ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 408

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
12 novembre 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 408/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Tribunale

2018/C 408/02

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 408/03

Causa C-358/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — UBS Europe SE, già UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin e altri (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2004/39/CE — Articolo 54, paragrafi 1 e 3 — Portata dell’obbligo di segreto professionale che incombe sulle autorità nazionali di sorveglianza finanziaria — Decisione che constata la perdita dell’onorabilità professionale — Casi contemplati dal diritto penale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 47 e 48 — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo)

5

2018/C 408/04

Causa C-438/16 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 — Commissione europea/Repubblica francese, IFP Énergies nouvelles (Impugnazione — Aiuto di Stato — Regime di aiuti attuato dalla Francia — Garanzia illimitata dello Stato prestata all’Institut Français du Pétrole (IFP) mediante conferimento dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) — Decisione che dichiara tale misura parzialmente non costitutiva di un aiuto di Stato e parzialmente costitutiva di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni — Nozione di regime di aiuti — Presunzione di esistenza di un vantaggio — Onere e livello della prova)

6

2018/C 408/05

Causa C-510/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Carrefour Hypermarchés SAS e a. / Ministre des Finances et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Regimi di aiuti notificati — Articolo 4 — Modifica di un aiuto esistente — Aumento significativo del gettito delle imposte destinate al finanziamento di regimi di aiuti rispetto alle stime notificate alla Commissione europea — Soglia del 20 % della dotazione originaria)

7

2018/C 408/06

Causa C-546/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi — Spagna) — Montte SL / Musikene (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Qualità di giurisdizione dell’organo del rinvio — Direttiva 2014/24/UE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Procedura aperta — Criteri di aggiudicazione — Valutazione tecnica — Soglia di punteggio minima — Valutazione basata sul prezzo)

7

2018/C 408/07

Causa C-594/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Enzo Buccioni / Banca d'Italia (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2013/36/UE — Articolo 53, paragrafo 1 — Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi — Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta — Divulgazione di informazioni riservate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali)

8

2018/C 408/08

Causa C-618/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Regno Unito] — Rafal Prefeta / Secretary of State for Work and Pensions (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Articolo 45 TFUE — Atto di adesione del 2003 — Allegato XII, capo 2 — Possibilità per uno Stato membro di derogare all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 e all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE — Cittadino polacco che non ha maturato un periodo di dodici mesi di lavoro registrato nello Stato membro ospitante)

9

2018/C 408/09

Causa C-685/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster — Germania) — EV / Finanzamt Lippstadt (Rinvio pregiudiziale — Articoli da 63 a 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Abbattimento di utili imponibili — Partecipazioni detenute da una società controllante in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo — Dividendi distribuiti alla società controllante — Deducibilità fiscale soggetta a condizioni più rigorose dell’abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione)

9

2018/C 408/10

Causa C-26/17 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — Birkenstock Sales GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Registrazione internazionale riguardante l’Unione europea — Marchio figurativo che rappresenta un motivo di linee ondulate incrociate — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Motivo di superficie)

10

2018/C 408/11

Causa C-41/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Isabel González Castro / Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/85/CEE — Articoli 4, 5 e 7 — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrice in periodo di allattamento — Lavoro notturno — Lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno — Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro — Misure di prevenzione — Contestazione da parte della lavoratrice interessata — Direttiva 2006/54/CE — Articolo 19 — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sul sesso — Onere della prova)

10

2018/C 408/12

Causa C-51/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt / Teréz Ilyés, Emil Kiss (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Clausole abusive — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 2 — Disposizioni legislative o regolamentari imperative — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale — Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest’ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale — Articolo 4, paragrafo 2 — Formulazione chiara e comprensibile di una clausola — Articolo 6, paragrafo 1 — Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola — Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore)

11

2018/C 408/13

Cause riunite C-54/17 e C-55/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Wind Tre SpA, già Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, già Vodafone Omnitel NV (C-55/17) (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Articolo 3, paragrafo 4 — Ambito di applicazione — Articoli 5, 8 e 9 — Pratiche commerciali aggressive — Allegato I, punto 29 — Pratiche commerciali in ogni caso aggressive — Fornitura non richiesta — Direttiva 2002/21/CE — Direttiva 2002/22/CE — Servizi di telecomunicazione — Vendita di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d’identità dell’abbonato) che includono determinati servizi preimpostati e preattivati — Assenza di previa informazione dei consumatori)

12

2018/C 408/14

Causa C-68/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — IR / JQ (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Attività professionali delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali — Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa — Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione — Nozione — Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Licenziamento di un lavoratore di confessione cattolica, occupato in un ruolo direttivo, a causa di un secondo matrimonio civile contratto successivamente a divorzio)

13

2018/C 408/15

Causa C-69/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, già Gamesa Wind România SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Diritto alla detrazione — Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato inattivo dall’amministrazione fiscale — Diniego del diritto a detrazione — Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA)

14

2018/C 408/16

Causa C-98/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018 — Koninklijke Philips NV, Philips France SAS / Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei chip per carte — Rete di contatti bilaterali — Scambi di informazioni commerciali sensibili — Restrizione della concorrenza per oggetto — Infrazione unica e continuata — Partecipazione all’infrazione e conoscenza, per quanto riguarda un partecipante a una parte dei contatti bilaterali, di altri contatti bilaterali — Sindacato giurisdizionale)

15

2018/C 408/17

Causa C-99/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018 — Infineon Technologies AG / Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei chip per carte — Rete di contatti bilaterali — Scambi di informazioni commerciali sensibili — Contestazione dell’autenticità delle prove — Diritti della difesa — Restrizione della concorrenza per oggetto — Infrazione unica e continuata — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito — Portata — Calcolo dell’importo dell’ammenda)

15

2018/C 408/18

Causa C-109/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no5 de Cartagena — Spagna) — Bankia SA / Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Nuova valutazione del bene immobile prima della vendita all’asta — Validità del titolo esecutivo — Articolo 11 — Mezzi adeguati ed efficaci contro le pratiche commerciali sleali — Divieto posto al giudice nazionale di valutare l’esistenza di pratiche commerciali sleali — Impossibilità di sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria — Articoli 2 e 10 — Codice di buona condotta — Assenza di carattere giuridicamente vincolante di tale codice)

16

2018/C 408/19

Causa C-114/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018 — Regno di Spagna / Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna) — Sovvenzione concessa a operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre — Decisione che dichiara le misure d’aiuto parzialmente incompatibili con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Servizio di interesse economico generale — Definizione — Margine discrezionale degli Stati membri)

17

2018/C 408/20

Causa C-137/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — procedimento penale nei confronti di Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot (Rinvio pregiudiziale — Direttive 2006/123/CE, 2007/23/CE e 2013/29/UE — Immissione sul mercato di articoli pirotecnici — Libera circolazione di articoli pirotecnici conformi ai requisiti di tali direttive — Normativa nazionale che prevede restrizioni in materia di immagazzinamento e vendita di tali articoli — Sanzioni penali — Regime di doppia autorizzazione — Direttiva 98/34/CE — Nozione di regola tecnica)

17

2018/C 408/21

Causa C-172/17 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commissione europea (Impugnazione — Clausole compromissorie — Convenzione Pocemon conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Costi ammissibili — Decisione della Commissione europea — Obbligo di rimborso delle somme versate — Domanda riconvenzionale)

18

2018/C 408/22

Causa C-173/17 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commissione europea (Impugnazione — Clausole compromissorie — Convenzione Doc@Hand conclusa nell’ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Costi ammissibili — Decisione della Commissione europea — Obbligo di rimborso delle somme versate — Domanda riconvenzionale)

19

2018/C 408/23

Causa C-175/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — X / Belastingdienst/Toeslagen (Rinvio pregiudiziale — Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria — Direttiva 2005/85/CE — Articolo 39 — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 13 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo — Principio di non respingimento — Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale e impone un obbligo di rimpatrio — Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio — Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso di primo grado)

19

2018/C 408/24

Causa C-176/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Polonia) — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej / Mariusz Wawrzosek (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 2008/48/CE — Procedimento inteso all’emissione di un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale che garantisce gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo)

20

2018/C 408/25

Causa C-180/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — X, Y / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 46 — Direttiva 2008/115/CE — Articolo 13 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo — Principio di non respingimento — Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale e impone un obbligo di rimpatrio — Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio — Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso di primo grado)

21

2018/C 408/26

Causa C-214/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Alexander Mölk / Valentina Mölk (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari — Articolo 4, paragrafo 3 — Domanda di pagamento di una pensione alimentare presentata dal creditore degli alimenti dinanzi all’autorità competente dello Stato dell’abituale residenza del debitore — Decisione che ha acquistato forza di giudicato — Ulteriore domanda, proposta dal debitore dinanzi alla stessa autorità, intesa a ridurre la pensione alimentare stabilita — Comparizione del creditore — Determinazione della legge applicabile)

21

2018/C 408/27

Causa C-287/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích — Repubblica ceca) — Česká pojišťovna a.s. / WCZ, spol. s r.o. (Rinvio pregiudiziale — Diritto societario — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2011/7/UE — Articolo 6, paragrafi 1 e 3 — Risarcimento delle spese di recupero di un credito — Spese derivanti dai solleciti inviati a causa del ritardo di pagamento del debitore)

22

2018/C 408/28

Causa C-304/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Helga Löber / Barclays Bank plc (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenze speciali — Articolo 5, punto 3 — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire — Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato, con l’intermediazione di una banca avente sede in tale Stato membro, titoli emessi da una banca avente sede in un altro Stato membro — Competenza a pronunciarsi sul ricorso proposto da tale consumatore per responsabilità da illecito civile di tale banca)

23

2018/C 408/29

Causa C-312/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm — Germania) — Surjit Singh Bedi / Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafo 2 — Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Contratto collettivo relativo alla previdenza sociale — Indennità integrativa temporanea versata a favore di ex dipendenti civili delle forze armate alleate in Germania — Cessazione del pagamento di tale indennità quando l’interessato soddisfa le condizioni per beneficiare di una pensione anticipata di vecchiaia concessa alle persone disabili, ai sensi del regime obbligatorio di assicurazione pensionistica)

23

2018/C 408/30

Causa C-332/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — Starman AS / Tarbijakaitseamet (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 21 — Contratti conclusi con i consumatori — Comunicazioni telefoniche — Prassi di un fornitore di servizi di telecomunicazioni consistente nel proporre ai propri clienti che hanno già concluso un contratto un numero di assistenza a selezione rapida soggetto ad una tariffa superiore alla tariffa di base)

24

2018/C 408/31

Causa C-343/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Fremoluc NV / Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) e a. (Rinvio pregiudiziale — Libertà fondamentali — Articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Articoli 22 e 24 — Diritto di prelazione di un’agenzia pubblica su terreni situati nel suo ambito territoriale, al fine di realizzare alloggi popolari — Alloggi assegnati in via prioritaria a privati che hanno un forte legame sociale, economico o socio-culturale con la parte del territorio corrispondente a tale ambito territoriale — Situazione in cui tutti gli elementi sono circoscritti all’interno di uno Stato membro — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

25

2018/C 408/32

Causa C-369/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Shajin Ahmed / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Frontiere, asilo e immigrazione — Status di rifugiato o status di protezione sussidiaria — Direttiva 2011/95/UE — Articolo 17 — Esclusione dallo status di protezione sussidiaria — Cause — Condanna per un reato grave — Determinazione della gravità sulla base della pena prevista ai sensi del diritto nazionale — Ammissibilità — Necessità di una valutazione individuale)

25

2018/C 408/33

Causa C-372/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — Vision Research Europe BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione delle merci — Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l’apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini — Nomenclatura combinata — Sottovoci 8525 80 19 e 8525 80 30 — Note esplicative — Interpretazione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 — Interpretazione — Validità)

26

2018/C 408/34

Causa C-373/17 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 settembre 2018 — Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, Star Agro Analyse und Handels GmbH / Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Rigetto di una denuncia da parte della Commissione europea — Mancanza di interesse dell’Unione europea)

27

2018/C 408/35

Causa C-448/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko, Margita Danková (Rinvio pregiudiziale — Contratti conclusi con i consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5 — Obbligo di redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile — Articolo 7 — Adizione delle autorità giudiziarie da parte di persone o organizzazioni aventi un legittimo interesse a tutelare i consumatori dall’uso di clausole abusive — Normativa nazionale che subordina la facoltà d’intervento in giudizio di un’associazione per la difesa del consumatore al consenso del consumatore — Credito al consumo — Direttiva 87/102/CEE — Articolo 4, paragrafo 2 — Obbligo di indicare il tasso annuale effettivo globale nel contratto scritto — Contratto contenente soltanto un’equazione matematica di calcolo del tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo)

27

2018/C 408/36

Causa C-466/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento — Italia) — Chiara Motter / Provincia autonoma di Trento (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Settore pubblico — Docenti di scuola secondaria — Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato per mezzo di una procedura di selezione per titoli — Determinazione dell’anzianità di servizio — Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato)

28

2018/C 408/37

Causa C-513/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — procedimento promosso da Josef Baumgartner (Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Trasporti su strada — Regolamento (CE) n. 561/2006 — Articolo 19, paragrafo 2, primo comma — Sanzione amministrativa avente ad oggetto un’infrazione commessa sul territorio dello Stato membro in cui ha sede un’impresa, inflitta dalle autorità competenti di un altro Stato membro nel quale l’infrazione è stata constatata)

29

2018/C 408/38

Causa C-518/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Stefan Rudigier [Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia — Regolamento (CE) n. 1370/2007 — Articolo 5, paragrafo 1 — Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico — Articolo 7, paragrafo 2 — Obbligo di pubblicare determinate informazioni almeno un anno prima dell’avvio della procedura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — Conseguenze dell’assenza di pubblicazione — Annullamento della gara d’appalto — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 27, paragrafo 1 — Articolo 47, paragrafo 1 — Direttiva 2014/25/UE — Articolo 45, paragrafo 1 — Articolo 66, paragrafo 1 — Bando di gara]

30

2018/C 408/39

Causa C-555/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — 2M-Locatel A/S / Skatteministeriet (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoci 8528 71 13 e 8528 71 90 — Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet)

30

2018/C 408/40

Causa C-601/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — Dirk Harms e a. / Vueling Airlines SA (Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 8, paragrafo 1 — Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di annullamento di un volo — Commissione prelevata da una persona operante in veste di intermediario tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto — Inclusione)

31

2018/C 408/41

Causa C-310/18 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di Emil Milev (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva (UE) 2016/343 — Presunzione d’innocenza — Riferimenti in pubblico alla colpevolezza — Mezzi di ricorso — Procedimento di controllo della legittimità di una misura di custodia cautelare)

32

2018/C 408/42

Cause riunite C-325/18 PPU e C-375/18 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Hampshire County Council / C.E., N.E. (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Sottrazione internazionale di minori — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 11 — Domanda di rientro — Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 — Istanza per la dichiarazione di esecutività — Ricorso — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo — Termine di presentazione del ricorso — Ordinanza di exequatur — Esecuzione prima della notifica di detta ordinanza)

32

2018/C 408/43

Causa C-327/18 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Esecuzione dei mandati d’arresto europei nei confronti di R O (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Motivi di non esecuzione — Articolo 50 TUE — Mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro che ha avviato la procedura di recesso dall’Unione europea — Incertezza quanto al regime giuridico applicabile alle relazioni tra tale Stato e l’Unione a seguito del recesso)

33

2018/C 408/44

Causa C-241/17 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 12 settembre 2018 — Holistic Innovation Institute, SLU / Agenzia esecutiva per la ricerca (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Progetti finanziati dall’Unione europea nel settore della ricerca — Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Progetti Inachus e ZONeSEC — Decisione di negare la partecipazione della ricorrente — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)

34

2018/C 408/45

Causa C-539/17 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon / Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzione di sovvenzione — Costi non ammissibili — Decisione di recupero da parte della Commissione europea — Ricorso del beneficiario dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in base all’articolo 272 TFUE — Impugnazione manifestamente infondata)

35

2018/C 408/46

Causa C-23/18 P: Impugnazione proposta il 10 gennaio 2018 dalla Ccc Event Management GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 novembre 2017 nella causa T-363/17, Ccc Event Management GmbH contro Corte di giustizia dell’Unione europea.

35

2018/C 408/47

Causa C-411/18 P: Impugnazione proposta il 21 giugno 2018 dalla Romantik Hotels & Restaurants AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 aprile 2018, causa T-213/17, Romantik Hotels & Restaurants AG / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

36

2018/C 408/48

Causa C-448/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 9 luglio 2018 — WA/Münchener Hypothekenbank eG

36

2018/C 408/49

Causa C-466/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) il 17 luglio 2018 — DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

36

2018/C 408/50

Causa C-514/18 P: Impugnazione proposta il 6 agosto 2018 dalla Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 giugno 2018, causa T-72/17, Gabriele Schmid / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

37

2018/C 408/51

Causa C-516/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 6 agosto 2018 — QE / Sun Express Deutschland GmbH

38

2018/C 408/52

Causa C-520/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 2 agosto 2018 — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres

39

2018/C 408/53

Causa C-523/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) l’8 agosto 2018 — Engie Cartagena S.L. / Ministerio para la Transición Ecológica (già Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

40

2018/C 408/54

Causa C-540/18 PP: Impugnazione proposta il 17 agosto 2018 da HX avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 giugno 2018, causa T-408/16, HX / Consiglio

41

2018/C 408/55

Causa C-562/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Sens (Francia) il 30 agosto 2018 — X

42

2018/C 408/56

Causa C-575/18 P: Impugnazione proposta il 13 settembre 2018 dalla Repubblica ceca avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 giugno 2018, nella causa T-147/15, Repubblica ceca / Commissione

43

2018/C 408/57

Causa C-611/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Pirelli & C. SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-455/14, Pirelli & C. / Commissione

43

 

Tribunale

2018/C 408/58

Causa T-10/16: Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — GABO:mi / Commissione (Clausola compromissoria — Sesto e settimo programma quadro per operazioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006 e 2007/2013) — Lettere che chiedono il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse — Nota di addebito — Compensazione di crediti — Adattamento del ricorso — Ricevibilità — Ammissibilità delle spese — Fondi detenuti fiduciariamente — Dovere di iscrivere i costi nei conti del contraente — Conformità alle regole contabili utilizzate nello Stato in cui il contraente è stabilito — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Buon governo — Trasparenza — Diritto di essere sentiti — Proporzionalità)

46

2018/C 408/59

Causa T-260/16: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Svezia / Commissione (FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Aiuti diretti disaccoppiati — Controlli in loco — Telerilevamento — Valutazione dei fattori di rischio — Misure correttive che lo Stato membro interessato deve adottare — Valutazione del danno finanziario — Proporzionalità)

47

2018/C 408/60

Causa T-33/17: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Amicus Therapeutics UK e Amicus Therapeutics / EMA [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti detenuti dall’EMA contenenti informazioni presentate dalle ricorrenti nell’ambito dalla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Galafold — Decisione di concedere ad un terzo l’accesso a un documento — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Assenza di presunzione generale di riservatezza]

48

2018/C 408/61

Causa T-123/17: Sentenza del Tribunale 20 settembre 2018 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte / ACER (Energia — Decisione della commissione di ricorso dell’ACER — Rigetto della domanda di intervento — Interesse diretto e attuale riguardo all’esito del procedimento — Obbligo di motivazione — Diritto di essere ascoltato)

48

2018/C 408/62

Causa T-146/17: Sentenza del Tribunale 20 settembre 2018 — Mondi / ACER (Energia — Decisione della commissione di ricorso dell’ACER — Rigetto della domanda di intervento — Interesse diretto e attuale all’esito del procedimento — Diritto di essere sentiti)

49

2018/C 408/63

Causa T-180/17: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — EM Research Organization / EUIPO — Christoph Fischer e a. (EM) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento per la declaratoria di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo EM — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale]

50

2018/C 408/64

Causa T-182/17: Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — Novartis / EUIPO — Chiesi Farmaceutici (AKANTO) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo AKANTO — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore KANTOS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)

50

2018/C 408/65

Causa T-233/17: Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — Portogallo / Commissione (FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dal Portogallo — Pagamenti diretti — Programma POSEI — Superamento dei massimali — Ritardi di pagamento — Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 885/2006 — Doppia rettifica finanziaria — Diritti della difesa — Proporzionalità)

51

2018/C 408/66

Causa T-238/17: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Gugler / EUIPO — Gugler France (GUGLER) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo GUGLER — Denominazione sociale nazionale anteriore Gugler France — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Rischio di confusione]

52

2018/C 408/67

Causa T-328/17: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — M. J. Dairies Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BBQLOUMI — Marchio dell’Unione europea collettivo denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

52

2018/C 408/68

Causa T-384/17: Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — Cipro/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BBQLOUMI — Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

53

2018/C 408/69

Causa T-457/17: Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — Medisana / EUIPO (happy life) (Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo happy life — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001)

54

2018/C 408/70

Causa T-488/17: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Ghost — Corporate Management / EUIPO (Dry Zone) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Dry Zone — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di caso fortuito o di forza maggiore — Obbligo di vigilanza e di diligenza — Legittimo affidamento]

54

2018/C 408/71

Causa T-668/17: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Maico Holding / EUIPO — Eico (Eico) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Eico — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MAICO — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

55

2018/C 408/72

Causa T-528/18: Ricorso proposto il 4 settembre 2018 — XI / Commissione

55

2018/C 408/73

Causa T-530/18: Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Romania / Commissione

56

2018/C 408/74

Causa T-541/18: Ricorso proposto il 12 settembre 2018 — Changmao Biochemical Engineering / Commissione

57

2018/C 408/75

Causa T-558/18: Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — Lupu / EUIPO — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

58

2018/C 408/76

Causa T-563/18: Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — YP / Commissione

59

2018/C 408/77

Causa T-570/18: Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — YQ / Commissione

60

2018/C 408/78

Causa T-571/18: Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — YR / Commissione

60

2018/C 408/79

Causa T-572/18: Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — YS / Commissione

61

2018/C 408/80

Causa T-573/18: Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Hickies / EUIPO (Forma di una stringa per calzatura)

62

2018/C 408/81

Causa T-581/18: Ricorso proposto il 27 settembre 2018 — ND (*1)  e OE (*1) /Commissione

62


 


IT

 

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 408/01)

Ultima pubblicazione

GU C 399 del 5.11.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 392 del 29.10.2018.

GU C 381 del 22.10.2018.

GU C 373 del 15.10.2018.

GU C 364 dell’8.10.2018.

GU C 352 dell’1.10.2018.

GU C 341 del 24.9.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2018/C 408/02)

L’11 ottobre 2018, la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, a seguito della partenza del sig. Xuereb, giudice, su proposta del presidente presentata conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di modificare la decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni del 21 settembre 2016 (1), come modificata l’8 giugno 2017 (2) e il 4 ottobre 2017 (3), per il periodo compreso tra l’11 ottobre 2018 e il 31 agosto 2019, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:

I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Valančius, sig. Nihoul, sig. Svenningsen e sig. Öberg, giudici.

1a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

a)

sig. Nihoul e sig. Svenningsen, giudici;

b)

sig. Valančius e sig. Öberg, giudici.

II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig. Schalin, sig. Berke e sig.ra Costeira, giudici.

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione;

a)

sig. Schalin e sig.ra Costeira, giudici;

b)

sig. Buttigieg e sig. Berke, giudici.

III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Forrester, sig.ra Półtorak e sig. Perillo, giudici.

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione;

a)

sig. Forrester e sig. Perillo, giudici;

b)

sig. Kreuschitz e sig.ra Półtorak, giudici.

IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos, sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione;

a)

sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;

b)

sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Papasavvas, sig. Dittrich e sig. Ulloa Rubio, giudici.

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione;

a)

sig.ra Labucka e sig. Dittrich, giudici;

b)

sig.ra Labucka e sig. Ulloa Rubio, giudici;

c)

sig. Dittrich e sig. Ulloa Rubio, giudici.

VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Papasavvas, sig. Spielmann, sig. Csehi e sig.ra Spineanu-Matei, giudici.

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione;

a)

sig. Papasavvas e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;

b)

sig. Spielmann e sig. Csehi, giudici.

VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione, sig. Bieliūnas, sig.ra Marcoulli, sig. Passer e sig. Kornezov, giudici.

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione;

a)

sig. Bieliūnas e sig. Kornezov, giudici;

b)

sig. Bieliūnas e sig.ra Marcoulli, giudici;

c)

sig.ra Marcoulli e sig. Kornezov, giudici.

VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Barents, sig. Passer e sig. De Baere, giudici.

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione;

a)

sig. Barents e sig. Passer, giudici;

b)

sig.ra Kancheva e sig. De Baere, giudici.

IX Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. da Silva Passos, sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Mac Eochaidh, giudici.

9a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione;

a)

sig. Madise e sig. da Silva Passos, giudici;

b)

sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Mac Eochaidh, giudici.


(1)  GU C 392 del 24.10.2016, pag. 2.

(2)  GU C 213 del 3.7.2017, pag. 2.

(3)  GU C 382 del 13.11.2017, pag. 2.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — UBS Europe SE, già UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin e altri

(Causa C-358/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2004/39/CE - Articolo 54, paragrafi 1 e 3 - Portata dell’obbligo di segreto professionale che incombe sulle autorità nazionali di sorveglianza finanziaria - Decisione che constata la perdita dell’onorabilità professionale - Casi contemplati dal diritto penale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47 e 48 - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo))

(2018/C 408/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: UBS Europe SE, già UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin e altri

con l’intervento di: DV, EU, Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

Dispositivo

L’articolo 54 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che:

l’espressione «casi contemplati dal diritto penale», di cui ai paragrafi 1 e 3 di tale articolo, non riguarda la situazione in cui le autorità designate dagli Stati membri per esercitare le funzioni previste da tale direttiva adottano una misura — come quella di cui al procedimento principale, che vieta ad una persona di esercitare presso un’impresa vigilata la funzione di amministratore o un’altra funzione il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione, con ordine di dimettersi dai suoi incarichi al più presto, poiché tale persona non soddisfa più i requisiti di onorabilità professionale di cui all’articolo 9 di detta direttiva — che rientra tra le misure che le autorità competenti devono adottare nell’esercizio delle competenze di cui dispongono ai sensi delle disposizioni del titolo II della medesima direttiva. Infatti, tale disposizione, nel prevedere che l’obbligo del segreto professionale possa, in via eccezionale, essere escluso in tali casi, fa riferimento alla trasmissione o all’utilizzo di informazioni riservate ai fini delle azioni penali nonché delle sanzioni rispettivamente condotte o inflitte ai sensi del diritto penale nazionale;

l’obbligo di segreto professionale di cui al paragrafo 1 di tale articolo, letto in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere garantito e attuato in modo da conciliarlo con il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, spetta al giudice nazionale competente, qualora un’autorità competente deduca tale obbligo per rifiutare la comunicazione delle informazioni in suo possesso che non sono incluse nel fascicolo riguardante il soggetto interessato da un atto che gli arreca pregiudizio, verificare se tali informazioni siano oggettivamente connesse alle accuse mosse nei suoi confronti e, in caso affermativo, trovare un equilibrio tra l’interesse del soggetto di cui si tratta ad ottenere le informazioni necessarie per essere in grado di esercitare pienamente i diritti di difesa e gli interessi a mantenere la riservatezza di informazioni soggette all’obbligo del segreto professionale, prima di decidere in merito alla comunicazione di ciascuna delle informazioni richieste.


(1)  GU C 335 del 12.9.2016.


12.11.2018   

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C 408/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 — Commissione europea/Repubblica francese, IFP Énergies nouvelles

(Causa C-438/16 P) (1)

((Impugnazione - Aiuto di Stato - Regime di aiuti attuato dalla Francia - Garanzia illimitata dello Stato prestata all’Institut Français du Pétrole (IFP) mediante conferimento dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) - Decisione che dichiara tale misura parzialmente non costitutiva di un aiuto di Stato e parzialmente costitutiva di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni - Nozione di «regime di aiuti» - Presunzione di esistenza di un vantaggio - Onere e livello della prova))

(2018/C 408/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. Bousin, agenti) IFP Énergies nouvelles (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avocats)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 maggio 2016, Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione (T-479/11 e T-157/12, EU:T:2016:320), è annullata nella parte in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafi da 3 a 5, nonché gli articoli da 2 a 12 della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all’aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/2008) concesso dalla Francia all’ente pubblico «Institut français du pétrole».

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 392 del 24.10.2016.


12.11.2018   

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C 408/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Carrefour Hypermarchés SAS e a. / Ministre des Finances et des Comptes publics

(Causa C-510/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Regolamento (CE) n. 794/2004 - Regimi di aiuti notificati - Articolo 4 - Modifica di un aiuto esistente - Aumento significativo del gettito delle imposte destinate al finanziamento di regimi di aiuti rispetto alle stime notificate alla Commissione europea - Soglia del 20 % della dotazione originaria))

(2018/C 408/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie

Convenuto: Ministre des Finances et des Comptes publics

Dispositivo

Un aumento del gettito delle imposte che finanziano vari regimi di aiuti autorizzati rispetto alle previsioni notificate alla Commissione europea, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], e dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999, letti alla luce dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che tale aumento non rimanga al di sotto della soglia del 20 % di cui all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, di quest’ultimo regolamento.

Tale soglia deve essere valutata, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rispetto alle entrate destinate ai regimi di aiuti in questione e non rispetto agli aiuti effettivamente concessi.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


12.11.2018   

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C 408/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi — Spagna) — Montte SL / Musikene

(Causa C-546/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Qualità di giurisdizione dell’organo del rinvio - Direttiva 2014/24/UE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione - Valutazione tecnica - Soglia di punteggio minima - Valutazione basata sul prezzo))

(2018/C 408/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Parti

Ricorrente: Montte SL

Convenuta: Musikene

Dispositivo

1)

La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad imporre, nel capitolato d’oneri di una gara d’appalto con procedura aperta, requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicché le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo.

2)

L’articolo 66 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad imporre, nel capitolato d’oneri di una gara d’appalto con procedura aperta, requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicché le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalle fasi successive dell’aggiudicazione dell’appalto, e ciò a prescindere dal numero di offerenti restanti.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


12.11.2018   

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C 408/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Enzo Buccioni / Banca d'Italia

(Causa C-594/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2013/36/UE - Articolo 53, paragrafo 1 - Obbligo del segreto professionale incombente alle autorità nazionali di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Ente creditizio di cui è stata ordinata la liquidazione coatta - Divulgazione di informazioni riservate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali))

(2018/C 408/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Enzo Buccioni

Convenuta: Banca d'Italia

e nei confronti di: Banca Network Investimenti SpA, in liquidazione

Dispositivo

L’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev’essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l’interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall’obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.


(1)  GU C 63 del 27.2.2017.


12.11.2018   

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C 408/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Regno Unito] — Rafal Prefeta / Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-618/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Articolo 45 TFUE - Atto di adesione del 2003 - Allegato XII, capo 2 - Possibilità per uno Stato membro di derogare all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 e all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE - Cittadino polacco che non ha maturato un periodo di dodici mesi di lavoro registrato nello Stato membro ospitante))

(2018/C 408/08)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)

Parti

Ricorrente: Rafal Prefeta

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Dispositivo

L’allegato XII, capo 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, durante il periodo transitorio da esso previsto, lo stesso autorizzava il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ad escludere dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, un cittadino polacco, come il sig. Rafal Prefeta, che non soddisfaceva la condizione stabilita dalla normativa nazionale di aver esercitato un’attività lavorativa registrata nel suo territorio per un periodo ininterrotto di dodici mesi.


(1)  GU C 38 del 6/2/2017.


12.11.2018   

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C 408/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster — Germania) — EV / Finanzamt Lippstadt

(Causa C-685/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli da 63 a 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Abbattimento di utili imponibili - Partecipazioni detenute da una società controllante in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo - Dividendi distribuiti alla società controllante - Deducibilità fiscale soggetta a condizioni più rigorose dell’abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione))

(2018/C 408/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Münster

Parti

Ricorrente: EV

Convenuto: Finanzamt Lippstadt

Dispositivo

Gli articoli da 63 a 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina un abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo a condizioni più rigorose rispetto all’abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


12.11.2018   

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C 408/10


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — Birkenstock Sales GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-26/17 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale riguardante l’Unione europea - Marchio figurativo che rappresenta un motivo di linee ondulate incrociate - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Motivo di superficie))

(2018/C 408/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Birkenstock Sales GmbH (rappresentanti C. Menebröcker e V. Töbelmann, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Birkenstock Sales GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


12.11.2018   

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C 408/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Isabel González Castro / Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-41/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/85/CEE - Articoli 4, 5 e 7 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Lavoratrice in periodo di allattamento - Lavoro notturno - Lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno - Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro - Misure di prevenzione - Contestazione da parte della lavoratrice interessata - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 19 - Parità di trattamento - Discriminazione fondata sul sesso - Onere della prova))

(2018/C 408/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Isabel González Castro

Convenuti: Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Dispositivo

1)

L’articolo 7 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell’ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in ore notturne.

2)

L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui una lavoratrice, alla quale sia stato negato il rilascio del certificato medico attestante l’esistenza di un rischio per l’allattamento associato al suo posto di lavoro e, di conseguenza, l’indennità per rischio durante l’allattamento, contesti, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, laddove detta lavoratrice esponga fatti tali da suggerire che questa valutazione non ha incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, permettendo quindi di presumere che vi sia stata una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 2006/54, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Incombe allora alla parte convenuta dimostrare che tale valutazione dei rischi comprendeva effettivamente un simile esame concreto e che, pertanto, non vi è stata violazione del principio di non discriminazione.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


12.11.2018   

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C 408/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt / Teréz Ilyés, Emil Kiss

(Causa C-51/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive - Direttiva 93/13/CEE - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 2 - Disposizioni legislative o regolamentari imperative - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» - Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest’ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale - Articolo 4, paragrafo 2 - Formulazione chiara e comprensibile di una clausola - Articolo 6, paragrafo 1 - Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola - Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore))

(2018/C 408/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Parti

Ricorrenti: OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt

Convenuti: Teréz Ilyés, Emil Kiss

Dispositivo

1)

La nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce tra l’altro ad una clausola contrattuale modificata da una disposizione legislativa nazionale imperativa, adottata dopo la conclusione di un contratto con un consumatore, intesa a sostituire una clausola viziata da nullità contenuta in detto contratto.

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione della predetta direttiva non comprende clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale, inserite dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest’ultimo viziata da nullità, imponendo un tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale. Nondimeno, una clausola relativa al rischio di cambio, come quella in esame nel procedimento principale, non è esclusa da detto ambito di applicazione in forza della summenzionata disposizione.

3)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari.

4)

L’articolo 4 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest’ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo, dal legislatore nazionale.

5)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale rilevare d’ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


12.11.2018   

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C 408/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Wind Tre SpA, già Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, già Vodafone Omnitel NV (C-55/17)

(Cause riunite C-54/17 e C-55/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Articolo 3, paragrafo 4 - Ambito di applicazione - Articoli 5, 8 e 9 - Pratiche commerciali aggressive - Allegato I, punto 29 - Pratiche commerciali in ogni caso aggressive - Fornitura non richiesta - Direttiva 2002/21/CE - Direttiva 2002/22/CE - Servizi di telecomunicazione - Vendita di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d’identità dell’abbonato) che includono determinati servizi preimpostati e preattivati - Assenza di previa informazione dei consumatori))

(2018/C 408/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Convenute: Wind Tre SpA, già Wind Telecomunicazioni SpA (C–54/17), Vodafone Italia SpA, già Vodafone Omnitel NV (C–55/17)

nei confronti di: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C–54/17), Altroconsumo, Vito Rizzo (C–54/17), Telecom Italia SpA

Dispositivo

1)

La nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che, con riserva di verifiche da parte del giudice del rinvio, essa ricomprende condotte come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, consistenti nella commercializzazione, da parte di un operatore di telecomunicazioni, di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d’identità dell’abbonato) sulle quali sono preimpostati e preattivati determinati servizi, quali la navigazione Internet e la segreteria telefonica, senza che il consumatore sia stato previamente ed adeguatamente informato né di tale preimpostazione e preattivazione né dei costi di tali servizi.

2)

L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in virtù della quale una condotta che costituisce una fornitura non richiesta, ai sensi dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale direttiva, con la conseguenza che, secondo tale normativa, l’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, non è competente a sanzionare una siffatta condotta.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.


12.11.2018   

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C 408/13


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — IR / JQ

(Causa C-68/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento - Attività professionali delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali - Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa - Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione - Nozione - Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali - Licenziamento di un lavoratore di confessione cattolica, occupato in un ruolo direttivo, a causa di un secondo matrimonio civile contratto successivamente a divorzio))

(2018/C 408/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: IR

Convenuto: JQ

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:

da un lato, una chiesa o un’altra organizzazione la cui etica sia fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che gestisce una struttura ospedaliera costituita in forma di società di capitali di diritto privato, non può decidere di sottoporre i suoi dipendenti operanti a livello direttivo a obblighi di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti di tale etica diversi in funzione della confessione o agnosticismo di tali dipendenti, senza che tale decisione possa, se del caso, essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurare che siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva; e

dall’altro, una differenza di trattamento, in termini di obblighi di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti di detta etica, tra dipendenti in posizioni direttive, in funzione della loro confessione o agnosticismo, è conforme alla suddetta direttiva solo se, tenuto conto della natura delle attività professionali interessate o del contesto in cui sono esercitate, la religione o le convinzioni personali costituiscono un requisito professionale essenziale, legittimo e giustificato rispetto all’etica della chiesa o dell’organizzazione in questione e conforme al principio di proporzionalità, il che spetta al giudice nazionale verificare.

2)

Un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai soggetti dell’ordinamento derivante dai principi generali del diritto dell’Unione, come il principio di non discriminazione sulla base della religione o delle convinzioni personali, ora sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e a garantire la piena efficacia dei diritti che ne derivano, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


12.11.2018   

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C 408/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, già Gamesa Wind România SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-69/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Diritto alla detrazione - Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato «inattivo» dall’amministrazione fiscale - Diniego del diritto a detrazione - Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA))

(2018/C 408/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, già Gamesa Wind România SRL

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 — in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate — o mediante fatture emesse — successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


12.11.2018   

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C 408/15


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018 — Koninklijke Philips NV, Philips France SAS / Commissione europea

(Causa C-98/17 P) (1)

((Impugnazione - Intese - Mercato europeo dei chip per carte - Rete di contatti bilaterali - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Restrizione della concorrenza «per oggetto» - Infrazione unica e continuata - Partecipazione all’infrazione e conoscenza, per quanto riguarda un partecipante a una parte dei contatti bilaterali, di altri contatti bilaterali - Sindacato giurisdizionale))

(2018/C 408/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Koninklijke Philips NV, Philips France SAS (rappresentanti: J.K. de Pree, A.M. ter Haar e T.M. Snoep, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes e J. Norris-Usher, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Koninklijke Philips NV e la Philips France SAS sono condannate alle spese.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


12.11.2018   

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C 408/15


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018 — Infineon Technologies AG / Commissione europea

(Causa C-99/17 P) (1)

((Impugnazione - Intese - Mercato europeo dei chip per carte - Rete di contatti bilaterali - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Contestazione dell’autenticità delle prove - Diritti della difesa - Restrizione della concorrenza «per oggetto» - Infrazione unica e continuata - Sindacato giurisdizionale - Competenza estesa al merito - Portata - Calcolo dell’importo dell’ammenda))

(2018/C 408/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Infineon Technologies AG (rappresentanti: M. Dreher, T. Lübbig e M. Klusmann, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes e J. Norris-Usher, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 dicembre 2016, Infineon Technologies/Commissione (T-758/14, non pubblicata, EU:T:2016:737), è annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda, formulata in via subordinata dalla Infineon Technologies AG, volta alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale dalla Commissione europea.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Infineon Technologies AG alla luce del sesto motivo.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


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C 408/16


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no5 de Cartagena — Spagna) — Bankia SA / Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino

(Causa C-109/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Procedimento di esecuzione ipotecaria - Nuova valutazione del bene immobile prima della vendita all’asta - Validità del titolo esecutivo - Articolo 11 - Mezzi adeguati ed efficaci contro le pratiche commerciali sleali - Divieto posto al giudice nazionale di valutare l’esistenza di pratiche commerciali sleali - Impossibilità di sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria - Articoli 2 e 10 - Codice di buona condotta - Assenza di carattere giuridicamente vincolante di tale codice))

(2018/C 408/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no5 de Cartagena

Parti

Ricorrente: Bankia SA

Convenuti: Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino

Dispositivo

1)

L’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta al giudice del procedimento di esecuzione ipotecaria di controllare, d’ufficio o su istanza di parte, la validità del titolo esecutivo sotto il profilo dell’esistenza di pratiche commerciali sleali e che, in ogni caso, vieta al giudice competente a deliberare nel merito sull’esistenza di tali pratiche di adottare provvedimenti provvisori, come la sospensione del procedimento di esecuzione ipotecaria.

2)

L’articolo 11 della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non conferisce carattere giuridicamente vincolante a un codice di condotta come quelli indicati all’articolo 10 di tale direttiva.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


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C 408/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018 — Regno di Spagna / Commissione europea

(Causa C-114/17 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna) - Sovvenzione concessa a operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre - Decisione che dichiara le misure d’aiuto parzialmente incompatibili con il mercato interno - Nozione di «aiuto di Stato» - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Definizione - Margine discrezionale degli Stati membri))

(2018/C 408/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


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C 408/17


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — procedimento penale nei confronti di Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot

(Causa C-137/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttive 2006/123/CE, 2007/23/CE e 2013/29/UE - Immissione sul mercato di articoli pirotecnici - Libera circolazione di articoli pirotecnici conformi ai requisiti di tali direttive - Normativa nazionale che prevede restrizioni in materia di immagazzinamento e vendita di tali articoli - Sanzioni penali - Regime di doppia autorizzazione - Direttiva 98/34/CE - Nozione di «regola tecnica»))

(2018/C 408/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot

Dispositivo

1)

Il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, come previsto in particolare all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta il possesso o l’uso, da parte dei consumatori, e la vendita agli stessi, di fuochi d’artificio il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kilogrammo, nei limiti in cui tale normativa sia idonea a garantire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza e non vada oltre quanto necessario per tutelare tali interessi fondamentali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 10 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta l’immagazzinamento di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23 e destinati al commercio al dettaglio all’ottenimento di una doppia autorizzazione, ossia un’autorizzazione federale per gli esplosivi e un’autorizzazione regionale ambientale, nei limiti in cui siano soddisfatte tutte le condizioni previste all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 20 della direttiva 2007/23 e l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono adottare sanzioni penali purché, per quanto riguarda la direttiva 2007/23, tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e, per quanto riguarda la direttiva 2006/123, le norme nazionali non aggirino le norme della direttiva medesima.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.


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C 408/18


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commissione europea

(Causa C-172/17 P) (1)

((Impugnazione - Clausole compromissorie - Convenzione Pocemon conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Costi ammissibili - Decisione della Commissione europea - Obbligo di rimborso delle somme versate - Domanda riconvenzionale))

(2018/C 408/21)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: S. Paliou, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Kyratsou, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


12.11.2018   

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C 408/19


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias / Commissione europea

(Causa C-173/17 P) (1)

((Impugnazione - Clausole compromissorie - Convenzione Doc@Hand conclusa nell’ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Costi ammissibili - Decisione della Commissione europea - Obbligo di rimborso delle somme versate - Domanda riconvenzionale))

(2018/C 408/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: S. Paliou, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Kyratsou, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


12.11.2018   

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C 408/19


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — X / Belastingdienst/Toeslagen

(Causa C-175/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Direttiva 2005/85/CE - Articolo 39 - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 13 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Principio di non respingimento - Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale e impone un obbligo di rimpatrio - Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio - Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso di primo grado))

(2018/C 408/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuto: Belastingdienst/Toeslagen

Dispositivo

L’articolo 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e l’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo un appello contro le sentenze di primo grado confermative di decisioni che respingono domande di protezione internazionale e impongono un obbligo di rimpatrio, non dota tale mezzo di impugnazione di effetto sospensivo automatico, anche quando la persona interessata invochi un grave rischio di violazione del principio di non respingimento.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.


12.11.2018   

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C 408/20


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Polonia) — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej / Mariusz Wawrzosek

(Causa C-176/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Procedimento inteso all’emissione di un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale che garantisce gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo))

(2018/C 408/24)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parti

Ricorrente: Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Convenuto: Mariusz Wawrzosek

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale valida, che garantisce un credito derivante da un contratto di credito al consumo, quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame dell’eventuale carattere abusivo delle clausole del suddetto contratto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ingiunzione non permettono di assicurare il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


12.11.2018   

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C 408/21


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — X, Y / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-180/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46 - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 13 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Principio di non respingimento - Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale e impone un obbligo di rimpatrio - Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio - Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso di primo grado))

(2018/C 408/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: X, Y

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

L’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e l’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo un appello contro le sentenze di primo grado confermative di decisioni che respingono domande di protezione internazionale e impongono un obbligo di rimpatrio, non dota tale mezzo di impugnazione di effetto sospensivo automatico, anche quando la persona interessata invochi un grave rischio di violazione del principio di non respingimento.


(1)  GU C 202 del 26.6.2017.


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C 408/21


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Alexander Mölk / Valentina Mölk

(Causa C-214/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari - Articolo 4, paragrafo 3 - Domanda di pagamento di una pensione alimentare presentata dal creditore degli alimenti dinanzi all’autorità competente dello Stato dell’abituale residenza del debitore - Decisione che ha acquistato forza di giudicato - Ulteriore domanda, proposta dal debitore dinanzi alla stessa autorità, intesa a ridurre la pensione alimentare stabilita - Comparizione del creditore - Determinazione della legge applicabile))

(2018/C 408/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Alexander Mölk

Resistente: Valentina Mölk

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che non risulta, da una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’assegno alimentare da pagare è stato fissato con una decisione che ha acquistato forza di giudicato, su domanda del creditore e, in forza di tale articolo 4, paragrafo 3, secondo la legge del foro indicata in conformità a tale disposizione, che tale legge disciplini un’ulteriore domanda presentata dal debitore dinanzi ai giudici dello Stato in cui risiede abitualmente contro il creditore, al fine di veder ridotto tale assegno alimentare.

2)

L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti non deve considerarsi «adita», ai sensi di detto articolo, nel caso di comparizione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, nell’ambito di un procedimento avviato dal debitore dinanzi alla medesima autorità.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.


12.11.2018   

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C 408/22


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích — Repubblica ceca) — Česká pojišťovna a.s. / WCZ, spol. s r.o.

(Causa C-287/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto societario - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Articolo 6, paragrafi 1 e 3 - Risarcimento delle spese di recupero di un credito - Spese derivanti dai solleciti inviati a causa del ritardo di pagamento del debitore))

(2018/C 408/27)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Českých Budějovicích

Parti

Ricorrente: Česká pojišťovna a.s.

Convenuto: WCZ, spol. s r.o.

Dispositivo

L’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che riconosce al creditore, che chiede il risarcimento delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest’ultimo, il diritto di ottenere, a tale titolo, oltre all’importo forfettario di EUR 40 previsto al paragrafo 1 del suddetto articolo, un risarcimento ragionevole, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, per la parte di tali spese che eccede tale importo forfettario.


(1)  GU C 269 del 14.08.2017.


12.11.2018   

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C 408/23


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Helga Löber / Barclays Bank plc

(Causa C-304/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Competenze speciali - Articolo 5, punto 3 - Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire - Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato, con l’intermediazione di una banca avente sede in tale Stato membro, titoli emessi da una banca avente sede in un altro Stato membro - Competenza a pronunciarsi sul ricorso proposto da tale consumatore per responsabilità da illecito civile di tale banca))

(2018/C 408/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Helga Löber

Convenuta: Barclays Bank plc

Dispositivo

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione, come quella del procedimento principale, in cui un investitore propone un ricorso per accertare la responsabilità da illecito civile, diretto contro una banca che ha emesso un certificato in cui egli ha investito, in base al prospetto relativo a tale certificato, i giudici del domicilio di tale investitore sono, in quanto giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ai sensi di tale disposizione, competenti a pronunciarsi su tale ricorso, qualora l’asserito danno consista in un pregiudizio economico che si realizza direttamente su un conto bancario dell’investitore presso una banca avente sede nel territorio di competenza di tali giudici e le altre circostanze specifiche di tale situazione concorrano parimenti ad attribuire detta competenza a tali giudici.


(1)  GU C 269 del 14.8.2017.


12.11.2018   

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C 408/23


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm — Germania) — Surjit Singh Bedi / Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland

(Causa C-312/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafo 2 - Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità - Contratto collettivo relativo alla previdenza sociale - Indennità integrativa temporanea versata a favore di ex dipendenti civili delle forze armate alleate in Germania - Cessazione del pagamento di tale indennità quando l’interessato soddisfa le condizioni per beneficiare di una pensione anticipata di vecchiaia concessa alle persone disabili, ai sensi del regime obbligatorio di assicurazione pensionistica))

(2018/C 408/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Hamm

Parti

Ricorrente: Surjit Singh Bedi

Convenuti: Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, esso osta alle disposizioni di un contratto collettivo che prevedono la cessazione del pagamento di un’indennità integrativa temporanea concessa al fine di garantire un reddito adeguato a un lavoratore che ha perso il posto di lavoro e fino al momento in cui egli abbia diritto ad una pensione di vecchiaia ai sensi del regime obbligatorio di assicurazione pensionistica, quando detto lavoratore soddisfi le condizioni per beneficiare di una pensione di vecchiaia anticipata per persone con disabilità gravi, ai sensi di tale regime.


(1)  GU C 309 del 18.9.2017.


12.11.2018   

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C 408/24


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — Starman AS / Tarbijakaitseamet

(Causa C-332/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 21 - Contratti conclusi con i consumatori - Comunicazioni telefoniche - Prassi di un fornitore di servizi di telecomunicazioni consistente nel proporre ai propri clienti che hanno già concluso un contratto un numero di assistenza a selezione rapida soggetto ad una tariffa superiore alla tariffa di base))

(2018/C 408/30)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: Starman AS

Convenuto: Tarbijakaitseamet

Dispositivo

L’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, se un professionista ha messo a disposizione di tutti i suoi clienti uno o più numeri a selezione rapida soggetti a una tariffa superiore alla tariffa di base, i consumatori che hanno già concluso un contratto con tale professionista paghino più della tariffa di base quando contattano per telefono il professionista stesso in merito al suddetto contratto.


(1)  GU C 256 del 7.8.2017.


12.11.2018   

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C 408/25


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Fremoluc NV / Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) e a.

(Causa C-343/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libertà fondamentali - Articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Articoli 22 e 24 - Diritto di prelazione di un’agenzia pubblica su terreni situati nel suo ambito territoriale, al fine di realizzare alloggi popolari - Alloggi assegnati in via prioritaria a privati che hanno «un forte legame sociale, economico o socio-culturale» con la parte del territorio corrispondente a tale ambito territoriale - Situazione in cui tutti gli elementi sono circoscritti all’interno di uno Stato membro - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale))

(2018/C 408/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrente: Fremoluc NV

Resistenti: Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP), Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV (VMSW), Christof De Knop, e a.

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con decisione del 19 maggio 2017, è irricevibile.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


12.11.2018   

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C 408/25


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Shajin Ahmed / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-369/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Frontiere, asilo e immigrazione - Status di rifugiato o status di protezione sussidiaria - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 17 - Esclusione dallo status di protezione sussidiaria - Cause - Condanna per un reato grave - Determinazione della gravità sulla base della pena prevista ai sensi del diritto nazionale - Ammissibilità - Necessità di una valutazione individuale))

(2018/C 408/32)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Shajin Ahmed

Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia «commesso un reato grave» ai sensi di tale disposizione, il quale può escluderlo dal beneficio di tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro. Spetta all’autorità o al giudice nazionale competente che statuisce sulla domanda di protezione sussidiaria valutare la gravità dell’illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi.


(1)  GU C 293 del 4.9.2017.


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C 408/26


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — Vision Research Europe BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Causa C-372/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione delle merci - Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l’apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini - Nomenclatura combinata - Sottovoci 8525 80 19 e 8525 80 30 - Note esplicative - Interpretazione - Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 - Interpretazione - Validità))

(2018/C 408/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrente: Vision Research Europe BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Dispositivo

La sottovoce 8525 80 30 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che rientra nella stessa un apparecchio, come l’apparecchio in discussione nel procedimento principale, che ha la capacità di catturare un gran numero di immagini fotografiche al secondo e di salvarle nella sua memoria interna volatile, dalla quale sono cancellate quando l’apparecchio è spento e che il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nei limiti in cui è applicabile per analogia a prodotti che hanno le caratteristiche di tale apparecchio, è invalido.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


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C 408/27


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 settembre 2018 — Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, Star Agro Analyse und Handels GmbH / Commissione europea

(Causa C-373/17 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Rigetto di una denuncia da parte della Commissione europea - Mancanza di interesse dell’Unione europea))

(2018/C 408/34)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Agria Polska sp. z o.o. Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, Star Agro Analyse und Handels GmbH (rappresentanti: P. Graczyk, adwokat e W. Rocławski, radca prawny)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Szczodrowski e A. Dawes, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Agria Polska sp. z o.o., l’Agria Chemicals Poland sp. z o.o. e l’Agria Beteiligungsgesellschaft mbH sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Star Agro Analyse und Handels GmbH si fa carico delle proprie spese.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


12.11.2018   

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C 408/27


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Slovacchia) — EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko, Margita Danková

(Causa C-448/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Contratti conclusi con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5 - Obbligo di redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile - Articolo 7 - Adizione delle autorità giudiziarie da parte di persone o organizzazioni aventi un legittimo interesse a tutelare i consumatori dall’uso di clausole abusive - Normativa nazionale che subordina la facoltà d’intervento in giudizio di un’associazione per la difesa del consumatore al consenso del consumatore - Credito al consumo - Direttiva 87/102/CEE - Articolo 4, paragrafo 2 - Obbligo di indicare il tasso annuale effettivo globale nel contratto scritto - Contratto contenente soltanto un’equazione matematica di calcolo del tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo))

(2018/C 408/35)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: EOS KSI Slovensko s.r.o.

Convenuti: Ján Danko, Margita Danková

Con l’intervento di: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Dispositivo

1)

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il principio di equivalenza, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente a un’organizzazione per la difesa del consumatore d’intervenire, nell’interesse del consumatore, in un procedimento d’ingiunzione di pagamento che interessa un singolo consumatore e di opporsi a una tale ingiunzione in mancanza di contestazione della stessa da parte di detto consumatore, nel caso in cui detta normativa subordini effettivamente l’intervento delle associazioni di consumatori nelle controversie soggette al diritto dell’Unione a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili alle controversie soggette esclusivamente al diritto interno, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, pur consentendo, nella fase dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore, il controllo del carattere vessatorio delle clausole incluse in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore, da un lato, affida a un funzionario amministrativo di un’autorità giurisdizionale, privo dello status di magistrato, la competenza a emettere tale ingiunzione di pagamento e, dall’altro, prevede un termine di quindici giorni per l’opposizione e prescrive che quest’ultima sia motivata nel merito, nel caso in cui un siffatto controllo d’ufficio non sia previsto nella fase dell’esecuzione di detta ingiunzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un contratto di credito al consumo, da un lato, non indichi il tasso annuale effettivo globale e contenga soltanto un’equazione matematica di calcolo di tale tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo e, dall’altro, non indichi il tasso di interesse, una siffatta circostanza costituisce un elemento decisivo nell’ambito dell’analisi da parte del giudice nazionale interessato della questione se la clausola di detto contratto relativa al costo del credito sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi di detta disposizione.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017.


12.11.2018   

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C 408/28


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento — Italia) — Chiara Motter / Provincia autonoma di Trento

(Causa C-466/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Settore pubblico - Docenti di scuola secondaria - Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato per mezzo di una procedura di selezione per titoli - Determinazione dell’anzianità di servizio - Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato))

(2018/C 408/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trento

Parti

Ricorrente: Chiara Motter

Convenuta: Provincia autonoma di Trento

Dispositivo

La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


12.11.2018   

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C 408/29


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — procedimento promosso da Josef Baumgartner

(Causa C-513/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 19, paragrafo 2, primo comma - Sanzione amministrativa avente ad oggetto un’infrazione commessa sul territorio dello Stato membro in cui ha sede un’impresa, inflitta dalle autorità competenti di un altro Stato membro nel quale l’infrazione è stata constatata))

(2018/C 408/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Josef Baumgartner

Con l’intervento di: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a infliggere una sanzione a un’impresa o a un suo dirigente per un’infrazione a tale regolamento, constatata sul suo territorio e non ancora sanzionata, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa ha sede.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017.


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C 408/30


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Stefan Rudigier

(Causa C-518/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 5, paragrafo 1 - Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico - Articolo 7, paragrafo 2 - Obbligo di pubblicare determinate informazioni almeno un anno prima dell’avvio della procedura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - Conseguenze dell’assenza di pubblicazione - Annullamento della gara d’appalto - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 27, paragrafo 1 - Articolo 47, paragrafo 1 - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 45, paragrafo 1 - Articolo 66, paragrafo 1 - Bando di gara])

(2018/C 408/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Stefan Rudigier

Con l’intervento di: Salzburger Verkehrsverbund GmbH

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che:

l’obbligo di preinformazione da esso previsto si applica ad appalti di servizi pubblici di trasporto con autobus che sono, in linea di principio, aggiudicati conformemente alle procedure previste dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, o dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

la violazione di tale obbligo di preinformazione non comporta l’annullamento della gara d’appalto di cui trattasi purché i principi di equivalenza, di effettività e di parità di trattamento siano rispettati, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 392 del 20.11.2017.


12.11.2018   

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C 408/30


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — 2M-Locatel A/S / Skatteministeriet

(Causa C-555/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoci 8528 71 13 e 8528 71 90 - Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet))

(2018/C 408/39)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: 2M-Locatel A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, dev’essere interpretata nel senso che apparecchi che siano in grado di captare, decodificare e elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet, come quelli in causa nel procedimento principale, devono essere classificati nella sottovoce 8528 71 90 della stessa, purché siano privi di un videotuner [récepteur de signaux vidéophoniques] o di un «sintonizzatore video», circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


12.11.2018   

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C 408/31


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — Dirk Harms e a. / Vueling Airlines SA

(Causa C-601/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 8, paragrafo 1 - Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di annullamento di un volo - Commissione prelevata da una persona operante in veste di intermediario tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto - Inclusione))

(2018/C 408/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Dirk Harms, Ann-Kathrin Harms, Nick-Julius Harms, Tom-Lukas Harms, Lilly-Karlotta Harms, Emma-Matilda Harms

Convenuta: Vueling Airlines SA

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


12.11.2018   

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C 408/32


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di Emil Milev

(Causa C-310/18 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Presunzione d’innocenza - Riferimenti in pubblico alla colpevolezza - Mezzi di ricorso - Procedimento di controllo della legittimità di una misura di custodia cautelare))

(2018/C 408/41)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nel procedimento penale principale

Emil Milev

Dispositivo

L’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come una decisione di mantenere una misura di custodia cautelare adottata da un’autorità giudiziaria, fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole. Invece, tale direttiva non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


12.11.2018   

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C 408/32


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Hampshire County Council / C.E., N.E.

(Cause riunite C-325/18 PPU e C-375/18 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Sottrazione internazionale di minori - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 11 - Domanda di rientro - Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 - Istanza per la dichiarazione di esecutività - Ricorso - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Termine di presentazione del ricorso - Ordinanza di exequatur - Esecuzione prima della notifica di detta ordinanza))

(2018/C 408/42)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Hampshire County Council

Convenuti: C.E., N.E.

Con l’intervento di: Child and Family Agency, Attorney General

Dispositivo

1)

Le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

2)

L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione della decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

3)

Il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vietino a tale organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018

GU C 268 del 30.7.2018.


12.11.2018   

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C 408/33


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Esecuzione dei mandati d’arresto europei nei confronti di R O

(Causa C-327/18 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Motivi di non esecuzione - Articolo 50 TUE - Mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro che ha avviato la procedura di recesso dall’Unione europea - Incertezza quanto al regime giuridico applicabile alle relazioni tra tale Stato e l’Unione a seguito del recesso))

(2018/C 408/43)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parte nel procedimento principale

R O

Dispositivo

L’articolo 50 TUE dev’essere interpretato nel senso che la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi di tale articolo non comporta che, in caso di emissione da parte di tale Stato membro di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona, lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo o rinviarne l’esecuzione in attesa che venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile nello Stato membro emittente dopo il suo recesso dall’Unione europea. In mancanza di ragioni serie e comprovate di ritenere che la persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo rischi di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, a seguito del recesso dall’Unione europea da parte dello Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione non può rifiutare l’esecuzione del medesimo mandato d’arresto europeo fintanto che lo Stato membro emittente faccia parte dell’Unione europea.


(1)  GU C 349 del 16.7.2018.


12.11.2018   

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C 408/34


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 12 settembre 2018 — Holistic Innovation Institute, SLU / Agenzia esecutiva per la ricerca

(Causa C-241/17 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Progetti finanziati dall’Unione europea nel settore della ricerca - Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Progetti Inachus e ZONeSEC - Decisione di negare la partecipazione della ricorrente - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni))

(2018/C 408/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (rappresentante: J. J. Marín López, abogado)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou, V. Canetti, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, abogado)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

2)

La Holistic Innovation Institute, SLU è condannata alle spese.


(1)  GU C 221 del 10.7.2017.


12.11.2018   

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C 408/35


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon / Commissione europea

(Causa C-539/17 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzione di sovvenzione - Costi non ammissibili - Decisione di recupero da parte della Commissione europea - Ricorso del beneficiario dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in base all’articolo 272 TFUE - Impugnazione manifestamente infondata))

(2018/C 408/45)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (rappresentante: K. Damis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: Kyratsou e R. Lyal, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2)

La Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


12.11.2018   

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C 408/35


Impugnazione proposta il 10 gennaio 2018 dalla Ccc Event Management GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 novembre 2017 nella causa T-363/17, Ccc Event Management GmbH contro Corte di giustizia dell’Unione europea.

(Causa C-23/18 P)

(2018/C 408/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ccc Event Management GmbH (rappresentante: A. Schuster, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea.

Con ordinanza del 13 settembre 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione, dichiarandola in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


12.11.2018   

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C 408/36


Impugnazione proposta il 21 giugno 2018 dalla Romantik Hotels & Restaurants AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 aprile 2018, causa T-213/17, Romantik Hotels & Restaurants AG / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-411/18 P)

(2018/C 408/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romantik Hotels & Restaurants AG (rappresentanti: S. Hofmann e W. Göpfert, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale; Hotel Preidlhof GmbH

Con ordinanza del 3 ottobre 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione, dichiarandola in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


12.11.2018   

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C 408/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 9 luglio 2018 — WA/Münchener Hypothekenbank eG

(Causa C-448/18)

(2018/C 408/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: WA

Convenuta: Münchener Hypothekenbank eG

Con ordinanza della Corte del 6 settembre 2018, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.


12.11.2018   

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C 408/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) il 17 luglio 2018 — DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

(Causa C-466/18)

(2018/C 408/49)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Linz

Parti

Ricorrente: DS

Resistente: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1) debba essere interpretato nel senso che è vietato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007, un dispositivo di un veicolo per il quale la valvola per il ricircolo dei gas di scarico, vale a dire un componente che influisce sulle emissioni, sia progettata in modo tale che la percentuale di ricircolo dei gas di scarico, vale a dire la quantità di gas di scarico che viene sottoposta a ricircolo, è regolata in maniera da essere garantita una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine, mentre diminuisce linearmente a zero al di fuori di tale intervallo di temperature nel range di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine fino a 250 metri, comportando un aumento delle emissioni di ossidi di azoto oltre i valori limite fissati dal regolamento n. 715/2007.

2)

Se sia rilevante, ai fini della valutazione della prima questione, il fatto che il dispositivo del veicolo ivi menzionato sia necessario per proteggere il motore dai danni.

3)

Se sia inoltre rilevante ai fini della valutazione della seconda questione il fatto che la parte del motore che deve essere protetta dai danni sia la valvola per il ricircolo dei gas di scarico.

4)

Se sia rilevante ai fini della valutazione della prima questione il fatto che il dispositivo del veicolo in essa menzionato sia stato installato già al momento della costruzione del veicolo oppure che il sistema della valvola per il ricircolo dei gas di scarico descritto nella prima questione sia stato inserito nel veicolo a titolo di riparazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (2).

5)

Se l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo debba essere interpretato nel senso che sussiste un vizio non minore di conformità, nel caso in cui sia stato concluso un contratto di vendita di un veicolo, a termini del quale debba essere consegnato un veicolo conforme alle disposizioni legislative (di diritto dell’Unione), funzionante secondo la logica della commutazione, vale a dire un sistema per il quale, al momento dell’accensione, il veicolo si trova nella modalità 1 e, qualora il software riconosca la situazione di prova, cioè il funzionamento del veicolo nell’ambito del nuovo ciclo di guida standard europeo (in prosieguo: il «NCGSE»), detto veicolo resta in modalità 1, ma qualora il software rilevi il movimento del veicolo al di fuori dei limiti di tolleranza del NCGSE (scostamenti rispetto al profilo di velocità di +/- 2 km/h ovvero +/- 1 s), il veicolo passa alla modalità 0 (guida), nella quale la valvola per il ricircolo dei gas di scarico è regolata in maniera tale che non possano più essere rispettati i valori limite fissati dal regolamento n. 715/2007, per cui tale sistema si attiva in un tempo così breve che il veicolo si muove, in sostanza, quasi esclusivamente in modalità 0.


(1)  GU L 171, 2007, pag. 1.

(2)  GU L 171, 1999, pag. 12.


12.11.2018   

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C 408/37


Impugnazione proposta il 6 agosto 2018 dalla Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 giugno 2018, causa T-72/17, Gabriele Schmid / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-514/18 P)

(2018/C 408/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (rappresentanti: I. Hödl e S. Schoeller, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Gabriele Schmid, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale (Nona Sezione) del 7 giugno 2018 nella causa T-72/17, nella parte in cui il Tribunale ha accolto il motivo principale del ricorso e ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2016 (procedimento R 1768/2015-4), e statuire essa stessa sulla controversia; in subordine

annullare la sentenza impugnata del Tribunale (Nona Sezione) del 7 giugno 2018 nella causa T-72/17, nella parte in cui il Tribunale ha accolto il motivo principale del ricorso e ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2016 (procedimento R 1768/2015-4), e rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di una nuova decisione;

condannare la sig.ra Gabriele Schmid, ricorrente in primo grado, alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente propone un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 giugno 2018 nella causa T-72/17, EU:T:2018:335, avente ad oggetto un ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2016 (procedimento R 1768/2015-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la sig.ra Schmid e la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, poiché tale sentenza violerebbe l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (1) (divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001).

L’impugnazione è basata su due motivi: violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001).

Con il suo primo motivo, suddiviso in quattro parti, la ricorrente lamenta, in sostanza, l’erronea valutazione giuridica dell’uso di un’indicazione geografica protetta che è stata registrata come marchio individuale conformemente alla sua funzione essenziale; l’erroneo requisito dell’identità del produttore, l’assenza di giurisprudenza relativa alla funzione di qualità dei marchi individuali come marchi di qualità, che contengono un’indicazione geografica protetta, nonché l’uso del marchio da parte dei membri della licenziataria.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente lamenta, in sostanza, l’erronea applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 18, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), e in particolare la valutazione del Tribunale in merito alla questione dell’uso lecito del marchio dell’Unione da parte di terzi, vale a dire l’associazione costituita dai suoi membri, e l’attribuzione di tale uso alla titolare del marchio.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1).


12.11.2018   

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C 408/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg (Germania) il 6 agosto 2018 — QE / Sun Express Deutschland GmbH

(Causa C-516/18)

(2018/C 408/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: QE

Convenuta: Sun Express Deutschland GmbH

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 22 agosto 2018.


12.11.2018   

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C 408/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 2 agosto 2018 — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres

(Causa C-520/18)

(2018/C 408/52)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle.

Parti

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX

Resistente: Conseil des ministres

Altra parte: Child Focus

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE (1), letto in combinato disposto con il diritto alla sicurezza, quale garantito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e con il diritto al rispetto dei dati di carattere personale, quale garantito dagli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede un obbligo generale per gli operatori e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione ai sensi della direttiva 2002/58/CE, da essi generati o trattati nel quadro della fornitura di detti servizi, normativa nazionale che non si prefigge come obiettivo esclusivamente la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di fatti di criminalità grave, ma anche la garanzia della sicurezza nazionale, della difesa del territorio e della sicurezza pubblica, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di fatti diversi da quelli di criminalità grave o la prevenzione dell’uso non autorizzato dei sistemi di comunicazione elettronica, oppure la realizzazione di altro obiettivo identificato dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (2), e che è inoltre soggetta alle garanzie che essa stessa specifica per quanto concerne la conservazione dei dati e la loro consultazione.

2)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, in combinato disposto con gli articoli 4, 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede un obbligo generale per gli operatori e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione ai sensi della direttiva 2002/58/CE, da essi generati o trattati nel quadro della fornitura di detti servizi, se tale normativa ha segnatamente come obiettivo quello di dare attuazione agli obblighi positivi che gravano sulle autorità in forza degli articoli 4 e 8 della Carta, ovvero di prevedere un quadro normativo che permetta lo svolgimento di indagini penali preliminari effettive e una repressione effettiva degli abusi sessuali sui minori e che permetta in concreto di identificare l’autore del reato anche quando sono impiegati mezzi di comunicazione elettronica.

3)

Qualora, sulla base delle risposte fornite alla prima o alla seconda questione pregiudiziale, la Corte costituzionale giunga alla conclusione che la legge impugnata viola uno o più fra gli obblighi derivanti dalle disposizioni che tali questioni menzionano, se possano essere mantenuti provvisoriamente gli effetti della legge del 29 maggio 2016 relativa alla raccolta e alla conservazione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, al fine di evitare una situazione di incertezza giuridica e di permettere che i dati raccolti e conservati in precedenza possano ancora essere utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, pag. 1).


12.11.2018   

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C 408/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) l’8 agosto 2018 — Engie Cartagena S.L. / Ministerio para la Transición Ecológica (già Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Causa C-523/18)

(2018/C 408/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrente: Engie Cartagena S.L.

Resistente: Ministerio para la Transición Ecológica (già Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Questioni pregiudiziali

1)

Se costituisca un obbligo relativo al servizio pubblico ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, delle direttive 2003/54/CE (1) e 2009/72/CE (2), la previsione di legge contenuta nella terza disposizione addizionale del regio decreto-legge 14/2010

Financiación de planes de ahorro y eficiencia energética para los años 2011, 2012 y 2013 (Finanziamento di piani di risparmio e di efficienza energetica per gli anni 2011, 2012 e 2013):

1.

Gli importi a carico del sistema elettrico destinati al finanziamento del piano di azione per il 2008-2012, approvato con decisione del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2005, recante attuazione delle misure contenute nel documento intitolato «Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012» (Strategia per il risparmio e l’efficienza energetica in Spagna per gli anni 2004-2012), approvato con decisione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2003, stimati per gli anni 2011 e 2012 in EUR 270 milioni e 250 milioni, rispettivamente, saranno finanziati attraverso i contributi versati da ciascuna impresa produttrice secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Impresa

Percentuale

Endesa Generación, S.A.

34,66

Iberdrola Generación, S.A.

32,71

GAS Natural S.D.G, S.A.

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

4,38

E.ON Generación, S.L.

2,96

AES Cartagena, S.R.L.

2,07

Bizkaia Energía, S.L.

1,42

Castelnou Energía, S.L.

1,58

Nueva Generadora del Sur, S.A.

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.

1,42

Tarragona Power, S.L.

0,81

Totale

100,00

2)

Qualora si tratti effettivamente di un obbligo relativo al servizio pubblico, se esso sia stato chiaramente definito, se sia trasparente, non discriminatorio e verificabile.


(1)  Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU 2003, L 176, pag. 37).

(2)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).


12.11.2018   

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C 408/41


Impugnazione proposta il 17 agosto 2018 da HX avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 giugno 2018, causa T-408/16, HX / Consiglio

(Causa C-540/18 PP)

(2018/C 408/54)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (rappresentante: S. Коев, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere il presente ricorso in quanto ricevibile e fondato nella sua interezza e accogliere, in quanto giustificati, tutti i motivi dedotti a suo fondamento giuridico;

dichiarare che l’atto impugnato dinanzi al Tribunale può essere annullato nella sua interezza;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quinta Sezione) del 19 giugno 2018 nella causa T-408/16, HX/Consiglio;

annullare parzialmente la decisione (PESC) 2016/850 che modifica la decisione 2013/255, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (GU 2014, L 141, pag. 30), la decisione (PESC) 2017/917, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2017, L 139, pag. 62) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/907, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2017, L 139, pag. 15). nei limiti in cui si riferisce a HX,

condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dal ricorrente, e dei costi, degli onorari e delle altre spese connessi alla sua difesa.

Motivi e principali argomenti

1.

Errore nell’applicazione del diritto da parte del Tribunale, consistente nella violazione del diritto dell’Unione, nel dichiarare che il Consiglio ha utilizzato correttamente la presunzione dell’imprenditore di spicco operante in Siria, mentre tale presunzione è priva di fondamento giuridico e sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dalla legge.

2.

Errore nell’applicazione del diritto, consistente nella violazione delle norme relative alla produzione della prova, a causa della mancanza di prove per l’utilizzo della presunzione e per escludere l’applicazione degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836.

3.

Errore nell’applicazione del diritto, consistente nella violazione di norme processuali lesiva degli interessi del ricorrente, a causa della non ammissione di nuove prove, presentate conformemente all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.


12.11.2018   

IT

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C 408/42


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Sens (Francia) il 30 agosto 2018 — X

(Causa C-562/18)

(2018/C 408/55)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Sens

Parti

Attrice: X

Resistente: Procureur de la République

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, interpretato alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, da una parte, e l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’altra, consentano di privare una persona del diritto di voto alle elezioni europee, a motivo dell’adozione di una misura di tutela, che si deve all’handicap mentale dell’interessata.

2)

In caso di risposta affermativa, se il diritto europeo esiga particolari condizioni per detta privazione e, in caso affermativo, quali.


12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/43


Impugnazione proposta il 13 settembre 2018 dalla Repubblica ceca avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 giugno 2018, nella causa T-147/15, Repubblica ceca / Commissione

(Causa C-575/18 P)

(2018/C 408/56)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, in qualità di agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea;

rinviare la causa al Tribunale, affinché si pronunci sulle conclusioni della Repubblica ceca contenute nel ricorso, e

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un solo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Il Tribunale, infatti, nell’ordinanza impugnata, sarebbe giunto all’errata conclusione che l’atto impugnato, con particolare riferimento all’incompetenza della Commissione ad adottare decisioni nel settore delle risorse proprie tradizionali, non costituiva un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE e che, però, il diritto della Repubblica ceca a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta era salvo, poiché la Repubblica ceca avrebbe avuto la possibilità di mettere a disposizione l’importo controverso condizionatamente, di esprimere riserve sulla fondatezza della tesi giuridica sostenuta dalla Commissione e di attendere che la Commissione presentasse un ricorso ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

Le conclusioni del Tribunale sono in contrasto con l’articolo 263 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, poiché il pagamento condizionato non garantisce che la controversia venga in futuro giudicata nel merito dalla Corte di giustizia. È quanto discende dall’attuale giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla discrezionalità della Commissione nell’ambito della procedura d’infrazione, dall’inesistenza di qualsivoglia regolamentazione normativa dell’istituto del pagamento condizionato e, in particolare, dalla prassi ad oggi seguita dalla Commissione in questo settore.


12.11.2018   

IT

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C 408/43


Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Pirelli & C. SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-455/14, Pirelli & C. / Commissione

(Causa C-611/18 P)

(2018/C 408/57)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pirelli & C. SpA (rappresentanti: M. Siragusa, G. Rizza, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Conclusioni

Pirelli chiede che la Corte voglia:

ai sensi e per gli effetti dell’art. 169(1) RP, annullare la decisione del Tribunale contenuta nel dispositivo della sentenza da esso pronunciata il 12 luglio 2018 nella causa T-455/14 Pirelli & C. S.p.A./Commissione, notificata alla ricorrente lo stesso giorno via e-Curia;

e

ai sensi e per gli effetti dell’art. 170(1) RP, accogliere, senza rinviare la causa al Tribunale, le conclusioni presentate da Pirelli in primo grado, mutatis mutandis, e pertanto:

in via principale

annullare la Decisione (1) nella parte concernente Pirelli, e precisamente: il suo art. 1, n. 5, lett. (d); il suo art. 2, lett. (g); e il suo art. 4, limitatamente all’inclusione di Pirelli nella lista dei destinatari del provvedimento;

in via subordinata

disporre un beneficio d’ordine o d’escussione a favore di Pirelli, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito ex artt. 31 del Reg. (CE) n. 1/2003 (2) e 261 TFUE;

in caso di accoglimento dell’impugnazione proposta da Prysmian nel giudizio da essa in ipotesi promosso con ricorso alla Corte avverso la decisione del Tribunale 12 luglio 2018 nella causa T-475/14

annullare la Decisione o modificare il suo art. 2, lett. (g), riducendo l’ammenda inflitta in solido a Prysmian e a Pirelli;

in ogni caso condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio;

qualora non annulli la decisione del Tribunale contenuta nel dispositivo della sentenza da esso pronunciata il 12 luglio 2018 nella causa T-455/14 Pirelli & C. S.p.A./Commissione, disporre comunque un beneficio d’ordine o d’escussione a favore di Pirelli, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito ex artt. 31 del Reg. (CE) n. 1/2003 e 261 TFUE.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, concernente la violazione da parte del Tribunale del proprio obbligo di motivazione con riguardo: alla dichiarata insussistenza del difetto di motivazione, lamentato dalla ricorrente Pirelli, del rigetto da parte della Commissione delle sue dettagliate argomentazioni in merito all’inapplicabilità nella specie della presunzione d’influenza determinante; nonché alla disparità di trattamento commessa dalla Commissione con l’applicare solo a Goldman Sachs il metodo della c.d. «duplice base»

Il Tribunale ha determinato in modo errato l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione che incombeva alla Commissione, non riconoscendo e non dichiarando che la motivazione della Decisione non soddisfa i requisiti stabiliti dal Giudice UE. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare la Decisione nella parte riguardante l’appellante in quanto il provvedimento de qua non contiene un’esposizione esauriente di motivi precisi, specifici e concreti atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a Pirelli su base presuntiva, nonostante Pirelli avesse fornito la prova del fatto che i legami economici, organizzativi e giuridici intercorrenti con Prysmian non avevano avuto per effetto di escludere o limitare il grado di autonomia della sua controllata. Inoltre, la Sentenza impugnata ha totalmente ignorato l’argomentazione di Pirelli relativa alla disparità di trattamento da essa sofferta, atteso che nei suoi confronti la Commissione si è attenuta all’applicazione della sola presunzione di esercizio d’influenza determinante (la «P LP») anziché applicare il metodo d’imputazione che implica una duplice base — che essa ha invece applicato nei confronti dell’altra controllante di Prysmian, Goldman Sachs.

Secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 48 e 49 Carta di Nizza e l’insufficienza e l’illogicità della motivazione della Sentenza, con riguardo alla violazione dei diritti fondamentali della persona giuridica Pirelli e del principio di proporzionalità commesse dalla Commissione

La posizione del Tribunale — secondo cui la responsabilità di Pirelli stabilita in via presuntiva non è una responsabilità penale senza colpa e per fatto altrui, bensì una responsabilità di carattere personale dell’«impresa» che essa costituiva assieme alla controllata Prysmian, l’autrice diretta dell’infrazione — è basata su una indebita sovrapposizione di due piani di analisi che invece sovrapponibili non sono: l’applicazione delle regole di concorrenza alle imprese e la protezione dei diritti fondamentali delle persone giuridiche accusate. Inoltre, la Sentenza ha completamente sorvolato sull’argomento di Pirelli relativo alla natura della PLP di presunzione doppia. Nella Decisione, infatti, la Commissione ha presunto che Pirelli esercitasse un’influenza determinante non solo sulla politica commerciale di Prysmian, ma anche — senza che alla ricorrente fosse possibile offrire la prova contraria — sugli specifici comportamenti anticoncorrenziali della controllata. Pirelli censura il difetto di motivazione della Sentenza impugnata anche con riguardo all’argomento che la Commissione non ha proceduto al bilanciamento degli interessi in gioco con riguardo specifico alla PLP tenendo conto dei peculiari elementi del caso concreto e del rispetto dei diritti della difesa, come invece prescritto dalla giurisprudenza della CEDU. Infine, quanto al motivo di Pirelli secondo cui l’applicazione della PLP fatta nella Decisione nei suoi confronti non era stata proporzionata, nel senso dall’art. 5(4) TUE, alla realizzazione degli obiettivi di assicurare una maggiore garanzia dell’effettivo pagamento della sanzione e di permettere l’erogazione di ammende d’importo più elevato a fini di deterrenza, il Tribunale ha risposto richiamando precedenti giurisprudenziali non pertinenti.

Terzo motivo, concernente la violazione dei principi della responsabilità solidale, di proporzionalità e di parità di trattamento, e l’illogicità della motivazione con riguardo all’erronea valutazione nel merito dell’applicazione a Pirelli del principio della responsabilità in solido con Prysmian ai fini del pagamento dell’ammenda, nonché il difetto di motivazione della Sentenza sulla mancata applicazione del beneficio d’ordine o d’escussione in favore di Pirelli

Sebbene Pirelli sia stata condannata — come Prysmian — al pagamento della totalità dell’importo dell’ammenda loro inflitta con la Decisione, la posizione dell’Appellante era profondamente differente rispetto a quella della sua ex controllata, che la Decisione ha chiaramente indicato come l’autrice diretta dell’infrazione. Come la Sentenza correttamente — ma contraddittoriamente — riconosce, a Pirelli è stata imputata una responsabilità di Pirelli puramente derivata ed accessoria, che dipende quindi da quella di Prysmian. La Commissione avrebbe dovuto mitigare gli effetti irragionevoli e sproporzionati sul piano sanzionatorio della propria distorta visione delle prerogative di Pirelli in quanto controllante totalitaria astenendosi dall’applicare nei suoi confronti il vincolo di solidarietà della sanzione, ovvero applicandolo solo in relazione a una parte dell’ammenda inflitta a Prysmian, o quanto meno riconoscendo a Pirelli il beneficium ordinis o excussionis. Oltre a non fornire alcuna motivazione sulla censura di Pirelli concernente la mancata applicazione del detto beneficio, il Tribunale ha violato i principi della responsabilità solidale, di proporzionalità e di parità di trattamento.

Quarto motivo, concernente la violazione degli artt. 261 TFUE e 31 del Reg. (CE) n. 1/2003 con riguardo al rigetto della domanda di beneficio d’ordine o di escussione formulata da Pirelli nell’ambito delle conclusioni del suo ricorso al Tribunale

Ai sensi delle disposizioni citate, rientra nello spettro dei poteri del Tribunale non solo quello di variare l’importo della sanzione imposta dalla Commissione, ma anche quello di modulare le modalità di pagamento ed escussione della sanzione. La giurisprudenza citata nella Sentenza impugnata — secondo cui il potere sanzionatorio della Commissione non comprenderebbe la facoltà di stabilire le rispettive quote di ammenda dei debitori in solido nei loro reciproci rapporti — non è pertinente ai fini della valutazione della diversa questione sollevata da Pirelli, che dunque il Tribunale ha sostanzialmente evaso, relativa al potere della Commissione, e del Tribunale in sede di sindacato giurisdizionale sulle sue decisioni, di applicare un beneficium ordinis o excussionis alla società controllante totalitaria sanzionata in solido. Detto beneficio, infatti, attiene non ai rapporti interni tra i debitori in solido, bensì all’obbligazione che ciascuno di essi, separatamente, ha nei confronti della Commissione (cc.dd. rapporti esterni).


(1)  Decisione della Commissione europea C(2014) 2139 final del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 — Cavi elettrici).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


Tribunale

12.11.2018   

IT

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C 408/46


Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — GABO:mi / Commissione

(Causa T-10/16) (1)

((«Clausola compromissoria - Sesto e settimo programma quadro per operazioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006 e 2007/2013) - Lettere che chiedono il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse - Nota di addebito - Compensazione di crediti - Adattamento del ricorso - Ricevibilità - Ammissibilità delle spese - Fondi detenuti fiduciariamente - Dovere di iscrivere i costi nei conti del contraente - Conformità alle regole contabili utilizzate nello Stato in cui il contraente è stabilito - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Buon governo - Trasparenza - Diritto di essere sentiti - Proporzionalità»))

(2018/C 408/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e C. Mayer, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude, S. Lejeune e M. Siekierzyńska, successivamente S. Delaude e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e intesa a ottenere la constatazione dell’inesistenza di un credito menzionato in due lettere di informazione datate 2 dicembre 2015 e in una nota di addebito datata 2 dicembre 2015 vertenti su un credito di EUR 1 770 417,29 e, dall’altro lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere l’annullamento di decisioni di compensazione contenute in sette lettere datate 16 e 21 dicembre 2015, 14 gennaio, 26 aprile e 3 maggio 2016 volte a compensare ciascun pagamento interessato dal supposto debito della ricorrente, nonché delle note di addebito e delle lettere di informazione suddette.

Dispositivo

1)

Il credito della Commissione europea nei confronti della GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG menzionato nella nota di addebito n. 3241514917 del 2 dicembre 2015 e nelle due lettere d’informazione datate 2 dicembre 2015 è privo di fondamento per quanto riguarda le spese dichiarate relative al «budget generale dei viaggi o delle riunioni», nonché le indennità forfettaria correlate.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


12.11.2018   

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C 408/47


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Svezia / Commissione

(Causa T-260/16) (1)

((«FEAGA e Feasr - Spese escluse dal finanziamento - Aiuti diretti disaccoppiati - Controlli in loco - Telerilevamento - Valutazione dei fattori di rischio - Misure correttive che lo Stato membro interessato deve adottare - Valutazione del danno finanziario - Proporzionalità»))

(2018/C 408/59)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente L. Swedenborg, A. Falk, N. Otte Widgren, C. Meyer-Seitz e U. Persson, successivamente Swedenborg, Falk e Meyer-Seitz, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Simonsson, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Vláčil, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 75, pag. 16), nella parte in cui riguarda gli aiuti diretti disaccoppiati versati al Regno di Svezia per un importo totale di EUR 8 811 286,44 relativamente all’anno di domanda 2013 e, in subordine, alla riduzione dell’importo di tali aiuti diretti disaccoppiati esclusi dal finanziamento al fine di stabilirlo in EUR 1 022 259,46.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata per la parte riguardante gli aiuti diretti disaccoppiati versati al Regno di Svezia per un importo totale di EUR 8 811 286,44 a titolo dell’anno di domanda 2013.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Svezia.

3)

La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.


12.11.2018   

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C 408/48


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Amicus Therapeutics UK e Amicus Therapeutics / EMA

(Causa T-33/17) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti detenuti dall’EMA contenenti informazioni presentate dalle ricorrenti nell’ambito dalla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Galafold - Decisione di concedere ad un terzo l’accesso a un documento - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Assenza di presunzione generale di riservatezza»])

(2018/C 408/60)

Lingua processuale l’inglese

Parti

Ricorrenti: Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Regno Unito) e Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Tsang, J. Mulryne, solicitors, e F. Campbell, barrister)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: N. Rampal Olmedo, S. Marino, A. Spina, A. Rusanov e T. Jabłoński, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ASK-22072 dell’EMA, del 14 dicembre 2016, che ha concesso a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a un documento contenente informazioni presentate nell’ambito della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Galafold

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Amicus Therapeutics UK Ltd e l’Amicus Therapeutics, Inc. sono condannate alle spese.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


12.11.2018   

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C 408/48


Sentenza del Tribunale 20 settembre 2018 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte / ACER

(Causa T-123/17) (1)

((«Energia - Decisione della commissione di ricorso dell’ACER - Rigetto della domanda di intervento - Interesse diretto e attuale riguardo all’esito del procedimento - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato»))

(2018/C 408/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (Vienna, Austria) (rappresentante: B. Rajal, avvocato)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) (rappresentanti: P. Martinet ed E. Tremmel, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’ACER del 17 febbraio 2017, che respinge la domanda di intervento della ricorrente nella causa A-001-2017 (consolidata).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), incluse quelle relative al procedimento sommario.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


12.11.2018   

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C 408/49


Sentenza del Tribunale 20 settembre 2018 — Mondi / ACER

(Causa T-146/17) (1)

((«Energia - Decisione della commissione di ricorso dell’ACER - Rigetto della domanda di intervento - Interesse diretto e attuale all’esito del procedimento - Diritto di essere sentiti»))

(2018/C 408/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mondi AG (Vienna, Austria) (rappresentante: B. Rajal, avocat)

Convenuta: Agenzia di cooperazione dei regolatori dell’energia (rappresentanti: P. Martinet ed E. Tremmel, agenti)

Interveniente a sostegno della parte convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’ACER, del 17 febbraio 2017, che ha respinto la domanda di intervento della ricorrente nella causa A-001-2017 (consolidata).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mondi AG sopporterà le proprie spese nonché quelle Agenzia di cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER).

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


12.11.2018   

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C 408/50


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — EM Research Organization / EUIPO — Christoph Fischer e a. (EM)

(Causa T-180/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento per la declaratoria di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo EM - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»])

(2018/C 408/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EM Research Organization, Inc. (Okinawa, Giappone) (rappresentanti: J. Liesegang, M. Jost e N. Lang, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale: Christoph Fischer GmbH (Stephanskirchen, Germania), Ole Weinkath (Hünxe-Drevenack, Germania), Multikraft Produktions- und Handels GmbH (Pichl/Wels, Austria), Phytodor AG (Buochs, Svizzera) (rappresentanti: M. Kinkeldey, J. Rosenhäger, K. Lochner e M. Peters, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 (procedimento R 2442/2015-1), relativa a un procedimento per la declaratoria di nullità tra Christoph Fischer, Ole Weinkath, Multikraft Produktions- und Handels e Phytodor, da una parte, e la EM Research Organization, dall’altra.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EM Research Organization, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


12.11.2018   

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C 408/50


Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — Novartis / EUIPO — Chiesi Farmaceutici (AKANTO)

(Causa T-182/17) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo AKANTO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore KANTOS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»))

(2018/C 408/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: L. Junquera Lara, avocat)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Duarte Guimarães e J. Ivanauskas, poi J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Chiesi Farmaceutici SpA (Parma, Italia) (rappresentanti: T. de Haan, P. Péters e F. Folmer, avocats

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 (caso R 531/2016-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Chiesi Farmaceutici e Novartis.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novartis AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


12.11.2018   

IT

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C 408/51


Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — Portogallo / Commissione

(Causa T-233/17) (1)

((«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dal Portogallo - Pagamenti diretti - Programma POSEI - Superamento dei massimali - Ritardi di pagamento - Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 885/2006 - Doppia rettifica finanziaria - Diritti della difesa - Proporzionalità»))

(2018/C 408/65)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Convenuta Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, D. Bianchi e B. Rechena, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE ed volta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2017) 766 final della Commissione, del 14 gennaio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di determinate spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude le spese dichiarate dal Portogallo a titolo del «POSEI –Regime specifico di approvvigionamento»), e di «Pagamenti diretti relativi alla campagna 2010».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 3.7.2017.


12.11.2018   

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C 408/52


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Gugler / EUIPO — Gugler France (GUGLER)

(Causa T-238/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo GUGLER - Denominazione sociale nazionale anteriore Gugler France - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Rischio di confusione»])

(2018/C 408/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alexander Gugler (Maxdorf, Germania) (rappresentante: M.-C.Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Sipos, successivamente A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gugler France (Besançon, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 gennaio 2017 (procedimento R 1008/2016-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gugler France e il sig. Gugler.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 gennaio 2017 (procedimento R 1008/2016-1) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alla proprie spese, le spese sostenute dal sig. Alexander Gugler.

3)

La Gugler France sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 195 del 19.6.2017.


12.11.2018   

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C 408/52


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO — M. J. Dairies

(Causa T-328/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BBQLOUMI - Marchio dell’Unione europea collettivo denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza del rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 408/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Fondazione per la protezione del formaggio tradizionale di Cipro denominato «Halloumi») (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, V. Marsland, solicitor, e S. Baran, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: M. Rajh, D. Walicka e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: D. Dimitrova, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 16 marzo 2017 (procedimento R 497/2016-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi e M. J. Dairies.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi è condannata alle spese.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.


12.11.2018   

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C 408/53


Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — Cipro/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Causa T-384/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BBQLOUMI - Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 408/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, V. Marsland, solicitor, e S. Baran, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh, D. Walicka e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: D. Dimitrova, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 aprile 2017 (procedimento R 496/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la M. J. Dairies.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 14.8.2017.


12.11.2018   

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C 408/54


Sentenza del Tribunale 25 settembre 2018 — Medisana / EUIPO (happy life)

(Causa T-457/17) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo happy life - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001»))

(2018/C 408/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Medisana AG (Neuss, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avocats)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2017 (caso R 1965/2016-4), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo happy life come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Medisana AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


12.11.2018   

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C 408/54


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Ghost — Corporate Management / EUIPO (Dry Zone)

(Causa T-488/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Dry Zone - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di caso fortuito o di forza maggiore - Obbligo di vigilanza e di diligenza - Legittimo affidamento»])

(2018/C 408/70)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Ghost — Corporate Management SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: S. de Barros Araújo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 giugno 2017 (procedimento R 683/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Dry Zone come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ghost — Corporate Management SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 309 del 18.9.2017.


12.11.2018   

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C 408/55


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Maico Holding / EUIPO — Eico (Eico)

(Causa T-668/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Eico - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MAICO - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 408/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Germania) (rappresentanti: T. Krüger e D. Deckers, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Eico A/S (Brønderslev, Danimarca) (rappresentante: A. Skov, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2017 (procedimento R 2089/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Maico Holding e la Eico.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Maico Holding GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017.


12.11.2018   

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C 408/55


Ricorso proposto il 4 settembre 2018 — XI / Commissione

(Causa T-528/18)

(2018/C 408/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: XI (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 25 maggio 2018 recante rigetto del reclamo del ricorrente in quanto essa contiene dati medici;

condannare la Commissione al risarcimento dei danni stimati ex aequo et bono a 5 000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché sulla violazione del dovere di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, in quanto la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente divulgherebbe dati medici che sarebbero, per di più, manifestamente errati.


12.11.2018   

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C 408/56


Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Romania / Commissione

(Causa T-530/18)

(2018/C 408/73)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: C. Canţăr, E. Gane, C. Florescu, O. Ichim, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2018/873, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): a) integralmente per quanto riguarda la sottomisura 1a (somma pari a EUR 13 184 846,61 relativa agli anni 2015 e 2016); b) integralmente per quanto riguarda le sottomisure 3a, 5a, 3b, 4b (somma pari a EUR 45 532 000,96 relativa agli anni 2014, 2015 e 2016) e, in subordine, parzialmente per il periodo precedente al 19 settembre 2015 (somma pari a EUR 21 315 857,50);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’esercizio inappropriato della competenza della Commissione europea di escludere talune somme dal finanziamento da parte dell’Unione europea

Con l’applicazione delle rettifiche stabilite con la decisione 2018/873, la Commissione ha esercitato la propria competenza in modo inappropriato, in violazione delle disposizioni dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 nonché in violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

La decisione impugnata viola l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 poiché l’istituzione dell’Unione, a seguito delle discussioni intercorse con le autorità rumene, ha approvato, mediante decisione, la revisione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PNSR), esprimendo il proprio consenso per quanto riguarda le misure contenute nel PNSR, e anche per quanto riguarda i metodi relativi ai pagamenti concernenti le sottomisure 1a, 3a, 5a, 3b e 4b nell’ambito della misura 215 — Pagamenti per il benessere degli animali. La decisione di approvazione della revisione del PNSR è un impegno giuridico e porta all’effettuazione dei pagamenti a titolo del bilancio dell’Unione.

Le autorità rumene hanno effettuato pagamenti conformemente all’approvazione della Commissione. In tale contesto, la decisione di attuare le rettifiche è illegittima.

La Romania ritiene che la decisione impugnata violi il principio di tutela del legittimo affidamento in un contesto in cui la decisione della Commissione di approvare la revisione del PNSR ha ingenerato aspettative legittime in capo alle autorità rumene e ai beneficiari per quanto riguarda la regolarità dei metodi di calcolo approvati dalla Commissione. Tale principio obbliga la Commissione ad applicare anche per le sottomisure 3a, 5a, 3b e 4b le rettifiche a partire dal 19 settembre 2015, così come è stato fatto dall’istituzione dell’Unione per quanto attiene alle rettifiche relative alla sottomisura 1a.

Parimenti, la Romania ritiene che l’istituzione dell’Unione avrebbe dovuto rispettare tale principio anche per quanto riguarda i pagamenti successivi al 19 settembre 2015 in quanto, in quel momento, una nuova revisione del PNSR non poteva più avvenire.

La Romania ritiene che la decisione impugnata violi il principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione ha una posizione divergente per quanto riguarda la regolarità dei metodi di calcolo. Infatti, con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato l’irregolarità dei pagamenti effettuati sulla base dei metodi di calcolo da essa approvati in precedenza. Inoltre, nonostante il fatto che le autorità rumene abbiano chiesto chiarimenti all’istituzione dell’Unione relativamente alla possibilità di rettificare gli errori dei pagamenti compensatori dato che una modifica del PNSR non avrebbe più potuto essere effettuata dopo il 19 settembre 2015, la Commissione non ha espresso la propria posizione relativamente a tale aspetto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

La Romania ritiene che l’istituzione dell’Unione abbia violato il proprio obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto, nel caso della sottomisura 1a, la Commissione non ha sufficientemente e adeguatamente argomentato: la propria posizione oscillante per quanto riguarda le irregolarità riscontrate e il tipo di rettifica applicata; il rigetto degli argomenti e delle spiegazioni fornite dalle autorità rumene per quanto riguarda l’asserita compensazione eccessiva; il motivo per cui ha scelto di applicare un tasso forfettario per le irregolarità constatate, e non, invece, un tasso calcolato.


12.11.2018   

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C 408/57


Ricorso proposto il 12 settembre 2018 — Changmao Biochemical Engineering / Commissione

(Causa T-541/18)

(2018/C 408/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda la ricorrente;

o, in subordine, annullare integralmente il regolamento impugnato; e

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/921 (1)

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito un’adeguata motivazione ed è incorsa in un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti nel ricorrere al metodo del paese di riferimento.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di diritto e di fatto, ha violato il principio di buona amministrazione e non ha fornito un’adeguata motivazione nel constatare che durante il periodo di riferimento l’industria dell’Unione rimaneva vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di esportazioni oggetto di dumping di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, in quanto la Commissione non ha preso in considerazione le prestazioni del produttore di gran lunga maggiore di acido tartarico dell’Unione, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 (2) e degli articoli 11.3 e 3.1 dell’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («l’accordo antidumping dell’OMC»).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti nel constatare che se fossero cessate le misure antidumping dell’Unione europea nei confronti dell’acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese si reitererebbe probabilmente il pregiudizio per l’industria dell’Unione, poiché il metodo applicato, in primo luogo, non è basato su prove concrete ma piuttosto su supposizioni e congetture meccanicistiche e prive di fondamento e, in secondo luogo, non prende assolutamente in considerazione il comportamento della Hangzhou Bioking, una delle principali produttrici della Repubblica popolare cinese e la maggiore esportatrice di acido tartarico di tale paese nell’Unione europea, che non è stata soggetta ad alcun dazio antidumping dell’Unione europea dal 20 aprile 2012. Inoltre, la ricorrente sostiene che non è stato preso in considerazione l’impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione di acido tartarico naturale, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e degli articoli 11.3 e 3.1 dell’accordo antidumping dell’OMC.

4.

Quarto motivo, vertente sull’inosservanza, da parte della Commissione, di un requisito di forma sostanziale relativo ai diritti della difesa della ricorrente, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 21, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036 nonché degli articoli 3.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 9.2, 6.4, 6.5.1, 6.6, 6.9 e 11.3. dell’accordo antidumping dell’OMC e del principio di buona amministrazione.


(1)  Regolamento (UE) 2018/921 della Commissione europea, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, 29.6.2018, pag. 14).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, 30.6.2016, pag. 21).


12.11.2018   

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C 408/58


Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — Lupu / EUIPO — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Causa T-558/18)

(2018/C 408/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Victor Lupu (Bucarest, Romania) (rappresentante: P. A. Acsinte, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «Djili DS». Domanda di registrazione n. 8 404 551.

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 giugno 2018 nel procedimento R 2391/2017-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere l’opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto (domanda di marchio dell’Unione europea n. 8 404 551) e/o cancellare o dichiarare nulla la registrazione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 1 del primo Protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché dell’articolo 6 della CEDU;

Violazione della regola 20, paragrafo 7, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario;

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 207/2009, con riferimento al diritto d’autore del ricorrente per l’immagine «Djili» su una confezione, scritta in lettere rosse su una confezione blu con l’immagine di un pappagallo, nonché con riferimento al diritto del ricorrente di utilizzare un nome commerciale per taluni prodotti ai sensi della sentenza dell’11 settembre 2007, Céline, (C-17/06, EU:C:2007:497).


12.11.2018   

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C 408/59


Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — YP / Commissione

(Causa T-563/18)

(2018/C 408/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YP (rappresentante: J. N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 13 novembre 2017 di non promuoverla al grado AD 14;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e della presunzione di innocenza.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.


12.11.2018   

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C 408/60


Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — YQ / Commissione

(Causa T-570/18)

(2018/C 408/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YQ (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione individuale di non concedergli più il rimborso delle spese scolastiche per suo figlio a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, trattata il 15 novembre 2017 e palesata per la prima volta nella sua busta paga del mese di dicembre 2017 è annullata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la modifica nell’interpretazione fornita dalla convenuta avrebbe violato i diritti acquisiti, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi del ricorrente e sull’inosservanza del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione impugnata.


12.11.2018   

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C 408/60


Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — YR / Commissione

(Causa T-571/18)

(2018/C 408/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YQ (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione individuale di non concedergli più il rimborso delle spese scolastiche per suo figlio a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, trattata il 13 novembre 2017 e palesata per la prima volta nella sua busta paga del mese di dicembre 2017 è annullata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la modifica nell’interpretazione fornita dalla convenuta avrebbe violato i diritti acquisiti, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi del ricorrente e sull’inosservanza del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione impugnata.


12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/61


Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — YS / Commissione

(Causa T-572/18)

(2018/C 408/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YS (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione individuale di non concedergli più il rimborso delle spese scolastiche per i suoi figli a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, trattata il 14 novembre 2017 e palesata per la prima volta nella sua busta paga del mese di dicembre 2017 è annullata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la modifica nell’interpretazione fornita dalla convenuta avrebbe violato i diritti acquisiti, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi del ricorrente e sull’inosservanza del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione impugnata


12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/62


Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Hickies / EUIPO (Forma di una stringa per calzatura)

(Causa T-573/18)

(2018/C 408/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hickies, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Fowler, Solicitor e J. Schmitt, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione di un marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un laccio per scarpa) — Domanda di registrazione n. 16 952 962

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2018 nel procedimento R 2693/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente per quanto riguarda i prodotti «stringhe per calzature; ornamenti per scarpe in plastica; guarnizioni per calzature; accessori per abbigliamento, articoli per cucire e per decorazioni in tessuto; fibbie per scarpe; fibbie per calzature»;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2017/1001.


12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 408/62


Ricorso proposto il 27 settembre 2018 —  ND (*1) e  OE (*1)/Commissione

(Causa T-581/18)

(2018/C 408/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ND (*1),  OE (*1) (rappresentante: A. Bove, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile la presente domanda di annullamento;

nel merito, dichiarare il ricorso fondato e, per l’effetto, annullare la decisione della Commissione europea notificata il 30 luglio 2018, sulla base del regolamento n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e/o dell’articolo 9 TUE, attraverso il ricorso previsto dall’articolo 263 TFUE, e rinviare il fascicolo all’autorità competente;

disporre l’adempimento di quanto richiesto dalla legislazione in materia;

condannare la riconvenuta alle spese di giudizio;

riservare ai ricorrenti ogni altro diritto, obbligo ed azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 TUE, che sancisce l’uguaglianza tra tutti i cittadini europei, che non è stato rispettato nel caso di specie.


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