenti per l’occupazione, la crescita e Interreg) e il Fondo di coesione

Aggiungere nuovi indicatori comuni di risultato (RCR) dopo RCR 65

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

RCR […] Offerte di lavoro rimaste non soddisfatte per oltre 6 mesi

Motivazione

L’indicatore comune di output (RCO) 61 — Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture dei servizi per l’impiego potenziate (capacità) ha un indicatore comune di risultato per la prima parte (RCR 65 — Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a servizi per l’impiego beneficiari di un sostegno). Sembra mancare un indicatore per la seconda parte.

Emendamento 19

ALLEGATO II

Insieme dei principali indicatori di performance per il FESR e il Fondo di coesione di cui all’articolo 7, paragrafo 3

Obiettivo strategico: 2. Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

Aggiungere un nuovo indicatore comune di output (CCO) dopo CCO 09

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

CCO […] — Un maggiore adattamento ai cambiamenti climatici, un’accresciuta prevenzione dei rischi, inclusa la prevenzione del rischio sismico, e una migliore resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi.

Motivazione

Un nuovo indicatore comune di output (CCO) che sembrava mancare è stato aggiunto per l’obiettivo specifico dell’OS 2 di promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi, inclusa la prevenzione del rischio sismico, e una migliore resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore l’obiettivo della Commissione di semplificare le regole per il periodo di programmazione 2021-2027 e rileva che il FESR e il Fondo di coesione sono riuniti in un unico regolamento che stabilisce le norme applicabili a entrambi i fondi. La nuova proposta di regolamento è più breve in quanto il CPR (regolamento recante disposizioni comuni) copre molte parti comuni;

2.

accoglie con favore il fatto che la politica di coesione si applichi ancora a tutte le regioni dell’UE, con la maggior parte delle sue risorse concentrate sulle zone più vulnerabili; osserva con soddisfazione che la proposta della Commissione europea relativa all’atto legislativo in esame, in un ambito che rientra in una competenza concorrente, è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

3.

osserva con preoccupazione che la proposta della Commissione relativa ad un quadro finanziario pluriennale prevede una forte diminuzione del bilancio del Fondo di coesione, del 46 %, e un bilancio stabile per il FESR (+ 1 %). Si rammarica del taglio del 12 % del bilancio per la cooperazione territoriale europea, nonostante quest’ultima sia stata riconosciuta come una delle politiche con il valore aggiunto più tangibile dell’UE;

4.

ricorda che il Fondo di coesione ha costantemente dimostrato di avere un elevato valore aggiunto europeo e che tale Fondo migliora l’immagine dell’UE agli occhi dei suoi cittadini. Il Fondo di coesione rappresenta la solidarietà dichiarata degli Stati membri «più ricchi» rispetto a quelli «più poveri» in termini di costruzione di infrastrutture chiave, con benefici chiari e accertati per gli Stati membri che contribuiscono maggiormente al bilancio dell’UE. Con ogni probabilità i tagli proposti ostacoleranno il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale;

5.

osserva che la Commissione europea propone di fissare un obiettivo per la spesa relativa al clima pari al 25 % del QFP totale per il periodo 2021-2027. Tuttavia, l’obiettivo quantitativo è di gran lunga inferiore a quanto è possibile e necessario alla piena attuazione degli impegni assunti dall’UE nell’ambito dell’accordo di Parigi. La politica di coesione applica un sistema di monitoraggio delle azioni per il clima piuttosto elaborato rispetto ad altri fondi: il FESR fornirebbe il 30 % delle azioni legate al clima, e il Fondo di coesione il 37 %;

6.

esprime preoccupazione in merito al fatto che gli obiettivi dell’accordo di Parigi possano rappresentare una grande sfida per l’Europa. Il CdR propugna da molto tempo il perseguimento di obiettivi climatici ambiziosi e, poiché il FESR e il Fondo di coesione sono il principale strumento finanziario nel bilancio dell’UE per contribuire agli obiettivi climatici, le condizioni abilitanti orizzontali della politica di coesione dovrebbero includere il requisito per gli Stati membri di adempiere agli obblighi derivanti dagli obiettivi dell’accordo di Parigi; inoltre, questi dovrebbero essere strettamente monitorati durante tutto il periodo di programmazione per assicurarsi che i contributi per gli obiettivi climatici vadano ancora nella giusta direzione;

7.

accoglie con favore il fatto che il FESR e il Fondo di coesione siano diventati «più verdi» e che le attività inquinanti siano escluse dal campo di applicazione del regolamento;

8.

accoglie con favore la nuova componente specifica di Interreg per gli investimenti interregionali innovativi a sostegno del raggruppamento dei soggetti coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente in tutta Europa, come pure la nuova componente per le regioni ultraperiferiche. Invita la Commissione europea ad aumentare il bilancio generale destinato alla cooperazione territoriale europea al fine di mantenere un bilancio credibile per Interreg Europa e per la cooperazione transfrontaliera, investendo al contempo in nuove forme di cooperazione;

9.

invita a promuovere il principio di non discriminazione dalla fase di programmazione a quella di rendicontazione e ad integrare il bilancio di genere in tutte le fasi di attuazione;

10.

contesta la proposta che la concentrazione tematica del FESR sia incentrata a livello nazionale; tale meccanismo di ripartizione centralizzata va contro l’approccio basato sul territorio e il principio di governance multilivello della politica di coesione;

11.

sottolinea la crescente separazione dei fondi e, in particolare, si rammarica che il FEASR non sia più contemplato dal regolamento recante disposizioni comuni che stabilisce norme comuni applicabili a diversi fondi;

12.

sottolinea la necessità di forti complementarità tra il FESR e l’FSE+ al fine di realizzare iniziative integrate e globali a livello locale;

13.

rileva che gli Stati membri sono incoraggiati a trasferire il 5 % delle risorse del FESR o del Fondo di coesione al nuovo strumento InvestEU nonché a trasferire un ulteriore 5 % della propria dotazione FESR ai programmi UE gestiti dalla CE. Tuttavia, l’approccio di gestione concorrente ha avuto un impatto dimostrabile sulla coesione economica, sociale e territoriale dell’Europa. Qualsiasi trasferimento da parte dello Stato membro dovrebbe essere deciso con il coinvolgimento dei partner locali e regionali in linea con il principio di partenariato e un approccio di governo multilivello;

14.

sostiene la maggiore attenzione riservata allo sviluppo urbano sostenibile dedicando a questo settore d’intervento il 6 % delle risorse del FESR a livello nazionale;

15.

osserva che gli indicatori di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero essere definiti e interpretati in modo univoco, e tra questi, in primo luogo, le unità di misura di cui agli allegati I e II; tali indicatori dovrebbero inoltre poter essere aggregati dal livello dei progetti a quello dei programmi operativi e degli obiettivi della politica di coesione, e la loro misurazione non dovrebbe rappresentare un onere eccessivo per i beneficiari.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/137


Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Cooperazione territoriale europea»

(2019/C 86/09)

Relatrice:

Marie-Antoinette MAUPERTUIS (FR/AE), assessore della regione Corsica

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

COM(2018) 374 — final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(1)

A norma dell’articolo 176 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione. A norma di tale articolo e dell’articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell’ambito delle quali un’attenzione particolare è rivolta ad alcune categorie di regioni , nel cui elenco figurano esplicitamente le regioni transfrontaliere.

(1)

A norma dell’articolo 176 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione. A norma di tale articolo e dell’articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell’ambito delle quali un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, a quelle interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, come ad esempio le regioni più settentrionali con una bassa densità di popolazione e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna .

Motivazione

L’obiettivo principale del FESR nell’ambito della cooperazione territoriale europea è offrire soluzioni ai problemi delle regioni meno favorite, e a nostro avviso nel testo proposto dalla Commissione non si precisano con sufficiente chiarezza le caratteristiche specifiche di tali territori.

Emendamento 2

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(3)

Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell’Unione a diversi livelli, nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale.

(3)

Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell’Unione a diversi livelli, nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima , alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale. È inoltre necessario rafforzare i principi del partenariato e della governance multilivello.

Motivazione

Il riferimento a questi due principi era stato eliminato dalla proposta di regolamento.

Emendamento 3

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(4)

La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE» (1) («Comunicazione sulle regioni frontaliere»). Di conseguenza, la componente transfrontaliera dovrebbe essere limitata alla cooperazione sulle frontiere terrestri, mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime dovrebbe essere integrata nella componente transnazionale.

(4)

La componente della cooperazione transfrontaliera , che comprende sia i confini terrestri che quelli marittimi, dovrebbe avere mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE» (1) («Comunicazione sulle regioni frontaliere»).

Motivazione

Il Comitato delle regioni non è favorevole al passaggio della cooperazione transfrontaliera marittima dalla componente 1 («cooperazione transfrontaliera») alla componente 2 («cooperazione transnazionale»). Sebbene tale passaggio sia accompagnato da un aumento della dotazione di bilancio della componente transnazionale, vi è il forte rischio che la cooperazione transfrontaliera marittima si disperda nel più ampio contesto della cooperazione transnazionale. È opportuno proporre il ritorno della cooperazione transfrontaliera marittima e della sua quota di bilancio alla componente 1.

Emendamento 4

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(6)

La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell’Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima . Durante il periodo di programmazione 2014-2020, la cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell’Unione, mentre la cooperazione marittima dovrebbe coprire i territori attorno ai bacini marittimi ed integrare la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime . Dovrebbe essere previsto un massimo di flessibilità per continuare ad attuare la precedente cooperazione transfrontaliera marittima entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la creazione di sottoprogrammi e di specifici comitati direttivi.

(6)

La cooperazione in ambito transnazionale , come pure la cooperazione marittima dovranno puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell’Unione. La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell’Unione, mentre la cooperazione marittima dovrebbe coprire i territori attorno ai bacini marittimi. Dovrebbe essere previsto un massimo di flessibilità per continuare ad attuare la cooperazione transfrontaliera marittima programmata durante il periodo finanziario 2014-2020 entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la creazione di sottoprogrammi e di specifici comitati direttivi.

Motivazione

Il Comitato delle regioni non è favorevole al passaggio della cooperazione transfrontaliera marittima dalla componente 1 («cooperazione transfrontaliera») alla componente 2 («cooperazione transnazionale»). Sebbene tale passaggio sia accompagnato da un aumento della dotazione di bilancio della componente transnazionale, vi è il forte rischio che la cooperazione transfrontaliera marittima si disperda nel più ampio contesto della cooperazione transnazionale. È opportuno proporre il ritorno della cooperazione transfrontaliera marittima e della sua quota di bilancio alla componente 1.

Emendamento 5

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(8)

Sulla base dell’esperienza maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell’Interreg e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» durante il periodo di programmazione 2014-2020, la componente «cooperazione interregionale» dovrebbe concentrarsi più specificamente sul rafforzamento dell’efficacia della politica di coesione. Tale componente dovrebbe quindi essere limitata a due programmi, uno volto a consentire tutti i tipi di esperienza, approccio innovativo e di sviluppo di capacità per i programmi a titolo di entrambi gli obiettivi e a promuovere i gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»), istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], e uno volto a migliorare l’analisi delle tendenze di sviluppo.

(8)

Sulla base dell’esperienza maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell’Interreg e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» durante il periodo di programmazione 2014-2020, la componente «cooperazione interregionale» dovrebbe concentrarsi più specificamente sul rafforzamento dell’efficacia della politica di coesione. Tale componente deve continuare a finanziare tutti i tipi di esperienza, approccio innovativo e di sviluppo di capacità per i programmi a titolo di entrambi gli obiettivi e a promuovere i gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»), istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], nonché continuare a sostenere e promuovere l’analisi delle tendenze di sviluppo.

In tutta l’Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe essere integrata nella nuova componente relativa agli investimenti interregionali in materia di innovazione e strettamente collegata all’attuazione della Comunicazione della Commissione «Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile»[25], in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l’energia, la modernizzazione industriale o agroalimentari . Infine, lo sviluppo territoriale integrato che rivolge l’attenzione alle zone urbane funzionali o alle zone urbane dovrebbe essere concentrato entro i programmi compresi nel quadro dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e in uno strumento di accompagnamento: l’«Iniziativa urbana europea». I due programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l’intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.

In tutta l’Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe continuare ad agevolare la cooperazione interregionale tra enti locali e regionali, al fine di trovare soluzioni comuni favorevoli alla politica di coesione e stabilire partenariati sostenibili. É pertanto opportuno mantenere i programmi esistenti, con particolare riferimento alla promozione della cooperazione basata su progetti specifici.

 

I nuovi investimenti interregionali in materia di innovazione saranno strettamente collegati all’attuazione della Comunicazione della Commissione «Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile»[25], in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente.

La cooperazione territoriale europea deve consentire di continuare a sostenere lo sviluppo territoriale integrato nell’ambito della componente 4. I programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l’intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.

Motivazione

Il Comitato delle regioni è favorevole al mantenimento di tutte le attuali attività di cooperazione interregionale all’interno della componente 4, con l’aggiunta della cooperazione su progetti specifici intesi a sviluppare soluzioni innovative, di aumento di scala e di trasferibilità a più regioni che presentano gli stessi svantaggi strutturali.

Tramite la componente 4, la cooperazione territoriale europea deve continuare a sostenere lo sviluppo territoriale integrato previsto all’interno della suddetta componente, contrariamente alla proposta della Commissione di riservare tale opportunità esclusivamente all’«iniziativa urbana europea» prevista dal regolamento FESR.

Il Comitato accoglie con grande favore l’istituzione della nuova iniziativa concernente gli investimenti interregionali in materia di innovazione, che succede all’iniziativa Vanguard e che si concentrerà soprattutto sulle regioni con dimensioni, potenziale di sviluppo e capacità tecnico-economiche superiori rispetto alla maggior parte delle regioni europee.

Emendamento 6

Dopo il considerando 24, inserire il seguente nuovo considerando.

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(24 bis)

Nell’ambito della riduzione degli oneri amministrativi, la Commissione, gli Stati membri e le regioni dovranno collaborare strettamente per semplificare la gestione e la notifica degli aiuti di Stato. Sarebbe altresì opportuno valutare se in linea generale sia almeno possibile esentare le misure nell’ambito della cooperazione interregionale dagli obblighi della legislazione europea in materia di aiuti di Stato.

Motivazione

Allo scopo di semplificare la gestione dei fondi, nella fase di programmazione e di gestione è necessario ricorrere al processo di semplificazione della gestione dei fondi, avviato negli ultimi anni e culminato nelle nuove proposte di regolamento.

Emendamento 7

Dopo il considerando 35, inserire il seguente nuovo considerando.

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(35 bis)

La promozione della cooperazione territoriale europea (CTE) ha rappresentato per molti anni una delle principali priorità della politica di coesione dell’UE. Disposizioni specifiche sugli aiuti regionali per gli investimenti da parte di imprese di qualsiasi dimensione sono inoltre previste negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e nella sezione «aiuti a finalità regionale» del RGEC. Essendo compatibili con il mercato unico, gli aiuti a favore della CTE devono essere esclusi dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Motivazione

La cooperazione territoriale rafforza il mercato unico. La completa soppressione degli obblighi di notifica ancora richiesti per alcuni tipi di aiuti di Stato costituirebbe un ulteriore elemento di semplificazione.

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 1 —

Articolo 1 —

Oggetto e ambito di applicazione

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri all’interno dell’Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d’oltremare («PTOM»).

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri all’interno dell’Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d’oltremare («PTOM») e gruppi di paesi terzi riuniti in organizzazioni regionali .

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche, geograficamente lontane dall’Europa continentale, mantengono rapporti di cooperazione con paesi terzi riuniti in organizzazioni regionali; la cooperazione non si limita ai paesi terzi limitrofi.

Emendamento 9

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 2

Articolo 2

Definizioni

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«beneficiario dell’IPA»: un paese o territorio tra quelli elencati all’allegato I del regolamento (UE) [IPA III];

1)

«beneficiario dell’IPA»: un paese o territorio tra quelli elencati all’allegato I del regolamento (UE) [IPA III];

2)

«paese terzo»: paese che non è uno Stato membro dell’Unione e che non riceve sostegno dai fondi Interreg;

2)

«paese terzo»: paese che non è uno Stato membro dell’Unione e che non riceve sostegno dai fondi Interreg;

3)

«paese partner»: un beneficiario dell’IPA o un paese o territorio che rientra nella «zona geografica del vicinato» figurante nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) [NDICI] e la Federazione russa, e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione;

3)

«paese partner»: un beneficiario dell’IPA o un paese o territorio che rientra nella «zona geografica del vicinato» figurante nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) [NDICI] e la Federazione russa, e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione;

4)

«entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti.

4)

«entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica , compresa un’euroregione o un altro raggruppamento di enti territoriali, costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti.

2.   Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l’autorità di gestione», mentre quando le disposizioni fanno riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento deve essere inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg».

2.   Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l’autorità di gestione», mentre quando le disposizioni fanno riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento deve essere inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg».

Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ai «Fondi» elencati [all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a),] di detto regolamento o al «FESR», deve intendersi che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ai «Fondi» elencati [all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a),] di detto regolamento o al «FESR», deve intendersi che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

Motivazione

In questo punto è necessario includere anche le euroregioni, così come altri raggruppamenti di enti territoriali.

Emendamento 10

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 3

Articolo 3

Componenti dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Componenti dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sostengono le seguenti componenti:

Nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sostengono le seguenti componenti:

1)

la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato (componente 1):

1)

la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima fra regioni frontaliere per promuovere lo sviluppo regionale integrato (componente 1):

 

a)

cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all’articolo 4, paragrafo 3;

 

a)

cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all’articolo 4, paragrafo 3;

 

b)

cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:

 

b)

cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:

 

 

i)

beneficiari dell’IPA; o

ii)

paesi partner sostenuti dall’NDICI; o

iii)

la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione nella cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall’NDICI;

 

 

i)

beneficiari dell’IPA; o

ii)

paesi partner sostenuti dall’NDICI; o

iii)

la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione nella cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall’NDICI;

2)

la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e in Groenlandia di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale («componente 2» ; se riferita alla sola cooperazione transnazionale: «componente 2 A»; se riferita alla sola cooperazione marittima: «componente 2B») ;

2)

la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e in Groenlandia di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale («componente 2»);

3)

la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o con più di questi soggetti, per facilitarne l’integrazione regionale nel loro vicinato («componente 3»);

3)

la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o con gruppi di paesi terzi riuniti in organizzazioni regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l’integrazione regionale nel loro vicinato («componente 3»);

4)

la cooperazione interregionale per rafforzare l’efficacia della politica di coesione («componente 4»), promuovendo:

4)

la cooperazione interregionale per rafforzare l’efficacia della politica di coesione («componente 4»), promuovendo:

 

a)

lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità relativamente a:

 

a)

lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità relativamente a:

 

 

i)

l’attuazione dei programmi Interreg;

 

 

i)

l’attuazione dei programmi Interreg;

 

 

ii)

l’attuazione dei programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», con particolare riguardo per le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

 

 

ii)

lo sviluppo di capacità tra partner in tutta l’Unione in relazione a:

l’attuazione dei programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», con particolare riguardo per le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

l’individuazione, la diffusione e il trasferimento di buone pratiche nelle politiche di sviluppo regionale e, in particolare, nei programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita»;

l’individuazione, la diffusione e il trasferimento delle buone pratiche in materia di sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti urbani-rurali;

 

 

iii)

la costituzione, il funzionamento e l’uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

 

 

iii)

la costituzione, il funzionamento e l’uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

 

b)

l’analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale;

 

b)

l’analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale.

5)

gli investimenti interregionali in materia di innovazione, mediante la commercializzazione e l’espansione dei progetti interregionali nel settore dell’innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee («componente 5»).

 

Motivazione

Il Comitato delle regioni è favorevole a reintrodurre la cooperazione transfrontaliera marittima all’interno della componente 1 e di rafforzare le altre componenti. Si propone di sopprimere il termine «limitrofe» nel punto 1. Il fatto che la cooperazione transfrontaliera interesserà le regioni di livello NUTS 3 può interferire con le attuali caratteristiche geografiche di alcuni programmi transfrontalieri, riducendone la portata alle sole regioni limitrofe di livello NUTS 3.

Emendamento 11

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 4

Articolo 4

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera e marittima

1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell’Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner.

1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima , le regioni dell’Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner , fatti salvi gli adeguamenti eventualmente necessari a garantire la coerenza e la continuità dei settori del programma di cooperazione stabiliti per il periodo di programmazione 2014-2020 .

2.   Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime collegate sul mare da un collegamento permanente .

2.   Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime connesse tramite collegamenti marittimi, ferroviari, aerei o stradali .

3.   I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra e Monaco.

3.   I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra , San Marino e Monaco.

4.    Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell’IPA III o dell’NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell’IPA III o dell’NDICI.

4.     Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera marittima per il periodo di programmazione 2014-2020, gli adeguamenti per i 18 programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti per tale periodo di programmazione (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën, Botnia-Atlantica, Central Baltic, Estonia-Lettonia, Manche-Channel, Guadeloupe-Martinique-Organisation des Etats de la Caraïbe orientale, Mayotte/Comoros/Madagascar, Germania-Danimarca, Grecia-Cipro, Grecia-Italia, Grecia-Italia, Irlanda-Regno Unito (Ireland Wales), Italia-Croazia, Italia-Francia (Maritime), Italia-Malta, Madera-Azzorre-Canarie (MAC), Regno Unito-Irlanda (Ireland-North Ireland-Scotland), Öresund-Kattegat-Skagerrak, South Baltic) saranno realizzati di comune accordo con gli Stati, le regioni e gli altri enti territoriali interessati.

 

5.    Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell’IPA III o dell’NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell’IPA III o dell’NDICI.

Motivazione

Il Comitato delle regioni è favorevole a reintrodurre la cooperazione transfrontaliera marittima all’interno della componente 1. Propone inoltre di eliminare l’arbitrario criterio che prevede la presenza di un ponte per attuare la cooperazione transfrontaliera marittima. Facendo appello al principio di sussidiarietà, la definizione delle zone di cooperazione transfrontaliera deve avvenire in consultazione con gli Stati membri, le regioni e gli altri enti territoriali interessati, onde garantire continuità e coerenza con i programmi esistenti.

Emendamento 12

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 7

Articolo 7

Copertura geografica per la cooperazione interregionale e per gli investimenti interregionali in materia di innovazione

Copertura geografica per la cooperazione interregionale

1.   Per qualunque programma Interreg della componente 4 o per gli investimenti interregionali in materia di innovazione della componente 5 , è ammesso al sostegno del FESR l’intero territorio dell’Unione.

1.   Per qualunque programma Interreg della componente 4, è ammesso al sostegno del FESR l’intero territorio dell’Unione.

2.   I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

2.   I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

I paesi terzi possono contribuire al finanziamento mediante entrate con destinazione specifica esterne.

Motivazione

Tutti gli aspetti riguardanti gli investimenti interregionali in materia di innovazione saranno oggetto di un capitolo specifico all’interno del presente regolamento. Questo emendamento intende chiarire che i paesi terzi possono partecipare alla componente 4 contribuendo al suo finanziamento mediante entrate con destinazione specifica esterne. Il CdR è favorevole a includere il contributo finanziario del Regno Unito mediante entrate con destinazione specifica esterne per la componente 4 (cooperazione interregionale) e 5 (investimenti interregionali in materia di innovazione) e a mantenere la partecipazione degli enti locali e regionali dei paesi terzi nella stessa forma.

Emendamento 13

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 9

Articolo 9

Risorse del FESR per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

Risorse del FESR per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

1.     Le risorse del FESR a favore dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano a 8 430 000 000 EUR delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all’articolo [102, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

1.     Il 3 % del totale delle risorse disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo 2021-2027 (per un totale di 10 000 000 000 EUR ) sarà prelevato dalle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all’articolo [ 104 , paragrafo 7 ,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] , per finanziare le componenti da 1 a 4 .

2.   Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:

2.   Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:

a)

52,7  % (vale a dire, un totale di 4 440 000 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1);

a)

72,3  % (vale a dire, un totale di 7 236 000 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima (componente 1);

b)

31,4  % (vale a dire, un totale di 2 649 900 000 EUR) per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima (componente 2);

b)

19,2  % (vale a dire, un totale di 1 929 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale (componente 2);

c)

3,2  % (vale a dire, un totale di 270 100 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3);

c)

2,9  % (vale a dire, un totale di 272 000 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3);

d)

1,2  % (vale a dire, un totale di 100 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale (componente 4);

d)

5,6  % (vale a dire, un totale di 563 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale (componente 4).

e)

11,5  % (vale a dire, un totale di 970 000 000 EUR) per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (componente 5).

 

3.   La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti 1, 2 e 3, ripartiti per anno.

3.   La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti 1, 2 e 3, ripartiti per anno.

Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della dimensione della popolazione nelle seguenti regioni:

Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della dimensione della popolazione nelle seguenti regioni:

a)

le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 e quelle regioni di livello NUTS 3 per la componente 2B elencate nell’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;

a)

le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 elencate nell’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;

b)

le regioni di livello NUTS 2 per le componenti 2A e 3.

b)

le regioni di livello NUTS 2 per le componenti 2 e 3.

4.   Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti 1, 2 e 3 da una di tali componenti a una o più delle altre.

4.   Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti 1, 2 e 3 da una di tali componenti a una o più delle altre.

 

Per i programmi di cooperazione transfrontaliera e marittima per cui è prevista una riduzione dei finanziamenti nel periodo 2021-2027, gli Stati membri interessati devono stanziare fondi FESR dalle rispettive dotazioni nazionali per garantire che tali programmi continuino a ricevere almeno i 2/3 dei finanziamenti del periodo 2014-2020.

5.   Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.

5.   Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro , previa consultazione degli enti locali e regionali, notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.

Motivazione

Si tratta di un emendamento conseguente all’aumento di bilancio proposto dai relatori del CdR all’articolo 104, paragrafo 7 del nuovo regolamento dell’UE sulle disposizioni comuni, per finanziare le attività di cooperazione previste dal suddetto regolamento passando dal 2,5 % al 3,3 % del totale delle risorse disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi. Di questo 3,3 % il CdR propone di destinare il 3 % alle attività tradizionali della cooperazione territoriale europea (componenti 1, 2 e 4) e alla nuova componente 3. La proposta è di riprodurre la ripartizione già prevista nell’attuale periodo di programmazione, ossia circa il 75 % per la cooperazione transfrontaliera, compresa la cooperazione transfrontaliera marittima, il 20 % per la cooperazione transnazionale e circa il 5 % per la cooperazione interregionale allargata.

Il restante 0,3 % sarebbe destinato agli investimenti interregionali in materia d’innovazione, tenendo comunque conto della specificità di questa nuova iniziativa, che a nostro avviso merita un capitolo a parte all’interno del presente regolamento.

Emendamento 14

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 11

Articolo 11

Elenco delle risorse dei programmi Interreg

Elenco delle risorse dei programmi Interreg

1.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, dell’intero sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 63, paragrafo 2.

1.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, dell’intero sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 63, paragrafo 2.

2.   Tale atto di esecuzione contiene anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, suddivisi per Stato membro e per strumento di finanziamento esterno dell’Unione.

2.   Tale atto di esecuzione contiene anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, suddivisi per Stato membro e per strumento di finanziamento esterno dell’Unione.

 

3.     Gli Stati membri comunicano il modo in cui gli enti locali e regionali, nonché gli altri soggetti interessati, sono stati coinvolti nell’elaborazione dei programmi, ai sensi dell’articolo 6, relativo al partenariato e alla governance a più livelli, del regolamento sulle disposizioni comuni.

Emendamento 15

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 13

Articolo 13

Tassi di cofinanziamento

Tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 70 % , tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3 , sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato dell’85 % , in modo particolare per quanto concerne i programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3 e i piccoli progetti previsti agli articoli da 16 a 26 e nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

Motivazione

Il CdR chiede di mantenere un tasso di cofinanziamento dell’85 % per tutti i progetti o almeno per i progetti interregionali di minori dimensioni, con particolare riferimento ai piccoli progetti di cui agli articoli da 16 a 26.

Emendamento 16

Articolo 14, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   Nel quadro delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche sostenere l’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg», in particolare mediante le seguenti azioni:

4.   Nel quadro delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche sostenere l’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg», in particolare mediante le seguenti azioni:

a)

nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2B :

a)

nel quadro dei programmi Interreg della componente 1:

 

i)

il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi;

 

i)

il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi;

 

ii)

il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini e istituzioni, in particolare con l’intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere;

 

ii)

il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini e istituzioni, in particolare con l’intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere , sviluppando la fiducia reciproca, in particolare mediante l’incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone ;

b)

nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3: il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi;

b)

nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3: il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi;

c)

nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a quanto indicato alle lettere a) e b): lo sviluppo della fiducia reciproca, in particolare mediante l’incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone, il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche;

c)

nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a quanto indicato alle lettere a) e b): lo sviluppo della fiducia reciproca, in particolare mediante il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche;

Motivazione

Lo sviluppo della fiducia reciproca e l’incentivazione di progetti che prevedono contatti tra persone sono azioni importanti per la cooperazione transfrontaliera non solo esterna ma anche interna, che dovrebbero essere apertamente sostenute.

Emendamento 17

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 15

Articolo 15

Concentrazione tematica

Concentrazione tematica

1.    Almeno il 60 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica destinato a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato ripartendolo su un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all’articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

1.    Un massimo del 60 % delle dotazioni del FESR a livello nazionale e regionale e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica destinato a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato ripartendolo su un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all’articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

2.   Un ulteriore 15 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato all’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg» o all’obiettivo esterno specifico dell’Interreg «Un’Europa più sicura».

2.   Un ulteriore massimo del 15 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 può essere assegnato all’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg» e/ o all’obiettivo esterno specifico dell’Interreg «Un’Europa più sicura». Questa percentuale può superare il massimo del 15 % quando i soggetti coinvolti nei negoziati relativi al programma lo ritengano necessario.

 

I progetti nell’ambito dell’obiettivo «Una migliore gestione dell’Interreg» possono anche essere finanziati a norma del regolamento (UE) 2018/XXX [che istituisce il programma di sostegno alle riforme]. In tal caso, il regolamento (UE) 2018/XXX[CTE] fungerà da capofila.

3.   Quando un programma Interreg della componente  2A sostiene una strategia macroregionale, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica sono programmate a favore degli obiettivi di tale strategia.

3.   Quando un programma Interreg della componente  2 sostiene una strategia macroregionale, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica sono programmate a favore degli obiettivi di tale strategia.

4.   Quando un programma Interreg della componente 2B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70 % delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica sono assegnate agli obiettivi di tale strategia.

4.   Quando un programma Interreg della componente 1 sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70 % delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica sono , di norma, assegnate agli obiettivi di tale strategia. Di comune accordo con la Commissione, potranno essere stabilite percentuali diverse.

5.   Per i programmi Interreg della componente 4, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse dall’assistenza tecnica sono assegnate ripartendole sull’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg».

5.   Per i programmi Interreg della componente 4, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse dall’assistenza tecnica sono assegnate ripartendole sull’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg».

Motivazione

Non è corretto chiedere a tutte le regioni d’Europa di assegnare la stessa percentuale fissa all’obiettivo «Una migliore gestione dell’Interreg», oltre all’assistenza tecnica.

Tuttavia, le regioni che desiderino ricorrere alla cooperazione territoriale europea quale strumento per promuovere la buona governance e le riforme strutturali, devono poter beneficiare del sostegno supplementare del nuovo programma di sostegno alle riforme.

Il CdR è favorevole a che le strategie macroregionali siano sostenute dalle componenti 1 e 2.

Emendamento 18

Inserire un nuovo capo dopo il capo II

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

CAPO III

Investimenti interregionali in materia di innovazione

Articolo 15 bis

Investimenti interregionali in materia di innovazione

1.     Lo 0,3  % del totale delle risorse disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo 2021-2027 (per un totale di 970 000 000 EUR) è assegnato agli investimenti interregionali in materia d’innovazione e sarà destinato alla commercializzazione e all’espansione dei progetti interregionali nel settore dell’innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee. I fondi supplementari provenienti da Orizzonte Europa [proposta di regolamento (UE) 2018/XXX] possono essere trasferiti al bilancio direttamente o tramite il metodo del fondo capofila.

2.     Gli investimenti interregionali in materia di innovazione sono destinati alle seguenti attività:

a)

la commercializzazione e l’aumento di scala dei progetti comuni nel settore dell’innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee;

b)

l’aggregazione di ricercatori, imprese, società civile e pubbliche amministrazioni coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente stabilite a livello nazionale o regionale;

c)

i progetti pilota per individuare o sperimentare nuove soluzioni di sviluppo regionale e locale basate su strategie di specializzazione intelligente;

d)

gli scambi di esperienze in materia di innovazione, nell’intento di trarre vantaggio dalle esperienze acquisite nel settore dello sviluppo regionale o locale.

3.     Per quanto riguarda gli investimenti interregionali in materia di innovazione, è ammesso al sostegno del FESR l’intero territorio dell’Unione.

4.     Gli investimenti interregionali in materia di innovazione sono elaborati e presentati in regime di gestione diretta.

5.     Nel rispetto del principio di coesione territoriale europea, le regioni che si trovano al di sotto della media dello «European Regional Competitiveness Index» (indice europeo di competitività regionale) 2013-2016, quelle di cui all’articolo 174 e le regioni ultraperiferiche potranno beneficiare, nel quadro del dispositivo degli investimenti interregionali in materia di innovazione, di un tasso di cofinanziamento FESR maggiorato che può andare dall’85 % al 100 %. Questo incentivo a favorire gli investimenti interregionali in materia di innovazione nelle regioni con svantaggi strutturali deve:

a)

consentire a tali regioni di sviluppare congiuntamente progetti d’investimento nel settore dell’innovazione ad elevato potenziale di trasferimento e di replicabilità in altri territori che presentano gli stessi svantaggi strutturali;

b)

essere orientato alla promozione di processi di innovazione all’interno delle economie regionali che soffrono di svantaggi geografici e demografici strutturali, alla valorizzazione delle risorse locali, al sostegno all’uso delle energie rinnovabili, al trattamento dei rifiuti, alla gestione delle risorse idriche, alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonché alla creazione di un’economia circolare, tenuto conto che in tale contesto il termine «innovazione» indica l’innovazione tecnologica, organizzativa, sociale e ambientale.

c)

consentire a queste regioni di appoggiarsi su piattaforme tecnologiche gestite da regioni più competitive, in modo da garantire il trasferimento interregionale di tecnologie e conoscenze e contribuire ad una maggiore integrazione interregionale.

6.     I paesi terzi possono partecipare a condizione che contribuiscano al finanziamento mediante entrate con destinazione specifica esterne.

Motivazione

Sebbene l’istituzione degli investimenti interregionali in materia di innovazione sia una delle novità più positive del nuovo periodo di programmazione, si tratta comunque di uno strumento molto diverso dalla cooperazione territoriale europea. Per tale motivo e per sottolinearne l’importanza specifica, il CdR propone di elaborare per gli investimenti interregionali in materia di innovazione un capitolo e un articolo specifici che riuniscano le diverse disposizioni disseminate all’interno della proposta di regolamento.

Il CdR propone inoltre di aumentarne la dotazione di bilancio ricorrendo a una riserva specifica pari allo 0,3 % del bilancio della politica di coesione e consentendo trasferimenti supplementari. Infine, allo scopo di rispettare il principio della coesione territoriale europea, una parte delle risorse dovrà essere destinata alle regioni che non hanno ancora raggiunto una posizione di rilievo all’interno dell’UE in materia di innovazione.

Inoltre, per evitare di accrescere le disparità tra regioni in termini di innovazione e di competitività, è necessario promuovere l’innovazione nei territori soggetti a forti vincoli e/o che presentano un grado di competitività inferiore a quello della media dell’UE.

Nella presente proposta si concretizzano, nell’ambito del regolamento sulla cooperazione territoriale europea, le raccomandazioni contenute, tra gli altri, nei pareri di Maupertuis (2017), Herrera Campo (2016), Osvald (2012) e Karácsony (2018).

Emendamento 19

Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 16

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

1.   L’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta , e della componente 5 che è attuata in regime di gestione diretta o indiretta .

1.   L’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta.

2.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1o gennaio 2021 — 31 dicembre 2027.

2.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1o gennaio 2021 — 31 dicembre 2027.

3.   Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all’articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

I paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti, ove applicabile, coinvolgono anche i partner del programma equivalenti a quelli di cui in detto articolo.

3.   Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all’articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

I paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti, ove applicabile, coinvolgono anche i partner del programma equivalenti a quelli di cui in detto articolo.

 

All’atto della preparazione dei programmi Interreg collegati a strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma devono tenere conto delle priorità tematiche di tali strategie, nonché consultare le parti interessate.

4.   Lo Stato membr o che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più nove mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti.

4.   Lo Stato membr o che ospita la futura autorità di gestione presenta alla Commissione uno o più programmi Interreg alla rispettiva frontiera terrestre o marittima entro [data di entrata in vigore più nove mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti.

Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei mesi dopo l’adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell’articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell’atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei mesi dopo l’adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell’articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell’atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

5.   Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l’attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l’impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.

5.   Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l’attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l’impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.

In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, paesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull’eventuale contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale .

In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, paesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull’eventuale contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM o più programmi Interreg alla frontiera terrestre o marittima interessata .

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 62 al fine di modificare l’allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 62 al fine di modificare l’allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.

Motivazione

Per garantire la coerenza tra le diverse attività di cooperazione transfrontaliera, occorre introdurre il principio del partenariato. Il CdR è favorevole a reintrodurre la cooperazione transfrontaliera marittima all’interno della componente 1.

Emendamento 20

Articolo 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 19

Articolo 19

Modifica dei programmi Interreg

Modifica dei programmi Interreg

1.   Lo Stato membro che ospita l’autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l’effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.

1.   Lo Stato membro che ospita l’autorità di gestione può , previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all’articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni, presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l’effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.

2.   La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

2.   La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

4.   La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre sei mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro.

4.   La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre sei mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro.

5.   Durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3 % del bilancio del programma ad un’altra priorità dello stesso programma Interreg.

5.   Durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3 % del bilancio del programma ad un’altra priorità dello stesso programma Interreg , previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all’articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni .

Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.

Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.

Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. I trasferimenti avvengono tuttavia nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L’autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all’articolo 17, paragrafo 4), lettera g), punto ii).

Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. I trasferimenti avvengono tuttavia nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L’autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all’articolo 17, paragrafo 4), lettera g), punto ii).

6.   Non è prescritta l’approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma Interreg. L’autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.

6.   Non è prescritta l’approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma Interreg. L’autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.

Motivazione

Le modifiche apportate ai programmi devono garantire il rispetto del principio del partenariato.

Emendamento 21

Articolo 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 24

Articolo 24

Fondi per piccoli progetti

Fondi per piccoli progetti

1.   Il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione ad un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15 % della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importo.

1.   Il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione ad un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15 % della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importo. Nell’ambito di un programma Interreg possono essere creati diversi fondi per piccoli progetti.

I destinatari finali nell’ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»).

I destinatari finali nell’ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»).

2.   Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un’entità giuridica transfrontaliera o un GECT.

2.   Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un’entità giuridica transfrontaliera, un GECT , un’euroregione, un soggetto giuridico di una regione ultraperiferica o un altro raggruppamento di diversi enti territoriali .

3.   Il documento che stabilisce le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti, stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all’articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:

3.   Il documento che stabilisce le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti, stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all’articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:

a)

stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;

a)

stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;

b)

applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi tali da evitare conflitti di interesse;

b)

applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi tali da evitare conflitti di interesse;

c)

valuti le domande di sostegno;

c)

valuti le domande di sostegno;

d)

selezioni i progetti e fissi l’importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;

d)

selezioni i progetti e fissi l’importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;

e)

sia responsabile dell’attuazione dell’operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all’allegato [XI] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

e)

sia responsabile dell’attuazione dell’operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all’allegato [XI] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

f)

renda disponibile al pubblico l’elenco dei destinatari finali che beneficiano dell’operazione.

f)

renda disponibile al pubblico l’elenco dei destinatari finali che beneficiano dell’operazione.

Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni dell’articolo 35.

Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni dell’articolo 35.

4.   La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell’autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all’articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

4.   La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell’autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all’articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

5.   I costi di personale e i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondo per piccoli progetti non supera il 20 % del costo totale ammissibile del fondo per piccoli progetti in questione.

5.   I costi di personale e i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondo per piccoli progetti non supera il 20 % del costo totale ammissibile del fondo per piccoli progetti in questione.

6.   Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

6.   Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari. I controlli e gli audit nazionali supplementari dovrebbero rispettare questo principio dei costi semplificati e non imporre al beneficiario di fornire i documenti giustificativi relativi a tutti i costi di un progetto.

Quando si ricorre al finanziamento forfettario, le categorie di costi cui si applicano le percentuali forfettarie possono essere rimborsate conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Quando si ricorre al finanziamento forfettario, le categorie di costi cui si applicano le percentuali forfettarie possono essere rimborsate conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Emendamento 22

Articolo 26

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 26

Articolo 26

Assistenza tecnica

Assistenza tecnica

1.   L’assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell’articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi.

1.   L’assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell’articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi.

2.   Le percentuali del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione da rimborsare per l’assistenza tecnica sono le seguenti:

2.   Le percentuali del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione da rimborsare per l’assistenza tecnica sono le seguenti:

a)

per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 6 % ;

a)

per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 8 % ;

b)

per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall’IPA III CBC o dall’NDICI CBC: 10 %;

b)

per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall’IPA III CBC o dall’NDICI CBC: 10 %;

c)

per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione: 7 % .

c)

per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione: 8;

 

d)

per i programmi Interreg della componente 3, per il FESR: 10 % .

3.   Per i programmi Interreg con una dotazione totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l’importo derivante dall’applicazione della percentuale per l’assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.

3.   Per i programmi Interreg con una dotazione totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l’importo derivante dall’applicazione della percentuale per l’assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.

4.   Per i programmi Interreg la cui dotazione totale è inferiore a 30 000 000 EUR, l’importo necessario per l’assistenza tecnica espresso in EUR e la derivante percentuale sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato.

4.   Per i programmi Interreg la cui dotazione totale è inferiore a 30 000 000 EUR, l’importo necessario per l’assistenza tecnica espresso in EUR e la derivante percentuale sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato.

Emendamento 23

Articolo 45

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 45

Articolo 45

Funzioni dell’autorità di gestione

Funzioni dell’autorità di gestione

1.   L’autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli [66], [68] e [69] del regolamento (UE) [nuovo CPR], ad eccezione della selezione delle operazioni, di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 67, e dei pagamenti ai beneficiari, di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b). Tali funzioni sono svolte nell’insieme del territorio interessato da tale programma, fatte salve le deroghe previste al capo VIII del presente regolamento.

1.   L’autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli [66], [68] e [69] del regolamento (UE) [nuovo CPR], ad eccezione della selezione delle operazioni, di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 67, e dei pagamenti ai beneficiari, di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b). Tali funzioni sono svolte nell’insieme del territorio interessato da tale programma, fatte salve le deroghe previste al capo VIII del presente regolamento.

2.   Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l’autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale che tiene conto del partenariato del programma.

Il segretariato congiunto assiste l’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell’ambito dei programmi Interreg, assistendo altresì i beneficiari e i partner nell’attuazione delle operazioni.

2.   Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l’autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale che tiene conto del partenariato del programma.

Il segretariato congiunto assiste l’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell’ambito dei programmi Interreg, assistendo altresì i beneficiari e i partner nell’attuazione delle operazioni.

3.    In deroga all’articolo [70, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l’importo delle spese pagate in una valuta diversa è convertito in euro da ciascun partner al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state presentate per verifica all’autorità di gestione conformemente all’articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.

3.     Qualora l’autorità di gestione non effettui verifiche di gestione di cui [all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a)] del regolamento (UE) [nuovo CPR] in tutta l’area del programma, ciascuno Stato membro e, se del caso, qualsiasi paese terzo, paese partner o PTOM partecipante al programma Interreg, designa l’organo o la persona responsabile dell’esecuzione di tali verifiche, in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (i «controllori»).

 

4.    In deroga all’articolo [70, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l’importo delle spese pagate in una valuta diversa è convertito in euro da ciascun partner al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state presentate per verifica all’autorità di gestione conformemente all’articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.

Motivazione

Si tratta di una soluzione alternativa, qualora la soppressione del paragrafo 6 dell’articolo 44 non venga approvata, per la questione dei controllori, per assicurare che i sistemi attuali per le verifiche di gestione, utilizzati in alcuni programmi da tre periodi di programmazione, non debbano essere aboliti.

Emendamento 24

Articolo 49

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 49

Articolo 49

Pagamento e prefinanziamento

Pagamento e prefinanziamento

1.   Il sostegno del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

1.   Il sostegno del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

2.   La Commissione versa un prefinanziamento sulla base del sostegno totale di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione che approva ciascun programma Interreg ai sensi dell’articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come in appresso descritto e prima del 1o luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell’anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l’adozione di tale decisione:

2.   La Commissione versa un prefinanziamento sulla base del sostegno totale di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione che approva ciascun programma Interreg ai sensi dell’articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come in appresso descritto e prima del 1o luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell’anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l’adozione di tale decisione:

a)

2021: 1 % ;

a)

2021: 2 % ;

b)

2022: 1 % ;

b)

2022: 0,8  % ;

c)

2023: 1 % ;

c)

2023: 0,8  % ;

d)

2024: 1 % ;

d)

2024: 0,8  % ;

e)

2025: 1 % ;

e)

2025: 0,8  % ;

f)

2026: 1 % ;

f)

2026: 0,8  % ;

3.   Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall’IPA III-CBC o dall’NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

3.   Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall’IPA III-CBC o dall’NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio.

Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio.

Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell’ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un’entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma.

Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell’ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un’entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma.

Motivazione

Il CdR propone di raddoppiare la percentuale del prefinanziamento nel primo anno del periodo di programmazione, allo scopo di favorire l’avvio dei programmi. Tale aumento è compensato da un’equivalente riduzione negli anni successivi.

Emendamento 25

Articolo 61

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 61

Investimenti interregionali in materia di innovazione

Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere investimenti interregionali in materia di innovazione, come stabilito all’articolo 3, punto 5, che riuniscono ricercatori, aziende, società civile e amministrazioni pubbliche coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente istituite a livello nazionale o regionale.

 

Motivazione

Data l’importanza e la specificità degli investimenti interregionali in materia di innovazione, il CdR propone di dedicare loro un capitolo a parte.

Emendamento 26

Nuovo articolo dopo l’articolo 62

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Articolo 62 bis

Esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE

Gli aiuti ai progetti in materia di cooperazione territoriale europea sono esclusi dai controlli sugli aiuti di Stato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Motivazione

La cooperazione territoriale rafforza il mercato unico. La completa soppressione degli obblighi di notifica ancora richiesti per alcuni tipi di aiuti di Stato costituirebbe un ulteriore elemento di semplificazione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con grande favore la presentazione del nuovo regolamento sulla cooperazione territoriale europea (CTE) per il periodo di programmazione 2021-2027 e si compiace della visibilità offerta a questa fondante politica dell’Unione tramite un regolamento specifico, pur mantenendo il finanziamento a titolo del FESR;

2.

si compiace, inoltre, della decisione di includere nel regolamento CTE, nel quadro di un importante sforzo di semplificazione e sinergia, i regolamenti che disciplinano i futuri strumenti di finanziamento esterno dell’UE;

3.

è favorevole al nuovo meccanismo inteso a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero e sottolinea che la cooperazione territoriale europea deve fornire il proprio sostegno (1) a questo nuovo meccanismo;

4.

accoglie con grande favore il riconoscimento delle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche (RUP) tramite la nuova componente 3;

5.

sostiene, inoltre, con vigore l’istituzione degli investimenti interregionali in materia di innovazione, come definita nell’ambito della componente 5;

6.

deplora la proposta dalla Commissione di ridurre la dotazione di bilancio della cooperazione territoriale europea di 1 847 milioni di EUR (a prezzi costanti del 2018) (–18 %); sottolinea che questa riduzione è quasi il doppio rispetto alla riduzione di bilancio conseguente alla Brexit e riduce la percentuale destinata alla cooperazione territoriale europea nell’ambito del bilancio della politica di coesione, che passa dal 2,75 % al 2,5 %;

7.

si rammarica del fatto che la componente 1 «cooperazione transfrontaliera» (senza la cooperazione marittima) si riduca di 3 171 milioni di EUR (-42 %) e che la componente 4 «cooperazione interregionale» tradizionale (Interreg Europe, URBACT, ESPON, INTERACT) si riduca di 474 milioni di EUR (–83 %);

8.

sottolinea l’importanza del programma Interreg, che si è rivelato indispensabile per molte amministrazioni regionali, sia per lo scambio di competenze e di buone pratiche per affrontare sfide importanti, ma anche per stabilire contatti umani tra gli enti regionali e promuovere in tal modo l’identità europea; osserva che ciò non si riflette in maniera sufficiente nelle attuali proposte;

9.

è contrario al passaggio della cooperazione transfrontaliera marittima dalla componente 1 («cooperazione transfrontaliera») alla componente 2 («cooperazione transnazionale»); rileva che sebbene tale trasferimento determini un aumento della dotazione di bilancio della componente 2 (cooperazione transnazionale) di 558 milioni di EUR (+ 27 %), vi è il forte rischio che la cooperazione transfrontaliera marittima si disperda nel più ampio contesto della cooperazione transnazionale;

10.

ritiene arbitraria la proposta della Commissione, contenuta nell’allegato XXII del regolamento sulle disposizioni comuni, di attribuire priorità alla dotazione di bilancio soltanto per le regioni frontaliere in cui almeno la metà della popolazione risiede entro i 25 km dalla frontiera, e pertanto la respinge integralmente;

11.

accoglie con grande favore la proposta dei relatori che si sono occupati del regolamento sulle disposizioni comuni (2), di modificare gli stanziamenti previsti all’articolo 104, paragrafo 7 di detto regolamento per aumentare la dotazione di bilancio della cooperazione territoriale tradizionale (componenti 1 e 4) fino al 3 % del bilancio destinato alla coesione e di accantonare una riserva specifica aggiuntiva pari allo 0,3 % del bilancio di coesione per gli investimenti interregionali in materia di innovazione; sottolinea che tale approccio è simile a quello del Parlamento (3). Sostiene che l’aumento degli stanziamenti deve riguardare anche la componente 3;

12.

ritiene che questa nuova iniziativa a favore degli investimenti interregionali in materia di innovazione, che succede alle precedenti azioni innovative del FESR e all’iniziativa Vanguard, presenti un forte valore aggiunto e, data la sua specificità rispetto alla cooperazione territoriale europea tradizionale (componente 1 e 4), meriti un trattamento privilegiato all’interno del regolamento e una dotazione di bilancio specifica;

13.

evidenzia la necessità di rafforzare le sinergie tra gli investimenti interregionali in materia di innovazione e Orizzonte Europa (4);

14.

ribadisce che se è vero che gli investimenti interregionali in materia di innovazione devono privilegiare l’eccellenza, è altrettanto vero che devono anche rafforzare la coesione territoriale, agevolando la partecipazione delle regioni meno innovative alla dinamica di innovazione interregionale europea;

15.

propone, in seguito alle richieste formulate in diversi pareri del CdR (5), di varare un’iniziativa che consenta alle regioni più vulnerabili di cui all’articolo 174 TFUE di mettere a punto in modo cooperativo progetti di investimento innovativi con un elevato potenziale in termini di espansione, trasferimento e replicabilità in altri territori interessati dagli stessi vincoli strutturali;

16.

sollecita una maggiore coerenza tra i diversi programmi di cooperazione territoriale europea. Se del caso, i programmi di cooperazione transnazionale collegati a una strategia macroregionale o ad un bacino marittimo dovranno adottare priorità coerenti e convergenti con le priorità relative alle strategie macroregionali o ai bacini marittimi che li riguardano;

17.

si compiace delle misure volte a semplificare la gestione dei fondi, in linea con le raccomandazioni del gruppo ad alto livello e con diversi pareri del CdR (6);

18.

accoglie con favore l’introduzione di modalità di gestione adattate ai piccoli progetti di cui agli articoli da 16 a 26 e in particolare l’inserimento di un articolo specifico (articolo 24) sul fondo per piccoli progetti, come proposto nel parere del Comitato in materia (7). Questi piccoli progetti o progetti «people-to-people» sono infatti essenziali per l’integrazione europea e la scomparsa delle barriere di confine visibili e invisibili e accrescono il valore aggiunto europeo di tale dispositivo. È inoltre d’accordo che il beneficiario di questi piccoli progetti sia un’entità giuridica transfrontaliera, un soggetto giuridico di una regione ultraperiferica, un GECT, un’euroregione o un altro raggruppamento di diversi enti territoriali;

19.

si oppone alla riduzione dei tassi di cofinanziamento dell’UE dall’85 % al 70 %, che renderà ancora più difficile la partecipazione degli attori locali e regionali dotati di una capacità finanziaria limitata;

20.

propone di raddoppiare la percentuale destinata al prefinanziamento nel primo anno del periodo di programmazione per favorire l’avvio dei programmi;

21.

suggerisce di aumentare all’8 % la percentuale destinata all’assistenza tecnica;

22.

propone di modificare il tasso di concentrazione tematica previsto all’articolo 15, passando a tasso massimo del 60 % degli stanziamenti del FESR a livello nazionale e regionale;

23.

ritiene che una riserva uniforme pari al 15 % per una buona governance non sia necessariamente equa, dal momento che non tutte le regioni hanno le stesse esigenze in termini di riforme strutturali; sottolinea che sarebbe opportuno che la cooperazione territoriale europea potesse ricevere trasferimenti dal nuovo programma di sostegno alle riforme (8);

24.

accoglie con grande favore l’inclusione degli enti locali e regionali del Regno Unito nelle componenti 1 e 2, analogamente a quanto già previsto per la Norvegia o l’Islanda e come richiesto dal CdR (9); è favorevole al costante sostegno dell’UE al processo di pace nell’Irlanda del Nord attraverso il programma PEACE PLUS;

25.

propone che sia anche possibile prevedere la partecipazione dei paesi terzi per la componente 4 relativa alla cooperazione interregionale e nell’ambito degli investimenti interregionali in materia di innovazione, tramite entrate con destinazione specifica esterne al bilancio dell’UE;

26.

osserva che la promozione della cooperazione territoriale europea (Interreg) rappresenta da molti anni una delle principali priorità della politica di coesione dell’UE. I progetti a favore delle PMI sono già soggetti all’obbligo di notifica nel quadro degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC). Disposizioni specifiche sugli aiuti regionali per gli investimenti da parte di imprese di qualsiasi dimensione sono inoltre previste negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e nella sezione «aiuti a finalità regionale» del RGEC. Poiché dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato unico, gli aiuti a favore della CTE dovrebbero essere esclusi dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE;

27.

propone che, al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità del programma e i beneficiari, gli obblighi in materia di notifica degli aiuti di Stato siano ulteriormente semplificati. Il Comitato delle regioni prende atto della proposta della Commissione di modificare il regolamento di abilitazione (UE) 2015/1588. Sarebbe altresì opportuno valutare se in linea generale sia almeno possibile esentare le misure nell’ambito della cooperazione interregionale dagli obblighi della legislazione europea in materia di aiuti di Stato.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE», COM(2017) 534 final, del 20.9.2017.

(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE», COM(2017) 534 final, del 20.9.2017.

(1)  COM(2018) 373 final — Progetto di parere Arends (COTER-VI/048).

(2)  Progetto di parere Schneider/Marini (COTER-VI/045).

(3)  Progetto di relazione Arimont, 2018/0199 (COD).

(4)  COM(2018) 435 final.

(5)  La presente proposta riprende le raccomandazioni contenute, tra gli altri, nei pareri di Maupertuis (COTER-VI/22), Herrera Campo (SEDEC-VI/8), Osvald (COTER-V/21) e Karácsony (COTER-VI/36).

(6)  Parere Osvald (COTER-VI/012), parere Vlasák (COTER-VI/035).

(7)  Parere di Pavel Branda «Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera» (COTER-VI/023).

(8)  Proposta di regolamento (UE) 2018/XXX che istituisce il programma di sostegno alle riforme, COM(2018) 391 final.

(9)  Risoluzione sulle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea per gli enti locali e regionali dell’UE — 129a sessione plenaria, 17 maggio 2018, RESOL-VI/031, paragrafo 23.


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/165


Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Meccanismo transfrontaliero»

(2019/C 86/10)

Relatore:

Bouke ARENDS (NL/PSE), assessore comunale di Emmen

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

COM(2018) 373 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Sono soprattutto le persone che interagiscono lungo le frontiere terrestri a subire gli effetti degli ostacoli giuridici, dato che tali persone attraversano le frontiere quotidianamente o settimanalmente. Per concentrare gli effetti del presente regolamento nelle regioni più vicine alle frontiere garantendo il massimo livello di integrazione e interazione tra Stati membri limitrofi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle regioni transfrontaliere, vale a dire ai territori delle regioni frontaliere terrestri limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3 (1). Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare il meccanismo anche alle frontiere marittime e alle frontiere esterne diverse da quelle con paesi appartenenti all’EFTA.

Per concentrare gli effetti del presente regolamento nelle regioni più vicine alle frontiere garantendo il massimo livello di integrazione e interazione tra Stati membri limitrofi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle regioni frontaliere terrestri e marittime limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 2 e NUTS 3 (1). Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare il meccanismo anche alle frontiere marittime e alle frontiere esterne diverse da quelle con paesi appartenenti all’EFTA.

Motivazione

È necessario definire l’applicazione del regolamento anche alle frontiere marittime. Aggiungere anche le regioni NUTS 2 per consentire di valutare il livello di regioni NUTS più adeguato ad individuare il meccanismo per eliminare ostacoli giuridico/amministrativi in ambito transfrontaliero.

Emendamento 2

Articolo 3 — Definizioni

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«regione transfrontaliera»: il territorio delle regioni frontaliere terrestri limitrofe in due o più Stati membri a livello di regioni NUTS 3;

1)

«regione transfrontaliera»: il territorio delle regioni frontaliere terrestri o transfrontaliere marittime limitrofe in due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, a livello di regioni NUTS 3 e NUTS 2 ;

2)

«progetto congiunto»: qualunque elemento infrastrutturale che ha un impatto su una determinata regione transfrontaliera o qualunque servizio di interesse economico generale prestato in una determinata regione transfrontaliera;

2)

«progetto congiunto»: qualunque elemento infrastrutturale che ha un impatto su una determinata regione transfrontaliera o qualunque servizio di interesse economico generale prestato in una determinata regione transfrontaliera , indipendentemente dal fatto che tale impatto riguardi soltanto uno o entrambi i versanti del confine ;

3)

«disposizione giuridica»: qualunque disposizione legislativa o amministrativa, norma o pratica amministrativa applicabile a un progetto congiunto, indipendentemente dal fatto che sia stata adottata o attuata da un organismo legislativo o esecutivo;

3)

«disposizione giuridica»: qualunque disposizione legislativa o amministrativa, norma o pratica amministrativa applicabile a un progetto congiunto, indipendentemente dal fatto che sia stata adottata o attuata da un organismo legislativo o esecutivo;

4)

«ostacolo giuridico»: qualunque disposizione giuridica riguardante la pianificazione, l’elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto, che ostacola il potenziale intrinseco di una regione di frontiera all’atto dell’interazione transfrontaliera;

4)

«ostacolo giuridico»: qualunque disposizione giuridica riguardante la pianificazione, l’elaborazione, la dotazione di personale, il finanziamento o il funzionamento di un progetto congiunto, che ostacola il potenziale intrinseco di una regione di frontiera all’atto dell’interazione transfrontaliera;

5)

«iniziatore»: il soggetto che individua l’ostacolo giuridico e attiva il meccanismo presentando un documento di iniziativa;

5)

«iniziatore»: il soggetto che individua l’ostacolo giuridico e attiva il meccanismo presentando un documento di iniziativa;

6)

«documento di iniziativa»: il documento elaborato da uno o più iniziatori per attivare il meccanismo;

6)

«documento di iniziativa»: il documento elaborato da uno o più iniziatori per attivare il meccanismo;

7)

«Stato membro che assume l’impegno»: lo Stato membro sul cui territorio si applicheranno una o più disposizioni giuridiche di uno Stato membro che ne opera il trasferimento in forza di un determinato Impegno transfrontaliero europeo («l’Impegno») o di una determinata Dichiarazione transfrontaliera europea (la «Dichiarazione») o in cui, in mancanza di una disposizione giuridica appropriata, sarà adottata una soluzione giuridica ad hoc;

7)

«Stato membro che assume l’impegno»: lo Stato membro sul cui territorio si applicheranno una o più disposizioni giuridiche di uno Stato membro che ne opera il trasferimento in forza di un determinato Impegno transfrontaliero europeo («l’Impegno») o di una determinata Dichiarazione transfrontaliera europea (la «Dichiarazione») o in cui, in mancanza di una disposizione giuridica appropriata, sarà adottata una soluzione giuridica ad hoc;

8)

«Stato membro che opera il trasferimento»: lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche si applicheranno nello Stato membro che assume l’impegno in forza di un determinato Impegno o di una Dichiarazione specifica;

8)

«Stato membro che opera il trasferimento»: lo Stato membro le cui disposizioni giuridiche si applicheranno nello Stato membro che assume l’impegno in forza di un determinato Impegno o di una Dichiarazione specifica;

9)

«autorità competente che assume l’impegno»: l’autorità dello Stato membro che assume l’impegno dotata della competenza ad accettare, in forza di un Impegno determinato, l’applicazione nel proprio territorio delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento oppure, nel caso di una Dichiarazione, della competenza a impegnarsi ad avviare la procedura legislativa necessaria per apportare una deroga alle proprie disposizioni giuridiche interne;

9)

«autorità competente che assume l’impegno»: l’autorità dello Stato membro che assume l’impegno dotata della competenza ad accettare, in forza di un Impegno determinato, l’applicazione nel proprio territorio delle disposizioni giuridiche dello Stato membro che opera il trasferimento oppure, nel caso di una Dichiarazione, della competenza a impegnarsi ad avviare la procedura legislativa necessaria per apportare una deroga alle proprie disposizioni giuridiche interne;

10)

«autorità competente che opera il trasferimento»: l’autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, competente per l’adozione delle disposizioni giuridiche che si applicheranno nello Stato membro che assume l’impegno e per la loro applicazione nel proprio territorio o per entrambe;

10)

«autorità competente che opera il trasferimento»: l’autorità dello Stato membro che opera il trasferimento, competente per l’adozione delle disposizioni giuridiche che si applicheranno nello Stato membro che assume l’impegno e per la loro applicazione nel proprio territorio o per entrambe;

11)

«zona di applicazione»: la zona dello Stato membro che assume l’impegno in cui si applicano le disposizioni dello Stato membro che opera il trasferimento oppure una soluzione giuridica ad hoc.

11)

«zona di applicazione»: la zona dello Stato membro che assume l’impegno in cui si applicano le disposizioni dello Stato membro che opera il trasferimento oppure una soluzione giuridica ad hoc.

Motivazione

Inclusione delle frontiere marittime ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, per fare chiarezza sull’ambito di applicazione geografico.

L’espressione «progetto congiunto» suggerisce che il progetto sia realizzato, di fatto, sul territorio delle regioni NUTS 3 interessate, ma la realizzazione di un progetto congiunto può avere un impatto anche soltanto sul territorio di un’unica regione o di un unico comune.

Emendamento 3

Articolo 4 — Alternative a disposizione degli Stati membri per eliminare gli ostacoli giuridici

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Gli Stati membri scelgono o il meccanismo o altre modalità esistenti per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l’attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere lungo una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi.

1.    Le autorità competenti degli Stati membri scelgono o il meccanismo o altre modalità esistenti per eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono l’attuazione di un progetto congiunto nelle regioni transfrontaliere con uno o più Stati membri limitrofi.

2.    Uno Stato membro può anche decidere, per quanto riguarda una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi.

2.    L’autorità competente di uno Stato membro può anche decidere, per quanto riguarda un progetto congiunto in regioni di frontiera con uno o più Stati membri limitrofi, di aderire a una modalità efficace già esistente istituita formalmente o informalmente da uno o più Stati membri limitrofi.

3.    Gli Stati membri possono inoltre ricorrere al meccanismo nelle regioni transfrontaliere lungo frontiere marittime o in quelle comprese tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi o uno o più paesi e territori d’oltremare.

3.    Le autorità competenti degli Stati membri possono inoltre ricorrere al meccanismo nelle regioni transfrontaliere lungo frontiere marittime interne o esterne . Essi possono applicare il meccanismo anche nelle regioni transfrontaliere comprese tra uno o più Stati membri per un progetto congiunto portato avanti con uno o più paesi terzi o territori d’oltremare.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualunque decisione adottata a norma del presente articolo.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualunque decisione adottata a norma del presente articolo.

Motivazione

In alcune versioni linguistiche l’articolo 4 sembra creare confusione. In alcune lingue il testo legislativo può essere interpretato come se uno Stato membro avesse bisogno di un altro Stato membro per l’applicazione del meccanismo transfrontaliero con un paese terzo. Sebbene faccia fede la versione in lingua inglese, è auspicabile la formulazione di un testo dal quale, in tutte le lingue, risulti chiaro che uno Stato membro dell’UE può applicare il meccanismo transfrontaliero per un progetto congiunto in un rapporto uno a uno con un paese terzo confinante, senza il coinvolgimento di un secondo Stato membro dell’UE.

Occorre prevedere che le regioni con poteri legislativi possano istituire ed applicare il meccanismo indipendentemente dalla volontà dello Stato membro cui appartengono, quando vi siano ostacoli giuridici che incidono su questioni di competenza legislativa regionale.

Si deve poter ricorrere al meccanismo anche nelle regioni transfrontaliere situate lungo frontiere marittime interne o esterne.

Emendamento 4

Articolo 5 — Punti di coordinamento transfrontaliero

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    Lo Stato membro che sceglie di ricorrere al meccanismo istituisce uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi:

1.    L’autorità competente di uno Stato membro che sceglie di ricorrere al meccanismo istituisce uno o più punti di coordinamento transfrontaliero in uno dei seguenti modi:

a)

designa, a livello nazionale o regionale o ad entrambi i livelli, un punto di coordinamento transfrontaliero quale organismo separato;

a)

designa, a livello nazionale o regionale o ad entrambi i livelli, un punto di coordinamento transfrontaliero quale organismo separato;

b)

istituisce un punto di coordinamento transfrontaliero all’interno di un’autorità o di un organismo già esistente, a livello nazionale o regionale;

b)

istituisce un punto di coordinamento transfrontaliero all’interno di un’autorità o di un organismo già esistente, a livello nazionale o regionale;

c)

investe un’autorità o un organismo appropriato dei compiti aggiuntivi in qualità di punto di coordinamento transfrontaliero nazionale o regionale.

c)

investe un’autorità o un organismo appropriato dei compiti aggiuntivi in qualità di punto di coordinamento transfrontaliero nazionale o regionale.

2.    Gli Stati membri che assumono l’impegno e che operano il trasferimento determinano inoltre:

2.    Le autorità competenti degli Stati membri che assumono l’impegno e che operano il trasferimento determinano inoltre:

a)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente che assume l’impegno/che opera il trasferimento a poter concludere e firmare un Impegno nonché decidere che la deroga al diritto nazionale applicabile prenderà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Impegno;

a)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente che assume l’impegno/che opera il trasferimento a poter concludere e firmare un Impegno nonché decidere che la deroga al diritto nazionale applicabile prenderà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Impegno;

b)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente che assume l’impegno/che opera il trasferimento a poter firmare una Dichiarazione e affermare formalmente nella medesima che l’autorità competente che assume l’impegno farà quanto necessario per garantire l’adozione, entro una determinata scadenza, degli atti legislativi o di altra natura da parte degli organismi legislativi competenti in tale Stato membro.

b)

se sia il punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente che assume l’impegno/che opera il trasferimento a poter firmare una Dichiarazione e affermare formalmente nella medesima che l’autorità competente che assume l’impegno farà quanto necessario per garantire l’adozione, entro una determinata scadenza, degli atti legislativi o di altra natura da parte degli organismi legislativi competenti in tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di coordinamento transfrontaliero designati entro la data di inizio dell’applicazione del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di coordinamento transfrontaliero designati entro la data di inizio dell’applicazione del presente regolamento.

Motivazione

Occorre prevedere che le regioni dotate di poteri legislativi possano istituire ed applicare il meccanismo e, analogamente, che competa alle stesse regioni istituire i rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero regionali.

Emendamento 5

Articolo 7 — Compiti di coordinamento della Commissione

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   La Commissione assolve i seguenti compiti di coordinamento:

1.   La Commissione assolve i seguenti compiti di coordinamento:

a)

mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero;

a)

mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero;

b)

pubblicare e aggiornare l’elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali;

b)

pubblicare e aggiornare l’elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali;

c)

istituire e gestire una banca dati riguardante tutti gli Impegni e le Dichiarazioni.

c)

istituire e gestire una banca dati riguardante tutti gli Impegni e le Dichiarazioni;

 

d)

elaborare una strategia di comunicazione a sostegno: i) dello scambio di buone pratiche, ii) dell’applicazione pratica dell’ambito tematico del regolamento, iii) di ulteriori precisazioni in merito alla procedura per la sottoscrizione di un Impegno o di una Dichiarazione.

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione per quanto riguarda il funzionamento della banca dati di cui al paragrafo 1, lettera c), e i modelli da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull’attuazione e sull’uso del meccanismo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione per quanto riguarda il funzionamento della banca dati di cui al paragrafo 1, lettera c), e i modelli da utilizzare per la trasmissione, da parte dei punti di coordinamento transfrontaliero, delle informazioni sull’attuazione e sull’uso del meccanismo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Motivazione

L’attuazione del regolamento deve essere accompagnata da una campagna di informazione più chiara e funzionale affinché l’applicazione del meccanismo risulti più semplice per gli interessati.

Emendamento 6

Articolo 25 — Relazioni

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 25

Articolo 25

Relazioni

Valutazione

Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento più cinque anni; per l’Ufficio delle pubblicazioni: completare], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell’applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all’efficacia, all’efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo.

1.    Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento più cinque anni; per l’Ufficio delle pubblicazioni: completare], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dell’applicazione del presente regolamento sulla base di indicatori relativi all’efficacia, all’efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e al margine di semplificazione del medesimo. La relazione presta un’attenzione particolare all’ambito di applicazione geografico e tematico del regolamento.

 

2.     La relazione è redatta previa consultazione pubblica delle varie parti interessate, inclusi gli enti locali e regionali.

Motivazione

La Commissione ha scelto le regioni NUTS 3 quale ambito geografico per l’applicazione del regolamento. L’estensione di tale ambito potrebbe aumentare l’efficacia del regolamento stesso; questa possibilità deve essere chiarita nel quadro della valutazione.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione tematico, nella sua proposta la Commissione ha optato per le infrastrutture e i servizi di interesse economico generale. Occorre valutare se nell’ambito di applicazione del regolamento possano rientrare anche altri settori strategici.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

apprezza gli sforzi messi attualmente in campo dalla Commissione per concretizzare un migliore sfruttamento del potenziale delle regioni frontaliere e per contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile;

2.

rileva che al momento non esistono disposizioni di legge uniformi a livello europeo per la risoluzione delle problematiche giuridiche e amministrative lungo i confini, ma soltanto qualche meccanismo regionale quale l’Unione Benelux e il Consiglio nordico; condivide pertanto la proposta di regolamento, in quanto crea uno strumento giuridico univoco integrativo per tutte le frontiere interne ed esterne, che consente di affrontare le problematiche con la medesima procedura in tutta l’UE;

3.

ringrazia la Commissione di aver tenuto conto delle raccomandazioni espresse nei precedenti pareri del CdR in merito agli ostacoli alle frontiere, in particolare il parere sulla comunicazione dal titolo Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE;

4.

ricorda che l’UE conta 40 regioni con frontiere terresti interne, che rappresentano il 40 % del territorio e il 30 % della popolazione dell’Unione, e sottolinea che occorre eliminare gli ostacoli di natura giuridica e amministrativa e migliorare i collegamenti sia stradali che ferroviari per poter rafforzare la cooperazione nelle regioni frontaliere dell’Unione e l’integrazione europea e stimolare la crescita regionale;

5.

richiama l’attenzione sul fatto che al momento i cambiamenti che riguardano importanti settori strategici nazionali ostacolano il pieno godimento delle libertà del mercato interno: qualora fosse rimosso appena il 20 % degli ostacoli esistenti si potrebbe avere un aumento del 2 % del PIL e la creazione di oltre un milione di posti di lavoro;

6.

ritiene essenziale inserire nel regolamento anche le frontiere marittime in modo da rendere chiaro che l’ambito di applicazione geografico non sia limitato soltanto alle frontiere terrestri;

7.

evidenzia l’opportunità di applicare il presente regolamento anche alle regioni NUTS 2 per consentire di valutare nelle diverse condizioni il livello di regioni NUTS più adeguato ad individuare il meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero;

8.

fa notare che anche in molte regioni situate lungo frontiere terrestri o marittime esterne il meccanismo transfrontaliero può contribuire ad affrontare con successo le sfide cui queste regioni devono far fronte;

9.

ritiene che questo strumento sia di grande importanza per la promozione della cooperazione di prossimità nelle regioni frontaliere, lo sviluppo socio-culturale di tali regioni, la cittadinanza europea e il sostegno dei cittadini all’UE. In queste regioni l’ideale europeo e i valori comuni risultano quanto mai evidenti, e il meccanismo transfrontaliero europeo può rafforzare tale percezione.

Iniziativa dal basso e base volontaria

10.

si compiace che il meccanismo offra alle regioni frontaliere uno strumento per prendere l’iniziativa e avviare un dialogo e una procedura sui punti critici di natura giuridica e amministrativa individuati con riferimento a tematiche quali la realizzazione di infrastrutture transfrontaliere, l’applicazione di quadri giuridici per l’erogazione di servizi e il funzionamento dei servizi di emergenza;

11.

accoglie con favore il fatto che la proposta in quanto strumento giuridico che parte dal basso può sostenere in modo efficace progetti per la cooperazione transfrontaliera, consentendo agli enti locali di applicare la normativa di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro frontaliero, su un territorio predefinito e per un progetto specifico;

12.

conviene con la Commissione che esistono già diversi meccanismi efficaci quali il Consiglio nordico e l’Unione Benelux, e vede il meccanismo transfrontaliero europeo come una valida integrazione ai meccanismi e alle soluzioni esistenti negli Stati membri e tra di essi. Il Comitato chiede, però, ulteriori chiarimenti su come, nella pratica, questo meccanismo possa essere applicato insieme ai meccanismi già esistenti;

13.

riconosce il valore aggiunto della base volontaria per l’applicazione dello strumento a un progetto specifico, per cui si sceglie a ragion veduta lo strumento più adatto: il meccanismo dell’UE oppure un altro strumento bilaterale esistente per la risoluzione di ostacoli legislativi che precludono l’attuazione di un progetto comune in contesti transfrontalieri;

14.

invita la Commissione a prevedere che le regioni con poteri legislativi possano decidere di istituire e applicare il meccanismo transfrontaliero per divenire destinatarie di un trasferimento di disposizioni giuridiche operato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, qualora vi siano ostacoli giuridici che incidono su questioni per le quali la competenza legislativa spetta al livello regionale. Chiede inoltre che in ogni caso siano le stesse regioni a istituire i propri punti di collegamento transfrontaliero regionali;

15.

incoraggia, nel contempo, il ricorso a norme armonizzate, che potrebbero essere impiegate per istituire nuovi meccanismi di sostegno finanziario dell’UE alla cooperazione tra regioni transfrontaliere.

Ambito di applicazione

16.

riconosce la necessità che la Commissione delimiti l’ambito di applicazione territoriale del regolamento, ma esprime preoccupazione in merito al fatto che l’applicazione sia limitata alle regioni NUTS 3, e chiede pertanto di effettuare una valutazione dell’ambito di applicazione geografico e tematico a cinque anni dall’entrata in vigore;

17.

chiede alla Commissione chiarimenti in merito ai progetti congiunti ammissibili e alla definizione dei progetti infrastrutturali e dei servizi di interesse economico generale; segnala alla Commissione le incertezze che talvolta sussistono a livello locale e regionale in merito a cosa rientri nei servizi di interesse economico generale; è disponibile ad approfondire insieme alla Commissione e agli Stati membri, sulla scorta di casi ed esempi concreti, l’applicazione tematica del regolamento;

18.

rileva, da un’analisi del testo, alcune incoerenze tra le versioni linguistiche che generano incertezza nell’applicazione di determinati articoli, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, sull’applicazione del meccanismo rispetto a paesi terzi. Il Comitato ritiene che la limitazione della cooperazione con i paesi terzi dovuta all’apparente riferimento a due Stati membri dell’UE rappresenti un ostacolo. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno formulare in maniera più chiara gli articoli del regolamento proposto riguardanti l’elaborazione e la presentazione del documento di iniziativa e una serie di questioni connesse disciplinate negli articoli da 8 a 12 di tale regolamento.

Attuazione e funzionamento

19.

ritiene che la procedura proposta sia esaustiva. In considerazione del carattere innovativo del meccanismo occorrerà chiarezza in merito ai passi da intraprendere ai fini di un Impegno o di una Dichiarazione, ma vi è il rischio che ciò comporti degli oneri amministrativi a carico delle regioni e degli Stati membri. Il CdR appoggia pienamente la valutazione di cui all’articolo 25, che include anche un margine di semplificazione dell’applicazione del regolamento; inoltre, esorta a diffondere la consapevolezza di questo problema, in modo che le autorità nazionali inizino a lavorare per semplificare le rispettive norme;

20.

sottolinea l’esigenza di una chiara e rapida attuazione del regolamento e chiede alla Commissione di fare tesoro dell’esperienza e degli insegnamenti appresi nella fase di messa in atto del regolamento GECT e di incoraggiare gli Stati membri a un’applicazione quanto più possibile tempestiva del meccanismo per un progetto transfrontaliero; ritiene che il ruolo dei punti di coordinamento transfrontaliero necessiti di ulteriori precisazioni. Auspica inoltre di svolgere, come già avviene per il GECT, una funzione di registrazione delle convenzioni e delle dichiarazioni transfrontaliere europee al fine di rafforzare il feedback sulle esperienze fatte e favorire la condivisione delle buone pratiche;

21.

ritiene che occorra inoltre tenere presente che altre strutture di cooperazione territoriale, come le comunità di lavoro, possono essere utili per il meccanismo e complementari ad esso;

22.

chiede ai suoi membri di condividere degli esempi, tra gli altri, sui collegamenti di trasporto transfrontalieri e sull’impiego congiunto di servizi di emergenza o sullo sviluppo di zone industriali;

23.

invita le istituzioni e gli Stati membri dell’UE ad accompagnare l’attuazione del regolamento con una chiara strategia di comunicazione, che presti particolare attenzione allo scambio di buone pratiche e all’ambito di applicazione tematico del regolamento;

24.

evidenzia la complementarità del meccanismo transfrontaliero europeo e dello strumento GECT e sottolinea che quest’ultimo, in quanto entità sovranazionale e subnazionale, può dimostrarsi un pratico strumento per l’avvio e l’attuazione di progetti nell’ambito del nuovo meccanismo transfrontaliero europeo. A tal riguardo occorrono ulteriori chiarimenti su come il meccanismo transfrontaliero europeo e il GECT si integrino a vicenda;

25.

reputa che il meccanismo transfrontaliero europeo rappresenti una valida integrazione ai programmi Interreg in quanto in determinate circostanze può creare possibilità interessanti in grado di semplificare l’attuazione dei progetti transfrontalieri.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/173


Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma della PAC

(2019/C 86/11)

Relatore:

Guillaume CROS (FR/PSE), vicepresidente della regione Occitania

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM(2018) 392 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

COM(2018) 393 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

COM(2018) 394 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2018) 392 final

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l’Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell’Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di «superficie agricola». Le definizioni quadro correlate di «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di «seminativo» dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l’agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l’inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di «colture permanenti» dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di «prato permanente» dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall’erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l’Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell’Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di «superficie agricola». Le definizioni quadro correlate di «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di «seminativo» dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l’agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l’inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di «colture permanenti» dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida a condizione che siano inseriti nelle parcelle agricole, che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di «prato permanente» dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall’erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

Motivazione

Bisogna sostenere le pratiche agroforestali, benefiche per il clima e per l’ambiente, e non interi appezzamenti di bosco ceduo, che sono di fatto spazi forestali non agricoli.

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell’Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di «agricoltore vero e proprio» che ne illustri gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l’accertamento del reddito, la manodopera impiegata in azienda, l’oggetto sociale e l’inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre comportare l’esclusione dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un’attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell’azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell’Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di «agricoltore vero e proprio» che ne illustri gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l’accertamento della parte di reddito agricolo , la manodopera impiegata in azienda, l’oggetto sociale e l’inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre comportare l’esclusione dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un’attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell’azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Motivazione

È preferibile tenere conto della parte di reddito agricolo piuttosto che del criterio del reddito, che potrebbe escludere le piccole aziende agricole.

Emendamento 3

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e di garantire che l’Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura». Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell’Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d’impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell’Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.

Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e di garantire che l’Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura». Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell’Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d’impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell’Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.

La PAC deve tenere espressamente in considerazione la politica di parità dell’Unione europea, dedicando particolare attenzione all’esigenza di promuovere la partecipazione delle donne allo sviluppo del tessuto socioeconomico delle zone rurali. Il regolamento in oggetto dovrebbe contribuire a rendere più visibile il lavoro femminile, che dovrebbe pertanto essere tenuto in considerazione negli obiettivi specifici affrontati dagli Stati membri nei loro piani strategici.

Motivazione

È essenziale rafforzare il ruolo delle donne nelle zone rurali.

Emendamento 4

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una PAC più intelligente, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l’innovazione, al fine di esplicare il ruolo polifunzionale dell’agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell’Unione, investendo nello sviluppo tecnologico e nella digitalizzazione, nonché migliorando l’accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove.

Una PAC più intelligente, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l’innovazione, al fine di esplicare il ruolo polifunzionale dell’agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell’Unione, investendo nello sviluppo tecnologico, nella digitalizzazione e nelle pratiche agroecologiche , nonché migliorando l’accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove , tenendo conto delle conoscenze degli agricoltori e degli scambi tra agricoltori .

Motivazione

Lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione, le pratiche agroecologiche e la condivisione delle conoscenze tra gli agricoltori contribuiranno a rendere la PAC più intelligente, più moderna e più sostenibile.

Emendamento 5

Nuovo considerando dopo il considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La riduzione del divario digitale nelle zone rurali è una sfida fondamentale per il mantenimento della popolazione e lo sviluppo economico, in particolare per la prestazione di servizi.

La digitalizzazione offre notevoli potenzialità nel settore della produzione, della commercializzazione, della protezione dei consumatori e della tutela del patrimonio naturale e culturale delle zone rurali. Tuttavia, è necessario garantire che le piccole aziende agricole, il cui accesso alle nuove tecnologie può essere limitato, possano trarne beneficio, e che lo sviluppo tecnologico non riduca l’autonomia dell’agricoltore, il quale deve mantenere il controllo dei dati digitali raccolti nella sua azienda.

Motivazione

I vantaggi della digitalizzazione devono poter recare beneficio a tutte le aziende agricole.

Emendamento 6

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l’innovazione, la diversificazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori .

Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente , sostenibile e resiliente in tutte le regioni , i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la modernizzazione, l’innovazione e la diversificazione delle aziende agricole e l’utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare la resilienza delle aziende agricole e la remunerazione proveniente dal mercato .

Motivazione

I pagamenti diretti devono favorire la trasformazione delle aziende, per renderle più resilienti e migliorare il reddito proveniente dal mercato, in tutte le regioni.

Emendamento 7

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC , come indicato nella comunicazione intitolata «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», l’esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l’associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un’adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell’Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l’accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», l’esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l’associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali, è opportuno istituire un solido quadro al fine di regolare i mercati e di assicurare un’adeguata prevenzione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell’Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l’accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

Motivazione

Il crescente numero di rischi cui sono esposte le aziende agricole rende necessario un solido quadro di prevenzione.

Emendamento 8

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l’accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l’accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, gli sprechi alimentari, il benessere degli animali e la conservazione delle risorse genetiche agricole . La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, come i prodotti tradizionali tipici dei territori, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori. Inoltre la PAC dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSS) per quanto riguarda l’accesso al cibo.

Motivazione

L’Unione europea ha la fortuna di conservare ancora molti dei prodotti tipici tradizionali e delle risorse genetiche agricole, e tale conservazione va sostenuta.

Emendamento 9

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire che l’Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, alcuni tipi di interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere notificati come sostegno «scatola verde», praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione oppure come sostegno «scatola blu» nell’ambito dei programmi intesi a limitare la produzione e dovrebbero quindi essere esentati dagli impegni di riduzione. Sebbene le disposizioni stabilite nel presente regolamento per tali tipi di interventi siano già conformi ai requisiti della «scatola verde» di cui all’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC o della «scatola blu» di cui all’articolo 6.5, è opportuno garantire che gli interventi pianificati dagli Stati membri nei piani strategici della PAC per tali tipi di interventi continuino a rispettare tali requisiti.

 

Emendamento 10

Nuovo considerando dopo il considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dalle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 1 e 2, e in linea con la coerenza delle politiche UE per lo sviluppo (CPS), la PAC dovrebbe promuovere lo sviluppo di un’agricoltura familiare sostenibile e prospera nei paesi in via di sviluppo, che favorisca il mantenimento della loro popolazione rurale e garantisca la loro sicurezza alimentare. A tal fine è opportuno che le esportazioni agricole e alimentari dell’Unione non possano avvenire a prezzi inferiori ai costi di produzione europei.

Motivazione

In linea con il punto 54 del parere di prospettiva del CdR sul tema della PAC, quest’ultima deve essere modificata al fine di realizzare tale obiettivo, il quale deve essere adottato come decimo obiettivo della PAC.

Emendamento 11

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all’ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell’Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all’allegato III, al fine di migliorare l’attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell’ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti con l’aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti. Un’ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l’Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.

Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità , comprese le risorse genetiche agricole . Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all’ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell’Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, la rotazione annuale delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all’allegato III, al fine di migliorare l’attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell’ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti con l’aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti. Un’ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l’Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.

Motivazione

Per essere efficace, la rotazione deve essere annuale, con flessibilità (cfr. le buone condizioni agronomiche e ambientali 8 di cui all’allegato III). Occorre agire per evitare l’erosione delle risorse genetiche agricole.

Emendamento 12

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno che gli Stati membri definiscano servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l’efficacia dell’attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall’altro. L’elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi , nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell’ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

È opportuno che gli Stati membri definiscano servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la produttività dei fattori, la gestione sostenibile e l’efficacia dell’attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall’altro. L’elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari , nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell’ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

Emendamento 13

Considerando 27

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Quando forniscono sostegno diretto disaccoppiato sulla base del sistema dei diritti all’aiuto, gli Stati membri dovrebbero continuare a gestire una o più riserve nazionali per gruppi di territori. Tali riserve dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per gli agricoltori che iniziano a esercitare la propria attività agricola. Le norme relative all’utilizzo e ai trasferimenti dei diritti all’aiuto sono necessarie anche per garantire il corretto funzionamento del sistema.

Quando forniscono sostegno diretto disaccoppiato sulla base del sistema dei diritti all’aiuto, gli Stati membri dovrebbero continuare a gestire una o più riserve nazionali per gruppi di territori. Tali riserve dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per gli agricoltori che iniziano a esercitare la propria attività agricola. Le norme relative all’utilizzo e ai trasferimenti dei diritti all’aiuto sono necessarie anche per garantire il corretto funzionamento del sistema , escludendo un mercato dei diritti all’aiuto .

Motivazione

È inaccettabile che si crei un commercio di sovvenzioni pubbliche.

Emendamento 14

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell’agricoltura dell’Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l’occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire gli altri pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.

Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell’agricoltura dell’Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l’occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità che sostengono l’occupazione , gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire gli altri pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.

Motivazione

Le piccole aziende agricole svolgono un ruolo fondamentale nel preservare il dinamismo e nella manutenzione del territorio.

Emendamento 15

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere premi a favore dell’agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente, come l’agroecologia, l’agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l’allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell’ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere premi a favore dell’agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente, come l’agroecologia, l’agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l’allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell’ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Per avere un effetto di incentivazione, tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare non soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

Motivazione

Per incentivare le pratiche rispettose dell’ambiente, si propone di non limitare il pagamento alla copertura dei mancati guadagni. Un periodo pluriennale è più adeguato in relazione agli effetti sull’ambiente.

Emendamento 16

Considerando 40

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell’Unione, gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell’Unione relativamente all’ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all’ attuazione della direttiva Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all’oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell’impostazione generale dei piani strategici della PAC.

Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell’Unione, gli Stati membri concedono un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell’Unione relativamente all’ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a remunerare i beneficiari per l’ attuazione della direttiva Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all’oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell’impostazione generale dei piani strategici della PAC.

Motivazione

Mantenere l’agricoltura in tutti i territori, compresi quelli difficili, su scala europea è una necessità. Per incentivare le pratiche rispettose dell’ambiente, si propone di non limitare il pagamento alla copertura dei mancati guadagni.

Emendamento 17

Considerando 41

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l’altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l’accesso ai terreni agricoli e forestali , la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell’Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti.

Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l’altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l’accesso ai terreni agricoli e forestali e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico , nonché la conservazione delle risorse genetiche agricole . Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell’Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti. Tali investimenti sono limitati entro un massimale per la singola azienda agricola. La dotazione destinata a questo strumento è limitata al 10 % dei finanziamenti a titolo del FEASR dello Stato membro.

Motivazione

L’introduzione di un massimale per il sostegno agli investimenti consente di promuovere un maggior numero di progetti. La limitazione della dotazione consente di destinare maggiori risorse alle altre priorità del FEASR.

Emendamento 18

Considerando 44

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, dovrebbero essere mantenuti i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione , finanziati dal FEASR . La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito.

Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, dovrebbero essere mantenuti i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione. La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito.

Motivazione

Il finanziamento a titolo del FEASR richiederebbe un corrispondente aumento della dotazione di tale fondo.

Emendamento 19

Considerando 56

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, anche per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE. Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all’interno di un quadro comune dell’Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.

Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri , al momento di definire piani di sviluppo rurale al livello territoriale più adeguato, dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, anche per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE e per quelle meno favorite indicate dal terzo comma dell’articolo 174 del TFUE . Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all’interno di un quadro comune dell’Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.

Motivazione

Sebbene esista la possibilità che alcune parti dei piani strategici siano stabilite a livello regionale, non è noto in che misura verrà presa in considerazione questa ipotetica dimensione regionale. Il regolamento deve prevedere la definizione di programmi di sviluppo rurale al livello adeguato, quanto meno nelle regioni ultraperiferiche. Nell’elaborare piani strategici della PAC e nel progettare interventi in specifici contesti nazionali e regionali, gli Stati membri devono considerare in particolare le regioni meno favorite indicate dall’articolo 174 del TFUE, quali ad esempio le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b),

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Definizioni da formulare nei piani strategici della PAC

Definizioni da formulare nei piani strategici della PAC

1.   Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore:

1.   Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore:

a)

l’«attività agricola» è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE, compresi il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida , e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;

a)

l’«attività agricola» è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE, compresi il cotone e l’agroforestazione , e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;

b)

la «superficie agricola» è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell’ambito del seguente quadro:

b)

la «superficie agricola» è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell’ambito del seguente quadro:

 

i)

«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (1), dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2), dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 65 del presente regolamento;

 

i)

«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (1), dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2), dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 65 del presente regolamento;

 

ii)

«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

 

ii)

«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida inseriti nelle colture ;

 

iii)

«prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): il terreno non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo o la produzione di mangimi;

 

iii)

«prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): il terreno non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, o la produzione di mangime animale , purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti . Può comprendere inoltre terreno pascolabile che rientra nell’ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, o terreno pascolabile in cui erba e altre piante erbacee da foraggio non siano predominanti, o non siano presenti, nelle superfici di pascolo.

La definizione si estende anche ai sistemi silvopastorali nei quali i foraggi erbacei non siano predominanti, ma vengano utilizzati per l’alimentazione del bestiame, come nel caso dei sistemi della dehesa e/o dei pascoli arbustivi e alberati delle zone di montagna;

Motivazione

Si propone di mantenere l’attuale definizione del regolamento Omnibus, che tiene in considerazione le particolari caratteristiche dei pascoli mediterranei, come la dehesa e i pascoli alberati delle zone montane.

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

l’«agricoltore vero e proprio» è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione consente di definire quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali l’accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda , l’oggetto sociale e/o l’inclusione nei registri;

l’«agricoltore vero e proprio» è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione consente di definire quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali la parte di reddito derivante dalla produzione agricola , l’oggetto sociale e/o l’inclusione nei registri . In ogni caso, la definizione dovrebbe salvaguardare il modello di agricoltura a conduzione familiare dell’Unione europea, a carattere individuale o associativo, nel quale l’agricoltore lavora e vive direttamente dell’attività agricola, e potrebbe tenere conto, se necessario, delle specificità delle regioni definite all’articolo 349 del TFUE ;

Motivazione

Tener conto del reddito potrebbe portare a escludere i piccoli agricoltori. Considerare la parte di reddito agricolo consente invece di distinguere meglio gli agricoltori veri e propri. È necessario riaffermare il modello europeo di agricoltura a conduzione familiare.

Emendamento 22

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;

a)

promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;

b)

rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione;

b)

rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione;

c)

rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

c)

rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali , ponendo l’accento sul perseguimento di un tenore di vita equo per la popolazione agricola, conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, con particolare attenzione per le zone rurali che soffrono di gravi problemi di spopolamento .

Tali obiettivi sono integrati dall’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo.

Tali obiettivi sono integrati dall’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo. Si tratta inoltre di incoraggiare le relazioni tra i differenti operatori della catena del valore alimentare, rafforzando le relazioni contrattuali e la trasparenza nel loro ambito, adottando strumenti come gli osservatori standardizzati dei prezzi e dei costi di produzione.

Motivazione

La PAC deve garantire il rispetto dell’articolo 39 del TFUE, prestare particolare attenzione alle zone rurali colpite dallo spopolamento e migliorare il funzionamento delle filiere alimentari.

Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Obiettivi specifici

Obiettivi specifici

1.   Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:

1.   Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:

a)

sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;

a)

sostenere un reddito agricolo sufficiente , comparabile a quello percepito nell’economia in generale, e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;

b)

migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

b)

migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività economica, sociale, ambientale e territoriale , compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione , nonché all’agroecologia, e alla diffusione di metodi di produzione sostenibili ;

c)

migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;

c)

migliorare la produttività dei fattori di produzione, anche al fine di ridurre i costi dei beni e dei servizi prodotti dal settore agricolo;

d)

contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure all’energia sostenibile;

d)

migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;

e)

promuovere lo sviluppo sostenibile e un’ efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria;

e)

contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure all’energia sostenibile;

f)

contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

f)

promuovere la gestione sostenibile e efficiente delle risorse naturali come le risorse genetiche agricole, l’acqua, il suolo e l’aria;

g)

attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

g)

contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

h)

promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

h)

attirare i giovani agricoltori e nuovi agricoltori, specie nelle regioni maggiormente spopolate, e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

i)

migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

i)

promuovere l’occupazione, la crescita, la partecipazione delle donne all’economia rurale, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

 

j)

migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali;

 

k)

promuovere lo sviluppo di un’agricoltura familiare sostenibile nei paesi in via di sviluppo, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 1 e 2, adottati dalle Nazioni Unite, e con la coerenza delle politiche UE per lo sviluppo (CPS) .

Emendamento 24

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo.

Gli Stati membri e le regioni che fungono da autorità di gestione perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo.

Motivazione

Il ruolo delle regioni europee nella gestione e nell’attuazione della PAC deve essere mantenuto e rafforzato al fine di adeguare le scelte politiche alle caratteristiche territoriali e settoriali specifiche.

Emendamento 25

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi generali del diritto dell’Unione.

Tenendo cono del fatto che la politica agricola comune costituisce la base su cui si fondano l’economia del settore agroalimentare e il tessuto economico e sociale delle zone rurali dell’Unione, gli Stati membri e le regioni che fungono da autorità di gestione elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi generali del diritto dell’Unione , in particolare il principio di sussidiarietà .

Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell’Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO].

Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell’Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO].

Motivazione

Occorre fare un riferimento alla base della politica agricola comune e alla necessità che gli Stati membri la applichino rispettando la compatibilità con il mercato interno senza distorcere la concorrenza.

Emendamento 26

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III relativamente ai seguenti settori specifici:

Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III relativamente ai seguenti settori specifici:

1.

il clima e l’ambiente;

2.

la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;

3.

il benessere degli animali.

1.

il clima e l’ambiente;

2.

la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;

3.

il benessere degli animali;

4.

la dimensione sociale: rispetto dei diritti dei lavoratori agricoli .

Motivazione

È importante che le aziende agricole che beneficiano dei fondi pubblici della PAC rispettino i diritti sociali dei loro dipendenti.

Emendamento 27

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all’allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell’allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno.

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati.

Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all’allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell’allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno.

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento . I requisiti relativi ai servizi di archiviazione, di trattamento e di protezione dei dati devono consentire all’agricoltore di mantenere il controllo sulla sua gestione dei nutrienti .

Motivazione

La fertilità del suolo non dipende tanto dalla registrazione digitale dei nutrienti, quanto dal rispetto delle buone pratiche agronomiche che incidono sul buono stato biologico del suolo. L’agricoltore deve mantenere il controllo sulla gestione dei nutrienti nella sua azienda, nel rispetto della legislazione.

Emendamento 28

Articolo 12, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, compresa la definizione di elementi del sistema della proporzione del prato permanente, l’anno di riferimento e il tasso di conversione a norma della BAAC 1 di cui all’allegato II, il formato nonché gli elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti.

 

Motivazione

Le buone condizioni agronomiche e ambientali devono rientrare nell’ambito dei regolamenti e non di atti delegati.

Emendamento 29

Articolo 13, paragrafo 4, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

la gestione del rischio di cui all’articolo 70;

la prevenzione e la gestione del rischio di cui all’articolo 70;

Motivazione

La prevenzione del rischio, attraverso le pratiche agroecologiche e la despecializzazione delle aziende e dei territori, aumenterà la resilienza delle aziende ai rischi climatici e sanitari. L’onerosa gestione del rischio non sarà sufficiente a garantire la sicurezza delle aziende.

Emendamento 30

Articolo 15, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto.

 

Motivazione

La distribuzione dei pagamenti diretti deve rientrare nell’ambito dei regolamenti e non di atti delegati.

Emendamento 31

Articolo 24, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore vero e proprio.

Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore vero e proprio e restano legati al terreno .

Motivazione

Non è giustificabile poter scambiare diritti a sovvenzioni pubbliche senza che vi sia un collegamento con l’acquisto o la locazione di terreni agricoli.

Emendamento 32

Articolo 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono concedere ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, pagamenti mediante una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Gli Stati membri concedono ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, pagamenti mediante una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. L’importo della somma forfettaria è fissato a un livello sufficiente per garantire la sostenibilità a lungo termine di queste aziende. Gli Stati membri stabiliscono criteri per individuare i piccoli agricoltori e pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Motivazione

Le «piccole aziende agricole» svolgono un ruolo reale nel preservare l’occupazione e il dinamismo e nella manutenzione del territorio. Tale dispositivo deve essere obbligatorio per gli Stati membri.

Emendamento 33

Articolo 28, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:

Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:

a)

pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o

a)

pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o

b)

pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell’articolo 65.

b)

pagamenti destinati a remunerare i beneficiari oltre i costi supplementari sostenuti e il mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell’articolo 65.

Motivazione

Per incoraggiare gli agricoltori a mantenere o a sviluppare pratiche rispettose dell’ambiente, il sostegno deve andare oltre i costi di produzione aggiuntivi associati alle pratiche virtuose.

Emendamento 34

Articolo 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori veri e propri alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori veri e propri alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2.   Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all’elenco dell’articolo 30, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità.

2.   Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all’elenco dell’articolo 30, con i seguenti obiettivi:

evitare la scomparsa dell’attività agricola dalle zone rurali e rafforzare l’autosufficienza alimentare dell’UE, o

affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità.

3.   Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame.

3.   Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale , limitato a un massimale, per ettaro o capo di bestiame.

Motivazione

Il sostegno accoppiato deve riguardare tanto le zone in difficoltà quanto le produzioni in difficoltà e deve essere inoltre volto sia a mantenere che sviluppare una determinata produzione, il che giustifica il suo assoggettamento a un massimale per azienda.

Emendamento 35

Articolo 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili .

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi ad eccezione delle colture destinate agli agrocarburanti , colture proteiche, legumi da granella, leguminose da foraggio pure o mescolate con graminacee, prato, lino, canapa, riso, frutta a guscio, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, suine e avicole, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida incluso nelle parcelle agricole .

Motivazione

Il sostegno accoppiato deve favorire tutte le leguminose e non deve escludere l’allevamento suino e avicolo, diversamente dalle colture destinate agli agrocarburanti.

Emendamento 36

Articolo 40

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tipi di interventi settoriali obbligatori e facoltativi

Tipi di interventi settoriali obbligatori e facoltativi

1.   I tipi di interventi settoriali nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 39, lettera a), e nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 39, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

1.   I tipi di interventi settoriali nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 39, lettera a), e nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 39, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

2.   Il tipo di intervento settoriale nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 39, lettera c), è obbligatorio per gli Stati membri elencati nell’allegato V.

2.   Il tipo di intervento settoriale nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 39, lettera c), è obbligatorio per gli Stati membri elencati nell’allegato V.

3.   Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all’articolo 39, lettere d), e) e f).

3.   Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all’articolo 39, lettere d), e) e f).

4.   Lo Stato membro di cui all’articolo 82, paragrafo 3, può attuare nel settore del luppolo il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tale Stato membro decida nel proprio piano strategico della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera d).

4.   Lo Stato membro di cui all’articolo 82, paragrafo 3, può attuare nel settore del luppolo il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tale Stato membro decida nel proprio piano strategico della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera d).

5.   Gli Stati membri di cui all’articolo 82, paragrafo 4, possono attuare nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tali Stati membri decidano nei propri piani strategici della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera e).

5.   Gli Stati membri di cui all’articolo 82, paragrafo 4, possono attuare nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tali Stati membri decidano nei propri piani strategici della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera e).

 

6.     Gli Stati membri possono integrare nei loro piani strategici interventi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio in qualsiasi settore, al fine di prevenire e affrontare le crisi nel settore; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tali interventi agevoleranno la partecipazione al regime da parte delle organizzazioni dei produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle cooperative.

 

7.     Attraverso un orientamento comune applicabile all’intera Unione europea, gli Stati membri integrano nei loro piani strategici strumenti quali osservatori standardizzati dei prezzi e dei costi di produzione che permettano di ottenere informazioni sugli sviluppi del mercato.

Motivazione

La possibilità di intervenire per prevenire e gestire i rischi dovrebbe essere estesa a tutti i settori. La creazione di strumenti quali gli osservatori standardizzati dei prezzi e dei costi di produzione consentirà di ottenere, ove necessario, segnalazioni in merito all’evoluzione dei mercati agricoli.

Emendamento 37

Articolo 43, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 42, lettere da a) ad h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 42, lettere da a) ad h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

a)

investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici e la riduzione dei rifiuti;

a)

investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici e la riduzione dei rifiuti;

b)

ricerca e produzione sperimentale, incentrate in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all’uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell’uso di varietà adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

b)

ricerca e produzione sperimentale, incentrate in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all’uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell’uso di varietà adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

c)

produzione biologica;

c)

produzione biologica;

d)

produzione integrata;

d)

produzione integrata;

e)

azioni mirate a preservare il suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo;

e)

azioni mirate a preservare il suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo;

f)

azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;

f)

azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;

g)

azioni per il risparmio energetico, una maggiore efficienza energetica e un maggiore uso delle energie rinnovabili;

g)

azioni per il risparmio energetico, una maggiore efficienza energetica e un maggiore uso delle energie rinnovabili;

h)

azioni intese a migliorare la resistenza ai parassiti;

h)

azioni intese a migliorare la resistenza ai parassiti;

i)

azioni intese a migliorare l’uso e la gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

i)

azioni intese a migliorare l’uso e la gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

j)

azioni e misure intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti;

j)

azioni e misure intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti;

k)

azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo;

k)

azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo;

l)

azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici, ad adattarsi ai medesimi e ad aumentare l’uso delle energie rinnovabili;

l)

azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici, ad adattarsi ai medesimi e ad aumentare l’uso delle energie rinnovabili;

m)

attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;

m)

attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;

n)

promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

n)

promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

o)

servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l’uso sostenibile dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

o)

servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, la riduzione dell’uso dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

p)

formazione e scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l’uso sostenibile dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi.

p)

formazione e scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, la riduzione dell’uso dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi;

 

q)

azioni volte a preservare la diversità delle risorse genetiche della frutta e degli ortaggi .

Motivazione

Nell’interesse della salute degli agricoltori e della popolazione in generale, è il momento di ridurre notevolmente l’impiego dei pesticidi. La diversità delle risorse genetiche è una garanzia di resilienza.

Emendamento 38

Articolo 49

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tipi di interventi nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione

[…]

Tipi di interventi nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione

[…]

2.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di interventi. Nell’ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

[…]

2.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di interventi. Nell’ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

[…]

4.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 50 % della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

[…]

4.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 50 % della spesa , ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali è pari al massimo all’85 % . La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

[…]

Motivazione

Una riduzione, rispetto ai periodi di programmazione precedenti, del tasso di cofinanziamento dell’UE metterebbe a rischio l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale nelle regioni ultraperiferiche e avrebbe la conseguenza di raddoppiare il finanziamento a carico di queste regioni per la realizzazione di progetti dell’UE.

Emendamento 39

Articolo 52, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tipi di interventi nel settore vitivinicolo

Tipi di interventi nel settore vitivinicolo

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all’articolo 51, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi:

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all’articolo 51, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi:

a)

azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

a)

azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

 

b)

la riduzione dell’impiego dei pesticidi;

Motivazione

La viticoltura è una delle produzioni che fanno maggior uso di pesticidi, e tale uso deve essere invece ridotto quanto prima.

Emendamento 40

Articolo 64

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tipi di interventi per lo sviluppo rurale

Tipi di interventi per lo sviluppo rurale

I tipi di interventi contemplati dal presente capo sono i seguenti:

I tipi di interventi contemplati dal presente capo sono i seguenti:

a)

gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;

a)

gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;

b)

i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

b)

i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

c)

gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;

c)

gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;

d)

gli investimenti;

d)

gli investimenti per il miglioramento della qualità della vita e della qualità dei servizi pubblici nelle zone rurali ;

e)

l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali;

e)

l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali;

f)

gli strumenti per la gestione del rischio;

f)

gli strumenti per la gestione del rischio;

g)

la cooperazione;

g)

la cooperazione;

h)

lo scambio di conoscenze e l’informazione;

h)

lo scambio di conoscenze e l’informazione;

Emendamento 41

Articolo 65, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

Gli Stati membri compensano i beneficiari oltre i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

Motivazione

Per promuovere la transizione dei sistemi produttivi verso metodi di produzione più resilienti sono necessari degli incentivi, senza che il pagamento delle pratiche virtuose sia limitato alla copertura del mancato guadagno.

Emendamento 42

Articolo 68, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente La concessione dell’aiuto è subordinata agli effetti ambientali (ex ante) previsti grazie alla valutazione dell’impatto ambientale di tali investimenti.

Motivazione

Non si possono utilizzare risorse pubbliche per sostenere investimenti che avrebbero un impatto ambientale negativo. Per evitare che i beneficiari debbano rimborsare i fondi poiché il loro impatto ambientale risulta più grave di quanto inizialmente calcolato (ex post), dovrebbe essere prevista una condizionalità ex ante.

Emendamento 43

Articolo 68, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

a)

acquisto di diritti di produzione agricola;

a)

acquisto di diritti di produzione agricola;

b)

acquisto di diritti all’aiuto;

b)

acquisto di diritti all’aiuto;

c)

acquisto di terreni, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari;

c)

acquisto di terreni, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari;

d)

acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

d)

acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

e)

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

e)

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

f)

investimenti nell’irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l’espansione dell’irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;

f)

investimenti nell’irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l’espansione dell’irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;

g)

investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale;

g)

investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo regionale e locale;

h)

investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento.

h)

investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento.

Motivazione

È importante che siano ammissibili anche i grandi investimenti infrastrutturali che rientrano in strategie di sviluppo regionale.

Emendamento 44

Articolo 71

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Leader

1.     Gli Stati membri concedono un sostegno a favore dell’iniziativa Leader, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC]. Gli Stati membri, attraverso il FEASR, possono concedere un sostegno ad azioni che contribuiscono ad uno o più degli obiettivi stabiliti all’articolo 6 anche al di fuori delle opzioni previste al capo IV, sezione 1. La decisione di approvazione di una strategia di sviluppo locale dispone anche l’approvazione delle azioni che la compongono.

Motivazione

Leader, con la sua dotazione finanziaria del 5 % del FEASR, può trovare più efficace attuazione attraverso regole più flessibili e autonome, esterne al piano strategico nazionale (piani operativi regionali).

Emendamento 45

Articolo 71, paragrafi 1 e 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 114 e l’iniziativa Leader, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC] , nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

[…]

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 114 e l’iniziativa Leader, indicata come sviluppo, nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

[…]

5.   Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell’Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati. Il presente paragrafo non si applica all’iniziativa Leader, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].

5.   Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell’Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati.

Motivazione

Leader, con la sua dotazione finanziaria del 5 % del FEASR, può trovare più efficace attuazione attraverso regole più flessibili e autonome, esterne al piano strategico nazionale (piani operativi regionali).

Emendamento 46

Articolo 74, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale dei contributi versati nell’ambito del piano strategico della PAC oppure, nel caso delle garanzie, accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale dei contributi versati nell’ambito del piano strategico della PAC oppure, nel caso delle garanzie, accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

a)

ai pagamenti ai destinatari finali o a beneficio di questi, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

a)

ai pagamenti ai destinatari finali o a beneficio di questi, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari. Inoltre, si potranno prevedere pagamenti ai destinatari finali solo per il capitale di esercizio nel caso di agricoltori colpiti da gravi fenomeni meteorologici e/o da crisi dei prezzi di mercato ;

b)

alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un importo multiplo di nuovi prestiti erogati soggiacenti o di investimenti azionari nei destinatari finali;

b)

alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un importo multiplo di nuovi prestiti erogati soggiacenti o di investimenti azionari nei destinatari finali;

c)

ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) [RDC];

c)

ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) [RDC];

d)

ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

d)

ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Ai fini del presente paragrafo, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini del presente paragrafo, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, le commissioni di gestione dipendono dall’efficacia dell’attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) [RDC] sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l’importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto a una soglia [fino al 5 %] dell’importo totale dei contributi del piano strategico della PAC pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, le commissioni di gestione dipendono dall’efficacia dell’attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) [RDC] sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l’importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto a una soglia [fino al 5 %] dell’importo totale dei contributi del piano strategico della PAC pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Motivazione

È necessario prendere in considerazione la possibilità di ricorrere agli strumenti finanziari per ottenere capitale di esercizio in caso di gravi fenomeni meteorologici o di crisi di mercato.

Emendamento 47

Articolo 85, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a)

al 70 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

a)

al l’85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

b)

al 70 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

b)

al 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

c)

al 65 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell’articolo 66;

c)

al 75 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell’articolo 66;

d)

al 43 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

d)

al 53 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni;

 

e)

le percentuali di cui sopra sono aumentate di almeno dieci punti percentuali nelle regioni con gravi problemi di spopolamento .

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %.

 

Motivazione

È necessario mantenere gli attuali tassi di cofinanziamento del FEASR e prevedere un contributo più elevato del fondo stesso nelle zone con un tasso di spopolamento superiore alla media europea.

Emendamento 48

Articolo 86, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento, ad esclusione degli interventi basati sull’articolo 66.

Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento, ad esclusione degli interventi basati sull’articolo 66 e degli strumenti di gestione del rischio (articolo 70) e degli aiuti agli investimenti (articolo 68) .

Motivazione

Bisogna rispettare gli obiettivi ambientali e climatici.

Emendamento 49

Articolo 86, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10 % degli importi di cui all’allegato VII.

Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 13 % degli importi di cui all’allegato VII.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10 % dell’importo stabilito nell’allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell’anno di domanda 2018.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato più del 13 % dell’importo stabilito nell’allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell’anno di domanda 2018.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l’importo corrispondente alla percentuale che supera il 10 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l’importo corrispondente alla percentuale che supera il 13 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche , in particolare di leguminose, conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

L’importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall’applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.

L’importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall’applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.

Emendamento 50

Articolo 86

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

[…]

8.     Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno ridistributivo per l’occupazione di cui al titolo III, capo II, sezione 3, articolo 26, sono pari ad almeno il 30 % degli importi di cui all’allegato VII.

9.     Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi sotto forma di regimi per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo II, sezione 3, articolo 28, sono pari ad almeno il 30 % degli importi di cui all’allegato VII.

10.     Una quota massima del 10 % del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato IX è riservata agli strumenti di gestione del rischio di cui all’articolo 70 del presente regolamento.

11.     Una quota massima del 10 % dei finanziamenti del FEASR al piano strategico è riservata agli investimenti (articolo 68).

12.     La dotazione finanziaria del FEASR prevede un supplemento specifico nelle zone rurali con bassi livelli di popolazione.

Motivazione

Oltre alle questioni connesse alle sfide legate ai cambiamenti climatici, occorre tenere conto anche di uno dei principali handicap che devono affrontare le zone rurali, ossia lo spopolamento.

Emendamento 51

Articolo 90, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Nell’ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:

1.   Nell’ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:

a)

propri fino al 15 % della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 ; o

a)

propri fino al 15 % della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027.

b)

fino al 15 % della dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 verso la dotazione per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV per gli anni civili dal 2021 al 2026 .

 

Motivazione

Come sottolineato nei suoi precedenti pareri, il Comitato è contrario alla possibilità di trasferire risorse dal secondo al primo pilastro, un’operazione che va contro gli interessi dei territori rurali.

Emendamento 52

Articolo 91

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Piani strategici della PAC

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

Piani strategici della PAC

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

Sulla base dell’analisi SWOT di cui all’articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all’articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d’intervento conformemente all’articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all’allegato I.

Sulla base dell’analisi SWOT di cui all’articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all’articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d’intervento conformemente all’articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all’allegato I.

Per il loro conseguimento gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Per il loro conseguimento gli Stati membri definiscono programmi di sviluppo rurale al livello territoriale più adeguato, quanto meno nelle regioni ultraperiferiche, sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Motivazione

È necessario rafforzare l’approccio regionale nella definizione e gestione dei programmi di sviluppo rurale, conformemente al principio di sussidiarietà. I piani strategici vanno attuati attraverso programmi di sviluppo rurale al livello territoriale più adeguato.

Emendamento 53

Articolo 102

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Modernizzazione

Modernizzazione

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare:

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera g), nonché la conversione agroecologica, evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare:

a)

una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà all’obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle conoscenze, dell’innovazione e della digitalizzazione che ne incoraggia altresì l’utilizzo di cui all’articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso:

a)

una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà all’obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle conoscenze, del know-how agricolo, dell’innovazione tecnica e sociale e della digitalizzazione che ne incoraggia altresì l’utilizzo di cui all’articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso:

 

i.

la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS, concepiti come organizzazione combinata e flussi di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e in quelli correlati;

 

i)

la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS, concepiti come organizzazione combinata e flussi di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e in quelli correlati;

 

ii.

la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all’articolo 13, la ricerca e le reti della PAC collaboreranno nel quadro degli AKIS e del modo in cui sono prestati i servizi di consulenza e sostegno all’innovazione;

 

ii)

la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all’articolo 13, la ricerca e le reti della PAC collaboreranno nel quadro degli AKIS e del modo in cui sono prestati i servizi di consulenza e sostegno all’innovazione;

b)

la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell’agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

b)

la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell’agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

Motivazione

La modernizzazione delle aziende agricole deve avvenire nel quadro della conversione agroecologica, attraverso innovazioni tecniche e sociali.

Emendamento 54

Articolo 93

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio.

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale.

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio.

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale o vengano attuati attraverso i programmi regionali di sviluppo rurale , gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 55

Articolo 95, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascun piano strategico della PAC contiene le seguenti sezioni:

Ciascun piano strategico della PAC contiene le seguenti sezioni:

a)

la valutazione delle esigenze;

a)

la valutazione delle esigenze;

b)

la strategia di intervento;

b)

la strategia di intervento;

c)

la descrizione degli elementi comuni a più interventi;

c)

la descrizione degli elementi comuni a più interventi;

d)

la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia;

d)

la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia;

e)

i piani dei target e i piani finanziari;

e)

i piani dei target e i piani finanziari;

f)

la descrizione del sistema di governance e di coordinamento;

f)

la descrizione del sistema di governance e di coordinamento;

g)

la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;

g)

la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;

h)

la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali.

h)

la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;

 

i)

se del caso, l’elenco dei programmi regionali di sviluppo rurale .

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 56

Articolo 106

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC , COMPRENDENTE, SE DEL CASO, I PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

1.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all’articolo 95, entro il 1o gennaio [2020].

1.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all’articolo 95, entro il 1o gennaio [2020].

2.   La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti sulla base della loro esaustività, dell’uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell’Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dell’impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell’amministrazione. La valutazione esamina in particolare l’adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l’assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell’analisi SWOT e della valutazione ex ante.

2.   La Commissione valuta i piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, proposti sulla base della loro esaustività, dell’uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell’Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dell’impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell’amministrazione. La valutazione esamina in particolare l’adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l’assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell’analisi SWOT e della valutazione ex ante.

3.   In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.

3.   In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale .

Lo Stato membro e le regioni forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.

4.   La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che la Commissione ritenga che il piano sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e del regolamento (UE) [RO].

4.   La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che la Commissione ritenga che il piano sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e del regolamento (UE) [RO].

5.   L’approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro otto mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Essa non riguarda le informazioni di cui all’articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all’articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l’uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all’articolo 107.

5.   L’approvazione di ciascun piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, avviene al più tardi entro otto mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Essa non riguarda le informazioni di cui all’articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all’articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l’uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all’articolo 107.

6.   Ciascun piano strategico della PAC è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

6.   Ciascun piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

7.   I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

7.   I piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 57

Articolo 107

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Modifica del piano strategico della PAC

Modifica del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale

1.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC.

1.   Gli Stati membri e le regioni possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale .

2.   Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l’impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

2.   Le domande di modifica dei piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l’impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

3.   La Commissione valuta la coerenza della modifica con il presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo nonché con il regolamento (UE) [RO] e il suo effettivo contributo agli obiettivi specifici.

3.   La Commissione valuta la coerenza della modifica con il presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo nonché con il regolamento (UE) [RO] e il suo effettivo contributo agli obiettivi specifici.

4.   La Commissione approva le modifiche del piano strategico della PAC proposte, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che la Commissione ritenga che il piano modificato sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e di cui al regolamento (UE) [RO].

4.   La Commissione approva le modifiche del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, proposte, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che la Commissione ritenga che il piano modificato sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e di cui al regolamento (UE) [RO].

5.   La Commissione può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica del piano strategico della PAC. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

5.   La Commissione può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale . Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

6.   L’approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni della Commissione siano state prese in debita considerazione.

6.   L’approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni della Commissione siano state prese in debita considerazione.

7.   La domanda di modifica del piano strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all’articolo 109.

7.   La domanda di modifica del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all’articolo 109.

8.   Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

8.   Ciascuna modifica del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

9.   Fatto salvo l’articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

9.   Fatto salvo l’articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

10.   Le correzioni puramente materiali o editoriali o di errori palesi che non incidono sull’attuazione della politica né sull’intervento non sono considerate domande di modifica. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.

10.   Le correzioni puramente materiali o editoriali o di errori palesi che non incidono sull’attuazione della politica né sull’intervento non sono considerate domande di modifica. Gli Stati membri e le regioni informano la Commissione di tali correzioni.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 58

Articolo 110

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri designano un’autorità di gestione per i piani strategici della PAC.

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità di gestione per l’attuazione dei piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale .

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.

2.    L’autorità di gestione è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:

2.    Le autorità di gestione sono responsabili dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Esse assicurano in particolare:

i)

l’esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul piano e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e dei target finali prestabiliti;

i)

l’esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul piano e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e dei target finali prestabiliti;

j)

che i beneficiari e altri organismi coinvolti nell’esecuzione degli interventi:

j)

che i beneficiari e altri organismi coinvolti nell’esecuzione degli interventi:

 

i)

siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un’operazione;

ii)

siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;

 

i)

siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un’operazione;

ii)

siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;

k)

che ai beneficiari interessati siano forniti, se del caso con mezzi elettronici, l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e degli standard minimi di buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti a norma del titolo III, capo I, sezione 2, da applicare a livello di azienda agricola nonché informazioni chiare e precise al riguardo;

k)

che ai beneficiari interessati siano forniti, se del caso con mezzi elettronici, l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e degli standard minimi di buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti a norma del titolo III, capo I, sezione 2, da applicare a livello di azienda agricola nonché informazioni chiare e precise al riguardo;

l)

che la valutazione ex ante di cui all’articolo 125 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia accettata e presentata alla Commissione;

l)

che la valutazione ex ante di cui all’articolo 125 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia accettata e presentata alla Commissione;

m)

che sia istituito il piano di valutazione di cui all’articolo 126, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 111 e alla Commissione;

m)

che sia istituito il piano di valutazione di cui all’articolo 126, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 111 e alla Commissione;

n)

che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l’attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

n)

che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l’attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

o)

che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, previa consultazione del comitato di monitoraggio, sia presentata alla Commissione;

o)

che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, previa consultazione del comitato di monitoraggio, sia presentata alla Commissione;

p)

che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;

p)

che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;

q)

che l’organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

q)

che l’organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

r)

che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, incluso tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;

r)

che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, incluso tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;

s)

che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l’altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso, nonché informando i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

s)

che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l’altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso, nonché informando i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

3.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all’esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC.

3.   Lo Stato membro o le autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all’esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC.

4.   L’autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L’autorità di gestione provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all’organismo delegato di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento delle proprie funzioni.

4.   L’autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L’autorità di gestione provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all’organismo delegato di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento delle proprie funzioni.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull’applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k).

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull’applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 59

Articolo 111

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro istituisce un comitato che monitori l’attuazione del piano strategico della PAC (il «comitato di monitoraggio») prima della presentazione del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro e le autorità di gestione regionali istituiscono un comitato che monitori l’attuazione del piano strategico della PAC (il «comitato di monitoraggio») prima della presentazione del piano strategico della PAC.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 60

Articolo 114

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione

1.     Gli Stati membri possono stabilire target intermedi biennali di risultato nell’ambito del piano strategico della PAC in deroga all’articolo 115 del presente regolamento paragrafo 1 lettera b) e monitorarli con medesima cadenza nelle relazioni sull’efficacia dell’attuazione degli anni programmati per il raggiungimento.

Motivazione

I target intermedi per gli indicatori di risultato devono essere almeno biennali.

Emendamento 61

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

1.1.1.

Cambiamenti climatici: Riduzione del 30 % delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall’agricoltura nello Stato membro

Motivazione

I rischi legati a cambiamenti climatici impongono alle coltivazioni e agli allevamenti di ridurre significativamente le loro emissioni entro il 2027. Un indicatore quantificato è oggetto dell’allegato.

Emendamento 62

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Ambiente e alimentazione: Incremento due volte superiore rispetto al 2017 della superficie adibita all’agricoltura biologica nello Stato membro, o almeno il 30 % della superficie agricola utilizzata dello Stato membro

Motivazione

Per rispondere alle sfide ambientali, di sanità pubblica e alla domanda dei consumatori, e per ridurre la quota delle importazioni, è opportuno aumentare notevolmente le superfici destinate alle coltivazioni biologiche.

Emendamento 63

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Biodiversità e salute: Diminuzione di almeno il 30 %, rispetto al 2017, dell’utilizzo di pesticidi chimici nello Stato membro

Motivazione

Per rispondere alle sfide ambientali e di sanità pubblica, è opportuno arrivare entro il 2027 a una significativa riduzione dell’uso di pesticidi.

Emendamento 64

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Acqua: Il 100 % delle acque di superficie e delle falde freatiche rispetta la direttiva sui nitrati, senza eccezioni, nello Stato membro

Motivazione

Si tratta di un problema di sanità pubblica e di costo d’accesso all’acqua potabile per i consumatori. La direttiva sui nitrati risale al 1991 e non è ancora applicata in tutti i paesi. È necessario giungere alla sua piena applicazione entro il 2027.

Emendamento 65

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Benessere degli animali e salute: Riduzione graduale e pianificata dell’allevamento in batteria in tutta l’Unione europea

Motivazione

Per rispondere alle sfide relative al benessere degli animali, ma anche per la salute pubblica (antibiotici), bisogna passare entro il 2027 a metodi di produzione senza gabbia è più estensivi, che già esistono.

Emendamento 66

Allegato I — Indicatori di risultato R.1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l’innovazione:

Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi operativi, al fine di migliorare le prestazioni a livello economico, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.

Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l’innovazione:

Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi operativi, al fine di migliorare le prestazioni a livello economico, ambientale, climatico e di efficienza e sostenibilità dell’impiego delle risorse.

Motivazione

L’impiego sostenibile delle risorse è importante per migliorare la produttività economica e ambientale a medio e lungo termine.

Emendamento 67

Allegato I — Indicatori di risultato R.3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Digitalizzare l’agricoltura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno alla tecnologia dell’agricoltura di precisione tramite la PAC

Modernizzare e digitalizzare l’agricoltura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno alla tecnologia dell’agricoltura di precisione e alla transizione ecologica o climatica tramite la PAC

Motivazione

La digitalizzazione e la modernizzazione delle aziende agricole devono avvenire in relazione al quadro ecologico e climatico.

Emendamento 68

Allegato I — Obiettivi specifici UE

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività economica, sociale, ambientale e territoriale, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione , nonché alla diffusione di metodi di produzione sostenibili

Motivazione

La competitività ricercata non riguarda soltanto l’economia.

Emendamento 69

Allegato I — Indicatori d’impatto I.6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Aumentare la produttività delle imprese: Produttività totale dei fattori

Aumentare la produttività delle imprese , la sicurezza dell’approvvigionamento e della produzione alimentare europea, la resilienza delle aziende agricole e la coesione territoriale : Produttività totale dei fattori tenendo conto delle esternalità

Emendamento 70

Allegato I — Indicatori d’impatto R.9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l’efficienza delle risorse

Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dell’impiego delle risorse

Motivazione

L’ammodernamento delle aziende agricole deve essere realizzato migliorando la sostenibilità dei sistemi di produzione.

Emendamento 71

Allegato I — Indicatori d’impatto R.13 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

R.13   bis: Ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle coltivazioni: Percentuale di aziende agricole che hanno ridotto di almeno il 50 % l’impiego di fertilizzanti azotati di sintesi

Motivazione

Il rilascio di gas N2O dai fertilizzanti azotati è una fonte molto importante di emissioni: quasi il 50 % dei gas a effetto serra prodotti dall’agricoltura. Inoltre, la produzione di fertilizzanti azotati di sintesi consuma un’ingente quantità di energia.

Emendamento 72

Allegato I — Indicatori d’impatto R.14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all’impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste ecc.)

Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all’impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste ecc.) , tasso di aumento della superficie coltivata a leguminose (pure o mescolate)

Motivazione

La coltivazione di leguminose consente di fissare il carbonio nel suolo in modo efficiente, anche quando esse sono mescolate con graminacee nelle superfici a prato.

Emendamento 73

Allegato I — Obiettivi specifici UE

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria

Favorire la gestione sostenibile delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria

Motivazione

Evidente.

Emendamento 74

Allegato I — Indicatori d’impatto I.16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee

Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque di superficie e sotterranee

Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di N superiori a 50 mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati

Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque di superficie e sotterranee dove si rilevano concentrazioni di N superiori a 50 mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati

Percentuale di acque di superficie e sotterranee conformi alla direttiva nitrati

Motivazione

Anche le acque di superficie devono essere incluse negli indicatori per tenere effettivamente conto della situazione e della sua evoluzione. È urgente che la direttiva sui nitrati sia rispettata ovunque.

Emendamento 75

Allegato I — Indicatori d’impatto I.16 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Riduzione dell’impiego di fertilizzanti minerali e di sintesi: Vendita di fertilizzanti minerali e di sintesi

Motivazione

Per rivitalizzare il suolo, aumentandone il tenore di materia organica, che peraltro immagazzina il carbonio, va data priorità alle pratiche agricole che riducono l’apporto di fertilizzanti minerali e di sintesi, i quali tra l’altro sono assai costosi in termini di energia e producono grandi quantità di gas a effetto serra.

Emendamento 76

Allegato I — Indicatori di risultato R.18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Migliorare i suoli:

Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione aventi benefici per la gestione dei suoli

Migliorare i suoli: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione aventi benefici per il miglioramento dei suoli

Motivazione

Evidente e in linea con l’obiettivo perseguito.

Emendamento 77

Allegato I — Indicatori di risultato R.21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gestione sostenibile dei nutrienti:

Percentuale di terreni agricoli soggetti all’impegno di migliorare la gestione dei nutrienti

Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale di terreni agricoli soggetti all’impegno di una gestione sostenibile dei nutrienti

Motivazione

Evidente.

Emendamento 78

Allegato I — Indicatori di risultato R.21 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

R21 bis: Riduzione dell’impiego di fertilizzanti organici, minerali e di sintesi: Percentuale di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate a una riduzione dell’impiego di fertilizzanti

Motivazione

La gestione sostenibile dei nutrienti deve integrare la riduzione dell’impiego di fertilizzanti minerali e di sintesi.

Emendamento 79

Allegato I — Indicatori di risultato R.25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste:

Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per sostenere la protezione e la gestione delle foreste

R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per sostenere la protezione e la gestione sostenibile delle foreste

Motivazione

Un numero eccessivo di foreste è gestito in modo sempre più intensivo, con effetti negativi sull’ambiente e sulla biodiversità.

Emendamento 80

Allegato I — Indicatori di risultato R.37

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Uso sostenibile dei pesticidi:

Percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

Uso sostenibile dei pesticidi:

Percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche finalizzate a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

Emendamento 81

Allegato I — Indicatori di risultato R37 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

R37 bis Aumento del numero di aziende biologiche: Numero di aziende che hanno beneficiato del sostegno per la conversione all’agricoltura biologica

Motivazione

Per rispondere alle sfide ambientali e di sanità pubblica e alla domanda dei consumatori, e per ridurre la quota delle importazioni, è opportuno aumentare notevolmente le superfici destinate alle coltivazioni biologiche.

Emendamento 82

Allegato III — Requisiti e norme, BCAA 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola

Mantenimento per azienda dei prati permanenti, con un tasso di conversione dal 5 al 10 % per azienda, ad eccezione dei prati «sensibili», ricchi di biodiversità

Motivazione

Per raggiungere l’obiettivo perseguito, la norma deve essere applicata a livello di azienda agricola, con la flessibilità proposta, e non a livello regionale, in modo da evitare eccessivi dissodamenti di prati su scala subregionale.

Emendamento 83

Allegato 3 — Obiettivo principale della norma, BCAA 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gestione sostenibile dei nutrienti

 

Emendamento 84

Allegato III — Requisiti e norme, BCAA 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Non lasciare nudo il suolo nei periodi sensibili

Motivazione

Per la protezione del suolo è importante che i terreni siano coperti di vegetazione il più a lungo possibile nel corso dell’anno.

Emendamento 85

Allegato III — Requisiti e norme, nuovo requisito BCAA

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Rispetto da parte dell’agricoltore della normativa sociale nazionale relativa ai diritti dei lavoratori agricoli

Motivazione

Evidente.

Emendamento 86

Allegato XII — Obiettivi, O.13 e R.4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria

Promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria

Motivazione

In linea con l’emendamento 73.

COM(2018) 393 final

Emendamento 87

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all’efficacia dell’attuazione. Di conseguenza l’Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell’UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell’ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell’UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all’efficacia dell’attuazione. Di conseguenza l’Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell’UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell’ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri e alle regioni spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell’UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

Motivazione

Il ruolo delle regioni europee nella gestione e nell’attuazione della PAC deve essere mantenuto e rafforzato al fine di adeguare le scelte politiche alle caratteristiche territoriali e settoriali specifiche.

Emendamento 88

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d’azione o se il piano d’azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso gli obiettivi europei comuni e i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d’azione o se il piano d’azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

Motivazione

Per ridurre il rischio di una corsa al ribasso nella transizione ecologica e di distorsioni della concorrenza, al regolamento deve essere aggiunto un allegato nel quale siano indicati gli obiettivi quantificati comuni ai piani strategici.

Emendamento 89

Considerando 55

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l’efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell’Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni.

La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali e ai diritti sociali dei lavoratori agricoli . Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l’efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell’Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni.

Motivazione

È importante che le aziende agricole che beneficiano dei fondi pubblici della PAC rispettino i diritti sociali dei loro dipendenti.

Emendamento 90

Articolo 15, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Disciplina finanziaria

Disciplina finanziaria

1.   La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e il contributo finanziario dell’Unione alle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento e concesso a titolo del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, (di seguito «il tasso di adeguamento») se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

1.   La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e il contributo finanziario dell’Unione alle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento (di seguito «il tasso di adeguamento») se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

Entro il 30 giugno dell’anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tale tasso. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

Entro il 30 giugno dell’anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tale tasso. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

Motivazione

Vanno esclusi i pagamenti diretti a titolo del POSEI (Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità), dato che hanno già un massimale, stabilito nel regolamento (UE) n. 228/2013, e questo evita, dal punto di vista della programmazione e dell’attuazione, che possano concorrere a un superamento dei massimali di spesa.

Emendamento 91

Articolo 32

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Disimpegno automatico dei piani strategici della PAC

Disimpegno automatico dei piani strategici della PAC

1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperta allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE)…/… [regolamento sui piani strategici della PAC], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperta allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE)…/… [regolamento sui piani strategici della PAC], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l’importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un’informazione motivata entro il 31 gennaio dell’anno N +  3 .

3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l’importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un’informazione motivata entro il 31 gennaio dell’anno N +  4 .

4.   Nel calcolo del disimpegno automatico non sono prese in considerazione:

4.   Nel calcolo del disimpegno automatico non sono prese in considerazione:

a)

la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell’anno N +  2 ;

a)

la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell’anno N +  3 ;

Motivazione

La complessità del programma e dei livelli istituzionali coinvolti richiede il ripristino dell’N + 3.

COM(2018) 394 final

Emendamento 92

Nuovo considerando dopo il considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Tenuto conto della crescente debolezza dei produttori nella filiera alimentare, è necessario disporre di un quadro che garantisca una conciliabilità tra la PAC e la politica di concorrenza, ai sensi dell’articolo 42 del trattato in relazione alla preminenza degli obiettivi della PAC.

Motivazione

Conformità con l’articolo 42 del trattato.

Emendamento 93

Nuovo considerando dopo il considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

In considerazione dell’accresciuta volatilità dei prezzi agricoli e tenendo conto della valutazione degli strumenti introdotti nelle precedenti riforme della PAC, è necessario rivedere le misure atte a contrastare le turbative del mercato.

Motivazione

Le crisi settoriali indeboliscono eccessivamente le aziende agricole e le regioni di produzione. Esse contribuiscono a ridurre il numero delle aziende agricole e a demotivare i giovani dall’intraprendere la professione agricola. Bisogna porre rimedio a questa situazione.

Emendamento 94

Nuovo considerando dopo il considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Considerate le crescenti fluttuazioni dei mercati agricoli e gli squilibri tra produttori, trasformatori e distributori nella ripartizione del valore aggiunto, è necessario comprendere e prevedere meglio l’evoluzione dei mercati. Sull’esempio di ciò che è stato fatto per diversi altri settori, vengono istituiti degli osservatori europei per ciascun settore, con il compito di analizzare i volumi di produzione, importazione ed esportazione, i prezzi, i margini e i costi di produzione. In caso di turbative del mercato, tali osservatori avvisano la Commissione europea, la quale mette in atto misure di regolazione della produzione al fine di riequilibrare il mercato, nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Motivazione

L’obiettivo è disporre delle informazioni necessarie per rispondere in modo rapido ed efficace alle turbative del mercato e ridurre la spesa di bilancio che diventa molto pesante quando l’UE interviene a posteriori, come si è visto nel settore lattiero-caseario dal 2008.

Emendamento 95

Articolo 1, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

[…]

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

[…]

(4)

Nella parte II, titolo I, il capo II è così modificato:

(4)

Nella parte II, titolo I, il capo II è così modificato:

 

a)

Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici»;

b)

L’intestazione «Sezione 1» e il relativo titolo sono soppressi;

c)

L’articolo 23 bis è così modificato:

 

a)

Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici»;

b)

L’intestazione «Sezione 1» e il relativo titolo sono soppressi;

c)

L’articolo 23 bis è così modificato:

 

 

i)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti concessi, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono superare:

a)

per il latte destinato alle scuole: 90 195 669  EUR per anno scolastico.»;

b)

per il latte destinato alle scuole: 90 195 669  EUR per anno scolastico.»;

 

 

i)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti concessi, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono superare:

a)

per il latte destinato alle scuole: 90 195 669  EUR per anno scolastico.»;

b)

per il latte destinato alle scuole: 90 195 669  EUR per anno scolastico.»;

 

 

ii)

Al paragrafo 2, terzo comma, l’ultima frase è soppressa;

 

 

ii)

Al paragrafo 2, terzo comma, l’ultima frase è soppressa;

 

 

iii)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Senza eccedere il limite complessivo di 220 804 135 EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l’altra.»;

 

 

iii)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

«4.   Senza eccedere il limite complessivo di 220 804 135 EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l’altra. Questa percentuale può arrivare fino al 25 % negli Stati membri il cui territorio comprende regioni ultraperiferiche, di cui all’articolo 349 del TFUE, e per altri casi debitamente giustificati .»;

[…]

[…]

Motivazione

Ci si rifà al principio espresso nel considerando 8 del regolamento (UE) 2016/791: «garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate, alle isole minori del Mar Egeo e alle regioni ultraperiferiche, in considerazione della loro limitata diversificazione agricola e della frequente impossibilità di trovare taluni prodotti nella regione interessata».

Emendamento 96

Articolo 119

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Indicazioni obbligatorie

Indicazioni obbligatorie

1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 16, commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 16, commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a)

la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato VII, parte II;

a)

la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato VII, parte II;

b)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i.

l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e

ii.

il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;

b)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i.

l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e

ii.

il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;

c)

il titolo alcolometrico volumico effettivo;

c)

il valore energetico per 100 ml;

d)

l’indicazione della provenienza;

d)

l’elenco degli ingredienti, compresi quelli intermedi della vinificazione, eventualmente accessibile mediante codice QR;

e)

l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

e)

il titolo alcolometrico volumico effettivo;

f)

l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati e

f)

l’indicazione della provenienza;

g)

nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

g)

l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

 

h)

l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati e

 

i)

nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

Motivazione

I consumatori hanno diritto di disporre, come per gli altri prodotti alimentari, di un’etichettatura più dettagliata, in particolare per quanto riguarda l’aspetto nutrizionale e le modalità di vinificazione.

Emendamento 97

Articolo 152, paragrafo 1 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Organizzazione di produttori

Organizzazione di produttori

In deroga all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un’ organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l’offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

Un’ organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l’offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

a)

purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE;

a)

purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE;

b)

purché l’organizzazione di produttori concentri l’offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all’organizzazione di produttori;

b)

purché l’organizzazione di produttori concentri l’offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all’organizzazione di produttori;

Motivazione

I compiti e gli obiettivi delle organizzazioni definite dalla PAC esulano dal campo di applicazione dell’articolo 101 del TFUE (Corte di giustizia dell’Unione europea, causa «indivia»). Non è quindi necessario aggiungere questa frase.

Emendamento 98

Articolo 209, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell’articolo 152 o dell’articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell’articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell’articolo 152 o dell’articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell’articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l’obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

 

Motivazione

Nell’ottica di ripartire meglio il valore aggiunto lungo la filiera alimentare e di rafforzare in tal senso il potere dei produttori e delle loro associazioni, è importante che il paragrafo sia applicabile alle trattative sui prezzi.

Emendamento 99

Articolo 219, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227, per l’adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.

Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227, per l’adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all’articolo 228.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all’articolo 228.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un’azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un’azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l’azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell’azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un’azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un’azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l’azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell’azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all’esportazione, oppure sospendere i dazi all’importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure sospendere i dazi all’importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

Motivazione

Gli aiuti all’esportazione non sono accettabili per i paesi terzi e il loro costo grava sui contribuenti, ancora di più della prevenzione delle crisi.

Emendamento 100

Nuovo paragrafo dopo l’articolo 219, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Quando il prezzo di mercato scende al di sotto di una determinata soglia, flessibile, indicizzata ai costi medi di produzione e fissata dall’osservatorio europeo del mercato del settore interessato, la Commissione europea mette in atto, a seconda della situazione del mercato e del settore interessato, un aiuto ai produttori del settore interessato, che, nel corso di un periodo determinato, riducono volontariamente la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

i)

Gli aiuti sono concessi sulla base di una domanda dei produttori, presentata nello Stato membro nel quale essi sono stabiliti, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.

ii)

Per garantire che tale regime sia attuato in modo efficace e corretto, la Commissione, sulla base dei dati trasmessi dall’osservatorio europeo del mercato nel settore interessato, stabilisce:

il volume o il quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello di Unione nel quadro del regime di riduzione;

la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;

l’importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo della riduzione e le relative modalità di finanziamento;

i criteri di ammissibilità per i richiedenti e per le domande;

le condizioni specifiche per l’attuazione del regime.

Motivazione

L’UE ha bisogno di strumenti volti a regolare i volumi di produzione, in caso di turbative del mercato, che siano efficaci, poco onerosi per il bilancio europeo e che consentano ai produttori di non vendere più in perdita e di vivere del proprio lavoro, in modo che il settore sia attrattivo per i giovani.

Emendamento 101

Articolo 226

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

1.     La Commissione istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per comunicare, monitorare e valutare i risultati del piano di gestione delle crisi nel corso della sua messa in atto.

2.     Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione comprende i seguenti elementi:

a)

una serie di indicatori comuni concernenti il contesto, la realizzazione, i risultati e l’impatto che fungano da base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sulla performance;

b)

i target finali e i target intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;

c)

la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;

d)

le relazioni annuali sulla performance del piano di gestione delle crisi per ciascuna delle produzioni colpite nel corso dell’anno;

e)

le misure relative alle riserve di efficienza nell’utilizzo del FEAGA nel suo complesso.

3.     Il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione ha lo scopo di:

a)

valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC;

b)

riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso delle prerogative conferite alla Commissione in materia di prevenzione e gestione delle crisi;

c)

abbandonare l’attuale logica dell’utilizzo del bilancio FEAGA;

d)

sviluppare una logica di gestione anticiclica dei mercati e dei redditi agricoli nell’ambito della quale la Commissione ottimizza l’uso dei fondi pubblici in funzione dei cicli economici, delle avversità climatiche e delle tensioni geopolitiche.

Motivazione

La Commissione dovrebbe definire la sua strategia per affrontare le crisi al fine di riferire in merito al Parlamento e al Consiglio. Il chiarimento della sua strategia è una condizione essenziale affinché gli Stati membri possano stabilire a loro volta le proprie priorità.

Emendamento 102

Articolo 226

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Piano di gestione delle crisi

1.     La Commissione elabora un piano di gestione delle crisi per l’attuazione degli aiuti dell’Unione finanziati con il FEAGA al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi della PAC di cui all’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’obiettivo di stabilizzare i mercati.

2.     Sulla base della relazione che definisce i diversi tipi di crisi di cui all’articolo 225, lettera c), e del lavoro di valutazione svolto in particolare nel primo pilastro della PAC, la Commissione definisce una strategia d’intervento per ciascun tipo di crisi. In merito a ciascuno degli strumenti di gestione dei mercati definiti dal presente regolamento viene effettuata un’analisi SWOT al fine di individuare le potenziali sinergie tra gli strumenti.

3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 per stabilire i target finali e intermedi quantitativi per il contributo degli strumenti del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 del TFUE. Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione presenta una proposta relativa al piano di gestione delle crisi al Parlamento europeo e al Consiglio. Su tale base, gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi piani strategici concernenti la PAC.

4.     Il piano di gestione delle crisi riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e prevede una clausola di revisione intermedia in data 30 giugno 2024 nel corso della quale viene ottimizzata la coerenza generale con i piani strategici degli Stati membri ai fini di una maggiore efficienza nell’uso dei fondi pubblici e di un maggiore valore aggiunto dell’Unione.

Motivazione

La Commissione dovrebbe definire la sua strategia per affrontare le crisi al fine di riferire in merito al Parlamento e al Consiglio. Il chiarimento della sua strategia è una condizione essenziale affinché gli Stati membri possano stabilire a loro volta le proprie priorità.

Emendamento 103

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013

Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013

All’articolo 30, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

All’articolo 30, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Per ciascun esercizio finanziario l’Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

«2.   Per ciascun esercizio finanziario l’Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

per i dipartimenti francesi d’oltremare: 267 580 000  EUR;

per le Azzorre e Madera: 102 080 000 EUR.

per le isole Canarie: 257 970 000 EUR.

per i dipartimenti francesi d’oltremare: 278 410 000  EUR;

per le Azzorre e Madera: 106 210 000 EUR;

per le isole Canarie: 268 420 000 EUR.

3.   Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III

3.   Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III

non possono superare i seguenti importi:

per i dipartimenti francesi d’oltremare: 25 900 000  EUR;

per le Azzorre e Madera: 20 400 000 EUR;

per le isole Canarie: 69 900 000 EUR.

non possono superare i seguenti importi:

per i dipartimenti francesi d’oltremare: 26 900 000  EUR;

per le Azzorre e Madera: 21 200 000 EUR;

per le isole Canarie: 72 700 000 EUR.

[…]

[…]

Motivazione

Non è accettabile una riduzione del 3,9 % dei fondi destinati al POSEI (Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità), dato che questo programma è stato valutato positivamente, e la Commissione europea si è impegnata a mantenere invariato il livello di finanziamento. È quanto meno necessario mantenere gli stanziamenti per le regioni ultraperiferiche che sono previsti nell’attuale periodo di programmazione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

esorta l’UE a fare in modo che la PAC sia una politica agricola competitiva, moderna, equa, sostenibile e solidale al servizio degli agricoltori, dei territori, dei consumatori e dei cittadini;

2.

sottolinea la necessità che la PAC sia adeguatamente finanziata e si oppone pertanto alla riduzione dei finanziamenti dell’UE per tale politica dopo il 2020; ritiene che, se il bilancio della PAC dovesse essere ridotto, sarebbe possibile utilizzarlo meglio distribuendo i pagamenti diretti in modo più equo;

3.

respinge la proposta di ridurre del 28 % il bilancio per lo sviluppo rurale in quanto contraria all’obiettivo di coesione territoriale dell’UE;

4.

chiede di reintrodurre il FEASR nel quadro strategico comune;

5.

insiste sulla necessità di rafforzare le sinergie tra il FESR, l’FSE e il FEASR al fine di favorire l’innovazione e di stimolare la creazione di filiere produttive innovative nel settore agricolo;

6.

raccomanda di adottare un’«agenda rurale e periurbana» e di aumentare i fondi complessivi a favore dello sviluppo rurale affinché tutte le politiche dell’UE contribuiscano agli obiettivi in materia di coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea il ruolo della PAC come politica che contribuisce a mantenere la popolazione nelle zone rurali;

7.

reputa che un eccessivo trasferimento di competenze agli Stati membri attraverso i piani strategici nazionali porterebbe a una rinazionalizzazione della PAC e a distorsioni della concorrenza; è necessario assicurare un margine di flessibilità sufficiente per garantire un approccio basato sul territorio, che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche specifiche delle zone agricole;

8.

chiede che nel regolamento figurino degli obiettivi europei comuni, quantificati e misurabili, per i piani strategici nazionali;

9.

chiede che le regioni svolgano un ruolo di primo piano nella governance dei piani strategici, in particolare per il secondo pilastro;

10.

ricorda che la regolazione dei mercati è più efficace e meno costosa rispetto all’adozione di misure a posteriori;

11.

chiede l’introduzione di strumenti volontari di risoluzione delle crisi basati sulla gestione dei volumi di produzione;

12.

chiede l’istituzione di programmi operativi settoriali a livello europeo, piuttosto che a livello di Stati membri, al fine di evitare distorsioni tra gli Stati membri e tra i diversi settori;

13.

chiede criteri europei rigorosi per la definizione degli agricoltori attivi da parte degli Stati membri;

14.

raccomanda che in materia di pagamenti diretti si giunga a una piena convergenza tra gli Stati membri al più presto e comunque non oltre il 2027;

15.

propone che, nei paesi e nelle regioni in cui non è ancora attuata, la convergenza interna sia gradualmente aumentata, favorendo le regioni svantaggiate, fino a divenire totale entro il 2026;

16.

sostiene la proposta di livellamento dei pagamenti diretti e propone di tenere conto al massimo del 50 % dei costi dei soli lavoratori dipendenti per conciliare l’efficacia del livellamento con la presa in considerazione dell’occupazione;

17.

sostiene l’introduzione di un pagamento ridistributivo obbligatorio e propone di aumentarne l’entità, con un minimo del 30 % dei fondi del primo pilastro;

18.

propone, vista la difficoltà di attrarre i giovani verso la professione di agricoltore, che il premio per i giovani agricoltori sia obbligatorio per gli Stati membri;

19.

propone di mantenere il massimale del 13 % (+ 2 % per le colture proteiche) della dotazione nazionale per i pagamenti accoppiati, con gli obiettivi di prevenire l’abbandono dell’attività agricola nelle zone rurali, migliorare l’autosufficienza alimentare dell’UE, puntare esclusivamente su produzioni e metodi di produzione sostenibili ed escludere la produzione di agrocarburanti e alcune altre produzioni non prioritarie;

20.

propone che il sostegno specifico ai piccoli agricoltori sia obbligatorio per gli Stati membri e raccomanda di adeguare la definizione di piccolo agricoltore, l’importo del sostegno e la dotazione finanziaria;

21.

accoglie con favore l’estensione della condizionalità alla totalità del pagamento di base e il suo allargamento, includendo la rotazione annuale delle colture;

22.

chiede di estendere la condizionalità al rispetto dei diritti dei lavoratori agricoli e della normativa in materia di benessere degli animali;

23.

propone di ripristinare il requisito di un minimo del 7 % di superfici non produttive di interesse ecologico per azienda;

24.

approva il principio degli ecodispositivi e propone di destinare a essi un minimo del 30 % della dotazione nazionale per i pagamenti;

25.

propone che ciascun piano strategico nazionale raggiunga la soglia minima del 40 % della dotazione finanziaria complessiva della PAC che contribuisce agli obiettivi ambientali e climatici;

26.

auspica che siano mantenuti i tassi di cofinanziamento attualmente in vigore per il secondo pilastro, portando all’80 % il tasso per le misure seguenti: misure agroambientali, agricoltura biologica, Natura 2000 e misure di cooperazione;

27.

si oppone alla possibilità di trasferire risorse dal secondo al primo pilastro, un’operazione che va contro gli interessi dei territori rurali, e approva invece il trasferimento inverso;

28.

invita la Commissione a istituire un sistema di monitoraggio pienamente operativo per la raccolta costante di dati di misura aggiornati sui residui di antiparassitari nell’ambiente (in particolare nel suolo e nelle acque), eventualmente sulla base dell’esperienza positiva maturata con il sistema di monitoraggio del suolo LUCAS (indagine statistica areale per campione sull’uso/l’occupazione dei suoli);

29.

ritiene che l’assicurazione del reddito sia uno strumento oneroso, poco adatto alle piccole e medie aziende agricole e non idoneo a sostituire la regolamentazione del mercato e il sostegno al passaggio a sistemi di produzione più resilienti e più autonomi;

30.

propone che la concessione di sovvenzioni per gli investimenti, che assorbono una quota molto elevata delle risorse del secondo pilastro, sia subordinata alla valutazione del loro impatto ambientale e sia limitata al 10 % della dotazione finanziaria di tale pilastro;

31.

propone, allo scopo di sostenere il proseguimento dell’attività agricola nelle zone svantaggiate, che l’indennità compensativa degli svantaggi naturali sia obbligatoria per gli Stati membri nei quali è applicabile;

32.

sostiene il mantenimento di una soglia minima del 5 % per i programmi Leader, al fine di consentire lo sviluppo di iniziative a livello locale;

33.

propone di introdurre l’obbligo per gli Stati membri di prevedere nei loro piani di sviluppo rurale misure a favore delle filiere corte, della ristorazione collettiva con prodotti biologici e locali, delle filiere a marchio di qualità, dell’agricoltura di montagna e della formazione in agricoltura biologica, in agroecologia e in agrosilvicoltura;

34.

propone che, nel quadro del programma di ricerca Orizzonte 2020 e del programma che lo sostituirà, si dia la priorità, in materia di agricoltura, alla ricerca nel campo dei sistemi di produzione agroecologici e agroforestali, favorendo la ricerca partecipativa agricoltori-ricercatori;

35.

raccomanda inoltre di incoraggiare l’innovazione sociale ed economica attraverso la promozione dei «piccoli comuni intelligenti».

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(2)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(1)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(2)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/239


Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(2019/C 86/12)

Relatore:

Ximo PUIG I FERRER (ES/PSE), presidente della regione di Valencia

Documento di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

COM(2018) 380 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Titolo del regolamento

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) .

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sostegno alla transizione (FET) .

Motivazione

L’articolo 2 del regolamento proposto indica chiaramente che il campo di applicazione del Fondo va al di là degli aspetti legati alla globalizzazione. La nuova denominazione dovrebbe essere inserita in tutto il testo al posto di quella attuale.

Emendamento 2

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

(1)

I principi orizzontali enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, a norma dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

(1)

I principi orizzontali enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e agli articoli 9 e 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Conformemente all’articolo 8 del TFUE, gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, a norma dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

Motivazione

Si tratta di inserire alcuni riferimenti giuridici essenziali.

Emendamento 3

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione (20) la Commissione individua nell’effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell’evoluzione tecnologica i principali motori dell’aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un’ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che un’evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando l’apertura economica e lo sviluppo tecnologico con la protezione sociale .

Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione la Commissione individua nell’effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell’evoluzione tecnologica i principali motori dell’aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Pertanto, nonostante i vantaggi di un commercio più aperto e di un’ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi - che riguardano in modo particolare alcuni settori di attività, talune imprese, certi gruppi di lavoratori più vulnerabili e determinate regioni - devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che le transizioni tecnologica e ambientale alimenti no ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità, sarà necessario assicurarsi che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo e che gli effetti negativi cumulativi della globalizzazione e delle transizioni tecnologica e ambientale siano maggiormente anticipati .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FEG , una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull’economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 250 posti di lavoro persi nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori) . Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali, le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FET , una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull’economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 150 posti di lavoro persi nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi. Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali (ad esempio nel caso di regioni già gravemente colpite da un elevato tasso di disoccupazione) , le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Motivazione

Si tratta di garantire la coerenza con le modifiche proposte riguardo all’articolo 5.

Emendamento 5

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Al fine di esprimere la solidarietà dell’Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all’attuazione del pacchetto di servizi personalizzati sia pari a quello del FSE+ nel rispettivo Stato membro interessato .

Al fine di esprimere la solidarietà dell’Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all’attuazione del pacchetto di servizi personalizzati non sia inferiore al 60 % . Tale percentuale minima può essere aumentata di un ulteriore 5 % se sono stati predisposti misure e strumenti obiettivi e operativi di anticipazione e ristrutturazione.

Motivazione

Si tratta di garantire la coerenza con le modifiche proposte riguardo all’articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento 6

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un’attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale . Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un’attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell’era digitale.

I contributi finanziari del FET dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un’attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale , ragion per cui la partecipazione attiva degli enti locali e/o regionali è fondamentale. Il recupero della capacità territoriale subnazionale deve essere affrontato da una prospettiva incentrata sulle caratteristiche locali, basata sui punti di forza e sulle risorse endogene dei territori. Le politiche di aggregazione in cluster, la diffusione delle conoscenze e l’innovazione, come pure la creazione di imprese che sostengano l’occupazione, consentiranno di creare un contesto propizio alla crescita basata sulle pari opportunità per tutti, indipendentemente dal loro luogo di residenza. In questo approccio, la priorità sarà accordata alla diffusione delle abilità richieste nell’era digitale.

L’inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata . Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG .

L’inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati avrà sempre carattere di accompagnamento alle misure attive . Analogamente, le imprese vanno incitate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure del FET, sempre che ciò sia compatibile .

 

Peraltro, il sostegno a una mobilità dei lavoratori che implichi il loro spostamento verso altri luoghi dovrebbe essere una misura di ultima istanza, considerati gli squilibri e la perdita di attrattiva regionale che ne derivano.

Motivazione

Le politiche di ristrutturazione dovrebbero promuovere un ambiente favorevole all’occupazione e alla crescita e introdurre misure che consentano ai lavoratori di ritornare alla vita attiva, anche attraverso aiuti eccezionali di durata limitata.

Gli enti regionali devono essere coinvolti attivamente nel processo poiché sono quelli che conoscono meglio — e si trovano a gestire — le situazioni sul campo.

Emendamento 7

Nuovo punto dopo il considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Nel suo «documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione», la Commissione riconosce la forte dimensione regionale dei diversi impatti territoriali della globalizzazione, dato che i nuovi posti di lavoro creati dal commercio e dal cambiamento tecnologico non si concretizzano necessariamente negli stessi luoghi dei posti di lavoro persi e, in molti casi, i lavoratori interessati non dispongono delle abilità necessarie per occupare tali nuovi posti di lavoro.

Di conseguenza, gli accordi commerciali dell’UE dovrebbero essere accompagnati da valutazioni di impatto territoriale, intese come strumenti che consentano alle autorità competenti di determinare e quantificare fin dall’inizio l’eventuale impatto asimmetrico di tali accordi, di prepararsi a tale impatto, di anticipare i cambiamenti e di far fronte a eventuali ristrutturazioni grazie alla definizione di strategie basate su una combinazione adeguata di politiche e ad un impiego efficace dei fondi europei.

Motivazione

Il CdR sostiene la politica commerciale dell’UE, a condizione che sia accompagnata da valutazioni di impatto territoriale che misurino le possibili conseguenze e siano utilizzate per definire politiche commerciali trasparenti e fondate su dati comprovati.

Emendamento 8

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all’occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un’attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull’attuazione del contributo finanziario.

Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all’occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un’attività lavorativa sostenibile a livello regionale e locale per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull’attuazione del contributo finanziario.

Motivazione

La priorità deve essere la creazione di posti di lavoro nelle stesse zone in cui ha avuto luogo il collocamento in esubero o il mancato rinnovo del contratto di lavoro.

Emendamento 9

Considerando 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Nell’interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell’attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi.

Nell’interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell’attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori - e in particolare gli enti locali e regionali - interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi.

Motivazione

Occorre sottolineare che gli enti locali e regionali devono essere resi partecipi degli sviluppi dell’attuazione.

Emendamento 10

Considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Poiché la trasformazione digitale dell’economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro , la diffusione delle competenze richieste nell’era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto,

Poiché la trasformazione digitale dell’economia richiede un certo livello di competenze digitali nei cittadini europei, e specialmente nella popolazione attiva , la diffusione delle competenze richieste nell’era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto,

Motivazione

L’uso del termine «forza lavoro» non sembra appropriato per riferirsi, in una disposizione normativa, ai cittadini o alle persone che lavorano. Esiste una vasta letteratura che riconosce e ravvisa nei lavoratori una dimensione socioprofessionale che va al di là della loro concezione come fattore materiale di produzione.

Emendamento 11

Nuovo punto il considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Gli investimenti pubblici nelle abilità e nel capitale umano devono essere allineati meglio alle strategie di specializzazione intelligente ed essere affrontati con un approccio incentrato sul territorio che analizzi i problemi e le sfide particolari che i mutamenti strutturali possono comportare per l’economia regionale e/o locale. Inoltre, vista la necessità di adeguare tali abilità alle esigenze dell’industria regionale, le strategie di sviluppo economico dovranno essere coordinate con le politiche in materia di istruzione e occupazione per garantire lo sviluppo delle capacità locali.

Motivazione

Si intende sottolineare la necessità di adeguare gli investimenti pubblici nelle abilità alle caratteristiche specifiche di una determinata regione e di collegare lo sviluppo regionale alle politiche in materia di istruzione e occupazione al fine di massimizzarne l’impatto.

Emendamento 12

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell’ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Il FET accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione nonché dalla transizione tecnologica e ambientale aiutando i lavoratori beneficiari del suo sostegno ad adattarsi ai cambiamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell’ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Motivazione

La formulazione proposta è più inclusiva, in quanto tiene conto non solo dei lavoratori espulsi dal lavoro, ma anche dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, nonché dei «lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro» che il presente parere propone di includere tra i beneficiari del Fondo.

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   L’obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all’articolo 5.

1.   L’obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e responsabilità offrendo sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione , nonché ai lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro, di cui all’articolo 5.

Motivazione

Le ripercussioni della globalizzazione dei mercati o della crisi possono essere effetti collaterali delle politiche della Commissione europea. Oltre che un atto di solidarietà, il Fondo rappresenta quindi anche un atto di responsabilità da parte dell’UE, considerate le possibili conseguenze delle sue decisioni.

L’espressione «lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro» è coerente con la proposta formulata nel presente parere.

Proposta di emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   L’obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all’automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

2.   L’obiettivo specifico del FET è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, decisioni adottate nel quadro degli strumenti di difesa commerciale dell’UE, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all’automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati di cui all’articolo 4 .

Motivazione

I lavoratori che subiscono le conseguenze della mancata imposizione di misure antidumping dovrebbero fruire automaticamente dei diritti previsti dalle norme del FEG e beneficiare delle misure di sostegno del Fondo.

Il rinvio — alla fine di questo articolo — all’articolo 4 è collegato all’inserimento in quest’ultimo di un elenco dei gruppi considerati più svantaggiati.

Emendamento 15

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Definizioni

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

a)

«lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

b)

«lavoratore autonomo»: una persona che ha impiegato meno di 10 lavoratori;

b)

«lavoratore autonomo»: una persona che ha impiegato meno di 10 lavoratori;

c)

«beneficiario»: una persona che partecipa a misure cofinanziate dal FEG ;

c)

«lavoratore vulnerabile»: ogni persona considerata beneficiaria in virtù del fatto di presentare almeno una delle seguenti caratteristiche o di trovarsi in almeno una delle seguenti circostanze:

età superiore a 54 anni;

età inferiore a 30 anni;

sesso femminile;

presenza di una disabilità di qualsiasi tipo (motoria, cognitiva o sensoriale);

presenza di una o più persone a carico;

non possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), o

appartenenza a una minoranza etnica di uno Stato membro;

d )

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita.

d )

«beneficiario»: una persona che partecipa a misure cofinanziate dal FET ;

 

e )

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FET , che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita.

Motivazione

È opportuno rendere espliciti sul piano normativo i riferimenti generici e indefiniti ai «beneficiari svantaggiati» o ai «gruppi più svantaggiati» contenuti nel progetto di regolamento. Si propone inoltre di riprendere in considerazione l’inclusione dei giovani e l’introduzione di una prospettiva di genere ed egualitaria.

Emendamento 16

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Criteri di intervento

Criteri di intervento

1.   Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità alle disposizioni del presente articolo. È fornito un contributo finanziario del FEG nell’ambito di importanti eventi di ristrutturazione che determinino:

1.   Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FET per misure a favore dei lavoratori, dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata e dei lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro in conformità alle disposizioni del presente articolo.

 

2.   È fornito un contributo finanziario del FET nell’ambito di importanti eventi di ristrutturazione che determinino:

a)

la cessazione dell’attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell’impresa in questione;

a)

la cessazione dell’attività di oltre 150 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell’impresa in questione;

b)

la cessazione dell’attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;

b)

la cessazione dell’attività di oltre 150 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 150 in due delle regioni combinate;

c)

la cessazione dell’attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

c)

la cessazione dell’attività di oltre 150 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

3.   Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L’importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG .

3.   Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L’importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del FET .

Motivazione

Si tratta di introdurre uniformità e coerenza con il testo dell’articolo 3.

Si rende possibile l’accesso al sostegno anche per un gruppo più esiguo di lavoratori in esubero, tenendo conto delle minori dimensioni di molte imprese: i licenziamenti collettivi su vasta scala sono meno frequenti.

Non è chiaro il motivo per il quale sono stati previsti periodi di riferimento diversi, ragion per cui si propone di allinearli e prolungarli, portandoli tutti a 9 mesi.

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

4.     Il FEG non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti da finanziamenti pubblici.

 

Motivazione

Gli aiuti dovrebbero essere a disposizione di tutti i lavoratori in esubero indipendentemente dalla loro appartenenza o meno a settori che dipendono da finanziamenti pubblici. Inoltre, potrebbe essere particolarmente arduo per le autorità competenti distinguere i settori che dipendono da finanziamenti pubblici da quelli che non ne dipendono.

Emendamento 18

Nuovo paragrafo nell’articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

4 (o 5).     Nelle domande di contributi finanziari a titolo del FET, gli Stati membri possono includere tra i beneficiari, insieme con quelli di cui ai paragrafi precedenti, anche i lavoratori minacciati di espulsione dal lavoro delle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), affinché partecipino esclusivamente ad azioni di formazione e riqualificazione personalizzate, compresa l’acquisizione di competenze nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di altre competenze necessarie nell’era digitale, a condizione che tali azioni non siano incluse tra le misure rientranti nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi in vigore.

Motivazione

La trasformazione digitale dell’economia esige che tutti i cittadini europei possiedano almeno un certo livello di competenze digitali, e i lavoratori a rischio di licenziamento devono essere i destinatari principali di queste azioni di formazione (servizi personalizzati) per l’acquisizione di abilità digitali.

Emendamento 19

Nuovo paragrafo alla fine dell’articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Sono beneficiari ammissibili, nei limiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4 (o 5), anche i lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro.

Motivazione

Si tratta di una formulazione coerente e complementare rispetto alle disposizioni precedenti.

Emendamento 20

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure ammissibili

Misure ammissibili

1.   Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

1.   Può essere concesso un contributo finanziario del FET per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

La diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

La diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario , alle sfide specifiche che si presentano all’interno dell’economia regionale e/o locale e, in particolare, alle abilità dei lavoratori minacciati di espulsione dal lavoro .

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

a)

la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione dell’esperienza acquisita, l’assistenza nella ricerca di un lavoro, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

b)

misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

a)

la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione dell’esperienza acquisita, l’assistenza nella ricerca di un lavoro, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

b)

misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo , salvo nel caso in cui le persone beneficiarie siano considerate vulnerabili, nel qual caso tale percentuale può raggiungere anche il 50 % .

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non possono superare i 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non possono superare i 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

 

Tali investimenti sono destinati a progetti che soddisfino le condizioni di fattibilità tecnica e di sostenibilità economica e finanziaria, e a tal fine le autorità competenti adottano le misure di accompagnamento e orientamento necessarie per garantire tale fattibilità e sostenibilità.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro regionale e/o locale. È garantita la partecipazione attiva degli enti regionali e/o locali alla definizione di tale pacchetto di servizi.

2.   Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG :

2.   Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario del FET :

a)

le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione;

a)

le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione;

b)

le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

b)

le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Le misure sostenute dal FET non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

3.   Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali.

3.   Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali e con la partecipazione attiva degli enti regionali e locali .

4.   Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FEG per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione.

4.   Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FET per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione , nonché per le misure di sviluppo della capacità degli enti regionali e/o locali interessati dagli importanti e inattesi eventi di ristrutturazione .

Motivazione

I mutamenti strutturali stanno causando problemi specifici nei territori, che impongono il coinvolgimento degli enti subnazionali.

In linea con la proposta relativa all’articolo 4, si propone qui un trattamento più favorevole per i lavoratori vulnerabili.

Occorre inoltre fornire consulenza riguardo alla fattibilità dei progetti di auto-occupazione, in modo da evitare futuri fallimenti.

Emendamento 21

Articolo 9, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

5.

La domanda contiene le seguenti informazioni:

5.

La domanda contiene le seguenti informazioni:

a)

una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell’articolo 6, compreso il metodo di calcolo;

a)

una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell’articolo 6, compreso il metodo di calcolo;

b)

qualora l’impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi;

b)

qualora l’impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi;

c)

una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro;

c)

una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro;

d)

l’identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti, nonché delle categorie di beneficiari interessati, disaggregati per genere, fascia di età e livello di istruzione;

d)

l’identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti, nonché delle categorie di beneficiari interessati, disaggregati per genere, fascia di età e livello di istruzione;

e)

gli effetti previsti degli esuberi sull’economia e sull’occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

e)

gli effetti previsti degli esuberi sull’economia e sull’occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

f)

una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani ;

f)

una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari vulnerabili di cui all’articolo 4, lettera c), e, se del caso, dei lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro che siano inclusi nelle azioni di formazione per l’acquisizione di abilità digitali, nei limiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4 (o 5); e la spiegazione della complementarità del suddetto pacchetto rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell’Unione, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi;

g)

una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e in merito alla complementarità del pacchetto coordinato di servizi personalizzati rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell’Unione, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi ;

g)

una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni , comprese quelle relative alla promozione e al rilancio delle regioni interessate da ristrutturazioni e alla facilitazione della cooperazione tra gli attori pertinenti, specificando se sono stati predisposti misure e strumenti obiettivi e operativi di anticipazione e ristrutturazione ai fini di cui all’articolo 14, paragrafo 2 ;

h)

una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;

h)

una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;

i)

ai fini della valutazione, gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro per il caso specifico in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a 6 mesi dal termine del periodo di attuazione;

i)

ai fini della valutazione, gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro , previa consultazione degli enti regionali e locali della zona interessata, per il caso specifico in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a 6 mesi dal termine del periodo di attuazione;

j)

le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FEG di cui all’articolo 8;

j)

le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FET di cui all’articolo 8;

k)

le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;

k)

le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;

l)

una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del FEG richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

l)

una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del FET richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

m)

le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.

m)

le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.

 

n)

se del caso, una relazione che giustifichi la mancanza di una capacità amministrativa sufficiente a gestire gli aiuti e la necessità di ulteriori finanziamenti per l’assistenza tecnica e amministrativa di cui all’articolo 12, paragrafo 5.

Motivazione

Gli enti regionali dovrebbero essere coinvolti nella definizione degli obiettivi in quanto dispongono delle conoscenze sulle possibilità occupazionali dell’economia interessata.

Le altre questioni riguardano una formulazione coerente con le previsioni che precedono o che seguono (quadro di qualità, assistenza tecnica complementare).

Emendamento 22

Articolo 12, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   L’assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l’utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG . La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FEG . Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

4.   L’assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l’utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FET . La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FET . Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro , a livello nazionale o regionale .

Motivazione

Occorre assicurarsi che gli enti locali e regionali siano tenuti informati.

Emendamento 23

Nuovo paragrafo nell’articolo 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

5.     La Commissione può, insieme con l’approvazione del contributo finanziario, autorizzare la mobilitazione di fondi per l’assistenza tecnica e amministrativa a favore degli Stati membri che ne facciano richiesta, motivandola con le carenze di capacità amministrativa, per garantire una conduzione rapida ed efficace delle rispettive attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit o valutazione.

Motivazione

Al fine di agevolare la rapidità della risposta e ovviare alle carenze nella capacità gestionale delle regioni, la Commissione potrebbe — su richiesta motivata degli Stati membri — autorizzare la mobilitazione di fondi destinati all’assistenza tecnica per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione la cui responsabilità spetti alle regioni.

Emendamento 24

Articolo 14, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte è allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione.

2.   Il tasso di cofinanziamento del FET per le misure proposte è allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione , che in nessun caso può essere inferiore al 60 %. Tale percentuale minima può essere aumentata di un ulteriore 5 % se sono stati predisposti, come condizione preliminare e indipendentemente dalla forma assunta sul piano strategico e attuativo, misure e strumenti obiettivi e operativi di anticipazione e ristrutturazione, preferibilmente in linea con l’approccio basato sulle caratteristiche locali.

Motivazione

Trattandosi di misure di solidarietà con i lavoratori colpiti, si propone, onde evitare che le risorse regionali possano non essere sufficienti, di applicare in tutti i casi un tasso di cofinanziamento minimo del 60 %.

Inoltre, aumentando tale tasso in misura pari al 5 % si incentiverebbero le richieste di cofinanziamento da parte degli Stati membri che hanno già predisposto misure di anticipazione, attuando così le buone pratiche previste dal quadro di qualità.

Emendamento 25

Articolo 17, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

5.

Lo Stato membro interessato ha la flessibilità di riassegnare importi tra le diverse voci di bilancio contenute nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Se una riassegnazione comporta un aumento di oltre il 20 % dell’importo relativo a una o più delle voci in questione, lo Stato membro ne dà comunicazione anticipata alla Commissione.

5.

Lo Stato membro interessato ha , previa consultazione della regione in questione, la flessibilità di riassegnare importi tra le diverse voci di bilancio contenute nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Se una riassegnazione comporta un aumento di oltre il 20 % dell’importo relativo a una o più delle voci in questione, lo Stato membro ne dà comunicazione anticipata alla Commissione.

Motivazione

Occorre assicurarsi che gli enti regionali siano tenuti informati.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Considerazioni e riflessioni preliminari

1.

sottolinea che l’Europa deve essere consapevole che uno degli ambiti principali in cui si avvertiranno gli effetti delle grandi sfide strutturali del nostro tempo — essenzialmente riconducibili all’apertura delle economie, ai cambiamenti climatici, ai processi di adattamento tecnologico, all’intensificarsi dei flussi migratori e all’invecchiamento della popolazione — sarà quello del lavoro: l’occupazione, le condizioni in cui verrà prestata l’attività lavorativa e le relative conseguenze sulle persone, sulle famiglie e sui territori;

2.

esprime la sua preoccupazione per gli effetti deleteri prodotti sul modello sociale europeo dalla comparsa e dalla diffusione di nuove forme occupazionali che precarizzano i rapporti di lavoro, e mette in guardia contro tali effetti. Queste nuove forme di occupazione sono alimentate dalle ristrettezze e dai bisogni di persone che, versando in situazioni di estrema difficoltà, sono prive della libertà di accettare o meno il corrispettivo offerto da grandi società internazionali, le quali, per di più, si sottraggono alla potestà impositiva degli Stati membri e soppiantano le piccole imprese locali grazie alla propria posizione di forza sui mercati;

3.

osserva che il territorio — in quanto spazio di rapporti e costruzione sociale in cui confluiscono aspetti ambientali, socioculturali, economici, organizzativi e umani — riveste una particolare importanza per lo sviluppo e il progresso delle comunità locali, ma può risentire pesantemente degli effetti reali e materiali della globalizzazione e di altri processi di trasformazione e deterioramento, giacché le sue risorse endogene e il suo capitale umano locale ne risultano alterati;

4.

ritiene che la nostra illuminata Europa abbia, come già dimostrato in numerose occasioni, capacità e sensibilità sufficienti per affrontare le tensioni esistenti tra, da un lato, la necessità di mantenere la sua competitività economica a livello mondiale e le garanzie a presidio e sostegno dei nostri sistemi di protezione sociale e, dall’altro, quella di salvaguardare l’occupazione, il diritto alla formazione e i diritti dei lavoratori, in particolare al fine di rispondere alle attese dei cittadini dell’Unione e soddisfare le esigenze delle sue regioni.

Rilevanza del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

5.

rileva che la Commissione ha pubblicato, il 30 maggio 2018, una proposta legislativa tesa a introdurre un nuovo regolamento per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); e accoglie con favore tale proposta, considerata la funzione svolta dal Fondo sin dalla sua istituzione nel 2007: infatti, con il FEG — che, con una dotazione di 611 milioni di EUR, ha realizzato 160 interventi di sostegno a beneficio di 147 000 lavoratori di diverse regioni e diversi Stati membri — l’UE ha dato prova di solidarietà e responsabilità in relazione alle decisioni da essa stessa adottate nel quadro del mercato unico;

6.

ribadisce i pregi di questo utile strumento (1), evidenziandone in particolare la notevole efficacia, considerati il tasso di successo del reinserimento nel mercato del lavoro (pari a circa il 50 %), la sostenibilità dei posti di lavoro nel tempo e il miglioramento delle competenze dei beneficiari del sostegno, oltre alla notevole visibilità politica (2);

7.

mette in guardia contro la crescente insoddisfazione e preoccupazione dei cittadini europei di fronte alle tendenze globali, un fenomeno che va sotto il nome di «geografia del malcontento» ed alimenta movimenti isolazionisti; e plaude alla funzione che può svolgere una corretta esecuzione delle misure del FEG, compresa l’attenuazione delle conseguenze derivanti dalle ristrutturazioni di grandi dimensioni e inattese a cui sono esposte molte regioni europee a causa della loro specializzazione economica, dei costi della manodopera locale o del livello d’istruzione della loro popolazione attiva (3).

Una complementarità e un coordinamento efficace tra le politiche e i fondi

8.

accoglie con favore il fatto che si sottolinei l’importanza di diffondere le competenze richieste dalla digitalizzazione dell’industria, in quanto tale diffusione rappresenta un elemento trasversale obbligatorio di qualsiasi pacchetto di servizi personalizzati che venga offerto; ma esorta, con riferimento ai problemi specifici dell’economia regionale, a un migliore allineamento con le strategie di specializzazione intelligente e con gli approcci incentrati sul territorio;

9.

invita gli enti regionali a partecipare attivamente alle strategie di sviluppo economico regionale, vista la necessità di adeguare le competenze e le capacità ai bisogni dell’industria regionale mediante una stretta cooperazione tra, da un lato, il settore dell’istruzione e della formazione e, dall’altro, gli attori sociali, sindacali e imprenditoriali a livello regionale;

10.

sottolinea la necessità di una maggiore flessibilità e adattabilità tra le misure relative ai fondi, così da rendere possibile sostenere un ventaglio più ampio di interventi per lo sviluppo economico che aiutino a colmare il divario tra le misure a breve termine e le strategie di riqualificazione a più lungo termine finanziate dalla politica di coesione (4);

11.

sostiene la reciproca complementarità e un approccio più coordinato tra il FEG, quale ammortizzatore di shock che fornisce sostegno unicamente per circostanze sopravvenute e impreviste, e il FSE+, che aiuta a rispondere alle sfide in un’ottica di più lungo periodo e deve operare attraverso misure strutturali ed evolutive, oltre che di trasformazione e preparazione ai cambiamenti, che sostengano le politiche attive di lungo termine in materia di mercato del lavoro, apprendimento e qualificazione, anche allo scopo di contribuire a prevenire la disoccupazione (5);

12.

sottolinea che la politica di investimento dell’UE, attuata tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, costituisce ormai uno strumento cruciale, necessario e solidale, che apporta un valore aggiunto alle azioni intraprese a livello nazionale e regionale per affrontare molte delle sfide più importanti (la globalizzazione, la riconversione economica, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, le sfide relative all’ambiente e all’evoluzione demografica, le migrazioni e le sacche di povertà nelle città) che colpiscono con sempre maggiore frequenza numerose regioni di ogni parte dell’UE, comprese quelle più sviluppate (6).

Campo di applicazione e missione del FEG

13.

accoglie con favore la proposta della Commissione di includere nella missione del Fondo un’accezione più ampia di adattamento ai mutamenti strutturali, tale da consentire di tener conto del fatto che a rendere necessario un adattamento sono anche gli effetti delle politiche e decisioni dell’UE che incidono sui mercati: tale proposta rende infatti la missione del FEG più realizzabile sul piano tecnico e più equa;

14.

segnala che, benché tale missione includa sia il contributo all’attuazione dei principi definiti nell’ambito del pilastro europeo dei diritti sociali che l’aumento della coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri, tali principi devono essere resi operativi e orientati al conseguimento dei risultati attesi in relazione al quadro di valutazione della situazione sociale.

Dotazione finanziaria

15.

ribadisce le sue perplessità per il fatto che la Commissione consideri il FEG uno «strumento speciale» al di fuori dei massimali di bilancio del prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027). Anche se il Fondo interviene per situazioni specifiche impreviste, nondimeno l’incertezza che grava sull’approvazione delle singole domande di sostegno è molto preoccupante, considerato il contesto generale, contraddistinto dal taglio delle risorse finanziarie previste dal suddetto QFP per le stesse politiche di coesione;

16.

sottolinea, in relazione all’ampliamento del campo di applicazione del FEG, che le future crisi delle economie europee richiederanno maggiori finanziamenti da destinare agli adeguamenti strutturali, e chiede pertanto che l’importo annuo massimo a disposizione del FEG per rispondere alle domande di sostegno passi da 200 a 500 milioni di EUR. È necessario aumentare sia il numero degli interventi, estendendoli senza esitazioni anche alle PMI, sia l’importo dell’aiuto finanziario previsto per lavoratore.

Criteri e misure più favorevoli, e un riferimento specifico ai lavoratori vulnerabili

17.

accoglie con favore la riduzione della soglia di esuberi, indipendentemente dal fatto che esse riguardino la stessa impresa o determinati settori, perché una soglia inferiore è già più consona alla realtà, ed è fiducioso che tale riduzione possa contribuire a un maggiore utilizzo e a una maggiore mobilitazione delle risorse disponibili; propone pertanto che la soglia sia ulteriormente abbassata, portandola a 150 posti di lavoro persi;

18.

esprime dubbi circa l’opportunità di fissare periodi di riferimento diversi (quattro e sei mesi) per le diverse situazioni previste; e, se tale differenza non è motivata da considerazioni di ordine statistico, propone che venga fissato un periodo di riferimento unico e più lungo per tutte queste situazioni;

19.

propone di aggiungere una nuova categoria di beneficiari, che possa ricevere sostegno soltanto sotto forma di azioni per la riqualificazione professionale e l’acquisizione di nuove competenze trasformatrici richieste dall’era digitale: la categoria dei «lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro» (7);

20.

osserva che, benché i tassi di cofinanziamento del FEG per l’offerta di sostegno possano essere superiori, dato che sono allineati al tasso di cofinanziamento più elevato previsto per il FSE+ nello Stato membro considerato, di fatto sono tuttavia possibili tassi inferiori al 60 %, percentuale che andrebbe considerata in ogni caso la soglia minima per le situazioni considerate, tenuto conto della prevedibile carenza di risorse a livello regionale e del carattere eccezionale e solidale delle risorse mobilitate dal FEG;

21.

accoglie con soddisfazione l’aumento (fino a 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro) dell’importo che può essere destinato agli investimenti per il lavoro autonomo, ma ritiene che questa misura debba essere corredata di servizi di consulenza e orientamento, oltre che delle azioni di accompagnamento necessarie per rendere i progetti sostenibili ed evitare che, a medio termine, insorga frustrazione e aumenti lo scoraggiamento;

22.

mette in guardia contro l’idea di sostenere la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro allo scopo di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove, perché si tratta di una misura non pertinente: l’emigrazione della manodopera più mobile — ossia dei lavoratori più qualificati — abbassa la qualità del mercato del lavoro regionale e, di conseguenza, riduce la competitività della regione (8);

23.

rileva che, pur facendo riferimento alla condizione di «beneficiari svantaggiati», il regolamento proposto non precisa in alcun modo le caratteristiche specifiche di tali beneficiari; e propone pertanto che, ai fini del sostegno a titolo del FEG, il regolamento in esame utilizzi e definisca la nozione di «lavoratore vulnerabile». Questa aggiunta introdurrà un elemento di solidarietà interpersonale, che dovrebbe inoltre essere percepito come una chiara dimostrazione del concetto di cittadinanza europea;

24.

auspica che la Commissione, le altre istituzioni europee e gli Stati membri non adoperino più, in linea generale, il termine NEET per riferirsi ai giovani che «non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo», dato che questo termine ha una connotazione più dispregiativa che descrittiva, oltre a stigmatizzare i giovani e a impedire che siano apprezzati per quello che sono e fanno, visto che viene posto l’accento su quello che non fanno a causa della mancanza di opportunità di lavoro o di formazione.

Semplificazione e miglioramento della procedura

25.

appoggia gli sforzi tesi a migliorare e semplificare il funzionamento del FEG, e valuta positivamente la riduzione dell’onere amministrativo che grava sugli Stati membri, al momento di presentare la domanda di sostegno, e sulla Commissione, al momento di verificarne l’ammissibilità, dato che non sarà più necessaria un’analisi approfondita delle circostanze e cause delle espulsioni dal lavoro, nonché il fatto che l’erogazione dei contributi finanziari ne risulterà accelerata, dato che, per mobilitare le risorse del FEG, non vi sarà più bisogno di una proposta della Commissione (9).

Il ruolo degli enti territoriali e di chi opera sul territorio: decentramento e gestione concorrente

26.

ritiene assai utile l’introduzione della dimensione locale e regionale, ma pone l’accento sulla scarsa visibilità e sul mancato riconoscimento del potenziale degli enti regionali per quanto concerne la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nel FEG, e chiede che, nella gestione del Fondo, sia dato maggiore rilievo agli enti locali e regionali degli Stati membri il cui assetto organizzativo consenta il decentramento;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con gli enti locali e regionali, nonché con gli altri soggetti interessati (in particolare le parti sociali), per predisporre le risorse giuridiche, finanziarie e organizzative che ne consentano la partecipazione e collaborazione a pieno titolo allo sviluppo dei settori pertinenti.

Considerazioni sulle misure preventive

28.

raccomanda l’adozione di meccanismi tesi a migliorare la capacità istituzionale degli Stati membri, non solo allo scopo di reagire immediatamente e di avviare senza indugi le procedure per la presentazione delle domande di sostegno, ma anche per garantire un’esecuzione efficace ed efficiente delle misure, e propone che in futuro il FEG abbia una funzione più preventiva e di anticipazione;

29.

propone di rafforzare il ruolo dell’Osservatorio europeo del cambiamento che fa capo a Eurofound nella valutazione delle tendenze in materia di globalizzazione e ristrutturazione, e di estenderne i compiti di assistenza alla Commissione e agli Stati membri per quanto attiene alla valutazione dell’impatto territoriale e delle implicazioni per le regioni europee preliminarmente a qualsiasi decisione o accordo commerciale in grado di produrre conseguenze rilevanti a livello regionale;

30.

sottolinea l’esigenza di garantire un maggiore coordinamento nel quadro del FEG e di far sì che le raccomandazioni contenute nel Quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni abbiano la portata, il pragmatismo e la forza necessari per perseguire e approfondire la concreta attuazione delle buone pratiche e delle proposte, a beneficio di lavoratori, imprese, parti sociali e organismi nazionali e regionali;

31.

ritiene che occorra incentivare gli Stati membri e le regioni che abbiano predisposto, come condizione preliminare e quale che sia la forma assunta sul piano strategico e attuativo, misure obiettive e operative di anticipazione e ristrutturazione, preferibilmente improntate ad un approccio basato sulle caratteristiche locali, la specializzazione intelligente o la promozione dell’innovazione sociale, in modo da accompagnare la transizione e il cambiamento strutturale (10).

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(20)   https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it .

(1)  Relazione della Commissione sulla revisione intermedia del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), COM(2018) 297 final, 16 maggio 2018.

(2)  Come confermato dalle parti interessate coinvolte nella gestione del FEG durante il processo di consultazione.

(3)  Come ricordato nel Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE.

(4)  Cfr. la citata relazione sulla revisione intermedia del FEG.

(5)  Relazione della Commissione sulla valutazione dei risultati del FEG nel 2015 e 2016, pubblicata il 31 ottobre 2017.

(6)  Cfr. la valutazione d’impatto che accompagna la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

(7)  Cfr. la definizione di queste imprese fornita dalla Commissione nella comunicazione «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01).

(8)  Come osservato da Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) con riferimento a un rapporto dell’OCSE.

(9)  Da un sondaggio tra le autorità nazionali incaricate dell’attuazione dei programmi sostenuti dal FEG è emerso che, tra i possibili fattori dissuasivi, spiccano la rigidità dei criteri per l’ammissibilità, la complessità delle norme e la lunghezza delle procedure.

(10)  Cfr. il parere del CdR Una strategia industriale europea: ruolo e punto di vista degli enti regionali e locali (CdR3214/2017), relatore: Heinz Lehmann (DE/PPE), adottato il 23 marzo 2018.


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/259


Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma per il mercato unico»

(2019/C 86/13)

Relatrice:

Deirdre FORDE (IE/EPP), membro del Consiglio della contea di Cork

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/) 441

COM(2018) 441 final

Allegati alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

COM(2018) 441 final, allegati da 1 a 4

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È pertanto opportuno istituire un programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee (il «programma»). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

È pertanto opportuno istituire il programma per il mercato unico volto a rafforzare il mercato interno e a migliorarne il funzionamento nei settori della competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese , della normazione, della protezione dei consumatori e delle statistiche europee (il «programma»). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Un mercato interno moderno promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all’eliminazione degli ostacoli rimanenti e a garantire un quadro normativo aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi.

Un mercato interno moderno si basa su principi di equità e trasparenza, e promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire a un monitoraggio più efficace degli sviluppi del mercato interno, tra cui l’impatto delle nuove tecnologie e dei modelli commerciali innovativi, all’individuazione e all’eliminazione degli ostacoli rimanenti e a garantire un quadro normativo aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi , compresa l’imprenditorialità sociale .

Emendamento 3

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo. Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE creano il quadro giuridico per l’integrazione e l’efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell’Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, un migliore accesso ai mercati degli appalti per le PMI, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l’approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l’analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota.

Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo. Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE creano il quadro giuridico per l’integrazione e l’efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell’Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, il rafforzamento della capacità delle PMI di accedere ai mercati degli appalti attraverso una razionalizzazione e una semplificazione delle procedure di appalto , maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l’approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l’analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornendo orientamenti, attuando disposizioni in materia di appalti pubblici e di reciprocità negli accordi commerciali, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e, se pertinente, regionali e avviando progetti pilota.

Motivazione

Il passaggio sulla «[ricerca di] accordi commerciali vantaggiosi» è formulato in modo poco chiaro e non è in rapporto con l’argomento affrontato nel punto, che è quello degli appalti pubblici.

Emendamento 4

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull’utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale «La tua Europa», che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, «La tua Europa — Consulenza», SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull’utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale «La tua Europa», che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, «La tua Europa — Consulenza», SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero. Per fare in modo di utilizzare appieno il potenziale di questi strumenti di governance, si dovrebbe inoltre fare opera di sensibilizzazione, in particolare in merito al portale «La tua Europa», tra gli enti locali e regionali e altre organizzazioni che forniscono un sostegno sul campo ai cittadini e alle imprese.

Motivazione

Gli sforzi per migliorare l’uso e l’efficacia degli strumenti di governance del mercato interno, ad esempio i portali online rivolti ai cittadini e alle imprese, devono essere accompagnati da azioni di sensibilizzazione circa l’esistenza e la disponibilità degli strumenti stessi. Al centro di questi sforzi dovrebbe figurare l’azione di sensibilizzazione degli enti regionali e locali e dei loro rappresentanti eletti, dato il ruolo che sia i primi che i secondi svolgono nell’avere contatti quotidiani con le imprese e i cittadini e nel sostenerli giorno dopo giorno.

Emendamento 5

Considerando 23

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell’ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell’ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Queste sfide sono particolarmente rilevanti per le PMI situate in aree rurali e/o nelle regioni periferiche e ultraperiferiche. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale , riservando una particolare attenzione ad azioni che vadano direttamente a vantaggio delle PMI e delle reti di imprese, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Motivazione

Se è vero che tutte le PMI devono affrontare le sfide descritte al considerando (23), quelle situate in aree rurali e/o periferiche dichiarano di incontrare difficoltà persino maggiori nel trovare lavoratori qualificati e nell’avere accesso a infrastrutture, come la connessione a banda larga e altre forme di connettività, necessarie per avvalersi dell’innovazione e per promuovere attività di internazionalizzazione.

Emendamento 6

Considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La rete dei centri europei dei consumatori aiuta i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell’Unione al momento dell’acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell’Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l’anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sue attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell’Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (59), e la valutazione della rete sottolinea l’importanza di continuare la sua attività. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi.

Il programma dovrebbe inoltre sostenere la rete dei centri europei dei consumatori che aiuta i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell’Unione al momento dell’acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell’Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l’anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sue attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell’Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (59), e la valutazione della rete sottolinea l’importanza di continuare la sua attività . La rete dei centri europei dei consumatori può anche costituire un’importante fonte di informazione riguardo alle sfide e alle difficoltà che i consumatori affrontano a livello locale e che sono pertinenti per l’elaborazione delle politiche dell’Unione e per la protezione degli interessi dei consumatori. Pertanto, il programma dovrebbe permettere la creazione e lo sviluppo di sinergie tra i rappresentanti dei consumatori a livello locale e quelli a livello dell’UE al fine di potenziare la difesa dei consumatori . La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 7

Considerando 41

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il funzionamento dei mercati dei servizi finanziari incide in modo particolare sui cittadini. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un’economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. È importante migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all’elaborazione delle politiche nel settore finanziario.

Il funzionamento dei mercati dei servizi finanziari incide in modo particolare sui cittadini. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un’economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. È importante migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all’elaborazione delle politiche nel settore finanziario e sostenere le attività di sensibilizzazione ai diritti dei consumatori in questo ambito, anche per quanto riguarda una maggiore consapevolezza, laddove opportuno, delle procedure di ricorso disponibili .

Motivazione

Si devono accogliere con favore gli sforzi volti a migliorare la partecipazione dei consumatori e degli utenti finali all’elaborazione delle politiche nel settore finanziario. Tuttavia, date le potenziali ripercussioni sulla vita dei cittadini degli abusi o della cattiva gestione nel settore finanziario, è opportuno considerare con particolare attenzione la questione della sensibilizzazione a questo specifico aspetto della protezione dei consumatori.

Emendamento 8

Considerando 58

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le azioni attuate nell’ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell’ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell’esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della normazione, della filiera alimentare e delle statistiche europee.

Le azioni attuate nell’ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell’ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell’esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della vigilanza del mercato e della sicurezza dei prodotti, dei consumatori, della normazione, della filiera alimentare e delle statistiche europee.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 9

Articolo 1, primo e secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Oggetto

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno e la competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 («il programma»).

Il presente regolamento istituisce il programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno e la competitività delle imprese, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese , le imprese sociali e le reti di imprese, oltre che la normazione e la protezione dei consumatori, nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 («il programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

 

Motivazione

Garantire la coerenza del testo per quanto riguarda l’ambito di applicazione del programma (cfr. in particolare l’emendamento proposto al considerando 7).

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

a)

migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l’applicazione del diritto dell’Unione, l’agevolazione dell’accesso ai mercati, la normazione e la promozione della salute delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell’Unione;

a)

creare posti di lavoro sostenibili, affrontare le lacune del mercato e migliorare il funzionamento del mercato interno, e in particolare rafforzare l’economia locale e promuovere l’economia circolare, proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l’applicazione del diritto dell’Unione, l’agevolazione dell’accesso ai mercati, la normazione e la promozione della salute delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell’Unione;

Motivazione

N/A

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

a)

rendere più efficace il mercato interno, agevolare la prevenzione e l’eliminazione degli ostacoli e sostenere lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

a)

rendere più efficace il mercato interno, promuovere lo sviluppo economico locale, agevolare la prevenzione e l’eliminazione degli ostacoli e sostenere lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi , inclusa l’economia sociale, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

Motivazione

N/A

Emendamento 12

Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

sostegno alla competitività delle imprese e di interi settori dell’economia, adozione dell’innovazione da parte delle PMI e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l’iniziativa per la collaborazione tra cluster;

sostegno alla competitività delle imprese e di interi settori dell’economia, adozione dell’innovazione da parte delle PMI , in particolare l’adozione di nuovi modelli commerciali, compresi quelli associati all’economia sociale e collaborativa, nonché l’instaurazione da parte di tali imprese di una collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l’iniziativa per la collaborazione tra cluster;

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un nuovo programma relativo al mercato unico volto a migliorare il funzionamento del mercato interno nel periodo 2021-2027 e a rafforzare la governance del mercato interno, sostenere la competitività delle PMI, migliorare la protezione dei consumatori e l’effettiva applicazione dei loro diritti, promuovere la salute umana, degli animali e delle piante e il benessere animale, nonché a garantire un quadro delle statistiche europee adeguato;

2.

riconosce che il mercato interno costituisce una delle realizzazioni di maggior successo dell’UE, ma che esso deve tuttavia adattarsi costantemente ad un contesto in rapido mutamento caratterizzato dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione. Osserva che permangono notevoli barriere ad un corretto funzionamento del mercato interno e che si profilano anche nuovi ostacoli;

3.

constata che per il buon funzionamento del mercato interno è di fondamentale importanza informare i cittadini e le imprese dei loro diritti, fornire alle autorità pubbliche informazioni adeguate su come applicare correttamente le norme e trasmettere agli organi giurisdizionali conoscenze e competenze specifiche per assicurarne l’osservanza; a tale proposito, è importante che nei sistemi di istruzione dei diversi paesi siano insegnate le conoscenze di base riguardanti l’UE, in modo da garantire che, progressivamente, tutti i cittadini più giovani siano a conoscenza dei loro diritti e possano trarre maggior profitto dai vantaggi offerti loro dal mercato interno;

4.

pone in evidenza le difficoltà cui le PMI sono confrontate in permanenza per avere accesso ai finanziamenti, il costante fardello amministrativo che accompagna lo svolgimento di attività imprenditoriali, i problemi che queste imprese incontrano nel cogliere le opportunità offerte dall’internazionalizzazione e la loro incapacità di sfruttare pienamente i vantaggi del mercato unico: sono altrettanti fattori che, in numerosi settori e regioni, determinano una continua frammentazione e anomalie del mercato a svantaggio sia delle imprese che dei consumatori; plaude all’accento posto dalla Commissione su un sostegno più forte al settore delle PMI lungo tutto il nuovo programma;

5.

riconosce che lo sviluppo di strumenti di informazione e di programmi di formazione è della massima importanza per il corretto funzionamento del mercato interno e deve fondarsi su una solida analisi dei dati, nonché su validi studi e valutazioni, realizzati in stretta cooperazione con gli Stati membri e con le loro autorità competenti, inclusi gli enti regionali e locali;

6.

prende atto della vasta portata del programma e dell’obiettivo di razionalizzare gli sforzi tesi a promuovere un migliore coordinamento nella gestione del mercato interno, ma osserva che garantirne un coordinamento efficace sarà impegnativo sotto il profilo della governance;

7.

sottolinea che occorre che il programma sia sufficientemente flessibile per reagire rapidamente e in modo proattivo ad eventuali perturbazioni del funzionamento del mercato interno o degli scambi con incidenze sulle PMI e che potrebbero derivare, ad esempio, da possibili effetti negativi della Brexit.

Il mercato unico

8.

riconosce che il mercato unico è il fulcro dell’intero processo di integrazione economica e politica dell’UE, costituito da 500 milioni di consumatori e 21 milioni di imprese e sostenuto da un consistente corpus legislativo che garantisce la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi in tutta l’UE e nell’ancor più vasto Spazio economico europeo (1);

9.

ribadisce che, a norma dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea, il mercato interno dell’Unione deve assicurare «lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. [Esso] promuove il progresso scientifico e tecnologico»;

10.

riconosce che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

11.

la concorrenza nel mercato unico dovrebbe contribuire al conseguimento di questi obiettivi, tra l’altro assicurando il prezzo economicamente più vantaggioso per i consumatori e per le imprese, in particolare grazie alla riduzione dei costi delle transazioni e ad un mercato più grande che consente di realizzare economie di scala, oltre che incentivando una maggiore innovazione e consentendo di rispondere più rapidamente alle esigenze dei consumatori a condizioni di parità ed evitando al contempo qualsiasi forma di dumping. Tuttavia, ritiene che sarebbe opportuno comunicare meglio con i cittadini, le imprese e gli altri operatori economici in merito ai vantaggi del mercato unico, e riconosce che gli enti locali e regionali hanno un ruolo importante da svolgere nel trasmettere questo fondamentale messaggio;

12.

riconosce che il mercato unico è un processo in fieri, tuttora incompleto per alcuni aspetti importanti, e che un suo funzionamento più efficiente, unitamente all’eliminazione dei rimanenti ostacoli agli scambi, principalmente nel settore dei servizi e nel mercato unico digitale, stimolerebbe in misura significativa la crescita economica.

Mercato unico dei servizi

13.

prende atto delle iniziative intraprese dalla Commissione europea per rafforzare ulteriormente la libera prestazione dei servizi in Europa, in particolare nell’ambito del pacchetto sui servizi (2), giacché resta ancora molto da fare in questo campo, come sottolineato dalla stessa Commissione nella sua valutazione inter pares sull’attuazione della direttiva sui servizi, che conferma che gli ostacoli sono ancora troppo numerosi, incluse le restrizioni al diritto di stabilimento (3). Al tempo stesso, ritiene che sia necessaria una maggiore chiarezza normativa, a livello dell’UE, per quanto riguarda i servizi connessi all’economia collaborativa;

14.

ritiene importante che i nuovi programmi contribuiscano a migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi e si chiede come si possano utilizzare più efficacemente gli strumenti del mercato interno per garantire un mercato dei servizi maggiormente integrato.

Mercato unico delle merci

15.

riconosce che permane un grave problema di applicazione delle norme dell’UE relative ai prodotti dato il numero eccessivamente elevato di prodotti non conformi presenti sul mercato. Fa osservare che vi è urgente necessità di una chiara strategia di marchio (branding) e di una netta visibilità, e che occorre evitare i doppioni all’interno del ventaglio fin troppo ampio di strumenti esistenti, o di cui si propone l’introduzione, intesi a garantire che i cittadini e le imprese comprendano le norme applicabili e conoscano i loro diritti e obblighi, come pure siano a conoscenza dei canali messi a loro disposizione nel caso in cui ritengano che vi siano violazioni delle norme;

16.

osserva che in tutta Europa si contano oltre 500 autorità di vigilanza del mercato, spesso dotate di risorse limitate e di uno scarso potere di deterrenza rispetto alle violazioni delle norme in vigore. Oltre a rafforzare la cooperazione e a garantire una migliore integrazione delle reti, raccomanda di assegnare maggiori finanziamenti diretti a questi ambiti di intervento. Caldeggia anche l’assegnazione di risorse adeguate alle autorità nazionali garanti della concorrenza, le quali devono essere indipendenti dai governi per svolgere efficacemente il loro lavoro, e quest’ultimo deve godere del sostegno efficace del sistema giudiziario e degli organi giurisdizionali, pur nel rispetto delle diverse competenze assegnate alle suddette autorità negli Stati membri. È, questa, una necessità assoluta se si vuole pervenire all’efficace e concreta applicazione delle normative dell’UE.

Norme

17.

plaude all’impegno costante della Commissione volto a sostituire 28 norme nazionali con un’unica norma europea. Apprezza anche il maggiore ricorso a sistemi e procedure informatici per ridurre gli oneri amministrativi e condividere informazioni con i soggetti interessati. Raccomanda di adottare provvedimenti atti a garantire che le PMI siano adeguatamente coinvolte nell’elaborazione di norme che assicurino un livello idoneo di trasparenza ed evitino il potenziale predominio delle grandi imprese o delle grandi strutture in questo processo.

Appalti pubblici

18.

sottolinea che gli enti locali e regionali hanno importanti responsabilità per quanto riguarda l’attuazione delle politiche e delle normative dell’UE, comprese quelle in materia di benessere dei consumatori (un ambito d’intervento in cui sono vicini ai cittadini) e di appalti pubblici;

19.

appoggia l’obiettivo che consiste nel rafforzare la capacità delle autorità nazionali e degli enti regionali e locali di applicare meglio le norme in vigore, ma fa presente che la complessità delle normative sugli appalti può rappresentare un ostacolo ad una maggiore partecipazione delle PMI alle gare di appalti pubblici;

20.

insiste sul fatto che è importante che la Commissione cooperi con le autorità nazionali e con gli enti regionali e locali se si intende realizzare l’obiettivo di un mercato degli appalti che sia competitivo, aperto e ben regolato. È, questo, un aspetto essenziale se si vogliono utilizzare al meglio i fondi pubblici.

Strumenti di governance del mercato unico

21.

si compiace dell’impegno della Commissione a continuare ad investire negli strumenti di governance del mercato esistenti, quali il portale «La tua Europa» e la rete SOLVIT; ritiene che si debba fare di più per promuovere il ricorso a tali strumenti sul campo, ossia tra i cittadini in generale, i consumatori e le autorità ai vari livelli, nonché per migliorarne la visibilità online e rafforzarne la capacità di fornire informazioni aggiornate; raccomanda che gli enti locali e regionali siano coinvolti in misura molto maggiore nell’attuazione di questi strumenti di governance in modo da migliorarne il funzionamento; fa osservare, nel contempo, che i miglioramenti apportati agli strumenti citati non dovrebbero far sorgere oneri finanziari e amministrativi a carico degli enti locali e regionali.

PMI e competitività

22.

riconosce che le PMI costituiscono la spina dorsale dell’economia europea, poiché rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell’UE, nell’ultimo quinquennio hanno creato oltre l’85 % dei nuovi posti di lavoro e, unitamente allo spirito imprenditoriale, rappresentano la chiave di volta della crescita economica, dell’innovazione e della creazione di occupazione. Appoggia le richieste di istituire un quadro dell’UE stabile per il periodo successivo al 2020 e di coinvolgere maggiormente gli enti locali e regionali nel sostenere il contesto imprenditoriale e nello sviluppare partenariati tra il settore pubblico e quello privato (4);

23.

riconosce che un nodo essenziale consiste nel garantire che i vari programmi dell’UE siano di complemento, e non in concorrenza, con le misure di sostegno alle imprese disponibili nei singoli Stati membri. Pertanto, raccomanda vivamente che le misure di sostegno a favore delle PMI previste dal programma per il mercato unico e quelle messe a disposizione da organismi nazionali e regionali siano realizzate con un approccio unitario;

24.

prende atto della proposta di trasferire l’assegnazione dello strumento di garanzia dei prestiti, attualmente operativo a titolo del programma COSME, al Fondo InvestEU nell’ambito del prossimo periodo di finanziamento. Raccomanda, in tale contesto, di continuare a servirsi di intermediari che abbiano relazioni di lunga data con le PMI, ma teme che non tutti gli Stati membri dispongano di strutture, a livello nazionale o regionale, atte a consentire l’accesso ai fondi di garanzia a titolo di InvestEU. Le PMI possono incontrare difficoltà nell’accedere ai fondi di garanzia dei prestiti offerti da InvestEU qualora gli istituti finanziari intermediari non dispongano di una forte presenza in tutti i territori degli Stati membri; raccomanda quindi alle istituzioni europee di lavorare con gli Stati al fine di garantire che le PMI possano accedere in modo uniforme a tali finanziamenti in tutti gli Stati membri;

25.

invita l’UE ad assicurare che i fondi di garanzia previsti dall’iniziativa InvestEU contengano un elemento di equilibrio regionale, elemento che risulterà di particolare interesse per gli enti locali e regionali, segnatamente quelli che rappresentano regioni svantaggiate;

26.

chiede maggiori chiarimenti in merito alla dotazione di bilancio stanziata per le PMI nel quadro del programma COSME e messa a disposizione del fondo di garanzia collegato al programma InvestEU, e sul modo in cui queste risorse serviranno a sostenere il finanziamento delle PMI ad alto rischio, in particolare nelle aree più remote e periferiche;

27.

sottolinea con forza la necessità di fare espressamente riferimento allo Small Business Act, che rimane il quadro generale dell’intera politica dell’UE a favore delle PMI e i cui orientamenti strategici dovrebbero essere presi in considerazione nell’adozione dei programmi di lavoro annuali di sostegno alle PMI. Nello stesso ambito, ritiene altrettanto importante fare riferimento alla rete dei rappresentanti delle PMI, in considerazione del ruolo che essa svolge nell’allineare tutte le politiche che hanno un impatto sulle PMI a livello dell’UE. Sottolinea che il principio «Pensare anzitutto in piccolo», in base al quale gli interessi delle PMI sono presi in considerazione in una fase molto precoce del processo decisionale, dovrebbe applicarsi al programma per il mercato unico e a tutti i pertinenti programmi del nuovo quadro finanziario pluriennale;

28.

chiede di precisare meglio quali saranno ruolo e obiettivi futuri della rete Enterprise Europe (Enterprise Europe Network — EEN), in considerazione delle sfide per le PMI definite dalla Commissione, e di indicare come si propone di adattare la rete perché possa raccogliere queste sfide nell’era della digitalizzazione e della globalizzazione, in modo che corrisponda meglio alle esigenze delle imprese e sia più allineata al tipo di aiuti forniti dagli Stati membri;

29.

accoglie con favore la proposta di proseguire l’attuazione del programma noto finora come Erasmus per giovani imprenditori (Erasmus for Young Entrepreneurs — EYE), osservando che la sua denominazione è stata cambiata in «sistema di mentoring per i nuovi imprenditori» per via del suo notevole contributo al miglioramento del contesto imprenditoriale e alla promozione di una mentalità imprenditoriale. Sostiene con forza la prospettiva di un’estensione geografica dell’ambito di applicazione del programma per offrire maggiori opportunità ai giovani imprenditori;

30.

è risolutamente a favore dello sviluppo di reti di ecosistemi imprenditoriali e di cluster in Europa, come ha già avuto modo di sottolineare in un precedente parere (5); plaude pertanto all’impegno assunto dalla Commissione a far progredire ulteriormente le iniziative per la collaborazione tra cluster e a sostenere lo sviluppo di attività congiunte e di strategie di partenariato transnazionali, anche creando i necessari collegamenti con i poli dell’innovazione digitale dell’UE;

31.

sottolinea che la questione di agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte della gamma più ampia possibile di PMI presenti in territori diversi è di vitale importanza, e che gli enti locali e regionali hanno un ruolo da svolgere, in collaborazione con gli istituti finanziari intermediari, nel divulgare informazioni e comunicare in modo mirato con i beneficiari in merito ai diversi strumenti e regimi di sostegno messi a disposizione delle PMI;

32.

riconosce che le PMI situate in aree rurali, nelle regioni periferiche e/o in quelle che devono affrontare sfide demografiche sono confrontate a maggiori difficoltà, ad esempio nel trovare manodopera qualificata e nell’avere accesso a infrastrutture, come la connessione a banda larga e altre forme di connettività, necessarie per avvalersi dell’innovazione e per promuovere attività di internazionalizzazione. Chiede alla Commissione di indicare più chiaramente in che modo il programma intenda affrontare queste considerevoli sfide.

33.

ricorda che la Commissione europea si è assunta, nei confronti delle regioni ultraperiferiche, l’impegno di tenere conto delle esigenze specifiche delle loro imprese nei futuri regimi di sostegno alle PMI, al fine di migliorarne la competitività nei mercati internazionali e di promuoverne il processo di integrazione nel mercato interno dell’UE.

Politica di concorrenza

34.

accoglie con favore l’impegno costante della Commissione a garantire una concorrenza leale nel mercato interno, investendo negli strumenti e nelle competenze specifiche che consentano l’effettiva applicazione delle norme della concorrenza nell’ambito dell’economia digitale. Più in generale, sottolinea la necessità di un impegno continuo ed efficace da parte sia della Commissione che delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Statistiche

35.

riconosce che è importante poter disporre di statistiche di alta qualità a fondamento di un processo decisionale basato su dati reali, e mette in discussione l’integrazione del programma statistico europeo nel programma per il mercato unico, dato che la visibilità e l’indipendenza di tale programma statistico sono due fattori di primaria importanza. Sottolinea la mancanza di dati statistici sufficientemente granulari e tempestivi a livello locale e regionale, e invita Eurostat ad occuparsi della questione, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica;

36.

raccomanda che il futuro programma statistico europeo mantenga la sua attuale forma giuridica, ossia che venga stabilito attraverso un apposito regolamento a sé stante;

37.

si rallegra per l’inserimento della disposizione relativa alla fornitura di indicatori statistici relativi alle regioni, specialmente quelle ultraperiferiche, nel quadro delle azioni ammissibili a titolo del programma statistico europeo. Chiede altresì che, oltre alla fornitura delle informazioni già esistenti, vengano considerate azioni ammissibili a titolo del suddetto programma anche la raccolta supplementare di dati e l’elaborazione di nuovi indicatori, più adeguati ed esemplificativi della condizione ultraperiferica di queste regioni.

Consumatori, protezione dei consumatori e politica alimentare

38.

accoglie con favore l’impegno assunto dalla Commissione nel nuovo programma a far rispettare i diritti dei consumatori e ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti, nonché la prestazione di assistenza ai consumatori in caso di problemi. Osserva che gli strumenti introdotti dal programma consentiranno di segnalare ai consumatori i prodotti pericolosi e metteranno a loro disposizione dei centri dei consumatori online per aiutare i cittadini a risolvere i problemi, ma fa presente che migliorare e rendere più efficiente la rappresentanza dei consumatori finanziando organismi indipendenti in misura adeguata rafforzerà la capacità di questi enti di affrontare efficacemente le questioni legate al mercato unico che hanno un impatto sui consumatori, tra cui quella dell’accesso alla giustizia;

39.

si compiace che la Commissione riconosca che «il funzionamento dei mercati dei servizi finanziari incide in modo particolare sui cittadini», e sottolinea la necessità che il programma offra un sostegno efficace ai diritti dei consumatori e ad attività di sensibilizzazione in questo settore. Prende atto dell’impegno a continuare a favorire un più forte coinvolgimento dei consumatori nell’elaborazione delle politiche dell’UE in materia di servizi finanziari e a sostenere misure volte a promuovere una migliore comprensione del settore finanziario. Invita la Commissione a continuare a sviluppare questo lavoro in cooperazione con le organizzazioni di consumatori di tutta l’UE;

40.

sottolinea inoltre la necessità di garantire un finanziamento adeguato alle organizzazioni di consumatori perché possano difendere efficacemente gli interessi dei loro iscritti e intentare azioni in qualità di enti legittimati nel quadro di procedimenti di ricorso collettivo. Richiama l’attenzione sul fatto che questo riguarda in particolare le organizzazioni di consumatori, soprattutto quelle attive nei piccoli Stati membri;

41.

plaude all’introduzione di una sezione specifica dedicata alla «Sicurezza alimentare» nel nuovo programma per il mercato unico. L’industria alimentare e delle bevande, che rappresenta il più importante settore manifatturiero dell’UE, ha bisogno di una catena di approvvigionamento forte, competitiva e sostenibile, sostenuta da un quadro normativo stabile e da un migliore funzionamento del riconoscimento reciproco nei settori non armonizzati;

42.

torna a sollecitare, come già in precedenti pareri (6), l’adozione di misure strategiche volte a promuovere e sostenere lo sviluppo di una produzione alimentare e di sistemi di consumo che favoriscano pratiche di produzione sostenibili, riducendo così l’impatto ambientale e migliorando la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare con prodotti di qualità a prezzi ragionevoli; intende insistere sul fatto che gli appalti pubblici in campo alimentare possono costituire un fattore di spinta di una produzione alimentare orientata verso un percorso più sostenibile; raccomanda quindi di adottare provvedimenti per agevolare la formazione dei funzionari responsabili degli appalti pubblici in campo alimentare e la creazione di reti di sostegno delle autorità nazionali, regionali e locali competenti;

Approccio in materia di programmazione

43.

riconosce che il nuovo approccio in materia di programmazione proposto dalla Commissione dovrebbe, in teoria, rafforzare l’efficienza e consentire risparmi sui costi, introdurre una certa flessibilità nelle linee di bilancio per permettere di reagire al mutare delle circostanze e migliorare l’attuazione e l’esecuzione; rileva che si tratta principalmente di una questione di coordinamento amministrativo interno e che non è chiaro in che modo un approccio basato su un singolo programma possa, di per sé, generare le necessarie sinergie e i risparmi sui costi richiesti;

44.

osserva che le linee di bilancio previste dal programma interessano trasversalmente diverse direzioni generali della Commissione, e si chiede come questo potrà funzionare nella pratica. Fa presente che l’obiettivo di ottenere una certa flessibilità delle linee di bilancio può rivelarsi difficile da attuare concretamente, dato che non sono state ancora definite le strutture che dovrebbero permetterlo;

45.

sottolinea che le linee di bilancio sono poco trasparenti, visto che i costi amministrativi sono chiaramente stabiliti in alcune linee ma non in altre. Propone che venga definito con maggiore chiarezza un tipo di bilancio destinato all’assistenza tecnica, in modo da distinguere i costi di programmazione da quelli relativi alla realizzazione di misure concrete.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(59)  Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(59)  Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(1)  Parere del CdR sul tema Migliorare il mercato unico (ECON-VI/010).

(2)  Parere del CdR sul tema Il pacchetto sui servizi: un’economia dei servizi efficace per i cittadini europei (ECON-VI/022).

(3)  http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/implementation/evaluation_en.

(4)  Parere del CdR sul tema Il futuro del programma COSME dopo il 2020: la prospettiva regionale e locale (ECON-VI/027).

(5)  Parere del CdR sul tema Stimolare le start-up e le scale-up in Europa: il punto di vista regionale e locale (ECON-VI/021).

(6)  Parere del CdR sul tema Verso una politica alimentare sostenibile dell’Unione europea che porti occupazione e crescita nelle regioni e città d’Europa (NAT-VI/014).


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/272


Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma Europa digitale (2021-2027)»

(2019/C 86/14)

Relatore:

Markku MARKKULA (FI/PPE), consigliere comunale di Espoo

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

COM(2018) 434 final

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale

SWD(2018) 306 final

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

SWD(2018) 305 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2 — lettera e)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

e)

«polo dell’innovazione digitale»: un soggetto giuridico designato o selezionato nell’ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l’accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell’industria.

e)

«polo dell’innovazione digitale»: un soggetto giuridico o un consorzio di soggetti giuridici designato o selezionato nell’ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l’accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell’industria.

Motivazione

Nell’istituire la rete di poli dell’innovazione digitale, è importante disporre di una copertura sufficiente per tutte le regioni; l’obiettivo è avere un polo dell’innovazione digitale in ogni regione. Prevedere la possibilità di un consorzio di gestione dei poli dell’innovazione digitale consoliderebbe la base della rete coinvolgendo svariati portatori di interessi quali le università, i centri di ricerca, i centri di innovazione ecc.

La procedura di valutazione dovrebbe assicurare il mantenimento di un buon equilibrio sia regionale che tematico della rete, consentendole al contempo di fornire servizi d’alta qualità. La procedura di selezione dei soggetti candidati dovrebbe essere svolta dal punto di vista dell’intera rete, in modo da creare sinergie efficaci tra i poli dell’innovazione digitale. Si tratta di un’altra buona motivazione per offrire a un consorzio di soggetti giuridici l’opportunità di gestire un polo dell’innovazione digitale.

Il requisito del soggetto giuridico impone vincoli superflui, motivo per cui occorre conferire maggiore flessibilità alle modalità pratiche. Per porre l’accento su strutture snelle, il coordinamento potrebbe altresì essere assegnato a un soggetto giuridico facente parte di un consorzio o di una rete di soggetti giuridici.

Emendamento 2

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell’economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

L’obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell’economia e della società europee a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:

a)

potenzierà le capacità dell’Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un’implementazione su vasta scala;

a)

potenzierà le capacità dell’Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un’implementazione su vasta scala;

b)

amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.

b)

amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato,

 

c)

imprimerà un’accelerazione alla trasformazione digitale accrescendo la collaborazione locale e i partenariati europei.

Motivazione

In base al principio di sussidiarietà, il programma Europa digitale deve comprendere una governance multilivello. Si possono raggiungere i risultati del programma Europa digitale mediante un’efficace attuazione a livello delle città e delle regioni, con una stretta collaborazione tra le università, gli altri istituti di istruzione e di ricerca, nonché con le industrie locali. La governance multilivello è importante per colmare il divario europeo in termini di innovazione. A titolo d’esempio, con l’ausilio del programma Europa digitale si possono proporzionare gli ecosistemi per il calcolo ad alte prestazioni su scala unionale per coprire tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale.

Emendamento 3

Articolo 5 — inserire una lettera d) (nuova) e una lettera e) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 2. L’intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 2. L’intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:

d)

migliorare la qualità e la quantità di dati per sostenere e accelerare la trasformazione digitale allo scopo di creare un’economia delle piattaforme digitali;

e)

espandere l’utilizzo delle tecnologie, sviluppare modelli aziendali innovativi, sensibilizzare maggiormente gli utenti e abbreviare il tempo che intercorre dall’innovazione al mercato;

Motivazione

La trasformazione in direzione dell’economia delle piattaforme è un risultato della digitalizzazione. Occorre creare condizioni favorevoli per affrontare sia questa che altre grandi sfide sociali. Occorre tener conto del ruolo in evoluzione delle città, dei cittadini e del mondo delle imprese.

Nell’ambito di questi sviluppi, disporre delle necessarie qualità e quantità di dati è essenziale. In primo luogo, occorre fornire i dati quantitativi giusti per la misurazione della qualità dei dati. In secondo luogo, si possono sviluppare algoritmi per la valutazione della qualità dei dati, la rilevazione di dati anomali da non utilizzare nell’analisi e informazioni corrette, allo scopo di ottenere una reazione degli algoritmi più solida. In terzo luogo, è possibile migliorare la qualità dei dati con misure per il miglioramento della completezza, della confrontabilità e delle cronologie dei flussi di dati da utilizzare nei servizi digitali basati sull’intelligenza artificiale, a livello di amministrazione nazionale e subnazionale.

Tali misure non sono esplicitamente citate nel programma Europa digitale, nonostante sia presente nel testo un riferimento all’integrità e alla riservatezza dei dati e vi siano inoltre riferimenti al ruolo generale degli archivi di software e di algoritmi.

La qualità e l’integrità dei dati devono inoltre essere completate da azioni intese a tutelare l’integrità dei diritti dei cittadini in merito ai loro dati e ad assicurare la qualità in termini di capacità di mantenere un adeguato livello di sicurezza delle informazioni e dei dati personali.

Emendamento 4

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell’Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l’analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l’intelligenza artificiale. L’intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma con un approccio sensibile alle problematiche di genere , contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell’Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l’analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l’intelligenza artificiale. L’intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

a)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;

b)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

b)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;

c)

sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

c)

sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.

Motivazione

È importante fare in modo che il sistema di sviluppo delle competenze digitali del futuro tenga conto anche della prospettiva di genere, garantendo così la creazione di una futura società digitale inclusiva.

Emendamento 5

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettere a), g) e j) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 5. Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:

L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 5. Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l’assistenza, l’istruzione, la giustizia, i trasporti, l’energia, l’ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica;

a)

garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l’assistenza, l’istruzione, la giustizia , la pianificazione urbana , i trasporti, l’energia, le risorse naturali, la silvicoltura, l’alimentazione, l’ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale , la sicurezza delle informazioni e la cibersicurezza;

g)

garantire a livello dell’Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche ;

g)

garantire a livello regionale, nazionale ed europeo la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché creare congiuntamente nuove soluzioni digitalizzate, condividere le migliori pratiche e integrare la cultura dell’apprendimento comparativo ;

 

j)

integrare le attività di diffusione del programma Europa digitale alle strategie regionali di specializzazione intelligente, al programma Orizzonte Europa e ad altre iniziative e partenariati importanti a livello europeo.

Motivazione

Occorre inserire nell’elenco di cui alla lettera a) la pianificazione urbana, la silvicoltura e l’alimentazione in quanto si tratta di componenti importanti per la totalità dello sviluppo socioculturale. Le soluzioni digitali intelligenti e sostenibili nei settori della gestione sostenibile dello sviluppo urbano, delle risorse naturali, della produzione alimentare e della silvicoltura ricoprono un ruolo strategico nel far fronte a varie sfide ambientali legate ai cambiamenti climatici.

Come ha dichiarato il CdR nel definire le sue priorità per l’attuale mandato 2015-2020, nell’attuazione del mercato unico digitale completamente funzionante occorrono un approccio dal basso verso l’alto, una mentalità imprenditoriale ed investimenti mirati.

Emendamento 6

Articolo 13 — inserire un paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Sinergie con altri programmi dell’Unione

Sinergie con altri programmi dell’Unione

 

3.     Il programma sosterrà la collaborazione e i partenariati regionali ed europei, al fine di espandere le soluzioni digitali innovative e di assicurare sinergie con le strategie regionali.

Motivazione

Il CdR sottolinea che la valutazione d’impatto fa numerosi riferimenti a politiche e programmi dell’UE quali il FESR, il FSE+, il Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) ecc., che sono essenziali per raggiungere scopi e obiettivi del programma Europa digitale. Nella politica dell’UE si insiste fortemente sull’utilizzo in sinergia degli strumenti dell’UE e dei meccanismi e finanziamenti locali/regionali. Tuttavia, in questo programma Europa digitale non esistono procedure e meccanismi chiari su come organizzare l’interazione tra i suddetti strumenti a tutti i livelli dell’amministrazione. Non esiste alcun riferimento al partenariato o alle disposizioni in materia di governance multilivello. Pertanto, occorre inserire nel presente articolo l’importante ruolo delle regioni. La Commissione europea, nella sua politica, mette in luce il ruolo determinante delle strategie regionali di specializzazione intelligente quale strumento naturale per rafforzare la collaborazione a livello regionale e i partenariati europei. Questo aspetto deve ricevere il sostegno del programma Europa digitale.

Emendamento 7

Articolo 16 — paragrafi 1, 2, 3 e 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Poli dell’innovazione digitale

Poli europei dell’innovazione digitale

1.   Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell’innovazione digitale.

1.   Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale. I poli appartenenti a tale rete hanno un forte ruolo regionale inteso ad accrescere la collaborazione europea.

2.   Ai fini dell’istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

2.   Ai fini dell’istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

a)

competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell’innovazione digitale;

a)

competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell’innovazione digitale , comprese capacità e competenze nel campo della ricerca e sviluppo, delle infrastrutture, della protezione dei dati, della sicurezza e dell’innovazione ;

b)

capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;

b)

capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;

c)

mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione;

c)

mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione;

d)

adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un’autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire.

d)

adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un’autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire;

 

e)

allineamento alle strategie regionali.

3.   La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

3.   La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

a)

la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;

a)

la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;

b)

la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell’industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata.

b)

la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell’industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata nella totalità dell’UE e degli Stati membri .

4.   I poli dell’innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell’innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell’UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

4.   I poli dell’innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutte le regioni d’ Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell’innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni scarsamente popolate e ultraperiferiche dell’UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

Motivazione

In termini di accelerazione della trasformazione digitale, i poli dell’innovazione digitale non si limitano a sviluppare tecnologie innovative nella pubblica amministrazione e nei settori industriali privati, ma le forniscono e aiutano a implementarle: inoltre, sostengono il ruolo in evoluzione delle città e delle regioni. Oltre a fornire l’accesso a tali soluzioni, i poli dell’innovazione digitale potrebbero contribuire a creare un’adeguata capacità, per i vari gruppi di attori, di attuare soluzioni tecnologiche innovative nelle loro piattaforme digitali e di sostenere la progettazione di una specifica infrastruttura di servizi digitali avvalendosi di servizi di analisi dei dati. Per questi motivi, occorre sottolineare la forte natura europea dei poli dell’innovazione digitale, i quali dovrebbero essere denominati poli digitali europei.

La capacità e le competenze nella convalida delle tecnologie e l’utilizzo delle più recenti conoscenze della ricerca e sviluppo costituiscono criteri essenziali per selezionare i migliori soggetti candidati.

La valutazione d’impatto precisa chiaramente che i poli dell’innovazione digitale presentano una forte dimensione regionale (in particolare, per le PMI). Tuttavia, ciò non si riflette nella proposta legislativa. Il successo dei poli dell’innovazione digitale dovrebbe essere costruito su un’efficace collaborazione regionale, fondata su strategie regionali come la RIS3.

Nell’istituire la rete di poli dell’innovazione digitale, è importante disporre di una copertura sufficiente per tutte le regioni; l’obiettivo è avere un polo dell’innovazione digitale in ogni regione.

La procedura di valutazione dovrebbe assicurare il mantenimento di un buon equilibrio sia regionale che tematico della rete, consentendole al contempo di fornire servizi d’alta qualità. La procedura di selezione dei soggetti candidati dovrebbe essere svolta dal punto di vista dell’intera rete, in modo da creare sinergie efficaci tra i poli dell’innovazione digitale.

Emendamento 8

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera d) e inserire una lettera e) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Criteri di attribuzione

Criteri di attribuzione

I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:

I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:

a)

la maturità dell’azione nello sviluppo del progetto;

a)

la maturità dell’azione nello sviluppo del progetto;

b)

la solidità del piano di attuazione proposto;

b)

la solidità del piano di attuazione proposto;

c)

laddove applicabile, l’effetto di stimolo del sostegno dell’Unione sugli investimenti pubblici e privati;

c)

laddove applicabile, l’effetto di stimolo del sostegno dell’Unione sugli investimenti pubblici e privati;

d)

la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato;

d)

l’utilizzo in sinergia di vari strumenti di finanziamento e la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato;

e)

ove applicabile, l’impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l’accessibilità;

e)

ove applicabile, l’integrazione del progetto con le strategie regionali;

f)

ove applicabile, la dimensione transeuropea;

f)

ove applicabile, l’impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l’accessibilità;

g)

ove applicabile, l’equilibrata distribuzione geografica in tutta l’Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;

g)

ove applicabile, la dimensione transeuropea;

h)

ove applicabile, la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine.

h)

ove applicabile, l’equilibrata distribuzione geografica in tutta l’Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;

 

i)

ove applicabile, la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine.

Motivazione

Il CdR sottolinea come il 70 % delle normative dell’UE sia attuato a livello locale e regionale e mette inoltre l’accento sulle sinergie tra i diversi programmi, strumenti finanziari e strategie regionali dell’UE. Le strategie regionali di specializzazione intelligente si sono dimostrate strumenti utili e importanti per la trasformazione economica e la condivisione di migliori pratiche attraverso i partenariati europei.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

plaude alla proposta legislativa della Commissione europea relativa al nuovo programma Europa digitale. È la prima volta che la Commissione propone un pacchetto che integra la digitalizzazione, la ricerca e l’innovazione in tutti i principali programmi dell’UE e nello sviluppo socioculturale su scala europea. Si dovrebbe considerare il ruolo chiave degli enti locali e regionali nell’attuazione del programma Europa Digitale in tutte le misure volte ad accelerare lo sviluppo del mercato unico digitale;

2.

puntualizza il ruolo determinante delle persone, delle imprese e delle competenze nel massimizzare i benefici che si trarranno dal mercato unico digitale. In relazione all’attuazione del programma Europa digitale, il CdR evidenzia che il completamento del mercato unico digitale dell’UE necessita altresì di un ambiente giuridico chiaro e stabile, nonché di condizioni favorevoli per stimolare l’innovazione, contrastare la frammentazione del mercato e consentire a tutti gli operatori di trarre vantaggio dalle nuove dinamiche di mercato;

3.

evidenzia il ruolo determinante del programma Europa digitale, che diviene un solido programma di investimenti e sviluppo per capitalizzare le opportunità necessarie e create per realizzare un mercato unico digitale completamente funzionante. La questione chiave è come rendere il programma Europa digitale interessante al punto che le città e le regioni, con le loro industrie, le loro università e i loro cittadini, accelerino la trasformazione digitale ed economica in tutta l’Europa aumentando notevolmente gli investimenti pubblici e privati nel capitale umano e fisico;

4.

sottolinea l’importanza di abbattere le barriere normative, di ridurre gli adempimenti burocratici e di modernizzare la regolamentazione dell’UE: si tratta di fattori chiave nel garantire un’industria europea dalla forte competitività, unitamente all’esigenza di migliorare la preparazione dei settori pubblico e privato a realizzare l’innovazione digitale;

5.

plaude agli investimenti del programma Europa digitale nelle infrastrutture digitali avanzate ad alta capacità quali, ad esempio, le reti 5G, necessarie a consentire l’implementazione dei servizi e delle tecnologie digitali dappertutto in Europa. La banda larga svolge un ruolo essenziale nello sviluppo di servizi digitali innovativi e competitivi, ragion per cui il CdR chiede una celere standardizzazione delle reti 5G, per garantire l’interoperabilità delle reti di telecomunicazione;

6.

evidenzia il ruolo centrale delle città e delle regioni nella fornitura di servizi digitali ai cittadini, nonché nella creazione e nella gestione delle infrastrutture digitali come, ad esempio, la generazione di dati. I servizi digitali offrono opportunità di innovazione socioculturale, imprenditorialità e creazione di posti di lavoro e di imprese;

7.

chiede che il programma Europa digitale rispecchi e garantisca la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici, al fine di consentire alle città di misurarsi con le esigenze socioculturali. Ciò richiede un’interoperabilità e un accesso ai dati, alla tecnologia e alle competenze tecniche in tutta l’UE;

8.

sottolinea l’importanza della qualità e della quantità dei dati, essenziali per raggiungere gli obiettivi del programma Europa digitale. Precedenti pareri del CdR hanno evidenziato il ruolo delle città e delle regioni nell’armonizzazione, nella raccolta, nella qualità e nell’utilizzo dei dati oltre che nell’accesso agli stessi, nonché nella garanzia di infrastrutture digitali sicure e interoperabili per i flussi transfrontalieri di dati nell’economia digitale;

9.

evidenzia l’importanza dell’intelligenza artificiale quale tecnologia promettente da applicare per la crescita sostenibile e le sfide socioculturali. Occorre pertanto rafforzare l’intelligenza artificiale, garantendo la qualità dei dati e il rispetto della vita privata, pur consentendo l’estrapolazione di dati anonima, l’apprendimento a base automatica e i fondamenti per il riconoscimento morfologico;

10.

riconosce che gli archivi dell’intelligenza artificiale con dati forniscono un contributo fondamentale per la progettazione di servizi pubblici intelligenti. Tuttavia, dati di scarsa qualità possono avere delle conseguenze sull’impatto e sull’efficacia previsti dei servizi, riducendo così il vantaggio potenziale dell’intelligenza artificiale. Dati di qualità elevata sono essenziali per consentire alle amministrazioni pubbliche di progettare, attuare e monitorare l’impatto delle politiche da esse adottate, sulla base di prove empiriche e avvalendosi delle capacità di analisi dei dati. Ciò rafforzerebbe la trasparenza e la responsabilità-rendicontazione dell’azione pubblica e contribuirebbe a migliorare l’efficacia delle politiche. I dati avranno un’enorme influenza sulla creazione di una cultura della conoscenza, in cui le prove divengono i fondamenti di un’amministrazione e di un processo di definizione delle politiche più intelligenti e incentrati sul cittadino;

11.

chiede la corretta integrazione nel programma Europa digitale delle varie misure in corso relative all’economia dei dati e alla società basata sui dati. Queste misure sono state trattate nell’ambito del mercato unico digitale nei vari pacchetti sui dati: sulla costruzione di un’economia dei dati europea (COM(2017/9), sul quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea (2017/0228) e, nel 2018, con il terzo pacchetto sui dati. Quest’ultimo comprende una comunicazione «Verso uno spazio comune europeo dei dati», che esamina la questione dell’accesso ai dati del settore privato per fini di interesse pubblico [con un elenco di principi chiave sulla condivisione di dati tra imprese e pubblica amministrazione (business-to-government — B2G)], e un documento d’orientamento sulla condivisione dei dati del settore privato. In parallelo, la Commissione ha adottato una proposta di rifusione della direttiva relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (direttiva PSI);

12.

mette in risalto i risultati del dialogo tra Commissione e portatori di interessi sulla comunicazione relativa alla costruzione di un’economia dei dati europea, in particolare riscontrando un vigoroso sostegno a misure non normative nella massimizzazione e nell’organizzazione dell’accesso ai dati e del loro riutilizzo in contesti di relazioni da impresa a impresa. A titolo di esempio della trasformazione digitale della sanità, una consultazione pubblica ha indagato sull’esigenza di misure politiche che promuovano l’innovazione digitale al fine di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in tutta l’Europa (esigenza cui il CdR rivolge un’attenzione particolare);

13.

chiede che si faccia ricorso alle imprese comuni, alle comunità dell’innovazione e della conoscenza dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia e ad altre iniziative dell’UE, nonché ai partenariati europei tra le regioni, quali meccanismi di attuazione del programma Europa digitale. Le soluzioni digitali intelligenti e sostenibili svolgono un ruolo chiave nel conseguimento degli obiettivi, a livello locale e regionale, relativi allo sviluppo sostenibile e nell’affrontare le grandi sfide socioculturali come ad esempio quella dei cambiamenti climatici. Le soluzioni necessitano di un calcolo ad alte prestazioni e d’alta qualità, di soluzioni fondate sull’intelligenza artificiale e di cibersicurezza. Le città e le regioni dovrebbero essere incoraggiate a diventare pioniere della partecipazione al programma Europa digitale, segnatamente quale terreno di sperimentazione spaziale delle nuove applicazioni. A titolo d’esempio, la digitalizzazione riveste un’importanza sempre maggiore nella pianificazione urbana, segnatamente attraverso la modellizzazione regionale dell’informazione;

14.

osserva che occorre espandere a livello europeo i vantaggi completi degli ‘investimenti in tecnologie e piattaforme digitali. Investire in professionisti di talento è una condizione previa necessaria, anche se di per sé non sufficiente. Occorre formare e dotare i cittadini di competenze digitali adeguate. Sono necessarie speciali misure di riqualificazione dei professionisti che consentano di applicare le loro competenze specifiche a nuove mansioni digitalizzate. Nel quadro dei sistemi di istruzione europei, dotare i giovani studenti di competenze digitali avanzate è un investimento obbligatorio per salvaguardare la qualità della futura forza lavoro per l’Europa. È evidente che l’istruzione nel campo delle discipline STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) assume sempre maggiore importanza. Occorre rendere operativa l’attuazione del programma Europa digitale in sinergia con il piano d’azione per l’istruzione digitale;

15.

evidenzia l’importanza del processo di trasformazione verso l’economia delle piattaforme digitali garantendo che la prestazione di servizi pubblici e privati sia progettata per essere incentrata sull’utente, digitale e interoperabile, e che sia inoltre conforme al principio «una tantum» riguardo alle amministrazioni nazionali, regionali e locali;

16.

riconosce che le piattaforme digitali istituzionali non sono esplicitamente menzionate nel testo giuridico del programma Europa digitale. Tuttavia, il concetto di tali piattaforme è collegato all’obiettivo 5 del programma, inerente all’interoperabilità e all’attuazione delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione e del settore privato. Ciò è altresì chiarito ulteriormente all’allegato 2 in merito alle attività collegate all’interoperabilità dei servizi della pubblica amministrazione, all’applicazione del principio «una tantum» e all’infrastruttura per i servizi digitali;

17.

chiede di costruire le piattaforme digitali creando soluzioni generiche riutilizzabili nei servizi di autenticazione digitale, fiduciari e sicuri. Queste soluzioni sono abbinate a soluzioni riutilizzabili avanzate, fondate sui metodi basati sui dati alimentati dall’intelligenza artificiale. Ciò contribuirà ad assicurare l’interconnessione dei servizi pubblici in tutti i settori politici e a tutti i livelli dell’amministrazione. Aiuterà anche i servizi della pubblica amministrazione a essere più intelligenti, adeguati alle esigenze specifiche degli utenti e disponibili su piattaforme Internet e mobili;

18.

raccomanda che l’utilizzo transfrontaliero delle tecnologie digitali sia abbinato all’abbattimento degli ostacoli giuridici e di altra natura a tale cooperazione: a questo proposito il CdR fa riferimento all’articolo 8 su «Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità»;

19.

sottolinea l’importanza dell’istituzione della rete dei poli dell’innovazione digitale, con copertura sufficiente per tutte le regioni. Sebbene la valutazione d’impatto precisi chiaramente che i poli dell’innovazione digitale presentano una forte dimensione regionale (in particolare, per le PMI), ciò non si riflette nella proposta legislativa. La selezione dei poli dell’innovazione digitale dovrebbe essere un processo aperto e credibile, comprendente non un solo polo, bensì una rete di poli in ciascuno Stato membro, se pertinente. I poli dell’innovazione digitale dovrebbero essere selezionati su scala nazionale e in modo equilibrato dal punto di vista tematico e regionale. La rete dei poli dell’innovazione digitale dovrebbe presentare stretti collegamenti con altre reti quali, ad esempio, la Digital and Enterprise Europe Network dell’EIT (Istituto europeo di innovazione e tecnologia);

20.

pone l’accento sull’importanza dell’intelligenza artificiale e sui collegamenti con le tecnologie della realtà estesa (XR), della realtà virtuale (VR), della realtà aumentata (AR) e tridimensionali e con la robotica, che costituiranno una nuova base per le attività economiche globali, l’economia delle piattaforme e le piattaforme d’apprendimento. Ciò contribuisce a realizzare la parità di accesso ai vari contenuti didattici e culturali e a creare piattaforme innovative di trasferimento delle conoscenze per la riqualificazione dei lavoratori. Oltre a ciò, favorirà lo sviluppo sostenibile giacché riduce in misura rilevante la necessità di beni fisici, gli spostamenti e le emissioni di carbonio;

21.

evidenzia l’importanza e il ruolo della sicurezza nel settore digitale e sottolinea il ruolo delle città e delle regioni nel contrasto alla criminalità informatica e nella protezione della sicurezza dei dati;

22.

accoglie con favore le disposizioni sui paesi terzi associati al programma, in particolare per quanto riguarda l’integrazione della digitalizzazione nelle attività volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Ciò significa dare risalto al valore aggiunto attraverso una mentalità collaborativa e l’apertura nell’innovazione e nella diffusione. Concentrandosi sulla crescita sostenibile, la natura specifica della rivoluzione delle TIC consente all’UE di assumere un ruolo forte a livello globale in materia di know-how tecnologico per la prosperità;

23.

riconosce che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/282


Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Corpo europeo di solidarietà e la nuova strategia dell’UE per la gioventù»

(2019/C 86/15)

Relatore:

Matteo Luigi BIANCHI (IT/ECR), sindaco del Comune di Morazzone (Varese)

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014

COM(2018) 440 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell’UE per la gioventù

COM(2018) 269 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Preambolo (1)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune guida le sue azioni e conferisce l’unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.

L’Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri , nonché tra le comunità locali e regionali appartenenti agli Stati membri stessi . Questo valore comune guida le sue azioni e conferisce l’unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà e sviluppando un impegno solidale a lungo termine, in grado di accompagnarli per tutto il resto della loro vita .

Motivazione

L’inserimento evidenzia il ruolo della dimensione locale e regionale nell’impegno civico dei giovani, individuando in essa un primo fondamentale punto di contatto nel campo della solidarietà.

Emendamento 2

Preambolo (5)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l’impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.

Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l’impegno a vantaggio delle comunità , anche regionali e locali e in situazioni di normalità come anche di emergenza, e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.

Motivazione

L’inserimento evidenzia l’importanza della dimensione regionale e locale dell’impegno dei giovani europei, anche in situazioni di emergenza dove è richiesto un aiuto umanitario.

Emendamento 3

Preambolo (6)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.

Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte , comprese le necessità locali, contribuire a rafforzare le comunità territoriali , offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.

Motivazione

Ribadire l’importanza di soddisfare le esigenze sociali e di trasformare le attività di volontariato in forme di potenziamento della comunità locale o regionale.

Emendamento 4

Preambolo (7)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all’interno e al di fuori dell’Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell’Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo (1) e dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario (2). Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell’Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.

Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all’interno e al di fuori dell’Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell’Unione , sviluppando un approccio orizzontale ed incoraggiando il più possibile la cooperazione transettoriale . Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo (1) e dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario (2). Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini , forme di apprendistato o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell’Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego, EURES e la rete Eurodesk , nonché reti sociali come lo European Volunteer Centre e lo European Youth Forum . Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche e sullo sviluppo di sinergie e di un dialogo costante e diretto con ogni autorità locale e regionale interessata, nonché con tutte le realtà, anche di rilievo interregionale, che hanno già beneficiato di interventi solidali e che possono offrire, attraverso la loro esperienza, suggerimenti e nuove prospettive solidali.

Motivazione

La Commissione dovrebbe sostenere un approccio il più possibile transettoriale e garantire un maggiore coinvolgimento diretto delle autorità locali e regionali nella cooperazione con il corpo europeo di solidarietà, nonché un dialogo costante con i soggetti già operanti nel settore e già beneficiari di interventi solidali.

Emendamento 5

Preambolo (10)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l’istruzione e la formazione, l’occupazione, la parità di genere, l’imprenditorialità — in particolare l’imprenditorialità sociale — la cittadinanza e la partecipazione democratica, l’ambiente e la protezione della natura, l’azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l’educazione fisica e lo sport, l’assistenza e la previdenza sociali, l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità locali e dello sforzo più ampio di creazione della comunità , e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato , di apprendistato , tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l’istruzione e la formazione, l’occupazione, la parità di genere, l’imprenditorialità — in particolare l’imprenditorialità sociale — la cittadinanza e la partecipazione democratica, l’ambiente e la protezione della natura, l’azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l’educazione fisica e lo sport, l’assistenza e la previdenza sociali, l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali, la valorizzazione e recupero del patrimonio culturale e artistico locale e regionale — sia di natura materiale che immateriale — e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

Motivazione

Il Comitato delle regioni sottolinea la necessità di agevolare la partecipazione delle comunità locali e regionali e di ogni soggetto interessato attraverso programmi e formule anche di valorizzazione e recupero del patrimonio culturale e artistico locale.

Emendamento 6

Preambolo (11)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le attività di volontariato (all’interno e al di fuori dell’Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l’occupabilità dei giovani. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

Le attività di volontariato (all’interno e al di fuori dell’Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l’occupabilità dei giovani. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto e attraverso l’individuazione di strumenti comuni per prevenire il cd. «undeclared employment» o l’uso deforme del volontariato per meri fini di non retribuzione dei giovani occupati in attività solidali .

Motivazione

Il Comitato delle regioni ribadisce la necessità di individuare forme di coordinamento fra Commissione e Stati membri e strumenti in grado di definire chiaramente i confini fra volontariato e attività solidali retribuite o sorrette da retribuzione nell’ambito del programma.

Emendamento 7

Preambolo (12)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro , contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società . Ciò può contribuire a promuovere l’occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall’istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell’ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i princìpi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull’istituzione di un quadro di qualità per i tirocini (1). I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all’attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l’impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall’organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.

I tirocini e le esperienze di apprendistato e di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro , offrendo altresì l’opportunità di maturare uno spirito solidale a lungo termine anche nella vita privata . Ciò può contribuire a promuovere l’occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall’istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di apprendistato e/o tirocinio offerte nell’ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i princìpi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull’istituzione di un quadro di qualità per i tirocini (1) e sono accompagnate da un adeguato sostegno successivo all’attività. Le attività di tirocinio , di apprendistato e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l’impiego pubblici e privati, le parti sociali , le istituzioni locali e regionali interessate e maggiormente sensibili alle reali esigenze del territorio e le camere di commercio, e sono retribuite dall’organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio , apprendistato e lavoro in settori connessi alla solidarietà.

Motivazione

Il Comitato delle regioni riconosce il valore di tali tirocini come strumento per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, pur ribadendo la necessità di un solido e regolare confronto con le realtà pubbliche e private locali e regionali, in grado di cogliere le reali esigenze sociali del territorio.

Emendamento 8

Preambolo (13)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo spirito d’iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l’opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un’occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

Lo spirito d’iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l’opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un’occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà a beneficio delle comunità locali e ad incentivare l’impegno civico, contrastando altresì esclusione sociale e migrazioni dalle aree rurali a quelle urbane . Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

Motivazione

Il Comitato delle regioni sottolinea l’importanza di una strategia solidale che stimoli i giovani ad intraprendere a posteriori anche autonome esperienze imprenditoriali, a beneficio delle comunità locali e maggiormente inclusive.

Emendamento 9

Preambolo (14)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità , a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri di giovani e organizzazioni partecipanti sull’attuazione dell’iniziativa.

I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri di giovani e organizzazioni partecipanti sull’attuazione dell’iniziativa, nonché sulla sua capacità di rispondere ai bisogni e alle aspettative delle comunità locali .

Motivazione

Fondamentale è una collaborazione attiva fra il corpo europeo di solidarietà e tutti i soggetti interessati, in grado non solo di rispondere ad ogni richiesta informativa di questi, ma anche di trasmettere aggiornamenti e comunicazioni che possano garantire un approccio maggiormente integrato e valorizzazioni qualitative sui progetti.

Emendamento 10

Preambolo (15)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell’ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un’assicurazione, sostegno amministrativo e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all’esperienza nel corpo europeo di solidarietà. La sicurezza e l’incolumità dei volontari restano di fondamentale importanza e i volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell’ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.

È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell’ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un’assicurazione, sostegno amministrativo e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all’esperienza nel corpo europeo di solidarietà attraverso specifici criteri di certificazione . Le attività di volontariato dovrebbero coinvolgere organizzazioni profit e no-profit, fondazioni, enti senza scopo di lucro, associazioni e imprese sociali, sviluppando regole specifiche per i cd «occupational placements» che consentano di favorire la promozione di progetti solidali con eventuali decontribuzioni/agevolazioni fiscali su autonoma iniziativa degli Stati membri. La sicurezza e l’incolumità dei volontari restano inoltre di fondamentale importanza e i volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell’ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.

Motivazione

Il Comitato delle regioni ribadisce la necessità di sostenere volontariato, tirocini, apprendistato e attività di natura occupazionale retribuite con tutti i soggetti promotori di progetti nell’ambito del corpo europeo di solidarietà, valutando anche la possibilità per gli Stati membri di intraprendere iniziative di decontribuzione/agevolazione fiscale con funzione premiale.

Emendamento 11

Preambolo (18)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Il processo che porta all’attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito dovrebbero essere rivalutato periodicamente e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l’attribuzione non sono più soddisfatte.

I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni , fra le quali dovrebbe essere inclusa una valutazione del livello di attenzione degli stessi verso le esigenze locali e regionali, la sussistenza di un approccio integrato e una cooperazione attiva e proficua con ogni autorità locale e regionale e/o altra associazione o ente operante nel settore della solidarietà. Il processo che porta all’attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà , in stretta collaborazione con le Agenzie nazionali e tenendo conto dei campi di principale evoluzione solidale negli Stati membri . Il marchio di qualità attribuito dovrebbero essere rivalutato periodicamente e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l’attribuzione non sono più soddisfatte.

Motivazione

Il Comitato delle regioni sottolinea l’importanza del coinvolgimento massimo delle Agenzie nazionali, delle organizzazioni già esistenti ovvero di istituzioni di rilievo locale e regionale operanti nel settore della solidarietà, come ad esempio le innumerevoli associazioni sportive che promuovono innovative iniziative di volontariato, sostenendo un approccio integrato e collaborazioni ad ogni livello governativo con i soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà.

Emendamento 12

Preambolo (22)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all’iniziativa dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del corpo europeo di solidarietà a incrementare la qualità dell’attuazione delle attività del corpo europeo di solidarietà e a migliorare l’individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche rilasciando certificati Youthpass.

Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all’iniziativa dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del corpo europeo di solidarietà a incrementare la qualità dell’attuazione delle attività del corpo europeo di solidarietà e a migliorare l’individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, rilasciando certificati esclusivi del corpo europeo di solidarietà per le attività completate ed utilizzando strumenti come Youthpass e Europass ovvero le disposizioni in materia di apprendistato professionale per individuare e definire tali conoscenze ed abilità acquisite .

Motivazione

Il Comitato delle regioni riconosce l’importanza di agevolare ulteriormente la ricerca d’impiego dei giovani volontari offrendo loro, a completamento dell’attività, un certificato esclusivo del corpo europeo di solidarietà, descrittivo delle competenze acquisite, completo di parametri specifici di valutazione e con possibilità di utilizzo nazionale e transnazionale in ambito professionale.

Emendamento 13

Preambolo (27)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.

Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni , senza alcun filtro correlato al proprio background ad esempio sociale, economico, scolastico , e la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà e la possibilità di intraprendere, attraverso tale portale, un percorso di formazione online multilingue preparatoria all’attività solidale prescelta, finalizzata altresì all’individuazione del campo che possa valorizzare al meglio le proprie ambizioni solidali e offrire un futuro maggiore appeal occupazionale.

Motivazione

Il Comitato delle regioni suggerisce la costituzione di un portale multilingue ove sia possibile scaricare materiale informativo e formativo specifico per le differenti categorie di esperienza solidale proposte, accompagnando la scelta dei giovani interessati al fine di aumentare il loro futuro appeal professionale.

Emendamento 14

Preambolo (28)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e dei paesi e territori d’oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l’acquis di Schengen e la normativa dell’Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all’ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all’interno dell’Unione europea.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati , tra cui i giovani con disabilità, e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e dei paesi e territori d’oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l’acquis di Schengen e la normativa dell’Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all’ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all’interno dell’Unione europea.

Motivazione

L’inserimento mira a valorizzare l’aspetto dell’inclusione dei giovani con disabilità nel quadro delle attività del corpo europeo di solidarietà, anche in virtù delle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’UE.

Emendamento 15

Capo III, articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le attività di volontariato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato.

Le attività di volontariato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato , apprendistato o altra formula che descriva compiutamente l’attività programmata .

Motivazione

Nel testo della Commissione dovrebbe essere riconosciuta l’attività di volontariato ad ogni tipologia di soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, profit o no-profit, in perfetta sintonia con l’anima solidale che accompagna tali attività di volontariato. Essenziale è la formulazione di strumenti di monitoraggio per prevenire il lavoro precario, il lavoro nero e l’uso del volontariato per evitare la retribuzione dei soggetti partecipanti, valorizzando i contributi più innovativi ed originali e prevedendo formule premiali per i soggetti più dinamici e propositivi.

Emendamento 16

Capo VI, articolo 16, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Fra i criteri di valutazione dovrebbero altresì essere tenute in considerazione eventuali forme integrative di collaborazione del soggetto interessato con organismi già operanti nell’ambito della promozione delle politiche giovanili, fra le quali lo sport assume senza dubbio sempre maggior rilievo ed interesse. In tal senso sarà in particolare valorizzata la collaborazione con lo EU Youth Coordinator ed eventuali forme di partecipazione all’interno della EU Youth Strategy Platform proposta nella Comunicazione della Commissione europea (2018) 269 final.

Motivazione

Il Comitato delle regioni accoglie con favore la proposta della Commissione europea per la creazione di un EU Youth Coordinator e di una EU Youth Strategy Platform, auspicando lo sviluppo di una rete di collaborazione continuativa e la calendarizzazione di incontri di studio fra Coordinatore e Comitato delle regioni, che possano coinvolgere efficacemente ogni dimensione locale e regionale europea.

Emendamento 17

Capo IV, articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Accesso al finanziamento del corpo europeo di solidarietà

Accesso al finanziamento del corpo europeo di solidarietà

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall’organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all’articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà.

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall’organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all’articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà. In ogni caso dovrebbe essere riconosciuta una premialità per i progetti che prevedono un elevato valore aggiunto con riferimento alla dimensione regionale e locale.

Motivazione

L’inserimento punta a valorizzare i progetti ad elevato impatto sulle realtà regionali e locali.

Emendamento 18

Capo XI, articolo 28, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La Commissione dovrebbe supportare il più possibile le autorità nazionali e le agenzie nazionali nella divulgazione di informazioni riguardanti ogni iniziativa proponibile nell’ambito del corpo europeo di solidarietà, favorendo così la massima acquisizione conoscitiva da parte delle realtà locali e regionali e idonee forme dirette o indirette di supporto tecnico in fase di registrazione e successiva richiesta di fondi.

Motivazione

È indispensabile stimolare maggiormente il coinvolgimento di soggetti di dimensione locale e regionale, garantendo una partecipazione più attiva ed una rete costantemente aggiornata anche per ogni riferimento tecnico informativo e formativo.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali — EU Youth Strategy

1.

ribadisce la necessità di una politica giovanile integrata in tutte le politiche dell’Unione europea attraverso un approccio orizzontale ed incoraggiando la cooperazione transettoriale, interregionale e transfrontaliera;

2.

accoglie con grande favore la proposta della Commissione europea di introdurre un EU Youth Coordinator e di sviluppare la EU Youth Strategy Platform rafforzandone il peso informativo e rendendola una piattaforma di dialogo costante ed efficace con tutti i soggetti interessati;

3.

auspica la programmazione di incontri periodici con l’EU Youth Coordinator ed il riconoscimento di una cooperazione formale con il Comitato delle regioni, portavoce di tutte le esigenze sociali locali e regionali in materia di politiche giovanili;

4.

accoglie con favore la nuova Youth Work Agenda, evidenziandone il notevole valore sociale per i giovani provenienti da qualsivoglia background, compresi quelli che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione (NEET) e quelli che appartengono a minoranze nazionali o linguistiche autoctone, e rimarcando la necessità di includere maggiormente i giovani, anche i più vulnerabili, attraverso il rinnovato EU Youth Dialogue;

5.

raccomanda la massima inclusione di giovani provenienti da ogni background, al fine di assicurare pari opportunità, integrazione sociale e supporto nella ricerca d’impiego e garantendo loro una partecipazione attiva nei settori più dinamici, come ad esempio lo sport;

6.

riconosce positivamente l’applicazione di una tracciabilità sistematica della spesa UE sostenuta nell’ambito di diversi programmi giovanili di finanziamento, auspicando futuri ulteriori incrementi finanziari a lungo termine a favore delle politiche giovanili; ciò è particolarmente importante anche per gli Stati membri o le regioni dell’UE maggiormente colpiti dalla fuga dei cervelli.

Corpo europeo di solidarietà

7.

raccomanda di rafforzare il volontariato locale attraverso i vari canali di finanziamento e di comunicazione, rimarcando che molti giovani partecipano a progetti delle comunità locali che devono essere valorizzati in termini di impegno politico e civico, inclusione sociale e contrasto alla migrazione dalle aree rurali a quelle urbane (1);

8.

sollecita, pur riconoscendone la complementarità, una chiara demarcazione fra il profilo di volontariato e quello occupazionale dell’ESC, al fine di evitare forme di lavoro precario o non retribuito;

9.

ribadisce l’importanza di riconoscere le competenze acquisite attraverso il volontariato con il rilascio di specifici certificati ESC, utilizzando altresì strumenti di valutazione come Youthpass ed Europass ovvero i criteri definitori adottati per l’apprendistato;

10.

chiede un monitoraggio efficace delle organizzazioni partecipanti, affinché i principi e gli standard sottolineati nella raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (2) siano pienamente rispettati;

11.

invita ad individuare criteri specifici nella valutazione di progetti che coinvolgano paesi di pre-adesione, nei quali pregresse criticità possono aver inciso negativamente sulla percezione dell’impegno solidale e del volontariato, influendo negativamente sulla sensibilità giovanile verso tali valori.

Raccomandazioni specifiche

12.

condivide l’obiettivo della Commissione di incrementare l’impatto della EU Youth Strategy a livello locale;

13.

condivide l’importanza dello EU Youth Coordinator e del suo ruolo strategico attraverso l’avvio di incontri periodici regolari con il Comitato delle regioni ed un rafforzamento dei canali formativi/informativi con le Agenzie nazionali interessate;

14.

riconosce l’importanza anche del settore privato per i cd. «occupational placements», in cui tuttavia si chiede che le attività solidali garantiscano sempre una retribuzione;

15.

ritiene che, al fine di garantire la massima qualità nella realizzazione dei progetti, sia fondamentale velocizzare il più possibile le fasi di valutazione degli stessi, consentendo alle organizzazioni partecipanti di accedere più rapidamente ai fondi e di avere procedure di registrazione progettuale semplici, snelle e flessibili, tenendo in particolare considerazione coloro che hanno un accesso limitato ad Internet e/o criticità anche linguistiche;

16.

evidenzia che, al fine di garantire la massima diffusione degli European Solidarity Corps a livello locale e regionale, sia essenziale una costante interazione con gli stakeholder nazionali ed una concreta ed efficace attività di pubblicizzazione delle opportunità solidali offerte;

17.

auspica la valorizzazione, in sede di assegnazione del Quality Label, delle attività di volontariato (come quelle ad esempio operanti in collaborazione e sinergia con associazioni sportive) più originali ed efficaci, che possano spingere i giovani a mantenere per tutta la vita impegni di natura solidale, ed auspica altresì che le organizzazioni partecipanti possano usufruire di forme di agevolazione fiscale su autonoma iniziativa degli Stati membri;

18.

sottolinea che la proposta del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere attuata nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella fase di attuazione della proposta è estremamente importante. Chiede alla Commissione di tener conto dei bisogni e delle aspettative delle comunità locali in considerazione della loro maggiore prossimità alle persone interessate; sottolinea che l’istruzione, la formazione professionale e la gioventù rientrano nell’ambito di competenza degli Stati membri e che l’Unione europea deve sostenere, coordinare e completare l’azione dei singoli paesi, conformemente all’articolo 6 del TFUE, dato che far crescere l’occupazione è un interesse comune. Pertanto, il buon esito delle misure dell’UE, che devono essere conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, dipende dalla cooperazione con gli enti locali e regionali;

19.

lamenta la mancanza di una comune ed uniforme definizione a livello europeo delle «imprese dell’economia sociale», alle quali tuttavia la proposta di regolamento chiede garanzie di divulgazione, pubblicità e diffusione delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma (preambolo, considerando 38) e sostegno nelle attività del corpo europeo di solidarietà;

20.

suggerisce di integrare nella valutazione delle attività solidali anche i parametri comuni riconosciuti nell’ambito del volontariato dallo European Volunteer Centre.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(2)  Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

(1)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(2)  Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

(1)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

(1)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

(1)  Un esempio è offerto dall’esperienza recente italiana della Regione Lombardia, che in ambito giovanile ha con successo promosso iniziative di sostegno allo sport ad elevata valenza solidale (v. Lega Civica).

(2)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6779-2018-INIT/it/pdf


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/295


Parere del Comitato europeo delle regioni su «Vicinato e resto del mondo»

(2019/C 86/16)

Relatore generale

Hans JANSSEN (NL/PPE), sindaco di Oisterwijk

Testi di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

[COM(2018) 460 final]

Proposta di decisione del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea, comprese le relazioni tra l’Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altra («decisione sull’associazione d’oltremare»)

[COM(2018) 461 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III)

[COM(2018) 465 final]

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

Emendamento 1

COM(2018) 460 final, considerando (25)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l’emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l’assistenza prestata dall’Unione nell’ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

Se la promozione della democrazia e dei diritti umani, compresa la parità di genere e l’emancipazione femminile, dovrebbe riflettersi nella fase di attuazione del presente regolamento, l’assistenza prestata dall’Unione nell’ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia, per le organizzazioni della società civile e per gli enti locali e regionali dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

Motivazione

Il presente parere chiede che per gli enti locali e regionali sia previsto un programma specifico e distinto, con una dotazione specifica stanziata per la cooperazione allo sviluppo, e chiede inoltre che tali enti siano presi in considerazione in quanto beneficiari per l’intero periodo di programmazione, come è avvenuto nell’ambito dell’attuale QFP a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (Development Cooperation Instrument — DCI). Se è vero che le risorse della linea di bilancio del DCI per gli enti locali non sono state interamente spese, se ne è tratta troppo in fretta la conclusione che ciò era dovuto all’insufficiente capacità degli enti locali e regionali, mentre potrebbero essere intervenuti altri motivi altrettanto importanti, ad esempio i requisiti di cofinanziamento molto rigorosi e la complessità delle procedure per la presentazione delle domande. In ogni caso, le istituzioni dell’UE dovrebbero offrire un margine di miglioramento, invece di optare per l’abolizione diretta.

È inoltre di fondamentale importanza continuare a portare avanti/stabilire solidi meccanismi di coordinamento tra la società civile, gli enti locali e le istituzioni dell’UE, per garantire la realizzazione della politica di sviluppo dell’UE e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Di conseguenza, è in effetti opportuno citare nella stessa frase del considerando in questione le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali.

Emendamento 2

COM(2018) 460 final, considerando (26)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con ruoli e mandati diversi, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali.

Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con ruoli e mandati diversi, tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o economici. Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali.

 

In conformità con il consenso europeo in materia di sviluppo, gli enti locali e regionali svolgono un ruolo essenziale nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel coordinamento dei soggetti locali. Come viene riconosciuto nell’Agenda 2030, tutti e 17 gli OSS presentano delle componenti locali e sono correlati alle competenze degli enti locali, comprese quelle negli ambiti della dimensione di genere e dei cambiamenti climatici.

Motivazione

La proposta della Commissione europea non precisa il ruolo che compete agli enti locali nell’elaborazione, nell’attuazione e nel monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), sebbene l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dichiari esplicitamente che tutti i 17 OSS presentano delle componenti locali e sono correlati all’attività quotidiana degli enti locali e regionali. Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 2017 ribadisce la necessità di una localizzazione degli OSS. Ciò contrasta con l’assenza di un finanziamento specifico destinato agli enti locali nel nuovo ventaglio esterno di strumenti, ed è una ragione di più per ripristinare direttamente la linea di bilancio per gli enti locali.

Emendamento 3

COM(2018) 460 final, considerando (29)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell’immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l’accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l’immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a moltiplicare l’impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l’Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l’assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, in stretta cooperazione con i loro enti locali e regionali, cogliendo tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e regolari e affrontando con efficacia il fenomeno dell’immigrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a garantire l’accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare, in particolare nel caso di persone vulnerabili come i minori non accompagnati, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l’immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a moltiplicare l’impegno, ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione e del reinserimento, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani , nella prospettiva tra l’altro dell’eventuale adozione del patto globale delle Nazioni Unite sulla migrazione . Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l’Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l’assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni. Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, sulla base delle esigenze e delle realtà locali, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.

Motivazione

Esiste uno stretto legame tra la politica in materia di migrazione e quella di sviluppo. La cooperazione a livello internazionale, nazionale, regionale e locale è un fattore chiave per tradurre in azioni reali e concrete una politica europea comune sulla migrazione. Un approccio basato sulla governance multilivello rappresenta un presupposto indispensabile per conseguire risultati ottimali. È essenziale che l’UE, le autorità nazionali e gli enti locali e regionali operino in stretta cooperazione con gli enti locali e regionali dei paesi di transito e con la società civile, le organizzazioni di migranti e le comunità locali nei paesi di accoglienza.

Emendamento 4

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In conformità del paragrafo 1, gli obiettivi specifici del presente regolamento sono i seguenti:

In conformità del paragrafo 1, gli obiettivi specifici del presente regolamento sono i seguenti:

a)

sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell’Africa subsahariana, dell’Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

a)

sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, anche a livello di entità subnazionali, nonché dell’Africa subsahariana, dell’Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

b)

a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile, contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

b)

a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la parità di genere , sostenere le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali , contribuire alla stabilità e alla pace e affrontare altre sfide mondiali, tra cui le migrazioni e la mobilità;

Motivazione

L’assistenza e la cooperazione a livello subnazionale (locale e regionale) con entità di paesi del vicinato (in particolare quelli del partenariato orientale), mirate e pensate su misura per le esigenze e i contesti locali, sono spesso in grado di ottenere risultati migliori, più inclusivi e con un impatto più forte avvertito dai cittadini, di quanto non avvenga con programmi attuati con le autorità centrali dei paesi partner.

Emendamento 5

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale, nei seguenti settori:

a)

diritti umani e democrazia;

b)

organizzazioni della società civile;

c)

stabilità e pace;

d)

sfide mondiali.

I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale, nei seguenti settori:

a)

diritti umani e democrazia;

b)

organizzazioni della società civile;

c)

enti locali e regionali;

d)

stabilità e pace;

e)

sfide mondiali.

 

Tutti i programmi tematici dovrebbero essere concretamente sostenuti mediante lo stanziamento di apposite dotazioni di bilancio.

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, i programmi tematici si basano sui settori di intervento elencati nell’allegato III.

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, i programmi tematici si basano sui settori di intervento elencati nell’allegato III.

Motivazione

Come già indicato nella motivazione dell’Emendamento 1, il presente parere raccomanda vivamente che per gli enti locali e regionali sia previsto un programma specifico e distinto, con una dotazione specifica stanziata per la cooperazione allo sviluppo, e chiede inoltre che tali enti siano presi in considerazione in quanto beneficiari per l’intero periodo di programmazione.

Emendamento 6

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 4, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le azioni previste dal presente regolamento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici. […]

Le azioni previste dal presente regolamento sono attuate principalmente tramite i programmi geografici. Laddove opportuno, tra i diretti beneficiari dei programmi geografici figurano anche enti locali e regionali di paesi del vicinato.

Motivazione

L’assistenza e la cooperazione realizzate dall’UE con enti locali e regionali di paesi con cui ha concluso dei partenariati non devono subire ripercussioni, sul piano finanziario o organizzativo, in conseguenza di una maggiore flessibilità nella ripartizione di risorse finanziarie e di altro tipo tra i vari programmi geografici e tematici. È auspicabile che i programmi geografici siano già anticipatamente mirati ad enti locali e regionali in quanto loro diretti beneficiari.

Emendamento 7

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:

La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:

a)

68 000  milioni di EUR per i programmi tematici:

vicinato: almeno 22 000  milioni di EUR,

Africa subsahariana: almeno 32 000  milioni di EUR,

Asia e Pacifico: 10 000  milioni di EUR,

Americhe e Caraibi: 4 000  milioni di EUR,

a)

68 000  milioni di EUR per i programmi tematici:

vicinato: almeno 22 000  milioni di EUR,

Africa subsahariana: almeno 32 000  milioni di EUR,

Asia e Pacifico: 10 000  milioni di EUR,

Americhe e Caraibi: 4 000  milioni di EUR,

b)

7 000  milioni di EUR per i programmi tematici:

Diritti umani e democrazia: 1 500  milioni di EUR,

Organizzazioni della società civile: 1 500  milioni di EUR,

Stabilità e pace: 1 000  milioni di EUR,

Sfide mondiali: 3 000  milioni di EUR,

b)

7 500  milioni di EUR per i programmi tematici:

Diritti umani e democrazia: 1 500  milioni di EUR,

Organizzazioni della società civile: 1 500  milioni di EUR,

Enti locali e regionali: 500 milioni di EUR,

Stabilità e pace: 1 000  milioni di EUR,

Sfide mondiali: 3 000  milioni di EUR,

c)

4 000  milioni di EUR per le azioni di risposta rapida.

c)

4 000  milioni di EUR per le azioni di risposta rapida.

Motivazione

In linea con le proposte di emendamento precedenti, è fortemente auspicabile che una quota proporzionale del bilancio disponibile per i programmi geografici sia assegnata direttamente a programmi con/per gli enti locali e regionali, come è avvenuto a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) nell’ambito del QFP 2014-2020. L’importo proposto (500 milioni di EUR) è basato sull’attuale ripartizione delle risorse della linea di bilancio per le organizzazioni della società civile (OSC) e gli enti locali (66,16 % per le OSC, 22,05 % per gli enti locali, 10,4 % per l’educazione e la sensibilizzazione allo sviluppo e 1,39 % per le misure di sostegno (periodo 2018-2020)] e deve ovviamente essere calcolato in modo attento e preciso, tenendo conto del tasso di assorbimento dell’attuale dotazione della linea di bilancio per gli enti locali, nonché di numerosi altri fattori.

Emendamento 8

COM(2018) 460 final — Titolo I — Disposizioni generali — articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

L’Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia a tutti i livelli di governo, Stato di diritto, parità di genere, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

Motivazione

La democrazia a livello subnazionale dovrebbe figurare tra i principi guida elencati, dal momento che il livello locale e regionale è quello nel quale i cittadini possono avere l’esperienza più diretta della democrazia. La parità di genere dovrebbe essere inclusa tra questi principi fondamentali.

Emendamento 9

COM(2018) 460 final — articolo 11, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:

La programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su:

a)

le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

a)

le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici, tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano, della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società;

b)

la capacità dei partner di generare risorse finanziarie e di accedervi e la rispettiva capacità di assorbimento;

b)

la capacità dei partner di generare risorse finanziarie e di accedervi e la rispettiva capacità di assorbimento;

c)

gli impegni e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale;

c)

gli impegni e le prestazioni dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica e lo sviluppo economico e sociale , nonché la loro disponibilità a partecipare con i loro enti locali e regionali all’elaborazione, all’attuazione e al monitoraggio dei programmi ;

d)

l’impatto potenziale dei finanziamenti dell’Unione nei paesi e nelle regioni partner;

d)

l’impatto potenziale dei finanziamenti dell’Unione nei paesi e nelle regioni partner , incluso quello sotto forma di piccoli progetti accessibili anche alle entità locali e regionali ;

e)

la capacità e l’impegno dei partner di favorire interessi e valori condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell’Unione.

e)

la capacità e l’impegno dei partner di favorire interessi e valori condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell’Unione.

Motivazione

Nella proposta della Commissione l’articolo 11 precisa già che tutte «le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo tra l’Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali e locali […]»: questo costituisce un buon punto di partenza, ma sembra importante aggiungere che i principi sottesi alla programmazione incoraggiano vivamente anche il coinvolgimento con gli enti locali e regionali (e altre parti interessate) nell’elaborazione, nell’attuazione e nel monitoraggio dei programmi (tenuto conto altresì dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità). Un riferimento esplicito in tal senso assume importanza in particolare per le attività nei paesi in cui il coinvolgimento degli enti locali e regionali è limitato o inesistente.

Inoltre, è estremamente importante che i fondi previsti dalla programmazione siano accessibili ad enti locali e regionali di ogni tipo e dimensione, comprese le aree rurali e le città intermedie, poiché tutti questi soggetti operano negli stessi territori e devono lavorare insieme per realizzare uno sviluppo (locale) sostenibile (come viene precisato nell’approccio territoriale dell’UE allo sviluppo locale).

Conformemente a quanto sopra, il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) dovrebbe promuovere e finanziare, oltre a progetti di grandi o grandissime dimensioni, anche progetti su piccola scala (sulla base, ad esempio, di partenariati già esistenti tra città o a livello subnazionale o di tipo multilaterale), e dovrebbe agevolare ulteriormente il rafforzamento delle capacità degli enti locali e regionali, in modo che qualsiasi tipo/categoria di ente locale e regionale abbia la possibilità di impegnarsi a favore dello sviluppo sostenibile.

Emendamento 10

COM(2018) 460 final — Titolo II, capo III — articolo 22, paragrafo]

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La cooperazione tra l’Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

La cooperazione tra l’Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

[…]

[…]

b)

misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;

b)

misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali , in particolare tramite il meccanismo TAIEX e il programma SIGMA ;

Motivazione

Menzionare espressamente nel punto il ricorso a TAIEX (meccanismo di assistenza tecnica e scambio di informazioni) e al programma SIGMA (programma di sostegno al miglioramento della governabilità e della gestione) contribuirebbe ad avvalorare l’uso di strumenti di assistenza tecnica di grande efficacia a tutti i livelli amministrativi.

Allegato II — Settori di cooperazione per i programmi geografici

Emendamento 11

COM(2018) 460 final, allegato II, sezione A, punto 1, lettera (a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Rafforzare la democrazia e i processi democratici, la governance e il controllo, compresi processi elettorali trasparenti e credibili.

Rafforzare la democrazia e i processi democratici, la governance e il controllo a livello nazionale e subnazionale , compresi processi elettorali trasparenti e credibili a tali livelli .

Motivazione

Il consenso europeo in materia di sviluppo, concordato dall’UE e dai suoi Stati membri nel 2017, esorta gli enti locali e regionali e locali ad esercitare un controllo sul processo decisionale e a prendervi attivamente parte (punto 83).

Delegazioni del Comitato europeo delle regioni hanno partecipato a missioni di osservazione elettorale a livello locale e regionale, contribuendo così al rafforzamento e alla qualità dei processi democratici.

Emendamento 12

COM(2018) 460 final, allegato II, sezione A, punto 2, lettera (l)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Aiutare le autorità locali a migliorare, a livello di città , l’erogazione dei servizi di base e l’accesso equo alla sicurezza alimentare, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli.

Aiutare le autorità locali e regionali a migliorare, al loro livello, l’erogazione dei servizi di base e l’accesso equo alla sicurezza alimentare, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli.

Motivazione

Questo punto dell’Allegato II suggerisce di aiutare le autorità locali a migliorare l’erogazione dei servizi di base a livello di città. È importante esplicitare che l’NDICI ha l’obiettivo di operare con l’intero «sistema di città». Le città sono solo una delle componenti di un sistema nazionale di amministrazioni locali: gli imperativi di sviluppo nei paesi terzi devono costituire una responsabilità nazionale ed essere promossi a livello locale in maniera trasversale ai diversi livelli di governo, delle comunità e della società civile. Ciò è inoltre in linea con l’approccio territoriale della Commissione europea allo sviluppo locale, che sottolinea che gli enti locali e regionali rivestono spesso un ruolo di coordinamento nel loro territorio, consultandosi e cooperando con il settore privato, le organizzazioni della società civile, le università, gli istituti per la conoscenza e gli altri livelli di governo.

Allegato III — Settori di intervento per i programmi tematici

Emendamento 13

COM(2018) 460 final, allegato III, inserire un nuovo punto 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

 

Rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali quali attori di sviluppo

a)

Conferire maggiori poteri e responsabilità agli enti locali e regionali, in particolare mediante la conclusione di partenariati internazionali tra enti locali e regionali di paesi europei e di paesi partner volti all’attuazione dell’Agenda 2030, attraverso una dotazione finanziaria ad hoc destinata a rafforzare le loro capacità di governance e di partecipazione al dialogo politico con le autorità nazionali, e a sostenere i processi di decentramento.

b)

(Promuovere la cooperazione decentrata per lo sviluppo, in tutte le sue forme.

c)

Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra gli enti locali e regionali europei e meridionali di garantire un dialogo politico concreto e costante in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l’approccio territoriale allo sviluppo locale.

d)

Intensificare le interazioni con i cittadini europei sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, contatti), specie per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, negli Stati membri e nei paesi candidati e potenziali candidati.

Motivazione

Restano da chiarire le modalità di coinvolgimento degli enti locali e regionali nei programmi europei al di là della fase di programmazione e il modo in cui saranno consultati in merito alle priorità dei programmi geografici. Con l’aggiunta — come propone l’emendamento — di uno specifico settore di intervento per gli enti locali e regionali, non vi sarebbero più dubbi quanto al fatto che questo gruppo destinatario/questi beneficiari/questi partner riceva/ricevano sufficiente attenzione nella messa in atto operativa delle politiche.

Il valore aggiunto della cooperazione decentrata (ossia i partenariati internazionali tra enti locali e regionali) non è menzionato esplicitamente nelle diverse proposte riguardanti la componente «Vicinato e resto del mondo». Nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 2017, le istituzioni europee e gli Stati membri hanno riconosciuto la cooperazione decentrata in quanto strumento di sviluppo. Essa rappresenta infatti uno strumento efficace per accrescere la capacità degli enti locali e regionali dei paesi partner dell’UE di elaborare piani ed erogare servizi, nonché di migliorare la qualità delle riforme di decentramento. Questo tipo di cooperazione internazionale esiste da decenni e coinvolge numerosi enti locali e regionali europei. La cooperazione decentrata non dovrebbe essere intesa come partenariati con una portata tematica limitata (ad esempio nel campo dell’approvvigionamento idrico, della gestione dei rifiuti o della pianificazione urbana), poiché ha le potenzialità per rafforzare il quadro di governance più generale. Il pilastro relativo ai programmi geografici dovrebbe inoltre prevedere uno spazio per tale attività.

Emendamento 14

COM(2018) 460 final, allegato III, punto 4. Settori di intervento per le sfide mondiali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

D.

PARTENARIATI

 

1.

Rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo

a)

Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali europee e meridionali di garantire un dialogo politico concreto e costante in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l’approccio territoriale allo sviluppo locale.

b)

Intensificare le interazioni con i cittadini europei sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, contatti), specie per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell’Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali.

 

Motivazione

Dal momento che con l’emendamento 13 viene aggiunto uno specifico settore di intervento per gli enti locali e regionali, in questo punto relativo ai «settori di intervento per le sfide mondiali» la menzione degli enti locali e regionali è soppressa.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

Emendamento 15

COM(2018) 465 final — articolo 6 — Inserire un nuovo paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

5.     La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, adotta altresì le iniziative necessarie per assicurare il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell’individuazione degli obiettivi specifici perseguiti dall’assistenza di cui al presente regolamento.

Motivazione

Poiché tra gli obiettivi specifici dello strumento IPA III figura anche quello di «consolidare l’efficienza della pubblica amministrazione e sostenere le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli», gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nella pianificazione strategica. Inoltre, la Commissione è invitata a predisporre modalità operative ad hoc che consentano l’utilizzo degli strumenti TAIEX e Twinning per la cooperazione tra gli enti locali e regionali degli Stati membri e dei paesi candidati e candidati potenziali.

Emendamento 16

COM(2018) 465 final — articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Un importo non superiore al 3 % della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.

Un importo non superiore al 3 % della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità ; tale importo comprende un sostegno per lo sviluppo di capacità a livello locale e regionale .

Motivazione

Lo sviluppo di capacità a livello locale e regionale dovrebbe costituire una delle priorità di cui tener conto nella ripartizione dei finanziamenti.

Emendamento 17

COM(2018) 465 final, allegato II — Priorità tematiche per l’assistenza

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

f)

promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;

Motivazione

Questa priorità tematica non dovrebbe figurare solamente a titolo dell’assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni preliminari

1.

prende atto con interesse delle proposte della Commissione relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, tra cui le proposte della rubrica «Vicinato e resto del mondo», in particolare quelle sul nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e sul proseguimento dello strumento di assistenza preadesione (IPA) con l’IPA III;

2.

accoglie con favore il fatto che la dotazione prevista per l’azione esterna dell’UE debba essere aumentata (fino a 123 miliardi di EUR, rispetto ai 94,5 miliardi di EUR del periodo 2014-2020), pari al 10 % circa del QFP complessivo (come proposto); ritiene che ciò sia direttamente necessario in considerazione delle sfide a livello mondiale e sottolinea la necessità di considerare l’aumento proposto come un intervento minimo nel quadro degli attuali negoziati sul QFP;

3.

apprezza l’ambizione della Commissione di rendere l’azione esterna dell’UE più omogenea, coerente e flessibile, in considerazione delle sfide globali quali i cambiamenti climatici, l’urbanizzazione massiccia e gli sconvolgimenti sociali ed economici, che richiedono tutte soluzioni o strategie multidimensionali e complesse;

4.

accoglie con favore il previsto aumento di efficacia attraverso la fusione di vari strumenti di azione esterna nello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) proposto per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e sviluppare la resilienza, in linea con il parere COR 2017/03666, ma osserva che tutto dipende dall’effettiva attuazione delle attuali proposte; occorre sempre evitare che il divario tra strategia e attuazione aumenti (vale a dire che le modalità non siano modificate per renderle anche più flessibili);

5.

osserva che gli enti locali e regionali sono integrati nel pilastro riguardante le sfide mondiali dello strumento NDICI proposto e figurano anche nella rubrica «regionale» del pilastro geografico; desidera ricevere assicurazioni dalle altre istituzioni dell’UE quanto al fatto che gli enti locali e regionali abbiano un facile accesso a tali programmi e bilanci;

6.

conviene con la Commissione che promuovere investimenti volti ad incrementare l’occupazione e rafforzare il ruolo del settore privato siano fattori chiave per lo sviluppo, e accoglie quindi con favore la Comunicazione riguardante una nuova alleanza Africa — Europa per gli investimenti e l’occupazione sostenibili: far avanzare allo stadio successivo il nostro partenariato per gli investimenti e l’occupazione, il cui obiettivo è contribuire a creare dieci milioni di posti di lavoro in Africa;

7.

insiste sul fatto che il coinvolgimento di governi locali e regionali nei paesi terzi e lo stanziamento di finanziamenti specifici ad essi destinati contribuirà a promuovere lo sviluppo a livello di comunità di base, aiutando così l’UE a raggiungere i suoi obiettivi;

8.

accoglie con favore la proroga dello strumento di preadesione (IPA III), che ritiene uno strumento importante e utile, e si compiace del fatto che tra i suoi obiettivi specifici figurino il consolidamento dell’efficienza della pubblica amministrazione, il sostegno alle riforme strutturali e alla buona governance a tutti i livelli, nonché il sostegno alla cooperazione territoriale e transfrontaliera.

Preoccupazioni e opportunità

9.

ritiene che riunire diversi strumenti di azione esterna in un unico strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) presenti sia sfide che opportunità e sottolinea che tale strumento dovrebbe continuare a perseguire gli obiettivi di sviluppo a lungo termine che in precedenza venivano realizzati attraverso il Fondo europeo di sviluppo (FES);

10.

esprime preoccupazione per il fatto che, considerando che l’azione esterna viene sempre più spesso ripartita sulla base di criteri geografici, l’accesso ai finanziamenti potrebbe divenire più difficile o meno evidente per gli enti locali e regionali, in funzione delle specifiche strategie nazionali, che per ora non sono note; teme che un maggiore ricorso alle strategie e alla programmazione decise dai singoli paesi, sulla base di priorità fondamentali e di investimenti strategici nelle infrastrutture, induca a incentrare maggiormente l’attenzione sui beneficiari a livello nazionale, e possibilmente a trascurare i processi decisionali e la partecipazione a livello multilaterale in tutte le fasi della programmazione;

11.

sottolinea l’importanza che gli enti locali e regionali siano coinvolti nello sviluppo di strategie, nella programmazione e nella relativa attuazione, e che i quadri di monitoraggio e valutazione siano messi a punto a livello locale. Questo consentirebbe di fornire un’assistenza calibrata sulle esigenze dei candidati, anche a livello locale e regionale. Un’assegnazione dei fondi basata sui risultati dovrebbe tenere conto dei progressi compiuti verso le riforme in materia di decentramento e la democrazia locale/la buona governance a tutti i livelli;

12.

constata con disappunto che nel prossimo periodo del QFP si propone di sopprimere la linea di bilancio destinata agli enti locali disponibile nell’ambito dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), e chiede che si chiarisca il ragionamento alla base della soppressione di tale dotazione di bilancio nonostante il gran numero di esperienze positive nell’ambito delle sovvenzioni/dei programmi per gli enti locali; chiede che la dotazione prevista sia ripristinata;

13.

sottolinea che, se è vero che le risorse della linea di bilancio dell’attuale DCI per gli enti locali non sono state interamente spese, se ne è tratta troppo in fretta la conclusione che ciò era dovuto all’insufficiente capacità degli enti locali e regionali, mentre potrebbero essere intervenuti altri motivi altrettanto importanti, ad esempio i requisiti di cofinanziamento molto rigorosi e la complessità delle procedure per la presentazione delle domande; chiede che le istituzioni dell’UE offrano un margine di miglioramento per l’accessibilità di questa linea di bilancio, invece di optare per l’abolizione diretta;

14.

nei prossimi mesi è disposto a condividere con le altre istituzioni dell’UE le diverse esperienze (positive e negative) dei propri membri relative all’attuale linea di bilancio dedicata agli enti locali;

15.

è disposto a facilitare il dialogo e la cooperazione con gli enti locali e regionali dei paesi dell’allargamento e del vicinato, tramite gli organismi e le piattaforme di cui già dispone [ARLEM, Corleap, comitati consultivi misti e gruppi di lavoro, nonché i partenariati strategici della Commissione europea con le associazioni degli enti locali e regionali, tra cui la Piattaforma del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (CCRE)], in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nei regolamenti NDICI e IPA. Sottolinea che le iniziative tra pari e i programmi che coinvolgono gli enti locali e regionali dell’UE e di paesi terzi, come l’iniziativa di Nicosia a sostegno dello sviluppo di capacità dei comuni libici, mostrano fino a che punto la cooperazione realizzata dagli enti locali e regionali sia in grado di promuovere la stabilità e la prosperità nel vicinato dell’UE;

16.

chiede che le istituzioni dell’UE, indipendentemente dai risultati ottenuti, continuino a garantire l’accesso ai fondi agli enti locali e regionali di ogni tipo e dimensione, compresi quelli delle aree rurali, e alle città intermedie, in quanto poli di crescita inclusiva e sostenibile e di innovazione, applicando così l’approccio territoriale dell’UE allo sviluppo locale;

17.

chiede che il nuovo strumento NDICI stimoli e finanzi anche i progetti su piccola scala (ad esempio quelli basati sui partenariati esistenti tra le città o su altri partenariati subnazionali o multilaterali) e agevoli ulteriormente lo sviluppo della capacità degli enti locali e regionali, affinché siano in grado di svolgere meglio il loro ruolo di coordinamento per lo sviluppo territoriale e di rafforzamento dei collegamenti tra aree urbane e rurali;

18.

esorta i legislatori dell’UE ad adattare gli strumenti proposti (NDICI e IPA III) in modo da accrescere ulteriormente il sostegno strategico agli enti locali e regionali e alla democrazia a livello subnazionale. Un maggiore sostegno alla democrazia locale aumenterebbe la visibilità dell’azione dell’UE avvicinando il processo di riforma ai cittadini, e integrerebbe ulteriormente la titolarità del processo di riforma nei paesi partner;

19.

osserva che un’altra ragione per sostenere e rafforzare in maniera coerente la capacità degli enti locali e regionali si basa sul fatto che il 65 % degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) non possono essere raggiunti senza il coinvolgimento attivo di questi enti;

20.

sottolinea che la cooperazione decentrata per lo sviluppo (in tutte le sue forme) costituisce uno strumento importante in questo contesto, riconosciuto dalle istituzioni e dagli Stati membri dell’Unione nel consenso dell’UE in materia di sviluppo; chiede che l’NDICI tenga conto di questo ruolo e strumento in maniera più marcata;

21.

chiede che gli obiettivi strategici specifici della cooperazione tra l’UE e il suo vicinato siano perseguiti e raggiunti, nonostante la fusione degli strumenti che in precedenza erano separati. In particolare, l’assistenza e la cooperazione realizzate dall’UE con gli enti locali e regionali di paesi con cui ha concluso dei partenariati non devono subire ripercussioni, sul piano finanziario o organizzativo, in conseguenza di una maggiore flessibilità nella ripartizione di risorse finanziarie e di altro tipo tra i vari programmi geografici e tematici;

22.

si rammarica del fatto che le attività di TAIEX, Twinning e Sigma siano state utilizzate principalmente a favore delle amministrazioni centrali dei paesi beneficiari, mentre tutti i capitoli dell’acquis presentano un nesso diretto/indiretto con le competenze degli enti locali e regionali o con gli enti locali e regionali stessi, i quali, in virtù del loro rapporto diretto con i cittadini, si trovano in una posizione forte per comunicare efficacemente i vantaggi dell’adesione all’UE e per far conoscere i benefici e le provvidenze che l’UE mette a disposizione di tutti i cittadini europei, in particolare dei beneficiari del programma IPA III. Accoglie con favore il riferimento esplicito contenuto nel regolamento sullo NDICI al ricorso al programma Twinning a livello sia centrale che locale e regionale, ma auspica che anche altri strumenti quali TAIEX e Sigma vengano utilizzati agli stessi livelli.

Proposte e raccomandazioni

23.

incoraggia la Commissione a garantire in tutti i casi che le diverse parti interessate, compresi gli enti locali e regionali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi;

24.

raccomanda vivamente che per gli enti locali e regionali sia previsto un programma specifico e distinto, con una dotazione specifica stanziata per la cooperazione allo sviluppo, e chiede inoltre che tali enti siano presi in considerazione in quanto beneficiari per l’intero periodo di programmazione;

25.

invita le istituzioni dell’UE a garantire che gli enti locali e regionali dispongano di risorse sufficienti per riuscire a localizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e le esorta anche a menzionare esplicitamente l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nei regolamenti che istituiscono gli strumenti. Sarebbe inoltre utile che l’importanza di tale agenda si rispecchiasse anche nelle prossime specifiche di bilancio;

26.

invita la Commissione a predisporre modalità operative ad hoc che consentano l’utilizzo degli strumenti TAIEX e Twinning per la cooperazione tra gli enti locali e regionali degli Stati membri e dei paesi partner;

27.

accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di effettuare una valutazione del sostegno offerto dall’UE agli enti locali nelle regioni del vicinato e dell’allargamento nel periodo 2010-2018, e raccomanda che l’esperienza acquisita grazie ai programmi e ai progetti regionali di sostegno agli enti locali (tra cui lo Strumento per l’amministrazione locale, l’iniziativa Sindaci per la crescita economica e il Patto dei sindaci Est) sia utilizzata per sviluppare forme analoghe di sostegno destinato agli enti locali e regionali di altre regioni;

28.

accoglie con soddisfazione il fatto che l’obiettivo di «promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali» figuri tra le priorità tematiche per l’assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera (allegato III) e chiede che la medesima priorità tematica sia inserita nell’allegato II del regolamento IPA III.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/310


Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma InvestEU»

(2019/C 86/17)

Relatore:

Konstantinos AGORASTOS (EL/PPE), presidente della regione Tessaglia

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU

(COM(2018) 439 final)

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Con un volume pari all’1,8  % del PIL dell’UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2  % nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell’Unione hanno subito un calo del 20 % circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell’Unione, quest’ultimo resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell’Unione necessario per far fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l’innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l’invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell’Unione.

Con un volume pari all’1,8  % del PIL dell’UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2  % nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell’Unione hanno subito un calo del 20 % circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. In termini assoluti, il totale degli investimenti permane al di sotto dei livelli precedenti la crisi in 11 Stati membri, mentre nel 2015 era inferiore di oltre il 25 % rispetto al 2007 in più di 40 regioni di tutta l’UE. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell’Unione, tale ripresa è distribuita in modo disomogeneo, in particolare nelle zone periferiche e/o frontaliere tra Stati membri e con paesi terzi, resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell’Unione necessario per far fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l’innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l’invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati e in via prioritaria nelle regioni in ritardo al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell’Unione. In queste regioni in ritardo si deve investire in via prioritaria nello sviluppo del potenziale endogeno di tali territori, puntando a un vantaggio competitivo differenziale e privilegiando le loro specifiche necessità.

Motivazione

La distribuzione disomogenea delle tendenze degli investimenti tra gli Stati membri e le regioni va sottolineata, al pari della necessità di ridurre la carenza di investimenti in via prioritaria nelle regioni che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti.

Emendamento 2

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

A livello dell’Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell’Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai fondi strutturali e di investimento europei, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dal Fondo InvestEU, ove pertinenti.

A livello dell’Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche , che deve essere riformato prima dell’inizio del prossimo periodo di programmazione per essere allineato all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell’Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai fondi strutturali e di investimento europei, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dal Fondo InvestEU, ove pertinenti.

Emendamento 3

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività dell’Unione, anche nel settore dell’innovazione e della digitalizzazione, la sostenibilità della crescita economica dell’Unione, la resilienza e l’inclusione sociali e l’integrazione dei mercati dei capitali dell’Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell’Unione. A tal fine, esso dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l’utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell’Unione e da contributi provenienti dai partner esecutivi. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, concentrare il suo sostegno su progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione.

Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività dell’Unione, anche nel settore dell’innovazione e della digitalizzazione, la sostenibilità della crescita economica dell’Unione, la resilienza , la capacità di adattarsi al cambiamento e l’inclusione sociali dell’Unione, la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione e l’integrazione dei mercati dei capitali dell’Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell’Unione , con una particolare attenzione alle PMI . A tal fine, esso dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili e superano una valutazione di impatto per la sostenibilità , fornendo un quadro per l’utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell’Unione e da contributi finanziari provenienti dai partner esecutivi. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, concentrare il suo sostegno su progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in maniera coordinata con i fondi strutturali e d’investimento europei .

Motivazione

La proposta si basa sull’articolo 173 (Industria) e sull’articolo 175, terzo comma (Coesione economica, sociale e territoriale), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Anche quest’ultimo deve riflettersi negli obiettivi generali del programma InvestEU, soprattutto in considerazione delle differenze che si registrano a livello nazionale e regionale per quanto riguarda gli investimenti. Per ottenere i finanziamenti necessari per le imprese, e in particolare per le PMI, è necessario garantire la disponibilità e il coordinamento dei diversi mezzi e strumenti pertinenti, compresi InvestEU e i fondi strutturali, tenendo conto delle disparità esistenti tra le regioni e tra gli Stati membri.

Emendamento 4

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alla luce dell’importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l’impegno dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l’obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell’ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari al 30 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Alla luce dell’importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l’impegno dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l’obiettivo generale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell’ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari al 35 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Motivazione

È doveroso intensificare gli sforzi volti a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell’accordo di Parigi.

Emendamento 5

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l’economia mondiale riguarda l’ambiente. Tra questi rischi figurano l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell’Unione ed è pertanto opportuno promuovere l’integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell’ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L’UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell’inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]. Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell’ambito di altri programmi dell’Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell’inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell’impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l’aria, l’acqua, il suolo e la biodiversità.

Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l’economia mondiale riguarda l’ambiente. Tra questi rischi figurano l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell’Unione ed è pertanto opportuno promuovere l’integrazione degli obiettivi ambientali e di resilienza alle catastrofi nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell’ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L’UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell’inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]. Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell’ambito di altri programmi dell’Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell’inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell’impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l’aria, l’acqua, il suolo e la biodiversità.

Motivazione

Per garantire la coerenza con il parere del CdR sulla revisione del meccanismo unionale di protezione civile.

Emendamento 6

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Come indicato nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell’Europa[1] e nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali[2], costruire un’Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l’Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l’inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull’accesso all’istruzione, alla formazione e all’assistenza sanitaria. Gli investimenti nell’economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell’integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell’Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell’istruzione e nella formazione, per contribuire ad aumentare l’occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati e i disoccupati di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario, il fenomeno dei senzatetto, l’inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell’Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nella microfinanza, nell’imprenditoria sociale e nei nuovi modelli d’impresa dell’economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l’offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese e le imprese sociali, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force ad alto livello per lo sviluppo delle infrastrutture sociali sul tema Investire nella strategia Europa[3] ha individuato carenze di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali, anche per l’istruzione, la formazione, la sanità e l’edilizia, che richiedono sostegno, anche a livello dell’Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell’Unione.

Come indicato nell’articolo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell’Europa[1] e nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali[2], costruire un’Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l’Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l’inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull’accesso all’istruzione, alla formazione , alla qualificazione, al primo impiego e all’assistenza sanitaria. Gli investimenti nell’economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell’integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell’Unione e se sono diretti specificamente ai settori che devono far fronte a difficoltà a causa della penuria di manodopera e della necessità di adeguarsi alle nuove tecnologie . Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell’istruzione e nella formazione, per contribuire ad aumentare l’occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati , i neolaureati e i disoccupati di lunga durata, per sviluppare la creazione di nuove «nicchie di occupazione», offrendo nuove opportunità di primo accesso al mondo del lavoro, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario, gli alloggi, il fenomeno dei senzatetto, l’inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società e nel mercato del lavoro , nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell’Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nella microfinanza, nell’imprenditoria sociale e nei nuovi modelli d’impresa dell’economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l’offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese e le imprese sociali, e rinsaldare i legami tra le imprese e i centri di formazione, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force ad alto livello per lo sviluppo delle infrastrutture sociali sul tema Investire nella strategia Europa[3] ha individuato carenze di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali, anche per l’istruzione, la formazione e la qualificazione , la sanità e l’edilizia, che richiedono sostegno, anche a livello dell’Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell’Unione.

Motivazione

Il riferimento al problema degli alloggi è introdotto sulla base del principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento 7

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuna finestra dovrebbe essere composta da due comparti, ossia il comparto dell’UE e il comparto degli Stati membri. Il comparto dell’UE dovrebbe rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali a livello dell’UE in modo proporzionato; gli interventi finanziati dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Al fine di conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, il comparto degli Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi la possibilità di contribuire con una quota delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi in regime di gestione concorrente alla dotazione della garanzia dell’UE da utilizzare per operazioni di finanziamento o di investimento volte a rimediare a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatisi nel loro territorio, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, come le regioni ultraperiferiche dell’Unione. Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell’UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.

Le finestre dovrebbero rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali a livello dell’UE in modo proporzionato; gli interventi finanziati dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.

Motivazione

Il valore aggiunto dei comparti non è affatto chiaro, considerato che ogni progetto cofinanziato dal Fondo InvestEU deve avere un valore aggiunto europeo. Oltre che alla complessità amministrativa che deriverebbe dalla suddivisione in comparti, il CdR dovrebbe opporsi a qualsiasi misura che incoraggi gli Stati membri a ritirare le loro risorse da progetti della politica di coesione. In ogni caso, bisognerà garantire la coerenza tra la posizione espressa dal CdR nel parere sull’articolo 10 dell’RDC e quella riguardante il dispositivo corrispondente nel quadro del Fondo InvestEU.

Emendamento 8

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il comparto degli Stati membri dovrebbe essere specificamente concepito per consentire l’uso dei fondi in regime di gestione concorrente per il finanziamento della dotazione della garanzia emessa dall’Unione. Tale combinazione è intesa ad avvalersi dell’elevato rating del credito dell’Unione per promuovere gli investimenti nazionali e regionali, garantendo nel contempo una gestione coerente dei rischi delle passività potenziali mediante l’attuazione della garanzia fornita dalla Commissione in regime di gestione indiretta. L’Unione dovrebbe garantire le operazioni di finanziamento e di investimento previste dagli accordi di garanzia conclusi tra la Commissione e i partner esecutivi nell’ambito del comparto degli Stati membri, i fondi in regime di gestione concorrente dovrebbero finanziare la dotazione della garanzia ad un tasso di copertura determinato dalla Commissione sulla base della natura delle operazioni e delle conseguenti perdite attese, e lo Stato membro si accollerebbe le perdite che superano le perdite attese emettendo una garanzia back-to-back a favore dell’Unione. Gli accordi di garanzia dovrebbero essere conclusi sotto forma di un accordo di contribuzione unico con ciascuno Stato membro che scelga volontariamente tale opzione. L’accordo di contribuzione dovrebbe comprendere uno o più accordi di garanzia specifici da attuare all’interno dello Stato membro interessato. La fissazione di un tasso di copertura caso per caso impone una deroga all’[articolo 211, paragrafo 1,] del regolamento (UE, Euratom) XXXX[1] («regolamento finanziario»). Questa architettura prevede anche un insieme unico di norme in materia di garanzie di bilancio sostenute da fondi gestiti a livello centrale o da fondi in regime di gestione concorrente, che ne faciliterebbe la combinazione.

 

Motivazione

Il presente emendamento si fonda sullo stesso ragionamento che è alla base dell’emendamento relativo al considerando 19.

Emendamento 9

Nuovo considerando dopo il considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di un’appropriata struttura di governance, la cui funzione dovrebbe essere commisurata al solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell’Unione. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un comitato consultivo, un comitato direttivo e un comitato per gli investimenti. La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con la normativa e le politiche dell’Unione, anche se la decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo.

Emendamento 10

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nella selezione dei partner esecutivi per l’attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché nuove soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l’esperienza acquisita nell’ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell’ambito del comparto dell’UE del Fondo InvestEU. […]

Nella selezione dei partner esecutivi per l’attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate sia tra gli Stati membri che al loro interno , attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché nuove soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l’esperienza acquisita nell’ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell’ambito del programma InvestEU. […]

Motivazione

Forti differenze a livello regionale per quanto riguarda gli investimenti si evidenziano anche all’interno degli Stati membri, pertanto la diversificazione geografica non deve essere valutata solo a livello nazionale.

Emendamento 11

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire che gli interventi nell’ambito del comparto dell’UE del Fondo InvestEU si concentrino sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali a livello dell’Unione ma conseguano anche l’obiettivo di una copertura geografica più ampia possibile, la garanzia dell’Unione dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi che, da soli o insieme ad altri partner esecutivi, coprono almeno tre Stati membri. Si prevede tuttavia che il 75 % circa della garanzia dell’UE nell’ambito del comparto dell’UE sia assegnato al partner esecutivo o ai partner esecutivi in grado di offrire prodotti finanziari del Fondo InvestEU in tutti gli Stati membri.

Al fine di garantire che gli interventi nell’ambito del Fondo InvestEU si concentrino sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali a livello dell’Unione ma conseguano anche l’obiettivo di una copertura geografica più ampia possibile, la garanzia dell’Unione dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi che, da soli o insieme ad altri partner esecutivi, coprono almeno due Stati membri. Si prevede tuttavia che il 50 % circa della garanzia dell’UE sia assegnato al partner esecutivo o ai partner esecutivi in grado di offrire prodotti finanziari del Fondo InvestEU in tutti gli Stati membri.

Motivazione

È necessario facilitare l’accesso al maggior numero possibile di partner esecutivi, in particolare appartenenti a Stati membri che non dispongono di banche di promozione nazionali solide o operative da lungo tempo a livello centrale, regionale o locale.

Emendamento 12

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La garanzia dell’UE nell’ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell’[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento finanziario], tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre banche multilaterali di sviluppo. Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro.  A norma [dell’articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.

La garanzia dell’UE dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell’[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento finanziario], tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre banche multilaterali di sviluppo. A norma [dell’articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.

Motivazione

Il presente emendamento si fonda sullo stesso ragionamento che è alla base dell’emendamento relativo al considerando 19.

Emendamento 13

Considerando 36

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Onde assicurare un’ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l’Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell’ottica di prestare un’assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura.

Onde assicurare un’ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l’Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario e in particolare negli Stati membri e nelle regioni che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti, e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell’ottica di prestare un’assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura.

Motivazione

Gli Stati membri e le regioni che soffrono maggiormente di carenze di investimenti devono avere la priorità all’atto dell’insediamento di una presenza locale del polo di consulenza.

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«fondi in regime di gestione concorrente»: fondi che prevedono la possibilità di assegnare un dato importo da essi proveniente a copertura della garanzia di bilancio nel quadro del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo+ (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

«fondi in regime di gestione concorrente»: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo+ (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Motivazione

Un fondo in regime di gestione concorrente non si caratterizza per il fatto di prevedere la possibilità di assegnare un dato importo a copertura della garanzia di bilancio.

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«banche o istituti nazionali di promozione»: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

«banche o istituti locali, regionali e nazionali di promozione»: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

Motivazione

Si dovrebbero menzionare specificamente le banche di promozione locali e regionali.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell’Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che diano un contributo:

L’obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell’Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che diano un contributo:

a)

alla competitività dell’Unione, ivi comprese l’innovazione e la digitalizzazione;

a)

alla competitività dell’Unione, ivi comprese l’innovazione e la digitalizzazione;

b)

alla sostenibilità dell’economia dell’Unione e alla sua crescita;

b)

alla sostenibilità dell’economia dell’Unione e alla sua crescita;

c)

alla resilienza e all’inclusione sociali dell’Unione;

c)

alla resilienza e all’inclusione sociali dell’Unione;

d)

all’integrazione dei mercati dei capitali dell’Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per rimediare alla frammentazione dei mercati dei capitali dell’Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell’Unione e per promuovere la finanza sostenibile.

d)

alla coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione;

 

e)

all’integrazione dei mercati dei capitali dell’Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per rimediare alla frammentazione dei mercati dei capitali dell’Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell’Unione e per promuovere la finanza sostenibile.

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 5.

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La garanzia dell’UE ai fini del comparto dell’UE di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 38 000 000 000 EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 40 %.

La garanzia dell’UE ammonta a 38 000 000 000 EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 40 %.

Un importo aggiuntivo per la garanzia dell’UE può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) , subordinatamente all’assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell’articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero][1] e dell’articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero][2].

Un importo aggiuntivo per la garanzia dell’UE può essere previsto, subordinatamente all’assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell’articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero][1] e dell’articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero][2].

Anche i contributi dei paesi terzi di cui all’articolo 5 aumentano la garanzia dell’UE di cui al primo comma, il che consente una copertura in contanti integrale conformemente all’[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario].

Anche i contributi dei paesi terzi di cui all’articolo 5 aumentano la garanzia dell’UE di cui al primo comma, il che consente una copertura in contanti integrale conformemente all’[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario].

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 19.

Emendamento 18

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il comparto dell’UE del Fondo InvestEU di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e o gnuna delle finestre delle politiche di cui all’articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi che intendono partecipare in determinati prodotti finanziari a norma dell’[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]:

[…]

O gnuna delle finestre delle politiche di cui all’articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi che intendono partecipare in determinati prodotti finanziari a norma dell’[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]:

[…]

Motivazione

Il presente emendamento si fonda sullo stesso ragionamento che è alla base dell’emendamento relativo al Considerando 19.

Emendamento 19

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, energia, connettività digitale, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani e acqua, rifiuti, ambiente e altre infrastrutture ambientali, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire, o che soddisfano, gli obiettivi dell’Unione di sostenibilità ambientale o di sostenibilità sociale, o entrambi;

finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, energia, alloggi, connettività digitale, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani e acqua, rifiuti, ambiente e altre infrastrutture ambientali, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire, o che soddisfano, gli obiettivi dell’Unione di sostenibilità ambientale o di sostenibilità sociale, o entrambi;

Motivazione

L’emendamento mira a inserire un riferimento agli alloggi, dato che investire in questo campo è essenziale per l’attuazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 11.

Emendamento 20

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, l’imprenditoria sociale e l’economia sociale; le competenze, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi l’edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l’innovazione sociale; le cure mediche e l’assistenza di lunga durata; l’inclusione e l’accessibilità; le attività culturali aventi un obiettivo sociale; l’integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.

finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, l’imprenditoria sociale e l’economia sociale; le competenze, lo sport e le relative infrastrutture di piccole dimensioni per il livello di base, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi l’edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l’innovazione sociale; le cure mediche e l’assistenza di lunga durata; l’inclusione e l’accessibilità; le attività culturali aventi un obiettivo sociale; l’integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.

Motivazione

Vi è una carenza di investimenti nelle infrastrutture sportive locali, che sono invece in grado di promuovere la crescita economica delle regioni dell’UE, favorire l’inclusione sociale e l’integrazione dei gruppi svantaggiati ed eventualmente garantire un futuro migliore alle generazioni più giovani.

Emendamento 21

Articolo 7, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima e ambiente, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.

I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’Unione relativi all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, segnatamente in materia di clima e ambiente , e all’applicazione del pilastro europeo dei diritti sociali , conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.

Emendamento 22

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ogni finestra delle politiche di cui all’articolo 7, paragrafo 1, si compone di due comparti, dedicati a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali, come segue:

Ogni finestra delle politiche di cui all’articolo 7, paragrafo 1, è dedicata a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali, come segue:

a)

il comparto dell’UE si occuperà delle seguenti situazioni:

 

i)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell’Unione affrontati a livello dell’Unione;

ii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l’Unione;

iii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi, con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni finanziarie e strutture di mercato;

i)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell’Unione affrontati a livello dell’Unione;

ii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l’Unione;

iii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi, con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni finanziarie e strutture di mercato;

b)

il comparto degli Stati membri si occuperà dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente.

 

2.     I comparti di cui al paragrafo 1 possono essere usati in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.

 

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 19.

Emendamento 23

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

sono in linea con gli impegni assunti dall’Unione europea nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Motivazione

N/A

Emendamento 24

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Conformemente all’[articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione seleziona i partner esecutivi o un gruppo di essi, ai sensi del secondo comma, tra controparti ammissibili.

Conformemente all’[articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione seleziona i partner esecutivi o un gruppo di essi, ai sensi del secondo comma, tra controparti ammissibili.

Per il comparto dell’UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri costituendo un gruppo.

Le controparti ammissibili sono quelle che hanno espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno due Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno due Stati membri costituendo un gruppo.

Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ammissibili tra quelle che hanno espresso interesse a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera c).

Lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ammissibili tra quelle che hanno espresso interesse a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera c).

Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del secondo comma, tra i partner esecutivi che possono coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.

Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del secondo comma, tra i partner esecutivi che possono coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.

Motivazione

Il presente emendamento si fonda sullo stesso ragionamento che è alla base dell’emendamento relativo al Considerando 19.

Emendamento 25

Articolo 12, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell’ambito del Fondo InvestEU:

Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell’ambito del Fondo InvestEU:

a)

massimizzi la copertura degli obiettivi stabiliti dall’articolo 3;

a)

massimizzi la copertura degli obiettivi stabiliti dall’articolo 3;

b)

massimizzi l’impatto della garanzia dell’UE attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;

b)

massimizzi l’impatto della garanzia dell’UE attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;

c)

massimizzi, ove opportuno, gli investimenti privati;

c)

massimizzi, ove opportuno, gli investimenti privati;

d)

consenta la diversificazione geografica;

d)

consenta un’ampia copertura e diversificazione geografica sia tra gli Stati membri che al loro interno ;

e)

offra un’adeguata diversificazione del rischio;

e)

offra un’adeguata diversificazione del rischio;

f)

promuova soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali.

f)

promuova soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali.

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 29.

Emendamento 26

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    La Commissione è assistita da un comitato consultivo , che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri .

La Commissione e il comitato direttivo sono assistiti da un comitato consultivo.

 

Il comitato consultivo è composto da:

a)

un rappresentante di ogni partner esecutivo;

b)

un rappresentante di ogni Stato membro;

c)

un rappresentante della BEI;

d)

un rappresentante della Commissione;

e)

un esperto per ogni finestra delle politiche, nominato dal Comitato europeo delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo .

2.     Ogni partner esecutivo e ogni Stato membro possono nominare un rappresentante nella rispettiva formazione .

 

[…]

[…]

Emendamento 27

Nuovo articolo dopo l’articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Comitato direttivo

1.     Il Fondo InvestEU è governato da un comitato direttivo, che, ai fini dell’uso della garanzia dell’UE, determina, conformemente agli obiettivi generali stabiliti all’articolo 3:

a)

l’orientamento strategico del Fondo InvestEU;

b)

le politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del Fondo InvestEU;

c)

le regole applicabili alle operazioni attuate dal Fondo con le piattaforme di investimento.

2.     Il comitato direttivo è composto da membri nominati dalla Commissione, dalla Banca europea per gli investimenti e dal comitato consultivo tra i rappresentanti dei partner esecutivi.

Emendamento 28

Nuovo articolo dopo l’articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Metodologia di valutazione del rischio

1.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 per completare il presente regolamento definendo una metodologia di valutazione del rischio. Tale metodologia di valutazione del rischio comprende:

a)

una classificazione del rating del rischio, onde garantire un trattamento standard e coerente di tutte le operazioni, indipendentemente dall’ente intermediario;

b)

una metodologia per valutare il valore a rischio e la probabilità di default sulla base di metodi statistici chiari, inclusi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);

c)

un metodo per valutare l’esposizione in caso di default e la perdita in caso di default, tenendo conto del valore del finanziamento, del rischio di progetto, delle condizioni di rimborso, della garanzia e di altri indicatori pertinenti.

Emendamento 29

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Squadra di progetto

Squadra di progetto

1.   È istituita una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi senza oneri finanziari a carico del bilancio dell’Unione.

1.   È istituita una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi senza oneri finanziari a carico del bilancio dell’Unione. Se i partner esecutivi costituiscono un gruppo ai sensi del secondo comma del paragrafo 1 dell’articolo 12, gli esperti sono messi a disposizione della Commissione da tutti i partner esecutivi.

2.   Ogni partner esecutivo assegna esperti alla squadra di progetto. Il numero di esperti è fissato nell’accordo di garanzia.

2.   Ogni partner esecutivo o gruppo di partner esecutivi costituito ai sensi del secondo comma del paragrafo 1 dell’articolo 12 assegna esperti alla squadra di progetto. Il numero di esperti è fissato nell’accordo di garanzia.

[…]

[…]

Motivazione

Il distacco di personale presso la Commissione potrebbe comportare oneri rilevanti per le banche e gli organismi di promozione nazionali e regionali minori, i quali devono poter beneficiare di una certa flessibilità, ad esempio attraverso la condivisione di risorse all’interno di un gruppo.

Emendamento 30

Articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l’uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l’Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell’ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;

azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali e regionali per agevolare l’uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l’Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell’ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;

Emendamento 31

Articolo 20, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura.

Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura. I servizi prestati dal polo di consulenza InvestEU ai promotori di progetti pubblici sono gratuiti.

Motivazione

L’esenzione dagli oneri a beneficio degli organismi pubblici è in linea con l’attuale polo europeo di consulenza sugli investimenti (regolamento (UE) 2015/1017, articolo 14, paragrafo 4) e deve essere mantenuta.

Emendamento 32

Articolo 20, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell’elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell’elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU , o che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti . Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1. Le modalità di questa presenza locale sono determinate in consultazione con le autorità nazionali, regionali e locali.

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 36.

Emendamento 33

Articolo 21, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il portale InvestEU mette a disposizione, dei promotori di progetti, un canale per dare visibilità ai progetti per i quali sono in cerca di finanziamenti e, agli investitori, informazioni su detti progetti. L’inclusione di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell’Unione, o al finanziamento pubblico.

Il portale InvestEU mette a disposizione, dei promotori di progetti, un canale per dare visibilità ai progetti per i quali sono in cerca di finanziamenti e, agli investitori, informazioni su detti progetti. L’inclusione o meno di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell’Unione, o al finanziamento pubblico.

Motivazione

Occorre precisare che, anche se l’inclusione nel portale non costituisce una garanzia di sostegno tramite InvestEU o altro strumento, essa non costituisce neanche un presupposto per tale sostegno.

Emendamento 34

Articolo 21, paragrafo 6

Nuovo paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

I partner esecutivi contribuiscono attivamente alla promozione e alla pubblicità del portale InvestEU presso i promotori dei progetti e gli investitori.

Motivazione

Poiché questo portale richiede una massa critica di utenti, sarebbe utile un’ulteriore azione di divulgazione e sensibilizzazione. I partner esecutivi, grazie ai loro contatti con investitori e promotori, hanno la possibilità di contribuire a queste attività.

Emendamento 35

Allegato II, punto 2, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari e porti marittimi;

infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari , infrastruttura per la navigazione interna e porti marittimi;

Motivazione

N/A

Emendamento 36

Allegato II, punto 2, nuova lettera dopo la lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

sviluppo di batterie di nuova generazione per la mobilità elettrica.

Emendamento 37

Allegato II, punto 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante: […]

Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese dell’economia sociale , in particolare mediante: […]

Emendamento 38

Allegato III, punto 4.4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Trasporti: investimenti mobilitati nella TEN-T di cui: reti centrali TEN-T

Trasporti: investimenti mobilitati nella TEN-T di cui: reti centrali TEN-T , reti globali TEN-T, collegamenti transfrontalieri mancanti

Motivazione

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire allo sviluppo delle reti TEN-T nel loro complesso, nonché a realizzare i collegamenti transfrontalieri mancanti, in particolare nella rete ferroviaria.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore l’obiettivo perseguito dalla Commissione europea di sostenere ulteriormente gli investimenti in Europa, valorizzando l’esperienza maturata grazie al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e al piano di investimenti in generale, attraverso la sua proposta che istituisce il programma InvestEU;

2.

sottolinea che InvestEU, oltre a basarsi sul mercato e sulla domanda, sarà incentrato anche sulla definizione delle politiche; pone l’accento sulla necessità di sostenere in modo adeguato le operazioni di finanziamento e investimento nel settore della ricerca e dell’innovazione; sottolinea in particolare l’importanza di introdurre il pilastro politico per gli investimenti sociali e le competenze come strumento atto a sbloccare gli investimenti tanto necessari in progetti di investimento innovativi in infrastrutture sociali, in imprese dell’economia sociale e in servizi sociali a livello regionale e locale; evidenzia la necessità di investire in progetti sociali di qualità (più piccoli, innovativi e più rischiosi sul piano finanziario, ma sostenibili sul piano economico e con un rendimento sociale più elevato), dato che proprio in questo aspetto potrebbe risiedere il valore aggiunto della garanzia dell’UE;

3.

sottolinea che, malgrado il relativo miglioramento delle condizioni di investimento in alcuni Stati membri e regioni, il livello degli investimenti fissi lordi in percentuale del PIL per l’UE nel suo complesso permane al di sotto dei livelli precedenti la crisi, con il totale degli investimenti che rimane inferiore del 10 % circa rispetto a prima della crisi e con forti differenze tra gli Stati membri (1);

4.

osserva che la situazione degli investimenti è ancor più diversificata a livello regionale e permane particolarmente preoccupante in numerose regioni europee; in termini assoluti, nel 2015 gli investimenti sono risultati inferiori di oltre il 25 % rispetto al 2007 in più di 40 regioni europee in Italia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Paesi Bassi, Irlanda, Lettonia, Slovenia, Croazia e Cipro, mentre sono risultati inferiori di oltre il 60 % nella maggior parte delle regioni della Grecia (2);

5.

esprime preoccupazione per il fatto che gli investimenti pubblici rimangono anch’essi costantemente bassi nell’UE, in particolare gli investimenti da parte degli enti locali e regionali, i quali nel 2017 sono risultati inferiori di oltre il 30 % rispetto al 2009, in percentuale del PIL (3);

6.

è ancora più allarmato dalla crescente centralizzazione degli investimenti: la percentuale di investimenti pubblici da parte degli enti locali e regionali (pur rimanendo in media superiore al 50 % nell’UE) ha subito una sensibile riduzione rispetto al 60 % che veniva registrato negli anni ‘90 (4);

7.

esprime profonda preoccupazione per tale situazione, poiché gli investimenti (sia privati che pubblici) rappresentano un presupposto per gli attuali livelli di competitività come pure, in prospettiva, per la crescita e la creazione di posti di lavoro e, di conseguenza, per il benessere dei cittadini europei in tutte le città e le regioni;

8.

è preoccupato dal fatto che, laddove le amministrazioni locali e regionali sono più dipendenti dalle dotazioni di bilancio dei governi centrali, i tagli imposti dall’austerità non sono stati interamente revocati mentre agli enti regionali e locali sono stati imposti nuovi obblighi, che in molti casi hanno ulteriormente ridotto i finanziamenti disponibili per gli investimenti;

9.

rinnova la propria richiesta affinché gli investimenti realizzati dagli enti locali con il finanziamento del programma InvestEU e della BEI siano esclusi dal computo del debito e del deficit di bilancio degli Stati membri;

10.

chiede che la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione figuri tra gli obiettivi del programma InvestEU, soprattutto in considerazione del fatto che la base giuridica della proposta riprende il terzo comma dell’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale è incentrato sulla coesione; ritiene della massima importanza che InvestEU sia geograficamente equilibrato e rivolto in via prioritaria alle regioni che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti, come pure alle zone particolarmente vulnerabili e remote come le regioni ultraperiferiche;

11.

ritiene che la proposta di regolamento che istituisce il programma InvestEU rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Gli strumenti finanziari e il Fondo InvestEU

12.

ribadisce che gli strumenti finanziari possono risultare importanti motori di sviluppo territoriale (5), poiché il finanziamento rimborsabile è in grado di garantire una maggiore mobilitazione di risorse pubbliche e di conseguenza un maggiore impatto nei casi specifici in cui i finanziamenti privati possono integrare le fonti di finanziamento pubblico, grazie a investimenti e flussi di cassa adeguati; osserva che ciò è di particolare importanza in una situazione in cui i bilanci pubblici sono costantemente limitati a tutti i livelli di governance;

13.

osserva, tuttavia, che gli strumenti finanziari dell’UE sono aumentati negli ultimi anni, con norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni, e che ciò ha dato luogo a complessità e confusione, mentre non vengono sfruttate appieno le sinergie e le economie di scala; questo fatto determina una situazione poco propizia ad un utilizzo effettivo ed efficiente degli stessi;

14.

raccomanda di valutare l’impatto economico prodotto finora dal FEIS sui singoli Stati membri, anche mediante una panoramica dell’esecuzione dei fondi e dei benefici che essi hanno consentito di ottenere. Tale valutazione sarà particolarmente importante per fare in modo che il programma InvestEU, in quanto nuovo strumento finanziario dell’UE, possa essere direttamente orientato alle vere priorità di investimento, e per evitare alcune delle criticità riscontrate nelle attuali forme di utilizzo del bilancio dell’UE.

15.

sottolinea che InvestEU deve essere orientato al conseguimento di risultati, in particolare alla creazione di posti di lavoro e al superamento delle disparità regionali, come pure al finanziamento di progetti economicamente sostenibili, e sostiene fermamente che ciò si può ottenere più efficacemente attraverso la stretta collaborazione con gli enti locali e regionali;

16.

ritiene che debba essere chiaramente orientato all’applicazione del principio di addizionalità, in particolare per i progetti che comportano un rischio elevato e che trovano attuazione nelle regioni meno sviluppate e in transizione;

17.

riconosce che la proposta InvestEU della Commissione ha la potenzialità di semplificare l’utilizzo degli strumenti finanziari per gli intermediari e i destinatari finali, nonché la combinazione di tali strumenti con altre forme di sostegno dell’Unione, come richiesto da anni dal CdR;

18.

ribadisce tuttavia la propria posizione per cui InvestEU non deve sostituire gli strumenti esistenti della politica di coesione dell’UE né porsi in concorrenza con essi;

19.

esprime preoccupazione per gli oneri amministrativi, la burocrazia e i ritardi che potrebbe comportare l’aggiunta di tre ulteriori fasi al percorso di approvazione di un progetto di investimento. Ritiene pertanto necessario garantire che il sistema di governance proposto consenta di adottare decisioni rapide, senza ovviamente che la rapidità comprometta la qualità di tali decisioni;

20.

propone che sia esaminata la proposta di applicare procedure di rapida attuazione per progetti di minore entità, fino ad un determinato importo del bilancio, dato che in alcune regioni i progetti di minori dimensioni potrebbero essere equiparati a investimenti strategici, in quanto capaci di produrre importanti effetti leva;

21.

invita la Commissione europea a far sì che il Comitato delle regioni partecipi in qualità di osservatore alle strutture di governance di InvestEU e in particolare al comitato consultivo;

22.

si compiace del fatto che il programma si basa su una garanzia di bilancio che, in combinazione con il basso rischio che comporta un ampio portafoglio di progetti diversificati e di buona qualità provenienti da tutta l’Europa, consente di impegnare una quota inferiore del bilancio UE con un impatto proporzionalmente maggiore; è tuttavia dell’avviso che la Commissione dovrebbe fissare un obiettivo più ambizioso quanto all’entità complessiva degli investimenti che possono essere mobilitati;

23.

sostiene la proposta della Commissione per l’attuazione della garanzia InvestEU attraverso una serie di partner e non esclusivamente attraverso il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), come accadeva con il FEIS; per facilitare, tuttavia, l’accesso del maggior numero possibile di partner esecutivi, propone che sia sufficiente che coprano uno Stato membro o una regione;

24.

ritiene che la partecipazione di numerosi partner esecutivi condurrà a una più ampia copertura tematica e geografica del Fondo InvestEU rispetto al FEIS, sia tra gli Stati membri che, al loro interno, tra le regioni, in quanto i partner esecutivi garantiranno un apporto di esperienze più variegato e un patrimonio diversificato di competenze locali e settoriali;

25.

richiama l’interesse della Commissione sui paesi che sono carenti di strutture a livello nazionale o regionale perché possano avere accesso alla garanzia di InvestEU. In tale contesto, propone di promuovere e sostenere la creazione di tali strutture;

26.

osserva che, sebbene appaia opportuno il distacco presso la Commissione di personale dei partner esecutivi al fine di formare la squadra di progetto InvestEU in considerazione delle competenze e della significativa capacità aggiuntiva che saranno offerte ai partner esecutivi grazie alla garanzia dell’Unione, il distacco di esperti competenti sottratti al loro personale potrebbe rivelarsi complicato per le banche e gli organismi promotori nazionali o regionali di dimensioni minori; per tale ragione chiede che venga prevista una certa flessibilità nei confronti dei suddetti organismi, per esempio attraverso la condivisione delle risorse quando si formano dei gruppi, ai sensi del secondo comma del paragrafo 1 dell’articolo 12 della proposta di regolamento;

27.

difende il principio secondo cui le autorità di gestione dei fondi strutturali e d’investimento (fondi SIE) devono poter conferire al programma InvestEU fino al 5 % delle risorse di tali fondi, a titolo volontario e conformemente ai principi di un codice di condotta sul partenariato e la governance a più livelli, da definire all’articolo 6 del regolamento recante disposizioni comuni per i fondi SIE. Tale contributo è in grado di far fronte a specifici fallimenti del mercato in determinati paesi o regioni e a situazioni di investimento subottimali in un modo che non può essere realizzato tramite uno strumento centrale dell’UE;

28.

plaude alla volontà della Commissione di facilitare la combinazione degli strumenti finanziari con sovvenzioni provenienti da altri programmi dell’UE attraverso l’applicazione delle norme InvestEU per il progetto nel suo complesso, in quanto si tratta di una notevole semplificazione; approva altresì la proposta di un allineamento delle norme in materia di aiuti di Stato per i finanziamenti degli Stati membri erogati attraverso il Fondo InvestEU o da esso sostenuti;

29.

esorta a destinare oltre il 35 % delle risorse della dotazione finanziaria di InvestEU al conseguimento degli obiettivi in materia di clima;

30.

raccomanda che le infrastrutture realizzate grazie agli investimenti di InvestEU siano resilienti alle catastrofi e alle condizioni climatiche per tutto il loro ciclo di vita;

31.

ritiene necessario garantire una transizione agevole e tempestiva dall’attuale periodo di programmazione a quello successivo.

Il polo di consulenza InvestEU

32.

accoglie con favore la prosecuzione del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) del piano di investimenti nella proposta in esame attraverso il polo di consulenza InvestEU; sottolinea che i servizi di consulenza e di supporto continuano ad essere di importanza decisiva per affrontare con successo situazioni di investimento subottimali in tutta l’UE, in particolare nelle regioni o nei settori in cui si incontrano più di rado progetti complessi o soluzioni di finanziamento innovative;

33.

invita i colegislatori a mantenere, nell’ambito del polo di consulenza InvestEU, l’esenzione per i promotori di progetti pubblici dal pagamento dei diritti per i servizi forniti, la quale trova applicazione nell’attuale PECI ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FEIS (6) ed è di fondamentale importanza per la promozione di investimenti pubblici di qualità, in particolare tra gli organismi pubblici più piccoli e tra quelli con minore esperienza in materia di strumenti finanziari e progetti complessi;

34.

accoglie con favore l’accento che, in relazione al polo di consulenza, viene posto sull’offerta di sostegno per la costituzione di piattaforme di investimento, in particolare per quanto riguarda gli investimenti transfrontalieri; sottolinea che è inoltre necessaria un’ulteriore sensibilizzazione al fine di sfruttare appieno le possibilità offerte dalle piattaforme di investimento, in particolare per gli enti locali e regionali;

35.

esprime il suo pieno sostegno alla presenza locale del polo di consulenza, la quale deve essere determinata in consultazione con le autorità nazionali, regionali o locali competenti e deve essere sviluppata in via prioritaria negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell’elaborazione dei progetti nell’ambito del Fondo InvestEU, o che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti;

36.

accoglie con grande favore l’enfasi data dal polo di consulenza al trasferimento delle conoscenze e alla creazione di capacità a livello regionale e locale, l’importanza delle quali era stata sottolineata in passato dal CdR, e che rappresentano elementi determinanti per sopperire alla carenza di investimenti in tutte le regioni dell’UE. A tal fine, l’obiettivo principale del polo dovrebbe essere quello di aiutare i partner esecutivi locali a potenziare le proprie capacità di assistenza tecnica;

37.

sottolinea che gli attuali strumenti di creazione di capacità finanziati dall’UE non riescono a soddisfare le esigenze degli enti locali e regionali e non sono sufficientemente sfruttati: essi devono essere meglio promossi e coordinati, e il polo di consulenza InvestEU svolgerà un ruolo determinante in tal senso;

38.

invita la Commissione a garantire che le opportunità che saranno fornite dal polo di consulenza InvestEU vengano adeguatamente comunicate ai promotori di progetti in tutta l’UE, laddove necessario anche attraverso presentazioni itineranti o eventi locali che il CdR è pronto a sostenere adeguatamente.

Il portale InvestEU

39.

accoglie con favore la prosecuzione del portale dei progetti di investimento europei (PPIE) del piano di investimenti nella proposta in esame attraverso il portale InvestEU; osserva che il CdR è partner del PPIE e ha svolto un ruolo attivo nel sostenere e promuovere il portale stesso, in particolare tra gli enti locali e regionali europei; continuerà a sostenere, ove lo ritenga opportuno, lo sviluppo del portale InvestEU;

40.

sottolinea tuttavia che il successo di un portale di questo tipo dipende in gran parte dal raggiungimento di una massa critica di utenti e che si rendono necessarie ulteriori azioni di divulgazione e sensibilizzazione; invita pertanto i futuri partner esecutivi del Fondo InvestEU a contribuire attivamente alla promozione e alla pubblicità del portale, poiché essi si trovano nella posizione ideale per farlo grazie ai contatti costanti che intrattengono con investitori e promotori di progetti;

41.

condivide l’opinione secondo cui l’inclusione di un progetto nel portale InvestEU non deve essere considerata alla stregua di una garanzia di sostegno attraverso InvestEU o qualche altro strumento, a livello dell’Unione o ad altro livello; raccomanda di chiarire ulteriormente che l’inclusione nel portale non deve essere considerata neppure un presupposto per un sostegno di qualunque tipo, dato che il contributo di un organismo esecutivo al portale deve rimanere del tutto volontario.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Eurostat, serie di dati tec00011.

(2)  Elaborazioni proprie sulla base dei dati Eurostat sugli investimenti fissi lordi a livello NUTS 2: serie di dati nama_10r_2gfcf.

(3)  Eurostat, serie di dati tec00022.

(4)  Commissione europea, Settima relazione sulla coesione (pag. 168).

(5)  Parere del CdR, Strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo territoriale, http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/ cor-2015-01772-00-00-ac-tra-it.docx

(6)  Regolamento (UE) 2015/1017.


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/335


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il programma di sostegno alle riforme e la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

(2019/C 86/18)

Relatrice:

Olga ZRIHEN (BE/PSE), membro del parlamento della Vallonia

Documenti di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di sostegno alle riforme

COM(2018) 391 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

COM(2018) 387 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le riforme strutturali possono contribuire al raggiungimento di un elevato grado di resilienza delle economie nazionali e a una convergenza sostenibile tra gli Stati membri, fondamentale per una partecipazione positiva e regolare all’Unione economica e monetaria. Il raggiungimento di un grado elevato di convergenza sostenibile è particolarmente importante nel processo di preparazione all’adesione alla zona euro degli Stati membri la cui valuta non è l’euro.

Le riforme strutturali di rilievo unionale individuate nel quadro del semestre europeo possono contribuire all’aumento della coesione economica, sociale e territoriale, nonché al raggiungimento di un elevato grado di resilienza delle economie nazionali e a una convergenza sostenibile tra gli Stati membri, fondamentale per una partecipazione positiva e regolare all’Unione economica e monetaria. Il raggiungimento di un grado elevato di convergenza sostenibile è particolarmente importante nel processo di preparazione all’adesione alla zona euro degli Stati membri la cui valuta non è l’euro.

Emendamento 2

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il grado di attuazione delle riforme strutturali registrato in tutta l’Unione non è ancora sufficiente. L’esperienza dell’attuazione del meccanismo di coordinamento delle politiche economiche nell’ambito del semestre europeo dimostra come, in generale, l’attuazione delle riforme strutturali sia stata lenta e disomogenea e come gli sforzi nazionali di riforma dovrebbero essere incrementati e incentivati.

Il grado di attuazione delle riforme strutturali di rilievo unionale registrato in tutta l’Unione non è ancora sufficiente. L’esperienza dell’attuazione del meccanismo di coordinamento delle politiche economiche nell’ambito del semestre europeo dimostra come, in generale, l’attuazione delle riforme strutturali sia stata lenta e disomogenea e come gli sforzi nazionali di riforma dovrebbero essere incrementati e incentivati , in particolare accrescendo il coinvolgimento degli enti locali e regionali, cui spetta l’attuazione della maggior parte delle riforme di cui si ravvisa la necessità .

Emendamento 3

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire che le riforme sostenute dal programma riguardino tutte le principali aree economiche e sociali , sia il sostegno finanziario sia l’assistenza tecnica nell’ambito del programma dovrebbero essere forniti dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di settori, tra cui le aree di gestione finanziaria e patrimoniale, riforma istituzionale e amministrativa, ambiente imprenditoriale, settore finanziario, mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, istruzione e formazione, sviluppo sostenibile, sanità pubblica e assistenza sociale.

Al fine di garantire che le riforme sostenute dal programma riguardino i settori strategici di pertinenza , sia il sostegno finanziario sia l’assistenza tecnica nell’ambito del programma dovrebbero essere forniti dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di settori inerenti agli obiettivi strategici dell’UE , tra cui le aree di gestione finanziaria e patrimoniale, riforma istituzionale e amministrativa, ambiente imprenditoriale, settore finanziario, mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, istruzione e formazione, sviluppo sostenibile, sanità pubblica e assistenza sociale.

Emendamento 4

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze nell’ambito del programma, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di traferire al bilancio del programma risorse programmate in gestione concorrente nell’ambito dei fondi dell’Unione, secondo la procedura pertinente. Le risorse trasferite dovrebbero essere impiegate conformemente alle norme del presente programma e a beneficio dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro o la Commissione dovrebbero avere la possibilità , qualora i contributi finanziari assegnati conformemente all’articolo 26 della presente proposta non siano impegnati, di chiedere il trasferimento di tali risorse ai fondi SIE, a beneficio dello Stato membro interessato.

Motivazione

L’emendamento è teso ad assicurare la coerenza con l’emendamento proposto in rapporto all’articolo 21 del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) che è contenuto nel progetto di parere pertinente del CdR (COTER-VI-038). Il trasferimento rientrerebbe in questa logica di coerenza anche perché sia il programma di sostegno alle riforme che l’RDC sono basati sull’articolo 175 del TFUE.

Emendamento 5

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per quanto riguarda lo strumento per la realizzazione delle riforme, occorre individuare i tipi di riforme ammissibili al sostegno finanziario. Affinché sia garantito il contributo agli obiettivi del programma, le riforme ammissibili dovrebbero essere quelle volte ad affrontare sfide individuate nel contesto del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, comprese quelle proposte in risposta alle raccomandazioni specifiche per paese.

Per quanto riguarda lo strumento per la realizzazione delle riforme, occorre individuare i tipi di riforme ammissibili al sostegno finanziario. Affinché sia garantito il contributo agli obiettivi del programma, le riforme ammissibili dovrebbero essere quelle volte ad affrontare sfide individuate nel contesto del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, comprese quelle proposte in risposta alle raccomandazioni specifiche per paese e dopo avere tenuto conto delle rispettive prospettive regionali .

Motivazione

La Commissione europea sta creando un chiaro legame tra i programmi di spesa e il semestre europeo, che può raggiungere il suo scopo solo se le prospettive regionali saranno rafforzate e vi saranno integrate.

Emendamento 6

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per garantire un incentivo significativo al completamento delle riforme strutturali da parte degli Stati membri, è opportuno stabilire un contributo finanziario massimo previsto dallo strumento per ciascuna fase di assegnazione e per ciascun invito. Il contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base alla popolazione degli Stati membri . Per garantire che gli incentivi finanziari siano erogati nel corso di tutto il periodo di applicazione del programma, l’assegnazione dei fondi agli Stati membri dovrebbe essere effettuata gradualmente. Nella prima fase, della durata di 20 mesi, la metà (11 000 000 000 EUR) della dotazione finanziaria complessiva dello strumento per la realizzazione delle riforme dovrebbe essere messa a disposizione degli Stati membri, i quali potrebbero ricevere fino alla loro assegnazione massima presentando proposte di impegni di riforma.

Per garantire un incentivo significativo al completamento delle riforme strutturali di rilievo unionale da parte degli Stati membri, è opportuno stabilire un contributo finanziario massimo previsto dallo strumento per ciascuna fase di assegnazione e per ciascun invito. Il contributo massimo dovrebbe essere calcolato in base agli indicatori che dovranno essere adottati per la politica di coesione in relazione al periodo 2021-2027 (PIL pro capite, disoccupazione giovanile, basso livello d’istruzione, cambiamenti climatici ed accoglienza e integrazione dei migranti) . Per garantire che gli incentivi finanziari siano erogati nel corso di tutto il periodo di applicazione del programma, l’assegnazione dei fondi agli Stati membri dovrebbe essere effettuata gradualmente. Nella prima fase, della durata di 20 mesi, la metà (11 000 000 000 EUR) della dotazione finanziaria complessiva dello strumento per la realizzazione delle riforme dovrebbe essere messa a disposizione degli Stati membri, i quali potrebbero ricevere fino alla loro assegnazione massima presentando proposte di impegni di riforma.

Emendamento 7

Considerando 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire la titolarità e una particolare attenzione alle riforme pertinenti, gli Stati membri dovrebbero individuare gli impegni di riforma in risposta alle sfide indicate nel contesto del semestre europeo (comprese le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese) e proporre una serie dettagliata di misure per la loro attuazione, comprensiva di target intermedi e finali e di un calendario di attuazione che non superi i tre anni. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

Al fine di garantire la titolarità e una particolare attenzione alle riforme pertinenti, gli Stati membri , coinvolgendo tutti i livelli di governo, dovrebbero individuare gli impegni di riforma in risposta alle sfide indicate nel contesto del semestre europeo (comprese le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese e dopo avere considerato le rispettive prospettive regionali ) e proporre una serie dettagliata di misure per la loro attuazione, comprensiva di target intermedi e finali e di un calendario di attuazione che non superi i tre anni. Gli Stati membri dovrebbero anche indicare in che modo sono state coordinate le pertinenti azioni strategiche dell’UE che sono in corso allo scopo di sostenere le riforme proposte. Nel corso di tutto il processo, dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

Emendamento 8

Nuovo considerando dopo il considerando 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Gli Stati membri dovrebbero precisare come hanno coinvolto i rispettivi enti locali e regionali nella valutazione delle esigenze di riforma e nella definizione, attuazione, sorveglianza e valutazione degli impegni di riforma. Il suddetto coinvolgimento avverrà in modo strutturato e costante nel contesto del semestre europeo, in modo che gli enti locali e regionali possano partecipare, come partner a pieno titolo e sin dall’inizio, al dialogo con la Commissione europea che sfocia nella pubblicazione di relazioni per paese e di raccomandazioni specifiche per paese. Gli Stati membri decideranno il modo di organizzare tale coinvolgimento, sulla base del loro assetto costituzionale e dell’attuale ripartizione dei poteri tra i vari livelli di governo.

Emendamento 9

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, il pagamento, la sospensione, l’annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. I pagamenti dovrebbero basarsi su una valutazione positiva da parte della Commissione dell ’attuazione degli impegni di riforma da parte dello Stato membro. Laddove gli impegni di riforma non siano stati attuati in misura soddisfacente dallo Stato membro, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all’annullamento del contributo finanziario. Allo scopo di garantire un impatto sostenibile delle riforme dopo l’attuazione, dovrebbe essere stabilito un periodo ragionevole che definisca la durata delle riforme dopo il pagamento del contributo finanziario. A tal proposito, dovrebbe essere considerato come minimo ragionevole un periodo di cinque anni. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all’annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

Ai fini di una sana gestione finanziaria, gli impegni di bilancio, il pagamento, la sospensione, l’annullamento e il recupero dei fondi dovrebbero essere regolati da norme specifiche. I pagamenti dovrebbero essere effettuati in rate annue, in base ad una valutazione positiva da parte della Commissione dei passi vanti compiuti nell ’attuazione degli impegni di riforma da parte dello Stato membro. Laddove gli impegni di riforma non siano stati attuati in misura soddisfacente dallo Stato membro, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e all’annullamento del contributo finanziario. Allo scopo di garantire un impatto sostenibile delle riforme dopo l’attuazione, dovrebbe essere stabilito un periodo ragionevole che definisca la durata delle riforme dopo il pagamento del contributo finanziario. A tal proposito, dovrebbe essere considerato come minimo ragionevole un periodo di cinque anni. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione, all’annullamento e al recupero degli importi pagati rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

Emendamento 10

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per quanto riguarda lo strumento di assistenza tecnica, gli Stati membri hanno usufruito in modo crescente dell’assistenza tecnica nell’ambito dell’SRSP, superando ogni aspettativa iniziale. Quasi tutti gli Stati membri hanno richiesto assistenza nell’ambito dell’SRSP e le richieste hanno interessato tutti i settori coperti dal programma. Per questo motivo, le principali caratteristiche dell’SRSP dovrebbero essere mantenute intatte, ivi comprese le azioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dello strumento di assistenza tecnica.

Per quanto riguarda lo strumento di assistenza tecnica, gli Stati membri hanno usufruito in modo crescente dell’assistenza tecnica nell’ambito dell’SRSP, superando ogni aspettativa iniziale. Quasi tutti gli Stati membri hanno richiesto assistenza nell’ambito dell’SRSP e le richieste hanno interessato tutti i settori coperti dal programma. Per questo motivo, le principali caratteristiche dell’SRSP dovrebbero essere mantenute intatte, ivi comprese le azioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dello strumento di assistenza tecnica. La Commissione europea e i governi nazionali dovrebbero incoraggiare l’utilizzo degli strumenti di assistenza tecnica da parte degli enti locali e regionali mettendoli a completa disposizione di tutti i livelli di governo e promuovendone attivamente l’utilizzo.

Emendamento 11

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Obiettivi generali

Obiettivi generali

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali, in tutti gli Stati membri:

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali, in tutti gli Stati membri:

a)

contribuire ad affrontare le sfide in materia di riforme nazionali di carattere strutturale volte a migliorare il funzionamento delle economie nazionali e a promuovere la resilienza delle strutture economiche e sociali negli Stati membri, favorendo in tal modo la coesione, la competitività, la produttività, la crescita e l’occupazione;

a)

contribuire ad affrontare le sfide in materia di riforme nazionali di carattere strutturale, individuate per il loro rilievo unionale nel quadro del semestre europeo e volte a promuovere la resilienza delle strutture economiche e sociali negli Stati membri, favorendo in tal modo la coesione, la competitività, la produttività, la crescita e l’occupazione a livello europeo ;

b)

contribuire a rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri in relazione alle sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, l’amministrazione pubblica, l’economia e il settore sociale.

b)

contribuire a rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri e dei rispettivi enti locali e regionali in relazione alle sfide cui devono far fronte le istituzioni, la governance, l’amministrazione pubblica, l’economia e il settore sociale.

Emendamento 12

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ambito di applicazione

Gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5 riguardano settori connessi alla coesione, alla competitività, alla produttività, alla ricerca e all’innovazione, a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all’occupazione e agli investimenti, e in particolare uno o più dei seguenti comparti:

Ambito di applicazione

Gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5 riguardano settori di pertinenza per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel trattato sull’UE, legati alle competenze di quest’ultima e connessi alla coesione, alla competitività, alla produttività, alla ricerca e all’innovazione, a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all’occupazione e agli investimenti, e in particolare uno o più dei seguenti comparti:

Emendamento 13

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Bilancio

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è fissata a 25 000 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è fissata a 25 000 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

fino a 22 000 000 000 EUR per lo strumento per la realizzazione delle riforme;

fino a 22 000 000 000 EUR per lo strumento per la realizzazione delle riforme;

fino a 840 000 000 EUR per lo strumento di assistenza tecnica;

fino a 840 000 000 EUR per lo strumento di assistenza tecnica;

fino a 2 160 000 000 EUR per lo strumento di convergenza, di cui:

fino a 2 160 000 000 EUR per lo strumento di convergenza, di cui:

 

i)

fino a 2 000 000 000 EUR per la componente «sostegno finanziario»; e

ii)

fino a 160 000 000 EUR per la componente «assistenza tecnica».

 

i)

fino a 2 000 000 000 EUR per la componente «sostegno finanziario»; e

ii)

fino a 160 000 000 EUR per la componente «assistenza tecnica».

Per quanto riguarda lo strumento di convergenza, se entro il 31 dicembre 2023 uno Stato membro non appartenente alla zona euro non ha compiuto passi dimostrabili per adottare la moneta unica entro un determinato arco di tempo, l’importo massimo disponibile per tale Stato membro nell’ambito della componente «sostegno finanziario» dello strumento di convergenza a norma dell’articolo 26 è riattribuito allo strumento per la realizzazione delle riforme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo. La Commissione adotta una decisione in tal senso dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.

Per quanto riguarda lo strumento di convergenza, se entro il 31 dicembre 2023 uno Stato membro non appartenente alla zona euro non ha compiuto passi dimostrabili per adottare la moneta unica entro un determinato arco di tempo, l’importo massimo disponibile per tale Stato membro nell’ambito della componente «sostegno finanziario» dello strumento di convergenza a norma dell’articolo 26 è riattribuito allo strumento per la realizzazione delle riforme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo. La Commissione adotta una decisione in tal senso dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.

3.   La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell’informazione destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma. Le spese nell’ambito di ciascuno dei tre strumenti di cui all’articolo 3 possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e la sorveglianza dei progetti di assistenza tecnica sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione di riforme strutturali.

3.    Qualora i contributi finanziari assegnati conformemente all’articolo 26 della presente proposta non siano impegnati, le risorse assegnate a uno Stato membro possono essere trasferite — dietro richiesta dello Stato membro stesso o su proposta della Commissione — ai fondi SIE, a beneficio di detto Stato membro.

4 .   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

4.    La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell’informazione destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma. Le spese nell’ambito di ciascuno dei tre strumenti di cui all’articolo 3 possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e la sorveglianza dei progetti di assistenza tecnica sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione di riforme strutturali.

 

5 .   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Motivazione

L’emendamento è teso ad assicurare la coerenza con l’emendamento proposto in rapporto all’articolo 21 del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) che è contenuto nel progetto di parere pertinente del CdR (COTER-VI-038). Il trasferimento rientrerebbe in questa logica di coerenza anche perché sia il programma di sostegno alle riforme che l’RDC sono basati sull’articolo 175 del TFUE.

Emendamento 14

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’allegato I prevede un contributo finanziario massimo disponibile per ciascuno Stato membro nell’ambito della dotazione complessiva dello strumento per la realizzazione delle riforme di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Il contributo finanziario massimo è calcolato per ciascuno Stato membro secondo i criteri e la metodologia di cui al suddetto allegato, sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro . Il contributo finanziario massimo è disponibile ai fini dell’assegnazione a ciascuno Stato membro, in tutto o in parte, in ogni fase del processo e per ogni invito a presentare proposte di impegni di riforma di cui all’articolo 10.

L’allegato I prevede un contributo finanziario massimo disponibile per ciascuno Stato membro nell’ambito della dotazione complessiva dello strumento per la realizzazione delle riforme di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Il contributo finanziario massimo è calcolato per ciascuno Stato membro secondo i criteri e la metodologia di cui al suddetto allegato, sulla base degli indicatori che dovranno essere adottati per la politica di coesione in relazione al periodo 2021-2027 (PIL pro capite, disoccupazione giovanile, basso livello d’istruzione, cambiamenti climatici ed accoglienza e integrazione dei migranti) . Il contributo finanziario massimo è disponibile ai fini dell’assegnazione a ciascuno Stato membro, in tutto o in parte, in ogni fase del processo e per ogni invito a presentare proposte di impegni di riforma di cui all’articolo 10.

Emendamento 15

Articolo 11, paragrafo 3, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

le modalità interne per l’attuazione effettiva degli impegni di riforma da parte degli Stati membri interessati, compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori; e

le modalità interne per l’attuazione effettiva degli impegni di riforma da parte degli Stati membri interessati, compresi i target intermedi e finali proposti e i relativi indicatori; la modalità in cui gli enti locali e regionali sono stati coinvolti nell’individuazione degli impegni di riforma nel quadro del semestre europeo, nonché nella loro attuazione, sorveglianza e valutazione;

Emendamento 16

Articolo 11, paragrafo 3, nuova lettera dopo la lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

nel quadro delle modalità interne per l’attuazione degli impegni di riforma, le misure specifiche che garantiscano la coerenza e il coordinamento tra il programma, i fondi SIE e altri programmi finanziati dall’UE secondo il caso; di dette misure dovrebbe far parte una specifica tabella di marcia per lo sviluppo di capacità rivolta agli enti locali e regionali;

Emendamento 17

Articolo 11, paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il Comitato di politica economica, istituito dalla decisione del Consiglio 2000/604/CE sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica (1), può esprimere il proprio parere sulle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri.

Il Comitato di politica economica, istituito dalla decisione del Consiglio 2000/604/CE sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica 1, esprime il proprio parere sulle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri.

Emendamento 18

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce il contributo finanziario che deve essere versato in un’unica rata una volta che lo Stato membro abbia conseguito in misura soddisfacente tutti i target intermedi e finali individuati in relazione all’attuazione di ogni impegno di riforma.

La decisione di cui al paragrafo 1 stabilisce il contributo finanziario che deve essere versato in rate annue una volta che lo Stato membro abbia conseguito in misura soddisfacente tutti i target intermedi e finali individuati per ogni anno in relazione all’attuazione di ogni impegno di riforma.

La decisione stabilisce il periodo di attuazione degli impegni di riforma, che non deve superare i tre anni dall’adozione della decisione. Definisce inoltre le modalità dettagliate e il calendario per l’attuazione degli impegni di riforma e la comunicazione di informazioni su di essi da parte dello Stato membro interessato nell’ambito del processo del semestre europeo; gli indicatori pertinenti riferiti al raggiungimento dei target intermedi e finali nonché le modalità di accesso della Commissione ai dati pertinenti.

La decisione stabilisce il periodo di attuazione degli impegni di riforma, che non deve superare i tre anni dall’adozione della decisione. Definisce inoltre le modalità dettagliate e il calendario per l’attuazione degli impegni di riforma e la comunicazione di informazioni su di essi da parte dello Stato membro interessato nell’ambito del processo del semestre europeo; gli indicatori pertinenti riferiti al raggiungimento dei target intermedi e finali nonché le modalità di accesso della Commissione ai dati pertinenti.

Emendamento 19

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nel semestre europeo

Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nel semestre europeo

Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lo Stato membro interessato riferisce periodicamente nell’ambito del processo del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione degli impegni di riforma. A tal fine gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il contenuto dei programmi nazionali di riforma come strumento di informazione sui progressi compiuti verso il completamento delle riforme. Le modalità dettagliate e il calendario per la comunicazione, ivi comprese le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati pertinenti sottostanti, sono stabiliti nella decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, lo Stato membro interessato riferisce periodicamente nell’ambito del processo del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione degli impegni di riforma. A tal fine gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il contenuto dei programmi nazionali di riforma come strumento di informazione sui progressi compiuti verso il completamento delle riforme , nonché sulle misure adottate per assicurare il coordinamento tra il programma, i fondi SIE ed altri programmi finanziati dall’UE secondo il caso. Le modalità dettagliate e il calendario per la comunicazione, ivi comprese le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati pertinenti sottostanti, sono stabiliti nella decisione di cui all’articolo 12, paragrafo 1. La Commissione rivede di conseguenza i suoi orientamenti relativi al contenuto dei programmi nazionali di riforma.

Emendamento 20

Articolo 19, paragrafo 2, nuova lettera dopo la lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

le attività per lo sviluppo di capacità svolte dagli enti locali e regionali nel contesto dei programmi di riforma nazionali. Gli enti locali e regionali hanno facoltà di presentare le rispettive richieste in una specifica sezione del programma e sono i beneficiari diretti dell’assistenza tecnica prestata.

Emendamento 21

Articolo 26

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’allegato X prevede un contributo finanziario massimo disponibile per ciascuno Stato membro nell’ambito della dotazione complessiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i). Tale contributo finanziario massimo è calcolato per ciascuno Stato membro ammissibile secondo i criteri e la metodologia di cui al suddetto allegato, sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro, e si applica per ciascuna delle fasi di assegnazione e ciascun invito a presentare impegni di riforma di cui all’articolo 10.

L’allegato X prevede un contributo finanziario massimo disponibile per ciascuno Stato membro nell’ambito della dotazione complessiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i). Tale contributo finanziario massimo è calcolato per ciascuno Stato membro secondo i criteri e la metodologia di cui al suddetto allegato, sulla base degli indicatori che dovranno essere adottati per la politica di coesione in relazione al periodo 2021-2027 (PIL pro capite, disoccupazione giovanile, basso livello d’istruzione, cambiamenti climatici ed accoglienza e integrazione dei migranti) , e si applica per ciascuna delle fasi di assegnazione e ciascun invito a presentare impegni di riforma di cui all’articolo 10.

Senza pregiudizio dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, tale contributo finanziario massimo è disponibile a fini di assegnazione a ciascuno Stato membro ammissibile, in tutto o in parte, in ogni fase del processo di assegnazione, secondo la procedura di cui all’articolo 10, e rappresenta un contributo supplementare che si aggiunge al contributo finanziario di cui all’articolo 9, ed è concesso in cambio di ulteriori riforme intraprese dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 25.

Senza pregiudizio dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, tale contributo finanziario massimo è disponibile a fini di assegnazione a ciascuno Stato membro ammissibile, in tutto o in parte, in ogni fase del processo di assegnazione, secondo la procedura di cui all’articolo 10, e rappresenta un contributo supplementare che si aggiunge al contributo finanziario di cui all’articolo 9, ed è concesso in cambio di ulteriori riforme intraprese dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 25.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA FUNZIONE EUROPEA DI STABILIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Emendamento 22

Considerando (8)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In particolare, al fine di sostenere gli Stati membri la cui valuta è l’euro nel rispondere meglio a circostanze economiche in rapida evoluzione e nello stabilizzare le loro economie preservando gli investimenti pubblici in caso di ampi shock asimmetrici, si dovrebbe istituire una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (EISF).

In particolare, al fine di sostenere gli Stati membri la cui valuta è l’euro nel rispondere meglio a circostanze economiche in rapida evoluzione e nello stabilizzare le loro economie preservando gli investimenti pubblici in caso di ampi shock asimmetrici, si dovrebbe istituire una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (EISF). L’EISF dovrebbe contribuire a stabilizzare gli investimenti pubblici effettuati da tutti i livelli di governo, dal momento che agli enti locali e regionali è riconducibile il 66 % degli investimenti e i loro investimenti non hanno ancora raggiunto il livello precedente la crisi. Consentendo agli enti locali e regionali di mantenere il loro livello di investimenti si impedirebbe un ulteriore peggioramento degli shock asimmetrici.

Motivazione

È opportuno evidenziare l’importanza del livello locale e regionale in materia di investimenti.

Emendamento 23

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro che richiede il sostegno dell’EISF dovrebbe soddisfare rigorosi requisiti di ammissibilità fondati sul rispetto di decisioni e raccomandazioni emanate nel quadro della sorveglianza di bilancio ed economica dell’Unione nei due anni anteriori alla richiesta di sostegno dell’EISF affinché detto Stato membro non sia disincentivato dal perseguire politiche di bilancio prudenti.

Lo Stato membro che richiede il sostegno dell’EISF dovrebbe soddisfare rigorosi requisiti di ammissibilità fondati sul rispetto di decisioni e raccomandazioni emanate nel quadro della sorveglianza di bilancio ed economica dell’Unione , compresa la comunicazione della Commissione dal titolo Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita  (1a) , nei due anni anteriori alla richiesta di sostegno dell’EISF , nonché sul rispetto di un codice di convergenza comprendente dei criteri volti a consentire una migliore titolarità, affinché detto Stato membro non sia disincentivato dal perseguire politiche di bilancio prudenti e sostenibili .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 24

Considerando (21)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri dovrebbero destinare il sostegno ricevuto nel quadro dell’EISF a investimenti pubblici ammissibili, mantenendo inoltre il livello degli investimenti pubblici in generale rispetto al livello medio degli stessi negli ultimi cinque anni al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dal presente regolamento. In tal senso, ci si attende che gli Stati membri diano la priorità al mantenimento degli investimenti ammissibili nei programmi finanziati dall’Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Gli Stati membri dovrebbero destinare il sostegno ricevuto nel quadro dell’EISF a investimenti pubblici ammissibili, mantenendo inoltre il livello degli investimenti pubblici in generale rispetto al livello medio degli stessi negli ultimi cinque anni al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dal presente regolamento. In tal senso, ci si attende che gli Stati membri diano la priorità al mantenimento degli investimenti ammissibili nei programmi finanziati dall’Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tuttavia, se a causa della gravità della crisi risulta impossibile allo Stato membro interessato mantenere il livello di investimenti pubblici cui si era impegnato quando ha ricevuto il sostegno, la Commissione europea dovrebbe stabilire un livello più basso di investimenti pubblici che lo Stato membro dovrebbe garantire.

Motivazione

Potrebbe accadere che la crisi sia tanto grave da impedire agli Stati membri di mantenere il livello degli investimenti pubblici cui si erano impegnati quando hanno ricevuto il sostegno. In tal caso, la Commissione europea dovrebbe poter stabilire un livello più basso di investimenti pubblici che gli Stati membri dovrebbero effettuare.

Emendamento 25

Considerando 33

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’EISF dovrebbe essere considerata un primo passo nello sviluppo, nel corso del tempo, di un vero e proprio meccanismo di assicurazione finalizzato alla stabilizzazione macroeconomica. Attualmente , l’EISF si baserebbe sull’erogazione di prestiti e la concessione di contributi in conto interessi. In parallelo, non è escluso che il MES o il suo successore legale possano, in futuro, essere coinvolti nella fornitura di assistenza finanziaria di supporto agli investimenti pubblici a favore di Stati membri la cui moneta è l’euro che si trovino a far fronte a una congiuntura economica negativa. Inoltre, in futuro, potrebbe essere istituito un meccanismo di assicurazione volontario con capacità di prestito basato sui contributi volontari degli Stati membri e diretto a fornire uno strumento forte per la stabilizzazione macroeconomica contro gli shock asimmetrici.

L’EISF dovrebbe essere considerata un primo passo nello sviluppo, nel corso del tempo, di un vero e proprio meccanismo di assicurazione finalizzato alla stabilizzazione macroeconomica. In una prima fase , l’EISF si baserebbe sull’erogazione di prestiti e la concessione di contributi in conto interessi. In parallelo, il MES o il suo successore legale potrebbero essere coinvolti nella fornitura di assistenza finanziaria di supporto agli investimenti pubblici a favore di Stati membri la cui moneta è l’euro che si trovino a far fronte a una congiuntura economica negativa. Inoltre, deve essere istituito un meccanismo di assicurazione con capacità di prestito basato sui contributi degli Stati membri e diretto a fornire uno strumento forte per la stabilizzazione macroeconomica contro gli shock asimmetrici.

Motivazione

Si rende più chiara la formulazione del considerando 33 basandosi sulle proposte di emendamento equivalenti formulate nel progetto di relazione che Reimer Böge (PPE/DE) e Pervenche Berès (S&D/FR) hanno presentato alla commissione ECON del Parlamento europeo.

Emendamento 26

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

una decisione del Consiglio che stabilisce che non ha adottato misure efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 8 o 11, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nei due anni precedenti alla richiesta di sostegno dell’EISF;

a)

una decisione del Consiglio che stabilisce che non ha adottato misure efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 8 o 11, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nei due anni precedenti alla richiesta di sostegno dell’EISF , tenendo conto della comunicazione della Commissione dal titolo Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita  (1);

Motivazione

Evidente.

Emendamento 27

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’anno successivo all’erogazione del prestito dell’EISF la Commissione valuta se lo Stato membro interessato ha rispettato i criteri di cui al paragrafo 1. In particolare, la Commissione verifica anche la misura in cui lo Stato membro in questione ha mantenuto gli investimenti pubblici ammissibili nei programmi finanziati dall’Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L’anno successivo all’erogazione del prestito dell’EISF la Commissione valuta se lo Stato membro interessato ha rispettato i criteri di cui al paragrafo 1. In particolare, la Commissione verifica anche la misura in cui lo Stato membro in questione ha mantenuto gli investimenti pubblici ammissibili nei programmi finanziati dall’Unione nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Se dopo aver sentito lo Stato membro interessato, la Commissione giunge alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono state rispettate, adotta una decisione:

Se dopo aver sentito lo Stato membro interessato, la Commissione giunge alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono state rispettate, adotta una decisione:

i)

che impone il rimborso anticipato del prestito dell’EISF, in tutto o in parte, a seconda dei casi, e

ii)

che stabilisce che al momento del rimborso del prestito dell’EISF lo Stato membro interessato non avrà diritto di ricevere il contributo in conto interessi.

i)

che impone il rimborso anticipato del prestito dell’EISF, in tutto o in parte, a seconda dei casi, e

ii)

che stabilisce che al momento del rimborso del prestito dell’EISF lo Stato membro interessato non avrà diritto di ricevere il contributo in conto interessi.

 

Tuttavia, la Commissione potrebbe anche giungere alla conclusione che, per effetto della crisi, allo Stato membro interessato è risultato impossibile mantenere il livello di investimenti di cui al paragrafo 1.

La Commissione adotta la decisione senza indebito ritardo e la rende pubblica.

La Commissione adotta la decisione senza indebito ritardo e la rende pubblica.

Motivazione

Potrebbe accadere che la crisi sia tanto grave da impedire allo Stato membro interessato di mantenere il livello degli investimenti pubblici cui si era impegnato quando ha ricevuto il sostegno. In tal caso, la Commissione europea dovrebbe poter stabilire un livello più basso di investimenti pubblici che lo Stato membro dovrebbe effettuare.

Emendamento 28

Articolo 22, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

l’opportunità di sviluppare un meccanismo di assicurazione volontaria ai fini della stabilizzazione macroeconomica.

le opzioni per sviluppare un vero e proprio meccanismo di assicurazione finalizzato alla stabilizzazione macroeconomica.

Motivazione

Evidente.

III.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

In merito al programma di sostegno alle riforme

1.

evidenzia che le riforme strutturali con rilievo e valore aggiunto unionali sono fondamentali per garantire la coesione economica, sociale e territoriale, la resilienza e la convergenza in seno all’Unione e all’UEM; osserva che l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sulle riforme strutturali di rilievo per l’UE risulta in generale insoddisfacente, fatto che consegue da una mancanza di titolarità e da un’insufficiente capacità amministrativa a tutti i livelli di governo;

2.

deplora che la Commissione europea non abbia ancora fornito una definizione di «riforme strutturali» nel contesto della governance economica dell’UE e del possibile sostegno fornito attraverso programmi dell’UE quali, ad esempio, il programma di sostegno alle riforme. Data questa premessa, ribadisce che, secondo il principio di sussidiarietà, l’ambito delle riforme strutturali ammissibili al sostegno dell’UE dovrebbe essere limitato ai settori strategici che hanno rilievo ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti nel trattato UE e sono direttamente legati alle competenze dell’UE. Il CdR respinge ogni proposta di finanziamento dell’UE per sostenere negli Stati membri riforme strutturali non specificate che non sono state sottoposte a valutazione preliminare e trasparente del valore aggiunto a livello europeo e che non riguardano direttamente competenze dell’UE con fondamento giuridico nei trattati. In tale contesto, il CdR si richiama alla propria risoluzione del 1o febbraio 2018, volta a respingere la proposta di regolamento della Commissione europea, del 6 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (2);

3.

accoglie con favore l’idea di sostenere gli Stati membri disposti ad assumere impegni di riforma ad ampio raggio, individuati nel contesto del semestre europeo, mediante contributi finanziari ed assistenza tecnica; evidenzia che il semestre europeo dovrebbe tener conto quanto prima degli obiettivi di sviluppo sostenibile e assicurarne la coerenza con gli obiettivi d’investimento a lungo termine della politica di coesione dell’UE per gli anni dal 2021 al 2027;

4.

accoglie con favore l’idea di uno strumento di convergenza, per gli Stati membri che hanno compiuto passi dimostrabili verso l’adozione dell’euro, che fornisca anche contributi finanziari e assistenza tecnica;

5.

reputa che la ripartizione della dotazione finanziaria complessiva del programma in base alla popolazione sia in contrasto con l’obiettivo della coesione previsto nel trattato, che fornisce la base giuridica del programma stesso (articolo 175 del TFUE); evidenzia che un criterio di ripartizione più adeguato va ricercato negli indicatori adottati per la politica di coesione in relazione al periodo 2021-2027 (PIL pro capite, disoccupazione giovanile, basso livello d’istruzione, cambiamenti climatici ed accoglienza e integrazione dei migranti); evidenzia che quest’approccio permetterebbe di tenere conto con coerenza della possibilità che alcuni Stati membri che hanno compiuto passi dimostrabili verso l’adozione dell’euro hanno meno bisogno di attuare riforme rispetto ad altri Stati membri che hanno già adottato la moneta unica;

6.

è preoccupato per la possibilità che il versamento di una somma forfettaria a uno Stato membro, al momento dell’attuazione di un sostanziale pacchetto di riforme, non sia sufficiente a far prendere la decisione di compiere tale riforma; teme che il pagamento in un’unica soluzione, soltanto una volta attuate le riforme, indebolisca ulteriormente l’incentivo;

7.

sostiene con forza l’idea che le raccomandazioni specifiche per paese debbano promuovere gli investimenti non meno delle riforme regolamentari; evidenzia come le raccomandazioni relative agli investimenti dovrebbero essere allineate alla prospettiva di investimenti a lungo termine adottata dai fondi SIE; rileva che un recente studio della DG EMPL mostra come, tra il 2012 e il 2015, il 62 % di tutte le esigenze di riforma individuate nel contesto del semestre europeo rientrava nel campo d’intervento dei fondi strutturali, e che il 42 % di tali esigenze era di fatto coperto dai programmi operativi; evidenzia che il programma dovrebbe coordinare tutti i programmi di spesa dell’UE pertinenti; raccomanda di prevedere anche la possibilità di trasferire fondi dal programma ai fondi SIE;

8.

osserva che il programma renderebbe il semestre europeo ancora più importante in quanto sosterrebbe soltanto le riforme strutturali individuate nel contesto del semestre stesso; evidenzia che, pertanto, risulta cruciale migliorare suddetto semestre in termini di efficacia e titolarità degli impegni di riforma, in base ai principi di partenariato e maggior trasparenza per gli enti locali e regionali; sottolinea che gli organismi indipendenti quali i comitati nazionali per la produttività e quelli sulle finanze pubbliche dovrebbero aiutare tutti i livelli di governo e i portatori di interessi pertinenti a valutare le esigenze di riforma e a monitorare l’attuazione del programma;

9.

osserva che il 36 % di tutte le raccomandazioni specifiche per paese pubblicate nel 2018 riguarda direttamente il ruolo delle città e delle regioni, un dato che rispecchia l’attuale ripartizione dei poteri tra tutti i livelli di governo; inoltre, se si tiene conto pure delle raccomandazioni che riguardano soltanto in modo indiretto il ruolo degli enti locali e regionali e di quelle il cui impatto varia a seconda del territorio considerato, allora l’83 % di tutte raccomandazioni è connesso al territorio;

10.

evidenzia pertanto che, per assicurare la titolarità delle riforme strutturali e la loro effettiva ed efficace attuazione, bisognerebbe coinvolgere gli enti locali e regionali, come partner per le fasi della definizione e attuazione, a uno stadio precoce del semestre europeo, e questo dovrebbe divenire un criterio di valutazione in rapporto alla credibilità delle modalità di attuazione di un pacchetto di riforme; rinnova la propria proposta di un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel semestre; accoglie con favore l’approvazione, da parte del Parlamento europeo nel luglio 2018, di una modifica al regolamento sul programma di sostegno alle riforme strutturali che evidenzia l’esigenza di coinvolgere gli enti locali e regionali nella preparazione ed attuazione delle stesse;

11.

rileva che i risultati preliminari di uno studio in corso commissionato dal CdR mostrano che l’attuale QFP non ha preso in considerazione in misura soddisfacente la questione relativa allo sviluppo di capacità per le città e le regioni; rileva la sfida della capacità amministrativa degli enti locali e regionali di cui tiene conto, in modo diretto o indiretto, il 68 % delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2018; a tale proposito fa osservare che un programma Erasmus per i rappresentanti locali potrebbe facilitare il trasferimento di esperienze e di migliori pratiche;

12.

si rammarica dell’assenza di prove adeguate che mostrino in quale misura gli enti locali e regionali si sono avvalsi del programma di sostegno alle riforme strutturali; evidenzia che il loro accesso allo strumento di assistenza tecnica nell’ambito del programma dovrebbe essere incentivato in maniera proattiva a tutti i livelli di governo; rinnova la propria richiesta di un insieme unico e trasparente di orientamenti per il coordinamento di tutte le misure finanziate dall’UE che offrono assistenza tecnica e sostengono lo sviluppo di capacità nell’ambito del nuovo QFP;

13.

incoraggia gli approcci territoriali integrati, concepiti nel quadro di un processo dal basso, allo scopo di promuovere ecosistemi favorevoli all’attuazione delle riforme strutturali di rilievo unionale.

14.

si rammarica del fatto che la Commissione europea abbia deciso di stanziare fondi per il programma di sostegno alle riforme, a gestione centralizzata, riducendo al tempo stesso i programmi a gestione condivisa e con un valore aggiunto europeo, come quelli nell’ambito della politica di coesione dell’UE.

In merito alla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

15.

rileva che i fattori strutturali espongono gli Stati membri ad ampi shock asimmetrici, che provocano drastiche riduzioni degli investimenti pubblici, soprattutto a livello locale e regionale, e generano ricadute negative per gli altri paesi;

16.

concorda con la Commissione sul fatto che gli investimenti pubblici debbano essere protetti dagli shock asimmetrici; rammenta che agli enti locali e regionali è riconducibile oltre il 66 % degli investimenti pubblici nell’UE; ricorda che gli investimenti a livello regionale non hanno ancora raggiunto i livelli precedenti la crisi; evidenzia come la protezione dall’impatto degli shock asimmetrici dovrebbe essere garantita per gli investimenti di tutti i livelli di governo;

17.

accoglie con favore la proposta di una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (EISF), che mira a rendere più resilienti rispetto agli shock asimmetrici le politiche di bilancio nazionali, raggiungendo al contempo la sostenibilità a lungo termine; reputa che possa costituire un primo passo per dotare l’UEM di un meccanismo temporaneo di assorbimento degli shock;

18.

osserva che la proposta lascia spazio a un futuro miglioramento del sistema e rinnova il proprio invito alla Commissione europea affinché sviluppi nel tempo un vero e proprio meccanismo di assicurazione orientato alla stabilizzazione economica, sul tipo di un fondo per i periodi di crisi;

19.

condivide il parere della Commissione secondo cui, per evitare i trasferimenti permanenti e il rischio morale, soltanto gli Stati membri che rispettano il quadro generale di governance dell’UE e fanno progressi in materia di convergenza dovrebbero poter ricorrere all’EISF;

20.

rileva che l’EISF partirebbe con prestiti e una componente di sovvenzioni relativamente ridotta; reputa che, per essere efficace, una capacità di bilancio debba avere dimensioni congrue; si domanda con una certa apprensione se l’importo massimo dei prestiti, pari a 30 miliardi di EUR, sia sufficiente in caso di grave crisi che colpisca più Stati membri;

21.

accoglie con favore la proposta della Commissione secondo cui l’EISF integra gli strumenti già esistenti, quali i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), e non si sovrappone al meccanismo europeo di stabilità (MES), nonostante il suo ambito di applicazione sia alquanto simile; rileva, tuttavia, che la stabilizzazione macroeconomica non è attualmente riconosciuta come un obiettivo esplicito del bilancio dell’UE e, di conseguenza, sussistono limitazioni circa la reale portata dell’azione dell’EISF;

22.

osserva che nel termine «shock asimmetrico» potrebbe rientrare anche una crisi di liquidità»; reputa che la risposta appropriata a una crisi di liquidità non sia l’EISF quanto piuttosto il programma della Banca centrale europea (BCE) sulle operazioni monetarie definitive (Outright Monetary Transactions, OTM), subordinato alla partecipazione dello Stato membro interessato al programma del MES.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica (2000/604/CE) (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 28).

(1a)   COM(2015) 12 final del 13.1.2015 .

(1)   COM(2015) 12 final del 13.1.2015.

(2)  COM(2017) 826 final.


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/353


Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua»

(2019/C 86/19)

Relatore:

Oldřich VLASÁK (CZ/ECR), consigliere comunale di Hradec Králové

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

COM(2018) 337 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il gestore dell’impianto di depurazione provvede a che le acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, all’uscita dell’impianto di depurazione (punto di conformità):

1.   Il gestore dell’impianto di depurazione provvede a che le acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi, all’ingresso nel sistema dell’utilizzatore finale (punto di conformità):

Motivazione

Si tratta dell’ultimo punto in cui il gestore dell’impianto di depurazione può essere considerato responsabile del prodotto. Successivamente, ad esempio nelle fasi di accumulazione e stoccaggio, la responsabilità del mantenimento della qualità delle acque depurate incombe all’utilizzatore finale.

Emendamento 2

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 6

Articolo 6

Domanda di autorizzazione dell’erogazione di acque depurate

Domanda di autorizzazione dell’erogazione di acque depurate

1.   L’erogazione di acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione.

1.   L’erogazione di acque depurate destinate a un uso specificato nell’allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione.

2.   Il gestore presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un’autorizzazione esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.

2.   Il gestore presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un’autorizzazione esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.

3.   La domanda comprende quanto segue:

3.   La domanda comprende quanto segue:

a)

un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua elaborato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2;

a)

un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua elaborato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2;

b)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

c)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.

c)

una descrizione delle modalità con cui il gestore dell’impianto di depurazione si conformerà alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.

 

4.     Lo Stato membro richiede un’autorizzazione oppure una notifica da parte dell’utilizzatore finale per l’utilizzo di acque depurate di cui all’allegato I, sezione 1.

 

5.     Ai sensi della normativa nazionale, l’utilizzatore finale presenta una domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 o alla modifica di un’autorizzazione esistente, oppure una notifica, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto di depurazione è in funzione o si prevede che entri in funzione.

Motivazione

Come si evince dal contenuto del regolamento, l’UE non considera che l’acqua depurata e l’acqua potabile siano lo stesso prodotto (in termini di sicurezza), e quindi la responsabilità dell’utilizzo dovrebbe spettare anche all’utilizzatore finale, che deve essere consapevole di questo aspetto. Pertanto, lo Stato membro esige che l’utilizzatore finale sia in possesso di un’autorizzazione o abbia effettuato una notifica quando utilizza acque depurate. La compensazione di tale pregiudizio per gli utilizzatori finali dovrebbe consistere nel fatto che, nei periodi di siccità, quando altre disposizioni limitano il prelievo di acque superficiali o sotterranee, con questo nuovo prodotto potranno almeno continuare la produzione agricola (e in molti casi anche la produzione zootecnica ad essa collegata).

Al tempo stesso, le autorità competenti devono essere a conoscenza dell’utilizzo che viene fatto delle acque depurate; tuttavia, non è necessario che esso sia subordinato al rilascio di un’autorizzazione.

Emendamento 3

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 7

Concessione dell’autorizzazione

Articolo 7

Concessione dell’autorizzazione

1.   Ai fini della valutazione della domanda, l’autorità competente, se del caso, consulta e scambia informazioni con:

1.   Ai fini della valutazione della domanda, l’autorità competente, se del caso, consulta e scambia informazioni con:

a)

altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare l’autorità del settore idrico, se diversa dall’autorità competente;

a)

altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare l’autorità del settore idrico, se diversa dall’autorità competente;

b)

punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, nello o negli Stati membri potenzialmente interessati.

b)

punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, nello o negli Stati membri potenzialmente interessati.

2.   L’autorità competente decide se concedere l’autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a). L’autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo.

2.   L’autorità competente decide se concedere l’autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a). L’autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo.

3.   Se decide di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente stabilisce le condizioni applicabili che, a seconda dei casi, comprendono:

3.   Se decide di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente stabilisce le condizioni applicabili che, a seconda dei casi, comprendono:

a)

le condizioni relative alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

a)

le condizioni relative alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;

b)

le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;

b)

le condizioni relative alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;

c)

ogni altra condizione necessaria per attenuare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l’ambiente.

c)

ogni altra condizione necessaria per attenuare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l’ambiente.

4.   L’autorizzazione è riesaminata periodicamente e almeno ogni cinque anni, e, se del caso, modificata.

4.   L’autorizzazione è riesaminata periodicamente e almeno ogni cinque anni, e, se del caso, modificata.

 

5.     All’utilizzatore finale viene imposto, dall’autorità competente dello Stato membro presso il quale ha presentato la notifica o la domanda di rilascio dell’autorizzazione, di utilizzare le acque depurate soltanto come previsto dalla tabella 1 di cui alla sezione 2 dell’allegato I del presente regolamento.

Motivazione

Come si evince dal contenuto del regolamento, l’UE non considera che l’acqua depurata e l’acqua potabile siano lo stesso prodotto (in termini di sicurezza), e quindi la responsabilità dell’utilizzo dovrebbe spettare anche all’utilizzatore finale, che deve essere consapevole di questo aspetto. Pertanto, lo Stato membro esige che l’utilizzatore finale sia in possesso di un’autorizzazione o abbia effettuato una notifica quando utilizza acque depurate. La compensazione di tale pregiudizio per gli utilizzatori finali dovrebbe consistere nel fatto che, nei periodi di siccità, quando altre disposizioni limitano il prelievo di acque superficiali o sotterranee, con questo nuovo prodotto potranno almeno continuare la produzione agricola (e in molti casi anche la produzione zootecnica ad essa collegata).

Emendamento 4

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 8

Verifica della conformità

Articolo 8

Verifica della conformità

1.   L’autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate rispettino le condizioni indicate nell’autorizzazione. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità:

1.   L’autorità competente verifica che, al punto di conformità, le acque depurate rispettino le condizioni indicate nell’autorizzazione. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità:

a)

controlli in loco;

a)

controlli di conformità in loco presso il fornitore o l’utilizzatore finale, come stabilito nella rispettiva autorizzazione. Tali controlli sono effettuati conformemente agli standard e alle norme in materia di campionamento e di analisi vigenti nello Stato membro interessato. Inoltre, è opportuno tenere conto delle norme ISO riguardanti la qualità delle acque depurate destinate all’irrigazione, suddivise in classi distinte a seconda delle colture irrigate. Ogni Stato membro stabilisce la frequenza dei controlli sulla base di un’analisi dei rischi, per cui un rischio più elevato comporta controlli più frequenti;

b)

uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del presente regolamento e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE;

b)

qualsiasi altro mezzo adeguato affinché la qualità delle acque reflue depurate sia garantita non soltanto dal fornitore, ma anche dall’utilizzatore finale .

c)

qualsiasi altro mezzo adeguato.

 

2.   In caso di non conformità, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto di depurazione di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità.

2.   In caso di non conformità, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto di depurazione di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità.

3.   Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana, il gestore dell’impianto di depurazione sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque depurate fino a che l’autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata.

3.   Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana, il gestore dell’impianto di depurazione sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque depurate fino a che l’autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata.

4.   In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione dell’impianto di depurazione, il gestore informa immediatamente l’autorità competente e l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.

4.   In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione dell’impianto di depurazione, il gestore informa immediatamente l’autorità competente e l’utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.

 

5.     L’utilizzatore finale garantisce un controllo regolare dei propri prodotti da parte delle autorità nazionali competenti per la produzione agricola e alimentare.

Motivazione

L’articolo è essenziale per il successo dell’intero regolamento; tuttavia, la formulazione del paragrafo 1 è assolutamente vaga e dunque di fatto inutilizzabile per l’applicazione concreta del regolamento stesso.

In relazione alla lettera a):

Non vi sono indicazioni precise sul luogo in cui si svolgeranno tali controlli e su che cosa verteranno concretamente. Inoltre, dovrebbe esservi almeno un riferimento alle pertinenti norme di campionamento e analisi e alla norma ISO per la qualità delle acque depurate destinate all’irrigazione, suddivise in classi distinte a seconda delle colture irrigate. La frequenza dei controlli deve essere stabilita in funzione dei rischi che si presentano. Per incoraggiare il riutilizzo delle acque, è importante prevedere una procedura semplificata per gli impianti di piccole dimensioni e a basso rischio.

In relazione alla lettera b):

Non si ravvisa alcun collegamento con le direttive dell’UE citate (91/271 e 2000/60). I dati ottenuti a norma di tali direttive riguardano la qualità delle acque reflue trattate: un aspetto, questo, che non ha nessun rapporto con la qualità delle acque reflue depurate, poiché queste ultime saranno sottoposte (con rare eccezioni) a ulteriori trattamenti negli impianti di depurazione delle acque reflue.

In relazione al paragrafo 5):

In generale, in tutto l’articolo 8 non figura alcuna disposizione in materia di controllo della sicurezza dei prodotti agricoli stessi né, eventualmente, delle aree irrigate con l’acqua depurata. Questo obbligo dovrebbe essere imposto all’utilizzatore finale, e i controlli devono essere richiesti dall’autorità competente per le ispezioni agricole (alimentari) o dai servizi sanitari.

Emendamento 5

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Informazioni al pubblico

Informazioni al pubblico

1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua. Tali informazioni riguardano, tra l’altro:

1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua. Tali informazioni riguardano, tra l’altro:

a)

la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;

a)

la quantità e la qualità delle acque depurate erogate conformemente al presente regolamento;

b)

la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;

b)

la percentuale di acque depurate nello Stato membro erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate;

c)

le autorizzazioni concesse o modificate in conformità al presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dall’autorità competente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;

c)

le autorizzazioni concesse o modificate in conformità al presente regolamento, tra cui le condizioni stabilite dall’autorità competente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3;

d)

i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

d)

i risultati dei controlli di conformità eseguiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

e)

i punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

e)

i punti di contatto designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno una volta all’anno.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate almeno una volta all’anno.

3.   La Commissione può , mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.

Motivazione

Si propone di modificare «può stabilire» con «stabilisce» per chiarire la natura inequivocabile degli obblighi derivanti dal regolamento.

Emendamento 6

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un sufficiente interesse ad agire e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l’interesse di un’organizzazione non governativa che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

A tal fine, l’interesse di un’organizzazione non governativa specializzata che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Tali organizzazioni sono anche considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Tali organizzazioni sono anche considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Motivazione

Il Comitato delle regioni non ritiene che il regolamento sulle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua dovrebbe affrontare esplicitamente la problematica delle ONG. D’altro canto, il Comitato delle regioni non ha interesse a limitare i diritti delle ONG attive nel settore dell’ambiente. La modifica proposta precisa quindi quali ONG possono beneficiare di tale diritto.

Emendamento 7

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entrata in vigore e applicazione

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal… [ un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Esso si applica a decorrere dal… [ tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Motivazione

Il termine di un anno non sarebbe sufficiente per poter esigere miglioramenti nel settore del trattamento dell’acqua, delle attrezzature, della gestione, del monitoraggio, della valutazione del rischio e dell’armonizzazione dei quadri normativi.

Emendamento 8

ALLEGATO I

Sezione 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

ALLEGATO I

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1 Utilizzi delle acque depurate di cui all’articolo 2

ALLEGATO I

UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1 Utilizzi delle acque depurate di cui all’articolo 2

a)

Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

a)

Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

 

colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;

colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

 

colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;

colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

 

b)

Irrigazione di aree verdi urbane, parchi e giardini per uso pubblico (ad esempio per scopi ricreativi e sportivi).

Motivazione

Si propone di estendere l’ambito di applicazione del regolamento, comunque sempre limitato all’irrigazione, in modo che l’utilizzo delle acque in questione riguardi non soltanto la produzione agricola, ma anche, ad esempio, l’irrigazione delle aree verdi urbane, dei parchi, dei giardini e delle superfici erbose per uso pubblico, poiché in tale ambito si possono applicare gli stessi approcci e gli stessi requisiti minimi in materia di qualità delle acque depurate che sono previsti per l’irrigazione agricola. L’uso di acqua depurata per tali scopi nella gestione idrica urbana potrebbe contribuire in modo significativo ad affrontare, nei periodi di siccità, anche i problemi legati al considerevole aumento della temperatura nei centri cittadini.

Emendamento 9

ALLEGATO I

Sezione 2

Tabella 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tabella 1 Classi di qualità delle acque depurate e tecniche di utilizzo e di irrigazione agricole consentite

Tabella 1 Classi di qualità delle acque depurate e tecniche consentite di utilizzo e di irrigazione agricole e di aree verdi urbane, parchi e giardini per uso pubblico

Classe minima di qualità delle acque depurate

Categoria di coltura

Tecniche di irrigazione

A

Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice da consumare crude e le piante alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate

Tutte

B

Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l’alimentazione di animali da latte o da carne

Tutte

C

Unicamente irrigazione a goccia (*1)

D

Colture industriali, da energia e da sementi

Tutte

Classe minima di qualità delle acque depurate

Categoria di coltura

Tecniche di irrigazione

A

Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice da consumare crude e le piante alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate ; irrigazione di aree verdi urbane, parchi e giardini per uso pubblico

Tutte

B

Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque depurate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l’alimentazione di animali da latte o da carne

Tutte

C

Unicamente irrigazione a goccia (*2)

d)

Colture industriali, da energia e da sementi

Tutte

Motivazione

Il parere estende l’ambito di applicazione della proposta di regolamento, stabilito nell’articolo 2 e precisato nell’allegato 1, sezione 1, introducendo la lettera b) «irrigazione di aree verdi urbane, parchi e giardini per uso pubblico».

Emendamento 10

ALLEGATO I

Sezione 2

Tabella 4

Controllo di validazione delle acque depurate a fini di irrigazione agricola

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Classe di qualità delle acque depurate

Microrganismi indicatori (*3)

Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento

(riduzione di log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Colifagi totali/colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (*4)

≥ 6,0

Spore di Clostridium perfringens/solfobatteri sporigeni (*5)

≥ 5,0

Classe di qualità delle acque depurate

Microrganismi indicatori (*6)

Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento

(riduzione di log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Colifagi totali/colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (*7)

≥ 6,0

Spore di Clostridium perfringens/solfobatteri sporigeni (*8)

≥ 5,0

Motivazione

Tali requisiti non saranno applicabili nella pratica se il flusso in uscita dall’impianto di trattamento che entra nell’impianto di depurazione è, per qualsiasi motivo (ad esempio percentuale di acque reflue industriali in entrata negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane), ridotto rispetto alle acque di scarico standard.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Situazione attuale

1.

osserva che il riutilizzo dell’acqua può essere sostenuto attraverso diversi strumenti politici. Uno di essi è costituito da norme od orientamenti vincolanti che definiscano i requisiti minimi per l’acqua depurata prima che possa essere riutilizzata, ad esempio, per l’irrigazione agricola. Per il momento, strumenti di questo tipo esistono soltanto in sei Stati membri;

2.

è convinto che il principale ostacolo all’impiego, seppure limitato, di acqua depurata si possa ravvisare nelle preoccupazioni legate alla sicurezza alimentare per quanto concerne l’utilizzo di prodotti agricoli coltivati su terreni irrigati con acque reflue urbane trattate;

3.

si rammarica che il riutilizzo dell’acqua nell’UE sia ancora limitato e che vi siano scarse informazioni quantitative sulle percentuali dell’acqua depurata e del suo utilizzo nei diversi Stati membri. Ciò è in parte dovuto a una diversa interpretazione del concetto di «riutilizzo dell’acqua», o all’adozione di approcci diversi per la stima e la fornitura dei dati.

Necessità di una regolamentazione giuridica

4.

constata che il regolamento in esame è reso necessario dalla crescente carenza di risorse idriche negli Stati membri dell’UE, in particolare per gli usi agricoli, e dall’impegno a risparmiare tali risorse. Inoltre, è stato accertato quanta acqua si possa potenzialmente risparmiare nell’Unione europea in questo modo. Il regolamento scaturisce anche dalla necessità di garantire parità di condizioni per i produttori agricoli di tutti gli Stati membri. In ultima analisi, il regolamento realizza l’impegno dell’UE ad introdurre l’economia circolare nel settore delle risorse idriche;

5.

ritiene che, per gli Stati membri, il sostegno a questo tipo di trattamento delle acque reflue dovrebbe apportare il vantaggio di mantenere le aziende agricole in attività anche nei periodi di siccità. In tali periodi, infatti, quando altre disposizioni limitano il prelievo di acque superficiali o sotterranee, con questo nuovo prodotto le aziende agricole potranno almeno continuare la produzione agricola (e in molti casi anche la produzione zootecnica ad essa collegata);

6.

concorda sulla fondatezza dei motivi addotti dalla Commissione europea per presentare la proposta di regolamento; ma osserva che, se si considera che l’intero regolamento è, in realtà, fondato sulle responsabilità dei gestori degli impianti di depurazione, manca una qualsivoglia analisi (in particolare economica) della motivazione per cui il gestore di un impianto di trattamento delle acque reflue dovrebbe diventare gestore di un impianto di depurazione;

7.

sottolinea che, sulla base delle esperienze concrete dei paesi in cui viene già praticata l’irrigazione con acque reflue, i costi di investimento nell’impianto di depurazione necessari a ottenere una qualità di classe A delle acque depurate saranno più elevati di quelli indicati nella sezione «Valutazione d’impatto» della proposta di regolamento;

8.

rileva che, in ultima analisi, il regolamento determinerà un aumento dei costi di trattamento delle acque reflue, dato che il settore agricolo non sarà obbligato ad acquistare le acque trattate per tutto l’anno. È necessario garantire che questi costi supplementari non si ripercuotano in misura sproporzionata sui cittadini, sui comuni e sui gestori;

9.

sottolinea l’importanza di garantire che il regolamento sia conforme alle altre disposizioni pertinenti, in particolare al regolamento sul controllo e agli altri regolamenti che disciplinano la produzione alimentare.

Estensione dell’ambito di applicazione del regolamento

10.

osserva che le principali disposizioni legislative dell’UE che disciplinano la gestione delle acque reflue sono la direttiva 91/271/CEE e la direttiva 2000/60/CE, ma che il collegamento tra queste direttive e la proposta di regolamento in esame è molto tenue. In entrambe le direttive il riutilizzo delle acque reflue è appena menzionato a livello di dichiarazione di intenti, in particolare con riferimento alla protezione dell’ambiente;

11.

ritiene che un atto legislativo generale dell’UE non debba restringere il concetto di riutilizzo delle acque reflue limitandone l’applicazione al settore agricolo. È tuttavia consapevole che estendere tale concetto a settori quali l’industria o l’energia significherebbe modificare completamente l’intera struttura del testo;

12.

propone quindi di allargare l’ambito di applicazione del regolamento in modo che l’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione riguardi non soltanto la produzione agricola, ma anche, ad esempio, l’irrigazione delle aree verdi urbane, dei parchi, dei giardini e delle superfici erbose per uso pubblico (attività ricreative, sport), poiché in tale ambito si possono applicare gli stessi approcci e gli stessi requisiti minimi in materia di qualità delle acque depurate previsti per l’irrigazione agricola. L’uso di acqua depurata per tali scopi nella gestione idrica urbana potrebbe contribuire in modo significativo ad affrontare, nei periodi di siccità, anche i problemi legati all’aumento in atto della temperatura nei centri cittadini.

Responsabilità dell’utilizzatore finale

13.

ravvisa come principale difetto della struttura della normativa in esame il fatto che il cosiddetto «utilizzatore finale» sia posto nel ruolo di semplice consumatore, che si limita ad utilizzare passivamente le acque reflue depurate, ma non è responsabile di nulla, neppure di eventuali modifiche della qualità dell’acqua, dalla consegna da parte del gestore dell’impianto di depurazione fino al modo in cui viene utilizzata, ad esempio nell’applicazione sul terreno;

14.

chiede l’introduzione di norme adeguate per il campionamento e l’analisi, che tengano conto delle norme ISO per la qualità delle acque depurate destinate all’irrigazione, suddivise in classi distinte a seconda del tipo di coltura. Come si evince dal contenuto del regolamento, l’UE non considera che l’acqua depurata e l’acqua potabile siano lo stesso prodotto (in termini di sicurezza), e quindi la responsabilità dell’utilizzo dovrebbe spettare anche all’utilizzatore finale, che deve essere consapevole di questo aspetto. Il controllo deve essere richiesto dall’autorità competente per le ispezioni agricole (o alimentari) o dai servizi sanitari. La selezione delle parcelle per i controlli deve essere effettuata in modo tale che siano rappresentative dell’intero territorio irrigato con acque depurate provenienti da un determinato impianto di depurazione.

Uscita dall’impianto di depurazione delle acque

15.

invita la Commissione a introdurre una definizione di «uscita dell’impianto». Nell’attuale proposta manca la definizione di tale «uscita», il che può dar luogo a interpretazioni divergenti. Infatti, il termine può essere inteso come il flusso in uscita dall’impianto di depurazione delle acque oppure come il serbatoio di stoccaggio nel quale verrà creato l’approvvigionamento necessario per coprire i consumi fluttuanti degli utilizzatori finali, se non addirittura come l’impianto di irrigazione vero e proprio, che trasporta il prodotto dell’impianto di depurazione al luogo dove si verificherà il consumo finale.

Principio di sussidiarietà

16.

ritiene che la proposta di regolamento sia conforme al principio di sussidiarietà (articolo 5 del TUE). Sul piano della sussidiarietà, se è vero che in merito all’utilizzo concreto delle acque reflue depurate la decisione spetterà in ciascuno Stato membro alle autorità locali competenti per la gestione delle risorse idriche, tuttavia, considerata la natura del mercato unico dell’UE per i prodotti agricoli, risulta comunque necessario uno strumento giuridico a livello unionale.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(*1)  L’irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua. L’acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati «emettitori» o «gocciolatori».

(*2)  L’irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua. L’acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati «emettitori» o «gocciolatori».

(*3)  Ai fini del controllo di convalida possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento Campylobacter, Rotavirus e Cryptosporidium al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log10 dovrebbero quindi essere i seguenti: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*4)  Quale indicatore più appropriato della presenza di virus viene scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l’analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici).

(*5)  Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di Clostridium perfringens. Tuttavia, se la concentrazione di spore di Clostridium perfringens non consente di convalidare l’eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni.

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati dal gestore in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

(*6)  Ai fini del controllo di convalida possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento Campylobacter, Rotavirus e Cryptosporidium al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log10 dovrebbero quindi essere i seguenti: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*7)  Quale indicatore più appropriato della presenza di virus viene scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l’analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici).

(*8)  Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di Clostridium perfringens. Tuttavia, se la concentrazione di spore di Clostridium perfringens non consente di convalidare l’eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni.

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati dal gestore in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

Se i valori di riduzione di log10 non possono essere rispettati per via della bassa concentrazione di organismi indicatori nelle acque reflue trattate che entrano nell’impianto di depurazione, l’obiettivo prestazionale si considera raggiunto se l’organismo indicatore pertinente non è presente nell’acqua depurata.


7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/365


Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma spaziale dell’Unione europea e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale»

(2019/C 86/20)

Relatore:

Andres JAADLA (EE/ALDE), consigliere comunale di Rakvere (Rakvere linnavolikogu liige)

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

COM(2018) 447 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

riconosce l’importanza dello spazio come tecnologia abilitante a sostegno di diverse politiche dell’UE, ad esempio in materia di soluzioni per le città intelligenti, agricoltura, ambiente, clima, riduzione del rischio di catastrofi e risposta alle catastrofi, migrazione, sicurezza, pianificazione territoriale ecc.; sottolinea le opportunità offerte dall’accesso a dati aggiornati e di elevata qualità per le esigenze attuali e future, il rafforzamento della competitività dell’Europa, l’offerta di ampi vantaggi socioeconomici e il miglioramento della sicurezza europea;

2.

sostiene la visione della Commissione europea relativa alla strategia spaziale dell’Unione europea e l’attuazione di tale strategia attraverso l’istituzione del programma spaziale dell’Unione. Un programma spaziale unificato e integrato consentirà di ottenere sinergie crescenti tra le sue componenti, nonché una maggiore efficienza ed efficacia;

3.

ritiene che la concentrazione delle attività spaziali dell’UE in un regolamento permetta di ottenere un quadro coerente e una maggiore visibilità in questo settore strategico;

4.

considera questa riforma della politica spaziale dell’UE come una vera opportunità di «apertura» e come una possibilità per un’ampia gamma di settori di beneficiare delle attività spaziali, per le attività già esistenti e per quelle nuove;

5.

osserva che l’uso di sinergie tra gli aspetti energetici e spaziali, è fondamentale per una corretta attuazione della politica energetica dell’UE. Gli enti regionali e locali sono sempre più coinvolti nel settore dell’energia e pertanto devono essere promossi settori quali la sincronizzazione delle infrastrutture energetiche, attraverso l’uso di tecnologie satellitari;

6.

invita la Commissione europea a chiarire e approfondire ulteriormente il concetto e la creazione di poli spaziali e di partenariati per l’innovazione, in particolare per quanto riguarda le responsabilità finanziarie e di gestione di diversi attori, e sottolinea che tali iniziative possono essere particolarmente pertinenti per le regioni, comprese le regioni che coinvolgono più di uno Stato membro;

7.

invita inoltre la Commissione europea ad aggiungere proposte più chiare su come consentire un maggiore uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità nazionali, regionali e locali, delle piccole e medie imprese, di scienziati e ricercatori e delle reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, affinché tali soggetti siano non solo in grado ma abbiano anche la possibilità di ricavare dai dati informazioni utili per i cittadini;

8.

riconosce che la promozione, nell’intera catena di approvvigionamento, della partecipazione più ampia e aperta possibile delle start-up, dei nuovi operatori, delle piccole e medie imprese, degli altri operatori economici e degli enti locali e regionali, anche richiedendo agli offerenti di ricorrere al subappalto, è menzionata nella proposta, ma raccomanda maggiore chiarezza sulle modalità con le quali il programma spaziale propone di sostenere l’investimento iniziale per questi enti locali e regionali, nell’introduzione dell’uso dei dati satellitari per assicurare che assolvano alle loro responsabilità di fronte a ostacoli tecnici, finanziari o relativi a consulenze tecniche;

9.

ritiene che il regolamento dovrebbe spiegare meglio come l’UE intende affrontare il problema degli operatori commerciali nello spazio, al fine di sostenere l’industria europea in un settore specifico sotto molti aspetti, per la sua natura concentrata, la caratteristica del duplice uso, gli ostacoli elevati all’ingresso per via dei consistenti investimenti iniziali e dei fattori collegati, e osserva che le disposizioni sulle modalità per garantire un accesso indipendente allo spazio dovrebbero essere rafforzate;

10.

sottolinea che l’attenzione che la proposta riserva alle procedure di gestione per la cooperazione tra l’UE, la sua Agenzia per il programma spaziale, gli Stati membri e l’Agenzia spaziale europea (ESA), dovrebbe assicurare che non vi siano duplicazioni delle attività e che lo sviluppo della nuova Agenzia non dia luogo ad un raddoppiamento delle strutture. Il trasferimento di nuovi compiti alla nuova Agenzia non dovrebbe essere deciso dalla sola Commissione, ma dovrebbe avvenire soltanto con l’accordo del Parlamento europeo e del Consiglio;

11.

accoglie con favore l’aumento dei finanziamenti per il programma spaziale, al fine di garantire il mantenimento e l’ulteriore sviluppo dei programmi spaziali faro dell’Unione, Copernicus, Galileo e EGNOS, aggiungendo anche due nuove iniziative: SST e Govsatcom;

12.

deplora la mancanza di un finanziamento specifico destinato alla ricerca spaziale nell’ambito di Orizzonte Europa, che potrebbe invece fornire maggiori incentivi e sicurezza all’industria europea, in modo da promuovere ulteriori sviluppi in questo settore e garantire le migliori sinergie possibili tra l’industria e la ricerca.

Osservazioni generali e analisi

13.

Il 26 ottobre 2016 la Commissione europea ha adottato la Strategia spaziale per l’Europa, il cui scopo era definire la visione strategica globale per le attività dell’Unione nello spazio, garantendo nel contempo un adeguato coordinamento e una complementarità con le attività intraprese dagli Stati membri e dall’Agenzia spaziale europea (ESA). Il progetto di regolamento persegue gli obiettivi della strategia spaziale dell’Unione europea con misure specifiche tese a rafforzare i programmi esistenti, crearne di nuovi e stanziare 16 miliardi di EUR per la politica spaziale.

14.

Il Comitato delle regioni sostiene l’obiettivo della strategia spaziale dell’UE e ne riconosce l’importanza per le regioni. Il progetto di regolamento persegue questi obiettivi ma, in alcuni casi, non è sufficiente o non è abbastanza chiaro in merito a come conseguire i risultati auspicati. I cittadini europei, le imprese e le comunità di ricerca sono sempre più attivi nel settore spaziale. In tale contesto, la diffusione e la promozione degli impieghi dei dati e servizi spaziali sono essenziali per assicurare che la società, gli enti di governo infrastatali e le imprese ne beneficino. Tenuto conto dell’impatto strategico per la politica spaziale europea, la competenza in materia di diffusione e promozione dell’utilizzo di dati e servizi spaziali dovrebbero quindi continuare ad essere oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione europea, che riferisce regolarmente sul proprio operato in questo campo al Parlamento europeo e al Consiglio.

15.

L’utilizzo delle tecnologie spaziali per sostenere i servizi sulla Terra sta acquistando un’importanza crescente. Il numero di soggetti privati attivi nello spazio è aumentato e l’utilizzo dello spazio extra-atmosferico è diventato una caratteristica della vita di tutti i giorni, in un modo che sessant’anni fa, agli albori dell’era spaziale, non sarebbe stato immaginabile, e le informazioni e i servizi spaziali interessano molti settori della vita quotidiana. Le tecnologie spaziali sono indispensabili per l’economia digitale e rappresentano un elemento fondamentale per rendere i servizi pubblici più efficienti e offrire inoltre nuove opportunità per la ricerca. L’Unione europea è da decenni un utilizzatore importante delle tecnologie spaziali, e ha sviluppato componenti spaziali essenziali quali Galileo e Copernicus. L’UE può conseguire ciò che per qualunque Stato membro da solo sarebbe per lo più impossibile: se l’Europa vuole avere un ruolo importante nello spazio, la cooperazione riveste un ruolo fondamentale.

16.

Occorre sottolineare l’importanza di un più stretto coordinamento tra i programmi scientifici e spaziali dell’UE, nonché del ruolo delle regioni e delle autorità locali nel promuovere una migliore integrazione delle attività scientifico-spaziali e dell’imprenditorialità. Lo sviluppo delle tecnologie digitali e spaziali dovrebbe essere sostenuto maggiormente dall’UE e i bilanci della ricerca e dello spazio dovrebbero essere coordinati più strettamente, dal momento che tali tecnologie sono fattori chiave riconosciuti per l’innovazione in una serie di settori pertinenti per lo sviluppo sostenibile (come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, l’energia, l’ambiente, la gestione del rischio di catastrofi e il cambiamento climatico). L’accesso a progetti scientifici altamente tecnologici e ad alta intensità di conoscenze è essenziale per il futuro del settore spaziale nell’UE. Al fine di rafforzare la capacità dell’industria spaziale europea, è importante continuare a garantire, in parallelo, la partecipazione delle imprese e delle università o degli istituti di ricerca europei ai programmi dell’ESA, per la messa a punto di tecnologie di punta per le missioni e i sistemi spaziali. I benefici per lo sviluppo delle imprese dovrebbero essere promossi utilizzando lo strumento dell’UE per le PMI, allo scopo di potenziare le opportunità per l’imprenditoria e le imprese in materia di prodotti e servizi spaziali, nell’ambito dei futuri programmi quadro.

17.

La proposta consolida le attività spaziali già esistenti e ne crea di nuove quali la «sorveglianza dell’ambiente spaziale» (space situational awareness o SSA), che consentirebbe di adottare misure contro i rischi nello spazio quali i detriti spaziali, gli incidenti in orbita, i fenomeni di meteorologia spaziale e così via. È poi in programma la creazione di un servizio di comunicazione satellitare per scopi governativi (GOVSATCOM), che consentirebbe le comunicazioni in luoghi o situazioni in cui le normali comunicazioni non sono disponibili.

Politica industriale e appalti pubblici

18.

Le tecnologie spaziali sono costose e ad elevata intensità di conoscenze: questo significa che sono notevoli le barriere all’ingresso delle imprese. Al contempo, la comprensione dell’importanza dello spazio quale tecnologia abilitante è ancora insufficiente. Le imprese di ogni dimensione in tutte le regioni potrebbero utilizzare lo spazio in vari modi; tuttavia, sono soprattutto le imprese più piccole, le regioni più remote oppure gli Stati membri più piccoli che possono avere bisogno di informazioni o di un sostegno supplementari per mettere a punto idee su come sfruttare il potenziale delle tecnologie spaziali.

19.

Il riferimento ai poli spaziali, ai partenariati per l’innovazione, e ad altre forme di sostegno all’innovazione è senz’altro positivo, e la proposta cita esplicitamente il livello regionale. Mancano tuttavia i dettagli su come tale obiettivo debba essere conseguito.

20.

Nonostante le disposizioni contenute nella proposta, la natura competitiva degli appalti dell’UE e le competenze e risorse necessarie per la partecipazione agli stessi possono configurare condizioni vantaggiose per le società più grandi. Questo squilibrio potrebbe tradursi in distorsioni del mercato che possono ostacolare l’accesso delle imprese in fase di avviamento, dei nuovi partecipanti e delle piccole e medie imprese nonché degli enti locali e regionali, alle opportunità economiche che il programma spaziale può offrire.

21.

Le piccole imprese possono risultare più flessibili e reattive, in ragione della loro maggiore vicinanza agli utilizzatori, assicurando in tal modo importanti collegamenti della catena del valore e svolgendo un ruolo predefinito nello spazio. Le imprese in tutte le regioni potrebbero utilizzare lo spazio in modi diversi e a vari livelli. Le imprese più piccole, le regioni remote e gli Stati membri di piccole dimensioni possono altresì contribuire al trattamento degli enormi quantitativi di dati generati, scoprendo modi nuovi e innovativi per utilizzarli. Le autorità regionali, attraverso gli strumenti finanziari disponibili ed azioni di promozione, dovrebbero contribuire ad accrescere l’interesse per l’uso delle tecnologie spaziali a fini commerciali, ad esempio attraverso iniziative volte a fornire sostegno agli incubatori per startup nel settore.

22.

I principi in materia di appalti pubblici, enunciati nel progetto di regolamento, fanno riferimento alle piccole e medie imprese e a un’ampia scelta geografica, nonché all’utilizzo di fornitori molteplici e alla necessità di coinvolgere tutti gli Stati membri e di evitare la concentrazione. Nel testo del regolamento non figurano proposte specifiche in materia di sostegno alla competitività.

23.

È necessario fare opera di sensibilizzazione in merito ai possibili effetti di mercato, sull’industria europea e sulle regioni. La procedura UE di aggiudicazione degli appalti pubblici dell’UE ha un peso diverso rispetto alle procedure dell’ESA che riguardano la distribuzione geografica o il giusto ritorno (juste retour). L’effetto di un cambiamento del sistema degli appalti sulle regioni deve essere preso in considerazione, poiché gli appalti dell’ESA hanno un’importanza notevole per molte regioni.

24.

Mancano condizioni di parità nel settore dello spazio, dato che in altri paesi i settori della difesa hanno dimensioni importanti e possono quindi garantire investimenti e patrocinare usi civili, tenuto conto della natura di duplice uso della maggior parte delle attività nel settore spaziale. L’Europa deve garantire una stretta cooperazione e assicurare che siano adottate tutte le misure possibili per rimediare all’assenza di condizioni di parità e sostenere le imprese europee.

25.

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nei cluster spaziali in una varietà di settori ai quali lo spazio può fornire dati importanti (ad esempio l’energia, i trasporti, il monitoraggio ambientale, l’agricoltura e le soluzioni per le città intelligenti). I cluster regionali, che accolgono più Stati membri, possono anch’essi rivelarsi un utile strumento di politica industriale per la politica spaziale, rafforzando la competitività dell’UE e sostenendo lo sviluppo regionale.

26.

Il regolamento dovrebbe spiegare meglio in che modo l’UE intende relazionarsi con i fornitori commerciali, in particolare nel contesto dei dati relativi alla sicurezza; inoltre, dovrebbe in generale indicare più dettagliatamente priorità e modalità di interazione con le entità private, e riconoscere le possibilità di appalti congiunti con tali entità.

Sensibilizzazione e una politica spaziale inclusiva

27.

L’uso dello spazio offre molti vantaggi potenziali alle attività di ricerca e sviluppo e, laddove adeguatamente promosso e presentato, compreso a tutti i livelli di istruzione, può incoraggiare e ispirare le nuove generazioni di ricercatori e imprenditori in Europa. Ciò è fondamentale se l’Europa vuole restare in prima linea nelle attività spaziali in un contesto sempre più globalizzato. Gli enti regionali e locali dovrebbero sostenere le azioni in materia di istruzione (sia formale che informale) finalizzate ad accrescere nei giovani la consapevolezza dei benefici derivanti dall’uso delle tecnologie spaziali per l’economia civile e per la vita quotidiana delle persone, anche nel settore della sicurezza a livello locale e regionale.

28.

Peraltro, l’Unione europea è in una buona posizione per sostenere le attività di ricerca, gli scambi e attività analoghe, mentre la proposta non presta particolare attenzione a questo aspetto della politica spaziale. La ricerca e lo sviluppo potrebbero essere citati più spesso e in maniera più precisa. Attualmente sembra che alla sinergia tra industria e ricerca non sia dato sufficiente rilievo.

29.

Dovrebbero essere trovate sinergie nel settore della cibersicurezza, che interessa infatti tutti gli aspetti delle attività spaziali (segmento di terra, satellite, uplink/downlink e dati).

Galileo e Copernicus

30.

Galileo, il sistema satellitare globale di navigazione (GNSS), fornisce dati di posizionamento gratuiti che assicurano all’Europa un’autonomia strategica, mentre EGNOS fornisce un sistema europeo regionale. Nell’attuale contesto geopolitico, complicato e imprevedibile, l’autonomia europea è fondamentale. Inoltre, l’importanza dei dati satellitari è in constante aumento: le tecnologie del futuro, come le autovetture a guida autonoma, non sono che un esempio. Galileo garantisce la possibilità, anche alle piccole e medie imprese, e in tutti gli Stati membri, di sviluppare nuovi servizi e prodotti. Queste possibilità, unitamente ai vantaggi che è possibile trarre dalle stesse, devono essere presentate in maniera accessibile così da incoraggiarne l’uso diffuso.

31.

L’utilizzo dei dati di Copernico, benché gratuito, non è così diffuso come ci si potrebbe attendere; sono dunque necessarie misure per promuovere l’utilizzo di dati da parte di una comunità più ampia. Il regolamento fa riferimento alla catena di dati che sosterrebbe tale uso più ampio; con un gran numero di utenti e un elevato volume di dati, un accesso rapido e sicuro è essenziale. Ciò è estremamente importante per le regioni poiché le imprese, comprese le PMI, possono sviluppare nuovi servizi sulla base dei dati disponibili.

32.

È positivo che si propongano misure volte a fornire servizi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS). Un sostegno più mirato dell’UE e delle fonti nazionali allo sviluppo del settore a valle per i servizi e le applicazioni satellitari sarebbe importante. La proposta ha altresì riconosciuto la necessità di promuovere e agevolare l’uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte degli enti locali, delle piccole e medie imprese, di scienziati e ricercatori, reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus e organismi nazionali e regionali. Tuttavia, non è ancora chiaro in che modo saranno raggiunti tali obiettivi.

SST

33.

La proposta di un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) è un importante e utile elemento aggiuntivo, considerata la maggiore intensità di utilizzo dello spazio.

34.

Nelle disposizioni concernenti l’ambito di applicazione dell’SST, dovrebbe essere chiarito l’ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le regioni dell’UE, compreso l’uso delle soluzioni esistenti, che possono essere anche di tipo commerciale, al fine di fornire servizi agli utilizzatori dell’SST in maniera rapida ed efficiente.

GOVSATCOM

35.

GOVSATCOM soddisferà direttamente le esigenze degli Stati membri che non sono stati in grado di sviluppare i propri sistemi spaziali, creando in tal modo un valore aggiunto diretto per l’azione dell’UE.

36.

Per alcune regioni, ad esempio quelle di confine, l’iniziativa GOVSATCOM può essere particolarmente importante. Essa, in un primo momento, si svilupperà soprattutto attraverso gli Stati membri e successivamente (dopo la valutazione del 2024) forse attraverso le regioni in grado di contribuire direttamente alle attività dell’Agenzia.

Accesso allo spazio

37.

L’accesso allo spazio è importante per attività quali il sistema satellitare globale di navigazione (GNSS) e i programmi Copernicus e Galileo. Per assicurare la sostenibilità, l’Europa dovrebbe avere un accesso autonomo e indipendente allo spazio. Poiché iniziare ad avviare attività in presenza di notevoli ostacoli all’accesso risulta costoso e complicato, dovrebbero essere prese in considerazione soluzioni per sostenere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili.

38.

Tali soluzioni possono comprendere, ad esempio, la definizione di una politica adattata in materia di appalti per i lanci istituzionali europei, nonché una politica coerente in materia di sostenibilità delle infrastrutture critiche. Nel regolamento dovrebbero essere chiaramente indicati la possibilità di aggregare i servizi di lancio, lo sviluppo di tecnologie di lancio alternative e il sostegno delle infrastrutture di terra.

Aspetti organizzativi

39.

La principale proposta organizzativa è di potenziare il ruolo dell’Agenzia del GNSS europeo (GSA) in modo che, anziché essere un organismo dedicato a un programma specifico (Galileo), essa diventi un’Agenzia spaziale per l’UE, che verrà creata a fianco dell’ESA con un elevato rischio di duplicazione delle attività e con un raddoppiamento delle strutture. Questo rischio deve essere evitato introducendo l’obbligo di effettuare, prima di trasferire dei compiti alla GSA, un’accurata valutazione volta a stabilire se l’ESA non disponga già di tali competenze. La pertinenza delle politiche dell’UE dovrebbe garantire un valore aggiunto non solo alle attività degli Stati membri ma anche a quelle della stessa ESA.

40.

Gran parte del progetto di regolamento riguarda gli aspetti organizzativi dell’agenzia proposta, ripresi principalmente dal regolamento sulla GSA. L’attenzione rivolta a tali aspetti comporta il rischio che ci si concentri eccessivamente sulla creazione di strutture amministrative per ritrovarsi, alla fine, con risorse umane e finanziarie insufficienti per le questioni fondamentali quali una più ambiziosa politica industriale dell’UE in materia di spazio.

41.

Attualmente, soprattutto nei paesi più piccoli, vi sono già difficoltà nel reperimento delle risorse umane necessarie per partecipare alle numerose e diverse attività. Tali difficoltà potrebbero esacerbarsi e tradursi in differenze più significative tra gli Stati membri per quanto riguarda la loro capacità di partecipare in maniera attiva. Occorrerebbe poi valutare l’utilizzo ottimale delle risorse, dato che esistono già dei quadri per la cooperazione tra l’ESA e l’UE.

42.

La fruttuosa cooperazione esistente tra le diverse organizzazioni del settore spaziale europeo, che comprendono ad esempio EUMETSAT e CEPMMT, dovrebbe essere mantenuta e rafforzata. Le conoscenze e le strutture esistenti dovrebbero essere utilizzate sfruttandone appieno il potenziale.

Bilancio

43.

La dotazione di bilancio deve essere accolta positivamente. Il programma spaziale sostiene numerose politiche dell’UE, il che significa che il costo rappresenta non solo un costo per attività specifiche, ma anche un mezzo per fornire un elemento essenziale per altre politiche dell’UE. A tale riguardo è necessario sottolineare che le risorse finanziarie previste per la diffusione e la promozione dell’utilizzo dovrebbero tener conto del crescente coinvolgimento di cittadini e imprese. Pertanto, tali risorse non dovrebbero essere inferiori a quelle previste nell’attuale periodo; ad esempio, per Copernicus non meno del 5 % del bilancio totale di Copernicus. La dotazione finanziaria assegnata per la diffusione di EGNOS/Galileo non dovrebbe comprendere le spese per la creazione di nuove strutture amministrative, ma essere esclusivamente destinata alla promozione e allo sviluppo di mercato. Le attività già intraprese, se non vengono adeguatamente finanziate, possono non avere successo oppure divenire irrilevanti, compromettendo in tal modo gli investimenti effettuati.

44.

È deplorevole che il programma Orizzonte non preveda alcun finanziamento dedicato allo spazio.

45.

Osserva che l’introduzione di tecnologie spaziali richiede grandi investimenti iniziali e raccomanda che i poteri pubblici valutino la possibilità di creare nuovi strumenti finanziari orientati al mercato e attraenti, accessibili alle piccole e medie imprese che sviluppano tecnologie spaziali.

Ulteriori questioni

46.

Nelle recenti questioni spaziali controverse, quali l’utilizzo delle risorse dello spazio (comprese le attività minerarie spaziali), di cui si occupa la legislazione di alcuni Stati membri come il Lussemburgo, l’UE può contribuire al raggiungimento di un maggior consenso internazionale sul rapporto tra tale legislazione nazionale e il diritto internazionale (come si legge in numerose convenzioni).

47.

Quanto all’adesione dell’UE alle convenzioni spaziali, tale possibilità è menzionata nella proposta ma dovrebbe essere valutata caso per caso.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ