ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 392

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
29 ottobre 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 392/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 392/02

Causa C-150/18 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 dall’El Corte Inglés SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 dicembre 2017, causa T-212/16, El Corte Inglés / EUIPO

2

2018/C 392/03

Causa C-151/18 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 dall’El Corte Inglés SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 dicembre 2017, causa T-213/16, El Corte Inglés / EUIPO

2

2018/C 392/04

Causa C-246/18 P: Impugnazione proposta il 6 aprile 2018 dalla Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia Roshen avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 febbraio 2018, causa T-775/16, Kondyterska korporatsiia Roshen / EUIPO

3

2018/C 392/05

Causa C-248/18 P: Impugnazione proposta il 10 aprile 2018 dalla Moscow Confectionery Factory Krasnyiy oktyabr OAO avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 febbraio 2018, causa T-795/16, Krasnyiy oktyabr / EUIPO

3

2018/C 392/06

Causa C-449/18 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2018 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO — J.M.-E.V. e hijos

3

2018/C 392/07

Causa C-464/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanga) il 17 luglio 2018 — ZX / Ryanair DAC

4

2018/C 392/08

Causa C-474/18 P: Impugnazione proposta il 19 luglio 2018 da J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018 nella causa T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO — J-M.-E.V. e hijos

5

2018/C 392/09

Causa C-488/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 luglio 2018 — Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen / Golfclub Schloss Igling e.V.

6

2018/C 392/10

Causa C-511/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 agosto 2018 — La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net / Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

7

2018/C 392/11

Causa C-512/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 agosto 2018 — French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs / Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

7

2018/C 392/12

Causa C-518/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích (Repubblica ceca) il 7 agosto 2018 — RD / SC

8

2018/C 392/13

Causa C-524/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 10 agosto 2018 — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG

9

2018/C 392/14

Causa C-538/18 P: Impugnazione proposta il 16 agosto 2018 dalla České dráhy a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava sezione) del 20 giugno 2018, causa T-325/16, České dráhy / Commissione

9

2018/C 392/15

Causa C-539/18 P: Impugnazione proposta il 16 agosto 2018 dalla České dráhy avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 giugno 2018, causa T-621/16, České dráhy / Commissione

11

 

Tribunale

2018/C 392/16

Causa T-715/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018– Rosneft e a./Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia — Diritto di proprietà — Parità di trattamento — Proporzionalità — Sviamento di potere — Certezza del diritto)

13

2018/C 392/17

Causa T-732/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Sberbank of Russia / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive — Errore di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di proprietà — Diritto di esercitare un’attività economica)

14

2018/C 392/18

Causa T-734/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — VTB Bank/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Iscrizione e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di proprietà — Diritto di esercitare un’attività economica)

15

2018/C 392/19

Cause T-735/14 e T-799/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Gazprom Neft / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia — Diritto di proprietà — Diritto di esercitare un’attività economica — Proporzionalità)

16

2018/C 392/20

Causa T-737/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Vnesheconombank/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà d'impresa — Parità di trattamento)

17

2018/C 392/21

Causa T-739/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — PSC Prominvestbank/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Iscrizione del nome dell’entità che detiene la ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà d'impresa — Parità di trattamento)

18

2018/C 392/22

Causa T-798/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — DenizBank / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Inserimento del nome dell’entità proprietaria della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Accordo di associazione UE-Turchia — Diritti fondamentali — Proporzionalità)

19

2018/C 392/23

Causa T-68/15: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — HH Ferries e a. / Commissione (Aiuti di Stato — Aiuto a favore del collegamento fisso ferroviario-stradale del Sund — Finanziamento pubblico concesso dagli Stati svedese e danese al progetto di infrastrutture per il collegamento fisso attraverso il Sund — Garanzie statali — Aiuti fiscali — Decisione di non sollevare obiezioni — Decisione che dichiara l’insussistenza di un aiuto di Stato — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Mancato avvio del procedimento d’indagine formale — Serie difficoltà — Nozione di regime di aiuti — Aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo — Valutazione dell’elemento di aiuto contenuto in una garanzia — Carattere limitato dell’aiuto contenuto in una garanzia — Proporzionalità — Legittimo affidamento)

20

2018/C 392/24

Causa T-515/15: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Almaz-Antey/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive — Proporzionalità — Errore di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritti fondamentali)

21

2018/C 392/25

Causa T-627/16: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Repubblica ceca / Commissione (FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dalla Repubblica ceca — Aiuti diretti disaccoppiati — Verifiche medianti telerilevamento — Settore vitivinicolo — Condizionalità — Ripetizione dei casi di non conformità)

21

2018/C 392/26

Causa T-702/16 P: Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2018 — Barroso Truta e a. / Corte di giustizia dell’Unione europea (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Pensioni — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati anteriormente in un regime pensionistico nazionale — Danno risultante dall’asserita insufficienza delle informazioni fornite dall’AACC in sede di trasmissione delle proposte di abbuono di annualità — Rigetto del ricorso per risarcimento danni in primo grado — Articolo 77, quarto comma, dello Statuto — Danno materiale)

22

2018/C 392/27

Causa T-61/17: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Selimovic / Parlamento (Diritto istituzionale — Parlamento europeo — Molestie morali — Decisione del presidente del Parlamento di applicare ad un deputato del Parlamento europeo la sanzione della nota di biasimo — Articolo 166 del regolamento interno del Parlamento — Diritto ad una buona amministrazione — Diritto di accesso al fascicolo — Obbligo di motivazione — Certezza del diritto — Sviamento di potere — Responsabilità extracontrattuale)

23

2018/C 392/28

Causa T-73/17: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — RS / Commissione (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Concorso interno — Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti — Requisito di ammissione riguardante l’esercizio dell’attività senza interruzione nei dodici mesi che precedono la data di scadenza del termine per il deposito delle candidature — Aspettativa per motivi personali — Non ammissione a partecipare alle prove di un concorso)

24

2018/C 392/29

Causa T-79/17: Sentenza del Tribunale del 12 settembre — Schoonjans / Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione — Concorso interno — Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti — Requisito di ammissione riguardante il gruppo di funzioni in cui il candidato è inquadrato il giorno della scadenza del termine per il deposito delle candidature — Non ammissione alle prove di un concorso)

24

2018/C 392/30

Causa T-93/17: Sentenza del Tribunale 18 settembre 2018 — Duferco Long Products / Commissione (Aiuti di Stato — Settore siderurgico — Aiuti concessi dal Belgio a favore di diverse imprese del settore siderurgico — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e che dispone il loro recupero — Obbligo di motivazione — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Criterio dell’investitore privato)

25

2018/C 392/31

Causa T-94/17: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — ACTC / EUIPO — Taiga (tigha) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea tigha — Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea TAIGA — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001] — Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore]

26

2018/C 392/32

Causa T-104/17: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Apple / EUIPO — Apo International (apo) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo apo — Marchi dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una mela e denominativi anteriori APPLE — Impedimento alla registrazione relativo — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5 del regolamento (UE) 2017/1001]]

26

2018/C 392/33

Causa T-184/17: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Leifheit / EUIPO (Posizione di quattro quadrati verdi su una bilancia) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea che consiste in quattro quadrati verdi su una bilancia — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001]]

27

2018/C 392/34

Causa T-418/17: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Eduard Meier / EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo Safari Club — Marchio nazionale figurativo anteriore WS Walk Safari — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001])

28

2018/C 392/35

Causa T-652/17: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Eddy’s Snack Company / EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany) (Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Eddy’s Snackcompany — Marchio nazionale denominativo anteriore TEDDY — Impedimento relativo alla registrazione — Principio del ne ultra petita — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento 2017/1001])

28

2018/C 392/36

Causa T-664/16: Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2018 — PJ / EUIPO — Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi) (Marchio dell’Unione europea — Rappresentanza da parte di un avvocato privo della qualità di terzo indipendente dal ricorrente — Sostituzione di una parte della controversia — Trasferimento dei diritti della richiedente un marchio dell’Unione europea — Rappresentanza da parte di un avvocato privo della qualità di terzo indipendente dalla persona richiedente la sostituzione — Irricevibilità)

29

2018/C 392/37

Causa T-750/17: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Domanda di accesso alle osservazioni della Commissione e a un parere circostanziato di uno Stato membro nel contesto di una procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 — Diniego di accesso — Divulgazione successiva alla proposizione del ricorso — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

30

2018/C 392/38

Causa T-401/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2018 — SFIE-PE / Parlamento (Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Sciopero degli interpreti — Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità parziale — Bilanciamento degli interessi)

31

2018/C 392/39

Causa T-402/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2018 — Aquino e a. / Parlamento (Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Sciopero degli interpreti — Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità parziale — Bilanciamento degli interessi)

31

2018/C 392/40

Causa T-507/18: Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Francia / Commissione

32

2018/C 392/41

Causa T-520/18: Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC PARTNERS)

33

2018/C 392/42

Causa T-521/18: Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC BROKERAGE)

34

2018/C 392/43

Causa T-522/18: Ricorso proposto il 28 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (AUREL BGC)

35

2018/C 392/44

Causa T-523/18: Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGCPRO)

36

2018/C 392/45

Causa T-532/18: Ricorso proposto il 10 settembre 2018 — Aroma Essence / EUIPO — Refan Bulgaria (Spugne)

37

2018/C 392/46

Causa T-534/18: Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Peek & Cloppenburg/EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek)

38

2018/C 392/47

Causa T-535/18: Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek’s)

39


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 392/01)

Ultima pubblicazione

GU C 381 del 22.10.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 373 del 15.10.2018

GU C 364 dell’8.10.2018

GU C 352 dell’1.10.2018

GU C 341 del 24.9.2018

GU C 328 del 17.9.2018

GU C 319 del 10.9.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/2


Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 dall’El Corte Inglés SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 dicembre 2017, causa T-212/16, El Corte Inglés / EUIPO

(Causa C-150/18 P)

(2018/C 392/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés SA (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Elho Business & Sport Vertriebs GmbH

Con ordinanza del 6 settembre 2018 la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/2


Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 dall’El Corte Inglés SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 dicembre 2017, causa T-213/16, El Corte Inglés / EUIPO

(Causa C-151/18 P)

(2018/C 392/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés SA (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Elho Business & Sport Vertriebs GmbH

Con ordinanza del 6 settembre 2018 la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/3


Impugnazione proposta il 6 aprile 2018 dalla Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 febbraio 2018, causa T-775/16, Kondyterska korporatsiia «Roshen» / EUIPO

(Causa C-246/18 P)

(2018/C 392/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (rappresentanti: R. Žabolienė, advokatė, I. Lukauskienė, advokatė)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» OAO

Con ordinanza del 6 settembre 2018 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/3


Impugnazione proposta il 10 aprile 2018 dalla Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» OAO avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 febbraio 2018, causa T-795/16, Krasnyiy oktyabr / EUIPO

(Causa C-248/18 P)

(2018/C 392/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Moscow Confectionery Factory «Krasnyiy oktyabr» OAO (rappresentanti: O. Spuhler, M. Geitz, Rechtsanwälte, J. Stock, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen»

Con ordinanza dell’11 settembre 2018 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/3


Impugnazione proposta il 6 luglio 2018 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO — J.M.-E.V. e hijos

(Causa C-449/18 P)

(2018/C 392/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Altre parti nel procedimento: Lionel Andrés Messi Cuccittini e J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare alle spese la parte ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’EUIPO ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata in quanto il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea, per le seguenti ragioni:

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo esaminato la somiglianza concettuale dei segni, ma avendo poi preso in considerazione solamente la percezione di una parte considerevole del pubblico di riferimento e non avendo dimostrato la rilevanza del resto del pubblico di riferimento, per il quale la differenza concettuale dei marchi non è sufficiente a neutralizzare la somiglianza visuale o fonetica.

Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo escluso l’esistenza di un rischio di confusione sulla base della percezione concettuale che una «parte considerevole» del pubblico di riferimento ha dei marchi in conflitto, invece di valutare se tale rischio sussiste in una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, come richiesto dalla giurisprudenza.


29.10.2018   

IT

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C 392/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanga) il 17 luglio 2018 — ZX / Ryanair DAC

(Causa C-464/18)

(2018/C 392/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Parti

Ricorrente: ZX

Resistente: Ryanair DAC

Questioni pregiudiziali

1)

Se il foro determinato mediante proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) vada interpretato autonomamente e uniformemente in tutti i suoi aspetti per tutti gli Stati membri e, pertanto, se l’interpretazione non possa risultare condizionata dai limiti stabiliti dalle norme di competenza giurisdizionale interna degli Stati membri.

2)

Se il foro determinato mediante la proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012 sia una norma di competenza giurisdizionale internazionale «pura», che determina esclusivamente i giudici di uno Stato membro, e spetta invece al diritto processuale del medesimo determinare in concreto il tribunale territorialmente competente o, al contrario, se si tratti di una norma di competenza giudiziale sia internazionale che territoriale.

3)

Se il fatto che un volo si consideri operato da una compagnia aerea avente sede in un altro Stato membro, ma con partenza o arrivo in uno Stato membro nel quale ha una succursale che presta servizi ausiliari alla compagnia e attraverso la quale non sono stati acquistati i biglietti, in base alle circostanze del caso, possa costituire elemento della controversia relativa all’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività che giustifichi il criterio di collegamento rispetto al foro di cui all’articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


29.10.2018   

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C 392/5


Impugnazione proposta il 19 luglio 2018 da J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018 nella causa T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO — J-M.-E.V. e hijos

(Causa C-474/18 P)

(2018/C 392/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (rappresentanti: J. Güell Serra e R. Gimeno-Bayón Cobos, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Lionel Messi Cuccittini

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza impugnata del 26 aprile 2018 nella causa T-554/14 (1) e, di conseguenza

statuire definitivamente sulla controversia, se lo stato degli atti lo consente, o

rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo la decida secondo i criteri vincolanti della Corte di giustizia, e

condannare il sig. Lionel Messi Cuccittini alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva rifiutato il marchio «MESSI» in ragione del rischio di confusione con il marchio anteriore «MASSI», avendo ritenuto che, nonostante i marchi «MASSI» e «MESSI» siano simili visualmente e foneticamente, e si riferiscano ai medesimi prodotti, la commissione di ricorso era incorsa in errore, dal momento che le differenze concettuali tra i marchi sono idonee ad evitare qualunque rischio di confusione.

La sentenza del Tribunale è viziata da quattro errori di diritto, l’impugnazione è quindi divisa in quattro motivi:

1.

Nella sentenza impugnata il Tribunale segnala che, se la commissione di ricorso avesse tenuto conto della notorietà del ricorrente, avrebbe dovuto concludere nel senso che, sul piano concettuale, il termine «messi» si differenzia chiaramente dal termine «massi». Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale ha ripetutamente stabilito che l’eventuale notorietà del marchio richiesto è irrilevante ai fini della determinazione del rischio di confusione con un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea.

2.

Il Tribunale è incorso in errore altresì avendo ritenuto che la notorietà del cognome del richiedente fosse un fatto notorio il quale, anche senza essere stato dimostrato, e neppure allegato dal sig. Lionel Messi stesso dinanzi alla commissione di ricorso, sarebbe dovuto essere preso in considerazione da parte della commissione di ricorso in quanto si tratta di un fatto che qualunque persona può conoscere o che si può verificare mediante fonti facilmente accessibili. Il grado di conoscenza del cognome del richiedente in Europa al momento della decisione dell’opposizione (12/06/2013) non è qualcosa che possa presumersi nell’anno 2018, ancor meno quando non sia stato neppure dedotto dinanzi alla commissione di ricorso né sostenuto con alcuna prova.

3.

Nella presente fattispecie, avendo il Tribunale consentito una causa dell’azione nuova e distinta che non era stata dedotta dinanzi alla commissione di ricorso, l’«effetto concettuale distintivo MESSI», è intervenuta una mutatio libelli foriera di violazioni del diritto della difesa.

4.

La sentenza applica erroneamente la sentenza PICARO/PICASSO dal momento che (i) nella causa PICASSO/PICARO il marchio notorio conosciuto era il marchio opposto «PICASSO», mentre nel caso di cui trattasi il marchio asseritamente conosciuto è il marchio richiesto e (ii) in detta sentenza si trattava di prodotti per i quali il livello di attenzione del consumatore medio, nel momento dell’acquisto, è particolarmente elevato, mentre nella presente controversia si tratta di prodotti destinati al consumatore medio dell’Unione europea normalmente informato e ragionevolmente attento e avvertito.


(1)  ECLI:EU:T:2018:230.


29.10.2018   

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C 392/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 luglio 2018 — Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen / Golfclub Schloss Igling e.V.

(Causa C-488/18)

(2018/C 392/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

Resistente: Golfclub Schloss Igling e.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), ai sensi del quale gli «Stati membri esentano le operazioni seguenti: (…) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica», possieda efficacia diretta, cosicché, in caso di sua mancata trasposizione, gli organismi senza fine di lucro possano invocare direttamente tale disposizione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se gli «organismi senza fini di lucro» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, rappresentino:

una nozione del diritto dell’Unione che debba costituire oggetto di interpretazione autonoma, ovvero

se gli Stati membri siano autorizzati a subordinare il riconoscimento di organismi di tal genere alla sussistenza di requisiti come quelli previsti all’articolo 52 della Abgabenordnung (Codice tributario), nel combinato disposto con il successivo articolo 55 (ovvero di cui agli articoli 55 e segg. della Abgabenordnung nel loro complesso).

3)

Nell’ipotesi in cui si tratti di una nozione del diritto dell’Unione che debba costituire oggetto d’interpretazione autonoma: se un organismo senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba prevedere, per il caso di suo scioglimento, il trasferimento di tutto il suo patrimonio esistente ad altro organismo senza fini di lucro dedito alla pratica dello sport e dell’educazione fisica.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


29.10.2018   

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C 392/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 agosto 2018 — La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net / Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

(Causa C-511/18)

(2018/C 392/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net

Resistenti: Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata, imposto ai fornitori sulla base delle disposizioni autorizzative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2002/58/CE] del 12 luglio 2002 (1), debba essere considerato, in un contesto caratterizzato da minacce gravi e persistenti alla sicurezza nazionale, e in particolare dal rischio terroristico, come un’ingerenza giustificata dal diritto alla sicurezza garantito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle esigenze di sicurezza nazionale, la cui responsabilità è rimessa, a norma dell’articolo 4 del Trattato sull’Unione europea, unicamente agli Stati membri.

2)

Se la direttiva del 12 luglio 2002, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa autorizza misure legislative, quali la raccolta in tempo reale di dati sul traffico e sull’ubicazione di persone determinate, che, pur incidendo sui diritti e sugli obblighi dei fornitori di un servizio di comunicazioni elettroniche, non per questo impone loro uno specifico obbligo di conservazione dei loro dati.

3)

Se la direttiva del 12 luglio 2002, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa subordina sempre la regolarità delle procedure di raccolta dei dati di connessione a un obbligo di informazione degli interessati ove tale informazione non sia suscettibile di compromettere le indagini condotte dalle autorità competenti o se tali procedure possano essere considerate regolari, tenuto conto di tutte le altre garanzie procedurali esistenti, una volta che queste ultime garantiscono l’efficacia del diritto di ricorso.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).


29.10.2018   

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C 392/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 agosto 2018 — French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs / Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Causa C-512/18)

(2018/C 392/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Resistenti: Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenuto conto in particolare delle salvaguardie e dei controlli che accompagnano poi la raccolta e l’utilizzo dei dati di connessione di cui trattasi, l’obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata, imposto ai fornitori sulla base delle disposizioni autorizzative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2002/58/CE] del 12 luglio 2002 (1), debba essere considerato come un’ingerenza giustificata dal diritto alla sicurezza garantito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle esigenze di sicurezza nazionale, la cui responsabilità è rimessa, a norma dell’articolo 4 del Trattato sull’Unione europea, unicamente agli Stati membri.

2)

Se le disposizioni della direttiva [2000/31/CE] dell’8 giugno 2000 (2), lette alla luce degli articoli 6, 7, 8 e 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che esse consentono a uno Stato di prevedere una normativa nazionale che imponga alle persone la cui attività consiste nell’offrire al pubblico un accesso a servizi di comunicazione online e alle persone fisiche o giuridiche che garantiscono, anche a titolo gratuito, mediante la messa a disposizione del pubblico tramite servizi di comunicazione al pubblico online, l’archiviazione di segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura forniti dai destinatari di detti servizi, di conservare i dati con modalità tali da consentire l’identificazione di chiunque abbia contribuito alla creazione del contenuto o di uno dei contenuti dei servizi da esse prestati al fine di permettere all’autorità giudiziaria, se del caso, di richiederne la comunicazione per ottenere il rispetto delle norme in materia di responsabilità civile o penale.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).

(2)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).


29.10.2018   

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C 392/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích (Repubblica ceca) il 7 agosto 2018 — RD / SC

(Causa C-518/18)

(2018/C 392/12)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Českých Budějovicích

Parti

Attrice: RD

Convenuta: SC

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, debba essere interpretato nel senso che è possibile considerare come non contestato un credito in merito al quale è stata pronunciata una decisione giudiziaria dopo assunzione delle prove, quando né la parte convenuta, che ha riconosciuto il proprio debito prima dell’inizio del procedimento, né il suo [rappresentante] abbiano partecipato all’udienza e neppure abbiano sollevato obiezioni durante il procedimento.


(1)  GU 2004, L 143, pag. 15.


29.10.2018   

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C 392/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 10 agosto 2018 — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Causa C-524/18)

(2018/C 392/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshofs

Parti

Ricorrente: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Convenuto: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se un riferimento a benefici generali e non specifici per lo stato di salute sia «accompagnato», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 (1) da indicazioni specifiche sulla salute conformemente ad uno degli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del medesimo regolamento, qualora il riferimento si trovi sul fronte e le indicazioni autorizzate figurino sul retro di una confezione e, nella percezione del pubblico, dal punto di vista del contenuto tali indicazioni siano chiaramente associate al riferimento, ma il riferimento non rechi un richiamo evidente come, ad esempio, un asterisco di rinvio alle indicazioni presenti sul retro.

2)

Se debbano sussistere le prove di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 anche per i riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9).


29.10.2018   

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C 392/9


Impugnazione proposta il 16 agosto 2018 dalla České dráhy a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava sezione) del 20 giugno 2018, causa T-325/16, České dráhy / Commissione

(Causa C-538/18 P)

(2018/C 392/14)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl, advokáti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Oggetto

Ricorso d’impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 nella causa T-325/16, České dráhy/Commissione.

Con la suddetta sentenza il Tribunale ha accolto in parte il ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, con il quale la České dráhy ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione europea C(2016) 2417 final, del 18 aprile 2016, caso AT.40156 — Falcon. Il Tribunale ha annullato la sentenza impugnata della Commissione «nella parte riguardante tratte diverse dalla tratta Praga-Ostrava e comportamenti diversi dalla presunta pratica di prezzi sottocosto». Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto. Esso ha altresì deciso che ciascuna parte avrebbe sopportato le proprie spese.

Conclusioni della ricorrente

La České dráhy chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 giugno 2018 nella causa T-325/16, České dráhy/Commissione, ECLI:EU:T:2018:368, nei limiti in cui il Tribunale ha respinto il ricorso e nei limiti in cui esso ha deciso sulle spese;

annullare integralmente la decisione della Commissione europea C(2016) 2417 final, del 18 aprile 2016, caso AT.40156 — Falcon;

condannare la Commissione europea a sopportare le spese attinenti al procedimento nella causa T-325/16 e quelle attinenti al procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è giunto all’errata conclusione che la decisione della Commissione è sufficientemente motivata.

La České dráhy sostiene che la Commissione europea non ha motivato la decisione impugnata con precisione e dettagli sufficienti, e perciò non ha soddisfatto i requisiti risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Tribunale è incorso in errore allorché non ha direttamente annullato — integralmente — la decisione impugnata della Commissione.

2.

Secondo motivo vertente sul fatto che il Tribunale non ha preso in considerazione la circostanza che, prima di emanare la decisione impugnata, la Commissione ha trascurato una gran quantità di prove in base alle quali la České dráhy non aveva commesso infrazioni.

La České dráhy sostiene che prima di emanare la decisione impugnata la Commissione non ha esaminato circostanze attestanti che la České dráhy non aveva commesso infrazioni, e che essa ha adottato la decisione impugnata (in contrasto con il principio di proporzionalità) unicamente sulla base di alcune prove isolate e avulse dal contesto. Il Tribunale è incorso in errore non avendo direttamente annullato — integralmente — la decisione impugnata dalla Commissione.

3.

Terzo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente valutato le condizioni di applicazione dell’articolo 102 del TFUE.

La České dráhy sostiene che, ai sensi del regolamento n. 1/2003 la Commissione può indagare solo le condotte che costituiscano una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE. La Commissione ha effettuato un controllo presso la sede della České dráhy perché sospettava una violazione dell’articolo 102 del TFUE. Tale disposizione può essere applicata solo nel caso in cui a) un’impresa abusi eventualmente della posizione dominante sull’intero mercato interno o su una parte sostanziale di questo e b) la presunta condotta abusiva possa influenzare in maniera rilevante gli scambi tra gli Stati membri. A parere della České dráhy il Tribunale ha erroneamente concluso che tali condizioni fossero soddisfatte nella fattispecie.

4.

Quarto motivo vertente sul fatto che quanto disposto dal Tribunale riguardo alle spese non è corretto.

La České dráhy sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere interamente il ricorso e quindi avrebbe dovuto condannare la Commissione a sopportare le spese della České dráhy.


29.10.2018   

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C 392/11


Impugnazione proposta il 16 agosto 2018 dalla České dráhy avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 giugno 2018, causa T-621/16, České dráhy / Commissione

(Causa C-539/18 P)

(2018/C 392/15)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl, advokáti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Oggetto

Ricorso d’impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 nella causa T-621/16, České dráhy/Commissione.

Con la suddetta sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, con il quale la České dráhy ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione europea del 22 giugno 2016, C(2016) 3993 final, emanata nel caso AT.40401 — Twins. Il Tribunale ha altresì condannato la České dráhy alle spese.

Conclusioni della ricorrente

La České dráhy chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 giugno 2018 nella causa T-621/16, České dráhy/Commissione, ECLI:EU:T:2018:367;

annullare la decisione della Commissione europea del 22 giugno 2016, C(2016) 3993 final, caso AT.40401 — Twins;

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla České dráhy nel procedimento T-621/16 e nel procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione la České dráhy deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo vertente sul fatto che, qualora la Corte di giustizia accogliesse l’impugnazione della České dráhy nella causa T-325/16, dovrebbe accogliere anche la presente impugnazione.

Con l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018, nella causa T-325/16, la České dráhy chiede che la Corte annulli interamente la decisione della Commissione che ordinava il controllo effettuato presso la sede della České dráhy nell’aprile 2016. La decisione della Commissione del 22 giugno 2016, della quale la České dráhy chiede l’annullamento nel presente procedimento, è stata adottata sulla base dei documenti sequestrati nel corso di tale precedente controllo. Laddove quindi la Corte di giustizia accolga l’impugnazione della České dráhy nella causa T-325/16 (ossia laddove la Corte di giustizia dichiari che il controllo precedente della Commissione era del tutto illegale), essa dovrebbe annullare anche la decisione impugnata della Commissione del 22 giugno 2016.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Tribunale non ha esaminato se i documenti, sulla base dei quali è stato ordinato il secondo controllo, fossero stati sequestrati nell’ambito di una parte illegale del primo controllo, e che esso ha deciso come se il primo controllo fosse stato ordinato completamente in conformità della legge.

I documenti, sulla base dei quali è stato ordinato il secondo controllo, sono stati sequestrati nel corso del precedente (primo) controllo della Commissione presso la sede della České dráhy. Il Tribunale con la sentenza nella causa T-325/16 ha annullato in parte la decisione della Commissione che ordinava il primo controllo, e ciò nei limiti in cui non si trattava dei presunti prezzi sottocosto sulla tratta Praga-Ostrava. A parere della České dráhy i documenti, sulla base dei quali la Commissione ha disposto il secondo controllo, sono stati sequestrati nell’ambito di una parte illegale del primo controllo (la Commissione non li avrebbe rinvenuti se avesse condotto il primo controllo solo entro i limiti legali), ed essi non potevano quindi essere utilizzati come base per ordinare il secondo controllo. Il Tribunale non ha esaminato tali questioni.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha valutato alla luce di un criterio giuridico non corretto la questione se i documenti in base ai quali la Commissione aveva ordinato il secondo controllo riguardassero i presunti prezzi sottocosto sulla tratta Praga-Ostrava.

Il Tribunale ha preso le mosse da un criterio giuridico non corretto, in base al quale, in pratica, qualsiasi documento che si trovava nella sede della České dráhy poteva avere attinenza con la valutazione dei presunti prezzi sottocosto di tale società sulla tratta Praga-Ostrava (in base al suddetto criterio giuridico il controllo della Commissione riguardante i presunti prezzi sottocosto sarebbe in pratica illimitato). Sulla base di tale criterio giuridico errato il Tribunale è giunto alla conclusione che la Commissione era legittimata, nel corso del primo controllo, a sequestrare i documenti sulla base dei quali ha successivamente ordinato un secondo controllo.

4.

Quarto motivo vertente sul fatto che quanto disposto dal Tribunale riguardo alle spese non è corretto.

La České dráhy sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto in realtà accogliere il ricorso e quindi avrebbe dovuto condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento sostenute dalla České dráhy.


Tribunale

29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/13


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018– Rosneft e a./Consiglio

(Causa T-715/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia - Diritto di proprietà - Parità di trattamento - Proporzionalità - Sviamento di potere - Certezza del diritto»))

(2018/C 392/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Arctic OOO (Mosca), AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhno-Sakhalinsk, Russia), RN Exploration OOO (Mosca), Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russia) (rappresentanti: inizialmente T. Beazley, QC, poi L. Van den Hende, J. Charles, avvocati, M. Schonberg e K. Krissinel, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente, C. Brodie, poi V. Kaye, poi S. Brandon, poi C. Crane e infine R. Fadoju, agenti, assistiti da C. Banner, barrister) Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, T. Scharf e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d), e paragrafo 3, e dell’allegato III della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54), dalla decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58), dalla decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, del 22 giugno 2015 (GU 2015, L 157, pag. 50), dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015 (GU 2015, L 334, pag. 22), dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1o luglio 2016 (GU 2016, L 178, pag. 21), e dalla decisione (PESC) 2016/2315 del Consiglio del 19 dicembre 2016 (GU 2016, L 345, pag. 65), nonché degli articoli 3, 3 bis, dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell’allegato II, dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), e paragrafo 3, dell’allegato VI e dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), e dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PAO Rosneft Oil Company, la RN-Shelf-Arctic OOO, l’AO RN-Shelf-Far East, la RN-Exploration OOO e la Tagulskoe OOO sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 431 del 1.12.2014.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/14


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Sberbank of Russia / Consiglio

(Causa T-732/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive - Errore di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica»))

(2018/C 392/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank of Russia OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rose, M. Lester, QC, J.-A. Fearns e P. Crowther, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci, L. Havas e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54), dalla decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, del 22 giugno 2015 (GU 2015, L 157, pag. 50), dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015 (GU 2015, L 334, pag. 22), dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1o luglio 2016 (GU 2016, L 178, pag. 21), dalla decisione (PESC) 2016/2315 del Consiglio, del 19 dicembre 2016 (GU 2016, L 345, pag. 65), e dalla decisione (PESC) 2017/1148 del Consiglio, del 28 giugno 2017 (GU 2017, L 166, pag. 35), e, in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sberbank of Russia OAO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 16 del 19.1.2015.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/15


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — VTB Bank/Consiglio

(Causa T-734/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Iscrizione e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica»))

(2018/C 392/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO (San Pietroburgo, Russia), (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, avvocato, C. Claypoole, solicitor e M. Lester, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e S. Boelaert, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, T. Scharf e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, p. 54), e, in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificata dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014(GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La VTB Bank PAO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 16 del 19.1.2015.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/16


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Gazprom Neft / Consiglio

(Cause T-735/14 e T-799/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Proporzionalità»))

(2018/C 392/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gazprom Neft PAO, già Gazprom Neft OAO (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: L. Van den Hende, J. Charles, avvocati, e S. Cogman, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e S. Boelaert, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e S. Simmons, successivamente C. Brodie e V. Kaye, successivamente C. Brodie, C. Crane e S. Brandon, e infine C. Brodie, R. Fadoju e M. Brandon, agenti, assistiti da G. Facenna, QC, e C. Banner, barrister), Commissione europea (rapresentanti: L. Havas, T. Scharf e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d), paragrafi 3 e 4, dell’articolo 4, dell’articolo 4 bis, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato III della decisione n. 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), modificata dalla decisione n. 2014/659/PESC del Consiglio dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54) e dalla decisione n. 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58) e, in secondo luogo, dell’articolo 3, dell’articolo 3 bis, dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), paragrafi 3 e 4, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3) e dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20)

Dispositivo

1)

Le cause T-35/14 e T-7/14 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Gazprom Neft PAO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

4)

La Commissione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/17


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Vnesheconombank/Consiglio

(Causa T-737/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Diritto di proprietà - Libertà d'impresa - Parità di trattamento»))

(2018/C 392/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. M. Viñals Camallonga, J. L. Iriarte Ángel e L. Barriola Urruticoechea, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente, A. de Elera-San Miguel Hurtado e G. Étienne, poi F. Florindo Gijón, P. Mahnič Bruni H. Marcos Fraile, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Gauci e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) nella sua versione risultante dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2014, L 271, pag. 54), e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014 che modifica il regolamento n. 833/2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente procedimento e durante il procedimento sommario.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/18


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — PSC Prominvestbank/Consiglio

(Causa T-739/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Iscrizione del nome dell’entità che detiene la ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Diritto di proprietà - Libertà d'impresa - Parità di trattamento»))

(2018/C 392/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: J. M. Viñals Camallonga, J. L. Iriarte Ángel e L. Barriola Urruticoechea, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente, A. de Elera-San Miguel Hurtado e F. Florindo Gijón, poi F. Florindo Gijón, P. Mahnič Bruni e H. Marcos Fraile, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Gauci e S. Pardo Quintillán, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) nella sua versione risultante dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2014, L 271, pag. 54), e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica il regolamento n. 833/2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/19


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — DenizBank / Consiglio

(Causa T-798/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Inserimento del nome dell’entità proprietaria della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Accordo di associazione UE-Turchia - Diritti fondamentali - Proporzionalità»))

(2018/C 392/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DenizBank A.Ş. (Istanbul, Turchia) (rappresentanti: O. Jones, D. Heaton, barristers, R. Mattick, S. Utku, solicitors, e M. Lester, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e A. de Elera-San Miguel Hurtado, successivamente S. Boelaert e P. Mahnič Bruni, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci, L. Havas e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54), dalla decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58), dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015 (GU 2015, L 334, pag. 22), dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1o luglio 2016 (GU 2016, L 178, pag. 21), e dalla decisione (PESC) 2016/2315 del Consiglio, del 19 dicembre 2016 (GU 2016, L 345, pag. 65), e, in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), e dal regolamento n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DenizBank A.Ş. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/20


Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — HH Ferries e a. / Commissione

(Causa T-68/15) (1)

((«Aiuti di Stato - Aiuto a favore del collegamento fisso ferroviario-stradale del Sund - Finanziamento pubblico concesso dagli Stati svedese e danese al progetto di infrastrutture per il collegamento fisso attraverso il Sund - Garanzie statali - Aiuti fiscali - Decisione di non sollevare obiezioni - Decisione che dichiara l’insussistenza di un aiuto di Stato - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Mancato avvio del procedimento d’indagine formale - Serie difficoltà - Nozione di regime di aiuti - Aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo - Valutazione dell’elemento di aiuto contenuto in una garanzia - Carattere limitato dell’aiuto contenuto in una garanzia - Proporzionalità - Legittimo affidamento»))

(2018/C 392/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: HH Ferries I/S, già Scandlines Øresund I/S (Elseneur, Danimarca), HH Ferries Helsingor ApS (Elseneur), HH Ferries Helsingborg AB, già HH-Ferries Helsingborg AB (Helsingborg, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson, R. Azelius, P. Remnelid e L. Sandberg Mørch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë, R. Sauer e L. Armati, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Thorning, successivamente J. Nymann-Lindegren, agenti, assistiti da R. Holdgaard, avvocato), Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, successivamente A. Falk, C. Meyer-Seitz, L. Zettergren e H. Shev, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 7358 final della Commissione, del 15 ottobre 2014, di non qualificare talune misure come aiuti e di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento di esame preliminare ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, riguardo agli aiuti di Stato SA.36558 (2014/NN) e SA.38371 (2014/NN) — Danimarca, nonché SA.36662 (2014/NN) — Svezia, in relazione al finanziamento pubblico del progetto di infrastrutture per il collegamento fisso ferroviario-stradale del Sund (GU 2014, C 418, pag. 1 e GU 2014, C 437, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione C(2014) 7358 final della Commissione europea, del 15 ottobre 2014, è annullata nella parte in cui essa ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti fiscali relativi al deprezzamento degli attivi e al riporto delle perdite concessi alla Øresundsbro Konsortiet dal Regno di Danimarca e delle garanzie concesse alla Øresundsbro Konsortiet dal Regno di Danimarca e dal Regno di Svezia.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla HH Ferries I/S, dalla HH Ferries Helsingor ApS e dalla HH Ferries Helsingborg AB.

4)

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/21


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Almaz-Antey/Consiglio

(Causa T-515/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Proporzionalità - Errore di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti fondamentali»))

(2018/C 392/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp., già OAO Concern PVO Almaz-Antey (Mosca, Russia) (rappresentanti: A. Haak, C. Stumpf e M. Brüggemann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2015, L 157, pag. 50), in secondo luogo, della lettera del Consiglio, del 31 luglio 2015, in cui quest’ultimo ha dichiarato che la ricorrente doveva rimanere sottoposta alle misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) e dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), in terzo luogo, dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2015, L 334, pag. 22), e, in quarto luogo, dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1o luglio 2016, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2016, L 178, pag. 21), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/21


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Repubblica ceca / Commissione

(Causa T-627/16) (1)

((«FEAGA - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Repubblica ceca - Aiuti diretti disaccoppiati - Verifiche medianti telerilevamento - Settore vitivinicolo - Condizionalità - Ripetizione dei casi di non conformità»))

(2018/C 392/25)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, Z. Malůšková e K. Walkerová, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: F. Bergius, A. Falk, C. Meyer-Seitz e H. Shev, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 173, pag. 59), nella parte in cui esclude i pagamenti effettuati dalla Repubblica ceca a titolo del FEAGA per l’importo di EUR 30 206 401,58.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è annullata nella parte in cui esclude i pagamenti effettuati dalla Repubblica ceca a titolo del FEAGA per l’importo di EUR 6 356 909,30 relativamente alle verifiche di condizionalità per l’esercizio finanziario 2011.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica ceca e il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 392 del 24.10.2016.


29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/22


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2018 — Barroso Truta e a. / Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-702/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Pensioni - Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati anteriormente in un regime pensionistico nazionale - Danno risultante dall’asserita insufficienza delle informazioni fornite dall’AACC in sede di trasmissione delle proposte di abbuono di annualità - Rigetto del ricorso per risarcimento danni in primo grado - Articolo 77, quarto comma, dello Statuto - Danno materiale»))

(2018/C 392/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: José Barroso Truta (Bofferdange, Lussemburgo), Marc Forli (Lexy, Francia), Calogero Galante (Aix-sur-Cloie, Belgio), Bernard Gradel (Konacker, Francia France) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e Á. Almendros Manzano, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 20 luglio 2016, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea (F-126/15, EU:F:2016:159), diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

I ricorrenti sopporteranno un quarto delle loro spese.

3)

La Corte di giustizia dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché tre quarti delle spese sostenute dai ricorrenti.


(1)  GU C 441 del 28.11.2016.


29.10.2018   

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C 392/23


Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Selimovic / Parlamento

(Causa T-61/17) (1)

((«Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Molestie morali - Decisione del presidente del Parlamento di applicare ad un deputato del Parlamento europeo la sanzione della nota di biasimo - Articolo 166 del regolamento interno del Parlamento - Diritto ad una buona amministrazione - Diritto di accesso al fascicolo - Obbligo di motivazione - Certezza del diritto - Sviamento di potere - Responsabilità extracontrattuale»))

(2018/C 392/27)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Jasenko Selimovic (Hägersten, Svezia) (rappresentanti: inizialmente B. Leidhammar, successivamente S. Scheiman, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau, L. Tapper Brandberg ed E. Taneva, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento delle decisioni del presidente del Parlamento del 22 novembre 2016 e della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 12 dicembre 2016, che applicano al ricorrente la sanzione della nota di biasimo e, dall’altra, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

La domanda di procedimento accelerato è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

Il sig. Jasenko Selimovic è condannato alle spese.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


29.10.2018   

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C 392/24


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — RS / Commissione

(Causa T-73/17) (1)

((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Concorso interno - Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti - Requisito di ammissione riguardante l’esercizio dell’attività senza interruzione nei dodici mesi che precedono la data di scadenza del termine per il deposito delle candidature - Aspettativa per motivi personali - Non ammissione a partecipare alle prove di un concorso»))

(2018/C 392/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RS (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura di RS è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


29.10.2018   

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C 392/24


Sentenza del Tribunale del 12 settembre — Schoonjans / Commissione

(Causa T-79/17) (1)

((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Assunzione - Concorso interno - Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti - Requisito di ammissione riguardante il gruppo di funzioni in cui il candidato è inquadrato il giorno della scadenza del termine per il deposito delle candidature - Non ammissione alle prove di un concorso»))

(2018/C 392/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alain Schoonjans (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del sig. Alain Schoonjans è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


29.10.2018   

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C 392/25


Sentenza del Tribunale 18 settembre 2018 — Duferco Long Products / Commissione

(Causa T-93/17) (1)

((«Aiuti di Stato - Settore siderurgico - Aiuti concessi dal Belgio a favore di diverse imprese del settore siderurgico - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e che dispone il loro recupero - Obbligo di motivazione - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato»))

(2018/C 392/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Duferco Long Products SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e M. Favart, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, V. Bottka e G. Luengo, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere il parziale annullamento della decisione (UE) 2016/2041 della Commissione, del 20 gennaio 2016, relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Duferco (GU 2016, L 314, pag. 22).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Duferco Long Products SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


29.10.2018   

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C 392/26


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — ACTC / EUIPO — Taiga (tigha)

(Causa T-94/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea tigha - Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea TAIGA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore»])

(2018/C 392/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ACTC GmbH (Erkrath, Germania) (rappresentanti: V. Hoene, D. Eickemeier e S. Gantenbrink, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Kusturovic, D. Walicka e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Taiga AB (Varberg, Svezia) (rappresentanti: C. Eckhartt e K. Thanbichler-Brandl, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2016 (procedimento R 693/2015-4), relativa ad un’opposizione tra la Taiga e l’ACTC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ACTC GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


29.10.2018   

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C 392/26


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Apple / EUIPO — Apo International (apo)

(Causa T-104/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo apo - Marchi dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una mela e denominativi anteriori APPLE - Impedimento alla registrazione relativo - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5 del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 392/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Olsen e P. Andreottola, solicitors, e G. Tritton, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Apo International Co. Ltd (Taipei, Taiwan)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o dicembre 2016 (procedimento R 698/2016-4), relativa ad un’opposizione tra la Apple e la Apo International.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o dicembre 2016 (procedimento R 698/2016-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


29.10.2018   

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C 392/27


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Leifheit / EUIPO (Posizione di quattro quadrati verdi su una bilancia)

(Causa T-184/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea che consiste in quattro quadrati verdi su una bilancia - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 392/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt, V. Töbelmann e P. Schneider, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente V. Mensing e A. Schifko, poi V. Mensing e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9ogennaio 2017 (procedimento R 1115/2016-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno che consiste in quattro quadrati verdi su una bilancia come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Leifheit AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


29.10.2018   

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C 392/28


Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Eduard Meier / EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

(Causa T-418/17) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo Safari Club - Marchio nazionale figurativo anteriore WS Walk Safari - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»))

(2018/C 392/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eduard Meier GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: S. Schicker e M. Knitter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2017 (procedimento R 1158/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il Calzaturificio Elisabet e la Eduard Meier.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 maggio 2017 (procedimento R 1158/2016-4) è annullata, nella parte in cui ha accolto l’opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo Safari Club per i prodotti «carnieri», «vestiti per la caccia, vestiti e scarpe da caccia».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


29.10.2018   

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C 392/28


Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Eddy’s Snack Company / EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

(Causa T-652/17) (1)

((«Marchio dell'Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Eddy’s Snackcompany - Marchio nazionale denominativo anteriore TEDDY - Impedimento relativo alla registrazione - Principio del ne ultra petita - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»))

(2018/C 392/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eddy’s Snack Company GmbH (Lügde, Germania) (rappresentante: M. Decker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2017 (procedimento R 1999/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli e la Eddy’s Snack Company

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 luglio 2017 (procedimento R 1999/2016-4) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Eddy’s Snack Company GmbH durante il procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017.


29.10.2018   

IT

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C 392/29


Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2018 — PJ / EUIPO — Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi)

(Causa T-664/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Rappresentanza da parte di un avvocato privo della qualità di terzo indipendente dal ricorrente - Sostituzione di una parte della controversia - Trasferimento dei diritti della richiedente un marchio dell’Unione europea - Rappresentanza da parte di un avvocato privo della qualità di terzo indipendente dalla persona richiedente la sostituzione - Irricevibilità»))

(2018/C 392/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PJ (rappresentante: S. avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente S. Hanne, successivamente A. Söder, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Erdmann & Rossi GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 luglio 2016 (procedimento R 1670/2015-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità fra la Erdmann & Rossi e PJ.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre più statuire sulla domanda di sostituzione.

3)

PJ è condannato alla spese.

4)

[Y]-GmbH, e ciascuna parte, sopporterà le proprie spese relative alla domanda di sostituzione.


(1)  GU C 70 del 6.3.2017.


29.10.2018   

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C 392/30


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commissione

(Causa T-750/17) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domanda di accesso alle osservazioni della Commissione e a un parere circostanziato di uno Stato membro nel contesto di una procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 - Diniego di accesso - Divulgazione successiva alla proposizione del ricorso - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»))

(2018/C 392/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 6020 final della Commissione europea, del 29 agosto 2017, che respinge la domanda confermativa della ricorrente che mira ad ottenere l’accesso alle osservazioni della Commissione e al parere circostanziato della Repubblica di Malta, nel contesto della procedura di notifica 2016/398/PL, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Repubblica di Polonia.

3)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

4)

La Repubblica di Polonia si farà carico delle proprie spese afferenti alla domanda d’intervento.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018


29.10.2018   

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C 392/31


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2018 — SFIE-PE / Parlamento

(Causa T-401/18 R)

((«Procedimento sommario - Diritto delle istituzioni - Sciopero degli interpreti - Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità parziale - Bilanciamento degli interessi»))

(2018/C 392/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen [Sindacato dei funzionari di organizzazioni internazionali e dell’Unione europea — Sezione del Parlamento europeo] (SFIE-PE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Resistente: Parlamento europeo

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione delle decisioni del Parlamento europeo del 2 e del 3 luglio 2018, con le quali sono precettati gli interpreti, e delle successive decisioni recanti precettazione degli interpreti per le date del 5, 10 e 11 luglio 2018 e, dall’altro, l’ingiunzione al Parlamento europeo di limitare nel futuro le precettazioni di interpreti.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


29.10.2018   

IT

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C 392/31


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 luglio 2018 — Aquino e a. / Parlamento

(Causa T-402/18 R)

((«Procedimento sommario - Diritto delle istituzioni - Sciopero degli interpreti - Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità parziale - Bilanciamento degli interessi»))

(2018/C 392/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberto Aquino (Bruxelles, Belgio) e gli altri 30 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Resistente: Parlamento europeo

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TUFE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni del Parlamento europeo del 2 e 3 luglio 2018 relative alla precettazione degli interpreti nonché delle decisioni future relative alla precettazione d’interpreti per il 5, 10 e 11 luglio 2018 e, dall’altro, a ingiungere al Parlamento di limitare in futuro le precettazioni d’interpreti.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


29.10.2018   

IT

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C 392/32


Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Francia / Commissione

(Causa T-507/18)

(2018/C 392/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères, S. Horrenberger e A. Alidière, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui, per gli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 e 2016, applica una rettifica forfettaria del 5 %, corrispondente a EUR 1 945 435,39, quanto agli «Altri aiuti diretti — POSEI», sulla base del rilievo di una «Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane»;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di diritto in cui la Commissione sarebbe incorsa nell’ambito della procedura di verifica di conformità relativa all’aiuto per la coltura di banana, in quanto la stessa avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «commercializzazione» delle banane verdi ammissibili al sostegno del programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità (POSEI) applicabile alla Guadalupa e alla Martinica.

In primo luogo, infatti, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe operato un’interpretazione della suddetta nozione che non rispetterebbe l’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU 2011, L 336, pag. 23).

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione di detta nozione adottata dalla Commissione deriverebbe da un’applicazione erronea dell’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).


29.10.2018   

IT

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C 392/33


Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC PARTNERS)

(Causa T-520/18)

(2018/C 392/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BGC Partners LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: P. Walsh, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bankgirocentralen BGC AB (Stoccolma, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo BGC PARTNERS — Marchio dell’Unione europea n. 3 808 185

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2018 nel procedimento R 2185/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha deciso che la registrazione doveva essere dichiarata invalida per «affari finanziari; affari monetari, servizi bancari; servizi finanziari; compensazione finanziaria» di cui alla classe 36;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

riformare la decisione impugnata riguardo al capo sulla condanna alle spese e condannare, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente soccombente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento di opposizione.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell’uso fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio;

violazione dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.10.2018   

IT

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C 392/34


Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC BROKERAGE)

(Causa T-521/18)

(2018/C 392/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BGC Partners LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: P. Walsh, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bankgirocentralen BGC AB (Stoccolma, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo BGC BROKERAGE — Marchio dell’Unione europea n. 3 812 195

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2018 nel procedimento R 2186/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha deciso che la registrazione doveva essere dichiarata invalida per «affari finanziari; affari monetari, servizi bancari; servizi finanziari; compensazione finanziaria» di cui alla classe 36;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

riformare la decisione impugnata riguardo al capo sulla condanna alle spese e condannare, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente soccombente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento di opposizione.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell’uso fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio;

violazione dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.10.2018   

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C 392/35


Ricorso proposto il 28 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (AUREL BGC)

(Causa T-522/18)

(2018/C 392/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BGC Partners LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: P. Walsh, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bankgirocentralen BGC AB (Stoccolma, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo AUREL BGC — Domanda di registrazione n. 11 092 707

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2018 nel procedimento R 2194/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha deciso che la registrazione doveva essere respinta per gli specifici servizi di cui alle classi 35 e 36;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

riformare la decisione impugnata riguardo al capo sulla condanna alle spese e condannare, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente soccombente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento di opposizione.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell’uso fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio;

violazione dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.10.2018   

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C 392/36


Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGCPRO)

(Causa T-523/18)

(2018/C 392/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BGC Partners LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: P. Walsh, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bankgirocentralen BGC AB (Stoccolma, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo BGCPRO — Domanda di registrazione n. 9 573 965

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2018 nel procedimento R 2544/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha deciso che la registrazione doveva essere respinta per gli specifici servizi di cui alla classe 36;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

riformare la decisione impugnata riguardo al capo sulla condanna alle spese e condannare, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente soccombente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento di opposizione.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell’uso fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio;

violazione dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.10.2018   

IT

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C 392/37


Ricorso proposto il 10 settembre 2018 — Aroma Essence / EUIPO — Refan Bulgaria (Spugne)

(Causa T-532/18)

(2018/C 392/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aroma Essence Ltd (Kazanlak, Bulgaria) (rappresentante: A. Nastev, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno controverso interessato: disegno dell’Unione europea n. 1333223-0001

Decisione impugnata: decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 luglio 2018 nel procedimento R 1197/2017-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata o modificarla rigettando l’impugnazione della Refan Bulgaria OOD avverso la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO del 10 aprile 2017;

condannare l’EUIPO e la Refan Bulgaria OOD a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’Aroma Essence Ltd nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla terza commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione del principio di buona amministrazione;

violazione degli articoli 53, paragrafi 1 e 2, e 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio in combinato disposto con gli articoli 28, paragrafo 1, lettera b), punti i), v), vi), 30, paragrafo 1, e 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione;

violazione dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e della buona amministrazione;

Violazione degli articoli 59, 60, paragrafo 1, 65, paragrafo 1, lettere b) e c) e 75 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio e dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione.


29.10.2018   

IT

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C 392/38


Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Peek & Cloppenburg/EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek)

(Causa T-534/18)

(2018/C 392/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Peek — Domanda di registrazione n. 1 915 438

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2018 nel procedimento R 115/2005-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz (legge sui marchi);

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz (legge sui marchi) a causa del riconoscimento di un rischio di confusione;

Violazione dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.


29.10.2018   

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C 392/39


Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek’s)

(Causa T-535/18)

(2018/C 392/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Peek’s — Domanda di registrazione n. 3 263 589

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2018 nel procedimento R 60/2007-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz (legge sui marchi);

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz (legge sui marchi), a causa del riconoscimento di un rischio di confusione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del Markengesetz (legge sui marchi), a causa del riconoscimento di un indebito vantaggio o pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà;

Violazione dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.