ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 284

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
13 agosto 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 284/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8939 — Liberty House Group/Aluminium Dunkerque) ( 1 )

1

2018/C 284/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8891 — Puig/BSH/Noustique) ( 1 )

1

2018/C 284/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9001 — Kuehne + Nagel/Temasek/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 284/04

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1125 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1115 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

3

2018/C 284/05

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

5

 

Commissione europea

2018/C 284/06

Tassi di cambio dell'euro

6

2018/C 284/07

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 284/08

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America

9


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8939 — Liberty House Group/Aluminium Dunkerque)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 284/01)

Il 18 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8939. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8891 — Puig/BSH/Noustique)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 284/02)

Il 18 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8891. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9001 — Kuehne + Nagel/Temasek/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 284/03)

Il 24 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9001. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

13.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/3


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1125 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1115 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

(2018/C 284/04)

Le informazioni che figurano qui di seguito sono portate all’attenzione delle persone designate nell’allegato I della decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/1125 (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1115 (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di inserire dette persone nell’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai paragrafi 9 e 12 della risoluzione 2206(2015).

Le persone interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al Comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 16 della risoluzione 2206(2015), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448

Fax +1 2129631300

Indirizzo di posta elettronica: delisting@un.org

Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha ritenuto che le persone designate dalle Nazioni Unite debbano essere incluse negli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2015/740, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1125, e dal regolamento (UE) 2015/735, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1115. I motivi che hanno determinato l’inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell’allegato I della decisione e dell’allegato I del regolamento.

Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato III del regolamento (UE) 2015/735, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 6 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, previsti, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 117 dell’8.5.2015, pag. 52.

(2)  GU L 204 del 13.8.2018, pag. 48.

(3)  GU L 117 dell’8.5.2015, pag. 13.

(4)  GU L 204 del 13.8.2018, pag. 1.


13.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/5


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

(2018/C 284/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio, e il servizio incaricato del trattamento è la DG RELEX 1C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu.

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) 2015/735.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 13.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

13.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 agosto 2018

(2018/C 284/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1456

JPY

yen giapponesi

127,07

DKK

corone danesi

7,4544

GBP

sterline inglesi

0,89675

SEK

corone svedesi

10,4258

CHF

franchi svizzeri

1,1391

ISK

corone islandesi

124,60

NOK

corone norvegesi

9,5330

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,635

HUF

fiorini ungheresi

322,77

PLN

zloty polacchi

4,2911

RON

leu rumeni

4,6583

TRY

lire turche

6,9309

AUD

dollari australiani

1,5675

CAD

dollari canadesi

1,5002

HKD

dollari di Hong Kong

8,9928

NZD

dollari neozelandesi

1,7365

SGD

dollari di Singapore

1,5708

KRW

won sudcoreani

1 293,54

ZAR

rand sudafricani

15,9272

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8468

HRK

kuna croata

7,4333

IDR

rupia indonesiana

16 583,56

MYR

ringgit malese

4,6809

PHP

peso filippino

60,833

RUB

rublo russo

76,8097

THB

baht thailandese

38,114

BRL

real brasiliano

4,3904

MXN

peso messicano

21,6533

INR

rupia indiana

78,8520


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/7


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2018/C 284/07)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: luglio 2018

Periodo di applicazione: ottobre, novembre e dicembre 2018

07-2018

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,8503

7,45226

7,39714

324,597

4,32391

1 BGN =

0,511300

1

13,2173

3,81034

3,78215

165,966

2,21082

1 CZK =

0,0386842

0,0756586

1

0,288285

0,286153

12,5568

0,167267

1 DKK =

0,134187

0,262444

3,46879

1

0,99260

43,5568

0,580215

1 HRK =

0,135187

0,264400

3,49464

1,007452

1

43,8814

0,584539

1 HUF =

0,00308074

0,00602532

0,0796382

0,022959

0,0227887

1

0,0133209

1 PLN =

0,231272

0,452322

5,97845

1,72350

1,71075

75,0701

1

1 RON =

0,215035

0,420565

5,55871

1,60249

1,59064

69,7996

0,929791

1 SEK =

0,097016

0,189743

2,50788

0,722985

0,717637

31,4909

0,419487

1 GBP =

1,12707

2,20433

29,1352

8,39923

8,3371

365,844

4,87336

1 NOK =

0,105291

0,205928

2,72180

0,784654

0,778850

34,1770

0,455268

1 ISK =

0,00803785

0,0157204

0,207781

0,0599001

0,0594571

2,60906

0,034755

1 CHF =

0,860434

1,68284

22,2425

6,41218

6,36475

279,294

3,72044


07-2018

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,65041

10,30763

0,887255

9,49751

124,411

1,16220

1 BGN =

2,37776

5,27029

0,453653

4,85607

63,6115

0,594235

1 CZK =

0,179898

0,398743

0,034323

0,367404

4,81276

0,0449590

1 DKK =

0,624027

1,38315

0,119059

1,27445

16,6944

0,155953

1 HRK =

0,628678

1,39346

0,1199457

1,28394

16,8189

0,157115

1 HUF =

0,0143267

0,0317552

0,00273341

0,0292594

0,383280

0,00358046

1 PLN =

1,075510

2,38387

0,205197

2,19651

28,7729

0,268785

1 RON =

1

2,21650

0,190791

2,04229

26,7528

0,249914

1 SEK =

0,451162

1

0,0860775

0,92141

12,0698

0,112752

1 GBP =

5,24135

11,6174

1

10,7044

140,221

1,30989

1 NOK =

0,489646

1,085298

0,0934198

1

13,0994

0,122369

1 ISK =

0,037379

0,082851

0,00713162

0,0763396

1

0,00934163

1 CHF =

4,00137

8,86903

0,763424

8,17198

107,048

1

NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

Riferimento: luglio-18

1 EUR in moneta nazionale

1 unità di moneta nazionale in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,8503

0,0386842

DKK

7,45226

0,134187

HRK

7,39714

0,135187

HUF

324,597

0,00308074

PLN

4,32391

0,231272

RON

4,65041

0,215035

SEK

10,30763

0,097016

GBP

0,887255

1,12707

NOK

9,49751

0,105291

ISK

124,411

0,00803785

CHF

1,16220

0,860434

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

13.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/9


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America

(2018/C 284/08)

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio («UAN») originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 29 giugno 2018 da Fertilizers Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America («i paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC 3102 80 00. Tale codice NC è fornito solo a titolo informativo.

L’asserzione di dumping messo in atto dagli Stati Uniti d’America si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale di Trinidad e Tobago, l’asserzione di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

L’asserzione di dumping praticato dalla Russia si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione e un confronto tra un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti, procedendo a un adeguamento per i costi del gas, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti] e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione. Entrambi i confronti dimostrano l’esistenza di pratiche di dumping.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi interessati.

4.   Asserzione di pregiudizio/nesso di causalità e distorsioni relative alle materie prime

4.1.    Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale e la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

4.2.    Asserzione di distorsioni relative alle materie prime

Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che in Russia vi sono distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova della denuncia, il gas, che rappresenta più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, è oggetto di una doppia tariffazione in Russia.

In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’inchiesta esaminerà quindi le asserite distorsioni per valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente a eliminare il pregiudizio. Se nel corso dell’inchiesta dovessero essere individuate in Russia altre distorsioni previste all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’inchiesta potrà riguardare anche tali distorsioni.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

In caso affermativo, l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base. Per quanto riguarda la Russia, se si applica l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’inchiesta effettuerà la verifica dell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, di tale regolamento.

Come già annunciato (4), il cosiddetto pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale [regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio entrato in vigore l’8 giugno 2018 (5)] ha introdotto, tra l’altro, cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping. In particolare, le inchieste saranno effettuate in modo più rapido e le eventuali misure provvisorie saranno imposte fino a due mesi prima rispetto al passato. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. In vista di tali cambiamenti la Commissione ritiene opportuno stabilire un calendario più strutturato per l’esecuzione delle inchieste antidumping, al fine di garantire che le procedure possano essere completate entro i termini prescritti, nel pieno rispetto dei diritti di difesa delle parti interessate. Il calendario della presente inchiesta, come stabilito nel presente avviso, comprende istruzioni specifiche per la presentazione delle informazioni nelle varie fasi dell’inchiesta e per l’organizzazione delle audizioni. Anche le richieste di proroga dei termini saranno soggette a regole più rigorose.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura di un’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (6) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nei paesi interessati

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dei paesi interessati oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità dei paesi interessati e potrà contattare eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di includerle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro 3 giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità dei paesi interessati.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno compilato l’allegato I entro i termini specificati ed hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto al punto 5.3.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non può superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (7).

b)   Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno compilare un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (8) (9)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione sul campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro 3 giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione (10) del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

a)   Russia

In caso di distorsioni relative alle materie prime, quali definite all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione effettuerà una verifica dell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, di tale regolamento. Se la Commissione, quando stabilisce il livello dei dazi a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, decide di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, effettuerà la verifica dell’interesse dell’Unione conformemente all’articolo 21.

Le parti interessate sono invitate a fornire tutte le informazioni pertinenti che possano consentire alla Commissione di determinare se sia nell’interesse dell’Unione fissare il livello delle misure in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In particolare, le parti interessate sono invitate a fornire tutte le informazioni riguardanti le capacità inutilizzate nel paese interessato, la concorrenza per le materie prime e l’effetto sulle catene di approvvigionamento per le imprese europee. In assenza di cooperazione la Commissione può concludere che è nell’interesse dell’Unione applicare l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

Qualora la Commissione decida di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, dovrà essere stabilito, conformemente all’articolo 21, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere presentate in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni trasmesse saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

b)   Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America

Qualora venga accertata l’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni trasmesse a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

affinché un’audizione possa essere effettuata prima dell’imposizione delle misure provvisorie, dovrà essere presentata una richiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data,

dopo la fase provvisoria dovrà essere presentata una richiesta entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle conclusioni provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica delle conclusioni o del documento informativo,

nella fase definitiva dovrà essere presentata una richiesta entro tre giorni dalla data di divulgazione delle conclusioni definitive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per presentare osservazioni sulle conclusioni definitive. In caso di divulgazione di ulteriori conclusioni definitive, dovrà essere presentata una richiesta immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori conclusioni definitive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni su tali conclusioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di rifiutare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una richiesta di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Tuttavia, nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti dal diritto d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (11). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO/BELGIË

Email:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

L’inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, conformemente all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate, mediante un documento informativo, della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono in linea di principio di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle conclusioni definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori conclusioni definitive sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per formulare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

le informazioni per la fase delle conclusioni provvisorie dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro il 70o giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso,

salvo diverse disposizioni, le parti interessate non possono presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni provvisorie o sul documento informativo della fase provvisoria. Al di là di tale termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie per confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e se queste possono essere verificate entro il tempo disponibile per concludere tempestivamente l’inchiesta,

al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive o, se del caso, delle osservazioni sulle ulteriori conclusioni definitive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono sollevare solo questioni trattate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima dell’imposizione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni,

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle conclusioni provvisorie o del documento informativo dovranno essere presentate entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni,

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive dovranno essere presentate entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive, salvo diverse disposizioni. In caso di divulgazione di ulteriori conclusioni definitive, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori conclusioni dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette conclusioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le richieste di audizioni con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizioni con il consigliere auditore. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 2.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimento alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)  Cfr. «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sul sito web della DG TRADE http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(6)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame. La definizione comprende sia i produttori integrati di UAN (che producono urea e nitrato di ammonio) che i produttori non integrati di UAN.

(7)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze descritte all’articolo 18 del regolamento di base.

(8)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del presente avviso destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Con il termine «produttori dell’Unione» si intendono sia i produttori integrati di UAN (che producono urea e nitrato di ammonio) che i produttori non integrati di UAN.

(11)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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