ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 437/01 |
Avvio di procedura [Caso M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)] ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2018/C 437/02 |
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2018/C 437/03 |
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Commissione europea |
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2018/C 437/04 |
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2018/C 437/05 |
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2018/C 437/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2018/C 437/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 437/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 437/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9149 — Apollo Management/Aspen Insurance Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 437/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 437/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/1 |
Avvio di procedura
[Caso M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 437/01)
Il 28 novembre 2018 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business), al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/2 |
Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
(2018/C 437/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia.
Il Consiglio intende rinnovare le misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio. Il Consiglio dispone, nel suo fascicolo, di nuovi elementi relativi a tutte le persone di cui all’allegato della decisione 2011/72/PESC e all’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Si informano le persone interessate che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le informazioni che le riguardano, prima del 13 dicembre 2018, al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 5 della decisione 2011/72/PESC e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 101/2011.
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/3 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
(2018/C 437/03)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europea e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n 101/2011 del Consiglio (2).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 101/2011.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Commissione europea
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/4 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,00 % al 1o dicembre 2018
Tassi di cambio dell'euro (2)
3 dicembre 2018
(2018/C 437/04)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1332 |
JPY |
yen giapponesi |
128,70 |
DKK |
corone danesi |
7,4622 |
GBP |
sterline inglesi |
0,89150 |
SEK |
corone svedesi |
10,2355 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1323 |
ISK |
corone islandesi |
139,40 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6893 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,921 |
HUF |
fiorini ungheresi |
322,76 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2809 |
RON |
leu rumeni |
4,6539 |
TRY |
lire turche |
5,9460 |
AUD |
dollari australiani |
1,5354 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4931 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8615 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6376 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5491 |
KRW |
won sudcoreani |
1 260,44 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,5084 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8074 |
HRK |
kuna croata |
7,4038 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 188,27 |
MYR |
ringgit malese |
4,7073 |
PHP |
peso filippino |
59,410 |
RUB |
rublo russo |
75,4428 |
THB |
baht thailandese |
37,152 |
BRL |
real brasiliano |
4,3367 |
MXN |
peso messicano |
22,7129 |
INR |
rupia indiana |
79,7910 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2018
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
[Cataluña/Catalunya (DOP)]
(2018/C 437/05)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La Spagna ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cataluña»/«Catalunya» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte. |
(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Cataluña»/«Catalunya» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cataluña»/«Catalunya» (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
ALLEGATO
«CATALUÑA»/«CATALUNYA»
PDO-ES-A1549-AM03
Data della domanda: 14.11.2016
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Ampliamento della zona geografica
La modifica interessa il punto 4 del disciplinare (Delimitazione della zona geografica) e il punto 6 del documento unico (Zona geografica delimitata)
Si tratta di una risposta alle richieste dei viticoltori e delle cantine dei comuni interessati dall’ampliamento, che per anni hanno prodotto vini di comprovata qualità, in identiche condizioni di suoli e clima e nel medesimo contesto storico degli altri comuni che costituivano la zona di produzione al momento dell’istituzione della presente denominazione di origine.
Quanto affermato è stato dimostrato mediante un’analisi tecnica appositamente commissionata [Estudio de aptitud del territorio de Catalunya para el cultivo de la vid, según factores edafoclimáticos e históricos. Propuesta de sectorización de la DO CATALUNYA, (Studio sull’idoneità del territorio della Catalogna ai fini della viticoltura sulla base di fattori edafoclimatici e storici. Proposta di settorializzazione della DOP «CATALUÑA»/«CATALUNYA»), Limonium, 2014]. Secondo tale studio, i suoli dei comuni di recente inserimento (in termini di composizione, consistenza e struttura), i fattori climatici che li condizionano (temperatura, precipitazioni, soleggiamento, intervallo di temperatura, evapotraspirazione/carenza idrica e gelo) nonché un identico fattore umano (storia e cultura) garantiscono che il profilo organolettico dei vini prodotti sia identico a quello definito nel disciplinare del prodotto per ciascuna categoria di prodotto.
L’ampliamento riguarda i seguenti 74 comuni:
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Aguilar de Segarra |
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Albagés, l’ |
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Albons |
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Alfarràs |
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Arenys de Mar |
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Arenys de Munt |
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Badalona |
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Baronia de Rialb, la |
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Bellcaire d’Empordà |
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Bigues i Riells |
|
Bisbal d’Empordà, la |
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Bovera |
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Bruc, el |
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Cabacés |
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Cabrera de Mar |
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Calella |
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Canonja, la |
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Capafons |
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Cardedeu |
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Castellolí |
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Conca de Dalt |
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Corçà |
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Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura |
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Febró, la |
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Franqueses del Vallès |
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Gaià |
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Gimenells i el Pla de la Font |
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Granollers |
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Ivars d’Urgell |
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Ivars de Noguera |
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Juncosa |
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Llardecans |
|
Lliçà d’Amunt |
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Llorenç del Penedès |
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Lloret de Mar |
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Maials |
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Marçà |
|
Massoteres |
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Mataró |
|
Mont-ral |
|
Mont-ras |
|
Mont-roig del Camp |
|
Os de Balaguer |
|
Pla del Penedès, el |
|
Pobla de Segur, la |
|
Prades |
|
Salàs de Pallars |
|
Sant Cebrià de Vallalta |
|
Sant Feliu de Buixalleu |
|
Sant Feliu de Codines |
|
Sant Feliu de Guíxols |
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Sant Iscle de Vallalta |
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Sant Jordi Desvalls |
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Sant Llorenç Savall |
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Sant Martí Vell |
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Sant Pol de Mar |
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Sentmenat |
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Siurana d’Empordà |
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Sort |
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Tallada d’Empordà |
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Tivissa |
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Tordera |
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Torrefarrera |
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Tortellà |
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Ullà |
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Vallgorguina |
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Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant |
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Ventalló |
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Vilademuls |
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Vilamalla |
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Vilanova de Prades |
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Vilassar de Mar |
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Vilopriu |
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Vinyols i els Arcs |
2.2. Riduzione dell’acidità
Si tratta di una modifica che interessa il punto 2.1.3 del disciplinare (Proprietà fisiche e chimiche) e il punto 4 del documento unico (Descrizione del vino o dei vini)
Il valore dell’acido tartarico totale è stato ridotto, in quanto nelle vendemmie più recenti si è rivelato sempre più difficile per le cantine raggiungere la soglia fissata. I prodotti spesso non superano i controlli analitici, nonostante un punteggio elevato nelle prove organolettiche. Si è pertanto deciso che l’acidità totale minima sarebbe stata ricondotta al valore fissato nella normativa dell’UE.
Di conseguenza, il valore relativo all’acidità totale minima è stato ridotto a 3,5 g/l, espresso in acido tartarico, per tutte e tre le categorie di prodotto, indipendentemente dal colore.
2.3. Modifiche dei limiti relativi al titolo alcolometrico per le categorie di prodotto vino e vino frizzante
La soppressione del massimale vigente relativo al titolo alcolometrico è inversamente collegata al punto precedente. Poiché il clima diventa più caldo e secco ogni anno, l’acidità totale dei vini diminuisce e il titolo alcolometrico aumenta, in particolare nei vini rossi.
Sebbene a prima vista possa apparire incongruo sopprimere il limite superiore di un valore e ridurre il limite inferiore dell’altro, tali modifiche sono state richieste per diversi tipi di prodotto, seppure della medesima categoria.
Al giorno d’oggi, per ottenere la qualità necessaria dei vini destinati all’invecchiamento è fondamentale una buona maturazione fenolica di bucce e semi. È fatto noto che la maturazione fenolica avviene spesso con un certo ritardo rispetto alla maturazione zuccherina (termine con cui si intende il rapporto fra zuccheri e acidità nella polpa). In conseguenza dei cambiamenti climatici, oggi incontestati all’interno della comunità scientifica, si verifica sempre più spesso un divario crescente fra la maturazione zuccherina e la maturazione fenolica. Ne consegue che la polpa contiene una maggiore concentrazione di zuccheri al momento della vendemmia, per cui il vino così prodotto presenta un tenore alcoolico più elevato.
Nei vini giovani e frizzanti, tuttavia, la preferenza si è gradualmente spostata verso titoli alcolometrici inferiori. Poiché per la produzione di vini giovani non è prescritta una macerazione prolungata con le bucce, la mancanza di maturazione fenolica non è determinante come per i vini destinati all’invecchiamento.
Di conseguenza:
— |
viene soppresso il titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 15 % vol. (modifica del punto 2.1.1 del disciplinare che non incide sul documento unico); |
— |
si applica il titolo alcolometrico volumico effettivo massimo stabilito dalla legislazione dell’UE (modifica del punto 2.1 del disciplinare e del punto 4 del documento unico); |
— |
il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo è ridotto al 4,5 % per i vini bianchi, rosati e rossi aventi titolo a fregiarsi della menzione «xispejant» (modifica del punto 2.1.1 del disciplinare e del punto 4 del documento unico); |
— |
il titolo effettivo minimo e il titolo alcolometrico totale sono ridotti per i vini frizzanti (modifica del punto 2.1.2 del disciplinare e del punto 4 del documento unico). |
2.4. Introduzione nell’etichettatura del termine «xispejant»
Si tratta di una modifica che interessa il punto 8.3 del disciplinare (Presentazione ed etichettatura) e il punto 9 del documento unico (Ulteriori condizioni essenziali). Al punto 2.2.1 del disciplinare e al punto 4 del documento unico si introduce una descrizione organolettica.
Il qualificativo «xispejant» è destinato a essere usato nell’etichettatura di alcuni vini giovani aventi un tenore alcolometrico inferiore. La finalità è attrarre nuovi consumatori, di preferenza appartenenti alla fascia d’età compresa tra 20 e 30 anni, che senza dubbio sarà responsabile di perpetuare la tradizione enologica in futuro.
Il termine è impiegato per evocare un prodotto avente un tenore alcolico inferiore con zuccheri residui e una lieve presenza di diossido di carbonio naturale (il termine catalano «xispejant» significa «frizzante»). Si tratta quindi di vini accessibili e facili da bere, ideali per il consumatore alle prime armi i cui gusti si faranno più sofisticati nel tempo per passare ad altri vini più seri e complessi.
La società catalana possiede un legame storico e culturale con i vini contenenti diossido di carbonio naturale, come è dimostrato dal fatto che il disciplinare già include una categoria di vini frizzanti e dall’esistenza di un’importante produzione di spumanti, le cui origini risalgono alla prima metà del diciannovesimo secolo.
2.5. Aumento della capacità delle botti
Si tratta di una modifica che incide sul punto 2 del disciplinare (Descrizione del prodotto) per i vini etichettati con la dicitura «Barrica» («botte») o «Roble» («quercia») e che non altera il documento unico.
La capacità delle botti è portata dall’attuale limite di 330 litri a 600 litri, il volume massimo al quale, secondo le vigenti norme nazionali, è possibile usare i termini «Barrica» e «Roble» nell’etichettatura e nella presentazione per descrivere l’invecchiamento di prodotti che si fregiano della DOP «Cataluña»/«Catalunya».
La capacità massima attualmente dichiarata nel disciplinare, ossia 330 litri, costituisce un ostacolo alla competitività delle cantine della DOP «Cataluña»/«Catalunya» rispetto ad altre denominazioni di origine. Con l’attuale volume massimo per botte il costo dell’invecchiamento per litro di vino è superiore rispetto a quanto sarebbe con botti da 600 litri.
La tendenza del mercato si sta inoltre trasferendo verso vini meno influenzati dal legno. L’aumento della capacità delle botti riduce inoltre il rapporto della superficie interna rispetto al volume di vino contenuto, riducendo pertanto anche gli aromi e i tannini rilasciati dal legno per litro di vino.
2.6. Soppressione delle norme relative alla densità di impianto
Si tratta di una modifica che interessa il punto 3 del disciplinare (Pratiche colturali ed enologiche specifiche) e il punto 5 del documento unico (Pratiche di vinificazione)
Finora la densità di impianto era stata ristretta in un intervallo compreso fra 1 800 (minimo) e 4 500 (massimo) viti/ettaro. Si ritiene tuttavia che le rese di produzione stabilite nel disciplinare offrano già un controllo sufficiente e che la densità di impianto andrebbe pertanto soppressa.
2.7. Titolo alcolometrico totale massimo
Si tratta di una modifica che interessa il punto 2.1 del disciplinare e il punto 4 del documento unico (Descrizione del vino o dei vini).
I valori non espressamente dichiarati devono essere conformi ai limiti stabiliti per legge e le descrizioni delle diverse categorie di vino includono una dichiarazione generale che specifica che sono applicabili i limiti stabiliti dalla legislazione dell’UE.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione registrata
«Cataluña»
«Catalunya»
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
3. |
Vino liquoroso |
8. |
Vino frizzante |
4. Descrizione del vino/dei vini
Vini — Bianchi
Sono vini moderni e innovativi, il cui colore va dal giallo pallido con sfumature verdognole fino a intense tonalità dorate. I vini hanno intensità aromatica da media ad alta e sono più o meno strutturati, secondo la resa per ceppo. Essi presentano un’acidità moderata e un buon tenore alcoolico e lasciano nel degustatore il desiderio di un altro sorso. Nei vini giovani sono predominanti le note floreali e/o fruttate, mentre l’invecchiamento in legno conferisce ai vini maturi aromi terziari caratterizzati da toni di vaniglia e financo di tostato. I vini giovani sono leggeri e freschi, mentre quelli più maturi si presentano più opulenti ed evocativi delle botti in cui sono invecchiati.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 250 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini — Rosati
Sono vini moderni e innovativi, il cui colore va dal rosso brillante con uno scintillio viola iridescente fino a tonalità intermedie aranciate per arrivare al color buccia di cipolla. I vini hanno intensità aromatica da media ad alta e sono più o meno strutturati, secondo la resa per ceppo. Essi presentano un buon tenore alcoolico e lasciano nel degustatore il desiderio di un altro sorso. Si tratta di vini leggeri, freschi ed equilibrati.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 250 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini — Rossi
Secondo l’invecchiamento, il loro colore varia da un intenso color ciliegia fino a un pallido rubino con un tocco di ocra. I vini, di intensità aromatica da media ad alta, sono più o meno strutturati secondo la resa per ceppo. Essi presentano un’acidità moderata e un buon tenore alcoolico e lasciano nel degustatore il desiderio di un altro sorso. I vini giovani sono leggeri e ricchi di aroma, mentre con la fermentazione e/o l’invecchiamento in botti di legno si ottengono vini dal sapore pieno e lungo che risultano delicati ma strutturati.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
L’acidità volatile può superare 1 mEq/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore all’11 % e ogni anno di invecchiamento, fino a 20 mEq/l.
Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 200 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini — Bianchi, rosati e rossi a gradazione alcoolica inferiore (xispejant)
Cfr. le descrizioni dei vini bianchi, rosati e rossi supra.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
Tenore massimo di anidride solforosa: se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l, 200 mg/l per i bianchi e i rosati e 150 mg/l per i rossi; se il tenore di zucchero è pari a 5 g/l o superiore, 250 mg/l per i bianchi e i rosati e 200 mg/l per i rossi.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
4,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vino — frizzante
Le caratteristiche devono identiche a quelle descritte nei paragrafi precedenti relativamente al colore del vino in questione, ma con l’aggiunta di perlage. I vini sono equilibrati e freschi, con una lieve sensazione di solletico dovuta all’emissione di diossido di carbonio.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
Tenore massimo di anidride solforosa: se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l, 200 mg/l per i bianchi e i rosati e 150 mg/l per i rossi; se il tenore di zucchero è pari a 5 g/l o superiore, 250 mg/l per i bianchi e i rosati e 200 mg/l per i rossi.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
7 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini liquorosi
I vini liquorosi presentano colori da opachi e intensi a tonalità più evolute di quelle descritte per i bianchi e i rossi, raggiungendo addirittura sfumature ambrate secondo la maturità. I vini presentano un lieve calore, con aromi più fruttati se non invecchiati in legno, mentre le aldeidi e gli aromi di frutta secca caratterizzano i vini più maturi. Essi sono caldi, opulenti e persistenti.
Titolo alcolometrico totale massimo: si applicano i limiti massimi stabiliti dal diritto dell’UE.
L’acidità volatile può superare 1 mEq/l per ogni grado di titolo alcolometrico superiore all’11 % e ogni anno di invecchiamento, fino a 20 mEq/l.
Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zucchero è inferiore a 5 g/l e 200 mg/l se è pari a 5 g/l o superiore.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Restrizioni pertinenti alle pratiche enologiche
Durante la vendemmia occorre esercitare la massima cautela. I vini che possono fregiarsi di questa DOP sono ottenuti solo con uve sane, abbastanza mature per produrre vini aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 9,5 % vol o superiore per la zona CII e di 10 % vol o superiore per la zona CIII, conformemente alla legislazione dell’UE.
Si applica una pressione adeguata per estrarre il mosto o il vino e separarlo dalle bucce delle uve, garantendo che non si ottengano oltre 70 litri di vino per ogni 100 kg di uve vendemmiate.
b. Rese massime
Varietà bianche
12 000 chilogrammi di uve/ettaro
Varietà bianche
84 ettolitri/ettaro
Varietà rosse
10 000 chilogrammi di uve/ettaro
Varietà rosse
70 ettolitri/ettaro
6. Zona delimitata
|
Abrera |
|
Agramunt: ex distretto annesso di Montclar |
|
Aguilar de Segarra |
|
Agullana |
|
Aiguamúrcia |
|
Albagés, l’ |
|
Albi, l’ |
|
Albiol, l’ |
|
Albons |
|
Aleixar, l’ |
|
Alfarràs |
|
Alcarràs: parcelle 9022, 9017 e 9005 del poligono catastale 6 e parcelle 3, 57, 9001, 9003, 9004, 9007 e 9027 del poligono catastale 15 |
|
Albinyana |
|
Alcover |
|
Alella |
|
Alforja |
|
Algerri |
|
Alió |
|
Almacelles: parcelle 25, 180, 193 e 196 del poligono catastale 5 |
|
Almenar |
|
Almoster |
|
Alòs de Balaguer |
|
Alpicat |
|
Altafulla |
|
Ametlla de Mar, l’ |
|
Almetlla de Segarra, l’ |
|
Arbeca |
|
Arboç, l’ |
|
Arenys de Mar |
|
Arenys de Munt |
|
Argentera, l’ |
|
Argentona |
|
Arnes |
|
Artés |
|
Artesa de Segre |
|
Ascó |
|
Avinyó |
|
Avinyonet de Penedès |
|
Avinyonet de Puigventós |
|
Badalona |
|
Balaguer |
|
Balsareny |
|
Banyeres del Penedès |
|
Barbera de la Conca |
|
Barcellona: parcella 1 del poligono catastale 1 |
|
Baronia de Rialb |
|
Batea |
|
Begues |
|
Begur |
|
Belianes |
|
Bellaguarda |
|
Bellcaire d’Empordà |
|
Bellmunt del Priorat |
|
Bellprat |
|
Bellvei |
|
Benissanet |
|
Bigues i Riells |
|
Bisbal d’Empordà, la |
|
Bisbal del Penedès, la |
|
Bisbal de Falset, la |
|
Biure |
|
Blancafort |
|
Boadella i les Escaules Bonastre |
|
Borges Blanques, las: parcelle 30 e 96 del poligono catastale 9; parcelle 114, 165 e 167 del poligono catastale 21 e parcelle 118, 119 e 120 del poligono catastale 22 |
|
Borges del Camp, les |
|
Bot |
|
Botarell |
|
Bovera |
|
Bràfim |
|
Bruc, el |
|
Cabacés |
|
Cabanes |
|
Cabanyes, les |
|
Cabassers |
|
Cabra del Camp |
|
Cabrera d’Igualada |
|
Cabrera de Mar |
|
Cabrils |
|
Cadaqués |
|
Calafell |
|
Calders |
|
Caldes de Montbui: parcella 57 del poligono catastale 1 e parcella 12 del poligono catastale 2 |
|
Calella |
|
Callús |
|
Calonge |
|
Cambrils |
|
Canonja, la |
|
Canovelles |
|
Cantallops |
|
Canyelles |
|
Capafons |
|
Capellades |
|
Capçanes |
|
Capmany |
|
Cardedeu |
|
Cardona |
|
Carme |
|
Caseres |
|
Castell-Platja d’Aro |
|
Castell de Mur: distretti annessi di Cellers e Guardia de Tremp |
|
Castellbisbal |
|
Castellet i la Gornal |
|
Castellfollit del Boix |
|
Castellgalí |
|
Castellnou de Bages |
|
Castelló de Farfanya |
|
Castellolí |
|
Castellvell del Camp |
|
Castellví de la Marca |
|
Castellví de Rosanes |
|
Catllar, el |
|
Cervelló |
|
Cervià de les Garrigues |
|
Cistella |
|
Ciutadilla |
|
Colera |
|
Collbató |
|
Colldejou |
|
Conca de Dalt |
|
Conesa |
|
Constantí |
|
Copons |
|
Corbera de Llobregat |
|
Corçà |
|
Corbera d’Ebre |
|
Cornudella de Montsant |
|
Creixell |
|
Cruïlles; Monells i Sant Sadurní de l’Heura |
|
Cubells: parcella 90 del poligono catastale 7 |
|
Cubelles |
|
Cunit |
|
Darnius |
|
Duesaigües |
|
Esparraguera |
|
Espluga Calba, l’ |
|
Espluga de Francolí, l’ |
|
Espolla |
|
Falset |
|
Fatarella, la |
|
Febró, la |
|
Figuera, la |
|
Figueres |
|
Figuerola del Camp |
|
Flix |
|
Floresta, la |
|
Fogars de Montclús |
|
Fonollosa |
|
Font-rubí |
|
Foradada |
|
Forallac |
|
Forés |
|
Franqueses del Vallès |
|
Fulleda |
|
Gaià |
|
Gandesa |
|
Garcia |
|
Garidells, els |
|
Garriguella |
|
Gavet de la Conca e relativi distretti annessi Sant Cristofol de la Vall, Sant Martí de Barcedana e Sant Miquel de la Vall |
|
Gelida |
|
Gimenells i el Pla de la Font |
|
Ginestar |
|
Granada, la |
|
Granollers |
|
Granyanella |
|
Granyena de Segarra |
|
Gratallops |
|
Guiamets, els |
|
Guimerà |
|
Horta de Sant Joan |
|
Hostalets de Pierola, els |
|
Igualada |
|
Isona i Conca Dellà e relativi distretti annessi Conques, Figuerola d’Orcau, Orcau-Basturs e Sant Romà d’Abella |
|
Ivars d’Urgell |
|
Ivars de Noguera |
|
Jonquera, la |
|
Jorba |
|
Juncosa |
|
Juneda: parcella 487 del poligono catastale 5, parcelle 14, 15, 16, 33, 34 e 37 del poligono catastale 12 e parcelle 3, 4 e 5 del poligono catastale 13 |
|
Llacuna, la |
|
Llançà |
|
Llardecans |
|
Lleida: distretti annessi di Raimat e Sucs |
|
Llers |
|
Lliçà d’Amunt |
|
Llimiana |
|
Lloar, el |
|
Llorenç del Penedès |
|
Lloret de Mar |
|
Maials |
|
Maldà |
|
Manresa |
|
Marçà |
|
Margalef |
|
Marsà |
|
Martorell |
|
Martorelles |
|
Masarac |
|
Masllorenç |
|
Masnou, el |
|
Masó, la |
|
Maspujols |
|
Masquefa |
|
Masroig, el |
|
Massoteres |
|
Mataró |
|
Mediona |
|
Menàrguens |
|
Milà, el |
|
Miravet |
|
Molar, el |
|
Mollet de Peralada |
|
Montgat |
|
Monistrol de Calders |
|
Montblanc |
|
Montbrió del Camp |
|
Montferri |
|
Montmell, el |
|
Montoliu de Segarra |
|
Montornès de Segarra |
|
Montornès del Vallès |
|
Mont-ral |
|
Mont-ras |
|
Mont-roig del Camp |
|
Móra d’Ebre |
|
Móra la Nova |
|
Morell |
|
Morera de Montsant, la, e relativo distretto annesso Scala-dei |
|
Mura |
|
Nalec |
|
Navarcles |
|
Navàs |
|
Nou de Gaiá, la |
|
Nulles |
|
Òdena |
|
Olèrdola |
|
Olesa de Bonesvalls |
|
Olivella |
|
Omells de na Gaia, els |
|
Omellons, els |
|
Orpí |
|
Òrrius |
|
Os de Balaguer |
|
Pacs del Penedès |
|
Palafrugell |
|
Palamós |
|
Palau-sator |
|
Palau-saverdera |
|
Pallaresos, els |
|
Palma d’Ebre, la |
|
Pals |
|
Pau |
|
Pedret i Marzà |
|
Penelles |
|
Perafort |
|
Peralada |
|
Perelló, el |
|
Piera |
|
Pinell de Brai, el |
|
Pira |
|
Pla de la Font, el |
|
Pla de Santa Maria, el |
|
Pla del Penedès, el |
|
Pla del Penedès |
|
Pobla de Cérvoles, la |
|
Pobla de Claramunt, la |
|
Pobla de Mafumet, la |
|
Pobla de Massaluca, la |
|
Pobla de Montornès, la |
|
Pobla de Segur |
|
Poboleda |
|
Pont d’Armentera, el |
|
Pont de Molins, |
|
Pont de Vilomara i Rocafort, el |
|
Pontons |
|
Porrera |
|
Port de la Selva, el |
|
Portbou |
|
Pradell de la Teixeta, el |
|
Prades |
|
Prat del Compte |
|
Preixana |
|
Preixens |
|
Premià de Dalt |
|
Premià de Mar |
|
Puigdàlber |
|
Puigpelat |
|
Querol |
|
Rabós |
|
Rajadell |
|
Rasquera |
|
Regencós |
|
Renau |
|
Reus |
|
Riba-roja d’Ebre |
|
Riera de Gaià, la |
|
Riudecanyes |
|
Riudecols |
|
Riudoms |
|
Riumors |
|
Roca del Vallès, la |
|
Roda de Barà |
|
Rodonyà |
|
Rocafort de Queralt |
|
Roses |
|
Rourell, el |
|
Sabadell: «Can Gambús», tenuta di due ettari accatastata con il numero di riferimento 28003001 DG2020 A |
|
Salàs de Pallars |
|
Sallent |
|
Salomó |
|
Sant Cebrià de Vallalta |
|
Sant Climent Sescebes |
|
Sant Cugat de Sesgarrigues |
|
Sant Esteve Sesrovires |
|
Sant Feliu de Buixalleu |
|
Sant Feliu de Codines |
|
Sant Feliu de Guíxols |
|
Sant Fost de Campsentelles |
|
Sant Fruitós de Bages |
|
Sant Iscle de Vallalta |
|
Sant Jaume dels Domenys |
|
Sant Joan de Vilatorrada |
|
Sant Jordi Desvalls |
|
Sant Llorenç Savall |
|
Sant Llorens d’Hortons |
|
Sant Martí de Riucorb |
|
Sant Martí de Tous |
|
Sant Martí Sarroca |
|
Sant Martí Vell |
|
Sant Mateu de Bages |
|
Sant Pere de Ribes |
|
Sant Pere de Riudebitlles |
|
Sant Pol de Mar |
|
Sant Quintí de Mediona |
|
Sant Sadurní d’Anoia |
|
Sant Salvador de Guardiola |
|
Santa Cristina d’Aro |
|
Santa Margarida i els Monjos |
|
Santa Maria de Miralles |
|
Santa Maria d’Oló |
|
Santa Oliva |
|
Santa Fe del Penedès |
|
Santa Maria de Martorelles |
|
Santa Margarida de Montbui |
|
Santpedor |
|
Sarral |
|
Secuita, la |
|
Selva del Camp, la |
|
Selva de Mar, la |
|
Senan |
|
Sentmenat |
|
Sitges |
|
Siurana d’Empordà |
|
Solivella |
|
Sort |
|
Subirats |
|
Súria |
|
Talamanca |
|
Talarn |
|
Tallada d’Empordà |
|
Tarragona |
|
Tàrrega |
|
Tarrés |
|
Teià |
|
Terrades |
|
Tiana |
|
Tivissa |
|
Tordera |
|
Torrebesses: parcelle 247 e 283 del poligono catastale 6 |
|
Torre de Claramunt, la |
|
Torre de Fontaubella, la |
|
Torre de l’Espanyol, la |
|
Torredembarra |
|
Torrefarrera |
|
Torrelavit |
|
Torrelles de Foix |
|
Torrent |
|
Torroella de Montgrí |
|
Torroja del Priorat |
|
Tortellà |
|
Tremp (ex comune) e i suoi distretti annessi Gurb, Palau de Noguera, Puigcercós, Suterranya e Vilamitjana |
|
Ullà |
|
Ulldemolins |
|
Vallbona de les Monges |
|
Vallbona d’Anoia |
|
Vallclara |
|
Vallfogona de Riucorb |
|
Vallgorguina |
|
Vallirana |
|
Vall-llobrega |
|
Vallromanes |
|
Valls |
|
Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant |
|
Vallmoll |
|
Vendrell, el |
|
Ventalló |
|
Verdú |
|
Vespella |
|
Vilademuls |
|
Vila-rodona |
|
Vilafant |
|
Vilafranca del Penedès |
|
Vilagrassa: parcella 92 del poligono catastale 4 |
|
Vilajuïga |
|
Vilalba dels Arcs |
|
Vilallonga del Camp |
|
Vilamalla |
|
Vilamaniscle |
|
Vilanant |
|
Vilanova del Camí |
|
Vilanova d’Escornalbou |
|
Vilanova de Prades |
|
Vilanova i la Geltrú |
|
Vilanova del Vallès |
|
Vila-seca |
|
Vilassar de Dalt |
|
Vilassar de Mar |
|
Vilabella |
|
Vilaverd |
|
Vilella Alta, la |
|
Vilella Baixa, la |
|
Vilosell, el |
|
Vilobí del Penedès |
|
Vilopriu |
|
Vimbodí |
|
Vinaixa |
|
Vinebre |
|
Vinyols i els Ares |
7. Uve da vino principali
|
PARELLADA – MONTONEC |
|
PARELLADA – MONTONEGA |
|
XAREL LO – PANSAL |
|
XAREL LO – PANSA BLANCA |
|
XAREL LO – CARTOIXA |
|
GARNACHA TINTA – LLADONER |
8. Descrizione del legame/dei legami
Vini
La spiccata influenza mediterranea produce vini lisci e densi, con un’acidità relativamente bassa, un elevato tenore alcoolico e aromi che migliorano con l’età, soprattutto nel caso dei vini rossi. Il luminoso soleggiamento di cui godono le nostre regioni intensifica lo sviluppo dei colori intesi, in particolare il rosso, che sono così tipici dei nostri vini.
I suoli contengono prevalentemente limo e argilla, che conferiscono corpo e struttura alle varietà sia rosse che bianche e producono rossi ancora più colorati.
L’ampia gamma di varietà di uve esistenti in Catalogna è un’ulteriore prova dell’apertura al mondo che ha sempre caratterizzato i catalani. È anche il riflesso di una lunga tradizione vitivinicola della regione. Secondo Pere Gil, da una citazione risalente al 1600: «I vini sono prodotti in tutta la Catalogna, nelle zone marittime come in quelle mediterranee… I vini catalani sono tipicamente forti e molto buoni. Si produce ogni tipo di vino…». Jaume Ciurana (1980) descrive un’unità di base in tutti i vini catalani, che conferisce loro una caratteristica comune a tutti: dedizione, desiderio di miglioramento e spirito di realizzazione nelle persone che li producono.
Vini frizzanti
I suoli calcarei producono vini vibranti, aromatici ed estremamente raffinati.
L’anticipo della data di vendemmia consente di ottenere un tenore alcolometrico inferiore e una maggiore acidità, che in abbinamento con la presenza di diossido di carbonio naturale conferisce ai vini la loro caratteristica sensazione rinfrescante.
La società catalana possiede un legame storico e culturale con i vini che presentano diossido di carbonio naturale, come dimostra l’esistenza di un importante settore di produzione dello spumante, le cui origini risalgono alla prima metà del diciannovesimo secolo.
Vini liquorosi
La spiccata influenza mediterranea e la consistenza dei suoli già descritta per la categoria di vini agiscono nello stesso modo per i vini liquorosi della DOP «Cataluña»/«Catalunya», conferendo loro una notevole intensità di colore, aroma e corpo nonché una medio-bassa acidità.
I vini liquorosi sono spesso il digestivo prediletto per molti deschi catalani, in abbinamento con frutta a guscio (mandorle, nocciole, pinoli) e frutta essiccata (uvetta, fichi, albicocche) nel dessert tradizionale catalano conosciuto come «postres de músic» («il dessert del musicista»).
9. Ulteriori condizioni essenziali
Quadro di riferimento giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Il termine «xispejant» può essere inserito facoltativamente nell’etichettatura dei vini bianchi, rosati o rossi aventi un tenore alcolometrico inferiore ottenuto interrompendo volontariamente la fermentazione.
Link al disciplinare del prodotto
http://goo.gl/Plwa75
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/29 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio
(2018/C 437/06)
Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72
Periodo di riferimento: ottobre 2018
Periodo di applicazione: gennaio, febbraio e marzo 2019
10-2018 |
EUR |
BGN |
CZK |
DKK |
HRK |
HUF |
PLN |
1 EUR = |
1 |
1,95580 |
25,8194 |
7,45974 |
7,42451 |
323,843 |
4,30460 |
1 BGN = |
0,511300 |
1 |
13,2015 |
3,81416 |
3,79615 |
165,581 |
2,20094 |
1 CZK = |
0,0387305 |
0,0757491 |
1 |
0,288920 |
0,287555 |
12,5426 |
0,166719 |
1 DKK = |
0,134053 |
0,262181 |
3,46117 |
1 |
0,99528 |
43,4121 |
0,577044 |
1 HRK = |
0,134689 |
0,263425 |
3,47760 |
1,004746 |
1 |
43,6182 |
0,579782 |
1 HUF = |
0,00308791 |
0,00603934 |
0,0797281 |
0,023035 |
0,0229262 |
1 |
0,0132922 |
1 PLN = |
0,232310 |
0,454351 |
5,99810 |
1,73297 |
1,72478 |
75,2320 |
1 |
1 RON = |
0,214326 |
0,419179 |
5,53377 |
1,59882 |
1,59126 |
69,4081 |
0,922587 |
1 SEK = |
0,096303 |
0,188350 |
2,48649 |
0,718397 |
0,715004 |
31,1872 |
0,414547 |
1 GBP = |
1,13286 |
2,21565 |
29,2498 |
8,45085 |
8,4109 |
366,870 |
4,87651 |
1 NOK = |
0,105493 |
0,206323 |
2,72376 |
0,786948 |
0,783231 |
34,1631 |
0,454104 |
1 ISK = |
0,00743687 |
0,0145450 |
0,192016 |
0,0554771 |
0,0552151 |
2,40838 |
0,032013 |
1 CHF = |
0,876177 |
1,71363 |
22,6224 |
6,53606 |
6,50518 |
283,744 |
3,77159 |
10-2018 |
RON |
SEK |
GBP |
NOK |
ISK |
CHF |
1 EUR = |
4,66579 |
10,38387 |
0,882721 |
9,47933 |
134,465 |
1,14132 |
1 BGN = |
2,38562 |
5,30927 |
0,451335 |
4,84678 |
68,7520 |
0,583557 |
1 CZK = |
0,180708 |
0,402173 |
0,034188 |
0,367139 |
5,20791 |
0,0442040 |
1 DKK = |
0,625463 |
1,39199 |
0,118331 |
1,27073 |
18,0254 |
0,152997 |
1 HRK = |
0,628431 |
1,39859 |
0,1188928 |
1,27676 |
18,1110 |
0,153724 |
1 HUF = |
0,0144076 |
0,0320645 |
0,00272576 |
0,0292713 |
0,415217 |
0,00352430 |
1 PLN = |
1,083908 |
2,41227 |
0,205065 |
2,20214 |
31,2376 |
0,265140 |
1 RON = |
1 |
2,22553 |
0,189190 |
2,03167 |
28,8194 |
0,244615 |
1 SEK = |
0,449331 |
1 |
0,0850088 |
0,91289 |
12,9494 |
0,109913 |
1 GBP = |
5,28569 |
11,7635 |
1 |
10,7388 |
152,330 |
1,29296 |
1 NOK = |
0,492207 |
1,095423 |
0,0931206 |
1 |
14,1851 |
0,120401 |
1 ISK = |
0,034699 |
0,077223 |
0,00656468 |
0,0704965 |
1 |
0,00848786 |
1 CHF = |
4,08806 |
9,09811 |
0,773420 |
8,30557 |
117,815 |
1 |
NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.
Riferimento: ottobre-18 |
1 EUR in moneta nazionale |
1 unità di moneta nazionale in EUR |
BGN |
1,95580 |
0,511300 |
CZK |
25,8194 |
0,0387305 |
DKK |
7,45974 |
0,134053 |
HRK |
7,42451 |
0,134689 |
HUF |
323,843 |
0,00308791 |
PLN |
4,30460 |
0,232310 |
RON |
4,66579 |
0,214326 |
SEK |
10,38387 |
0,096303 |
GBP |
0,882721 |
1,13286 |
NOK |
9,47933 |
0,105493 |
ISK |
134,465 |
0,00743687 |
CHF |
1,14132 |
0,876177 |
NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.
1. |
Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. |
2. |
Il periodo di riferimento è:
I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre. |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/31 |
Procedure di liquidazione
Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di A+ Insurance Services Limited
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]
(2018/C 437/07)
Impresa di assicurazione |
A+ Insurance Services Limited Sede legale attuale: 40a Station Road, Upminster, Essex RM14 2TR, Regno Unito (sede legale precedente: Unit 16 Sovereign Park, Cleveland Way, Hemel Hempstead Industrial Estate, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7DA, Regno Unito) Indirizzo commerciale: Unit 16 Sovereign Park, Cleveland Way, Hemel Hempstead Industrial Estate, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7DA, Regno Unito) Denominazione commerciale: A+ Insurance Services Ltd e A+ Numero di iscrizione nel registro delle imprese: 02657979 (Inghilterra) Numero di riferimento della Financial Conduct Authority: 308675 |
|||||
Data, entrata in vigore e natura della decisione |
18 ottobre 2018 – Liquidazione volontaria su delibera dei creditori |
|||||
Autorità competenti |
Non applicabile |
|||||
Autorità di vigilanza |
Financial Conduct Authority (FCA), 12 Endeavor Square, Londra E20 1JN, Regno Unito |
|||||
Amministratore straordinario nominato |
|
|||||
Legge applicabile |
Regulation 11 of the Insurers (Reorganisation and Winding up) Regulations 2004 (regolamento 11 dei regolamenti relativi agli assicuratori (risanamento e liquidazione) del 2004); Insolvency Act 1986 (legge sull’insolvenza del 1986); Insolvency (England and Wales) Rules 2016 (norme sull’insolvenza (Inghilterra e Galles) 2016) |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/32 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India
(2018/C 437/08)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda di riesame è stata presentata da Electrosteel Castings Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore dell’India («il paese interessato»).
Il riesame si limita alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificati con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010) («il prodotto oggetto del riesame»).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (2).
Il prodotto oggetto del riesame è inoltre soggetto a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione (4). Il 4 maggio 2018 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per Electrosteel Castings Ltd (5).
4. Motivazione del riesame
Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti da cui risulta che, per quanto lo riguarda, le circostanze relative alla sovvenzione in base alle quali sono state adottate le misure sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.
Il richiedente sostiene che il mantenimento, al livello attuale, delle misure sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame non è più necessario per compensare gli effetti delle sovvenzioni compensabili. Il richiedente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che l’importo della propria sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell’aliquota del dazio attualmente applicabile nei suoi confronti.
Tale riduzione del livello complessivo di sovvenzione è dovuta alla cessazione dell’applicabilità del regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme), il quale è confluito in un nuovo regime chiamato «regime per le esportazioni di merci dall’India» (Merchandise Exports from India Scheme), che prevede importi di sovvenzione inferiori, nonché alla riduzione degli importi di cui il richiedente ha beneficiato nel quadro di altri regimi, in particolare il regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme) e la fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Occorre sottolineare che, per quanto riguarda questi due regimi di sovvenzione, il richiedente non sostiene che siano stati interrotti, bensì solo che gli importi di sovvenzione sono stati ridotti o eliminati.
Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che sussistano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni a favore di Electrosteel Castings Ltd sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo e che pertanto le misure dovrebbero essere riesaminate.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzionamento pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 19 del regolamento di base. L’obiettivo del riesame è stabilire il tasso di sovvenzione esistente a favore del richiedente a seguito delle pratiche di sovvenzionamento di cui il medesimo risulta beneficiare.
Alla luce del riesame potrà rivelarsi necessario modificare l’aliquota del dazio applicato alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India effettuate da «tutte le altre società» in India, poiché l’aliquota del dazio compensativo per tali società si basa sugli importi di sovvenzione di cui beneficia il richiedente.
Il governo indiano è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.
Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (il pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antisovvenzioni (7). Nello specifico, sono stati abbreviati i termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.
5.1. Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Una copia del suddetto questionario per il richiedente è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio.
5.2. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.3. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è disponibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.
5.4. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.
La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate e presentate prima dell’audizione.
Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di rifiutare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una richiesta di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.
In linea di principio le audizioni non saranno utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.5. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione se la parte interessata che le ha trasmesse non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, ciò a meno che l’esattezza di tali informazioni sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio (9). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
E-mail: TRADE-DCIT-Subsidy-R696@ec.europa.eu |
6. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
7. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate dalle altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Le parti interessate possono tuttavia commentare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione dei risultati definitivi dell’inchiesta dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sui risultati definitivi, salvo diverse disposizioni. In caso di divulgazione di ulteriori informazioni finali, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori informazioni dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette informazioni.
Al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate trasmesse dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni o, ove applicabile, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione di ulteriori informazioni finali.
8. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga del termine previsto nel presente avviso può essere richiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.
Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, in principio le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
9. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabiliti risultati, positivi o negativi, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e i risultati si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
10. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.
Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate devono chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifica tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.4 per le richieste di audizioni con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizioni con il consigliere auditore. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
11. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1.
(3) GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell’11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 4).
(5) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU C 157 del 4.5.2018, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(7) «EU Trade Defence Instruments: A short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/37 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9149 — Apollo Management/Aspen Insurance Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 437/09)
1.
In data 26 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Apollo Management L.P. («Apollo», Stati Uniti); |
— |
Aspen Insurance Holdings Limited («Aspen», Bermuda). |
Apollo acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Aspen.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Apollo è un fondo d’investimento che opera a livello mondiale e detiene partecipazioni in imprese di vari settori; |
— |
Aspen opera a livello mondiale nella fornitura di prodotti assicurativi e riassicurativi. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9149 — Apollo Management/Aspen Insurance Holdings
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax: +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/38 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 437/10)
1.
In data 27 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Sumitomo Corporation (Giappone), |
— |
Toyota Motor Corporation (Giappone), |
— |
Kinto Corporation (Giappone). |
Sumitomo Corporation e Toyota Motor Corporation acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Kinto Corporation, una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote e conferimento di attivi.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Sumitomo Corporation: impresa commerciale e di investimento che opera nei seguenti settori: leasing auto, commercio di prodotti metallici, trasporti, media, risorse minerarie, energia, prodotti chimici e elettronica;
— Toyota Motor Corporation: impresa operante nella costruzione, vendita, noleggio e riparazione di autoveicoli, natanti, aeromobili e altre apparecchiature di trasporto, nonché nella vendita di attrezzature per la movimentazione dei materiali;
— JV: prestazione di servizi di mobilità, compresi i servizi di leasing, in Giappone.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax: +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 437/39 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 437/11)
1.
Il 27 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Sumitomo Corporation (Giappone) |
— |
Toyota Motor Corporation (Giappone) |
— |
Mobilots Corporation (Giappone) |
Sumitomo Corporation e Toyota Motor Corporation acquisiscono il controllo comune, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, di Mobilots Corporation, un’impresa di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote e conferimento di attivi.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— per Sumitomo Corporation: impresa commerciale e di investimento che opera nei seguenti settori: leasing di veicoli, commercio di prodotti in metallo, trasporti, mezzi di comunicazione, risorse minerarie, energia, chimica ed elettronica;
— per Toyota Motor Corporation: impresa commerciale che opera nei seguenti settori: vendita, leasing e riparazione di veicoli a motore, navi, aeromobili e altre attrezzature per i trasporti nonché vendita di attrezzature per la movimentazione dei materiali;
— per l’impresa comune: fornitura di servizi di finanziamento per veicoli commerciali in Giappone.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 229-64301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).