ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 301

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
27 agosto 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 301/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 301/02

Causa C-390/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék — Ungheria) — procedimento a carico di Dániel Bertold Lada (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2008/675/GAI — Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro — Procedimento speciale di riconoscimento di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro — Riesame e riqualificazione giuridica della decisione anteriore — Principio del reciproco riconoscimento — Articolo 82, paragrafo 1, TFUE)

2

2018/C 301/03

Causa C-544/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Marcandi Limited, che agisce con la denominazione commerciale di Madbid / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, punto 1, lettera c) — Emissione di crediti che consentono di piazzare offerte in occasione di vendite all’asta online — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Operazione preliminare — Articolo 73 — Base imponibile]

3

2018/C 301/04

Causa C-626/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica slovacca (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31/CE — Discariche preesistenti — Articolo 14 — Decisione definitiva sul proseguimento o meno delle operazioni — Articolo 13 — Procedura di chiusura — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità e somma forfettaria)

4

2018/C 301/05

Causa C-27/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas — Lituania) — AB flyLAL Lithuanian Airlines, in liquidazione / Starptautiskā lidosta Rīga VAS, Air Baltic Corporation AS [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 5, punto 3 — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso — Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell’evento generatore del danno — Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri — Articolo 5, punto 5 — Esercizio di una succursale — Nozione]

4

2018/C 301/06

Causa C-28/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — NN A/S / Skatteministeriet (Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Imposta sulle società — Normativa fiscale nazionale che subordina il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione, situata nel territorio nazionale, di una società con sede in un altro Stato membro, a una società residente facente parte dello stesso gruppo, ad una condizione connessa all’impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un’imposta estera)

5

2018/C 301/07

Causa C-43/17 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2018 — Liam Jenkinson / Servizio europeo per l’azione esterna, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo [Impugnazione — Clausola compromissoria — Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea — Competenza a statuire nelle cause riguardanti contratti di lavoro — Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato — Clausole compromissorie che designano, nell’ultimo contratto, i giudici dell’Unione e, nei contratti anteriori, i tribunali di Bruxelles (Belgio) — Decisione di non rinnovare l’ultimo contratto — Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali come contratto a tempo indeterminato — Domande di risarcimento per licenziamento illegittimo — Considerazione dei rapporti contrattuali anteriori all’ultimo contratto — Competenza del Tribunale dell’Unione europea]

6

2018/C 301/08

Causa C-213/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam — Paesi Bassi) — X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articoli 17, 18, 23 e 24 — Precedente procedura di protezione internazionale pendente in uno Stato membro — Nuova domanda in un altro Stato membro — Assenza di domanda di ripresa in carico entro i termini previsti — Consegna dell’interessato ai fini dell’esercizio di un’azione penale]

7

2018/C 301/09

Causa C-217/17 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 luglio 2018 — Mast-Jägermeister SE / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale [Impugnazione — Disegno o modello comunitario — Domanda di registrazione di disegni o modelli che rappresentano bicchieri — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 36, paragrafo 1, lettera c) — Rappresentazione grafica — Articoli 45 e 46 — Assegnazione di una data di deposito — Presupposti — Regolamento (CE) n. 2245/2002 — Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e articolo 10, paragrafi 1 e 2]

8

2018/C 301/10

Causa C-320/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Marle Participations SARL / Ministre de l'Économie et des Finances [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, 9 e 168 — Attività economica — Interferenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate — Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata — Detrazione dell’imposta assolta a monte — IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese]

8

2018/C 301/11

Causa C-339/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH [Rinvio pregiudiziale — Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno — Regolamento (UE) n. 1007/2011 — Articoli 7 e 9 — Prodotti tessili puri — Prodotti tessili composti da più fibre — Modalità di etichettatura o contrassegno]

9

2018/C 301/12

Causa C-532/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Wolfgang Wirth e a. / Thomson Airways Ltd. [Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 2, lettera b) — Ambito di applicazione — Nozione di vettore aereo operativo — Contratto di noleggio di un aeromobile comprensivo di equipaggio (wet lease)]

10

2018/C 301/13

Causa C-325/17 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 giugno 2018 — Windrush Aka LLP / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Jerry Dammers (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio denominativo The Specials — Uso effettivo — Consenso del titolare del marchio)

11

2018/C 301/14

Causa C-24/18: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Ungheria) — István Bán / KP 2000 kft., Edit Kovács Rinvio pregiudiziale — Libertà fondamentali — Articoli 49 e 63 TFUE — Situazione puramente interna — Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Irricevibilità manifesta

11

2018/C 301/15

Causa C-130/18: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — flightright GmbH / Eurowings GmbH [Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Diritto a una compensazione pecuniaria in caso di annullamento di un volo — Imbarco su un volo alternativo che non consente a un passeggero di raggiungere la sua destinazione finale meno di due ore dopo l’ora di arrivo prevista per il volo annullato — Ritardo compreso tra due e tre ore]

12

2018/C 301/16

Causa C-40/18 P: Impugnazione proposta il 12 gennaio 2018 da Acquafarm S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 novembre 2017, causa T-458/16, Acquafarm / Commissione

12

2018/C 301/17

Causa C-170/18 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2018 da CJ avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017, causa T-692/16, CJ/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

13

2018/C 301/18

Causa C-297/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 2 maggio 2018 — Humbert Jörg Köfler e a.

14

2018/C 301/19

Causa C-378/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 giugno 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Reinhard Westphal

14

2018/C 301/20

Causa C-390/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 13 giugno 2018 — Procedimento penale a carico di YA e AIRBNB Ireland UC — altre parti: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

15

2018/C 301/21

Causa C-394/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli (Italia) il 14 giugno 2018 — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e a.

15

2018/C 301/22

Causa C-395/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 giugno 2018 — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

16

2018/C 301/23

Causa C-400/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie (Belgio) il 18 giugno 2018 — Infohos / Regno del Belgio

17

2018/C 301/24

Causa C-402/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 giugno 2018 — Tedeschi Srl in proprio e quale Mandataria Rti, Consorzio Stabile Istant Service in proprio e quale Mandante Rti / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

17

2018/C 301/25

Causa C-405/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 19 giugno 2018 — AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství

18

2018/C 301/26

Causa C-410/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 22 giugno 2018 — Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

19

2018/C 301/27

Causa C-416/18 P: Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dal sig. Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell’Unione europea

19

2018/C 301/28

Causa C-421/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 27 giugno 2018 — Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

20

2018/C 301/29

Causa C-456/18 P: Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 aprile 2018 nelle cause riunite T-554/15 e T-555/15, Ungheria / Commissione europea

21

 

Tribunale

2018/C 301/30

Causa T-643/13: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Rogesa / Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Domanda di accesso alle informazioni relative alla determinazione del 10 % degli impianti più efficienti dell’industria siderurgica — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Nozione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente — Osservanza dei termini]

23

2018/C 301/31

Causa T-185/15: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Buonotourist/Commissione [Aiuti di Stato — Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania — Vantaggio — Servizio di interesse economico generale — Compensazione tariffaria per obblighi di servizio pubblico versata a seguito di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado — Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Regolamento (CEE) n. 1191/69 — Requisiti per l’esenzione dall’obbligo di notifica — Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/99 — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato — Autorità di cosa giudicata di una sentenza di un giudice nazionale di ultima istanza — Applicazione ratione temporis delle norme di diritto sostanziale — Legittimo affidamento — Certezza del diritto]

24

2018/C 301/32

Causa T-186/15: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — CSTP Azienda della Mobilità/Commissione [Aiuti di Stato — Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania — Vantaggio — Servizio di interesse economico generale — Compensazione tariffaria per obblighi di servizio pubblico versata a seguito di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado — Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Regolamento (CEE) n. 1191/69 — Requisiti per l’esenzione dall’obbligo di notifica — Articolo 4, paragrafo 5 e articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/99 — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato — Autorità di cosa giudicata di una sentenza di un giudice nazionale di ultima istanza — Applicazione ratione temporis delle norme di diritto sostanziale — Legittimo affidamento — Certezza del diritto]

25

2018/C 301/33

Causa T-240/16: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Klyuyev/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Base giuridica — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di proprietà — Diritto alla reputazione — Eccezione di illegittimità)

26

2018/C 301/34

Causa T-644/16: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — ClientEarth/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti della Commissione riguardanti la compatibilità con il diritto dell’Unione del meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato e del sistema giurisdizionale per gli investimenti presenti negli accordi commerciali dell’Unione — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali — Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Interesse pubblico prevalente]

27

2018/C 301/35

Causa T-707/16: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo ANTONIO RUBINI — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore RUTINI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

27

2018/C 301/36

Causa T-13/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Europa Terra Nostra/Parlamento [Diritto istituzionale — Parlamento europeo — Decisione che concede una sovvenzione fondazione politica — Prefinanziamento fissato al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione concessa — Obbligo di fornire una garanzia bancaria di prefinanziamento — Regolamento finanziario — Modalità di applicazione del regolamento finanziario — Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Proporzionalità — Sviamento di potere]

28

2018/C 301/37

Causa T-16/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — APF/Parlamento [Diritto istituzionale — Parlamento europeo — Decisione che concede una sovvenzione a un partito politico — Prefinanziamento fissato al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione concessa — Obbligo di fornire una garanzia bancaria di prefinanziamento — Regolamento finanziario — Modalità di applicazione del regolamento finanziario — Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Proporzionalità — Sviamento di potere]

29

2018/C 301/38

Causa T-54/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — CLF/Parlamento [Diritto istituzionale — Parlamento europeo — Decisione che concede una sovvenzione a un partito politico — Prefinanziamento fissato al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione concessa — Obbligo di fornire una garanzia bancaria di prefinanziamento — Regolamento finanziario — Modalità di applicazione del regolamento finanziario — Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Proporzionalità — Parità di trattamento]

29

2018/C 301/39

Causa T-57/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Pegasus/Parlamento [Diritto istituzionale — Parlamento europeo — Decisione che concede una sovvenzione a una fondazione politica — Prefinanziamento fissato al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione concessa — Obbligo di fornire una garanzia bancaria di prefinanziamento — Regolamento finanziario — Modalità di applicazione del regolamento finanziario — Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo — Proporzionalità — Parità di trattamento]

30

2018/C 301/40

Causa T-694/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Link Entertainment/EUIPO — García Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AVORY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Somiglianza tra i servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]]

31

2018/C 301/41

Causa T-147/15: Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2018 — Repubblica ceca/Commissione (Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione europea — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Domanda di dispensa dalla messa a disposizione di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

31

2018/C 301/42

Causa T-478/15: Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2018 — Romania / Commissione (Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione europea — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

32

2018/C 301/43

Causa T-452/17: Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2018 — TL/GEPD (Ricorso di annullamento — Tutela dei dati personali — Pubblicità della giurisprudenza del Tribunale — Domanda di anonimizzazione e di soppressione su internet di una sentenza del Tribunale — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Assenza di fatti nuovi e sostanziali — Irricevibilità manifesta)

33

2018/C 301/44

Causa T-476/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2018 — Arysta LifeScience Netherlands / Commissione (Procedimento sommario — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva diflubenzurone — Condizioni di approvazione dell’immissione in commercio — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza — Bilanciamento degli interessi)

34

2018/C 301/45

Causa T-577/17: Ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2018 — thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione [Ricorso di annullamento — Unione doganale — Autorizzazione di perfezionamento attivo — Rischio di incidenza negativa sugli interessi essenziali dei produttori dell’Unione — Articolo 211, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 — Esame delle condizioni economiche — Portata delle conclusioni della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità]

34

2018/C 301/46

Causa T-719/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2018 — FMC/Commissione [Procedimento sommario — Prodotti fitosanitari — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 — Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza — Bilanciamento degli interessi]

35

2018/C 301/47

Causa T-757/17: Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Kerstens/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento disciplinare — Esecuzione di una sentenza resa dal Tribunale su impugnazione — Revoca della decisione che infligge una nota di biasimo — Riapertura dei procedimenti disciplinari che hanno condotto alla sanzione annullata — Ricorso di annullamento — Atto non lesivo — Ricorso per risarcimento danni — Inosservanza della procedura precontenziosa — Irricevibilità manifesta)

36

2018/C 301/48

Causa T-784/17 RII: Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2018 — Strabag Belgium/Parlamento (Procedimento sommario — Appalti pubblici di lavori — Ordinanza che accorda la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo di rigetto dell’offerta della ricorrente e di aggiudicazione a cinque offerenti dell’appalto relativo a un contratto quadro di lavori d’impresa generale per gli edifici del Parlamento a Bruxelles — Domanda di modifica — Articolo 159 del regolamento di procedura — Irricevibilità)

36

2018/C 301/49

Causa T-29/18: Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2018 — Planet / Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al contratto Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II) — Diniego implicito di accesso — Decisione esplicita adottata successivamente alla proposizione del ricorso — Revoca dell'atto impugnato — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire]

37

2018/C 301/50

Causa T-104/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 luglio 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA [Procedimento sommario — Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Recupero delle somme versate — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell’urgenza]

38

2018/C 301/51

Causa T-244/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 luglio 2018 — Synergy Hellas / Commissione [Procedimento sommario — Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del sesto programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Recupero delle somme versate — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell’urgenza]

38

2018/C 301/52

Causa T-299/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2018 — Strabag Belgium/Parlamento (Procedimento sommario — Appalti pubblici di lavori — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Termine di attesa — Offerta anormalmente bassa — Fumus boni iuris — Insussistenza dell’urgenza)

39

2018/C 301/53

Causa T-352/18: Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Germann Avocats e XJ (*1) / Commissione

39

2018/C 301/54

Causa T-397/18: Ricorso proposto il 29 giugno 2018 — Hugo’s Hotel/EUIPO — H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

40

2018/C 301/55

Causa T-400/18: Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — Landesbank Baden-Württemberg / SRB

41

2018/C 301/56

Causa T-403/18: Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — Pharmadom/EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

42

2018/C 301/57

Causa T-414/18: Ricorso proposto il 5 luglio 2018 — Hypo Vorarlberg Bank/SRB

42

2018/C 301/58

Causa T-424/18: Ricorso proposto l’11 luglio 2018 — Puma/EUIPO — Carrefour (Rappresentazione di linee incrociate)

43

2018/C 301/59

Causa T-427/18: Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — Geske/EUIPO (SATISFYERMEN)

44

2018/C 301/60

Causa T-434/18: Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Vans/EUIPO (ULTRARANGE)

45

2018/C 301/61

Causa T-447/18: Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — TUIfly/Commissione

45

2018/C 301/62

Causa T-742/17: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Kim e a./Consiglio

47


 


IT

 

Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 301/01)

Ultima pubblicazione

GU C 294 del 20.8.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 285 del 13.8.2018.

GU C 276 del 6.8.2018.

GU C 268 del 30.7.2018.

GU C 259 del 23.7.2018.

GU C 249 del 16.7.2018.

GU C 240 del 9.7.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Törvényszék — Ungheria) — procedimento a carico di Dániel Bertold Lada

(Causa C-390/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2008/675/GAI - Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro - Procedimento speciale di riconoscimento di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro - Riesame e riqualificazione giuridica della decisione anteriore - Principio del reciproco riconoscimento - Articolo 82, paragrafo 1, TFUE))

(2018/C 301/02)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Törvényszék

Parte nel procedimento principale

Dániel Bertold Lada

Dispositivo

La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, letta alla luce dell’articolo 82 TFUE, deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione in uno Stato membro, in occasione di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, di una decisione di condanna penale definitiva precedentemente emessa dal giudice di un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, sia sottoposta ad un procedimento speciale di previo riconoscimento, come quello di cui al procedimento principale, da parte dei giudici di tale primo Stato membro.


(1)  GU C 350 del 26.9.2016.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Marcandi Limited, che agisce con la denominazione commerciale di Madbid / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-544/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, punto 1, lettera c) - Emissione di «crediti» che consentono di piazzare offerte in occasione di vendite all’asta online - Prestazione di servizi a titolo oneroso - Operazione preliminare - Articolo 73 - Base imponibile])

(2018/C 301/03)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Marcandi Ltd, che agisce con la denominazione commerciale di Madbid

Convenuto: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’emissione di «crediti», come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono ai clienti di un operatore di piazzare offerte nelle vendite all’asta organizzate da quest’ultimo, costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, il cui corrispettivo è l’importo versato in cambio di detti «crediti».

2)

L’articolo 73 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il valore dei «crediti» utilizzati per piazzare offerte non è compreso nel corrispettivo percepito dal soggetto passivo in cambio delle cessioni di beni da esso effettuate a vantaggio degli utenti che si sono aggiudicati una vendita all’asta da esso organizzata o di quelli che hanno effettuato il loro acquisto tramite le funzioni «compra ora» o «sconto accumulato».

3)

Nell’interpretare le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, i giudici di uno Stato membro che accertano che una stessa operazione è oggetto in un altro Stato membro di un trattamento differente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto hanno la facoltà, o addirittura l’obbligo, a seconda che le loro decisioni possano o meno essere oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale.


(1)  GU C 14 del 16.1.2017.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica slovacca

(Causa C-626/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Discariche di rifiuti - Direttiva 1999/31/CE - Discariche preesistenti - Articolo 14 - Decisione definitiva sul proseguimento o meno delle operazioni - Articolo 13 - Procedura di chiusura - Sentenza della Corte che constata un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità e somma forfettaria))

(2018/C 301/04)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 perduri al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica slovacca è condannata a versare alla Commissione europea una penalità di EUR 5 000 per ogni giorno di ritardo nell’applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271), a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271).

3)

La Repubblica slovacca è condannata a versare alla Commissione europea la somma forfettaria di EUR 1 000 000.

4)

La Repubblica slovacca è condannata alle spese.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas — Lituania) — AB «flyLAL Lithuanian Airlines», in liquidazione / Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS

(Causa C-27/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Articolo 5, punto 3 - Materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso - Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell’evento generatore del danno - Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri - Articolo 5, punto 5 - Esercizio di una succursale - Nozione])

(2018/C 301/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos apeliacinis teismas

Parti

Ricorrente: AB «flyLAL Lithuanian Airlines», in liquidazione

Convenute: Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS

Intervenienti:«ŽIA Valda» AB, «VA Reals» AB, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Dispositivo

1)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo.

2)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può essere intesa come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE oppure come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un’infrazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

3)

L’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «controversia concernente l’esercizio di una succursale» comprende l’azione diretta al risarcimento di un presunto danno che si asserisce essere causato da un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell’impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — NN A/S / Skatteministeriet

(Causa C-28/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Imposta sulle società - Normativa fiscale nazionale che subordina il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione, situata nel territorio nazionale, di una società con sede in un altro Stato membro, a una società residente facente parte dello stesso gruppo, ad una condizione connessa all’impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un’imposta estera))

(2018/C 301/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: NN A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale in forza della quale le società residenti di un gruppo sono autorizzate a dedurre dal loro risultato consolidato le perdite di una stabile organizzazione residente di una società controllata non residente di tale gruppo soltanto nel caso in cui le norme applicabili nello Stato membro dove detta società controllata ha la sede non consentano di dedurre tali perdite dal risultato di quest’ultima, quando l’applicazione di tale normativa è combinata a quella di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione che autorizza, in quest’ultimo Stato membro, la detrazione dall’imposta sul reddito dovuta dalla società controllata di un importo corrispondente all’imposta sul reddito pagata, nello Stato membro nel cui territorio tale stabile organizzazione è situata, in relazione all’attività di quest’ultima. Tuttavia, l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una siffatta normativa se la sua applicazione abbia l’effetto di privare detto gruppo di ogni possibilità effettiva di deduzione di dette perdite dal suo risultato consolidato, allorché un’imputazione delle stesse perdite al risultato di detta società controllata è impossibile nello Stato membro nel cui territorio quest’ultima ha la sede, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2018 — Liam Jenkinson / Servizio europeo per l’azione esterna, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo

(Causa C-43/17 P) (1)

([Impugnazione - Clausola compromissoria - Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea - Competenza a statuire nelle cause riguardanti contratti di lavoro - Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato - Clausole compromissorie che designano, nell’ultimo contratto, i giudici dell’Unione e, nei contratti anteriori, i tribunali di Bruxelles (Belgio) - Decisione di non rinnovare l’ultimo contratto - Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali come «contratto a tempo indeterminato» - Domande di risarcimento per licenziamento illegittimo - Considerazione dei rapporti contrattuali anteriori all’ultimo contratto - Competenza del Tribunale dell’Unione europea])

(2018/C 301/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Liam Jenkinson (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Gattinara, L. Radu Bouyon e S. Bartelt, agenti e, successivamente, G. Gattinara, A. Aresu e L. Radu Bouyon, agenti), Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt, R. Spac e E. Orgován, agenti), Eulex Kosovo (rappresentanti: M. Vicente Hernandez, avocate, e, successivamente, E. Raoult, avocate)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2016, Jenkinson/Consiglio e a. (T-602/15, EU:T:2016:660), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


27.8.2018   

IT

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C 301/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam — Paesi Bassi) — X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-213/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articoli 17, 18, 23 e 24 - Precedente procedura di protezione internazionale pendente in uno Stato membro - Nuova domanda in un altro Stato membro - Assenza di domanda di ripresa in carico entro i termini previsti - Consegna dell’interessato ai fini dell’esercizio di un’azione penale])

(2018/C 301/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

1)

L’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale sia stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale è competente per l’esame di quest’ultima, qualora una richiesta di ripresa in carico non sia stata formulata da detto Stato membro entro i termini di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, pur se, da un lato, un altro Stato membro era competente per l’esame di domande di protezione internazionale presentate in precedenza e, dall’altro, alla scadenza dei suddetti termini era pendente dinanzi a un giudice di quest’ultimo Stato membro il ricorso proposto contro il rigetto di una di dette domande.

2)

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che la formulazione, da parte di uno Stato membro, di una richiesta di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo che si trovi senza permesso di soggiorno sul suo territorio non impone a tale Stato membro di sospendere l’esame di un ricorso proposto contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza e, poi, di porre fine a tale esame nel caso in cui lo Stato membro richiesto accetti detta richiesta.

3)

L’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, uno Stato membro che formuli una richiesta di ripresa in carico sul fondamento dell’articolo 24 di tale regolamento, a seguito della scadenza, nello Stato membro richiesto, dei termini previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, non è tenuto ad informare le autorità di quest’ultimo Stato membro del fatto che è pendente dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiedente un ricorso proposto avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza.

4)

L’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 24 del regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale alla data della decisione di trasferimento, in cui un richiedente la protezione internazionale sia stato consegnato da un primo Stato membro ad un secondo Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo e si trovi sul territorio di quest’ultimo senza avervi presentato una nuova domanda di protezione internazionale, tale secondo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico il suddetto richiedente e non è tenuto a decidere di esaminare la domanda presentata da quest’ultimo.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.


27.8.2018   

IT

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C 301/8


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 luglio 2018 — Mast-Jägermeister SE / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-217/17 P) (1)

([Impugnazione - Disegno o modello comunitario - Domanda di registrazione di disegni o modelli che rappresentano bicchieri - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 36, paragrafo 1, lettera c) - Rappresentazione grafica - Articoli 45 e 46 - Assegnazione di una data di deposito - Presupposti - Regolamento (CE) n. 2245/2002 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e articolo 10, paragrafi 1 e 2])

(2018/C 301/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mast-Jägermeister SE (rappresentante: C. Drzymalla, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Hanne, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Mast-Jägermeister SE è condannata alle spese.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


27.8.2018   

IT

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C 301/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Marle Participations SARL / Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-320/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2, 9 e 168 - Attività economica - Interferenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate - Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata - Detrazione dell’imposta assolta a monte - IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese])

(2018/C 301/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Marle Participations SARL

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una «interferenza nella gestione» di quest’ultima, che deve essere considerata un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, facente sorgere un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta — il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente — ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile e che, a tale titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta.

Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione di solo alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l’IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’impianto sistematico della direttiva citata e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d’imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 269 del 14.8.2017.


27.8.2018   

IT

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C 301/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH

(Causa C-339/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno - Regolamento (UE) n. 1007/2011 - Articoli 7 e 9 - Prodotti tessili puri - Prodotti tessili composti da più fibre - Modalità di etichettatura o contrassegno])

(2018/C 301/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Verein für lauteren Wettbewerb eV

Convenuta: Princesport GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 4 e l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con il considerando 10 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi impongono un obbligo generale di etichettatura o contrassegno al fine di indicare la composizione fibrosa di tutti i prodotti tessili, compresi i prodotti tessili definiti dall’articolo 7 del medesimo regolamento.

2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di utilizzare, sull’etichetta o sul contrassegno di un prodotto tessile puro, una delle tre diciture che sono in esso menzionate, vale a dire «100 %», «puro» o «tutto». Allorché tali diciture vengono utilizzate, esse possono essere combinate tra loro.

3)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare, sull’etichetta o sul contrassegno, la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto tessile di cui trattasi non si applica a un prodotto tessile puro.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.


27.8.2018   

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C 301/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Wolfgang Wirth e a. / Thomson Airways Ltd.

(Causa C-532/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Trasporto - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 2, lettera b) - Ambito di applicazione - Nozione di «vettore aereo operativo» - Contratto di noleggio di un aeromobile comprensivo di equipaggio («wet lease»)])

(2018/C 301/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Wolfgang Wirth, Theodor Mülder, Ruth Mülder, Gisela Wirth

Resistente: Thomson Airways Ltd.

Dispositivo

La nozione di «vettore aereo operativo» di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 e, segnatamente, all’articolo 2, lettera b), del medesimo dev’essere interpretata nel senso che non ricomprende il vettore aereo il quale, al pari di quello di cui trattasi nel procedimento principale, dia in noleggio ad altro vettore aereo l’apparecchio unitamente al relativo equipaggio nell’ambito di un contratto di noleggio di aeromobile comprensivo di equipaggio («wet lease»), senza assumere la responsabilità operativa dei voli, compreso il caso in cui la conferma della prenotazione di un posto su un volo rilasciata ai passeggeri indichi che il volo stesso è effettuato dal primo vettore.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


27.8.2018   

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C 301/11


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 giugno 2018 — Windrush Aka LLP / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Jerry Dammers

(Causa C-325/17 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio denominativo The Specials - Uso effettivo - Consenso del titolare del marchio))

(2018/C 301/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Windrush Aka LLP (rappresentante: S. Malynicz, QC, incaricato da S. Britton e S. Tregear, solicitors)

Convenuto: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis e J. Crespo Carrillo, agenti), Jerry Dammers (rappresentante: B. Brandreth, barrister, incaricato da C. Fehler, solicitor)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2)

La Windrush Aka LLP è condannata alle spese.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017


27.8.2018   

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C 301/11


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Ungheria) — István Bán / KP 2000 kft., Edit Kovács

(Causa C-24/18) (1)

(«Rinvio pregiudiziale - Libertà fondamentali - Articoli 49 e 63 TFUE - Situazione puramente interna - Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta»)

(2018/C 301/14)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: István Bán

Convenuti: KP 2000 kft., Edit Kovács

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Tribunale del IIo e del IIIo distretto di Budapest, Ungheria) con decisione del 12 dicembre 2017, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 221 del 25.06.2018.


27.8.2018   

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C 301/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Causa C-130/18) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) - Diritto a una compensazione pecuniaria in caso di annullamento di un volo - Imbarco su un volo alternativo che non consente a un passeggero di raggiungere la sua destinazione finale meno di due ore dopo l’ora di arrivo prevista per il volo annullato - Ritardo compreso tra due e tre ore])

(2018/C 301/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: flightright GmbH

Convenuta: Eurowings GmbH

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che sia stato informato dell’annullamento del suo volo meno di sette giorni prima della prevista ora partenza di quest’ultimo ha diritto alla compensazione pecuniaria contemplata da tale disposizione nel caso in cui il volo alternativo offerto dal vettore gli abbia consentito di raggiungere la sua destinazione finale oltre due ore dopo l’ora prevista del volo annullato, ma meno di tre ore dopo quest’ultima.


(1)  GU C 182 del 28.05.2018.


27.8.2018   

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C 301/12


Impugnazione proposta il 12 gennaio 2018 da Acquafarm S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 novembre 2017, causa T-458/16, Acquafarm / Commissione

(Causa C-40/18 P)

(2018/C 301/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Acquafarm S.L. (rappresentante: A. Pérez Moreno, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 12 luglio 2018 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione e condannato Acquafarm S.L. alle spese.


27.8.2018   

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C 301/13


Impugnazione proposta il 2 marzo 2018 da CJ avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017, causa T-692/16, CJ/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

(Causa C-170/18 P)

(2018/C 301/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 nella causa T-692/16 CJ/ECDC (ECLI:EU:T:2017:894);

di conseguenza, nel caso in cui l’impugnazione venga dichiarata fondata, annullare la nuova decisione di licenziamento del 2 dicembre 2015 e versare al ricorrente gli emolumenti e la compensazione pecuniaria richiesti dinanzi al Tribunale, nonché gli interessi legali;

condannare l’ECDC alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe travisato l’argomentazione del ricorrente, snaturato gli elementi di prova e commesso errori in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in quanto ha ritenuto che non fosse intervenuto un mutamento sostanziale di circostanze durante il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di licenziamento e la data di adozione della nuova decisione di licenziamento tale da impedire all’ECDC di adottare nuovamente la decisione di licenziamento annullata.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe travisato l’argomentazione del ricorrente, omesso di fornire una motivazione sufficiente, commesso errori quanto alla qualificazione giuridica dei fatti nonché interpretato in modo erroneo l’articolo 266 TFUE in quanto ha ritenuto che la nuova decisione di licenziamento non fosse sproporzionata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del TUE.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe fornito un’interpretazione eccessivamente estensiva della portata della res iudicata.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

avrebbe interpretato in modo erroneo la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12 CJ/ECDC e avrebbe inteso l’autorità di cosa giudicata della stessa in maniera eccessivamente estensiva,

avrebbe interpretato in modo erroneo l’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari, relativo alla protezione degli informatori, omettendo di assicurare l’effetto utile di quest’ultimo.

Quinto motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la disciplina della responsabilità extracontrattuale dell’UE e, in subordine, avrebbe commesso errori quanto alla qualificazione giuridica dei fatti allorché ha ritenuto che la decisione impugnata non fosse motivata in modo tale da causare danni morali al ricorrente.


27.8.2018   

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C 301/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 2 maggio 2018 — Humbert Jörg Köfler e a.

(Causa C-297/18)

(2018/C 301/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Amministrazione resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Altra parte nel procedimento: Finanzpolizei

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione nazionale che, per gli illeciti colposi, prevede ammende di importo elevato senza previsione di massimale, in particolare sanzioni minime elevate, e, nell’ipotesi di inadempimento, pene detentive sostitutive pluriennali.


27.8.2018   

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C 301/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 giugno 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Reinhard Westphal

(Causa C-378/18)

(2018/C 301/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Resistente: Reinhard Westphal

Questioni pregiudiziali

1)

Se la prescrizione, prevista all’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2419/2001 (1), inizi a decorrere con il versamento dell’aiuto oppure se il dies a quo sia determinato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, nella specie: dal secondo comma, primo periodo, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 (2).

2)

Se le disposizioni relative alla prescrizione di cui all’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2419/2001 ovvero all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 costituiscano disposizioni relative a sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95.

3)

Se l’articolo 52 bis del regolamento (CE) n. 2419/2001, laddove prevede l’applicazione retroattiva della disciplina della prescrizione di cui all’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2419/2001, possa essere applicato in via analogica anche all’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2419/2001.

Qualora l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, primo periodo, del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 trovi applicazione (prima questione), non occorre più rispondere alle altre questioni; in caso d’inapplicabilità di tale disposizione, la terza questione è priva di oggetto, qualora la seconda questione dovesse essere risolta in senso affermativo.


(1)  Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU 2001, L 327, pag. 11).

(2)  Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità; GU 1995, L 312, pag. 1.


27.8.2018   

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C 301/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 13 giugno 2018 — Procedimento penale a carico di YA e AIRBNB Ireland UC — altre parti: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

(Causa C-390/18)

(2018/C 301/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Imputati nella causa principale

YA e AIRBNB Ireland UC

Altre parti: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Questioni pregiudiziali

1)

Se le prestazioni fornite in Francia dalla società AirBnb Ireland UC mediante una piattaforma elettronica gestita dall’Irlanda godano della libertà di prestazione di servizi previsti dall’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 (1).

2)

Se le norme restrittive relative all’esercizio della professione di agente immobiliare in Francia, previste dalla legge numero 70-9 del 2 gennaio 1970 relativa agli intermediari in materia di operazioni immobiliari, detta legge Hoguet, siano opponibili alla società AirBnb Ireland UC.


(1)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).


27.8.2018   

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C 301/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli (Italia) il 14 giugno 2018 — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e a.

(Causa C-394/18)

(2018/C 301/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte di appello di Napoli

Parti nella causa principale

Appellante: I.G.I. Srl

Appellati: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Questioni pregiudiziali

1)

Se i creditori della società scissa, le cui ragioni di credito siano anteriori alla scissione, che non si siano avvalsi del rimedio dell’opposizione ex art. 2503 c.c. (e dunque dello strumento di tutela introdotto in attuazione dell’art. 12 della Direttiva [82/891/CEE] (1)), possano avvalersi dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dopo che la scissione sia stata attuata, allo scopo di farne dichiarare l’inefficacia nei loro confronti e, quindi, di essere preferiti in sede esecutiva ai creditori della o delle società beneficiarie nonché di essere anteposti agli stessi soci di quest’ultime;

2)

se la nozione di nullità, contemplata dall’art. 19 della Direttiva, si riferisce alle sole azioni incidenti sulla validità dell’atto di scissione ovvero anche a quelle che, pur non incidendo sulla sua validità, ne determinano l’inefficacia relativa o inopponibilità.


(1)  Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378, pag. 47).


27.8.2018   

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C 301/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 14 giugno 2018 — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-395/18)

(2018/C 301/22)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA

Resistenti: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 57 e 71, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE (1), ostino a una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la quale prevede l’esclusione dell’operatore economico offerente nel caso di accertamento, in fase di gara, di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore facente parte della terna indicata in sede di offerta, in luogo di imporre all’offerente la sostituzione del subappaltatore designato;

2)

in subordine, laddove la Corte di Giustizia ritenga che l’opzione dell’esclusione dell’offerente rientri tra quelle consentite allo Stato membro, se il principio di proporzionalità, enunciato all’articolo 5 del Trattato UE, richiamato al «considerando» 101 della direttiva 2014/24/UE e indicato quale principio generale del diritto dell’Unione Europea dalla Corte di Giustizia, osti a una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la quale prevede che, in caso di accertamento in fase di gara di un motivo di esclusione relativo a un subappaltatore designato, venga disposta l’esclusione dell’operatore economico offerente in ogni caso, anche laddove vi siano altri subappaltatori non esclusi e in possesso dei requisiti per eseguire le prestazioni da subappaltare oppure l’operatore economico offerente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


27.8.2018   

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C 301/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie (Belgio) il 18 giugno 2018 — Infohos / Regno del Belgio

(Causa C-400/18)

(2018/C 301/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrente: Infohos

Resistente: Regno del Belgio

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 77/388/CEE (1), del 17 maggio 1977, attualmente divenuto articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE (2), del 28 novembre 2006, debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di collegare all’esenzione in esso prevista una condizione di esclusività, ai sensi della quale un’associazione autonoma che presta servizi anche a soggetti non membri è assoggettata integralmente all’IVA anche per i servizi prestati ai suoi membri.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


27.8.2018   

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C 301/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 giugno 2018 — Tedeschi Srl in proprio e quale Mandataria Rti, Consorzio Stabile Istant Service in proprio e quale Mandante Rti / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

(Causa C-402/18)

(2018/C 301/24)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Tedeschi Srl in proprio e quale Mandataria Rti, Consorzio Stabile Istant Service in proprio e quale Mandante Rti

Appellata: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Appellata e appellante incidentale: C.M. Service Srl

Questione pregiudiziale

Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 25 della Direttiva 2004/18 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (1) e 71 della Direttiva 2014/24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (2), che non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice ed il ribasso da applicare ai subappaltatori, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’art. 118 commi 2 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto e l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


27.8.2018   

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C 301/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 19 giugno 2018 — AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-405/18)

(2018/C 301/25)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: AURES Holdings a.s.

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

1)

Se il mero trasferimento della sede amministrativa di una società da uno Stato membro ad un altro Stato membro possa essere fatto senz’altro rientrare nella nozione di libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 [TFUE] (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia contraria agli articoli 49, 52 e 54 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una normativa nazionale qualora essa non consenta ad un soggetto di un altro Stato membro, in caso di trasferimento nella Repubblica ceca del luogo di esercizio dell’attività imprenditoriale o della sede amministrativa, di far valere una perdita fiscale originatasi nel suddetto altro Stato membro.


(1)  GU 2012, C 326, pag. 47.


27.8.2018   

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C 301/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 22 giugno 2018 — Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Causa C-410/18)

(2018/C 301/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Nicolas Aubriet

Resistente: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Questione pregiudiziale

Se il requisito imposto agli studenti non residenti nel Granducato di Lussemburgo dall’articolo 3, punto 5, lettera b), della legge modificata del 24 luglio 2014, relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori, ad esclusione di altri criteri di collegamento, ossia essere figli di lavoratori che siano stati occupati o abbiano esercitato attività lavorativa in Lussemburgo per almeno cinque anni nel corso di un periodo di riferimento di sette anni al momento della presentazione della domanda di sussidio economico sia necessario per il conseguimento dell’obiettivo indicato dal legislatore lussemburghese, ossia cercare di promuovere l’aumento della percentuale di persone titolari di un diploma di istruzione superiore.


27.8.2018   

IT

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C 301/19


Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dal sig. Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentante: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018, causa T-190/16;

statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2), nella parte in cui riguardano il ricorrente, nonché condannare il Consiglio alla rifusione delle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte;

in subordine rispetto alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale affinché questo decida conformandosi alle statuizioni in punto di diritto enunciate nella sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi di impugnazione:

1.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato i diritti fondamentali. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l’ingerenza nel diritto di proprietà e nel diritto di esercitare un’attività economica. In particolare, esso avrebbe erroneamente qualificato le misure come adeguate e proporzionate. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in errori di procedura e avrebbe violato diritti procedurali.

2.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha abusato del suo potere discrezionale. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe svolto alcun concreto controllo relativo al ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale supporrebbe erroneamente che l’assenza di effettive prove sarebbe irrilevante.

3.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato il diritto a una buona amministrazione. Anzitutto, sarebbero erronee le considerazioni del Tribunale sull’obbligo di imparzialità del Consiglio. Inoltre, il Tribunale traviserebbe la portata dell’obbligo di motivazione.

4.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha commesso alcun «errore manifesto di valutazione».

5.

Il Tribunale avrebbe violato, mediante una motivazione meramente politica, il diritto a un equo processo.


(1)  GU 2016, L 60, pag. 76.

(2)  GU 2016, L 60, pag. 1.


27.8.2018   

IT

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C 301/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 27 giugno 2018 — Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

(Causa C-421/18)

(2018/C 301/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Namur

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Resistente: JN

Questione pregiudiziale

«Se l’azione proposta da un ordine di avvocati, diretta ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali dovuti all’ordine stesso, costituisca un’azione “in materia contrattuale”, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» (1).


(1)  GU L 351, pag. 1.


27.8.2018   

IT

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C 301/21


Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 aprile 2018 nelle cause riunite T-554/15 e T-555/15, Ungheria / Commissione europea

(Causa C-456/18 P)

(2018/C 301/29)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Con la sua impugnazione l’Ungheria chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 25 aprile 2018 nelle cause riunite T-554/15 e T-555/15;

annullare parzialmente la decisione C(2015) 4805 della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa al contributo ungherese alle spese sanitarie per le imprese dell’industria del tabacco, nei limiti in cui ingiunge la sospensione dell’applicazione sia delle aliquote progressive del contributo alle spese sanitarie sia della riduzione di tale contributo in caso di investimento, previste dalla a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény (Legge n. XCIV del 2014 sul contributo alle spese sanitarie per il 2015 delle imprese dell’industria del tabacco), adottata dal Parlamento ungherese;

annullare parzialmente la decisione C(2015) 4808 della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa alla modifica del 2014 della tassa di ispezione della filiera alimentare in Ungheria, nei limiti in cui ingiunge la sospensione dell’applicazione delle aliquote progressive della tassa di ispezione della filiera alimentare;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il governo ungherese fonda la sua impugnazione essenzialmente su tre argomenti, conformemente ai criteri elaborati dal Tribunale nella sua giurisprudenza.

In primo luogo, il governo ungherese fonda la sua impugnazione sull’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nell’esame dei motivi del ricorso, tra loro correlati.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente e indebitamente valutato, quanto all’obbligo di motivazione, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In terzo luogo, il governo ungherese invoca un errore di valutazione che ha condotto a un’inadeguata considerazione delle censure formulate dall’Ungheria e a un’interpretazione inappropriata degli argomenti indicati nella sua impugnazione.

Secondo il governo ungherese, la Commissione non ha pienamente rispettato le pertinenti disposizioni procedurali e in materia di motivazione nell’adozione delle decisioni controverse, l’esattezza materiale dei fatti era inidonea, e la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione e ha ecceduto le sue competenze. Benché l’esame di quanto precede rientrasse nell’ambito della competenza del Tribunale, quest’ultimo ha omesso un siffatto esame o non lo ha effettuato correttamente.

Il governo ungherese sostiene che, pertanto, il Tribunale ha, in primo luogo, erroneamente interpretato l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) 659/1999 (1) e ha indebitamente applicato la giurisprudenza della Corte riguardante tale articolo. In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di valutazione laddove ha incorrettamente considerato — ad avviso del governo ungherese — l’argomento formulato con riguardo alle esigenze imposte dai principi di proporzionalità e di parità di trattamento e ha indebitamente tratto la conclusione che la coerenza con le precedenti decisioni della Commissione e con la sua prassi non era essenziale sotto il profilo della certezza del diritto. Analogamente, il Tribunale non ha adeguatamente interpretato l’argomento del governo ungherese relativo alla sussistenza dei presupposti degli aiuti di Stato e ha ignorato tale argomento pertinente anche ai fini della sospensione. In ultimo, il Tribunale è altresì venuto meno al suo obbligo di motivazione nel trarre la conclusione, contrariamente al criterio seguito dalla Commissione nel corso dell’intero procedimento, secondo cui requisito per ingiungere la sospensione di cui alle decisioni era l’insussistenza della volontà di esecuzione da parte dell’Ungheria e che tale circostanza fosse stata sufficientemente accertata dalla Commissione nelle sue decisioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).


Tribunale

27.8.2018   

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C 301/23


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Rogesa / Commissione

(Causa T-643/13) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Domanda di accesso alle informazioni relative alla determinazione del 10 % degli impianti più efficienti dell’industria siderurgica - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Interesse pubblico prevalente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Nozione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente - Osservanza dei termini»])

(2018/C 301/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart e B. Martenczuk, poi F. Clotuche-Duvieusart e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 25 settembre 2013 che ha negato alla ricorrente l’accesso a documenti contenenti informazioni relative alle basi di calcolo utilizzate dalla Commissione per individuale il 10 % degli impianti più efficienti, che hanno funto da punto di partenza per definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


27.8.2018   

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C 301/24


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Buonotourist/Commissione

(Causa T-185/15) (1)

([«Aiuti di Stato - Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Compensazione tariffaria per obblighi di servizio pubblico versata a seguito di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado - Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno - Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Regolamento (CEE) n. 1191/69 - Requisiti per l’esenzione dall’obbligo di notifica - Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/99 - Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato - Autorità di cosa giudicata di una sentenza di un giudice nazionale di ultima istanza - Applicazione ratione temporis delle norme di diritto sostanziale - Legittimo affidamento - Certezza del diritto»])

(2018/C 301/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Buonotourist Srl (Castel San Giorgio, Italia) (rappresentanti: G. Capo e L. Visone, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, G. Conte e P.-J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Roma, Italia) (rappresentante: M. Malena, avvocato)

Oggetto

Domanda, fondata sull’articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione (UE) 2015/1075 della Commissione, del 19 gennaio 2015, sull’aiuto di Stato SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione — Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Buonotourist (GU 2015, L 179, pag. 128).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Buonotourist Srl è condannata, oltre alle proprie, alle spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 190 dell’8.6.2015.


27.8.2018   

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C 301/25


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — CSTP Azienda della Mobilità/Commissione

(Causa T-186/15) (1)

([«Aiuti di Stato - Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Compensazione tariffaria per obblighi di servizio pubblico versata a seguito di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado - Decisione della Commissione che dichiara la misura incompatibile con il mercato interno - Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Regolamento (CEE) n. 1191/69 - Requisiti per l’esenzione dall’obbligo di notifica - Articolo 4, paragrafo 5 e articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/99 - Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato - Autorità di cosa giudicata di una sentenza di un giudice nazionale di ultima istanza - Applicazione ratione temporis delle norme di diritto sostanziale - Legittimo affidamento - Certezza del diritto»])

(2018/C 301/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CSTP Azienda della Mobilità SpA (Salerno, Italia) (rappresentanti: G. Capo e L. Visone, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, G. Conte e P.-J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Asstra Associazione Trasporti (Roma, Italia) (rappresentante: M. Malena, avvocato)

Oggetto

Domanda, fondata sull’articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione (UE) 2015/1074 della Commissione, del 19 gennaio 2015, sull’aiuto di Stato SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione — Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di CSTP (GU 2015, L 179, pag. 112).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CSTP Azienda della Mobilità SpA è condannata, oltre alle proprie, alle spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Asstra Associazione Trasporti si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 190 dell’8.6.2015.


27.8.2018   

IT

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C 301/26


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-240/16) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione - Eccezione di illegittimità»))

(2018/C 301/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson e T. Garner, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Andriy Klyuyev è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto riguarda la domanda di annullamento parziale della decisione 2017/381 e del regolamento di esecuzione 2017/374, formulata nella memoria di adattamento.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


27.8.2018   

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C 301/27


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-644/16) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti della Commissione riguardanti la compatibilità con il diritto dell’Unione del meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato e del sistema giurisdizionale per gli investimenti presenti negli accordi commerciali dell’Unione - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Interesse pubblico prevalente»])

(2018/C 301/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, avvocato, e N. Frey, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 4286 final della Commissione, del 1o luglio 2016, che rifiuta l’accesso a determinati documenti riguardanti la compatibilità con il diritto dell’Unione europea del meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato e del sistema giurisdizionale per gli investimenti presenti negli accordi commerciali dell’Unione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ClientEarth sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.


27.8.2018   

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C 301/27


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

(Causa T-707/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo ANTONIO RUBINI - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore RUTINI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])

(2018/C 301/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enoitalia SpA (Calmasino di Bardolino, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda (Capital Federal, Argentina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2016 (procedimento R 1085/2015-5), relativa a un procedimento di nullità tra La Rural Viñedos y Bodegas e la Enoitalia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Enoitalia Spa è condannata alle spese.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


27.8.2018   

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C 301/28


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Europa Terra Nostra/Parlamento

(Causa T-13/17) (1)

([«Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Decisione che concede una sovvenzione fondazione politica - Prefinanziamento fissato al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione concessa - Obbligo di fornire una garanzia bancaria di prefinanziamento - Regolamento finanziario - Modalità di applicazione del regolamento finanziario - Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo - Proporzionalità - Sviamento di potere»])

(2018/C 301/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europa Terra Nostra eV (Berlino, Germania) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, C. Burgos e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione FINS-2017-30 del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente, nella parte in cui tale decisione limita il prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e subordina il suo versamento alla presentazione di una garanzia bancaria.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Europa Terra Nostra eV è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 27.2.2017.


27.8.2018   

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C 301/29


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — APF/Parlamento

(Causa T-16/17) (1)

([«Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Decisione che concede una sovvenzione a un partito politico - Prefinanziamento fissato al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione concessa - Obbligo di fornire una garanzia bancaria di prefinanziamento - Regolamento finanziario - Modalità di applicazione del regolamento finanziario - Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo - Proporzionalità - Sviamento di potere»])

(2018/C 301/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alliance for Peace and Freedom (APF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, C. Burgos e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione FINS-2017-15 del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente, nella parte in cui tale decisione limita il prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e subordina il suo versamento alla presentazione di una garanzia bancaria.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Alliance for Peace and Freedom (APF) è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 27.2.2017.


27.8.2018   

IT

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C 301/29


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — CLF/Parlamento

(Causa T-54/17) (1)

([«Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Decisione che concede una sovvenzione a un partito politico - Prefinanziamento fissato al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione concessa - Obbligo di fornire una garanzia bancaria di prefinanziamento - Regolamento finanziario - Modalità di applicazione del regolamento finanziario - Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo - Proporzionalità - Parità di trattamento»])

(2018/C 301/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Coalition for Life and Family (CLF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, S. Alves e C. Burgos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione FINS-2017-16 del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente, nella parte in cui tale decisione limita il prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e subordina il suo versamento alla presentazione di una garanzia bancaria.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Coalition for Life and Family (CLF) è condannata alle spese.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


27.8.2018   

IT

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C 301/30


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Pegasus/Parlamento

(Causa T-57/17) (1)

([«Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Decisione che concede una sovvenzione a una fondazione politica - Prefinanziamento fissato al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione concessa - Obbligo di fornire una garanzia bancaria di prefinanziamento - Regolamento finanziario - Modalità di applicazione del regolamento finanziario - Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo - Proporzionalità - Parità di trattamento»])

(2018/C 301/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pegasus (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Richter, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, S. Alves e C. Burgos agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione FINS-2017-31 del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente, nella parte in cui tale decisione limita il prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e subordina il suo versamento alla presentazione di una garanzia bancaria.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pegasus è condannata alle spese.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/31


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 — Link Entertainment/EUIPO — García Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS)

(Causa T-694/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AVORY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Somiglianza tra i servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 301/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Link Entertainment, SLU (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sandra García-Sanjuan Machado (Barcellona, Spagna) (rappresentante: E. Torner Lasalle, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2017 (procedimento R 1758/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la sig.ra García-Sanjuan Machado e la Link Entertainment.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Link Entertainment, SLU è condannata alle spese.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/31


Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2018 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-147/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione europea - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Domanda di dispensa dalla messa a disposizione di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2018/C 301/41)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil e J. Očková, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e Z. Malůšková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione del direttore della Direzione «Risorse proprie e programmazione finanziaria» della Direzione Generale del Bilancio della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera recante il riferimento Ares (2015) 217973, del 20 gennaio 2015, con la quale quest’ultima avrebbe respinto la domanda di dispensa dall’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie per l’importo di CZK 53 976 340, proposta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2000, L 130, pag. 1), e avrebbe esortato le autorità ceche ad adottare le misure necessarie per accreditare sul conto della Commissione l’importo di CZK 53 976 340, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui viene inviata la lettera in questione, a rischio di dover pagare interessi di mora ai sensi dell’articolo 11 del suddetto regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica slovacca.

3)

La Repubblica ceca è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute della Commissione europea.

4)

La Repubblica ceca, la Commissione e la Repubblica slovacca sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento di quest’ultima.


(1)  GU C 213 del 29.6.2015.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/32


Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2018 — Romania / Commissione

(Causa T-478/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione europea - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente a una perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2018/C 301/42)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: inizialmente R.-H. Radu, A. Buzoianu e E. Gane, successivamente R.-H. Radu, E. Gane, A. Wellman e M. Chicu, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Caeiros e A. Ştefănuc, successivamente A. Caeiros e G.-D. Balan, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Direzione Generale del Bilancio della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera con riferimento Ares (2015) 2453089, dell’11 giugno 2015, con la quale quest’ultima avrebbe intimato alla Romania di mettere a sua disposizione la somma di EUR 1 079 513,09 lordi, dalla quale deve essere dedotto il 25 % a titolo di spese di riscossione, corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese che segue l’invio di detta lettera, pena l’applicazione di interessi di mora ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2000, L 130, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica slovacca.

3)

La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Romania, la Commissione e la Repubblica slovacca sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento di quest’ultima.


(1)  GU C 346 del 19.10.2015.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/33


Ordinanza del Tribunale del 28 giugno 2018 — TL/GEPD

(Causa T-452/17) (1)

((«Ricorso di annullamento - Tutela dei dati personali - Pubblicità della giurisprudenza del Tribunale - Domanda di anonimizzazione e di soppressione su internet di una sentenza del Tribunale - Atto non impugnabile - Atto confermativo - Assenza di fatti nuovi e sostanziali - Irricevibilità manifesta»))

(2018/C 301/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TL (rappresentanti: T. Léonard e M. Cock, avvocati)

Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: A. Buchta, M. Pérez Asinari, C. Gayrel e M. Guglielmetti, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del GEPD, del 16 maggio 2017, che respinge la domanda volta a ottenere, da un lato, che quest’ultimo proceda ad una nuova analisi della sua competenza riguardo alla diffusione su internet, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, del cognome di una parte di un procedimento e, dall’altro, che sia disposta l’anonimizzazione della sentenza [riservato].

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

TL e il Garante europeo della protezione dei dati sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/34


Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2018 — Arysta LifeScience Netherlands / Commissione

(Causa T-476/17 R)

((«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva diflubenzurone - Condizioni di approvazione dell’immissione in commercio - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza - Bilanciamento degli interessi»))

(2018/C 301/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, I. Naglis e G. Koleva, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (GU 2017, L 128, pag. 10).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/34


Ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2018 — thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione

(Causa T-577/17) (1)

([«Ricorso di annullamento - Unione doganale - Autorizzazione di perfezionamento attivo - Rischio di incidenza negativa sugli interessi essenziali dei produttori dell’Unione - Articolo 211, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 - Esame delle condizioni economiche - Portata delle conclusioni della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»])

(2018/C 301/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen, Germania) e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (Isbergues, Francia) (rappresentante: M. Günes, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della presunta decisione della Commissione che sarebbe contenuta nel resoconto della sesta riunione della sezione «Procedure speciali diverse dal transito» del gruppo di esperti doganali, del 2 maggio 2017, che ha concluso che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non rischiano di essere lesi da un’autorizzazione per il perfezionamento attivo di taluni prodotti di acciaio magnetico a grani orientati richiesta dalla Euro-Mit Staal BV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Euro-Mit Staal BV.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla thyssenkrupp Electrical Steel GmbH e dalla thyssenkrupp Electrical Steel Ugo.

4)

La Euro-Mit Staal BV sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


27.8.2018   

IT

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C 301/35


Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2018 — FMC/Commissione

(Causa T-719/17 R)

([«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 - Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza - Bilanciamento degli interessi»])

(2018/C 301/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FMC Corp. (Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Waelbroeck, I. Antypas e A. Accarain, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Koleva, A. Lewis e I. Naglis, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 218, pag. 7).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/36


Ordinanza del Tribunale del 26 giugno 2018 — Kerstens/Commissione

(Causa T-757/17) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Esecuzione di una sentenza resa dal Tribunale su impugnazione - Revoca della decisione che infligge una nota di biasimo - Riapertura dei procedimenti disciplinari che hanno condotto alla sanzione annullata - Ricorso di annullamento - Atto non lesivo - Ricorso per risarcimento danni - Inosservanza della procedura precontenziosa - Irricevibilità manifesta»))

(2018/C 301/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e R. Striani, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento di due note della Commissione del 27 marzo e del 6 aprile 2017 e, dall’altro, al risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente a causa delle conseguenze e della durata dei procedimenti disciplinari CMS 15/017 e CMS 12/063.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile

2)

Il sig. Petrus Kerstens è condannato alle spese.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/36


Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2018 — Strabag Belgium/Parlamento

(Causa T-784/17 RII)

((«Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori - Ordinanza che accorda la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo di rigetto dell’offerta della ricorrente e di aggiudicazione a cinque offerenti dell’appalto relativo a un contratto quadro di lavori d’impresa generale per gli edifici del Parlamento a Bruxelles - Domanda di modifica - Articolo 159 del regolamento di procedura - Irricevibilità»))

(2018/C 301/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Strabag Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: Z. Nagy e B. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 159 del regolamento di procedura del Tribunale e diretta alla modifica dell’ordinanza del 18 gennaio 2018, Strabag Belgium/Parlamento (T-784/17 R, non pubblicata, impugnata, EU:T:2018:17).

Dispositivo

1)

La domanda di modifica dell’ordinanza del 18 gennaio 2018, Strabag Belgium/Parlamento (T-784/17 R, non pubblicata, impugnata, EU:T:2018:17), è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/37


Ordinanza del Tribunale del 4 luglio 2018 — Planet / Commissione

(Causa T-29/18) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi al contratto “Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)” - Diniego implicito di accesso - Decisione esplicita adottata successivamente alla proposizione del ricorso - Revoca dell'atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])

(2018/C 301/49)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Planet AE Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di una decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di conferma della ricorrente, del 6 novembre 2017, volta ad ottenere l’accesso a taluni documenti relativi al contratto «Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)».

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


27.8.2018   

IT

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C 301/38


Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 luglio 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA

(Causa T-104/18 R)

([«Procedimento sommario - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Recupero delle somme versate - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»])

(2018/C 301/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fundación Tecnalia Research & Innovation (San Sebastián, Spagna) (rappresentanti: P. Palacios Pesquera e M. Rius Coma, avvocati)

Resistente: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da J. Rivas Andrés, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della REA che chiede il rimborso integrale della sovvenzione concessa per il progetto Food-Watch.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/38


Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 luglio 2018 — Synergy Hellas / Commissione

(Causa T-244/18 R)

([«Procedimento sommario - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del sesto programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Recupero delle somme versate - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»])

(2018/C 301/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Atene, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou e A. Kyratsou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2018) 1115 final della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativa al recupero, presso la ricorrente, di EUR 76 282,08, maggiorati degli interessi di mora.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/39


Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 giugno 2018 — Strabag Belgium/Parlamento

(Causa T-299/18 R)

((«Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Termine di attesa - Offerta anormalmente bassa - Fumus boni iuris - Insussistenza dell’urgenza»))

(2018/C 301/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Strabag Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller, Z. Nagy e B. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento del 19 aprile 2018 di mantenere la propria decisione del 24 novembre 2017 di rigetto dell’offerta della ricorrente e di aggiudicazione a cinque offerenti dell’appalto relativo a un contratto quadro per lavori d’impresa generale per gli edifici del Parlamento a Bruxelles (Belgio) (gara d’appalto 06/D 20/2017/M036).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/39


Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Germann Avocats e  XJ (*1)/ Commissione

(Causa T-352/18)

(2018/C 301/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Germann Avocats LLC (Ginevra, Svizzera),  XJ (*1) (rappresentante: N. Skandamis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta contenuta in una lettera ricevuta dalle ricorrenti il 2 aprile 2018 recante rigetto dell’offerta congiunta da loro presentata per uno studio di controllo sulle pratiche sindacali in materia di non discriminazione e diversità sul posto di lavoro (appalto JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042);

condannare la convenuta a garantire un livello giuridicamente sufficiente di trasparenza in forma di informazioni pertinenti e analisi quantitative e qualitative sulla situazione concorrenziale, in particolare per quanto riguarda l’aggiudicatario e in relazione alle questioni di diversità sui mercati rilevanti per l’appalto di cui trattasi;

condannare la convenuta al risarcimento dei danni a favore delle ricorrenti per un importo pari a EUR 35 000,00, oltre interessi, a causa del pregiudizio asseritamente subito dalle stesse quale conseguenza del mancato rispetto del loro legittimo affidamento, di una perdita dell’opportunità di eseguire l’appalto in questione e della violazione di altri diritti e principi;

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione in cui sarebbe incorsa la convenuta nella sua valutazione dell’offerta delle ricorrenti relativa all’appalto JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042.

2.

Secondo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione in cui la convenuta sarebbe asseritamente incorsa nel suo esame dell’offerta delle ricorrenti relativa al predetto appalto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della convenuta del suo obbligo di tutelare il legittimo affidamento delle ricorrenti quanto a una situazione di mercato concorrenziale che garantisca condizioni di parità tra i concorrenti, anche tramite la tolleranza e/o l’agevolazione di abusi di posizioni dominanti, esistenti o potenziali, nonché sulla violazione da parte della convenuta dei principi di parità di trattamento, buona amministrazione, trasparenza e buona fede nel procedimento conclusosi con l’adozione della decisione impugnata.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.


27.8.2018   

IT

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C 301/40


Ricorso proposto il 29 giugno 2018 — Hugo’s Hotel/EUIPO — H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

(Causa T-397/18)

(2018/C 301/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hugo’s Hotel Ltd (St. Julians, Malta) (rappresentante: R. Sladden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: H’ugo’s GmbH (Monaco di Baviera, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Hugo’s Burger Bar in rosso, nero e bianco — Domanda di registrazione n. 14 608 806

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2018 nel procedimento R 1879/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

rovesciare la decisione della Commissione di ricorso;

dichiarare che la domanda n. 014608806 può essere registrata.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/41


Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — Landesbank Baden-Württemberg / SRB

(Causa T-400/18)

(2018/C 301/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Rübsamen, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 12 aprile 2018 relativa al calcolo dei contributi ex-ante al Fondo di risoluzione unico per il 2018 (SRB/ES/SRF/2018/03), nonché l’allegato, nei limiti in cui la decisione impugnata e l’allegato riguardano il contributo della ricorrente;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/SRB (1).


(1)  GU 2017, C 277, pag. 51.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/42


Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — Pharmadom/EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

(Causa T-403/18)

(2018/C 301/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M-P. Dauquaire, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Objectif Pharma (Vandoeuvre-lès-Nancy, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WS wellpharma shop — Domanda di registrazione n. 14 494 751

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2018 nel procedimento R 1448/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere la domanda di marchio dell’Unione europea per l’insieme dei prodotti e servizi designati;

condannare alle spese l’EUIPO e la società Objectif Pharma se quest’ultima decidesse di intervenire nel procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/42


Ricorso proposto il 5 luglio 2018 — Hypo Vorarlberg Bank/SRB

(Causa T-414/18)

(2018/C 301/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 12 aprile 2018, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2018 (SRB/ES/SRF/2018/03) [«Decision of the Single Resolution Board of 12 April 2018 on the calculation of the 2018 ex ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2018/03)»], nonché il relativo allegato, e comunque nella parte in cui detta decisione, con il relativo allegato, riguarda il contributo dovuto dalla ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Violazione di forme sostanziali per notifica incompleta della decisione impugnata.

2.

Violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione della decisione impugnata.

3.

Violazione di forme sostanziali per omessa audizione e inosservanza del diritto al contraddittorio.

4.

Illegittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (1) come fondamento normativo su cui basare la decisione impugnata.

Con il quarto motivo la ricorrente fa valere che gli articoli da 4 a 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 — su cui si basa la decisione impugnata — istituirebbero un sistema non trasparente di determinazione dei contributi, che sarebbe contrario agli articoli 16, 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e che non garantirebbe l’osservanza degli articoli 20 e 21 della Carta né il rispetto dei principi di proporzionalità e della certezza del diritto.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/43


Ricorso proposto l’11 luglio 2018 — Puma/EUIPO — Carrefour (Rappresentazione di linee incrociate)

(Causa T-424/18)

(2018/C 301/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. Trieb e M. Schunke, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carrefour SA (Boulogne Billancourt, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di linee incrociate) — Domanda di registrazione n. 14 572 697

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 maggio 2018 nel procedimento R 945/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla Commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/44


Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — Geske/EUIPO (SATISFYERMEN)

(Causa T-427/18)

(2018/C 301/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: André Geske (Lübbecke, Germania) (rappresentante: R. Albrecht, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea figurativo SATISFYERMEN — Domanda di registrazione n. 16 886 541

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2018 nel procedimento R 2603/2017-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/45


Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Vans/EUIPO (ULTRARANGE)

(Causa T-434/18)

(2018/C 301/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vans, Inc. (Costa Mesa, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hirsch e M. Metzner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo «ULTRARANGE» — Domanda di registrazione n. 16 665 663

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2018 nel procedimento R 2544/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/45


Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — TUIfly/Commissione

(Causa T-447/18)

(2018/C 301/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH (Langenhagen, Germania) (rappresentanti: avvocati L. Giesberts e M. Gayger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede:

di annullare gli articoli 7 e 8, nonché 9, 10 e 11, nella misura in cui questi ultimi facciano riferimento agli articoli 7 e 8, della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell’11 novembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1);

di condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con il principio di buon andamento dell’amministrazione e con i diritti della difesa della ricorrente, in quanto la Commissione non avrebbe consentito alla ricorrente l’accesso al fascicolo dell’indagine e non l’avrebbe messa in condizione di difendersi adeguatamente.

2.

La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe provato il fatto che la ricorrente sia stata avvantaggiata in maniera selettiva.

3.

La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe violato i limiti della propria discrezionalità sotto l’aspetto procedurale nell’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato.

A tal proposito, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe commesso un errore di procedura, applicando, nel suo esame, il rigoroso criterio stabilito dalle direttive del 2014 sul traffico aereo, sebbene i fatti in questione riguardassero gli anni dal 2003 al 2009.

4.

La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe violato i limiti della propria discrezionalità nell’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato per effetto di un accertamento non sufficientemente accurato dei fatti.

A tal proposito, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe impropriamente dedotto dall’assenza di un dettagliato piano commerciale in merito agli accordi con la ricorrente la presunta carenza di una strategia di redditività dell’aeroporto di Klagenfurt (in prosieguo: il «KLU») e che la medesima, nella decisione, avrebbe compiuto accertamenti in fatto palesemente contraddittori in ordine alla strategia di redditività di lungo periodo del KLU.

5.

La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe violato i limiti della propria discrezionalità nell’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato per effetto di un accertamento non sufficientemente accurato dei fatti nell’ambito della sua analisi di redditività ex ante effettuata a posteriori.

A tal proposito, la ricorrente lamenta che la Commissione, a seguito di erronea valutazione, non abbia preso in considerazione come entrate dell’aeroporto i fondi, in regola con la normativa sugli aiuti di Stato, ricevuti dal KLU allo scopo di finanziare le proprie misure di marketing. Inoltre, la Commissione non avrebbe determinato con sufficiente accuratezza, né preso in considerazione nella decisione il valore di mercato dei servizi prestati dalla ricorrente, sebbene si trattasse di servizi prestati a prezzi correnti di mercato.

6.

La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe compiuto un errore di procedura applicando, nell’esame della causa di giustificazione, un criterio eccessivamente rigoroso, non corrispondente alla sua prassi giuridica al momento della conclusione degli accordi di marketing.

7.

La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe accertato in maniera incompleta i fatti a fondamento dei presunti aiuti di Stato.

A tal proposito, la ricorrente fa valere che la Commissione, per effetto di un’erronea valutazione, non avrebbe preso in considerazione i fondi ricevuti dal KLU, in regola con la normativa sugli aiuti di Stato, nella giustificazione dell’incentivo concesso alla ricorrente. Inoltre, la Commissione, nell’esame che deve effettuare a termini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, avrebbe trascurato l’importanza degli accordi di marketing a livello di politica regionale e dei trasporti, nonché il rilevante effetto positivo che ne deriva a livello dell’economia regionale.


27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/47


Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Kim e a./Consiglio

(Causa T-742/17) (1)

(2018/C 301/62)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 13 del 15.1.2018.