ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 441

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
7 dicembre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 441/01

Comunicazione della Commissione — Misure considerate di analoga efficacia a sensi dell’articolo 4 della direttiva antielusione (ATAD)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 441/02

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo Codice di condotta (Tassazione delle imprese) relativa alle modifiche all’allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017

3

2018/C 441/03

Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’animazione socioeducativa nel contesto delle questioni relative a migrazione e rifugiati

5

 

Commissione europea

2018/C 441/04

Tassi di cambio dell'euro

11

2018/C 441/05

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 20 giugno 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.8451 — Tronox/Cristal — Relatore: Slovenia

12

2018/C 441/06

Relazione finale del consigliere-auditore (M.8451 — Tronox/Cristal)

13

2018/C 441/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 4 luglio 2018, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.8451 — Tronox/Cristal) [notificata con il numero C(2018) 4120]  ( 1 )

15

2018/C 441/08

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale (IGP)

20


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 441/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

31


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Misure considerate di analoga efficacia a sensi dell’articolo 4 della direttiva antielusione (ATAD)

(2018/C 441/01)

1.   Osservazioni generali

A norma dell’articolo 4 della direttiva antielusione (di seguito «ATAD») (1) gli Stati membri sono tenuti a introdurre norme relative ai limiti sugli interessi che devono essere recepite nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2018 (2).

In conformità all’articolo 11, paragrafo 6, dell’ATAD «[…] gli Stati membri che all’8 agosto 2016 dispongono di norme nazionali mirate intese a prevenire i rischi di erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), di analoga efficacia rispetto alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui alla presente direttiva, possono applicare tali norme nazionali mirate fino al termine del primo esercizio intero successivo alla data di pubblicazione — sul sito web ufficiale dell’OCSE — dell’accordo tra suoi membri su una norma minima per quanto concerne l’azione 4 sul BEPS, e comunque al più tardi fino al 1o gennaio 2024.»

L’articolo 10, paragrafo 3, dell’ATAD stabilisce che «gli Stati membri di cui all’articolo 11, paragrafo 6, comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2017 tutte le informazioni necessarie per valutare l’efficacia delle norme nazionali mirate intese a prevenire i rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili (BEPS).»

2.   Misure considerate di analoga efficacia a sensi dell’articolo 4 ATAD

I servizi della Commissione ritengono che le norme seguenti, notificate dagli Stati membri interessati, siano «di analoga efficacia» rispetto alle norme relative ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4 dell’ATAD. Gli Stati membri interessati possono continuare ad applicare tali norme in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, dell’ATAD:

Grecia — articolo 49 della legge 4172/2013,

Francia — articolo 212 bis del codice generale delle imposte (CGI) («rabot»),

Slovacchia — sezione 21a della legge n. 595/2003 Coll,

Slovenia — articolo 32 della legge sull’imposta delle società (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb — ZDDPO-2) e

Spagna — 1) articoli 16 e 63 della legge sull’imposta delle società (territorio comun — Ley del impuesto sobre sociedades) e 2) articolo 24 della legge regionale sull’imposta delle società (Ley foral del impuesto sobre sociedades) di Navarra.

3.   Criteri di valutazione dell’analoga efficacia

Sulla base dei parametri stabiliti nell’ATAD, i servizi della Commissione hanno valutato (1) la comparabilità giuridica e (2) l’equivalenza economica delle misure notificate dagli Stati membri.

L’esame dell’equivalenza giuridica delle misure notificate è stato fondato sul presupposto che solo le misure che assicurano un limite alla deducibilità degli oneri finanziari eccedenti con riguardo ai fattori di redditività del contribuente possono essere in principio considerate di analoga efficacia per contrastare le deduzioni di interessi eccessive.

L’analisi dell’equivalenza economica delle norme notificate e dell’articolo 4 dell’ATAD ha comportato il ricorso a due criteri.

In primo luogo la misura notificata non dovrebbe, come requisito minimo, produrre entrate significativamente inferiori rispetto alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4 dell’ATAD.

In secondo luogo la misura nazionale notificata è stata ritenuta «di analoga efficacia» rispetto all’articolo 4 dell’ATAD se la sua applicazione comportava un debito d’imposta analogo o superiore per la maggioranza delle imprese grandi (tutte le imprese ad esclusione delle piccole e medie) rispetto al risultato stimato in applicazione della norma dell’ATAD relativa ai limiti sugli interessi.


(1)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).

(2)  In conformità all’articolo 11, paragrafo 1, dell’ATAD.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/3


Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche all’allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017

(2018/C 441/02)

A decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’allegati II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (1), modificato nei mesi di gennaio (2) marzo (3), maggio (4), ottobre (5) e novembre (6) 2018, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale

1.   Trasparenza

1.1.   Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Curaçao, Dominica, Grenada, Isole Marshall, Nuova Caledonia, Oman, Palau, Qatar e Taiwan

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2019:

Turchia

1.2.   Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e valutazione soddisfacente

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro il 2018:

Anguilla, Curaçao, Isole Marshall, Nuova Caledonia e Palau

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione sufficiente entro il 2019:

Figi, Giordania, Namibia, Turchia e Vietnam

1.3.   Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Dominica, Nuova Caledonia, Oman, Palau, Qatar e Taiwan

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE entro il 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Figi, Giamaica, Giordania, Maldive, Marocco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Serbia, Thailandia e Vietnam

2.   Equa imposizione

2.1.   Esistenza di regimi fiscali dannosi

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, Capo Verde, Corea (Repubblica di), Curaçao, Dominica, Figi, Giordania, Grenada, Hong Kong (RAS di), Isola di Labuan, Isole Cook, Macao (RAS di), Malaysia, Maldive, Marocco, Maurizio, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Seychelles, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Turchia, e Uruguay.

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire i regimi individuati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

Namibia

2.2.   Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un’attività economica effettiva

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative alla sostanza economica entro il 2018:

Anguilla, Bahamas, Bahrein, Bermuda, Emirati arabi uniti, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey e Vanuatu

3.   Misure anti-BEPS

3.1.   Adesione al quadro inclusivo BEPS e attuazione delle norme minime in materia di BEPS

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2018:

Groenlandia, Isole Cook, Isole Fær Øer, Isole Marshall, Nuova Caledonia, Palau, Taiwan e Vanuatu

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2019:

Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Eswatini, Figi, Giordania, Marocco, Montenegro e Namibia

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue

».

(1)  GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.

(2)  GU C 29 del 26.1.2018, pag. 2.

(3)  GU C 100 del 16.3.2018, pag. 4 e GU C 100 del 16.3.2018, pag. 5.

(4)  GU C 191 del 5.6.2018, pag. 1.

(5)  GU C 359 del 5.10.2018, pag. 3.

(6)  GU C 403 del 9.11.2018, pag. 4.


7.12.2018   

IT

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C 441/5


Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’animazione socioeducativa nel contesto delle questioni relative a migrazione e rifugiati

(2018/C 441/03)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

PRENDE ATTO DI QUANTO SEGUE:

1.

l’articolo 165, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), in cui si afferma che l’azione dell’Unione europea è intesa a «incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa»;

2.

l’articolo 79, paragrafi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2), che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire misure volte a fornire incentivi per favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro;

3.

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3), in particolare i principi riconosciuti, tra l’altro, all’articolo 21 (Non discriminazione), all’articolo 23 (Parità tra uomini e donne) e all’articolo 24 (Diritti del minore);

4.

il quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (4) e l’attuale piano di lavoro per la gioventù (2016-2018) (5);

5.

la comunicazione della Commissione «Europa 2020», approvata dal Consiglio europeo, che riconosce il ruolo dell’animazione socioeducativa in quanto offre all’insieme dei giovani possibilità di apprendimento non formale (6);

6.

la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’animazione socioeducativa (7), che chiede una migliore comprensione e un ruolo rafforzato dell’animazione socioeducativa, in particolare per quanto riguarda la promozione, il sostegno e lo sviluppo di tale attività a vari livelli;

7.

la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione (dichiarazione di Parigi del 2015) (8);

8.

la raccomandazione CM/Rec (2016)7 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa relativa all’accesso dei giovani ai diritti (9);

9.

la comunicazione della Commissione europea su un piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi (10);

10.

la comunicazione della Commissione europea sulla protezione dei minori migranti (11) e le conclusioni del Consiglio sulla promozione e tutela dei diritti del minore (12), in cui si sottolinea l’esigenza di tutelare tutti i minori, indipendentemente dal loro status, e di considerare sempre in primo luogo l’interesse superiore del minore, compresi i minori non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, in piena ottemperanza alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) e ai relativi protocolli opzionali;

11.

le raccomandazioni strategiche del gruppo di esperti dell’UE sull’animazione socioeducativa per i rifugiati e i giovani cittadini di paesi terzi;

RICONOSCE CHE:

1.

l’animazione socioeducativa è un termine di ampia portata che copre una vasta gamma di attività di natura sociale, culturale, legate all’istruzione o alla politica svolte dai giovani, con i giovani e per i giovani. Tali attività comprendono lo sport e i servizi per i giovani. L’animazione socioeducativa appartiene al settore dell’educazione extrascolastica, comprende specifiche attività ricreative organizzate da dirigenti e animatori giovanili professionisti o volontari (13) e si basa su processi di apprendimento non formale e sulla partecipazione volontaria (14). L’animazione socioeducativa è essenzialmente una prassi sociale che comporta lavorare con i giovani e le società in cui vivono, agevolando la loro partecipazione attiva e l’inclusione nelle loro comunità e nel processo decisionale (15);

2.

l’animazione socioeducativa si concentra sui giovani, che costituiscono il nucleo di tutte le politiche, i metodi e le attività collegate. I giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi (16), sono considerati persone competenti che possiedono capacità e punti di forza, in grado di plasmare il proprio futuro;

3.

le realtà e le prassi dell’animazione socioeducativa variano a seconda del contesto locale, regionale e nazionale. Tutte le forme di cooperazione proposte sono volte a sostenere questo quadro diversificato e non mirano a limitarlo attraverso l’armonizzazione;

4.

tra i principi guida dell’animazione socioeducativa figura l’importanza di promuovere i valori europei e la parità di genere, di combattere tutte le forme di discriminazione e di rispettare i diritti e osservare i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tenendo presenti le possibili differenze fra i giovani in termini di condizioni di vita, bisogni, aspirazioni, interessi e atteggiamenti, dipendenti da vari fattori e riconoscendo che ciascun giovane rappresenta una risorsa per la società (17). La capacità dell’animazione socioeducativa di rispondere alle esigenze degli individui è particolarmente importante per il riconoscimento delle capacità e dei punti di forza dei giovani con minori opportunità;

5.

particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai giovani rifugiati e ad altri cittadini di paesi terzi che rischiano l’emarginazione multipla a causa della loro provenienza da un contesto migratorio in combinazione con altri possibili motivi di discriminazione, come l’origine etnica, il genere, l’orientamento sessuale, la disabilità, la religione, le convinzioni personali o le opinioni politiche;

6.

l’obiettivo dell’animazione socioeducativa è quello di raggiungere traguardi positivi nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta (18). I giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, sono individui che vivono questo periodo di transizione. L’animazione socioeducativa mira a integrare tutti i giovani nella società, offrendo nel contempo strumenti e opportunità per consentire loro di influenzare la società in quanto cittadini attivi. Questo approccio inclusivo dell’animazione socioeducativa dovrebbe essere applicato per sostenere l’inclusione dei giovani rifugiati e dei cittadini di paesi terzi nella nuova società di accoglienza, pur tenendo presente in modo rispettoso che il loro processo di inclusione inizia da un punto diverso da quello dei giovani del luogo;

7.

l’animazione socioeducativa è definita anche come un partenariato tra i giovani e gli animatori giovanili (19). L’apprendimento si svolge in un contesto non formale e informale. L’animazione socioeducativa mira ad allargare gli orizzonti dei giovani coinvolti nelle sue attività, a promuovere la partecipazione e ad invitare i giovani all’impegno sociale, in particolare offrendo loro l’opportunità di diventare cittadini attivi, incoraggiandoli a rispondere in modo critico e creativo alle loro esperienze e al mondo che li circonda (20). Fornendo questo sostegno ai giovani rifugiati e ad altri cittadini di paesi terzi, l’animazione socioeducativa comunica al gruppo di destinatari i valori e le visioni culturali della società di accoglienza e viceversa, in un approccio di apprendimento interculturale;

8.

la partecipazione ad attività e progetti di animazione socioeducativa così come la loro elaborazione migliora le competenze, le abilità e le capacità di tutti i soggetti coinvolti: i giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, nonché gli animatori giovanili. I giovani scelgono di partecipare ad attività di animazione socioeducativa soprattutto perché vogliono rilassarsi, incontrare amici, stringere nuove relazioni, divertirsi e trovare sostegno (21). Pertanto, gli spazi dell’animazione socioeducativa devono garantire rispetto e divertimento e creare un ambiente accogliente, partecipativo, equilibrato sotto il profilo del genere e democraticamente strutturato, in cui il rispetto degli altri, della diversità, dei diritti umani e dei valori democratici può essere vissuto nella pratica. In questi ambienti sicuri e non discriminatori, senza necessità di registrazione iscrizione o contributi finanziari, in cui le differenze individuali vengono rispettate ponendo l’accento sul sostegno e sul rafforzamento della fiducia dei giovani in sé stessi, i giovani devono essere in grado di sviluppare e verificare le loro opinioni, commettere errori e imparare da essi e dai loro pari;

9.

la possibilità di far parte di una rete sociale diversificata che offre tale partecipazione autonoma e volontaria può costituire un fattore decisivo per la partecipazione attiva nella società. Le attività di animazione socioeducativa sono scelte in funzione delle realtà di vita e delle esigenze dei giovani e si fondano su relazioni basate sul rispetto e sulla fiducia tra i giovani e gli animatori giovanili. L’inizio e la fine di queste relazioni non dovrebbero dipendere da un fattore esterno, ma solo dall’iniziativa dei giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi;

10.

i metodi dell’animazione socioeducativa forniscono agli animatori giovanili e ai giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, le competenze per raccogliere informazioni imparziali e consentono loro di rafforzare la loro capacità di autoriflessione, la consapevolezza interculturale, il pensiero critico e la resilienza;

11.

l’animazione socioeducativa aiuta a sviluppare competenze nel campo della prevenzione dei conflitti;

12.

l’animazione socioeducativa offre percorsi di impegno civico e di partecipazione politica fornendo informazioni in merito ai processi decisionali e garantendo l’accesso a soggetti politicamente responsabili, nonché mettendo in pratica le strutture democratiche attraverso la partecipazione attiva alle attività di animazione socioeducativa. Questa partecipazione volontaria in un ambiente rispettoso e informale può offrire ai giovani rifugiati e ad altri cittadini di paesi terzi un senso positivo di identità e di appartenenza e consentire loro di contribuire al cambiamento positivo della società;

13.

per sostenere i giovani e ampliare la portata delle loro attività, gli animatori giovanili dovrebbero collaborare strettamente con altri soggetti e parti interessate a livello locale. Attraverso lo scambio di informazioni, la creazione di reti e la cooperazione, l’animazione socioeducativa può offrire ai giovani un accesso individuale ad altri settori, quali l’istruzione formale, il mercato del lavoro, l’alloggio o l’assistenza sanitaria. Incoraggiare i giovani ad utilizzare questi collegamenti verso altri settori è di particolare importanza per l’animazione socioeducativa con i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi;

SOTTOLINEA CHE L’ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA ESIGE:

A.   conoscenze e formazione

Gli animatori giovanili devono possedere conoscenze, abilità e competenze specializzate per instaurare relazioni a lungo temine con i giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, in tutte le fasi del processo; occorrono conoscenze specifiche anche per interagire con minori non accompagnati; le conoscenze, i metodi e la formazione devono basarsi su una consapevolezza e una riflessione interculturali e devono essere oggetto di valutazione e aggiornamento continui per seguire l’evoluzione delle esigenze e delle percezioni;

B.   stabilità del quadro e degli spazi

Quadri stabili di diritti giuridici, spazi e mezzi sostenibili, nel rispetto delle norme di qualità locali, regionali e nazionali per l’animazione socioeducativa; sono inclusi spazi sicuri e possibilità di partecipazione in forme inclusive di attività di animazione socioeducativa per giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi;

C.   politiche

Politiche che permettano e sostengano l’autonomia dei giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, e la loro partecipazione democratica attiva alla definizione delle politiche;

D.   collegamento in rete e ricerca

I contatti e gli scambi tematici e trasversali sotto diverse forme tra gli animatori giovanili e i rappresentanti dei giovani sono fondamentali, sia faccia a faccia che online. Per migliorare costantemente i metodi e le politiche correlate, servono informazioni imparziali di qualità sulle esigenze del gruppo di destinatari e sugli sviluppi nel settore d’intervento;

INVITA GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E, SE DEL CASO, ANCHE A LIVELLO REGIONALE E LOCALE, A:

A.   migliorare l’aspetto «conoscenze e formazione»

1.

promuovendo la mappatura e la diffusione di esempi di buone prassi presi da diversi settori che riguardano giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, riconoscendo nel contempo il contributo di tali buone prassi alla prevenzione dei conflitti;

2.

fornendo agli animatori giovanili strumenti di informazione e di formazione adeguati in ambiti quali i diritti umani, i quadri giuridici in materia di migrazione nazionale e locale e in materia di procedure d’asilo, le lingue pertinenti, altre culture locali, il dialogo interculturale, la salute emotiva e il benessere, la sicurezza nonché informazioni sull’accesso al sostegno psicologico per i giovani e gli animatori giovanili ecc.;

3.

fornendo informazioni su esperienze positive di percorsi di integrazione e su nuove iniziative relative a modelli da seguire, riconoscendo contestualmente che l’integrazione inizia il giorno dell’arrivo e costituisce un processo bidirezionale che coinvolge da un lato i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi e dall’altro la società che li accoglie. Questo processo di integrazione dal giorno di arrivo potrebbe iniziare affrontando tematiche legate ai valori europei, ai diritti umani, ai valori democratici e alle questioni di parità di genere;

4.

offrendo adeguate opportunità di formazione e tutoraggio tra pari ai giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, come pure agli animatori giovanili;

5.

aumentando la capacità degli animatori giovanili di rafforzare la resilienza (la loro ma anche quella dei gruppi di destinatari) e, al fine di garantire maggiore benessere e salute mentale, di facilitare l’accesso al sostegno psicologico di base per i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi nonché per gli animatori giovanili;

6.

formando gli animatori giovanili al fine di facilitare il dialogo interculturale su un piano di parità tra la popolazione locale e i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, compresa ad esempio la capacità di gestire conversazioni delicate in modo rispettoso e solidale e di smorzare o risolvere conflitti con metodi democratici;

7.

valutando come stabilire approcci di formazione formale e/o non formale destinati agli animatori giovanili che lavorano attivamente con giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi; la partecipazione proficua a tali formazioni dovrebbe essere riconosciuta da un qualche certificato/attestato;

B.   attuare e ampliare l’aspetto «stabilità del quadro e degli spazi»

8.

fornendo sostegno a tutti i tipi di animazione socioeducativa che si rivolge ai giovani rifugiati e ad altri cittadini di paesi terzi, garantendo loro l’accesso alle attività della società civile e coinvolgendoli, ove possibile, quali partecipanti attivi su un piano di parità;

9.

fornendo sostegno e visibilità alle organizzazioni giovanili e alle iniziative esistenti dei giovani promosse da giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi che partecipano attivamente a processi di inclusione efficaci;

10.

costruendo reti tra le organizzazioni giovanili esistenti, i servizi e le associazioni per i giovani che hanno già buoni contatti, conoscenze ed esperienze di lavoro con giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, creando una rete di soggetti interessati;

11.

aprendo canali di partecipazione attiva per giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi in tutti i programmi per giovani esistenti a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

12.

sostenendo l’organizzazione di eventi e progetti locali che mettano in mostra le capacità e i talenti della popolazione locale (indipendentemente dai contesti di provenienza);

13.

autorizzando le strutture di animazione socioeducativa, laddove possibile e fattibile, a fungere da anello di congiunzione tra i servizi pubblici, la popolazione locale e i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi. A tal fine, le autorità responsabili dovrebbero:

a)

promuovere programmi, azioni e progetti contro pregiudizi e stereotipi che tengono conto delle paure potenziali della popolazione locale;

b)

promuovere il dialogo interculturale e interreligioso fornendo sostegno e visibilità;

c)

dare visibilità alle «buone notizie» e alle testimonianze positive;

d)

attuare programmi, azioni e progetti di sensibilizzazione sulla cultura, sui valori e sulle abitudini delle società locali di accoglienza come pure delle regioni di provenienza dei giovani rifugiati e di altri cittadini di paesi terzi;

e)

creare spazi sicuri in cui la comunità locale, giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi inclusi, possa avviare un dialogo rispettoso per affrontare, prevenire e/o contrastare posizioni discriminatorie, xenofobe, razziste e antisemite. Se del caso, le attività svolte in questi spazi sicuri possono essere pubblicizzate attraverso mezzi di informazione e comunicazione;

f)

sostenere e riconoscere il contributo di tutti i soggetti (organizzazioni governative e non governative, iniziative private) che partecipano al processo;

14.

creare spazi sicuri a misura di giovani e minori all’interno di strutture o centri di accoglienza per rifugiati, tenendo conto del principio dell’interesse superiore del minore e dei giovani. La gestione di questi spazi dovrebbe essere affidata ad animatori socioeducativi dotati di competenze adeguate, in cooperazione con professionisti di altri settori, così che l’apprendimento delle nuove regole e dei nuovi valori delle società di accoglienza nonché delle esigenze e del contesto di provenienza dei giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi possa iniziare sin dal primo giorno;

C.   rafforzare le «politiche»

15.

sviluppando quadri e strategie, laddove opportuno, per la responsabilizzazione e l’integrazione di giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi affinché diventino membri attivi della società, anche fornendo loro i mezzi e aiutandoli a diventare animatori giovanili; a tal fine è necessario offrire opportunità di formazione sui valori democratici, sulla parità di genere e sulle questioni di partecipazione nonché fornire l’accesso a modalità di partecipazione sociale e politica attiva. La formazione dovrebbe includere riflessioni sui punti in comune e sulle differenze tra il sistema e i valori del paese di accoglienza e quelli del paese d’origine;

16.

cercando di stabilire un quadro di cooperazione chiaro dei diversi settori che intervengono nel processo di integrazione, che definisca chiaramente e metta in valore i ruoli e le sinergie fra tutti i settori interessati, comprese le organizzazioni giovanili della società civile guidate da giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi;

D.   investire nel «collegamento in rete e nella ricerca»

17.

sostenendo l’apertura di un dialogo tra gli animatori socioeducativi e altre figure professionali provenienti da contesti e settori diversi che interagiscono con giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, per individuare questioni cruciali e opportunità di cooperazione nonché per valutare il potenziale ruolo dell’animazione socioeducativa nello sviluppo di capacità nell’ambito di questi settori d’intervento, garantendo nel contempo la distinzione tra animazione socioeducativa e applicazione delle decisioni sullo status giuridico;

18.

creando reti, partenariati, seminari o conferenze intersettoriali, dove i decisori politici di diversi settori, gli animatori giovanili e i giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, possono incontrarsi e dialogare;

19.

sostenendo progetti di ricerca e animazione socioeducativa basata su dati nell’ambito di questioni connesse alla migrazione;

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A

A.   migliorare l’aspetto «conoscenze e formazione»

1.

realizzando una mappatura delle informazioni e delle esigenze di formazione nel settore europeo dell’animazione socioeducativa e offrendo possibilità di scambio di informazioni o esperienze (faccia a faccia o online) a livello europeo su questioni che riguardano tra l’altro i diritti umani e l’asilo, il dialogo interculturale, le lingue pertinenti e la resilienza;

2.

rafforzando le possibilità di consulenza, apprendimento e formazione tra pari per i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, come pure per gli animatori giovanili provenienti da contesti diversi, attraverso l’accesso all’apprendimento e all’emancipazione in ambito linguistico nonché a programmi di apprendimento e di mobilità formali, non formali e informali;

3.

continuando a individuare, sostenere e diffondere a livello dell’Unione, strumenti e metodologie esistenti e innovativi nonché esempi di buone prassi di animazione socioeducativa in tutti i settori che riguardano questioni connesse alla migrazione;

B.   fornire e ampliare il «quadro e gli spazi»

4.

adottando misure che garantiscano la partecipazione attiva dei giovani rifugiati e di altri cittadini di paesi terzi nei programmi europei esistenti e futuri;

5.

continuando a promuovere e a sostenere partenariati e iniziative intersettoriali, in particolare tra i prestatori di animazione socioeducativa, gli istituti di istruzione e formazione, i servizi sociali e per l’impiego e le parti sociali che sostengono i giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, per acquisire e sviluppare competenze per la vita;

C.   rafforzare le «politiche»

6.

promuovendo e sostenendo ulteriormente un approccio trasversale nei confronti dei giovani, compresi i giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, affinché sviluppino il loro talento e acquisiscano e approfondiscano le competenze necessarie per una facile transizione all’età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa;

7.

fornendo le informazioni disponibili nei casi in cui giovani, compresi giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi, si trovino in situazioni che potrebbero non essere conformi alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e suggerendo le misure da adottare, ove necessario, per migliorare la situazione;

D.   investire nel «collegamento in rete e nella ricerca»

8.

rafforzando il sostegno al dialogo trasversale e alle opportunità di collegamento in rete a livello europeo (strumenti online, seminari, conferenze) per consentire lo sviluppo delle capacità degli animatori giovanili, delle parti interessate e dei pari del settore delle questioni connesse alla migrazione;

9.

sfruttare gli strumenti del dialogo a livello dell’UE (quali la strategia europea per i giovani e il dialogo dell’UE con i giovani, quali illustrati nella comunicazione della Commissione «Mobilitare, collegare e responsabilizzare») per creare opportunità di scambio e cooperazione delle parti interessate nel settore delle questioni connesse alla migrazione;

10.

sostenendo gli strumenti europei di ricerca e analisi dei dati per un’animazione socioeducativa basata sui dati nel settore delle questioni connesse alla migrazione.

(1)  GU C 115 del 9.5.2008, pag. 13. Cfr. articolo 165, paragrafo 2, ex articolo 149 del TCE

(2)  GU C 115 del 9.5.2008, pag. 13. Cfr. articolo 79, paragrafo 4, ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE.

(3)  GU C 364/1 del 18.12.2000, pag. 1.

(4)  GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.

(5)  GU C 417/1, 15.12.2015, pag. 1.

(6)  Strategia EUROPA 2020 del 3.3.2010.

(7)  GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.

(8)  Dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015, http://ec.europa.eu/education/news/20150316-paris-education_en

(9)  https://rm.coe.int/1680702b6e

(10)  COM(2016) 377 final del 7.6.2016.

(11)  COM(2017) 211 final del 12.4.2017.

(12)  Doc. 7775/17 del 3.4.2017.

(13)  «Animatore per i giovani» quale definito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(14)  In conformità della risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (novembre 2019) (GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1).

(15)  Consiglio d’Europa, norme relative all’animazione socioeducativa, https://www.coe.int/en/web/youth/youth-work1.

(16)  Nell’ambito delle presenti conclusioni del Consiglio e nel contesto delle questioni relative alla migrazione e ai rifugiati, per «giovani rifugiati e altri cittadini di paesi terzi» s’intendono giovani donne e uomini fino a 30 anni che risiedono legalmente in uno Stato membro dell’UE.

(17)  GU C 327 del 4.12.2010, pag. 1.

(18)  www.ed.ac.uk/education/rke/making-a-difference/understanding-value-of-universal-youth-work

(19)  www.ed.ac.uk/education/rke/making-a-difference/understanding-value-of-universal-youth-work

(20)  Secondo le norme professionali nazionali in materia di animazione socioeducativa in Scozia (National Occupational Standards for Youth Work Scotland), Lifelong Learning UK www.youthworkessentials.org/up-running/what-is-youth-work.aspx

(21)  Norme professionali nazionali in materia di animazione socioeducativa in Scozia (National Occupational Standards for Youth Work Scotland), Lifelong Learning UK www.youthworkessentials.org/up-running/what-is-youth-work.aspx


Commissione europea

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 dicembre 2018

(2018/C 441/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1351

JPY

yen giapponesi

128,04

DKK

corone danesi

7,4635

GBP

sterline inglesi

0,88930

SEK

corone svedesi

10,2355

CHF

franchi svizzeri

1,1304

ISK

corone islandesi

138,40

NOK

corone norvegesi

9,7028

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,890

HUF

fiorini ungheresi

323,75

PLN

zloty polacchi

4,2881

RON

leu rumeni

4,6548

TRY

lire turche

6,0947

AUD

dollari australiani

1,5745

CAD

dollari canadesi

1,5229

HKD

dollari di Hong Kong

8,8669

NZD

dollari neozelandesi

1,6517

SGD

dollari di Singapore

1,5560

KRW

won sudcoreani

1 273,03

ZAR

rand sudafricani

15,9797

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8239

HRK

kuna croata

7,3965

IDR

rupia indonesiana

16 481,65

MYR

ringgit malese

4,7271

PHP

peso filippino

60,012

RUB

rublo russo

75,9421

THB

baht thailandese

37,282

BRL

real brasiliano

4,4370

MXN

peso messicano

23,3643

INR

rupia indiana

80,4950


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/12


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 20 giugno 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.8451 — Tronox/Cristal

Relatore: Slovenia

(2018/C 441/05)

Operazione

1.

Il comitato consultivo (7 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Mercato geografico e del prodotto

2.

Il comitato consultivo (7 Stati membri) concorda con le definizioni dei mercati geografici e del prodotto rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione per quanto concerne:

2.1.

i pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta;

2.2.

i pigmenti al biossido di titanio da utilizzare nelle applicazioni di massa;

2.3.

le materie prime di titanio; e

2.4.

lo zircone.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

3.

Il comitato consultivo (7 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata, così come originariamente proposta dalla parte notificante, può generare effetti orizzontali non coordinati che comportano un significativo impedimento a una concorrenza effettiva a livello del mercato SEE dei pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta.

4.

Il comitato consultivo (7 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione, secondo cui l’operazione notificata difficilmente darà luogo a effetti orizzontali che potrebbero costituire un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei seguenti mercati interessati:

4.1.

il mercato o i mercati a livello del SEE per i pigmenti al biossido di titanio da utilizzare nelle applicazioni di massa (rivestimenti e materie plastiche);

4.2.

il mercato globale delle materie prime di titanio da cloruro;

4.3.

il mercato globale dell’ilmenite da cloruro;

4.4.

il mercato globale del rutilo naturale;

4.5.

il mercato globale del leucoxene; e

4.6.

il mercato globale o a livello del SEE dello zircone.

5.

Il comitato consultivo (7 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione, secondo cui l’operazione notificata difficilmente darà luogo a effetti non orizzontali che potrebbero costituire un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei mercati interessati dai seguenti collegamenti di tipo verticale:

5.1.

il mercato a livello del SEE per i pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta e il mercato globale o a livello del SEE per le materie prime di titanio da cloruro;

5.2.

il mercato globale del leucoxene e uno qualsiasi dei mercati plausibili a livello del SEE per i pigmenti al biossido di titanio; e

5.3.

il mercato globale dell’ilmenite da cloruro e uno qualsiasi dei mercati plausibili a livello del SEE per i pigmenti al biossido di titanio.

Impegni

6.

Il comitato consultivo (7 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 1o giugno 2018 risolvono le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate dalla Commissione in relazione al mercato a livello del SEE dei pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta.

Compatibilità con il mercato interno

7.

Il Comitato consultivo (7 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/13


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

(M.8451 — Tronox/Cristal)

(2018/C 441/06)

Introduzione

1.

Il 15 novembre 2017, in seguito a un rinvio a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»), è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 di tale regolamento a norma del quale Tronox Limited («Tronox» o «la parte notificante») acquisirebbe il controllo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, del ramo di attività relativo al biossido di titanio dell’impresa The National Titanium Dioxide Company Ltd. («Cristal») mediante acquisto di quote («l’operazione proposta»). Ai fini della presente relazione finale, Tronox e Cristal sono denominate congiuntamente «le parti».

Procedura

2.

Durante la prima fase dell’indagine la Commissione ha sollevato seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione proposta con il mercato interno e con il funzionamento del mercato SEE. Il 20 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una decisione tramite la quale ha avviato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. L’8 gennaio 2018 Tronox ha risposto a tale decisione.

3.

Il 19 gennaio 2018, su richiesta di Tronox, la Commissione ha adottato una decisione di proroga, di 10 giorni lavorativi, del termine per l’adozione di una decisione definitiva nel caso di specie.

4.

Il 22 febbraio 2018 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione che ha sospeso il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, a partire dal 20 febbraio 2018. La sospensione del termine è scaduta il 27 febbraio 2018, a seguito della presentazione, ad opera della parte notificante, delle informazioni richieste.

5.

Il 14 marzo 2018 la Commissione ha convocato una riunione sullo stato di avanzamento con l’obiettivo di informare la parte notificante in merito ai risultati preliminari dell’indagine di mercato della fase II.

6.

Il 16 marzo 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni, notificata alla parte notificante nella medesima data. Secondo tale comunicazione delle obiezioni l’operazione proposta ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE: i) nel mercato SEE per i pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta in ragione di effetti non coordinati; e ii) nei mercati del SEE per i pigmenti al biossido di titanio rutilo da utilizzare nei rivestimenti e nelle materie plastiche (ed eventuali sottosegmentazioni) e nel mercato SEE per i pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta in ragione di effetti coordinati. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che la concentrazione notificata non era compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE.

7.

La parte notificante ha avuto accesso al fascicolo il 19 marzo 2018 e, in seguito, periodicamente.

8.

Successivamente, con vari messaggi di posta elettronica indirizzati alla direzione generale Concorrenza («DG Concorrenza»), la parte notificante ha presentato richieste di accesso ulteriore a determinati documenti contenuti nel fascicolo della Commissione. A seguito dei reclami della parte notificante in merito all’accesso insufficiente, la DG Concorrenza ha concesso un ulteriore accesso a taluni dei documenti in questione.

9.

Il 16 aprile 2018 ho ricevuto un messaggio di posta elettronica dalle parti tramite il quale mi sono state rese note questioni relative ai diritti di difesa e, in particolare, mi è stato chiesto, ai sensi dell’articolo 7 della decisione sul mandato, di fornire ulteriore accesso a determinate informazioni specifiche. In risposta a tale messaggio ho innanzitutto chiesto alla DG Concorrenza di esaminare (nuovamente) la richiesta delle parti. Il 18 aprile 2018 la DG Concorrenza ha fornito ulteriore accesso a talune delle informazioni richieste e il 25 aprile 2018 le parti mi hanno informato di non intendere insistere oltre in merito all’accesso alle restanti informazioni di cui alla loro richiesta.

10.

Ho ammesso due imprese, entrambe clienti di Tronox e Cristal, come terzi interessati nel contesto del presente procedimento. A entrambi i terzi interessati è stata fornita una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni ed è stato fissato un termine per la presentazione delle loro risposte in merito.

11.

L’audizione ufficiale si è tenuta il 10 aprile 2018 e vi hanno partecipato le parti, unitamente ai loro consulenti legali ed economici esterni, i servizi competenti della Commissione e i rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di tre Stati membri (Belgio, Germania e Regno Unito), nonché l’Autorità di vigilanza EFTA. Nessuno dei due terzi interessati ammessi a partecipare alla presente procedura ha partecipato all’audizione ufficiale.

12.

Il 24 aprile 2018, su richiesta della parte notificante, la Commissione ha prorogato di 10 giorni lavorativi il termine per l’adozione della sua decisione definitiva al fine di facilitare le discussioni concernenti le misure correttive.

Progetto di decisione

13.

Il 16 maggio 2018 la parte notificante ha presentato una prima serie di impegni. Di conseguenza, il periodo di esame è stato ulteriormente prorogato a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni. Sulla base del riscontro ottenuto dalle indagini di mercato relative a tali impegni, il 1o giugno 2018 la parte notificante ha presentato una serie definitiva di impegni («impegni definitivi»).

14.

Nel progetto di decisione, la Commissione conclude che l’operazione proposta ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato del SEE dei pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE in ragione di effetti non coordinati. Il progetto di decisione constata che gli impegni definitivi sono di portata sufficiente e idonei ad eliminare l’ostacolo significativo alla concorrenza effettiva che l’operazione proposta avrebbe generato. Di conseguenza, gli impegni definitivi rendono l’operazione proposta compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE.

15.

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

Conclusione

16.

Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, il 22 giugno 2018

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione sul mandato»).


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/15


Sintesi della decisione della Commissione

del 4 luglio 2018

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.8451 — Tronox/Cristal)

[notificata con il numero C(2018) 4120]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 441/07)

In data 4 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare all’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

I.   LE PARTI

(1)

Il 15 novembre 2017, in seguito a un rinvio a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 («il regolamento sulle concentrazioni»), è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 di tale regolamento a fronte di un accordo tramite il quale Tronox Limited («Tronox», Australia) intenderebbe acquisire il controllo esclusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, dell’intero ramo di attività relativo al biossido di titanio dell’impresa The National Titanium Dioxide Company Ltd. («Cristal», Arabia Saudita) mediante acquisto di quote («l’operazione») (2). Nel contesto della presente sintesi Tronox è altresì denominata «la parte notificante», mentre Tronox e Cristal sono congiuntamente denominate «le parti». L’impresa che risulterebbe dall’operazione è denominata «l’entità risultante dalla concentrazione».

(2)

Tronox opera nell’estrazione di minerali inorganici, tra cui materie prime di titanio e lo zircone, nonché nella produzione di pigmenti al biossido di titanio. L’impresa è organizzata in due principali divisioni aziendali: i) pigmenti al biossido di titanio e ii) prodotti chimici elettrolitici e speciali, delle quali soltanto la prima è pertinente ai fini dell’operazione. Fino al 1o settembre 2017, Tronox operava anche nel settore dei prodotti chimici alcalini, ma ha attualmente venduto tale attività aziendale a Genesis Energy LP. Tronox è quotata presso la borsa di New York. Il suo maggiore azionista, Exxaro, non ha il controllo sull’impresa.

(3)

Anche Cristal opera nell’estrazione di materie prime di titanio e di zircone e nella produzione di pigmenti al biossido di titanio. Cristal è un’impresa privata, le cui quote sono detenute da Tasnee (una società per azioni saudita quotata), Gulf Investment Corporation (una società di proprietà dei sei Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo) e una persona fisica privata.

(4)

Tronox e Cristal sono due dei cinque principali produttori mondiali di pigmenti al biossido di titanio. Entrambi possiedono anche miniere di sabbie minerali, dalle quali ricavano le materie prime di titanio da utilizzare nella produzione di pigmenti al biossido di titanio. Di conseguenza sono integrate verticalmente e vendono altresì materie prime di titanio sia ad altri produttori di pigmenti al biossido di titanio sia ad altri settori nei quali tali materie prime vengono utilizzate.

II.   L’OPERAZIONE

(5)

L’operazione verrebbe attuata come un trasferimento di azioni, a seguito di una riorganizzazione interna di Cristal, che determinerebbe l’acquisizione da parte di Tronox del controllo esclusivo del ramo di attività di Cristal relativo al biossido di titanio. Tale operazione costituirebbe pertanto una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

(6)

L’operazione non presenta una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, la parte notificante ha chiesto un rinvio alla Commissione in ragione del fatto che il caso potrebbe essere esaminato a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri. Il 29 marzo 2017 la parte notificante ha presentato una richiesta motivata che alla medesima data è stata trasmessa a tutti gli Stati membri dalla Commissione. Nessuno Stato membro ha espresso il proprio dissenso in merito a tale richiesta entro 15 giorni lavorativi e, pertanto, si ritiene che la concentrazione abbia una dimensione unionale e sia soggetta a notifica a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni.

III.   LA PROCEDURA

(7)

Il 20 dicembre 2017, in considerazione dei risultati dell’indagine di mercato (3) della fase I, la Commissione ha riscontrato che l’operazione sollevava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato interno e l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») in relazione a vari mercati per i pigmenti al biossido di titanio e ha quindi adottato una decisione nella quale ha avviato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (4).

(8)

Nell’ambito dell’indagine di mercato approfondita (fase II), la Commissione ha inviato una seconda serie di questionari più mirati ai concorrenti delle parti attivi nella produzione di pigmenti al biossido di titanio e ai clienti che acquistano tali pigmenti operanti nella fabbricazione di rivestimenti, materie plastiche e laminati di carta. Inoltre, la Commissione ha tenuto conferenze telefoniche con i principali concorrenti delle parti e con una serie di importanti clienti in ciascuno dei tre ampi settori di uso finale.

(9)

Il 16 marzo 2018 la Commissione ha inviato una comunicazione delle obiezioni alla parte notificante, nella quale ha esposto le proprie preoccupazioni.

IV.   SINTESI DELLA VALUTAZIONE

(10)

Le attività delle parti si sovrappongono nella produzione di pigmenti al biossido di titanio, nell’estrazione di materie prime di biossido di titanio e nella produzione di zircone. La conclusione della Commissione per tutti e tre i settori è riepilogata in appresso.

1.   Pigmenti al biossido di titanio

1.1.   Definizioni dei mercati

(11)

Il biossido di titanio è una sostanza chimica inorganica utilizzata per opacizzare, illuminare e sbiancare vari prodotti industriali e di consumo, impiegata in una vasta gamma di applicazioni finali. Il biossido di titanio può presentare una delle due diverse forme cristalline: rutilo e anatasio. Il biossido di titanio anatasio può essere prodotto soltanto tramite il processo basato sul solfato, mentre il biossido di titanio rutilo può essere prodotto utilizzando il processo basato sul solfato o quello basato sul cloruro. Le sovrapposizioni tra le attività delle parti riguardano esclusivamente il biossido di titanio rutilo in quanto Tronox fabbrica pigmenti al biossido di titanio usando esclusivamente il processo basato sul cloruro, il che significa che non è in grado di produrre pigmenti di biossido di titanio anatasio.

(12)

La Commissione ritiene in generale che potrebbe essere opportuno segmentare il mercato per la produzione di pigmenti al biossido di titanio in base ai seguenti aspetti: i) forma cristallina; ii) processo di produzione; e/o iii) applicazione finale nella quale vengono utilizzati i pigmenti al biossido di titanio.

(13)

La Commissione conclude che esiste un mercato separato per i pigmenti al biossido di titanio basato sul cloruro per l’uso nei laminati di carta poiché le qualità di tali pigmenti utilizzati nei laminati di carta sono diverse da quelli impiegati in altre applicazioni (tanto per le applicazioni di massa quanto per altre applicazioni speciali). Inoltre, le qualità basate sul solfato, progettate per l’uso nel contesto di laminati di carta, non rappresentano un sostituto soddisfacente per quelle basate sul cloruro e non vi è alcuna sostituibilità sul lato dell’offerta tra le qualità basate sul cloruro e quelle basate sul solfato.

(14)

La Commissione conclude inoltre che esiste un mercato distinto per i pigmenti al biossido di titanio utilizzati in applicazioni di massa, comprendente i pigmenti per usi finali nei rivestimenti e nelle materie plastiche. Considerando tutte le prove disponibili, la Commissione conclude altresì che le qualità di pigmenti al biossido di titanio basate sul cloruro e sul solfato sotto forma di rutilo utilizzate nelle applicazioni di massa appartengono a un unico e solo mercato del prodotto. Tuttavia, la questione in merito alla possibilità di individuare mercati più ristretti distinti in base all’applicazione finale (all’interno delle applicazioni di massa) può essere lasciata aperta in quanto l’esito della valutazione sotto il profilo della concorrenza è il medesimo in entrambi i casi.

(15)

La Commissione conclude che tutti i mercati rilevanti per i pigmenti al biossido di titanio nonché i suoi potenziali sottosegmenti hanno dimensione SEE.

1.2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(16)

Sulla base dei risultati dell’indagine di mercato e di altre informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva nel SEE sul mercato dei pigmenti al biossido di titanio basato sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta in considerazione della riduzione del numero di concorrenti attivi su tale mercato da quattro a tre. L’operazione eliminerebbe un importante vincolo concorrenziale e unirebbe due operatori in stretta concorrenza su un mercato già molto concentrato, caratterizzato dalla necessità da parte dei clienti di disporre di più fonti di approvvigionamento e dal fatto che il potere dei fornitori di aumentare i prezzi è protetto dalla difficoltà incontrata dai clienti nel cambiare fornitore e dai notevoli ostacoli all’ingresso e all’espansione. La Commissione prende altresì in considerazione la mancanza di un potere di contrasto degli acquirenti, la mancanza di pressione concorrenziale da parte dei mercati contigui per i pigmenti basati sul solfato e i probabili effetti negativi della concentrazione per quanto concerne la potenziale razionalizzazione del portafoglio.

(17)

La Commissione conclude altresì che la concentrazione notificata non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva in qualsiasi mercato o sottomercato dei pigmenti al biossido di titanio utilizzati nelle applicazioni di massa. L’entità risultante dalla concentrazione non diventerà l’operatore di dimensioni maggiori in questi mercati e le risposte date dai clienti all’indagine di mercato della Commissione confermano che esistono numerosi fornitori forti che offrono alternative ai prodotti delle parti.

(18)

La Commissione ha inoltre valutato se l’operazione possa comportare effetti coordinati in uno o più mercati plausibili del SEE per i pigmenti al biossido di titanio dato che i mercati interessati dall’operazione presentano talune caratteristiche che possono far emergere il coordinamento. Tuttavia la Commissione non ha rilevato prove sufficienti per concludere che l’operazione potrebbe portare a un coordinamento tra i principali fornitori rimanenti di pigmenti al biossido di titanio. In particolare, non è possibile stabilire che esista un punto focale chiaro che i fornitori potrebbero utilizzare per coordinare il loro comportamento.

1.3.   Incrementi di efficienza

(19)

La parte notificante afferma che la concentrazione determinerebbe significativi incrementi di efficienza che prevarrebbero su qualsiasi potenziale effetto negativo.

(20)

La Commissione ha valutato in maniera approfondita tutte le argomentazioni presentate dalla parte notificante e non è stata in grado di giungere alla conclusione che la concentrazione notificata creerebbe efficienze di notevole beneficio per i clienti del SEE sul mercato dei pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta. Inoltre, anche le efficienze asserite dalla parte notificante in relazione a un’espansione efficace della capacità, all’aumento di produzione di materie prime di titanio e alla riduzione dei costi variabili non sono sufficientemente verificabili e/o non presentano un nesso sufficientemente specifico con la concentrazione.

2.   Materie prime di titanio

2.1.   Definizione del mercato

(21)

Le materie prime di titanio sono minerali ricchi di titanio estratti da sabbie minerali. I tre principali tipi di materie prime di titanio presenti in natura sono ilmenite, leucoxene e rutilo. Il mercato rilevante potrebbe essere un unico mercato del prodotto per tutte le materie prime del titanio o un mercato separato in base alla loro idoneità ai diversi processi di produzione dei pigmenti al biossido di titanio (distinguendo tra le materie prime di titanio basate sul cloruro e quelle basate sul solfato) oppure in base al singolo tipo di materia prime di titanio. Ai fini del presente caso, tuttavia, la definizione esatta del mercato del prodotto per le materie prime di titanio può essere lasciata aperta in quanto la concentrazione notificata non crea preoccupazioni in materia di concorrenza sui mercati delle materie prime di titanio in nessuna di queste plausibili ripartizioni.

(22)

Ai fini del presente caso, anche la definizione precisa del mercato per le materie prime di titanio può essere lasciata aperta poiché l’operazione non crea preoccupazioni in materia di concorrenza, a prescindere dal fatto che i mercati relativi delle materie prime di titanio siano limitati al SEE o più ampi rispetto a tale mercato.

2.2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(23)

Tanto Tronox quanto Cristal sono attive nell’estrazione di materie prime di titanio, che utilizzano in gran parte internamente per la produzione di pigmenti al biossido di titanio ma che vendono anche sul mercato commerciale.

(24)

Le attività delle parti legate alle materie prime di titanio non danno origine a mercati interessati nel SEE ai sensi di nessuna definizione plausibile del mercato del prodotto. Sull’ipotesi alternativa di un mercato geografico globale, la Commissione ha individuato come mercati interessati (5) il potenziale mercato globale per le materie prime di titanio da cloruro e tre potenziali sottomercati dello stesso, ossia: i) il mercato globale per ilmenite da cloruro; ii) il mercato globale del rutilo naturale; e iii) il mercato globale del leucoxene.

(25)

Sebbene l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe il produttore di maggiori dimensioni di materie prime di titanio da cloruro, vi sarebbero comunque numerosi operatori forti sul mercato della produzione. Inoltre, l’indagine di mercato ha confermato che le parti non sono in concorrenza particolarmente stretta tra loro. Sebbene l’operazione porterebbe inevitabilmente all’eliminazione di un fornitore di materie prime di titanio da cloruro, né Cristal né Tronox sembrerebbero essere considerate agire da fornitore critico.

(26)

La Commissione conclude pertanto che è improbabile che l’operazione ostacoli in maniera significativa una concorrenza effettiva sul mercato delle materie prime di titanio in ragione degli effetti orizzontali, indipendentemente dalla definizione precisa del mercato.

(27)

La concentrazione determina altresì la costituzione di diversi collegamenti verticali poiché entrambe le parti operano nel mercato a valle dei pigmenti al biossido di titanio e nel mercato a monte delle materie prime di titanio. Le quote di mercato combinate delle parti superano il [30-40] % sul mercato del SEE a valle dei pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta e sui mercati globali a monte per l’ilmenite e il leucoxene da cloruro. Tuttavia, la Commissione conclude che tali collegamenti non determineranno un ostacolo significativo per la concorrenza effettiva a causa degli effetti verticali.

3.   Zircone

3.1.   Definizione del mercato

(28)

Lo zircone è un minerale opaco, inerte di zirconio, che si trova spesso nei depositi di sabbie minerali contenenti ilmenite e rutilo ed è quindi generalmente estratto come un coprodotto di tali materie prime di titanio. Sebbene gli operatori del mercato riconoscano in generale l’esistenza di una distinzione tra zircone di qualità elevata e di qualità normale, la Commissione conclude che la definizione precisa del mercato può essere lasciata aperta ai fini del presente caso, poiché l’operazione non crea preoccupazioni in materia di concorrenza su questi mercati nel contesto di qualsiasi definizione plausibile del mercato del prodotto.

(29)

Ai fini del presente caso, anche la definizione precisa del mercato geografico per lo zircone può essere lasciata aperta tra un mercato globale o un mercato del SEE, in quanto l’operazione non crea preoccupazioni in materia di concorrenza in relazione alla definizione di un mercato geografico plausibile.

3.2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(30)

L’entità risultante dalla concentrazione avrebbe una dimensione approssimativamente comparabile sul mercato dello zircone a quella dell’attuale leader di mercato, Iluka. Inoltre, Rio Tinto rimane un altro fornitore di grandi dimensioni che va ad aggiungersi a numerosi operatori di dimensioni più piccole.

(31)

I risultati dell’indagine di mercato hanno dimostrato che le parti non sono percepite come concorrenti particolarmente stretti su questo mercato, che esiste almeno un qualche vincolo concorrenziale dettato dai mercati contigui e, soprattutto, che i restanti fornitori indipendenti di zircone continueranno a esercitare una pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione. La Commissione ritiene inoltre che le barriere all’ingresso sul mercato dello zircone non siano particolarmente elevate. Di conseguenza, la Commissione conclude che l’operazione non comporterebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato dello zircone, a prescindere dall’esatta definizione del mercato del prodotto o del mercato geografico applicata.

V.   MISURE CORRETTIVE

(32)

Al fine di affrontare le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nel mercato SEE dei pigmenti al biossido di titanio basati sul cloruro da utilizzare nei laminati di carta, la parte notificante ha proposto di cedere la qualità per i laminati di carta di Tronox («gli impegni»).

(33)

Gli impegni consistono nella cessione globale della tecnologia di produzione e dei contratti con i clienti per la qualità dei pigmenti al biossido di titanio di Tronox per le applicazioni legate ai laminati di carta. La cessione della produzione avrebbe luogo nel contesto di un periodo di transizione durante il quale Tronox produrrebbe tale qualità di pigmenti per conto dell’acquirente ai sensi di un accordo transitorio di fornitura. Gli impegni prevedono altresì una «clausola di acquirente designato» ai sensi della quale non sarà possibile concludere l’operazione fino all’approvazione da parte della Commissione di un acquirente idoneo.

(34)

In seguito a un’indagine di mercato la Commissione ritiene che la portata dell’attività in dismissione e le condizioni dell’accordo di fornitura transitorio siano adeguate a garantire che tale attività in dismissione possa rimanere una forza concorrenziale efficace, a condizione che sia acquisita da un acquirente idoneo.

(35)

Gli impegni stabiliscono che l’acquirente deve avere comprovata esperienza nella produzione di biossido di titanio basato sul cloruro, capacità disponibile per produrre la qualità in esame secondo la medesima scala di Tronox, nonché l’incentivo a sviluppare l’attività nel SEE. La Commissione deve ancora approvare un acquirente idoneo per l’attività in dismissione sulla base di una proposta della parte notificante, approvazione che sarà formulata in una decisione separata.

VI.   CONCLUSIONE

(36)

Per i motivi sin qui esposti, la Commissione conclude che la concentrazione proposta, così come modificata dagli impegni e soggetta a condizioni specifiche, compresa l’accettazione da parte della Commissione di un acquirente idoneo per l’attività in dismissione, non sarà atta a ostacolare in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(37)

La concentrazione è pertanto dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, nel rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e all’articolo 57 dell’accordo SEE.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 438 del 19.12.2017, pag. 49.

(3)  Conformemente al punto 5.1 del documento «Best Practices on the conduct of EU merger control proceedings» [Migliori pratiche relative alla conduzione di procedure di controllo di concentrazioni UE], la parte notificante è stata informata dei risultati dell’indagine di mercato della fase I in occasione di una riunione sullo stato di avanzamento tenutasi il 6 dicembre 2017.

(4)  Conformemente ai punti 45 e 46 del documento «Best Practices on the conduct of EU merger control proceedings», il 21 dicembre 2017 la Commissione ha fornito alla parte notificante una serie di documenti chiave.

(5)  Sulla base dei volumi di vendita e/o di produzione.


7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2018

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» (IGP)

(2018/C 441/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Italia ha trasmesso una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione del «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» (IGP) ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2)

A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che essa soddisfa le condizioni previste da detto regolamento.

(3)

Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (2), comprese le modifiche del documento unico e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» (IGP) dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, comprese le modifiche del documento unico e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» (IGP) è contenuta nell’allegato alla presente decisione.

A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica di cui al primo comma entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


ALLEGATO

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«Vitellone bianco dell’Appennino centrale»

n. UE: PGI-IT-1552-AM02 — 26.9.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di tutela «Vitellone bianco dell’Appennino centrale»

Via delle Fascine, 4

06132 San Martino in Campo

Perugia (PG)

ITALIA

info@vitellonebianco.it

Il Consorzio di tutela «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: Documento di controllo; confezionamento; aggiornamenti normativi

4.   Tipo di modifica (modifiche)

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Articolo 5.4 del disciplinare e punto 3.2 del documento unico

1.

Sono stati soppressi i parametri relativi al calo alla cottura (minore del 35 %) e al grado di durezza su prodotto cotto (minore di 2,5 Kg/cmq).

La modifica scaturisce dalla lunghezza del tempo minimo richiesto per lo svolgimento delle analisi che devono essere fatte necessariamente in laboratorio. La «carne bovina» fresca è un prodotto con shelf-life estremamente limitata soprattutto per alcuni tagli anatomici.

Le carcasse devono poter lasciare il mattatoio entro massimo 2 giorni dalla macellazione, anche perché le celle frigorifere dei mattatoi sono fisicamente progettate per il raffreddamento delle carcasse e non per la loro conservazione e la frollatura.

Attualmente tali analisi richiedono tempistiche per la risposta dei risultati anche superiori ai 7 giorni. Ciò comporta forti problematiche di tipo commerciale e certificativo in quanto il trasferimento del prodotto per il porzionamento deve avvenire al massimo dopo 48 ore dalla macellazione quindi in tempi non compatibili con la risposta analitica. Diversamente si avrebbe la necessità di declassare il prodotto certificato a prodotto convenzionale con forti perdite economiche.

Metodo di produzione

Articolo 4.1 del disciplinare

2.

Le frasi:

«Dalla nascita allo svezzamento è consentito l’uso dei seguenti sistemi di allevamento: pascolo, stabulazione libera, stabulazione fissa.

Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla macellazione, i soggetti devono essere allevati esclusivamente a stabulazione libera o a posta fissa.»

sono così modificate:

«Dalla nascita allo svezzamento è consentito l’uso dei seguenti sistemi di allevamento: pascolo, stabulazione libera, semibrado.

Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla macellazione, i soggetti devono essere allevati esclusivamente a stabulazione libera, a posta fissa, semibrado.»

Per le fasi di allevamento comprese dalla nascita allo svezzamento, viene eliminato il riferimento alla «stabulazione fissa» in accordo con la direttiva 2008/119 CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Per l’intero periodo di allevamento, ossia dalla nascita fino alla macellazione, viene aggiunto il riferimento alla stabulazione semibrada per meglio specificare quanto fino ad ora era in maniera generica compreso nel termine «stabulazione libera».

La stabulazione semi-brada prevede la possibilità di allevare i bovini con un tipo di allevamento ove gli animali sono lasciati liberi nei movimenti all’interno di un’area delimitata con mezzi fisici realizzati in modo da impedirne lo sconfinamento.

Articolo 4.1 del disciplinare — punto 3.3 del documento unico

3.

Il paragrafo:

«Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee tipiche della zona geografica indicata; in aggiunta, è permesso l’uso di mangimi concentrati semplici o composti e l’addizione con integratori minerali e vitaminici.»

è così modificato:

«Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee tipiche della zona geografica indicata; in aggiunta, è permesso l’uso di mangimi concentrati semplici o composti e l’addizione di integratori alimentari.»

Viene sostituito il riferimento a «integratori vitaminici e minerali» con «integratori alimentari». La modifica permette di ampliare la tipologia degli integratori somministrati agli animali anche ad altre sostanze nutritive diverse dalle vitamine e dai minerali.

Articolo 4.2 del disciplinare — punto 3.3 del documento unico

4.

Il paragrafo:

«Nei quattro mesi che precedono la macellazione è vietato alimentare il bestiame con foraggi insilati.

È vietato alimentare il bestiame con i seguenti sottoprodotti dell’industria:

Polpa di barbabietola esausta fresca;

Potature di olivo macinate;

Foglie di olivo fresche od essiccate;

Pastazzo d’arancia;

Pastazzo secco d’agrumi;

Polpa essiccata d’arancia;

Sansa d’olivo;

Buccette d’oliva;

Buccette e semi di pomodoro;

Residui di distilleria;

Radichette di malto;

Trebbie di birra;

Trebbie fresche o essiccate;

Borlande fresche o essiccate;

Pula vergine o commerciale;

Farina di carne;

Ciccioli;

Farina di pesce;

Sangue;

Grasso di origine animale;

Marco di mele;

Frutta fresca o conservata;

Scarti dell’industria dolciaria.»

è così modificato:

«Nei quattro mesi che precedono la macellazione è vietato alimentare il bestiame con foraggi insilati.

È vietato alimentare il bestiame con i seguenti sottoprodotti dell’industria:

Farina di carne;

Ciccioli;

Farina di pesce;

Sangue;

Grasso di origine animale;

Scarti dell’industria dolciaria.

I seguenti sottoprodotti dell’industria sono ammessi esclusivamente come componenti di mangimi concentrati:

Polpa di barbabietola esausta fresca;

Potature di olivo macinate;

Foglie di olivo fresche od essiccate;

Pastazzo d’arancia;

Pastazzo secco d’agrumi;

Polpa essiccata d’arancia;

Sansa d’olivo;

Buccette d’oliva;

Buccette e semi di pomodoro;

Residui di distilleria;

Radichette di malto;

Trebbie di birra;

Trebbie fresche o essiccate;

Borlande fresche o essiccate;

Pula vergine o commerciale;

Marco di mele;

Frutta fresca o conservata.»

Con la modifica si ammette la presenza all’interno di mangimi di alcuni alimenti (sottoprodotti dell’industria) ora vietati. In origine, il divieto imposto dal disciplinare di alcuni sottoprodotti nell’alimentazione dei capi era finalizzato ad evitare che questi potessero essere utilizzati tal quali nella razione alimentare, in quanto rischiosi per il corretto bilanciamento della razione alimentare.

Nella modifica proposta, invece, viene specificato che i sottoprodotti dell’industria vengono ammessi solo se costituenti di mangimi. Tali sottoprodotti utilizzati secchi all’interno del mangime entrano a far parte di una razione già bilanciata, le cui caratteristiche nutrizionali sono definite e riportate in maniera chiara sul cartellino mangimistico.

Articolo 4.3 del disciplinare — punto 3.4 del documento unico

5.

La frase:

«La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei, situati all’interno della zona di produzione;»

è così modificata:

«La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei.»

Viene eliminato il vincolo di macellazione all’interno dell’area geografica. La modifica nasce dalla necessità di poter accedere a strutture di macellazione più organizzate e strutturate, limitrofe alla zona di produzione, che permettono di ridurre le percorrenze dei capi avviati alla macellazione limitandole a quelle previste dalle norme sul benessere animale e accedere ad impianti che macellino nel rispetto di specifici riti religiosi.

Il punto 3.4 del documento unico è stato modificato eliminando il riferimento alla fase di macellazione.

Articolo 5.3 del disciplinare

1.

La frase:

«Vista la necessità di migliorare la tenerezza delle carcasse di animali maschi, che hanno minore capacità di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse dei maschi deve essere di almeno 4 giorni per i quarti anteriori e di 10 giorni per i posteriori.»

è così modificata:

«Vista la necessità di migliorare la tenerezza delle carcasse di animali maschi, che hanno minore capacità di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse dei maschi deve essere di almeno 4 giorni per tutti i tagli tranne lo scamone, la noce e la fesa e il muscolo del lombo, che dovranno essere sottoposti a frollatura per almeno 10 giorni.»

Si specifica che solo per i tagli anatomici scamone, noce, fesa e il muscolo del lombo il periodo di frollatura dovrà essere di almeno 10 giorni, per tutti gli altri tagli di almeno 4 giorni.

La modifica è necessaria in quanto non tutti i tagli del quarto posteriore hanno le stesse caratteristiche fisiche e gli stessi utilizzi. Parti di questi tagli hanno, per loro natura, come preferenziale destinazione la trasformazione in macinati che, sanitariamente, prevede tempi di lavorazione inferiori da quelli previsti attualmente dal disciplinare in termini di frollatura.

È richiesta la frollatura lunga per alcuni specifici tagli di più grandi dimensioni, con scarso tessuto connettivo e particolarmente utilizzati per cotture brevi, quali lo scamone, la noce, la fesa ed i muscoli del lombo per cui il periodo minimo di frollatura è elemento migliorativo in termini qualitativi.

Etichettatura

Articolo 6.3 del disciplinare — punto 3.6 del documento unico

2.

I punti:

«—

la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» e/o il logo comunitario previsto dalla normativa comunitaria vigente. È possibile l’uso dell’acronimo «I.G.P..»;

la razza del soggetto;»

sono così modificati:

«—

il logo dell’Unione previsto dalla normativa europea vigente. In aggiunta è possibile riportare la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» e/o l’acronimo «I.G.P..».

la razza del soggetto ad esclusione dei lotti costituiti da più razze.»

Si rende obbligatorio il logo dell’Unione in etichetta.

Viene inserita la previsione obbligatoria di indicare in etichetta la razza solo nei casi limitati a lotti costituiti da una singola razza. Questa modifica tiene conto delle dimensioni talvolta limitate delle etichette e della relativa mancanza di spazio che talvolta rende difficoltosa l’indicazione delle due o tre razze sulle confezioni.

3.

La seguente frase è soppressa:

«—

È comunque vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.»

Si elimina il divieto di aggiungere qualificazioni non espressamente previste in etichetta, giustificando la modifica con la possibilità di riportare in etichetta informazioni aggiuntive quali regimi di alimentazione particolari dei bovini (es. «assenza di grassi animali aggiunti», «alimentazione No OGM» ecc.…) o sistemi di certificazioni aziendali.

Altro

Articolo 6.2 del disciplinare — punto 3.6 del documento unico

4.

È stata aggiunta la «razza» all’elenco delle informazioni presenti nel documento di controllo.

Questa modifica completa l’elenco delle informazioni contenute nel documento di controllo per la verifica dei requisiti di conformità della denominazione. La modifica punta a garantire il mantenimento delle informazioni riguardanti la razza del soggetto.

Si è provveduto ad aggiornare la parte interessata del documento unico.

Confezionamento

Articolo 6.4 del disciplinare — punto 3.5 del documento unico

5.

La frase:

«La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere confezionata nei seguenti modi: preconfezionato, sottovuoto, atmosfera modificata.»

è così modificata:

«La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere confezionata nei seguenti modi: preconfezionato, preincartato, sottovuoto, atmosfera modificata.»

Viene inserita la modalità di vendita in confezioni preincartate sul luogo di vendita, considerato che è di uso comune soprattutto da parte della distribuzione organizzata la vendita di prodotti imballati in queste modalità di confezionamento.

Si è provveduto ad aggiornare il corrispondente punto nel documento unico.

6.

La frase:

«Il confezionamento può avvenire solo in laboratori di sezionamento abilitati e sotto il controllo dell’organo preposto che consente la stampigliatura del logo della Indicazione Geografica Protetta sulle singole confezioni.»

è così modificata:

«Il confezionamento può avvenire solo in laboratori di sezionamento e macellerie abilitati e sotto il controllo dell’organo preposto che consente la stampigliatura del logo della Indicazione Geografica Protetta sulle singole confezioni.»

Tenendo conto della modifica precedente, si è ritenuto opportuno inserire la macelleria come soggetto autorizzato al confezionamento.

Si è provveduto ad aggiornare il pertinente punto del documento unico.

Aggiornamenti normativi

7.

I riferimenti al Reg.(CE) n. 510/2006 presenti all’articolo 1 e all’articolo 7 del disciplinare di produzione sono stati adeguati alla normativa vigente.

DOCUMENTO UNICO

«Vitellone bianco dell’Appennino centrale»

n. UE: PGI-IT-1552-AM02 — 26.9.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Vitellone bianco dell’Appennino centrale»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La carne di «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» IGP è ottenuta da bovini maschi e femmine, di razza pura Chianina, Marchigiana, Romagnola di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, nati ed allevati nell’area tipica di produzione.

I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al Registro Genealogico del Giovane Bestiame del Libro Genealogico Nazionale per la certificazione della purezza della razza, fattore genetico importante per la definizione delle caratteristiche fisiche e organolettiche della carne.

Il colore delle parti carnose esposte della carcassa non deve presentare colorazioni anomale (magenta o tendente al nero). Il colore del grasso visibile non deve tendere al giallo cinerino né deve avere venature tendenti al giallo carico.

I parametri qualitativi medi della carne di «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» sono i seguenti:

pH fra 5,2 e 5,8

estratto etereo (sul t.q.) inferiore al 3 %

ceneri (sul t.q.) inferiori al 2 %

proteine (sul t.q.) maggiori del 20 %

colesterolo inferiore a 50 mg/100 g

rapp. ac. grass. ins./sat. maggiore di 1,0

calo a fresco minore del 3 %

grado di durezza (crudo) minore di 3,5 kg/cm2

colore (luce diur. 2667 K) — L superiore a 30

C superiore a 20

H compreso fra 25 e 45

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

I vitelli appartenenti alla razza «bianca» dell’Appennino sono allattati naturalmente dalle madri fino allo svezzamento. Successivamente la base alimentare è composta da essenze erbacee e/o foraggi provenienti da prati naturali, artificiali o da coltivazioni erbacee tipiche della zona geografica indicata. In aggiunta, è permesso l’uso di mangimi concentrati semplici o composti e l’addizione con integratori alimentari.

La razione è calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi alti o medio alti, con valori maggiori di 0,8 U.F./kg di s.s. per i maschi e maggiori di 0,7 U.F./kg di s.s. per le femmine.

I seguenti sottoprodotti dell’industria sono ammessi esclusivamente come componenti di mangimi concentrati:

Polpa di barbabietola esausta fresca;

Potature di olivo macinate;

Foglie di olivo fresche od essiccate;

Pastazzo d’arancia;

Pastazzo secco d’agrumi;

Polpa essiccata d’arancia;

Sansa d’olivo;

Buccette d’oliva;

Buccette e semi di pomodoro;

Residui di distilleria;

Radichette di malto;

Trebbie di birra;

Trebbie fresche o essiccate;

Borlande fresche o essiccate;

Pula vergine o commerciale;

Marco di mele;

Frutta fresca o conservata.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica sono la nascita, l’allevamento — comprendente il periodo di svezzamento e ingrassamento.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere confezionata nei seguenti modi: preconfezionato, preincartato, sottovuoto, atmosfera modificata.

Il confezionamento può avvenire solo in laboratori di sezionamento e macellerie abilitati e sotto il controllo dell’organo preposto che consente la stampigliatura del logo della Indicazione Geografica Protetta sulle singole confezioni.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La carne di «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» deve essere immessa al consumo provvista del particolare contrassegno recante la dicitura «Vitellone Bianco dell’Appennino centrale» IGP.

L’apposizione del contrassegno deve essere effettuata al mattatoio dall’organismo di controllo.

L’etichetta dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti dalle normative vigenti, le seguenti informazioni:

1.

numero di riferimento o codice di rintracciabilità;

2.

la denominazione «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» e/o il logo;

3.

il logo dell’Unione previsto dalla normativa vigente. In aggiunta è possibile riportare la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» e/o l’acronimo «I.G.P..»;

4.

la razza del soggetto ad esclusione dei lotti costituiti da più razze.

L’etichetta può riportare anche le altre informazioni previste nel documento di controllo, documento informatico necessario per la verifica dei requisiti di conformità e contenente i seguenti dati: numero identificativo dell’animale (matricola); azienda di nascita; aziende di allevamento e/o ingrasso; movimentazione del capo; data di nascita; razza; sesso; data e numero progressivo di macellazione; categoria dell’animale; peso della carcassa e del taglio destinato; conformazione e grasso della carcassa secondo la classificazione CE; denominazione e sede del mattatoio dove è avvenuta la macellazione; denominazione e sede del laboratorio di sezionamento dove è avvenuto il sezionamento; indicazione della tipologia di prodotto preso in carico (carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti); denominazione e sede del destinatario: macelleria, laboratorio di sezionamento, operatore commerciale; nome dell’esperto incaricato alla certificazione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area geografica di produzione della carne di «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» è rappresentata dal territorio delle province e comuni collocati lungo la dorsale appenninica del Centro-Italia.

Più precisamente la zona di produzione è rappresentata dai territori delle attuali seguenti province: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Teramo, Pescara, Chieti, L’Aquila, Campobasso, Isernia, Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbo, Terni, Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pisa, Pistoia; Roma (limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Sant’Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano), Latina (limitatamente ai comuni di Campodimele, Castelforte, fondi, Formia, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Spigno Saturnia) e Caserta (limitatamente ai comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca D’Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio).

5.   Legame con la zona geografica

I territori dell’Appennino esprimono un ecosistema ben determinato per clima, escursioni termiche, pluviometria totale. Tali condizioni ambientali, parimenti legate alla morfologia e alla particolare posizione di suoli, influenza lo sviluppo di una flora di pascolo variata e molto caratteristica. Una identità precisa dei pascoli è ascrivibile al loro contenuto di elementi «essenziali», quali composti aromatici specifici e pigmenti.

L’area è inserita in un contesto tipicamente collinare e montano dove predomina la componente forestale alle quote inferiori per lasciare poi posto ai pascoli con l’avvicinarsi dello spartiacque appenninico e dove l’uso delle terre ha determinato un’alternanza di appezzamenti di estensione modesta con diversa destinazione: seminativi, aree forestali e pascoli.

Si riscontrano condizioni ambientali tipiche del clima appenninico-mediterraneo, determinate da piovosità annuale media intorno ai 1 200 mm — con massimi in anni straordinari di 2 000 mm — e temperature medie annuali che vanno da 0 °C in inverno a 24 °C in estate con minime di -10 °C e massime che possono superare i 30 °C.

Il contenuto in proteine e il rapporto tra acidi grassi insaturi e saturi costituiscono importanti elementi per la valutazione delle caratteristiche qualitative della carne di «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale».

La carne ottenuta, anche dissezionata sul banco di vendita, non presenta fenomeni di rapido scurimento delle superfici esposte, ciò permette una notevole diminuzione degli scarti di lavorazione.

Il legame fra l’area geografica indicata e il prodotto risulta dalla combinazione tra patrimonio genetico, tipo di allevamento ed ambiente climatico.

I sistemi di allevamento sono preminentemente riconducibili a quelli tradizionali della posta fissa o semilibera per i soggetti in fase di ingrasso. Gli alimenti utilizzati nelle fasi di accrescimento ed ingrasso sono prevalentemente di produzione aziendale. La maggioranza delle aziende pratica il cosiddetto ciclo chiuso portando il vitello nato in stalla dalla fattrice al peso di macellazione.

Le caratteristiche principali del prodotto sono determinate in primo luogo dall’appartenenza alle tre razze da carne autoctone, allevate da secoli nel territorio delimitato sulla base di tradizionali e consolidate tecniche produttive.

Le carni assorbono in modo dinamico le influenze ambientali, che determinano delle differenze non solo dal punto di vista organolettico ma anche in termini di massa muscolare e di parti fibrose e grasse. Poiché gli animali vivono prevalentemente in libertà il loro ciclo biologico è strettamente legato all’ambiente geografico che li circonda.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 dell’8.6.2017.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/31


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 441/09)

1.   

In data 23 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Autolaunch Ltd. («Autolaunch») (Irlanda), controllata da Magna International Inc. («Magna»),

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. («BJEV») (Cina), appartenente a Beijing Automotive Group Co., Ltd. («gruppo BAIC»),

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. («Tech-JV»),

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. («CM-JV»).

Autolaunch e BJEV acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Tech-JV e CM-JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Autolaunch opera nella produzione di attrezzature e nei relativi servizi. È una controllata al 100 % di Cosma Tooling Ireland Unlimited che è direttamente detenuta da Magna, un fornitore dell’industria automobilistica operante a livello mondiale;

BJEV opera principalmente nell’integrazione e nell’adattamento di sistemi per veicoli, nonché nella produzione e nello sviluppo di sistemi di controllo dei veicoli, sistemi di guida elettrici e autovetture puramente elettriche. BJEV è una controllata al 100 % del gruppo BAIC;

Tech-JV opererà nella prestazione di servizi di ingegneria per autovetture elettriche, mentre CM-JV opererà nella produzione e nella fornitura di autovetture elettriche in Cina.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.