ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 311

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
3 settembre 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 311/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 311/02

Causa C-162/18 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2018 da Wenger SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 gennaio 2018, causa T-869/16, Wenger / EUIPO

2

2018/C 311/03

Causa C-276/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 aprile 2018 — Krak Vet Marek Batko sp. k. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

2

2018/C 311/04

Causa C-323/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 maggio 2018 — Tesco- Global Áruházak Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

4

2018/C 311/05

Causa C-361/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Járásbíróság (Ungheria) il 5 giugno 2018 — Weil Ágnes / Gulácsi Géza

5

2018/C 311/06

Causa C-362/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 5 giugno 2018 — Hochtief AG / Fővárosi Törvényszék

6

2018/C 311/07

Causa C-404/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 19 giugno 2018 — Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen / WTG Retail BVBA

8

2018/C 311/08

Causa C-406/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 20 giugno 2018 — PG / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

8

2018/C 311/09

Causa C-414/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 22 giugno 2018 — Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo / Banca d’Italia

9

2018/C 311/10

Causa C-422/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 28 giugno 2018 — FR / Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

10

2018/C 311/11

Causa C-424/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) il 27 giugno 2018 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde / Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

10

 

Tribunale

2018/C 311/12

Causa T-356/15: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Austria / Commissione (Aiuti di Stato — Aiuto previsto dal Regno Unito a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C — Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Obiettivo di interesse generale — Promozione dell'energia nucleare — Necessità di un intervento statale — Comunicazione sulle garanzie — Determinazione dell’elemento di aiuto — Proporzionalità — Aiuto per gli investimenti — Aiuto al funzionamento — Diritto di presentare osservazioni — Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici — Obbligo di motivazione)

12

2018/C 311/13

Causa T-774/16: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Consejo Regulador del Cava / EUIPO — Cave de Tain-L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo CAVE DE TAIN — Denominazione di origine anteriore cava — Nozione di evocazione di una denominazione di origine protetta — Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013]

13

2018/C 311/14

Causa T-377/18: Ricorso proposto il 20 giugno 2018 — Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals / EMA

13

2018/C 311/15

Causa T-406/18: Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — de Volksbank / CRU

14

2018/C 311/16

Causa T-442/18: Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Aeris Invest / BCE

15

2018/C 311/17

Causa T-443/18: Ricorso proposto il 16 luglio 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)

17

2018/C 311/18

Causa T-444/18: Ricorso proposto il 16 luglio 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

17

2018/C 311/19

Causa T-445/18: Ricorso proposto il 16 luglio 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

18

2018/C 311/20

Causa T-446/18: Ricorso proposto il 16 luglio 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

19

2018/C 311/21

Causa T-449/18: Ricorso proposto il 19 luglio 2018 — Ortlieb Sportartikel / EUIPO (poligono ottagonale)

20

2018/C 311/22

Causa T-564/17: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2018 — So / Consiglio e Commissione

20

2018/C 311/23

Causa T-568/17: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Korea National Insurance Corporation / Consiglio e Commissione

21


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 311/01)

Ultima pubblicazione

GU C 301 del 27.8.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 294 del 20.8.2018.

GU C 285 del 13.8.2018.

GU C 276 del 6.8.2018.

GU C 268 del 30.7.2018.

GU C 259 del 23.7.2018.

GU C 249 del 16.7.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/2


Impugnazione proposta il 28 febbraio 2018 da Wenger SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 gennaio 2018, causa T-869/16, Wenger / EUIPO

(Causa C-162/18 P)

(2018/C 311/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wenger SA (rappresentante: A. Sulovsky, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Swissgear Sàrl

Con ordinanza del 5 luglio 2018, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha disposto che non occorre provvedere sulla presente impugnazione.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 aprile 2018 — Krak Vet Marek Batko sp. k. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-276/18)

(2018/C 311/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Krak Vet Marek Batko sp. k.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli obiettivi della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto («direttiva IVA»), in particolare i requisiti di prevenzione dei conflitti di competenza tra Stati membri e della doppia imposizione, di cui ai considerando 17 e 62, e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (2), in particolare i considerando 5, 7 e 8 e gli articoli da 28 a 30, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una condotta di un’amministrazione finanziaria di uno Stato membro che, attribuendo a un’operazione una qualificazione diversa sia dall’interpretazione giuridica della stessa operazione e degli stessi fatti adottata dall’amministrazione finanziaria di un altro Stato membro, sia dalla risposta a una richiesta di un parere vincolante fornito da quest’ultima sulla base di tale interpretazione, nonché dalla conclusione — che le conferma entrambe — cui detta amministrazione perviene nell’accertamento fiscale effettuato, comporta una doppia imposizione del soggetto passivo.

2)

Nel caso in cui dalla risposta alla prima questione emerga che tale condotta non è contraria al diritto dell’Unione, se l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro, alla luce della direttiva IVA e del diritto dell’Unione, possa determinare unilateralmente l’obbligo tributario, senza tenere in considerazione che l’amministrazione finanziaria di un altro Stato membro ha già confermato in diverse occasioni, inizialmente su istanza del soggetto passivo e in seguito nelle proprie decisioni a seguito di un accertamento, che tale soggetto passivo aveva agito legittimamente;

o se le amministrazioni finanziarie di entrambi gli Stati membri debbano cooperare e raggiungere un accordo, in forza del principio di neutralità fiscale e della prevenzione della doppia imposizione, affinché il soggetto passivo debba pagare [l’IVA] unicamente in uno di tali paesi.

3)

Nel caso in cui dalla risposta alla seconda questione emerga che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro può modificare unilateralmente la qualificazione fiscale, se le disposizioni della direttiva IVA debbano essere interpretate nel senso che l’amministrazione finanziaria di un secondo Stato membro è obbligata a rimborsare al soggetto passivo tenuto al pagamento dell’IVA l’imposta fissata da tale amministrazione nella risposta a una richiesta di parere vincolante e versata con riferimento a un periodo che si è concluso con un accertamento, affinché si garantisca in tal modo sia la prevenzione della doppia imposizione sia il principio di neutralità fiscale.

4)

Come debba essere interpretata l’espressione contenuta nell’articolo 33, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva IVA, ai sensi della quale il trasporto è effettuato «dal fornitore o per suo conto». In particolare se tale espressione ricomprenda l’ipotesi in cui il soggetto passivo, in qualità di venditore su una piattaforma di commercio online, offre all’acquirente la possibilità di stipulare un contratto con una società di logistica con cui detto venditore collabora per operazioni diverse dalla vendita, laddove il compratore possa anche scegliere liberamente un altro vettore, diverso da quello proposto, e il contratto di trasporto sia concluso tra l’acquirente e il vettore, senza l’intervento del venditore.

Se assuma rilevanza ai fini interpretativi — tenendo conto soprattutto del principio di certezza del diritto — la circostanza per cui nell’anno 2021 gli Stati membri dovranno modificare la normativa di recepimento della summenzionata disposizione della direttiva IVA, affinché l’articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva si applichi anche in caso di collaborazione indiretta nella scelta del vettore.

5)

Se il diritto dell’Unione, e in particolare la direttiva IVA, debbano essere interpretati nel senso che i fatti in prosieguo menzionati, nel loro complesso o separatamente, assumono rilevanza per valutare se il soggetto passivo abbia instaurato tra le società indipendenti che effettuano la cessione, la spedizione o il trasporto dei beni, relazioni giuridiche intese a sfruttare la circostanza per cui l’imposizione dell’IVA è inferiore nell’altro Stato membro al fine di eludere l’articolo 33 della direttiva IVA e commettendo in tal modo un abuso di diritto:

5.1)

la società di logistica che effettua il trasporto ha un legame con il soggetto passivo e offre a quest’ultimo altri servizi, indipendenti dal trasporto;

5.2)

al contempo, il cliente può in qualsiasi momento ignorare la proposta del soggetto passivo, ossia quella di affidare il trasporto alla società di logistica con cui lo stesso ha un rapporto contrattuale, potendo affidare il trasporto a un altro vettore o prelevare le merci personalmente.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU 2010, L 268, pag. 1)


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 maggio 2018 — Tesco- Global Áruházak Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-323/18)

(2018/C 311/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Tesco- Global Áruházak Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con le disposizioni del Trattato FUE che disciplinano i principi di non discriminazione (articoli 18 e 26 TFUE), di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE), di parità di trattamento (articolo 54 TFUE), di parità per quanto riguarda le partecipazioni finanziarie al capitale delle società di cui all’articolo 54 TFUE (articolo 55 TFUE), di libera prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE), di libera circolazione di capitali (articoli 63 TFUE e 65 TFUE) e di uguaglianza nell’imposizione di tributi alle imprese (articolo 110 TFUE) la circostanza per cui i soggetti passivi di proprietà estera che gestiscono diversi negozi attraverso un’unica società commerciale e che esercitano l’attività di commercio al dettaglio in negozio devono di fatto versare l’imposta straordinaria corrispondente allo scaglione più elevato di un’aliquota d’imposta fortemente progressiva, mentre i soggetti passivi di proprietà nazionale che operano in rete di franchising sotto un’unica insegna — attraverso negozi che di norma costituiscono società indipendenti — rientrano di fatto nello scaglione esente oppure viene loro applicata una delle aliquote d’imposta inferiori successive a detto scaglione, cosicché il rapporto tra l’imposta assolta dalle società di proprietà estera e il gettito fiscale complessivo derivante dall’imposta straordinaria è sostanzialmente superiore rispetto alla circostanza in cui i soggetti passivi siano di proprietà nazionale.

2)

Se sia compatibile con le disposizioni del Trattato FUE relative al principio che vieta gli aiuti di Stato (articolo 107, paragrafo 1, TFUE) la circostanza per cui i soggetti passivi che gestiscono vari negozi attraverso un’unica società commerciale e che esercitano l’attività di commercio al dettaglio in negozio devono di fatto versare l’imposta straordinaria corrispondente allo scaglione più elevato di un’aliquota d’imposta fortemente progressiva, mentre i soggetti passivi di proprietà nazionale che sono diretti concorrenti dei primi e che operano in rete di franchising sotto un’unica insegna — attraverso negozi che di norma costituiscono società indipendenti — rientrano di fatto nello scaglione esente oppure viene loro applicata una delle aliquote d’imposta inferiori successive a detto scaglione, cosicché il rapporto tra l’imposta assolta dalle società di proprietà estera e il gettito fiscale complessivo derivante dall’imposta straordinaria è sostanzialmente superiore rispetto alla circostanza in cui i soggetti passivi siano di proprietà nazionale.

3)

Se gli articoli 107 TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che gli effetti degli stessi si estendono a una misura fiscale che ha un legame intrinseco con un’esenzione fiscale (costituente un aiuto di Stato) finanziata mediante il gettito fiscale generato con la misura fiscale, in quanto il legislatore ha raggiunto l’importo delle entrate di bilancio previste, fissate prima dell’introduzione dell’imposta straordinaria sul commercio al dettaglio (in funzione del volume di affari degli operatori del mercato), attraverso l’applicazione di un’aliquota d’imposta progressiva in funzione del volume di affari, e non attraverso l’introduzione di un’aliquota d’imposta generale, cosicché la normativa è deliberatamente volta a concedere un’esenzione fiscale a una parte degli operatori del mercato.

4)

Se sia compatibile con il principio di equivalenza processuale e con i principi di efficacia e del primato del diritto dell’Unione una condotta degli organi dello Stato membro responsabili dell’attuazione della legge in forza della quale, negli accertamenti fiscali avviati d’ufficio o nei procedimenti giurisdizionali che ne conseguono — malgrado il principio di efficacia e l’obbligo di non applicare la norma di diritto nazionale incompatibile —, non è possibile presentare una richiesta di rimborso dell’imposta dichiarata, ai sensi di una norma nazionale in materia tributaria contraria al diritto dell’Unione, in quanto l’amministrazione finanziaria o l’organo giurisdizionale esaminano l’incompatibilità con il diritto dell’Unione unicamente in procedimenti specifici avviati su istanza di parte che possono essere instaurati prima del procedimento d’ufficio, mentre, per quanto riguarda l’imposta che è stata dichiarata contraria al diritto nazionale, nulla impedisce di presentare la richiesta di rimborso in un procedimento dinanzi all’amministrazione finanziaria o dinanzi a un organo giurisdizionale.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Járásbíróság (Ungheria) il 5 giugno 2018 — Weil Ágnes / Gulácsi Géza

(Causa C-361/18)

(2018/C 311/05)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szekszárdi Járásbíróság

Parti

Ricorrente: Weil Ágnes

Resistente: Gulácsi Géza

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro che ha adottato la decisione deve rilasciare automaticamente, su richiesta di una parte, l’attestato relativo alla decisione senza verificare se la controversia rientri nel regolamento di cui trattasi.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra conviventi di fatto riguarda regimi patrimoniali derivanti da rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU 2012, L 351, pag. 1.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 5 giugno 2018 — Hochtief AG / Fővárosi Törvényszék

(Causa C-362/18)

(2018/C 311/06)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Székesfehérvári Törvényszék

Parti

Ricorrente: Hochtief AG

Resistente: Fővárosi Törvényszék

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi fondamentali e le norme del diritto dell’Unione (in particolare l’articolo 4, comma 3, TUE e il requisito di interpretazione uniforme), come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nella sentenza emessa nella causa Köbler, debbano essere interpretati nel senso che la dichiarazione di responsabilità del giudice dello Stato membro, il quale decida in ultimo grado con una sentenza che viola il diritto dell’Unione, può esclusivamente basarsi sul diritto nazionale o sui criteri stabiliti dal diritto nazionale. In caso di risposta negativa, se i principi fondamentali e le norme del diritto dell’Unione, in particolare i tre criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Köbler al fine di dichiarare la responsabilità dello «Stato», debbano essere interpretati nel senso che la sussistenza dei requisiti ai fini della dichiarazione di responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici di tale Stato deve essere valutata sulla base del diritto nazionale.

2)

Se le norme e i principi fondamentali del diritto dell’Unione (in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il requisito della tutela giurisdizionale effettiva), in particolare le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di responsabilità dello Stato membro pronunciate nelle cause Francovich e altri, Brasserie du pêcheur e Factortame e altri e Köbler, inter alia, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità di cosa giudicata delle sentenze che violano il diritto dell’Unione pronunciate da giudici dello Stato membro che decidono in ultimo grado esclude la dichiarazione di responsabilità per danni in capo allo Stato membro.

3)

Se i principi di «effettività» e di equivalenza sanciti dalle direttive 89/665/CE (1), 92/13/CE (2) e 2007/66/CE (3), e le sentenze della Corte di giustizia Kühne & Heitz, Kapferer, Impresa Pizzarotti e Transportes Urbanos y Servicios Generales debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito del procedimento di riesame, la parte non può invocare le valutazioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia emanata a seguito di un procedimento di rinvio pregiudiziale avviato dal giudice di secondo grado adito per il procedimento principale, tenuto conto del fatto che nel procedimento principale non sono state prese in considerazione tali valutazioni, in particolare nel caso in cui il giudice dello Stato membro adito in ultimo grado abbia respinto il ricorso di riesame presentato contro la sentenza emanata nell’ambito del procedimento principale, basandosi sulla circostanza secondo cui la parte non ha invocato tempestivamente le valutazioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia.

4)

Se le direttive menzionate nella terza questione pregiudiziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia risultante, in particolare, dalle sentenze Impresa Pizzarotti (C-213/13), Kapferer (C-234/04), Kühne & Heitz (C-453/00) e Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08), per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di riesame, e i principi fondamentali stabiliti dalla Corte nelle cause C-470/99, C-327/00 e C-241/06, in relazione ai termini stabiliti dal diritto nazionale per i procedimenti di ricorso in materia di appalti pubblici, debbano essere interpretati nel senso che i giudici nazionali operano correttamente laddove non prendano in considerazione, per il fatto di essere state invocate dalla parte [solo] nel procedimento di secondo grado, la sentenza della Corte di giustizia emanata sulla base della domanda del giudice di secondo grado nel procedimento per il quale è stato adito o una sentenza della Corte di giustizia la cui versione nella lingua ufficiale dello Stato membro fosse disponibile soltanto in secondo grado e respingano, tuttavia, il ricorso di riesame interposto da detta parte facendo valere, da un lato, sentenze della Corte di giustizia che abbia già invocato, senza che fossero prese in considerazione e, dall’altro lato, fatti pertinenti ai fini di tali sentenze.

5)

Se le direttive citate nella terza questione pregiudiziale e la giurisprudenza della Corte di giustizia derivante, in particolare, dalle sentenze Impresa Pizzarotti (C-213/13), Kapferer (C-234/04), Kühne & Heitz (C-453/00) e Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08), debbano essere interpretate nel senso che, nell’ipotesi in cui la parte della controversia faccia riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Kempter (C-2/06) — in forza della quale non è necessario che invochi le sentenze della Corte di giustizia, dal momento che il giudice è tenuto ad applicarle dell’ufficio — i giudici nazionali operano correttamente laddove non prendano in considerazione sentenze della Corte di giustizia, fondandosi sulle norme processuali nazionali, contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza [Kempter], in modo che nemmeno si faccia menzione di tale circostanza nella pronuncia che pone fine al procedimento o nella motivazione della stessa, e respingano, tuttavia, il ricorso di riesame interposto da detta parte facendo valere, da un lato, sentenze della Corte di giustizia che abbia già invocato, senza che fossero prese in considerazione e, dall’altro lato, fatti pertinenti ai fini di tali sentenze.

6)

Se il requisito della violazione sufficientemente caratterizzata, sancito dalle sentenze Köbler e Traghetti del Mediterraneo, debba essere interpretato nel senso che non sussiste tale violazione quando il giudice che si pronuncia in ultimo grado, disattendendo esplicitamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea consolidata e citata nel modo più dettagliato — che trova finanche fondamento in vari pareri giuridici –, respinge un ricorso di riesame, senza fare riferimento alcuno a detta giurisprudenza e senza assolutamente motivare tale decisione alla luce del diritto dell’Unione e, in modo manifesto, del pari non esamina la medesima né fa riferimento alla necessità di rinviare la causa alla Corte di giustizia, malgrado sia stata a tal fine citata, anche nel modo più dettagliato, la giurisprudenza pertinente della medesima. Considerando la sentenza della Corte di giustizia CILFIT (C-283/81), se il giudice nazionale sia tenuto a giustificare la sua pronuncia qualora, discostandosi dall’interpretazione giuridica stabilita con carattere vincolante dalla Corte di giustizia, respinga un ricorso di riesame e, a tale riguardo, rifiuti di sottoporre un rinvio pregiudiziale senza fornire una motivazione.

7)

Se i principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza di cui agli articoli 19 TUE e 4, paragrafo 3, TUE, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui all’articolo 49 TFUE, e la direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonché le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CEE, debbano essere interpretati nel senso che [non ostano a] che le autorità e i giudici competenti, disattendendo manifestamente il diritto dell’Unione applicabile, respingano, uno dopo l’altro, i ricorsi presentati dal ricorrente in ragione della sua esclusione da una procedura in materia di appalti pubblici, ricorsi per i quali, se del caso, è necessario predisporre numerosi documenti, con un considerevole impegno in termini economici e di tempo, o partecipare a udienze e, sebbene sia vero che sussiste teoricamente la possibilità di dichiarare la responsabilità per danni causati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, la normativa pertinente non consente al ricorrente di chiedere al giudice un risarcimento per i danni subiti a seguito dei provvedimenti illegittimi.

8)

Se i principi stabiliti nelle sentenze Köbler, Traghetti e San Giorgio debbano essere interpretati nel senso che non è risarcibile il danno causato dal fatto che, disattendendo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, il giudice dello Stato membro che decide in ultimo grado non abbia ammesso la domanda di riesame tempestivamente presentata dal ricorrente, nell’ambito della quale quest’ultimo avrebbe potuto chiedere la rifusione delle spese sostenute.

9)

Se, qualora ai sensi del diritto nazionale, a motivo dell’esistenza di una nuova pronuncia del giudice costituzionale e nell’ottica del ripristino della costituzionalità, debba essere ammesso un procedimento di riesame, non debba altresì essere ammesso, tenuto conto del principio di equivalenza e del contenuto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08), un procedimento di riesame nell’ipotesi in cui nel procedimento principale non siano presi in considerazione, invocando le disposizioni di diritto nazionale relative ai termini processuali, una sentenza emanata anteriormente dalla Corte di giustizia in un’altra causa, una sentenza della stessa emanata su domanda del giudice nel procedimento principale e fatti pertinenti ai fini di tale sentenza.


(1)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori; GU 1989, L 395, pag. 33.

(2)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; GU 1992, L 76, pag. 14.

(3)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici; GU 2007, L 335, pag. 31.


3.9.2018   

IT

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C 311/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 19 giugno 2018 — Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen / WTG Retail BVBA

(Causa C-404/18)

(2018/C 311/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Parti

Ricorrenti: Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Convenuta: WTG Retail BVBA

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che offre tutela contro le ritorsioni nei confronti di persone che intervengono come testimoni solo alla persona che, nel contesto dell’esame di un reclamo, notifichi alla persona presso la quale il reclamo è presentato, in un documento sottoscritto e datato, i fatti da essa visti o sentiti relativi alla situazione oggetto del reclamo, o che interviene in giudizio come testimone.


(1)  GU 2006, L 204, pag. 23.


3.9.2018   

IT

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C 311/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 20 giugno 2018 — PG / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-406/18)

(2018/C 311/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: PG

Resistente: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che uno Stato membro può garantire il diritto a un ricorso effettivo anche nel caso in cui ai suoi organi giurisdizionali non sia consentito modificare i provvedimenti emanati nell’ambito di procedimenti in materia di asilo ma gli stessi siano esclusivamente legittimati ad annullarli e a disporre lo svolgimento di un nuovo procedimento in materia di asilo.

2)

Se si debbano interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che è conforme a tali norme la legislazione dello Stato membro che prevede un unico termine imperativo complessivo di 60 giorni per i procedimenti giurisdizionali di asilo, indipendentemente da qualsiasi circostanza individuale e senza considerare le specificità della causa né le possibili difficoltà in termini di prova.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).


3.9.2018   

IT

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C 311/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 22 giugno 2018 — Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo / Banca d’Italia

(Causa C-414/18)

(2018/C 311/09)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Resistente: Banca d’Italia

Questione pregiudiziale

Se l’art. 5 paragrafo 1, in particolare alle lettere a) ed f) del Regolamento n. 2015/63 (1), interpretato alla luce dei principi rinvenibili all’interno di tale fonte normativa, nonché nella Direttiva n. 2014/59 (2), nel Regolamento n. 2014/806 (3) e nell’art. 120 del Trattato sul Funzionamento dell’UE e in base alle regole fondamentali di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità di cui all’art. 21 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché del divieto di doppia contribuzione, ai fini del calcolo dei contributi di cui all’art. 103 par. 2 della Direttiva 2014/59, osti ad un’applicazione del regime previsto delle passività infragruppo anche nel caso di gruppo «di fatto» o, comunque, nel caso di interconnessioni esistenti tra un ente ed altre banche di un medesimo sistema; se, invece, sempre alla luce dei suddetti principi, il trattamento di favore riservato alle passività agevolate nel medesimo art. 5 possa trovare applicazione, per via analogica, anche alle passività di una banca cd. «di secondo livello» verso le altre banche del sistema (del Credito Cooperativo) o se quest’ultima caratteristica di un ente, concretamente operante come istituto centrale all’interno di una compagine interconnessa ed integrata di piccole banche, anche nei rapporti con la BCE e con il mercato finanziario, debba comunque condurre, in base alla disciplina vigente, a qualche correttivo nella prospettazione dei dati finanziari da parte dell’Autorità Nazionale di Risoluzione agli Organismi Comunitari e nella determinazione dei contributi dovuti dall’ente al Fondo di Risoluzione in forza delle sue effettive passività e del suo concreto profilo rischio.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, pag. 190).

(3)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225, pag. 1).


3.9.2018   

IT

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C 311/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 28 giugno 2018 — FR / Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

(Causa C-422/18)

(2018/C 311/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrente: FR

Resistente: Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

Questione pregiudiziale

Se il principio di leale collaborazione ed i principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 4, par. 3 e 19, par. 1, TUE, l’articolo 47, commi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la direttiva 2013/32/UE (1) (in particolare, artt. 22 e 46) debbano essere interpretati nel senso che: a) il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo di impugnazione, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di riconoscimento di protezione internazionale abbia automaticamente effetto sospensivo; b) essi ostano ad una procedura come quella italiana (art. 35 bis, comma 13, del D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 13/17, convertito nella legge 46/17) in cui all’autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo — la cui domanda sia stata respinta dall’Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo e dal Tribunale di primo grado — è consentito di rigettare l’istanza di sospensione della decisione negativa, considerando esclusivamente la fondatezza dei motivi di ricorso avverso la decisione, emessa dallo stesso giudice chiamato a decidere la sospensiva e non il pericolo di un grave ed irreparabile danno.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).


3.9.2018   

IT

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C 311/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) il 27 giugno 2018 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde» / Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Causa C-424/18)

(2018/C 311/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde»

Convenute: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 10 lett. h) ed il considerando n. 28 della Direttiva 2014/24/UE (1) debbano interpretarsi nel senso che

a)

i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e

b)

i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso rientrino nell’esclusione di cui al predetto art. 10, lett. h) o, invece, ricadano tra i servizi di cui agli artt. da 74 a 77 della richiamata direttiva;

2)

se la Direttiva 2014/24/UE debba essere interpretata nel senso che osti ad una normativa nazionale che preveda che, seppure in assenza di un’emergenza attuale,

a)

i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e

b)

i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso siano assegnati in via prioritaria ad associazioni di volontariato mediante convenzionamento diretto.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


Tribunale

3.9.2018   

IT

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C 311/12


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Austria / Commissione

(Causa T-356/15) (1)

((«Aiuti di Stato - Aiuto previsto dal Regno Unito a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C - Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Obiettivo di interesse generale - Promozione dell'energia nucleare - Necessità di un intervento statale - Comunicazione sulle garanzie - Determinazione dell’elemento di aiuto - Proporzionalità - Aiuto per gli investimenti - Aiuto al funzionamento - Diritto di presentare osservazioni - Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici - Obbligo di motivazione»))

(2018/C 311/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: inizialmente C. Pesendorfer e M. Klamert, poi G. Hesse e M. Fruhmann, agenti, assistiti da H. Kristoferitsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, R. Sauer, T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, assistito da P. Kinsch, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, poi D. Colas e J. Bousin, agenti), Ungheria (rappresentanti: inizialmente M. Fehér e M. Bóra, poi B. Sonkodi, poi A. Steiner, agenti, assistiti da P. Nagy, avvocato, e infine A. Steiner), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Romania (rappresentanti: inizialmente R. Radu e M. Bejenar, poi M. Bejenar e C.-R. Canţăr, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e S. Brandon, poi C. Brodie, S. Simmons e M. Holt, poi C. Brodie, S. Simmons e D. Robertson, poi C. Brodie e D. Robertson, poi C. Brodie e infine C. Brodie e Z. Lavery, agenti, assistiti da T. Johnston, barrister, e A. Robertson, QC)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44), in cui la Commissione ha concluso che l’aiuto era compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e ne ha autorizzato l’esecuzione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


3.9.2018   

IT

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C 311/13


Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Consejo Regulador del Cava / EUIPO — Cave de Tain-L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

(Causa T-774/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo CAVE DE TAIN - Denominazione di origine anteriore “cava” - Nozione di “evocazione” di una denominazione di origine protetta - Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013»])

(2018/C 311/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consejo Regulador del Cava (Villafranca del Penedès, Spagna) (rappresentante: C. Prat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Zaera Cuadrado e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cave de Tain-L’Hermitage, union des propriétaires (Tain-L’Hermitage, Francia) (rappresentante: J.-P. Stouls, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2016 (procedimento R 980/2015-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il Consejo Regulador del Cava e la Cave de Tain-l’Hermitage, union des propriétaires.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consejo Regulador del Cava è condannato alle spese.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


3.9.2018   

IT

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C 311/13


Ricorso proposto il 20 giugno 2018 — Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals / EMA

(Causa T-377/18)

(2018/C 311/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Intercept Pharma Ltd (Bristol, Regno Unito) e Intercept Pharmaceuticals, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos e H. Kerr-Peterson, Solicitors, e F. Campbell, Barrister)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione ASK-40399, comunicata dalla convenuta alle ricorrenti il 15 maggio 2018, di divulgare alcuni documenti ai sensi del regolamento 1049/2001/CE; e

condannare la convenuta a sopportare le spese legali e le altre spese delle ricorrenti nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, con il quale si sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto nel concludere che il trattino relativo alle «procedure giurisdizionali» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001/CE non trovasse applicazione nella presente causa, sulla base del fatto che i documenti di cui trattasi non fossero «elaborati ai fini di procedure giurisdizionali». Dal punto di vista giuridico, la convenuta avrebbe dovuto concludere che l’esenzione trovasse applicazione.

2.

Secondo motivo, con il quale si sostiene inoltre, o in subordine, che l’unico risultato legittimamente ammissibile di un adeguato bilanciamento, ai sensi del trattino relativo agli «interessi commerciali» di cui all’articolo 4 paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, sarebbe stato la decisione di non divulgare la documentazione, in considerazione: (i) del peso preminente dell’interesse privato delle ricorrenti di evitare la divulgazione, e (ii) dell’interesse pubblico alla divulgazione meramente vago e generico.


3.9.2018   

IT

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C 311/14


Ricorso proposto il 3 luglio 2018 — de Volksbank / CRU

(Causa T-406/18)

(2018/C 311/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: de Volksbank NV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. van Loopik, A. Kleinhout, A. ter Haar e T. Waterbolk, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 12 aprile 2018 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2018 (SRB/ES/SRF/2018/3);

in subordine, annullare la predetta decisione impugnata e dichiarare l’inapplicabilità, totale o parziale, del regolamento delegato 2015/63 della Commissione («il regolamento delegato») (1) ai sensi dell’articolo 277 TFUE;

in ogni caso, condannare il CRU alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, (2) dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento 806/2014 (3) e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato, mediante l’utilizzo di dati non comparabili al fine di determinare le passività nette della ricorrente.

Dal testo e dagli obiettivi dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento 806/2014 emerge che il CRU dovrebbe utilizzare dati dal medesimo momento o periodo di tempo per calcolare le passività nette ai sensi di tali disposizioni.

Dal testo e dagli obiettivi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato, alla luce della direttiva 2014/59/UE e del regolamento 806/2014, emerge che il CRU deve utilizzare dati comparabili per garantire un calcolo equo del contributo in base a un profilo di rischio della banca.

2.

In subordine, secondo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 290 TFUE poiché il regolamento delegato, come applicato dal CRU nella decisione impugnata, eccede la delega conferita alla Commissione europea, con la conseguenza di rendere inapplicabile il regolamento delegato, ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Contrariamente all’articolo 290 TFUE, il regolamento delegato integra elementi essenziali della direttiva 2014/59/UE.

Se gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 16, paragrafo 2, del regolamento delegato può essere interpretato solo nel senso che il CRU deve utilizzare dati comparabili, il regolamento delegato non è pienamente conforme al testo e agli obiettivi della direttiva 2014/59/UE.

Nei limiti in cui il regolamento delegato stabilisce norme di calcolo del contributo di base annuale, tale regolamento eccede il contenuto della delega di cui all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

3.

Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di proporzionalità derivante dal non aver adeguatamente considerato i depositi protetti della ricorrente.

Il metodo di calcolo del CRU è inidoneo a realizzare gli obiettivi della direttiva 2014/59/UE, del regolamento 806/2014 e del regolamento delegato.

Il metodo di calcolo del CRU va, inoltre, al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti da tale normativa.

4.

Quarto motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di certezza del diritto derivante dal non aver adeguatamente considerato i depositi protetti della ricorrente.

La ricorrente non avrebbe potuto prevedere l’interpretazione del regolamento delegato da parte del CRU.

5.

Quinto motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento derivante dal non aver adeguatamente considerato i depositi protetti della ricorrente.

La ricorrente è tenuta a corrispondere un contributo al Fondo di risoluzione unico considerevolmente maggiore rispetto ad altre banche aventi dimensioni e profilo di rischio uguali o simili.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014 , che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014 L 173, pag. 190).

(3)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 , che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1).


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/15


Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Aeris Invest / BCE

(Causa T-442/18)

(2018/C 311/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Chimenos Minguella e G. Ferrer Gonzálvez, abogados)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Banca Centrale Europea LS/MD/18/141 LS/PT/2018/9 in data, rispettivamente, 8 maggio 2018 e 9 febbraio 2018, e

condannare la Banca Centrale europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha per oggetto l’annullamento della decisione della Banca Centrale Europea (in prosieguo: la «BCE») LS/MD/18/141, dell’8 maggio 2018, relativa alla domanda di conferma di accesso a documenti della BCE, nonché della precedente decisione della Banca Centrale Europea LS/PT/2018/9, del 9 febbraio 2018, relativa alla domanda di accesso a documenti della BCE.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni della BCE di diniego di accesso alla documentazione di cui trattasi non sono sufficientemente motivate poiché non prendono debitamente in considerazione le finalità perseguite dal legislatore comunitario quando ha stabilito il diritto di accesso delle persone fisiche e giuridiche ai documenti delle istituzioni europee, nell’ambito di un procedimento trasparente e alla luce dei principi del buon governo e della partecipazione cittadina. Inoltre, gli argomenti utilizzati dalla BCE hanno carattere generico. Ancora, la BCE non tiene conto del fatto che la divulgazione dei documenti richiesti non può pregiudicare in alcun modo il corretto svolgimento del procedimento di decisione nell’ambito della risoluzione degli enti creditizi. Infatti, non soltanto il concreto procedimento di risoluzione è già concluso, ma è attualmente sottoposto a sindacato giurisdizionale, con la conseguenza che il diniego di accesso ostacola tale sindacato allo stesso Tribunale. Da ultimo, le decisioni non tengono conto del fatto che l’accesso alla documentazione richiesta avviene all’unico scopo di esercitare il diritto alla tutela giudiziaria effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate violano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione BCE/2004/3, relativa all’accesso ai documenti, là dove negano alla ricorrente l’accesso alla informazione richiesta motivando che i documenti sarebbero, in tutto o in parte, coperti da una presunzione generale di inaccessibilità in quanto documenti confidenziali coperti dal segreto professionale applicabile alle istituzioni. Siffatta presunzione generale di inaccessibilità non risulta espressamente prevista nella legislazione di settore applicabile e, se anche esistesse, sarebbe inapplicabile perché non è ammissibile interpretare in modo ampio e per analogia le eccezioni al diritto di accesso.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate violano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione BCE/2004/3, in quanto negano alla ricorrente l’accesso alla informazione richiesta motivando che i documenti sarebbero, in tutto o in parte, coperti dal segreto professionale applicabile alle istituzioni, mentre risultano necessari ai fini di alcuni procedimenti giudiziari e il loro diniego impedisce o ostacola la funzione pubblica giurisdizionale.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate violano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e sesto trattino, della decisione BCE/2004/3, là dove affermano che la divulgazione dell’informazione potrebbe arrecare pregiudizio al sistema bancario in generale.

5.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate violano l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della decisione BCE/2002/3, quando affermano che la divulgazione dei documenti e delle informazioni richieste potrebbe pregiudicare gli interessi commerciali del Banco Santander e potrebbe impattare sulle ispezioni future.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/17


Ricorso proposto il 16 luglio 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)

(Causa T-443/18)

(2018/C 311/17)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Vogue Peek & Cloppenburg» — Domanda di registrazione n. 2 700 847

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2018 nel procedimento R 1362/2005-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del MarkenG (Markengesetz, legge sui marchi);

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del MarkenG;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 63, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/17


Ricorso proposto il 16 luglio 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Causa T-444/18)

(2018/C 311/18)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Peek & Cloppenburg» — Domanda di registrazione n. 270 439

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2018 nel procedimento R 522/2006-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del MarkenG (Markengesetz, legge sui marchi);

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del MarkenG;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 63, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/18


Ricorso proposto il 16 luglio 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Causa T-445/18)

(2018/C 311/19)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Peek & Cloppenburg» — Domanda di registrazione n. 4 295 069

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 gennaio 2018 nel procedimento R 1270/2007-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del MarkenG (Markengesetz legge sui marchi);

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del MarkenG;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 63, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/19


Ricorso proposto il 16 luglio 2018 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Causa T-446/18)

(2018/C 311/20)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Peek & Cloppenburg» — Domanda di registrazione n. 4 295 069

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2018 nel procedimento R 1589/2007-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del MarkenG (Markengesetz, legge sui marchi);

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del MarkenG;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 63, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/20


Ricorso proposto il 19 luglio 2018 — Ortlieb Sportartikel / EUIPO (poligono ottagonale)

(Causa T-449/18)

(2018/C 311/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ortlieb Sportartikel GmbH (Heilsbronn, Germania) (rappresentanti: A. Wulf e K. Schmidt-Hern, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea figurativo (raffigurazione del poligono ottagonale) — Domanda di registrazione n. 16 047 466

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2018 nel procedimento R 1634/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell‘articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/20


Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2018 — So / Consiglio e Commissione

(Causa T-564/17) (1)

(2018/C 311/22)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 338 del 9.10.2017.


3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/21


Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Korea National Insurance Corporation / Consiglio e Commissione

(Causa T-568/17) (1)

(2018/C 311/23)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 338 del 9.10.2017.