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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 13 giugno 2017 |
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2018/C 331/01 |
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2018/C 331/02 |
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2018/C 331/03 |
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2018/C 331/04 |
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2018/C 331/05 |
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2018/C 331/06 |
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2018/C 331/07 |
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Mercoledì 14 giugno 2017 |
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2018/C 331/08 |
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2018/C 331/09 |
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2018/C 331/10 |
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2018/C 331/11 |
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2018/C 331/12 |
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2018/C 331/13 |
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Giovedì 15 giugno 2017 |
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2018/C 331/14 |
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2018/C 331/15 |
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2018/C 331/16 |
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2018/C 331/17 |
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2018/C 331/18 |
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2018/C 331/19 |
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2018/C 331/20 |
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2018/C 331/21 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 14 giugno 2017 |
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2018/C 331/22 |
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2018/C 331/23 |
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2018/C 331/24 |
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Giovedì 15 giugno 2017 |
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2018/C 331/25 |
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III Atti preparatori |
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PARLAMENTO EUROPEO |
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Martedì 13 giugno 2017 |
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2018/C 331/26 |
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2018/C 331/27 |
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2018/C 331/28 |
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2018/C 331/29 |
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Mercoledì 14 giugno 2017 |
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2018/C 331/30 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
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IT |
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2017-2018
Sedute dal 12 al 15 giugno 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 68 del 22.2.2018 .
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 13 giugno 2017
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/2 |
P8_TA(2017)0245
Miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sul miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei (2016/2304(INI))
(2018/C 331/01)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 174, 175 e 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) («regolamento recante disposizioni comuni»), |
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visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (2), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei — valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni (3), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sui ritardi nell'attuazione dei programmi operativi a titolo dei fondi SIE — impatto sulla politica di coesione e via da seguire (4), |
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vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) (5), |
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vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» (6), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2016 dal titolo «Politica di coesione e Fondi strutturali e d'investimento europei — Risultati e nuovi elementi» (7), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Garantire la visibilità della politica di coesione: Norme in materia di informazione e comunicazione per il periodo 2014-2020» (8), |
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visto l'Eurobarometro Flash 423 del settembre 2015 richiesto dalla Commissione dal titolo «Citizens' awareness and perceptions of EU: Regional Policy» (Consapevolezza e percezione dell'UE da parte dei cittadini: politica regionale) (9), |
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vista la relazione Van den Brande dell'ottobre 2014 dal titolo «Multilevel Governance and Partnership» (Governance multilivello e partenariato), preparata dietro richiesta del commissario per la politica regionale e urbana Johannes Hahn' (10), |
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visto il piano di comunicazione del Comitato europeo delle regioni per l'anno 2016 dal titolo «Connecting regions and cities for a stronger Europe» (Collegare le regioni e le città per un'Europa più forte) (11), |
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visto lo studio del luglio 2016 richiesto dalla Commissione dal titolo «Implementation of the partnership principle and multi-level governance in the 2014-2020 ESI Funds» (Attuazione del principio di partenariato e della governance multilivello nei fondi SIE 2014-2020) (12), |
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vista la presentazione del segretariato di Interreg Europe dal titolo «Designing a project communication strategy» (Elaborare una strategia di comunicazione dei progetti) (13), |
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vista la relazione preparata nell'ambito della valutazione ex post e previsione dei benefici per i paesi dell'UE-15 in seguito all'attuazione della politica di coesione nei paesi del V4, commissionata dal ministro polacco per lo Sviluppo economico e intitolata «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?» (In che modo gli Stati membri dell'UE-15 beneficiano della politica di coesione nel V4?) (14), |
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visto il manuale del 2014 della Rete europea contro la povertà (EAPN) dal titolo «Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-making — Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels» (Dare voce ai cittadini: creare partecipazione tra le parti interessate per un processo decisionale efficace — Orientamenti per i decisori a livello nazionale e dell'UE) (15), |
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visto lo studio della direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione), del novembre 2014, dal titolo «Communicating Europe to its Citizens: State of Affairs and Prospects» (Comunicare l'Europa ai suoi cittadini: stato delle cose e prospettive), |
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visto il briefing della direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione), dell'aprile 2016, dal titolo «Research for REGI Committee: Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy» (Ricerca per la commissione REGI: riesame intermedio del QFP e politica di coesione), |
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visto il documento di lavoro della Commissione, del 19 settembre 2016, sulla valutazione ex post del FESR e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 (SWD(2016)0318), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0201/2017), |
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A. |
considerando che la politica di coesione ha contribuito in maniera significativa a rafforzare la crescita e l'occupazione e a ridurre le disparità tra le regioni dell'UE; |
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B. |
considerando che il finanziamento della politica di coesione ha un impatto positivo sia sull'economia che sulla vita dei cittadini, come evidenziato da svariate relazioni e valutazioni indipendenti, ma che i risultati non sono sempre stati comunicati in maniera efficace e la consapevolezza circa i suoi effetti positivi resta piuttosto ridotta; che il valore aggiunto della politica di coesione dell'UE va oltre il comprovato impatto positivo a livello economico, sociale e territoriale, in quanto comporta altresì l'impegno degli Stati membri e delle regioni a favore di un rafforzamento dell'integrazione europea; |
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C. |
considerando l'importanza cruciale della sensibilizzazione degli utenti finali e della società civile in merito ai programmi locali finanziati dall'UE, indipendentemente dai livelli di finanziamento in una specifica regione; |
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D. |
considerando che il principio del partenariato e il modello della governance multilivello, che sottintendono un coordinamento rafforzato tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e società civile, possono effettivamente contribuire a una migliore comunicazione degli obiettivi e dei risultati della politica dell'UE; |
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E. |
considerando che un dialogo permanente e il coinvolgimento della società civile sono essenziali ai fini della rendicontabilità e della legittimità delle politiche pubbliche, generando un senso di responsabilità condivisa e trasparenza nel processo decisionale; |
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F. |
considerando che l'incremento della visibilità dei fondi SIE può contribuire a migliorare la percezione relativa all'efficacia della politica di coesione e a ripristinare la fiducia e l'interesse dei cittadini nel progetto europeo; |
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G. |
considerando che una linea di comunicazione coerente è essenziale non soltanto a valle, in merito ai risultati concreti dei fondi SIE, ma anche a monte, affinché i promotori di progetti conoscano le opportunità di finanziamento, nell'ottica di aumentare il coinvolgimento del pubblico nel processo di attuazione; |
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H. |
considerando che le metodologie per fornire informazioni e per diversificare i canali di comunicazione dovrebbero essere aumentate e migliorate; |
Considerazioni generali
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1. |
sottolinea che la politica di coesione è uno dei principali veicoli pubblici di crescita che, mediante i cinque fondi SIE, garantisce gli investimenti in tutte le regioni dell'UE e contribuisce a ridurre le disparità, a sostenere la competitività e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché a migliorare la qualità di vita dei cittadini europei; |
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2. |
osserva con preoccupazione che la sensibilizzazione generale dell'opinione pubblica e le percezioni circa l'efficacia della politica regionale dell'UE sono andate diminuendo nel corso degli anni; fa riferimento all'Eurobarometro 423 del settembre 2015 in cui solo poco più di un terzo (34 %) degli europei afferma di aver sentito parlare di progetti cofinanziati dall'UE volti a migliorare la qualità della vita nella zona in cui vivono; osserva che la maggioranza degli intervistati ha menzionato come settori importanti l'istruzione, la sanità, le infrastrutture sociali e la politica ambientale; ritiene che non solo la quantità, ma anche e soprattutto la qualità dei progetti finanziati a titolo dei fondi SIE e il loro valore aggiunto in termini di risultati tangibili siano una condizione essenziale per una comunicazione positiva; sottolinea pertanto che la selezione, la realizzazione e la finalizzazione dei progetti devono incentrarsi sul raggiungimento dei risultati attesi, in modo da evitare un uso inefficace delle risorse che potrebbe tradursi in pubblicità negativa per la politica di coesione; richiama l'attenzione sul fatto che le misure di comunicazione devono essere scelte tenendo conto in particolare del contenuto e della portata, e ribadisce che la forma migliore di pubblicità consiste nel mostrare la rilevanza e l'utilità dei progetti realizzati; |
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3. |
osserva che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero condividere la responsabilità di garantire la visibilità degli investimenti della politica di coesione, nell'ottica di definire strategie di comunicazione europee efficaci volte a garantire la visibilità degli investimenti della politica di coesione; osserva in tal contesto il ruolo svolto dalle autorità di gestione e, in particolare, dalle autorità locali e regionali competenti, grazie alla comunicazione istituzionale e ai beneficiari, in quanto rappresentano l'interfaccia più efficace di comunicazione con i cittadini, fornendo informazioni in loco e avvicinandoli all'Europa; rammenta altresì che tali autorità sono quelle che conoscono meglio le realtà e le esigenze locali e regionali e che per il miglioramento della visibilità occorrono maggiori sforzi a favore dell'informazione e della trasparenza a livello del territorio; |
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4. |
sottolinea che per dare visibilità a una politica occorre un processo bilaterale di comunicazione e interazione con i partner; evidenzia, inoltre, che in un contesto di sfide complesse e al fine di garantire la legittimità e offrire soluzioni efficaci a lungo termine, le autorità pubbliche devono coinvolgere le parti interessate pertinenti in tutte le fasi di negoziazione e attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi operativi, conformemente al principio di partenariato; sottolinea altresì la necessità di rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei partner e ribadisce il ruolo che il Fondo sociale europeo (FSE) può svolgere a tal proposito; |
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5. |
evidenzia, in questo contesto, i progressi disomogenei registrati negli Stati membri verso lo snellimento delle procedure amministrative in termini di maggiore mobilitazione e coinvolgimento dei partner regionali e locali, tra cui i partner economici e sociali e gli organi che rappresentano la società civile; rammenta, a tal proposito, l'importanza del dialogo sociale; |
Sfide da affrontare
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6. |
segnala l'aumento dell'euroscetticismo e della propaganda populista antieuropea, che distorce le informazioni sulle politiche dell'Unione, e invita la Commissione e il Consiglio ad analizzarne le cause profonde e ad affrontarle; sottolinea, pertanto, l'urgente necessità di sviluppare strategie di comunicazione più efficaci, adoperandosi per utilizzare un linguaggio a misura di cittadino e per accorciare le distanze tra l'UE e i cittadini, in particolare chi è disoccupato o a rischio di esclusione sociale, avvalendosi di diverse piattaforme di comunicazione a livello locale, regionale e nazionale in grado di trasmettere un messaggio accurato e coerente ai cittadini sul valore aggiunto del progetto europeo per la loro qualità di vita e il loro benessere; |
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7. |
invita la Commissione e il Consiglio ad analizzare, sia nel quadro attuale che nell'ambito della riforma post 2020 della politica di coesione, gli effetti in termini di percezione delle politiche UE delle misure volte a rafforzare il legame con il semestre europeo e ad attuare le riforme strutturali attraverso i programmi finanziati dai fondi SIE; |
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8. |
riconosce i limiti del quadro giuridico per quanto concerne la garanzia di una visibilità adeguata della politica di coesione; sottolinea che, di conseguenza, la comunicazione in merito ai suoi traguardi tangibili non ha sempre rappresentato una priorità per le diverse parti interessate; è del parere che le attività raccomandate di comunicazione sui traguardi tangibili debbano essere costantemente aggiornate; osserva, in tal contesto, che l'assistenza tecnica dei fondi SIE non contiene una dotazione specifica per la comunicazione, a livello dell'Unione o degli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che le autorità di gestione e i beneficiari hanno la responsabilità di monitorare regolarmente il rispetto delle attività di informazione e comunicazione, come previsto all'articolo 115 e all'allegato XII del regolamento recante disposizioni comuni; |
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9. |
ribadisce l'assoluta necessità di trovare il giusto equilibrio tra il bisogno di semplificare le norme che disciplinano l'attuazione della politica di coesione e il bisogno di preservare una gestione finanziaria solida e trasparente e combattere le frodi, garantendo, nel contempo, che ciò sia adeguatamente comunicato al pubblico; rammenta, in tal contesto, la necessità di distinguere chiaramente tra irregolarità e frodi, in modo da non generare tra i cittadini un senso di sfiducia nei confronti delle autorità di gestione e delle amministrazioni locali; insiste inoltre sulla necessità di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, senza incidere sui necessari controlli e audit; |
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10. |
sottolinea che è essenziale aumentare la titolarità della politica in loco, a livello regionale e locale, al fine di garantire il conseguimento e la comunicazione efficienti dei risultati; apprezza il valore aggiunto dal principio di partenariato all'attuazione delle politiche pubbliche europee, come confermato da un recente studio della Commissione; segnala tuttavia che in alcuni casi la mobilitazione dei partner continua a essere alquanto difficoltosa poiché il principio di partenariato è applicato formalmente ma non consente un'autentica partecipazione al processo di governance; rammenta che occorre investire maggiori sforzi e risorse nella partecipazione ai partenariati e nello scambio di esperienze attraverso piattaforme di dialogo per i partner, anche nell'ottica di consentir loro di divenire moltiplicatori delle opportunità di finanziamento e dei successi dell'UE; |
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11. |
ricorda inoltre che, per via della natura strategica a lungo termine degli investimenti della politica di coesione, i risultati talvolta non sono immediati, il che nuoce alla visibilità degli strumenti della politica di coesione, in particolare rispetto ad altri strumenti dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); esorta, pertanto, a proseguire le attività di comunicazione, ove opportuno, durante i quattro anni successivi alla chiusura del progetto: sottolinea che i risultati prodotti da alcuni investimenti (soprattutto nel capitale umano) sono meno visibili e più difficilmente quantificabili rispetto a quelli ottenuti mediante investimenti «concreti» e chiede una valutazione più dettagliata e diversificata dell'impatto a lungo termine della politica di coesione sulla vita dei cittadini; è del parere, inoltre, che si debba prestare particolare attenzione alla valutazione ex post e alle attività di comunicazione in merito al contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che costituisce la strategia europea di sviluppo a lungo termine; |
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12. |
osserva l'importante ruolo svolto dai media nell'informare i cittadini sulle diverse politiche dell'Unione europea e, in generale, sulle questioni europee; si rammarica tuttavia della limitata copertura sui media degli investimenti della politica di coesione dell'UE; sottolinea la necessità di sviluppare campagne informative e strategie di comunicazione rivolte ai media, che siano adeguate alle attuali sfide dell'informazione e forniscano informazioni in modo accessibile e accattivante; evidenzia la necessità di avvalersi della crescente influenza dei media sociali, dei vantaggi offerti dai progressi digitali e della combinazione di diversi tipi di canali mediatici disponibili, per utilizzarli più efficacemente nel promuovere le opportunità offerte e i traguardi raggiunti dai fondi SIE; |
Migliorare la comunicazione e il coinvolgimento dei partner durante la seconda metà del periodo 2014-2020
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13. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il coordinamento e l'accessibilità dei mezzi e degli strumenti di comunicazione esistenti a livello UE, al fine di affrontare tematiche che si ripercuotono sull'agenda dell'UE; sottolinea in questo contesto l'importanza di fornire orientamenti che definiscano tecniche e metodi per una comunicazione efficace riguardo al modo in cui la politica di coesione offre risultati tangibili per la vita quotidiana dei cittadini dell'UE; invita le autorità di gestione e i beneficiari a comunicare attivamente e sistematicamente i risultati, i vantaggi e l'impatto a lungo termine della politica, tenendo in considerazione le diverse fasi di sviluppo dei progetti; |
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14. |
sottolinea che considerata la quantità e qualità di informazioni che viaggiano sui media tradizionali e moderni, l'esposizione del solo simbolo della Commissione sui pannelli di descrizione dei progetti non è più sufficiente; invita la Commissione a creare strumenti identificativi più efficaci; |
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15. |
si compiace delle attuali attività di comunicazione specifiche, come la campagna «L'Europa nella mia regione», l'applicazione web della Commissione «Bilancio dell'UE incentrato sui risultati», la cooperazione con CIRCOM Regional (16), il programma «Europa per i cittadini» e le opportunità offerte dal Corpo europeo di solidarietà, di recente creazione; sottolinea inoltre l'importante ruolo svolto dai centri di informazione Europe Direct nell'ambito della strategia di comunicazione decentrata, ai fini di una maggiore sensibilizzazione sull'impatto della politica di coesione a livello locale e regionale; sottolinea inoltre la necessità di adoperarsi per raggiungere studenti e giornalisti quali potenziali vettori di comunicazione e per garantire l'equilibrio geografico nelle campagne di comunicazione; |
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16. |
sottolinea la necessità di adeguare le disposizioni in materia di comunicazione del regolamento recante disposizioni comuni; invita la Commissione a prendere in esame il valore aggiunto dell'assegnazione di una dotazione specifica per la comunicazione nell'ambito dell'assistenza tecnica, nonché di un aumento, ove opportuno, dei requisiti vincolanti di informazione e pubblicità per i progetti della politica di coesione; invita la Commissione, ai fini della certezza del diritto per le autorità regionali e locali e altri beneficiari, a fornire orientamenti chiari nel 2017 su come utilizzare l'assistenza tecnica per la comunicazione nell'attuale periodo di finanziamento; ribadisce inoltre che le norme consuete in materia di comunicazione e pubblicità, per quanto ben concepite nel caso degli investimenti strutturali e tecnologici, non sono altrettanto efficaci per gli investimenti intangibili nel capitale umano; |
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17. |
sottolinea la necessità di dare maggior rilievo alla comunicazione nella gerarchia delle priorità della politica di coesione dell'UE, soprattutto nell'ambito del lavoro degli amministratori che non hanno una competenza diretta in materia, e di inserire la comunicazione nella normale procedura dei fondi SIE; chiede una maggiore professionalità nel campo della comunicazione, soprattutto avvicinandosi al livello locale ed evitando di utilizzare il gergo dell'UE; |
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18. |
plaude alla valutazione ex-post dei programmi della politica di coesione per il periodo 2007-2013 effettuata dalla Commissione, che rappresenta una fonte eccellente per la comunicazione dei risultati raggiunti e degli impatti prodotti; prende atto dell'iniziativa dei paesi V4 sulle esternalità della politica di coesione nell'UE-15 (17) e invita la Commissione a elaborare uno studio obiettivo più ampio a livello dell'UE-28; esorta ulteriormente la Commissione a diversificare le proprie strategie di comunicazione nei confronti degli Stati membri contribuenti netti e beneficiari netti e ad evidenziare i vantaggi specifici che la politica di coesione comporta in termini di economia reale, promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, creazione di crescita e posti di lavoro in tutte le regioni dell'UE e miglioramento dell'infrastruttura sociale ed economica, sia grazie agli investimenti diretti sia attraverso le esportazioni dirette e indirette (esternalità); |
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19. |
invita la Commissione e le autorità di gestione a individuare modalità di agevolare e standardizzare l'accesso alle informazioni e a promuovere uno scambio di conoscenze e buone prassi in materia di strategie di comunicazione, allo scopo di valorizzare meglio le esperienze esistenti e aumentare la trasparenza e la visibilità delle opportunità di finanziamento; |
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20. |
apprezza l'introduzione della coesione elettronica nell'attuale periodo di programmazione, che punta a semplificare e snellire l'attuazione dei fondi SIE; sottolinea che essa può contribuire efficacemente all'accesso alle informazioni, al monitoraggio dello sviluppo del programma e alla creazione di collegamenti utili tra le parti interessate; |
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21. |
ritiene necessario rafforzare la comunicazione mediante i nuovi canali mediatici, il che richiederà l'elaborazione di una strategia per le piattaforme mediatiche digitali e sociali volta a informare i cittadini e a dar loro l'opportunità di manifestare le proprie esigenze, puntando a raggiungere gli utenti finali mediante diversi strumenti, quali mezzi interattivi online, sviluppando contenuti e applicazioni mobili più accessibili e garantendo che le informazioni siano adeguate alle diverse fasce di età e disponibili in diverse lingue, ove opportuno; invita le autorità di gestione a fornire alle DG competenti informazioni aggiornate sui dati finanziari, i progressi e gli investimenti, nell'ottica di offrire dati e grafici di facile lettura nell'ambito della piattaforma aperta dei fondi SIE, a vantaggio dei giornalisti; invita ad avviare iniziative regionali che premino i progetti migliori, ispirandosi al premio RegioStars; |
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22. |
suggerisce, inoltre, di migliorare il monitoraggio e la valutazione delle attuali attività di comunicazione e propone l'istituzione di task force regionali sulla comunicazione che coinvolgano attori a più livelli; |
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23. |
evidenzia l'importanza del codice europeo di condotta sul partenariato e il ruolo del principio di partenariato nel rafforzare l'impegno collettivo per la politica di coesione e la sua titolarità; chiede che il legame tra autorità pubbliche, potenziali beneficiari, settore privato, società civile e cittadini sia rafforzato mediante un dialogo aperto, e che la composizione dei partenariati sia modificata ove necessario durante l'attuazione, al fine di garantire la giusta combinazione di partner per rappresentare gli interessi della comunità in ogni fase del processo; |
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24. |
accoglie con favore il modello innovativo di cooperazione multilivello e multilaterale proposta dall'agenda urbana per l'UE e raccomanda di replicarlo, ove possibile, nell'attuazione della politica di coesione; |
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25. |
evidenzia la necessità di migliorare la dimensione comunicativa della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle attuali strategie macroregionali, che dovrebbero acquistare maggiore visibilità per i cittadini dell'UE, grazie alla diffusione di buone prassi e di esempi e opportunità di investimenti di successo; |
Promuovere la comunicazione post-2020 sulla politica di coesione
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26. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rendere il finanziamento della politica di coesione UE più allettante mediante ulteriori misure di semplificazione e la limitazione del «gold-plating», o sovraregolamentazione, e a valutare la possibilità di ridurre la complessità e, ove opportuno, la quantità delle normative e degli orientamenti, alla luce di quanto recentemente raccomandato dal gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE; |
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27. |
chiede, alla luce del contributo che la politica di coesione dell'UE apporta all'identificazione positiva con il progetto di integrazione europea, che la Commissione valuti l'integrazione di un campo obbligatorio relativo alla comunicazione nel modulo di candidatura dei progetti, nel contesto di un maggiore uso dell'assistenza tecnica mediante una dotazione specifica per la comunicazione, a livello di programma, evitando nel contempo di moltiplicare i vincoli e garantendo la flessibilità necessaria; invita inoltre le autorità di gestione e le autorità regionali e locali a migliorare la qualità della loro comunicazione dei risultati finali dei progetti; |
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28. |
evidenzia l'assoluta necessità di aumentare il dialogo dell'Unione con i cittadini, di ripensare i canali e le strategie di comunicazione e, tenendo conto delle possibilità offerte dai media sociali e dalle nuove tecnologie digitali, di adeguare i messaggi ai contesti locali e regionali; sottolinea inoltre il potenziale ruolo delle parti interessate della società civile quali vettori della comunicazione; ribadisce tuttavia che i contenuti educativi sono tanto importanti quanto le strategie mediatiche e la promozione mediante diverse piattaforme; |
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29. |
sottolinea, nel contesto della comunicazione e della visibilità, la necessità di semplificare ulteriormente la politica per il periodo successivo al 2020, per quanto concerne, tra l'altro, la gestione condivisa e i sistemi di audit, al fine di trovare il giusto equilibrio tra una politica orientata ai risultati, la garanzia di un'adeguata quantità di verifiche e controlli e la semplificazione delle procedure; |
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30. |
invita a rafforzare ulteriormente il principio di partenariato nel quadro del periodo di programmazione post 2020; è convinto che la partecipazione attiva delle parti interessate, tra cui le organizzazioni che rappresentano la società civile, nel processo di negoziazione e attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi operativi potrebbe contribuire ad aumentare la titolarità e la trasparenza dell'attuazione della politica, nonché a migliorare tale attuazione per quanto concerne il bilancio dell'UE; invita pertanto gli Stati membri a prendere in considerazione l'attuazione dei modelli esistenti di governance partecipativa, raggruppando tutte le parti sociali pertinenti e coinvolgendo le parti interessate in un processo di bilancio partecipativo per determinare le risorse a favore del cofinanziamento a livello nazionale, regionale e locale, ove appropriato, nell'ottica di rafforzare la fiducia reciproca e la partecipazione dei cittadini alle decisioni di spesa; suggerisce inoltre di realizzare valutazioni partecipative dei risultati con i beneficiari e le diverse parti interessate, in modo da raccogliere dati pertinenti che possano favorire la partecipazione attiva e la visibilità dei futuri interventi; |
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31. |
insiste ulteriormente sull'aumento della cooperazione tra zone urbane e rurali per sviluppare partenariati territoriali tra città e zone rurali sfruttando pienamente il potenziale delle sinergie tra fondi UE e facendo ricorso alle competenze delle aree urbane e alla loro maggiore capacità nella gestione dei fondi; |
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32. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a concentrarsi altresì, nei rispettivi piani d'azione sulla comunicazione, sul rafforzamento della cooperazione tra le diverse direzioni generali, i ministeri e i comunicatori a vari livelli, nonché sulla realizzazione di una panoramica dei gruppi di destinatari, al fine di sviluppare e trasmettere messaggi adatti a gruppi target specifici per raggiungere più direttamente i cittadini sul territorio e informarli meglio; |
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33. |
sottolinea in tale contesto l'importanza di un cambiamento culturale, tenendo conto del fatto che la comunicazione è una responsabilità di tutti gli attori coinvolti e i beneficiari stessi stanno assumendo il ruolo di comunicatori principali; |
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34. |
chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare il ruolo e la posizione delle reti di comunicazione e informazione già esistenti e di avvalersi della piattaforma UE interattiva per la comunicazione elettronica sull'attuazione della politica di coesione, in modo da raccogliere tutti i dati pertinenti sui progetti relativi ai fondi SIE, consentendo agli utenti finali di dare un riscontro sul processo di attuazione e i risultati ottenuti che non si limiti a una scarna descrizione del progetto e della spesa sostenuta; ritiene che tale piattaforma agevolerebbe altresì la valutazione dell'efficacia della comunicazione sulla politica di coesione; |
o
o o
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35. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni nonché ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0053.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0055.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0211.
(6) Testi approvati, P8_TA(2015)0419.
(7) http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_it.pdf
(8) http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020
(9) http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400
(10) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf
(11) http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf
(12) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf
(13) http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf
(14) https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf
(15) http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf
(16) Associazione professionale del servizio televisivo pubblico regionale in Europa.
(17) Relazione preparata nell'ambito della valutazione ex post e previsione dei benefici per i paesi dell'UE-15 in seguito all'attuazione della politica di coesione nei paesi del V4, commissionata dal ministro polacco per lo Sviluppo economico e intitolata «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?» (In che modo gli Stati membri dell'UE-15 beneficiano della politica di coesione nel V4?).
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/10 |
P8_TA(2017)0246
Efficacia in termini di costi del settimo programma per la ricerca
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sull'efficacia in termini di costi del Settimo programma per la ricerca (2015/2318(INI))
(2018/C 331/02)
Il Parlamento europeo,
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visto il titolo XIX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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— |
vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1), |
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— |
visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, |
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visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (2), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (3), |
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— |
vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, corredata delle risposte delle istituzioni (4), |
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vista la relazione speciale n. 2/2013 della Corte dei conti europea intitolata «La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del settimo programma quadro per la ricerca?», |
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— |
vista la relazione della Camera dei comuni del Regno Unito, commissione scienza e tecnologia, intitolata «Leaving the EU: implications and opportunities for science and research» (Lasciare l'UE: implicazioni e opportunità per la scienza e la ricerca), del 16 novembre 2016 (5), |
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— |
vista la sua decisione del 28 aprile 2016 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione (6), |
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— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0194/2017), |
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A. |
considerando che il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 è giunto a termine, ma che l'attuazione del Settimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione (7o PQ) è tuttora in corso; |
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B. |
considerando che durante il QFP 2014-2020 i progetti di ricerca e innovazione rientrano nell'ambito del regolamento Orizzonte 2020; |
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C. |
considerando che, per quanto a sua conoscenza, non esiste un'analisi esauriente dell'efficacia in termini di costi relativa al 7o PQ; |
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D. |
considerando che una valutazione esauriente del 7o PQ avrebbe dovuto precedere, idealmente, l'entrata in vigore di Orizzonte 2020; |
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E. |
considerando che i tassi di errore e la valutazione ex post del programma non forniscono informazioni esaurienti sull'efficacia in termini di costi; |
Il Settimo programma quadro (7o PQ)
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1. |
sottolinea che il 7o PQ ha rappresentato un bilancio complessivo adottato di 55 miliardi di EUR, pari a circa il 3 % del totale della spesa di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) in Europa, ovvero al 25 % del finanziamento competitivo; che durante i sette anni di durata del 7o PQ sono state presentate oltre 139 000 proposte di ricerca, fra le quali sono stati selezionati e finanziati 25 000 progetti della massima qualità; che, delle 29 000 organizzazioni che hanno partecipato al 7o PQ, i principali beneficiari sono stati, tra gli altri, le università (44 % dei finanziamenti del 7o PQ), le organizzazioni di ricerca e tecnologia (27 %), le grandi aziende private (11 %) e le PMI (13 %), mentre il settore pubblico (3 %) e le organizzazioni della società civile (2 %) hanno rappresentato una percentuale meno significativa; |
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2. |
è consapevole del fatto che il 7o PQ è destinato a beneficiari di tutti gli Stati membri dell'UE, paesi associati e candidati all'adesione quali Svizzera, Israele, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Turchia, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Isole Fær Øer e Moldova, nonché paesi partner della cooperazione internazionale; |
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3. |
sottolinea la valutazione ex post del 7o PQ eseguita da un gruppo di esperti ad alto livello (7), secondo cui il 7o PQ è stato un successo; che il gruppo ad alto livello ha sottolineato in particolare che il 7o PQ:
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4. |
osserva che la consultazione pubblica delle parti interessate, svoltasi nell'ambito della valutazione del 7o PQ tra febbraio e maggio 2015, ha evidenziato le seguenti carenze:
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5. |
è preoccupato in relazione al fatto che, secondo il Commissario, il 7o PQ non sarà integralmente eseguito e valutato prima del 2020, cosa che potrebbe causare ritardi nei futuri programmi di follow-up; esorta la Commissione a pubblicare la relazione di valutazione appena possibile e al più tardi prima della presentazione del programma di ricerca successivo a Orizzonte 2020; |
Conclusioni della Corte dei conti europea (CC)
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6. |
evidenzia con preoccupazione che, secondo la Corte, i sistemi di supervisione e controllo per la ricerca e altre politiche interne sono «parzialmente efficaci»; |
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7. |
invita la Commissione a informare dettagliatamente la sua commissione competente riguardo alle 10 transazioni che hanno rappresentato il 77 % degli errori nel 2015 e alle misure correttive adottate; |
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8. |
constata con preoccupazione che, negli ultimi esercizi di discarico, il tasso di errore relativo a ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) è stato sempre superiore al 5 %; |
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9. |
osserva che, nel 2015, su 150 operazioni controllate dalla Corte, 72 (48 %) erano inficiate da errori; che sulla base dei 38 errori quantificati dalla Corte si è stimato un tasso di errore pari al 4,4 %; che, inoltre, in 16 casi di errori quantificabili, la Commissione, le autorità nazionali o i revisori indipendenti disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e rettificare gli errori prima di approvare la spesa; che se tutte queste informazioni fossero state usate per rettificare gli errori, il tasso di errore stimato per il capitolo in oggetto sarebbe stato più basso dello 0,6 %; |
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10. |
si rammarica del fatto che, per 10 delle 38 operazioni che presentano errori quantificati, la Corte ha rilevato errori che rappresentano più del 20 % delle voci esaminate; rileva che questi 10 casi (nove concernenti il Settimo programma quadro di ricerca e uno concernente il programma per la competitività e l'innovazione 2007-2013) contribuiscono per il 77 % al livello di errore globale stimato per la rubrica «Competitività per la crescita e l'occupazione» nel 2015; |
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11. |
si rammarica del fatto che la maggior parte degli errori quantificati rilevati dalla Corte (33 su 38) riguardava il rimborso di costi del personale e costi indiretti inammissibili dichiarati dai beneficiari, e che quasi tutti gli errori riscontrati dalla Corte nei rendiconti di spesa sono stati dovuti a un'interpretazione errata, da parte dei beneficiari, delle complesse norme di ammissibilità o al calcolo errato dei loro costi ammissibili, il che porta all'ovvia conclusione che tali norme devono essere semplificate; |
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12. |
riconosce che la Commissione ha calcolato un tasso di errore residuo (alla fine del programma e dopo le rettifiche) del 3 % nel 2014 (2,88 % nel 2015); |
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13. |
ricorda la sua posizione nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2012 e 2014: «resta persuaso che la Commissione debba continuare a impegnarsi per trovare un equilibrio accettabile tra l'attrattiva dei programmi per i partecipanti e le legittime necessità della responsabilità e del controllo finanziario; ricorda, a tale proposito, la dichiarazione del Direttore generale del 2012, secondo cui la procedura intesa a ottenere un tasso di errore residuo del 2 % in ogni circostanza non è un'opzione percorribile»; |
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14. |
si rammarica del fatto che le fonti primarie di errore siano consistite in errori di calcolo dei costi del personale e in costi diretti e indiretti inammissibili; |
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15. |
ricorda e constata con preoccupazione le conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti europea n. 2/2013, in cui la Corte conclude che i processi della Commissione sono finalizzati a garantire che i fondi siano investiti in ricerca di alta qualità; che, ciononostante, si è prestata una minore attenzione all'efficienza;
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16. |
prende atto delle risposte della Commissione alle conclusioni della Corte, in cui si sottolinea che, nonostante tutto, 4 324 sovvenzioni sono state firmate, con quasi 20 000 partecipanti, che i tempi per ricevere le sovvenzioni sono già stati ridotti e che l'architettura del controllo è stata concepita in modo da basarsi prevalentemente sul controllo ex post; |
Efficacia in termini di costi nell'ambito del 7o PQ
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17. |
sottolinea che l'efficacia in termini di costi dovrebbe essere valutata in base ai principi di economia, efficienza ed efficacia (sana gestione finanziaria) (8) nel conseguimento degli obiettivi strategici; |
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18. |
prende atto del fatto che l'attuazione dei programmi quadro di ricerca è stata condivisa da varie direzioni generali, agenzie esecutive, imprese comuni, nonché dai cosiddetti organismi ex articolo 185, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET); |
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19. |
osserva che la Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione (DG RTD) ha autorizzato pagamenti per 3,8 miliardi di EUR nel 2015, il 67,4 % dei quali è stato effettuato sotto la diretta responsabilità della stessa Direzione generale, il 12,6 % da imprese comuni, il 10,7 % dalla BEI e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il 2,4 % da agenzie esecutive; |
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20. |
rileva che, secondo la relazione annuale di attività della DG RTD del 2015, l'Unione europea ha contribuito al 7o PQ con 44,56 miliardi di EUR, il 58 % dei quali è andato a Germania (16 %), Regno Unito (16 %), Francia (11 %), Italia (8 %) e Spagna (7 %); |
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21. |
osserva che la DG RTD ha istituito un quadro di controllo volto a mitigare i rischi intrinseci nelle varie fasi del processo di gestione delle sovvenzioni dirette e indirette; che, inoltre, la DG RTD ha posto in essere una strategia di supervisione per gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e dal FEI; |
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22. |
constata che, nel quadro del 7o PQ 2007-2013, alla fine del 2015 la DG RTD aveva completato e sottoscritto 3 035 delle 4 950 convenzioni di sovvenzione e 1 915 progetti, per un totale di 1,6 miliardi di EUR ancora da pagare; che nel 2015 la DG RTD ha effettuato 826 pagamenti finali; incoraggia detta DG a sviluppare tali statistiche nei futuri esercizi; |
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23. |
sottolinea, in particolare, il fatto che indicatori quali i tempi per ricevere le sovvenzioni, le informazioni e i pagamenti hanno registrato una tendenza positiva e sono stati ritenuti soddisfacenti (93-100 % di conformità); |
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24. |
constata che la DG RTD ha realizzato 1 550 audit, coprendo così 1 404 beneficiari e il 58,7 % del bilancio durante il periodo di programmazione del 7o PQ; |
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25. |
ricorda che, secondo la DG RTD, sono stati impiegati 9,4 equivalenti a tempo pieno per la supervisione e il coordinamento delle attività connesse alle agenzie esecutive; che ciò ha rappresentato 1,26 milioni di EUR, ovvero l'1,35 % dei costi amministrativi totali; che, in aggiunta, l'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) e l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) hanno eseguito un bilancio operativo di 1,94 miliardi di EUR, mentre l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) e l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) hanno eseguito stanziamenti di pagamento per 480,5 milioni di EUR nel 2015; |
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26. |
osserva che la DG RTD ha sostenuto costi pari a 1,67 milioni di EUR ovvero lo 0,35 % dei 479,9 milioni di EUR erogati alle imprese comuni per la supervisione delle loro attività; osserva inoltre che la DG RTD ha sostenuto costi pari a 0,7 milioni di EUR, ovvero lo 0,78 % dei pagamenti effettuati a organismi ex articolo 185 per la supervisione delle loro attività; |
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27. |
evidenzia che le imprese comuni e gli organismi ex articolo 185 sono responsabili dei propri audit, i cui risultati devono essere comunicati alla DG RTD; |
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28. |
constata con preoccupazione che la DG RTD ha stimato il tasso di errore complessivo rilevato al 4,35 %; che, nel contempo, la Direzione generale ha ritenuto che il tasso di errore residuo (alla fine del programma e dopo le rettifiche) fosse del 2,88 %; |
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29. |
rileva che, alla fine del 2016, l'importo da recuperare ammontava a 68 milioni di EUR, di cui 49,7 milioni di EUR sono stati efficacemente riscossi; |
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30. |
osserva, tuttavia, che le regole del 7o PQ non erano sufficientemente compatibili con le pratiche commerciali generali, che il sistema di controllo doveva assicurare un migliore equilibrio tra rischio e controllo, che i beneficiari avevano bisogno di migliori orientamenti per far fronte alla complessità del regime e che i metodi di rimborso dovevano essere più efficienti; |
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31. |
è preoccupato in relazione al fatto che la relazione annuale di attività della DG RTD indica che, alla fine del 2015, 1 915 progetti del 7o PQ, per un importo pari a 1,63 miliardi di EUR, non erano ancora stati completati, cosa che potrebbe ritardare l'attuazione di Orizzonte 2020; |
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32. |
prende atto del fatto che l'Unione europea ha interesse a istituire sinergie tra il settore della ricerca e dell'innovazione, da un lato, e i fondi strutturali, dall'altro; |
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33. |
osserva che la Commissione dovrebbe garantire che il 7o PQ e i finanziamenti nazionali destinati alla ricerca siano in linea con le regole dell'UE in materia di aiuti di Stato, così da evitare incongruenze e doppioni a livello dei finanziamenti; ritiene opportuno tener conto delle caratteristiche nazionali specifiche; |
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34. |
evidenzia l'importanza degli strumenti finanziari nell'ambito della ricerca e dell'innovazione; sottolinea che, al fine della competitività della ricerca, l'utilizzo di strumenti finanziari per progetti a livelli di maturità tecnologica più elevati può garantire un sufficiente rendimento degli investimenti pubblici; segnala, in questo contesto, il fatto che «il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFF 2007-2013) offre prestiti e finanziamenti ibridi o mezzanini per migliorare l'accesso al finanziamento del rischio per progetti di ricerca e innovazione; che il contributo fornito dall'Unione tramite tale meccanismo per il periodo 2007-2015, pari a un importo di 961 milioni di EUR, ha sostenuto attività che ammontano a più di 10,22 miliardi di EUR degli 11,31 miliardi di EUR previsti (…)»; rileva che lo strumento di condivisione del rischio (RSI) per le PMI ha fornito finanziamenti per un volume superiore a 2,3 miliardi di EUR, cui l'Unione ha contribuito con 270 milioni di EUR (9); è del parere che queste cifre testimonino l'interesse elevato delle imprese e degli altri beneficiari per il finanziamento del rischio; |
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35. |
osserva la necessità di migliorare la destinazione degli strumenti finanziari del 7o PQ al fine di sostenere i nuovi operatori che hanno un accesso limitato ai finanziamenti nel settore della ricerca e dell'innovazione; |
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36. |
constata che alcune misure raccomandate dal revisore esterno e/o dal servizio di audit interno della Commissione, nello specifico due misure riguardanti i sistemi di controllo per la supervisione degli organismi esterni e tre misure per il fondo di garanzia per i partecipanti, non sono state incluse; |
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37. |
suggerisce una migliore comunicazione dei risultati negli Stati membri e campagne informative per il programma; |
Prospettive future nell'ambito di Orizzonte 2020
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38. |
sottolinea il fatto che, nel 2015, sono stati pubblicati 198 inviti a presentare proposte per Orizzonte 2020 con termine di presentazione entro la fine dell'anno; che, in risposta a tali inviti, sono state complessivamente ricevute 78 268 proposte, 10 658 delle quali sono state registrate nella lista principale o in quella di riserva; che ciò significa un tasso di successo di circa il 14 %, tenendo conto soltanto delle proposte ammissibili; che, nello stesso periodo, 8 832 convenzioni di sovvenzione sono state firmate con i beneficiari e che 528 di esse sono state firmate dalla DG RTD; |
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39. |
riconosce che con il 7o PQ ci sono stati risparmi per 551 milioni di EUR rispetto al 6o PQ e che la Commissione si è impegnata a semplificare ulteriormente l'attuazione di Orizzonte 2020 rispetto al 7o PQ; evidenzia, tuttavia, che tutti gli ambiti d'intervento, compresi i fondi strutturali, devono beneficiare della semplificazione al fine di garantire la parità di trattamento dei beneficiari dell'assistenza finanziaria europea; |
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40. |
accoglie con soddisfazione il fatto che la DG RTD stia cercando di ridurre ulteriormente le spese generali attraverso l'esternalizzazione della gestione dei contratti alle agenzie esecutive e ad altri organismi; sottolinea in questo contesto che, nell'ambito di Orizzonte 2020, il 55 % del bilancio sarà gestito da agenzie esecutive; |
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41. |
sottolinea che il grande numero di attori politici, compresi le direzioni generali della Commissione, le agenzie esecutive, le imprese comuni e gli organismi ex articolo 185, richiede un coordinamento notevole, la cui efficacia è di importanza primaria; |
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42. |
osserva la differenza di vedute tra l'EIT e la Commissione, da un lato, e la Corte dei conti europea, dall'altro, relativamente alla legittimità dei pagamenti; è del parere che tale controversia non debba essere risolta a detrimento dei beneficiari che hanno agito in buona fede; |
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43. |
accoglie con favore i seguenti aspetti di Orizzonte 2020:
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44. |
accoglie con favore la creazione di un centro comune di supporto (CSC), che aiuterà a coordinare e realizzare il programma in maniera efficiente e armonizzata in sette direzioni generali della Commissione, quattro agenzie esecutive e sei imprese comuni; osserva che dal 1o gennaio 2014 il CSC fornisce servizi comuni in settori quali l'assistenza legale, gli audit ex post, i sistemi e le operazioni IT, i processi aziendali nonché le informazioni e i dati sui programmi a tutte le DG di ricerca, le agenzie esecutive e le imprese comuni che attuano il programma Orizzonte 2020; |
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45. |
suggerisce di potenziare il ruolo dei punti di contatto nazionali (PCN) al fine di offrire un'assistenza tecnica di qualità sul terreno; ritiene che la valutazione annuale dei risultati, della formazione e dello stimolo dato da PCN efficienti migliori il tasso di successo del programma Orizzonte 2020; |
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46. |
si compiace che la quota dei fondi di Orizzonte 2020 destinati alle piccole e medie imprese sia aumentata, passando dal 19,4 % nel 2014 al 23,4 % nel 2015 e raccomanda di incoraggiare proattivamente questa tendenza; |
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47. |
ritiene inaccettabile che la DG RTD non abbia osservato la richiesta del Parlamento, secondo cui le direzioni generali della Commissione dovrebbero pubblicare tutte le raccomandazioni specifiche per paese nelle rispettive relazioni annuali di attività; |
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48. |
invita la Commissione ad adottare misure che garantiscano la medesima retribuzione per i ricercatori che svolgono lo stesso lavoro nell'ambito dello stesso progetto e a fornire un elenco di tutte le imprese, suddivise per nazionalità, quotate in borsa e/o con un profitto nel loro bilancio di esercizio, e che ricevono finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020; |
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49. |
riconosce che i nuovi elementi introdotti in Orizzonte 2020 riflettono anche le osservazioni formulate dalla Corte dei conti europea; |
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50. |
ricorda che è in corso di preparazione un Nono programma quadro di ricerca; sottolinea la necessità di garantire che, nella definizione del programma, si utilizzino le migliori pratiche acquisite con Orizzonte 2020; suggerisce di destinare all'innovazione maggiori finanziamenti, economicamente efficienti per il settore delle imprese, e di prevedere una maggiore flessibilità tra i bilanci dei diversi sottoprogrammi, onde evitare una carenza di finanziamenti per quelli definiti «eccellenti»; |
Ripercussioni sul 7o PQ dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea
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51. |
prende atto con rispetto del voto con cui i cittadini del Regno Unito hanno espresso, il 23 giugno 2016, la volontà politica di uscire dall'Unione europea; |
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52. |
accoglie con favore il lavoro della Camera dei comuni del Regno Unito nel valutare le ripercussioni di detto voto sul settore della scienza e della ricerca (10) e nel cercare di ridurre al minimo l'impatto negativo sulla competitività europea; |
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53. |
sottolinea che, nel 2014, le organizzazioni con sede nel Regno Unito hanno ricevuto 1,27 miliardi di EUR in inviti a presentare proposte di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, pari al 15 % del totale, e, nel 2015, 1,18 miliardi di EUR in inviti a presentare proposte, pari al 15,9 % del totale — la quota più consistente di finanziamenti dell'UE ricevuti da uno Stato membro nel 2015 (11); |
Conclusioni
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54. |
conclude che, complessivamente, la Commissione ha gestito il 7o PQ in maniera efficace in termini di costi; osserva che, nonostante i ritardi e i reiterati tassi di errore nella sua esecuzione, il programma ha altresì migliorato la propria efficienza; |
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55. |
accoglie con favore il fatto che sono state prese in considerazione le preoccupazioni della Corte; |
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56. |
invita la Commissione a garantire che le modernizzazioni introdotte nell'ambito di Orizzonte 2020 — quali i tassi forfettari per i costi indiretti, una strategia di audit unica, il portale unico per i partecipanti ecc. — vengano applicate in maniera simile anche in altri ambiti d'intervento, per esempio i fondi strutturali; sottolinea che tutti i beneficiari di sovvenzioni dovrebbero essere trattati in modo giusto ed equo; |
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57. |
invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo del 3 % del PIL investito nella ricerca; è del parere che ciò promuoverebbe l'eccellenza e l'innovazione; invita, a tale proposito, la Commissione a esaminare la possibilità di proporre un patto per la scienza a livello locale, regionale e nazionale, in linea con la dinamica già esistente del «Patto dei sindaci»; |
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58. |
esprime preoccupazione dinanzi al fatto che, nelle loro relazioni di valutazione, sia la REA che l'ERCEA evidenziano che i circuiti di feedback e la comunicazione tra la Commissione e le agenzie esecutive potrebbero essere ulteriormente migliorati; |
o
o o
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59. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Corte dei conti europea e alla Commissione. |
(1) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU C 373 del 10.11.2015, pag. 1.
(5) http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-inquiry-16-17/publications/
(6) GU L 246 del 14.9.2016, pag. 25.
(7) Commitment and Coherence, ex-post evaluation of the 7th EU Framework Programme (Impegno e coerenza, valutazione ex post del 7o PQ dell'UE), novembre 2015 https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
(9) COM(2016)0675, pagg. 18 e 19.
(10) Cfr. relazione della Camera dei comuni del Regno Unito, Commissione Scienza e tecnologia, del 16 novembre 2016.
(11) Relazione di monitoraggio di Orizzonte 2020 per il 2015, pag. 21 f.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/17 |
P8_TA(2017)0247
Apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud Est asiatico
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sull'apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico (2016/2220(INI))
(2018/C 331/03)
Il Parlamento europeo,
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viste le disposizioni degli strumenti dell'ONU in materia di diritti umani, compresi quelli concernenti il diritto alla cittadinanza, quali la Carta dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i patti internazionali sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi, la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e il suo protocollo facoltativo, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, |
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visti gli altri strumenti dell'ONU in materia di apolidia e diritto a una cittadinanza, quali la conclusione n. 106 sull'identificazione, la prevenzione e la riduzione dell'apolidia e la protezione degli apolidi (1), del Comitato esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), approvata dall'Assemblea generale dell'ONU con risoluzione A/RES/61/137 del 2006, |
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viste la campagna dell'UNHCR per porre fine all'apolidia entro il 2024 (2) e la campagna mondiale per la parità dei diritti di cittadinanza, sostenute dall'UNHCR, UN Women e altri e appoggiate dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, |
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vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 15 luglio 2016, sui diritti umani e la privazione arbitraria della cittadinanza (A/HRC/RES/32/5), |
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visti la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna (3), approvati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani il 25 giugno 1993, |
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vista la raccomandazione generale n. 32 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) sugli aspetti di genere legati allo status di rifugiato, asilo, nazionalità e apolidia (4), |
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vista la dichiarazione dei diritti umani dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (5), |
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visto l'articolo 3, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea che stabilisce che «nelle relazioni con il resto del mondo», l'UE contribuisce «all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite», |
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viste le conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (2015-2019) (6), |
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visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012 (7), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2015 sull'apolidia (8), |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 20 giugno 2016, su una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania (9), |
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vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi (10), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sul Myanmar/Birmania, in particolare, la situazione dei rohingya (11), |
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vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (12), |
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visto lo studio della Direzione generale delle Politiche esterne, del novembre 2014, dal titolo «Addressing the Human Rights impact of statelessness in the EU's external action» (Affrontare le conseguenze dell'apolidia sui diritti umani nell'azione esterna dell'UE), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0182/2017), |
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A. |
considerando che la regione dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico comprende i seguenti paesi: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldive, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Timor Leste e Vietnam, che sono tutti membri o hanno lo status di osservatori dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) o dell'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC); |
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B. |
considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) afferma che tutti gli esseri umani hanno per nascita pari dignità e diritti; che il diritto a una cittadinanza e il diritto a non essere arbitrariamente privati della propria cittadinanza sono sanciti all'articolo 15 della stessa dichiarazione, nonché in altri strumenti internazionali sui diritti umani; considerando, tuttavia, che gli strumenti giuridici internazionali non hanno ancora conseguito il loro obiettivo primario di garantire il diritto di ogni individuo a una cittadinanza; |
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C. |
considerando che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati tra loro; che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono un diritto di nascita di tutti gli esseri umani e la loro tutela e promozione sono il compito più importante di un governo; |
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D. |
considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo, che è stata ratificata da tutti i paesi dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico, stabilisce che il bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita e ha il diritto di acquisire una cittadinanza; che, secondo le stime, la metà degli apolidi nel mondo è costituita da bambini e che molti di essi sono apolidi dalla nascita; |
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E. |
considerando che, secondo la dichiarazione dei diritti umani dell'ASEAN, ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza a norma di legge, e «nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza»; |
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F. |
considerando che, ai fini della convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi, il termine apolide designa una persona «che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione»; che le cause dell'apolidia possono variare, e comprendono, tra gli altri fattori, la successione tra Stati, la dissoluzione degli Stati, in alcuni casi gli eventi connessi al fatto di essere costretti a fuggire, la migrazione e la tratta di esseri umani, come anche le modifiche e le lacune delle leggi sulla cittadinanza, il venir meno della cittadinanza per essere vissuti fuori dal proprio paese per un periodo di tempo protratto, la privazione arbitraria della cittadinanza, la discriminazione basata sul genere, sulla razza, sull'etnia o su altri motivi, gli ostacoli amministrativi e burocratici, anche per quanto riguarda l'ottenimento dei certificati di nascita o la mancata registrazione degli stessi; che nei casi di apolidia dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico si riscontrano tutte o quasi tutte queste cause; |
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G. |
considerando l'importanza di rilevare che l'essere apolidi è diverso dall'essere rifugiati; che la maggior parte degli apolidi non ha mai lasciato il luogo di nascita o non ha mai attraversato un confine internazionale; |
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H. |
considerando che l'apolidia è un problema dalle molteplici sfaccettature e conduce a una vasta gamma di violazioni dei diritti umani, compresi, ma non solo, i problemi relativi ai certificati di nascita e altri documenti di stato civile, nonché altri problemi legati ai diritti di proprietà, all'esclusione dai programmi sanitari per l'infanzia e dal sistema scolastico statale, alla titolarità delle imprese, alla rappresentanza politica e alla partecipazione al voto, all'accesso alla sicurezza sociale e ai servizi pubblici; che l'apolidia può contribuire al traffico di esseri umani, alla detenzione arbitraria, alla violazione della libertà di circolazione, allo sfruttamento e all'abuso dei minori e alla discriminazione nei confronti delle donne; |
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I. |
considerando che l'apolidia continua a ricevere scarsa attenzione a livello internazionale nonostante le sue allarmanti implicazioni per i diritti umani su scala globale e regionale e continua a essere considerata una questione interna degli Stati; che la riduzione e infine l'abolizione dell'apolidia dovrebbero diventare una priorità nel campo dei diritti umani a livello internazionale; |
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J. |
considerando che la discriminazione di genere a livello normativo, per esempio nell'acquisizione o trasmissione della cittadinanza a un figlio o al coniuge, è tuttora presente nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico in paesi come il Nepal, la Malaysia e il Brunei; |
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K. |
considerando che l'UNHCR ha stimato che nell'intera regione 135 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni non sono stati registrati alla nascita e rischiano di diventare apolidi; |
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L. |
considerando che l'eliminazione dell'apolidia si tradurrà anche in una maggiore democrazia in quanto gli ex apolidi saranno inclusi nel processo democratico e potranno contribuirvi; |
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M. |
considerando che il complesso problema dell'apolidia, pur non essendo una questione marginale, rimane relegato al campo più periferico della politica e del diritto internazionali; |
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N. |
considerando che l'apolidia compromette le prospettive di sviluppo delle popolazioni interessate e l'attuazione efficace dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; |
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O. |
considerando che il piano d'azione dell'UNHCR per porre fine all'apolidia (2014-2024) è inteso a sostenere i governi nel risolvere i principali casi di apolidia esistenti, impedire l'emergere di nuovi casi e identificare e proteggere in modo più efficace le popolazioni apolidi; che l'azione 10 del suddetto piano segnala altresì la necessità di migliorare i dati quantitativi e qualitativi sull'apolidia; che l'UE si è impegnata a sostenere attivamente il piano d'azione; |
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P. |
considerando che, nelle conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, viene ribadita l'importanza di continuare a trattare la questione degli apolidi nelle relazioni con i paesi prioritari e di impegnarsi particolarmente per prevenire l'emergenza di popolazioni apolidi in seguito a conflitti, sfollamenti e dissoluzioni di Stati; |
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Q. |
considerando che, nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo: questioni nazionali e regionali, del 20 settembre 2016, si dichiara che l'UE mira a rafforzare la coerenza, l'efficacia e la visibilità dei diritti umani nella propria politica estera e che l'obiettivo è di potenziare l'impegno dell'UE con le Nazioni Unite e i meccanismi regionali per i diritti umani per favorire la titolarità regionale e promuovere l'universalità dei diritti umani, e indica espressamente che ciò include l'avvio di un primo dialogo politico sui diritti umani con i meccanismi competenti dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN); |
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R. |
considerando che l'UE è determinata a collocare i diritti umani al centro delle sue relazioni con i paesi terzi; |
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S. |
considerando che l'apolidia favorisce i movimenti di popolazione, l'emigrazione e il traffico di esseri umani, destabilizzando intere subregioni; |
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T. |
considerando che molti dei 10 milioni di apolidi a livello globale risiedono nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico, e che i rohingya del Myanmar/Birmania costituiscono il più grande gruppo di apolidi al mondo, con oltre un milione di persone rientranti nel quadro del mandato dell'UNHCR sull'apolidia, e che importanti comunità di apolidi si trovano anche in Thailandia, Malaysia, Brunei, Vietnam, nelle Filippine e altrove; che tibetani apolidi vivono in paesi come l'India e il Nepal; che alcuni di questi gruppi rientrano nel mandato dell'UNHCR sull'apolidia mentre altri ne sono esclusi; che la copertura statistica e le segnalazioni sulle popolazioni apolidi nel mondo sono incomplete poiché non tutti i paesi raccolgono statistiche su questa problematica; che sia in Asia meridionale che nel Sud-Est asiatico si registrano casi che si protraggono e casi irrisolti, come anche casi in cui vi sono stati progressi; |
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U. |
considerando che, negli ultimi anni, sono stati compiuti progressi in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico grazie a modifiche alla legislazione in materia di cittadinanza e all'introduzione di disposizioni adeguate per evitare l'apolidia e permettere agli apolidi di acquisire la cittadinanza; che queste iniziative devono essere intensificate e che le leggi adottate devono anche essere rispettate nella pratica; |
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V. |
considerando che i rohingya sono una delle minoranze più perseguitate al mondo, che formano il più grande gruppo di apolidi a livello globale e che sono ufficialmente apolidi dall'introduzione, nel 1982, della legge birmana sulla cittadinanza; che i rohingya sono considerati indesiderati dalle autorità birmane e dai paesi limitrofi, sebbene alcuni di questi ultimi ospitino ingenti popolazioni di rifugiati; che vi sono scontri in atto nello Stato di Rakhine; che migliaia di rifugiati che sono riusciti a varcare il confine e giungere in Bangladesh hanno un bisogno disperato di assistenza umanitaria ma vengono respinti con la forza, in violazione del diritto internazionale; che i rohingya fuggono per sottrarsi a una politica di punizione collettiva in corso nello Stato di Rakhine, dove, stando a quanto riportato, le forze di sicurezza lanciano rappresaglie indiscriminate, facendo fuoco sugli abitanti dei villaggi da elicotteri mitragliatori, incendiando case, eseguendo arresti arbitrari e stuprando donne e ragazze; che, ad oggi, le risposte nazionali e internazionali al deterioramento della situazione dei diritti umani e della crisi umanitaria dei rohingya sono state ampiamente insufficienti e molti strumenti atti a risolvere il problema non sono ancora stati esaminati; |
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W. |
considerando che centinaia di migliaia di cosiddetti «bihari» non sono stati trattati come cittadini bangladesi dopo la guerra d'indipendenza del Bangladesh, quando il Pakistan ha negato loro il rimpatrio; che, tuttavia, dal 2003 una serie di sentenze ha confermato che i bihari sono cittadini bangladesi; che un gran numero di bihari non è ancora pienamente integrato nella società e nei programmi di sviluppo del Bangladesh e molti non hanno potuto esercitare pienamente i propri diritti riconfermati; |
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X. |
considerando che in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico vi sono molti altri gruppi apolidi; che, ciononostante, negli ultimi anni si sono avuti numerosi sviluppi positivi, ad esempio in Indonesia, dove è stata eliminata la discriminazione di genere nella procedura di acquisizione della cittadinanza e il diritto sulla cittadinanza è stato riformato nel 2006, affinché i migranti indonesiani che abbiano trascorso oltre cinque anni all'estero non debbano più perdere la cittadinanza se ciò comporta l'apolidia; in Cambogia, dove la registrazione delle nascite è stata resa gratuita nei primi 30 giorni dalla nascita; in Vietnam, dove nel 2008 è stata agevolata la naturalizzazione degli apolidi residenti nel paese da oltre 20 anni; e in Thailandia, dove, a seguito della riforma della legislazione in materia di cittadinanza e stato civile, dal 2011, 23 000 apolidi hanno acquisito la cittadinanza; |
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Y. |
considerando che è della massima importanza che i governi e le autorità competenti di tutti i paesi della regione rispettino pienamente il principio di non respingimento e proteggano i rifugiati, in conformità degli obblighi internazionali e delle norme internazionali in materia di diritti umani; |
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Z. |
considerando che i gruppi apolidi dovrebbero avere accesso ai programmi umanitari che prestano assistenza nel campo della sanità, dell'educazione alimentare e della nutrizione; |
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1. |
è preoccupato per i milioni di casi di apolidia in tutto il mondo, in particolare nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico, ed esprime la propria solidarietà agli apolidi; |
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2. |
è estremamente preoccupato per la situazione della minoranza rohingya nel Myanmar/Birmania; è costernato per le notizie sulle consistenti violazioni dei diritti umani e le continue repressioni e discriminazioni a danno dei rohingya e il loro mancato riconoscimento come parte integrante della società del Myanmar/Birmania, situazione che assume i connotati di una campagna coordinata di pulizia etnica; sottolinea che i rohingya popolano il territorio del Myanmar/Birmania da numerose generazioni e hanno pieno diritto a essere cittadini di quel paese, in quanto lo sono stati in passato con tutti i diritti e gli obblighi che ciò comporta; esorta il governo e le autorità del paese a ripristinare la cittadinanza del Myanmar/Birmania per la minoranza rohingya; sollecita inoltre l'apertura immediata dello Stato di Rakhine alle organizzazioni umanitarie, agli osservatori internazionali, alle organizzazioni non governative e ai giornalisti; ritiene che occorrerà organizzare indagini imparziali per fare in modo che gli autori di violazioni dei diritti umani rispondano delle loro azioni; ritiene inoltre che siano necessarie misure urgenti per impedire nuovi atti di discriminazione, ostilità e violenza nei confronti delle minoranze o di incitamento a tali atti; si attende che Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e vincitrice del premio Sacharov, sfrutti i suoi vari incarichi in seno al governo del Myanmar/Birmania per progredire verso una soluzione; |
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3. |
deplora che lo status di apolide venga in alcuni casi sfruttato allo scopo di emarginare specifiche comunità e privarle dei loro diritti; ritiene che l'inclusione giuridica, politica e sociale delle minoranze sia un elemento fondamentale di una transizione democratica e che la risoluzione delle questioni legate all'apolidia contribuisca a una migliore coesione sociale e alla stabilità politica; |
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4. |
richiama l'attenzione sul fatto che l'apolidia può causare crisi umanitarie considerevoli e ribadisce che gli apolidi dovrebbero avere accesso ai programmi umanitari; sottolinea il fatto che l'apolidia spesso implica la mancanza di accesso all'istruzione, ai servizi sanitari, al lavoro, alla libera circolazione e alla sicurezza; |
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5. |
è preoccupato per la mancanza di dati sull'apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico e per la scarsezza o l'assenza di dati, ad esempio, per il Bhutan, l'India, il Nepal e Timor Leste; è inoltre preoccupato per il fatto che, anche quando sono disponibili dati complessivi, mancano, ad esempio, dati disaggregati sulle donne, sui minori e su altri gruppi vulnerabili; sottolinea che questa carenza di informazioni rende più difficile definire azioni mirate, anche nel quadro della campagna dell'UNHCR per porre fine all'apolidia entro il 2024; incoraggia vivamente gli Stati dell'Asia meridionale e del Sud-Est asiatico a elaborare dati disaggregati attendibili e pubblici sull'apolidia; |
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6. |
segnala che vi sono anche esempi positivi, come l'iniziativa delle Filippine del maggio 2016 per rispondere alla necessità di dati sulla situazione dei bambini apolidi nella regione e sulla portata di tale fenomeno; invita l'UE a offrire cooperazione e sostegno per eseguire una mappatura completa dell'apolidia e individuare i progetti atti a porre fine a tale fenomeno nella regione; |
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7. |
è profondamente preoccupato per il fatto che il Brunei, la Malaysia e il Nepal hanno una legislazione discriminatoria basata sul genere; sottolinea la necessità di rivedere le disposizioni relative alle leggi sulla cittadinanza, in particolare nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW); |
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8. |
accoglie con favore gli sviluppi positivi registrati nella regione e gli sforzi compiuti nelle Filippine, in Vietnam e in Thailandia e incoraggia i paesi della regione a collaborare tra loro e a condividere i buoni esempi e gli sforzi per porre fine all'apolidia in tutta la regione; |
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9. |
ricorda la situazione successiva all'apolidia nella regione e il principio della partecipazione quale diritto umano; promuove l'inclusione delle comunità interessate dall'apolidia e degli ex apolidi nei progetti di sviluppo e nella pianificazione; incoraggia i governi e i progetti di sviluppo ad affrontare il problema della discriminazione nel periodo successivo all'apolidia, prendendo spunto dall'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) inteso ad accelerare la parità di fatto; |
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10. |
pur riconoscendo la sovranità nazionale sulle questioni quali la cittadinanza, esorta i paesi con popolazioni apolidi ad adottare misure concrete per risolvere il problema dell'apolidia in linea con i principi sanciti dalle convenzioni internazionali che hanno tutti ratificato, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo; rileva i numerosi sviluppi positivi intervenuti nella regione; |
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11. |
esorta il governo del Bangladesh a rispettare una chiara tabella di marcia che permetta la piena attuazione dell'accordo di pace delle Chittagong Hill Tracts del 1997 e, quindi, la riabilitazione degli sfollati jumma che attualmente dimorano in India e sono apolidi; |
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12. |
incoraggia vivamente gli Stati ad attuare la misura di salvaguardia, sancita dalla convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, che prevede che lo Stato conceda la cittadinanza anche una persona nata nel suo territorio che sarebbe altrimenti apolide; |
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13. |
evidenzia i legami tra l'apolidia e la vulnerabilità sociale ed economica; esorta i governi dei paesi in via di sviluppo a impedire il diniego, la perdita o la privazione della cittadinanza su basi discriminatorie, ad adottare leggi eque in materia di cittadinanza e a porre in atto procedure di certificazione della cittadinanza che siano accessibili, anche economicamente, e non discriminatorie; |
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14. |
accoglie con favore l'impegno, assunto dal Consiglio nelle sue conclusioni sul piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, a trattare la questione degli apolidi nelle relazioni con i paesi prioritari e accoglie altresì favorevolmente l'impegno del Consiglio a rafforzare le proprie relazioni con l'ASEAN; raccomanda che la parte centrale degli sforzi vada oltre l'emergenza delle popolazioni divenute apolidi per effetto di conflitti, sfollamenti e smembramenti di Stati e contempli anche altri aspetti pertinenti, quali l'apolidia derivante dalla discriminazione e quella dovuta alla mancata registrazione delle nascite e alla mancata iscrizione all'anagrafe; |
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15. |
ricorda l'azione promessa nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019 riguardo allo sviluppo di un quadro comune tra la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per sollevare questioni relative all'apolidia con i paesi terzi; sottolinea che l'elaborazione e la diffusione di un quadro formale sarebbero una componente determinante del sostegno dell'Unione europea all'obiettivo dell'UNHCR di porre fine all'apolidia nel mondo entro il 2024; |
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16. |
invita l'UE a promuovere lo sviluppo di soluzioni globali in materia di apolidia unitamente a strategie regionali o locali specifiche, in quanto un approccio «taglia unica» non sarebbe abbastanza efficiente per fare fronte all'apolidia; |
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17. |
ritiene che l'UE dovrebbe sottolineare maggiormente il notevole impatto dell'apolidia su questioni mondiali come l'eliminazione della povertà, l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), la promozione dei diritti dei minori, nonché la necessità di contrastare l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani; |
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18. |
accoglie con favore l'adozione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.9 che prevede che a tutti siano garantite un'identità giuridica e la registrazione alla nascita; si rammarica tuttavia che l'apolidia non sia esplicitamente menzionata nell'Agenda 2030, né come motivo di discriminazione né come obiettivo di riduzione della povertà; invita l'UE e gli Stati membri a valutare la possibilità di prevedere indicatori di apolidia all'interno dei meccanismi di monitoraggio e segnalazione di cui si avvalgono nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
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19. |
sottolinea l'importanza di una strategia di comunicazione efficace sull'apolidia onde favorire una maggiore consapevolezza del problema; invita l'UE a comunicare di più e meglio in materia di apolidia, in collaborazione con l'UNHCR e attraverso le sue delegazioni nei paesi terzi interessati, e a concentrarsi sulle violazioni dei diritti umani verificatesi come conseguenza dell'apolidia; |
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20. |
invita l'UE a elaborare una strategia globale sull'apolidia basata su due pacchetti di misure; ritiene che il primo pacchetto debba occuparsi di situazioni urgenti mentre il secondo debba definire le misure a lungo termine per porre fine all'apolidia; è d'avviso che la strategia debba concentrarsi su un numero limitato di priorità e che, in caso di situazioni di emergenza, l'UE debba assumere un ruolo guida nella sensibilizzazione sull'apolidia a livello internazionale; |
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21. |
sottolinea che la strategia globale dell'UE sull'apolidia dovrebbe essere adattabile alle situazioni specifiche affrontate dagli apolidi; sottolinea che per definire misure adeguate occorre distinguere tra l'apolidia derivante da una scarsa capacità amministrativa e l'apolidia derivante da una politica statale discriminatoria nei confronti di determinate comunità o minoranze; |
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22. |
raccomanda agli Stati membri di includere tra le loro priorità il sostegno agli sviluppi positivi nella lotta contro l'apolidia in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico, e propone una nuova strategia globale volta segnatamente a:
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23. |
invita i governi del Brunei Darussalam, della Malaysia e del Nepal a combattere le forme di discriminazione di genere presenti nelle rispettive leggi in materia di cittadinanza e a promuovere il diritto dei minori a una cittadinanza; |
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24. |
osserva il legame tra l'apolidia e i trasferimenti forzati, in particolare nelle regioni colpite da conflitti; rammenta che almeno 1,5 milioni di apolidi nel mondo sono anche rifugiati o lo sono stati precedentemente e che tale numero comprende numerose ragazze e bambine; |
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25. |
rammenta che i dati sull'apolidia nel mondo sono in gran parte mancanti e incompleti e che quelli esistenti si basano su definizioni diverse; esorta la comunità internazionale ad adottare una definizione unificata e ad adoperarsi per colmare le lacune nella raccolta dei dati sull'apolidia nei paesi in via di sviluppo, in particolare assistendo le autorità locali nell'adozione di metodi adeguati per quantificare, individuare e registrare gli apolidi, come pure nel rafforzamento delle capacità in ambito statistico; |
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26. |
invita la Commissione ad avviare scambi di buone prassi tra gli Stati membri, incoraggia il coordinamento attivo dei punti di contatto nazionali sull'apolidia e accoglie con favore la campagna #IBelong; |
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27. |
mette in evidenza il ruolo essenziale della convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e della convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, che richiedono la creazione di quadri giuridici per l'identificazione e la protezione degli apolidi e per la prevenzione dell'apolidia, e possono costituire un'importante base per i paesi che intendano compiere progressi nell'affrontare il problema dell'apolidia; |
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28. |
accoglie con favore il sostegno fornito dall'UE, attraverso vari strumenti, agli apolidi in Asia meridionale e nel Sud Est asiatico e incoraggia l'Unione a portare avanti i propri sforzi per occuparsi dell'impatto dell'apolidia sullo sviluppo, la pace e la stabilità nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e, più in generale, dell'azione esterna; |
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29. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri. |
(1) http://www.unhcr.org/excom/exconc/453497302/conclusion-identification-prevention-reduction-statelessness-protection.html
(2) http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024.html
(3) http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf
(4) http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
(5) http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf
(6) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/council_conclusions_on_the_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2015_-_2019.pdf
(7) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(8) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04-council-adopts-conclusions-on-statelessness/
(9) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-conclusions-myanmar-burma/
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0404.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0316.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/25 |
P8_TA(2017)0248
Fusioni e scissioni transfrontaliere
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sull'attuazione delle fusioni e scissioni transfrontaliere (2016/2065(INI))
(2018/C 331/04)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 49, 54 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (1), |
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vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (2), |
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visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (3), |
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vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (4), |
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vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (5), |
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vista la comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2012 dal titolo «Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario — una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili» (COM(2012)0740), |
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— |
vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo (6), |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (7), |
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vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2016 dal titolo «Creare un sistema equo, competitivo e stabile di tassazione delle imprese nell'UE» (COM(2016)0682), |
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viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento, in particolare nelle cause SEVIC Systems AG (8), Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue (9) , CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt. (10), VALE Építési kft. (11), KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group (12), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd. (13), Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC) (14), Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (15), and The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc. (16), |
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visto il feedback statement della Commissione di ottobre 2015 che sintetizza le risposte alla consultazione pubblica sulle fusioni e divisioni transfrontaliere condotta tra l'8 settembre 2014 e il 2 febbraio 2015 (17), |
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visto lo studio del dipartimento tematico C del Parlamento europeo «Diritti dei cittadini e affari costituzionali», di giugno 2016, dal titolo «Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: is there a need to legislate?» (18), |
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visto lo studio del Servizio di ricerca del Parlamento europeo, di dicembre 2016, dal titolo «Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and divisions» (19), |
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visto il programma di lavoro 2017 della Commissione «Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende», in particolare il capitolo II, punto 4 (COM(2016)0710), |
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visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, |
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vista la relazione della commissione giuridica (A8-0190/2017), |
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A. |
considerando l'importante effetto sulla competitività europea di una riforma organica del diritto societario nonché gli ostacoli che si frappongono a una piena attuazione della direttiva sulle fusioni transfrontaliere; |
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B. |
considerando che le scissioni transfrontaliere delle imprese non sono ancora oggetto di normativa comune; che l'attuale situazione implica evidenti difficoltà procedurali, amministrative e finanziarie per le imprese interessate e il rischio di abusi e di dumping; |
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C. |
considerando che il Parlamento ha chiesto ripetutamente e con forza l'introduzione di una normativa europea sul trasferimento transfrontaliero della sede delle imprese; che la maggioranza delle parti interessate appoggia in linea di massima le richieste del Parlamento; |
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D. |
considerando che ai fini di una migliore mobilità delle imprese nell'UE, è importante disporre di un quadro giuridico comune relativo alle operazioni di fusione, scissione e trasferimento delle aziende; |
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E. |
considerando che non tutti gli Stati membri in cui si sono svolte operazioni di fusione e di scissione transfrontaliera o di trasferimento di sede dispongono di regole che accordano ai lavoratori diritti in materia di consultazione, informazione e codeterminazione; |
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F. |
considerando che il trasferimento della sede legale non dovrebbe aggirare i requisiti giuridici, sociali e fiscali previsti dalle normative dell'Unione e degli Stati membri di origine, ma anzi dovrebbe avere l'obiettivo di istituire un quadro giuridico uniforme che assicuri la massima trasparenza e semplificazione delle procedure e che contrasti fenomeni di fraudolenza a danno della fiscalità; |
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G. |
considerando che l'acquis dell'UE in materia prevede per i lavoratori una vasta gamma di diritti di informazione, consultazione e partecipazione; che la direttiva 2009/38/CE (20) e la direttiva 2005/56/CE garantiscono la partecipazione dei lavoratori a livello transfrontaliero e stabiliscono il principio dei diritti preesistenti; che si ritiene che tali diritti dei lavoratori debbano essere tutelati anche in caso trasferimento della sede; |
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H. |
considerando che tutte le nuove iniziative nel campo del diritto societario europeo dovrebbero basarsi su una valutazione approfondita delle attuali forme giuridiche societarie, sulle sentenze pertinenti della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di mobilità transfrontaliera delle imprese e sulle valutazioni d'impatto che riflettono gli interessi di tutte le parti interessate, ivi compresi gli azionisti, i creditori, gli investitori e i lavoratori, garantendo i principi di sussidiarietà e proporzionalità; |
Questioni orizzontali
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1. |
ribadisce l'importanza di definire un quadro che regolamenti in modo complessivo la mobilità delle imprese a livello europeo, per semplificare le procedure e i requisiti di trasferimento, scissione e fusione nonché per evitare abusi e trasferimenti fittizi a scopo di dumping sociale o fiscale; |
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2. |
invita la Commissione a prestare attenzione ai risultati della consultazione pubblica condotta tra l'8 settembre 2014 e il 2 febbraio 2015 sulla possibile revisione della direttiva 2005/56/CE e sulla possibile introduzione di un quadro legislativo che regolamenti le scissioni transfrontaliere; ricorda che l'esito della consultazione ha fatto emergere una convergenza sulle priorità normative in materia di fusioni e scissioni transfrontaliere con gli obiettivi di rafforzare il mercato interno e promuovere i diritti dei lavoratori; |
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3. |
considera importante che le future proposte normative sulla mobilità delle imprese siano dotate di previsioni ad armonizzazione massima — in particolare in merito agli standard procedurali, ai diritti degli attori della governance aziendale, soprattutto quelli minori, e all'estensione dell'applicabilità a tutti i soggetti definiti come impresa ai sensi dell'articolo 54 TFUE — seguite da altre norme settoriali, come ad esempio in materia dei diritti dei lavoratori; |
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4. |
ritiene che le nuove norme su fusioni, scissioni e trasferimenti di sede debbano facilitare la mobilità delle imprese all'interno dell'Unione, tenendo conto delle loro esigenze di ristrutturazione finalizzate a un migliore sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato interno, e agevolare la libertà di organizzazione dell'impresa, nel rispetto dei diritti di rappresentanza dei lavoratori; ricorda, a tale riguardo, l'importanza di rimuovere gli ostacoli legati ai conflitti di competenza delle leggi per determinare la legge nazionale applicabile; ritiene che la protezione dei diritti dei lavoratori potrebbe essere garantita attraverso vari atti giuridici dell'UE, in particolare una proposta di direttiva concernente norme minime per i lavoratori e la partecipazione dei lavoratori nelle tipologie di società previste dal diritto europeo e nei consigli di amministrazione istituiti in base al diritto europeo; |
Fusioni transfrontaliere
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5. |
sottolinea la positiva efficacia della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, che ha avuto la funzione di facilitare le fusioni transfrontaliere tra le società a responsabilità limitata nell'Unione europea (come dimostrano i dati ufficiali, i quali indicano un incremento significativo del numero delle fusioni transfrontaliere negli ultimi anni) e di ridurne i costi e le procedure amministrative; |
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6. |
ritiene necessario procedere a una revisione della direttiva 2005/56/CE per migliorarne l'attuazione e per venire incontro alla recente evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia per quanto concerne la libertà di stabilimento e del diritto societario europeo; ritiene che la futura proposta legislativa di modifica della direttiva 2005/56/CE dovrebbe includere una nuova serie di norme che disciplinino le scissioni delle imprese e che definiscano alcune linee guida per le future norme concernenti la mobilità delle imprese; |
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7. |
invita la Commissione a tenere in considerazione i risultati della consultazione dell'ottobre 2015, che evidenziano in particolare la necessità di un'armonizzazione massima sui criteri che regolano gli effetti delle fusioni sui vari soggetti interessati dell'impresa; |
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8. |
ritiene prioritario che per una serie di attori e categorie della governance delle imprese sia definito un complesso di regole più avanzate da replicare anche per i futuri modelli comuni di scissione transfrontaliera e trasferimento di sede; considera essenziale che le procedure di fusione transfrontaliera siano semplificate attraverso una più chiara definizione di norme sulla documentazione legale — a partire dalle questioni relative ai dati degli azionisti e dalla raccolta dei documenti di fusione — e nuove pratiche di digitalizzazione, a condizione che siano mantenuti i requisiti e le norme procedurali di base di cui alla direttiva 2005/56/CE (compresi il rilascio di un certificato preliminare alla fusione e il controllo della legittimità a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva) e che siano salvaguardati interessi pubblici quali la certezza giuridica e l'affidabilità dei registri delle imprese; |
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9. |
auspica che le disposizioni in materia di diritti dei lavoratori siano definite in modo da evitare che alcune imprese utilizzino la direttiva sulle fusioni transfrontaliere solo nell'obiettivo di trasferire la sede legale per motivi di abusi fiscali, sociali e legali; sottolinea l'importanza di evitare ambiguità nell'applicazione delle sanzioni nazionali per il mancato rispetto della legislazione in materia di diritti dei lavoratori; |
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10. |
ritiene importante introdurre miglioramenti in alcuni aspetti essenziali:
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11. |
attribuisce grande rilevanza alla tutela di alcuni diritti degli azionisti di minoranza, tra i quali il diritto di inchiesta sulla fusione, il diritto al risarcimento in caso di uscita dalla società per opposizione alla fusione, il diritto di contestare la congruità del rapporto di cambio; |
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12. |
sostiene la possibilità di introdurre procedure transfrontaliere velocizzate in caso di consenso di tutti gli azionisti, assenza di lavoratori o irrilevanza di un impatto sui creditori; |
Scissioni transfrontaliere
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13. |
ricorda che la direttiva 82/891/CEE regola solo le scissioni di imprese all'interno di uno Stato membro; prende atto che, sebbene i casi concreti di scissioni di imprese tra più Stati membri siano numericamente molto limitati, come indicato nella consultazione della Commissione del 2015, i dati sulle scissioni a livello nazionale indicano una reale necessità di stabilire un quadro specifico dell'UE in materia di scissioni transfrontaliere; sottolinea che una eventuale nuova direttiva non dovrebbe essere utilizzata quale strumento formale per le scissioni di impresa in vista di una scelta opportunistica del foro al fine di evitare obblighi di legge previsti dal diritto nazionale; |
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14. |
invita la Commissione a considerare gli importanti effetti economici che deriverebbero da una disciplina sulle scissioni transfrontaliere, quali la semplificazione della struttura organizzativa, una migliore capacità di adattamento, nuove opportunità di mercato interno; |
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15. |
evidenzia la lunghezza e la complessità delle attuali procedure necessarie per eseguire una scissione transfrontaliera, che si concretizza generalmente in due fasi: prima una scissione a livello nazionale e, in seguito, una fusione transfrontaliera; ritiene che l'introduzione di norme armonizzate a livello dell'UE nel settore delle scissioni transfrontaliere porterebbe a una semplificazione delle operazioni e una riduzione dei costi e dei tempi delle procedure; |
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16. |
ricorda l'importanza di rimuovere gli ostacoli legati ai conflitti di competenza delle leggi per determinare la legge nazionale applicabile; |
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17. |
ricorda che in alcuni Stati membri non esistono norme nazionali ad hoc su come effettuare una scissione transfrontaliera; |
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18. |
è del parere che la futura iniziativa legislativa sulle divisioni transfrontaliere dovrebbe mutuare dai principi e dai requisiti elencati nel contesto della direttiva sulle fusioni transfrontaliere:
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o
o o
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19. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale. |
(1) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.
(2) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
(3) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(4) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
(5) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
(6) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 78.
(7) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 5.
(8) Causa C-411/03, SEVIC Systems AG, 13.12.2005, ECLI:EU:C:2005:762.
(9) Causa C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, 12.9.2006, ECLI:EU:C:2006:544.
(10) Causa C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., 16.12.2008, ECLI:EU:C:2008:723.
(11) Causa C-378/10, VALE Építési kft., 12.7.2012, ECLI:EU:C:2012:440.
(12) Causa C-483/14, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7.4.2016, ECLI:EU:C:2016:205.
(13) Causa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd., 30.9.2003, ECLI:EU:C:2003:512.
(14) Causa C-208/00, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 5.11.2002, ECLI:EU:C:2002:632.
(15) Causa C-212/97, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 9.3.1999, ECLI:EU:C:1999:126.
(16) Causa C81/87, The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., 27.09.1988, ECLI:EU:C:1988:456.
(17) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
(18) PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf
(19) PE 593.796,
(20) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/30 |
P8_TA(2017)0253
Valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9o Programma quadro (2016/2147(INI))
(2018/C 331/05)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (1), |
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visto il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (3), |
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vista la decisione 2013/743/UE del Consiglio del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (4), |
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visto il regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (5), |
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vista la decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (6), |
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visti i regolamenti (UE) nn. 557/2014, 558/2014, 559/2014, 560/2014 e 561/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 (7) e i regolamenti (UE) nn. 642/2014 (8) e 721/2014 (9) del Consiglio del 16 giugno 2014 che istituiscono le imprese comuni finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020, |
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viste le decisioni nn. 553/2014/UE, 554/2014/UE, 555/2014/UE e 556/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (10), che istituiscono i partenariati pubblico-pubblico ai sensi dell'articolo 185 finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020, |
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visti i documenti tematici del 3 febbraio 2017 per il gruppo di alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE (11), |
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viste le relazioni di monitoraggio di Orizzonte 2020 della Commissione per il 2014 e 2015, |
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vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Spazio europeo della ricerca: è il momento dell'attuazione e del monitoraggio dei progressi» (COM(2017)0035, |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Piano d'azione europeo in materia di difesa» (COM(2016)0950), |
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vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Attuazione della strategia per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione» (COM(2016)0657), |
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visti la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0106), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Risposta alla relazione del gruppo di esperti di alto livello concernente la valutazione ex post del Settimo programma quadro» (COM(2016)0005), |
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vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Relazione annuale sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel 2014» (COM(2015)0401), |
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viste le relazioni 2014 e 2015 della Commissione intitolate: «Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020: participants, budgets and disciplines» (Integrazione delle scienze sociali e umane in Orizzonte 2020; partecipanti, bilanci e discipline), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Better regulations for innovation-driven investment at EU level» (Una migliore regolamentazione per investimenti innovativi a livello dell'UE) (SWD(2015)0298), |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Spazio europeo della ricerca: Relazione 2014 sui progressi compiuti» (COM(2014)0575), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Ricerca e innovazione come fattori di rilancio della crescita» (COM(2014)0339), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Second Situation Report on Education and Training in the Nuclear Energy Field in the European Union» (Seconda relazione sulla situazione dell'istruzione e della formazione nel campo dell'energia nucleare nell'Unione europea) (SWD(2014)0299), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «FET Flagships: A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to boost innovation in Europe» («Iniziative faro TEF: un nuovo approccio di partenariato per far fronte alle grandi sfide scientifiche e stimolare l'innovazione in Europa») (SWD(2014)0283), |
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vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Seconda valutazione intermedia delle imprese comuni delle iniziative tecnologiche congiunte Clean sky, Celle a combustibile e idrogeno e Medicinali innovativi» (COM(2014)0252), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Ruolo ed effetti delle ITC e dei PPP nell'attuazione di Orizzonte 2020 per un cambiamento industriale sostenibile» (12), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sull'iniziativa europea per il cloud computing (13), |
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vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sui fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere (14), |
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle sinergie per l'innovazione: i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi e programmi dell'UE a sostegno dell'innovazione (15), |
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vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 su politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) (16), |
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visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0209/2017), |
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A. |
considerando che Orizzonte 2020 è il più grande progetto dell'UE in materia di ricerca e innovazione gestito a livello centrale nonché il più grande progetto al mondo di R&I finanziato con fondi pubblici; |
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B. |
considerando che, nella negoziazione di Orizzonte 2020 e dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), il Parlamento ha chiesto 100 miliardi di euro invece dei 77 miliardi di euro convenuti inizialmente; che il bilancio appare molto limitato perché Orizzonte 2020 possa realizzare appieno il suo potenziale di eccellenza e rispondere in modo adeguato alle sfide sociali che la società europea e globale sta attualmente affrontando; |
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C. |
considerando che la relazione del gruppo di alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE e la valutazione intermedia prevista per il terzo trimestre del 2017 getteranno le fondamenta della struttura e del contenuto del 9o programma quadro, sul quale sarà pubblicata una proposta nella prima metà del 2018; |
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D. |
considerando che la crisi economica e finanziaria è stata un fattore determinante nella progettazione di Orizzonte 2020; che le sfide emergenti, i nuovi paradigmi politici e socioeconomici e le tendenze globali influenzeranno probabilmente il prossimo programma quadro (PQ); |
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E. |
considerando che il PQ deve basarsi sui valori europei, sull'indipendenza scientifica, sull'apertura, sulla diversità, su norme etiche europee di alto livello, sulla coesione sociale e sulla parità di accesso dei cittadini alle soluzioni e alle risposte che fornisce; |
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F. |
considerando che gli investimenti a favore della ricerca e dello sviluppo sono essenziali per lo sviluppo economico e sociale europeo e per la competitività globale; che l'importanza dell'eccellenza scientifica per la promozione dell'innovazione e dei vantaggi competitivi a lungo termine deve riflettersi nel finanziamento del 9oPQ; |
Struttura, filosofia e attuazione di Orizzonte 2020
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1. |
ritiene che, più di tre anni dopo l'avvio di Orizzonte 2020, sia giunto il momento per il Parlamento di sviluppare la sua posizione sulla sua valutazione intermedia e una visione per il futuro 9oPQ; |
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2. |
ricorda che l'obiettivo di Orizzonte 2020 è contribuire alla costruzione di una società e di un'economia basate sulla conoscenza e sull'innovazione e di rafforzare la base scientifica e tecnologica e in definitiva la competitività europea, esercitando un effetto leva su ulteriori fondi nazionali pubblici e privati per la ricerca e lo sviluppo e contribuendo al conseguimento dell'obiettivo del 3 % del PIL per l'R&S entro il 2020; deplora che l'UE abbia investito in R&S solo il 2,03 % del PIL nel 2015, con dati per i singoli paesi che vanno dallo 0,46 % al 3,26 % (17), mentre i principali concorrenti a livello mondiale stanno superando l'UE nell'ambito della spesa per la ricerca e lo sviluppo; |
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3. |
ricorda che lo Spazio europeo della ricerca (SER) affronta la concorrenza diretta delle regioni mondiali con le migliori prestazioni in termini di ricerca e che il rafforzamento del SER rappresenta pertanto un dovere collettivo per l'Europa; incoraggia gli Stati membri interessati a contribuire in modo adeguato al raggiungimento dell'obiettivo del 3 % del PIL dell'UE per le attività di R&S; osserva che un aumento generale del 3 % apporterebbe un importo supplementare di oltre 100 miliardi di euro all'anno per la ricerca e l'innovazione in Europa; |
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4. |
sottolinea che la valutazione del 7oPQ e il monitoraggio di Orizzonte 2020 dimostrano che il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione è un successo e che crea un evidente valore aggiunto per l'UE (18); riconosce che è ancora possibile migliorare il PQ e i programmi futuri; |
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5. |
ritiene che le ragioni del suo successo siano da ricondursi al contesto multidisciplinare e collaborativo e ai requisiti di eccellenza e impatto; |
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6. |
riconosce che il PQ intende incentivare la partecipazione dell'industria al fine di incrementarne la spesa nelle attività di R&S (19); osserva che la partecipazione dell'industria, comprese le PMI, è significativamente superiore rispetto al 7oPQ; ricorda, tuttavia, che in media l'industria non ha aumentato sufficientemente la propria quota di spesa in materia di R&S come concordato nelle conclusioni del Consiglio di Barcellona (20); chiede alla Commissione di valutare il valore aggiunto europeo e la rilevanza per il pubblico dei finanziamenti per gli strumenti promossi dall'industria come le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) (21), e la coerenza, l'apertura e la trasparenza di tutte le iniziative congiunte (22); |
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7. |
constata che il bilancio, la gestione e l'attuazione del programma sono ripartiti tra oltre 20 diversi organismi dell'UE; si chiede se ciò non comporti sforzi di coordinamento eccessivi, complessità amministrative e duplicazioni; invita la Commissione ad adoperarsi ai fini della razionalizzazione e della semplificazione di tale aspetto; |
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8. |
constata che i pilastri 2 e 3 sono principalmente incentrati sui livelli di maturità tecnologica più elevati (TRL, Technology Readiness Levels), il che potrebbe limitare il futuro assorbimento di innovazioni dirompenti che si trovano ancora nella riserva dei progetti di ricerca con livelli di maturità tecnologica inferiori; chiede un attento equilibrio nei livelli di maturità tecnologica al fine di promuovere l'intera catena del valore; ritiene che i livelli di maturità tecnologica possano escludere forme di innovazione non tecnologiche generate dalla ricerca fondamentale o applicata, in particolare dalle scienze sociali e umane; |
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9. |
invita la Commissione ad offrire un insieme equilibrato di progetti di piccole, medie e grandi dimensioni; constata che il bilancio medio per i progetti ha subito un incremento nel quadro di Orizzonte 2020 e che i progetti più grandi sono più onerosi per quanto concerne la preparazione della proposta e la gestione del progetto, il che favorisce i partecipanti con maggiore esperienza nell'ambito dei programmi quadro, crea barriere per i nuovi partecipanti e concentra i finanziamenti nelle mani di un numero limitato di istituzioni; |
Bilancio
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10. |
sottolinea che il tasso di successo, al momento drammaticamente basso e inferiore al 14 % (23) rappresenta una tendenza negativa rispetto al 7oPQ; sottolinea che il numero di domande in eccesso non consente di mettere a disposizione finanziamenti per un gran numero di progetti di qualità estremamente elevata e deplora che i tagli da parte del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) abbiano acuito questo problema; invita la Commissione a evitare ulteriori tagli al bilancio di Orizzonte 2020; |
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11. |
sottolinea le pressioni di bilancio cui sono soggetti i programmi quadro dell'Unione in materia di ricerca e innovazione; deplora gli effetti negativi che la crisi dei pagamenti nel bilancio dell'UE ha avuto sull'esecuzione del programma durante i primi anni dell'attuale QFP; constata, tra l'altro, il ritardo artificiale di 1 miliardo di EUR per i bandi nel 2014 e la significativa riduzione nel livello di prefinanziamento per i nuovi programmi; sottolinea, in questo contesto, che a norma dell'articolo 15 del regolamento sul QFP, nel 2014-2015 sono state anticipate risorse per Orizzonte 2020; sottolinea che tali anticipi sono stati integralmente assorbite dal programma, dimostrandone la solida performance e la capacità di assorbire ancora più; evidenzia che tali anticipi non cambiano la dotazione finanziaria globale dei programmi, il che conduce a una diminuzione degli stanziamenti per la seconda metà del QFP; esorta i due rami dell'autorità di bilancio e la Commissione ad assicurare un livello adeguato di stanziamenti di pagamento negli anni a venire e a compiere ogni sforzo per evitare una nuova crisi dei pagamenti negli ultimi anni dell'attuale QFP; |
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12. |
sottolinea che il programma Orizzonte 2020 deve essere basato principalmente sulle sovvenzioni ed essere orientato in particolare verso il finanziamento di attività di ricerca di base e collaborativa; insiste sul fatto che la ricerca può essere un investimento ad alto rischio per gli investitori privati e che il finanziamento della ricerca mediante le sovvenzioni è necessario; sottolinea, a tale proposito, che in ogni caso sotto il profilo legale molti organismi pubblici non possono accettare prestiti; deplora la tendenza, in alcuni casi, a passare dall'utilizzo di sovvenzioni all'utilizzo di prestiti; riconosce che dovrebbero essere disponibili strumenti finanziari per livelli di maturità tecnologica elevati, vicini alle attività di mercato, nell'ambito di strumenti finanziari InnovFin al di fuori del PQ (ad es. regimi della BEI o del FEI); |
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13. |
sottolinea il fatto che diversi Stati membri non stanno rispettando gli impegni nazionali relativi agli investimenti nelle attività di R&S; sottolinea che è necessario soddisfare l'obiettivo del 3 % del PIL e auspica che tale obiettivo possa essere innalzato quanto prima possibile al livello dei maggiori concorrenti globali dell'UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a promuovere strategie nazionali per raggiungere tale obiettivo e chiede di destinare una parte dei Fondi strutturali alle attività e ai programmi di R&S, in particolare per quanto concerne gli investimenti nello sviluppo delle capacità, nelle infrastrutture di ricerca e nei salari, sostenendo altresì le attività concernenti la preparazione delle proposte e la gestione dei progetti nell'ambito del PQ; |
Valutazione
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14. |
conferma che l'«eccellenza» dovrebbe rimanere il criterio di valutazione centrale ed essenziale per tutti e tre i pilastri del PQ, constatando tuttavia l'esistenza dei criteri relativi all'«impatto» e alla «qualità ed efficienza dell'attuazione», che potrebbero contribuire a indicare il valore aggiunto di un progetto per l'UE; invita pertanto la Commissione a esplorare le modalità finalizzate a prendere in considerazione i criteri relativi all'«impatto» e alla «qualità ed efficienza dell'attuazione»: la mancata partecipazione delle regioni sottorappresentate dell'UE, l'inclusione dei settori della scienza sottorappresentati, come le scienze sociali e umane, e lo sfruttamento delle infrastrutture di ricerca finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), sembrano essere aspetti importanti per la riuscita attuazione del SER e per offrire sinergie tra i PQ e i fondi SIE; |
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15. |
chiede una valutazione e un'assicurazione della qualità più efficace e più trasparente da parte dei valutatori; sottolinea l'esigenza di migliorare i riscontri destinati ai partecipanti in tutto il processo di valutazione e sollecita a tenere in considerazione le rimostranze dei candidati respinti, secondo cui le relazioni consuntive di valutazione erano prive di profondità e chiarezza rispetto a cosa avrebbe dovuto esser fatto diversamente per essere presi in considerazione; invita pertanto la Commissione a pubblicare, in combinato disposto con l'invito a presentare proposte, i criteri di valutazione dettagliati, a fornire ai partecipanti relazioni consuntive di valutazione con informazioni più dettagliate e a organizzare gli inviti a presentare proposte in maniera tale da evitare un numero eccessivo di domande, che incide negativamente sulla motivazione dei ricercatori e sulla reputazione del programma; |
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16. |
invita la Commissione a fornire una definizione più ampia di «impatto», prendendo in considerazione sia gli effetti economici che sociali; sottolinea che la valutazione dell'impatto dei progetti di ricerca fondamentali dovrebbe restare flessibile; chiede alla Commissione di mantenere l'equilibrio tra inviti a presentare proposte elaborati su base «bottom-up» e inviti su base «top-down», nonché di valutare quale procedura di esame (una o due fasi) sia più utile per evitare un numero di domande eccessivo e condurre attività di ricerca di qualità; |
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17. |
invita la Commissione a valutare l'effettiva utilità di una maggiore focalizzazione tematica nel contesto della sostenibilità; |
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18. |
invita la Commissione a rendere più facilmente fruibile il Portale dei partecipanti e ad estendere e dotare di maggiori risorse la rete dei punti di contatto nazionali al fine di garantire, in particolare alle microimprese e alle piccole imprese, un servizio efficiente di assistenza in fase di presentazione e di valutazione delle proposte di progetto; |
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19. |
ritiene che il Consiglio europeo della ricerca dovrebbe partecipare a un maggior numero di progetti di collaborazione in tutta Europa e, in particolare, coinvolgere regioni con scarse capacità, al fine di diffondere in tutta l'UE la strategia e il know-how dell'UE in materia di R&I; |
Aspetti trasversali
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20. |
constata che la struttura di Orizzonte 2020 e l'approccio alle sfide sociali in particolare sono generalmente accolti con favore dalle parti interessate; invita la Commissione a continuare a migliorare l'approccio alle sfide sociali e sottolinea l'importanza della ricerca collaborativa coinvolgendo università, istituti di ricerca, l'industria (in particolare le PMI) e altri attori; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di esaminare l'adeguatezza e i singoli bilanci relativi alle sfide sociali sulla base dell'attuale contesto economico, sociale e politico durante l'attuazione del programma quadro e in stretta collaborazione con il Parlamento europeo; |
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21. |
prende atto degli sforzi della Commissione intesi a semplificare l'amministrazione e ridurre il tempo intercorrente tra la pubblicazione di un bando e l'assegnazione di una sovvenzione; invita la Commissione a proseguire con gli sforzi di riduzione degli oneri burocratici e di semplificazione dell'amministrazione; accoglie con favore la proposta della Commissione di introdurre pagamenti forfettari al fine di semplificare l'amministrazione e l'audit; |
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22. |
invita la Commissione a valutare se il modello di finanziamento semplificato introdotto per Orizzonte 2020 ha condotto, secondo le intenzioni, a una maggiore partecipazione delle industrie; chiede di verificare, a tale proposito, l'efficacia del modello di finanziamento; |
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23. |
invita la Commissione a verificare in che misura l'uso di sistemi contabili nazionali o specifici al posto del sistema specificato nelle regole che disciplinano la partecipazione al programma possa sfociare in una procedura contabile decisamente semplificata, riducendo in tal modo il tasso di errore nell'ambito delle verifiche dei progetti di finanziamento europei; chiede, a tale proposito, una più stretta collaborazione con la Corte dei conti europea e l'introduzione di un «audit unico»; |
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24. |
constata che le sinergie tra i fondi sono fondamentali per rendere gli investimenti più efficaci; sottolinea che le strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) sono uno strumento importante per catalizzare le sinergie alla base dei quadri nazionali e regionali per gli investimenti a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e in quanto tali dovrebbero essere promosse e rafforzate; deplora la presenza di considerevoli barriere che ostacolano la piena operatività delle sinergie (24); chiede, pertanto, un allineamento delle norme e delle procedure per i progetti nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nel quadro dei fondi SIE e del PQ, e osserva che l'effettivo uso del Marchio di eccellenza sarà possibile soltanto se verranno soddisfatte le condizioni di cui sopra; invita la Commissione a destinare parte dei fondi SIE alle sinergie tra RIS3 e Orizzonte 2020; invita la Commissione a rivedere le norme sugli aiuti di Stato e a far sì che i progetti relativi ai fondi strutturali per il settore R&S siano giustificabili nell'ambito del regolamento del PQ, garantendo nel contempo la loro trasparenza; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta applicazione del principio di addizionalità, il che significa, in pratica, che i contributi dei fondi europei non dovrebbero sostituire le spese nazionali o equivalenti da parte di uno Stato membro nelle regioni in cui tale principio si applica; |
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25. |
osserva che l'efficace attuazione del SER richiede il pieno utilizzo delle potenzialità nell'ambito della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione di tutti gli Stati membri; riconosce il problema del divario partecipativo nel programma Orizzonte 2020, che deve essere affrontato a livello UE e a livello nazionale, anche attraverso i fondi SIE; invita la Commissione e gli Stati membri ad adattare gli strumenti esistenti o ad adottare nuove misure per colmare tale divario, mediante, ad esempio, lo sviluppo di strumenti di networking per i ricercatori; accoglie con favore la strategia denominata «Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione»; invita la Commissione a valutare se i tre strumenti di ampliamento hanno raggiunto i loro obiettivi specifici: fornire risorse di bilancio adeguate e un insieme equilibrato di strumenti per affrontare le disparità esistenti nell'UE nel campo della ricerca e dell'innovazione; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare regole chiare che consentano la piena attuazione del sistema relativo al Marchio di eccellenza e a valutare eventuali sinergie di finanziamento; invita la Commissione a creare meccanismi che consentano di inserire nei progetti del programma quadro le infrastrutture di ricerca finanziate attraverso i fondi SIE; chiede di riesaminare gli indicatori utilizzati per definire «sottorappresentati» i paesi e di verificare periodicamente l'elenco di tali paesi e regioni durante l'attuazione del programma quadro; |
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26. |
constata che, secondo le relazioni annuali della Commissione sull'attuazione di Orizzonte 2020 per il 2014 e 2015, l'UE-15 ha ricevuto l'88,6 % dei fondi, mentre l'UE-13 ha ricevuto soltanto il 4,5 %, percentuale persino inferiore ai finanziamenti per i paesi di associazione (6,4 %); |
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27. |
accoglie con favore gli sforzi tesi a garantire collegamenti migliori tra lo Spazio europeo della ricerca e lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, per agevolare le modalità di formazione della nuova generazione di ricercatori; riconosce l'importanza di includere le competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e quelle relative alla ricerca e all'imprenditorialità nei sistemi d'istruzione degli Stati membri fin dai primi anni, così da incoraggiare i giovani a sviluppare tali abilità, dal momento che la R&S dovrebbe essere considerata in termini strutturali piuttosto che ciclici o temporali; invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la stabilità e l'attrattiva del lavoro per i giovani ricercatori; |
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28. |
sottolinea l'importanza di una maggior cooperazione tra industrie e sistemi universitari e scientifici al fine di favorire all'interno di università e dei centri scientifici la creazione di strutture specifiche per rafforzare il legame con il settore produttivo; |
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29. |
sottolinea che la cooperazione a livello mondiale è uno strumento importante per rafforzare la ricerca europea; conferma che la partecipazione internazionale è passata dal 5 % nel 7oPQ al 2,8 % in Orizzonte 2020; ricorda che il Parlamento europeo dovrebbe contribuire a garantire che l'Europa rimanga un attore chiave globale, sottolineando allo stesso tempo l'importanza della diplomazia nelle scienze; invita la Commissione a riesaminare i termini della cooperazione internazionale nel programma quadro e a stabilire misure concrete e immediate nonché una visione e una struttura strategiche a lungo termine per sostenere tale obiettivo; accoglie con favore, a tale riguardo, iniziative come il programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) e il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA); |
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30. |
sottolinea l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale nell'ambito del 9oPQ e diffondere la diplomazia nelle scienze; |
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31. |
ricorda che integrare le scienze sociali e umane significa fare ricerca in questo settore in progetti interdisciplinari e non aggiungere a posteriori tale dimensione a progetti altrimenti di natura tecnologica, e che i problemi più urgenti che l'UE deve affrontare richiedono una ricerca metodologica maggiormente incentrata sulle scienze sociali e umane dal punto di vista concettuale; constata che le scienze sociali e umane sono sottorappresentate nell'attuale programma quadro; invita la Commissione a rafforzare le possibilità, per i ricercatori nell'ambito delle scienze sociali e umane, di partecipare ai progetti interdisciplinari del programma quadro, e a garantire finanziamenti sufficienti alle tematiche riguardanti le scienze sociali e umane; |
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32. |
sottolinea l'equilibrio di ricerca e innovazione nel programma Orizzonte 2020 e chiede che venga adottato un approccio simile per il prossimo programma quadro; si compiace della creazione di un consiglio europeo per l'innovazione (25), ma ribadisce che ciò non dovrebbe portare nuovamente alla separazione tra ricerca e innovazione o a un'ulteriore frammentazione dei finanziamenti; sottolinea che Orizzonte 2020 non è sufficientemente incentrato sul superamento della fase chiamata «valle della morte» che rappresenta la principale barriera al passaggio dei prototipi alla produzione; |
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33. |
invita la Commissione a chiarire gli obiettivi, gli strumenti e il funzionamento del consiglio europeo per l'innovazione e sottolinea l'esigenza di valutare i risultati delle iniziative pilota del consiglio; invita la Commissione a proporre un insieme equilibrato di strumenti per il portafoglio del consiglio europeo per l'innovazione; sottolinea che un consiglio europeo per l'innovazione non deve in alcun caso sostituire il secondo pilastro e che quest'ultimo non deve diventare uno strumento di sostegno individuale, ma continuare a dare la priorità alla ricerca collaborativa; sottolinea la necessità di mantenere e rafforzare lo strumento per le PMI e la «corsia veloce per l'innovazione»; invita la Commissione a definire meccanismi per includere meglio le PMI nei grandi progetti interdisciplinari del 9oPQ onde realizzare appieno il loro potenziale; invita la Commissione a mantenere le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) nell'attuale Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), sottolineando l'importanza della trasparenza e di un ampio coinvolgimento delle parti interessate, e ad analizzare in che modo l'EIT e le CCI possono interagire con il consiglio europeo per l'innovazione; chiede alla Commissione di definire un quadro per gli investimenti privati in capitale di rischio in collaborazione con il consiglio europeo per l'innovazione, al fine di incoraggiare gli investimenti in capitale di rischio in Europa; |
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34. |
plaude alle iniziative che uniscono il settore privato e quello pubblico per stimolare la ricerca e l'innovazione; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo guida dell'UE nel dare priorità alle necessità della ricerca pubblica e di garantire sufficiente trasparenza, tracciabilità e un equo livello di rendimento pubblico degli investimenti pubblici di Orizzonte 2020 in termini di accessibilità economica, disponibilità e idoneità dei prodotti finiti, in particolare in alcuni settori sensibili come la salute, salvaguardando l'interesse pubblico e garantendo un impatto sociale equo; invita la Commissione a esplorare ulteriormente meccanismi, in particolare ai fini di uno sfruttamento a lungo termine di tutti i progetti finanziati con sovvenzioni del programma quadro, che uniscano un equo livello di rendimento pubblico e incentivi sufficienti affinché l'industria partecipi; |
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35. |
si compiace del fatto che l'accesso aperto sia ora un principio generale nell'ambito di Orizzonte 2020; sottolinea che il numero sostanziale di pubblicazioni legate ai progetti di Orizzonte 2020 fino a dicembre 2016 (26) dimostra che sono necessarie nuove politiche sul rafforzamento della condivisione dei dati e della conoscenza al fine di massimizzare i risultati di ricerca e la quantità di dati scientifici disponibili; invita la Commissione a rivedere i criteri di flessibilità che potrebbero costituire un ostacolo al raggiungimento di tale obiettivo e a migliorare le conoscenze e lo sviluppo; |
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36. |
plaude al finanziamento pilota di «Dati di ricerca aperti» quale primo passo verso un cloud per la scienza aperta; riconosce la pertinenza e il potenziale delle infrastrutture elettroniche e del supercalcolo, la necessità di coinvolgere le parti interessate del settore pubblico e privato e la società civile e l'importanza delle iniziative scientifiche promosse dai cittadini nel garantire che la società svolga un ruolo più attivo nella definizione e comprensione dei problemi e nella presentazione congiunta della soluzione; invita la Commissione e la comunità di ricerca pubblica e privata a esaminare nuovi modelli che integrino le risorse private del cloud e quelle di rete e le infrastrutture elettroniche pubbliche, nonché l'avvio di programmi per i cittadini in materia di scienza e innovazione; |
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37. |
plaude al concetto di poli d'innovazione di recente introdotto dalla Commissione, che rafforza il panorama europeo dell'innovazione, aiutando le imprese, in particolare le PMI, a migliorare i propri modelli commerciali e processi produttivi; |
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38. |
incoraggia i punti di contatto nazionali (PCN) a essere maggiormente coinvolti nella promozione dei progetti insigniti del marchio di eccellenza e nella fornitura di assistenza nella ricerca di altre fonti, nazionali o internazionali, di finanziamenti pubblici o privati per i suddetti progetti, attraverso il rafforzamento della cooperazione in quest'ambito nel quadro della rete dei PCN; |
Raccomandazioni del 9oPQ
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39. |
ritiene che l'UE abbia il potenziale per diventare un centro globale di eccellenza a livello mondiale per la ricerca e la scienza; ritiene anche che, a tale scopo, per promuovere la crescita, l'occupazione e l'innovazione, il 9oPQ debba diventare una priorità importante dell'Europa; |
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40. |
si compiace del successo di Orizzonte 2020 e del fattore leva di 1:11; invita la Commissione a proporre di aumentare il bilancio complessivo per il 9oPQ portandolo a 120 miliardi di EUR; ritiene che, al di là dell'aumento del bilancio, occorra un quadro in grado di integrare l'innovazione e chiede pertanto alla Commissione di chiarire il concetto di innovazione e i suoi diversi tipi; |
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41. |
constata che l'UE affronta numerose sfide significative e dinamiche e invita la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, a fornire nel pilastro 3 un insieme equilibrato e flessibile di strumenti per affrontare la natura dinamica dei problemi emergenti; sottolinea la necessità di prevedere un bilancio sufficiente per le sfide specifiche del pilastro 3 nonché la necessità di prevedere un riesame regolare dell'adeguatezza per quanto riguarda tali sfide; |
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42. |
invita la Commissione a mantenere un equilibrio tra ricerca di base e innovazione nel 9oPQ; constata l'esigenza di rafforzare la ricerca collaborativa; sottolinea l'importanza di una maggiore partecipazione delle PMI nei progetti collaborativi e all'innovazione; |
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43. |
incoraggia la Commissione a potenziare le sinergie tra il 9oPQ e altri fondi europei specifici per la ricerca e l'innovazione e a stabilire norme e strumenti armonizzati per tali fondi, sia a livello europeo che nazionale, in stretta collaborazione con gli Stati membri; invita la Commissione a tenere conto anche nei prossimi programmi quadro dell'importante ruolo della normazione in relazione all'innovazione; |
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44. |
constata che il 9oPQ dovrebbe affrontare il possibile problema del numero eccessivo di domande e dei bassi tassi di successo riscontrati in Orizzonte 2020; suggerisce di valutare la reintroduzione della procedura di valutazione in due fasi, con la prima fase unificata e la seconda fase specifica dedicata ai candidati selezionati; invita la Commissione a garantire RCV sufficientemente complete con indicazioni su come la proposta possa essere migliorata; |
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45. |
sottolinea che il valore aggiunto europeo deve continuare ad essere una priorità assoluta del programma quadro per la ricerca; |
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46. |
invita la Commissione a separare la ricerca per la difesa dalla ricerca civile nel prossimo QFP, prevedendo due programmi diversi con due bilanci diversi che non incidano sulle ambizioni di bilancio della ricerca civile nel 9oPQ; invita pertanto la Commissione a riferire al Parlamento in merito alle possibilità di finanziamento del futuro programma di ricerca per la difesa conformemente ai trattati, con un bilancio apposito dotato di nuove risorse e di norme specifiche; sottolinea l'importanza del controllo parlamentare a tale riguardo; |
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47. |
ritiene che il programma Tecnologie future ed emergenti abbia grandi potenzialità per il futuro e rappresenti un ottimo strumento per diffondere idee innovative e know-how a livello sia nazionale sia regionale; |
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48. |
sottolinea l'esigenza, nel contesto dell'accordo di Parigi e degli obiettivi dell'UE in materia di clima, di considerare prioritari i finanziamenti per la ricerca sul cambiamento climatico e le infrastrutture per la raccolta di dati sul clima (in particolare visto che gli Stati Uniti stanno valutando riduzioni di bilancio significative per le istituzioni di ricerca ambientale statunitensi); |
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49. |
sottolinea che il 9oPQ per la ricerca e lo sviluppo dovrebbe rafforzare il progresso sociale e la competitività dell'UE, contribuendo alla creazione di crescita e posti di lavoro e all'apporto di nuove conoscenze e di innovazioni per affrontare le sfide fondamentali in Europa nonché all'ulteriore progresso verso lo sviluppo di un SER sostenibile; accoglie con favore a tale proposito l'attuale struttura a pilastri del programma quadro e invita la Commissione a mantenere tale struttura per consentire la continuità e la prevedibilità; chiede pertanto alla Commissione di continuare a lavorare sulla coerenza, sulla semplificazione, sulla trasparenza e sulla chiarezza del programma, sul miglioramento del processo di valutazione, sulla riduzione della frammentazione e delle duplicazioni e sull'eliminazione degli oneri amministrativi superflui; |
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50. |
riconosce che le attività amministrative e la ricerca si annullano in larga misura a vicenda; sottolinea pertanto l'importanza di mantenere al minimo gli obblighi di rendicontazione, in modo da evitare che gli oneri burocratici ostacolino l'innovazione e da garantire un uso efficace dei finanziamenti del 9oPQ, garantendo allo stesso tempo l'indipendenza della ricerca; esorta la Commissione a tale scopo a intensificare gli sforzi in materia di semplificazione; |
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51. |
osserva che la Commissione fa sempre più spesso riferimento ai finanziamenti basati sui risultati; invita la Commissione a definire in modo più chiaro il significato di «risultati»; |
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52. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le sinergie tra il programma quadro e altri fondi per affrontare il problema delle carenze della ricerca avvertite dalle regioni di convergenza in alcuni Stati membri, applicando il principio dell'addizionalità; lamenta che gli stanziamenti finanziari a titolo dei Fondi strutturali e di investimento possano portare a una riduzione della spesa nazionale per la R&S nelle regioni in cui tali fondi vengono utilizzati, e insiste sul fatto che essi devono essere una risorsa aggiuntiva alla spesa pubblica nazionale; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire che i finanziamenti pubblici nel settore R&S siano considerati investimenti per il futuro invece che costi; |
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53. |
osserva che reali investimenti nella ricerca e nell'innovazione a titolo dei fondi strutturali sono possibili soltanto attraverso un'adeguata regolamentazione del contesto negli Stati membri; invita pertanto a garantire un più stretto collegamento tra le raccomandazioni specifiche per paese in materia di riforme strutturali e gli investimenti nel settore R&I; |
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54. |
sottolinea la necessità di nuovi centri e regioni di maggiore eccellenza e, quindi, l'importanza di continuare a sviluppare il SER; sottolinea la necessità di fornire maggiori sinergie tra il programma quadro, il FEIS e i fondi SIE al fine di conseguire tale obiettivo; chiede la definizione di politiche volte a eliminare barriere quali i bassi salari che interessano gli Stati membri dell'Europa orientale e meridionale così da evitare la fuga di cervelli; chiede inoltre che l'eccellenza del progetto abbia la priorità rispetto all'eccellenza di istituzioni elitarie di punta; |
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55. |
ritiene che vadano previsti maggiori incentivi per l'utilizzo dei fondi SIE per investimenti nel settore ricerca e innovazione qualora ciò sia indicato nelle raccomandazioni specifiche per paese o qualora siano individuate deficienze; conclude che i fondi SIE per investimenti nel settore ricerca e innovazione forniranno 65 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020; propone pertanto che la riserva di efficacia sui fondi SIE istituita negli Stati membri sia utilizzata per investire nel settore ricerca e innovazione una parte sostanziale delle loro entrate provenienti dai Fondi strutturali; |
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56. |
valuta positivamente il principio e le potenzialità del marchio di eccellenza, quale marchio di qualità per le sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, ma rileva che tale marchio non è sufficientemente applicato nella pratica a causa della mancanza di fondi negli Stati membri; ritiene che i progetti — che sono stati presentati ai fini di un finanziamento nel quadro di Orizzonte 2020, che hanno superato positivamente i rigorosi criteri di selezione e di aggiudicazione, ma non hanno potuto essere finanziati a causa dei vincoli di bilancio — dovrebbero essere finanziati attraverso le risorse dei fondi SIE qualora tali risorse siano disponibili a tal fine; sottolinea che un meccanismo simile dovrebbe essere definito anche per i progetti di ricerca collaborativa; |
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57. |
invita la Commissione a prevedere nel 9oPQ maggiori livelli di sostegno per i giovani ricercatori, come strumenti di collegamento in rete paneuropei, e a rafforzare i regimi di finanziamento per i ricercatori agli inizi di carriera con meno di due anni di esperienza dalla fine del dottorato; |
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58. |
osserva che le azioni Marie Skłodowska-Curie, finalizzate a sostenere la mobilità dei ricercatori e lo sviluppo dei giovani ricercatori, sono una forma di finanziamento ampiamente nota tra i ricercatori; rileva che, ai fini della continuità, sarebbe auspicabile il finanziamento delle azioni Marie Skłodowska-Curie anche nel 9oPQ; |
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59. |
invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare ulteriormente gli investimenti privati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, che devono aggiungersi agli investimenti pubblici e non sostituirsi a essi; ricorda che due terzi del 3 % del PIL per R&S dovrebbero provenire dal settore privato (27); apprezza gli sforzi profusi finora dall'industria e, alla luce delle risorse, generalmente scarse, dedicate alla spesa pubblica in R&S, invita il settore privato a partecipare maggiormente alla spesa per la ricerca e lo sviluppo, nonché per l'accesso aperto e la scienza aperta; invita la Commissione a valutare il grado di partecipazione della grande industria (attraverso prestiti, sovvenzioni o a loro spese), a seconda dell'entità del valore aggiunto europeo del progetto e delle sue potenzialità di fungere da forza trainante per le PMI, tenendo conto al contempo delle specificità e delle esigenze di ciascun settore; invita la Commissione a monitorare i contributi in natura, per accertarsi che gli investimenti siano reali e nuovi; |
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60. |
invita la Commissione a migliorare la trasparenza e la chiarezza delle norme per la cooperazione pubblico-privato nell'ambito dei progetti del 9oPQ in seguito ai risultati e alle raccomandazioni definiti in sede di valutazione; chiede alla Commissione di verificare e valutare gli strumenti esistenti per i partenariati pubblico-privato; |
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61. |
fa presente che la partecipazione dell'industria deve continuare ad essere promossa a prescindere dallo strumento per le PMI, poiché l'industria porta competenze in diversi ambiti e fornisce un importante contributo finanziario; |
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62. |
lamenta i risultati contrastanti conseguiti rispetto all'obiettivo sulle pari opportunità in Orizzonte 2020, visto che l'unico obiettivo raggiunto riguarda la percentuale di donne nei gruppi di esperti, mentre il numero di donne nei gruppi di valutazione dei progetti e tra i coordinatori dei progetti, nonché la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione, restano al di sotto dei livelli obiettivo; sottolinea la necessità di migliorare la partecipazione e l'integrazione della dimensione di genere nel 9oPQ e di raggiungere i livelli obiettivo fissati nel regolamento Orizzonte 2020 e invita la Commissione a effettuare uno studio per esaminare gli ostacoli o le difficoltà che possono condizionare la sottorappresentanza delle donne nel programma; incoraggia gli Stati membri, in base agli obiettivi del SER, a creare un ambiente giuridico e politico equilibrato sotto il profilo del genere e a fornire incentivi al cambiamento; accoglie con favore gli orientamenti della Commissione in materia di parità di genere nell'ambito di Orizzonte 2020 (28); ricorda che, secondo questi orientamenti, l'equilibrio di genere è uno dei fattori di ordine di priorità delle proposte con lo stesso punteggio al di sopra della soglia di rilevanza; |
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63. |
osserva che il prossimo programma quadro dovrà tener conto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e delle relative implicazioni; osserva inoltre che l'esistenza di quadri di lungo termine chiari e stabili ha un impatto positivo sul settore R&I e che il Regno Unito riveste una posizione di primo piano nel settore delle scienze; esprime l'auspicio che le reti e la collaborazione tra il Regno Unito e l'UE possano continuare nel settore della ricerca, e che, a determinate condizioni, possa essere trovata rapidamente una soluzione stabile e soddisfacente, in modo da garantire che l'UE non perda i risultati scientifici ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e del 9oPQ; |
o
o o
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64. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 892.
(7) GU L 169 del 7.6.2014, pagg. 54-178.
(8) GU L 177 del 17.6.2014, pag. 9.
(9) GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1.
(10) GU L 169 del 7.6.2014, pagg. 1-53.
(11) http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf
(12) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 24.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0052.
(14) Testi approvati, P8_TA(2017)0075.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0311.
(16) Testi approvati, P8_TA(2016)0320.
(17) Studio del febbraio 2017 della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare intitolato «Horizon 2020, the EU framework programme for research and innovation. European Implementation Assessment.» (Orizzonte 2020, il Programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Valutazione di attuazione europea).
(18) Oltre 130 000 proposte ricevute, 9 000 sovvenzioni sottoscritte, 50 000 partecipazioni e 15,9 miliardi di euro di finanziamenti dell'UE.
(19) Due terzi del 3 % del PIL per l'R&S dovrebbero provenire dall'industria. Si veda Eurostat, spesa del settore privato per le attività di R&S: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00031&plugin=1
(20) http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf
(21) Complessivamente, le 7 ITC rappresentano oltre 7 miliardi di euro dei fondi di Orizzonte 2020, circa il 10 % di tutte le sue risorse di bilancio e oltre il 13 % dei fondi effettivamente disponibili per i bandi di Orizzonte 2020 (circa 8 miliardi di euro all'anno per 7 anni).
(22) Si vedano le conclusioni del Consiglio europeo del 29 maggio 2015.
(23) Studio del febbraio 2017 della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare intitolato «Horizon 2020, the EU framework programme for research and innovation. European Implementation Assessment.» (Orizzonte 2020, il Programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Valutazione di attuazione europea).
(24) Le grandi infrastrutture di ricerca rientrano nell'ambito di applicazione e negli obiettivi del FESR, ma i fondi del FESR stanziati a livello nazionale non possono essere utilizzati per il cofinanziamento di tali infrastrutture; i costi di costruzione associati alle nuove infrastrutture di ricerca sono ammissibili nel quadro del FESR, ma i costi operativi e di personale non lo sono.
(25) Comunicazione della Commissione dal titolo «Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up» (COM(2016)0733).
(26) Relazione OpenAIRE: nel quadro del programma Orizzonte 2020, su un totale di 10 684 progetti, 2 017 (19 %) sono stati completati e 8 667 sono ancora in corso. OpenAIRE ha identificato 6 133 pubblicazioni collegate a 1 375 progetti di Orizzonte 2020.
(27) Si vedano le conclusioni del Consiglio europeo del 29 maggio 2015.
(28) Cfr. gli orientamenti in materia di parità di genere nell'ambito di Orizzonte 2020 http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/41 |
P8_TA(2017)0254
Costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020 (2016/2326(INI))
(2018/C 331/06)
Il Parlamento europeo,
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visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349, |
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visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) (regolamento recante disposizioni comuni"), |
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visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (2), |
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visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (3), |
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visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (4), |
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visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (5), |
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visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (6), |
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visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (7), |
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visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (8), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati» (COM(2016)0603), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» (COM(2015)0639), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni (9), |
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vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea — migliori pratiche e misure innovative (10), |
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vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2016 sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione (11), |
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viste le sue risoluzioni del 21 gennaio 2010 su una strategia europea per la regione danubiana (12), del 6 luglio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione (13), del 28 ottobre 2015 su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (14) e del 13 settembre 2016 su una strategia dell'UE per la regione alpina (15), |
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle sinergie per l'innovazione: i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi e programmi dell'UE a sostegno dell'innovazione (16), |
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vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) (17), |
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vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» (18), |
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vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli «investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione» (19), |
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vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE (20), |
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viste le comunicazioni della Commissione e le sue risoluzioni sulle regioni ultraperiferiche, in particolare la risoluzione del 18 aprile 2012 sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nel contesto della strategia «Europa 2020» (21) e la risoluzione del 26 febbraio 2014 sull'ottimizzazione dello sviluppo del potenziale delle regioni ultraperiferiche mediante la creazione di sinergie tra i Fondi strutturali e gli altri programmi dell'Unione europea (22), |
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vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 (23), |
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viste le conclusioni e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello per il controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE, |
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viste le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 31/2016 della Corte dei conti europea dal titolo «Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l'azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti», adottate il 21 marzo 2017, |
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vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 dicembre 2015 (24) concernente l'interpretazione dell'articolo 349 TFUE, |
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vista la relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea dal titolo «L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013», |
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vista la relazione della Commissione del 22 febbraio 2016 sulle complementarità tra i fondi strutturali e d'investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici: assicurare coordinamento, sinergie e complementarità, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci (A8-0202/2017), |
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A. |
considerando che la politica di coesione dell'UE ha origine nel TUE e nel TFUE e costituisce un'espressione della solidarietà dell'UE, che è uno dei principi fondamentali dell'Unione, perseguendo il proprio obiettivo, sancito dal trattato, di ridurre le disparità regionali e promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fra tutte le regioni dell'UE; |
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B. |
considerando che dopo il 2008 il funzionamento dell'UE quale «strumento di convergenza» ha segnato una battuta d'arresto, causando un aumento delle divergenze esistenti tra gli Stati membri e al loro interno nonché crescenti disparità sociali ed economiche in tutta l'Unione; che va ricordato che la politica di coesione a livello europeo è molto efficace, in particolare nel promuovere varie forme di cooperazione territoriale, e pertanto continua ad essere, nella sua dimensione economica, sociale e territoriale, una politica necessaria e urgente che combina le esigenze specifiche di un territorio e le priorità dell'UE e produce risultati tangibili in loco per tutti i cittadini; |
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C. |
considerando che la politica di coesione rimane la principale politica di investimento e sviluppo a livello di UE, di grande successo e apprezzata, a favore della creazione di posti di lavoro sostenibili e di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché della competitività dopo il 2020, in particolare nel contesto di un forte calo degli investimenti pubblici e privati in molti Stati membri e delle implicazioni della globalizzazione; che va ricordato che la politica di coesione ha svolto un ruolo essenziale e ha dimostrato una grande capacità di risposta alle restrizioni macroeconomiche; |
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D. |
considerando che l'ultima riforma della politica di coesione nel 2013 è stata ampia e sostanziale e ha spostato l'attenzione della politica verso un approccio orientato ai risultati, la concentrazione tematica, l'efficacia e l'efficienza, da un lato, e principi tra cui il partenariato, la governance a più livelli, la specializzazione intelligente e gli approcci basati sul territorio, dall'altro; |
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E. |
considerando che la rinnovata politica di coesione ha segnato un graduale spostamento dell'attenzione dai grandi progetti infrastrutturali allo stimolo dell'economia della conoscenza e dell'innovazione; |
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F. |
considerando che tali principi dovrebbero essere mantenuti e consolidati dopo il 2020, al fine di garantire la continuità, la visibilità, la certezza del diritto, l'accessibilità e la trasparenza dell'attuazione delle politiche; |
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G. |
considerando che affinché la politica di coesione post-2020 abbia successo, è necessario ridurre gli oneri amministrativi per i suoi beneficiari e le autorità di gestione, trovare il giusto equilibrio tra l'orientamento ai risultati della politica e il livello delle verifiche e dei controlli per accrescere la proporzionalità, introdurre una distinzione nell'attuazione dei programmi e semplificare norme e procedure, dal momento che sono spesso ritenute troppo complesse; |
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H. |
considerando che questi elementi, associati all'approccio politico integrato e al principio di partenariato, mettono in evidenza il valore aggiunto della politica di coesione; |
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I. |
considerando che i crescenti vincoli al bilancio dell'UE e ai bilanci nazionali e le conseguenze della Brexit non dovrebbero causare l'indebolimento della politica di coesione dell'Unione; che in tale contesto si invitano i negoziatori di UE e Regno Unito a riflettere in merito ai vantaggi e agli svantaggi comportati da un eventuale proseguimento della partecipazione del Regno Unito ai programmi di cooperazione territoriale europea; |
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J. |
considerando che la politica di coesione affronta già una gamma molto ampia di sfide in relazione ai suoi obiettivi sanciti dai trattati e non ci si può attendere che faccia fronte a tutte le nuove sfide che si presenteranno all'Unione dopo il 2020 avendo a disposizione una dotazione uguale se non addirittura minore, mentre si potrebbero ottenere maggiori risultati conferendo agli Stati membri, alle regioni e alle città maggiore flessibilità per sostenere le nuove sfide politiche; |
Valore aggiunto della politica di coesione dell'UE
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1. |
si oppone fermamente a qualunque scenario per l'UE a 27 da qui al 2025, come delineato nel Libro bianco sul futuro dell'Europa, che riduca gli sforzi dell'Unione in relazione alla politica di coesione; invita invece la Commissione a presentare una proposta legislativa globale per una politica di coesione post-2020 solida ed efficace; |
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2. |
sottolinea che la crescita e la convergenza regionale, economica e sociale non possono essere raggiunte senza una buona governance, la cooperazione, la fiducia reciproca tra tutte le parti interessate e l'effettiva partecipazione dei partner a livello nazionale, regionale e locale, come sancito dal principio di partenariato (articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC)); ribadisce che il regime di gestione concorrente della politica di coesione dell'UE fornisce all'UE stessa uno strumento unico per affrontare direttamente le preoccupazioni dei cittadini rispetto alle sfide interne ed esterne; è del parere che la gestione concorrente, che si basa sul principio di partenariato, sulla governance a più livelli e sul coordinamento dei diversi livelli amministrativi, svolga un ruolo significativo nell'assicurare una migliore titolarità e responsabilità in termini di attuazione delle politiche tra tutte le parti interessate; |
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3. |
mette in rilievo gli effetti catalizzatori della politica di coesione e gli insegnamenti che amministrazioni, beneficiari e parti interessate possono trarre; sottolinea l'approccio orizzontale e trasversale della politica di coesione in quanto politica intelligente, sostenibile e inclusiva, che fornisce un quadro per mobilitare e coordinare gli attori nazionali e subnazionali e coinvolgerli direttamente in uno sforzo comune teso al conseguimento delle priorità dell'UE attraverso i progetti cofinanziati; chiede in tale contesto un coordinamento e una cooperazione ottimali tra la DG della Commissione competente per la politica di coesione e le altre DG, come pure le autorità nazionali, regionali e locali; |
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4. |
si rammarica per l'adozione tardiva di diversi programmi operativi e la designazione tardiva delle autorità di gestione in alcuni Stati membri durante l'attuale periodo di programmazione; accoglie con favore i primi segnali di un'attuazione accelerata dei programmi operativi osservati nel corso del 2016; esorta la Commissione a continuare a sostenere l'attuazione attraverso la task force per una migliore attuazione e a individuare le cause dei ritardi, nonché a proporre modalità e misure pratiche per evitare problemi analoghi all'inizio del prossimo periodo di programmazione; incoraggia vivamente tutti gli attori coinvolti a continuare a migliorare ulteriormente e accelerare l'attuazione senza che si creino strozzature; |
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5. |
rileva che le carenze del sistema di pianificazione ed esecuzione finanziaria hanno portato all'accumulo di fatture non pagate e di un arretrato senza precedenti, che è stato riportato dallo scorso quadro finanziario pluriennale (QFP) a quello attuale; invita la Commissione a proporre una soluzione strutturata per risolvere tali problemi prima della fine dell'attuale QFP e impedire che si ripercuotano sul prossimo QFP; sottolinea che il livello degli stanziamenti di pagamento deve corrispondere agli impegni passati, soprattutto verso la fine del periodo, quando il livello delle richieste di pagamento da parte degli Stati membri tende ad aumentare considerevolmente; |
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6. |
riconosce che in alcuni Stati membri il principio di partenariato ha portato a una più stretta cooperazione con le autorità regionali e locali, nonostante vi sia ancora margine di miglioramento per garantire il coinvolgimento reale e tempestivo di tutte le parti interessate, anche della società civile, al fine di assicurare una maggiore responsabilità e visibilità nell'attuazione della politica di coesione senza aggravare gli oneri amministrativi o causare ritardi; sottolinea che le parti interessate dovrebbero continuare a essere coinvolte conformemente all'approccio della governance a più livelli; è del parere che il principio di partenariato e il codice di condotta dovrebbero essere ulteriormente rafforzati in futuro, ad esempio introducendo requisiti minimi chiari per la partecipazione ai partenariati; |
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7. |
sottolinea che sebbene la politica di coesione abbia attenuato l'impatto della recente crisi economica e finanziaria nell'UE e delle misure di austerità, le disparità regionali come pure i divari di competitività e le disuguaglianze sociali rimangono elevati; chiede un'azione rafforzata per ridurre tali disparità e impedire che se ne sviluppino di nuove in tutte le tipologie di regioni, mantenendo al contempo e consolidando il sostegno alle regioni, in modo da favorire la titolarità della politica in ogni tipologia di regione e conseguire gli obiettivi dell'UE in tutta l'Unione; ritiene, in tale contesto, che occorra adoperarsi maggiormente per rendere le regioni più resilienti agli shock improvvisi; |
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8. |
sottolinea che la cooperazione territoriale in tutte le sue forme, comprese le strategie macroregionali, il cui potenziale non è stato ancora pienamente sfruttato, porta il concetto di cooperazione politica e di coordinamento delle regioni e dei cittadini attraverso le frontiere interne dell'UE; sottolinea il valore della politica di coesione nell'affrontare le sfide specifiche delle isole, delle regioni transfrontaliere e delle regioni scarsamente popolate più settentrionali, come previsto dall'articolo 174 TFUE, delle regioni ultraperiferiche quali definite agli articoli 349 e 355 TFUE che godono di uno status speciale e i cui strumenti e finanziamenti specifici dovrebbero essere mantenuti dopo il 2020, e delle regioni periferiche; |
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9. |
osserva che la cooperazione territoriale europea è uno degli importanti obiettivi della politica di coesione 2014-2020, che conferisce un ulteriore e notevole valore aggiunto agli obiettivi dell'Unione, incoraggia la solidarietà tra le regioni dell'UE e tra essa e i propri vicini e facilita lo scambio di esperienze e il trasferimento di buone prassi, ad esempio attraverso documenti standardizzati; ribadisce la necessità di continuare a perseguire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito dell'obiettivo di rafforzamento della coesione territoriale di cui all'articolo 174 TFUE; ritiene che essa dovrebbe continuare a rappresentare uno strumento importante dopo il 2020, sottolinea tuttavia che l'attuale dotazione della politica territoriale europea non è commisurata alle grandi sfide che i programmi Interreg devono affrontare, né sostiene in modo efficace la cooperazione transfrontaliera; chiede pertanto un incremento sostanziale della dotazione a favore della coesione territoriale europea nel prossimo periodo di programmazione |
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10. |
sottolinea l'importanza dell'attuale programma di cooperazione Interreg Europe per le autorità pubbliche europee volto a facilitare lo scambio di esperienze e il trasferimento delle buone prassi; suggerisce di predisporre maggiori possibilità di finanziamento nell'ambito del prossimo programma Interreg Europe dopo il 2020, onde consentire investimenti a favore di progetti pilota fisici e progetti dimostrativi, tenendo conto anche della partecipazione delle parti interessate in tutta Europa; |
Architettura della politica di coesione dopo il 2020: continuità e ambiti di miglioramento
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11. |
sottolinea che l'attuale classificazione delle regioni, le riforme introdotte, come la concentrazione tematica, e il quadro delle prestazioni hanno dimostrato il valore della politica di coesione; chiede alla Commissione di formulare proposte per una maggiore flessibilità nell'attuazione del bilancio dell'UE nel suo insieme; ritiene che, in questo contesto, la creazione di una riserva rappresenti un'opzione interessante per far fronte a gravi eventi imprevisti nel periodo di programmazione e per agevolare la riprogrammazione dei programmi operativi, al fine di adeguare gli investimenti dei fondi SIE all'evolversi delle esigenze di ciascuna regione e affrontare gli effetti della globalizzazione a livello regionale e locale, senza tuttavia influenzare negativamente gli investimenti della politica di coesione o avere conseguenze sull'orientamento strategico, gli obiettivi a lungo termine e la certezza della pianificazione e la stabilità dei programmi pluriennali per le autorità regionali e locali; |
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12. |
riconosce il valore delle condizionalità ex ante, in particolare quella relativa alle strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3), che continuano a sostenere efficacemente la programmazione strategica dei fondi SIE e hanno permesso di potenziare l'orientamento ai risultati; osserva che le condizionalità ex ante consentono ai fondi SIE di sostenere con efficacia gli obiettivi della strategia Europa post-2020, fatti salvi gli obiettivi della politica di coesione, quali stabiliti nel trattato; |
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13. |
si oppone alle condizionalità macroeconomiche e sottolinea che il legame tra politica di coesione e processi di governance economica nel semestre europeo deve essere equilibrato, reciproco e non punitivo nei confronti di tutte le parti interessate; sostiene un ulteriore riconoscimento della dimensione territoriale, che potrebbe essere vantaggioso per il semestre europeo, pertanto la governance economica e gli obiettivi della politica di coesione in termini di coesione economica, sociale e territoriale nonché della crescita sostenibile, dell'occupazione e della tutela ambientale dovrebbero essere considerati nell'ambito di un approccio bilanciato; |
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14. |
ritiene, dato che i fondi della politica di coesione sono intesi a stimolare gli investimenti, la crescita e l'occupazione in tutta l'Unione, che la Commissione dovrebbe prendere in esame, nella settima relazione sulla coesione e in stretta collaborazione con i governi degli Stati membri, le modalità per gestire l'impatto di tali investimenti sui disavanzi di bilancio di detti governi; |
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15. |
sottolinea che l'aumento delle capacità amministrative e istituzionali — e quindi il rafforzamento delle agenzie nazionali e regionali per il sostegno agli investimenti — nell'ambito della programmazione, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi, nonché nella qualità della formazione professionale negli Stati membri e nelle regioni è fondamentale per ottenere una politica di coesione tempestiva ed efficace e per conseguire la convergenza verso livelli più elevati; evidenzia, in questo contesto, l'importanza dell'iniziativa Taiex Regio Peer 2 Peer, che potenzia la capacità amministrativa e istituzionale e produce risultati migliori per gli investimenti dell'UE; |
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16. |
sottolinea la necessità di semplificare il sistema di gestione complessiva della politica di coesione a tutti i livelli di governance, facilitando la programmazione, la gestione e la valutazione dei programmi operativi, al fine di renderlo più accessibile, flessibile ed efficace; pone l'accento, a tale proposito, sull'importanza di combattere la sovraregolamentazione negli Stati membri; chiede alla Commissione di aumentare le possibilità di coesione elettronica e di particolari tipi di spese, come le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari a norma del regolamento sulle disposizioni comuni, e di introdurre una piattaforma digitale o sportelli unici per l'informazione di richiedenti e beneficiari; sostiene le conclusioni e le raccomandazioni adottate finora dal gruppo ad alto livello per il controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE e incoraggia gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni formulate; |
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17. |
chiede alla Commissione di riflettere sulle soluzioni basate sulla proporzionalità e la differenziazione nell'attuazione dei programmi, sulla base del rischio, di criteri oggettivi e incentivi positivi per i programmi, la loro portata e la capacità amministrativa, in particolare per quanto riguarda i diversi livelli di verifica, che dovrebbero puntare a contrastare le irregolarità, ossia le frodi e la corruzione, e il numero dei controlli, al fine di conseguire una maggiore armonizzazione tra la politica di coesione, la politica di concorrenza e le altre politiche dell'UE, soprattutto quelle in materia di aiuti di Stato, che si applicano ai fondi SIE ma non al FEIS o a Orizzonte 2020, nonché con riferimento alla possibilità di definire un unico insieme di norme per tutti i fondi SIE onde rendere il finanziamento più efficiente e tenere conto anche delle specificità di ciascun fondo; |
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18. |
chiede alla Commissione, nell'ottica di una reale semplificazione e di concerto con le autorità di gestione dei programmi nazionali e regionali, di predisporre un piano fattibile di estensione del regime dei costi semplificati al FESR, anche in linea con quanto previsto dalla proposta di regolamento che modifica le regole finanziarie applicabili al bilancio (regolamento «omnibus»); |
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19. |
ritiene che le sovvenzioni debbano rimanere la base del finanziamento della politica di coesione; rileva, tuttavia, il ruolo sempre più importante degli strumenti finanziari; sottolinea che i prestiti, il capitale azionario o le garanzie possono svolgere un ruolo complementare ma dovrebbero essere utilizzati con cautela, in base a un'adeguata valutazione ex ante, mentre le sovvenzioni dovrebbero essere integrate solo laddove tali strumenti finanziari dimostrino un valore aggiunto e possano esercitare un effetto leva attraendo sostegno finanziario aggiuntivo, tenendo conto delle disparità regionali e della diversità delle pratiche ed esperienze; |
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20. |
sottolinea l'importanza dell'assistenza della Commissione, della Banca europea per gli investimenti e degli Stati membri alle autorità locali e regionali sugli strumenti finanziari innovativi attraverso piattaforme quali la piattaforma Fi-Compass o fornendo incentivi per i beneficiari; rammenta che tali strumenti non sono idonei a tutti i tipi di interventi nell'ambito della politica di coesione; è del parere che tutte le regioni, su base volontaria, dovrebbero poter decidere di attuare strumenti finanziari in linea con le loro esigenze; si oppone, tuttavia, agli obiettivi quantitativi vincolanti per l'uso degli strumenti finanziari e sottolinea che un maggiore ricorso a detti strumenti non dovrebbe comportare una generale riduzione nel bilancio dell'UE; |
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21. |
invita la Commissione a garantire migliori sinergie e comunicazione tra i fondi SIE e altri fondi e programmi dell'Unione, compreso il FEIS, nonché ad agevolare l'esecuzione delle operazioni plurifondo; evidenzia che il FEIS non dovrebbe compromettere la coerenza strategica, la concentrazione territoriale e la prospettiva a lungo termine della programmazione della politica di coesione né sostituire o escludere le sovvenzioni o tentare di sostituire o ridurre il bilancio dei fondi SIE; pone l'accento sulla reale addizionalità delle sue risorse; chiede che sia definita chiaramente la separazione tra il FEIS e la politica di coesione e che siano offerte possibilità per la loro combinazione e il loro uso agevolato, senza però che tali strumenti siano mischiati, dal momento che ciò può rendere più attraente la struttura di finanziamento e permettere di utilizzare al meglio le limitate risorse dell'Unione; ritiene necessaria l'armonizzazione delle norme applicabili alle operazioni plurifondo, nonché una chiara strategia di comunicazione sulle possibilità di finanziamento esistenti; invita la Commissione, in tale contesto, a elaborare un insieme di strumenti per i beneficiari; |
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22. |
invita la Commissione a riflettere sullo sviluppo di un insieme di indicatori aggiuntivi a integrazione dell'indicatore del PIL, che rimane il principale metodo legittimo e affidabile per l'assegnazione equa dei fondi SIE; ritiene che, in tal senso, occorrerebbe prendere in considerazione e valutare l'indice di progresso sociale o un indicatore demografico, al fine di offrire un quadro esaustivo dello sviluppo regionale; è convinto che tali indicatori potrebbero rispondere al meglio ai nuovi tipi di disuguaglianze che emergono tra le regioni dell'UE; sottolinea, inoltre, la rilevanza degli indicatori di risultato per rafforzare l'orientamento ai risultati e alle prestazioni della politica; |
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23. |
invita la Commissione a valutare misure per risolvere la questione del finanziamento nazionale dei progetti della politica di coesione, visti i problemi delle amministrazioni a livello locale e regionale negli Stati membri fortemente centralizzati, che non dispongono di sufficiente capacità fiscale e finanziaria e incontrano difficoltà considerevoli nel cofinanziamento dei progetti e spesso anche nella preparazione della documentazione dei progetti a causa della scarsità di risorse finanziarie disponibili, il che porta a un minore utilizzo della politica di coesione; |
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24. |
esorta la Commissione a valutare la possibilità di utilizzare il livello NUTS III come classificazione delle regioni nella politica di coesione per alcune priorità selezionate; |
Principali settori politici per una politica di coesione rinnovata dopo il 2020
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25. |
evidenzia l'importanza del Fondo sociale europeo, della garanzia per i giovani e dell'iniziativa per l'occupazione giovanile, in particolare nella lotta alla disoccupazione di lungo periodo e giovanile nell'Unione, che sono ad un livello storicamente elevato, in particolare nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni che sono state colpite più duramente dalla crisi; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalle PMI nella creazione di posti di lavoro (pari all'80 % dei posti di lavoro nell'Unione) e nella promozione di settori innovativi, come le economie digitali e quelle a ridotte emissioni di carbonio; |
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26. |
ritiene che la politica di coesione dopo il 2020 debba proseguire l'assistenza per le persone vulnerabili ed emarginate, far fronte alle crescenti disuguaglianze e favorire la solidarietà; rileva l'impatto positivo in termini di valore aggiunto sociale e occupazionale degli investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella cultura; rimanda altresì alla necessità di mantenere l'inclusione sociale, compresa la spesa dell'FSE, integrata dagli investimenti a titolo del FESR in tale settore; |
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27. |
suggerisce un migliore utilizzo dei fondi SIE, al fine di affrontare il cambiamento demografico e far fronte alle sue conseguenze regionali e locali; è del parere che, nelle regioni che si trovano ad affrontare sfide quali lo spopolamento, i fondi SIE dovrebbero essere orientati in modo ottimale per creare posti di lavoro e crescita; |
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28. |
prende atto della crescente importanza dell'agenda territoriale e dei partenariati rurali-urbani di successo, nonché del ruolo esemplare delle città intelligenti quali microcosmi e catalizzatori di soluzioni innovative per le sfide regionali e locali; |
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29. |
accoglie con favore il patto di Amsterdam e il migliore riconoscimento accordato al ruolo delle città e delle aree urbane nel processo decisionale europeo e chiede un'effettiva attuazione del metodo di lavoro cooperativo attraverso i partenariati che il patto comporta; auspica l'inclusione dei risultati nelle future politiche dell'Unione dopo il 2020; |
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30. |
evidenzia la rafforzata dimensione urbana della politica di coesione sotto forma di disposizioni specifiche per lo sviluppo urbano sostenibile e le azioni urbane innovative; ritiene che ciò dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e rafforzato finanziariamente dopo il 2020 e che la subdelega delle competenze ai livelli inferiori dovrebbe essere potenziata; esorta la Commissione a migliorare il coordinamento tra le varie misure destinate alle città e consolidare il sostegno diretto ai governi locali nell'ambito della politica di coesione, fornendo finanziamenti e strumenti su misura per lo sviluppo territoriale; pone l'accento sul ruolo futuro degli strumenti di sviluppo territoriale, come lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e gli investimenti territoriali integrati (ITI); |
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31. |
appoggia gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; rammenta, in tale contesto, l'obiettivo sostenuto da tutte le istituzioni dell'UE di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione a favore delle azioni legate ai cambiamenti climatici e sottolinea che i fondi SIE svolgono un ruolo chiave in tale direzione e devono continuare a essere utilizzati nel modo più efficace possibile ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento, come pure delle economie verdi e delle energie rinnovabili; ritiene necessario migliorare il sistema di monitoraggio e controllo della spesa per il clima; sottolinea il potenziale della cooperazione territoriale europea in tal senso e il ruolo delle città e delle regioni nel contesto dell'agenda urbana; |
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32. |
constata che le RIS3 rafforzano gli ecosistemi regionali di innovazione; sottolinea che la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale per consentire all'UE di competere a livello mondiale; ritiene che il modello di specializzazione intelligente dovrebbe diventare uno dei principali approcci della politica di coesione dopo il 2020, incoraggiando la cooperazione tra le diverse regioni, zone urbane e rurali e rafforzando lo sviluppo economico dell'UE, tramite la creazione di sinergie fra le RIS3 transnazionali e i cluster di livello mondiale; ricorda il progetto pilota esistente della «scala verso l'eccellenza» (S2E), che continua a fornire sostegno alle regioni nello sviluppo e nello sfruttamento delle sinergie tra i fondi SIE, Orizzonte 2020 e altri programmi di finanziamento dell'UE; ritiene pertanto necessario profondere ulteriori sforzi per rendere massime le sinergie, in modo da potenziare ulteriormente la specializzazione e l'innovazione intelligenti dopo il 2020; |
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33. |
sottolinea che l'aumento della visibilità della politica di coesione è fondamentale per combattere l'euroscetticismo e può contribuire a riconquistare la fiducia dei cittadini; evidenzia che, per migliorare la visibilità dei fondi SIE, deve essere posta maggiore attenzione sul contenuto e sui risultati dei relativi programmi, attraverso un approccio dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto che consenta la partecipazione delle parti interessate e dei destinatari che possono fungere da efficace canale di divulgazione dei risultati della politica di coesione; sollecita, inoltre, la Commissione, gli Stati membri, le regioni e le città a comunicare in modo più efficace i risultati della politica di coesione che apportano valore aggiunto alla vita di tutti i giorni dei cittadini dell'UE; chiede che, se del caso, proseguano le attività di comunicazione a titolo di un bilancio specifico nell'ambito dell'assistenza tecnica, fino a dopo la conclusione di un progetto, fintanto che i suoi risultati non saranno chiaramente visibili; |
Prospettive
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34. |
chiede che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà nell'UE, come pure l'indirizzamento dei fondi unionali verso la crescita, l'occupazione e la competitività abbiano un ruolo prioritario nell'agenda dell'Unione; invita inoltre a continuare la lotta contro le disparità regionali, la povertà e l'esclusione sociale, nonché contro la discriminazione; ritiene che, al di là degli obiettivi sanciti dai trattati, la politica di coesione dovrebbe continuare a fungere da strumento per il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE, contribuendo altresì ad aumentare la consapevolezza sui suoi risultati, e restare la principale politica d'investimento dell'Unione per tutte le regioni; |
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35. |
ribadisce che è giunto il momento di preparare la politica di coesione dell'UE dopo il 2020 al fine di poterla avviare in modo efficace proprio all'inizio del nuovo periodo di programmazione; invita pertanto la Commissione a elaborare per tempo il nuovo quadro legislativo, in particolare subito dopo la presentazione e la traduzione nelle lingue ufficiali della proposta della Commissione per il prossimo QFP; chiede inoltre l'adozione tempestiva di tutte le proposte legislative per la futura politica di coesione e di orientamenti in materia di gestione e controllo prima dell'inizio del nuovo periodo di programmazione, senza effetto retroattivo; sottolinea che l'attuazione tardiva dei programmi operativi si ripercuote sull'efficienza della politica di coesione; |
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36. |
osserva che il nucleo del quadro legislativo dell'attuale politica di coesione dovrebbe essere mantenuto dopo il 2020, promuovendo una politica perfezionata, rafforzata, facilmente accessibile e orientata al risultato, il cui valore aggiunto sia illustrato al meglio ai cittadini; |
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37. |
sottolinea, in vista della proposta 2016/0282(COD) della Commissione, che l'accoglienza dei migranti e dei rifugiati per motivi di protezione internazionale, nonché la loro integrazione sociale ed economica richiedono un approccio transnazionale coerente, che dovrebbe anch'esso essere oggetto della politica di coesione attuale e futura dell'UE; |
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38. |
sottolinea l'importanza della stabilità delle norme; invita la Commissione, nell'elaborare le disposizioni di attuazione della politica di coesione nel quadro del prossimo QFP, ad apportare il minor numero possibile di modifiche; è convinto che sia necessario mantenere ad un livello adeguato, se non addirittura superiore, la quota del bilancio dell'UE destinata alla politica di coesione dopo il 2020, alla luce delle complesse sfide interne ed esterne che la politica dovrà affrontare per conseguire i propri obiettivi; ritiene che detta politica non debba essere indebolita per nessun motivo, neanche da Brexit, e che la sua quota nel bilancio complessivo dell'UE non debba essere ridotta mediante un trasferimento di risorse per finanziare nuove sfide; sottolinea inoltre la natura pluriennale della politica di coesione e chiede che sia mantenuto il suo periodo di programmazione settennale o che si introduca un periodo di programmazione di 5+5 anni, con una revisione di medio termine obbligatoria; |
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39. |
chiede la rapida assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione; constata che il periodo che intercorre tra l'attuazione e lo sblocco della riserva è eccessivamente lungo e, pertanto, riduce l'efficacia della riserva stessa; esorta la Commissione a consentire agli Stati membri di rendere operativo l'utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione non appena sarà conclusa la revisione; |
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40. |
sottolinea, a tale proposito, che l'agenda digitale, compresa la fornitura della necessaria infrastruttura e di soluzioni tecnologiche avanzate, deve rappresentare una priorità nel quadro della politica di coesione, soprattutto nel prossimo periodo di finanziamento; fa presente che gli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni devono in ogni caso essere accompagnati da un'adeguata formazione, che dovrebbe parimenti ricevere sostegno dalla politica di coesione; |
o
o o
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41. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, agli Stati membri e ai loro parlamenti e al Comitato delle regioni. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
(7) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(8) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0053.
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0321.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0217.
(12) GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 14.
(13) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 1.
(14) Testi approvati, P8_TA(2015)0383.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0336.
(16) Testi approvati, P8_TA(2016)0311.
(17) Testi approvati, P8_TA(2016)0211.
(18) Testi approvati, P8_TA(2015)0419.
(19) Testi approvati, P8_TA(2015)0308.
(20) Testi approvati, P8_TA(2015)0307.
(21) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 1
(22) Testi approvati, P7_TA(2014)0133.
(23) Testi approvati, P8_TA(2015)0384.
(24) ECLI:EU:C:2015:813.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/50 |
P8_TA(2017)0255
Stato degli stock ittici e situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sullo stato degli stock ittici e la situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo (2016/2079(INI))
(2018/C 331/07)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio (1), |
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vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (2), |
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visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (3), |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (4), |
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vista la strategia a medio termine (2017-2020) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che mira alla sostenibilità delle pescherie del Mediterraneo e del Mar Nero, |
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vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (5), |
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vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, intitolata «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile), |
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vista la Conferenza regionale sul tema "Costruire il futuro per la pesca su piccola scala sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero svoltasi ad Algeri, in Algeria, dal 7 al 9 marzo 2016, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0179/2017), |
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A. |
considerando che il Mediterraneo, con 17 000 specie marittime, è uno dei principali luoghi della biodiversità mondiale; che è necessario un approccio multispecie per determinarne la gestione; |
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B. |
considerando che, nella sua comunicazione dal titolo «Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2017 nell'ambito della politica comune della pesca» (COM(2016)0396), la Commissione sostiene che nel Mediterraneo l'eccesso di pesca resta predominante e urgono rimedi per rovesciare questa situazione; che, nel medesimo documento, la Commissione esprime preoccupazione perché molte delle specie oggetto di valutazione sono pescate ben al di sopra delle stime obiettivo del rendimento massimo sostenibile (MSY); |
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C. |
considerando che il Mediterraneo deve raccogliere la sfida importante di raggiungere l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock, al più tardi entro il 2020; che questa sfida richiederà la partecipazione e l'impegno dei paesi terzi; che il livello generale di eccesso di pesca nel bacino del Mediterraneo corrisponde grossomodo a 2-3 volte il livello FMSY; che, malgrado gli sforzi notevoli intrapresi sia all'interno che all'esterno dell'UE per garantire l'attuazione e il rispetto della legislazione del settore della pesca, oltre il 93 % delle specie oggetto di valutazione nel Mediterraneo sono ancora considerate oggetto di uno sfruttamento eccessivo; |
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D. |
considerando che in questa regione la pesca riveste grande importanza socioeconomica per le popolazioni costiere; che il settore dà lavoro a centinaia di migliaia di persone, anche attraverso il settore della trasformazione secondaria, tra cui un numero considerevole di donne, la cui occupazione dipende in modo particolare dalla pesca; che il Mediterraneo contribuisce in modo essenziale alla salvaguardia della sicurezza alimentare, in particolare per le popolazioni più vulnerabili della regione; che la pesca rappresenta un modo per integrare il reddito e l'approvvigionamento alimentare e contribuisce alla stabilità regionale; |
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E. |
considerando che il Mar Mediterraneo è interessato dalla compresenza di diversi fattori — tra cui, ad esempio, l'inquinamento causato dai trasporti marittimi — i quali, insieme alla pesca, incidono sulla salute degli stock; |
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F. |
considerando che la pesca su piccola scala corrisponde all'80 % della flotta da pesca e al 60 % dei posti di lavoro del bacino del Mediterraneo; che è deplorevole il fatto che non esista una definizione condivisa a livello europeo di «pesca su piccola scala», sebbene formulare una simile definizione sia un compito difficile a causa della varietà di specificità e caratteristiche che contraddistinguono l'ecosistema marino e il settore della pesca; che la «piccola pesca costiera» è definita formalmente, soltanto ai fini del Fondo europeo per la pesca (regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio), come pesca «praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati» (come le reti a strascico); che la definizione di «pesca su piccola scala» dovrebbe tenere conto di una serie di caratteristiche nazionali e regionali; |
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G. |
considerando che, nella riunione ad alto livello svoltasi a Catania nel febbraio 2016 sullo status degli stock nel mediterraneo, è stata raggiunta un'intesa sul bisogno urgente di invertire queste tendenze negative ed è stata riconosciuta la sfida importante di ricostituire e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), rispettando nel contempo l'obbligo previsto dalla politica comune della pesca (PCP) di ottenere l'MSY per tutte le specie, al più tardi entro il 2020; |
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H. |
considerando che, oltre alla pesca eccessiva, il Mar Mediterraneo deve far fronte a numerose sfide, la maggior parte delle quali è da ricondursi a coste densamente popolate (eccesso di nutrienti, agenti inquinanti, alterazioni degli habitat e della fascia costiera) così come al trasporto marittimo e allo sfruttamento eccessivo delle risorse, fra cui ad esempio l'estrazione di petrolio e gas; che il Mediterraneo è inoltre estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici, i quali, unitamente a un traffico marittimo intenso, favoriscono l'insorgere e l'insediamento di nuove specie invasive; |
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I. |
considerando che l'impossibilità di avvalersi di determinati attrezzi e tecniche — che sono più sostenibili e provocano un minore impatto sullo stato degli stock in pericolo — si ripercuote pesantemente sulla sussistenza delle comunità costiere e insulari, già peraltro emarginate, ostacola lo sviluppo e causa un ulteriore spopolamento; |
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J. |
considerando che le comunità costiere di tutti gli Stati membri del Mediterraneo dipendono fortemente dalla pesca, in particolare dalla pesca su piccola scala, e sono pertanto minacciate dalla mancanza di sostenibilità degli stock ittici; |
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K. |
considerando che numerose comunità costiere dell'Unione europea dipendono in larga misura dalle attività di pesca tradizionale, artigianale e su piccola scala nel bacino del Mediterraneo; |
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L. |
considerando che la pesca ricreativa ha un valore socioeconomico in numerose regioni del Mediterraneo, oltre ad avere un impatto, sia diretto che indiretto, sull'occupazione; |
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M. |
considerando che occorre tenere in considerazione il ruolo che svolge la pesca ricreativa con riferimento allo stato delle risorse ittiche nel Mediterraneo; |
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1. |
sottolinea l'importanza di applicare esaustivamente e in tempi brevi gli obiettivi e le azioni previste dalla PCP, nonché di elaborare tempestivamente e attuare efficacemente i piani pluriennali di gestione, in linea con un approccio basato sulla regionalizzazione e sulla molteplicità delle specie; sottolinea, in particolare, la necessità di raggiungere l'obiettivo del Buono Stato Ambientale fissato dalla direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, tenendo conto del fatto che le misure di gestione della pesca dovrebbero essere stabilite nel contesto della PCP; |
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2. |
è del parere che il Mediterraneo debba continuare a ricevere un trattamento differenziato rispetto agli altri bacini marittimi nel quadro della PCP, essendo costituito in gran parte da acque internazionali in cui i paesi terzi svolgono un ruolo decisivo per quanto riguarda lo stato delle risorse; |
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3. |
reputa urgente fornire una risposta che sia collettiva e basata sulla cooperazione a vari livelli: internazionale, europeo, nazionale e della cooperazione regionale; ritiene che tutti i portatori di interesse, compresi i pescatori professionisti e quelli che praticano la pesca ricreativa, l'industria della pesca, la pesca tradizionale e quella artigianale su piccola scala, gli scienziati, le organizzazioni regionali, i gestori delle aree marine protette, i sindacati e le ONG, debbano essere coinvolti in un processo inclusivo e dal basso verso l'altro; sottolinea, in tale contesto, il ruolo strategico del Consiglio consultivo del Mediterraneo; |
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4. |
sottolinea che, senza la consapevolezza, il pieno sostegno e il coinvolgimento delle comunità costiere, le quali vanno informate sui pericoli del depauperamento degli stock e delle specie per il loro futuro economico e sociale, le misure di gestione e gli atti normativi non potranno realizzare appieno il loro potenziale; |
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5. |
osserva che non esistono definizioni comuni dettagliate relative alla pesca artigianale e su piccola scala; sottolinea che, ai fini delle azioni politiche future, tali definizioni vanno elaborate quanto prima a livello dell'UE; |
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6. |
sottolinea che la definizione delle politiche della pesca dovrebbe coinvolgere e integrare nelle procedure decisionali i pescatori e le loro associazioni e organizzazioni di produttori, i sindacati, i gruppi di azione costiera (GAC) e le comunità locali, in linea con il principio della regionalizzazione previsto dalla PCP, comprendendo i paesi terzi delle coste orientali e meridionali del bacino mediterraneo; sottolinea che solo attraverso la creazione di condizioni giuste, equilibrate e paritarie tra tutti i paesi coinvolti e gli operatori di pesca nel Mediterraneo sarà possibile ottenere risorse ittiche sane e attività di pesca sostenibili e lucrative e così mantenere gli attuali livelli di occupazione creando, idealmente, più posti di lavoro nel settore della pesca; evidenzia l'importante ruolo di parti sociali forti e indipendenti nel settore della pesca, nonché di un dialogo sociale istituzionalizzato e della partecipazione dei lavoratori alle questioni aziendali; |
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7. |
nota che la PCP offre incentivi, tra cui opportunità di pesca, per praticare tale attività selettivamente e in modo da garantire un impatto limitato sull'ecosistema marino e sulle risorse della pesca; sottolinea a tal riguardo la necessità che gli Stati membri applichino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico (articolo 17 del regolamento della PCP); esorta la necessità di compiere sforzi in questa direzione, per assicurare maggiori incentivi e l'accesso preferenziale alle zone di pesca costiera alle flotte che operano su piccola scala (artigianale e tradizionale) se pescano in maniera più selettiva e meno impattante; sottolinea l'importanza di consultare le comunità costiere interessate; |
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8. |
constata che l'influsso della pesca ricreativa sugli stock e il suo potenziale socioeconomico nel Mediterraneo non sono stati sufficientemente studiati; ritiene che occorra, in futuro, raccogliere dati sul numero di coloro che praticano la pesca ricreativa, il volume delle loro catture e il valore da essi generato nelle comunità costiere; |
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9. |
rileva che la pesca ricreativa genera elevati profitti economici per le comunità locali, attraverso attività come il turismo, e ha un impatto ambientale ridotto, ragion per cui va incoraggiata; |
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10. |
ritiene di fondamentale importanza definire la pesca costiera, la piccola pesca costiera e la pesca tradizionale sulla base delle caratteristiche socioeconomiche e seguendo un approccio regionale; |
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11. |
sottolinea che la pesca costiera utilizza attrezzi e tecniche tradizionali, i quali, in virtù delle loro specificità, definiscono l'identità e lo stile di vita delle zone costiere, e che è quindi essenziale preservare e tutelare il loro utilizzo poiché sono parte integrante del patrimonio culturale, storico e tradizionale; |
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12. |
ritiene che, nel contesto della regionalizzazione e tenendo conto delle specificità di ciascun tipo di pesca, occorra consentire determinate deroghe motivate per quanto concerne la possibilità di utilizzare tecniche di pesca e attrezzi specifici; |
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13. |
sottolinea che, secondo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), deve essere applicato un approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse marine viventi che tenga conto delle considerazioni socioeconomiche, in modo da conseguire una pesca sostenibile proteggendo e preservando, nel contempo, tutto l'ambiente marino; sottolinea che la mancanza di informazioni scientifiche non può essere un pretesto per non attuare misure di conservazione e di gestione; reputa fondamentale porre rapidamente rimedio all'assenza di dati e di elementi scientifici concreti sullo stato degli stock; sottolinea che occorre consultare e coinvolgere in tale processo tutte le parti interessate; |
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14. |
ritiene che, al fine di tutelare e salvaguardare le risorse ittiche e ambientali del Mediterraneo, le politiche di gestione della pesca debbano essere efficaci e affiancate da forti, ampie e urgenti politiche e misure di contrasto dei fattori antropici che incidono e agiscono negativamente sulle stesse risorse, tra cui cambiamenti climatici (riscaldamento globale, acidificazione, regime pluviale), inquinamento (chimico, organico, macro e microscopico), ricerca ed estrazione incontrollate di gas e petrolio, traffico marittimo, specie invasive e distruzione o modifica degli habitat naturali, soprattutto costieri; sottolinea quindi l'importanza di comprendere meglio l'impatto di tali fattori sugli stock ittici; chiede, a tale riguardo, che siano potenziate le capacità europee esistenti di osservare e monitorare il Mar Mediterraneo, come EMODnet e il programma Copernicus, nonché la relativa componente marina; |
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15. |
ritiene che la protezione e la salvaguardia delle risorse alieutiche e marine del bacino del Mediterraneo non dovrebbero basarsi esclusivamente su misure relative al settore della pesca, bensì dovrebbero anche riguardare gli altri settori di attività che hanno un impatto sull'ambiente marino; |
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16. |
ritiene che occorra impegnarsi maggiormente nella conoscenza dell'ambiente marino, con particolare riferimento alle specie sfruttate a fini commerciali, e che tale conoscenza debba fungere da base per programmare un loro sfruttamento sostenibile; |
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17. |
sottolinea con fermezza che permane un ampio problema di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nel bacino del Mediterraneo e persino nei paesi dell'UE; ritiene che nessun intervento per la salvaguardia delle risorse, ma anche e soprattutto delle economie della piccola pesca, possa essere efficace senza una lotta convinta e decisa alla pesca INN; è del parere che, per combattere la pesca INN, l'UE debba assicurarsi il sostegno dei paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo; reputa pertanto necessario armonizzare le procedure di controllo in tutto il bacino del Mediterraneo, alla luce delle ampie diversità di applicazione delle procedure di ispezione e sanzione cui sono sottoposti i pescatori; |
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18. |
ribadisce che le comunità costiere hanno una grande influenza sull'efficacia delle misure di prevenzione, individuazione e identificazione della pesca INN; |
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19. |
considera prioritaria l'intensificazione dell'attività di controllo a terra, lungo tutta la catena di distribuzione (mercati e ristorazione) e in mare, specialmente nelle aree in cui le attività di pesca sono temporaneamente sospese o vietate; |
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20. |
è del parere che, per evitare disparità sociali, le possibilità di pesca debbano essere assegnate in base a criteri oggettivi e trasparenti, tra cui quelli ambientali, sociali ed economici, e tenendo in debita considerazione i metodi a basso impatto; ritiene che le possibilità di pesca debbano inoltre avere una distribuzione equa all'interno dei vari segmenti della pesca, includendo la pesca tradizionale e quella artigianale; reputa altresì necessario provvedere a fornire incentivi affinché le flotte utilizzino tecniche e strumenti di pesca più selettivi e con un impatto ridotto sull'ambiente marino, in linea con l'articolo 17 del regolamento relativo alla PCP; |
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21. |
ritiene che il depauperamento degli stock nel Mediterraneo debba essere affrontato mediante misure di conservazione e gestione della pesca in ambito commerciale e ricreativo, che includano in particolare restrizioni spazio-temporali e limiti di pesca giornalieri o settimanali, nonché, ove opportuno, l'utilizzo di quote; ritiene che tali misure garantirebbero condizioni di parità con i paesi terzi per quanto riguarda gli stock condivisi; reputa che tali misure debbano essere stabilite in stretta cooperazione con il settore interessato, al fine di garantire un'attuazione efficace; |
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22. |
si compiace dell'aumento del numero delle ispezioni svolte dall'Agenzia europea di controllo e sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per affrontare i due problemi principali in termini di conformità osservati nel 2016, ovvero la falsa dichiarazione di documenti (giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e di trasbordo, note di vendita, ecc.) e l'uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi; |
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23. |
sottolinea che in nessuna circostanza le responsabilità che derivano dall'obbligo di sbarco previsto dalla PCP riformata dovrebbero ricadere sui pescatori; |
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24. |
chiede che sia condotto uno studio sulle conseguenze prodotte dall'abolizione degli scarti della pesca in termini di privazione di sostanze nutritive per organismi marini e altre specie, quali ad esempio il gabbiano; |
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25. |
osserva che il sistema di aree marine protette nel Mediterraneo copre una superficie inadeguata, con grandi disparità di copertura fra i diversi bacini; segnala che vi è una generale scarsità di risorse economiche; reputa fondamentale riconoscere e potenziare il ruolo che le aree marine protette già svolgono come laboratori avanzati per la ricerca scientifica, per l'attuazione di misure specifiche e per la cooperazione e la gestione condivisa con i pescatori, nonché ottimizzare l'uso di tali aree, alla luce dei pareri scientifici e degli obiettivi di conservazione; reputa importante, al riguardo, aumentare in maniera stabile le risorse economiche a disposizione del sistema; reputa fondamentale collaborare in modo più stretto con la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e con i paesi terzi per identificare le aree da sottoporre a misure di protezione, nonché istituire un efficace sistema di monitoraggio e controllo per verificare l'efficienza di tali aree; |
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26. |
sottolinea l'importanza di assicurare che le aree marine protette coprano almeno il 10 % del Mar Mediterraneo entro il 2020, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14.5 delle Nazioni Unite; invita la CGPM, durante la sua sessione annuale del 2018, a concordare un calendario progressivo con obiettivi consoni al raggiungimento di questo obiettivo; sottolinea che le aree marine protette esistenti spesso non sono gestite in modo adeguato; ritiene pertanto che, oltre a introdurre un efficace sistema di monitoraggio e controllo, sia necessario sviluppare e applicare misure di gestione conformi all'approccio ecosistemico, onde poter verificare l'efficacia delle misure di protezione; |
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27. |
evidenzia, in particolare, la necessità di tutelare la cooperazione nella gestione delle aree sensibili che costituiscono luoghi significativi per la riproduzione delle specie più importanti sotto il profilo economico (ad esempio la Fossa di Pomo — Jabuka Pit — nel mare Adriatico); |
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28. |
sottolinea che il Mediterraneo è caratterizzato da popolazioni uniche dal punto di vista biologico, oggetto di cattura da parte delle flotte di vari paesi, e che pertanto è imprescindibile collaborare strettamente e coordinare le misure di regolamentazione della pesca tra tutti i soggetti coinvolti e a tutti i livelli; |
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29. |
invita la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare misure per risolvere il problema dei rifiuti marini e della plastica in mare, che provoca danni molto gravi all'ambiente, all'ecologia, all'economia e alla salute; |
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30. |
ritiene fondamentale un approccio vario e modulato delle politiche, all'interno di piani di gestione, e con criteri differenti e basati sulle caratteristiche biologiche delle specie e su quelle tecniche delle modalità di pesca; ritiene inoltre che ogni piano pluriennale dovrebbe prevedere un'adeguata pianificazione nello spazio (zone con divieto di pesca, a rotazione, chiusure totali o parziali a seconda dei sistemi di pesca) e nel tempo (fermo biologico) così come la promozione di misure tecniche mirate alla massima selettività degli attrezzi; sottolinea che dovrebbe essere prevista un'adeguata compensazione finanziaria; |
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31. |
accoglie positivamente gli impegni assunti dalla Commissione a favore di un piano di gestione pluriennale per il Mediterraneo; sottolinea l'importanza della regionalizzazione della PCP per la gestione della pesca nel bacino del Mediterraneo; chiede che il Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC) sia coinvolto durante l'intero processo di concezione e realizzazione del piano di gestione pluriennale e delle misure regionalizzate; |
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32. |
sottolinea che, durante i periodi di fermo biologico, occorre garantire ai pescatori un reddito dignitoso; |
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33. |
evidenzia che dovrebbe essere adottata, a livello del Mediterraneo e per tutte le specie commerciali e ricreative interessate, una taglia minima consentita in funzione della maturità sessuale, in base alle migliori conoscenze scientifiche disponibili; segnala la necessità di adottare misure per garantire un rispetto più rigoroso di tali taglie minime; |
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34. |
reputa necessario incoraggiare la messa a punto di azioni coordinate con i paesi del Mediterraneo non appartenenti all'UE attraverso il potenziamento della collaborazione in ambito politico e tecnico, sotto l'egida delle istituzioni internazionali che operano in quest'area; si compiace del recente lancio, da parte della Commissione, del programma MedFish4Ever, che comporta un invito all'azione per fermare il deterioramento degli stock ittici nel Mediterraneo; sottolinea la necessità di compiere ogni sforzo possibile nel quadro di tale iniziativa per promuovere una pesca sostenibile nei paesi mediterranei; |
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35. |
segnala che è necessario promuovere e instaurare un protocollo di fermi spaziotemporali che consentano di limitare temporaneamente lo sforzo di pesca e di scaglionarlo nell'arco dell'anno nelle zone di ripopolamento di talune specie; evidenzia che siffatte pratiche di scaglionamento e specializzazione dello sforzo di pesca si riveleranno estremamente produttive e devono essere programmate con il consenso delle comunità di pesca e dei consulenti scientifici; |
Azioni verso paesi terzi
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36. |
sollecita la Commissione a promuovere azioni attraverso la CGPM per migliorare lo stato degli stock condivisi con i paesi terzi, avvalendosi anche delle attività di cooperazione già consolidate tra gli enti rappresentativi delle marinerie e delle imprese operanti nel settore della pesca e le autorità o gli enti corrispondenti dei paesi terzi interessati; |
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37. |
osserva che la mancanza di un quadro normativo comune per le flotte dell'UE e dei paesi terzi che operano nel Mediterraneo provoca una concorrenza sleale tra i pescatori e nello stesso tempo mette a rischio la sostenibilità di lungo periodo delle catture per le specie condivise; |
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38. |
sottolinea l'importanza della cooperazione e la necessità di promuovere il rispetto delle norme e la creazione di condizioni di parità nel controllo della pesca con i paesi terzi e le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nonché di rafforzare il coordinamento orizzontale per la gestione delle aree marine e degli stock ittici al di fuori delle giurisdizioni nazionali; |
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39. |
invita la Commissione ad assistere i paesi terzi del Mediterraneo nel pervenire ad attività di pesca sostenibili, supportando la pesca costiera e su piccola scala, condividendo le migliori prassi e tenendo aperto un canale di comunicazione, e nell'istituire il dialogo necessario tra le diverse amministrazioni nazionali coinvolte, al fine di sostenere in modo opportuno l'attuazione della strategia di medio termine della CGPM (2017-2020) e invertire la tendenza allarmante dello stato degli stock del Mediterraneo; invita la Commissione a predisporre uno scambio di informazioni efficace con i paesi terzi del Mediterraneo in merito alle attività delle flotte di altri paesi terzi che operano nel Mediterraneo; |
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40. |
chiede l'istituzione di un piano regionale, sotto l'egida della CGPM, al fine di assicurare condizioni eque per tutte le imbarcazioni che esercitano attività di pesca nell'area del Mediterraneo e di garantire un equilibrio fra le risorse di pesca e la capacità della flotta di tutti i paesi costieri del Mediterraneo; invita inoltre a istituire un centro regionale per il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) nonché operazioni congiunte di ispezione; |
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41. |
raccomanda alla Commissione di sospendere le importazioni provenienti dai paesi terzi che non adottano le misure necessarie per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN imposte loro dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, di approdo, costieri o di commercializzazione; |
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42. |
invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e assistere il più possibile i paesi terzi e a collaborare con loro al fine di combattere più efficacemente la pesca INN in tutto il Mediterraneo; |
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43. |
esorta gli Stati rivieraschi a collaborare al fine di istituire zone di restrizione della pesca e aree marine protette anche in acque internazionali; |
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44. |
evidenzia la necessità di istituire norme di base in tutto il Mediterraneo per la gestione della pesca ricreativa; |
Aspetti socio-economici
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45. |
sottolinea che 250 000 persone sono direttamente impiegate a bordo di imbarcazioni e che il numero di persone che dipendono dal settore ittico è esponenzialmente più elevato se si tiene conto delle famiglie che vivono grazie al supporto della pesca regionale e che sono impiegate nell'indotto, ad esempio nell'ambito della manutenzione delle imbarcazioni e del turismo, compreso il turismo legato alla pesca ricreativa; osserva che il 60 % delle occupazioni legate alla pesca si colloca in paesi in via di sviluppo del Mediterraneo meridionale e orientale e che ciò dimostra l'importanza della piccola pesca (artigianale e tradizionale) e della pesca ricreativa per lo sviluppo sostenibile di tali regioni e, in particolare, per le comunità costiere più vulnerabili; |
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46. |
considera essenziale un miglioramento delle condizioni di lavoro dei pescatori, a partire da una retribuzione dignitosa ed una concorrenza leale, e segnala la necessità di prestare particolare attenzione al tasso elevato di incidenti nel settore e al rischio elevato di malattie professionali; propone agli Stati membri l'istituzione di strumenti di sostegno al reddito, nel dovuto rispetto delle leggi e consuetudini di ciascuno Stato membro; raccomanda infine che gli Stati membri creino un fondo di compensazione del reddito stabile inteso a coprire i periodi di blocco della pesca che possono essere dovuti a fenomeni climatici avversi e paralizzanti per l'esercizio dell'attività, periodi di riposo (fermi biologici) per proteggere il ciclo di vita delle specie sfruttate, catastrofi ambientali, fenomeni prolungati di inquinamento ambientale e contaminazione da biotossine marine; |
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47. |
osserva che il settore della pesca dell'UE sta attraversando da diversi anni un periodo di difficoltà dovuto all'aumento dei costi di produzione, al deterioramento degli stock ittici, alla diminuzione delle catture e a un calo costante dei redditi; |
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48. |
rammenta che la situazione socioeconomica del settore si è deteriorata per diverse ragioni, tra cui la riduzione delle risorse ittiche, il deprezzamento del pesce di prima vendita (che non si riflette sul prezzo di vendita al pubblico a causa di una distribuzione non equa del valore aggiunto lungo la catena del valore del settore da parte della maggior parte degli intermediari e, in alcune regioni, del monopolio della distribuzione), nonché l'aumento del costo dei combustibili; osserva che tali difficoltà hanno contribuito all'aumento dello sforzo di pesca, fenomeno particolarmente preoccupante nel caso della pesca su piccola scala, che può mettere a rischio questo stile di vita tradizionale e la sussistenza delle comunità locali altamente dipendenti dalla pesca; |
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49. |
sottolinea l'importanza di sviluppare iniziative che possano avere un impatto positivo sull'occupazione e che siano compatibili con la riduzione dello sforzo di pesca, quali il turismo legato alla pesca o le attività di ricerca; |
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50. |
invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'accesso di tutti i lavoratori nel settore della pesca a condizioni di lavoro dignitose e a una protezione sociale adeguata, indipendentemente dalle dimensioni e dal tipo di impresa di appartenenza, dal luogo di impiego o dal relativo contratto, anche avvalendosi degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile firmati nella regione per combattere il dumping sociale e migliorare l'accesso ai mercati e ai finanziamenti, nonché la cooperazione con le amministrazioni e le istituzioni pubbliche e la diversificazione dei mezzi di sussistenza; sottolinea l'importanza di efficaci controlli e ispezioni del lavoro; |
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51. |
sottolinea l'esigenza di migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori, alla luce del tasso elevato di incidenti nel settore e del rischio sproporzionatamente elevato di malattie professionali, sia fisiche che mentali; sottolinea la necessità di garantire un corretto equilibrio tra attività professionale e vita privata per i pescatori; sottolinea l'importanza di fornire adeguati servizi igienici, tanto a bordo delle imbarcazioni da pesca quanto a terra, nonché alloggi dignitosi e la possibilità di svolgere attività ricreative; sottolinea la necessità di garantire condizioni sicure di operatività e navigabilità nei porti e nelle vie navigabili; |
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52. |
sottolinea la necessità di garantire che tutto il pesce e i prodotti della pesca importati nell'UE soddisfino i requisiti conformi alle norme internazionali in materia di ambiente, lavoro e diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la concorrenza leale e la sostenibilità nel settore della pesca per salvaguardare i posti di lavoro e la crescita; sottolinea come ciò sia essenziale non solo in termini di concorrenza all'interno dell'Unione, ma anche e in particolare per i concorrenti dei paesi terzi; |
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53. |
ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano promuovere il pieno utilizzo dei finanziamenti a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e dello strumento europeo di vicinato; è del parere che la Commissione dovrebbe fare del suo meglio per assistere gli Stati membri e gli Stati terzi affinché utilizzino tutti i fondi disponibili nel modo più efficiente possibile, con particolare riguardo a quanto segue:
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54. |
ricorda che il FEAMP deve sostenere la pesca artigianale nel rinnovo delle proprie attrezzature, in particolare al fine di soddisfare le considerevoli restrizioni relative all'obbligo di sbarco; |
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55. |
invita la Commissione a incoraggiare la creazione e l'attività dei gruppi di azione locale per la pesca (FLAG), che promuovono un modello di pesca sostenibile; |
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56. |
considera fondamentale promuovere, valorizzare e incentivare la cooperazione tra i pescatori, in particolare nell'ambito della pesca artigianale di una stessa area o regione, al fine di affrontare congiuntamente la pianificazione e la gestione delle attività di pesca locale nell'ottica di una regionalizzazione efficace e concreta, nel rispetto degli obiettivi della PCP; ritiene che l'enorme frammentazione e differenziazione di mestieri, obiettivi, caratteristiche tecniche e attrezzature impiegate sia una caratteristica peculiare della pesca nel Mediterraneo e che, pertanto, un approccio orizzontale e uniforme non rispetterebbe tali specificità locali; |
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57. |
osserva che, nonostante i recenti miglioramenti, vi è ancora un numero elevato di stock sul cui stato non si dispone di una valutazione affidabile, e che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) lamenta un calo effettivo delle valutazioni stesse, dalle 44 del 2012 alle sole 15 del 2014; sottolinea l'importanza di garantire una raccolta dei dati rapida e adeguata e di incoraggiare e sostenere l'aumento degli studi realizzati e delle specie coperte dai dati, potenziando così le conoscenze sugli stock e sulle conseguenze della pesca ricreativa e di fattori esterni, come l'inquinamento, al fine di pervenire a una gestione sostenibile degli stock; |
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58. |
considera che una gestione razionale e sostenibile delle risorse non può prescindere dalla quantità e dall'utilizzo scientifico dei dati raccolti, concernenti fattori quali la capacità di pesca, le attività di pesca effettuate e la relativa situazione socio-economica, nonché le condizioni biologiche dello stock sfruttato; |
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59. |
osserva che soltanto il 40 % dello sbarcato nell'area della CGPM viene da stock per i quali la Commissione ha ricevuto una valutazione scientifica, e che la percentuale sia abbassa ulteriormente quando si parla di stock soggetti a un piano di gestione; evidenzia la necessità di migliorare la copertura delle valutazioni scientifiche sullo status degli stock e di aumentare la percentuale dello sbarcato proveniente da forme di pesca regolamentate da piani di gestione pluriannuali; |
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60. |
ritiene che sia importante valutare lo sforzo di pesca nell'ambito della pesca ricreativa e raccogliere i dati delle catture per bacino marittimo e nel Mediterraneo; |
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61. |
sottolinea la necessità di approcci integrati che prendano in considerazione simultaneamente l'eterogeneità dell'ambiente marino, la complessità delle specie (sfruttate e non) nel mare, le differenti caratteristiche e i comportamenti delle attività di pesca, il fenomeno del deprezzamento del pesce di prima vendita e, in alcune regioni, del monopolio della distribuzione, nonché tutti gli altri fattori che incidono sulla salute degli stock ittici; |
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62. |
riconosce che i dati a disposizione per misurare l'estensione e l'impatto dell'attività della piccola pesca sono limitati e possono variare da Stato a Stato; osserva che, a causa di questa mancanza di dati, la pesca artigianale tende ad essere sottovalutata; |
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63. |
sottolinea che una migliore comprensione dell'impatto economico e sociale dei diversi tipi di pesca, soprattutto della pesca su piccola scala e ricreativa, contribuirebbe a definire le migliori misure di gestione possibili; |
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64. |
supporta fermamente la proposta della CGPM di creare un catalogo di attività di pesca, e di includere informazioni riguardanti attrezzi e operazioni di pesca, una descrizione delle aree di pesca così come le specie bersaglio e le catture accessorie, onde fornire una descrizione completa delle attività di pesca nell'area e delle interazioni con gli altri settori come la pesca ricreativa; |
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65. |
ritiene che dovrebbero essere applicate nuove norme alla pesca ricreativa e che dovrebbe altresì essere elaborato un catalogo delle attività di pesca ricreativa che includa informazioni riguardanti gli attrezzi e le operazioni di pesca e una descrizione delle zone di pesca così come delle specie bersaglio e delle catture accessorie; |
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66. |
invita la Commissione a promuovere una forte cooperazione scientifica e a lavorare sul miglioramento della raccolta dei dati per gli stock più importanti, accorciando i tempi tra la raccolta e la valutazione finale, e richiedendo allo CSTEP valutazioni sui nuovi stock; si rammarica fortemente che nel Mediterraneo la maggior parte degli sbarchi sia costituita da specie poco coperte da dati («data deficient fisheries»); |
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67. |
sottolinea la forte e cruciale necessità di condividere i dati e di combattere l'inaccessibilità e la dispersione degli stessi, grazie allo sviluppo di una banca dati comune con dati esaustivi e affidabili sulle risorse di pesca e alla creazione di una rete di esperti e di istituzioni di ricerca che coprano diversi ambiti delle conoscenze scientifiche relative alla pesca; evidenzia che detta banca dati dovrebbe essere finanziata dall'UE e includere tutti i dati della pesca e delle attività della pesca per sottozona geografica, ivi compresi i dati sulla pesca ricreativa, in modo da agevolare il controllo della qualità e la disponibilità di dati indipendenti ed esaustivi e migliorare così le valutazioni degli stock; |
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68. |
osserva che attualmente non vi sono valutazioni adeguate dell'impatto, delle caratteristiche e della portata della pesca INN e che le stime al riguardo variano tra i paesi del bacino mediterraneo e, pertanto, tali paesi non sono rappresentati correttamente nell'ambito delle informazioni sulle condizioni attuali delle attività di pesca e sulle tendenze nel tempo; sottolinea che occorre tener conto adeguatamente di questi paesi nello sviluppo di valutazioni scientifiche ai fini della gestione della pesca; |
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69. |
invita gli Stati membri a contrastare le frodi legate ai prodotti del mare mediante l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti e a intensificare i loro sforzi per combattere la pesca illegale; si rammarica della carenza di informazioni circa lo stato della maggior parte degli stock («data-poor stocks») e del fatto che circa il 50 % delle catture non siano dichiarate ufficialmente e l'80 % degli sbarchi provengano da stock per i quali non si dispone di dati sufficienti; |
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70. |
invita gli Stati membri a ratificare e ad applicare pienamente tutte le convenzioni pertinenti dell'OIL per i lavoratori del settore della pesca, al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate, nonché a rafforzare le istituzioni di contrattazione collettiva al fine di consentire ai lavoratori del settore marittimo, compresi i lavoratori autonomi, di godere dei loro diritti in materia di lavoro; |
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71. |
invita la Commissione a incoraggiare e sostenere gli investimenti a favore della diversificazione e delle innovazioni nel settore della pesca mediante lo sviluppo di attività complementari; |
Consapevolezza
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72. |
sottolinea si possono ottenere risultati effettivi e un pieno compimento con un elevato livello di responsabilità e consapevolezza tra gli operatori del settore, che passa attraverso il potenziamento delle competenze e l'educazione di tutti i pescatori (professionali e ricreativi) e il loro coinvolgimento nel processo decisionale, con l'aggiunta di specifiche azioni per la diffusione delle buone pratiche; |
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73. |
reputa importante sostenere l'obbligo di fornire informazioni adeguate ai consumatori, che consentano loro di conoscere con esattezza l'origine dei prodotti nonché il metodo e la data di cattura; ritiene altresì necessario analizzare e valutare se le misure previste dalla nuova OCM abbiano apportato risultati positivi quanto al miglioramento dell'informazione dei consumatori; |
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74. |
ritiene importante, inoltre, sensibilizzare ed educare i consumatori ad un consumo di pesce responsabile, privilegiando specie locali, pescate con tecniche sostenibili, provenienti possibilmente da stock non sovrasfruttati e poco commercializzati; reputa necessario, per questo, promuovere un sistema di tracciabilità e di etichettatura efficace e affidabile, in cooperazione con le parti interessate pertinenti, volto, tra l'altro, ad informare i consumatori e a contrastare le frodi alimentari; |
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75. |
ritiene che si debba trovare un equilibrio tra concorrenza leale, esigenze dei consumatori, sostenibilità del settore della pesca e salvaguardia dei posti di lavoro; sottolinea la necessità di un approccio globale e di una forte volontà politica da parte di tutti i paesi del Mediterraneo per affrontare le sfide e migliorare la situazione del Mar Mediterraneo; |
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76. |
accoglie con favore la campagna MEDFISH4EVER lanciata dalla Commissione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla situazione nel Mediterraneo; |
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77. |
ritiene che l'approvvigionamento di scuole, ospedali e altre strutture pubbliche debba provenire dalla pesca locale; |
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78. |
sottolinea che, alla luce di questo nuovo scenario e di tutti questi nuovi fattori che interagiscono nel Mediterraneo, occorre procedere a una revisione del regolamento (CE) n. 1967/2006 per il Mediterraneo, onde adeguarlo alla situazione attuale; |
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79. |
sottolinea la necessità di rivedere il regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne, in particolare, il divieto di utilizzare determinati attrezzi tradizionali (divieto di utilizzare le reti da imbrocco nella pesca non commerciale), nonché le disposizioni concernenti le caratteristiche specifiche degli attrezzi di pesca quali l'altezza delle reti e la dimensione delle maglie, la profondità e la distanza dalla costa da rispettare per l'utilizzo degli attrezzi; |
o
o o
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80. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(3) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(4) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0343.
Mercoledì 14 giugno 2017
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/60 |
P8_TA(2017)0260
Necessità di una strategia dell'UE per eliminare e prevenire i divari pensionistici di genere
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne (2016/2061(INI))
(2018/C 331/08)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, |
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visti gli articoli 8, 151, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente le disposizioni relative ai diritti sociali e alla parità tra uomini e donne, |
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visti gli articoli 22 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, |
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viste l'osservazione generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali sulla parità dei diritti dell'uomo e della donna in materia di godimento dei diritti economici, sociali e culturali (articolo 3 del Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali) (1) e l'osservazione generale n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali sul diritto alla sicurezza sociale (articolo 9 del Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali) (2), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
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visti l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 12, 20 e 23 della Carta sociale europea, |
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viste le conclusioni del Comitato europeo dei diritti sociali del 5 dicembre 2014 (3), |
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vista la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (4), |
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vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro (5), |
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vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (6), |
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vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (7), |
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vista la tabella di marcia della Commissione dell'agosto 2015 su un nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano, |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 dicembre 2015, dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278) e in particolare l'obiettivo 3.2, |
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vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile (8), |
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vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla situazione delle madri sole (9), |
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vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (10), |
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vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'impatto della crisi economica sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna (11), |
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vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (12), |
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vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (13), |
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vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (14), |
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vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale (15), |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 18 giugno 2015, sul tema «Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere», |
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vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta) sull'uguaglianza di genere, rilasciata il 7 dicembre 2015, |
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visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 marzo 2011; |
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visti lo studio commissionato dal Dipartimento tematico per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali intitolato «The gender pension gap: differences between mothers and women without children» (2016) e lo studio della Commissione dal titolo «The Gender Gap in Pensions in the EU» (2013), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0197/2017), |
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A. |
considerando che, nell'UE, nel 2015 il divario pensionistico di genere, che può essere definito come la differenza tra la pensione media percepita (al lordo dell'imposizione fiscale) dalle donne e quella percepita dagli uomini, era del 38,3 % per la fascia di età dei 65 anni e oltre e ha registrato un incremento in metà degli Stati membri negli ultimi 5 anni; che la crisi finanziaria degli ultimi anni ha avuto un impatto negativo sul reddito di molte donne; che in alcuni Stati membri tra l'11 e il 36 % delle donne non ha alcun accesso alla pensione; |
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B. |
considerando che la parità tra donne e uomini è uno dei principi fondamentali comuni sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, dall'articolo 8 TFUE e dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; considerando inoltre che la parità di genere deve essere inclusa in tutte le politiche, iniziative, programmi e azioni dell'Unione; |
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C. |
considerando che le donne godono di una copertura pensionistica inferiore a quella degli uomini nella maggior parte degli Stati membri dell'UE e che sono sovrarappresentate nelle categorie dei pensionati più poveri e sottorappresentate nelle categorie più ricche; |
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D. |
considerando che tali disparità non sono accettabili e dovrebbero essere ridotte e che tutti i contributi pensionistici dovrebbero essere calcolati e riscossi indipendentemente dal genere nell'UE, che annovera tra i suoi principi fondanti l'uguaglianza di genere, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE; |
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E. |
considerando che una persona su quattro nella UE a 28 dipende dalla propria pensione come fonte principale di reddito e che l'aumento significativo del numero di persone che raggiungono l'età pensionabile, a causa del prolungamento dell'aspettativa di vita e dell'invecchiamento generale della popolazione, porterà tale categoria di persone a raddoppiare entro il 2060; |
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F. |
considerando che, a seguito del cambiamento demografico, in futuro a dover provvedere a un numero sempre maggiore di pensionati sarà un numero sempre minore di lavoratori e che, in un tale contesto, cresce l'importanza delle pensioni private e aziendali; |
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G. |
considerando che l'obiettivo delle politiche pensionistiche è garantire un'indipendenza economica, che è essenziale per l'uguaglianza tra donne e uomini, e che i sistemi di previdenza sociale negli Stati membri assicurano a tutti i cittadini dell'UE una rendita pensionistica adeguata e dignitosa e un tenore di vita accettabile e li preservano dal rischio di povertà derivante da vari fattori o dall'esclusione sociale, in modo da garantire una partecipazione sociale, culturale e politica attiva e una vita dignitosa in età avanzata, onde poter continuare a essere parte della società; |
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H. |
considerando che la responsabilità individuale su decisioni inerenti il risparmio che comportano vari rischi implica anche che le persone devono essere chiaramente informate delle opzioni disponibili e dei rischi connessi; che occorre fornire alle donne e agli uomini, ma soprattutto alle donne, un sostegno affinché migliorino il proprio livello di alfabetizzazione finanziaria, in modo da poter prendere decisioni informate in un ambito sempre più complesso; |
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I. |
considerando che il divario pensionistico tende ad aggravare la situazione delle donne in termini di vulnerabilità economica e le espone al rischio di esclusione sociale, di povertà permanente e di dipendenza economica, in particolare dal coniuge o da altri famigliari; che il divario retributivo e pensionistico è ancora più pronunciato per le donne con svantaggi multipli o che appartengono a minoranze razziali, etniche, religiose e linguistiche, dato che spesso ricoprono posizioni lavorative che richiedono meno competenze e comportano meno responsabilità; |
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J. |
considerando che pensioni legate ai diritti individuali anziché derivati, potrebbero contribuire a garantire l'indipendenza economica di ciascuno, ridurre i disincentivi alla partecipazione al lavoro formale e ridurre gli stereotipi di genere; |
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K. |
considerando che, a causa della maggiore aspettativa di vita, le donne possono aver in media necessità di reddito superiori rispetto agli uomini sull'insieme della pensione; che tale reddito aggiuntivo potrebbe derivare dai meccanismi delle pensioni di reversibilità; |
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L. |
considerando che la mancanza di dati comparabili, completi, affidabili e regolarmente aggiornati, che consentano di valutare l'entità del divario pensionistico e i fattori che contribuiscono a determinarlo, rende difficile determinare le modalità più efficaci per affrontare il problema; |
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M. |
considerando che tale divario è maggiore nella fascia di età dei 65-74 anni (oltre il 40 %) rispetto alla media degli ultrasessantacinquenni, principalmente a causa della possibilità di trasferimento dei diritti in alcuni casi, come la vedovanza, in taluni Stati membri; |
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N. |
considerando che i tagli e il blocco delle pensioni aumentano il rischio di povertà nella popolazione anziana, soprattutto tra le donne; che la percentuale di donne anziane a rischio di povertà ed esclusione sociale è stata pari al 20,2 % nel 2014, rispetto al 14,6 % degli uomini, e che nel 2050 la percentuale di persone di età superiore a 75 anni a rischio di povertà potrà ammontare al 30 % nella maggior parte degli Stati membri; |
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O. |
considerando che le persone di età superiore a 65 anni hanno un reddito pari a circa il 94 % di quello medio della popolazione totale; che, tuttavia, circa il 22 % delle donne di età superiore a 65 anni vive al di sotto della soglia del rischio di povertà; |
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P. |
considerando che il divario medio delle pensioni nell'UE nel 2014 nascondeva grandi disparità tra gli Stati membri; che, procedendo a un raffronto, il divario pensionistico di genere minore era pari al 3,7 % e quello maggiore era pari al 48,8 %, mentre il divario è superiore al 30 % in 14 Stati membri; |
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Q. |
considerando che la percentuale di popolazione che percepisce una pensione varie considerabilmente tra gli Stati membri, dato che nel 2013 tale percentuale ammontava all'15,1 % a Cipro e al 31,8 % in Lituania, mentre la maggioranza dei beneficiari delle pensioni nella maggior parte degli Stati membri nel 2013 erano donne; |
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R. |
considerando che il divario pensionistico, che dipende da una molteplicità di fattori, è la prova degli squilibri esistenti tra la situazione degli uomini e delle donne per quanto riguarda la vita professionale e la vita familiare, le possibilità contributive, la rispettiva posizione all'interno della struttura familiare e i metodi di calcolo delle retribuzioni ai fini pensionistici; che esso rispecchia altresì la segregazione del mercato del lavoro e il maggior numero di donne che lavorano a tempo parziale, con salari orari inferiori, con interruzioni di carriera e con meno anni di lavoro a causa del lavoro non retribuito svolto dalle donne quali madri e responsabili della cura dei familiari; che, pertanto, il divario pensionistico dovrebbe essere considerato come un indicatore chiave della disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro, dato che l'attuale livello del divario pensionistico di genere è molto vicino al divario retributivo totale (39,7 % nel 2015); |
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S. |
considerando che la piena portata del divario pensionistico, che è il prodotto degli squilibri e delle disuguaglianze di genere (ad esempio, in termini di accesso permanente al potere e alle risorse finanziarie) che si incontrano lungo tutta la vita lavorativa delle persone e si riflettono nelle pensioni del primo e secondo pilastro, può essere mascherato dall'esistenza di meccanismi correttivi; |
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T. |
considerando che il divario pensionistico, se esaminato in un dato momento, riflette le condizioni della società e del mercato del lavoro nel corso di vari decenni; che tali condizioni sono soggette a cambiamenti, spesso significativi, che si ripercuotono sulle esigenze delle diverse generazioni di donne in pensione; |
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U. |
considerando che il divario pensionistico presenta caratteristiche diverse a seconda della situazione personale, dello stato sociale, civile e/o familiare delle pensionate in questione; che, in tale ambito, un approccio unitario non necessariamente produrrebbe i migliori risultati; |
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V. |
considerando che i nuclei familiari monoparentali sono particolarmente vulnerabili in quanto rappresentano il 10 % del totale delle famiglie con figli a carico e che il 50 % di questi si trova a rischio di povertà ed esclusione sociale, una percentuale pari al doppio del tasso della popolazione totale; che il divario pensionistico è positivamente correlato con il numero di figli cresciuti nel corso della vita e che il divario pensionistico di genere delle donne sposate e madri considerevolmente superiore a quello delle donne sole senza figli; che, da questo punto di vista, le disuguaglianze cui sono soggette le madri, in particolare le madri single, possono risultare amplificate al momento del pensionamento; |
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W. |
considerando che la gravidanza e il congedo di maternità tendono a spingere le madri (che rappresentano nel 79,76 % dei casi le persone che riducono l'orario di lavoro per poter occuparsi dei figli con meno di otto anni) verso occupazioni scarsamente retribuite o a tempo parziale o verso interruzioni di carriera indesiderate per la cura dei figli; che i congedi di maternità, paternità o parentali rappresentano strumenti necessari ed essenziali per migliorare la ripartizione dei compiti di assistenza, migliorando l'equilibrio tra vita lavorativa e privata e riducendo al minimo le interruzioni di carriera delle donne; |
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X. |
considerando che il numero di figli non ha alcun effetto, o ha persino un effetto positivo, sulla remunerazione, e dunque anche sui diritti pensionistici dei padri; |
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Y. |
considerando che il tasso di disoccupazione femminile è sottovalutato, dato che molte donne non sono registrate come disoccupate, soprattutto quelle che vivono nelle zone rurali o remote, molte delle quali si dedicano esclusivamente al lavoro domestico e alla cura dei figli; che tale situazione genera disparità a livello pensionistico; |
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Z. |
considerando che i metodi tradizionali di organizzazione del lavoro non consentono alle coppie in cui entrambi i genitori desiderano esercitare la loro professione a tempo pieno, di ottenere un giusto equilibrio tra vita familiare e vita professionale; |
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AA. |
considerando che una contabilizzazione dei crediti pensionistici che tenga conto anche dei periodi di assistenza a figli o familiari potrebbe contribuire a evitare che i periodi di interruzione della carriera professionale per motivi di assistenza si ripercuotano in modo negativo sulla pensione, e che è auspicabile che tali meccanismi di contabilizzazione siano prorogati o rafforzati in tutti gli Stati membri; |
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AB. |
considerando che l'applicazione di crediti pensionistici alle diverse forme di lavoro può aiutare tutti i lavoratori a ottenere un reddito pensionistico; |
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AC. |
considerando che, nonostante alcuni sforzi compiuti per porre rimedio a tale situazione, il tasso di inclusione delle donne nel mercato del lavoro è ancora molto inferiore agli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché a quello degli uomini; che l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro contribuisce a ridurre il divario pensionistico di genere nell'UE in quanto esiste un nesso diretto tra la partecipazione al mercato del lavoro e il livello di prestazione pensionistica; che, tuttavia, la percentuale di occupati non fornisce alcuna informazione in merito alla durata e al tipo di occupazione e, quindi, offre solo indicazioni limitate sul livello salariale e pensionistico; |
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AD. |
considerando che il numero di anni di lavoro ha un effetto diretto sul reddito pensionistico; che le donne hanno una carriera in media più breve di oltre 10 anni rispetto agli uomini e che le donne la cui carriera dura meno di 14 anni sono soggette a un divario pensionistico due volte maggiore (64 %) rispetto a quello cui sono soggette le donne con una carriera più lunga (32 %); |
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AE. |
considerando che, rispetto agli uomini, ci sono maggiori probabilità che le donne interrompano la carriera, svolgano forme di occupazione atipiche, lavorino a tempo parziale (il 32 % delle donne rispetto all'8,2 % degli uomini) o senza retribuzione, soprattutto quando si occupano dei figli e di famigliari e su loro incombe la responsabilità quasi esclusiva dell'assistenza e dei lavori domestici a causa di persistenti disuguaglianze di genere, il tutto a danno delle loro pensioni; |
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AF. |
considerando che il finanziamento di scuole, asili, università e servizi di assistenza per gli anziani contribuisce a creare un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale e può tradursi a lungo termine non solo nella creazione di posti di lavoro, ma anche nella possibilità per le donne di accedere a un'occupazione di qualità e di rimanere nel mercato del lavoro più a lungo, il che, sul lungo periodo, può avere un effetto positivo sulle loro pensioni; |
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AG. |
considerando che l'assistenza informale è un pilastro portante della nostra società ed è in larga misura svolto da donne e che tale squilibrio si riflette anche nel divario pensionistico; che questo tipo di lavoro invisibile non è sufficientemente riconosciuto, soprattutto nel calcolo dei diritti pensionistici; |
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AH. |
considerando che nell'UE persiste un ampio divario salariale tra uomini e donne; che tale divario, che nel 2014 era pari al 16,3 %, causato principalmente da fenomeni di discriminazione e segregazione, che si traducono in un numero maggiore di donne nei settori in cui il livello di retribuzione è inferiore rispetto ad altri per lo più occupati da uomini; che altri fattori, come le interruzioni di carriera o il lavoro a tempo parziale involontario per conciliare il lavoro con le responsabilità famigliari, gli stereotipi, la sottovalutazione del lavoro delle donne e le differenze nei livelli di istruzione e di esperienza professionale contribuiscono anch'essi al divario salariale di genere; |
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AI. |
considerando che l'obiettivo dell'UE di conseguire una protezione sociale adeguata è sancito dall'articolo 151 TFUE; che, a tal fine, l'UE dovrebbe sostenere gli Stati membri formulando raccomandazioni volte a migliorare la protezione delle persone anziane le quali, in virtù dell'età o di circostanze personali, hanno diritto a percepire una pensione; |
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AJ. |
considerando che il rafforzamento del legame tra contribuzione e retribuzione, insieme all'aumento del ruolo del secondo e terzo pilastro nell'organizzazione dei sistemi pensionistici, tende a trasferire verso il settore privato il rischio di insorgenza di fattori specifici di genere nel divario pensionistico; |
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AK. |
considerando che le riforme dei sistemi pensionistici contenute nel Libro bianco della Commissione europea sulle pensioni del 2012 non sono state sottoposte a valutazione di impatto in termini di genere, né ex ante né ex post; |
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AL. |
considerando che la responsabilità dell'organizzazione dei sistemi pubblici di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici spetta esclusivamente agli Stati membri; che l'UE ha principalmente competenze di sostegno in materia di sistemi pensionistici, in particolare a norma dell'articolo 153 TFUE; |
Osservazioni generali
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1. |
chiede alla Commissione di collaborare strettamente con gli Stati membri nella definizione di una strategia volta a eliminare il divario pensionistico di genere nell'Unione europea e di aiutarli a stabilire orientamenti a tal proposito; |
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2. |
condivide e appoggia l'appello del Consiglio a favore di una nuova iniziativa della Commissione volta a istituire una strategia per la parità tra donne e uomini per il periodo 2016-2020, che assuma la forma di una comunicazione, come nel caso delle strategie precedenti, nonché a favore di un rafforzamento dell'impegno strategico dell'UE verso la parità di genere, che dovrebbe essere strettamente legato alla strategia Europa 2020; |
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3. |
ritiene che tale strategia dovrebbe essere intesa non solo ad affrontare gli effetti del divario pensionistico a livello degli Stati membri, soprattutto per i gruppi più vulnerabili, ma anche a prevenire tale divario in futuro contrastandone le cause profonde, quali la disparità tra donne e uomini nel mercato del lavoro in termini di retribuzione, avanzamento professionale e opportunità di lavoro a tempo pieno, nonché la segregazione del mercato del lavoro; incoraggia, a tal proposito, il dialogo intergovernativo e la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri; |
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4. |
sottolinea che per attuare con successo la strategia è necessario adottare un approccio multidimensionale, combinando misure nell'ambito di politiche diverse destinate a migliorare la parità di genere, con una prospettiva sulle pensioni che consideri tutto l'arco della vita e tenga conto dell'intera vita lavorativa di una persona e che affronti le disparità tra uomini e donne in termini di livello di occupazione, carriera e possibilità di versare contributi nonché le disparità derivanti dall'organizzazione dei sistemi pensionistici; invita la Commissione e gli Stati membri a dar seguito alle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2015, dal titolo «Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere» |
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5. |
evidenzia il ruolo importante svolto dalle parti sociali nel discutere le questioni relative al salario minimo, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà; pone in rilievo il ruolo importante dei sindacati e degli accordi di contrattazione collettiva per assicurare che le persone anziane possano accedere a pensioni pubbliche in linea con i principi della solidarietà fra generazioni e dell'uguaglianza di genere; sottolinea l'importanza di tenere in debita considerazione le parti sociali in sede di adozione di decisioni politiche tali da modificare aspetti giuridici significativi delle condizioni per poter godere del diritto alla pensione; invita l'UE e gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni per la parità di genere, a definire e attuare politiche volte a colmare il divario retributivo di genere; raccomanda che gli Stati membri valutino la possibilità di svolgere periodicamente analisi comparative degli stipendi per integrare gli sforzi di cui sopra; |
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6. |
invita gli Stati membri a prevedere misure rispettose e volte a prevenire la povertà per i lavoratori il cui stato di salute non consente di lavorare fino all'età pensionabile legale; è favorevole al mantenimento del prepensionamento per i lavoratori esposti a condizioni di lavoro difficili e rischiose; ritiene che l'innalzamento dei tassi di occupazione attraverso lavori di qualità possa contribuire a limitare considerevolmente l'aumento futuro delle persone che non sono in grado di lavorare fino all'età pensionabile legale e, in tal modo, mitigare l'onere finanziario dell'invecchiamento; |
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7. |
esprime profonda preoccupazione per l'impatto delle raccomandazioni specifiche per paese ispirate a criteri di austerità sui regimi pensionistici, sulla loro sostenibilità nonché sull'accesso alle pensioni contributive in un numero sempre maggiore di Stati membri, come pure per le ripercussioni negative di tali raccomandazioni sui livelli di reddito e sui trasferimenti sociali necessari a eliminare la povertà e l'esclusione sociale; |
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8. |
sottolinea che il principio di sussidiarietà deve essere applicato rigorosamente anche nell'ambito delle pensioni; |
Rilevamenti e sensibilizzazione per combattere più efficacemente il divario pensionistico
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9. |
invita gli Stati membri e la Commissione a continuare a svolgere ricerche sul divario pensionistico di genere e a collaborare con Eurostat e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) nello sviluppo di indicatori ufficiali e affidabili di tale divario nonché nell'individuazione dei vari fattori che contribuiscono a crearlo, in modo da controllarlo e fissare obiettivi di riduzione chiari, e li invita altresì a informare il Parlamento europeo al riguardo; invita gli Stati membri a fornire a Eurostat statistiche annuali sul divario retributivo di genere e sul divario pensionistico di genere in modo che sia possibile valutare gli sviluppi in tutta l'UE e le modalità per affrontare il problema; |
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10. |
invita la Commissione a svolgere una valutazione approfondita dell'impatto sui gruppi più vulnerabili, in particolare le donne, e delle raccomandazioni del Libro bianco del 2012 in materia di pensioni, volte a combattere le cause del divario pensionistico di genere, come pure a stabilire un indicatore formale del divario pensionistico di genere e a effettuare un monitoraggio sistematico; chiede una valutazione adeguata delle raccomandazioni o misure adottate finora e un monitoraggio dell'impatto di genere; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di statistiche disaggregate per genere e di ricerche volte a migliorare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle riforme delle pensioni sulla prosperità e sul benessere delle donne; |
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11. |
incoraggia gli Stati membri a promuovere la lotta contro il divario pensionistico di genere attraverso le politiche sociali, a sensibilizzare i responsabili delle decisioni competenti in materia e a sviluppare programmi intesi ad informare maggiormente le donne sulle conseguenze del fenomeno, a fornire loro strumenti grazie ai quali possano predisporre strategie di finanziamento della pensione che siano sostenibili e adatte alle loro esigenze specifiche, nonché ad agevolare il loro accesso alle pensioni del secondo e terzo pilastro, soprattutto in settori a prevalenza femminile nei quali l'adesione può essere scarsa; invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare e approfondire la sensibilizzazione sulla parità retributiva e il divario pensionistico, nonché sulla discriminazione diretta e indiretta delle donne nel mondo del lavoro; |
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12. |
ribadisce la necessità di definizioni chiare e armonizzate di concetti quali «divario retributivo di genere» e «divario pensionistico di genere», onde agevolare il confronto a livello dell'UE; |
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13. |
invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a promuovere studi sugli effetti del divario di genere sulle pensioni e sull'indipendenza economica delle donne, tenendo conto di questioni quali l'invecchiamento della popolazione, le differenze di genere concernenti le condizioni di salute e l'aspettativa di vita, il cambiamento delle strutture familiari e l'aumento del numero di famiglie unipersonali nonché le diverse situazioni personali delle donne; chiede loro, inoltre, di elaborare possibili strategie per eliminare il divario pensionistico di genere; |
Ridurre le disuguaglianze in termini di possibilità contributive
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14. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare la corretta applicazione e un monitoraggio sistematico dei progressi della normativa dell'UE contro la discriminazione di genere indiretta e diretta, nonché l'avvio di procedure di infrazione in caso di inosservanza, prevedendo altresì un'eventuale revisione di tale normativa allo scopo di garantire pari opportunità a uomini e donne in termini di versamento di contributi al regime pensionistico; |
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15. |
condanna inequivocabilmente le disparità retributive di genere e la loro «inspiegabile» componente imputabile a fenomeni di discriminazione sul posto di lavoro, e invita nuovamente a procedere a una revisione della direttiva 2006/54/CE, recepita in modo chiaro e adeguato soltanto in due Stati membri, al fine di assicurare una maggiore parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e retribuzione, nel rispetto del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro tra donne e uomini, garantito dal trattato fin dalla fondazione della CEE; |
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16. |
invita gli Stati membri e la Commissione a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione e di parità nel mercato del lavoro e nell'accesso all'occupazione e, in particolare, ad adottare misure di protezione sociale volte ad assicurare che le retribuzioni e le prestazioni sociali percepite dalle donne, anche in termini di pensioni, rispettino il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; chiede agli Stati membri di istituire misure adeguate volte a contenere le violazioni del principio di parità retributiva tra donne e uomini per lo stesso lavoro e per un lavoro di pari valore; |
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17. |
invita gli Stati membri, i datori di lavoro e i sindacati a redigere e applicare strumenti di valutazione occupazionale specifici e pratici per aiutare a determinare il lavoro di pari valore e quindi assicurare parità di retribuzione tra donne e uomini e, pertanto, parità tra le pensioni che percepiranno in futuro; incoraggia le aziende a effettuare verifiche annue della parità retributiva e a pubblicare i dati nella massima trasparenza, nonché a ridurre il divario retributivo di genere; |
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18. |
invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare la segregazione orizzontale e verticale nel mercato del lavoro, eliminando le diseguaglianze di genere e la discriminazione sul lavoro e incoraggiando le donne e le ragazze, in particolare attraverso l'istruzione e la sensibilizzazione, a indirizzarsi verso studi, posti di lavoro e carriere in settori di crescita innovativi, oggi dominati dagli uomini a causa degli stereotipi tuttora esistenti; |
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19. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a offrire maggiori incentivi alle donne affinché partecipino al mercato del lavoro più a lungo e con interruzioni più brevi, onde promuoverne l'indipendenza economica oggi e in futuro; |
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20. |
ricorda l'importanza, nel contesto del crescente trasferimento della responsabilità dei sistemi pensionistici verso sistemi di finanziamento personali, di garantire che l'accesso ai servizi finanziari di cui alla direttiva 2004/113/CE sia non discriminatorio e basato su criteri attuariali unisex; osserva che l'applicazione della regola unisex contribuirà a ridurre il divario pensionistico di genere; invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare la trasparenza, l'accesso alle informazioni e il livello di certezza per i membri e i beneficiari dei regimi pensionistici professionali, tenendo conto dei principi dell'UE di non discriminazione e parità di genere; |
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21. |
sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che i regimi pensionistici professionali devono essere considerati una forma di retribuzione e che pertanto il principio della parità di trattamento si applica anche a tali regimi; |
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22. |
invita gli Stati membri a riservare un'attenzione particolare alle donne, che spesso non hanno acquisito diritti pensionistici e che, di conseguenza, non sono economicamente indipendenti, soprattutto in caso di divorzio; |
Ridurre le disuguaglianze tra uomini e donne nei percorsi professionali
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23. |
accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia risposto al suo invito a migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita privata, mediante proposte non legislative e una proposta legislativa che istituisce diversi tipi di congedo nell'ottica di affrontare le sfide del XXI secolo; sottolinea che le proposte avanzate dalla Commissione costituiscono un buona base per poter soddisfare le aspettative dei cittadini europei; invita tutte le istituzioni ad applicare il pacchetto quanto prima; |
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24. |
invita gli Stati membri a rispettare e a far rispettare la legislazione sui diritti di maternità affinché le donne non siano svantaggiate in termini pensionistici per il fatto di essere diventate madri durante la vita lavorativa; |
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25. |
invita gli Stati membri a valutare la possibilità per i dipendenti di negoziare accordi volontari di flessibilità lavorativa, ivi incluso il lavoro «agile» (o «smart working»), in linea con le prassi nazionali e indipendentemente dall'età dei figli o dalla situazione familiare, consentendo così a donne e uomini di conciliare meglio la vita famigliare e quella professionale, in modo che non siano costretti a privilegiare l'una rispetto all'altra nel momento in cui assumono responsabilità di assistenza; |
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26. |
osserva la proposta della Commissione sul congedo per prestazione di assistenza, nell'ambito della direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, e rammenta il suo invito a garantire una remunerazione e una protezione sociale adeguate; invita gli Stati membri a introdurre, sulla base di scambi di buone pratiche, «crediti di assistenza» a favore di donne e uomini, volti a compensare le interruzioni di carriera effettuate per l'assistenza informale di un membro della famiglia e i periodi di congedo per assistenza formale quali i congedi parentali, di maternità, e di paternità, nonché a valorizzare in modo equo tali crediti nel calcolo dei diritti pensionistici; ritiene che tali crediti debbano essere concessi per un periodo di tempo breve e delimitato, onde evitare di aggravare gli stereotipi e le disuguaglianze; |
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27. |
invita gli Stati membri a elaborare strategie volte a riconoscere l'importanza dell'assistenza informale prestata a familiari e ad altre persone a carico e dell'equa ripartizione di queste responsabilità tra donne e uomini, ripartizione la cui mancanza può causare interruzioni di carriera e precariato per le donne, compromettendone così i diritti pensionistici; sottolinea, in tal contesto, l'importanza di incentivare gli uomini all'utilizzo dei congedi parentale e di paternità; |
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28. |
invita gli Stati membri a consentire il reintegro del dipendente in un regime di lavoro comparabile dopo il congedo di maternità o paternità; |
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29. |
ricorda che è possibile conseguire un buon equilibrio tra vita familiare e vita professionale per uomini e donne solo in presenza di strutture di assistenza locali, di qualità e accessibili, anche sul piano economico, per bambini, anziani e altre persone a carico, e solo incoraggiando un'equa ripartizione delle responsabilità, dei costi e dell'assistenza; invita gli Stati membri a incrementare gli investimenti a favore dei servizi per l'infanzia, sottolinea la necessità di una presenza capillare delle strutture di assistenza all'infanzia nelle zone rurali ed esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri, anche attraverso i finanziamenti dell'UE disponibili, nella realizzazione di tali strutture, in modo tale che siano accessibili a tutti; invita gli Stati membri non solo a realizzare al più presto gli obiettivi di Barcellona, comunque entro il 2020, ma anche a definire obiettivi analoghi per i servizi di assistenza a lungo termine, offrendo nel contempo la libertà di scelta alle famiglie che preferiscono un diverso modello di assistenza all'infanzia; si congratula con gli Stati membri che hanno già raggiunto entrambi i gruppi di obiettivi; |
Effetti dei sistemi pensionistici sul divario delle pensioni
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30. |
invita gli Stati membri a valutare, sulla base di dati affidabili e comparabili, gli effetti dei loro sistemi pensionistici sul divario delle pensioni nonché i fattori che lo provocano al fine di combattere le discriminazioni e rendere trasparenti i sistemi pensionistici degli Stati membri; |
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31. |
sottolinea che, per ottenere sistemi pensionistici sostenibili, è necessario tenere in considerazione le sfide poste dai cambiamenti demografici, dall'invecchiamento della popolazione, dal tasso di natalità e dal rapporto tra persone con un'occupazione retribuita e persone in età pensionabile; rammenta che la situazione di queste ultime dipende fortemente dal numero di anni di lavoro e dai contributi versati; |
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32. |
invita gli Stati membri ad attuare urgentemente le necessarie modifiche strutturali ai sistemi pensionistici, onde garantire, in vista dell'aumento della speranza di vita nell'UE, una sicurezza sociale sostenibile; |
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33. |
invita la Commissione e gli Stati membri a vagliare ulteriormente l'impatto potenziale sul divario pensionistico che potrebbe avere un'evoluzione dalle pensioni statali obbligatorie verso meccanismi più flessibili nell'ambito di regimi professionali e privati per quanto riguarda i contributi pensionistici, sia in termini di calcolo del periodo di contribuzione al sistema pensionistico che di uscita progressiva dal mercato del lavoro; |
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34. |
richiama l'attenzione sui rischi per la parità di genere rappresentati dal passaggio dalle pensioni di sicurezza sociale ai regimi pensionistici a capitalizzazione personale, poiché questi ultimi si basano su contributi individuali e non coprono il tempo consacrato all'assistenza ai bambini e ad altri familiari a carico o i periodi di disoccupazione, i congedi per malattia o la disabilità; segnala che le riforme dei sistemi pensionistici che vincolano le prestazioni sociali alla crescita e alla situazione dei mercati del lavoro e finanziari si concentrano solo su aspetti macroeconomici e trascurano lo scopo sociale delle pensioni; |
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35. |
invita gli Stati membri a eliminare dai loro sistemi pensionistici e dalle riforme realizzate gli elementi che aggravano le disparità tra le pensioni (soprattutto gli squilibri di genere come quello attualmente esistente in ambito pensionistico), tenendo conto dell'impatto di genere delle future riforme delle pensioni, nonché ad attuare misure volte a eliminare tali discriminazioni; evidenzia che qualsiasi modifica delle politiche relative alle pensioni dovrebbe essere rapportata al suo impatto sul divario di genere, con analisi specifiche che confrontino gli effetti dei cambiamenti proposti sulle donne e sugli uomini, e che ciò dovrebbe rientrare nei processi di pianificazione, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche; |
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36. |
chiede alla Commissione di incoraggiare lo scambio di buone pratiche al fine di individuare sia i meccanismi correttivi più efficaci, sia quelli che possono combattere i fattori che favoriscono il divario pensionistico; |
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37. |
invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre tariffe vita unisex nell'ambito dei regimi pensionistici e dei crediti di assistenza, nonché per le prestazioni derivate, in modo che le donne possano ricevere le stesse rendite pensionistiche a parità di contributi, anche se la loro aspettativa di vita è maggiore di quella degli uomini, come pure a garantire che l'aspettativa di vita delle donne non sia usata come pretesto a fini discriminatori, specificamente nel calcolo delle pensioni; |
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38. |
chiede un riesame complessivo degli incentivi previsti dai regimi fiscali e pensionistici e delle relative ripercussioni sul divario pensionistico di genere, con un'attenzione particolare per le famiglie monoparentali il cui capofamiglia è una donna; sollecita altresì l'abolizione degli incentivi controproducenti e l'individualizzazione dei diritti; |
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39. |
evidenzia l'importante ruolo svolto dalle pensioni di reversibilità nel tutelare molte donne anziane dal rischio più elevato di povertà ed esclusione sociale con cui si confrontano rispetto agli uomini anziani; invita gli Stati membri a riformare, ove necessario, i sistemi pensionistici di reversibilità e le pensioni di vedovanza al fine di non penalizzare le donne non sposate; invita gli Stati membri a studiare, con il sostegno della Commissione, gli effetti dei vari sistemi che prevedono pensioni di reversibilità alla luce delle elevate percentuali di divorzi, dell'incidenza della povertà tra le coppie non sposate e dell'esclusione sociale delle donne anziane, e a valutare la possibilità di predisporre strumenti giuridici volti a garantire la ripartizione dei diritti pensionistici in caso di divorzio; |
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40. |
sottolinea il fatto che tutti hanno diritto a una pensione pubblica universalmente accessibile e ricorda che l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto delle persone anziane di condurre una vita dignitosa e indipendente, mentre l'articolo 34 della Carta riconosce il diritto alle prestazioni della sicurezza sociale e ai servizi sociali che garantiscono protezione in caso di maternità, malattia, incidenti sul lavoro, disabilità, necessità di assistenza a lungo termine o vecchiaia, nonché in caso di perdita del posto di lavoro; sottolinea che i sistemi previdenziali pubblici finanziati dai contributi sono una componente importante di schemi pensionistici adeguati; |
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41. |
invita gli Stati membri a garantire che sia gli uomini che le donne abbiano l'opportunità di raggiungere periodi contributivi completi e ad assicurare a tutti il diritto a una pensione, nell'ottica di colmare il divario pensionistico combattendo la discriminazione di genere sul lavoro, adeguando l'istruzione e la pianificazione della carriera, migliorando l'equilibrio tra vita privata e professionale e promuovendo gli investimenti nell'assistenza a bambini e anziani; ritiene altresì importante stabilire solide normative sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro che tengano conto dei rischi occupazionali e psicosociali di genere, investire nei servizi pubblici per l'impiego in grado di orientare le donne di tutte le età nella ricerca del lavoro, come pure introdurre norme flessibili per la transizione dal lavoro alla pensione; |
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42. |
ricorda che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, nella sua osservazione generale n. 16 (2005) sulla parità dei diritti dell'uomo e della donna in materia di godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali, ha sottolineato che l'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 9 del Patto internazionale dei diritti sociali, economici e culturali, sancisce, tra l'altro, che l'età pensionabile obbligatoria deve essere la stessa per gli uomini e per le donne e che le donne devono ricevere le stesse prestazioni dai regimi pensionistici sia pubblici che privati; |
o
o o
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43. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) 11 agosto 2005, E/C.12/2005/4.
(2) 4 febbraio 2008, E/C.12/GC/19.
(3) XX-3/def/GRC/4/1/EN.
(4) GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
(5) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(6) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(7) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(8) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 9.
(9) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 60.
(10) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.
(11) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 6.
(12) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.
(13) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.
(14) Testi approvati, P8_TA(2015)0351.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0338.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/71 |
P8_TA(2017)0261
Relazione 2016 sulla Serbia
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Serbia (2016/2311(INI))
(2018/C 331/09)
Il Parlamento europeo,
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viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea, |
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vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e che abroga la decisione 2006/56/CE (1), |
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visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (SEC(2011)1208), la decisione del Consiglio europeo del 2 marzo 2012 di concedere alla Serbia lo status di paese candidato e la decisione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 di avviare i negoziati con la Serbia, |
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visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, entrato in vigore il 1o settembre 2013, |
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visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, che prende atto del contenuto del parere della CIG e plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra la Serbia e il Kosovo, |
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viste la dichiarazione e le raccomandazioni adottate in occasione della quinta riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia del 22 e 23 settembre 2016, |
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vista la relazione sulla politica per le imprese e l'industria adottata il 7 ottobre 2016 dal comitato consultivo misto della società civile UE-Serbia, |
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vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale limitata OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari anticipate in Serbia del 29 luglio 2016, |
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vista la relazione 2016 della Commissione sulla Serbia del 9 novembre 2016 (SWD(2016)0361), |
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vista la valutazione della Commissione sul programma di riforme economiche della Serbia (2016-2018) (SWD(2016)0137), |
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viste le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 26 maggio 2016 (9500/16), |
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viste le conclusioni della Presidenza del 13 dicembre 2016, |
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vista la terza riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia tenutasi il 13 dicembre 2016, |
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vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla relazione 2015 sulla Serbia (2), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0063/2017), |
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A. |
considerando che la Serbia, come ogni paese che aspiri a diventare membro dell'UE, deve essere giudicata in base ai suoi meriti nel soddisfare, attuare e rispettare la stessa serie di criteri, e che la qualità delle riforme necessarie e l'impegno con cui verranno perseguite determinano il calendario per l'adesione; |
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B. |
considerando che i progressi della Serbia ai sensi dei capitoli 23 e 24 sullo Stato di diritto e nel processo di normalizzazione delle relazioni con il Kosovo nell'ambito del capitolo 35 continuano a essere essenziali per l'andamento complessivo del processo negoziale, in linea con il quadro di negoziazione; |
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C. |
considerando che la Serbia ha compiuto passi importanti verso la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, che sono sfociati nel primo accordo sui principi di normalizzazione delle relazioni, del 19 aprile 2013, e negli accordi dell'agosto 2015, ma che molto resta ancora da fare in questo senso; che sono urgentemente necessarie ulteriori misure per affrontare, superare e risolvere tutte le questioni in sospeso tra i due paesi; |
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D. |
considerando che la Serbia continua a impegnarsi per la creazione di un'economia di mercato funzionante e ad attuare l'accordo di stabilizzazione e di associazione; |
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E. |
considerando che occorre assicurare l'attuazione del quadro giuridico sulla protezione delle minoranze, segnatamente nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'accesso ai media e ai servizi religiosi nelle lingue minoritarie, nonché un'adeguata rappresentanza politica delle minoranze nazionali a livello locale, regionale e nazionale; |
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1. |
accoglie con favore l'avvio dei negoziati sui capitoli 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (Giustizia, libertà e sicurezza), fondamentali nell'approccio dell'UE all'allargamento fondato sullo Stato di diritto in quanto i progressi compiuti nell'ambito di questi capitoli sono essenziali per l'andamento complessivo del processo negoziale; accoglie positivamente l'apertura dei capitoli 32 (Controllo finanziario) e 35 (Varie), l'avvio dei negoziati sul capitolo 5 (Appalti pubblici) nonché l'apertura e la chiusura provvisoria del capitolo 25 (Scienza e ricerca), l'apertura di negoziati sul capitolo 20 (Politica per le imprese e l’industria) e l'apertura e la chiusura provvisoria del capitolo 26 (Istruzione e cultura); auspica l'apertura di capitoli aggiuntivi predisposti sotto il profilo tecnico; |
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2. |
plaude al costante impegno della Serbia nel suo cammino verso l'integrazione nell'UE e al suo approccio costruttivo e ben organizzato ai negoziati, chiaro segno di determinazione e volontà politica; invita la Serbia a continuare a promuovere attivamente tale decisione strategica e a informarne la popolazione, promuovendo altresì una maggiore consapevolezza tra i cittadini serbi in merito ai finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE destinati alla Serbia; esorta le autorità serbe ad astenersi dal trasmettere una retorica e messaggi anti-UE ai cittadini; sottolinea la necessità di avviare dibattiti informati, trasparenti e costruttivi sull'Unione europea, le sue istituzioni e le implicazioni derivanti dall'adesione; prende atto dei miglioramenti nel dialogo e nelle consultazioni pubbliche con tutte le parti interessate e la società civile, nonché del loro coinvolgimento nel processo di integrazione nell'UE; |
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3. |
sottolinea che la completa attuazione delle riforme e delle politiche rimane un indicatore fondamentale di un buon processo di integrazione; plaude all'adozione della versione riveduta del programma nazionale per l'adozione dell'acquis; invita la Serbia a migliorare la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle nuove norme e politiche creando un'adeguata e sufficiente capacità amministrativa, e a compiere ulteriori sforzi per assicurare l'inclusione sistematica della società civile nei dialoghi strategici, compreso il processo di adesione, quale strumento per migliorare gli standard di governance democratica; accoglie con favore le iniziative che l'Ufficio per la cooperazione con la società civile continua a intraprendere nell'ottica di migliorare la cooperazione tra lo Stato e il settore civile; |
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4. |
segnala ritardi nell'assorbimento degli aiuti preadesione, dovuti altresì all'inadeguato quadro istituzionale; esorta le autorità ad attingere agli esempi positivi e alle migliori pratiche degli Stati membri; evidenzia la necessità di istituire, a livello nazionale, regionale e locale, un sistema istituzionale efficiente e globale ai fini dell'assorbimento dei fondi dell'IPA (strumento di assistenza preadesione) e di altri fondi disponibili; |
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5. |
accoglie con favore i progressi compiuti dalla Serbia nello sviluppo di un'economia di mercato funzionante e nel miglioramento della situazione economica complessiva del paese; sottolinea che la Serbia ha compiuto progressi positivi nel far fronte ad alcune carenze sul piano politico, in particolare per quanto riguarda il disavanzo di bilancio, attualmente inferiore al livello stabilito dai criteri di Maastricht; mette in evidenza che le prospettive di crescita sono migliorate e che gli squilibri interni ed esterni sono stati ridotti; si compiace dei progressi compiuti in relazione alla ristrutturazione delle imprese pubbliche, in particolare nel settore dell'energia e dei trasporti ferroviari, e sottolinea l'importanza della loro gestione professionale al fine di aumentarne l'efficacia, la competitività e l'efficienza in termini di costi; sottolinea l'importanza dell'occupazione nel settore pubblico in Serbia ed evidenzia che è fondamentale rispettare i diritti dei lavoratori; |
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6. |
prende atto del risultato delle elezioni presidenziali tenutesi il 2 aprile 2017; condanna fermamente la retorica utilizzata durante la campagna presidenziale dai funzionari del governo e dai mezzi di comunicazione filogovernativi nei confronti degli altri candidati presidenziali; si rammarica del fatto che i candidati non abbiano avuto equo accesso ai mezzi di comunicazione durante la campagna elettorale nonché della sospensione delle attività del parlamento durante la campagna, il che ha impedito agli esponenti politici dell'opposizione di accedere a un forum pubblico; invita le autorità a indagare in maniera approfondita sulle accuse concernenti diversi tipi di irregolarità, violenza e intimidazioni durante le elezioni; prende atto delle proteste avvenute in diverse città serbe e incoraggia le autorità a prendere in considerazione le richieste dei manifestanti, nel rispetto delle norme democratiche e in uno spirito di democrazia; |
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7. |
sottolinea il ruolo essenziale delle piccole e medie imprese (PMI) per l'economia della Serbia e invita quest'ultima a migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale per il settore privato; invita il governo serbo e le istituzioni dell'UE a espandere le loro opportunità di finanziamento per le PMI, in particolare nel settore delle tecnologie informatiche e dell'economia digitale; plaude agli sforzi profusi dalla Serbia in materia di apprendimento misto e formazione professionale per affrontare il problema della disoccupazione giovanile e sottolinea l'importanza di organizzare percorsi formativi che rispondano meglio alla domanda del mercato del lavoro; incoraggia la Serbia a promuovere l'imprenditorialità, in particolare tra i giovani; prende atto dell'andamento demografico sfavorevole nonché del fenomeno della «fuga di cervelli» e invita la Serbia a introdurre programmi nazionali per promuovere l'occupazione giovanile; |
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8. |
accoglie con favore lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 24 aprile 2016, che sono state valutate positivamente dagli osservatori internazionali; invita le autorità ad applicare integralmente le raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR, in particolare per quanto concerne la copertura mediatica di parte, gli indebiti vantaggi per gli operatori storici, la labile distinzione tra attività statali e di partito, il processo di registrazione e la mancanza di trasparenza nei finanziamenti dei partiti politici e delle campagne elettorali; sottolinea che il finanziamento dei partiti politici deve essere conforme alle più rigorose norme internazionali; invita le autorità a indagare in maniera adeguata sulle denunce relative ai casi di irregolarità, violenza e intimidazioni emersi durante il processo elettorale; esorta la Serbia a garantire elezioni libere ed eque nell'aprile 2017; |
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9. |
rileva che il Primo ministro Aleksandar Vučić ha ricevuto il 55,08 % dei voti alle elezioni presidenziali del 2 aprile 2017; sottolinea che una delegazione multilaterale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) ha osservato le elezioni e che l'OSCE/ODIHR ha inviato una missione di valutazione delle elezioni (MVE); |
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10. |
ribadisce il suo invito alla Serbia, conformemente ai requisiti relativi al suo status di paese candidato, ad allineare progressivamente la sua politica estera e di sicurezza a quella dell'UE, ivi compresa la sua politica nei confronti della Russia; deplora lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte serbo-russe; esprime preoccupazione per la presenza di installazioni aeree russe a Nis; si rammarica che nel dicembre 2016 la Serbia non abbia appoggiato, insieme ad altri 26 paesi, la risoluzione delle Nazioni Unite sulla Crimea, in cui si chiedeva una missione di osservazione internazionale della situazione dei diritti umani nella penisola; accoglie con favore l'importante contributo della Serbia a diverse missioni e operazioni dell'UE nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), nonché la sua costante partecipazione alle operazioni internazionali di mantenimento della pace; incoraggia fortemente e sostiene la Serbia nella fase di negoziazione per l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; |
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11. |
plaude all'approccio costruttivo e umanitario della Serbia nell'affrontare la crisi migratoria; invita la Serbia a promuovere tale approccio costruttivo anche nei suoi paesi confinanti; prende atto con soddisfazione dei notevoli sforzi compiuti dalla Serbia per garantire, con il sostegno internazionale e dell'UE, accoglienza e aiuti umanitari ai cittadini di paesi terzi; sottolinea che la Serbia dovrebbe adottare e attuare la nuova normativa in materia di asilo; invita le autorità serbe a continuare a fornire i servizi di base, quali un alloggio adeguato, cibo, servizi igienico-sanitari e assistenza sanitaria, a tutti i rifugiati e i migranti; invita la Commissione e il Consiglio a fornire un sostegno costante alla Serbia per affrontare le sfide in materia di migrazione e a monitorare attentamente l'applicazione degli aiuti finanziari destinati all'organizzazione e alla gestione dei flussi migratori; incoraggia la Serbia a mantenere l'andamento decrescente del numero di richiedenti asilo che giungono nell'UE dalla Serbia; invita la Serbia a rispettare pienamente i diritti dei richiedenti asilo e a garantire che i minori non accompagnati o separati dai familiari siano identificati e protetti; esorta la Commissione a proseguire i lavori sulla migrazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali al fine di assicurare il rispetto delle norme e degli standard europei e internazionali; |
Stato di diritto
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12. |
rileva che, nonostante siano stati compiuti alcuni progressi nell'ambito giudiziario, in particolare con l'adozione di misure volte ad armonizzare la giurisprudenza e promuovere ulteriormente un sistema di assunzioni fondato sul merito, nella pratica l'indipendenza del sistema giudiziario non è garantita, il che impedisce a giudici e procuratori di applicare i provvedimenti adottati; chiede alle autorità di allineare il quadro costituzionale e legislativo agli standard europei, in modo da ridurre l'influenza politica nel processo di selezione e nomina dei giudici e dei procuratori; sottolinea che la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario nonché l'accesso alla giustizia continuano a essere vincolati a causa di una distribuzione disomogenea del carico di lavoro, del pesante arretrato giudiziario e dell'assenza di un sistema di patrocinio gratuito, che occorre istituire; chiede l'applicazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo; |
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13. |
esprime preoccupazione per la mancanza di progressi nella lotta alla corruzione ed esorta la Serbia a mostrare un chiaro impegno e volontà politica nell'affrontare tale questione, anche rafforzando e applicando pienamente il quadro giuridico; invita la Serbia ad accelerare l'attuazione della strategia e del piano d'azione anticorruzione a livello nazionale e invita a stilare un primo bilancio degli accertamenti, dei procedimenti penali e delle condanne per corruzione ad alto livello; accoglie con favore i progressi compiuti nella messa a punto del progetto di legge sull'Agenzia anticorruzione e nella realizzazione delle attività di prevenzione e di lotta alla corruzione previste dal nuovo progetto di gemellaggio dell'UE; esorta la Serbia a modificare e ad attuare la sezione del codice penale dedicata ai reati economici e di corruzione al fine di fornire un quadro normativo penale credibile e prevedibile; esprime preoccupazione per le ripetute indiscrezioni giornalistiche concernenti indagini in corso; invita la autorità serbe a condurre indagini serie su diversi casi emblematici in merito ai quali i giornalisti hanno divulgato prove di presunti illeciti; ribadisce il suo appello affinché sia garantita un'adeguata riforma dell'illecito di abuso d'ufficio e di abuso di posizioni di responsabilità al fine di prevenirne, ad esempio, un eventuale uso improprio o interpretazioni arbitrarie; sottolinea che l'eccessivo ricorso alle disposizioni sull'abuso d'ufficio nel settore privato nuoce al clima imprenditoriale e ostacola la certezza del diritto; invita la Serbia a garantire la neutralità e la continuità della pubblica amministrazione; |
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14. |
accoglie con favore il ruolo attivo della Serbia nella cooperazione di polizia e giudiziaria a livello internazionale e regionale, i progressi compiuti nella lotta contro la criminalità organizzata e l'adozione della prima valutazione nazionale della Serbia della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità; chiede alla Serbia di intensificare gli sforzi volti a effettuare accertamenti su reti criminali più ampie, migliorare le indagini finanziarie e l'attività di polizia basata sull'intelligence e sviluppare una casistica valida relativa alle condanne definitive; invita la Serbia ad attuare pienamente la legge sulla polizia, del febbraio 2016, al fine di allinearsi alle norme dell'UE in materia di confisca dei beni di origine illecita e a istituire una piattaforma stabile per lo scambio di informazioni di intelligence tra le agenzie preposte all'applicazione della legge; accoglie favorevolmente le recenti modifiche alla legge sulla proprietà pubblica e sottolinea che occorre garantirne un'applicazione trasparente e non discriminatoria; evidenzia che è necessario adottare ulteriori misure per fare massima chiarezza giuridica sui diritti di proprietà; invita a profondere ulteriori sforzi nell'affrontare aspetti quali l'ambito di applicazione, l'attuazione e le implicazioni della legge sull'organizzazione e le competenze delle autorità statali nei procedimenti relativi a crimini di guerra; invita le autorità ad occuparsi dei casi di abuso di potere da parte delle forze di polizia nei confronti dei cittadini; prende atto con preoccupazione dei controversi episodi verificatisi nel distretto Savamala di Belgrado, in particolare per quanto riguarda la demolizione di proprietà privata; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che sia trascorso un intero anno senza che siano stati compiuti progressi nelle indagini, ne chiede una rapida risoluzione e invita a collaborare pienamente con le autorità giudiziarie nell'ambito delle indagini al fine di assicurare i responsabili alla giustizia; invita il ministero dell'Interno della Serbia e le autorità della città di Belgrado a cooperare pienamente con il pubblico ministero su questo caso; esorta le autorità ad astenersi dall'esercitare pressioni e rivolgere accuse e attacchi nei confronti dei membri del movimento civile «Ne da(vi)mo Beograd» (Non affon(diamo) Belgrado); |
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15. |
si compiace del ruolo attivo della Serbia nella lotta al terrorismo e rammenta che, già dal 2014, la Serbia considera reato le attività dei combattenti stranieri, in linea con la risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; esorta l'adozione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta al terrorismo, messa a punto nel marzo 2016; invita la Serbia a dare piena attuazione alle raccomandazioni della relazione di valutazione del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Moneyval), e in particolare alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) concernenti il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro; plaude alla costante cooperazione da parte della Serbia nella lotta contro la droga a livello regionale e internazionale, ma sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per individuare e perseguire le reti criminali coinvolte nella tratta di esseri umani; ritiene che una strategia regionale e una cooperazione rafforzata nella regione siano essenziali per contrastare la corruzione e la criminalità organizzata; |
Democrazia
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16. |
accoglie con favore le misure adottate per migliorare la trasparenza e il processo di consultazione in seno al parlamento serbo, tra cui le audizioni pubbliche nonché le riunioni e le consultazioni periodiche con la Convenzione nazionale sull'integrazione europea, in particolare poiché costituiscono una parte fondamentale della procedura di negoziazione; continua a manifestare preoccupazione per l'ampio utilizzo di procedure d'urgenza nell'adozione di atti legislativi; sottolinea che l'utilizzo frequente di procedure d'urgenza e le modifiche dell'ultimo minuto all'ordine del giorno del parlamento influiscono negativamente sull'efficacia, la qualità e la trasparenza parlamentare del processo legislativo e non sempre consentono un'adeguata consultazione con i soggetti interessati e con i cittadini; evidenzia la necessità di rafforzare il controllo dell'esecutivo da parte del parlamento serbo; chiede l'adozione immediata di un codice di condotta in seno al parlamento e un miglior coordinamento a tutti i livelli; si rammarica del fatto che, a causa di alcuni problemi, il capo della delegazione dell'UE in Serbia non è stato in grado di presentare la relazione della Commissione in seno alla commissione sull'integrazione europea del parlamento serbo; sottolinea che il capo della delegazione dell'UE dovrebbe essere in grado di presentare la suddetta relazione senza indebiti ostacoli, in modo da garantire un'adeguata supervisione del processo di adesione da parte del parlamento serbo; |
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17. |
rileva che la Costituzione deve essere rivista affinché rifletta pienamente le raccomandazioni della Commissione di Venezia, segnatamente per quanto concerne il ruolo del parlamento serbo nelle nomine del settore giudiziario, il controllo esercitato dai partiti politici sul mandato dei deputati, l'indipendenza delle istituzioni principali e la tutela dei diritti fondamentali; |
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18. |
accoglie con favore l'adozione del programma di riforma della gestione delle finanze pubbliche, della strategia per l'e-government, di una strategia sulla riforma della regolamentazione e sulla definizione delle politiche nonché di nuove leggi sulle procedure amministrative generali, sulle retribuzioni e sui funzionari pubblici a livello di amministrazione provinciale e locale; osserva che l'attuazione del piano d'azione di riforma della pubblica amministrazione è stata lenta in alcune ambiti e che non è stato compiuto alcun progresso nella modifica del quadro giuridico per i funzionari pubblici dell'amministrazione centrale; sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per professionalizzare e depoliticizzare maggiormente l'amministrazione, nonché rendere più trasparenti le procedure di selezione e di revoca; |
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19. |
ribadisce l'importanza di organi di regolamentazione indipendenti, quali il difensore civico, il commissario per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati personali, l'Istituto statale per la revisione dei conti, l'Agenzia anticorruzione e il Consiglio anticorruzione, onde garantire il controllo e la responsabilità dell'esecutivo; sottolinea che è necessario che le istituzioni statali siano trasparenti e responsabili; invita le autorità a rispettare pienamente l'indipendenza di tali organi indipendenti, a fornire pieno sostegno politico e amministrativo alle loro attività e a garantire un seguito adeguato alle loro raccomandazioni; esorta le autorità ad astenersi dal rivolgere accuse e attacchi politici infondati nei confronti del difensore civico; |
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20. |
sottolinea la necessità di garantire un sistema d'istruzione accessibile con un programma completo ed equilibrato, che tenga conto dell'importanza dei diritti umani e della lotta alla discriminazione, nonché opportunità di lavoro e formazione per i giovani, e di promuovere i programmi di studio europei quali il programma Erasmus; |
Diritti umani
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21. |
evidenzia che è in vigore il quadro legislativo e istituzionale per il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani; sottolinea la necessità di un'attuazione coerente in tutto il paese; rileva che sono necessari ulteriori sforzi significativi per migliorare la situazione delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili, tra cui la popolazione rom, le persone con disabilità, quelle affette da HIV/AIDS, le persone LGBTI, i migranti e i richiedenti asilo, nonché le minoranze etniche; sottolinea che è necessario che le autorità serbe, la totalità dei partiti politici e le personalità pubbliche promuovano un clima di tolleranza e inclusione in Serbia; esorta le autorità a garantire l'adeguata attuazione della legislazione anti discriminazione adottata, in particolare per quanto concerne i crimini generati dall'odio; esprime preoccupazione in merito alla legge sui diritti delle vittime civili di guerra, che esclude taluni gruppi di vittime di violenza durante i conflitti, e invita le autorità a riesaminare tale atto legislativo; |
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22. |
ribadisce la propria preoccupazione per la mancanza di progressi nel miglioramento della situazione della libertà di espressione e dell'autocensura dei mezzi d'informazione, che rappresenta un fenomeno sempre più grave; sottolinea che l'ingerenza politica, le minacce, le violenze e le intimidazioni nei confronti dei giornalisti, ivi comprese le aggressioni fisiche, le minacce verbali e scritte e gli attacchi alla proprietà, continuano a suscitare preoccupazione; invita le autorità a condannare pubblicamente e inequivocabilmente tutti gli attacchi, a fornire risorse adeguate per indagare in maniera più proattiva su tutti i casi di attacchi a danno di giornalisti e organi di stampa e ad assicurare i colpevoli alla giustizia in tempi rapidi; esprime preoccupazione per il fatto che le cause per diffamazione e le campagne denigratorie stiano colpendo in modo sproporzionato gli organi di stampa e i giornalisti che si mostrano critici, nonché per l'impatto che le decisioni giudiziarie in materia di diffamazione potrebbero avere sulla libertà dei mezzi di comunicazione; è inoltre preoccupato per la campagna negativa nei confronti dei giornalisti che indagano su casi di corruzione e invita i funzionari governativi ad astenersi dal condurre tali campagne; invita ad attuare pienamente le leggi sui mezzi d'informazione; accoglie con favore la firma dell'accordo di cooperazione e protezione dei giornalisti, concordato tra procuratori, polizia e associazioni di giornalisti e organi della stampa, e attende con interesse che sia attuato; sottolinea la necessità di una completa trasparenza nella proprietà dei mezzi d'informazione e nel loro finanziamento; incoraggia il governo a garantire l'indipendenza e la sostenibilità finanziaria delle organizzazioni dei mezzi d'informazione di servizio pubblico nonché la sostenibilità finanziaria dei contenuti mediatici nelle lingue minoritarie, e ad accrescere il ruolo delle emittenti pubbliche in tale settore; |
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23. |
è preoccupato per il fatto che la legge sulla pubblicità sia stata adottata nel 2015 senza un'adeguata consultazione pubblica, abrogando importanti disposizioni come quella legata al divieto di pubblicità delle autorità pubbliche e di pubblicità politica al di fuori delle campagne elettorali; |
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24. |
deplora l'obbligo relativo all'utilizzo dei fondi IPA che impone alle organizzazioni della società civile (OSC) di cooperare con lo Stato affinché le loro richieste abbiano esito positivo; |
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25. |
condanna la campagna negativa nei confronti delle OSC condotta dal governo e dai mezzi d'informazione gestiti da quest'ultimo; è preoccupato per l'istituzione governativa di OSC fittizie in opposizione alle OSC indipendenti; trova inaccettabile che le OSC debbano collaborare con il governo affinché le loro richieste di accesso ai fondi IPA abbiano esito positivo; |
Rispetto e tutela delle minoranze
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26. |
ribadisce che la promozione e la tutela dei diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze nazionali, costituiscono un prerequisito fondamentale per l'adesione all'UE; accoglie con favore l'adozione di un piano d'azione per la realizzazione dei diritti delle minoranze nazionali nonché l'adozione di un decreto che istituisce un fondo per tali minoranze, che occorre rendere operativo; chiede che il piano d'azione e il rispettivo allegato siano pienamente attuati in maniera globale e trasparente, con l'impegno costruttivo di tutte le parti coinvolte; invita nuovamente la Serbia a garantire un'attuazione coerente della normativa sulla tutela delle minoranze e a prestare particolare attenzione al trattamento non discriminatorio delle minoranze nazionali in tutto il paese, anche in relazione all'istruzione, all'utilizzo delle lingue, all'adeguata rappresentanza all'interno del potere giudiziario, della pubblica amministrazione, del parlamento nazionale e degli organi locali e regionali, nonché all'accesso ai mezzi d'informazione e ai servizi religiosi nelle lingue minoritarie; accoglie con favore l'adozione di nuove norme per l'insegnamento del serbo come lingua straniera e i progressi nella traduzione dei testi scolastici nelle lingue minoritarie, e incoraggia le autorità serbe ad assicurare la sostenibilità di tali processi; invita la Serbia ad attuare pienamente tutti i trattati internazionali in materia di diritti delle minoranze; |
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27. |
osserva che la diversità multietnica, multiculturale e multiconfessionale della Vojvodina contribuisce altresì all'identità della Serbia; sottolinea che la Vojvodina ha mantenuto un livello elevato di tutela delle minoranze e che la situazione interetnica è rimasta positiva; evidenzia che l'autonomia della Vojvodina non dovrebbe essere indebolita e ricorda che la legge sulle risorse della Vojvodina dovrebbe essere approvata senza ulteriori indugi, come sancito dalla Costituzione; plaude al risultato raggiunto dalla città serba di Novi Sad, selezionata per essere Capitale europea della cultura nel 2021; |
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28. |
prende atto dell'adozione della nuova strategia 2016-2025 per l'inclusione sociale dei rom, che contempla l'istruzione, la sanità, l'edilizia abitativa, l'occupazione, la protezione sociale, la lotta alla discriminazione e l'uguaglianza di genere; chiede che sia pienamente e celermente attuata la nuova strategia per l'inclusione dei rom, i quali rappresentano il gruppo più debole, emarginato e discriminato della Serbia, che sia adottato con urgenza il piano d'azione e che venga istituito un organismo per coordinare l'attuazione di detto piano; condanna la demolizione degli insediamenti non ufficiali dei rom da parte delle autorità, avvenuta senza notifica e senza offrire una sistemazione alternativa; è estremamente preoccupato per il mancato rilascio di documenti personali ai rom, il che limita i loro diritti fondamentali; ritiene che i problemi summenzionati, nel loro complesso, siano alla base dell'ampio numero di rom provenienti dalla Serbia che presentano domanda di asilo nell'UE; |
Cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato
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29. |
accoglie con favore il fatto che la Serbia continui il suo impegno costruttivo a favore delle relazioni bilaterali con altri paesi dell'allargamento e con gli Stati membri dell'UE confinanti; incoraggia la Serbia a intensificare il suo impegno proattivo e positivo nei confronti dei paesi del suo vicinato e dell'intera regione, a promuovere relazioni di buon vicinato e ad accrescere gli sforzi con i paesi confinanti al fine di risolvere le questioni bilaterali nel rispetto del diritto internazionale; chiede ancora una volta alle autorità di facilitare l'accesso agli archivi riguardanti le ex repubbliche jugoslave; invita la Serbia a dare piena attuazione agli accordi bilaterali con i paesi limitrofi; sottolinea che le controversie bilaterali irrisolte non dovrebbero incidere negativamente sul processo di adesione; incoraggia la Serbia a cooperare maggiormente con gli Stati membri dell'UE limitrofi, in particolare nelle regioni di confine, in modo da facilitare lo sviluppo economico; |
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30. |
prende positivamente atto del fatto che la Serbia ha mostrato un crescente impegno costruttivo nelle iniziative di cooperazione regionale quali, per esempio, la strategia per il Danubio, il processo di cooperazione nell'Europa sudorientale, il Consiglio di cooperazione regionale, l'accordo centroeuropeo di libero scambio, l'iniziativa adriatico-ionica, il processo di Brdo-Brijuni, l'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e la relativa agenda per la connettività nonché il processo di Berlino; accoglie con favore la riunione dei primi ministri di Bulgaria, Romania e Serbia sul tema della cooperazione delle infrastrutture energetiche e di trasporto e sostiene l'idea di un formato permanente delle riunioni del «gruppo di Craiova»; sottolinea l'importanza dell'Ufficio per la cooperazione giovanile regionale dei Balcani occidentali nel promuovere la riconciliazione; invita la Serbia ad attuare le misure di riforma della connettività relative all'agenda per la connettività e le conclusioni della conferenza di Parigi del 2016 sui Balcani occidentali e sul regolamento TEN-T; plaude al ruolo della camera di commercio e dell'industria della Serbia nel promuovere la cooperazione regionale e nel contribuire a istituire il Forum d'investimento della camera dei Balcani occidentali; |
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31. |
accoglie con favore l'adozione di una strategia nazionale per l'accertamento e il perseguimento dei crimini di guerra; invita la Serbia a promuovere un clima di rispetto e tolleranza e condanna tutte le forme di incitamento all'odio, approvazione pubblica o negazione di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; rileva che il mandato dell'ex procuratore per i crimini di guerra è scaduto nel dicembre 2015; sottolinea che la nomina del suo successore suscita forte preoccupazione; chiede l'attuazione della strategia nazionale in questione e l'adozione di una strategia operativa in materia di procedimenti penali in linea con i principi e le disposizioni di diritto internazionale e le norme internazionali; auspica una maggiore cooperazione regionale nel trattare i crimini di guerra e nel risolvere le questioni in sospeso a tale riguardo, anche mediante la collaborazione tra le procure regionali per i crimini di guerra sulle questioni di interesse reciproco; sollecita la piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, che rimane essenziale; invita a trattare i crimini di guerra senza alcuna discriminazione, combattendo l'impunità e garantendo l'assunzione di responsabilità; esorta le autorità a continuare a lavorare sulla questione del destino delle persone scomparse, a individuare le fosse comuni e a garantire il rispetto dei diritti delle vittime e delle loro famiglie; ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia ed esorta il governo serbo ad assumere un ruolo guida nella sua istituzione; |
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32. |
esprime la propria preoccupazione per la partecipazione di alcuni funzionari serbi di alto livello alle celebrazioni del 9 gennaio 2017 per la giornata della Republika Srpska, tenutesi contravvenendo alle decisioni della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina; sottolinea che sia la Serbia, in qualità di paese candidato, sia la Bosnia-Erzegovina, quale potenziale candidato, dovrebbero difendere e promuovere lo Stato di diritto attraverso le loro azioni; esorta le autorità serbe a sostenere le riforme costituzionali in Bosnia-Erzegovina al fine di rafforzare la capacità del paese di funzionare e partecipare ai negoziati di adesione all'UE; |
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33. |
plaude all'apertura di tre nuovi valichi di frontiera tra la Serbia e la Romania come sviluppo positivo e raccomanda l'apertura dei tre valichi di frontiera rinviati con la Bulgaria a Salash-Novo Korito, Bankya-Petachinci e Treklyano-Bosilegrad; |
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34. |
elogia sia la Serbia sia l'Albania per il loro costante impegno nel migliorare le relazioni bilaterali e rafforzare la cooperazione regionale a livello politico e sociale, per esempio attraverso l'Ufficio per la cooperazione giovanile regionale con sede a Tirana; incoraggia entrambi i paesi a continuare la loro proficua cooperazione al fine di promuovere la riconciliazione nella regione; |
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35. |
accoglie con favore il costante impegno della Serbia nel processo di normalizzazione con il Kosovo e il suo impegno nell'attuazione degli accordi raggiunti con il dialogo facilitato dall'UE; ribadisce che i progressi relativi al dialogo dovrebbero essere misurati in termini di attuazione sul campo; invita pertanto entrambe le parti a procedere alla piena attuazione, in buona fede e in modo tempestivo, di tutti gli accordi già raggiunti e a portare avanti con determinazione il processo di normalizzazione, ivi compresa la questione della comunità dei comuni serbi; incoraggia la Serbia e il Kosovo a individuare nuovi ambiti di dialogo, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione e completare la normalizzazione delle relazioni; invita nuovamente il Servizio europeo per l'azione esterna a procedere a una valutazione dei progressi compiuti dalle parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi; |
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36. |
si rammarica tuttavia della decisione delle autorità serbe di non consentire all'ex Presidente del Kosovo Atifete Jahjaga di partecipare al festival «Mirëdita, Dobar Dan» a Belgrado, dove era stata invitata per tenere un discorso sulle vittime di violenze sessuali durante la guerra in Kosovo; deplora inoltre il fatto che, come misura di ritorsione, le autorità kosovare hanno vietato al ministro del Lavoro serbo Aleksandar Vulin di entrare in Kosovo; sottolinea che tali decisioni costituiscono una violazione dell'accordo di Bruxelles sulla libera circolazione concluso dalla Serbia e dal Kosovo nel quadro del processo di normalizzazione delle relazioni tra i due paesi; |
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37. |
esprime forte preoccupazione per le recenti tensioni tra la Serbia e il Kosovo in merito alla circolazione del primo treno tra Belgrado e Mitrovica Nord, nonché per le dichiarazioni guerrafondaie e la retorica anti-UE; sottolinea la necessità sia per Belgrado sia per Pristina di astenersi da eventuali azioni che possano pregiudicare i progressi compiuti finora e di evitare azioni provocatorie e una retorica non costruttiva, che potrebbero ostacolare il processo di normalizzazione; |
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38. |
accoglie con favore il sostegno delle autorità serbe al Montenegro nelle sue indagini sul fallimento degli attacchi pianificati per la giornata delle elezioni del Montenegro nel 2016; rileva che le autorità serbe hanno arrestato due sospettati a seguito dell'emissione di un mandato di arresto da parte del Montenegro; incoraggia le autorità serbe a continuare a collaborare con il Montenegro per organizzare l'estradizione dei sospettati in Montenegro, conformemente ai termini dell'accordo bilaterale dei paesi sull'estradizione; |
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39. |
esorta la Commissione a compiere ulteriori sforzi a sostegno di un genuino processo di riconciliazione nella regione, in particolare sostenendo progetti culturali che trattino del passato recente e promuovano una comprensione comune e condivisa della storia e una cultura civile e politica della tolleranza, dell'inclusione e della riconciliazione; |
Energia
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40. |
invita la Serbia ad attuare pienamente le misure di riforma della connettività nel settore dell'energia; incoraggia la Serbia a sviluppare la concorrenza nel mercato del gas e ad adottare misure per migliorare l'allineamento all'acquis nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della lotta ai cambiamenti climatici, ivi compresa l'adozione di una politica globale sul clima; chiede la ratifica dell'accordo di Parigi sul clima; chiede lo sviluppo di una strategia idroelettrica per l'intera regione dei Balcani occidentali in linea con la legislazione dell'UE sull'ambiente e invita le autorità a utilizzare i finanziamenti aggiuntivi dell'UE, pari a 50 milioni di EUR, per lo sviluppo del potenziale idroelettrico della regione; elogia la Serbia per l'istituzione del sistema di finanziamento per l'ambiente attraverso il Fondo verde; sottolinea la necessità di sviluppare le interconnessioni del gas e dell'elettricità tra la Serbia e i paesi limitrofi; incoraggia la Serbia ad accelerare i preparativi tecnici e di bilancio dell'interconnettore di gas Bulgaria-Serbia; |
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41. |
sottolinea che la Serbia deve ancora adottare formalmente la strategia di gestione delle acque e non ha ancora sottoposto a revisione la legge sulle acque e il piano nazionale di gestione del bacino idrografico del Danubio; evidenzia che dette leggi sono di fondamentale importanza per l'ulteriore allineamento all'acquis dell'UE e per il miglioramento dell'attuazione delle direttive dell'UE nel settore idrico; |
o
o o
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42. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Serbia. |
(1) GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0046.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/80 |
P8_TA(2017)0262
Relazione 2016 sul Kosovo
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sul Kosovo (2016/2314(INI))
(2018/C 331/10)
Il Parlamento europeo,
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viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo all'incontro di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea, |
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visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il Kosovo, entrato in vigore il 1o aprile 2016, |
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vista la firma di un accordo quadro con il Kosovo sulla partecipazione ai programmi dell'Unione, |
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visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni, firmato il 19 aprile 2013 dai primi ministri Hashim Thaçi e Ivica Dačić, e il piano d'azione per la sua attuazione del 22 maggio 2013, |
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vista la decisione 2016/947/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), |
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visti le relazioni del segretario generale delle Nazioni Unite sulle attività in corso della missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (UNMIK) e i relativi sviluppi, compresa l'ultima relazione pubblicata il 26 ottobre 2016, e il dibattito tenuto il 16 novembre 2016 dal Consiglio di sicurezza sull'UNMIK, |
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vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2016 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2016)0715), |
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vista la relazione 2016 della Commissione sul Kosovo del 9 novembre 2016 (SWD(2016)0363), |
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vista la valutazione della Commissione, del 18 aprile 2016, sul programma 2016-2018 di riforme economiche del Kosovo (SWD(2016)0134), |
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viste le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 26 maggio 2016 (9500/2016), |
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visto il programma europeo di riforme avviato l'11 novembre 2016 a Pristina, |
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viste le conclusioni della presidenza del 13 dicembre 2016 sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione, |
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viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio Affari generali del 7 dicembre 2009, del 14 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011, nelle quali si sottolinea e si ribadisce rispettivamente che anche il Kosovo, fatta salva la posizione degli Stati membri relativa al suo status, dovrebbe beneficiare della prospettiva di una possibile liberalizzazione del regime dei visti una volta soddisfatte tutte le condizioni, |
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viste la proposta di regolamento della Commissione, del 1o giugno 2016, sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo (COM(2016)0277) e la quarta relazione della Commissione, del 4 maggio 2016, sui progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti (COM(2016)0276), |
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visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della CIG e si plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo, |
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viste le dichiarazioni congiunte delle riunioni interparlamentari PE-Kosovo del 28-29 maggio 2008, 6-7 aprile 2009, 22-23 giugno 2010, 20 maggio 2011, 14-15 marzo 2012, 30-31 ottobre 2013 e 29-30 aprile 2015 e le dichiarazioni e le raccomandazioni adottate nella prima e nella seconda riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione UE-Kosovo, rispettivamente del 16-17 maggio 2016 e 23-24 novembre 2016, nonché la prima riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tenutasi il 25 novembre 2016, |
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viste le sue precedenti risoluzioni, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0062/2017), |
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A. |
considerando che 114 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite, tra cui 23 dei 28 Stati membri dell'UE, riconoscono l'indipendenza del Kosovo; |
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B. |
considerando che i (potenziali) paesi candidati saranno giudicati in base ai loro meriti e che la rapidità e la qualità delle necessarie riforme determineranno il calendario di adesione; |
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C. |
considerando che l'UE ha più volte ribadito la sua disponibilità a coadiuvare lo sviluppo economico e politico del Kosovo attraverso una chiara prospettiva europea, in conformità della prospettiva europea della regione e che il Kosovo ha mostrato la sua aspirazione nel corso del suo cammino verso l'integrazione europea; |
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D. |
considerando che l'UE ha posto lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, il rafforzamento delle istituzioni democratiche, inclusa la riforma della pubblica amministrazione, le relazioni di buon vicinato, nonché lo sviluppo economico e la competitività al centro della sua politica di allargamento; |
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E. |
considerando che oltre il 90 % dei kosovari è a rischio di disoccupazione e oltre il 30 % riceve tra 0 e 120 € al mese; |
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1. |
accoglie con favore l'entrata in vigore il 1o aprile 2016 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo (ASA) quale prima relazione contrattuale e passo essenziale verso il prosieguo delle procedure di adesione del Kosovo nell'UE; accoglie con favore l'avvio l'11 novembre 2016 del programma europeo di riforme e l'adozione della strategia nazionale per l'attuazione dell'ASA quale piattaforma per agevolare l'attuazione di tale accordo; invita il Kosovo a continuare a mostrare una chiara volontà politica e la determinazione ad attuare la tabella di marcia concordata e a cogliere le opportunità della dinamica positiva instaurata dall'ASA al fine di attuare e istituzionalizzare le riforme, stabilire una cooperazione con l'UE in numerosi settori, il che stimolerebbe altresì l'integrazione commerciale e gli investimenti del Kosovo, nonché intensificare le relazioni con i paesi vicini e contribuire alla stabilità nella regione; invita il governo del Kosovo a concentrarsi sull'attuazione delle riforme globali necessarie per ottemperare ai suoi obblighi previsti dall'ASA; accoglie con favore la seconda riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione tenutasi il 23-24 novembre 2016 e la prima riunione del Consiglio di associazione e stabilizzazione UE-Kosovo tenutasi il 25 novembre 2016; osserva come sia essenziale per il futuro democratico del Kosovo, nonché per il futuro del suo processo di integrazione europea, che le elezioni politiche anticipate e le elezioni comunali che si terranno nella seconda parte del 2017 siano libere, eque e trasparenti; |
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2. |
plaude allo svolgimento complessivamente pacifico e ordinato delle elezioni politiche anticipate dell'11 giugno 2017; deplora tuttavia il fatto che, in parte a causa del breve tempo disponibile, non si sia tenuto conto di alcune delle raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR) del 2014; esprime la propria preoccupazione riguardo ai problemi riscontrati dagli osservatori dell'UE durante la campagna elettorale, soprattutto per quanto riguarda l'interferenza dissestante di alcuni partiti politici nell'indipendenza dei media, sia privati che pubblici, e le minacce e intimidazioni di membri e candidati della comunità serba del Kosovo concorrenti con la Srpska Lista; esorta i partiti a costituire un governo senza indugi per portare avanti il cammino del Kosovo verso l'UE, a impegnarsi a ratificare un accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro e a continuare a creare una casistica in materia di condanne ad alto livello per corruzione e criminalità organizzata, al fine di aprire la strada per la circolazione esente da visti per i cittadini del Kosovo; |
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3. |
esprime preoccupazione per la continua ed estrema polarizzazione dello scenario politico; invita tutte le parti a mostrare responsabilità e titolarità e a creare le condizioni per un dialogo proficuo e orientato alle soluzioni e ai risultati al fine di allentare la tensione per raggiungere un compromesso sostenibile che miri a favorire l'avanzamento del paese nel suo cammino europeo; |
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4. |
esorta i leader della comunità serba del Kosovo ad appropriarsi pienamente delle loro funzioni e dei loro ruoli nelle istituzioni del paese, agendo in modo autonomo rispetto a Belgrado e in maniera costruttiva per il bene di tutta la popolazione del Kosovo, esortando al contempo il Kosovo a continuare a sostenere l'accesso dei serbi del Kosovo alle istituzioni del Kosovo; accoglie con favore a tale proposito l'integrazione del personale giudiziario serbo del Kosovo, della polizia e della protezione civile nel sistema del Kosovo; invita le autorità del Kosovo a continuare a costruire la fiducia reciproca tra le comunità promuovendo al contempo la loro integrazione economica; |
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5. |
condanna con la massima fermezza la violenta interruzione delle attività parlamentari da parte di alcuni membri dell'opposizione intervenuta nella prima metà del 2016 e plaude al fatto che l'opposizione sia tornata a partecipare ai lavori dell'Assemblea sulla maggior parte delle questioni e che tutti i membri della delegazione parlamentare mista del Parlamento europeo e dell'Assemblea del Kosovo abbiano partecipato in maniera costruttiva durante il periodo finale della legislatura uscente; sottolinea l'importanza del dialogo politico, della partecipazione attiva e costruttiva di tutti partiti politici al processo decisionale e dello svolgimento fluido dell'attività parlamentare quali presupposti fondamentali per proseguire il processo di integrazione nell'UE; |
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6. |
sottolinea che il cammino verso l'integrazione nell'UE richiede una visione strategica a lungo termine e un impegno costante nell'adozione e nell'attuazione delle necessarie riforme; |
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7. |
prende atto del fatto che cinque Stati membri non hanno riconosciuto il Kosovo; sottolinea che questo riconoscimento contribuirebbe a facilitare la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e a potenziare la credibilità dell'Unione europea nell'ambito della sua politica estera; prende atto con soddisfazione dell'approccio costruttivo di tutti gli Stati membri nel facilitare e rafforzare le relazioni tra l'UE e il Kosovo al fine di promuovere lo sviluppo socioeconomico, il consolidamento dello Stato di diritto e della democrazia per il bene della popolazione del Kosovo; incoraggia un approccio positivo per quanto riguarda la partecipazione del Kosovo alle organizzazioni internazionali; |
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8. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di concedere la liberalizzazione dei visti, che rappresenterebbe un passo ulteriore per il Kosovo nel suo cammino verso l'integrazione europea; prende atto con soddisfazione della diminuzione delle richieste di asilo da parte di cittadini del Kosovo sia nei paesi dell'UE che nei paesi associati Schengen e accoglie con favore l'introduzione del fondo e dei programmi di reinserimento per i cittadini rientrati in Kosovo; esprime preoccupazione per la fase di stallo dell'Assemblea uscente in merito alla ratifica dell'accordo di demarcazione con il Montenegro e sottolinea che la liberalizzazione dei visti potrà essere concessa solo dopo che il Kosovo avrà soddisfatto tutti i criteri, tra cui quello di creare una casistica in materia di condanne ad alto livello per corruzione e criminalità organizzata, il che è stato considerevolmente favorito dal meccanismo di monitoraggio informatico dei casi di profilo elevato, istituito dal Kosovo per i reati di alto livello, un meccanismo che dovrebbe essere esteso anche ad altri procedimenti penali; invita pertanto le autorità a intensificare gli sforzi per affrontare i problemi del riciclaggio del denaro, del traffico di droga, della tratta di esseri umani, del commercio di armi e del possesso illegale di armi; |
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9. |
ritiene essenziale che la politica estera e di sicurezza del Kosovo sia in linea con la politica estera e di sicurezza comune dell'UE; |
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10. |
plaude ai progressi compiuti nell'attuazione dei vari accordi firmati da agosto 2016 nel processo di normalizzazione con la Serbia, dopo mesi di progressi scarsi o assenti; evidenzia che la piena attuazione degli accordi raggiunti è fondamentale per l'ulteriore evoluzione positiva del dialogo tra Pristina e Belgrado; invita sia il Kosovo sia la Serbia a mostrare un maggiore impegno e una forte volontà politica per quanto riguarda la normalizzazione delle relazioni e ad astenersi da qualunque azione che possa compromettere i progressi finora raggiunti in questo processo; ricorda che questa è una delle condizioni per accedere all'UE; prende atto di alcuni progressi in merito ad altre questioni tecniche come catasto, diplomi universitari e targhe automobilistiche e nell'attuazione dell'accordo sul ponte di Mitrovica; esprime preoccupazione per gli sviluppi riguardo al ponte di Mitrovica, dei quali ha seguito l'evoluzione, e sostiene il recente accordo; accoglie con favore l'assegnazione al Kosovo di un codice telefonico internazionale indipendente; invita nuovamente il Servizio europeo per l'azione esterna a procedere a una valutazione periodica dei progressi compiuti dalle parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi, riferendo in merito al Parlamento europeo; sottolinea che gli accordi raggiunti dovrebbero migliorare la vita quotidiana dei comuni cittadini; osserva che i benefici del dialogo non sono evidenti per i cittadini del Kosovo e della Serbia e sottolinea la necessità della massima trasparenza nel comunicare i risultati del dialogo, in particolare nel nord del Kosovo; sottolinea l'importanza di relazioni di buon vicinato con tutti i paesi dei Balcani occidentali; |
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11. |
condanna fermamente l'invio di un treno nazionalista serbo da Belgrado al Kosovo settentrionale; esprime seria preoccupazione riguardo alle dichiarazioni guerrafondaie e alla retorica anti-UE; prende atto della decisione del tribunale di Colmar (Francia) di rifiutare l'estradizione in Serbia del sig. Ramush Haradinaj, che era stato assolto nel 2008 e nel 2012 dall'ICTY, poi arrestato in Francia il 4 gennaio 2017 in seguito a un mandato d'arresto internazionale emesso dalla Serbia in base alla legge serba sull'organizzazione e le competenze delle autorità statali nei procedimenti contro i crimini di guerra, e di rilasciarlo; si rammarica del fatto che di questa legge si sia finora abusato per perseguire i cittadini di paesi che appartenevano all'ex Jugoslavia, come dimostrato da questo recente caso; esorta ambe le parti ad astenersi dal prendere iniziative provocatorie e dalla retorica non costruttiva, che possono ostacolare il processo di normalizzazione; invita l'UE, il Kosovo e la Serbia a discutere queste problematiche in modo costruttivo, nel quadro dei negoziati per l'accesso all'UE; |
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12. |
osserva che l'Associazione dei comuni serbi non è stata ancora istituita, che il suo statuto non è ancora stato elaborato e che l'istituzione di tale associazione è di responsabilità del governo del Kosovo; esorta il Kosovo a istituire l'associazione senza ulteriori indugi, conformemente all'accordo raggiunto nell'ambito del dialogo facilitato dall'UE e alla sentenza della Corte costituzionale del Kosovo; esorta, a questo proposito, le autorità del Kosovo a nominare un gruppo di lavoro di alto livello con un mandato chiaro e limitato nel tempo per proporre uno statuto destinato ai contributi del pubblico e alla revisione parlamentare; esprime preoccupazione per la continua presenza di strutture parallele serbe, anche attraverso un continuo sostegno finanziario, e ne chiede lo smantellamento; incoraggia tutte le parti interessate a trovare una soluzione a lungo termine accettabile e consensuale in merito allo status del complesso minerario di Trepca; |
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13. |
invita le forze politiche a garantire che siano rispettate le libertà civili e la sicurezza della comunità serba e dei suoi luoghi di culto; |
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14. |
accoglie con favore l'istituzione delle sezioni specializzate per il Kosovo e della procura specializzata all'Aia quali fasi essenziali per assicurare la giustizia e la riconciliazione; sottolinea che la protezione dei testimoni è una questione fondamentale per il successo della Corte speciale e invita quindi le autorità a consentire ai cittadini di beneficiare di questo sistema, senza il timore di ritorsioni; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a sostenere la Corte, anche attraverso un finanziamento adeguato; accoglie favorevolmente la volontà dei Paesi Bassi di ospitare la Corte; |
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15. |
chiede al Kosovo di affrontare la questione delle persone scomparse, nonché la garanzia effettiva dei diritti di proprietà, impedendo l'usurpazione di proprietà e garantendo il ritorno e il reinserimento degli sfollati; esorta il Kosovo a garantire un effettivo risarcimento alle vittime di stupri di guerra, come affermato nel piano d'azione nazionale; nota con preoccupazione gli scarsi progressi nelle indagini e nei procedimenti giudiziari sui crimini di guerra, compresi i casi di violenza sessuale nel corso della guerra del Kosovo del 1998-1999 ed esorta il Kosovo a intensificare gli sforzi in questo senso; |
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16. |
deplora il fatto che la società civile non sia consultata periodicamente nel corso del processo decisionale; sollecita la necessità di attribuire ulteriore potere alla società civile e invita a mostrare la volontà politica di impegnarsi con la società civile attuando norme minime per la consultazione pubblica; |
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17. |
invita le forze politiche a garantire, rispettare, sostenere e intensificare gli sforzi per migliorare lo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario in tale ambito, operando una chiara distinzione tra la legittima aspirazione della popolazione del Kosovo alla libertà e alla giustizia e le azioni di individui sospettati di crimini di guerra, che devono essere perseguiti dalle autorità giudiziarie competenti; |
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18. |
rileva che il mediatore ha iniziato ad attuare la legge del 2015 relativa al mediatore, stilando un maggior numero di relazioni e migliorandole, e sollecita l'adozione del diritto derivato pertinente; invita l'Assemblea e il governo del Kosovo a garantire l'indipendenza finanziaria, funzionale e organizzativa del mediatore, in linea con le norme internazionali in materia di istituzioni nazionali per i diritti umani; sollecita il governo a dare un seguito alle relazioni e raccomandazioni dell'Ufficio del revisore generale e del mediatore; |
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19. |
sottolinea la necessità di un funzionamento corretto dell'istituzione del mediatore e di garantire che esso riceva tutte le risorse necessarie per svolgere le sue attività; |
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20. |
rileva che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi nell'adozione di una legislazione che assicuri il buon funzionamento del sistema giudiziario, l'amministrazione della giustizia rimane lenta e inefficiente ed è ostacolata dalle lacune residue della legislazione penale, dalle convenienze politiche ed economiche, dall'interferenza dei politici, dallo scarso livello di responsabilità e dalle risorse finanziarie e umane limitate, anche nella Procura speciale; incoraggia il Kosovo ad affrontare tali questioni in via prioritaria al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda i diritti di proprietà degli investitori stranieri; prende atto degli sforzi compiuti dalla polizia e dalla procura di Stato per affrontare la criminalità organizzata; prende atto degli sforzi compiuti dalle autorità competenti per indagare sulla morte in prigione di Astrit Dehari ed esorta le autorità competenti a portare a termine tale indagine; |
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21. |
accoglie con favore la firma dell'accordo quadro per la partecipazione del Kosovo ai programmi dell'UE e incoraggia la più rapida possibile entrata in vigore e adeguata attuazione dell'accordo, dopo l'approvazione del Parlamento europeo; |
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22. |
esprime serie preoccupazioni per la mancanza di progressi per quanto riguarda la protezione della libertà di espressione e della libertà dei media nonché per l'aumento di interferenze politiche e la pressione e l'intimidazione sui media; esprime grande preoccupazione per il crescente numero di minacce e attacchi diretti ai giornalisti e per la diffusa autocensura; esorta le autorità del Kosovo a riconoscere e a proteggere pienamente la libertà di espressione conformemente alle norme dell'UE, a porre fine alle impunità per gli attacchi contro i giornalisti e consegnare i responsabili alla giustizia; esorta il governo a garantire l'indipendenza e la sostenibilità dell'emittente di servizio pubblico RTK e a introdurre un meccanismo adeguato di finanziamento; chiede l'adozione di leggi efficaci sul copyright e per assicurare la trasparenza della proprietà dei mezzi di informazione; |
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23. |
invita il governo del Kosovo a garantire che i casi di aggressione fisica e di altre forme di pressione contro i giornalisti siano oggetto di indagini in modo tempestivo e che le sentenze della magistratura relative a tali casi siano accelerate e rafforzate, nonché a continuare a condannare inequivocabilmente tutte le aggressioni nei confronti dei giornalisti e dei mezzi di informazione, assicurando la trasparenza della proprietà dei mezzi di comunicazione al fine di lottare contro i crescenti rischi di pressioni indebite su redattori e giornalisti; |
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24. |
accoglie con favore l'accordo firmato dal Kosovo e dalla Serbia il 30 novembre 2016 sulle tappe finali dell'attuazione dell'accordo giudiziale raggiunto nell'ambito del dialogo del 9 febbraio 2015, il quale consentirà alle istituzioni giudiziarie del paese di divenire operative sull'intero territorio del Kosovo; |
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25. |
sottolinea che la corruzione sistemica è contraria ai valori fondamentali dell'UE della trasparenza e dell'indipendenza della magistratura; ribadisce la sua preoccupazione in merito ai progressi estremamente lenti nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e chiede un rinnovato impegno e una chiara volontà politica per risolvere questi problemi, che ostacolano futuri significativi progressi sul piano economico; deplora che la corruzione e la criminalità organizzata non vengano punite in alcune zone del Kosovo, segnatamente al nord; esprime preoccupazione per il fatto che la casistica in materia di inchieste, procedimenti penali e condanne definitive sia tuttora scarsa, mentre la confisca e il sequestro dei beni dei criminali sono utilizzati raramente nonostante rappresentino uno strumento essenziale nella lotta contro la corruzione; raccomanda quindi il tempestivo congelamento dei beni e un aumento del numero di confische definitive; incoraggia l'Agenzia anticorruzione del Kosovo ad assumere un approccio più proattivo durante la fase di indagine; esprime preoccupazione per il fatto che il finanziamento dei partiti politici e delle campagne politiche non sia adeguatamente soggetto a supervisione normativa; ritiene che la legge sul conflitto di interessi debba essere allineata con gli standard europei e che debba essere messa in atto la rimozione dei funzionari pubblici accusati o condannati per reati gravi o legati alla corruzione; esprime preoccupazione per la mancanza di un efficace coordinamento tra le istituzioni responsabili di accertare, indagare e perseguire i casi di corruzione; esprime seria preoccupazione per il coinvolgimento di gruppi criminali armati nelle attività criminali transfrontaliere e chiede la cooperazione diretta ed efficace tra il Kosovo e la Serbia, nonché tra tutti i paesi della regione, per lottare contro la criminalità organizzata; sottolinea che l'appartenenza del Kosovo a Interpol e la cooperazione con Europol agevolerebbero questi sforzi; |
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26. |
esprime preoccupazione per il fatto che il Kosovo continua a essere un paese di deposito e transito per le droghe pesanti; rileva con preoccupazione la mancanza di luoghi sicuri dove conservare le droghe sequestrate prima della loro distruzione; esprime serie preoccupazioni riguardo al basso tasso di condanne nei casi contro la tratta di esseri umani, nonostante il Kosovo sia un paese di provenienza, transito e destinazione per donne e minori vittime di tratta; rileva con preoccupazione l'esistenza di gruppi armati e il loro coinvolgimento in attività criminali organizzate, come il contrabbando di armi, e l'apparente impunità con la quale riescono ad operare attraverso le frontiere; |
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27. |
chiede al Kosovo di rafforzare i propri sforzi per porre fine alla violenza di genere e garantire alle donne il pieno godimento dei loro diritti; chiede alle istituzioni del Kosovo di stanziare risorse adeguate per l'attuazione della strategia nazionale sulla violenza domestica, che comprende meccanismi internazionali come la Convenzione di Istanbul; accoglie con favore il sostegno politico ad alto livello per la tutela dei diritti delle persone LGBTI nonché l'organizzazione della seconda Pride parade, ma ribadisce che la paura continua a essere un sentimento diffuso nella comunità LGBTI; |
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28. |
chiede alle autorità del Kosovo di affrontare in via prioritaria la questione dell'integrazione di genere e di assicurare che gli organismi governativi e le autorità diano il buon esempio; esprime preoccupazione per le sfide strutturali che ostacolano l'attuazione della legge sulla parità di genere e resta preoccupato per la scarsa rappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali; esorta il Kosovo a incoraggiare continuamente le donne a cercare posizioni di alto livello; esprime preoccupazione per la ridotta percentuale di donne titolari di proprietà; esorta le autorità ad assicurare attivamente il rispetto dei diritti alla proprietà per le donne, incluso nel campo del diritto ereditario; accoglie con favore l'adozione della strategia nazionale sulla prevenzione della violenza domestica e ne chiede la piena applicazione al fine di compiere progressi nella lotta contro la violenza domestica e di genere; ricorda che esiste un collegamento tra la violenza sessuale durante le guerre e i conflitti e, se il problema non viene affrontato adeguatamente, la sua normalizzazione e quindi l'alta presenza di violenza di genere nei paesi nelle fasi post conflitto; sollecita le autorità a favorire pubblicamente e ad istituire meccanismi di protezione e misure di accoglienza per le donne che rompono il silenzio e denunciano la violenza domestica; incoraggia il lavoro delle ONG in questo ambito; |
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29. |
plaude alla creazione del gruppo di coordinamento interministeriale per i diritti umani nel 2016; nel contempo, osserva che sono necessari ulteriori sforzi per tutelare i diritti di tutte le minoranze in Kosovo, fra cui le comunità rom, ashkali ed egiziana, mediante la piena attuazione della legislazione in materia; invita le autorità nazionali e locali competenti a introdurre, in via prioritaria, tutti i provvedimenti legislativi e pratici necessari al fine di limitare la discriminazione e affermare i diritti delle diverse minoranze etniche, compresi i diritti culturali, linguistici e di proprietà, al fine di contribuire allo sviluppo di una società multietnica; chiede al Kosovo di garantire che i rifugiati che ritornano, molti dei quali sono rom, siano pienamente integrati e vedano ripristinati i propri diritti di cittadinanza, ponendo così fine all'apolidismo; esorta il Kosovo ad adottare una nuova strategia e un nuovo piano d'azione per l'integrazione delle comunità rom, ashkali ed egiziana; |
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30. |
plaude ai maggiori sforzi compiuti per contrastare, prevenire e combattere l'estremismo violento e la radicalizzazione e riconosce l'importante lavoro svolto dal Kosovo in questo campo; rileva che molti combattenti stranieri sono tornati in Kosovo e chiede alle autorità di garantire che essi siano monitorati e perseguiti e che si lanci un approccio di ampio respiro con efficaci politiche di prevenzione, deradicalizzazione e, ove opportuno, reintegrazione; chiede di intensificare l'azione di identificazione, prevenzione e interruzione del flusso di combattenti stranieri e di denaro non rintracciabile destinato alla radicalizzazione; sottolinea la necessità di efficaci programmi comunitari per affrontare le rimostranze che alimentano l'estremismo e la radicalizzazione violenta, e di instaurare rapporti che promuovano la tolleranza e il dialogo; |
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31. |
accoglie con favore il miglioramento della situazione economica e l'aumento delle entrate fiscali grazie alle quali il governo dispone di maggiori risorse per l'attuazione delle sue politiche; esprime, tuttavia, preoccupazione in merito alla sostenibilità del bilancio del Kosovo, in particolare per quanto riguarda l'ammontare delle prestazioni erogate ai veterani di guerra e chiede, a questo proposito, la riforma della relativa legge, come convenuto con il Fondo monetario internazionale; ribadisce che le riforme strutturali socioeconomiche sono cruciali al fine di sostenere la crescita nel lungo periodo; sottolinea la necessità urgente di sostenere l'industria locale, rivolgendo nel contempo l'attenzione alla competitività dei prodotti di fabbricazione locale affinché possano soddisfare le norme d'importazione dell'UE; esprime preoccupazione per la dipendenza dalle rimesse degli emigrati; esprime preoccupazione per le decisioni di finanziamento ad hoc prese, che minano la stabilità necessaria alle imprese; ribadisce la necessità di accelerare la registrazione delle nuove imprese, che attualmente sono ostacolate da un'amministrazione irresponsabile, un'infrastruttura sottosviluppata, la debolezza dello Stato di diritto e la corruzione; esorta il Kosovo a dare seguito alle raccomandazioni della valutazione dello «Small Business Act» dell'UE e a introdurre le valutazioni dell'impatto normativo per ridurre gli oneri amministrativi sulle PMI; esorta la Commissione a rafforzare l'assistenza alle PMI; invita il Kosovo a dare piena attuazione alle raccomandazioni del programma 2016-2018 di riforme economiche e al programma europeo di riforme lanciato l'11 novembre 2016; |
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32. |
prende atto con preoccupazione dell'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, ed esprime preoccupazione per quanto riguarda la discriminazione nei confronti delle donne sul mercato del lavoro, in particolare all'atto delle assunzioni; esorta il Kosovo a rafforzare i propri sforzi volti a migliorare il tasso di occupazione e le condizioni del mercato del lavoro; evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sul miglioramento qualitativo dell'istruzione, anche migliorando la formazione degli insegnanti, promuovendo la transizione dalla scuola al mondo del lavoro e allineando le competenze didattiche con le esigenze del mercato del lavoro, il che è un passo essenziale per affrontare il problema dell'alto tasso di disoccupazione giovanile; chiede sforzi ulteriori per accrescere il livello di istruzione di tutte le fasce della società in Kosovo; sottolinea la necessità di migliorare i meccanismi volti ad assicurare l'attuazione normativa, quali in particolare gli ispettorati e i tribunali del lavoro, e di rafforzare il dialogo tra le istituzioni pubbliche e le parti sociali tramite il Consiglio economico e sociale del Kosovo; accoglie con favore la conclusione del vertice di Parigi del 2016 e la creazione del primo Ufficio regionale per la cooperazione a favore dei giovani; |
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33. |
deplora la lentezza degli sforzi compiuti dal Kosovo per creare una capacità amministrativa efficiente e adeguata, che impedisce al paese di attuare pienamente le leggi adottate e utilizzare in modo efficace i fondi dell'UE; deplora la corruzione endemica, le interferenze politiche e la politicizzazione del personale dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli, nonché le nomine in varie istituzioni ed enti indipendenti sulla base dell'appartenenza politica e non in misura sufficiente sulla base di criteri professionali; chiede sforzi ulteriori per garantire che le assunzioni siano basate sul merito, che è un fattore necessario per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'indipendenza professionale della pubblica amministrazione; chiede che siano svolte indagini sulla recente accusa di interferenza politica nelle assunzioni e nei processi decisionali all'interno degli organismi pubblici; |
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34. |
rileva che i capitolati d'oneri per le domande riguardanti contratto di ogni tipo nell'ambito dei finanziamenti IPA sono talmente impegnativi che le imprese kosovare o regionali spesso non sono nemmeno in grado di presentare domanda e chiede pertanto che si rivolga maggiore attenzione all'orientamento e all'addestramento dei soggetti interessati; esorta le autorità a indirizzare la restante assistenza, non ancora programmata, verso progetti con un maggiore impatto diretto sull'economia del Kosovo; |
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35. |
accoglie con favore la proroga del mandato di EULEX Kosovo ed esorta il Kosovo a continuare a cooperare attivamente all'attuazione completa e senza impedimenti da parte di EULEX del suo mandato; chiede un continuo impegno da parte dell'UE per rafforzare ulteriormente i sistemi indipendenti di giustizia, polizia e dogana oltre il 2018 in vista del raggiungimento della piena titolarità di queste funzioni da parte del Kosovo; chiede una transizione efficace e lineare delle cause giudiziarie trattate dai procuratori EULEX ai procuratori nazionali con adeguate garanzie per assicurare che le vittime delle violazioni subite in passato abbiano accesso alla verità, alla giustizia e al risarcimento; |
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36. |
prende atto della conclusione dell'inchiesta penale sulla presunta corruzione in seno alla missione EULEX; esprime soddisfazione per il fatto che i funzionari dell'UE interessati siano stati assolti da ogni accusa di irregolarità; chiede a EULEX di garantire maggiore efficacia, piena trasparenza e maggiore responsabilità in merito alla missione per la durata del suo mandato e di attuare pienamente tutte le raccomandazioni formulate dall'esperto indipendente, Jean-Paul Jacqué, nella sua relazione del 2014; |
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37. |
rileva che fino a oggi il Kosovo non è diventato un'importante via di transito per i rifugiati e i migranti che percorrono la «rotta dei Balcani occidentali»; esorta le autorità kosovare a garantire che le persone in transito siano trattate ai sensi delle leggi europee e internazionali, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati; ribadisce che, nei momenti di crisi e di necessità, i finanziamenti, tra cui quelli previsti dall'IPA II, devono essere disponibili e pronti all'attivazione e all'attuazione rapida ed efficace; |
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38. |
accoglie con favore il fatto che numerosi siti religiosi e culturali serbi, che purtroppo sono stati distrutti nel 2004, come la cattedrale ortodossa, sono stati ristrutturati con il denaro dei contribuenti del Kosovo; prende atto dell'impegno del Kosovo di proteggere i siti appartenenti al patrimonio culturale e chiede alle autorità di attuare tutte le convenzioni delle Nazioni Unite in materia di patrimonio culturale a tutti i livelli, indipendentemente dallo status del Kosovo nei confronti dell'UNESCO, adottando una strategia e una legislazione nazionale appropriate, e di garantire un'adeguata protezione e gestione dei siti del patrimonio culturale in tutto il Kosovo; accoglie con favore, a tale proposito, il programma finanziato dall'UE inteso a proteggere e ricostruire piccoli siti del patrimonio culturale al fine di favorire il dialogo interculturale e interreligioso in tutti i comuni multietnici; ribadisce il fatto che il disegno di legge sulla libertà di religione deve essere adottato e deve includere le raccomandazioni in materia formulate dalla Commissione di Venezia; |
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39. |
accoglie molto favorevolmente la decisione del Consiglio d'Europa di concedere al Kosovo, a partire da gennaio 2017, lo status di osservatore nelle sessioni dell'Assemblea parlamentare inerenti al Kosovo; sostiene gli sforzi compiuti dal Kosovo per l'integrazione nella comunità internazionale; chiede, a questo proposito, la partecipazione del Kosovo in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti ed esorta la Serbia a porre fine alla sua interferenza in questo processo; |
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40. |
esorta le autorità del Kosovo ad adottare una strategia in materia di energia e un quadro legislativo a lungo termine credibili, basati sull'efficienza energetica, sulla diversificazione delle fonti energetiche e sullo sviluppo delle energie rinnovabili; sottolinea la necessità di continuare a lavorare per realizzare reti elettriche affidabili e rendere più sostenibile il settore energetico, in termini sia di sicurezza, sia di norme ambientali; invita le autorità a firmare il memorandum d'intesa Balcani occidentali 6 sullo sviluppo del mercato regionale dell'elettricità e sull'elaborazione di un quadro di riferimento per la futura collaborazione con altri paesi; sottolinea il fatto che nel 2017 il Kosovo deterrà la presidenza del trattato della Comunità dell'energia e ricorda alle autorità gli obblighi legali del Kosovo derivanti da tale trattato, che prevedono che il 25 % di elettricità sia ottenuto da fonti rinnovabili entro il 2020; chiede al governo di rispettare l'accordo sullo smantellamento della centrale Kosovo A e il rifacimento della centrale Kosovo B e di utilizzare i 60 milioni di EUR stanziati a tal fine dall'UE a titolo dei fondi IPA; chiede l'elaborazione di una strategia idroelettrica per tutta la regione dei Balcani occidentali; |
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41. |
esprime preoccupazione per l'allarmante livello di inquinamento dell'aria in Kosovo, specialmente nell'area urbana di Pristina, e invita le autorità statali e locali a prendere con urgenza provvedimenti adeguati per affrontare questa emergenza; sottolinea la necessità di assicurare l'adeguata applicazione della strategia nazionale sulla qualità dell'aria; esprime preoccupazione per il fatto che il problema della gestione dei rifiuti rimane uno dei problemi più visibili in Kosovo, poiché l'attuale legislazione non risponde alle sfide in questo ambito; |
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42. |
accoglie con favore l'avvio di un nuovo progetto di collegamento ferroviario nel corridoio Oriente-Mediterraneo orientale, con nuove rotaie e nuove stazioni in Kosovo, che rappresenta l'unico collegamento del Kosovo con la regione circostante; invita il governo del Kosovo ad accordare il suo pieno sostegno alla realizzazione di questo progetto; |
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43. |
accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione europea volti a sbloccare la rete di interconnessione elettrica tra Albania e Kosovo, bloccata mesi fa dalla Serbia, e chiede una cooperazione costruttiva tra le autorità di gestione dell'elettricità di Serbia e Kosovo; ricorda alla Serbia che il termine ultimo stabilito dalla Comunità dell'energia per la rimozione del blocco era il 31 dicembre 2016; |
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44. |
invita la Commissione europea a continuare il lavoro sulle questioni legate alla migrazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali, onde garantire il rispetto delle norme e degli standard europei e internazionali; accoglie con favore il lavoro svolto finora a tale riguardo; |
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45. |
esorta la Commissione a compiere ulteriori sforzi a sostegno di un genuino processo di riconciliazione nella regione, in particolare sostenendo progetti culturali che trattino del passato recente e promuovano una comprensione comune e condivisa della storia e una cultura civile e politica della tolleranza, dell'inclusione e della riconciliazione; |
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46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché al governo e all'Assemblea nazionale del Kosovo. |
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/88 |
P8_TA(2017)0263
Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2016/2310(INI))
(2018/C 331/11)
Il Parlamento europeo,
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viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea, |
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visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra (1), |
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visto l'accordo quadro stipulato a Ohrid e firmato a Skopje il 13 agosto 2001 (accordo quadro di Ohrid), |
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viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere al paese lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea, le conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2008, come pure le conclusioni del Consiglio del dicembre 2008, del dicembre 2012, del dicembre 2014 e del dicembre 2015, nonché le conclusioni della Presidenza del 13 dicembre 2016, che hanno ottenuto il sostegno della schiacciante maggioranza delle delegazioni e ribadito l'impegno risoluto e incondizionato nei confronti del processo di adesione all'UE, |
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vista la tredicesima riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione tra il paese e la Commissione, tenutasi a Skopje il 15 giugno 2016, |
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vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2016 dal titolo «Politica di allargamento dell'UE» (COM(2016)0715), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «The former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report» («Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia») (SWD(2016)0362), |
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vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del giugno 2016, sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, |
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viste le priorità di riforma urgenti della Commissione, del giugno 2015, per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, |
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viste le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello sulle questioni sistemiche concernenti lo Stato di diritto in relazione alle intercettazioni di comunicazioni rivelate nella primavera del 2015, |
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visti l'accordo politico (il cosiddetto «accordo di Pržino») raggiunto a Skopje il 2 giugno e il 15 luglio 2015 tra i quattro partiti politici principali, e l'accordo quadrilaterale sulla sua attuazione del 20 luglio e del 31 agosto 2016, |
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viste la dichiarazione finale del presidente del vertice di Parigi dei Balcani occidentali del 4 luglio 2016 e le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile per il vertice di Parigi 2016, |
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viste le risultanze preliminari, le conclusioni e la relazione finale e le conclusioni dell'OSCE/ODIHR in merito alle elezioni parlamentari anticipate dell'11 dicembre 2016, |
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visti le risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la risoluzione 47/225 (1993) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo interinale del 13 settembre 1995, |
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vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione dell'accordo interinale del 13 settembre 1995, |
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viste le sue precedenti risoluzioni sul paese, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0055/2017), |
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A. |
considerando che, dopo essere state posticipate due volte, le elezioni parlamentari anticipate nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si sono svolte l'11 dicembre 2016 in un clima di normalità e tranquillità, nel rispetto delle norme internazionali e in linea con le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR; che si sono svolte senza incidenti di rilievo, sono state gestite nel complesso in maniera adeguata ed è stata registrata un'affluenza alle urne elevata; |
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B. |
considerando che le riforme e i preparativi per l'adesione sono attualmente ostacolati dalla polarizzazione politica, da una profonda diffidenza reciproca e dalla mancanza di un vero dialogo tra le parti; che in alcuni ambiti importanti si osserva un continuo regresso; che la democrazia e lo Stato di diritto sono messi costantemente in discussione, in particolare a causa della corruzione legislativa che si ripercuote sul funzionamento delle istituzioni democratiche e su settori fondamentali della società; |
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C. |
considerando che il 27 aprile 2017 Talat Xhaferi è stato eletto nuovo presidente del parlamento macedone; che il 17 maggio 2017 il presidente della Repubblica di Macedonia ha conferito il mandato di formare un nuovo governo al leader dell'SDSM Zoran Zaev; che il 31 maggio 2017 il nuovo governo guidato dal primo ministro Zoran Zaev ha ottenuto la fiducia dal parlamento macedone; |
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D. |
considerando che tra i temi chiave del processo di riforma figurano la riforma del sistema giudiziario, la pubblica amministrazione e i media, la disoccupazione giovanile e la verifica dell'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid; |
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E. |
considerando che è necessario un impegno serio da parte di tutte le forze politiche affinché il paese continui a seguire il percorso euro-atlantico e di integrazione nell'UE; che il nuovo governo deve adottare e attuare pienamente riforme sostanziali che abbiano risultati tangibili, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, la giustizia, la corruzione, i diritti fondamentali, gli affari interni e le buone relazioni di vicinato; |
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F. |
considerando che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento convengono insieme sul fatto che il mantenimento della raccomandazione positiva sull'avvio dei negoziati di adesione con il paese dipende dal/è subordinato al compimento di progressi nell'attuazione dell'accordo di Pržino e al conseguimento di progressi sostanziali nell'attuazione delle priorità di riforma urgenti; |
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G. |
considerando che il Consiglio blocca i progressi a causa del contenzioso con la Grecia, ancora irrisolto, sulla questione del nome; che le questioni bilaterali non dovrebbero essere utilizzate come pretesto per intralciare l'avvio rapido dei negoziati con l'UE; |
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H. |
considerando che le controversie bilaterali non dovrebbero essere sfruttate per ostacolare il processo di adesione all'UE o l'avvio dei negoziati di adesione, ma dovrebbero essere debitamente affrontate con spirito costruttivo e nel rispetto delle norme dell'UE e dell'ONU; che dovrebbero essere compiuti tutti gli sforzi necessari per mantenere buone relazioni interetniche e di vicinato; |
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I. |
considerando che i (potenziali) paesi candidati sono giudicati in base ai loro meriti e che la rapidità e la qualità delle riforme necessarie determinano il calendario dell'adesione; che l'avvio dei negoziati di adesione dovrebbe essere garantito a fronte dell'adempimento delle condizioni prestabilite; che il paese è stato per molti anni considerato tra i paesi candidati più avanzati in termini di allineamento all'acquis; |
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J. |
considerando che il processo di adesione all'UE rappresenta un importante incentivo a realizzare ulteriori riforme, in particolare a livello di Stato di diritto, indipendenza della magistratura, lotta alla corruzione e libertà dei mezzi di comunicazione; che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono elementi essenziali del processo di allargamento, del processo di stabilizzazione e di associazione nonché del processo di adesione del paese; |
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K. |
considerando che il 20 luglio e il 31 agosto 2016 i leader dei quattro principali partiti politici hanno raggiunto un accordo sull'attuazione dell'accordo di Pržino, che comprendeva la scelta dell'11 dicembre 2016 quale data delle elezioni parlamentari anticipate e la dichiarazione del loro sostegno al lavoro del procuratore speciale; che essi hanno inoltre ribadito l'impegno ad attuare le «priorità di riforma urgenti»; |
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L. |
considerando che la recente crisi politica ha rivelato l'assenza di un efficace sistema di equilibrio dei poteri nell'ambito delle istituzioni macedoni e la necessità di rafforzare la trasparenza e l'assunzione di responsabilità a livello pubblico; |
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M. |
considerando che la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione continua a essere fondamentale per combattere l'infiltrazione criminale nel sistema politico, giuridico ed economico; |
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1. |
accoglie con favore la formazione del nuovo governo il 31 maggio 2017; esorta tutti i partiti politici ad agire con spirito di riconciliazione, nell'interesse comune di tutti i cittadini, e a collaborare con il governo al ripristino della fiducia nel paese e nelle sue istituzioni, anche attraverso la piena attuazione dell'accordo di Pržino e delle priorità di riforma urgenti; |
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2. |
plaude al rispetto delle libertà fondamentali dimostrato durante le elezioni anticipate dell'11 dicembre 2016, che sono state ben gestite e si sono svolte in modo trasparente e inclusivo e senza incidenti di rilievo; rileva che, secondo l'OSCE/ODIHR, le elezioni sono state competitive; si compiace del fatto che tutte le parti politiche abbiano accettato i risultati elettorali nell'interesse della stabilità interna ed evidenzia che tali partiti sono responsabili di garantire che non si ricada in una crisi politica; invita tutte le parti a evitare di intralciare l'efficace funzionamento del parlamento; esorta il nuovo governo a procedere senza indugio alle riforme necessarie per garantire l'integrazione euro-atlantica del paese e portare avanti la sua prospettiva europea a vantaggio dei cittadini; ritiene che la cooperazione interetnica e trasversale fra le parti sia essenziale per affrontare le urgenti sfide legate alla situazione nazionale e dell'UE e per mantenere la raccomandazione positiva sull'avvio dei negoziati di adesione all'Unione; |
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3. |
accoglie con favore i miglioramenti ottenuti nel processo elettorale, tra cui il quadro giuridico, le liste elettorali e la copertura mediatica; valuta positivamente il fatto che i rappresentanti della società civile abbiano osservato le elezioni nella maggior parte dei seggi; chiede alle autorità competenti di affrontare in modo efficace le presunte irregolarità e mancanze, tra cui l'intimidazione degli elettori, il voto di scambio, l'uso improprio di risorse amministrative, la pressione politica sui media nonché il linguaggio provocatorio e le aggressioni verbali nei confronti dei giornalisti, anche in vista delle elezioni locali del maggio 2017; esorta le autorità competenti a dare seguito alle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia e a istituire un registro attendibile degli efficaci controlli dei partiti politici e del finanziamento delle campagne elettorali; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e di un'ulteriore depoliticizzazione del lavoro dell'amministrazione elettorale al fine di accrescere la fiducia pubblica nelle elezioni future; |
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4. |
reputa importante condurre un censimento della popolazione (l'ultimo è stato realizzato nel 2002), a patto che esista consenso a livello nazionale sulla metodologia da applicare, onde ottenere un quadro aggiornato e realistico dei dati demografici della popolazione macedone, soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini macedoni e offrire loro servizi e aggiornare ulteriormente le liste elettorali e ridurre al minimo le irregolarità e le mancanze in futuro; |
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5. |
si aspetta che, come prima priorità, il nuovo governo, in collaborazione con gli altri partiti, acceleri le riforme legate all'UE; ribadisce il proprio sostegno all'avvio dei negoziati di adesione, subordinatamente ai progressi raggiunti nell'attuazione dell'accordo di Pržino, per assicurarne l'esecuzione piena, tangibile e sostenibile, e ai progressi sostanziali nell'attuazione delle priorità di riforma urgenti sulle riforme sistemiche; invita il Consiglio a trattare quanto prima la questione dei negoziati di adesione; continua a credere che i negoziati possano dare origine a riforme quanto mai necessarie, creare nuove dinamiche, rivitalizzare la prospettiva europea e influire positivamente sulla risoluzione delle controversie bilaterali, in modo da non ostacolare il processo di adesione all'UE; |
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6. |
sottolinea l'importanza strategica di conseguire progressi ulteriori nell'ambito del processo di adesione all'UE e chiede nuovamente a tutte le parti di dar prova di volontà politica e titolarità, attuando pienamente le priorità di riforma urgenti e l'accordo di Pržino; evidenzia che l'attuazione dell'accordo di Pržino è essenziale anche al di là delle elezioni, per assicurare la stabilità e la sostenibilità politiche in futuro; chiede alla Commissione di valutare, appena possibile e comunque prima della fine del 2017, i progressi compiuti dal paese nell'ambito di tale attuazione e riferire in merito al Parlamento e al Consiglio; è favorevole alla prosecuzione del dialogo ad alto livello sull'adesione per assistere sistematicamente il paese in tale impegno, pur ricordando che devono essere introdotte e attuate le riforme attese da lungo tempo; si rammarica del fatto che non si siano tenuti incontri nell'ambito del dialogo ad alto livello sull'adesione e che siano stati compiuti progressi limitati verso il conseguimento degli obiettivi precedenti; richiama l'attenzione sulle potenziali ripercussioni negative sul piano politico, socio-economico e della sicurezza di ulteriori ritardi nel processo di integrazione euro-atlantica del paese; invita inoltre la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad accrescere la visibilità dei progetti finanziati dall'UE nel paese, al fine di avvicinare l'Unione ai cittadini del paese; |
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7. |
sottolinea i notevoli progressi compiuti dal paese nel processo di integrazione nell'UE e pone in evidenza le conseguenze negative di ulteriori ritardi in tale ambito, tra cui la minaccia per la credibilità della politica di allargamento dell'UE e il rischio di instabilità nella regione; |
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8. |
sottolinea che le attuali sfide cui è confrontata l'Unione (Brexit, migrazione, radicalismo ecc.) non dovrebbero ostacolare il processo di allargamento, ma dimostrano, al contrario, la necessità di integrare pienamente i Balcani occidentali nelle strutture dell'UE al fine di potenziare e approfondire il partenariato e superare le crisi internazionali; |
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9. |
plaude all'elevato livello di allineamento legislativo con l'acquis communautaire e prende atto della priorità accordata all'attuazione e all'applicazione efficaci dei quadri giuridici e politici in vigore, come avviene nei paesi già impegnati nei negoziati di adesione; |
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10. |
si congratula con il paese per i continui sforzi profusi al fine di rispettare gli impegni assunti in virtù dell'ASA; invita il Consiglio ad adottare la proposta della Commissione del 2009 di passare alla seconda fase del suddetto accordo, in linea con le disposizioni pertinenti; |
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11. |
esorta tutte le parti a dimostrare volontà politica e responsabilità per superare il clima politico conflittuale, la polarizzazione e la mancanza di una cultura del compromesso e di riprendere il dialogo; sottolinea ancora una volta il ruolo chiave del parlamento nello sviluppo democratico del paese e in quanto forum per il dialogo e la rappresentanza a livello politico; chiede il rafforzamento delle relative funzioni di vigilanza e che si limiti la pratica delle frequenti modifiche legislative al diritto e dell'uso di procedure abbreviate per la loro adozione, senza consultazioni o valutazioni d'impatto sufficienti; invita a garantire il corretto funzionamento delle commissioni parlamentari nell'intercettazione delle comunicazioni, nella sicurezza e nel controspionaggio, il loro libero accesso alle deposizioni e ai dati necessari ai fini di un controllo parlamentare credibile sui servizi in questione; riconosce il ruolo costruttivo svolto dalla società civile nel sostenere e migliorare i processi democratici; |
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12. |
prende atto di alcuni progressi nella riforma della pubblica amministrazione, incluse le misure per attuare il nuovo quadro giuridico sulla gestione delle risorse umane; chiede un ulteriore impegno a dare esecuzione alle raccomandazioni della Commissione; ribadisce la propria preoccupazione per la politicizzazione della pubblica amministrazione e per le pressioni politiche esercitate sugli impiegati pubblici; esorta il nuovo governo a dimostrare un forte impegno politico verso la valorizzazione della professionalità, del merito, della neutralità e dell'indipendenza a tutti i livelli, anche applicando la nuova procedura di assunzione e di valutazione del personale basata sul merito; sottolinea la necessità di portare a termine la strategia 2017-2022 per la riforma della pubblica amministrazione, anche con lo stanziamento di dotazioni di bilancio sufficienti per la sua attuazione, e di potenziare la pertinente capacità amministrativa; chiede che il prossimo governo stabilisca linee di responsabilità trasparenti ed efficaci tra le istituzioni e all'interno di esse; raccomanda un'equa rappresentanza di tutte le comunità a tutti i livelli della pubblica amministrazione; |
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13. |
raccomanda al prossimo governo di mettere a punto una strategia globale di e-governance, accompagnata da un ulteriore sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese, al fine di ridurre gli oneri burocratici per lo Stato, i cittadini e le imprese; sottolinea che l'e-governance e i servizi digitali migliorerebbero le prestazioni economiche del paese e aumenterebbero la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione e dei servizi pubblici; pone l'accento sul diritto dei cittadini di accedere alle informazioni pubbliche e invita a compiere ulteriori sforzi per garantire che tale diritto non sia negato in alcun modo; incoraggia a cercare soluzioni digitali innovative che garantiscano l'accesso semplice alle informazioni pubbliche e riducano la burocrazia collegata; |
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14. |
si rammarica del regresso continuo nella riforma del sistema giudiziario, il quale dovrebbe essere incoraggiato a funzionare in maniera indipendente; deplora le ricorrenti interferenze politiche in tale attività, inclusa la nomina e la promozione di giudici e pubblici ministeri, nonché la mancanza di assunzione di responsabilità e i casi di giustizia selettiva; esorta ancora una volta le autorità competenti ad affrontare in maniera efficace le questioni pendenti, quali individuate nelle «priorità di riforma urgenti», e a dimostrare la volontà politica di portare avanti la riforma del sistema giudiziario anche migliorando, nel diritto e nella prassi, la trasparenza nelle procedure di nomina e di promozione, nonché riducendo la durata dei procedimenti giudiziari; riconosce gli sforzi compiuti per migliorare la trasparenza; chiede inoltre alle autorità di garantire la professionalità del consiglio della magistratura e del consiglio dei pubblici ministeri e l'indipendenza delle funzioni del sistema giudiziario nel suo complesso; |
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15. |
ribadisce l'importanza di condurre un'indagine approfondita, indipendente e senza ostacoli sui presunti illeciti emersi dalle intercettazioni e sulle relative carenze nei controlli; rammenta l'importanza del mandato e del lavoro del procuratore speciale e della commissione parlamentare d'inchiesta al fine di accertare, rispettivamente, la responsabilità giuridica e quella politica; osserva che il procuratore speciale ha disposto i primi rinvii a giudizio in sede penale per gli illeciti emersi dalle intercettazioni; |
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16. |
è preoccupato per gli attacchi politici e gli atti di ostruzionismo amministrativo e giudiziario contro l'operato dell'ufficio del procuratore speciale e per l'assenza di cooperazione da parte delle altre istituzioni; ricorda ai tribunali penali che non rispondono alle richieste ufficiali dell'ufficio del procuratore speciale, che essi hanno l'obbligo giuridico di assisterlo; ritiene essenziale, ai fini del processo democratico, consentire all'ufficio del procuratore speciale di adempiere pienamente alle sue funzioni e di svolgere indagini approfondite in completa autonomia, senza impedimenti e disponendo dei mezzi necessari; chiede che al suddetto ufficio siano garantiti il pieno sostegno, le condizioni e i tempi necessari per completare il suo importante lavoro; invita a porre fine agli ostacoli frapposti in tribunale alla presentazione di prove al procuratore speciale e a sostenere le modifiche legislative necessarie a garantire a quest'ultimo un'autorità autonoma in materia di protezione dei testimoni nei casi di sua competenza; è fortemente convinto che l'esito delle indagini costituisca un passo importante per ristabilire la fiducia nelle istituzioni nazionali; evidenzia, inoltre, la necessità di apportare modifiche alla legge sulla protezione dei testimoni; |
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17. |
esprime ancora preoccupazione per il fatto che la corruzione continui a essere un grave problema e che la lotta alla corruzione sia compromessa da interferenze politiche; evidenzia la necessità di una forte volontà politica per affrontare tale questione; sottolinea l'esigenza di rafforzare l'indipendenza della polizia, dei pubblici ministeri e della commissione di Stato per la prevenzione della corruzione; chiede l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza e a garantire che i membri della commissione di Stato per la prevenzione della corruzione siano selezionati e nominati in base al merito; chiede con urgenza sforzi volti a garantire un'efficace prevenzione e sanzione dei conflitti di interesse, nonché l'istituzione di un registro credibile sulla corruzione ad alto livello, compresa l'attuazione del quadro giuridico per la protezione degli informatori in linea con le norme europee, le priorità di riforma urgenti e le raccomandazioni della Commissione di Venezia; incoraggia ancora una volta le organizzazioni della società civile indipendenti e i media a segnalare i casi di corruzione e a favorire inchieste indipendenti e imparziali; invita le autorità a sostenere il lavoro del mediatore, dotandolo di personale e misure di bilancio adeguati; |
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18. |
esprime preoccupazione per la fusione delle attività dei media, politiche e di governo, in particolare in relazione alla spesa pubblica; condanna con forza l'esistenza di legami economici, politici e familiari illeciti per quanto riguarda la spesa dei fondi pubblici; invita il governo ad adottare un quadro legislativo che disciplini i conflitti di interesse e renda pubblici i beni di persone che occupano posizioni statali di alto rango, quale misura supplementare di lotta alla corruzione; |
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19. |
accoglie con favore la presenza di strategie e di un quadro legislativo per la lotta alla criminalità organizzata; valuta positivamente lo smantellamento delle reti e delle rotte criminali collegate alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti e chiede di incrementare ulteriormente l'impegno a combattere la criminalità organizzata; incoraggia un ulteriore potenziamento della cooperazione tra le agenzie di contrasto, sia all'interno del paese che con i paesi vicini, e il rafforzamento dei poteri e delle risorse dei tribunali; ritiene fondamentale sviluppare ulteriormente le capacità di contrasto per poter indagare sui reati finanziari e confiscare i beni; |
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20. |
apprezza i continui sforzi profusi nel contrastare la radicalizzazione islamica e i combattenti terroristi stranieri; plaude all'adozione della strategia 2013-2019 per la lotta al terrorismo, che definisce anche i concetti di estremismo violento, radicalizzazione, prevenzione e reintegrazione; chiede che essa sia attuata grazie a una maggiore cooperazione tra le agenzie per la sicurezza e le organizzazioni della società civile, i leader religiosi, le comunità locali e altri enti statali attivi nel settore dell'istruzione, della salute e dei servizi sociali, affrontando le diverse fasi della radicalizzazione ed elaborando strumenti per la reintegrazione e la riabilitazione; chiede inoltre il monitoraggio continuo, da parte dei servizi di sicurezza, dei combattenti stranieri che ritornano nel paese, la loro reintegrazione nella società e un costante scambio di informazioni con le autorità dell'UE e dei paesi vicini; |
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21. |
è preoccupato per i segnali provenienti dalle organizzazioni della società civile, le quali fanno riferimento al deterioramento del clima nel quale operano; ribadisce la propria preoccupazione per gli attacchi pubblici radicali alle organizzazioni della società civile e ai rappresentanti esteri da parte di politici e media; riconosce e incoraggia l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile nel monitorare, sostenere e migliorare i processi democratici, compreso il processo elettorale, e nel garantire l'equilibrio fra i poteri; manifesta apprensione per il limitato impegno del governo e per la cooperazione insufficiente con le organizzazioni della società civile a tutti i livelli; evidenzia l'importanza di un dialogo e di una cooperazione regolari e costruttivi con le organizzazioni della società civile ed esorta le autorità competenti a includerle nel processo politico in modo regolare e strutturato; invita le autorità a non discriminare tali organizzazioni per nessun motivo, ad esempio l'appartenenza politica, le opinioni religiose o la composizione etnica; ritiene che la libertà di riunione e di associazione non dovrebbe essere negata a nessun gruppo di persone senza una valida motivazione; |
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22. |
incoraggia le autorità a riprendere le operazioni di censimento interrotte, in modo da ottenere dati statistici precisi sulla popolazione che costituirebbero la base dei programmi di sviluppo e di un'adeguata pianificazione di bilancio da parte del governo; |
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23. |
ricorda al governo e ai partiti politici la loro responsabilità nel delineare, nel diritto e nella pratica, una cultura dell'inclusione e della tolleranza; accoglie con favore l'adozione della strategia nazionale per l'uguaglianza e la non discriminazione per il periodo 2016-2020; è preoccupato per l'imparzialità e l'indipendenza della commissione per la protezione dalle discriminazioni e chiede che il processo di selezione dei suoi membri sia trasparente; ribadisce la condanna della violenza verbale nei confronti dei gruppi vittime di discriminazioni; esprime preoccupazione per il persistere dell'intolleranza, della discriminazione e degli attacchi nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI); ribadisce l'invito ad allineare la legge anti-discriminazione all'acquis per quanto riguarda la discriminazione basata sull'orientamento sessuale; sottolinea nuovamente la necessità di combattere i pregiudizi e la discriminazione dei rom e di agevolare la loro integrazione e il loro accesso al sistema di istruzione e al mercato del lavoro; manifesta apprensione circa le condizioni fisiche disumane e il sovraffollamento nelle carceri, nonostante il notevole aumento della dotazione destinata ai centri di detenzione; chiede che siano rispettate le raccomandazioni del mediatore; |
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24. |
invita ad adoperarsi ulteriormente per promuovere la parità di genere e aumentare la partecipazione delle donne alla vita politica e all'occupazione, a migliorarne la situazione socioeconomica e a rafforzarne i diritti in generale; invita le autorità competenti a migliorare l'attuazione della legge sulle pari opportunità, ad affrontare la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali chiave a tutti i livelli e a rafforzare l'efficacia dei meccanismi istituzionali per la promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne; esorta le autorità competenti a stanziare sufficienti risorse di bilancio per la sua attuazione; esprime preoccupazione per il mancato accesso da parte delle donne ai servizi sanitari di base, nonché per il tasso di mortalità infantile che continua a essere elevato; |
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25. |
esorta il governo a intraprendere misure atte a riesaminare la legge sulla prevenzione e la protezione contro la violenza domestica e altre leggi pertinenti, al fine di fornire adeguata protezione a tutte le vittime di tale violenza e di quella di genere e di potenziare i servizi di sostegno alle vittime di violenza domestica, tra cui un numero adeguato di ricoveri; esorta inoltre il governo a garantire indagini approfondite sui casi di violenza domestica e procedimenti giudiziari a carico dei responsabili, come pure a continuare a sensibilizzare in merito a tale tipo di violenza; |
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26. |
ribadisce che la situazione interetnica rimane delicata; esorta tutte le forze politiche e le organizzazioni della società civile a promuovere attivamente una società inclusiva, tollerante, multietnica, multiculturale e multireligiosa, e a rafforzare la convivenza e il dialogo; ritiene che siano necessarie misure specifiche per realizzare la coesione sociale tra le diverse comunità etniche, nazionali e religiose; rammenta al governo e ai leader dei partiti l'impegno assunto di dare piena attuazione all'accordo quadro di Ohrid in modo trasparente e inclusivo, di completarne senza indugio il riesame atteso da tempo, comprese le raccomandazioni programmatiche, nonché di garantire sufficienti dotazioni di bilancio per la sua attuazione; condanna ogni forma di irredentismo e ogni tentativo di disintegrare i diversi gruppi sociali; sottolinea l'importanza di avviare il tanto atteso censimento senza ulteriore indugio; |
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27. |
esorta la Commissione a compiere ulteriori sforzi a sostegno di un genuino processo di riconciliazione nella regione, in particolare sostenendo progetti culturali che trattino del passato recente e promuovano una comprensione comune e condivisa della storia e una cultura civile e politica della tolleranza, dell'inclusione e della riconciliazione; |
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28. |
ribadisce che le autorità e la società civile dovrebbero adottare misure appropriate miranti alla riconciliazione storica al fine di superare i divari esistenti tra i vari gruppi etnici e nazionali e all'interno di essi, compresi i cittadini di identità bulgara; |
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29. |
esorta il governo a lanciare al pubblico e ai media segnali chiari dai quali emerga che la discriminazione sulla base dell'identità nazionale non è tollerata nel paese, anche in relazione al sistema giudiziario, ai media, alle opportunità lavorative e sociali; sottolinea l'importanza di tali azioni ai fini dell'integrazione delle varie comunità etniche e della stabilità e dell'integrazione europea del paese; |
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30. |
incoraggia le autorità a recuperare dalla Serbia i pertinenti archivi dei servizi segreti jugoslavi; è del parere che una gestione trasparente del passato totalitario, compresa l'apertura degli archivi dei servizi segreti, costituisca un passo in avanti verso l'ulteriore democratizzazione, responsabilità e solidità istituzionale; |
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31. |
ribadisce l'importanza della libertà e dell'indipendenza dei mezzi di comunicazione, quali valori fondamentali dell'Unione europea e pilastro di ogni democrazia; continua a essere preoccupato per la libertà di espressione e dei media, per il ricorso alla violenza verbale, per i casi di intimidazione e autocensura, per l'interferenza politica sistemica e le pressioni sulle politiche editoriali, per l'assenza di un giornalismo investigativo oggettivo ed equilibrato nonché per informazioni non equilibrate sulle attività politiche; ribadisce il proprio invito affinché sia diffusa la pluralità dei punti di vista attraverso i media convenzionali, soprattutto attraverso l'emittente di servizio pubblico; |
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32. |
chiede al nuovo governo di garantire che le intimidazioni e la violenza nei confronti dei giornalisti siano oggetto di prevenzione e di adeguate indagini e che i responsabili siano consegnati alla giustizia; sottolinea l'esigenza di un servizio pubblico di radiodiffusione sostenibile e autonomo dal punto di vista politico e finanziario, onde garantirne l'indipendenza finanziaria ed editoriale e il diritto di accedere a informazioni imparziali; chiede organi di rappresentanza degli interessi dei media inclusivi; invita a istituire un codice di condotta professionale accettato dai mezzi di comunicazione sia pubblici che privati; incoraggia il lavoro congiunto tra funzionari del governo, organizzazioni della società civile e organizzazioni dei giornalisti sulla riforma dei media; |
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33. |
continua a temere che la situazione politica rappresenti un rischio grave per l'economia macedone; ribadisce la propria preoccupazione in merito a un'esecuzione debole dei contratti, alla portata dell'economia informale e alle difficoltà di ottenere l'accesso ai finanziamenti; sottolinea che le dimensioni dell'economia sommersa rappresentano un ostacolo rilevante per le imprese; evidenzia la necessità di adottare misure che rafforzino la competitività e la creazione di posti di lavoro nel settore privato e chiede alle autorità competenti di affrontare anche il tema dell'efficienza del sistema giudiziario; |
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34. |
accoglie con favore il mantenimento della stabilità macroeconomica, la riduzione del tasso di disoccupazione e l'impegno costante del governo a promuovere la crescita e l'occupazione attraverso politiche economiche basate sul mercato, ma è preoccupato per la sostenibilità del debito pubblico e per la disoccupazione che rimane ancora elevata e si registra una partecipazione scarsa al mercato del lavoro, soprattutto tra i giovani, le donne e le persone con disabilità; esorta le autorità competenti ad affrontare il problema della disoccupazione strutturale e di lungo periodo, a promuovere la cooperazione in materia di politica economica, a provvedere a una maggiore corrispondenza tra l'istruzione e la domanda del mercato del lavoro e a sviluppare una strategia mirata per un migliore inserimento dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro; esprime preoccupazione per l'esodo dei giovani professionisti con un elevato livello di istruzione e chiede con forza al governo di mettere a punto programmi che permettano loro di rientrare e partecipare ai processi politici e decisionali; chiede l'adozione di provvedimenti intesi a migliorare la disciplina di bilancio e la trasparenza nonché a incrementare la capacità di pianificazione di bilancio; promuove il principio del pareggio di bilancio; osserva che la prevedibilità e l'affidabilità dell'ambiente normativo per le aziende generano maggiore stabilità macroeconomica e crescita; chiede una consultazione adeguata con tutti i soggetti interessati al riguardo; |
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35. |
approva i progressi compiuti per quanto concerne l'ammodernamento delle reti di trasporto, energia e telecomunicazione, in particolare degli sforzi profusi per completare il corridoio X (2); accoglie con favore, data l'importanza dei collegamenti ferroviari nel quadro di un sistema di trasporti sostenibili, l'intenzione del governo di ammodernare o costruire collegamenti ferroviari tra Skopje e le capitali dei paesi vicini e chiede che vengano realizzati maggiori progressi, soprattutto per il completamento dei collegamenti ferroviari e stradali all'interno del corridoio VIII (3); |
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36. |
plaude al buon livello di preparazione nel campo delle comunicazioni elettroniche e della società dell'informazione; esorta a compiere ulteriori passi in avanti nel settore della sicurezza informatica e sottolinea la necessità di sviluppare e adottare una strategia nazionale per la sicurezza informatica che aumenti la resilienza informatica; |
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37. |
è preoccupato per le significative lacune in ambito ambientale, in particolare nel campo dell'inquinamento industriale, idrico e atmosferico; rileva che il sistema di approvvigionamento idrico attuale versa in condizioni precarie che causano perdite di acqua elevate e problemi di qualità dell'acqua; pone l'accento sull'esigenza di sviluppare e attuare una politica sostenibile in materia di rifiuti e chiede che siano messe a punto una strategia e una politica globali sull'azione per clima, in linea con il quadro UE 2030 per la politica sul clima, e che sia ratificato e attuato l'accordo di Parigi sul clima; |
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38. |
valuta positivamente il ruolo costruttivo del paese nella cooperazione regionale, in particolare per quanto concerne l'iniziativa di creare il gruppo dei sei paesi dei Balcani occidentali e il programma per la connettività; rileva, tuttavia, che i collegamenti delle infrastrutture di trasporto ed energia con i paesi vicini della regione e il collegamento alla rete TEN-T sono ancora ridotti; accoglie con favore i progressi compiuti nell'ambito della sicurezza delle forniture, così come quelli nel settore degli interconnettori per la trasmissione elettrica e delle interconnessioni per il gas; prende atto dell'accordo siglato con i paesi dei Balcani occidentali sullo sviluppo di un mercato regionale dell'energia; evidenzia la necessità di realizzare progressi per quanto riguarda l'apertura del mercato dell'energia elettrica e sviluppare la concorrenza nel mercato del gas e dell'energia, adoperandosi per disaggregare i servizi di erogazione in linea con il terzo pacchetto energia dell'UE; chiede miglioramenti sostanziali a livello di efficienza energetica, produzione di energia da fonti rinnovabili e contrasto ai cambiamenti climatici; chiede la ratifica dell'accordo di Parigi sul clima; |
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39. |
esorta le autorità a rafforzare le capacità amministrative e finanziarie per garantire un regime di appalti pubblici trasparente, efficiente ed efficace, prevenire le irregolarità e dare esecuzione ai fondi dell'UE in modo adeguato e tempestivo, fornendo nel contempo e con regolarità relazioni dettagliate sulla programmazione e l'uso dei fondi dell'UE; osserva con apprensione che la Commissione ha nuovamente ridotto l'assistenza finanziaria IPA di circa 27 milioni di EUR a seguito della mancanza di impegno politico nel realizzare le riforme nell'ambito della gestione delle finanze pubbliche; invita la Commissione a includere nelle sue relazioni informazioni sul sostegno a titolo dell'IPA destinato al paese e sull'efficacia delle misure attuate, in particolare sul sostegno dell'IPA a favore dell'attuazione delle priorità chiave e dei progetti pertinenti; |
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40. |
elogia il paese per il ruolo e la cooperazione costruttivi nonché per i notevoli sforzi profusi nell'affrontare le sfide poste dalla crisi migratoria, contribuendo così in modo sostanziale alla sicurezza e alla stabilità dell'UE; esorta in tal senso la Commissione a offrire al paese tutti gli strumenti necessari per attenuare la crisi; raccomanda l'adozione di misure e interventi supplementari, in conformità del diritto internazionale umanitario, per migliorare il sistema di asilo, garantire la capacità necessaria a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e di migranti, compresi gli accordi di cooperazione con i paesi vicini nella lotta alla criminalità, nonché assicurare un'efficace gestione delle frontiere; |
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41. |
rileva che il paese si trova sulla cosiddetta «rotta dei Balcani occidentali» e che circa 600 000 rifugiati e migranti, compresi gruppi vulnerabili come bambini e anziani, lo hanno finora attraversato nel loro viaggio verso l'Europa; esorta le autorità nazionali a garantire che i migranti e i rifugiati che richiedono asilo nel paese o ne attraversano il territorio siano trattati a norma del diritto internazionale e dell'Unione, comprese la Convenzione del 1951 sui rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; |
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42. |
invita la Commissione a continuare a collaborare con tutti i paesi dei Balcani occidentali sulle questioni legate alla migrazione, al fine di garantire il rispetto delle norme e degli standard europei e internazionali; |
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43. |
pone l'accento sull'importanza della cooperazione regionale quale strumento per portare avanti il processo di integrazione nell'UE ed elogia l'impegno costruttivo e il contributo proattivo del paese nel promuovere le relazioni bilaterali con tutti i paesi della regione; |
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44. |
ritiene che la cooperazione regionale sia un elemento essenziale del processo di adesione all'UE, in quanto conferisce stabilità e prosperità alla regione, e dovrebbe costituire una priorità del governo; accoglie con favore il costante ruolo costruttivo e il contributo proattivo del paese nella promozione della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, come pure la sua partecipazione alle operazioni civili e militari di gestione delle crisi; elogia il maggiore allineamento con la politica estera dell'UE (73 %); esorta le autorità macedoni ad allinearsi anche alle misure restrittive dell'UE nei confronti della Russia in seguito all'annessione illegittima della Crimea; ribadisce l'importanza di portare a termine i negoziati per un trattato sull'amicizia e sul buon vicinato con la Bulgaria; invita le autorità a rispettare i diritti politici, sociali e culturali dei cittadini del paese che si identificano come bulgari; |
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45. |
esorta a istituire commissioni comuni di esperti sulla storia e l'istruzione con i paesi vicini, nell'ottica di contribuire a un'interpretazione della storia obiettiva e basata sui fatti, di rafforzare la collaborazione accademica e di promuovere atteggiamenti positivi tra i giovani nei confronti dei loro vicini; |
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46. |
accoglie con favore i risultati tangibili dell'iniziativa a favore di misure intese a rafforzare la fiducia tra il paese e la Grecia, che potrebbero contribuire a migliorare la comprensione e a consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali, aprendo così la strada a una soluzione reciprocamente accettabile della questione del nome, e riconosce gli sviluppi positivi per quanto riguarda la loro attuazione; sottolinea l'importanza di evitare azioni, comportamenti e dichiarazioni controversi che possano nuocere alle relazioni di buon vicinato; ribadisce con vigore l'invito rivolto al vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR) e alla Commissione affinché sviluppino nuove iniziative per superare le differenze rimanenti, lavorino di concerto con i due paesi e con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile della questione del nome e riferiscano in merito al Parlamento; |
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47. |
accoglie con favore le attività svolte nel quadro del processo di Berlino, che dimostrano un solido sostegno politico alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali; segnala l'importanza di tale processo ai fini della promozione dello sviluppo economico nei paesi della regione, attraverso investimenti nelle reti fondamentali e progetti nel campo delle infrastrutture, dell'economia e dell'interconnettività; ribadisce l'importanza della partecipazione attiva alle iniziative regionali per la gioventù, come ad esempio l'Ufficio regionale di cooperazione giovanile dei Balcani occidentali; accoglie con favore l'istituzione del Fondo per i Balcani occidentali ed esorta la Commissione a prendere atto delle iniziative e dei progetti proposti; |
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48. |
plaude al fatto che il paese abbia assunto la presidenza dell'ICE, rivolgendo l'attenzione, nel corso del 2015, alla cooperazione economica e alle opportunità commerciali, alle infrastrutture e allo sviluppo economico in generale, compreso quello rurale e turistico, come pure al collegamento delle macroregioni; |
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49. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR), alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del paese. |
(1) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.
(2) Il corridoio X è uno dei corridoi paneuropei di trasporto che va da Salisburgo (Austria) a Salonicco (Grecia).
(3) Il Corridoio VIII è uno dei corridoi paneuropei di trasporto che va da Durazzo (Albania) a Varna (Bulgaria) e attraversa anche Skopje.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/97 |
P8_TA(2017)0264
Situazione nella Repubblica democratica del Congo
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (2017/2703(RSP))
(2018/C 331/12)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle sulla Repubblica democratica del Congo (RDC) del 23 giugno 2016 (1), del 1o dicembre 2016 (2) e del 2 febbraio 2017 (3), |
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viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, e del suo portavoce in merito alla situazione nella RDC, |
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viste le dichiarazioni rilasciate dalla delegazione dell'UE nella RDC sulla situazione dei diritti umani nel paese, |
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visto l'accordo politico raggiunto nella RDC il 31 dicembre 2016, |
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vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 15 giugno 2016, sulla situazione pre-elettorale e di sicurezza nella RDC, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2016 e del 6 marzo 2017 sulla RDC, |
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vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 10 marzo 2017, sulla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC, |
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viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla RDC, in particolare la risoluzione 2293 (2016), che rinnova il regime di sanzioni nei confronti della RDC e il mandato del Gruppo di esperti, e la risoluzione 2348 (2017), che rinnova il mandato della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO), |
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vista la dichiarazione congiunta dell'Unione africana, delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Organizzazione internazionale della francofonia in merito alla Repubblica democratica del Congo, del 16 febbraio 2017, |
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visto l'accordo di partenariato di Cotonou riveduto, |
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vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981, |
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vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo, |
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vista la Costituzione della RDC, adottata il 18 febbraio 2006, |
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visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la RDC ha risentito di continui cicli di conflitti e di una brutale repressione politica; che la crisi umanitaria e di sicurezza nella RDC si è ulteriormente aggravata in ragione della crisi politica causata dal mancato rispetto, da parte del presidente Joseph Kabila, del limite di due mandati previsto dalla Costituzione; |
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B. |
considerando che il conflitto si colloca nel contesto di una crisi politica in corso nella RDC; che l'accordo raggiunto il 31 dicembre 2016 sotto l'egida della Conferenza episcopale nazionale del Congo (CENCO) prevede un processo di transizione politica che dovrebbe concludersi con lo svolgimento di elezioni presidenziali libere ed eque, entro la fine del 2017, senza apportare modifiche alla Costituzione; che, ad oggi, non sono stati compiuti progressi nell'attuazione dell'accordo; |
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C. |
considerando che nell'agosto 2016 sono scoppiati scontri armati tra l'esercito congolese e le milizie locali nella provincia del Kasai centrale, che si sono estesi alle vicine province del Kasai orientale, di Lomami e di Sankuru, provocando una crisi umanitaria e lo sfollamento interno di più di un milione di civili; che le relazioni dell'ONU hanno documentato massicce violazioni dei diritti umani, tra cui il massacro di più di 500 civili e la scoperta di oltre 40 fosse comuni; che, secondo le Nazioni Unite, circa 400 000 bambini rischiano di morire di fame; che 165 organizzazioni della società civile e difensori dei diritti umani congolesi hanno chiesto un'indagine internazionale indipendente sulle massicce violazioni dei diritti umani nelle province del Kasai e di Lomami, evidenziando che sono implicate in tali reati sia le forze governative che le milizie; |
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D. |
considerando che nel marzo 2017 due esperti delle Nazioni Unite e il relativo personale di supporto sono stati rapiti e uccisi nella provincia del Kasai; |
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E. |
considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha lanciato, nell'aprile 2017, un appello per raccogliere 64,5 milioni di dollari statunitensi destinati all'assistenza umanitaria urgente nella regione del Kasai; |
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F. |
considerando che le organizzazioni per i diritti umani denunciano incessantemente l'aggravarsi della situazione nel paese per quanto riguarda i diritti umani e la libertà di espressione, di riunione e di manifestazione, l'aumento dei processi per motivi politici nonché l'uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici, giornalisti e membri dell'opposizione politica, in particolare per mano dell'esercito e delle milizie; che le donne e i bambini sono le prime vittime del conflitto e che la violenza sessuale e di genere, spesso utilizzata come tattica di guerra, è un fenomeno diffuso; |
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G. |
considerando che, nell'ambito del mandato rinnovato nell'aprile 2017 per un altro anno, la missione MONUSCO dovrebbe contribuire alla protezione dei civili in un momento caratterizzato da un'escalation di violenza nonché sostenere l'attuazione dell'accordo politico del 31 dicembre 2016, mentre il contingente della MONUSCO andrebbe inoltre schierato nel debito rispetto delle nuove priorità umanitarie e di sicurezza; |
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H. |
considerando che il 12 dicembre 2016 l'UE ha adottato misure restrittive nei confronti di sette persone in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani, mentre il 29 maggio 2017 ne ha adottate nei confronti di altre nove persone che ricoprono posizioni di responsabilità in seno all'amministrazione statale e nella catena di comando delle forze di sicurezza della RDC; |
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1. |
resta profondamente preoccupato per il deteriorarsi della situazione politica, di sicurezza e umanitaria nella RDC; condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani, tra cui gli atti di violenza a prescindere da chi ne sia l'autore, i rapimenti, le uccisioni, le torture, le violenze sessuali, nonché gli arresti arbitrari e le detenzioni illegali; |
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2. |
chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente e dotata di ampi poteri, che includa anche esperti dell'ONU, allo scopo di far luce sulle violenze nella regione del Kasai e garantire che gli autori di tali massacri siano chiamati a rispondere delle loro azioni; invita gli Stati membri a sostenere politicamente e finanziariamente tale commissione d'inchiesta; |
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3. |
ricorda che il governo della RDC ha la responsabilità primaria di proteggere i civili che si trovano sul suo territorio e sono soggetti alla sua giurisdizione, compresa la tutela dai crimini contro l'umanità e dai crimini di guerra; |
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4. |
deplora vivamente i ritardi nell'organizzazione delle prossime elezioni presidenziali e legislative nella RDC, circostanza che costituisce una violazione della Costituzione congolese; deplora inoltre l'assenza di progressi nell'attuazione dell'accordo politico del 31 dicembre 2016 sulle disposizioni transitorie; ricorda l'impegno assunto dal governo della RDC a favore di elezioni trasparenti, libere ed eque da tenersi in maniera credibile entro la fine del 2017, che garantiscano la tutela dei diritti politici e delle libertà e siano conformi all'accordo politico, assicurando un pacifico trasferimento dei poteri; ribadisce l'importanza della pubblicazione di un calendario elettorale dettagliato, compiacendosi nel contempo del processo di iscrizione nelle liste elettorali; chiede la rapida attuazione degli impegni contenuti nell'accordo, in particolare la modifica e l'adozione delle necessarie disposizioni di legge in seno al parlamento congolese prima della fine della legislatura; chiede la modifica della legge elettorale onde garantire la rappresentanza delle donne mediante idonee misure; |
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5. |
sottolinea che la Commissione elettorale nazionale indipendente deve dimostrarsi un'istituzione imparziale e inclusiva nell'ambito dell'attuazione di un processo elettorale credibile e democratico; chiede l'immediata istituzione di un consiglio nazionale per il monitoraggio dell'accordo e del processo elettorale, in linea con l'accordo politico raggiunto nel 2016; |
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6. |
ricorda il dovere che incombe al governo di rispettare, tutelare e promuovere le libertà fondamentali quale fondamento della democrazia; esorta le autorità congolesi a ripristinare un contesto favorevole all'esercizio libero e pacifico della libertà di espressione, di associazione e di riunione, nonché della libertà dei media; chiede l'immediata liberazione delle persone detenute illegalmente, tra cui giornalisti, membri dell'opposizione e rappresentanti della società civile; chiede a tutti i portatori di interessi politici di proseguire il dialogo politico; |
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7. |
condanna tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario da parte delle autorità e dei servizi di sicurezza nazionali; esprime inoltre preoccupazione per le denunce di gravi violazioni dei diritti umani da parte delle milizie locali, tra cui il reclutamento e l'impiego illegali di bambini soldato, che potrebbero costituire crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale; ritiene che porre fine al fenomeno dei bambini debba costituire una priorità per le autorità e la comunità internazionale; |
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8. |
ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'allarmante situazione umanitaria nella RDC, caratterizzata, tra l'altro, da sfollamenti, insicurezza alimentare, epidemie e calamità naturali; esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a potenziare gli aiuti finanziari e umanitari attraverso organizzazioni affidabili, allo scopo di rispondere alle urgenti necessità della popolazione, in particolare nella provincia del Kasai; condanna fermamente tutti gli attacchi contro il personale e le strutture umanitarie e insiste sulla necessità che le autorità congolesi garantiscano un'erogazione senza intoppi e tempestiva degli aiuti alla popolazione da parte delle organizzazioni umanitarie; |
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9. |
plaude al rinnovo del mandato della MONUSCO e al lavoro svolto dal rappresentante speciale del Segretario generale per la RDC per proteggere i civili e assicurare il rispetto dei diritti umani nel contesto elettorale; sottolinea che il mandato originario e attuale, che si applica a tutte le truppe dell'ONU nel paese, consiste nel «neutralizzare i gruppi armati»; chiede che l'intero contingente della missione MONUSCO intervenga pienamente e tuteli la popolazione dai gruppi armati, protegga le donne da stupri e da altre violenze sessuali e non ammetta limitazioni sulla base del comando nazionale; |
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10. |
constata con preoccupazione il rischio di destabilizzazione regionale; ribadisce il sostegno alle Nazioni Unite, all'Organizzazione internazionale della francofonia e all'Unione africana nel facilitare il dialogo politico; chiede di intensificare l'impegno nella regione dei Grandi Laghi onde scongiurare un'ulteriore destabilizzazione; |
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11. |
ricorda l'importanza di far sì che i singoli individui rispondano delle violazioni dei diritti umani e di altri atti che pregiudicano una soluzione consensuale e pacifica nella RDC; sostiene il ricorso a sanzioni mirate dell'UE nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani; chiede ulteriori indagini e maggiori sanzioni nei confronti dei responsabili, al più alto livello di governo, delle violenze e dei crimini commessi nella RDC, nonché del saccheggio delle sue risorse naturali, conformemente alle indagini svolte dal gruppo di esperti dell'ONU; sottolinea che le sanzioni devono includere il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nell'UE; |
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12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al parlamento panafricano, al Consiglio dei ministri e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, nonché al presidente, al primo ministro e al parlamento della Repubblica democratica del Congo. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0290.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0479.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0017.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/100 |
P8_TA(2017)0265
Stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh (2017/2636(RSP))
(2018/C 331/13)
Il Parlamento europeo,
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vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sulla libertà di espressione in Bangladesh (1), |
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vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sul secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e la situazione del Patto di sostenibilità del Bangladesh (2), |
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vista la sua risoluzione del 18 settembre 2014 sulle violazioni dei diritti umani in Bangladesh (3), |
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vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento (4), |
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, in particolare quelle del 16 gennaio 2014 (5), del 21 novembre 2013 (6) e del 14 marzo 2013 (7), |
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viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (8) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (9), |
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viste le sue risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (10) e sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (11), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 aprile 2017 dal titolo «Sustainable garment value chains through EU development action» (Sostenibilità delle catene del valore del settore tessile mediante l'azione dell'UE per lo sviluppo) (SWD(2017)0147), |
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visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681) e i risultati della consultazione pubblica sui lavori della Commissione sulla gestione della sua politica in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) dopo il 2014, |
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vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (12), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497), |
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visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo, |
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visto il Patto di sostenibilità per il miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della sicurezza nelle fabbriche dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh, |
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viste le relazioni tecniche della Commissione sullo stato di avanzamento del Patto di sostenibilità del Bangladesh del luglio 2016 e del 24 aprile 2015, |
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visto il resoconto di missione del 23 gennaio 2017 della commissione per il commercio internazionale a seguito della visita della delegazione ad hoc in Bangladesh (Dacca) dal 15 al 17 novembre 2016, |
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visto il programma dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) «Better Work» a favore del Bangladesh, avviato nell'ottobre 2013, |
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viste la relazione della missione di osservazione tripartita ad alto livello dell'OIL e le osservazioni del comitato di esperti dell'OIL, formulate nel 2017, sull'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni concernenti le convenzioni 87 e 88, |
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visti il paragrafo speciale nella relazione 2016 della commissione sull'applicazione delle norme dell'OIL della conferenza dell'OIL, |
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vista la denuncia presentata nel 2017 presso il comitato sulla libertà di associazione dell'OIL in merito alla repressione attuata dal governo nei confronti dei lavoratori del settore tessile ad Ashulia nel dicembre 2016 e la denuncia presentata presso i mandati speciali delle Nazioni Unite, sempre in merito alla repressione ad Ashulia, |
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vista la dichiarazione di Johannesburg delle Nazioni Unite sul consumo e la produzione sostenibili per promuovere lo sviluppo economico e sociale, |
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visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile (2015), |
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visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, che definiscono un quadro per i governi e le aziende finalizzato alla tutela e al rispetto dei diritti umani e che sono stati approvati dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel giugno 2011, |
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visto il patto globale delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione, |
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visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, |
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vista la relazione aggregata trimestrale dell'accordo sullo stato di avanzamento del risanamento nelle fabbriche del settore delle confezioni che rientrano nell'ambito dell'accordo del 31 ottobre 2016, |
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vista l'interrogazione alla Commissione sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh (O-000037/2017 — B8-0217/2017)), |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per il commercio internazionale, |
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visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il Bangladesh è diventato il secondo produttore mondiale di capi di abbigliamento e che dal settore tessile proviene quasi l'81 % delle esportazioni totali; che il 60 % della produzione di capi di abbigliamento del Bangladesh è destinato all'UE, che rappresenta il principale mercato di esportazione del paese; |
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B. |
considerando che l'industria delle confezioni impiega attualmente 4,2 milioni di persone in 5 000 fabbriche e provvede indirettamente al sostentamento di ben 40 milioni di persone — circa un quarto della popolazione bangladese; che l'industria delle confezioni ha apportato un importante contributo alla riduzione della povertà e all'emancipazione delle donne; che le donne, prevalentemente provenienti dalle zone rurali, rappresentano l'80 % del settore delle confezioni in Bangladesh; che, tuttavia, l'80 % dei lavoratori è ancora impiegato nel settore informale; che la natura complessa della catena di approvvigionamento del settore tessile e il suo scarso livello di trasparenza agevolano le violazioni dei diritti umani e aumentano lo sfruttamento; che il salario minimo nel settore delle confezioni è rimasto al di sotto della soglia di povertà della Banca mondiale; |
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C. |
considerando che la parità di genere favorisce lo sviluppo; che i diritti delle donne rientrano nello spettro dei diritti umani; che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce chiaramente che «[n]elle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne» e, pertanto, l'UE ha il dovere di integrare la parità di genere in tutte le sue politiche, garantendo che uomini e donne beneficino equamente dei cambiamenti sociali, della crescita economica e della creazione di posti di lavoro dignitosi, eliminando la discriminazione e promuovendo il rispetto dei diritti delle donne nel mondo; |
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D. |
considerando che circa il 10 % della forza lavoro del settore delle confezioni è impiegata nelle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE); che la legge sul lavoro nelle ZTE non garantisce ai lavoratori diritti fondamentali sufficienti rispetto a quelli riconosciuti in altre zone del Bangladesh; che è in programma un'importante espansione delle ZTE; |
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E. |
considerando che le generose preferenze commerciali unilaterali dell'UE nell'ambito dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» per i paesi meno sviluppati previste dal regolamento SPG dell'UE, che accordano ai prodotti tessili del Bangladesh un accesso non soggetto a tariffe e caratterizzato da norme di origine flessibili, hanno contribuito in modo significativo al conseguimento di risultati positivi, concretizzatisi in notevoli esportazioni di capi di abbigliamento e nella crescita dell'occupazione in Bangladesh; |
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F. |
considerando che queste preferenze commerciali hanno come base il principio dell'UE di promuovere un commercio equo e libero e, pertanto, consentono all'UE di sospendere i benefici SPG nei casi più gravi di violazione dei diritti umani sulla base del capo V, articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, che afferma che i trattamenti preferenziali possono essere revocati temporaneamente per una serie di motivi, comprese violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A, tra cui figurano le otto convenzioni fondamentali dell'OIL; |
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G. |
considerando che, sulla base di tali disposizioni, la Commissione e il SEAE hanno avviato all'inizio del 2017 un dialogo rafforzato su lavoro e diritti umani allo scopo di conseguire una migliore conformità con i principi di tali convenzioni; |
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H. |
considerando che l'OIL ha dedicato un paragrafo specifico al Bangladesh nella relazione 2016 della commissione sull'applicazione delle norme della conferenza dell'OIL, riscontrando che il paese si trova in una situazione di grave violazione dei suoi obblighi a norma della convenzione 87 (libertà di associazione); che nel 2015 l'OIL ha riferito che il 78 % delle domande di registrazione di sindacati è stato respinto a causa di una combinazione di ostilità nei confronti dei sindacati da parte dei dirigenti delle fabbriche e di taluni politici e di incapacità amministrativa nel registrarle; |
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I. |
considerando che, secondo varie fonti, dal 2006 centinaia di lavoratori del settore tessile hanno perso la vita in numerosi incendi sviluppatisi in fabbriche del Bangladesh, per i quali purtroppo nessuno dei proprietari o dei dirigenti degli impianti colpevoli è mai stato assicurato alla giustizia; che, secondo le stime, ogni anno circa 11 700 lavoratori sono vittime di incidenti mortali e altri 24 500 muoiono a causa di malattie professionali in tutti i settori; |
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J. |
considerando che il salario minimo attuale di 5 300 taka (BDT), pari a 67 USD, al mese non aumenta dal 2013 e che non è stato convocato il consiglio per il salario minimo; |
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K. |
considerando che dal 21 dicembre 2016, in seguito a scioperi e manifestazioni da parte dei lavoratori del settore tessile bangladesi che chiedevano salari più alti, le autorità hanno arbitrariamente arrestato e trattenuto almeno 35 leader e difensori sindacali, hanno chiuso uffici di sindacati e ONG o li hanno sottoposti alla sorveglianza della polizia, e hanno sospeso o licenziato circa 1 600 lavoratori per le proteste contro i salari bassi nell'industria dell'abbigliamento; |
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L. |
considerando che il Bangladesh occupa il 145o posto su 177 paesi nell'indice di trasparenza; che la corruzione nella catena di approvvigionamento del settore tessile mondiale è endemica e coinvolge la classe politica così come le amministrazioni locali; |
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M. |
considerando che diverse promettenti iniziative condotte dal settore privato, come l'Accordo bangladese sulla sicurezza antincendio e degli edifici (di seguito «l'Accordo»), hanno contribuito in modo moderatamente positivo al miglioramento delle norme relative alla catena di approvvigionamento e alla sicurezza dei lavoratori negli ultimi 20 anni, aumentando i diritti dei lavoratori nella catena di approvvigionamento del settore tessile; |
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N. |
considerando che le conclusioni di successive revisioni del Patto nel 2014, 2015 e 2016 mettono in luce i miglioramenti tangibili conseguiti dalle autorità del Bangladesh in alcune aree e riconoscono il contributo del Patto ai fini del moderato miglioramento della salute e della sicurezza nelle fabbriche e delle condizioni di lavoro nell'industria delle confezioni; che i progressi in relazione ai diritti dei lavoratori si sono rivelati più difficili e che negli ultimi anni in tale ambito non si sono registrate evoluzioni sostanziali; che, stando all'OIL, le carenze nella modifica e nell'attuazione della legge bangladese sul lavoro del 2013 stanno comportando gravi ostacoli all'esercizio del diritto alla libertà di associazione e alla registrazione di sindacati, soprattutto nel settore delle confezioni nelle ZTE; che ai lavoratori nelle ZTE è stato negato il diritto di aderire a un sindacato; |
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O. |
considerando che, in seguito al disastro, vi è stata una richiesta inusitata di maggiori informazioni da parte dei consumatori europei desiderosi di conoscere l'origine dei prodotti e le condizioni in cui vengono fabbricati; che i cittadini europei hanno presentato numerose petizioni e hanno organizzato campagne per chiedere maggiore responsabilità da parte dei marchi di abbigliamento affinché assicurino che i loro prodotti siano fabbricati in modo etico; |
Comportamento responsabile delle imprese in Bangladesh, principalmente una questione interna
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1. |
sottolinea che nonostante gli impressionanti risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di crescita e sviluppo il Bangladesh dovrà compiere notevoli sforzi sul lungo periodo per conseguire una crescita economica sostenibile e maggiormente inclusiva; evidenzia che, in tale contesto, sono essenziali riforme strutturali che portino a una maggiore produttività, all'ulteriore diversificazione delle esportazioni, alla giustizia sociale, ai diritti dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro la corruzione; |
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2. |
invita il governo del Bangladesh a rafforzare, in via estremamente prioritaria, il proprio livello di impegno al fine di migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro nonché i diritti dei lavoratori nel settore dell'abbigliamento, e a rafforzare l'attuazione della legislazione in materia di sicurezza degli edifici e delle fabbriche, a continuare ad aumentare i finanziamenti governativi a favore dell'ispettorato del lavoro, a continuare ad assumere e formare ispettori del lavoro, ad assicurare le condizioni per un minore avvicendamento degli ispettori del lavoro, a elaborare un piano di lavoro annuale per ispezioni di controllo nelle fabbriche sottoposte a risanamento e a estendere ad altri settori le ispezioni di edifici e fabbriche; |
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3. |
invita il governo del Bangladesh a modificare la legge sul lavoro del 2013 in modo da affrontare con efficacia la questione della libertà di associazione e della contrattazione collettiva, a promuovere il dialogo sociale, ad assicurare una registrazione rapida e non arbitraria dei sindacati, a garantire indagini efficaci sulla presunta discriminazione antisindacale e sulle pratiche di lavoro inique nonché la loro persecuzione, a garantire che il quadro legislativo in materia di lavoro sia pienamente conforme alle norme internazionali, in particolare che rispetti appieno le convenzioni 87 e 98 dell'OIL sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva, e che sia attuato in modo efficace; esorta inoltre il governo ad assicurare che la legge relativa alle ZTE consenta la piena libertà di associazione in linea con le corrispondenti norme internazionali e a indagare attivamente e con urgenza su tutti gli atti di discriminazione antisindacale; |
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4. |
esorta il governo del Bangladesh, le associazioni di categoria e i proprietari delle fabbriche a eseguire lavori di risanamento in tutte le fabbriche del settore delle confezioni orientate alle esportazioni e ad assicurare che le verifiche delle riparazioni e di altre ispezioni siano svolte e monitorate in modo trasparente dalle autorità pubbliche competenti, riconoscendo l'utilità dei fondi mobilitati dai donatori e l'importanza dell'effettivo sostegno finanziario; |
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5. |
esorta il governo del Bangladesh a riunire immediatamente il consiglio per il salario minimo e a introdurre una maggiore frequenza della revisione dei salari; |
Iniziative del settore privato, un contributo efficace e prezioso
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6. |
invita i marchi e i venditori al dettaglio internazionali e il settore privato bangladese a portare avanti il loro impegno al fine di rispettare le leggi sul lavoro e attuare le misure di responsabilità sociale delle imprese, nonché a migliorare il loro rendimento in termini di pratiche industriali responsabili, anche assicurando condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori del settore dell'abbigliamento del Bangladesh e facilitando la fornitura di informazioni trasparenti in merito a quali fabbriche stiano producendo le merci e meccanismi di coordinamento tra le pertinenti iniziative; incoraggia il proseguimento dei lavori dei venditori al dettaglio e marchi globali al fine di adottare un codice di condotta unificato per gli audit nelle fabbriche in Bangladesh; |
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7. |
pone l'accento sui risultati conseguiti grazie all'impegno delle imprese private in cooperazione con il governo del Bangladesh e le organizzazioni internazionali nel paese nel quadro dell'«Accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici»; sottolinea tuttavia che, nonostante i progressi registrati per quanto riguarda la sicurezza antincendio e degli edifici, le parti dell'Accordo continuano a essere preoccupate per la lentezza nel portare a termine il risanamento in relazione a questioni cruciali di sicurezza; invita i firmatari dell'Accordo a prorogare il loro impegno nell'ambito dello stesso per un ulteriore periodo di cinque anni prima della scadenza, il 12 maggio 2018, dell'accordo in vigore; invita il governo e le imprese bangladesi a riconoscere l'utilità dell'impegno dei venditori al dettaglio nel paese attraverso l'Accordo e a sostenere la proroga del mandato conferito ai firmatari dell'Accordo in Bangladesh; |
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8. |
invita il governo del Bangladesh e il settore privato a portare avanti le loro iniziative finalizzate alla compensazione finanziaria e alla riabilitazione delle vittime, a elaborare un'efficace strategia di reinserimento professionale e a offrire sostegno per quanto riguarda le competenze in materia di imprenditorialità e mezzi di sussistenza; |
Responsabilità condivisa dell'UE e della comunità internazionale
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9. |
sostiene le attività di follow-up del Patto di sostenibilità del Bangladesh nonché il dialogo rafforzato della Commissione e del SEAE con il Bangladesh su lavoro e diritti umani al fine di conseguire un maggiore rispetto dei principi delle convenzioni elencate nel regolamento SPG; |
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10. |
sostiene l'esame della Commissione in relazione a una possibile iniziativa a livello di UE nel settore dell'abbigliamento, che avrà come principi fondamentali iniziative volontarie e rigidi codici di condotta; prende atto del documento di lavoro della Commissione del 24 aprile 2017 dal titolo «Sustainable garment value chains through EU development action» (Sostenibilità delle catene del valore del settore tessile mediante l'azione dell'UE per lo sviluppo) e ribadisce il proprio appello a non limitarsi a tale documento di lavoro bensì a prendere in considerazione eventuali normative vincolanti in materia di dovere di diligenza; sottolinea inoltre che il coordinamento, la condivisione delle informazioni, lo scambio di migliori prassi e l'impegno dei governi a creare le condizioni quadro adeguate possono contribuire a migliorare l'efficienza delle iniziative private e pubbliche nell'ambito della catena di valore e a conseguire risultati positivi in termini di sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza della sensibilizzazione dei consumatori per aumentare la trasparenza e di sostenere gli sforzi tesi al miglioramento delle norme in materia di lavoro e ambientali, della sicurezza dei prodotti e del consumo sostenibile; |
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11. |
ritiene che il Patto di sostenibilità del Bangladesh, nell'ambito del quale l'Unione europea è uno dei principali attori, potrebbe servire da base per la creazione di altre azioni di partenariato analoghe con paesi terzi; invita l'UE a portare avanti e intensificare la propria cooperazione a livello internazionale con organizzazioni quali l'OIL, l'OCSE e le Nazioni Unite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale delle imprese; |
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12. |
sostiene gli sforzi del gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite, istituito allo scopo di elaborare un trattato vincolante delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare attivamente ai pertinenti negoziati; |
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13. |
sottolinea che il mancato miglioramento della situazione della sicurezza e l'assenza di risposte sistematiche alle minacce poste dagli estremisti in Bangladesh avranno un effetto diretto sugli investimenti nel paese, il che in ultima analisi ostacolerà lo sviluppo a lungo termine e la vita dei cittadini; |
Conclusioni
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14. |
sottolinea che un settore dell'abbigliamento di elevata qualità è essenziale per lo sviluppo economico e sociale del Bangladesh, e che la sua espansione ha consentito a un elevato numero di lavoratori, soprattutto donne, di passare dall'economia informale a quella formale; mette in guardia contro iniziative che potrebbero portare a un disimpegno delle imprese dell'UE e di paesi terzi rispetto al Bangladesh, danneggiando in tal modo non solo la reputazione del paese ma, innanzitutto, le sue prospettive di uno sviluppo futuro; |
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15. |
sottolinea che spetta congiuntamente al governo del Bangladesh, al settore privato locale, alla comunità internazionale e ai partner commerciali contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di una condotta responsabile delle imprese; |
o
o o
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16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, al governo e al parlamento del Bangladesh nonché al direttore generale dell'OIL. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0414.
(2) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 39.
(3) GU C 234 del 28.6.2016, pag. 10.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0196.
(5) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 149.
(6) GU C 436 del 24.11.2016, pag. 39.
(7) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 145.
(8) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.
(9) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
(10) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 28.
(11) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 33.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0299.
Giovedì 15 giugno 2017
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/105 |
P8_TA(2017)0267
Il caso di Afgan Mukhtarli e la situazione dei media in Azerbaigian
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sul caso del giornalista azero Afgan Mukhtarli (2017/2722(RSP))
(2018/C 331/14)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sull'Azerbaigian, in particolare quelle concernenti la situazione dei diritti umani e lo Stato di diritto, |
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vista la relazione consolidata tra l'Unione europea e l'Azerbaigian, avviata nel 1999 con l'accordo di partenariato e di cooperazione, la creazione del partenariato orientale e la partecipazione dell'Azerbaigian all'Assemblea parlamentare Euronest, |
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vista la decisione adottata il 30 settembre 2016 dal Milli Majlis, il parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian, recante abrogazione della precedente decisione del 14 settembre 2015 di porre fine all'adesione e alla partecipazione all'Assemblea parlamentare Euronest, con la conseguente decisione di continuare ad aderire e partecipare a detta assemblea, |
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visti il mandato conferito il 14 novembre 2016 alla Commissione europea e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), che prevede la negoziazione, a nome dell'UE e dei suoi Stati membri, di un accordo globale con la Repubblica dell'Azerbaigian, e l'avvio dei negoziati relativi a detto accordo in data 7 febbraio 2017, |
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vista la visita a Bruxelles del Presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in data 6 febbraio 2017, |
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vista la recente visita in Azerbaigian della delegazione della commissione per gli affari esteri in data 22 maggio 2017, |
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vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, |
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vista la relazione di Freedom House, dal titolo «Freedom in the World 2017» (Libertà nel mondo 2017), in base alla quale la stampa azera sarebbe «non libera» e Internet «parzialmente libero», |
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vista la dichiarazione rilasciata il 7 marzo 2017 dal VP/AR sulla condanna pronunciata in Azerbaigian nei confronti di Mehman Huseynov, |
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— |
visto l'accordo di associazione/zona di libero scambio globale e approfondita tra l'UE e la Georgia, entrato in vigore il 1o luglio 2016, |
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— |
viste le precedenti dichiarazioni di Nils Muiznieks, commissario del Consiglio d'Europa responsabile per i diritti umani, sulla persecuzione di giornalisti, attivisti della società civile/per i diritti umani e membri dell'opposizione in Azerbaigian, |
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— |
vista la dichiarazione rilasciata l'8 giugno 2017 da Michael Georg Link, direttore dell'OSCE/ODIHR, sul presunto sequestro e i dedotti maltrattamenti subiti da Afgan Mukhtarli, giornalista e difensore dei diritti umani azero, mentre si trova in stato di detenzione, |
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— |
vista la dichiarazione del portavoce del VP/AR sulla «detenzione illegale di cittadini azeri residenti in Georgia», |
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— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che Afgan Mukhtarli, giornalista investigativo azero in esilio, trasferitosi a Tbilisi nel 2015, è scomparso dalla capitale georgiana il 29 maggio 2017 per poi essere ritrovato qualche ora più tardi a Baku; |
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B. |
considerando che, secondo il suo avvocato, Afgan Mukhtarli è stato fermato, spinto in un'automobile, percosso e condotto alla frontiera azera, dove gli sarebbe stata consegnata a sua insaputa una somma pari a 10 000 EUR, da uomini non identificati, che presumibilmente indossavano la divisa della polizia criminale georgiana; |
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C. |
considerando che Afgan Mukhtarli è ora indagato per attraversamento irregolare della frontiera, traffico illecito e violenza contro le autorità di polizia; che tali accuse potrebbero comportare una pena detentiva di diversi anni e che il 31 maggio 2017 un tribunale lo ha condannato a tre mesi di detenzione preventiva; |
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D. |
considerando che Afgan Mukhtarli ha lavorato per diversi organi di stampa indipendenti, tra cui Radio Free Europe/Radio Liberty, e che è noto per i suoi contributi giornalistici critici nei confronti delle autorità azere; che è andato in esilio in Georgia per evitare di subire ritorsioni da parte delle autorità dell'Azerbaigian a causa del suo lavoro; |
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E. |
considerando che la Georgia è uno Stato parte della Convenzione europea dei diritti umani e, pertanto, ha la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini azeri residenti nel suo territorio e di evitare qualsiasi rimpatrio forzato nel loro paese di origine; che tuttavia i cittadini azeri si vedono rifiutare sempre più frequentemente le richieste di proroga del permesso di soggiorno in Georgia; |
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F. |
considerando che il Presidente della Georgia Giorgi Margvelashvili ha dichiarato che il sequestro di Afgan Mukhtarli costituisce «una grave minaccia alla statualità e alla sovranità [della Georgia]»; |
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G. |
considerando che il ministro georgiano dell'Interno ha avviato un'indagine per detenzione illecita, a norma dell'articolo 143 del codice penale, sul caso di Afgan Mukhtarli e ha preso contatto con le sue controparti azere per discutere della questione; |
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H. |
considerando che negli ultimi anni la situazione generale dei diritti umani in Azerbaigian desta profonda preoccupazione, alla luce di continue intimidazioni e repressioni, persecuzioni, presunti casi di tortura, divieti di viaggio e restrizioni alla libera circolazione dei leader delle ONG, dei difensori dei diritti umani, dei membri dell'opposizione, dei giornalisti e di altri rappresentanti della società civile; |
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I. |
considerando che il 17 maggio 2017 la Corte di appello di Baku ha disposto il rientro in Azerbaigian di Leyla e Arif Yunus, che hanno ricevuto asilo politico nei Paesi Bassi, in ragione di nuove udienze giudiziarie; |
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J. |
considerando che il 12 maggio 2017, su richiesta del ministro dei Trasporti, delle comunicazioni e dell'alta tecnologia, la corte distrettuale di Sabail ha confermato la decisione di oscurare cinque organi di stampa online, tra cui il servizio azero di Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Azadliq.info, Meydan TV e i canali televisivi satellitari Turan TV e Azerbaijani Saadi; |
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K. |
considerando che la ripresa delle relazioni tra il Milli Majlis della Repubblica dell'Azerbaigian e il Parlamento europeo e la rinnovata adesione e partecipazione del paese all'Assemblea parlamentare Euronest e alle sue attività si sono dimostrate di grande utilità; |
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L. |
considerando che il 7 febbraio 2017 l'UE e l'Azerbaigian hanno avviato i negoziati per un nuovo accordo che si fonderà sui principi approvati nella revisione 2015 della politica europea di vicinato, gettando nuove basi per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione tra l'Unione europea e l'Azerbaigian; |
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1. |
condanna fermamente il sequestro di Afgan Mukhtarli a Tbilisi e la sua successiva detenzione arbitraria a Baku; ritiene che si tratti di una grave violazione dei diritti umani e condanna questo grave atto illegale; |
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2. |
esorta le autorità georgiane a garantire un'indagine tempestiva, approfondita, trasparente ed efficace sulla sparizione forzata di Afgan Mukhtarli in Georgia e sul suo trasferimento illegale in Azerbaigian, nonché ad assicurare i responsabili alla giustizia; |
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3. |
ritiene estremamente importante che le autorità georgiane compiano ogni sforzo possibile per chiarire oltre ogni dubbio qualsiasi sospetto concernente il coinvolgimento di agenti dello Stato georgiano nella sparizione forzata; |
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4. |
rammenta che le autorità georgiane hanno la responsabilità di fornire protezione a tutti i cittadini di paesi terzi residenti o richiedenti asilo politico in Georgia che nel proprio paese di origine rischiano gravi conseguenze giudiziarie a motivo della propria attività politica o per i diritti umani; richiama l'attenzione, a tal proposito, sull'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, di cui la Georgia è parte; |
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5. |
condanna fermamente il procedimento giudiziario basato su false accuse a carico di Afgan Mukhtarli e ribadisce che tale persecuzione si basa sulla sua attività di giornalista indipendente; |
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6. |
chiede alle autorità azere di ritirare immediatamente e incondizionatamente tutte le accuse contro Afgan Mukhtarli e di rilasciarlo, nonché di rilasciare tutti coloro che sono detenuti in conseguenza dell'esercizio dei propri diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione; chiede alle autorità georgiane, per quanto concerne il caso di Afgan Mukhtarli, di intraprendere tutte le azioni necessarie presso le autorità azere affinché egli possa riunirsi alla propria famiglia; |
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7. |
esprime forte preoccupazione per il fatto che quello di Afgan Mukhtarli è un altro caso in cui gli oppositori in esilio, nonché i loro parenti rimasti in patria, sono presi di mira e perseguitati dalle autorità azere; ricorda i precedenti casi in cui sono stati richiesti mandati di arresto internazionale nei confronti di cittadini azeri in esilio, critici nei confronti delle autorità; |
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8. |
chiede lo svolgimento di un'indagine immediata, completa, trasparente, credibile e imparziale sulla morte del blogger e attivista azero Mehman Galandarov, deceduto il 28 aprile 2017 mentre era detenuto dalle autorità azere; |
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9. |
chiede il rilascio immediato e incondizionato dal carcere di tutti i prigionieri politici, compresi giornalisti, attivisti per i diritti umani e altri attivisti della società civile, tra cui Afgan Mukhtarli, Ilkin Rustamzadeh, Rashad Ramazanov, Seymur Hazi, Giyas Ibrahimov, Mehman Huseynov, Bayram Mammadov, Ilgar Mammadov, Araz Guliyev, Tofig Hasanli, Ilgiz Qahramanov, Afgan Sadygov, anche, ma non soltanto, nei casi interessati da sentenze pertinenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, e chiede il ritiro di tutte le accuse nei loro confronti e il pieno ripristino dei loro diritti politici e civili, anche per quanto concerne i prigionieri politici precedentemente detenuti e poi rilasciati, tra cui Intigam Aliyev e Khadija Ismayilova; |
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10. |
chiede alle autorità azere di interrompere l'attuale persecuzione di Leyla e Arif Yunus e richiama l'attenzione di Interpol su questo caso in quanto politicamente motivato; |
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11. |
ribadisce il proprio urgente appello alle autorità azere affinché pongano fine alle pratiche di perseguimento penale e arresto selettivi nei confronti di giornalisti, attivisti per i diritti umani e altri voci critiche del governo, nonché a garantire che tutti coloro che sono detenuti, compresi i giornalisti e gli attivisti politici e della società civile, vedano pienamente rispettati i propri diritti a un giusto processo e siano tutelati dalle norme in materia di giusto processo; |
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12. |
esorta le autorità azere ad assicurare che i gruppi indipendenti e gli attivisti della società civile possano operare liberi da ostacoli ingiustificati o dal timore di subire persecuzioni, ad esempio abrogando le leggi che limitano severamente la società civile, sbloccando i conti correnti dei gruppi non governativi e dei loro leader, nonché permettendo l'accesso ai finanziamenti esteri; |
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13. |
esorta il governo dell'Azerbaigian a rispettare pienamente tutte le sentenze della Corte europea dei diritti umani, a collaborare con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, il commissario per i diritti umani e le gli esperti delle procedure speciali delle Nazioni Unite e a dare attuazione alle loro raccomandazioni in materia di difensori dei diritti umani, diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica, libertà di espressione e detenzioni arbitrarie, con l'obiettivo di modificare la legislazione nazionale e di adeguare le pratiche in funzione delle conclusioni degli esperti; |
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14. |
accoglie con favore il rilascio di diversi difensori dei diritti umani, giornalisti e attivisti di alto profilo in Azerbaigian nel 2015 e 2016; |
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15. |
sottolinea l'importanza di un clima politico positivo tra il governo, le forze di opposizione e la società civile nel suo complesso; |
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16. |
evidenzia l'importanza del nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e l'Azerbaigian; sottolinea che le riforme democratiche, lo Stato di diritto, la buona governance e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere elementi centrali del nuovo accordo; rammenta che, prima di decidere se accordare il suo consenso a un nuovo accordo, il Parlamento europeo monitorerà la situazione da vicino per tutto il corso dei negoziati; |
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17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio europeo, alla Commissione, ai presidenti, al governi e ai parlamenti dell'Azerbaigian e della Georgia, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. |
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/109 |
P8_TA(2017)0268
Pakistan, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di morte
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sul Pakistan, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di morte (2017/2723(RSP))
(2018/C 331/15)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Pakistan, |
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— |
viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016 sul Pakistan, |
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visto il piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan, |
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— |
visto il piano d'azione sui diritti umani del Pakistan, |
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— |
visto il programma indicativo pluriennale (PIP) UE-Pakistan 2014-2020, |
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— |
viste le raccomandazioni delle relazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE in Pakistan, |
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vista le dichiarazioni sul Pakistan rese dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dal suo portavoce, |
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— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 18, |
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visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui il Pakistan è firmatario, |
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vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, |
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— |
vista la Costituzione del Pakistan, |
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— |
visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e sulla tutela della libertà di religione o di credo, sui difensori dei diritti umani e sulla penda di morte, e il quadro strategico 2012 sui diritti umani e la democrazia, |
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— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che fino al 2015 in Pakistan era in vigore una moratoria sulla pena di morte, che è stata ripristinata in seguito al massacro avvenuto nella scuola pubblica dell'esercito a Peshawar nel dicembre 2014; che inizialmente la moratoria è stata revocata soltanto per le attività terroristiche, anche se in seguito è stata estesa a tutti i reati capitali; |
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B. |
considerando che in Pakistan il braccio della morte è uno dei più popolati al mondo; che sono stati segnalati casi di esecuzioni capitali effettuate mentre i meccanismi di ricorso erano ancora in corso; |
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C. |
considerando che la «legislazione sulla blasfemia» del Pakistan (sezione 295-C del codice penale) contempla la condanna a morte obbligatoria; che centinaia di persone sono attualmente in attesa di giudizio e che alcune persone nel braccio della morte sono accusate di «blasfemia»; che la legge conterrebbe definizioni vaghe che si prestano ad abusi per colpire i dissidenti politici o ridurre al silenzio le critiche legittime a carico delle istituzioni statali e altri organismi; |
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D. |
considerando che nel marzo 2017 il primo ministro ha bandito ogni materiale online «blasfemo», e che le autorità pakistane hanno chiesto agli operatori dei media sociali di contribuire a individuare i pakistani sospettati di «blasfemia»; che il 14 aprile 2017 Mashal Khan, uno studente dell'università Abdul Wali Khan, è stato linciato da un gruppo di altri studenti dopo essere stato accusato di aver pubblicato materiale online «blasfemo»; che il 10 giugno 2017 un tribunale pakistano dell'antiterrorismo ha condannato a morte Taimoor Raza in quanto avrebbe commesso atti di «blasfemia» su Facebook; che l'attivista Baba Jan e 12 altri manifestanti sono stati condannati all'ergastolo, la pena più grave mai comminata per la partecipazione a una manifestazione; |
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E. |
considerando che l'Assemblea nazionale del Pakistan ha approvato, il 18 aprile 2017, una risoluzione che condanna il linciaggio di Mashal Khan ad opera di un gruppo violento per presunta «blasfemia»; che il Senato ha discusso le riforme al fine di contenere gli abusi; |
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F. |
considerando che i tribunali militari sono stati autorizzati per un periodo di due anni, mentre il sistema giudiziario civile avrebbe dovuto essere rafforzato; che sono stati registrati scarsi progressi nello sviluppo del sistema giudiziario e che il 22 marzo 2017 sono stati ripristinati i tribunali militari, suscitando controversie, per un ulteriore periodo di due anni; |
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G. |
considerando che in Pakistan in numerose occasioni sono stati osservati casi in cui i difensori dei diritti umani, i dissidenti politici e i membri di minoranze o gruppi religiosi come il gruppo Ahmadiyyadi hanno subito intimidazioni, aggressioni, pene detentive, torture, molestie e uccisioni; che le informazioni raccolte dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie e dalle ONG rivelano che le sparizioni forzate sono perpetrate dalle forze di sicurezza e dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge tra cui la polizia e le agenzie di intelligence; che nessun autore è stato effettivamente consegnato alla giustizia; |
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H. |
considerando che Kulbhushan Jadhav, di nazionalità indiana, è stato dichiarato colpevole da un tribunale militare nell'aprile 2017 e condannato a morte; che il caso è attualmente pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia per il fatto che gli è stato negato l'accesso ai servizi consolari; che il 4 maggio 2017 un ragazzo di 10 anni è stato ucciso e altre cinque persone sono state ferite in un attacco da parte di un gruppo ai danni di una stazione di polizia nel Belucistan, che si ritiene sia stato motivato da accuse di «blasfemia»; che il 30 maggio 2017 il presunto stupro di una adolescente (chiamata solo «Shumaila» nei media locali) da parte di un familiare a Rajanpur ha condotto alla condanna a morte della vittima da parte di un tribunale tribale; che tali casi non sono eventi isolati; |
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I. |
considerando che il caso di Aasiya Noreen, meglio nota come Asia Bibi, continua a essere una questione di grande importanza per le preoccupazioni in materia di diritti umani in Pakistan; che Asia, una donna cristiana pakistana, è stata dichiarata colpevole di blasfemia da un tribunale pakistano e condannata a morte per impiccagione nel 2010; che in caso di esecuzione della sentenza Asia sarebbe la prima donna a essere giustiziata legalmente in Pakistan per blasfemia; che varie petizioni internazionali hanno chiesto la sua liberazione con la motivazione di essere stata perseguitata per la sua religione; che il ministro delle minoranze cristiane Shahbaz Bhatti e il politico musulmano Salmaan Taseer sono stati assassinati da guardie a causa delle attività di sostegno in suo favore ed essersi pronunciati contro le «leggi sulla blasfemia»; che, nonostante la sospensione temporanea della pena di morte, Asia si trova a tutt'oggi in carcere e la sua famiglia resta in un luogo nascosto; |
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J. |
considerando che la repressione ai danni delle ONG prosegue senza sosta; che, con il pretesto dell'attuazione del piano nazionale contro il terrorismo, numerose ONG sono state oggetto di intimidazioni e vessazioni e alcuni dei loro uffici hanno subito la chiusura; |
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K. |
considerando che 12 milioni di donne sono prive di carte d'identità nazionali e pertanto non possono esercitare il diritto di iscriversi per votare alle elezioni; che varie missioni di osservazione elettorale dell'UE hanno formulato raccomandazioni per migliorare il processo elettorale per le prossime elezioni, che sono in programma per il 2018; |
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L. |
considerando che il Pakistan ha aderito al sistema di preferenze generalizzate SPG+ il 1o gennaio 2014; che tale regime dovrebbe fornire un forte incentivo a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori, l'ambiente e i principi di buon governo; |
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M. |
considerando che l'UE conferma il suo pieno impegno a proseguire il dialogo e la collaborazione con il Pakistan nell'ambito del piano d'impegno quinquennale e della sua sostituzione; |
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1. |
ribadisce la forte opposizione dell'UE alla pena di morte, in tutti i casi e senza eccezioni; chiede l'abolizione universale della pena capitale; esprime profonda preoccupazione per la decisione del Pakistan di revocare la moratoria e per l'allarmante frequenza con cui continuano le esecuzioni; invita il Pakistan a ripristinare la moratoria, con l'obiettivo a lungo termine della completa abolizione della pena di morte; |
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2. |
esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni riguardanti il ricorso alla pena di morte in Pakistan a seguito di processi non regolari, per l'esecuzione di minori e di persone con disturbi mentali e per i presunti casi di tortura; invita il governo ad allineare le disposizioni sulla pena di morte contenute nella legislazione nazionale al diritto e alle norme internazionali, inclusi la sospensione delle esecuzioni per i reati diversi dall'omicidio volontario, il divieto delle esecuzioni di autori minorenni di reati e di persone con disturbi mentali e una moratoria sulle esecuzioni qualora vi siano ricorsi in sospeso; |
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3. |
deplora l'arretramento in Pakistan per quanto concerne il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto, e in particolare l'aumento delle esecuzioni extragiudiziali e l'intimidazione e il ricorso alla forza ai danni di giornalisti, difensori dei diritti umani, ONG e quanti muovono critiche al governo; ricorda gli obblighi del governo pakistano di garantire il rispetto dei diritti fondamentali; accoglie con favore l'adozione da parte del Pakistan di un piano d'azione sui diritti umani e chiede che questo si traduca in progressi tangibili; avverte a tale proposito che l'Unione europea sarà estremamente preoccupata se gli attivisti continueranno a essere vittime di tali pratiche e non verranno realizzati progressi; |
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4. |
esprime preoccupazione per l'ampia libertà d'azione concessa alle forze di sicurezza e invita il governo del Pakistan ad assicurare una migliore vigilanza sulle loro azioni; esorta le autorità competenti ad avviare indagini rapide e imparziali sui decessi in custodia e le uccisioni da parte delle forze di sicurezza, nonché sulle accuse di tortura e a perseguire gli autori di esecuzioni extragiudiziali e torture; |
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5. |
deplora il ricorso in Pakistan ai tribunali militari che tengono udienze segrete e detengono la giurisdizione civile; insiste affinché le autorità pakistane accordino l'accesso agli osservatori internazionali e alle organizzazioni per i diritti umani ai fini di monitoraggio dell'utilizzo dei tribunali militari; chiede inoltre l'immediata e trasparente transizione verso tribunali civili indipendenti, nel rispetto delle norme internazionali sui procedimenti giudiziari; sottolinea che ai cittadini di paesi terzi sottoposti a processo deve essere consentito l'accesso ai servizi e alla protezione consolari; |
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6. |
esprime profonda preoccupazione per il fatto che in Pakistan si continui a fare ricorso alla «legislazione sulla blasfemia» e ritiene che ciò stia esacerbando il clima di intolleranza religiosa; prende atto delle conclusioni della Corte suprema del Pakistan, secondo cui le persone accusate di «blasfemia» soffrono in misura sproporzionata e irreparabile in assenza di adeguate salvaguardie contro l'applicazione erronea o abusiva di tale legislazione; invita pertanto il governo pakistano ad abrogare le sezioni 295-A, 295-B e 295-C del codice penale e a mettere in atto garanzie procedurali e istituzionali efficaci per impedire il ricorso abusivo all'accusa di «blasfemia»; invita altresì il governo ad adottare una posizione più marcata nella condanna del vigilantismo verso i presunti «blasfemi» e lo sollecita a non utilizzare la retorica della «blasfemia»; |
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7. |
invita il governo pakistano a prendere provvedimenti urgenti per proteggere la vita e i diritti dei giornalisti e dei blogger; esprime preoccupazione per la richiesta rivolta dalle autorità pakistane a Twitter e Facebook di divulgare informazioni sugli utenti al fine di individuare le persone sospettate di «blasfemia»; chiede al governo e al parlamento del Pakistan di modificare la legge sulla prevenzione dei reati elettronici del 2016 e di sopprimere le disposizioni di portata eccessivamente ampia concernenti il monitoraggio e la conservazione dei dati e la chiusura dei siti web sulla base di criteri vaghi; chiede, inoltre, che tutte le condanne a morte per «blasfemia» o dissenso politico siano commutate, ivi compresa la sentenza contro Taimoor Raza; invita, in tale contesto, il Presidente del Pakistan a fare uso del suo potere di concedere la grazia; |
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8. |
prende atto dei progressi compiuti nell'attuazione del piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan, ma esprime l'auspicio che il nuovo piano d'impegno strategico da mettere a punto nel 2017 sia ambizioso e contribuisca a rafforzare i legami tra l'UE e il Pakistan; |
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9. |
esorta il governo del Pakistan a risolvere, nella maniera più positiva e rapida possibile, il caso in corso di Asia Bibi; raccomanda di adottare misure volte a garantire la sicurezza di Asia Bibi e della sua famiglia alla luce del trattamento riservato storicamente alle vittime di accuse di blasfemia da parte di guardie e attori non giudiziari; |
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10. |
ricorda che la concessione dello status di beneficiario dell'SPG+ è soggetta a condizioni e che l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali costituisce un requisito essenziale nell'ambito di tale regime; sollecita il governo pakistano a intensificare gli sforzi per attuare le 27 convenzioni fondamentali e dimostrare progressi; |
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11. |
invita la Commissione e il SEAE a sollevare tali questioni con le autorità pakistane nel corso del dialogo periodico in materia di diritti umani; |
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12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione europea/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento del Pakistan. |
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/113 |
P8_TA(2017)0269
La situazione dei diritti umani in Indonesia
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla situazione dei diritti umani in Indonesia (2017/2724(RSP))
(2018/C 331/16)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sull'Indonesia, in particolare quella del 19 gennaio 2017 (1), |
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— |
visti l'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Indonesia (APC), entrato in vigore il 1o maggio 2014, e il comunicato stampa congiunto, del 29 novembre 2016, a seguito della prima riunione della commissione mista UE-Indonesia nel contesto dell'APC, |
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— |
vista la dichiarazione locale dell'Unione, del 9 maggio 2017, sulla libertà di religione o di credo e sulla libertà di espressione, |
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— |
viste la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani — Compilazione sull'Indonesia, del 17 febbraio 2017, nonché la revisione periodica universale (terzo ciclo) e la sintesi delle osservazioni delle parti interessate sull'Indonesia, del 20 febbraio 2017; |
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— |
vista la dichiarazione rilasciata il 27 luglio 2016 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle esecuzioni programmate in Indonesia, |
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visto il sesto dialogo UE-Indonesia in materia di diritti umani del 28 giugno 2016, |
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— |
vista la dichiarazione di Bangkok sulla promozione di un partenariato globale ASEAN-UE per obiettivi strategici comuni del 14 ottobre 2016, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, |
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— |
visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) ratificato dall'Indonesia nel 2006, |
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— |
vista la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1987, |
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visti l'articolo 35, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4 ,del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'Indonesia è il quarto paese più popoloso al mondo, la terza maggiore democrazia, il più grande paese a maggioranza musulmana e una società eterogenea composta da 255 milioni di cittadini di diverse etnie, lingue e culture; |
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B. |
considerando che l'Indonesia è un partner importante dell'Unione; che le relazioni tra l'UE e l'Indonesia, membro del G20, sono solide; che l'UE e l'Indonesia condividono gli stessi valori in materia di diritti umani, governance e democrazia; |
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C. |
considerando che nel 2016 si è assistito a un numero senza precedenti di attacchi verbali violenti, discriminatori e persecutori, nonché di dichiarazioni al vetriolo contro le persone LGBTI in Indonesia; che siffatti attacchi sarebbero stati istigati, direttamente o indirettamente, da funzionari governativi, istituzioni statali ed estremisti; che, inoltre, la natura di questi attacchi è peggiorata nel 2017; |
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D. |
considerando che nella provincia autonoma speciale di Aceh, in cui vige la legge islamica (sharia), gli atti sessuali consensuali con persone dello stesso sesso e i rapporti sessuali extraconiugali sono considerati reati per i quali è prevista una pena che può arrivare fino a 100 frustate e 100 mesi di reclusione; che, nel maggio 2017, due giovani condannati per rapporti sessuali con persone dello stesso sesso sono stati condannati a 85 vergate; che il diritto a non subire torture è un diritto fondamentale e inalienabile; |
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E. |
considerando che nel resto del paese l'omosessualità non è illegale; che, ciò nondimeno, la comunità LGBTI ha subito forti pressioni nel corso degli ultimi anni; |
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F. |
considerando che sono state arrestate 141 persone per aver «violato le leggi sulla pornografia» nel corso di una retata compiuta dalla polizia in un club gay di Giacarta il 21 maggio 2017; |
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G. |
considerando che la Corte costituzionale indonesiana esamina, dal gennaio 2016, una petizione intesa a criminalizzare i rapporti sessuali con persone dello stesso sesso ed extraconiugali; |
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H. |
considerando la crescente intolleranza nei confronti delle minoranze religiose in Indonesia, resa possibile da leggi e normative discriminatorie, tra cui una legge sulla blasfemia che riconosce ufficialmente soltanto sei religioni; che, al giugno 2017, diverse persone sono state condannate e imprigionate in virtù delle leggi sulla blasfemia; |
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I. |
considerando che nel gennaio 2017 la Commissione nazionale sui diritti umani (Nasional Hak Asaki Manusia) ha rilevato che in alcune province, come ad esempio Giava occidentale, si riscontra un grado di intolleranza religiosa ben superiore rispetto ad altre e che i funzionari dei governi regionali tollerano spesso tali abusi se non li commettono direttamente; |
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J. |
considerando le vive preoccupazioni espresse per le intimidazioni e le violenze nei confronti dei giornalisti; considerando che i giornalisti dovrebbero poter accedere all'intero paese; |
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K. |
considerando che, secondo Human Rights Watch, tra il 2010 e il 2015 il 49 % delle ragazze quattordicenni o di età inferiore hanno subito mutilazioni genitali femminili; |
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L. |
considerando che nel luglio 2016 le autorità hanno giustiziato quattro condannati per spaccio di droga e comunicato che altri 10 prigionieri del braccio della morte saranno giustiziati nel 2017; |
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1. |
si compiace delle solide relazioni tra l'Unione europea e l'Indonesia e ribadisce l'importanza dei profondi e duraturi legami politici, economici e culturali tra le due parti; sottolinea l'importanza del dialogo UE-Indonesia sui diritti umani, che permette uno scambio di opinioni franco sui diritti umani e la democrazia, su cui si fonda anche l'APC; |
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2. |
chiede l'intensificazione dei contatti parlamentari tra l'UE e l'Indonesia, attraverso i quali è possibile discutere in maniera costruttiva di questioni di reciproco interesse, tra cui i diritti umani; invita il parlamento indonesiano a rafforzare tali relazioni interparlamentari; |
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3. |
si compiace dell'impegno attivo dell'Indonesia a livello regionale e multilaterale; sottolinea che l'Indonesia è stata di recente esaminata nell'ambito della revisione periodica universale durante la riunione del Consiglio dei diritti umani (CDU) dell'ONU del maggio 2017; sottolinea che, come in precedenti cicli, l'Indonesia si è sottoposta volontariamente a tale esame; |
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4. |
invita le autorità della provincia autonoma speciale di Aceh ad astenersi da un'ulteriore persecuzione degli omosessuali e a depenalizzare l'omosessualità, modificando il codice penale islamico; condanna fermamente la fustigazione di due omosessuali di 20 e 23 anni di età ad Aceh il 22 maggio 2017, trattandosi della prima volta che le autorità della provincia autonoma hanno inflitto un tale castigo per pratiche omosessuali; condanna altresì fermamente il fatto che l'omosessualità sia illegale ai sensi del codice penale islamico di Aceh, che si basa sulla sharia; sottolinea che la punizione dei due uomini costituisce un trattamento crudele, disumano e degradante, che potrebbe equivalere a tortura ai sensi del diritto internazionale; invita, inoltre, le autorità a porre immediatamente fine alle fustigazioni pubbliche; |
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5. |
esprime altresì preoccupazione per la crescente intolleranza nei confronti della comunità LGBTI indonesiana al di fuori della provincia autonoma speciale di Aceh; condanna fermamente il fatto che, sebbene l'omosessualità non sia un reato ai sensi del codice penale indonesiano, sono stati arrestati 141 uomini durante una retata compiuta dalla polizia in un club gay di Giacarta il 21 maggio 2017; esorta le autorità e i funzionari di governo ad astenersi dal rendere dichiarazioni pubbliche discriminatorie nei confronti delle persone LGBTI o di altre minoranze del paese; sottolinea che la polizia ha il dovere di applicare la legge e quindi di proteggere le minoranze vulnerabili e non di perseguitarle; |
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6. |
respinge l'affermazione dell'Associazione psichiatrica indonesiana secondo cui l'omosessualità e la transessualità sono disordini mentali; invita le autorità a porre fine alla detenzione forzata di individui LGBTI, nonché a qualsiasi forma di «trattamento» che sarebbe destinato a «curarli» dall'omosessualità, dalla bisessualità o dall'identità transessuale, e a far rispettare scrupolosamente questo divieto; |
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7. |
plaude alla dichiarazione del presidente Widodo del 19 ottobre 2016, in cui condanna la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI; invita il presidente Widodo a utilizzare la sua posizione chiave per condannare pubblicamente l'intolleranza e i reati contro le persone LGBTI, le minoranze, le donne, le organizzazioni e le adunanze nel paese; |
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8. |
chiede la revisione della legge sulla blasfemia in quanto rappresenta un rischio per le minoranze religiose; sostiene le raccomandazioni delle Nazioni Unite per abrogare gli articoli 156 e 156 bis del codice penale, la legge sulla prevenzione dell'abuso e della diffamazione della religione, la legge sulle transazioni e i dati elettronici e per ritirare le accuse e archiviare il procedimento giudiziario a carico delle persone accusate di blasfemia; |
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9. |
esprime preoccupazione per la crescente intolleranza nei confronti delle minoranze etniche, religiose e sessuali in Indonesia; esorta le autorità indonesiane a proseguire e intensificare gli sforzi intesi a rafforzare la tolleranza religiosa e la diversità sociale; condanna fermamente qualsiasi atto di violenza, persecuzione e intimidazione nei confronti delle minoranze; chiede che tutti i responsabili di tali violazioni siano chiamati a rispondere delle loro azioni; |
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10. |
manifesta inquietudine per le gravi violazioni della libertà dei media; esorta il governo indonesiano a insistere affinché gli organismi statali adottino una politica di «tolleranza zero» in caso di violenza fisica nei confronti di giornalisti e a garantire ai media stranieri libero accesso al paese; |
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11. |
invita le autorità indonesiane ad abrogare le disposizioni di legge che limitano indebitamente le libertà fondamentali e i diritti umani; chiede alle autorità indonesiane di esaminare tutta la legislazione nazionale e a garantirne la conformità con gli obblighi internazionali che incombono al paese, soprattutto in materia di libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, uguaglianza di fronte alla legge, libertà dalla discriminazione e diritto di espressione e riunione pubblica; |
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12. |
esprime preoccupazione per le denunce di continue violenze nei confronti delle donne e di pratiche nocive per le stesse, come le mutilazioni genitali femminili; invita le autorità indonesiane ad applicare la legislazione sulla violenza nei confronti delle donne, a penalizzare qualsiasi forma di violenza sessuale, a legislare nel senso dell'eliminazione delle disuguaglianze di genere e a emancipare le donne; |
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13. |
accoglie favorevolmente la sospensione delle esecuzioni di persone nel braccio della morte condannate per spaccio di droga in attesa di un riesame del loro caso; esorta il governo indonesiano a continuare a bloccare tutte le esecuzioni di questo tipo e a riprocessare i soggetti in questione sulla base delle norme internazionali; chiede l'immediato ripristino della moratoria sul ricorso alla pena capitale nella prospettiva di una sua abolizione; |
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14. |
invita il governo indonesiano a onorare tutti gli impegni assunti e a rispettare, tutelare e sostenere i diritti e le libertà sancite nell'ICCPR; |
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15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento dell'Indonesia, al Segretario generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), alla commissione intergovernativa sui diritti umani dell'ASEAN, nonché al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0002.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/116 |
P8_TA(2017)0270
Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sull'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (2016/2064(INI))
(2018/C 331/17)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 14, |
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visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1) (il regolamento sul FEIS), |
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vista la relazione della Commissione del 31 maggio 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2015 (COM(2016)0353), |
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vista la comunicazione della Commissione del 1o giugno 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi» (COM(2016)0359), |
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vista la relazione annuale della Banca europea per gli investimenti al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento del gruppo BEI nell'ambito del FEIS per il 2015 (2), |
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visti il documento di lavoro — valutazione dei servizi della Commissione (SWD(2016)0297), la valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) della Banca europea per gli investimenti (3), l'audit ad hoc dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 di Ernst and Young (4) e il parere della Corte dei conti europea (5), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597), |
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visto l'accordo di Parigi adottato in occasione della 21a sessione della Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), svoltasi a Parigi, Francia, nel dicembre 2015, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (6), |
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visto il parere del Comitato delle regioni (7), |
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viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento, |
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visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, |
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visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0200/2017), |
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1. |
prende atto della notevole carenza di investimenti in Europa, stimata dalla Commissione come minimo a 200-300 miliardi di EUR all'anno; sottolinea in particolare, in tale contesto, la necessità di finanziamenti ad alto rischio in Europa, soprattutto nei settori del finanziamento delle PMI, della R&S, delle TIC e delle infrastrutture dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia che sono necessarie per sostenere uno sviluppo economico inclusivo; esprime preoccupazione per il fatto che i dati più recenti sui conti nazionali non indichino alcun aumento degli investimenti dall'avvio del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il che fa sorgere il timore che, senza un cambio di rotta, si continuerà ad avere una crescita modesta e il mantenimento di tassi di disoccupazione elevati, segnatamente tra i giovani e le nuove generazioni; sottolinea che colmare tale carenza di investimenti creando un clima favorevole agli investimenti in talune aree strategiche è essenziale per rilanciare la crescita, contrastare la disoccupazione, promuovere lo sviluppo di un'industria forte, sostenibile e competitiva e conseguire gli obiettivi politici a lungo termine dell'UE; |
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2. |
sottolinea il ruolo svolto dal FEIS nel contribuire a superare le difficoltà ed eliminare gli ostacoli al finanziamento, nonché nel realizzare investimenti strategici, trasformativi e produttivi che presentino un livello elevato di valore aggiunto per l'economia, l'ambiente e la società, nel riformare e ammodernare le economie degli Stati membri, nel creare crescita e posti di lavoro per i quali non vengono ottenuti finanziamenti attraverso il mercato nonostante la fattibilità economica e nell'incoraggiare gli investimenti privati in tutte le regioni dell'UE; |
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3. |
ricorda il ruolo del Parlamento quale previsto dal regolamento, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dell'attuazione del FEIS; riconosce, tuttavia, che è troppo presto per ultimare una valutazione globale fondata su dati fattuali del funzionamento del FEIS e del suo impatto sull'economia dell'UE, ma è del parere che sia di fondamentale importanza elaborare una valutazione preliminare, basata su dati completi riguardanti i progetti selezionati e respinti e le relative decisioni, al fine di individuare le possibili aree di miglioramento per il FEIS 2.0 e successivamente; invita la Commissione a presentare una valutazione esaustiva non appena le informazioni saranno disponibili; |
Addizionalità
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4. |
ricorda che la finalità del FEIS consiste nell'assicurare l'addizionalità contribuendo a rimediare alle inefficienze del mercato o alle situazioni di investimento non ottimali sostenendo le operazioni che non avrebbero potuto essere effettuate, o non in pari misura, attraverso gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione o attraverso fonti privati senza la partecipazione del FEIS; rileva, tuttavia, che è necessario chiarire ulteriormente il concetto di addizionalità; |
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5. |
ricorda che si ritiene che i progetti sostenuti dal FEIS, pur finalizzati a creare occupazione, crescita sostenibile, coesione economica, territoriale e sociale conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 9 del regolamento sul FEIS, forniscano addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito; ricorda che i progetti sostenuti dal FEIS devono tipicamente presentare un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI; sottolinea che i progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono anche essere sostenuti dal FEIS solo se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità; |
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6. |
osserva che, sebbene tutti i progetti approvati a titolo del FEIS siano presentati come «attività speciali», una valutazione indipendente ha rilevato che alcuni progetti avrebbero potuto essere finanziati senza il ricorso alla garanzia dell'Unione; |
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7. |
invita la Commissione, in cooperazione con la BEI e con le strutture di governance del FEIS, a redigere un inventario di tutti i finanziamenti della BEI sostenuti dall'UE che rientrano nei criteri di addizionalità e a fornire spiegazioni chiare ed esaustive degli elementi che dimostrano l'impossibilità di ottenerli con altri mezzi; |
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8. |
rileva che potrebbe esservi una contraddizione tra gli obiettivi qualitativi e quantitativi del FEIS, nel senso che per conseguire l'obiettivo di attirare gli investimenti privati, la BEI potrebbe finanziare progetti meno rischiosi in ambiti in cui già esiste un interesse da parte di investitori; esorta la BEI e le strutture di governance del FEIS ad attuare un’effettiva addizionalità, come definita all’articolo 5 del regolamento FEIS, e a garantire che le inefficienze del mercato e le situazioni non ottimali siano affrontate integralmente; |
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9. |
invita la BEI a garantire la trasparenza nella gestione dei fondi e per quanto riguarda l'origine di qualsiasi contributo pubblico, privato e di terzi e a fornire dati concreti, anche su progetti specifici e sugli investitori stranieri, e pone in evidenza gli obblighi di notifica al Parlamento previsti dal regolamento FEIS; ribadisce che tutti i potenziali futuri contributori di paesi terzi devono rispettare tutte le norme dell'UE in materia di appalti pubblici, diritto del lavoro e regolamenti ambientali e si aspetta che i criteri sociali e ambientali applicabili ai progetti della BEI siano pienamente rispettati nelle decisioni di finanziamento a titolo del FEIS; |
Quadro di valutazione e selezione dei progetti
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10. |
rileva che, come previsto dal regolamento, prima di essere selezionato per il sostegno del FEIS un progetto deve essere sottoposto al processo di dovuta diligenza e a quello decisionale sia nelle strutture di governance della BEI che in quelle del FEIS; osserva che i promotori di progetti hanno espresso il desiderio di un riscontro rapido e di una maggiore trasparenza in relazione sia ai criteri di selezione che all'importo e al tipo o alla quota di un eventuale sostegno del FEIS; chiede una maggiore chiarezza al fine di incoraggiare ulteriormente i promotori di progetti a presentare domanda per il sostegno del FEIS, anche mettendo il quadro di valutazione a disposizione di quanto richiedono il finanziamento del FEIS; chiede che il processo decisionale sia accelerato e reso più trasparente per quanto riguarda i criteri di selezione e il sostegno finanziario, pur continuando a garantire un solido processo di dovuta diligenza al fine di tutelare le risorse dell'UE; sottolinea che per semplificare il processo di valutazione, in particolare per le piattaforme d'investimento, dovrebbe essere promossa la dovuta diligenza congiunta da parte della BEI e delle banche nazionali di promozione o una delega della prima nei confronti delle seconde; |
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11. |
ritiene che dovrebbero chiariti ulteriormente i criteri di valutazione in base ai quali i progetti e le controparti ammissibili sono valutati; chiede agli organi direttivi del FEIS di fornire ulteriori informazioni sulle valutazioni effettuate di conseguenza su tutti i progetti approvati a titolo del FEIS, in particolare in merito alla loro addizionalità e al contributo alla crescita sostenibile e alla loro capacità di creazione di posti di lavoro, come definito nel regolamento; chiede, per quanto riguarda le controparti ammissibili, che per questi tipi di entità il raggiungimento dello status di partner ammissibile del FEIS sia disciplinato da severe norme in materia di governo societario nel rispetto dei principi dell’UE e delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); |
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12. |
ricorda che il quadro di valutazione è uno strumento per il comitato per gli investimenti (CI) per stabilire un ordine di priorità nell’utilizzo della garanzia dell’UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevato, e che deve essere utilizzato in tal senso dal comitato per gli investimenti; intende valutare se il quadro di valutazione e i suoi indicatori sono consultati, applicati e utilizzati in modo adeguato; chiede che i criteri di selezione dei progetti siano applicati correttamente e che questo processo sia reso più trasparente; ricorda che, a norma dell'allegato dell'attuale regolamento, nello stabilire l'ordine di priorità dei progetti, il comitato per gli investimenti deve attribuire pari importanza a ciascun pilastro del quadro di valutazione, indipendentemente dal fatto che il singolo pilastro presenti un punteggio numerico o sia composto da indicatori qualitativi e quantitativi senza punteggio; deplora che negli attuali quadri di valutazione, al terzo pilastro relativo agli aspetti tecnici dei progetti sia riconosciuto lo stesso peso attribuito al primo e al secondo pilastro, che riguardano l'elemento più importante dei risultati auspicati; critica il fatto che la BEI stessa ammetta che gli esperti del comitato per gli investimenti utilizzano il quarto pilastro soltanto a scopo informativo e non decisionale; chiede che i quadri di valutazione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili, siano resi pubblici dopo che la decisione finale sul progetto sia stata presa; |
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13. |
riconosce che potrebbero essere necessari alcuni anni per preparare nuovi progetti innovativi, che la BEI è sotto pressione per raggiungere l'obiettivo di 315 miliardi di EUR e che pertanto non ha avuto altra scelta che avviare immediatamente le attività del FEIS; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che la BEI, nell'attuazione del FEIS, abbia attinto alla riserva di progetti esistente, in larga misura con progetti a basso rischio, riducendo pertanto il proprio finanziamento tradizionale; teme che il FEIS non preveda un finanziamento complementare per progetti innovativi ad alto rischio; sottolinea che, sebbene un progetto venga considerato attività speciale, ciò non implica necessariamente che sia rischioso; sottolinea tuttavia che la classificazione come attività speciale potrebbe derivare anche dal fatto che il suo finanziamento è stato strutturato in modo artificialmente rischioso, il che significa che anche progetti a bassissimo rischio possono rivelarsi facilmente progetti ad alto rischio; sottolinea che l'utilizzo dei criteri relativi al progetto non deve essere in alcun caso indebolito soltanto per raggiungere l'obiettivo politico dei 315 miliardi di EUR in investimenti mobilitati; |
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14. |
chiede che la BEI fornisca una stima della sua potenziale capacità di prestito annua a medio termine, tenendo conto del FEIS e dei possibili sviluppi normativi, prosegua la propria attività di prestito con quote di 70-75 miliardi di EUR all'anno, utilizzando i profitti, i rimborsi delle somme erogate nei programmi ecc., e utilizzi il FEIS come strumento complementare; osserva che ciò significherebbe che il volume di affari della BEI raggiungerebbe almeno 90 miliardi di EUR, anziché 75 miliardi di EUR in totale; |
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15. |
ritiene importante esaminare se il previsto effetto leva dei 15 paesi sia adeguato per consentire al FEIS di sostenere progetti di alta qualità che comportano un rischio più elevato e chiede alla Commissione di fornire una valutazione in tal senso; ricorda che questo effetto leva dei 15 paesi è basato sul portafoglio e rispecchia l'esperienza di finanziamento della BEI nell'ottica di affrontare le inefficienze del mercato; chiede che la valutazione degli obiettivi pubblici sia svolta dal FEIS in mondo complementare rispetto al requisito del volume; propone di tener conto altresì degli obiettivi dell’Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21); invita la BEI a pubblicare l'effetto leva raggiunto finora e la metodologia di calcolo che ne è alla base; |
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16. |
sottolinea che i progetti su piccola scala incontrano spesso difficoltà di accesso ai finanziamenti di cui necessitano; osserva con preoccupazione che i piccoli progetti sono dissuasi dal presentare domanda di finanziamento del FEIS, o sono persino considerati inammissibili al finanziamento, a causa delle loro dimensioni; sottolinea il notevole impatto che un piccolo progetto potrebbe tuttavia avere su scala nazionale o regionale; sottolinea la necessità di potenziare l'assistenza tecnica messa a disposizione dal polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) che è determinante nel fornire consulenza e assistenza ai promotori di progetti su piccola scala per quanto riguarda la strutturazione e il raggruppamento di progetti attraverso piattaforme d'investimento o accordi quadro; invita il comitato direttivo a esaminare la questione e a presentare proposte per correggere questa situazione; |
Diversificazione settoriale
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17. |
sottolinea che il FEIS è uno strumento basato sulla domanda che dovrebbe, tuttavia, essere guidato dagli obiettivi politici stabiliti nel regolamento e definiti dal comitato direttivo; chiede una maggiore sensibilizzazione e una maggiore erogazione di informazioni nei confronti dei settori che presentano una domanda non soddisfatta di investimenti ma non sono riusciti ad avvalersi pienamente del FEIS; osserva, a tal proposito, che a livello macroeconomico dell'UE sarebbe necessario adottare un maggior numero di misure per stimolare la domanda di investimenti; |
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18. |
si compiace che tutti i settori definiti nel regolamento sul FEIS siano stati coperti dal finanziamento del FEIS; sottolinea, tuttavia, che alcuni settori sono sottorappresentati, segnatamente i settori delle infrastrutture sociali, della sanità e dell'istruzione a cui è stato destinato solo il 4 % dei finanziamenti approvati del FEIS; osserva che ciò potrebbe essere dovuto a svariati fattori, ad esempio il fatto che alcuni settori potrebbero aver risentito di una mancanza di esperienza e di conoscenze tecniche per quanto riguarda l'accesso all'EFSI, oppure al fatto che, quando è stato avviato il FEIS, alcuni settori offrivano già migliori opportunità di investimento in termini di progetti redditizi e pronti all'uso; invita la BEI, in questo contesto, a esaminare come migliorare la diversificazione settoriale, collegandola agli obiettivi fissati nel regolamento nonché l'opportunità o meno di estendere il sostegno del FEIS ad altri settori; |
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19. |
ricorda che l’accordo sul clima della COP21 approvato dall’Unione europea richiede un'importante transizione verso investimenti sostenibili che il FEIS dovrebbe sostenere pienamente; sottolinea che gli investimenti del FEIS dovrebbero essere compatibili con tale impegno; sottolinea la necessità di migliorare le comunicazioni in materia di cambiamenti climatici; |
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20. |
sottolinea la necessità di aumentare la percentuale di risorse dedicate a progetti a lungo termine come le reti di telecomunicazione o a progetti aventi un livello di rischio relativamente elevato che è solitamente associato alle nuove e più avanzate tecnologie emergenti; rileva che gli investimenti nelle infrastrutture a banda larga e 5G, nella sicurezza informatica, nella digitalizzazione dell'economia tradizionale, nella microelettronica e nel calcolo ad alte prestazioni (HPC) possono ulteriormente ridurre il divario digitale; |
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21. |
deplora la mancanza di limiti di concentrazione nella fase iniziale di lancio; ricorda che il settore dei trasporti ha versato il contributo maggiore al fondo del FEIS, pari a 2,2 miliardi di EUR su 8 miliardi di EUR, vale a dire oltre il 25 % del totale del fondo di garanzia; osserva con preoccupazione che il settore dei trasporti ha beneficiato solamente di circa il 13 % degli investimenti mobilitati e messi a disposizione finora nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione del FEIS, fermandosi ben al di sotto del limite del 30 % fissato per ciascun settore specifico; invita il comitato per gli investimenti a prestare particolare attenzione ai progetti nel settore dei trasporti, essendo questi ancora molto poco rappresentati nel portafoglio di investimenti e considerando che il settore dei trasporti svolge un ruolo importante in termini di crescita economica e di sicurezza dei cittadini; |
Governance
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22. |
osserva che le strutture di governance del FEIS sono state attuate integralmente all'interno della BEI; ritiene che per migliorare l'efficienza e la responsabilità del FEIS debbano essere esaminate le opzioni per rendere la struttura di governance del FEIS completamente separata da quella della BEI; |
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23. |
ricorda che il direttore generale è responsabile della gestione corrente del FEIS, della preparazione e della presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti e della rappresentanza esterna; ricorda che il direttore generale è assistito dal vice direttore generale; deplora che, nella pratica, i rispettivi ruoli, in particolare quello del vice direttore generale, non siano stati definiti con chiarezza; invita la BEI a riflettere sulla precisazione dei compiti del direttore generale e del vice direttore generale con maggiore chiarezza, al fine di garantire la trasparenza e l'assunzione di responsabilità; ritiene importante che il direttore generale, assistito dal vice direttore generale, continui a fissare l'ordine del giorno delle riunioni del comitato per gli investimenti; propone, inoltre, che il direttore generale elabori procedure per affrontare i potenziali conflitti di interesse all'interno del comitato per gli investimenti, riferisca al comitato direttivo e proponga le sanzioni in caso di violazione nonché i mezzi per applicarle; ritiene che l'autorità del direttore generale e del vice direttore generale nello svolgimento di tali compiti risulterebbe rafforzata se entrambi disponessero di maggiore autonomia nei confronti della BEI; invita di conseguenza la BEI a esaminare le opzioni per aumentare l'indipendenza del direttore generale e del vice direttore generale; |
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24. |
ricorda che gli esperti del comitato per gli investimenti sono responsabili della selezione dei progetti del FEIS, della concessione della garanzia dell'Unione e dell'approvazione delle operazioni con le piattaforme d'investimento e gli istituti o le banche nazionali di promozione; ricorda altresì che gli esperti sono indipendenti; è pertanto preoccupato per i conflitti d’interesse documentati da parte di membri del comitato per gli investimenti, che dovranno assolutamente essere evitati in futuro; |
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25. |
ritiene che la selezione dei progetti non sia sufficientemente trasparente; sottolinea che la BEI dovrebbe apportare miglioramenti in merito alla pubblicazione delle informazioni relative ai progetti che approva a titolo del FEIS, fornendo una motivazione adeguata dell'addizionalità e del quadro di valutazione, nonché al contributo dei progetti al conseguimento degli obiettivi del FEIS, con particolare attenzione all'impatto atteso delle operazioni del FEIS sulla carenza di investimenti nell'Unione; |
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26. |
invita la BEI a riflettere sul modo in cui si potrebbe rafforzare la cooperazione con il comitato per gli investimenti, attraverso il direttore generale e il comitato direttivo; ritiene importante che il direttore generale partecipi alle riunioni del comitato direttivo, il che consentirebbe al direttore generale di informare il comitato direttivo in merito alle attività future; |
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27. |
propone di esaminare le modalità di rafforzamento della trasparenza delle strutture di governance del FEIS per il Parlamento e l'aggiunta di un ulteriore membro a pieno titolo in seno al comitato direttivo nominato dal Parlamento; esorta gli organi direttivi del FEIS a condividere le informazioni con il Parlamento europeo su una base proattiva; |
Banche nazionali di promozione
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28. |
ricorda che, per le loro competenze, le banche nazionali di promozione sono fondamentali per il successo del FEIS, in quanto sono vicine ai mercati locali e hanno familiarità con essi; trova che finora le sinergie non siano state sfruttate nella misura necessaria; constata che gli istituti nazionali rischiano di essere soppiantati dalla BEI e invita quest'ultima a migliorare la sua capacità di includere i partner nazionali e subnazionali; invita la BEI a sostenere il rafforzamento delle strutture bancarie pubbliche esistenti, al fine di promuovere attivamente lo scambio di buone pratiche e conoscenza del mercato tra detti istituti; ritiene, a tal fine, che le banche nazionali di promozione dovrebbero mirare a concludere accordi di cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI); riconosce che il FEIS e la BEI sono sempre più disposti ad acquisire un maggior numero di quote junior/subordinate con le banche nazionali di promozione e li esorta a continuare a procedere in tal senso; invita la Commissione e la BEI a esaminare l'utilità di integrare le competenze delle banche nazionali di promozione nel comitato direttivo; |
Piattaforme d'investimento.
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29. |
ricorda che è opportuno rendere possibili investimenti diversificati con un'impostazione geografica o tematica contribuendo al finanziamento e al raggruppamento di progetti e fondi provenienti da fonti diverse; osserva con preoccupazione che la prima piattaforma d'investimento è stata istituita solo nel terzo trimestre del 2016 e che questo ritardo ostacola l'opportunità per i progetti di taglia ridotta di beneficiare dell'EFSI e lo sviluppo di progetti transfrontalieri; sottolinea la necessità di semplificare le norme per istituire piattaforme d'investimento; chiede alla BEI e al polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) di promuovere l'utilizzo delle piattaforme d'investimento quale strumento per raggiungere una diversificazione geografica e tematica degli investimenti; |
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30. |
esorta gli organi direttivi del FEIS a prestare maggiore attenzione alle piattaforme d'investimento, al fine di ottimizzare i benefici che queste ultime possono apportare al superamento degli ostacoli agli investimenti, in particolare negli Stati membri caratterizzati da mercati finanziari meno sviluppati; invita la BEI a fornire alle parti interessate, compresi gli organismi nazionali, locali e regionali, maggiori informazioni sulle piattaforme nonché sulle condizioni e i criteri della loro creazione; riconosce il ruolo degli enti locali e regionali nell'individuare progetti strategici e incoraggiare la partecipazione; |
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31. |
propone una discussione in merito alle modalità aggiuntive di promozione delle piattaforme d'investimento, ad esempio dando priorità all'approvazione dei progetti presentati attraverso una piattaforma, al raggruppamento di progetti di minore entità e di contratti di gruppo e alla creazione di meccanismi per finanziare i raggruppamenti di contratti; ritiene opportuno promuovere, in particolare, le piattaforme transnazionali, poiché molti progetti nel settore dell'energia e delle infrastrutture digitali hanno una dimensione transnazionale; |
Strumenti finanziari
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32. |
ricorda che la BEI ha messo a punto nuovi strumenti finanziari per le finalità del FEIS allo scopo di fornire prodotti su misura per i finanziamenti ad alto rischio; esorta la BEI a incrementare ulteriormente il suo valore aggiunto concentrandosi su prodotti finanziari di maggior rischio, quali finanziamenti subordinati e strumenti del mercato dei capitali; esprime preoccupazione per le critiche dei promotori di progetti secondo cui gli strumenti di finanziamento forniti non sono compatibili con le esigenze dei loro progetti (i progetti ad alto rischio richiedono spesso importi anticipati per rilanciare gli investimenti e non somme esigue erogate su base annua) e per il fatto che gli investitori ribadiscano di non essere attualmente in grado di partecipare al finanziamento del FEIS a causa della mancanza di adeguati strumenti di private equity; invita la BEI a esaminare quanto sopra esposto in collaborazione con i promotori e gli investitori di progetti; invita la BEI, inoltre, a valutare in che modo lo sviluppo di obbligazioni verdi possa massimizzare il potenziale del FEIS nel finanziare progetti che presentano vantaggi ambientali e/o climatici positivi; |
Diversificazione geografica
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33. |
si compiace che entro la fine del 2016 tutti i 28 paesi abbiano ricevuto un finanziamento del FEIS; osserva con preoccupazione, tuttavia, che al 30 giugno 2016 l'UE-15 aveva ricevuto il 91 % del sostegno del FEIS, mentre l'UE-13 ne aveva ricevuto solo il 9 %; si rammarica del fatto che il sostegno del FEIS sia andato per lo più a favore di un numero limitato di paesi in cui la carenza di investimenti registra già livelli inferiori alla media UE; osserva che nei paesi beneficiari, vi è spesso disparità di distribuzione geografica dei progetti finanziati dal FEIS; ritiene che vi sia un rischio di concentrazione territoriale e sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione alle regioni meno sviluppate in tutti i 28 Stati membri; invita la BEI a fornire ulteriore assistenza tecnica ai paesi e alle regioni che hanno beneficiato del FEIS in misura minore; |
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34. |
riconosce che il PIL e il numero di progetti approvati sono correlati; riconosce che gli Stati membri più grandi sono in grado di trarre vantaggi dai mercati dei capitali più sviluppati e hanno pertanto maggiori probabilità di beneficiare di uno strumento orientato al mercato, quale il FEIS; sottolinea che il minor sostegno del FEIS nell'UE-13 può essere attribuibile ad altri fattori, quali le piccole dimensioni dei progetti, la posizione periferica di una data regione e la concorrenza dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE); osserva con preoccupazione, tuttavia, il vantaggio sproporzionato che ne hanno tratto alcuni paesi e sottolinea la necessità di diversificare ulteriormente la distribuzione geografica, in particolare in settori cruciali quale l'ammodernamento e il miglioramento della produttività e la sostenibilità delle economie, focalizzando l'attenzione sullo sviluppo tecnologico; chiede alla Commissione di approfondire e di identificare le ragioni dell'attuale distribuzione geografica; |
Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI)
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35. |
attribuisce la massima importanza al funzionamento del PECI; ritiene che la sua missione di fungere da sportello unico per l'assistenza tecnica e la consulenza completa in tutte le fasi del ciclo del progetto risponda in gran parte alla crescente necessità di un sostegno in termini di assistenza tecnica presso le autorità e i promotori di progetti; |
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36. |
si compiace che il PECI sia operativo dal settembre 2015, dopo una fase di attuazione rapida; riconosce che, dati il breve periodo di operatività e la carenza di personale nella fase iniziale, non sono stati pienamente sviluppati tutti i servizi del PECI e che l'attività si è incentrata prevalentemente sulla garanzia del sostegno allo sviluppo e alla strutturazione dei progetti, alla consulenza politica e alla selezione dei progetti; sottolinea la necessità che il PECI assuma esperti provenienti da diversi ambiti per calibrare meglio i propri pareri, la propria comunicazione e il proprio sostegno verso i settori che non utilizzano il FEIS nella massima misura possibile; |
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37. |
è convinto che il PECI possieda le potenzialità per svolgere un ruolo fondamentale nell'affrontare molte delle lacune di attuazione del FEIS; crede fermamente che a tal fine il PECI debba adottare una posizione più proattiva nel fornire assistenza in settori come la creazione di piattaforme d'investimento, anche in considerazione dell'importanza di queste ultime nel finanziamento di progetti di minori dimensioni; sottolinea, inoltre, il ruolo del PECI nel fornire consulenza in merito all'impiego combinato di altre fonti di finanziamento dell'Unione e del FEIS; |
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38. |
ritiene, altresì, che il PECI possa contribuire attivamente alla diversificazione geografica e settoriale, non solo coprendo tutte le regioni e un maggior numero di settori nella fornitura dei suoi servizi, ma anche offrendo assistenza alla BEI nelle operazioni di avvio; ritiene che il PECI possa svolgere un ruolo importante nel contribuire all'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale; |
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39. |
ricorda che il regolamento sul FEIS conferisce un mandato al PECI per lo sfruttamento delle conoscenze locali al fine di agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione; ritiene necessari miglioramenti significativi in tale settore, in particolare una più stretta collaborazione con le istituzioni nazionali competenti; attribuisce grande importanza alla fornitura di servizi a livello locale, anche al fine di tener conto delle situazioni specifiche e delle esigenze locali, in particolare nei paesi che non possiedono istituti o banche nazionali di promozione; ritiene che, per tenere conto di questo aspetto, sia opportuno incrementare i collegamenti con altri fornitori locali; |
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40. |
prevede che il PECI concluda le sue procedure di assunzione e raggiunga il massimo grado di copertura dell'organico senza ulteriori ritardi; esprime, tuttavia, perplessità in merito al fatto che la capacità di personale prevista sia sufficiente per consentire al PECI di fornire i servizi di consulenza necessari e far fronte a un aumento del carico di lavoro, nonché a un mandato di più ampio respiro; |
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41. |
sottolinea che il PECI deve potenziare il profilo dei suoi servizi, migliorare la comunicazione e aumentare la sensibilizzazione e la comprensione in merito alle sue attività tra le parti interessate del PECI; ritiene che, per raggiungere tale scopo, sia auspicabile impiegare tutti i canali di comunicazione pertinenti, anche a livello nazionale e locale; |
Portale dei progetti di investimento europei (PPIE)
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42. |
deplora che il portale dei progetti di investimento europei (PPIE) sia stato avviato dalla Commissione solo il 1o giugno 2016, circa un anno dopo l'adozione del regolamento sul FEIS; osserva che il portale è ora operativo e ospita attualmente 139 progetti; ritiene tuttavia che l'obiettivo finora raggiunto sia ancora molto lontano dal potenziale previsto al momento dell'adozione del regolamento sul FEIS; |
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43. |
ritiene che il portale dei progetti di investimento europei fornisca una piattaforma di facile utilizzo affinché i promotori di progetti possano aumentare la visibilità dei loro progetti di investimento in modo trasparente; ritiene, tuttavia, che la chiave del successo del portale consista nell'aumentare la propria visibilità in misura significativa, al fine di conseguire un riconoscimento comune come strumento utile, affidabile ed efficiente sia tra gli investitori che tra i promotori di progetti; esorta la Commissione a impegnarsi attivamente in questa direzione attraverso solide attività di comunicazione; |
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44. |
osserva che i costi relativi alla costituzione, allo sviluppo, alla gestione, all'assistenza e alla manutenzione, nonché all'hosting del PPIE sono attualmente coperti dal bilancio dell'UE nell'ambito della dotazione annuale di 20 milioni di EUR previsti per il PECI; ricorda, tuttavia, che le commissioni riscosse da promotori di progetti privati che registrano il loro progetto sul portale costituiscono entrate con destinazione specifica esterna per il PPIE e in futuro ne rappresenteranno la principale fonte di finanziamento; |
Garanzia
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45. |
ricorda che l'Unione fornisce alla BEI una garanzia irrevocabile e incondizionata per le operazioni di finanziamento e di investimento a titolo del FEIS; è convinto che la garanzia dell'Unione abbia consentito alla BEI di assumersi un rischio maggiore per lo sportello relativo alle infrastrutture e agli investimenti (IIW) e abbia permesso di rafforzare e di concentrare all'inizio del periodo il finanziamento delle PMI e delle società a media capitalizzazione nell'ambito del COSME e di InnovFin con il sostegno dello sportello PMI (SMEW); ritiene che la soglia di 25 milioni di EUR, che sembra essere utilizzata dalla BEI per le sue normali operazioni di prestito, non dovrebbe applicarsi al FEIS, al fine di incrementare il finanziamento dei progetti più piccoli e agevolare l'accesso delle PMI e di altri potenziali beneficiari; |
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46. |
sottolinea che, a causa di un significativo incremento che riflette l'elevata domanda del mercato, lo sportello PMI è stato ulteriormente rafforzato con 500 milioni di EUR provenienti dagli strumenti di debito IIW nell'ambito del quadro normativo vigente; si compiace del fatto che, grazie alla flessibilità del regolamento sul FEIS, il finanziamento aggiuntivo sia stato concesso a vantaggio delle PMI e delle piccole società a media capitalizzazione; intende monitorare attentamente l'assegnazione della garanzia nell'ambito dei due sportelli; osserva inoltre che, al 30 giugno 2016, le operazioni sottoscritte nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e agli investimenti hanno raggiunto solo il 9 % del volume totale previsto; |
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47. |
ricorda che il fondo di garanzia dell'UE è prevalentemente finanziato dal bilancio dell'UE; tiene conto di tutte le valutazioni pertinenti che suggeriscono che l'attuale tasso di copertura del fondo di garanzia del 50 % sembra essere cauto e prudente in termini di copertura delle perdite potenziali e che il bilancio dell'Unione sarebbe già protetto da un tasso-obiettivo rettificato del 35 %; intende esaminare se le proposte per un tasso-obiettivo più basso abbiano ripercussioni sulla qualità e sulla natura dei progetti selezionati; sottolinea che, finora, non ci sono stati richiami a causa di inadempienze di operazioni della BEI e del FEI; |
Finanziamento futuro, capacità del fondo
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48. |
osserva che la Commissione ha proposto un'estensione del FEIS, in termini sia di durata sia di capacità finanziaria, e che ciò avrebbe un impatto sul bilancio dell'UE; esprime la sua intenzione di presentare proposte di finanziamento alternative; |
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49. |
ricorda che gli Stati membri sono stati invitati a contribuire al FEIS al fine di ampliarne la capacità, consentendogli, in tal modo, di sostenere maggiori investimenti ad alto rischio; si rammarica del fatto che, nonostante tale investimento sia considerato una misura una tantum ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (8), e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (9), gli Stati membri non abbiano preso questa iniziativa; chiede alla BEI e alla Commissione di fornire informazioni sugli eventuali sforzi intrapresi nel frattempo per convincere gli Stati membri a contribuire al FEIS e sulle possibilità di attrarre altri investitori; invita la Commissione e la BEI a intensificare i loro sforzi in questa direzione; |
Complementarità con le altre fonti di finanziamento dell'UE
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50. |
osserva che la consapevolezza di sovrapposizioni e della concorrenza tra il FEIS e gli strumenti finanziari del bilancio dell'UE da parte della Commissione e della BEI ha portato all'adozione di linee guida che raccomandano l'uso complementare di finanziamenti del FEIS e dei fondi SIE; sottolinea che una combinazione di finanziamenti a titolo del FEIS e dei fondi SIE non dovrebbe in alcun modo nuocere al livello e all'orientamento dei finanziamenti dei fondi SIE; sottolinea, tuttavia, il persistere di differenze nei criteri di ammissibilità, nelle regolamentazioni, nei tempi di segnalazione e nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, che impediscono l'impiego combinato; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia iniziato ad affrontare tali differenze nella sua proposta di revisione del regolamento finanziario e auspica che tale revisione avvenga tempestivamente onde semplificare l'uso combinato dei fondi evitando concorrenza e sovrapposizioni; ritiene che siano necessari ulteriori sforzi e che il secondo e il terzo pilastro del piano di investimenti siano essenziali a tal fine; |
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51. |
raccomanda che, nelle sue relazioni periodiche, la Commissione elenchi i progetti che beneficiano di una combinazione delle sovvenzioni a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) con il FEIS; |
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52. |
osserva che i progetti di partenariato pubblico-privato relativi alle infrastrutture dei trasporti dovrebbero di norma basarsi sul principio «chi usa paga», al fine di ridurre l'onere imposto sui bilanci pubblici e sui contribuenti per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture; sottolinea che è importante coordinare i vari tipi di finanziamento dell'UE al fine di garantire che gli obiettivi della politica dei trasporti dell'UE siano conseguiti in tutta l'UE e non promuovere fondi di tipo PPP a scapito dei fondi strutturali; |
Fiscalità
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53. |
è profondamente preoccupato per il fatto che, i alcuni casi, la BEI sia stata spinta tramite il FEIS a fornire sostegno a progetti che sono stati strutturati utilizzando imprese in paradisi fiscali; esorta la BEI e il FEI ad astenersi dall'utilizzare o appoggiare strutture di evasione fiscale, in particolare regimi di pianificazione fiscale aggressiva o pratiche che non siano conformi ai principi della buona governance dell'UE in materia di fiscalità, come previsto dalla pertinente normativa dell'Unione, ivi comprese le raccomandazioni e le comunicazioni della Commissione; insiste affinché nessun progetto o promotore possa dipendere da una persona o da una società che operi in uno Stato appartenente alla futura lista comune dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative; |
Comunicazione e visibilità
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54. |
osserva che molti promotori di progetti non sono a conoscenza dell'esistenza del FEIS o non possiedono un quadro sufficientemente chiaro di ciò che il FEIS possa offrire loro, degli specifici criteri di ammissibilità e delle azioni concrete da intraprendere in sede di richiesta di finanziamento; sottolinea che occorre compiere ulteriori sforzi, tra cui un sostegno tecnico mirato, nella rispettiva lingua dell'UE, negli Stati membri che hanno beneficiato in misura minore del FEIS, per sensibilizzare in merito a cosa sia il FEIS, ai prodotti e servizi specifici che offre e ai ruoli delle piattaforme d'investimento e delle banche nazionali di promozione; |
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55. |
invita a tradurre tutto il materiale informativo e tutto il materiale riguardante la procedura di finanziamento in tutte le lingue degli Stati membri al fine di agevolare l'informazione e l'accesso a livello locale; |
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56. |
esprime preoccupazione per il fatto che il sostegno diretto fornito agli intermediari finanziari, che sono poi responsabili dell'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, possa portare a situazioni in cui il beneficiario finale non sia a conoscenza del vantaggio derivante dal finanziamento del FEIS, e chiede di individuare soluzioni per migliorare la visibilità del FEIS; invita pertanto la BEI a inserire nei contratti nell'ambito del FEIS una clausola specifica che spieghi chiaramente al promotore del progetto che il finanziamento ricevuto è stato reso possibile grazie al bilancio del FEIS/dell'UE; |
Estensione
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57. |
riconosce che il FEIS da solo, e su scala limitata, non sarà probabilmente in grado di colmare la carenza di investimenti presente in Europa, ma che costituisce tuttavia un pilastro centrale del piano di investimenti dell'UE e mostra la determinazione dell'UE ad affrontare questo problema; invita a presentare ulteriori proposte sulle modalità per incentivare in modo permanente gli investimenti in Europa; |
o
o o
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58. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.
(2) http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf
(3) http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf, settembre 2016.
(4) Relazione del 14 novembre 2016, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf
(5) GU C 465 del 13.12.2016, pag. 1.
(6) GU C 268 del 14.8.2015, pag. 27.
(7) GU C 195 del 12.6.2015, pag. 41.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/125 |
P8_TA(2017)0271
Agenda europea per l'economia collaborativa
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 su un'agenda europea per l'economia collaborativa (2017/2003(INI))
(2018/C 331/18)
Il Parlamento europeo,
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vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» (1), |
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vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico (2), |
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vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sulle nuove opportunità per le piccole imprese di trasporto, compresi i modelli di economia collaborativa (3), |
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visti la riunione del 12 settembre 2016 del gruppo ad alto livello del Consiglio «Competitività e crescita» e il documento di riflessione della presidenza al riguardo (4), |
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vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM(2016)0356), |
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vista la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo «Le piattaforme online e il mercato unico digitale — Opportunità e sfide per l'Europa» (COM(2016)0288), |
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vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (COM(2015)0550), |
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vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192), |
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visti il Consiglio «Competitività» del 29 settembre 2016 e i relativi risultati, |
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vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (5) (direttiva sui servizi), |
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vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (6), |
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vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (7), |
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vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (8), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016 relativo agli orientamenti per l'attuazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (SWD(2016)0163), |
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visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (9), |
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visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016 dal titolo «Economia collaborativa e piattaforme online: una visione condivisa di città e regioni» (10), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2016 sull'economia collaborativa (11), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0195/2017), |
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A. |
considerando che negli ultimi anni l'economia collaborativa ha conosciuto una rapida crescita in termini di utenti, transazioni ed entrate, ridefinendo il modo in cui vengono forniti prodotti e servizi e mettendo alla prova modelli economici consolidati in numerosi settori; |
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B. |
considerando che l'economia collaborativa presenta vantaggi sociali per i cittadini dell'Unione europea; |
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C. |
considerando che le piccole e medie imprese (PMI) sono il principale motore dell'economia europea e che, stando alle cifre relative al 2014, rappresentano il 99,8 % di tutte le imprese del settore non finanziario e sono responsabili dei due terzi di tutti i posti di lavoro; |
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D. |
considerando che solo l'1,7 % delle imprese dell'UE si avvale pienamente di tecnologie digitali avanzate, mentre il 41 % non le utilizza affatto; che la digitalizzazione di tutti i settori è fondamentale se si vuole mantenere e migliorare la competitività dell'UE; |
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E. |
considerando che, secondo un recente studio della Commissione, il 17 % dei consumatori europei ha utilizzato servizi forniti dall'economia collaborativa e il 52 % è a conoscenza dei servizi offerti (12); |
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F. |
considerando che nell'economia collaborativa non esistono statistiche ufficiali sull'entità dell'occupazione; |
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G. |
considerando che l'economia collaborativa offre a giovani, migranti, lavoratori a tempo parziale e cittadini anziani la possibilità di entrare nel mercato del lavoro; |
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H. |
considerando che i modelli dell'economia collaborativa possono concorrere a stimolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e all'economia, poiché offrono opportunità di forme flessibili di imprenditoria e occupazione; |
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I. |
considerando che, sebbene la recente comunicazione della Commissione dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» rappresenti un buon punto di partenza per una promozione e una regolamentazione efficaci del settore, è necessario includere la prospettiva della parità di genere e tener conto delle disposizioni della pertinente legislazione antidiscriminazione nelle analisi e raccomandazioni future in tale settore; |
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J. |
considerando che la promozione della giustizia e della protezione sociali, quale definita all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è altresì un obiettivo del mercato interno dell'UE; |
Considerazioni di carattere generale
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1. |
accoglie con favore la comunicazione su un'agenda europea per l'economia collaborativa e sottolinea che questa dovrebbe rappresentare un primo passo verso una strategia dell'UE bilanciata, più ampia e ambiziosa in materia; |
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2. |
ritiene che, se sviluppata in modo responsabile, l'economia collaborativa crei opportunità significative per i cittadini e i consumatori, che beneficiano di una maggiore concorrenza, di servizi su misura, di una maggiore scelta e di prezzi più bassi; evidenzia che la crescita in tale settore è orientata ai consumatori e consente a questi ultimi di svolgere un ruolo più attivo; |
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3. |
sottolinea la necessità di consentire alle imprese di crescere eliminando gli ostacoli, le duplicazioni e la frammentazione che frena lo sviluppo transfrontaliero; |
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4. |
esorta gli Stati membri a garantire chiarezza giuridica e a non considerare l'economia collaborativa una minaccia per l'economia tradizionale; pone l'accento sull'importanza di regolamentare l'economia collaborativa in modo da agevolare e promuovere le attività piuttosto che limitarle; |
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5. |
concorda sul fatto che l'economia collaborativa crei nuove e interessanti opportunità imprenditoriali, posti di lavoro e crescita, nonché svolga spesso un ruolo importante nel rendere il sistema economico non solo più efficiente, ma anche sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale, consentendo una migliore assegnazione di risorse e beni che sarebbero altrimenti sottoutilizzati e contribuendo quindi alla transizione verso un'economia circolare; |
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6. |
riconosce al contempo il notevole impatto che l'economia collaborativa può avere sui modelli imprenditoriali regolamentati e ormai consolidati in molti settori strategici come i trasporti, gli alloggi, la ristorazione, i servizi, la vendita al dettaglio e la finanza; riconosce le sfide derivanti dall'esistenza di norme giuridiche diverse per attori economici simili; ritiene che l'economia collaborativa responsabilizzi i consumatori, offra nuove opportunità di lavoro e possa favorire il rispetto delle norme fiscali, ma sottolinea l'importanza di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e il rispetto degli obblighi fiscali; riconosce che l'economia collaborativa riguarda sia l'ambiente urbano sia quello rurale; |
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7. |
evidenzia la mancanza di chiarezza tra imprenditori, consumatori e autorità sulle modalità di applicazione della normativa vigente in alcuni settori e, di conseguenza, sottolinea l'esigenza di affrontare il problema delle «zone grigie» normative; è preoccupato per il rischio di frammentazione del mercato unico; è consapevole del fatto che, se non adeguatamente disciplinati, tali cambiamenti potrebbero determinare incertezza giuridica quanto alle norme e ai vincoli applicabili all'esercizio dei diritti individuali e alla tutela dei consumatori; ritiene che la regolamentazione debba essere idonea al suo scopo nell'era digitale ed è profondamente preoccupato per l'impatto negativo dell'incertezza giuridica e della complessità delle norme sulle start-up europee e le organizzazioni senza scopo di lucro che partecipano all'economia collaborativa; |
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8. |
ritiene che l'instaurazione di un contesto giuridico dinamico, chiaro e, se del caso, armonizzato così come di condizioni di parità sia una condizione fondamentale affinché l'economia collaborativa possa prosperare nell'UE; |
Economia collaborativa nell'UE
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9. |
sottolinea la necessità di considerare l'economia collaborativa non solo come un insieme di nuovi modelli imprenditoriali che offrono beni e servizi, ma anche come una nuova forma di integrazione tra l'economia e la società in cui i servizi offerti si basano su un'ampia gamma di relazioni in grado di collocare le relazioni economiche all'interno di quelle sociali e di creare nuove forme di comunità e nuovi modelli imprenditoriali; |
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10. |
osserva che l'economia collaborativa in Europa presenta alcune caratteristiche specifiche, che rispecchiano anche la struttura aziendale europea, costituita principalmente da PMI e da microimprese; pone l'accento sulla necessità di garantire un contesto imprenditoriale in cui le piattaforme collaborative possano espandersi ed essere altamente concorrenziali sul mercato globale; |
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11. |
osserva che gli imprenditori europei mostrano una forte propensione alla creazione di piattaforme di collaborazione per fini sociali e riconosce un aumento dell'interesse nei confronti dell'economia collaborativa fondata su modelli imprenditoriali cooperativi; |
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12. |
sottolinea l'importanza di prevenire ogni forma di discriminazione, al fine di consentire un accesso effettivo e paritario ai servizi collaborativi; |
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13. |
ritiene che i servizi forniti nel quadro dell'economia collaborativa che sono oggetto di pubblicità e che hanno scopo di lucro rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (13), e che, pertanto, tali servizi dovrebbero essere in linea con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne; |
Quadro normativo dell'UE: «pari», consumatori, piattaforme di collaborazione
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14. |
riconosce che, sebbene alcuni ambiti dell'economia collaborativa siano regolamentati, anche a livello locale e nazionale, altri ambiti rischiano di rientrare in «zone grigie» normative, in quanto non è sempre chiaro quali regolamentazioni UE siano applicabili, il che genera notevoli differenze tra gli Stati membri in ragione delle regolamentazioni e giurisprudenze a livello nazionale, regionale e locale, frammentando così il mercato unico; |
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15. |
accoglie con favore l'intenzione della Commissione di porre rimedio all'attuale frammentazione, ma deplora che la sua comunicazione non abbia apportato sufficiente chiarezza in merito all'applicabilità della vigente legislazione dell'UE a diversi modelli di economia collaborativa; sottolinea la necessità che gli Stati membri intensifichino l'applicazione della legislazione in vigore e invita la Commissione ad adoperarsi per un quadro di applicazione che sostenga gli sforzi degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la direttiva sui servizi e l'acquis relativo ai consumatori; invita la Commissione ad avvalersi pienamente di tutti gli strumenti disponibili in questo contesto, incluse le procedure di infrazione ove si accerti un'attuazione scorretta o inadeguata della normativa; |
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16. |
evidenzia che i requisiti di accesso al mercato per le piattaforme collaborative e i prestatori di servizi devono essere necessari, giustificati e proporzionati, come previsto dai trattati e dal diritto secondario, nonché semplici e chiari; sottolinea che tale valutazione dovrebbe considerare se i servizi siano prestati da professionisti oppure da privati, subordinando i fornitori tra «pari» (peer-to-peer) a requisiti giuridici meno restrittivi, nonché garantire al tempo stesso standard di qualità e un elevato livello di protezione dei consumatori e tenere conto delle differenze settoriali; |
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17. |
riconosce la necessità che gli attori storici, i nuovi operatori e i servizi legati alle piattaforme digitali e all'economia collaborativa si sviluppino in un contesto favorevole alle imprese in cui vi sia sana concorrenza e trasparenza rispetto ai cambiamenti legislativi; conviene sul fatto che, in sede di valutazione dei requisiti di accesso al mercato nel contesto della direttiva sui servizi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle caratteristiche specifiche delle imprese dell'economia collaborativa; |
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18. |
esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri per fornire ulteriori orientamenti che stabiliscano criteri efficaci per operare una distinzione tra «pari» e professionisti, fattore fondamentale per l'equo sviluppo dell'economia collaborativa; sottolinea che tali orientamenti dovrebbero offrire chiarezza e certezza sul piano giuridico e tenere conto, tra l'altro, delle differenze normative tra gli Stati membri e le rispettive realtà economiche, come ad esempio il livello di reddito, le caratteristiche dei settori, la situazione delle micro e piccole imprese e lo scopo di lucro dell'attività; è del parere che la fissazione di una serie di principi e criteri generali a livello dell'UE e di una serie di soglie a livello nazionale potrebbe essere una via da seguire, e invita la Commissione a effettuare uno studio al riguardo; |
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19. |
richiama l'attenzione sul fatto che la fissazione di soglie, sebbene possa offrire linee di demarcazione adeguate tra «pari» e imprese, potrebbe allo stesso tempo creare una disparità tra microimprese e piccole imprese, da un lato, e «pari», dall'altro; reputa che siano vivamente raccomandabili condizioni di parità tra categorie comparabili di prestatori di servizi; chiede l'eliminazione degli oneri normativi inutili e dei requisiti di accesso al mercato ingiustificati per tutti gli operatori economici, in particolare per le micro e piccole imprese, dal momento che sono aspetti che frenano anche l'innovazione; |
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20. |
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di garantire l'adeguatezza del diritto dei consumatori e di prevenire gli abusi dell'economia collaborativa intesi a eludere la normativa; ritiene che i consumatori dovrebbero godere di un elevato ed efficace grado di protezione, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati da professionisti o da «pari», e sottolinea, nello specifico, l'importanza di proteggere i consumatori nelle transazioni tra pari, pur riconoscendo che alcune forme di protezione possono essere garantite dall'autoregolamentazione; |
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21. |
invita ad adottare provvedimenti volti a garantire l'applicazione totale e il rispetto costante delle norme in materia di tutela del consumatore da parte dei prestatori di servizi occasionali, in modo analogo o comparabile ai prestatori di servizi professionali; |
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22. |
osserva che gli utenti dovrebbero avere accesso a informazioni che consentano loro di sapere se le recensioni degli altri utenti di un servizio non siano eventualmente influenzate dal prestatore del servizio stesso, per esempio attraverso pubblicità a pagamento; |
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23. |
sottolinea la necessità di una maggiore chiarezza riguardo alle tutele per i consumatori in caso di controversie e invita le piattaforme collaborative a garantire sistemi efficienti per le procedure di denuncia e la risoluzione delle controversie, agevolando in tal modo i consumatori nell'esercizio dei propri diritti; |
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24. |
sottolinea che i modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa si basano in gran parte sulla reputazione ed evidenzia che la trasparenza è essenziale a tale proposito; ritiene che in molti casi i modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa responsabilizzino i consumatori e consentano loro di svolgere un ruolo attivo, con l'ausilio della tecnologia; evidenzia che nell'ambito dell'economia collaborativa sono ancora necessarie norme a tutela dei consumatori, soprattutto in presenza di attori di mercato dominanti, asimmetrie informative o di una mancanza di scelta o di concorrenza; sottolinea l'importanza di garantire la fornitura di informazioni adeguate ai consumatori circa il regime giuridico applicabile di ciascuna transazione e i diritti e gli obblighi giuridici che ne derivano; |
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25. |
invita la Commissione a chiarire ulteriormente e quanto prima i regimi di responsabilità delle piattaforme di collaborazione, al fine di promuovere un comportamento responsabile, trasparenza e certezza giuridica e di aumentare in questo modo la fiducia degli utenti; constata, in particolare, che manca una certezza soprattutto sul fatto se una piattaforma offra un servizio sottostante o si limiti a offrire un servizio della società dell'informazione, in conformità della direttiva sul commercio elettronico; invita pertanto la Commissione a fornire ulteriori orientamenti su tali aspetti e a valutare se sono necessarie ulteriori azioni per rendere il quadro normativo più efficace; incoraggia nel contempo le piattaforme di collaborazione ad adottare misure volontarie in tal senso; |
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26. |
invita la Commissione a esaminare ulteriormente la legislazione dell'UE, al fine di ridurre le incertezze e garantire maggiore certezza giuridica circa le norme applicabili ai modelli imprenditoriali collaborativi e di valutare se è opportuno introdurre nuove norme o modificare quelle esistenti, in particolare per quanto concerne gli intermediari attivi e i loro requisiti relativi all'informazione e alla trasparenza, l'inadempienza e la responsabilità; |
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27. |
ritiene che qualsiasi nuovo quadro regolamentare dovrebbe promuovere le capacità di autoregolamentazione e i meccanismi di valutazione inter pares delle piattaforme, dal momento che hanno dimostrato di funzionare in modo efficace e di tenere conto della soddisfazione dei consumatori riguardo ai servizi collaborativi; è convinto che le piattaforme di collaborazione possano assumere un ruolo attivo nella creazione di questo nuovo ambiente normativo, ponendo rimedio alle asimmetrie informative, specialmente grazie a meccanismi di reputazione digitali finalizzati ad accrescere la fiducia degli utenti; osserva, al contempo, che la capacità di autoregolamentazione delle piattaforme di collaborazione non si sostituisce alla necessaria normativa vigente, come le direttive sui servizi e sul commercio elettronico, il diritto dell'UE sui consumatori e altre eventuali norme; |
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28. |
ritiene pertanto che i meccanismi digitali finalizzati al consolidamento della fiducia siano una componente essenziale dell'economia collaborativa; accoglie con favore tutti gli sforzi e le iniziative intrapresi dalle piattaforme di collaborazione per evitare distorsioni, aumentare la fiducia e la trasparenza nei meccanismi di valutazione e recensione, stabilire criteri di reputazione affidabili, introdurre garanzie o assicurazioni così come un meccanismo di verifica dell'identità dei «pari» e dei prosumatori, e sviluppare sistemi di pagamento sicuri e trasparenti; ritiene che questi nuovi sviluppi tecnologici, come i meccanismi di valutazione a doppio senso, le verifiche indipendenti delle recensioni e l'adozione volontaria di regimi di certificazione costituiscano un buon esempio per evitare abusi, manipolazioni, frodi e recensioni false; esorta le piattaforme di collaborazione a ispirarsi alle migliori pratiche e a fare opera di sensibilizzazione in merito agli obblighi giuridici in capo ai loro utenti; |
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29. |
sottolinea l'importanza fondamentale di chiarire i metodi con cui operano i sistemi decisionali automatizzati basati su algoritmi, al fine di garantire l'equità e la trasparenza di tali algoritmi; chiede alla Commissione di esaminare tale questione anche dal punto di vista del diritto UE in materia di concorrenza; invita la Commissione ad avviare un dialogo strutturato con gli Stati membri, il settore privato e i pertinenti organismi di regolamentazione al fine di mettere a punto criteri efficaci per l'elaborazione di principi di responsabilità in materia di algoritmi per le piattaforme di collaborazione basate sulle informazioni; |
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30. |
mette in evidenza la necessità di valutare l'utilizzo dei dati dove questo può avere impatti diversi sui vari segmenti della società, di impedire la discriminazione e di verificare il potenziale danno alla privacy causato dai big data; ricorda che l'UE ha già elaborato un quadro globale per la protezione dei dati nel regolamento generale sulla protezione dei dati e, pertanto, esorta le piattaforme dell'economia collaborativa a non trascurare la questione della protezione dei dati, fornendo ai prestatori di servizi e agli utenti informazioni trasparenti circa i dati personali raccolti e le modalità di trattamento degli stessi; |
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31. |
riconosce che molte norme dell'acquis dell'UE sono già applicabili all'economia collaborativa; invita la Commissione a valutare la necessità di sviluppare ulteriormente il quadro giuridico dell'UE allo scopo di prevenire un'ulteriore frammentazione del mercato unico, in linea con i principi del legiferare meglio e con le esperienze maturate dagli Stati membri; ritiene che tale quadro dovrebbe essere armonizzato, se del caso, oltre a flessibile, tecnologicamente neutro e adeguato alle esigenze future e che dovrebbe essere costituito da una combinazione di principi generali e norme specifiche, oltre a eventuali normative settoriali che possano risultare necessarie; |
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32. |
sottolinea l'importanza di una legislazione coerente al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno per tutti, e invita la Commissione a salvaguardare le norme e la legislazione vigenti sui diritti di lavoratori e consumatori prima di introdurre nuove disposizioni che potrebbero frammentare il mercato interno; |
Concorrenza e adempimento degli obblighi fiscali
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33. |
si compiace del fatto che lo sviluppo dell'economia collaborativa abbia favorito una maggiore concorrenza e spinto gli operatori esistenti a concentrarsi sulle reali richieste dei consumatori; incoraggia la Commissione a promuovere condizioni eque di concorrenza per servizi analoghi all'interno delle piattaforme di collaborazione e tra di esse e le imprese tradizionali; sottolinea l'importanza di individuare e affrontare gli ostacoli che si frappongono alla creazione e all'espansione delle imprese collaborative, in particolare delle start-up; sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire il libero flusso dei dati nonché la loro portabilità e interoperabilità, che agevolano il passaggio tra piattaforme, evitano la dipendenza da un determinato fornitore (lock-in) e sono tutti elementi essenziali per consentire una concorrenza aperta e leale e rafforzare la posizione degli utenti delle piattaforme di collaborazione, tenendo conto nel contempo degli interessi legittimi di tutti gli attori del mercato e tutelando le informazioni degli utenti e i dati personali; |
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34. |
plaude alla maggiore tracciabilità delle transazioni economiche consentita dalle piattaforme online per garantire l'adempimento degli obblighi fiscali e la loro applicazione, ma esprime preoccupazione riguardo alle difficoltà emerse finora in alcuni settori; sottolinea che l'economia collaborativa non dovrebbe mai essere utilizzata come strumento per eludere gli obblighi fiscali; sottolinea, inoltre, l'urgenza di una collaborazione tra le autorità competenti e le piattaforme di collaborazione sull'adempimento degli obblighi fiscali e la riscossione delle imposte; riconosce che tali questioni sono state affrontate in taluni Stati membri e prende atto della fruttuosa cooperazione pubblico-privato in tale ambito; invita la Commissione a facilitare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti e delle parti interessate, per sviluppare soluzioni efficaci ed innovative che aumentino l'adempimento agli obblighi fiscali e la loro applicazione, allo scopo anche di eliminare il rischio di frode fiscale transfrontaliera; invita le piattaforme collaborative a svolgere un ruolo attivo in tale ambito; incoraggia gli Stati membri a chiarire le informazioni che i diversi attori economici partecipanti nell'economia collaborativa devono comunicare alle autorità fiscali nel quadro degli obblighi di informativa fiscale, come disposto dalla legislazione nazionale, e a collaborare in tale ambito; |
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35. |
conviene sulla necessità di applicare obblighi fiscali funzionalmente analoghi alle imprese che prestano servizi comparabili, sia nell'economia tradizionale che nell'economia collaborativa, e ritiene che le imposte debbano essere pagate nel luogo in cui gli utili sono generati e in cui non si tratti soltanto di un contributo alle spese, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e anche la legislazione fiscale locale e nazionale; |
Impatto sul mercato del lavoro e sui diritti dei lavoratori
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36. |
sottolinea che la rivoluzione digitale sta esercitando un impatto considerevole sul mercato del lavoro e che le tendenze emergenti nell'economia collaborativa fanno parte di un andamento attuale all'interno della digitalizzazione della società; |
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37. |
constata al contempo che l'economia collaborativa sta generando nuove opportunità e vie di accesso al lavoro nuove e flessibili per tutti gli utenti, in particolare per i lavoratori autonomi, i disoccupati, le persone attualmente lontane dal mercato del lavoro e coloro che altrimenti non potrebbero parteciparvi, e che pertanto potrebbe fungere da punto di ingresso nel mercato del lavoro, in particolare per i giovani e i gruppi emarginati; sottolinea, tuttavia, che in talune circostanze questo sviluppo può anche condurre a situazioni precarie; sottolinea la necessità di garantire la flessibilità del mercato del lavoro, da un lato, e la sicurezza economica e sociale dei lavoratori, dall'altro, in linea con gli usi e i costumi degli Stati membri; |
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38. |
invita la Commissione a valutare la misura in cui le norme esistenti dell'UE risultino applicabili al mercato del lavoro digitale e ad assicurarne una corretta attuazione e applicazione; invita gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e le altre parti interessate, a valutare, in modo proattivo e basato su una logica di anticipazione, la necessità di modernizzare la legislazione in vigore, compresi i sistemi di sicurezza sociale, in modo da stare al passo con gli sviluppi tecnologici e garantire, al contempo, la protezione dei lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i sistemi di sicurezza sociale al fine di garantire l'esportabilità delle prestazioni e l'aggregazione dei periodi in conformità con la legislazione nazionale e dell'Unione; incoraggia le parti sociali ad aggiornare, ove necessario, i contratti collettivi affinché le norme di protezione esistenti possano essere mantenute nel mondo del lavoro digitale; |
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39. |
sottolinea l'importanza fondamentale di tutelare i diritti dei lavoratori nel settore dei servizi collaborativi, primi fra tutti il diritto dei lavoratori di organizzazione e il diritto di azione e di contrattazione collettive, in linea con la legge e la prassi nazionali; ricorda che tutti i lavoratori nell'economia collaborativa sono dipendenti o autonomi in base al primato dei fatti, e che devono essere classificati di conseguenza; invita gli Stati e la Commissione, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire condizioni di lavoro eque e una protezione sociale e giuridica adeguata a tutti i lavoratori dell'economia collaborativa, a prescindere dal loro status; |
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40. |
invita la Commissione a pubblicare degli orientamenti sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE ai vari tipi di modelli aziendali delle piattaforme, al fine di colmare, se del caso, le lacune normative nel settore dell'occupazione e della sicurezza sociale; ritiene che l'elevato potenziale di trasparenza dell'economia delle piattaforme consenta una buona tracciabilità, in linea con l'obiettivo di applicare la legislazione esistente; invita gli Stati membri a eseguire ispezioni sul lavoro sufficienti per quanto riguarda le piattaforme online e a imporre sanzioni in caso di violazione delle norme, in particolare in termini di condizioni di lavoro e di occupazione e di requisiti specifici in materia di qualifiche; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare al lavoro non dichiarato in questo settore e a inserire l'economia delle piattaforme nell'agenda della Piattaforma europea contro il lavoro sommerso; invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse sufficienti per le ispezioni; |
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41. |
sottolinea l'importanza di garantire ai lavoratori autonomi, il cui numero è in aumento e che sono attori fondamentali dell'economia collaborativa, i diritti fondamentali e una adeguata protezione sociale, compreso il diritto di azione e di contrattazione collettive, anche per quanto riguarda la loro retribuzione; |
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42. |
incoraggia gli Stati membri a riconoscere che l'economia collaborativa causerà anche delle perturbazioni e, quindi, a predisporre misure di assorbimento per taluni settori e a sostenere la formazione e il ricollocamento; |
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43. |
sottolinea quanto sia importante che i lavoratori delle piattaforme collaborative possano beneficiare della portabilità delle valutazioni e recensioni, che rappresentano il loro valore nel mercato digitale, e che sia promossa la trasferibilità e la cumulabilità delle valutazioni e recensioni tra le diverse piattaforme, rispettando nel contempo le norme sulla protezione dei dati e la vita privata di tutte le parti interessate; prende atto della possibilità che nelle valutazioni online si verifichino pratiche sleali e arbitrarie che possono incidere sulle condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori delle piattaforme collaborative e sulla loro capacità di ottenere posti di lavoro; reputa che i meccanismi di valutazione e recensione dovrebbero essere elaborati in modo trasparente e che i lavoratori dovrebbero essere informati e consultati ai livelli opportuni, in conformità delle leggi e delle prassi degli Stati membri, sui criteri generali utilizzati per elaborare tali meccanismi; |
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44. |
sottolinea l'importanza di competenze aggiornate in un mondo del lavoro in mutamento e di garantire che tutti i lavoratori abbiano le competenze adeguate necessarie nella società e nell'economia digitali; incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le imprese dell'economia collaborativa a rendere accessibili l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze digitali; ritiene che siano necessari investimenti pubblici e privati e opportunità di finanziamento per l'apprendimento permanente e la formazione, in particolare per le microimprese e le piccole imprese; |
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45. |
sottolinea l'importanza del telelavoro e dello smart working nell'ambito dell'economia collaborativa e raccomanda, a questo proposito, la necessità di equiparare tali forme lavorative a quelle tradizionali; |
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46. |
invita la Commissione a valutare la misura in cui la direttiva sul lavoro temporaneo (2008/104/CE (14)) sia applicabile alle specifiche piattaforme on line; ritiene che molte piattaforme d'intermediazione online siano strutturalmente simili alle agenzie di lavoro interinale (rapporto contrattuale triangolare tra: lavoratore temporaneo tramite agenzia/lavoratore della piattaforma; agenzia di lavoro interinale/piattaforma online; impresa utilizzatrice/cliente); |
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47. |
invita i servizi pubblici nazionali per l'occupazione e la rete EURES a migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dall'economia collaborativa; |
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48. |
invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a fornire ai lavoratori delle piattaforme informazioni adeguate sulle condizioni di lavoro e sui loro diritti, nonché sui loro rapporti di lavoro con le piattaforme e con gli utenti; ritiene che le piattaforme dovrebbero svolgere un ruolo proattivo nel fornire informazioni agli utenti e ai lavoratori per quanto riguarda il quadro normativo applicabile, affinché soddisfino i loro obblighi giuridici; |
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49. |
richiama l'attenzione sull'assenza di dati relativi ai cambiamenti apportati al mondo del lavoro dall'economia collaborativa; invita gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con le parti sociali, a raccogliere dati più affidabili e completi in tale ambito e incoraggia gli Stati membri a designare un ente nazionale competente, tra quelli già esistenti, per monitorare e valutare le tendenze emergenti nel mercato del lavoro collaborativo; sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni e migliori prassi tra gli Stati membri in tale ambito; sottolinea l'importanza di monitorare il mercato del lavoro e le condizioni di lavoro nell'economia collaborativa al fine di combattere le pratiche illecite; |
Dimensione locale dell'economia collaborativa
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50. |
osserva che sono in aumento gli enti locali e i governi già attivi nel regolamentare e sviluppare l'economia collaborativa, focalizzando l'attenzione sulle pratiche collaborative sia come oggetto delle loro politiche sia come principio organizzativo di nuove forme di governance collaborativa e democrazia partecipativa; |
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51. |
osserva che le autorità nazionali, regionali e locali hanno un ampio margine di manovra per adottare misure specifiche al contesto, al fine di affrontare obiettivi di interesse generale chiaramente identificati mediante misure proporzionate nel pieno rispetto della normativa dell'UE; invita pertanto la Commissione a sostenere gli Stati membri nella definizione delle politiche e nell'adozione di norme coerenti con il diritto dell'UE; |
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52. |
rileva che le prime ad agire sono state le città, dove condizioni urbane quali la densità della popolazione e la vicinanza fisica favoriscono l'adozione di pratiche collaborative, ampliando l'attenzione dalle città intelligenti alle città collaborative e facilitando la transizione a infrastrutture più a misura del cittadino; è altresì convinto che l'economia collaborativa possa offrire notevoli opportunità alle periferie interne, alle zone rurali e ai territori svantaggiati, apportare nuove forme inclusive di sviluppo, avere un impatto socioeconomico positivo e aiutare le comunità emarginate con benefici indiretti per il settore del turismo; |
Promozione dell'economia collaborativa
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53. |
sottolinea l'importanza di competenze, capacità e una formazione adeguate per consentire al maggior numero di persone possibile di svolgere un ruolo attivo nell'economia collaborativa e di valorizzare appieno le loro potenzialità; |
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54. |
sottolinea che le TIC consentono lo sviluppo rapido ed efficace di idee innovative nell'ambito dell'economia collaborativa e, nel contempo, collegano e responsabilizzano i partecipanti, siano essi utenti o prestatori di servizi, ne facilitano l'accesso e la partecipazione al mercato e rendono le zone isolate più accessibili; |
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55. |
invita la Commissione a dimostrarsi proattiva nell'incoraggiare la cooperazione pubblico-privato soprattutto per quanto riguarda la diffusione dell'identificazione elettronica, così da rafforzare la fiducia dei consumatori e dei prestatori di servizi nelle transazioni online, sulla base del quadro dell'UE per il riconoscimento reciproco dell'identificazione elettronica, e a eliminare le altre barriere esistenti alla crescita dell'economia collaborativa, per esempio gli ostacoli alla fornitura di regimi assicurativi transfrontalieri; |
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56. |
sottolinea che l'introduzione della tecnologia 5G trasformerà radicalmente la logica alla base delle nostre economie, rendendo i servizi più diversificati e accessibili; mette in rilievo, a tale riguardo, l'importanza di creare un mercato competitivo per le imprese innovative, il cui successo determinerà in ultima istanza la forza delle nostre economie; |
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57. |
osserva che l'economia collaborativa sta acquistando sempre più importanza nel settore dell'energia, il che consente ai consumatori, ai produttori, agli individui e alle comunità di intervenire in modo efficiente in diverse fasi decentrate del ciclo dell'energia rinnovabile, tra cui l'autoproduzione e l'autoconsumo, lo stoccaggio e la distribuzione, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia; |
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58. |
sottolinea che l'economia collaborativa prospera in modo particolare all'interno di comunità caratterizzate da forti modelli di condivisione delle conoscenze e della formazione, catalizzando e consolidando in tal modo una cultura dell'innovazione aperta; sottolinea l'importanza di politiche coerenti e della diffusione della banda larga e ultra-larga quale condizione indispensabile per sviluppare appieno il potenziale dell'economia collaborativa e sfruttare i vantaggi del modello collaborativo; ricorda pertanto la necessità di rendere possibile un accesso adeguato alla rete per tutti i cittadini nell'UE, in particolare nelle zone meno popolate, remote o rurali in cui non è ancora disponibile una connettività sufficiente; |
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59. |
sottolinea che l'economia collaborativa necessita di sostegno per il suo sviluppo e la sua progressiva espansione e che, al fine di attrarre investimenti, deve restare aperta alla ricerca, all'innovazione e alle nuove tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le politiche e la legislazione dell'Unione siano compatibili con il futuro, in particolare per quanto riguarda l'apertura di spazi non esclusivi e orientati alla sperimentazione che promuovano la connettività e l'alfabetizzazione digitali, supportando gli imprenditori e le start-up europei, incentivando l'industria 4.0, i poli di innovazione, i cluster e gli incubatori di imprese, sviluppando nel contempo sinergie per la coesistenza con i modelli commerciali tradizionali; |
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60. |
sottolinea la natura complessa del settore dei trasporti, sia dentro che fuori l'economia collaborativa; osserva che tale settore è soggetto a una pesante regolamentazione; osserva che i modelli dell'economia collaborativa hanno le potenzialità per migliorare considerevolmente l'efficienza e lo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti (anche per mezzo dell'emissione integrata di biglietti multimodali per l'intero viaggio per i passeggeri con applicazioni dell'economia collaborativa) nonché la sua sicurezza e per rendere le zone remote più accessibili e ridurre le esternalità indesiderate della congestione stradale; |
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61. |
invita le autorità competenti a promuovere la coesistenza positiva dei servizi di trasporto collaborativi con il sistema di trasporto convenzionale; invita la Commissione a integrare l'economia collaborativa nel suo lavoro sulle nuove tecnologie nei trasporti (veicoli connessi, veicoli autonomi, emissione di biglietti integrati digitali e sistemi di trasporto intelligenti), in ragione delle loro forti interazioni e sinergie naturali; |
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62. |
sottolinea la necessità di offrire certezza giuridica alle piattaforme e ai loro utenti per garantire lo sviluppo dell'economia collaborativa nel settore dei trasporti dell'UE; constata che, nel settore della mobilità, è importante operare una netta distinzione tra i) il car pooling e la condivisione dei costi nel quadro di un viaggio in corso che il conducente ha pianificato per fini propri, da un alto, e ii) i servizi regolamentati per il trasporto passeggeri, dall'altro; |
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63. |
rammenta che, secondo le stime della Commissione, il principale settore dell'economia collaborativa è quello della condivisione dell'alloggio, sulla base del commercio generato, mentre i trasporti condivisi lo sono in termini di entrate generate dalle piattaforme; |
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64. |
sottolinea che nel settore del turismo la condivisione dell'alloggio rappresenta un utilizzo eccellente di risorse e di spazio sottoutilizzato, soprattutto nelle zone che tradizionalmente non beneficiano del turismo; |
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65. |
deplora, a tal proposito, le regolamentazioni imposte da alcune autorità pubbliche volte a limitare la quantità di alloggi turistici offerta dall'economia collaborativa; |
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66. |
richiama l'attenzione sulle difficoltà incontrate dalle piattaforme collaborative europee nell'accesso al capitale di rischio e nelle loro strategie di espansione, accentuate dalle piccole dimensioni e dalla frammentazione dei mercati nazionali e da una grave carenza di investimenti transfrontalieri; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare appieno gli strumenti di finanziamento esistenti per investire nelle imprese collaborative e promuovere iniziative intese ad agevolare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le start-up, le piccole e medie imprese e le imprese; |
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67. |
mette in evidenza che i sistemi di finanziamento collaborativi, come il crowdfunding, sono un importante complemento dei canali di finanziamento tradizionali in un ecosistema di finanziamento efficace; |
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68. |
constata che i servizi forniti dalle PMI nei settori dell'economia collaborativa non sono sempre sufficientemente adattati alle necessità delle persone con disabilità e degli anziani; chiede strumenti e programmi volti a sostenere questi operatori affinché tengano conto delle esigenze delle persone con disabilità; |
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69. |
invita la Commissione a facilitare e promuovere l'accesso alle pertinenti linee di finanziamento per gli imprenditori europei che operano nel settore dell'economia collaborativa, anche nel quadro del programma dell'Unione nel campo della di ricerca e dell'innovazione «Orizzonte 2020»; |
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70. |
prende atto del rapido sviluppo e della crescente diffusione delle tecnologie innovative e degli strumenti digitali come le blockchains e le tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies), anche nel settore finanziario; sottolinea che l'utilizzo di queste tecnologie decentrate potrebbe consentire efficaci transazioni e connessioni tra pari nell'economia collaborativa, con la conseguente creazione di mercati o reti indipendenti e la sostituzione, in futuro, del ruolo degli intermediari odierni con le piattaforme di collaborazione; |
o
o o
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71. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0009.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0237.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0455.
(4) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11834-2016-INIT/en/pdf
(5) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(6) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(7) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(8) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
(9) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(10) ECON-VI/016.
(11) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 33.
(12) Flash Eurobarometro 438 (marzo 2016) sull'utilizzo delle piattaforme di collaborazione.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/135 |
P8_TA(2017)0272
Le piattaforme online e il mercato unico digitale
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale (2016/2276(INI))
(2018/C 331/19)
Il Parlamento europeo,
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visti la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo «Le piattaforme online e il mercato unico digitale — Opportunità e sfide per l'Europa» (COM(2016)0288) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0172), |
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visti la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 su «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM(2016)0356) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0184), |
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visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 sul «Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 — Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione» (COM(2016)0179) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2016)0108) e (SWD(2016)0109), |
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visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» (COM(2016)0180) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0110), |
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visti la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100), |
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visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0106), |
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visti la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 dal titolo «Costruire un'economia dei dati europea» (COM(2017)0009) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0002), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sull'iniziativa europea per il cloud computing (1), |
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vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» (2), |
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vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (3), |
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visto il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (4), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (COM(2016)0399), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0590), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593), |
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vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (5), |
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visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (6), |
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vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (7) (direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (COM(2016)0287) (direttiva AVMS), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)0283), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)0634), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo «Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali» (SWD(2016)0163), |
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vista la guida sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani destinata al settore delle TIC, pubblicata dalla Commissione nel giugno 2013, |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 settembre 2016 dal titolo «Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry» («Relazione preliminare sull'indagine settoriale sul commercio elettronico») (SWD(2016)0312), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Le piattaforme online e il mercato unico digitale — Opportunità e sfide per l'Europa» (8), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A8-0204/2017), |
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A. |
considerando che la ragion d'essere del mercato unico digitale è evitare la frammentazione fra le legislazioni nazionali e abolire le barriere tecniche, giuridiche e fiscali per consentire alle imprese, ai cittadini e ai consumatori di beneficiare appieno degli strumenti e dei servizi digitali; |
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B. |
considerando che la digitalizzazione e le nuove tecnologie continuano a cambiare le forme di comunicazione, l'accesso all'informazione e il comportamento di cittadini, consumatori e imprese e che la quarta rivoluzione industriale porterà alla digitalizzazione di tutti gli aspetti dell'economia e della società; |
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C. |
considerando che l'evoluzione dell'uso di Internet e dei dispositivi mobili offre nuove opportunità commerciali per le imprese di tutte le dimensioni e crea modelli imprenditoriali nuovi e alternativi che traggono vantaggio dalle nuove tecnologie e dall'accesso al mercato globale ma pongono contemporaneamente nuove sfide; |
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D. |
considerando che lo sviluppo e l'uso in evoluzione delle piattaforme Internet per un'ampia gamma di attività, comprese le attività commerciali e la condivisione di beni e servizi, ha cambiato il modo in cui gli utenti e le imprese interagiscono con i fornitori di contenuti, gli operatori economici e gli altri attori che prestano beni e servizi; |
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E. |
considerando che la direttiva sul commercio elettronico esonera gli intermediari dalla responsabilità per il contenuto soltanto se non sono a conoscenza delle informazioni trasmesse e/o ospitate né le controllano ma che, nel caso in cui un intermediario sia realmente a conoscenza di una violazione o di un'attività o informazione illegale, la direttiva richiede una reazione celere per rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni o attività illegali in seguito all'acquisizione di tale conoscenza; |
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F. |
considerando che numerose piattaforme online e molti servizi della società dell'informazione offrono un accesso più agevole a beni, servizi e contenuti digitali e che hanno ampliato le loro attività riguardo ai consumatori e agli altri attori; |
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G. |
considerando che la Commissione sta effettuando una serie di valutazioni delle norme in materia di tutela dei consumatori e delle pratiche interaziendali (B2B) poste in essere dalle piattaforme online nei confronti dei loro utenti aziendali; |
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H. |
considerando che la creatività e l'innovazione sono i fattori trainanti dell'economia digitale e che è pertanto essenziale assicurare un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale; |
Introduzione generale
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1. |
accoglie con favore la comunicazione dal titolo «Le piattaforme online e il mercato unico digitale — Opportunità e sfide per l'Europa»; |
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2. |
si compiace delle diverse iniziative già proposte nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale in Europa; sottolinea l'importanza del coordinamento e della coerenza tra tali iniziative; ritiene che il raggiungimento di un mercato unico digitale sia essenziale per rafforzare la competitività dell'UE, creare posti di lavoro di qualità elevata e altamente qualificati e promuovere la crescita dell'economia digitale in Europa; |
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3. |
riconosce che le piattaforme online apportano vantaggi all'economia digitale e alla società odierne, ampliando la scelta a disposizione dei consumatori nonché creando e definendo nuovi mercati; sottolinea, tuttavia, che le piattaforme online presentano nuove sfide strategiche e normative; |
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4. |
ricorda che molte politiche dell'UE si applichino alle piattaforme online ma osserva che in alcuni casi la legislazione non è adeguatamente applicata o è interpretata in modo diverso negli Stati membri; sottolinea l'importanza di un'attuazione e un'applicazione adeguate della legislazione dell'UE prima di prendere in considerazione l'eventuale necessità di integrare il quadro giuridico vigente al fine di porre rimedio alla situazione attuale; |
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5. |
plaude agli sforzi attualmente profusi per aggiornare e integrare il quadro giuridico vigente al fine di renderlo idoneo alle sue funzioni nell'era digitale; ritiene che un contesto normativo efficace e attrattivo sia fondamentale per lo sviluppo delle imprese online e digitali in Europa; |
Definizione delle piattaforme
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6. |
riconosce l'estrema difficoltà di concordare a livello di UE un'unica definizione di piattaforme online che sia giuridicamente pertinente e adeguata alle esigenze future, a causa di fattori quali la grande varietà di tipi delle piattaforme online esistenti e dei loro settori di attività nonché del mondo digitale in rapido cambiamento; ritiene in ogni caso che una sola definizione a livello di UE o un'impostazione unica per tutti non aiutino l'UE a sviluppare con successo l'economia delle piattaforme; |
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7. |
è consapevole, contemporaneamente, dell'importanza di evitare la frammentazione del mercato interno dell'UE che potrebbe derivare da una proliferazione di norme e definizioni regionali o nazionali, e della necessità di garantire certezza e condizioni di parità sia alle imprese che ai consumatori; |
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8. |
ritiene pertanto che le piattaforme online dovrebbero essere distinte e definite nella pertinente legislazione settoriale a livello di UE in funzione delle loro caratteristiche, classificazioni e principi e seguendo un approccio basato sui problemi; |
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9. |
si compiace delle attività in corso della Commissione nell'ambito delle piattaforme online, tra cui la consultazione delle parti interessate e lo svolgimento di una valutazione d'impatto; reputa che un approccio di questo tipo, fondato su dati comprovati, sia essenziale per garantire una comprensione globale del settore; invita la Commissione a proporre, se necessario, misure normative o di altro genere basate su tale analisi approfondita; |
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10. |
osserva che le piattaforme online tra imprese e consumatori (B2C) e tra consumatori (C2C) operano nell'ambito di una gamma altamente diversificata di attività, come il commercio elettronico, i media, i motori di ricerca, le comunicazioni, i sistemi di pagamento, la fornitura di lavoro, i sistemi di elaborazione, i trasporti, la pubblicità, la distribuzione di contenuti culturali, l'economia collaborativa e i social network; osserva inoltre che, sebbene alcune caratteristiche comuni consentano di identificare tali entità, le piattaforme online possono assumere molte forme e che è possibile adottare molti approcci diversi per identificarne una; |
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11. |
rileva che le piattaforme online B2C e C2C, in misura maggiore o minore, si contraddistinguono per determinate caratteristiche comuni, quali ad esempio ma non soltanto: operare all'interno di mercati multilaterali; consentire a soggetti appartenenti a due o più gruppi di utenti distinti di entrare in contatto diretto mediante mezzi elettronici; collegare tipi diversi di utenti; offrire servizi online personalizzati in base alle preferenze degli utenti e basati sui dati da essi forniti; classificare o referenziare il contenuto, ad esempio utilizzando algoritmi, beni o servizi proposti o messi online da terzi; riunire diverse parti in vista della vendita di un bene, della fornitura di un servizio o dello scambio o la condivisione di contenuti, informazioni, beni o servizi; |
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12. |
evidenzia l'importanza cruciale di chiarire i metodi con cui vengono prese le decisioni basate sugli algoritmi e di promuovere la trasparenza nell'uso di tali algoritmi; chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di esaminare il potenziale di condizionamenti ed errori nell'utilizzo degli algoritmi, al fine di evitare qualsiasi tipo di discriminazione, pratica sleale e violazione della vita privata; |
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13. |
ritiene, tuttavia, che occorra operare una chiara distinzione tra le piattaforme B2C e B2B, dato che le emergenti piattaforme B2B online sono essenziali per lo sviluppo dell'Internet industriale, come i servizi basati su cloud o le piattaforme di condivisione dei dati che consentono la comunicazione tra i prodotti dotati di Internet degli oggetti; invita la Commissione ad affrontare le barriere nel mercato unico che ostacolano la crescita di tali piattaforme; |
Facilitare la crescita sostenibile delle piattaforme online europee
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14. |
osserva che le piattaforme online utilizzano Internet come mezzo di interazione e agiscono da facilitatori tra le parti, creando quindi benefici per gli utenti, i consumatori e le imprese mediante un accesso più agevole al mercato globale; osserva che le piattaforme online possono contribuire all'adeguamento dell'offerta e della domanda di beni e servizi in base all'opinione della comunità, all'accesso condiviso, alla reputazione e alla fiducia; |
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15. |
rileva che le piattaforme e le applicazioni online, molte delle quali sono concepite da sviluppatori europei, beneficiano di un numero spropositato e in costante crescita di dispositivi mobili, PC, laptop e altri dispositivi informatici e sempre più spesso sono disponibili su tali dispositivi; |
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16. |
sottolinea che la massima priorità deve essere assegnata a garantire investimenti sufficienti per la diffusione delle reti a banda larga ad alta velocità e di altre infrastrutture digitali al fine di raggiungere gli obiettivi di connettività della società dei Gigabit, dal momento che tale diffusione è essenziale per permettere a cittadini e imprese di trarre vantaggio dallo sviluppo della tecnologia 5G e, in generale, per garantire la connettività tra gli Stati membri; |
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17. |
sottolinea che l'uso sempre più diffuso di dispositivi smart, compresi smartphone e tablet, ha esteso e migliorato ulteriormente l'accesso a nuovi servizi tra cui le piattaforme online, rafforzando in tal modo il loro ruolo nell'economia e nella società, in particolare tra i giovani ma in misura sempre maggiore tra tutti i gruppi di età; osserva che la digitalizzazione aumenterà ulteriormente con il rapido sviluppo dell'Internet degli oggetti, che secondo le previsioni collegherà 30 miliardi di oggetti entro il 2020; |
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18. |
ritiene che l'accesso alle piattaforme online mediante una tecnologia di alta qualità sia importante per tutti i cittadini e tutte le imprese, e non solo per coloro che già operano online; sottolinea l'importanza di prevenire i divari che possono potenzialmente insorgere a causa della mancanza di competenze digitali o della disparità di accesso alla tecnologia; sottolinea che a livello nazionale ed europeo è necessario un approccio impegnato verso lo sviluppo delle competenze digitali; |
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19. |
richiama l'attenzione sulla rapida evoluzione dei mercati su piattaforme online, i quali offrono un nuovo sbocco per prodotti e servizi; riconosce la natura globale e transfrontaliera di tali mercati; sottolinea che i mercati globali su piattaforme online offrono ai consumatori un ampio ventaglio di scelta e un'efficace concorrenza sui prezzi; osserva che l'accordo «roaming a tariffa nazionale» sostiene la dimensione transfrontaliera delle piattaforme online offrendo l'uso dei servizi online a prezzi più ragionevoli; |
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20. |
rileva il crescente ruolo delle piattaforme online nella condivisione di notizie e di altre informazioni preziose per i cittadini e nella fornitura dell'accesso alle stesse nonché nel funzionamento della democrazia; ritiene che le piattaforme online possano fungere anche da facilitatori della governance elettronica; |
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21. |
esorta la Commissione a continuare a promuovere la crescita delle piattaforme online e delle start-up europee e a rafforzare la loro capacità di crescere e di competere a livello globale; invita la Commissione a mantenere una politica favorevole all'innovazione per quanto riguarda le piattaforme online allo scopo di facilitare l'ingresso sul mercato; deplora la scarsa percentuale di capitalizzazione di mercato delle piattaforme online nell'UE; sottolinea l'importanza di rimuovere gli ostacoli che impediscono il corretto funzionamento delle piattaforme online a livello transfrontaliero e che perturbano il funzionamento del mercato unico digitale europeo; sottolinea l'importanza della non discriminazione e la necessità di facilitare il passaggio tra piattaforme che offrono servizi compatibili; |
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22. |
sottolinea che tra i fattori fondamentali figurano un ambiente aperto, regole omogenee, la disponibilità di una connettività sufficiente, l'interoperabilità delle applicazioni esistenti e la disponibilità di standard aperti; |
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23. |
riconosce i vantaggi considerevoli che le piattaforme online presentano per le PMI e per le start-up; osserva che le piattaforme online sono spesso il primo passo più semplice e più adatto per le piccole imprese che vogliono collegarsi online e beneficiare dei relativi canali di distribuzione; osserva che le piattaforme online consentono alle PMI e alle start-up di accedere ai mercati globali senza investimenti eccessivi nella creazione di infrastrutture digitali onerose; sottolinea l'importanza della trasparenza e di un accesso equo alle piattaforme e ricorda che il crescente dominio di alcune piattaforme online non dovrebbe diminuire la libertà imprenditoriale; |
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24. |
sollecita la Commissione a dare priorità alle azioni che consentono alle start-up e alle piattaforme online europee di emergere e di crescere; sottolinea che facilitare il finanziamento e gli investimenti nelle start-up, ricorrendo a tutti gli strumenti di finanziamento esistenti, è fondamentale per lo sviluppo delle piattaforme online di origine europea, in particolare garantendo l'accesso al capitale di rischio e ai vari canali come i fondi bancari o pubblici o mediante opzioni di finanziamento alternativo come il crowdfunding e il crowd-investment; |
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25. |
rileva che alcune piattaforme online rendono possibile l'economia collaborativa e contribuiscono alla sua crescita in Europa; accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'economia collaborativa e sottolinea che questa dovrebbe rappresentare il primo passo verso una strategia europea più ampia in materia che sostenga lo sviluppo di nuovi modelli commerciali; sottolinea che tali nuovi modelli commerciali creano posti di lavoro, promuovono l'imprenditorialità e offrono nuovi servizi, una maggiore scelta e prezzi migliori per i cittadini e i consumatori, oltre a creare flessibilità e nuove opportunità, ma che causano anche sfide e rischi per i lavoratori; |
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26. |
sottolinea che nel corso degli ultimi decenni gli Stati membri hanno compiuto progressi nell'ambito delle norme sociali e sul lavoro e dei sistemi di protezione sociale e mette in evidenza che lo sviluppo della dimensione sociale deve essere garantito anche nell'era digitale; osserva che l'aumento della digitalizzazione influisce sul mondo del lavoro, sulla ridefinizione dei posti di lavoro e sulle relazioni contrattuali tra i lavoratori e le imprese; rileva l'importanza di garantire il rispetto dei diritti lavorativi e sociali e l'adeguata applicazione della legislazione esistente per promuovere ulteriormente i regimi di sicurezza sociale e la qualità dell'occupazione; invita anche gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e le altre parti interessate, a valutare la necessità di modernizzare la legislazione vigente, compresi i sistemi di sicurezza sociale, per rimanere al passo con lo sviluppo tecnologico garantendo, nel contempo, la tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro dignitose e creando benefici generali a vantaggio della popolazione nel suo insieme; |
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27. |
invita gli Stati membri a garantire un'adeguata sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, che sono attori fondamentali del mercato del lavoro digitale; invita inoltre gli Stati membri a sviluppare nuovi meccanismi di protezione, ove necessario, per garantire un'adeguata copertura dei lavoratori delle piattaforme online, la non discriminazione e la parità di genere nonché per condividere le migliori pratiche a livello europeo; |
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28. |
rileva che le piattaforme sanitarie online possono supportare attività innovative attraverso la creazione e il trasferimento di conoscenze pertinenti dagli utenti coinvolti nell'assistenza sanitaria a un ambiente sanitario innovativo; sottolinea che nuove piattaforme di innovazione potranno co-progettare e co-creare la prossima generazione di prodotti sanitari innovativi in modo che corrispondano esattamente ai bisogni insoddisfatti attuali; |
Chiarire la responsabilità degli intermediari
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29. |
osserva che l'attuale regime dell'UE di responsabilità limitata dell'intermediario è una delle principali questioni sollevate da talune parti interessate nel dibattito in corso sulle piattaforme online; osserva che la consultazione sull'ambiente normativo delle piattaforme ha mostrato un sostegno relativo a favore dell'attuale quadro contenuto nella direttiva sul commercio elettronico, ma anche la necessità di eliminare certe lacune nella sua applicazione; ritiene pertanto che il regime di responsabilità dovrebbe essere ulteriormente chiarito, trattandosi di un pilastro fondamentale per l'economia digitale dell'UE; reputa che siano necessari orientamenti della Commissione riguardo all'attuazione del quadro di responsabilità degli intermediari al fine di consentire alle piattaforme online di adempiere ai propri doveri e alle norme in materia di responsabilità, promuovere la certezza giuridica e aumentare la fiducia degli utenti; invita la Commissione a sviluppare nuovi interventi al riguardo, ricordando che le piattaforme che non svolgono un ruolo neutrale come definito nella direttiva sul commercio elettronico non possono chiedere deroghe in materia di responsabilità; |
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30. |
sottolinea che, sebbene il consumo dei contenuti creativi non sia mai stato così elevato come adesso, in particolare in riferimento a servizi quali piattaforme di contenuti caricati dagli utenti e a servizi di aggregazione dei contenuti, i settori creativi non hanno assistito a un incremento comparabile delle entrate a fronte di tale aumento dei consumi; sottolinea che uno dei principali motivi viene indicato nel trasferimento di valore che è emerso a causa della mancanza di chiarezza sullo status di questi servizi online a norma del diritto in materia di diritto d'autore e di commercio elettronico; sottolinea che è stato creato un mercato sleale che minaccia lo sviluppo del mercato unico digitale e dei suoi protagonisti, ovvero le industrie culturali e creative; |
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31. |
si compiace dell'impegno della Commissione di pubblicare orientamenti sulla responsabilità degli intermediari, poiché vi è una certa mancanza di chiarezza per quanto riguarda le norme vigenti e la loro attuazione in alcuni Stati membri; ritiene che gli orientamenti rafforzeranno la fiducia degli utenti nei servizi online; esorta la Commissione a presentare le proprie proposte; invita la Commissione a richiamare l'attenzione sulle differenze normative tra l'ambiente online e quello offline e a creare condizioni di parità per servizi comparabili online e offline, ove necessario e possibile e tenuto conto delle specificità di ciascun settore, dell'evoluzione della società, dell'esigenza di maggiore trasparenza e maggiore certezza del diritto e della necessità di non ostacolare l'innovazione; |
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32. |
ritiene che le piattaforme digitali permettano un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrano al settore culturale e creativo importanti opportunità di mettere a punto nuovi modelli imprenditoriali; sottolinea la necessità di valutare in che modo tale processo possa svolgersi con più certezza del diritto e maggiore rispetto per i titolari dei diritti; pone l'accento sull'importanza di garantire trasparenza e condizioni di parità; ritiene, a tale proposito, che la protezione dei titolari dei diritti all'interno del quadro relativo al diritto d'autore e alla proprietà intellettuale sia necessaria per assicurare il riconoscimento dei valori e stimolare l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti; |
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33. |
sollecita le piattaforme online a rafforzare le misure per affrontare i contenuti illegali e nocivi online; accoglie i lavori in corso sulla direttiva sui servizi di media audiovisivi e l'intenzione della Commissione di proporre misure per le piattaforme di condivisione di video al fine di proteggere i minori e di rimuovere i contenuti connessi all'incitamento all'odio; si rammarica, tuttavia, dell'assenza di riferimenti ai contenuti concernenti l'incitamento al terrorismo; chiede un'attenzione particolare alla lotta contro il bullismo e la violenza contro le persone vulnerabili; |
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34. |
ritiene che le norme sulla responsabilità per le piattaforme online dovrebbero consentire di affrontare in modo efficace i problemi relativi ai contenuti e alle merci illegali, ad esempio applicando la dovuta diligenza, mantenendo nel contempo un approccio equilibrato e favorevole all'innovazione; sollecita la Commissione a definire e chiarire ulteriormente le procedure di notifica e di ritiro e fornire indicazioni su misure volontarie volte ad affrontare tali contenuti; |
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35. |
sottolinea l'importanza di prendere provvedimenti contro la diffusione di notizie false; chiede che le piattaforme online forniscano agli utenti gli strumenti per denunciare le notizie false in modo tale che altri utenti possano essere informati sul fatto che la veridicità del contenuto è stata contestata; osserva allo stesso tempo che il libero scambio di opinioni è fondamentale per la democrazia e che il diritto alla vita privata si applica anche alla sfera dei media sociali; sottolinea il valore della stampa libera per quanto riguarda l'offerta di informazioni attendibili ai cittadini; |
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36. |
invita la Commissione ad analizzare nel dettaglio la situazione attuale e il quadro giuridico vigente relativo alle notizie false e a verificare la possibilità di un intervento legislativo per limitare la divulgazione e la diffusione di contenuti falsi; |
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37. |
sottolinea che è necessario che le piattaforme online contrastino le merci e i contenuti illegali e le pratiche sleali (ad esempio la rivendita di biglietti di spettacoli a prezzi esorbitanti) attraverso misure normative integrate da misure efficaci di autoregolamentazione (ad esempio mediante condizioni di utilizzo chiare e meccanismi appropriati per individuare i trasgressori recidivi o istituendo gruppi specializzati in moderazione dei contenuti e tracciando i prodotti pericolosi) o misure ibride; |
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38. |
accoglie con favore il codice di condotta per combattere l'illecito incitamento all'odio, destinato al settore e approvato nel 2016 con il sostegno della Commissione, e invita la Commissione a mettere a punto mezzi adeguati e ragionevoli per le piattaforme online al fine di identificare e rimuovere le merci e i contenuti illegali; |
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39. |
ritiene che la conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e con la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (NIS) sia essenziale per quanto riguarda la proprietà dei dati; rileva che gli utenti hanno spesso incentivi alla condivisione dei dati con le piattaforme online; sottolinea la necessità di informare gli utenti circa la natura esatta dei dati raccolti e i modi in cui essi saranno utilizzati; sottolinea che è indispensabile che gli utenti possano avere controllo sulla raccolta e sull'utilizzo dei loro dati personali; sottolinea che si dovrebbe considerare anche la possibilità di non condividere i dati personali; rileva che il «diritto all'oblio» si applica anche alle piattaforme online; invita le piattaforme on line a garantire che sia assicurato l'anonimato nei casi in cui i dati personali sono trattati da terzi; |
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40. |
invita la Commissione a concludere rapidamente la sua revisione relativa alla necessità di istituire procedure formali di segnalazione e intervento quale mezzo promettente per rafforzare il regime di responsabilità in modo armonizzato in tutta l'UE; |
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41. |
incoraggia la Commissione a presentare quanto prima i suoi orientamenti pratici sulla vigilanza di mercato dei prodotti venduti online; |
Creare condizioni di parità
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42. |
sollecita la Commissione a garantire condizioni di parità tra i fornitori di servizi di piattaforme online e i fornitori di altri servizi con i quali competono, incluse le pratiche interaziendali (B2B) e le pratiche da consumatore a consumatore (C2C); evidenzia come la certezza normativa sia essenziale al fine di creare una fiorente economia digitale; osserva che la pressione competitiva varia tra i diversi settori e tra i vari attori all'interno dei settori; ricorda pertanto che le soluzioni a impostazione unica per tutti sono raramente soluzioni adeguate; ritiene che qualsiasi soluzione personalizzata o proposta di misure regolamentari debba tenere conto delle caratteristiche specifiche delle piattaforme al fine di garantire un'equa concorrenza in condizioni di parità; |
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43. |
richiama l'attenzione sul fatto che le dimensioni delle piattaforme online variano dalle multinazionali alle microimprese; sottolinea l'importanza di una concorrenza leale ed efficace tra le piattaforme online per promuovere la scelta a disposizione dei consumatori ed evitare la nascita di monopoli o di posizioni dominanti in grado di creare distorsioni di mercato mediante l'abuso di potere di mercato; sottolinea che facilitare il passaggio tra piattaforme online o servizi online è una misura fondamentale al fine di prevenire i fallimenti del mercato e di evitare situazioni di lock-in; |
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44. |
rileva che le piattaforme online stanno alterando il modello aziendale tradizionale caratterizzato da elevata regolamentazione; sottolinea che eventuali riforme del quadro normativo esistente dovrebbero concentrarsi sull'armonizzazione delle norme e la riduzione della frammentazione normativa, al fine di garantire un mercato aperto e competitivo per le piattaforme online e i nuovi servizi, garantendo nel contempo standard elevati di protezione del consumatore; pone l'accento sulla necessità di evitare un eccesso di regolamentazione e di continuare il processo REFIT e l'attuazione del principio «legiferare meglio»; sottolinea l'importanza della neutralità della tecnologia e della coerenza tra le norme applicate online e offline in situazioni equivalenti nella misura necessaria e possibile; sottolinea che la certezza normativa promuove la concorrenza, gli investimenti e l'innovazione; |
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45. |
evidenzia che gli investimenti nelle infrastrutture sono cruciali nelle zone sia urbane che rurali; sottolinea che un'equa concorrenza garantisce investimenti in servizi di qualità di banda larga a elevata velocità; sottolinea che un'accessibilità a prezzi ragionevoli e la piena diffusione di infrastrutture ad alta velocità affidabili, quali le connessioni e le telecomunicazioni ultraveloci, stimolano l'offerta e l'utilizzo di servizi di piattaforme online; evidenzia che occorre garantire la neutralità delle reti e un accesso equo e non discriminatorio alle piattaforme online quale condizione necessaria per l'innovazione e un mercato realmente competitivo; esorta la Commissione a ottimizzare i regimi di finanziamento per le iniziative correlate volte a facilitare il processo di digitalizzazione, al fine di utilizzare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) e Orizzonte 2020 nonché i contributi provenienti dai bilanci nazionali degli Stati membri; invita la Commissione a valutare il potenziale dei partenariati pubblico-privato (PPP) e delle iniziative tecnologiche congiunte; |
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46. |
invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di istituire un approccio armonizzato nei confronti del diritto di rettifica, del diritto di replica e dei diritti alla tolleranza per gli utenti delle piattaforme; |
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47. |
invita la Commissione a garantire condizioni di parità riguardanti di azioni risarcitorie intraprese nei confronti delle piattaforme dovute alla divulgazione di fatti denigratori che arrecano un danno permanente all'utente. |
Informare e responsabilizzare cittadini e consumatori
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48. |
sottolinea che l'Internet del futuro non può avere successo senza la fiducia degli utenti nelle piattaforme online, maggiore trasparenza, parità di condizioni, protezione dei dati personali, migliore controllo della pubblicità e di altri sistemi automatizzati, e il rispetto da parte delle piattaforme online di tutta la legislazione applicabile e degli interessi legittimi degli utenti; |
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49. |
mette in risalto l'importanza della trasparenza in relazione alla raccolta e all'utilizzo dei dati e ritiene che le piattaforme online debbano rispondere adeguatamente alle preoccupazioni degli utenti, chiedendo debitamente a questi ultimi il consenso conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati e informandoli in modo più efficace e chiaro riguardo a quali dati personali vengono raccolti e al modo in cui questi sono condivisi e utilizzati in base al quadro dell'UE sulla protezione dei dati, mantenendo al contempo l'opzione di ritirare l'approvazione di singole disposizioni senza rinunciare all'accesso completo a un servizio; |
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50. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le necessarie misure per garantire il pieno rispetto del diritto dei cittadini alla tutela della vita privata e alla protezione dei loro dati personali nell'ambiente digitale; sottolinea l'importanza di attuare correttamente il regolamento generale sulla protezione dei dati, garantendo la piena applicazione del principio della riservatezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; |
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51. |
prende atto della crescente importanza di chiarire le questioni concernenti l'accesso ai dati, la proprietà dei dati e la responsabilità relativa ai dati, e invita la Commissione a valutare ulteriormente il quadro normativo in vigore riguardo a tali questioni; |
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52. |
evidenzia che la natura transfrontaliera delle piattaforme online rappresenta un enorme vantaggio nello sviluppo del mercato unico digitale, ma richiede anche una migliore cooperazione tra le autorità pubbliche nazionali; chiede che gli esistenti servizi e meccanismi di tutela dei consumatori collaborino e forniscano un'efficace protezione dei consumatori in relazione alle attività delle piattaforme online; rileva inoltre, al riguardo, l'importanza del regolamento sull'applicazione transfrontaliera e la cooperazione; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di valutare ulteriormente, nel 2017, eventuali necessità aggiuntive di aggiornamento delle norme esistenti relative alle piattaforme, nell'ambito del controllo REFIT della legislazione UE in materia di consumatori e di marketing; |
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53. |
invita le piattaforme online a offrire ai clienti termini e condizioni chiari, esaustivi ed equi e a garantire che la presentazione di tali termini e condizioni, del trattamento dei dati, delle garanzie legali commerciali e dei possibili costi avvenga con modalità di facile comprensione per gli utenti, evitando nel contempo l'uso di una terminologia complessa, al fine di migliorare la protezione dei consumatori e rafforzare la fiducia e la comprensione dei diritti dei consumatori, dato che ciò è d'importanza fondamentale per il successo delle piattaforme online; |
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54. |
sottolinea che norme rigorose in materia di protezione dei consumatori sulle piattaforme online sono necessarie non solo nelle pratiche interaziendali (B2B) ma anche nelle relazioni da consumatore a consumatore (C2C); |
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55. |
chiede una valutazione degli attuali meccanismi legislativi e di autoregolamentazione per determinare se questi forniscano o meno una protezione adeguata agli utenti, ai consumatori e alle imprese, tenuto conto del crescente numero di denunce e indagini aperte dalla Commissione su diverse piattaforme; |
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56. |
sottolinea l'importanza di fornire agli utenti informazioni chiare, imparziali e trasparenti sui criteri utilizzati per filtrare, classificare, sponsorizzare, personalizzare o verificare le informazioni loro presentate; sottolinea la necessità di differenziare chiaramente tra i contenuti sponsorizzati e qualsiasi altro contenuto; |
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57. |
invita la Commissione ad affrontare alcune questioni attinenti ai sistemi di recensione delle piattaforme, quali le recensioni false o la soppressione di recensioni negative al fine di acquisire un vantaggio competitivo; sottolinea la necessità di rendere le recensioni più affidabili e utili per i consumatori e di garantire che le piattaforme rispettino gli obblighi esistenti e adottino misure al riguardo contro pratiche quali regimi su base volontaria; accoglie con favore gli orientamenti per l'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali; |
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58. |
invita la Commissione a valutare la necessità di criteri e soglie per stabilire le condizioni alle quali le piattaforme online possono essere sottoposte a ulteriore sorveglianza del mercato e a fornire orientamenti per le piattaforme online, onde facilitarne la conformità con gli obblighi e gli orientamenti vigenti in maniera tempestiva, in particolare nell'ambito della protezione dei consumatori e delle norme di concorrenza; |
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59. |
sottolinea che i diritti degli autori e dei creatori devono essere protetti anche nell'era digitale e ricorda l'importanza del settore creativo per l'economia e l'occupazione nell'UE; invita la Commissione a valutare l'attuale direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (9) al fine di evitare l'uso illecito intenzionale delle procedure di segnalazione e garantire che tutti gli attori nella catena di valore, compresi gli intermediari, come i fornitori di servizi Internet, siano in grado di contrastare più efficacemente la contraffazione, adottando misure attive, proporzionate ed efficaci per garantire la tracciabilità e prevenire la promozione e la distribuzione di merci contraffatte, dato che la contraffazione rappresenta un rischio per i consumatori; |
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60. |
sottolinea la necessità di ristabilire un equilibrio nella condivisione del valore relativo alla proprietà intellettuale, in particolare sulle piattaforme che distribuiscono contenuti audiovisivi protetti; |
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61. |
sollecita una più stretta cooperazione tra le piattaforme e i titolari dei diritti al fine di garantire un'adeguata liberatoria dei diritti e contrastare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale online, ricorda che tali violazioni possono costituire un vero problema, non soltanto per le aziende, ma anche per la salute e la sicurezza dei consumatori, i quali devono essere informati in merito alla realtà del commercio illegale di prodotti contraffatti; ribadisce pertanto il suo invito ad applicare l'approccio «segui il denaro» attraverso pertinenti servizi di pagamento al fine di privare i contraffattori dei mezzi per svolgere la loro attività economica; sottolinea che una revisione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe rappresentare il mezzo adeguato per assicurare un elevato livello di cooperazione tra le piattaforme, gli utenti e tutti gli altri soggetti economici, insieme a una corretta applicazione della direttiva sul commercio elettronico; |
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62. |
invita la Commissione a promuovere ulteriormente la piattaforma che è stata lanciata per la risoluzione delle controversie concernenti gli acquisti effettuati online tra consumatori, a migliorarne la facilità d'uso e ad accertarsi che i commercianti rispettino l'obbligo di inserire un link alla piattaforma sul loro sito Internet, al fine di far meglio fronte al numero crescente di denunce nei confronti di diverse piattaforme online; |
Aumentare la fiducia online e promuovere l'innovazione
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63. |
sottolinea che l'effettiva applicazione dei diritti alla protezione dei dati e dei consumatori nei mercati online, in conformità alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e alla direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione, sono azioni prioritarie, tanto per la politica pubblica quanto per le imprese, se l'intento è quello di rafforzare la fiducia; evidenzia altresì che la protezione dei consumatori e dei dati consiste in una serie di misure e mezzi tecnici in materia di privacy online, sicurezza di Internet e sicurezza informatica; pone l'accento sull'importanza della trasparenza in relazione alla raccolta dei dati e alla sicurezza dei pagamenti; |
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64. |
osserva che i pagamenti online offrono un livello elevato di trasparenza che aiuta a proteggere i diritti dei consumatori e degli imprenditori e a ridurre al minimo i rischi di frode; accoglie altresì con favore i nuovi e innovativi metodi di pagamento alternativi, come ad esempio le valute virtuali e i portafogli elettronici; rileva che la trasparenza facilita il confronto dei prezzi e dei costi di transazione aumentando la tracciabilità delle operazioni economiche; |
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65. |
evidenzia come un ambiente equo e favorevole all'innovazione nonché investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nel miglioramento delle competenze dei lavoratori siano vitali ai fini di nuove idee e dell'innovazione; sottolinea l'importanza dei dati aperti e delle norme aperte per lo sviluppo di nuove piattaforme online e per l'innovazione; rammenta che la revisione dell'attuazione della direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (10) è prevista per il 2018; rileva che i banchi di prova aperti, avanzati e condivisi e le interfacce aperte dei programmi applicativi possono costituire una risorsa importante per l'Europa; |
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66. |
sottolinea l'importanza di un approccio impegnato, da parte della Commissione e in particolare degli Stati membri, nei confronti dello sviluppo delle competenze digitali, in modo da formare una manodopera altamente qualificata, poiché si tratta di una condizione necessaria per garantire un livello elevato di occupazione a condizioni eque in tutta l'UE, ponendo fine nel contempo all'analfabetismo digitale, che inasprisce il divario digitale e l'esclusione digitale; sottolinea pertanto che lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali è indispensabile e richiede investimenti cospicui nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; |
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67. |
ritiene che le piattaforme dove viene conservato e offerto al pubblico un volume significativo di opere protette dovrebbero concludere accordi di licenza con i pertinenti titolari dei diritti, salvo che questi siano inattivi e quindi coperti dalla deroga di cui all'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico, con l'obiettivo di pervenire a un'equa divisione dei profitti con gli autori, i creatori e i pertinenti titolari dei diritti; sottolinea che tali accordi di licenza e la loro attuazione devono rispettare l'esercizio da parte degli utenti dei loro diritti fondamentali; |
Rispetto delle relazioni interaziendali e del diritto dell'UE in materia di concorrenza
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68. |
accoglie con favore le azioni della Commissione per far meglio rispettare il diritto della concorrenza nel mondo digitale, e sottolinea la necessità di adottare decisioni tempestive in materia di concorrenza alla luce della rapidità con cui si evolve il settore digitale; rileva tuttavia che in taluni aspetti il diritto UE in materia di concorrenza deve essere adattato al mondo digitale per essere idoneo allo scopo; |
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69. |
esprime preoccupazione per le problematiche pratiche commerciali interaziendali sleali operate dalle piattaforme online, quali la mancanza di trasparenza (ad esempio nei risultati di ricerca, nell'utilizzo dei dati o nella determinazione dei prezzi), modifiche unilaterali dei termini e delle condizioni, la promozione di risultati pubblicitari o sponsorizzati, riducendo al contempo la visibilità di risultati esenti da pagamento, di possibili termini e condizioni sleali, ad esempio nelle soluzioni di pagamento, e possibili abusi del duplice ruolo di intermediari e concorrenti svolto dalle piattaforme; rileva che questo duplice ruolo può generare incentivi economici che conducono le piattaforme online a operare una discriminazione a favore dei propri prodotti e servizi e a imporre termini interaziendali discriminatori; invita la Commissione ad adottare misure appropriate in tal senso; |
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70. |
chiede alla Commissione di proporre un quadro legislativo mirato a favore della crescita e dei consumatori per le relazioni interaziendali, basato sui principi volti a prevenire l'abuso del potere di mercato e garantire che le piattaforme che consentono l'accesso al mercato a valle non si trasformino in controllori dell'accesso; ritiene che tale quadro dovrebbe servire a impedire effetti pregiudizievoli al benessere dei consumatori e a promuovere la concorrenza e l'innovazione; raccomanda inoltre che questo quadro sia neutrale dal punto di vista tecnologico e in grado di affrontare i rischi esistenti, ad esempio in relazione al mercato dei sistemi operativi mobili, ma anche i rischi futuri legati alle nuove tecnologie basate su Internet come l'Internet delle cose o l'intelligenza artificiale, che consolideranno ulteriormente la posizione delle piattaforme come intermediari tra aziende online e consumatori; |
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71. |
accoglie con favore l'indagine fattuale mirata sulle pratiche interaziendali che sarà condotta dalla Commissione entro la primavera del 2017 e sollecita l'adozione di misure efficaci per garantire una concorrenza leale; |
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72. |
evidenzia che il diritto dell'UE in materia di concorrenza e le autorità devono garantire condizioni di parità, se del caso, anche per quanto riguarda la protezione dei consumatori e le questioni fiscali; |
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73. |
prende atto delle recenti rivelazioni riguardanti, tra l'altro, grandi imprese digitali e le loro pratiche di pianificazione fiscale nell'UE; accoglie con favore a tal riguardo gli sforzi compiuti dalla Commissione per combattere l'elusione fiscale e invita gli Stati membri e la Commissione a proporre ulteriori riforme per prevenire le pratiche di elusione fiscale nell'UE; invita ad adottare misure atte a garantire che tutte le imprese, comprese quelle digitali, versino le imposte nel luogo in cui si svolgono le loro attività economiche; |
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74. |
sottolinea le differenze nel panorama giuridico dei 28 Stati membri e le specificità del settore digitale, che non prevede necessariamente la presenza fisica di una società nel paese di un determinato mercato; invita gli Stati membri ad adeguare il loro sistema IVA al principio del paese di destinazione (11); |
Il ruolo dell'Unione europea nel mondo
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75. |
evidenzia che l'UE è purtroppo poco presente sul mercato mondiale, segnatamente a causa dell'attuale frammentazione del mercato digitale, dell'incertezza del diritto e della mancanza di finanziamenti e di capacità per commercializzare le innovazioni tecnologiche, il che rende difficile per le imprese europee divenire leader mondiali e competere con attori nel resto del mondo in questa nuova economia caratterizzata da concorrenza a livello globale; incoraggia lo sviluppo di un ambiente favorevole alle start-up e alle scale-up che promuova lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro a livello locale; |
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76. |
chiede alle istituzioni europee di garantire condizioni di parità tra gli operatori UE e non UE, ad esempio per quanto riguarda la tassazione e questioni simili; |
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77. |
reputa che l'Europa abbia il potenziale per divenire un attore importante nel mondo digitale e ritiene che l'UE debba spianare il terreno per un clima favorevole all'innovazione in Europa garantendo un solido quadro giuridico che tuteli tutte le parti interessate; |
o
o o
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78. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0052.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0009.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0010.
(4) GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1.
(5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(6) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(7) GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
(8) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 119.
(9) Direttiva 2004/48/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(10) Direttiva 2003/98/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(11) Cfr. risoluzione del Parlamento del 24 novembre 2016«Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA» (Testi approvati, P8_TA(2016)0453).
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/146 |
P8_TA(2017)0273
Situazione umanitaria nello Yemen
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla situazione umanitaria nello Yemen (2017/2727(RSP))
(2018/C 331/20)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 25 febbraio 2016 (1) sulla situazione umanitaria nello Yemen e quella del 9 luglio 2015 (2) sulla situazione nello Yemen, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 sullo Yemen, |
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viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sull'attacco nello Yemen e sul cessate il fuoco nello Yemen, rispettivamente dell'8 ottobre 2016 e del 19 ottobre 2016; |
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viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sullo Yemen, in particolare le risoluzioni 2216 (2015), 2201 (2015) e 2140 (2014), |
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vista la conferenza ad alto livello dei donatori per la crisi umanitaria nello Yemen, tenutasi a Ginevra il 25 aprile 2017, |
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visto l'appello formulato il 12 aprile 2017 da Idriss Jazairy, relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e le sanzioni internazionali, ai fini della revoca del blocco navale imposto allo Yemen, |
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viste le dichiarazioni di Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 10 ottobre 2016 sull'atroce attentato a un funerale nello Yemen, del 10 febbraio 2017 sui civili nello Yemen bloccati tra le parti in guerra e del 24 marzo 2017 sull'uccisione di oltre 100 civili in un mese, compresi pescatori e rifugiati, mentre il conflitto nello Yemen si avvia a compiere due anni, |
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viste le dichiarazioni di Ismail Ould Cheikh Ahmed, inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, del 21 ottobre e 19 novembre 2016 e del 30 gennaio 2017, |
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visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la situazione umanitaria in Yemen è catastrofica; che nel febbraio 2017 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha dichiarato che quella in Yemen è la crisi alimentare più grave al mondo; che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), al maggio 2017 erano 17 milioni le persone nello Yemen che necessitavano di assistenza alimentare, 7 milioni delle quali si trovavano in una situazione d'emergenza in relazione alla sicurezza alimentare; che 2,2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta grave e che ogni dieci minuti muore un bambino per cause prevenibili; che si registrano 2 milioni di sfollati interni e un milione di rimpatriati; |
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B. |
considerando che le conseguenze del conflitto in corso sono devastanti per il paese e la sua popolazione; che, nonostante gli inviti della comunità internazionale a trovare una soluzione politica alla crisi, le parti del conflitto non sono riuscite a trovare un accordo e i combattimenti proseguono; che nessuna delle due parti ha ottenuto una vittoria militare né probabilmente la otterrà in futuro; |
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C. |
considerando che, secondo le Nazioni Unite, dal marzo 2015 circa 10 000 persone sono state uccise e più di 40 000 sono rimaste ferite a causa delle violenze; che i combattimenti, sia terrestri sia aerei, hanno impedito agli osservatori sul campo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) di accedere all'area per verificare il numero di vittime civili, il che significa che i numeri relativi ai morti e ai feriti si riferiscono soltanto a ciò che l'OHCHR è stato in grado di verificare e confermare; che le istituzioni e le infrastrutture civili dello Yemen sono state pesantemente colpite dalla guerra e sono sempre meno in grado di fornire servizi di base; che il sistema sanitario è sull'orlo del collasso e il personale medico in prima linea non è pagato da mesi; |
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D. |
considerando che nello Yemen è scoppiata una seconda epidemia di colera e diarrea acquosa acuta, che ha comportato oltre 100 000 casi sospetti di colera e ha provocato la morte di quasi 800 persone tra il 27 aprile e l'8 giugno 2017 nell'intero paese; |
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E. |
considerando che i gruppi vulnerabili, le donne e i bambini sono particolarmente colpiti dalle ostilità in corso e dalla crisi umanitaria e che la sicurezza e il benessere delle donne e delle ragazze desta estrema preoccupazione; che i bambini sono particolarmente vulnerabili all'aumento delle violenze nello Yemen e che, secondo le informazioni delle Nazioni Unite, 1 540 bambini sono stati uccisi e 2 450 feriti; |
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F. |
considerando che, a causa delle violenze, oltre 350 000 bambini non hanno potuto riprendere gli studi nello scorso anno scolastico, portando a oltre 2 milioni il numero totale di bambini yemeniti che non frequentano la scuola, secondo l'UNICEF; che i bambini che non frequentano la scuola rischiano di essere reclutati per i combattimenti; |
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G. |
considerando che le importazioni coprono quasi il 90 % dei prodotti alimentari di base del paese; che il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e le sanzioni internazionali ha sottolineato che il blocco aereo e navale imposto allo Yemen dalle forze di coalizione sin dal marzo 2015 ha rappresentato una delle principali cause della catastrofe umanitaria, mentre la violenza nel paese e la diffusa carenza di carburante hanno perturbato le reti interne di distribuzione dei generi alimentari; |
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H. |
considerando che uno Yemen stabile, sicuro e dotato di un governo efficiente è essenziale ai fini degli sforzi internazionali volti a combattere l'estremismo e la violenza nella regione e al di là di essa, nonché ai fini della pace e della stabilità all'interno del paese stesso; |
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I. |
considerando che la situazione nello Yemen comporta gravi rischi per la stabilità della regione, in particolare nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso e nel resto del Medio Oriente; che Al-Qaeda nella penisola arabica (AQAP) è riuscita ad approfittare del deterioramento della situazione politica e di sicurezza nello Yemen, ampliando la propria presenza e intensificando il numero e la portata degli attacchi terroristici; che l'AQAP e il cosiddetto Stato islamico (ISIS)/Daesh hanno consolidato la loro presenza nello Yemen e compiuto diversi attentati terroristici, uccidendo centinaia di persone; |
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J. |
considerando che nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016 il Parlamento ha chiesto l'avvio di un'iniziativa finalizzata all'imposizione di un embargo dell'UE sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008; |
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K. |
considerando che gli Houthi e le forze alleate sono stati entrambi accusati di aver commesso gravi violazioni delle leggi di guerra posando mine antiuomo vietate, maltrattando i detenuti e lanciando razzi in modo indiscriminato in zone popolate dello Yemen e dell'Arabia Saudita meridionale; |
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L. |
considerando che l'importo totale dei finanziamenti umanitari dell'UE a favore dello Yemen per il 2015 e il 2016 è ammontato a 120 milioni di EUR; che l'importo dell'aiuto stanziato nel 2017 è pari a 46 milioni di EUR; che, nonostante in occasione della conferenza ad alto livello dei donatori per la crisi umanitaria nello Yemen, tenutasi a Ginevra nell'aprile 2017 diversi paesi e organizzazioni abbiano assunto impegni per un importo pari a 1,1 miliardi di USD, al 9 maggio 2017 i donatori hanno fornito fondi per un importo pari soltanto al 28 % dei 2,1 miliardi di USD richiesti nell'appello umanitario lanciato dalle Nazioni Unite per lo Yemen nel 2017; che, nel 2017, è prevista la mobilitazione di ulteriori 70 milioni di EUR in aiuti allo sviluppo; |
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1. |
esprime profonda preoccupazione per l'allarmante deterioramento della situazione umanitaria nello Yemen, caratterizzata da una situazione di diffusa insicurezza alimentare e grave malnutrizione, da attacchi indiscriminati contro civili, personale medico e operatori umanitari, dalla distruzione delle infrastrutture civili e mediche nonché dai continui attacchi aerei, combattimenti a terra e bombardamenti, nonostante i ripetuti appelli a una nuova cessazione delle ostilità; |
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2. |
si rammarica profondamente per la perdita di vite umane causata dal conflitto e per le sofferenze patite dalle persone rimaste coinvolte negli scontri, ed esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; ribadisce il proprio impegno a continuare a sostenere lo Yemen e il popolo yemenita; esorta tutte le parti a cercare un cessate il fuoco immediato e a riprendere i negoziati; ribadisce il suo sostegno a favore dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dello Yemen; |
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3. |
esprime profonda preoccupazione per i continui attacchi aerei e i combattimenti a terra, che hanno provocato la morte di migliaia di civili, lo sfollamento della popolazione e la perdita dei mezzi di sussistenza, mettendo così altre vite a rischio, oltre al fatto che hanno ulteriormente destabilizzato lo Yemen, ne stanno distruggendo le infrastrutture fisiche e hanno generato un'instabilità di cui hanno approfittato organizzazioni terroristiche ed estremiste quali l'ISIS/Daesh e l'AQAP, aggravando una situazione umanitaria già critica; |
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4. |
condanna con la massima fermezza tutti gli attacchi terroristici e le violenze nei confronti della popolazione civile, tra cui i bombardamenti, l'uso di munizioni a grappolo, di razzi e di artiglieria, i tiri di cecchini, gli attacchi missilistici e il presunto ricorso alle mine antiuomo, nonché gli attacchi che provocano la distruzione di infrastrutture civili, tra cui scuole, strutture sanitarie, zone residenziali, mercati, impianti idrici, porti e aeroporti; |
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5. |
esorta il governo dello Yemen ad assumersi le proprie responsabilità nella lotta contro l'ISIS/Daesh e l'AQAP, che stanno traendo vantaggio dall'attuale instabilità; ricorda che tutti gli atti di terrorismo sono criminali e ingiustificabili, a prescindere dalla loro motivazione e indipendentemente da quando, dove e da chi siano stati perpetrati; sottolinea la necessità che tutte le parti belligeranti agiscano con risolutezza contro tali gruppi, le cui attività rappresentano una grave minaccia per il raggiungimento di una soluzione negoziata e per la sicurezza della regione e non solo; |
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6. |
invita nuovamente tutte le parti in causa e i loro sostenitori regionali e internazionali a rispettare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani, a garantire la protezione dei civili e ad astenersi dall'attaccare direttamente le infrastrutture civili, in particolare le strutture sanitarie e gli impianti idrici; ricorda che gli attacchi deliberati contro i civili e le infrastrutture civili, compresi gli ospedali e il personale medico, costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario; esorta la comunità internazionale a prendere provvedimenti affinché i responsabili delle violazioni del diritto internazionale nello Yemen siano perseguiti penalmente a livello internazionale; sostiene a tale proposito l'appello rivolto da Zeid Ra'ad al-Hussein, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, a favore dell'istituzione di un organismo internazionale indipendente per lo svolgimento di un'indagine approfondita sui reati commessi durante il conflitto nello Yemen; sottolinea che per giungere a una soluzione duratura al conflitto è indispensabile garantire l'accertamento delle responsabilità per le violazioni commesse; |
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7. |
ricorda che non può esservi una soluzione militare al conflitto nello Yemen e che la crisi può essere risolta soltanto attraverso un processo negoziale inclusivo a guida yemenita, che veda il coinvolgimento di tutte le parti in causa e la piena e significativa partecipazione delle donne, in modo da sfociare in una soluzione politica inclusiva; ribadisce il proprio sostegno agli sforzi profusi dal Segretario generale delle Nazioni Unite, dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen e dal Servizio europeo per l'azione esterna al fine di agevolare una ripresa dei negoziati; esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispondere a tali sforzi in maniera costruttiva e senza fissare condizioni preliminari; sottolinea che l'attuazione di misure miranti a rafforzare la fiducia, quali provvedimenti immediati per un cessate il fuoco sostenibile, un meccanismo di ritiro delle forze sotto il controllo delle Nazioni Unite, la facilitazione dell'accesso umanitario e commerciale nonché la liberazione di prigionieri politici, è indispensabile per favorire il ritorno al percorso politico; |
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8. |
esorta l'Arabia Saudita e l'Iran ad adoperarsi per migliorare le relazioni bilaterali e a cercare di collaborare per porre fine ai combattimenti nello Yemen; |
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9. |
sostiene l'appello rivolto dall'UE a tutte le parti coinvolte nel conflitto affinché adottino tutte le misure necessarie per prevenire e rispondere a qualsiasi forma di violenza in situazioni di conflitto armato, comprese la violenza sessuale e la violenza di genere; condanna con fermezza le violazioni dei diritti dei minori ed esprime preoccupazione per il limitato accesso dei bambini persino all'assistenza sanitaria e all'istruzione di base; condanna il reclutamento di bambini soldato e il loro impiego negli scontri; invita l'UE e la comunità internazionale a sostenere la riabilitazione e il reinserimento degli ex bambini soldato nella società; |
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10. |
invita tutte le parti belligeranti ad adoperarsi per eliminare tutti gli ostacoli logistici e finanziari che si frappongono all'importazione e alla distribuzione di generi alimentari e forniture mediche ai civili in situazione di bisogno; esorta in particolare le parti a garantire il pieno ed efficace funzionamento dei principali punti di ingresso commerciali, quali i porti di Hodeida e Aden, di cui sottolinea l'importanza vitale per l'accesso degli aiuti umanitari e dei rifornimenti essenziali; chiede la riapertura dell'aeroporto di Sana'a ai voli commerciali, in modo da consentire l'arrivo di medicinali e prodotti di base di urgente necessità e la partenza dei cittadini yemeniti che necessitano di cure mediche; |
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11. |
invita il Consiglio a promuovere con efficacia il rispetto del diritto internazionale umanitario, come stabilito nei pertinenti orientamenti dell'Unione; ribadisce, in particolare, la necessità che tutti gli Stati membri dell'Unione applichino rigorosamente le disposizioni sancite nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio sull'esportazione di armi; ricorda, a tale riguardo, quanto indicato nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016; |
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12. |
sottolinea l'importanza di responsabilizzare gli enti locali e rafforzarne la capacità di prestare servizi, nonché di coinvolgere la diaspora yemenita e le ONG internazionali nel sostenere i settori dei servizi essenziali; evidenzia in particolare l'urgente necessità che l'Unione europea e gli altri attori internazionali affrontino il problema dell'epidemia di colera e sostengano il sistema sanitario onde evitarne il tracollo, anche agevolandone l'approvvigionamento e il pagamento degli stipendi del personale medico in prima linea, la cui presenza è fondamentale ai fini della risposta umanitaria; |
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13. |
si compiace del fatto che l'UE e i suoi Stati membri siano pronti a intensificare l'assistenza umanitaria alla popolazione in tutto il paese per rispondere ai bisogni crescenti, e a mobilitare i loro aiuti allo sviluppo per finanziare progetti in settori cruciali; accoglie con favore gli impegni assunti in occasione della conferenza ad alto livello dei donatori per la crisi umanitaria nello Yemen e sottolinea la necessità di un'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare le sofferenze della popolazione yemenita; invita inoltre tutti i paesi a rispettare gli impegni assunti in occasione dell'evento dei donatori, al fine di contribuire a rispondere alle esigenze umanitarie; |
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14. |
invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a proporre con urgenza una strategia integrata dell'UE per lo Yemen e a rinnovare gli sforzi per promuovere un'iniziativa di pace nello Yemen sotto l'egida delle Nazioni Unite; chiede, a tale proposito, che sia nominato un rappresentante speciale dell'UE per lo Yemen; |
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15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi e al governo dello Yemen. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0066.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0270.
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/150 |
P8_TA(2017)0274
Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo (2017/2733(RSP))
(2018/C 331/21)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), |
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— |
visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che i partiti politici e le fondazioni politiche di natura transnazionale contribuiscono a formare una coscienza politica europea in senso più ampio e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione; |
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B. |
considerando che il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee dovrebbe favorire le attività politiche in conformità dei principi dell'Unione nonché essere trasparente e non permettere alcun abuso; |
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C. |
considerando che l'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 stabilisce la creazione, a partire dal 1o settembre 2016, di un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, con il compito di decidere se la registrazione e la cancellazione dal registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sono conformi alle procedure e alle condizioni definite nel regolamento; |
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1. |
si rammarica delle numerose lacune del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per quanto concerne il livello di cofinanziamento (risorse proprie) e la possibilità offerta ai deputati al Parlamento europeo di aderire a più di un partito; |
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2. |
incoraggia la Commissione a esaminare nel dettaglio tutte le lacune e a proporre una revisione del regolamento quanto prima; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Mercoledì 14 giugno 2017
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/151 |
P8_TA(2017)0257
Richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas
Decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas (2016/2070(IMM))
(2018/C 331/22)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Rolandas Paksas, trasmessa il 31 marzo 2016 dal procuratore generale della Repubblica di Lituania, e comunicata in Aula il 13 aprile 2016, |
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— |
avendo ascoltato Rolandas Paksas, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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— |
avendo tenuto uno scambio di opinioni con il procuratore generale lituano e il procuratore capo presso il dipartimento per la criminalità organizzata e le indagini sulla corruzione dell'Ufficio del procuratore generale; |
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— |
visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
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— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1), |
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— |
visto l'articolo 62 della Costituzione della Lituania, |
|
— |
visto l'articolo 4 della legge sullo statuto e le condizioni di lavoro dei deputati al Parlamento europeo eletti nella Repubblica di Lituania, |
|
— |
visto l'articolo 62 del regolamento interno del Seimas, |
|
— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0219/2017), |
|
A. |
considerando che il procuratore generale della Repubblica di Lituania ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di un deputato al Parlamento europeo, Rolandas Paksas, in relazione ad indagini penali; |
|
B. |
considerando che la richiesta del procuratore generale riguarda i sospetti che pesano su Rolandas Paksas di aver convenuto di accettare una tangente in data 31 agosto 2015 perché influenzasse autorità pubbliche e funzionari statali affinché esercitassero le loro prerogative, comportamento che si configura come un reato ai sensi del codice penale lituano; |
|
C. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; |
|
D. |
considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania, i deputati al Seimas non possono essere sottoposti a procedimento penale, a detenzione o ad altre restrizioni della loro libertà, senza l’autorizzazione del Seimas; |
|
E. |
considerando che, a norma dell'articolo 4 della legge sullo statuto e le condizioni di lavoro dei deputati al Parlamento europeo eletti nella Repubblica di Lituania, i deputati al Parlamento europeo godono della stessa immunità personale sul territorio della Repubblica di Lituania di un deputato al Seimas della Repubblica di Lituania, a meno che il diritto dell'Unione europea non disponga altrimenti; |
|
F. |
considerando che, a norma dell'articolo 22 del regolamento interno del Seimas, senza decisione in tal senso del Seimas, un deputato al Seimas non può essere sottoposto a procedimento penale, a detenzione o ad altre restrizioni della sua libertà personale, tranne in caso di flagranza di reato, circostanza della quale il procuratore generale deve informare quanto prima il Seimas; |
|
G. |
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri; |
|
H. |
considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato; |
|
I. |
considerando che, ove tali procedimenti non riguardino l'esercizio delle funzioni parlamentari, l'immunità dovrebbe essere revocata a meno che non risulti che l'intenzione alla base del procedimento giudiziario sia quella di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis); |
|
J. |
considerando che, sulla base delle informazioni esaustive e dettagliate fornite nella questione in parola, non vi è motivo di sospettare che i procedimenti relativi a Rolandas Paksas siano motivati da un intento di danneggiare la sua attività politica in qualità di deputato al Parlamento europeo; |
|
K. |
considerando che non spetta al Parlamento europeo prendere posizione in merito alla colpevolezza o alla non colpevolezza del deputato, stabilire se gli atti che gli sono attribuiti giustifichino l'apertura di un procedimento penale o pronunciarsi sui relativi meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali; |
|
1. |
decide di revocare l'immunità di Rolandas Paksas; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica di Lituania e a Rolandas Paksas. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
|
18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/153 |
P8_TA(2017)0258
Richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski
Decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM))
(2018/C 331/23)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski, deputata al Parlamento europeo, trasmessa il 1o dicembre 2016 dal Ministro della giustizia francese nel quadro di un'indagine giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Bobigny per diffamazione pubblica e istigazione all'odio o alla violenza a danno di una persona o di un gruppo di persone in virtù della loro origine o della loro appartenenza o non appartenenza a un'etnia, a una nazione, a una razza o una religione determinata, comunicata in Aula il 16 gennaio 2017, |
|
— |
avendo ascoltato Mylène Troszczynski, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, |
|
— |
visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1), |
|
— |
visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, emendato dalla legge costituzionale n. 95-880 del 4 agosto 1995, |
|
— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0218/2017), |
|
A. |
considerando che il Procuratore della Repubblica di Bobigny ha chiesto la revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski, deputata al Parlamento europeo e membro del Consiglio regionale della Piccardia, in relazione a un procedimento avviato a motivo del fatto che il 23 settembre 2015 è stata postata sul suo conto Twitter una foto di donne con il velo integrale che sembravano far la coda all'esterno di una CAF (Caisse d’allocations familiales — Cassa assegni familiari), corredata del commento «Rosny-Sous-Bois, CAF data 9.12.2014. Indossare il velo integrale dovrebbe essere vietato per legge …»; |
|
B. |
considerando che l'immagine oggetto del contendere era in realtà un fotomontaggio realizzato a partire da una foto scattata a Londra e già utilizzata dal titolare di un altro conto Twitter e che dall'indagine è emerso come a pubblicare il messaggio online non era stata l'on. TROSZCZYNSKI, ma il suo assistente, il quale ha confessato di averlo fatto; |
|
C. |
considerando che il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che, in quanto editore del proprio conto Twitter, l'on. Troszczynski potrebbe essere ritenuta responsabile del tweet; |
|
D. |
considerando che, quando l'on. Troszczynski si è accorta che la foto era contraffatta, l'ha immediatamente rimossa dal suo conto Twitter; |
|
E. |
considerando che la revoca dell'immunità di Mylène Troszczynski si riferisce al presunto reato di diffamazione pubblica a danno di una persona o di un gruppo di persone in virtù della loro origine, o della loro appartenenza o non appartenenza a un'etnia, a una nazione, a una razza o a una religione determinata, fattispecie prevista e punita dagli articoli 23, 29, primo comma, 32, secondo e terzo comma e 42, 43, 48-6o della legge del 29 luglio 1881 e alla commissione del reato di istigazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza razziale, oggetto dell'indagine in corso previsto e punito dagli articoli 24, 8o, 10o, 11o e 12o comma, 23, primo comma e 42 della legge del 29 luglio 1881 nonché dall'articolo 131-26, secondo e terzo comma del codice penale; |
|
F. |
considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; |
|
G. |
considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni e che nessun membro del Parlamento può essere soggetto ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione del Parlamento; |
|
H. |
considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento francese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai deputati al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente; |
|
I. |
considerando che le accuse non sono connesse al ruolo di deputata al Parlamento europeo di Mylène Troszczynski e riguardano invece attività di carattere regionale, visto che la foto contraffatta e i commenti si riferivano a quanto stava asseritamente accadendo a Rosny-Sous-Bois, in violazione del diritto francese; |
|
J. |
considerando che le presunte azioni non riguardano opinioni o voti espressi da Mylène Troszczynski nell'esercizio delle funzioni di deputata al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; |
|
K. |
considerando che non è stato riscontrato alcun fumus persecutionis, costituito da un palese tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Mylène Troszczynski, alla base dell'indagine avviata a seguito della denuncia di diffamazione di un'amministrazione pubblica, sporta dal Fondo assegni familiari del Seine-Saint-Denis, rappresentata dal suo direttore generale; |
|
1. |
decide di revocare l'immunità di Mylène Troszczynski; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Ministro della giustizia della Repubblica francese e a Mylène Troszczynski. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23;
|
18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/155 |
P8_TA(2017)0259
Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen
Decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2017/2020(IMM))
(2018/C 331/24)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen, trasmessa il 22 dicembre 2016 dal ministro degli Affari esteri della Repubblica francese, Jean-Jacques Urvoas, in relazione a una richiesta del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 16 gennaio 2017, |
|
— |
avendo ascoltato Jean-Marie Le Pen, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, |
|
— |
visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1), |
|
— |
visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, |
|
— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0217/2017), |
|
A. |
considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di un deputato al Parlamento europeo, Jean-Marie Le Pen, in relazione ad indagini penali; |
|
B. |
considerando che la richiesta del Procuratore generale riguarda l'accusa secondo cui Jean-Marie Le Pen avrebbe rilasciato una dichiarazione durante una trasmissione radio incitando alla discriminazione, all'odio o alla violenza razziale, comportamento che si configura come reato ai senso del codice penale francese; |
|
C. |
considerando che, a norma dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, «nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni» e che nessun membro del Parlamento «può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà» senza il consenso del Parlamento; |
|
D. |
considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; |
|
E. |
considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del suo regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri; |
|
F. |
considerando che le disposizioni sull'immunità parlamentare vanno interpretate alla luce dei valori, degli obiettivi e dei principi dei trattati; |
|
G. |
considerando che, per un deputato europeo, questa insindacabilità copre non soltanto le opinioni espresse dal deputato in riunioni ufficiali del Parlamento, ma anche opinioni espresse altrove, ad esempio nei media, quando esiste «un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari» (2); |
|
H. |
considerando che non esiste alcun legame tra la dichiarazione contestata e l'attività parlamentare di Jean-Marie Le Pen e che pertanto quest'ultimo non agiva in qualità di deputato al Parlamento europeo; |
|
I. |
considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; |
|
J. |
considerando che può essere revocata solo l'immunità di cui all'articolo 9 (3); |
|
K. |
considerando che tale immunità è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare, che non possono essere disgiunte da tale mandato; |
|
L. |
considerando che, ove tali procedimenti non riguardino l'esercizio delle funzioni parlamentari, l'immunità dovrebbe essere revocata a meno che non risulti che l'intenzione alla base del procedimento giudiziario sia quella di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (fumus persecutionis); |
|
M. |
considerando che, sulla base delle informazioni fornite nella questione in parola, non vi è motivo di sospettare che i procedimenti relativi a Jean-Marie Le Pen siano motivati da un intento di danneggiare la sua attività politica in qualità di deputato al Parlamento europeo; |
|
1. |
decide di revocare l'immunità di Jean-Marie Le Pen; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e a Jean-Marie Le Pen. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentenza Patriciello, citata sopra, punto 33.
(3) Sentenza Marra, citata sopra, punto 45.
Giovedì 15 giugno 2017
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18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/157 |
P8_TA(2017)0266
Richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen
Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2017/2021(IMM))
(2018/C 331/25)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen, trasmessa il 9 dicembre 2016 da Pascal Guinot, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Aix-en-Provence, e comunicata in Aula il 19 gennaio 2017, |
|
— |
avendo invitato l'on. Le Pen per essere sentita il 29 maggio e 12 giugno 2017, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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— |
visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
|
— |
viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1), |
|
— |
visti gli articoli 23, primo comma, 29, primo comma, 30 e 31, primo comma, della legge del 29 luglio 1881 nonché gli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982, |
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— |
visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0223/2017), |
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A. |
considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Aix-en-Provence ha chiesto la revoca dell'immunità di Marine Le Pen, deputata al Parlamento europeo, in relazione ad un procedimento per un presunto reato; |
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B. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; |
|
C. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; |
|
D. |
considerando che l'articolo 26, secondo comma, della Costituzione francese stabilisce che «nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di cui fa parte; che detta autorizzazione non è richiesta in caso di reato grave, di flagranza o di condanna definitiva»; |
|
E. |
considerando che Marine Le Pen è accusata di diffamazione pubblica a danno di un cittadino che ricopre un mandato pubblico, reato previsto dalla legge francese, in particolare gli articoli 23, primo comma, 29, primo comma, 30 e 31, primo comma, della legge del 29 luglio 1881 nonché gli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982; |
|
F. |
considerando che il 28 luglio 2015 Christian Estrosi ha presentato al decano dei giudici istruttori di Nizza una denuncia con costituzione di parte civile nei confronti di Marine Le Pen per diffamazione pubblica ai danni di un cittadino che ricopre un mandato pubblico temporaneo; che, secondo quanto egli dichiara, il 3 maggio 2015, durante il programma Le Grand Rendez-vous, trasmesso simultaneamente su iTÈLÈ e Europe 1, Marine Le Pen si era espressa nei seguenti termini, che costituiscono asserzioni o imputazioni di un fatto che reca pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione: «Senta, quel che so è che Estrosi ha finanziato l'UOIF (Unione delle organizzazioni islamiche di Francia); che è stato condannato dalla giustizia amministrativa per aver concesso un canone d'affitto talmente basso ad una moschea UOIF che persino il Tribunale amministrativo gli ha tirato le orecchie; ciò corrisponde in realtà al modo in cui questi sindaci finanziano illegalmente delle moschee, in violazione della legge del 1905; quando si è colti con le dita nel vasetto della marmellata clientelare e comunitarista, è chiaro che occorre dire ad alta voce cose che colpiscono, ma io annetto poca importanza alle parole e più alle azioni…»; in risposta alla domanda dell'intervistatore: «Allora, Estrosi è complice dei jihadisti?», Marine Le Pen avrebbe dichiarato: «L'aiuto, la fornitura di mezzi, l'assistenza; quando si aiuta il fondamentalismo islamico a installarsi, a diffondere, a reclutare, beh, da qualche parte, moralmente sì, si è un po' complici»; |
|
G. |
considerando che Marine Le Pen è stata invitata due volte per essere sentita, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento; che tuttavia non ha colto l'occasione per presentare le proprie osservazioni alla commissione competente; |
|
H. |
considerando che il presunto reato non ha un nesso diretto o evidente con l'esercizio dei doveri di deputata al Parlamento europeo di Marine Le Pen e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; |
|
I. |
considerando che, tenuto conto dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, le accuse sono palesemente non correlate alla posizione di deputata al Parlamento europeo di Marine Le Pen e si riferiscono invece ad attività di carattere esclusivamente nazionale o regionale, e che quindi l'articolo 8 non è applicabile; |
|
J. |
considerando che può essere revocata solo l'immunità contemplata dall'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; |
|
K. |
considerando che, tenuto conto dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, non vi è motivo di sospettare che la richiesta di revoca sia stata avanzata nel tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Marine Le Pen o con l'intento di causarle un danno politico (fumus persecutionis); |
|
1. |
decide di revocare l'immunità di Marine Le Pen; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica francese e a Marine Le Pen. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Martedì 13 giugno 2017
|
18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/159 |
P8_TA(2017)0249
Partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2016)0662 — C8-0421/2016 — 2016/0325(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 331/26)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0662), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 185 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0421/2016), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 gennaio 2017 (1), |
|
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 aprile 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0112/2017), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
prende nota della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
|
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2016)0325
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/1324.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sulle garanzie finanziarie per la struttura di esecuzione di PRIMA
1.
Con riferimento all'iniziativa PRIMA, il regolamento finanziario dell'UE dispone, nel suo articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), che la Commissione può affidare l'attuazione del bilancio dell'Unione a un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico (struttura di esecuzione — IS). Tale organismo deve offrire adeguate garanzie finanziarie.
2.
Nel rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE, tali garanzie dovrebbero coprire, senza limitazioni di importo o di ambito di applicazione, qualsiasi debito dell'IS nei confronti dell'Unione in relazione a tutti i compiti di esecuzione previsti dall'accordo di delega. La Commissione richiede di norma ai garanti di accettare la responsabilità in solido per i debiti dell'IS.
3.
Tuttavia, sulla base di un'approfondita valutazione del rischio, in particolare se l'esito della valutazione ex ante per pilastro sull'IS conformemente all'articolo 61 del regolamento finanziario è ritenuto adeguato, l'ordinatore delegato della Commissione responsabile dell'iniziativa PRIMA disporrà quanto segue:|
— |
Tenendo conto del principio di proporzionalità, le garanzie finanziarie richieste dall'IS possono essere limitate all'importo massimo del contributo dell'Unione. |
|
— |
Conseguentemente, la responsabilità di ciascun garante può essere proporzionata alla quota del rispettivo contributo all'iniziativa PRIMA. |
I garanti possono concordare, nelle rispettive lettere di dichiarazione sulle responsabilità, le modalità con cui intendono far fronte a tali responsabilità.
|
18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/162 |
P8_TA(2017)0250
Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (COM(2016)0778 — C8-0489/2016 — 2016/0384(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 331/27)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0778), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0489/2016), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2017 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0070/2017), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2016)0384
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1199.)
|
18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/163 |
P8_TA(2017)0251
Etichettatura dell'efficienza energetica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM(2015)0341 — C8-0189/2015 — 2015/0149(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 331/28)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0341), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0189/2015), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2016 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 aprile 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0213/2016), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2); |
|
2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
|
3. |
prende nota della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
|
4. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 82 del 3.3.2016, pag. 6.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 6 luglio 2016 (Testi approvati, P8_TA(2016)0304).
P8_TC1-COD(2015)0149
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1369.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sugli articoli 290 e 291 del TFUE
Ricordando l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, in particolare il paragrafo 26, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE in altri fascicoli legislativi.
Dichiarazione della Commissione sull'indennizzo dei consumatori
La Commissione, nel costante intento di migliorare l'applicazione della legislazione dell’Unione di armonizzazione relativa ai prodotti e per affrontare la questione delle perdite economiche cui potrebbero andare incontro i consumatori a causa di prodotti con etichettatura sbagliata o prestazioni energetiche e ambientali inferiori a quelle indicate nell'etichetta, dovrebbe valutare l'opportunità di trattare l'indennizzo dei consumatori in caso di non conformità del prodotto alla classe di efficienza energetica dichiarata sull'etichetta.
|
18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/165 |
P8_TA(2017)0252
Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2016)0400 — C8-0223/2016 — 2016/0186(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 331/29)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0400), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0223/2016), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0061/2017), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2016)0186
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/1545.)
Mercoledì 14 giugno 2017
|
18.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 331/166 |
P8_TA(2017)0256
Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 giugno 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2012-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0482 — C8-0331/2016 — 2016/0231(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 331/30)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Proposta di |
Proposta di |
|
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
|
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici |
relativo a un'azione per il clima al fine di onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici («regolamento relativo all'azione per il clima recante attuazione dell'accordo di Parigi») |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi. |
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi. Esso impone agli Stati membri di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 2 al fine di rispettare l'obiettivo dell'Unione di una loro riduzione di almeno il 30 %, rispetto ai livelli del 2005, da conseguire entro il 2030 in modo equo ed efficace sotto il profilo dei costi. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
L'obiettivo generale del presente regolamento è indirizzare l'Unione verso un'economia a basse emissioni di carbonio mediante la definizione di un percorso prevedibile a lungo termine, volto a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione di una percentuale compresa tra l'80 e il 95 %, rispetto ai livelli del 1990. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» sono considerate pari a zero. |
3. Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» che rientrano nella direttiva 2003/87/CE sono considerate pari a zero. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. Il presente regolamento si applica alle emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC «1.A.3.D navigazione» che non sono oggetto della direttiva 2003/87/CE. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030 |
Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030 |
|
1. Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3. |
1. Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3. |
|
2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento. |
2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2018 o con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3 , o con l'assegnazione annuale di emissioni per il 2020 stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, utilizzando il valore inferiore , e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento. |
|
3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto di esecuzione , la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013. |
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini dei suddetti atti delegati , la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013. |
|
4. Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata. |
4. Il suddetto atto delegato specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata. |
|
5. Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13. |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 4 bis |
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|
Traiettoria a lungo termine per la riduzione delle emissioni a partire dal 2031 |
|
|
Salva decisione contraria nel primo o in uno dei riesami successivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in ciascuno degli anni compresi tra il 2031 e il 2050, ogni Stato membro continua a ridurre le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento. Ogni Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2031 e il 2050 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia con le sue assegnazioni annuali di emissioni per il 2030 e termina nel 2050 con un livello di emissioni inferiore dell'80 % rispetto ai livelli del 2005 di tale Stato membro. |
|
|
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento specificando le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2031 al 2050 espresse in tonnellate di CO2 equivalente. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 5 |
Articolo 5 |
|
Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali |
Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali |
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1. Gli Stati membri possono utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 6 e 7. |
1. Gli Stati membri possono utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 6 e 7. |
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2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo. |
2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo. |
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3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi, fino al 2030. |
3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare , in relazione agli anni dal 2021 al 2025, la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni , fino a un livello pari al 10 % dell'assegnazione annuale di emissioni, agli anni successivi fino al 2025. In relazione agli anni dal 2026 al 2029, uno Stato membro può riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni, fino a un livello pari al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni, agli anni successivi fino al 2030. |
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4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. |
4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno , in relazione agli anni dal 2021 al 2025, e fino al 10 % in relazione agli anni dal 2026 al 2030 . Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. |
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5. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. |
5. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030. |
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5 bis. Uno Stato membro non trasferisce parte della sua assegnazione annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, le emissioni di detto Stato membro risultino superiori alla sua assegnazione annuale. |
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6. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione. |
6. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di partenariati privato-privato e pubblico-privato per progetti di questo tipo. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'accesso allo strumento di flessibilità di cui al presente articolo e all'allegato II è accordato a condizione che gli Stati membri interessati si impegnino ad adottare misure in altri settori nei quali in passato hanno conseguito risultati insufficienti. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione integra il presente regolamento adottando un atto delegato a norma dell'articolo 12, in cui figuri un elenco di tali misure e settori. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti |
Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate «terreni disboscati», «terreni imboschiti», «terre coltivate gestite» e «pascoli gestiti» di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che: |
1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni di emissioni riportate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 , è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate «terreni disboscati», «terreni imboschiti», «terre coltivate gestite» , «pascoli gestiti», «zone umide gestite», ove del caso e subordinatamente all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 2, e «terreni forestali gestiti» di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che: |
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La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri conformemente alla lettera -a). |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento. |
2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e le categorie contabili di cui all'allegato III al fine di tenere conto di un contributo equilibrato della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento , senza eccedere la quantità totale di 280 milioni disponibile a norma del presente articolo . |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti: |
1. Ogni due anni la Commissione procede a un controllo della conformità degli Stati membri al presente regolamento. Se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti: |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Riserva per misure tempestive |
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1. Allo scopo di tenere conto delle misure tempestive adottate prima del 2020, per l'ultima verifica della conformità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento viene presa in considerazione, su richiesta di uno Stato membro e ai fini della conformità di detto Stato membro, una quantità non superiore a un totale di 90 milioni di tonnellate di assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030, a condizione che: |
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2. La quota massima di uno Stato membro, nell'ambito della quantità totale di cui al paragrafo 1, che può essere presa in considerazione ai fini della conformità è definita dal rapporto tra la differenza tra il totale delle sue assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 e il totale delle sue emissioni annuali verificate di gas a effetto serra nello stesso periodo, da un lato, e, dall'altro, la differenza tra il totale delle assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 di tutti gli Stati membri che soddisfano il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), e il totale delle emissioni annuali verificate di gas a effetto serra di tali Stati membri nello stesso periodo. |
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Le assegnazioni annuali di emissioni e le emissioni annuali verificate sono determinate a norma del paragrafo 3. |
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3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le quote massime per ciascuno Stato membro in termini di tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini di tali atti delegati, la Commissione utilizza le assegnazioni annuali di emissioni determinate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE e i dati riveduti dell'inventario per gli anni dal 2013 al 2020 a norma del regolamento (UE) n. 525/2013. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato. |
2. L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento , corrispondente in totale a 39,14 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per tutti gli Stati membri, viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 11 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Registro |
Registro europeo |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, che comprende le assegnazioni annuali di emissioni, gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, la conformità a norma dell'articolo 9 e la modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche. |
1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013 . A tale scopo , la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento, in particolare riguardo alle assegnazioni annuali di emissioni, agli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, alla conformità a norma dell'articolo 9 e alla modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Il sistema del registro europeo è trasparente e include tutte le informazioni pertinenti relative al trasferimento di quote tra Stati membri. Queste informazioni sono rese pubbliche attraverso un sito web dedicato ospitato dalla Commissione . |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Al fine di attuare il paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12. |
soppresso |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Impatto sul clima dei finanziamenti dell'Unione |
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La Commissione realizza un esaustivo studio transettoriale sull'impatto in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici dei finanziamenti concessi a titolo del bilancio dell'Unione o comunque in applicazione del diritto dell'Unione. |
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Entro il 1o gennaio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati dello studio, corredata, se del caso, di proposte legislative intese a sospendere qualsiasi finanziamento dell'Unione che non sia compatibile con gli obiettivi o le politiche dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di CO2. È inclusa inoltre la proposta di una verifica ex-ante obbligatoria della compatibilità climatica, che si applica a tutti i nuovi investimenti dell'Unione a partire dal 1o gennaio 2020 e l'obbligo di rendere pubblici i risultati in modo trasparente e accessibile. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento . |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 4 bis, all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9 bis e all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 4 bis, all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9 bis e all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 4 bis, dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9 bis e dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 |
soppresso |
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Procedura di comitato |
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1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC del 2018, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta la coerenza della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. In particolare, la comunicazione esamina il ruolo e l'adeguatezza degli obblighi di cui al presente regolamento per raggiungere tali obiettivi e la coerenza degli atti legislativi dell'Unione nel settore del clima e dell'energia, compresi i requisiti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, nonché degli atti legislativi nel settore dell'agricoltura e dei trasporti con l'impegno di riduzione dei gas a effetto serra assunti dall'UE. |
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La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni , circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte . |
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 , dopo il primo bilancio globale dell'attuazione dell'accordo di Parigi del 2023 ed entro sei mesi dalle valutazioni globali successive , circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi . La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad accrescere i contributi minimi degli Stati membri. |
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Il riesame delle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per il periodo successivo al 2031 tiene conto dei principi di equità ed efficacia dei costi nella distribuzione tra gli Stati membri. |
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Esso tiene conto anche dei progressi compiuti dall'Unione e dai paesi terzi nel conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi nonché di quelli nell'incentivare e sostenere i finanziamenti privati a favore della transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
Decisione (UE) 2015/1814
Articolo 1 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 bis |
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Modifiche alla decisione (UE) 2015/1814 |
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L'articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814 è sostituito dal seguente: |
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«4. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un dato anno è il numero complessivo delle quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, ivi comprese le quote rilasciate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE in tale periodo e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti a titolo del sistema ETS dell'UE per le emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate provenienti da impianti a titolo del sistema ETS dell'UE tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, diverse dalle quote cancellate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/… (*1) del Parlamento europeo e del Consiglio, e il numero di quote nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0208/2017).
(16) COM(2015)0080
(16) COM(2015)0080
(19) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(19) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(1 bis) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).