ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 364

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
8 ottobre 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 364/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 364/02

Causa C-428/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 28 giugno 2018 — Jörg Paul Konrad Fritz Bode / Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

2

2018/C 364/03

Causa C-462/18 P: Impugnazione proposta il 13 luglio 2018 da Mylène Troszczynski avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 maggio 2018, causa T-626/16, Troszczynski/Parlemento

2

2018/C 364/04

Causa C-493/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 26 luglio 2018 — UB / VA, Société civile immobilière Tiger, WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB, Société anonyme Banque patrimoine et immobilier (BPI)

4

2018/C 364/05

Causa C-501/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 30 luglio 2018 — BT / Balgarska narodna banka

4

2018/C 364/06

Causa C-505/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 luglio 2018 — COPEBI SCA / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

7

2018/C 364/07

Causa C-508/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2018 — Minister for Justice and Equality / OG

8

2018/C 364/08

Causa C-509/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2018 — Minister for Justice and Equality / PF

8

2018/C 364/09

Causa C-517/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 agosto 2018 — Fédération des fabricants de cigares/ Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

9

 

Tribunale

2018/C 364/10

Causa T-646/16 P: Sentenza del Tribunale del 19 luglio 2018 — Simpson/Consiglio (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Avanzamento di grado — Inquadramento nel grado — Decisione di non concedere all’interessato il grado AD 9 in seguito al superamento da parte di quest’ultimo di un concorso generale di grado AD 9 — Rigetto del ricorso in primo grado a seguito di rinvio del Tribunale — Composizione del collegio giudicante che ha emesso l’ordinanza in primo grado — Procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica — Tribunale precostituito per legge — Principio del giudice precostituito per legge)

11

2018/C 364/11

Causa T-693/16 P: Sentenza del Tribunale del 19 luglio 2018 — HG/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Sede di servizio in un paese terzo — Alloggio messo a disposizione dall’amministrazione — Sanzione disciplinare — Rigetto del ricorso in primo grado — Composizione del collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza in primo grado — Procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica — Tribunale precostituito per legge — Principio del giudice precostituito per legge)

11

2018/C 364/12

Causa T-375/18: Ricorso proposto il 19 giugno 2018 — Gollnisch / Parlamento

12

2018/C 364/13

Causa T-401/18: Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — SFIE-PE / Parlamento

13

2018/C 364/14

Causa T-402/18: Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — Aquino e a. / Parlamento

14

2018/C 364/15

Causa T-422/18: Ricorso proposto il 6 luglio 2018 — RATP/Commissione

14

2018/C 364/16

Causa T-437/18: Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Tilly-Sabco/Commissione

15

2018/C 364/17

Causa T-459/18: Ricorso proposto il 31 luglio 2018 — Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)

17

2018/C 364/18

Causa T-470/18: Ricorso proposto il 31 luglio 2018 — Telenet/Commissione

17

2018/C 364/19

Causa T-471/18: Ricorso proposto il 2 agosto 2018 — WV/SEAE

18

2018/C 364/20

Causa T-482/18: Ricorso proposto il 10 agosto 2018 — XF/Commissione

19

2018/C 364/21

Causa T-501/18: Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Currency One /EUIPO — Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)

20


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 364/01)

Ultima pubblicazione

GU C 352 dell’1.10.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 341 del 24.9.2018

GU C 328 del 17.9.2018

GU C 319 del 10.9.2018

GU C 311 del 3.9.2018

GU C 301 del 27.8.2018

GU C 294 del 20.8.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 28 giugno 2018 — Jörg Paul Konrad Fritz Bode / Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

(Causa C-428/18)

(2018/C 364/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Jörg Paul Konrad Fritz Bode

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 48 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, imponga il requisito che l’importo della pensione dovuta sia superiore alla pensione minima che spetterebbe all’interessato in forza della medesima normativa nazionale, laddove la nozione di «pensione dovuta» sia interpretata nel senso di pensione effettiva a carico unicamente dello Stato membro competente (nella presente fattispecie la Spagna), senza prendere altresì in considerazione la pensione effettiva che l’interessato possa percepire, a titolo di prestazione della medesima natura, da parte di un altro o di altri Stati membri.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/2


Impugnazione proposta il 13 luglio 2018 da Mylène Troszczynski avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 maggio 2018, causa T-626/16, Troszczynski/Parlemento

(Causa C-462/18 P)

(2018/C 364/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mylène Troszczynski (rappresentante: F. Wagner, avocat)

Alta parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 nella causa T-629/16;

Pertanto:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento, del 23 giugno 2016, adottata ai sensi dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 19 maggio e del 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», come modificata, che accerta un credito di importo pari a EUR 56 554;

annullare la nota di addebito n. 2016-888, notificata il 30 giugno 2016, che informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in seguito alla decisione del Segretario generale del 23 giugno 2016, relativa al «recupero di somme indebitamente versate per l’attività di assistenza parlamentare, applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario»;

statuire secondo diritto sull’importo da attribuire alla ricorrente quale risarcimento del danno morale derivante dalle accuse infondate lanciate prima che fosse conclusa una qualsivoglia indagine, del danno arrecato alla sua immagine e di quello derivante dal grave disagio causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata;

statuire secondo diritto sull’importo da attribuire alla ricorrente a titolo di spese processuali;

condannare il Parlamento alle totalità delle spese;

prima di pronunciarsi: invitare il Parlamento a produrre il fascicolo amministrativo di J.O. e il fascicolo dell’OLAF che lo riguarda.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sull’errore di diritto della violazione di forme sostanziali. Da un lato, le sentenze del Tribunale nelle cause Bilde e Montel costituiscono un fatto nuovo, intervenuto dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, e chiarivano la natura e il numero delle prove da produrre. Le condizioni di cui all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura erano soddisfatte. Dall’altro lato, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, quanto agli altri elementi di fatto, che esso poteva essere a conoscenza soltanto di quelli sottoposti al Segretario generale. Il procedimento di ripetizione dell’indebito è assimilabile a un ricorso di piena giurisdizione, nel quale possono essere forniti tutti i documenti utili alla corretta valutazione della controversia, anche durante il procedimento.

Il secondo motivo verte sulla violazione, da parte del Tribunale, dei diritti della difesa e delle forme sostanziali. Da un lato, il Tribunale non ha consentito un dibattito leale e in contraddittorio non imponendo al Parlamento il rispetto degli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Parlamento dispone del fascicolo amministrativo e del fascicolo dell’OLAF da cui può trarre vantaggio a proprio piacimento, atteso che prove del lavoro svolto possono essere presenti nei due fascicoli ma rimanere nascoste alla ricorrente. Dall’altro lato, il Tribunale ha commesso un errore di valutazione considerando regolare la mancata audizione personale della ricorrente da parte del Segretario generale.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto, sull’errore di qualificazione della natura giuridica dei fatti e degli elementi di prova, sulla discriminazione, sul fumus persecutionis, sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e di legalità nonché sullo sviamento di potere. In primo luogo, l’assenza di analisi critica dei documenti forniti costituisce un difetto di motivazione. In secondo luogo, vi è una violazione dei diritti politici degli assistenti. In terzo luogo, in materia di ripetizione dell’indebito, l’onere della prova grava in primis sull’amministrazione che deve fornire giustificati motivi per mettere in discussione quanto acquisito. In quarto luogo, è stato posto in essere un trattamento discriminatorio da parte del Presidente e del Segretario generale del Parlamento nei confronti dei deputati del Front National. Infine, il rifiuto di fornire il fascicolo amministrativo e il fascicolo dell’OLAF viola il principio del legittimo affidamento, il principio di legalità e costituisce uno sviamento di potere.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 26 luglio 2018 — UB / VA, Société civile immobilière Tiger, WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB, Société anonyme Banque patrimoine et immobilier («BPI»)

(Causa C-493/18)

(2018/C 364/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: UB

Resistenti: VA, Société civile immobilière Tiger, WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB, Société anonyme Banque patrimoine et immobilier («BPI»)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’azione del curatore designato dal giudice dello Stato membro che ha aperto la procedura di insolvenza, mirata a far dichiarare inopponibili a tale procedura le ipoteche registrate su immobili del debitore situati in un altro Stato membro e le vendite di tali immobili realizzate in questo Stato, in vista della restituzione di detti beni nel patrimonio del debitore, derivi direttamente dalla procedura di insolvenza e le sia strettamente connessa.

2)

In caso di risposta affermativa, se i giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza abbiano competenza esclusiva a conoscere dell’azione del curatore o se, al contrario, i giudici dello Stato membro del luogo in cui si trovano gli immobili siano gli unici competenti a tal fine o se sussista una competenza concorrente tra questi diversi giudici e a quali condizioni.

3)

Se la decisione con cui il giudice dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza autorizza il curatore ad avviare in un altro Stato membro un’azione, che rientrerebbe in linea di principio nella competenza del giudice che ha aperto la procedura, possa avere l’effetto di imporre la competenza giurisdizionale di detto altro Stato in quanto, segnatamente, tale decisione potrebbe essere qualificata come decisione relativa allo svolgimento di una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [n. 1346/2000] (1) e, pertanto, riconosciuta senza altra formalità, per applicazione della medesima disposizione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 30 luglio 2018 — BT / Balgarska narodna banka

(Causa C-501/18)

(2018/C 364/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: BT

Resistente: Balgarska narodna banka

Questioni pregiudiziali

1)

Se dai principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione discenda che un giudice nazionale è tenuto a qualificare d’ufficio una domanda come azione fondata sull’inadempimento, da parte di uno Stato membro, di un obbligo derivante dall’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), qualora la domanda abbia ad oggetto la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione, che siano stati causati da un’autorità di uno Stato membro, e:

l’articolo 4, paragrafo 3, TUE non sia stato indicato espressamente come base giuridica nell’atto introduttivo, ma dalle motivazioni del ricorso risulti che il danno viene fatto valere per violazione di disposizioni del diritto dell’Unione;

il diritto al risarcimento del danno sia stato fondato su una norma nazionale sulla responsabilità dello Stato per danni causati nell’esercizio di attività amministrativa, responsabilità che ha natura oggettiva e sorge in presenza delle seguenti condizioni: illegittimità di un atto giuridico, di un’azione o di un’omissione di un’autorità o di un dipendente pubblico nel o in conseguenza dell’esercizio di un’attività amministrativa; danno subito avente natura materiale o immateriale; nesso di causalità diretto e immediato tra il danno e il comportamento illegittimo dell’autorità;

secondo il diritto dello Stato membro, il giudice debba stabilire d’ufficio la base giuridica della responsabilità dello Stato per l’attività delle autorità giudiziarie, in base alle circostanze sulle quali si fonda la domanda.

2)

Se dal considerando 27 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), discenda che la raccomandazione formulata in base all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, nella quale è stata accertata una violazione del diritto dell’Unione da parte della banca centrale di uno Stato membro, in relazione ai termini per il pagamento dei depositi garantiti in favore dei depositanti presso l’ente creditizio interessato, in circostanze come quelle del procedimento principale:

conferisce ai depositanti presso tale ente creditizio il diritto di invocare la raccomandazione dinanzi a un giudice nazionale, a fondamento di una domanda di risarcimento del danno per la medesima violazione del diritto dell’Unione, qualora si consideri l’espressa facoltà dell’Autorità bancaria europea di accertare violazioni del diritto dell’Unione e il fatto che i depositanti non sono destinatari della raccomandazione né possono esserlo e che quest’ultima non crea conseguenze giuridiche dirette per essi;

si applica alla luce della condizione secondo cui la disposizione oggetto di violazione deve prevedere obblighi chiari e incondizionati, qualora si consideri che l’articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19/CE (2) relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, ove interpretato in combinato disposto con i considerando 12 e 13 della suddetta direttiva, non contiene tutti gli elementi necessari per istituire obblighi chiari e incondizionati per gli Stati membri e non conferisce diritti direttamente azionabili ai depositanti nonché in considerazione del fatto che tale direttiva prevede soltanto un’armonizzazione minima, che non comprende gli elementi di valutazione sulla base dei quali devono essere stabiliti i depositi indisponibili, e che la raccomandazione non si è fondata su altre disposizioni chiare e incondizionate del diritto dell'Unione in relazione a tali elementi di valutazione, quali, in particolare: l’accertamento della mancanza di liquidità e l’assenza della prospettiva, a breve, di poter rimborsare i depositi, l’esistenza di un obbligo di disporre misure di intervento preventivo e volte alla prosecuzione dell’attività commerciale dell’ente creditizio;

tenuto conto dell’oggetto, della garanzia dei depositi e del potere dell’Autorità bancaria europea di formulare raccomandazioni sul sistema di garanzia dei depositi, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, essa si applica con riferimento alla banca centrale nazionale, la quale non ha alcun collegamento con il sistema nazionale di garanzia dei depositi e non rappresenta un’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, punto 2, iii), del suddetto regolamento.

3)

Se dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 ottobre 2004, Paul e altri (C-222/02, EU:C:2004:606, punti 38, 39, 43 e da 49 a 51), del 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punti 42 e 51), del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (C-237/98 P, EU:C:2000:321, punto 19), e del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio (5/71, EU:C:1971:116, punto 11), anche in considerazione dello stato attuale del diritto dell’Unione rilevante per il procedimento principale, discenda che:

A)

le disposizioni della direttiva 94/19, in particolare il suo articolo 7, paragrafo 6, conferiscono ai depositanti il diritto di far valere diritti al risarcimento del danno nei confronti di uno Stato membro per insufficiente vigilanza sull’ente creditizio, che gestisce il suo deposito, e se tali diritti siano limitati all’importo garantito del deposito oppure se la nozione di «diritto all’indennizzo» contenuta in tale disposizione debba essere interpretata in senso ampio;

B)

le misure di vigilanza disposte dalla banca centrale di uno Stato membro per il risanamento di un ente creditizio come quelle di cui al procedimento principale, tra cui la sospensione dei pagamenti, che sono previste, in particolare, nell’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24/CE (3), incidono in modo ingiustificato e sproporzionato sul diritto di proprietà dei depositanti, comportando la responsabilità extracontrattuale per danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione, qualora, secondo l’articolo 116, paragrafo 5, della legge sugli enti creditizi e secondo l’articolo 4, paragrafo 2, punto 1 e l’articolo 94, paragrafo 1, punto 4, della legge sull’insolvenza bancaria, il diritto dello Stato membro in questione preveda che, per la durata delle misure, vengano calcolati interessi contrattuali e che i crediti eccedenti l’importo garantito dei depositi vengano soddisfatti secondo la procedura di insolvenza ordinaria, e che possano essere pagati interessi;

C)

le condizioni previste dal diritto nazionale di uno Stato membro in materia di responsabilità extracontrattuale per danni derivati a causa di un’azione od omissione nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza da parte della banca centrale di uno Stato membro, compresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, devono necessariamente conciliarsi con le condizioni e i principi fondamentali vigenti per tale responsabilità secondo il diritto dell’Unione, ovvero, in concreto: con il principio dell’indipendenza della domanda di risarcimento danni dalla domanda di annullamento e con la dichiarata inammissibilità di una condizione prevista dal diritto nazionale, secondo cui un atto giuridico o un’omissione, per cui viene richiesto il risarcimento del danno, debbano prima essere impugnati; con l’inammissibilità di una condizione, in base al diritto nazionale, relativa alla colpa di autorità o dipendenti pubblici, per il cui comportamento viene richiesto il risarcimento del danno; con la condizione, per la domanda di risarcimento del danno materiale, che il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, abbia subito un danno reale e certo;

D)

in virtù del principio, proprio del diritto dell’Unione, dell’indipendenza della domanda di risarcimento del danno dalla domanda di annullamento, deve essere soddisfatta la condizione dell’illegittimità del corrispondente comportamento dell’autorità, che è equiparabile alla condizione prevista dal diritto nazionale dello Stato membro, secondo cui l’atto giuridico o l’omissione all’origine della domanda di risarcimento del danno, in particolare le misure per il risanamento di un ente creditizio, devono essere annullate, se si considerano le circostanze del procedimento principale, oltre a quanto segue, ovvero:

che le misure suddette non sono rivolte alla ricorrente, la quale è depositante presso un ente creditizio, e che, secondo il diritto e la giurisprudenza nazionali, quest’ultima non ha il diritto di chiedere l’annullamento delle singole decisioni con le quali tali misure sono state disposte e che siffatte decisioni sono già divenute definitive;

che il diritto dell’Unione, in tale ambito, nello specifico, la direttiva 2001/24, non impone agli Stati membri alcun obbligo esplicito di prevedere la possibilità di impugnazione delle misure di vigilanza in favore di tutti i creditori, al fine di farne accertare la validità;

che, nel diritto di uno Stato membro, non è prevista alcuna responsabilità per danni, che siano derivati da un comportamento legittimo di autorità o di dipendenti pubblici;

E)

nel caso in cui si proceda a un’interpretazione secondo cui la condizione dell’illegittimità del rispettivo comportamento dell’autorità, nelle circostanze di cui al procedimento principale, non è applicabile a domande di risarcimento danni di depositanti presso un ente creditizio per azioni od omissioni della banca centrale di uno Stato membro e, in particolare, volte al versamento di interessi per il pagamento tardivo di depositi garantiti, che vengano fatte valere a titolo di indennizzo per violazione degli articoli da 63 a 65 e 120 del TFUE, dell’articolo 3 del TUE e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono applicabili le condizioni che regolano la responsabilità extracontrattuale stabilite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per danni:

che siano derivati da un comportamento legittimo di un’autorità e, segnatamente, le tre condizioni cumulative, ovvero l’esistenza di un danno effettivo, di un nesso di causalità tra questo e il comportamento in questione nonché il carattere anormale e speciale del danno, in particolare nel caso di domande di versamento di interessi per pagamento tardivo dei depositi garantiti, oppure

nell’ambito della politica economica, in particolare, la condizione secondo cui la responsabilità sussiste «unicamente in caso di una violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli», soprattutto per domande di depositanti aventi ad oggetto il pagamento dei depositi eccedenti l’importo garantito, che siano state fatte valere a titolo di risarcimento e per le quali si applichi il procedimento previsto dal diritto nazionale, avuto riguardo all’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri in relazione all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, e alle misure di cui alla direttiva 2001/24, e laddove le circostanze riguardanti l’ente creditizio e la persona che agisce per il risarcimento dei danni abbiano un collegamento con un unico Stato membro, benché per tutti i depositanti valgano le stesse disposizioni e il principio costituzionale dell’uguaglianza di fronte alla legge.

4)

Se dall’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1, punto 3, i) e con l’articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 94/19, nonché dalle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2016, Vervloet e altri (C-76/15, EU:C:2016:975, punti da 82 a 84), discenda che l’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva comprenda depositanti,

i cui depositi, durante il periodo di sospensione dei pagamenti dell’ente creditizio e fino alla revoca della sua autorizzazione bancaria, non erano rimborsabili in virtù di disposizioni contrattuali o legislative e il depositante interessato non abbia dichiarato espressamente di chiedere il rimborso,

che abbiano aderito a una clausola che prevede il pagamento dei depositi nell’importo garantito secondo il procedimento disciplinato nel diritto di uno Stato membro anche, nello specifico, dopo la revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio che gestisce i depositi, laddove tale condizione sia soddisfatta e

la clausola suddetta del contratto di deposito abbia forza di legge tra le parti contraenti in base al diritto dello Stato membro.

5)

Se dalle disposizioni di tale direttiva o da altre disposizioni del diritto dell’Unione discenda che il giudice nazionale non può considerare una siffatta clausola del contratto di deposito e non può valutare la domanda di un depositante per il versamento di interessi a causa del pagamento tardivo di depositi nell’importo garantito ai sensi di tale contratto, alla luce delle condizioni della responsabilità extracontrattuale per danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione e sulla base dell’articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 94/19.


(1)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).

(2)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5).

(3)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15).


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 luglio 2018 — COPEBI SCA / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Causa C-505/18)

(2018/C 364/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: COPEBI SCA

Resistente: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Altra parte nel procedimento: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Questioni pregiudiziali

Se la decisione 2009/402/CE della Commissione europea, del 28 gennaio 2009, relativa ai «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo ai quali la Francia ha dato esecuzione [C 29/05 (ex NN 57/05)] (1) vada interpretata nel senso che essa si applica agli aiuti versati dall’office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli) (ONIFLHOR) al Comité économique bigarreau industrie (Comitato economico duroni per l’industria) (CEBI) e assegnati ai produttori di duroni destinati all’industria da parte delle associazioni di produttori membri di detto comitato, nonostante il CEBI non figuri tra gli otto comitati economici agricoli menzionati al punto 15 della decisione del 28 gennaio 2009, e ancorché gli aiuti in discussione, contrariamente al meccanismo di finanziamento descritto ai punti da 24 a 28 di tale decisione, fossero finanziati esclusivamente da sovvenzioni dell’ONIFHLOR e non parimenti da contributi volontari dei produttori, denominati «quote di settore».


(1)  GU L 127, pag. 11.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2018 — Minister for Justice and Equality / OG

(Causa C-508/18)

(2018/C 364/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente in primo grado, resistente in appello e attuale resistente: Minister for Justice and Equality

Resistente in primo grado, ricorrente in appello e attuale ricorrente: OG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’indipendenza di un Pubblico ministero dal potere esecutivo debba essere stabilita in base alla sua posizione nell’ordinamento giuridico nazionale pertinente. In caso di risposta negativa, quali siano i criteri per determinare la sua indipendenza dal potere esecutivo.

2)

Se un Pubblico ministero che, ai sensi del diritto nazionale, è soggetto, direttamente o indirettamente, all’eventuale direzione o alle istruzioni del ministero della Giustizia sia sufficientemente indipendente dal potere esecutivo da poter essere considerato un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (1).

3)

In caso di risposta affermativa, se il Pubblico ministero debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo e quali siano i criteri per determinare tale indipendenza funzionale.

4)

In caso di indipendenza dal potere esecutivo, se un Pubblico ministero che si limita all’avvio e allo svolgimento di indagini e alla garanzia della loro obiettività e legittimità, alla formulazione delle accuse, all’esecuzione di decisioni giudiziarie e al perseguimento di reati penali, e non emette mandati d’arresto nazionali né può svolgere funzioni giudiziarie, sia un’«autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.

5)

Se il Pubblico ministero di Lubecca sia un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.


(1)  Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2018 — Minister for Justice and Equality / PF

(Causa C-509/18)

(2018/C 364/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Attore: Minister for Justice and Equality

Convenuto: PF

Questioni pregiudiziali

1)

Se i criteri che consentono di stabilire se un pubblico ministero designato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, [della decisione quadro (1)] sia un'autorità giudiziaria nel significato autonomo di tale espressione nella suddetta disposizione sono (1) l’indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo e (2) il fatto che al pubblico ministero, nel proprio ordinamento giuridico, sia conferita la funzione di amministrare la giustizia o di partecipare all’amministrazione della giustizia.

2)

In caso di risposta negativa, quali siano i criteri secondo i quali un giudice nazionale deve stabilire se un pubblico ministero designato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sia un’autorità giudiziaria ai sensi della suddetta disposizione.

3)

Nella misura in cui i criteri includano il requisito che il pubblico ministero amministri la giustizia o partecipi all'amministrazione della giustizia, se tale requisito debba essere determinato in base allo status del pubblico ministero nel proprio ordinamento giuridico o in base a determinati criteri oggettivi. Qualora si tratti di criteri oggettivi, quali siano tali criteri.

4)

Se la procura della Repubblica di Lituania sia un’autorità giudiziaria nel significato autonomo di tale espressione nella suddetta disposizione della decisione quadro del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.


(1)  2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 agosto 2018 — Fédération des fabricants de cigares/ Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Causa C-517/18)

(2018/C 364/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fédération des fabricants de cigares

Resistenti: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Altra parte: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 (1), debbano essere interpretate nel senso che esse vietano l’uso, sulle confezioni unitarie, sugli imballaggi esterni e sui prodotti del tabacco, di qualsiasi marchio che evochi determinate qualità, indipendentemente dalla sua notorietà.

2)

In base all’interpretazione che verrà fornita per l’articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva, se le relative disposizioni, in quanto si applicano alle denominazioni e ai marchi, rispettino il diritto di proprietà, la libertà di espressione, la libertà d’impresa e i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il combinato disposto dell’articolo 13, paragrafi 1 e 3, con l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva rispetti il diritto di proprietà, le libertà di espressione e d’impresa e il principio di proporzionalità.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).


Tribunale

8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/11


Sentenza del Tribunale del 19 luglio 2018 — Simpson/Consiglio

(Causa T-646/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Avanzamento di grado - Inquadramento nel grado - Decisione di non concedere all’interessato il grado AD 9 in seguito al superamento da parte di quest’ultimo di un concorso generale di grado AD 9 - Rigetto del ricorso in primo grado a seguito di rinvio del Tribunale - Composizione del collegio giudicante che ha emesso l’ordinanza in primo grado - Procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica - Tribunale precostituito per legge - Principio del giudice precostituito per legge»))

(2018/C 364/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e E. Rebasti, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F-142/11 RENV, EU:F:2016:136)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio (F-142/11 RENV) è annullata.

2)

La causa è rinviata a una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/11


Sentenza del Tribunale del 19 luglio 2018 — HG/Commissione

(Causa T-693/16 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Sede di servizio in un paese terzo - Alloggio messo a disposizione dall’amministrazione - Sanzione disciplinare - Rigetto del ricorso in primo grado - Composizione del collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza in primo grado - Procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica - Tribunale precostituito per legge - Principio del giudice precostituito per legge»))

(2018/C 364/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HG (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, successivamente G. Berscheid e T. Bohr, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F-149/15, EU:F:2016:155).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F-149/15) è annullata.

2)

La causa è rinviata a una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 441 del 28.11.2016.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/12


Ricorso proposto il 19 giugno 2018 — Gollnisch / Parlamento

(Causa T-375/18)

(2018/C 364/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare l’irregolarità della decisione del Presidente della delegazione per le relazioni con il Giappone, notificata il 20 marzo 2018;

annullare tale decisione;

annullare contestualmente la decisione implicita di rigetto del Presidente del Parlamento europeo nonché quella del Segretario generale del Parlamento europeo sui reclami ad essi presentati il 2 maggio 2018;

annullare gli atti e le misure adottati in seguito agli atti summenzionati;

assegnare al ricorrente la somma di EUR 1 a titolo di risarcimento per il danno morale derivante dall’esclusione dal viaggio parlamentare e dall’inosservanza del risarcimento a cui aveva diritto;

assegnargli altresì la somma di EUR 3 500 a titolo di spese sostenute per la preparazione del presente ricorso;

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme di applicazione relative alle attività delle delegazioni e alle missioni all'esterno dell'Unione europea dei deputati europei.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e a una buona amministrazione.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/13


Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — SFIE-PE / Parlamento

(Causa T-401/18)

(2018/C 364/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del 2 luglio 2018 relativa alla precettazione d’interpreti per il 3 luglio 2018 nonché le decisioni future relative alla precettazione d’interpreti per il 4, 5, 10 e 11 luglio 2018;

condannare il convenuto a risarcire il danno morale valutato ex equo et bono a EUR 10 000;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a intraprendere azioni collettive e del diritto all’informazione e alla consultazione, quali sanciti dagli articoli 28 e 27 della Carta dei diritti fondamentali e dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori –Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29) e precisati e attuati dall’accordo quadro tra il Parlamento europeo e le organizzazioni sindacali o professionali del personale dell’istituzione del 12 luglio 1990, nonché sulla violazione del diritto a una buona amministrazione quale sancito dall’articolo 41 della Carta.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto e sulla violazione del principio di certezza del diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/14


Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — Aquino e a. / Parlamento

(Causa T-402/18)

(2018/C 364/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Roberto Aquino (Bruxelles, Belgio) e altri 30 ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del 2 luglio 2018 relativa alla precettazione d’interpreti per il 3 luglio 2018 nonché le decisioni future relative alla precettazione d’interpreti per il 4, 5, 10 e 11 luglio 2018;

condannare il convenuto a risarcire il danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 1 000 per ogni ricorrente;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T 401/18, SFIE-PE/Parlamento.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/14


Ricorso proposto il 6 luglio 2018 — RATP/Commissione

(Causa T-422/18)

(2018/C 364/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Parigi, Francia) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery, P. Delelis e C. Lavin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione del 5 marzo 2018 che ha concesso l’accesso a documenti oggetto di una domanda di accesso ai documenti registrata con il codice di riferimento GestDem 2017/7530 ai sensi del regolamento (CE) n 1049/2001 del 30 maggio 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e

in ogni caso, condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 5, paragrafo 6, della sezione riguardante le disposizioni di attuazione del regolamento n. 1049/2001 del codice di buona condotta della Commissione allegato al regolamento interno di quest’ultima [C(2000) 3614 (GU 2000, L 308, pag. 26)], poiché la Commissione non poteva in alcun modo fornire i documenti controversi senza informarne la ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, del suo dovere di diligenza così come precisato dalla giurisprudenza pertinente, e pertanto, dell’obiettivo del regolamento n. 1049/2001 secondo il quale, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), esso mira a «promuovere le buone prassi amministrative sull’accesso ai documenti».

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 4, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, poiché essa avrebbe rifiutato di applicare le eccezioni che purtuttavia la ricorrente aveva invocato. Tale motivo è suddiviso in tre capi:

primo capo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, poiché essa avrebbe deliberatamente rifiutato di applicare la presunzione generale di riservatezza, applicabile ai documenti;

secondo capo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, poiché essa avrebbe rifiutato di tenere conto dell’interferenza con procedimenti giurisdizionali resa effettiva dalla trasmissione dei documenti.

terzo capo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell’articolo 339 TFUE, poiché essa non avrebbe tenuto conto degli interessi commerciali, finanziari e strategici della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), poiché essa si sarebbe rifiutata di nascondere l’identità della persona fisica autrice dei documenti controversi.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione che essa deve rispettare ai sensi dell’articolo 296 del TFUE, poiché non avrebbe in alcun modo informato la ricorrente, né prima né dopo la trasmissione dei documenti, delle ragioni che avrebbero potuto motivare la sua volontà d’inviare i detti documenti.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/15


Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Tilly-Sabco/Commissione

(Causa T-437/18)

(2018/C 364/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tilly-Sabco (Guerlesquin, Francia) (rappresentanti: R. Milchior e S. Charbonnel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso per risarcimento della ricorrente del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame a zero (GUUE L 196/13 del 19 luglio 2013);

dichiarare la Commissione debitrice nei confronti della ricorrente della somma di EUR 3 238 000, in via principale, di cui:

EUR 2 848 000 pari alle restituzioni non percepite a titolo delle vendite realizzate durante il periodo 19 luglio-31 dicembre 2013;

EUR 390 000 di restituzioni relative al mancato guadagno connesso alla non-realizzazione di 3 550 tonnellate complementari di vendite verso i paesi del Medio Oriente durante il medesimo periodo;

condannare la Commissione a pagare la somma di EUR 3 238 000, in via principale;

rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal 20 settembre 2017 e fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di cui trattasi, dall’Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui tale società ha sede;

maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali;

autorizzare la ricorrente a modificare la sua memoria e le sue domande nell’ipotesi in cui la Commissione adottasse un regolamento di esecuzione che sostituisca il regolamento 689/2013 prima della fine della fase scritta del procedimento nel presente ricorso;

condannare la Commissione alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi corrispondenti alle tre condizioni sostanziali del ricorso per risarcimento, che, nel caso di specie, sarebbero cumulativamente soddisfatte, vale a dire la sussistenza dell’evento dannoso che corrisponde all’illiceità del comportamento addebitato, di un danno e di un nesso di causalità tra l’evento dannoso e il danno.

In primo luogo, la ricorrente ritiene che l’adozione da parte della Commissione del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU 2013, L 196, pag. 13), annullato dalla Corte di giustizia con la sua sentenza del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione (C-183/16 P, EU:C:2017:704), costituisca una violazione del diritto dell’Unione tale da dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

In secondo luogo, essa considera che la Commissione, adottando illegittimamente un atto che fissava a zero l’importo delle restituzioni sulle vendite di polli congelati verso alcuni paesi non appartenenti alla zona UE, abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata costitutiva di un evento dannoso che ha creato un danno certo ed effettivo nei suoi confronti. Tale danno consisterebbe, secondo la ricorrente, nel fatto di non aver beneficiato delle restituzioni fino alla data del 31 dicembre 2013.

In terzo luogo, la società ricorrente eccepisce che essa avrebbe diritto a chiedere l’indennizzo della perdita subita relativa alla cancellazione illegittima delle restituzioni per il periodo dal 19 luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Il comportamento illecito della Commissione sarebbe stato pertanto la causa determinante del danno che essa avrebbe asseritamente subito e, quindi, sussisterebbe un nesso immediato e diretto tra tale fatto illecito e il suddetto danno.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/17


Ricorso proposto il 31 luglio 2018 — Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)

(Causa T-459/18)

(2018/C 364/17)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Lotte Corp. (Seul, Corea del Sud) (rappresentante: G. Ringeisen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Générale Biscuit-Glico France (Clamart, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo PEPERO original di colore rosso, marrone, giallo, bianco

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 maggio 2018 nel procedimento R 913/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha dichiarato nullo il marchio dell’Unione europea no 7 413 651 della società LOTTE e l’ha condannata a rimborsare le spese e i costi della società Générale Biscuit-Glico France;

condannare l’EUIPO e la società Générale Biscuit-Glico France a rimborsare alla società LOTTE le spese di rappresentanza professionale in ciascun procedimento;

condannare l’EUIPO e la società Générale Biscuit-Glico France alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/17


Ricorso proposto il 31 luglio 2018 — Telenet/Commissione

(Causa T-470/18)

(2018/C 364/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Telenet (Mechelen, Belgio) (rappresentanti: Y. Desmedt e E. Monard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’atto impugnato in tutti i suoi elementi; e

condannare la Commissione a sopportare integralmente le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è proposta contro la decisione della Commissione C(2018) 3410 final del 25 maggio 2018, adottata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (1), riguardante il caso BE/2018/2073: Accesso locale all’ingrosso disponibile in postazione fissa in Belgio, caso BE/2018/2074: Accesso centrale all’ingrosso disponibile in postazione fissa per i prodotti per il mercato di massa in Belgio e il caso BE/2018/2075: Fornitura all’ingrosso di emissioni televisive in Belgio.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE e ha abusato della propria discrezionalità non avviando una fase II dell’indagine.

A tal proposito, la ricorrente sostiene che la Commissione ha più volte manifestato preoccupazioni in merito alla definizione del mercato da parte dell’autorità nazionale belga di regolamentazione dei mercati.

La ricorrente afferma, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione deve avviare una fase II di esame nel caso in cui nutra seri dubbi in merito alla misura di regolamentazione proposta.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha motivato in maniera insufficiente la sua conclusione secondo cui la definizione del mercato scelta non modifica l’esito della regolamentazione.

A tal proposito, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo di poter decidere di non avviare la fase II dell’indagine basandosi sul fatto che la definizione del mercato che quest’ultima considerava più appropriata avrebbe presumibilmente portato allo stesso esito, quanto alla regolamentazione, di quello proposto nel progetto di misura. Le appropriate definizioni del mercato avrebbero necessariamente modificato la situazione giuridica della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha rispettato le garanzie procedurali della direttiva 2002/21/CE.

A tal proposito, la ricorrente deduce che il progetto di misura presentato dall’autorità nazionale belga di regolamentazione dei mercati alla Commissione conteneva una definizione del mercato che non era stata sottoposta a una pubblica consultazione, come richiesto dagli articoli 6 e 16, paragrafo 6, della direttiva 2002/21/CE.

La ricorrente afferma, inoltre, che la Commissione ha violato norme di procedura presentando le proprie osservazioni su una proposta che non era stata sottoposta a una pubblica consultazione.


(1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002 L 108, pag. 33).


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/18


Ricorso proposto il 2 agosto 2018 — WV/SEAE

(Causa T-471/18)

(2018/C 364/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 27 novembre 2017 con il riferimento «eeas.ba.hr.3(2017)6459331» emessa da [riservato(1), che ha determinato una trattenuta sullo stipendio pari a 72 giorni di calendario a carico della parte ricorrente;

annullare, per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del 2 maggio 2018 («eeas.ba.hr.3/ED/ld(2018)2309062»), a seguito del reclamo proposto dalla parte ricorrente il 3 gennaio 2018;

statuire che gli importi che dovranno essere restituiti alla parte ricorrente in seguito a tale annullamento saranno maggiorati di un interesse di mora al tasso del 5 % annuo o al diverso tasso che verrà stabilito dal Tribunale, calcolato sino al giorno del rimborso effettivo e in funzione della data delle diverse trattenute operate;

condannare il convenuto a tutte le spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, 12, 12 bis, 21, 25, 26, 55 e 60 dello Statuto dei funzionari, del dovere di sollecitudine, del principio di buona amministrazione e sulla violazione degli articoli 1 e 2 dell’Allegato IX dello Statuto e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1). La parte ricorrente deduce altresì la violazione, in particolare, degli articoli 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei diritti della difesa, la violazione dell’articolo 296 TFUE, nonché l’abuso di diritto, lo sviamento di procedura e in aggiunta la violazione manifesta del principio del legittimo affidamento e della parità delle armi. La parte ricorrente lamenta, infine la violazione del principio che impone all’amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi legalmente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto e inoltre la violazione del principio del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


(1)  Dati riservati omessi.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/19


Ricorso proposto il 10 agosto 2018 — XF/Commissione

(Causa T-482/18)

(2018/C 364/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: XF (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 2 ottobre 2017 di negarle il beneficio di indennità di prima sistemazione in occasione del suo trasferimento e della sua entrata in servizio presso la sede del SEAE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 20 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 5 del suo allegato VII.


8.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/20


Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Currency One /EUIPO — Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)

(Causa T-501/18)

(2018/C 364/21)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Currency One S.A. (Poznań, Polonia) (rappresentante: P. Szmidt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «CINKCIARZ» — Marchio dell’Unione europea n. 13 678 991

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/06/2018 nel procedimento R 2598/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.