ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 11

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
11 gennaio 2019


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2019/C 11/01 BCE/2019/1

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 7 gennaio 2019, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2019/1)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 11/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8747 — Bolloré/APMM/CIT) ( 1 )

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 11/03

Tassi di cambio dell'euro

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 11/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso: M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2019/C 11/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9170 — EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8


 

Rettifiche

2019/C 11/06

Rettifica al Codice di prenotazione (PNR) — Elenco degli Stati membri che hanno deciso di applicare la direttiva sul PNR ai voli intra-UE ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) ( GU C 196 dell’8.6.2018 )

9


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 gennaio 2019

sulle politiche di distribuzione dei dividendi

(BCE/2019/1)

(2019/C 11/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2),

considerando quanto segue:

è necessario che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e si preparino alla conclusione del periodo transitorio di cui al regolamento (UE) 2017/2935 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al fine di attenuare l’impatto potenzialmente negativo sul capitale primario di classe 1 della contabilizzazione delle perdite attese su crediti ai sensi dell’IFRS 9 in un contesto macroeconomico e finanziario difficile, che mette sotto pressione la redditività degli enti creditizi e, di conseguenza, la loro capacità di costituire la propria base patrimoniale. Inoltre, mentre gli enti creditizi devono finanziare l’economia, una politica di distribuzione dei dividendi conservativa rientra in un’adeguata gestione del rischio e in un solido sistema bancario. Dovrebbe essere applicato il medesimo metodo indicato nella raccomandazione BCE/2017/44 della Banca centrale europea (6).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1.

Gli enti creditizi dovrebbero adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti, in modo da rispettare, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili e gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP).

a)

Gli enti creditizi sono tenuti a soddisfare in via continuativa i requisiti patrimoniali minimi applicabili («requisiti di primo pilastro»). Essi comprendono un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %, un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 % e un coefficiente di capitale totale dell’8 %, come disposto dall’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

b)

Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali imposti dalla decisione conseguente allo SREP in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e che vanno al di là dei requisiti di primo pilastro («requisiti di secondo pilastro»).

c)

Gli enti creditizi sono altresì tenuti a rispettare il requisito combinato di riserva di capitale definito all’articolo 128, punto 6, della Direttiva 2013/36/UE.

d)

Gli enti creditizi sono inoltre tenuti a rispettare il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale richiesti calcolati secondo le norme a regime al termine del periodo transitorio (fully loaded(7) entro la data di entrata in vigore a pieno regime. Ciò si riferisce all’applicazione piena dei suddetti coefficienti dopo l’applicazione delle disposizioni transitorie e dei requisiti combinati di riserva di capitale definito all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE. Le disposizioni transitorie sono previste dal titolo XI della direttiva 2013/36/UE e dalla parte dieci del regolamento (UE) n. 575/2013.

e)

Gli enti creditizi che hanno deciso di applicare le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2395 nel corso del periodo transitorio sono altresì tenuti a soddisfare il coefficiente di capitale primario di classe 1 fully loaded entro la fine del periodo transitorio previsto da tale regolamento.

Tali requisiti devono essere soddisfatti a livello consolidato, e se del caso, a livello sub-consolidato, nonché su base individuale, salvo che non sia stata accordata una deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto agli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013,

2.

Con riferimento agli enti creditizi che pagheranno dividendi (8) nel 2019, in relazione all’esercizio finanziario 2018, la BCE raccomanda quanto segue:

a)

Categoria 1: Gli enti creditizi che i) rispettino i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e ii) abbiano già raggiunto alla data del 31 dicembre 2018 i propri coefficienti fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera d), o al paragrafo 1, lettera e), a seconda dei casi, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in un modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate;

b)

Categoria 2: Gli enti creditizi che rispettino i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), alla data del 31 dicembre 2018, ma che non abbiano raggiunto alla medesima data i propri coefficienti fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera d), o al paragrafo 1, lettera e), a seconda dei casi, alla data del 31 dicembre 2018, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti e gli esiti dello SREP anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate. Inoltre, in linea di principio dovrebbero pagare dividendi nella misura in cui sia soddisfatto il paragrafo 1, lettera d), ovvero, solo nella misura in cui sia garantito, come minimo, un percorso lineare (9) verso il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera e), e degli esiti dello SREP;

c)

Categoria 3: Gli enti creditizi che non rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), in linea di principio non dovrebbero distribuire alcun dividendo.

Gli enti creditizi che non siano in grado conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto.

Gli enti creditizi di categoria 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 2, lettera a), b) e c), dovrebbero soddisfare anche gli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro. Se un ente creditizio opera o prevede di operare al di sotto degli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro dovrebbe contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto. La BCE esaminerà le ragioni per le quali il livello patrimoniale dell’ente creditizio è diminuito o si prevede diminuisca e prenderà in esame la possibilità di adottare misure adeguate e proporzionate specifiche per l’ente.

Nelle loro politiche di distribuzione dei dividendi e nella gestione del patrimonio, gli enti dovrebbero altresì tenere conto del potenziale impatto sul fabbisogno patrimoniale di future modifiche al quadro contabile, regolamentare e giuridico dell’Unione. In assenza di specifiche informazioni in contrario, ci si attende che i requisiti di secondo pilastro e gli orientamenti in materia di capitale di secondo pilastro futuri utilizzati nella pianificazione patrimoniale siano come minimo allo stesso livello di quelli attuali.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi di cui all’articolo 2, punti 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti ai punti 7 e 23 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato (10).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 gennaio 2019

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

(6)  Raccomandazione BCE/2017/44 della Banca centrale europea, del 28 dicembre 2017, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 8 dell’11.1.2018, pag. 1).

(7)  Tutte le riserve ai livelli previsti dalle norme a regime.

(8)  Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contante soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.

(9)  In pratica ciò significa che, per il rimanente periodo transitorio, gli enti creditizi dovrebbero in linea di principio trattenere almeno un importo pro rata per anno dello scarto rispetto ai propri coefficienti fully loaded di capitale primario di classe 1, di capitale di classe 1 e di capitale totale di cui al paragrafo 1, lettera e).

(10)  Se la presente raccomandazione è applicata a soggetti vigilati meno significativi e a gruppi vigilati meno significativi che ritengono di non potervi ottemperare considerandosi giuridicamente obbligati a pagare dividendi, questi dovrebbero contattare immediatamente le rispettive autorità nazionali competenti.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8747 — Bolloré/APMM/CIT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 11/02)

Il 21 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8747. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 gennaio 2019

(2019/C 11/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1535

JPY

yen giapponesi

124,70

DKK

corone danesi

7,4655

GBP

sterline inglesi

0,90423

SEK

corone svedesi

10,2303

CHF

franchi svizzeri

1,1276

ISK

corone islandesi

137,10

NOK

corone norvegesi

9,7493

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,626

HUF

fiorini ungheresi

321,16

PLN

zloty polacchi

4,2959

RON

leu rumeni

4,6813

TRY

lire turche

6,2709

AUD

dollari australiani

1,6031

CAD

dollari canadesi

1,5251

HKD

dollari di Hong Kong

9,0414

NZD

dollari neozelandesi

1,6983

SGD

dollari di Singapore

1,5584

KRW

won sudcoreani

1 289,04

ZAR

rand sudafricani

15,9731

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8213

HRK

kuna croata

7,4255

IDR

rupia indonesiana

16 240,13

MYR

ringgit malese

4,7265

PHP

peso filippino

60,167

RUB

rublo russo

77,2491

THB

baht thailandese

36,802

BRL

real brasiliano

4,2451

MXN

peso messicano

22,1283

INR

rupia indiana

81,2005


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso: M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 11/04)

1.   

In data 3 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Siemens Project Ventures GmbH («SPV», Germania), appartenente a Siemens Aktiengesellschaft («Siemens AG», Germania),

Veja Mate Offshore Project GmbH («VMOP», Germania).

SPV acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di VMOP. La concentrazione è effettuata mediante modifiche dell’assetto azionario.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SPV opera nello sviluppo e nel finanziamento di progetti e nei relativi investimenti, in particolare nei settori dell’energia, degli ospedali e delle infrastrutture;

VMOP gestisce un parco eolico offshore con una capacità di 402 MW nella parte tedesca del Mare del Nord.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 20.12.1999, pag. 5.


11.1.2019   

IT

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C 11/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9170 — EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 11/05)

1.   

In data 21 dicembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SNCF Mobilités (Francia), controllata dallo Stato francese,

Ceetrus France («Ceetrus», Francia), controllata dalla holding Suraumarché.

SNCF Mobilités e Ceetrus acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di economia mista a operazione unica («SEMOP») denominata «Gare du Nord 2024», il cui oggetto consiste nella conclusione e nell’esecuzione di un contratto di concessione e di una convenzione di occupazione temporanea del demanio pubblico costitutiva di diritti reali, che autorizza la SEMOP a occupare spazi di stazioni adibiti ad attività commerciali e di servizi.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   SNCF Mobilités: trasporto di viaggiatori e di merci e, attraverso il ramo Gares & Connexions, gestione e sviluppo delle 3 000 stazioni passeggeri francesi;

—   Ceetrus: sviluppo immobiliare misto.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9170 — EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

11.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 11/9


Rettifica al Codice di prenotazione (PNR)

Elenco degli Stati membri che hanno deciso di applicare la direttiva sul PNR ai voli intra-UE ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

(Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 196 dell’8 giugno 2018 )

(2019/C 11/06)

Pagina 29:

Sono stati aggiunti i seguenti Stati membri che hanno notificato alla Commissione l’applicazione della direttiva sul PNR ai voli intra-UE:

Grecia;

Cipro;

Romania.