ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 437

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
4 dicembre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 437/01

Avvio di procedura [Caso M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)] ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 437/02

Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

2

2018/C 437/03

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

3

 

Commissione europea

2018/C 437/04

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,00 % al 1o dicembre 2018 — Tassi di cambio dell'euro

4

2018/C 437/05

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 novembre 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Cataluña/Catalunya (DOP)]

5

2018/C 437/06

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

29

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 437/07

Procedure di liquidazione — Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di A+ Insurance Services Limited [Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

31


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 437/08

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India

32

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 437/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9149 — Apollo Management/Aspen Insurance Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

37

2018/C 437/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

38

2018/C 437/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

39


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/1


Avvio di procedura

[Caso M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 437/01)

Il 28 novembre 2018 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business), al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/2


Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

(2018/C 437/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia.

Il Consiglio intende rinnovare le misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio. Il Consiglio dispone, nel suo fascicolo, di nuovi elementi relativi a tutte le persone di cui all’allegato della decisione 2011/72/PESC e all’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Si informano le persone interessate che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le informazioni che le riguardano, prima del 13 dicembre 2018, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 5 della decisione 2011/72/PESC e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 101/2011.


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/3


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

(2018/C 437/03)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europea e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n 101/2011 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 101/2011.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/4


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o dicembre 2018

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 dicembre 2018

(2018/C 437/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1332

JPY

yen giapponesi

128,70

DKK

corone danesi

7,4622

GBP

sterline inglesi

0,89150

SEK

corone svedesi

10,2355

CHF

franchi svizzeri

1,1323

ISK

corone islandesi

139,40

NOK

corone norvegesi

9,6893

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,921

HUF

fiorini ungheresi

322,76

PLN

zloty polacchi

4,2809

RON

leu rumeni

4,6539

TRY

lire turche

5,9460

AUD

dollari australiani

1,5354

CAD

dollari canadesi

1,4931

HKD

dollari di Hong Kong

8,8615

NZD

dollari neozelandesi

1,6376

SGD

dollari di Singapore

1,5491

KRW

won sudcoreani

1 260,44

ZAR

rand sudafricani

15,5084

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8074

HRK

kuna croata

7,4038

IDR

rupia indonesiana

16 188,27

MYR

ringgit malese

4,7073

PHP

peso filippino

59,410

RUB

rublo russo

75,4428

THB

baht thailandese

37,152

BRL

real brasiliano

4,3367

MXN

peso messicano

22,7129

INR

rupia indiana

79,7910


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/5


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2018

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

[Cataluña/Catalunya (DOP)]

(2018/C 437/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cataluña»/«Catalunya» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Cataluña»/«Catalunya» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cataluña»/«Catalunya» (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

«CATALUÑA»/«CATALUNYA»

PDO-ES-A1549-AM03

Data della domanda: 14.11.2016

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Ampliamento della zona geografica

La modifica interessa il punto 4 del disciplinare (Delimitazione della zona geografica) e il punto 6 del documento unico (Zona geografica delimitata)

Si tratta di una risposta alle richieste dei viticoltori e delle cantine dei comuni interessati dall’ampliamento, che per anni hanno prodotto vini di comprovata qualità, in identiche condizioni di suoli e clima e nel medesimo contesto storico degli altri comuni che costituivano la zona di produzione al momento dell’istituzione della presente denominazione di origine.

Quanto affermato è stato dimostrato mediante un’analisi tecnica appositamente commissionata [Estudio de aptitud del territorio de Catalunya para el cultivo de la vid, según factores edafoclimáticos e históricos. Propuesta de sectorización de la DO CATALUNYA, (Studio sull’idoneità del territorio della Catalogna ai fini della viticoltura sulla base di fattori edafoclimatici e storici. Proposta di settorializzazione della DOP «CATALUÑA»/«CATALUNYA»), Limonium, 2014]. Secondo tale studio, i suoli dei comuni di recente inserimento (in termini di composizione, consistenza e struttura), i fattori climatici che li condizionano (temperatura, precipitazioni, soleggiamento, intervallo di temperatura, evapotraspirazione/carenza idrica e gelo) nonché un identico fattore umano (storia e cultura) garantiscono che il profilo organolettico dei vini prodotti sia identico a quello definito nel disciplinare del prodotto per ciascuna categoria di prodotto.

L’ampliamento riguarda i seguenti 74 comuni:

 

Aguilar de Segarra

 

Albagés, l’

 

Albons

 

Alfarràs

 

Arenys de Mar

 

Arenys de Munt

 

Badalona

 

Baronia de Rialb, la

 

Bellcaire d’Empordà

 

Bigues i Riells

 

Bisbal d’Empordà, la

 

Bovera

 

Bruc, el

 

Cabacés

 

Cabrera de Mar

 

Calella

 

Canonja, la

 

Capafons

 

Cardedeu

 

Castellolí

 

Conca de Dalt

 

Corçà

 

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

 

Febró, la

 

Franqueses del Vallès

 

Gaià

 

Gimenells i el Pla de la Font

 

Granollers

 

Ivars d’Urgell

 

Ivars de Noguera

 

Juncosa

 

Llardecans

 

Lliçà d’Amunt

 

Llorenç del Penedès

 

Lloret de Mar

 

Maials

 

Marçà

 

Massoteres

 

Mataró

 

Mont-ral

 

Mont-ras

 

Mont-roig del Camp

 

Os de Balaguer

 

Pla del Penedès, el

 

Pobla de Segur, la

 

Prades

 

Salàs de Pallars

 

Sant Cebrià de Vallalta

 

Sant Feliu de Buixalleu

 

Sant Feliu de Codines

 

Sant Feliu de Guíxols

 

Sant Iscle de Vallalta

 

Sant Jordi Desvalls

 

Sant Llorenç Savall

 

Sant Martí Vell

 

Sant Pol de Mar

 

Sentmenat

 

Siurana d’Empordà

 

Sort

 

Tallada d’Empordà

 

Tivissa

 

Tordera

 

Torrefarrera

 

Tortellà

 

Ullà

 

Vallgorguina

 

Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant

 

Ventalló

 

Vilademuls

 

Vilamalla

 

Vilanova de Prades

 

Vilassar de Mar

 

Vilopriu

 

Vinyols i els Arcs

2.2.   Riduzione dell’acidità

Si tratta di una modifica che interessa il punto 2.1.3 del disciplinare (Proprietà fisiche e chimiche) e il punto 4 del documento unico (Descrizione del vino o dei vini)

Il valore dell’acido tartarico totale è stato ridotto, in quanto nelle vendemmie più recenti si è rivelato sempre più difficile per le cantine raggiungere la soglia fissata. I prodotti spesso non superano i controlli analitici, nonostante un punteggio elevato nelle prove organolettiche. Si è pertanto deciso che l’acidità totale minima sarebbe stata ricondotta al valore fissato nella normativa dell’UE.

Di conseguenza, il valore relativo all’acidità totale minima è stato ridotto a 3,5 g/l, espresso in acido tartarico, per tutte e tre le categorie di prodotto, indipendentemente dal colore.

2.3.   Modifiche dei limiti relativi al titolo alcolometrico per le categorie di prodotto vino e vino frizzante

La soppressione del massimale vigente relativo al titolo alcolometrico è inversamente collegata al punto precedente. Poiché il clima diventa più caldo e secco ogni anno, l’acidità totale dei vini diminuisce e il titolo alcolometrico aumenta, in particolare nei vini rossi.

Sebbene a prima vista possa apparire incongruo sopprimere il limite superiore di un valore e ridurre il limite inferiore dell’altro, tali modifiche sono state richieste per diversi tipi di prodotto, seppure della medesima categoria.

Al giorno d’oggi, per ottenere la qualità necessaria dei vini destinati all’invecchiamento è fondamentale una buona maturazione fenolica di bucce e semi. È fatto noto che la maturazione fenolica avviene spesso con un certo ritardo rispetto alla maturazione zuccherina (termine con cui si intende il rapporto fra zuccheri e acidità nella polpa). In conseguenza dei cambiamenti climatici, oggi incontestati all’interno della comunità scientifica, si verifica sempre più spesso un divario crescente fra la maturazione zuccherina e la maturazione fenolica. Ne consegue che la polpa contiene una maggiore concentrazione di zuccheri al momento della vendemmia, per cui il vino così prodotto presenta un tenore alcoolico più elevato.

Nei vini giovani e frizzanti, tuttavia, la preferenza si è gradualmente spostata verso titoli alcolometrici inferiori. Poiché per la produzione di vini giovani non è prescritta una macerazione prolungata con le bucce, la mancanza di maturazione fenolica non è determinante come per i vini destinati all’invecchiamento.

Di conseguenza:

viene soppresso il titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 15 % vol. (modifica del punto 2.1.1 del disciplinare che non incide sul documento unico);

si applica il titolo alcolometrico volumico effettivo massimo stabilito dalla legislazione dell’UE (modifica del punto 2.1 del disciplinare e del punto 4 del documento unico);

il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è ridotto al 4,5 % per i vini bianchi, rosati e rossi aventi titolo a fregiarsi della menzione «xispejant» (modifica del punto 2.1.1 del disciplinare e del punto 4 del documento unico);

il titolo effettivo minimo e il titolo alcolometrico totale sono ridotti per i vini frizzanti (modifica del punto 2.1.2 del disciplinare e del punto 4 del documento unico).

2.4.   Introduzione nell’etichettatura del termine «xispejant»

Si tratta di una modifica che interessa il punto 8.3 del disciplinare (Presentazione ed etichettatura) e il punto 9 del documento unico (Ulteriori condizioni essenziali). Al punto 2.2.1 del disciplinare e al punto 4 del documento unico si introduce una descrizione organolettica.

Il qualificativo «xispejant» è destinato a essere usato nell’etichettatura di alcuni vini giovani aventi un tenore alcolometrico inferiore. La finalità è attrarre nuovi consumatori, di preferenza appartenenti alla fascia d’età compresa tra 20 e 30 anni, che senza dubbio sarà responsabile di perpetuare la tradizione enologica in futuro.

Il termine è impiegato per evocare un prodotto avente un tenore alcolico inferiore con zuccheri residui e una lieve presenza di diossido di carbonio naturale (il termine catalano «xispejant» significa «frizzante»). Si tratta quindi di vini accessibili e facili da bere, ideali per il consumatore alle prime armi i cui gusti si faranno più sofisticati nel tempo per passare ad altri vini più seri e complessi.

La società catalana possiede un legame storico e culturale con i vini contenenti diossido di carbonio naturale, come è dimostrato dal fatto che il disciplinare già include una categoria di vini frizzanti e dall’esistenza di un’importante produzione di spumanti, le cui origini risalgono alla prima metà del diciannovesimo secolo.

2.5.   Aumento della capacità delle botti

Si tratta di una modifica che incide sul punto 2 del disciplinare (Descrizione del prodotto) per i vini etichettati con la dicitura «Barrica» («botte») o «Roble» («quercia») e che non altera il documento unico.

La capacità delle botti è portata dall’attuale limite di 330 litri a 600 litri, il volume massimo al quale, secondo le vigenti norme nazionali, è possibile usare i termini «Barrica» e «Roble» nell’etichettatura e nella presentazione per descrivere l’invecchiamento di prodotti che si fregiano della DOP «Cataluña»/«Catalunya».

La capacità massima attualmente dichiarata nel disciplinare, ossia 330 litri, costituisce un ostacolo alla competitività delle cantine della DOP «Cataluña»/«Catalunya» rispetto ad altre denominazioni di origine. Con l’attuale volume massimo per botte il costo dell’invecchiamento per litro di vino è superiore rispetto a quanto sarebbe con botti da 600 litri.

La tendenza del mercato si sta inoltre trasferendo verso vini meno influenzati dal legno. L’aumento della capacità delle botti riduce inoltre il rapporto della superficie interna rispetto al volume di vino contenuto, riducendo pertanto anche gli aromi e i tannini rilasciati dal legno per litro di vino.

2.6.   Soppressione delle norme relative alla densità di impianto

Si tratta di una modifica che interessa il punto 3 del disciplinare (Pratiche colturali ed enologiche specifiche) e il punto 5 del documento unico (Pratiche di vinificazione)

Finora la densità di impianto era stata ristretta in un intervallo compreso fra 1 800 (minimo) e 4 500 (massimo) viti/ettaro. Si ritiene tuttavia che le rese di produzione stabilite nel disciplinare offrano già un controllo sufficiente e che la densità di impianto andrebbe pertanto soppressa.

2.7.   Titolo alcolometrico totale massimo

Si tratta di una modifica che interessa il punto 2.1 del disciplinare e il punto 4 del documento unico (Descrizione del vino o dei vini).

I valori non espressamente dichiarati devono essere conformi ai limiti stabiliti per legge e le descrizioni delle diverse categorie di vino includono una dichiarazione generale che specifica che sono applicabili i limiti stabiliti dalla legislazione dell’UE.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione registrata

«Cataluña»

«Catalunya»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino/dei vini

Vini — Bianchi

Sono vini moderni e innovativi, il cui colore va dal giallo pallido con sfumature verdognole fino a intense tonalità dorate. I vini hanno intensità aromatica da media ad alta e sono più o meno strutturati, secondo la resa per ceppo. Essi presentano un’acidità moderata e un buon tenore alcoolico e lasciano nel degustatore il desiderio di un altro sorso. Nei vini giovani sono predominanti le note floreali e/o fruttate, mentre l’invecchiamento in legno conferisce ai vini maturi aromi terziari caratterizzati da toni di vaniglia e financo di tostato. I vini giovani sono leggeri e freschi, mentre quelli più maturi si presentano più opulenti ed evocativi delle botti in cui sono invecchiati.

Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.

Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 250 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini — Rosati

Sono vini moderni e innovativi, il cui colore va dal rosso brillante con uno scintillio viola iridescente fino a tonalità intermedie aranciate per arrivare al color buccia di cipolla. I vini hanno intensità aromatica da media ad alta e sono più o meno strutturati, secondo la resa per ceppo. Essi presentano un buon tenore alcoolico e lasciano nel degustatore il desiderio di un altro sorso. Si tratta di vini leggeri, freschi ed equilibrati.

Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.

Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 250 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini — Rossi

Secondo l’invecchiamento, il loro colore varia da un intenso color ciliegia fino a un pallido rubino con un tocco di ocra. I vini, di intensità aromatica da media ad alta, sono più o meno strutturati secondo la resa per ceppo. Essi presentano un’acidità moderata e un buon tenore alcoolico e lasciano nel degustatore il desiderio di un altro sorso. I vini giovani sono leggeri e ricchi di aroma, mentre con la fermentazione e/o l’invecchiamento in botti di legno si ottengono vini dal sapore pieno e lungo che risultano delicati ma strutturati.

Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.

L’acidità volatile può superare 1 mEq/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore all’11 % e ogni anno di invecchiamento, fino a 20 mEq/l.

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 200 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini — Bianchi, rosati e rossi a gradazione alcoolica inferiore (xispejant)

Cfr. le descrizioni dei vini bianchi, rosati e rossi supra.

Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.

Tenore massimo di anidride solforosa: se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l, 200 mg/l per i bianchi e i rosati e 150 mg/l per i rossi; se il tenore di zucchero è pari a 5 g/l o superiore, 250 mg/l per i bianchi e i rosati e 200 mg/l per i rossi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

4,5

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino — frizzante

Le caratteristiche devono identiche a quelle descritte nei paragrafi precedenti relativamente al colore del vino in questione, ma con l’aggiunta di perlage. I vini sono equilibrati e freschi, con una lieve sensazione di solletico dovuta all’emissione di diossido di carbonio.

Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.

Tenore massimo di anidride solforosa: se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l, 200 mg/l per i bianchi e i rosati e 150 mg/l per i rossi; se il tenore di zucchero è pari a 5 g/l o superiore, 250 mg/l per i bianchi e i rosati e 200 mg/l per i rossi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

7

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini liquorosi

I vini liquorosi presentano colori da opachi e intensi a tonalità più evolute di quelle descritte per i bianchi e i rossi, raggiungendo addirittura sfumature ambrate secondo la maturità. I vini presentano un lieve calore, con aromi più fruttati se non invecchiati in legno, mentre le aldeidi e gli aromi di frutta secca caratterizzano i vini più maturi. Essi sono caldi, opulenti e persistenti.

Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.

L’acidità volatile può superare 1 mEq/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore all’11 % e ogni anno di invecchiamento, fino a 20 mEq/l.

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 200 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Restrizioni pertinenti alle pratiche enologiche

Durante la vendemmia occorre esercitare la massima cautela. I vini che possono fregiarsi di questa DOP sono ottenuti solo con uve sane, abbastanza mature per produrre vini aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 9,5 % vol o superiore per la zona CII e di 10 % vol o superiore per la zona CIII, conformemente alla legislazione dell’UE.

Si applica una pressione adeguata per estrarre il mosto o il vino e separarlo dalle bucce delle uve, garantendo che non si ottengano oltre 70 litri di vino per ogni 100 kg di uve vendemmiate.

b.   Rese massime

Varietà bianche

12 000 chilogrammi di uve/ettaro

Varietà bianche

84 ettolitri/ettaro

Varietà rosse

10 000 chilogrammi di uve/ettaro

Varietà rosse

70 ettolitri/ettaro

6.   Zona delimitata

 

Abrera

 

Agramunt: ex distretto annesso di Montclar

 

Aguilar de Segarra

 

Agullana

 

Aiguamúrcia

 

Albagés, l’

 

Albi, l’

 

Albiol, l’

 

Albons

 

Aleixar, l’

 

Alfarràs

 

Alcarràs: parcelle 9022, 9017 e 9005 del poligono catastale 6 e parcelle 3, 57, 9001, 9003, 9004, 9007 e 9027 del poligono catastale 15

 

Albinyana

 

Alcover

 

Alella

 

Alforja

 

Algerri

 

Alió

 

Almacelles: parcelle 25, 180, 193 e 196 del poligono catastale 5

 

Almenar

 

Almoster

 

Alòs de Balaguer

 

Alpicat

 

Altafulla

 

Ametlla de Mar, l’

 

Almetlla de Segarra, l’

 

Arbeca

 

Arboç, l’

 

Arenys de Mar

 

Arenys de Munt

 

Argentera, l’

 

Argentona

 

Arnes

 

Artés

 

Artesa de Segre

 

Ascó

 

Avinyó

 

Avinyonet de Penedès

 

Avinyonet de Puigventós

 

Badalona

 

Balaguer

 

Balsareny

 

Banyeres del Penedès

 

Barbera de la Conca

 

Barcellona: parcella 1 del poligono catastale 1

 

Baronia de Rialb

 

Batea

 

Begues

 

Begur

 

Belianes

 

Bellaguarda

 

Bellcaire d’Empordà

 

Bellmunt del Priorat

 

Bellprat

 

Bellvei

 

Benissanet

 

Bigues i Riells

 

Bisbal d’Empordà, la

 

Bisbal del Penedès, la

 

Bisbal de Falset, la

 

Biure

 

Blancafort

 

Boadella i les Escaules Bonastre

 

Borges Blanques, las: parcelle 30 e 96 del poligono catastale 9; parcelle 114, 165 e 167 del poligono catastale 21 e parcelle 118, 119 e 120 del poligono catastale 22

 

Borges del Camp, les

 

Bot

 

Botarell

 

Bovera

 

Bràfim

 

Bruc, el

 

Cabacés

 

Cabanes

 

Cabanyes, les

 

Cabassers

 

Cabra del Camp

 

Cabrera d’Igualada

 

Cabrera de Mar

 

Cabrils

 

Cadaqués

 

Calafell

 

Calders

 

Caldes de Montbui: parcella 57 del poligono catastale 1 e parcella 12 del poligono catastale 2

 

Calella

 

Callús

 

Calonge

 

Cambrils

 

Canonja, la

 

Canovelles

 

Cantallops

 

Canyelles

 

Capafons

 

Capellades

 

Capçanes

 

Capmany

 

Cardedeu

 

Cardona

 

Carme

 

Caseres

 

Castell-Platja d’Aro

 

Castell de Mur: distretti annessi di Cellers e Guardia de Tremp

 

Castellbisbal

 

Castellet i la Gornal

 

Castellfollit del Boix

 

Castellgalí

 

Castellnou de Bages

 

Castelló de Farfanya

 

Castellolí

 

Castellvell del Camp

 

Castellví de la Marca

 

Castellví de Rosanes

 

Catllar, el

 

Cervelló

 

Cervià de les Garrigues

 

Cistella

 

Ciutadilla

 

Colera

 

Collbató

 

Colldejou

 

Conca de Dalt

 

Conesa

 

Constantí

 

Copons

 

Corbera de Llobregat

 

Corçà

 

Corbera d’Ebre

 

Cornudella de Montsant

 

Creixell

 

Cruïlles; Monells i Sant Sadurní de l’Heura

 

Cubells: parcella 90 del poligono catastale 7

 

Cubelles

 

Cunit

 

Darnius

 

Duesaigües

 

Esparraguera

 

Espluga Calba, l’

 

Espluga de Francolí, l’

 

Espolla

 

Falset

 

Fatarella, la

 

Febró, la

 

Figuera, la

 

Figueres

 

Figuerola del Camp

 

Flix

 

Floresta, la

 

Fogars de Montclús

 

Fonollosa

 

Font-rubí

 

Foradada

 

Forallac

 

Forés

 

Franqueses del Vallès

 

Fulleda

 

Gaià

 

Gandesa

 

Garcia

 

Garidells, els

 

Garriguella

 

Gavet de la Conca e relativi distretti annessi Sant Cristofol de la Vall, Sant Martí de Barcedana e Sant Miquel de la Vall

 

Gelida

 

Gimenells i el Pla de la Font

 

Ginestar

 

Granada, la

 

Granollers

 

Granyanella

 

Granyena de Segarra

 

Gratallops

 

Guiamets, els

 

Guimerà

 

Horta de Sant Joan

 

Hostalets de Pierola, els

 

Igualada

 

Isona i Conca Dellà e relativi distretti annessi Conques, Figuerola d’Orcau, Orcau-Basturs e Sant Romà d’Abella

 

Ivars d’Urgell

 

Ivars de Noguera

 

Jonquera, la

 

Jorba

 

Juncosa

 

Juneda: parcella 487 del poligono catastale 5, parcelle 14, 15, 16, 33, 34 e 37 del poligono catastale 12 e parcelle 3, 4 e 5 del poligono catastale 13

 

Llacuna, la

 

Llançà

 

Llardecans

 

Lleida: distretti annessi di Raimat e Sucs

 

Llers

 

Lliçà d’Amunt

 

Llimiana

 

Lloar, el

 

Llorenç del Penedès

 

Lloret de Mar

 

Maials

 

Maldà

 

Manresa

 

Marçà

 

Margalef

 

Marsà

 

Martorell

 

Martorelles

 

Masarac

 

Masllorenç

 

Masnou, el

 

Masó, la

 

Maspujols

 

Masquefa

 

Masroig, el

 

Massoteres

 

Mataró

 

Mediona

 

Menàrguens

 

Milà, el

 

Miravet

 

Molar, el

 

Mollet de Peralada

 

Montgat

 

Monistrol de Calders

 

Montblanc

 

Montbrió del Camp

 

Montferri

 

Montmell, el

 

Montoliu de Segarra

 

Montornès de Segarra

 

Montornès del Vallès

 

Mont-ral

 

Mont-ras

 

Mont-roig del Camp

 

Móra d’Ebre

 

Móra la Nova

 

Morell

 

Morera de Montsant, la, e relativo distretto annesso Scala-dei

 

Mura

 

Nalec

 

Navarcles

 

Navàs

 

Nou de Gaiá, la

 

Nulles

 

Òdena

 

Olèrdola

 

Olesa de Bonesvalls

 

Olivella

 

Omells de na Gaia, els

 

Omellons, els

 

Orpí

 

Òrrius

 

Os de Balaguer

 

Pacs del Penedès

 

Palafrugell

 

Palamós

 

Palau-sator

 

Palau-saverdera

 

Pallaresos, els

 

Palma d’Ebre, la

 

Pals

 

Pau

 

Pedret i Marzà

 

Penelles

 

Perafort

 

Peralada

 

Perelló, el

 

Piera

 

Pinell de Brai, el

 

Pira

 

Pla de la Font, el

 

Pla de Santa Maria, el

 

Pla del Penedès, el

 

Pla del Penedès

 

Pobla de Cérvoles, la

 

Pobla de Claramunt, la

 

Pobla de Mafumet, la

 

Pobla de Massaluca, la

 

Pobla de Montornès, la

 

Pobla de Segur

 

Poboleda

 

Pont d’Armentera, el

 

Pont de Molins,

 

Pont de Vilomara i Rocafort, el

 

Pontons

 

Porrera

 

Port de la Selva, el

 

Portbou

 

Pradell de la Teixeta, el

 

Prades

 

Prat del Compte

 

Preixana

 

Preixens

 

Premià de Dalt

 

Premià de Mar

 

Puigdàlber

 

Puigpelat

 

Querol

 

Rabós

 

Rajadell

 

Rasquera

 

Regencós

 

Renau

 

Reus

 

Riba-roja d’Ebre

 

Riera de Gaià, la

 

Riudecanyes

 

Riudecols

 

Riudoms

 

Riumors

 

Roca del Vallès, la

 

Roda de Barà

 

Rodonyà

 

Rocafort de Queralt

 

Roses

 

Rourell, el

 

Sabadell: «Can Gambús», tenuta di due ettari accatastata con il numero di riferimento 28003001 DG2020 A

 

Salàs de Pallars

 

Sallent

 

Salomó

 

Sant Cebrià de Vallalta

 

Sant Climent Sescebes

 

Sant Cugat de Sesgarrigues

 

Sant Esteve Sesrovires

 

Sant Feliu de Buixalleu

 

Sant Feliu de Codines

 

Sant Feliu de Guíxols

 

Sant Fost de Campsentelles

 

Sant Fruitós de Bages

 

Sant Iscle de Vallalta

 

Sant Jaume dels Domenys

 

Sant Joan de Vilatorrada

 

Sant Jordi Desvalls

 

Sant Llorenç Savall

 

Sant Llorens d’Hortons

 

Sant Martí de Riucorb

 

Sant Martí de Tous

 

Sant Martí Sarroca

 

Sant Martí Vell

 

Sant Mateu de Bages

 

Sant Pere de Ribes

 

Sant Pere de Riudebitlles

 

Sant Pol de Mar

 

Sant Quintí de Mediona

 

Sant Sadurní d’Anoia

 

Sant Salvador de Guardiola

 

Santa Cristina d’Aro

 

Santa Margarida i els Monjos

 

Santa Maria de Miralles

 

Santa Maria d’Oló

 

Santa Oliva

 

Santa Fe del Penedès

 

Santa Maria de Martorelles

 

Santa Margarida de Montbui

 

Santpedor

 

Sarral

 

Secuita, la

 

Selva del Camp, la

 

Selva de Mar, la

 

Senan

 

Sentmenat

 

Sitges

 

Siurana d’Empordà

 

Solivella

 

Sort

 

Subirats

 

Súria

 

Talamanca

 

Talarn

 

Tallada d’Empordà

 

Tarragona

 

Tàrrega

 

Tarrés

 

Teià

 

Terrades

 

Tiana

 

Tivissa

 

Tordera

 

Torrebesses: parcelle 247 e 283 del poligono catastale 6

 

Torre de Claramunt, la

 

Torre de Fontaubella, la

 

Torre de l’Espanyol, la

 

Torredembarra

 

Torrefarrera

 

Torrelavit

 

Torrelles de Foix

 

Torrent

 

Torroella de Montgrí

 

Torroja del Priorat

 

Tortellà

 

Tremp (ex comune) e i suoi distretti annessi Gurb, Palau de Noguera, Puigcercós, Suterranya e Vilamitjana

 

Ullà

 

Ulldemolins

 

Vallbona de les Monges

 

Vallbona d’Anoia

 

Vallclara

 

Vallfogona de Riucorb

 

Vallgorguina

 

Vallirana

 

Vall-llobrega

 

Vallromanes

 

Valls

 

Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant

 

Vallmoll

 

Vendrell, el

 

Ventalló

 

Verdú

 

Vespella

 

Vilademuls

 

Vila-rodona

 

Vilafant

 

Vilafranca del Penedès

 

Vilagrassa: parcella 92 del poligono catastale 4

 

Vilajuïga

 

Vilalba dels Arcs

 

Vilallonga del Camp

 

Vilamalla

 

Vilamaniscle

 

Vilanant

 

Vilanova del Camí

 

Vilanova d’Escornalbou

 

Vilanova de Prades

 

Vilanova i la Geltrú

 

Vilanova del Vallès

 

Vila-seca

 

Vilassar de Dalt

 

Vilassar de Mar

 

Vilabella

 

Vilaverd

 

Vilella Alta, la

 

Vilella Baixa, la

 

Vilosell, el

 

Vilobí del Penedès

 

Vilopriu

 

Vimbodí

 

Vinaixa

 

Vinebre

 

Vinyols i els Ares

7.   Uve da vino principali

 

PARELLADA – MONTONEC

 

PARELLADA – MONTONEGA

 

XAREL LO – PANSAL

 

XAREL LO – PANSA BLANCA

 

XAREL LO – CARTOIXA

 

GARNACHA TINTA – LLADONER

8.   Descrizione del legame/dei legami

Vini

La spiccata influenza mediterranea produce vini lisci e densi, con un’acidità relativamente bassa, un elevato tenore alcoolico e aromi che migliorano con l’età, soprattutto nel caso dei vini rossi. Il luminoso soleggiamento di cui godono le nostre regioni intensifica lo sviluppo dei colori intesi, in particolare il rosso, che sono così tipici dei nostri vini.

I suoli contengono prevalentemente limo e argilla, che conferiscono corpo e struttura alle varietà sia rosse che bianche e producono rossi ancora più colorati.

L’ampia gamma di varietà di uve esistenti in Catalogna è un’ulteriore prova dell’apertura al mondo che ha sempre caratterizzato i catalani. È anche il riflesso di una lunga tradizione vitivinicola della regione. Secondo Pere Gil, da una citazione risalente al 1600: «I vini sono prodotti in tutta la Catalogna, nelle zone marittime come in quelle mediterranee… I vini catalani sono tipicamente forti e molto buoni. Si produce ogni tipo di vino…». Jaume Ciurana (1980) descrive un’unità di base in tutti i vini catalani, che conferisce loro una caratteristica comune a tutti: dedizione, desiderio di miglioramento e spirito di realizzazione nelle persone che li producono.

Vini frizzanti

I suoli calcarei producono vini vibranti, aromatici ed estremamente raffinati.

L’anticipo della data di vendemmia consente di ottenere un tenore alcolometrico inferiore e una maggiore acidità, che in abbinamento con la presenza di diossido di carbonio naturale conferisce ai vini la loro caratteristica sensazione rinfrescante.

La società catalana possiede un legame storico e culturale con i vini che presentano diossido di carbonio naturale, come dimostra l’esistenza di un importante settore di produzione dello spumante, le cui origini risalgono alla prima metà del diciannovesimo secolo.

Vini liquorosi

La spiccata influenza mediterranea e la consistenza dei suoli già descritta per la categoria di vini agiscono nello stesso modo per i vini liquorosi della DOP «Cataluña»/«Catalunya», conferendo loro una notevole intensità di colore, aroma e corpo nonché una medio-bassa acidità.

I vini liquorosi sono spesso il digestivo prediletto per molti deschi catalani, in abbinamento con frutta a guscio (mandorle, nocciole, pinoli) e frutta essiccata (uvetta, fichi, albicocche) nel dessert tradizionale catalano conosciuto come «postres de músic» («il dessert del musicista»).

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Quadro di riferimento giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Il termine «xispejant» può essere inserito facoltativamente nell’etichettatura dei vini bianchi, rosati o rossi aventi un tenore alcolometrico inferiore ottenuto interrompendo volontariamente la fermentazione.

Link al disciplinare del prodotto

http://goo.gl/Plwa75


4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/29


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2018/C 437/06)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: ottobre 2018

Periodo di applicazione: gennaio, febbraio e marzo 2019

10-2018

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,8194

7,45974

7,42451

323,843

4,30460

1 BGN =

0,511300

1

13,2015

3,81416

3,79615

165,581

2,20094

1 CZK =

0,0387305

0,0757491

1

0,288920

0,287555

12,5426

0,166719

1 DKK =

0,134053

0,262181

3,46117

1

0,99528

43,4121

0,577044

1 HRK =

0,134689

0,263425

3,47760

1,004746

1

43,6182

0,579782

1 HUF =

0,00308791

0,00603934

0,0797281

0,023035

0,0229262

1

0,0132922

1 PLN =

0,232310

0,454351

5,99810

1,73297

1,72478

75,2320

1

1 RON =

0,214326

0,419179

5,53377

1,59882

1,59126

69,4081

0,922587

1 SEK =

0,096303

0,188350

2,48649

0,718397

0,715004

31,1872

0,414547

1 GBP =

1,13286

2,21565

29,2498

8,45085

8,4109

366,870

4,87651

1 NOK =

0,105493

0,206323

2,72376

0,786948

0,783231

34,1631

0,454104

1 ISK =

0,00743687

0,0145450

0,192016

0,0554771

0,0552151

2,40838

0,032013

1 CHF =

0,876177

1,71363

22,6224

6,53606

6,50518

283,744

3,77159


10-2018

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,66579

10,38387

0,882721

9,47933

134,465

1,14132

1 BGN =

2,38562

5,30927

0,451335

4,84678

68,7520

0,583557

1 CZK =

0,180708

0,402173

0,034188

0,367139

5,20791

0,0442040

1 DKK =

0,625463

1,39199

0,118331

1,27073

18,0254

0,152997

1 HRK =

0,628431

1,39859

0,1188928

1,27676

18,1110

0,153724

1 HUF =

0,0144076

0,0320645

0,00272576

0,0292713

0,415217

0,00352430

1 PLN =

1,083908

2,41227

0,205065

2,20214

31,2376

0,265140

1 RON =

1

2,22553

0,189190

2,03167

28,8194

0,244615

1 SEK =

0,449331

1

0,0850088

0,91289

12,9494

0,109913

1 GBP =

5,28569

11,7635

1

10,7388

152,330

1,29296

1 NOK =

0,492207

1,095423

0,0931206

1

14,1851

0,120401

1 ISK =

0,034699

0,077223

0,00656468

0,0704965

1

0,00848786

1 CHF =

4,08806

9,09811

0,773420

8,30557

117,815

1

NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

Riferimento: ottobre-18

1 EUR in moneta nazionale

1 unità di moneta nazionale in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,8194

0,0387305

DKK

7,45974

0,134053

HRK

7,42451

0,134689

HUF

323,843

0,00308791

PLN

4,30460

0,232310

RON

4,66579

0,214326

SEK

10,38387

0,096303

GBP

0,882721

1,13286

NOK

9,47933

0,105493

ISK

134,465

0,00743687

CHF

1,14132

0,876177

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/31


Procedure di liquidazione

Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di A+ Insurance Services Limited

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2018/C 437/07)

Impresa di assicurazione

A+ Insurance Services Limited

Sede legale attuale: 40a Station Road, Upminster, Essex RM14 2TR, Regno Unito (sede legale precedente: Unit 16 Sovereign Park, Cleveland Way, Hemel Hempstead Industrial Estate, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7DA, Regno Unito)

Indirizzo commerciale: Unit 16 Sovereign Park, Cleveland Way, Hemel Hempstead Industrial Estate, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7DA, Regno Unito)

Denominazione commerciale: A+ Insurance Services Ltd e A+

Numero di iscrizione nel registro delle imprese: 02657979 (Inghilterra)

Numero di riferimento della Financial Conduct Authority: 308675

Data, entrata in vigore e natura della decisione

18 ottobre 2018 – Liquidazione volontaria su delibera dei creditori

Autorità competenti

Non applicabile

Autorità di vigilanza

Financial Conduct Authority (FCA), 12 Endeavor Square, Londra E20 1JN, Regno Unito

Amministratore straordinario nominato

Michael James Wellard (numero di amministratore delle procedure di insolvenza 9670) e Darren Edwards (numero di amministratore delle procedure di insolvenza 10350), entrambi di Aspect Plus Limited, 40a Station Road, Upminster, Essex RM14 2TR, Regno Unito, nominati liquidatori congiunti il 18 ottobre 2018

Contatti per informazioni e domande:

Tel. +44 1708300170

Fax +44 1708202472

e-mail: terry@aspectplus.co.uk

Legge applicabile

Regulation 11 of the Insurers (Reorganisation and Winding up) Regulations 2004 (regolamento 11 dei regolamenti relativi agli assicuratori (risanamento e liquidazione) del 2004); Insolvency Act 1986 (legge sull’insolvenza del 1986); Insolvency (England and Wales) Rules 2016 (norme sull’insolvenza (Inghilterra e Galles) 2016)


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/32


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India

(2018/C 437/08)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata da Electrosteel Castings Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore dell’India («il paese interessato»).

Il riesame si limita alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificati con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010) («il prodotto oggetto del riesame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (2).

Il prodotto oggetto del riesame è inoltre soggetto a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione (4). Il 4 maggio 2018 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per Electrosteel Castings Ltd (5).

4.   Motivazione del riesame

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti da cui risulta che, per quanto lo riguarda, le circostanze relative alla sovvenzione in base alle quali sono state adottate le misure sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

Il richiedente sostiene che il mantenimento, al livello attuale, delle misure sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame non è più necessario per compensare gli effetti delle sovvenzioni compensabili. Il richiedente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che l’importo della propria sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell’aliquota del dazio attualmente applicabile nei suoi confronti.

Tale riduzione del livello complessivo di sovvenzione è dovuta alla cessazione dell’applicabilità del regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme), il quale è confluito in un nuovo regime chiamato «regime per le esportazioni di merci dall’India» (Merchandise Exports from India Scheme), che prevede importi di sovvenzione inferiori, nonché alla riduzione degli importi di cui il richiedente ha beneficiato nel quadro di altri regimi, in particolare il regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme) e la fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Occorre sottolineare che, per quanto riguarda questi due regimi di sovvenzione, il richiedente non sostiene che siano stati interrotti, bensì solo che gli importi di sovvenzione sono stati ridotti o eliminati.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che sussistano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni a favore di Electrosteel Castings Ltd sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo e che pertanto le misure dovrebbero essere riesaminate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzionamento pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 19 del regolamento di base. L’obiettivo del riesame è stabilire il tasso di sovvenzione esistente a favore del richiedente a seguito delle pratiche di sovvenzionamento di cui il medesimo risulta beneficiare.

Alla luce del riesame potrà rivelarsi necessario modificare l’aliquota del dazio applicato alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India effettuate da «tutte le altre società» in India, poiché l’aliquota del dazio compensativo per tali società si basa sugli importi di sovvenzione di cui beneficia il richiedente.

Il governo indiano è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (il pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antisovvenzioni (7). Nello specifico, sono stati abbreviati i termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.

5.1.   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Una copia del suddetto questionario per il richiedente è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio.

5.2.   Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.3.   Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è disponibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.4.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate e presentate prima dell’audizione.

Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di rifiutare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una richiesta di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non saranno utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.5.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione se la parte interessata che le ha trasmesse non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, ciò a meno che l’esattezza di tali informazioni sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio (9). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: TRADE-DCIT-Subsidy-R696@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate dalle altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Le parti interessate possono tuttavia commentare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione dei risultati definitivi dell’inchiesta dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sui risultati definitivi, salvo diverse disposizioni. In caso di divulgazione di ulteriori informazioni finali, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori informazioni dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette informazioni.

Al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate trasmesse dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni o, ove applicabile, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione di ulteriori informazioni finali.

8.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga del termine previsto nel presente avviso può essere richiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, in principio le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

9.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabiliti risultati, positivi o negativi, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e i risultati si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

10.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate devono chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifica tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.4 per le richieste di audizioni con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizioni con il consigliere auditore. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

11.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1.

(3)  GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell’11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 4).

(5)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU C 157 del 4.5.2018, pag. 3).

(6)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(7)  «EU Trade Defence Instruments: A short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/37


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9149 — Apollo Management/Aspen Insurance Holdings)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 437/09)

1.   

In data 26 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Apollo Management L.P. («Apollo», Stati Uniti);

Aspen Insurance Holdings Limited («Aspen», Bermuda).

Apollo acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Aspen.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Apollo è un fondo d’investimento che opera a livello mondiale e detiene partecipazioni in imprese di vari settori;

Aspen opera a livello mondiale nella fornitura di prodotti assicurativi e riassicurativi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9149 — Apollo Management/Aspen Insurance Holdings

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/38


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 437/10)

1.   

In data 27 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Sumitomo Corporation (Giappone),

Toyota Motor Corporation (Giappone),

Kinto Corporation (Giappone).

Sumitomo Corporation e Toyota Motor Corporation acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Kinto Corporation, una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote e conferimento di attivi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Sumitomo Corporation: impresa commerciale e di investimento che opera nei seguenti settori: leasing auto, commercio di prodotti metallici, trasporti, media, risorse minerarie, energia, prodotti chimici e elettronica;

—   Toyota Motor Corporation: impresa operante nella costruzione, vendita, noleggio e riparazione di autoveicoli, natanti, aeromobili e altre apparecchiature di trasporto, nonché nella vendita di attrezzature per la movimentazione dei materiali;

—   JV: prestazione di servizi di mobilità, compresi i servizi di leasing, in Giappone.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 437/39


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 437/11)

1.   

Il 27 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Sumitomo Corporation (Giappone)

Toyota Motor Corporation (Giappone)

Mobilots Corporation (Giappone)

Sumitomo Corporation e Toyota Motor Corporation acquisiscono il controllo comune, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, di Mobilots Corporation, un’impresa di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote e conferimento di attivi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   per Sumitomo Corporation: impresa commerciale e di investimento che opera nei seguenti settori: leasing di veicoli, commercio di prodotti in metallo, trasporti, mezzi di comunicazione, risorse minerarie, energia, chimica ed elettronica;

—   per Toyota Motor Corporation: impresa commerciale che opera nei seguenti settori: vendita, leasing e riparazione di veicoli a motore, navi, aeromobili e altre attrezzature per i trasporti nonché vendita di attrezzature per la movimentazione dei materiali;

—   per l’impresa comune: fornitura di servizi di finanziamento per veicoli commerciali in Giappone.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.