ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 402 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 402/01 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.8941 — EQT/WIDEX/JV) ( 1 ) |
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2018/C 402/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8766 — LKQ/Stahlgruber) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2018/C 402/03 |
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Commissione europea |
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2018/C 402/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2018/C 402/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 402/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 402/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9093 — DP World Investments/Unifeeder) ( 1 ) |
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2018/C 402/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9151 — IFM/Trafigura/Simba Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 402/1 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso M.8941 — EQT/WIDEX/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 402/01)
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
In data 4 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra EQT e Widex Holding A/S. In data 30 ottobre 2018 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 402/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8766 — LKQ/Stahlgruber)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 402/02)
Il 3 maggio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8766. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 402/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
relativa alla nomina di due membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la Bulgaria e il Portogallo
(2018/C 402/03)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (1), in particolare l’articolo 4,
visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri per i loro rappresentanti, nonché dalla Commissione per i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione del 16 luglio 2018 (2) e la relativa rettifica (3), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2018 al 17 settembre 2021. |
(2) |
La Bulgaria e il Portogallo hanno presentato i candidati per i rappresentanti dei governi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le due persone seguenti sono nominate membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo che si conclude il 17 settembre 2021:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI:
Bulgaria |
sig.ra Maria TODOROVA |
Portogallo |
sig.ra Sandra RIBEIRO |
Articolo 2
Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa al rinnovo del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (2018/C 253/03) (GU C 253 del 19.7.2018, pag. 9).
(3) Rettifica della decisione del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa al rinnovo del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU C 325 del 14.9.2018, pag. 20).
Commissione europea
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 402/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 novembre 2018
(2018/C 402/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1487 |
JPY |
yen giapponesi |
130,02 |
DKK |
corone danesi |
7,4598 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87403 |
SEK |
corone svedesi |
10,3313 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1444 |
ISK |
corone islandesi |
138,10 |
NOK |
corone norvegesi |
9,5328 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,880 |
HUF |
fiorini ungheresi |
321,76 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2940 |
RON |
leu rumeni |
4,6621 |
TRY |
lire turche |
6,1357 |
AUD |
dollari australiani |
1,5750 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5019 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9935 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6954 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5729 |
KRW |
won sudcoreani |
1 286,25 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,0216 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9426 |
HRK |
kuna croata |
7,4338 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 748,05 |
MYR |
ringgit malese |
4,7734 |
PHP |
peso filippino |
60,584 |
RUB |
rublo russo |
75,7709 |
THB |
baht thailandese |
37,660 |
BRL |
real brasiliano |
4,3061 |
MXN |
peso messicano |
22,6326 |
INR |
rupia indiana |
83,2800 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 402/5 |
Procedure di liquidazione
Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di ARX Insurance Brokers Limited
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]
(2018/C 402/05)
Impresa di assicurazione |
ARX Insurance Brokers Limited Sede legale attuale: 40a Station Road, Upminster, Essex RM14 2TR, Regno Unito (sede legale precedente: Room 703, One Lime Street, Londra EC3M 7HA, Regno Unito) Indirizzo commerciale: Room 703, One Lime Street, Londra EC3M 7HA, Regno UnitoDenominazione commerciale: ARX Risk Strategy Numero di iscrizione nel registro delle imprese: 02664287 (Inghilterra) Numero di riferimento della Financial Conduct Authority: 310561 |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
5 febbraio 2018 – provvedimento di liquidazione |
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Autorità competenti |
N. 3161 del 2017 |
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Autorità di vigilanza |
Financial Conduct Authority (FCA), 12 Endeavor Square, Londra E20 1JN, Regno Unito |
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Amministratore straordinario nominato |
Darren Edwards (numero di amministratore delle procedure di insolvenza 10350) di Aspect Plus Limited, 40a Station Road, Upminster, Essex RM14 2TR, Regno Unito, nominato liquidatore il 26 luglio 2018. Contatti per informazioni e domande: Tel. +44 1708300170 Fax +44 1708202472 E-mail: terry@aspectplus.co.uk |
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Legge applicabile |
Regolamento 11 degli «Insurers (Reorganisation and Winding up) Regulations 2004» (regolamenti relativi agli assicuratori (risanamento e liquidazione) del 2004); Insolvency Act 1986 (legge sull’insolvenza del 1986); Insolvency (England and Wales) Rules 2016 (norme in materia di insolvenza (Inghilterra e Galles) del 2016) (legislazione applicabile in Inghilterra e Galles) |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 402/6 |
Avviso di scadenza di alcune misure antidumping
(2018/C 402/06)
Poiché in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping sottoindicata scadrà.
Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2).
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Fili di acciaio inossidabile |
India |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 298 dell'8.11.2013, pag.1). |
9.11.2018 |
(1) GU C 48 del 9.2.2018, pag. 5.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) La misura scadrà alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 402/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9093 — DP World Investments/Unifeeder)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 402/07)
1.
In data 26 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
DP World Investments B.V. (Paesi Bassi), appartenente al gruppo DP World («DP World», Emirati arabi uniti), |
— |
Unifeeder A/S («Unifeeder», Danimarca). |
DP World acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Unifeeder.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— DP World: opera su scala mondiale nella gestione di terminal marittimi e nella prestazione di servizi di gestione merci e logistica;
— Unifeeder: prestazione di servizi di trasporto marittimo di merci containerizzate, tra cui servizi di feederaggio e servizi di trasporto marittimo a corto raggio, principalmente in Europa settentrionale e nel Mediterraneo.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9093 — DP World Investments/Unifeeder
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 402/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9151 — IFM/Trafigura/Simba Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 402/08)
1.
In data 31 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
IFM Investors Pty Ltd. («IFM», Australia), |
— |
Trafigura Group Pte Ltd («Trafigura», Singapore). |
IFM e Trafigura acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Simba Holding S.à r.l («Simba Holdings», Lussemburgo), controllata di Trafigura, che possiede e gestisce terminal marittimi per merci solide alla rinfusa e fornisce servizi di trasporto di merci liquide alla rinfusa, nonché servizi globali di spedizione merci e di logistica.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— IFM: fornitore a livello mondiale di servizi di investimento in infrastrutture, titoli di debito, strumenti di capitale quotati e private equity
— Trafigura: gruppo indipendente attivo nel commercio di prodotti di base e relativa logistica.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9151 — IFM/Trafigura/Simba Holdings
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 229-64301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).