ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 261

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
25 luglio 2018


Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2018/C 261/01 CON/2018/25

Parere della Banca centrale europea, dell’11 maggio 2018, relativo a una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l’orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (CON/2018/25)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 261/02

Tassi di cambio dell'euro

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 261/03

Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 261/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8984 — Hg/Vista/Allocate) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


III Atti preparatori

Banca centrale europea

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 maggio 2018

relativo a una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l’orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri

(CON/2018/25)

(2018/C 261/01)

Introduzione e base giuridica

In data 1o febbraio 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l’orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri (1) (di seguito la «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in quanto la proposta di direttiva pertiene all’obiettivo primario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi di cui all’articolo 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»). La BCE è altresì competente a essere consultata sulla proposta di direttiva ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 14, del TFUE che ne costituisce la base giuridica e secondo cui il Consiglio dell’Unione europea, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono il protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE e al trattato sull’Unione europea. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La crisi economica e finanziaria ha chiaramente dimostrato che un’ambiziosa riforma del quadro della governance economica è nel profondo e vivo interesse dell’Unione europea, degli Stati membri e, in particolare, dell’area dell’euro (2). Il patto di stabilità e crescita (PSC), attuato e rafforzato attraverso la legislazione secondaria sotto forma del regolamento del Consiglio (CE) n. 1466/97 (3) e del regolamento del Consiglio (CE) n. 1467/97 (4), ha irrobustito il quadro di riferimento dell’Unione per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio (5).

1.2.

In linea con la posizione espressa nel contesto dell’adozione dei predetti atti giuridici, la BCE valuta con favore la proposta di direttiva che punta a incorporare il contenuto del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (TSCG), nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. La proposta di direttiva dà seguito all’articolo 16 del TSCG che richiede di incorporare il contenuto del TSCG nel diritto dell’Unione al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del TSCG, vale a dire entro il 1o gennaio 2018 (6). La Commissione europea ha interpretato il contenuto del TSCG come corrispondente al cosiddetto «patto di bilancio» (7). La BCE ritiene che siano necessarie diverse modifiche alla proposta di direttiva al fine di rafforzare ulteriormente la responsabilità di bilancio negli Stati membri, semplificare il quadro giuridico e assicurare una più efficace applicazione e osservanza delle regole di bilancio sia a livello dell’UE che a livello nazionale.

2.   Osservazioni specifiche

2.1.   Semplificazione dell’attuale quadro giuridico

2.1.1.

La proposta di direttiva punta a semplificare il quadro giuridico e assicurare un controllo più efficace e sistematico dell’applicazione e dell’osservanza delle regole di bilancio sia a livello dell’UE che a livello nazionale nell’ambito del quadro generale di governance economica dell’UE. La proposta di direttiva mira altresì a ridurre i possibili rischi di duplicazione e azioni contrastanti insiti nella coesistenza di accordi intergovernativi e di meccanismi previsti dal diritto dell’Unione. Mentre la BCE guarda con favore, come precisato al paragrafo 1.2, agli obiettivi della proposta di direttiva, essa nutre qualche preoccupazione in merito alla possibilità della direttiva di conseguirli.

2.1.2.

Per quanto riguarda il TSCG, la proposta di direttiva è finalizzata a incorporare il patto di bilancio nel diritto dell’Unione. Tuttavia, le disposizioni della proposta di direttiva si discostano in modo significativo da quelle del patto fiscale: ciò potrebbe determinare un indebolimento delle regole del patto fiscale e aumentare l’incertezza per effetto della coesistenza di molteplici quadri di bilancio. In particolare le regole del patto di bilancio sono indebolite dal fatto che la proposta di direttiva non contiene alcun riferimento all’obbligo degli Stati membri ai sensi del patto di bilancio di tenere una posizione di bilancio in pareggio o in avanzo, con un limite superiore del disavanzo strutturale dello 0,5 % del PIL, che può diventare l’1,0 % del PIL per gli Stati membri con un livello di debito significativamente inferiore al 60 % del PIL e con bassi rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Nello stesso spirito, il patto di bilancio reca l’obbligo di assicurare una rapida convergenza verso l’obiettivo di medio termine in linea con il PSC. La BCE ritiene necessario che tali obblighi siano chiaramente rispecchiati nella proposta di direttiva.

2.1.3.

Inoltre, la proposta di direttiva non sostituirà il TSCG poiché quest’ultimo contiene disposizioni che esulano dall’ambito di applicazione della proposta di direttiva. Tuttavia, poiché il TSCG sarà ancora applicabile a tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica ceca e del Regno Unito, la proposta di direttiva non sembra diminuire il rischio di duplicazioni e azioni contrastanti insiti nella coesistenza di accordi intergovernativi e di meccanismi previsti dal diritto dell’Unione. Nella relazione che accompagna la proposta di direttiva si afferma che questa non dovrebbe pregiudicare l’impegno assunto dalle parti contraenti del TSCG di cui agli articoli 7 e 13 del TSCG. Tuttavia la proposta di direttiva inciderà sull’impegno assunto dagli Stati membri che sono parti contraenti del TSCG ai sensi dell’articolo 3 del TSCG che reca disposizioni relative al patto di bilancio, senza abrogarle o sostituirle (8). L’allineamento delle disposizioni della proposta di direttiva all’articolo 3 del TSCG apporterebbe chiarezza in merito alla coesistenza del TSCG e della proposta di direttiva e contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi della proposta di direttiva.

2.1.4.

Inoltre, la BCE evince che la maggioranza degli Stati membri che sono parti contraenti del TSCG hanno già recepito le disposizioni del patto di bilancio nell’ordinamento nazionale. In alcuni casi, tale recepimento è avvenuto a livello costituzionale o equivalente. Considerato che il patto di bilancio contiene disposizioni più rigorose di quelle di cui alla proposta di direttiva, in particolare per quanto concerne il limite superiore del deficit strutturale dello 0,5 % del prodotto interno lordo, ci si attende che anche tali normative impongano requisiti di bilancio più rigorosi. Pertanto, se gli Stati membri che non hanno pienamente recepito il patto di bilancio nel proprio diritto nazionale decidessero di applicare le disposizioni del patto di bilancio in maniera più indulgente in forza della proposta di direttiva in corso di adozione, o se alcuni Stati membri decidessero di modificare le rispettive normative nazionali in tal senso, ciò potrebbe determinare regole di bilancio diseguali ed eterogenee nell’Unione. Tale questione rafforza il suggerimento della BCE, di cui al paragrafo 2.1.2 di rispecchiare nella proposta di direttiva gli obblighi di cui al patto di bilancio. Assicurare che le disposizioni del patto di bilancio abbiano riscontro assicurerà chiarezza e parità di trattamento nell’Unione.

2.1.5.

Infine, per quanto concerne il quadro di bilancio dell’Unione in generale, sembra che la proposta di direttiva contenga disposizioni che sono simili o correlate a disposizioni del PSC, del «six-pack» e del «two-pack». Ne sono un esempio le disposizioni che istituiscono enti indipendenti che si rinvengono nella proposta di direttiva e nel regolamento (UE) n. 473/2013, nonché le disposizioni sulle regole di bilancio numeriche e i quadri di bilancio a medio termine della direttiva 2011/85/UE. La BCE è del parere che in tali casi la proposta di direttiva dovrebbe chiarire come le disposizioni della proposta di direttiva interagirebbero in pratica con quelle già esistenti nel diritto dell’Unione e, se necessario, modificare i relativi atti giuridici per garantire certezza giuridica.

2.2.   Obiettivi a medio termine

2.2.1.

La proposta di direttiva prevede che gli Stati membri debbano istituire un quadro di regole di bilancio numeriche vincolanti e permanenti specifiche per tali Stati. Tale quadro dovrebbe stabilire un obiettivo a medio termini di saldo strutturale, al fine di garantire che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo ai prezzi di mercato non superi il valore di riferimento di cui all’articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi (9) o vi si avvicini a un ritmo soddisfacente. La BCE evince che tale obiettivo a medio termine non si riferisce a quello di cui al PSC e, in particolare, a quello di cui al regolamento (CE) n. 1466/97, e che l’intento della Commissione è quello di creare un obbligo per gli Stati membri di inserire nei rispettivi quadri di bilancio un obiettivo a medio termine che può differire dall’obiettivo a medio termine di cui al PSC. La BCE ritiene che la proposta di direttiva debba stabilire, in modo chiaro ed esaustivo, le modalità con le quali tale obiettivo a medio termine è definito in termini di saldo strutturale e, come rilevato al paragrafo 2.1.2, come esso rispecchi il limite superiore del deficit strutturale dello 0,5 % del prodotto interno lordo indicato nel patto di bilancio. Fornire tale definizione assicurerebbe che gli Stati membri abbiano chiare i propri obblighi e che vi siano regole di bilancio uniformi e armonizzate nell’Unione.

2.2.2.

Il patto di bilancio impone altresì alle parti contraenti di assicurare una rapida convergenza verso l’obiettivo di medio termine in linea con il PSC entro il termine previsto per tale convergenza, tenuto conto della sostenibilità specifica del paese. La BCE osserva che un obbligo di rapida convergenza dovrebbe essere inserito nella proposta di direttiva. Essa ritiene che la convergenza verso l’obiettivo a medio termine di cui alla proposta di direttiva dovrebbe essere precisato ulteriormente, trattando le regole del PSC come il ritmo minimo di convergenza.

2.2.3.

Infine, la BCE vede con favore l’obbligo degli Stati membri di includere nella programmazione di bilancio un percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica, al netto delle misure discrezionali in materia di entrate che abbia natura vincolante e permanente. In contrasto con le regole di spesa di cui al patto di bilancio, che replicano il PSC, la regola di spesa di cui alla proposta di direttiva prevede l’applicazione di obiettivi di spesa pluriennali fissi per la durata della legislatura appena il nuovo governo si insedia. Tali obiettivi devono essere rispettati dai bilanci annuali in tale arco di tempo. Mentre una siffatta regola fissa potrebbe essere di sostegno alla disciplina di bilancio e creare margini di bilancio aggiuntivi in periodi di espansione economica, sarebbe necessaria maggior chiarezza in merito alle modalità con le quali assicurarne il rispetto nel medio termine. Inoltre, è necessario che la proposta di direttiva chiarisca se gli Stati membri debbano rettificare i propri obbiettivi di spesa annuali ove il quadro economico si evolva in modo differente dalle previsioni fatte dagli Stati membri nello stabilire gli obiettivi di spesa pluriennali.

2.3.   Meccanismo di correzione automatico

2.3.1.

La BCE accoglie favorevolmente l’introduzione del meccanismo di correzione automatico in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TSCG, che va oltre la procedura di aggiustamento per la correzione di deviazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Tale strumento consentirà agli Stati membri di correggere deviazioni dall’obiettivo a medio termine e dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo e di compensare le deviazioni dal percorso della spesa pubblica di cui alla proposta di direttiva (10).

2.3.2.

Ciò nonostante la BCE ha individuato una serie di elementi di tale meccanismo che potrebbero essere rivisti ulteriormente per assicurare che il meccanismo sia applicato in modo più efficace dagli Stati membri. In particolare, mentre la proposta di direttiva precisa che il meccanismo di correzione sarebbe attivato autonomamente «nel caso in cui sia rilevata una deviazione significativa», essa non reca una definizione di tale espressione né ne indica in alcun modo la portata. La BCE suggerisce di definire l’espressione «nel caso in cui sia rilevata una deviazione significativa» al fine di apportare chiarezza giuridica all’applicabilità del meccanismo di correzione.

2.4.   Enti indipendenti

2.4.1.

La BCE appoggia la disposizione della proposta di direttiva che mira a rafforzare il ruolo degli enti indipendenti conferendo loro un mandato che va oltre i compiti loro assegnati ai sensi del regolamento (UE) n. 473/2013. In particolare, la BCE apprezza l’ancoraggio del principio che obbliga ad ottemperare o a giustificare l’inosservanza («comply-or-justify principle») poiché questo rafforzerebbe il ruolo degli enti indipendenti nel processo di sorveglianza di bilancio. Tuttavia, già il regolamento n. 473/2013 prevede l’istituzione di tali enti indipendenti e attribuisce loro una serie di compiti correlati. La proposta di direttiva non dovrebbe pertanto duplicare disposizioni preesistenti del diritto dell’Unione, ma solo ampliare il compiti attribuiti a tali enti indipendenti al fine di assicurare che essi siano in grado di coprire l’ambito di applicazione della proposta di direttiva.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 maggio 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 824 final.

(2)  Cfr. pareri CON/2011/13 e CON/2012/18. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(3)  Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(5)  Il PSC è stato incorporato in pacchetti legislativi noti come «Six-pack» (regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1); regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8); regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12); regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25); regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 306, 23.11.2011, pag. 33); e direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41)], entrati in vigore il 13 dicembre 2011, e il «two-pack» (regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1); e regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11), entrati in vigore il 30 maggio 2013.

(6)  L’articolo 16 del TSCG richiede di adottare le misure necessarie per incorporare il contenuto del TSCG nel diritto dell’Unione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del TSCG, vale a dire entro il 1o gennaio 2018, sulla base di una valutazione dell’esperienza maturata in sede di attuazione. Ciò è anche in linea con la Relazione dei cinque presidenti «Completare l’unione economica e monetaria dell’Europa», relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, del 22 giugno 2015, disponibile sul sito Internet della Commissione all’indirizzo www.ec.europa.eu

(7)  Il patto di bilancio è incluso nel titolo III del TSCG.

(8)  Compete alle parti contraenti del TSCG decidere in merito.

(9)  Allegato al TFUE.

(10)  V. l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della proposta di regolamento.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 luglio 2018

(2018/C 261/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1706

JPY

yen giapponesi

130,06

DKK

corone danesi

7,4504

GBP

sterline inglesi

0,89178

SEK

corone svedesi

10,3278

CHF

franchi svizzeri

1,1626

ISK

corone islandesi

124,60

NOK

corone norvegesi

9,5605

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,761

HUF

fiorini ungheresi

326,64

PLN

zloty polacchi

4,3179

RON

leu rumeni

4,6398

TRY

lire turche

5,7054

AUD

dollari australiani

1,5797

CAD

dollari canadesi

1,5393

HKD

dollari di Hong Kong

9,1846

NZD

dollari neozelandesi

1,7192

SGD

dollari di Singapore

1,5967

KRW

won sudcoreani

1 320,85

ZAR

rand sudafricani

15,6041

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9561

HRK

kuna croata

7,3975

IDR

rupia indonesiana

16 972,88

MYR

ringgit malese

4,7550

PHP

peso filippino

62,366

RUB

rublo russo

73,4444

THB

baht thailandese

39,051

BRL

real brasiliano

4,4184

MXN

peso messicano

22,0446

INR

rupia indiana

80,7100


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/6


Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2018/C 261/03)

La pubblicazione dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

GRECIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 72 del 28.2.2015.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Εναέρια σύνορα

Aeroporti (frontiere aeree)

1.

Αθήνα

Αthina

2.

Ηράκλειο

Heraklion

3.

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

4.

Ρόδος

Rodos (Rhodes)

5.

Κέρκυρα

Kerkira (Corfou)

6.

Αντιμάχεια Κω

Antimachia (Kos)

7.

Χανιά

Chania

8.

Πυθαγόρειο Σάμου

Pithagorio, Samos

9.

Μυτιλήνη

Mitilini

10.

Ιωάννινα

Ioannina

11.

Άραξος

Araxos

12.

Σητεία

Sitia

13.

Χίος

Chios (*1)

14.

Αργοστόλι

Argostoli

15.

Καλαμάτα

Kalamata

16.

Καβάλα

Kavala

17.

Άκτιο Βόνιτσας

Aktio Vonitsas

18.

Ζάκυνθος

Zakinthos

19.

Θήρα

Thira

20.

Σκιάθος

Skiathos

21.

Κάρπαθος

Karpathos (*1)

22.

Μύκονος

Mikonos

23.

Αλεξανδρούπολη

Alexandroupoli

24.

Ελευσίνα

Elefsina

25.

Ανδραβίδα

Andravida

26.

Ατσική Λήμνου

Atsiki - Limnos

27.

Νέα Αγχίαλος

Νea Aghialos

28.

Αργος Ορεστικού (Καστοριά)

Argos


Θαλάσσια σύνορα

Porti (frontiere marittime)

1.

Γύθειο

Githio

2.

Σύρος

Siros

3.

Ηγουμενίτσα

Igoymenitsa

4.

Στυλίδα

Stilida

5.

Άγιος Νικόλαος

Agios Nikolaos

6.

Ρέθυμνο

Rethimno

7.

Λευκάδα

Lefkada

8.

Σάμος

Samos

9.

Βόλος

Volos

10.

Κως

Kos

11.

Δάφνη Αγίου Όρους

Dafni, Agiou Oros

12.

Ίβηρα Αγίου Όρους

Ivira, Agiou Oros

13.

Γλυφάδα

Glifada

14.

Πρέβεζα

Preveza

15.

Πάτρα

Patra

16.

Κέρκυρα

Kerkira

17.

Σητεία

Sitia

18.

Χίος

Chios

19.

Αργοστόλι

Argostoli

20.

Θεσσαλονίκη

Thessaloniki

21.

Κόρινθος

Korinthos

22.

Καλαμάτα

Kalamata

23.

Κάλυμνος

Kalymnos (*2)

24.

Καβάλα

Kavala

25.

Ιθάκη

Ithaki

26.

Πύλος

Pilos

27.

Πυθαγόρειο Σάμου

Pithagorio - Samos

28.

Λαύριο

Lavrio

29.

Ηράκλειο

Heraklio

30.

Σάμη Κεφαλληνίας

Sami, Kefalonia

31.

Πειραιάς

Pireas

32.

Μήλος

Milos

33.

Κατάκολο

Katakolo

34.

Σούδα Χανίων

Souda - Chania

35.

Ιτέα

Itea

36.

Ελευσίνα

Elefsina

37.

Μύκονος

Mikonos

38.

Ναύπλιο

Nafplio

39.

Χαλκίδα

Chalkida

40.

Ρόδος

Rodos

41.

Ζάκυνθος

Zakinthos

42.

Θήρα

Thira

43.

Καλοί Λιμένες Ηρακλείου

Kali - Limenes - Herakliou

44.

Μύρινα Λήμνου

Myrina - Limnos

45.

Παξοί

Paxi

46.

Σκιάθος

Skiathos

47.

Αλεξανδρούπολη

Alexandroupoli

48.

Αίγιο

Aighio

49.

Πάτμος

Patmos

50.

Σύμη

Simi

51.

Μυτιλήνη

Mitilini

52.

Χανιά

Chania

53.

Αστακός

Astakos

54.

Καρλόβασι Σάμου

Karlovasi Samos (*2)

55.

Πέτρα Λέσβου

PETRA, Lesvos (*2)

56.

Αγία Μαρίνα Λέρου

Agia Marina Leros (*2)

57.

Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

Nea Moudania

58.

Άγιοι Θεόδωροι

Agioi Theodoroi

59.

Καστελόριζο

Kastellorizo


Χερσαία σύνορα

Frontiere terrestri

Με την Αλβανία

Con l’Albania

1.

Κακαβιά

Kakavia

2.

Κρυσταλλοπηγή

Kristalopigi

3.

Σαγιάδα

Sagiada

4.

Μερτζάνη

Mertzani

Με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Con l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

1.

Νίκη

Niki

2.

Ειδομένη (σιδηροδρομικό)

Idomeni (ferroviario)

3.

Εύζωνοι

Evzoni

4.

Δοϊράνη

Doirani

Με τη Βουλγαρία

Con la Bulgaria

1.

Προμαχώνας

Promachonas

2.

Προμαχώνας (σιδηροδρομικό)

Promachonas (ferroviario)

3.

Δίκαια (σιδηροδρομικό)

Dikea, Evros (ferroviario)

4.

Ορμένιο

Ormenio, Evros

5.

Εξοχή

Εχοηι

6.

Άγιος Κωνσταντίνος Ξάνθης

Agios Konstantinos (Xanthi)

7.

Κυπρίνος Έβρου

Kyprinos (Evros)

8.

Νυμφαία

Nymfaia

Με την Τουρκία

Con la Turchia

1.

Καστανιές Έβρου

Kastanies

2.

Πύθιο (σιδηροδρομικό)

Pithio (ferroviario)

3.

Κήποι Έβρου

Kipi

FRANCIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 411 del 2.12.2017.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Frontiere aeree

(1)

Ajaccio-Napoléon-Bonaparte

(2)

Albert-Bray

(3)

Angers-Marcé

(4)

Angoulême-Brie-Champniers

(5)

Annecy-Methet

(6)

Auxerre-Branches

(7)

Avignon-Caumont

(8)

Bâle-Mulhouse

(9)

Bastia-Poretta

(10)

Beauvais-Tillé

(11)

Bergerac-Dordogne-Périgord

(12)

Béziers-Vias

(13)

Biarritz-Pays Basque

(14)

Bordeaux-Mérignac

(15)

Brest-Bretagne

(16)

Brive-Souillac

(17)

Caen-Carpiquet

(18)

Calais-Dunkerque

(19)

Calvi-Sainte-Catherine

(20)

Cannes-Mandelieu

(21)

Carcassonne-Salvaza

(22)

Châlons-Vatry

(23)

Chambéry-Aix-les-Bains

(24)

Châteauroux-Déols

(25)

Cherbourg-Mauperthus

(26)

Clermont-Ferrand-Auvergne

(27)

Colmar-Houssen

(28)

Deauville-Normandie

(29)

Dijon-Longvic

(30)

Dinard-Pleurtuit-Saint Malo

(31)

Dôle-Tavaux

(32)

Epinal-Mirecourt

(33)

Figari-Sud Corse

(34)

Grenoble-Alpes-Isère

(35)

Hyères-le Palivestre

(36)

Paris-Issy-les-Moulineaux

(37)

La Môle – Saint-Tropez, (aperto dal 15 giugno al 30 settembre)

(38)

La Rochelle-Ile de Ré

(39)

Laval-Entrammes

(40)

Le Castellet (dal 10 giugno al 1o luglio 2018)

(41)

Le Havre-Octeville

(42)

Le Mans-Arnage

(43)

Le Touquet-Côte d’Opale

(44)

Lille-Lesquin

(45)

Limoges-Bellegarde

(46)

Lorient-Lann-Bihoué

(47)

Lyon-Bron

(48)

Lyon-Saint-Exupéry

(49)

Marseille-Provence

(50)

Metz-Nancy-Lorraine

(51)

Monaco-Héliport

(52)

Montpellier-Méditérranée

(53)

Nantes-Atlantique

(54)

Nice-Côte d’Azur

(55)

Nîmes-Garons

(56)

Orléans-Bricy

(57)

Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel

(58)

Paris-Charles de Gaulle

(59)

Paris-le Bourget

(60)

Paris-Orly

(61)

Pau-Pyrénées

(62)

Perpignan-Rivesaltes

(63)

Poitiers-Biard

(64)

Quimper-Pluguffan, aperto da inizio maggio a inizio settembre

(65)

Rennes Saint-Jacques

(66)

Rodez-Aveyron

(67)

Rouen-Vallée de Seine

(68)

Saint-Brieuc-Armor

(69)

Saint-Etienne Loire

(70)

Saint-Nazaire-Montoir

(71)

Strasbourg-Entzheim

(72)

Tarbes-Lourdes-Pyrénées

(73)

Toulouse-Blagnac

(74)

Tours-Val de Loire

(75)

Troyes-Barberey

Frontiere marittime

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bordeaux

(5)

Boulogne

(6)

Brest

(7)

Caen-Ouistreham

(8)

Calais

(9)

Cannes-Vieux Port

(10)

Carteret

(11)

Cherbourg

(12)

Dieppe

(13)

Douvres

(14)

Dunkerque

(15)

Granville

(16)

Honfleur

(17)

La Rochelle-La Pallice

(18)

Le Havre

(19)

Les Sables-d’Olonne-Port

(20)

Lorient

(21)

Marseille

(22)

Monaco-Port de la Condamine

(23)

Nantes-Saint-Nazaire

(24)

Nice

(25)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(26)

Port-la-Nouvelle

(27)

Port-Vendres

(28)

Roscoff

(29)

Rouen

(30)

Saint-Brieuc

(31)

Saint-Malo

(32)

Sète

(33)

Toulon

Frontiere terrestri

(1)

Stazione di Bourg Saint Maurice (aperta da inizio dicembre a metà aprile)

(2)

Stazione di Moutiers (aperta da inizio dicembre a metà aprile)

(3)

Stazione di Ashford International

(4)

Stazione di Avignon-Centre

(5)

Cheriton/Coquelles

(6)

Stazione di Chessy-Marne-la-Vallée

(7)

Stazione di Fréthun

(8)

Stazione di Lille-Europe

(9)

Stazione di Paris-Nord

(10)

Stazione di Saint-Pancras

(11)

Stazione di Ebsfleet

(12)

Pas de la Case-Porta

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16.

 

GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9.

 

GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.

 

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10.

 

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20.

 

GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7.

 

GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28.

 

GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17.

 

GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13.

 

GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17.

 

GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34.

 

GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22.

 

GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12.

 

GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8.

 

GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17.

 

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14.

 

GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30.

 

GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18.

 

GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12.

 

GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3.

 

GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7.

 

GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11.

 

GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9.

 

GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9.

 

GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.

 

GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7.

 

GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5.

 

GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6.

 

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4.

 

GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9.

 

GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22.

 

GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12.

 

GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.

 

GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17.

 

GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.

 

GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.

 

GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.

 

GU C 84 del 4.3.2016, pag. 2.

 

GU C 236 del 30.6.2016, pag. 6.

 

GU C 278 del 30.7.2016, pag. 47.

 

GU C 331 del 9.9.2016, pag. 2.

 

GU C 401 del 29.10.2016, pag. 4.

 

GU C 484 del 24.12.2016, pag. 30.

 

GU C 32 dell’1.2.2017, pag. 4.

 

GU C 74 del 10.3.2017, pag. 9.

 

GU C 120 del 13.4.2017, pag. 17.

 

GU C 152 del 16.5.2017, pag. 5.

 

GU C 411 del 2.12.2017, pag. 10.

 

GU C 31 del 27.1.2018, pag. 12.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(*1)  Nota: Funzionano esclusivamente durante il periodo estivo.

(*2)  Nota: Funzionano esclusivamente durante il periodo estivo.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8984 — Hg/Vista/Allocate)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 261/04)

1.   

In data 17 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

HgCapital LLP («Hg», Regno Unito),

Vista Equity Partners («Vista», Stati Uniti),

Allocate Software («Allocate», Regno Unito), controllata da Vista.

Hg e Vista acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Allocate. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Hg è un’impresa di private equity che investe, principalmente in Europa, nelle tecnologie e nelle imprese di servizi basate sulle tecnologie. Alcune imprese che fanno parte del portafoglio di Hg prestano servizi informatici, tra cui la fornitura di software aziendali;

Vista è un’impresa di private equity con sede negli Stati Uniti specializzata negli investimenti in software, dati e imprese basate sulla tecnologia guidate da team dirigenziali di altissimo livello con prospettive a lungo termine;

Allocate è un fornitore di software per la gestione della forza lavoro e dei rischi, destinato principalmente al settore sanitario.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8984 — Hg/Vista/Allocate

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.