ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 340/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8896 — Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International) ( 1 ) |
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2018/C 340/02 |
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2018/C 340/03 |
Comunicazione della Commissione — Disponibilità e applicabilità di un documento di orientamento ai fini dell’attuazione dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le proprietà di interferente endocrino ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 340/04 |
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2018/C 340/05 |
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2018/C 340/06 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40181 — Philips |
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2018/C 340/07 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2018/C 340/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 340/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9060 — HP/Apogee) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8896 — Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 340/01)
Il 23 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8896. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/2 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione
(2018/C 340/02)
I. INTRODUZIONE
La comunicazione della Commissione del 2005 sull’applicazione dell’articolo 228 del trattato CE (1) (ora articolo 260, paragrafi 1 e 2, del TFUE) stabilisce la base sulla quale la Commissione calcola l’importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE nell’ambito dei procedimenti d’infrazione contro uno Stato membro.
In una successiva comunicazione del 2010 (2) sull’aggiornamento dei dati utilizzati per questo calcolo, la Commissione stabilisce che tali dati macroeconomici devono essere soggetti a una revisione annuale per tener conto dell’andamento dell’inflazione e del PIL.
La comunicazione della Commissione del 2011 sull’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE (3) e la comunicazione della Commissione del 2017 «Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» (4) sottolineano che per il calcolo delle sanzioni pecuniarie che la Commissione chiede alla Corte di giustizia di applicare a norma dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE si applica lo stesso metodo stabilito nella comunicazione del 2005.
L’aggiornamento annuale fornito nella presente comunicazione si basa sull’andamento dell’inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro (5). Le statistiche relative al tasso di inflazione e al PIL da utilizzare sono quelle stabilite due anni prima dell’aggiornamento («regola t-2»), in quanto due anni costituiscono l’intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili. La presente comunicazione si basa quindi sui dati economici del 2016 relativi al PIL nominale e al deflatore del PIL (6) e sull’attuale ponderazione dei voti di ciascuno Stato membro in seno al Consiglio.
II. ELEMENTI DA AGGIORNARE
I criteri economici da rivedere sono i seguenti:
— |
l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della penalità (7), attualmente pari a 700 EUR al giorno, che va adeguato all’inflazione; |
— |
l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della somma forfettaria (8), attualmente pari a 230 EUR al giorno, che va adeguato all’inflazione; |
— |
il fattore speciale «n» (9), che va adeguato al PIL dello Stato membro interessato tenendo conto del numero di voti di cui lo Stato dispone in seno al Consiglio; il fattore «n» è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera; |
— |
la somma forfettaria minima (10), che va adeguata all’inflazione. |
III. AGGIORNAMENTI
La Commissione applicherà i seguenti dati aggiornati per calcolare l’importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, al momento di adire la Corte di giustizia a norma dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE:
(1) |
l’importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a 690 EUR al giorno; |
(2) |
l’importo forfettario di base uniforme per il calcolo della somma forfettaria è fissato a 230 EUR al giorno; |
(3) |
il fattore speciale «n» e la somma forfettaria minima per ciascuno dei 28 Stati membri dell’UE sono i seguenti:
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La Commissione applicherà i dati aggiornati alle decisioni di adire la Corte di giustizia a norma dell’articolo 260 del TFUE a partire dalla data di adozione della presente comunicazione.
(1) SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).
(2) SEC(2010) 923/3. La comunicazione è stata aggiornata nel 2011 [SEC(2011) 1024 final], nel 2012 [C(2012) 6106 final], nel 2013 [C(2013) 8101 final], nel 2014 [C(2014) 6767 final], nel 2015 [C(2015) 5511 final], nel 2016 [C(2016) 5091 final] e nel 2017 [C(2017) 8720 final] per l’adeguamento annuale dei dati economici.
(3) GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.
(4) GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.
(5) Secondo le regole generali stabilite nelle comunicazioni del 2005 e del 2010.
(6) Il deflatore dei prezzi del PIL è utilizzato come misura dell’inflazione. Gli importi di base uniformi per le somme forfettarie e le penalità sono arrotondati al più vicino multiplo di 10. Le somme forfettarie minime sono arrotondate al migliaio più vicino. Il fattore «n» è arrotondato al secondo decimale.
(7) L’importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l’importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l’importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell’infrazione e il fattore speciale «n» dello Stato membro considerato.
(8) Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l’importo forfettario di base. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, secondo il punto 28 della comunicazione della Commissione «Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» [SEC(2010) 1371 final; GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1], la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. La somma forfettaria calcolata sulla base dell’importo giornaliero dovrebbe applicarsi quando il risultato del calcolo di cui sopra è superiore alla somma forfettaria minima.
(9) Il fattore speciale «n» tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro in questione [prodotto interno lordo (PIL)] e del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio.
(10) La somma forfettaria minima è determinata per ogni Stato membro in funzione del fattore speciale «n» e viene proposta alla Corte quando essa risulta superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/5 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Disponibilità e applicabilità di un documento di orientamento ai fini dell’attuazione dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le proprietà di interferente endocrino
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 340/03)
Il documento «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009» [Orientamenti per l’identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009] (1) è stato elaborato dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con il sostegno del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea. Esso fornisce ai richiedenti e ai valutatori delle autorità di regolamentazione competenti orientamenti su come applicare i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (2). Tali criteri scientifici sono applicabili a decorrere dal 10 novembre 2018 alle domande, in corso e future, di approvazione o di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
In sede di elaborazione di tale documento di orientamento l’EFSA e l’ECHA hanno consultato in varie occasioni gli Stati membri, le parti interessate e il pubblico in generale. Gli Stati membri hanno inoltre esaminato studi di caso nel corso di un apposito seminario organizzato dalla Commissione europea, dall’EFSA e dall’ECHA il 1o e il 2 febbraio 2018. Il progetto finale del documento di orientamento è stato altresì esaminato nel corso della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (sezione «Fitofarmaci - Legislazione») del 25 maggio 2018. L’elaborazione degli orientamenti e le osservazioni pervenute dalle agenzie sono documentate e pubblicate dall’EFSA e dall’ECHA.
Il 5 giugno 2018 l’EFSA e l’ECHA hanno adottato il documento di orientamento e lo hanno pubblicato il 7 giugno 2018. Il documento di orientamento è pertanto disponibile prima della data in cui diverranno applicabili i criteri scientifici di cui al regolamento (UE) 2018/605.
In consultazione con il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e onde consentire un’applicazione armonizzata ed efficace dei criteri scientifici introdotti dal regolamento (UE) 2018/605, la Commissione comunica che il documento di orientamento pubblicato deve essere utilizzato ai fini dell’applicazione dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/605 (10 novembre 2018).
(1) Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con il sostegno del Centro comune di ricerca (JRC), Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009, http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5311.
(2) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 settembre 2018
(2018/C 340/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1759 |
JPY |
yen giapponesi |
132,44 |
DKK |
corone danesi |
7,4597 |
GBP |
sterline inglesi |
0,89400 |
SEK |
corone svedesi |
10,3315 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1228 |
ISK |
corone islandesi |
129,40 |
NOK |
corone norvegesi |
9,5793 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,585 |
HUF |
fiorini ungheresi |
324,05 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2946 |
RON |
leu rumeni |
4,6581 |
TRY |
lire turche |
7,3935 |
AUD |
dollari australiani |
1,6154 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5197 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1840 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7606 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6042 |
KRW |
won sudcoreani |
1 312,42 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,8918 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0503 |
HRK |
kuna croata |
7,4278 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 424,92 |
MYR |
ringgit malese |
4,8565 |
PHP |
peso filippino |
63,657 |
RUB |
rublo russo |
78,5108 |
THB |
baht thailandese |
38,140 |
BRL |
real brasiliano |
4,7920 |
MXN |
peso messicano |
22,2132 |
INR |
rupia indiana |
84,8905 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/7 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 10 luglio 2018 in merito a un progetto di decisione relativo al caso AT.40181 — Philips
Relatore: Svezia
(2018/C 340/05)
1.
I membri del Comitato consultivo concordano sulla valutazione della Commissione secondo cui il comportamento di cui al progetto di decisione costituisce un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE.
2.
I membri del Comitato consultivo concordano con la Commissione sull’importo finale dell’ammenda, così come sulla riduzione dell’ammenda in base al punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1).
3.
I membri del comitato consultivo raccomandano la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/8 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso AT.40181 — Philips
(2018/C 340/06)
(1)
Il progetto di decisione riguardante Philips France S.A.S («Philips France») e Koninklijke Philips N.V. (congiuntamente, «Philips») conclude che Philips ha violato l’articolo 101 del TFUE adottando pratiche volte a ridurre la capacità dei rivenditori attivi in Francia di determinare autonomamente i loro prezzi di vendita.
(2)
L’indagine ha preso avvio il 3 dicembre 2013, con ispezioni a sorpresa condotte nei locali di Koninklijke Philips SpA in Italia e di Koninklijke Philips N.V. nei Paesi Bassi.
(3)
Dopo le ispezioni, a seguito di un’indagine interna Philips ha espresso il proprio interesse a collaborare con la Commissione. In data […], Koninklijke Philips N.V. ha presentato ulteriori elementi di prova riguardanti la condotta in questione.
(4)
Il 2 febbraio 2017, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (2), contro Koninklijke Philips NV e Philips France. Il 7 febbraio e il 16 maggio 2017 la Commissione ha inviato a Philips alcune richieste di informazioni alle quali Philips ha rispettivamente risposto il 6 marzo e il 2 giugno 2017.
(5)
In data […], Philips ha presentato un’offerta formale di collaborazione («proposta di transazione»). La proposta di transazione contiene:
— |
il riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità di Philips France per quanto riguarda la partecipazione diretta all’infrazione, sinteticamente descritta in termini di scopo, principali circostanze e qualificazione giuridica e la descrizione del ruolo dell’impresa e della durata della partecipazione all’infrazione, |
— |
il riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità di Koninklijke Philips N.V. per quanto riguarda l’infrazione. in qualità di società madre di Philips France nel periodo dell’infrazione, |
— |
l’indicazione dell’importo massimo dell’ammenda che Philips si aspetta che la Commissione infligga e che essa è disposta ad accettare nel quadro di un procedimento di cooperazione, |
— |
la conferma che Philips è stata sufficientemente informata in merito agli addebiti che la Commissione intende muovere nei suoi confronti e che le è stata accordata in misura sufficiente la possibilità di comunicare alla Commissione il proprio punto di vista, |
— |
la conferma che Philips non intende chiedere nuovamente di accedere al fascicolo né di essere sentita nel quadro di un’audizione orale, a meno che la Commissione decida di non tenere conto della sua proposta di transazione nella comunicazione degli addebiti («CA») e nella decisione, |
— |
il consenso a ricevere la CA e la decisione finale in lingua inglese. |
(6)
Il 7 giugno 2018 la Commissione ha adottato la CA, alla quale Philips ha risposto confermando che essa rispecchiava il contenuto della sua proposta di transazione.
(7)
L’infrazione accertata e le ammende comminate nel progetto di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nella proposta di transazione. L’importo delle ammende è ridotto del 40 % in quanto Philips ha collaborato con la Commissione al di là del suo obbligo legale di farlo: 1) fornendo ulteriori elementi di prova, che costituiscono un significativo valore aggiunto rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, in quanto hanno notevolmente rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l’infrazione; 2) riconoscendo che la condotta ha comportato la violazione dell’articolo 101 del TFUE e 3) rinunciando all’esercizio di alcuni diritti procedurali, circostanza che ha permesso l’incremento dell’efficienza amministrativa.
(8)
Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui Philips ha avuto la possibilità di pronunciarsi giungendo ad una conclusione positiva.
(9)
In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.
Bruxelles, 12 luglio 2018.
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/10 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 24 luglio 2018
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
[Caso AT.40181 — Philips (restrizioni verticali)]
[notificato con il numero C(2018)4797 final]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2018/C 340/07)
Il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
I destinatari della decisione sono Koninklijke Philips N.V. e Philips France S.A.S. (congiuntamente, «Philips»). Koninklijke Philips N.V. è un’impresa tecnologica con sede nei Paesi Bassi. Durante il periodo dell’infrazione, Philips France S.A.S. ha operato come controllata di Koninklijke Philips N.V. detenuta da quest’ultima al 100 %. |
(2) |
La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In violazione dell’articolo 101 del TFUE, Philips France S.A.S. ha attuato, in relazione ai prodotti venduti dalla propria divisione Consumer Lifestyle, pratiche volte a limitare la capacità dei rivenditori in Francia di determinare autonomamente i prezzi di vendita. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(3) |
Il caso nei confronti di Philips è stato istruito in seguito alle ispezioni a sorpresa condotte il 3 dicembre 2013 nei locali di Philips nei Paesi Bassi e nei locali di Philips SpA in Italia a causa di sospetti relativi a pratiche di imposizione dei prezzi di vendita per quanto riguarda i prodotti Philips Consumer Lifestyle. Successivamente, Philips ha dichiarato il proprio interesse a collaborare con la Commissione ed ha presentato ulteriori prove riguardanti la condotta in questione. |
(4) |
Il 10 marzo 2015, la Commissione ha svolto un’ispezione senza preavviso presso i locali di un rivenditore online in Francia, che vendeva anche prodotti Philips. |
(5) |
Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003. |
(6) |
Successivamente, Philips ha presentato un’offerta formale di cooperazione in vista dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003. |
(7) |
Il 7 giugno 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Philips. Il 15 giugno 2018, Philips ha risposto alla comunicazione degli addebiti. |
(8) |
Il 10 luglio 2018, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole. |
(9) |
La Commissione ha adottato la decisione il 24 luglio 2018. |
2.2. Destinatari e durata
(10) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE partecipando, nel periodo qui di seguito indicato, a pratiche anticoncorrenziali:
|
2.3. Sintesi dell’infrazione
(11) |
L’entità interessata è l’organizzazione di vendita locale Philips Consumer Lifestyle Francia, che durante il periodo dell’infrazione è stata gestita da Philips France S.A.S. |
(12) |
I dipendenti e i dirigenti di Philips Consumer Lifestyle hanno sistematicamente controllato i prezzi di vendita praticati dai dettaglianti e sistematicamente chiesto e ottenuto l’accordo dei dettaglianti ad aumentare i loro prezzi di vendita. Tale obiettivo è stato raggiunto esercitando una pressione commerciale sui rivenditori che praticavano i prezzi più bassi e, in alcuni casi, adottando misure di ritorsione nei confronti dei rivenditori che non si conformavano alle indicazioni. |
(13) |
In alcuni casi gli interventi sono scaturiti da denunce di commercianti relative ai prezzi di vendita dei loro concorrenti. |
(14) |
Controllando attentamente i prezzi di vendita praticati dai suoi rivenditori ed intervenendo presso i rivenditori che praticavano i prezzi più bassi affinché li aumentassero, Philips Consumer Lifestyle Francia ha cercato di evitare o di rallentare l’«erosione» dei prezzi online sull’intera rete di vendita (online). |
2.4. Misure correttive
(15) |
La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (2). |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
(16) |
Nel determinare le ammende, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite realizzate nel 2012, che è l’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione della divisione Consumer Lifestyle di Philips France S.A.S. |
(17) |
La Commissione ha preso in considerazione il fatto che l’imposizione di prezzi di vendita, per sua natura, limita la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate, quali l’imposizione di prezzi di rivendita sono spesso, per loro natura, meno dannose per la concorrenza degli accordi orizzontali. Tenendo conto di tali fattori e alla luce delle circostanze specifiche del caso, la proporzione del valore delle vendite è stata fissata al 7 %. |
(18) |
Come indicato in precedenza, la Commissione ha preso in considerazione la durata dell’infrazione unica e continuata. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(19) |
Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(20) |
L’importo dell’ammenda calcolata non supera il 10 % del fatturato mondiale di Philips. |
2.4.4. Riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione
(21) |
La Commissione conclude che, per tenere conto del fatto che Philips ha efficacemente collaborato con la Commissione anche al di là dell’obbligo giuridico di farlo, l’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta va ridotta del 40 %, conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. |
3. CONCLUSIONE
(22) |
Alla luce di quanto precede, l’importo finale dell’ammenda inflitta a Philips a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per l’infrazione unica e continuata è pari a 29 828 000 EUR. |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/12 |
Procedure di liquidazione
Decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di TURUL kölcsönös Biztosító Egyesület f.a.
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]
(2018/C 340/08)
Impresa di assicurazione |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
24 luglio 2018 Entrata in vigore: 24 luglio 2018 Ordine di liquidazione coatta con nomina del curatore |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
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Amministratore straordinario nominato |
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Diritto applicabile |
Ungheria Parte quarta della legge LXXXVIII del 2014 sulle attività di assicurazione Legge XLIX del 1991 in materia di procedura fallimentare e di liquidazione |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9060 — HP/Apogee)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 340/09)
1.
In data 17 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
HP Inc. («HP», Stati Uniti), |
— |
Apogee Group Limited («Apogee», Regno Unito). |
HP acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Apogee.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— HP: fabbricazione e la vendita di apparecchi elettronici, tra cui personal computer e stampanti,
— Apogee: fornitura di servizi di gestione di stampa a utenti professionali, principalmente nel Regno Unito. Tali servizi comprendono generalmente una combinazione flessibile di macchine da stampa, materiali di consumo, software, manutenzione, gestione del flusso di lavoro, consulenza, formazione e altri servizi connessi.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9060 — HP/Apogee
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax: + 32 229 64301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).