ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 55

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
12 febbraio 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 55/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9067 — Equinor Refining Norway/Danske Commodities) ( 1 )

1

2019/C 55/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9230 — Allianz/DIF/InfraRed Capital Partners/Daiwater) ( 1 )

1

2019/C 55/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9242 — EDF/Ares/Real estate asset) ( 1 )

2

2019/C 55/04

Comunicazione in merito alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione di latte crudo, a norma dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 55/05

Tassi di cambio dell'euro

5

2019/C 55/06

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo [Nizza (DOP)]

6

2019/C 55/07

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 febbraio 2019, relativa all’apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012

11

2019/C 55/08

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1 marzo 2019[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

17


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 55/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9275 — Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2019/C 55/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9163 — DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva) ( 1 )

20


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9067 — Equinor Refining Norway/Danske Commodities)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 55/01)

Il 7 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9067. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9230 — Allianz/DIF/InfraRed Capital Partners/Daiwater)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 55/02)

Il 4 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9230. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9242 — EDF/Ares/Real estate asset)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 55/03)

Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9242. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/3


Comunicazione in merito alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione di latte crudo, a norma dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

(2019/C 55/04)

Dati annuali (1000 t)

Produzione di latte crudo (*2) a norma dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013

2017

Vacca

Pecora

Capra

Bufala

BE

4 031,00

0,00

34,00

0,00

BG

968,18

69,38

43,54

10,38

CZ

3 079,21

0,02

0,05

0,00

DK

5 502,20

0,00

0,00

0,00

DE

32 598,20

0,01

15,97

0,00

EE

790,00

0,00

0,60

0,00

IE

7 498,94

0,00

0,00

0,00

EL

670,00

806,00

331,00

0,00

ES

7 229,35

564,78

506,43

0,00

FR

25 007,64

303,91

631,71

0,00

HR

648,00

9,00

11,00

0,00

IT

12 198,88

480,08

61,28

242,99

CY

216,39

32,29

30,36

0,00

LV

998,00

0,00

2,10

0,00

LT

1 566,65

0,00

4,06

0,00

LU

387,18

0,09

3,18

0,00

HU

1 967,50

1,81

3,68

0,00

MT

41,03

0,86

0,00

0,00

NL

14 501,00

0,00

320,00

0,60

AT

3 712,73

11,98

23,08

0,00

PL

13 694,47

0,55

7,36

0,00

PT

1 921,21

73,77

25,79

0,00

RO

3 797,70

386,80

238,30

16,40

SI

647,99

0,50

1,48

0,00

SK

911,73

11,41

0,26

0,00

FI

2 405,76

0,00

0,00

0,00

SE

2 816,66

0,00

0,00

0,00

UK

15 443,00

6,76  (*3)

44,25  (*3)

0,00

UE-28

165 250,60

2 760,00

2 339,48

270,37


(1)  GU L 347 del 20.12.1993, pag. 671.

(*1)  0,0: zero o inferiore a mezza unità.

(*2)  Produzione di latte in azienda 2017 Eurostat – NewCronos Products Obtained.

(*3)  Dati comunicati dagli Stati membri e/o produzione stimata/calcolata.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 febbraio 2019

(2019/C 55/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1309

JPY

yen giapponesi

124,63

DKK

corone danesi

7,4637

GBP

sterline inglesi

0,87615

SEK

corone svedesi

10,4858

CHF

franchi svizzeri

1,1351

ISK

corone islandesi

136,60

NOK

corone norvegesi

9,8190

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,836

HUF

fiorini ungheresi

319,66

PLN

zloty polacchi

4,3158

RON

leu rumeni

4,7405

TRY

lire turche

5,9588

AUD

dollari australiani

1,5983

CAD

dollari canadesi

1,5005

HKD

dollari di Hong Kong

8,8750

NZD

dollari neozelandesi

1,6768

SGD

dollari di Singapore

1,5364

KRW

won sudcoreani

1 272,60

ZAR

rand sudafricani

15,5344

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6781

HRK

kuna croata

7,4075

IDR

rupia indonesiana

15 924,05

MYR

ringgit malese

4,6056

PHP

peso filippino

58,974

RUB

rublo russo

74,1735

THB

baht thailandese

35,533

BRL

real brasiliano

4,2270

MXN

peso messicano

21,5907

INR

rupia indiana

80,4480


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/6


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2019

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo

[Nizza (DOP)]

(2019/C 55/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’Italia ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Nizza» a norma della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

Conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato tale domanda e ha accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, nonché agli articoli 100, 101 e 102 del suddetto regolamento.

(3)

Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è quindi opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento della pubblicazione del disciplinare effettuata nel corso della procedura nazionale di esame della domanda di protezione della denominazione «Nizza»,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Nizza» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo è conferito per i due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«Nizza»

PDO-IT-01896

Data di presentazione della domanda: 2.12.2014

1.   Denominazioni da registrare

Nizza

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Nizza» e «Nizza riserva» (cat. vino 1):

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

«Nizza» con menzione «vigna» e «Nizza riserva» con menzione «vigna» (cat. vino 1):

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,50 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Invecchiamento

Pratiche enologiche specifiche

«Nizza»: durata invecchiamento minimo 18 mesi, di cui minimo 6 mesi in botti di legno a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

«Nizza “vigna”»: durata invecchiamento minimo 18 mesi, di cui minimo 6 mesi in botti di legno a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

«Nizza riserva»: durata invecchiamento minimo 30 mesi, di cui minimo 12 mesi in botti di legno a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

«Nizza riserva “vigna”»: durata invecchiamento minimo 30 mesi, di cui minimo 12 mesi in botti di legno a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

Colmatura

Pratiche enologiche specifiche

È ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non più del 10 % del totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

Arricchimento

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Per i vini a DOCG «Nizza» non è prevista alcuna forma di arricchimento per l’aumento della gradazione

5.2.   Rese massime:

«Nizza» anche «riserva»

49 ettolitri per ettaro

«Nizza» con menzione «vigna» al terzo anno di impianto

26,60 ettolitri per ettaro

«Nizza» con menzione «vigna» al quarto anno di impianto

30,80 ettolitri per ettaro

«Nizza» con menzione «vigna» al quinto anno di impianto

35 ettolitri per ettaro

«Nizza» con menzione «vigna» al sesto anno di impianto

39,90 ettolitri per ettaro

«Nizza» con menzione «vigna» dal settimo anno di impianto in poi

44,10 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» DOCG (DOP) comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Barbera N.

8.   Descrizione del legame/dei legami

«Nizza» DOCG (DOP) (cat. vino 1)

Fattori naturali rilevanti per il legame

A)   L’area di produzione comprende 18 comuni in Provincia di Asti, limitrofi al comune di Nizza, zona tradizionale, di elezione per la coltivazione del vitigno Barbera.

Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso tra i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato, poco ventoso e con piovosità annuale media intorno ai 700 mm. I suoli sono prevalentemente calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo-arenaceo marnose. I terreni del «Nizza» appartengono geologicamente al bacino pliocenico astigiano, hanno origine per lo più sedimentaria con formazioni prevalentemente marnoso arenacee terziarie. Si tratta di suoli con elevato contenuto in carbonato di calcio, con sostanza organica generalmente ridotta, elementi nutritivi in quantità contenuta, ma in equilibrio ideale tra di loro.

Fattori umani rilevanti per il legame

La perfetta sinergia tra l’ambiente e l’uomo nell’area del «Nizza» trova la sua sintesi nell’allevamento della vite con il tradizionale sistema a girapoggio, nella controspalliera con sistema di potatura a Guyot con un adeguato diradamento dei grappoli, consentendo nei vigneti del «Nizza» rese molto basse, al massimo 7 tonnellate, e talvolta a cordone speronato, con contenimento delle rese ed una razionale gestione della chioma che, unite all’esposizione a mezzogiorno, massimizzano l’espressione qualitativa dell’uva Barbera. Massima cura è posta nella raccolta delle uve, effettuata esclusivamente a mano al fine di preservare al massimo le caratteristiche qualitative. La tecnica di vinificazione è stata perfezionata su questa materia prima di eccellenza, seguita da un adeguato periodo minimo di maturazione di 18 mesi fino ad oltre i 30 mesi per il «Nizza riserva». Il paesaggio vitivinicolo dell’area del «Nizza» è il risultato eccezionale di una «tradizione del vino» che si è trasmessa ed evoluta dall’antichità sino ad oggi, costituendo il fulcro della struttura socio-economica del territorio.

Questa tradizione culturale si manifesta attraverso un consolidato patrimonio di saperi, tecniche di coltivazione e vinificazione-affinamento che si basano sulla profonda conoscenza di un vitigno storicamente coltivato quale il Barbera, e della sua capacità di adattamento a queste peculiari condizioni ambientali.

B)   Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

Il «Nizza» DOCG (DOP) rappresenta la produzione di vino di maggior pregio di quest’area. Le caratteristiche dei terreni presenti nella zona di produzione contraddistinguono il prodotto finale. In particolare i vini «Nizza» provenienti da zone con terreni prevalentemente costituiti da marne argilloso-sabbiose hanno maggiore intensità e tonalità colorante, pH medio-alto ed acidità più contenuta, profumi molto intensi anche «di terra» («tuf» è il nome dialettale locale delle marne), eleganti, da strutturati a molto strutturati, longevi. Quelli provenienti da zone con terreni a prevalenza sabbiosa del suolo, hanno acidità medie più accentuate, una minor intensità colorante ed una variegatura di profumi fini ed eleganti con sentori più balsamici, di erbe aromatiche, abbinati ad un’armonica struttura.

Grazie alle esposizioni e alle condizioni pedoclimatiche ottimali si ottengono vini molto strutturati, ricchi di colore, adatti all’affinamento che si mantengono a lungo nel tempo. L’esposizione dei vigneti, da sud a sud ovest-sud est, inoltre influisce sull’intercettazione della radiazione solare e influenza positivamente la maturazione e la qualità dell’uva, aumentando la concentrazione in zuccheri e sostanze polifenoliche.

C)   Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le peculiari caratteristiche qualitative dei vini «Nizza» sono dovute all’interazione dell’ambiente naturale con i fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare i produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la produzione delle uve (limitate rese, segnatamente per le tipologie qualificate con la menzione vigna) e per l’elaborazione dei vini «Nizza» DOCG (PDO), rinunciando ad avvalersi della pratica dell’arricchimento.

L’antica sapienza colturale con l’allevamento della vite a girapoggio, con forma a controspalliera, gestita attraverso accurate potature tradizionalmente a Guyot. Questi fattori, uniti alle escursioni termiche giornaliere piuttosto elevate, permettono alle uve di maturare in modo ottimale determinando le caratteristiche organolettiche e analitiche tipiche del «Nizza».

Il comprensorio di Nizza è infatti un nucleo storico della produzione di vini base Barbera in Piemonte con una notevole tradizione nella trasformazione, affinamento e commercializzazione del prodotto finito, presupposto per la produzione e la successiva affermazione sui mercati di vini rossi strutturati destinati al medio-lungo invecchiamento.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Imbottigliamento nella zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

Infatti le qualità e le caratteristiche peculiari dei vini «Nizza» DOCG (DOP), connesse alla zona geografica d’origine, sono meglio assicurate con l’imbottigliamento nella zona delimitata, in quanto l’applicazione delle regole tecniche riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento, e il rispetto di tali regole, rientrano tra le responsabilità e le competenze professionali delle imprese che producono nella zona delimitata.

Detto obbligo consente di evitare possibili rischi legati al trasporto dal di fuori della zona vitivinicola DOCG (DOP) quali: ossidazione e stress termico a causa di temperature alte o basse, con il conseguente deterioramento del prodotto — effetti negativi per le caratteristiche chimico-fisiche (acidità, fenoli e sostanze coloranti) e organolettiche (colore, sapore) e la stabilità. Si riduce in particolare il rischio di contaminazione microbiologica (da batteri, virus, funghi, muffe e lieviti).

Il citato obbligo consente di evitare i rischi summenzionati, in quanto il sistema di controllo da parte degli organismi competenti, cui gli operatori sono soggetti in tutte le fasi della produzione, in particolare durante la fase di imbottigliamento, è più efficace nella zona delimitata.

La condizione in questione è pertanto introdotta a vantaggio degli operatori responsabili di salvaguardare la qualità del «Nizza» DOCG (DOP), al fine di offrire ai consumatori la garanzia dell’origine, della qualità e del rispetto del disciplinare di produzione, nonché di mantenere alta la reputazione della denominazione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12401


12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2019

relativa all’apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012

(2019/C 55/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) n. 978/2012 contiene un elenco delle convenzioni essenziali sui diritti umani e sul diritto del lavoro delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

(2)

L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede la revoca temporanea del regime speciale di incentivazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, per quanto concerne tutti o alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato VIII, parte A.

(3)

Le relazioni, le dichiarazioni e le informazioni delle Nazioni Unite e dell’ILO a disposizione della Commissione, nonché altre relazioni e informazioni pubblicamente accessibili provenienti da altre fonti pertinenti (2), indicano violazioni gravi e sistematiche da parte della Cambogia dei principi stabiliti, in particolare, nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nella Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87, e nella Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98.

(4)

La Commissione ha esaminato le informazioni disponibili e ha constatato che presentano motivi sufficienti a giustificare l’apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012. La procedura consentirebbe inoltre alla Commissione di stabilire se sia giustificata una revoca temporanea del regime speciale di incentivazione,

DECIDE:

Articolo 1

È aperta la procedura di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012 per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

L’avviso di apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, riportato nell’allegato della presente decisione, è approvato.

Articolo 2

L’avviso di apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, riportato nell’allegato della presente decisione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Cfr., più recentemente, la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia del 15 agosto 2018 (A/HRC/39/73), il relativo addendum del 7 settembre 2018 (A/HRC/39/73/Add. 1) e la relazione ILO del 2018 del Comitato di esperti sull’applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni (CEACR) pag. 60.


ALLEGATO

1.   Introduzione

1)

Il Regno di Cambogia («Cambogia» o «il paese beneficiario») beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati «Tutto tranne le armi» («Everything But Arms» - EBA) a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze generalizzate (1).

2)

Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 le preferenze tariffarie concesse a norma di tale regolamento possono essere revocate temporaneamente, del tutto o in parte, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti dalle convenzioni delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell’allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) n. 978/2012.

3)

Dal 2017 la Commissione europea («la Commissione») e il Servizio europeo per l’azione esterna hanno collaborato attivamente con il Regno di Cambogia coinvolgendo le parti interessate pertinenti, tra cui organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, organizzazioni internazionali, parti sociali e imprese, su varie questioni concernenti i diritti umani e del lavoro (2).

2.   Base giuridica

4)

Se, in base alle ragioni indicate all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione ritiene che esistano motivi sufficienti che giustificano la revoca temporanea di dette preferenze tariffarie, essa adotta un atto di esecuzione per l’apertura di una procedura di revoca temporanea in conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2, di tale regolamento (3).

5)

Le informazioni recenti e le relazioni dell’ONU e dell’ILO a disposizione della Commissione, tra cui la relazione dell’agenzia locale delle Nazioni Unite in Cambogia nel contesto del terzo ciclo dell’esame periodico universale sulla Cambogia (Cambodia UN Country Team Report in the context of Cambodiàs third Universal Periodic Review cycle), la relazione sul ruolo e sui risultati conseguiti dall’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani assistendo il governo e il popolo cambogiano nella promozione e protezione dei diritti umani (Report on the Role and Achievements of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in assisting the Government and people of Cambodia in the promotion and protection of human rights(4), la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia (Report of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia) del 27 luglio 2017 (5), la dichiarazione di fine missione del relatore speciale delle Nazioni Unite del 14 marzo 2018, la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia del 15 agosto 2018 (6), il relativo addendum del 7 settembre 2018 (7) e la dichiarazione di fine missione del relatore speciale delle Nazioni Unite dell’8 novembre 2018, in cui si ribadiscono le preoccupazioni espresse nella relazione del 7 settembre 2018, nonché altre relazioni e informazioni pubblicamente disponibili di altre fonti pertinenti, tra cui le organizzazioni non governative, indicano violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti dalle convenzioni elencate nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012, in particolare:

il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87;

la Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98, e

il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

6)

Dopo aver analizzato le suddette informazioni e stabilito che esistono motivi sufficienti a giustificare l’apertura di una procedura, la Commissione ha aperto la procedura di revoca temporanea a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012.

3.   Procedura (8)

3.1.   Periodo di monitoraggio e valutazione

7)

La Commissione provvede a monitorare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8)

La Commissione si adopera per ottenere tutte le informazioni che ritiene necessarie, tra l’altro le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi competenti di monitoraggio delle convenzioni, se del caso.

9)

Prima di trarre conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti. L’atto adottato è basato, tra l’altro, sugli elementi di prova ricevuti.

3.2.   Relazione sulle risultanze

10)

Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di monitoraggio e di valutazione, la Commissione presenta al paese beneficiario una relazione sulle proprie risultanze e conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.

3.3.   Fine della procedura

11)

La presente procedura si conclude entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione decide di chiudere la procedura di revoca temporanea oppure di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012.

3.4.   Parti della procedura

12)

Le parti della presente procedura sono il paese beneficiario e i terzi che comunicano le loro osservazioni per iscritto inviando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.

3.4.1.   Paese beneficiario

13)

La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare durante il periodo di monitoraggio e valutazione.

3.4.2.   Terzi

14)

Conformemente alle disposizioni del presente avviso, i terzi possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, presentare informazioni e fornire elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione tiene conto delle osservazioni presentate da detti terzi se sono suffragate da elementi di prova sufficienti.

3.5.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

15)

Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno presentato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti possono chiedere di essere sentiti dai servizi della Commissione. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta di audizione. La domanda deve pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.6.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza e per l’accesso al fascicolo costituito

16)

Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza inviate nell’ambito della presente procedura devono essere redatte in lingua inglese o in una delle altre lingue ufficiali dell’Unione.

17)

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso per le quali è necessario un trattamento riservato, sono contrassegnate dalla dicitura «Confidential» («Riservato») (9).

18)

In ogni richiesta di trattamento riservato sono specificati i motivi per cui le informazioni sono riservate. Se chi fornisce le informazioni non desidera renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in misura generale o in forma di riassunto e se la richiesta di riservatezza risulta ingiustificata, le informazioni in questione potranno non essere prese in considerazione. Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte o per le persone fisiche o giuridiche ivi menzionate.

19)

Le parti della procedura che trasmettono informazioni «riservate» sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by the parties to the procedure» («Consultabile dalle parti della procedura»). Il riassunto dovrà essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Né le informazioni di carattere riservato né quelle inviate in via riservata possono essere divulgate senza lo specifico consenso di chi le ha fornite. Le informazioni ricevute in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 sono utilizzate unicamente per lo scopo per cui sono state richieste.

20)

Le parti della procedura sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata.

21)

Utilizzando la posta elettronica, le parti della procedura esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NELLE PROCEDURE SPG» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio.

22)

Le parti della procedura devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro (10), attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti della procedura unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, le parti della procedura sono invitate a consultare le istruzioni relative alla comunicazione indicate al punto 21.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione D

Ufficio: CHAR 08/173

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

Email: TRADE-EBA-CAMBODIA-TW@ec.europa.eu

Le parti della procedura possono chiedere l’accesso al fascicolo costituito utilizzando i recapiti sopraindicati.

3.7.   Consigliere auditore

23)

Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno presentato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti possono chiedere anche l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo costituito, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini, le domande di audizione e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti nel corso della procedura. Il consigliere auditore può organizzare audizioni con il paese beneficiario o i terzi interessati e mediare tra il paese beneficiario o i terzi interessati e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa.

24)

Le domande di audizione con il consigliere auditore dovranno essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esaminerà i motivi delle domande. Dette audizioni potranno aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

25)

I terzi che hanno presentato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti possono chiedere l’intervento del consigliere auditore per verificare se le loro osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione. Le domande scritte devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di scadenza del periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni di cui al punto 14. Se le domande di audizione non sono presentate entro i termini previsti, il consigliere auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e il loro impatto sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

26)

I servizi incaricati della Commissione partecipano a tutte le audizioni del consigliere auditore con il paese beneficiario o i terzi interessati. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti della procedura possono consultare le pagine web dedicate al consigliere auditore sul sito della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

3.8.   Trattamento dei dati personali

27)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(1)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(2)  Report on the Generalised Scheme of Preferences covering the period 2016-2017 (Relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2016-2017) [COM(2018) 36 final del 19.1.2018].

(3)  Il comitato delle preferenze generalizzate è stato consultato il 29 gennaio 2019.

(4)  A/HRC/36/32 e A/HRC/37/64

(5)  A/HRC/36/61.

(6)  A/HRC/39/73.

(7)  A/HR/39/73/Add.1.

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 16).

(9)  Un documento «riservato» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 978/2012.

(10)  Se del caso.

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/17


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1 marzo 2019

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2019/C 55/08)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 24 del 21.1.2019, pag. 18.

Dal

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1.2.2019

28.2.2019

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1.1.2019

31.1.2019

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3,56

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-0,16

1,09


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9275 — Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 55/09)

1.   

In data 5 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Intermediate Capital Group, plc. («ICG», Regno Unito),

Grupo Konectanet (Spagna) e Konecta Activos Inmobiliarios (Spagna) (collettivamente «gruppo Konecta»).

ICG acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme del gruppo Konecta.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ICG è un'impresa di investimento che opera nella strutturazione e nella fornitura di finanziamenti mezzanino, leveraged credit e partecipazioni di minoranza e nella gestione di attivi provenienti da terzi investitori e dal suo bilancio, con portafogli di investimento in Europa, nella regione Asia-Pacifico e negli Stati Uniti;

il gruppo Konecta opera a livello mondiale nella prestazione di servizi di esternalizzazione dei processi aziendali e di centro di contatto a imprese dei seguenti settori: telecomunicazioni, servizi pubblici, banche, assicurazioni, pubblica amministrazione e trasporti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9275 — Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9163 — DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 55/10)

1.   

In data 4 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

DA Agravis Machinery Holding A/S (Danimarca), controllata dal gruppo Danish Agro,

Danish Agro Machinery Holding A/S (Danimarca), controllata dal gruppo Danish Agro,

Konekesko Eesti (Estonia), controllata da Konekesko Oy,

Oy Sia Konekesko Latvija (Lettonia), controllata da Konekesko Oy,

UAB Konekesko Lietuva (Lituania), controllata da Konekesko Oy,

attivi di Konekesko Oy (Finlandia), che appartiene al gruppo Kesko.

Il gruppo Danish Agro, attraverso le controllate DA Agravis Machinery Holding A/S e Danish Agro Machinery Holding A/S, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Konekesko Eesti, di Oy Sia Konekesko Latvija, di UAB Konekesko Lietuva e di attivi di Konekesko Oy che costituiscono l’intera attività del gruppo Kesko relativa alle macchine agricole in Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di attivi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   gruppo Danish Agro: principalmente vendita di miscele, premiscele e miscele di vitamine per mangimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, sementi ed energia e acquisto di colture dagli agricoltori. Danish Agro opera anche nella vendita di macchine agricole e nella prestazione di servizi post-vendita;

—   attività del gruppo Kesko relativa alle macchine agricole: importazione e vendita di macchine agricole, e prestazione dei relativi servizi post-vendita, ad agricoltori e imprenditori indipendenti che offrono servizi agli agricoltori, ad esempio servizi di raccolta.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9163 — DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).