ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 439

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
6 dicembre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 439/01

Comunicazione della Commissione — Aumento automatico di un contingente tariffario autonomo a norma del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio

1

2018/C 439/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9165 — CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 439/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2018/C 439/04

Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Tierra de León (DOP)]

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 439/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

9

2018/C 439/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

9

2018/C 439/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

10

2018/C 439/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

10

2018/C 439/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2018/C 439/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11

2018/C 439/11

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12

2018/C 439/12

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12

2018/C 439/13

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2018/C 439/14

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Landgericht il 13 luglio 2018 in relazione alla causa C contro Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (Causa E-2/18)

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 439/15

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

16

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 439/16

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8747 — Bolloré/APMM/CIT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

30

2018/C 439/17

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9225 — MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

32


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 439/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Aumento automatico di un contingente tariffario autonomo a norma del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio

(2018/C 439/01)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio (1), il volume del seguente contingente tariffario è aumentato come segue per l’anno civile 2018:

N. d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Quantitativo annuale del contingente (t)

Dazio contingentale

Periodo contingentale

09.2759

ex 0302 51 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

90 000

0 %

1.1.2018-31.12.2018

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10


(1)  GU L 322 dell’8.12.2015, pag. 4.

(2)  Contingente tariffario subordinato alle condizioni stabilite all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(3)  Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,

taglio,

reimballaggio di filetti congelati individualmente,

campionatura, cernita,

etichettatura,

condizionamento,

refrigerazione,

congelamento,

surgelamento,

ghiacciatura,

decongelamento,

separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi all’importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

Sono tuttavia ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire una o più delle seguenti operazioni:

taglio a dadi,

taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

sfilettatura,

produzione di lati,

taglio di blocchi congelati,

frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,

affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90.


6.12.2018   

IT

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C 439/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9165 — CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 439/02)

Il 28 novembre.2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9165. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.12.2018   

IT

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C 439/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 dicembre 2018

(2018/C 439/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1354

JPY

yen giapponesi

128,31

DKK

corone danesi

7,4630

GBP

sterline inglesi

0,88885

SEK

corone svedesi

10,1753

CHF

franchi svizzeri

1,1328

ISK

corone islandesi

139,40

NOK

corone norvegesi

9,6480

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,886

HUF

fiorini ungheresi

323,49

PLN

zloty polacchi

4,2826

RON

leu rumeni

4,6528

TRY

lire turche

6,0453

AUD

dollari australiani

1,5569

CAD

dollari canadesi

1,5076

HKD

dollari di Hong Kong

8,8695

NZD

dollari neozelandesi

1,6398

SGD

dollari di Singapore

1,5520

KRW

won sudcoreani

1 264,39

ZAR

rand sudafricani

15,6366

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7848

HRK

kuna croata

7,3990

IDR

rupia indonesiana

16 344,08

MYR

ringgit malese

4,7165

PHP

peso filippino

59,878

RUB

rublo russo

75,8385

THB

baht thailandese

37,190

BRL

real brasiliano

4,3692

MXN

peso messicano

23,2282

INR

rupia indiana

80,0660


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.12.2018   

IT

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C 439/4


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2018

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Tierra de León (DOP)]

(2018/C 439/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Tierra de León» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica prevede la variazione della denominazione da «Tierra de León» a «León».

(2)

La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Tierra de León» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Tierra de León» (DOP) a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figura nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

«TIERRA DE LEÓN»

PDO-ES-A0882-AM02

Data della domanda: 13.3.2017

RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

Modifica della denominazione della DOP:

Occorre cambiare la denominazione della DOP da «Tierra de León» a «León», e di conseguenza sia il disciplinare che il documento unico ogni qualvolta tale denominazione figura al loro interno.

L’estrema competitività del mercato vinicolo, unita alla confusione fonetica e grafica tra il nome della denominazione di origine «Tierra de León» e la IGP Vino de la Tierra de «Castilla y León», che, in base alla vigente normativa, può essere etichettato come «Vino de la Tierra de Castilla y León», rende molto difficile comunicare ai consumatori le differenze tra i vini di questi due livelli, nonostante i nostri vini contengano alcune varietà di uve autoctone quali Prieto Picudo e Albarín blanco. Il problema si pone nonostante il fatto che le condizioni pedoclimatiche e le pratiche di coltivazione siano da secoli perfettamente definite e radicate tra i produttori e nella zona.

Il nome «León», che deve essere usato per la denominazione di origine, è perfettamente conciso e specifico della zona di produzione protetta; è compatibile con i confini di tutti i comuni e sottodistretti della zona e permette di mantenere intatto il legame esistente tra il prodotto tutelato e le particolarissime condizioni che l’hanno storicamente definito.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione registrata

León

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

VINO — Vini bianchi

I vini bianchi ottenuti dalle varietà di uve Albarín Blanco, Verdejo e Godello hanno un grande equilibrio del quadro gustativo e aromatico e sono al tempo stesso freschi e complessi.

Titolo alcolometrico totale minimo: 10,5 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

10,5

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

VINO — Vini rosati

I vini rosati Prieto Picudo sono molto aromatici, freschi (elevato grado di acidità naturale), e, in bocca, risultano avere molto corpo e molta struttura (equilibrio tra alcol e acidità).

Titolo alcolometrico totale minimo: 11 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

11

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

VINO — Vini rossi

Rossi: marcata intensità di colore, aromatici (frutti rossi e neri), pastosi e pieni, lievemente astringenti e persistenti.

Titolo alcolometrico totale minimo: 11,5 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

11,5

Acidità totale minima

4,3 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

VINO — Vini rossi invecchiati

I vini rossi invecchiati mantengono le peculiarità del vitigno (P Picudo), ma hanno una maggiore complessità, sono equilibrati, tannici e meno astringenti e hanno un finale persistente.

Titolo alcolometrico totale minimo: 12 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.)

12

Acidità totale minima

4,3 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

Gradazione minima probabile delle uve: 11,5 % (rosso), 10,5 % (bianco);

rendimento massimo di estrazione: 74 l per 100 kg di uve;

per i vini destinati ad utilizzare le etichette «CRIANZA», «RESERVA» o «GRAN RESERVA», devono essere utilizzate botti di rovere con capacità massima di 330 l che abbiano non più di 10 anni.

Limitazione pertinente alla vinificazione

I vini bianchi devono essere ottenuti utilizzando per almeno il 50 % le varietà di uve bianche Verdejo, Albarín blanco e Godello;

i vini rosati devono essere ottenuti utilizzando per almeno il 60 % Prieto Picudo e/o Mencia, mentre il restante 40 % è costituito da varietà di uve autorizzate (bianche e/o rosse);

i vini rossi devono essere prodotti utilizzando per almeno il 60 % le varietà di uve rosse Prieto Picudo e/o Mencia.

Pratica colturale

La densità d’impianto deve essere compresa tra 1 100 e 4 000 ceppi per ettaro.

b.    Rese massime

Varietà bianche allevate ad alberello

7 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà bianche allevate ad alberello

51,80 ettolitri per ettaro

Varietà bianche a spalliera

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà bianche a spalliera

74 ettolitri per ettaro

Varietà rosse allevate ad alberello

6 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà rosse allevate ad alberello

44,44 ettolitri per ettaro

Varietà rosse a spalliera

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà rosse a spalliera

59,20 ettolitri per ettaro

6.   Zona delimitata

La zona geografica della DOP «LEÓN» è situata nella parte meridionale della provincia di León e include una parte della provincia di Valladolid; essa confina con le province di Zamora e Palencia e ha una superficie di 3 317 km2. Comprende i seguenti comuni:

—   provincia di León:

Algadefe, Alija del Infantado, Antigua (La), Ardón, Armunia (Pd.), Bañeza (La), Bercianos del Páramo, Bercianos del Real Camino, Burgo Ranero (El), Cabreros del Río, Calzada del Coto, Campazas, Campo de Villavidel, Castilfalé, Castrocalbón, Castrotierra de Valmadrigal, Cebrones del Río, Cimanes de la Vega, Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Chozas de Abajo, Fresno de la Vega, Fuentes de Carvajal, Gordaliza del Pino, Gordoncillo, Grajal de Campos, Gusendos de los Oteros, Izagre, Joarilla de las Matas, Laguna de Negrillos, Matadeón de los Oteros, Matanza, Onzonilla, Pajares de los Oteros, Palacios de la Valduerna, Pobladura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Riego de la Vega, Roperuelos del Páramo, Sahagún, San Adrián del Valle, San Esteban de Nogales, San Millán de los Caballeros, Santa Cristina de Valmadrigal, Santa Elena de Jamuz, Santa María del Monte Cea, Santas Martas, Santovenia de la Valdoncina, Toral de los Guzmanes, Valdemora, Valderas, Valdevimbre, Valencia de Don Juan, Valverde Enrique, Vallecillo, Vega de Infanzones, Villabraz, Villademor de la Vega, Villamandos, Villamañán, Villamontán de la Valduerna, Villamoratiel de las Matas, Villanueva de las Manzanas, Villaornate y Castro, Villaquejida, Villaturiel e Zotes del Páramo;

—   provincia di Valladolid:

Becilla de Valderaduey, Bustillo de Chaves, Cabezón de Valderaduey, Castrobol, Castroponce, Cuenca de Campos, Mayorga, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Monasterio de Vega, Quintanilla del Molar, Roales de Campos, Saelices de Mayorga, Santervas de Campos, Unión de Campos (La), Valdunquillo, Villacid de Campos, Villagómez la Nueva e Villalba de la Loma.

La zona di invecchiamento dei vini della DOP «LEÓN» corrisponde alla zona di produzione.

7.   Varietà principali di uve da vino

 

ALBARIN BLANCO

 

PRIETO PICUDO

 

MENCIA

 

VERDEJO

 

GODELLO

8.   Descrizione del legame/dei legami

VINO

Un clima continentale, caratterizzato da un periodo invernale rigido e lungo, un’estate breve in cui si alternano giornate molto calde e secche a giornate fredde, precipitazioni pari a circa 500 mm e livelli elevati di soleggiamento, un’altitudine media elevata, un terreno povero di materia organica e una specifica gamma di varietà di uve, in particolare la varietà Prieto Picudo, consentono di produrre vini di grande intensità aromatica, con un’acidità molto equilibrata e un finale persistente.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Quadro giuridico di riferimento:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Condizionamento nella zona delimitata

Descrizione della condizione:

Considerato che l’imbottigliamento dei vini tutelati dalla DOP «León» è uno dei punti critici per la conservazione delle caratteristiche acquisite durante i processi di produzione e invecchiamento, l’operazione deve essere effettuata nelle cantine situate nell’area di produzione, presso gli impianti di imbottigliamento dei produttori.

Quadro giuridico di riferimento:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichetta può riportare la menzione tradizionale «DENOMINAZIONE DI ORIGINE», anziché «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA».

L’indicazione dell’annata sull’etichetta è obbligatoria anche per i vini non invecchiati.

I vini rossi possono riportare in etichetta le seguenti menzioni tradizionali: «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla normativa applicabile.

10.   Link al disciplinare del prodotto

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/7_vinicos/index.html


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

6.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 439/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 439/05)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.10.2018

Durata

6.10.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

NEP/8ABDE.

Specie

Scampo (Nephrops norvegicus)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

38/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.12.2018   

IT

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C 439/9


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 439/06)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.10.2018

Durata

6.10.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

LEZ/*8ABDE (condizione speciale per LEZ/07.)

Specie

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

37/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.12.2018   

IT

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C 439/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 439/07)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.10.2018

Durata

6.10.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

HKE/8ABDE. incluso HKE/*57-14

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

36/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.12.2018   

IT

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C 439/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 439/08)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.10.2018

Durata

6.10.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SRX/89-C (incluso RJC/89-C., RJH/89-C., RJN/89-C., RJU/8-C. e RJU/9-C.)

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

acque dell'Unione delle zone 8 e 9

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

35/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 439/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 439/09)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.10.2018

Durata

6.10.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

PLE/8/3411

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

34/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.12.2018   

IT

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C 439/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 439/10)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.10.2018

Durata

6.10.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

WHG/08.

Specie

Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

8

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

33/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.12.2018   

IT

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C 439/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 439/11)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

4.10.2018

Durata

4.10.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Polonia

Stock o gruppo di stock

COD/3BC+24

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Sottodivisioni 22-24

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

30/TQ1970


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.12.2018   

IT

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C 439/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 439/12)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.10.2018

Durata

6.10.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

ANF/*8ABDE (condizione speciale per ANF/07.)

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

32/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.12.2018   

IT

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C 439/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 439/13)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

6.10.2018

Durata

6.10.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

8a e 8b

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

31/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

6.12.2018   

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C 439/14


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Landgericht il 13 luglio 2018 in relazione alla causa C contro Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein

(Causa E-2/18)

(2018/C 439/14)

Con lettera del 13 luglio 2018 protocollata presso la Cancelleria della Corte EFTA il 17 luglio 2018, il Fürstliches Landgericht (Corte di giustizia del Liechtenstein) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo in relazione alla causa C contro Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein, in merito ai seguenti quesiti:

1.

il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si limita a stabilire un quadro minimo da rispettare per prevenire le distorsioni della concorrenza oppure contiene disposizioni vincolanti, che riguardano e limitano anche gli obblighi relativi alle prestazioni da adempiere in tutto il mondo in base al contratto di assicurazione? Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si applica ai regimi di assicurazione sociale che si limitano a obbligare i lavoratori a dimostrare di avere una copertura sufficiente in materia di assicurazione sanitaria ma consentono loro, in virtù dell’autonomia contrattuale, di scegliere fra varie imprese di assicurazione disciplinate dal diritto privato chiedendo solo la prova della conclusione di un contratto assicurativo adeguato?

2.

a)

Le persone assicurate sono tenute, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, a presentare le fatture coperte dal contratto assicurativo stipulato nell’ambito del regime obbligatorio di assicurazione sanitaria all’istituto di previdenza sociale del loro luogo di residenza, il che significa che l’istituto di previdenza sociale ubicato nello Stato membro responsabile del pagamento della pensione è tenuto a effettuare il pagamento solo dopo che l’istituto del luogo di residenza si è rifiutato di farlo, oppure le persone assicurate possono comunque far valere i propri diritti in base al contratto assicurativo?

b)

Se, ai sensi della lettera a), le persone assicurate non possono invocare il contratto assicurativo:

questo vale anche quando il contratto assicurativo è concluso nell’ambito del regime obbligatorio di assicurazione ma va oltre il minimo prescritto a norma di legge ed è stato quindi concluso, in una certa misura, «su base volontaria»?

3.

Se le persone assicurate sono tenute, in conformità del quesito 2, a presentare prima le fatture all’istituto del loro Stato di residenza:

a)

quest’obbligo si applica anche alle persone assicurate che beneficiano già da anni di prestazioni nell’ambito del rapporto contrattuale oppure il fatto che il regime di assicurazione sociale si basi sul regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è contrario al principio di buona fede?

b)

Un regime di assicurazione sociale ha il diritto, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di chiedere un rimborso a una persona assicurata a cui in passato abbia fornito una copertura assicurativa superiore al livello specificato nel regolamento, nel senso che ha erogato prestazioni che non dovevano essere versate ai sensi del regolamento, oppure il fatto di chiedere un rimborso è contrario al principio di buona fede?

c)

Alla luce del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il fatto che il regime di assicurazione sociale abbia erogato prestazioni senza che fossero state presentate fatture tramite l’istituto di previdenza sociale dello Stato di residenza dà diritto alla persona assicurata di beneficiare delle prestazioni anche in futuro, senza bisogno di presentare le fatture tramite l’istituto di previdenza sociale dello Stato di residenza?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

6.12.2018   

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C 439/16


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

(2018/C 439/15)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un grave pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 22 ottobre 2018 dall’European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o incorporati in una miscela («il prodotto in esame»).

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).

3.   Asserzione di sovvenzioni

Il prodotto che, secondo la denuncia, è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario dell’Indonesia («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

La Commissione ritiene che la denuncia contenga elementi di prova sufficienti del fatto che i produttori del prodotto in esame originario dell’Indonesia hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni, sotto forma di contributi finanziari e/o di sostegno al reddito o ai prezzi, concesse dal governo indonesiano.

Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l’altro:

i)

nel trasferimento diretto di fondi, come le sovvenzioni dirette concesse mediante il fondo di sovvenzione Biodiesel Subsidy Fund o la concessione di finanziamenti all’esportazione e di garanzie a condizioni preferenziali da parte dell’Indonesia Eximbank e le sovvenzioni accordate all’industria dell’olio di palma che favoriscono i produttori di biodiesel;

ii)

nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, come gli sgravi dell’imposta sul reddito per investimenti quotati, le sovvenzioni alla creazione di zone industriali, i benefici fiscali a favore dell’industria di punta, le agevolazioni relative ai dazi all’importazione e l’esenzione fiscale dall’IVA; e

iii)

nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato, come la fornitura di olio di palma (CPO).

Il denunciante sostiene inoltre che dette misure sono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell’Indonesia (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Esse sono presumibilmente limitate a particolari imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e quindi sono specifiche e compensabili. In base a ciò, gli importi delle presunte sovvenzioni appaiono significativi per il paese interessato.

In conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza delle prove, contenente la valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta. Tale nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

4.   Asserzioni di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato a un ritmo sostenuto, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni. Inoltre, secondo la denuncia, tali importazioni entrano nell’Unione a prezzi che hanno già avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita, sulle quantità vendute, sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione e sui suoi profitti.

Il denunciante ha anche fornito prove dell’esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità in Indonesia, che indica un probabile aumento sostanziale delle importazioni.

La natura delle presunte sovvenzioni è inoltre tale da poter causare effetti negativi sugli scambi.

Il denunciante ha altresì sostenuto che è probabile un ulteriore aumento sostanziale del flusso delle importazioni oggetto di sovvenzioni a causa della recente riduzione e della successiva revoca delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame nell’Unione (4) nonché della recente istituzione di misure compensative negli Stati Uniti d’America («gli USA») nei confronti del prodotto in esame. Ciò indica un probabile riorientamento delle esportazioni verso l’Unione, con un conseguente sostanziale aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Secondo il denunciante, il mutamento di circostanze è chiaramente previsto e imminente. Dall’imminente flusso di ulteriori importazioni oggetto di sovvenzioni deriverebbe un grave pregiudizio.

Il denunciante sostiene inoltre che l’afflusso di importazioni sleali è la causa principale del pregiudizio e che non sembra vi siano altri fattori tali da attenuare il nesso di causalità.

La Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti a dimostrare che il volume e i prezzi del prodotto in esame importato hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati, compromettendo in tal modo gravemente l’andamento generale dell’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se tali importazioni sovvenzionate abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio grave all’industria dell’Unione.

In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.

Il governo dell’Indonesia è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (il pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antisovvenzioni. In particolare, la Commissione deve fornire informazioni sulla prevista istituzione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione delle sovvenzioni

I produttori esportatori (6) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione. Sono invitate a collaborare il più possibile con la Commissione anche le altre parti alle quali la Commissione chiederà le informazioni pertinenti per stabilire l’esistenza e l’entità delle sovvenzioni compensabili di cui beneficia il prodotto in esame.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità dei paesi interessati e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Allo scopo di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per l’inserimento nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità del paese interessato.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno compilato l’allegato I entro i termini specificati ed hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto al punto 5.3.1, lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non supererà la media ponderata degli importi di sovvenzione stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione (7).

b)   Importo individuale di sovvenzione compensabile per le società non inserite nel campione

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere che la Commissione fissi per loro un importo di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale importo devono compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un importo di sovvenzione individuale in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un importo di sovvenzione individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale importo se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (8) (9)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione relativa al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione fornirà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

5.4.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e i sindacati sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto in esame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364). In ogni caso le informazioni comunicate saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda va presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

affinché un’audizione possa essere effettuata prima dell’istituzione delle misure provvisorie, dovrà essere presentata una richiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;

dopo la fase provvisoria dovrà essere presentata una richiesta entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo;

nella fase definitiva dovrà essere presentata una richiesta entro tre giorni dalla data di divulgazione delle risultanze definitive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per presentare osservazioni sulla divulgazione definitiva. In caso di divulgazione di ulteriori risultanze definitive, dovrà essere presentata una richiesta immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori risultanze definitive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni su dette risultanze.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di rifiutare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una richiesta di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Tuttavia, nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma di scansione, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzi di posta elettronica:

Sovvenzioni

:

TRADE-AS650-BIODIESEL-SUBSIDY@ec.europa.eu

Pregiudizio

:

TRADE-AS650-BIODIESEL-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

L’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere istituite di norma non oltre nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate possono chiedere tali informazioni per iscritto entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate per iscritto della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono in linea di principio di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori risultanze definitive sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per formulare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

salvo diverse disposizioni, le parti interessate non possono presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase provvisoria. Al di là di tale termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie per confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e se queste possono essere verificate entro il tempo disponibile per concludere tempestivamente l’inchiesta;

al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta le comunicazioni delle parti interessate trasmesse dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive o, se del caso, dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle ulteriori risultanze definitive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono sollevare solo questioni trattate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima dell’istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno essere presentate entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. In caso di divulgazione di ulteriori risultanze definitive, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori risultanze dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette risultanze.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le risultanze si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le richieste di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizione con il consigliere auditore. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, lettera d), del regolamento di base.

(3)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)  Si vedano, rispettivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9) e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 40).

(5)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(6)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(7)  In conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.

(8)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del presente avviso destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 439/30


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8747 — Bolloré/APMM/CIT)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 439/16)

1.   

In data 29 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bolloré Africa Logistics (Francia), appartenente al gruppo Bolloré,

APM Terminals BV («APMT», Danimarca), controllata da A.P. Møller-Mærsk A/S («APMM»),

Côte d’Ivoire Terminal («CIT», Costa d’Avorio).

Bolloré Africa Logistics e APMT acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di CIT.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Bolloré Africa Logistics: servizi logistici (spedizione merci, sdoganamento e stoccaggio) e gestione di terminal portuali e ferrovie;

—   APMT: gestione di terminal per container;

—   CIT: sviluppo e gestione di un nuovo terminal offshore per container nel porto di Abidjan (Costa d’Avorio) destinato ad accogliere grandi navi d’alto mare e un centro di trasbordo.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8747 — Bolloré/APMM/CIT

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


6.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 439/32


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9225 — MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 439/17)

1.   

In data 29 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Macquarie European Investment Holdings Limited, appartenente a Macquarie Group Limited («Macquarie», Australia),

MML Capital Partners Fund VI GP Ltd., appartenente a MML UK Partners LLP («MML», Regno Unito).

Macquarie e MML acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Peggy Holdco Limited, controllata di Macquarie che è proprietaria di ParkingEye Limited (Regno Unito), una società che gestisce parcheggi.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Macquarie: opera su scala internazionale nella prestazione di servizi bancari e finanziari, di consulenza, di investimento e di gestione dei fondi;

—   MML: impresa di private equity.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9225 — MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.