ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 400

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
6 novembre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 400/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9105 — Rhône Capital/Maxam) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 400/02

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,00 % al 1o novembre 2018 — Tassi di cambio dell'euro

2

2018/C 400/03

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 ottobre 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio — Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk/Latte fieno di pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja (STG)

3

2018/C 400/04

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 ottobre 2018, relativa alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di una domanda di registrazione di una denominazione a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 Parlamento europeo e del Consiglio — Ziegen-Heumilch/Goat’s Haymilk/Latte fieno di capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra (STG)

7

2018/C 400/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

11

2018/C 400/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

12

2018/C 400/07

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

13

2018/C 400/08

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione ( 1 )

14


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 400/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9044 — CVC/Recordati) ( 1 )

15

2018/C 400/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9071 — Banca Generali/Saxo Bank/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9105 — Rhône Capital/Maxam)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 400/01)

Il 26 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9105. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/2


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o novembre 2018

Tassi di cambio dell'euro (2)

5 novembre 2018

(2018/C 400/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1370

JPY

yen giapponesi

128,81

DKK

corone danesi

7,4596

GBP

sterline inglesi

0,87535

SEK

corone svedesi

10,3268

CHF

franchi svizzeri

1,1437

ISK

corone islandesi

137,90

NOK

corone norvegesi

9,5240

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,846

HUF

fiorini ungheresi

322,44

PLN

zloty polacchi

4,3126

RON

leu rumeni

4,6608

TRY

lire turche

6,1783

AUD

dollari australiani

1,5803

CAD

dollari canadesi

1,4887

HKD

dollari di Hong Kong

8,9047

NZD

dollari neozelandesi

1,7085

SGD

dollari di Singapore

1,5651

KRW

won sudcoreani

1 278,67

ZAR

rand sudafricani

16,3230

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8780

HRK

kuna croata

7,4383

IDR

rupia indonesiana

17 027,71

MYR

ringgit malese

4,7475

PHP

peso filippino

60,515

RUB

rublo russo

75,4376

THB

baht thailandese

37,476

BRL

real brasiliano

4,2253

MXN

peso messicano

22,8514

INR

rupia indiana

83,0920


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/3


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2018

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

«Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG)

(2018/C 400/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’Austria ha presentato alla Commissione una domanda di protezione della denominazione «Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja», in conformità all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2)

Conformemente all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che essa soddisfa le condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento per le denominazioni «Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

DECIDE:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per le denominazioni «Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG) è riportato nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja»

n. UE: TSG-AT-02289 — 22.2.2017

«Austria»

1.   Nome (nomi) da registrare

«Schaf-Heumilch» (de); «Sheep’s Haymilk» (en); «Latte fieno di pecora» (it); «Lait de foin de brebis» (fr); «Leche de heno de oveja» (es)

2.   Tipo di prodotto

2.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

3.   Motivi della registrazione

3.1.   Specificare se il prodotto

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

La produzione di latte da fieno è la forma più naturale di produzione lattiera. Il latte proviene da animali allevati in aziende lattiere tradizionali e sostenibili. La differenza fondamentale tra latte di tipo standard e latte da fieno, e il tratto distintivo tradizionale di quest’ultimo, consiste nel fatto che, analogamente all’originaria produzione lattiera del passato, agli animali non vengono somministrati alimenti fermentati. A partire dagli anni ‘60, in seguito all’industrializzazione del settore agricolo e alla conseguente meccanizzazione, si è diffusa sempre di più la produzione di insilati (alimenti fermentati), riducendo in tal modo la produzione di foraggi essiccati. Inoltre, le linee guida vietano l’impiego di animali e di mangimi designati come «geneticamente modificati» ai sensi della normativa vigente. L’alimentazione degli animali viene adattata a seconda delle stagioni: durante il «periodo di foraggio fresco» gli animali ricevono erba e specie erbacee fresche e in parte fieno e i mangimi autorizzati di cui al punto 4.2; nel periodo invernale gli animali sono nutriti con fieno o altri mangimi autorizzati di cui al punto 4.2.

3.2.   Specificare se il nome

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

La pecora è uno degli animali domestici più antichi al mondo. Fin dall’inizio del Paleolitico la pecora ha fornito agli esseri umani carne, latte, pelli e lana. L’allevamento della pecora, che iniziò molto probabilmente nelle steppe dell’Asia sud-occidentale, fu introdotto in Europa tramite la Persia e i Balcani. Storicamente le regioni alpine si sono rivelate adatte all’allevamento delle pecore. Nel Tirolo è diffusa fin dalla metà del XII secolo una forma particolare di allevamento intensivo detta «Schwaigen». Il termine «Schwaig», che proviene dal medio alto tedesco, indica una forma speciale di insediamento e, in particolare, di allevamento nella regione alpina. Le fattorie, note come «Schwaighöfe», erano spesso costruite dai proprietari fondiari come insediamenti permanenti per l’allevamento di bovini e ovini. Le prove della loro esistenza in Tirolo risalgono al XII secolo. In seguito il termine «Schwaige» è stato utilizzato talvolta per riferirsi a pascoli di montagna coltivati soltanto nei mesi estivi. I produttori di latte della zona alpina sono inoltre chiamati (a seconda del sesso) «Schwaiger» o «Schwaigerin». Fino alla fine del quattordicesimo secolo gli «Schwaighöfe» tirolesi erano dediti principalmente all’allevamento degli ovini. Tale allevamento sugli ampi prati alpini è pertanto una tradizione che in Tirolo risale a centinaia di anni fa.

Tuttavia, tra il quattordicesimo e il diciannovesimo secolo l’allevamento degli ovini in Austria ha vissuto un netto declino ed è stato gradualmente sostituito dall’allevamento dei suini. Oggi però l’allevamento della pecora ha ripreso piede per la produzione di latte e di carne.

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Latte di pecora, in conformità alla legislazione applicabile.

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Lo «Schaf-Heumilch» è prodotto in modo tradizionale nel rispetto del «Heumilchregulativ» (normativa sulla produzione del latte da fieno). La produzione di questo tipo di latte è caratterizzata dal divieto di utilizzare alimenti fermentati, come i foraggi insilati e deve rispettare norme che vietano l’impiego di animali e di mangimi designati come «geneticamente modificati» ai sensi della normativa vigente.

«Heumilchregulativ»

Lo «Schaf-Heumilch» è un tipo di latte di pecora in lattazione ottenuto da produttori lattieri che si sono impegnati a rispettare i seguenti criteri: il divieto di impiegare animali e mangimi designati come «geneticamente modificati» ai sensi della normativa vigente.

Tutta l’azienda zootecnica va gestita in conformità alle norme applicabili alla produzione di latte da fieno.

Mangimi consentiti

Gli animali sono essenzialmente nutriti con erba, leguminose e specie erbacee fresche durante il «periodo di foraggio fresco» e con fieno nel periodo invernale.

I foraggi grossolani complementari permessi sono: colza, granturco, segale da foraggio e barbabietole da foraggio, nonché agglomerati di fieno, erba medica e granturco.

I foraggi grossolani devono rappresentare almeno il 75 % della razione annuale del mangime a secco.

Sono permesse anche le colture cerealicole, quali frumento, orzo, avena, triticale, segale e granturco, sia nella forma in cui sono commercializzate abitualmente, sia miscelate con sostanze minerali (crusche, pellets).

Sono altresì autorizzati piselli da foraggio, favette, frutti oleosi, farine di estrazione di semi oleosi, panelli di estrazione.

Mangimi vietati

Sono vietati i seguenti tipi di mangimi: insilati (alimenti fermentati), fieno umido e fermentato.

È vietato l’utilizzo di sottoprodotti della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, o della fabbricazione del sidro e di altri sottoprodotti dell’industria alimentare quali trebbie della birra o polpa umida. Fanno eccezione la polpa disidratata e la melassa risultante dalla fabbricazione dello zucchero e i mangimi proteici ottenuti dalla trasformazione dei cereali, allo stato secco.

Agli animali in lattazione non possono essere somministrati foraggi in umido.

È vietato l’uso di alimenti di origine animale, ad eccezione del latte e del siero di latte nel caso di bestiame giovane.

Agli animali non possono essere somministrati rifiuti di giardino e della frutta o urea.

Prescrizioni in materia di fertilizzazione

Su tutte le superfici agricole dei produttori di latte è vietato procedere allo spandimento dei fanghi di depurazione o di prodotti derivati e di compost derivanti da impianti di trattamento delle acque, ad eccezione dei compost verdi (miscele di materiale vegetale).

Le aziende zootecniche devono rispettare un periodo minimo di tre settimane sulle superfici foraggere tra lo spandimento del letame e il pascolo del bestiame.

Impiego di coadiuvanti chimici

Sulle superfici foraggere delle aziende zootecniche i prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere utilizzati esclusivamente in modo selettivo e mirato, sotto la supervisione di esperti agronomi specializzati.

L’impiego di sostanze polverizzate autorizzate per la lotta contro le mosche è possibile solo nelle stalle destinate al bestiame da latte e in assenza di pecore in lattazione.

Divieti di consegna

La fornitura dello «Schaf-Heumilch» non deve aver luogo prima del decimo giorno dopo il parto.

Se le pecore sono state alimentate con foraggi insilati (mangimi fermentati), vi deve essere un periodo di attesa di almeno 14 giorni.

Nel caso di animali d’alpeggio alimentati in azienda con foraggi insilati (mangimi fermentati), 14 giorni prima della transumanza essi devono essere nutriti senza insilati, altrimenti il loro latte può essere classificato come «Schaf-Heumilch» solo dopo aver trascorso 14 giorni in alpeggio (appartenente al medesimo fornitore di «Schaf-Heumilch»). Sull’alpeggio non deve essere prodotto, o utilizzato per l’alimentazione degli animali, nessun insilato.

Divieto di alimenti e mangimi geneticamente modificati

Al fine di preservare la produzione tradizionale di «Schaf-Heumilch», è vietato l’impiego di animali e di mangimi designati come «geneticamente modificati» ai sensi della normativa vigente.

Altre disposizioni

Nell’azienda zootecnica sono vietati la produzione e lo stoccaggio di insilati (alimenti fermentati).

Nell’azienda zootecnica sono vietati la produzione e lo stoccaggio di tutti i tipi di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica.

Nell’azienda zootecnica è vietata la produzione di fieno umido o fermentato.

4.3.   Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Il tratto distintivo tradizionale del latte da fieno consiste nel fatto che, analogamente all’originaria produzione lattiera del passato, agli animali non vengono somministrati alimenti fermentati. A partire dagli anni ‘60, in seguito all’industrializzazione del settore agricolo e alla conseguente meccanizzazione, si è diffusa sempre di più la produzione di insilati (alimenti fermentati), riducendo in tal modo la produzione di foraggi essiccati.

L’allevamento era basato da un lato sul pascolo e dall’altro sulla produzione di erba e fieno di prateria. Sulla base delle testimonianze scritte, la fienagione - o la produzione di fieno e «grummet» [foraggio verde] - almeno due volte l’anno (fenum primum et secundum) era prassi corrente in Tirolo a partire dal XIII secolo. (Stolz, O., Rechtsgeschichte des Bauernstandes und der Landwirtschaft in Tirol und Vorarlberg [Storia giuridica degli agricoltori e dell’agricoltura nel Tirolo e Vorarlberg], 1949.)

Il catasto della diocesi di Salisburgo contiene informazioni dettagliate sul numero di allevamenti «Schwaig» e su tutte le altre proprietà della diocesi nella valle Ziller nel 1607. Più specificamente, alla fine di ogni descrizione dettagliata delle singole parcelle di proprietà vi è una dichiarazione di questo tenore: «durante l’inverno detiene [un numero di…] cavalli, bovini, ovini». Gli allevatori della zona alpina detenevano meno bestiame in inverno che in estate, quando erano disponibili i pascoli. Non vi è dubbio che il pascolo sui prati dei villaggi era intensamente praticato negli «Schwaig» e costituiva la fonte primaria di mangime per il bestiame. Esistono prove documentali che, a partire da un periodo ancora anteriore, ovvero dal XIII e XIV secolo, gli «Schwaighöfe» comprendevano prati e campi oltre a pascoli e prati alpini. Ciò significa che la produzione di erba e fieno negli «Schwaighöfe» risale al primissimo periodo della loro esistenza. A una certa distanza dalle aziende agricole vi sono dorsali montuose che appartengono agli insediamenti «Schwaig» e che, tradizionalmente, consistono di pascoli sui quali il bestiame viene trasferito per alcune settimane in primavera e in autunno e che nel resto dell’anno sono utilizzate per la produzione di fieno. Tra i vari tipi di pascoli, i prati di montagna o di alta quota sono particolarmente caratteristici dell’arco alpino. Essi sono falciati non più di una volta l’anno e in alcuni luoghi una volta ogni due o quattro anni. La quantità di fieno che producono, benché ridotta, è molto aromatica e nutriente. (Stolz, O., Die Schwaighöfe in Tirol [Gli «Schwaighöfe» in Tirolo], 1930.)

Nelle aziende deve essere disponibile un fienile, dove il fieno viene conservato fino alla primavera successiva, perché spesso si verificano nevicate poco dopo che gli animali sono stati trasferiti sui pascoli alpini. (Trientl, A., Die Landwirtschaft in den Gebirgsländern [L’agricoltura nelle zone di montagna], 1892).


6.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 400/7


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2018

relativa alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di una domanda di registrazione di una denominazione a norma dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 Parlamento europeo e del Consiglio

«Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra» (STG)

(2018/C 400/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’Austria ha inviato alla Commissione la domanda di protezione delle denominazioni «Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra» in conformità all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2)

A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento per le denominazioni «Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra» dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per le denominazioni «Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra» (STG) è contenuto nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


ALLEGATO

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra»

N. UE: TSG-AT-02290-22.2.2017

Austria

1.   Denominazioni da registrare

«Ziegen-Heumilch» (de); «Goat’s Haymilk» (en); «Latte fieno di capra» (it); «Lait de foin de chèvre» (fr); «Leche de heno de cabra» (es)

2.   Tipo di prodotto

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

3.   Motivi della registrazione

3.1.   Specificare se il prodotto

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

La produzione di latte fieno è la forma più naturale di produzione lattiera. Il latte proviene da animali allevati in aziende lattiere tradizionali e sostenibili. La differenza fondamentale tra latte di tipo standard e latte fieno e il tratto distintivo tradizionale di quest’ultimo consiste nel fatto che, analogamente all’originaria produzione lattiera del passato, agli animali non vengono somministrati mangimi fermentati. A partire dagli anni ‘60, in seguito all’industrializzazione del settore agricolo e della conseguente meccanizzazione, si è diffusa sempre di più la produzione di insilati (mangimi fermentati), riducendo in tal modo la produzione di foraggi essiccati. Inoltre, le linee guida vietano l’impiego di animali e di mangimi designati come geneticamente modificati dalla normativa vigente. L’alimentazione degli animali viene adattata a seconda delle stagioni: durante il «periodo di foraggio fresco» gli animali ricevono erba e specie erbacee fresche, in parte fieno e i mangimi autorizzati di cui al punto 4.2; nel periodo invernale gli animali sono nutriti con fieno o altri mangimi autorizzati di cui al punto 4.2.

3.2.   Specificare se il nome

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

La produzione e la trasformazione del latte fieno di capra sono antiche quanto l’allevamento delle capre in agricoltura (circa XI secolo a.C.). L’allevamento delle capre era ampiamente diffuso nel Medio Evo negli «Schwaighöfen» (aziende agricole tradizionali) delle prealpi e delle Alpi tirolesi dove le capre erano spesso portate al pascolo nei prati da sfalcio molto accidentati, in particolare quando si trovavano lontano dagli alpeggi, il che consentiva ai lavoratori di disporre del latte. Il termine «Schwaig» proviene dal tedesco medio alto e rappresenta una forma speciale di insediamento umano e, in particolare, di allevamento nella regione alpina. Gli «Schwaighöfe» sono stati spesso costruiti dai proprietari fondiari come insediamenti permanenti e sono serviti per l’allevamento da latte per la produzione di latte (in particolare per la produzione di formaggio). Se ne conosce l’esistenza nel Tirolo a partire dal XII secolo. In determinate zone alpine in cui si praticava la divisione materiale delle fattorie, i piccoli agricoltori allevavano capre per disporre del latte necessario nelle fattorie a valle.

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

Latte di capra conforme alla normativa vigente.

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Il latte fieno di capra è prodotto in modo tradizionale nel rispetto dello «Heumilchregulativ» (normativa sulla produzione del latte fieno). Questo tipo di latte è caratterizzato dal divieto di ricorso, nella produzione, a mangimi fermentati come i foraggi insilati e ad animali e mangimi identificati come geneticamente modificati dalla normativa vigente.

«Heumilchregulativ»

Per latte fieno di capra s’intende il latte di capra ottenuto dai produttori lattieri che si sono impegnati a rispettare i seguenti criteri: divieto d’impiego di animali e di mangimi identificati come geneticamente modificati dalla normativa vigente.

Tutta l’azienda agricola va gestita secondo le norme applicabili alla produzione del latte fieno.

Mangimi consentiti

Gli animali sono essenzialmente nutriti con specie erbacee fresche e con leguminose durante il periodo di foraggiamento verde e con fieno nel periodo invernale.

Integratori di foraggi grossolani ammessi: colza, granturco, segale da foraggio, barbabietola da foraggio nonché agglomerati di fieno, erba medica e granturco e altri mangimi simili.

I foraggi grossolani devono rappresentare almeno il 75 % della razione annuale del mangime a secco.

Sono ammesse le seguenti colture cerealicole: frumento, orzo, avena, triticale, segale e granturco, sia nella forma in cui sono commercializzate abitualmente sia miscelate con minerali, ad esempio crusche, foraggio compresso ecc.

Sono altresì autorizzati piselli da foraggio, favette, frutti oleosi, farine di estrazione di semi oleosi, panelli di estrazione.

Mangimi vietati

Sono vietati i seguenti tipi di mangimi: insilati (mangimi fermentati), fieno umido o fermentato.

Ai fini dell’alimentazione degli animali è vietato l’uso di sottoprodotti della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli o della fabbricazione del sidro e di altri sottoprodotti dell’industria alimentare quali trebbie della birra o polpa umida. Ad eccezione di: polpa disidratata e melassa risultanti dalla fabbricazione dello zucchero e mangimi proteici ottenuti dalla trasformazione dei cereali, allo stato secco.

Agli animali in lattazione non possono essere somministrati foraggi in umido.

È vietato l’uso di mangimi di origine animale (latte, siero di latte, farine animali ecc.), ai fini dell’alimentazione animale, ad eccezione del latte e del siero di latte nel caso di bestiame giovane.

Agli animali non possono essere somministrati rifiuti di giardino e della frutta, patate e urea.

Prescrizioni in materia di fertilizzazione

Su tutte le superfici agricole dei fornitori di latte è vietato procedere allo spandimento dei fanghi di depurazione o di prodotti derivati e di compost derivanti da impianti di trattamento delle acque, ad eccezione dei compost verdi.

Su tutte le superfici foraggere i fornitori di latte devono rispettare un periodo minimo di tre settimane tra lo spandimento del letame e l’utilizzo del foraggio ottenuto.

Impiego di coadiuvanti chimici

Su tutte le superfici foraggere dei fornitori di latte i prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere utilizzati esclusivamente in modo selettivo e mirato, sotto la supervisione di esperti agronomi specializzati.

L’impiego di sostanze polverizzate autorizzate per la lotta contro le mosche nelle stalle destinate al bestiame da latte è possibile solo in assenza di animali in lattazione.

Divieti di consegna

La fornitura del latte come latte fieno di capra non deve aver luogo prima del decimo giorno dopo il parto.

Se le capre sono state alimentate con foraggi insilati (mangimi fermentati), il periodo di attesa è di almeno 14 giorni.

Nel caso di animali d’alpeggio alimentati con foraggi insilati (mangimi fermentati), almeno 14 giorni prima della transumanza essi devono essere nutriti senza insilati, altrimenti il loro latte può essere utilizzato come latte fieno di capra solo dopo aver trascorso 14 giorni in alpeggio (appartenente al medesimo fornitore del latte fieno di capra). Sull’alpeggio non deve essere prodotto né utilizzato nessun insilato per l’alimentazione degli animali.

Divieto di alimenti e mangimi geneticamente modificati

Al fine di preservare la produzione tradizionale di latte fieno di capra, è vietato l’impiego di animali e di mangimi identificati come geneticamente modificati dalla normativa vigente.

Altre disposizioni

Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di insilati (mangimi fermentati).

Sono vietati la produzione e lo stoccaggio di tutti i tipi di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica.

È vietata la produzione di fieno umido o fermentato.

4.3.   Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

La differenza tra il latte fieno di capra e il normale latte di capra sta nelle speciali condizioni di produzione descritte al punto 4.2 e disciplinate dallo «Heumilchregulativ».


6.11.2018   

IT

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C 400/11


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 400/05)

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dalla Germania e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Germania

Oggetto della commemorazione : Berlino [serie «Stati federali» (Bundesländer)]

Descrizione del disegno : il disegno raffigura l'edificio principale del Castello di Charlottenburg visto dal lato del cortile d'onore. Nella parte interna della moneta, in basso, figurano la denominazione «BERLIN» e il marchio della rispettiva zecca («A», «D», «F», «G» o «J»); in alto a destra figura il codice del paese di emissione «D» e in alto a sinistra l'anno «2018»; in basso a sinistra è riportato il marchio dell'incisore.

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.

Tiratura stimata :

30 000 000

Data di emissione :

30 gennaio 2018

(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


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C 400/12


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 400/06)

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Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dalla Repubblica di San Marino e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Repubblica di San Marino

Oggetto della commemorazione : 420o anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini

Descrizione del disegno : il centro della moneta riproduce un particolare dell’opera di Bernini «Busto di Costanza Bonarelli» e le date «1598-2018»; intorno all’immagine si trovano, a sinistra, l’iscrizione «SAN MARINO» e, a destra, l’iscrizione «BERNINI», la lettera «R», identificativo della Zecca di Roma, e le iniziali «A.M.» che rimandano alla disegnatrice della moneta, Annalisa Masini.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura :

60 500

Data di emissione : settembre 2018


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


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C 400/13


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 400/07)

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Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dallo Stato della Città del Vaticano e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano

Oggetto della commemorazione : 50o anniversario della morte di Padre Pio

Descrizione del disegno : il disegno raffigura il profilo destro di un ritratto di Padre Pio. In alto, da sinistra a destra, figura in semicerchio l’indicazione del paese di emissione «CITTÀ DEL VATICANO». In basso figura la dicitura «Padre Pio» e, alla sua destra, il marchio della Zecca, «R». A sinistra del disegno è indicato l’anno «1968» e a destra l’anno di emissione «2018». In basso a sinistra si legge il nome dell’artista, «P. DANIELE».

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata :

101 000

Data di emissione :

4 ottobre 2018

(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


6.11.2018   

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C 400/14


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 400/08)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2014/68/UE è pubblicato il riferimento della seguente approvazione europea di materiali (European Approval for Materials — EAM):

Numero

Denominazione abbreviata

Denominazione completa

0879-1:2001/05

EAM Nickel 201-1

EAM Nickel 201 — Lastre, fogli e nastri laminati a caldo e a freddo (nichel puro a basso tenore di carbonio per attrezzature a pressione) [EAM Nickel 201 - Hot and cold rolled plates, sheets and strips (pure nickel with low carbon for pressure equipment)]

0879-2:2001/05

EAM Nickel 201-2

EAM Nickel 201 — Fucinati (nichel puro a basso tenore di carbonio per attrezzature a pressione) [EAM Nickel 201 - Forgings (pure nickel with low carbon for pressure equipment)]

0879-3:2001/05

EAM Nickel 201-3

EAM Nickel 201 — Barre (nichel puro a basso tenore di carbonio per attrezzature a pressione) [EAM Nickel 201 - Bars (pure nickel with low carbon for pressure equipment)]

0879-4:2001/05

EAM Nickel 201-4

EAM Nickel 201 — Tubi senza saldatura (nichel puro a basso tenore di carbonio per attrezzature a pressione) [EAM Nickel 201 - Seamless Tubes (pure nickel with low carbon for pressure equipment)]

Nota:

Copie originali di tale approvazione europea di materiali possono essere ottenute da TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27-29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Regno Unito, tel. +44 2086807711, fax +44 2086804035, email: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Un versamento di 80 EUR è richiesto all’atto dell’ordine a titolo di contributo per i costi amministrativi. Il documento può anche essere scaricato gratuitamente dal sito Internet delle società.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.11.2018   

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C 400/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9044 — CVC/Recordati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 400/09)

1.   

In data 26 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CVC Capital Partners SICAV-SICAVFIS S.A. («CVC», Lussemburgo),

Recordati SpA («Recordati», Italia).

CVC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Recordati.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   CVC: gestione di fondi e piattaforme di investimento. Il portafoglio di imprese controllato da CVC comprende in particolare imprese del settore farmaceutico: Alvogen, DOC Generici e Theramex,

—   Recordati: sviluppo e produzione di prodotti farmaceutici.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9044 — CVC/Recordati

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


6.11.2018   

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C 400/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9071 — Banca Generali/Saxo Bank/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 400/10)

1.   

In data 25 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Banca Generali SpA («Banca Generali», Italia), controllata da Assicurazioni Generali SpA («Assicurazioni Generali», Italia),

Saxo Bank A/S («Saxo Bank», Danimarca), controllata da Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd («Zhejiang Geely Holding Group», Cina),

BG SAXO SIM SpA, un’entità di nuova costituzione («NewCo», Italia).

Banca Generali e Saxo Bank acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di NewCo.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Banca Generali offre un’ampia gamma di prodotti e servizi nei settori bancario, finanziario e assicurativo,

Saxo Bank è una banca d’investimento online specializzata nei servizi di negoziazione e investimento online,

NewCo è una piattaforma online per la negoziazione online in Italia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9071 — Banca Generali/Saxo Bank/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.