ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 352

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
1 ottobre 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 352/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 352/02

Cause riunite C-96/16 e C-94/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona e dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco Santander, SA / Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés / Banco de Sabadell SA (C-94/17) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Ambito di applicazione — Cessione di credito — Contratto di mutuo concluso con un consumatore — Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori — Conseguenze di tale carattere)

2

2018/C 352/03

Causa C-472/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spagna) — Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid e a. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 1 — Trasferimenti di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica — Cessazione dell’attività del primo aggiudicatario prima della fine dell’anno scolastico in corso e designazione di un nuovo aggiudicatario all’inizio dell’anno scolastico successivo — Articolo 4, paragrafo 1 — Divieto di licenziamenti motivati da un trasferimento — Eccezione — Licenziamenti che avvengono per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47)

3

2018/C 352/04

Causa C-561/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Saras Energía SA / Administración del Estado (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2012/27/UE — Articolo 7, paragrafi 1, 4 e 9 — Articolo 20, paragrafi 4 e 6 — Promozione dell’efficienza energetica — Regime obbligatorio di efficienza energetica — Altre misure politiche — Fondo nazionale per l’efficienza energetica — Istituzione di un tale fondo quale principale misura di adempimento degli obblighi di efficienza energetica — Obbligo contributivo — Designazione delle parti obbligate — Distributori di energia e/o società di vendita di energia al dettaglio)

4

2018/C 352/05

Causa C-16/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Nascita e portata del diritto a detrazione]

4

2018/C 352/06

Causa C-52/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — VTB Bank (Austria) AG / Finanzmarktaufsichtsbehörde (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2013/36/UE — Articoli 64, 65 e 67 — Regolamento (UE) n. 575/2013 — Articolo 395, paragrafi 1 e 5 — Vigilanza sugli istituti di credito — Poteri di vigilanza e di irrogare sanzioni — Limiti delle grandi esposizioni — Normativa di uno Stato membro che prevede la tassazione degli interessi in caso di superamento di tali limiti — Regolamento (UE) n. 468/2014 — Articolo 48 — Ripartizione delle competenze tra la Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali — Procedura di vigilanza formalmente avviata)

5

2018/C 352/07

Causa C-59/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Château du Grand Bois SCI / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) [Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Mercato vitivinicolo — Regolamento (CE) n. 555/2008 — Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti — Controlli in loco senza preavviso — Competenze degli agenti di controllo — Possibilità per gli agenti di entrare in un’azienda agricola senza aver ottenuto il consenso del coltivatore]

6

2018/C 352/08

Cause riunite C-61/17, C-62/17 e C-72/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE — Articolo 2, paragrafo 4, primo comma — Nozione di impresa che controlla il datore di lavoro — Procedure di consultazione dei lavoratori — Onere della prova)

6

2018/C 352/09

Causa C-115/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) / Hubert Clergeau e a. (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 1964/82 — False dichiarazioni o atti al fine di ottenere restituzioni particolari all’esportazione di talune carni bovine disossate — Modifica del regolamento n. 1964/82 che ha esteso il beneficio delle restituzioni particolari all’esportazione — Principio di retroattività della legge penale più mite — Articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

7

2018/C 352/10

Causa C-120/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa — Lettonia) — Administratīvā rajona tiesa / Ministru kabinets [Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Sostegno allo sviluppo rurale — Regolamento (CE) n. 1257/1999 — Articoli da 10 a 12 — Aiuto al prepensionamento — Normativa nazionale che prevede la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento — Normativa approvata dalla Commissione europea — Successivo cambiamento di posizione — Tutela del legittimo affidamento]

8

2018/C 352/11

Causa C-122/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — David Smith / Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Terza direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 — Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente — Assicurazione obbligatoria — Effetto diretto delle direttive — Obbligo di disapplicare una normativa nazionale contraria a una direttiva — Disapplicazione di una clausola contrattuale contraria a una direttiva)

8

2018/C 352/12

Causa C-123/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart (Rinvio pregiudiziale — Associazione CEE-Turchia — Decisione n. 2/76 — Articolo 7 — Clausola di standstill — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco — Obbligo di ottenere un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro)

9

2018/C 352/13

Causa C-161/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff (Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Società dell’informazione — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Nozione — Messa in rete su un sito Internet, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet — Pubblico nuovo)

10

2018/C 352/14

Causa C-300/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla la Kúria — Ungheria) — Hochtief AG / Budapest Főváros Önkormányzata (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Procedure di ricorso — Direttiva 89/665/CE — Azione di risarcimento danni — Articolo 2, paragrafo 6 — Normativa nazionale che subordina la ricevibilità di ogni azione di risarcimento danni alla constatazione previa e definitiva dell’illegittimità della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice all’origine del danno dedotto — Ricorso di annullamento — Previo ricorso dinanzi a una commissione arbitrale — Controllo giurisdizionale dei lodi della commissione arbitrale — Normativa nazionale che esclude la produzione dei motivi non dedotti dinanzi alla commissione arbitrale — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Principi di effettività e di equivalenza)

11

2018/C 352/15

Causa C-329/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Gerhard Prenninger e a. / Oberösterreichische Landesregierung [Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2011/92/UE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Allegato II — Punto 1, lettera d) — Nozione di disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo — Apertura di un varco boschivo connesso alla costruzione e allo sfruttamento di una linea aerea di trasmissione di energia elettrica]

12

2018/C 352/16

Causa C-435/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Halduskohus — Estonia) — Argo Kalda Mardi talu / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) [Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Pagamenti diretti — Regolamento (UE) n. 1306/2013 — Articoli 93 e 94 — Allegato II — Condizionalità — Condizioni agronomiche e ambientali — Requisiti minimi — Attuazione da parte di uno Stato membro — Obbligo di manutenzione dei siti monumenti funerari — Portata]

12

2018/C 352/17

Causa C-475/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — Viking Motors AS e a. / Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet («Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 401 — Imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari — Divieto — Nozione di imposta sul volume d’affari — Imposta locale sulle vendite — Caratteristiche essenziali dell’IVA — Insussistenza)

13

2018/C 352/18

Causa C-485/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verbraucherzentrale Berlin eV / Unimatic Vertriebs GmbH (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Articolo 2, punto 9 — Nozione di locale commerciale — Criteri — Contratto di vendita concluso presso lo stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale)

14

2018/C 352/19

Causa C-521/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. / Deepak Mehta (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 4 — Legittimazione ad agire di un’organizzazione di rappresentanza collettiva di titolari di marchi — Direttiva 2000/31/CE — Articoli da 12 a 14 — Responsabilità di un prestatore di servizi di locazione e registrazione di indirizzi IP che consentono di utilizzare anonimamente nomi di dominio e siti Internet)

15

2018/C 352/20

Causa C-396/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 15 giugno 2018 — Gennaro Cafaro / DQ

15

2018/C 352/21

Causa C-417/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 26 giugno 2018 — AW, BV, CU, DT / Repubblica di Lituania, rappresentata da Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

16

2018/C 352/22

Causa C-430/18: Ricorso proposto il 29 giugno 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

17

2018/C 352/23

Causa C-433/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 2 luglio 2018 — ML / OÜ Aktiva Finants

18

2018/C 352/24

Causa C-435/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 giugno 2018 — Otis Gesellschaft m.b.H. e a. / Land Oberösterreich e a.

19

2018/C 352/25

Causa C-454/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping (Svezia) il 12 luglio 2018 — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen

19

2018/C 352/26

Causa C-467/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 17 luglio 2018 — procedimento penale a carico di EP

20

2018/C 352/27

Causa C-476/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 23 luglio 2018 — PannonHitel Pénzügyi Zrt. / WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

22

2018/C 352/28

Causa C-482/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 luglio 2018 — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

23

2018/C 352/29

Causa C-484/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 20 luglio 2018 — Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l’audiovisuel

24

2018/C 352/30

Causa C-485/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 24 luglio 2018 — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

25

2018/C 352/31

Causa C-486/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 luglio 2018 — RE / Praxair MRC

26

2018/C 352/32

Causa C-495/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 30 luglio 2018 — YX

26

 

Tribunale

2018/C 352/33

Causa T-680/13: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a. (Responsabilità extracontrattuale — Politica economica e monetaria — Programma di sostegno alla stabilità di Cipro — Decisione del consiglio dei governatori della BCE relativa all'erogazione di liquidità di emergenza in seguito a una richiesta della Banca Centrale di Cipro — Dichiarazioni dell'Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 riguardanti Cipro — Decisione 2013/236/UE — Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica stipulato tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità — Competenza del Tribunale — Ricevibilità — Requisiti di forma — Esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Diritto di proprietà — Legittimo affidamento — Parità di trattamento)

28

2018/C 352/34

Causa T-786/14: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Bourdouvali e a./ Consiglio e a. (Responsabilità extracontrattuale — Politica economica e monetaria — Programma di sostegno alla stabilità di Cipro — Decisione del Consiglio direttivo della BCE in materia di sostegno di emergenza alla liquidità a seguito di una richiesta da parte della Banca centrale di Cipro — Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 relativamente a Cipro — Decisione 2013/236/UE — Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il Meccanismo Europeo di Stabilità — Competenza del Tribunale — Ricevibilità — Requisiti di forma — Esaurimento dei mezzi di ricorso interni — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Diritto di proprietà — Legittimo affidamento — Parità di trattamento)

29

2018/C 352/35

Causa T-733/16: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Banque postale/BCE [Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi — Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria — Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni — Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 — Potere discrezionale della BCE — Errori di diritto — Errore manifesto di valutazione]

30

2018/C 352/36

Causa T-751/16: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Confédération nationale du Crédit mutuel/BCE [Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi — Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria — Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni — Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 — Potere discrezionale della BCE — Errori di diritto — Errore manifesto di valutazione]

31

2018/C 352/37

Causa T-768/16: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BNP Paribas/BCE [Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi — Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria — Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni — Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 — Potere discrezionale della BCE — Errori di diritto — Errore manifesto di valutazione]

32

2018/C 352/38

Causa T-825/16: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Cipro / EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Pallas Halloumi — Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001])

32

2018/C 352/39

Causa T-847/16: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Cipro/EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo COWBOYS HALLOUMI — Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001])

33

2018/C 352/40

Causa T-797/17: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Star Television Productions/EUIPO — Marc Dorcel (STAR) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea figurativo STAR — Mancato uso effettivo del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]]

34

2018/C 352/41

Causa T-388/18: Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — WV / SEAE

34

2018/C 352/42

Causa T-391/18: Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Riesco García / Parlamento

36

2018/C 352/43

Causa T-396/18: Ricorso proposto il 29 giugno 2018 — ITSA / Commissione

36

2018/C 352/44

Causa T-436/18: Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Prigent / Commissione

37

2018/C 352/45

Causa T-453/18: Ricorso proposto il 24 luglio 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OOF)

38

2018/C 352/46

Causa T-454/18: Ricorso proposto il 24 luglio 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OO)

39

2018/C 352/47

Causa T-463/18: Ricorso proposto il 30 luglio 2018 — Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE)

40

2018/C 352/48

Causa T-473/18: Ricorso proposto il 27 luglio 2018 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter)

40

2018/C 352/49

Causa T-474/18: Ricorso proposto il 6 agosto 2018 — Veit/BCE

41

2018/C 352/50

Causa T-481/18: Ricorso proposto il 1o agosto 2018 — Electroquímica Onubense/ECHA

42

2018/C 352/51

Causa T-487/18: Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect)

42

2018/C 352/52

Causa T-491/18: Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — Vafo Praha/EUIPO — Rutzinger-Kurpas (Meatlove)

43

2018/C 352/53

Causa T-492/18: Ricorso proposto il 15 agosto 2018 — Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro)

44

2018/C 352/54

Causa T-495/18: Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST)

44

2018/C 352/55

Causa T-496/18: Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — OCU/CRU

45

2018/C 352/56

Causa T-497/18: Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — IAK — Forum International/EUIPO — Schwalb (IAK)

46

2018/C 352/57

Causa T-498/18: Ricorso proposto il 20 agosto 2018 — ZPC Flis/EUIPO — Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

47


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 352/01)

Ultima pubblicazione

GU C 341 del 24.9.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 328 del 17.9.2018.

GU C 319 del 10.9.2018.

GU C 311 del 3.9.2018.

GU C 301 del 27.8.2018.

GU C 294 del 20.8.2018.

GU C 285 del 13.8.2018.

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona e dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco Santander, SA / Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés / Banco de Sabadell SA (C-94/17)

(Cause riunite C-96/16 e C-94/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Ambito di applicazione - Cessione di credito - Contratto di mutuo concluso con un consumatore - Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori - Conseguenze di tale carattere))

(2018/C 352/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudici del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona, Tribunal Supremo

Parti nei procedimenti principali

Ricorrenti: Banco Santander, SA (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés (C-94/17)

Convenuti: Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Banco de Sabadell SA (C-94/17)

Dispositivo

1)

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa non è applicabile ad una pratica messa in atto da un professionista consistente nel cedere o nell’acquistare un credito detenuto nei confronti di un consumatore, senza che la possibilità di una cessione siffatta sia prevista dal contratto di mutuo concluso con tale consumatore, senza che quest’ultimo sia stato previamente informato di detta cessione o abbia prestato il proprio consenso alla stessa, e senza che al predetto consumatore venga offerta la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili. Dall’altro lato, la direttiva summenzionata non è applicabile neppure a disposizioni nazionali, come quelle contenute nell’articolo 1535 del Código Civil (codice civile), nonché negli articoli 17 e 540 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, le quali disciplinino tale possibilità di riscatto e regolamentino il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso.

2)

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto.

3)

La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.

GU C 151 del 15.5.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spagna) — Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid e a.

(Causa C-472/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica - Cessazione dell’attività del primo aggiudicatario prima della fine dell’anno scolastico in corso e designazione di un nuovo aggiudicatario all’inizio dell’anno scolastico successivo - Articolo 4, paragrafo 1 - Divieto di licenziamenti motivati da un trasferimento - Eccezione - Licenziamenti che avvengono per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47))

(2018/C 352/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrente: Jorge Luis Colino Sigüenza

Convenuti: Ayuntamiento de Valladolid, In-Pulso Musical SC, Miguel del Real Llorente, Administrador Concursal de Músicos y Escuela SL, Músicos y Escuela SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui l’aggiudicatario di un appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica, che riceve dall’amministrazione comunale tutti i mezzi materiali necessari all’esercizio di tale attività, cessa l’attività due mesi prima della conclusione dell’anno scolastico in corso, licenziando il personale e restituendo detti mezzi materiali all’amministrazione comunale, la quale procede a una nuova aggiudicazione esclusivamente per l’anno scolastico successivo e trasferisce al nuovo aggiudicatario gli stessi mezzi materiali.

2)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui l’aggiudicatario di un appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica cessi tale attività due mesi prima della conclusione dell’anno scolastico in corso, licenziando il personale, e il nuovo aggiudicatario riprenda l’attività all’inizio dell’anno scolastico successivo, il licenziamento dei dipendenti risulta essere dipendente da «motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione», ai sensi di tale disposizione, a condizione che le circostanze che hanno dato luogo al licenziamento di tutti i dipendenti e la designazione tardiva di un nuovo prestatore di servizi non costituiscano una misura deliberata volta a privare i lavoratori interessati dei diritti loro conferiti dalla direttiva 2001/23, il che competerà al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 441 del 28.11.2016.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Saras Energía SA / Administración del Estado

(Causa C-561/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2012/27/UE - Articolo 7, paragrafi 1, 4 e 9 - Articolo 20, paragrafi 4 e 6 - Promozione dell’efficienza energetica - Regime obbligatorio di efficienza energetica - Altre misure politiche - Fondo nazionale per l’efficienza energetica - Istituzione di un tale fondo quale principale misura di adempimento degli obblighi di efficienza energetica - Obbligo contributivo - Designazione delle parti obbligate - Distributori di energia e/o società di vendita di energia al dettaglio))

(2018/C 352/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Saras Energía SA

Convenuta: Administración del Estado

con l’intervento di: Endesa SA, Endesa Energía SA, Endesa Energía XXI SLU, Viesgo Infraestructuras Energéticas SL, Hidroeléctrica del Cantábrico SAU, Nexus Energía SA, Nexus Renovables SLU, Engie España SL, Villar Mir Energía SL, Energya VM Gestión de Energía SLU, Estaciones de Servicio de Guipúzcoa SA, Acciona Green Energy Developments SLU, Fortia Energía SL

Dispositivo

1)

Gli articoli 7 e 20 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce, come modalità principale di adempimento degli obblighi di efficienza energetica, un regime di contribuzione annuale a un fondo nazionale per l’efficienza energetica, a condizione, da un lato, che detta normativa garantisca la realizzazione di risparmi energetici in misura equivalente ai regimi obbligatori di efficienza energetica che possono essere istituiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e, dall’altro, che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 10 e 11, della stessa direttiva, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 7 della direttiva 2012/27 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone obblighi di efficienza energetica solo a determinate imprese del settore dell’energia, a condizione che la designazione di dette imprese come parti obbligate si basi effettivamente su criteri oggettivi e non discriminatori indicati esplicitamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-16/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Nascita e portata del diritto a detrazione])

(2018/C 352/05)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, e il principio di neutralità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro consideri che una società che ha la propria sede in un altro Stato membro e la succursale che essa possiede nel primo dei detti Stati costituiscono due soggetti passivi distinti sulla base del rilievo che tali soggetti hanno ciascuno un numero di identificazione fiscale e, per tale ragione, neghi alla succursale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle note di addebito emesse da un consorzio sinergico di imprese di cui detta società, e non la sua succursale, è membro.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — VTB Bank (Austria) AG / Finanzmarktaufsichtsbehörde

(Causa C-52/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2013/36/UE - Articoli 64, 65 e 67 - Regolamento (UE) n. 575/2013 - Articolo 395, paragrafi 1 e 5 - Vigilanza sugli istituti di credito - Poteri di vigilanza e di irrogare sanzioni - Limiti delle grandi esposizioni - Normativa di uno Stato membro che prevede la tassazione degli interessi in caso di superamento di tali limiti - Regolamento (UE) n. 468/2014 - Articolo 48 - Ripartizione delle competenze tra la Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali - Procedura di vigilanza formalmente avviata))

(2018/C 352/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: VTB Bank (Austria) AG

Convenuto: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Dispositivo

1)

L’articolo 64 e l’articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e l’articolo 395, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di superamento dei limiti di esposizione di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013, un addebito di interessi sia imposto automaticamente all’ente creditizio, anche se quest’ultimo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 5, di detto regolamento, che consentono a un ente creditizio di superare tali limiti.

2)

L’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/14 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) deve essere interpretato nel senso che una procedura di vigilanza non può considerarsi formalmente avviata, ai sensi di tale disposizione, né qualora un ente creditizio segnali all’autorità di vigilanza il superamento dei limiti di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013 né qualora detta autorità abbia già adottato una decisione in una procedura parallela avente ad oggetto infrazioni analoghe.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Château du Grand Bois SCI / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Causa C-59/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Mercato vitivinicolo - Regolamento (CE) n. 555/2008 - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Controlli in loco senza preavviso - Competenze degli agenti di controllo - Possibilità per gli agenti di entrare in un’azienda agricola senza aver ottenuto il consenso del coltivatore])

(2018/C 352/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Château du Grand Bois SCI

Convenuta: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Dispositivo

Gli articoli 76, 78 e 81 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano gli agenti che effettuano un controllo in loco ad entrare in un’azienda agricola senza aver ottenuto il consenso del coltivatore.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

(Cause riunite C-61/17, C-62/17 e C-72/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE - Articolo 2, paragrafo 4, primo comma - Nozione di «impresa che controlla il datore di lavoro» - Procedure di consultazione dei lavoratori - Onere della prova))

(2018/C 352/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrenti: Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17)

Convenuta: Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «impresa che (…) controll[a] [il datore di lavoro]» si riferisce a qualsiasi impresa collegata a tale datore di lavoro per mezzo di vincoli di partecipazione al capitale sociale di quest’ultimo o di altri vincoli giuridici che le consentono di esercitare un’influenza determinante sugli organi decisionali del datore di lavoro e di costringerlo a prevedere o a effettuare licenziamenti collettivi.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) / Hubert Clergeau e a.

(Causa C-115/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 1964/82 - False dichiarazioni o atti al fine di ottenere restituzioni particolari all’esportazione di talune carni bovine disossate - Modifica del regolamento n. 1964/82 che ha esteso il beneficio delle restituzioni particolari all’esportazione - Principio di retroattività della legge penale più mite - Articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea))

(2018/C 352/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Convenuti: Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthellemy, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot

Dispositivo

Il principio di retroattività della legge penale più mite, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una persona sia condannata per avere indebitamente ottenuto restituzioni particolari all’esportazione, previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate, mediante atti o false dichiarazioni sulla natura delle merci per le quali erano chieste le restituzioni, laddove, in seguito a una modifica di tale regolamento intervenuta successivamente ai fatti incriminati, le merci che essa ha esportato siano divenute ammissibili al beneficio di tali restituzioni.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa — Lettonia) — Administratīvā rajona tiesa / Ministru kabinets

(Causa C-120/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Sostegno allo sviluppo rurale - Regolamento (CE) n. 1257/1999 - Articoli da 10 a 12 - Aiuto al prepensionamento - Normativa nazionale che prevede la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento - Normativa approvata dalla Commissione europea - Successivo cambiamento di posizione - Tutela del legittimo affidamento])

(2018/C 352/10)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti

Ricorrente: Administratīvā rajona tiesa

Convenuto: Ministru kabinets

Dispositivo

1)

Gli articoli da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, nell’ambito dell’attuazione di tali articoli, gli Stati membri adottino misure che permettono la trasmissione mortis causa di un aiuto al prepensionamento come quello di cui al procedimento principale.

2)

Il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedeva la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento e che era stata dichiarata compatibile con il regolamento n. 1257/1999 dalla Commissione europea, ha generato un legittimo affidamento in capo agli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato di tale aiuto, e che una conclusione come quella menzionata nel verbale della riunione del comitato per lo sviluppo rurale della Commissione europea del 19 ottobre 2011, secondo la quale detto aiuto non è trasferibile mortis causa, non ha fatto cessare tale legittimo affidamento.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — David Smith / Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

(Causa C-122/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Terza direttiva 90/232/CEE - Articolo 1 - Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente - Assicurazione obbligatoria - Effetto diretto delle direttive - Obbligo di disapplicare una normativa nazionale contraria a una direttiva - Disapplicazione di una clausola contrattuale contraria a una direttiva))

(2018/C 352/11)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: David Smith

Convenuti: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 288 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, che si trovi nell’impossibilità di interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie ad una disposizione di una direttiva che soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto in un senso conforme a quest’ultima disposizione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare tali disposizioni nazionali nonché una clausola contenuta, conformemente a queste ultime, in un contratto di assicurazione.

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart

(Causa C-123/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Associazione CEE-Turchia - Decisione n. 2/76 - Articolo 7 - Clausola di «standstill» - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco - Obbligo di ottenere un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro))

(2018/C 352/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Nefiye Yön

Convenuto: Landeshauptstadt Stuttgart

con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

L’articolo 7 della decisione n. 2/76, del 20 dicembre 1976, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che una misura di diritto nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, introdotta nel corso del periodo compreso tra il 20 dicembre 1976 e il 30 novembre 1980, che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare a cittadini di Stati terzi, familiari di un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro interessato, al rilascio, a favore di tali cittadini, prima dell’ingresso nel territorio nazionale, di un visto ai fini di detto ricongiungimento, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una misura siffatta può nondimeno essere giustificata sulla base di ragioni afferenti al controllo efficace dell’immigrazione e alla gestione dei flussi migratori, ma può essere ammessa solo a condizione che le sue modalità di attuazione non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff

(Causa C-161/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - Nozione - Messa in rete su un sito Internet, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet - Pubblico nuovo))

(2018/C 352/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Land Nordrhein-Westfalen

Convenuto: Dirk Renckhoff

Dispositivo

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


1.10.2018   

IT

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C 352/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla la Kúria — Ungheria) — Hochtief AG / Budapest Főváros Önkormányzata

(Causa C-300/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CE - Azione di risarcimento danni - Articolo 2, paragrafo 6 - Normativa nazionale che subordina la ricevibilità di ogni azione di risarcimento danni alla constatazione previa e definitiva dell’illegittimità della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice all’origine del danno dedotto - Ricorso di annullamento - Previo ricorso dinanzi a una commissione arbitrale - Controllo giurisdizionale dei lodi della commissione arbitrale - Normativa nazionale che esclude la produzione dei motivi non dedotti dinanzi alla commissione arbitrale - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Principi di effettività e di equivalenza))

(2018/C 352/14)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Hochtief AG

Resistente: Budapest Főváros Önkormányzata

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, va interpretato nel senso che non osta a una norma processuale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina la possibilità di proporre un’azione di diritto civile nell’ipotesi di infrazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici e la loro aggiudicazione alla condizione che l’infrazione sia stata definitivamente accertata da una commissione arbitrale o, nel contesto di un controllo giurisdizionale di un lodo di detta commissione arbitrale, da un giudice.

2)

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che, nel contesto di un’azione per risarcimento danni, non osta ad una norma processuale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita il controllo giurisdizionale dei lodi emessi da una commissione arbitrale cui è attribuito in primo grado il controllo delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici all’esame dei soli motivi sollevati dinanzi a detta commissione.


(1)  GU C 269 del 14.8.2017.


1.10.2018   

IT

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C 352/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Gerhard Prenninger e a. / Oberösterreichische Landesregierung

(Causa C-329/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Allegato II - Punto 1, lettera d) - Nozione di «disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo» - Apertura di un varco boschivo connesso alla costruzione e allo sfruttamento di una linea aerea di trasmissione di energia elettrica])

(2018/C 352/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Convenuta: Oberösterreichische Landesregierung

con l’intervento di: Netz Oberösterreich GmbH

Dispositivo

Il punto 1, lettera d), dell’allegato II alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo», ai sensi di tale disposizione, l’apertura di un varco boschivo ai fini dell’installazione e dello sfruttamento di una linea elettrica aerea, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per la durata della legittima permanenza della stessa.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


1.10.2018   

IT

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C 352/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Halduskohus — Estonia) — Argo Kalda Mardi talu / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Causa C-435/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Pagamenti diretti - Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articoli 93 e 94 - Allegato II - Condizionalità - Condizioni agronomiche e ambientali - Requisiti minimi - Attuazione da parte di uno Stato membro - Obbligo di manutenzione dei siti «monumenti funerari» - Portata])

(2018/C 352/16)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu Halduskohus

Parti

Ricorrente: Argo Kalda Mardi talu

Convenuta: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Dispositivo

1)

L’articolo 93, paragrafo 1, l’articolo 94 e l’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga, in quanto norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui a detto allegato II, di mantenere, su una superficie agricola, taluni tumuli funerari di pietre, la cui rimozione comporti una violazione di una siffatta norma e, pertanto, la riduzione dei pagamenti dovuti all’azienda agricola coinvolta.

2)

L’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 91, paragrafi 1 e 2, l’articolo 93, paragrafo 1, e l’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che gli obblighi a titolo delle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dal regolamento n. 1306/2013 devono essere rispettati all’interno di tutta l’azienda agricola e non soltanto sulla superficie agricola per la quale è stato in concreto richiesto un aiuto.


(1)  GU C 338 del 9.10.2017.


1.10.2018   

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C 352/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — Viking Motors AS e a. / Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet

(Causa C-475/17) (1)

((«Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 401 - Imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari - Divieto - Nozione di «imposta sul volume d’affari» - Imposta locale sulle vendite - Caratteristiche essenziali dell’IVA - Insussistenza))

(2018/C 352/17)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrenti: Viking Motors AS, TKM Beauty Eesti OÜ, TKM King AS, Kaubamaja AS, Selver AS

Convenuto: Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet

Dispositivo

L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta come l’imposta sulle vendite di cui trattasi nel procedimento principale.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


1.10.2018   

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C 352/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verbraucherzentrale Berlin eV / Unimatic Vertriebs GmbH

(Causa C-485/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 2, punto 9 - Nozione di «locale commerciale» - Criteri - Contratto di vendita concluso presso lo stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale))

(2018/C 352/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Verbraucherzentrale Berlin eV

Convenuta: Unimatic Vertriebs GmbH

Dispositivo

L’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che uno stand, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di un professionista presso una fiera commerciale, in cui egli esercita le proprie attività pochi giorni all’anno, è un «locale commerciale», ai sensi di tale disposizione, se, alla luce dell’insieme delle circostanze di fatto che accompagnano le attività di cui trattasi, e in particolare dell’aspetto di tale stand e delle informazioni fornite nei locali della fiera stessa, un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto possa ragionevolmente aspettarsi che detto professionista vi eserciti le proprie attività e che gli proponga di concludere un contratto, il che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 392 del 20.11.2017.


1.10.2018   

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C 352/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. / Deepak Mehta

(Causa C-521/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 4 - Legittimazione ad agire di un’organizzazione di rappresentanza collettiva di titolari di marchi - Direttiva 2000/31/CE - Articoli da 12 a 14 - Responsabilità di un prestatore di servizi di locazione e registrazione di indirizzi IP che consentono di utilizzare anonimamente nomi di dominio e siti Internet))

(2018/C 352/19)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A.

Convenuta: Deepak Mehta

Dispositivo

1)

L’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere ad un organo di rappresentanza collettiva di titolari di marchi, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la legittimazione a chiedere, in nome proprio, l’applicazione dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva per proteggere i diritti di tali titolari nonché la legittimazione ad agire in giudizio, in nome proprio, al fine di far valere tali diritti, a condizione che il suddetto organo sia considerato dalla normativa nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti e che tale normativa gli consenta di agire in giudizio a tal fine, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabili al prestatore di un servizio di locazione e di registrazione di indirizzi IP che consente di utilizzare anonimamente nomi di dominio Internet, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale servizio rientri in una delle categorie di servizi previste in tali articoli e soddisfi l’insieme delle condizioni corrispondenti, in quanto l’attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017.


1.10.2018   

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C 352/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 15 giugno 2018 — Gennaro Cafaro / DQ

(Causa C-396/18)

(2018/C 352/20)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gennaro Cafaro

Convenuta: DQ

Questioni pregiudiziali

1)

Se la normativa nazionale di cui al DPCM del 9 settembre 2008, in attuazione dell’art. 748 co. 3, del codice della navigazione, dispositivo del regolamento sui limiti di impiego del personale navigante di DQ ed in particolare dispositivo della cessazione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento del 60o anno di età, sia in contrasto con il Regolamento n. 1178/2011 (1) per la parte in cui fissa al 65o anno di età il limite per l’impiego dei piloti nel trasporto aereo commerciale e se quest’ultimo, previa disapplicazione della speciale normativa nazionale, sia applicabile al caso di specie;

2)

in linea subordinata, ove il Regolamento fosse ritenuto inapplicabile alla fattispecie ratione materiae, se la predetta normativa nazionale sia contraria al principio di non discriminazione in base all’età, di cui alla Direttiva 2000/78 (2), alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 21, n. 1) cui la Direttiva 2000/78 dà espressione concreta.


(1)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311, pag. 1).

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


1.10.2018   

IT

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C 352/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 26 giugno 2018 — AW, BV, CU, DT / Repubblica di Lituania, rappresentata da Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Causa C-417/18)

(2018/C 352/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: AW, BV, CU, DT

Resistente: Repubblica di Lituania rappresentata da Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE (1), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE (2), stabilisca l’obbligo di fornire le informazioni sulla localizzazione ove le chiamate siano effettuate da dispositivi mobili sprovvisti di scheda SIM.

2)

Qualora la normativa nazionale di uno Stato membro consenta alle persone di effettuare chiamate al numero di emergenza europeo «112» senza una scheda SIM, se ciò significhi che le informazioni sulla localizzazione delle suddette chiamate di emergenza debbano essere determinate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

3)

Se la normativa nazionale di cui al punto 4.5.4 della procedura per l’accesso degli abbonati e/o utenti ai servizi delle autorità che forniscono servizi di emergenza (versione in vigore dall’11 novembre 2011 al 15 aprile 2016), che sancisce, fra l’altro, che i fornitori di reti pubbliche mobili sono tenuti a fornire informazioni sulla localizzazione con un’esattezza di copertura delle stazioni radio base (settore) (identificativo di cella), ma non specifica l’esattezza minima (in termini di distanza) con cui le stazioni radio base devono localizzare il chiamante né la densità (in termini di distanza) con cui devono essere distribuite dette stazioni, sia compatibile con l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, che stabilisce che le autorità di regolamentazione competenti devono definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

4)

Nel caso in cui si risponda alla prima e/o alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che uno Stato membro deve garantire che le informazioni sulla localizzazione siano determinate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, e/o alla terza questione dichiarando che la normativa nazionale è incompatibile con l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, che stabilisce che le autorità di regolamentazione delle comunicazioni competenti devono definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante, se il giudice nazionale, nel decidere la questione del risarcimento del danno, debba accertare la sussistenza di un nesso causale diretto fra la violazione del diritto dell’Unione e il danno subito dai singoli individui o se sia sufficiente accertare la sussistenza di un nesso causale indiretto fra la violazione del diritto dell’Unione e il danno subito dai singoli individui quando, in base alla normativa e/o alla giurisprudenza nazionali, l’accertamento della sussistenza di un nesso causale indiretto fra gli illeciti e il danno subito dai singoli individui è sufficiente per la sussistenza di una responsabilità.


(1)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51).

(2)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU 2009, L 337, pag. 11).


1.10.2018   

IT

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C 352/17


Ricorso proposto il 29 giugno 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-430/18)

(2018/C 352/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, J. Rius, G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato, entro il 18 settembre 2016, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (1), o, in ogni caso, non avendo notificato la totalità di dette disposizioni alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 29, paragrafo 1, della suddetta direttiva;

condannare il Regno di Spagna, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 48 919,20, con effetto alla data di pronuncia della sentenza che dichiara l’inadempimento dell’obbligo di adottare o, in ogni caso, di notificare alla Commissione le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/92/UE;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 18 settembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, e informarne immediatamente la Commissione.

Poiché il Regno di Spagna non ha proceduto al pieno recepimento della direttiva 2014/92/UE e non ha notificato alla Commissione le misure di recepimento, quest’ultima ha deciso di proporre il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

La Commissione propone l’imposizione al Regno di Spagna del pagamento di una penalità giornaliera di EUR 48 919,20 a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, calcolata in base alla gravità, alla durata dell’infrazione e all’effetto dissuasivo in funzione della capacità di pagamento di detto Stato membro.


(1)  GU 2014, L 257, pag. 214.


1.10.2018   

IT

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C 352/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 2 luglio 2018 — ML / OÜ Aktiva Finants

(Causa C-433/18)

(2018/C 352/23)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: ML

Convenuta: OÜ Aktiva Finants

Questioni pregiudiziali

1)

Se il procedimento di ammissione delle impugnazioni, disciplinato dal sistema nazionale per la presentazione di impugnazioni, sia compatibile con i ricorsi effettivi garantiti ad entrambe le parti dall’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (1) per un secondo grado di giudizio, qualora venga proposta un’impugnazione avverso la decisione di un giudice di primo grado relativa al riconoscimento o all’esecuzione di una sentenza ai sensi del regolamento n. 44/2001.

2)

Se nel procedimento per l’ammissione delle impugnazioni in secondo grado siano soddisfatte le condizioni relative ad un procedimento in contraddittorio ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, qualora il resistente non sia stato sentito in merito all’impugnazione proposta prima della decisione relativa alla sua ammissione. Se tali condizioni siano soddisfatte qualora il resistente venga sentito prima della decisione sull’ammissione dell’impugnazione in secondo grado.

3)

Se incida sull’interpretazione il fatto che colui che propone l’impugnazione possa essere non solo la parte che ha richiesto l’esecuzione e la cui istanza è stata respinta, ma anche la parte contro la quale sia stata richiesta l’esecuzione, nel caso in cui tale istanza abbia trovato accoglimento.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


1.10.2018   

IT

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C 352/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 giugno 2018 — Otis Gesellschaft m.b.H. e a. / Land Oberösterreich e a.

(Causa C-435/18)

(2018/C 352/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Otis Gesellschaft m.b.H., Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone Aktiengesellschaft, ThyssenKrupp Aufzüge Gesellschaft m.b.H.

Resistenti: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft «Lebensräume» eingetragene Gen.m.b.H., EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H., WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft reg. Gen.m.b.H., Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Baureform Wohnstätte» eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft «Familie» eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft «Styria» reg. Gen.m.b.H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck, GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 85 CE, 81 CE, ovvero 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, al fine di perseguire la piena efficacia di tali disposizioni e l’effetto utile del divieto dalle stesse sancito, debba essere consentito di esigere dai partecipanti a un’intesa il risarcimento del danno subito anche quei soggetti non operanti sul versante dell’offerta o della domanda sul mercato rilevante di prodotto e geografico oggetto di un’intesa, bensì nella veste di enti erogatori di mutui a condizioni agevolate, nel quadro delle disposizioni legislative vigenti, ad acquirenti dei prodotti offerti sul mercato oggetto dell’intesa, tenuto conto che per tali enti il danno consiste nel fatto che l’entità dei mutui concessi è risultata più elevata in percentuale sui costi del prodotto di quanto sarebbe stata in assenza dell’intesa, ragion per cui gli importi corrispondenti non hanno potuto essere investiti in modo remunerativo.


1.10.2018   

IT

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C 352/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping (Svezia) il 12 luglio 2018 — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen

(Causa C-454/18)

(2018/C 352/25)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Linköping

Parti

Ricorrente: Baltic Cable AB

Resistente: Energimarknadsinspektionen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 (1) si applichi a tutte le fattispecie in cui un soggetto percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, ovvero se la sua applicazione sia limitata ai gestori di sistemi di trasmissione (TSO), quali definiti all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE.

2)

Nell’ipotesi in cui la questione n. 1 venga risolta nel senso che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia applicabile ai soli gestori di sistemi di trasmissione (TSO), se un’impresa operante unicamente quale interconnettore costituisca un gestore di sistemi di trasmissione.

3)

Nell’ipotesi in cui la questione 1 o 2 sia risolta nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se i costi di gestione di manutenzione di un’interconnessione possano essere considerati quali investimenti nella rete destinati a mantenere o aumentare le capacità di interconnessione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lett. b), del regolamento n. 714/2009.

4)

Nell’ipotesi in cui la questione 1 o 2 sia risolta nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se l’autorità di vigilanza possa, sulla base del secondo comma dello stesso articolo 16, paragrafo 6, autorizzare un’impresa operante unicamente quale interconnettore, che disponga di metodologie per la fissazione di tariffe senza peraltro possedere una clientela che versi direttamente corrispettivi (tariffe di rete) suscettibili di essere ridotti, ad impiegare i proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione al fine di generare utili ovvero, nel caso di risposta negativa alla questione n. 3, a soli fini di gestione e di manutenzione.

5)

Nell’ipotesi in cui la questione 1 o 2 sia risolta nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 e le questioni 3 e 4 vengano risolte nel senso che tale impresa non sia legittimata ad impiegare i proventi derivanti dall’assegnazione di capacità d’interconnessione per generare utili ovvero a fini di gestione e di manutenzione, oppure nel senso che l’impresa stessa possa sì utilizzare tali proventi a fini di gestione e di manutenzione ma non al fine di generare utili, se l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 ad un’impresa operante unicamente quale interconnettore sia in contrasto con il principio di proporzionalità ovvero con altri principi del diritto dell’Unione Europea.


(1)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 17 luglio 2018 — procedimento penale a carico di EP

(Causa C-467/18)

(2018/C 352/26)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Lukovit

Parte nel procedimento principale

EP

Questioni pregiudiziali

1)

Se il presente procedimento, diretto all’adozione di misure mediche coattive integranti un’espressione del potere coercitivo dello Stato nei confronti di persone che — in base agli accertamenti della procura della Repubblica — abbiano tenuto una condotta pericolosa per la collettività, rientri nel campo di applicazione della direttiva 2012/13/UE (1), sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e della direttiva 2013/48/UE (2) relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale.

2)

Se le disposizioni processuali bulgare che disciplinano il procedimento speciale per l’adozione di misure mediche coercitive a norma degli articoli 427 e seguenti del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro), secondo cui il giudice non può rinviare il procedimento alla procura della Repubblica richiedendole di sanare errori processuali essenziali commessi nell’ambito della fase che precede il processo penale, ma può invece unicamente accogliere o respingere la domanda in tal senso proposta, rappresentino un mezzo di ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2013/48/UE e dell’articolo 8 della direttiva 2012/13/UE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce alla persona il diritto di impugnare giudizialmente eventuali violazioni dei suoi diritti commesse nella fase che precede il processo.

3)

Se la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE si applichino ai procedimenti penali (nella fase che precede il processo) allorché il diritto nazionale, nella specie il Nakazatelno-protsesualen kodeks, non conosce la figura giuridica dell’«indagato» e, nell’ambito di detta fase, la procura della Repubblica non considera il soggetto formalmente come imputato in quanto muove dall’assunto che l’omicidio oggetto delle indagini sia stato commesso in stato di non imputabilità, e sospende pertanto il procedimento penale senza informare la persona interessata, chiedendo al giudice di adottare nei suoi confronti misure mediche coercitive.

4)

Se la persona nei cui confronti sia stato richiesto un trattamento obbligatorio sia «indagata» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE e dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, ove — in occasione del primo accesso sul luogo del delitto e dell’adozione delle misure di indagine iniziali nell’appartamento della vittima e di suo figlio — un agente di polizia, dopo aver rinvenuto tracce di sangue sul corpo di quest’ultimo, gli abbia chiesto i motivi dell’uccisione della madre e del trasporto del suo cadavere sulla strada e, dopo aver ricevuto risposta, lo abbia ammanettato. In caso affermativo, se già in quel momento la persona debba essere informata, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE e, in una siffatta ipotesi, in che modo occorra tener conto, nel fornire le informazioni, delle necessità della persona ai sensi del paragrafo 2, se l’agente di polizia era a conoscenza dei disturbi psichici che l’affliggono.

5)

Se disposizioni nazionali, come quelle in esame, che di fatto autorizzano una privazione della libertà mediante ricovero coatto in un ospedale psichiatrico nell’ambito di un procedimento previsto nello Zakon za zdraveto (legge sulla sanità) (misura coatta preventiva che viene disposta quando è comprovato che la persona è affetta da una patologia mentale e che vi è il rischio che commetta un reato, ma non in ragione un reato già commesso) siano compatibili con l’articolo 3 della direttiva (UE) 2016/343 (3) sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, quando il motivo reale dell’introduzione del procedimento è un atto in relazione al quale è stato avviato un procedimento penale a carico della persona sottoposta a trattamento e, in tal modo, all’atto dell’arresto, viene eluso il diritto a un processo equo conforme alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, nel senso che deve trattarsi di un procedimento nell’ambito del quale il giudice può verificare il rispetto delle regole processuali e anche il sospetto alla base dell’arresto, oltre alla legittimità dell’obiettivo perseguito con la misura in parola, controllo che il giudice è tenuto a compiere quando la persona è stata arrestata in base al procedimento previsto nel Nakazatelno-protsesualen kodeks.

6)

Se la nozione di presunzione di innocenza ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2016/343 ricomprenda anche la presunzione che persone non imputabili non abbiano commesso l’atto integrante un pericolo per la collettività e che la procura della Repubblica contesta loro, presunzione operante sino a quando non sia provato il contrato in conformità delle regole processuali (nel procedimento penale nel rispetto dei diritti della difesa).

7)

Se disposizioni nazionali che riconoscono al giudice adito diversi poteri in relazione all’esame della legittimità della fase che precede il processo penale, da compiersi d’ufficio, a prescindere dal fatto che

1)

il giudice esamini un atto della procura della Repubblica contenente i capi di imputazione in cui si afferma che una determinata persona, mentalmente sana, ha commesso un omicidio (articolo 249, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 4, del NPK), oppure

2)

il giudice esamini una domanda della procura della Repubblica in cui si afferma che la persona ha commesso un omicidio ma che non è punibile a causa dei disturbi psichici da cui è affetta, e con cui è richiesto che sia disposto giudizialmente l’esercizio del potere coercitivo della Stato per finalità di trattamento,

garantiscano alle persone vulnerabili un mezzo di ricorso effettivo come previsto dall’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 12 della direttiva 2013/48/UE e dall’articolo 8, punto 2, in combinato disposto con articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE, e se i diversi poteri riconosciuti al giudice, che variano a seconda della tipologia di procedimento il quale dipende — a sua volta — dal fatto che la persona indicata come autore del reato sia o meno mentalmente sana così da poter rispondere penalmente, siano compatibili con il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta


(1)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, GU 2012, L 142, pag. 1.

(2)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, GU 2013, L 294, pag. 1.

(3)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, GU 2016, L 65, pag. 1.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 23 luglio 2018 — PannonHitel Pénzügyi Zrt. / WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(Causa C-476/18)

(2018/C 352/27)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Parti

Attrice: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Convenuta: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli da 5 a 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosieguo: il «regolamento») (1), debbano essere interpretati nel senso che i passeggeri il cui volo ha subito una variazione di orario possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’articolo 7 di tale regolamento quando il vettore aereo comunica ai passeggeri la variazione dell’orario alla vigilia della data di partenza prevista secondo l’orario originario e, a causa della variazione, i passeggeri subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo quanto previsto nell’orario di arrivo originariamente trasmesso dal vettore aereo.

2)

Se gli articoli da 5 a 7 del regolamento debbano essere interpretati nel senso che i passeggeri il cui volo ha subito una variazione di orario possono essere assimilati ai passeggeri di voli ritardati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’articolo 7 di tale regolamento quando, a causa della variazione dell’orario, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo quanto previsto nell’orario di arrivo originariamente trasmesso dal vettore aereo.


(1)  GU 2004, L 46, pag. 1.


1.10.2018   

IT

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C 352/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 luglio 2018 — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

(Causa C-482/18)

(2018/C 352/28)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria)

Parti

Ricorrente: Google Ireland Limited

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 18 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») e il divieto di discriminazione debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro il cui regime sanzionatorio prevede, per l’inadempimento dell’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta sulla pubblicità, l’imposizione di una sanzione pecuniaria per omissione la quale, nel caso delle società non stabilite in Ungheria, può essere complessivamente fino a 2 000 volte superiore a quella applicabile alle società stabilite in Ungheria.

2)

Se occorra considerare che la sanzione descritta nella questione precedente, di importo considerevolmente elevato e carattere punitivo, possa essere tale da dissuadere i fornitori di servizi non stabiliti in Ungheria dal prestare servizi in detto Stato.

3)

Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa in base alla quale, nel caso delle imprese stabilite in Ungheria, l’obbligo di registrarsi viene adempiuto automaticamente, senza richiesta espressa, con l’attribuzione di un numero di identificazione fiscale ungherese all’atto dell’iscrizione nel Registro delle imprese, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa svolga attività di pubblicazione di annunci pubblicitari, laddove, nel caso delle imprese non stabilite in Ungheria e che invece svolgono attività di pubblicazione di annunci pubblicitari in detto Stato, ciò non avviene automaticamente, dovendo queste ultime per contro adempiere espressamente all’obbligo di registrazione e, qualora non lo facessero, possono subire una sanzione specifica.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una sanzione come quella in discussione nel procedimento principale, applicata per inadempimento dell’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta sulla pubblicità, nella misura in cui detta norma risulti contraria al citato articolo.

5)

Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione in base alla quale, nel caso delle imprese stabilite all’estero, la decisione giudiziaria con cui alle medesime si impone una sanzione pecuniaria è definitiva ed esecutiva dal momento della sua comunicazione e può essere impugnata unicamente attraverso un procedimento giudiziario nel quale l’organo giurisdizionale non può procedere ad udienza e nel quale è ammessa unicamente la prova documentale, mentre, nel caso delle imprese stabilite in Ungheria, è possibile proporre ricorso in via amministrativa contro le sanzioni pecuniarie imposte e, in aggiunta, non sussistono restrizioni sotto il profilo della procedura.

6)

Se l’articolo 56 TFUE, alla luce del diritto a un procedimento equo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debba essere interpretato nel senso che non si adempiere a tale requisito quando la sanzione pecuniaria per omissione si impone su base giornaliera triplicandone l’importo senza che il fornitore di servizi abbia già ricevuto comunicazione della decisione giudiziaria anteriore, cosicché gli risulta impossibile sanare la propria omissione prima che gli venga imposta la successiva sanzione pecuniaria.

7)

Se l’articolo 56 TFUE, in relazione al diritto un procedimento equo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, al diritto ad essere ascoltato stabilito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale stabilito all’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non si adempiere a tali requisiti quando la decisione giudiziaria non è impugnabile in via amministrativa e, nel procedimento in via contenzioso-amministrativa, è ammessa unicamente la prova documentale e l’organo giurisdizionale non può procedere ad udienza nella controversia di cui si tratti.


1.10.2018   

IT

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C 352/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 20 luglio 2018 — Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF / Institut national de l’audiovisuel

(Causa C-484/18)

(2018/C 352/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation.

Parti

Ricorrenti: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF

Resistente: Institut national de l’audiovisuel

Altre parti: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1), debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 49, paragrafo II, della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione, modificata dall’articolo 44 della legge n. 2006-961 del 1o agosto 2006, istituisca, a favore dell’Institut national de l’audiovisuel, beneficiario, sugli archivi audiovisivi, dei diritti di sfruttamento delle società nazionali di radiodiffusione, un regime derogatorio che prevede che le condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti-interpreti e le remunerazioni alle quali detto sfruttamento dà luogo siano disciplinate da accordi conclusi tra gli artisti-interpreti stessi o le organizzazioni dei lavoratori rappresentative degli artisti-interpreti e tale istituto, ove detti accordi devono precisare, in particolare, il sistema delle remunerazioni e le modalità di versamento di tali remunerazioni


(1)  GU L 167, pag. 10.


1.10.2018   

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C 352/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 24 luglio 2018 — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

(Causa C-485/18)

(2018/C 352/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Groupe Lactalis

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (1), che stabilisce, in particolare, che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per il latte e per il latte usato come ingrediente, debba essere inteso nel senso che esso ha espressamente armonizzato detta materia ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del medesimo regolamento e osti al riconoscimento agli Stati membri della facoltà di adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie sulla base dell’articolo 39 di detto regolamento.

2)

Ove le disposizioni nazionali siano giustificate dalla protezione dei consumatori ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, se i due criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo per quanto riguarda, da una parte, il nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza e, dall’altra, la prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni, debbano essere letti congiuntamente e, in particolare, se il giudizio sul nesso comprovato possa essere fondato su elementi soltanto soggettivi concernenti l’importanza dell’associazione che la maggior parte dei consumatori può compiere tra le qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza.

3)

Se, nella misura in cui sembri che le qualità dell’alimento possano essere intese come riferite a tutti gli elementi che contribuiscono alla qualità dell’alimento, le considerazioni collegate alla capacità dell’alimento di resistere al trasporto e ai rischi di una sua alterazione nel corso del tragitto possano rilevare nel quadro della valutazione dell’esistenza di un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 2.

4)

Se la valutazione delle condizioni fissate nell’articolo 39 presuppone di considerare le qualità di un alimento come uniche a causa della sua origine o della sua provenienza o come garantite da detta origine o provenienza e, in quest’ultimo caso, se, malgrado l’armonizzazione delle norme sanitarie e ambientali applicabili in seno all’Unione europea, la menzione dell’origine o della provenienza possa essere più precisa di una menzione sotto forma di «UE» o «extra UE»


(1)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18).


1.10.2018   

IT

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C 352/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 luglio 2018 — RE / Praxair MRC

(Causa C-486/18)

(2018/C 352/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: RE

Resistente: Praxair MRC

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 2, punti 4 e 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (1), debba essere interpretata nel senso che essa osti all’applicazione, ad un lavoratore che si trovava in congedo parentale a tempo parziale al momento del licenziamento, di una disposizione di diritto interno quale l’articolo L. 3123-13 del code du travail (codice del lavoro), applicabile all’epoca dei fatti, secondo cui «l’indennità di licenziamento e l’indennità di pensionamento spettanti al lavoratore che è stato occupato a tempo pieno e a tempo parziale presso la medesima impresa sono calcolate proporzionalmente ai periodi di impiego compiuti con l’una e l’altra delle due modalità suddette a decorrere dall’assunzione».

2)

Se la clausola 2, punti 4 e 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, debba essere interpretata nel senso che essa osti all’applicazione ad un lavoratore che si trovava in congedo parentale a tempo parziale al momento del licenziamento di una disposizione di diritto interno quale l’articolo R. 1233-32 del codice del lavoro, ai sensi del quale, durante il periodo di congedo per riqualificazione eccedente la durata del preavviso, il lavoratore percepisce una retribuzione mensile a carico del datore di lavoro, il cui importo è pari almeno al 65 % della retribuzione mensile lorda media soggetta ai contributi di cui all’articolo L. 5422-9 a titolo dei dodici mesi precedenti alla notifica del licenziamento.

3)

In caso di risposta affermativa all’una o all’altra delle due questioni precedenti, se l’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osti a disposizioni di diritto interno come quelle di cui agli articoli L. 3123-13 del codice del lavoro, applicabile all’epoca dei fatti, e R. 1233-32 del medesimo codice, nella misura in cui un numero molto maggiore di donne che di uomini sceglie di fruire di un congedo parentale a tempo parziale e la discriminazione indiretta che ne deriva, sotto il profilo della percezione di un’indennità di licenziamento e di un’indennità per congedo di riqualificazione ridotte rispetto ai lavoratori che non hanno fruito di un congedo parentale a tempo parziale, non è giustificata da elementi oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione.


(1)  GU L 145, pag. 4.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 30 luglio 2018 — YX

(Causa C-495/18)

(2018/C 352/32)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: YX

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro (1) debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso previsti sono soddisfatti solo nel caso in cui la persona condannata abbia nello Stato membro di cui ha la cittadinanza legami familiari, sociali, di lavoro o di altro tipo, in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il suo reinserimento sociale, e che quindi esso osta a una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011, che consente in tali casi di riconoscere ed eseguire una sentenza in base alla sola residenza abituale quale formalmente registrata nello Stato di esecuzione, senza considerare se la persona condannata abbia in tale Stato legami concreti che possano rafforzare il suo reinserimento sociale.

2.

In caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi disciplinata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, l’autorità competente dello Stato di emissione è tenuta a verificare, prima ancora della trasmissione della sentenza e del certificato, che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione risponderà allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, e in tale contesto [la suddetta autorità] è nel contempo tenuta a menzionare le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato, in particolare se la persona condannata, nell’opinione espressa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, afferma di avere concreti legami familiari, sociali o di lavoro nello Stato di emissione.

3.

In caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che sussiste un motivo di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza anche quando, nell’ipotesi prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, non è dimostrata, nonostante la consultazione di cui al paragrafo 3 di tale disposizione e attraverso l’eventuale fornitura delle altre necessarie informazioni, l’esistenza di legami familiari, sociali, di lavoro o di altro tipo in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata.


(1)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).


Tribunale

1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/28


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a.

(Causa T-680/13) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Decisione del consiglio dei governatori della BCE relativa all'erogazione di liquidità di emergenza in seguito a una richiesta della Banca Centrale di Cipro - Dichiarazioni dell'Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 riguardanti Cipro - Decisione 2013/236/UE - Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica stipulato tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità - Competenza del Tribunale - Ricevibilità - Requisiti di forma - Esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Diritto di proprietà - Legittimo affidamento - Parità di trattamento»))

(2018/C 352/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (Nicosia, Cipro) e gli altri 50 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: P. Tridimas, Barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, E. Chatziioakeimidou ed E. Moro, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, poi J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis e L. Flynn, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente N. Lenihan e F. Athanasiou, poi P. Papapaschalis e P. Senkovic e infine M. Szablewska e K. Laurinavičius, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato), Eurogruppo rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, E. Chatziioakeimidou ed E. Moro, agenti), Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, poi J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa della decisione del consiglio direttivo della BCE, del 21 marzo 2013, relativa all'erogazione di liquidità di emergenza in seguito a una richiesta della Banca Centrale di Cipro, alle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 riguardanti Cipro, alla decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32), al protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) nonché agli altri atti e comportamenti della Commissione, del Consiglio, della BCE e dell’Eurogruppo collegati alla concessione di uno strumento di sostegno finanziario alla Repubblica di Cipro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 194 del 24.6.2014


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/29


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Bourdouvali e a./ Consiglio e a.

(Causa T-786/14) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Decisione del Consiglio direttivo della BCE in materia di sostegno di emergenza alla liquidità a seguito di una richiesta da parte della Banca centrale di Cipro - Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 relativamente a Cipro - Decisione 2013/236/UE - Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il Meccanismo Europeo di Stabilità - Competenza del Tribunale - Ricevibilità - Requisiti di forma - Esaurimento dei mezzi di ricorso interni - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Diritto di proprietà - Legittimo affidamento - Parità di trattamento»))

(2018/C 352/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Eleni Pavlikka Bourdouvali (Meneou, Cipro) e i 51 ulteriori ricorrenti i cui nomi compaiono nell’allegato alla sentenza (rappresentante: P. Tridimas, barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Moro e E. Chatziioakeimidou, agenti), Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis e L. Flynn, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: K. Laurinavičius e M. Szablewska, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avocat), Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Moro e E. Chatziioakeimidou, agenti) e Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa della decisione del Consiglio direttivo della BCE del 21 marzo 2013 in materia di sostegno di emergenza alla liquidità a seguito di una richiesta da parte della Banca centrale di Cipro, delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 relativamente a Cipro, della decisione del Consiglio, del 25 aprile 2013 , destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32), del protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) nonché di altri atti e condotte della Commissione, del Consiglio, della BCE e dell’Eurogruppo relativamente alla concessione di un accordo sullo strumento di assistenza finanziaria alla Repubblica di Cipro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Eleni Pavlikka Bourdouvali e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono nell’allegato alla sentenza sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/30


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Banque postale/BCE

(Causa T-733/16) (1)

([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Potere discrezionale della BCE - Errori di diritto - Errore manifesto di valutazione»])

(2018/C 352/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: La Banque postale (Parigi, Francia) (rappresentanti: E. Guillaume e L. Coudray, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e G. Bassani, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016-96950066U5XAAIRCPA 78/16 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6).

Dispositivo

1)

La decisione ECB/SSM/2016-96950066U5XAAIRCPA 78/16 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016, è annullata.

2)

La BCE è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 454 del 5.12.2016.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/31


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Confédération nationale du Crédit mutuel/BCE

(Causa T-751/16) (1)

([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Potere discrezionale della BCE - Errori di diritto - Errore manifesto di valutazione»])

(2018/C 352/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Confédération nationale du Crédit mutuel (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Grégoire e C. De Jonghe, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e G. Bassani, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016-9695000CG7B84NLR5984/92 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6).

Dispositivo

1)

La decisione ECB/SSM/2016-9695000CG7B84NLR5984/92 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016, è annullata.

2)

La BCE è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/32


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BNP Paribas/BCE

(Causa T-768/16) (1)

([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Potere discrezionale della BCE - Errori di diritto - Errore manifesto di valutazione»])

(2018/C 352/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax, G. Bassani e C. Olivier, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6).

Dispositivo

1)

La decisione ECB/SSM/2016-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016, è annullata.

2)

La BCE è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/32


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Cipro / EUIPO — Papouis Dairies (Pallas Halloumi)

(Causa T-825/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Pallas Halloumi - Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»))

(2018/C 352/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressat dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Papouis Dairies Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 (procedimento R 2065/2014 4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la Papouis Dairies

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


1.10.2018   

IT

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C 352/33


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Cipro/EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI)

(Causa T-847/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo COWBOYS HALLOUMI - Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»))

(2018/C 352/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pagkypriosorganismos ageladotrofon (POA) (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 (procedimento R 119/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la POA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017


1.10.2018   

IT

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C 352/34


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Star Television Productions/EUIPO — Marc Dorcel (STAR)

(Causa T-797/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo STAR - Mancato uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 352/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Star Television Productions Ltd (Tortola, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Marc Dorcel SA (Parigi, Francia) (rappresentante: B. Soyer, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2017 (procedimento R 1519/2016-2), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Star Television Productions e la Marc Dorcel.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Star Television Productions Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 42 del 5.2.2018.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/34


Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — WV / SEAE

(Causa T-388/18)

(2018/C 352/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WV (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza, e dopo aver ordinato al convenuto, preliminarmente ed in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale che prevede «Misure di organizzazione del procedimento», la produzione di tutti gli atti e i documenti relativi alla presente controversia ed in particolare: il mandato e le conclusioni dell’indagine interna di sicurezza che è stata condotta dall’AIPN; tutti i documenti e le decisioni interne al SEAE prodotti in relazione agli addebiti relativi all’asserita estrazione di documenti e alla possibile trasmissione d’informazioni da parte della ricorrente a un altro Stato terzo (Israele/Turchia), date precise, informazioni asseritamente condivise e prove concrete, nonché le informazioni trasmesse al e la risposta del servizio di sicurezza; i documenti e/o le decisioni interne apparentemente adottate o prodotte in relazione all’incidente del 27 luglio 2016, ed in particolare una nota del Segretario Generale del SEAE relativa all’esclusione della ricorrente dalla divisione Turchia, l’e-mail della sig.ra [X] trasmessa nel settembre 2015 al sig. [Y] e che parrebbe riferirsi a «problemi seri essenzialmente connessi alla sua condotta»; le informazioni relative alla natura dei vari trasferimenti di cui ella è stata oggetto al fine di chiarire se i trasferimenti siano stati effettuati con il suo posto oppure in sovrannumero; i termini di riferimento degli esperti nazionali messi a disposizione della divisione Turchia del SEAE che riflettono l’accordo stipulato con i vari Stati membri nel giugno 2015 ai fini dell’istituzione di detta divisione; i verbali della riunione del 18 maggio 2017 tra la ricorrente, un rappresentante del Comitato del personale e l’AIPN; gli scambi di e-mail avvenuti il 10 luglio 2017 tra il sig. [Z] e il Capo della delegazione dell’UE in Turchia;

annullare la decisione di diniego tacito della richiesta di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto, intervenuta il 4 settembre 2017;

annullare la decisione del 28 marzo 2018, con protocollo Ares(2018)1705593, notificata in pari data, mediante la quale l’AIPN respinge il reclamo della ricorrente, da ella introdotto il 29 novembre 2017, registrato col numero R/510/17, avverso il diniego tacito della richiesta di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto;

condannare il convenuto a tutte le spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e di sollecitudine, sulla violazione degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, 12, 12bis, e 22ter, 24, 25 e 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), del principio di buona amministrazione, nonché sulla violazione degli articoli 1 e 2 dell’Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regolamento (CE) no 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

La parte ricorrente deduce altresì, a sostegno di detto motivo, la violazione in particolare degli articoli 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dei diritti della difesa nonché taluni abusi di diritto e sviamenti di procedura, oltre alla violazione manifesta del principio di legittimo affidamento e di parità delle armi.

La parte ricorrente deduce infine, a sostegno di detto motivo, la violazione del principio che impone all’amministrazione di adottare una decisione unicamente sulla base di motivi ammissibili dal punto di vista legale, cioè pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, del diritto di essere ascoltato, dei principî di buona amministrazione e della certezza del diritto, oltre alla violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

La censura così sollevata consiste nel fatto che, quando ha adottato la decisione impugnata nel contesto denunciato e quando ha respinto, in seguito, il reclamo della parte ricorrente, l’AIPN non avrebbe manifestamente fatto un’applicazione e un’interpretazione corrette delle disposizioni statutarie e dei principi sopra menzionati, basando la sua decisione su motivazioni inesatte sia in fatto che in diritto e ponendo, di conseguenza, la parte ricorrente in una situazione amministrativa illegittima, priva di qualsiasi congruenza tra i fatti accertati e il rigetto della domanda di assistenza.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/36


Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — Riesco García / Parlamento

(Causa T-391/18)

(2018/C 352/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Carlos Riesco García (Rota, Spagna) (rappresentante: sig. Tey Ariza, abogado)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente fa valere dinanzi al Tribunale quanto segue:

con il suo atto introduttivo e in virtù delle competenze del Tribunale dell’Unione europea, il ricorrente presenta un ricorso per carenza in riferimento alla risposta del 31 maggio 2017 ricevuta dalla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo fornita alla petizione di esso ricorrente n. 0741/2015 avente ad oggetto la presunta discriminazione esistente tra i funzionari di ruolo e i funzionari ad interim a motivo della disparità di trattamento sotto il profilo delle condizioni per il collocamento a riposo dei funzionari dei corpi dell’Amministrazione generale dello Stato Spagnolo;

il ricorrente chiede, sulla base della normativa evocata (direttiva 1999/70 del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), che il suo ricorso venga dichiarato ricevibile, che la Corte di giustizia dell’Unione europea si pronunci sulla questione sollevata e, in base al ricorso, si solleciti lo Stato spagnolo affinché proclami e renda effettivo immediatamente il diritto di tutti i funzionari dei corpi dell’Amministrazione generale dello Stato di beneficiare di condizioni identiche o simili per l’accesso al collocamento a riposo anticipato

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere che, alla luce della normativa spagnola oggetto della petizione in esame, ad alcuni lavoratori a tempo indeterminato (funzionari di ruolo) soggetti al regime di Sicurezza sociale, riguardo al collocamento a riposo volontario, viene permessa una modifica del regime previdenziale, in quanto lavoratori stabili, mentre ai funzionari ad interim ciò non viene consentito in quanto essi non sono lavoratori a tempo indeterminato.

Per il ricorrente è deludente ed incomprensibile la risposta infondata ricevuta dalla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo a fronte della petizione (0741/2015), istituzione che dopo aver ammesso alla trattazione detta petizione e dopo aver affermato, in data 3 agosto 2016, che era necessario adattare la normativa spagnola alla direttiva 1999/70 rispetto a quanto sollecitato (parità delle condizioni di collocamento a riposo), contemplando altresì la possibilità di iniziare una procedura di infrazione, si è successivamente contraddetta affermando che si era in presenza di «questioni di fatto», senza fornire una soluzione.

Ancor più incomprensibile sarebbe il fatto che, ove sussistano dubbi riguardo alla questione, non ne venga investita l’istituzione dotata delle competenze per decidere se sia necessario in questo caso adattare la normativa nazionale alla direttiva 1999/70, ossia la Corte di giustizia dell’Unione europea, proponendo invece di risolvere la questione dinanzi ai tribunali nazionali, che sono poco o punto competenti a decidere in merito alla necessità di adeguamento della normativa nazionale a quella europea.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/36


Ricorso proposto il 29 giugno 2018 — ITSA / Commissione

(Causa T-396/18)

(2018/C 352/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (Sunbury-on-Thames, Regno Unito) (rappresentante: F. Scanvic, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco, e la decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del Protocollo OMS sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato a Seoul il 12 novembre 2012, che vieta che le operazioni di marcatura dei prodotti del tabacco siano affidate all’industria del tabacco. A tal riguardo la ricorrente considera che detto Protocollo, benché non sia ancora entrato in vigore, è stato concluso e firmato dall’Unione europea, circostanza che le vieterebbe di adottare atti che lo violino.

Essa sostiene, poi, che la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1), sulla base della quale è stato adottato il regolamento impugnato nel caso di specie, può e deve essere interpretata nel senso della sua conformità con il predetto Protocollo, nonostante il fatto che di per sé stessa non vieti espressamente di affidare le operazioni di cui trattasi all’industria del tabacco.

Infine, qualora tale interpretazione non sia possibile, la direttiva stessa risulterebbe contraria al Protocollo e, pertanto, ai Trattati europei.


1.10.2018   

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C 352/37


Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Prigent / Commissione

(Causa T-436/18)

(2018/C 352/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claude Prigent (Caudan, Francia) (rappresentante: A. Bove, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento;

nel merito, dichiarare fondati i motivi di ricorso;

pertanto, annullare la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2018, in base al principio di solidarietà nazionale come definito dalla CGUE (principio generale del diritto) e/o all’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea;

rinviare il fascicolo all’autorità competente;

disporre tutti gli adempimenti richiesti dalla legge in materia;

condannare la convenuta alle spese del giudizio;

riservare al ricorrente ogni altro diritto, obbligo e azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di solidarietà nazionale come definito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), che costituisce un principio generale del diritto. Al riguardo il ricorrente fa valere che, secondo la CGUE, un regime destinato a una particolare categoria della popolazione o di lavoratori non è un regime giuridico, bensì professionale. Egli deduce che nella fattispecie chiaramente non si tratterebbe di un regime giuridico, tenuto conto della discriminazione che sussisterebbe tra i lavoratori autonomi tenuti a iscriversi al regime previdenziale dei lavoratori autonomi (in prosieguo: il «RSI»), anche in caso di fatturato pari a zero o negativo, e gli altri [lavoratori], come gli imprenditori individuali, i dipendenti o persino i funzionari.

Il ricorrente ritiene, poi, che il principio di solidarietà, su cui si fonderebbe il RSI quale regime giuridico di previdenza sociale secondo lo Stato francese, non sia rispettato dal RSI nella fattispecie, in quanto quest’ultimo riscuoterebbe contributi minimi e forfettari anche in caso di basso reddito. Per di più, egli potrebbe vedersi completamente privato delle prestazioni pecuniarie di malattia o pensionistiche, in caso di contributi insufficienti o di mero ritardo, a differenza di altri lavoratori francesi iscritti ad altro regime previdenziale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea, che stabilisce un’uguaglianza tra tutti i cittadini europei, in quanto non sarebbe possibile calcolare il valore dei contributi al RSI in modo sfavorevole per i lavoratori autonomi come il ricorrente rispetto agli altri lavoratori francesi. Pertanto, nell’archiviare la denuncia di quest’ultimo, la Commissione avrebbe violato il principio di solidarietà nazionale come definito dalla CGUE quale principio generale del diritto e l’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea, la qual circostanza dovrebbe condurre all’annullamento della sua decisione.


1.10.2018   

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C 352/38


Ricorso proposto il 24 luglio 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OOF)

(Causa T-453/18)

(2018/C 352/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alessandro Biasotto (Treviso, Italia) (rappresentanti: F. le Divelec Lemmi, R. Castiglioni e E. Cammareri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Stati Uniti).

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea OOF — Domanda di registrazione n. 14 961 767

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2018 nel procedimento R 1270/2017-2.

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere integralmente il presente ricorso;

annullare integralmente la decisione impugnata e, conseguentemente, consentire la registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 961 767 per tutti i prodotti e servizi richiesti dalla stessa nelle classi 18, 25 e 35 (o, eventualmente, domandare all’EUIPO di esaminare nuovamente l’impugnazione proposta dal ricorrente il 15 giugno 2017, questa volta, comunque, confrontando, la decisione contestata con il marchio richiesto con la registrazione internazionale anteriore n. 1 258 728 dell’opponente;

condannare l’EUIPO o l’interveniente a sostenere tutte le spese relative, non solo al presente procedimento dinanzi al Tribunale, ma anche, ai procedimento di opposizione e di impugnazione dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.10.2018   

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C 352/39


Ricorso proposto il 24 luglio 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OO)

(Causa T-454/18)

(2018/C 352/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alessandro Biasotto (Treviso, Italia) (rappresentanti: F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni e E. Cammareri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Stati Uniti).

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea OO — Domanda di registrazione n. 14 961 791

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2018 nel procedimento R 1281/2017-2.

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere integralmente il presente ricorso;

annullare integralmente la decisione impugnata, confermando, in sostanza, la conclusione a cui è giunto l’EUIPO nella sua decisione del 17 maggio 2017 relativamente all’opposizione n. B 2683558 e, conseguentemente, consentire la registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 961 791 per tutti i prodotti e servizi indicati nella stessa per le classi 18, 25 e 35);

condannare l’interveniente a sostenere le spese relative, non solo al presente procedimento dinanzi al Tribunale, ma anche, ai procedimenti di opposizione e impugnazione dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.10.2018   

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C 352/40


Ricorso proposto il 30 luglio 2018 — Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE)

(Causa T-463/18)

(2018/C 352/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: L. Junquera Lara, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SMARTSURFACE — Domanda di registrazione n. 16 492 076

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2018 nel procedimento R 1765/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che l’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c) e 2 del regolamento n. 207/2009 non ostano alla registrazione del segno controverso (domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 492 076) rispetto ai beni della classe 09 descritti nella domanda di registrazione e;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c) e 2 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.10.2018   

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C 352/40


Ricorso proposto il 27 luglio 2018 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter)

(Causa T-473/18)

(2018/C 352/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Getsmarter Online Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: I. Silcock, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo getsmarter — Domanda di registrazione n. 16 565 939

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2018 nel procedimento R 2632/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.10.2018   

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C 352/41


Ricorso proposto il 6 agosto 2018 — Veit/BCE

(Causa T-474/18)

(2018/C 352/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sebastian Veit (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: K. Kujath, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 3 gennaio 2018, relativa all’inquadramento del ricorrente, con effetto dal 1o gennaio 2018, nella parte in cui attribuisce al ricorrente, all’interno della fascia di retribuzione F/G, soltanto il livello retributivo 17;

annullare la decisione della convenuta del 25 maggio 2018 che ha respinto la domanda del ricorrente relativa al riconoscimento del livello retributivo 83 all’interno della fascia di retribuzione F/G con effetto dal 1o gennaio 2018;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1.

Violazione del principio di parità di trattamento

Nell’ambito del primo motivo, il ricorrente addebita alla convenuta di non aver tenuto conto delle esperienze professionali rilevanti dei candidati interni in modo sufficiente, diversamente da quanto è invece avvenuto per i candidati esterni che hanno partecipato a procedure di selezione identiche in situazioni analoghe.

2.

Violazione del principio del generale obbligo di assistenza

Nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente fa valere, quanto all’inquadramento, che la convenuta avrebbe trattato il ricorrente, membro del personale, in modo meno favorevole, senza giustificato motivo, rispetto ai candidati che non hanno ancora un rapporto di lavoro con la stessa.


1.10.2018   

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C 352/42


Ricorso proposto il 1o agosto 2018 — Electroquímica Onubense/ECHA

(Causa T-481/18)

(2018/C 352/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Electroquímica Onubense, S.L. (Palos de la Frontera, Spagna) (rappresentante: D. González Blanco, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede al Tribunale di adottare una nuova decisione che stabilisca che la Electroquímica Onubense (EQO) soddisfa le condizioni per essere qualificata come media impresa (PMI) ai fini dell’applicazione delle tasse di registrazione di prodotti presso l’ECHA.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, basato sul fatto che la relazione di calcolo di PMI allegata alla decisione impugnata fa riferimento al suo collegamento con la ERCROS negli anni 2013 e 2014, e che il suo autore ignora un’informazione estremamente importante, vale a dire che quest’ultima è stata costituita nel febbraio del 2015 con un capitale sociale di EUR 3 000, il capitale minimo legalmente esigibile secondo la normativa commerciale spagnola. Si afferma, al riguardo, che il capitale sociale della nuova società è stato il fattore determinante per dichiarare la stessa come «piccola impresa», poiché la EQO soddisfaceva effettivamente i criteri richiesti dalla normativa applicabile, in quanto la partecipazione della società ERCROS nella medesima non era chiaramente tale da trasformarla in una «grande impresa».

2.

Secondo motivo, basato sul fatto che la ERCROS era il socio unico della EQO durante il periodo compreso tra la costituzione della società (18 febbraio 2015) e la cessione delle quote sociali alla SALINAS DEL ODIEL (2 giugno 2015), e ciò in modo meramente congiunturale o strumentale, al fine di facilitare il trasferimento della proprietà della EQO al suo destinatario finale, la SALINAS DEL ODIEL.

3.

Terzo motivo, basato sul fatto che la EQO, alla fine dell’esercizio finanziario 2015, non era più detenuta dalla ERCROS (considerata come «grande impresa»), direttamente o indirettamente, ma dalla SALINAS DE ONIEL (considerata come «media impresa»).

4.

Quarto motivo, basato sulla circostanza che il fattore rilevante per la determinazione delle dimensioni della società EQO ai fini dell’applicazione della normativa di cui trattasi può essere soltanto il collegamento che quest’ultima aveva con l’impresa che era la sua società madre alla fine dell’esercizio finanziario 2015 — come risulta dai conti annuali corrispondenti a detto anno –, e non il collegamento, congiunturale e strumentale, che aveva con l’impresa durante l’esercizio di riferimento.

5.

Quinto motivo, basato sul fatto che la tassa corretta da applicare non dovrebbe essere quella prevista per una grande impresa, ma quella destinata ad una media impresa, dal momento che il collegamento da stabilire a tal fine è quello esistente tra la EQO e la SALINAS DEL ODIEL, e non tra la EQO e la ERCROS.


1.10.2018   

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C 352/42


Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect)

(Causa T-487/18)

(2018/C 352/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «ViruProtect» — Domanda di registrazione n. 16 295 511

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giungo 2018 nel procedimento R 1886/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.10.2018   

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C 352/43


Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — Vafo Praha/EUIPO — Rutzinger-Kurpas (Meatlove)

(Causa T-491/18)

(2018/C 352/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vafo Praha s.r.o. (Chrášt’any, Repubblica Ceca) (rappresentante: M. Vojáček, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Susanne Rutzinger-Kurpas (Spigelau, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Meatlove — Domanda di registrazione n. 15 557 374

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2018 nel procedimento R 264/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l’articolo 46 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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C 352/44


Ricorso proposto il 15 agosto 2018 — Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro)

(Causa T-492/18)

(2018/C 352/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Igor Zhadanov (Odessa, Ucraina) (rappresentante: P. Olson, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Scanner Pro — Domanda di registrazione n. 16 257 727

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2018 nel procedimento R 1812/2017-2.

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

registrare la domanda di marchio dell’Unione europea 016257727 per i beni nelle classi 9 e 42;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009.


1.10.2018   

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C 352/44


Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST)

(Causa T-495/18)

(2018/C 352/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «DERMATEST» — Domanda di registrazione n. 17 542 986

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2018 nel procedimento R 426/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.10.2018   

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C 352/45


Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — OCU/CRU

(Causa T-496/18)

(2018/C 352/55)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Martínez Martínez e C. López-Mélida de Ramón, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione finale («Final Decision») del 19 giugno 2018 della commissione di ricorso del Comitato di risoluzione unico, adottata nell’ambito del procedimento 54/2017 avviato nei confronti del Comitato di risoluzione unico;

condannare la «commissione di ricorso del Comitato di risoluzione unico» alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

1.

Primo motivo, basato sulla violazione del diritto fondamentale dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e del principio del rispetto dei diritti della difesa (diritto a una buona amministrazione nella sua espressione di accesso ai documenti per il legittimo esercizio dei diritti della difesa).

Si afferma, al riguardo, che la decisione impugnata con la quale la commissione di ricorso nega l’accesso integrale alla documentazione in possesso del Comitato di risoluzione unico (CRU), richiesta per esercitare il legittimo diritto della difesa, costituisce una grave violazione del diritto fondamentale a una buona amministrazione, nella sua espressione di accesso ai documenti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della CDFUE, e del principio fondamentale di diritto comunitario del rispetto dei diritti della difesa.

2.

Secondo motivo, basato sulla violazione degli articoli che escludono il limite di riservatezza e di segreto aziendale nell’accesso alla documentazione quando la richiesta è effettuata nell’esercizio del diritto della difesa e di accesso alla tutela giurisdizionale effettiva, previsti all’articolo 88 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1); all’articolo 84 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190); e all’articolo 53 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

Si afferma, al riguardo, che la decisione impugnata, con la quale la commissione di ricorso nega l’accesso integrale alla documentazione in possesso del CRU, effettua un’applicazione erronea delle eccezioni all’accesso generale alla documentazione contenute nella normativa summenzionata, e che detto accesso è richiesto nell’ambito dell’esercizio del diritto della difesa e di accesso alla tutela giurisdizionale effettiva.

3.

Terzo motivo, basato sulla violazione del diritto fondamentale dell’articolo 41, paragrafo 2, della CDFUE (diritto a una buona amministrazione, per quanto riguarda l’obbligo di motivazione degli atti).

Si afferma, al riguardo, che la decisione impugnata, con la quale la commissione di ricorso nega l’accesso integrale alla documentazione in possesso del CRU, costituisce una violazione grave del diritto fondamentale a una buona amministrazione, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, della CDFUE, nella misura in cui viola l’obbligo di motivazione degli atti.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/46


Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — IAK — Forum International/EUIPO — Schwalb (IAK)

(Causa T-497/18)

(2018/C 352/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: IAK GmbH — Forum International (Kirchzarten, Germania) (rappresentante: G. Wilke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ulrich Schwalb (Colonia, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo IAK — Marchio dell’Unione europea n. 9 843 533

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 giugno 2018 nel procedimento R 1511/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione impugnata in modo che la domanda di dichiarazione di nullità sia respinta nella sua integralità;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/47


Ricorso proposto il 20 agosto 2018 — ZPC Flis/EUIPO — Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

(Causa T-498/18)

(2018/C 352/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Happy Moreno choco — Domanda di registrazione n. 15 028 087

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2018 nel procedimento R 1464/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’EUIPO per il riesame;

o

modificare la decisione impugnata statuendo che non sussistono impedimenti relativi alla registrazione del marchio dell’Unione europea 015028087 «Happy Moreno choco» per tutti i beni delle classi 30e 35 e che il marchio dovrebbe essere registrato;

liquidare le spese a favore della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto.