ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 315

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
7 settembre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 315/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8908 — AXA/XL Group) ( 1 )

1

2018/C 315/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8862 — GBT/HRG) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 315/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2018/C 315/04

Decisione della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa alla nomina del presidente e del vicepresidente permanenti di alto livello e indipendenti del comitato di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento finanziario) per la durata residua del loro mandato attuale

3

2018/C 315/05

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione dell’11 aprile 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7993 — Altice/PT Portugal (procedimento ex articolo 14, paragrafo 2) — Relatore: Francia

5

2018/C 315/06

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 23 aprile 2018 in merito a un progetto di decisione preliminare concernente il Caso M.7993 — Altice/PT Portugal (procedimento ex articolo 14, paragrafo 2) — Relatore: Francia

6

2018/C 315/07

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso M.7993 — Altice/PT Portugal (procedimento ex articolo 14, paragrafo 2)

7

2018/C 315/08

Sintesi della decisione della Commissione, del 24 aprile 2018, nel caso M.7993 — Altice/PT Portugal (procedimento ex articolo 14, paragrafo 2) che infligge ammende ad Altice N.V., a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, per aver violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento

11

 

Corte dei conti

2018/C 315/09

Relazione speciale n. 21/2018 — La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e dell’FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni

20


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2018/C 315/10

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

21

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 315/11

Avviso di scadenza di alcune misure antisovvenzioni

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 315/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9052 — Kirin/Mitsui/Thorne) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2018/C 315/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8952 — STEAG/Siemens/JV STEAG GuD) ( 1 )

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8908 — AXA/XL Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 315/01)

Il 9 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8908. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8862 — GBT/HRG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 315/02)

Il 13 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8862. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 settembre 2018

(2018/C 315/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1634

JPY

yen giapponesi

129,55

DKK

corone danesi

7,4567

GBP

sterline inglesi

0,89824

SEK

corone svedesi

10,5908

CHF

franchi svizzeri

1,1275

ISK

corone islandesi

127,80

NOK

corone norvegesi

9,7760

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,715

HUF

fiorini ungheresi

326,49

PLN

zloty polacchi

4,3183

RON

leu rumeni

4,6385

TRY

lire turche

7,6282

AUD

dollari australiani

1,6164

CAD

dollari canadesi

1,5338

HKD

dollari di Hong Kong

9,1324

NZD

dollari neozelandesi

1,7633

SGD

dollari di Singapore

1,6000

KRW

won sudcoreani

1 304,76

ZAR

rand sudafricani

17,8233

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9451

HRK

kuna croata

7,4341

IDR

rupia indonesiana

17 323,54

MYR

ringgit malese

4,8120

PHP

peso filippino

62,592

RUB

rublo russo

79,5747

THB

baht thailandese

38,130

BRL

real brasiliano

4,7918

MXN

peso messicano

22,3653

INR

rupia indiana

83,7175


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2018

relativa alla nomina del presidente e del vicepresidente permanenti di alto livello e indipendenti del comitato di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento finanziario) per la durata residua del loro mandato attuale

(2018/C 315/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 143, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato è un elemento fondamentale del sistema di individuazione precoce e di esclusione EDES (Early Detection and Exclusion System), denominato in appresso «l’istanza EDES». Istituita nel 2016, questa istanza interistituzionale è incaricata in primo luogo (o tra l’altro) di fornire raccomandazioni, su richiesta di ordinatori di tutte le istituzioni e tutti gli organismi, in merito all’imposizione di sanzioni amministrative (esclusione dalla concessione di fondi dell’Unione e/o irrogazione di sanzioni finanziarie) nei confronti di operatori economici inaffidabili.

(2)

In seguito a un invito pubblico a manifestare interesse e alla selezione da parte di una commissione composta da tre direttori generali della Commissione, il 5 luglio 2016 il collegio ha deciso [PV (2016) 2176] di nominare il sig. Christian PENNERA, in precedenza giureconsulto e direttore generale del Servizio giuridico del Parlamento europeo, e la sig.ra Maria Isabel ROFES i PUJOL, in precedenza giudice del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’istanza EDES con un mandato di cinque anni che scade il 4 luglio 2021.

(3)

Il 20 giugno 2018 il collegio ha altresì deciso di nominare il sig. PENNERA e la sig.ra ROFES i PUJOL rispettivamente presidente e vicepresidente dell’istanza della Commissione specializzata nelle irregolarità finanziarie, di cui all’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento abrogato (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in appresso «l’istanza ISIF»), per la durata di due anni. L’istanza ISIF della Commissione svolge un ruolo consultivo in sede di accertamento di eventuali irregolarità finanziarie commesse da membri del personale e delle relative conseguenze. Istanze specializzate in materia di irregolarità finanziarie sono state istituite anche da altre istituzioni dell’Unione.

(4)

Il nuovo regolamento finanziario entrato in vigore il 2 agosto 2018 abolisce tutte le istanze ISIF, trasferendone le funzioni all’istanza EDES. Tale passaggio di funzioni dalle istanze ISIF all’istanza EDES si applicherà però all’esecuzione degli stanziamenti amministrativi solo a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(5)

È necessario garantire che la nomina e il mandato del presidente, per quanto riguarda il trattamento delle irregolarità finanziarie commesse da membri del personale, siano pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento finanziario in merito all’indipendenza della carica, nonché alle condizioni stabilite per la durata del suo mandato e alla procedura di selezione. Ciò dovrebbe valere anche per la vicepresidente.

(6)

Al fine in particolare di rispettare la loro indipendenza e l’integrità del loro mandato quinquennale rispettivamente di presidente e vicepresidente dell’istanza EDES, il sig. Christian PENNERA e la sig.ra Maria Isabel ROFES i PUJOL dovrebbero anche essere nominati, per la durata residua dell’attuale mandato, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato unificato. Ciò è necessario anche in considerazione della natura non rinnovabile del mandato di presidente dell’istanza EDES. A tale riguardo è importante evidenziare che la procedura seguita nel 2016 per la nomina del sig. PENNERA e della sig.ra ROFES i PUJOL rispettivamente a presidente e vicepresidente dell’istanza EDES soddisfa tutte le condizioni del nuovo regolamento finanziario per la nomina del presidente e del vicepresidente del comitato unificato.

(7)

Al fine di garantire la trasparenza e l’informazione corretta agli operatori economici, come anche al personale delle istituzioni, degli organismi, degli uffici europei e delle agenzie dell’Unione, è opportuno che tali nomine siano pubblicate e notificate alle altre istituzioni, agli organismi, agli uffici europei e alle agenzie dell’Unione,

DECIDE:

Articolo 1

Nomine

Il sig. Christian PENNERA e la sig.ra Maria Isabel ROFES i PUJOL sono nominati rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato di cui all’articolo 143 del regolamento finanziario per la parte residua del loro mandato quinquennale, quale deciso dal collegio il 5 luglio 2016 [PV (2016) 2176].

Articolo 2

Inquadramento come consiglieri speciali

Come previsto dall’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento finanziario, da un punto di vista amministrativo il sig. Christian PENNERA e la sig.ra Maria Isabel ROFES i PUJOL fanno capo, in qualità di consiglieri speciali, al commissario OETTINGER in conformità alle regole sui consiglieri speciali C(2007) 6655 del 19 dicembre 2007, modificate dalla decisione C(2014) 541 della Commissione, del 6 febbraio 2014.

1.

Al fine di rispettare l’indipendenza del sig. PENNERA e della sig.ra ROFES i PUJOL e la durata del loro mandato, i loro contratti di consiglieri speciali sono rinnovati fino alla scadenza del loro mandato. Il contratto del sig. PENNERA comprende 70 giorni lavorativi e 35 giorni di missione e il contratto della sig.ra ROFES i PUJOL comprende 60 giorni lavorativi e 35 giorni di missione. Il numero di giorni lavorativi può essere modificato mediante decisioni amministrative e di bilancio. Il sig. PENNERA e la sig.ra ROFES i PUJOL ricevono un compenso per ogni giorno lavorativo calcolato sullo stipendio base di un funzionario dell’Unione europea di grado AD 16, scatto 1.

2.

I contratti del sig. PENNERA e della sig.ra ROFES i PUJOL in qualità rispettivamente di presidente e vicepresidente dell’istanza della Commissione specializzata in irregolarità finanziarie, di cui all’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento abrogato (UE, Euratom) n. 966/2012, si estinguono il 31 dicembre 2018.

3.

Il commissario OETTINGER è autorizzato a modificare, purché siano disponibili fondi sufficienti, i contratti dei consiglieri speciali in caso di necessità debitamente giustificate.

4.

Il direttore generale della direzione generale Risorse umane è autorizzato ad attuare la presente decisione con la firma dei contratti a nome dell’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione.

Articolo 3

Pubblicazione e notifica

Il direttore generale della direzione generale Risorse umane è incaricato di pubblicare tali nomine nella Gazzetta ufficiale, serie C, e di renderle note alle altre istituzioni dell’Unione, agli organismi dell’Unione, agli uffici europei e alle agenzie.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2018

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/5


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione dell’11 aprile 2018 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7993 — Altice/PT Portugal (procedimento ex articolo 14, paragrafo 2)

Relatore: Francia

(2018/C 315/05)

1.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’accordo relativo all’operazione concluso tra Altice e Oi andava oltre quanto era necessario per preservare il valore dell’attività dell’impresa oggetto dell’acquisizione e ha conferito ad Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante su tale impresa prima della notificazione e della decisione di autorizzazione della Commissione.

2.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui nei casi descritti nella decisione (cioè la campagna sui servizi mobili postpagati, il contratto relativo a Porto Canal, la selezione di un fornitore RAN, il contratto relativo ai video su richiesta, il contratto relativo a DOG TV, le azioni SIRESP e il contratto relativo a Lactogal) Altice è andata oltre quanto era necessario per preservare il valore dell’attività dell’impresa oggetto dell’acquisizione e ha esercitato un’influenza determinante sulla stessa prima della notificazione e/o della decisione di autorizzazione della Commissione, a seconda del caso.

3.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui gli scambi di informazioni sensibili sul piano commerciale hanno contribuito all’esercizio da parte di Altice di un’influenza determinante su alcuni comportamenti riguardanti l’impresa oggetto dell’acquisizione prima della notificazione e della decisione di autorizzazione della Commissione e non possono essere giustificati sulla base della necessità di preservare il valore di tale impresa.

4.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui Altice ha violato, quantomeno per negligenza, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni (1).

5.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che Altice ha violato, quantomeno per negligenza, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

6.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere ammende ad Altice ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento sulle concentrazioni.

7.   

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).


7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/6


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 23 aprile 2018 in merito a un progetto di decisione preliminare concernente il Caso M.7993 — Altice/PT Portugal (procedimento ex articolo 14, paragrafo 2)

Relatore: Francia

(2018/C 315/06)

1.   

Il comitato consultivo (6 Stati membri) concorda sui fattori considerati pertinenti ai fini della determinazione dell’importo delle ammende da infliggere ad Altice ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni (1).

2.   

Il comitato consultivo (6 Stati membri) concorda sull’entità effettiva delle ammende proposta dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).


7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/7


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso M.7993 — Altice/PT Portugal (procedimento ex articolo 14, paragrafo 2)

(2018/C 315/07)

Introduzione

1.

Il 9 dicembre 2014 Altice SA e Altice Portugal SA hanno siglato un accordo relativo all’acquisto di PT Portugal (2) da Oi (3) («l’accordo relativo all’operazione»). Il 18 dicembre 2014, prima della notificazione, Altice SA ha avviato discussioni con la Commissione europea («la Commissione») al fine di ottenere l’autorizzazione della concentrazione. Il 25 febbraio 2015 Altice SA (4) ha presentato alla Commissione la notificazione formale dell’operazione, corredata di una proposta di misure correttive a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni (5). La Commissione ha espresso seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione con il mercato interno, individuando problemi su alcuni mercati interessati a livello orizzontale.

2.

A seguito di una proposta rivista di misure correttive presentata da Altice, il 20 aprile 2015 la Commissione ha autorizzato l’operazione subordinatamente a talune condizioni («la decisione di autorizzazione»). Altice ha annunciato di avere concluso l’operazione il 2 giugno 2015.

3.

Il 13 aprile 2015 la Commissione ha trasmesso ad Altice una richiesta di informazioni, chiedendo precisazioni sullo scopo e sul contenuto delle visite effettuate da dirigenti di Altice presso PT Portugal, prima dell’adozione della decisione di autorizzazione, che avevano richiamato l’attenzione della stampa portoghese. Altice ha risposto alla richiesta il 17 aprile 2015.

4.

Il 12 maggio 2015 la Commissione ha trasmesso una nuova richiesta di informazioni (riguardante i documenti relativi alle riunioni tra Altice e PT Portugal), alla quale Altice ha risposto il 12 giugno 2015, ma fornendo soltanto documenti propri (e non quelli di PT Portugal).

5.

L’8 luglio 2015 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, ingiungendo ad Altice di fornire i documenti di PT Portugal richiesti. Altice ha risposto il 30 luglio 2015. Il 4 dicembre 2015 la Commissione ha trasmesso un’ulteriore richiesta di informazioni e Altice ha risposto il 18 dicembre 2015.

6.

Il 15 marzo 2016 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, ingiungendo ad Altice di fornire (fra l’altro) le caselle di posta elettronica dei dipendenti, gli accordi di riservatezza e documenti specificamente connessi ad alcune interazioni tra Altice e PT Portugal avvenute prima del 20 aprile 2015. Altice ha presentato i documenti richiesti il 6 aprile 2016.

7.

Infine la Commissione ha trasmesso ad Altice richieste di informazioni in data 20 luglio 2016, 24 agosto 2016, 27 settembre 2016 e 21 dicembre 2016, alle quali Altice ha risposto.

Comunicazione delle obiezioni

8.

Il 18 maggio 2017 la Commissione ha notificato ad Altice una comunicazione delle obiezioni. In tale comunicazione, la Commissione concludeva in via preliminare che Altice aveva realizzato una concentrazione di dimensione unionale in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. In particolare, la conclusione preliminare esposta dalla Commissione nella comunicazione delle obiezioni era che l’accordo relativo all’operazione conferiva già ad Altice il diritto legale di esercitare un’influenza determinante su PT Portugal. Inoltre, secondo la valutazione preliminare della Commissione, Altice aveva effettivamente esercitato un’influenza determinante su PT Portugal prima della decisione di autorizzazione e, in alcuni casi, prima della notificazione alla Commissione a) partecipando all’adozione di alcune decisioni commerciali di PT Portugal e b) ricevendo sistematicamente da PT Portugal informazioni sensibili sul piano commerciale.

9.

Il termine entro cui rispondere alla comunicazione delle obiezioni era il 26 giugno 2017, successivamente prorogato al 18 agosto 2017.

10.

Altice ha ottenuto l’accesso al fascicolo il 29 maggio 2017. Al consigliere-auditore non sono stati segnalati problemi riguardanti tale accesso.

Audizione

11.

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni del 18 agosto 2017, Altice ha chiesto la possibilità di esporre le proprie argomentazioni nel corso di un’audizione ufficiale, che si è tenuta il 21 settembre 2017. Il 19 ottobre 2017 Altice ha presentato un addendum alle argomentazioni esposte nell’audizione, in risposta alle osservazioni e ai quesiti formulati dalla Commissione in tale occasione riguardo al coinvolgimento di Altice in alcune questioni inerenti all’attività di PT Portugal (6).

Lettera di esposizione dei fatti

12.

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni e nel corso dell’audizione, Altice ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto contattare Oi, in quanto la sua interpretazione dell’accordo relativo all’operazione e le sue decisioni in merito a se consultare o no Altice durante il periodo precedente la chiusura dell’operazione avevano svolto un ruolo significativo nell’attuazione degli impegni previsti da detto accordo nel periodo precedente la chiusura dell’operazione.

13.

Alla luce di queste osservazioni, il 6 ottobre 2017 la Commissione ha trasmesso a Oi una richiesta di informazioni. Oi ha risposto il 20 ottobre 2017.

14.

Il 16 novembre 2017 la Commissione ha trasmesso ad Altice una lettera di esposizione dei fatti, nella quale evidenziava alcuni elementi di fatto, non menzionati nella comunicazione delle obiezioni, che avvaloravano le conclusioni preliminari esposte nella comunicazione. Tale lettera conteneva elementi di fatto presenti nel fascicolo, ma anche altri elementi di fatto individuati dopo l’adozione della comunicazione delle obiezioni (più specificamente, la risposta di Oi alla richiesta di informazioni del 20 ottobre 2017).

15.

Il termine fissato per la presentazione delle osservazioni scritte di Altice sulla lettera di esposizione dei fatti era il 30 novembre 2017. Altice ha chiesto una proroga di otto settimane, fino al 26 gennaio 2018. La proroga è stata concessa fino al 15 dicembre 2017 e in tale data Altice ha fornito la risposta alla lettera di esposizione dei fatti.

16.

Il 28 dicembre 2017 Altice ha inviato una lettera al consigliere-auditore nella quale contestava alcuni aspetti procedurali, esaminati in appresso.

Questioni procedurali sollevate da altice in relazione ai diritti della difesa

Coinvolgimento di Oi nell’indagine

17.

Come già accennato, nella risposta alla comunicazione delle obiezioni e nell’audizione Altice ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto contattare Oi nel corso dell’indagine. Secondo Altice, rifiutandosi di consultare Oi, la Commissione non avrebbe tenuto conto di elementi pertinenti ai fini della valutazione del caso, violando così i diritti della difesa di Altice, in particolare il diritto di contraddittorio e il diritto a una buona amministrazione.

18.

Il consigliere-auditore ritiene che l’argomentazione di Altice non sia sostenibile. In primo luogo, i giudici dell’Unione hanno confermato che la Commissione dispone di un ragionevole margine discrezionale per decidere se sia il caso di sentire persone la cui testimonianza può avere rilievo per l’istruzione della pratica (7). Inoltre, le prerogative della difesa non richiedono che la Commissione effettui indagini ulteriori qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita (8). In ogni caso, come già accennato, a seguito dell’audizione la Commissione ha trasmesso a Oi una richiesta di informazioni nella quale invitava l’impresa a esporre la sua posizione in merito all’interpretazione e all’esecuzione pratica dell’accordo relativo all’operazione. Nella risposta alla lettera di esposizione dei fatti (nella quale veniva data ad Altice la possibilità di formulare osservazioni sulla risposta di Oi alla richiesta di informazioni della Commissione) e nella lettera al consigliere-auditore del 28 dicembre 2017, Altice affermava inoltre che la Commissione non aveva condotto sufficienti accertamenti in merito al ruolo e alla posizione di Oi. A questo proposito, tuttavia, occorre rilevare che la questione se il fascicolo contenga o no sufficienti elementi di prova a sostegno della constatazione di un’infrazione è fondamentalmente una questione di merito.

19.

Altice ha inoltre sostenuto che il coinvolgimento di Oi nell’indagine rivestiva estrema importanza sotto il profilo procedurale e, di conseguenza, le risposte di Oi avrebbero dovuto essere esposte in una comunicazione delle obiezioni integrativa, invece che in una lettera di esposizione dei fatti. Al riguardo, il consigliere-auditore non concorda con la valutazione di Altice: le risposte di Oi alla richiesta di informazioni sono elementi di fatto attinenti alle obiezioni espresse dalla Commissione nella relativa comunicazione. Gli elementi di questo tipo sono presentati in una lettera di esposizione dei fatti, non in una comunicazione delle obiezioni integrativa.

Necessità e proporzionalità delle richieste di informazioni trasmesse dalla Commissione nel corso dell’indagine

20.

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, Altice ha sostenuto che le richieste di informazioni ricevute dalla Commissione nel corso dell’indagine erano sproporzionate rispetto alle esigenze dell’indagine stessa, a causa della quantità di informazioni richieste e alla luce dei termini stabiliti dalla Commissione per la trasmissione delle risposte.

21.

Ai fini della presente relazione, è sufficiente rilevare che Altice non ha esercitato tutti i diritti procedurali di cui godeva a questo proposito. Anche se il mandato non conferisce espressamente al consigliere-auditore il potere di prorogare i termini in caso di violazioni procedurali delle norme in materia di controllo delle concentrazioni (9), Altice avrebbe potuto chiedere alla Commissione un’ulteriore proroga dei termini o proporre ricorso contro le decisioni della Commissione dell’8 luglio 2015 e del 15 marzo 2016 dinanzi al Tribunale.

Critiche di carattere procedurale formulate da Altice in relazione alla lettera di esposizione dei fatti

22.

Nella risposta alla lettera di esposizione dei fatti e successivamente nella lettera al consigliere-auditore del 28 dicembre 2017, Altice ha sollevato le seguenti questioni procedurali concernenti la lettera di esposizione dei fatti:

secondo Altice, la Commissione era a conoscenza delle consultazioni menzionate nella lettera di esposizione dei fatti già all’epoca della comunicazione delle obiezioni e aveva scelto deliberatamente di non farvi riferimento nella comunicazione. Il fatto che la Commissione non abbia incluso tali elementi nella comunicazione delle obiezioni non avrebbe permesso ad Altice di discuterli con la Commissione nell’ambito dell’intero procedimento, compreso nel corso dell’audizione.

Altice ha inoltre sostenuto che nella lettera di esposizione dei fatti erano elencate 19 questioni sulle quali era stata consultata, senza spiegare il motivo per cui si ritenesse che esse avvalorassero le conclusioni preliminari esposte nella comunicazione delle obiezioni. Secondo Altice, la Commissione non avrebbe fornito alcuna caratterizzazione giuridica dei nuovi elementi dell’infrazione introdotti nella lettera di esposizione dei fatti e lo stato delle questioni menzionate nella nota 4 di detta lettera non era chiaro.

23.

Al riguardo, il consigliere-auditore fa notare quanto segue: innanzitutto, nella lettera di esposizione dei fatti la Commissione ha presentato ulteriori informazioni presenti nel fascicolo perché ha ritenuto che tali elementi di prova contraddicessero alcune affermazioni di Altice contenute nella risposta alla comunicazione delle obiezioni. La Commissione non ha scelto deliberatamente, come sostiene Altice, di non menzionare i suddetti elementi nella comunicazione. In secondo luogo, come spiegato nel progetto di decisione, la Commissione a) ha verificato l’affermazione di Altice secondo cui Altice non sarebbe stata consultata riguardo a varie decisioni adottate da PT Portugal tra la firma dell’accordo e l’approvazione dell’operazione, b) ha verificato i casi in cui l’autorizzazione di Altice è stata richiesta mediante lettere ufficiali di Oi e c) ha individuato casi (oltre a quelli menzionati nella comunicazione delle obiezioni) in cui era stata richiesta l’autorizzazione di Altice riguardo ai quali quest’ultima aveva affermato di non essere stata consultata e neanche informata. Questi elementi non costituiscono nuove obiezioni nei confronti di Altice e nel progetto di decisione non sono contestati ad Altice come casi in cui è dimostrato l’esercizio dell’influenza determinante; sono semplicemente usati per rispondere all’affermazione di Altice secondo cui non era stata consultata né informata riguardo a molte decisioni adottate da PT Portugal tra la firma dell’accordo e la chiusura dell’operazione.

Richiesta di una seconda audizione

24.

Nella lettera del 28 dicembre 2017, Altice ha anche richiesto l’organizzazione di una nuova audizione.

25.

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (10) (in combinato disposto con l’articolo 13 del medesimo regolamento) prevede soltanto il diritto di richiedere un’audizione ufficiale nelle osservazioni scritte in risposta alla comunicazione delle obiezioni, non nelle osservazioni relative a una lettera di esposizione dei fatti. Ciò è confermato anche dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE. Poiché la lettera di esposizione dei fatti del 16 novembre 2017 non conteneva nuove obiezioni nei confronti di Altice che non fossero già state esposte nella comunicazione delle obiezioni, essa non dava luogo al diritto a una seconda audizione ufficiale.

Ulteriori informazioni per i partecipanti all’audizione

26.

Nella lettera del 28 dicembre 2017, Altice comunicava anche che, alla luce degli elementi presentati dalla Commissione nella lettera di esposizione dei fatti, avrebbe fornito una nuova versione della serie di slide presentata all’audizione. Altice ha fornito la versione aggiornata della presentazione il 18 gennaio 2018. Tale versione è stata trasmessa a tutti i partecipanti all’audizione.

Progetto di decisione

27.

Nel progetto di decisione la Commissione giunge alla conclusione che Altice ha realizzato, quantomeno per negligenza, una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

28.

Il consigliere-auditore ha riesaminato il progetto di decisione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE e conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni per la quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

Conclusione

29.

In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 23 aprile 2018.

Joos STRAGIER


(1)  A norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea del 13 ottobre 2011 relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  PT Portugal SGPS SA, un operatore di telecomunicazioni e di servizi multimediali in Portogallo.

(3)  Oi SA, l’operatore di telecomunicazioni brasiliano.

(4)  Altice SA era la parte notificante nell’ambito dell’operazione (M.7499), ma il 9 agosto 2015 è stata assorbita da Altice N.V. (nuova holding del gruppo Altice), concentrazione in seguito alla quale ha cessato di esistere. Altice N.V., quale successore legalmente riconosciuto di Altice SA, è destinataria del progetto di decisione. Nella presente relazione Altice SA e Altice N.V. sono denominate «Altice».

(5)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («il regolamento sulle concentrazioni»).

(6)  L’addendum è stato trasmesso a tutti i partecipanti all’audizione. Il 18 gennaio 2018 Altice ha fornito una versione aggiornata dell’esposizione per tenere conto della sua risposta alla lettera di esposizione dei fatti (cfr. punto 26 infra).

(7)  Cfr., per esempio, causa T-9/99, HFB e altri/Commissione, EU:T:2002:70, punto 383; causa T-655/11, FSL/Commissione, EU:T:2015/383, punto 406.

(8)  Cfr., per esempio, causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, EU:T:1999:48, punto 110; causa T-758/14, Infineon Technologies/Commissione, EU:T:2016:737, punto 110.

(9)  Cfr. articolo 4, paragrafo 2, lettera c), che riguarda soltanto la proroga dei termini fissati nelle decisioni di richiesta di informazioni a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

(10)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9).


7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/11


Sintesi della decisione della Commissione

del 24 aprile 2018

nel caso M.7993 — Altice/PT Portugal (procedimento ex articolo 14, paragrafo 2)

che infligge ammende ad Altice N.V., a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, per aver violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento

(2018/C 315/08)

I.   CONTESTO DI FATTO

a.   Le imprese interessate e l’operazione di concentrazione

1.

Altice N.V (1). («Altice», Paesi Bassi) è una società multinazionale che opera nel settore della televisione via cavo e delle telecomunicazioni. Al momento della notificazione dell’operazione, Altice operava in Portogallo attraverso due controllate attive nel settore delle telecomunicazioni, Cabovisão — Televisão por Cabo SA («Cabovisão») e ONI Telecom — Infocomunicações SA («ONI»).

2.

PT Portugal SGPS SA («PT Portugal» o «l’impresa oggetto dell’acquisizione») è un operatore delle telecomunicazioni e dei servizi multimediali le cui attività riguardano tutti i segmenti delle telecomunicazioni in Portogallo.

3.

Il 9 dicembre 2014 Altice SA, ex holding del gruppo Altice, e Altice Portugal SA (2) hanno concluso un contratto di acquisto di azioni con l’operatore di telecomunicazioni brasiliano Oi SA («Oi» o «il cedente») in base al quale Altice SA (Lussemburgo), tramite la propria controllata, Altice Portugal SA, avrebbe acquisito il controllo esclusivo di PT Portugal, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, mediante l’acquisto di azioni («l’operazione» e «l’accordo relativo all’operazione») (3).

4.

Il 25 febbraio 2015 la Commissione ha ricevuto notificazione dell’operazione a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. I contatti preliminari con la Commissione erano stati avviati il 18 dicembre 2014. Il 20 aprile 2015 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che dichiarava l’operazione compatibile con il mercato interno, fatto salvo il pieno adempimento da parte di Altice degli oneri e delle condizioni annessi alla decisione stessa («la decisione di autorizzazione»).

b.   Contesto del presente procedimento

5.

Il 13 aprile 2015 la Commissione ha contattato Altice a seguito di notizie apparse sulla stampa riguardanti visite effettuate da dirigenti di Altice presso PT Portugal (4) prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione.

6.

Con lettera dell’11 marzo 2016, la Commissione ha comunicato che erano in corso accertamenti in merito alla possibile violazione da parte di Altice dell’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

7.

Il 12 maggio 2017 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e Altice sullo stato di avanzamento del procedimento. Il 17 maggio 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni rivolta ad Altice, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni, nella quale esponeva le proprie conclusioni preliminari, cioè che Altice aveva violato l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, e il 21 settembre 2017 si è svolta un’audizione («l’audizione»).

8.

Il 16 novembre 2017 la Commissione ha inviato ad Altice una lettera nella quale richiamava l’attenzione dell’impresa su ulteriori elementi di prova presenti nel fascicolo a sostegno delle conclusioni preliminari esposte nella comunicazione delle obiezioni («la lettera di esposizione dei fatti»).

II.   QUADRO GIURIDICO

9.

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni stabilisce che:

«Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito: […]

b)

dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese».

10.

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni stabilisce inoltre che:

«Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa; trattasi in particolare di: a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa; b) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa».

11.

Il Tribunale ha confermato che: «ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, si ha controllo, segnatamente, in presenza di diritti che conferiscono la “possibilità” di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa. Il fatto determinante è quindi l’acquisizione di tale controllo in senso formale e non l’esercizio effettivo di siffatto controllo» (5).

12.

L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni stabilisce che: «Le concentrazioni di dimensione [unionale] di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta d’acquisto o di scambio o l’acquisizione di una partecipazione di controllo».

13.

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni stabilisce che: «Una concentrazione di dimensione [unionale] quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6».

14.

L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni sono entrambi fondamentali per la struttura del sistema dell’UE di controllo ex ante delle concentrazioni, ma sanciscono principi giuridici distinti e quindi svolgono ruoli distinti e complementari nel contesto del controllo delle concentrazioni esercitato dalla Commissione.

15.

Infine, l’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento sulle concentrazioni stabilisce che: «La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata, quale definita all’articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)

omettano di notificare una concentrazione conformemente all’articolo 4 e all’articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall’articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3,

b)

realizzino una concentrazione violando l’articolo 7».

III.   APPLICAZIONE AL CASO IN ESAME

16.

Nell’ottobre 2014 Altice ha avviato negoziati con Oi per l’acquisto di PT Portugal, culminati nella firma dell’accordo relativo all’operazione il 9 dicembre 2014.

17.

Tale accordo stabiliva i principi in base ai quali Altice e Oi avevano deciso che l’impresa oggetto dell’acquisizione avrebbe condotto le proprie attività tra la firma dell’accordo e la chiusura dell’operazione. Le clausole pertinenti contenevano sia un obbligo positivo di svolgere le attività di PT Portugal nell’ambito dell’ordinario esercizio d’impresa e conformemente alla prassi seguita in passato, salvo autorizzazione di Altice, sia un obbligo negativo di non intraprendere un’ampia serie di interventi aziendali, competitivi e commerciali senza la previa autorizzazione di Altice.

18.

L’accordo relativo all’operazione prevedeva una procedura per l’inoltro di comunicazioni, al fine di agevolare l’ottenimento delle autorizzazioni. Oltre a tali comunicazioni, Altice e PT Portugal intrattenevano contatti diretti e frequenti tramite telefonate, e-mail e riunioni. PT Portugal chiedeva ad Altice l’autorizzazione per un’ampia serie di questioni, comunicava lo stato di avanzamento di varie attività in corso e forniva informazioni finanziarie dettagliate e granulari. Oi, dal canto suo, chiedeva il parere e l’autorizzazione di Altice per questioni che esulavano dall’ambito dell’accordo relativo all’operazione. PT Portugal aveva inoltre condiviso con Altice informazioni riservate riguardanti molti aspetti della propria attività nell’ambito delle riunioni di febbraio e marzo 2015 e forniva ad Altice informazioni finanziarie dettagliate e dati settimanali sull’indicatore chiave di prestazione. Questi dati, che Altice accettava, erano di carattere granulare, non storico e, per loro natura, individualizzati.

19.

Lo scambio di informazioni avveniva tra vari dirigenti di PT Portugal e Altice in assenza di qualsiasi misura di salvaguardia (per esempio accordi di riservatezza, di non divulgazione o i cosiddetti accordi di «clean team» (6)).

20.

Altice, Oi e PT Portugal tenevano questo comportamento soprattutto nel contesto delle discussioni precedenti la notificazione e durante la prima fase dell’indagine, al termine della quale la Commissione concludeva che l’operazione prevista suscitava seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato unico. Per ovviare alle riserve espresse dalla Commissione riguardo a questa concentrazione tra imprese concorrenti, Altice si è infine impegnata a cedere Cabovisão e ONI, che in sostanza costituivano la totalità delle sue attività in Portogallo.

21.

Come esposto di seguito, la Commissione conclude che gli elementi descritti ai punti precedenti hanno conferito ad Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante e/o hanno avuto come conseguenza l’esercizio di un controllo effettivo su PT Portugal prima dell’adozione della decisione di autorizzazione e in alcuni casi prima della notificazione, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

IV.   VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI

a.   L’accordo relativo all’operazione

22.

L’accordo relativo all’operazione costituiva un impegno da parte di Oi ad astenersi dall’intraprendere alcune azioni riguardanti l’attività di PT Portugal senza la previa autorizzazione di Altice. La Commissione conclude pertanto che l’accordo relativo all’operazione conferiva ad Altice la possibilità di determinare le azioni di PT Portugal per quanto riguarda gli elementi elencati nell’accordo stesso.

23.

La Commissione riconosce che l’inclusione negli accordi di compravendita di clausole volte a preservare il valore dell’impresa acquisita nel periodo che intercorre tra la firma del contratto di acquisto e la chiusura dell’operazione sia prassi comune e appropriata. Di conseguenza, come osservato da Altice, la comunicazione sulle restrizioni accessorie (7) prevede che gli impegni ad astenersi dall’apportare cambiamenti sostanziali all’attività dell’impresa oggetto dell’acquisizione possono essere considerati direttamente connessi e necessari alla realizzazione di una concentrazione. Tuttavia, un accordo tra il venditore e l’acquirente che concede a quest’ultimo la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’impresa oggetto dell’acquisizione prima dell’autorizzazione è giustificato soltanto se si limita a quanto strettamente necessario per assicurare che il valore di detta impresa sia preservato.

24.

La Commissione conclude che i diritti di veto di Altice, contenuti nell’accordo relativo all’operazione per quanto riguarda: i) la nomina dei dirigenti di alto livello di PT Portugal, ii) la politica di PT Portugal in materia di prezzi e i termini e le condizioni commerciali applicati ai clienti e iii) la possibilità di concludere, porre fine o modificare un’ampia serie di contratti di PT Portugal, conferivano ad Altice, singolarmente e collettivamente, il diritto legale di intervenire nell’attività dell’impresa oggetto dell’acquisizione al di là di quanto necessario per garantire che il valore di detta impresa fosse preservato tra la firma del contratto e la chiusura dell’operazione, nonché la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla medesima.

i.   La possibilità di Altice di influenzare la nomina dei dirigenti di alto livello dell’impresa oggetto dell’acquisizione

25.

In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punti xviii) e xx), dell’accordo relativo all’operazione, PT Portugal non poteva nominare un nuovo direttore o funzionario, né porre fine ai loro contratti o modificarne le condizioni, senza la previa autorizzazione scritta di Altice.

26.

La Commissione ritiene che i diritti contenuti nell’accordo relativo all’operazione fossero estremamente generici e comprendessero una categoria indeterminata di membri del personale, i quali probabilmente non erano tutti rilevanti ai fini del valore dell’impresa. L’accordo conferiva inoltre ad Altice la possibilità di co-determinare la struttura dell’alta dirigenza dell’impresa oggetto dell’acquisizione, per esempio la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

27.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che i diritti di veto contenuti nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punti xviii) e xx), da soli e congiuntamente agli altri diritti di veto esaminati nella presente decisione, conferissero ad Altice il potere di esercitare un’influenza determinante sull’alta dirigenza dell’impresa oggetto dell’acquisizione e quindi sulla sua politica commerciale. Tale clausola andava oltre la semplice necessità di preservare il valore dell’impresa oggetto dell’acquisizione e conferiva ad Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla stessa.

ii.   La possibilità di Altice di influenzare le politiche in materia di prezzi dell’impresa oggetto dell’acquisizione

28.

In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto xxvi), dell’accordo relativo all’operazione, fatte salve talune limitazioni, PT Portugal non poteva modificare le proprie politiche in materia di prezzi o i normali prezzi d’offerta, né eventuali termini e condizioni standard applicati ai clienti, senza l’autorizzazione di Altice.

29.

L’obbligo di ottenere l’autorizzazione di Altice prima di modificare le politiche in materia di prezzi e i normali prezzi d’offerta riduceva intrinsecamente la discrezionalità e la capacità dell’impresa oggetto dell’acquisizione di operare in modo indipendente sul mercato. La Commissione conclude quindi che il diritto di veto di Altice sulle decisioni commerciali dell’impresa oggetto dell’acquisizione va oltre quanto era necessario per impedire che fossero apportati cambiamenti sostanziali all’attività di detta impresa al fine di preservarne il valore. La Commissione rileva inoltre che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto xxvi), era estremamente generico e conferiva ad Altice un diritto di veto su buona parte delle decisioni di PT Portugal in materia di prezzi e condizioni commerciali applicate ai clienti.

30.

La Commissione ritiene pertanto che i diritti di veto contenuti nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto xxvi), da soli e congiuntamente agli altri diritti di veto esaminati nella presente decisione, conferissero ad Altice il potere di determinare la politica commerciale dell’impresa oggetto dell’acquisizione. Tale clausola va quindi oltre la semplice necessità di preservare il valore dell’impresa oggetto dell’acquisizione e conferiva ad Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla stessa.

iii.   La possibilità di Altice di influenzare la conclusione, la risoluzione o la modifica di contratti da parte dell’impresa oggetto dell’acquisizione

31.

In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punti ii), iii) e ix), dell’accordo relativo all’operazione, PT Portugal non poteva effettuare operazioni, assumere impegni o responsabilità, né acquisire beni patrimoniali al di sopra di una determinata soglia monetaria, senza la previa autorizzazione scritta di Altice. In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punti vii) e xxvii), dell’accordo relativo all’operazione, PT Portugal non poteva concludere, porre fine o modificare gli accordi rientranti in determinate definizioni, senza la previa autorizzazione scritta di Altice.

32.

Considerata l’ampiezza delle azioni previste, nonché le definizioni utilizzate e le soglie monetarie applicabili, la Commissione ritiene che Altice detenesse il controllo su un insieme estremamente vasto di attività (tra cui questioni che rientravano nell’ordinario esercizio d’impresa), non tutte le quali avrebbero inciso in modo sostanziale sul valore di PT Portugal.

33.

Di conseguenza, la Commissione conclude che i diritti di veto contenuti nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punti ii), iii), ix), vii) e xxvii), da soli e congiuntamente agli altri diritti di veto esaminati nella presente decisione, conferivano ad Altice il potere di determinare la politica commerciale dell’impresa oggetto dell’acquisizione. Tale clausola va quindi oltre la semplice necessità di preservare il valore dell’impresa oggetto dell’acquisizione e conferiva ad Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla stessa.

b.   L’influenza di Altice sull’impresa oggetto dell’acquisizione

34.

La Commissione ha constatato che in vari casi, descritti in appresso, PT Portugal ha chiesto ad Altice istruzioni e ha accettato di eseguire o ha di fatto eseguito le istruzioni di Altice in relazione a decisioni commerciali, prima della data della notificazione e/o prima della data della decisione di autorizzazione.

i.   La campagna sui servizi mobili postpagati

35.

Tra gennaio e marzo 2015 PT Portugal ha condotto una campagna promozionale («la campagna sui servizi postpagati») volta a contenere il ricambio di clienti nel segmento della telefonia mobile al dettaglio B2C. La Commissione ha constatato che Altice aveva partecipato al processo decisionale di PT Portugal relativo alla campagna sui servizi postpagati, che faceva parte della strategia commerciale dell’impresa oggetto dell’acquisizione. Altice ha svolto un ruolo essenziale per quanto riguarda l’approvazione, le modalità e il monitoraggio della campagna. Considerati gli obiettivi e il bilancio della campagna stessa, la Commissione ha concluso che il coinvolgimento di Altice non poteva essere giustificato dalla necessità di preservare il valore di PT Portugal.

ii.   Il contratto relativo a Porto Canal

36.

Il 18 dicembre 2014 (8) PT Portugal ha avviato una valutazione interna riguardante il possibile rinnovo del contratto di distribuzione relativo al canale televisivo Porto Canal. La Commissione ritiene che Altice abbia partecipato direttamente alla definizione degli obiettivi e della strategia negoziale relativa al rinnovo del contratto di PT Portugal con Porto Canal, che faceva parte della strategia concorrenziale sul mercato dell’impresa oggetto dell’acquisizione, mercato sul quale Altice stessa operava attraverso le sue controllate. La Commissione ha constatato che il coinvolgimento di Altice in tale contratto, alla luce del suo valore e del suo oggetto (rinnovo di un contratto televisivo), non poteva essere giustificato dalla necessità di preservare il valore di PT Portugal.

iii.   Selezione del fornitore RAN

37.

PT Portugal si avvaleva di diversi fornitori della rete di accesso via radio (Radio Access Network, di seguito «RAN») e intendeva ridurne il numero. La Commissione ha constatato che Altice ha partecipato direttamente alla definizione della procedura di selezione dei fornitori RAN di PT Portugal, che faceva parte della strategia concorrenziale sul mercato dell’impresa oggetto dell’acquisizione. Altice ha interferito nella strategia negoziale di PT Portugal e ha dato a quest’ultima istruzioni di sospendere il processo di selezione e fornire informazioni in proposito, con il risultato che PT Portugal ha modificato la propria strategia relativa alla procedura di selezione, e PT Portugal ha eseguito le istruzioni, cioè ha sospeso la procedura di selezione e ha fornito ad Altice informazioni sensibili sul piano commerciale. La Commissione ritiene che la partecipazione di Altice sia andata oltre quanto si potesse considerare ragionevolmente necessario al fine di preservare il valore di PT Portugal.

iv.   Video su richiesta/vendita online mediante contratto

38.

PT Portugal e Cinemundo prevedevano di concludere un accordo biennale per la fornitura di vari film alla piattaforma di PT Portugal per video su richiesta. La Commissione ha constatato che Altice ha partecipato direttamente alla definizione delle condizioni di negoziazione dell’accordo di fornitura tra PT Portugal e Cinemundo, che faceva parte della strategia concorrenziale sul mercato dell’impresa oggetto dell’acquisizione, mercato sul quale Altice stessa operava attraverso le sue controllate. Considerati il valore e l’oggetto del contratto, la partecipazione di Altice è andata oltre quanto si potesse considerare ragionevolmente necessario al fine di preservare il valore di PT Portugal.

v.   Il contratto relativo a DOG TV

39.

Dal novembre 2014 PT Portugal valutava se concludere un contratto con World Channels, il distributore di DOG TV, un canale televisivo «premium» specificamente dedicato ai cani. PT Portugal ha chiesto ad Altice l’autorizzazione a firmare il contratto, Altice l’ha negata e ha chiesto maggiori informazioni in proposito. La Commissione ha constatato che Altice ha partecipato direttamente alla decisione in merito a se includere il canale DOG TV nell’offerta televisiva di PT Portugal, che faceva parte della strategia concorrenziale sul mercato dell’impresa oggetto dell’acquisizione, mercato sul quale Altice stessa operava attraverso le sue controllate. Considerati il valore e l’oggetto del contratto, la partecipazione di Altice è andata oltre quanto si potesse considerare ragionevolmente necessario al fine di preservare il valore di PT Portugal.

vi.   Le azioni SIRESP

40.

SIRESP è l’operatore della rete nazionale di sicurezza pubblica, un partenariato pubblico-privato promosso dal ministero degli Interni del Portogallo. All’epoca dei fatti SIRESP era di proprietà di PT Portugal, Galilei (un fondo di investimento portoghese), Motorola e altri due azionisti minori. Il 4 marzo 2015 un azionista inviava a ciascuno degli altri azionisti di SIRESP, tra cui PT Portugal, una lettera di intenti in cui definiva le condizioni alle quali era disposto ad acquistare le azioni degli altri azionisti. Oi comunicava ad Altice che non aveva intenzione di cedere le azioni SIRESP di PT Portugal, né di esercitare i suoi diritti di opzione. Oi chiedeva quindi se Altice fosse di diverso avviso al riguardo. Altice rispondeva a Oi che non prevedeva di cedere le azioni. La Commissione non contesta questo scambio, in quanto si trattava di una questione aziendale che avrebbe potuto incidere sul valore dell’impresa oggetto dell’acquisizione.

41.

Altice tuttavia si è spinta oltre e ha chiesto a PT Portugal di contattare un azionista di SIRESP per verificare se fosse interessato a vendere le proprie azioni SIRESP ad Altice/PT Portugal. La Commissione ritiene che, impartendo a PT Portugal istruzioni di contattare un azionista di SIRESP in suo nome, Altice abbia oltrepassato i limiti di un comportamento che possa essere considerato opportuno e necessario per preservare il valore di PT Portugal.

vii.   Il contratto con un cliente

42.

Il 23 dicembre 2014 PT Portugal vinceva una gara d’appalto per la fornitura di servizi e soluzioni di esternalizzazione a un cliente. Oi/PT Portugal chiedeva ad Altice l’autorizzazione per la firma del contratto e Altice chiedeva maggiori informazioni in proposito. La Commissione ha constatato che Altice ha partecipato direttamente alla decisione sull’opportunità o meno di concludere il contratto, che faceva parte della strategia concorrenziale sul mercato dell’impresa oggetto dell’acquisizione, mercato sul quale Altice stessa operava attraverso le sue controllate. Considerati il valore e la natura del contratto, la Commissione ritiene che la partecipazione di Altice sia andata oltre quanto si potesse considerare ragionevolmente necessario al fine di preservare il valore di PT Portugal.

viii.   Considerazioni sulla rilevanza delle decisioni riguardo alle quali non è stata chiesta l’autorizzazione di Altice

43.

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni e nel corso dell’audizione, Altice ha affermato che tra la firma dell’accordo relativo all’operazione e la decisione di autorizzazione era stata consultata soltanto su alcune decisioni adottate da PT Portugal e che numerose decisioni critiche attinenti alle politiche strategiche e commerciali di PT Portugal erano state adottate senza consultarla o anche solo informarla.

44.

A parere della Commissione, non è necessario che ad Altice sia stato chiesto di autorizzare tutte o quasi tutte le decisioni esaminate dal consiglio di amministrazione o adottate dai dirigenti di PT Portugal tra la firma dell’accordo relativo all’operazione e la decisione di autorizzazione, perché il comportamento di Altice in alcuni casi costituisca un’attuazione anticipata sotto forma di esercizio di un controllo effettivo. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione dimostrano che durante il periodo intercorso tra la firma dell’accordo relativo all’operazione e la decisione di autorizzazione è stata chiesta l’autorizzazione di Altice per un gran numero di questioni (9).

ix.   Lo scambio di informazioni sensibili sul piano commerciale

45.

Nel periodo tra la firma dell’accordo relativo all’operazione e la chiusura dell’operazione, e un paio di mesi dopo la fase di due diligence, i dirigenti di Altice e i rappresentanti di PT Portugal si sono riuniti tre volte a Lisbona. La Commissione ha constatato che in occasione di tali riunioni PT Portugal presentava ad Altice informazioni complete e granulari riguardanti la propria attività. PT Portugal condivideva con Altice informazioni granulari aggiornate riguardanti la propria attività commerciale al dettaglio e all’ingrosso, compresi dati finanziari importanti relativi ai segmenti B2C e B2B. Inoltre, a seguito di queste riunioni, Altice chiedeva e otteneva da PT Portugal informazioni dettagliate e aggiornate sugli indicatori chiave di prestazione e sulle future decisioni in materia di prezzi dell’impresa oggetto dell’acquisizione. Questi scambi coinvolgevano la dirigenza operativa allargata di Altice ed erano condotti in assenza di accordi di non divulgazione.

46.

La Commissione ritiene che tali scambi di informazioni avvenuti al di fuori della fase di due diligence contribuiscano a dimostrare che Altice ha esercitato un’influenza determinante su alcuni aspetti dell’attività dell’impresa oggetto dell’acquisizione prima che la Commissione avesse dichiarato l’operazione compatibile con il mercato interno.

c.   Conclusione sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni

47.

La Commissione è del parere che Altice abbia acquisito la possibilità di esercitare un’influenza determinante e abbia esercitato un controllo effettivo prima dell’adozione della decisione di autorizzazione e in alcuni casi prima della notificazione, il che la induce a concludere che l’operazione è stata realizzata prima della data di adozione della decisione di autorizzazione e in alcuni casi prima della notificazione, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

V.   VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI

48.

Come già rilevato, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni sanciscono principi giuridici distinti.

49.

Per i motivi esposti di seguito, la Commissione ritiene che Altice abbia violato l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

50.

Innanzitutto, la Commissione conclude che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo relativo all’operazione concernente il diritto di veto di Altice sulla nomina dei dirigenti di alto livello (articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punti xviii) e xx)], sulla definizione delle politiche in materia di prezzi (articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto xxvi)] e sulla conclusione, modifica e risoluzione di contratti (articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punti ii), iii), ix), vii) e xxvii)] da parte dell’impresa oggetto dell’acquisizione abbia conferito ad Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante su detta impresa a partire dalla firma dell’accordo relativo all’operazione il 9 dicembre 2014. Poiché tale comportamento ha avuto luogo prima della notificazione dell’operazione alla Commissione europea il 25 febbraio 2015, la Commissione conclude che costituisce una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

51.

In secondo luogo, come precisato di seguito, la Commissione conclude che il comportamento tenuto da Altice in seguito alla firma dell’accordo relativo all’operazione, esaminato nel suo complesso, dimostra che Altice ha esercitato un controllo effettivo su PT Portugal. Tale comportamento ha in parte riguardato questioni discusse prima della notificazione dell’operazione alla Commissione europea il 25 febbraio 2015, cioè:

(1)

la campagna sui servizi mobili postpagati (cfr. punto 35 supra),

(2)

il contratto VOD/EST (cfr. punto 38 supra) e

(3)

lo scambio di informazioni commerciali strategiche in occasione della riunione del 3 febbraio 2015 tra la dirigenza di Altice e la dirigenza di PT Portugal, come spiegato al punto 46 supra.

52.

Di conseguenza, la Commissione conclude che Altice ha violato l’obbligo di notificazione imposto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

VI.   PROCEDIMENTO

a.   Gli argomenti di Altice

53.

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, Altice ha sollevato alcune questioni procedurali, sostenendo che erano stati violati i principi fondamentali dell’equo processo, in particolare i diritti della difesa.

54.

Innanzitutto, secondo Altice, la Commissione avrebbe violato il diritto di Altice a essere sentita e il dovere di buona amministrazione non tenendo conto dell’interpretazione data da Oi all’accordo relativo all’operazione, dal momento che Oi era l’unica parte di tale accordo in grado di decidere quali questioni sottoporre ad Altice, mentre il ruolo di quest’ultima era «puramente passivo».

55.

In secondo luogo, secondo Altice, attribuendo ad Altice la presunta infrazione, la Commissione avrebbe violato il principio fondamentale della responsabilità individuale, in virtù del quale una persona fisica o giuridica può essere sanzionata solo per i fatti che le sono individualmente contestati. Altice ha chiesto ufficialmente alla Commissione di consultare Oi in merito all’interpretazione dell’accordo relativo all’operazione e di avviare un procedimento nei confronti di tale impresa.

56.

Nella risposta alla lettera di esposizione dei fatti, Altice ha criticato la richiesta di informazioni trasmessa a Oi dalla Commissione (10) e ha sostenuto che le violazioni procedurali individuate nella risposta alla comunicazione delle obiezioni non erano state risolte da tale richiesta. In particolare, Altice ha affermato che la risposta di Oi avrebbe dovuto essere verificata e avvalorata da documenti probatori.

57.

In terzo luogo, secondo Altice, la Commissione avrebbe violato i principi di necessità e proporzionalità, in quanto alcune richieste di informazioni rappresentavano un onere eccessivo per Altice: i) i termini entro cui rispondere ad alcune richieste erano eccessivamente brevi e sproporzionati alle esigenze dell’indagine; ii) nella richiesta di informazioni del 20 luglio 2016 la Commissione chiedeva ad Altice di fornire una serie di documenti che in gran parte erano già stati inclusi nei messaggi di posta elettronica forniti da Altice in risposta a precedenti richieste di informazioni.

b.   La valutazione della Commissione

58.

L’interpretazione dell’accordo relativo all’operazione fornita da Oi e i motivi per cui Oi abbia deciso di chiedere l’autorizzazione di Altice non hanno alcun nesso con l’esistenza della violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, che si basa sul comportamento effettivo di Altice. L’esistenza dell’infrazione poteva essere efficacemente dimostrata anche senza conoscere l’interpretazione di Oi dell’accordo relativo all’operazione e i motivi per cui abbia deciso di chiedere l’autorizzazione di Altice su alcune questioni.

59.

Di fatto, Altice ha svolto un ruolo attivo nell’elaborazione e nell’esecuzione dell’accordo relativo all’operazione ed era a conoscenza delle questioni per le quali veniva richiesta la sua autorizzazione. Altice ha negoziato e ha agito in qualità di firmatario dell’accordo relativo all’operazione che le ha conferito il diritto legale di negare a Oi e PT Portugal l’autorizzazione a eseguire determinate decisioni. In pratica, Altice ha reagito alle richieste di Oi e di PT Portugal, fra l’altro: i) accettando informazioni sensibili sul piano commerciale (invece di prendere le distanze); ii) chiedendo ulteriori informazioni, ove necessario; iii) impartendo istruzioni a Oi e/o PT Portugal sul modo in cui procedere; iv) monitorando l’attuazione delle decisioni sottoposte alla sua attenzione. Il comportamento di Altice indica inoltre che l’impresa disponeva di sufficienti conoscenze in merito alle questioni per le quali veniva richiesta la sua autorizzazione.

60.

In ogni caso, alla luce delle affermazioni di Altice in risposta alla comunicazione delle obiezioni e a fini di completezza, la Commissione ha chiesto a Oi di formulare osservazioni sull’accordo relativo all’operazione e sulla sua esecuzione (11). Pertanto i diritti della difesa di Altice sono stati rispettati.

61.

Inoltre, sulla base dei documenti probatori presentati nel progetto di decisione (sostenuti dalle conferme fornite da Oi), gli elementi di prova sono sufficientemente precisi e coerenti per dimostrare in modo giuridicamente valido l’esistenza dell’infrazione commessa da Altice. La Commissione non ritiene pertanto che avrebbe dovuto chiedere a Oi di fornire documenti probatori a sostegno della sua risposta (12).

62.

Infine la Commissione non sta sanzionando Altice per fatti attribuiti a Oi. L’infrazione oggetto della presente decisione si basa sui diritti conferiti ad Altice in forza dell’accordo relativo all’operazione e/o sul comportamento effettivo di Altice tra la firma di detto accordo e l’adozione della decisione di autorizzazione; Altice ha inoltre svolto un ruolo attivo nell’elaborazione e nell’esecuzione dell’accordo stesso. Per quanto riguarda la richiesta di Altice alla Commissione di avviare un procedimento nei confronti di Oi, la Commissione fa notare che, se anche Oi avesse commesso un’infrazione, essa non ha alcun obbligo di perseguirla.

63.

La Commissione ha concesso ad Altice un periodo sufficiente per rispondere alle richieste di informazioni, tenuto conto della loro portata. Inoltre, per quanto riguarda alcune richieste di informazioni, Altice non ha valutato la possibilità di chiedere una proroga del termine o di proporre ricorso ai giudici dell’Unione contro le richieste presentate mediante decisione adottata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Nella richiesta di informazioni del 20 luglio 2016 la Commissione chiedeva ad Altice di fornire spiegazioni riguardo al contenuto di alcuni documenti forniti dall’impresa (13), ma non le ha chiesto di fornire gli stessi documenti già trasmessi in risposta a richieste precedenti.

VII.   AMMENDE

a.   Natura dell’infrazione

64.

Conformemente alla giurisprudenza dell’UE (14), la Commissione ritiene che qualsiasi violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni sia, per sua natura, un’infrazione grave.

65.

Innanzitutto, il 9 dicembre 2014 Altice ha realizzato una concentrazione di dimensione unionale in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. In secondo luogo, le violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni si verificano a prescindere dall’esito positivo della procedura di esame della concentrazione svolta dalla Commissione. In terzo luogo, il legislatore ha stabilito che le violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni possono essere altrettanto gravi delle violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE, giacché in ciascun regolamento applicabile (il regolamento sulle concentrazioni e il regolamento n. 1/2003) ha fissato i medesimi massimali per l’importo delle ammende.

b.   Gravità dell’infrazione

66.

La Commissione conclude che Altice ha violato, quantomeno per negligenza, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. In primo luogo, Altice è una grande impresa europea con una notevole esperienza in materia di operazioni di concentrazione e, prima dell’operazione, era stata coinvolta in procedimenti in materia di controllo delle concentrazioni a livello nazionale. In secondo luogo, Altice ha attentamente negoziato con Oi l’accordo relativo all’operazione e, secondo le sue stesse dichiarazioni, ha incluso nell’accordo le clausole contestate specificamente per tutelare i propri interessi finanziari. In terzo luogo, l’esistenza di precedenti analoghi non ha alcun nesso con la gravità dell’infrazione. In quarto luogo, la Commissione ritiene che Altice sapesse o avrebbe dovuto sapere che un comportamento illecito avrebbe costituito una violazione dell’obbligo di notificazione e/o dell’obbligo di sospensione.

67.

A parere della Commissione, il fatto che l’operazione abbia sollevato seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno è di per sé un fattore che rende l’infrazione ancora più grave (15). L’acquisizione di PT Portugal da parte di Altice è stata autorizzata in seguito alla presentazione di un’ampia gamma di misure correttive per dissipare i seri dubbi suscitati dall’operazione. In tali casi, è importante garantire la certezza del diritto e un effetto dissuasivo elevato, a prescindere dall’esito di una valutazione ex post.

c.   Durata dell’infrazione

68.

La violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, è un’infrazione istantanea che viene commessa nel momento in cui si omette di notificare un’operazione di concentrazione. L’infrazione pertanto è stata commessa il 9 dicembre 2014.

69.

Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, si tratta di un’infrazione continuata che termina nel momento in cui l’operazione viene autorizzata dalla Commissione. L’infrazione è quindi durata dal 9 dicembre 2014, data della firma dell’accordo relativo all’operazione, fino al 20 aprile 2015, data dell’autorizzazione (cioè 4 mesi e 11 giorni).

d.   Circostanze attenuanti e aggravanti

70.

La Commissione ritiene che nel caso in esame non siano presenti circostanze aggravanti o attenuanti.

VIII.   IMPORTO DELLE AMMENDE

71.

Quando infligge sanzioni, la Commissione tiene conto della necessità di assicurare che le ammende abbiano un effetto sufficientemente dissuasivo. Nel caso di un’impresa delle dimensioni di Altice, l’importo della sanzione deve essere significativo per avere un effetto dissuasivo, a maggior ragione quando l’operazione realizzata prima di essere autorizzata ha sollevato seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno.

72.

Pertanto, al fine di infliggere un’ammenda per l’infrazione e prevenirne la reiterazione, e tenuto conto delle circostanze specifiche del caso in esame, in particolare la natura, la gravità e la durata delle infrazioni esaminate nella sezione VI supra, la Commissione ritiene opportuno infliggere ammende ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni di 62 250 000 EUR per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento e di 62 250 000 EUR per la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(1)  Altice SA, società di diritto lussemburghese, era la parte notificante nel caso M.7499 — Altice/PT Portugal. Il 6 agosto 2015 Altice SA, ex holding del gruppo Altice, ha sostanzialmente trasferito tutte le attività e passività ad Altice Luxembourg SA, della quale è proprietario unico. Il 9 agosto 2015, Altice SA è stata assorbita da Altice N.V., nuova holding del gruppo Altice. A seguito della concentrazione, Altice SA ha cessato di esistere.

(2)  Altice Portugal SA era una controllata al 100 % di Altice SA Nell’accordo relativo all’operazione, Altice Portugal SA era identificata come «l’acquirente» e Altice SA era identificata come «il garante» dell’operazione.

(3)  L’operazione era di dimensione unionale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

(4)  Articolo pubblicato su Diário Económico del 26 febbraio 2015: http://economico.sapo.pt/noticias/altice-ja-esta-na-pt-portugal-para-assumir-controlo-da-empresa_212789.html. ID[153]

(5)  Causa T-704/14, Marine Harvest, punto 58.

(6)  Per «clean team» in genere si intende un gruppo ristretto di persone interne all’impresa, non coinvolte nell’attività commerciale ordinaria dell’impresa, che ricevono informazioni riservate dalla controparte dell’operazione e sono vincolate da rigorosi protocolli in materia di riservatezza delle informazioni.

(7)  Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (GU C 56 del 5.3.2005, pag. 24).

(8)  Secondo Altice, tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 Porto Canal aveva contattato PT Portugal al fine di rinegoziare il contratto di distribuzione.

(9)  La Commissione ha inoltre constato che Oi, in realtà, aveva richiesto l’autorizzazione di Altice, mediante comunicazioni/lettere ufficiali, per sette decisioni adottate da PT Portugal riguardo alle quali Altice aveva affermato di non essere stata consultata né informata.

(10)  Il 6 ottobre 2017 la Commissione ha trasmesso a Oi una richiesta di informazioni. Oi ha risposto il 20 ottobre 2017. La Commissione ha comunicato ad Altice la risposta di Oi nella lettera di esposizione dei fatti.

(11)  Cfr. punto 56 della presente comunicazione.

(12)  Inoltre, nonostante le misure investigative adottate, la Commissione non ha individuato e Altice non ha fornito indicazioni in merito all’esistenza di prove a discarico che possano mettere in discussione le conclusioni della Commissione.

(13)  Nella misura in cui riteneva che la risposta pertinente si trovasse in un documento già trasmesso, Altice avrebbe potuto limitarsi a citare il documento in questione, in quanto la Commissione aveva permesso all’impresa di fare riferimento ai documenti già in suo possesso, qualora lo desiderasse. Altice non aveva quindi alcun obbligo di presentare documenti già forniti.

(14)  Causa T-704/14, Marine Harvest/Commissione europea, ECLI:EU:T:2017:753, punto 480; causa T-332/09, Electrabel/Commissione europea, ECLI:EU:T:2012:672, punto 235.

(15)  Causa T-704/14, Marine Harvest/Commissione europea, ECLI:EU:T:2017:753, punti 490 e segg.


Corte dei conti

7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/20


Relazione speciale n. 21/2018

«La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e dell’FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni»

(2018/C 315/09)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 21/2018 «La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e dell’FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/21


Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

(2018/C 315/10)

Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).

La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2019 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf) con la decisione C(2018)5200 del 6 settembre 2018.

Con tali inviti si chiede di presentare proposte. Il programma di lavoro CER 2019, compresi i termini e i bilanci, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/22


Avviso di scadenza di alcune misure antisovvenzioni

(2018/C 315/11)

Dato che in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antisovvenzioni sottoindicata scadrà.

Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2).

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Fili di acciaio inossidabile

India

Dazio antisovvenzioni

Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1).

8.9.2018


(1)  GU C 14 del 16.1.2018, pag. 10.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  La misura scadrà alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/23


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9052 — Kirin/Mitsui/Thorne)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 315/12)

1.   

In data 31 agosto 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Kirin Holdings Company, Limited («Kirin», Giappone),

Mitsui & Co., Ltd. («Mitsui», Giappone),

Thorne Holding Corporation («Thorne», Stati Uniti), controllata da WestView Capital Partners e Tudor Venture Partners.

Kirin e Mitsui acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Thorne. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Kirin: impresa che opera nell’industria farmaceutica, nel settore delle biotecnologie e nella produzione integrata di bevande,

—   Mitsui: impresa commerciale che opera su scala mondiale in diversi prodotti di base e in altri settori, tra cui la vendita, la distribuzione, l’acquisto, la commercializzazione e la fornitura di prodotti nei seguenti settori commerciali: ferro e acciaio, carbone e metalli non ferrosi, macchinari, prodotti elettronici, prodotti chimici e beni connessi all’energia,

—   Thorne: sviluppo, produzione e vendita di integratori alimentari di alta qualità, principalmente a professionisti in campo medico negli Stati Uniti. Thorne vende anche integratori alimentari per animali e dispositivi per test autodiagnostici utilizzati per individuare diversi problemi di salute.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9052 — Kirin/Mitsui/Thorne

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


7.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8952 — STEAG/Siemens/JV STEAG GuD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 315/13)

1.   

In data 30 agosto 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Siemens Project Ventures GmbH («Siemens», Germania), appartenente al gruppo Siemens (Germania),

STEAG Beteiligugnsgesellschaft mbH («STEAG», Germania),

STEAG GuD Herne, l’impresa comune («JV», Germania).

Siemens e STEAG acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della JV. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni; Siemens acquisisce il 50 % delle quote e dei diritti di voto nella JV dal suo attuale proprietario unico STEAG.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

STEAG è un fornitore di energia che opera su scala internazionale nella produzione e nella fornitura di elettricità e teleriscaldamento, nello sviluppo di progetti, nella costruzione e gestione di centrali elettriche e nella prestazione dei relativi servizi tecnici,

Siemens è un gruppo tecnologico internazionale specializzato nell’elettrificazione, nell’automazione e nella digitalizzazione, in particolare per la produzione e la trasmissione di energia, la sanità, le infrastrutture e le applicazioni industriali,

la JV costruirà e gestirà una centrale con turbina a gas e a vapore a Herne (Germania) e commercializzerà l’elettricità e il calore prodotti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8952 — STEAG/Siemens/JV STEAG GuD

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).