ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
30 agosto 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 305/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 305/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2018/C 305/04

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

3

2018/C 305/05

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

4

2018/C 305/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

6

 

Garante europeo della protezione dei dati

2018/C 305/07

Sintesi del parere sulla proposta di rifusione della direttiva relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 305/08

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 )

10

2018/C 305/09

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 )

11

2018/C 305/10

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

12

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Comitato permanente degli Stati EFTA

2018/C 305/11

Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA — SEE a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel secondo semestre del 2017

13

2018/C 305/12

Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE–EFTA per la seconda metà del 2017

15


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2018/C 305/13

Bando di concorso generale

34

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 305/14

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

35


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 305/01)

Il 30 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8970. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.8.2018   

IT

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C 305/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 agosto 2018

(2018/C 305/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1660

JPY

yen giapponesi

129,73

DKK

corone danesi

7,4571

GBP

sterline inglesi

0,90500

SEK

corone svedesi

10,6923

CHF

franchi svizzeri

1,1385

ISK

corone islandesi

124,90

NOK

corone norvegesi

9,7475

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,745

HUF

fiorini ungheresi

324,63

PLN

zloty polacchi

4,2838

RON

leu rumeni

4,6417

TRY

lire turche

7,5236

AUD

dollari australiani

1,5989

CAD

dollari canadesi

1,5093

HKD

dollari di Hong Kong

9,1524

NZD

dollari neozelandesi

1,7413

SGD

dollari di Singapore

1,5941

KRW

won sudcoreani

1 299,27

ZAR

rand sudafricani

16,8176

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9626

HRK

kuna croata

7,4370

IDR

rupia indonesiana

17 087,73

MYR

ringgit malese

4,8076

PHP

peso filippino

62,375

RUB

rublo russo

79,4075

THB

baht thailandese

38,140

BRL

real brasiliano

4,8451

MXN

peso messicano

22,3252

INR

rupia indiana

82,3405


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.8.2018   

IT

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C 305/3


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2018/C 305/04)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

Pagina 379

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti

Dopo il testo esistente è inserito il testo seguente:

«Ai fini della presente voce, ogni riferimento al bambù si applica unicamente alle materie vegetali della voce 1401. Viceversa, ai fini della presente voce, ogni riferimento al legno si applica anche alle tavole di bambù della voce 4412 [cfr. anche la nota 1 b) e la nota 6 del capitolo 44].»

9403

Altri mobili e loro parti

Dopo il testo esistente è inserito il paragrafo seguente:

«Si applica mutatis mutandis la nota esplicativa della voce 9401 relativa ai riferimenti al bambù e al legno.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


30.8.2018   

IT

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C 305/4


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2018/C 305/05)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

Pagina 379

9403

Altri mobili e loro parti

Dopo il testo esistente è inserito il testo seguente:

«Questa voce non include “supporti per l’esposizione di informazioni” quali “cartelli per esterni” e “espositori avvolgibili”.

Essi devono essere classificati in altre voci della nomenclatura nelle quali siano più specificamente inclusi (ad esempio, i cartelli per esterni con superfici di lavagna per scrivere o disegnare corrispondenti ai prodotti di cui alla voce 9610) o in base al loro materiale costitutivo:

a)

in una voce che comprenda specificamente detti articoli (ad esempio, i cartelli di metallo comune corrispondenti ai prodotti di cui alla voce 8310 sono classificati in tale voce), o

b)

in una voce che comprenda vari articoli del medesimo materiale (ad esempio, la voce 3926 o la voce 7616).

Esempio di cartello per esterni da classificare nella voce 9610:

Image

Cartello per esterni con superficie di lavagna.

Esempio di cartello per esterni da classificare nella voce 8310:

Image

Cartello per esterni costituito esclusivamente da metallo comune.

Esempi di “supporti per l’esposizione di informazioni” da classificare in base al materiale costitutivo in una voce che comprenda vari articoli del medesimo materiale:

Image

Image

Base di materia plastica dura, parte superiore con cornice di alluminio e un foglio di materia plastica al centro, coperto da una pellicola di PVC trasparente su entrambi i lati.

Base e cornice di alluminio con attacchi di gomma e pellicole di PVC trasparente che coprono un foglio di carta.

Voce 7616 (il carattere essenziale è conferito dalla cornice in alluminio).

Voce 7616 (il carattere essenziale è conferito dalla cornice in alluminio).

Image

 

Pannello centrale di materia plastica fissato su cinque bacchette (aste) di lunghezza pressoché identica, anch’esse di materia plastica, che possono essere inclinate in diverse direzioni. Quattro di esse presentano un gancio di materia plastica all’estremità, mentre sulla quinta è fissato un tappo di materia plastica.

 

Voce 3926 (l’articolo è costituito esclusivamente da materie plastiche).»

 


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


30.8.2018   

IT

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C 305/6


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 305/06)

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dal Lussemburgo e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Lussemburgo

Oggetto della commemorazione : 75o anniversario della morte del Granduca Guillaume I.

Descrizione del disegno : La parte destra del disegno rappresenta l’effigie di sua Altezza reale, il Granduca Henri, rivolto a sinistra mentre la parte sinistra rappresenta l’effigie di sua altezza reale il Granduca Guillame I. Le date «1772-1843» e il nome «Guillaume Ier» figurano verticalmente tra le due effigi. Il testo «LUXEMBOURG» e la menzione dell’anno «2018» figurano nella parte inferiore.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata :

500 000

Data di emissione : settembre 2018


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


Garante europeo della protezione dei dati

30.8.2018   

IT

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C 305/7


Sintesi del parere sulla proposta di rifusione della direttiva relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2018/C 305/07)

La direttiva sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (direttiva PSI) mira ad agevolare il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico in tutta l’Unione europea, armonizzando le condizioni di base che mettono l’informazione del settore pubblico a disposizione dei riutilizzatori nell’intento di promuovere lo sviluppo dei prodotti e dei servizi comunitari basati su tale informazione ed evitare le distorsioni della concorrenza.

Con le nuove disposizioni, l’ambito di applicazione della direttiva viene esteso ai documenti in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori sulle procedure d’appalto, quali gli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Inoltre, si applica ai documenti in possesso delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico, nella misura in cui tali documenti siano stati prodotti nell’ambito di servizi di interesse generale. In aggiunta, il campo di applicazione della direttiva sarà anche esteso a specifici dati della ricerca, quali i risultati dei processi di raccolta di informazioni scientifiche.

Il parere verte su specifiche raccomandazioni per chiarire meglio il rapporto e la coerenza della direttiva PSI con le altre deroghe del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e sul riferimento alla normativa applicabile sulla protezione dei dati. In più, prevede ulteriori raccomandazioni sull’anonimizzazione e il suo rapporto con i costi e la protezione dei dati, concentrandosi anche su una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e al contempo tenendo in considerazione una politica di riutilizzo accettabile.

Con questo parere sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sviluppa il lavoro svolto finora sul «Good Big Data» (la condivisione dei dati basata sui valori dell’UE) e in particolare sui pareri e le osservazioni formali del GEPD formulati in precedenza, coerentemente con la nostra pratica relativa ai casi di controllo. Inoltre, evidenziamo le questioni che hanno bisogno di armonizzazione a livello di UE, di modo che la rifusione della direttiva PSI colga i benefici previsti.

Nell’ambito dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), della proposta, il GEPD raccomanda di chiarire meglio il rapporto e la coerenza dell’informazione del settore pubblico con il GDPR formulando un suggerimento di carattere redazionale.

Inoltre, il GEPD suggerisce di reintrodurre la specifica disposizione dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2013/37/UE nelle disposizioni principali della direttiva e di precisare chiaramente nella proposta che si applica la definizione di «dati personali» a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del GDPR. Il GEPD raccomanda inoltre di accogliere il riferimento all’autorità di controllo istituita dall’articolo 51 del GDPR ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della proposta.

Il GEPD raccomanda anche di favorire l’uso dell’anonimizzazione, inserendo un riferimento alle «informazioni anonime» nel testo legislativo ed estendendo la portata degli enti che hanno diritto a includere i costi di anonimizzazione nei costi che possono essere addebitati ai riutilizzatori.

Come ultima raccomandazione, il GEPD suggerisce di fornire valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati per determinati settori che trattano dati sensibili, quali il settore della sanità, sulle quali il licenziante dovrebbe basare la sua decisione e conseguentemente tenere in debito conto le condizioni di riutilizzo.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

Il 25 aprile 2018, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2013/37/UE (in seguito al riesame della direttiva 2003/98/CE) relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (la «proposta»). La proposta fa parte dell’iniziativa del pacchetto «Dati» del 2018, che comprende anche altri documenti importanti: i) una comunicazione della Commissione intitolata «Verso uno spazio comune europeo dei dati» (la «comunicazione»); ii) orientamenti sulla condivisione dei dati del settore privato, sotto forma di documento di lavoro dei servizi («orientamenti»); e iii) una valutazione della direttiva PSI.

2.

L’obiettivo della proposta è aggiornare e modificare il testo attuale della direttiva 2013/37/UE e della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (la direttiva PSI).

3.

La revisione della direttiva è una delle tre misure proposte dalla Commissione verso uno spazio comune dei dati nell’UE (si veda la comunicazione quadro della Commissione COM (2018) 232, in appresso «la comunicazione»), insieme agli orientamenti sulla condivisione dei dati del settore privato […] e all’aggiornamento della raccomandazione sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione […].

4.

Nel proporre di emendare la direttiva PSI, la Commissione europea mira ad agevolare il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, come i dati legali, i dati relativi al traffico, i dati meteorologici, i dati economici e finanziari, in tutta l’Unione europea, armonizzando le condizioni di base alle quali l’informazione del settore pubblico è messa a disposizione dei riutilizzatori nell’intento di promuovere lo sviluppo dei prodotti e dei servizi comunitari basati su tale informazione ed evitare le distorsioni della concorrenza.

5.

In particolare, l’obiettivo generale della proposta deve essere in linea con gli obiettivi della Strategia per il mercato unico digitale. La proposta mira a potenziare gli effetti della direttiva tramite il rafforzamento di determinate disposizioni e la loro modifica in modo adeguato al fine di accrescere la quantità di dati del settore pubblico disponibili a fini di riutilizzo. In particolare l’iniziativa intende anche rafforzare la posizione delle PMI sul mercato dei dati, garantendo una concorrenza più equa e un accesso più agevole ai mercati, insieme alla promozione dell’innovazione transfrontaliera.

6.

Le nuove disposizioni pertinenti della direttiva comprendono l’estensione del suo ambito di applicazione ai documenti in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Inoltre, si applica ai documenti in possesso delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico, nella misura in cui tali documenti siano stati prodotti nell’ambito di servizi di interesse generale. Il campo di applicazione della proposta sarà anche esteso a specifici dati della ricerca, quali i risultati dei processi di raccolta di informazioni scientifiche (ad es. esperimenti e indagini). La proposta nella pratica «(…) definisce invece un quadro orizzontale che assicura un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di riutilizzo in tutti i campi e in tutti i settori.» (1)

7.

Il GEPD rileva con soddisfazione che, secondo la Commissione europea, la rifusione della direttiva PSI intende promuovere il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, come sottolineato nella comunicazione, «riducendo le barriere all’ingresso nel mercato, in particolare per le imprese di piccole e medie dimensioni; minimizzando il rischio di un eccessivo vantaggio per il precursore, che va a beneficio di grandi aziende e limita perciò il numero dei potenziali riutilizzatori dei dati in questione; aumentando le opportunità commerciali, favorendo la pubblicazione di dati dinamici e l’adozione di interfacce per programmi applicativi (API).» (2)

8.

La direttiva PSI rientra nella visione dell’UE sulla promozione dei «Good Big Data». L’informazione del settore pubblico è una fonte principale della «materia prima» dei Big Data del mercato unico digitale. L’uso intelligente dei dati, incluso il suo trattamento tramite l’intelligenza artificiale, può avere effetti di trasformazione in tutti i settori dell’economia.

9.

Già nel settembre 2016 il GEPD, con il parere sull’applicazione coerente dei diritti fondamentali nell’era dei Big Data (3), ha formulato una strategia per plasmare un ciberspazio dell’UE sulla base dei suoi valori, ponendo l’accento su questioni come la concentrazione del mercato e il potere informativo, oltre che un mercato debole per le tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET), quali misure per ridurre al minimo il trattamento dei dati personali senza perdere la funzionalità di un prodotto o di un servizio (sulla base del principio della «privacy by design» (4) e della «privacy by default»).

10.

Inoltre, il GEPD desidera ricordare la rilevanza per la protezione dei dati dei principi chiave che, secondo la Commissione europea, dovrebbero essere rispettati nel contesto del riutilizzo dei dati, ossia: i) minimizzazione del lock-in dei dati e garanzia di una concorrenza non falsata; ii) trasparenza e partecipazione sociale ai fini del riutilizzo nei confronti dei cittadini/persone interessate, nonché trasparenza e chiara definizione degli obiettivi tra il licenziante e i licenziatari; iii) valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e garanzie appropriate di protezione dei dati per il riutilizzo (secondo il principio del «non nuocere» dal punto di vista della protezione dei dati).

11.

Sebbene consultato informalmente dalla Commissione, il GEPD non è stato consultato formalmente, come previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il parere si basa pertanto sull’articolo 41, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Il GEPD raccomanda di inserire un riferimento al presente parere nel preambolo dello strumento adottato.

7.   CONCLUSIONE

Pertanto, il GEPD raccomanda:

di modificare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), della proposta e fornire una specifica formulazione sulla differenza tra «documenti» e «parti di documenti» a cui la direttiva PSI non si applicherebbe per motivi di protezione dei dati,

di accogliere il riferimento all’autorità di controllo istituita dall’articolo 51 del GDPR ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della proposta per rafforzare ulteriormente il legame tra il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico e la protezione dei dati personali,

di reintrodurre la specifica disposizione relativa alla normativa applicabile sulla protezione dei dati attualmente inserita nell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2013/37/UE, nella parte sostanziale della proposta (incluso il necessario aggiornamento dei riferimenti agli strumenti giuridici attualmente in vigore);

di concentrarsi ulteriormente sull’uso dell’anonimizzazione nel contesto del riutilizzo dell’informazione del settore pubblico inserendo un riferimento alle «informazioni anonime» nel testo legislativo ed estendendo la portata degli enti che hanno diritto a includere i costi di anonimizzazione nei costi che possono essere addebitati ai riutilizzatori,

di precisare chiaramente nella proposta che si applica la definizione di «dati personali» a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del GDPR,

di fornire valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati per determinati settori che trattano dati sensibili, quali il settore della sanità, sulle quali il licenziante dovrebbe basare la sua decisione e conseguentemente tenere in debito conto le condizioni di riutilizzo,

come ultima osservazione nel formulare le presenti raccomandazioni, il GEPD sottolinea la rilevanza per la protezione dei dati dei seguenti principi chiave, i quali, secondo la Commissione, dovrebbero essere rispettati nel contesto del riutilizzo dei dati, ossia:

(i)

minimizzazione del lock-in dei dati e garanzia di una concorrenza non falsata,

(ii)

trasparenza e partecipazione sociale ai fini del riutilizzo nei confronti dei cittadini/delle persone interessate, nonché trasparenza e chiara definizione degli obiettivi tra il licenziante e i licenziatari,

(iii)

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e garanzie appropriate di protezione dei dati per il riutilizzo (secondo il principio del «non nuocere» dal punto di vista della protezione dei dati).

Bruxelles, 10 luglio 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Esposizione della motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione), pag. 3.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso uno spazio comune europeo dei dati», pag. 5.

(3)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf, sul riutilizzo pag. 9.

(4)  Parere del Garante europeo della protezione dei dati 5/2018 — Parere preliminare sulla privacy by design.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/10


Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 305/08)

Stato membro

Portogallo

Rotta interessata

Bragança — Vila Real — Viseu — Cascais — Portimão — Cascais — Viseu — Vila Real — Bragança

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

Dal 23 dicembre 2018

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico

Tutti i documenti sono disponibili all'indirizzo: http://www.saphety.com

Per ulteriori informazioni contattare:

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

Av. Barbosa do Bocage n. 5 – 2.o andar

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

Email: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/11


Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica degli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 305/09)

Stato membro

Regno Unito

Rotta interessata

Oban — Coll

Oban — Colonsay

Oban — Tiree

Coll — Tiree

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

2 marzo 2007

Data di entrata in vigore delle modifiche

16 maggio 2019

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico

Tutti i documenti saranno disponibili sul sito:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Per ulteriori informazioni contattare:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITIED KINGDOM

Tel. +44 1546604239

Referente: Christine Todd

Email: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/12


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 305/10)

Stato membro

Regno Unito

Rotta interessata

Oban — Coll

Oban — Colonsay

Oban — Tiree

Coll — Tiree

Periodo di validità del contratto

16 maggio 2019 – 15 maggio 2022

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

19 novembre 2018

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Tutti i documenti saranno disponibili sul sito:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Per ulteriori informazioni contattare:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1546604239

Referente: Christine Todd

Email: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli Stati EFTA

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/13


Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA — SEE a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel secondo semestre del 2017

(2018/C 305/11)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All’attenzione del comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 25/2008 del Comitato misto SEE del 14 marzo 2008, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del venerdì 27 aprile 2018, dei seguenti elenchi riguardanti le decisioni di autorizzazione adottate a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel periodo 1o luglio — domenica 31 dicembre 2017.


ALLEGATO

Elenco delle decisioni di autorizzazione

Nel periodo 1o luglio — domenica 31 dicembre 2017 gli Stati SEE — EFTA hanno adottato le seguenti decisioni di autorizzazione a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH):

Denominazione della sostanza

Decisione della Commissione a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Paese

Data della decisione

Dicromato di ammonio

C(2017) 3237

Islanda

7.7.2017

Dicromato di sodio

C(2017) 3453

Islanda

7.7.2017

Dicromato di sodio

C(2017) 3764

Islanda

7.7.2017

Dicromato di sodio

C(2017) 3765

Islanda

7.7.2017

Dicromato di sodio

C(2017) 3801

Islanda

7.7.2017

Dicromato di sodio

C(2017) 3806

Islanda

7.7.2017

Dicromato di sodio

C(2017) 3816

Islanda

7.7.2017

1,2-dicloroetano

C(2017) 3821

Islanda

7.7.2017

Dicromato di potassio

C(2017) 3910

Islanda

7.7.2017

Triossido di cromo e tris(cromato) di dicromo

C(2017) 5001

Islanda

5.10.2017

Triossido di cromo e tris(cromato) di dicromo

C(2017) 5001

Liechtenstein

4.9.2017

Triossido di cromo e tris(cromato) di dicromo

C(2017) 5001

Norvegia

18.8.2017

Bis(2-metossietil) etere (diglime)

C(2017) 5025

Islanda

5.10.2017

Bis(2-metossietil) etere (diglime)

C(2017) 5025

Liechtenstein

4.9.2017

Bis(2-metossietil) etere (diglime)

C(2017) 5025

Norvegia

18.8.2017

Cromato di piombo

C(2017) 5012

Islanda

5.10.2017

Cromato di piombo

C(2017) 5012

Liechtenstein

4.9.2017

Cromato di piombo

C(2017) 5012

Norvegia

18.8.2017

Triossido di cromo

C(2017) 5880

Islanda

5.10.2017

Triossido di cromo

C(2017) 5880

Liechtenstein

20.9.2017

Triossido di cromo

C(2017) 5880

Norvegia

25.9.2017

Triossido di cromo

C(2017) 6727

Islanda

9.11.2017

Triossido di cromo

C(2017) 6727

Liechtenstein

25.10.2017

Triossido di cromo

C(2017) 6727

Norvegia

8.11.2017


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/15


Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE–EFTA per la seconda metà del 2017

(2018/C 305/12)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All’attenzione del comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 74/1999 del comitato misto SEE del 28 maggio 1999, il comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 23 marzo 2018, dei seguenti elenchi riguardanti le autorizzazioni di commercializzazione di medicinali nel periodo 1o luglio – 31 dicembre 2017:

Allegato I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Allegato II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Allegato III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Allegato IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Allegato V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese


ALLEGATO I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/02/226

InductOs

Islanda

18.8.2017

EU/1/15/999

Zykadia (passaggio ad AIC non soggetta a condizioni)

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Islanda

16.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Norvegia

14.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Islanda

11.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Norvegia

9.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Islanda

24.7.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Norvegia

13.9.2017

EU/1/17/1184

Riximyo

Islanda

11.7.2017

EU/1/17/1185

Rixathon

Islanda

11.7.2017

EU/1/17/1191

Dinutuximab beta Apeiron

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Islanda

11.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Islanda

14.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Norvegia

7.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Islanda

14.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Norvegia

5.7.2017

EU/1/17/1197

Oxervate

Islanda

24.7.2017

EU/1/17/1197

Oxervate

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1197

Oxervate

Norvegia

17.7.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Islanda

13.9.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Norvegia

13.9.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Islanda

24.7.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Norvegia

13.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Islanda

14.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Norvegia

7.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Islanda

12.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Norvegia

5.7.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Islanda

11.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin Lispro Sanofi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Norvegia

18.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Islanda

9.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Norvegia

1.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Islanda

9.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Norvegia

1.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Islanda

10.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Norvegia

1.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Islanda

11.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Norvegia

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Islanda

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Norvegia

9.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva

Norvegia

8.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Islanda

10.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Islanda

5.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Norvegia

20.10.2017

EU/1/17/1212

Mavenclad

Islanda

13.9.2017

EU/1/17/1212

Mavenclad

Norvegia

30.8.2017

EU/1/17/1212

Mavenclad

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Islanda

17.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Norvegia

7.8.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Islanda

4.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Norvegia

25.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Islanda

13.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Norvegia

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Islanda

12.9.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Norvegia

11.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Islanda

19.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Norvegia

1.9.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Islanda

4.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Norvegia

25.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Norvegia

27.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Islanda

5.10.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Islanda

12.9.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Norvegia

30.8.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Islanda

8.11.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Norvegia

27.9.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Islanda

16.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Norvegia

8.8.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Islanda

4.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Norvegia

3.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Islanda

5.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Norvegia

11.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Islanda

10.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Norvegia

3.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Islanda

4.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Norvegia

27.9.2017

EU/1/17/1228

Tookad

Islanda

29.11.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Norvegia

22.11.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Islanda

10.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Norvegia

10.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Islanda

5.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Norvegia

27.9.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Islanda

30.11.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Norvegia

27.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Islanda

29.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Norvegia

22.11.2017

EU/1/17/1234

Tremfya

Islanda

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Islanda

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Norvegia

27.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Islanda

30.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Norvegia

22.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Islanda

30.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Norvegia

27.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Islanda

29.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Norvegia

27.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Islanda

30.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Norvegia

1.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Islanda

29.11.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Norvegia

1.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Islanda

30.11.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Norvegia

27.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Islanda

29.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Norvegia

22.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Islanda

30.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Norvegia

22.11.2017

EU/1/17/1244

Tacforius

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Islanda

13.7.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Liechtenstein

31.8.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Norvegia

18.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Islanda

13.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Norvegia

6.7.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Islanda

30.8.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Norvegia

15.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Islanda

11.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Norvegia

18.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Islanda

12.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Norvegia

15.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Islanda

11.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Norvegia

18.9.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Islanda

9.11.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Norvegia

14.11.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Islanda

1.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Norvegia

19.12.2017


ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/07/401

alli

Islanda

14.7.2017

EU/1/07/401

alli

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/401

alli

Norvegia

5.7.2017

EU/1/07/402

Increlex

Islanda

12.7.2017

EU/1/07/402

Increlex

Norvegia

5.7.2017

EU/1/07/403

Atriance

Islanda

11.7.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Islanda

13.9.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Norvegia

22.9.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Islanda

30.11.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Norvegia

22.11.2017

EU/1/07/424

Torisel

Islanda

24.7.2017

EU/1/07/424

Torisel

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/424

Torisel

Norvegia

1.8.2017

EU/1/08/446

Privigen

Islanda

4.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Norvegia

5.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Islanda

4.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Norvegia

5.12.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Islanda

11.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Norvegia

9.8.2017

EU/1/12/787

Revestive

Islanda

13.7.2017

EU/1/12/787

Revestive

Norvegia

5.7.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Islanda

11.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Norvegia

9.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Islanda

24.7.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Norvegia

9.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Islanda

14.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Norvegia

9.8.2017

EU/1/12/794

Adcetris

Islanda

4.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Norvegia

27.11.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Islanda

13.9.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Norvegia

27.9.2017

EU/1/12/796

Picato

Islanda

24.7.2017

EU/1/12/796

Picato

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/796

Picato

Norvegia

8.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Islanda

10.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Norvegia

18.8.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Islanda

6.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Norvegia

27.9.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Islanda

24.7.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Norvegia

9.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

Islanda

11.9.2017

EU/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronsyre Hospira

Norvegia

4.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Islanda

14.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/801

Constella

Norvegia

22.9.2017

EU/1/12/802

Capecitabine medac

Islanda

12.7.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Islanda

30.11.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Norvegia

11.12.2017

EU/1/12/805

AMYViD

Islanda

9.10.2017

EU/1/12/805

AMYViD

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/805

AMYViD

Norvegia

3.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Islanda

4.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Norvegia

10.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Islanda

9.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Norvegia

10.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Islanda

9.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Norvegia

27.9.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Islanda

6.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Norvegia

3.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Islanda

6.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Norvegia

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Islanda

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Norvegia

3.10.2017

EU/1/12/814

Zaltrap

Islanda

9.10.2017

EU/1/12/814

Zaltrap

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/814

Zaltrap

Norvegia

27.9.2017

EU/1/12/815

Selincro

Islanda

30.11.2017

EU/1/12/815

Selincro

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/815

Selincro

Norvegia

1.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Islanda

19.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/817

Actelsar HCT

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Islanda

15.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Norvegia

19.12.2017

EU/1/13/902

Translarna

Islanda

12.7.2017

EU/1/13/902

Translarna

Norvegia

5.7.2017

EU/1/14/987

Holoclar

Islanda

19.12.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Islanda

6.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Norvegia

26.9.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Islanda

24.7.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Norvegia

4.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Islanda

6.11.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Norvegia

14.11.2017

EU/1/16/1139

Ocaliva

Islanda

8.12.2017

EU/1/16/1139

Ocaliva

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1139

Ocaliva

Norvegia

18.12.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Islanda

6.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Norvegia

27.9.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Islanda

8.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Norvegia

15.12.2017

EU/1/43/890

Cometriq

Norvegia

3.8.2017

EU/2/12/142

Cardalis

Islanda

4.7.2017

EU/2/12/144

Contacera

Islanda

5.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Norvegia

15.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Norvegia

28.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Islanda

5.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Norvegia

6.12.2017


ALLEGATO III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/01/177/002

SonoVue

Norvegia

4.9.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Islanda

19.12.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Norvegia

10.11.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Islanda

15.9.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Norvegia

28.8.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Norvegia

28.11.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Islanda

1.12.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Norvegia

3.8.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Islanda

13.7.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Islanda

4.12.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Norvegia

28.11.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Islanda

9.8.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Norvegia

7.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Islanda

10.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Norvegia

13.7.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Islanda

1.12.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Norvegia

10.11.2017

EU/1/09/531/022-033

Instanyl

Islanda

6.11.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Islanda

5.10.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Norvegia

18.9.2017

EU/1/10/618

Prolia

Norvegia

27.9.2017

EU/1/11/703

Xgeva

Norvegia

27.9.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Islanda

4.10.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Norvegia

18.9.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Norvegia

5.7.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Islanda

13.7.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Norvegia

3.10.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Islanda

6.10.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Islanda

11.7.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Norvegia

5.7.2017

EU/1/15/1070/002

Oncaspar

Islanda

19.12.2017


ALLEGATO IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di ritiro

EU/1/00/167

Prevenar

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Norvegia

11.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Islanda

1.12.2017

EU/1/07/394

Optaflu

Norvegia

18.10.2017

EU/1/07/398

Optimark

Islanda

10.10.2017

EU/1/09/561

Clopidogrel Teva Pharma

Islanda

11.7.2017

EU/1/11/674

Repso

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Norvegia

8.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Islanda

10.8.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Norvegia

28.11.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Islanda

4.12.2017

EU/1/14/976

Zontivity

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Norvegia

9.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Islanda

9.10.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Islanda

11.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Norvegia

8.8.2017


ALLEGATO V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o luglio – 31 dicembre 2017:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di sospensione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/34


BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2018/C 305/13)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

 

EPSO/AST-SC/07/18 — AGENTI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE ARMATI (SC 1/SC 2)

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 305 A del 30 agosto 2018.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO https://epso.europa.eu/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/35


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 305/14)

1.   

In data 24 agosto 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

KKR & Co. Inc («KKR») (Stati Uniti),

Altice France S.A. («Altice») (Francia), appartenente al gruppo Altice,

SFR Filiale SAS («SFR Filiale»), controllata da Altice.

KKR e Altice acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di SFR Filiale.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   KKR: impresa di investimento che fornisce servizi di gestione degli attivi e soluzioni per il mercato dei capitali,

—   Altice: telecomunicazioni, contenuti, media, intrattenimento e servizi pubblicitari,

—   SFR Filiale: attività relativa alle torri di telecomunicazioni di SFR S.A., controllata di Altice in Francia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9072 — KKR/Altice/SFR Filiale

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.