ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 252

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
18 luglio 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2016-2017
Sedute del 1o e 2 febbraio 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 397 del 23.11.2017 .
TESTI APPROVATI
Sedute dal 13 al 16 febbraio 2017
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 407 del 30.11.2017 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 2 febbraio 2017

2018/C 252/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 su un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità (2016/2143(INI))

2

2018/C 252/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni (2015/2086(INL))

14

2018/C 252/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla crisi dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo e in Gabon (2017/2510(RSP))

26

2018/C 252/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (2015/2327(INI))

31

 

Martedì 14 febbraio 2017

2018/C 252/05

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (07592/2016 — C8-0431/2016 — 2016/0077(NLE) — 2016/2230(INI))

48

2018/C 252/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione (2015/2319(INI))

52

2018/C 252/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (2016/2055(INI))

56

2018/C 252/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo (2016/2094(INI))

62

2018/C 252/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2016/2100(INI))

78

2018/C 252/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica (2016/2096(INI))

99

 

Mercoledì 15 febbraio 2017

2018/C 252/11

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (08919/2016 — C8-0218/2016 — 2015/0114(NLE) — 2016/2231(INI))

113

2018/C 252/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sull'Albania (2016/2312(INI))

122

2018/C 252/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Bosnia-Erzegovina (2016/2313(INI))

129

2018/C 252/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2017 (2016/2306(INI))

138

2018/C 252/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2017 (2016/2307(INI))

148

2018/C 252/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017 (2016/2248(INI))

164

2018/C 252/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2016 (2016/2247(INI))

171

2018/C 252/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica (2016/2903(RSP))

184

 

Giovedì 16 febbraio 2017

2018/C 252/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua — il caso di Francisca Ramirez (2017/2563(RSP))

189

2018/C 252/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulle esecuzioni in Kuwait e in Bahrein (2017/2564(RSP))

192

2018/C 252/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sul Guatemala, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani (2017/2565(RSP))

196

2018/C 252/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (2014/2248(INI))

201

2018/C 252/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (2014/2249(INI))

215

2018/C 252/24

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro (2015/2344(INI))

235

2018/C 252/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL))

239

2018/C 252/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sull'iniziativa europea per il cloud computing (2016/2145(INI))

258

2018/C 252/27

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni (2016/2148(INI))

273

2018/C 252/28

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 su una strategia per l'aviazione in Europa (2016/2062(INI))

284

2018/C 252/29

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sui ritardi nell'attuazione dei programmi operativi a titolo dei fondi SIE — impatto sulla politica di coesione e via da seguire (2016/3008(RSP))

294

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 14 febbraio 2017

2018/C 252/30

Raccomandazione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 destinata al Consiglio concernente le priorità dell'UE in vista della 61a sessione della Commissione dell'ONU sulla condizione femminile (2017/2001(INI))

298


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Giovedì 2 febbraio 2017

2018/C 252/31

P8_TA(2017)0014
Clausola bilaterale di salvaguardia e meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2015)0220 — C8-0131/2015 — 2015/0112(COD))
P8_TC1-COD(2015)0112
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

303

2018/C 252/32

P8_TA(2017)0015
Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (COM(2015)0636 — C8-0393/2015 — 2015/0289(COD))
P8_TC1-COD(2015)0289
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

306

2018/C 252/33

P8_TA(2017)0016
Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo: Georgia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia) (COM(2016)0142 — C8-0113/2016 — 2016/0075(COD))
P8_TC1-COD(2016)0075
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia)

338

 

Martedì 14 febbraio 2017

2018/C 252/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (07592/2016 — C8-0431/2016 — 2016/0077(NLE))

339

2018/C 252/35

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (15778/2016 — C8-0007/2017 — 2016/0823(CNS))

340

2018/C 252/36

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) (12356/2016 — C8-0405/2016 — 2016/0262(NLE))

342

2018/C 252/37

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2016)0742 — C8-0018/2017 — 2017/2014(BUD))

343

 

Mercoledì 15 febbraio 2017

2018/C 252/38

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (10975/2016 — C8-0438/2016 — 2016/0205(NLE))

348

2018/C 252/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (14765/2016 — C8-0508/2016 — 2016/0373(NLE))

349

2018/C 252/40

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (08919/2016 — C8-0218/2016 — 2015/0114(NLE))

350

2018/C 252/41

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (11018/2016 — C8-0391/2016 — 2016/0202(NLE))

351

2018/C 252/42

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 febbraio 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD))

352

 

Giovedì 16 febbraio 2017

2018/C 252/43

P8_TA(2017)0046
Lotta contro il terrorismo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)0625 — C8-0386/2015 — 2015/0281(COD))
P8_TC1-COD(2015)0281
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

428

2018/C 252/44

P8_TA(2017)0047
Rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015)0670 — C8-0407/2015 — 2015/0307(COD))
P8_TC1-COD(2015)0307
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

431


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


18.7.2018   

IT

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C 252/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute del 1o e 2 febbraio 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 397 del 23.11.2017.

TESTI APPROVATI

Sedute dal 13 al 16 febbraio 2017

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 407 del 30.11.2017.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 2 febbraio 2017

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/2


P8_TA(2017)0012

Un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 su un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità (2016/2143(INI))

(2018/C 252/01)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specifica gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di sport,

vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo «Sviluppare la dimensione europea dello sport» (COM(2011)0012),

vista la relazione del gruppo di esperti UE sulla buona governance concernente i principi di buona governance dello sport nell'UE, dell'ottobre 2013,

vista la relazione del gruppo ad alto livello sugli sport di base dal titolo «Grassroots Sport — Shaping Europe», del giugno 2016,

vista la relazione del gruppo ad alto livello sulla diplomazia dello sport, del giugno 2016,

visto il programma Erasmus+, che si pone l'obiettivo di affrontare le minacce transfrontaliere all'integrità dello sport, promuovere e sostenere la buona governance nello sport, le duplici carriere degli atleti e le attività volontarie nello sport, insieme all'inclusione sociale e alle pari opportunità;

visto il Libro bianco sullo sport presentato dalla Commissione (COM(2007)0391),

vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2015 sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA (1),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (2),

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno (3),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport (4),

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport (5),

vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport (6),

vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa (7),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli agenti dei giocatori nello sport (8),

vista la sua risoluzione del 21 novembre 2013 sul Qatar: situazione dei lavoratori migranti (9),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE (10),

viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2016 sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi,

viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sull'ottimizzazione del ruolo degli sport di base nello sviluppo delle competenze trasversali, specie tra i giovani,

vista la risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2014 sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017),

viste le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2013 sul contributo dello sport all'economia dell'UE e in particolare alle questioni della disoccupazione giovanile e dell'inclusione sociale,

vista la raccomandazione del Consiglio del 25 novembre 2013 sulla promozione trasversale ai settori dell'attività fisica salutare,

viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2010 sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell'inclusione sociale attiva (11),

vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive,

vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea nonché le decisioni della Commissione in materia di sport, scommesse e gioco d'azzardo,

vista l'agenda globale 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile,

visto l'articolo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 52 del suo regolamento

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0381/2016),

A.

considerando che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, nel 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica in materia di sport per elaborare e attuare una politica dello sport coordinata a livello UE supportata da una linea di bilancio specifica e per sviluppare una cooperazione con organismi internazionali nel campo dello sport, tenendo conto della natura specifica dello sport e rispettando l'autonomia delle strutture che lo disciplinano;

B.

considerando che lo sport svolge un ruolo preminente nella vita di milioni di cittadini dell'UE; che lo sport amatoriale e professionale non è semplicemente una questione di capacità atletiche, risultati sportivi e gare, ma apporta altresì un significativo contributo sociale, educativo, economico, culturale e unificante all'economia e alla società dell'UE, nonché agli obiettivi strategici e ai valori sociali dell'UE;

C.

considerando che lo sport rappresenta un settore importante e in rapida crescita dell'economia dell'UE e apporta un contributo prezioso per la crescita, la creazione di posti di lavoro e la società, anche a livello locale, con un valore aggiunto ed effetti sull'occupazione superiori ai tassi di crescita medi; che si stima che l'occupazione correlata allo sport sia equivalente al 3,51 % dell'occupazione UE totale e che lo sport generi un valore aggiunto lordo pari a 294 miliardi di euro (2,98 % del valore aggiunto totale lordo dell'UE);

D.

considerando che lo sport non è soltanto una realtà economica in crescita, ma anche un fenomeno sociale che contribuisce considerevolmente agli obiettivi strategici dell'Unione europea, nonché ai suoi valori sociali, quali la tolleranza, la solidarietà, la prosperità, la pace, il rispetto per i diritti umani e la comprensione tra le nazioni e le culture;

E.

considerando che praticare sport contribuisce a migliorare la qualità della vita, previene le malattie e gioca un ruolo fondamentale nel rafforzamento dello sviluppo personale e delle condizioni di salute;

F.

considerando che l'ottemperanza ai diritti fondamentali dei lavoratori è fondamentale per gli atleti professionisti;

G.

considerando che lo sport contribuisce anche all'integrazione delle persone e trascende la razza, la religione e l'appartenenza etnica;

H.

considerando che l'integrità dello sport riveste massima importanza qualora se ne voglia promuovere la credibilità e l'attrattiva;

I.

considerando che una caratteristica specifica allo sport è il fatto che si basa su strutture di natura volontaria, il che è un presupposto indispensabile per le sue funzioni formative e sociali;

J.

considerando che recenti scandali legati alla corruzione nello sport e all'interno di organizzazioni sportive a livello europeo e internazionale hanno danneggiato l'immagine stessa dello sport, facendo levare voci e domande sulla necessità di vere riforme strutturali degli organismi e delle organizzazioni che disciplinano lo sport, tenendo in considerazione la grande diversità delle strutture sportive nei diversi paesi europei e il fatto che le organizzazioni sportive sono, per loro stessa natura, in gran parte autoregolamentate;

K.

considerando che sia lo sport professionale che lo sport di base svolgono un ruolo chiave nella promozione globale della pace, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà, apportano vantaggi economici e sanitari alle società e hanno un ruolo essenziale nell'evidenziare valori formativi e culturali fondamentali, nonché nel promuovere l'inclusione sociale;

L.

considerando che una buona governance nello sport deve basarsi sul rispetto del pertinente quadro normativo mediante principi di gestione efficaci, trasparenti, etici e democratici, nonché principi di governance partecipativa e processi e strutture che coinvolgano le parti interessate;

M.

considerando che le organizzazioni sportive hanno la responsabilità di assicurare standard elevati di governance e di integrità e dovrebbero rendere questi ultimi ancora più rigorosi, al fine di ristabilire la fiducia dei cittadini e rafforzare quella del pubblico nel valore positivo dello sport;

N.

considerando che politiche equilibrate miranti a migliorare la trasparenza finanziaria, la stabilità e la credibilità nello sport sono fondamentali per migliorare gli standard finanziari e di governance;

O.

considerando che il modello degli sport organizzati europei si basa sui principi della territorialità e della nazionalità, con una federazione per ciascuna disciplina, e su meccanismi di solidarietà tra gli sport d'élite e quelli di base, nonché sulla promozione-retrocessione, sulle competizioni aperte e sulla redistribuzione finanziaria;

P.

considerando che il riconoscimento del principio di un'unica federazione per sport è di particolare pertinenza ed è radicato nell'importanza sociale dello sport come miglior mezzo per salvaguardare gli interessi dello sport e i vantaggi che questo fornisce alla società;

Q.

considerando che è legittimo e necessario per tutte le parti interessate esigere che tutte le competizioni sportive si svolgano e concludano conformemente alle regole del gioco riconosciute a livello internazionale;

R.

considerando che i tribunali sportivi hanno un ruolo centrale da svolgere nel garantire l'universalità delle regole del gioco, il diritto a un processo equo nelle controversie in materia sportiva e la buona governance, dal momento che essi rappresentano gli strumenti più adeguati per comporre le controversie nello sport, in conformità ai diritti fondamentali e procedurali dell'UE;

S.

considerando che il crescente volume di denaro che circola nel settore dello sport e nelle organizzazioni interessate ha sollecitato appelli per una governance e una trasparenza migliori; che lo sport, come attività economica, si trova ad affrontare una seria di scandali concernenti partite truccate connessi a diversi altri reati e attività illecite quali riciclaggio di denaro, corruzione e tangenti;

T.

considerando che l'aumento delle pratiche di doping rimane una minaccia per l'integrità e la reputazione dello sport in quanto viola i valori etici e i principi dello sport, come il fair play, e che l'uso di doping mette a serio rischio la salute degli atleti interessati, causando spesso danni gravi e permanenti, e che la lotta contro il doping è una questione di interesse pubblico e di salute pubblica;

U.

considerando che qualsiasi atto di violenza, teppismo e discriminazione diretto contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, sia esso nell'ambito dello sport amatoriale o in quello professionale, lede l'immagine dello sport e scoraggia gli spettatori dall'assistere a eventi sportivi;

V.

considerando che la promozione dello sport per le persone con disabilità mentale e fisica dovrebbe essere una priorità chiave a livello europeo, nazionale e locale;

W.

considerando che è necessario migliorare la partecipazione e la visibilità delle donne nello sport e nelle competizioni sportive;

X.

considerando che gli atleti, in particolare quelli minorenni, subiscono pressioni economiche crescenti e sono trattati come merci e che pertanto devono essere protetti da tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione che possano verificarsi nel corso della loro pratica sportiva;

Y.

considerando che in Europa si registra una tendenza crescente preoccupante alla proprietà di terzi negli sport di squadra in virtù della quale i giocatori, che sono spesso giovanissimi, «appartengono» parzialmente o integralmente a investitori privati e non possono più determinare il proprio futuro professionale;

Z.

considerando che pratiche scorrette legate ad agenti e a trasferimenti di giocatori hanno provocato casi di riciclaggio di denaro, frode e sfruttamento di minori;

AA.

considerando che gli sport di base offrono l'opportunità di combattere la discriminazione, promuovere l'inclusione, la coesione e l'integrazione sociale e fornire un valido contributo allo sviluppo delle competenze trasversali;

AB.

considerando che sempre più società sportive fanno affidamento soprattutto sul mercato dei trasferimenti nella composizione delle proprie squadre, mentre dovrebbero prestare maggiore attenzione alla formazione locale;

AC.

considerando che lo sport viene percepito come diritto fondamentale di ogni persona e che tutti dovrebbero godere di pari diritti per quanto attiene alla pratica di attività fisiche e sportive;

AD.

considerando che, in generale, l'attività fisica è in fase di stagnazione, nonostante sia irrefutabilmente comprovato che essa migliora la salute, anche mentale, e il benessere delle persone, con conseguenti risparmi significativi per gli Stati membri in termini di spesa pubblica per la sanità, e nonostante la crescente tendenza a praticare sport ricreativi, come il jogging, che non rientrano in alcuna struttura organizzata;

AE.

considerando che gli eventi sportivi e le attività sportive, in particolare le principali competizioni internazionali, mettono in luce i benefici dello sport e hanno un impatto sociale, economico e ambientale positivo;

AF.

considerando che le squadre nazionali svolgono un ruolo essenziale non soltanto nel promuovere l'identità nazionale e nell'ispirare i giovani atleti a raggiungere i più alti livelli di prestazioni sportive, ma anche nel promuovere la solidarietà con gli sport di base;

AG.

considerando che un'istruzione e una formazione professionale ulteriori per gli atleti costituiscono una componente essenziale della loro preparazione a una carriera una volta finita quella sportiva;

AH.

considerando che l'investimento e la promozione in materia di formazione e istruzione dei giovani atleti di talento a livello locale sono fondamentali per lo sviluppo a lungo termine e il ruolo sociale dello sport;

AI.

considerando che i volontari sono la colonna portante dello sport organizzato, poiché permettono lo sviluppo e l'accessibilità delle attività sportive, in particolare a livello di base; che il volontariato in ambito sportivo rappresenta un'ulteriore eccellente opportunità di formazione e di istruzione non formale per i giovani, anche in ambito internazionale e in associazione con programmi di cooperazione e sviluppo nelle aree extra UE in cui è necessario rafforzare il dialogo e sostenere la politica esterna dell'UE;

AJ.

considerando che lo sport rappresenta, nella sua accezione più ampia, un sistema di valori di una comunità e che questi valori costituiscono la base di un linguaggio condiviso che va oltre ogni barriera culturale e linguistica; che lo sport può aiutare, e dovrebbe essere considerato un'opportunità in tal senso, a rafforzare il dialogo e la solidarietà con i paesi terzi, nonché a promuovere la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo e a sostenere la politica esterna dell'UE;

AK.

considerando che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale delle organizzazioni sportive, anche sotto forma di pirateria digitale, in particolare la trasmissione dal vivo di eventi sportivi senza licenza, sollevano serie preoccupazioni per il finanziamento a lungo termine dello sport, a tutti i livelli;

AL.

considerando che la libertà di stampa deve essere garantita a tutti gli eventi sportivi;

AM.

considerando che lo sport può aiutare a raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020;

Integrità e buona governance dello sport

1.

ribadisce che la lotta alla corruzione nello sport richiede sforzi transnazionali e cooperazione tra tutte le parti interessate, comprese le autorità pubbliche, le agenzie di contrasto, il settore dello sport, gli atleti e i sostenitori;

2.

invita le organizzazioni sportive internazionali, europee e nazionali a impegnarsi nei confronti di buone pratiche di governance e a sviluppare una cultura della trasparenza e del finanziamento sostenibile, mettendo a disposizione del pubblico i registri finanziari e i resoconti delle attività svolte, inclusi gli obblighi di divulgazione concernenti la remunerazione degli alti dirigenti e i limiti di mandato;

3.

ritiene che lo sviluppo di una cultura della trasparenza debba essere integrato da una migliore separazione dei poteri all'interno degli organi direttivi sportivi, una migliore divisione tra le attività commerciali e di beneficenza e migliori procedure di autoregolamentazione interna per prevenire, accertare, investigare e sanzionare i reati nel settore dello sport e le attività illegali in seno alle organizzazioni sportive;

4.

ricorda che la buona governance, che dovrebbe essere una priorità nel prossimo piano di lavoro dell'UE per lo sport, deve costituire un requisito per garantire l'autonomia delle organizzazioni sportive, nel rispetto dei principi della trasparenza, della responsabilità, delle pari opportunità, dell'inclusione sociale e della democrazia, nonché dell'adeguato coinvolgimento delle parti interessate;

5.

sottolinea la necessità di applicare una politica di tolleranza zero alla corruzione e ad altri tipi di reati nello sport;

6.

sottolinea che l'applicazione dei principi di buona governance nello sport, di concerto con monitoraggio, sorveglianza e strumenti legali consoni, costituisce un elemento chiave per favorire l'eradicazione della corruzione e di altre pratiche scorrette;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri, nonché le organizzazioni sportive e le entità candidate, a far sì che le candidature per ospitare importanti eventi sportivi rispettino le norme di buona governance, i diritti umani e del lavoro fondamentali e il principio di democrazia, al fine di assicurare un impatto sociale, economico e ambientale positivo sulle comunità locali, sempre rispettando la diversità e le tradizioni nell'intento di garantire un retaggio sostenibile e una credibilità dello sport;

8.

ritiene che i paesi che si candidano per ospitare eventi sportivi o che li ospitano debbano attuare una pianificazione, un'organizzazione, un'attuazione e una partecipazione responsabili sotto l'aspetto sociale, ambientale ed economico, nonché dare un seguito a tali eventi; invita le organizzazioni sportive e i paesi che ospitano tali eventi a evitare cambiamenti indesiderati dell'ambiente di vita degli abitanti locali, compreso lo spostamento delle popolazioni locali;

9.

invita la Commissione a elaborare un elenco di impegni e a esplorare la possibilità di creare un codice di condotta nel campo della buona governance e dell'integrità nello sport; ritiene che le organizzazioni sportive debbano stabilire regole in materia di trasparenza, norme etiche, un codice di condotta per i loro organi di controllo, comitati direttivi e membri, nonché politiche e pratiche operative per garantire l'indipendenza e il rispetto delle norme stabilite; ritiene inoltre che sondare nuovi strumenti per la cooperazione tra governi, organizzazioni sportive e l'UE possa contribuire a rispondere ad alcune delle sfide cui attualmente si trova dinanzi il settore dello sport;

10.

esorta gli Stati membri a subordinare il finanziamento pubblico a favore dello sport al rispetto delle norme minime stabilite e accessibili al pubblico in materia di governance, controllo e informativa;

11.

ritiene che il miglioramento della buona governance e dell'integrità nello sport richieda un cambiamento di mentalità da parte di tutti i pertinenti soggetti interessati; sostiene le iniziative intraprese dalle organizzazioni sportive e altre parti interessate per migliorare le norme di governance nello sport e per migliorare il dialogo e la cooperazione con le autorità locali e nazionali;

12.

invita le organizzazioni sportive a presentare entro il 2018, e ad attuare correttamente, proposte concrete volte a migliorare gli standard di buona governance per le organizzazioni sportive, gli organi direttivi sportivi e le loro associazioni di membri, e a pubblicarne i risultati; sottolinea che a tal riguardo è essenziale un monitoraggio adeguato;

13.

invita gli Stati membri a istituire un reato specifico per le partite truccate e garantire che qualsiasi attività criminale, come le partite truccate e la corruzione nello sport, siano oggetto di procedimenti giudiziari e sanzioni adeguate, laddove ciò ancora non sia di applicazione, in quanto le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive violano l'etica e l'integrità dello sport e sono già soggette a sanzioni da parte delle autorità sportive;

14.

rileva che le sfide associate alle indagini nei casi internazionali di partite truccate richiedono lo scambio di informazioni e la cooperazione a livello transfrontaliero tra organismi sportivi, autorità statali e operatori di scommesse nel quadro delle piattaforme nazionali, al fine di accertare, indagare e perseguire le partite truccate; invita gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di istituire, se non l'hanno già fatto, procure specializzate incaricate specificamente di condurre indagini nell'ambito delle frodi sportive; ricorda che la quarta direttiva antiriciclaggio introduce il requisito per gli operatori nel campo del gioco d'azzardo di svolgere adeguate verifiche sulle transazioni elevate;

15.

esorta il Consiglio a trovare una soluzione che permetta all'UE e ai suoi Stati membri di firmare e ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, al fine di consentirne la ratifica e la piena attuazione, e sollecita la Commissione a sostenere e agevolare questo processo assicurando che vi venga dato efficacemente seguito;

16.

ricorda alla Commissione la sua promessa di presentare una raccomandazione sullo scambio di migliori pratiche per prevenire e combattere la manipolazione delle partite legata alle scommesse e la esorta a pubblicare tale raccomandazione senza indugio;

17.

invita la Commissione a rafforzare i legami interistituzionali con il Consiglio d'Europa e, successivamente, a sviluppare programmi operativi coordinati che garantiscano che le risorse vengano utilizzate nel modo più efficace;

18.

sostiene e incoraggia ulteriormente le campagne di prevenzione, istruzione e sensibilizzazione e i programmi di informazione volti a fornire agli atleti, agli allenatori, ai responsabili e a tutte le parti interessate a tutti i livelli consigli sulle minacce posta dalle partite truccate, dal doping e da altre questioni relative all'integrità, compresi i rischi a cui possono essere esposti e le modalità per denunciare approcci dubbi; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure concrete da includere nel prossimo piano di lavoro dell'UE, quali programmi e progetti pilota volti ad assicurare che i giovani ricevano nozioni di educazione civica nello sport in età più precoce possibile;

19.

invita la Commissione a continuare a sostenere progetti antidoping tramite il programma Erasmus+, valutando il suo impatto e garantendo che complementi efficacemente i regimi di finanziamento antidoping esistenti;

20.

invita la Commissione a sostenere la buona governance nei progetti di gestione dello sport nell'ambito del programma Erasmus+;

21.

invita gli Stati membri a sostenere i controlli antidoping, i programmi nazionali di test e le legislazioni che consentono il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità statali, le organizzazioni sportive e le agenzie anti-doping; invita gli Stati membri a consentire alle agenzie anti-doping di istituire programmi di monitoraggio di ampia portata in materia di doping e di elaborare e scambiare dati secondo le norme UE attuali e future in materia di protezione dei dati;

22.

rileva l'importanza dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) per il monitoraggio e il coordinamento delle politiche e delle norme antidoping in tutto il mondo; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con l'Agenzia mondiale antidoping, l'Unesco e il Consiglio d'Europa, al fine di prevenire e contrastare il doping in modo più efficace, rafforzando gli impegni giuridici e politici del codice mondiale antidoping (WADAC); invita l'UE a incoraggiare lo scambio di informazioni e buone pratiche sulle politiche in materia di salute e prevenzione nella lotta al doping a livello mondiale;

23.

invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare e facilitare la negoziazione di accordi tra i paesi consentendo a squadre di controllo del doping di altri paesi, debitamente autorizzate, di condurre test nel rispetto dei diritti fondamentali degli atleti, in conformità con la convenzione internazionale contro il doping nello sport;

24.

ritiene che il doping sia un problema in aumento anche nel settore dello sport ricreativo, in cui sono necessarie campagne di educazione e informazione e istruttori e allenatori con esperienza e professionisti, per aiutare a promuovere un comportamento sano rispetto al doping;

25.

invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare strettamente con l'Agenzia mondiale antidoping e il Consiglio d'Europa nella definizione di una politica per la protezione degli informatori;

26.

incoraggia le organizzazioni sportive e le autorità pubbliche nazionali a istituire regimi antidoping coordinati per il monitoraggio transfrontaliero e ad adottare misure concrete contro la produzione e il traffico di sostanze illegali che migliorano le prestazioni nel mondo dello sport;

27.

accoglie con favore la nuova convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza di cose e persone e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive e esorta gli Stati membri a firmarla e ratificarla quanto prima; rinnova la sua proposta di introdurre un sistema di riconoscimento reciproco dei divieti di accesso agli stadi in Europa e lo scambio di dati a tal proposito;

28.

invita la Commissione a valutare possibili modalità di scambio di informazioni nel contesto della violenza nello sport tramite le reti esistenti;

29.

osserva che occorrono ulteriori sforzi per far fronte alla minaccia del terrorismo e garantire la sicurezza operativa nel corso delle manifestazioni sportive;

30.

sottolinea che gli organismi sportivi dovrebbero garantire opportunità di accesso e di raccolta di notizie a tutti gli eventi sportivi per i media indipendenti al fine di consentire loro di svolgere il loro ruolo di osservatori importanti e critici di eventi sportivi e dell'amministrazione dello sport;

31.

condanna con fermezza qualunque forma di discriminazione e di violenza nello sport, sul campo e fuori dal campo, e sottolinea la necessità di prevenire tali comportamenti a tutti i livelli, di migliorare la comunicazione e il monitoraggio di tali incidenti e di promuovere i valori fondamentali, quali il rispetto, l'amicizia, la tolleranza e il fair play; ritiene che le organizzazioni sportive che rispettano norme rigorose in materia di buona governance siano meglio attrezzate per promuovere il ruolo sociale dello sport e per combattere il razzismo, la discriminazione e la violenza;

32.

rammenta la necessità di rinnovare la lotta contro la tratta di esseri umani nello sport, in particolare la tratta di bambini;

33.

plaude alle buone pratiche di autoregolamentazione come l'iniziativa sul fair play finanziario, dal momento che incoraggiano una maggiore razionalità economica e standard migliori di gestione finanziaria negli sport professionali, concentrandosi sul lungo termine piuttosto che sul breve e contribuendo pertanto a uno sviluppo sano e sostenibile dello sport in Europa; evidenzia che il fair play finanziario ha incoraggiato l'elaborazione di norme migliori di gestione finanziaria e dovrebbero essere pertanto applicate in modo rigoroso;

34.

accoglie con favore gli investimenti trasparenti e sostenibili nello sport e nelle organizzazioni sportive, posto che siano soggetti a rigidi controlli e a obblighi di informazione e non compromettano l'integrità delle competizioni e degli atleti;

35.

considera il modello di proprietà in cui i membri della società mantengono il controllo della società (tramite la regola 50+1) un esempio di buona pratica nell'UE e invita gli Stati membri, gli organi direttivi sportivi, le federazioni nazionali e le leghe ad avviare un dialogo costruttivo e scambi su questo modello;

36.

sottolinea che gli atleti, in particolare i minori, devono essere tutelati contro le pratiche abusive, ad esempio la proprietà di terzi, che sollevano numerosi interrogativi sull'integrità e preoccupazioni di natura etica di più ampio raggio; sostiene le decisioni degli organi direttivi sportivi di proibire la proprietà di terzi dei giocatori e invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un divieto in merito alla proprietà di terzi nell'UE e a esortare gli Stati membri a intraprendere misure aggiuntive per tutelare i diritti degli atleti;

37.

ritiene che sia necessaria una nuova valutazione delle norme volte a promuovere i giocatori locali al fine di ampliare le opportunità per i giovani giocatori di talento di giocare nella prima squadra delle loro società e, in tal modo, di aumentare il l'equilibrio competitivo in tutta Europa;

38.

invita gli organi direttivi e le autorità nazionali a tutti i livelli ad adottare misure che garantiscano un indennizzo alle società che forniscono la formazione al fine di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, conformemente alla sentenza Bernard della Corte di giustizia europea del 16 marzo 2010;

39.

ribadisce il suo sostegno a favore del modello sportivo europeo in cui le federazioni svolgono un ruolo chiave, in quanto esso stabilisce un equilibrio tra i vari interessi divergenti di tutte le parti interessate, quali atleti, giocatori, società, leghe, associazioni e volontari, mediante una rappresentanza democratica e adeguata e meccanismi di trasparenza nel processo decisionale e con competizioni aperte basate sul merito sportivo; sollecita maggiore solidarietà finanziaria a tutti i livelli;

40.

plaude al forum annuale UE dello sport, che promuove il dialogo con le parti interessate, quali federazioni sportive internazionali ed europee, il movimento olimpico, organizzazioni sportive centrali nazionali ed europee e altre organizzazioni legate allo sport; sottolinea che è necessario un ulteriore miglioramento della struttura di dialogo con le parti interessate, delle funzioni del forum e del seguito della discussione;

41.

si compiace dell'impegno profuso dalla Commissione e da tutte le parti interessate a favore della promozione del dialogo sociale nello sport, il che rappresenta un'ottima opportunità di equilibrio tra i diritti fondamentali e del lavoro degli sportivi e la natura economica dello sport con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, nella discussione e nella conclusione di accordi; riconosce che sono le organizzazioni sportive a essere responsabili di un impegno per lo sviluppo di una cultura della trasparenza; insiste sul fatto che l'UE dovrebbe promuovere attivamente norme minime di lavoro e di occupazione per gli atleti professionisti in tutta Europa;

42.

ribadisce il suo invito a istituire registri per la trasparenza del pagamento degli agenti sportivi, con il sostegno di un efficace sistema di monitoraggio, come un organismo di compensazione per i pagamenti e sanzioni adeguate, in cooperazione con le autorità pubbliche competenti, al fine di contrastare le pratiche scorrette degli agenti; reitera il suo invito a prevedere licenze e registrazioni per gli agenti sportivi e a introdurre un livello di qualifiche minimo; invita la Commissione a dare seguito alle conclusioni dello studio sugli agenti sportivi nell'Unione europea, in particolare rispetto all'osservazione che gli agenti sono centrali nei flussi finanziari che spesso mancano di trasparenza, rendendoli inclini ad attività illecite;

43.

ritiene che un approccio integrato all'uguaglianza di genere nello sport possa contribuire a evitare gli stereotipi e a creare un ambiente sociale positivo per tutti; accoglie con favore le iniziative che incoraggiano l'uguaglianza di genere nei ruoli decisionali nel settore dello sport, le iniziative che consentono alle atlete donne di conciliare la vita personale con la vita sportiva professionale nonché le iniziative mirate a ridurre il divario retributivo di genere e le disparità nell'ambito delle premiazioni sportive come pure qualsiasi tipo di stereotipo e di vessazione nello sport; invita le organizzazioni sportive a prestare particolare attenzione alla dimensione di genere incoraggiando la partecipazione delle donne negli sport;

Inclusione sociale, funzione sociale e accessibilità dello sport

44.

ritiene che investire nello sport contribuirà a creare società unite e inclusive, a rimuovere le barriere e a consentire alle persone di rispettarsi a vicenda costruendo ponti tra le culture e tra le divisioni etniche e sociali, nonché a promuovere un messaggio positivo di valori condivisi, quali rispetto reciproco, tolleranza, compassione, leadership, parità di opportunità e Stato di diritto;

45.

plaude agli eventi sportivi transnazionali ospitati in vari paesi europei, nella misura in cui contribuiscono alla promozione di valori fondamentali comuni dell'UE, quali il pluralismo, la tolleranza, la giustizia, l'uguaglianza e la solidarietà; ricorda che le attività e gli eventi sportivi promuovono il turismo nelle città e nei territori europei;

46.

sottolinea il valore delle competenze trasversali acquisite attraverso lo sport quale parte integrante dell'apprendimento non formale e informale e sottolinea, inoltre, il legame tra sport, occupabilità, istruzione e formazione.

47.

sottolinea il ruolo dello sport per l'inclusione e l'integrazione dei gruppi svantaggiati; accoglie con favore le iniziative volte a offrire ai rifugiati, migranti e richiedenti asilo la possibilità di partecipare come atleti in competizioni sportive;

48.

sottolinea l'importanza dell'istruzione tramite lo sport e il potenziale dello sport di aiutare i giovani socialmente vulnerabili a tornare in carreggiata; riconosce l'importanza degli sport di base nella prevenzione e nella lotta alla radicalizzazione e incoraggia e sostiene iniziative in tal senso; plaude a due progetti pilota adottati dal Parlamento europeo «Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati» e «Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione»;

49.

ricorda che i giovani atleti europei devono spesso far fronte alla sfida di conciliare le loro carriere sportive con l'istruzione e il lavoro; riconosce che l'istruzione superiore e la formazione professionale è fondamentale per massimizzare la futura inclusione degli atleti nel mercato del lavoro; sostiene l'introduzione di sistemi di duplice carriera efficaci, con requisiti di qualità minimi e un monitoraggio appropriato dell'andamento dei programmi di duplice carriera in Europa, nonché l'offerta di servizi di orientamento professionale tramite accordi con università o con istituti di istruzione superiore; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare la mobilità transfrontaliera degli atleti, ad armonizzare il riconoscimento delle qualifiche dello sport e dell'istruzione, compresa l'istruzione formale e non formale acquisita tramite lo sport, e a rafforzare lo scambio di buone prassi;

50.

sottolinea la necessità di assicurare un sostegno finanziario sostenibile per programmi di scambio relativi alle duplici carriere a livello dell'UE e nazionale tramite il capitolo sullo sport di Erasmus+ e di promuovere ricerche ulteriori in tale ambito; invita gli Stati membri a promuovere, in collaborazione con gli istituti di formazione, gli scambi transfrontalieri di atleti e a fornire accesso alle borse di studio per atleti;

51.

sostiene la mobilità degli allenatori e di altri fornitori di servizi (quali i fisioterapisti e i consulenti in materia di duplice carriera) e gli scambi di buone pratiche, con particolare riferimento al riconoscimento delle qualifiche e alle innovazioni tecniche;

52.

invita le organizzazioni sportive a promuovere, insieme agli Stati membri, norme minime per gli allenatori, che prevedano controlli del casellario giudiziario, una formazione in materia di salvaguardia e protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, così come di prevenzione e lotta in materia di doping e partite truccate;

53.

sottolinea che la mancanza di attività fisica è stata identificata dall'OMS come quarto fattore di rischio di mortalità globale che comporta per gli Stati membri notevoli conseguenze e costi diretti e indiretti sul piano economico; è preoccupato per il fatto che, nonostante i costi considerevoli sostenuti per promuovere l'attività fisica e nonostante l'impatto significativo sulla salute generale della mancanza di attività fisica, in alcuni Stati membri i livelli di attività fisica siano in calo;

54.

invita le organizzazioni sportive e gli Stati membri a collaborare nel sostenere l'occupabilità e la mobilità degli allenatori che desiderano lavorare nell'UE attraverso un impegno volto ad assicurare controlli di qualità delle competenze di allenamento e delle norme di qualifiche e di formazione;

55.

incoraggia gli Stati membri e la Commissione a rendere l'attività fisica una priorità politica nel prossimo piano di lavoro dell'UE per lo sport, in particolare per i giovani e le comunità vulnerabili in aree socialmente svantaggiate in cui l'attività fisica è ridotta;

56.

invita le federazioni internazionali e nazionali e altri centri di istruzione a garantire che le questioni legate all'integrità nello sport facciano parte del curriculum previsto per le qualifiche degli allenatori sportivi;

57.

sottolinea che la promozione dell'educazione fisica nelle scuole costituisce per i bambini un punto di partenza essenziale per acquisire competenze per la vita, comportamenti, valori, consapevolezza e conoscenze nonché per imparare ad apprezzare l'attività fisica lungo tutto l'arco della vita; ricorda che la pratica sportiva nelle università e per le persone anziane svolge un ruolo fondamentale per mantenere stili di vita sani e per promuovere l'interazione sociale;

58.

tiene in considerazione il fatto che la popolazione dell'UE sta invecchiando e, pertanto, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'impatto positivo dell'attività fisica sulla salute e sul benessere delle persone anziane;

59.

sottolinea che lo sport e l'attività fisica dovrebbero essere oggetto di una migliore promozione intersettoriale; incoraggia le autorità locali e i comuni a promuovere la parità di accesso all'attività fisica; raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di incoraggiare i cittadini a praticare più regolarmente attività fisica tramite politiche e programmi adeguati in materia di salute per le loro vite quotidiane;

60.

invita gli Stati membri a promuovere lo sport in modo più efficace tra i gruppi socialmente emarginati e tra le persone che vivono in zone socialmente svantaggiate, dove la partecipazione alle attività sportive è spesso limitata, nonché a migliorare la cooperazione con le organizzazioni non governative e con le scuole operanti in tali aree, in particolare per quanto concerne la pianificazione urbana e la costruzione delle strutture sportive, in modo che si tenga conto delle esigenze speciali del pubblico e in particolare dei gruppi vulnerabili; invita gli Stati membri a garantire un accesso pieno ed equo agli impianti sportivi pubblici in tutte le aree e a promuovere l'istituzione di nuove società sportive, in particolare nelle aree rurali e in quelle urbane svantaggiate;

61.

sottolinea che le persone con disabilità dovrebbero avere pari accesso a qualsiasi impianto sportivo e ai trasporti e alle altre strutture necessarie, come pure al personale competente di sostegno, e chiede una maggiore integrazione di tutte le componenti relative allo sport in base in conformità con il principio che le strutture sportive dovrebbero essere accessibili a tutti; esorta gli Stati membri ad attuare programmi sportivi inclusivi per le persone con disabilità nelle scuole e nelle università a partire dalle classi inferiori, anche attraverso allenatori qualificati e programmi di attività fisica appositi, in modo che gli alunni e gli studenti con disabilità possano partecipare ai corsi sportivi e alle attività sportive extracurriculari;

62.

riconosce il ruolo fondamentale dei giochi internazionali paraolimpici nella promozione della consapevolezza, nella lotta alla discriminazione e nella promozione dell'accesso allo sport per le persone con disabilità; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per l'inclusione delle persone con disabilità nelle attività sportive e per l'aumento della visibilità nei media pubblici e la trasmissione dei giochi paraolimpici e di altre competizioni che coinvolgano atleti con disabilità;

63.

invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che i bambini pratichino lo sport in un ambiente sicuro;

64.

plaude alle iniziative adottate per promuovere l'integrazione, l'integrità e l'accessibilità allo sport tramite l'utilizzo di nuove tecnologie e innovazioni;

65.

accoglie con favore il successo della settimana europea dello sport, che ha l'obiettivo di promuovere lo sport, l'attività fisica e uno stile di vita più salutare per tutti in tutta Europa, indipendentemente dall'età, dal contesto di provenienza e dal livello di forma fisica e invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a prendere parte a tale iniziativa e a promuoverla ulteriormente, garantendone l'accessibilità al maggior numero possibile di persone, in particolare nelle scuole;

66.

ritiene che gli sport tradizionali siano parte del patrimonio culturale europeo;

67.

plaude allo studio della Commissione sulla specificità dello sport; invita la Commissione e le organizzazioni sportive a prendere in considerazione ulteriori misure al fine di sviluppare le caratteristiche specifiche dello sport;

68.

sottolinea che il finanziamento è un importante strumento politico dell'UE utilizzato per il miglioramento di settori chiave dell'attività UE nell'ambito dello sport; invita la Commissione a destinare maggiori fondi allo sport nell'ambito di ERASMUS+, indirizzati in particolare all'istruzione e agli sport di base, per aumentare la visibilità e l'accessibilità dello sport al fine migliorarne l'integrazione all'interno di altri programmi di finanziamento, quali i fondi SIE o il programma «Salute»; invita a migliorare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri affinché tali fondi siano usati in modo più efficace e affinché sia ridotto al minimo l'onere amministrativo per le organizzazioni sportive di base;

69.

incoraggia gli Stati membri e la Commissione a sostenere misure e programmi volti a promuovere la mobilità, la partecipazione, l'istruzione, lo sviluppo delle competenze e la formazione dei volontari nello sport, come pure il riconoscimento dei loro operato; raccomanda lo scambio di migliori prassi nell'ambito del volontariato, aiutando a promuovere la crescita della pratica e della cultura sportiva, anche attraverso le linee previste dal programma Erasmus +;

70.

chiede alla Commissione di presentare orientamenti sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nello sport, tenendo conto degli obiettivi sociali, culturali e formativi dello sport al fine di aumentare la certezza giuridica; ritiene a tal proposito che nessuna organizzazione sportiva, in particolare le organizzazioni sportive di base, dovrebbe essere discriminata quando presenta domanda di finanziamento pubblico a livello nazionale e locale;

71.

ritiene fondamentale che i meccanismi di solidarietà finanziaria nell'ambito dello sport istituiscano il legame necessario tra lo sport professionistico e quello amatoriale; accoglie con favore, a tal proposito, il contributo delle lotterie nazionali a favore degli sport di base e incoraggia gli Stati membri a imporre agli operatori di scommesse autorizzati l'obbligo di assicurare un giusto ritorno finanziario agli sport di base e ai progetti finalizzati a migliorare l'accesso di massa allo sport, al fine di assicurarne la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità, in aggiunta ai contributi finanziari già realizzati tramite la vendita dei diritti mediatici e di trasmissione;

72.

sostiene che la vendita dei diritti televisivi su base centralizzata, esclusiva e territoriale, con un'equa ripartizione dei proventi, è essenziale per finanziare le attività sportive in modo sostenibile a tutti i livelli, nonché per garantire parità di condizioni;

73.

mette in evidenza che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nello sport ne mettono a rischio il finanziamento a lungo termine;

74.

raccomanda agli Stati membri di introdurre e utilizzare attivamente i rispettivi sistemi fiscali per sostenere l'esenzione dall'IVA, i vantaggi fiscali e altre forme di incentivi finanziari per gli sport di base; riconosce che le norme in materia di aiuti di Stato non dovrebbero valere per tale sostegno;

75.

invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare più fondi per aprire campi sportivi e parchi giochi pubblici, al fine di facilitare l'accesso agli sport di base;

76.

ritiene che la sostenibilità e la protezione ambientale dovrebbero costituire parte integrante degli eventi sportivi e che le parti interessate del settore dello sport dovrebbero contribuire all'agenda globale 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile;

77.

invita i Comitati olimpici e le Federazioni sportive nazionali degli Stati membri ad adottare e utilizzare la bandiera e il simbolo dell'Unione Europea insieme alle singole bandiere e ai singoli simboli nazionali in occasione di eventi sportivi internazionali;

78.

evidenzia che lo sport è un potente fattore per la creazione e il rafforzamento di un sentimento di appartenenza locale, nazionale e perfino europeo;

79.

sottolinea l'importanza di una piena trasparenza in merito alla proprietà di società sportive professionistiche;

o

o o

80.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle federazioni e alle leghe sportive europee, internazionali e nazionali.

(1)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 81.

(2)  GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.

(3)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 42.

(4)  GU C 36 del 29.1.2016, pag. 137.

(5)  GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 46.

(6)  GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 51.

(7)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 232.

(8)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 99.

(9)  GU C 436 del 24.11.2016, pag. 42.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2016)0005.

(11)  GU C 326 del 3.12.2010, pag. 5.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/14


P8_TA(2017)0013

Aspetti transfrontalieri delle adozioni

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni (2015/2086(INL))

(2018/C 252/02)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, del 20 novembre 1989, con particolare riferimento ai suoi articoli 7, 21 e 35,

visto l'articolo 2 del protocollo opzionale alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, del 25 maggio 2000,

vista la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963,

vista la convenzione dell'Aja, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,

visto il documento di analisi del commissario per i diritti dell'uomo dal titolo «Adoption and Children: A Human Rights Perspective», pubblicato il 28 aprile 2011,

visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le petizioni (A8-0370/2016),

Norme minime comuni per le adozioni

A.

considerando che è essenziale, quando si tratta di adozioni, che ogni decisione sia presa in base al principio dell'interesse superiore del bambino, della non discriminazione e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali;

B.

considerando che la finalità dell'adozione non è quella di dare agli adulti il diritto a un bambino, ma di dare al bambino un ambiente stabile, affettuoso e premuroso nel quale crescere e svilupparsi armoniosamente;

C.

considerando che la procedura di adozione coinvolge bambini che, al momento della domanda di adozione, non hanno raggiunto i 18 anni o la maggiore età nel loro paese di origine;

D.

considerando che è necessario raggiungere un buon equilibrio tra il diritto del bambino adottato di conoscere la sua identità e quello dei genitori biologici di proteggere la loro;

E.

considerando che le autorità competenti non dovrebbero considerare le circostanze economiche dei genitori biologici quale unica base e giustificazione per revocare l'autorità genitoriale e dare un bambino in adozione;

F.

considerando che le procedure di adozione non dovrebbero essere avviate prima che la decisione di revoca dell'autorità genitoriale dei genitori biologici sia definitiva, e che a questi ultimi sia stata data la possibilità di esperire tutte le vie di ricorso giuridico contro tale decisione; che il riconoscimento di un provvedimento di adozione emanato in assenza di tali garanzie procedurali può essere rifiutato da altri Stati membri;

G.

considerando che una maggiore efficienza e trasparenza consentiranno di migliorare le procedure di adozione nazionali e di facilitare l'adozione a livello internazionale, il che potrebbe aumentare il numero di bambini adottati; considerando a questo proposito che il rispetto dell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che tutti gli Stati membri hanno ratificato, dovrebbe costituire il punto di riferimento primario per qualsiasi procedura, azione o strategia riguardante le adozioni in un contesto transfrontaliero, nel rispetto dell'interesse superiore del bambino;

H.

considerando che occorre agire maggiormente e con determinazione per evitare che potenziali genitori interessati all'adozione siano sfruttati da organizzazioni intermediarie senza scrupoli e che pertanto è necessario rafforzare anche in questo settore la cooperazione nella lotta al crimine e alla corruzione all'interno dell'Unione,

I.

considerando che occorre promuovere, per quanto possibile, l'affidamento dei fratelli alla stessa famiglia adottiva al fine di evitare ulteriori traumi causati dalla separazione;

Le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1993

J.

considerando che la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell'Aja), che tutti gli Stati membri hanno ratificato, definisce un sistema di cooperazione amministrativa e di riconoscimento per le adozioni internazionali, vale a dire per le adozioni nelle quali i genitori adottivi e il bambino o i bambini non hanno la propria residenza abituale nello stesso paese;

K.

considerando che la Convenzione dell'Aja stabilisce che il riconoscimento delle adozioni internazionali è automatico in tutti gli Stati firmatari, senza necessità di una procedura specifica affinché il riconoscimento sia valido;

L.

considerando che, ai sensi della Convenzione dell'Aja, il riconoscimento può essere rifiutato solo se l'adozione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato interessato, tenendo conto dell'interesse superiore del minore;

Cooperazione giudiziaria civile in materia di adozione

M.

considerando che la formazione giudiziaria, nel suo senso più ampio, è la chiave per la fiducia reciproca in tutte le aree del diritto, tra cui il settore dell'adozione; che i programmi europei già esistenti in materia di formazione giudiziaria e di sostegno alle reti europee della magistratura dovrebbero pertanto prestare maggiore attenzione ai tribunali specializzati quali i tribunali che si occupano del diritto di famiglia e i tribunali minorili;

N.

considerando che occorre migliorare l'accesso dei cittadini a informazioni complete sugli aspetti giuridici e procedurali dell'adozione nazionale negli Stati membri; che il portale e-Justice potrebbe essere esteso in questa direzione;

O.

considerando che la cooperazione nell'ambito della rete europea dei mediatori per i bambini è stata istituita nel 1997 e che i difensori civici d'Europa dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a coordinarsi più strettamente in tale sede per le questioni attinenti ai minori; che gli sforzi a tal fine potrebbero includere il loro inserimento nei programmi di formazione giudiziaria esistenti finanziati dall'Unione;

P.

considerando che dovrebbe essere svolta un'analisi approfondita, in quanto si dovrebbe fare di più per prevenire e contrastare il traffico transfrontaliero di bambini a scopo di adozione e migliorare la corretta ed efficiente attuazione delle regole e degli orientamenti esistenti in materia di lotta contro il traffico di bambini; che è pertanto necessario rafforzare anche in questo settore la cooperazione nella lotta al crimine e alla corruzione all'interno dell'Unione, per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini;

Riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti nazionali di adozione

Q.

considerando che il principio della fiducia reciproca tra Stati membri riveste un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, in quanto consente di creare e mantenere uno spazio senza frontiere interne; che il principio del reciproco riconoscimento, basato sulla fiducia reciproca, obbliga gli Stati membri a dare esecuzione a una sentenza o a una decisione emanate in un altro Stato membro;

R.

considerando che, nonostante le norme internazionali vigenti in materia, negli Stati membri esistono ancora opinioni divergenti sui principi che devono guidare il processo di adozione, nonché divergenze sulle procedure di adozione e sugli effetti giuridici del processo di adozione;

S.

considerando che l'Unione europea ha la competenza per adottare misure volte a rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri senza pregiudizio del diritto di famiglia nazionale, anche nel settore delle adozioni;

T.

considerando che le deroghe per motivi di ordine pubblico servono a salvaguardare l'identità degli Stati membri, che si riflette nel diritto di famiglia sostanziale degli Stati membri;

U.

considerando che non esiste attualmente una disposizione europea per il riconoscimento — automatico o meno — dei provvedimenti nazionali di adozione, vale a dire riguardante le adozioni effettuate all'interno di un singolo Stato membro;

V.

considerando che l'assenza di tali disposizioni causa notevoli problemi alle famiglie europee che si trasferiscono in un altro Stato membro dopo aver adottato un bambino, poiché l'adozione può non essere riconosciuta, facendo sì che i genitori possano avere difficoltà ad esercitare legalmente la propria autorità genitoriale, e trovarsi confrontati a difficoltà finanziarie per quanto concerne le diverse spese applicabili in tale ambito;

W.

considerando che l'assenza di simili disposizioni mette quindi in pericolo il diritto dei bambini a una famiglia stabile e permanente;

X.

considerando che attualmente i genitori possono vedersi obbligati, quando si trasferiscono in un altro Stato membro, a seguire specifiche procedure di riconoscimento nazionali, o persino a ri-adottare il bambino, il che crea notevole incertezza giuridica;

Y.

considerando che l'attuale situazione può causare seri problemi e impedire alle famiglie di beneficiare pienamente della libera circolazione;

Z.

considerando che può essere necessario rivedere e valutare la situazione globale tramite consultazioni tra le autorità competenti degli Stati membri;

AA.

considerando che il regolamento Bruxelles II non affronta la questione del riconoscimento dei provvedimenti di adozione, in quanto copre esclusivamente la responsabilità genitoriale;

AB.

considerando che è quindi della massima importanza adottare una legislazione che preveda il riconoscimento automatico in uno Stato membro di un provvedimento di adozione nazionale emanato in un altro Stato membro, a condizione che sia garantito il pieno rispetto delle disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

AC.

considerando che una tale legislazione sarebbe complementare al regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) (Bruxelles II bis) sulle questioni di competenza e di responsabilità genitoriale e a colmare il divario esistente in materia di riconoscimento delle adozioni, come previsto dal diritto internazionale (Convenzione dell'Aja);

Norme minime comuni per le adozioni

1.

invita le autorità degli Stati membri a prendere tutte le decisioni in materia di adozione privilegiando gli interessi del minore e il rispetto dei suoi diritti fondamentali e tenendo sempre conto delle circostanze specifiche di ciascun caso;

2.

sottolinea che i bambini dati in adozione non dovrebbero essere visti come di proprietà di uno Stato, bensì come individui dotati di diritti fondamentali riconosciuti a livello internazionale;

3.

sottolinea che ciascun caso di adozione è diverso e deve essere valutato nei suoi aspetti specifici;

4.

ritiene che, in caso di adozioni con aspetti transfrontalieri, sarebbe opportuno tenere in considerazione le tradizioni culturali e linguistiche del bambino e rispettarle il più possibile;

5.

ritiene che, nel contesto di una procedura di adozione, il bambino debba sempre avere la possibilità di essere ascoltato senza pressioni e di esprimere il proprio parere sulla procedura di adozione, tenendo conto della sua età e maturità; considera pertanto della massima importanza chiedere il consenso del minore all'adozione ogni qualvolta ciò sia possibile e a prescindere dall'età; al riguardo, invita a prestare particolare attenzione nel caso di bambini piccoli e di neonati, che non possono essere ascoltati;

6.

ritiene che non debbano essere prese decisioni in materia di adozione senza aver sentito i genitori biologici e, se del caso, prima che essi abbiano esaurito tutte le vie di ricorso giuridico riguardo alla loro autorità genitoriale e prima che il ritiro dell'autorità genitoriale ai genitori biologici sia definitivo; invita, pertanto, le autorità degli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per il benessere del bambino in fase di esaurimento delle vie di ricorso nonché durante l'intero iter giudiziario riguardante l'adozione, fornendogli la protezione e le cure necessari per il suo sviluppo armonioso;

7.

invita la Commissione a considerare lo svolgimento di uno studio comparativo volto a esaminare le denunce relative ad adozioni non consensuali con aspetti transfrontalieri;

8.

sottolinea che le autorità competenti dovrebbero sempre considerare in primo luogo la possibilità di affidare il bambino a membri della famiglia, anche quando essi risiedano in un altro paese, qualora il bambino abbia sviluppato una relazione con tali membri della famiglia e a seguito di una valutazione individuale delle esigenze del bambino, prima di darlo in adozione a estranei; ritiene che la residenza abituale dei membri della famiglia che desiderano assumere la responsabilità di un bambino non dovrebbe essere considerata un fattore decisivo;

9.

chiede parità di trattamento dei genitori di nazionalità diverse durante i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e adozione; invita gli Stati membri a garantire la parità dei diritti procedurali dei familiari cittadini di un altro Stato membro coinvolti nelle procedure di adozione, fornendo anche assistenza legale e informazioni tempestive sulle audizioni, il diritto a un interprete e tutti i documenti relativi alla causa tradotti nella loro lingua;

10.

sottolinea che quando un bambino preso in considerazione per l'adozione è cittadino di un altro Stato membro, le autorità consolari dello Stato membro e la famiglia del bambino residente in tale Stato membro devono essere informati e consultati prima che sia presa qualunque decisione;

11.

invita, altresì, gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati che hanno o richiedono lo status di rifugiato, garantendo loro la protezione, l'assistenza e le cure che tali Stati sono tenuti a fornire in virtù dei loro obblighi internazionali, soprattutto promuovendo misure provvisorie di affidamento alle famiglie;

12.

sottolinea l'importanza di garantire agli operatori sociali le condizioni di lavoro adeguate per effettuare correttamente le valutazioni dei singoli casi, senza nessun tipo di pressione finanziaria o giuridica, tenendo pienamente conto dell'interesse superiore del minore in tutte le prospettive a breve, medio e lungo termine;

Le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1993

13.

prende atto dell'importanza dell'applicazione e dei successi registrati dalla Convenzione dell'Aja e incoraggia tutti i paesi a firmarla, ratificarla o aderirvi;

14.

si rammarica del fatto che spesso si verificano problemi per quanto riguarda l'emissione di certificati di adozione; invita pertanto le autorità degli Stati membri a garantire che le procedure e le garanzie stabilite dalla Convenzione dell'Aja siano sempre seguite al fine di garantire un riconoscimento automatico; invita gli Stati membri a non creare inutili ostacoli burocratici al riconoscimento delle adozioni di cui al campo di applicazione della Convenzione dell'Aja, che possano prolungare la procedura e renderla più costosa;

15.

sottolinea che potrebbero essere compiuti ulteriori sforzi per rispettare e applicare scrupolosamente quanto sancito dalla Convenzione dell'Aja, in quanto alcuni Stati membri richiedono procedure amministrative supplementari o esigono imposte sproporzionate in connessione al riconoscimento delle adozioni, ad esempio per emanare o modificare atti di stato civile od ottenere la nazionalità, sebbene ciò sia in contrasto con le disposizioni della convenzione dell'Aja;

16.

invita gli Stati membri a rispettare le procedure relative ai requisiti di consulenza e di consenso di cui all'articolo 4 della Convenzione dell'Aja;

Cooperazione giudiziaria civile in materia di adozione

17.

invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione in materia di adozione, anche per quanto concerne gli aspetti legali e sociali e chiede una più stretta cooperazione tra le autorità competenti per la realizzazione di valutazioni di controllo ove necessario; a questo proposito, chiede inoltre all'Unione di mantenere un approccio coerente alla dimensione dei diritti dei bambini, in tutte le proprie principali politiche interne ed esterne;

18.

invita la Commissione a creare una efficace rete europea di giudici e autorità specializzate in materia di adozione al fine di facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche, particolarmente utile quando l'adozione implica un elemento straniero; ritiene molto importante facilitare il coordinamento e lo scambio di buone pratiche con l'attuale rete europea di formazione della magistratura, anche per assicurare una maggiore coerenza con i progetti già finanziati dall’Unione; a questo proposito, invita la Commissione a finanziare la formazione specializzata dei giudici che lavorano nel settore delle adozioni transfrontaliere;

19.

ritiene che opportunità di formazione e di incontro per i giudici che lavorano nel settore delle adozioni transfrontaliere possano aiutare ad identificare con precisione le soluzioni giuridiche attese e necessarie nel campo del riconoscimento delle adozioni nazionali; invita pertanto la Commissione a fornire finanziamenti per tali opportunità di formazione e di incontro all'atto della redazione della proposta di regolamento;

20.

invita la Commissione a pubblicare sul portale europeo della giustizia e-Justice informazioni giuridiche e procedurali pertinenti sul diritto e le prassi in materia di adozione in tutti gli Stati membri;

21.

prende atto delle attività della rete europea dei mediatori per i bambini e ritiene che tale cooperazione dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e rafforzata;

22.

sottolinea la necessità di una stretta cooperazione, anche attraverso organismi europei quali Europol, per evitare il rapimento, la vendita e il traffico transfrontalieri di bambini a scopo di adozione; osserva che un sistema affidabile di registrazione delle nascite può prevenire il traffico di bambini a scopo di adozione; chiede a questo proposito un maggiore coordinamento sul delicato tema delle adozioni di bambini provenienti da paesi terzi;

Riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti nazionali di adozione

23.

osserva che è chiaramente necessaria una legislazione europea volta a fornire il riconoscimento transfrontaliero automatico dei provvedimenti nazionali di adozione;

24.

chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 luglio 2017, sulla base dell'articolo 67 e dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di atto sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato e in conformità del diritto internazionale vigente nel settore;

25.

conferma che le raccomandazioni allegate alla presente proposta di risoluzione sono formulate nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

26.

ritiene che la proposta richiesta non abbia implicazioni finanziarie negative, in quanto lo scopo ultimo del riconoscimento automatico dei provvedimenti di adozione determinerà una riduzione dei costi;

o

o o

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE PER UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL RICONOSCIMENTO TRANSFRONTALIERO DEI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE

A.   PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1.

Esercitando il proprio diritto alla libera circolazione, un numero crescente di cittadini dell'Unione decide ogni anno di trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione. Ciò comporta delle difficoltà in termini di riconoscimento e di risoluzione giuridica della situazione legale personale e familiare dei singoli che esercitano la mobilità. L'Unione ha iniziato ad occuparsi di queste situazioni problematiche, ad esempio adottando il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e avviando cooperazioni rafforzate nel settore del riconoscimento di alcuni aspetti dei regimi patrimoniali tra coniugi e degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

2.

La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (la «Convenzione dell'Aja») è in vigore in tutti gli Stati membri. Essa riguarda la procedura per le adozioni transfrontaliere e impone il riconoscimento automatico di tali adozioni. Tuttavia, la Convenzione dell'Aja non copre la situazione di una famiglia con un bambino adottato nell'ambito di una procedura puramente nazionale, che successivamente si trasferisce in un altro Stato membro. Ciò può portare a notevoli difficoltà di ordine giuridico se il rapporto giuridico tra il genitore o i genitori e il bambino adottato non è riconosciuto automaticamente. Possono essere previste procedure amministrative o giudiziarie supplementari e, in casi estremi, il riconoscimento può persino essere rifiutato.

3.

È pertanto necessario, per tutelare i diritti e le libertà fondamentali di tali cittadini dell'Unione, adottare un regolamento che preveda il riconoscimento transfrontaliero automatico dei provvedimenti di adozione. La base giuridica appropriata per una tale proposta è l'articolo 67, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riguarda il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni, e l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, che riguarda le misure in materia di diritto di famiglia. Il regolamento dovrà essere adottato dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo.

4.

La proposta di regolamento prevede il riconoscimento automatico dei provvedimenti di adozione emanati in uno Stato membro in base a qualsiasi procedura diversa dal quadro della Convenzione dell'Aja. Poiché le famiglie europee possono anche avere connessioni con un paese terzo o aver vissuto in un paese terzo, il regolamento prevede anche che, quando uno Stato membro riconosce un provvedimento di adozione emanato in un paese terzo a norma delle proprie disposizioni procedurali nazionali pertinenti, il provvedimento di adozione deve essere riconosciuto in tutti gli altri Stati membri.

5.

Tuttavia, al fine di evitare una ricerca del forum più vantaggioso («forum shopping») o l'applicazione di leggi nazionali inadeguate, il riconoscimento automatico è soggetto, in primo luogo, alla condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro di riconoscimento, pur sottolineando che tali dinieghi non possono mai portare a discriminazioni di fatto vietate dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in secondo luogo, che lo Stato membro che ha emanato il provvedimento di adozione sia competente ai sensi dell'articolo 4 della proposta richiesta nella parte B (la «proposta»). Solo lo Stato membro di residenza abituale del genitore o dei genitori, o del bambino, può avere tale competenza. Tuttavia, quando il provvedimento di adozione è stato emanato in un paese terzo, la competenza per il riconoscimento iniziale di tale adozione all'interno dell'Unione può spettare anche allo Stato membro del quale sono cittadini i genitori o il bambino, al fine di garantire l'accesso alla giustizia alle famiglie europee residenti all'estero.

6.

Sono necessarie procedure specifiche per decidere in merito a eventuali obiezioni al riconoscimento in casi specifici. Tali disposizioni sono simili a quelle che si riscontrano in altri atti dell'Unione nel settore della giustizia civile.

7.

Dovrebbe essere creato un certificato europeo di adozione al fine di accelerare ogni richiesta amministrativa riguardo al riconoscimento automatico. Il modello di certificato deve essere adottato sotto forma di atto delegato della Commissione.

8.

La proposta riguarda solo il singolo rapporto genitore-figlio. Essa non obbliga gli Stati membri a riconoscere un particolare rapporto giuridico tra i genitori di un bambino adottato, giacché le leggi nazionali in materia di coppie differiscono notevolmente.

9.

Infine, la proposta contiene le consuete disposizioni finali e transitorie presenti negli strumenti di diritto civile. Il riconoscimento automatico delle adozioni si applica solo ai provvedimenti di adozione emanati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento e, a partire da tale data, anche a eventuali provvedimenti di adozione emanati anteriormente, se il bambino è ancora minorenne.

10.

La proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli Stati membri non possono agire da soli per creare un quadro giuridico per il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, e la proposta non va oltre quanto è assolutamente necessario per assicurare la stabilità della situazione giuridica dei bambini adottati. Essa non pregiudica il diritto di famiglia degli Stati membri.

B.   TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Regolamento del Consiglio sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la richiesta rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, è necessario che l'Unione adotti misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, anche nel settore del diritto di famiglia.

(2)

Ai sensi degli articoli 67 e 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure devono includere misure volte a garantire il riconoscimento reciproco delle decisioni in casi giudiziari ed extragiudiziali.

(3)

Per garantire la libera circolazione per le famiglie che hanno adottato un bambino, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento dei provvedimenti di adozione siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione vincolante e direttamente applicabile.

(4)

Il presente regolamento mira a creare un quadro giuridico chiaro e completo in materia di riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, a fornire alle famiglie risultati adeguati in termini di certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità, e a impedire che si verifichino situazioni in cui un provvedimento di adozione legalmente emanato in uno Stato membro non sia riconosciuto in un altro.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe coprire il riconoscimento dei provvedimenti di adozione emanati in uno Stato membro o da esso riconosciuti. Tuttavia, esso non dovrebbe coprire il riconoscimento delle adozioni internazionali effettuate a norma della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, giacché detta convenzione prevede già il riconoscimento automatico di tali adozioni. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi solo al riconoscimento delle adozioni nazionali e alle adozioni internazionali non effettuate nell'ambito di tale convenzione.

(6)

Deve sussistere un collegamento tra l'adozione e il territorio dello Stato membro che ha emanato o riconosciuto il provvedimento di adozione. Di conseguenza, il riconoscimento dovrebbe essere soggetto al rispetto di norme di competenza comuni.

(7)

Le norme sulla competenza dovrebbero essere altamente prevedibili e fondate sul principio che la competenza si basa in genere sulla residenza abituale dei genitori adottivi, sulla residenza abituale di uno di tali genitori o su quella del bambino. La competenza dovrebbe essere limitata a queste basi, salvo in situazioni che coinvolgono paesi terzi, nelle quali lo Stato membro di cittadinanza può costituire un fattore di collegamento.

(8)

Poiché l'adozione riguarda generalmente minori, non è opportuno dare ai genitori o al bambino flessibilità nella scelta dell'autorità che decide in merito all'adozione.

(9)

La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione giustifica il principio secondo cui i provvedimenti di adozione emanati in uno Stato membro o da esso riconosciuti dovrebbero essere riconosciuti in tutti gli Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale. Di conseguenza, un provvedimento di adozione emanato da uno Stato membro dovrebbe essere trattato come se fosse stato emanato nello Stato membro richiesto.

(10)

Il riconoscimento automatico nello Stato membro richiesto di un provvedimento di adozione emanato in un altro Stato membro non dovrebbe pregiudicare il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, ogni parte interessata dovrebbe essere in grado di chiedere il diniego del riconoscimento di un provvedimento di adozione se ritiene che si configuri uno dei motivi di diniego del riconoscimento.

(11)

Il riconoscimento dei provvedimenti di adozione nazionali dovrebbe essere automatico, salvo qualora lo Stato membro nel quale l'adozione ha avuto luogo non fosse competente, o tale riconoscimento sarebbe manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro di riconoscimento, come interpretato a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(12)

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto di famiglia sostanziale, inclusa la legislazione in materia di adozione, in vigore negli Stati membri. Peraltro, l'eventuale riconoscimento di un provvedimento di adozione a norma del presente regolamento non dovrebbe comportare quale conseguenza il riconoscimento di un qualsiasi rapporto giuridico tra i genitori adottivi, senza tuttavia condizionare la possibile decisione sul riconoscimento del provvedimento di adozione.

(13)

Tutte le questioni procedurali non contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere trattate in conformità del diritto nazionale.

(14)

Quando un provvedimento di adozione implica un rapporto giuridico ignoto nella legislazione dello Stato membro richiesto, tale rapporto giuridico, compreso ogni eventuale diritto o dovere che ne derivi, dovrebbe essere adattato, nella misura del possibile, a un rapporto giuridico che, in base al diritto di tale Stato membro, abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi. Ogni singolo Stato membro dovrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento.

(15)

Al fine di facilitare il riconoscimento automatico previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere elaborato un modello per la trasmissione dei provvedimenti di adozione, il certificato europeo di adozione. A tal fine, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la creazione e la modifica di tale modello di certificato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(16)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(18)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica al riconoscimento di provvedimenti di adozione.

2.   Il presente regolamento non si applica e non pregiudica:

a)

le leggi degli Stati membri relative al diritto di adottare o attinenti altre questioni di diritto di famiglia;

b)

le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell'Aja).

3.   In nessun caso le disposizioni del presente regolamento impongono a uno Stato membro:

a)

di riconoscere l'esistenza di qualsiasi rapporto giuridico tra i genitori di un bambino adottato quale conseguenza del riconoscimento di un provvedimento di adozione;

b)

di emanare provvedimenti di adozione in circostanze in cui il diritto nazionale applicabile non lo consente.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si intende per «provvedimento di adozione»: la sentenza o decisione che crea o riconosce un rapporto giuridico permanente genitore-figlio tra un bambino che non ha ancora raggiunto la maggiore età e un nuovo genitore o genitori che non sono genitori biologici di quel bambino, a prescindere da come tale rapporto giuridico sia chiamato nell'ambito del diritto nazionale.

Articolo 3

Riconoscimento automatico dei provvedimenti di adozione

1.   Un provvedimento di adozione emanato in uno Stato membro è riconosciuto negli altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere a una procedura speciale, a condizione che lo Stato membro che ha emanato il provvedimento sia competente ai sensi dell'articolo 4.

2.   Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 6.

3.   Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 4

Competenza per l'adozione dei provvedimenti di adozione

1.   Le autorità di uno Stato membro possono emanare un provvedimento di adozione solo se il genitore o i genitori adottivi o il bambino dato in adozione sono abitualmente residenti in tale Stato membro.

2.   Qualora un provvedimento di adozione di un bambino sia stato emanato da autorità di un paese terzo, le autorità di uno Stato membro possono anch'esse emanare un tale provvedimento, o decidere il riconoscimento del provvedimento del paese terzo in conformità con le procedure stabilito dalla legge nazionale, se il genitore o i genitori adottivi o il bambino adottato non hanno la residenza abituale in tale Stato membro, ma sono cittadini dello stesso.

Articolo 5

Documentazione richiesta per il riconoscimento

La parte che desideri invocare in uno Stato membro un provvedimento di adozione emanato in un altro Stato membro produce:

a)

una copia del provvedimento di adozione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, nonché

b)

il certificato europeo di adozione emesso ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 6

Diniego del riconoscimento

Su istanza di una parte interessata, il riconoscimento di un provvedimento di adozione emanato in uno Stato membro può essere rifiutato solo se:

a)

il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

b)

lo Stato membro originario non era competente ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 7

Domanda di diniego del riconoscimento

1.   Su istanza di una parte interessata ai sensi della legislazione nazionale, il riconoscimento di un provvedimento di adozione è rifiutato laddove sussista dimostrabilmente uno dei motivi di cui all'articolo 6.

2.   La domanda di diniego del riconoscimento deve essere presentata all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale davanti alla quale presentare la domanda, conformemente all'articolo 13, lettera a).

3.   Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego del riconoscimento è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.

4.   Il richiedente fornisce all'autorità giurisdizionale una copia del provvedimento e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione dello stesso.

5.   L'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 4 qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può chiedere all'altra parte di fornire tali documenti.

6.   La parte che chiede il diniego di riconoscimento di un provvedimento di adozione emanato in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

7.   L'autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego del riconoscimento.

Articolo 8

Ricorso contro la decisione relativa alla domanda di diniego del riconoscimento

1.   Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego del riconoscimento.

2.   L'impugnazione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale davanti alla quale deve essere proposta tale impugnazione, conformemente all'articolo 13, lettera b).

3.   La decisione emessa sull'impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente se l'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'ulteriore impugnazione è presentata, è stata indicata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, lettera c).

Articolo 9

Ricorsi nello Stato membro di origine del provvedimento di adozione

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego del riconoscimento o è proposta un'impugnazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 8, paragrafo 3, può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d'impugnazione ordinario nello Stato membro d'origine o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata.

Articolo 10

Divieto di riesame del merito

In nessun caso un provvedimento di adozione o una sentenza emessi in uno Stato membro possono formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

Articolo 11

Certificato europeo di adozione

Le autorità dello Stato membro che ha emanato il provvedimento di adozione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato plurilingue europeo di adozione conforme al modello stabilito ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 12

Adattamento di un provvedimento di adozione

1.   Se una decisione o una sentenza contengono una misura o un provvedimento ignoti nella legislazione dello Stato membro richiesto, tale misura o provvedimento deve essere, nella misura del possibile, adattata a una misura o un provvedimento conosciuti nella legge di tale Stato membro che abbiano efficacia equivalente e che perseguano obiettivi e interessi analoghi. Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine.

2.   Le parti interessate possono impugnare l'adattamento della misura o del provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale.

Articolo 13

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1.   Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali disposizioni nazionali riguardo:

a)

le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata l'istanza di diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;

b)

le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2; nonché

c)

le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3.

2.   La Commissione rende le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché ogni altra informazione utile sulle procedure di adozione e il riconoscimento delle stesse negli Stati membri, disponibili al pubblico ricorrendo a tutti i mezzi opportuni, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia e-Justice.

Articolo 14

Legalizzazione o altra formalità analoga

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro a norma del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 15

Potere di adottare atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, riguardo all'elaborazione e alla modifica del modello per il certificato plurilingue europeo di adozione di cui all'articolo 11.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2018.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

5.   Il Parlamento europeo è informato dell'adozione di atti delegati da parte della Commissione, di eventuali obiezioni sollevate in merito a tali atti o della revoca della delega dei poteri da parte del Consiglio.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica solo ai provvedimenti di adozione emanati a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Tuttavia, i provvedimenti di adozione emanati prima del 1o gennaio 2019 sono riconosciuti a decorrere da tale data se, in tale data, il bambino in questione non ha ancora raggiunto la maggiore età.

Articolo 18

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1.   Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti di adozione emanati in applicazione della Convenzione dell'Aja.

2.   Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che stabiliscono norme riguardo al riconoscimento delle adozioni, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 19

Clausola di riesame

1.   Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

2.   A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 20

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019 a eccezione degli articoli 13, 15 e 16 che si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/26


P8_TA(2017)0017

Crisi dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo e in Gabon

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla crisi dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo e in Gabon (2017/2510(RSP))

(2018/C 252/03)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC),

viste le dichiarazioni rilasciate dalla delegazione dell'UE nella RDC sulla situazione dei diritti umani nel paese,

visti gli accordi politici conclusi nella RDC il 18 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, del 18 dicembre 2016, sul mancato raggiungimento di un accordo nella RDC,

vista la dichiarazione del 23 novembre 2016 del portavoce del VP/AR sugli attuali sforzi politici nella RDC,

viste le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2016 e del 17 ottobre 2016 sulla RDC,

viste le dichiarazioni dell'UE del 2 agosto 2016 e del 24 agosto 2016 sul processo elettorale nella RDC, rilasciate a livello locale in seguito all'avvio del dialogo nazionale nella RDC,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla RDC, in particolare la risoluzione 2293 (2016), che rinnova il regime di sanzioni nei confronti della RDC e il mandato del Gruppo di esperti, e la risoluzione 2277 (2016), che rinnova il mandato della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO),

visti i comunicati stampa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 15 luglio 2016 e del 21 settembre 2016 sulla situazione nella RDC,

vista la relazione annuale dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani nella RDC, pubblicata il 27 luglio 2015,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite del 9 marzo 2016 sulla Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC e sull'attuazione dell'accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione concernente la RDC e la regione,

visti i comunicati stampa congiunti dell'Unione africana, delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Organizzazione internazionale della Francofonia, del 16 febbraio 2016 e del 5 giugno 2016, sulla necessità di un dialogo politico inclusivo nella RDC e sul loro impegno a sostenere gli attori congolesi nei loro sforzi tesi a consolidare la democrazia nel paese,

visto l'accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione concernente la RDC e la regione, siglato ad Addis Abeba nel febbraio 2013,

vista la relazione finale della missione di monitoraggio elettorale dell'Unione europea,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 24 settembre 2016 dal VP/AR e dal Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, in seguito all'annuncio da parte della Corte costituzionale del Gabon dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali,

vista la dichiarazione sul Gabon rilasciata dal portavoce del VP/AR in data 11 settembre 2016,

visto il comunicato stampa rilasciato dall'Unione africana il 1o settembre 2016, che condanna la violenza del conflitto postelettorale in Gabon e ne chiede una risoluzione pacifica,

vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 22 giugno 2015,

visto il programma indicativo nazionale 2014-2020 dell'11o Fondo europeo di sviluppo, che individua come priorità il rafforzamento della democrazia, del buon governo e dello Stato di diritto,

viste le risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 18 maggio 2011 sulle sfide per il futuro della democrazia e il rispetto dell'ordine costituzionale nei paesi ACP e dell'UE, e del 27 novembre 2013, sul rispetto dello Stato di diritto e il ruolo di un sistema giudiziario imparziale e indipendente,

visto il memorandum d'intesa siglato tra la Repubblica del Gabon e l'Unione europea sulla missione di monitoraggio elettorale dell'UE,

viste le Costituzioni del Congo e del Gabon,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981,

vista la Carta africana per la democrazia, le elezioni e il buon governo,

vista la dichiarazione dell'Unione africana sui principi che disciplinano le elezioni democratiche in Africa, adottata nel 2002,

vista la Carta internazionale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,

visto l'accordo di Cotonou,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che lo Stato di diritto, la responsabilità, il rispetto dei diritti umani ed elezioni libere ed eque sono elementi essenziali di qualsiasi democrazia funzionante; che tali elementi sono stati messi in discussione in alcuni paesi dell'Africa subsahariana, tra cui la RDC e il Gabon, facendoli quindi precipitare in un lungo periodo di instabilità politica e violenza;

B.

considerando che, più di recente, Ali Bongo, presidente uscente del Gabon, al potere dalla morte del padre Omar Bongo nel 2009, è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del 2016; che gli osservatori internazionali, in particolare la missione di monitoraggio elettorale dell'UE, hanno riscontrato palesi anomalie nell'elaborazione dei risultati;

C.

considerando che Jean Ping, suo principale contendente, ha immediatamente contestato e condannato questo risultato; che presso la Corte costituzionale, che ha infine confermato il risultato, è stato presentato un ricorso per presunte irregolarità elettorali e che chiede un nuovo conteggio; che, tuttavia, l'esame del ricorso non ha dissipato tutti i dubbi riguardo all'esito delle elezioni presidenziali;

D.

considerando che il presidente del Congo Joseph Kabila, al potere dal 2001, ha procrastinato le elezioni ed è rimasto al potere oltre la scadenza del suo mandato costituzionale; che tale situazione ha dato luogo a tensioni politiche, disordini e violenze senza precedenti in tutto il paese;

E.

considerando che la violenza si è aggravata in seguito alla scadenza del mandato del presidente Kabila, provocando la morte di almeno 40 persone negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza; che, secondo l'ONU, sono state ferite o maltrattate 107 persone e si sono registrati almeno 460 arresti;

F.

considerando che il 18 ottobre 2016 è stato firmato un accordo tra il presidente Kabila e una parte dell'opposizione allo scopo di rinviare le elezioni presidenziali ad aprile 2018; che, dopo mesi di negoziati, le parti dell'accordo del 18 ottobre 2016 hanno raggiunto un accordo politico globale e inclusivo il 31 dicembre 2016; che tale accordo prevede il primo trasferimento pacifico del potere nel paese dal 1960, l'insediamento di un governo transitorio di unità nazionale, l'organizzazione di elezioni entro la fine del 2017 e le dimissioni del Presidente Kabila;

G.

considerando che in entrambi i paesi sono scoppiate dimostrazioni di strada che sono state soffocate con la violenza, lasciando dietro di sé numerosi morti; che le autorità hanno messo in atto azioni repressive nei confronti dei membri dell'opposizione e della società civile che si oppongono al potere in atto; che vi sono costanti segnalazioni da parte dei gruppi di difesa dei diritti umani in merito al deteriorarsi della situazione in materia di diritti umani e libertà di espressione e di riunione, fra cui l'uso eccessivo della forza nei confronti di manifestanti pacifici, arresti e detenzioni arbitrari e processi di matrice politica;

H.

considerando che si è registrato un grave deterioramento per quanto riguarda la libertà dei mezzi di comunicazione, che è limitata da continue minacce e aggressioni nei confronti dei giornalisti; che le autorità hanno chiuso organi di informazione e stazioni radiofoniche e sono state introdotte restrizioni per quanto riguarda internet e i social network;

I.

considerando che una delle caratteristiche delle democrazie è costituita dal rispetto della Costituzione, sulla quale si fonda lo Stato, delle istituzioni e dello Stato di diritto; che elezioni pacifiche, libere ed eque in tali paesi avrebbero contribuito considerevolmente ad affrontare la sfida del progresso democratico e l'alternanza del potere cui deve far fronte la regione dell'Africa centrale;

J.

considerando che il programma indicativo nazionale 2014-2020 dell'11o Fondo europeo di sviluppo individua come priorità il rafforzamento della democrazia, del buon governo e dello Stato di diritto; che sia l'UE che i partner africani hanno un forte interesse comune nel costante sviluppo della democrazia e nella realizzazione di un costituzionalismo correttamente funzionante;

1.

deplora la perdita di vite umane durante le manifestazioni svoltesi negli ultimi mesi in ambedue i paesi ed esprime il suo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e alla popolazione della RDC e del Gabon;

2.

esprime profonda preoccupazione per la situazione di crescente instabilità in entrambi i paesi; esorta le autorità e soprattutto i presidenti a soddisfare i loro obblighi internazionali, a garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e ad esercitare la funzione di governo nel più rigoroso rispetto dello Stato di diritto;

3.

condanna fermamente tutte le violenze perpetrate in Gabon e nella RDC, le violazioni dei diritti umani, gli arresti arbitrari e le detenzioni illegali, l'intimidazione politica della società civile e dei membri dell'opposizione, nonché le violazioni della libertà di stampa e di espressione perpetrate nel contesto delle elezioni presidenziali; chiede la revoca delle restrizioni sui media e il rilascio di tutti i detenuti politici;

Gabon

4.

ritiene che i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali manchino di trasparenza e suscitino notevoli dubbi, il che porta a mettere in discussione la legittimità del presidente Bongo; deplora il fatto che la procedura di ricorso, che ha portato a dichiarare Ali Bongo vincitore delle elezioni, sia stata condotta in maniera opaca e che la Corte costituzionale non abbia tenuto in debito conto le irregolarità riscontrate in alcune province, in particolare quella dell'Alto Ogooué, feudo di Ali Bongo; si rammarica del fatto che la Corte costituzionale abbia respinto un nuovo conteggio dei voti e un confronto delle schede prima della loro distruzione;

5.

esprime profonda preoccupazione per la crisi politica in Gabon e il dispiegarsi della violenza tra i manifestanti e le forze di sicurezza in seguito alla proclamazione dell'elezione presidenziale del 2016;

6.

condanna con fermezza le intimidazioni e le minacce ai danni dei membri della missione di monitoraggio elettorale dell'UE e gli attacchi che ne mettono in dubbio la neutralità e la trasparenza; esprime profondo rammarico per il fatto che, nonostante il memorandum d'intesa siglato con il governo del Gabon, la missione di monitoraggio elettorale dell'UE ha ottenuto soltanto un accesso limitato allo spoglio centralizzato dei voti presso le commissioni elettorali locali (LEC) e la sede della commissione elettorale nazionale (CENAP), per cui la stessa missione non ha potuto verificare elementi fondamentali del processo elettorale presidenziale;

7.

prende atto dell'avvio previsto di un dialogo nazionale, come proposto da Ali Bongo; esprime riserve quanto alla credibilità e alla rilevanza di tale processo; sottolinea che il leader dell'opposizione, Jean Ping, rifiuta di parteciparvi e ha avviato e concluso un suo dialogo nazionale;

8.

esorta il governo del Gabon a procedere a una completa e rapida riforma della procedura elettorale, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla missione di monitoraggio elettorale dell'UE, al fine di migliorarla e renderla pienamente trasparente e credibile; sottolinea che le autorità del Gabon devono garantire la piena e leale collaborazione con tutti i pertinenti soggetti interessati a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire che le prossime elezioni politiche siano pienamente trasparenti e corrette e si svolgano in un contesto libero, democratico, inclusivo e pacifico;

9.

chiede un'indagine indipendente e obiettiva sulle violenze collegate alle elezioni e sulle accuse di gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e sottolinea la necessità di garantire che tutti i responsabili siano assicurati alla giustizia; invita inoltre l'UE, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, a continuare a seguire da vicino la situazione generale in Gabon e a segnalare tutti i casi di violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; prende atto delle richieste di un'indagine preliminare presso la Corte penale internazionale (CPI) sulle violenze post-elettorali;

10.

esorta il Consiglio ad avviare un processo di consultazione ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou non appena si riscontri una mancanza di progressi nel dialogo politico intensificato; invita il Consiglio, qualora non si possa pervenire a un accordo nell'ambito del processo di consultazione, a valutare la possibilità di imporre sanzioni mirate nei confronti dei responsabili delle violenze post-elettorali e degli abusi dei diritti umani, nonché nei confronti dei responsabili della destabilizzazione del processo democratico nel paese;

Repubblica democratica del Congo

11.

deplora il fatto che il governo del Congo non sia riuscito a tenere le elezioni presidenziali entro la scadenza costituzionale; ribadisce il suo appello affinché si compiano tutti i passi necessari per creare un ambiente favorevole allo svolgimento, al più tardi nel dicembre 20017, di elezioni libere, eque e credibili, nel pieno rispetto della Costituzione della RDC e della Carta africana per la democrazia, le elezioni e il buon governo;

12.

esorta tutti gli attori politici a impegnarsi in un dialogo pacifico e costruttivo onde impedire l'acuirsi della crisi politica attuale, e ad astenersi da ulteriori violenze e provocazioni;

13.

plaude agli sforzi profusi dalla Conferenza episcopale nazionale (CENCO) per conseguire un più ampio consenso su una transizione politica; prende atto dell'accordo raggiunto alla fine di dicembre 2016, che nega un terzo mandato al presidente Kabila e chiede che le elezioni si tengano entro la fine del 2017; ricorda a tutte le parti il loro impegno per questo accordo e le incoraggia quindi ad attuarlo in tutte le sue componenti e a definire al più presto un calendario concreto per le prossime elezioni; ricorda loro l'importanza della posta in gioco qualora non riescano a ottenere un risultato positivo;

14.

esorta il governo del Congo ad affrontare senza indugio le questioni aperte concernenti la programmazione del calendario elettorale, il relativo bilancio e l'aggiornamento del registro elettorale, al fine di consentire lo svolgimento di elezioni libere, eque e trasparenti; ricorda che la commissione elettorale nazionale indipendente dovrebbe essere un'istituzione imparziale e inclusiva, dotata di risorse sufficienti a consentire un processo completo e trasparente;

15.

chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di sostenere l'attuazione dell'accordo e lo svolgimento del processo elettorale; invita tutti gli attori internazionali a fornire alla RDC un cospicuo sostegno politico, finanziario, tecnico e logistico, necessario per garantire lo svolgimento delle elezioni entro dicembre 2017; chiede trasparenza per quanto riguarda tutto il sostegno finanziario dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alle elezioni in Congo;

16.

sollecita un'indagine completa, approfondita e trasparente in merito alle presunte violazioni dei diritti umani verificatesi durante le proteste, al fine di individuare i responsabili e far sì che rispondano delle loro azioni;

17.

accoglie con favore l'adozione di sanzioni mirate da parte dell'UE, tra cui il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti dei responsabili della violenta repressione e della destabilizzazione del processo democratico nella RDC; invita il Consiglio a valutare la possibilità di estendere tali misure restrittive in caso di ulteriori violenze, come previsto dall'accordo di Cotonou;

o

o o

18.

invita il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani che hanno avuto luogo di recente in entrambi i paesi;

19.

invita le autorità del Congo e del Gabon a ratificare quanto prima la Carta africana per la democrazia, le elezioni e il buon governo;

20.

invita la delegazione dell'UE a impiegare tutti i mezzi e gli strumenti appropriati per sostenere i difensori dei diritti umani e i movimenti a favore della democrazia e a condurre un dialogo politico rafforzato con le autorità, come sancito dall'articolo 8 dell'accordo di Cotonou;

21.

invita inoltre l'UE e i paesi ACP, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, a continuare a monitorare strettamente la situazione generale in entrambi i paesi;

22.

sottolinea che la situazione in Gabon e nella RDC rappresenta una grave minaccia per la stabilità dell'intera regione dell'Africa centrale; ribadisce il suo sostegno all'Unione africana nel suo ruolo cruciale di prevenzione di una crisi politica nella regione e di ogni ulteriore destabilizzazione della regione dei Grandi Laghi;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al presidente, al primo ministro e al parlamento della RDC e del Gabon, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/31


P8_TA(2017)0018

Attuazione di Erasmus+

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (2015/2327(INI))

(2018/C 252/04)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1),

vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2),

vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009 su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (3),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (4),

viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2010 sull'educazione allo sviluppo sostenibile,

vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo «Sviluppare la dimensione europea dello sport» (COM(2011)0012),

vista la sua risoluzione del giovedì 12 maggio 2011 su «Youth on the Move: un quadro per migliorare i sistemi europei di istruzione e di formazione» (5),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, intitolata «Sostenere la crescita e l'occupazione — un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa» (COM(2011)0567),

vista la risoluzione del Consiglio, del 28 novembre 2011, su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (6),

viste le conclusioni del Consiglio del 28 e 29 novembre 2011 su un criterio di riferimento nel settore della mobilità per l'apprendimento (7),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale (8),

vista la relazione congiunta 2012 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione («IF 2020») — Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva (9),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sul tema «Ripensare l'istruzione» (10),

viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 su un'efficace formazione degli insegnanti,

viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 sulla garanzia della qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione,

vista la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione («dichiarazione di Parigi»), adottata dalla riunione informale dei ministri dell'Istruzione dell'Unione europea il 17 marzo 2015 a Parigi,

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione (11),

vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2015 dal titolo «Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018)» (COM(2015)0429),

visto il progetto di relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) «Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione» (12),

viste le conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creatività, dell'innovazione e della competenza digitale (13),

viste le conclusioni del Consiglio sulla riduzione dell'abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (14),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul tema «Apprendere l'UE a scuola» (15),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus + e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP — Un approccio di apprendimento permanente (16),

viste le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2016 sullo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della formazione,

viste le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2016 sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani,

vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 intitolata «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa» (COM(2016)0381),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2016 sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) (17),

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti, del 12 dicembre 2002, sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0389/2016),

A.

considerando che Erasmus+ è uno dei programmi di maggiore successo dell'Unione nonché il principale strumento di sostegno ad attività nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport ed è concepito per migliorare il potenziale di carriera dei giovani e consentire ai partecipanti di sviluppare una rete di relazioni sociali; che nel periodo 2014-2020 ha offerto a oltre 4 milioni di europei la possibilità di studiare, formarsi e acquisire esperienze di volontariato in un altro paese;

B.

considerando che la Commissione ha dimostrato flessibilità e ha adottato azioni innovative per rispondere a nuove sfide, come ad esempio una proposta per i rifugiati, e per promuovere i valori civici nell'ambito degli incentivi offerti da Erasmus+ per un dialogo interculturale più attivo e partecipativo;

C.

considerando che l'estrema rilevanza educativa, sociale, politica ed economica del programma si riflette nell'aumento di bilancio del 40 % per il periodo del programma e nel tasso di impegno del bilancio previsto che ha raggiunto quasi il 100 % in conseguenza dell'elevato numero di candidature;

D.

considerando che non tutti i dati pertinenti per un'analisi quantitativa e qualitativa completa dell'attuazione sono già disponibili e che, pertanto, è troppo presto per condurre una valutazione qualitativa dell'impatto del programma;

E.

considerando che i risultati dello studio sull'impatto del programma Erasmus del 2014 (18) indicano che chi ha studiato o si è formato all'estero ha il doppio delle probabilità di trovare lavoro rispetto a chi non ha un'esperienza simile, che l'85 % degli studenti Erasmus studia o si forma in un altro paese per migliorare la propria occupabilità all'estero e che il tasso di disoccupazione, a cinque anni dalla laurea, di coloro che hanno studiato o si sono formati all'estero è inferiore del 23 %; che lo studio sull'impatto del programma Erasmus mostra anche che il 64 % dei datori di lavoro ritiene che un'esperienza internazionale sia importante ai fini dell'assunzione (rispetto a solamente il 37 % nel 2006) e che ai laureati con esperienza internazionale vengono attribuite maggiori responsabilità professionali; che a un tirocinante Erasmus su tre viene offerto un posto di lavoro nell'impresa in cui ha svolto il tirocinio e che dopo aver completato il tirocinio quasi un tirocinante Erasmus su dieci ha avviato un'attività in proprio, mentre tre su quattro intendono o possono prevedere di fare altrettanto;

Conclusioni principali

1.

sottolinea che Erasmus + è il programma di punta dell'UE nel campo della mobilità, dell'istruzione e della formazione, e che ad esso, visti i risultati positivi e la forte domanda, è stato assegnato un aumento di bilancio del 40 % rispetto al periodo 2007-2013;

2.

rileva che gran parte delle agenzie nazionali si aspettano che gli obiettivi del programma Erasmus+ nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù siano raggiunti;

3.

ritiene che il programma Erasmus+ svolga un ruolo fondamentale nel promuovere l'identità e l'integrazione europee, la solidarietà, la crescita inclusiva e sostenibile, l'occupazione di qualità, la competitività, la coesione sociale e la mobilità lavorativa dei giovani poiché contribuisce a migliorare i sistemi d'istruzione e formazione in Europa, l'apprendimento permanente, la cittadinanza attiva europea e le prospettive di occupazione, offrendo ai cittadini europei la possibilità di acquisire un insieme trasversale e trasferibile di capacità e competenze personali e professionali mediante gli studi, la formazione, le esperienze lavorative e il volontariato all'estero e permettendo ai singoli di vivere in modo più indipendente, adattarsi con maggiore facilità e potenziare il proprio sviluppo personale;

4.

sottolinea che, nonostante il programma complessivo abbia più visibilità rispetto al suo predecessore, i diversi programmi settoriali mancano ancora di visibilità; ricorda in questo contesto che gli elementi e le caratteristiche specifici dei diversi settori devono essere presi in considerazione durante l'attuazione del programma;

5.

sottolinea che dovrebbero essere reintrodotte le iniziative specifiche per i diversi settori, come i laboratori Grundtvig e le iniziative nazionali a favore della gioventù aperte ai gruppi informali e che dovrebbe essere semplificato l'accesso alle iniziative transnazionali per la gioventù; propone di massimizzare l'impatto del programma tramite nuove azioni ammissibili, ad esempio l'introduzione di scambi giovanili su vasta scala basati sulla struttura del servizio volontario europeo su larga scala nel quadro dell'azione chiave 1 (KA1);

6.

sottolinea che il capitolo del programma dedicato alla gioventù è quello che su cui si concentra maggiormente il crescente interesse dei cittadini europei per Erasmus+; osserva che attualmente il 36 % del totale delle richieste di Erasmus+ riguarda il settore gioventù, con un incremento del 60 % delle richieste presentate tra il 2014 e il 2016;

7.

riconosce l'importanza del dialogo strutturato dell'UE sulla gioventù, un processo partecipativo che offre ai giovani e alle organizzazioni giovanili la possibilità di essere coinvolti nell'elaborazione delle politiche dell'UE per la gioventù e di influenzarla, e plaude al sostegno che il programma sta fornendo al processo attraverso il supporto ai gruppi di lavoro nazionali e ai progetti di dialogo strutturato nel quadro dell'azione chiave 3 (KA3); osserva che il servizio volontario europeo rappresenta un formato intensivo di apprendimento ed esperienza per i giovani e che richiede un quadro normativo di elevata qualità; sottolinea che l'accesso al programma Erasmus+ dovrebbe continuare a essere riservato primariamente alla società civile;

8.

riconosce che, secondo le relazioni delle parti interessate a tutti i livelli, mentre i primi due anni e mezzo di attuazione del programma sono stati difficoltosi e impegnativi, nel frattempo sono stati apportati miglioramenti, sebbene le semplificazioni introdotte con l'approccio universale abbiano in molti casi ottenuto effetti negativi; ritiene che una minore presenza di ostacoli burocratici permetterebbe di avere un programma più ampio e più accessibile; chiede che vengano compiuti ulteriori sforzi volti a ridurre la burocrazia lungo tutto il ciclo del progetto e che i costi siano definiti in modo adeguato, in base al bilancio o al tipo di progetto; incoraggia, nel contempo, la Commissione a rafforzare il dialogo con le parti sociali, le autorità locali e la società civile per garantire il più ampio accesso possibile al programma; si rammarica del fatto che, a causa dell'onere amministrativo elevato, il finanziamento di Erasmus+ possa risultare irraggiungibile per le organizzazioni più piccole; ritiene che sarebbe opportuno semplificare gli adempimenti burocratici e gli obblighi di presentazione di relazioni;

9.

si rammarica nel constatare che la Commissione non fornisce dati sulla qualità dei progetti con esito positivo; sottolinea che l'analisi della qualità di ciascun progetto e la presentazione trasparente dei risultati rappresentano misure esplicita che la Commissione dovrebbe adottare e che potrebbero contribuire a determinare un maggior tasso di successo nelle candidature;

10.

sottolinea che l'obiettivo di un'attuazione più semplice, di più facile utilizzo e più flessibile non è stato ancora raggiunto; sottolinea in tale contesto la continua mancanza di chiarezza e il grado irregolare di dettaglio nella guida al programma nonché l'eccessiva complessità dei moduli di candidatura, che pongono i candidati più piccoli, non professionali e privi di esperienza in una condizione di notevole svantaggio; sottolinea la necessità di promuovere miglioramenti che possano aumentare la semplicità di utilizzo del programma, tenendo conto nel contempo dell'importanza di differenziare tra vari settori e gruppi di beneficiari; si duole che i lunghi tempi di pagamento di Erasmus+ riducano per le organizzazioni più piccole le possibilità di chiedere finanziamenti;

11.

invita la Commissione a semplificare considerevolmente il processo di candidatura, a trasformare la guida al programma rendendola più orientata all'utente e specifica per i diversi settori, riportando in un unico capitolo tutte le informazioni pertinenti a ciascun settore del programma, e a pubblicare moduli di candidatura in tutte le lingue ufficiali contemporaneamente alla guida al programma e in ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle candidature, oltre a fornire un'indicazione chiara dei documenti necessari in ogni fase; invita a rendere più chiara e semplice la sezione finanziaria del modulo elettronico; sottolinea che per l'esame delle candidature è necessaria una valutazione coordinata e coerente con il sostegno di esperti indipendenti;

12.

sottolinea che per gli studenti di corsi di istruzione e formazione professionale, i tirocinanti, gli apprendisti e i volontari è importante che i risultati dell'apprendimento siano chiari e che le descrizioni delle mansioni relative alle esperienze di lavoro all'estero nell'ambito di Erasmus+ siano specifiche; evidenzia che la preparazione dei candidati prima dell'esperienza internazionale costituisce parte integrante delle attività e deve includere sessioni di orientamento professionale, corsi di lingua e corsi di formazione per l'integrazione sociale e culturale, compresa la comunicazione transculturale che faciliterebbe la partecipazione delle persone nella società e migliorerebbe le loro condizioni di vita e di lavoro; ritiene che, data l'importanza del multilinguismo per migliorare l'occupabilità dei giovani, sarebbe opportuno adoperarsi maggiormente per promuovere e sostenere il multilinguismo nel programma Erasmus+; plaude al fatto che saranno rafforzate le competenze dei partecipanti ai progetti Erasmus+ nelle lingue straniere, comprese le lingue dei paesi vicini che possono aumentare la mobilità e l'occupabilità nei mercati del lavoro transfrontalieri; reputa che i corsi di lingua per i futuri partecipanti ai programmi di mobilità potrebbero essere organizzati in collaborazione con gli istituti d'istruzione e le imprese ospitanti ed essere adattati al loro settore di studio o di tirocinio;

13.

ricorda che, nonostante il significativo aumento di bilancio complessivo del programma, nel QFP era previsto solamente un ridotto aumento per la prima metà del periodo del programma, il che ha comportato purtroppo il respingimento di molti progetti di elevata qualità e, pertanto, un basso tasso di successo e grande malumore tra i candidati;

14.

accoglie con favore l'aumento dei fondi disponibili per il programma Erasmus+ per l'esercizio 2017, un incremento di quasi 300 milioni di euro rispetto al 2016; sottolinea, inoltre, la necessità di utilizzare tali fondi in parte per migliorare le componenti deficitarie del programma e, soprattutto, per aumentare il numero dei progetti di qualità con esito positivo;

15.

riconosce che gli investimenti provenienti dal bilancio dell'UE a titolo di Erasmus+ contribuiscono in modo significativo al miglioramento delle competenze, all'occupabilità e alla riduzione del rischio di disoccupazione a lungo termine per i giovani europei, nonché alla cittadinanza attiva e all'inclusione sociale dei giovani;

16.

ritiene che l'aumento del 12,7 % del bilancio totale nel 2017 rispetto al 2016 e ulteriori aumenti annuali per il restante periodo del programma garantiranno tassi di successo più elevati e una maggiore soddisfazione tra i candidati; attende l'attuazione dell'intenzione della Commissione di stanziare ulteriori 200 milioni di EUR per il restante periodo del programma, sebbene occorra uno sforzo di bilancio ancora maggiore per coprire la domanda nei settori con risorse insufficienti che è di gran lunga più elevata rispetto ai fondi disponibili; osserva che il 48 % delle agenzie nazionali (AN) indicano che le azioni del programma sono sottofinanziate;

17.

incoraggia la Commissione ad analizzare le azioni chiave e i settori del programma che sembrano essere sottofinanziati, come i partenariati strategici dell'azione chiave 2 (KA2), l'istruzione degli adulti, la gioventù, l'istruzione scolastica, l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e l'istruzione superiore nonché le azioni e i settori che potrebbero beneficiare maggiormente dell'aumento di bilancio; sottolinea la necessità di tenere costantemente monitorato il programma per individuare tali ambiti e settori, al fine di adottare misure correttive nel più breve tempo possibile; sottolinea la necessità di assicurare un finanziamento sufficiente per la mobilità, ponendo particolare attenzione all'aumento della mobilità dei gruppi sottorappresentati; sottolinea che, a causa di esigenze settoriali specifiche, occorrono linee di bilancio speciali per i diversi settori; osserva che le risorse devono essere utilizzate esclusivamente nell'ambito di quanto stabilito dal programma;

18.

sottolinea che gli strumenti virtuali rappresentano un metodo per sostenere la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, ma che i contatti personali e le attività frontali svolgono un ruolo importantissimo per il successo di un progetto e del programma in generale; ritiene, a tale proposito, che le campagne di sensibilizzazione negli Stati membri dovrebbero comprendere seminari e attività che permettano un incontro personale con i potenziali partecipanti;

19.

sottolinea altresì che una forte componente per tutti coloro che partecipano a Erasmus+ è lo sviluppo delle competenze linguistiche; accoglie pertanto con favore gli strumenti linguistici online offerti dalla Commissione, ma evidenzia la necessità di predisporre un quadro di accompagnamento (nazionale, regionale e locale) affinché la mobilità dei partecipanti divenga un successo, in particolare per gli alunni in età scolare e gli studenti di corsi di IFP, come pure per il personale, onde contribuire alla loro integrazione nei diversi ambienti;

20.

ricorda che oggi soltanto l'1 % dei giovani che seguono una formazione professionale in alternanza, tra cui gli apprendisti, partecipa a programmi di mobilità durante la formazione; sottolinea che è indispensabile creare le condizioni per aumentare la mobilità degli apprendisti nell'Unione europea al fine di dare loro le stesse possibilità offerte agli studenti degli istituti di istruzione superiori e conseguire in tal modo gli obiettivi della lotta contro la disoccupazione, in particolare quella giovanile;

21.

sottolinea l'importanza dell'istruzione informale e non formale, degli animatori giovanili, della partecipazione allo sport e al volontariato nell'ambito del programma Erasmus+ quale mezzo per stimolare lo sviluppo di competenze civiche, sociali e interculturali, favorire l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva dei giovani e contribuire allo sviluppo del loro capitale umano e sociale;

22.

sottolinea che, in passato, i programmi Erasmus e Leonardo erano principalmente rivolti ai giovani con livelli superiori di qualifiche e con migliori possibilità d'accesso al mercato del lavoro e non si rivolgevano ai soggetti più vulnerabili; mette in evidenza l'obiettivo dell’UE di ridurre l'abbandono scolastico prematuro e la povertà; sottolinea che i giovani che abbandonano la scuola prematuramente — un gruppo a elevato rischio di povertà e disoccupazione — dovrebbero essere al centro dell'attenzione degli Stati membri nell'attuazione di Erasmus+; sottolinea che i programmi rivolti ai giovani che abbandonano la scuola prematuramente non possono essere i tradizionali programmi IFP o di scambio, ma dovrebbero concentrarsi sulle loro esigenze specifiche, sulla facilità di accesso e sulla semplicità di finanziamento, di pari passo con ambienti di apprendimento informale o non formale;

23.

prende atto delle nuove sfide sociali e della natura del lavoro in constante cambiamento; ribadisce che il programma Erasmus+ prepara anche i giovani all'occupazione e ritiene che bisognerebbe concentrarsi in particolare sul passaggio dalle competenze specifiche di un lavoro alle competenze non tecniche, promuovendo l'acquisizione di un insieme trasversale e trasferibile di capacità e competenze, quali l'imprenditorialità, l'alfabetizzazione informatica, il pensiero creativo, una mentalità volta alla risoluzione dei problemi e all'innovazione, la fiducia in sé stessi, l'adattabilità, lo spirito di squadra, la gestione di progetti, la valutazione e l'assunzione dei rischi e le competenze sociali e civiche che sono altamente pertinenti al mercato del lavoro; ritiene che tale approccio dovrebbe comprendere anche il benessere sul lavoro, un giusti equilibrio tra vita professionale e vita privata e l'integrazione delle persone in situazioni vulnerabili nel mercato del lavoro e nella società;

24.

rileva che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti è stato avviato solo nel febbraio 2015 dopo la firma dell'accordo di delega con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nel dicembre 2014 e che al momento solo quattro banche in Francia, Spagna e Irlanda partecipano a questo strumento innovativo; deplora che questo strumento finanziario sia lungi dal conseguire i risultati attesi, dal momento che vi partecipano ad oggi solo 130 studenti di corsi di laurea magistrale; chiede una valutazione critica dello strumento di garanzia per i prestiti che ne esamini la finalità e l'accessibilità in tutta l'Europa ed esorta la Commissione a proporre, in consultazione con il Parlamento europeo, una strategia di riassegnazione di parte del bilancio che probabilmente non sarà utilizzato entro il 2020; sottolinea che il tasso complessivo di studenti indebitati dovrebbe essere monitorato al fine di garantire che gli strumenti finanziari globali di cui si avvale il programma si traducano in un maggior numero di individui aiutati;

25.

si rammarica del fatto che le organizzazioni che rappresentano sportivi amatoriali, e soprattutto sportivi disabili, a livello locale sono fortemente sottorappresentate come partecipanti al progetto nell'attuazione di progetti sportivi amatoriali; accoglie con favore l'introduzione di partenariati di collaborazione di piccola scala con ridotti requisiti amministrativi quale importante passo avanti per consentire alle piccole organizzazioni sportive amatoriali di partecipare al programma e di essere maggiormente valorizzate; sottolinea che l'azione intersettoriale, in questo caso volta a stabilire un più stretto legame tra sport e istruzione, può contribuire a far fronte a questa lacuna; osserva che tale prassi dovrebbe essere estesa ad altri settori di finanziamento dei progetti Erasmus+, soprattutto per le organizzazioni di volontariato;

26.

accoglie favorevolmente il particolare coinvolgimento del programma Erasmus+ nella cooperazione e nelle attività inerenti allo sport amatoriale; incoraggia la Commissione a migliorare l'accessibilità e la partecipazione al programma da parte di realtà amatoriali come i circoli sportivi; invita la Commissione a valutare se i finanziamenti attualmente disponibili per lo sport a titolo di ERASMUS+ siano utilizzati in maniera efficace e a vantaggio dello sport amatoriale e, in caso negativo, a individuare soluzioni di miglioramento incentrate sullo sport amatoriale e l'istruzione per migliorare la visibilità, promuovere l'attività fisica e rendere lo sport più accessibile a tutti i cittadini nell'UE; invita la Commissione a promuovere un approccio intersettoriale allo sport amatoriale in tutte le azioni pertinenti di Erasmus+ e a coordinare le azioni in quest'ambito al fine di garantirne l'efficacia e l'impatto desiderato;

27.

pone l'accento sul valore aggiunto apportato dalle azioni Erasmus+ in materia di IFP nel sostenere l'integrazione o la reintegrazione dei gruppi svantaggiati nel quadro delle opportunità di istruzione e formazione professionale, al fine di incentivarne la transizione verso il mercato del lavoro;

28.

esorta la Commissione e gli Stati membri, comprese le agenzie dell'UE quali il CEDEFOP, a migliorare la qualità, l'accessibilità e la parità di accesso dei programmi di mobilità nell'ambito dell'IFP, affinché offrano un valore aggiunto a tutti i partecipanti in termini di qualifiche, riconoscimento e contenuto, e a garantire l'introduzione di norme di qualità per i programmi di apprendistato;

29.

riconosce che, dati i tassi elevati di disoccupazione giovanile in alcuni Stati membri, un obiettivo fondamentale di Erasmus+ è quello di preparare i giovani al mercato del lavoro; assegna nel contempo particolare attenzione alla necessità di mantenere l’importanza delle attività svolte esternamente alla scuola, alla formazione professionale e agli studi nel quadro del programma Erasmus+;

30.

ricorda alla Commissione che le persone con disabilità, ad esempio gli ipoudenti, hanno esigenze particolari e necessitano pertanto di adeguati finanziamenti e sostegno, come quello offerto da interpreti della lingua dei segni, e dell'accesso a maggiori informazioni e a sovvenzioni ragionevoli che consentano loro di accedere al programma Erasmus+; esorta la Commissione a proseguire il suo operato volto a introdurre ulteriori misure per assicurare alle persone con disabilità un accesso privo di barriere e non discriminatorio a tutti i programmi di borse di studio nel quadro di Erasmus+; ritiene opportuno che all'interno delle agenzie nazionali siano nominati, se necessario, consulenti ad hoc incaricati di fornire consulenza sulle migliori possibilità di assegnazione dei fondi;

31.

sottolinea l'esigenza di sostenere per mezzo di finanziamenti o di incentivi fiscali le piccole e medie imprese (PMI) che offrono formazione professionale nell'ambito del programma Erasmus+;

Raccomandazioni

32.

ritiene che Erasmus+ sia uno dei pilastri fondamentali dell'adattamento della popolazione europea all'apprendimento permanente; chiede pertanto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente attraverso la promozione e l'incoraggiamento della cooperazione intersettoriale nell'ambito di Erasmus+, che è molto più elevata rispetto ai programmi precedenti, e di valutare la cooperazione intersettoriale nella valutazione di medio termine da presentare alla fine del 2017; rammenta che i progetti e le attività intersettoriali dimostrano le potenzialità di miglioramento dei risultati del programma; invita a incorporare la mobilità educativa in qualsiasi programma d'istruzione superiore o professionale, allo scopo di migliorare la qualità dell'istruzione superiore e del sistema di IFP, di aiutare gli individui nell'aggiornamento delle loro competenze e capacità professionali e nello sviluppo della carriera, nonché di sensibilizzare in merito alle competenze che si acquisiscono nell'ambito della mobilità in tutti i settori interessati e di promuovere le conoscenze relative all'apprendimento, alla formazione e all'animazione giovanile; invita a offrire agli studenti IFP migliori opportunità di effettuare uno stage o compiere una parte dei loro studi in un paese vicino, per esempio attraverso la copertura delle spese di viaggio per gli studenti che continuano a vivere nel loro paese;

33.

sottolinea che Erasmus+ è uno strumento importante per migliorare la qualità dell'IFP in tutta l'UE; sottolinea che una IFP e una mobilità IFP inclusive e di qualità svolgono un ruolo sociale ed economico importantissimo in Europa, dove il mercato del lavoro sta cambiando rapidamente, in quanto mezzo per permettere ai giovani e agli adulti di acquisire le competenze professionali e personali necessarie per il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro; sottolinea che l'IFP e la mobilità IFP dovrebbero promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e l'inclusione sociale per tutti i cittadini, comprese le donne, che sono sottorappresentate nell'IFP, e le persone in situazioni vulnerabili tra cui i rom, i giovani disoccupati, le persone con disabilità, gli abitanti di zone remote e regioni ultraperiferiche nonché i migranti; suggerisce anche di concentrarsi sui beneficiari poco qualificati, al fine di aumentare la loro partecipazione e migliorare in tal modo la portata dei programmi;

34.

rileva il perdurare della selettività sociale nelle iscrizioni ai programmi di mobilità in alcuni Stati membri; si rammarica che le ineguaglianze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi stiano rendendo difficoltoso l'accesso al programma, in quanto ostacolano i candidati, soprattutto gli studenti che dispongono di un reddito inferiore; segnala l'alta percentuale di studenti, nei programmi di mobilità, sostenuti da terzi (famiglia, genitori, partner, soggetti locali vicini ai beneficiari); osserva che numerosi studenti lavoratori rinunciano a partecipare ai programmi di mobilità a causa della potenziale perdita di reddito; segnala che l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità, ad esempio gli ostacoli finanziari, e un migliore riconoscimento dei risultati di studi/attività lavorative svolti a livello internazionale sono strumenti importanti per realizzare gli obiettivi dell'azione chiave 1 (KA1); incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad aumentare ulteriormente gli aiuti finanziari per coloro che non sono in grado di partecipare per motivi economici e a ricercare ulteriori possibilità di agevolarne la mobilità, affinché Erasmus+ divenga effettivamente accessibile a tutti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la parità di genere e la parità di accesso al programma;

35.

invita la Commissione ad assicurare la mobilità transeuropea anche in periodi di crisi e a mantenere le condizioni che consentono ai paesi aderenti allo spazio europeo dell'istruzione superiore l'accesso al programma Erasmus+;

36.

continua ad esprimere preoccupazione riguardo al fatto che i giovani e il vasto pubblico considerino Erasmus+ un programma principalmente rivolto all'istruzione superiore; raccomanda, pertanto, di attribuire maggiore importanza al miglioramento della visibilità a livello europeo, nazionale e regionale dei diversi settori per i quali è possibile candidarsi, come l'istruzione scolastica, l'istruzione superiore, l'istruzione superiore internazionale, l'istruzione e la formazione professionale, l'apprendimento degli adulti, la gioventù e lo sport nonché il volontariato, e di sottolineare la possibilità di realizzare progetti trasversali, in particolare mediante campagne d'informazione e attività di relazioni pubbliche sul contenuto di tutti i programmi;

37.

ritiene che le denominazioni di lunga data (Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e Gioventù in azione) e i relativi loghi siano importanti strumenti per promuovere la varietà del programma; osserva altresì che la denominazione «Erasmus+» sta diventando la più nota, soprattutto per i nuovi arrivati; sottolinea che il programma dovrebbe difendere il suo nuovo nome «Erasmus+» e dovrebbe inoltre utilizzare diversi metodi per promuoverne la conoscenza; propone che la Commissione sottolinei ulteriormente il nesso esistente tra il programma Erasmus+ e le denominazioni e i vari sottoprogrammi; chiede di aggiungere il nome «Erasmus+» ai singoli programmi (in modo che diventino «Erasmus+ Comenius», «Erasmus+ Mundus», «Erasmus+ Leonardo da Vinci», «Erasmus+ Grundtvig» e «Erasmus+ Gioventù in azione»); invita tutte le parti interessate a continuare a utilizzarli, soprattutto nelle pubblicazioni e negli opuscoli, per mantenere e rafforzare l'identità dei programmi settoriali, per garantire un migliore riconoscimento e per evitare confusione tra i beneficiari; invita la Commissione a strutturare la guida al programma Erasmus+ sulla base delle denominazioni di lunga data e a utilizzare rigorosamente tali denominazioni anche nella guida;

38.

incoraggia la Commissione a consolidare i propri sforzi verso un metodo di lavoro aperto, consultivo e trasparente e a migliorare ulteriormente la cooperazione con le parti sociali e la società civile (incluse, se del caso, associazioni di genitori, studenti, insegnanti, personale non docente e organizzazioni giovanili) a tutti i livelli di attuazione; sottolinea che il programma Erasmus+ dovrebbe diventare un modello di trasparenza per l'Unione europea, riconosciuto come tale dai suoi cittadini e che evolva verso una situazione in cui il 100 % delle decisioni e dei processi diventi pienamente trasparente, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti finanziari; ricorda che la piena trasparenza delle decisioni garantisce una migliore comprensione per quanto concerne i progetti e gli individui le cui candidature non abbiano avuto esito positivo;

39.

sottolinea l'importante ruolo del comitato del programma previsto dal regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce «Erasmus+», in quanto soggetto fondamentale nell'attuazione del programma e nella promozione del valore aggiunto europeo attraverso una maggiore complementarità e sinergia tra Erasmus+ e le politiche a livello nazionale; chiede un ruolo più forte del comitato del programma e la sua partecipazione alle decisioni politiche; invita la Commissione a continuare a condividere informazioni dettagliate circa la distribuzione dei fondi centralizzati al comitato di programma;

40.

sottolinea che gli strumenti informatici non dovrebbero essere intesi solo come vettore di processi gestionali, applicativi e amministrativi, ma possono essere preziosi alleati anche per tenere i contatti con i beneficiari e facilitare i contatti tra di essi e per fornire eventualmente sostegno a numerosi altri processi, ad esempio i feedback dei beneficiari, il mentoring reciproco e il rafforzamento della visibilità del programma;

41.

chiede alla Commissione di garantire un regolare scambio di informazioni e una buona cooperazione tra le autorità nazionali, gli organi attuativi e le organizzazioni della società civile a livello europeo e le agenzie nazionali, sia sulle azioni decentralizzate che centralizzate del programma; invita le agenzie nazionali a pubblicare sui propri siti web tutte le informazioni necessarie nello stesso formato e con lo stesso contenuto, ove possibile;

42.

invita la Commissione e, rispettivamente, la Direzione generale Istruzione e cultura (DG EAC) e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) a rendere possibile una maggiore promozione delle azioni decentrate, quali KA2, proponendo un finanziamento adeguato che sia proporzionale alle dimensioni delle azioni;

43.

incoraggia un'ulteriore incentivazione della cooperazione tra le agenzie nazionali e l'EACEA in modo da promuovere le azioni centralizzate del programma Erasmus+, offrire il sostegno necessario, diffondere la conoscenza del programma, fornire informazioni aggiuntive sul programma ai potenziali candidati e mettere in atto uno scambio di feedback sul miglioramento del processo attuativo; invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con le agenzie nazionali, gli orientamenti attuativi europei per le agenzie nazionali; incoraggia l'agevolazione dei contatti tra la Commissione, le agenzie nazionali, i beneficiari del programma, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e l'EACEA attraverso lo sviluppo di una piattaforma di comunicazione per lo scambio di informazioni e di buone pratiche in cui tutte le parti interessate possano ricevere informazioni di qualità e condividere esperienze e proposte di ulteriori miglioramenti al programma; sottolinea la necessità di coinvolgere le parti interessate e i beneficiari nelle riunioni del comitato del programma; evidenzia che, in linea con il regolamento (UE) n. 1288/2013, tale coinvolgimento potrebbe essere facilitato dalla creazione di sottocomitati permanenti composti da rappresentanti delle parti interessate e dei beneficiari, delle agenzie settoriali nazionali, dei deputati al Parlamento europeo e dei rappresentanti degli Stati membri;

44.

invita la Commissione a verificare ed eventualmente modificare le modalità di pagamento alle agenzie nazionali, i termini per la presentazione delle domande e i periodi degli stanziamenti; osserva che alle agenzie nazionali dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità relativamente all'importo delle sovvenzioni per la mobilità e ai costi amministrativi, onde favorire soggiorni più lunghi all'estero; incoraggia la Commissione ad accordare maggiore flessibilità alle agenzie nazionali per lo spostamento dei fondi nell'ambito delle azioni chiave, al fine di superare potenziali deficit di finanziamento in funzione delle esigenze dei beneficiari; propone di affidare tale processo alle agenzie nazionali, a motivo della loro dimestichezza con i potenziali deficit di finanziamento nei rispettivi paesi; evidenzia che una maggiore flessibilità deve essere accompagnata da livelli adeguati di monitoraggio e trasparenza;

45.

esprime preoccupazione per il calo dei progetti condivisi nel quadro di Leonardo e chiede che le agenzie nazionali dispongano di una maggiore libertà decisionale in relazione all'ammontare delle sovvenzioni per i costi amministrativi, onde tenere maggiormente conto delle specificità nazionali, come il sistema duale;

46.

manifesta preoccupazione per le difficoltà delle agenzie nazionali a interpretare e applicare le regole del programma e rammenta che l'82 % del bilancio di Erasmus+ è gestito nell'ambito di azioni decentrate; invita la Commissione a semplificare le definizioni e a migliorare gli orientamenti sulle azioni decentrate, come pure ad assicurare un'applicazione coerente delle norme e dei regolamenti relativi ai programmi in tutte le agenzie nazionali, osservando procedure comuni per quanto riguarda gli standard di qualità, la valutazione dei progetti e le prassi amministrative, così da garantire l'attuazione uniforme e coerente del programma Erasmus+, ottenere i migliori risultati per il bilancio dell'UE ed evitare tassi di errore;

47.

ritiene che le prestazioni delle agenzie nazionali debbano essere regolarmente valutate e migliorate al fine di salvaguardare l'efficacia delle azioni finanziate dall'UE; riconosce che a questo riguardo dovrebbero essere fondamentali i tassi di partecipazione e l'esperienza dei partecipanti e dei partner;

48.

suggerisce che la struttura organizzativa dei servizi pertinenti della Commissione sia allineata con la struttura del programma;

49.

chiede di migliorare ulteriormente gli strumenti informatici pertinenti e di concentrarsi sullo snellimento, sulla facilità d'uso e sul miglioramento delle connessioni tra i diversi strumenti anziché svilupparne di nuovi; rammenta, in tale contesto, che i nuovi strumenti informatici si collocano tra i mezzi di interazione con il web preferiti dai giovani cittadini; sottolinea che le tecnologie informatiche possono svolgere un ruolo importante nel rafforzamento della visibilità del programma;

50.

chiede alla Commissione di sviluppare ulteriormente le piattaforme eTwinning, School Education Gateway, Open Education Europa, EPALE, Portale europeo per i giovani e VALOR IT al fine di aumentarne l'attrattiva e semplificarne l'utilizzo; chiede alla Commissione di inserire una valutazione di tali piattaforme nella valutazione di medio termine di Erasmus+ da presentare alla fine del 2017;

51.

invita la Commissione a ottimizzare le prestazioni e la facilità d'utilizzo degli strumenti informatici, quali lo strumento di mobilità, e di altre piattaforme di supporto informatico quali la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE), al fine di garantire che i beneficiari del programma valorizzino al massimo le loro esperienze e di promuovere la collaborazione transfrontaliera e la condivisione delle migliori pratiche;

52.

invita la Commissione a rafforzare la dimensione del programma relativa all'istruzione scolastica, consentendo una maggiore mobilità degli allievi nonché una semplificazione delle procedure amministrative e di finanziamento per le scuole e i fornitori di istruzione non formale, sfruttando in tal modo la finalità generale di Erasmus+ di promuovere la cooperazione intersettoriale e nell'ottica di incoraggiare i fornitori di istruzione non formale a partecipare a partenariati con le scuole; incoraggia la Commissione a consolidare le prassi di sviluppo dell'animazione giovanile e dell'istruzione non formale nell'ambito del programma, sostenendo le organizzazioni giovanili e altri fornitori di animazione giovanile nonché continuando a sostenere il partenariato per la gioventù tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa;

53.

accoglie favorevolmente l'introduzione di due tipologie di partenariati strategici come primo e importante passo positivo per promuovere la partecipazione al programma da parte delle organizzazioni di piccole dimensioni, che spesso incontrano difficoltà nel soddisfare le condizioni e che vengono pertanto di fatto discriminate, il che compromette la reputazione e il potere di attrazione del programma; esorta la Commissione ad apportare miglioramenti che rendano il programma ancora più interessante al fine di integrare più organizzazioni di piccole dimensioni nelle attività del programma, con l'obiettivo ultimo di aumentare la loro quota di presenza nel programma, tenendo conto dei requisiti qualitativi; accoglie con favore la creazione degli orientamenti attuativi europei e di un sito più dettagliato per le domande frequenti volto a semplificare le risposte in merito ai criteri di selezione e a presentare i progetti selezionati, per rendere più chiara la selezione e supportare meglio le organizzazioni di piccole dimensioni; sottolinea la necessità di coinvolgere nelle attività del programma diversi tipi di organizzazioni partecipanti e di mantenere un equilibrio tra di essi;

54.

raccomanda di ridurre l'importo delle sovvenzioni destinate alla collaborazione tra scuole, in modo da aumentare il numero di progetti finanziati e sovvenzionare direttamente gli scambi scolastici, consentendo così più contatti personali tra persone di diverse lingue e culture; sottolinea l'importanza dell'esperienza personale con individui di altre culture, in particolare per la promozione dell'identità europea e dell'idea fondamentale di integrazione europea, e raccomanda di adoperarsi per consentire la partecipazione al numero più elevato possibile di persone, un aspetto, questo, che vale senza dubbio per tutti gli obiettivi del programma; plaude a tale proposito ai miglioramenti già apportati ma auspica una maggiore flessibilità delle regole nel quadro dei partenariati strategici da parte delle agenzie nazionali e della Commissione;

55.

ritiene che, data l'importanza del multilinguismo per aumentare l'occupabilità dei giovani (19), sarebbe opportuno adoperarsi maggiormente per promuovere e sostenere il multilinguismo nel programma Erasmus+;

56.

sottolinea, nel contesto delle nuove sfide sociali per l'Europa, la necessità di rafforzare un approccio europeo volto a far fronte alle sfide comuni europee, sostenendo progetti di innovazione su larga scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù realizzati da reti europee della società civile; rileva che per raggiungere tale obiettivo si potrebbe assegnare parte del finanziamento complessivo dell'azione chiave 2 (KA2) di Erasmus + «Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi» ad azioni centralizzate;

57.

osserva che il 75 % delle agenzie nazionali ha segnalato un elevato onere amministrativo, che riduce la capacità d'investimento del bilancio dell'UE e rischia di avere un impatto diretto sui beneficiari; invita la DG EAC e l'EACEA a migliorare l'attuazione, in particolare per quanto riguarda il processo di candidatura;

58.

accoglie favorevolmente l'introduzione del sistema dei costi unitari nel programma al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi; plaude altresì agli adattamenti realizzati nel 2016 e previsti per il 2017 dalla Commissione; osserva che, a causa dei requisiti normativi, alcuni Stati membri non possono applicare tale sistema o trovano i livelli di costo inadeguati rispetto ai costi effettivi; ritiene necessario un ulteriore aumento dei tassi dei costi unitari per offrire adeguato sostegno finanziario ai partecipanti al progetto e sottolinea l'esigenza di assicurare che i partecipanti e le organizzazioni provenienti da zone isolate e regioni frontaliere non siano svantaggiati per effetto del sistema dei costi unitari; invita a ricompensare adeguatamente il grande impegno personale, in particolare da parte dei numerosi volontari, degli insegnanti e di tutti gli altri richiedenti; chiede la (re)introduzione del finanziamento per le fasi iniziali del progetto, quali il contatto con possibili partner per la cooperazione o gli incontri preparatori o, ad esempio, un importo forfettario sufficiente a coprire tali costi; sottolinea che la trasparenza in quest'ambito è una componente essenziale dei requisiti di trasparenza e degli obiettivi del programma Erasmus+ nel suo insieme;

59.

plaude alla semplificazione introdotta dal ricorso a finanziamenti basati su importi e tassi forfettari; incoraggia la Commissione a individuare sistemi per migliorare ulteriormente la complicata procedura amministrativa per i candidati nell'ambito dei diversi settori del programma; è preoccupato per il fatto che le agenzie nazionali riferiscono oneri di audit più elevati;

60.

constata la necessità di rafforzare il sostegno operativo alle reti europee nel quadro dell'azione chiave 3 (KA3) «Sostegno alla riforma delle politiche» al fine di massimizzare la promozione e la diffusione delle opportunità offerte da Erasmus+;

61.

invita la Commissione di adottare iniziative concrete per fare in modo che il volontariato sia accettato come fonte di contributi propri al bilancio del progetto, in quanto ciò agevola la partecipazione delle organizzazioni di dimensioni più ridotte, soprattutto in ambito sportivo, tenendo conto che Erasmus+ consente il riconoscimento del contributo volontario in termini di tempo quale cofinanziamento sotto forma di contributi in natura e che la nuova proposta della Commissione in materia di orientamenti finanziari contempla tale possibilità; sottolinea la necessità di dare riconoscimento e accordare visibilità al contributo volontario, in considerazione della sua significativa importanza ai fini del programma, purché esso sia monitorato in modo tale da garantire che il volontariato integri l'investimento di risorse pubbliche senza sostituirlo;

62.

riconosce il valore economico e sociale del volontariato e incoraggia la Commissione a migliorare il sostegno alle organizzazioni basate sul volontariato in tutte le azioni del programma;

63.

accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un corpo europeo di solidarietà; incoraggia la Commissione a coinvolgere le associazioni di volontariato nell'elaborazione di questa nuova iniziativa al fine di garantirne il valore aggiunto e complementare ai fini del rafforzamento del volontariato nell'Unione europea; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a compiere uno sforzo di bilancio per accogliere questa nuova iniziativa senza compromettere la copertura di altri programmi attuali e prioritari e chiede di esplorare le possibilità di una sua integrazione nel quadro del servizio volontario europeo al fine di rafforzare il volontariato nell'UE evitando la duplicazione di iniziative e programmi;

64.

sottolinea che il volontariato è una manifestazione di solidarietà, libertà e responsabilità che contribuisce al rafforzamento della cittadinanza attiva e allo sviluppo umano personale; ritiene che il volontariato sia anche uno strumento essenziale per l'inclusione e la coesione sociali, la formazione, l'istruzione e il dialogo interculturale, capace di apportare, nel contempo, un importante contributo alla diffusione dei valori europei; reputa che il servizio di volontariato europeo (SVE) dovrebbe essere riconosciuto per il suo ruolo nel promuovere lo sviluppo di capacità e competenze che possono rendere l'accesso al mercato del lavoro più semplice per i partecipanti allo SVE; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro dignitose per i volontari e a monitorare se i contratti che regolano le attività dei volontari sono pienamente rispettati; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i partecipanti al servizio volontario europeo non siano in nessun caso considerati o sfruttati come manodopera sostitutiva;

65.

chiede che i tempi per la decisione siano quanto più brevi possibili, che la valutazione delle domande avvenga in modo coerente e coordinato e che l'eventuale diniego di una richiesta sia giustificato in modo trasparente e comprensibile, in modo da evitare una perdita di interesse nei confronti dell'utilizzo dei programmi UE;

66.

incoraggia vivamente una maggiore trasparenza nella valutazione delle domande e osservazioni di qualità in risposta a tutti i candidati; invita la Commissione a garantire un sistema efficace di segnalazione che permetta ai beneficiari del programma di comunicare alla Commissione le irregolarità eventualmente riscontrate nell'attuazione del programma Erasmus+; chiede inoltre alla Commissione di migliorare e incrementare il flusso di informazioni tra le istituzioni europee competenti per l'applicazione del programma e le autorità nazionali; incoraggia le agenzie nazionali e l'EACEA, al fine di migliorare l'attuazione del programma, a fornire opportunità di formazione per i valutatori e a organizzare incontri periodici con i beneficiari e visite ai progetti;

67.

rileva l'importanza di rafforzare la dimensione locale del servizio volontario europeo; propone di offrire un maggiore sostegno ai volontari del servizio, non solo prima della partenza ma anche al rientro nelle loro comunità locali sotto forma di una formazione orientata e integrata a posteriori al fine di aiutarli a condividere le loro competenze europee promuovendo il volontariato a livello locale;

68.

è favorevole a una maggiore efficacia ed efficienza attraverso progetti su scala più ampia; osserva tuttavia che deve esserci un equilibrio tra i gruppi di candidati piccoli e grandi;

69.

chiede alla Commissione di armonizzare il più possibile i tassi indicati di prefinanziamento all'interno di tutto il programma al fine di garantire a tutti i beneficiari gli stessi vantaggi e di agevolare l'attuazione del progetto, soprattutto per le organizzazioni di piccole dimensioni; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i grandi istituti non siano favoreggiati in termini di candidati al programma rispetto alle loro controparti più piccole e meno consolidate;

70.

rileva gli squilibri regionali a livello di UE e tra le diverse zone all'interno degli Stati membri nella partecipazione alle azioni finanziate da Erasmus+; è preoccupato per il fatto che le percentuali di successo delle sue azioni sono relativamente basse ed eterogenee tra i vari paesi dell'Unione; chiede azioni mirate e tempestive per ampliare la partecipazione e migliorare i tassi di successo indipendentemente dalla provenienza dei candidati, prevedendo di indirizzare una parte dei finanziamenti ad azioni specifiche di promozione e sensibilizzazione per questa iniziativa, soprattutto nelle regioni in cui si è registrato un accesso ai finanziamenti ancora relativamente basso;

71.

osserva che l'attuazione di Erasmus+ nelle regioni dell'UE mette in luce esigenze di finanziamento e priorità d'intervento diverse, che impongono ad alcuni Stati membri di ricentrare l'intervento del programma per garantire il buon rapporto costo/efficacia del denaro speso;

72.

prende atto delle discrepanze ingiustificate esistenti tra i paesi per quanto riguarda le borse e i metodi di assegnazione delle stesse; incoraggia la Commissione a condurre indagini sugli effetti di tali differenze nell'intento di ridurre al minimo le disparità socioeconomiche nell'Unione europea; caldeggia un ulteriore aumento dei tassi di sovvenzione nonché il loro adeguamento al costo della vita del paese che accoglie l'iniziativa di mobilità, al fine di incentivare la partecipazione degli studenti in condizioni socioeconomiche svantaggiate, degli studenti e del personale con bisogni speciali e degli studenti e del personale provenienti da regioni lontane;

73.

osserva che il maggior effetto positivo delle borse di mobilità Erasmus+ nell'Europa orientale e meridionale, dove anche la domanda di tali borse è maggiore, contrasta con la limitata dotazione complessiva del programma, il che determina un'elevata percentuale di domande respinte; propone che la Commissione intensifichi gli sforzi per promuovere la mobilità dall'Europa occidentale a quella orientale;

74.

deplora che le crescenti disuguaglianze all'interno degli Stati membri e tra di essi e l'elevato tasso di disoccupazione giovanile nell'UE rendano difficoltoso l'accesso al programma poiché creano barriere alla mobilità dei candidati provenienti dalle regioni a reddito inferiore e maggiormente colpite dalla crisi economica e dai tagli; afferma che il programma Erasmus+ e l'istruzione e la vocazione professionale (IFP) devono essere attivi anche nelle regioni remote e frontaliere dell'UE; ritiene che garantire l'accesso e le pari opportunità agli abitanti di tali regioni sia un intervento molto positivo e uno strumento per ridurre la disoccupazione giovanile e favorire la ripresa economica;

75.

sottolinea che le borse destinate a sostenere la mobilità degli individui nell'ambito del programma Erasmus+ dovrebbero essere esenti da imposte e oneri sociali;

76.

invita la Commissione a riconoscere la natura speciale dei progetti e delle mobilità che coinvolgono persone con bisogni speciali e persone provenienti da contesti svantaggiati; esorta a una maggiore promozione delle possibilità per persone con bisogni speciali e per le persone provenienti da contesti svantaggiati, compresi i rifugiati, di prendere parte al programma e chiede di agevolarne l'accesso;

77.

sottolinea che sebbene siano stati compiuti progressi nel riconoscimento di periodi di studio, crediti, competenze e capacità acquisiti attraverso l'apprendimento non formale e formale all'estero, queste sfide permangono; sottolinea che il riconoscimento dei titoli internazionali è essenziale ai fini della mobilità e costituisce la base per continuare la cooperazione nello spazio europeo dell'istruzione superiore; sottolinea l'importanza di utilizzare appieno tutti gli strumenti dell'UE per la convalida delle conoscenze, delle capacità e delle competenze essenziali ai fini del riconoscimento dei titoli;

78.

sottolinea che, nonostante la crisi economica, finanziaria e sociale, il numero di soggiorni di studio all'estero nel quadro del programma Erasmus è aumentato costantemente dal 2008; richiama l'attenzione sul fatto che, al contempo, il numero di tirocini all'estero è cresciuto in modo esponenziale; conclude che, evidentemente, i tirocini sono considerati dai giovani un'ottima opportunità per migliorare la propria occupabilità; raccomanda alla Commissione, alle agenzie nazionali, ai promotori e alle istituzioni di tener conto di tale sviluppo;

79.

sottolinea che, grazie al quadro europeo delle qualifiche (20), sono stati apportati netti miglioramenti ai sistemi di riconoscimento e convalida di diplomi, qualifiche, crediti, certificati professionali e accreditamenti di competenze nell'istruzione e nell'IFP; osserva tuttavia che alcuni problemi persistono; sottolinea l'importanza di garantire che le competenze e le qualifiche acquisite con un'esperienza di mobilità internazionale in qualsiasi contesto — apprendimento formale, tirocini presso aziende, volontariato e attività per i giovani — siano adeguatamente documentate, convalidate, riconosciute e rese confrontabili nel sistema nazionale; invita la Commissione ad avviare delle riforme e conseguire progressi verso il rafforzamento del quadro europeo delle qualifiche, trasformandolo da una raccomandazione come è attualmente in uno strumento più forte a sostegno della libera circolazione; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare in modo sistematico e a sviluppare ulteriormente gli strumenti europei esistenti, quali Europass, lo Youthpass e l'ECVET; incoraggia lo sviluppo di qualifiche comuni IFP che possano garantire il riconoscimento internazionale delle qualifiche; chiede agli Stati membri di procedere alla piena e tempestiva attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale;

80.

sottolinea che l'istruzione e l'apprendimento non formali per gli adulti promuovono le competenze di base e le competenze trasversali, quali le competenze sociali e civiche che sono pertinenti per il mercato del lavoro, il benessere sul luogo di lavoro e il giusto equilibrio tra vita professionale e personale; evidenzia che l'istruzione e l'apprendimento non formali per gli adulti svolgono un ruolo chiave nel raggiungere i gruppi svantaggiati della società aiutandoli a sviluppare competenze utili per entrare nel mercato del lavoro e trovare un'occupazione sostenibile e di qualità o per migliorare la loro situazione occupazionale, nonché nel contribuire a un'Europa più democratica;

81.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere i programmi di IFP; osserva che i sistemi di tirocinio e di stage in azienda costituiscono opportunità formative non sostitutive di impieghi a tempo pieno, che si devono garantire agli apprendisti condizioni di lavoro dignitose e una retribuzione adeguata e che in nessuna circostanza le competenze assegnate ai beneficiari devono essere sostituite da quelle proprie di un dipendente;

82.

constata che nel quadro del programma attuale il lavoro di attuazione previsto per le agenzie nazionali è più impegnativo; invita la Commissione a fornire alle agenzie nazionali un livello sufficiente di risorse e la necessaria assistenza, in modo da consentire un'attuazione più efficiente del programma e permettere alle agenzie nazionali di affrontare le nuove sfide derivanti dall'aumento di bilancio;

83.

invita la Commissione a monitorare i criteri di qualità utilizzati dalle agenzie nazionali nelle valutazioni dei progetti e gli scambi di migliori pratiche in materia; esorta a offrire programmi di formazione ai valutatori per permettere loro di continuare il percorso di sviluppo, soprattutto nei progetti intersettoriali, e perché possano fornire feedback di qualità a tutti i candidati, al fine di incoraggiare il conseguimento degli obiettivi nei progetti futuri e migliorare i risultati dei futuri candidati;

84.

ritiene che una valutazione che predilige l'aspetto qualitativo dovrebbe essere tanto importante quanto la valutazione fondata sulla quantità; invita ad approfondire la prima nel quadro di Erasmus+;

85.

invita la Commissione e gli Stati membri a convalidare e riconoscere l'apprendimento e il tirocinio formali e non formali; incoraggia gli Stati membri a informare meglio i giovani apprendisti sulle opportunità esistenti, a fornire un sostegno maggiore ai centri di apprendimento che desiderano partecipare al programma Erasmus+, nonché ad attuare misure complementari nei casi di esperienza di mobilità transfrontaliera nei paesi vicini per assistere gli apprendisti nella ricerca dell'alloggio e nei trasporti;

86.

sostiene il rafforzamento della mobilità nell'istruzione, nei programmi di apprendistato e nei periodi di tirocinio nel quadro dei programmi Garanzia per i giovani e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, per cercare di ridurre gli alti tassi di disoccupazione giovanile e gli squilibri geografici all'interno dell'UE;

87.

esorta la Commissione a riconoscere gli attuali squilibri nella partecipazione degli istituti di IFP ai programmi di mobilità dell'UE nei paesi e nelle regioni, allo scopo di ridurre tali differenze attraverso una migliore collaborazione e un migliore scambio di informazioni tra le agenzie nazionali di Erasmus+ e a sostenere il lavoro collaborativo tra gli istituti di IFP collegando gli istituti di IFP con maggiore esperienza agli altri, offrendo misure di sostegno strategico e suggerimenti specifici agli istituti di IFP e migliorando i sistemi di sostegno già esistenti per tali istituti;

88.

incoraggia gli Stati membri, al fine di promuovere la mobilità di insegnanti, docenti e personale non accademico, a riconoscere la loro partecipazione ai programmi di mobilità quale componente importante del loro avanzamento di carriera ed, eventualmente, a introdurre un sistema di ricompensa collegato alla partecipazione ai programmi di mobilità, ad esempio sotto forma di vantaggi economici o di una riduzione del carico di lavoro;

89.

chiede alle agenzie nazionali di garantire la piena trasparenza nella valutazione dei progetti pubblicando l'elenco dei progetti selezionati assieme al relativo avanzamento e al sostegno finanziario designato;

90.

esorta a portare avanti, nell'azione KA1, le miglior prassi di funzionamento di Comenius, come la promozione degli scambi tra classi e la possibilità per il personale delle scuole di candidarsi individualmente per ottenere borse di mobilità nell'ambito dell'azione KA2;

91.

osserva che, nonostante l'elevata qualità dei progetti dell'azione KA2, molti sono stati respinti per insufficienza di fondi; incoraggia la Commissione a segnalare tali progetti per aiutarli ad attrarre investimenti da altre fonti; incoraggia gli Stati membri a riconoscere i progetti segnalati accordando loro priorità d'accesso ai fondi pubblici per la loro realizzazione, qualora tali fondi siano accessibili;

92.

invita la Commissione a proseguire gli sforzi volti a risolvere i problemi di finanziamento delle organizzazioni europee con sede a Bruxelles, al fine di promuovere il loro contributo allo sviluppo delle politiche europee nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport;

93.

prende atto dei problemi riscontrati dalle agenzie nazionali nell'attuazione della mobilità internazionale dei crediti; chiede che le agenzie nazionali possano agire con maggiore flessibilità nell'assegnare le risorse di alcuni paesi e regioni ad altri per soddisfare le priorità di cooperazione degli istituti di istruzione superiore;

94.

rileva il calo numerico dei partecipanti singoli alle iniziative di mobilità esterne a Erasmus+ dovuto al trattamento preferenziale accordato dagli istituti di istruzione superiore europei a un sistema di mobilità istituzionalizzato; incoraggia la Commissione e le autorità nazionali a rinnovare le opportunità di partecipazione dei candidati singoli alle iniziative di mobilità;

95.

incoraggia la Commissione a supportare il sistema di IFP promuovendo i sottoprogrammi Leonardo da Vinci tra le nuove organizzazioni e gli istituti più piccoli, oltre che ad assisterli nella richiesta di finanziamenti adeguati offrendo ulteriore orientamento, formazione online e un supporto personalizzato nella predisposizione di domande di finanziamento di elevata qualità attraverso il contatto con le agenzie nazionali del programma Erasmus+;

96.

incoraggia la promozione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore nel mondo, nonché l'avanzamento delle conoscenze individuali a livello mondiale valorizzando tutte le parti interessate (Stati membri, istituti di istruzione superiore, associazioni dell'istruzione superiore) al fine di aumentare l'attrattiva dei corsi di laurea magistrale congiunti Erasmus Mundus per gli istituti di istruzione superiore e i potenziali candidati;

97.

suggerisce un maggiore coinvolgimento delle agenzie nazionali nell'elaborazione delle politiche in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport attraverso il rafforzamento dei legami tra Commissione, Stati membri e agenzie nazionali;

Prossimo periodo del programma

98.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per semplificare le procedure e ridurre l'elevato onere amministrativo a carico degli studenti, degli istituti e delle imprese ospitanti coinvolti nei progetti Erasmus+, in particolare quelli che non sfruttano a sufficienza tale opportunità per migliorare e facilitare la parità di accesso e i processi di registrazione, convalida e riconoscimento; sostiene che al fine di promuovere una maggiore partecipazione, le informazioni relative a tale programma devono essere fornite in tutte le lingue ufficiali dell'UE; invita la Commissione e le agenzie nazionali a standardizzare i criteri di accesso per garantire l'accesso al maggior numero di candidati possibile;

99.

suggerisce di astenersi da un'ulteriore armonizzazione e da grandi cambiamenti alla struttura del programma tutelando, invece, e consolidando i traguardi raggiunti e apportando miglioramenti progressivi ove necessario;

100.

raccomanda inoltre che l'importanza e la visibilità della formazione non formale sia per il lavoro giovanile sia per l'istruzione degli adulti siano rafforzate nel programma Erasmus+, dal momento che l'istruzione non formale è importante nell'ambito della cittadinanza europea, della promozione della democrazia e dell'educazione ai valori; rammenta che, tuttavia, a causa del nome il programma viene spesso associato soltanto all'istruzione formale;

101.

invita la Commissione a coinvolgere tutte le parti interessate nei lavori relativi al prossimo periodo di programmazione dei finanziamenti e nell'introduzione di possibili miglioramenti al fine di garantire l'ulteriore successo e valore aggiunto del programma;

102.

raccomanda che Erasmus+ sviluppi ulteriormente la mobilità intersettoriale degli individui nell'ambito dell'azione chiave 1 (KA1), affinché studenti, insegnanti, educatori, formatori, apprendisti, lavoratori e giovani possano prendere pienamente parte alla mobilità intersettoriale;

103.

chiede di sviluppare una chiara definizione dei progetti intersettoriali al fine di evitare confusioni derivanti da un'errata etichettatura dei progetti;

104.

chiede che non sia solo garantito l'attuale bilancio per la prossima generazione di programmi nell'ambito del QFP, ma ritiene che un ulteriore aumento del bilancio, che garantisca un livello di finanziamenti annuali per la prossima generazione di programmi almeno equivalente a quello dell'ultimo anno di attuazione del quadro attuale, rappresenti un requisito essenziale per il successo continuativo del programma; propone che la Commissione studi la possibilità di incrementare il prefinanziamento;

105.

accoglie con favore la struttura del programma e invita la Commissione a mantenere, nella proposta per la prossima generazione di programmi, capitoli distinti e bilanci distinti per l'istruzione e la formazione, per la gioventù e per lo sport, tenendo conto delle rispettive specificità e ad adeguare i moduli di candidatura, i sistemi di rendicontazione e i requisiti relativi ai prodotti sviluppati in maniera specifica in funzione del settore;

106.

incoraggia le agenzie nazionali a rendere facilmente accessibili i bilanci disponibili per azione chiave e per settore dopo ciascun processo di candidatura al fine di consentire ai candidati di pianificare strategicamente le loro azioni future, nonché a pubblicare i risultati della selezione dei progetti e delle linee di bilancio, in modo da rendere possibile un adeguato monitoraggio esterno del programma;

107.

invita la Commissione a rivedere periodicamente i livelli di sostegno finanziario, ad esempio gli importi forfettari per l'indennità di viaggio e le indennità giornaliere, al fine di garantire che rispecchino le reali spese di soggiorno ed evitare un indebitamento dovuto al periodo di formazione, contribuendo conseguentemente a prevenire la discriminazione e l'abbandono delle persone con mezzi finanziari minori e/o con esigenze particolari;

108.

segnala che il settore gioventù si rivolge specificatamente ai gruppi svantaggiati; propone che la strategia per l'inclusione e la diversità sia estesa a tutti i settori del programma al fine di promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione delle persone con bisogni speciali o con meno opportunità al programma Erasmus+;

109.

invita la Commissione a presentare un quadro di qualità per l'apprendistato e una proposta per una maggiore mobilità degli apprendisti ed esorta gli Stati membri ad approvarli, allo scopo di garantire una serie di diritti agli apprendisti, agli stagisti, ai tirocinanti e agli studenti di corsi di istruzione e formazione professionale affinché siano adeguatamente tutelati e di assicurare che tali programmi di mobilità non sostituiscano in nessuna circostanza i normali contratti di lavoro; chiede tirocini retribuiti di qualità ed esige che gli Stati membri segnalino i casi in cui le condizioni relative ai compiti e ai diritti dei beneficiari di Erasmus+ siano violate;

110.

invita la Commissione a lavorare assieme agli Stati membri per creare una cooperazione più stretta tra gli istituti d'istruzione e le principali parti interessate (autorità locali/regionali, parti sociali, settore privato, rappresentanti dei giovani, istituti di IFP, organizzazioni di ricerca e organizzazioni della società civile) allo scopo di migliorare la capacità di risposta dei sistemi di istruzione e di IFP alle reali necessità del mercato del lavoro, nonché a garantire che tale cooperazione trovi riscontro in Erasmus+; è del parere che la partecipazione attiva dei beneficiari e di tutte le parti interessate alla progettazione, all'organizzazione, al monitoraggio, all'attuazione e alla valutazione del programma ne garantisca la sostenibilità, il successo e il valore aggiunto;

111.

è favorevole a consentire agli studenti in mobilità di combinare gli studi all'estero con uno stage connesso al campo di studi nell'ambito del programma, agevolando in tal modo il loro soggiorno all'estero, riducendo la selettività sociale, aumentando il numero di studenti in mobilità, aggiornando le competenze degli studenti e rafforzando i collegamenti tra l'istruzione superiore e l'ambiente professionale; invita la Commissione a prestare un'attenzione particolare alla mobilità di lunga durata degli apprendisti nell'assegnazione delle borse Erasmus+;

112.

prende atto delle asimmetrie esistenti tra gli Stati membri riguardo ai criteri di ammissione al programma Erasmus+; insiste affinché la Commissione garantisca che le regole concernenti il programma siano applicate in maniera armonizzata da tutte le agenzie nazionali, nel rispetto delle norme comuni di qualità e delle pratiche procedurali, garantendo in tal modo la coerenza interna ed esterna di Erasmus+ e facendone un vero e proprio programma europeo; invita a tale proposito la Commissione a sviluppare orientamenti europei di attuazione del programma Erasmus+ per le agenzie nazionali; incoraggia le agenzie nazionali, che devono essere una parte integrante del processo di monitoraggio, a concentrarsi anche sull'istituzione o la promozione di un forum per il dialogo costruttivo tra le autorità responsabili delle politiche in materia di istruzione e di lavoro in ciascuno Stato membro; incoraggia vivamente un migliore coordinamento tra le agenzie al fine di abbinare i progetti che trattano questioni simili;

113.

invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare le opportunità di formazione all'estero per l'IFP e a considerare l'IFP come una scelta prioritaria per trovare un lavoro e iniziare una carriera promettente, a garantire l'accesso ai cittadini di tutte le età nonché a fornire adeguati finanziamenti dato che i fondi stanziati per l'IFP non sono proporzionali (21) al numero di potenziali candidati per i programmi di mobilità offerti; sostiene con determinazione la necessità di promuovere e incentivare in maniera efficiente la mobilità IFP tra le donne e ritiene che gli Stati membri debbano fissare obiettivi ambiziosi in tale ambito e che i progressi debbano essere monitorati con attenzione;

114.

sottolinea che è in atto una ridefinizione dei lavori e delle competenze, in particolare a causa dell'attuale transizione verso un'economia più digitalizzata con nuove necessità delle imprese e settori orientati al futuro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il programma Erasmus+ rispecchi questa realtà;

115.

invita a promuovere maggiormente i programmi di mobilità per i livelli avanzati di istruzione superiore onde assicurare la mobilità tra i centri di ricerca europei e sviluppare ulteriormente l'obiettivo di internazionalizzare le università europee;

116.

sottolinea la necessità di sensibilizzare i singoli sullo strumento Erasmus+ quale mezzo per migliorare le proprie competenze e arricchirle con una nuova dimensione, il che dovrebbe garantire che tale strumento sia visto nell'ottica giusta, per garantirne l'efficacia ed eliminare il rischio che diventi una semplice esperienza di vita;

117.

invita la Commissione a elaborare e mettere a disposizione statistiche aggiornate su Erasmus+ e a condurre studi di follow-up sulla sua attuazione, in particolare per quanto concerne il tasso di diffusione tra i giovani ripartito per regione e genere, l'impatto sull'occupabilità, sul tipo e sul tasso di occupazione nonché le conseguenze salariali e le possibili modalità di miglioramento; invita la Commissione ad analizzare il motivo per cui alcuni paesi presentano più domande di mobilità IFP, in quali di essi il divario di genere è maggiore e per quale motivo e dove il numero di candidati con disabilità è maggiore, nonché a elaborare un piano su come aumentare la partecipazione degli altri paesi; invita pertanto le agenzie nazionali degli Stati membri a collaborare strettamente allo scambio di informazioni e statistiche; ritiene che gli esiti degli studi e le statistiche debbano essere inclusi e presi in considerazione nel prossimo riesame intermedio di Erasmus+;

118.

ricorda che in un momento di particolare crisi dei valori fondamentali dell'UE, Erasmus+ rappresenta uno strumento che può offrire un'occasione fondamentale per promuovere l'integrazione, la comprensione e la solidarietà tra i giovani; chiede quindi che l'integrazione dei giovani sia promossa sensibilizzandoli sulla diversità di culture e tradizioni e sul loro reciproco e imprescindibile rispetto;

119.

propone che la Commissione mantenga l'educazione e la formazione all'imprenditorialità tra gli obiettivi di un futuro programma Erasmus+ nel prossimo periodo di programmazione (post 2020), compresa la mobilità, e includa nel programma i seguenti elementi:

i)

un'attenta valutazione dell'impatto delle attuali misure di promozione dell'imprenditorialità attraverso l'istruzione e la formazione e un eventuale adeguamento delle stesse, con particolare attenzione agli effetti sui gruppi sottorappresentati e svantaggiati,

ii)

la promozione di un contenuto dell'apprendimento meglio definito e di strumenti per l'istruzione formale e non formale rivolti a tutti gli studenti, con moduli sia teorici che pratici, quali i progetti imprenditoriali per gli studenti,

iii)

la promozione di partenariati tra gli istituti d'istruzione, le imprese, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fornitori di istruzione non formale, allo scopo di creare corsi adeguati e fornire agli studenti le esperienze pratiche e i modelli necessari,

iv)

lo sviluppo di competenze nell'ambito di processi imprenditoriali, alfabetizzazione finanziaria, alfabetizzazione e competenze informatiche, pensiero creativo, mentalità orientata alla risoluzione dei problemi e all'innovazione, fiducia in sé stessi, adattabilità, spirito di squadra, gestione di progetti, valutazione e assunzione di rischi, come pure specifiche competenze e conoscenze d'impresa,

v)

l'importanza dell'apprendimento non formale e informale quale contesto privilegiato per acquisire competenze imprenditoriali;

120.

incoraggia gli Stati membri a partecipare ulteriormente al programma Erasmus per giovani imprenditori e a promuoverlo maggiormente tra i giovani desiderosi di avviare un progetto imprenditoriale, affinché possano acquisire esperienza all'estero e nuove competenze che li aiuteranno a realizzare con successo i loro progetti imprenditoriali;

121.

incoraggia vivamente l'apprendimento tra pari dopo gli studi, la formazione o un'esperienza di lavoro all'estero, al fine di rafforzare l'impatto di Erasmus+ sulle comunità locali; sottolinea che la condivisione delle buone pratiche è fondamentale per migliorare la qualità dei progetti nell'ambito di Erasmus+; accoglie con favore la piattaforma Erasmus+ per la divulgazione dei risultati dei progetti e chiede un approccio più deciso alla condivisione delle buone pratiche e agli scambi internazionali di opinioni a livello di agenzie nazionali, partner e beneficiari dei programmi; invita la Commissione a fornire sostegno ai candidati ai programmi nella ricerca di partner internazionali, sviluppando piattaforme di facile consultazione che uniscano informazioni pubbliche sui vari beneficiari e sui loro progetti;

122.

invita la Commissione a migliorare la guida al programma e a renderla più facilmente consultabile e comprensibile, nonché a elaborare specifici opuscoli informativi su ciascuna delle azioni chiave; invita la Commissione a semplificare le procedure di presentazione delle domande in termini di oneri amministrativi;

123.

è favorevole allo sviluppo degli istituti di apprendimento degli adulti mediante una crescita professionale continua e opportunità di mobilità per gli insegnanti, i dirigenti scolastici, i formatori e il resto del personale didattico; incoraggia lo sviluppo di abilità e competenze, in particolare l'uso efficace delle TIC nell'apprendimento degli adulti, al fine di migliorare i risultati dell'apprendimento; sottolinea l'importanza dello scambio delle migliori pratiche;

124.

plaude allo sviluppo di progetti pilota quali il «Quadro europeo per la mobilità degli apprendisti: sviluppo della cittadinanza europea e delle competenze attraverso l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro», finalizzato ad attuare sistemi transfrontalieri efficaci sotto il profilo dei costi per la mobilità degli apprendisti tra gli istituti di IFP, imprese e/o altre organizzazioni pertinenti, a riconoscere e convalidare formalmente i risultati dell'apprendimento e a promuovere il riconoscimento reciproco dei diplomi, e il progetto «Mobilità giovanile nell'ambito della formazione professionale — una migliore mobilità giovanile», finalizzato a migliorare la mobilità dei giovani nella formazione professionale; invita la Commissione ad attuare in modo efficace i due progetti pilota e a integrarli nel lungo termine nel programma Erasmus+;

125.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un sostegno strutturale maggiore e a più lungo termine alle organizzazioni europee della società civile nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport sotto forma di sovvenzioni di funzionamento, in quanto si tratta di organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento e spazi di partecipazione ai cittadini e ai residenti europei per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche europee;

126.

invita la Commissione a prendere in considerazione una soluzione adeguata alla situazione delle organizzazioni non governative europee con sede a Bruxelles che presentano richieste di finanziamento alle agenzie nazionali belghe;

o

o o

127.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

(2)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(3)  GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.

(4)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.

(5)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 77.

(6)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.

(7)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 31.

(8)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(9)  GU C 70 dell'8.3.2012, pag. 9.

(10)  GU C 208 del 10.6.2016, pag. 32.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2015)0292.

(12)  GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.

(13)  GU C 172 del 27.5.2015, pag. 17.

(14)  GU C 417 del 15.12.2015, pag. 36.

(15)  Testi approvati, P8_TA(2016)0106.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2016)0107.

(17)  Testi approvati, P8_TA(2016)0291.

(18)  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/ study/2014/erasmus-impact_en.pdf

(19)  Relazione scientifica e strategica sulle lingue e l'occupabilità, Centro comune di ricerca, 2015.

(20)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(21)  Secondo la Commissione, nel 2016 il tasso di successo delle domande ammissibili alla mobilità IFP nell'ambito di Erasmus+ è stato del 42 %, a causa della mancanza di finanziamenti. La situazione è peggiorata nel corso degli anni dato che nel 2014 il tasso di successo era pari al 54 % e nel 2015 al 48 %. Sebbene i fondi disponibili siano leggermente aumentati negli anni, la domanda è cresciuta molto più rapidamente, male limitate risorse di Erasmus+ fanno sì che i fondi non siano sufficienti a soddisfare la domanda.


Martedì 14 febbraio 2017

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/48


P8_TA(2017)0020

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Isole Cook (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (07592/2016 — C8-0431/2016 — 2016/0077(NLE) — 2016/2230(INI))

(2018/C 252/05)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07592/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0431/2016),

vista la sua risoluzione legislativa del 14 febbraio 2017 (1) sul progetto di decisione del Consiglio,

vista la relazione di valutazione ex ante dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del relativo protocollo tra l'Unione europea e le Isole Cook del giugno 2013,

visti gli orientamenti strategici delle autorità delle Isole Cook sullo sviluppo del settore della pesca locale, segnatamente quelli esposti nel documento «Cook Islands Offshore Fisheries Policy»,

visto il quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi nn. 1, 2, 9, 10 e 14,

viste le conclusioni e le raccomandazioni della 12a riunione del comitato scientifico della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) per la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0015/2017),

A.

considerando che la Commissione ha negoziato con il governo delle Isole Cook un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APP UE-Isole Cook) e il relativo protocollo di attuazione, con un periodo di applicazione rispettivamente di otto e quattro anni;

B.

considerando che si tratta del primo APP UE-Isole Cook e che tale accordo garantisce la presenza dell'Europa nelle acque del Pacifico orientale in seguito al mancato rinnovo dell'accordo con Kiribati (e alla luce degli accordi con la Micronesia e le Isole Salomone, firmati ma non attuati);

C.

considerando che l'APP UE-Isole Cook e il protocollo hanno l'obiettivo generale di incrementare la cooperazione tra l'UE e le Isole Cook nel settore della pesca, nell'interesse di entrambe le parti, istituendo un quadro di cooperazione inteso a promuovere una politica della pesca e uno sfruttamento delle risorse alieutiche sostenibili nella zona economica esclusiva (ZEE) delle Isole Cook;

D.

considerando che la nostra presenza nella regione deve servire a promuovere una politica per la pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse, garantendo la corretta gestione delle risorse tonniere del Pacifico;

E.

considerando che l'APP UE-Isole Cook si basa sui migliori pareri scientifici disponibili, nel rispetto delle misure di conservazione e gestione della WCPFC e nei limiti dell'eccedenza disponibile;

F.

considerando che si registrano problemi in termini di sorveglianza e controllo e che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) è un problema difficile da superare a causa della dispersione territoriale e delle risorse;

G.

considerando che nella regione del Pacifico centrale e occidentale operano diverse navi di Stati membri dell'UE e che gli altri accordi di pesca conclusi nella regione sono scaduti;

H.

considerando che è stato assunto l'impegno di non concedere ad altre flotte non europee condizioni più favorevoli rispetto a quanto previsto dall'accordo e che quest'ultimo include la clausola di Cotonou sui diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto;

I.

considerando che l'APP UE-Isole Cook è inteso a promuovere uno sviluppo più efficace e sostenibile del settore della pesca nell'arcipelago, nonché delle industrie e delle attività connesse, in linea con gli obiettivi della politica nazionale della pesca delle Isole Cook, segnatamente in termini di sostegno alla ricerca scientifica e alla pesca artigianale, con l'aumento degli sbarchi nei porti locali, l'aumento delle capacità di monitoraggio, controllo e vigilanza delle attività di pesca e la lotta alla pesca INN, conformemente al quadro degli SDG;

J.

considerando che i contributi destinati a sostenere lo sviluppo della politica della pesca delle Isole Cook, che oscillano tra il 47,6 % e il 50 % dell'importo totale trasferito, rappresentano un apporto significativo in termini percentuali;

K.

considerando che dal 2012 gli stock di tonno obeso sono in declino, che di conseguenza la WCPFC ha adottato misure di gestione che saranno rinegoziate nel 2017 e che nel 2015 le catture con reti a circuizione si sono ridotte di circa il 26 % rispetto al 2014; che, inoltre, le acque delle Isole Cook sono considerate un «santuario degli squali», nonostante sia bene sottolineare che non si tratta di una specie bersaglio per la flotta europea che pesca in tali acque nell'ambito del nuovo accordo;

L.

considerando che le catture dei pescherecci con palangari dell'UE sono sempre avvenute nelle acque più temperate a sud delle Isole Cook; tenendo conto dei requisiti imposti dal regolamento delle Isole Cook sulla conservazione degli squali; che la valutazione ex ante non ha evidenziato alcun interesse da parte dei pescherecci con palangari dell'UE a svolgere attività di pesca nella zona economica esclusiva delle Isole Cook in futuro;

M.

considerando che le Isole Cook dipendono fortemente dalle importazioni di prodotti alimentari;

1.

ritiene che l'APP UE-Isole Cook debba promuovere in modo efficace la pesca sostenibile nelle acque delle Isole Cook mediante un adeguato sostegno settoriale dell'UE e puntare a due obiettivi di pari rilevanza: 1) individuare possibilità di pesca per le navi dell'UE presenti nella zona di pesca delle Isole Cook, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel pieno rispetto delle misure di conservazione e gestione della WCPFC e dei limiti delle eccedenze disponibili, che saranno calcolate tenendo conto dello sviluppo complessivo della capacità di pesca del paese; e 2) promuovere la cooperazione tra l'UE e le Isole Cook in vista di una politica della pesca sostenibile e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Cook, nonché concorrere allo sviluppo sostenibile del settore della pesca della Isole Cook attraverso la cooperazione in campo economico, finanziario, tecnico e scientifico e nel rispetto delle opzioni sovrane del paese in merito a tale sviluppo;

2.

prende atto delle conclusioni della relazione di valutazione ex ante dell'APP UE-Isole Cook e del relativo protocollo del giugno 2013, secondo cui i precedenti APP/protocolli nella regione (Kiribati, Isole Salomone) non hanno dato un contributo significativo allo sviluppo del settore della pesca locale, segnatamente per quanto riguarda le iniziative imprenditoriali congiunte (con investimenti comuni) e lo sviluppo di capacità locali in materia di lavorazione delle catture; ritiene necessario che l'APP UE-Isole Cook contribuisca nella misura del possibile allo sviluppo del settore della pesca locale, garantendo l'offerta di prodotti ittici necessaria per il consumo interno e inserendosi nella prospettiva degli SDG e degli obiettivi delineati per la nuova generazione di accordi di pesca dell'UE;

3.

si rammarica per il fatto che altri paesi della regione non abbiano raggiunto accordi di partenariato con l'Unione, aprendo le loro zone di pesca ad altri paesi e regioni del mondo che ricorrono a pratiche di pesca a volte poco rispettose delle risorse disponibili anziché optare per un accordo con l'UE che promuova la pesca sostenibile e fornisca sostegno settoriale;

4.

accoglie con favore l'introduzione dell'obbligo per le Isole Cook di rendere pubblica l'esistenza di qualsiasi accordo che autorizzi flotte straniere a operare nelle sue acque, ma si rammarica per la mancanza di precisione riguardo all'impegno complessivo realizzato, come richiesto nell'ambito di altri accordi conclusi dall'UE;

5.

evidenzia che l'APP UE-Isole Cook e il relativo protocollo, in fase di attuazione e eventuale revisione e/o rinnovo, devono fare riferimento e attenersi alla strategia delle autorità delle Isole Cook per lo sviluppo del settore della pesca locale, prevedendo in particolare:

un contributo mirato all'incremento delle capacità di monitoraggio, controllo e vigilanza delle risorse alieutiche delle Isole Cook e delle attività di pesca nelle acque di detto paese, specialmente nella lotta alla pesca INN;

il miglioramento delle conoscenze scientifiche disponibili sullo stato degli ecosistemi marini locali e sulle risorse alieutiche presenti nelle acque delle Isole Cook;

un sostegno specifico allo sviluppo della pesca artigianale locale e delle comunità da essa dipendenti, incrementandone il contributo all'economia locale, contribuendo a migliorare la sicurezza a bordo e il reddito dei pescatori e sostenendo lo sviluppo delle infrastrutture locali per la lavorazione e la commercializzazione del pesce, per l'approvvigionamento del mercato interno e per l'esportazione;

6.

è del parere che, onde contribuire alla sostenibilità di un paese terzo, occorra sostenere lo sviluppo settoriale, rafforzandone in tal modo la capacità di autonomia tecnica, affermandone la strategia di sviluppo e assicurandone la sovranità;

7.

ritiene che le possibilità di assunzione di marinai locali nei pescherecci dell'UE nel quadro degli accordi di partenariato siano conformi alle norme internazionali; ribadisce l'esigenza di rispettare i principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e di promuovere la ratifica della convenzione dell'OIL n. 188, nel contestuale rispetto dei principi generali della libertà di associazione e di contrattazione collettiva dei lavoratori, così come della non discriminazione nell'assunzione e nelle attività professionali; osserva tuttavia che, in assenza di marinai qualificati per le tonniere, le autorità delle Isole Cook non hanno presentato alcuna richiesta di imbarco nella flotta europea;

8.

è del parere che l'APP UE-Isole Cook e il relativo protocollo debbano consentire di consolidare la cooperazione bilaterale in materia di lotta contro la pesca illegale e fornire alla Isole Cook i mezzi per finanziare programmi di sorveglianza e ritiene che le misure volte a prevenire la pesca INN nella zona economica esclusiva delle Isole Cook dovrebbero essere rafforzate, anche migliorando il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza tramite l'impiego diffuso del sistema di sorveglianza delle navi via satellite, i giornali di pesca, le ispezioni e l'attuazione delle decisioni prese dagli organismi regionali di gestione della pesca;

9.

ritiene auspicabile un miglioramento della quantità e dell'affidabilità delle informazioni su tutte le catture (specie bersaglio e accessorie) e, in generale, sullo stato di conservazione delle risorse alieutiche, al fine di valutare meglio, con la partecipazione delle organizzazioni di pescatori, l'impatto dell'accordo sull'ecosistema marino e sulle comunità di pescatori; sollecita la Commissione a promuovere un funzionamento regolare e trasparente degli organi di monitoraggio dell'accordo nonché un'intensificazione delle valutazioni scientifiche effettuate dalla WCPFC;

10.

invita la Commissione, di conseguenza, a valutare la possibilità di applicare il principio di precauzione alle norme della politica comune della pesca, a esaminare l'uso di dispositivi galleggianti di concentrazione del pesce nella regione e la loro influenza sull'ecologia tonniera nonché a presentare proposte per l'utilizzo di tali dispositivi in base ai risultati ottenuti;

11.

chiede alla Commissione di informare tempestivamente il Parlamento in merito alle prossime riunioni della commissione mista e di trasmettergli i verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista come previsto all'articolo 6 dell'accordo, il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del protocollo e i risultati delle rispettive valutazioni annuali, di facilitare la partecipazione dei rappresentanti del Parlamento in veste di osservatori alle riunioni della commissione mista e di promuovere la partecipazione delle comunità di pescatori delle Isole Cook;

12.

invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, a informare immediatamente ed esaurientemente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo e al suo eventuale rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, TUE, e all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Cook.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0019.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/52


P8_TA(2017)0021

Controllo del registro e composizione del gruppo di esperti della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione (2015/2319(INI))

(2018/C 252/06)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (C(2016)3301),

vista la comunicazione della Commissione alla Commissione dal titolo «Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register» (quadro per i gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico) (C(2016)3300),

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1),

vista la sua decisione del 28 aprile 2016 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (2),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci (A8-0002/2017),

A.

considerando le preoccupazioni da esso manifestate in merito al funzionamento del precedente quadro per i gruppi di esperti della Commissione del novembre 2010 (3), che era stato istituito con l'obiettivo di introdurre significative innovazioni operative per rafforzare la trasparenza e il coordinamento nel lavoro interistituzionale;

B.

considerando che in particolare la sua commissione per i bilanci, alla luce della mancanza di trasparenza e della composizione squilibrata di un certo numero di gruppi di esperti e tenendo conto della necessità di garantire una composizione equilibrata di tali gruppi in termini di competenze e posizioni rappresentate, ha adottato riserve di bilancio nel 2011 e nel 2014, formulando inoltre richieste di riforma dei gruppi stessi che non sono state ancora accolte;

C.

considerando che un recente studio da esso commissionato ha rilevato una diffusa mancanza di trasparenza e uno squilibrio nella composizione di un certo numero di gruppi di esperti (4);

D.

considerando che la composizione equilibrata e la trasparenza sono prerequisiti essenziali per garantire che i contributi degli esperti riflettano adeguatamente le necessità in termini di interventi di regolamentazione, nonché per promuovere la legittimità di tali contributi e degli interventi di regolamentazione agli occhi dei cittadini europei;

E.

considerando che, nella sua indagine strategica (5), il Mediatore europeo ha presentato una raccomandazione riguardante la composizione dei gruppi di esperti della Commissione, in particolare ponendo l'accento sulla necessità di una maggior trasparenza nell'ambito dei gruppi di esperti;

F.

considerando che, prima di adottare la decisione, la Commissione ha consultato i rappresentati del Parlamento e il Mediatore europeo;

G.

considerando che la Commissione ha presentato al Parlamento un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in risposta alle raccomandazioni contenute in un documento di lavoro elaborato dal relatore per la commissione per il controllo dei bilanci;

H.

considerando, ciononostante, che purtroppo né il documento di lavoro dei servizi della Commissione né la decisione della Commissione forniscono soluzioni a tutte le preoccupazioni espresse dal Parlamento;

1.

accoglie con favore la decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, ma si rammarica che, nonostante numerose organizzazioni non governative abbiano manifestato interesse, la Commissione non abbia organizzato una consultazione totalmente pubblica; ribadisce l'importanza di rilanciare forme di partecipazione dei rappresentanti della società civile e delle parti sociali in settori cruciali quali la trasparenza e il funzionamento delle istituzioni europee;

2.

segnala che, mediante l'adozione delle nuove norme orizzontali, sono state apparentemente affrontate numerose preoccupazioni precedentemente manifestate dal Parlamento, riguardanti in particolare la necessità di inviti pubblici a presentare candidature per la selezione dei membri dei gruppi di esperti della Commissione, la revisione del registro di tali gruppi e la creazione di sinergie tra il registro in questione, il registro per la trasparenza della Commissione e del Parlamento e le norme relative all'esigenza di evitare conflitti d'interessi, segnatamente in relazione agli esperti designati a titolo personale;

3.

osserva che la trasparenza e il coordinamento delle attività interistituzionali sono di straordinaria importanza, in quanto aiutano a pervenire a un bilancio adeguato dal punto di vista delle competenze e delle opinioni rappresentate nella composizione dei gruppi di esperti, al fine di migliorare il loro operato; si compiace pertanto che lo svolgimento del processo di selezione sia ora pubblico; sottolinea, a tale proposito, che l'esperienza pratica e le qualifiche degli esperti devono essere chiaramente indicate; ritiene che l'intero processo di selezione debba garantire un elevato livello di trasparenza e debba essere governato da criteri più chiari e più concisi, prestando una particolare attenzione all'esperienza pratica dei candidati, congiuntamente alle loro qualifiche accademiche e agli eventuali conflitti di interesse degli esperti;

4.

si compiace che sia già stato stabilito un collegamento tra il registro dei gruppi di esperti della Commissione e il registro per la trasparenza, assicurando in tal modo una maggiore trasparenza;

5.

trova riprovevole che il tentativo di condurre una consultazione pubblica sulla definizione delle nuove norme non abbia avuto un esito positivo; invita la Commissione ad agire in modo trasparente e responsabile nei confronti dei cittadini dell'UE;

6.

ricorda che l'assenza di trasparenza influisce negativamente sulla fiducia dei cittadini europei nei confronti delle istituzioni dell'UE; ritiene che una riforma efficace del sistema dei gruppi di esperti della Commissione, basata su chiari principi di trasparenza e di composizione equilibrata, migliorerà la disponibilità e l'attendibilità dei dati, contribuendo in tal modo ad aumentare la fiducia dei cittadini nell'UE;

7.

mette in evidenza che le nuove norme dovrebbero applicarsi rigorosamente ed egualmente a tutti i gruppi di esperti della Commissione, indipendentemente dal loro titolo (compresi, dunque, i gruppi speciali, di alto livello o altri gruppi «straordinari», nonché i gruppi formali e informali), che non sono composti esclusivamente da rappresentanti degli Stati membri o disciplinati dalla decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo; ribadisce che le nuove norme devono assicurare una rappresentazione equilibrata tramite la partecipazione dei rappresentanti di tutte le parti interessate;

8.

è del parere che la Commissione debba compiere progressi verso una composizione più equilibrata dei gruppi di esperti; deplora, tuttavia, che non venga ancora fatta alcuna distinzione esplicita tra i rappresentanti di interessi economici e quelli di interessi non economici, in modo da garantire la massima trasparenza e il massimo equilibrio; sottolinea la necessità, in questo contesto, che la Commissione espliciti chiaramente nell'invito pubblico a presentare candidature la propria definizione di una composizione equilibrata e gli interessi che dovrebbero esservi rappresentati al momento dell'istituzione dei gruppi di esperti; ritiene pertanto importante associare il Parlamento e il Comitato economico e sociale al fine di elaborare una definizione più equilibrata di tale distinzione;

9.

invita la Commissione, in sede di creazione di nuovi gruppi di esperti o di modifica della composizione dei gruppi esistenti, a esplicitare chiaramente nell'invito pubblico a presentare candidature la propria definizione di una composizione equilibrata, gli interessi che dovrebbero esservi rappresentati e per quale motivo, nonché a giustificare qualsiasi eventuale divergenza rispetto alla composizione equilibrata precedentemente definita al momento dell'istituzione dei gruppi;

10.

sottolinea, in tale contesto e con riferimento ai paragrafi 34-45 del succitato parere del Mediatore europeo, che il concetto di «equilibrio», sebbene non ancora definito formalmente dalla Commissione, non è da intendersi come il risultato di un calcolo aritmetico, ma come il frutto degli sforzi tesi a garantire che i membri di un gruppo di esperti posseggano, nel loro insieme, le competenze tecniche e la varietà di punti di vista necessarie per adempiere al mandato del gruppo in questione; ritiene, pertanto, che il concetto di equilibrio debba essere relazionato al mandato specifico di ciascun gruppo di esperti; ritiene che tra i criteri di valutazione dell'equilibrio di un gruppo occorra contemplare le funzioni del gruppo, le competenze tecniche necessarie, i soggetti interessati maggiormente esposti alle questioni affrontate, l'organizzazione dei gruppi di soggetti interessati e l'adeguata proporzione tra interessi economici e non economici;

11.

invita la Commissione a vagliare immediatamente la necessità di istituire un nuovo meccanismo per la presentazione di reclami qualora la definizione di una composizione equilibrata sia contestata da parti interessate oppure se le disposizioni attualmente vigenti siano adeguate e chiede che il Parlamento sia associato nell'ambito di tale meccanismo di controllo;

12.

ricorda che in passato non è stato sempre possibile per la Commissione individuare un numero sufficiente di esperti che rappresentassero le piccole e medie imprese (PMI), i consumatori, i sindacati o altre organizzazioni di interesse pubblico generale, e che ciò era spesso dovuto ai costi derivanti dalla richiesta di congedo o, ad esempio nel caso delle PMI, dalla necessità di trovare sostituti a copertura del periodo trascorso nei gruppi di lavoro, in appresso definiti «costi alternativi»;

13.

chiede pertanto alla Commissione di studiare in che modo agevolare e promuovere la partecipazione di organizzazioni o gruppi sociali sottorappresentati nei gruppi di esperti esaminando, tra l'altro, le sue disposizioni per il rimborso delle spese in modo efficiente ed equo e includendo possibili soluzioni per coprire gli esborsi per tali eventuali «costi alternativi», rispettando debitamente nel contempo il principio di proporzionalità;

14.

chiede alla Commissione di valutare lo sviluppo di un regime d'indennità che sostenga i gruppi sottorappresentati nell'acquisizione delle competenze necessarie per una partecipazione piena ed effettiva ai gruppi di esperti;

15.

invita la Commissione a far sì che le organizzazioni non governative europee possano essere rappresentate in seno ai gruppi di esperti da rappresentanti delle rispettive organizzazioni nazionali partecipanti, qualora dispongano di un esplicito mandato delle organizzazioni europee;

16.

invita la Commissione ad assicurare che, anche qualora non sia possibile individuare esperti sufficienti a rappresentare tutti gli interessi pertinenti nonostante provvedimenti specifici, il gruppo di lavoro in questione adotti tutte le opportune misure, ad esempio attraverso procedure di voto ponderate, al fine di garantire che le relazioni finali dei gruppi di esperti rappresentino efficacemente tutti gli interessi pertinenti in maniera equilibrata;

17.

ricorda che sia il Parlamento che il Mediatore europeo hanno raccomandato alla Commissione di rendere pubblici gli ordini del giorno, i documenti di riferimento, i processi verbali delle riunioni e le decisioni dei gruppi di esperti, salvo il caso in cui una maggioranza qualificata dei loro componenti sostenga la necessità di tenere segreta una specifica riunione o parte di una riunione, e si rammarica che la Commissione abbia continuato a servirsi di un sistema secondo cui le riunioni rimangono segrete salvo il caso in cui una maggioranza semplice dei membri del gruppo di esperti stabilisca che le decisioni debbano essere rese pubbliche; ritiene indispensabile che sia attuata la massima trasparenza possibile e invita la Commissione a disporre che le riunioni e i processi verbali siano pubblici;

18.

sottolinea che gli utenti devono avere accesso a una gamma di documenti (ordini del giorno, documenti di riferimento, varie relazioni) al fine di assicurare un monitoraggio efficace ad opera delle parti interessate; è del parere, inoltre, che il sito del registro dei gruppi di esperti (sia al suo interno sia tramite collegamenti ipertestuali ad altri siti web pertinenti) dovrebbe essere uno degli strumenti o dei meccanismi utilizzati per ottenere informazioni costantemente aggiornate sugli sviluppi politici, garantendo in tal modo un elevato livello di trasparenza;

19.

invita la Commissione a elaborare immediatamente specifici orientamenti — in consultazione con le parti interessate, compreso il Parlamento — che chiariscano la sua interpretazione della disposizione secondo cui i processi verbali dei gruppi di esperti dovrebbero essere significativi e completi, in particolare quando le riunioni non sono pubbliche, ed esorta la Commissione a garantire, a tal proposito, la massima trasparenza possibile rendendo pubblici gli ordini del giorno, i documenti di riferimento, i verbali di voto e i processi verbali dettagliati, compresi i pareri divergenti, in conformità della raccomandazione del Mediatore europeo;

20.

ricorda che, oltre agli esperti designati a titolo personale, anche i membri di università, istituti di ricerca, studi legali, gruppi di riflessioni europei o di altre nazioni e società di consulenza possono presentare conflitti di interessi, e chiede alla Commissione di chiarire in che modo vengono evitati conflitti di interessi nel caso specifico di tali categorie di esperti;

21.

invita la Commissione a garantire, basandosi sugli esempi positivi esistenti, un'applicazione sistematica delle norme orizzontali migliorate attraverso una sorveglianza centrale dell'attuazione di dette norme orizzontali e a non delegare tale compito alle singole Direzioni generali;

22.

invita la Commissione a destinare, in particolare, risorse sufficienti alle attività relative al registro, tramite lo sviluppo di metodologie innovative e particolarmente efficaci in modo da mantenerlo aggiornato e privo di errori materiali e/o omissioni e da consentire l'esportazione dei dati in un formato leggibile da un dispositivo automatico;

23.

prende atto del fatto che la Commissione ha affermato che entro la fine del 2016 tutte le Direzioni generali dovranno attuare il nuovo quadro per i gruppi di esperti della Commissione e chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione sull'attuazione e la valutazione al massimo entro un anno dall'adozione della decisione, vale a dire entro il 1o giugno 2017; chiede alla Commissione che nel quadro del dialogo strutturato con il Parlamento possa essere avanzata già entro i prossimi sei mesi una prima presentazione orale della relazione;

24.

rammenta inoltre che la Commissione, nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati e di esecuzione e nella redazione degli orientamenti strategici, deve provvedere alla trasmissione di tutti i documenti, compresi i progetti di atti, al Parlamento e al Consiglio nello stesso momento della trasmissione agli esperti degli Stati membri, come convenuto del quadro dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(2)  GU L 246 del 14.9.2016, pag. 27.

(3)  C(2010)7649 del 10 novembre 2010.

(4)  Dipartimento tematico D — Affari di bilancio, Composizione dei gruppi di esperti della Commissione e status del registro dei gruppi di esperti, 2015.

(5)  OI/6/2014/NF.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/56


P8_TA(2017)0022

Ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (2016/2055(INI))

(2018/C 252/07)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325,

visti gli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto dei funzionari dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (1),

vista la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/1/2014/PMC relativa alle denunce di irregolarità («whistleblowing»),

vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (2),

visto l’articolo 9 della Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa,

visto l’articolo 22 bis della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa,

vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2014)7 sulla protezione degli informatori,

visti gli articoli 8, 13 e 33 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione,

visto il principio 4 della raccomandazione dell’OCSE per migliorare il comportamento etico nel servizio pubblico,

vista l'indagine dell'ufficio del Mediatore europeo del 2 marzo 2015 e il suo appello affinché le istituzioni dell'UE adottino le norme richieste in materia di denuncia delle irregolarità,

vista la pubblicazione dell'OCSE sull'impegno per un'efficace protezione degli informatori,

vista la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Guja c. Moldova, domanda n. 14277/04 del 12 febbraio 2008,

visto l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0004/2017),

A.

considerando che, nel contesto della procedura di discarico, il Parlamento ha bisogno del maggior numero possibile di informazioni relative a tali irregolarità; che nei casi riguardanti irregolarità all'interno delle istituzioni, il Parlamento ha il diritto di ottenere completo accesso alle informazioni per adempiere alla procedura di discarico in piena consapevolezza;

B.

considerando che la Corte dei conti europea fornisce al Parlamento un’ottima base per effettuare il suo esame, ma non può da sola coprire tutte le singole spese;

C.

considerando che la Commissione e le altre istituzioni dell’UE forniscono analogamente al Parlamento relazioni informative sulle loro spese, ma si basano anche su meccanismi di notifica ufficiale;

D.

considerando che molti fondi dell’Unione sono sottoposti a gestione concorrente da parte della Commissione e degli Stati membri, il che rende difficile per la Commissione riferire sulle irregolarità relative ai singoli progetti;

E.

considerando che il Parlamento riceve regolarmente informazioni da singoli cittadini o organizzazioni non governative in merito alle irregolarità relative a singoli progetti finanziati interamente o in parte a titolo del bilancio dell’Unione;

F.

considerando che gli informatori svolgono pertanto un ruolo importante nel prevenire, individuare e segnalare le irregolarità riguardanti le spese relative al bilancio dell'UE, come pure nell'identificare e divulgare i casi di corruzione; che occorre creare e promuovere una cultura della fiducia che favorisca l'interesse pubblico europeo in modo che i funzionari e gli agenti dell'UE e i cittadini in generale si sentano tutelati da buone prassi di gestione e che dimostri che le istituzioni dell'UE appoggiano, proteggono e incoraggiano i potenziali informatori;

G.

considerando che è indispensabile istituire urgentemente un quadro giuridico orizzontale che, definendo diritti e doveri, protegga gli informatori in tutta l'Unione e nelle sue istituzioni (protezione dell'anonimato, fornitura di assistenza giuridica, psicologica e, se necessario, anche economica, accesso a diversi canali di informazione, meccanismi di risposta rapida, ecc.);

H.

considerando che la maggior parte degli Stati membri dell'UE ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che rende obbligatorio garantire una protezione adeguata ed efficace agli informatori;

I.

considerando che la denuncia di irregolarità è una fonte essenziale di informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata e nell'indagine sulla corruzione nel settore pubblico;

J.

considerando che gli informatori svolgono un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda l'individuazione e la segnalazione di casi di corruzione e frode, in quanto le parti direttamente coinvolte in tali pratiche illegali si adoperano attivamente per tentare di occultarle dai meccanismi di notifica ufficiale;

K.

considerando che la denuncia di irregolarità, basata su principi di trasparenza e integrità, è essenziale; che la tutela degli informatori dovrebbe pertanto essere garantita per legge e rafforzata in tutta l'Unione, ma solo se lo scopo della loro attività è garantire l'interesse pubblico agendo in buona fede conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

L.

considerando che le autorità non dovrebbero limitare o ridurre la capacità di informatori e giornalisti di documentare e divulgare pratiche illegali, illecite o dannose, quando tali informazioni sono rivelate in buona fede e l'interesse pubblico costituisce una priorità;

M.

considerando che, a partire dal 1o gennaio 2014, tutte le istituzioni dell’UE hanno l’obbligo di introdurre norme interne per proteggere gli informatori che sono funzionari delle istituzioni dell’UE, conformemente agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto, e che il gruppo di lavoro del comitato preparatorio interistituzionale per le questioni relative allo statuto dei funzionari, che si occupa della protezione degli informatori, non ha ancora terminato i suoi lavori; che parte del lavoro svolto da tale gruppo dovrebbe consistere nella valutazione della situazione degli informatori che hanno subito ripercussioni negative in seno alle istituzioni al fine di definire migliori pratiche basate sulle esperienze passate; che tali norme interne devono tenere conto della struttura amministrativa e delle specificità delle diverse categorie previste dallo statuto;

N.

considerando che a livello di Stati membri la protezione degli informatori non è stata applicata, né armonizzata in tutti gli Stati membri, il che significa che anche quando gli interessi finanziari dell’Unione europea sono in gioco, può essere rischioso per gli informatori, a livello personale e professionale, fornire al Parlamento informazioni sulle irregolarità; che è proprio perché le persone temono ciò che potrebbe accadere loro in assenza di protezione e perché credono che non saranno presi provvedimenti, che le irregolarità non vengono denunciate e di conseguenza gli interessi finanziari dell'UE vengono compromessi;

O.

considerando che occorre garantire che ogni forma di ritorsione contro gli informatori sia punita in maniera adeguata;

P.

considerando che, nella sua risoluzione del 23 ottobre 2013, il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare entro la fine del 2013 una proposta legislativa che istituisca un programma europeo efficace e globale per la protezione, nel settore privato e pubblico, di coloro che individuano casi di cattiva gestione e irregolarità e che denunciano i casi di corruzione nazionali e transfrontalieri connessi agli interessi finanziari dell'Unione europea che, inoltre, il Parlamento ha invitato gli Stati membri ad adottare misure di protezione adeguate ed efficaci per gli informatori;

Q.

considerando che il legislatore dell'Unione ha già previsto la protezione degli informatori in alcuni strumenti settoriali, tra cui la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, la direttiva (UE) 2015/849 sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e il regolamento (UE) n. 376/2014 concernente la segnalazione di eventi;

R.

considerando che la protezione degli informatori nell’Unione è diventata ancora più urgente, in quanto la direttiva sui segreti commerciali limita i diritti degli informatori e potrebbe quindi avere un effetto deterrente su coloro che desiderano segnalare irregolarità nell’ambito dei finanziamenti dell’Unione di cui hanno beneficiato singole imprese;

S.

considerando che importanti lavori sono già stati intrapresi da organizzazioni internazionali come l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Consiglio d’Europa che hanno elaborato raccomandazioni in materia di protezione degli informatori;

T.

considerando che secondo l'OCSE oltre un terzo delle organizzazioni dotate di meccanismo di segnalazione non disponevano di una politica scritta sulla protezione degli informatori da ritorsioni o non ne erano a conoscenza;

U.

considerando che le organizzazioni non governative come Transparency International e Whistleblowing International Network hanno analogamente sviluppato principi internazionali per la normativa sugli informatori che dovrebbero servire da fonte di ispirazione per le iniziative dell’UE in questo ambito;

V.

considerando che l'Ufficio del Mediatore europeo ha chiare competenze in relazione all'esame delle denunce dei cittadini dell'UE su casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni dell'Unione, ma di per sé non svolge alcun ruolo nella protezione degli informatori negli Stati membri;

W.

considerando che lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ha introdotto nella sua versione più recente, in vigore dal 1o gennaio 2014, diverse disposizioni sulla denuncia di irregolarità;

X.

considerando che la protezione degli informatori è essenziale per tutelare l’interesse pubblico e gli interessi finanziari dell'Unione e per promuovere una cultura della responsabilità pubblica e dell'integrità nelle istituzioni pubbliche e private;

Y.

considerando che in molti paesi, e in particolare nel settore privato, i lavoratori sono soggetti a obblighi di riservatezza nei confronti di talune informazioni, il che significa che gli informatori potrebbero andare incontro a misure disciplinari per la divulgazione di informazioni al di fuori della loro organizzazione;

1.

deplora che la Commissione non abbia sinora presentato proposte legislative volte all’istituzione di un livello minimo di protezione degli informatori europei;

2.

sollecita la Commissione a presentare immediatamente una proposta legislativa che istituisca un programma europeo efficace e globale di protezione degli informatori che preveda meccanismi per le imprese, gli enti pubblici e le organizzazioni senza scopo di lucro e, in particolare, invita la Commissione a presentare entro la fine dell’anno una proposta legislativa relativa alla protezione degli informatori nell'ambito delle misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta alla frode ai danni degli interessi finanziari dell’Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e in tutte le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie dell’Unione;

3.

afferma che gli informatori svolgono un ruolo essenziale nell'aiutare gli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'UE a prevenire e contrastare qualsiasi violazione del principio di integrità e l'abuso di potere, che minacciano o violano la salute e la sicurezza pubblica, l'integrità finanziaria, l'economia, i diritti umani, l'ambiente e lo stato di diritto a livello europeo e nazionale, o che incrementano la disoccupazione, limitano o falsano la concorrenza leale e compromettono la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei processi democratici; sottolinea che, in tal senso, gli informatori contribuiscono notevolmente ad aumentare la qualità democratica delle istituzioni pubbliche e la fiducia in esse, rendendole direttamente responsabili dinanzi ai cittadini e più trasparenti;

4.

rileva che sia gli informatori sia l'ente pubblico o l'istituzione interessati dovrebbero garantire la tutela giuridica dei diritti garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dalle disposizioni giuridiche nazionali;

5.

ricorda che gli Stati membri, in quanto primi destinatari dei fondi dell'UE, hanno l'obbligo di controllare la legittimità del modo in cui vengono spesi;

6.

osserva che solo alcuni Stati membri hanno introdotto sistemi sufficientemente avanzati di protezione degli informatori; invita gli Stati membri che non hanno ancora adottato i principi per la protezione degli informatori nel loro diritto nazionale a farlo quanto prima;

7.

invita gli Stati membri a imporre norme anticorruzione efficaci e, al tempo stesso, ad applicare correttamente le norme e gli orientamenti europei e internazionali in materia di protezione degli informatori nelle loro legislazioni nazionali;

8.

si rammarica che molti Stati membri non abbiano ancora messo a punto apposite norme di protezione degli informatori, nonostante l'essenziale necessità della protezione degli informatori nella prevenzione e nella lotta alla corruzione e sebbene la protezione degli informatori sia raccomandata dall'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

9.

sottolinea che la denuncia di irregolarità concernenti gli interessi finanziari dell'Unione consiste nella comunicazione o nella segnalazione di illeciti, tra cui, in particolare, la corruzione, la frode, i conflitti di interessi, l'evasione e l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro, le infiltrazioni della criminalità organizzata e gli atti miranti a coprire tali fenomeni;

10.

reputa necessario promuovere una cultura etica che contribuisca a garantire che gli informatori non subiranno ritorsioni né saranno esposti a conflitti interni;

11.

ribadisce che un informatore è tenuto a fornire informazioni circa le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'UE e che gli informatori dovrebbero sempre collaborare fornendo informazioni alle autorità competenti dell'Unione;

12.

ribadisce che gli informatori, rispetto alle persone esterne, godono spesso di un migliore accesso alle informazioni sensibili e che, di conseguenza, è possibile che subiscano conseguenze negative nella loro carriera professionale o che mettano a rischio la loro sicurezza personale che è tutelata dall'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

13.

sottolinea che la definizione di denuncia di irregolarità comprende la tutela di coloro che rivelano informazioni con la ragionevole certezza della veridicità delle informazioni al momento della comunicazione, compresi coloro che presentano informazioni inesatte in buona fede,

14.

sottolinea il ruolo del giornalismo investigativo e chiede alla Commissione di garantire nella sua proposta una tutela equivalente a quella degli informatori per i giornalisti investigativi,

15.

esprime la necessità di istituire un organo indipendente addetto alla raccolta di informazioni, alla consulenza e alle segnalazioni con uffici negli Stati membri in grado di ricevere denunce di irregolarità e dotato di sufficienti risorse di bilancio, adeguate competenze e specialisti qualificati al fine di aiutare gli informatori interni ed esterni a utilizzare i canali appropriati per divulgare informazioni su possibili irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, preservando nel contempo la loro riservatezza e offrendo il supporto e la consulenza necessari; rileva che, durante la prima fase, le attività di questo organo dovrebbero essere prevalentemente incentrate sulla verifica delle informazioni ricevute;

16.

chiede che le istituzioni dell'UE, in cooperazione con tutte le autorità nazionali competenti, introducano e adottino tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza delle fonti d'informazione, al fine di prevenire eventuali azioni discriminatorie o minacce;

17.

si compiace della decisione presa dal Mediatore europeo nel 2014 di avviare un'indagine di propria iniziativa sulla protezione degli informatori destinata alle istituzioni dell'UE, come pure delle conseguenze estremamente positive che ha avuto; chiede alle istituzioni e agli altri organismi dell'UE che ancora non l'hanno fatto di applicare, senza indugio, gli orientamenti elaborati a conclusione dell'indagine;

18.

invita le istituzioni dell'UE a prestare attenzione alle gravi preoccupazioni degli informatori indifesi; esorta pertanto la Commissione a mettere a punto un completo piano d'azione su questa problematica;

19.

chiede la costituzione di un servizio speciale con una linea di segnalazione gerarchica e apposite strutture all'interno del Parlamento (ad esempio, linee di assistenza telefonica, siti web, punti di contatto) incaricato di ricevere informazioni da parte di informatori relative agli interessi finanziari dell’Unione, il quale fornirà loro consulenza e assistenza per la loro tutela contro eventuali misure di ritorsione, fino a quando non sarà istituito un organo indipendente dell’UE, come indicato al paragrafo 4;

20.

chiede che sia creato un sito web per la presentazione di reclami; osserva che il sito dovrebbe essere accessibile al pubblico e mantenere anonimi i relativi dati;

21.

invita la Commissione a fornire un quadro giuridico chiaro in grado di garantire che coloro i quali denunciano attività non etiche o illegali siano protetti contro ritorsioni o azioni legali;

22.

invita la Commissione a presentare proposte concrete per la piena tutela di coloro che denunciano atti illeciti e irregolarità e a definire un piano globale volto a scoraggiare il trasferimento di beni verso i paesi terzi che proteggono l'anonimato di persone corrotte;

23.

segnala la necessità di garantire che i meccanismi di segnalazione siano accessibili e sicuri e che le denunce degli informatori vengano esaminate in modo professionale;

24.

invita la Commissione, e in particolare l'Ufficio della Procura europea nella misura in cui ciò rientrerà nelle sue competenze al momento della sua istituzione, a definire efficienti canali di comunicazione tra le parti interessate e, nel contempo, procedure relative all'accoglienza e alla protezione degli informatori che forniscono informazioni sulle irregolarità relative agli interessi finanziari dell'Unione e a prevedere un unico protocollo operativo per gli informatori;

25.

invita tutti gli organi e le istituzioni dell'UE a intraprendere le azioni necessarie per garantire agli informatori riconoscimento, considerazione e rispetto in tutti i casi che li interessano o li hanno interessati e che sono stati riconosciuti come tali dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e sottolinea che ciò dovrebbe applicarsi retroattivamente; li invita inoltre a informare pubblicamente e concretamente l'istituzione nel suo complesso in merito alle sentenze in questione;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a comunicare al Parlamento qualsiasi informazione ricevuta da informatori e relativa ai danni arrecati agli interessi finanziari dell'Unione e a inserire nelle relazioni annuali di attività un capitolo dedicato alle segnalazioni e al seguito dato loro; sollecita il PE ad accertare l'esattezza delle informazioni per poter prendere le misure opportune;

27.

invita la Commissione a effettuare una consultazione pubblica per raccogliere il parere delle parti interessate in merito ai meccanismi di segnalazione e alle potenziali carenze delle procedure a livello nazionale; osserva che i risultati della consultazione pubblica costituiranno un contributo prezioso per la Commissione in sede di preparazione della futura proposta sulla denuncia di irregolarità (whistle-blowing);

28.

invita l'organo indipendente dell'UE e, fintantoché quest'ultimo non sarà istituito, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a redigere e pubblicare una relazione annuale sulla valutazione della tutela degli informatori nell'Unione europea;

29.

invita inoltre la Corte dei conti a includere nelle sue relazioni annuali una sezione specifica sul ruolo degli informatori nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

30.

invita le agenzie dell'UE a prevedere una politica scritta sulla protezione delle persone che segnalano irregolarità contro le misure di ritorsione;

31.

si compiace del fatto che il Parlamento, la Commissione, il Consiglio dell'Unione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti europea, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati abbiano provveduto all'attuazione di norme interne per la tutela degli informatori, conformemente agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto dei funzionari; esorta tutte le istituzioni a garantire che le rispettive norme interne in materia di protezione degli informatori siano rigorose e globali;

32.

incoraggia gli Stati membri a sviluppare dati, parametri di riferimento e indicatori sulle politiche riguardanti gli informatori nel settore pubblico e privato;

33.

ricorda che la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione stabilisce le procedure per la segnalazione, i requisiti per la conservazione della documentazione e le misure di protezione per gli informatori; sottolinea l'importanza di garantire che gli informatori possano segnalare le violazioni in modo riservato e che il loro anonimato sia adeguatamente e pienamente salvaguardato anche nell'ambiente digitale, ma si rammarica che questo sia uno dei pochi atti di legislazione settoriale contenente disposizioni per gli informatori;

34.

esorta la Commissione a esaminare le migliori prassi contenute nei programmi per informatori che sono già in atto in altri paesi del mondo; richiama l'attenzione sul fatto che alcuni regimi esistenti offrono ricompense pecuniarie agli informatori (ad esempio una percentuale delle sanzioni comminate); ritiene che, sebbene vadano gestiti con attenzione per evitare potenziali abusi, tali ricompense potrebbero costituire un introito importante per le persone che hanno perso il posto di lavoro a seguito di denuncia di irregolarità;

35.

invita gli Stati membri ad astenersi dal criminalizzare le azioni degli informatori quando divulgano informazioni su attività illegali o irregolarità a danno degli interessi finanziari dell'UE;

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.

(2)  GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/62


P8_TA(2017)0026

Revisione del consenso europeo sullo sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo (2016/2094(INI))

(2018/C 252/08)

Il Parlamento europeo,

visto il consenso europeo in materia di sviluppo del dicembre 2005 (1),

visti il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo (2) e la posizione comune dell'UE per la seconda riunione ad alto livello del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC) tenutasi a Nairobi dal 28 novembre al 1o dicembre 2016 (3),

visto il documento finale del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti del dicembre 2011, che ha avviato il GPEDC,

vista l'agenda 2030 dal titolo «Trasformare il nostro mondo. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata il 25 settembre 2015 in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di New York (4),

visto il programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo (5),

visti la dichiarazione di Dili del 10 aprile 2010 sulla costruzione della pace e il rafforzamento dello Stato e il «New Deal per l'impegno negli Stati fragili» avviato il 30 novembre 2011,

visto l'accordo di Parigi (COP 21) nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (6),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637),

visti il vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23 e 24 maggio 2016 e i suoi impegni ad agire (7),

vista la nuova agenda urbana adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III) tenutasi a Quito, Ecuador, dal 17 al 20 ottobre 2016 (8),

vista la relazione 2014 sui progressi compiuti elaborata da OCSE e UNDP e intitolata «Making Development Co-operation More Effective» (Rendere più efficace la cooperazione allo sviluppo) (9),

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla cooperazione allo sviluppo, che sancisce che «la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente» e che definisce quale obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE la riduzione e l'eliminazione della povertà,

viste le conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2012 sul tema «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne»,

visto il codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (10),

viste le conclusioni del Consiglio dell'UE del 19 maggio 2014 relative a un approccio alla cooperazione allo sviluppo basato sui diritti che includa tutti i diritti umani (11),

vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, pubblicata nel giugno 2016 (12),

viste la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), firmata e ratificata dall'UE nel 2011, e le osservazioni conclusive dell'ONU sull'attuazione della CRPD,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

visti il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020 e il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019),

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 17 novembre 2005 sulla proposta di dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea «Il consenso europeo» (13), del 5 luglio 2011 sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo (14), dell'11 dicembre 2013 sul coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo (15), del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015 (16), del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo (17), dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo (18), del 14 aprile 2016 sul settore privato e lo sviluppo (19), del 12 maggio 2016 sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030 (20), del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (21) e del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo (22),

visti il documento di lavoro congiunto dal titolo «Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 — SWD(2015)0182) e le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 in cui viene adottato il corrispondente piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,

visto il nuovo quadro in materia di parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020,

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (23),

visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i suoi quattro principi fondamentali di non discriminazione (articolo 2), interesse superiore del fanciullo (articolo 3), sopravvivenza, sviluppo e protezione (articolo 6) e partecipazione (articolo 12),

viste l'imminente relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo sulla gestione dei flussi di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'Unione (2015/2342(INI)) e la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo (24),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0020/2017),

A.

considerando che una revisione del consenso europeo in materia di sviluppo è oggi opportuna e necessaria alla luce del mutato quadro esterno, che comprende l'adozione dell'agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), l'accordo di Parigi COP 21 sui cambiamenti climatici, il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi, il programma di azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo, nuove o crescenti sfide globali quali i cambiamenti climatici, il contesto della migrazione, una maggiore diversificazione dei paesi in via di sviluppo, che sono caratterizzati da esigenze di sviluppo specifiche e diversificate, la presenza di donatori emergenti e di nuovi attori globali, la riduzione degli spazi concessi alle organizzazioni della società civile nonché i cambiamenti interni all'UE, tra cui quelli derivanti dal trattato di Lisbona, dal programma di cambiamento e dalla strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza;

B.

considerando che l'agenda universale 2030 e i relativi OSS si propongono di raggiungere uno sviluppo sostenibile entro i limiti del pianeta, istituendo partenariati incentrati sulle persone, fornendo loro risorse vitali quali cibo, acqua e servizi igienico-sanitari, assistenza sanitaria, energia, istruzione e opportunità di impiego e promuovendo la pace, la giustizia e la prosperità per tutti; che si deve agire in linea con i principi di titolarità nazionale, partenariati di sviluppo inclusivi, attenzione ai risultati e trasparenza e responsabilità; che l'approccio basato sui diritti costituisce un requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile conformemente alla risoluzione delle Nazioni Unite 41/128, nella quale il diritto allo sviluppo è definito come un diritto umano inalienabile;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 208 TFUE, «la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente»;

D.

considerando che il cambiamento climatico è un fenomeno che deve essere trattato con urgenza, in quanto colpisce in misura maggiore i paesi poveri e più vulnerabili;

E.

considerando che tre quarti dei poveri del mondo vivono in paesi a reddito intermedio; che i paesi a reddito intermedio non sono un gruppo omogeneo, ma presentano esigenze e sfide molto diverse e pertanto la cooperazione allo sviluppo dell'UE deve essere sufficientemente differenziata;

F.

considerando che, ai fini della coerenza delle politiche per lo sviluppo prevista dal trattato, occorre che l'UE tenga conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo quando opera in altri settori politici che potrebbero incidere sui paesi in via di sviluppo; che è pertanto necessario definire e attuare aree di intervento strettamente collegate quali il commercio, la sicurezza, la migrazione, l'assistenza umanitaria e lo sviluppo, in modo che si rafforzino reciprocamente;

G.

considerando che la migrazione è diventata una questione sempre più pressante, con oltre 65 milioni di persone vittime di sfollamento forzato in tutto il mondo; che la stragrande maggioranza dei rifugiati vive in paesi in via di sviluppo; che le principali cause che spingono le persone ad abbandonare le loro case sono la fragilità degli Stati, l'instabilità e le guerre, le violazioni dei diritti umani, la povertà estrema e la mancanza di prospettive; che milioni di persone sono migrate o fuggite verso l'UE negli ultimi anni;

H.

considerando che alcune proposte recenti della Commissione possono essere considerate volte a riorientare la politica di sviluppo in funzione della gestione della migrazione, nell'ottica di conseguire priorità dell'UE spesso a breve termine; che l'assistenza allo sviluppo non dovrebbe essere subordinata alla cooperazione dei paesi beneficiari nelle questioni migratorie; che fondi quali il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa e il piano europeo per gli investimenti esterni sono stati istituiti con l'obiettivo di rispondere alle recenti crisi migratorie nell'UE; che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo primario la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà e basarsi sui principi dell'efficacia dello sviluppo;

I.

considerando che la sanità e l'istruzione sono elementi fondamentali per agevolare lo sviluppo sostenibile; che gli investimenti volti a garantire l'accesso universale in questi ambiti sono pertanto rilevanti nell'agenda 2030 e negli OSS e dovrebbero essere garantite risorse adeguate per generare ricadute positive per altri settori;

J.

considerando che le PMI e le microimprese costituiscono la struttura portante delle economie di tutto il mondo, rappresentano una componente fondamentale dell'economia dei paesi in via di sviluppo e, insieme a un settore pubblico ben funzionante, sono un fattore chiave per la promozione della crescita economica, sociale e culturale; che spesso le PMI hanno un accesso limitato al capitale, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

K.

considerando che oltre la metà della popolazione mondiale vive attualmente in aree urbane e si prevede che tale proporzione raggiungerà i due terzi entro il 2050, con circa il 90 % della crescita urbana in Africa e in Asia; che tale tendenza rafforza la necessità di uno sviluppo urbano sostenibile; che la sicurezza urbana sta diventando una sfida crescente in molti paesi in via di sviluppo;

L.

considerando che gli oceani svolgono un ruolo fondamentale per la biodiversità, la sicurezza alimentare, l'energia, l'occupazione e la crescita, ma che le risorse marine sono minacciate dal cambiamento climatico, dall'eccessivo sfruttamento e dalla gestione non sostenibile;

M.

considerando che la deforestazione e il degrado forestale stanno impoverendo gli ecosistemi e contribuiscono in maniera rilevante ai cambiamenti climatici;

N.

considerando che la politica di sviluppo dell'UE, complemento importante della politica di sviluppo degli Stati membri, dovrebbe concentrarsi sulle aree di vantaggio comparativo e sui modi in cui il ruolo mondiale dell'UE in quanto organizzazione può promuovere gli obiettivi della sua politica di sviluppo;

O.

considerando che la politica di sviluppo costituisce un aspetto cruciale della politica esterna dell'UE; che l'Unione rappresenta il principale donatore al mondo nell'ambito dello sviluppo e, insieme ai propri Stati membri, eroga oltre la metà degli aiuti pubblici allo sviluppo a livello globale;

P.

considerando che le disparità in termini di reddito e di ricchezza sono in aumento in tutto il mondo; che tale tendenza rischia di minare la coesione sociale e di accrescere la discriminazione, l'instabilità politica e le tensioni; che la mobilitazione delle risorse interne è pertanto fondamentale per attuare l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e rappresenta una strategia praticabile per superare nel lungo termine la dipendenza dagli aiuti esteri;

1.

sottolinea l'importanza del consenso europeo in materia di sviluppo per la definizione di una posizione comune e coerente, a livello sia dell'UE che degli Stati membri, rispetto agli obiettivi, ai valori, ai principi e agli aspetti fondamentali della politica sviluppo, ivi compresa la sua attuazione; ritiene che si debba salvaguardare l'acquis del consenso nel quadro della sua revisione, in particolare il suo approccio organico e il preciso obiettivo primario della lotta alla povertà e, nel lungo termine, della sua eliminazione; reputa inoltre che tra gli obiettivi debba essere inclusa anche la lotta alle disparità, come riconosciuto dagli OSS; ricorda che le politiche di sviluppo degli Stati membri e dell'UE dovrebbero rafforzarsi e completarsi reciprocamente;

2.

mette in guardia contro l'ampliamento dei criteri relativi all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) allo scopo di coprire spese diverse da quelle direttamente collegate agli obiettivi sopra indicati; sottolinea che qualsiasi riforma dell'aiuto pubblico allo sviluppo deve essere intesa a rafforzare l'incidenza sullo sviluppo;

3.

riconosce l'importanza di una chiara strategia esterna europea, il che presuppone la coerenza delle politiche, segnatamente in materia di pace e sicurezza, migrazione, commercio, ambiente e cambiamenti climatici, assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo; ribadisce, tuttavia, che gli obiettivi di sviluppo sono obiettivi a pieno titolo; ricorda l'obbligo sancito dall'articolo 208 TFUE di tenere conto «degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»; sottolinea con fermezza che il Parlamento può accettare solo un concetto rigoroso di politica di sviluppo basato sugli obblighi sanciti dal TFUE e incentrato in via prioritaria sulla lotta contro la povertà; ricorda i principi dell'azione esterna dell'UE ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, ovvero democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

4.

definisce come segue la cooperazione allo sviluppo, in linea con il trattato di Lisbona: lotta per la DIGNITÀ attraverso l'eliminazione della POVERTÀ;

Obiettivi, valori e principi dell'Unione in materia di sviluppo

5.

chiede che gli OSS, l'agenda 2030 e le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile siano trasversali a tutte le politiche interne ed esterne dell'Unione e siano posti al centro del consenso, riconoscendo le importanti interconnessioni tra i suoi obiettivi e traguardi; chiede che la lotta contro la povertà e a lungo termine la sua eliminazione rimangano l'obiettivo primario e generale della politica di sviluppo dell'UE, prestando un'attenzione particolare ai gruppi più emarginati con l'obiettivo di non lasciare nessuno indietro; sottolinea l'importanza di definire la povertà in linea con la definizione del consenso e l'agenda per il cambiamento nonché nel quadro del trattato di Lisbona;

6.

pone l'accento sul carattere universale e di trasformazione dell'agenda 2030; sottolinea pertanto che i paesi sviluppati e in via di sviluppo hanno una responsabilità condivisa per il raggiungimento degli OSS e che la strategia dell'UE relativa agli OSS deve consistere in un insieme coerente di politiche e impegni interni ed esterni e avvalersi della gamma completa degli strumenti della politica di sviluppo;

7.

insiste sul fatto che la politica di sviluppo deve riflettere in modo più coerente l'attenzione dell'Unione verso gli Stati fragili, la disoccupazione giovanile, le donne e ragazze vittime di violenza di genere o pratiche dannose e quelle in situazioni di conflitto, e ricorda l'impegno dell'UE a destinare almeno il 20 % del suo APS a favore dell'inclusione sociale e dello sviluppo umano;

8.

sottolinea che l'istruzione è determinante per lo sviluppo di società autosostenibili; invita l'UE a stabilire collegamenti tra l'istruzione di qualità, la formazione tecnica e professionale e la cooperazione con l'industria quale condizione essenziale per l'occupabilità dei giovani e per l'accesso al lavoro qualificato; ritiene che affrontare in particolare la questione dell'accesso all'istruzione nelle situazioni di emergenza e di crisi sia fondamentale tanto per lo sviluppo quanto per la protezione dei minori;

9.

sottolinea che fattori sistemici quali la disuguaglianza di genere, le barriere politiche e gli squilibri di potere hanno un impatto sulla salute e che è fondamentale garantire un accesso equo a servizi sanitari di qualità prestati da personale sanitario specializzato, qualificato e competente; mette in evidenza che il nuovo consenso dovrebbe pertanto promuovere gli investimenti e il conferimento di poteri a favore degli operatori sanitari di prima linea, che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la fornitura dei servizi sanitari nelle aree remote, povere, meno servite o interessate da conflitti; sottolinea che, per conseguire gli OSS, è fondamentale promuovere la ricerca e lo sviluppo nell'ambito delle nuove tecnologie sanitarie, così da affrontare le nuove minacce per la salute quali le epidemie e la resistenza antimicrobica;

10.

invita l'UE a profondere un impegno costante e deciso a favore di una governance globale basata sulle norme, segnatamente il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, e a promuoverla;

11.

sottolinea che la lotta contro le diseguaglianze nei paesi e tra i paesi, la lotta contro le discriminazioni, in particolare quella basata sul genere, l'ingiustizia e i conflitti, la promozione della pace, della democrazia partecipativa, della buona governance, dello Stato di diritto e dei diritti umani, di società inclusive e di una crescita sostenibile, nonché le sfide in termini di adattamento ai cambiamenti climatici e loro mitigazione devono essere obiettivi trasversali della politica di sviluppo dell'UE; chiede che l'agenda 2030 sia attuata nel suo complesso e in modo coordinato e coerente con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, tra l'altro per quanto concerne l'esigenza di colmare urgentemente il divario tra ciò che è necessario al fine di limitare il riscaldamento globale e di aumentare l'attività e il finanziamento per l'adattamento; ricorda l'impegno dell'UE a destinare il 20 % del suo bilancio 2014-2020 (ovvero circa 180 miliardi di EUR) alla lotta contro il cambiamento climatico, ivi incluso nelle sue politiche esterne e di cooperazione allo sviluppo;

12.

sottolinea che la cooperazione allo sviluppo può derivare dall'inclusione, dalla fiducia e dall'innovazione basate sul rispetto da parte di tutti i partner dell'utilizzo delle strategie nazionali e dei quadri di risultato per paese;

13.

riconosce lo speciale ruolo della dimensione della buona governance dello sviluppo sostenibile; invita l'UE a rafforzare l'equilibrio tra gli ambiti economico, sociale e ambientale sostenendo strategie nazionali globali in materia di sviluppo sostenibile nonché sostenendo i giusti meccanismi e processi di buona governance, con un'attenzione particolare alla partecipazione della società civile; sottolinea l'importanza delle riforme per il decentramento amministrativo e fiscale come mezzo per promuovere la buona governance a livello locale, in linea con il principio di sussidiarietà;

14.

chiede che la cooperazione allo sviluppo dell'UE incoraggi i paesi partner a realizzare la cosiddetta «glocalizzazione» degli OSS, in consultazione con la società civile nazionale e locale, in modo da tradurli in obiettivi nazionali e subnazionali contestualmente pertinenti radicati in strategie, programmi e bilanci nazionali a favore dello sviluppo; invita l'UE e i suoi Stati membri a incoraggiare i loro paesi partner a includere le voci delle comunità emarginate nel monitoraggio degli OSS e a promuovere meccanismi concreti a tal fine, in linea con il programma volto a non lasciare nessuno indietro;

15.

chiede che la politica di sviluppo dell'UE continui a considerare prioritario il sostegno ai paesi meno sviluppati, ai paesi a basso reddito e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo, rispondendo nel contempo alle diverse e specifiche necessità dei paesi a reddito intermedio, in cui si concentra la gran parte delle persone povere del mondo, in linea con il programma di azione di Addis Abeba e nel pieno rispetto del principio di differenziazione; chiede l'integrazione di un approccio territoriale allo sviluppo per conferire potere alle amministrazioni locali e regionali e affrontare meglio le disuguaglianze all'interno dei paesi;

16.

sottolinea l'importanza del principio della titolarità democratica, che da un lato considera i paesi in via di sviluppo i principali responsabili del loro sviluppo e dall'altro consente ai parlamenti e ai partiti politici nazionali, alle autorità regionali e locali, alla società civile e alle altre parti interessate di svolgere appieno i rispettivi ruoli accanto ai governi nazionali e di partecipare attivamente al processo decisionale; sottolinea in tale contesto l'importanza di migliorare la responsabilità verso l'alto e verso il basso allo scopo di rispondere meglio alle esigenze locali e di incentivare la titolarità democratica dei cittadini;

17.

invita l'UE a continuare a rafforzare il suo sostegno allo sviluppo di capacità locali e regionali e ai processi di decentramento al fine di conferire potere alle amministrazioni locali e regionali e di renderle più trasparenti e responsabili, in modo che possano rispondere meglio alle esigenze e alle richieste dei cittadini;

18.

chiede, conformemente al principio di partenariato, una responsabilità condivisa per tutte le azioni comuni, promuovendo il più alto livello possibile di trasparenza; sollecita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere un ruolo rafforzato dei parlamenti nazionali, delle amministrazioni locali e regionali e della società civile in materia di controllo politico, di bilancio e democratico; invita a contrastare congiuntamente la corruzione e l'impunità con tutti i mezzi e a tutti i livelli della politica;

19.

chiede che il dialogo politico tra l'UE e i paesi/le regioni partner costituisca un elemento centrale di qualsiasi forma di cooperazione allo sviluppo dell'UE e che tale dialogo sia incentrato sui valori comuni e sulle modalità per promuoverli; sollecita una maggiore partecipazione dei parlamenti e della società civile ai dialoghi politici;

20.

sottolinea l'importanza di una democrazia pluralista e inclusiva e invita l'UE a promuovere la parità di condizioni per i partiti politici come pure una società civile dinamica in tutte le sue azioni, anche attraverso l'accrescimento delle capacità e il dialogo con i paesi partner, onde offrire uno spazio sufficiente alla società civile attraverso meccanismi partecipativi di monitoraggio e responsabilità orientati ai cittadini a livello subnazionale, nazionale e regionale, nonché a garantire la partecipazione delle organizzazioni della società civile alla definizione, all'attuazione, al monitoraggio, alla revisione e alla rendicontabilità delle politiche di sviluppo; invita l'UE a riconoscere che la consultazione della società civile è un fattore fondamentale per ottenere risultati positivi in tutti i settori di programmazione, al fine di conseguire una governance inclusiva;

21.

riconosce il ruolo della società civile nel sensibilizzare il pubblico e realizzare gli OSS a livello nazionale e mondiale attraverso la sensibilizzazione e l'educazione alla cittadinanza globale;

22.

chiede che la promozione della parità tra uomini e donne come pure dell'emancipazione e dei diritti di donne e ragazze sia un obiettivo nel contempo indipendente e trasversale della politica di sviluppo dell'Unione, in conformità del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e dell'agenda 2030, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sulle questioni di genere nel contesto dello sviluppo; sollecita un'azione specifica e orientata alle politiche per rispondere alle sfide in questo ambito; chiede ulteriori sforzi dell'UE per promuovere l'importante ruolo delle donne e dei giovani quali agenti dello sviluppo e del cambiamento; sottolinea, a tale proposito, che la parità di genere interessa ragazze e ragazzi come pure donne e uomini di tutte le età e che i programmi dovrebbero incoraggiare la compartecipazione paritaria e la promozione di diritti e servizi, in particolare nel caso dell'accesso all'istruzione, alla salute riproduttiva e alla sanità, senza discriminazioni basate sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale;

23.

richiama l'attenzione sulla necessità di promuovere, proteggere e far rispettare tutti i diritti umani; sottolinea che la protezione dei diritti delle donne e delle ragazze, come pure della loro salute e dei loro diritti sessuali e riproduttivi, e l'eliminazione di tutte le forme di violenza e discriminazione sessuale e basata sul genere, tra cui le pratiche dannose contro i minori, il matrimonio precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile, sono aspetti essenziali per assicurare il rispetto dei diritti umani; sottolinea la necessità di garantire un accesso universale a un'educazione e a informazioni complete, di qualità ed economicamente accessibili riguardo alla salute sessuale e riproduttiva e ai servizi di pianificazione familiare; chiede ulteriori azioni che consentano di accelerare gli sforzi volti a raggiungere la parità di genere e l'emancipazione delle donne approfondendo i partenariati multilaterali, rafforzando il bilancio e la pianificazione di genere e garantendo la partecipazione delle organizzazioni femminili;

24.

chiede specifiche strategie di sviluppo dell'UE che consentano di raggiungere, proteggere e sostenere in modo più efficace i gruppi vulnerabili ed emarginati, come le donne e i bambini, le persone LGTBI, gli anziani, i disabili, i piccoli produttori, le cooperative, le minoranze linguistiche ed etniche e le popolazioni autoctone, onde offrire loro le stesse opportunità e gli stessi diritti di qualsiasi altro individuo, in linea con il principio per cui nessuno deve essere lasciato indietro;

25.

ribadisce l'impegno dell'UE a investire nello sviluppo dei bambini e dei giovani, migliorando la comunicazione sulla cooperazione allo sviluppo rivolta ai minori e sulle risorse nazionali e a rafforzare la capacità di partecipazione dei giovani a esercizi di responsabilità;

26.

invita a sostenere i paesi fragili e colpiti da conflitti per quanto concerne l'accesso alle risorse e ai partenariati necessari per conseguire le priorità di sviluppo, e invita a promuovere l'apprendimento tra pari tra tali paesi nonché a rafforzare la collaborazione tra i partner in materia di sviluppo, costruzione della pace, sicurezza e assistenza umanitaria e a incrementare gli sforzi in tali ambiti;

27.

pone l'accento sulla continua importanza degli obiettivi fissati nel capitolo relativo ai diritti umani dell'attuale consenso europeo; sottolinea la necessità di collegare tali obiettivi agli OSS e di porre il rafforzamento dei sistemi sanitari orizzontali (indipendentemente dal sostegno ai programmi verticali per malattie specifiche) al centro della programmazione dello sviluppo sanitario, il che potenzierà altresì la resilienza in caso di crisi sanitarie come quella dell'epidemia di Ebola scoppiata nell'Africa occidentale nel 2013-2014, nonché di garantire il diritto fondamentale all'assistenza sanitaria universale, come previsto dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) e dalla Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); ricorda che l'articolo 168 TFUE stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana; chiede a tale riguardo una politica più coerente in materia di innovazione e sviluppo dei medicinali, che garantisca a tutti l'accesso ai farmaci;

28.

suggerisce — alla luce della crescita demografica, soprattutto in Africa e nei paesi meno sviluppati, tenendo conto del fatto che, dei 21 paesi con il maggiore tasso di fertilità, 19 si trovano in Africa, che la Nigeria è il paese con la popolazione in più rapida crescita e che, secondo le previsioni, entro il 2050 più della metà della crescita della popolazione mondiale sarà concentrata in Africa, il che rappresenta un problema per lo sviluppo sostenibile — che la cooperazione allo sviluppo dell'Unione ponga un maggiore accento sui programmi che affrontano questo tema;

29.

si compiace del fatto che la sicurezza alimentare e nutrizionale sia diventata un'area prioritaria per il nuovo quadro di sviluppo globale e accoglie con favore l'inclusione di un obiettivo indipendente finalizzato a porre fine alla fame, a conseguire la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e a promuovere l'agricoltura sostenibile; riconosce che la fame e la povertà non sono incidenti ma il risultato di ingiustizie e disuguaglianze sociali ed economiche a tutti i livelli; ribadisce che il consenso dovrebbe mettere in luce il costante sostegno dell'UE a favore di approcci intersettoriali ed integrati che rafforzano la capacità di produzione alimentare diversificata su scala locale e che includono interventi specifici sulla nutrizione e attenti alle questioni nutrizionali, focalizzati in modo esplicito sulla disuguaglianza di genere;

30.

insiste sulla necessità di meccanismi di responsabilità per quanto riguarda il monitoraggio e l'attuazione degli OSS e dell'obiettivo dello 0,7 % di APS/RNL; invita l'UE e i suoi Stati membri a presentare un calendario per il raggiungimento graduale di tali obiettivi, riferendo su base annua al Parlamento europeo;

31.

sottolinea la necessità di approcci multi-settoriali e integrati per costruire la resilienza in modo efficace, il che implica un lavoro finalizzato a migliorare l'integrazione delle azioni in ambito umanitario, di riduzione del rischio di catastrofi, di protezione sociale, di adattamento al cambiamento climatico, di gestione delle risorse naturali, di mitigazione dei conflitti e di altre azioni di sviluppo; invita l'UE e gli Stati membri a promuovere una governance inclusiva che affronti i fattori di emarginazione e disuguaglianza alla base della vulnerabilità; riconosce che è necessario garantire un conferimento di poteri alle popolazioni vulnerabili affinché siano in grado di assumere la gestione dei rischi e di accedere ai processi decisionali che hanno un impatto sul loro futuro;

32.

sottolinea il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile di tipo umano, sociale ed economico e insiste che è necessario tenere conto della dimensione culturale come aspetto fondamentale delle politiche di solidarietà, di cooperazione e di aiuto allo sviluppo dell'Unione; invita a promuovere la diversità culturale, a sostenere le politiche culturali e a tenere conto dei contesti locali nei casi in cui ciò possa contribuire all'obiettivo di promozione dello sviluppo sostenibile;

33.

sottolinea che è previsto un aumento della popolazione urbana di 2,5 miliardi entro il 2050 e che quasi il 90 % della crescita sarà concentrato in Asia e in Africa; riconosce i problemi derivanti dalla crescita esponenziale delle megalopoli e le sfide poste da questo fenomeno in termini di sostenibilità sociale e ambientale; chiede uno sviluppo regionale equilibrato e ricorda che stimolando l'attività economica nelle zone rurali e nelle città più piccole si riduce la pressione a migrare verso centri urbani di enormi dimensioni, riducendo così i problemi dell'urbanizzazione incontrollata e della migrazione;

Differenziazione

34.

sottolinea che, affinché la strategia dell'UE per lo sviluppo sia efficace, l'Unione deve promuovere una ridistribuzione equa della ricchezza da parte dei paesi in via di sviluppo attraverso i bilanci nazionali, sia all'interno dei paesi che tra i paesi; evidenzia che gli aiuti allo sviluppo europei dovrebbero innanzitutto distinguere tra le situazioni e le esigenze di sviluppo dei singoli paesi e non fondarsi unicamente su indicatori microeconomici o considerazioni politiche;

35.

sottolinea che la cooperazione allo sviluppo dell'UE dovrebbe essere attuata in modo da affrontare le esigenze più importanti e ottenere il maggiore impatto possibile a breve e lungo termine; sottolinea la necessità di strategie di sviluppo ad hoc, gestite ed elaborate a livello locale, per tenere conto delle sfide specifiche cui devono far fronte singoli paesi o gruppi di paesi, come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati fragili e i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare;

36.

chiede che siano elaborate strategie specifiche per la cooperazione con i paesi a reddito intermedio al fine di consolidarne i progressi e combattere la disuguaglianza, l'esclusione, le discriminazioni e la povertà, specialmente mediante la promozione di sistemi fiscali equi e progressivi, e sottolinea nel contempo che tali paesi non formano un gruppo omogeneo e che, pertanto, ognuno ha esigenze specifiche cui si dovrebbe far fronte con politiche ad hoc; sottolinea la necessità di eliminare responsabilmente e gradualmente gli aiuti finanziari a favore dei paesi a reddito intermedio e di concentrarsi su altre forme di cooperazione, come l'assistenza tecnica, la condivisione di conoscenze e know-how industriali, i partenariati pubblico-pubblico che possono sostenere beni pubblici mondiali quali scienza, tecnologia e innovazione, lo scambio di migliori pratiche e la promozione della cooperazione regionale, sud-sud e triangolare; pone l'accento sull'importanza delle fonti di finanziamento alternative, come la mobilitazione delle entrate nazionali, i prestiti non agevolati o meno agevolati, la cooperazione in campo tecnico e negli ambiti relativi alla fiscalità, al commercio e alla ricerca, nonché i partenariati pubblico-privato;

Efficacia e finanziamento dello sviluppo

Efficacia dello sviluppo

37.

chiede all'UE e ai suoi Stati membri di assumere un ruolo guida tra gli attori dello sviluppo e di impegnarsi nuovamente per la piena attuazione dei principi della cooperazione allo sviluppo efficace, dando la priorità ai meccanismi, ai mezzi e agli strumenti che consentono a un maggior numero di risorse di raggiungere i beneficiari finali, segnatamente la titolarità nazionale delle priorità di sviluppo, l'allineamento con le strategie e i sistemi di sviluppo nazionali dei paesi partner, l'attenzione ai risultati, la trasparenza, la responsabilità condivisa e l'inclusività democratica di tutte le parti interessate; sottolinea l'importanza di incrementare gli sforzi profusi dall'UE per rendere la cooperazione allo sviluppo il più efficace possibile, al fine di contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati nell'agenda 2030 e di utilizzare al meglio le risorse pubbliche e private per lo sviluppo; chiede che il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo includa un chiaro riferimento ai principi dell'efficacia dello sviluppo;

38.

ribadisce l'importanza di accrescere la comprensione e l'impegno attivo dei cittadini europei nei principali dibattiti sullo sviluppo e nei tentativi di eliminare la povertà mondiale e di promuovere lo sviluppo sostenibile; sottolinea a tale riguardo che l'educazione e la sensibilizzazione informali allo sviluppo, anche mediante la continuazione e l'espansione del programma sull'educazione e la sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR), devono continuare a essere parte integrante delle politiche di sviluppo dell'UE e degli Stati membri;

39.

ritiene che la semplificazione delle procedure burocratiche e di finanziamento possa contribuire a migliorare l'efficacia; chiede una riforma a livello di Unione per accelerare l'attuazione (come già indicato nel paragrafo 122 del consenso europeo in materia di sviluppo del 2005), che affronti la necessità di rivedere le procedure di selezione concentrandosi maggiormente sul richiedente: identità, competenze, esperienza, risultati e affidabilità nel settore (non solo su requisiti formali di ammissibilità);

40.

ribadisce l'importanza della creazione di capacità per migliorare la capacità di cittadini, organizzazioni, governi e società di svolgere pienamente i rispettivi ruoli nell'elaborare, attuare, monitorare e valutare strategie di sviluppo sostenibile;

41.

plaude ai progressi compiuti ma chiede all'UE e ai suoi Stati membri di intensificare gli sforzi volti a rafforzare ed estendere la portata della programmazione congiunta e dell'attuazione congiunta, allo scopo di mettere in comune le risorse, migliorare la divisione dei compiti all'interno dei paesi, ridurre i costi delle transazioni, evitare le sovrapposizioni e la frammentazione degli aiuti, migliorare la visibilità dell'Unione europea a livello locale e promuovere la titolarità nazionale delle strategie di sviluppo come pure l'allineamento con le priorità dei paesi partner; sottolinea che è essenziale che il processo di programmazione congiunta sia effettuato da attori europei e aperto ad altri donatori solamente se ciò è giustificato dalla situazione locale, senza indebolire la titolarità europea del processo; invita l'UE e i suoi Stati membri a coordinare ulteriormente le loro azioni con altri donatori e organizzazioni quali donatori emergenti, organizzazioni della società civile, filantropi privati, istituti finanziari e società private; rileva con preoccupazione che a metà del 2015 solo cinque Stati membri dell'UE avevano pubblicato i piani di attuazione del partenariato di Busan; esorta gli Stati membri a pubblicare i piani di attuazione e a riferire annualmente in merito ai propri sforzi per l'efficacia dello sviluppo;

42.

ricorda la sua richiesta (25) di codificare e potenziare i meccanismi e le pratiche per garantire una migliore complementarità e un coordinamento efficace degli aiuti allo sviluppo tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, fornendo norme chiare e applicabili per assicurare la titolarità democratica nazionale, l'armonizzazione, l'allineamento con le strategie e i sistemi nazionali, la prevedibilità dei fondi, la trasparenza e la responsabilità reciproca;

43.

sottolinea che l'efficacia dello sviluppo dovrebbe essere uno dei principali fattori trainanti della nuova politica di sviluppo dell'UE; rammenta che essa dipende non solo dai donatori di aiuti, ma anche dall'esistenza di istituzioni efficienti e reattive, da politiche valide, dallo Stato di diritto, da una governance democratica inclusiva e da garanzie contro la corruzione nei paesi in via di sviluppo e contro i flussi finanziari illeciti a livello internazionale;

44.

riconosce il ruolo dei governi locali e regionali ai fini dello sviluppo, in particolare la cooperazione decentrata tra i governi locali e regionali dei paesi europei e dei paesi partner, quale strumento efficace per il rafforzamento reciproco delle capacità e l'attuazione a livello locale degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Finanziamento dello sviluppo

45.

ribadisce che l'APS dovrebbe rimanere la struttura portante della politica di sviluppo dell'UE; ricorda l'impegno dell'Unione volto a conseguire l'obiettivo di un APS pari allo 0,7 % dell'RNL entro il 2030; sottolinea l'importanza che anche altri paesi, sviluppati ed emergenti, incrementino l'APS; evidenzia l'importante ruolo dell'APS quale catalizzatore del cambiamento e leva per la mobilitazione di altre risorse; ricorda l'impegno dell'UE a mobilitare risorse a favore dell'azione per il clima nei paesi in via di sviluppo, a contribuire al conseguimento dell'obiettivo dei paesi sviluppati di mobilitare 100 miliardi di USD all'anno nonché a mantenere il raddoppiamento dei finanziamenti per la biodiversità nei paesi in via di sviluppo;

46.

chiede criteri oggettivi e trasparenti di assegnazione delle risorse per l'assistenza allo sviluppo a livello sia di Stati membri che dell'UE; chiede che tali criteri siano fondati sul fabbisogno, sulle valutazioni d'impatto e sui risultati politici, sociali ed economici, nell'ottica di assicurare la massima efficacia nell'uso dei fondi; sottolinea, tuttavia, che tale assegnazione non dovrebbe mai essere subordinata ai risultati nelle aree non direttamente legate agli obiettivi di sviluppo; evidenzia la necessità di incoraggiare e premiare i risultati positivi verso il conseguimento di obiettivi fissati di comune accordo; sottolinea l'importanza di dati disaggregati a livello territoriale per meglio valutare l'impatto dell'APS;

47.

riconosce che il sostegno al bilancio generale promuove la titolarità nazionale e l'allineamento alle strategie di sviluppo nazionali dei paesi partner, l'attenzione ai risultati, alla trasparenza e alla reciproca assunzione di responsabilità, ma sottolinea che andrebbe preso in considerazione solo quando e laddove le condizioni lo consentano ed esistano sistemi di controllo efficaci; ricorda che il sostegno al bilancio rappresenta lo strumento più adeguato per favorire l'instaurazione di un vero dialogo politico che permetta una maggiore responsabilizzazione e titolarità;

48.

ritiene che per far fronte agli OSS serviranno finanziamenti e azioni per lo sviluppo che vanno al di là dell'APS e delle politiche pubbliche; sottolinea la necessità di finanziamenti sia nazionali che internazionali, sia privati che pubblici e di politiche che colleghino le azioni a favore dello sviluppo pubbliche e private e determinino un contesto favorevole alla crescita e alla sua equa distribuzione attraverso i bilanci nazionali;

49.

ricorda che i paesi in via di sviluppo incontrano notevoli limitazioni nell'aumentare il gettito fiscale e sono particolarmente soggetti all'evasione fiscale da parte delle società e a flussi finanziari illeciti; invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in tale ambito, a esaminare l'impatto in termini di ricadute sui paesi in via di sviluppo dei loro regimi e delle loro normative fiscali nonché a chiedere una migliore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo nei forum internazionali istituiti per riformare le politiche fiscali mondiali;

50.

invita l'UE e gli Stati membri a sostenere i paesi a basso e medio reddito nel porre in essere sistemi fiscali equi, progressivi, trasparenti ed efficienti, come pure altri mezzi di mobilitazione delle risorse nazionali, al fine di aumentare la prevedibilità e la stabilità di tali finanziamenti e ridurre la dipendenza dagli aiuti; chiede che sia assicurato un tale sostegno in settori quali l'amministrazione fiscale e la gestione delle finanze pubbliche, i sistemi di equa ridistribuzione, l'anticorruzione e la lotta contro la manipolazione dei prezzi di trasferimento, l'evasione fiscale e altre forme di flussi finanziari illeciti; sottolinea l'importanza del decentramento fiscale e la necessità di sviluppare capacità per sostenere i governi subnazionali nel delineare i sistemi fiscali a livello locale e nel riscuotere le imposte;

51.

invita l'UE e i suoi Stati membri a introdurre una rendicontazione obbligatoria paese per paese sulle società multinazionali, insieme alla pubblicazione obbligatoria di dati completi e comparabili sulle attività delle società, per garantire trasparenza e assunzione di responsabilità; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di considerare l'effetto di ricaduta sui paesi in via di sviluppo delle loro politiche, regimi e normative a livello fiscale, e di intraprendere le riforme necessarie per assicurare che le società europee che realizzano utili nei paesi in via di sviluppo paghino la propria equa quota fiscale in tali paesi;

52.

pone l'accento sulla necessità del finanziamento combinato e dei partenariati pubblico-privato al fine di ottenere fondi supplementari rispetto all'APS e seguire realmente i principi di efficacia dello sviluppo, sebbene evidenzi che essi devono basarsi su criteri trasparenti, devono dimostrare il loro impatto aggiuntivo e positivo in termini di sviluppo e non devono intaccare l'accesso universale ai servizi pubblici essenziali di qualità; sottolinea che tutti i pagamenti devono essere trasparenti e che i progetti finanziati devono rispettare obbligatoriamente gli obiettivi nazionali di sviluppo, i diritti umani e le norme sociali e ambientali riconosciuti a livello internazionale, i bisogni e i diritti delle popolazioni locali nonché i principi dell'efficacia dello sviluppo; riconosce, a tale proposito, che l'utilizzo tradizionale del territorio, ad esempio da parte di piccoli proprietari e pastori, non è generalmente documentato, ma deve essere rispettato e tutelato; ribadisce che le imprese coinvolte nei partenariati per lo sviluppo dovrebbero rispettare i principi della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e i principi guida dell'ONU e gli orientamenti dell'OCSE nell'ambito di tutte le loro attività, promuovendo pratiche aziendali etiche; osserva che le politiche e i programmi di sviluppo producono un doppio dividendo quando viene raggiunta l'efficacia dello sviluppo; chiede a tutti gli attori dello sviluppo di allineare pienamente le loro azioni a tali principi;

53.

invita la Commissione a promuovere investimenti che generino posti di lavoro dignitosi in linea con le norme stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro e l'agenda 2030; sottolinea, a tale proposito, il valore del dialogo sociale e la necessità di trasparenza e assunzione di responsabilità del settore privato nei casi dei partenariati pubblico-privato e quando i fondi per lo sviluppo sono impiegati per il finanziamento combinato;

54.

sottolinea che i fondi per lo sviluppo impiegati per la proposta di piano per gli investimenti esterni nonché per i fondi fiduciari esistenti devono essere conformi ad obiettivi di sviluppo compatibili con l'APS e ai nuovi OSS; chiede la creazione di meccanismi che consentano al Parlamento di espletare la sua funzione di sorveglianza quando i fondi dell'UE per lo sviluppo sono impiegati al di fuori delle normali procedure di bilancio unionali, in particolare attraverso il riconoscimento al Parlamento dello status di osservatore nei comitati esecutivi del piano per gli investimenti esterni, dei fondi fiduciari e in altri comitati esecutivi strategici che decidono in merito alle priorità e alla portata dei programmi e dei progetti;

55.

riconosce il ruolo di motori della crescita, dell'occupazione e dell'innovazione locale svolto dalle micro-imprese, dalle piccole e medie imprese e dalle cooperative locali, compresi i modelli imprenditoriali e gli istituti di ricerca, che contribuiranno al conseguimento degli OSS; chiede la promozione di un ambiente favorevole agli investimenti, all'industrializzazione e alle attività economiche, alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione, al fine di stimolare e accelerare lo sviluppo economico e umano a livello nazionale, nonché di programmi di formazione e di regolari dialoghi pubblico-privati; prende atto del ruolo della BEI nell'ambito del piano europeo per gli investimenti esterni e sottolinea che le sue iniziative dovrebbero concentrarsi soprattutto sui giovani e sulle donne e dovrebbero, in linea con i principi dell'efficacia dello sviluppo, contribuire a investire in settori socialmente importanti come l'acqua, la salute e l'istruzione, nonché a sostenere l'imprenditorialità e il settore privato locale; invita la BEI a dedicare maggiori risorse al microcredito con una solida prospettiva di genere; chiede inoltre alla BEI di collaborare con la Banca africana di sviluppo (AfDB) per finanziare investimenti a lungo termine a vantaggio dello sviluppo sostenibile e invita le altre banche di sviluppo a proporre una linea di microcredito che offra prestiti sostenibili alle imprese agricole a conduzione familiare;

56.

ritiene indispensabile che il nuovo consenso faccia riferimento a un forte impegno da parte dell'UE nell'attuazione di un quadro internazionale giuridicamente vincolante, affinché le imprese siano responsabili degli atti di negligenza nei paesi in cui operano, viste le ripercussioni delle loro attività su tutti gli ambiti della società (dallo sfruttamento del lavoro minorile all'assenza di un salario minimo, dalle maree nere alla deforestazione di massa, dalle molestie nei confronti dei difensori dei diritti umani all'accaparramento dei terreni);

57.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a promuovere misure vincolanti per garantire che le società multinazionali paghino le tasse nei paesi in cui si ricava o si crea valore e a favorire la rendicontazione obbligatoria paese per paese da parte del settore privato, aumentando così le capacità di mobilitazione delle risorse interne dei paesi; chiede un'analisi degli effetti di propagazione al fine di studiare possibili prassi per il trasferimento dei profitti;

58.

chiede un approccio alla sostenibilità del debito basato sui bisogni umani attraverso una serie di norme vincolanti che definiscano pratiche responsabili di assunzione e concessione di prestiti, audit del debito e un meccanismo equo di rinegoziazione del debito, che dovrebbe valutare la legittimità e la sostenibilità degli oneri del debito dei paesi;

Coerenza delle politiche per lo sviluppo

59.

chiede che sia avviato un dibattito a livello dell'UE sulla CPS per chiarire il legame tra la CPS e la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (CPSS); sottolinea l'importanza fondamentale dell'applicazione dei principi della CPS in tutte le politiche dell'UE; sottolinea che la CPS dovrebbe rappresentare uno degli elementi più importanti della strategia dell'UE volta al conseguimento degli OSS; ribadisce la necessità che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri compiano sforzi ulteriori per tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo in tutte le politiche interne ed esterne che possono incidere sui paesi in via di sviluppo, per trovare meccanismi efficaci e utilizzare le migliori pratiche esistenti a livello di Stati membri ai fini dell'attuazione e della valutazione della CPS, per assicurare che la CPS sia attuata con un approccio attento alle questioni di genere e per coinvolgere tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, in tale processo;

60.

propone che sia istituito un meccanismo di arbitrato, alle dipendenze del presidente della Commissione, finalizzato a garantire la CPS e che, in caso di discrepanze tra le varie politiche unionali, spetti al presidente della Commissione assumersi la piena responsabilità politica in materia di grandi orientamenti e decidere in conformità con gli impegni assunti dall'Unione in materia di CPS; ritiene che, una volta che i problemi sono stati identificati, si potrebbe prevedere una riforma dei processi decisionali all'interno dei servizi della Commissione e a livello di cooperazione interservizi;

61.

chiede che sia rafforzato il dialogo tra l'UE e i paesi in via di sviluppo per quanto concerne la promozione e l'attuazione della CPS da parte dell'UE; ritiene che l'opinione dei partner dell'UE sul progresso della CPS possa svolgere un ruolo fondamentale nell'ottenimento di una valutazione accurata del suo impatto;

62.

ribadisce il suo invito a elaborare processi di governance volti a promuovere la CPS a livello globale e invita nuovamente l'UE ad assumere la guida nella promozione del concetto di CPS a livello internazionale;

Commercio e sviluppo

63.

sottolinea l'importanza di un commercio equo e adeguatamente regolamentato nella promozione dell'integrazione regionale, in quanto fattore che contribuisce alla crescita sostenibile e alla lotta alla povertà; sottolinea che la politica commerciale dell'UE deve essere parte integrante del programma per lo sviluppo sostenibile e riflettere gli obiettivi della politica di sviluppo dell'Unione;

64.

sottolinea che, per favorire lo sviluppo, vengono ancora accordate preferenze commerciali unilaterali a vantaggio dei paesi in via di sviluppo che non fanno parte dei paesi meno sviluppati; ritiene inoltre che il nuovo consenso dovrebbe fare riferimento all'impegno dell'UE per la promozione di sistemi commerciali equi ed etici con i piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo;

65.

plaude al riconoscimento del grande contributo del commercio equo nell'attuazione dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite; invita l'UE ad attuare e sviluppare ulteriormente l'impegno preso per sostenere l'adozione di sistemi commerciali equi nell'Unione e nei paesi partner, al fine di promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili attraverso le proprie politiche commerciali;

66.

sottolinea la necessità di un ulteriore sostegno dell'UE ai paesi in via di sviluppo, allo scopo di creare capacità commerciali e sviluppare infrastrutture e settore privato nazionale, onde consentire a tali paesi di aggiungere valore alla produzione e diversificarla nonché di incrementare gli scambi;

67.

ribadisce che un ambiente salubre, tra cui anche un clima stabile, è indispensabile per l'eradicazione della povertà; sostiene gli sforzi profusi dall'UE per aumentare la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nella gestione, nell'estrazione e nel commercio di risorse naturali, per promuovere una produzione e un consumo sostenibili e per prevenire il commercio illegale in settori quali i minerali, il legname e la flora e la fauna selvatiche; è fermamente convinto che sia necessario compiere sforzi aggiuntivi a livello mondiale per mettere a punto quadri normativi per le catene di approvvigionamento e aumentare l'assunzione di responsabilità da parte del settore privato, in modo da garantire la gestione e il commercio sostenibili di risorse naturali e consentire ai paesi ricchi di risorse e alle loro popolazioni di proteggere i diritti delle comunità indigene e locali e di trarre un ulteriore beneficio da tali scambi e dalla gestione sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi; accoglie con favore i progressi compiuti sin dall'introduzione del patto di sostenibilità per il Bangladesh e chiede alla Commissione di estendere tali quadri per contemplare altri settori; esorta, a tale proposito, la Commissione a rafforzare le iniziative di responsabilità sociale delle imprese e le iniziative sul dovere di diligenza che completano l'attuale normativa dell'UE sul legname, nell'ambito della proposta di regolamento dell'UE sui minerali dei conflitti, estendendole ad altri settori;

68.

si rammarica per la mancanza a tutt'oggi di un quadro normativo che stabilisca obblighi per le imprese in materia di rispetto dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali, il che consente a taluni Stati e a talune imprese di aggirarli impunemente; invita l'UE e gli Stati membri a partecipare attivamente ai lavori del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), in vista di un trattato internazionale che attribuisca alle imprese transnazionali responsabilità in caso di abusi dei diritti umani e di violazioni delle norme ambientali;

69.

ribadisce l'importanza di azioni coordinate e più rapide, volte ad affrontare il problema della malnutrizione nell'intento di raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030 e l'OSS 2 sull'eliminazione della fame;

70.

ricorda che le foreste sono fondamentali ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, della conservazione della biodiversità e della riduzione della povertà, e invita l'UE a contribuire ad arrestare e invertire la deforestazione e il degrado forestale nonché a promuovere la gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo;

Sicurezza e sviluppo

71.

ribadisce che esiste un collegamento diretto fra sicurezza e sviluppo, ma sottolinea la necessità di seguire molto da vicino la recente riforma dell'APS relativamente all'uso degli strumenti per lo sviluppo ai fini della politica di sicurezza, applicando un chiaro obiettivo di eliminazione della povertà e di promozione dello sviluppo sostenibile; sottolinea che l'obiettivo di costruire società pacifiche e inclusive con un accesso universale alla giustizia dovrebbe tradursi in un'azione esterna dell'UE che, sostenendo tutti gli attori sul territorio suscettibili di raggiungere tali scopi, sviluppi la resilienza, promuova la sicurezza umana, rafforzi lo Stato di diritto, ripristini la fiducia e affronti le complesse sfide dell'insicurezza, della fragilità e della transizione democratica;

72.

reputa necessario promuovere le sinergie tra la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e gli strumenti di sviluppo, onde trovare il giusto equilibrio tra prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché ripristino e sviluppo post-bellico; sottolinea che i programmi e le misure delle politiche esterne orientati in tal senso devono essere completi, personalizzati in base alla situazione del paese e, laddove siano finanziati attraverso mezzi previsti per la politica di sviluppo, devono contribuire agli obiettivi di sviluppo principali definiti nell'ambito dell'APS; evidenzia che i compiti fondamentali della cooperazione allo sviluppo restano quelli di sostenere i paesi nel loro sforzo di creare Stati stabili e pacifici che rispettino la buona governance, lo Stato di diritto e i diritti umani e di cercare di creare economie di mercato sostenibili e funzionanti al fine di portare prosperità alle persone e soddisfare tutte le esigenze umane di base; pone l'accento sulla necessità di aumentare, in tale contesto, i finanziamenti per la politica di sicurezza e di difesa comune, che risultano essere molto ridotti, al fine di permettere un utilizzo più ampio di tale politica, anche a beneficio dello sviluppo, in linea con la CPS;

Migrazione e sviluppo

73.

sottolinea il ruolo centrale della cooperazione allo sviluppo nell'affrontare le cause profonde della migrazione forzata e dello sfollamento forzato, come la fragilità degli Stati, i conflitti, l'insicurezza e l'emarginazione, la povertà, le disuguaglianze e la discriminazione, le violazioni dei diritti umani, la scarsità di accesso a servizi di base quali l'assistenza sanitaria e l'istruzione e i cambiamenti climatici; ritiene che i seguenti obiettivi costituiscano i presupposti per la stabilità e la resilienza degli Stati, che saranno meno soggetti a situazioni che possono portare, in ultima analisi, alla migrazione forzata: promozione dei diritti umani e della dignità delle persone, creazione di democrazia, buon governo e Stato di diritto, inclusione e coesione sociali, opportunità economiche caratterizzate da posti di lavoro dignitosi e imprese incentrate sulle persone, nonché spazio politico per la società civile; chiede che la cooperazione allo sviluppo si concentri su tali obiettivi affinché sia rafforzata la resilienza e chiede altresì che sia attivata un'assistenza allo sviluppo legata alla migrazione nei casi di emergenze, allo scopo di stabilizzare la situazione, mantenere il funzionamento degli Stati e permettere agli sfollati di vivere in condizioni dignitose;

74.

ricorda, come sottolineato dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite, il contributo positivo dei migranti allo sviluppo sostenibile, comprese le rimesse, i cui costi di trasferimento dovrebbero essere ulteriormente abbassati; sottolinea che, per rispondere in modo significativo alle sfide e alle crisi legate alla migrazione, è necessario adottare un approccio più coordinato, sistematico e strutturato, che faccia corrispondere gli interessi dei paesi di origine con quelli dei paesi di destinazione; evidenzia che un modo efficace per aiutare un numero elevato di rifugiati e richiedenti asilo è migliorare le condizioni e offrire sia assistenza umanitaria che allo sviluppo; si oppone, nel contempo, a qualsiasi tentativo di collegare gli aiuti al controllo alle frontiere, alla gestione dei flussi migratori o agli accordi di riammissione;

75.

sottolinea che i paesi di origine e di transito dei migranti necessitano di soluzioni per lo sviluppo personalizzate e adatte alle rispettive situazioni politiche e socioeconomiche; evidenzia la necessità che tale cooperazione promuova i diritti umani e la dignità per tutti, la buona governance, la pace e la costruzione della democrazia e che sia basata su interessi comuni, su valori condivisi e sul rispetto del diritto internazionale;

76.

sottolinea la necessità di un attento controllo e monitoraggio parlamentare degli accordi in relazione alla gestione della migrazione e dell'utilizzo dei fondi per lo sviluppo correlato alla migrazione; evidenzia l'importanza di addivenire a una stretta cooperazione e alla definizione di buone pratiche di scambio di informazioni tra le istituzioni, in particolare nel campo della migrazione e della sicurezza; rammenta le proprie preoccupazioni riguardo all'aumento dell'uso di fondi fiduciari, ossia la limitata trasparenza, la mancanza di consultazioni e di titolarità regionale;

77.

segnala che, date le recenti misure politiche europee volte a combattere le cause profonde della migrazione forzata, la politica di sviluppo europea deve rientrare nella definizione del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE e deve essere basata sulle esigenze di sviluppo e sui diritti umani; sottolinea, inoltre, che l'aiuto allo sviluppo non deve essere subordinato alla cooperazione in ambiti legati alla migrazione, come la gestione delle frontiere o gli accordi di riammissione;

Assistenza umanitaria

78.

sottolinea la necessità di creare legami più stretti tra l'assistenza umanitaria e la cooperazione allo sviluppo, al fine di risolvere le carenze di finanziamento, evitare sovrapposizioni e la creazione di sistemi paralleli e porre le condizioni per uno sviluppo sostenibile che disponga di una resilienza intrinseca e di strumenti in grado di prevenire e affrontare al meglio le crisi; invita l'Unione a rispettare l'impegno assunto di dedicare entro il 2020, in maniera quanto più diretta possibile, almeno il 25 % dei suoi aiuti umanitari ad attori locali e nazionali, come concordato nel cosiddetto «Grand Bargain»;

79.

ricorda i principi fondamentali dell'aiuto umanitario, ossia umanità, neutralità, indipendenza e imparzialità; accoglie con favore la tenacia della Commissione nel non fondere il consenso europeo in materia di sviluppo con il consenso europeo sull'aiuto umanitario;

80.

evidenzia il bisogno di rafforzare l'assistenza, il coordinamento e le risorse a livello internazionale ai fini della risposta alle emergenze, della ripresa e della ricostruzione in seguito a catastrofi;

81.

accoglie con favore l'impegno a sostenere la promozione delle TIC nei paesi in via di sviluppo e a creare un contesto favorevole per l'economia digitale, migliorando una connettività libera, aperta e sicura; ricorda che i satelliti possono fornire soluzioni efficaci dal punto di vista dei costi per la connessione di beni e persone in aree remote e incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a tenere presente tale principio nei loro lavori in questo campo;

Beni pubblici e sfide globali

82.

è fermamente convinto che la presenza globale dell'UE e dei suoi Stati membri permetta loro di continuare a svolgere un ruolo internazionale di guida sul fronte dei beni pubblici e delle sfide globali, caratterizzati da pressioni sempre maggiori e le cui conseguenze si ripercuotono in misura sproporzionata sulla popolazione indigente; chiede che i beni globali e le sfide ambientali siano integrati nel consenso, compresi lo sviluppo umano, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici e l'acceso all'acqua, l'insicurezza e la fragilità degli Stati, la migrazione, servizi energetici a prezzi accessibili, la sicurezza alimentare e l'eliminazione della malnutrizione e della fame;

83.

ricorda che l'agricoltura su piccola scala e a conduzione familiare è il modello agricolo più diffuso nel mondo e svolge un ruolo chiave nel conseguimento degli OSS; osserva che essa contribuisce in modo sostanziale alla sicurezza alimentare, alla lotta contro l'erosione del suolo e contro la perdita di biodiversità, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e fornisce allo stesso tempo posti di lavoro; sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere, da un lato, la creazione di organizzazioni di agricoltori, comprese le cooperative, e, dall'altro, favorire l'agricoltura sostenibile, concentrandosi sulle pratiche agroecologiche, su una migliore produttività delle imprese agricole a conduzione familiare, sui diritti fondiari e dei contadini nonché su sistemi di semina informali quali mezzi per garantire la sicurezza alimentare, fornire materie prime ai mercati locali e regionali, assicurare un reddito equo e condizioni di vita dignitose agli agricoltori;

84.

ricorda che il settore privato non è un insieme omogeneo di attori; sottolinea pertanto che, nei rapporti con il settore privato, la politica di sviluppo dell'UE e degli Stati membri dovrebbe prevedere strategie differenziate idonee a coinvolgere i vari tipi di attori del settore privato, compresi i produttori privati, le microimprese, le piccole e medie imprese, le cooperative, le imprese sociali e quelle attive nell'economia solidale;

85.

ribadisce che garantire l'accesso universale all'energia a prezzi contenuti, affidabile, sostenibile e moderna entro il 2030 (OSS 7) è fondamentale per soddisfare i bisogni umani principali, tra cui l'accesso all'acqua pulita, l'igienizzazione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione, ed è essenziale per sostenere la creazione di imprese locali e attività economiche di ogni genere, oltre ad essere un fattore chiave per conseguire progressi nel campo dello sviluppo;

86.

sottolinea che aumentare la produttività dei piccoli proprietari e conseguire un'agricoltura e sistemi alimentari sostenibili resilienti ai cambiamenti climatici è essenziale per realizzare l'OSS 2 e ai fini del concetto di consumo e produzione sostenibili dell'OSS 12, il che va al di là dei principi di economia circolare e fa riferimento all'impatto sull'ambiente e sui diritti sociali e umani; evidenzia che l'Unione dovrebbe quindi concentrarsi sulla promozione di una produzione alimentare sostenibile e di pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione; riconosce le esigenze specifiche delle donne impiegate in agricoltura per quanto concerne la sicurezza alimentare;

87.

evidenzia l'importanza di continuare a lavorare sul miglioramento dell'accesso all'acqua, all'igienizzazione e all'igiene in quanto questioni trasversali che influiscono sul raggiungimento degli altri obiettivi previsti nell'agenda post 2015, incluse la salute, l'istruzione e la parità di genere;

88.

invita l'UE a promuovere iniziative globali volte ad affrontare le sfide legate all'urbanizzazione in rapida crescita e a creare città più sicure, inclusive, resilienti e sostenibili; accoglie con favore, in tale contesto, la recente adozione della nuova agenda urbana di New York da parte della conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III), che mira a esaminare modi migliori per pianificare, progettare, finanziare, sviluppare, governare e gestire le città, allo scopo di combattere la povertà e la fame, migliorare la salute e proteggere l'ambiente;

89.

chiede ulteriori sforzi da parte dell'UE per proteggere gli oceani e le risorse marine; valuta positivamente, in tale contesto, le recenti iniziative della Commissione volte a migliorare la governance internazionale degli oceani al fine di promuovere una migliore gestione e mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici sui mari e sugli ecosistemi;

90.

sottolinea l'importanza di tenere conto delle correlazioni con la maggiore produttività dell'agricoltura e della pesca sostenibili che permettono di ridurre le perdite e gli sprechi alimentari, la gestione trasparente delle risorse naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

Politica di sviluppo dell'UE

91.

ribadisce i vantaggi comparativi offerti dall'azione di sviluppo dell'UE, tra cui la sua presenza globale, la flessibilità offerta dalla sua gamma di strumenti e metodi di attuazione, il ruolo nella coerenza e nel coordinamento delle politiche e l'impegno rispetto a tale obiettivo, l'approccio basato sui diritti e la democrazia, la portata in termini di massa critica di sovvenzioni e il sostegno continuo alla società civile;

92.

sottolinea la necessità che i vantaggi comparativi dell'UE si traducano in un'azione mirata su un determinato numero di settori programmatici, tra cui, a titolo esemplificativo, la democrazia, il buon governo e i diritti umani, i beni pubblici e le sfide globali, l'integrazione commerciale e regionale nonché la gestione delle cause profonde dell'insicurezza e della migrazione forzata; sottolinea che tale concentrazione dovrà essere adattata alle esigenze e alle priorità dei singoli paesi e regioni in via di sviluppo, in linea con i principi di titolarità e partenariato;

93.

rammenta il ruolo sempre più importante dello sport ai fini dello sviluppo e della pace, grazie alla promozione della tolleranza e di una cultura del rispetto reciproco, nonché il contributo dello sport all'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, come pure alla salute, all'istruzione e all'inclusione sociale;

94.

sottolinea l'importanza di un sistema globale, tempestivo e trasparente di assunzione di responsabilità per il monitoraggio e il riesame dell'attuazione dell'agenda 2030 e del consenso da parte dell'UE e dei suoi Stati membri; sottolinea che le relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione di tutti gli impegni assunti in materia di politica di sviluppo, compresi quelli relativi all'efficacia, alla CPS e all'APS, continuano a essere necessarie ai fini dell'assunzione di responsabilità e del controllo parlamentare; si rammarica per le lacune attese riscontrate di recente nella rendicontazione; si compiace dell'intenzione della Commissione di condurre una valutazione intermedia dell'attuazione del consenso;

o

o o

95.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.

(1)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(2)  http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf

(3)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14684-2016-INIT/it/pdf

(4)  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

(5)  http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

(6)  https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

(7)  https://www.worldhumanitariansummit.org/

(8)  https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/

(9)  http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/05/4314021e.pdf

(10)  Conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2007.

(11)  Conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2014.

(12)  Documento del Consiglio 10715/16.

(13)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 484.

(14)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 77.

(15)  GU C 468 del 15.12.2016, pag. 73.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2014)0059.

(17)  Testi approvati, P8_TA(2015)0196.

(18)  Testi approvati, P8_TA(2015)0265.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2016)0137.

(20)  Testi approvati, P8_TA(2016)0224.

(21)  Testi approvati, P8_TA(2016)0246.

(22)  Testi approvati, P8_TA(2016)0437.

(23)  Testi approvati, P8_TA(2016)0299.

(24)  Testi approvati, P8_TA(2016)0437.

(25)  Risoluzione dell'11 dicembre 2013.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/78


P8_TA(2017)0027

Relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2016/2100(INI))

(2018/C 252/09)

Il Parlamento europeo,

visti la relazione della Commissione del 15 giugno 2016 sulla politica di concorrenza 2015 (COM(2016)0393) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo in pari data (SWD(2016)0198),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 39, 42 e da 101 a 109,

visto il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto il quadro universale per la valutazione della sostenibilità dei sistemi agroalimentari (SAFA), messo a punto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),

viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (1),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2016 sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili (2),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea (3),

viste la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale 2014 sulla politica di concorrenza dell'UE (4) e la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sulla relazione annuale 2013 sulla politica di concorrenza dell'UE (5),

vista la decisione della Commissione del 6 maggio 2015 sull'avvio di un'indagine sul commercio elettronico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (C(2015)3026),

vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),

vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080),

visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (6),

visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (7) («regolamento generale di esenzione per categoria» (RGEC)),

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (8),

visto il Libro bianco del 9 luglio 2014 dal titolo «Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE» (COM(2014)0449),

viste le risposte della Commissione alle interrogazioni scritte presentate da alcuni deputati E-000344/2016, E-002666/2016 ed E-002112/2016,

vista la risoluzione dell'11 novembre 2015 sull'aviazione (9), in particolare i paragrafi 6, 7 e 11 riguardanti la revisione del regolamento (CE) n. 868/2004, al fine di salvaguardare la concorrenza leale nelle relazioni esterne dell'UE nel campo dell'aviazione e rafforzare la posizione competitiva del settore dell'aviazione dell'Unione, impedire più efficacemente la concorrenza sleale, garantire la reciprocità ed eliminare le pratiche sleali, fra cui le sovvenzioni e gli aiuti di Stato concessi a tutte le compagnie aeree da alcuni paesi terzi, che creano un effetto distorsivo sul mercato, dato che la trasparenza finanziaria nella clausola della concorrenza leale è un elemento fondamentale per assicurare tale parità di condizioni,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (10) («regolamento OCM unica»),

visto il regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (11),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0001/2017),

A.

considerando che una politica di concorrenza dell'UE forte ed efficace è da sempre una pietra angolare del mercato interno, poiché incoraggia l'efficienza economica e crea un clima favorevole per la crescita, l'innovazione e il progresso tecnologico, abbassando nel contempo i prezzi;

B.

considerando che la politica di concorrenza dell'UE rappresenta uno strumento essenziale per combattere la frammentazione del mercato interno, creando e mantenendo in tal modo condizioni di parità per le aziende in tutta l'UE;

C.

considerando che l'Unione europea, guidata dalla Commissione, dovrebbe promuovere «una cultura della concorrenza» nell'UE e nel mondo;

D.

considerando che la politica di concorrenza costituisce di per sé uno strumento di tutela della democrazia europea, poiché scongiura la concentrazione eccessiva del potere economico e finanziario nelle mani di pochi, eventualità che comporterebbe un rischio per l'indipendenza del potere politico europeo rispetto ai grandi gruppi industriali e bancari;

E.

considerando che la corretta applicazione delle regole sulla concorrenza (comprese quelle antitrust) in conformità dell'economia sociale di mercato dovrebbe impedire la concentrazione eccessiva del potere economico e finanziario nelle mani di pochi e stimola inoltre gli attori, incitandoli ad essere dinamici, innovativi e a differenziarsi sui mercati;

F.

considerando che la politica di concorrenza mantiene i mercati aperti ed efficienti, portando quindi a prezzi inferiori, all'emergere di nuovi attori, a una migliore qualità e a una più ampia scelta di prodotti e servizi per i consumatori, e promuove nel contempo la ricerca e l'innovazione, la crescita economica e imprese più resilienti;

G.

considerando che la politica di concorrenza può e dovrebbe apportare un contributo significativo alle principali priorità politiche, tra cui l'azione mirata a promuovere l'innovazione, i posti di lavoro di qualità, la lotta ai cambiamenti climatici, la crescita e lo sviluppo sostenibili, gli investimenti e l'efficienza nell'uso delle risorse, tutelando i consumatori e la salute umana e potenziando il mercato unico, in particolare per quanto riguarda il mercato unico digitale e l'Unione dell'energia;

H.

considerando che una politica di concorrenza efficace non deve essere orientata solo al calo dei prezzi al consumo, ma deve anche tenere conto della capacità di innovazione e dell'attività di investimento dell'industria europea, nonché delle particolari condizioni concorrenziali per le piccole e medie imprese;

I.

considerando che la politica di concorrenza dell'UE è improntata anche ai valori di giustizia sociale, indipendenza politica, trasparenza e giusto processo;

J.

considerando che la politica di concorrenza dell'UE è connessa ad altre grandi politiche dell'Unione, tra cui quelle in materia fiscale, industriale e digitale, il cui coordinamento mira a garantire il rispetto dei principi fondamentali sanciti dai trattati, in particolare la trasparenza e la lealtà;

K.

considerando che l'evasione fiscale, la frode fiscale e i paradisi fiscali costano ai contribuenti dell'UE miliardi di EUR all'anno (alcune stime indicano una cifra pari a mille miliardi di EUR) in perdite di entrate fiscali, distorcendo la concorrenza nel mercato unico tra le imprese che pagano la propria giusta quota di tasse e quelle che non lo fanno;

L.

considerando che la cooperazione globale in materia di rispetto della concorrenza contribuisce a evitare incongruenze nei rimedi e negli esiti delle azioni di attuazione e aiuta le imprese a ridurre i costi di conformità;

M.

considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia e la pratica decisionale della Commissione forniscono una diversa interpretazione della nozione di «attività economica», a seconda che si prendano in considerazione le norme del mercato interno o le norme della concorrenza; che tale pratica poco chiara complica ulteriormente la già gravosa nozione di «attività economica»;

N.

considerando che un ambiente normativo chiaro, coerente e realizzabile in termini di adeguamento della politica di concorrenza alle specificità agricole può contribuire a rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della filiera alimentare, affrontando gli squilibri di potere tra gli operatori, aumentando l'efficienza del mercato e garantendo la certezza giuridica e condizioni di parità nel mercato unico;

O.

considerando che la forma, la forza e le tempistiche dei rischi economici sono difficili da prevedere ed è necessario che, in caso di gravi squilibri di mercato, una politica agricola comune (PAC) orientata al mercato offra sostegno agli agricoltori e ulteriori deroghe temporanee alle norme in materia di concorrenza; che, nell'ambito della crisi del settore lattiero-caseario, la Commissione ha deciso di invocare l'articolo 222 del regolamento OCM unica, come ultima risorsa per esentare dall'applicazione del diritto in materia di concorrenza la pianificazione collettiva della produzione lattiera da parte dei raggruppamenti riconosciuti di agricoltori;

P.

considerando che la politica in materia di concorrenza di per sé non è sufficiente a risolvere il problema delle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare;

Q.

considerando che l'articolo 102 TFUE indica chiaramente che l'imposizione diretta o indiretta di pratiche commerciali sleali su altri settori della catena alimentare costituisce una violazione del trattato;

R.

considerando che la task force «Mercati agricoli» (AMTF) è stata istituita con l'obiettivo di migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare tramite l'analisi delle possibilità per rafforzarne la posizione, comprese le possibilità giuridiche per porre in essere relazioni contrattuali e organizzare azioni collettive di agricoltori; che le conclusioni dell'AMTF devono essere prese in considerazione, ove opportuno, con riferimento alle future discussioni e misure da adottare;

1.

accoglie con favore la relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza, la quale dimostra che una corretta politica di concorrenza dell'UE può contribuire a ripristinare un livello sufficiente di investimenti e innovazione e creare un ambiente di concorrenza leale; valuta positivamente l'attenzione rivolta dalla relazione al contributo della politica di concorrenza all'eliminazione degli ostacoli e al contrasto delle misure distorsive in termini di aiuti di Stato a vantaggio del mercato unico; ribadisce inoltre che il futuro dell'Europa dovrebbe essere basato sull'innovazione, sull'economia sociale di mercato e sull'efficienza delle risorse, le quali generano un tenore di vita elevato per tutti i cittadini dell'UE;

Integrazione del mercato unico

2.

accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di creare nuove opportunità per cittadini e imprese e ricorda che la libera circolazione di capitali, servizi, beni e persone racchiude le quattro libertà del mercato unico e che la loro attuazione è fondamentale per avvicinare l'UE ai cittadini; sottolinea che senza un'efficace politica di concorrenza dell'UE il mercato interno non è in grado di esprimere tutto il suo potenziale; è favorevole all'uso, da parte della Commissione, dei diversi strumenti a sua disposizione, soprattutto il controllo delle concentrazioni, la lotta contro gli abusi di posizione dominante e le pratiche anticoncorrenziali, la lotta ai cartelli, il controllo degli aiuti di Stato, il coordinamento con le autorità nazionali e, ove del caso, con quelle regionali della concorrenza nonché le indagini settoriali;

3.

ribadisce che un'efficace politica di concorrenza deve tenere presenti le particolari condizioni di mercato che si applicano alle piccole e medie imprese (PMI), alle microimprese e alle start up, e deve garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e una fiscalità equa;

4.

invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a dare priorità al rafforzamento del mercato unico post-Brexit, garantendo il pieno rispetto delle leggi unionali sulla concorrenza e aumentando ulteriormente la cooperazione in materia fiscale tra gli Stati membri; rileva inoltre che la Brexit potrebbe incidere negativamente sulla politica di concorrenza dell'UE; pone l'accento in particolare sul rischio di duplicazione dei procedimenti, che aumenterebbe i costi amministrativi e ritarderebbe i processi di indagine;

5.

ribadisce che una concorrenza fiscale leale è fondamentale per l'integrità del mercato interno dell'UE e ritiene pertanto che tutti gli operatori del mercato dovrebbero versare la loro giusta aliquota fiscale e che le tasse debbano essere pagate nel luogo in cui vengono generati i profitti; sottolinea che, a partire dalle rivelazioni del caso LuxLeaks, l'UE ha riconosciuto che è necessario dotarsi di politiche e regolamenti in materia fiscale semplici e trasparenti, al fine di rafforzare la concorrenza leale nel mercato unico, e ha inoltre preso atto della necessità di porre fine alla concorrenza fiscale sleale (compresi i vantaggi fiscali illegali concessi) da parte degli Stati membri, il che comporta un rischio morale e una maggiore pressione fiscale sui contribuenti onesti e ostacola lo sviluppo delle PMI, anche quando nuovi operatori e PMI presenti in un solo paese sono penalizzati rispetto alle società multinazionali, le quali possono trasferire gli utili o attuare altre forme di pianificazione fiscale aggressiva attraverso una serie di decisioni e strumenti che soltanto loro hanno a disposizione; sottolinea la necessità di condurre indagini approfondite su tutti i casi in cui vi è il sospetto di un'ottimizzazione fiscale da parte delle multinazionali; accoglie intanto con favore le indagini approfondite condotte dalla Commissione sulle pratiche anticoncorrenziali, come ad esempio i vantaggi fiscali selettivi che possono includere i regimi di concordati fiscali preventivi sugli utili in eccesso, e valuta altresì positivamente i recenti esiti delle indagini, da cui risulta che le riduzioni selettive delle imposte costituiscono aiuti di Stato illegali a norma della legislazione dell'UE in materia di concorrenza; sottolinea la necessità di garantire alla Commissione un ampio accesso alle informazioni affinché possa avviare un maggior numero di indagini sui casi sospetti; invita la Commissione a elaborare orientamenti chiari sugli aiuti di Stato in ambito fiscale onde trattare i casi di concorrenza sleale, nonché a utilizzare appieno i poteri a norma della legislazione sulla concorrenza per aiutare gli Stati membri ad affrontare in modo efficiente le pratiche fiscali dannose; sostiene che sono necessari sforzi maggiori anche per controllare le pratiche fiscali aggressive; sottolinea l'importanza fondamentale delle informazioni scambiate tra le autorità fiscali degli Stati membri in merito ai ruling fiscali e agli accordi sui prezzi di trasferimento; deplora che gli Stati membri neghino alla direzione generale della Concorrenza l'accesso a tali informazioni; raccomanda una maggiore condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali e invita gli Stati membri a pubblicare le informazioni sui propri ruling fiscali e propone di presentarle ripartite su base regionale, se del caso; ritiene che le decisioni della Commissione che hanno stabilito una metodologia chiara per il calcolo del valore e dei vantaggi competitivi indebiti di cui godono le aziende coinvolte in decisioni errate forniscono una buona base giuridica per un'ulteriore convergenza;

6.

sottolinea che la corruzione negli appalti pubblici ha gravi effetti distorsivi sulla competitività del mercato europeo; ribadisce che gli appalti pubblici sono una delle attività di governo più esposte al rischio di corruzione; evidenzia che in alcuni Stati membri, gli appalti finanziati dall'UE comportano un rischio di corruzione più elevato rispetto agli appalti finanziati a livello nazionale; ricorda che i bandi di gara su misura sono ampiamente utilizzati per limitare la concorrenza sul mercato; invita la Commissione a proseguire gli sforzi intesi a impedire l'uso improprio dei fondi unionali e stimolare la responsabilità in materia di appalti pubblici; sollecita l'istituzione della Procura europea con i necessari diritti, al fine di indagare al meglio sui presunti reati ai danni dei fondi dell'Unione;

7.

sottolinea che i procedimenti relativi agli aiuti di Stato non possono da soli porre fine a alla concorrenza fiscale sleale negli Stati membri; raccomanda, pertanto, di istituire una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB piena), che contribuirà ad eliminare le distorsioni della concorrenza e garantirà che nessun profitto lasci l'UE senza essere tassato, di comunicare al pubblico le pertinenti informazioni sui ruling fiscali, di rivedere la direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto allo scopo di prevenire le frodi, nonché di obbligare le grandi imprese operanti a livello internazionale a comunicare pubblicamente il loro volume d'affari e i loro utili per paese, e invita gli Stati membri a prevedere una maggiore trasparenza nelle loro prassi fiscali e negli obblighi di comunicazione reciproca; ribadisce la necessità di attuare il pacchetto contro l'elusione fiscale, le norme sullo scambio di informazioni fra paesi dell'UE e il meccanismo di reazione rapida per combattere le frodi dell'IVA al fine di garantire la concorrenza leale;

8.

ritiene che la concorrenza leale possa essere ostacolata dalla pianificazione fiscale; accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di adeguare la definizione di «stabile organizzazione» in modo che le imprese non possano evitare artificiosamente di essere presenti a fini fiscali negli Stati membri in cui svolgono un'attività economica; sottolinea che tale definizione dovrebbe considerare anche la situazione specifica del settore digitale, garantendo che le imprese che svolgono attività completamente dematerializzate siano ritenute munite di una stabile organizzazione in uno Stato membro se mantengono una presenza digitale significativa nell'economia di tale paese;

9.

sottolinea la necessità che le norme del mercato unico siano applicate anche a livello di Stati membri e che si affrontino le violazioni onde mettere un freno alla frammentazione del mercato unico;

10.

chiede di migliorare lo sportello unico sulla base dell'attuale esperienza dei mini sportelli unici per i prodotti digitali; rileva che, anche in quest'ultimo caso, le piccole imprese e le micro-imprese possono essere soggette a un notevole onere amministrativo;

11.

sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il mercato unico eliminando le barriere e gli ostacoli ancora presenti;

12.

ricorda alla Commissione che, affinché il mercato unico dell'UE funzioni senza intoppi, è fondamentale consentire alle autorità nazionali e regionali di intervenire in situazioni derivanti da svantaggi geografici che impediscono al mercato di prosperare nella sua dimensione sia economica che sociale;

13.

insiste sulla necessità di combattere il dumping fiscale e sociale, la pianificazione fiscale abusiva e l'evasione fiscale, al fine di garantire la concorrenza leale in tutto il mercato unico;

14.

sollecita la Commissione a completare l'attuazione dello spazio ferroviario europeo unico, a garantire la piena trasparenza dei flussi di denaro tra i gestori di infrastrutture e le imprese ferroviarie, nonché a verificare che ogni Stato membro disponga di un'autorità di regolamentazione nazionale solida e indipendente;

15.

esorta il Consiglio ad approvare rapidamente la proposta della Commissione relativa all'armonizzazione della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB);

16.

sostiene che l'adozione dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno ancora aderito alla moneta unica rafforzerebbe la libera concorrenza nell'ambito del mercato interno;

Mercato unico digitale

17.

valuta positivamente la strategia della Commissione per il mercato unico digitale e pone l'accento sul ruolo fondamentale della politica di concorrenza nel completamento del mercato unico digitale; sostiene inoltre gli sforzi della Commissione volti a garantire che la politica di concorrenza dell'UE si applichi integralmente al mercato unico digitale, dal momento che la concorrenza non solo garantisce ai consumatori una maggiore scelta, ma crea anche parità di condizioni; si rammarica del fatto che l'attuale mancanza di un quadro digitale europeo abbia evidenziato un'incapacità di riconciliare gli interessi dei piccoli e dei grandi fornitori; evidenzia che i modelli di mercato convenzionali della politica di concorrenza non sono sufficientemente adatti nel mercato unico digitale; chiede una maggiore attenzione ai nuovi modelli aziendali impiegati dalle imprese digitali; ribadisce che un mercato unico digitale unificato potrebbe creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro e contribuire con 415 miliardi di EUR all'anno all'economia dell'UE;

18.

sottolinea che, per mantenere la credibilità della strategia per il mercato unico digitale, la Commissione dovrebbe completare con attenzione tutte le altre indagini in sospeso sui cartelli, senza metterne a repentaglio la qualità; chiede l'accelerazione dei procedimenti, in modo che i risultati possano essere ottenuti quanto prima; accoglie pertanto con favore la comunicazione aggiuntiva degli addebiti inviata dalla Commissione sui servizi di acquisti comparativi nonché la comunicazione degli addebiti sul caso Android; invita la Commissione a continuare a prendere in esame con determinazione tutte le fonti di preoccupazione emerse durante le indagini, compresi altri ambiti di pregiudizio per le ricerche (hotel, ricerche locali, voli), per garantire parità di condizioni a tutti gli attori del mercato digitale; chiede che sia condotta un'indagine sulle principali piattaforme di prenotazione alberghiera;

19.

accoglie con favore l'indagine di settore della Commissione sul commercio elettronico, i cui risultati preliminari hanno individuato alcune prassi commerciali in questo settore che potrebbero limitare la concorrenza online; accoglie altresì con favore l'impegno della Commissione nei confronti del mercato unico digitale europeo e la proposta sul geo-blocco e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità e sul luogo di residenza dei clienti; invita la Commissione ad adottare misure ambiziose per eliminare gli ostacoli illegittimi alla concorrenza online, al fine di garantire ai consumatori dell'UE acquisti online senza barriere da venditori stabiliti in un altro Stato membro; ritiene che siano pertanto necessarie azioni mirate per migliorare l'accesso a beni e servizi, in particolare eliminando la prassi immotivata del geo-blocco, come pure la discriminazione sleale dei prezzi basata sulla posizione geografica o sulla nazionalità, in conseguenza della quale spesso si sviluppano monopoli e alcuni consumatori ricorrono a contenuti illegali; chiede inoltre la classificazione dei siti web a livello dell'UE per garantire l'esistenza e la qualità dei servizi o dei prodotti offerti e assicurare un livello ancora più elevato di concorrenza leale, oltre a rafforzare la tutela dei consumatori;

20.

ritiene che l'aumento della partecipazione delle PMI dovrebbe rivestire un'importanza fondamentale nell'ambito degli sforzi intesi a promuovere un mercato unico digitale unificato ed evidenzia la necessità di valutare il potenziale impatto di tutte le iniziative, soprattutto quelle volte a promuovere il commercio online e a chiarire lo status di stabile organizzazione per il settore digitale, sulla capacità delle PMI di trarre vantaggio dal mercato unico digitale;

21.

rammenta che la neutralità della rete è essenziale per garantire la non discriminazione tra i servizi di Internet e la piena assicurazione della concorrenza, intendendosi per «neutralità della rete» il principio in base al quale tutto il traffico Internet riceve lo stesso trattamento, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione;

22.

pone l'accento sulla crescente presenza di nuove imprese che operano a livello digitale, in particolare attraverso Internet e le applicazioni di telefonia mobile, unitamente a quella degli operatori esistenti, che ha aperto nuovi canali tramite i quali i consumatori trovano, confrontano e scelgono beni e servizi in tutto il mercato unico e hanno quindi il potere di compiere scelte informate sulla base delle loro esigenze e dei loro obiettivi personali;

23.

sottolinea che l'economia collaborativa offre ai consumatori dell'UE numerosi prodotti e servizi innovativi; evidenzia che le piattaforme di detta economia hanno promosso l'idea di sfidare gli attori esistenti e detentori delle posizioni dominanti affinché diano vita a un ambiente più competitivo sia per i consumatori che per le imprese; ribadisce che, oltre alla tassazione, al quadro amministrativo e agli aspetti attinenti alla sicurezza, la Commissione dovrebbe verificare anche gli elementi relativi alla concorrenza ed eliminare gli ostacoli per le imprese all'ingresso nel mercato, onde assicurare parità di condizioni; evidenzia che questo tipo di economia si è sviluppata già da diversi anni e che, per motivi di coerenza giuridica, è opportuno eliminare qualsiasi irregolarità a livello di UE in linea con il principio di sussidiarietà; sottolinea la necessità di garantire, nell'ambito del mercato unico digitale, un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali; esorta pertanto la Commissione ad elaborare un insieme di misure indispensabili affinché le numerose forme e modalità dell'economia collaborativa ricevano sostegno a livello di UE e di singoli Stati membri, siano attuate, acquistino credibilità e ottengano la fiducia dei consumatori, ed è consapevole del fatto che tale quadro normativo permissivo e favorevole non porterà a distorsioni della concorrenza; invita la Commissione ad affrontare nuovamente tali preoccupazioni, affinché i vantaggi che tali modelli aziendali offrono alla società divengano tangibili nella realtà all'interno di quadri normativi;

24.

invita la Commissione a condurre un riesame di ampio respiro dell'efficacia degli strumenti a disposizione del diritto della concorrenza nell'era digitale e a svilupparli ulteriormente, se necessario;

25.

sottolinea che è estremamente importante, soprattutto in un settore dinamico come l'economia digitale, che i procedimenti in materia di concorrenza siano condotti senza indugio fino alla fine, in modo che l'abuso di posizione dominante sul mercato non possa portare ad un assestamento del mercato stesso;

26.

chiede alla Commissione di tenere conto della crescente convergenza nei mercati digitali, che mette a confronto prestazioni simili, come la messaggistica istantanea e i servizi equivalenti offerti dal settore delle telecomunicazioni in generale;

27.

si compiace delle indagini della Commissione su talune pratiche anticoncorrenziali da parte di varie società, in particolare i giganti di Internet e delle telecomunicazioni e altre imprese dei media, studi cinematografici e distributori televisivi; invita la Commissione ad accelerare i procedimenti contro i comportamenti anticoncorrenziali che violano le norme antitrust dell'UE;

28.

accoglie con favore la decisione della Commissione concernente il recupero nel caso degli aiuti di Stato ad Apple, la quale costituisce una tappa fondamentale per affrontare la questione degli aiuti di Stato illegali per mezzo di agevolazioni fiscali; sottolinea tuttavia che l'UE deve poter disporre di una legislazione più rigorosa in materia di ruling fiscali, che preveda anche un sistema efficace e una procedura di recupero dei crediti a vantaggio delle risorse proprie del bilancio dell'Unione; invita la Commissione a sanare qualsiasi violazione nell'ottica di garantire una concorrenza leale in tutto il mercato unico;

29.

invita la Commissione a presentare una strategia normativa che tenga conto della convergenza delle tecnologie e soprattutto della moltiplicazione delle piattaforme; rammenta che, a tale proposito, i regolamenti settoriali ex ante devono conciliare la difesa del pluralismo, la libertà di espressione e la protezione dei dati personali, la tutela dell'autonomia e delle libertà di scelta del consumatore, la parità di promozione di offerte concorrenti in Europa e di offerte convergenti dei prodotti di punta europei nella concorrenza internazionale; chiede che siano corrette le disuguaglianze nei rapporti di forza e che siano mitigate le situazioni di dipendenza fra operatori economici ai fini di un'equa ripartizione del valore;

30.

accoglie con favore l'attenzione posta sugli effetti della rete e sull'accumulo e l'analisi dei dati nella determinazione del potere di mercato nei mercati digitali; ritiene che i dati svolgano un ruolo importante nell'economia digitale e che, pertanto, dovrebbero essere inclusi nella valutazione della concorrenza;

31.

ritiene che la concorrenza nei settori della ricerca su Internet e delle telecomunicazioni sia essenziale non soltanto per stimolare l'innovazione e gli investimenti nelle reti e nell'economia digitale, ma anche per incoraggiare prezzi accessibili e scelta dei servizi per i consumatori; invita pertanto la Commissione a salvaguardare la concorrenza in tali settori, anche in relazione ai servizi Internet e all'assegnazione dello spettro; si compiace a tale proposito dell'intenzione della Commissione di considerare favorevolmente gli obiettivi strategici del pacchetto telecomunicazioni in fase di applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per le reti a banda larga; accoglie con favore la decisione della Commissione di fermare la fusione dei fornitori di servizi di telefonia mobile O2 e Three nel Regno Unito, a vantaggio dei consumatori europei; ribadisce l'importanza dell'applicazione del codice europeo sulle comunicazioni elettroniche e del miglioramento della connettività in tutta l'UE;

32.

ritiene che porre fine alle tariffe di roaming nell'UE non sia sufficiente e che sia necessario regolamentare le chiamate all'interno dell'UE equiparandole a quelle locali; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per disciplinare le chiamate intraunionali;

33.

ritiene che le misure adottate allo scopo di eliminare le tariffe di roaming che gravano sui consumatori dell'UE siano, in una prospettiva di lungo periodo, insufficienti, in vista di un ulteriore approfondimento del mercato unico, e che debbano essere messi in atto incentivi affinché le chiamate intraunionali siano considerate allo stesso livello delle chiamate locali, facilitando gli investimenti nelle reti completamente europee o condivise; invita la Commissione a condurre una consultazione approfondita con gli operatori di rete e le parti interessate su come abbattere le tariffe per le chiamate intraunionali, portandole al livello delle chiamate locali nel modo più efficiente, il che incoraggia gli investimenti e assicura nel contempo la competitività e l'innovazione globali;

34.

invita la Commissione a usare i propri strumenti politici e finanziari e a promuovere scambi di buone pratiche fra gli Stati membri per favorire gli investimenti in diversi settori tradizionali e nelle PMI che non riescono a tenere il passo della rivoluzione industriale digitale;

35.

sottolinea che l'Unione dovrebbe incoraggiare tutte le imprese (come quelle che detengono quote dominanti sul mercato, ma anche le start-up) a innovare;

36.

invita la Commissione a mostrare la stessa fermezza nella conduzione e nei risultati dell'indagine in corso nei confronti di McDonald's;

Aiuti di Stato

37.

accoglie con favore la ridefinizione delle norme in materia di aiuti di Stato e suggerisce di trasmettere al Parlamento una relazione annuale specifica; ricorda agli Stati membri che l'obiettivo è quello di orientare meglio le misure aiuto verso la crescita economica sostenibile e a lungo termine, la creazione di posti di lavoro di qualità e la coesione sociale, garantendo nel contempo condizioni di parità e il libero funzionamento dell'economia sociale di mercato; sottolinea che gli Stati membri hanno una maggiore responsabilità nel concedere aiuti senza una notifica preventiva alla Commissione; sottolinea che la Commissione dovrebbe fornire una base giuridica sufficiente in materia di diritto della concorrenza, al fine di rilanciare il turismo quale importante fattore economico nell'UE, e che, di conseguenza, il finanziamento delle organizzazioni turistiche pubbliche dovrebbe rientrare nell'ambito di un'esenzione generale a norma del RGEC; invita la Commissione a esaminare tutte le operazioni dell'ultimo minuto effettuate da uno Stato membro senza tenere in conto le pressioni politiche esercitate da quest'ultimo; ricorda inoltre alla Commissione la necessità di impedire che alcuni governi agiscano in malafede, come avviene quando utilizzano in modo scorretto fondi dell'UE;

38.

sottolinea che l'incentivo statale o regionale è uno degli strumenti strategici per garantire servizi fondamentali per il sostegno delle condizioni economiche e sociali nelle regioni isolate, remote o periferiche e nelle isole dell'Unione, ma che occorre altresì prendere in considerazione le esperienze passate, inoltre tali interventi non dovrebbero essere in contrasto con i principi del mercato unico; sottolinea che il livello di accessibilità delle regioni insulari periferiche è altresì essenziale e accoglie con favore l'inclusione degli aiuti sociali per il trasporto a favore dei residenti nelle regioni remote previsti nel RGEC che riconosce il problema del livello di accessibilità; chiede alla Commissione, nell'ambito dell'attuale revisione del regolamento generale di esenzione per categoria, di tenere pienamente in considerazione le specificità delle regioni ultraperiferiche europee come previsto dall'articolo 349 TFUE, poiché il livello di accessibilità costituisce una questione di vitale importanza per le PMI locali delle regioni ultraperiferiche, oltre a presentare minori probabilità di incidere sulla concorrenza nel mercato interno;

39.

plaude alla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato nell'ambito dell'iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato; riconosce i benefici delle norme semplificate, che offrono certezza alle autorità pubbliche e alle imprese; invita al tempo stesso la Commissione a esaminare più da vicino gli aiuti di Stato vietati, i quali esercitano un forte impatto negativo sul mercato unico;

40.

invita la Commissione a mettere a punto quanto prima possibile un documento di orientamento sulla nozione di aiuto di Stato, alla luce degli importanti cambiamenti nell'ambito della giurisprudenza e delle prassi di applicazione, al fine di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto;

41.

chiede alla Commissione di avviare una tabella di marcia che preveda meno aiuti di Stato ma più mirati, affinché sia possibile ridurre gli aiuti di Stato diminuendo le imposte, stimolando in questo modo la creazione di nuove imprese e una concorrenza leale, invece di sostenere vecchie strutture e attori storici;

42.

sottolinea che, quando ci si avvale di aiuti di Stato per promuovere servizi di interesse generale, il fattore fondamentale è rappresentato dal beneficio per i consumatori e i cittadini e non dal beneficio per le singole imprese o gli organismi pubblici;

43.

invita la Commissione a monitorare attentamente la rinazionalizzazione dei servizi di pubblica utilità negli Stati membri dell'UE e a impedire gli aiuti di Stato illeciti concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;

44.

invita la Commissione a esercitare pressioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali preposte alla concorrenza, come la rete internazionale della concorrenza, ai fini di una definizione armonizzata di aiuti di Stato;

45.

sottolinea la necessità di monitorare in modo rigoroso e di indagare attentamente tutti i casi di aiuti di Stato e appalti pubblici irregolari legati agli investimenti nel settore dell'energia e dell'ambiente, come il controverso progetto di ampliamento della centrale nucleare di Paks in Ungheria, al fine di conseguire un corretto funzionamento dell'Unione dell'energia ed evitare il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e un uso scorretto dei fondi UE;

46.

sottolinea che — come indicato dalla Commissione per la sesta volta nella sua relazione annuale sulla concorrenza — gli aiuti di Stato temporanei concessi nel settore finanziario sono stati ritenuti necessari per la stabilizzazione del sistema finanziario globale, anche se è necessario ridurli rapidamente o eliminarli del tutto e sottoporli a esame quanto prima; invita la Commissione e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a garantire che tutta la legislazione in materia di protezione dei consumatori — come la MiFID e l'IDD — sia applicata in maniera coerente nel mercato unico e chiede alla Commissione e all'ESMA di provvedere affinché non si verifichi alcun arbitraggio normativo al momento di attuare tali atti legislativi; invita la Commissione a valutare la possibilità di collegare gli aiuti di Stato destinati alle banche alla condizionalità del credito per le PMI;

47.

ribadisce la propria posizione per quanto riguarda l'indagine della Commissione attualmente in corso sulle attività fiscali differite e sui crediti di imposta differiti a beneficio del settore bancario in molti Stati membri; è del parere che debba essere possibile autorizzare in modo retroattivo le attività fiscali differite e i crediti di imposta differiti ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato nel caso in cui siano legati a condizioni esplicite riguardanti gli obiettivi di finanziamento dell'economia reale;

48.

si rammarica che la Commissione non abbia adottato alcuna misura volta ad affrontare gli abusi commessi nella ristrutturazione di banche private, inclusi gli abusi subiti dai piccoli risparmiatori e dai piccoli titolari di strumenti finanziari, come le azioni privilegiate, che in molti casi erano stati commercializzati senza il pieno rispetto della legislazione dell'UE; chiede alla Commissione di affrontare gli effetti di ampia portata della vendita impropria di prodotti finanziari non disciplinati nella ristrutturazione delle banche colpite dalla crisi economica;

49.

rammenta la richiesta avanzata alla Commissione di verificare se il settore bancario abbia tratto beneficio sin dall'inizio della crisi da sovvenzioni implicite e aiuti di Stato attraverso il supporto della fornitura di liquidità non convenzionale;

50.

osserva che la Corte dei conti europea ha riscontrato errori in materia di aiuti di Stato in circa un quinto dei progetti esaminati e cofinanziati dai programmi di coesione e ha ritenuto che sono rilevanti sotto il profilo degli aiuti di Stato nel periodo 2010-2014 (12); constata che in base alla valutazione un terzo di tali errori ha avuto un impatto finanziario e che si ritiene che abbiano contribuito al livello di errore nella politica di coesione; ritiene, pertanto, che esista un margine di progresso nell'affrontare il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato nella politica di coesione; ritiene in particolare che sia necessario accrescere la conoscenza nel campo degli aiuti di Stato nei paesi beneficiari, al fine di evitare errori commessi in buona fede e migliorare la registrazione delle irregolarità nell'intento di disporre di una visione più accurata della questione;

51.

ritiene che sia necessaria una migliore comprensione a livello locale e nazionale per quanto riguarda la classificazione degli aiuti di Stato illeciti; accoglie con favore le recenti decisioni della Commissione, che chiariscono quali misure di sostegno pubblico possono essere effettuate dagli Stati membri senza una valutazione in materia di aiuti di Stato da parte della Commissione; ritiene che tali decisioni siano un utile orientamento per i progetti locali e comunali, riducendo l'onere amministrativo ed aumentando nel contempo la certezza del diritto;

52.

invita la Commissione a riesaminare l'interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto sulla concorrenza in relazione alla direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD), affinché sia possibile utilizzare effettivamente gli strumenti di stabilizzazione rapida previsti dall'autorità legislativa dell'UE;

53.

sottolinea l'importanza delle indagini condotte dalla Commissione in materia di aiuti di Stato di natura fiscale, che rappresentano un sostegno necessario per l'agenda fiscale europea e internazionale, in particolare nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva;

54.

invita la Commissione a stanziare maggiori risorse per le indagini sui ruling fiscali che suscitano preoccupazioni in materia di aiuti di Stato e a effettuare tali indagini in modo sistematico; constata che la Commissione considera come aiuti di Stato illeciti gli accordi fiscali opachi concessi da alcuni Stati membri a determinate multinazionali, in quanto falsano la concorrenza nel mercato interno; accoglie altresì con favore la maggiore consapevolezza in ordine alle interconnessioni tra politiche fiscali e prassi amministrative in materia di tassazione da un lato e politica di concorrenza dall'altro; invita la Commissione a pubblicare una sintesi dei principali ruling fiscali conclusi lo scorso anno, in base alle informazioni contenute in un registro centrale sicuro, includendo almeno una descrizione delle questioni affrontate nel ruling fiscale e una descrizione dei criteri utilizzati per determinare un accordo preventivo sulla determinazione dei prezzi e per individuare lo Stato membro o gli Stati membri che presentano maggiori possibilità di esserne interessati;

Antitrust, procedimenti relativi ai cartelli e controllo in materia di fusioni

55.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione finalizzati a preparare orientamenti sulle sue procedure e per quanto concerne la sua costante valutazione del quadro giuridico dell'UE;

56.

sottolinea l'importanza di smantellare i cartelli nell'interesse dei cittadini europei e delle imprese europee, in particolare delle PMI; incoraggia la Commissione a snellire le procedure amministrative a tale riguardo al fine di velocizzare i procedimenti;

57.

ritiene che le fusioni proposte tra le imprese produttrici di sementi e di prodotti chimici per l'agricoltura più grandi del mondo implichino il rischio dell'aumento dei prezzi delle sementi e di una scelta ridotta di varietà in grado di adattarsi alle condizioni agroecologiche; sottolinea che, se tali fusioni procederanno, il 61 % del mercato globale delle sementi e il 65 % del mercato globale dei pesticidi sarebbero controllati solo da tre imprese;

58.

invita la Commissione a rafforzare le proprie azioni a livello globale al fine di assicurare che le norme in materia di concorrenza dei paesi terzi non contrastino con le disposizioni dell'UE ai danni delle imprese europee;

59.

invita la Commissione a mantenere un bilancio applicativo solido ed efficace in materia di cartelli per tutti i casi in cui sussistano sufficienti prove di violazione; rileva che la politica di concorrenza permette una collaborazione tra i concorrenti in materia di innovazione senza che tale collaborazione sia utilizzata in modo abusivo a fini anticoncorrenziali; prende atto delle cinque decisioni adottate l'anno scorso e relative ad ammende per un totale di circa 365 milioni di EUR, come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla sua relazione sulla politica di concorrenza del 2015;

60.

ritiene che le attuali regole in materia di ammende per violazioni possano essere integrate dalle sanzioni vigenti nei confronti dei responsabili; invita la Commissione a valutare la possibilità di integrare le ammende per i casi di cartello con sanzioni personali indirizzate ai responsabili delle decisioni aziendali, nonché con sanzioni individuali contro i dipendenti responsabili di aver portato effettivamente la loro impresa a violare il diritto della concorrenza — la Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di imporre misure quali l'interdizione degli amministratori oppure sanzioni pecuniarie personali ove necessario;

61.

ritiene che il ricorso ad ammende sempre più elevate come unico strumento antitrust possa essere troppo poco incisivo; sottolinea che una politica che preveda ammende elevate non dovrebbe essere utilizzata come un meccanismo di finanziamento alternativo del bilancio; è favorevole a un approccio del «bastone e della carota» con sanzioni che fungano da deterrente efficace, in particolare per i casi di recidiva, promuovendo nel contempo il rispetto delle norme;

62.

osserva che il numero delle fusioni notificate è aumentato significativamente nel 2015; chiede, a tal fine, che ai servizi pertinenti siano fornite risorse necessarie (attraverso una ridistribuzione interna del personale) per consentire loro di continuare ad affrontare efficacemente tale fenomeno;

63.

accoglie con favore la consultazione avviata di recente dalla Commissione relativa a taluni aspetti procedurali e giuridici del controllo delle fusioni da parte dell'UE; invita la Commissione, nel contesto della prevista riforma del regolamento sulle fusioni, a esaminare attentamente se le procedure di valutazione attuali tengono sufficientemente conto delle realtà dei mercati digitali e dell'internazionalizzazione dei mercati; ritiene, in particolare nell'ambito dell'economia digitale, che i criteri relativi alla valutazione delle fusioni debbano essere adattati;

64.

condivide le preoccupazioni circa i negoziati in corso sulla fusione tra Bayer AG e Monsanto Company Inc.; richiama l'attenzione sul fatto che la fusione prevista creerebbe un potenziale oligopolio europeo e globale se ne fosse autorizzata la realizzazione; sottolinea che tale fusione potrebbe condurre a una situazione di monopolio nei mercati delle sementi e dei pesticidi, che sono importanti per il settore agricolo; invita pertanto la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto ex ante di tale fusione e chiede una visione chiara della tempistica della Commissione;

65.

è del parere che le disposizioni dell'UE relative al controllo delle fusioni debbano tenere conto del criterio del prezzo di acquisto, dato che le fusioni nei mercati digitali hanno palesato che le soglie sul volume d'affari non sono sufficienti;

66.

incoraggia la Commissione a presentare una proposta legislativa che stabilisca un quadro per il coordinamento dell'UE delle autorità nazionali garanti della concorrenza per quanto concerne il controllo delle fusioni;

67.

invita la Commissione a verificare con attenzione il recepimento negli Stati membri della direttiva 2014/104/UE sul risarcimento dei danni antitrust; ricorda che tale direttiva deve essere recepita correttamente dal 27 dicembre 2016; deplora il fatto che ad oggi il recepimento proceda con lentezza e che molti Stati membri non abbiano ancora presentato una proposta di normativa; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a rammentare agli Stati membri il loro dovere;

Aspetti settoriali

68.

accoglie con favore la strategia quadro della Commissione per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici e concorda con le sue cinque dimensioni politiche interconnesse; sottolinea che le decisioni circa il mix energetico sono competenza degli Stati membri;

69.

accoglie con favore le varie indagini antitrust, in particolare quelle nei confronti di Gazprom e Bulgargaz, mirate a garantire l'integrazione del mercato nell'Unione dell'energia; deplora, tuttavia, la prassi di alcuni Stati membri di acquistare gas attraverso società offshore, in quanto tipico esempio di elusione fiscale e un atto contrario al corretto funzionamento dell'Unione dell'energia; sottolinea inoltre l'importanza di prevenire la creazione di strutture di mercato che potrebbero impedire l'effettiva concorrenza nel settore dell'energia;

70.

prende atto degli sforzi della Commissione intesi a promuovere l'integrazione nel mercato delle fonti energetiche rinnovabili al fine di evitare distorsioni della concorrenza; sottolinea, tuttavia, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dagli Stati membri nell'ambito della conferenza sul clima COP21, che non possono essere rispettati senza misure (statali) concrete volte a promuovere e a finanziare la produzione e l'uso di energia rinnovabile;

71.

sottolinea che la politica europea in materia di concorrenza possiede un enorme potenziale per la promozione di norme più elevate in materia ambientale e sociale; osserva con rammarico che il governo ungherese falsa la concorrenza nel settore dell'energia rinnovabile imponendo tasse elevate e impedendo la diffusione delle tecnologie per l'efficienza energetica e per l'energia da fonti rinnovabili; invita la Commissione a continuare a sostenere l'utilizzo delle energie rinnovabili in Europa, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali stabiliti nella strategia di crescita decennale Europa 2020 dell'Unione europea; chiede alla Commissione di continuare a sostenere l'integrazione delle disposizioni ambientali, sociali e occupazionali nelle procedure relative agli appalti pubblici;

72.

invita la Commissione a riesaminare il regolamento (UE) n. 267/2010 della Commissione che esenta taluni accordi nel settore delle assicurazioni, in quanto lo scambio di informazioni necessarie al calcolo dei rischi e la copertura in comune dei rischi accresce la certezza giuridica e la competitività nel settore, facilitando in questo modo l'ingresso di nuove imprese nel mercato, aumentando la scelta per i consumatori e migliorando le condizioni economiche;

73.

sottolinea la necessità di operare una differenziazione concettuale e politica tra le norme sulla concorrenza e la politica sociale del rispettivo Stato membro; riconosce l'obbligo di ciascun governo di intervenire per evitare che i propri cittadini vivano in condizioni di povertà energetica;

74.

invita la Commissione e gli Stati membri a ridurre gli oneri fiscali sui prodotti energetici e ad adottare misure efficace per combattere la povertà energetica;

75.

rileva che il sistema energetico è un'infrastruttura in rete che richiede un trattamento speciale, onde consentire e favorire l'autoconsumo;

76.

osserva che i monopoli pubblici esistenti, tra cui i monopoli delle scommesse, possono condurre a pratiche sleali e anticoncorrenziali; richiama l'attenzione sul rischio che, attraverso la concessione di licenze senza gare per le concessioni o attraverso gare non trasparenti e dubbie, i governi degli Stati membri possano favorire alcune imprese rispetto ad altre, creando così un ambiente estremamente anticoncorrenziale; invita la Commissione a monitorare in modo rigoroso i monopoli pubblici esistenti e la legittimità delle gare per le concessioni al fine di prevenire qualsiasi distorsione eccessiva della concorrenza;

77.

invita la Commissione a proporre modifiche al regolamento (CE) n. 261/2004 al fine di assicurare la stessa protezione a chi viaggia su voli provenienti da paesi terzi, a prescindere dal fatto che il vettore sia o meno dell'UE;

78.

ricorda che l'articolo 42 TFUE conferisce uno status speciale al settore agricolo per quanto riguarda il diritto in materia di concorrenza, secondo quanto dichiarato nel corso dell'ultima riforma della PAC, consentendo una serie di deroghe ed esenzioni dalle disposizioni dell'articolo 101 TFUE; ritiene che la crisi attuale nel settore agricolo stia peggiorando la già debole posizione degli agricoltori all'interno della catena di approvvigionamento alimentare;

79.

ritiene che le attività collettive delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, quali la pianificazione della produzione e la negoziazione in materia di vendite e, ove opportuno, la negoziazione delle condizioni contrattuali, siano necessarie per conseguire gli obiettivi della PAC definiti all'articolo 39 TFUE e debbano pertanto beneficiare, in linea di principio, di una presunzione di compatibilità con l'articolo 101 TFUE; osserva che le deroghe attuali non sono utilizzate appieno e che la mancanza di chiarezza di tali deroghe, le difficoltà di attuazione e la mancanza di applicazione uniforme da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza non offrono agli agricoltori e alle loro organizzazioni una certezza giuridica adeguata, il che impedisce loro di organizzarsi in autonomia e compromette il buon funzionamento del mercato interno; invita, pertanto, la Commissione a migliorare gli strumenti a disposizione garantendo che la politica di concorrenza tenga meglio conto della specificità del settore agricolo e chiarendo opportunamente il campo di applicazione della deroga generale per l'agricoltura, le norme specifiche per il settore lattiero-caseario, dell'olio d'oliva, delle carni bovine e i settori dei seminativi nonché le esenzioni individuali ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE;

80.

invita la Commissione a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare che ostacolano gli agricoltori e i consumatori e ad adottare misure di regolamentazione vincolanti a livello UE contro le medesime; invita la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza ad affrontare i timori sollevati dall'impatto cumulativo, a monte della catena di approvvigionamento alimentare nonché sui dettaglianti e sui consumatori, della rapida concentrazione nel settore della distribuzione a livello nazionale e dello sviluppo in ordine alle alleanze internazionali e a livello europeo di grandi distributori; osserva che tale sviluppo strutturale potrebbe condurre a una volatilità dei prezzi e a un minor reddito per gli agricoltori, inoltre solleva preoccupazioni in relazione ai possibili allineamenti strategici, alla riduzione della concorrenza, come pure alla riduzione dei margini per gli investimenti nell'innovazione all'interno della catena di approvvigionamento alimentare;

81.

sottolinea che la politica di concorrenza difende gli interessi dei consumatori, ma non considera quelli dei produttori agricoli; evidenzia che la politica di concorrenza deve porre la difesa degli interessi dei produttori agricoli allo stesso livello della difesa di quelli dei consumatori, assicurando condizioni eque in materia di concorrenza e di accesso al mercato interno al fine di favorire gli investimenti, l'occupazione, l'innovazione, la sostenibilità delle imprese agricole e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali nell'UE;

82.

sottolinea che la nozione di «prezzo equo» non dovrebbe essere considerata solamente come il prezzo più basso possibile per il consumatore, ma deve invece essere ragionevole e permettere la giusta remunerazione di ciascun attore della filiera di approvvigionamento alimentare;

83.

invita la Commissione a fornire al Parlamento e al Consiglio un registro dell'utilizzo delle deroghe esistenti da parte degli agricoltori nei diversi Stati membri, in applicazione dell'articolo 225 del regolamento OCM unica, e a chiarire adeguatamente l'ambito di applicazione di tali deroghe e delle esenzioni individuali dalle regole di concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE; invita la Commissione a chiarire in particolare se gli accordi di sostenibilità, stipulati nell'ambito della filiera di approvvigionamento alimentare per soddisfare le richieste sociali e le cui misure superano i requisiti normativi, possono derogare dal diritto in materia di concorrenza se contribuiscono a migliorare la produzione e promuovono l'innovazione apportando nel contempo benefici ai consumatori;

84.

invita la Commissione ad adottare un approccio più ampio nel definire una «posizione dominante» e l'abuso di tale posizione da parte di una o più aziende agricole legate da un accordo orizzontale, tenendo in considerazione il grado di concentrazione e i vincoli derivanti dalla forza di negoziazione dei settori dei fattori di produzione, della trasformazione e della vendita al dettaglio;

85.

ritiene che, nel quadro di un mercato agricolo unico, sia necessario far evolvere la definizione di «mercato rilevante», da intendere in primo luogo a livello di UE, prima di tenere conto dei livelli inferiori, al fine di non compromettere gli sforzi tesi a concentrare l'offerta agricola delimitando in modo restrittivo il potenziale campo di attività delle aziende agricole;

86.

ritiene che agli agricoltori in tutti i settori produttivi debba essere garantito il diritto alla contrattazione collettiva, incluso il diritto di concordare prezzi minimi;

87.

ritiene che gli agricoltori debbano partecipare pienamente alle organizzazioni dei produttori, tra cui le cooperative dei produttori, le loro associazioni e gli organismi interprofessionali, e sfruttarne il potenziale; chiede alla Commissione di incoraggiare la crescita in termini di competenza e di efficienza di tali strumenti collettivi di auto-aiuto tramite un chiarimento e una semplificazione delle norme applicabili a tali organizzazioni, onde rafforzarne la capacità negoziale e la competitività, salvaguardando nel contempo i principi di cui all'articolo 39 TFUE;

88.

invita la Commissione ad assicurare che le disposizioni dell'articolo 222 del regolamento OCM unica siano attivate rapidamente nei periodi di gravi squilibri di mercato nonché ad esaminare ulteriormente l'efficacia dell'applicazione di tale misura al mercato lattiero-caseario, affinché nei periodi di gravi squilibri di mercato possano essere proposti ulteriori adeguamenti temporanei delle procedure e del diritto in materia di concorrenza;

89.

si compiace, a tale proposito, della recente pubblicazione di orientamenti relativi all'applicazione di tali norme specifiche; ritiene, tuttavia, che il loro ambito giuridico sia troppo limitato e che i criteri da soddisfare siano troppo rigorosi ed eterogenei tra un settore e l'altro per assicurare la chiarezza e la certezza giuridiche necessarie per gli agricoltori che desiderano beneficiare di tali deroghe;

90.

ritiene che una classificazione del mercato pertinente non corrisponda pienamente alla situazione attuale del settore dell'olio di oliva e propone pertanto di considerare il mercato dell'olio di oliva per i consumatori come un mercato unico, al fine di migliorare l'attuazione delle norme dell'articolo 169 del regolamento OCM unica;

91.

ritiene che, date le variazioni nella produzione dell'olio di oliva legate principalmente alle condizioni atmosferiche e al fine di garantire gli obiettivi dei membri delle organizzazioni dei produttori o delle associazioni delle organizzazioni dei produttori, debbano essere presi in considerazione i casi in cui le organizzazioni dei produttori sono costrette ad acquistare olio di oliva da terzi, garantendo nel contempo la natura accessoria di quest'attività per la commercializzazione dei prodotti dei loro stessi membri;

92.

propone di ampliare l'ambito di applicazione delle norme dell'articolo 170 relative alla produzione di carni bovine per includere il settore del bestiame da ingrasso, al fine di assicurare una migliore attuazione;

93.

si compiace, nel quadro della fine delle quote nel settore dello zucchero, del mantenimento di un quadro contrattuale (13) tra i coltivatori di barbabietole, le loro organizzazioni e le aziende produttrici di zucchero, consentendo loro in particolare di negoziare le condizione della ripartizione del valore in funzione dell'andamento del mercato dello zucchero o dei mercati di altre materie prime; chiede agli Stati membri di garantire che tale possibilità sia offerta a tutti gli operatori del settore, al fine di soddisfare gli obiettivi del regolamento OCM unica, assicurando quindi un giusto equilibrio dei diritti e degli obblighi tra le imprese produttrici di zucchero e i produttori di barbabietole;

94.

invita la Commissione a valutare l'influenza esercitata dai dettaglianti sulle imprese che fabbricano prodotti a marchio proprio;

95.

ribadisce la posizione del Parlamento (14) a favore dell'adozione della normativa quadro a livello dell'UE al fine di affrontare le pratiche commerciali sleali all'interno della catena di approvvigionamento alimentare; sottolinea che tale normativa deve provvedere affinché gli agricoltori e i consumatori dell'UE abbiano l'opportunità di beneficiare di condizioni eque di vendita e di acquisto;

96.

ritiene che un'attuazione completa e soddisfacente del «pacchetto latte» (15) sia essenziale per rafforzare il settore lattiero-caseario e chiede alla Commissione di proporre che il «pacchetto latte» sia applicato anche dopo la metà del 2020 e di valutare se l'applicazione delle relative norme possa essere estesa ad altri settori dell'agricoltura;

97.

prende atto delle conclusioni dello studio condotto dalla direzione generale della concorrenza intitolato «Economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food sector» (L'impatto economico del commercio al dettaglio moderno sulla scelta e sull'innovazione nel settore alimentare dell'UE), compresa la possibile esistenza di un legame negativo tra innovazione e penetrazione nel mercato alimentare di prodotti con marchio privato; invita la Commissione a presentare al Parlamento la portata delle discussioni in corso per determinare se tale legame negativo riduca l'innovazione e la varietà di prodotti disponibili per i consumatori e per stabilire quali sarebbero le conseguenze a lungo termine per la filiera di approvvigionamento e la situazione degli agricoltori;

98.

ribadisce la necessità di sviluppare progressivamente il quadro di concorrenza dell'UE per includere nel monitoraggio della filiera alimentare in Europa gli indicatori relativi alla valutazione della sostenibilità dei sistemi agroalimentari (SAFA) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), compresi gli indicatori rientranti nei titoli «Prezzi equi e contratti trasparenti» (S.2.1.1.) e «Diritti dei fornitori» (S2.2.1);

99.

sottolinea che un'eccessiva tassazione di qualsiasi settore industriale potrebbe facilmente distruggere la concorrenza e sarebbe contraria agli interessi dei consumatori;

100.

chiede che si continui a sviluppare lo strumento europeo di monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari al fine di migliorare l'individuazione delle crisi nel settore agroalimentare attraverso maggiori e migliori dati disaggregati; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di coinvolgere le organizzazioni degli agricoltori nella definizione e nella raccolta dei dati;

101.

invita la Commissione a tenere pienamente in considerazione l'effetto delle possibili distorsioni di mercato derivanti dagli accordi commerciali con paesi terzi sui produttori agricoli in Europa, data la loro delicata situazione finanziaria e il loro ruolo fondamentale nella nostra società; ritiene che la Commissione debba prestare particolare attenzione agli accordi con i paesi che dispongono di un numero inferiore di normative agricole e sanitarie rispetto all'UE;

102.

invita la Commissione a svolgere indagini sulla natura e sulla sostanza delle distorsioni nel mercato al dettaglio e a includervi il potenziale effetto dei limiti territoriali dell'approvvigionamento per i dettaglianti, dato che la distorsione conduce a una frammentazione del mercato e in considerazione delle potenzialità dei grandi supermercati di dominare il mercato e falsare la concorrenza nelle catene di approvvigionamento; sottolinea l'importanza per tutte le parti interessate di divulgare le informazioni pertinenti; esorta la Commissione ad avviare nuove indagini sulla questione del mantenimento dei prezzi al dettaglio;

103.

ritiene che la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente i legami tra politica della concorrenza e politica dei trasporti; osserva che la Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 21/2014, afferma che, a parte i casi specifici degli aeroporti regionali o in zone remote, la connettività in Europa dovrebbe basarsi sulla sostenibilità economica; si rammarica che gli investimenti negli aeroporti non abbiano sempre prodotto i risultati auspicati; invita pertanto la Commissione a individuare i progetti di sviluppo aeroportuale che hanno ottenuto risultati positivi e negativi; chiede alla Commissione di procedere alla revisione del regolamento (CE) n. 868/2004 al fine di rafforzare la posizione competitiva del settore dell'aviazione dell'Unione, impedire più efficacemente la concorrenza sleale, garantire la reciprocità ed eliminare le pratiche sleali, fra cui le sovvenzioni e gli aiuti di Stato concessi a tutte le compagnie aeree da alcuni paesi terzi; invita la Commissione a verificare se talune pratiche, basate su accordi bilaterali esistenti sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri con paesi terzi, pregiudichino la concorrenza leale tra vettori e aeroporti e vadano contro gli interessi dei consumatori europei; invita altresì la Commissione a far fronte con efficacia alle pratiche anticoncorrenziali che possono compromettere la capacità dei consumatori europei di usare diversi canali online, inclusi i servizi di metaricerca e comparazione e le agenzie di viaggio online;

104.

invita la Commissione e gli Stati membri a dar prova di una maggiore volontà politica finalizzata ad approfondire e rafforzare ulteriormente il mercato unico dei trasporti e a creare condizioni di parità, in modo da garantire una concorrenza aperta e leale tra operatori pubblici e privati nel settore dei trasporti, dei servizi postali e del turismo, rispettando nel contempo le altre politiche, gli obiettivi e i principi dell'UE, compresa la dimensione sociale, che è importante per il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti;

105.

sottolinea l'importanza della connettività e delle infrastrutture dei trasporti per la sopravvivenza, lo sviluppo economico e la fornitura di servizi pubblici e privati nelle aree periferiche e remote;

106.

auspica pertanto il completamento della rete globale TEN-T;

107.

evidenzia che la necessità di garantire una tutela più efficace contro la violazione dei diritti dei lavoratori dei trasporti non dovrebbe rappresentare un pretesto per limitare la libera concorrenza tra i soggetti dei vari Stati membri; invita la Commissione a rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà in sede di redazione di norme che avranno un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico dei trasporti;

108.

prende atto delle sfide che gli operatori postali devono affrontare a seguito della creazione del mercato unico digitale; sottolinea che il successo di questo ambizioso progetto, in particolare nell'ambito del commercio elettronico, dipende in gran parte dall'organizzazione del mercato dei servizi postali di consegna dei pacchi; sottolinea la necessità di garantire condizioni di concorrenza eque a livello transfrontaliero per i soggetti privati e gli operatori pubblici che prestano servizi commerciali;

109.

sottolinea che qualsiasi politica di concorrenza dovrebbe rispettare i diritti sociali di tutti gli operatori dei settori interessati;

110.

pone in rilievo il fatto che la legislazione dell'UE in materia di trasporti è spesso applicata in modo inadeguato e che gli Stati membri non rispettano i principi dei trattati, in particolare laddove i trasporti sono gestiti in condizioni di monopolio dal governo centrale; invita rispettivamente la Commissione e gli Stati membri ad attuare adeguatamente e far rispettare la legislazione vigente dell'UE, elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, onde apportare ulteriori vantaggi per le imprese e l'industria, i consumatori, le condizioni sociali dei lavoratori e l'ambiente;

111.

sottolinea l'importanza di eliminare gli ostacoli fisici, tecnici e normativi tra gli Stati membri, in modo da evitare la frammentazione nel mercato unico e agevolare la mobilità transfrontaliera e la cooperazione territoriale, stimolando in tal modo la concorrenza;

112.

richiama l'attenzione della Commissione sugli ostacoli indiretti alla concorrenza derivanti dalla disparità delle norme in materia di imposizione fiscale e sicurezza e dalle divergenze tra i periodi di guida e riposo, l'omologazione e i diritti dei passeggeri;

113.

accoglie con favore i progressi delle tecnologie digitali nei settori dei trasporti e del turismo, che promuovono la concorrenza, creano posti di lavoro, agevolano l'accesso delle PMI a mercati più vasti e producono benefici tangibili per i consumatori; sottolinea che la digitalizzazione e lo sviluppo positivo dell'economia collaborativa apporteranno cambiamenti significativi al contesto operativo dei due settori e che è necessario un quadro giuridico chiaro e adeguato per cogliere i benefici del processo di digitalizzazione;

114.

pone l'accento sull'influsso positivo esercitato dai soggetti operanti in base a nuovi modelli aziendali sul mercato dei trasporti e del turismo dell'Unione, in particolare attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi;

115.

si compiace dell'intenzione della Commissione di negoziare accordi esterni di trasporto aereo con vari paesi e regioni chiave del mondo; ritiene che ciò non solo migliorerà l'accesso al mercato, ma fornirà anche nuove opportunità commerciali per un settore europeo dell'aviazione competitivo su scala mondiale, creerà posti di lavoro di elevata qualità, manterrà norme rigorose in materia di sicurezza, terrà conto dei diritti dei lavoratori del settore e apporterà benefici per i consumatori; sottolinea che in questi negoziati il Parlamento dovrà svolgere un ruolo importante;

116.

invita la Commissione, nel quadro della negoziazione di tali accordi esterni di trasporto aereo, a includere una clausola di concorrenza leale al fine di garantire condizioni di parità;

117.

ritiene che nell'ambito dei servizi portuali sia necessario creare un quadro normativo sempre più aperto, competitivo e trasparente per i porti pubblici in Europa, creando al contempo ulteriori opportunità occupazionali;

118.

ritiene che l'aumento della concorrenza determinato dalla graduale apertura del mercato dell'UE del trasporto merci su strada possa recare vantaggi ai consumatori, ma condanna fermamente il fatto che alcune misure applicate da taluni Stati membri stiano compromettendo l'integrità del mercato unico in questo settore; sostiene la posizione della Commissione nel contrastare tali misure;

119.

auspica che tale apertura del mercato del trasporto merci su strada non sia un'ulteriore causa di dumping sociale e deplora altresì il fenomeno delle società di comodo;

120.

deplora, inoltre, il fatto che i furgoni di piccole dimensioni non vengano adeguatamente fatti oggetto della politica dell'UE, nonostante siano sempre più utilizzati per aggirare la corretta applicazione della normativa in materia di occupazione, sicurezza e protezione ambientale;

121.

invita la Commissione a seguire da vicino le tendenze oligopolistiche di dumping dei prezzi, in particolare nel settore dell'aviazione e dei trasporti con autobus su lunga distanza/di linea, e insiste sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione e su condizioni di parità per una concorrenza intermodale leale;

122.

chiede una rapida conclusione dei negoziati sul quarto pacchetto ferroviario e ritiene che ciò dovrebbe aprire maggiormente alla concorrenza il trasporto ferroviario di passeggeri nonché migliorare l'efficienza del settore ferroviario, garantendo al contempo la qualità e la continuità degli obblighi di servizio pubblico;

123.

accoglie con favore l'adozione del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario e ritiene che in tal modo si incrementerà la sicurezza ferroviaria, eliminando al contempo gli ostacoli tecnici alla concorrenza attraverso l'interoperabilità;

124.

sottolinea l'importanza del turismo quale fattore essenziale di crescita economica e creazione di posti di lavoro e invita la Commissione ad adottare un approccio proattivo per promuovere la competitività del settore turistico europeo e creare un ambiente che ne favorisca la crescita e lo sviluppo;

125.

sottolinea che i servizi postali e in particolare la consegna transfrontaliera di pacchi sono di fondamentale importanza per lo sviluppo del settore del commercio elettronico in tutta l'UE; accoglie con favore l'indagine antitrust della Commissione nel settore del commercio elettronico e la incoraggia a continuare a seguire lo sviluppo del mercato postale e di consegna dei pacchi;

126.

evidenzia che è necessario finanziare progetti relativi a trasporti sostenibili, accessibili e sicuri in grado di contribuire a un migliore funzionamento dell'intero sistema europeo dei trasporti;

127.

invita a utilizzare i fondi UE quali il Meccanismo per collegare l'Europea (MCE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e Orizzonte 2020 per sviluppare le infrastrutture europee di trasporto e aumentare la quantità e la qualità dei servizi;

128.

invita gli Stati membri a prestare sufficiente attenzione al completamento dei progetti infrastrutturali transfrontalieri e a coordinare i loro principali piani di trasporto con gli Stati membri vicini;

129.

reputa importante il pieno utilizzo di strumenti finanziari innovativi, quale il Fondo europeo per gli investimenti strategici, atti a finanziare progetti nel settore dei trasporti al fine di sostenere la crescita e la competitività; sottolinea, tuttavia, che le risorse destinate al Fondo di garanzia del FEIS non possono andare a discapito dell'MCE o di Orizzonte 2020, che sono strumenti fondamentali per lo sviluppo di un mercato comune nel settore dei trasporti;

130.

sottolinea che la completa apertura del mercato del trasporto ferroviario potrebbe recare numerosi vantaggi agli operatori e ai passeggeri di tutti gli Stati membri; rileva tuttavia la necessità di tenere conto, in questo processo, dei diversi gradi di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie negli Stati membri; sottolinea la necessità di mantenere, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, l'attuale livello di investimenti al fine di appianare le disparità nell'infrastruttura ferroviaria;

131.

evidenzia che la necessità di garantire una tutela più efficace contro la violazione dei diritti dei lavoratori dei trasporti non dovrebbe rappresentare un pretesto per limitare la libera concorrenza tra i soggetti dei vari Stati membri; invita la Commissione a rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà in sede di redazione di norme che avranno un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico dei trasporti;

132.

incoraggia la Commissione a fornire metodi analitici per la definizione di nuovi mercati pertinenti, alla luce della digitalizzazione dell'economia e, in particolare, del fenomeno della convergenza delle tecnologie e dell'utilizzo commerciale dei dati personali su vasta scala;

133.

invita gli Stati membri a eliminare ogni concessione di strade che delimitino zone urbane qualora tali concessioni comportino pagamenti di pedaggio al fine di garantire la reale competitività tra le aziende di trasporto merci su strada europee;

134.

chiede alla Commissione di indagare sui presunti casi di evasione dell'IVA nell'industria della carne suina; si rammarica che la Commissione non abbia ancora avviato un'indagine su tale questione, nonostante le denunce inviate dalle associazioni degli agricoltori;

135.

ritiene che i conti correnti e di risparmio non debbano generare il pagamento di commissioni da parte dell'utente, a meno che non siano legati a servizi specifici;

136.

ribadisce la propria preoccupazione (come espresso nella risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea (16)) per la definizione restrittiva di edilizia popolare data dalla Commissione nel quadro della politica di concorrenza; invita la Commissione a chiarire tale definizione sulla base di uno scambio di migliori prassi ed esperienze tra gli Stati membri, tenendo conto del fatto che l'edilizia popolare è concepita e gestita in modi diversi nei vari Stati membri, nelle varie regioni e nelle varie comunità locali;

137.

deplora che la Commissione non abbia reagito in maniera rapida e decisa al tentativo di alcuni Stati membri di limitare la libera concorrenza nel settore dei trasporti; invita ad abolire simili pratiche e ad adottare tutte le misure del caso onde garantire che gli operatori di questo settore, provenienti da tutti gli Stati membri, godano di un accesso al mercato unico paritario e alle stesse condizioni;

138.

sostiene l'importanza di garantire la concorrenza nel mercato intraeuropeo dei servizi finanziari, comprese le assicurazioni, che comporta la necessità di salvaguardare la capacità di acquisizione transfrontaliera;

139.

ribadisce il suo invito alla Commissione affinché renda noti i risultati delle indagini in corso sulle pratiche concorrenziali nei settori della filiera alimentare, dell'energia, dei trasporti e della comunicazione;

140.

si oppone all'obbligo che gli utenti risiedano nello Stato membro in cui ha sede l'istituzione finanziaria o la compagnia di assicurazione ai fini della prestazione del servizio, poiché è incompatibile con l'obiettivo di un mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio;

141.

chiede l'avvio immediato di un'indagine su questioni in materia di concorrenza connesse al settore automobilistico sportivo della Formula 1;

142.

invita la Commissione, in sede di sviluppo e attuazione della politica di concorrenza, a tenere conto del fatto che le microimprese e le piccole e medie imprese rappresentano la vasta maggioranza delle imprese dell'UE; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di norme semplici in materia di concorrenza per le imprese più piccole che desiderano operare online e su scala transfrontaliera all'interno del mercato unico;

143.

ricorda inoltre alla Commissione che persiste la pratica da parte delle istituzioni finanziarie di revocare le carte di pagamento qualora il titolare si trasferisca in un altro Stato membro; chiede che siano adottate misure in tal senso, inclusa la segnalazione alle autorità nazionali;

144.

sottolinea la necessità di garantire l'accesso ai farmaci attraverso la lotta agli abusi dell'industria farmaceutica; prende atto della necessità di promuovere l'utilizzo dei farmaci generici, se disponibili, nei sistemi sanitari degli Stati membri;

145.

sottolinea che l'accesso al contante tramite sportelli automatici è un servizio pubblico essenziale che deve essere esente da pratiche discriminatorie, anticoncorrenziali e abusive e, di conseguenza, non deve essere soggetto a costi eccessivi;

146.

sottolinea la necessità di lottare contro i boicottaggi collettivi sleali, definiti come una situazione in cui un gruppo di concorrenti concorda nell'escludere un concorrente effettivo o potenziale, che costituiscono restrizioni della concorrenza per oggetto;

147.

esprime la sua preoccupazione per gli scandali delle «porte girevoli» che interessano le autorità UE e, in particolare, il caso dell'ex commissario responsabile per la concorrenza, Neelie Kroes, che non solo farà pressione in difesa di Uber ma è stata anche coinvolta nelle rivelazioni riguardanti i «Bahamas Leaks»;

Verso una maggiore efficacia delle autorità nazionali garanti della concorrenza nell'UE

148.

accoglie con favore l'applicazione decentrata delle norme UE in materia di concorrenza in Europa, ma ritiene che l'efficacia della protezione dei cittadini e delle imprese dalle prassi anticoncorrenziali non dovrebbe dipendere soltanto dallo Stato membro in cui risiedono; ritiene che il regolamento sulla procedura antitrust (regolamento (CE) n. 1/2003) abbia dato un contributo significativo alla creazione di condizioni di parità per le imprese in tutto il mercato unico europeo; sottolinea però che esistono ancora differenze tra i sistemi nazionali e le autorità nazionali garanti della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza, la fissazione delle ammende e i programmi di trattamento favorevole; è del parere che disposizioni procedurali efficaci e uniformi siano essenziali per far applicare la normativa antitrust dell'UE e garantire la certezza giuridica per i consumatori e le imprese; invita le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a utilizzare appieno le possibilità offerte dalla cooperazione europea nell'ambito della rete europea della concorrenza (REC);

149.

ritiene pertanto fondamentale che le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'UE abbiano i mezzi e gli strumenti loro necessari al fine di far osservare in modo efficace le norme UE sulla concorrenza, tra cui gli strumenti per individuare, affrontare e sanzionare le violazioni nonché i programmi di trattamento favorevole indispensabili affinché le imprese rivelino casi di cartelli in Europa;

150.

ribadisce che l'indipendenza della autorità nazionali garanti della concorrenza resta fondamentale e ciò impone di assicurare che esse dispongano delle risorse necessarie all'espletamento dei loro compiti;

151.

accoglie con favore, a tale riguardo, la consultazione avviata dalla Commissione che, probabilmente, porterà ad una proposta legislativa volta a rafforzare l'applicazione e gli strumenti sanzionatori a disposizione delle autorità nazionali garanti della concorrenza (la cosiddetta REC+); ribadisce che l'applicazione da parte di molteplici autorità nello stesso caso o in casi correlati crea un rischio di sovrapposizione e un'azione potenzialmente incoerente che riduce la certezza giuridica e crea costi inutili per le imprese; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta per un'azione proattiva dell'UE volta a far sì che le autorità nazionali garanti della concorrenza siano più efficaci nell'applicazione delle norme e agiscano in modo coerente e convergente, così da poter realizzare appieno il potenziale del sistema decentrato dell'UE per il rispetto delle norme in materia di concorrenza; chiede il pieno coinvolgimento del Parlamento mediante la procedura di codecisione;

152.

sottolinea che in un mondo globalizzato, la cooperazione internazionale tra le autorità garanti della concorrenza è indispensabile; sostiene pertanto la partecipazione attiva della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza alla rete internazionale della concorrenza; invita la Commissione a valutare la possibilità di concludere con altri paesi terzi accordi in materia di concorrenza che agevolino lo scambio di informazioni tra le autorità inquirenti; sottolinea che, a tale proposito, gli accordi in materia di concorrenza conclusi in precedenza con Svizzera e Canada possono servire da modello per altri accordi di questo tipo; ritiene altresì che gli accordi internazionali in materia di scambi e investimenti dovrebbero disporre di una solida sezione sulla concorrenza;

153.

invita la Commissione, senza compromettere l'indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza, a valutare i diversi livelli di sanzioni nazionali per le violazioni negli Stati membri nonché la possibilità e l'opportunità di razionalizzare tali differenze;

154.

ritiene essenziale che la Commissione continui a promuovere una migliore cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'UE;

155.

sottolinea che l'indipendenza della DG Concorrenza è della massima importanza affinché possa raggiungere con successo i suoi obiettivi; chiede nuovamente una rigorosa separazione tra i servizi in cui sono elaborati gli orientamenti e quelli responsabili della loro applicazione; invita la Commissione a riassegnare alla DG Concorrenza risorse finanziarie e umane sufficienti; chiede che la Commissione disponga di un numero sufficiente di ingegneri qualificati a livello tecnico durante le indagini su imprese ad alta tecnologia; esorta la Commissione ad allineare le norme etiche per l'équipe dell'economista capo della DG Concorrenza alle pratiche per gli altri funzionari della Commissione;

Rafforzamento democratico della politica di concorrenza

156.

accoglie con favore l'impegno di Margrethe Vestager, l'attuale commissario responsabile per la concorrenza, al fine di stabilire un dialogo regolare e strutturato con il Parlamento, in particolare con la commissione per i problemi economici e monetari e il gruppo di lavoro sulla politica di concorrenza; chiede alla Commissione di fornire un riscontro più esauriente in merito alle richieste specifiche avanzate nell'ambito della relazione annuale sulla politica di concorrenza del Parlamento; ritiene che un dialogo strutturato dedicato potrebbe contribuire a un processo di controllo più accurato delle rispettive relazioni annuali sulla concorrenza;

157.

accoglie con favore le iniziative di consultazione pubblica condotte dalla Commissione per l'applicazione del controllo delle fusioni e la invita a discutere i risultati con il Parlamento;

158.

chiede che sia intensificato il dialogo tra le istituzioni europee e le autorità nazionali garanti della concorrenza, includendo in particolare scambi di opinioni con le commissioni del Parlamento europeo;

159.

ribadisce il suo invito alla Commissione a integrare nelle disposizioni giuridiche vincolanti gli orientamenti per il calcolo delle ammende;

Dimensione internazionale della politica di concorrenza

160.

plaude al fatto che la Commissione sia impegnata in uno scambio aperto e costruttivo su questioni legate alla concorrenza a livello globale; accoglie con favore i progressi compiuti per quanto riguarda le disposizioni in materia di concorrenza in alcuni accordi di libero scambio (ALS), esorta però la Commissione a continuare ad adoperarsi per includere le disposizioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato nei negoziati relativi a tutti gli ALS;

161.

sottolinea che la concorrenza leale negli scambi, nei servizi e negli investimenti influisce positivamente sullo sviluppo sociale ed economico dell'UE e dei suoi partner commerciali; invita la Commissione e il Consiglio a ultimare rapidamente il loro lavoro sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale, necessari per garantire una concorrenza leale nel mercato dell'UE, e ritiene che gli accordi commerciali debbano affrontare in modo sistematico la sfida posta dalle pratiche commerciali sleali attuate da paesi terzi;

162.

invita la Commissione a collaborare con i partner commerciali allo scopo di garantire che i loro mercati siano più aperti per le imprese dell'UE, in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, degli appalti pubblici e dei servizi, compresi i servizi prestati nell'esercizio delle professioni regolamentate;

163.

invita la Commissione a introdurre disposizioni ambiziose in materia di concorrenza in tutti gli accordi commerciali e a monitorare con efficacia se tali disposizioni siano debitamente attuate dalle parti con riferimento a tutte le norme, comprese le disposizioni sugli aiuti di Stato, e a tutti gli operatori economici, tra cui le imprese di proprietà dello Stato;

164.

mette in evidenza l'importanza di sostenere i paesi in via di sviluppo negli sforzi compiuti per promuovere le norme sulla concorrenza e attuarle nella pratica;

165.

invita la Commissione a sostenere le azioni volte a istituire una banca dati completa e di facile consultazione che contenga le disposizioni in materia di concorrenza degli accordi di libero scambio e che potrebbe essere gestita dal segretariato dell'OMC;

166.

accoglie con favore i progressi compiuti in occasione della Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi nella riduzione delle sovvenzioni alle esportazioni per garantire una concorrenza non falsata sui mercati internazionali dei prodotti agricoli; sottolinea in tale contesto la sensibilità del settore agricolo e la necessità di adottare misure chiare ed efficaci, anche nel quadro degli accordi dell'OMC, che consentano ai produttori europei di restare competitivi sui mercati internazionali;

167.

ricorda che la parità di accesso alle risorse naturali, comprese le fonti di energia, influisce in modo determinante sulla concorrenza leale ed equa nel mercato mondiale e invita la Commissione a includere negli accordi commerciali disposizioni che migliorino l'accesso a tali risorse, comprese disposizioni in materia di pratiche anticoncorrenziali da parte delle imprese statali nonché di non discriminazione e transito.

168.

sottolinea che la politica di concorrenza è un aspetto fondamentale del mercato interno, come stabilito nel trattato; ribadisce che per favorire la crescita sostenibile, l'occupazione e l'innovazione nell'UE, è necessario un mercato unico competitivo e pienamente funzionante e che gli sforzi intesi a tutelare la concorrenza leale nell'Unione nel suo complesso vanno a vantaggio dei consumatori, delle start-up e delle PMI; ritiene che l'attuazione della legislazione europea non dovrebbe essere indebolita dal ricorso all'EU Pilot anziché alle formali procedure di infrazione e che è necessario tentare di tutelare la concorrenza;

169.

incoraggia la Commissione a non concentrare i propri sforzi solo sul garantire la concorrenza leale nei casi eclatanti che coinvolgono le grandi aziende più note; rammenta alla Commissione che l'applicazione della concorrenza leale è importante anche per le PMI;

170.

chiede il rafforzamento della libertà di scelta per i consumatori; ritiene che il diritto alla portabilità dei dati di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati rappresenti un buon approccio verso il rafforzamento dei diritti dei consumatori e della concorrenza; sottolinea l'esigenza di esaminare in che modo garantire l'interoperabilità tra le reti digitali grazie a norme e interfacce aperte;

171.

chiede alla Commissione di esaminare e correggere la situazione dei dettaglianti indipendenti cui è consentita, ai sensi della legislazione in materia di concorrenza, la collaborazione mediante punti vendita «non virtuali» ma che sono tuttavia accusati di concorrenza sleale laddove forniscano offerte combinate di commercio elettronico;

172.

invita la Commissione a garantire che le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici siano attuate in modo tempestivo, con particolare riferimento al ricorso agli appalti elettronici e alle nuove disposizioni che incoraggiano la suddivisione degli appalti in lotti, il che è essenziale per promuovere l'innovazione e la concorrenza e per sostenere le PMI nei mercati degli appalti;

173.

invita la Commissione a impedire la creazione di monopoli o di catene del valore chiuse attraverso la standardizzazione; ritiene che bisognerebbe introdurre una procedura di ricorso per riesaminare le norme laddove vi sia il rischio che influenzino la competitività;

174.

esprime preoccupazione per il livello di concentrazione in alcuni settori, come quello chimico, alla luce di fusioni avvenute di recente; chiede alla Commissione di spiegare in che modo preveda la possibilità di un ingresso nel mercato, soprattutto per le start-up; invita la Commissione a esaminare se il potere di mercato di un'azienda, derivante dalle informazioni e dai dati, nonché la gestione di tali informazioni e dati e il numero di utenti debbano essere presi in considerazione come criteri di prova per il controllo delle fusioni; chiede di considerare se la fusione di dati e informazioni, in particolare sui consumatori, possa comportare una distorsione della concorrenza;

175.

ritiene che la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni sia fondamentale per stimolare l'innovazione e gli investimenti nelle reti, così come per la scelta dei servizi per i consumatori; ritiene che l'espansione rapida della banda larga sia essenziale per il completamento del mercato unico digitale; si compiace, in tale contesto, del fatto che la Commissione valuterà gli obiettivi strategici di connettività, stabiliti nel pacchetto sulle telecomunicazioni, nell'applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato alla banda larga;

176.

fa riferimento all'ultima relazione della Corte dei conti europea sulla mancata conformità delle norme in materia di aiuti di Stato nella politica di coesione, in cui si rileva un livello significativo di non conformità, e chiede l'attuazione di una serie di raccomandazioni; esprime preoccupazione per tali risultanze, che danneggiano il buon funzionamento del mercato interno, e chiede quindi alla Commissione di prendere in considerazione le raccomandazioni della Corte e aumentare gli sforzi intesi a evitare ulteriori lacune;

177.

sostiene le azioni della Commissione a favore dell'applicazione di norme anticartello, come le recenti azioni nei settori della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e delle unità disco ottico, in modo da garantire prezzi equi ai consumatori;

178.

chiede alla Commissione di valutare se esistono differenze nella vendita di prodotti all'interno del mercato unico che possano avere un impatto negativo sui produttori locali, in particolare le PMI;

179.

osserva che nella sua risoluzione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE del 2014, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di controllare da vicino le alleanze dei grandi distributori in Europa e si compiace della volontà della Commissione di discutere dell'impatto di tali alleanze sui produttori e i consumatori nell'ambito della Rete europea della concorrenza;

o

o o

180.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità garanti della concorrenza nazionali e, ove applicabile, regionali.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0310.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0292.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0346.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0004.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0051.

(6)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1.

(7)  GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

(8)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0394.

(10)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(11)  GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43

(12)  Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei conti europea: «Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il rispetto»: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_IT.pdf

(13)  Regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione, del 17 maggio 2016, che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o ottobre 2017 (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 17).

(14)  Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (P8_TA(2016)0250).

(15)  Regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38).

(16)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 40.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/99


P8_TA(2017)0028

Promozione dell'uguaglianza di genere nella ricerca clinica e sulla salute mentale

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica (2016/2096(INI))

(2018/C 252/10)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 19 e 168, che annovera tra le finalità di tutte le politiche dell'Unione la garanzia di un livello elevato di protezione della salute umana,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 23 e 35,

visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE,

vista la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano («la direttiva sulla sperimentazione clinica»),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: la strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione» (COM(2010)2020),

visto il Libro verde della Commissione europea «Migliorare la salute mentale della popolazione — Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea» (COM(2005)0484),

visto l'EU Compass per l'azione a favore della salute e del benessere mentale,

visto il piano d'azione globale sulla salute mentale 2013–2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),

vista la strategia globale dell'OMS 2016-2030 per la salute di donne, bambini e adolescenti,

vista la dichiarazione sulla salute mentale per l'Europa del 2005, firmata dall'OMS, dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa,

visto il piano d'azione europeo per la salute mentale 2013-2020 dell'OMS,

visto il patto europeo per la salute mentale e il benessere del 2008,

visto il piano d'azione congiunto della Commissione per la salute mentale e il benessere (2013-2016),

viste le osservazioni generali n. 14 del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali sul diritto al più alto standard di salute raggiungibile (doc. delle Nazioni Unite E/C.12/2000/4) e le osservazioni generali n. 20 sulla non discriminazione nei diritti economici, sociali e culturali (doc. delle Nazioni Unite E/C.12/GC/2009),

vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0380/2016),

A.

considerando che il diritto al più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale è un diritto umano fondamentale e che include un obbligo di non discriminazione; che tutti dovrebbero avere accesso all'assistenza sanitaria; che l'accesso all'assistenza sanitaria mentale riveste un'importanza cruciale nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei, nel rafforzamento dell'inclusione sociale, nello sviluppo economico e culturale dell'Unione;

B.

considerando che nella situazione mondiale attuale, caratterizzata da una crisi economica che non si arresta e un forte aumento della disoccupazione, in particolar modo quella giovanile e femminile, sono sempre più in aumento i casi di disturbi psichici come depressione, disturbo bipolare, schizofrenia, ansia e demenza;

C.

considerando che con l'espressione salute mentale l'OMS definisce uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non una mera condizione di assenza di malattie o infermità; che, secondo l'OMS, il concetto di «disturbi mentali» comprende una gamma di disturbi mentali e comportamentali come la depressione, il disturbo affettivo bipolare, la schizofrenia, l'ansia, la demenza e l'autismo; che con l'espressione salute mentale l'OMS definisce uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all'interno della società, rispondere alle esigenze ordinarie della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti sociali, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni;

D.

considerando che la salute mentale deve essere valutata e affrontata in modo olistico, tenendo conto dei fattori sociali, economici e ambientali e adottando un approccio psicosociale che tenga conto dell'intera società, al fine di raggiungere il più alto livello possibile di benessere mentale per tutti i cittadini;

E.

considerando che una strategia olistica sulla salute e il benessere mentale deve includere una prospettiva di ciclo di vita, che tenga conto dei diversi fattori che influenzano gli individui nelle diverse età; che devono essere tenute in considerazione le vulnerabilità specifiche delle adolescenti e delle donne anziane;

F.

considerando che la salute fisica e mentale sono interconnesse e sono entrambe elementi centrali del benessere generale; che è assodato che la scarsa salute mentale può portare a patologie fisiche croniche e che chi è affetto da patologie fisiche croniche ha maggiori probabilità di sviluppare problemi di salute mentale; che, nonostante i legami noti tra le due, spesso si dà la priorità alla ricerca sulla salute fisica rispetto alla salute mentale;

G.

considerando che la salute mentale delle donne e delle ragazze è influenzata negativamente da una serie di fattori, compresi gli stereotipi di genere prevalenti e la discriminazione, l'oggettificazione, la violenza di genere e le molestie, l'ambiente di lavoro, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, le condizioni socioeconomiche, l'assenza o la scarsa qualità dell'educazione alla salute mentale e un accesso limitato all'assistenza per la salute mentale;

H.

considerando che quasi 9 persone su 10 che soffrono di problemi mentali affermano di avere subito stigmatizzazione e discriminazione e che più di 7 su 10 dichiarano che tale stigmatizzazione e discriminazione riduce la loro qualità di vita;

I.

considerando che occorre prestare attenzione ai fattori geografici che influiscono sulla salute e il benessere mentale, nonché alle differenze tra gli ambienti urbani e rurali, anche in termini di demografia, accesso all'assistenza ed erogazione di servizi;

J.

considerando che i mutamenti ormonali durante la perimenopausa e nel periodo successivo alla menopausa possono influire sulla salute emotiva della donna e causare problemi di salute mentale, comprese la depressione e l'ansia; che l'ipersensibilità ai sintomi può ostacolare un'individuazione tempestiva e un trattamento idoneo;

K.

considerando che i fattori determinanti per la salute e il benessere mentale variano a seconda del genere e della fascia di età; che fattori tra cui le diseguaglianze di genere, le disparità economiche, la maggiore esposizione alla povertà e al sovraccarico lavorativo, la discriminazione socioeconomica, la violenza di genere, la malnutrizione e la fame espongono ulteriormente le donne ai disturbi della salute mentale; che l'OMS non rileva alcuna differenza significativa fra i generi riguardo a malattie mentali gravi, ma le donne presentano tassi più elevati di depressione, ansia, somatizzazione e disturbi del comportamento alimentare, mentre gli uomini registrano tassi superiori di abuso di sostanze e di disturbi antisociali; che la depressione è il più comune dei disturbi neuropsichiatrici e colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini; che nelle donne tra i 15 e i 44 anni la depressione risulta essere la malattia più diffusa;

L.

considerando che le condizioni di salute mentale e il benessere mentale sono spesso trascurati, ignorati o repressi a causa della stigmatizzazione, del pregiudizio o della mancanza di consapevolezza o di risorse; che ciò porta molti di coloro che soffrono di problemi di salute mentale a non cercare assistenza e i dottori a non diagnosticarli ai pazienti o talvolta a formulare diagnosi errate; che la diagnosi di problemi mentali ha un forte connotato di genere, dato che la probabilità di ricevere diagnosi di determinati disturbi è maggiore nelle donne rispetto agli uomini;

M.

considerando che soprattutto le donne lesbiche e bisessuali nonché le persone transgender e intersessuali si trovano di fronte a problemi di salute mentale specifici derivanti dal cd. «minority stress», definito come un livello elevato di ansia e stress provocato dai pregiudizi, dalla stigmatizzazione e dalle esperienze di discriminazione, oltre che dalla medicalizzazione e patologizzazione; che le persone LGBTI possono trovarsi di fronte a sfide specifiche di salute e benessere mentale che devono essere tenute in considerazione in qualsiasi strategia di salute mentale;

N.

considerando che le forme di somatizzazione più frequenti e più frequentemente diagnosticate nelle donne rispetto agli uomini comprendono disturbi come la fibromialgia e la fatica cronica, i cui sintomi principali sono il dolore e l'esaurimento, sebbene le donne abbiano molti altri sintomi comuni ad altre patologie;

O.

considerando che le identità transgender non sono patologiche, sebbene purtroppo siano ancora considerate disturbi mentali, e che la maggior parte degli Stati membri richiede tale diagnosi per poter accedere al riconoscimento giuridico del genere o all'assistenza sanitaria correlata all'identità transgender, sebbene la ricerca abbia evidenziato che la diagnosi di «disordine dell'identità di genere» sia fonte di profonda angoscia per queste persone;

P.

considerando che i disturbi depressivi costituiscono il 41,9 % di tutti i casi di disabilità da disturbi neuropsichiatrici tra le donne, rispetto al 29,3 % tra gli uomini;

Q.

considerando che l'OMS ha stimato che la depressione colpisce 350 milioni di persone; che entro il 2020 tale malattia rappresenterà la seconda causa debilitante lavorativa;

R.

considerando che i minori gender-variant in età prepuberale sono ancora sottoposti a pratiche diagnostiche inutili e dannose, mentre ogni minore dovrebbe poter esplorare in modo sicuro la propria identità ed espressione di genere;

S.

considerando che a causa di una serie di fattori, innanzitutto riguardanti il diverso ruolo dei generi e le disuguaglianze e le discriminazioni tra essi, la depressione è circa due volte più diffusa tra le donne rispetto agli uomini e che le persone transgender mostrano livelli significativamente elevati di ideazioni e tentativi di suicidio; che gli studi dimostrano che ruoli tradizionali dei generi imposti influenzano negativamente la salute e il benessere mentale delle donne;

T.

considerando che non viene prestata sufficiente attenzione alla salute e al benessere mentale nei sistemi di istruzione dei vari Stati membri oppure sul luogo di lavoro, dato che la salute mentale è spesso stigmatizzata o è un argomento tabù; che l'educazione alla salute mentale contrasta la stigmatizzazione dell'argomento e che deve anche affrontare le vulnerabilità di genere specifiche, gli stereotipi di genere e la discriminazione cui si trovano di fronte le donne e le ragazze;

U.

considerando che gli uomini e i ragazzi hanno problemi di salute mentale con un connotato di genere; che in Europa gli uomini hanno una probabilità 5 volte superiore rispetto alle donne di suicidarsi e che il suicidio è la principale causa di morte per gli uomini di età inferiore a 35 anni; che gli uomini hanno una probabilità 3 volte superiore rispetto alle donne di diventare dipendenti dall'alcol e una probabilità maggiore di utilizzare sostanze stupefacenti (e morirne); che è meno probabile che gli uomini accedano alle terapie psicologiche rispetto alle donne; che gli uomini e i ragazzi si trovano di fronte a stereotipi di genere sulla mascolinità, che possono incoraggiare la repressione delle emozioni o il ricorso alla rabbia, e che hanno un impatto sulla salute mentale degli uomini oltre che sul fenomeno della violenza di genere;

V.

considerando che, nell'Unione europea, il numero di suicidi annuali ammonta a quasi 58 000 e un quarto di essi è commesso da donne, e che il suicidio continua ad essere una rilevante causa di decesso;

W.

considerando che l'approccio psicosociale della società nel suo insieme alla salute mentale richiede coerenza politica per quanto riguarda il benessere, il coordinamento dell'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'occupazione e gli aspetti socioeconomici, al fine di raggiungere livelli globalmente superiori di benessere mentale;

X.

considerando che i disturbi del comportamento alimentare come anoressia e bulimia sono in aumento tra le ragazze adolescenti e post adolescenti;

Y.

considerando che gli effetti a lungo termine, sia fisici che mentali, dei disturbi del comportamento alimentare come anoressia e bulimia sono stati ben documentati, così come la dimensione di genere delle loro cause;

Z.

considerando che le donne nell'ambiente lavorativo sono più esposte ad atti di mobbing e/o molestie sessuali, i quali creano squilibri sul piano psico-fisico della vittima stessa;

AA.

considerando che i modelli di assistenza sociale che si occupano di malattie mentali attraverso lo sport, l'arte o le attività sociali dovrebbero essere tenuti in considerazione nei programmi di sanità pubblica riguardo alla prevenzione, al trattamento e alla riabilitazione;

AB.

considerando che le persone con disabilità rischiano di soffrire di problemi esacerbati di salute mentale;

AC.

considerando che l'educazione sessuale e alle relazioni è essenziale per superare gli stereotipi di genere, affrontare la violenza di genere e migliorare la salute e il benessere mentale sia delle ragazze che dei ragazzi nonché di donne e uomini;

AD.

considerando che i problemi e le patologie mentali sono una delle principali cause di disabilità, poiché esercitano un'influenza negativa sulla salute, sull'istruzione, sull'economia, sul mercato del lavoro e sui sistemi previdenziali dell'UE e causano costi economici su vasta scala e gravi conseguenze negative sull'economia dell'UE, rendendo ancora più impellente l'esigenza di concepire l'assistenza per la salute mentale in modo olistico, globale e sensibile alla dimensione di genere; che secondo uno studio dell'EDA (European Depression Association) un lavoratore su 10 in Europa usufruisce di permessi perché depresso, con costi stimati di 92 miliardi di EUR, principalmente dovuti a una perdita produttiva;

AE.

considerando che la salute mentale delle donne dipende da fattori quali l'istruzione ricevuta, l'interiorizzazione dei valori, delle norme e degli stereotipi sociali e culturali, dal modo in cui hanno vissuto e fatto proprie le esperienze, dai comportamenti che assumono tra di loro e con gli altri, dai ruoli che svolgono e dagli ostacoli e dalle pressioni che gravano su di loro più che dalle caratteristiche biologiche;

AF.

considerando che le politiche sanitarie rivolte alle donne risulterebbero più efficaci se la diversità di queste ultime e la loro specificità fisiologica fossero prese in considerazione e integrate in tali politiche sia di prevenzione che di trattamento, con misure specifiche rivolte ai gruppi vulnerabili ed emarginati;

AG.

considerando che, per diverse ragioni, soggetti di sesso femminile sono stati esclusi dalla ricerca tossicologica e biomedica e dalla sperimentazione clinica, e che ampi divari di genere nella ricerca limitano le nostre conoscenze in merito alle differenze tra la salute delle donne e quella degli uomini; che, di conseguenza, la ricerca biomedica tende a riflettere prevalentemente una prospettiva maschile, partendo dal presupposto errato che la donna e l'uomo siano identici in ambiti in cui esistono differenze fisiologiche; che mancano ricerche sulle particolari esigenze delle donne intersessuali;

AH.

considerando che l'esclusione e la scarsa rappresentanza delle donne in quanto soggetti nonché del genere e del sesso come fattori nella ricerca biomedica e nelle sperimentazioni cliniche mettono a rischio la vita e la salute delle donne;

AI.

considerando che il regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ha introdotto requisiti per tenere conto del genere nelle sperimentazioni, ma che l'attuazione del regolamento deve essere oggetto di valutazione; che il regolamento non specifica alcuna considerazione sulle donne, se non per le donne in gravidanza e allattamento;

AJ.

considerando che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) non ha elaborato alcuna strategia specifica per implementare orientamenti per lo studio e la stima delle differenze di genere nella valutazione clinica dei medicinali, nonostante abbia riconosciuto che «alcuni dei fattori che influenzano gli effetti di un medicinale sulla popolazione possono essere importanti se si considerano le potenziali differenze in termini di risposta tra gli uomini e le donne» e che «le influenze specifiche di genere possono svolgere un ruolo significativo nell'effetto del medicinale» (1);

AK.

considerando che gli effetti di farmaci o medicinali come i dispositivi contraccettivi, gli antidepressivi e i tranquillanti sulla salute fisica e mentale delle donne sono ancora scarsamente compresi e richiedono ulteriori ricerche per eliminare effetti collaterali dannosi e migliorare l'erogazione dell'assistenza;

AL.

considerando che le dimensioni sessuale e di genere della salute implicano che nel corso della vita le donne debbano affrontare vari rischi sanitari specifici;

AM.

considerando che mancano dati confrontabili sull'assistenza disponibile, accessibile e di qualità specifica per le persone transgender e che i prodotti utilizzati nella terapia ormonale sostitutiva non sono idoneamente testati e autorizzati;

AN.

considerando che la mortalità materna è considerata come un indice importante dell'efficienza, della qualità e delle prestazioni del sistema sanitario;

AO.

considerando che la mancanza di accesso ai diritti sessuali e riproduttivi, inclusi servizi di interruzione di gravidanza sicuri e legali, mette in pericolo la vita e la salute di donne e ragazze e di tutte le persone con capacità riproduttiva, aumenta la mortalità e la morbilità materna, porta alla negazione di cure salvavita e a un numero maggiore di aborti clandestini;

AP.

considerando che in tutti i paesi con dati disponibili esistono differenze significative in termini di salute tra i vari gruppi socioeconomici e tra donne e uomini, nel senso che le persone con livelli inferiori di istruzione, occupazione e/o reddito tendono ad avere tassi di morbilità e mortalità più elevati; che tali disuguaglianze nell'ambito della salute sono una delle sfide principali per le odierne politiche di salute pubblica; che le scarse condizioni socioeconomiche, la povertà e l'esclusione sociale hanno un impatto negativo significativo sulla salute e il benessere mentale;

AQ.

considerando che un'educazione sessuale completa, adeguata all'età, fondata su elementi concreti, scientificamente accurata e acritica, l'esistenza di servizi di qualità in materia di pianificazione familiare e l'accesso alla contraccezione contribuiscono a prevenire le gravidanze non programmate e non desiderate, riducono la necessità di ricorrere all'aborto e concorrono alla prevenzione dell'HIV/AIDS e delle infezioni sessualmente trasmissibili; che, inoltre, insegnando ai giovani ad assumersi le proprie responsabilità rispetto alla loro salute sessuale e riproduttiva, si ottengono effetti positivi a lungo termine e che durano tutta la loro vita, con ripercussioni positive sulla società;

AR.

considerando che attualmente un neonato su quattro nell'UE viene al mondo con taglio cesareo e che i problemi di salute associati per madri e figli sono statisticamente in aumento;

AS.

considerando che la chiusura delle cliniche di maternità e il numero in forte diminuzione di ostetriche e levatrici in taluni Stati membri dell'UE sono già causa di pericolose lacune in termini di assistenza medica;

AT.

considerando che le restrizioni e i tagli di bilancio imposti dai governi nazionali nel settore della salute pubblica e dell'istruzione rendono anche più difficile l'accesso ai servizi sanitari e di assistenza per la salute mentale e che ciò colpisce in maniera sproporzionata le donne, in particolare le madri sole, e le famiglie numerose;

AU.

considerando che le donne migranti, le rifugiate e le richiedenti asilo possono inoltre soffrire di patologie anche particolarmente rilevanti a causa della mancanza di cure adeguate o trovarsi di fronte a problemi specifici legati alla salute riproduttiva, quali complicazioni durante la gravidanza e il parto e ulteriori potenziali traumi psicologici quali depressione pre e postparto, nonché rischi di esposizione traumatica alla violenza (sessuale) e all'abuso e alle relative conseguenze, oltre che a rischi specifici per la loro salute e il loro benessere mentale; che esistono varie sfide specifiche quando si tratta di erogare assistenza per la salute mentale a queste categorie di soggetti, in misura variabile a seconda di una gamma di fattori, tra cui il paese di provenienza e il periodo che hanno trascorso nel paese ospitante;

AV.

considerando che le donne soffrono di alcune forme di cancro come quello al seno, all'utero e cervicale, tra esse predominanti o ad esse specifiche;

AW.

considerando che le donne colpite dal cancro e sottoposte a interventi e cure invasive, quali la radio e la chemio terapia, sono in generale più vulnerabili alla depressione;

AX.

considerando che 10 Stati membri dell'UE hanno stabilito il target di screening del 100 % della popolazione femminile per il cancro al seno e che otto paesi prevedono tale target per lo screening del cancro cervicale;

AY.

considerando che patologie quali l'osteoporosi, problemi muscolo-scheletrici e malattie del sistema nervoso centrale come l'Alzheimer e/o la demenza sono legate ai cambiamenti ormonali che le donne subiscono nel periodo della menopausa o in un momento precedente a causa di cure ormonali; che, nonostante sia noto che le donne sono affette da queste malattie con maggiore frequenza rispetto agli uomini, la dimensione di genere della ricerca su tali tematiche è debole;

AZ.

considerando che l'endometriosi è una malattia incurabile che colpisce circa 1 soggetto su 10 tra donne e ragazze (ovvero circa 180 milioni di donne in tutto il mondo e 15 milioni all'interno dell'UE); che la malattia frequentemente conduce alla sterilità e spesso causa elevati livelli di dolore e problemi di salute mentale, con un effetto altamente invalidante in diversi aspetti della vita lavorativa, privata e sociale;

BA.

considerando che la violenza fisica e psicologica di genere nonché la violenza nei confronti delle donne e il relativo impatto sulla salute delle vittime costituisce una barriera fondamentale al raggiungimento della parità di genere e al pieno godimento delle libertà garantite dai diritti umani fondamentali;

BB.

considerando che le donne e le ragazze soggette alla mutilazione genitale femminile sono esposte a gravi effetti a breve e lungo termine sulla loro salute fisica, psicologica, sessuale e riproduttiva;

BC.

considerando che le persone intersessuali soggette a mutilazione genitale subiscono anche effetti di carattere fisico, psicologico e sessuale e sulla salute riproduttiva;

BD.

considerando che le persone transgender sono ancora esposte alla sterilizzazione forzata nelle procedure di riconoscimento del genere in 13 Stati membri;

BE.

considerando che una raccolta sistematica e adeguata dei dati sulla violenza contro le donne è fondamentale per garantire un'efficace definizione delle politiche in tale ambito, a livello centrale, regionale e locale, oltre che per monitorare l'attuazione delle normative;

BF.

considerando che le donne che sono state vittime di violenza di genere subiscono conseguenze, spesso a vita, che incidono sulla loro salute fisica e mentale; che, secondo il rapporto mondiale «Violenza e salute» dell'OMS (2), le ripercussioni della violenza di genere sulle donne possono essere di diversa natura: conseguenze fisiche (contusioni, fratture, sindrome del dolore cronico, disabilità, fibromialgia, disturbi gastrointestinali ecc.); conseguenze psicologiche e comportamentali (abuso di alcol e sostanze stupefacenti, depressione e ansia, disturbi alimentari e del sonno, sentimenti di vergogna e sensi di colpa, fobie, panico e bassa autostima, disturbo da stress post-traumatico, disturbi psicosomatici, atteggiamenti suicidi e autodistruttivi, insicurezza nella relazioni successive ecc.); conseguenze sessuali e riproduttive (disturbi ginecologici, infertilità complicanze in gravidanza, aborti, disfunzioni sessuali, malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate ecc.); e conseguenze fatali (omicidio, suicidio, decesso a seguito di una malattia sessualmente trasmissibile ecc.);

Parità di genere nella salute mentale

1.

invita la Commissione e gli Stati membri a dare seguito all'EU Compass per l'azione a favore della salute e del benessere mentale con una nuova strategia ambiziosa a favore della salute mentale, per promuovere un approccio psicosociale olistico nell'intera società che includa un solido pilastro di genere e che garantisca la coerenza politica in materia di salute mentale;

2.

osserva che nell'UE il 27 % della popolazione adulta (sia uomini che donne) ha avuto almeno un episodio di malattia mentale;

3.

invita gli Stati membri ad adottare misure e a destinare sufficienti risorse per garantire l'accesso ai servizi sanitari e specificamente ai servizi di salute mentale, inclusi i rifugi per le donne, a tutte le donne, indipendentemente da fattori quali il loro status giuridico, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le caratteristiche sessuali, la razza o l'origine etnica, l'età o la religione; invita gli Stati membri e la Commissione ad affrontare le disparità di accesso all'erogazione di servizi per la salute mentale;

4.

osserva che occorrono maggiori ricerche sull'impatto sulla salute mentale della violenza di genere, comprese la violenza verbale e psicologica, le molestie e l'intimidazione;

5.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a garantire che le loro strategie sulla salute mentale affrontino le sfide in materia che potrebbero riguardare le persone LGBTI; incoraggia gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni contenute nel documento del Consiglio d'Europa CM/Rec(2010)5 e a tenere in considerazione le esigenze specifiche delle persone lesbiche, bisessuali e transgender nello sviluppo di politiche, programmi e protocolli sanitari;

6.

chiede agli Stati membri di incentivare l'istituzione di strutture di psico-oncologia, che sostengano psicologicamente i malati di cancro lungo il percorso di cura e di riabilitazione;

7.

richiama l'attenzione sulla grave situazione delle donne con disabilità, che sono più frequentemente esposte a difficoltà direttamente legate non solo a tali disabilità, ma anche all'ulteriore isolamento sociale e all'inattività forzata; invita gli Stati membri ad aumentare in modo sistematico la disponibilità di assistenza psicologica preventiva per le donne con disabilità e ad assicurare il sostegno psicologico alle donne che si prendono cura di figli con disabilità grave; sottolinea l'esigenza di una strategia e di una condivisione delle migliori prassi sulla salute e il benessere mentale di donne e ragazze con disabilità;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne di informazione e prevenzione nonché altre iniziative sulle patologie psichiche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e superare la stigmatizzazione; esorta gli Stati membri e la Commissione a investire nell'istruzione formale, informale e non formale per la salute e il benessere mentale a tutte le età, con un'enfasi particolare su problemi di salute mentale sensibili alla specificità di genere come depressione, ansia o abuso di sostanze stupefacenti; chiede agli Stati membri di garantire che le scuole dispongano di quadri idonei per identificare e sostenere coloro che soffrono di problemi di salute mentale, tenendo conto degli aspetti di genere, e garantire l'accessibilità dei servizi di salute mentale; osserva che il 70 % dei bambini e dei giovani che soffrono di un problema di salute mentale non ha ricevuto cure appropriate a un'età sufficientemente precoce;

9.

invita la Commissione, gli Stati membri e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) ad aumentare la raccolta di dati periodici sulla salute mentale a livello nazionale e dell'UE, in particolare sulla prevalenza della depressione, e a far sì che tali dati siano disaggregati almeno per genere, gruppo d'età e status socioeconomico e includano indicatori relativi alla salute sessuale e riproduttiva;

10.

ritiene che le azioni adottate per la salute mentale e il benessere a livello dell'UE debbano coinvolgere gli esponenti della sfera politica, sanitaria, sociale e dell'istruzione, come pure le parti sociali e le organizzazioni della società civile; ritiene altresì importante che la salute mentale cessi di essere un argomento tabù in alcuni ambiti sociali;

11.

insiste sul fatto che il legame tra condizioni socioeconomiche e salute e benessere mentale è essenziale per la coerenza politica in materia di salute mentale, dal momento che la povertà e l'esclusione sociale portano a maggiori problemi di salute mentale; osserva che la femminilizzazione della povertà e le politiche di austerità che colpiscono in modo sproporzionato le donne mettono maggiormente a rischio il benessere mentale delle donne;

12.

sottolinea l'importanza del trattamento e dell'assistenza sociale per la salute mentale, ad esempio attraverso lo sport, la musica, l'arte e le attività culturali, in quanto elemento importante nella prestazione dei servizi sanitari in grado di ridurre il costo economico e umano che i problemi di salute mentale possono infliggere alle persone e alla società nel suo insieme; invita la Commissione e gli Stati membri a investire maggiormente nei programmi di assistenza di salute mentale sociale, quali i trattamenti basati su attività sociali, o «social prescribing»;

13.

osserva con preoccupazione che, secondo i dati di cui dispone l'OMS, solo 13 Stati membri dell'UE hanno predisposto una strategia nazionale di prevenzione del suicidio; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e attuare una strategia nazionale di prevenzione del suicidio e ad adottare misure volte a ridurre i fattori di rischio correlati al suicidio, come l'abuso di alcol, le droghe, l'esclusione sociale, la depressione e lo stress; chiede inoltre che siano introdotti meccanismi di sostegno per i casi di tentato suicidio;

14.

riconosce l'effetto dei media, e in particolare di Internet e dei media sociali, sulla salute e il benessere mentale, in particolare delle giovani donne e delle ragazze, e osserva che è necessario effettuare maggiori ricerche in materia; osserva che le culture mediatiche che pongono l'accento sull'età delle donne e sul loro aspetto fisico rischiano di ripercuotersi negativamente sulla salute e il benessere mentale delle donne e delle ragazze, causando problemi quali ansia, depressione o comportamenti ossessivi; sottolinea che occorre sviluppare strumenti efficaci, comprese misure giuridiche, per affrontare i problemi del bullismo online, delle vessazioni e dell'oggettificazione; sottolinea l'esigenza di una strategia ambiziosa per la salute e il benessere mentale online e di un lavoro di promozione e collaborazione con i soggetti interessati per sviluppare le emergenti terapie online; riconosce che una strategia per i media in materia di salute mentale deve coinvolgere tutti i soggetti interessati, tra cui l'industria editoriale e della pubblicità, che devono adottare norme etiche volte a evitare l'oggettificazione delle donne e la promozione degli stereotipi di genere;

15.

sottolinea che in alcuni casi le donne hanno una percezione distorta della propria immagine per effetto dei media, degli stereotipi pubblicitari e della pressione sociale e sviluppano disturbi alimentari e comportamentali come l'anoressia, la bulimia, l'ortoressia, il disturbo da alimentazione incontrollata e la vigoressia; sostiene un approccio ai disturbi dell'alimentazione che sia sensibile alla dimensione di genere e la necessità di integrarlo nel discorso sulla salute e nelle informazioni rivolte al grande pubblico; invita gli Stati membri a istituire punti di assistenza e supporto all'interno delle scuole per il sostegno psicologico degli studenti, in particolar modo delle ragazze adolescenti, le quali sono maggiormente esposte al rischio di sviluppare disturbi alimentari;

16.

accoglie positivamente il fatto che, per la prima volta, i leader mondiali riconoscano la promozione della salute e del benessere mentale e la prevenzione e la cura dell'abuso di sostanze come priorità per la salute nell'ambito dell'agenda mondiale per lo sviluppo;

17.

manifesta gravi preoccupazioni circa la fornitura di assistenza e strutture per la salute mentale alle donne e alle ragazze rifugiate in Europa, in particolare quelle che si trovano in condizioni precarie nei vari Stati membri; sottolinea che il trattenimento di rifugiati e richiedenti asilo senza un trattamento efficace ed efficiente delle loro richieste di asilo costituisce una violazione del diritto internazionale e ha un impatto negativo sulla loro salute e sul loro benessere mentali; invita gli Stati membri a proteggere le donne richiedenti asilo in stato di trattenimento e insiste sulla necessità di fornire loro protezione immediata, il che include interrompere il trattenimento, accelerare la ricollocazione e promuovere il supporto e la consulenza; invita gli Stati membri a interrompere il legame tra politiche sanitarie e controllo dell'immigrazione consentendo l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria di base e non imponendo ai professionisti in ambito sanitario l'obbligo di segnalare i migranti privi di documenti; chiede agli Stati membri di attuare gli orientamenti di più agenzie sulla protezione e il sostegno alla salute mentale e al benessere psicosociale dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti in Europa, elaborati da OMS/Europa, UNHCR e OIM;

18.

sottolinea che, in molti casi, le donne si vedono obbligate a una doppia giornata di lavoro, una sul posto di lavoro e l'altra a casa, poiché gli uomini non si assumono sufficientemente le responsabilità relative al lavoro domestico e all'educazione delle figlie e dei figli, e che ciò si traduce per molte donne in problemi di depressione, ansia e stress, che si aggiungono ai sensi di colpa per la percezione di non occuparsi sufficientemente della famiglia, ruolo tradizionalmente assegnato alle donne;

19.

denuncia un nuovo stereotipo sessista imperante, che consiste in una donna moderna che deve distinguersi negli studi e sul lavoro, senza però mancare di soddisfare le aspettative tradizionali di chi la vuole anche una buona moglie e donna di casa, una madre perfetta e sempre attraente, un modello che genera stress e ansia in molte donne;

20.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a sviluppare politiche su misura capaci di offrire servizi di salute mentale ai gruppi di donne vulnerabili nelle comunità emarginate e che si trovano ad affrontare una discriminazione intersettoriale, come le donne rifugiate e migranti, le donne che affrontano la povertà e l'esclusione sociale, le persone intersessuali e transgender, le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne con disabilità, le donne anziane e le donne nelle zone rurali;

21.

sottolinea l'importanza di un approccio basato sul ciclo di vita nei confronti della salute mentale, in cui le esigenze di ogni fascia di età siano affrontate in modo coerente e globale, con un'enfasi particolare sulle ragazze adolescenti e le donne anziane, che in media segnalano una percentuale inferiore di soddisfazione personale rispetto agli uomini delle medesime fasce di età;

22.

raccomanda che, in caso di gravidanza, l'assistenza relativa alla sanità mentale cominci quanto prima nel primo trimestre, affinché sia possibile individuare condizioni specifiche che possano richiedere monitoraggio, riconoscere i problemi sociali per i quali le donne possano aver bisogno di aiuto da parte dei servizi sociali o di salute mentale e informare le donne sulle problematiche legate alla gravidanza; chiede di garantire, in tutti gli Stati membri dell'UE, il potenziamento dei servizi di ostetricia generali e locali, anche in termini di levatrici e ostetriche, e sottolinea l'importanza particolare di tale sfida per le zone rurali; sottolinea che l'assistenza sanitaria psicologica è importante quanto l'assistenza sanitaria fisica e osserva che nell'UE il 10 — 15 % delle donne che ha appena partorito soffre di depressione post-parto; sottolinea l'importanza dell'accesso all'assistenza medica e psicologica per le donne dopo un aborto spontaneo e la necessità di un approccio sensibile e personale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, sviluppare e offrire un'individuazione e un trattamento precoci della psicosi e della depressione post-parto;

23.

sottolinea che le politiche sociali e del lavoro, in particolare quelle che riguardano l'equilibrio tra vita professionale e personale, devono essere caratterizzate da un approccio globale che tenga conto della salute e del benessere mentale delle donne; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i sindacati, i datori di lavoro, i professionisti specializzati in ambito sanitario e la società civile per sviluppare un approccio globale e sensibile alle specificità di genere per quanto concerne il benessere mentale sul lavoro; osserva l'importanza di fornire una formazione in materia di salute mentale a chi svolge incarichi direttivi sia nel settore pubblico sia in quello privato;

24.

riconosce il ruolo importante svolto dai prestatori di assistenza formali e informali, nella stragrande maggioranza dei casi donne, nell'ambito dell'assistenza mentale; chiede di prestare particolare attenzione al ruolo dei prestatori di assistenza formali e informali nell'ambito della salute mentale e soprattutto al ruolo delle donne assistenti, nonché di adottare misure per proteggere la salute e il benessere mentale degli stessi prestatori di assistenza;

25.

esorta la Commissione e gli Stati membri a tener conto delle sfide relative alla salute e al benessere mentale che uomini e ragazzi si trovano ad affrontare a causa degli stereotipi di genere, che li portano a una maggiore propensione all'abuso di sostanze stupefacenti e al suicidio rispetto alle donne; sottolinea che le politiche riguardanti la salute mentale degli uomini devono anche tenere in considerazione le prospettive dell'età e dell'aspettativa di vita, le condizioni socioeconomiche, l'esclusione sociale nonché i fattori geografici;

Parità di genere nelle sperimentazioni cliniche

26.

sottolinea che le sperimentazioni cliniche dei prodotti farmaceutici effettuate sia sugli uomini che sulle donne sono necessarie e devono essere inclusive, non discriminatorie e svolte in condizioni di parità, inclusione e non marginalizzazione, oltre a rispecchiare in modo ragionevole la popolazione che userà i prodotti; suggerisce che le sperimentazioni cliniche debbano altresì prendere in considerazione specifici gruppi di popolazione vulnerabili, come i pazienti pediatrici e geriatrici e le persone appartenenti a minoranze etniche; è del parere che occorra raccogliere dati disaggregati sulla base del genere anche in seguito alla commercializzazione dei prodotti, al fine di registrare i differenti effetti collaterali, a fianco di ricerche e dati sull'attuazione delle normative dell'UE pertinenti da parte degli Stati membri;

27.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che il mancato miglioramento della rappresentanza delle donne nelle sperimentazioni cliniche e nella ricerca biomedica mette a rischio la salute e la vita delle donne; sottolinea che le metodologie e la progettazione delle sperimentazioni cliniche devono consentire l'analisi stratificata in base all'età e al genere; evidenzia pertanto la necessità urgente di integrare le differenze di genere nelle procedure cliniche nel campo della salute mentale;

28.

sottolinea l'importanza della pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni cliniche, affinché la metodologia sia trasparente e accessibile;

29.

rammenta che le malattie infettive (ad esempio l'HIV e la malaria) e le prognosi fetali sfavorevoli (ad esempio la mortalità prenatale) sono diffuse soprattutto nei paesi a reddito medio-basso; invita a includere le donne incinte nelle sperimentazioni cliniche per ridurre la morbilità e la mortalità di madri e neonati;

30.

richiede che le etichette dei prodotti farmaceutici indichino chiaramente se sia stata svolta una sperimentazione sulle donne o meno e se donne e uomini possono attendersi effetti collaterali diversi; invita gli Stati membri a incoraggiare la ricerca sugli effetti a lungo termine dei prodotti utilizzati nel quadro di una terapia ormonale sostitutiva;

31.

chiede alla Commissione di incentivare i progetti a livello dell'UE focalizzati sul modo in cui le donne sono trattate nella ricerca clinica; ritiene che tali progetti debbano coinvolgere le autorità sanitarie a tutti i livelli e l'industria farmaceutica, attraverso lo sviluppo di strategie specifiche per l'applicazione degli orientamenti sullo studio e la valutazione delle differenze di genere nelle sperimentazioni cliniche;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a investire in campagne di sensibilizzazione per incoraggiare le donne a partecipare alle sperimentazioni cliniche;

33.

esorta l'EMA a redigere orientamenti specifici per le donne in quanto categoria specifica di popolazione nelle sperimentazioni cliniche;

34.

invita gli Stati membri, nell'applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, a utilizzare un approccio metodologico nelle sperimentazioni cliniche che garantisca una rappresentazione adeguata di uomini e donne, prestando particolare attenzione alla trasparenza per quanto concerne la composizione di genere dei partecipanti e, nel considerare la giusta attuazione di tale regolamento, a monitorare in modo specifico il livello di rappresentazione delle donne e degli uomini;

35.

esorta gli Stati membri, l'EMA e i soggetti interessati pertinenti a garantire che i fattori legati al sesso e al genere siano introdotti nelle primissime fasi della ricerca e dello sviluppo dei medicinali, prima della fase delle sperimentazioni cliniche; sottolinea la necessità di rafforzare la condivisione delle migliori prassi in materia tra istituti di ricerca e prestatori di servizi di assistenza sanitaria in tutta Europa;

36.

sottolinea che occorrono azioni urgenti per colmare il divario di genere nelle sperimentazioni cliniche in ambiti della salute in cui tali divari sono particolarmente dannosi, come i medicinali per l'Alzheimer, il cancro, il trattamento dell'ictus, gli antidepressivi e le malattie cardiovascolari;

37.

sottolinea che devono essere adottate azioni concertate da parte dei ricercatori e di tutti i soggetti interessati al fine di eliminare gli effetti collaterali dannosi dei farmaci che colpiscono specificamente le donne, come nel caso degli antidepressivi, dei contraccettivi e di altri medicinali, al fine di migliorare la salute delle donne e la qualità dell'assistenza sanitaria;

38.

osserva con preoccupazione l'esistenza di disuguaglianze e discriminazioni di genere nella ricerca in materia di assistenza sanitaria e sociale nei paesi in via di sviluppo, che si ripercuotono negativamente sullo sviluppo di cure adeguate e mirate; sottolinea, in particolare, che i pazienti dei paesi in via di sviluppo non sono adeguatamente rappresentati nelle ricerche farmacologiche; osserva che nello sviluppo dei farmaci contro la tubercolosi sono state trascurate categorie particolari di popolazione, fra cui bambini e donne incinte; evidenzia l'esigenza di raccogliere e conservare campioni classificati per genere per gli studi farmacogenetici nell'ambito delle future sperimentazioni cliniche; ricorda che le diverse caratteristiche costituzionali biologiche e fisiologiche delle donne rendono necessarie informazioni adeguate sugli effetti dei farmaci sul loro corpo;

39.

osserva con preoccupazione che la crescente delocalizzazione delle sperimentazioni dei medicinali in Africa e in altre regioni sottosviluppate può tradursi in gravi violazioni dell'etica e dei principi fondamentali dell'Unione, quali il diritto alla protezione della salute e all'assistenza sanitaria; sottolinea che le persone vulnerabili, in particolare le donne, che non possono usufruire di un'assistenza medica accessibile, di un'assicurazione sanitaria o di medicinali a un costo accessibile non hanno altra scelta che partecipare a sperimentazioni cliniche per ricevere cure mediche, magari senza essere consapevoli dei relativi rischi;

40.

segnala che è un dato di fatto che le donne utilizzino maggiori quantità di psicofarmaci rispetto agli uomini, ma che esistono pochissimi studi sulle differenze di genere rispetto all'effetto di questi farmaci, prescritti indistintamente a uomini e donne con gli stessi dosaggi; esprime preoccupazione per il fatto che le donne subiscono più effetti collaterali di tali farmaci in quanto sono escluse dalle sperimentazioni cliniche, le quali, pertanto, non tengono conto della fisiologia femminile; segnala altresì che le donne ricorrono più frequentemente rispetto agli uomini alla psicoterapia per risolvere i loro problemi psichici;

Osservazioni generali

41.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di:

a)

promuovere l'assistenza sanitaria garantendo un facile accesso ai servizi e la fornitura di informazioni adeguate per le esigenze specifiche di uomini e donne nonché lo scambio di buone pratiche in materia di salute mentale e ricerca clinica;

b)

fare il punto delle esigenze sanitarie specifiche delle donne e degli uomini e garantire l'integrazione di una prospettiva di genere nelle politiche, nei programmi e nella ricerca in ambito sanitario, dalle fasi di concezione e sviluppo fino alla valutazione di impatto e alla pianificazione dei finanziamenti;

c)

garantire che le strategie di prevenzione si rivolgano specificamente alle donne a rischio di discriminazione intersettoriale, quali le donne rom, le donne con disabilità, le donne lesbiche, bisessuali, migranti, rifugiate o che vivono in povertà, nonché le persone transgender e intersessuali;

d)

riconoscere la violenza di genere e la violenza contro le donne come un problema di salute pubblica, in conformità della risoluzione 49.26 dell'OMS del 25 maggio 1996, problema che si ripercuote direttamente sulla salute e il benessere mentali delle donne;

e)

garantire il rapido sviluppo di un'indagine a livello dell'UE sulla prevalenza della violenza di genere, ai fini dell'attuazione nel quadro del sistema statistico europeo, come confermato nel programma di lavoro di Eurostat per il 2016, e raccogliere dati periodici e disaggregati, in particolare sulla prevalenza della depressione, facendo sì che tali dati siano disaggregati almeno per genere, gruppo d'età e status socioeconomico;

f)

sostenere la società civile e le associazioni di donne che promuovono i diritti delle donne nonché adoperarsi per garantire che le donne abbiano voce nell'ambito delle politiche europee e nazionali in materia di salute e che tali politiche rispondano alle loro necessità;

g)

incentivare i programmi che si occupano di bisogni specifici delle donne, riguardanti malattie come l'osteoporosi, i problemi muscolo-scheletrici e le malattie del sistema nervoso centrale come l'Alzheimer e/o la demenza, tra cui quelli che informano le donne sui metodi di prevenzione e offrono formazione al personale medico;

h)

prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche delle donne cui sia stata diagnosticata la sindrome da fatica cronica o fibromialgia fornendo loro servizi sanitari adeguati e di alta qualità;

i)

aumentare i finanziamenti per promuovere la ricerca sulle cause e le possibili cure dell'endometriosi, nonché la stesura di orientamenti clinici e la creazione di centri di riferimento; promuovere campagne di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sull'endometriosi e fornire mezzi per la formazione di professionisti specializzati nell'ambito sanitario e per le iniziative di ricerca;

42.

invita gli Stati membri ad adottare politiche finalizzate al miglioramento del livello di salute medio della popolazione, attraverso l'eliminazione delle disuguaglianze sanitarie che colpiscono i gruppi socioeconomici svantaggiati; chiede, in tale contesto, l'impegno attivo in diversi settori politici, non solo nell'ambito della sanità pubblica e dei sistemi sanitari, ma anche dell'istruzione, della sicurezza sociale, dell'equilibrio tra vita professionale e vita personale e dell'urbanistica, sempre adottando una chiara prospettiva di parità di genere;

43.

invita i governi dei paesi in via di sviluppo a integrare la dimensione di genere nelle politiche in materia di salute mentale e a elaborare strategie e programmi atti ad affrontare, da un lato, le esigenze specifiche delle donne nell'ambito delle cure psichiatriche e, dall'altro, le origini sociali del disagio psicologico; rileva con preoccupazione che l'esclusione delle donne dalla ricerca biomedica, soprattutto nei paesi meno sviluppati, è spesso il prodotto della carenza di campagne di informazione e sensibilizzazione, dello svolgimento delle loro funzioni di madri e prestatrici di assistenza e della loro mancanza di libertà decisionale nell'ambiente domestico; è convinto che un maggiore equilibrio di genere in termini di ruoli e doveri, come pure la sicurezza del reddito, la parità di accesso all'istruzione, l'integrazione nel mercato lavorativo, il rafforzamento di misure tese a facilitare la conciliazione tra vita personale e professionale, soprattutto per le madri sole, lo sviluppo di reti di sicurezza sociale e la riduzione della povertà contribuirebbero a risolvere le disparità di genere nell'ambito della salute mentale;

44.

ritiene che i diritti sessuali e riproduttivi includano l'accesso all'aborto sicuro e legale, la contraccezione affidabile, sicura ed economicamente accessibile nonché un'educazione completa in materia di sessualità e rapporti affettivi;

45.

considera deplorevole il fatto che i diritti sessuali e riproduttivi siano gravemente limitati e/o soggetti a determinate condizioni in diversi Stati membri dell'UE;

46.

è dell'opinione che il crescente numero di professionisti del settore medico che rifiutano di praticare aborti negli Stati membri rappresenti un'ulteriore minaccia alla salute e ai diritti delle donne; esorta gli Stati membri a garantire la presenza quantomeno di un numero minimo di professionisti del settore sanitario disponibili a praticare aborti negli ospedali;

47.

chiede agli Stati membri di prevenire, vietare e perseguire la sterilizzazione forzata delle donne, un fenomeno che colpisce in particolare le donne affette da disabilità, le persone transgender e intersessuali e le donne rom;

48.

sottolinea il fatto che le procedure di screening nelle fasi iniziali del cancro, insieme ai programmi informativi, sono considerati una delle più efficaci misure di prevenzione del cancro e chiede agli Stati membri di garantire l'accesso di tutte le donne e le ragazze a questi controlli;

49.

evidenzia che è essenziale promuovere l'emancipazione delle donne e la parità di genere per accelerare lo sviluppo sostenibile e porre così fine a tutte le discriminazioni contro donne e bambine, comprese quelle riscontrabili nell'ambito della salute mentale e della ricerca clinica, e che ciò non solo costituisce un diritto umano fondamentale, ma ha anche un effetto moltiplicatore in tutti i settori dello sviluppo (obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 5);

50.

ritiene che gli Stati membri abbiano l'obbligo di garantire la prestazione di servizi di ostetricia locali nel quadro dei servizi pubblici e di assicurare la disponibilità di levatrici anche nelle zone rurali e montuose;

51.

invita le autorità sanitarie degli Stati membri a riconoscere l'endometriosi come malattia invalidante, il che consentirebbe alle donne che ne sono affette di essere curate gratuitamente, anche in caso di cure e/o operazioni costose, nonché di usufruire di uno speciale congedo di malattia dal lavoro durante i periodi più acuti, evitando la stigmatizzazione sul luogo di lavoro;

52.

esorta gli Stati membri, la Commissione e le agenzie pertinenti a garantire il pieno accesso a un'assistenza sanitaria fisica e mentale di alta qualità per tutti i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti, e in particolare le donne e le ragazze vulnerabili, una questione che rientra nei diritti umani universali, nonché, nel lungo termine, a preparare in modo adeguato i sistemi sanitari nazionali per i rifugiati e richiedenti asilo in ingresso; sottolinea la necessità di offrire una formazione sensibile alle specificità di genere per la salute mentale al personale addetto ai servizi di immigrazione, asilo e polizia che lavora con i rifugiati, i richiedenti asilo e gli immigrati, in particolare chi lavora con donne e ragazze vulnerabili; ritiene che tali misure di assistenza sanitaria necessarie debbano includere, tra l'altro, un alloggio sicuro, servizi igienici per donne e bambini, la consulenza legale e l'accesso ai servizi sanitari e ai diritti in ambito sessuale e riproduttivo, tra cui la contraccezione, il supporto per le vittime di violenze sessuali nonché aborti sicuri e legali;

53.

invita l'UE e gli Stati membri a interrompere immediatamente le attuali politiche di austerità e i tagli alla spesa pubblica che interessano servizi fondamentali per il raggiungimento di un livello elevato di tutela sanitaria per tutte le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi nell'UE, indipendentemente dalle loro origini o dal loro status giuridico;

54.

invita gli Stati membri a garantire l'accesso gratuito ai servizi sanitari per le donne disoccupate, le donne nelle zone rurali e le donne in pensione con un reddito basso, che non possono permettersi di pagare i controlli e i trattamenti medici;

55.

raccomanda che alle donne che hanno partorito un bambino disabile oppure colpito da una malattia che ne mette a rischio la vita venga garantito un sostegno specifico che comprenda in particolare un accesso gratuito all'assistenza pediatrica di lungo periodo a domicilio, all'assistenza pediatrica palliativa, nonché a un supporto psicologico specializzato e facilmente accessibile;

56.

evidenzia che la realizzazione del diritto alla salute per tutti prevale sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dipende dagli investimenti nella ricerca medica in Europa, anche nell'ambito delle tecnologie sanitarie e dei farmaci contro le malattie trascurate e legate alla povertà;

57.

deplora i tagli ai bilanci della sanità pubblica negli Stati membri e si rammarica del fatto che gli stanziamenti annuali per i programmi destinati alla prevenzione della violenza di genere e della violenza sulle donne in tutti gli Stati membri siano di gran lunga inferiori agli effettivi costi di tale violenza, a prescindere che siano di natura economica, sociale o morale; sostiene gli Stati membri nell'aumento della spesa per il sostegno dei programmi di prevenzione della violenza contro le donne e di aiuto e protezione efficace delle vittime;

58.

invita gli Stati membri a introdurre misure in campo sanitario per l'identificazione precoce e il sostegno alle vittime della violenza di genere, come pure ad applicare protocolli sanitari nei casi di aggressione, che saranno trasmessi ai tribunali competenti così da agevolare il procedimento giudiziario; chiede inoltre agli Stati membri di garantire il diritto di accesso alle informazioni e all'assistenza sociale integrata mediante servizi di assistenza permanente e urgente, con una specializzazione di prestazioni professionali multidisciplinari;

59.

accoglie con favore le azioni della Commissione finalizzate alla ratifica da parte dell'UE della Convenzione di Istanbul e si rammarica che molti Stati membri non abbiano ancora proceduto alla ratifica; esorta il Consiglio a garantire quanto prima l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul;

60.

sottolinea che la prostituzione è anche una questione sanitaria dal momento che comporta effetti dannosi per la salute delle persone che la praticano, le quali sono più soggette a traumi sessuali, fisici e psichici, alla dipendenza da stupefacenti e alcool, alla perdita di autostima così come a un tasso di mortalità superiore rispetto al resto della popolazione; aggiunge e sottolinea che molti degli acquirenti di servizi sessuali chiedono sesso a pagamento non protetto, cosa che accresce il rischio di effetti sanitari negativi, sia per le persone che praticano la prostituzione sia per i clienti;

61.

invita gli Stati membri a prevenire, vietare e perseguire la mutilazione genitale femminile e la mutilazione genitale delle persone intersessuali nonché a fornire sostegno nell'ambito della salute mentale, insieme all'assistenza fisica, alle vittime e alle persone a rischio;

62.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili o svantaggiati e ad avviare programmi di intervento rivolti a tali gruppi;

63.

considera che la mancanza di dati comparabili, esaustivi, affidabili e aggiornati regolarmente, disaggregati sulla base del genere, sia fonte di discriminazione per la salute delle donne;

64.

ricorda che i servizi sanitari e la politica sanitaria sono di competenza degli Stati membri e che il ruolo della Commissione europea è complementare alle politiche nazionali;

o

o o

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  EMEA/CHMP/3916/2005 — ICH http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf

(2)  Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002.


Mercoledì 15 febbraio 2017

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/113


P8_TA(2017)0033

Accordo quadro di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Mongolia (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (08919/2016 — C8-0218/2016 — 2015/0114(NLE) — 2016/2231(INI))

(2018/C 252/11)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08919/2016),

visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (07902/1/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0218/2016),

vista la firma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione (o «accordo di partenariato e cooperazione») il 30 aprile 2013, a Ulan-Bator, alla presenza del vicepresidente della Commissione/alto rappresentate dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Catherine Ashton,

visto l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri e la Mongolia, entrato in vigore il 1o marzo 1993,

vista la sua risoluzione legislativa del 15 novembre 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per consentire alla Banca di finanziare operazioni in Mongolia (1),

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'attuazione e la revisione della strategia UE-Asia centrale (2),

viste le sue risoluzioni del 16 dicembre 2015 (3) e del 14 marzo 2013 (4) sulle relazioni UE-Cina e, in particolare, il considerando Y di quest'ultima risoluzione,

vista la sua risoluzione del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia (5),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sulla posizione del Parlamento europeo sulla 19a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (6) e, in particolare, il paragrafo 30,

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulle raccomandazioni della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare relative alla creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente e, in particolare, il considerando F (7),

vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione (8),

vista la sua risoluzione legislativa del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione (9),

vista l'inclusione della Mongolia nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'UE (SPG+),

viste le relazioni di lunga data tra le delegazioni del Parlamento europeo e il Grande Hural di Stato (parlamento della Mongolia) e, in particolare, la dichiarazione comune della 10a riunione interparlamentare tenutasi il 17 febbraio 2015 a Ulan-Bator,

viste la presidenza e l'organizzazione, da parte della Mongolia, dell'11o vertice Asia-Europa (ASEM), tenutosi a Ulan-Bator il 15 e 16 luglio 2016, e della nona riunione del partenariato parlamentare Asia-Europa (ASEP), tenutasi a Ulan-Bator il 21 e 22 aprile 2016, e viste le rispettive dichiarazioni adottate in occasione di tali riunioni,

visto il ruolo attivo svolto dalla Mongolia in seno all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, anche in occasione della sua riunione autunnale, che ha ospitato a Ulan-Bator dal 15 al 18 settembre 2015,

visti l'elezione della Mongolia al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani per il periodo 2016-2018 e il fatto che il paese ha manifestato l'aspirazione di divenire membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2022,

viste la presidenza mongola della comunità delle democrazie nel 2012-2013 e quella della coalizione «Freedom Online» nel 2015,

viste le constatazioni e conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione elettorale alle elezioni legislative del 29 giugno 2016 in Mongolia, cui hanno partecipato l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODIHR) e il Parlamento europeo,

visto l'intervento pronunciato dinanzi al Parlamento europeo dal presidente della Mongolia, Cahiagijn Ėlbėgdorž, il 9 giugno 2015,

viste le diverse riunioni e visite reciproche di alto livello, tra cui quella del Presidente della Commissione europea José Barroso in Mongolia, nel novembre 2013,

vista la politica estera mongola dei «terzi vicini», che riguarda le relazioni con l'UE, gli Stati Uniti, il Giappone, la Repubblica di Corea, l'India, l'Iran, i paesi dell'Asia centrale e altri ancora,

visti i partenariati strategici della Mongolia con la Russia e la Cina,

visto lo status di osservatore detenuto dalla Mongolia nell'Organizzazione di Shanghai per la cooperazione (SCO),

viste le riunioni trilaterali di alto livello che si tengono periodicamente tra Mongolia, Russia e Cina e tra Mongolia, Giappone e Stati Uniti,

viste le iniziative volte a integrare diversi progetti economici nella regione, tra cui la cintura economica della via della seta cinese, lo sviluppo di una cintura transeurasiatica da parte della Russia, nonché la via della steppa mongola,

visto il programma individuale di partenariato e cooperazione che lega la Mongolia alla NATO, concordato nel 2012,

vista la dichiarazione della Mongolia del settembre 2015 in merito alla sua intenzione di perseguire uno status di neutralità permanente,

visto lo status di paese privo di armi nucleari, autoproclamato dalla Mongolia e riconosciuto dalle Nazioni Unite nel settembre 2012,

visto il fondo di cooperazione internazionale della Mongolia, volto a consentire la condivisione di esperienze con altri paesi che stanno portando avanti una trasformazione democratica, come il Myanmar, il Kirghizistan e l'Afghanistan,

visti gli sforzi intesi a creare un clima di fiducia, tra cui il dialogo di Ulan-Bator sulla sicurezza dell'Asia nordorientale, che comprende la Corea del Nord, e il forum d'Asia,

viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite contro la tortura relative alla seconda relazione periodica della Mongolia, adottate nell'agosto 2016,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0383/2016),

A.

considerando che la Mongolia può fungere da modello democratico non solo per le altre democrazie emergenti della regione, ma anche per i regimi più tendenti all'autoritarismo;

B.

considerando che le Comunità europee hanno istituito relazioni diplomatiche con la Mongolia il 1o agosto 1989;

C.

considerando che l'UE e la Mongolia intrattengono relazioni amichevoli basate su legami politici, sociali, economici, culturali e storici;

D.

considerando che le posizioni assunte dall'UE e dalla Mongolia rispetto alla maggior parte delle grandi sfide internazionali sono convergenti e che la Mongolia svolge un ruolo costruttivo nelle relazioni internazionali, in particolare nell'ambito delle organizzazioni multilaterali;

E.

considerando che le relazioni dell'UE con la Mongolia sono incentrate prevalentemente sui progetti di cooperazione allo sviluppo volti a consentire al paese di guidare la rapida trasformazione in atto verso uno sviluppo sociale inclusivo ed economicamente sostenibile;

F.

considerando che la Mongolia è interessata a un ulteriore sviluppo delle relazioni con l'UE e all'ampliamento della cooperazione esistente al di là degli obiettivi di sviluppo; che l'accordo di partenariato e cooperazione evidenzia la crescente importanza delle relazioni UE-Mongolia, basate su principi condivisi quali uguaglianza, beneficio reciproco, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, e offre ufficialmente a entrambe le parti la possibilità di sviluppare nuovi ambiti di cooperazione, non solo in aree quali gli affari, il commercio, lo sviluppo, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia e l'ammodernamento dello Stato, ma anche nel campo dell'istruzione, della cultura e del turismo;

G.

considerando che lo sviluppo delle relazioni dell'UE con la Mongolia rientra ancora nelle competenze della delegazione UE a Pechino; che ad oggi Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Regno Unito e Italia hanno istituito ambasciate a Ulan-Bator;

Disposizioni generali

1.

apprezza le relazioni amichevoli e costruttive tra l'UE e la Mongolia;

2.

riconosce la specifica posizione geografica della Mongolia, situata tra la Cina, la Russia e i paesi dell'Asia centrale e nordorientale, paesi con grandi potenzialità per l'economia mondiale, come pure la sua importanza per la stabilità nella regione, le sue credenziali democratiche consolidate, dal carattere alquanto eccezionale nella regione, e il ruolo costruttivo che svolge favorendo e agevolando la risoluzione pacifica di conflitti e contrasti nella regione nonché promuovendo l'integrazione economica regionale;

3.

riconosce che la trasformazione democratica iniziata negli anni '90 prosegue con costanza; riconosce i progressi tangibili realizzati a livello di riforme socioeconomiche; prende atto, tuttavia, dell'esistenza di sfide riguardanti lo sviluppo e l'economia sostenibili, la finanza, il buon governo, la lotta alla corruzione, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente e la polarizzazione politica, che risultano aggravate dalla crescente difficoltà del contesto internazionale;

Quadro istituzionale e rappresentanza diplomatica

4.

si compiace dell'approfondimento e dell'ampliamento delle relazioni tra l'UE e la Mongolia, testimoniati dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione, e del fatto che tali relazioni si estendono ad ambiti quali il dialogo politico e i diritti umani, il commercio e l'assistenza allo sviluppo, nonché alla cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, energia, cambiamenti climatici, ricerca e innovazione e istruzione e cultura, che rivestono grande importanza per la diversificazione economica e la risoluzione degli attuali problemi economici, come pure per la trasformazione, nel lungo periodo, di una società originariamente nomadica;

5.

accoglie con favore l'istituzione di un comitato misto incaricato di seguire l'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione, a norma dell'articolo 56 dell'accordo, e lo incoraggia a informare con regolarità il Parlamento europeo e il parlamento della Mongolia;

6.

esorta i tre Stati membri che non hanno ancora finalizzato i processi nazionali di ratifica a procedere rapidamente in tal senso, onde consentire la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, attese ormai da tempo;

7.

evidenzia la necessità di rafforzare ulteriormente la dimensione parlamentare delle relazioni tra l'UE e la Mongolia; si rammarica che il testo dell'accordo di partenariato e cooperazione non contenga articoli che prevedano l'istituzione di una commissione di cooperazione parlamentare nel quadro dell'accordo, che si occupi del controllo democratico della sua attuazione e del potenziamento del dialogo politico tra i due parlamenti; incoraggia pertanto l'avvio, il prima possibile, di negoziati su un nuovo protocollo per ovviare a tale situazione, nel rispetto dell'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione relativo alla cooperazione futura, come già richiesto dai parlamenti mongolo ed europeo nella dichiarazione congiunta della decima riunione interparlamentare;

8.

esprime preoccupazione per il fatto che la gestione delle relazioni diplomatiche con la Mongolia si basi tuttora sulla delegazione dell'UE in Cina; esorta il Consiglio e il VP/AR a convertire l'ufficio di collegamento dell'UE a Ulan-Bator in una delegazione dell'UE a pieno titolo, in quanto ciò è fondamentale nell'ottica di agevolare il dialogo politico e la cooperazione in materia di diritti umani e democrazia, migliorare la capacità di attuare e supervisionare i progetti di assistenza dell'UE e promuovere il commercio di beni e servizi nonché gli scambi culturali e tra i popoli;

Democrazia, Stato di diritto, buon governo e diritti umani

9.

accoglie positivamente gli sforzi della Mongolia per consolidare il progresso democratico e lo Stato di diritto, anche attraverso elezioni pluripartitiche, una maggiore indipendenza dei media e una società civile dinamica; plaude, in tal senso, alla partecipazione della Mongolia alla comunità delle democrazie;

10.

sottolinea che il rispetto della libertà dei media e della libertà di espressione è fondamentale per un ulteriore consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in Mongolia; incoraggia le autorità mongole ad affrontare le questioni relative alle segnalazioni di interferenze nel lavoro dei media a fini politici e a non penalizzare né limitare i mezzi di informazione critici del governo, online e offline; incoraggia il parlamento mongolo a codificare esplicitamente tali diritti fondamentali e a metterli in atto con rigorosi controlli;

11.

è convinto che la trasformazione democratica della Mongolia possa innescare un effetto di propagazione positivo in una regione che sta vivendo mutamenti complessi e che, in questo senso, la Mongolia possa contribuire in modo costruttivo alla stabilità e al benessere comuni nella regione; invita l'UE a tenere conto di ciò nell'ambito della programmazione della cooperazione regionale, in particolare con i paesi dell'Asia centrale nonché con l'intera regione;

12.

elogia la dimostrazione del rispetto generale delle norme elettorali durante le recenti elezioni; invita le autorità della Mongolia a dar seguito alle raccomandazioni formulate dall'OSCE/ODIHR in seguito alle elezioni legislative del 29 giugno 2016, in particolare per quanto concerne la stabilizzazione della normativa elettorale, le restrizioni all'organizzazione delle campagne elettorali, l'indipendenza dei media nonché l'imparzialità e l'esaustività delle informazioni a disposizione degli elettori;

13.

manifesta interesse per l'invio di una missione di osservazione del Parlamento europeo in occasione delle elezioni presidenziali previste per la metà del 2017;

14.

incoraggia la Mongolia ad affrontare le sfide rimanenti per quanto concerne il rispetto per l'indipendenza della magistratura;

15.

plaude agli sforzi legislativi recentemente avviati per il rafforzamento della base giuridica della lotta alla corruzione diffusa, che implica l'elevato ed effettivo rischio di compromettere la coesione sociale del paese, nonché all'impegno profuso nell'affrontare i conflitti sociali e in materia di diritti umani; incoraggia la Mongolia ad adottare riforme sostanziali e ad attuarle tempestivamente; fa riferimento a tal proposito alla propria esperienza del fatto che le persone condannate per corruzione devono senza eccezione far fronte alle proprie responsabilità; raccomanda al paese di rafforzare la cooperazione con l'UE, l'OSCE e l'ONU nella lotta alla corruzione; è convinto che il coinvolgimento attivo nell'applicazione delle raccomandazioni internazionali in materia di RSI nel settore economico produttivo e nella vita pubblica e amministrativa della Mongolia potrebbe svolgere un importante ruolo positivo nell'ambito di tali iniziative;

16.

riconosce gli impegni e il quadro giuridico adottati dal paese per la lotta alla tratta di esseri umani, ma rimane preoccupato circa la situazione concreta ed esorta la Mongolia alla piena attuazione della legge del 2012 contro la tratta di esseri umani e dei relativi piani nazionali;

17.

si compiace che sia stato raggiunto un accordo di principio tra l'UE e la Mongolia e che siano in corso i lavori preparatori per l'avvio di un dialogo regolare tra l'UE e la Mongolia in materia di diritti umani nel 2017;

18.

accoglie con favore il fatto che nel dicembre 2015, in seguito alla ratifica del secondo protocollo opzionale del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il parlamento mongolo abbia adottato un codice penale rivisto che, oltre a introdurre importanti riforme giuridiche quali il divieto di tortura, abolisce la pena di morte per tutti i reati; prende atto della decisione del parlamento neoeletto di posticipare l'attuazione del codice penale rivisto e incoraggia le autorità mongole ad applicare senza ulteriore indugio questa importante riforma;

19.

prende atto dei progressi della Mongolia nel miglioramento del suo quadro giuridico in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, della riforma istituzionale mongola, in cui rientra la commissione nazionale indipendente per i diritti dell'uomo, e degli sforzi del paese per la creazione di capacità e la sensibilizzazione in materia di diritti umani, nonché del continuo impegno per affrontare le rimanenti sfide correlate alla tutela e alla promozione delle norme universali sui diritti dell'uomo, come quelle sottolineate in occasione della seconda revisione periodica universale del 2015 delle Nazioni Unite (UN-UPR), incluse le attività di prevenzione e di inchiesta per tutti i presunti casi di tortura e di protezione dei diritti delle donne, dei bambini e dei prigionieri;

20.

esprime preoccupazione in merito alle segnalazioni di arresti senza un mandato e di episodi di tortura e impunità nelle carceri mongole; si unisce all'appello del Consiglio dei diritti umani (CDU) delle Nazioni Unite a favore di misure efficaci che nella pratica garantiscano a tutti i detenuti tutte le garanzie giuridiche fondamentali conformemente alle norme internazionali; invita la Mongolia a dar seguito al proprio impegno per l'istituzione di un meccanismo indipendente che consenta di indagare in modo rapido ed efficace i presunti casi di tortura e maltrattamenti;

21.

elogia il progetto sostenuto dall'UE per la promozione dei diritti delle persone LGBTI in Mongolia; esprime tuttavia preoccupazione per le continue discriminazioni e vessazioni a danno della comunità LGBTI;

22.

raccomanda alla Mongolia, in conformità della già ratificata convenzione sui diritti del fanciullo, di proibire per legge le punizioni corporali non soltanto negli istituti per l'istruzione ma in qualunque contesto e di affrontare con misure mirate e specifiche i tassi delle violenze sui minori, che non accennano a diminuire, così come lo sfruttamento economico dei bambini e gli incidenti che provocano il decesso o gravi lesioni di minori; chiede a tutte le pertinenti istituzioni UE di prestare assistenza al riguardo;

23.

raccomanda di rafforzare la situazione nell'ambito della sicurezza e della salute con l'attuazione della convenzione OIL C176 e delle altre convenzioni OIL in materia di sicurezza e salute non ancora ratificate;

24.

sostiene gli sforzi sinceri e costanti della Mongolia per la progressiva eliminazione di tutte le forme di lavoro minorile e per la garanzia del rispetto dei diritti del fanciullo;

25.

accoglie con favore il quadro giuridico della Mongolia per la realizzazione di pari diritti di donne e uomini, adottato nel 2011, e la progressiva eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne;

Sviluppo sostenibile

26.

si compiace dei notevoli progressi che la Mongolia ha compiuto dagli anni '90 del secolo scorso in riferimento agli obiettivi di sviluppo del millennio, negli ambiti dello sviluppo economico e della riduzione della povertà; appoggia la Mongolia nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in linea con i principi dell'efficacia e della trasparenza degli aiuti;

27.

riconosce che l'approfondimento dell'integrazione economica regionale offrirà alla Mongolia nuove opportunità in termini di prosperità futura e successo economico e prende atto del fatto che la Mongolia sta cercando, nel contempo, alleanze e partner economici che le permettano di avvalersi pienamente delle potenzialità di cooperazione senza però compromettere i suoi legittimi interessi politici ed economici nazionali, l'impegno di lunga data nei confronti di una diplomazia pluridirezionale, l'identità e lo stile di vita tradizionali e i fondamenti democratici della società mongola;

28.

esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che in alcune zone la povertà stia diventando un fenomeno radicato e che il boom economico registrato negli anni 2010-2012 non abbia contribuito in misura sufficiente alla riduzione della povertà nel paese;

29.

incoraggia la Mongolia nei suoi sforzi volti a conseguire una crescita economica sostenuta; esprime preoccupazione per il brusco rallentamento della crescita del PIL, che aveva toccato livelli record nel 2011 (17,3 %), ma nel 2015 è risultata del 2,3 %, tasso che si prevede ridotto all'1,3 % nel 2016; teme che il deficit di bilancio, salito al 20 % del PIL, possa ripercuotersi negativamente sulla riduzione della povertà nonché sull'inclusione sociale e sulla coesione del sistema di protezione sociale;

30.

accoglie con favore il fatto che l'assistenza allo sviluppo destinata al paese dall'UE per il periodo 2014-2020 sia stata più che raddoppiata — 65 milioni di euro rispetto ai 30 milioni del periodo 2007-2013 — e dedichi particolare attenzione al miglioramento della governance economica e alla formazione professionale volta a migliorare le opportunità di impiego; incoraggia la partecipazione della Mongolia ai programmi regionali finanziati dall'UE; osserva che i progetti e i programmi dell'UE che contribuiscono allo sviluppo e all'ammodernamento della Mongolia registrano un livello di attuazione relativamente buono;

31.

pone l'accento sull'importanza di una continua riforma amministrativa incentrata principalmente sulla creazione di un'amministrazione altamente professionale a livello nazionale e locale; incoraggia le istituzioni UE ad aiutare la Mongolia nello sviluppo delle risorse e delle competenze necessarie, affinché il paese disponga di strumenti più validi per affrontare le sfide dei complessi processi di trasformazione economica e sociale e incrementare la capacità di assorbimento dei fondi UE nel paese;

32.

invita ad aumentare le opportunità di scambi per studenti e membri del mondo accademico nell'ambito dei programmi Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie e ad ampliare i contatti interpersonali, anche in ambito artistico, tra l'UE e la Mongolia; chiede all'UE di includere la ricerca e l'innovazione negli ambiti di collaborazione con la Mongolia;

33.

accoglie con favore il tempestivo deposito da parte della Mongolia, il 21 settembre 2016, dello strumento di ratifica dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico; teme che i cambiamenti climatici, la notevole crescita dell'allevamento, l'enorme incremento della migrazione dalle campagne verso la capitale nonché il massiccio impiego e il rapido sfruttamento delle risorse, quali le risorse idriche e del suolo, per l'estrazione ufficiale e non ufficiale di rame, carbone e altre materie prime abbiano, insieme, provocato un drastico deterioramento delle condizioni ambientali della Mongolia, un crescente rischio di conflitti con i paesi limitrofi per le risorse idriche e una maggiore frequenza di fenomeni climatici quali il cosiddetto «dzuz», caratterizzato da cicli di lunghi periodi di siccità e inverni rigidi che comportano elevate perdite a livello di bestiame, animali selvatici e biodiversità in generale; invita il governo mongolo a intensificare gli sforzi a favore della diversificazione dell'economia e chiede all'UE di assistere tale processo mediante attività specifiche e misure preventive e di altro genere, ad esempio nell'ambito di un più stretto coordinamento delle rispettive politiche ambientali; chiede alle autorità e al parlamento della Mongolia e a tutti gli Stati membri dell'UE di cooperare e contribuire a un sostanziale rafforzamento del regime climatico internazionale nell'ambito delle iniziative della COP 22 di Marrakech;

34.

si compiace della ratifica e del rispetto, da parte della Mongolia, di tutte le pertinenti convenzioni SPG+ sulla tutela ambientale e i cambiamenti climatici; esorta tuttavia la Mongolia a rispettare gli obblighi di rendicontazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite sulla tutela ambientale e i cambiamenti climatici (CITES, convenzioni di Basilea e di Stoccolma) e ad applicare il proprio quadro giuridico in materia ambientale;

35.

rileva che nel 2014 in Mongolia le industrie estrattive generavano il 17 % del PIL e l'89 % delle esportazioni complessive del paese; si compiace a tal riguardo dell'attiva partecipazione della Mongolia all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, volta a rendere questo settore più responsabile e trasparente;

36.

sottolinea che la miniera di rame e oro di Oyu Tolgoi è il progetto minerario più imponente, da cui a partire dal 2020 dovrebbe provenire un terzo del PIL della Mongolia, e che Tavan Tolgoi è la più grande miniera di carbone non sfruttata al mondo; accoglie con favore i dibattiti pubblici sull'impatto ambientale dell'attività estrattiva e la partecipazione del pubblico alla gestione delle risorse a livello locale;

37.

incoraggia la Mongolia a potenziare, a vantaggio dei propri cittadini, lo sfruttamento delle risorse naturali del paese, in particolare dei minerali rari, il cui valore è in continuo aumento nell'industria digitale; evidenzia il ruolo di sostegno che l'UE potrebbe assumere con la concessione di aiuti tecnologici e finanziari in direzione di un'estrazione mineraria autonoma;

38.

ritiene che gli investimenti nella digitalizzazione e nelle tecnologie future possano contribuire a colmare il divario tra le varie regioni della Mongolia in termini di sviluppo e a diversificare l'economia; incoraggia l'UE e gli Stati membri a intensificare la cooperazione nell'ambito della digitalizzazione e delle nuove tecnologie;

39.

riconosce le rilevanti sfide della lotta al traffico di stupefacenti; raccomanda che l'UE presti assistenza nell'ambito del rafforzamento delle istituzioni pubbliche e delle risorse per affrontare queste problematiche;

Relazioni economiche e commerciali

40.

osserva che l'UE è diventata il terzo partner commerciale della Mongolia e che le importazioni di beni dalla Mongolia nel mercato dell'UE sono già praticamente esenti da dazi grazie all'attuale sistema di preferenze generalizzate;

41.

si compiace dell'inclusione della Mongolia nel programma SPG+;

42.

prende atto del fatto che gli investimenti europei in Mongolia sono rimasti finora limitati, a causa dell'insicurezza del contesto imprenditoriale e della carenza di informazioni;

43.

incoraggia l'UE e la Mongolia a intensificare le relazioni commerciali e di investimento, anche mediante iniziative di informazione e sensibilizzazione a scopo promozionale, nel rispetto delle disposizioni giuridiche dell'accordo di partenariato e cooperazione; sottolinea che tale intensificazione delle relazioni dovrebbe avvenire in modo coerente e nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sulle norme relative al lavoro, sul buon governo, sui diritti umani e sulle norme ambientali;

44.

esorta, in tal contesto, a sviluppare ulteriormente le attività della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in Mongolia;

45.

sottolinea l'importanza della stabilità del contesto imprenditoriale e giuridico ai fini dell'aumento degli investimenti dall'UE;

46.

prende atto del declino degli investimenti esteri diretti nell'ambito del settore minerario, che domina l'economia e rimane un importante fattore di divisioni;

47.

esorta la Mongolia ad adoperarsi, con l'aiuto degli investimenti esteri e in un contesto giuridico più trasparente, per diversificare l'economia affinché sia meno vulnerabile alla volatilità dei mercati dei minerali; accoglie con favore, a tale riguardo, le nuove norme sugli investimenti esteri diretti;

48.

incoraggia l'ulteriore integrazione della Mongolia nell'economia globale e regionale, nell'ambito di progetti quali la via della steppa, la nuova via della seta o «One belt, One road» e la cintura transeurasiatica, di concerto con gli interessi strategici e le priorità del paese; chiede all'UE di valutare la possibilità di partecipare ai programmi infrastrutturali e di investimento nella regione, anche nel settore minerario;

Sfide e cooperazione a livello globale e regionale

49.

riconosce il ruolo cruciale che la Mongolia può svolgere tra i dinamici giganti economici di Cina, Russia, Corea del Sud e Giappone e i paesi dell'Asia centrale, come pure, nel contempo, quale intermediario tra l'Europa e la regione dell'Asia orientale;

50.

evidenzia il concetto dei «terzi vicini» che caratterizza la politica estera mongola e che comprende le relazioni con l'UE, in equilibrio con le relazioni costruttive e intense che intrattiene con i suoi diretti vicini Russia e Cina, influenti partner strategici;

51.

prende atto delle relazioni amichevoli e al contempo concorrenziali dal punto di vista economico che la Mongolia intrattiene con gli altri paesi della regione;

52.

osserva che la Mongolia sta valutando seriamente l'impatto di una potenziale adesione all'Unione economica eurasiatica; esprime preoccupazione per la possibilità che tale adesione possa ostacolare lo sviluppo di ulteriori relazioni politiche e commerciali con l'UE;

53.

si congratula con la Mongolia per la buona riuscita delle presidenze delle riunioni dell'ASEM e dell'ASEP tenutesi a Ulan-Bator nel 2016, per il consolidamento della dimensione parlamentare e per il rafforzamento del partenariato tra le due regioni, basato sui principi universalmente riconosciuti dell'uguaglianza, del rispetto reciproco e della promozione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali; accoglie con favore la proposta della Mongolia per l'istituzione di un centro ASEM che disponga anche di una struttura virtuale/online;

54.

si compiace che la Mongolia si sia dichiarata zona priva di armi nucleari, come ufficialmente riconosciuto dalle Nazioni Unite; plaude in particolare al ruolo attivo e costruttivo che il paese riveste nei consessi multilaterali per la promozione della cooperazione ai fini del disarmo nucleare globale, nonché alla sua firma della promessa umanitaria (10);

55.

accoglie con favore l'impegno reciproco per la promozione della pace e della sicurezza a livello internazionale e si compiace, a tale riguardo, del ruolo attivo svolto dalla Mongolia in seno ai meccanismi multilaterali internazionali quali le Nazioni Unite e l'OSCE, nonché del suo contributo a iniziative a favore della pace e della stabilità nell'Asia nordorientale e oltre, come il dialogo di Ulan-Bator sulla sicurezza nell'Asia nordorientale;

56.

rileva il contributo della Mongolia agli sforzi delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace nel mondo e la sua offerta di strutture di formazione per tali missioni affiancata, in parallelo, dalla crescente ricerca di un potenziamento delle opportunità politiche e diplomatiche e della responsabilità delle Nazioni Unite di prevenire e risolvere i conflitti;

57.

si compiace del marcato allineamento della Mongolia con l'UE nelle posizioni negoziali e di voto nell'ambito delle Nazioni Unite e in altri consessi multilaterali; sottolinea a tal riguardo l'importanza dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato e cooperazione sulla cooperazione internazionale;

58.

riconosce il ruolo della Mongolia nella promozione del rispetto dei diritti umani in qualità di nuovo membro del CDU delle Nazioni Unite nel periodo 2016-2018 e chiede che l'UE cooperi strettamente con la Mongolia nella preparazione e nell'attuazione del lavoro del CDU;

59.

si compiace della ratifica da parte della Mongolia dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e incoraggia la Mongolia a ratificare gli emendamenti di Kampala, che hanno tempestivamente fornito una definizione e una procedura per la giurisdizione della Corte sul reato di aggressione;

60.

elogia gli sforzi della Mongolia per la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in paesi delle aree limitrofe che mirano a un cambiamento democratico; chiede all'UE di coinvolgere la Mongolia e di cercare sinergie ad hoc nell'ambito dei programmi regionali nell'Asia centrale incentrati su tali sviluppi;

61.

elogia il ruolo della Mongolia nel riunire studiosi provenienti da entrambe le Coree, la Cina e la Russia, e nel ricongiungere famiglie divise dalla scissione della penisola coreana;

62.

appoggia la dichiarata aspirazione della Mongolia a diventare membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2022;

o

o o

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al VP/AR, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al Grande Hural di Stato (Parlamento) della Mongolia.

(1)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 49.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0121.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0458.

(4)  GU C 36 del 29.1.2016, pag. 126.

(5)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 35.

(6)  GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 41.

(7)  GU C 440 del 30.12.2015, pag. 97.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2016)0424.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2017)0032.

(10)  http://www.icanw.org/pledge/


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/122


P8_TA(2017)0036

Relazione 2016 sull'Albania

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sull'Albania (2016/2312(INI))

(2018/C 252/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 - 20 giugno 2003 concernenti la prospettiva dei paesi dei Balcani occidentali, che diverranno parte integrante dell'UE,

viste la decisione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 di concedere all'Albania lo status di paese candidato all'adesione all'UE e le conclusioni del Consiglio del 15 dicembre 2015,

viste le conclusioni della Presidenza del 13 dicembre 2016,

vista l'ottava riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e l'Unione europea, tenutasi a Bruxelles l'8 settembre 2016,

viste la dichiarazione finale del presidente del vertice dei Balcani occidentali, tenutosi a Parigi il 4 luglio 2016, e le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile per il vertice di Parigi 2016,

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2016 dal titolo «Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2016)0715), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Albania 2016 Report» (SWD(2016)0364),

viste le conclusioni comuni del sesto dialogo ad alto livello sulle priorità chiave adottate a Tirana il 30 marzo 2016,

viste le relazioni finali dell'OSCE/ODIHR riguardanti le elezioni parlamentari del 2013 e le elezioni locali del 2015,

vista la relazione dell'OCSE sul monitoraggio dei processi amministrativi del 2015,

viste le raccomandazioni adottate in occasione dell'11a riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania, tenutasi a Bruxelles il 7 e 8 novembre 2016,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0023/2017),

A.

considerando che l'Albania ha compiuto progressi nel soddisfare i criteri politici cui è subordinata l'adesione, nonché progressi costanti nelle cinque priorità chiave per l'avvio dei negoziati a tal fine; che l'ulteriore attuazione, fra l'altro, del pacchetto di riforma della giustizia, della riforma elettorale e della cosiddetta legge di decriminalizzazione è indispensabile per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche e nei rappresentanti politici;

B.

considerando che permangono ancora sfide alle quali occorre rispondere con rapidità, efficacia e spirito aperto al dialogo, alla collaborazione e al compromesso fra il governo e l'opposizione, per assicurare ulteriori progressi nel cammino di adesione dell'Albania all'UE;

C.

considerando che un dialogo politico costruttivo e sostenibile tra le forze politiche sulle riforme correlate all'UE è essenziale per conseguire ulteriori progressi nel processo di adesione all'Unione europea;

D.

considerando che vi è un consenso politico e un ampio sostegno pubblico a favore del processo di adesione all'UE in Albania;

E.

considerando che i negoziati di adesione sono un potente incentivo per l'adozione e l'attuazione di riforme collegate all'adesione;

F.

considerando che la riforma della giustizia resta fondamentale per progredire lungo il processo di adesione all'UE dell'Albania;

G.

considerando che nel 2017 in Albania si terranno le elezioni presidenziali e parlamentari;

H.

considerando che la protezione della libertà religiosa e del patrimonio culturale, i diritti delle minoranze e la gestione dei beni rientrano tra i valori fondamentali dell'Unione europea;

I.

considerando che l'UE ha sottolineato la necessità di rafforzare la governance economica, lo Stato di diritto e le capacità della pubblica amministrazione in tutti i paesi dei Balcani occidentali;

J.

considerando che le autorità albanesi hanno adottato un approccio positivo in materia di cooperazione regionale per favorire lo sviluppo delle infrastrutture, la lotta contro il terrorismo, gli scambi economici e la mobilità giovanile;

1.

accoglie con favore i continui progressi dell'Albania nelle riforme relative all'UE, soprattutto l'adozione, nel luglio 2016, di emendamenti alla costituzione che aprono la strada a una riforma profonda e globale della giustizia; evidenzia che non solo l'adozione coerente, ma anche l'attuazione piena e tempestiva delle riforme relative a tutte le cinque priorità chiave e un notevole impegno politico sono fondamentali al fine di avanzare ulteriormente nel processo di adesione all'UE; incoraggia l'Albania a conseguire una solida serie di risultati per quanto riguarda tali riforme;

2.

accoglie con favore la raccomandazione della Commissione sull'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania; sostiene pienamente l'adesione dell'Albania all'UE e chiede che i negoziati di adesione siano avviati non appena vi siano progressi credibili e sostenibili nell'attuazione di una riforma della giustizia di ampio respiro e nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, al fine di mantenere lo slancio della riforma; si aspetta che l'Albania consolidi i progressi compiuti e mantenga il ritmo di tali progressi nell'attuazione di tutte le priorità chiave;

3.

ribadisce che un dialogo costruttivo, una cooperazione politica sostenibile, la fiducia reciproca e la volontà di impegnarsi sono fondamentali per la riuscita delle riforme e per l'intero processo di adesione all'UE; accoglie con favore, a tale proposito, l'adozione della normativa sull'esclusione degli autori di illeciti penali dai pubblici uffici; invita tutti gli attori politici ad adoperarsi ulteriormente per creare un vero dialogo politico e lavorare nel quadro di una cooperazione costruttiva;

4.

elogia l'adozione consensuale degli emendamenti alla costituzione per la riforma della giustizia e l'adozione di leggi sulla riorganizzazione istituzionale dell'ordinamento giudiziario, delle procure e della Corte costituzionale; chiede la rapida adozione e un'attuazione credibile di tutte le leggi e gli statuti pertinenti correlati, in particolare la legge sulla rivalutazione (esame delle credenziali) di giudici, pubblici ministeri e consulenti legali e il pacchetto di progetti di legge necessari per mettere in atto la riforma del sistema giudiziario; prende atto della sentenza della Corte costituzionale sulla costituzionalità della legge sull'esame delle credenziali, che segue il parere positivo espresso dalla Commissione di Venezia; ribadisce che una riforma complessiva della giustizia è una richiesta importante da parte dei cittadini dell'Albania per ristabilire la fiducia nei loro rappresentanti politici e nelle istituzioni pubbliche, e che la credibilità e l'efficacia dell'intero processo di riforma, compresa la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, dipendono dal successo del processo di rivalutazione e dall'attuazione della riforma della giustizia; rammenta che l'adozione e l'attuazione di tale riforma sono essenziali per la lotta contro la corruzione e il consolidamento dello Stato di diritto, nonché per migliorare l'applicazione dei diritti fondamentali nel paese, anche al fine di accrescere la fiducia nel sistema giudiziario presso tutti i cittadini;

5.

accoglie con favore la nuova strategia per la riforma della giustizia per il periodo 2017-2020 e il relativo piano d'azione volto a conseguire maggiore professionalità, efficienza e indipendenza dell'ordinamento giudiziario, compreso il sistema dei tribunali e la rivalutazione di tutti i membri della magistratura, nonché le maggiori risorse finanziarie messe a disposizione per l'attuazione della stessa; deplora che l'amministrazione della giustizia continui a essere lenta e inefficiente; rileva la mancanza di progressi per quanto riguarda la copertura dei posti vacanti presso la Corte d'appello e i tribunali amministrativi e l'uso efficace del sistema unificato di gestione dei casi; chiede che si continuino ad affrontare i limiti del funzionamento del sistema giudiziario, compresa la mancanza di indipendenza dalle influenze politiche e da altri rami del potere, la giustizia selettiva, la limitata responsabilità, gli inefficaci meccanismi di vigilanza, la corruzione, la durata complessiva dei procedimenti giudiziari e l'esecuzione delle sentenze; deplora le interferenze politiche nelle indagini e nei processi e chiede pertanto che l'indipendenza della magistratura sia rafforzata nella pratica; invita a un ulteriore impegno nel settore della giustizia amministrativa, affrontando questioni quali l'accesso efficace ai tribunali e destinando risorse volte a consentire un lavoro efficiente di tali tribunali; ribadisce che una riforma del sistema della giustizia penale dovrebbe mirare a considerare responsabili i criminali e a promuoverne la riabilitazione e la reintegrazione, garantendo al tempo stesso la protezione dei diritti delle vittime e dei testimoni dei reati;

6.

invita la commissione parlamentare ad hoc sulla riforma elettorale a completare rapidamente la revisione del codice elettorale, tenendo conto, nel contempo, di tutte le precedenti raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e rafforzando la trasparenza del finanziamento dei partiti e l'integrità dei procedimenti elettorali; invita le autorità competenti a garantire l'attuazione della riforma in tempo utile per lo svolgimento delle prossime elezioni parlamentari di giugno 2017 nonché l'indipendenza e la depoliticizzazione dell'amministrazione elettorale; ricorda che tutti i partiti politici sono responsabili nel garantire che le elezioni democratiche si svolgano nel rispetto delle norme internazionali; invita le autorità a incoraggiare le organizzazioni della società civile a partecipare attivamente alla vigilanza dell'intero processo elettorale; ricorda che elezioni libere ed eque sono fondamentali per progredire ulteriormente nel processo di adesione all'UE; sottolinea la necessità di affrontare le problematiche connesse al finanziamento dei partiti politici e a un sistema di verifica contabile affidabile;

7.

invita i partiti politici dell'Albania a rispettare sia lo spirito che la lettera della legge sull'esclusione dei criminali dalla funzione pubblica al momento di predisporre le loro liste di candidati per le prossime elezioni; invita ad attuare pienamente tale legge;

8.

incoraggia le autorità albanesi a prendere provvedimenti volti a facilitare la possibilità di voto all'estero per i cittadini albanesi residenti al di fuori del paese;

9.

accoglie con favore la maggiore trasparenza e inclusività delle attività parlamentari, ma chiede il rafforzamento delle capacità parlamentari al fine di controllare l'attuazione delle riforme e la loro conformità con le norme dell'UE, e di fare un uso migliore dei diversi meccanismi e delle diverse istituzioni di vigilanza per obbligare il governo a rispondere delle proprie azioni; chiede l'approvazione del codice etico parlamentare e che le norme procedurali riflettano la legge per quanto riguarda il ruolo del parlamento nel processo di integrazione nell'UE; propone di studiare modalità per una più stretta collaborazione con il parlamento albanese nel quadro del programma di sostegno del Parlamento europeo ai parlamenti dei paesi candidati, al fine di migliorare la sua capacità di produrre una legislazione di qualità in linea con l'acquis dell'UE e di esercitare il proprio ruolo di vigilanza nell'attuazione delle riforme;

10.

prende atto degli sforzi intrapresi in vista di una pubblica amministrazione più accessibile ai cittadini e dei progressi costanti nell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione e della gestione delle finanze pubbliche; chiede ulteriori progressi per quanto riguarda il rafforzamento dell'applicazione della legge sulla pubblica amministrazione e della legge sulle procedure amministrative, al fine di migliorare le procedure di assunzione e di promozione sulla base del merito e delle prestazioni e aumentare le capacità istituzionali e delle risorse umane, onde consolidare i risultati in vista di un'amministrazione pubblica più efficiente, depoliticizzata, trasparente e professionale, il che garantirebbe anche una conduzione efficiente dei negoziati di adesione all'UE; chiede di rafforzare l'autorità, l'autonomia, l'efficienza e le risorse delle strutture per i diritti umani, compreso l'ufficio del difensore civico; elogia il Consiglio nazionale per l'integrazione europea per le sue iniziative volte ad aumentare le capacità della pubblica amministrazione e della società civile rispetto al controllo dell'attuazione delle riforme collegate all'adesione; sottolinea la necessità di salvaguardare l'indipendenza degli organismi normativi e di vigilanza;

11.

prende atto dell'attuazione della riforma territoriale; sottolinea che sono necessari notevoli sforzi per aumentare la capacità finanziaria e amministrativa delle unità di governo locale di recente istituzione;

12.

valuta positivamente l'adozione di atti fondamentali della normativa anticorruzione, anche sulla protezione degli informatori; continua ad esprimere preoccupazione, tuttavia, per il fatto che la corruzione resta elevata e diffusa in molti settori e continua a costituire un grave problema, erodendo la fiducia dei cittadini nelle pubbliche istituzioni; esprime preoccupazione per il fatto che le principali istituzioni anticorruzione continuano a essere soggette all'interferenza politica e ad avere limitate capacità amministrative; rileva che la scarsa collaborazione interistituzionale e il limitato scambio di informazioni continuano a ostacolare indagini proattive e procedimenti penali efficaci contro la corruzione; evidenzia la necessità di un quadro giuridico più adeguato per i conflitti d'interesse, la regolamentazione dell'attività di lobbying e una migliore cooperazione interistituzionale, soprattutto fra servizi di polizia e magistratura inquirente, al fine di migliorare i risultati in materia di indagini, procedimenti penali e condanne, anche nei casi ad alto livello;

13.

accoglie favorevolmente il proseguimento dell'attuazione della strategia e del piano d'azione per la lotta alla criminalità organizzata e la cooperazione internazionale intensificata fra polizie; chiede inoltre lo smantellamento delle reti della criminalità organizzata e l'aumento del numero di condanne definitive nei casi di criminalità organizzata, migliorando la cooperazione fra organizzazioni internazionali, servizi di polizia e magistratura inquirente e rafforzando le capacità istituzionali e operative; esprime preoccupazione per il fatto che la casistica in materia di congelamento e confisca di beni ottenuti illegalmente rimane molto scarsa; chiede un aumento della capacità e un maggiore ricorso alle indagini finanziarie per migliorare i risultati in questo campo; rileva che, nonostante una tendenza crescente di casi di indagini riguardanti il riciclaggio di denaro, il numero di condanne definitive resta limitato;

14.

invita a intensificare le misure finalizzate a sradicare la coltivazione, la produzione e il traffico della droga in Albania e le relative reti di criminalità organizzata, anche potenziando la cooperazione internazionale e regionale; accoglie nel contempo con favore le recenti operazioni contro le piantagioni di cannabis; rileva, tuttavia, che la polizia e la magistratura inquirente non riescono a individuare le reti criminali responsabili della coltivazione di droga;

15.

chiede di intensificare gli sforzi volti a lottare contro la proliferazione incontrollata del traffico illecito di armi, anche rafforzando la cooperazione con l'UE in proposito, nonché distruggendo le rimanenti scorte di armi di piccolo calibro e armamenti leggeri e migliorando le strutture di stoccaggio; è preoccupato per il tasso alquanto elevato di omicidi per arma da fuoco in Albania;

16.

chiede il rafforzamento delle capacità del governo per quanto riguarda la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi della criminalità digitale e la prevenzione del riciclaggio di denaro su internet;

17.

incoraggia l'Albania a migliorare ulteriormente il proprio quadro giuridico per determinare lo status di protezione internazionale per i rifugiati; elogia l'impegno della polizia albanese nell'incrementare la condivisione di informazioni con Frontex e chiede un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra l'UE e l'Albania al fine di proteggere i diritti dei rifugiati, in base alle norme internazionali e ai valori fondamentali dell'UE; esprime preoccupazione per il recente aumento di casi di tratta di esseri umani; chiede che si aumentino gli sforzi per impedire la tratta di esseri umani, rivolgendo particolare attenzione alle principali vittime di tale tratta, nella fattispecie minori non accompagnati, donne e ragazze;

18.

esprime preoccupazione per il sovraffollamento delle carceri e l'insufficienza delle cure mediche nei luoghi di detenzione (secondo alcune informazioni), nonché per i maltrattamenti che subiscono i sospetti presso le stazioni di polizia; raccomanda una revisione dell'approccio punitivo, la riclassificazione dei reati e un maggiore ricorso alle alternative alla detenzione;

19.

rileva il miglioramento della cooperazione su tematiche legate all'UE fra istituzioni statali e organizzazioni della società civile, compresa la loro partecipazione agli incontri del Consiglio nazionale per l'integrazione europea; rileva che una società civile emancipata è una componente fondamentale di qualsiasi sistema democratico; evidenzia, di conseguenza, la necessità di un coordinamento ancora maggiore a tutti i livelli di governo, anche sul piano locale, con le organizzazioni della società civile; accoglie con favore, a tal proposito, l'istituzione del Consiglio nazionale per la società civile; chiede l'attuazione efficace del diritto all'informazione e alla consultazione pubblica nonché una migliore regolamentazione del quadro fiscale che interessa le organizzazioni della società civile;

20.

ricorda, tra le principali priorità, la necessità di rafforzare la protezione dei diritti umani, i diritti delle minoranze e le politiche antidiscriminazione, anche rafforzandone l'applicazione; esorta le autorità competenti a continuare a migliorare il clima di inclusione e tolleranza nei confronti di tutte le minoranze presenti nel paese, in linea con le norme europee in materia di protezione delle minoranze, anche attraverso un potenziamento del ruolo del Comitato statale per le minoranze; accoglie positivamente i primi passi volti a migliorare il quadro giuridico per la protezione delle minoranze e invita l'Albania ad adottare la legge quadro in materia e a ratificare la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie; prende atto dell'ampio processo di consultazione, con il coinvolgimento di istituzioni indipendenti, associazioni delle minoranze e società civile; sottolinea la necessità di migliorare le condizioni di vita dei rom, degli egiziani e delle altre minoranze etniche; chiede che siano introdotte azioni concrete quali la registrazione civile (certificati di nascita, carte d'identità) dei rom e degli egiziani; chiede di proseguire gli sforzi volti a migliorarne l'accesso all'occupazione e a tutti i servizi pubblici e sociali, ivi compresi l'istruzione, i servizi sanitari, gli alloggi sociali e il sostegno legale; esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante i miglioramenti, l'inclusione dei minori rom nel sistema di istruzione resta la più bassa della regione;

21.

loda gli sforzi profusi dall'ufficio del difensore civico per migliorare la normativa in materia di diritti umani, in particolare nel quadro della riforma della magistratura; accoglie con favore la promozione attiva dei diritti dei gruppi vulnerabili e dei principi di dignità umana, libertà, uguaglianza e Stato di diritto; deplora che i lavori dell'ufficio del difensore civico abbiano continuato a essere limitati dalla mancanza di risorse e di personale nella sede centrale e negli uffici decentrati; chiede che siano potenziate l'autorità, l'autonomia, l'efficienza e le risorse del suo ufficio;

22.

continua a nutrire preoccupazione per la discriminazione delle donne e delle ragazze appartenenti a gruppi svantaggiati ed emarginati, e per l'elevato numero di casi di violenza domestica nei loro confronti, nonché per la mancanza di misure adeguate per la loro protezione; sottolinea la necessità di profondere ulteriori sforzi per maturare esperienza di casi antidiscriminazione; invita le autorità competenti a continuare la propria opera di sensibilizzazione e di prevenzione della violenza domestica, nonché a migliorare l'assistenza prestata alle vittime; ribadisce il proprio appello a una piena applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul); esorta le autorità ad affrontare i preconcetti stereotipati di genere attraverso un'educazione sistematica, il dibattito pubblico e misure governative;

23.

chiede migliori meccanismi istituzionali per proteggere i diritti dei minori e impedire il lavoro minorile;

24.

nota che ulteriori sforzi sono necessari per proteggere i diritti di tutte le minoranze in Albania, attraverso la piena attuazione della legislazione pertinente; raccomanda che i diritti delle persone di etnia bulgara nelle regioni di Prespa, Golo Brdo e Gora siano riconosciuti dalla legge e garantiti nella pratica;

25.

accoglie favorevolmente il miglioramento nella protezione dei diritti delle persone LGBTI e l'adozione del piano d'azione nazionale per le persone LGTBI 2016-2020, e incoraggia il governo a continuare ad applicare le misure previste dal programma e a consolidare ulteriormente la cooperazione del governo con le organizzazioni LGTBI della società civile; sollecita altresì il governo e i legislatori a garantire che le condizioni per il riconoscimento del genere saranno conformi alle norme sancite dalla raccomandazione CM/Rec(2010) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

26.

deplora che le autorità competenti non abbiano ancora svolto un'indagine penale efficace sulle vittime della dimostrazione del 21 gennaio 2011; invita le autorità a procedere senza indugio per rendere giustizia alle vittime di tali eventi;

27.

elogia la tolleranza religiosa e la buona collaborazione fra comunità religiose; incoraggia le autorità competenti e le comunità religiose a collaborare per preservare e promuovere l'armonia religiosa, nel rispetto della Costituzione; ritiene essenziale prevenire la radicalizzazione islamista mediante un approccio mirato da parte dei servizi di intelligence, delle autorità di contrasto e delle istituzioni giudiziarie, anche attraverso il disimpegno e la reintegrazione dei combattenti di ritorno nel paese d'origine, contrastando l'estremismo violento in collaborazione con le organizzazioni della società civile e le comunità religiose, e intensificando la cooperazione regionale e internazionale in tale settore; plaude all'esaustivo quadro normativo del paese volto a prevenire e a combattere il finanziamento del terrorismo; chiede che tutte le misure assicurino, in ogni circostanza, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità delle norme internazionali; sottolinea l'importanza di programmi di educazione speciali volti a prevenire la radicalizzazione, nonché per la riabilitazione e reintegrazione sociali delle persone interessate;

28.

deplora che l'anno scorso siano stati realizzati progressi limitati nell'ambito della libertà di espressione; ribadisce l'importanza decisiva di media professionali e indipendenti, sia privati che del servizio pubblico; esprime preoccupazione circa l'influenza politica nei media e la diffusa autocensura fra i giornalisti; rileva la lenta attuazione della legge sui media audiovisivi e i ritardi nel completare l'organico dell'Autorità per i media audiovisivi; chiede misure volte ad aumentare gli standard professionali ed etici e la prevalenza di regolari contratti di lavoro per i giornalisti, a migliorare la trasparenza degli annunci del governo nei media e a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la rendicontabilità dell'autorità regolamentare e dell'emittente pubblica, soprattutto in vista delle imminenti elezioni parlamentari; ribadisce la necessità di ultimare e adottare lo statuto interno dell'emittente pubblica RTSH, nonché di portare a termine il processo di transizione alla trasmissione digitale;

29.

accoglie con favore i miglioramenti a livello del risanamento di bilancio e i migliori risultati per quanto riguarda le attività imprenditoriali e gli sforzi per combattere l'economia informale; rileva ancora, tuttavia, il persistere dei limiti nello Stato di diritto e un ambiente normativo complesso, che scoraggia gli investimenti; è preoccupato per il fatto che le rimesse dei migranti rappresentano un motore importante per la domanda interna; esorta le autorità competenti a prendere misure volte a migliorare l'esecuzione dei contratti e la riscossione delle imposte, e a continuare ad attuare la riforma della magistratura al fine di migliorare il contesto imprenditoriale; è preoccupato per la frequenza delle aggiudicazioni dirette e della stipula di contratti senza messa in concorrenza, nonché per l'aggiudicazione di contratti di esternalizzazione e di PPP di lungo periodo con un impatto dubbio in termini di pubblico interesse;

30.

raccomanda alle autorità di accelerare la realizzazione di progetti di infrastrutture importanti, quali il collegamento ferroviario e la moderna autostrada tra Tirana e Skopje, come parte del Corridoio VIII;

31.

osserva con preoccupazione la natura limitata delle capacità amministrative nell'applicare la legislazione ambientale e la mediocre gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, che spesso fanno sì che i reati ambientali minaccino le risorse economiche dell'Albania e rappresentino un ostacolo a un'economia efficiente nel consumo delle risorse; sottolinea la necessità di migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto ambientale e di garantire la partecipazione e la consultazione pubblica della società civile ai progetti pertinenti; sottolinea l'importanza cruciale di conseguire gli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici senza ripercussioni negative sulla biodiversità, sul paesaggio, sulle risorse idriche, sulla fauna, sulla flora e sulla popolazione locale interessata; è profondamente preoccupato per il fatto che, secondo la Commissione, 44 dei 71 progetti di centrali idroelettriche sono in costruzione in aree protette;

32.

sottolinea che gli impatti ecologici delle centrali idroelettriche spesso non sono valutati in modo adeguato ad assicurare il rispetto delle norme internazionali e della normativa ambientale unionale applicabile; raccomanda al governo di considerare la creazione di un parco nazionale del Vjosa lungo l'intero corso del fiume e di abbandonare i progetti di costruzione di nuove centrali idroelettriche lungo il fiume Vjosa e i relativi affluenti; esorta a realizzare un maggiore allineamento con la legislazione unionale in materia di energia, in particolare per quanto riguarda l'adozione di una strategia energetica nazionale, al fine di rafforzare l'indipendenza e l'efficacia in materia energetica; plaude al piano d'azione nazionale per le fonti di energia rinnovabili 2015-2020;

33.

rileva che l'attuazione dei diritti di proprietà deve ancora essere garantita in modo efficace; chiede che si agisca per completare il processo di registrazione, restituzione e risarcimento delle proprietà e ad aggiornare e attuare effettivamente la strategia 2012-2020 sui diritti di proprietà; esorta altresì le autorità a elaborare una tabella di marcia che stabilisca responsabilità e scadenze chiare a tal proposito e a condurre una campagna informativa pubblica per informare gli ex proprietari dei propri diritti e doveri relativamente alla restituzione delle proprietà; invita a migliorare la trasparenza, la certezza del diritto e la parità di trattamento relativamente alla legge sul risarcimento per le proprietà confiscate durante il periodo comunista; chiede la nomina di un coordinatore nazionale per i diritti di proprietà e di accelerare il processo di registrazione e di mappatura delle proprietà, ivi compresa la digitalizzazione delle proprietà;

34.

sottolinea l'importanza della ricerca nel rivelare i crimini commessi dall'ex regime comunista e la responsabilità morale, politica e giuridica delle istituzioni statali in tale processo; invita le autorità a elaborare misure legislative adeguate per contribuire alla riabilitazione delle vittime, tra l'altro mediante il risarcimento dei singoli e delle relative famiglie, nonché a revocare tutte le sentenze politiche ancora in vigore; esorta le istituzioni statali a indagare e a portare dinanzi alla giustizia coloro che si sono resi responsabili di crimini contro l'umanità durante la dittatura comunista;

35.

osserva che confrontarsi con il passato comunista è di primaria importanza per affrontare le violazioni di diritti umani e ottenere verità e giustizia per le vittime; accoglie con favore la legge che istituisce un'autorità per l'apertura degli archivi della Sigurimi; plaude alla pubblicazione dell'inchiesta della rappresentanza dell'OSCE e dell'ambasciata tedesca sulla conoscenza e le percezioni del pubblico riguardo al passato comunista in Albania e le aspettative future; osserva che tali sforzi contribuiranno a creare un dialogo sul passato e aspettative per il futuro;

36.

sottolinea l'importanza di rafforzare il dialogo sociale, il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, le capacità delle parti sociali e i meccanismi di attuazione dei diritti sociali; esorta il governo a modernizzare il sistema di istruzione al fine di creare una società più inclusiva, ridurre le disuguaglianze e la discriminazione e fornire ai giovani migliori competenze e conoscenze; sottolinea l'importanza del sostegno a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) a favore delle politiche sociali, di istruzione e di occupazione;

37.

invita le autorità albanesi a rafforzare le proprie politiche per i disabili, che continuano a incontrare difficoltà ad avere accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali e al processo decisionale, ivi compresi ostacoli che impediscono loro di esercitare liberamente il diritto di voto;

38.

rileva con preoccupazione che è tornato ad aumentare il numero di richieste di asilo presentate da cittadini albanesi negli Stati membri dell'UE che sono state considerate infondate; esorta il governo a prendere iniziative immediate e determinate per affrontare tale fenomeno e a intensificare gli sforzi di sensibilizzazione, sostegno socioeconomico e prevenzione a tale proposito, nonché ad affrontare i fattori di spinta legati alla disoccupazione e a lacune strutturali nelle politiche per la protezione sociale, l'istruzione e la salute; sottolinea la necessità di fornire risorse umane sufficienti alla Direzione generale per le frontiere e la migrazione e alla polizia di frontiera, nonché di migliorare la cooperazione interistituzionale in tale ambito, onde combattere meglio la migrazione irregolare;

39.

elogia l'Albania per il suo costante e completo allineamento alle pertinenti dichiarazioni dell'UE e conclusioni del Consiglio, che dimostra il suo chiaro impegno a favore dell'integrazione e della solidarietà europea; sottolinea l'importanza e la necessità di un continuo contributo costruttivo da parte dell'Albania per la stabilità politica della regione;

40.

plaude alla decisione delle autorità albanesi di allineare la politica estera del paese alla decisione (PESC) 2016/1671 del Consiglio che rinnova le misure restrittive imposte dall'UE alla Russia;

41.

sottolinea l'importanza di assicurare relazioni di buon vicinato, che rimangono essenziali come parte integrante del processo di allargamento e della condizionalità del processo di stabilizzazione e associazione; plaude al ruolo costruttivo e proattivo svolto dall'Albania nel promuovere la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato con altri paesi dell'allargamento e del vicinato degli Stati membri dell'UE; accoglie con favore la partecipazione dell'Albania all'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali;

42.

elogia sia l'Albania che la Serbia per il loro costante impegno nel migliorare le relazioni bilaterali e rafforzare la cooperazione regionale a livello politico e sociale, ad esempio attraverso l'Ufficio per la cooperazione regionale giovanile con sede a Tirana; incoraggia entrambi i paesi a continuare la loro positiva cooperazione al fine di promuovere la riconciliazione nella regione, in particolare attraverso programmi per i giovani, come quelli disponibili nel quadro dell'Agenda positiva per i giovani nei Balcani occidentali;

43.

osserva le recenti tensioni nelle relazioni tra Albania e Grecia e raccomanda a entrambe le parti di astenersi da azioni o dichiarazioni che potrebbero avere un impatto negativo su tali relazioni;

44.

ribadisce la propria richiesta alla Commissione di includere nelle sue relazioni informazioni sul sostegno destinato all'Albania a titolo dell'IPA e sull'efficacia delle misure attuate, in particolare sul sostegno dell'IPA a favore dell'attuazione delle priorità chiave e dei progetti pertinenti;

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento dell'Albania.

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/129


P8_TA(2017)0037

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Bosnia-Erzegovina (2016/2313(INI))

(2018/C 252/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra,

visto il protocollo di adeguamento dell'ASA tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, siglato il 18 luglio 2016 e firmato il 15 dicembre 2016,

vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Bosnia-Erzegovina il 15 febbraio 2016,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea»,

viste le conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2016 sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'UE,

viste le conclusioni della Presidenza dell'Unione europea del 13 dicembre 2016,

viste la prima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Sarajevo il 5-6 novembre 2015, e le prime riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e associazione tra la Bosnia-Erzegovina e l'UE tenutesi rispettivamente l'11 e il 17 dicembre 2015,

viste la dichiarazione finale del presidente del vertice di Parigi dei Balcani occidentali del 4 luglio 2016 e le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile per il vertice di Parigi 2016,

vista la dichiarazione congiunta del 1o agosto 2016 del Vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) e del commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, avente per oggetto l'accordo delle autorità della Bosnia-Erzegovina sulle misure chiave per il cammino del paese verso l'UE,

vista la dichiarazione congiunta del 17 settembre 2016 del VP/AR e del commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, a seguito della decisione della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina in merito alla giornata della Republika Srpska (RS),

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2016 intitolata «Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2016)0715), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Bosnia and Herzegovina 2016 Report» (relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina) (SWD(2016)0365),

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea intitolata «L'assistenza di preadesione dell'UE per rafforzare la capacità amministrativa nei Balcani occidentali: un meta-audit» (1),

vista la cinquantesima relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'Alto rappresentante per l'attuazione dell'accordo di pace sulla Bosnia-Erzegovina (2),

vista la dichiarazione di novembre 2016 rilasciata a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri da S. E. João Vale de Almeida, capo della delegazione dell'Unione europea alle Nazioni Unite, in occasione del dibattito svoltosi in seno al Consiglio di sicurezza sul tema della situazione in Bosnia-Erzegovina,

visti il programma di riforme 2015-2018 per la Bosnia-Erzegovina adottato nel luglio 2015 e il meccanismo di coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina e dai governi della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska il 23 agosto 2016,

viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0026/2017),

A.

considerando che l'Unione europea mantiene il proprio impegno per la prospettiva UE della Bosnia-Erzegovina e per la sua integrità territoriale, sovranità e unità; che sono stati compiuti progressi nel percorso di integrazione nell'UE; che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di elaborare un parere sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina;

B.

considerando che il 9 dicembre 2016, a Sarajevo, il Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento ha consegnato il questionario alle autorità della Bosnia-Erzegovina;

C.

considerando che la sospensione delle misure commerciali autonome sarà revocata non appena sarà stato firmato e applicato in via provvisoria il protocollo sull'adattamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

D.

considerando che, con l'agenda di riforme 2013-2018 per la Bosnia-Erzegovina, le autorità a tutti i livelli hanno riconosciuto la necessità urgente di avviare un processo di risanamento e di ammodernamento dell'economia, al fine di creare nuovi posti di lavoro e promuovere una crescita economica sostenibile, efficiente, socialmente equa e costante; che la Bosnia-Erzegovina ha dimostrato impegno e disponibilità a intraprendere ulteriori riforme socioeconomiche necessarie per ridurre un tasso di disoccupazione ancora troppo alto per i giovani;

E.

considerando che un apparato giudiziario indipendente, funzionale e stabile è importante per garantire lo Stato di diritto e i progressi sulla via dell'adesione all'UE;

F.

considerando che permangono alcuni punti critici quanto alla sostenibilità del processo di riconciliazione; che i progressi del processo di adesione all'UE faciliteranno una maggiore riconciliazione;

G.

considerando che la Bosnia-Erzegovina non ha ancora attuato le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relative alle cause Sejdić-Finci, ZornićPilav;

H.

considerando che la corruzione, anche ai più alti livelli, continua a essere diffusa;

I.

considerando che ci sono ancora 74 000 sfollati interni e un numero significativo di rifugiati dalla Bosnia-Erzegovina nei paesi limitrofi, in tutta Europa e in tutto il mondo, nonché 6 808 persone scomparse;

J.

considerando che l'istruzione è essenziale per creare e promuovere una società tollerante e inclusiva, nonché per favorire la comprensione culturale, religiosa ed etnica nel paese;

K.

considerando che la Bosnia-Erzegovina ha firmato la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991);

L.

considerando che i (potenziali) paesi candidati saranno giudicati in base ai loro meriti e che la rapidità e la qualità delle necessarie riforme determineranno il calendario di adesione;

1.

accoglie con favore l'esame da parte del Consiglio della domanda della Bosnia-Erzegovina di adesione all'UE, nonché la consegna del questionario e attende con vivo interesse il parere della Commissione sul merito di tale domanda; invita le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, a tutti i livelli, a impegnarsi attivamente in questo processo e a cooperare e a coordinarsi nell'ambito della partecipazione al processo per il parere della Commissione, rispondendo alle richieste di informazioni di quest'ultima con un unico insieme di risposte coerenti; sottolinea che questo esercizio fungerà anche da prova di funzionalità dello Stato; ribadisce che il processo di adesione all'UE è un processo inclusivo che coinvolge tutti i soggetti interessati;

2.

apprezza e accoglie con favore il ruolo della presidenza tripartita nel creare un incentivo affinché tutti gli altri attori istituzionali, a tutti i livelli, si adoperino per svolgere i propri rispettivi ruoli nel processo globale di avvicinamento del paese all'UE;

3.

plaude ai progressi compiuti nell'attuazione del programma di riforme 2015-2018 nonché alla determinazione del paese a portare avanti ulteriormente le riforme istituzionali e socioeconomiche; ricorda che l'approccio rinnovato dell'UE nei confronti della Bosnia-Erzegovina è stato determinato dal difficile contesto socioeconomico e dalla crescente insoddisfazione tra i cittadini; osserva che la situazione è relativamente migliorata, ma sottolinea che è necessaria un'attuazione armonizzata ed efficace del programma di riforme in linea con il piano di azione, al fine di ottenere un cambiamento reale in tutto il paese e apportare miglioramenti tangibili alla vita dei cittadini della Bosnia-Erzegovina;

4.

invita a mantenere lo slancio riformistico per trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato pienamente efficace, inclusivo e funzionale basato sullo Stato di diritto, che garantisca l'uguaglianza e la rappresentanza democratica di tutti i popoli e i cittadini che la compongono; si duole del fatto che gli sforzi di riforma comuni sono ancora spesso ostacolati da divisioni etniche e politiche, causate da tendenze disgregatrici profondamente radicate, che ostacolano il normale sviluppo democratico del sistema federale, e dall'ulteriore politicizzazione delle amministrazioni pubbliche; sottolinea, inoltre, che la Bosnia-Erzegovina non sarà un candidato con buone prospettive di adesione all'Unione europea fintantoché non siano state definite adeguate condizioni istituzionali; esorta tutti i leader politici a lavorare per apportare le modifiche necessarie, compresa la riforma della legge elettorale, tenendo conto tra l'altro dei principi formulati nelle sue precedenti risoluzioni, tra cui i principi del federalismo, del decentramento e della rappresentazione legittima, in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di presentarsi come candidati, di essere eletti e di occupare cariche a tutti i livelli politici, su basi paritetiche; ritiene essenziale mantenere il consenso sull'integrazione nell'UE e progredire in maniera concertata sul fronte dello Stato di diritto, ivi comprese la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e la riforma dell'apparato giudiziario e della pubblica amministrazione; sottolinea parimenti la necessità di continuare a concentrarsi in modo efficace sulle riforme politiche e istituzionali, che dovrebbero rimanere la priorità;

5.

plaude all'accordo per l'istituzione di un meccanismo di coordinamento per le questioni relative all'UE volto a migliorare la funzionalità e l'efficienza del processo di adesione, anche per quanto riguarda l'assistenza finanziaria dell'UE, e a consentire una migliore interazione con l'UE; chiede una rapida attuazione di tale accordo; chiede inoltre una cooperazione e una comunicazione efficaci tra tutti i livelli di governo e con l'UE, al fine di facilitare l'allineamento e l'attuazione dell'acquis, e di fornire risposte soddisfacenti alle richieste di informazioni della Commissione in tutto il processo per il parere; ritiene inaccettabile che il governo della Republika Srpska stia cercando di istituire canali paralleli di comunicazione adottando disposizioni in materia di segnalazione diretta alla Commissione; chiede un ulteriore rafforzamento del ruolo e delle capacità della Direzione per l'integrazione europea, affinché questa possa assumere pienamente le sue funzioni di coordinamento nell'attuazione dell'ASA e, in generale, nel processo di adesione;

6.

esprime soddisfazione per la firma del protocollo di adeguamento dell'ASA, entrato in applicazione in via provvisoria dal 1o febbraio 2017 e che ripristina automaticamente le misure commerciali autonome che erano state sospese dal 1o gennaio 2016; auspica una ratifica rapida e agevole del protocollo;

7.

si rammarica del fatto che, a causa dei tentativi di introdurre il blocco etnico nelle modalità di voto della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC), il regolamento interno di tale commissione non è stato ancora adottato e che, di conseguenza, la Bosnia-Erzegovina rimane l'unico paese candidato all'adesione nel quale non è stato possibile costituire regolarmente tale commissione; esorta gli organi che presiedono il parlamento della Bosnia-Erzegovina a trovare senza indugi una soluzione al fine di conformarsi alle prescrizioni del quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea e garantire un reale controllo parlamentare del processo di adesione; ricorda che l'ASA richiede l'adozione del regolamento e che la sua mancata adozione costituisce una violazione diretta dell'attuazione dell'ASA;

8.

accoglie positivamente alcuni miglioramenti apportati alla legislazione elettorale in linea con le raccomandazioni dell'OSCE-ODIHR; constata che le elezioni locali del 2 ottobre 2016 si sono svolte nell'insieme in modo ordinato; si rammarica del fatto che, dopo sei anni, i cittadini di Mostar siano ancora privati del diritto democratico di eleggere i propri rappresentanti locali a causa dei continui disaccordi tra i leader politici; esorta a una rapida attuazione della sentenza della Corte costituzionale su Mostar, modificando la legislazione elettorale e lo statuto della città; condanna fermamente l'inaccettabile violenza nei confronti dei funzionari elettorali a Stolac e invita le istituzioni competenti a risolvere la situazione nel rispetto dello Stato di diritto, indagando su tutti gli atti di violenza e le irregolarità elettorali e perseguendo i responsabili; prende atto dell'annullamento delle elezioni a Stolac da parte della commissione elettorale centrale della Bosnia-Erzegovina e chiede che si tengano nuove elezioni secondo norme democratiche, in maniera pacifica e in un clima di tolleranza;

9.

si rammarica che il dichiarato impegno politico a combattere la corruzione non si sia tradotto in risultati tangibili; sottolinea che manca una casistica di casi di alto profilo e che il quadro giuridico e istituzionale volto a contrastare la corruzione sistemica, come quella connessa al finanziamento dei partiti politici, gli appalti pubblici, il conflitto di interessi e la dichiarazione patrimoniale, è debole e inadeguato; riconosce i progressi compiuti nell'adozione dei piani d'azione anti-corruzione e nell'istituzione di organi di prevenzione della corruzione a vari livelli di governo e invita a una coerente e rapida attuazione di tali decisioni; osserva con preoccupazione che la frammentazione e la debole cooperazione tra i vari organismi ostacolano l'efficacia delle misure anti-corruzione; chiede che sia introdotta una maggiore specializzazione professionale all'interno delle forze di polizia e dell'apparato giudiziario attraverso appropriati canali di coordinamento; sottolinea la necessità di sviluppare una casistica di controlli efficaci del finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, di elaborare procedure trasparenti in materia di assunzioni nel settore pubblico in senso lato, nonché di eliminare la corruzione dal ciclo degli appalti pubblici;

10.

sottolinea che i risultati del censimento del 2013 costituiscono una base importante da cui partire per rispondere in maniera adeguata al questionario della Commissione e sono essenziali per una programmazione socioeconomica efficace; plaude alla valutazione finale effettuata dall'operazione di controllo internazionale, secondo la quale il censimento in Bosnia-Erzegovina è stato nel suo complesso condotto nel rispetto delle norme internazionali; deplora che la Republika Srpska abbia rifiutato di riconoscere la legittimità dei risultati del censimento e che le autorità della Republika Srpska abbiano pubblicato i propri risultati, diversi rispetto a quelli confermati dall'agenzia di statistica della Bosnia-Erzegovina; esorta le autorità della Republika Srpska a riconsiderare il loro approccio; invita le agenzie statistiche della Bosnia-Erzegovina a compiere progressi significativi in questo campo essenziale e ad allineare le proprie statistiche e metodologie alle norme di Eurostat;

11.

ricorda che una pubblica amministrazione professionale, efficace e meritocratica costituisce la spina dorsale del processo di integrazione per qualsiasi paese che aspiri a divenire membro dell'Unione europea; è preoccupato per la frammentazione e la politicizzazione che continuano a caratterizzare la pubblica amministrazione, ostacolando le riforme istituzionali e legislative e rendendo macchinosa e costosa l'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini; chiede con urgenza un approccio più armonizzato all'elaborazione e al coordinamento delle politiche tra tutti i livelli di governo, la depoliticizzazione della pubblica amministrazione e del settore pubblico, una migliore pianificazione a medio termine e una strategia chiara in materia di gestione delle finanze pubbliche;

12.

ribadisce la propria preoccupazione per la permanente frammentazione in quattro diversi sistemi giuridici; sottolinea l'esigenza di affrontare rapidamente tutte le carenze ancora in essere dell'apparato giudiziario, di rafforzare l'efficienza e l'indipendenza della magistratura, anche attraverso la sua depoliticizzazione, di combattere la corruzione nell'apparato giudiziario e di attuare procedure adeguate di esecuzione delle decisioni dei tribunali; sollecita una rapida adozione del piano d'azione per l'attuazione della riforma del settore giudiziario per il periodo 2014-2018; invita alla piena attuazione delle leggi in materia di tutela dei minori e di accesso effettivo alla giustizia da parte dei minori; plaude all'adozione della legge sul patrocinio gratuito a livello statale e all'introduzione da parte del Consiglio superiore della magistratura di orientamenti sulla prevenzione dei conflitti di interessi, sull'elaborazione di piani d'integrità e sui provvedimenti disciplinari;

13.

invita a incrementare l'efficienza complessiva dell'apparato giudiziario, aumentando la trasparenza e l'obiettività del processo di selezione dei nuovi giudici e pubblici ministeri, nonché a rafforzare i meccanismi di responsabilità e di integrità nel sistema giudiziario; sottolinea la necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione dei conflitti di interessi e di istituire meccanismi per la trasparenza delle relazioni finanziarie e delle dichiarazioni patrimoniali nel sistema giudiziario; rileva l'importante ruolo del dialogo strutturato sulla giustizia nella gestione delle carenze dell'apparato giudiziario della Bosnia-Erzegovina; chiede una soluzione legislativa che consenta di registrare l'efficienza del trattamento dei procedimenti giudiziari in tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina;

14.

si rammarica che un elevato numero di decisioni della Corte costituzionale non siano attuate, compresa, in particolare, la decisione in merito al diritto democratico fondamentale dei cittadini di Mostar di votare alle elezioni comunali; chiede una rapida attuazione di tutte tali decisioni; sottolinea, in particolare, la decisione della Corte costituzionale relativa alla giornata della Republika Srpska, che è stata contestata nel referendum del 25 settembre 2016; ritiene che ciò costituisca una grave violazione dell'accordo di pace di Dayton e un attacco alla magistratura e allo Stato di diritto; sottolinea la necessità del dialogo anziché di iniziative unilaterali; sottolinea che la retorica e le azioni nazionaliste e populiste costituiscono seri ostacoli allo sviluppo e che il rispetto dello Stato di diritto e del quadro costituzionale del paese è di capitale importanza per avanzare nel cammino verso l'UE e mantenere la pace e la stabilità in Bosnia-Erzegovina;

15.

condanna fermamente la legge ancora vigente sull'ordine pubblico nella Republika Srpska, che mina i diritti democratici fondamentali della libertà di riunione, della libertà di associazione e della libertà dei media, nonché la disposizione sulla pena di morte nella Republika Srpska; sollecita la piena attuazione della legge sulla libertà di accesso alle informazioni; esorta le autorità ad attuare rapidamente il protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica relativo all'incriminazione degli atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso l'uso di sistemi informatici;

16.

esorta i leader di tutte le parti ad astenersi dalla retorica separatista, nazionalista e secessionista che divide la società, nonché dalle azioni che rappresentano una sfida per la coesione, la sovranità e l'integrità del paese; chiede che piuttosto essi si impegnino seriamente in riforme in grado di migliorare la situazione socioeconomica di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina, di creare uno Stato democratico, inclusivo e funzionante e di avvicinare il paese all'UE;

17.

sottolinea l'importanza della recente decisione della Corte costituzionale in merito al principio dello status costituente e dell'uguaglianza dei tre popoli costitutivi nell'eleggere i propri rappresentanti politici legittimi in base alla rappresentanza legittima e proporzionale all'interno della Camera dei popoli della Federazione di Bosnia-Erzegovina;

18.

rileva una soddisfacente cooperazione in materia di crimini di guerra con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) ed esorta a rafforzare la cooperazione regionale per il trattamento delle cause per crimini di guerra; esprime preoccupazione per l'applicazione di norme giuridiche diverse nel trattamento delle suddette cause; si compiace che si stia affrontando l'arretrato delle cause nazionali per crimini di guerra e che sia stato compiuto qualche ulteriore progresso nel perseguire con successo i crimini di guerra che hanno comportato violenze sessuali; accoglie con favore l'accordo firmato tra la delegazione dell'Unione europea e il ministero delle Finanze e del tesoro della Bosnia-Erzegovina per il finanziamento delle attività delle procure e dei tribunali del paese connesse al trattamento dei crimini di guerra;

19.

condanna fermamente la decisione dell'ottobre 2016 dell'Assemblea nazionale della Republika Srpska di esprimere apprezzamento ad ex leader della Republika Srpska condannati per crimini di guerra; chiede con urgenza di promuovere il rispetto delle vittime dei crimini di guerra e la riconciliazione; ricorda a tutti i leader politici e alle istituzioni della Bosnia-Erzegovina la loro responsabilità di valutare con obiettività i fatti accaduti in tempo di guerra nel perseguimento della verità, della riconciliazione e di un futuro di pace e di evitare abusi giudiziari per fini politici;

20.

plaude ai progressi compiuti per quanto riguarda il perseguimento dei crimini di guerra che hanno comportato violenze sessuali ed esorta le autorità competenti a garantire un migliore accesso alla giustizia da parte delle vittime di violenza sessuale, anche mettendo a disposizione il patrocinio gratuito, rafforzando i servizi psicosociali e sanitari e migliorando i sistemi di risarcimento e di seguito; invita a garantire che i diritti al risarcimento delle vittime di violenza sessuale siano riconosciuti in modo coerente;

21.

constata alcuni progressi relativamente ai rifugiati e agli sfollati interni che avevano acquisito tale status a causa della guerra in Bosnia, per quanto riguarda la reintegrazione nelle proprietà e i diritti di occupazione nonché la ricostruzione delle case; invita le autorità competenti a facilitare il loro rientro sostenibile, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'impiego, alla protezione sociale e all'istruzione e a rivolgere ulteriore attenzione al risarcimento dei danni per le proprietà che non possono essere restituite;

22.

esprime preoccupazione riguardo al numero tuttora elevato di persone disperse in seguito alla guerra; invita le autorità competenti ad affrontare con maggior vigore la questione del loro destino irrisolto, anche intensificando la cooperazione tra le due entità; sottolinea che detta questione è di fondamentale importanza per la riconciliazione e la stabilità nella regione;

23.

esprime preoccupazione per la situazione del sistema sanitario in Bosnia-Erzegovina, uno dei più soggetti alla corruzione nel paese; chiede alle autorità di vigilare per prevenire discriminazioni nell'accesso alle cure mediche;

24.

constata alcuni progressi nella lotta alla criminalità organizzata; è tuttavia preoccupato per l'assenza di un approccio coerente nell'affrontare la criminalità organizzata a causa della pluralità dei piani d'azione predisposti dai vari organismi di contrasto a diversi livelli; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il quadro della cooperazione tra gli organismi; valuta favorevolmente le indagini congiunte, ma sollecita operazioni maggiormente coordinate e un migliore scambio di informazioni; invita a potenziare le capacità degli organi di contrasto anche nel campo dell'antiterrorismo; sollecita le autorità ad adottare misure nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro e a rafforzare la capacità di condurre indagini finanziarie; plaude alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione operativa e strategica con Europol per la lotta alla criminalità transfrontaliera attraverso, tra l'altro, lo scambio di informazioni e la pianificazione congiunta di attività operative; incoraggia altresì la conclusione di un accordo di cooperazione con Eurojust;

25.

insiste sulla necessità di progredire nella lotta contro la tratta di esseri umani; esorta la Federazione a modificare rapidamente il codice penale per bandire la tratta di esseri umani in tutte le sue forme, le cui vittime, per l'80 % dei casi, sono donne e ragazze;

26.

invita a rafforzare meccanismi di raccolta, condivisione e analisi dei dati sulla migrazione, dal momento che le statistiche mostrano una tendenza crescente di persone che giungono in Bosnia-Erzegovina dai paesi con un elevato rischio in termini migratori; esorta le autorità competenti a trattare tutti i rifugiati e i migranti che richiedano asilo o che attraversino il suo territorio in conformità del diritto internazionale e dell'UE, e a sviluppare ulteriormente il quadro regolamentare in materia di migrazione e di asilo, a rafforzare il coordinamento interistituzionale e a costruire le capacità necessarie; invita la Commissione a continuare a collaborare con tutti i paesi dei Balcani occidentali sulle questioni legate alla migrazione, al fine di garantire il rispetto delle norme e degli standard europei e internazionali;

27.

rileva che la polarizzazione politica del paese, congiuntamente al degrado delle condizioni socioeconomiche, in particolare per i giovani, alimenta il pericolo di diffusione del radicalismo; invita a moltiplicare urgentemente gli sforzi per combattere la radicalizzazione e ad adottare ulteriori misure per individuare, prevenire e contrastare il flusso di combattenti stranieri (i «foreign fighter»), nonché canali di finanziamento non tracciabili destinati a promuovere ulteriore radicalizzazione, anche attraverso la stretta collaborazione con i servizi competenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi della regione e l'applicazione delle leggi in materia; chiede un migliore coordinamento tra i servizi di intelligence e di sicurezza e le forze di polizia; incoraggia a risolvere con fermezza e a reprimere i casi di incitazione all'odio e la diffusione di ideologie estremiste attraverso i media sociali; chiede la rapida introduzione di programmi di deradicalizzazione e di prevenzione della radicalizzazione dei giovani in collaborazione con la società civile, attraverso un'educazione completa ai diritti umani che contribuisca a smantellare la retorica sulla radicalizzazione e a costruire la coesione sociale tra i bambini e i giovani; incoraggia a questo proposito una maggiore partecipazione dei giovani al processo politico democratico; esorta le autorità competenti a combattere l'estremismo religioso; osserva con preoccupazione l'esistenza di comunità radicalizzate nel paese e mette in evidenza il ruolo importante dei leader religiosi, degli insegnanti e del sistema di istruzione nel suo complesso sulla questione; sottolinea inoltre la necessità di fornire strumenti per la reintegrazione e la riabilitazione nella società, nonché di migliorare e rafforzare gli strumenti di deradicalizzazione;

28.

prende atto dell'impegno attivo della commissione parlamentare mista per la sicurezza e la difesa nel garantire il controllo democratico sulle forze armate della Bosnia-Erzegovina; rileva con preoccupazione le ingenti scorte di armi e munizioni non registrate detenute illegalmente dalla popolazione ed esorta all'eliminazione totale di tali armi; manifesta preoccupazione altresì per la diffusa presenza di armi inadeguatamente conservate e di grandi scorte di munizioni e di armi sotto la responsabilità delle forze armate; sottolinea l'importanza di combattere il traffico di armi ed esorta a rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina a tal fine; sollecita un approccio globale alle sfide che ancora restano aperte per quanto riguarda lo sminamento del paese entro il 2019;

29.

reputa essenziale incrementare la partecipazione del pubblico al processo decisionale e coinvolgere in modo più efficace i cittadini, ivi compresi i giovani, nel processo di adesione all'UE; ribadisce il proprio invito ad attuare, a tutti i livelli di governo, meccanismi di consultazione pubblica trasparenti e inclusivi con le organizzazioni della società civile e a introdurre procedure trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione di finanziamenti pubblici a tali organizzazioni; osserva che la società civile è frammentata e debole sul piano istituzionale e finanziario, con le relative conseguenze sulla sua sostenibilità e indipendenza; chiede ulteriore sostegno da parte dell'UE, migliori meccanismi di coordinamento tra il governo e le organizzazioni della società civile, compresa la messa a punto di un quadro strategico di cooperazione, nonché un coinvolgimento più concreto delle organizzazioni della società civile nel processo di adesione all'Unione; condanna il ripetersi di campagne diffamatorie e attacchi violenti ai danni dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani;

30.

sottolinea la necessità di un miglioramento sostanziale del quadro strategico, giuridico, istituzionale e politico per il rispetto dei diritti umani; chiede che siano adottati una strategia nazionale in materia di diritti umani e di non discriminazione e ulteriori provvedimenti per garantire l'efficace attuazione degli strumenti internazionali per i diritti umani firmati e ratificati dalla Bosnia-Erzegovina; chiede che sia adottata rapidamente la legge sulla riforma del difensore civico della Bosnia-Erzegovina; invita a rispettare le raccomandazioni della Commissione internazionale di coordinamento e della Commissione di Venezia nell'adottare tale legge; manifesta preoccupazione per il funzionamento non corretto dell'ufficio del difensore civico, principalmente a causa della carenza di risorse umane adeguate e delle pesanti limitazioni di bilancio; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a livello federale e nella Republika Srpska ad agevolare il lavoro del difensore civico per i diritti umani;

31.

esprime preoccupazione per le perduranti discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e dell'accesso all'assistenza sanitaria; chiede che sia adottato un piano d'azione nazionale unico sui diritti delle persone con disabilità; invita a elaborare una strategia completa e integrata per l'inclusione sociale e la rappresentanza della comunità rom; invita a orientare meglio gli interventi di assistenza sociale per raggiungere le fasce di popolazione più vulnerabili; plaude al fatto che alcuni governi e parlamenti hanno iniziato a discutere il tema dei diritti delle persone LGBTI e a elaborare misure specifiche per la loro protezione; invita a garantire la sicurezza e il diritto di riunione delle comunità LGBTI; valuta con favore le modifiche alla legge anti-discriminazione della Bosnia-Erzegovina che estendono all'età, alla disabilità, all'orientamento sessuale e all'identità di genere i motivi di discriminazione contemplati; chiede che tale legge sia adeguatamente messa in atto; accoglie con favore l'introduzione del divieto dei reati generati dall'odio nelle modifiche del codice penale della Federazione della Bosnia-Erzegovina; esorta a inserire nei programmi di studio e di formazione degli ufficiali di polizia, dei pubblici ministeri e dei giudici una formazione sui reati generati dall'odio e a migliorare la cooperazione tra le forze di polizia e gli organi giudiziari nel perseguire i casi di reati generati dall'odio; esorta nuovamente ad abrogare la norma sulla pena di morte che figura nella Costituzione della Republika Srpska;

32.

esorta a impegnarsi per rafforzare ulteriormente i sistemi di tutela dell'infanzia al fine di prevenire e affrontare la violenza, l'abuso, l'abbandono e lo sfruttamento dei minori; raccomanda di aumentare lo stanziamento di risorse per la prevenzione e di potenziare ulteriormente il coordinamento tra la comunità e il governo nella tutela dei minori; esorta all'attuazione del piano d'azione della Bosnia-Erzegovina sui minori 2015-2018;

33.

rileva che il quadro normativo per la tutela delle minoranze è in gran parte costituito e in linea con la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali; plaude alla riattivazione del Consiglio delle minoranze nazionali della Federazione della Bosnia-Erzegovina; esprime preoccupazione per il fatto che, a causa della persistente assenza di coordinamento tra Stato ed enti, non si attuino le leggi vigenti e non sia ancora stata adottata la piattaforma strategica sulle minoranze nazionali a livello statale; deplora il persistere della scarsa presenza e partecipazione delle minoranze nazionali ai dibattiti pubblici e politici e nei media;

34.

invita ad adoperarsi ulteriormente per promuovere la parità di genere, aumentare la partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica e all'occupazione, migliorarne la situazione socioeconomica e rafforzare in generale i diritti delle donne; osserva che le disposizioni giuridiche che prevedono la realizzazione dell'uguaglianza tra donne e uomini sono sostanzialmente in vigore, ma la loro attuazione continua a essere inefficace; rileva con preoccupazione che esiste ancora una discriminazione occupazionale legata alla maternità e che entità e cantoni non hanno armonizzato la normativa in materia di maternità e congedo parentale; evidenzia, inoltre, che le attuali misure attive per il mercato del lavoro volte a sostenere l'impiego di persone disoccupate da lungo tempo e di gruppi vulnerabili, quali le persone con disabilità, non sono attuate in maniera efficace; sottolinea l'importanza di aumentare il tasso di completamento dell'istruzione primaria e secondaria delle ragazze, in particolare delle ragazze provenienti da comunità rom;

35.

sottolinea l'importanza di un'effettiva attuazione della legislazione in materia di prevenzione e di lotta contro la violenza basata sul genere, in conformità con le convenzioni internazionali firmate e ratificate dalla Bosnia-Erzegovina in materia di prevenzione e di lotta contro la violenza domestica; accoglie con favore l'impegno delle autorità competenti ad attuare la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; chiede di armonizzare la legislazione e le politiche pubbliche con tale convenzione; invita a informare le donne sopravvissute alla violenza in merito alle forme di sostegno e assistenza disponibili e a istituire centri di crisi per le vittime di stupro o di altre forme di violenza sessuale; esprime preoccupazione per la mancata registrazione sistematica dei casi di violenza di genere;

36.

deplora il fatto che la Bosnia-Erzegovina continua a violare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo omettendo di eseguire le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nelle cause Sejdić-Finci, ZornićPilav; chiede con fermezza di compiere urgentemente passi avanti a tale riguardo per far progredire la prospettiva UE del paese; sottolinea che l'esecuzione di tali sentenze contribuirebbe a costituire una società funzionale e democratica in cui siano garantiti pari diritti a tutti i cittadini; ribadisce che la mancata esecuzione di dette sentenze comporta una palese discriminazione dei cittadini della Bosnia-Erzegovina ed è incompatibile con i valori dell'UE;

37.

è preoccupato per i casi di pressioni politiche e di intimidazioni nei confronti dei giornalisti, tra cui aggressioni fisiche e verbali, anche perpetrate da funzionari di alto livello o ex funzionari, nonché per la mancanza di trasparenza nella proprietà dei media; esprime inoltre preoccupazione per l'uso dei procedimenti civili per diffamazione nei confronti di organi di stampa e giornalisti critici; sottolinea la necessità di compiere indagini sulle aggressioni a danno di giornalisti e di garantire un adeguato seguito giudiziario; invita le autorità a condannare fermamente tutti gli attacchi nei confronti di giornalisti e organi di stampa e ad assicurare che tali casi siano indagati a fondo e i responsabili siano assicurati alla giustizia; esorta ad adottare altre misure necessarie per garantire il pieno rispetto della libertà di espressione, della libertà di stampa e della libertà di accesso alle informazioni, sia online sia offline; esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare misure urgenti per salvare i media di servizio pubblico dal collasso; invita le autorità competenti a garantire l'indipendenza e la stabilità finanziaria delle tre emittenti di servizio pubblico, nonché l'indipendenza politica, operativa e finanziaria dell'autorità di regolamentazione delle comunicazioni; invita le autorità competenti a garantire il pluralismo dei media e la trasmissione dei programmi in tutte le lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina; chiede di completare il passaggio al digitale e di elaborare una strategia in materia di banda larga;

38.

rimane preoccupato per la persistente frammentazione, segregazione, inefficienza e complessità del sistema d'istruzione; chiede l'adozione di una base comune nazionale per i programmi scolastici che contribuisca alla coesione nel paese; chiede un migliore coordinamento tra i diversi livelli di governance dell'istruzione al fine di promuovere un sistema di istruzione inclusivo e non discriminatorio e stimolare la cooperazione in campo culturale, religioso ed etnico; esorta le autorità a promuovere i principi della tolleranza, del dialogo e della comprensione interculturale tra i diversi gruppi etnici; esorta all'adozione di misure concrete per migliorare l'efficienza del sistema di istruzione e per eliminare le pratiche di segregazione, garantendo al contempo il diritto a pari opportunità di educazione in tutte le lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina; continua a essere preoccupato per l'elevata percentuale di persone che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione e per i tassi costantemente elevati di abbandono scolastico tra gli alunni rom; si rammarica per la lentezza con cui si procede ad affrontare e risolvere la questione delle «due scuole sotto lo stesso tetto», delle scuole monoetniche e altre forme di segregazione e discriminazione nelle scuole;

39.

apprezza le misure volte a modernizzare la legislazione del lavoro, a migliorare il contesto imprenditoriale e a cercare di eliminare le debolezze del settore finanziario nel quadro del programma di riforme; rileva altresì con soddisfazione l'aumento dell'occupazione regolare e le iniziative intraprese per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche; valuta positivamente il programma triennale del meccanismo di finanziamento ampliato (EFF) concordato con il FMI, che dovrebbe migliorare ulteriormente il clima imprenditoriale, ridimensionare l'amministrazione e salvaguardare il settore finanziario; continua a rammaricarsi dell'assenza di uno spazio economico unico e unificato, che nuoce al contesto imprenditoriale, agli investimenti esteri diretti e alle PMI; invita ad affrontare tali questioni a livello nazionale attraverso politiche industriali e per le PMI armonizzate e coordinate; chiede con urgenza alle autorità competenti di definire misure coordinate volte a rafforzare lo Stato di diritto, semplificare le procedure di esecuzione dei contratti e combattere la corruzione nell'economia;

40.

si rallegra della leggera riduzione della disoccupazione; rimane preoccupato, tuttavia, per il fatto che la disoccupazione continua ad essere in larga parte di carattere strutturale e che la disoccupazione giovanile rimane elevata, il che produce tassi altissimi di fuga dei cervelli; esorta la Bosnia-Erzegovina a partecipare attivamente ai vari programmi istituiti per i giovani nella regione, come quelli compresi nel quadro dell'agenda positiva per la gioventù dei Balcani occidentali o l'Ufficio di cooperazione giovanile regionale (RYCO); invita le autorità competenti a rafforzare ulteriormente la legislazione esistente e a introdurre politiche attive per il mercato del lavoro rivolte in particolare ai giovani, alle donne, ai gruppi vulnerabili, compresi i rom, e ai disoccupati di lunga durata e atte a rafforzare le capacità dei servizi per l'impiego;

41.

deplora che le leggi in materia di lavoro di entrambe le entità siano state adottate mediante la procedura d'urgenza e senza un dialogo adeguato con le parti sociali; rileva che i diritti sindacali e del lavoro sono ancora limitati e sottolinea l'importanza di rafforzare e armonizzare ulteriormente tali leggi in tutto il paese; ricorda che la Bosnia-Erzegovina ha firmato varie convenzioni dell'OIL in cui, tra l'altro, sono riconosciuti i principi del dialogo sociale e dell'importanza della cooperazione tra le parti sociali; sottolinea l'importanza di rafforzare e armonizzare ulteriormente le leggi in materia di salute e sicurezza in tutto il paese; evidenzia inoltre la necessità di riformare e armonizzare i sistemi di tutela sociale frammentati, al fine di promuovere la coesione sociale e di assicurare la protezione sociale alle fasce più vulnerabili;

42.

osserva che sono stati conseguiti alcuni progressi nell'ulteriore allineamento di politiche e normative nel settore della tutela ambientale; chiede che si compiano sforzi significativi per l'attuazione e l'applicazione adeguate e sistematiche della legislazione vigente; sottolinea la necessità di adottare una strategia nazionale per il ravvicinamento dell'acquis ambientale, di migliorare il quadro normativo e di rafforzare le capacità amministrative e di controllo; rileva che la normativa che disciplina l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali deve essere allineata all'acquis; esorta a realizzare con urgenza l'allineamento con l'acquis dell'UE nell'ambito della protezione della natura; sottolinea che la progettazione e la costruzione di impianti e progetti idroelettrici richiedono la conformità alla legislazione internazionale e dell'UE in materia di ambiente; esorta a non realizzare progetti idroelettrici in ambienti naturali protetti, e ad assicurare che non siano dannosi per la natura; sottolinea la necessità della partecipazione del pubblico e della consultazione della società civile nei progetti pertinenti; esprime preoccupazione per lo scarso progresso nella risoluzione della questione dell'eccessivo inquinamento ambientale transfrontaliero generato dal funzionamento della raffineria di Bosanski Brod;

43.

evidenzia che i progetti prioritari dell'UE concordati sull'interconnessione della trasmissione del gas e dell'elettricità con i paesi limitrofi sono stati bloccati a causa della mancata intesa politica su una strategia energetica nazionale; chiede, a questo proposito, di adottare una strategia nazionale per l'energia, nonché un quadro normativo per il gas in conformità del terzo pacchetto energia, in modo da consentire la revoca delle sanzioni della Comunità europea dell'energia; esorta ad approvare una legge sul gas naturale volta ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento; esorta le autorità a garantire l'allineamento alle norme e agli obiettivi strategici internazionali e dell'UE nel settore dell'energia e del cambiamento climatico;

44.

rileva le carenze del paese in materia di infrastruttura e chiede che si continui a investire in progetti volti a migliorare i collegamenti di trasporto interni della Bosnia-Erzegovina e con i paesi vicini; esorta la Bosnia-Erzegovina a impegnarsi appieno nell'attuazione dell'agenda dell'UE per la connettività; plaude all'adozione, a luglio 2016, della strategia quadro e del piano d'azione per i trasporti a livello nazionale per il periodo 2015-2030; sottolinea che ciò consentirebbe alla Bosnia-Erzegovina di accedere allo strumento di assistenza preadesione (IPA) II; invita le autorità ad allineare il quadro normativo in materia di trasporti con la legislazione pertinente dell'Unione europea, a creare catene di trasporto funzionali ed eliminare le strozzature nel corridoio Vc, nonché ad osservare le norme in materia di appalti e il principio della trasparenza nella selezione degli aggiudicatari, al fine di prevenire abusi e corruzione;

45.

si compiace del costante ruolo costruttivo e proattivo della Bosnia-Erzegovina nel promuovere la cooperazione bilaterale e regionale; chiede ulteriori sforzi per risolvere le questioni bilaterali in sospeso, compresa la demarcazione dei confini con la Serbia e la Croazia e i casi di inquinamento transfrontaliero; elogia la Bosnia-Erzegovina per aver ulteriormente aumentato il tasso di allineamento con le dichiarazioni e le decisioni pertinenti dell'UE nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), passato dal 62 % al 77 %; lamenta la decisione da parte delle autorità della Bosnia-Erzegovina di non sostenere le misure restrittive dell'UE nei confronti della Russia, in seguito all'annessione illegale della Crimea da parte della Russia; ricorda alle autorità della Bosnia-Erzegovina che l'allineamento della politica estera è un elemento essenziale dell'adesione all'UE; reputa importante coordinare la politica estera della Bosnia-Erzegovina con quella dell'UE e che l'Unione rimanga attivamente impegnata nel preservare la sicurezza nella Bosnia-Erzegovina; accoglie con favore il protrarsi della presenza dell'operazione ALTHEA, che conserva i mezzi per contribuire alla capacità di deterrenza delle autorità della Bosnia-Erzegovina, qualora la situazione lo richieda, concentrandosi nel contempo sullo sviluppo di capacità e sulla formazione; accoglie inoltre con favore la proroga, a novembre 2016, del mandato di EUFOR da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un altro anno;

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al VP/AR, al Consiglio, alla Commissione, alla Presidenza della Bosnia-Erzegovina, al Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, all'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, ai governi e ai parlamenti delle entità della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska e del distretto di Brčko, nonché ai governi dei 10 cantoni.

(1)  ECA 2016 n. 21.

(2)  S/2016/911.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/138


P8_TA(2017)0038

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2017 (2016/2306(INI))

(2018/C 252/14)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'articolo 121, paragrafo 2, gli articoli 126 e 136, e il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria,

visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1),

vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (2),

visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (3),

visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4),

visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (5),

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (6),

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (7),

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (8),

viste le conclusioni del Consiglio del 15 gennaio 2016 sull'analisi annuale della crescita 2016,

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2016 sulla relazione sulla sostenibilità di bilancio 2015,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016,

vista la dichiarazione dell'Eurogruppo, del 9 settembre 2016, sui principi comuni per migliorare lo stanziamento delle spese,

visto il rapporto annuale 2015 della Banca centrale europea,

viste le previsioni economiche della Commissione europea dell'autunno 2016, del 9 novembre 2016,

vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo «Analisi annuale della crescita 2017» (COM(2016)0725),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, sulla raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2016)0726),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo «Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro» (COM(2016)0727),

vista la relazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo «Relazione 2017 sul meccanismo di allerta» (COM(2016)0728),

visto il dibattito con i parlamenti nazionali nell'ambito dell'edizione 2017 della Settimana parlamentare europea,

vista la relazione dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa» («relazione dei cinque presidenti»),

vista la comunicazione della Commissione, del 21 ottobre 2015, sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600),

vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide (9),

vista la relazione annuale 2015 dell'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa di Eurofound,

visto il comunicato adottato dai leader del G20 in occasione del vertice di Hangzhou del 4 e 5 settembre 2016,

vista la dichiarazione resa dal presidente della Banca centrale in occasione del 34o incontro del Comitato monetario e finanziario internazionale il 7 ottobre 2016,

visto l'accordo della COP 21 adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della conferenza di Parigi sul clima,

vista la risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul semestre europeo 2016 e alla luce dell'analisi annuale della crescita 2017 (12 ottobre 2016),

vista la relazione annuale sulle PMI europee 2015/2016,

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 26 agosto 2016, sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2016)0534),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0039/2017),

A.

considerando che l'economia dell'Unione europea si sta lentamente riprendendo e cresce a un ritmo moderato, benché in modo disomogeneo nei diversi Stati membri;

B.

considerando che le proiezioni della Commissione sulla crescita del PIL reale nel 2016 sono dell'1,8 % per l'UE e dell'1,7 % per la zona euro e rispettivamente dell'1,6 % e dell'1,7 % nel 2017, e che nel 2016 il debito pubblico dovrebbe attestarsi all'86,0 % nell'UE e al 91,6 % nella zona euro; che il disavanzo della zona euro dovrebbe attestarsi all'1,7 % del PIL nel 2016 e all'1,5 % nel 2017 e nel 2018;

C.

considerando che la spesa per i consumi è attualmente il principale fattore trainante della crescita e si prevede che rimarrà stabile nel 2017; che, tuttavia, l'Europa continua a dovere affrontare una situazione di forte «divario negli investimenti» in cui gli investimenti rimangono ben al di sotto dei livelli precedenti alla crisi;

D.

considerando che il tasso di occupazione nell'UE sta crescendo, sebbene a un ritmo disomogeneo e insufficiente, riducendo al 10,1 % la disoccupazione della zona euro nel 2016, ma che ciò non è sufficiente per frenare significativamente la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata;

E.

considerando che la ripresa del mercato del lavoro e la crescita variano tra i diversi Stati membri e continuano a essere fragili; che è necessario promuovere la convergenza verso l'alto nell'UE;

F.

considerando che la crescita dipende in grande misura da politiche monetarie non convenzionali che non possono durare per sempre; che ciò avvalora la richiesta di un approccio politico su tre fronti, comprendente investimenti favorevoli alla crescita, riforme strutturali sostenibili e finanze pubbliche responsabili attraverso un'attuazione coerente del patto di stabilità e crescita (PSC) in tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto delle clausole di flessibilità esistenti;

G.

considerando che alcuni Stati membri presentano un debito pubblico e privato molto elevato che eccede la soglia del 60 % del PIL prevista dal PSC;

H.

considerando che, nell'ambito delle valutazioni della Commissione sui documenti programmatici di bilancio (DPB) degli Stati membri della zona euro per il 2017, in nessun DPB sono stati riscontrati casi di inosservanza particolarmente grave delle disposizioni del PSC, ma che, in molti casi, gli aggiustamenti di bilancio programmati sono insufficienti, o rischiano di esserlo, rispetto ai requisiti del PSC;

I.

considerando che, nell'ambito delle valutazioni della Commissione sul DPB degli Stati membri della zona euro per il 2017, solo nove Stati membri sono risultati conformi agli obblighi del PSC;

J.

considerando che la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche degli Stati membri dell'UE è una fonte di preoccupazione per l'equità intergenerazionale;

K.

considerando che l'entità del debito pubblico può risentire delle passività sia potenziali sia implicite;

L.

considerando che alcuni Stati membri registrano avanzi delle partite correnti molto elevati e che gli squilibri macroeconomici europei sono ancora notevoli;

M.

considerando che l'UE chiede notevoli sforzi aggiuntivi in termini di investimenti pubblici e privati, in particolare in settori quali l'istruzione, la ricerca, le TIC e l'innovazione, nonché per creare nuovi posti di lavoro, imprese e società, allo scopo di concretizzare il suo potenziale di crescita e di colmare l'attuale situazione di «divario negli investimenti» in cui gli investimenti rimangono ai livelli precedenti alla crisi; che, al tal fine, è necessario in particolare un miglioramento dell'ambiente normativo;

N.

considerando che l'elevato livello di prestiti in sofferenza resta un grave problema in diversi Stati membri; che la crescita del credito sta recuperando gradualmente, ma è ancora al di sotto dei livelli precedenti alla crisi;

O.

considerando che, al fine di migliorare gli insufficienti livelli di competitività dell'UE a livello globale e di favorire la crescita economica, sono necessari una migliore attuazione della nuova combinazione di politiche, riforme strutturali intelligenti negli Stati membri e il completamento del mercato unico;

P.

considerando che le economie con regimi fallimentari più punitivi rinunciano alla potenziale crescita del valore aggiunto e dell'occupazione, il che richiede la piena attuazione del principio della seconda opportunità contenuto nello «Small Business Act» per l'Europa da parte di tutti gli Stati membri;

Q.

considerando che la competitività europea dipende in larga misura anche da elementi non tariffari relativi all'innovazione, alla tecnologia e alle capacità organizzative, e non soltanto da prezzi, costi e salari;

R.

considerando che la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento è stata concepita per aiutare le società che si trovano ad affrontare costi elevati o addirittura il fallimento provocato da ritardi nei pagamenti da parte di aziende private e pubbliche; che la valutazione ex-post esterna ha rivelato che gli enti pubblici di oltre la metà di tutti gli Stati membri non rispettano ancora il limite di 30 giorni per il pagamento imposto dalla legge; che la relazione ha rilevato che gli Stati membri, nell'ambito dei programmi di aggiustamento, hanno difficoltà ad applicare la direttiva quando il pagamento rapido di fatture correnti deve essere bilanciato con il rimborso del debito accumulato;

1.

accoglie con favore l'analisi annuale della crescita 2017 presentata dalla Commissione, che conferma la strategia di un triangolo virtuoso basato su investimenti pubblici e privati, riforme strutturali socialmente equilibrate e finanze pubbliche responsabili, e chiede una migliore attuazione di tale combinazione di politiche; concorda sul fatto che è necessario avanzare più rapidamente nell'adozione delle riforme, in linea con le raccomandazioni specifiche per paese, per conseguire gli obiettivi in materia di crescita e occupazione, in modo da sostenere la ripresa economica; si rammarica, pertanto, per il tasso di attuazione molto basso delle raccomandazioni specifiche per paese, passato dall'11 % nel 2012 a solo il 4 % nel 2015; sottolinea che gli Stati membri dovranno intensificare i loro sforzi di riforma se intendono tornare a crescere e a creare occupazione; conviene sulla priorità attribuita dalla Commissione alla promozione dell'occupazione, della crescita e degli investimenti per l'Unione;

2.

prende atto dell'eccessiva dipendenza attuale dalla politica monetaria della Banca centrale europea e osserva che, in assenza di investimenti e riforme strutturali sostenibili, la politica monetaria da sola non è sufficiente a stimolare la crescita;

3.

concorda con la Commissione sul fatto che la zona euro dovrebbe fare sempre più affidamento sulla domanda interna; ritiene che una domanda interna più forte contribuirebbe alla crescita sostenibile della zona euro;

4.

rileva che nel 2016 la crescita continua a ritmo moderato ma positivo, superando i livelli precedenti alla crisi, ma che tale aumento contenuto deve essere considerato alla luce di una politica monetaria straordinaria, e osserva che la crescita resta debole e disomogenea fra gli Stati membri; nota con preoccupazione che i tassi di crescita del PIL e della produttività sono ancora al di sotto del loro pieno potenziale, che di conseguenza non è il momento di sedersi sugli allori e che tale ripresa moderata richiede un impegno incessante per ottenere una maggiore resilienza attraverso una crescita più forte e un aumento dell'occupazione;

5.

osserva che il referendum nel Regno Unito ha creato incertezze per l'economia europea e i mercati finanziari; rileva che il risultato delle recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America ha creato un'incertezza politica che probabilmente si ripercuoterà sull'economia europea, non da ultimo per quanto riguarda le relazioni commerciali internazionali;

6.

rileva con preoccupazione la reazione negativa nei confronti della globalizzazione e l'aumento del protezionismo;

7.

osserva che, mentre in media la disoccupazione sta gradualmente diminuendo e i tassi di attività stanno crescendo, in molti Stati membri persistono problemi strutturali; osserva che i tassi della disoccupazione di lungo termine e giovanile rimangono elevati; rileva che negli Stati membri interessati è necessario attuare riforme inclusive del mercato del lavoro nel pieno rispetto del dialogo sociale, se tali problemi strutturali devono essere affrontati;

8.

sottolinea che il tasso di investimento nell'UE e nella zona euro è ancora ben al di sotto dei livelli pre-crisi; sottolinea che questo «divario negli investimenti» deve essere colmato con investimenti pubblici e privati e sottolinea che soltanto investimenti mirati possono produrre in tempi brevi risultati visibili e di portata adeguata; concorda con la Commissione sul fatto che il contesto dei bassi costi dei finanziamenti è favorevole all'anticipazione degli investimenti, in particolare nelle infrastrutture;

Investimenti

9.

concorda con la Commissione sul fatto che l'accesso ai finanziamenti e il rafforzamento del mercato unico sono fondamentali per l'innovazione e la crescita delle imprese; sottolinea che i nuovi requisiti relativi ai capitali e alla liquidità, pur essendo necessari per migliorare la resilienza del settore bancario, non dovrebbero compromettere la capacità delle banche di concedere prestiti all'economia reale; ritiene che occorra compiere ulteriori sforzi per promuovere l'accesso delle PMI ai finanziamenti; esorta pertanto la Commissione a moltiplicare gli sforzi per migliorare l'ambiente finanziario;

10.

sottolinea che gli investimenti pubblici e privati nel capitale umano e nelle infrastrutture sono della massima importanza; ravvisa la forte necessità di agevolare gli investimenti in settori quali istruzione, innovazione e ricerca e sviluppo, che sono fattori cruciali per un'economia europea più competitiva;

11.

accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere la durata e raddoppiare l'importo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); sottolinea che occorre migliorare sostanzialmente la copertura geografica e settoriale, per poter raggiungere gli obiettivi enunciati nel regolamento; sottolinea che il FEIS dovrebbe altresì attrarre finanziamenti per i progetti che presentano una dimensione transfrontaliera, distribuiti in modo equilibrato nell'Unione; sottolinea l'importanza di un miglior coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e il polo europeo di consulenza sugli investimenti;

12.

invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare e massimizzare l'utilizzo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo da poter usufruire di tutti gli elementi trainanti della crescita interna e promuovere la convergenza verso l'alto;

13.

rileva che un sistema finanziario credibile e gli istituti che lo compongono sono fondamentali per attrarre investimenti e per la crescita dell'economia europea; sottolinea che la sicurezza e la stabilità dell'attuale sistema finanziario sono aumentate rispetto al livello pre-crisi; constata che, cionondimeno, alcune sfide pressanti rimangono irrisolte, come la quantità di prestiti in sofferenza accumulati durante la crisi finanziaria;

14.

sottolinea che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante può, nel lungo periodo, offrire finanziamenti alternativi alle PMI, integrando quelli del settore bancario, e garantire fonti di finanziamento più diversificate per l'economia in generale; invita la Commissione ad accelerare i lavori sull'Unione dei mercati dei capitali, con l'obiettivo di conseguire una distribuzione del capitale più efficiente in tutta l'UE, migliorare la profondità dei mercati dei capitali dell'UE, aumentare la diversificazione per gli investitori, stimolare gli investimenti a lungo termine e fare pieno uso degli strumenti finanziari innovativi dell'UE concepiti per sostenere l'accesso ai mercati dei capitali per le PMI; sottolinea che il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali non dovrebbe compromettere i risultati sinora ottenuti, bensì dovrebbe ambire a rappresentare un vantaggio, in definitiva, per i cittadini europei;

15.

sottolinea che occorre aumentare il finanziamento degli investimenti; chiede un sistema finanziario ben funzionante, nel quale una maggiore stabilità e le istituzioni transfrontaliere esistenti possano facilitare la liquidità e il market making, soprattutto per le PMI; constata altresì, a tale proposito, che le imprese a forte crescita hanno problemi di accesso al finanziamento; invita la Commissione a individuare e attuare progetti che supportino e attraggano investimenti basati sul mercato per tali imprese; sottolinea che le riforme per quanto riguarda la struttura bancaria non devono ostacolare la creazione di liquidità;

16.

incoraggia il graduale e totale completamento dell'Unione bancaria e lo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali, al fine di aumentare la resilienza del settore bancario, contribuire alla stabilità finanziaria, creare un contesto di stabilità per gli investimenti e la crescita ed evitare la frammentazione del mercato finanziario della zona euro; evidenzia, in tale contesto, il principio di responsabilità e sottolinea che occorre evitare l'azzardo morale, in particolare al fine di proteggere i cittadini; sollecita il rispetto delle norme comuni esistenti;

17.

evidenzia che gli investimenti pubblici e privati sono fondamentali per consentire la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio; ricorda l'impegno assunto dall'Unione europea, in particolare nel quadro dell'accordo di Parigi, di finanziare la diffusione di tecnologie pulite, l'espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, nonché la riduzione complessiva delle emissioni di gas serra;

18.

evidenzia che investimenti affidabili presuppongono un contesto normativo stabile, che consenta la remunerazione del capitale investito; ritiene che norme prevedibili, amministrazioni pubbliche efficienti e trasparenti, sistemi giuridici efficaci, condizioni di parità e oneri amministrativi ridotti siano fattori fondamentali per attrarre gli investimenti; sottolinea che il 40 % delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2016 affronta il problema degli ostacoli agli investimenti, che le autorità locali e regionali possono contribuire a eliminare; esorta inoltre la Commissione ad adottare le azioni necessarie sulla base dell'invito a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari, al fine di ridurre la burocrazia, semplificare le norme e migliorare l'ambiente finanziario;

19.

riconosce il potenziale non sfruttato per la crescita della produttività e degli investimenti, che potrebbe essere valorizzato se fossero applicate pienamente le norme del mercato unico e se fossero meglio integrati i mercati dei prodotti e dei servizi; ricorda l'importanza delle raccomandazioni specifiche per paese nel segnalare i principali settori in cui è necessario intervenire negli Stati membri;

20.

concorda con la Commissione sul fatto che i vantaggi derivanti dagli scambi commerciali non sono sempre riconosciuti nel dibattito pubblico e sottolinea che il commercio internazionale può rappresentare una fonte significativa di occupazione per i cittadini europei, nonché un contributo decisivo per la crescita; ribadisce che attualmente più di 30 milioni di posti di lavoro sono sostenuti dalle esportazioni dell'UE; pone in evidenza che gli accordi commerciali internazionali non dovrebbero mettere in discussione le norme dell'UE in ambito regolamentare, sociale e ambientale, ma piuttosto rendere più rigorose tali norme a livello mondiale;

21.

rileva con preoccupazione che la quota UE dei flussi di investimenti diretti esteri mondiali è diminuita notevolmente dall'inizio della crisi; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare l'impegno per migliorare l'ambiente imprenditoriale per gli investimenti dando, tra l'altro, piena attuazione e applicazione alla legislazione dell'UE relativa al mercato unico; concorda sul fatto che occorre procedere più velocemente nell'adozione di riforme strutturali sostenibili, in linea con le raccomandazioni specifiche per paese, al fine di migliorare la competitività dell'Unione europea, promuovere un ambiente favorevole per le imprese (soprattutto per le PMI) e gli investimenti e creare crescita e occupazione, nonché favorire la convergenza verso l'alto fra gli Stati membri;

22.

insiste sulla necessità di salvaguardare le capacità di investimento a lungo termine degli istituti finanziari, come pure la redditività del risparmio a basso rischio e dei prodotti pensionistici a lungo termine, per non compromettere la sostenibilità dei risparmi e dei regimi pensionistici dei cittadini europei;

23.

sottolinea che le riforme strutturali devono essere accompagnate da investimenti a più lungo termine nei settori dell'istruzione, della ricerca, dell'innovazione e del capitale umano, segnatamente nell'istruzione e nella formazione volte a fornire nuove competenze e conoscenze; ritiene che i partenariati fra decisori politici, legislatori, ricercatori, produttori e innovatori possano anche essere considerati strumenti per promuovere gli investimenti, favorire una crescita intelligente e sostenibile e integrare i programmi di investimento;

Riforme strutturali

24.

concorda sul fatto che riforme strutturali sostenibili relative ai mercati di prodotti e servizi, come pure a un mercato del lavoro inclusivo, al mercato sanitario e ai mercati pensionistici e immobiliari, continuano a costituire una priorità negli Stati membri per riuscire in modo efficiente a sostenere la ripresa, combattere gli alti tassi di disoccupazione, stimolare la competitività, la concorrenza leale e le potenzialità di crescita, nonché migliorare l'efficienza dei sistemi di ricerca e innovazione, senza indebolire i diritti dei lavoratori, la tutela dei consumatori o le norme ambientali;

25.

ritiene che i mercati del lavoro efficienti e produttivi, in combinazione con un livello adeguato di protezione sociale e di dialogo, abbiano dimostrato di riprendersi più rapidamente dalla recessione economica; invita gli Stati membri a ridurre la frammentazione dei mercati del lavoro, aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e migliorare le competenze, anche attribuendo una maggiore importanza alla formazione e all'apprendimento permanente in modo da migliorare l'occupabilità e la produttività; rileva che alcuni Stati membri necessitano tuttora di riforme sostanziali, se intendono rendere i rispettivi mercati del lavoro più resilienti e inclusivi;

26.

sottolinea l'importanza di avviare o proseguire l'attuazione di riforme strutturali coerenti e sostenibili per conseguire la stabilità a medio e lungo termine; sottolinea che l'UE e gli Stati membri non possono competere esclusivamente in termini di costi generali o del lavoro, bensì devono investire di più nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo, nell'istruzione e nelle competenze, oltre che nell'efficienza delle risorse, a livello sia nazionale che europeo;

27.

esprime preoccupazione per gli effetti degli sviluppi demografici sulle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile, condizionate fra l'altro da bassi indici di natalità, dall'invecchiamento delle società e dall'emigrazione; richiama l'attenzione, in particolare, sull'impatto dell'invecchiamento delle popolazioni sui sistemi pensionistici e sanitari dell'UE; rileva che, a causa delle diverse strutture demografiche, gli effetti di tali sviluppi varieranno da uno Stato membro all'altro, ma segnala che i costi di finanziamento, prevedibili sin d'ora, avranno un notevole impatto sulle finanze pubbliche;

28.

ricorda che un fattore importante per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici consiste nel raggiungere e mantenere un tasso elevato di occupazione; evidenzia, in tale contesto, l'importanza di mettere meglio a frutto le competenze dei migranti per andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro;

29.

rileva che gli Stati membri dell'UE destinano attualmente fra il 5 % e l'11 % del PIL ai rispettivi sistemi sanitari, una percentuale che dovrebbe aumentare notevolmente nei prossimi decenni per effetto dei cambiamenti demografici; sollecita la Commissione a concentrare gli sforzi su una spesa efficace in termini di costi destinata a servizi sanitari di alta qualità, e su un accesso universale a tali servizi, attraverso la cooperazione e la condivisione delle migliori prassi a livello dell'UE e affrontando la sostenibilità di sistemi sanitari di qualità nel quadro delle raccomandazioni specifiche per paese;

30.

invita la Commissione a pubblicare valutazioni periodiche sulla sostenibilità dei conti pubblici di ciascuno Stato membro, prendendo in considerazione tutti i fattori specifici per paese, quali gli sviluppi demografici, e gli obblighi fuori bilancio, potenziali, impliciti o di altro tipo, che incidono sulla sostenibilità delle finanze pubbliche; raccomanda di inserire tali valutazioni nelle relazioni annuali per paese; suggerisce alla Commissione di elaborare un indicatore per valutare l'effetto delle finanze pubbliche e dei bilanci annuali sulle generazioni future, tenendo conto delle responsabilità future e degli obblighi di bilancio impliciti; concorda sul fatto che sia opportuno limitare l'onere amministrativo imputabile a tali valutazioni;

31.

si compiace del fatto che, in media, la disoccupazione giovanile sia in calo, sebbene rimanga troppo elevata; rileva che permangono forti differenze tra gli Stati membri che richiedono la prosecuzione delle riforme per facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, garantendo così l'equità intergenerazionale; evidenzia, a tale riguardo, l'importanza della Garanzia per i giovani e chiede che l'UE continui a finanziare questo programma fondamentale; concorda con la Commissione sul fatto che gli Stati membri devono impegnarsi maggiormente nella lotta alla disoccupazione giovanile, in particolare potenziando l'efficacia della Garanzia per i giovani;

32.

sottolinea l'importanza di evoluzioni salariali responsabili e propizie alla crescita, che assicurino un buon tenore di vita, che siano in linea con la produttività e che tengano conto della competitività, come pure l'importanza di un dialogo sociale efficace per il buon funzionamento dell'economia sociale di mercato;

33.

concorda sul fatto che l'imposizione fiscale deve sostenere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro; chiede riforme della fiscalità che mirino ad affrontare la questione degli elevati oneri fiscali sul lavoro in Europa, a migliorare l'esazione fiscale, a contrastare l'elusione e l'evasione delle tasse e a semplificare i regimi fiscali rendendoli più equi ed efficienti; evidenzia la necessità di un migliore coordinamento delle pratiche amministrative in materia di fiscalità; chiede maggiore trasparenza fra gli Stati membri in materia di tassazione delle imprese;

Responsabilità di bilancio e struttura delle finanze pubbliche

34.

constata che, a giudizio della Commissione, la sostenibilità di bilancio rimane una priorità e le sfide si sono ridimensionate, una volta superato l'apice della crisi, e ora possono non costituire un fattore di rischio importante, a breve termine, per la zona euro nel suo insieme;

35.

constata altresì che, a giudizio della Commissione, permangono le sfide e i retaggi della crisi, come pure i problemi strutturali, che devono essere affrontati se si intendono evitare i rischi a lungo termine;

36.

sottolinea il fatto che tutti gli Stati membri sono obbligati a rispettare il PSC, rispettandone pienamente le clausole vigenti in materia di flessibilità; richiama inoltre l'attenzione, a tal proposito, sull'importanza del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, ed esorta la Commissione a presentare una valutazione globale della sua esperienza relativa all'attuazione di tale trattato, che fungerà da base per le necessarie misure da adottare, a norma del TUE e del TFUE, allo scopo di integrare il contenuto del suddetto trattato nel quadro giuridico dell'Unione europea;

37.

constata che, sebbene sei Stati membri siano ancora soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi, si registra una diminuzione del livello medio di disavanzo pubblico, il quale, secondo le stime, nel 2016 è rimasto al di sotto del 2 % e continuerà a diminuire nei prossimi anni, e che nel 2017 soltanto due Stati membri dovrebbero rimanere soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi; rileva che, in diversi casi, il forte aumento del debito nel passato recente è anche dovuto alla ricapitalizzazione delle banche e ai bassi tassi di crescita; sottolinea che, quando i tassi di interesse cominceranno a risalire, potrebbero aumentare le difficoltà relative al miglioramento delle finanze pubbliche;

38.

sottolinea il ruolo della Commissione quale custode dei trattati; sottolinea che è necessaria una valutazione obiettiva e trasparente dell'applicazione e dell'attuazione della legislazione adottata di comune accordo;

39.

insiste sul fatto che non vi dovrebbe essere alcun trattamento differenziato tra gli Stati membri; osserva che solo una politica di bilancio che rispetti e segua il diritto dell'Unione condurrà alla credibilità e alla fiducia tra gli Stati membri e costituirà un punto chiave per il completamento dell'UEM e la fiducia dei mercati finanziari;

40.

invita la Commissione e il Consiglio ad essere quanto più specifici possibile al momento di affrontare le raccomandazioni di bilancio nell'ambito del braccio preventivo e correttivo del PSC, al fine di aumentare la trasparenza e l'applicabilità delle raccomandazioni; sottolinea la necessità di includere nelle raccomandazioni, a titolo del braccio preventivo, sia la data prevista per l'obiettivo a medio termine specifico per paese sia la rettifica di bilancio necessaria per conseguirlo o mantenerlo;

41.

ritiene che gli squilibri macroeconomici all'interno degli Stati membri debbano essere affrontati in linea con la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) tramite sforzi che coinvolgano tutti gli Stati membri, sulla base di riforme e investimenti pertinenti; sottolinea che ogni Stato membro deve tener fede alle proprie responsabilità in tal senso; osserva che gli elevati avanzi delle partite correnti implicano la possibilità di una maggiore domanda interna; sottolinea che gli elevati livelli di debito pubblico e privato rappresentano un'importante vulnerabilità e che per ridurli più velocemente occorrono politiche di bilancio responsabili e una crescita maggiore;

42.

osserva che, mentre le finanze pubbliche sono migliorate nel corso degli ultimi anni, a seguito della valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DBP) per il 2017, otto Stati membri sono considerati a rischio di non conformità; ritiene che i percorsi di aggiustamento di bilancio concordati debbano essere rispettati;

43.

accoglie con favore la riduzione media dei deficit e dei debiti pubblici, ma concorda sul fatto che i quadri aggregati nascondano disparità significative tra gli Stati membri; evidenzia che i quadri aggregati dovrebbe essere sempre considerati in combinato disposto con l'esame dei singoli bilanci, e sottolinea la necessità di solide politiche di bilancio in previsione dell'aumento dei tassi di interesse; ritiene che debba essere conseguita una convergenza verso l'alto, in particolare tra gli Stati membri della zona euro;

Orientamento della politica di bilancio per la zona euro

44.

osserva che secondo le previsioni economiche della Commissione dell'autunno 2016, l'orientamento della politica di bilancio nella zona euro è passato da restrittivo a neutro nel 2015 e secondo le attese dovrebbe essere moderatamente espansionistico nel corso del periodo oggetto della previsione; prende nota, inoltre, delle considerazioni della Commissione, secondo cui una piena attuazione dei requisiti di bilancio contenuti nelle raccomandazioni specifiche per paese del Consiglio condurrebbe, a livello aggregato, a un orientamento di bilancio moderatamente restrittivo per la zona euro nel suo complesso nel 2017 e nel 2018, e prende atto delle richieste della Commissione relative a un orientamento di bilancio positivo ed espansionistico pur riconoscendone i relativi vincoli economici e giuridici;

45.

ritiene che la comunicazione della Commissione su un orientamento positivo della politica di bilancio rappresenti un'evoluzione importante; accoglie con favore l'intento della comunicazione di contribuire a migliorare il coordinamento delle politiche economiche nella zona euro e ad evidenziare le opportunità degli stimoli di bilancio negli Stati membri in cui esistono margini in tale ambito; sottolinea che i requisiti di bilancio si basano su norme di bilancio concordate in comune; ricorda che gli Stati membri sono obbligati a rispettare il PSC, indipendentemente dalle raccomandazioni aggregate; osserva che vi sono opinioni divergenti circa le potenzialità e il livello di un obiettivo in materia di orientamento di bilancio aggregato; accoglie con favore i lavori in corso in materia da parte dell'indipendente Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche;

46.

è dell'opinione che il miglioramento della struttura dei bilanci pubblici sia una delle principali leve per garantire il rispetto delle norme di bilancio dell'UE e consentire il finanziamento di spese indispensabili, la creazione di riserve per necessità impreviste, gli investimenti favorevoli alla crescita e, infine, il finanziamento di spese meno essenziali, nonché per contribuire a un utilizzo più efficiente e responsabile dei fondi pubblici; ricorda che la composizione dei bilanci nazionali è decisa a livello nazionale tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese;

47.

osserva che si svolge con regolarità un dibattito su una destinazione intelligente della spesa pubblica e sulle priorità strategiche relative al bilancio dell'UE, e che tale valutazione critica è inoltre indispensabile affinché i bilanci nazionali migliorino la qualità dei bilanci pubblici nel medio e nel lungo termine, evitando tagli di bilancio lineari;

48.

accoglie con favore la revisione in corso della spesa pubblica e incoraggia gli Stati membri a procedere a un'analisi critica della qualità e della composizione dei loro bilanci; sostiene gli sforzi volti a migliorare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica; anche spostando le spese improduttive verso investimenti che favoriscano la crescita;

49.

ritiene che il bilancio dell'UE possa contribuire ad alleviare il peso gravante sui bilanci nazionali attraverso la riscossione di risorse proprie anziché avvalersi ampiamente dei contributi nazionali;

50.

accoglie con favore i dibattiti tematici intrapresi e le norme sulle migliori pratiche adottate dall'Eurogruppo, come nell'ambito delle revisioni della spesa, nel corso del ciclo semestrale 2016; invita la Commissione e l'Eurogruppo a rendere tali aspetti più efficaci e trasparenti;

51.

invita la Commissione e il Consiglio a formulare le raccomandazioni specifiche per paese in maniera tale da rendere misurabili i progressi, in particolare nei casi in cui la raccomandazione programmatica si riferisce ripetutamente al medesimo ambito strategico e/o quando la natura della riforma richiede un'attuazione al di là del singolo ciclo semestrale;

Coordinamento delle politiche nazionali e controllo democratico

52.

sottolinea l'importanza della discussione, da parte dei parlamenti nazionali, delle relazioni per paese, delle raccomandazioni specifiche per paese, dei programmi di riforma nazionali e dei programmi di stabilità, e di darvi seguito in maniera più ampia rispetto al passato;

53.

ritiene che una migliore attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese richieda priorità chiaramente articolate a livello europeo e un autentico dibattito pubblico a livello nazionale, regionale e locale, che conduca a una maggiore titolarità; invita gli Stati membri a coinvolgere in maniera strutturata le autorità locali e regionali, in considerazione dell'impatto e delle sfide riscontrati all'interno degli Stati membri e anche a livello subnazionale, al fine di migliorare l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

54.

esorta la Commissione ad avviare i negoziati in merito a un accordo interistituzionale sulla governance economica; insiste affinché tale accordo interistituzionale garantisca, nel quadro dei trattati, che la struttura del semestre europeo consenta un controllo parlamentare significativo e periodico del processo, in particolare per quanto riguarda le priorità dell'analisi annuale della crescita e le raccomandazioni relative alla zona euro;

Contributi settoriali alla relazione relativa all'Analisi annuale della crescita 2017

Bilanci

55.

ritiene che, introducendo maggiori sinergie tra gli strumenti esistenti e maggiori nessi con i bilanci degli Stati membri, il bilancio dell'UE possa offrire un valore aggiunto per gli investimenti e per le riforme strutturali negli Stati membri; reputa, pertanto, che l'analisi annuale della crescita, in quanto importante documento strategico comprensivo di contenuti basilari per i programmi di riforma nazionali, le raccomandazioni specifiche per paese e i piani di attuazione, debba fungere da orientamento per gli Stati membri e per la preparazione dei bilanci nazionali, nell'ottica di introdurre soluzioni comuni visibili nei bilanci nazionali e legate al bilancio dell'UE;

56.

ricorda che il miglioramento dei sistemi di riscossione IVA e dei dazi doganali dovrebbe essere della massima priorità per tutti gli Stati membri; accoglie con favore la proposta della Commissione volta a istituire una lista nera dell'UE di paradisi fiscali, che dovrebbe essere applicata mediante sanzioni penali onde far fronte alle multinazionali che evadono le imposte;

Ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare

57.

sottolinea che un utilizzo migliore e più efficiente delle risorse, che riduca la dipendenza energetica dall'estero e introduca una produzione sostenibile, sulla base di requisiti migliori di progettazione dei prodotti e modelli di consumo più sostenibili, implica la promozione effettiva dell'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro, l'attuazione degli obiettivi internazionali e degli obiettivi ambientali dell'Unione nonché la diversificazione delle fonti di reddito, in un contesto di responsabilità di bilancio e competitività economica; ritiene che il semestre europeo debba anche includere la rendicontazione in materia di efficienza energetica e interconnettività in base agli obiettivi stabiliti a livello dell'UE;

o

o o

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai parlamenti nazionali e alla Banca centrale europea.

(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

(2)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(3)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

(4)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

(5)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(6)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(7)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

(8)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(9)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 86.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/148


P8_TA(2017)0039

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2017 (2016/2307(INI))

(2018/C 252/15)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 9, 145, 148, 152, 153 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 349 TFUE su uno statuto specifico per le regioni ultraperiferiche,

visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

viste la convenzione n. 102 dell'OIL sulle norme minime di sicurezza sociale e la raccomandazione n. 202 dell'OIL sui sistemi nazionali di protezione sociale di base,

vista la Carta sociale europea riveduta,

visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 1 («eliminare la povertà dovunque e in tutte le sue forme»), in particolare il traguardo n. 3 («implementare a livello nazionale adeguati sistemi e misure di protezione sociale per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabili»),

vista la raccomandazione 2013/112/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013, dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale»,

vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo «Analisi annuale della crescita 2017» (COM(2016)0725),

vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro, presentata il 16 novembre 2016 dalla Commissione (COM(2016)0726),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo «Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro» (COM(2016)0727),

vista la relazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo «Relazione 2017 sul meccanismo di allerta» (COM(2016)0728),

visto il progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, del 16 novembre 2016, che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2017 (COM(2016)0729),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo «Documenti programmatici di bilancio 2017: valutazione globale» (COM(2016)0730),

vista la comunicazione della Commissione, del 1o giugno 2016, dal titolo «L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi» (COM(2016)0359),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, dal titolo «Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up» (COM(2016)0733),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2016, dal titolo «Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni» (COM(2016)0581),

vista la comunicazione della Commissione, del 4 ottobre 2016, dal titolo «La garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza» (COM(2016)0646),

vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2016, dal titolo «Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati» (COM(2016)0603),

vista la comunicazione della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa. Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività» (COM(2016)0381),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2016, dal titolo «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM(2016)0356),

visti la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2016 sull'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127) e i relativi allegati,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 novembre 2015, che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701),

vista la comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2015 sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600),

viste la proposta, presentata dalla Commissione il 15 febbraio 2016, di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2016)0071) e la posizione del Parlamento al riguardo del 15 settembre 2016 (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» (COM(2015)0012),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2014, dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 ottobre 2013, dal titolo «Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria» (COM(2013)0690),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, dal titolo «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (COM(2013)0083),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 aprile 2012, dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173),

vista la comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2011 sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (Youth Opportunities Initiative) (COM(2011)0933),

viste la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, dal titolo «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758) e la relativa risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2011 (2),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (3),

vista la relazione dei cinque presidenti, del 22 giugno 2015, dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria»,

viste le conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa (13414/2015),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2016 (4),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sui rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro (5),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016 (6),

visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, del 24 settembre 2015, sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2015,

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 (7),

vista la sua posizione del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (8),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (9),

vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 (10),

viste l'interrogazione con richiesta di risposta orale O-000121/2015 — B8-1102/2015 al Consiglio e la sua risoluzione del 29 ottobre 2015, ad essa correlata, su una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (11),

vista la risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi (12),

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione (13),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sugli aspetti occupazionali e sociali della strategia Europa 2020 (14),

vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sull'occupazione giovanile (15),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro (16),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (17),

viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (settembre 2015),

vista la relazione speciale n. 3/2015 della Corte dei conti europea dal titolo «La Garanzia per i giovani nell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione» (18),

visto il documento dal titolo «Employment and Social Developments in Europe — Quarterly Review — Autumn 2016» (Occupazione e sviluppi sociali in Europa — Analisi trimestrale — Autunno 2016), dell'11 ottobre 2016,

viste la quinta e la sesta edizione Eurofound delle Indagini europee sulle condizioni di lavoro (2010 e 2015) (19),

visto il documento dell'OCSE, del 7 luglio 2016, dal titolo «Employment Outlook 2016» (Prospettive occupazionali nel 2016),

visto il documento di lavoro dell'OCSE, del 9 dicembre 2014, dal titolo «Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth» (Tendenze nella disparità di reddito e relativo impatto sulla crescita economica),

vista la relazione del comitato per la protezione sociale, del 10 ottobre 2014, dal titolo «Adeguata protezione sociale per le esigenze di assistenza a lungo termine in una società che invecchia»,

viste la tabella di marcia e la consultazione della Commissione che affrontano le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano,

viste le riunioni del 3 ottobre e dell'8 novembre 2016 nel quadro del dialogo strutturato sulla sospensione dei fondi per il Portogallo e la Spagna,

vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del semestre europeo 2017,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0037/2017),

A.

considerando che la disoccupazione nell'UE è in lento calo dalla seconda metà del 2013, che dal 2013 sono stati creati otto milioni di nuovi posti di lavoro e che il tasso di disoccupazione nel settembre 2016 si attestava all'8,6 %, raggiungendo il livello più basso dal 2009; che, tuttavia, la quota dei giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) resta elevata e rappresenta il 14,8 % delle persone tra i 15 e i 29 anni (20) (21); che, sebbene sia in diminuzione a livello aggregato, la disoccupazione continua purtroppo a registrare livelli molto elevati in alcuni Stati membri; che, secondo la Commissione, il tasso di povertà lavorativa rimane elevato;

B.

considerando che i tassi di occupazione sono generalmente più bassi tra le donne e che nel 2015 il tasso di occupazione degli uomini di età compresa tra i 20 e i 64 anni si attestava al 75,9 % nell'UE a 28, rispetto al 64,3 % per le donne; che il divario di genere per quanto riguarda l'accesso all'occupazione resta uno dei principali ostacoli al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e che sono necessari sforzi urgenti per ridurre il divario tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile;

C.

considerando che, qualora le attuali tendenze vengano corroborate da opportune politiche pubbliche, l'obiettivo della strategia Europa 2020 che prevede il conseguimento di un tasso di occupazione pari al 75 % potrebbe essere effettivamente raggiunto;

D.

considerando che il tasso di disoccupazione giovanile si attesta al 18,6 % nell'Unione e al 21,0 % nella zona euro; che 4,2 milioni di giovani sono senza lavoro, di cui 2,9 milioni nella zona euro; che il livello di disoccupazione giovanile continua a essere nettamente superiore al livello minimo registrato nel 2008, il che indica che l'attuazione e il pieno utilizzo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile da parte degli Stati membri dovrebbe essere una priorità; che i bassi salari, talvolta sotto il livello di povertà, i tirocini non pagati, la mancanza di formazione di qualità e di diritti sul lavoro continuano purtroppo ad essere una caratteristica dell'occupazione giovanile;

E.

considerando che, secondo le stime, i NEET costano all'UE 153 miliardi di EUR (ossia l'1,21 % del PIL) all'anno in termini di prestazioni e di mancati proventi e gettito fiscale, mentre il costo totale stimato per la creazione di regimi di garanzia per i giovani nella zona euro ammonterebbe a 21 miliardi di EUR all'anno (ossia allo 0,22 % del PIL);

F.

considerando che il numero di NEET registrato nel 2015 continuerà a diminuire; che 6,6 milioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni si trovano ancora in questa situazione, cifra che equivale al 12 % delle persone appartenenti a tale fascia di età;

G.

considerando che la responsabilità primaria di far fronte alla disoccupazione giovanile spetta agli Stati membri per quanto concerne l'elaborazione e l'attuazione di quadri normativi per il mercato del lavoro, di sistemi di istruzione e formazione e di politiche attive del mercato del lavoro;

H.

considerando che le persone con disabilità continuano a essere fortemente escluse dal mercato del lavoro, con pochissimi miglioramenti nell'ultimo decennio, in parte a causa della mancanza di investimenti in misure di sostegno adeguate; che tale situazione porta spesso alla povertà e all'esclusione sociale e, di conseguenza, incide negativamente sull'obiettivo della strategia Europa 2020;

I.

considerando che le sfide strutturali nel mercato del lavoro, quali la scarsa partecipazione e l'asimmetria tra competenze e inquadramento professionale, continuano a destare preoccupazione in molti Stati membri;

J.

considerando che il tasso di disoccupazione di lunga durata (riferito alla disoccupazione superiore a un anno) è diminuito ad un tasso annuo dello 0,7 % fino al primo trimestre del 2016, raggiungendo il 4,2 % della forza lavoro; che il tasso di disoccupazione di lunghissima durata (riferito alla disoccupazione superiore a due anni) è sceso al 2,6 % della forza lavoro; che il numero di disoccupati di lunga durata resta tuttavia elevato, ossia pari a circa 10 milioni di persone; che la disoccupazione di lunga durata è un problema riguardante in modo particolare i giovani e gli anziani che cercano un impiego, in quanto il 30 % delle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni e il 64 % di quelle di età compresa tra i 55 e i 64 sono alla ricerca di un impiego da più di un anno; che molti lavoratori anziani inattivi non vengono inclusi nelle statistiche sulla disoccupazione; che il livello di disoccupazione e le relative conseguenze sociali differiscono tra i paesi europei e che è essenziale prendere in considerazione le specifiche circostanze microeconomiche;

K.

considerando che la strategia Europa 2020 mira a ridurre la povertà, sottraendo entro il 2020 almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione sociale; che questo obiettivo è ben lungi dall'essere raggiunto, ragion per cui sono necessari maggiori sforzi; che nel 2015 119 milioni di persone erano a rischio di povertà o esclusione sociale, ossia circa 3,5 milioni in meno rispetto al 2014; che nel 2012 32,2 milioni di persone con disabilità erano in tale situazione nell'UE; che nel 2013 26,5 milioni di bambini nell'UE a 28 erano a rischio di trovarsi in condizioni di povertà o di esclusione sociale; che elevati livelli di disuguaglianza riducono sia la produzione dell'economia sia il potenziale per una crescita sostenibile;

L.

considerando che l'accompagnamento dei disoccupati di lunga durata ricopre un'importanza cruciale, perché altrimenti la situazione inizierà a colpire la loro autostima, il loro benessere e il loro sviluppo futuro, mettendoli a rischio di povertà ed esclusione sociale e mettendo a repentaglio la sostenibilità dei sistemi nazionali di previdenza sociale, nonché il modello sociale europeo;

M.

considerando che l'indebolimento del dialogo sociale ha un impatto negativo sui diritti dei lavoratori, sul potere di acquisto dei cittadini dell'UE e sulla crescita;

N.

considerando che si sono registrati vari sviluppi positivi nell'UE, a dimostrazione della resilienza e della ripresa dell'economia europea;

O.

considerando che l'economia sociale, che rappresenta due milioni di imprese che impiegano più di 14,5 milioni di persone nell'UE, è un settore importante che contribuisce alla resilienza e alla ripresa economica dell'Europa;

P.

considerando che la crescita rimane scarsa nella maggior parte degli Stati membri, con addirittura un calo del tasso di crescita dell'UE nel 2016, che si è stabilizzato al 2 % nonostante aspetti temporanei positivi, il che dimostra che l'UE può fare di più per promuovere la ripresa economica e sociale e renderla così più sostenibile nel medio termine;

Q.

considerando che, come affermato dalla Commissione (22), persistono divergenze occupazionali e sociali sia all'interno degli Stati membri che tra di essi e gli sviluppi sociali continuano a segnalare ulteriori divergenze all'interno dell'UE, che ostacolano la crescita, l'occupazione e la coesione; che le società caratterizzate da un elevato livello di equità e di investimenti nelle persone ottengono migliori risultati in termini di crescita e resilienza della situazione occupazionale;

R.

considerando che il lavoro non dichiarato è tuttora una realtà con gravi ricadute in termini di bilancio, che comporta una perdita di introiti fiscali e contributi previdenziali e produce effetti negativi sull'occupazione, sulla produttività, sulla qualità del lavoro e sullo sviluppo di competenze;

S.

considerando che le regioni ultraperiferiche affrontano difficoltà enormi a causa delle loro specificità che limitano il loro potenziale di crescita e sviluppo; che i livelli di disoccupazione, di disoccupazione giovanile e di disoccupazione di lunga durata in queste regioni sono tra i più elevati nell'UE, superando in molti casi il 30 %;

T.

considerando che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già approvato 69 progetti in 18 paesi e ha sottoscritto 56 operazioni, il che dovrebbe portare a un investimento di oltre 22 miliardi di EUR con il coinvolgimento di circa 71 000 PMI;

U.

considerando che in molti Stati membri la popolazione in età lavorativa e la forza lavoro sono in costante diminuzione; che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro rappresenta un'opportunità per gli Stati membri per affrontare tale questione e rafforzare la forza lavoro nell'UE; che l'attuale arrivo di rifugiati e richiedenti asilo potrebbe altresì contribuire a rafforzare la forza lavoro;

V.

considerando che l'UE sta affrontando sfide demografiche che non sono soltanto correlate all'invecchiamento della popolazione e alla diminuzione dei tassi di natalità, ma che riguardano anche altri elementi quali lo spopolamento;

W.

considerando che il divario salariale di genere si attesta attualmente al 16 % e il divario pensionistico di genere al 38 %, circostanza che espone le donne a un maggiore rischio di povertà o esclusione sociale man mano che invecchiano;

X.

considerando che l'offerta e la gestione dei sistemi di sicurezza sociale sono settori di competenza degli Stati membri che l'Unione coordina, ma non armonizza;

Y.

considerando che l'aspettativa di vita in buona salute delle donne è regredita, passando da 62,6 anni nel 2010 a 61,5 nel 2013, con un lieve aumento nel 2014, mentre quella relativa agli uomini resta pari a 61,4 anni;

1.

plaude al fatto che nell'analisi annuale della crescita 2017 si sottolinei l'importanza di assicurare l'equità sociale, in quanto strumento in grado di promuovere una crescita più inclusiva, creare posti di lavoro di qualità e inclusivi e sviluppare le competenze, nonché la necessità di rafforzare la concorrenza, l'innovazione e la produttività; invita la Commissione a garantire che anche le raccomandazioni specifiche per paese connesse alle riforme del mercato del lavoro evidenzino l'importanza delle politiche attive del mercato del lavoro e promuovano i diritti e la protezione dei lavoratori;

2.

si compiace dei progressi compiuti verso il conseguimento di un equilibrio tra la dimensione economica e sociale del processo del semestre europeo, dal momento che la Commissione ha soddisfatto alcune delle richieste del Parlamento; evidenzia tuttavia che sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la visibilità politica e l'impatto del quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali chiave; accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di modifica del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 e includendo nuovi indicatori sociali per la presentazione dei dati occupazionali e sociali in relazione all'evoluzione dei dati macroeconomici, in modo che l'analisi presenti un quadro completo dell'interconnessione e degli impatti di diverse scelte politiche; sottolinea che gli indicatori occupazionali dovrebbero essere equiparati a quelli economici, affinché possano portare ad analisi approfondite e ad azioni correttive negli Stati membri interessati;

3.

sottolinea che il ciclo del semestre europeo manca ancora di un approccio incentrato al minore, compresi l'impegno per i diritti dei minori, l'integrazione della lotta alla povertà infantile e obiettivi in materia di benessere in tutti i settori politici pertinenti; sottolinea che un approccio strategico con obiettivi e traguardi chiari è necessario per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale;

4.

chiede programmi che offrano sostegno e opportunità nell'ambito di un piano europeo integrato per investire nella prima infanzia e lottare contro la povertà infantile, compresa la creazione di una garanzia per i minori volta a dare piena attuazione alla raccomandazione della Commissione «Investire nell'infanzia», per garantire che tutti i bambini a rischio di povertà in Europa (compresi i rifugiati) abbiano accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, a strutture per l'infanzia gratuite, a un alloggio decoroso e a un'alimentazione adeguata;

5.

sottolinea che gli investimenti nello sviluppo sociale contribuiscono alla crescita e alla convergenza economica; prende atto dei recenti studi dell'OCSE (23) e dell'FMI (24) in cui si sottolinea che le disuguaglianze sociali in Europa ostacolano la ripresa economica; chiede di compiere maggiori sforzi per combattere la povertà e l'aumento delle disuguaglianze e, ove necessario, di incrementare gli investimenti nelle infrastrutture sociali e di sostenere coloro che sono stati più duramente colpiti dalla crisi; invita la Commissione a garantire che le raccomandazioni specifiche per paese dedichino un'attenzione particolare alla lotta contro le disuguaglianze;

6.

invita la Commissione e il Consiglio a migliorare la strategia per un obiettivo generale in materia di parità di genere; sostiene l'utilizzo delle relazioni annuali della Commissione in materia di parità di genere nel contesto del semestre europeo per migliorare l'integrazione della dimensione di genere; invita gli Stati membri a integrare la dimensione di genere e il principio di parità tra donne e uomini nei programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità e convergenza definendo obiettivi e misure che affrontino i persistenti divari di genere; invita la Commissione a continuare a fornire raccomandazioni specifiche per paese in relazione al miglioramento dei servizi per l'infanzia e dell'assistenza a lungo termine che possono avere un impatto positivo sulla partecipazione al mercato del lavoro delle donne; ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a valutare la possibilità di utilizzare, se del caso, dati disaggregati per genere nel processo di monitoraggio del semestre europeo; propone un maggiore coinvolgimento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nel quadro del semestre europeo;

7.

sottolinea che il debito pubblico e privato è troppo elevato in alcuni Stati membri e che esso ostacola gli investimenti, la crescita economica e l'occupazione;

8.

ritiene che i dati contenuti nel quadro di valutazione occupazionale e sociale siano utili ma non sufficienti per valutare l'evoluzione della situazione occupazionale e sociale nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a completare il quadro di valutazione con dati sulla qualità dell'occupazione e sulla povertà, concentrandosi in particolare sulla povertà infantile multidimensionale;

9.

invita la Commissione a definire e quantificare il suo concetto di equità sociale, prendendo in considerazione sia la politica occupazionale che quella sociale, da conseguire mediante l'analisi annuale della crescita 2016 e il semestre europeo;

10.

invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'attuazione di tutti i programmi che possono promuovere la creazione di occupazione dignitosa, di qualità e a lungo termine per tutte le categorie di popolazione e in particolare per i giovani; sottolinea che, nonostante il leggero calo della disoccupazione nell'UE, la disoccupazione giovanile rimane al 18,6 %; invita gli Stati membri a garantire un seguito più proattivo delle autorità di gestione del programma;

11.

sottolinea che l'attuazione della garanzia per i giovani dovrebbe essere rafforzata a livello nazionale, regionale e locale e prolungata almeno fino al 2020, con la partecipazione attiva delle parti sociali e con servizi pubblici rafforzati, ed evidenzia l'importanza della transizione dalla scuola al mondo del lavoro; raccomanda alla Commissione di effettuare studi d'impatto al fine di determinare precisamente i risultati finora raggiunti e prevedere misure aggiuntive, nonché di tenere conto dell'atteso audit della Corte dei conti e della condivisione di buone pratiche e dell'organizzazione di seminari che riuniscono tutti gli attori interessati, al fine di rendere tale strumento più efficace; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assicurare che la garanzia per i giovani sia pienamente accessibile anche alle persone vulnerabili e alle persone con disabilità; sottolinea che questo non accade in tutti gli Stati membri e invita tutti gli Stati membri a porre rimedio senza indugio a tale situazione, che viola la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); sottolinea la necessità di far sì che la garanzia per i giovani raggiunga i giovani a rischio di esclusione multipla e povertà estrema; ritiene che dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle giovane donne e alle ragazze, che potrebbero dover affrontare barriere correlate al genere; invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare adeguatamente la garanzia per i giovani al fine di garantire la sua adeguata attuazione in tutti gli Stati membri e di aiutare un numero ancora maggiore di giovani;

12.

prende atto dell'adozione di 500 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il 2017; sottolinea che tale importo non è sufficiente e deve essere aumentato e garantito nell'attuale QFP; rileva altresì che, tuttavia, nel contesto della revisione intermedia, deve essere raggiunto un accordo su un finanziamento integrativo adeguato per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile al fine di coprire il resto dell'attuale QFP;

13.

evidenzia il potenziale delle industrie culturali e creative (ICC) per quanto concerne l'occupazione dei giovani; sottolinea che una maggiore promozione del settore culturale e creativo, e maggiori investimenti in esso, possono contribuire in modo sostanziale agli investimenti, alla crescita, all'innovazione e all'occupazione; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione le speciali opportunità offerte da tutti i settori creativi e culturali (SCC), comprese le ONG e le piccole associazioni, ad esempio nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

14.

sottolinea che investimenti insufficienti nel sistema della pubblica istruzione potrebbero indebolire la posizione concorrenziale dell'Europa e l'occupabilità della sua forza lavoro; sottolinea la necessità di investire nelle persone il prima possibile nel corso della vita per ridurre le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale fin dalla giovane età; sottolinea anche la necessità di lottare contro gli stereotipi fin dalla più giovane età nelle scuole, promuovendo la parità di genere a tutti i livelli di istruzione;

15.

invita gli Stati membri ad adottare politiche per l'attuazione e il monitoraggio di forme più inclusive di sistemi di protezione sociale e di sostegno al reddito, al fine di garantire che questi sistemi offrano uno standard di vita dignitoso ai disoccupati e alle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale e forniscano accesso all'istruzione, alla formazione e a opportunità di entrare nel mercato del lavoro;

16.

si compiace dell'aumento del tasso di occupazione; osserva tuttavia che tale aumento negli Stati membri è stato accompagnato dall'aumento del fenomeno delle forme di occupazione atipiche e non formali, ivi compresi i contratti a zero ore; sottolinea che la sostenibilità e la qualità dei posti di lavoro creati dovrebbero essere una priorità; esprime forte preoccupazione per il fatto che persista una disoccupazione elevata in particolare nei paesi che ancora soffrono per la crisi; riconosce che il fenomeno della povertà tra i lavoratori è dovuto al deterioramento delle condizioni salariali e lavorative, aspetto che deve essere affrontato nell'ambito di tutte le azioni a favore dell'occupazione e della protezione sociale; incoraggia gli Stati membri ad adottare ulteriori misure e rimanere aperti nei confronti di nuove soluzioni e approcci, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 che prevede un tasso di occupazione del 75 %, anche concentrandosi sui gruppi con la più scarsa partecipazione al mercato del lavoro, quali le donne, i lavoratori anziani, i lavoratori scarsamente qualificati e le persone con disabilità; invita gli Stati membri ad aumentare la loro offerta in termini di apprendimento permanente e di riconversione delle competenze;

17.

ritiene che la migrazione potrebbe svolgere un ruolo importante, anche mediante programmi di istruzione integrati da una spesa pubblica efficiente, nell'ottica di generare investimenti di qualità, sociali e sostenibili sotto il profilo ambientale volti a integrare i lavoratori nel mercato del lavoro e a ridurre la disoccupazione;

18.

riconosce che le donne continuano ad essere sottorappresentate nel mercato del lavoro; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche proattive ed effettuare investimenti adeguati mirati e progettati per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; sottolinea che un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata è essenziale per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; evidenzia a tale proposito che, secondo la Commissione, le modalità di lavoro flessibili, quali il telelavoro, l'orario mobile o un orario di lavoro ridotto possono svolgere un ruolo importante; condivide l'opinione della Commissione secondo cui la possibilità di usufruire del congedo di maternità, di paternità e genitoriale retribuito negli Stati membri tende a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; invita inoltre gli Stati membri ad adottare politiche adeguate per sostenere le donne e gli uomini che entrano, tornano, rimangono o avanzano nel mercato del lavoro, dopo periodi di congedo familiare o attinente all'assistenza, con posti di lavoro sostenibili e di qualità; si rammarica delle disuguaglianze di genere in termini di tasso di occupazione, divario retributivo e pensionistico di genere; chiede politiche che incoraggino e sostengano le donne nella scelta di una carriera di imprenditrici, favorendo l'accesso alle opportunità di finanziamento e imprenditoriali e offrendo formazioni su misura;

19.

riconosce tuttavia che il sostegno all'occupazione e le misure per migliorare una partecipazione attiva al mercato del lavoro devono inserirsi in un approccio più ampio incentrato sui diritti che miri ad affrontare l'esclusione sociale e la povertà e che prenda in considerazione i minori, le famiglie e le loro esigenze specifiche;

20.

invita gli Stati membri allo scambio di migliori pratiche e a prendere in considerazione nuove e innovative modalità di sviluppo per un mercato del lavoro adattabile e flessibile nell'ottica di rispondere alle sfide poste dall'economia globale, garantendo standard elevati in materia di condizioni lavoro per tutti i lavoratori;

21.

accoglie con favore il promemoria rivolto agli Stati membri per ricordare loro che i sistemi di previdenza sociale devono inserirsi all'interno di standard sociali forti e che la promozione dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e la lotta alla discriminazione contribuiscono non soltanto alla giustizia sociale, ma anche alla crescita; sottolinea che la reintegrazione dei genitori nel mercato del lavoro dovrebbe essere sostenuta con la creazione di condizioni per un'occupazione e un ambiente lavorativo di qualità e inclusivi, che permetta ai genitori di trovare un equilibrio tra il lavoro e il loro ruolo di genitori;

22.

riconosce che, insieme alla creazione di occupazione, l'integrazione di disoccupati di lunga durata in posti di lavoro di qualità per mezzo di misure individuali mirate, in particolare tramite politiche occupazionali attive, rappresenta un fattore chiave nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, laddove siano disponibili impieghi dignitosi sufficienti; sottolinea che occorre porre maggiormente l'accento sul miglioramento delle misure volte a creare posti di lavoro dignitosi; sottolinea che l'integrazione delle persone più lontane dal mercato del lavoro ha il duplice effetto di recare beneficio al singolo e di stabilizzare i sistemi di previdenza sociale, sostenendo l'economia; ritiene necessario tenere conto della situazione sociale di tali cittadini e delle loro esigenze specifiche nonché monitorare meglio a livello europeo le politiche attuate a livello nazionale;

23.

evidenzia l'importanza delle abilità e delle competenze acquisite negli ambienti di apprendimento non formale e informale e della loro convalida e certificazione, dell'accesso all'apprendimento permanente nonché degli impegni e dei parametri di riferimento del quadro strategico Istruzione e formazione 2020; invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre sistemi di riconoscimento delle competenze formali e informali; invita inoltre gli Stati membri ad attuare politiche che garantiscano non solo l'accesso a un'istruzione e una formazione di qualità e inclusiva a un costo accessibile, ma anche l'attuazione dell'approccio quadro sull'apprendimento permanente verso un percorso di istruzione flessibile che promuova l'uguaglianza e la coesione sociale e offra opportunità di impiego a tutti;

24.

chiede la creazione e lo sviluppo di partenariati tra i datori di lavoro, le parti sociali i servizi per l'impiego pubblici e privati, le autorità pubbliche, i servizi sociali e le istituzioni di istruzione e formazione al fine di fornire gli strumenti necessari per rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro e per evitare la disoccupazione di lunga durata; ricorda che è indispensabile un seguito personalizzato e individualizzato, in grado di fornire risposte effettive ai disoccupati di lungo periodo;

25.

si rammarica della persistente scarsità di investimenti pubblici, dal momento che tali investimenti possono rappresentare un importante impulso per la creazione di occupazione; sottolinea che il FEIS non ha portato a investimenti sufficienti nelle infrastrutture sociali e che si tratta di una mancata opportunità che deve affrontata con urgenza;

26.

chiede politiche che promuovano e rispettino la contrattazione collettiva e la sua copertura al fine di raggiungere il maggior numero di lavoratori possibile, avendo come obiettivo nel contempo migliori soglie retributive, sotto forma di minimi salariali, fissate a un livello dignitoso e con il coinvolgimento delle parti sociali — tutto questo nell'ottica di porre fine alla corsa al ribasso dei salari, sostenere la domanda aggregata e la ripresa economica, ridurre le disuguaglianze salariali e lottare contro la povertà lavorativa;

27.

invita gli Stati membri ad assicurare che le persone che lavorano con contratti temporanei o a tempo parziale o i lavoratori autonomi godano di pari trattamento, anche con riferimento alle condizioni di licenziamento e retributive, e godano di una sufficiente protezione sociale e accesso alla formazione e che le condizioni quadro consentano loro di intraprendere una carriera; invita gli Stati membri ad attuare accordi quadro sul lavoro a tempo parziale e sull'impiego a tempo determinato e ad applicare in modo efficace la direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

28.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per aiutare i rifugiati a insediarsi e a integrarsi, nonché a garantire che i servizi pubblici siano dotati di risorse adeguate e che i requisiti siano previsti per tempo onde facilitare la loro integrazione;

29.

si rammarica che la percentuale di persone esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale resti elevata; sottolinea che livelli elevati di disuguaglianza e di povertà compromettono la coesione sociale, ostacolando la stabilità sociale e politica; si rammarica che le politiche per affrontare con efficacia tale problema manchino dell'ambizione necessaria per avere un'influenza economica sufficiente; chiede agli Stati membri di accelerare le loro azioni per raggiungere il traguardo di Europa 2020 di ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà; invita la Commissione e gli Stati membri a includere la riduzione delle disuguaglianze tra le loro priorità; invita a un miglior sostegno e riconoscimento dell'operato delle ONG, delle organizzazioni che lottano contro la povertà e delle associazioni di persone che vivono in condizioni di povertà, incoraggiando la loro partecipazione allo scambio delle buone prassi;

30.

esprime la sua preoccupazione per lo scarso tasso di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle minoranze etniche, in particolare della comunità rom; chiede la corretta attuazione della direttiva 2000/78/CE; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo svolto dalle ONG specializzate nel promuovere la loro partecipazione al mercato del lavoro e nel sostenere non soltanto l'iscrizione dei bambini a scuola, ma anche la lotta all'abbandono scolastico precoce, al fine di spezzare il circolo vizioso della povertà;

31.

ritiene importante colmare il divario degli investimenti al fine di creare crescita sostenibile senza mettere a rischio la sostenibilità economica e sociale degli Stati membri; sottolinea a tal proposito l'esigenza di garantire il risanamento delle finanze pubbliche, fondamentale per continuare a offrire il modello sociale europeo che caratterizza l'UE;

32.

si rammarica che le ultime raccomandazioni della Commissione abbiano ignorato la richiesta del Parlamento di rafforzare l'applicazione dell'articolo 349 TFUE, in particolare adottando misure e programmi differenziati al fine di ridurre le asimmetrie, nonché di massimizzare la coesione sociale nell'UE; esorta gli Stati membri, in tale contesto, a istituire programmi di investimenti specifici per le loro sottoregioni in cui i tassi di disoccupazione superano il 30 %; ribadisce il suo invito alla Commissione ad assistere gli Stati membri e le regioni europee, in particolare le regioni ultraperiferiche, nella pianificazione e nel finanziamento di programmi di investimento nell'ambito del QFP;

33.

riconosce la perdurante situazione di fragilità del mercato del lavoro europeo che, da un lato, non riesce a ridurre i tassi di disoccupazione ancora elevati e, dall'altro, non è in grado di soddisfare le esigenze delle imprese che chiedono manodopera competente e adeguata; invita la Commissione a promuovere, a livello degli Stati membri, forme di cooperazione che coinvolgano i governi, le imprese, incluse le imprese dell'economia sociale, istituzioni di istruzione, servizi di sostegno individualizzati, la società civile e le parti sociali, sulla base di uno scambio di migliori pratiche e con l'obiettivo di adattare i sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri per contrastare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro;

34.

sottolinea che l'istruzione è un diritto fondamentale che dovrebbe essere garantito a tutti i minori e che le disparità in merito alla disponibilità e alla qualità dell'istruzione dovrebbero essere affrontate al fine di rafforzare la scolarizzazione per tutti e ridurre l'abbandono scolastico precoce; sottolinea che l'adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali può aiutare a creare un mercato del lavoro UE inclusivo; ritiene che orientamenti e consulenze che tengano conto delle esigenze individuali e si concentrino sulla valutazione e sul rafforzamento delle competenze individuali debbano essere un elemento centrale delle politiche in materia di istruzione e competenze sin dalle prime fasi della formazione di un individuo; invita gli Stati membri ad allineare meglio i percorsi formativi ed educativi alle esigenze del mercato del lavoro in tutta l'UE e sottolinea l'importanza di valutare le diverse situazioni occupazionali negli Stati membri al fine di assicurare le loro specificità e peculiarità;

35.

riconosce che gli sviluppi delle nuove tecnologie e la digitalizzazione dell'industria europea presentano sfide significative per l'UE; sottolinea che i modelli produttivi dell'UE e degli Stati membri, sostenuti dai loro modelli educativi, devono essere diretti verso settori ad alta produttività, in particolare quelli relativi alle TIC e alla digitalizzazione, al fine di migliorare la competitività dell'UE a livello globale;

36.

sottolinea che investimenti insufficienti e non adeguatamente mirati nel settore nell'insegnamento delle competenze digitali, della programmazione e delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) stanno compromettendo la posizione concorrenziale dell'Europa, la disponibilità di manodopera qualificata e l'occupabilità della sua forza lavoro; ritiene che un miglior adeguamento delle competenze alla domanda e un miglior reciproco riconoscimento delle qualifiche sarà utile per superare il divario in termini di carenza di manodopera qualificata e di squilibrio tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro europeo e andrà a vantaggio delle persone in cerca di occupazione, soprattutto i giovani; invita gli Stati membri a dare priorità a una formazione globale per tutti in materia di competenze digitali, programmazione e competenze particolarmente richieste dai datori di lavoro, mantenendo allo stesso tempo elevati standard nell'istruzione tradizionale, e a prendere in considerazione la transizione verso un'economia digitale nel contesto della riconversione e del miglioramento delle competenze, che non dovrebbero limitarsi alle conoscenze dalla prospettiva dell'utente;

37.

osserva che in molti Stati membri è necessario intensificare le attività di formazione della forza lavoro, incluse le opportunità di istruzione degli adulti e di formazione professionale; sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente, anche per i lavoratori anziani, al fine di adeguare le competenze alle necessità del mercato del lavoro; chiede una maggiore promozione delle discipline STEM mirata alle donne e alle ragazze per affrontare gli stereotipi di istruzione esistenti e combattere i divari occupazionali, retributivi e pensionistici di genere di lunga durata;

38.

riconosce il valore delle nuove tecnologie e l'importanza dell'alfabetizzazione digitale per la vita personale di un individuo e la sua piena integrazione nel mercato del lavoro; suggerisce pertanto agli Stati membri di potenziare i loro investimenti nel miglioramento delle infrastrutture TIC e della connettività negli istituti di istruzione e di mettere a punto strategie efficaci per sfruttare il potenziale delle TIC nell'apprendimento informale per gli adulti e migliorare le loro opportunità di istruzione formale e non formale;

39.

accoglie positivamente il contributo del programma Erasmus+ a favore della mobilità e degli scambi culturali in tutta l'Unione e con i paesi terzi; chiede una promozione e un utilizzo migliori degli strumenti europei per la trasparenza, la mobilità e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, al fine di promuovere la mobilità per quanto riguarda l'apprendimento e il lavoro; ribadisce la necessità di garantire delle opportunità di mobilità per la formazione professionale, i giovani svantaggiati e le persone vittime di varie forme di discriminazione;

40.

accoglie con favore il nuovo quadro strategico e degli investimenti previsto dall'accordo di Parigi che contribuirà alla creazione di nuove opportunità di impiego nei settori a bassa intensità di carbonio e a basse emissioni;

41.

invita la Commissione a sottolineare l'importanza di ridurre al minimo gli ostacoli e le barriere, sia quelle fisiche che quelle digitali, che le persone con disabilità devono ancora affrontare negli Stati membri;

42.

plaude all'esplicita menzione dell'assistenza all'infanzia, degli alloggi, dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione in rapporto al miglioramento dell'accesso a servizi di qualità;

43.

ricorda che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale sancito dal trattato; plaude al fatto che nell'analisi annuale della crescita 2017 si sottolinei l'importanza di assicurare l'equità sociale mediante una leale collaborazione tra le varie istituzioni degli Stati membri; invita pertanto gli Stati membri a fornire agli ispettorati del lavoro o gli altri enti competenti risorse adeguate nonché a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i servizi di ispezione e lo scambio elettronico di informazioni e dati, al fine di migliorare l'efficienza dei controlli intesi a contrastare e prevenire la frode sociale e il lavoro sommerso;

44.

sottolinea la necessità di stimolare la domanda interna promuovendo investimenti pubblici e privati e riforme strutturali equilibrate dal punto di vista sociale ed economico che riducano le disuguaglianze e promuovano posti di lavoro di qualità e sostenibili, una crescita sostenibile, investimenti sociali e un risanamento di bilancio responsabile, rinforzando in tal modo un percorso favorevole verso un ambiente caratterizzato da una maggiore coesione e da una convergenza sociale verso l'alto per le imprese e per i servizi pubblici; sottolinea l'importante ruolo degli investimenti nel capitale umano in quanto strategia comune; sottolinea altresì la necessità di riorientare le politiche economiche dell'Unione verso un'economia sociale di mercato;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per garantire ai lavoratori digitali gli stessi diritti e lo stesso livello di protezione sociale di cui godono lavoratori analoghi nel settore interessato;

46.

osserva che le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano oltre il 90 % di tutte le imprese in Europa e sono il motore dell'economia europea, nonché i servizi sanitari e sociali e le imprese sociali, contribuiscono efficacemente allo sviluppo sostenibile e inclusivo e alla creazione di posti di lavoro di qualità; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere maggiormente in considerazione gli interessi delle microimprese e delle PMI nel processo di elaborazione delle politiche, applicando il test PMI nel corso dell'intero iter legislativo, secondo il principio «pensare anzitutto in piccolo», e a promuovere le forme esistenti di sostegno finanziario per le microimprese, come il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI); reputa di importanza vitale ridurre gli oneri amministrativi per tali imprese ed eliminare le norme superflue senza compromettere i diritti sociali e del lavoro; sottolinea che è necessario offrire una seconda possibilità agli imprenditori che, nel loro primo tentativo, hanno dichiarato fallimento in modo non fraudolento e nel rispetto dei diritti dei lavoratori;

47.

evidenzia che l'imprenditoria sociale è un settore in crescita che può rilanciare l'economia e al contempo alleviare le situazioni di privazione ed esclusione sociale e altri problemi a livello sociale; ritiene pertanto che l'educazione all'imprenditorialità dovrebbe comprendere una dimensione sociale e occuparsi di temi quali il commercio equo, le imprese sociali e i modelli di impresa alternativi, come le cooperative, al fine di realizzare un'economia più sociale, inclusiva e sostenibile;

48.

sollecita la Commissione e il Consiglio a studiare il modo di aumentare la produttività investendo nel capitale umano, tenendo in considerazione che i lavoratori più competenti, ben integrati e realizzati sono quelli in grado di affrontare meglio le richieste e le sfide delle imprese e dei servizi;

49.

incoraggia gli Stati membri a concentrarsi sullo status degli imprenditori autonomi, al fine di garantire che dispongano di un'adeguata protezione sociale in termini di assicurazione in caso di malattia, incidente e disoccupazione nonché diritti pensionistici;

50.

ricorda l'importanza di attuare una vera cultura dell'imprenditoria che stimoli i giovani fin dalla giovane età; invita pertanto gli Stati membri ad adattare i loro programmi di istruzione e formazione a questo principio; richiama l'attenzione degli Stati membri sull'importanza di creare incentivi per l'imprenditoria, in particolare tramite l'attuazione di norme di bilancio e la riduzione degli oneri amministrativi; invita la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ad adottare misure per fornire informazioni migliori su tutti i fondi e i programmi europei che possono stimolare l'imprenditoria, gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti, come il programma Erasmus per i giovani imprenditori;

51.

sottolinea l'effetto leva del bilancio dell'UE sui bilanci nazionali; sottolinea il ruolo complementare svolto dal bilancio dell'Unione europea nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nel quadro delle politiche sociali delineate nell'analisi annuale della crescita per il 2017, puntando alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro in tutta l'UE;

52.

esprime preoccupazione per il ritardo nell'attuazione dei programmi operativi nel corso dell'attuale periodo di programmazione; prende atto che, al settembre 2016, solo il 65 % delle autorità nazionali competenti era stato designato e invita gli Stati membri a servirsi più attivamente dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per affrontare le priorità occupazionali e sociali e sostenere l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese che affrontano, nello specifico e in maniera inclusiva, le questioni sociali e occupazionali; sottolinea tuttavia, al contempo, che tali fondi non dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per attuare le raccomandazioni specifiche per paese, poiché ciò potrebbe comportare la potenziale esclusione di altri importanti settori di investimento; evidenzia che dovrebbero essere profusi sforzi ulteriori per semplificare le procedure, soprattutto nel caso delle norme finanziarie orizzontali e settoriali, e per rimuovere gli ostacoli che impediscono alla società civile di accedere ai fondi;

53.

rileva che la crescita economica nell'UE e nella zona euro rimane modesta; sottolinea che sono necessari investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nell'istruzione; osserva che il bilancio dell'UE per il 2017 prevede 21 312,2 milioni di euro in stanziamenti d'impegno per la competitività, la crescita e l'occupazione mediante programmi come Orizzonte 2020, COSME ed Erasmus +;

54.

sottolinea che i fondi e i programmi europei, quali il programma Erasmus per imprenditori, la rete europea di servizi per l'impiego (EURES), il programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), hanno la potenzialità di facilitare l'accesso ai finanziamenti e di incentivare gli investimenti e, pertanto, l'imprenditorialità; rammenta l'importanza del principio di partenariato, del principio di addizionalità, dell'approccio dal basso verso l'alto e di un'adeguata assegnazione delle risorse, nonché di un buon equilibrio tra i doveri di rendicontazione e la raccolta dei dati da coloro che beneficiano dei fondi; invita la Commissione a garantire un attento monitoraggio dell'utilizzo dei fondi dell'UE ai fini di una maggiore efficacia; invita la Commissione a fornire raccomandazioni specifiche per paese sull'utilizzo dei fondi dell'UE, onde aumentare la copertura e l'efficacia delle politiche sociali e attive per il mercato del lavoro a livello nazionale;

55.

accoglie con favore lo stanziamento, nel 2017, di un importo supplementare di 500 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e di 200 milioni di EUR per promuovere le iniziative più importanti per la crescita e la creazione di posti di lavoro; ricorda la necessità di fare un uso migliore dei fondi disponibili e delle iniziative riguardanti l'istruzione e la formazione, la cultura, lo sport, la gioventù, nonché di potenziare gli investimenti in questi settori, ove necessario, con particolare riguardo alle aree tematiche aventi una rilevanza diretta per la strategia Europa 2020, come ad esempio l'abbandono scolastico precoce, l'istruzione superiore, l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionali, l'apprendimento permanente e la mobilità, al fine di sviluppare la resilienza e ridurre la disoccupazione, in particolare tra i giovani e i gruppi più vulnerabili, prevenire la radicalizzazione e garantire l'inclusione sociale nel lungo termine;

56.

plaude alla proposta della Commissione di prorogare il FEIS e raddoppiarne l'importo per raggiungere i 630 miliardi di EUR entro il 2022, migliorando nel contempo la copertura geografica e settoriale; osserva che il FEIS finora non è riuscito a migliorare significativamente la convergenza sociale ed economica tra gli Stati membri e le rispettive regioni all'interno dell'Unione o a mirare alle infrastrutture sociali; rammenta che la maggior parte dei progetti approvati si collocano nelle regioni economicamente più solide dell'Europa occidentale, rendendo così ancora più profondo il divario degli investimenti tra gli Stati membri e aumentando gli squilibri europei; chiede alla Commissione di aiutare le regioni più deboli con la procedura di domanda, ma di non modificare il presupposto basilare di selezionare i progetti soltanto sulla base della qualità; chiede con urgenza alla Commissione di sostenere l'accesso delle imprese sociali e delle PMI al FEIS; invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti ad adoperarsi proattivamente adottando ulteriori provvedimenti volti a garantire che tutti gli Stati membri e i settori siano adeguatamente coinvolti nell'ottica di accedere al FEIS, in particolare quelli che contribuiscono direttamente a contrastare la povertà e l'esclusione sociale; sottolinea la necessità di rafforzare le capacità amministrative, come il polo di consulenza; si rammarica dell'assenza di dati disponibili sui posti di lavoro che si prevede saranno creati grazie agli investimenti del FEIS; invita la Commissione a monitorare e a controllare gli investimenti a titolo del FEIS e a misurarne l'impatto economico e sociale, nonché a garantire che il FEIS non duplichi programmi finanziari esistenti né sostituisca la spesa pubblica diretta; invita nuovamente a investire nel capitale umano e sociale in ambiti quali l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia o gli alloggi a prezzi accessibili;

57.

sottolinea che le regioni ultraperiferiche devono affrontare una serie di vincoli strutturali, la cui persistenza e combinazione limitano gravemente il loro sviluppo; invita la Commissione a rafforzare l'applicazione dell'articolo 349 TFUE;

58.

evidenzia che è necessario che la Commissione e gli Stati membri si impegnino maggiormente per l'applicazione dell'articolo 174 TFUE; sottolinea che una maggiore coesione territoriale implica una maggiore coesione economica e sociale e chiede pertanto lo sviluppo di investimenti strategici nelle regioni interessate, in particolare nella rete a banda larga, allo scopo di aumentare la competitività, migliorare il tessuto industriale e l'assetto territoriale e, in ultima istanza, stabilizzare la popolazione;

59.

invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere tutti i livelli di governo e le parti interessate pertinenti nell'individuazione degli ostacoli agli investimenti, prestando particolare attenzione alle regioni e ai settori ove vi siano maggiori necessità, nonché offrendo strumenti adeguati che riuniscano finanziamenti pubblici e privati;

60.

chiede alla Commissione di avviare politiche volte a combattere il declino demografico e la dispersione della popolazione; sottolinea che la politica di coesione dell'UE dovrebbe riservare un'attenzione prioritaria alle regioni colpite dal declino demografico;

61.

sottolinea che l’accesso universale a pensioni di anzianità e di vecchiaia pubbliche, solidali e adeguate deve essere garantito a tutti; riconosce le sfide con cui devono misurarsi gli Stati membri per rafforzare la sostenibilità dei regimi pensionistici, ma sottolinea l’importanza di salvaguardare la solidarietà nei sistemi pensionistici rafforzando il fronte delle entrate senza necessariamente alzare l’età pensionabile; sottolinea l’importanza di sistemi pensionistici pubblici e professionali che garantiscano prestazioni ben superiori alla soglia di povertà, consentendo ai pensionati di mantenere il proprio tenore di vita; ritiene che il modo migliore di garantire pensioni idonee, sostenibili e sicure per donne e uomini è di aumentare il tasso complessivo di occupazione e i posti di lavoro di qualità in tutte le fasce d’età, migliorare le condizioni di lavoro e di occupazione e impegnare la necessaria spesa pubblica supplementare; ritiene che le riforme dei sistemi pensionistici dovrebbero concentrarsi, fra l’altro, sull’età pensionabile effettiva e rispecchiare le tendenze del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la situazione sanitaria e patrimoniale, le condizioni di lavoro e l’indice di dipendenza economica; ritiene che tali riforme debbano tener conto anche della situazione di milioni di lavoratori in Europa, in particolare le donne, i giovani e i lavoratori autonomi che sono interessati da situazioni lavorative precarie e atipiche e da periodi di disoccupazione involontaria e orari di lavoro ridotti;

62.

segnala agli Stati membri, in vista dell'invecchiamento della popolazione europea e delle sue conseguenze in termini di necessità di assistenza informale e formale, la necessità di investire nella promozione della sanità pubblica e nella prevenzione delle malattie, garantendo e migliorando la sostenibilità, la sicurezza, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di protezione sociale e la fornitura di servizi sociali di qualità a lungo termine nei prossimi decenni; incoraggia pertanto gli Stati membri a sviluppare strategie volte ad assicurare risorse adeguate per tali sistemi e servizi in termini di finanziamenti, organico e sviluppo, nonché a estendere la copertura dei sistemi di previdenza sociale a beneficio della società e dei singoli; esorta in particolare la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a:

incoraggiare tassi di occupazione più elevati per tutti le fasce di età;

adoperarsi per ridurre la segregazione di genere e il divario retributivo di genere;

adattare il mercato del lavoro ai lavoratori più anziani tramite condizioni di lavoro che tengano conto dell'età e consentano loro di lavorare fino all'età di pensionamento sancita per legge;

contrastare gli stereotipi legati all'età nel mercato del lavoro;

garantire un approccio alla salute occupazionale e alla sicurezza che si basi sul ciclo di vita e la prevenzione;

concentrarsi sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata per le persone che hanno responsabilità di assistenza, tramite regimi di assistenza e di congedo adeguati e attraverso un sostegno a chi presta assistenza in maniera informale;

sostenere e informare i datori di lavoro, in particolare le PMI, in merito alle possibilità di miglioramento dell'ambiente di lavoro per permettere ai lavoratori di tutte le età di rimanere produttivi;

sostenere i servizi pubblici per l'impiego per consentire loro di fornire assistenza utile alle persone in cerca di lavoro in età più avanzata;

investire nell'apprendimento permanente per i lavoratori di tutte le età e promuoverlo, sia sul posto di lavoro che all'esterno, nonché sviluppare sistemi per la convalida e la certificazione delle competenze;

aiutare i lavoratori in età più avanzata a rimanere attivi più a lungo e a prepararsi alla pensione grazie a condizioni di lavoro flessibili orientate al dipendente, che consentano di ridurre l'orario di lavoro nel periodo di transizione tra il lavoro e la pensione;

63.

sottolinea la necessità che la Commissione monitori gli sviluppi dei fenomeni della mancanza di fissa dimora e dell'esclusione abitativa, oltre che l'evoluzione dei prezzi degli alloggi negli Stati membri; invita ad agire con urgenza per affrontare i problemi della mancanza di fissa dimora e dell'esclusione abitativa, in aumento in molti Stati membri; esprime preoccupazione per le potenziali conseguenze sociali dell'elevato volume di crediti in sofferenza nei bilanci delle banche e, in particolare, per la dichiarazione della Commissione secondo cui la vendita a istituti specializzati non bancari dovrebbe essere incoraggiata, il che potrebbe portare a ondate di sfratti; incoraggia gli Stati membri, la Commissione e la BEI a utilizzare il FEIS per le infrastrutture sociali, ivi inclusa la realizzazione del diritto a un alloggio adeguato e a prezzi accessibili per tutti;

64.

osserva con preoccupazione che in alcuni Stati membri i salari non sono sufficienti a garantire una vita dignitosa, il che trasforma i lavoratori in «lavoratori poveri» e scoraggia il ritorno dei disoccupati al mercato del lavoro; sostiene a tal proposito l'intensificazione della contrattazione collettiva;

65.

incoraggia gli Stati membri ad attuare le misure necessarie all'inclusione sociale dei rifugiati e delle persone appartenenti a minoranze etniche o provenienti da un contesto migratorio;

66.

plaude al fatto che nell'analisi annuale della crescita 2017 si sottolinei la necessità di promuovere riforme fiscali e previdenziali volte a migliorare gli incentivi al lavoro e a rendere remunerativo il lavoro, poiché i regimi fiscali possono anche contribuire a combattere la povertà e le disparità di reddito, nonché ad aumentare la competitività a livello globale; invita gli Stati membri a effettuare una transizione graduale delle imposte dal lavoro ad altre fonti;

67.

invita a incentrare le riforme dei sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine sullo sviluppo della prevenzione e della promozione della salute, sul mantenimento di servizi di assistenza sanitaria di qualità e accessibili a tutti e sulla riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari;

68.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare per rimuovere gli ostacoli alla mobilità occupazionale, garantendo che i lavoratori mobili dell'UE vengano trattati alla stregua dei lavoratori non mobili;

69.

invita gli Stati membri ad aumentare la copertura, l'efficienza e l'efficacia delle politiche attive e sostenibili del mercato del lavoro, in stretta collaborazione con le parti sociali; plaude al fatto che l'analisi annuale della crescita 2017 chieda più sforzi per l'elaborazione di misure volte a sostenere l'inclusione sul mercato del lavoro di gruppi svantaggiati, in particolare le persone con disabilità, tenendo conto degli effetti economici e sociali positivi nel lungo termine;

70.

invita gli Stati membri a stabilire norme ambiziose in campo sociale, sulla base delle raccomandazioni specifiche per paese e a seconda della propria competenza nazionale e della situazione finanziaria e fiscale, in particolare introducendo regimi adeguati di reddito minimo per tutto il ciclo di vita, laddove non esistano, e colmando i divari nei regimi di reddito minimo adeguati causati da una copertura insufficiente o dal mancato utilizzo;

71.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione concernente l'avvio di consultazioni sulla creazione di un pilastro europeo dei diritti sociali; ritiene che tale iniziativa dovrebbe essere in grado di stimolare lo sviluppo di abilità e competenze più flessibili, azioni di apprendimento permanente e un sostegno attivo all'occupazione di qualità;

72.

ribadisce la richiesta rivolta alla Commissione nell'ultimo parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali alla commissione per i problemi economici e monetari di prendere in esame l'introduzione di una procedura per gli squilibri sociali in sede di redazione delle raccomandazioni specifiche per paese, al fine di evitare una corsa al ribasso, con norme basate su un utilizzo efficace degli indicatori sociali e occupazionali nel quadro della sorveglianza macroeconomica;

73.

invita gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sulla rottura del circolo vizioso della povertà e sulla promozione dell'uguaglianza; invita la Commissione a presentare raccomandazioni più forti agli Stati membri relativamente all'inclusione e alla protezione sociali, guardando anche al di là della forza lavoro e in particolare agli investimenti a favore dei minori;

74.

accoglie con favore il coinvolgimento, nel quadro del semestre europeo, delle parti sociali, dei parlamenti nazionali e di altre parti interessate della società civile; ribadisce che il dialogo sociale e il dialogo con la società civile sono fondamentali per conseguire un cambiamento duraturo a vantaggio di tutti e sono essenziali per migliorare l'efficacia e l'adeguatezza delle politiche europee e nazionali e che, pertanto, occorre portarli avanti in tutte le fasi del semestre; sottolinea la necessità di rendere la partecipazione più efficace, garantendo una tempistica utile, l'accesso ai documenti e un dialogo con gli interlocutori a un livello appropriato;

75.

ricorda le varie richieste di un programma in cui la posizione del Parlamento sia rafforzata e presa in considerazione prima che il Consiglio prenda una decisione; chiede inoltre che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali sia equiparata alla commissione per i problemi economici e monetari, tenuto conto delle rispettive competenze specifiche, ogni volta che il Parlamento è chiamato a fornire il proprio parere nelle varie fasi del semestre europeo;

76.

ritiene che debba essere convocata una convenzione sociale dell'UE, in cui i rappresentanti delle parti sociali, dei governi e dei parlamenti nazionali nonché delle istituzioni europee dibattano, coinvolgendo anche l'opinione pubblica, del futuro e dell'assetto del modello sociale europeo;

77.

invita nuovamente a rafforzare il ruolo del Consiglio EPSCO nel semestre europeo;

78.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0355.

(2)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 57.

(3)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0416.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0297.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0059.

(7)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 83.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2016)0033.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0401.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2015)0384.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2015)0389.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2015)0321.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2015)0320.

(14)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 19.

(15)  GU C 224 del 21.6.2016, pag. 19.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2014)0394.

(17)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

(18)  http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_IT.pdf

(19)  http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs

(20)  https://www.eurofound.europa.eu/young-people-and-neets-1

(21)  Cfr. la relazione di Eurofound sulla disoccupazione giovanile.

(22)  Relazione comune sull'occupazione 2016, pag. 2.

(23)  Relazione dell'OCSE: «In it together: why less inequality benefits all» («Tutti coinvolti: perché meno diseguaglianza è meglio per tutti»), 2015.

(24)  Relazione dell'FMI: «Causes and Consequences of Income Inequality» («Cause e conseguenze delle disparità di reddito»), giugno 2015.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/164


P8_TA(2017)0040

Governance del mercato unico nell'ambito del Semestre europeo 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017 (2016/2248(INI))

(2018/C 252/16)

Il Parlamento europeo,

viste la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016 (1) e la risposta di follow-up della Commissione approvata il 27 aprile 2016,

viste la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2015 (2) e la risposta di follow-up della Commissione approvata il 3 giugno 2015,

viste la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2014 (3) e la risposta di follow-up della Commissione approvata il 28 maggio 2014,

viste la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del mercato unico (4) e la risposta di follow-up della Commissione adottata l'8 maggio 2013,

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico (5),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sugli ostacoli non tariffari nel mercato unico (6),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2015 dal titolo «Analisi annuale della crescita 2016: consolidare la ripresa e promuovere la convergenza» (COM(2015)0690),

vista la comunicazione della Commissione del 16 novembre 2016 sull'analisi annuale della crescita 2017 (COM(2016)0725),

visti la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (COM(2015)0550) e il documento intitolato «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Relazione sull'integrazione del mercato unico e la competitività nell'UE e nei suoi Stati membri) (SWD(2015)0203),

vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 dal titolo «Una governance migliore per il mercato unico» (COM(2012)0259),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 sull'attuazione della direttiva sui servizi (COM(2012)0261), aggiornata nell'ottobre 2015,

visto lo studio del settembre 2014 dal titolo «Il costo della non Europa nel mercato unico», commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

vista la comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2015 sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600),

visto lo studio del settembre 2014 dal titolo «Indicatori per valutare le prestazioni del mercato unico — Costruire il pilastro del mercato unico del semestre europeo», commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

visto lo studio del settembre 2014 dal titolo «Il contributo del mercato interno e della protezione dei consumatori per la crescita», commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

vista l'edizione del luglio 2016 del quadro di valutazione del mercato unico online,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 marzo 2016,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016,

visto il protocollo n. 1sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0016/2017),

A.

considerando che realizzare un mercato unico più approfondito ed equo sarà determinante per creare nuovi posti di lavoro, promuovere la produttività e assicurare un contesto propizio agli investimenti e all'innovazione nonché a un ambiente favorevole ai consumatori;

B.

considerando che tale obiettivo richiede una rinnovata attenzione in tutta l'Europa nonché il completamento e l'attuazione tempestivi delle diverse strategie per il mercato unico, in particolare della strategia per il mercato unico digitale;

C.

considerando che questa rinnovata attenzione deve anche estendersi alle implicazioni della Brexit per aspetti comprendenti, tra l'altro, la libera circolazione delle merci e dei servizi, il diritto di stabilimento, l'unione doganale e l'acquis relativo al mercato interno in generale;

D.

considerando che, a seguito della crisi economica iniziata nel 2008, l'UE si trova ancora ad affrontare un periodo di stagnazione con una lenta ripresa economica, alti tassi di disoccupazione e vulnerabilità sociali; che, per contro, il motto dell'analisi annuale della crescita 2016 è «consolidare la ripresa e promuovere la convergenza»;

E.

considerando che l’analisi annuale della crescita 2017 ricorda la necessità di conseguire una ripresa economica inclusiva che tenga conto della dimensione sociale del mercato unico e che l’analisi annuale della crescita 2017 sottolinea altresì la necessità per l’Europa di investire massicciamente nei suoi giovani e nelle persone in cerca di occupazione nonché nelle sue start-up e PMI;

F.

considerando che, nonostante la ripresa economica, la disoccupazione permane troppo alta in molte parti d'Europa e che molti Stati membri stanno pagando le conseguenze sociali del prolungato periodo di elevata disoccupazione;

G.

considerando che il semestre europeo mira ad aumentare il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio in tutta l'UE, al fine di accrescere la stabilità, promuovere la crescita e l'occupazione e rafforzare la competitività in linea con gli obiettivi dell'equità e della protezione sociali delle fasce più vulnerabili della società; che tale obiettivo non è stato raggiunto;

H.

considerando che il mercato unico è uno dei pilastri dell'Unione e rappresenta uno dei suoi principali risultati; che, ai fini di un'effettiva crescita economica e di una stabilizzazione delle economie, il semestre europeo deve altresì riguardare il mercato unico e le politiche finalizzate al suo completamento;

Rafforzare il pilastro del mercato unico del semestre europeo

1.

ribadisce che il mercato unico è uno dei fondamenti dell'UE e rappresenta la struttura portante delle economie degli Stati membri e del progetto europeo nel suo complesso; osserva che il mercato unico resta frammentato, che la sua attuazione è insufficiente e presenta grandi potenzialità di crescita, di innovazione e di occupazione; sottolinea che il mercato unico riveste un ruolo essenziale ai fini dell'effettivo rafforzamento della ripresa dell'UE, della promozione della convergenza e del sostegno degli investimenti a favore dei suoi giovani e delle persone in cerca di lavoro nonché delle start-up e delle PMI; invita la Commissione a garantire il completamento di tutte le dimensioni del mercato unico, compresi i beni, i servizi, i capitali, il lavoro, l'energia, i trasporti e il settore digitale;

2.

ribadisce l'invito a creare un forte pilastro del mercato unico dotato di una dimensione sociale nell'ambito del semestre europeo, con un sistema di monitoraggio periodico e di individuazione degli ostacoli al mercato unico specifici per paese, i quali, ultimamente, hanno avuto la tendenza a essere introdotti negli Stati membri con un impatto, una frequenza e una portata maggiori; chiede una valutazione approfondita dell'integrazione del mercato unico e della sua competitività interna; insiste sul fatto che la valutazione dello stato di integrazione del mercato unico dovrebbe divenire parte integrante del quadro di governance economica;

3.

ricorda che il semestre europeo è stato introdotto nel 2010 con l'obiettivo di garantire che gli Stati membri discutano i loro piani economici e di bilancio con i partner dell'Unione in momenti specifici nel corso dell'anno, consentendo loro di commentare i reciproci piani e di monitorare collettivamente i progressi; sottolinea l'importanza di continuare a concentrare l'attenzione sulle prestazioni sociali nonché sulla promozione di una convergenza sociale ed economica verso l'alto;

4.

sottolinea che il pilastro del mercato unico nell'ambito del semestre europeo dovrebbe servire a individuare i settori chiave, per quanto riguarda tutti gli aspetti del mercato unico, per la creazione di crescita e posti di lavoro; sottolinea, inoltre, che dovrebbe anche fungere da parametro di riferimento per l'impegno a favore delle riforme strutturali negli Stati membri;

5.

sottolinea che il pilastro del mercato unico nell'ambito del semestre europeo permetterebbe una valutazione regolare della governance del mercato unico attraverso controlli sistematici della legislazione nazionale e strumenti per l'analisi dei dati volti a rilevare le eventuali infrazioni, migliorando in tal modo il monitoraggio della legislazione del mercato unico, fornendo alle istituzioni le informazioni necessarie per rivedere, attuare e applicare il quadro normativo del mercato unico e raggiungendo risultati concreti per i cittadini;

6.

plaude agli sforzi della Commissione atti a garantire che i vantaggi derivanti dalla globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici siano distribuiti equamente tra i vari gruppi della società, in particolare tra i giovani; chiede che sia svolta un'opera di sensibilizzazione a tutti i livelli sugli effetti delle politiche e delle riforme sulla distribuzione del reddito per garantire l'uguaglianza, l'equità e l'inclusività;

7.

ritiene che, per quanto riguarda le misure nazionali o l'attuazione, un intervento precoce possa risultare più efficace e permettere di ottenere risultati migliori rispetto alle procedure di infrazione; sottolinea nondimeno che, qualora le misure di intervento precoce non producano risultati, la Commissione deve avvalersi di tutte le misure disponibili, incluse le procedure di infrazione, per garantire la piena attuazione della legislazione sul mercato interno;

8.

ribadisce l'invito alla Commissione a tenere pienamente conto dei settori chiave per la crescita e la creazione di occupazione nella costruzione di un mercato unico dell'UE adatto al XXI secolo, quali quelli individuati in precedenza dalla Commissione e specificati ulteriormente nello studio del settembre 2014 dal titolo «Il costo della non Europa nel mercato unico», e che includono i servizi, il mercato unico digitale, in particolare il commercio elettronico, l'acquis in materia di protezione dei consumatori, gli appalti pubblici e le concessioni e la libera circolazione delle merci;

9.

esorta la Commissione a procedere al controllo sistematico dell'attuazione e dell'applicazione delle norme del mercato unico attraverso le raccomandazioni specifiche per paese, in particolare laddove tali norme apportino un contributo alle riforme strutturali e ricorda a tale proposito l'importanza del nuovo approccio adottato dalla Commissione che pone l'accento sull'equità sociale; invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese in relazione al funzionamento del mercato unico e all'integrazione dei mercati dei prodotti, dei beni e dei servizi, in quanto si iscrive nel quadro del pacchetto dell'analisi annuale della crescita;

10.

ricorda che l'attuazione generale delle riforme essenziali enunciate nelle raccomandazioni specifiche per paese è tuttora deludente in alcuni settori e varia da paese a paese; invita gli Stati membri ad accelerare i progressi in merito all'adozione di riforme coerenti con le raccomandazioni specifiche per paese, unitamente a una programmazione e un'attuazione adeguate, per accrescere le potenzialità di crescita e favorire la coesione economica, sociale e territoriale;

11.

ritiene che occorra rafforzare la titolarità dei parlamenti nazionali per quanto riguarda le raccomandazioni specifiche per paese; incoraggia gli Stati membri a prevedere la possibilità che la Commissione presenti le raccomandazioni specifiche per paese dinanzi ai parlamenti nazionali; invita altresì gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di riferire alla commissione competente del Parlamento in merito alle misure adottate per garantire il progresso dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e ai risultati conseguiti fino a quel momento;

12.

invita il Consiglio «Competitività» a svolgere un ruolo attivo nel monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese da parte degli Stati membri nonché nel processo di formulazione di tali raccomandazioni;

13.

evidenzia che tra gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa figurano l'eliminazione degli ostacoli inutili, l'incremento dell'innovazione e l'approfondimento del mercato unico, favorendo nel contempo gli investimenti in capitale umano e infrastrutture sociali;

14.

sottolinea che migliorare l'ambiente per gli investimenti significa rafforzare il mercato unico attraverso una maggiore prevedibilità normativa e un consolidamento della parità di condizioni nell'UE nonché eliminare gli inutili ostacoli agli investimenti provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'Unione; ricorda che gli investimenti sostenibili richiedono un ambiente imprenditoriale solido e prevedibile; osserva che a livello dell'UE sono stati avviati diversi filoni di lavoro, come previsti dalla strategia per il mercato unico, dall'Unione dell'energia e dal mercato unico digitale e ritiene che a tali sforzi dell'UE debbano accompagnarsi sforzi a livello nazionale;

15.

ricorda che la nuova serie di raccomandazioni per la zona euro contempla riforme volte a garantire mercati dei prodotti e dei servizi aperti e competitivi; ricorda inoltre che l'innovazione e la concorrenza a livello nazionale e transfrontaliero sono determinanti per un mercato unico funzionante e ritiene che la legislazione europea dovrebbe cercare di garantirle;

16.

appoggia l'appello della Commissione agli Stati membri affinché raddoppino i loro sforzi per quanto riguarda i tre elementi del triangolo della politica economica e, così facendo, pongano l'accento sull'equità sociale per realizzare una crescita più inclusiva;

17.

condivide il parere della Commissione in base al quale gli impegni di convergenza compatibili con il mercato unico devono basarsi sulle migliori prassi in materia di strategie di apprendimento permanente, su politiche efficaci volte a contribuire al reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro e su una previdenza sociale e sistemi di istruzione moderni e inclusivi;

Sfruttare il potenziale del mercato unico nei settori chiave per la crescita

18.

sottolinea che, nonostante l'abolizione degli ostacoli tariffari nel mercato unico, esiste ancora un numero elevato di inutili ostacoli non tariffari di vario genere; evidenzia che il rafforzamento del mercato unico richiede un intervento urgente a livello sia dell'UE che nazionale per ovviare a tali inutili ostacoli non tariffari secondo modalità che siano compatibili con la promozione di norme sociali e di tutela dei consumatori e dell'ambiente per generare una maggiore concorrenza e creare crescita e posti di lavoro; sottolinea che il protezionismo e le misure discriminatorie degli Stati membri non dovrebbero essere tollerati; ricorda la sua richiesta rivolta alla Commissione di presentare nel 2016 un quadro completo degli ostacoli non tariffari nel mercato unico e un'analisi dei mezzi per affrontarli, operando una chiara distinzione tra un ostacolo non tariffario e i regolamenti tesi ad attuare un obiettivo legittimo di politica pubblica di uno Stato membro in maniera proporzionata e includendo in tale quadro una proposta ambiziosa volta a eliminare quanto prima tali ostacoli non tariffari, al fine di sfruttare il potenziale ancora inespresso del mercato unico;

19.

sottolinea che gli ostacoli alla libera fornitura di servizi sono causa di forte preoccupazione, poiché ostacolano, in particolare, l'attività transfrontaliera delle piccole e medie imprese, che rappresentano una forza motrice dello sviluppo dell'economia dell'UE; osserva che ispezioni, sanzioni e requisiti amministrativi sproporzionati possono portare a un capovolgimento dei risultati ottenuti con il mercato unico;

20.

pone in evidenza la strategia per il mercato unico e le sue azioni mirate che dovrebbero puntare a creare opportunità per i consumatori, i professionisti e le imprese, in particolare le PMI, a incoraggiare e realizzare l'ammodernamento e l'innovazione di cui l'Europa ha bisogno e a conseguire risultati pratici a vantaggio dei consumatori e delle imprese nella loro vita quotidiana; sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire le migliori condizioni possibili affinché l'economia collaborativa si sviluppi e prosperi; sottolinea che l'economia collaborativa offre enormi potenzialità a livello di crescita e di scelta per i consumatori;

21.

invita gli Stati membri a varare riforme e politiche atte a facilitare la diffusione di nuove tecnologie che permettano che i loro vantaggi si estendano a una più ampia gamma di imprese; invita la Commissione a presentare rapidamente le proposte concrete enunciate nell'analisi annuale della crescita 2017 connesse con l'applicazione delle norme sul mercato unico nonché le misure nel settore dei servizi per imprese, anche agevolandone la messa a disposizione a livello transfrontaliero e la creazione di un regime IVA semplice, moderno e a prova di frode;

22.

plaude all'annuncio della Commissione contenuto nell'analisi annuale della crescita 2017 dei lavori in corso su un quadro unico di autorizzazione UE che si applicherebbe direttamente ai grandi progetti aventi una dimensione transfrontaliera o alle importanti piattaforme di investimento che prevedono un cofinanziamento nazionale;

23.

invita la Commissione a garantire che le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici siano attuate in modo tempestivo, con particolare riferimento al ricorso agli appalti elettronici e alle nuove disposizioni che incoraggiano la suddivisione degli appalti in lotti, essenziale per promuovere l'innovazione e la concorrenza e per sostenere le PMI nei mercati degli appalti;

24.

sottolinea, per quanto concerne il mercato unico dei servizi, l'evidente necessità di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi, pur mantenendo un'elevata qualità di tali servizi; prende atto della proposta della Commissione relativa a una carta europea per i servizi e un modulo di notifica armonizzato; incoraggia la Commissione a esaminare gli sviluppi del mercato e, se necessario, ad adottare iniziative in merito alle prescrizioni assicurative per i prestatori di servizi di costruzione e di servizi alle imprese;

25.

osserva che più di 5 500 professioni nell'Europa intera richiedono qualifiche specifiche o un titolo specifico e accoglie con favore, a tale riguardo, la valutazione reciproca delle professioni regolamentate condotta dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri;

26.

invita la Commissione ad intervenire con determinazione nella lotta contro il protezionismo degli Stati membri; ritiene che gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure discriminatorie, quali normative commerciali e fiscali che interessano solo alcuni settori o modelli commerciali e falsano la concorrenza, rendendo difficile lo stabilimento di imprese estere in un determinato Stato membro, il che costituisce una chiara violazione dei principi del mercato interno;

27.

si attende, relativamente al mercato unico delle merci, una proposta della Commissione per la revisione del regolamento sul reciproco riconoscimento, che dovrebbe garantire alle imprese l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione dei prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro; sottolinea che il principio del reciproco riconoscimento non è applicato e rispettato in modo adeguato dagli Stati membri, il che spesso costringe le imprese a concentrarsi sul superamento delle difficoltà legate alla mancanza di attuazione invece che sulla loro attività;

28.

invita la Commissione a portare avanti la sua visione di un sistema europeo di normazione unico e coerente, che si adatti al contesto in evoluzione, sostenga una pluralità di politiche e apporti vantaggi a imprese e consumatori; sottolinea che le norme europee sono spesso adottate in tutto il mondo, il che non soltanto si traduce in un vantaggio a livello di interoperabilità e sicurezza, riduzione dei costi e facilità di integrazione delle imprese nella catena del valore e nel commercio, ma responsabilizza anche l'industria attraverso l'internazionalizzazione;

29.

è del parere che promuovere il mercato unico digitale sia fondamentale per stimolare la crescita, creare occupazione di qualità, promuovere la necessaria innovazione nel mercato dell'UE, mantenere la competitività dell'economia europea nel mondo e apportare benefici sia alle imprese che ai consumatori; invita gli Stati membri a cooperare pienamente all'attuazione del mercato unico digitale;

Rafforzare la governance del mercato unico

30.

rinnova l'invito alla Commissione affinché migliori la governance del mercato unico sviluppando una serie di strumenti analitici, tra cui gli indicatori sociali, per valutare in modo più adeguato l'integrazione del mercato unico nel contesto del pilastro del mercato unico del semestre europeo; ritiene che tale strumento analitico possa apportare un contributo utile alle raccomandazioni specifiche per paese, all'analisi annuale della crescita, agli orientamenti del Consiglio europeo per gli Stati membri e ai piani di azione nazionali volti ad attuare gli orientamenti sul mercato unico;

31.

chiede che sia applicato il quadro per la governance del mercato unico e che il monitoraggio e la valutazione della corretta, puntuale ed efficace attuazione e applicazione delle norme del mercato unico sia rafforzata; invita gli Stati membri a migliorare l'utilizzo degli strumenti di governance del mercato unico e dei dati del quadro di valutazione del mercato unico disponibili a ogni Stato membro, nonché la loro evoluzione in termini di efficacia delle politiche;

32.

rimane del parere che sia necessario definire un sistema integrato di misurazione che unisca varie metodologie, quali gli indicatori compositi, un insieme sistematico di indicatori e strumenti settoriali, in modo da valutare le prestazioni del mercato unico ai fini della sua integrazione nel semestre europeo; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di fissare un indicatore principale con un relativo obiettivo per quanto riguarda l'integrazione del mercato unico, allo scopo di misurare l'approfondimento del mercato unico nei settori chiave prioritari nonché di promuoverlo;

33.

rinnova l'invito alla Commissione a introdurre, ove giustificato, obiettivi quantitativi per la riduzione degli oneri amministrativi inutili a livello europeo; chiede che tali obiettivi quantitativi siano presi in considerazione nell'ambito della nuova iniziativa della Commissione sulla riduzione degli oneri amministrativi;

34.

ritiene che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi tesi a modernizzare le loro pubbliche amministrazioni fornendo servizi digitali migliori e più accessibili ai cittadini e alle imprese e facilitando la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni;

35.

invita la Commissione a effettuare, prima di ogni iniziativa legislativa, una valutazione di impatto approfondita che tenga in considerazione le conseguenze dell'atto legislativo in esame per il contesto imprenditoriale di tutti gli Stati membri e a valutare attentamente il giusto equilibrio tra costi e obiettivi del progetto per l'Unione nel suo insieme;

36.

invita la Commissione a proseguire con rigore le sue azioni nell'ambito dell'applicazione intelligente delle norme e della cultura della conformità, per ovviare al fatto che non tutte le opportunità potenzialmente offerte dal mercato unico sono oggi realizzate a causa della mancata piena attuazione e applicazione del diritto dell'UE;

37.

invita la Commissione a rafforzare il meccanismo della vigilanza del mercato nell'intento di individuare i prodotti non sicuri e non conformi e ritirarli dal mercato unico; chiede nuovamente l'immediata adozione del pacchetto «sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato» da parte del Consiglio;

38.

accoglie positivamente e attende con interesse l'iniziativa della Commissione di creare uno sportello digitale unico che sviluppi e migliori gli attuali strumenti e servizi, come gli sportelli unici, i punti di contatto prodotti, i punti di contatto di prodotti da costruzione, il portale «La tua Europa» e SOLVIT, in modo da garantirne la facilità d'uso, a vantaggio sia dei cittadini che delle imprese;

39.

riconosce il ruolo positivo delle azioni di indagine a tappeto, avviate dalla Commissione per migliorare l'applicazione della legislazione attraverso azioni di controllo coordinate per individuare violazioni del diritto dei consumatori nel contesto online;

40.

riconosce l'importanza dei principi di una migliore regolamentazione e dell'iniziativa REFIT, che assicura una maggiore coerenza della legislazione attuale e futura preservando al contempo la sovranità normativa e la necessità di garantire la sicurezza e la prevedibilità della normativa;

41.

sottolinea l'importanza dell'aiuto della Commissione e della cooperazione con gli Stati membri per quanto riguarda le misure volte a migliorare il recepimento, l'attuazione e l'applicazione della legislazione sul mercato unico; sottolinea, a tale proposito, la necessità di ulteriori azioni a livello nazionale, anche nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi ed evitare l'aggiunta di condizioni supplementari in sede di recepimento delle direttive nell'ordinamento nazionale (il cosiddetto «gold-plating»), come le barriere fiscali frapposte agli investimenti transfrontalieri;

42.

sottolinea che il mercato unico dovrebbe continuare a funzionare per tutti gli attori — cittadini dell'Unione, in particolare studenti, professionisti e imprenditori e soprattutto le PMI — e in tutti gli Stati membri, i quali dovrebbero mantenere un dialogo permanente e impegnarsi a valutare cosa funziona e cosa no, e in che modo la politica del mercato unico dovrebbe essere sviluppata in futuro; sottolinea, a tale proposito, il ruolo del forum sul mercato unico, organizzato ogni anno dalla Commissione in cooperazione con partner locali, quali autorità nazionali, attori della società civile, parti sociali, camere di commercio e associazioni imprenditoriali;

o

o o

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0060.

(2)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 98.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0130.

(4)  GU C 24 del 22.1.2016, pag. 75.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0237.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0236.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/171


P8_TA(2017)0041

Unione bancaria — Relazione annuale 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2016 (2016/2247(INI))

(2018/C 252/17)

Il Parlamento europeo,

visto il piano d'azione della Commissione sull'Unione dei mercati dei capitali del 30 settembre 2015 (COM(2015)0468),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali (1),

vista la dichiarazione del vertice della zona euro del 29 giugno 2012, in cui si afferma l'intenzione di «spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano» (2),

vista la prima relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra pubblicata dal Comitato europeo per il rischio sistemico nel luglio 2016,

vista la relazione 2016 del Fondo monetario internazionale (FMI) sulla stabilità finanziaria mondiale,

visti gli esiti delle prove di stress condotte dall'Autorità bancaria europea (ABE), pubblicati il 29 luglio 2016,

visti i risultati, pubblicati nel settembre 2016, dell'esercizio di monitoraggio su CRD IV — CRR / Basilea III dell'ABE basato sui dati del dicembre 2015,

viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN, del 17 giugno 2016, relative a una tabella di marcia per il completamento dell'Unione bancaria,

vista la comunicazione della Commissione, del 24 novembre 2015, dal titolo «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM(2015)0587),

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (3) (regolamento sull'MVU),

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (4) (regolamento quadro sull'MVU),

vista la dichiarazione dell'MVU sulle priorità dell'attività di vigilanza per il 2016,

visto il rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2015, pubblicato nel marzo 2016 (5),

vista la relazione speciale n. 29/2016 della Corte dei conti europea sul Meccanismo di vigilanza unico (6);

vista la relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE), del luglio 2016, sulle dinamiche e sui fattori chiave delle esposizioni deteriorate nel settore bancario dell'UE,

vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del marzo 2015, sul trattamento normativo delle esposizioni sovrane,

vista l'approvazione da parte del Consiglio direttivo della BCE, il 4 ottobre 2016, dei principi finalizzati ad accrescere la trasparenza nell'elaborazione dei regolamenti della BCE sulle statistiche europee e a tenere conto delle prassi di trasparenza del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

vista la consultazione della BCE sul progetto di orientamenti per le banche sui crediti deteriorati del settembre 2016,

vista la guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione,

visto il regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (7),

viste le attuali discussioni in seno al Comitato di Basilea, con particolare riferimento al documento di consultazione del marzo 2016 intitolato «Reducing variation in credit risk-weighted assets — constraints on the use of internal model approach» (riduzione della variazione delle attività ponderate per il rischio di credito e limitazioni all'uso di metodi basati su modelli interni),

vista la relazione dell'ABE, del 3 agosto 2016, sui requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 511 del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) (EBA-Op-2016-13),

viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN, del 12 luglio 2016, sul completamento delle riforme post-crisi di Basilea,

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali (8),

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III (9),

visto l'attuale lavoro della Commissione sulla revisione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (10) (CRR), in particolare per quanto concerne la revisione del secondo pilastro e il trattamento delle opzioni e delle discrezionalità a livello nazionale,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (BRRD),

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (12) (regolamento SRM),

vista la relazione annuale 2015 del Comitato di risoluzione unico (SRB) del luglio 2016,

vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (13),

visto il regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (14),

vista la relazione della Commissione, del 28 luglio 2016, sulla valutazione delle norme in materia di remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 (COM(2016)0510),

vista la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC), elaborata dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nel novembre 2015,

visto il documento di lavoro della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) n. 558 di aprile 2016 dal titolo «Why bank capital matters for monetary policy» (Perché i capitali delle banche sono importanti per la politica monetaria),

vista la relazione intermedia dell'ABE, del 19 luglio 2016, sull'attuazione e l'elaborazione del quadro MREL,

vista la relazione analitica supplementare della Commissione di ottobre 2016 sugli effetti della proposta relativa al sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS),

vista la relazione finale dell'ABE, del 14 dicembre 2016, sull'attuazione e l'elaborazione del quadro MREL,

visto l'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, in particolare l'articolo 16,

visto il protocollo d'intesa tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea, del 22 dicembre 2015, riguardo alla cooperazione e allo scambio di informazioni,

vista la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (15) (direttiva SGD),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),

visti i vari orientamenti pubblicati dall'ABE a norma della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in particolare le relazioni finali sugli orientamenti concernenti gli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi, del febbraio 2016, e gli orientamenti concernenti le prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi, del maggio 2016,

vista la dichiarazione dell'Eurogruppo e dei ministri ECOFIN del 18 dicembre 2013 sul sostegno al meccanismo di risoluzione unico,

vista la dichiarazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, sull'Unione bancaria e sui meccanismi di finanziamento ponte per il Fondo di risoluzione unico,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0019/2017),

A.

considerando che la creazione dell'Unione bancaria è una componente indispensabile di un'Unione monetaria e un elemento essenziale di un'autentica Unione economica e monetaria (UEM); che sono necessari ulteriori sforzi, in quanto l'Unione bancaria resterà incompleta finché mancheranno un sostegno di bilancio e un terzo pilastro, aspetti che rientrano nell'approccio europeo al sistema di assicurazione/riassicurazione dei depositi attualmente discusso in sede di commissione; che un'Unione bancaria completa contribuirà in maniera significativa a spezzare il legame tra banche e rischio sovrano;

B.

considerando che in alcune occasioni specifiche la Banca centrale europea (BCE) potrebbe trovarsi in conflitto di interessi a causa della duplice responsabilità a essa incombente in quanto autorità monetaria e autorità di vigilanza bancaria;

C.

considerando che, in generale, i coefficienti patrimoniali e di liquidità delle banche dell'UE sono migliorati costantemente negli ultimi anni; che, tuttavia, i rischi per la stabilità finanziaria persistono; che la situazione attuale richiede cautela quando si introducono modifiche normative sostanziali, in particolare in relazione alle condizioni di finanziamento dell'economia reale;

D.

considerando che vi sono stati ritardi nel procedere a un corretto risanamento dei bilanci delle banche dopo la crisi e che ciò continua a ostacolare la crescita economica;

E.

considerando che non è compito delle istituzioni europee garantire la redditività del settore bancario;

F.

considerando che l'obiettivo del nuovo regime di risoluzione entrato in vigore nel gennaio 2016 è di generare un cambiamento di rotta, passando dal bailout al bail-in; che gli operatori del mercato devono tuttora adeguarsi al nuovo sistema;

G.

considerando che la partecipazione all'Unione bancaria è aperta agli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro;

H.

considerando che l'Unione bancaria è costituita da tutti gli Stati membri che hanno adottato l'euro; che l'euro è la valuta dell'Unione europea; che tutti gli Stati membri, a eccezione di quelli che beneficiano di una deroga, si sono impegnati ad aderire all'euro e, quindi, all'Unione bancaria;

I.

considerando che la trasparenza e la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento europeo costituiscono dei principi essenziali; che ciò significa che la Commissione dovrebbe dare un seguito adeguato alle raccomandazioni del Parlamento e che quest'ultimo, a sua volta, dovrebbe valutare e controllare in maniera appropriata tale seguito;

J.

considerando che il lavoro sull'Unione dei mercati dei capitali non dovrebbe indebolire le pressioni per il completamento del nostro lavoro sull'Unione bancaria, che continua a essere un prerequisito per la stabilità finanziaria nel contesto di dipendenza dalle banche che caratterizza l'Unione europea;

K.

considerando che, secondo dati recenti, tutti i crediti deteriorati nella zona euro hanno un valore stimato pari a 1 132 miliardi di euro (16);

Vigilanza

1.

nutre preoccupazione per l'elevato livello di crediti deteriorati, dal momento che, secondo i dati della BCE, ad aprile 2016 le banche della zona euro detenevano crediti deteriorati per 1 014 miliardi di EUR; ritiene che ridurre tale livello sia di importanza fondamentale; accoglie con favore gli sforzi già intrapresi in alcuni Stati membri per ridurre il livello di crediti deteriorati; osserva tuttavia che, sino ad ora, la questione è stata prevalentemente affrontata a livello nazionale; reputa che il problema vada risolto il prima possibile, ma riconosce che una soluzione definitiva richiederà del tempo; ritiene che qualsiasi soluzione proposta debba tenere conto della fonte dei crediti deteriorati, dell'impatto sulla capacità di prestito delle banche nei confronti dell'economia reale e della necessità di sviluppare un mercato primario e secondario dei crediti deteriorati, eventualmente sotto forma di una cartolarizzazione sicura e trasparente, con un coinvolgimento a livello sia unionale che nazionale; raccomanda alla Commissione di prestare assistenza agli Stati membri al fine di, tra l'altro, istituire apposite società di gestione patrimoniale (o «bad bank») e garantire una vigilanza rafforzata; ribadisce, in tale contesto, l'importanza di poter liquidare i crediti deteriorati al fine di liberare capitali, aspetto particolarmente rilevante per le attività di prestito delle banche nei confronti delle PMI; accoglie con favore, come primo passo, la consultazione della BCE sul progetto di orientamenti per le banche sui crediti deteriorati, ma ritiene che debbano essere realizzati progressi più sostanziali; si compiace della proposta della Commissione sull'insolvenza e la ristrutturazione, comprese la ristrutturazione precoce e la seconda possibilità, nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali; invita gli Stati membri, in attesa della sua adozione e a titolo complementare, a migliorare la loro legislazione in materia, in particolare per quanto riguarda la durata delle procedure di recupero, il funzionamento dei sistemi giudiziari e, più in generale, il loro quadro giuridico in materia di ristrutturazione del debito, nonché ad attuare le necessarie riforme strutturali sostenibili miranti alla ripresa economica, al fine di far fronte ai crediti deteriorati; osserva che, secondo la Banca dei regolamenti internazionali, alcune banche della zona euro hanno indebolito le proprie basi di capitale pagando dividendi notevoli, talvolta superiori al livello degli utili non distribuiti, per tutti gli anni della crisi; ritiene che la posizione patrimoniale delle banche possa essere rafforzata riducendo i pagamenti dei dividendi e raccogliendo nuovo capitale azionario;

2.

incoraggia tutti gli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro a intraprendere tutte le iniziative necessarie per procedere in tal senso o ad aderire all'Unione bancaria, nell'ottica di adeguare progressivamente quest'ultima all'intero mercato interno;

3.

è preoccupato per la persistente instabilità del contesto bancario in Europa, come evidenziato, tra l'altro, dall'FMI nella relazione 2016 sulla stabilità finanziaria mondiale, in cui si afferma che, anche in un quadro di ripresa ciclica, in Europa continuerà a esservi una cospicua quota di banche deboli e in difficoltà; constata la bassa redditività di diversi istituti nella zona euro; osserva che tale situazione trova una spiegazione, tra le altre cose, nello stock di crediti deteriorati, nel contesto dei tassi di interesse e nelle possibili problematiche sul versante della domanda; appoggia l'invito dell'FMI a introdurre cambiamenti profondi sia nei modelli economici delle banche sia nella struttura del sistema, per garantire un sistema bancario sano a livello europeo;

4.

ritiene che vi siano rischi associati al debito sovrano; osserva inoltre che in alcuni Stati membri gli istituti finanziari hanno investito eccessivamente in obbligazioni emesse dalle proprie amministrazioni pubbliche, comportando un'eccessiva propensione per il mercato nazionale, mentre uno dei principali obiettivi dell'Unione bancaria consiste nello spezzare il legame tra banche e rischio sovrano; rileva che un trattamento prudenziale adeguato del debito sovrano potrebbe incentivare le banche a gestire meglio le loro esposizioni sovrane; osserva tuttavia che le obbligazioni di Stato svolgono un ruolo fondamentale quale fonte di garanzia reale liquida e di alta qualità e nella conduzione della politica monetaria, e che la modifica del loro trattamento prudenziale, soprattutto se non si prevede un approccio graduale, potrebbe avere conseguenze significative sia per il settore finanziario sia per il settore pubblico, il che impone una valutazione attenta dei vantaggi e degli svantaggi di una revisione del quadro attuale prima che venga formulata qualsiasi proposta; prende atto delle varie opzioni politiche contenute nella relazione del gruppo di lavoro ad alto livello sul trattamento prudenziale delle esposizioni sovrane, discussa durante la riunione informale dell'ECOFIN tenutasi il 22 aprile 2016; ritiene che il quadro normativo dell'UE dovrebbe essere coerente con le norme internazionali; attende pertanto con grande interesse l'esito del lavoro dell'FSB sul debito sovrano al fine di orientare le decisioni future; ritiene che il quadro europeo dovrebbe consentire una disciplina di mercato nell'elaborazione di politiche sostenibili e nella messa a disposizione di attività liquide e di alta qualità per il settore finanziario nonché di passività sicure per i governi; sottolinea che, parallelamente alle riflessioni sul debito sovrano, occorre riflettere su una convergenza su un ventaglio più ampio di questioni economiche, sulle norme in materia di aiuti di Stato e sui rischi quali una condotta scorretta, ivi compresa la criminalità finanziaria;

5.

ritiene essenziale che i depositanti, gli investitori e le autorità di vigilanza affrontino il problema dell'eccessiva variabilità delle ponderazioni del rischio applicate alle attività ponderate per il rischio della stessa categoria tra gli istituti; ricorda che le attuali norme che disciplinano l'uso dei modelli interni garantiscono alle banche un elevato grado di flessibilità e aggiungono un livello di modellizzazione del rischio sotto il profilo della vigilanza; accoglie con favore, a tale proposito, il lavoro intrapreso dall'Autorità bancaria europea al fine di armonizzare le ipotesi e i parametri principali, la cui disomogeneità è stata identificata come uno dei maggiori fattori di variabilità, nonché l'attività svolta a livello di vigilanza bancaria della BCE nel quadro del suo progetto TRIM (Targeted Review of Internal Models), nell'ottica di valutare e confermare l'adeguatezza e l'appropriatezza dei modelli interni; incoraggia ulteriori progressi per quanto concerne questi filoni operativi; attende l'esito degli sforzi internazionali volti a ottimizzare il ricorso ai modelli interni in caso di rischio operativo e credito alle imprese, ad altri istituti finanziari e a banche specializzate in finanza e azioni, al fine di ripristinare la credibilità dei modelli interni e assicurare che si concentrino sui settori in cui offrono un valore aggiunto; accoglie altresì con favore l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria che funga da misura robusta di sostegno, in particolare per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII); sottolinea la necessità di adottare un approccio standard più sensibile al rischio onde garantire il rispetto del principio «stessi rischi, stesse norme»; chiede alle autorità di vigilanza finanziaria di consentire nuovi modelli interni solo a condizione che non si traducano in ingiustificate ponderazioni del rischio significativamente inferiori; ribadisce le conclusioni della sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III; rammenta, nello specifico, che le modifiche normative previste non dovrebbero portare a un aumento complessivo dei requisiti patrimoniali né danneggiare la capacità delle banche di finanziare l'economia reale, in particolare le PMI; evidenzia che le azioni a livello internazionale dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità; rammenta l'importanza di non penalizzare in maniera indebita il modello bancario dell'UE e di evitare una discriminazione tra le banche dell'Unione e quelle internazionali; invita la Commissione a garantire che le specificità europee siano tenute in considerazione in sede di elaborazione delle nuove norme internazionali in materia e a tenere in debita considerazione il principio di proporzionalità e l'esistenza di diversi modelli bancari in fase di valutazione dell'impatto della futura legislazione recante attuazione delle norme concordate a livello internazionale;

6.

sottolinea che l'accesso affidabile ai finanziamenti e la sana distribuzione del capitale nel modello di finanziamento europeo basato sulle banche dipendono fortemente da bilanci solidi e da una capitalizzazione adeguata, che dopo le crisi finanziarie non sono stati e non sono tuttora garantiti in maniera uniforme nell'Unione, con conseguenti ostacoli per la crescita economica;

7.

sottolinea che il settore bancario europeo svolge un ruolo essenziale nel finanziamento dell'economia europea e che tale ruolo è sostenuto da un forte sistema di vigilanza; plaude pertanto all'intenzione della Commissione di mantenere il fattore di sostegno alle PMI nella prossima revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali e del regolamento sui requisiti patrimoniali e di estenderlo oltre la sua attuale soglia;

8.

sottolinea che gli orientamenti forniti dai consessi internazionali andrebbero seguiti il più possibile onde evitare il rischio di una frammentazione normativa per quanto riguarda la regolamentazione e la vigilanza delle grandi banche operanti a livello internazionale, senza che ciò impedisca un approccio critico, se necessario, o precluda scostamenti mirati rispetto alle norme laddove le caratteristiche del sistema europeo non siano prese sufficientemente in considerazione; ricorda le conclusioni della sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali; sottolinea, nello specifico, l'importante ruolo che spetta alla Commissione, alla BCE e all'ABE nel partecipare ai lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e fornire al Parlamento europeo e al Consiglio aggiornamenti trasparenti e completi circa lo stato di avanzamento delle discussioni in sede di CBVB; ritiene che l'UE dovrebbe adoperarsi per ottenere una rappresentanza adeguata in seno al CBVB, in particolare per la zona euro; chiede che durante le riunioni del Consiglio ECOFIN si conferisca maggiore visibilità a tale ruolo, e sollecita altresì una maggiore responsabilità nei confronti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo; sottolinea che il CBVB e altri consessi dovrebbero promuovere la parità di condizioni a livello mondiale, attenuando — anziché esacerbandole — le differenze tra paesi;

9.

rileva i rischi, anche di natura sistemica, di un settore bancario ombra in rapida crescita, come indicato nella relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra nell'UE del 2016; ribadisce che qualsiasi intervento a livello della regolamentazione del settore bancario deve essere accompagnato da un'adeguata regolamentazione del settore bancario ombra; chiede pertanto un'azione coordinata al fine di garantire la concorrenza leale e la stabilità finanziaria;

10.

sottolinea la necessità di disporre di una visione completa dell'impatto cumulativo delle diverse modifiche al contesto normativo, sia che riguardino la vigilanza, l'assorbimento delle perdite, la risoluzione o i principi contabili;

11.

evidenzia che le opzioni e le discrezionalità a livello nazionale potrebbero ostacolare la creazione di condizioni paritarie tra gli Stati membri e la comparabilità delle informative finanziarie delle banche al pubblico; si compiace dell'opportunità, offerta dalla recente proposta di modifica del CRR, di cessare o limitare l'uso di alcune di esse a livello di Unione al fine di contrastare gli ostacoli e la segmentazione esistenti, nonché di conservare solo quelle strettamente necessarie in ragione dei diversi modelli bancari; esorta a sfruttare appieno tale opportunità; accoglie con favore gli orientamenti e il regolamento della BCE volti ad armonizzazione l'esercizio di alcune opzioni e discrezionalità nazionali nell'Unione bancaria; ricorda tuttavia che, durante le attività intese a ridurre le opzioni e le discrezionalità, la BCE deve restare nei limiti previsti dal suo mandato; sottolinea che l'impegno verso l'approfondimento del codice unico europeo è fondamentale ed evidenzia la necessità di snellire l'attuale sovrapposizione e interazione tra loro norme esistenti, le norme modificate e le norme nuove; invita la BCE a rendere pubblico nella sua interezza il manuale di vigilanza, che definisce processi, procedure e metodi comuni per condurre un processo di revisione prudenziale in tutta la zona euro;

12.

sottolinea che, dopo la creazione del Meccanismo di vigilanza unico, tutti i membri del consiglio di vigilanza hanno conosciuto un processo di apprendimento naturale riguardante vari modelli economici ed entità di diverse dimensioni e che tale processo va sostenuto e accelerato;

13.

prende atto dei chiarimenti relativi agli obiettivi del secondo pilastro e della sua posizione nell'ordine di impilamento («stacking order») dei requisiti patrimoniali proposto nelle modifiche alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD); osserva che il ricorso agli orientamenti sul capitale dovrebbe trovare un equilibrio fra le preoccupazioni sulla stabilità finanziaria e l'esigenza di prevedere margini per il giudizio delle autorità di vigilanza e le analisi caso per caso; incoraggia la BCE a chiarire i criteri alla base degli orientamenti del secondo pilastro; ricorda che tali orientamenti non limitano l'ammontare massimo distribuibile e, pertanto, non andrebbero resi pubblici; ritiene tuttavia che il ricorso agli orientamenti sul capitale non dovrebbe comportare una riduzione comprovabile dei requisiti del secondo pilatro; ritiene che sia necessaria una maggiore convergenza della vigilanza in relazione alla composizione dei fondi propri onde tenere conto dei requisiti e degli orientamenti del secondo pilastro; si compiace pertanto che la questione venga affrontata nella proposta di modifica della CRD;

14.

mette in evidenza i rischi derivanti dalla detenzione di attività di livello 3, inclusi i derivati, e in particolare dalla difficoltà di procedere alla loro valutazione; osserva che tali rischi andrebbero diminuiti e che ciò richiede una riduzione progressiva delle consistenze di tali attività; invita l'MVU a fare della questione una delle sue priorità in materia di vigilanza e a organizzare, unitamente all'ABE, una prova di stress quantitativa al riguardo;

15.

ribadisce la necessità di garantire una maggiore trasparenza relativamente alla totalità delle pratiche di vigilanza, in particolare nel ciclo SREP; chiede alla BCE di pubblicare indicatori e misurazioni della performance per dimostrare l'efficacia della vigilanza e migliorarne la responsabilità verso l'esterno; ribadisce l'invito a una maggiore trasparenza in merito alle decisioni e alle motivazioni relative al secondo pilastro; chiede alla BCE di pubblicare standard di vigilanza comuni;

16.

rileva i rischi derivanti dagli istituti finanziari «troppo grandi per fallire», «troppo interconnessi per fallire» e «troppo complessi per essere oggetto di risoluzione»; osserva che è stato concordato un insieme di misure politiche studiate a livello internazionale per affrontare tali rischi (segnatamente la TLAC, la compensazione centralizzata dei derivati, la maggiorazione del coefficiente di capitale e di leva finanziaria per le banche a rilevanza sistemica a livello globale); si impegna a lavorare con celerità alle corrispondenti proposte legislative ai fini della loro attuazione nell'Unione, riducendo così in maniera ulteriore i rischi derivanti dal problema degli istituti troppo grandi per fallire; ricorda le parole di Mark Carney, presidente dell'FSB, secondo cui l'accordo sulle proposte di una norma internazionale comune in materia di capacità totale di assorbimento delle banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) rappresenta un punto di svolta nel percorso che pone fine al problema delle banche «troppo grandi per fallire»; osserva inoltre che un efficace meccanismo di bail-in e l'applicazione di un livello appropriato di MREL rappresentano una componente importante delle misure regolamentari volte ad affrontare tale questione e a consentire alle banche a rilevanza sistemica a livello globale di essere risolte senza ricorrere a sovvenzioni pubbliche e senza perturbare il sistema finanziario nel suo insieme;

17.

pone l'accento sulle limitazioni dell'attuale metodologia per le prove di stress; plaude pertanto agli sforzi messi in campo dall'ABE e dalla BCE per apportare miglioramenti al quadro delle prove di stress; ritiene tuttavia che occorra fare di più per riflettere in maniera migliore la possibilità e la realtà di situazioni di crisi effettive, tra l'altro integrando meglio nella metodologia elementi più dinamici come gli effetti di contagio; reputa che la mancanza di trasparenza che caratterizza le prove di stress della BCE implichi un'incertezza nelle pratiche di vigilanza; invita la BCE a pubblicare i risultati delle sue prove di stress nell'ottica di rafforzare la fiducia del mercato;

18.

ritiene che, nel caso in cui un'autorità nazionale competente (ANC) respinga la richiesta di tenere presenti particolari circostanze nelle prove di stress, tale decisione vada comunicata all'ABE e all'MVU per garantire condizioni di parità;

19.

accoglie con favore i progressi compiuti per predisporre l'autorizzazione di alcune deleghe nel campo delle decisioni di valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità; sottolinea tuttavia che è necessaria una modifica ai regolamenti per fare in modo che il consiglio di vigilanza possa delegare maggiormente e più facilmente ai funzionari pertinenti le decisioni su alcune questioni di routine; accoglierebbe con favore una siffatta modifica, che contribuirebbe a rendere più efficiente ed efficace la vigilanza bancaria della BCE; invita la BCE a specificare le mansioni e il quadro giuridico relativi alla delega del potere decisionale;

20.

prende atto della relazione della Corte dei conti europea sul funzionamento dell'MVU; prende atto delle conclusioni concernenti l'inadeguato livello di organico; invita le autorità nazionali competenti e gli Stati membri a mettere a completa disposizione della BCE le risorse umane e i dati economici necessari all'assolvimento del suo incarico, in particolare per quanto riguarda le ispezioni in loco; invita la BCE a modificare il regolamento quadro sull'MVU per formalizzare gli impegni assunti dalle autorità nazionali competenti e ad attuare una metodologia basata sul rischio per determinare il numero di effettivi previsto come obiettivo e la composizione delle competenze per i gruppi di vigilanza congiunti; ritiene che un maggiore coinvolgimento del personale della BCE e una minore dipendenza dall'organico delle autorità nazionali competenti migliorerebbero l'indipendenza della vigilanza, associati all'impiego dell'organico dell'autorità competente di uno Stato membro per sottoporre a vigilanza un istituto di un altro Stato membro, il che contribuisce a contrastare il rischio di omissioni di vigilanza; accoglie con favore la cooperazione tra la BCE e il Parlamento europeo in merito alle condizioni di lavoro del personale; invita la BCE a promuovere un buon ambiente lavorativo che favorisca la coesione professionale al suo interno; rammenta il potenziale conflitto di interessi tra le mansioni di vigilanza e la responsabilità in materia di politica monetaria, nonché la necessità di una chiara separazione tra i due tipi di funzioni; invita la BCE a svolgere un'analisi dei rischi riguardante eventuali conflitti d'interesse e a prevedere linee gerarchiche separate per quanto concerne le risorse specificamente addette alla funzione di vigilanza; reputa che, pur rimanendo un principio centrale, la separazione tra politica monetaria e vigilanza non dovrebbe precludere i risparmi sui costi consentiti dalla condivisione dei servizi, a condizione che tali servizi non siano critici in termini di elaborazione delle politiche e che siano definite adeguate garanzie; invita la BCE a condurre consultazioni pubbliche nell'ambito dell'elaborazione di misure quasi legislative, ai fini di una maggiore rendicontabilità;

21.

sottolinea che la creazione dell'MVU è stata accompagnata da un aumento dell'influenza dell'Unione europea sulla scena internazionale rispetto alla situazione preesistente;

22.

sottolinea che la separazione delle mansioni di vigilanza dalle funzioni di politica monetaria dovrebbe consentire all'MVU di assumere una posizione indipendente su tutte le questioni pertinenti, tra cui quella delle potenziali ripercussioni dei tassi d'interesse fissati come obiettivo dalla BCE sulla posizione finanziaria delle banche oggetto di vigilanza;

23.

condivide il parere della Corte dei conti europea secondo cui dopo l'istituzione dell'MVU è emersa una lacuna di controllo; esprime preoccupazione per il fatto che in ragione delle limitazioni imposte dalla BCE all'accesso ai documenti da parte della Corte dei conti, importanti settori non sono stati sottoposti ad audit; esorta la BCE a cooperare appieno con la Corte dei conti per consentirle di esercitare il proprio mandato e a migliorare in tal modo la rendicontabilità;

24.

rammenta la necessità di trovare, nella regolamentazione così come nell'esercizio di vigilanza, un equilibrio tra l'esigenza di proporzionalità e quella di un approccio coerente; rileva, a tale proposito, le modifiche in materia di obblighi di segnalazione e remunerazione presentate nella proposta della Commissione che modifica la direttiva 2013/36/UE; invita la Commissione a dare priorità ai lavori su un «quadro per le piccole banche» e a includervi una valutazione della fattibilità di un futuro quadro normativo che preveda norme prudenziali meno complesse e più adeguate e proporzionate, specifiche per i vari tipi di modello bancario; sottolinea che tutte le banche dovrebbero essere sottoposte a un adeguato livello di vigilanza; rammenta che una vigilanza adeguata è fondamentale per monitorare tutti i rischi, qualunque sia la dimensione delle banche; rispetta la ripartizione dei ruoli e delle competenze tra l'SRB, l'ABE e altre autorità operanti nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, sottolineando al contempo l'importanza di una cooperazione efficace; rileva la necessità di superare, in un mercato comune, il proliferare di obblighi di segnalazione che si sovrappongono e di interpretazioni nazionali delle leggi europee; sostiene gli sforzi di razionalizzazione compiuti finora, come l'idea alla base del quadro europeo di segnalazione (European Reporting Framework — ERF), e incoraggia ulteriori sforzi in tale direzione al fine di evitare la doppia rendicontazione e inutili costi aggiuntivi sotto il profilo normativo; invita la Commissione ad affrontare la questione al momento opportuno in linea con le conclusioni tratte dall'invito a presentare contributi, ad esempio attraverso una proposta di procedura comune, unitaria e consolidata per le segnalazioni di vigilanza; chiede che siano annunciati tempestivamente gli obblighi di segnalazione ad hoc e quelli permanenti per garantire l'elevata qualità dei dati e la sicurezza della programmazione;

25.

sottolinea che la sicurezza e la solidità di una banca non possono essere colte da una valutazione puntuale del mero bilancio, giacché sono originate da interazioni dinamiche tra la banca e i mercati e sono condizionate da vari elementi presenti nell'intera economia; sottolinea pertanto che un solido quadro per la stabilità finanziaria e la crescita dovrebbe essere globale ed equilibrato, in modo da abbracciare pratiche di vigilanza dinamica e non essere unicamente concentrato su una regolamentazione statica con aspetti principalmente quantitativi;

26.

richiama l'attenzione sulla ripartizione delle competenze tra la BCE e l'ABE; sottolinea che la BCE non deve diventare il normatore di fatto per le banche non sottoposte all'MVU;

27.

prende atto del fatto che in data 18 maggio 2016 il consiglio della BCE ha approvato il regolamento sul sistema di raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (AnaCredit); chiede alla BCE di lasciare alle banche centrali nazionali il maggior margine di manovra possibile per l'attuazione di AnaCredit;

28.

invita la BCE a non avviare i lavori sulle possibili fasi successive di AnaCredit prima che sia stata condotta una consultazione pubblica, con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e con particolare attenzione al principio della proporzionalità;

29.

sottolinea nuovamente l'importanza di disporre di sistemi informatici solidi e ben funzionanti, rispondenti alle esigenze delle funzioni di vigilanza dell'MVU e alle preoccupazioni in materia di sicurezza; si rammarica delle recenti segnalazioni in merito alle persistenti carenze del sistema informatico;

30.

accoglie con favore l'istituzione di comitati nazionali per il rischio sistemico, ma sottolinea che la creazione dell'Unione bancaria accresce la necessità di rafforzare la politica macroprudenziale a livello europeo per consentire di affrontare adeguatamente i potenziali effetti di ricaduta transfrontalieri del rischio sistemico; incoraggia la Commissione a proporre una vigilanza macroprudenziale coerente ed efficace nel suo riesame generale del quadro macroprudenziale nel 2017; invita la Commissione a essere particolarmente ambiziosa per quanto concerne il potenziamento della capacità istituzionale e analitica del CERS di valutare i rischi e le vulnerabilità all'interno e all'esterno del settore bancario e di intervenire di conseguenza; ritiene che gli strumenti basati sul prestito (come i rapporti tra prestito/valore e i rapporti tra servizio del debito e entrate) debbano essere integrati nella legislazione europea per garantire l'armonizzazione nell'uso di queste tipologie supplementari di strumenti macroprudenziali; evidenzia la necessità di ridurre la complessità istituzionale e abbreviare i tempi di interazione tra CERS, BCE/MVU e autorità nazionali e tra autorità nazionali competenti e designate nel campo della vigilanza macroprudenziale; si compiace, a tal proposito, dei progressi già compiuti sul versante del coordinamento transfrontaliero attraverso la raccomandazione del CERS sulla reciprocità volontaria; invita nuovamente a chiarire i legami tra il quadro macroprudenziale e gli strumenti microprudenziali esistenti, con l'obiettivo di garantire un'interazione efficace tra gli strumenti di politica macroprudenziale e di politica microprudenziale; esprime preoccupazione per le vulnerabilità del settore immobiliare individuate dal CERS; osserva che l'ABE non ha ancora elaborato norme tecniche di regolamentazione sulla condizione dei requisiti patrimoniali per l'esposizione ai mutui conformemente all'articolo 124, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 164, paragrafo 6, del CRR; segnala che finora solo un numero limitato di membri dell'MVU ha attivato o prevede di attivare riserve generali a fronte del rischio sistemico e una riserva di capitale anticiclica; osserva che finora la BCE non ha esercitato appieno i propri poteri di vigilanza macroeconomica promuovendo l'adozione di strumenti di vigilanza macroprudenziali da parte delle autorità nazionali;

31.

evidenzia che l'esito del referendum del Regno Unito sull'appartenenza all'UE rende necessaria una valutazione dell'intero Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprese le modalità di voto in seno alle autorità europee di vigilanza, in particolare il meccanismo di doppia maggioranza previsto all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento dell'ABE; evidenzia che gli eventuali negoziati susseguenti al referendum non devono condurre a una disparità di condizioni tra gli istituti finanziari dell'UE e dei paesi terzi e non devono essere utilizzati per promuovere la deregolamentazione nel settore finanziario;

32.

plaude all'ottimo lavoro dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC), che sono un buon esempio di cooperazione europea e di sviluppo della conoscenza; sottolinea che l'impiego proposto di un sistema di rotazione nell'organizzazione futura dei GVC dovrebbe garantire una vigilanza obiettiva tenendo conto al tempo stesso del lungo processo di sviluppo della conoscenza in questo complessissimo campo di competenza;

33.

si compiace che l'Unione bancaria abbia in larga misura eliminato la questione «paese d'origine-paese ospitante» nell'ambito della vigilanza grazie all'istituzione di un'autorità di vigilanza unica e al netto miglioramento dello scambio di informazioni pertinenti tra le autorità di vigilanza, consentendo un controllo più globale dei gruppi bancari transfrontalieri; sottolinea che, a causa dell'attuale incompletezza dell'Unione bancaria, la revisione del CRR per quanto concerne le deroghe all'applicazione dei requisiti patrimoniali e di liquidità dovrà tenere debitamente conto dei problemi di tutela dei consumatori nei paesi ospitanti;

34.

accoglie con favore l'iniziativa della BCE di obbligare le banche oggetto di vigilanza a denunciare gli attacchi informatici di entità rilevante nel quadro di un servizio di segnalazione in tempo reale, come pure le ispezioni in loco dell'MVU finalizzate a monitorare la sicurezza informatica; chiede la definizione di un quadro giuridico che faciliti lo scambio di informazioni sensibili pertinenti per impedire gli attacchi informatici tra le banche;

35.

sottolinea il ruolo fondamentale della sicurezza informatica per i servizi bancari e la necessità di incentivare gli istituti finanziari a essere molto ambiziosi nel proteggere i dati dei consumatori e nel garantire la sicurezza informatica;

36.

osserva che all'MVU è stato assegnato il compito della vigilanza bancaria europea allo scopo di garantire il rispetto delle norme prudenziali dell'UE e la stabilità finanziaria, mentre altri compiti di vigilanza con chiari effetti di ricaduta sul piano europeo sono rimasti in mano alle autorità di vigilanza nazionali; sottolinea, a tale riguardo, che l'MVU dovrebbe avere poteri di monitoraggio per quanto concerne le attività di antiriciclaggio delle autorità nazionali di vigilanza bancaria; pone in evidenza che all'ABE dovrebbero essere conferiti anche poteri supplementari nel settore dell'antiriciclaggio, compreso quello di eseguire valutazioni in loco presso le autorità competenti degli Stati membri, di esigere la produzione di informazioni pertinenti alla valutazione della conformità, di emanare raccomandazioni relative a provvedimenti correttivi da adottare, di rendere pubbliche tali raccomandazioni e di adottare le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione di tali raccomandazioni;

37.

ribadisce il suo invito all'ABE a far rispettare e migliorare il quadro per la tutela dei consumatori nel settore dei servizi bancari in linea con il suo mandato, a integrazione della vigilanza prudenziale dell'MVU;

Risoluzione

38.

rammenta che è necessario rispettare le norme sugli aiuti di Stato nel contesto di future crisi bancarie e che l'eccezione del sostegno pubblico straordinario deve avere carattere precauzionale e temporaneo e non può essere usata per coprire perdite che un ente ha registrato o che probabilmente registrerà nel prossimo futuro; chiede che siano definite procedure efficienti tra l'SRB e la Commissione in tema di processo decisionale nel caso di una risoluzione, soprattutto per quanto concerne il calendario; è del parere che la flessibilità integrata nel quadro attuale dovrebbe essere chiarita e ricorda la necessità di sfruttarla meglio per affrontare situazioni specifiche, senza ostacolare l'autentica risoluzione delle banche che sono insolventi, soprattutto nel caso di misure preventive e alternative che coinvolgano l'uso dei fondi degli SGD, come disposto all'articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD); esorta dunque la Commissione a riconsiderare la propria interpretazione delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato al fine di garantire che le misure preventive e alternative previste dal legislatore europeo nella direttiva SGD possano essere effettivamente applicate; rileva che situazioni specifiche sono state trattate in maniera diversa senza una motivazione chiara; rammenta alla Commissione che entro il 31 dicembre 2015 doveva essere presentata una relazione sulla valutazione della continua necessità di consentire ricapitalizzazioni precauzionali e la condizionalità che si applica a tali misure; invita la Commissione a presentare quanto prima tale relazione;

39.

invita la Commissione a valutare, alla luce dell'esperienza e nell'ambito del quadro del riesame del regolamento (UE) n. 806/2014, se l'SRB e le autorità nazionali competenti per la risoluzione siano dotate di sufficienti poteri e strumenti di intervento precoce per evitare deflussi destabilizzanti di capitale e capacità di assorbimento delle perdite delle banche nel corso di una crisi;

40.

sottolinea l'importanza di chiarire le questioni pratiche che influiscono direttamente sulla risoluzione, come il ricorso a fornitori che prestano servizi fondamentali, ad esempio nel caso di servizi informatici esternalizzati;

41.

segnala la proposta della Commissione sull'introduzione nel primo pilastro di una capacità totale minima di assorbimento delle perdite (TLAC) per banche a rilevanza sistemica a livello globale, conformemente alle norme internazionali; prende atto delle differenze tra TLAC e MREL; sottolinea tuttavia che le due norme hanno il medesimo obiettivo, ossia garantire che le banche dispongano di sufficiente capitale regolamentare e passività atte ad assorbire le perdite affinché il bail-in sia uno strumento efficace nella risoluzione senza provocare instabilità finanziaria e senza necessità di fondi pubblici, evitando così la socializzazione dei rischi privati; conclude pertanto che è possibile adottare un approccio olistico all'assorbimento delle perdite combinando le due norme, prendendo come norma minima il TLAC quale recepito nell'attuale proposta della Commissione, in funzione dell'accordo che dovrà essere raggiunto dai colegislatori; sottolinea che è opportuno prestare la giusta attenzione al mantenimento dei due criteri delle dimensioni e delle attività ponderate per il rischio e segnala l'interconnessione tra il criterio delle attività ponderate per il rischio soggiacente alla norma TLAC e i lavori in corso in seno all'UE e al CBVB in merito ai modelli interni e alla finalizzazione del quadro di Basilea III; sottolinea che deve attribuita un'attenzione adeguata, nella calibrazione e/o nell'introduzione graduale dei requisiti MREL, alla necessità di creare un mercato per le passività ammissibili per il MREL; sottolinea l'importanza di mantenere la discrezionalità dell'autorità di risoluzione nella fissazione del MREL e di assicurarsi che le banche abbiano sufficiente debito subordinato e suscettibile di bail-in; enfatizza che la comunicazione al mercato dovrebbe essere effettuata in maniera adeguata al fine di evitare che gli investitori interpretino in maniera erronea i requisiti MREL;

42.

richiama l'attenzione sull'importanza di chiarire nella legislazione l'ordine di impilamento tra il CET1 ammissibile per il MREL e le riserve di capitale; sottolinea la necessità di adottare una normativa volta a chiarire le responsabilità e i poteri rispettivi delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti, per quanto concerne le misure di intervento precoce da adottare in caso di violazione dei requisiti MREL; prende atto della proposta della Commissione sull'introduzione degli orientamenti sul MREL; ribadisce che la calibrazione del MREL dovrebbe in ogni caso essere strettamente legata alla strategia sulla risoluzione della banca in questione e giustificata dalla stessa;

43.

richiama l'attenzione sull'importanza di chiarire nella legislazione che il CET1 ammissibile per il MREL si colloca al di sopra delle riserve di capitale, in modo da evitare il doppio conteggio del capitale;

44.

evidenzia che è fondamentale armonizzare la gerarchia dei crediti nella procedura di insolvenza bancaria negli Stati membri, al fine di rendere più coerente ed efficace l'applicazione della BRRD e garantire certezza agli investitori internazionali; accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di approfondire l'armonizzazione di tale gerarchia; rileva che anche una migliore armonizzazione del sistema ordinario di insolvenza e della relativa gerarchia dei crediti sarà essenziale sia, per le banche, per evitare discrepanze con il sistema di risoluzione bancario sia, nel caso delle società, per assicurare maggiore chiarezza e certezza agli investitori transnazionali, contribuendo altresì ad affrontare la questione dei crediti deteriorati; accoglie con favore il fatto che la BRRD abbia apportato un importante cambiamento nella gerarchia dell'insolvenza, assegnando priorità ai depositi assicurati affinché abbiano rango superiore a tutti gli strumenti di capitale, la capacità di assorbimento delle perdite, gli altri titoli di debito di primo rango e i depositi non assicurati; invita l'SRB a presentare i risultati delle valutazioni sulla risolvibilità per le G-SIB e altre banche, comprese le misure proposte per superare gli impedimenti alla risoluzione;

45.

prende atto della gamma di opzioni giuridiche disponibili per garantire la subordinazione del debito ammissibile per il TLAC; rileva che l'FSB non ha espresso preferenze in merito; è del parere che l'approccio seguito dovrebbe innanzitutto stabilire un equilibrio tra la flessibilità, l'efficacia, la certezza giuridica e la capacità del mercato di assorbire nuove classi di debito;

46.

chiede una riflessione sul possibile impatto negativo sull'economia reale connesso alla revisione delle norme di Basilea e all'introduzione dei requisiti sul MREL, del TLAC e dell'IFRS 9; chiede una soluzione volta a ridurre tale impatto;

47.

ricorda che il nuovo regime di risoluzione introdotto ha prodotto alcuni strumenti offerti agli investitori, in particolare agli investitori al dettaglio, che comportano un rischio di perdita più elevato rispetto a quanto previsto dal regime precedente; rammenta inoltre che gli strumenti atti al bail-in dovrebbero essere venduti in primo luogo solo a investitori appropriati in grado di assorbire le potenziali perdite senza mettere a repentaglio la propria solida posizione finanziaria; esorta pertanto la Commissione a promuovere l'attuazione della legislazione pertinente in vigore e invita le autorità europee di vigilanza ad apportare un contributo sostanziale all'individuazione di pratiche di vendita impropria;

48.

segnala la difficoltà che si sta riscontrando nell'applicazione del requisito di riconoscimento contrattuale, previsto dalla BRRD, dei poteri di bail-in in relazione a passività disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; considera la questione una preoccupazione immediata; segnala che gli emendamenti proposti alla BRRD introducono il diritto delle autorità competenti di derogare a tale obbligo; ritiene che tale approccio consenta flessibilità e una valutazione caso per caso delle passività interessate; invita pertanto la Commissione e le autorità di risoluzione ad assicurare che le condizioni sulla concessione di esenzioni e le successive decisioni effettive sulle esenzioni non mettano a repentaglio la risolvibilità delle banche;

49.

sottolinea che uno scambio di informazioni rapido ed efficace tra le autorità di vigilanza e di risoluzione è fondamentale per garantire un'agevole gestione delle crisi; accoglie con favore la conclusione di un protocollo d'intesa tra la BCE e l'SRM in materia di cooperazione e scambio di informazioni; chiede alla BCE di specificare nel protocollo d'intesa le procedure di comunicazione tra gruppi di vigilanza congiunti e gruppi interni per la risoluzione; raccomanda che la partecipazione della BCE come osservatore permanente alle sessioni plenarie ed esecutive dell'SRB sia resa del tutto reciproca, consentendo a un rappresentante dell'SRB di partecipare al consiglio di vigilanza della BCE come osservatore permanente;

50.

prende atto del duplice ruolo dei membri dell'SRB, che sono al tempo stesso membri di un organo esecutivo con funzioni decisionali e dirigenti di alto livello tenuti a rispondere, in tale veste, al presidente dell'SRB; ritiene che occorra effettuare una valutazione di tale struttura prima del termine dell'attuale mandato;

51.

rammenta che, in ultima analisi, l'accordo intergovernativo sul Fondo di risoluzione unico dovrà essere integrato, nella sostanza, nel quadro giuridico dell'Unione; invita la Commissione a riflettere sulle modalità per conseguire questo obiettivo; sottolinea che la futura integrazione del patto di bilancio nel diritto dell'UE potrebbe costituire un modello utile;

52.

chiede che i contribuiti ex ante al Fondo di risoluzione unico siano calcolati in maniera del tutto trasparente con azioni volte ad armonizzare le informazioni sui risultati del calcolo e a migliorare la comprensione della metodologia di calcolo; invita la Commissione a condurre con la massima attenzione possibile il riesame, previsto al considerando 27 del regolamento delegato (UE) 2015/63, del calcolo dei contributi al Fondo di risoluzione unico e, in particolare, a verificare l'adeguatezza del fattore di rischio, onde assicurare che il profilo di rischio degli istituti meno complessi sia adeguatamente rispecchiato;

53.

prende atto della dichiarazione dei ministri delle finanze dell'8 dicembre 2015 sul sistema dei meccanismi di finanziamento ponte per il Fondo di risoluzione unico; rileva, al riguardo, che 15 Stati membri della zona euro su 19 hanno già firmato un accordo di prestito armonizzato con l'SRB; rammenta che queste linee di credito individuali saranno disponibili solamente in ultima istanza; è del parere che questa soluzione non sia sufficiente per superare il circolo vizioso esistente tra banche e debito sovrano e porre fine ai salvataggi finanziati dai contribuenti; invita a portare avanti rapidamente i lavori del Consiglio e della Commissione su un sostegno di bilancio comune per il Fondo di risoluzione unico, per il cui finanziamento dovrebbe essere prevista la responsabilità in ultima istanza del settore bancario e che, nel medio termine, dovrebbe essere neutrale dal punto di vista del bilancio, come convenuto nell'accordo sul Fondo di risoluzione unico e confermato dal Consiglio europeo nel giugno 2016;

Assicurazione dei depositi

54.

ribadisce l'invito a istituire un terzo pilastro per completare l'Unione bancaria; rammenta che la protezione dei depositi è una preoccupazione comune di tutti i cittadini europei; segnala che la proposta sull'EDIS è attualmente oggetto di discussione a livello di commissione;

55.

sottolinea che l'introduzione dell'EDIS e le discussioni sul progetto non dovrebbero portare a un indebolimento degli sforzi intesi a migliorare l'attuazione della direttiva SGD; accoglie con favore il recente lavoro dell'ABE volto a promuovere la convergenza in questo settore; accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri abbiano recepito la BRRD; rammenta a tutti gli Stati membri l'obbligo di applicare e attuare correttamente la BRRD e la direttiva SGD;

56.

ricorda che il ruolo della Commissione è quello di garantire parità di condizioni in tutta l'UE e che essa dovrebbe evitare qualsiasi frammentazione nel mercato interno;

o

o o

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, all'SRB, ai parlamenti nazionali e alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0006.

(2)  http://www.consilium.europa.eu/it/european-council/pdf/20120629-euro-area-summit-statement-it_pdf

(3)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(4)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(5)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2015.it.pdf

(6)  «Il Meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti», http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_29/SR_SSM_IT.pdf

(7)  GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2016)0108.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0439.

(10)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(11)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(12)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(13)  GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.

(14)  GU L 237 del 3.9.2016, pag. 1.

(15)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149.

(16)  2017 Independent Annual Growth Survey 5th Report (quinta relazione indipendente sull'analisi annuale della crescita 2017), 23 novembre 2016.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/184


P8_TA(2017)0042

Pesticidi biologici a basso rischio

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica (2016/2903(RSP))

(2018/C 252/18)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare gli articoli 22 e 47, l'articolo 66, paragrafo 2, e l'allegato II, punto 5,

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2), in particolare l'articolo 12,

visto il progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive a basso rischio (D046260/01,

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE (3),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee (4),

visto il «Piano di attuazione volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri», messo a punto dal gruppo di esperti sulla protezione fitosanitaria sostenibile e approvato dal Consiglio il 28 giugno 2016,

visti il Piano d'azione di lotta della Commissione ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (COM(2011)0748) e l'imminente Piano d'azione sulla resistenza antimicrobica (AMR) che la Commissione lancerà nel 2017,

vista l'interrogazione alla Commissione sui pesticidi biologici a basso rischio (O-000147/2016 — B8-1821/2016),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'impiego di prodotti fitosanitari convenzionali è sempre più oggetto di pubblico dibattito, a causa dei rischi che essi presentano per la salute umana, gli animali e l'ambiente;

B.

considerando che è in diminuzione il numero di sostanze attive disponibili sul mercato UE, utilizzate per la protezione fitosanitaria; che gli agricoltori UE continuano a richiedere una serie di strumenti di protezione delle colture;

C.

considerando che è importante promuovere lo sviluppo di procedure o tecniche alternative volte a ridurre la dipendenza dai pesticidi convenzionali;

D.

considerando che prevenire gli sprechi alimentari rappresenta una priorità nell'UE e l'accesso a soluzioni fitosanitarie appropriate è essenziale nelle prevenzione dei danni causati dai parassiti e dalle malattie che si traducono in sprechi alimentari; che, secondo la FAO, il 20 % della produzione ortofrutticola in Europa va persa nei campi (5);

E.

considerando che è ancora possibile trovare residui indesiderati di pesticidi nel suolo, nell'acqua e nell'ambiente in generale e che anche una certa percentuale di prodotti agricoli di origine vegetale o animale può contenere residui di pesticidi superiori ai livelli massimi di residui previsti per i pesticidi;

F.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 definisce criteri d'identificazione delle sostanze a basso rischio che si applicano indipendentemente dall'origine della sostanza e che i pesticidi a basso rischio possono essere di origine sia biologica che sintetica;

G.

considerando che per pesticidi di origine biologica si intendono generalmente i prodotti fitosanitari basati su microorganismi, vegetali, sostanze chimiche o semichimiche bioderivate (come i feromoni e vari oli essenziali) e i loro prodotti derivati; che l'attuale quadro regolamentare sui prodotti fitosanitari (6) non distingue giuridicamente tra prodotti fitosanitari biologici e prodotti chimici di sintesi;

H.

considerando che recenti studi scientifici evidenziano che l'esposizione subletale a certi erbicidi può causare modifiche negative in termini di suscettibilità agli antibiotici nei batteri (7) e che una combinazione di uso elevato di erbicidi e antibiotici in prossimità di animali da allevamento e insetti può comportare un maggiore uso di antibiotici dovuto alla possibile compromissione dei loro effetti terapeutici;

I.

considerando che i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica possono rappresentare un'alternativa praticabile ai prodotti fitosanitari convenzionali, sia per l'agricoltura tradizionale che per l'agricoltura biologica e contribuire a un'attività agricola più sostenibile; che alcuni prodotti fitosanitari di origine biologica hanno nuovi meccanismi d'azione, il che potrebbe rappresentare un vantaggio, tenuto conto dell'evoluzione delle resistenze ai prodotti fitosanitari convenzionali, e limitare l'impatto sugli organismi non bersaglio; che i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica dovrebbero rappresentare una delle opzioni preferite degli utilizzatori non professionali e nel giardinaggio domestico, insieme ad altri metodi di controllo e prevenzione non chimici;

J.

considerando che l'uso dei prodotti fitosanitari è necessario per soddisfare adeguatamente la domanda di alimenti e mangimi e che nel procedimento di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro principi attivi si applica il principio di precauzione (8);

K.

considerando che il lungo processo di approvazione e registrazione a monte della commercializzazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica rappresenta un notevole ostacolo economico per i produttori;

L.

considerando che l'attuazione della difesa integrata è obbligatoria nell'Unione ai sensi della direttiva 2009/128/CE; che gli Stati membri e le autorità locali dovrebbero porre un maggiore accento sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, comprese le alternative fitosanitarie a basso rischio;

M.

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive sono approvate a livello dell'Unione, mentre l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono è di competenza degli Stati membri;

N.

considerando che, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive possono essere approvate come sostanze attive a basso rischio se conformi ai criteri generali di approvazione e ai criteri specifici per le sostanze a basso rischio enunciati al punto 5 dell'allegato II; che, in base all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono autorizzati come prodotti fitosanitari a basso rischio i prodotti fitosanitari che contengono solo sostanze attive a basso rischio, che non contengono alcuna sostanza potenzialmente pericolosa, che non richiedono specifiche misure di mitigazione del rischio e che sono sufficientemente efficaci;

O.

considerando che, attualmente, le sostanze attive classificate «a basso rischio» approvate nell'Unione europea sono solo sette, di cui sei di origine biologica; che nel suo programma di rinnovo la Commissione privilegia la valutazione delle sostanze attive presunte a basso rischio;

P.

considerando che un certo numero di Stati membri ha rifiutato l'autorizzazione ai prodotti contenenti sostanze attive a basso rischio di origine biologica a causa della loro efficacia che viene percepita come inferiore rispetto ai pesticidi chimici di sintesi, senza alcuna considerazione per l'innovazione in corso nel settore dei pesticidi a basso rischio di origine biologica, senza tener conto dei benefici in termini di efficienza delle risorse per l'agricoltura biologica e senza considerare i costi agricoli, sanitari e ambientali di certi altri prodotti fitosanitari;

Q.

considerando che l'attuale quadro regolamentare prevede taluni incentivi per le sostanze attive e i prodotti fitosanitari a basso rischio, nella fattispecie una prima approvazione per un periodo più lungo, pari a 15 anni, per le sostanze attive a basso rischio, in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e un termine più breve, pari a 120 giorni, per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari a basso rischio, in conformità dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1107/2009; che tali incentivi di tipo normativo si applicano tuttavia solo alla fine della procedura di approvazione, una volta che la sostanza attiva è stata classificata a basso rischio;

R.

considerando che l'articolo 12 della direttiva 2009/128/CE stabilisce che in alcune aree specifiche, come le aree utilizzate dalla popolazione e le aree protette, sia ridotto al minimo o vietato l'uso di pesticidi; che in tali casi sono adottate adeguate misure di gestione del rischio e viene preso in considerazione, in primo luogo, l’uso di prodotti fitosanitari a basso rischio; che alcuni Stati membri hanno da tempo vietato l'uso di pesticidi in tali aree specifiche;

S.

considerando che la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un progetto di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive a basso rischio; che tale progetto parte dall'assunto che i microrganismi siano sostanze attive a basso rischio;

Considerazioni di ordine generale

1.

sottolinea la necessità di incrementare senza ulteriore indugio la disponibilità a livello di Unione di pesticidi a basso rischio, compresi i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica;

2.

sottolinea che gli agricoltori devono poter disporre di una gamma di strumenti più ampia per proteggere le proprie colture e scegliere le misure migliori e più sostenibili a tal fine; incoraggia pertanto un maggiore ricorso a strumenti diversi, tra cui i pesticidi a basso rischio di origine biologica, sulla base dei principi della difesa integrata;

3.

sottolinea la necessità di incrementare la disponibilità di una gamma di strumenti per la difesa integrata per l'agricoltura biologica che rispetti i requisiti di efficienza sia dell'agricoltura biologica che delle risorse;

4.

pone l'accento sul fatto che occorre soddisfare la domanda dei consumatori di alimenti sicuri che siano economicamente accessibili e prodotti in modo sostenibile;

5.

sottolinea che, al fine di promuovere la messa a punto e l'utilizzo di nuovi prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica, la valutazione della loro efficacia e dei loro rischi, nonché della loro capacità di soddisfare le esigenze ambientali, sanitarie ed economiche dell'agricoltura dovrebbe essere impostata in modo da offrire agli agricoltori un livello adeguato di protezione fitosanitaria;

6.

sottolinea l'importanza di un dibattito pubblico sulla disponibilità di alternative ai prodotti fitosanitari convenzionali e di mettere a disposizione di agricoltori e coltivatori una più ampia gamma di sostanze, tra cui i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica e altre misure di controllo biologico, in modo da reperire le soluzioni più valide a livello ambientale, sanitario ed economico; sottolinea la necessità di compiere opera di formazione sull'esigenza di garantire la sostenibilità della protezione delle colture; incoraggia una ricerca e un'innovazione ulteriori in merito ai prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica;

7.

accoglie con favore il "Piano di attuazione volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri, approvato dal Consiglio; invita gli Stati membri, la Commissione e l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) a monitorare l'attuazione del piano;

Azioni immediate

8.

chiede la rapida adozione del progetto di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive a basso rischio, presentato dalla Commissione al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi; esorta la Commissione ad aggiornare costantemente i criteri, in linea con le conoscenze scientifiche più all'avanguardia;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la valutazione, l'autorizzazione, la registrazione e il monitoraggio dell'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica, mantenendo comunque a un livello elevato la valutazione del rischio;

10.

invita gli Stati membri a includere nei loro piani d'azione nazionali per la tutela dell'ambiente e della salute umana l'utilizzo dei pesticidi a basso rischio di origine biologica;

11.

incoraggia lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli Stati membri sui risultati delle ricerche in materia di lotta ai parassiti, che consenta di fornire soluzioni alternative praticabili a livello ambientale, sanitario ed economico;

12.

invita la Commissione a censire le sostanze a basso rischio già presenti sul mercato;

Revisione della legislazione sui prodotti fitosanitari

13.

accoglie con favore l'iniziativa REFIT, adottata dalla Commissione nel 2016 che prevede di procedere a una valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; sottolinea che l'iniziativa REFIT non deve condurre a un abbassamento delle norme in materia di salute, sicurezza alimentare e protezione ambientale; è preoccupato per il fatto che la revisione generale dell'intero regolamento (CE) n. 1107/2009, collegata all'iniziativa REFIT, potrebbe richiedere diversi anni;

14.

sottolinea la necessità di rivedere il regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di incoraggiare la messa a punto, l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dell'UE di pesticidi a basso rischio di origine biologica; è preoccupato dal fatto che l'attuale processo di autorizzazione per l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari non è ottimale per quanto riguarda i pesticidi a basso rischio di origine biologica; fa presente che l'attuale processo di registrazione delle sostanze basiche a basso rischio a volte si configura di fatto come una specie di brevetto, il che rende difficile l'utilizzo di un prodotto avente alla base la stessa sostanza non registrata in un altro Stato membro;

15.

invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2018, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale collegata all'iniziativa REFIT, al fine di istituire una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica;

16.

sottolinea l'esigenza di una definizione, nel regolamento (CE) n. 1107/2009, di «prodotto fitosanitario di origine biologica», nella quale rientrino i prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è un microrganismo o una molecola esistente in natura, ottenuta tramite un processo naturale o sintetizzata in modo da risultare identica alla molecola naturale, distinto dal prodotto fitosanitario la cui sostanza attiva è una molecola sintetica che non esiste in natura, indipendentemente dal metodo di produzione;

17.

invita la Commissione, nella sua relazione sulla valutazione dei piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, a individuare le lacune nell'attuazione della direttiva da parte gli Stati membri e a includere solide raccomandazioni affinché gli Stati membri adottino provvedimenti immediati volti a ridurre i rischi e l'impatto dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana e l'ambiente nonché a sviluppare e introdurre approcci o tecniche di tipo alternativo, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi;

o

o o

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0251.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0252.

(5)  FAO (2011) «Global food losses and food waste» (Perdite e sprechi alimentari a livello globale).

(6)  Il termine «pesticidi» comprende anche i biocidi non contemplati nella presente risoluzione.

(7)  ad es. Kurenbach, B., Marjoshi, D., Amábile-Cuevas, C.F., Ferguson, G.C., Godsoe, W., Gibson, P. and Heinemann, J.A., 2015, «Sublethal exposure to commercial formulations of the herbicides dicamba, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and glyphosate cause changes in antibiotic susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium», mBio 6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-15.

(8)  Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.


Giovedì 16 febbraio 2017

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/189


P8_TA(2017)0043

Situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua, il caso di Francisca Ramirez

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua — il caso di Francisca Ramirez (2017/2563(RSP))

(2018/C 252/19)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quella del 18 dicembre 2008 sui casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto in Nicaragua (1) e quella del 26 novembre 2009 (2),

viste la dichiarazione del portavoce del vicepresidente della Commissione/ alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, del 16 agosto 2016, sulla recente decisione giudiziaria cha ha disposto la destituzione di alcuni membri del parlamento nicaraguense, e la dichiarazione del VP/AR, del 19 novembre 2016, sui risultati definitivi delle elezioni in Nicaragua,

vista la relazione della missione di osservazione elettorale dell'UE in Nicaragua su quanto rilevato in occasione delle elezioni legislative e parlamentari svoltesi il 6 novembre 2011,

vista la dichiarazione del Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) sul processo elettorale in Nicaragua, del 16 ottobre 2016,

vista la relazione del Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani e del Nicaragua, del 20 gennaio 2017,

visto l'accordo di associazione firmato nel 2012 tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale ed entrato in vigore nell'agosto 2013, incluse le sue clausole sui diritti umani,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, del giungo 2004,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di politica fondiaria, del 2004, che forniscono indicazioni per l'elaborazione e la programmazione della politica fondiaria nei paesi in via di sviluppo,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, del dicembre 1998,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP),

vista la Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali (n. 169) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), adottata nel 1989 e ratificata dal Nicaragua,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 1966,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 1948,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere parte integrante delle politiche esterne dell'UE, incluso l'accordo di associazione firmato nel 2012 tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale;

B.

considerando che negli anni scorsi si è assistito a un deterioramento della democrazia e dello Stato di diritto in Nicaragua;

C.

considerando che nel 2013 il Nicaragua ha adottato la legge 840, che ha assegnato in concessione, per cent'anni, a una società privata cinese, la HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND), la costruzione di un canale transoceanico che attraverserà il Nicaragua;

D.

considerando che la legge ha conferito alla HKND la facoltà di espropriare terreni e l'ha esentata dal pagamento delle imposte locali e dal rispetto delle norme relative al commercio; che ha altresì garantito alla HKND che non incorrerà in sanzioni penali in caso di violazione del contratto;

E.

considerando che, tra il 27 novembre e il 1o dicembre 2016, manifestanti provenienti da tutto il Nicaragua si sono riuniti nella capitale del paese per contestare la realizzazione del canale transoceanico, un megaprogetto che potrebbe costringere migliaia di piccoli agricoltori e indigeni ad abbandonare le aree circostanti il progetto, così come per denunciare la mancanza di trasparenza delle elezioni presidenziali del 6 novembre 2016; che i difensori dei diritti umani hanno segnalato che la polizia ha utilizzato contro i manifestanti gas lacrimogeni e proiettili di gomma e piombo;

F.

considerando che non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto ambientale e che non è stata avviata una consultazione preliminare delle popolazioni indigene, in violazione della Convenzione ILO n. 169; che il tracciato previsto del canale attraverserà le terre degli indigeni e che gli indigeni che sarebbero costretti a lasciarle sono tra i 30 000 e i 120 000;

G.

considerando che alcune organizzazioni scientifiche si sono dette allarmate per il fatto che il canale attraverserà il lago Nicaragua, mettendo a repentaglio il maggior serbatoio di acqua dolce dell'America centrale; che esse hanno chiesto al governo nicaraguense di sospendere il progetto in attesa che siano realizzati e discussi pubblicamente studi indipendenti;

H.

considerando che Francisca Ramirez, coordinatore del Consiglio nazionale per la difesa del territorio, del lago e della sovranità, ha presentato nel dicembre 2016 una denuncia formale per le aggressioni e gli atti di repressione subiti in Nuova Guinea; che Francisca Ramirez è stata oggetto di intimidazioni e arbitrariamente detenuta e che i suoi familiari sono stati violentemente aggrediti come rappresaglia per il suo attivismo;

I.

considerando che in Nicaragua i giornalisti sono esposti a vessazioni, intimidazioni e arresti e hanno ricevuto minacce di morte;

J.

considerando che, nell'agosto 2016, la visita in Nicaragua del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Michel Forst, è stata annullata a causa degli ostacoli posti dal governo nicaraguense;

K.

considerando che la grave esclusione di candidati dell'opposizione dimostra che le condizioni per lo svolgimento di elezioni libere ed eque chiaramente non esistevano e che la libertà di associazione, la competizione politica e il pluralismo sono gravemente compromessi;

L.

considerando che il relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati ha richiamato l'attenzione, nel quadro di una procedura di riesame periodico universale nel 2014, sulle nomine dei giudici della Corte suprema, che sono fortemente influenzate dai politici; che le modifiche costituzionali apportate nel 2013 per la rielezione del presidente sono state eseguite aggirando la legge in modo non trasparente; che l'articolo 147 della Costituzione del Nicaragua proibisce alle persone legate al presidente da vincoli di sangue o affinità di candidarsi alla presidenza o alla vicepresidenza;

M.

considerando che la corruzione nel settore pubblico, anche da parte dei familiari del presidente, rimane una delle principali sfide; che la corruzione di pubblici ufficiali, le confische illecite e le valutazioni arbitrarie da parte delle autorità doganali e fiscali sono molto comuni;

1.

esprime preoccupazione per il costante deterioramento della situazione dei diritti umani in Nicaragua e deplora gli attacchi e le vessazioni cui sono stati sottoposti le organizzazioni per i diritti umani e i loro membri e i giornalisti indipendenti per mano di individui, forze politiche e organismi legati allo Stato;

2.

esorta il governo ad astenersi dal vessare e ricorrere ad atti di ritorsione nei confronti di Francisca Ramirez e altri difensori dei diritti umani per aver svolto il loro lavoro legittimo; invita le autorità del Nicaragua a porre fine all'impunità dei responsabili di crimini contro i difensori dei diritti umani; sostiene il diritto degli attivisti ambientali e dei difensori dei diritti umani di protestare senza essere oggetto di ritorsioni; invita il Nicaragua ad avviare effettivamente una valutazione d'impatto ambientale indipendente prima di intraprendere ulteriori azioni, e a rendere pubblico l'intero processo;

3.

chiede al governo del Nicaragua di rispettare i propri obblighi internazionali in materia di diritti umani, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, firmata nel 2008, e la Convenzione ILO n. 169;

4.

invita il governo del Nicaragua a proteggere i terreni dei popoli indigeni dall'impatto dei megaprogetti di sviluppo che influiscono sulla capacità di sostentamento dei loro territori, ponendo le comunità indigene in scenari conflittuali ed esponendoli alla pratica della violenza;

5.

è estremamente preoccupato per la rimozione dei membri dell'opposizione dall'Assemblea nazionale del Nicaragua e per la sentenza che ha cambiato la struttura di leadership del partito di opposizione;

6.

invita il Nicaragua a rispettare appieno i valori democratici, compresa la separazione dei poteri, e a ripristinare la posizione di tutti i partiti politici di opposizione consentendo la presenza di voci critiche all'interno del sistema politico e nella società in generale; ricorda che la piena partecipazione dell'opposizione, la depolarizzazione della magistratura, la cessazione dell'impunità e una società civile indipendente sono fattori essenziali per il successo di qualunque democrazia;

7.

ricorda le misure illecite adottate, violando il sistema giudiziario, che hanno permesso le modifiche costituzionali volte a eliminare i limiti del mandato presidenziale, consentendo a Daniel Ortega di rimanere al potere per anni;

8.

segnala che le elezioni del 2011 e del 2016 sono state aspramente criticate dalle istituzioni dell'UE e dall'OAS a causa delle irregolarità riscontrate; osserva che è attualmente in corso un processo di dialogo con l'OAS e che il memorandum d'intesa, potenzialmente in grado di migliorare la situazione, dovrebbe essere firmato entro il 28 febbraio 2017;

9.

ribadisce che la libertà della stampa e dei media costituisce un aspetto vitale per la democrazia e una società aperta; invita le autorità del Nicaragua a ripristinare la pluralità dei media;

10.

sottolinea che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale, occorre ricordare al Nicaragua la necessità di rispettare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, quali difesi e promossi dall'Unione europea; esorta l'UE a monitorare la situazione e, se necessario, a valutare le possibili misure da adottare;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento dell'America centrale nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.

(1)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 89.

(2)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 74.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/192


P8_TA(2017)0044

Esecuzioni in Kuwait e in Bahrein

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulle esecuzioni in Kuwait e in Bahrein (2017/2564(RSP))

(2018/C 252/20)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bahrein, in particolare quelle del 4 febbraio 2016 sul caso di Mohammed Ramadan (1) e del 7 luglio 2016 sul Bahrein (2), nonché quella dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte (3),

viste la dichiarazione resa il 15 gennaio 2017 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Federica Mogherini, sulle esecuzioni in Bahrein, nonché quella del 25 gennaio 2017 sulle recenti esecuzioni nello Stato del Kuwait,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 10 ottobre 2015 dal VP/AR Federica Mogherini, a nome dell'UE, e da Thorbjørn Jagland, Segretario generale del Consiglio d'Europa, in occasione della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte,

viste la dichiarazione rilasciata il 25 gennaio 2017 dai relatori speciali delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, e sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, Nils Melzer, in cui si chiede con urgenza al governo del Bahrein di porre termine a nuove esecuzioni, e la dichiarazione resa il 17 gennaio 2017 dal portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Rupert Colville, sul Bahrein,

visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, la tortura, la libertà di espressione e i difensori dei diritti umani,

visti il nuovo quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani, che mirano a porre la tutela e la sorveglianza dei diritti umani al centro di tutte le politiche dell'UE,

visti l'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli 6 e 13,

visti gli articoli 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (CCG), del 1988,

viste le conclusioni della 25a sessione del Consiglio congiunto e della riunione ministeriale CCG-UE del 18 luglio 2016,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relative a una moratoria sull'uso della pena di morte, in particolare quella del 18 dicembre 2014 e la più recente, del 19 dicembre 2016,

viste la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Carta araba dei diritti dell'uomo, tutte sottoscritte dal Kuwait e dal Bahrein,

viste le garanzie per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte, approvate dalla risoluzione 1984/50, del 25 maggio 1984, del Consiglio economico e sociale,

viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla terza relazione periodica del Kuwait, dell'11 agosto 2016,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 15,

visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), in particolare l'articolo 18 e il secondo protocollo facoltativo sulla pena di morte, e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status degli apolidi del 1954 e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell'apolidia del 1961,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), oltre 160 Stati membri dell'ONU aventi una varietà di sistemi giuridici, tradizioni, culture e patrimoni religiosi hanno abolito la pena di morte o non la praticano;

B.

considerando che il 25 gennaio 2017 le autorità del Kuwait hanno giustiziato sette persone, tra cui un membro della famiglia reale: Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Youseff Mohammad al-Anzi, Sayed Radhi Jumaa, Sameer Taha Abdulmajed Abduljaleel e Faisal Abdullah Jaber Al Sabah, persone condannate nella maggior parte dei casi per omicidio; che cinque detenuti erano stranieri: due egiziani, un bangladese, un filippino e un etiope, tra cui tre donne; che le esecuzioni sono state le prime nel paese dopo il 2013, quando le autorità del Kuwait giustiziarono cinque persone dopo una moratoria di sei anni;

C.

considerando che il Centro del Golfo per i diritti umani e altre organizzazioni per i diritti umani hanno documentato violazioni del principio del giusto processo nel sistema di giustizia penale del Kuwait, violazioni che hanno reso difficile la celebrazione di un processo giusto per gli imputati; che i lavoratori domestici stranieri sono particolarmente vulnerabili dal momento che sono sprovvisti di tutele sociali e giuridiche;

D.

considerando che il 15 gennaio 2017 il Bahrein ha giustiziato Ali Al-Singace, Abbas Al-Samea e Sami Mushaima mediante plotone d'esecuzione, ponendo fine a una moratoria di sei anni;

E.

considerando che, secondo l'OHCHR, le esecuzioni sono state effettuate in grave violazione dei principi del giusto processo; che tre uomini sono stati accusati del bombardamento di Manama del 2014, durante il quale sono rimaste uccise varie persone, compresi tre poliziotti; che, tuttavia, secondo quanto riportato, i tre uomini sarebbero stati torturati ai fini dell'estorsione di una confessione che sarebbe stata a sua volta utilizzata come prova principale per le loro condanne; che essi sono stati privati della nazionalità, è stato loro negato l'accesso a un avvocato e l'esecuzione è avvenuta a meno di una settimana dal verdetto, senza che le famiglie fossero preliminarmente informate e avessero la possibilità di chiedere la grazia;

F.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie ha dichiarato che tali esecuzioni sono extragiudiziali, dal momento che i tre uomini non hanno potuto beneficiare del diritto a un giusto processo, quale sancito all'articolo 14 dell'ICCPR;

G.

considerando che l'OHCHR si è detto «sconcertato» dalle esecuzioni e ha indicato che vi erano «seri dubbi» riguardo alla possibilità che gli uomini avessero ricevuto un giusto processo;

H.

considerando che anche altri due uomini, Mohammed Ramadan e Hussein Moosa, sono stati condannati a morte in Bahrein; che entrambi accusano di essere stati torturati ai fini dell'estorsione di una falsa confessione di reati capitali e possono essere giustiziati in qualsiasi momento;

I.

considerando che il cittadino bahreinita-danese Abdulhadi al-Khawaja, fra i direttori e fondatori del Centro del Golfo per i diritti umani, e Khalil Al Halwachi, insegnante di matematica che in precedenza aveva vissuto in Svezia, continuano a essere in prigione per accuse legate all'espressione pacifica delle loro opinioni;

1.

deplora con fermezza la decisione del Kuwait e del Bahrein di ritornare alla prassi della pena capitale; rinnova la propria condanna dell'uso della pena di morte e appoggia risolutamente l'introduzione di una moratoria di tale pena quale passo verso la sua abolizione;

2.

invita Sua Maestà lo sceicco Hamad bin Isa Al Khalifa del Bahrein a interrompere le esecuzioni di Mohammed Ramadan e Hussein Moosa, nonché le autorità bahreinite a garantire la ripetizione del processo in conformità delle norme internazionali; rammenta che è necessario condurre opportune indagini su tutte le accuse di violazione dei diritti umani commesse durante i procedimenti giudiziari;

3.

sottolinea che la Convenzione sui diritti del fanciullo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici vietano espressamente la pena di morte per reati commessi da persone di età inferiore a 18 anni;

4.

chiede ai governi del Kuwait e del Bahrein di invitare immediatamente e pubblicamente il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti a visitare il paese e di consentirgli un accesso incondizionato ai prigionieri e a tutti i luoghi di detenzione;

5.

ricorda che l'UE è contraria alla pena di morte e la considera un trattamento crudele e disumano che non è in grado di agire da deterrente ai comportamenti criminali, oltre a essere irreversibile in caso di errore;

6.

invita il Kuwait e il Bahrein a firmare e ratificare il secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici volto ad abolire la pena di morte;

7.

esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a continuare a lottare contro l'uso della pena di morte; esorta fermamente il Bahrein e il Kuwait a rispettare le norme minime internazionali e a ridurre l'ambito di applicazione e l'uso della pena capitale; esorta il SEAE a mantenere alta l'attenzione sugli sviluppi in questi due paesi e nella zona del Golfo in generale, nonché ad avvalersi di tutti gli strumenti di influenza a sua disposizione;

8.

ribadisce che le attività delle imprese europee presenti nei paesi terzi devono rispettare pienamente le norme internazionali in materia di diritti umani; denuncia con fermezza gli accordi sul commercio di armi e tecnologie utilizzate per violare i diritti umani;

9.

esorta il SEAE e gli Stati membri a intervenire presso il governo del Bahrein al fine di chiedere la liberazione di Nabeel Rajab e di tutti coloro che sono detenuti unicamente sulla base dell'esercizio pacifico della libertà di espressione e di riunione, e a sollecitare il governo del Bahrein affinché ponga fine all'uso eccessivo della forza contro i manifestanti o alla pratica della revoca arbitraria della cittadinanza;

10.

chiede la liberazione di Abdulhadi al-Khawaja e di Khalil Al Halwachi;

11.

invita il governo bahreinita ad attuare pienamente le raccomandazioni della relazione della commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein (BICI), della revisione periodica universale e dell'Istituto nazionale per i diritti umani; incoraggia ulteriori sforzi di riforma in Kuwait;

12.

invita le autorità del Bahrein a portare avanti il dialogo di consenso nazionale nell'ottica di realizzare una riconciliazione nazionale duratura e inclusiva e di trovare soluzioni politiche sostenibili alla crisi; osserva che in un processo politico sostenibile dovrebbe essere possibile esprimere liberamente critiche legittime e pacifiche;

13.

prende atto delle manifestazioni di protesta avvenute in Bahrein, che segnano il sesto anniversario della rivolta del 2011; chiede alle autorità bahreinite di garantire che le forze di sicurezza rispettino pienamente i diritti dei manifestanti pacifici e si astengano dall'utilizzare eccessivamente la forza e dal ricorrere alle detenzioni arbitrarie, alla tortura e ad altri atti che violano i diritti umani;

14.

incoraggia il dialogo e iniziative bilaterali e multilaterali tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi del Golfo, compresi il Kuwait e il Bahrein, su questioni attinenti ai diritti umani, nonché in altri settori di reciproco interesse; invita il SEAE e il VP/AR Federica Mogherini a insistere sulla creazione di un dialogo formale in materia di diritti umani con le autorità del Kuwait e del Bahrein, in conformità degli orientamenti dell'UE per i dialoghi in materia di diritti umani;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento del Regno del Bahrein, al governo e al parlamento dello Stato del Kuwait nonché ai membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0044.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0315.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0348.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/196


P8_TA(2017)0045

Guatemala, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sul Guatemala, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani (2017/2565(RSP))

(2018/C 252/21)

Il Parlamento europeo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali,

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il consenso europeo in materia di sviluppo del dicembre 2005,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani, tra cui le risoluzioni concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

viste le sue risoluzioni del 15 marzo 2007 sul Guatemala (1) e dell'11 dicembre 2012 (2) sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale,

vista la visita della sottocommissione per i diritti umani in Messico e in Guatemala nel febbraio 2016 e la relativa relazione finale,

vista la relazione della delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale sulla sua visita in Guatemala e in Honduras dal 16 al 20 febbraio 2015,

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2016 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2016 (3),

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle minacce globali cui sono esposti i difensori dei diritti umani e sulla situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani,

vista la relazione annuale 2016 dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle attività del suo ufficio in Guatemala,

vista la recente visita del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani in Guatemala,

visto il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,

visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia (2015-2019),

vista la tabella di marcia dell'UE per il dialogo con la società civile nei paesi partner per il periodo 2014-2017,

visti gli orientamenti dell'UE sulla protezione dei difensori dei diritti umani e il quadro strategico dell'UE sui diritti umani, che impegna l'Unione a collaborare con i difensori dei diritti umani,

vista la risoluzione n. 26/9 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU), del 26 giugno 2014, con cui il CDU ha deciso di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto, incaricato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre imprese in materia di diritti umani,

vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1989 relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti (convenzione 169 dell'OIL),

viste le clausole sui diritti umani dell'accordo di associazione UE-America centrale e dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) UE-America centrale, in vigore dal 2013,

visto il programma indicativo pluriennale 2014-2020 per il Guatemala e il suo impegno a contribuire alla risoluzione dei conflitti, alla pace e alla sicurezza,

visti i programmi dell'Unione europea a sostegno del settore della giustizia in Guatemala, segnatamente SEJUST,

vista la sentenza pronunciata nel 2014 dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo nel caso Difensori dei diritti umani et al. contro Guatemala e la relazione della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo sulla situazione dei diritti umani in Guatemala (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 43/15), del 31 dicembre 2015,

visto l'articolo 25 del regolamento della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, concernente il sistema di misure cautelari,

viste le conclusioni del Consiglio, del 2009, sul sostegno alla democrazia nel quadro delle relazioni esterne dell'UE,

visti gli orientamenti del Consiglio, del 2009, sui diritti umani e sul diritto internazionale umanitario,

vista la dichiarazione, del 9 dicembre 2016, dell'alto rappresentante, Federica Mogherini, a nome dell'Unione europea a proposito della Giornata dei diritti umani, il 10 dicembre 2016,

vista la dichiarazione del portavoce del SEAE, del 17 agosto 2016, sui difensori dei diritti umani in Guatemala,

vista la dichiarazione di Santo Domingo della riunione ministeriale UE-CELAC del 25 e 26 ottobre 2016,

vista la dichiarazione, del 1o febbraio 2017, del Gruppo dei tredici sul rafforzamento dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione e l'impunità,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 18, 21, 27 e 47 del trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 135 del suo regolamento,

A.

considerando che il Guatemala è il terzo paese dell'America centrale che più beneficia dell'assistenza bilaterale allo sviluppo dell'UE, con un importo pari a 187 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 e destinato a settori quali la sicurezza alimentare, la risoluzione dei conflitti, la pace, la sicurezza e la competitività;

B.

considerando che il Guatemala occupa una posizione strategica lungo la rotta del traffico di droga e della migrazione illegale tra l'America centrale e gli Stati Uniti; che, tra le persone deportate dagli Stati Uniti, i guatemaltechi rappresentano il secondo gruppo più numeroso; che, a causa di decenni di conflitti interni, degli alti tassi di povertà e di una cultura dell'impunità profondamente radicata, il Guatemala presenta elevati livelli di violenza e di rischi per la sicurezza; che gli elevati tassi di criminalità si ripercuotono su tutta la società ma soprattutto sui difensori dei diritti umani, le ONG e le autorità locali;

C.

considerando che nel 2017 ricorre il ventennale degli accordi di pace in Guatemala; che è fondamentale combattere l'impunità, anche in relazione ai gravi crimini commessi sotto i precedenti regimi non democratici; che le autorità guatemalteche devono trasmettere un chiaro messaggio agli autori e ai mandanti responsabili di violenze nei confronti dei difensori dei diritti umani, ribadendo che tali azioni non resteranno impunite;

D.

considerando che, tra gennaio e novembre del 2016, l'Unità per la protezione dei difensori dei diritti umani in Guatemala ha registrato quattordici omicidi e sette tentati omicidi perpetrati ai danni di difensori dei diritti umani; che, secondo la stessa fonte, nel 2016 i difensori dei diritti umani hanno subito un totale di 223 aggressioni e sono state intentate 68 azioni legali nei loro confronti; che i difensori dei diritti umani più frequentemente colpiti sono i difensori dei diritti ambientali e fondiari e le persone che lavorano nel settore della giustizia e dell'impunità;

E.

considerando che nel 2017 sono già stati uccisi due difensori dei diritti umani, Laura Leonor Vásquez Pineda e Sebastián Alonzo Juan, oltre ai giornalisti che sarebbero stati uccisi nel 2016 — Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona e Winston Leonardo Túnchez Cano;

F.

considerando che i diritti umani rimangono un settore critico; che la situazione delle donne e della popolazione indigena, soprattutto nel caso delle persone attive nella difesa dei diritti umani, nonché quella dei migranti, è motivo di forte preoccupazione, al pari di questioni come l'accesso alla giustizia, le condizioni di detenzione, la condotta delle forze armate e i presunti casi di tortura, cui si aggiunge il problema diffuso della corruzione, della collusione e dell'impunità;

G.

considerando che il Guatemala ha ratificato le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 169, relativa alle popolazioni indigene e tribali, e n. 87, sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; che si registrano alcuni segnali positivi, come ad esempio l'istituzione della Mesa Sindical del Ministerio Público; che la legislazione guatemalteca non prevede l'obbligo di avviare una consultazione preliminare, libera e informata con le comunità indigene, come sancito dalla convenzione dell'OIL n. 169;

H.

considerando che nel 2014 la Corte interamericana dei diritti dell'uomo ha pronunciato una sentenza vincolante in cui chiedeva l'elaborazione di una strategia pubblica per la protezione dei difensori dei diritti umani; che è in corso un processo di consultazione finanziato dall'UE volto a definire tale strategia;

I.

considerando che i principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani valgono per tutti gli Stati e tutte le imprese commerciali, siano esse transnazionali o di altro tipo, a prescindere dalle dimensioni, dal settore, dall'ubicazione, dalla proprietà e dalla struttura, sebbene l'istituzione di meccanismi di controllo e sanzione efficaci continuino a costituire una sfida nell'attuazione mondiale di tali principi guida; che la situazione dei diritti umani in Guatemala sarà riesaminata nel novembre 2017 nel quadro del meccanismo dell'esame periodico universale del Consiglio dei diritti umani;

J.

considerando che il difensore civico per i diritti umani del Guatemala, il Pubblico ministero e le autorità giudiziarie hanno preso importanti provvedimenti per combattere l'impunità e favorire il riconoscimento dei diritti umani;

K.

considerando che il Guatemala ha adottato alcune misure positive come la proroga del mandato della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (CICIG) fino al 2019; che nell'ottobre 2016 le alte cariche del governo, del Congresso e del sistema giudiziario del Guatemala hanno presentato al Congresso una proposta di riforma costituzionale della giustizia fondata, tra l'altro, su tavoli di discussione con la società civile, con l'obiettivo di rafforzare il sistema giudiziario basandosi su principi quali la carriera giudiziaria, il pluralismo giuridico e l'indipendenza della magistratura;

L.

considerando che una mirata campagna vessatoria ha ostacolato numerosi procedimenti chiave relativi a casi di corruzione e di giustizia di transizione, e che i difensori dei diritti umani che lavorano in tale settore, inclusi avvocati e magistrati, sono stati oggetto di intimidazioni e di false denunce; che Iván Velasquez, direttore della CICIG, è oggetto di accuse nei suoi confronti ed è continuamente vittima di campagne denigratorie; che si registrano progressi nei casi emblematici di giustizia di transizione, come i procedimenti Molina Theissen e Creompaz o i casi di corruzione La Linea y Coparacha, per citarne alcuni;

M.

considerando che alcuni Stati membri dell'UE non hanno ancora ratificato l'accordo di associazione UE-America centrale e che, pertanto, il pilastro del «dialogo politico» non è ancora entrato in vigore; che i diritti umani e lo Stato di diritto, insieme allo sviluppo economico e sociale sostenibile, sono il fulcro dell'azione esterna dell'Unione;

1.

condanna con la massima fermezza i recenti omicidi di Laura Leonor Vásquez Pineda, Sebastian Alonzo Juan e dei giornalisti Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona e Winston Leonardo Túnchez Cano, nonché ciascuna delle 14 uccisioni di difensori dei diritti umani commesse in Guatemala nel 2016; esprime il proprio sincero cordoglio ai familiari e agli amici di tutti i difensori dei diritti umani in questione;

2.

ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che i continui atti di violenza e la mancanza di sicurezza si ripercuotono sulla possibilità dei difensori dei diritti umani di svolgere pienamente e liberamente le loro attività; rende omaggio a tutti i difensori dei diritti umani in Guatemala e chiede l'avvio immediato di un'indagine indipendente, obiettiva e approfondita sugli omicidi menzionati e su quelli commessi in precedenza; evidenzia che la presenza di una società civile dinamica è fondamentale affinché lo Stato, a tutti i livelli, sia più responsabile, reattivo, inclusivo, efficace e, di conseguenza, più legittimo;

3.

accoglie positivamente gli sforzi compiuti dal Guatemala nella lotta alla criminalità organizzata, chiede un potenziamento di tali sforzi e riconosce le enormi difficoltà cui il paese deve far fronte per garantire la sicurezza e la libertà di tutti i cittadini in una situazione di violenza strutturale come quella generata dal traffico di stupefacenti; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a fornire al Guatemala risorse tecniche e finanziarie per combattere la corruzione e la criminalità organizzata, dando la priorità a tali sforzi nell'ambito dei programmi di cooperazione bilaterale;

4.

rammenta la necessità di mettere a punto una strategia pubblica per la protezione dei difensori dei diritti umani, come indicato dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo nel 2014; prende atto del dialogo nazionale avviato di recente, chiede alle autorità guatemalteche di garantire che la strategia pubblica sia sviluppata con un ampio processo partecipativo e affronti le cause strutturali che accrescono la vulnerabilità dei difensori dei diritti umani e invita la comunità imprenditoriale ad appoggiare tali sforzi;

5.

accoglie con favore la decisione della delegazione dell'UE in Guatemala di contribuire finanziariamente al processo di discussione e consultazione relativo a tale programma e incoraggia la delegazione dell'UE a mantenere il proprio sostegno ai difensori dei diritti umani; invita le autorità competenti a elaborare e attuare una strategia pubblica per la protezione dei difensori dei diritti umani, in stretta collaborazione con un ampio spettro di soggetti interessati, e a proseguire nel percorso di riforme orientate all'indipendenza della magistratura, alla lotta all'impunità e al consolidamento dello Stato di diritto;

6.

chiede l'attuazione urgente e obbligatoria delle misure precauzionali raccomandate dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo e invita le autorità a revocare la decisione di abolire unilateralmente le misure precauzionali nazionali a vantaggio dei difensori dei diritti umani;

7.

rammenta i risultati delle 93 consultazioni comunitarie condotte in buona fede nel 2014 e nel 2015; segnala che è attualmente in corso un processo partecipativo e invita le autorità guatemalteche ad accelerare le procedure per garantire l'istituzione di un meccanismo nazionale per lo svolgimento di consultazioni preliminari libere e informate, come previsto dalla convenzione n. 169 dell'OIL; invita il governo del Guatemala ad avviare consultazioni sociali più ampie in merito alle centrali idroelettriche, ai progetti minerari e alle compagnie petrolifere e chiede alle istituzioni dell'UE di assicurarsi che l'Unione non presti assistenza o sostegno alla promozione o alla realizzazione di progetti di sviluppo che non rispettino l'obbligo delle consultazioni preliminari libere e informate con le comunità indigene;

8.

accoglie con favore l'iniziativa di riforma del sistema giudiziario presentata al Congresso dalle autorità esecutive, giudiziarie e legislative, allo scopo di portare avanti lo sviluppo di un sistema giudiziario professionale e democratico, basato sull'effettiva indipendenza della magistratura; invita il Congresso del Guatemala a unire gli sforzi per portare a termine la riforma giudiziaria nella sua totalità e integrità nel 2017; invita a tale proposito le autorità guatemalteche a stanziare risorse umane e finanziarie adeguate per la magistratura e, in particolare, per l'Ufficio del procuratore generale; sostiene l'importante lavoro della CICIG;

9.

accoglie con favore, quale pietra miliare nella lotta all'impunità, la decisione della prima sezione della Corte d'appello che riafferma l'imprescrittibilità del reato di genocidio e dei crimini contro l'umanità nell'ambito del processo dell'ex dittatore Rios Montt;

10.

invita lo Stato guatemalteco a cooperare con il meccanismo dell'esame periodico universale e ad adottare tutte le misure adeguate per l'attuazione delle sue raccomandazioni;

11.

chiede all'Unione europea di sostenere l'Ufficio del procuratore generale; respinge fermamente ogni forma di pressione, intimidazione e influenza che comprometta l'indipendenza, il pluralismo giuridico e l'obiettività; incoraggia le autorità guatemalteche a continuare a promuovere la cooperazione tra l'unità di analisi degli attacchi a danno dei difensori dei diritti umani del ministero degli Interni e la sezione Diritti umani dell'Ufficio del procuratore generale;

12.

invita le istituzioni dell'UE ad adoperarsi per la conclusione di accordi vincolanti a livello internazionale volti a rafforzare il rispetto dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda le imprese aventi sede nell'UE che operano in paesi terzi;

13.

invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a ratificare senza indugio l'accordo di associazione UE-America centrale; chiede all'Unione europea a agli Stati membri di avvalersi dei meccanismi stabiliti nell'accordo di associazione e dialogo politico per incoraggiare fortemente il Guatemala a perseguire un'agenda ambiziosa in materia di diritti umani e a portare avanti la lotta all'impunità; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a stanziare risorse finanziarie e tecniche adeguate a tale scopo;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, all'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica del Guatemala, alla segreteria dell'integrazione economica centroamericana (SIECA) e al parlamento centroamericano (Parlacen).

(1)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 257.

(2)  GU C 434 del 23.12.2015, pag. 181.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0020.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/201


P8_TA(2017)0048

Possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (2014/2248(INI))

(2018/C 252/22)

Il Parlamento europeo,

visti in particolare gli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 48 e 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 119, da 120 a 126, da 127 a 133, da 136 a 138, da 139 a 144, 194 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché i relativi protocolli,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la relazione del 22 giugno 2015, elaborata dal Presidente della Commissione europea in stretta cooperazione con i Presidenti del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo, dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria» (la «relazione dei cinque Presidenti») (1),

viste la sua risoluzione legislativa del 19 novembre 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 (2) e la sua decisione del 19 novembre 2013 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visti il QFP (4) e l'accordo interistituzionale (5) quali approvati il 2 dicembre 2013,

viste la relazione finale e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie del dicembre 2016 (6),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 relativamente a un nuovo assetto per il Regno Unito nell'Unione europea, reso nullo dalla decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione,

visto il voto a favore dell'uscita dall'Unione nel referendum del Regno Unito sulla permanenza nell'Unione europea,

visti l'Eurobarometro standard 84 dell'autunno 2015 dal titolo «Opinione pubblica nell'Unione europea» e l'Eurobarometro speciale del Parlamento europeo del giugno 2016 dal titolo «Europei nel 2016: percezioni e aspettative, lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione»,

visto il parere 2/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea sul progetto di accordo che prevede l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («Convenzione europea dei diritti dell'uomo» — CEDU) (7),

vista la decisione del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (8),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (9),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sui negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive per il futuro (10),

viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sulle elezioni del Parlamento europeo nel 2014 (11) e del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 (12),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea (13),

vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei (14),

viste la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (15) e la annessa proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto,

vista la sua risoluzione del 28 giugno 2016 sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del referendum nel Regno Unito (16),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (17),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio per la zona euro (18),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (19);

visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (20),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015 (21) e del Comitato delle regioni dell'8 luglio 2015 (22),

vista la dichiarazione dal titolo «Greater European Integration: The Way Forward» dei presidenti della Camera dei Deputati dell'Italia, dell'Assemblée nationale della Francia, del Bundestag della Germania e della Chambre des Députés del Lussemburgo, siglata il 14 settembre 2015 e attualmente avallata da diverse altre camere parlamentari nell'UE,

visto il parere del Comitato delle regioni, del 31 gennaio 2013, «Rafforzare la cittadinanza dell'UE: promuovere i diritti elettorali dei cittadini europei» (23),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0390/2016),

A.

considerando che la presente risoluzione è volta a fornire soluzioni che non possono essere conseguite mediante gli strumenti attualmente previsti dai trattati e che sono quindi realizzabili soltanto grazie a una futura modifica dei trattati nel rispetto dei prerequisiti;

B.

considerando che l'incapacità delle istituzioni dell'UE di far fronte alle profonde e molteplici crisi che l'Unione affronta attualmente, ossia la cosiddetta «crisi a più livelli», unitamente alle sue conseguenze finanziarie, economiche, sociali e migratorie, nonché l'ascesa dei partiti populisti e dei movimenti nazionalisti, hanno portato a un diffuso malcontento di un segmento crescente della popolazione in merito al funzionamento dell'Unione europea;

C.

considerando che queste importanti sfide europee non possono essere gestite da singoli Stati membri, ma soltanto dall'Unione europea mediante una risposta comune;

D.

considerando che i progressi verso un'Unione che sia veramente in grado di tener fede ai propri obiettivi e di realizzarli sono compromessi dal fallimento della governance imputabile alla continua e sistematica ricerca dell'unanimità in seno al Consiglio (tuttora basata sul cosiddetto compromesso di Lussemburgo) e dalla mancanza di un unico potere esecutivo credibile, che disponga della piena legittimità democratica e delle competenze necessarie per intervenire in modo efficace in un'ampia gamma di politiche; considerando che esempi recenti, come l'inadeguata gestione dei flussi di rifugiati, la lentezza del processo di risanamento dei nostri istituti bancari dopo lo scoppio della crisi finanziaria e la mancanza di una risposta comune immediata alla minaccia terroristica interna ed esterna, hanno dimostrato in modo calzante l'incapacità dell'Unione di reagire in modo rapido ed efficace;

E.

considerando che l'UE non può soddisfare le aspettative dei cittadini europei perché i trattati in vigore non vengono pienamente sfruttati e non offrono tutti gli strumenti, le competenze e i processi decisionali necessari ad affrontare in modo efficace queste sfide comuni;

F.

considerando che il problema sopra descritto, accompagnato dalla mancanza di una visione comune da parte degli Stati membri per quanto riguarda il futuro del nostro continente, ha dato luogo a livelli senza precedenti di «euroscetticismo» che stanno portando a un ritorno al nazionalismo e rischiano di pregiudicare l'Unione e probabilmente anche di disintegrarla;

G.

considerando che, anziché promuovere l'Unione, il sistema in base al quale gli Stati membri ricorrono a soluzioni «à la carte», ulteriormente rafforzato nel trattato di Lisbona, ha accresciuto la complessità dell'Unione, accentuando le disparità al suo interno; e che, malgrado la flessibilità offerta dai trattati, a diversi Stati membri sono state concesse numerose clausole di non partecipazione (opt-out) al diritto primario, dando luogo a un sistema poco trasparente di cerchi di cooperazione intersecanti e ostacolando il controllo e la responsabilità democratici;

H.

considerando che i trattati offrono forme di integrazione flessibili e differenziate a livello di diritto derivato mediante gli strumenti della cooperazione rafforzata e strutturata, che dovrebbero essere applicati soltanto a un numero limitato di politiche ed essere al contempo inclusivi onde consentire a tutti gli Stati membri di partecipare; che, a vent'anni dalla sua introduzione, l'impatto della cooperazione rafforzata resta limitato; che la cooperazione rafforzata è stata autorizzata in tre casi: per la definizione di norme comuni relative alla determinazione del diritto applicabile ai divorzi delle coppie internazionali, per il brevetto europeo con effetto unitario e per l'introduzione di una tassazione delle transazioni finanziarie (TTF); e che la cooperazione rafforzata deve essere utilizzata come primo passo verso l'ulteriore integrazione di politiche come la Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e non per promuovere soluzioni «à la carte»;

I.

considerando che il metodo comunitario deve essere preservato e non compromesso da soluzioni intergovernative, anche nei settori in cui non tutti gli Stati membri soddisfano le condizioni di partecipazione;

J.

considerando tuttavia che, sebbene l'euro sia la moneta dell'Unione (articolo 3, paragrafo 4, TUE), il Regno Unito ha ottenuto una deroga rispetto all'adesione (protocollo n. 15), la Danimarca gode di un'esenzione costituzionale (protocollo n. 16), la Svezia ha cessato di seguire i criteri di convergenza dell'euro e la possibilità di uscita della Grecia dalla moneta unica è stata discussa apertamente in seno al Consiglio europeo; considerando che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di aderire alla moneta unica una volta soddisfatti tutti i criteri richiesti, mentre non è stato fissato alcun calendario per gli Stati membri che hanno aderito all'euro dopo la sua creazione;

K.

considerando che, per quanto riguarda Schengen, la libera circolazione delle persone e la conseguente abolizione dei controlli alle frontiere interne, tutti elementi formalmente integrati nei trattati, sono state concesse al Regno Unito e all'Irlanda clausole di non partecipazione (opt-out); che anche altri quattro Stati membri non partecipano, pur avendone l'obbligo, mentre è stata concessa la clausola di partecipazione (opt-in) a tre paesi che non fanno parte dell'Unione europea; che tale frammentazione non soltanto impedisce l'abolizione totale di alcune frontiere interne rimanenti, ma complica anche la creazione di un vero mercato interno e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia pienamente integrato; rammenta che l'integrazione nell'area Schengen deve continuare a essere l'obiettivo di tutti gli Stati membri dell'UE;

L.

considerando che le clausole di non partecipazione (opt-out) a favore di singoli Stati membri compromettono l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, determinano un'eccessiva complessità in termini di governance, mettono a repentaglio la coesione dell'Unione e minano la solidarietà tra i cittadini;

M.

considerando che, dopo il trattato di Lisbona, con un'ulteriore accelerazione causata dalle crisi economica, finanziaria, migratoria e di sicurezza, il Consiglio europeo ha ampliato il proprio ruolo includendovi la gestione corrente mediante l'adozione di strumenti intergovernativi al di fuori del quadro dell'UE, sebbene il suo compito non sia quello di esercitare funzioni legislative, bensì di imprimere all'Unione lo slancio necessario al suo sviluppo e definire le priorità e gli indirizzi politici generali (articolo 15, paragrafo 1, TUE);

N.

considerando che l'affidamento alla regola dell'unanimità in seno al Consiglio europeo e l'incapacità di quest'ultimo di raggiungere tale unanimità hanno determinato l'adozione di strumenti intergovernativi al di fuori del quadro giuridico dell'UE, tra cui il meccanismo europeo di stabilità (MES) e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG o «patto di bilancio»); e che lo stesso vale per l'accordo con la Turchia sulla crisi dei rifugiati siriani;

O.

considerando che, sebbene — a norma dell'articolo 16 TSCG — le misure necessarie a integrare il patto di bilancio nel quadro giuridico dell'Unione vadano adottate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore (prima del 1o gennaio 2018) e disposizioni analoghe siano presenti nell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, è chiaro che è impossibile conseguire la resilienza della zona euro, compreso il completamento dell'Unione bancaria, senza ulteriori misure di consolidamento di bilancio unitamente all'istituzione di un sistema di governance più affidabile, efficace e democratico;

P.

considerando che tale nuovo sistema di governance comporta che la Commissione diventi un vero e proprio governo, rispondente al Parlamento e in grado di elaborare e attuare le politiche fiscali e macroeconomiche comuni di cui la zona euro necessita, nonché dotato di un bilancio e di una tesoreria commisurati alla portata dei compiti in questione; che ciò richiede, oltre alle misure previste dal diritto primario vigente, anche una riforma del trattato di Lisbona;

Q.

considerando che ciò vale anche per la necessaria riforma e modernizzazione delle risorse finanziarie di tutta l'Unione europea; che l'accordo sull'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) è stato raggiunto soltanto dopo lunghi e intensi negoziati ed è stato accompagnato dalla decisione di istituire un gruppo di alto livello per rivedere il sistema delle entrate dell'Unione basato sulle «risorse proprie», il quale dovrebbe presentare una relazione nel 2016; che l'attuale QFP limita fortemente l'autonomia finanziaria e politica dell'Unione, poiché la maggior parte delle entrate è costituita da contributi nazionali provenienti dagli Stati membri e un'ampia parte della spesa è già prestabilita in funzione delle restituzioni dovute a questi stessi Stati membri; e che i contributi nazionali basati sul PIL/PNL sono divenuti di gran lunga la principale fonte di entrate;

R.

considerando che l'attuale QFP è inferiore al precedente, in termini di valore nominale, sebbene le circostanze richiedano importanti sforzi di bilancio per assistere i rifugiati e stimolare la crescita economica, la coesione sociale e la stabilità finanziaria;

S.

considerando che la regola dell'unanimità per deliberare in materia di politica fiscale impedisce di affrontare l'esistenza dei paradisi fiscali nell'Unione europea e le politiche fiscali dannose degli Stati membri; che molte di queste pratiche creano una distorsione del funzionamento del mercato interno, compromettono le entrate degli Stati membri e, in ultima istanza, spostano l'onere fiscale sui cittadini e sulle PMI;

T.

considerando che l'Unione europea è un sistema costituzionale basato sullo Stato di diritto; che occorre modificare i trattati per attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza per quanto concerne tutti gli aspetti del diritto dell'Unione, in conformità con il principio di separazione dei poteri;

U.

considerando che l'UE si fonda anche sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che gli attuali strumenti dell'UE per valutare e sanzionare le violazioni di detti principi da parte degli Stati membri si sono rivelati insufficienti; che i procedimenti di infrazione contro determinati atti legislativi o azioni di uno Stato membro in contravvenzione al diritto dell'Unione sono inadeguati per affrontare le violazioni sistemiche dei valori fondamentali dell'UE; che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, il Consiglio deve deliberare alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri per determinare che esiste un evidente rischio di violazione dei valori fondamentali e, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, TUE, deve deliberare all'unanimità per constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente; e che, di conseguenza, non sono stati invocati né la misura preventiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, né i meccanismi sanzionatori di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso;

V.

considerando che l'UE sembra maggiormente in grado di influenzare le politiche in materia di diritti fondamentali, Stato di diritto e corruzione quando i paesi sono ancora candidati all'adesione all'Unione; e che il meccanismo dello Stato di diritto dovrebbe essere applicato con lo stesso rigore a tutti gli Stati membri;

W.

considerando che è inoltre necessaria una revisione per riequilibrare e rinnovare profondamente il funzionamento dell'Unione, allo scopo di conseguire una regolamentazione meno burocratica e una maggiore efficacia e vicinanza alle esigenze dei cittadini nella definizione delle politiche; che all'Unione occorrono le necessarie competenze per compiere progressi verso alcuni dei suoi obiettivi dichiarati, come il completamento del mercato unico compresa l'Unione dell'energia, la coesione sociale e l'obiettivo della piena occupazione, una gestione comune ed equa della migrazione e dell'asilo, nonché una politica di sicurezza interna ed esterna;

X.

considerando che lo sviluppo di un dialogo sistematico con le organizzazioni della società civile e il rafforzamento del dialogo sociale, a tutti i livelli, in conformità con i principi sanciti all'articolo 11 TUE, sono essenziali per superare l'euroscetticismo e riaffermare l'importanza della dimensione dell'Europa basata sulla solidarietà, della coesione sociale e della costruzione di una democrazia partecipativa e inclusiva, a complemento della democrazia rappresentativa;

Y.

considerando che nell'ultimo decennio la situazione della sicurezza in Europa si è notevolmente deteriorata, soprattutto nel nostro vicinato: nessuno Stato membro è più in grado di garantire da solo la propria sicurezza interna ed esterna;

Z.

considerando che il declino delle capacità di difesa dell'Europa ha limitato la sua capacità di proiettare la stabilità oltre i suoi confini immediati; che ciò va di pari passo con la riluttanza dei nostri alleati statunitensi a intervenire se l'Europa non è pronta ad assumersi la sua parte di responsabilità; che è opportuno rafforzare la politica di difesa dell'UE e istituire un partenariato completo UE-NATO, consentendo nel contempo all'Unione di intervenire autonomamente nelle operazioni all'estero, principalmente a scopo di consolidamento del proprio vicinato; che ciò significa che occorre una più intensa cooperazione tra Stati membri e l'integrazione di alcune delle loro capacità di difesa in una Comunità europea di difesa, entrambe in linea con una nuova strategia europea in materia di sicurezza;

AA.

considerando che nessuna delle «clausole passerella» previste dal trattato di Lisbona al fine di razionalizzare la governance dell'Unione è stata attuata, e che è improbabile che ciò avvenga nelle attuali circostanze; che, al contrario, in virtù della decisione del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009, per quanto riguarda la riduzione del numero dei Commissari, prevista dal trattato di Lisbona, è stata applicata immediatamente una deroga;

AB.

considerando che le elezioni al Parlamento europeo del 2014 hanno per la prima volta condotto direttamente alla designazione del candidato alla presidenza della Commissione; che, tuttavia, i cittadini non hanno purtroppo potuto votare direttamente per i candidati; che il carattere sovranazionale delle elezioni europee dovrebbe essere maggiormente rafforzato, mediante l'introduzione di un una base giuridica chiara per assicurare che questo nuovo sistema sia mantenuto e si sviluppi; che, oltretutto, i cittadini hanno difficoltà a comprendere l'interrelazione tra i Presidenti della Commissione e del Consiglio europeo;

AC.

considerando che l'urgenza di una riforma dell'Unione è aumentata considerevolmente a seguito del voto nel referendum del Regno Unito per l'uscita dall'Unione europea; che i negoziati per definire le modalità del recesso del Regno Unito devono anche tenere conto del quadro che definisce le sue future relazioni con l'Unione; che il relativo accordo deve essere negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE e deve essere concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo; che il Parlamento dovrebbe pertanto essere pienamente coinvolto nell'intero processo negoziale;

AD.

considerando che l'uscita del Regno Unito offrirebbe l'opportunità di ridurre la complessità dell'Unione e di chiarire cosa significhi realmente l'adesione all'Unione; che, in futuro, sarà necessario un quadro ben definito per le relazioni dell'UE con i paesi non membri del suo vicinato (quali ad esempio Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Turchia, Ucraina, ecc.); che i padri fondatori dell'Unione avevano già previsto un tipo di «status di paese associato»;

AE.

considerando che, in questo passaggio importante, i trattati conferiscono al Parlamento europeo sei prerogative specifiche, ovvero: la facoltà di sottoporre progetti intesi a modificare i trattati (articolo 48, paragrafo 2, TUE); la facoltà di essere consultato dal Consiglio europeo in merito alla modifica dei trattati (articolo 48, paragrafo 3, primo comma, TUE); la facoltà di insistere sulla convocazione di una convenzione contro il parere del Consiglio europeo (articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, TUE); la facoltà di essere consultato su una decisione adottata dal Consiglio europeo che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 48, paragrafo 6, secondo comma, TUE); la facoltà di avviare una nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo in occasione delle successive elezioni (articolo 14, paragrafo 2, TUE) e la facoltà di proporre una procedura elettorale uniforme (articolo 223, paragrafo 1, TFUE);

AF.

considerando che i rispettivi ruoli del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR), in qualità di rappresentanti istituzionali delle organizzazioni della società civile e degli attori regionali e locali, devono essere preservati, poiché i loro pareri contribuiscono a rafforzare la legittimazione democratica della definizione delle politiche e dei processi legislativi;

AG.

considerando che la maggior parte dei governi regionali e locali dell'Unione si è continuamente espressa, attraverso il Comitato delle regioni, a favore di un'UE più integrata con una governance efficiente;

1.

ritiene ormai superata l'epoca in cui le crisi erano gestite tramite decisioni ad hoc e assunte in base al modello incrementale, poiché ciò conduce spesso a misure troppo limitate e troppo tardive; è convinto che sia giunto il momento per una profonda riflessione su come affrontare le carenze dell'Unione europea in termini di governance, avviando un'ampia e radicale revisione del trattato di Lisbona; considera che, nel frattempo, si possano attuare delle soluzioni a breve e medio termine sfruttando il pieno potenziale dei trattati esistenti;

2.

osserva che la riforma dell'Unione dovrebbe andare verso la modernizzazione con l'introduzione di nuovi strumenti, di nuove capacità europee efficaci e di una maggiore democratizzazione dei processi decisionali, anziché verso un ritorno alla nazionalizzazione attraverso un maggiore ricorso all'approccio intergovernativo;

3.

sottolinea che i recenti sondaggi dell'Eurobarometro dimostrano che, contrariamente alla credenza popolare, i cittadini europei continuano a essere pienamente consapevoli dell'importanza di soluzioni autenticamente europee (24), nonché favorevoli a tali soluzioni, anche nei settori della sicurezza, della difesa e della migrazione;

4.

osserva con grande preoccupazione il proliferare di sottogruppi di Stati membri, un fenomeno che mina l'unità dell'Unione causando una mancanza di trasparenza e diminuendo la fiducia dei cittadini; ritiene che il formato più adatto per condurre il dibattito in merito al futuro dell'Unione sia quello dell'UE-27; sottolinea che la frammentazione del dibattito in vari formati o gruppi di Stati membri sarebbe controproducente;

5.

sottolinea che è necessario procedere ad un'ampia riforma democratica dei trattati attraverso una riflessione sul futuro dell'Europa e giungere ad un accordo su una visione comune per le attuali e future generazioni di cittadini europei, che conduca ad una convenzione che garantisca l'inclusione in virtù della sua composizione, comprendente rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei governi di tutti gli Stati membri, della Commissione, del Parlamento europeo e degli organi consultivi dell'UE quali il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, e che fornisca altresì la piattaforma appropriata per una siffatta riflessione e per il dialogo con i cittadini europei e la società civile;

Porre fine all'«Europa à la carte»

6.

deplora il fatto che ogniqualvolta il Consiglio europeo abbia deciso di applicare metodi intergovernativi, eludendo il «metodo dell'Unione» quale definito dai trattati, ciò abbia condotto non solo a una riduzione dell'efficacia nella formulazione delle politiche, ma anche a una crescente mancanza di trasparenza nonché di responsabilità e controllo democratici; ritiene che un percorso differenziato sia concepibile soltanto in quanto primo passo verso una formulazione delle politiche dell'UE più efficace e integrata;

7.

ritiene che il «metodo dell'Unione» sia l'unico metodo democratico per legiferare atto a garantire che tutti gli interessi, in particolare il comune interesse europeo, siano presi in considerazione; precisa che per «metodo dell'Unione» si intende la procedura legislativa in cui la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze in quanto organo esecutivo, prende l'iniziativa legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio, che rappresentano rispettivamente i cittadini e gli Stati membri, deliberano in codecisione in base a un voto di maggioranza, mentre gli obblighi dell'unanimità in seno al Consiglio diventano eccezioni assolute, e la Corte di giustizia sovrintende al processo e assicura un controllo giurisdizionale finale; insiste affinché, anche in casi di urgenza, il «metodo dell'Unione» venga rispettato;

8.

ritiene essenziale, in tali circostanze, riaffermare la missione di «un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa» (articolo 1 TUE) al fine di mitigare qualsiasi tendenza alla disintegrazione e chiarire ancora una volta la finalità morale, politica e storica nonché la natura costituzionale dell'UE;

9.

suggerisce di rendere meno restrittivi i requisiti per l'introduzione di una cooperazione rafforzata e strutturata, anche riducendo il numero minimo di Stati membri partecipanti;

10.

suggerisce che la prossima revisione dei trattati sia intesa a razionalizzare le attuali differenze foriere di disordine, ponendo fine alla pratica delle clausole di partecipazione e di non partecipazione e delle deroghe per singoli Stati membri al livello del diritto primario dell'UE, o almeno riducendola drasticamente;

11.

raccomanda che sia definito e sviluppato un cerchio di partner intorno all'UE per i paesi che non possono ancora aderire o che non aderiranno all'Unione ma che desiderano comunque intrattenere relazioni strette con l'UE; è d'avviso che queste relazioni dovrebbero essere accompagnate da obblighi corrispondenti ai diritti connessi, per esempio un contributo finanziario e, soprattutto, il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione e dello Stato di diritto;

12.

ritiene che occorra preservare il quadro istituzionale unico al fine di raggiungere gli obiettivi comuni dell'Unione, garantendo il principio di parità di tutti i cittadini e degli Stati membri;

Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea

13.

osserva che questa nuova forma di partenariato potrebbe costituire una delle possibili soluzioni per rispettare la volontà di lasciare l'UE espressa dalla maggioranza dei cittadini del Regno Unito; sottolinea che il recesso del Regno Unito, uno degli Stati membri più grandi nonché il più grande tra quelli non appartenenti alla zona euro, incide sulla forza e sull'equilibrio istituzionale dell'Unione;

14.

ribadisce che gli elementi costituzionali dell'Unione, segnatamente l'integrità del mercato unico e il fatto che quest'ultimo non possa essere separato dalle quattro libertà fondamentali dell'Unione (libera circolazione dei capitali, delle persone, dei beni e dei servizi) costituiscono pilastri essenziali e indivisibili dell'Unione, come lo è lo Stato di diritto, garantito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; riafferma che questa unità costituzionale non può essere cancellata durante i negoziati sul recesso del Regno Unito dall'Unione;

15.

chiede che le sedi dell'Autorità bancaria europea e dell'Agenzia europea per i medicinali, entrambe attualmente a Londra, siano trasferite in un altro Stato membro, considerando la scelta dei cittadini britannici di uscire dall'UE;

Una nuova governance economica per la crescita economica, la coesione sociale e la stabilità finanziaria

16.

manifesta profonda preoccupazione per le crescenti divergenze economiche e sociali e la mancanza di riforme economiche e di stabilità finanziaria nell'Unione economica e monetaria (UEM) nonché per la perdita di competitività delle economie di molti dei suoi Stati membri, dovute in particolare all'assenza di una politica economica e di bilancio comune; ritiene pertanto che la politica economica e di bilancio comune dovrebbe diventare una competenza condivisa dell'Unione e dei suoi Stati membri;

17.

ritiene che, nella loro forma attuale, il Patto di stabilità e crescita e la clausola di «non salvataggio» (articolo 125 TFUE) non raggiungano purtroppo gli obiettivi perseguiti; ritiene che l'UE debba respingere i tentativi di tornare a politiche nazionali protezionistiche e che, in futuro, dovrebbe continuare ad essere un'economia aperta; avverte che tale risultato non può essere ottenuto con lo smantellamento del modello sociale;

18.

osserva altresì che l'attuale sistema non garantisce sufficientemente la titolarità nazionale delle raccomandazioni specifiche per paese; è interessato, in tal senso, al potenziale rappresentato dal Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche e alla sua futura missione, che consisterà nel fornire pareri alla Commissione su un orientamento di bilancio adeguato per la zona euro nel suo insieme;

19.

è consapevole della necessità di riesaminare l'efficacia delle numerose misure di gestione delle crisi, adottate recentemente dall'UE, e di codificare nel diritto primario determinate procedure decisionali, nonché della necessità di consolidare le basi giuridiche del nuovo quadro regolamentare per il settore finanziario; conviene con la relazione dei cinque presidenti sul fatto che il «metodo di coordinamento aperto» quale base per la strategia economica dell'Europa non ha funzionato;

20.

propone pertanto, in aggiunta al patto di stabilità e di crescita, l'adozione di un «codice di convergenza», quale atto giuridico risultante dalla procedura legislativa ordinaria, che stabilisca obiettivi convergenti (per quanto riguarda la fiscalità, il mercato del lavoro, gli investimenti, la produttività, la coesione sociale nonché le capacità amministrative pubbliche e di buon governo); ribadisce che, nel quadro di governance economica, il rispetto del codice di convergenza dovrebbe essere il presupposto per la piena partecipazione alla capacità di bilancio della zona euro e chiede a ciascuno Stato membro di formulare proposte sul modo in cui conformarsi ai criteri del codice di convergenza; sottolinea che le norme e gli incentivi fiscali sono determinati nella sua risoluzione sulla capacità di bilancio della zona euro;

21.

ritiene che una forte dimensione sociale sia indispensabile per un'UEM globale e che l'articolo 9 TFUE nella sua forma attuale non sia sufficiente per garantire il giusto equilibrio tra i diritti sociali e le libertà economiche; chiede, pertanto, che questi diritti assumano uguale importanza e che sia preservato il dialogo tra le parti sociali;

22.

chiede l'integrazione del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria («Fiscal Compact») nel quadro giuridico dell'UE nonché l'inserimento del MES e del Fondo di risoluzione unico nel diritto dell'Unione, sulla base di una valutazione globale della loro attuazione e di un corrispondente controllo democratico da parte del Parlamento onde garantire che il controllo e la responsabilità siano una prerogativa di chi vi contribuisce; chiede altresì l'ulteriore sviluppo della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del Fiscal Compact onde consentire, laddove necessario, lo svolgimento di discussioni approfondite e tempestive tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

23.

è del parere che, al fine di aumentare la stabilità finanziaria, mitigare gli shock transfrontalieri asimmetrici e simmetrici, ridurre gli effetti della recessione e garantire un livello di investimenti adeguato, la zona euro necessiti di una capacità di bilancio basata su autentiche risorse proprie e su una tesoreria europea dotata della capacità di contrarre prestiti; ritiene che la tesoreria dovrebbe essere integrata nella Commissione ed essere soggetta alla responsabilità e al controllo democratici tramite il Parlamento e il Consiglio;

24.

evidenzia che, poiché la conformità è fondamentale ai fini del funzionamento dell'Unione economica e monetaria, sono necessarie funzioni governative più forti rispetto a quelle attualmente fornite dalla Commissione e/o dall'Eurogruppo, come pure un sistema di pesi e contrappesi pienamente democratico grazie al coinvolgimento del Parlamento europeo in tutti gli aspetti relativi all'UEM; ritiene allo stesso tempo che, per migliorare la titolarità, si debba garantire l'assunzione di responsabilità laddove le decisioni sono prese o attuate, e che i parlamenti nazionali debbano avere il compito di esercitare un controllo sui governi nazionali così come il Parlamento europeo quello di esercitare un controllo sull'esecutivo europeo;

25.

invita pertanto a concentrare il potere esecutivo nella Commissione attraverso la figura di un ministro delle Finanze dell'UE, attribuendo alla Commissione la capacità di formulare e attuare una politica economica comune dell'UE che combini strumenti macroeconomici, fiscali e monetari con il sostegno di una capacità di bilancio della zona euro; osserva che il ministro delle Finanze dovrebbe essere responsabile del funzionamento del MES e di altri strumenti comuni, inclusa la capacità di bilancio, nonché l'unico rappresentante esterno della zona euro nelle organizzazioni internazionali, soprattutto nel settore finanziario;

26.

ritiene necessario assegnare al ministro delle Finanze competenze adeguate per intervenire al fine di monitorare il codice di convergenza nonché il potere di utilizzare gli incentivi fiscali di cui sopra;

27.

reputa necessario, fatti salvi i compiti del Sistema europeo di banche centrali, consentire al meccanismo europeo di stabilità di fungere da primo prestatore di ultima istanza per gli istituti finanziari direttamente sotto il controllo o la vigilanza della Banca centrale europea; ritiene altresì necessario che la Banca centrale europea sia dotata di tutte le competenze di una banca di riserva federale, pur mantenendo la sua indipendenza;

28.

invita, infine, a completare l'unione bancaria e l'unione dei mercati dei capitali, gradualmente ma il prima possibile sulla base di un calendario accelerato;

29.

ritiene necessario eliminare il requisito dell'unanimità per talune pratiche fiscali al fine di consentire all'UE di salvaguardare l'equo e corretto funzionamento del mercato interno ed evitare politiche fiscali dannose da parte degli Stati membri; chiede che si faccia della lotta alla frode, all'elusione fiscale e ai paradisi fiscali un obiettivo fondamentale dell'Unione europea;

Nuove sfide

30.

riconosce l'esigenza geopolitica, economica e ambientale di creare una reale Unione europea dell'energia; sottolinea che i cambiamenti climatici sono una delle grandi sfide globali dell'Unione europea; sottolinea, oltre alla necessità di una completa ratifica e attuazione dell'accordo di Parigi e dell'adeguamento delle azioni e degli obiettivi climatici vincolanti dell'UE, che il vincolo in base al quale la politica dell'UE non deve incidere sul diritto di uno Stato di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico (articolo 194, paragrafo 2, TFUE) deve essere modificato al fine di garantire il buon esito dell'attuazione delle politiche comuni in materia di energia pulita e rinnovabile;

31.

sottolinea che lo sviluppo di risorse energetiche nuove e rinnovabili dovrebbe essere inserito nei trattati come obiettivo primario sia per l'Unione che per gli Stati membri;

32.

osserva che i trattati offrono molteplici possibilità per istituire un sistema di gestione della migrazione e di asilo umano e ben funzionante, inclusa una guardia di frontiera e costiera europea, e plaude ai progressi realizzati in tal senso; ritiene, tuttavia, che i trattati, in particolare l'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, siano troppo restrittivi per quanto concerne altri aspetti della migrazione, in particolare a proposito dell'istituzione di un vero sistema europeo per la migrazione legale; sottolinea che il futuro sistema dell'UE per la migrazione deve creare sinergie con gli aiuti esteri e con la sua politica estera, e unificare i criteri nazionali per la concessione dell'asilo e l'accesso al mercato del lavoro; insiste sulla necessità di un controllo democratico da parte del Parlamento sull'attuazione dei controlli alle frontiere, degli accordi con i paesi terzi, inclusa la cooperazione in materia di riammissione e di rimpatrio, e delle politiche in materia di asilo e migrazione, e sottolinea che la tutela della sicurezza nazionale non può essere usata come un pretesto per eludere l'azione europea;

33.

ritiene necessario, in considerazione dell'intensità della minaccia terroristica, potenziare le capacità dell'UE nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale; sottolinea che, oltre a rafforzare il coordinamento tra le autorità competenti e le agenzie negli Stati membri, è opportuno attribuire a Europol e a Eurojust reali competenze e capacità di indagine e di perseguimento dei reati, trasformandoli eventualmente in un vero e proprio ufficio europeo di indagine e di lotta al terrorismo, soggetto al dovuto controllo parlamentare;

34.

conclude che i diversi attacchi terroristici perpetrati sul territorio europeo hanno dimostrato che la sicurezza sarebbe meglio garantita se non fosse di competenza esclusiva degli Stati membri; propone pertanto di renderla una competenza concorrente al fine di agevolare la creazione di una capacità di indagine e di intelligence europea nel quadro di Europol, sotto il controllo del potere giudiziario; stabilisce che, nel frattempo, ai sensi dell'articolo 73 TFUE, nulla impedisce agli Stati membri di creare questo tipo di cooperazione tra i loro servizi;

Rafforzamento della nostra politica estera

35.

si rammarica, come affermato nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona, che l'UE non abbia fatto maggiori passi avanti nello sviluppo della sua capacità di concordare e attuare una politica estera e di sicurezza comune (PESC); osserva che i suoi sforzi per avviare una politica di sicurezza e di difesa comune non hanno registrato particolari progressi, segnatamente per quanto concerne la condivisione dei costi e delle responsabilità;

36.

osserva che soltanto potenziando la politica estera e di sicurezza comune l'UE può dare risposte credibili alle nuove minacce e sfide alla sicurezza, contrastando in tal modo il terrorismo e portando pace, stabilità e ordine nel suo vicinato;

37.

ribadisce che dovrebbero e potrebbero essere compiuti maggiori progressi nel quadro del trattato di Lisbona, compreso l'utilizzo delle disposizioni relative alle decisioni per maggioranza qualificata, ed è del parere che il vicepresidente/alto rappresentate dovrebbe essere denominato ministro degli Affari esteri dell'UE e dovrebbe essere sostenuto nei suoi sforzi di diventare il principale rappresentante esterno dell'Unione europea nei consessi internazionali, non da ultimo a livello delle Nazioni Unite; ritiene che il ministro degli Affari esteri dovrebbe poter nominare delegati politici; propone di rivedere la funzionalità dell'attuale Servizio europeo per l'azione esterna, compreso il bisogno di risorse di bilancio adeguate;

38.

sottolinea che è necessario istituire rapidamente un'Unione europea della difesa per rafforzare la difesa del territorio dell'UE che, in partenariato strategico con la NATO, consentirebbe all'Unione di agire autonomamente all'estero, in particolare al fine di stabilizzare il suo vicinato e migliorare in tal modo il ruolo dell'UE quale garante della propria difesa e della sicurezza, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; richiama l'attenzione sull'iniziativa franco-tedesca del mese di settembre 2016, come pure sull'iniziativa italiana dell'agosto 2016, che forniscono utili contributi a questa tematica; sottolinea la necessità che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto in tutte le fasi della creazione dell'Unione europea della difesa e abbia il diritto di approvazione in caso di operazioni all'estero; ritiene, in considerazione della sua rilevanza, che i trattati dovrebbero prevedere in modo specifico la possibilità di istituire un'Unione europea della difesa; è inoltre del parere che, in aggiunta al Servizio europeo per l'azione esterna, dovrebbe essere istituita una direzione generale della Difesa (DG Difesa) responsabile degli aspetti interni della politica di sicurezza e di difesa comune;

39.

sottolinea la necessità di aumentare le risorse destinate alla politica estera e di sicurezza comune al fine di garantire che i costi delle operazioni militari attuate nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune o dell'Unione europea della difesa siano condivisi in modo più equo;

40.

propone l'istituzione di un ufficio di intelligence europea al fine di sostenere la PESC;

Salvaguardia dei diritti fondamentali

41.

ribadisce che la Commissione è custode dei trattati e dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE; conclude, alla luce delle varie possibili violazioni dei valori dell'Unione in alcuni Stati membri, che l'attuale procedura di cui all'articolo 7 TUE è carente e gravosa;

42.

sottolinea che il rispetto e la salvaguardia dei valori fondamentali dell'UE sono la pietra angolare dell'Unione europea quale comunità basata sui valori e che essi tengono uniti gli Stati membri;

43.

propone la modifica dell'articolo 258 TFUE al fine di consentire esplicitamente alla Commissione di adottare «procedimenti d'infrazione sistematici» nei confronti degli Stati membri che violano i valori fondamentali; considera «procedimenti d'infrazione sistematici» l'aggregazione di un gruppo di singoli procedimenti d'infrazione fra loro correlati che rivelano una violazione grave e persistente dell'articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro;

44.

propone di estendere per tutte le persone fisiche e giuridiche che sono direttamente e individualmente interessate da un procedimento il diritto di adire la Corte di giustizia per presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell'UE o di uno Stato membro, modificando gli articoli 258 e 259 TFUE;

45.

raccomanda di sopprimere l'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali e di trasformare la carta in una Carta dei diritti dell'Unione;

46.

ritiene, inoltre, che i cittadini dovrebbero essere dotati di maggiori strumenti di democrazia partecipativa a livello dell'Unione; propone pertanto di valutare l'introduzione nei trattati della possibilità di indire un referendum a livello di UE sulle questioni inerenti alle azioni e politiche dell'Unione;

Più democrazia, trasparenza e responsabilità

47.

propone di trasformare la Commissione nella principale autorità esecutiva o governo dell'Unione al fine di rafforzare il «metodo dell'Unione», aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni intraprese a livello dell'Unione europea;

48.

rinnova il suo invito a ridurre considerevolmente la dimensione della nuova Commissione e a limitare il numero di vicepresidenti a due: il ministro delle Finanze e il ministro degli Esteri; suggerisce di applicare la stessa riduzione anche alla Corte dei conti;

49.

accoglie con favore il successo della nuova procedura tramite la quale i partiti politici europei promuovono i loro candidati principali per la posizione di presidente dell'esecutivo europeo, eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo, ma ritiene che essi debbano potersi presentare come candidati ufficiali alle prossime elezioni in tutti gli Stati membri;

50.

sottolinea che il coinvolgimento dei cittadini nel processo politico del loro paese di residenza contribuisce a costruire la democrazia europea e chiede di estendere i diritti elettorali dei cittadini che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, come stabilito all'articolo 22 TFUE, a tutte le restanti elezioni:

51.

è favorevole alla decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2013 di istituire un sistema che consenta al Parlamento europeo, prima di ogni elezione, di riallocare i seggi tra gli Stati membri in modo obiettivo, equo, sostenibile e trasparente, rispettando il principio di proporzionalità degressiva e tenendo in considerazione eventuali cambiamenti nel numero di Stati membri e nelle tendenze demografiche;

52.

ricorda i numerosi pronunciamenti in merito alla definizione di una sede unica per il Parlamento europeo, in ragione del valore simbolico e dell'oggettivo risparmio di risorse che tale scelta rappresenterebbe;

53.

ribadisce la sua richiesta di una sede unica per il Parlamento europeo e il proprio impegno ad avviare una procedura ordinaria di revisione del trattato a norma dell'articolo 48 TUE al fine di proporre le modifiche all'articolo 341 TFUE e al protocollo n. 6 necessarie per consentire al Parlamento di decidere l'ubicazione della propria sede e la propria organizzazione interna;

54.

propone che tutte le formazioni del Consiglio e il Consiglio europeo siano trasformati in un Consiglio di Stati nell'ambito del quale al Consiglio europeo spetti il compito principale di fornire un orientamento e conferire coerenza alle altre formazioni;

55.

ritiene che il Consiglio e le sue formazioni specializzate, come la seconda camera della legislatura dell'UE, dovrebbero, nell'interesse della specializzazione, della professionalità e della continuità, sostituire la pratica della presidenza semestrale rotante con un sistema di presidenze permanenti scelte al suo interno; suggerisce che le decisioni del Consiglio dovrebbero essere adottate da un unico Consiglio legislativo, mentre le attuali configurazioni legislative specializzate del Consiglio dovrebbero essere trasformate in organismi preparatori simili alle commissioni del Parlamento;

56.

sostiene che gli Stati membri dovrebbero poter determinare la composizione della loro rappresentanza nazionale in seno alle formazioni specializzate del Consiglio, che può essere composta da rappresentanti dei rispettivi parlamenti o governi nazionali o da una combinazione di entrambi;

57.

sottolinea che, in seguito alla creazione del ruolo del ministro delle Finanze dell'UE, l'Eurogruppo dovrebbe essere considerato come una formazione formale specializzata del Consiglio con funzioni legislative e di controllo;

58.

chiede che le procedure di voto all'unanimità in seno al Consiglio, laddove siano ancora applicate, ad esempio nelle questioni di politica estera e di difesa, negli affari fiscali e nella politica sociale, siano ulteriormente ridotte applicando procedure a maggioranza qualificata, che le procedure legislative speciali esistenti siano convertite in procedure legislative ordinarie e che la procedura di consultazione sia completamente sostituita dalla codecisione tra Parlamento e Consiglio;

59.

ritiene che, nel quadro del consolidamento della governance della zona euro, sia opportuno rispettare debitamente gli interessi degli Stati membri che non sono ancora parte dell'euro (i paesi «pre-in»);

60.

riconosce il ruolo significativo svolto dai parlamenti nazionali nell'attuale ordine istituzionale dell'Unione europea e in particolare il loro ruolo nel recepimento della legislazione dell'UE nel diritto nazionale e il ruolo che svolgerebbero nel controllo ex-ante ed ex-post delle decisioni legislative e delle scelte politiche compiute dai membri del Consiglio, anche nelle sue formazioni specializzate; suggerisce, pertanto, di completare e potenziare le competenze dei parlamenti nazionali tramite l'introduzione di una procedura di «cartellino verde» che consenta ai parlamenti nazionali di sottoporre le loro proposte legislative all'esame del Consiglio;

61.

riconosce, pur rispettando il ruolo dei parlamenti nazionali e il principio di sussidiarietà, le competenze esclusive dell'UE in materia di politica commerciale comune; chiede, al riguardo, una chiara delimitazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri; osserva che questa delimitazione avrebbe effetti positivi sulla crescita e sull'occupazione, sia nell'UE che presso i suoi partner commerciali;

62.

propone altresì, in linea con la prassi comune in diversi Stati membri, di assegnare alle due camere legislative dell'UE, il Consiglio e in particolare il Parlamento, in quanto unica istituzione direttamente eletta dai cittadini, il diritto di iniziativa legislativa, senza compromettere la prerogativa legislativa di base della Commissione;

63.

è del parere che, ai sensi degli articoli 245 e 247 TFUE, non solo il Consiglio e la Commissione ma anche il Parlamento europeo dovrebbe avere il diritto di adire la Corte di giustizia europea nel caso in cui un membro o un ex membro della Commissione europea violi i propri obblighi derivanti dai trattati, abbia commesso una colpa grave o non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni;

64.

ribadisce che il diritto di indagine del Parlamento dovrebbe essere rafforzato e che al Parlamento dovrebbero essere attribuite competenze effettive, specifiche e chiaramente delimitate, che siano maggiormente in linea con la sua statura politica e le sue competenze, compreso il diritto di convocare testimoni, di avere pieno accesso ai documenti, di condurre indagini in loco e di imporre sanzioni in caso di mancata conformità;

65.

è convinto che il bilancio dell'UE deve essere dotato di un sistema di effettive risorse proprie ed essere imperniato su principi guida quali semplicità, equità e trasparenza; sostiene le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie per quanto riguarda la diversificazione delle entrate del bilancio dell'UE, comprese nuove risorse proprie, così da ridurre la quota dei contributi al bilancio dell'UE basati sull'RNL, al fine di abbandonare l'approccio del «juste retour» degli Stati membri; insiste, a questo proposito, sull'eliminazione graduale di tutte le forme di rimborsi;

66.

propone, a tal riguardo, che le procedure decisionali relative sia alle risorse proprie che al QFP prevedano la votazione non più all'unanimità bensì a maggioranza qualificata, producendo in tal modo un reale sistema di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento su tutte le questioni di bilancio; rinnova il suo invito, inoltre, a fare in modo che il QFP coincida con i mandati del Parlamento e dell'esecutivo europeo e insiste affinché le finanze di tutte le agenzie dell'Unione diventino una parte integrante del bilancio dell'UE;

67.

sottolinea la necessità di sottoporre l'approvazione del regolamento sul QFP alla procedura legislativa ordinaria onde assicurare l'allineamento con la procedura decisionale di quasi tutti i programmi pluriennali dell'UE, comprese le relative dotazioni finanziarie, nonché del bilancio dell'UE; ritiene che la procedura di approvazione privi il Parlamento del potere decisionale che esso esercita sull'adozione dei bilanci annuali, mentre la regola dell'unanimità in sede di Consiglio implica che l'accordo rappresenta il minimo comune denominatore, stante la necessità di evitare il veto di un unico Stato membro.

68.

rileva che l'elenco delle istituzioni di cui all'articolo 13 TUE diverge da quanto indicato all'articolo 2 del regolamento finanziario; ritiene che il regolamento finanziario rispecchi già la pratica corrente;

69.

ritiene che vi siano alcuni casi in cui la lettera del TFUE differisce dalla pratica e dallo spirito del trattato; è del parere che tali incongruenze debbano essere rettificate, in linea con i principi di democrazia e trasparenza;

70.

ricorda che ciascuna delle istituzioni, quali definite all'articolo 2, lettera b), del regolamento finanziario, ha autonomia nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio a norma dell'articolo 55 del regolamento finanziario; ritiene opportuno sottolineare che l'autonomia comporta anche una seria responsabilità per quanto riguarda l'utilizzo delle finanze attribuite;

71.

sottolinea che un controllo efficace di come le istituzioni e gli organismi danno esecuzione al bilancio dell'UE richiede una cooperazione leale e più efficace con il Parlamento, piena trasparenza riguardo l'utilizzo dei fondi, nonché un documento di verifica annuale da parte di tutte le istituzioni sulle raccomandazioni di discarico formulate dal Parlamento; deplora che il Consiglio non si stia conformando a tale procedura e considera il protrarsi di questa situazione ingiustificabile e lesivo della reputazione dell'Unione nel suo insieme;

72.

rileva che la procedura che consiste nel concedere il discarico separatamente alle singole istituzioni e ai singoli organismi dell'UE rappresenta una prassi consolidata, sviluppata per garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'UE ed è un modo per verificare la rilevanza e la trasparenza dell'utilizzo dei fondi UE; sottolinea che tale pratica garantisce effettivamente il diritto e dovere del Parlamento di controllare l'intero bilancio dell'UE; rimanda al punto di vista della Commissione, espresso nel gennaio 2014, secondo cui tutte le istituzioni, senza eccezioni, partecipano pienamente al processo che dà seguito alle osservazioni formulate dal Parlamento nell'esercizio di discarico e dovrebbero sistematicamente cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di discarico;

73.

chiede che le istituzioni forniscano direttamente al Parlamento, affinché quest'ultimo possa prendere una decisione con cognizione di causa sulla concessione del discarico, le loro relazioni annuali di attività nonché informazioni esaurienti in risposta alle domande da esso formulate nel corso della procedura di discarico;

74.

è del parere che il TFUE debba garantire il diritto di controllo del Parlamento sull'intero bilancio dell'UE e non solo sulla parte gestita dalla Commissione; chiede pertanto con urgenza che il capo 4 del titolo II del TFUE — Disposizioni finanziarie — venga aggiornato di conseguenza affinché i diritti e gli obblighi ivi previsti riguardino l'insieme delle istituzioni e degli organismi, in coerenza con il regolamento finanziario;

75.

sottolinea che a tutti gli Stati membri dovrebbe incombere l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale sul loro utilizzo dei fondi UE;

76.

riconosce il ruolo fondamentale della Corte dei conti nell'assicurare una spesa più efficace e intelligente del bilancio dell'UE, nell'individuare i casi di frode, corruzione e utilizzo illegale dei fondi dell'UE e nell'esprimere un giudizio professionale sul modo di gestire meglio i finanziamenti dell'Unione; ricorda l'importanza del ruolo della Corte dei conti come un'autorità pubblica europea di audit;

77.

ritiene che, in considerazione dell'importante ruolo svolto dalla Corte dei conti europea nel controllo della raccolta e dell'utilizzo dei fondi UE, sia assolutamente indispensabile che le istituzioni tengano pienamente conto delle sue raccomandazioni;

78.

rileva che la composizione della Corte e la procedura di nomina dei suoi membri sono stabilite agli articoli 285 e 286 TFUE; ritiene che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero essere posti su un livello di parità in sede di nomina dei membri della Corte dei conti, onde garantire la legittimità democratica, la trasparenza e la completa indipendenza di tali membri; invita il Consiglio ad accettare pienamente le decisioni adottate dal Parlamento in seguito alle audizioni dei candidati designati come membri della Corte dei conti;

79.

deplora che alcune procedure di nomina abbiano provocato conflitti tra il Parlamento e il Consiglio in merito ai candidati; sottolinea che, come sancito dal trattato, il Parlamento ha il dovere di verificare le candidature; mette in rilievo che tali conflitti potrebbero danneggiare i buoni rapporti di lavoro della Corte dei conti con le suddette istituzioni ed eventualmente avere gravi conseguenze negative per la credibilità e quindi l'efficacia della Corte stessa; ritiene opportuno che il Consiglio, nello spirito di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE, accetti le decisioni adottate dal Parlamento in seguito alle audizioni;

80.

chiede l'introduzione di una base giuridica al fine di istituire agenzie dell'Unione che possano svolgere specifiche funzioni esecutive e di attuazione conferite loro dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria;

81.

sottolinea che, in conformità ai trattati, il Parlamento concede alla Commissione il discarico per l'esecuzione del bilancio; è del parere che, giacché tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE gestiscono i loro bilanci in modo indipendente, al Parlamento dovrebbe essere attribuita la competenza esplicita di concedere il discarico a tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE e questi ultimi dovrebbero essere obbligati a cooperare pienamente con il Parlamento;

82.

ritiene, infine, che l'attuale procedura di ratifica del trattato sia troppo rigida per essere adatta a un'entità sovranazionale quale l'Unione europea; propone di consentire l'entrata in vigore delle modifiche ai trattati, se non tramite un referendum in tutta l'UE, tramite la ratifica di una maggioranza qualificata composta da quattro quinti degli Stati membri, dopo aver ottenuto l'approvazione del Parlamento;

83.

chiede che la Corte di giustizia dell'Unione europea ottenga la piena giurisdizione su tutte le politiche dell'UE relative a questioni di natura giuridica, come è opportuno in un sistema democratico basato sullo Stato di diritto e sulla separazione dei poteri;

Processo costituente

84.

si impegna a svolgere un ruolo di primo piano in questi importanti sviluppi costituzionali ed è determinato a presentare le sue proposte per la modifica dei trattati in tempo utile;

85.

ritiene che il 60o anniversario del trattato di Roma rappresenterebbe l'occasione appropriata per avviare una riflessione sul futuro dell'Unione europea e concordare una visione per le attuali e future generazioni di cittadini europei che porti a una convenzione finalizzata a preparare l'UE per i prossimi decenni;

o

o o

86.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_it.pdf

(2)  GU C 436 del 24.11.2016, pag. 49.

(3)  GU C 436 del 24.11.2016, pag. 47.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(5)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(6)  http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf

(7)  Parere 2/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 dicembre 2014.

(8)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57.

(9)  GU C 468 del 15.12.2016, pag. 176.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2014)0378.

(11)  GU C 419 del 16.12.2015, pag. 185.

(12)  GU C 75 del 26.2.2016, pag. 109.

(13)  GU C 436 del 24.11.2016, pag. 2.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2015)0382.

(15)  Testi approvati, P8_TA(2015)0395.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2016)0294.

(17)  Testi approvati, P8_TA(2017)0049.

(18)  Testi approvati, P8_TA(2017)0050.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2016)0409.

(20)  GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

(21)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 183.

(22)  GU C 313 del 22.9.2015, pag. 9.

(23)  GU C 62 del 2.3.2013, pag. 26.

(24)  Eurobarometro standard n. 84 — autunno 2015 ed Eurobarometro speciale del Parlamento europeo — giugno 2016.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/215


P8_TA(2017)0049

Miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (2014/2249(INI))

(2018/C 252/23)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,

vista la dichiarazione del 9 maggio 1950, che affermava che la costituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rappresentava «la prima tappa della Federazione europea»,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona (1),

vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015 (4),

vista la risoluzione del Comitato delle regioni dell'8 luglio 2015 (5),

vista la relazione al Consiglio europeo del gruppo di riflessione sul futuro dell'UE 2030,

vista la relazione dei cinque presidenti (Commissione, Consiglio, Eurogruppo, Parlamento e Banca centrale europea (BCE)) sul completamento dell'Unione economica e monetaria,

visti la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulle relazioni annuali 2012-2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (6) e il relativo parere della commissione per gli affari costituzionali,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (7),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0386/2016),

A.

considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a sfide importanti, che nessuno Stato membro può affrontare da solo;

B.

considerando che per motivi quali, fra gli altri, la crisi economica, finanziaria e sociale, l'UE deve anche affrontare la delusione dei suoi cittadini rispetto al progetto europeo, come dimostrato anche dall'affluenza persistentemente bassa alle elezioni europee e dall'ascesa di forze politiche euroscettiche o apertamente antieuropee;

C.

considerando che sarà possibile attuare pienamente alcune proposte destinate a rispondere a queste sfide e a rafforzare l'integrazione dell'Unione per migliorarne il funzionamento a vantaggio dei suoi cittadini solamente tramite una modifica del trattato; che occorre prevedere un duplice approccio alla riforma dell'UE (nel quadro dei trattati e oltre i trattati); che non è stato ancora sfruttato appieno il potenziale insito nelle disposizioni del trattato di Lisbona e nei relativi protocolli e che la presente risoluzione intende solo fornire una valutazione delle possibilità giuridiche previste dai trattati per il miglioramento del funzionamento dell'UE;

D.

considerando che il ruolo preponderante del Consiglio europeo equivale a un continuo rifiuto del metodo comunitario e della relativa nozione di duplice legittimità;

E.

considerando che il metodo comunitario deve essere preservato e non indebolito dal ricorso a decisioni intergovernative, anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri soddisfano le condizioni di partecipazione; che il ruolo della Commissione deve essere rafforzato per consentire l'adempimento pieno ed efficace al suo ruolo di motore del metodo comunitario;

F.

considerando che il mercato interno, facilitando la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, è uno dei fondamenti dell'UE;

G.

considerando che il Parlamento europeo, democraticamente eletto a suffragio universale diretto, e pertanto situato al centro della democrazia a livello dell'Unione, è il parlamento dell'intera Unione e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la legittimità e la rendicontabilità delle decisioni dell'UE, anche per quanto riguarda la responsabilità democratica delle azioni e delle decisioni specificamente inerenti alla zona euro;

H.

considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), il Parlamento europeo rappresenta i cittadini dell'Unione, indipendentemente dalla loro nazionalità, e il Consiglio rappresenta i cittadini degli Stati membri tramite i governi nazionali;

I.

considerando che occorre potenziare il dialogo politico tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, come pure migliorare le possibilità di utilizzo del «cartellino giallo» e del «cartellino arancione»;

J.

considerando che i metodi di lavoro del Consiglio europeo dovrebbero essere resi più trasparenti nei confronti del Parlamento e che i suoi compiti dovrebbero essere svolti entro i limiti previsti dalle disposizioni del trattato;

K.

considerando che, al fine di creare un sistema legislativo realmente bicamerale, che si avvalga di un processo decisionale democratico e trasparente, le decisioni del Consiglio dovrebbero essere adottate da un unico Consiglio legislativo, mentre le attuali configurazioni specializzate del Consiglio dovrebbero essere trasformate in organismi preparatori simili alle commissioni del Parlamento;

L.

considerando che l'insieme di responsabilità e controllo costituisce una condizione indispensabile per la stabilità dell'assetto istituzionale, in particolare in ambito economico, monetario e di bilancio; che la politica economica dell'UE è imperniata su una forte titolarità nazionale degli Stati membri, incluso il principio di non salvataggio finanziario di cui all'articolo 125 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); che i maggiori poteri conferiti a livello europeo implicano un accordo sulla diminuzione della sovranità nazionale degli Stati membri;

M.

considerando che l'UE deve promuovere il massimo livello di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che occorre garantire che l'UE, le sue istituzioni e gli Stati membri li rispettino e li promuovano;

N.

considerando che il ruolo della Commissione come organo esecutivo dovrebbe essere rafforzato nell'ambito della politica economica e di bilancio;

O.

considerando che l'articolo 2 del protocollo n. 14 sull'Eurogruppo non specifica che il Presidente dell'Eurogruppo debba essere eletto tra i suoi membri;

P.

considerando che, per incrementare la legittimità politica della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della governance economica e delle norme di bilancio, è essenziale che il Presidente della Commissione sia scelto attraverso una procedura chiara e correttamente compresa durante le elezioni europee;

Q.

considerando che il trattato di Lisbona ha ribadito il quadro giuridico per la Corte dei conti nella promozione della responsabilità pubblica e nella fornitura di assistenza al Parlamento e al Consiglio in sede di supervisione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, contribuendo in tal modo alla protezione degli interessi finanziari dei cittadini; che il suo articolo 318 TFUE prevede una forma di dialogo supplementare tra il Parlamento e la Commissione e dovrebbe promuovere una cultura del rendimento nell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

R.

considerando che le istituzioni e gli organi europei, segnatamente il Comitato delle regioni (CdR), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e soprattutto il Parlamento europeo, dovrebbero, nel loro lavoro quotidiano, monitorare il rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale e verticale nell'Unione europea; che le istituzioni europee dovrebbero tenere in considerazione il ruolo che il CdR e il CESE svolgono nel quadro legislativo e l'importanza di tenere conto dei relativi pareri;

S.

considerando che l'articolo 137 TFUE e il protocollo n. 14 istituiscono l'Eurogruppo quale organo informale;

T.

considerando che le nuove funzioni conferite all'Eurogruppo dai regolamenti «six pack» e «two pack», unitamente all'identità degli individui che compongono l'Eurogruppo e di coloro che compongono il consiglio dei governatori del Meccanismo europeo di stabilità (MES), nonché all'identità del Presidente dell'Eurogruppo e del Presidente del consiglio dei governatori del MES, conferiscono di fatto all'Eurogruppo un ruolo essenziale nella governance economica della zona euro;

U.

considerando che la procedura per gli squilibri macroeconomici non è attualmente sfruttata a sufficienza; che, se sfruttata pienamente, potrebbe contribuire a correggere gli squilibri economici in fase precoce, fornire un'accurata visione d'insieme della situazione in ogni Stato membro e nell'insieme dell'Unione, prevenire le crisi e contribuire a migliorare la competitività; che occorre una maggiore convergenza strutturale fra i suoi membri, in quanto potrebbe contribuire a generare crescita sostenibile e coesione sociale; che, pertanto, è necessario procedere con urgenza al completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM), di pari passo con gli sforzi per rendere la sua struttura istituzionale più legittima e più responsabile sotto il profilo democratico;

V.

considerando che la struttura istituzionale dell'UEM dovrebbe essere resa più democratica ed efficace, con il Parlamento e il Consiglio che agiscono da colegislatori su un piano di parità, la Commissione che ricopre il ruolo di organo esecutivo, i parlamenti nazionali che controllano più attentamente le azioni dei governi nazionali a livello europeo, il Parlamento europeo che controlla il processo decisionale a livello dell'UE e con un ruolo rafforzato della Corte di giustizia;

W.

considerando che l'Unione necessita dell'applicazione e del rispetto dell'attuale quadro di politica economica esistente, come pure di nuove disposizioni giuridiche in materia di politica economica nonché di riforme strutturali fondamentali nei settori della competitività, della crescita e della coesione sociale;

X.

considerando che il processo del semestre europeo dovrebbe essere semplificato e reso più mirato e democratico, migliorando il ruolo di controllo del Parlamento in tale ambito e conferendo a quest'ultimo un ruolo più significativo nei vari cicli di negoziati;

Y.

considerando che il TFUE ha posto il Parlamento su un piano di parità con il Consiglio per quanto riguarda la procedura annuale di bilancio; che il trattato di Lisbona è attuato solo parzialmente in materia di bilancio, soprattutto a causa della mancanza di vere risorse proprie;

Z.

considerando che l'utilizzo del bilancio dell'Unione dovrebbe essere ottimizzato, che le sue entrate dovrebbero provenire da risorse proprie effettive e non prevalentemente da contributi legati al reddito nazionale lordo (RNL) e che l'adozione del quadro finanziario pluriennale (QFP) potrebbe, a norma dei trattati, passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata;

AA.

considerando che, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 («regolamento finanziario»), il principio dell'universalità del bilancio non impedisce a un gruppo di Stati membri di destinare un contributo finanziario al bilancio dell'UE o un'entrata specifica a una spesa determinata, come già avviene, ad esempio, per il reattore ad alto flusso a norma della decisione 2012/709/Euratom;

AB.

considerando che le entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 21 del regolamento finanziario, conformemente al considerando 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, non fanno parte del QFP e quindi non sono coperte dai massimali del QFP;

AC.

considerando che il sistema delle risorse proprie non vieta il finanziamento delle risorse proprie solo da parte di un numero ridotto di Stati membri;

AD.

considerando che occorrerebbe dotare l'Unione di una maggiore capacità di investimento garantendo un utilizzo ottimale dei Fondi strutturali esistenti e ricorrendo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, nonché aumentando le capacità della Banca europea per gli investimenti (BEI), del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

AE.

considerando che la creazione di una capacità di bilancio nella zona euro, come pure la definizione dei suoi contorni, le fonti di finanziamento, le modalità di intervento e le condizioni di integrazione nel bilancio dell'Unione sono oggetto di esame;

AF.

considerando che il potenziale di crescita del mercato interno dovrebbe essere sfruttato maggiormente nel settore dei servizi, del mercato unico digitale, dell'Unione dell'energia, dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali;

AG.

considerando che, conformemente ai trattati, l'Unione combatte l'esclusione sociale e la discriminazione e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini e la solidarietà tra le generazioni;

AH.

considerando che il rafforzamento del mercato unico deve essere accompagnato da un maggior coordinamento fiscale;

AI.

considerando che il diritto alla libera circolazione e i diritti dei lavoratori devono essere garantiti e rafforzati attraverso il pieno sfruttamento del potenziale del trattato di Lisbona;

AJ.

considerando che il legislatore dell'Unione può adottare misure in materia di previdenza sociale necessarie per i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione, a norma dell'articolo 48 TFUE; che può adottare misure per la protezione dei diritti sociali dei lavoratori, indipendentemente dall'esercizio dei diritti di libera circolazione, a norma dell'articolo 153 TFUE;

AK.

considerando che, a norma dell'articolo 153, paragrafo 1, lettere da a) a i), TFUE, il legislatore dell'Unione può adottare misure minime di armonizzazione in materia di politica sociale; che tale legislazione non pregiudica il diritto degli Stati membri di determinare i principi fondamentali del loro sistema di previdenza sociale; che tale legislazione può non incidere in maniera significativa sull'equilibrio finanziario dei sistemi nazionali di sicurezza sociale; che siffatti limiti all'armonizzazione della politica sociale lasciano comunque un margine di manovra inutilizzato al legislatore dell'Unione per l'adozione di misure in materia di politica sociale;

AL.

considerando che il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, di cui all'articolo 157 TFUE, non è ancora stato realizzato;

AM.

considerando che lo strumento dell'iniziativa dei cittadini europei presenta problemi di funzionamento e applicazione che rendono necessario un miglioramento affinché possa funzionare in modo efficace ed essere un vero strumento di democrazia partecipativa e di cittadinanza attiva;

AN.

considerando che la libera circolazione delle persone, in particolare quella dei lavoratori, è un diritto sancito dai trattati (articolo 45 TFUE) e costituisce una forza trainante fondamentale per il completamento del mercato unico;

AO.

considerando che l'Unione deve aumentare l'efficacia, la coerenza e la rendicontabilità della politica estera e di sicurezza comune (PESC), il che può essere realizzato ricorrendo alle esistenti disposizioni del trattato per passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata (VMQ) per un numero sempre maggiore di settori della politica estera, nonché attuando le disposizioni in materia di flessibilità e cooperazione rafforzata, ove necessario;

AP.

considerando che le sfide recenti in materia di sicurezza, alcune delle quali si profilano nelle immediate vicinanze delle frontiere dell'Unione, hanno evidenziato la necessità di avanzare progressivamente verso la definizione di una politica di difesa comune e, in ultima analisi, di una difesa comune; che il trattato contiene già disposizioni chiare in merito alle modalità secondo cui ciò potrebbe avvenire, segnatamente agli articoli 41, 42, 44 e 46 TUE;

AQ.

considerando che è necessario garantire la rappresentanza esterna nell'interesse dell'Unione, per quanto riguarda le competenze esclusive dell'Unione e quelle condivise già esercitate dall'Unione; che, nelle aree in cui l'Unione non ha ancora fatto uso delle competenze condivise, gli Stati membri sono tenuti a cooperare lealmente con l'Unione e ad astenersi dal prendere misure che potrebbero ledere l'interesse dell'Unione;

AR.

considerando che è necessaria una posizione coordinata e strutturata dell'Unione e degli Stati membri in seno alle organizzazioni e ai consessi internazionali per incrementare l'influenza dell'Unione e degli Stati membri in tali sedi;

AS.

considerando che la sottoscrizione di obblighi internazionali da parte dell'Unione o degli Stati membri non può sminuire il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo riducendoli a semplici organi di ratifica;

AT.

considerando che la crisi dei rifugiati ha messo in evidenza la necessità di istituire una politica europea comune in materia di asilo e immigrazione che preveda, fra l'altro, un'equa distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'UE;

AU.

considerando che la discriminazione in tutte le sue forme fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali (politiche o di altra natura), l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'identità di genere o l'orientamento sessuale costituisce tuttora un problema in tutti gli Stati membri;

AV.

considerando che le recenti crisi hanno dimostrato che il ravvicinamento delle norme giuridiche non basta a garantire il funzionamento del mercato interno o dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a causa delle differenze nell'attuazione delle norme armonizzate;

AW.

considerando che il legislatore dell'Unione non può conferire poteri discrezionali alle agenzie dell'Unione che implichino scelte politiche;

AX.

considerando che il legislatore dell'Unione deve garantire un controllo politico sufficiente sulle decisioni e le attività delle agenzie dell'Unione;

AY.

considerando che il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli accordi adottati dai vertici europei e dal Consiglio europeo deteriora gravemente la credibilità delle istituzioni europee e che, di conseguenza, la loro applicazione deve essere assicurata con maggiore efficacia;

1.

constata che l'Unione europea e i suoi Stati membri stanno affrontando sfide senza precedenti, quali la crisi dei rifugiati, le sfide di politica estera nell'immediato vicinato e la lotta al terrorismo, come pure la globalizzazione, il cambiamento climatico, gli sviluppi demografici, la disoccupazione, le cause e le conseguenze della crisi finanziaria e del debito, la mancanza di competitività e le conseguenze sul piano sociale in vari Stati membri, nonché la necessità di rafforzare il mercato interno dell'UE, e che tutte queste sfide devono essere affrontate in maniera più adeguata;

2.

sottolinea che tali sfide non possono essere adeguatamente affrontate singolarmente dagli Stati membri, ma richiedono una risposta collettiva da parte dell'Unione, basata sul rispetto del principio della governance multilivello;

3.

ricorda che il mercato interno, facilitando la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, è uno dei fondamenti dell'UE; ricorda altresì che le eccezioni al mercato interno creano distorsioni della concorrenza all'interno dell'Unione e distruggono la parità di condizioni;

4.

sottolinea che l'Unione deve riconquistare la fiducia dei suoi cittadini, rafforzando la trasparenza dei suoi processi decisionali e la responsabilità delle sue istituzioni, delle sue agenzie e dei suoi organismi informali (come l'Eurogruppo), potenziando la cooperazione fra le istituzioni e migliorando la sua capacità di agire;

5.

osserva che non è stato sfruttato appieno il potenziale insito in alcune delle disposizioni del trattato di Lisbona, sebbene esse contengano alcuni strumenti necessari che avrebbero potuto essere applicati per prevenire alcune delle crisi che l'Unione sta affrontando o che potrebbero essere utilizzati per rispondere alle sfide attuali senza dover avviare una revisione del trattato nel breve periodo;

6.

sottolinea che il metodo comunitario è quello più adeguato al funzionamento dell'Unione e presenta una serie di vantaggi rispetto al metodo intergovernativo, poiché è l'unico che consente una maggiore trasparenza ed efficienza, il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e la parità di diritti di colegislazione per il Parlamento europeo e il Consiglio, impedendo nel contempo la frammentazione delle responsabilità istituzionali e lo sviluppo di istituzioni concorrenti;

7.

ritiene che le soluzioni intergovernative debbano rappresentare solo uno strumento di extrema ratio vincolato a condizioni rigorose, in particolare il rispetto del diritto dell'Unione, l'obiettivo di rafforzare l'integrazione europea e l'apertura per l'accesso degli Stati membri non partecipanti, ed è del parere che dovrebbero essere sostituite quanto prima da procedure unionali, anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri soddisfano le condizioni di partecipazione, in modo tale che l'Unione possa svolgere i propri compiti all'interno di un unico quadro istituzionale; si oppone, in tale contesto, alla creazione di nuove istituzioni all'esterno del quadro unionale e continua ad adoperarsi per l'integrazione del meccanismo europeo di stabilità (MES) nella legislazione dell'Unione, a condizione che vi sia un'adeguata assunzione di responsabilità democratica, come pure per l'integrazione delle disposizioni pertinenti del patto di bilancio (Fiscal Compact), così come previsto dallo stesso trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, sulla base di una valutazione globale dell'esperienza acquisita nell'ambito della sua attuazione; insiste sulla necessità di non tenere separato il processo decisionale effettivo dagli obblighi di bilancio;

8.

sottolinea che il Parlamento europeo, eletto direttamente, svolge un ruolo essenziale nell'assicurare la legittimità dell'Unione e rende conto ai suoi cittadini del suo sistema decisionale tramite l'esercizio di un adeguato controllo parlamentare sull'esecutivo a livello dell'Unione, nonché tramite la procedura di codecisione in ambito legislativo, il cui campo di applicazione deve essere esteso;

9.

ricorda che il Parlamento europeo è il parlamento di tutta l'Unione e reputa necessario garantire un'adeguata responsabilità democratica anche negli ambiti in cui non tutti gli Stati membri partecipano, comprese le azioni e le decisioni specificamente inerenti alla zona euro;

10.

ritiene che il dialogo politico tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo debba essere intensificato e reso più significativo e sostanziale, senza superare i limiti delle rispettive competenze costituzionali; osserva, in tale contesto, che i parlamenti nazionali si trovano nella posizione migliore per definire e controllare a livello nazionale l'operato dei rispettivi governi in materia di affari europei, mentre il Parlamento europeo dovrebbe garantire la legittimità e la responsabilità democratiche dell'esecutivo europeo;

11.

osserva che è vitale rafforzare la trasparenza e l'apertura istituzionale dell'UE nonché il modo in cui è comunicata l'assunzione di decisioni politiche da parte dell'UE; chiede che siano intensificati gli sforzi volti alla revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e della direttiva 93/109/CE, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini;

12.

ricorda che è possibile rafforzare il diritto di inchiesta del Parlamento e l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) tramite il diritto derivato dell'Unione e rinnova l'invito alla Commissione a proporre una revisione del regolamento sull'ICE;

13.

reputa necessario che la Commissione riformi l'ICE in quanto efficace strumento di impegno democratico, tenendo in considerazione la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 (8), e invita, tra l'altro, la Commissione a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attribuire all'ICE un alto profilo, a rendere di più facile utilizzo il suo programma per la raccolta online delle firme, rendendolo accessibile alle persone con disabilità, a fornire orientamenti legali e pratici adeguati ed esaustivi, a valutare la possibilità di creare un apposito ufficio ICE presso la sua rappresentanza in ogni Stato membro, a spiegare nel dettaglio i motivi alla base del rifiuto di un ICE e a esaminare modalità per trasmettere le proposte contenute nelle iniziative, che possono non rientrare nelle competenze della Commissione, ad autorità più competenti;

14.

ritiene che il servizio volontario europeo sia un elemento integrante della costituzione della cittadinanza europea, e di conseguenza raccomanda alla Commissione di studiare un modo per facilitarvi la partecipazione dei giovani;

Assetto istituzionale, democrazia e responsabilità

I parlamenti

15.

ribadisce che i poteri legislativi e i diritti di controllo del Parlamento europeo devono essere garantiti, consolidati e rafforzati, anche mediante accordi interistituzionali e il ricorso alla base giuridica corrispondente da parte della Commissione;

16.

ritiene necessario che il Parlamento europeo riformi i suoi metodi di lavoro onde far fronte alle sfide future, rafforzando l'esercizio delle sue funzioni di controllo politico nei confronti della Commissione, anche in relazione all'attuazione e all'applicazione dell'acquis negli Stati membri, limitando gli accordi in prima lettura a casi eccezionali di urgenza e ai casi in cui sia stata adottata una decisione ponderata ed esplicita, e, in tali casi, migliorando la trasparenza della procedura che sfocia nell'adozione dei suddetti accordi; ricorda altresì, in tale contesto, le proposte avanzate dal Parlamento europeo per armonizzare ulteriormente la propria procedura elettorale, contenute nella sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (9);

17.

esprime l'intenzione di fare un maggior uso delle relazioni d'iniziativa legislativa di cui all'articolo 225 TFUE;

18.

ritiene che il Parlamento debba istituire un registro del protocollo presso la sua sede centrale e in tutte le rappresentanze negli Stati membri, affinché i cittadini possano consegnarvi documenti di persona, con certificazione del contenuto;

19.

ritiene che debba essere istituita una Gazzetta ufficiale del Parlamento europeo, in versione elettronica, per l'autenticazione di tutte le risoluzioni e le relazioni da esso approvate;

20.

incoraggia il dialogo politico con i parlamenti nazionali sul contenuto delle proposte legislative, ove pertinente; sottolinea, tuttavia, che le decisioni devono essere adottate al livello delle competenze costituzionali e che occorre una chiara definizione delle rispettive competenze decisionali dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, laddove i primi devono esercitare la loro funzione europea sulla base delle costituzioni nazionali, in particolare attraverso il controllo dei loro governi nazionali in quanto membri del Consiglio europeo e del Consiglio, poiché a questo livello essi sono nella posizione migliore per influenzare direttamente il contenuto del processo legislativo europeo ed esercitarvi un controllo; è quindi sfavorevole alla creazione di organismi parlamentari congiunti con poteri decisionali;

21.

sottolinea l'importanza della cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in organismi congiunti come la Conferenza delle commissioni parlamentari per gli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC), e la Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (CIP-PESC), e nel quadro dell'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, in base ai principi del consenso, della condivisione delle informazioni e della consultazione, al fine di esercitare un controllo sulle rispettive amministrazioni; invita la Commissione e il Consiglio a partecipare ad alto livello politico alle riunioni interparlamentari; sottolinea l'esigenza di una cooperazione più stretta tra le commissioni del Parlamento europeo e le omologhe commissioni nazionali in seno a tali istanze congiunte, tramite il rafforzamento della coerenza, della trasparenza e dello scambio vicendevole di informazioni;

22.

incoraggia lo scambio delle migliori pratiche di controllo parlamentare tra parlamenti nazionali, come ad esempio lo svolgimento di periodiche discussioni tra i rispettivi ministri e le commissioni specializzate dei parlamenti nazionali prima e dopo le riunioni del Consiglio, nonché con i Commissari in un arco temporale appropriato, come pure le riunioni con i parlamenti nazionali finalizzate agli scambi fra deputati nazionali ed europei; incoraggia la creazione di un meccanismo di scambio di funzionari delle istituzioni e dei gruppi politici fra le amministrazioni del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

23.

reputa necessario prestare attenzione onde evitare l'eventuale sovraregolamentazione nel recepimento di norme europee da parte degli Stati membri e ritiene che i parlamenti nazionali abbiano un ruolo chiave da svolgere al riguardo;

Il Consiglio europeo

24.

deplora il fatto che il Consiglio, astenendosi dall'usare il voto a maggioranza qualificata, ha troppo spesso deferito questioni legislative al Consiglio europeo; ritiene che la prassi del Consiglio europeo di «incaricare il Consiglio» vada al di là del ruolo di orientamento strategico attribuitogli dai trattati e, pertanto, vada contro la lettera e lo spirito dei trattati, come indicato all'articolo 15, paragrafo 1, TUE, secondo cui il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali, ma non esercita funzioni legislative; reputa necessario migliorare le relazioni di lavoro tra il Consiglio europeo e il Parlamento;

25.

ricorda che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo, in base ai risultati delle elezioni europee e in seguito allo svolgimento delle opportune consultazioni, e che pertanto, come è avvenuto nelle elezioni europee del 2014, i partiti politici europei devono candidare capilista per poter consentire ai cittadini di scegliere chi eleggere come Presidente della Commissione; accoglie con favore la proposta del Presidente della Commissione di modificare l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea con riferimento alla partecipazione dei Commissari in qualità di candidati alle elezioni al Parlamento europeo;

26.

ricorda altresì che, sebbene ciò non sia nell'interesse del Parlamento europeo, è possibile fondere la funzione di Presidente del Consiglio europeo con quella di Presidente della Commissione;

27.

invita il Consiglio europeo a utilizzare con maggior frequenza la «clausola passerella» (articolo 48, paragrafo 7, TUE), che autorizza il Consiglio a passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata, nei casi applicabili laddove i trattati richiedono attualmente l'unanimità;

28.

chiede al Presidente del Parlamento europeo di informare preventivamente la Conferenza dei presidenti sui punti che intende sviluppare nel proprio discorso al Consiglio europeo;

Il Consiglio

29.

propone che il Consiglio sia trasformato in un'autentica camera legislativa, riducendo il numero delle configurazioni del Consiglio attraverso una decisione del Consiglio europeo, creando quindi un autentico sistema legislativo bicamerale che comprenda Consiglio e Parlamento, con la Commissione che funge da esecutivo; suggerisce di coinvolgere le attuali configurazioni legislative specializzate del Consiglio in qualità di organi preparatori delle riunioni pubbliche di un unico Consiglio legislativo, sulla falsariga del funzionamento delle commissioni del Parlamento europeo;

30.

insiste sull'importanza di garantire la trasparenza del processo decisionale legislativo del Consiglio in generale, migliorando nel contempo lo scambio di documenti e informazioni tra il Parlamento e il Consiglio e consentendo l'accesso dei rappresentanti del Parlamento, in qualità di osservatori, alle riunioni del Consiglio e dei suoi organi, specialmente in caso di legislazione;

31.

ritiene che sia possibile fondere la posizione di Presidente dell'Eurogruppo e quella di Commissario competente per i problemi economici e finanziari e, in tal caso, proporrebbe che il Presidente della Commissione nomini il suddetto Commissario come Vicepresidente della Commissione; ritiene che tale Commissario potrebbe, una volta istituiti la capacità di bilancio e il Fondo monetario europeo, essere dotato di tutti i mezzi e le capacità necessari per applicare e far rispettare l'attuale quadro di governance economica e per ottimizzare lo sviluppo della zona euro in collaborazione con i ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro, come illustrato nella sua relazione sulla capacità di bilancio della zona euro del 16 febbraio 2017 (10);

32.

richiede che, nel quadro dell'attuale trattato, il Presidente e i membri dell'Eurogruppo siano soggetti a meccanismi adeguati di responsabilità democratica nei confronti del Parlamento europeo e, segnatamente, che il suo Presidente risponda alle interrogazioni parlamentari; chiede inoltre l'adozione di un regolamento procedurale interno e la pubblicazione dei risultati;

33.

chiede che il Consiglio passi completamente al voto a maggioranza qualificata, ove possibile conformemente ai trattati, e abbandoni la pratica di trasferire ambiti legislativi contenziosi al Consiglio europeo, in quanto ciò è contrario alla lettera e allo spirito del trattato, secondo il quale il Consiglio europeo può decidere solo all'unanimità e dovrebbe farlo solo su obiettivi politici di ampia portata e non in materia legislativa;

34.

è determinato ad applicare pienamente le disposizioni del trattato in materia di cooperazione rafforzata, impegnandosi a non dare la propria approvazione a qualsiasi nuova proposta di cooperazione rafforzata, a meno che gli Stati membri partecipanti non si impegnino ad attivare la speciale «clausola passerella» sancita dall'articolo 333 TFUE al fine di passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata e da una procedura speciale ad una procedura legislativa ordinaria;

35.

insiste sull'importanza di trarre pienamente vantaggio dalla procedura di cooperazione rafforzata sancita all'articolo 20 TUE, specialmente tra i membri della zona euro, affinché gli Stati membri che desiderano instaurare fra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possano, tramite questo meccanismo, favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e rafforzare il loro processo di integrazione, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 326 a 334 TFUE;

La Commissione

36.

è determinato a potenziare il ruolo del Parlamento nell'elezione del Presidente della Commissione, rafforzando le consultazioni formali dei gruppi politici con il Presidente del Consiglio europeo, come previsto dalla dichiarazione 11 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha approvato il trattato di Lisbona, al fine di garantire che il Consiglio europeo tenga pienamente conto dei risultati elettorali al momento della presentazione di un candidato che il Parlamento deve eleggere, come avvenuto nelle elezioni europee del 2014;

37.

ribadisce la necessità che tutte le proposte della Commissione siano pienamente motivate e accompagnate da una valutazione d'impatto dettagliata che comprenda una valutazione del rispetto dei diritti umani;

38.

ritiene che sarebbe possibile accrescere l'indipendenza del Presidente della Commissione se ogni Stato membro nominasse almeno tre candidati di entrambi i sessi, i quali potrebbero essere presi in considerazione dal Presidente eletto della Commissione per la composizione della propria Commissione;

39.

insiste sulla necessità di garantire un migliore coordinamento e, ove possibile, una migliore rappresentanza all'interno dell'UE/della zona euro nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e segnala che l'articolo 138, paragrafo 2, TFUE fornisce una base giuridica per l'adozione di misure volte a garantire una rappresentanza unificata dell'UE/della zona euro in seno alle istituzioni e ai consessi internazionali;

40.

chiede di introdurre un «dialogo» formale e regolare da organizzare in seno al Parlamento europeo sulle questioni riguardanti la rappresentanza esterna dell'Unione;

41.

ricorda che la Commissione, gli Stati membri, il Parlamento e il Consiglio devono contribuire, ciascuno entro i limiti delle proprie competenze, a garantire un deciso miglioramento dell'applicazione e dell'attuazione del diritto dell'Unione europea della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

La Corte dei conti

42.

riconosce il ruolo fondamentale della Corte dei conti europea nell'assicurare una spesa più efficace e intelligente dei fondi europei; ricorda che, che oltre al suo importante compito di fornire informazioni in merito all'affidabilità dei conti nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, la Corte si trova nella posizione ideale per offrire al Parlamento le informazioni necessarie affinché possa svolgere il proprio compito e mandato di controllo democratico del bilancio europeo e per fornire informazioni sui risultati ottenuti dalle politiche e dalle attività dell'Unione, nell'ottica di migliorarne l'economia, l'efficienza e l'efficacia; raccomanda, pertanto, che la Corte dei conti sia rafforzata; si attende che la Corte rimanga fedele ai principi di indipendenza, integrità, imparzialità e professionalità, sviluppando al contempo rapporti di stretta cooperazione con i propri partner;

43.

è del parere che la persistente mancanza di cooperazione da parte del Consiglio renda impossibile per il Parlamento adottare una decisione informata in merito alla concessione del discarico, e che, di conseguenza, ciò abbia effetti negativi duraturi sulla percezione che i cittadini hanno in merito alla credibilità delle istituzioni dell'Unione e alla trasparenza dell'impiego dei fondi dell'UE; ritiene che tale mancanza di cooperazione abbia inoltre effetti negativi sul funzionamento delle istituzioni e screditi la procedura di controllo politico della gestione del bilancio prevista dai trattati;

44.

sottolinea che la composizione della Corte e la procedura di nomina dei suoi membri sono stabilite agli articoli 285 e 286 TFUE; ritiene che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero essere posti su un livello di parità ai fini della nomina dei membri della Corte dei conti, onde garantire la legittimità democratica, la trasparenza e la completa indipendenza di tali membri; invita il Consiglio a rispettare le decisioni adottate dal Parlamento in seguito alle audizioni delle personalità designate come membri della Corte dei conti;

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo

45.

invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione a migliorare le modalità di cooperazione con il CdR e il CESE, anche nella fase prelegislativa durante lo svolgimento delle valutazioni d'impatto, in modo da assicurare che i pareri e le valutazioni dei suddetti comitati siano tenuti in considerazione in tutte le fasi della procedura legislativa;

Le Agenzie

46.

sottolinea che il conferimento di poteri di esecuzione alle agenzie dell'Unione richiede un livello sufficiente di controllo sulle decisioni e sulle azioni delle suddette agenzie da parte del legislatore dell'Unione; ricorda che la vigilanza efficace riguarda, tra l'altro, la nomina e la revoca del personale dirigente dell'agenzia, la partecipazione al consiglio di vigilanza dell'agenzia, il diritto di veto in merito a determinate decisioni dell'agenzia, l'obbligo di informazione, le regole di trasparenza e i diritti in materia di bilancio relativi al bilancio dell'agenzia;

47.

valuta l'adozione di un regolamento quadro per le agenzie dell'Unione che possono esercitare poteri di esecuzione relativamente al meccanismo di controllo politico necessario da parte del legislatore dell'Unione, incluso, tra l'altro, il diritto del Parlamento europeo di nominare e revocare il personale dirigente dell'agenzia dell'Unione, partecipare al consiglio di vigilanza dell'agenzia, i diritti di veto del Parlamento europeo su determinate decisioni dell'agenzia, gli obblighi di informazione, le regole di trasparenza e i diritti del Parlamento europeo in materia di bilancio in relazione al bilancio dell'agenzia;

Il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

48.

sottolinea l'importanza del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE, che è vincolante per tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione, in particolare il CdR e il CESE, nonché degli strumenti contenuti nel protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; ricorda, in questo contesto, i rispettivi ruoli assegnati ai parlamenti nazionali e al CdR; propone flessibilità riguardo alla data di trasmissione dei progetti di atti legislativi sanciti dal protocollo e invita la Commissione a migliorare la qualità delle sue risposte ai pareri motivati;

49.

ricorda ai parlamenti nazionali il loro ruolo chiave nel monitorare l'applicazione del principio di sussidiarietà; segnala che le possibilità formali che i parlamenti nazionali garantiscano i principi di sussidiarietà e proporzionalità offrono ampie opportunità a tale riguardo, ma che la cooperazione pratica tra i parlamenti nazionali deve essere rafforzata, in modo da consentire loro, in stretta cooperazione reciproca, di conseguire il quorum necessario previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità in caso di presunta violazione;

50.

sottolinea l'importanza dell'articolo 9 TFUE per garantire che siano tenute in considerazione le conseguenze sociali delle misure giuridiche e politiche dell'UE;

L'ampliamento e l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM)

51.

ricorda che qualsiasi ulteriore sviluppo dell'UEM deve basarsi sull'attuale legislazione e sulla relativa applicazione, e da esse partire, e deve inoltre essere collegato a un approfondimento della dimensione sociale;

52.

chiede ulteriori riforme istituzionali al fine di rendere l'UEM più efficace e democratica, con migliori capacità per essere integrata nell'ambito del quadro istituzionale dell'Unione, in base al quale la Commissione funge da esecutivo e il Parlamento e il Consiglio da colegislatori;

Un nuovo atto giuridico in materia di politica economica

53.

ricorda la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (11), che ipotizza l'idea di un Codice di convergenza approvato nel quadro della procedura legislativa ordinaria al fine di creare un quadro più efficace per il coordinamento della politica economica (con una serie di criteri di convergenza ancora da definire), aperto a tutti gli Stati membri e sostenuto da un meccanismo basato su incentivi;

54.

ritiene che occorrerebbe definire un numero limitato di settori fondamentali per le riforme strutturali che incrementino la competitività, il potenziale di crescita, la convergenza economica reale e la coesione sociale in un arco di cinque anni, onde rafforzare l'economia sociale di mercato europea, come delineato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE;

55.

sottolinea l'importanza di una chiara ripartizione delle competenze tra le istituzioni UE e gli Stati membri, che rafforzi la titolarità degli Stati membri e il ruolo dei parlamenti nazionali nei programmi di attuazione;

56.

chiede un migliore utilizzo degli strumenti disponibili, congiuntamente all'articolo 136 TFUE, onde facilitare l'adozione e l'applicazione di nuove misure nella zona euro;

Un processo del semestre europeo semplificato, più mirato e più democratico

57.

evidenzia che occorre un numero minore di raccomandazioni specifiche per paese (RSP) che siano più mirate, basate sul quadro strategico stabilito nel Codice di convergenza e nell'analisi annuale della crescita, nonché sulle proposte concrete presentate da ogni Stato membro, in linea con i rispettivi obiettivi fondamentali di riforma, a partire da un'ampia gamma di riforme strutturali che stimolino la competitività, la convergenza economica reale e la coesione sociale;

58.

sottolinea l'importanza degli sviluppi demografici per il semestre europeo e chiede che tale indicatore sia tenuto maggiormente in considerazione;

59.

ricorda che i meccanismi di dialogo economico già esistono, in particolare attraverso la creazione del «dialogo economico» nel quadro della legislazione del «six-pack» e del «two-pack»; ritiene che si tratti di uno strumento efficace per consentire che al Parlamento sia conferito un ruolo più sostanziale nel quadro del semestre europeo, al fine di migliorare il dialogo fra Parlamento, Consiglio, Commissione ed Eurogruppo, e propone che il ruolo di controllo del Parlamento nell'ambito del semestre europeo sia formalizzato tramite un accordo interistituzionale (AII), come chiesto più riprese dal Parlamento; accoglie favorevolmente e incoraggia, inoltre, la partecipazione dei parlamenti nazionali a livello nazionale e la cooperazione fra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo nel quadro del semestre europeo e, più in generale, della governance economica, ad esempio tramite la Settimana parlamentare europea e la Conferenza prevista dall'articolo 13 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance; ritiene altresì che il coinvolgimento delle parti sociali nel semestre europeo possa essere migliorato;

60.

chiede l'integrazione delle pertinenti disposizioni del patto di bilancio nel quadro giuridico UE sulla base di una valutazione globale dell'esperienza acquisita nell'ambito della sua attuazione e nella misura in cui non sia già coperta dall'attuale diritto derivato;

Il ruolo del bilancio dell'UE nell'UEM

61.

segnala la possibilità di passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata per l'adozione del regolamento relativo al QFP, avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 312, paragrafo 2, TFUE in sede di adozione del prossimo regolamento sul QFP; sottolinea l'importanza di stabilire un legame tra la durata della legislatura del Parlamento, il mandato della Commissione europea e la durata del QFP, che può essere ridotta a cinque anni a norma delle disposizioni dell'articolo 312, paragrafo 1, TFUE; chiede l'allineamento dei futuri QFP con la prossima legislatura; invita il Consiglio a sottoscrivere questo criterio democratico;

62.

accoglie con favore la relazione del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie; auspica un ritorno alla lettera e allo spirito dei trattati e una transizione dall'attuale sistema basato sui contributi legati al reddito nazionale lordo (RNL) a un sistema basato sulle risorse proprie effettive per l'UE nonché, in ultima analisi, un bilancio della zona euro per il quale sono state avanzate varie idee;

63.

ricorda che, conformemente all'articolo 24 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 7 del regolamento finanziario;

Una maggiore capacità di investimento dell'UE

64.

chiede un utilizzo ottimale dei Fondi strutturali esistenti, orientato a favorire la competitività e la coesione dell'UE e la creazione di una maggiore capacità di investimento dell'UE mediante l'applicazione di approcci innovativi quali ad esempio il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che include strumenti specifici per finanziare e garantire progetti infrastrutturali nell'interesse dell'Unione;

65.

insiste sulla piena attuazione dell'attuale quadro basato sul «six-pack» e sul «two-pack», nonché del semestre europeo, e sull'esigenza di affrontare, in particolare, gli squilibri macroeconomici e di conseguire il controllo di lungo periodo sul disavanzo e sui livelli ancora estremamente elevati del debito, attraverso il consolidamento del bilancio orientato alla crescita, migliorando l'efficienza della spesa, dando la priorità agli investimenti produttivi, offrendo incentivi alle riforme strutturali eque e sostenibili e tenendo conto delle condizioni del ciclo economico;

Creazione di una capacità di bilancio nella zona euro utilizzando una parte del bilancio dell'UE

66.

ricorda che l'euro è la moneta dell'Unione e che il bilancio dell'UE è concepito per conseguire gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 TUE e per finanziare politiche comuni, aiutare le regioni più deboli applicando il principio della solidarietà, completare il mercato interno, promuovere sinergie in Europa, rispondere alle sfide attuali ed emergenti che richiedono un'impostazione paneuropea, come pure contribuire ad aiutare gli Stati membri meno sviluppati a recuperare il ritardo ed essere quindi in grado di aderire alla zona euro;

67.

prende atto delle diverse proposte relative alla creazione di una capacità di bilancio all'interno della zona euro; segnala che tali proposte attribuiscono diverse funzioni a tale capacità e possono assumere configurazioni diverse; ricorda che il Parlamento ha insistito affinché tale capacità sia sviluppata all'interno del quadro dell'UE;

68.

segnala che, sebbene la possibilità che una siffatta capacità possa essere creata all'interno dell'attuale quadro previsto dai trattati dipenda dalla configurazione, dalla funzione e dalle dimensioni della nuova capacità di bilancio, esiste la possibilità, a norma dei trattati, di aumentare i massimali delle risorse proprie, istituire nuove categorie di risorse proprie (anche ove tali risorse proprie provengano soltanto da un numero limitato di Stati membri) e assegnare determinate entrate al finanziamento di voci di spesa specifiche; segnala altresì che il bilancio dell'UE prevede già garanzie per specifiche operazioni di prestito e che esistono vari strumenti di flessibilità tali da consentire la mobilitazione di fondi oltre i massimali di spesa del QFP;

69.

ricorda la sua posizione in favore dell'integrazione del meccanismo europeo di stabilità nel quadro giuridico dell'Unione, a condizione che vi sia un'adeguata assunzione di responsabilità democratica;

70.

ritiene che la creazione di una capacità di bilancio europea e di un Fondo monetario europeo possano costituire tappe del processo di istituzione di un Tesoro europeo, che dovrebbe rispondere del proprio operato al Parlamento europeo;

71.

chiede che siano tenute in debita considerazione le principali conclusioni del gruppo di esperti istituito dalla Commissione con l'obiettivo di creare un fondo per il rimborso del debito;

Il mercato unico e l'integrazione finanziaria

72.

ritiene che il mercato unico sia una delle pietre angolari su cui poggia l'UE e rivesta un'importanza fondamentale per la prosperità, la crescita e l'occupazione nell'Unione; segnala che il mercato unico, che offre benefici tangibili sia alle imprese che ai consumatori, ha un potenziale di crescita non ancora pienamente sfruttato, in particolare per quanto riguarda il mercato unico digitale, i servizi finanziari, l'unione bancaria e l'unione dei mercati dei capitali; chiede, pertanto, un controllo più attento della corretta attuazione e una migliore applicazione dell'acquis esistente in questi ambiti;

73.

chiede un completamento rapido, ma graduale, dell'unione bancaria basata su un meccanismo di vigilanza unico (SSM), un meccanismo di risoluzione unico (SRM) e un sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), e sostenuta da un adeguato dispositivo di protezione neutro dal punto di vista del bilancio; valuta positivamente l'accordo su un meccanismo di finanziamento ponte, fintanto che il Fondo di risoluzione unico non sarà divenuto operativo, e chiede un sistema europeo relativo alle procedure di insolvenza;

74.

ricorda che le autorità europee di vigilanza dovrebbero operare nell'ottica di migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza efficace, uniforme e di qualità elevata, tenendo conto dei vari interessi di tutti gli Stati membri e della diversa natura degli operatori dei mercati finanziari; ritiene che le questioni riguardanti gli Stati membri debbano essere sollevate, discusse e decise da tutti gli Stati membri e che, per rafforzare la parità di condizioni all'interno del mercato unico, sia essenziale un codice unico applicabile a tutti gli operatori dei mercati finanziari dell'UE, onde evitare la frammentazione del mercato unico in servizi finanziari e la concorrenza sleale derivante dall'assenza di condizioni di parità;

75.

chiede la creazione di una autentica unione dei mercati dei capitali;

76.

è favorevole alla creazione di un sistema di autorità in materia di competitività, responsabili del coordinamento degli organi nazionali competenti per la valutazione dei progressi in materia di competitività in ciascuno Stato membro, e propone che il monitoraggio dei progressi compiuti da tale sistema sia affidato alla Commissione;

77.

reputa necessario migliorare lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali nazionali al fine di evitare l'evasione e le frodi fiscali, la pianificazione fiscale, l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, nonché al fine di promuovere azioni coordinate di contrasto ai paradisi fiscali; chiede l'adozione di una direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, che preveda un'aliquota minima e obiettivi comuni in vista di una progressiva convergenza; reputa necessario intraprendere un riesame completo della legislazione vigente in materia di IVA, affrontando tra l'altro la questione dell'introduzione del principio del paese d'origine;

Un assetto istituzionale più democratico per l'UEM

78.

ricorda la necessità di assicurare una legittimità e una responsabilità democratiche adeguate ai livelli decisionali, con un ruolo di controllo per i parlamenti nazionali nei confronti dei governi nazionali e con un ruolo di controllo rafforzato per il Parlamento europeo a livello dell'UE, ivi compreso un ruolo centrale, di concerto con il Consiglio, nell'adozione del codice di convergenza secondo la procedura legislativa ordinaria;

79.

è a favore del ricorso generale alla «clausola passerella» di cui all'articolo 48, paragrafo 7, TUE; ricorda che la Commissione, nel suo piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita (12), ha proposto l'istituzione di uno strumento di convergenza e di competitività sulla base degli articoli 136 o 352 TFUE, se del caso mediante una cooperazione rafforzata; segnala che, in caso di cooperazione rafforzata, il ricorso all'articolo 333, paragrafo 2, TFUE che prevede l'uso della procedura legislativa ordinaria, rafforzerebbe la legittimità democratica e l'efficacia della governance dell'UE e del relativo ruolo del Parlamento;

80.

ribadisce che la cooperazione interparlamentare non dovrebbe condurre alla creazione di un nuovo organo parlamentare o di un'altra istituzione, poiché l'euro è la moneta dell'UE e il Parlamento europeo è il parlamento dell'UE; ricorda che l'UEM è istituita dall'Unione, i cui cittadini sono rappresentati direttamente a livello di Unione dal Parlamento, il quale deve individuare ed essere in grado di attuare modalità per garantire la responsabilità democratica parlamentare delle decisioni specificamente attinenti alla zona euro;

81.

insiste affinché alla Commissione siano conferite competenze di attuazione e applicazione riguardo a qualsiasi strumento esistente o futuro nel quadro dell'UEM;

82.

reputa necessario affrontare le carenze dell'attuale struttura istituzionale dell'UEM, in particolare il suo deficit democratico, anche tenendo conto del fatto che alcune parti del trattato possono essere sottoposte al controllo della Corte di giustizia mentre altre sono escluse da tale controllo; reputa necessario un controllo parlamentare rafforzato per l'attuazione dettagliata dell'articolo 121, paragrafi 3 e 4, TFUE, riguardo al coordinamento più stretto delle politiche economiche;

83.

è del parere che l'integrazione differenziata dovrebbe restare aperta a tutti gli Stati membri;

84.

ricorda che occorre dare la priorità alla procedura legislativa ordinaria e alla procedura di bilancio a livello dell'UE, avvalendosi, se del caso, di deroghe e della creazione di linee di bilancio specifiche; ricorda che si dovrebbe ricorrere a eventuali ulteriori disposizioni, ad esempio quelle relative alla zona euro o alla cooperazione rafforzata, solo quando le suddette procedure non sono applicabili per motivi di ordine giuridico o politico;

Il completamento del mercato interno come primo motore della crescita

85.

è convinto che il consolidamento dell'UEM debba andare di pari passo con il completamento del mercato interno mediante l'eliminazione di tutti i rimanenti ostacoli interni, in particolare per quanto riguarda l'Unione dell'energia, il mercato unico digitale e il mercato dei servizi;

86.

chiede, al fine di creare un'Unione dell'energia, la piena applicazione della legislazione vigente sul mercato interno dell'energia a norma dell'articolo 194 TFUE;

87.

è favorevole a un rafforzamento dei compiti e delle competenze dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) orientato, in ultima analisi, verso la creazione di un'Agenzia europea dell'energia a norma dell'articolo 54 del trattato Euratom, come pure all'integrazione dei mercati dell'energia e all'istituzione di una riserva strategica europea basata sulla combinazione di riserve nazionali nonché di un centro di negoziazione comune con i fornitori, al fine di completare la struttura istituzionale dell'Unione dell'energia;

88.

incoraggia il ricorso alle «obbligazioni di progetto» (project bonds), in stretta collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), per il finanziamento di progetti infrastrutturali ed energetici;

89.

invita la Commissione a utilizzare l'articolo 116 TFUE che stabilisce la base giuridica necessaria affinché il Parlamento e il Consiglio agiscano secondo la procedura legislativa ordinaria allo scopo di eliminare le pratiche che danno luogo a una distorsione della concorrenza nel mercato interno tramite politiche fiscali dannose;

La dimensione sociale

90.

sottolinea che, al fine di garantire una base sociale stabile per l'Unione, occorre garantire i diritti dei lavoratori, in particolare quando essi esercitano il proprio diritto alla mobilità, utilizzando appieno i pertinenti strumenti giuridici previsti ai titoli IV, IX e X della Parte terza del TFUE e a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ricorda, a tale proposito, in particolare i diritti derivanti dalla direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché dal regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione;

91.

rammenta l'importanza di istituire un'Europa sociale, affinché il progetto di integrazione europea possa continuare a contare sull'appoggio costante dei lavoratori;

92.

pone in rilievo l'importanza di promuovere l'idea di un salario minimo determinato da ciascuno Stato membro, osserva che esplorare le opzioni per un sistema di prestazioni minime di disoccupazione richiederebbe l'esistenza di norme e condizioni comuni relative a un mercato del lavoro dell'UE, e suggerisce che, conformemente alle attuali disposizioni del trattato, potrebbe essere adottata una proposta legislativa al fine di ridurre gli ostacoli che ancora permangono per i lavoratori;

93.

sottolinea gli strumenti messi a disposizione dall'Unione e la necessità di includere attivamente i giovani lavoratori nel mercato del lavoro e di incoraggiare ulteriormente gli scambi di giovani lavoratori, a norma dell'articolo 47 TFUE;

94.

invita la Commissione ad avvalersi di criteri inerenti all'occupazione per la valutazione macroeconomica dei risultati conseguiti dagli Stati membri e a raccomandare e sostenere riforme strutturali, in modo da assicurare un uso migliore dei fondi regionali e sociali;

95.

invita la Commissione a valutare adeguatamente la necessità di un'azione dell'UE e il potenziale impatto economico, sociale e ambientale di opzioni politiche alternative prima di proporre una nuova iniziativa (ad esempio, proposte legislative, iniziative non legislative, atti di esecuzione e atti delegati), conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016;

96.

chiede che sia concordato un nuovo patto sociale (che potrebbe assumere la forma di un protocollo sociale) volto a promuovere l'economia sociale di mercato europea e a ridurre le disuguaglianze, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, inclusi, tra gli altri, il diritto di contrattazione collettiva e la libera circolazione; sottolinea che un tale patto potrebbe migliorare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri;

97.

invita la Commissione a rivitalizzare il dialogo sociale dell'UE mediante accordi vincolanti tra le parti sociali a norma degli articoli da 151 a 161 TFUE;

L'azione esterna

Accrescere l'efficacia, la coerenza e la responsabilità della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

98.

ritiene che l'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni debba essere rafforzato associando più strettamente i diversi attori e i vari strumenti a tutte le fasi del ciclo di un conflitto;

99.

insiste affinché le disposizioni dell'articolo 22 del TUE siano utilizzate per creare un quadro strategico globale e per adottare decisioni in merito agli interessi e agli obiettivi strategici di cui all'articolo 21 TUE, che possono estendersi oltre la PESC ad altri ambiti dell'azione esterna, il che richiede coerenza con altre politiche come quella commerciale, agricola e dell'aiuto allo sviluppo; rammenta che le decisioni adottate sulla base di tale strategia potrebbero essere attuate a maggioranza qualificata; segnala che la legittimità democratica di tali decisioni potrebbe essere rafforzata qualora il Consiglio e il Parlamento adottassero documenti strategici comuni sulla base delle proposte del vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR);

100.

invita a rafforzare il controllo parlamentare dell'azione esterna dell'UE, anche proseguendo le consultazioni periodiche con il VP/AR, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione, e ad avviare negoziati per il rinnovo dell'accordo interistituzionale del 2002 sull'accesso alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della PESC;

101.

reputa necessario che i rappresentanti speciali dell'UE siano integrati nel SEAE e che i fondi a essi assegnati siano trasferiti dalle linee di bilancio della PESC a quelle del SEAE, cosa che aumenterebbe la coerenza degli sforzi dell'UE;

102.

invita ad avvalersi dell'articolo 31, paragrafo 2, TUE, che consente al Consiglio di adottare talune decisioni in materia di PESC deliberando a maggioranza qualificata, e della «clausola passerella» (articolo 31, paragrafo 3, TUE) per passare progressivamente alla maggioranza qualificata per le decisioni in materia di PESC prive di implicazioni nel settore militare o della difesa; rammenta che l'articolo 20, paragrafo 2, TUE, che stabilisce le disposizioni per la cooperazione rafforzata, fornisce inoltre agli Stati membri ulteriori possibilità di fare passi avanti in materia di PESC e dovrebbe pertanto essere utilizzato;

103.

ritiene sia necessario aumentare la flessibilità delle norme finanziarie per l'azione esterna, al fine di evitare ritardi nell'erogazione operativa dei fondi dell'UE e, in tal modo, aumentare la capacità dell'Unione di rispondere efficacemente e rapidamente alle crisi; ritiene necessario, in tal senso, stabilire una procedura accelerata utilizzata per l'assistenza umanitaria, per assicurare che gli aiuti siano erogati nella maniera più efficace ed efficiente possibile;

104.

chiede al Consiglio, al SEAE e alla Commissione l'impegno a rispettare i rispettivi obblighi di informare immediatamente ed esaurientemente il Parlamento, in tutte le fasi del processo di negoziazione e conclusione di accordi internazionali, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e come illustrato dettagliatamente negli accordi interistituzionali con la Commissione e il Consiglio;

105.

ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha confermato che il Parlamento europeo ha il diritto, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, di essere pienamente e immediatamente informato in tutte le fasi della procedura di negoziazione e conclusione di accordi internazionali — anche in materia di PESC — affinché possa essere in condizioni di esercitare i propri poteri con piena cognizione dell'azione dell'Unione europea nel suo insieme; si attende, pertanto, che i prossimi negoziati interistituzionali sul miglioramento delle modalità pratiche di cooperazione e di condivisione delle informazioni nell'ambito della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali terranno debitamente conto della giurisprudenza della CGUE;

Verso una politica di difesa comune

106.

chiede che siano intrapresi passi progressivi verso una politica di difesa comune (articolo 42, paragrafo 2, TUE) e infine verso una difesa comune che possa essere istituita mediante decisione unanime del Consiglio europeo rafforzando, nel contempo, la dimensione civile e della società civile mediante approcci di prevenzione e risoluzione dei conflitti basati sulla non-violenza e, in particolare, aumentando in modo consistente le risorse finanziarie e amministrative intese a gestire la mediazione, il dialogo, la riconciliazione e la risposta immediata alle crisi fondata sulle organizzazioni della società civile;

107.

propone, come primo passo in tale direzione, che siano attuate le disposizioni dell'articolo 46 TUE che consentono la creazione di una cooperazione strutturata permanente (PESCO) attraverso un voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio, dato che questo strumento consentirebbe agli Stati membri più ambiziosi di cooperare più strettamente e in modo coordinato nel settore della difesa, sotto l'egida dell'UE, e conferirebbe loro la facoltà di utilizzare le istituzioni, gli strumenti e il bilancio dell'UE;

108.

raccomanda l'istituzione di un Consiglio dei ministri della Difesa permanente, sotto la presidenza del VP/AR, allo scopo di coordinare le politiche di difesa degli Stati membri, specialmente in materia di sicurezza informatica e lotta al terrorismo, e di sviluppare congiuntamente la strategia e le priorità della politica di difesa dell'UE;

109.

insiste affinché sia elaborato un Libro bianco dell'UE riguardante la sicurezza e la difesa sulla base della strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza, attualmente in corso di preparazione da parte del VP/AR unitamente all'agenda di Bratislava, in quanto tale documento servirebbe a definire più precisamente gli obiettivi strategici dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa e a individuare le capacità esistenti e quelle necessarie; invita la Commissione a basarsi, nel suo lavoro preparatorio in corso per un piano d'azione europeo in materia di difesa, sui risultati del futuro Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa, il quale dovrebbe anche chiarire in che modo e in quali circostanze l'uso della forza militare sia opportuno e legittimo;

110.

evidenzia la necessità di definire, in linea con l'articolo 42, paragrafo 3, TUE, una politica comune europea in materia di capacità e di armamenti, ivi compresi la programmazione, lo sviluppo e l'acquisizione comuni di capacità militari, che dovrebbe comprendere anche proposte per reagire ad attacchi informatici, ibridi e asimmetrici; incoraggia la Commissione a lavorare a un ambizioso piano d'azione europeo in materia di difesa, come annunciato nel suo programma di lavoro per il 2016;

111.

sottolinea il grande potenziale dell'Agenzia europea per la difesa (AED) sul fronte dello sviluppo di un mercato unico della difesa competitivo, efficace e improntato alla ricerca, sviluppo e innovazione nonché alla creazione di posti di lavoro specializzati, ed è favorevole, a tal fine, a esplorare le possibilità di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato; ribadisce l'urgente necessità di rafforzare l'AED mettendo a sua disposizione le risorse e il sostegno politico necessari affinché possa svolgere un ruolo di guida e di coordinamento in materia di sviluppo, ricerca e acquisizione delle capacità; ribadisce che, a suo parere, la soluzione migliore consisterebbe nel finanziare i costi del personale e i costi operativi dell'Agenzia con il bilancio dell'Unione;

112.

ricorda l'esistenza dell'articolo 44 TUE, che prevede una maggiore flessibilità e introduce la possibilità di affidare l'esecuzione di compiti di gestione delle crisi a un gruppo di Stati membri, i quali svolgerebbero il compito a nome dell'UE e sotto il controllo politico e la guida strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e del SEAE;

113.

propone che l'articolo 41, paragrafo 3, TUE sia utilizzato per creare un fondo iniziale, alimentato dai contributi degli Stati membri, per finanziare le attività preparatorie attinenti alle attività della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) che non sono finanziate a titolo del bilancio dell'Unione;

114.

pone in rilievo l'importanza di estendere il finanziamento comune al settore delle spese militari nell'ambito della PSDC, anche attraverso il meccanismo Athena, dal momento che ciò ridurrebbe i disincentivi finanziari al contributo degli Stati membri alle missioni e alle operazioni militari nel quadro della PSDC, migliorando in tal modo la capacità dell'UE di reagire alle crisi;

115.

chiede l'istituzione di un quartier generale civile-militare permanente, con una capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) e una capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC); chiede l'istituzionalizzazione delle varie strutture militari europee (fra cui i diversi «gruppi tattici», Euroforces, cooperazione Francia-Regno Unito in materia di difesa, cooperazione per la difesa aerea del Benelux) nel quadro dell'UE, nonché l'aumento dell'utilizzabilità dei gruppi tattici dell'UE, tra l'altro ampliando il finanziamento comune e considerando automatico il loro impiego come prima forza di intervento nei prossimi scenari di gestione delle crisi;

116.

osserva che un siffatto quartier generale permanente potrebbe occuparsi della pianificazione d'emergenza e svolgere un ruolo di coordinamento importante nei futuri casi di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE; è del parere che la «clausola di reciproca difesa», prevista in tale articolo e invocata dalla Francia durante il Consiglio «Affari esteri» del 17 novembre 2015, possa fungere da catalizzatore per ulteriori sviluppi della politica di sicurezza e difesa dell'UE, portando a un maggiore impegno di tutti gli Stati membri;

117.

ritiene che occorra promuovere la cooperazione fra l'UE e la NATO a tutti i livelli in settori quali lo sviluppo delle capacità e la pianificazione di emergenza per le minacce ibride, nonché intensificare gli sforzi volti a rimuovere i rimanenti ostacoli politici; chiede vivamente un partenariato politico e militare globale fra l'UE e la NATO;

118.

chiede che siano intraprese azioni decisive per assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) a norma dell'articolo 208 TFUE, che sia migliorato il sistema di valutazione dell'impatto della CPS e sia istituito un meccanismo di arbitrato per comporre le eventuali divergenze tra le differenti politiche dell'UE, attribuendo al Presidente della Commissione la responsabilità politica dei suoi orientamenti generali e della risoluzione delle controversie in virtù degli impegni assunti dall'UE nel quadro della CPS;

Giustizia e affari interni (GAI)

119.

sottolinea che, pur difendendo i diritti e le libertà fondamentali e insistendo sulla necessità di un controllo democratico e giudiziario delle politiche antiterrorismo, alla luce dei recenti attacchi e dell'accresciuta minaccia del terrorismo, è assolutamente fondamentale uno scambio di informazioni e dati sistematico, obbligatorio e strutturato fra le autorità di contrasto e i servizi segreti nazionali e con Europol, Frontex ed Eurojust, che deve essere posto in essere quanto prima;

120.

osserva che, come per i precedenti attentati, gli autori degli attentati di Parigi erano già noti alle autorità di sicurezza ed erano stati oggetto di indagini e di misure di controllo; esprime preoccupazione per il fatto che gli Stati membri non abbiano provveduto allo scambio dei dati su tali individui, nonostante gli obblighi di cui all'articolo 88 TFUE; invita il Consiglio, a norma dell'articolo 352 TFUE, a prevedere l'obbligo dello scambio di dati tra Stati membri; ritiene che sia opportuno sfruttare il potenziale della cooperazione rafforzata, laddove non sia possibile raggiungere l'unanimità;

121.

invita la Commissione e il Consiglio a effettuare una valutazione globale delle iniziative antiterrorismo e delle misure correlate dell'UE, in particolare per quanto riguarda la loro attuazione nel diritto e nella prassi degli Stati membri, e a valutare altresì in che misura gli Stati membri cooperino con le agenzie UE del settore, in particolare con Europol ed Eurojust, quale sia la portata delle rimanenti lacune e il livello di conformità agli obblighi dell'UE in materia di diritti fondamentali, ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 70 TFUE;

122.

rammenta, a tal riguardo, che l'articolo 222 TFUE prevede una clausola di solidarietà che può e che dovrebbe essere attivata quando uno Stato membro è oggetto di un attacco terroristico oppure è colpito da una calamità naturale o causata dall'uomo;

123.

si rammarica che la direttiva sulla protezione temporanea non sia stata attivata alla luce della crisi dei rifugiati, nonostante tale direttiva sia stata concepita per far fronte a un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi;

124.

sottolinea la necessità di istituire una politica comune equa ed efficace dell'UE in materia di asilo e immigrazione, sulla base dei principi di solidarietà, non discriminazione, non respingimento e leale collaborazione tra tutti gli Stati membri, che dovrebbe prevedere altresì l'equa ridistribuzione dei richiedenti asilo nell'UE; è del parere che tale politica debba coinvolgere tutti gli Stati membri; ricorda agli Stati membri gli obblighi che incombono loro al riguardo ed evidenzia che un nuovo quadro in materia di asilo e di migrazione dovrebbe basarsi sui diritti fondamentali dei migranti;

125.

fa presente che sono necessarie ulteriori iniziative per garantire che il sistema europeo comune di asilo diventi un sistema davvero uniforme; invita gli Stati membri ad armonizzare le proprie legislazioni e prassi per quanto concerne i criteri riguardanti l'ammissibilità a beneficiare della protezione internazionale e le garanzie concernenti le procedure di protezione internazionale e le condizioni di accoglienza, nel rispetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché delle migliori prassi consolidate negli altri Stati membri;

126.

si compiace dell'adozione del regolamento (UE) 2016/1624, che amplia le competenze e i poteri di Frontex rinominandola «Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera»; ritiene che tale agenzia potrebbe essere sostenuta, ove necessario, da strumenti militari, quali la forza marittima europea (Euromarfor) e un corpo d'armata europeo (Eurocorps) migliorato, nonché dalle risorse messe in comune attraverso la cooperazione strutturata permanente; sottolinea che, a norma del regolamento, gli Stati membri dovrebbero, nel loro interesse e nell'interesse degli altri Stati membri, inserire dati nelle banche dati europee; suggerisce che sarebbe opportuno prevedere altresì l'interoperabilità delle banche dati delle autorità di frontiera, come Eurodac, come pure con le banche dati di Europol;

127.

chiede una revisione urgente del regolamento di Dublino attraverso l'istituzione, a livello dell'UE, di un sistema permanente e giuridicamente vincolante di distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, basato su una ripartizione equa e obbligatoria;

128.

sottolinea che, dati i flussi senza precedenti di migranti che hanno raggiunto e continuano a raggiungere le frontiere esterne dell'Unione, e dato il costante aumento del numero di persone che chiedono protezione internazionale, l'Unione ha bisogno di un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di reinsediamento, quale previsto nell'agenda sulla migrazione della Commissione;

129.

chiede che siano firmati accordi con paesi terzi sicuri, al fine di controllare e ridurre i flussi migratori prima che i migranti arrivino alle frontiere dell'UE; ribadisce, nel contempo, la necessità di procedure rigorose per il rimpatrio di quanti hanno presentato richieste infondate;

130.

invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare la spesa per la formazione degli specialisti in materia di asilo e per migliorare l'efficienza delle procedure di presentazione della domanda di asilo;

131.

è del parere che la dimensione esterna dovrebbe concentrarsi sulla cooperazione con i paesi terzi per contrastare l'afflusso irregolare di migranti in Europa, affrontandone le cause profonde; ritiene che i partenariati e la cooperazione con i principali paesi di origine, di transito e di destinazione debbano continuare a essere un tema centrale; raccomanda che la cooperazione con i paesi terzi comporti la valutazione dei sistemi di asilo di tali paesi, del loro sostegno a favore dei rifugiati e della loro capacità e volontà di lottare contro la tratta e il traffico di esseri umani verso e attraverso i suddetti paesi; riconosce che è necessario migliorare l'efficienza del sistema europeo dei rimpatri, ma ritiene che il rimpatrio dei migranti debba essere previsto esclusivamente in condizioni di assoluta sicurezza, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e procedurali;

132.

si compiace del fatto che, a norma del nuovo regolamento (UE) 2016/1624 relativo l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, qualora il controllo delle frontiere esterne sia reso inefficace in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen in quanto uno Stato membro non adotta le misure necessarie oppure non ha richiesto all'Agenzia un sostegno sufficiente o non sta dando seguito a tale supporto, la Commissione può proporre al Consiglio una decisione che identifichi le misure che devono essere attuate dall'Agenzia e che chieda agli Stati membri interessati di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure; segnala inoltre che il regolamento contiene disposizioni relative alla responsabilità civile e penale dei membri delle squadre nonché un meccanismo di denuncia volto a monitorare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia;

133.

ritiene che sarebbe necessario un miglioramento delle capacità umane e finanziarie dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) se questo fosse chiamato a coordinare tutte le domande di asilo rivolte all'UE ed essere impiegato per assistere gli Stati membri che subiscono una particolare pressione migratoria nel trattamento delle richieste di asilo, anche per quanto riguarda il suo mandato per lo svolgimento di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi simili a quelli aggiunti dal regolamento (UE) n. 1168/2011 al mandato di Frontex;

134.

evidenzia l'importanza di migliorare altresì il coordinamento fra l'EASO, Frontex e l'Ufficio del Mediatore europeo, per consentire l'adozione più agevole delle relazioni di allerta precoce in caso di particolare pressione migratoria suscettibile di mettere a rischio il rispetto delle libertà fondamentali dei richiedenti asilo; ritiene che la Commissione possa utilizzare tali relazioni di allerta precoce come base per far scattare le misure di emergenza di cui all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE;

135.

ritiene sia assolutamente necessario rafforzare il ruolo del Parlamento in quanto colegislatore, su un piano di parità con il Consiglio, attraverso il ricorso all'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, che consente di trasferire il processo decisionale nel settore del diritto di famiglia con implicazioni transnazionali alla procedura legislativa ordinaria, se il Consiglio decide in tal senso all'unanimità previa consultazione del Parlamento; chiede che, per tutte le altre politiche del settore della giustizia e degli affari interni (GAI), il processo decisionale passi alla procedura legislativa ordinaria utilizzando la «clausola passerella» di cui all'articolo 48, paragrafo 7, TUE;

136.

invita la Commissione, a norma dell'articolo 83 TFUE, a proporre norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti la lotta contro il terrorismo, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata;

137.

insiste sulla necessità di applicare i principi enunciati nel trattato di Lisbona, in particolare il principio della solidarietà e della condivisione della responsabilità fra gli Stati membri, il principio del riconoscimento reciproco nell'attuazione delle politiche GAI (articolo 70 TFUE), e le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

138.

ritiene che l'UE debba garantire la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e la continuità del rispetto dei criteri di Copenaghen, come pure assicurare che tutti gli Stati membri rispettino i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE;

139.

insiste sull'importanza di completare il cosiddetto «pacchetto delle garanzie procedurali», in particolare legiferando in materia di detenzione amministrativa e detenzione di minori, ambiti in cui le norme di molti Stati membri non sono pienamente compatibili con i diritti umani e altre norme internazionali;

140.

sottolinea l'importanza di compiere ulteriori progressi in materia di diritto penale europeo, in particolare nell'ambito del mutuo riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze penali;

141.

sottolinea l'importanza di promuovere lo sviluppo di una cultura giudiziaria europea quale prerequisito fondamentale per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini nonché ai fini di una migliore applicazione della legislazione dell'UE;

142.

segnala che è necessario istituire la figura del procuratore europeo al fine di lottare contro la criminalità organizzata, la frode e la corruzione, proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e porre rimedio alla frammentazione dello spazio penale europeo;

143.

sottolinea che, a norma dell'articolo 86 TFUE, è possibile istituire una Procura europea per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE soltanto con l'approvazione del Parlamento europeo; ribadisce pertanto le raccomandazioni formulate nelle sue risoluzioni del 12 marzo 2014 (13) e del 29 aprile 2015 (14) per quanto concerne i dettagli organizzativi della Procura europea e sottolinea che il regolamento sulla Procura europea dovrebbe essere adottato senza indugio al fine di conferirle il potere di indagare su tutti i reati che ledono gli interessi finanziari, comprese le frodi in materia di IVA, e di perseguirne i presunti autori;

144.

ricorda l'obbligo, per l'Unione, di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in linea con l'articolo 6, paragrafo 2, TUE, e chiede vivamente, a tal fine, una rapida ripresa dei negoziati con il Consiglio d'Europa, sulla scorta del parere della CGUE del 18 dicembre 2014; ricorda alla Commissione, nel suo ruolo di capo negoziatore, che tale adesione migliorerà la protezione dei diritti umani di tutti i cittadini europei;

145.

ribadisce che la presente risoluzione mira esclusivamente a fornire una valutazione delle possibilità giuridiche insite nei trattati e dovrebbe costituire il punto di partenza per migliorare il funzionamento dell'Unione europea; ricorda che un'ulteriore riforma radicale in futuro richiederebbe una revisione dei trattati;

o

o o

146.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, alla BCE, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 25.

(2)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 82.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0249.

(4)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 183.

(5)  GU C 313 del 22.9.2015, pag. 9.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0103.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2017)0010.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0382.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0395.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2017)0050.

(11)  GU C 468 del 15.12.2016, pag. 176.

(12)  COM(2012)0777 del 28 novembre 2012.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2014)0234.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2015)0173.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/235


P8_TA(2017)0050

Capacità di bilancio della zona euro

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro (2015/2344(INI))

(2018/C 252/24)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0038/2017),

A.

considerando che l'attuale clima politico e le sfide economiche e politiche esistenti in un mondo globalizzato richiedono decisioni e interventi coerenti e determinati da parte dell'UE in alcuni settori, come la sicurezza interna ed esterna, la protezione delle frontiere e la politica della migrazione, la stabilizzazione del nostro vicinato, la crescita e l'occupazione, soprattutto per combattere la disoccupazione giovanile, e l'attuazione degli accordi raggiunti alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015;

B.

considerando che dopo un inizio positivo per la moneta unica, nella zona euro si è evidenziata una mancanza di convergenza, di cooperazione politica e di titolarità;

C.

considerando che, viste le varie crisi e sfide planetarie, è necessario che la zona euro compia quanto prima un salto di qualità in termini di integrazione;

D.

considerando che l'appartenenza a una zona monetaria comune presuppone strumenti comuni e solidarietà a livello europeo, nonché obblighi e responsabilità da parte di ciascuno Stato membro partecipante;

E.

considerando che è necessario ripristinare la fiducia all'interno della zona euro;

F.

considerando che una tabella di marcia ben definita che rifletta un approccio globale è necessaria per realizzare appieno i vantaggi della moneta comune, garantendone nel contempo la sostenibilità e conseguendo gli obiettivi di stabilità e piena occupazione;

G.

considerando che in ciò rientrano il completamento concordato dell'Unione bancaria, il rafforzamento del quadro di bilancio con capacità di assorbimento degli shock e incentivi a favore di riforme strutturali propizie alla crescita, che vadano a integrare le attuali misure di politica monetaria;

H.

considerando che una capacità di bilancio e il relativo codice di convergenza sono tasselli fondamentali di una tale impresa, il cui successo può essere garantito soltanto da una stretta interconnessione di responsabilità e solidarietà;

I.

considerando che la creazione di una capacità di bilancio della zona euro è soltanto uno dei tasselli del puzzle e deve andare di pari passo con un chiaro spirito rifondatore europeo tra i suoi membri attuali e futuri;

1.

adotta la seguente tabella di marcia:

i.    Principi generali

Il trasferimento di sovranità in materia di politica monetaria richiede meccanismi di aggiustamento alternativi, quali l'attuazione di riforme strutturali favorevoli alla crescita, il mercato interno, l'Unione bancaria, l'Unione dei mercati dei capitali, per creare un settore finanziario più sicuro e una capacità di bilancio per far fronte agli shock macroeconomici e rafforzare la competitività e la stabilità delle economie degli Stati membri, al fine di rendere la zona euro un'area monetaria ottimale.

La convergenza, la buona governance e la condizionalità, applicate mediante istituzioni democraticamente responsabili a livello di zona euro e/o nazionale sono fondamentali soprattutto per evitare trasferimenti permanenti, l'azzardo morale e una condivisione pubblica dei rischi non sostenibile.

La progressiva crescita dell'entità e della credibilità della capacità di bilancio contribuirà a ripristinare la fiducia dei mercati finanziari nella sostenibilità delle finanze pubbliche della zona euro, il che consentirà, in linea di principio, di tutelare meglio i contribuenti e ridurre i rischi pubblici e privati.

La capacità di bilancio include il meccanismo europeo di stabilità (MES) e una capacità di bilancio supplementare specifica per la zona euro. La capacità di bilancio è creata in aggiunta al meccanismo europeo di stabilità e senza pregiudizio dello stesso.

Come primo passo, la capacità di bilancio specifica della zona euro dovrebbe rientrare nel bilancio dell'Unione, al di sopra degli attuali massimali del quadro finanziario pluriennale, e dovrebbe essere finanziata dagli Stati membri della zona euro e da altri paesi partecipanti mediante entrate da concordare tra gli Stati membri partecipanti e da considerarsi entrate con destinazione specifica e garanzie; una volta che sarà stabilizzata, la capacità di bilancio potrebbe essere finanziata tramite risorse proprie, secondo le raccomandazioni della relazione Monti sul futuro finanziamento dell'UE.

Il MES, pur continuando ad adempiere agli attuali compiti, dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e trasformato in un Fondo monetario europeo (FME), dotato di un'adeguata capacità di erogare e contrarre prestiti, nonché di un mandato chiaramente definito, al fine di assorbire gli shock asimmetrici e simmetrici.

ii.    I tre pilastri della capacità di bilancio ai fini della convergenza e della stabilizzazione della zona euro

La capacità di bilancio dovrebbe svolgere tre diverse funzioni:

in primo luogo, sarebbe opportuno incentivare la convergenza economica e sociale nella zona euro per promuovere le riforme strutturali, ammodernare le economie e migliorare la competitività di ciascuno Stato membro e la resilienza della zona euro, contribuendo in tal modo altresì alla capacità degli Stati membri di assorbire gli shock asimmetrici e simmetrici;

in secondo luogo, le differenze nei cicli economici degli Stati membri della zona euro ascrivibili a differenze strutturali o a una vulnerabilità economica generale comportano la necessità di affrontare gli shock asimmetrici (situazioni in cui un evento economico incide maggiormente su un'economia rispetto a un'altra, per esempio allorché si ha un crollo della domanda in un determinato Stato membro e non negli altri, in seguito a uno shock esterno su cui uno Stato membro non è in grado di influire);

in terzo luogo, occorre affrontare gli shock simmetrici (situazioni in cui un evento economico colpisce tutte le economie nello stesso modo, ad esempio la variazione dei prezzi del petrolio per i paesi della zona euro) ai fini di una maggiore resilienza della zona euro nel suo insieme.

In considerazione di tali obiettivi, occorrerà prendere in esame quali funzioni possono essere realizzate nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione e quali richiederanno l'adeguamento o la modifica dei trattati.

Primo pilastro: il codice di convergenza

La situazione economica attuale richiede una strategia di investimento, parallelamente al risanamento e alla responsabilità di bilancio in conformità del quadro di governance economica.

Accanto al patto di stabilità e crescita, il codice di convergenza, adottato con procedura legislativa ordinaria tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese, dovrebbe concentrarsi, per un quinquennio, sui criteri di convergenza in materia di fiscalità, mercato del lavoro, investimenti, produttività, coesione sociale, pubblica amministrazione e capacità di buona governance nell'ambito dei trattati vigenti.

Nel quadro di governance economica, il rispetto del codice di convergenza dovrebbe essere il presupposto per la piena partecipazione alla capacità di bilancio e ciascuno Stato membro dovrebbe formulare proposte sul modo in cui conformarsi ai criteri del codice di convergenza.

La capacità di bilancio della zona euro dovrebbe essere integrata da una strategia di lungo periodo per la sostenibilità del debito e la riduzione dello stesso, nonché il potenziamento della crescita e degli investimenti nei paesi della zona euro, il che abbasserebbe i costi complessivi di rifinanziamento e il rapporto debito/PIL.

Secondo pilastro: assorbimento degli shock asimmetrici

Data la stretta integrazione degli Stati membri della zona euro, gli shock asimmetrici che incidono sulla stabilità di tale zona nel suo insieme non possono essere del tutto esclusi, malgrado gli sforzi combinati degli Stati membri in materia di coordinamento delle politiche, convergenza e riforme strutturali sostenibili.

La stabilizzazione garantita dal MES/FME dovrebbe essere integrata da meccanismi automatici di assorbimento degli shock.

La stabilizzazione deve incentivare le prassi corrette ed evitare l'azzardo morale.

Un siffatto sistema deve prevedere norme chiare sui termini per gli eventuali pagamenti e rimborsi e deve essere chiaramente definito in termini di entità e meccanismi di finanziamento, evitando nel contempo di incidere sul bilancio durante un ciclo economico di più lungo periodo.

Terzo pilastro: assorbimento degli shock simmetrici

Futuri shock simmetrici potrebbero destabilizzare l'intera zona euro, in quanto l'area monetaria non è ancora dotata degli strumenti necessari per far fronte a una crisi di proporzioni simili alla precedente.

In caso di shock simmetrici imputabili a una mancanza di domanda interna, la politica monetaria di per sé non può rilanciare la crescita, in particolare in un contesto di tassi d'interesse prossimi allo zero. Il bilancio della zona euro, dovrebbe essere di entità sufficiente per assorbire tali shock simmetrici, finanziando gli investimenti mirati alla domanda aggregata e alla piena occupazione, in linea con l'articolo 3 TUE.

iii.    Governance, rendicontabilità democratica e controllo

Nella governance economica della zona euro dovrebbe prevalere il metodo comunitario.

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel nuovo quadro di governance economica, al fine di accrescere la rendicontabilità democratica. Ciò include una maggiore titolarità nazionale del semestre europeo e una riforma della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del patto di bilancio (Fiscal Compact), per darle maggiore sostanza e sviluppare in tal modo una più forte opinione parlamentare e pubblica. Ai fini di una migliore titolarità, i parlamenti nazionali dovrebbero controllare i governi nazionali, così come il Parlamento europeo dovrebbe controllare i dirigenti europei.

Le funzioni di presidente dell'Eurogruppo e di commissario per gli Affari economici e finanziari possono essere accorpate in un'unica figura e, in tal caso, il presidente della Commissione dovrebbe designare tale commissario alla vicepresidenza della Commissione.

Un ministro delle Finanze e del Tesoro in seno alla Commissione dovrebbe garantire piena rendicontabilità democratica ed essere dotato di tutti gli strumenti e le capacità necessari per applicare il vigente quadro di governance economica e ottimizzare lo sviluppo della zona euro, in cooperazione con i ministri delle Finanze degli Stati membri partecipanti.

Il Parlamento europeo dovrebbe riesaminare il proprio regolamento e la propria organizzazione per garantire la completa rendicontabilità democratica della capacità di bilancio nei confronti dei deputati degli Stati membri partecipanti;

2.

Invita:

il Consiglio europeo a definire gli orientamenti descritti in precedenza al più tardi in occasione del vertice UE di Roma (marzo 2017), tra cui un quadro di riferimento per una stabilizzazione sostenibile a lungo termine della zona euro;

la Commissione a presentare un Libro bianco con un ambizioso capitolo centrale dedicato alla zona euro e a formulare nel 2017 le proposte legislative corrispondenti, avvalendosi di tutti i mezzi contemplati dai trattati vigenti, tra cui il codice di convergenza, il bilancio della zona euro e gli stabilizzatori automatici, nonché a fissare un calendario preciso per l'attuazione di tali misure;

3.

dichiara la propria disponibilità a ultimare tutte le misure legislative che non richiedono modifiche dei trattati entro la fine dell'attuale mandato della Commissione e del Parlamento europeo e a gettare le basi della modifica dei trattati necessaria, a medio e lungo termine, ai fini della sostenibilità della zona euro;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, alla Commissione, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla Banca centrale europea, al direttore esecutivo del meccanismo europeo di stabilità, nonché ai parlamenti degli Stati membri.

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/239


P8_TA(2017)0051

Norme di diritto civile sulla robotica

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL))

(2018/C 252/25)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (1),

visto lo studio sugli aspetti etici dei sistemi ciberfisici svolto per conto del comitato di valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA) del Parlamento e gestito dall'unità Prospettiva scientifica dello STOA (DG Servizi di ricerca parlamentare),

visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0005/2017),

Introduzione

A.

considerando che, dal mostro di Frankenstein ideato da Mary Shelley al mito classico di Pigmalione, passando per la storia del Golem di Praga e il robot di Karel Čapek, che ha coniato la parola, gli esseri umani hanno fantasticato sulla possibilità di costruire macchine intelligenti, spesso androidi con caratteristiche umane;

B.

considerando che l'umanità si trova ora sulla soglia di un'era nella quale robot, bot, androidi e altre manifestazioni dell'intelligenza artificiale sembrano sul punto di avviare una nuova rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali, rendendo imprescindibile che la legislazione ne consideri le implicazioni e le conseguenze legali ed etiche, senza ostacolare l'innovazione;

C.

considerando che è necessario creare una definizione generalmente accettata di robot e di intelligenza artificiale che sia flessibile e non ostacoli l'innovazione;

D.

considerando che tra il 2010 e il 2014 la crescita media delle vendite di robot era stabile al 17 % annuo e che nel 2014 è aumentata al 29 %, il più considerevole aumento annuo mai registrato, e che i fornitori di parti motrici e l'industria elettrica/elettronica sono i principali propulsori della crescita; che le richieste di brevetto per le tecnologie robotiche sono triplicate nel corso dell'ultimo decennio;

E.

considerando che negli ultimi duecento anni il tasso di occupazione è aumentato costantemente grazie agli sviluppi tecnologici; che lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale è potenzialmente in grado di trasformare le abitudini di vita e lavorative, innalzare i livelli di efficienza, di risparmio e di sicurezza e migliorare il livello dei servizi, nel breve e medio termine, e considerando che la robotica e l'intelligenza artificiale promettono di portare benefici in termini di efficienza e di risparmio economico non solo in ambito manifatturiero e commerciale, ma anche in settori quali i trasporti, l'assistenza medica, l'istruzione e l'agricoltura, consentendo di evitare di esporre esseri umani a condizioni pericolose, come nel caso della pulizia di siti contaminati da sostanze tossiche;

F.

considerando che l'invecchiamento è il risultato dell'allungamento della speranza di vita dovuto ai progressi nell'ambito delle condizioni di vita e della medicina moderna e che rappresenta una delle maggiori sfide politiche, sociali ed economiche del XXI secolo per le società europee; che entro il 2025 oltre il 20 % dei cittadini europei avrà 65 anni o più e che si assisterà a un aumento particolarmente rapido di chi ne avrà 80 o più, il che comporterà un equilibrio sostanzialmente diverso tra generazioni all'interno delle nostre società, e che è interesse della società che le persone anziane rimangano in salute e attive quanto più a lungo possibile;

G.

considerando che l'andamento attuale, che tende a sviluppare macchine autonome e intelligenti, in grado di apprendere e prendere decisioni in modo indipendente, genera nel lungo periodo non solo vantaggi economici ma anche una serie di preoccupazioni circa gli effetti diretti e indiretti sulla società nel suo complesso;

H.

considerando che l'apprendimento automatico offre enormi vantaggi economici e innovativi per la società migliorando notevolmente le capacità di analisi dei dati, sebbene ponga nel contempo alcune sfide legate alla necessità di garantire la non discriminazione, il giusto processo, la trasparenza e la comprensibilità dei processi decisionali;

I.

considerando che i cambiamenti economici e le conseguenze per l'occupazione derivanti dalla robotica e dall'apprendimento automatico devono essere parimenti valutati; che, nonostante i vantaggi innegabili apportati dalla robotica, essa può comportare una trasformazione del mercato del lavoro e rendere necessaria, di conseguenza, una riflessione sul futuro dell'istruzione, dell'occupazione e delle politiche sociali;

J.

considerando che l'uso diffuso di robot potrebbe non portare automaticamente alla sostituzione di posti di lavoro, ma le mansioni meno qualificate nei settori ad alta intensità di manodopera potrebbero essere maggiormente esposte all'automazione; che questa tendenza potrebbe riportare i processi di produzione nell'UE; che la ricerca ha dimostrato che l'occupazione aumenta in modo particolarmente veloce nei settori caratterizzati da un maggiore impiego dei computer; che l'automazione dei posti di lavoro è potenzialmente in grado di liberare le persone dalla monotonia del lavoro manuale, consentendo loro di avvicinarsi a mansioni più creative e significative; che l'automazione richiede che i governi investano nell'istruzione e in altre riforme al fine di migliorare la ridistribuzione delle tipologie di competenze di cui avranno bisogno i lavoratori di domani;

K.

considerando che, a fronte delle crescenti divisioni della società e della riduzione delle dimensioni della classe media, è importante tenere presente che gli sviluppi della robotica possono condurre a una forte concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di una minoranza;

L.

considerando che lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale eserciterà sicuramente un'influenza sul mondo del lavoro, il che potrebbe dare luogo a nuove preoccupazioni in materia di responsabilità ed eliminarne altre; che occorre chiarire la responsabilità giuridica per quanto concerne sia il modello di impresa sia le caratteristiche dei lavoratori, in caso di emergenza o qualora sorgessero problemi;

M.

considerando che la tendenza all'automazione esige che i soggetti coinvolti nello sviluppo e nella commercializzazione di applicazioni dell'intelligenza artificiale integrino gli aspetti relativi alla sicurezza e all'etica fin dal principio, riconoscendo pertanto che devono essere preparati ad accettare di essere legalmente responsabili della qualità della tecnologia prodotta;

N.

considerando che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (regolamento generale sulla protezione dei dati) stabilisce un quadro giuridico volto a proteggere i dati personali; che altri aspetti riguardanti l'accesso ai dati e la protezione dei dati personali e della privacy potrebbero ancora dover essere affrontati, dal momento che potrebbero ancora sorgere preoccupazioni in materia di privacy per quanto riguarda le applicazioni e gli apparecchi che comunicano tra di loro e con le banche dati senza l'intervento umano;

O.

considerando che gli sviluppi nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale possono e dovrebbero essere pensati in modo tale da preservare la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione degli individui, soprattutto nei campi dell'assistenza e della compagnia da parte di esseri umani e nel contesto delle apparecchiature mediche atte alla «riparazione» o al «miglioramento» degli esseri umani;

P.

considerando che è possibile che a lungo termine l'intelligenza artificiale superi la capacità intellettuale umana;

Q.

considerando che l'ulteriore sviluppo e il maggiore ricorso a processi decisionali automatizzati e algoritmici hanno senza dubbio un impatto sulle scelte compiute da un privato (ad esempio un'impresa o un internauta) e da un'autorità amministrativa, giudiziaria o da un qualsiasi altro ente pubblico al fine di rappresentare la decisione finale di un consumatore, un'impresa o un'autorità; che i dispositivi di sicurezza e la possibilità di verifica e controllo umani devono essere integrati nei processi decisionali automatizzati e algoritmici;

R.

considerando che alcuni Stati esteri quali Stati Uniti, Giappone, Cina e Corea del Sud stanno prendendo in considerazione, e in una certa misura hanno già adottato, atti normativi in materia di robotica e intelligenza artificiale, e che alcuni Stati membri hanno iniziato a riflettere sulla possibile elaborazione di norme giuridiche o sull'introduzione di cambiamenti legislativi per tenere conto delle applicazioni emergenti di tali tecnologie;

S.

considerando che l'industria europea potrebbe trarre beneficio da un approccio efficiente, coerente e trasparente alla regolamentazione a livello dell'UE, che fornisca condizioni prevedibili e sufficientemente chiare in base alle quali le imprese possano sviluppare applicazioni e pianificare i propri modelli commerciali su scala europea, garantendo nel contempo che l'Unione e i suoi Stati membri mantengano il controllo sulle norme regolamentari da impostare e non siano costretti ad adottare e subire norme stabilite da altri, vale a dire quei paesi terzi che sono anche in prima linea nello sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale;

Principi generali

T.

considerando che le leggi di Asimov (3) devono essere considerate come rivolte ai progettisti, ai fabbricanti e agli utilizzatori di robot, compresi i robot con capacità di autonomia e di autoapprendimento integrate, dal momento che tali leggi non possono essere convertite in codice macchina;

U.

considerando che è necessaria una serie di norme che disciplinino in particolare la responsabilità, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità e che riflettano i valori intrinsecamente europei, universali e umanistici che caratterizzano il contributo dell'Europa alla società; che tali regole non devono influenzare il processo di ricerca, innovazione e sviluppo nel settore della robotica;

V.

considerando che l'Unione potrebbe svolgere un ruolo essenziale nella definizione dei principi etici fondamentali da rispettare per lo sviluppo, la programmazione e l'utilizzo di robot e dell'intelligenza artificiale e per l'inclusione di tali principi nelle normative e nei codici di condotta dell'Unione al fine di configurare la rivoluzione tecnologica in modo che essa serva l'umanità e affinché i benefici della robotica avanzata e dell'intelligenza artificiale siano ampiamente condivisi, evitando per quanto possibile potenziali insidie;

W.

considerando la carta sulla robotica allegata alla relazione, elaborata con l'assistenza dell'unità Prospettiva scientifica dello STOA (DG Servizi di ricerca parlamentare), che propone un codice etico per gli ingegneri robotici, un codice per i comitati di etica della ricerca, una «licenza» per progettisti e una «licenza» per utenti;

X.

considerando che per l'Unione dovrebbe essere adottato un approccio graduale, pragmatico e cauto del tipo auspicato da Jean Monnet (4) per quanto riguarda qualsiasi iniziativa futura sulla robotica e sull'intelligenza artificiale al fine di garantire che l'innovazione non sia soffocata;

Y.

considerando che è opportuno, dato lo stadio raggiunto nello sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale, iniziare con le questioni di responsabilità civile;

Responsabilità

Z.

considerando che, grazie agli strabilianti progressi tecnologici dell'ultimo decennio, non solo oggi i robot sono in grado di svolgere attività che tradizionalmente erano tipicamente ed esclusivamente umane, ma lo sviluppo di determinate caratteristiche autonome e cognitive — ad esempio la capacità di apprendere dall'esperienza e di prendere decisioni quasi indipendenti — li ha resi sempre più simili ad agenti che interagiscono con l'ambiente circostante e sono in grado di alterarlo in modo significativo; che, in tale contesto, la questione della responsabilità giuridica derivante dall'azione nociva di un robot diventa essenziale;

AA.

considerando che l'autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna; che tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l'interazione di un robot con l'ambiente;

AB.

considerando che più i robot sono autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori (quali il fabbricante, l'operatore, il proprietario, l'utilizzatore, ecc.); che ciò, a sua volta, pone il quesito se le regole ordinarie in materia di responsabilità siano sufficienti o se ciò renda necessari nuovi principi e regole volte a chiarire la responsabilità legale dei vari attori per azioni e omissioni imputabili ai robot, qualora le cause non possano essere ricondotte a un soggetto umano specifico, e se le azioni o le omissioni legate ai robot che hanno causato danni avrebbero potuto essere evitate;

AC.

considerando che, in ultima analisi, l'autonomia dei robot solleva la questione della loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti e dell'eventuale necessità di creare una nuova categoria con caratteristiche specifiche e implicazioni proprie;

AD.

considerando che, nell'attuale quadro giuridico, i robot non possono essere considerati responsabili in proprio per atti o omissioni che causano danni a terzi; che le norme esistenti in materia di responsabilità coprono i casi in cui la causa di un'azione o di un'omissione del robot può essere fatta risalire ad uno specifico agente umano, ad esempio il fabbricante, l'operatore, il proprietario o l'utilizzatore, e laddove tale agente avrebbe potuto prevedere ed evitare il comportamento nocivo del robot; che, inoltre, i fabbricanti, gli operatori, i proprietari o gli utilizzatori potrebbero essere considerati oggettivamente responsabili per gli atti o le omissioni di un robot;

AE.

considerando che, in base all'attuale quadro giuridico, la responsabilità da prodotto (secondo la quale il produttore di un prodotto è responsabile dei malfunzionamenti) e le norme che disciplinano la responsabilità per azioni dannose (in virtù delle quali l'utente di un prodotto è responsabile di un comportamento che conduce al danno) sono applicabili ai danni causati dai robot e dall'intelligenza artificiale;

AF.

considerando che, nell'ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati;

AG.

considerando che sono palesi le carenze dell'attuale quadro normativo anche in materia di responsabilità contrattuale, dal momento che le macchine progettate per scegliere le loro controparti, negoziare termini contrattuali, concludere contratti e decidere se e come attuarli rendono inapplicabili le norme tradizionali; considerando che ciò pone in evidenza la necessità di norme nuove, efficaci e al passo con i tempi che corrispondano alle innovazioni e agli sviluppi tecnologici che sono stati di recente introdotti e che sono attualmente utilizzati sul mercato;

AH.

considerando che, per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, la direttiva 85/374/CEE riguarda solamente i danni causati dai difetti di fabbricazione di un robot e a condizione che la persona danneggiata sia in grado di dimostrare il danno effettivo, il difetto nel prodotto e il nesso di causalità tra difetto e danno e che pertanto la responsabilità oggettiva o la responsabilità senza colpa potrebbero non essere sufficienti;

AI.

considerando che, nonostante l’ambito di applicazione della direttiva 85/374/CEE, l'attuale quadro giuridico non sarebbe sufficiente a coprire i danni causati dalla nuova generazione di robot, in quanto questi possono essere dotati di capacità di adattamento e di apprendimento che implicano un certo grado di imprevedibilità nel loro comportamento, dato che imparerebbero in modo autonomo, in base alle esperienze diversificate di ciascuno, e interagirebbero con l'ambiente in modo unico e imprevedibile;

Principi generali riguardanti lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale per uso civile

1.

invita la Commissione a proporre definizioni europee comuni di sistemi ciberfisici, di sistemi autonomi, di robot autonomi intelligenti e delle loro sottocategorie, prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche di un robot intelligente:

l'ottenimento di autonomia grazie a sensori e/o mediante lo scambio di dati con il suo ambiente (interconnettività) e lo scambio e l'analisi di tali dati;

l'autoapprendimento dall'esperienza e attraverso l'interazione (criterio facoltativo);

almeno un supporto fisico minore;

l'adattamento del proprio comportamento e delle proprie azioni all'ambiente;

l'assenza di vita in termini biologici;

2.

ritiene che debba essere introdotto un sistema globale dell'Unione per la registrazione dei robot avanzati nel mercato interno dell'Unione, laddove necessario e pertinente per categorie specifiche di robot, e invita la Commissione a stabilire criteri per la classificazione dei robot da registrare; invita, in tale contesto, la Commissione a valutare se sia opportuno affidare la gestione del sistema di registrazione e del registro a un'agenzia designata dell'UE per la robotica e l'intelligenza artificiale;

3.

sottolinea che lo sviluppo della tecnologia robotica dovrebbe mirare a integrare le capacità umane e non a sostituirle; ritiene che sia fondamentale, nello sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale, garantire che gli uomini mantengano in qualsiasi momento il controllo sulle macchine intelligenti; ritiene che dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare alla possibilità che nasca un attaccamento emotivo tra gli uomini e i robot, in particolare per i gruppi vulnerabili (bambini, anziani e disabili), e sottolinea gli interrogativi connessi al grave impatto emotivo e fisico che un tale attaccamento potrebbe avere sugli uomini;

4.

sottolinea che un approccio a livello dell'Unione può agevolare il progresso evitando la frammentazione nel mercato interno e, al contempo, evidenzia l'importanza del principio di riconoscimento reciproco nell'utilizzo transfrontaliero dei robot e dei sistemi robotici; rammenta che il collaudo, la certificazione e l'autorizzazione all'immissione nel mercato dovrebbero essere richiesti soltanto in uno Stato membro; sottolinea che tale approccio dovrebbe essere accompagnato da un'efficace vigilanza del mercato;

5.

sottolinea l'importanza di misure a sostegno delle piccole e medie imprese e delle start-up nel settore della robotica che creano nuovi segmenti di mercato nel settore o che si avvalgono di robot;

Ricerca e innovazione

6.

sottolinea che molte applicazioni robotiche sono ancora in fase sperimentale; accoglie con favore il fatto che sempre più progetti di ricerca sono finanziati dagli Stati membri e dall'Unione; ritiene essenziale che l'Unione e gli Stati membri, per mezzo dei finanziamenti pubblici, restino leader nella ricerca in ambito della robotica e dell'intelligenza artificiale; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare gli strumenti finanziari per i progetti di ricerca nella robotica e nelle TIC, compresi i partenariati pubblico-privati, e ad attuare nelle rispettive politiche di ricerca i principi della scienza aperta e dell'innovazione etica responsabile; sottolinea che è necessario destinare risorse sufficienti alla ricerca di soluzioni alle sfide sociali, etiche, giuridiche ed economiche poste dallo sviluppo tecnologico e dalle sue applicazioni;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere i programmi di ricerca, a incentivare la ricerca sui possibili rischi e sulle possibili opportunità a lungo termine dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie robotiche e a promuovere quanto prima l'avvio di un dialogo pubblico strutturato sulle conseguenze dello sviluppo di tali tecnologie; invita la Commissione, nell'ambito del riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale (QFP), ad aumentare il suo sostegno a favore del programma SPARC finanziato a titolo di Orizzonte 2020; invita la Commissione e gli Stati membri a unire i loro sforzi per monitorare da vicino tali tecnologie e garantire una loro transizione più agevole dalla ricerca alla commercializzazione e all'utilizzo sul mercato, dopo le opportune valutazioni della sicurezza e nel rispetto del principio di precauzione;

8.

sottolinea che l'innovazione nella robotica e nell'intelligenza artificiale e la loro integrazione nell'economia e nella società richiedono un'infrastruttura digitale che garantisca una connettività universale; invita la Commissione a definire un quadro che soddisfi i requisiti di connettività per il futuro digitale dell'Unione e a garantire che l'accesso alla banda larga e alla rete 5G sia pienamente conforme al principio di neutralità della rete;

9.

è fermamente convinto che un'interoperabilità tra i sistemi, i dispositivi e i servizi di cloud, basata sulla sicurezza e sulla tutela della vita privata fin dalla progettazione, sia fondamentale per ottenere flussi di dati in tempo reale che consentano ai robot e all'intelligenza artificiale una maggiore flessibilità e autonomia; invita la Commissione a promuovere un ambiente aperto, che spazi da norme aperte a modelli innovativi per la concessione delle licenze e dalle piattaforme aperte alla trasparenza, al fine di evitare la dipendenza da sistemi proprietari che limitano l'interoperabilità;

Principi etici

10.

osserva che le possibilità di realizzazione personale che derivano dall'uso della robotica sono relativizzate da un insieme di tensioni o rischi e dovrebbero essere valutate in modo serio dal punto di vista della sicurezza delle persone e della loro salute, della libertà, la vita privata, l'integrità, la dignità, dell'autodeterminazione e la non discriminazione nonché della protezione dei dati personali;

11.

considera che l'attuale quadro giuridico dell'Unione debba essere aggiornato e integrato, se del caso, da principi etici di orientamento che riflettano la complessità della robotica e delle sue numerose implicazioni sociali, mediche, bioetiche; è del parere che un quadro etico di orientamento chiaro, rigoroso ed efficiente per lo sviluppo, la progettazione, la produzione, l'uso e la modifica dei robot sia necessario per integrare le raccomandazioni legali della relazione e l'acquis nazionale e dell'Unione esistente; propone, in allegato alla presente risoluzione, un quadro sotto forma di una carta contenente un codice di condotta per gli ingegneri robotici, un codice per i comitati etici di ricerca relativo al loro lavoro di revisione dei protocolli di robotica e modelli di licenze per progettisti e utenti;

12.

pone l'accento sul principio della trasparenza, nello specifico sul fatto che dovrebbe sempre essere possibile indicare la logica alla base di ogni decisione presa con l'ausilio dell'intelligenza artificiale che possa avere un impatto rilevante sulla vita di una o più persone; ritiene che debba sempre essere possibile ricondurre i calcoli di un sistema di intelligenza artificiale a una forma comprensibile per l'uomo; ritiene che i robot avanzati dovrebbero essere dotati di una «scatola nera» che registri i dati su ogni operazione effettuata dalla macchina, compresi i passaggi logici che hanno contribuito alle sue decisioni;

13.

sottolinea che il quadro etico di orientamento dovrebbe essere basato sui principi di beneficenza, non maleficenza, autonomia e giustizia, nonché sui principi sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — quali la dignità umana, l'uguaglianza, la giustizia e l'equità, la non discriminazione, il consenso informato, la vita privata e familiare e la protezione dei dati, così come sugli altri principi e valori alla base del diritto dell'Unione come la non stigmatizzazione, la trasparenza, l'autonomia, la responsabilità individuale e sociale — e sulle pratiche e i codici etici esistenti;

14.

ritiene che un'attenzione speciale dovrebbe essere prestata ai robot che rappresentano una minaccia significativa alla riservatezza in virtù del loro posizionamento in spazi tradizionalmente protetti e privati e della loro capacità di estrarre e trasmettere dati personali e sensibili;

Un'agenzia europea

15.

ritiene che sia necessaria una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e la Commissione per garantire nell'Unione norme transfrontaliere coerenti che promuovano la collaborazione tra le industrie europee e consentano la diffusione nell'intera Unione di robot che soddisfino i livelli richiesti di sicurezza nonché i principi etici sanciti dal diritto dell'Unione;

16.

chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire un'agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative necessarie a sostenere l'impegno degli attori pubblici pertinenti, a livello sia di Unione che di Stati membri, per garantire una risposta tempestiva, etica e ben informata alle nuove opportunità e sfide, in particolare quelle di carattere transfrontaliero, derivanti dallo sviluppo tecnologico della robotica, come ad esempio nel settore dei trasporti;

17.

ritiene che, alla luce delle potenzialità della robotica, dei problemi connessi al suo utilizzo e delle attuali dinamiche d'investimento, risulti giustificato dotare l'agenzia europea di un bilancio proprio e di personale, come regolatori ed esperti tecnici ed etici esterni incaricati di monitorare, a livello intersettoriale e multidisciplinare, le applicazioni basate sulla robotica, individuare norme relative alle migliori prassi e, ove opportuno, raccomandare misure regolamentari, definire nuovi principi e affrontare eventuali questioni di tutela dei consumatori e difficoltà sistemiche; chiede alla Commissione (e all'agenzia europea, qualora fosse istituita) di riferire annualmente al Parlamento europeo circa gli ultimi sviluppi della robotica e le eventuali azioni che devono essere intraprese;

Diritti di proprietà intellettuale e flusso di dati

18.

rileva che non esistono disposizioni giuridiche che si applichino specificamente alla robotica, ma che ad essa possono essere facilmente applicati i regimi e le dottrine giuridici esistenti, sebbene alcuni aspetti richiedano una considerazione specifica; invita la Commissione a sostenere un approccio orizzontale e neutrale dal punto di vista tecnologico alla proprietà intellettuale applicabile ai vari settori in cui la robotica potrebbe essere impiegata;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le norme di diritto civile nel settore della robotica siano coerenti al regolamento generale sulla protezione dei dati e in linea con i principi della necessità e della proporzionalità; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto della rapida evoluzione tecnologica del settore della robotica, compreso lo sviluppo dei sistemi ciberfisici, e ad assicurare che il diritto dell'Unione non resti indietro rispetto all'andamento dello sviluppo e dell'adozione delle tecnologie;

20.

sottolinea che il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, quale stabilito dagli articoli 7 e 8 della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si applica a tutti gli ambiti della robotica e che il quadro giuridico dell'Unione per la protezione dei dati deve essere pienamente rispettato; chiede a tale proposito che, nel quadro dell'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, si chiariscano le norme e i criteri relativi all'uso di fotocamere e sensori nei robot; invita la Commissione a garantire che siano rispettati i principi della protezione dei dati, come la tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità, così come meccanismi di controllo trasparenti per i titolari dei dati e misure correttive adeguate conformi alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e che siano promosse adeguate raccomandazioni e norme da integrare nelle politiche dell'Unione;

21.

sottolinea che la libera circolazione dei dati è indispensabile per l'economia digitale e lo sviluppo nel settore della robotica e dell'intelligenza artificiale; evidenzia che un elevato livello di sicurezza dei sistemi della robotica, compresi i loro sistemi di dati interni e i flussi di dati, è fondamentale per un utilizzo adeguato dei robot e dell'intelligenza artificiale; sottolinea che deve essere garantita la protezione delle reti di robot e intelligenza artificiale interconnessi onde prevenire eventuali violazioni della sicurezza; sottolinea che un elevato livello di sicurezza e di protezione dei dati personali, congiuntamente al rispetto della vita privata, è fondamentale nella comunicazione tra gli uomini e i robot e le forme di intelligenza artificiale; sottolinea la responsabilità dei progettisti di robot e di intelligenza artificiale di sviluppare prodotti sicuri e adatti agli scopi previsti; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e incentivare lo sviluppo della tecnologia necessaria, inclusa la sicurezza fin dalla progettazione;

Normazione, sicurezza e protezione

22.

evidenzia che la questione della definizione delle norme e della concessione dell'interoperabilità è fondamentale per la concorrenza futura nell'ambito delle tecnologie di robotica e di intelligenza artificiale; invita la Commissione a continuare a lavorare sull'armonizzazione internazionale delle norme tecniche, in particolare assieme agli organismi europei di normazione e all'Organizzazione internazionale di normazione, per favorire l'innovazione, evitare la frammentazione del mercato interno e garantire un livello elevato di sicurezza dei prodotti e di protezione dei consumatori che includa, ove opportuno, norme minime di sicurezza nell'ambiente di lavoro; sottolinea l'importanza dell'ingegneria inversa legale e degli standard aperti al fine di massimizzare il valore dell'innovazione e garantire che i robot possano comunicare tra loro; accoglie favorevolmente, a tal proposito, l'istituzione di speciali comitati tecnici, quali l'ISO/TC 299 Robotics, che si dedicano esclusivamente all'elaborazione di norme in materia di robotica;

23.

sottolinea che testare i robot in condizioni reali è essenziale per individuare e valutare i rischi che potrebbero comportare, nonché il loro sviluppo tecnologico successivo alla fase puramente sperimentale di laboratorio; sottolinea, a tale proposito, che testare i robot in situazioni reali, in particolare nelle città e sulle strade, solleva un gran numero di problemi, tra cui ostacoli che rallentano lo sviluppo di queste fasi di collaudo, e richiede una strategia e un meccanismo di monitoraggio efficaci; invita la Commissione a elaborare criteri uniformi in tutta l'Unione, che i singoli Stati membri dovrebbero utilizzare per identificare le aree in cui autorizzare gli esperimenti con robot, nel rispetto del principio di precauzione;

Mezzi di trasporto autonomi

a)   Veicoli autonomi

24.

sottolinea che la nozione di trasporto autonomo include tutte le forme a pilotaggio remoto, automatizzate, connesse e autonome di trasporto stradale, ferroviario, aereo e per vie d'acqua, compresi i veicoli, i treni, le imbarcazioni, i traghetti, i velivoli, i droni e tutte le forme future di innovazione e sviluppo in questo settore;

25.

ritiene che il settore automobilistico sia quello in cui è avvertita con maggiore urgenza la necessità di norme efficaci a livello unionale e mondiale che garantiscano lo sviluppo transfrontaliero di veicoli automatizzati e autonomi, in modo da sfruttarne appieno il potenziale economico e beneficiare degli effetti positivi delle tendenze tecnologiche; sottolinea che approcci normativi frammentari ostacolerebbero l'attuazione dei sistemi di trasporto autonomi e metterebbero a repentaglio la competitività europea;

26.

sottolinea che il tempo di reazione del conducente svolge un ruolo fondamentale qualora egli debba inaspettatamente assumere il controllo del veicolo e invita pertanto le parti interessate a fornire dati realistici per la definizione delle questioni relative alla sicurezza e alla responsabilità;

27.

è del parere che il passaggio ai veicoli autonomi avrà un impatto sui seguenti aspetti: la responsabilità civile (responsabilità e assicurazione), la sicurezza stradale, tutte le tematiche relative all'ambiente (ad esempio, efficienza energetica, utilizzo di tecnologie e fonti di energia rinnovabili) e le problematiche relative ai dati (ad esempio, accesso ai dati, protezione dei dati personali e privacy, condivisione di informazioni), le questioni relative all'infrastruttura TIC (ad esempio, un livello elevato di comunicazione efficiente e affidabile) e all'occupazione (ad esempio, la creazione e la perdita di posti di lavoro, la formazione dei conducenti di veicoli commerciali pesanti per la guida dei veicoli automatizzati); evidenzia che saranno necessari notevoli investimenti nelle infrastrutture stradali, energetiche e delle TIC; invita la Commissione a considerare i suddetti aspetti nel suo lavoro sui veicoli autonomi;

28.

sottolinea l'importanza critica dell'affidabilità delle informazioni sul posizionamento nello spazio e nel tempo fornite dai programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS ai fini dell'introduzione dei veicoli autonomi e sollecita, a tale proposito, la messa a punto e il lancio dei satelliti necessari per completare il sistema di posizionamento europeo Galileo;

29.

richiama l'attenzione sull'elevato valore aggiunto dei veicoli autonomi per le persone con mobilità ridotta, in quanto permettono loro di partecipare più efficacemente alla circolazione stradale, facilitando in tal modo la loro vita quotidiana;

b)   Droni (RPAS)

30.

prende atto dei progressi positivi compiuti dalla tecnologia dei droni, in particolare nel settore della ricerca e del soccorso; sottolinea l'importanza di un quadro unionale relativo ai droni al fine di tutelare la sicurezza e la vita privata dei cittadini dell'Unione e invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull'uso sicuro dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), noti come veicoli aerei senza equipaggio (UAV), nel settore dell'aviazione civile (5); esorta la Commissione a fornire valutazioni sui problemi di sicurezza connessi all'uso su larga scala dei droni; invita la Commissione a valutare la necessità di introdurre un sistema di tracciabilità e identificazione obbligatorio per gli RPAS che consenta di individuare in tempo reale la posizione dei velivoli durante il loro utilizzo; ricorda che l'uniformità e la sicurezza dei velivoli senza pilota dovrebbero essere garantite dalle misure stabilite nel regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

Robot impiegati per l'assistenza

31.

sottolinea che la ricerca e lo sviluppo di robot per l'assistenza agli anziani sono diventati, nel tempo, più diffusi ed economici, permettendo così di produrre dispositivi dotati di maggiori funzionalità e più facilmente accettati dai consumatori; evidenzia l'ampia gamma di applicazioni di tali tecnologie utilizzate per la prevenzione, l'assistenza, il monitoraggio, lo stimolo e l'accompagnamento degli anziani, come pure delle persone affette da demenza, disturbi cognitivi o perdita della memoria;

32.

sottolinea che il contatto umano è uno degli aspetti fondamentali delle cure umane; ritiene che la sostituzione del fattore umano con i robot potrebbe, da una parte, disumanizzare le pratiche di accudimento, ma riconosce, d'altra parte, che i robot potrebbero svolgere compiti di assistenza automatizzati e agevolare il lavoro degli assistenti sanitari, migliorando, nel contempo, le cure fornite dal personale sanitario e rendendo il percorso di riabilitazione più mirato, consentendo così al personale medico e agli assistenti di dedicare più tempo alla diagnosi e a una migliore pianificazione delle opzioni terapeutiche; sottolinea che, sebbene la robotica abbia le potenzialità per migliorare la mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e delle persone anziane, gli assistenti in carne e ossa continueranno a essere necessari e a svolgere un ruolo importante e non completamente sostituibile nella loro interazione sociale;

Robot medici

33.

sottolinea l'importanza di un'adeguata istruzione, formazione e preparazione per il personale sanitario, quali i medici e gli assistenti sanitari, al fine di garantire il grado più elevato possibile di competenza professionale nonché per salvaguardare e proteggere la salute dei pazienti; evidenzia la necessità di definire i requisiti professionali minimi che un chirurgo deve possedere per poter far funzionare ed essere autorizzato a usare i robot chirurgici; considera fondamentale rispettare il principio dell'autonomia supervisionata dei robot, in base al quale la programmazione iniziale di cura e la scelta finale sull'esecuzione spetteranno sempre a un chirurgo umano; sottolinea la particolare importanza della formazione onde consentire agli utenti di familiarizzarsi con i requisiti tecnologici del settore; richiama l'attenzione sulla tendenza crescente all'autodiagnosi mediante l'uso di un robot mobile e, di conseguenza, sulla necessità che i medici siano formati per gestire i casi di autodiagnosi; ritiene che l'utilizzo delle tecnologie in questione non debba sminuire o ledere il rapporto medico-paziente, bensì fornire al medico un'assistenza nella diagnosi e/o nella cura del paziente allo scopo di ridurre il rischio di errore umano e di aumentare la qualità della vita e la speranza di vita;

34.

è convinto che, in campo medico, i robot continuino a compiere progressi nello svolgimento di operazioni chirurgiche ad alta precisione e nell'esecuzione di procedure ripetitive e reputa che tali robot dispongano del potenziale per migliorare i risultati della riabilitazione e fornire un sostegno logistico altamente efficace negli ospedali; osserva che i robot medici possono anche ridurre i costi sanitari, consentendo al personale medico di spostare la propria attenzione dal trattamento alla prevenzione e rendendo disponibili maggiori risorse finanziarie per un migliore adeguamento alla diversità delle esigenze dei pazienti, la formazione continua del personale sanitario e la ricerca;

35.

invita la Commissione a garantire che le procedure di sperimentazione per testare i nuovi dispositivi medici robotici siano sicure, in particolare nel caso di dispositivi che vengono impiantati nel corpo umano, prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici;

Interventi riparativi e migliorativi del corpo umano

36.

osserva gli enormi progressi compiuti dalla robotica e l'ulteriore potenziale di quest'ultima nel campo della riparazione e della sostituzione degli organi danneggiati e delle funzioni umane, ma anche le complesse questioni sollevate in particolare dalle possibilità di interventi migliorativi del corpo umano, dal momento che i robot medici e specialmente i sistemi ciberfisici (CPS) possono modificare il nostro concetto di corpo umano in salute, dato che possono essere portati direttamente sul corpo umano o essere impiantati nel corpo umano; sottolinea l'importanza di istituire con urgenza, negli ospedali e in altri istituti sanitari, comitati di roboetica con personale adeguato che abbiano il compito di esaminare e aiutare a risolvere problemi etici complessi e insoliti riguardanti la cura e il trattamento di pazienti; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare orientamenti per l'istituzione e il funzionamento di tali comitati;

37.

sottolinea che nel campo delle applicazioni mediche essenziali, quali le protesi robotiche, deve essere garantito l'accesso continuo e sostenibile alle manutenzioni, alle migliorie e, in particolare, agli aggiornamenti dei software che ovviano a malfunzionamenti e vulnerabilità;

38.

raccomanda la creazione di enti di fiducia indipendenti che dispongano dei mezzi necessari per fornire servizi alle persone che utilizzano avanzati dispositivi medici salvavita, ad esempio in termini di manutenzione, riparazioni e migliorie, inclusi gli aggiornamenti software, soprattutto in caso di interruzione di tali servizi di manutenzione da parte del fornitore originale; suggerisce l'introduzione dell'obbligo per i produttori di fornire a tali enti di fiducia indipendenti istruzioni di progettazione esaustive, incluso il codice sorgente, come accade per il deposito legale di una pubblicazione presso la biblioteca nazionale;

39.

sottolinea i rischi correlati alla possibilità di hacking, disattivazione o cancellazione della memoria dei CPS integrati nel corpo umano, dato che possono mettere in pericolo la salute o, in casi estremi, anche la vita umana, per cui evidenzia il carattere prioritario da attribuire alla protezione di tali sistemi;

40.

pone in evidenza l'importanza di garantire l'accesso equo di tutti i cittadini a tali innovazioni, strumenti e interventi tecnologici; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere lo sviluppo di tecnologie assistive in modo da favorire lo sviluppo e l'adozione di queste tecnologie da parte dei soggetti che ne hanno bisogno, in conformità con l'articolo 4 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, che l'Unione ha sottoscritto;

Educazione e lavoro

41.

richiama l'attenzione sulla previsione della Commissione secondo cui entro il 2020 l'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare una carenza di professionisti delle TIC fino a 825 000 persone e il 90 % dei posti di lavoro richiederà per lo meno competenze digitali di base; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di proporre una tabella di marcia per l'eventuale uso e revisione del quadro delle competenze digitali e dei descrittori delle competenze digitali per tutti i livelli di discenti, e invita la Commissione a fornire un sostegno concreto per lo sviluppo delle competenze digitali in tutte le fasce di età e a prescindere dalla posizione lavorativa, come primo passo in direzione di una maggiore corrispondenza tra la domanda e le carenze sul mercato del lavoro; sottolinea che lo sviluppo della robotica impone agli Stati membri di sviluppare sistemi di istruzione e formazione più flessibili, in modo da garantire la corrispondenza tra le strategie delle conoscenze e le esigenze dell'economia della robotica;

42.

ritiene che avviare un numero maggiore di giovani donne a una carriera nel digitale e inserire un maggior numero di donne nel mercato del lavoro digitale recherebbe beneficio all'industria digitale, alle donne stesse e all'economia europea; invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare iniziative per sostenere le donne nel settore TIC e rafforzarne le competenze digitali;

43.

invita la Commissione a iniziare ad analizzare e a monitorare più da vicino le tendenze occupazionali di medio e lungo periodo, prestando un'attenzione particolare alla creazione, alla dislocazione e alla perdita di posti di lavoro nei diversi campi/settori di qualifica, in modo da individuare i campi in cui vengono creati posti di lavoro e quelli in cui vengono persi a seguito dell'aumento dell'uso dei robot;

44.

sottolinea l'importanza di prevedere i cambiamenti della società, tenendo conto dei possibili effetti dello sviluppo e della diffusione della robotica e dell'intelligenza artificiale; chiede alla Commissione di analizzare diversi scenari possibili e le relative conseguenze sulla sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri;

45.

evidenzia l'importanza della flessibilità delle competenze e delle capacità sociali, creative e digitali nell'ambito dell'istruzione; è certo che, oltre alle conoscenze accademiche impartite a scuola, l'apprendimento permanente debba essere realizzato attraverso un'azione permanente;

46.

osserva le grandi potenzialità offerte dalla robotica per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro mediante il trasferimento di alcuni compiti pericolosi e dannosi dagli esseri umani ai robot, ma rileva nel contempo che può creare anche una serie di nuovi rischi, dovuti al numero crescente di interazioni fra esseri umani e robot sul luogo di lavoro; sottolinea, al riguardo, l'importanza di applicare norme rigorose e lungimiranti alle interazioni fra esseri umani e robot al fine di garantire la salute, la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro;

Impatto ambientale

47.

osserva che lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere condotto in modo tale da limitare l'impatto ambientale mediante un consumo energetico efficiente, l'efficienza energetica mediante la promozione dell'uso delle energie rinnovabili e dei materiali di difficile reperibilità, nonché la riduzione al minimo dei rifiuti — ad esempio quelli elettrici ed elettronici — come pure la riparabilità; incoraggia quindi la Commissione a integrare i principi dell'economia circolare in tutte le politiche dell'Unione sulla robotica; osserva altresì che l'uso della robotica avrà un impatto positivo sull'ambiente, in particolare nel campo dell'agricoltura, dell'approvvigionamento alimentare e dei trasporti, nello specifico attraverso le dimensioni ridotte dei macchinari e l'uso ridotto di fertilizzanti, energia e acqua, nonché tramite l'agricoltura di precisione e l'ottimizzazione dei percorsi;

48.

sottolinea che i CPS porteranno alla creazione di sistemi energetici ed infrastrutturali in grado di controllare il flusso di elettricità dal produttore al consumatore e condurranno altresì alla creazione di «prosumer» — ovvero produttori e consumatori allo stesso tempo — di energia, con conseguenti vantaggi ambientali importanti;

Responsabilità

49.

ritiene che la responsabilità civile per i danni causati dai robot sia una questione fondamentale che deve essere altresì analizzata e affrontata a livello di Unione al fine di garantire il medesimo livello di efficienza, trasparenza e coerenza nell'attuazione della certezza giuridica in tutta l'Unione europea nell'interesse tanto dei cittadini e dei consumatori quanto delle imprese;

50.

prende atto del fatto che lo sviluppo della tecnologia robotica richiederà una maggiore comprensione per trovare il terreno comune necessario ai fini dell'attività congiunta umano-robotica, che dovrebbe basarsi su due relazioni interdipendenti essenziali, quali la prevedibilità e la direzionalità; evidenzia che queste due relazioni interdipendenti sono cruciali per determinare quali informazioni è opportuno che gli umani e i robot condividano e come individuare una base comune tra umani e robot che consenta un'efficace azione congiunta umano-robotica;

51.

chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 114 TFUE, una proposta di atto legislativo sulle questioni giuridiche relative allo sviluppo e all'utilizzo della robotica e dell'intelligenza artificiale prevedibili nei prossimi 10-15 anni, in associazione a strumenti non legislativi quali linee guida e codici di condotta come indicato nelle raccomandazioni figuranti nell'allegato;

52.

ritiene che il futuro strumento legislativo, a prescindere dalla soluzione giuridica che applicherà alla responsabilità civile per i danni causati dai robot in casi diversi da quelli di danni alle cose, non dovrebbe in alcun modo limitare il tipo o l'entità dei danni che possono essere risarciti, né dovrebbe limitare le forme di risarcimento che possono essere offerte alla parte lesa per il semplice fatto che il danno è provocato da un soggetto non umano;

53.

ritiene che il futuro strumento legislativo debba essere fondato su una valutazione approfondita della Commissione che stabilisca se applicare l'approccio della responsabilità oggettiva o della gestione dei rischi;

54.

osserva al contempo che la responsabilità oggettiva richiede una semplice prova del danno avvenuto e l'individuazione di un nesso di causalità tra il funzionamento lesivo del robot e il danno subito dalla parte lesa;

55.

constata che l'approccio di gestione dei rischi non si concentra sulla persona «che ha agito con negligenza» in quanto responsabile a livello individuale bensì sulla persona che, in determinate circostanze, è in grado di minimizzare i rischi e affrontare l'impatto negativo;

56.

ritiene che, in linea di principio, una volta individuati i soggetti responsabili in ultima istanza, la loro responsabilità dovrebbe essere proporzionale all'effettivo livello di istruzioni impartite al robot e al grado di autonomia di quest'ultimo, di modo che quanto maggiore è la capacità di apprendimento o l'autonomia di un robot e quanto maggiore è la durata della formazione di un robot, tanto maggiore dovrebbe essere la responsabilità del suo formatore; osserva in particolare che, nella determinazione della responsabilità reale per il danno causato, le competenze derivanti dalla «formazione» di un robot non dovrebbero essere confuse con le competenze che dipendono strettamente dalle sue abilità di autoapprendimento; osserva che, almeno nella fase attuale, la responsabilità deve essere imputata a un essere umano e non a un robot;

57.

sottolinea che una possibile soluzione al problema della complessità dell'attribuzione della responsabilità per il danno causato da robot sempre più autonomi potrebbe essere un regime di assicurazione obbligatorio, come già avviene, per esempio, con le automobili; osserva tuttavia che, a differenza del regime assicurativo per i veicoli a motore, che copre azioni o errori umani, l'assicurazione dei robot dovrebbe tenere conto di tutte le potenziali responsabilità lungo la catena;

58.

ritiene che, come avviene nel caso dell'assicurazione dei veicoli a motore, tale regime assicurativo potrebbe essere integrato da un fondo per garantire la possibilità di risarcire i danni in caso di assenza di copertura assicurativa; invita il settore assicurativo a elaborare nuovi prodotti e tipologie di offerte in linea con i progressi della robotica;

59.

invita la Commissione a esplorare, esaminare e valutare, nell'ambito della valutazione d'impatto del suo futuro strumento legislativo, le implicazioni di tutte le soluzioni giuridiche possibili, tra cui:

a)

l'istituzione di un regime assicurativo obbligatorio, laddove pertinente e necessario per categorie specifiche di robot, in virtù del quale, come avviene già per le automobili, venga imposto ai produttori e i proprietari dei robot di sottoscrivere una copertura assicurativa per i danni potenzialmente causati dai loro robot;

b)

la costituzione di un fondo di risarcimento non solo per garantire il risarcimento quando il danno causato dal robot non è assicurato;

c)

la possibilità per il produttore, il programmatore, il proprietario o l'utente di beneficiare di una responsabilità limitata qualora costituiscano un fondo di risarcimento nonché qualora sottoscrivano congiuntamente un'assicurazione che garantisca un risarcimento in caso di danni arrecati da un robot;

d)

la scelta tra la creazione di un fondo generale per tutti i robot autonomi intelligenti o di un fondo individuale per ogni categoria di robot e tra il versamento di un contributo una tantum all'immissione sul mercato di un robot o versamenti regolari durante la vita del robot;

e)

l'istituzione di un numero d'immatricolazione individuale, iscritto in un registro specifico dell'Unione, al fine di associare in modo evidente il robot al suo fondo, onde consentire a chiunque interagisce con il robot di essere informato sulla natura del fondo, sui limiti della responsabilità in caso di danni alle cose, sui nomi e sulle funzioni dei contributori e su tutte le altre informazioni pertinenti;

f)

l'istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi;

Aspetti internazionali

60.

osserva che le attuali norme generali di diritto internazionale privato sugli incidenti stradali applicabili all'interno dell'Unione non hanno bisogno urgente di essere modificate in modo sostanziale per adattarsi allo sviluppo di veicoli autonomi, tuttavia la semplificazione dell'attuale duplice sistema per definire la legge applicabile (basato sul regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e sulla convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale) migliorerebbe la certezza del diritto e limiterebbe le possibilità di scelta opportunistica del foro;

61.

prende atto della necessità di valutare la possibilità di modificare gli accordi internazionali quali la Convenzione di Vienna sul traffico stradale dell'8 novembre 1968 e la Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale;

62.

si aspetta che la Commissione assicuri che gli Stati membri attuino in modo coerente il diritto internazionale, ad esempio la convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, che deve essere modificata, al fine di consentire la guida senza conducente e invita la Commissione, gli Stati membri e il settore industriale ad attuare il più rapidamente possibile gli obiettivi della dichiarazione di Amsterdam;

63.

incoraggia vivamente la cooperazione internazionale nella valutazione delle sfide di carattere sociale, etico e giuridico e, successivamente, per la definizione delle norme regolamentari, sotto l'egida delle Nazioni Unite;

64.

sottolinea che le restrizioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (8) sul commercio dei prodotti a duplice uso (beni, software e tecnologie che possono avere applicazioni sia civili che militari e/o possono contribuire alla proliferazione delle armi di distruzione di massa) dovrebbero applicarsi anche alle applicazioni di robotica;

Aspetti finali

65.

chiede alla Commissione, a norma dell'articolo 225 TFUE, di presentare, sulla base dell'articolo 114 TFUE, una proposta di direttiva relativa a norme di diritto civile sulla robotica, seguendo le raccomandazioni figuranti nell'allegato alla presente relazione;

66.

conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

67.

ritiene che la proposta richiesta avrebbe incidenze finanziarie qualora si istituisse una nuova agenzia europea;

o

o o

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1)  Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  (1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. (2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. (3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge. (cfr. Isaac Asimov, Circolo vizioso, 1942) e (0) Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno.

(4)  Cfr. Dichiarazione di Robert Schuman del 1950: «L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto.»

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0390.

(6)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

(8)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Definizione e classificazione dei «robot intelligenti»

È opportuno stabilire una definizione comune europea di robot autonomo intelligente, comprese eventualmente le definizioni delle sue sottocategorie, tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

la capacità di acquisire autonomia grazie a sensori e/o mediante lo scambio di dati con il proprio ambiente (interconnettività) e l'analisi di tali dati;

la capacità di apprendimento attraverso l'esperienza e l'interazione;

la forma del supporto fisico del robot;

la capacità di adeguare il suo comportamento e le sue azioni all'ambiente.

Registrazione dei robot intelligenti

Ai fini della tracciabilità e onde agevolare l'applicazione di ulteriori raccomandazioni, è opportuno prevedere un sistema di registrazione dei robot avanzati, sulla base dei criteri fissati per la classificazione dei robot. Il sistema di registrazione e il registro dovrebbero essere istituiti a livello di Unione, coprendo il mercato interno, e potrebbero essere gestiti da un'agenzia designata dell'UE per la robotica e l'intelligenza artificiale, qualora tale agenzia sia istituita.

Responsabilità civile

Qualsiasi soluzione giuridica si scelga da applicare alla responsabilità per i robot e l'intelligenza artificiale in casi diversi da quelli di danni alle cose non dovrebbe in alcun modo limitare il tipo o l'entità dei danni che possono essere risarciti, né dovrebbe limitare le forme di risarcimento che possono essere offerte alla parte lesa per il semplice fatto che il danno è provocato da un soggetto non umano.

Il futuro strumento legislativo dovrebbe essere fondato su una valutazione approfondita della Commissione che stabilisca se applicare l'approccio della responsabilità oggettiva o della gestione dei rischi.

Dovrebbe inoltre essere istituito un regime assicurativo obbligatorio, che potrebbe basarsi sull'obbligo del produttore di stipulare una copertura assicurativa per i robot autonomi che produce.

Il regime assicurativo dovrebbe essere integrato da un fondo per garantire il risarcimento dei danni in caso di assenza della copertura assicurativa.

Qualunque decisione politica relativa alle norme sulla responsabilità civile applicabili ai robot e all'intelligenza artificiale dovrebbe essere presa di concerto con un progetto di ricerca e sviluppo di portata europea dedicato alla robotica e alla neuroscienza, con scienziati ed esperti in grado di valutarne tutti i rischi correlati e le possibili conseguenze.

Interoperabilità, accesso al codice e diritti di proprietà intellettuale

È opportuno garantire l'interoperabilità dei robot autonomi collegati in rete che interagiscono tra di loro. Dovrebbe essere possibile accedere al codice sorgente, ai dati di input e ai dettagli costruttivi in caso di necessità, per poter indagare su eventuali incidenti e danni causati dai robot intelligenti e per garantirne il funzionamento ininterrotto, la disponibilità, l'affidabilità e la sicurezza.

Carta sulla robotica

La Commissione, nel proporre atti legislativi in materia di robotica, dovrebbe tener conto dei principi sanciti nella seguente Carta sulla robotica.

CARTA SULLA ROBOTICA

La proposta di codice etico-deontologico nel settore della robotica getterà le basi per l'identificazione, il controllo e il rispetto di principi etici fondamentali dalla fase di progettazione e di sviluppo.

Il quadro, elaborato di concerto con un progetto di ricerca e sviluppo di portata europea dedicato alla robotica e alla neuroscienza, deve essere concepito in maniera riflessiva, che permetta di effettuare adeguamenti individuali di volta in volta, allo scopo di determinare se un determinato comportamento sia o meno corretto in una data situazione e adottare decisioni in base a una gerarchia prestabilita di valori.

Il codice non dovrebbe sostituirsi alla necessità di affrontare tutte le principali questioni giuridiche in materia, bensì avere una funzione complementare. Piuttosto, faciliterà la classificazione etica della robotica, potenzierà gli sforzi di innovazione responsabile in tale ambito e verrà incontro alle preoccupazioni del pubblico.

Dovrebbe essere riservata particolare attenzione alle fasi di ricerca e sviluppo della pertinente traiettoria tecnologica (processo di progettazione, esame etico, controlli di verifica, ecc.). La sua finalità dovrebbe essere quella di rispondere alla necessità che ricercatori, professionisti, utenti e progettisti rispettino le norme etiche, ma anche di introdurre una procedura per risolvere i dilemmi etici e consentire a tali sistemi di funzionare in maniera eticamente responsabile.

CODICE ETICO-DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ROBOTICI

PREAMBOLO

Il codice deontologico invita tutti i ricercatori e i progettisti ad agire in modo responsabile, tenendo pienamente conto della necessità di rispettare la dignità, la privacy e la sicurezza delle persone.

Il codice deontologico chiede una stretta cooperazione tra tutte le discipline al fine di garantire che la ricerca sulla robotica sia condotta nell'Unione europea in modo sicuro, etico ed efficace.

Il codice deontologico copre tutte le attività di ricerca e sviluppo nel settore della robotica.

Il codice deontologico è volontario e offre una serie di principi generali e orientamenti per le azioni che tutte le parti interessate devono intraprendere.

Gli organismi di finanziamento della ricerca sulla robotica, gli organismi di ricerca, i ricercatori e le commissioni etiche sono incoraggiati a prendere in esame, in una fase quanto più precoce, le future implicazioni delle tecnologie o degli oggetti cui la ricerca è dedicata e a sviluppare una cultura della responsabilità in vista delle sfide e delle opportunità che possono presentarsi in futuro.

Gli organismi pubblici e privati di finanziamento della ricerca sulla robotica dovrebbero esigere che ogni proposta di finanziamento di attività di ricerca in materia sia corredata di una valutazione dei rischi. Tale codice dovrebbe considerare che la responsabilità incombe alle persone e non ai robot.

I ricercatori del settore della robotica dovrebbero impegnarsi a tenere un comportamento etico e deontologico quanto più rigoroso possibile e a rispettare i seguenti principi:

beneficenza: i robot devono agire nell'interesse degli esseri umani;

non-malvagità: la dottrina del «primum, non nocere», in virtù della quale i robot non devono fare del male a un essere umano;

autonomia: la capacità di adottare una decisione informata e non imposta sulle condizioni di interazione con i robot;

giustizia: un'equa ripartizione dei benefici associati alla robotica e l'accessibilità economica dei robot addetti all'assistenza a domicilio e, in particolare, a quelli addetti alle cure sanitarie.

Diritti fondamentali

Le attività di ricerca nel campo della robotica dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e, nella loro concezione, attuazione, divulgazione nonché nel loro impiego, dovrebbero essere condotte nell'interesse del benessere e dell'autodeterminazione del singolo e della società nel suo complesso. La dignità umana e l'autonomia — sia fisica che psicologica — vanno sempre rispettate.

Precauzione

Le attività di ricerca nel campo della robotica dovrebbero essere condotte nel rispetto del principio di precauzione, prevedendo le eventuali incidenze dei risultati in termini di sicurezza e adottando le debite precauzioni, proporzionalmente al livello di protezione, incoraggiando allo stesso tempo il progresso a vantaggio della società e dell'ambiente.

Inclusione

Gli ingegneri robotici garantiscono la trasparenza e il rispetto del legittimo diritto di accesso all'informazione di tutti i soggetti interessati. Tale inclusività consente la partecipazione ai processi decisionali di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca sulla robotica o di quelli che nutrono un interesse nella stessa.

Rendicontabilità

Gli ingegneri robotici dovrebbero rendere conto delle eventuali incidenze sociali, ambientali e sanitarie della robotica per le generazioni attuali e quelle future.

Sicurezza

I progettisti dei robot dovrebbero tenere in considerazione e rispettare il benessere fisico, la sicurezza, la salute e i diritti delle persone. Un ingegnere robotico deve preservare il benessere umano, rispettando nel contempo i diritti umani, e segnalare senza indugio i fattori che potrebbero mettere a rischio la collettività o l'ambiente.

Reversibilità

La reversibilità, che costituisce una condizione necessaria per la controllabilità, è un concetto fondamentale nel programmare i robot a comportarsi in maniera sicura e affidabile. Un modello di reversibilità indica al robot quali azioni sono reversibili e le modalità di tale reversibilità. La possibilità di annullare l'ultima azione o una sequenza di azioni permette agli utenti di annullare le azioni indesiderate e ritornare alla fase «corretta» del loro lavoro.

Vita privata

Il diritto alla privacy deve essere sempre rispettato. Un ingegnere robotico dovrebbe garantire che le informazioni private siano conservate in maniera sicura e utilizzate soltanto in modo appropriato. Inoltre, un ingegnere robotico dovrebbe garantire che le persone non siano identificabili personalmente, salvo in circostanze eccezionali e comunque soltanto con un chiaro e inequivocabile consenso informato. Il consenso informato della persona deve essere richiesto e ottenuto prima di qualsiasi interazione uomo-macchina. Di conseguenza, gli ingegneri robotici sono chiamati a definire e applicare le procedure per garantire il consenso valido, la riservatezza, l'anonimato, il trattamento equo e il giusto processo. I progettisti rispetteranno le eventuali richieste di soppressione dei dati e della loro rimozione da qualsiasi insieme di dati.

Massimizzare i vantaggi e ridurre al minimo il danno

I ricercatori dovrebbero puntare a massimizzare i vantaggi del loro lavoro in tutte le fasi, dal momento della concezione fino alla diffusione. Deve essere evitato qualsiasi danno a chi partecipa alla ricerca/ai soggetti umani/ai partecipanti o soggetti di esperimenti, prove o studi. Ove emergano rischi quali elementi inevitabili e integranti della ricerca, è opportuno porre in essere e rispettare validi protocolli di valutazione e gestione dei rischi. Di norma, il rischio di danno non dovrebbe essere superiore a quello incontrato nella vita normale, il che significa che le persone non dovrebbero essere esposte a un rischio maggiore o aggiuntivo rispetto a quelli cui sono esposte con il loro normale stile di vita. Il funzionamento di un sistema robotico dovrebbe sempre basarsi su un rigoroso processo di valutazione dei rischi, che dovrebbe essere improntato ai principi di proporzionalità e di precauzione.

CODICE PER I COMITATI ETICI DI RICERCA (CER)

Principi

Indipendenza

Il processo di esame etico dovrebbe essere indipendente dalla ricerca stessa. Tale principio mette in rilievo la necessità di evitare conflitti d'interesse tra ricercatori e addetti all'esame del protocollo etico e tra questi ultimi e le strutture organizzative della governance.

Competenza

Il processo di esame etico dovrebbe essere condotto da persone dotate di competenze adeguate, tenendo conto della necessità di esaminare attentamente la diversità della composizione e la formazione specifica dei CER in materia di etica.

Trasparenza e rendicontabilità

Il processo di esame dovrebbe essere responsabile e verificabile. I CER devono prendere coscienza delle proprie responsabilità ed essere opportunamente collocati all'interno di strutture organizzative che garantiscano la trasparenza del funzionamento dei CER e delle procedure di gestione e riesame delle norme.

Il ruolo di un comitato etico di ricerca

Un CER è di norma incaricato di esaminare tutte le attività di ricerca che coinvolgano soggetti (umani) condotte dal personale impiegato all'interno dell'organismo interessato o da quest'ultimo; di assicurare l'indipendenza, la professionalità e la tempestività dell'esame etico; di tutelare la dignità, i diritti e il benessere dei soggetti che partecipano alla ricerca; di tenere in considerazione la sicurezza del ricercatore o dei ricercatori; di tenere in considerazione gli interessi legittimi di altri soggetti in causa; di formulare pareri informati sul merito scientifico delle proposte; di formulare raccomandazioni informate per il ricercatore se la proposta risulta in qualche modo inadeguata.

La costituzione di un comitato etico di ricerca

Un CER dovrebbe di norma essere multidisciplinare, includere uomini e donne, essere composto da membri con una vasta esperienza e competenza nel settore della ricerca sulla robotica. Il meccanismo di designazione dovrebbe assicurare che i membri del comitato offrano un adeguato equilibrio tra competenze scientifiche, formazione filosofica, giuridica o etica e opinioni dei non addetti ai lavori, e che includano quanto meno un membro con conoscenze specialistiche in etica, fruitori di servizi speciali di sanità, istruzione o servizi sociali ove questi siano al centro delle attività di ricerca, nonché soggetti con competenze metodologiche specifiche pertinenti alla ricerca che passano in rassegna; la composizione del comitato deve inoltre essere tale da evitare conflitti d'interesse.

Monitoraggio

Tutti gli organismi di ricerca dovrebbero definire opportune procedure per monitorare le attività di ricerca che hanno ottenuto l'approvazione etica fino alla loro conclusione e per garantire una costante verifica se il progetto di ricerca prevede eventuali variazioni nel tempo che potrebbero dover essere trattate. Il monitoraggio dovrebbe essere proporzionato alla natura e al grado di rischio associato alla ricerca. Se un CER ritiene che una relazione di monitoraggio sollevi sostanziali timori circa la conduzione etica dello studio, dovrebbe chiedere un resoconto completo e dettagliato delle ricerche ai fini di una valutazione etica esaustiva. Ove si ritenga che uno determinato studio sia svolto in maniera non etica, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di revocarne l'approvazione ed esigere la sospensione o l'interruzione delle attività di ricerca.

LICENZA PER PROGETTISTI

Il progettista dovrebbe tener conto dei valori europei di dignità, autonomia e autodeterminazione, libertà e giustizia prima, durante e dopo i processi di progettazione, sviluppo e diffusione di tali tecnologie, tra cui l'esigenza di non ledere, ferire, ingannare o sfruttare gli utenti (vulnerabili).

Il progettista dovrebbe introdurre principi affidabili di progettazione dei sistemi in tutti gli aspetti del funzionamento di un robot, tanto per la progettazione dell'hardware che del software e per qualsiasi trattamento dati «on platform» o «off platform» ai fini della sicurezza.

Il progettista dovrebbe introdurre funzionalità di «privacy by design» (tutela della vita privata fin dalla progettazione), in modo da garantire la sicurezza delle informazioni private e assicurare che queste ultime siano utilizzate soltanto in modo appropriato.

Il progettista dovrebbe integrare evidenti meccanismi di opt-out (pulsanti di arresto d'urgenza), che devono essere coerenti con gli obiettivi di progettazione ragionevole.

Il progettista dovrebbe garantire che un robot funzioni in modo conforme ai principi etici e giuridici locali, nazionali e internazionali.

Il progettista dovrebbe garantire che le fasi decisionali del robot possano essere ricostruibili e tracciabili.

Il progettista dovrebbe garantire l'obbligo della massima trasparenza nella programmazione di sistemi robotici, come pure la prevedibilità del comportamento dei robot.

Il progettista dovrebbe analizzare la prevedibilità di un sistema umano-robotico, esaminando l'incertezza di interpretazione e azione ed eventuali errori robotici o umani.

Il progettista dovrebbe sviluppare strumenti di localizzazione fin dalla fase di progettazione del robot. Questi strumenti aiuteranno a rendere conto e a spiegare il comportamento dei robot, seppur in maniera limitata, ai vari livelli previsti per esperti, operatori e utenti.

Il progettista dovrebbe elaborare protocolli di progettazione e di valutazione e collaborare con potenziali utenti e soggetti interessati in sede di valutazione dei vantaggi e dei rischi della robotica, tra cui quelli di natura cognitiva, psicologica e ambientale.

Il progettista dovrebbe garantire che i robot siano identificabili come tali all'atto di interagire con esseri umani.

Il progettista dovrebbe preservare la sicurezza e la salute dei soggetti che interagiscono e vengono a contatto con robot, dato che questi ultimi, in quanto prodotti, devono essere progettati mediante processi che ne garantiscano la sicurezza attiva e passiva. Un ingegnere robotico deve preservare il benessere umano, rispettando nel contempo i diritti umani, e non può azionare un robot senza garantire la sicurezza, l'efficacia e la reversibilità del funzionamento del sistema.

Il progettista dovrebbe ottenere il parere favorevole di un comitato etico di ricerca prima di collaudare un robot in condizioni reali o coinvolgere esseri umani nelle sue procedure di progettazione e sviluppo.

LICENZA PER GLI UTENTI

L'utente è autorizzato ad avvalersi di un robot senza rischi né il timore di un danno fisico o psicologico.

L'utente dovrebbe avere il diritto di attendersi che un robot svolga qualsiasi compito per cui è stato espressamente concepito.

L'utente dovrebbe essere consapevole del fatto che i robot possono avere limitazioni percettive, cognitive e di azionamento.

L'utente dovrebbe avere rispetto per la fragilità umana, sia fisica che psicologica, e per i bisogni emotivi degli esseri umani.

L'utente dovrebbe tenere conto del diritto alla privacy dei cittadini, inclusa la disattivazione degli schermi video durante procedure intime.

L'utente non è autorizzato a raccogliere, utilizzare o comunicare informazioni personali senza l'esplicito consenso della persona interessata.

L'utente non è autorizzato a utilizzare un robot in alcun modo che sia contrario ai principi e alle norme etiche o giuridiche.

L'utente non è autorizzato a modificare un robot per servirsene come arma.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/258


P8_TA(2017)0052

Iniziativa europea per il cloud computing

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sull'iniziativa europea per il cloud computing (2016/2145(INI))

(2018/C 252/26)

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0106),

visti la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100),

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo «Verso una florida economia basata sui dati» (COM(2014)0442),

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582),

vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2012 dal titolo «Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa» (COM(2012)0529),

vista la comunicazione della Commissione del 15 febbraio 2012 dal titolo «Calcolo ad alte prestazioni: il posto dell'Europa nella corsa mondiale» (COM(2012)0045),

viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2016 sulla transizione verso un sistema di scienza aperta,

viste le conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2015 su una ricerca aperta, in rete e ad elevata intensità di dati come fattore di una più veloce e più estesa innovazione,

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 su una nuova agenda digitale per l'Europa: 2015.eu (1),

vista la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (2),

vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (3) (direttiva ISP),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2016 sul tema «Verso una florida economia basata sui dati» (4),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» (5),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sul tema «Reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità» (6),

vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa (7),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 gennaio 2013 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa» (TEN/494),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (2016 TEN/592 EESC-2016),

visto il parere del Comitato delle regioni sull'iniziativa europea per il cloud computing e sulle priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale 2016 (SEDEC-VI-012),

vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa: lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività» (COM(2016)0381),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (8),

vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (9) (direttiva SRI),

vista la proposta della Commissione del 14 settembre 2016 relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0590),

vista la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo «Le piattaforme online e il mercato unico digitale — opportunità e sfide per l'Europa» (COM(2016)0288),

vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2015 dal titolo «Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore» (COM(2015)0626),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale» (COM(2016)0176),

vista la relazione «Open Innovation, Open Science, Open to the World — a vision for Europe» (Innovazione aperta, scienza aperta, apertura al mondo: una visione per l'Europa), pubblicata dalla Direzione generale Ricerca e innovazione (DG RTD) della Commissione europea nel maggio 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0006/2017),

A.

considerando che la capacità cloud attualmente disponibile nell'UE non è sufficiente e che pertanto i dati prodotti dalla ricerca e dall'industria dell'UE sono spesso trattati altrove, il che spinge i ricercatori e gli innovatori europei a trasferirsi al di fuori dell'UE, verso luoghi in cui disporre in tempi più brevi di elevate capacità di dati e di calcolo;

B.

considerando che la mancanza di una chiara struttura di incentivi per la condivisione dei dati, la mancanza di interoperabilità dei sistemi di dati scientifici e la frammentazione delle relative infrastrutture tra paesi e discipline ostacolano la realizzazione del pieno potenziale della scienza basata sui dati;

C.

considerando il ritardo dell'UE nello sviluppo del calcolo ad alte prestazioni (CAP) a causa degli scarsi investimenti a favore della creazione di un sistema CAP completo, mentre paesi come Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia investono in maniera massiccia in questi sistemi, considerati priorità strategica, con programmi nazionali destinati al loro sviluppo;

D.

considerando che per sviluppare appieno il potenziale del cloud computing in Europa è necessario il libero flusso dei dati in tutta l'Unione secondo norme precise e un aumento dell'importanza del ruolo svolto dai flussi di dati internazionali nell'economia europea e globale;

E.

considerando che le capacità di analisi e utilizzo dei big data stanno cambiando i metodi della ricerca scientifica;

F.

considerando che la comunicazione della Commissione dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» riconosce il potenziale di trasformazione della scienza aperta e del cloud computing nell'ambito dell'economia digitale in Europa;

G.

considerando le differenze tra gli Stati membri in materia di accesso alle politiche di networking, di calcolo e immagazzinamento dei dati, che portano alla creazione di silos e rallentano la circolazione delle conoscenze;

H.

considerando che il regolamento generale sulla protezione dei dati, la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI) e la strategia per il mercato unico digitale possono fornire la base per un'economia digitale europea competitiva e dinamica che sia aperta a tutti gli attori presenti sul mercato che ne rispettino le norme;

I.

considerando che i dati sono la materia prima dell'economia digitale e che il loro utilizzo è essenziale per la digitalizzazione della scienza e dell'industria europee, nonché ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie e della creazione di nuovi posti di lavoro;

J.

considerando che il regolamento generale sulla protezione dei dati recentemente adottato prevede solide garanzie in materia di protezione dei dati personali e che, nell'attuarlo, dovrebbe essere garantito un approccio armonizzato;

K.

considerando che, con la sua strategia per il mercato unico digitale del 2015, la Commissione ha promesso di affrontare le restrizioni alla libera circolazione dei dati e le limitazioni ingiustificate relative alla loro ubicazione per l'immagazzinamento o il trattamento;

L.

considerando che, se intende creare e offrire il miglior mercato unico digitale possibile, è necessario che la Commissione formuli proposte chiare per eliminare le restrizioni alla libera circolazione dei dati;

M.

considerando che la diffusione e lo sviluppo dei servizi cloud devono affrontare le sfide poste dalla scarsa disponibilità, in Europa, dell'infrastruttura e delle reti ad alta velocità necessarie;

N.

considerando che l'intento di facilitare e supportare l'attuazione e la sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture di ricerca e di dati, compresi i centri di calcolo ad alte prestazioni di rilevanza mondiale e altre reti di infrastrutture di ricerca, contribuirà, attraverso una maggiore cooperazione e un aumento dello scambio dei risultati, agli sforzi per rispondere alle grandi sfide nel campo della scienza, dell'industria e della società;

O.

considerando che il volume di dati sta crescendo a un ritmo senza precedenti, tanto che entro il 2020 vi saranno 16 000 miliardi di gigabyte di dati, pari a un tasso di crescita annuo del 236 % in termini di generazione di dati;

P.

considerando che un'economia fondata sui dati, per avere successo, dipende da un più ampio ecosistema di TIC, che comprende l'Internet degli oggetti per la raccolta di dati, le reti a banda larga ad alta velocità per il loro trasporto e il cloud computing per il loro trattamento, nonché da scienziati qualificati e lavoratori specializzati;

Q.

considerando che la cooperazione tra gli scienziati europei, l'utilizzo e lo scambio di dati, sempre di concerto con le autorità preposte alla protezione dei dati, e l'uso di nuove soluzioni tecnologiche, tra cui il cloud computing e la digitalizzazione della scienza europea, sono fondamentali per lo sviluppo del mercato unico digitale; che il cloud europeo per la scienza aperta (CESA) avrà effetti positivi sullo sviluppo scientifico in Europa; e che esso deve essere sviluppato e utilizzato nel debito rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali (CDF);

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore il CESA come modello di utilizzo del cloud in settori pubblici e privati; accoglie con favore il piano della Commissione di estendere la base di utenza all'industria e ai governi il più velocemente possibile;

2.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» e ritiene che questo sia il primo passo per porre delle basi adeguate per azioni aperte e competitive a livello europeo nel settore del cloud computing e del calcolo ad alte prestazioni;

3.

accoglie con favore l'iniziativa europea per il cloud computing della Commissione nel quadro dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale e del pacchetto «Digitalizzazione dell'industria europea», che promuove la crescita dell'economia digitale europea, contribuisce alla competitività delle imprese e dei servizi europei e migliora il loro posizionamento sul mercato globale; invita la Commissione a garantire, mediante misure ben definite, che tale iniziativa sia idonea allo scopo prefissato, proiettata verso l'esterno, lungimirante e non crei ostacoli sproporzionati e ingiustificati;

4.

sottolinea l'importanza di rendere l'Europa europea un centro di ricerca globale, di acquisire una massa critica e di creare poli d'eccellenza; sottolinea che, per far sì che l'Unione attragga ricerca all'avanguardia a livello mondiale, è necessaria capacità in termini sia di risorse che di ambiente propizio; sottolinea inoltre che l'apertura nei confronti dei ricercatori internazionali, attraendo quindi investimenti internazionali, è di fondamentale importanza affinché l'UE diventi un'economia basata sulle competenze più competitiva a livello mondiale;

5.

sottolinea che il lavoro sulla normazione del cloud computing deve essere accelerato; sottolinea che migliori standard e interoperabilità consentiranno la comunicazione tra diversi sistemi basati sul cloud ed eviteranno effetti di lock-in dei venditori per prodotti e servizi cloud; invita la Commissione a cooperare in modo più stretto con i fornitori di cloud commerciali nello sviluppo di standard aperti in questo settore;

6.

sottolinea che il valore aggiunto di questa iniziativa europea si basa sulla condivisione di dati aperti e sullo sviluppo di un ambiente affidabile e aperto per la comunità, in grado di memorizzare, condividere e riutilizzare dati scientifici e risultati;

7.

sottolinea che è cruciale aumentare la consapevolezza dei vantaggi apportati dal cloud computing, poiché la domanda di servizi cloud in Europa è ancora troppo bassa; sottolinea che il cloud computing stimolerà la crescita economica, per effetto della sua efficienza in termini di costi e scalabilità; ribadisce che le PMI sono il motore della crescita e dell'occupazione più importante in Europa; sottolinea che i vantaggi del cloud possono essere particolarmente sostanziali per le PMI, in quanto esse spesso non dispongono di risorse da investire in sistemi informatici fisici estensivi in loco;

8.

plaude all'approccio della scienza aperta e al ruolo che svolgerà nella creazione di un'economia europea della conoscenza e nell'ulteriore promozione della qualità della ricerca e del suo sviluppo nell'Unione europea; sottolinea che attualmente il valore dei dati di ricerca raccolti non è utilizzato in modo ottimale dalle industrie, in particolare le PMI, a causa della mancanza di flussi transfrontalieri dei dati liberi e di accesso a una singola piattaforma o portale e osserva che la Commissione intende rendere tutti i dati scientifici prodotti dal programma Orizzonte 2020 aperti per difetto;

9.

sottolinea che il CESA dovrebbe essere corredato di una strategia comprensiva di sicurezza informatica, poiché la comunità scientifica necessita di infrastrutture dati affidabili che possano essere utilizzate senza esporre il lavoro di ricerca a potenziali perdite di dati, corruzione o intrusione; invita la Commissione a prendere in considerazione le problematiche di sicurezza informatica sin dalle prime fasi di tutte le sue iniziative in campo informatico;

10.

esorta la Commissione a dare il buon esempio e a che tutti i dati della ricerca finanziata da programmi europei, quali Orizzonte 2020, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), i Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE) e altri, e i suoi risultati siano aperti per difetto, sulla base di principi FAIR (reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili);

11.

è preoccupato per la carenza di finanziamenti pari a 4,7 miliardi di EUR dell'iniziativa europea per il cloud computing; invita la Commissione a identificare meccanismi di finanziamento adeguati per il CESA e l'infrastruttura europea dei dati (IED); invita inoltre la Commissione a fornire risorse sufficienti a tale settore politico nell'ambito di Orizzonte 2020 e alla sua proposta per il nono programma quadro;

12.

raccomanda alla Commissione di garantire che tutte le regioni dell'Unione beneficino del CESA, vagliando l'utilizzo dei fondi di sviluppo regionale al fine di ampliare l'iniziativa;

13.

evidenzia che, attualmente, solo il 12 % dei finanziamenti impegnati a titolo del FEIS è destinato ad azioni legate al digitale; esorta la Commissione a presentare misure mirate in grado di incrementare realmente la partecipazione di tutti i fondi dell'UE, in particolare il FEIS, a progetti legati al mercato unico digitale, tra cui le iniziative per la condivisione dei dati, l'accessibilità digitale, le infrastrutture e la connettività digitale a livello di Unione, e la invita a destinare maggiori risorse alla promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione europee, anche nel settore della sicurezza open source e delle tecnologie che migliorano la tutela della privacy; ritiene che tale iniziativa dovrebbe svilupparsi in sinergia con altri programmi Orizzonte 2020, segnatamente in materia di cloud computing privato e servizi di e-government;

14.

ritiene opportuno che il settore privato venga coinvolto nella base di utenti del CESA sin dall'inizio, ad esempio offrendo programmi informatici che fungono da servizio (Software as a Service, SaaS); fa notare che si prevede che le imprese europee contribuiscano a colmare la lacuna finanziaria di 4,7 miliardi di EUR dell'iniziativa europea per il cloud computing; prende atto che è inverosimile che le imprese investano nel programma se non sono in grado di coglierne al contempo i benefici;

15.

sottolinea che un'infrastruttura di supercalcolo d'avanguardia è essenziale per la competitività dell'UE; invita la Commissione a rendere disponibili e operativi i computer su scala exa nell'UE entro l'anno 2022;

16.

invita la Commissione a incentivare la partecipazione delle PMI e delle industrie europee nella fabbricazione di hardware e software dell'IED, stimolando l'economia dell'UE e promuovendo la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro;

17.

invita la Commissione a impegnarsi insieme agli Stati membri e agli altri finanziatori della ricerca nella progettazione e nell'attuazione di una tabella di marcia per la governance e il finanziamento, assicurando che all'iniziativa siano allocate risorse adeguate, e a facilitare il coordinamento degli sforzi nazionali, evitando inutili spese e duplicazioni;

18.

concorda sul fatto che l'interoperabilità e la portabilità dei dati svolgano un ruolo fondamentale nell'affrontare le grandi sfide sociali che richiedono una condivisione dei dati efficiente e un approccio pluridisciplinare basato sulla partecipazione di una pluralità di soggetti; prende atto che il piano d'azione previsto nella comunicazione della Commissione sull'iniziativa europea per il cloud computing (COM(2016)0178) costituisce uno strumento necessario per ridurre la frammentazione e assicurare l'utilizzo di dati di ricerca nell'ambito dei principi FAIR;

19.

chiede alla Commissione di presentare un piano d'azione basato sui principi di piena trasparenza e informativa completa, corredato di concreti pacchetti di lavoro e scadenze, che definisca i risultati da conseguire, le fonti di finanziamento e i soggetti interessati coinvolti in tutto il processo;

20.

è favorevole al CESA quale parte dell'iniziativa europea per il cloud computing, che creerà un ambiente virtuale in cui scienziati e professionisti provenienti da tutte le regioni potranno archiviare, condividere, gestire, analizzare e riutilizzare i propri dati di ricerca, inclusi i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici, in modo interdisciplinare e transfrontaliero, contribuendo in tal modo a eliminare la frammentazione del mercato unico; esorta la Commissione ad applicare un approccio esaustivo nei confronti della scienza aperta che includa la comunità scientifica aperta e gli scienziati indipendenti, a fornire maggiore chiarezza sulle definizioni usate nella comunicazione e, in particolare, a operare una chiara distinzione tra l'iniziativa europea per il cloud computing e il CESA e, ad aggiornare di conseguenza la legislazione al fine di agevolare il riutilizzo dei risultati della ricerca;

21.

ritiene che l'iniziativa europea per il cloud computing assicuri investimenti nei settori della scienza e della ricerca per creare gli incentivi e gli strumenti atti a condividere e utilizzare dati nel modo più ampio possibile, sostenuti dalla creazione di una forte infrastruttura cloud e dati nell'Unione europea;

22.

sottolinea che le PMI sono il fulcro dell'economia dell'UE e che sono necessarie più azioni per promuovere la competitività globale delle PMI e delle start-up al fine di creare il miglior ambiente possibile con dati di alta qualità, analisi dei dati, servizi sicuri e analisi costi-benefici per il ricorso a nuovi e promettenti sviluppi tecnologici;

23.

invita la Commissione a stabilire una base attuabile sotto il profilo economico per un cloud europeo e a intraprendere iniziative concrete per incoraggiare le PMI a offrire soluzioni competitive di trattamento e immagazzinamento dei dati, in strutture situate negli Stati membri;

24.

ricorda i risultati positivi ottenuti dalle strutture paneuropee esistenti e i dati aperti disponibili nei centri nazionali di archiviazione dei dati; riconosce che esistono ancora molti ostacoli nel mercato unico che impediscono la completa attuazione di tale iniziativa; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare il potenziale dei dati già disponibili e a garantire una strategia coerente sui dati aperti e sulla possibilità che tali dati siano riutilizzati negli Stati membri; osserva che la Commissione e gli Stati membri devono valutare la necessità di realizzare maggiori investimenti nelle infrastrutture fisiche transfrontaliere, concentrandosi in particolare su una combinazione di computing ad alte prestazioni, banda larga ad alta velocità e strutture di archiviazione di dati di massa al fine di conseguire una fiorente economia europea basata sui dati; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di istituire partenariati mondiali guidati dall'industria e altri partenariati internazionali a tale riguardo;

25.

prende atto che l'utilizzo di servizi cloud tra le PMI europee deve essere ulteriormente incoraggiato; osserva che i fornitori cloud europei necessitano di ulteriore supporto coordinato nella partecipazione al mondo digitale, nell'ampliamento della fiducia da parte degli utenti e nell'aumento della consapevolezza dei vantaggi derivanti dall'adozione del cloud;

26.

sottolinea che l'accesso a Internet a banda larga per imprese e cittadini è un elemento indispensabile per un'economia competitiva fondata su dati e conoscenza nell'UE; ritiene in quest'ambito che lo sviluppo del cloud debba andare di pari passo con iniziative che aumentino l'accesso a Internet a banda larga per imprese e cittadini, specialmente nelle aree rurali;

27.

osserva che le iniziative di formazione digitale rivolte alle diverse generazioni, comprese le competenze informatiche, sono importanti per lo sviluppo del cloud, al fine di identificare e affrontare le principali carenze in termini di competenze tecniche ed efficienza per conseguire gli obiettivi digitali; accoglie con favore le proposte presentate nel quadro del quadro dell'Agenda per le nuove competenze per l'Europa recentemente adottata dalla Commissione e sottolinea la necessità di risorse finanziarie adeguate;

28.

ritiene che le start-up di servizi cloud stiano emergendo grazie a soluzioni di nicchia volte a rendere il cloud computing più veloce, semplice e affidabile, flessibile e sicuro;

29.

sottolinea che il calcolo ad alte prestazioni, importante per lo sviluppo del cloud, dovrebbe essere trattato come parte integrale dell'infrastruttura europea dei dati in tutto l'ecosistema e che i suoi vantaggi dovrebbero essere promossi su larga scala;

30.

rileva che il coinvolgimento delle istituzioni accademiche e di ricerca e di altre parti interessate debba essere incoraggiato al fine di mantenere e sostenere infrastrutture di dati scientifici integrati e di calcolo ad alte prestazioni;

31.

rileva che con i servizi esistenti e quelli che verranno offerti in futuro dal settore privato e dai paesi al di fuori dell'UE, il CESA debba fornire incentivi e nuovi servizi per interrompere la consuetudine tradizionale di affidarsi alle pratiche di ricerca esistenti;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'attenzione particolare alla crescita europea orientata al futuro per costruire un'industria cloud competitiva nell'UE; evidenzia l'importanza di garantire che la domanda del mercato di soluzioni cloud continui ad aumentare e che l'adozione del cloud sia incoraggiata in industrie verticali quali finanza, tassazione e sicurezza sociale, manifattura, settore bancario, sanità, media e intrattenimento e agricoltura;

33.

ritiene che il regolamento –generale sulla protezione dei dati offra un quadro per la protezione dei dati personali, prende atto tuttavia che la sua attuazione frammentata tra gli Stati membri rende difficile per i ricercatori lo svolgimento del proprio lavoro e la condivisione delle scoperte, compromettendo così gli sforzi tesi alla creazione di una collaborazione tra ricercatori resa possibile dal cloud computing; chiede, quindi, un'attuazione e un'applicazione adeguate di tale regolamento;

34.

sottolinea che le soluzioni nell'ambito dell'iniziativa europea per il cloud computing devono essere sviluppate nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne i diritti di protezione dei dati, la privacy, la libertà e la sicurezza;

35.

osserva che l'economia dei dati è ancora nella sua fase preliminare, che i modelli di impresa sono ancora in via di sviluppo e che quelli esistenti sono già stati interrotti e si stanno evolvendo; invita la Commissione a fare in modo che ogni legislazione in questo campo sia in linea con il «principio di innovazione» tecnologico-naturale e non ponga seri ostacoli all'innovazione, alla digitalizzazione dell'industria o allo sviluppo di nuove tecnologie nell'UE, quali l'Internet degli oggetti e l'intelligenza artificiale (IA);

36.

invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri e con tutte le parti interessate al fine di identificare le azioni necessarie all'attuazione per sfruttare al massimo il potenziale offerto dall'iniziativa europea per il cloud computing; ritiene che l'innovazione aperta e la scienza aperta coinvolgano molti più attori nel processo di innovazione, dai ricercatori agli imprenditori, agli utenti, ai governi e alla società civile;

Cloud per la scienza aperta

37.

prende atto della sottorappresentanza di parti interessate chiave nei dibattiti e nei progetti pilota su larga scala; sostiene che il coinvolgimento attivo delle parti interessate del settore pubblico e privato e della società civile a livello locale, regionale, nazionale e unionale deve rappresentare un presupposto essenziale per uno scambio di informazioni efficace, evitando nel contempo oneri amministrativi; sottolinea che l'iniziativa europea per il cloud computing dovrebbe soddisfare le esigenze non solo della comunità scientifica, ma anche dell'industria, incluse le PMI e le start-up, le amministrazioni pubbliche e i consumatori, apportando loro benefici;

38.

sottolinea che lo sviluppo del CESA deve avvenire nel debito rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali (CDF), con particolare attenzione ai diritti relativi alla protezione dei dati, alla riservatezza, alla libertà e alla sicurezza, e che deve rispettare i principi della riservatezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, e i principi di proporzionalità, necessità, minimizzazione dei dati e limitazione di finalità; riconosce che l'applicazione di garanzie aggiuntive, come la pseudonimizzazione, l'anonimizzazione o la crittografia, possono ridurre i rischi e migliorare la protezione per i titolari dei dati interessati quando i dati personali sono utilizzati in applicazioni dei big data o nel cloud computing; ricorda che l'anonimizzazione è un processo irreversibile e chiede alla Commissione di elaborare linee guida su come rendere anonimi i dati; ribadisce la necessità di una protezione speciale per i dati sensibili nel rispetto della normativa vigente; sottolinea che i principi sopra indicati, insieme ad elevati standard di qualità, affidabilità e riservatezza, sono necessari per garantire la fiducia dei consumatori nell'iniziativa europea per il cloud computing;

39.

sottolinea che l'iniziativa che mira a sviluppare un cloud per la scienza aperta dovrebbe garantire un cloud affidabile per tutti: scienziati, imprese e servizi pubblici;

40.

rileva la necessità di promuovere una piattaforma aperta, affidabile e collaborativa per la gestione, l'analisi, la condivisione, il riutilizzo e la conservazione dei dati di ricerca sui quali possono essere sviluppati dei servizi innovativi che saranno forniti a determinati termini e condizioni;

41.

invita la Commissione e gli Stati membri a studiare quadri di governance e di finanziamento appropriati, tenendo sufficientemente conto delle iniziative esistenti, della loro sostenibilità e della loro capacità di promuovere parità di condizioni su scala europea; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero prendere in esame l'eventualità di integrare i programmi di finanziamento nazionali con quelli dell'UE;

42.

invita la Commissione a esaminare l'intera serie di fonti finanziarie necessarie per istituire il CESA e a rafforzare gli strumenti esistenti per garantire uno sviluppo più rapido, rivolgendo particolare attenzione alle migliori pratiche;

43.

chiede alla Commissione che la ricerca scientifica e tutti i dati generati dal programma Orizzonte 2020 siano aperti come impostazione predefinita e chiede agli Stati membri di adattare di conseguenza i loro programmi di ricerca nazionali;

44.

è del parere che il CESA promuoverà una scienza digitale, integrando il settore informatico come un servizio nel settore pubblico della ricerca nell'UE; auspica un «modello federale di scienza su cloud» che riunisca le organizzazioni pubbliche di ricerca, le parti interessate, le PMI, le start-up, le infrastrutture in rete e i fornitori commerciali, per creare una piattaforma condivisa in grado di offrire una serie di servizi alle comunità di ricerca nell'UE;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con altre parti interessate, a stabilire una tabella di marcia per fornire il più rapidamente possibile scadenze precise per l'attuazione delle azioni previste dal CESA;

46.

invita la Commissione a valutare con attenzione le esigenze dei ricercatori pubblici europei per identificare possibili lacune nella fornitura dell'infrastruttura cloud nell'UE; ritiene che, qualora fossero identificate delle lacune, la Commissione dovrebbe invitare i fornitori di infrastrutture cloud in Europa a condividere le loro tabelle di marcia per lo sviluppo, al fine di valutare se gli investimenti privati siano sufficienti ad affrontare tali lacune o se per colmarle siano necessari ulteriori finanziamenti pubblici;

47.

chiede alla Commissione di assicurare che tutte le ricerche e i dati scientifici prodotti dal programma Orizzonte 2020 vadano a beneficio delle imprese e dei cittadini europei; sostiene un cambiamento nelle strutture degli incentivi affinché il mondo accademico, l'industria e i servizi pubblici condividano i propri dati e migliorino la gestione dei dati, la formazione, le competenze ingegneristiche e l'alfabetizzazione;

48.

si compiace del fatto che l'iniziativa per il cloud computing si concentri sulla costruzione di reti a banda larga, di dispositivi di archiviazione su larga scala, di risorse di calcolo ad alte prestazioni e di un ecosistema europeo di Big Data;

49.

sottolinea che lo sviluppo della rete 5G, così come le regole del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dovrebbero rendere il CESA più attraente, offrendo una rete Internet di alta qualità e nuove infrastrutture della migliore qualità;

50.

approva l'ambizione della Commissione di fare in modo che l'UE sia in grado di trattare grandi quantità di dati, con infrastrutture gestite da servizi che utilizzano dati in tempo reale provenienti da sensori o applicazioni che collegano i dati in arrivo da diverse sorgenti; osserva che l'iniziativa europea per il cloud computing mira ad assicurare un lavoro migliore e più armonizzato di sviluppo dell'infrastruttura;

51.

sostiene un ulteriore sviluppo della rete GEANT affinché diventi la rete internazionale più avanzata e consenta di mantenere la leadership dell'UE nel campo della ricerca;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri a coordinarsi con i soggetti interessati per ridurre la frammentazione delle infrastrutture digitali, fissando una tabella di marcia delle azioni e creando una solida struttura di governance che coinvolga finanziatori, acquirenti e utenti e sottolinea l'esigenza di promuovere i principi della scienza aperta per la gestione e la condivisione dei dati, senza ostacolare l'innovazione e senza violare la privacy e la proprietà intellettuale nell'era digitale;

53.

sottolinea l'importanza di fondare l'iniziativa europea per il cloud computing sulla base dei gruppi funzionali del meccanismo per collegare l'Europa, in particolare le identificazioni e le firme elettroniche, allo scopo di rafforzare la fiducia degli utenti in comunicazioni elettroniche sicure, interoperabili e senza soluzione di continuità in tutta l'Unione;

54.

invita la Commissione a indirizzare maggiori risorse a favore della ricerca europea, nonché dello sviluppo, innovazione e formazione, nel settore del cloud computing, sottolineando la necessità di infrastrutture e processi a salvaguardia dei dati aperti e della privacy degli utenti;

55.

afferma che le norme tecniche devono permettere una portabilità semplice e completa e un elevato grado di interoperabilità tra i servizi di cloud;

56.

ritiene fermamente che l'iniziativa del cloud per la scienza aperta debba avvalersi di norme aperte che garantiscano interoperabilità, continuità delle comunicazioni ed evitino il «lock-in»;

57.

sottolinea che il ricorso a standard aperti e software gratuiti e con codice sorgente aperto (open source) sono particolarmente importanti per garantire la necessaria trasparenza in relazione al modo in cui vengono effettivamente protetti dati personali e altri tipi di dati sensibili;

58.

osserva che l'economia europea si affida sempre più alla potenza dei supercomputer per inventare soluzioni innovative, ridurre i costi e diminuire i tempi di commercializzazione di prodotti e servizi; sostiene gli sforzi della Commissione tesi a creare sistemi di supercomputer su scala exa (exascale) basati su tecnologia hardware europea;

59.

ritiene che l'Europa necessiti di un ecosistema HPC completo per acquisire supercomputer all'avanguardia, assicurarsi l'approvvigionamento di sistemi HPC e fornire i servizi HPC all'industria e alle PMI, per attività di simulazione, visualizzazione e prototipazione; ritiene che sia di enorme importanza che l'UE si posizioni tra le maggiori potenze mondiali nel settore del supercalcolo entro il 2022;

60.

ritiene che la piattaforma tecnologica europea e il contratto di partenariato pubblico-privato per il calcolo ad alte prestazioni siano cruciali per definire le priorità della ricerca nell'UE nello sviluppo della tecnologia europea in tutti i segmenti della catena di approvvigionamento delle soluzioni di calcolo ad alte prestazioni;

61.

accoglie con favore la proposta della Commissione, in linea con il «Quantum Manifesto», di lanciare un'iniziativa faro da 1 miliardo di EUR sulle tecnologie quantistiche;

62.

ricorda alla Commissione che l'industria dei servizi cloud ha già investito miliardi di euro nella realizzazione di infrastrutture d'avanguardia in Europa; sottolinea che attualmente gli scienziati e i ricercatori dell'UE possono utilizzare infrastrutture cloud in grado di offrire loro la possibilità di sperimentare e innovare rapidamente, potendo accedere a una grande varietà di servizi, pagando solo per quanto utilizzano, e quindi ottimizzando il tempo dedicato alla scienza; osserva che il supporto critico dell'UE alla ricerca e allo sviluppo non dovrebbe essere utilizzato per duplicare le risorse già presenti, bensì piuttosto per incoraggiare una svolta in nuovi settori scientifici in grado di stimolare la crescita e la competitività;

63.

sottolinea che la comunità scientifica ha bisogno di una infrastruttura protetta, sicura e con codice sorgente aperto ad alta capacità, al fine di promuovere la ricerca ed evitare eventuali violazioni della sicurezza, attacchi informatici o uso improprio dei dati personali, in particolare quando vengono raccolte, memorizzate ed elaborate grandi quantità di dati; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e incentivare lo sviluppo della tecnologia necessaria, comprese le tecnologie crittografiche, tenendo conto della sicurezza mediante un approccio progettuale; sostiene gli sforzi della Commissione volti a migliorare la cooperazione tra le autorità pubbliche, l'industria europea (comprese le PMI e le start-up), i ricercatori e il mondo accademico in materia di big data e sicurezza informatica sin dalle prime fasi del processo di ricerca e innovazione, al fine di consentire la creazione di soluzioni e opportunità di mercato innovative e affidabili a livello europeo, garantendo nel contempo un adeguato livello di sicurezza;

64.

ritiene che lo sviluppo di precisi standard per l'interoperabilità dei sistemi cloud, la portabilità dei dati e gli accordi sul livello di servizio, garantirà certezza e trasparenza sia per i fornitori sia per gli utenti dei servizi cloud;

65.

sottolinea che l'affidabilità, la sicurezza e la protezione dei dati personali sono necessarie per garantire la fiducia dei consumatori, poiché tale fiducia costituisce una base per una sana competitività;

66.

rileva che l'industria dovrebbe svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di norme largamente accettate, adatte all'era digitale, e che tali norme darebbero ai fornitori di servizi cloud la sicurezza necessaria per continuare ad innovare, mentre consentirebbero agli utenti di adottare nuovi servizi cloud a livello di Unione;

67.

invita la Commissione a guidare la promozione dell'interoperabilità e di standard in materia di servizi cloud intersettoriali, multilingue e transfrontalieri e a sostenere servizi cloud rispettosi della vita privata, affidabili, sicuri ed efficienti in termini energetici, come parte integrante di una strategia comune incentrata sulla massimizzazione delle opportunità di sviluppare standard che abbiano la capacità di diventare standard globali;

68.

osserva che è necessario un piano d'azione in materia di interoperabilità dei dati, per sfruttare l'elevata quantità di dati prodotta dagli scienziati europei e per migliorare la riutilizzabilità di tali nella scienza e nell'industria; invita la Commissione a lavorare con i principali soggetti scientifici interessati per produrre sistemi efficienti in grado di rendere i dati, ivi compresi i metadati, le specifiche comuni e gli identificativi dell'oggetto dei dati («data object identifiers»), reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (FAIR: findable, accessible, interoperable and reusable);

69.

osserva che l'UE non sta investendo nel suo ecosistema di calcolo ad alte prestazioni ad un livello paragonabile a quello di altre regioni del mondo e che ciò non è in linea con il suo potenziale economico e scientifico;

70.

invita la Commissione a promuovere l'interoperabilità e a prevenire la dipendenza da un singolo venditore (il «lock-in»), facendo sì che i fornitori di infrastrutture di cloud multiple in Europa offrano una gamma di servizi di infrastruttura competitivi, interoperabili e portabili;

71.

auspica misure volte a preservare un sistema di normazione di alta qualità, che possa attirare i migliori contributi tecnologici; chiede alla Commissione di adottare politiche che rimuovano le barriere eccessive nei settori innovativi, per incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo e nella normazione unionale;

72.

esorta la Commissione a massimizzare i propri sforzi per evitare sin dalle prime fasi la possibilità di «lock-in» del venditore sul mercato digitale, in particolare nei settori emergenti quali l'iniziativa europea per il cloud computing;

73.

riconosce l'importanza dell'interoperabilità e delle norme tecniche per stimolare la competitività nel settore delle TIC; chiede alla Commissione di individuare le lacune di identità delle norme tecniche nel CESA, anche per quanto concerne le PMI, le start-up e i settori chiave europei; sostiene lo sviluppo di norme tecniche orientate al mercato, volontarie, neutre dal punto di vista tecnologico, trasparenti, compatibili su un piano globale e utili al mercato;

74.

ritiene che il programma ISA2 offra un'opportunità di sviluppo delle norme di interoperabilità per la gestione dei Big Data all'interno delle amministrazioni pubbliche e nei loro rapporti con le imprese e i cittadini;

75.

riconosce che le norme dovrebbero rispondere alle effettive esigenze dell'industria e delle altre parti interessate; sottolinea che è imprescindibile sviluppare e stabilire norme comuni rigorose per garantire un utilizzo e una condivisione efficienti dei dati a livello interdisciplinare, interistituzionale e transfrontaliero; invita la Commissione a individuare, ove necessario, i migliori sistemi di certificazione tra gli Stati membri al fine di definire, con la partecipazione delle parti interessate pertinenti, una serie di norme paneuropee orientate alla domanda, che faciliti la condivisione dei dati e si basi su norme aperte e globali laddove giustificato; sottolinea che le azioni intraprese nell'ambito dell'iniziativa europea sul cloud computing devono garantire che le esigenze del mercato unico siano tenute in considerazione e che tale mercato continui a essere accessibile a livello mondiale e reattivo ai progressi tecnologici;

76.

sostiene l'intenzione della Commissione di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei dati e dei servizi di dati, in particolare quelli tecnici e giuridici, nonché i requisiti sproporzionati in materia di localizzazione dei dati, e di promuovere l'interoperabilità dei dati, collegando l'iniziativa europea per il cloud computing alla proposta sul libero flusso dei dati; considera che, per pervenire a una società digitale, il libero flusso dei dati deve essere considerato la quinta libertà all'interno del mercato unico; osserva che un quadro giuridico chiaro, competenze e risorse sufficienti per la gestione dei Big Data nonché il riconoscimento delle qualifiche professionali pertinenti sono condizioni essenziali per liberare tutto il potenziale del cloud computing; esorta la Commissione a coinvolgere le parti interessate, segnatamente le industrie, al fine di individuare opportunità di formazione in materia di Big Data e programmazione, anche nell'ambito di applicazione della nuova agenda per le competenze, e di incentivare le parti interessate, in particolare le PMI e le start-up, a utilizzare, aprire e condividere dati sul mercato unico;

77.

accoglie con favore la proposta della Commissione, in linea con il «Quantum Manifesto», di lanciare un'iniziativa faro da 1 miliardo di EUR sulle tecnologie quantistiche; sottolinea tuttavia che al fine di accelerare lo sviluppo e offrire i prodotti commerciali agli utenti pubblici e privati, è essenziale una consultazione aperta e trasparente con le parti interessate;

Condividere i dati aperti, condividere i dati della ricerca

78.

si compiace del fatto che lo sviluppo del CESA consentirà a ricercatori e professionisti nel campo della scienza di avere un luogo per immagazzinare, condividere, utilizzare e riutilizzare dati e possa porre le basi per un'innovazione fondata sui dati nell'UE; sottolinea che i benefici della condivisione dei dati sono stati ampiamente riconosciuti;

79.

rileva che i dati sono diventati essenziali per il processo decisionale a livello locale, nazionale e globale; rileva che la condivisione dei dati comporta benefici importanti per le autorità locali e regionali e che l'apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni migliora la democrazia e apporta nuove opportunità di impresa;

80.

sostiene gli sforzi della Commissione, congiuntamente a quelli dei ricercatori dell'industria e del mondo accademico europei, tesi allo sviluppo di un partenariato pubblico-privato (PPP) nel settore dei grandi volumi di dati, in sinergia con il contratto di partenariato pubblico-privato per il calcolo ad alte prestazioni, che migliora la costituzione di una comunità basata sui dati e sul calcolo ad alte prestazioni, e pone le basi per lo sviluppo di un'economia dell'UE fondata sui dati; sostiene il partenariato pubblico-privato sulla sicurezza informatica che promuove la collaborazione tra attori pubblici e privati nelle fasi iniziali del processo di ricerca e innovazione al fine di accedere a soluzioni europee innovative e affidabili;

81.

sottolinea che la Commissione dovrebbe collaborare strettamente e quanto prima possibile con i partner industriali, specialmente le PMI e le start-up, per garantire che le esigenze delle imprese e dell'industria siano adeguatamente tenute presenti e integrate nella fase successiva dell'iniziativa;

82.

incoraggia le pubbliche amministrazioni a prendere in considerazione servizi di cloud sicuri, affidabili e protetti, prevedendo un quadro giuridico chiaro e lavorando ulteriormente per sviluppare sistemi di certificazione specifici per il cloud; osserva che imprese e consumatori devono sentirsi sicuri quando adottano nuove tecnologie;

83.

ritiene opportuno che le amministrazioni pubbliche abbiano pieno accesso ai dati amministrativi come impostazione predefinita; chiede che siano compiuti progressi nel determinare grado e ritmo di diffusione di informazioni come i dati aperti, nell'identificazione delle principali serie di dati da rendere disponibili e nella promozione del riutilizzo dei dati aperti in forma aperta;

84.

ritiene che la crescita vertiginosa delle tecnologie digitali sia il fattore chiave per la generazione di massicci flussi di dati grezzi in ambienti cloud e che quest'enorme complesso di flussi di dati grezzi in sistemi di Big Data aumenti la complessità computazionale e il consumo di risorse in sistemi di estrazione dei dati basati sul cloud; prende atto che il concetto di condivisione di dati basati su modelli consente l'elaborazione di dati locali vicino alle sorgenti di dati e trasforma i flussi di dati grezzi in modelli di conoscenza processabili; sottolinea che questi modelli di conoscenza abbiano una duplice utilità nella disponibilità di modelli di conoscenza locale per azioni immediate, così come per la condivisione partecipativa di dati in ambienti cloud;

85.

concorda con le conclusioni del Consiglio del maggio 2016 sulla transizione verso un sistema di scienza aperta, e in particolare la conclusione che il principio di base per il riutilizzo ottimale dei dati della ricerca dovrebbe essere: «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario»;

Analisi di testi e dati

86.

sottolinea che la piena disponibilità dei dati pubblici all'interno del CESA non sarà sufficiente a rimuovere le barriere alla ricerca basata sui dati;

87.

osserva che l'iniziativa deve essere completata da un quadro moderno di protezione dei dati che dovrebbe consentire la rimozione della frammentazione e della mancanza di interoperabilità nel processo di ricerca europeo dei dati;

88.

ritiene che l'iniziativa debba preservare l'equilibrio tra i diritti dei ricercatori e quelli dei titolari dei diritti e degli altri attori nella sfera scientifica garantendo il pieno rispetto dei diritti di autori ed editori, supportando al contempo la ricerca innovativa in Europa;

89.

ritiene che i dati della ricerca possano essere condivisi nell'ambito del CESA, fatti salvi i diritti d'autore dei ricercatori o delle istituzioni di ricerca, stabilendo dei modelli di licenza ove necessario; ritiene che le migliori pratiche a questo proposito siano state stabilite nell'ambito del progetto pilota per il libero accesso ai dati della ricerca di Orizzonte 2020;

90.

ritiene che la direttiva 96/9/CE sulle banche dati, che necessita di una revisione, limiti l'utilizzo dei dati senza alcuna prova della creazione di valore aggiunto a livello economico o scientifico;

Protezione dei dati, diritti fondamentali e sicurezza dei dati

91.

esorta la Commissione a intervenire per promuovere l'ulteriore armonizzazione delle leggi negli Stati membri, al fine di evitare la confusione e la frammentazione giurisdizionali e assicurare la trasparenza nel mercato unico digitale;

92.

ritiene che l'Unione europea sia all'avanguardia in materia di protezione dei dati e auspica un elevato livello di protezione dei dati in tutto il mondo;

93.

sottolinea che è necessario un approccio coordinato da parte delle autorità preposte alla protezione dei dati, dei decisori politici e dell'industria, a beneficio delle organizzazioni coinvolte in questa transizione, fornendo loro strumenti di esecuzione e un'interpretazione e un'applicazione uniformi degli obblighi, e sensibilizzando in merito alle questioni principali per i cittadini e le imprese;

94.

sottolinea che l'UE è un importatore ed esportatore globale di servizi digitali e che necessita un cloud computing robusto e un'economia dei dati competitiva; invita la Commissione ad assumere la guida e procedere verso la creazione di standard uniformi e globalmente accettati in materia di protezione dei dati;

95.

ritiene che i flussi globali di dati siano vitali per i commerci internazionali e la crescita economica e che l'iniziativa della Commissione sul libero flusso di dati dovrebbe garantire alle aziende che operano in Europa, e in particolare nel crescente settore del cloud computing, di essere in prima linea nella corsa mondiale all'innovazione; sottolinea che l'iniziativa dovrebbe altresì mirare ad abolire qualsiasi restrizione arbitraria inerente a dove le aziende devono stabilire le proprie infrastrutture di immagazzinamento dei dati, in quanto tali restrizioni ostacolerebbero lo sviluppo dell'economia europea;

96.

ritiene che l'attuale legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati, adottato di recente, e la direttiva sulla protezione dei dati in materia di applicazione della legge (direttiva (UE) 2016/680) (10), offra solide garanzie per la protezione dei dati personali, compresi quelli raccolti, aggregati e pseudonimizzati per scopi di ricerca scientifica, e dei dati sensibili relativi alla salute, unitamente a condizioni specifiche relative alla loro pubblicazione e divulgazione, al diritto dei titolari dei dati di opporsi a un ulteriore trattamento e alle regole in materia di accesso delle autorità giudiziarie nel contesto di indagini penali; invita la Commissione a tener conto di queste garanzie per lo sviluppo del CESA e l'applicazione delle norme che regolano l'accesso ai dati in esso memorizzati; riconosce come fondamentale un approccio armonizzato all'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, compresi orientamenti, strumenti di esecuzione e campagne di sensibilizzazione per cittadini, ricercatori e imprese, soprattutto per lo sviluppo del CESA e la promozione della cooperazione nel settore della ricerca, segnatamente attraverso il computing ad alte prestazioni;

97.

ritiene che il libero flusso di dati sia vantaggioso per l'economia digitale e lo sviluppo della scienza e della ricerca; sottolinea che l'iniziativa della Commissione sul libero flusso dei dati dovrebbe consentire al settore europeo in crescita del cloud computing di essere in prima linea nella corsa all'innovazione globale, anche a fini scientifici e dell'innovazione; ricorda che qualsiasi trasferimento di dati personali alle infrastrutture cloud o ad altri destinatari situati al di fuori dell'Unione dovrebbe rispettare le norme per i trasferimenti previste nel regolamento generale sulla protezione dei dati e che l'iniziativa della Commissione relativa al libero flusso dei dati dovrebbe rispettare tali disposizioni; sottolinea che l'iniziativa dovrebbe altresì mirare a ridurre le restrizioni relative al luogo in cui le imprese dovrebbero situare le proprie infrastrutture o immagazzinare i dati, poiché queste potrebbero ostacolare lo sviluppo dell'economia europea e impedire agli scienziati di raccogliere pienamente i benefici di una scienza basata sui dati, pur mantenendo restrizioni in ottemperanza della legislazione sulla protezione dei dati per evitare possibili futuri abusi in relazione al CESA;

98.

è fermamente convinto che l'Unione dovrebbe essere in prima linea per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei dati personali, anche sensibili, e sostenere un elevato livello di protezione dei dati e sicurezza dei dati in tutto il mondo; ritiene che il quadro di protezione dei dati dell'UE, unitamente ad una strategia di sicurezza informatica inclusiva in grado di garantire infrastrutture di dati affidabili che siano protette contro la perdita di dati, le intrusioni o gli attacchi, potrebbe costituire un vantaggio competitivo per le imprese europee in materia di riservatezza; invita la Commissione a garantire che il CESA preservi l'indipendenza scientifica e l'obiettività della ricerca, così come il lavoro della comunità scientifica all'interno dell'Unione;

99.

invita la Commissione a garantire che le preoccupazioni concernenti i diritti fondamentali, la privacy, la protezione dei dati, i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni sensibili siano affrontate nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE); evidenzia che le minacce per la sicurezza dell'infrastruttura del cloud hanno assunto un carattere più internazionale, diffuso e complesso, impedendone un maggiore utilizzo, e rendono necessaria una cooperazione a livello europeo; esorta la Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri, in consultazione con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, a lavorare insieme per la creazione di un'infrastruttura digitale sicura e affidabile e a stabilire elevati livelli di cibersicurezza, conformemente alla direttiva SRI;

100.

invita la Commissione ad assicurare che questa iniziativa sia adatta allo scopo, orientata all'esterno, adeguata alle esigenze future e tecnologicamente neutrale, e sottolinea il fatto che la Commissione e gli Stati membri devono prendere spunto dal mercato e dall'industria del cloud computing, per soddisfare nel modo migliore le esigenze presenti e future del settore e guidare l'innovazione nelle tecnologie basate sul cloud;

101.

rileva il potenziale dei Big Data per stimolare l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di conoscenze basate sull'economia; osserva che la riduzione degli ostacoli alla condivisione di conoscenze promuoverà la competitività delle imprese, anche a vantaggio delle autorità locali e regionali; sottolinea l'importanza di agevolare la portabilità dei dati;

102.

invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare seguendo le iniziative di normazione dell'industria, per garantire l'accessibilità del mercato unico nei confronti dei paesi terzi, oltre che un'evoluzione tecnologica, evitando la creazione di barriere all'innovazione e alla competitività in Europa; rileva che le attività di normazione relative alla sicurezza e alla privacy dei dati sono strettamente legate alla questione della giurisdizione e che le autorità nazionali svolgono un ruolo fondamentale;

103.

sottolinea che si devono tenere in considerazione le iniziative esistenti, per evitare duplicazioni che potrebbero limitare le possibilità di apertura, concorrenza e crescita, e che gli standard paneuropei per la condivisione dei dati, basati sulle esigenze del mercato, devono essere conformi agli standard internazionali;

104.

sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra le legittime preoccupazioni in materia di protezione dei dati e la necessità di garantire la disponibilità di un «libero flusso di dati» ancora non utilizzato; sottolinea la necessità di rispettare le norme esistenti in materia di protezione dei dati nel mercato aperto dei Big Data;

105.

sostiene la proposta di stabilire come impostazione predefinita i dati aperti della ricerca per i nuovi progetti di Orizzonte 2020, in quanto i dati della ricerca finanziati con fondi pubblici costituiscono un bene pubblico, prodotti nell'interesse pubblico e dovrebbero essere apertamente disponibili con il minor numero di restrizioni possibile e in maniera tempestiva e responsabile;

106.

osserva che l'iniziativa europea per il cloud si concentra sui settori potenzialmente sensibili di R&S, e dei portali di e-government; sostiene la migliore gestione della sicurezza informatica per i servizi di cloud nel quadro della direttiva SRI;

107.

rileva l'importanza di agevolare l'interoperabilità delle diverse dotazioni all'interno delle reti, garantendo la sicurezza e promuovendo le catene di approvvigionamento dei componenti, tutti ugualmente importanti per la commercializzazione della tecnologia;

o

o o

108.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 45.

(2)  GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1.

(3)  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0089.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0009.

(6)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 89.

(7)  GU C 468 del 15.12.2016, pag. 19.

(8)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(9)  GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

(10)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/273


P8_TA(2017)0053

Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni (2016/2148(INI))

(2018/C 252/27)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (di seguito «RDC») (1),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (2),

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (4),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (5),

visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (6),

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (8),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» (COM(2015)0639),

vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2016 sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione (9),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle sinergie per l'innovazione: i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri fondi e programmi dell'UE a sostegno dell'innovazione (10),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 intitolata «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» (11),

viste le conclusioni del Consiglio del 26 febbraio 2016 dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei»,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» (12),

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 luglio 2015 sull'esito dei negoziati sugli accordi di partenariato e sui programmi operativi (13),

vista la sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2014)0473),

visto lo studio realizzato dalla sua Direzione generale delle Politiche interne (dipartimento B: Politiche strutturali e di coesione) del giugno 2016 dal titolo «Massimizzare le sinergie fra i Fondi strutturali e di investimento europei e altri strumenti per raggiungere gli obiettivi Europa 2020»,

visto lo studio realizzato dalla sua Direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento B: Politiche strutturali e di coesione) del settembre 2016 dal titolo «Valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del RDC»,

vista l'analisi realizzata dalla sua Direzione generale delle Politiche interne (dipartimento B: Politiche strutturali e di coesione) del settembre 2016 dal titolo «Strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2014-2020: prime esperienze degli Stati membri»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0385/2016),

A.

considerando che la politica di coesione rappresenta una parte significativa del bilancio dell'UE, che ammonta approssimativamente a un terzo di tutte le spese;

B.

considerando che, con un bilancio di 454 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020, i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) sono il principale strumento della politica d'investimento dell'UE e rappresentano un'importante fonte di investimenti pubblici in molti Stati membri, generando un aumento dell'occupazione, della crescita e degli investimenti in tutta l'UE e, contemporaneamente, una riduzione delle disparità a livello regionale e locale per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale;

C.

considerando che gli accordi di partenariato costituiscono il fondamento della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, presentata dalla Commissione;

D.

considerando che i negoziati per gli accordi di partenariato e i programmi operativi per il periodo 2014-2020 hanno costituito un esercizio modernizzato, intenso e fortemente adattato con un nuovo quadro per le prestazioni, le condizionalità ex ante e la concentrazione tematica, ma che hanno anche causato gravi ritardi nel reale avvio dell'attuazione della politica di coesione, anche per via di carenze nella capacità amministrativa di varie regioni e Stati membri, e che il processo è stato ulteriormente rallentato dalla procedura di designazione delle autorità di gestione;

E.

considerando che è indubbio che, a causa della tardiva adozione del quadro normativo alla fine del 2013 dovuta ai lunghi negoziati e all'accordo tardivo sul QFP, non è stato possibile adottare puntualmente i programmi operativi; che, di conseguenza, l'attuazione dei programmi operativi ha avuto un avvio lento, ripercuotendosi in tal modo sulla diffusione della politica nel territorio;

F.

considerando che le disposizioni comuni sono state istituite per tutti i cinque fondi SIE e che hanno quindi potenziato le relazioni tra di essi;

G.

considerando che la politica di coesione sta attualmente affrontando molte sfide politiche ed economiche, derivanti sia dalla crisi finanziaria, con la conseguente riduzione degli investimenti pubblici in molti Stati membri, per cui i fondi SIE e il cofinanziamento degli Stati membri restano lo strumento principale per gli investimenti pubblici in molti Stati membri, che dalla crisi migratoria;

H.

considerando che nel periodo di programmazione 2014-2020 la politica di coesione ha acquisito un approccio politico più mirato, attraverso la concentrazione tematica, sostenendo le priorità e gli obiettivi dell'Unione;

I.

considerando che i fondi SIE nell'attuale periodo di finanziamento sono maggiormente orientati ai risultati e basati su un contesto di investimento che consente una maggiore efficacia;

J.

considerando che deve esserci un allineamento maggiore tra gli investimenti a titolo della politica di coesione e le priorità della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e il semestre europeo;

K.

considerando che la task force per una migliore attuazione ha contribuito all'eliminazione delle strozzature e al recupero dei ritardi nell'assegnazione dei fondi;

Condivisione dei risultati, comunicazione e visibilità

1.

rileva che l'Europa sta attraversando una fase difficile sia in termini economici che sociali e politici, per cui è più che mai necessaria una politica di investimento efficace, orientata alla crescita economica e all'occupazione, vicina ai cittadini e più adatta alle esigenze territoriali specifiche, che tenti di far fronte alla disoccupazione e alle disuguaglianze sociali all'interno dell'Unione, creando un valore aggiunto europeo; reputa che, per riconquistare la fiducia dei suoi cittadini, l'UE debba lanciare dei processi di adeguamento per rispettare i requisiti di cui all'articolo 9 TFUE;

2.

rileva che la politica di coesione nel periodo 2014-2020 è stata profondamente ripensata, il che ha richiesto un cambiamento di mentalità e di metodi di lavoro a tutti i livelli di governance, compresi il coordinamento orizzontale e il coinvolgimento delle parti interessate nonché, nella misura del possibile, lo sviluppo locale di tipo partecipativo; sottolinea che le recenti riforme lungimiranti ed esemplari sono spesso ignorate e che la politica di coesione viene ancora spesso vista come una tradizionale politica di spesa anziché come una politica di sviluppo e d'investimento con risultati tangibili;

3.

reputa che la comunicazione principale sui progetti della politica di coesione dovrebbe porre l'accento sul valore aggiunto europeo, sulla solidarietà e sulla visibilità delle storie di successo, sottolineando nel contempo l'importanza di scambiare le migliori pratiche e di trarre insegnamenti dai progetti che non riescono a conseguire i loro obiettivi; insiste sul fatto che la comunicazione riguardante i fondi SIE dovrebbe essere modernizzata e intensificata; insiste sulla necessità di individuare e attuare nuovi strumenti di comunicazione dei risultati della politica di coesione; reputa necessario investire nell'intelligence e nella raccolta dei dati a livello regionale, come parte di un impegno continuo per creare e aggiornare le banche dati, tenendo conto delle esigenze, delle specificità e delle priorità locali e regionali, come nel caso dell'esistente piattaforma S3, che consentirebbe al pubblico interessato di controllare con efficacia il valore aggiunto europeo dei progetti;

4.

evidenzia che, al fine di migliorare la comunicazione dei fondi SIE e la loro visibilità, deve essere posto maggiormente l'accento sulla partecipazione delle parti interessate e dei beneficiari e su un coinvolgimento significativo dei cittadini nell'elaborazione e nell'attuazione della politica di coesione; sollecita, inoltre, la Commissione, gli Stati membri, le regioni e le città a comunicare più informazioni sia in merito ai risultati della politica di coesione che agli insegnamenti da trarre e a presentare un piano d'azione coordinato e mirato;

Concentrazione tematica

5.

plaude alla concentrazione tematica, che si è dimostrata uno strumento utile per creare una politica mirata e garantire una maggiore efficacia alle priorità dell'UE e alla strategia Europa 2020, migliorando il processo di conversione delle conoscenze in innovazione, posti di lavoro e crescita; sollecita pertanto gli Stati membri e le autorità regionali e locali a prendere decisioni chiare sulle priorità di investimento e a selezionare i progetti basandosi sulle priorità stabilite per i fondi SIE, nonché ad avvalersi di processi di attuazione razionalizzati ed efficaci;

6.

osserva che l'analisi della concentrazione tematica dovrebbe evidenziare in quale modo le scelte strategiche degli Stati membri e la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi tematici soddisfano le esigenze specifiche dei territori; si rammarica che questo aspetto sia meno evidente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 16;

7.

ritiene che i risultati e i benefici della politica di coesione debbano essere comunicati in modo più efficace, se non altro per ripristinare la fiducia nel progetto europeo;

8.

insiste sul fatto che la politica di coesione dovrebbe continuare ad avere un orientamento tematico e permettere, nel contempo, un grado di flessibilità sufficiente a tenere conto delle necessità specifiche di ciascuna regione, in particolare delle necessità specifiche delle regioni meno sviluppate, come previsto nei regolamenti; chiede un investimento continuo dei fondi ESI nelle regioni in transizione al fine di mantenere i risultati ottenuti con le risorse già stanziate e gli sforzi già profusi;

9.

sottolinea, in particolare, che è opportuno considerare le circostanze delle regioni urbane o rurali, delle cosiddette regioni «in ritardo di sviluppo», delle regioni in transizione e delle regioni con svantaggi naturali o geografici permanenti e che dovrebbero essere elaborate politiche di sostegno adeguate per lo sviluppo di tali zone, che senza la politica di coesione sarebbero difficilmente in grado di raggiungere le regioni più sviluppate; invita la Commissione a perseguire ed espandere strategie per l'attuazione dell'agenda urbana insieme alle autorità locali e alle regioni metropolitane quali nuclei di crescita dell'UE; ricorda, in tale contesto, l'importanza di concedere agli Stati membri e alle regioni una flessibilità sufficiente per sostenere le nuove sfide politiche, come quelle connesse all'immigrazione (pur tenendo conto degli obiettivi originali e ancora attuali della politica di coesione e delle esigenze specifiche delle regioni) nonché la dimensione digitale, nella sua accezione più ampia, della politica di coesione (comprese le questioni relative all'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e alla banda larga che sono connesse al completamento del mercato unico digitale); richiama l'attenzione sulla strategia per un'unione dell'energia, sulla strategia per un'economia circolare e sugli impegni dell'UE nel quadro dell'accordo sui cambiamenti climatici di Parigi in quanto i fondi SIE svolgono un ruolo importante nella loro attuazione;

10.

ritiene che si debba dedicare maggiore attenzione alle zone subregionali in cui si concentrano numerose sfide e che spesso sono caratterizzate da sacche di povertà, comunità segregate e quartieri disagiati con una presenza superiore alla media di gruppi emarginati, quali i rom;

11.

è favorevole a spostare gradualmente l'accento da uno incentrato sui progetti relativi alle grandi infrastrutture verso uno fondato sulla promozione dell'economia della conoscenza, l'innovazione e l'inclusione sociale e sulla costruzione delle capacità e la responsabilizzazione degli attori, anche quelli della società civile, nella politica di coesione, tenendo nel contempo conto delle caratteristiche specifiche delle regioni meno sviluppate che hanno ancora bisogno di sostegno nell'ambito dello sviluppo infrastrutturale e per le quali non sono sempre praticabili le soluzioni basate sul mercato, tenendo anche presente che dovrebbe essere garantita una certa flessibilità per consentire a ciascuno Stato membro di investire in funzione delle proprie priorità, quali fissate negli accordi di partenariato per promuovere lo sviluppo economico, sociale, e territoriale;

12.

è del parere che i fondi SIE, compresi in particolare i programmi europei di cooperazione territoriale, debbano essere utilizzati per creare e favorire posti di lavoro di qualità e sistemi di apprendimento permanente e (ri)qualificazione professionale di qualità, tra cui le infrastrutture scolastiche, per consentire ai lavoratori di adeguarsi, in condizioni soddisfacenti, alle realtà in mutamento del mondo del lavoro e per stimolare una crescita, una competitività e uno sviluppo sostenibili e una prosperità condivisa al fine di creare un'Europa equa, sostenibile e inclusiva a livello sociale, concentrando l'attenzione sulle zone meno sviluppate e sui settori con problemi strutturali e sostenendo le categorie più vulnerabili ed esposte della società, in particolare i giovani (congiuntamente a programmi quali Erasmus+) e le persone con meno competenze o qualifiche, promuovendo una maggiore occupazione mediante l'economia circolare ed evitando l'abbandono scolastico precoce; richiama l'attenzione sul fatto che il FSE è uno strumento a sostegno dell'attuazione delle politiche di interesse pubblico;

13.

esprime preoccupazione poiché la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e delle donne, come anche la disoccupazione nelle zone rurali, rimane molto elevata in numerosi Stati membri, nonostante tutti gli sforzi, e che la politica di coesione deve dare risposte anche a questo problema; raccomanda alla Commissione di prestare maggiore attenzione all'impatto della politica di coesione sulla promozione dell'occupazione e sulla riduzione della disoccupazione; osserva in tale contesto che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) è stata integrata in 34 programmi del FSE nei 20 Stati membri ammissibili, consentendo in tal modo ai giovani disoccupati di beneficiare dell'IOG per trovare un lavoro o per migliorare le loro competenze e qualifiche; è tuttavia preoccupato per il ritardo con cui è stata avviata l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e per le modalità di attuazione della Garanzia per i giovani in alcune regioni; esorta gli Stati membri a intensificare i loro sforzi affinché le risorse investite producano risultati sostanziali e concreti in modo rapido ed efficace, segnatamente per quanto riguarda i fondi messi a disposizione sotto forma di prefinanziamenti, e affinché l'IOG sia attuata correttamente, nonché a garantire che i giovani lavoratori possano beneficiare di condizioni di lavoro dignitose; chiede, in particolare, che si tenga conto delle reali esigenze della comunità imprenditoriale nell'utilizzo dei fondi SIE per rispondere alle esigenze di formazione, in modo da creare reali opportunità di occupazione e conseguire a un'occupazione a lungo termine; ritiene che la lotta alla disoccupazione giovanile, l'inclusione sociale e le future sfide demografiche con cui l'Europa si trova a dover fare i conti oggi e nel prossimo futuro dovrebbero essere i principali settori di interesse della politica di coesione; auspica il mantenimento dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile oltre il 2016, onde proseguire l'impegno contro la disoccupazione giovanile, pur sottoponendola a un'analisi operativa approfondita che consentirà di apportare le modifiche necessarie al fine di renderla più efficiente;

14.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che per il sistema della Garanzia per i giovani, che per il periodo 2014-2020 riceverà finanziamenti per un totale di 12,7 miliardi di EUR dal FSE e dall'iniziativa speciale a favore dell'occupazione giovanile e che, grazie a tali risorse, è già considerato il motore trainante dell'occupazione giovanile, la Commissione non abbia effettuato un'analisi costi-benefici, nonostante ciò costituisca la prassi per tutte le sue principali iniziative; rileva pertanto la carenza di informazioni relative al potenziale costo complessivo dell'attuazione della garanzia in tutta l'UE e osserva che, come sottolineato dalla Corte dei conti europea, vi è il rischio che l'importo totale del finanziamento risulti insufficiente;

15.

sottolinea l'importanza della comunicazione, in particolare quella digitale, grazie alla quale le informazioni relative alle forme di assistenza disponibili per la ricerca di corsi di formazione, tirocini e impieghi cofinanziati dai fondi dell'Unione possono raggiungere il maggior numero di giovani possibile; invita a incrementare le attività di comunicazione finalizzate alla promozione di portali quali DROP'PIN o EURES, e a offrire ai giovani maggiori opportunità di mobilità nel mercato interno, il cui potenziale non è ancora sfruttato appieno nella lotta contro la disoccupazione nell'UE;

16.

invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità in sede di attuazione dei progetti sostenuti dai fondi SIE, compreso l'obiettivo di promuovere un passaggio dall'assistenza in strutture istituzionali alla vita in comunità per le persone con disabilità;

17.

ribadisce che il completamento della rete centrale TEN-T rappresenta una priorità della politica europea dei trasporti e che i fondi SIE costituiscono uno strumento molto importante nella realizzazione di tale progetto; sottolinea la necessità di sfruttare le opportunità offerte dai fondi SIE per collegare il potenziale della rete centrale e della rete globale TEN-T con le infrastrutture di trasporto locali e regionali; riconosce l'importanza del Fondo di coesione per migliorare le infrastrutture e la connettività in Europa e insiste sul fatto che tale fondo debba essere mantenuto nel nuovo quadro finanziario post 2020;

18.

sottolinea che la multimodalità dei trasporti dovrebbe costituire un elemento fondamentale nella valutazione dei progetti infrastrutturali finanziati mediante i fondi SIE ma che, tuttavia, non dovrebbe essere l'unico criterio applicato nella valutazione dei progetti presentati, soprattutto nel caso degli Stati membri che necessitano di maggiori investimenti nelle infrastrutture dei trasporti;

19.

sottolinea la necessità di mantenere le attività commerciali tradizionali, tra cui la tradizione artigianale e le competenze ad essa associate, e di definire strategie a favore della crescita dell'imprenditorialità nelle attività commerciali tradizionali, al fine di preservare l'identità culturale dei settori commerciali tradizionali; richiama l'attenzione sull'importanza di sostenere il lavoro legato alla formazione professionale e la mobilità dei giovani artigiani di entrambi i sessi;

Condizionalità ex ante

20.

sottolinea che è necessario un monitoraggio efficace delle condizionalità ex ante per registrare gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti; ritiene che le condizionalità ex ante, segnatamente quella relativa alle strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3), hanno dimostrato la loro utilità e suggerisce un loro ulteriore miglioramento; sottolinea che dovrebbe essere prestata una maggiore attenzione al rafforzamento delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

21.

richiama l'attenzione sul fatto che una percentuale significativa delle condizionalità ex ante non è stata soddisfatta; chiede pertanto che sia eseguita un'analisi della situazione attuale e che si proceda a intraprendere un'azione mirata per darvi risposta, senza compromettere l'assorbimento ottimale dei fondi né l'efficacia della politica di coesione;

Formazione del bilancio in base alle prestazioni

22.

evidenzia che il quadro normativo per il periodo 2014-2020 e gli accordi di partenariato hanno determinato un orientamento fortemente incentrato sui risultati nei programmi di coesione, e che tale approccio può essere esemplare anche per le altre parti della spesa di bilancio dell'UE; plaude all'introduzione di indicatori comuni che consentano la misurazione e l'analisi comparativa dei risultati; ritiene che il lavoro sugli indicatori debba continuare per migliorare le prove sulle spese dei fondi SIE e ottimizzare la selezione dei progetti;

23.

rileva che l'introduzione della concentrazione tematica ha costituito un'importante innovazione grazie alla quale gli investimenti sono incentrati su priorità e obiettivi specifici corrispondenti a indicatori di rendimento e obiettivi specificatamente concordati per tutti i temi;

24.

ricorda che la riserva di efficacia introdotta per ciascuno Stato membro ammonta al 6 % delle risorse assegnate ai fondi SIE; ricorda che, sulla base delle relazioni nazionali del 2017 e della verifica dell'efficacia del 2019, la riserva sarà assegnata solo ai programmi e alle priorità che hanno raggiunto le rispettive tappe fondamentali; chiede flessibilità nell'avvio di nuovi impegni a titolo della riserva di efficacia quando i programmi avranno raggiunto i loro obiettivi e le loro tappe fondamentali negli anni successivi; chiede alla Commissione di valutare se la riserva di efficacia porta un reale valore aggiunto o ha prodotto ulteriori oneri burocratici;

Il semestre europeo

25.

osserva che, durante il processo di programmazione, gli Stati membri hanno riscontrato che più di due terzi delle raccomandazioni specifiche per paese (RSP) adottate nel 2014 erano pertinenti agli investimenti della politica di coesione e plaude al fatto che gli Stati membri ne abbiano tenuto conto nelle loro priorità di programmazione; riconosce che nel prossimo futuro le RSP potrebbero dar luogo a modifiche dei programmi dei fondi SIE, garantendo il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri; sottolinea che le RSP e i programmi nazionali di riforma (PNR) rappresentano un chiaro legame tra i fondi SIE e i processi del semestre europeo;

26.

sottolinea l'importanza di creare un legame equilibrato tra la politica di coesione e il semestre europeo, in quanto entrambi operano per raggiungere gli stessi obiettivi di cui alla strategia Europa 2020, senza pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale per ridurre le disparità come previsto dai trattati; è del parere che sarebbe opportuno ripensare la logica alla base della sospensione dei fondi FEIS in caso di una deviazione dagli obiettivi del semestre europeo, in quanto ciò potrebbe essere controproducente per promuovere la crescita e l'occupazione;

Sinergie e strumenti finanziari

27.

rileva che il quadro normativo dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 sostiene gli strumenti finanziari; sottolinea, tuttavia, che l'utilizzo delle sovvenzioni continua a essere indispensabile; osserva che sembra esservi un orientamento in favore di un passaggio graduale dalle sovvenzioni ai prestiti e alle garanzie; sottolinea che questa tendenza è stata rafforzata dal piano di investimenti per l'Europa e dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), istituito di recente; rileva, inoltre, che l'utilizzo dell'approccio multifondo appare ancora difficile da applicare; sottolinea, data la complessità di tali strumenti, la vitale importanza di fornire un supporto adeguato alle istituzioni locali e regionali nella formazione dei funzionari responsabili della gestione di tali strumenti; ricorda che gli strumenti finanziari potrebbero offrire soluzioni per un utilizzo efficiente del bilancio dell'UE contribuendo, unitamente alle sovvenzioni, alla realizzazione di investimenti per stimolare la crescita economica e creare posti di lavoro sostenibili;

28.

rileva che il FEIS si prefigge un'agenda distinta e che tale fondo viene presentato come esempio di successo per la rapidità di attuazione e i risultati conseguiti con le operazioni esistenti, nonostante le notevoli carenze, quali la mancanza di addizionalità; chiede in tale contesto alla Commissione di fornire dati specifici sull'impatto del FEIS in termini di crescita e occupazione e di presentare, dopo la valutazione, punti di riferimento formativo che consentano di utilizzare i fondi SIE in maniera più efficace nel nuovo periodo di programmazione a partire dal 2021; chiede, oltre al parere della Corte dei conti europea n. 2/2016 (14), un'analisi del contributo del FEIS agli obiettivi dei fondi SIE e un bilancio dei risultati conseguiti dal FEIS in termini delle sue priorità;

29.

rileva tuttavia l'assenza di dati fattuali sugli effetti e i risultati prodotti dagli strumenti finanziari nonché il debole legame esistente tra tali strumenti finanziari e gli obiettivi e le priorità generali dell'UE;

30.

osserva che la relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 16 fornisce poche informazioni sul coordinamento e sulle sinergie tra i diversi programmi e gli strumenti di altri settori strategici e, in particolare, non ha sempre presentato dati affidabili sui risultati attesi dai programmi del FSE e dell'OIG; sottolinea che l'esistenza di una regolamentazione comune per i cinque fondi SIE ha incrementato le sinergie tra di essi, anche nel secondo pilastro della politica agricola comune; è convinto che sarebbe opportuno rafforzare le sinergie con altre politiche e strumenti, tra cui il FEIS e altri strumenti finanziari, al fine di massimizzare l'impatto degli investimenti; sottolinea che le norme in materia di aiuti di Stato si applicano ai fondi SIE ma non al FEIS e a Orizzonte 2020 e che tale discrepanza causa problemi quanto ad aumentare il livello delle sinergie fra tali fondi, programmi e strumenti; sottolinea che, per garantire la necessaria complementarietà e le sinergie tra il FEIS, gli strumenti finanziari e i fondi SIE, la questione delle norme sugli aiuti di Stato debba essere ulteriormente esaminata per giungere a un suo chiarimento, a una sua semplificazione e a un suo conseguente adattamento; invita la Commissione a fornire indicazioni complete alle autorità di gestione sulle modalità per unire il FEIS agli strumenti di gestione comuni e diretti, tra cui i fondi SIE, il meccanismo per collegare l'Europa e Orizzonte 2020;

31.

è favorevole a continuare un uso equilibrato degli strumenti finanziari quando presentano un valore aggiunto e non pregiudicano il sostegno tradizionale a titolo della politica di coesione; sottolinea, tuttavia, che ciò dovrebbe avvenire soltanto dopo avere attentamente valutato il contributo degli strumenti finanziari agli obiettivi della politica di coesione; sottolinea che tutte le regioni debbano mantenere un ventaglio diversificato di fonti di finanziamento e che in taluni settori le sovvenzioni restano lo strumento più adatto per conseguire gli obiettivi di crescita e occupazione; chiede alla Commissione di presentare incentivi per garantire che le autorità di gestione siano pienamente informate sulle opportunità di ricorrere a strumenti finanziari e sul loro campo di applicazione, e di analizzare i costi di gestione delle sovvenzioni e degli aiuti rimborsabili attuati in programmi condivisi e gestiti a livello centrale; sottolinea che norme chiare, coerenti e mirate in materia di strumenti finanziari per contribuire a semplificare il processo di preparazione e di attuazione per i gestori di fondi e i destinatari sono fondamentali per migliorare la loro efficace attuazione; richiama l'attenzione sull'imminente relazione d'iniziativa della commissione per lo sviluppo regionale dal titolo «Il giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE» (2016/2302(INI));

Semplificazione

32.

osserva che uno degli obiettivi principali del periodo di programmazione 2014-2020 è un'ulteriore semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE e riconosce che la semplificazione costituisce uno dei fattori chiave per un migliore accesso ai finanziamenti;

33.

plaude alle nuove opportunità di semplificazione, fornite dall'attuale quadro normativo modernizzato dei fondi SIE, in termini di norme comuni di ammissibilità, opzioni semplificate in materia di costi ed e-governance; deplora, tuttavia, che la comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni non includa informazioni specifiche sull'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per sviluppare appieno le potenzialità delle opzioni semplificate in materia di costi in termini di riduzione degli oneri amministrativi; osserva che sono ancora necessarie importanti misure di semplificazione sia per i beneficiari che per le autorità di gestione, incentrate sugli appalti pubblici, sulla gestione dei progetti e sugli audit durante e dopo le operazioni;

34.

chiede alla Commissione di fornire una valutazione attuale dell'onere amministrativo, compresi in particolari aspetti quali i tempi, il costo e le formalità burocratiche del finanziamento dell'UE sotto forma sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari, in base ai risultati comprovati del periodo 2007-2013 e dell'inizio del nuovo periodo dal 2014;

35.

raccomanda che, per il prossimo periodo di programmazione che avrà inizio nel 2021, tutti i livelli di governance operino verso un sistema di audit unico, eliminando i controlli doppi tra i vari livelli di governo; esorta la Commissione a chiarire la portata e lo status giuridico degli orientamenti esistenti nell'ambito dei fondi SIE, nonché a sviluppare, in stretta collaborazione con le autorità di gestione e con tutti i pertinenti livelli delle autorità di audit, un'interpretazione congiunta delle questioni di audit; ribadisce la necessità di ulteriori progressi nell'area della semplificazione, anche e soprattutto nei programmi specifici per i giovani, introducendo tra l'altro una maggiore proporzionalità nei controlli; accoglie con favore i risultati preliminari dei lavori del gruppo ad alto livello sulla semplificazione istituito dalla Commissione;

36.

raccomanda di definire procedure standard per l'elaborazione dei programmi operativi e per la gestione, in particolare quando si tratta dei numerosi programmi di cooperazione territoriale;

Capacità amministrativa

37.

rileva che gli Stati membri hanno culture amministrative e livelli di prestazione diversi nei loro quadri politici, che le condizionalità ex ante dovrebbero aiutare a superare; insiste sulla necessità di rafforzare la capacità amministrativa quale priorità nel quadro della politica di coesione e dell'esercizio del semestre europeo, in particolare negli Stati membri con un basso assorbimento dei fondi; osserva la necessità di garantire assistenza tecnica, professionale e pratica agli Stati membri, alle regioni e alle località nelle domande di finanziamento; si compiace degli effetti dello strumento Jaspers e ricorda che una programmazione inadeguata degli investimenti è causa di notevoli ritardi nella realizzazione dei progetti e di un impiego inefficiente delle risorse;

38.

osserva che l'avvio lento di alcuni programmi, l'assenza di capacità di gestione dei progetti complessi, i ritardi registrati nel completamento dei progetti, gli oneri burocratici negli Stati membri, l'eccesso di regolamentazione e gli errori nelle procedure di appalto pubblico costituiscono gli ostacoli principali all'attuazione della politica di coesione; ritiene indispensabile identificare e semplificare le procedure e i procedimenti inutilmente complessi in materia di gestione concorrente che creano oneri supplementari alle autorità e ai beneficiari; sottolinea che è necessario migliorare, monitorare e rafforzare costantemente la capacità amministrativa; è pertanto del parere che a tale proposito sia necessario sfruttare soluzioni di e-government funzionali e flessibili e garantire un'informazione e un coordinamento migliori tra gli Stati membri; sottolinea altresì la necessità di prestare maggiore attenzione alla formazione dell'amministrazione;

39.

rileva che quadri normativi, condizioni e soluzioni su misura (come ad esempio il sistema di scambio «Taiex Regio Peer 2 Peer» fra le diverse regioni) miranti alla semplificazione possono rispondere in modo più efficace alle necessità e alle sfide che le regioni devono fronteggiare, quando si tratta della capacità amministrativa;

Cooperazione territoriale europea

40.

evidenzia — soprattutto dal punto di vista della riduzione delle disparità tra regioni frontaliere — il valore aggiunto europeo della cooperazione territoriale europea, che dovrebbe riflettersi in un maggiore livello di stanziamenti, da introdurre quanto prima, in favore di tale obiettivo della politica di coesione; invita allo stesso tempo gli Stati membri a fornire il cofinanziamento necessario; sottolinea la necessità di preservare questo strumento come uno degli elementi fondamentali della politica di coesione post-2020;

41.

sottolinea l'importanza delle strategie macroregionali, trattandosi di strumenti che si sono rivelati utili allo sviluppo della cooperazione territoriale e allo sviluppo economico dei territori interessati; ricorda il ruolo decisivo delle autorità locali e regionali per la buona riuscita delle iniziative previste da tali strategie;

42.

raccomanda di utilizzare maggiormente lo strumento giuridico del GECT, modificato ed esteso, come base giuridica per la cooperazione territoriale;

43.

propone l'istituzione di un legame permanente fra le RIS3 e la cooperazione interregionale a livello dell'UE, preferibilmente sotto forma di un elemento permanente del programma INTERREG;

44.

sottolinea che la nozione di orientamento ai risultati richiede che i programmi INTERREG garantiscano una cooperazione di alta qualità a livello di progetto e l'adeguamento dei metodi e criteri di valutazione per tener conto delle peculiarità dei singoli programmi; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di gestione a cooperare e a scambiarsi informazioni e buone prassi su come l'orientamento ai risultati possa essere reso il più efficiente e mirato possibile, in considerazione delle specificità della cooperazione territoriale europea;

45.

sottolinea il potenziale derivante dall'utilizzo degli strumenti finanziari nei programmi INTERREG che, integrando le sovvenzioni, aiutano a sostenere le PMI e a sviluppare la ricerca e l'innovazione aumentando gli investimenti, creando nuovi posti di lavoro, consentendo di ottenere risultati migliori e incrementando l'efficacia dei progetti;

46.

deplora la scarsa sensibilizzazione e l'insufficiente visibilità dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE), invita ad attuare una forma di comunicazione più efficace dei risultati ottenuti dai progetti; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di gestione a istituire meccanismi e ampie piattaforme istituzionalizzate di cooperazione per garantire una migliore visibilità e la sensibilizzazione; invita la Commissione a delineare i risultati dei programmi e dei progetti CTE finora conseguiti;

Principio di partenariato e governance a più livelli

47.

plaude al codice di condotta concordato durante i negoziati sull'attuale periodo di programmazione che definisce i requisiti minimi per un partenariato correttamente funzionante; osserva che il codice ha migliorato l'attuazione del principio di partenariato nella maggior parte degli Stati membri ma deplora il fatto che vari Stati membri abbiano centralizzato ampie parti della negoziazione e dell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi; sottolinea la necessità di coinvolgere attivamente le autorità regionali e locali e le parti interessante in tutte le fasi e chiede pertanto che in futuro sia garantita una loro autentica partecipazione nel processo di negoziazione e di attuazione in relazione alle strutture specifiche dei paesi; ritiene che anche un'eccessiva centralizzazione e la mancanza di fiducia abbiano contribuito alla tardiva attuazione dei fondi SIE e che alcuni Stati membri e autorità di gestione sono meno inclini ad assegnare una maggiore responsabilità per la gestione dei fondi UE alle autorità locali e regionali;

48.

sottolinea la necessità che la Commissione fornisca chiarimenti in merito alle prestazioni degli Stati membri e delle regioni sui principi di cui all'articolo 5 dell'RDC, prestando particolare attenzione ai modi in cui il governo possa essere incoraggiato ad applicare pienamente il principio di partenariato; sottolinea che la titolarità condivisa è una condizione preliminare per un maggiore riconoscimento della politica di coesione dell'UE;

49.

sostiene il nuovo approccio della Commissione di istituire gruppi di lavoro speciali, ossia gruppi di progetto volti a garantire una migliore gestione dei fondi SIE negli Stati membri, e invita a sviluppare ulteriormente tale approccio;

50.

sottolinea che la futura politica di coesione deve incorporare misure di sostegno volte ad aiutare i rifugiati a integrarsi efficacemente nel mercato del lavoro dell'UE, promuovendo in tal modo la crescita economica e contribuendo a garantire la sicurezza generale dell'UE;

Il futuro della politica di coesione

51.

sottolinea che i fondi SIE contribuiscono al PIL, all'occupazione e alla crescita negli Stati membri, elementi essenziali da considerare nella settima relazione sulla coesione prevista per il 2017; sottolinea inoltre che investimenti considerevoli nelle regioni meno sviluppate contribuiscono anche al PIL degli Stati membri più sviluppati; è del parere che, qualora il governo del Regno Unito invochi formalmente l'articolo 50 TUE, la settima relazione sulla coesione debba tener conto anche dei possibili effetti della «Brexit» sulla politica strutturale;

52.

ritiene che il PIL potrebbe non essere il solo indicatore legittimo per garantire una distribuzione equa dei fondi e che, in fase di decisione sulla futura ripartizione, sarebbe opportuno tenere conto delle specifiche necessità territoriali e dell'importanza di priorità programmatiche condivise per lo sviluppo delle zone coperte dal programma; ritiene importante che nel futuro sia considerata la possibilità di introdurre nuovi indicatori dinamici da affiancare al PIL; osserva che molte regioni europee devono far fronte a tassi elevati di disoccupazione e a una popolazione in diminuzione; invita la Commissione a valutare la possibilità di sviluppare e di introdurre un «indicatore demografico»;

53.

ricorda che una notevole quantità di investimenti pubblici viene eseguita a livello locale e regionale; sottolinea che il sistema europeo dei conti non deve limitare la capacità delle autorità locali e regionali di effettuare i necessari investimenti poiché ciò impedirebbe agli Stati membri di cofinanziare i progetti ammissibili ai fondi strutturali e quindi li priverebbe di tale importante fonte di finanziamento, che può invece contribuire a uscire dalla crisi economica e a rilanciare la crescita e l'occupazione; incoraggia vivamente la Commissione a rivalutare l'approccio rigorosamente annuale del sistema europeo dei conti, in modo che la spesa pubblica finanziata dai fondi SIE sia considerata un investimento di capitale e non semplicemente un debito o una spesa di gestione;

54.

sottolinea che la cooperazione territoriale europea, al servizio del principio più ampio di coesione territoriale introdotto dal trattato di Lisbona, potrebbe essere migliorata; incoraggia pertanto tutte le parti interessate coinvolte nei negoziati sulla futura politica a rafforzare tale dimensione di coesione territoriale; esorta la Commissione ad attribuire alla cooperazione territoriale europea la necessaria importanza nella settima relazione sulla coesione;

55.

ritiene che la concentrazione tematica debba essere mantenuta in futuro, in quanto ha dimostrato la sua sostenibilità economica; si aspetta che la Commissione presenti una panoramica dei risultati raggiunti con la concentrazione tematica nella politica di coesione;

56.

è convinto che la futura politica di coesione orientata alle prestazioni debba fondarsi su dati e indicatori adatti a misurare gli sforzi, gli esiti e gli effetti prodotti e sull'esperienza a livello regionale e locale in tale ambito (formazione del bilancio in base alle prestazioni, condizionalità ex ante e concentrazione tematica), in quanto fornisce alle autorità locali e regionali — comprese quelle che ad oggi non hanno tentati di applicare tale approccio — linee guida pratiche relative all'attuazione dei suoi principi;

57.

sottolinea che in futuro saranno necessari un assorbimento più rapido dei finanziamenti disponibili e una progressione più equilibrata delle spese durante il ciclo di programmazione, anche al fine di evitare il frequente ricorso ai progetti «retrospettivi», spesso miranti a evitare il disimpegno automatico alla fine del periodo di programmazione; ritiene che, una volta adottato il regolamento generale e quelli specifici per i fondi, l'attuazione dei programmi operativi nel prossimo periodo di programmazione a partire dal 2021 potrà iniziare più rapidamente, in quanto gli Stati membri avranno già acquisito esperienza con una politica orientata alle prestazioni in seguito agli sforzi compiuti per la politica di coesione nel periodo 2014-2020; mette in evidenza, a tale proposito, che gli Stati membri dovrebbero evitare i ritardi nella nomina delle autorità di gestione per i programmi operativi;

58.

ribadisce che il processo legislativo di adozione del prossimo QFP dovrebbe essere concluso entro la fine del 2018, in modo tale che il quadro normativo per la futura politica di coesione possa essere adottato rapidamente subito dopo tale data ed entri in vigore senza indugio il 1o gennaio 2021;

59.

ritiene che la politica di coesione debba continuare a includere tutti gli Stati membri e tutte le regioni europee e che la semplificazione delle modalità di accesso ai fondi dell'UE sia una condizione indispensabile per il successo della politica di coesione in futuro;

60.

ritiene che lo spirito di innovazione e di specializzazione intelligente, parallelamente allo sviluppo sostenibile, debba rimanere un importante motore della politica di coesione; sottolinea che la specializzazione intelligente dovrebbe essere un meccanismo guida per la futura politica di coesione;

61.

sottolinea l'elevato rischio di accumulo delle domande di pagamento nel quadro della rubrica 1b nella seconda metà dell'attuale QFP e chiede che sia messo a disposizione un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento su base annua fino al termine delle attuali prospettive, al fine di evitare un nuovo arretrato di fatture non pagate; sottolinea, a tale scopo, la necessità che le tre istituzioni dell'UE elaborino e concordino un nuovo piano comune di pagamento per il periodo 2016-2020, che dovrebbe prevedere una strategia chiara per far fronte a tutte le esigenze di pagamento sino alla fine dell'attuale QFP;

62.

raccomanda alla Commissione di analizzare l'impatto reale degli investimenti dei fondi SIE nel corso del precedente periodo di programmazione e la misura in cui gli obiettivi europei sono stati conseguiti mediante i fondi investiti, nonché di trarre conclusioni circa le esperienze positive e negative, quale punto di partenza per aggiungere valore al processo di investimento;

o

o o

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

(7)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(8)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0217.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2016)0311.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2015)0419.

(12)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 94.

(13)  GU C 313 del 22.9.2015, pag. 31.

(14)  Parere n. 2/2016 della Corte dei conti europea «concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 e la valutazione della Commissione che l'accompagna redatta in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017».


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/284


P8_TA(2017)0054

Una strategia per l'aviazione in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 su una strategia per l'aviazione in Europa (2016/2062(INI))

(2018/C 252/28)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2015 dal titolo «Una strategia per l'aviazione in Europa» (COM(2015)0598),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e g), l'articolo 16 e i titoli VI e X,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2016 sulla strategia per l'aviazione in Europa (1),

vista la decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree» (3),

vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (4),

visto il progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (5),

vista la proposta, presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2015, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2015)0613),

viste le conclusioni della conferenza ad alto livello dal titolo «Un'agenda sociale per i trasporti» svoltasi il 4 giugno 2015 a Bruxelles (6),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità (7),

visto l'esito della 39a sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), svoltasi nel 2016,

visto il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sull'aviazione (8),

vista la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 sull'assegnazione, da parte della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, tenutasi a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015 (WRC-15), della banda dello spettro radio necessaria per sostenere il futuro sviluppo di una tecnologia satellitare per l'impiego di sistemi di monitoraggio globale dei voli (9),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2011 sugli accordi aerei internazionali nel quadro del trattato di Lisbona (10),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (11),

vista la sua posizione definita in prima lettura il 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione) (12),

vista la sua posizione definita in prima lettura il 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (13),

vista la sua posizione definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (14),

vista la sua posizione definita in prima lettura il 12 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea (rifusione) (15),

vista la sua risoluzione del 29 ottobre 2015 sull'uso sicuro dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), noti comunemente come veicoli aerei senza equipaggio (UAV — Unmanned aerial vehicles), nel settore dell'aviazione civile (16),

vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sulla politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future (17),

viste le conclusioni del vertice sull'aviazione europea, svoltosi all'aeroporto di Schiphol (Paesi Bassi) il 20 e 21 gennaio 2016 (18),

vista la convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0021/2017),

A.

considerando che il fine ultimo della politica dell'UE nel settore dei trasporti è servire gli interessi delle imprese e dei cittadini europei, offrendo una connettività sempre maggiore e garantendo il più elevato livello di sicurezza possibile, intesa anche come security, e mercati senza barriere;

B.

considerando che norme di sicurezza elevate dovrebbero rimanere uno degli obiettivi primari nella ricerca della competitività nel trasporto aereo;

C.

considerando che il mercato unico dell'aviazione dell'UE è uno degli esempi di maggior successo della liberalizzazione regionale del trasporto aereo, che ha fortemente contribuito a raggiungere livelli di connettività aerea senza precedenti, ampliando le opportunità di viaggio in Europa e altrove e riducendo al contempo i prezzi; che il settore dell'aviazione costituisce una parte fondamentale della rete di trasporto europea, è indispensabile per garantire la connettività e la coesione territoriale all'interno dell'UE e in tutto il mondo; che la distanza e l'isolamento delle regioni ultraperiferiche non lasciano alternative al trasporto aereo, a differenza del caso di altre regioni più centrali e ben integrate; che il sostegno all'incremento del livello di connettività aerea non dovrebbe essere finalizzato esclusivamente allo sviluppo delle rotte, ma anche a garantire un'adeguata qualità dei collegamenti in termini di frequenza dei voli, offerta delle destinazioni e comodità degli orari;

D.

considerando che il settore dell'aviazione rappresenta un fattore con effetto moltiplicatore per la crescita e l'occupazione e costituisce un importante pilastro dell'economia dell'UE, promuovendo l'innovazione, il commercio e la qualità dei posti di lavoro, il che apporta significativi benefici diretti e indiretti per i cittadini; che l'incremento del traffico aereo e la disponibilità e la varietà dei collegamenti aerei favoriscono la crescita economica, confermando il ruolo di catalizzatore svolto dal trasporto aereo per lo sviluppo economico; che gli aeroporti regionali e locali svolgono altresì un ruolo significativo per lo sviluppo delle regioni, potenziandone la competitività e agevolando l'accesso al turismo;

E.

considerando che i settori del trasporto aereo, degli aeroporti e dell'industria manifatturiera correlata generano nell'Unione 4,7 milioni di posti di lavoro direttamente (1,9 milioni) e indirettamente (2,8 milioni); che ulteriori 917 000 posti di lavoro altrove nell'economia globale sono sostenuti dal settore europeo dell'aviazione; che la natura mobile e transnazionale dell'aviazione rende difficile individuare gli abusi sociali e l'elusione delle norme del lavoro, il che significa che è impossibile affrontare i problemi esclusivamente a livello nazionale; che recenti studi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) indicano un deterioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell'aviazione; che una più ampia diversificazione dei contratti può fungere da strumento per conseguire una maggiore flessibilità, ma può anche essere utilizzata in modo improprio per cercare norme più vantaggiose al fine di evitare di pagare gli oneri sociali;

F.

considerando che l'assenza di un'attuazione adeguata della legislazione dell'UE e la mancanza di volontà politica in seno al Consiglio impediscono al settore dell'aviazione di esprimere appieno il suo potenziale, compromettendone di conseguenza la competitività e comportando costi maggiori a carico delle imprese, dei passeggeri e dell'economia;

G.

considerando che in un settore basato sulla tecnologia, sulla ricerca e sull'innovazione, che richiede sia investimenti su vasta scala che un'infrastruttura sviluppata, il successo di una strategia dipende dalla capacità di adottare una visione a lungo termine con una pianificazione appropriata degli investimenti e di tenere conto pienamente di tutte le modalità di trasporto;

H.

considerando che il trasporto aereo svolge un ruolo cruciale per raggiungere gli obiettivi climatici tramite l'adozione di misure volte a ridurre le emissioni di gas serra;

I.

considerando che, sebbene la costituzione di blocchi funzionali di spazio aereo sia prevista dal cielo unico europeo, ad oggi si registrano notevoli ritardi nell'attuazione di tali FAB; che la Commissione stima, pertanto, in circa cinque miliardi di euro l'anno le perdite dovute alla mancanza di progressi in tal senso

J.

considerando che la sicurezza rappresenta una delle sfide con cui l'aviazione deve più direttamente confrontarsi;

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione su una strategia per l'aviazione in Europa e gli sforzi da essa profusi per individuare fonti che consentano di stimolare il settore tramite nuove opportunità di mercato e l'eliminazione delle barriere, come pure la sua proposta di affrontare e anticipare le nuove sfide sulla base di una visione europea comune, sviluppando quadri normativi moderni; ritiene che, in una prospettiva più a lungo termine, dovrebbe essere adottato un approccio più olistico e ambizioso onde fornire gli impulsi necessari per un settore europeo dell'aviazione adeguato alle esigenze future e competitivo;

2.

ritiene che la sicurezza costituisca il principio guida per la strategia per l'aviazione in Europa e che debba essere continuamente migliorata; accoglie con favore, pertanto, il riesame del regolamento di base (CE) n. 216/2008 dell'AESA (Agenzia europea per la sicurezza aerea), il cui scopo è quello di raggiungere il massimo livello di sicurezza nell'aviazione; invita la Commissione e il Consiglio, a tal proposito, a fornire all'AESA un organico e risorse sufficienti per assicurare norme di sicurezza elevate e per rafforzare il suo ruolo sulla scena internazionale;

3.

sollecita il Consiglio e gli Stati membri a progredire rapidamente su altri dossier fondamentali, attualmente in stallo, quali la rifusione del regolamento sull'attuazione del cielo unico europeo (SES2+) e la revisione del regolamento sull'assegnazione delle bande orarie e dei regolamenti sui diritti dei passeggeri aerei; invita la Commissione a riconsiderare le iniziative in corso e a proporre alternative sostenibili per eliminare le carenze del settore dell'aviazione derivanti dall'attuazione tardiva e incompleta della legislazione dell'UE, come il cielo unico europeo (CEU); sottolinea che per assicurare chiarezza e certezza del diritto, la pubblicazione degli orientamenti, benché sia utile, non sostituisce la corretta revisione delle normative esistenti;

4.

sottolinea che i dossier sull'aviazione bloccati in seno al Consiglio sono finalizzati a dotare l'UE di una migliore certezza giuridica, di un quadro rafforzato per la protezione dei diritti dei passeggeri aerei, di un uso più efficiente e razionale dello spazio aereo dell'UE e di migliori disposizioni per l'attuazione del cielo unico europeo, tutti elementi essenziali per la realizzazione della strategia per l'aviazione; chiede al Consiglio di adottare le misure opportune per avanzare nei negoziati su tali fascicoli;

Dimensione internazionale della strategia per l'aviazione

5.

accoglie con favore la proposta della Commissione di rivedere il regolamento (CE) n. 868/2004, al fine di affrontare il problema delle prassi sleali, tra cui gli aiuti di stato inaccettabili, che non sono né appropriate né efficaci, facendo quindi piena luce sui principali timori relativi alle potenziali distorsioni della concorrenza secondo le norme europee; sottolinea, tuttavia, che né una tendenza inaccettabile verso il protezionismo né, da sole, misure volte a garantire una concorrenza leale possono assicurare la competitività del settore dell'aviazione nell'UE;

6.

ritiene che il settore dell'aviazione europeo, sebbene stia affrontando una maggiore pressione da parte di nuovi concorrenti, molti dei quali hanno utilizzato il trasporto aereo come strumento strategico per lo sviluppo internazionale, potrà affermarsi in un contesto globale competitivo se continuerà a consolidare e sviluppare i suoi punti di forza, quali le elevate norme di sicurezza, intesa anche come security, il ruolo dell'AESA, la posizione geografica, un'industria innovativa e gli obiettivi sociali e ambientali; è del fermo parere che la concorrenza di paesi terzi, se leale, dovrebbe essere considerata come un'opportunità per sviluppare ulteriormente un modello di aviazione europeo innovativo che possa offrire una risposta univoca e competitiva alle specificità dei concorrenti;

7.

ritiene che la possibilità di attrarre investimenti esteri sia importante per la competitività delle compagnie aeree dell'UE e non dovrebbe essere ostacolata; accoglie con favore, pertanto, l'intenzione della Commissione di emettere orientamenti volti a chiarire le norme in materia di proprietà e controllo, stabilite dal regolamento (CE) n. 1008/2008, con particolare riferimento ai criteri relativi al «controllo effettivo», al fine di assicurare l'efficacia di tali norme;

8.

accoglie con favore l'iniziativa di negoziare gli accordi di trasporto aereo a livello dell'UE e gli accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea con i paesi terzi che rappresentano mercati emergenti e strategici (Cina, Giappone, ASEAN, Turchia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Armenia, Messico, Cina, Bahrein, Kuwait, Oman e Arabia Saudita) e incoraggia trattative rapide e costruttive; ricorda che il nuovo accordo dovrebbe essere attuato e applicato correttamente da tutte le parti e deve includere una clausola sulla concorrenza leale sulla base delle norme internazionali (ICAO, ILO) invita la Commissione e il Consiglio, in conformità dell'articolo 218 TFUE, a coinvolgere pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati;

9.

invita la Commissione a subordinare la negoziazione di accordi sull'aviazione con paesi terzi al rispetto da parte di questi ultimi di norme elevate in materia di sicurezza, all'esistenza di norme occupazionali e sociali adeguate e alla partecipazione allo strumento di protezione climatica basato sul mercato per le emissioni del trasporto aereo, nonché ad assicurare, nel quadro degli accordi sull'aviazione, un accesso paritario al mercato, pari condizioni per i rapporti di proprietà e pari condizioni di concorrenza basate sulla reciprocità;

10.

chiede alla Commissione di concludere rapidamente i negoziati in corso e in futuro di avviare nuovi dialoghi sull'aviazione con altri partner strategici del settore; sottolinea che gli accordi in materia di servizi aerei contribuiscono altresì alla promozione del progresso tecnologico, nonché all'attuazione e al rafforzamento di altre politiche europee, quale la politica di vicinato;

Consolidamento del mercato unico dell'UE nel settore dell'aviazione

11.

ricorda che lo spazio aereo rientra anch'esso nel mercato unico dell'UE e che qualsiasi frammentazione derivante dal suo utilizzo inefficiente come pure da pratiche nazionali divergenti (riguardanti, ad esempio, le procedure operative, le tasse, i prelievi, etc.) causa tempi di volo più lunghi, ritardi, maggiori consumi di carburante, emissioni di C02 più elevate oltre a ripercuotersi negativamente sul resto del mercato e ostacolare la competitività dell'Unione;

12.

osserva che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 551/2004 prevede, fatta salva la sovranità degli Stati membri, l'istituzione di un'unica regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore (EUIR)e invita la Commissione ad attuare tale progetto poiché ciò consentirà di superare le strozzature regionali e di garantire la continuità dei servizi aerei nelle zone più intense di traffico aereo in caso di circostanze impreviste o interruzioni del servizio; ritiene che l'EUIR consentirà la graduale istituzione dell'autostrada transeuropea del cielo, che rappresenterebbe un ulteriore passo avanti verso il completamento del cielo unico europeo e una gestione efficiente in termini di costi dello spazio aereo dell'UE; plaude ai progressi già realizzati nella gestione del traffico aereo con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre i costi e le emissioni, in particolare grazie al lavoro del gestore della rete, e invita gli Stati membri a completare i blocchi funzionali di spazio aereo senza ulteriore indugio al fine di avanzare nel raggiungimento degli obiettivi relativi al cielo unico europeo;

13.

crede fermamente che il settore dell'aviazione debba basarsi completamente su tecnologie satellitari europee, quali EGNOS e Galileo, che consentono procedure di navigazione e approccio più sicure ed efficienti permettendo, nel contempo, la piena attuazione del progetto di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR); insiste pertanto sulla necessità di un'ampia applicazione di queste tecnologie; osserva che per assicurare l'adeguata attuazione di SESAR e al fine di conseguire un'interoperabilità globale, dovrebbe essere stanziato un bilancio specifico e ambizioso (distinto dal bilancio per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF)) per la sua attuazione;

14.

prende atto del volume di traffico aereo, che è attualmente considerevole e che, secondo le previsioni, è destinato a crescere nei prossimi anni, come pure dei vincoli legati alla capacità degli aeroporti europei di ospitare circa 2 milioni di voli entro il 2035; sottolinea che ciò richiederà un utilizzo efficiente e coordinato della capacità degli aeroporti e dello spazio aereo, al fine di attenuare la congestione;

15.

sottolinea l'importanza fondamentale del settore dell'aviazione per la crescita, la creazione di occupazione e lo sviluppo del turismo; sottolinea che gli aeroporti regionali e di piccole dimensioni svolgono un ruolo chiave nel promuovere la connettività, la coesione territoriale, l'inclusione sociale e la crescita economica, soprattutto per le regioni ultraperiferiche e insulari; osserva, a tal proposito, che occorre una pianificazione strategica del sistema aeroportuale europeo, che consentano di identificare la capacità attuale, la domanda prevista, le strozzature presenti e le necessità infrastrutturali future a livello europeo e di mantenere l'accesso dei cittadini dell'UE ai servizi dell'aviazione;

16.

riconosce la lacuna significativa nell'ambito della connettività all'interno dell'UE, caratterizzata da un numero ridotto di connessioni aeree in alcuni parte dell'Unione, e l'importanza della connettività regionale (comprese le aree geografiche escluse dalla TEN-T); incoraggia la Commissione a continuare a monitorare a connettività aerea all'interno dell'UE e ad adottare misure in merito;

17.

ritiene che molti dei significativi ostacoli alla crescita, sia nell'aria che a terra (ad esempio crisi di capacità, sottoutilizzo e utilizzo eccessivo delle infrastrutture, diversi fornitori di servizi di navigazione aerea o investimenti limitati), come pure le lacune nell'ambito della connettività aerea tra diverse regioni dell'UE, possano essere superati considerando la connettività come uno degli indicatori principali a tutti i livelli (nazionale, europeo e internazionale) in sede di valutazione e pianificazione delle azioni nel settore;

18.

ritiene che la connettività non dovrebbe riguardare solamente il numero, la frequenza e la qualità dei servizi di trasporto aereo, ma dovrebbe essere invece valutata all'interno di una rete di trasporto moderna e integrata e dovrebbe comprendere anche altri criteri, quali il tempo, la continuità territoriale, l'aumento dell'integrazione della rete, l'accessibilità, la disponibilità di alternative di trasporto, l'accessibilità economica e i costi ambientali, al fine di riflettere l'effettivo valore aggiunto di una tratta; invita, pertanto, la Commissione a valutare la possibilità di sviluppare un indicatore dell'UE sulla base di altri indici esistenti e sul lavoro preparatorio già svolto da Eurocontrol e dall'Osservatorio aeroportuale;

19.

ritiene che tale tipologia di indice di connettività, che include un'analisi dei costi e benefici, dovrebbe considerare le connessioni aere da un prospettiva ampia, senza compromettere l'obiettivo di coesione territoriale dell'UE, che sarà migliorata grazie ai futuri orientamenti interpretativi della normativa sugli oneri di servizio pubblico; sottolinea che tale indice può contribuire agli interessi della pianificazione strategica complessiva, al fine di evitare sprechi del denaro dei contribuenti operando una distinzione tra le opportunità economicamente realizzabili e i progetti non redditizi, in modo tale, tra le altre cose, da poter favorire una specializzazione redditizia degli aeroporti, compresi i raggruppamenti o le reti di aeroporti, evitare che vi siano aeroporti «fantasma» in futuro e assicurare l'utilizzo efficiente della capacità aereoportuale e dello spazio aereo, e altresì individuando soluzioni intermodali, sostenibili ed efficienti in termini di costi;

20.

ritiene che debbano essere sfruttati i benefici della complementarietà tra tutte le modalità di trasporto senza distinzioni al fine di migliorare la mobilità e realizzare una rete di trasporto resiliente nell'interesse degli utenti, nell'ambito sia del trasporto passeggeri che merci; osserva che l'intermodalità, consentendo un cambio di modalità, rappresenta l'unico modo per assicurare lo sviluppo dinamico e sostenibile di un settore dell'aviazione dell'UE competitivo; sottolinea che l'intermodalità consente un uso più efficiente delle infrastrutture, ampliando e tenendo in considerazione i bacini di utenza degli aeroporti ed evitandone la sovrapposizione, il che libererebbe altresì bande orarie e contribuirebbe alla creazione di un ambiente favorevole per il commercio, il turismo e le operazioni di trasporto merci; riconosce i successi ottenuti in questo settore attraverso l'integrazione dell'infrastruttura ferroviaria e di quella aeroportuale e incoraggia ulteriori progressi in tale ambito;

21.

ribadisce che i corridoi TEN-T rappresentano l'elemento portante per lo sviluppo di opzioni multimodali in cui gli aeroporti costituiscono i poli principali; deplora che le iniziative multimodali in tutta Europa siano frammentate e poco numerose; sottolinea la necessità di collegamenti rapidi, efficaci e a portata di utente tra le reti di trasporto urbane e le infrastrutture aeroportuali; invita sia la Commissione che gli Stati membri ad accordare una maggiore priorità all'obiettivo della multimodalità nell'ambito dei corridoi TEN-T eliminando, nel contempo, le strozzature; invita la Commissione a presentare tempestivamente le sue proposte per un approccio multimodale e interoperabile ai trasporti, in cui il settore dell'aviazione sia pienamente integrato, e invita gli Stati membri a utilizzare meglio gli strumenti finanziari a loro disposizione al fine di promuovere le connessioni intermodali;

22.

ritiene che, al fine di promuovere l'attrattività del trasporto intermodale in tutta Europa, dovrebbero essere offerti a tutti i passeggeri (incluse le persone con modalità ridotta) soluzioni senza barriere, informazioni in tempo reale e soluzioni integrate (ad esempio, un sistema biglietteria integrata); osserva che i progetti finanziati dall'UE hanno dimostrato la fattibilità tecnica dello sviluppo di sistemi di informazione e di biglietteria multimodali; invita pertanto la Commissione a sostenerne l'effettiva messa a disposizione di tali servizi ai passeggeri di tutta l'UE;

23.

ritiene che gli operatori dei trasporti e i fornitori di servizi si impegneranno nella ricerca di soluzioni intermodali e multimodali se sarà istituito un quadro normativo dell'UE che garantirà chiarezza e certezza giuridica in materia di diritti dei passeggeri, responsabilità, ritardi e cancellazioni, i controlli di sicurezza e le norme relative ai dati aperti e alla condivisione dei dati; invita la Commissione ad agire a tal proposito;

24.

osserva che i finanziamenti sia pubblici che privati nel settore dell'aviazione sono fondamentali per garantire la coesione territoriale, stimolare l'innovazione e mantenere o riconquistare la leadership europea del nostro settore; ricorda che tutti i finanziamenti devono essere conformi agli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato e alla legislazione in materia di concorrenza; sottolinea che nella concessione di aiuti pubblici è necessario assicurarsi dell'efficacia e dell'adeguatezza degli investimenti;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri, conformemente agli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree e alla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a mantenere una strategia a lungo termine al fine di affrontare, da un lato, il numero eccessivo di aeroporti in perdita nelle regioni in cui sono disponibili altre modalità di trasporto e, dall'altro, il contributo degli aeroporti secondari allo sviluppo, alla competitività e all'integrazione delle regioni dell'UE;

26.

osserva l'importanza di un quadro normativo favorevole che consenta agli aeroporti di attirare e mobilitare investimenti privati; ritiene che la valutazione, da parte della Commissione, della direttiva sui diritti aeroportuali, congiuntamente a consultazioni efficaci con le compagne aeree e gli aeroporti, dovrebbe contribuire a chiarire se le attuali disposizioni sono uno strumento efficace per promuovere la concorrenza a fronte del rischio di abuso di potere monopolistico e per promuovere gli interessi dei consumatori europei nonché incoraggiare la concorrenza, oppure se è necessaria una riforma; riconosce il contribuito delle entrate non provenienti dal settore aeronautico alla redditività commerciale degli aeroporti;

27.

osserva che nella sua strategia per l'aviazione, pubblicata nel dicembre 2015, la Commissione ha annunciato una valutazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'UE; sostiene l'inclusione dell'assistenza a terra nella sfera di competenza dell'AESA al fine di coprire l'intera catena della sicurezza dell'aviazione;

Strategia per l'aviazione: le prospettive

28.

ritiene che l'intera catena del valore dell'aviazione abbia il potenziale per diventare un settore strategico per gli investimenti, che deve essere sfruttato maggiormente tramite la definizione di obiettivi a lungo termine e la concessione di incentivi alle iniziative intelligenti che rispondono a obiettivi quali aeroporti o aeromobili più verdi, riduzione del rumore, collegamento fra strutture aeroportuali e trasporti pubblici; invita la Commissione e gli Stati membri a studiare ulteriori misure per promuovere tali iniziative, anche tramite l'utilizzo efficace del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), e a continuare a promuovere e finanziare programmi quali Clean Sky e SESAR; sottolinea che l'industria aeronautica dà un contributo significativo alla competitività nel settore dell'aviazione dell'UE, poiché fornisce un importante sostegno alla promozione di tecnologie più pulite e contribuisce alla realizzazione del progetto SESAR;

29.

prende atto delle emissioni di CO2 generate dal settore dell'aviazione; sottolinea l'ampio ventaglio di azioni già intraprese e da intraprendere per pervenire a una riduzione delle emissioni di carbonio e di CO2, sia tecnicamente tramite lo sviluppo di combustibili alternativi e velivoli più efficienti sia politicamente tramite il rispetto degli accordi internazionali; accoglie con favore l'accordo raggiunto dalla 39a assemblea dell'ICAO il 6 ottobre 2016 con l'adozione di una misura mondiale basata sul mercato (GMBM) per ridurre le emissioni del trasporto aereo internazionale e l'impegno assunto da 65 Stati a partecipare alla fase volontaria entro il 2027, il che significa che circa l'80 % delle emissioni al di sopra dei livelli del 2020 sarà compensato dal programma fino al 2035; ricorda l'importanza di mantenere oltre il 31 dicembre 2016 la deroga concessa nel quadro del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) alle emissioni prodotte dai voli che collegano un aeroporto situato in una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE; plaude all'intenzione della Commissione di riesaminare le misure adottate dall'UE per ridurre le emissioni di CO2 provenienti dal settore dell'aviazione alla luce di tale accordo;

30.

è del parere che, tenendo conto altresì del pacchetto della Commissione sull'economia circolare, sia opportuno incoraggiare altre iniziative volte a migliorare la capacità ambientale e a ridurre le emissioni e il rumore correlati alle attività operative da, verso e presso gli aeroporti, ad esempio utilizzando combustibili rinnovabili (ad esempio, biocombustibili), sviluppando sistemi efficienti per il riciclo certificato rispettoso dell'ambiente, smantellando e riutilizzando i velivoli, promuovendo gli «aeroporto verdi» e gli «itinerari verdi per gli aeroporti» e realizzando la gestione logistica più efficiente;

31.

chiede che le migliori pratiche sulla riduzione delle emissioni nel settore siano raccolte e diffuse, tenendo a mente che le norme ambientali elevate devono essere mantenute e potenziate nel tempo per garantire lo sviluppo sostenibile dell'aviazione;

32.

esorta la Commissione e gli Stati membri a controllare in modo rigoroso le nuove procedure in vigore dal giugno 2016 per l'abbattimento del rumore e per la riduzione delle emissioni di particelle ultrafini prodotte dai gas di scarico dei velivoli in decollo da aeroporti in prossimità di città e centri abitati, al fine così di migliorare la qualità della vita e soprattutto dell'aria;

33.

riconosce il costo considerevole delle misure di sicurezza; sottolinea che le sfide poste al settore dell'aviazione nel campo della sicurezza, incluse la sicurezza informatica, sono destinate ad aumentare ulteriormente in futuro, rendendo pertanto necessaria la transizione immediata a un approccio maggiormente basato sui dati di intelligence e sul rischio e a un sistema di sicurezza reattivo, che migliori la sicurezza delle strutture degli aeroporti e consenta un adeguamento all'evoluzione delle minacce senza reagire costantemente con nuove misure o spostando semplicemente il rischio senza ridurlo;

34.

accoglie con favore la proposta della Commissione di un sistema di certificazione UE per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione insiste sulla necessità di un'attuazione coerente della regolamentazione vigente per quanto riguarda l'assunzione e la formazione del personale; invita la Commissione ad esaminare la possibilità di approfondire il concetto di controllo di sicurezza unico e di sviluppare un sistema dell'UE di controllo preventivo che consenta ai viaggiatori dell'Unione preregistrati di passare i controlli di sicurezza in modo più efficiente; esorta gli Stati membri a impegnarsi a condividere sistematicamente le informazioni di intelligence e a scambiarsi le migliori prassi in materia di sistemi di sicurezza aeroportuale;

35.

prende atto della relazione ad alto livello sulle zone di conflitto e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le raccomandazioni in essa contenute siano attuate, compresa la condivisione delle informazioni, al fine di assicurare lo sviluppo di una valutazione del rischio dell'UE e la capacità di condividere informazioni in modo veloce; sottolinea inoltre che si dovrà continuare ad affrontare i problemi di sicurezza derivanti dai voli militari non cooperativi senza transponder attivi;

36.

ritiene che l'innovazione sia una condizione preliminare per un'industria europea dell'aviazione competitiva; osserva che, rispetto ad altre modalità di trasporto, il settore dell'aviazione sta già sfruttando in misura molto più considerevole i benefici offerti dalla digitalizzazione, dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dai dati aperti e incoraggia il settore a continuare a svolgere un ruolo di primo piano in questo processo, assicurando nel contempo la concorrenza leale, l'interoperabilità dei sistemi e la neutralità e la trasparenza dell'accesso a informazioni chiare e concise per tutti i consumatori, come ad esempio i consumatori che acquistano un intero viaggio o le compagnie di trasporto che partecipano a operazioni di trasporto aereo di merci; accoglie con favore la proposta della Commissione per un progetto relativo ai megadati nel settore dell'aviazione e chiede chiarimenti in merito alla sua attuazione;

37.

ricorda l'indagine («sweep») eseguita nel 2013 dalla Commissione e dagli organismi nazionali di applicazione sui siti web che offrono servizi di viaggio in tutta l'Unione; osserva che tale operazione ha rivelato problemi significativi per oltre due terzi dei siti web controllati; chiede alla Commissione di riferire in modo più completo in merito ai progressi compiuti al fine di assicurare la conformità dei siti web che offrono servizi di viaggio al diritto dell'UE e in merito ai suoi futuri piani di attuazione in quest'area, per quanto riguarda la vendita di biglietti aerei sia «online» che «offline»; ricorda che i consumatori devono sempre poter contare su una procedura per presentare reclami agli operatori e per chiedere un rimborso; ritiene che tale procedura dovrebbe essere messa a disposizione in modo tale da non dissuadere i consumatori dall'esercizio dei propri diritti e dovrebbe essere chiaramente indicata ai consumatori; invita la Commissione a collaborare strettamente con gli organismi nazionali di applicazione per assicurare che gli operatori rispettino tali requisiti;

38.

accoglie con favore l'innovazione e lo sviluppo economico che possono essere promossi dall'ulteriore sviluppo dell'uso civile dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS); rileva che il mercato dei sistemi aerei a pilotaggio remoto si sviluppa velocemente e che questo tipo di aeromobili è impiegato in maniera sempre più diffusa a scopi privati, per fini commerciali e da parte delle autorità pubbliche per l'esercizio delle loro prerogative; sottolinea l'urgenza della rapida adozione di un quadro normativo chiaro, proporzionato, armonizzato e basato sul rischio per i RPAS, al fine di stimolare gli investimenti e l'innovazione nel settore e di sfruttare appieno il suo enorme potenziale, mantenendo nel contempo le norme di sicurezza più elevate possibili;

39.

ricorda che la regolamentazione del settore dell'aviazione dovrebbe tener conto delle esigenze specifiche dell'aviazione generale, prevedendo soluzioni individuali di trasporto aereo e attività sportive aeree;

Agenda sociale della strategia per l'aviazione

40.

riconosce la necessità di chiarire il criterio della «base di servizio» e la definizione di «sede di attività principale», al fine di garantire che siano applicati in modo coerente ed efficace e prevenire l'utilizzo di bandiere di comodo e di pratiche volte a cercare la giurisdizione più vantaggiosa; ricorda che una delle responsabilità principali dell'AESA è emettere sia certificati di operatore aereo che autorizzazioni per gli operatori di paesi terzi, al fine di garantire la sicurezza e contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro;

41.

invita l'AESA e gli Stati membri a continuare a esaminare nuovi modelli imprenditoriali e occupazionali al fine di garantire la sicurezza dell'aviazione e chiede alla Commissione di prevedere una regolamentazione ove necessario; osserva che dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare, tra le altre cose, a i contratti a zero ore, i programmi «pay-to-fly», il lavoro autonomo fittizio e la situazione dell'equipaggio di paesi terzi a bordo di aeromobili registrati nell'UE, sottolinea l'importanza del regolamento relativo alla segnalazione di eventi nell'aviazione e delle pratiche relative alla «cultura dell'equità» al fine di rafforzare e migliorare le norme di sicurezza, nonché le condizioni di salute e di lavoro;

42.

rammenta che una formazione di elevata qualità contribuisce alla sicurezza nel settore dell'aviazione; sottolinea il contributo fondamentale dell'AESA per l'istituzione di norme comuni in materia di formazione e sicurezza per i piloti, i membri dell'equipaggio e i controllori del traffico aereo, anche tramite la sua Accademia virtuale, e invita gli Stati membri a investire nell'istruzione e nella formazione permanente in tutti i comparti della catena del valore del settore dell'aviazione, poiché il successo dell'aviazione europea dipende fortemente da lavoratori qualificati e dall'innovazione; riconosce la necessità di affrontare tutte le eventuali carenze in termini di competenze; evidenzia l'importanza dei partenariati tra gli istituti di formazione, i centri di ricerca e le parti sociali al fine di aggiornare i programmi di formazione e garantire che rispecchino le esigenze del mercato del lavoro;

43.

esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i modelli di formazione e perfezionamento duali nel campo della tecnica aeronautica e ad estenderli tramite una cooperazione a livello internazionale;

44.

incoraggia la Commissione a presentare iniziative concrete volte a tutelare i diritti dei lavoratori; invita gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro dignitose, ivi comprese salute e sicurezza sul posto di lavoro, a tutti i lavoratori del settore dell'aviazione, indipendentemente dalle dimensioni e dal tipo di azienda presso la quale sono assunti, la sede di lavoro e il relativo contratto;

45.

osserva che tutte le compagnie aeree che operano nell'Unione europea devono rispettare appieno i requisiti sociali e occupazionali dell'UE e degli Stati membri; segnala che sussistono differenze significative tra gli Stati membri in termini di condizioni di lavoro e protezione sociale e che le aziende sfruttano la libertà di stabilimento per ridurre i costi; invita gli Stati membri a porre fine a questa concorrenza dannosa; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare proposte per prevenire che l'occupazione diretta sia utilizzata in modo improprio per aggirare le norme nazionali e dell'UE in materia fiscale e di sicurezza sociale nel settore dell'aviazione; invita la Commissione e gli Stati membri a prevenire gli abusi sociali e l'elusione delle norme sul lavoro, garantendo protezione a chi fornisce informazioni, facilitando la trasparenza delle informazioni e migliorando la cooperazione tra gli ispettorati del lavoro degli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'applicazione e la corretta attuazione del diritto del lavoro, della legislazione sociale e dei contratti collettivi da parte delle compagnie aeree che operano in un determinato Stato membro;

46.

sottolinea che il diritto di costituire e di aderire a un sindacato, nonché di intraprendere un'azione collettiva, rappresenta un diritto fondamentale nell'Unione e deve essere rispettato, come sancito dall'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; rifiuta ogni tentativo di indebolire il diritto di sciopero nel settore dell'aviazione; evidenzia l'importanza di parti sociali forti e indipendenti nel settore dell'aviazione, di un dialogo sociale costante e istituzionalizzato a tutti i livelli nonché della partecipazione e della rappresentanza dei lavoratori nell'ambito delle questioni aziendali; insiste sulla necessità di un adeguato processo di consultazione e un rafforzato dialogo sociale prima che l'UE avvii qualsiasi iniziativa legata al settore dell'aviazione; accoglie con favore i tentativi delle parti sociali di negoziare un accordo sulle condizioni di lavoro e i diritti sociali dei dipendenti nel settore europeo dell'aviazione; incoraggia le parti sociali a negoziare accordi collettivi in tutti i segmenti del settore, in linea con le leggi e le pratiche nazionali, in quanto tali accordi costituiscono efficaci strumenti di lotta contro la corsa al ribasso in materia di norme sociali, lavorative e occupazionali e per garantire un salario dignitoso a tutti i lavoratori;

47.

ritiene che nessun dipendente dovrebbe avere dubbi sulla legislazione del lavoro applicabile o sul proprio diritto alla sicurezza sociale; richiama l'attenzione, in tale contesto, sulla particolare situazione dei lavoratori altamente mobili nel settore dell'aviazione e chiede un migliore coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE; ribadisce che la valutazione della necessità di chiarire innanzitutto il diritto applicabile e la giurisdizione competente per quanto riguarda i contratti di lavoro dei lavoratori mobili del settore aereo deve avvenire in stretta collaborazione con i rappresentanti di tali lavoratori;

o

o o

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  CESE, AC TEN/581.

(2)  GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

(3)  GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.

(4)  GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

(5)  GU C 382 del 15.10.2016, pag. 1.

(6)  https://ec.europa.eu/transport/media/events/event/high-level-conference-2015-social-agenda-transport_en

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0049.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0394.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0392.

(10)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 5.

(11)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 658.

(12)  Testi approvati, P7_TA(2014)0220.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2014)0221.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2014)0092.

(15)  GU C 434 del 23.12.2015, pag. 217.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2015)0390.

(17)  GU C 75 del 26.2.2016, pag. 2.

(18)  https://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/01/20/report-aviation-summit-2016


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/294


P8_TA(2017)0055

Ritardi nell'attuazione dei programmi operativi a titolo dei Fondi SIE — impatto sulla politica di coesione e via da seguire

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sui ritardi nell'attuazione dei programmi operativi a titolo dei fondi SIE — impatto sulla politica di coesione e via da seguire (2016/3008(RSP))

(2018/C 252/29)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2016 sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione (1),

vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sui ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020 (2),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (3),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP 2014-2020 (4),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni (5),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» (6),

vista l'interrogazione alla Commissione sui ritardi nell'attuazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) — impatto sulla politica di coesione e via da seguire (O-000005/2017 — B8-0202/2017),

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la conclusione tardiva dei negoziati sul QFP 2014-2020 e l'adozione tardiva dei regolamenti sui fondi SIE hanno comportato ritardi nel processo di adozione e attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi, nella designazione delle autorità di gestione, di certificazione e di audit, nel processo di definizione e adempimento delle condizionalità ex ante e nell'esecuzione dei progetti a livello locale e regionale; che, benché manchino informazioni e analisi fattuali circa le ragioni di tali ritardi, questi ultimi hanno un impatto sulla potenzialità dei fondi SIE di aumentare la competitività e rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale nella prima parte del periodo di programmazione;

B.

considerando che ad oggi sono stati adottati 564 programmi operativi a titolo dei fondi SIE e che la Commissione ha ricevuto notifiche di designazione delle autorità per 374 programmi operativi; che i pagamenti intermedi non possono avere luogo senza la designazione delle autorità di gestione; che, secondo i dati disponibili al 30 novembre 2016, sono stati eseguiti pagamenti intermedi per 14 750 miliardi di EUR, il che indica un fabbisogno di pagamenti inferiore a quanto inizialmente previsto;

C.

considerando che nella stessa fase dell'ultimo periodo di programmazione, malgrado analoghi ritardi e ostacoli tecnici connessi ai requisiti relativi ai sistemi di gestione e di controllo, si era registrato un utilizzo dei pagamenti intermedi già nel luglio 2009 e, stando agli stanziamenti di pagamento previsti nel bilancio 2010, l'attuazione dei programmi della politica di coesione avrebbe dovuto raggiungere la piena velocità di crociera nello stesso anno;

D.

considerando che l'attuale livello dei pagamenti intermedi rappresenta una quota relativamente bassa della dotazione complessiva dei programmi nel contesto dell'avanzamento del periodo di programmazione; che il Parlamento teme che, secondo le previsioni degli Stati membri dell'autunno 2016, si continuerà a procedere allo stesso ritmo;

E.

considerando che i ritardi nell'attuazione e, di conseguenza, l'inferiore fabbisogno di pagamenti hanno portato a una riduzione dei pagamenti a titolo della rubrica 1b pari a 7,2 miliardi di EUR già nel 2016 attraverso il progetto di bilancio modificativo n. 4/2016; che nella stessa fase del periodo di programmazione 2007-2013 non era stato necessario ricorrere a un analogo progetto di bilancio rettificativo; che per il 2017 si registra una diminuzione di circa il 24 % degli stanziamenti di pagamento rispetto al 2016;

F.

considerando che è vivamente raccomandata una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni europee per garantire che gli stanziamenti di pagamento per la politica di coesione nel bilancio 2018 dell'UE si stabilizzino a un livello soddisfacente e che il piano generale di pagamento per il periodo 2014-2020 venga rispettato o, se del caso, adeguato in funzione della situazione reale;

G.

considerando che le capacità amministrative a livello nazionale, regionale e locale costituiscono un requisito indispensabile per un'attuazione efficace della politica di coesione;

1.

ribadisce che gli investimenti effettuati a titolo dei fondi SIE hanno contribuito a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno delle regioni europee e tra le stesse, nonché a generare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e a creare posti di lavoro; esprime preoccupazione, pertanto, per il fatto che ulteriori ritardi nell'attuazione dei programmi operativi della politica di coesione avranno un impatto negativo sul conseguimento di tali obiettivi e contribuiranno inoltre ad accentuare le differenze di sviluppo tra le regioni;

2.

riconosce che l'introduzione di diversi nuovi requisiti, come la concentrazione tematica, le condizionalità ex ante e la gestione finanziaria, pur assicurando una maggiore efficacia dei programmi, ha contribuito ai ritardi di attuazione nel contesto dell'adozione tardiva del quadro legislativo; richiama l'attenzione sul fatto che l'attuale ritmo di attuazione rischia di portare a grandi quantità di disimpegni negli anni successivi e sottolinea che occorre adottare le misure necessarie per evitarlo; invita la Commissione a indicare quali misure intende adottare al riguardo;

3.

sottolinea che, a causa di tali ritardi di attuazione, l'utilizzo degli strumenti finanziari nell'ambito dei programmi operativi a titolo dei fondi SIE potrebbe aumentare il rischio già esistente di bassi tassi di esborso, dotazioni di capitale eccessive, incapacità di attrarre capitali privati a livelli soddisfacenti, scarso effetto di leva e problemi di rotazione; osserva che sono necessari ulteriori chiarimenti e azioni affinché gli Stati membri raggiungano lo stesso livello di capacità di utilizzare gli strumenti finanziari per creare effetti di leva, e invita gli Stati membri a fare un uso equilibrato di tali strumenti messi a punto dalla Commissione e dalla BEI; ricorda inoltre la possibilità di combinare i fondi SIE e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per contrastare il calo degli investimenti, in particolare nei settori più in grado di favorire la crescita e l'occupazione;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare e utilizzare pienamente la flessibilità prevista dal patto di stabilità e crescita, tenendo presente che in molti Stati membri la crisi economica ha provocato problemi di liquidità e una mancanza di disponibilità di fondi statali per investimenti pubblici e che le risorse della politica di coesione stanno diventando la principale fonte di investimento pubblico;

5.

invita pertanto la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e sulla base di un'analisi oggettiva dei fattori che contribuiscono agli attuali ritardi, a presentare un «piano di accelerazione della coesione» nel primo trimestre del 2017 per favorire un'attuazione accelerata dei programmi operativi a titolo dei fondi SIE; sottolinea tuttavia, in tale contesto, la necessità di garantire bassi tassi di errore, la lotta contro le frodi e il rafforzamento delle capacità amministrative a livello nazionale, regionale e locale come condizione preliminare per raggiungere risultati tempestivi e soddisfacenti; ritiene che l'analisi della relazione di sintesi sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2015, presentata dalla Commissione alla fine del 2016, dovrebbe essere seguita da misure specifiche e invita gli Stati membri a monitorare costantemente i progressi compiuti nell'attuazione dei progetti; sottolinea, a tale proposito, la necessità e il valore aggiunto di concentrare gli sforzi sui settori prioritari degli obiettivi tematici; chiede inoltre alla Commissione di continuare a fornire il proprio sostegno attraverso la task force per una migliore attuazione e a presentare al Parlamento un piano d'azione delle sue attività;

6.

è preoccupato per i ritardi nella designazione delle autorità di gestione, di certificazione e di audit, con conseguenti ritardi nella presentazione delle domande di pagamento; chiede pertanto agli Stati membri di completare il processo di designazione e alla Commissione di predisporre i necessari servizi di consulenza e assistenza tecnica per le autorità di gestione, di certificazione e di audit, al fine di facilitare e accelerare l'attuazione dei programmi operativi sul campo, anche per la preparazione delle riserve di progetti, la semplificazione e l'accelerazione del sistema di gestione e di controllo finanziario, nonché per le procedure di aggiudicazione e monitoraggio;

7.

riconosce che un'attuazione più rapida ed efficace dei programmi operativi a titolo dei fondi SIE è direttamente legata a una maggiore semplificazione; prende atto, a tale riguardo, delle priorità indicate nel quadro della proposta «omnibus»; rileva tuttavia che occorre compiere ulteriori sforzi, specie per quanto riguarda i costi di gestione dei progetti, l'eterogeneità e le frequenti modifiche delle norme, la complessità delle procedure di approvazione dei grandi progetti, gli appalti pubblici, i rapporti patrimoniali irrisolti, la lunghezza delle procedure per l'ottenimento dei permessi e delle decisioni, il problema dell'applicazione retroattiva delle norme di audit e di controllo, i ritardi nei pagamenti ai beneficiari, le difficoltà nel combinare i fondi SIE con altre fonti di finanziamento, le norme sugli aiuti di Stato e la lentezza della risoluzione delle controversie; invita la Commissione a garantire un adeguato coordinamento, nonché a semplificare le norme in materia di aiuti di Stato e assicurare che siano coerenti con la politica di coesione; ricorda che è necessario adoperarsi anche per migliorare la comunicazione dei risultati degli investimenti dei fondi SIE;

8.

invita la Commissione, anche in vista del prossimo periodo di programmazione, a prendere in considerazione e ad elaborare soluzioni, comprese altre forme di flessibilità, ad esempio tra le priorità e tra i programmi operativi su richiesta delle pertinenti autorità di gestione, rispettando gli obiettivi della strategia Europa 2020 e garantendo nel contempo la stabilità e la prevedibilità necessarie, e la proposta di rendere nuovamente disponibili nel bilancio dell'UE i disimpegni, anche della rubrica 1b, risultanti della mancata esecuzione totale o parziale;

9.

invita ad aumentare gli sforzi allo scopo di garantire e agevolare le sinergie tra le opportunità di finanziamento dell'UE, quali i fondi SIE, Orizzonte 2020 e il FEIS, attraverso finanziamenti congiunti, una stretta cooperazione tra le autorità competenti, il sostegno alle azioni nel campo della specializzazione intelligente, nonché un coordinamento più stretto con gli enti che a livello nazionale garantiscono operazioni a finanziamento agevolato per i progetti coerenti con gli obiettivi dei programmi operativi;

10.

chiede una migliore comunicazione tra la le strutture della Commissione (le varie direzioni generali), tra la Commissione e gli Stati membri e con le autorità nazionali e regionali, in quanto requisito essenziale per aumentare il tasso di assorbimento e la qualità delle azioni intraprese nell'ambito della politica di coesione;

11.

ribadisce il valore aggiunto dell'adozione di un approccio orientato ai risultati e valuta positivamente gli sforzi della Commissione volti a garantire l'efficacia delle politiche nella pratica; prende atto delle conclusioni della relazione di sintesi sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2015 e attende la prossima relazione strategica della Commissione prevista per la fine del 2017, che fornirà maggiori informazioni sull'attuazione delle priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ai progressi realizzati con riguardo ai target intermedi, nonché alla situazione relativa al completamento dei piani d'azione legati alle condizionalità ex ante non ancora soddisfatte (7);

12.

richiama l'attenzione sull'attuale piano di pagamento 2014-2020; invita la Commissione, tenendo conto delle norme di disimpegno, a stabilire un piano di pagamento adeguato fino al 2023 e a proporre un aumento dei massimali di pagamento della rubrica 1b, se necessario, fino alla fine dell'attuale periodo di programmazione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rendere la coesione elettronica pienamente operativa e di facile utilizzo, al fine di adeguare il piano di pagamento agli sviluppi concreti, nonché a preparare il «piano di accelerazione della coesione»; chiede pertanto agli Stati membri di inserire i dati relativi alle riserve di progetti, agli appalti programmati con le date previste ed effettive per le gare d'appalto, l'aggiudicazione dei contratti e l'attuazione, nonché tutti i dati finanziari e contabili relativi alle fatture, ai cofinanziamenti, all'ammissibilità delle spese ecc.;

13.

si aspetta che la Commissione prosegua la discussione su tali questioni in seno al Forum sulla coesione e proponga soluzioni nella 7a relazione sulla coesione, con l'obiettivo di garantire la piena attuazione della politica di coesione e di soddisfare il fabbisogno di investimenti dell'UE; chiede inoltre che vengano adottate le misure necessarie per un avvio tempestivo del nuovo periodo di programmazione dopo il 2020;

14.

chiede alla Commissione di trarre insegnamenti dalle informazioni contenute nelle relazioni annuali, in vista della discussione sulla politica di coesione successiva al 2020;

15.

esorta la Commissione a presentare il pacchetto legislativo per il prossimo periodo di programmazione al più tardi entro l'inizio del 2018 e a facilitare una negoziazione agevole e tempestiva del QFP post 2020, che preveda un ammortizzatore normativo e procedurale onde evitare shock sistemici per gli investimenti e l'attuazione della politica di coesione; ritiene che i risultati del referendum del Regno Unito e gli imminenti accordi sulla Brexit debbano essere presi nella dovuta considerazione;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato delle regioni, agli Stati membri e ai loro parlamenti nazionali e regionali.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0217.

(2)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 50.

(3)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 56.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0412.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2017)0053.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0419.

(7)  Aggiornamento necessario dopo la pubblicazione della relazione di sintesi sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2015.


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Martedì 14 febbraio 2017

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/298


P8_TA(2017)0029

Priorità in vista della 61a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne

Raccomandazione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 destinata al Consiglio concernente le priorità dell'UE in vista della 61a sessione della Commissione dell'ONU sulla condizione femminile (2017/2001(INI))

(2018/C 252/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Constance Le Grip, a nome del gruppo PPE, e da Maria Arena, a nome del gruppo S&D, concernente le priorità dell'UE in vista della 61a sessione della Commissione dell'ONU sulla condizione femminile (B8-1365/2016),

viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 relative alle questioni di genere nel contesto dello sviluppo e a un nuovo partenariato globale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015, e del 16 dicembre 2014 su un'agenda post 2015 trasformativa;

vista la 61a sessione della commissione dell'ONU sulla condizione femminile (CSW) e il suo tema prioritario «L'emancipazione economica delle donne nel mondo del lavoro che cambia»,

viste la Quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione adottate a Pechino, nonché i successivi documenti finali delle Nazioni Unite Pechino + 5, + 10, + 15, + 20, sessioni speciali, sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 marzo 2005, il 2 marzo 2010 e il 9 marzo 2015,

vista la Convenzione dell'ONU del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW),

visto l'articolo 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0018/2017),

A.

considerando che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE, sancito dal trattato sull'Unione europea, nonché uno dei suoi obiettivi e compiti, e che l'UE è altresì guidata da tale principio nella sua azione esterna dato che entrambe le dimensioni dovrebbero essere coordinate;

B.

considerando che i diritti umani delle donne e la parità di genere non sono soltanto diritti umani fondamentali, ma prerequisiti per portare avanti lo sviluppo e ridurre la povertà, nonché un fondamento necessario per un mondo pacifico, prospero e sostenibile;

C.

considerando che le molestie e la violenza nei confronti delle donne comprendono un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani; che ognuno di questi abusi può lasciare profonde ferite psicologiche e procurare sofferenze o danni fisici o sessuali, comportare la minaccia di tali azioni e la coercizione e danneggiare la salute generale delle donne e delle ragazze, compresa la loro salute riproduttiva e sessuale, in alcuni casi causandone la morte;

D.

considerando che il 23 gennaio 2017 il Presidente statunitense Donald Trump ha ripristinato la cosiddetta norma «global gag», che impedisce alle organizzazioni internazionali di ricevere dagli USA qualsiasi assistenza sanitaria globale, se esse offrono servizi per l'aborto, consulenza, fanno riferimento ad essi o li favoriscono — anche se agiscono con fondi propri, fondi non USA, e persino se l'aborto è legale nel proprio paese; che saranno colpiti i programmi finalizzati ad affrontare l'HIV/AIDS, la salute materna e infantile, gli interventi in materia di Zika e in altri ambiti relativi alla salute e alle malattie; che tale norma costituisce un passo indietro rispetto ai progressi conseguiti nell'ambito della salute e del benessere delle comunità in tutto il mondo, in particolare per quanto concerne i diritti delle donne e delle ragazze, inoltre potrebbe pregiudicare l'accesso alle cure sanitarie per milioni di persone in tutto il mondo;

E.

considerando che il quinto obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS5) consiste nel conseguire la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze nel mondo; che l'OSS5 è un obiettivo indipendente, nel senso che deve essere integrato nell'intera Agenda 2030 e nella realizzazione di tutti gli OSS; che l'emancipazione delle donne implica fornire loro gli strumenti necessari per diventare economicamente indipendenti, essere rappresentate equamente nella società, svolgere un ruolo paritario in tutti gli ambiti della vita, e acquisire più potere nella vita pubblica e un controllo maggiore su tutte le decisioni che influenzano le loro vite;

F.

considerando che le donne sono soggetti economici importanti a livello mondiale e che la partecipazione economica delle donne può stimolare l'economia, creare posti di lavoro e realizzare una prosperità inclusiva; che i paesi che valorizzano ed emancipano le donne consentendo loro di partecipare pienamente al mercato del lavoro e al processo decisionale sono più stabili, prosperi e sicuri; che il bilancio di genere è una scelta economica intelligente e garantisce che la spesa pubblica sostenga l'avanzamento dell'uguaglianza tra donne e uomini;

G.

considerando che la creatività e il potenziale imprenditoriale femminili costituiscono fonti poco sfruttate di crescita economica e di occupazione che andrebbero ulteriormente sviluppate;

H.

considerando che 20 anni dopo Pechino, nonostante i forti elementi di prova secondo cui l'emancipazione delle donne è fondamentale per ridurre la povertà, promuovere lo sviluppo e affrontare le sfide più urgenti nel mondo, i governi dell'UE hanno riconosciuto che nessun paese ha conseguito appieno la parità tra donne e uomini e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, che i progressi sono stati lenti e disomogenei, che sono rimaste notevoli lacune e forme di discriminazione e che sono emerse nuove sfide nell'attuazione dei 12 ambiti critici di preoccupazione della piattaforma d'azione;

I.

considerando che l'UE svolge un ruolo importante nel promuovere l'emancipazione delle donne e delle ragazze, sia nell'UE che a livello mondiale, con mezzi politici e finanziari; che l'UE deve svolgere il ruolo chiave di custode del testo sui diritti umani delle donne convenuto dall'ONU e dall'UE;

J.

considerando che le donne continuano a produrre circa l'80 % degli alimenti nei paesi più poveri e sono oggi le principali custodi della biodiversità e delle sementi per le colture;

K.

considerando che la terra non è solo un mezzo di produzione, ma anche un luogo legato alla cultura e all'identità; che l'accesso alla terra è pertanto un elemento fondamentale della vita e un diritto inalienabile per le contadine e le donne indigene;

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Condizioni generali per l'emancipazione delle donne e delle ragazze

a)

confermare il proprio impegno nei confronti della piattaforma d'azione di Pechino e della serie di azioni a favore dei diritti umani delle donne e dell'uguaglianza di genere ivi contemplate; confermare il proprio impegno nei confronti del duplice approccio ai diritti umani delle donne, attraverso l'integrazione di genere in tutti gli ambiti strategici e l'attuazione di azioni specifiche a favore dei diritti umani delle donne e della parità di genere;

b)

incoraggiare politiche volte a investire nell'accesso paritario delle donne e delle ragazze all'istruzione e alla formazione professionale di alta qualità, compresa l'istruzione di tipo formale, informale e non formale, e intese a eliminare le disparità di genere in tali ambiti, nonché in tutti i settori, soprattutto quelli tradizionalmente dominati dagli uomini;

c)

contrastare ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze nella sfera pubblica e privata quale grave violazione della loro integrità fisica e psicologica che impedisce loro di manifestare il pieno potenziale; progredire verso la piena ratifica della Convenzione di Istanbul da parte di tutte le parti;

d)

prendere in considerazione il fatto che per diventare attori più efficienti a livello globale anche l'UE e i suoi Stati membri dovranno intensificare i rispettivi sforzi nazionali volti a eliminare la violenza contro le donne e la violenza di genere; ribadire pertanto la sua richiesta rivolta alla Commissione intesa a proporre una strategia dell'UE per combattere la violenza contro le donne, compresa una direttiva che stabilisca norme minime; invitare inoltre a tale proposito tutte le parti a firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

e)

elaborare politiche per promuovere e sostenere attività lavorative dignitose e la piena occupazione per tutte le donne;

f)

garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e i diritti riproduttivi, come convenuto nel programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, nella piattaforma d'azione di Pechino e nei documenti finali delle conferenze di riesame della stessa; offrire alle ragazze e ai ragazzi nonché ai giovani di sesso femminile e maschile un'educazione sessuale adeguata all'età, onde ridurre le gravidanze precoci indesiderate o la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili;

g)

condannare fermamente la norma «global gag», che vieta alle organizzazioni internazionali di ricevere dagli USA finanziamenti per la pianificazione familiare se offrono servizi per l'aborto, consulenza e vi fanno riferimento o esercitano attività lobbistiche in materia; ritenere tale norma un attacco diretto e un passo indietro nei confronti dei progressi conseguiti nell'ambito dei diritti delle donne e delle ragazze; chiedere con urgenza all'UE e ai suoi Stati membri di contrastare l'impatto della norma bavaglio aumentando significativamente i finanziamenti in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e avviando un fondo internazionale per finanziare l'accesso al controllo delle nascite e l'aborto sicuro e legale, e utilizzando i finanziamenti allo sviluppo a livello nazionale e UE, al fine di colmare il divario finanziario causato dopo i tentativi dell'amministrazione Trump di bloccare il finanziamento di tutte le organizzazioni di assistenza d'oltremare che offrono servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;

h)

eliminare i divari di genere per quanto concerne le retribuzioni, i redditi complessivi maturati nell'arco della vita e le pensioni;

i)

porre fine a ogni forma di discriminazione nei riguardi delle donne nell'ambito delle leggi e delle politiche a tutti i livelli;

j)

contrastare ogni forma di stereotipo di genere che perpetui l'ineguaglianza, la violenza e la discriminazione, in ogni sfera della società;

k)

sostenere le attività delle organizzazioni delle donne ad ogni livello; coinvolgerle come partner nei processi decisionali e garantire finanziamenti adeguati;

l)

applicare il bilancio di genere a tutte le spese pubbliche, come strumento di integrazione della dimensione di genere;

Rafforzare l'emancipazione economica delle donne e superare gli ostacoli sul mercato del lavoro

m)

invitare tutte le parti a ratificare e attuare la CEDAW, prestando particolare attenzione agli articoli 1, 4, 10, 11, 13, 14 e 15;

n)

sollecitare tutte le parti ad attuare politiche e norme che garantiscano la parità di accesso al lavoro e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro e per un lavoro di pari valore;

o)

portare avanti e intensificare il lavoro nell'ambito delle politiche volte a sostenere e promuovere l'imprenditorialità femminile nel contesto del lavoro dignitoso e dell'eliminazione di tutti gli ostacoli e pregiudizi sociali inerenti alla creazione e alla gestione di un'impresa, anche migliorando l'accesso ai servizi finanziari, al credito, ai capitali di rischio e ai mercati in condizioni di parità, nonché favorendo l'accesso alle informazioni, alla formazione e alle reti a fini commerciali; riconoscere e promuovere, in questo ambito, il ruolo dell'impresa sociale, delle cooperative e di modelli imprenditoriali alternativi per l'emancipazione delle donne;

p)

riconoscere che le politiche macroeconomiche, specialmente quelle che riguardano la disciplina di bilancio e i servizi pubblici, hanno un impatto sproporzionato sulle donne, e che i responsabili delle decisioni devono tenere conto degli impatti di genere;

q)

promuovere nuovi investimenti in infrastrutture di assistenza sociale, nell'istruzione e nell'assistenza sanitaria, nonché nella fornitura pubblica di servizi di assistenza accessibili, a prezzi abbordabili e di qualità lungo tutto l'arco della vita, compresa l'assistenza destinata ai minori, alle persone a carico e agli anziani; garantire una tutela forte e i diritti lavorativi delle donne in gravidanza durante e dopo i periodi di gravidanza;

r)

sostenere politiche che favoriscano l'equa condivisione delle responsabilità domestiche e di assistenza tra donne e uomini;

s)

sostenere l'istituzione di una convenzione dell'OIL per sviluppare una norma internazionale intesa ad affrontare la violenza di genere sul posto di lavoro;

t)

attuare politiche volte ad affrontare il fenomeno della violenza politica contro le donne, compresa la violenza fisica, l'intimidazione e le molestie online;

u)

adottare misure efficaci per abolire il lavoro minorile, poiché lo sfruttamento riguarda milioni di bambine; introdurre nuovi meccanismi nell'attuale legislazione dell'UE per impedire l'importazione di prodotti realizzati attraverso l'uso del lavoro minorile;

v)

incoraggiare le donne e le ragazze attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi di sostegno ad accedere alle carriere accademiche e di ricerca in tutti i settori scientifici, con particolare riferimento alla tecnologia e all'economia digitale;

w)

garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Garantire alle donne una partecipazione paritaria a tutti i livelli del processo decisionale

x)

tutelare i diritti civili e politici e sostenere la garanzia dell'equilibrio di genere nel processo decisionale a tutti i livelli, tra cui il processo decisionale politico, le politiche e i programmi in ambito economico, i luoghi di lavoro, l'imprenditoria o il mondo accademico;

y)

coinvolgere le parti sociali, la società civile e le organizzazioni delle donne nel processo decisionale economico;

z)

rafforzare la leadership e la partecipazione delle donne al processo decisionale in situazioni di conflitto e post-conflitto e garantire nei paesi reduci da conflitti l'accesso delle donne all'occupazione, ai mercati nonché alla partecipazione e alla leadership politica, che sono tutti aspetti essenziali per la stabilità;

Affrontare le esigenze delle donne più emarginate

aa)

agevolare la proprietà fondiaria e l'accesso al credito per le donne che vivono nelle zone rurali e promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative imprenditoriali femminili nelle zone rurali, onde consentire loro di raggiungere l'indipendenza economica e di partecipare pienamente allo sviluppo rurale traendo beneficio da uno sviluppo rurale sostenibile; tutelare e promuovere le filiere alimentari corte, attraverso politiche attive sia all'interno che all'esterno dell'UE;

ab)

stabilire norme interne e internazionali che garantiscano dei limiti nell'ambito dell'accaparramento dei terreni, fenomeno di ampie dimensioni che va contro gli interessi dei piccoli proprietari, specialmente donne;

ac)

chiedere l'impegno delle organizzazioni delle donne che vivono nelle zone rurali nella definizione delle politiche a livello locale, regionale, nazionale e globale e il sostegno delle reti femminili nello scambio di esperienze e buone pratiche, in particolare nei casi in cui le vite delle donne potrebbero essere influenzate dalle decisioni pertinenti;

ad)

chiedere a tutti i paesi di ratificare e attuare la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità nonché il relativo articolo 6 dal titolo «Donne con disabilità»;

ae)

sottolineare il diritto delle lavoratrici migranti, in particolare dei lavoratori domestici migranti e rifugiati, di usufruire di condizioni di lavoro dignitose e di una protezione sociale paritaria; chiedere la ratifica e l'attuazione della Convenzione n. 189 dell'OIL;

af)

esortare tutte le parti ad attuare politiche che garantiscano i diritti e il trattamento umano delle donne e delle ragazze rifugiate;

ag)

garantire che la persecuzione sulla base del genere sia considerata quale base per la richiesta d'asilo ai sensi della Convenzione dell'ONU del 1951 relativa allo status dei rifugiati;

ah)

sottolineare la necessità di proteggere e promuovere i diritti delle donne LGBTI;

ai)

invitare la CSW, unitamente al comitato CEDAW, a istituzionalizzare un approccio intersettoriale nei confronti delle loro analisi, nonché a promuovere il concetto di lotta alla discriminazione multipla tramite analisi intersettoriali in tutti gli organi dell'ONU;

aj)

perseguire politiche volte ad affrontare la situazione delle donne a rischio di povertà ed esclusione sociale;

ak)

riconoscere il ruolo delle donne come prestatrici di cure formali e informali, e attuare politiche per migliorarne le condizioni in cui prestano assistenza;

Tradurre tali impegni in spese rendendoli più visibili

al)

mobilitare le risorse necessarie per realizzare i diritti economici delle donne e ridurre la disuguaglianza di genere, anche attraverso l'uso degli strumenti esistenti a livello UE e degli Stati membri, come le valutazioni d'impatto di genere; utilizzare il bilancio di genere per tutte le spese pubbliche per assicurare la parità tra donne e uomini ed eliminare ogni disuguaglianza di genere;

am)

garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento e della sua commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere nel processo decisionale relativo alla posizione dell'UE per quanto concerne la 61a sessione della Commissione dell'ONU sulla condizione femminile;

an)

esprimere il suo forte sostegno per le attività dell'organismo ONU per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN Women), che svolge un ruolo centrale nel sistema dell'ONU volto a eliminare la violenza contro le donne e le ragazze in tutto il mondo e a riunire tutte le parti interessate pertinenti al fine di produrre cambiamenti politici e coordinare le azioni; invitare tutti gli Stati membri dell'ONU e l'UE a incrementare i loro finanziamenti a favore di UN Women;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Giovedì 2 febbraio 2017

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/303


P8_TA(2017)0014

Clausola bilaterale di salvaguardia e meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2015)0220 — C8-0131/2015 — 2015/0112(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 252/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0220),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0131/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0277/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2015)0112

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/540.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra  (1) , come modificato dal protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador  (2) , del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra  (3) , e del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra  (4) . A tal fine convengono quanto segue:

su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferirà a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Colombia, dell'Ecuador o del Perù dei relativi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile;

qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 19/2013 o del regolamento (UE) n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta;

la Commissione valuterà, entro il 1o gennaio 2019, la situazione dei produttori europei di banane. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni del mercato o della situazione dei produttori unionali, si potrà prendere in considerazione una proroga del periodo di validità del meccanismo, con il consenso delle parti dell'accordo.

La Commissione continuerà ad analizzare regolarmente le condizioni del mercato e la situazione dei produttori unionali di banane dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni del mercato o della situazione dei produttori unionali di banane, data l'importanza del settore delle banane per le regioni ultraperiferiche, la Commissione esaminerà la situazione, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, e deciderà se sia necessario adottare misure adeguate. La Commissione potrebbe inoltre convocare riunioni di monitoraggio regolari, alle quali partecipano gli Stati membri e le parti interessate.

La Commissione ha messo a punto strumenti statistici che permettono il monitoraggio e la valutazione dell'andamento delle importazioni di banane e della situazione del mercato unionale delle banane. La Commissione accorderà particolare attenzione alla revisione del formato dei dati relativi al controllo delle importazioni, al fine di mettere a disposizione informazioni regolarmente aggiornate in una forma di più agevole consultazione.


(1)   GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

(2)   GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.

(3)   Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1).

(4)   Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13).


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/306


P8_TA(2017)0015

Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (COM(2015)0636 — C8-0393/2015 — 2015/0289(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 252/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0636),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0393/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0377/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 116.


P8_TC1-COD(2015)0289

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (2) (il «regolamento sulle autorizzazioni di pesca») ha istituito un sistema concernente le autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e l'accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell'Unione.

(2)

L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) (3) e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici) (4). Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo. [Em. 1]

(3)

L'Unione ha aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 (accordo FAO) (5). In base a tale accordo FAO, le parti contraenti non possono autorizzare l'uso di navi per la pesca in alto mare se non sono soddisfatte determinate condizioni e devono adottare sanzioni in caso di inosservanza di taluni obblighi di comunicazione.

(3 bis)

Il 2 aprile 2015 il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emesso un parere consultivo a seguito di una richiesta della Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale. Tale parere consultivo ha confermato che l'Unione è responsabile delle attività svolte dalle navi battenti bandiera degli Stati membri e ha, pertanto, un obbligo di debita diligenza a tale riguardo. [Em. 2]

(4)

L'Unione ha approvato il piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU) adottato nel 2001 che, insieme agli orientamenti volontari della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera approvati nel 2014, sancisce la responsabilità dello Stato di bandiera di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini. In base all'IPOA-IUU, lo Stato di bandiera dovrebbe rilasciare autorizzazioni alle navi battenti la sua bandiera che intendono pescare in acque non soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Gli orientamenti volontari raccomandano inoltre che lo Stato di bandiera e lo Stato costiero concedano un'autorizzazione quando le attività di pesca sono esercitate nell'ambito di un accordo per l'accesso alle zone di pesca o anche al di fuori di un tale accordo. Entrambi dovrebbero assicurarsi che tali attività non compromettano la sostenibilità degli stock nelle acque dello Stato costiero (punti 40 e 41).

(4 bis)

Nel 2014 tutti i membri della FAO, compresi l'Unione e i paesi in via di sviluppo suoi partner, hanno approvato all'unanimità gli orientamenti volontari per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà («Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication»), i quali, al punto 5.7, sottolineano che prima di concludere accordi in materia di accesso alle risorse con paesi terzi e terze parti si dovrebbe prendere in debita considerazione la pesca su piccola scala. [Em. 3]

(4 ter)

Gli orientamenti volontari della FAO per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà («Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication») invitano ad adottare misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per la messa in sicurezza del fondamento ecologico della produzione alimentare, sottolineando l'importanza di norme ambientali per le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione che includano un approccio ecosistemico alla gestione della pesca insieme all'approccio precauzionale, in modo che gli stock sfruttati si ricostituiscano e si mantengano al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo, ove possibile entro il 2015 e al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. [Em. 4]

(5)

La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera e costiera , di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. Il parere consultivo del 2 aprile 2015 del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), emanato in risposta a quesiti formulati dalla Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale, ha confermato che l'Unione è responsabile a livello internazionale nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali per le attività dei propri pescherecci, e che tale responsabilità le impone di agire con la debita diligenza. Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per tali ragioni , e più in generale per il rafforzamento dell'economia «blu», è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale. [Em. 5]

(5 bis)

In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, l'Unione si è impegnata ad attuare la risoluzione contenente il documento conclusivo dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 «Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile» e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 «Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo», con i rispettivi target. [Em. 6]

(6)

La politica esterna della pesca e la politica commerciale dell'Unione dovrebbe dovrebbero tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile «Rio + 20» (6) , dell'adozione del piano d'azione dell'UE per contrastare il commercio illegale di specie animali e vegetali selvatiche, e degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche nonché dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (17 obiettivi per trasformare il nostro mondo, in particolare l'obiettivo 14 sulla vita acquatica) approvati dalle Nazioni Unite a settembre 2015 . [Em. 7]

(7)

L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento di base»), è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale , nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Nell'attuazione di tale politica è inoltre necessario tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Em. 8]

(7 bis)

Il regolamento di base richiede altresì che gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) siano limitati al surplus di catture, come previsto all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, UNCLOS. [Em. 9]

(8)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 di base sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. La legislazione sociale e ambientale adottata dai paesi terzi può essere diversa da quella dell'Unione, creando norme diverse per le flotte da pesca. Tale situazione potrebbe far sì che siano autorizzate attività di pesca incompatibili con la gestione sostenibile delle risorse marine. È quindi necessario garantire la coerenza con le attività dell'Unione in materia di ambiente, pesca, scambi commerciali e sviluppo, soprattutto quando è interessata la pesca in paesi in via di sviluppo che hanno una scarsa capacità amministrativa e in cui il rischio di corruzione è elevato. [Em. 10]

(9)

Il regolamento (CE) n. 1006/2008 era inteso a stabilire una base comune per l'autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca INN e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta dell'UE dell'Unione in tutto il mondo , nonché le condizioni di autorizzazione alla pesca nelle acque dell'Unione per le navi di paesi terzi . [Em. 11]

(10)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (8) sulla pesca INN è stato adottato parallelamente al regolamento (CE) n. 1006/2008, mentre il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (il «regolamento sul controllo») (9) è stato adottato un anno più tardi. Tali regolamenti costituiscono i tre pilastri per l'attuazione delle disposizioni in materia di controllo e di esecuzione della PCP.

(11)

Tuttavia, questi tre regolamenti non sono stati attuati in modo coerente; in particolare, sussistono incongruenze tra il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo, che è stato adottato successivamente. Sono inoltre emerse diverse lacune nell'attuazione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca, che lascia irrisolti alcuni aspetti problematici inerenti al controllo, quali il noleggio, il cambiamento di bandiera e il rilascio di autorizzazioni di pesca a navi dell'Unione, da parte dell'autorità competente di un paese terzo, al di fuori di un APPS («autorizzazioni dirette»). Ulteriori difficoltà sono state ravvisate in ordine ad alcuni obblighi di dichiarazione e alla ripartizione delle funzioni amministrative tra gli Stati membri e la Commissione.

(12)

Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione. Ciò è necessario per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di custode dei trattati. [Em. 12]

(12 bis)

Negli ultimi anni la politica esterna della pesca dell'Unione ha conosciuto notevoli miglioramenti per quanto concerne le condizioni degli APPS e la diligenza nell'attuazione delle disposizioni. Il mantenimento delle possibilità di pesca per la flotta dell'Unione nell’ambito degli APPS dovrebbe costituire un obiettivo prioritario della politica della pesca esterna dell'Unione e sarebbe opportuno applicare simili condizioni alle attività dell'Unione che esulano dall'ambito di applicazione degli APPS. [Em. 13]

(12 ter)

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo da mediatore quando è sollevata la possibilità di revocare, sospendere o modificare l'autorizzazione di pesca sulla base di gravi minacce comprovate allo sfruttamento delle risorse ittiche. [Em. 14]

(13)

Le navi d'appoggio possono influire in modo significativo sulla capacità dei pescherecci di svolgere le loro attività di pesca e sui quantitativi che possono catturare. È quindi necessario tenerne conto nelle procedure previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e di dichiarazione.

(14)

Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l'obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l'intera durata di vita di una nave di proprietà di un operatore dell'Unione, a prescindere dalla bandiera o dalle bandiere sotto cui opera, la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L'attribuzione di un numero unico della nave da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe servire anche a questo scopo. [Em. 15]

(15)

Nelle acque di paesi terzi, i pescherecci dell'Unione possono operare in virtù di APPS conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o, in assenza di tali accordi, previa concessione di autorizzazioni di pesca dirette da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi le attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Per questo motivo, agli Stati membri di bandiera dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare le navi battenti la loro bandiera, sulla base di una serie definita di criteri e esercitando l'opportuna sorveglianza, a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri. L'attività di pesca dovrebbe essere autorizzata dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avrà un impatto negativo sulla sostenibilità. Una volta ricevuta l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera e dello Stato costiero, l'operatore dovrebbe potere avviare l'attività di pesca, tranne in caso di ulteriori obiezioni debitamente motivate formulate dalla Commissione. [Em. 16]

(16)

Una questione specifica concernente gli APPS è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli APPS sono finanziati in ampia misura dal bilancio dell'Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione temporanea al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e fare in modo che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare il sistema di riassegnazione, al quale si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tale sistema dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri , il che significa che non comprometterà la stabilità relativa . Come meccanismo di ultima istanza, si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca. [Em. 17]

(16 bis)

Il termine «accordi in sospeso» è utilizzato qualora i paesi abbiano adottato un accordo di partenariato di pesca senza che, per ragioni strutturali o contingenti, entri in vigore un protocollo. L'Unione ha diversi accordi in sospeso con altri paesi terzi. I pescherecci dell'Unione, pertanto, non sono autorizzati a pescare nelle acque di cui agli accordi in sospeso. La Commissione dovrebbe adoperarsi per «risvegliare» tali accordi o per terminare l'accordo di partenariato in questione. [Em. 18]

(17)

Anche le attività di pesca che hanno luogo sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e  le attività di pesca non regolamentata in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'ORGP o dalla legislazione dell'Unione che disciplina la pesca in alto mare. [Em. 19]

(18)

Gli accordi di noleggio possono compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione e avere un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all'Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci noleggiati da operatori di paesi terzi e battenti una bandiera dell'Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla competente ORGP. [Em. 20]

(19)

Le procedure dovrebbero essere trasparenti , realizzabili e prevedibili sia per gli operatori dell'Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti. [Em. 21]

(19 bis)

L'Unione dovrebbe cercare di creare condizioni di parità a livello internazionale che consentano alla flotta di pesca dell'Unione di competere con altre nazioni che praticano la pesca, adattando opportunamente le norme di accesso al mercato quando norme rigorose sono adottate nei confronti della flotta dell'Unione. [Em. 22]

(20)

È opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica tra gli Stati membri e la Commissione, secondo quanto previsto dal regolamento sul controllo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, gestire e mettere a disposizione della Commissione tutti i dati richiesti relativi alle loro flotte e alle attività di pesca da queste esercitate. Essi dovrebbero inoltre cooperare tra di loro, con la Commissione e con i paesi terzi, se del caso, al fine di coordinare tali attività di raccolta dei dati.

(21)

Al fine di migliorare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni sulle autorizzazioni di pesca dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca comprendente una parte pubblica e una protetta. Le informazioni riportate nel registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione comprendono dati personali. Il trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e alla legislazione nazionale applicabile.

(22)

Al fine di disciplinare adeguatamente l'accesso alle acque dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere compatibili con le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione in conformità del regolamento sul controllo. In particolare, è opportuno che l'articolo 33 del suddetto regolamento concernente la comunicazione delle catture e dei dati ad esse connessi si applichi anche alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(23)

Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi che non dispongono di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a garantire che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare le attività di pesca svolte da navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione e a registrare eventuali infrazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.

(25)

Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero utilizzare un sistema comune di scambio e conservazione dei dati per trasmettere le informazioni e gli aggiornamenti necessari con il minore onere amministrativo possibile. A tal fine dovrebbero essere pienamente utilizzati i dati contenuti nel registro della flotta peschereccia dell'UE.

(26)

Al fine di tenere conto del progresso tecnologico e di eventuali nuove disposizioni successive del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modifiche degli allegati del presente regolamento recanti l'elenco delle informazioni che gli operatori devono trasmettere per ottenere un'autorizzazione di pesca. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri alla Commissione e al registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione, e di definire una metodologia per la riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(28)

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza rendano necessario procedere alla riassegnazione delle possibilità di pesca.

(29)

Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1006/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

a)

i pescherecci dell'Unione operanti che esercitano attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'ORGP di cui l'Unione è parte contraente , all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, oppure in alto mare, e

b)

i pescherecci di paesi terzi operanti che esercitano attività di pesca nelle acque dell'Unione. [Em. 23]

Articolo 2

Relazione con il diritto internazionale e dell'Unione

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni:

a)

contenute negli APPS e in analoghi accordi di pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;

b)

adottate da ORGP o da analoghe organizzazioni di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante;

c)

contenute nella legislazione dell'Unione che attua o recepisce disposizioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento di base. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«nave d'appoggio»: una nave che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca; [Em. 24]

b)

«autorizzazione di pesca»: un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio dell'Unione o a un peschereccio di un paese terzo in aggiunta alla sua licenza di pesca , a cui che gli conferisce il diritto di esercitare specifiche attività di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni; [Em. 25]

c)

«registro delle autorizzazioni di pesca»: il sistema di gestione delle autorizzazioni di pesca e la banca dati ad esso associata;

d)

«autorizzazione diretta»: un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'autorità competente di un paese terzo a un peschereccio dell'Unione al di fuori di un APPS;

e)

«acque di paesi terzi»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo;

f)

«programma di osservazione»: un regime istituito nell'ambito di un'ORGP, di un APPS, di un paese terzo o di uno Stato membro che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci, a determinate condizioni, al fine di raccogliere dati e/o verificare la conformità della nave alle norme adottate dalla detta da tale organizzazione , APPS o paese .; [Em. 26]

f bis)

«parte contraente»: una parte contraente della convenzione o dell'accordo internazionale che istituisce un'ORGP, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante; [Em. 27]

f ter)

«noleggio»: un accordo in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera. [Em. 77]

TITOLO II

ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 4

Principio generale

Fatto salvo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dall'organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dal proprio Stato membro di bandiera.

Articolo 5

Criteri di ammissibilità

1.   Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione a esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione unicamente se:

a)

ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente agli allegati 1 e 2 all'allegato , sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione; [Em. 28]

b)

il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

il peschereccio e la relativa nave d'appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto dalla legislazione dell'Unione ; [Em. 29]

d)

nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatore al comandante del peschereccio e al peschereccio interessato non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; [Em. 78]

e)

il peschereccio non figura in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008;

f)

se del caso, lo Stato membro di bandiera dispone di possibilità di pesca in virtù dell'accordo di pesca in questione o delle pertinenti disposizioni dell'ORGP e

g)

se del caso, il peschereccio soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 43 al fine di modificare l'allegato.

Articolo 6

Cambio di bandiera

1.   Il presente articolo si applica alle navi che, entro cinque durante i due anni dalla data della che precedono la domanda di autorizzazione di pesca:

a)

sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo e

b)

sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione entro 24 mesi dalla data di uscita dallo stesso.

2.   Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha accertato verificato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1:

a)

non ha partecipato ad attività di pesca INN e

b)

non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o di un paese terzo che è stato identificato come un paese che autorizza una pesca non sostenibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (14).

3.   A tal fine, l'operatore fornisce tutte le seguenti informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo considerato, compresi almeno i seguenti elementi durante il quale la nave ha operato sotto bandiera di un paese terzo :

a)

una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato;

b)

una copia dell'autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera per il periodo considerato;

c)

una copia di qualsiasi autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque di paesi terzi nel periodo considerato;

d)

una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato;

d bis)

storia completa della bandiera durante il periodo in cui la nave ha lasciato il registro della flotta dell'Unione.

4.   Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:

a)

che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, oppure

b)

che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012.

5.   Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena il paese è stato identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile, l'operatore:

a)

ha cessato le operazioni di pesca e

b)

ha avviato immediatamente le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta da pesca del paese terzo. [Em. 31]

Articolo 7

Controllo delle autorizzazioni di pesca

1.   L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.

2.   L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.

3.   Lo Stato membro di bandiera verifica almeno una volta l'anno che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.

4.   Se una delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non è più soddisfatta, lo Stato membro di bandiera modifica o revoca adotta opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l'autorizzazione, e ne dà notifica immediatamente all'operatore e alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'ORGP o al paese terzo interessato .

5.   Su richiesta debitamente motivata della Commissione, lo Stato membro di bandiera rifiuta, sospende o revoca l'autorizzazione:

a)

in presenza di imperativi motivi politici connessi per motivi imperativi di urgenza relativi a una grave minaccia allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;

b)

o alla prevenzione o soppressione in presenza di gravi violazioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nell’ambito della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata (INN), o al fine di prevenire tali violazioni in caso di rischio elevato , oppure

c)

qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

La richiesta debitamente motivata di cui al paragrafo 1 è accompagnata da informazioni pertinenti e adeguate. La Commissione informa immediatamente l'operatore e lo Stato membro di bandiera nel momento in cui presenta una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta della Commissione è seguita da un periodo di consultazione di 15 giorni tra la Commissione e lo Stato membro di bandiera.

6.   Se , al termine del periodo di 15 giorni di cui al paragrafo 5, la Commissione conferma la sua richiesta e lo Stato membro di bandiera non provvede a rifiutare, modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5, la Commissione può decidere , al termine di un ulteriore periodo di cinque giorni, di revocare l'autorizzazione e di darne notifica la sua decisione allo Stato membro di bandiera e all'operatore. [Em. 32]

Capo II

Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi

SEZIONE 1

ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE NELL'AMBITO DI APPS

Articolo 8

Appartenenza a un'ORGP

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale ORGP. Laddove siano stati conclusi APPS prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente comma si applica a partire dal … [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 33]

L'Unione può destinare una percentuale dei finanziamenti destinati al sostegno settoriale a paesi terzi con cui ha concluso APPS al fine di aiutare tali paesi terzi ad aderire a ORGP. [Em. 34]

Articolo 9

Campo d'applicazione

La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS.

L'Unione garantisce che gli APPS siano in linea con il presente regolamento. [Em. 35]

Articolo 10

Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciatagli:

a)

dal proprio Stato membro di bandiera paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività di pesca [Em. 36]

b)

dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività proprio Stato membro di bandiera . [Em. 37]

Articolo 11

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte dello Stato membro di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS soltanto se:

a)

i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

b)

le condizioni stabilite nel pertinente APPS sono rispettate;

c)

l'operatore ha pagato tutti i canoni;

c bis)

l'operatore ha pagato tutte le sanzioni finanziarie richieste applicabili imposte dall'autorità competente del paese terzonel corso degli ultimi 12 mesi , una volta concluse le procedure giuridiche applicabili; e [Em. 38]

c ter)

il peschereccio ha un'autorizzazione rilasciata da un paese terzo interessato. [Em. 39]

Articolo 12

Gestione delle autorizzazioni di pesca

1.   Dopo aver rilasciato un'autorizzazione di pesca verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c) , lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di rilascio dell' autorizzazione da inviare al del paese terzo.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni elencate negli allegati 1 e 2 nell'allegato e tutti gli altri dati richiesti nell'ambito dell'APPS.

3.   Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 10 15 giorni di calendario prima del termine ultimo per la trasmissione delle domande fissato nell'APPS. La Commissione può chiedere inviare allo Stato membro di bandiera una richiesta debitamente motivata riguardante qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

4.   Una volta accertata la sussistenza delle Entro un termine di 10 giorni di calendario dal ricevimento della domanda o, qualora fosse stato richiesto un complemento di informazione ai sensi del paragrafo 3, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, la Commissione effettua un esame preliminare per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11. La Commissione trasmette la domanda al paese terzo oppure comunica allo Stato membro che la domanda è stata rifiutata .

5.   Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione in virtù dell'accordo , la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera , se possibile per via elettronica . Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente tale informazione al proprietario del peschereccio . [Em. 40]

Articolo 13

Riassegnazione temporanea di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di APPS

1.   Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro Alla fine della prima metà del periodo di attuazione di un protocollo di un APPS, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

2.   Entro 10 20 giorni dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:

a)

comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel corso dell'anno o della seconda metà del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure

b)

notificare alla Commissione gli scambi di possibilità di pesca da essi effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.   Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 e, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione , per un periodo di dieci giorni successivo a quello di cui al paragrafo 2, può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca inutilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

4.   Entro 10 dieci giorni dal ricevimento di tale invito a manifestare interesse, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca inutilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.

5.   Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati circa il numero di domande di autorizzazione presentate, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca .

6.   Se gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale non manifestano interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alla fine del periodo di dieci giorni , la Commissione può rivolgere un invito a presentare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

7.   Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 5 e in stretta collaborazione con essi , la Commissione procede alla riassegnazione , esclusivamente su base temporanea, delle possibilità di pesca non utilizzate su base temporanea applicando il metodo di cui all'articolo 14.

7 bis.     La riassegnazione di cui al paragrafo 7 si applica soltanto durante la seconda metà del periodo di attuazione di cui al paragrafo 1 e ha luogo solo una volta durante quel periodo.

7 ter.     La Commissione comunica agli Stati membri:

a)

a favore di quali Stati membri è stata effettuata la riassegnazione;

b)

le quantità assegnate agli Stati membri a favore dei quali è stata effettuata la riassegnazione e

c)

i criteri di assegnazione impiegati ai fini della riassegnazione. [Em. 41]

Articolo 13 bis

Semplificazione delle procedure per il rinnovo annuale delle autorizzazioni di pesca esistenti durante il periodo in cui si applica il protocollo di un APPS in vigore

Durante il periodo di validità di un APPS dell'Unione dovrebbero essere consentite procedure più rapide, più semplici e più flessibili per il rinnovo delle licenze dei pescherecci il cui status (caratteristiche, bandiera, proprietà o conformità) non è cambiato da un anno all'altro. [Em. 42]

Articolo 14

Metodo di riassegnazione temporanea

1.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un metodo per la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al tempo limitato di cui si dispone per sfruttare le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a 6 sei mesi.

3.   Nel definire il metodo di riassegnazione, la Commissione applica i seguenti criteri trasparenti e oggettivi, tenendo conto dei fattori di tipo ambientale, sociale ed economico :

a)

possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;

b)

numero di Stati membri richiedenti;

c)

quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;

d)

livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente;

e)

numero, tipo e caratteristiche dei pescherecci e degli attrezzi utilizzati;

f)

coerenza del piano di pesca trasmesso dagli Stati membri richiedenti con gli elementi di cui alle lettere da a) a e).

La Commissione pubblica la motivazione in base alla quale ha effettuato la riassegnazione. [Em. 43]

Articolo 15

Assegnazione di un contingente annuale suddiviso in più limiti di cattura successivi

1.   Nel caso in cui il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile APPS stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni di un contingente annuale, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che definisca un metodo per assegnare le corrispondenti l'assegnazione delle possibilità di pesca agli Stati membri su base mensile, trimestrale o sulla base di un altro periodo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2 deve essere coerente con le possibilità di pesca annuali ad essi assegnate a norma del pertinente atto giuridico dell'Unione . Tale principio non si applica solo quando gli Stati membri interessati convengono su piani di pesca che tengono conto dei limiti di cattura mensili o trimestrali o di altre suddivisioni di un contingente annuale . [Em. 44]

2.   L'assegnazione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri in base al pertinente regolamento del Consiglio. [Em. 45]

SEZIONE 2

ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE IN VIRTÙ DI AUTORIZZAZIONI DIRETTE

Articolo 16

Campo d'applicazione

La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un APPS.

Articolo 17

Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo al di fuori di un APPS soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciatagli:

a)

dal proprio Stato membro di bandiera paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività, [Em. 46]

b)

dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività proprio Stato membro di bandiera . [Em. 47]

Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca svolte nelle acque di paesi terzi ogniqualvolta il protocollo di un APPS riguardante tali acque non sia stato in vigore con il paese terzo in questione per almeno i tre anni precedenti.

In caso di rinnovo del protocollo, l'autorizzazione di pesca è automaticamente revocata a partire dalla data di entrata in vigore di tale protocollo. [Em. 48]

Articolo 18

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un APPS soltanto se:

a)

con il paese terzo in questione non è stato stipulato un APPS, o l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile in vigore prevede espressamente la possibilità di autorizzazioni dirette;

b)

i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

b bis)

esiste un surplus di catture ammissibili come prescritto all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS;

c)

l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:

i)

una copia della legislazione applicabile in materia di pesca quale fornita all'operatore dallo Stato costiero;

ii)

una conferma scritta, rilasciata un'autorizzazione di pesca in corso di validità fornita dal paese terzo in seguito alle trattative tra quest'ultimo e l'operatore per le attività di pesca proposte , delle modalità della prevista autorizzazione diretta per l'accesso che contenga le modalità di accesso alle proprie risorse di pesca, compresa comprese la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura;

iii)

la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi:

una valutazione scientifica fornita dal paese terzo e/o da un'ORGP e/o da un organismo regionale della pesca dotato di competenze scientifiche riconosciuto dalla Commissione e

in caso di valutazione da parte del paese terzo, l'esame di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale o, se del caso, dell'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività di pesca in questione ;

una copia della legislazione del paese terzo in materia di pesca;

iv)

un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni e

d)

nel caso in cui le previste attività di pesca vertano su specie gestite da un'ORGP, il paese terzo è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale organizzazione. [Em. 49]

Articolo 19

Gestione delle autorizzazioni dirette

1.   Dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 rilasciato un'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni enumerate negli allegati 1 e 2 e nell'articolo 18.

2.   Se la La Commissione non chiede conduce un esame preliminare delle informazioni di cui al paragrafo 1. Essa può chiedere ulteriori informazioni o giustificazioni entro 15 giorni di calendario dalla trasmissione delle riguardanti le informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera comunica all'operatore che può avviare le attività di pesca in questione, purché sia in possesso anche dell'autorizzazione diretta del paese terzo entro un termine di 15 giorni .

3.   Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 18 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro due mesi un mese dal ricevimento di tutte le iniziale delle informazioni o giustificazioni richieste.

3 bis.     Fermi restando i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, se un'autorizzazione di pesca deve essere rinnovata entro un periodo non superiore a due anni dal rilascio di un'autorizzazione iniziale agli stessi termini e condizioni dell'autorizzazione iniziale, lo Stato membro può rilasciare direttamente tale autorizzazione dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 e ne informa senza indugio la Commissione. La Commissione dispone di 15 giorni per sollevare obiezioni in base alla procedura di cui all'articolo 7.

4.   Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera , il quale lo rende noto al proprietario del peschereccio .

5.   Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione e il proprietario del peschereccio .

6.   L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta. [Em. 50]

Capo III

Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione sotto l'egida di ORGP

Articolo 20

Campo d'applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione su stock gestiti da un'ORGP nelle acque dell'Unione, in alto mare e nelle acque di paesi terzi.

Articolo 20 bis

Attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP

Ai fini dell'attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 28 del regolamento di base, l'Unione incoraggia valutazioni periodiche delle prestazioni da parte di organismi indipendenti e svolge un ruolo attivo nell'istituire e rafforzare i comitati di attuazione di tutte le ORGP di cui è parte contraente. In particolare, essa garantisce che tali comitati di attuazione si occupino della supervisione generale dell'attuazione della politica esterna della pesca e delle misure decise in seno all'ORGP. [Em. 51]

Articolo 21

Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca su stock gestiti da un'ORGP soltanto se:

-a)

l'Unione è parte contraente di numerose ORGP; [Em. 52]

a)

gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera;

b)

è stato inserito nel pertinente registro o elenco delle navi autorizzate dell'ORGP e

c)

se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte del paese terzo in conformità del capo II.

Articolo 22

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca soltanto se:

a)

i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

b)

le norme stabilite dall'ORGP o le disposizioni della legislazione unionale di recepimento sono rispettate e,

c)

se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, i criteri stabiliti agli articoli 11 o 18 sono soddisfatti.

Articolo 23

Registrazione da parte di ORGP

1.   Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione l'elenco o gli elenchi dei pescherecci definiti dal regolamento di base che sono attivi e che, ove del caso, dispongono di una registrazione associata delle navi catture, che sono stati da esso autorizzate autorizzati a esercitare attività di pesca sotto l'egida di un'ORGP.

2.   L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle prescrizioni dell'ORGP e recano le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 all'allegato .

3.   La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario entro un termine di dieci giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1. Essa motiva ogni richiesta di questo tipo .

4.   Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 22, ed entro un termine di 15 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate all'ORGP.

5.   Se il registro o l'elenco dell'ORGP non è accessibile al pubblico, la Commissione comunica allo Stato membro di bandiera le navi ivi figuranti trasmette l'elenco delle navi autorizzate agli Stati membri interessati dall'attività di pesca in questione . [Em. 54]

Capo IV

Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione in alto mare

Articolo 24

Campo Ambito d'applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. [Em. 55]

Articolo 25

Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca in alto mare soltanto se:

a)

gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio dallo Stato membro di bandiera di tale peschereccio sulla base di una valutazione scientifica accertante la sostenibilità delle attività di pesca proposte convalidate dal proprio istituto scientifico nazionale o, se del caso, dall'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività di pesca in questione ; e [Em. 56]

b)

l'autorizzazione di pesca è stata notificata alla Commissione a norma dell'articolo 27.

Articolo 26

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se:

a)

sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5;

b)

le attività di pesca previste sono:

basate su un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento di base, e

conformi a una valutazione scientifica, che tenga conto della conservazione delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini, fornita dall'istituto scientifico nazionale dello Stato membro di bandiera. [Em. 57]

Articolo 27

Notifica alla Commissione

Lo Stato membro di bandiera notifica l'autorizzazione di pesca alla Commissione almeno 15  otto giorni e mezzo di calendario prima dell'inizio delle previste attività di pesca in alto mare, fornendo le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 all'allegato . [Em. 58]

Capo V

Noleggio di pescherecci dell'Unione

Articolo 28

Principi

1.   Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di contratti di noleggio se è in vigore un APPS, salvo disposizione contraria del suddetto accordo.

2.   Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.

2 bis.     Le navi dell'Unione operano nell'ambito di contratti di noleggio in acque sotto l'egida di un'ORGP solo se lo Stato a cui la nave è concessa in noleggio è un paese membro di quell'organizzazione.

3.   Un peschereccio dell'Unione noleggiato non può utilizzare le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera per la durata del noleggio . Le catture di una nave noleggiata devono essere imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore.

3 bis.     Nessuna disposizione del presente regolamento riduce le responsabilità dello Stato membro di bandiera per quanto riguarda i suoi obblighi a norma del diritto internazionale, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o di altre disposizioni della politica comune della pesca, tra cui gli obblighi di notifica. [Em. 59]

Articolo 29

Gestione di autorizzazioni di pesca nell'ambito di un accordo di noleggio

Quando rilascia un'autorizzazione di pesca per una nave in conformità degli articoli 11, 18, 22 o 26 e quando le attività di pesca si svolgono nell'ambito di un accordo di noleggio, lo Stato membro di bandiera verifica:

a)

che l'autorità competente dello Stato noleggiatore abbia ufficialmente confermato che l'accordo è conforme alla legislazione nazionale e

b)

che l' i dettagli dell' accordo di noleggio sia specificato , tra cui il periodo, le possibilità di pesca e la zona di pesca, siano specificati nell'autorizzazione di pesca. [Em. 60]

Capo VI

Obblighi in materia di controllo e di comunicazione

Articolo 30

Dati relativi al programma di osservazione

Se a bordo di un peschereccio dell'Unione vengono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione in conformità della legislazione dell'Unione o dell'ORGP , l'operatore della nave trasmette tali dati al proprio Stato membro di bandiera. [Em. 61]

Articolo 31

Trasmissione di informazioni a paesi terzi

1.   Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, e se l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il paese terzo in questione lo prevede, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco al paese terzo, e invia copia di tale comunicazione sia al suo Stato membro di bandiera che al paese terzo .

2.   Lo Stato membro di bandiera valuta la coerenza dei dati trasmessi al paese terzo di cui al paragrafo 1 con i dati ricevuti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nel caso in cui tali dati risultino incoerenti, lo Stato membro indaga al fine di stabilire se tale incoerenza si configuri come attività di pesca INN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e adotta provvedimenti adeguati a norma degli articoli da 43 a 47 del medesimo regolamento.

3.   La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura e delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 è considerata un'infrazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla politica comune della pesca. La gravità dell'infrazione è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata o la ripetizione dell'infrazione. [Em. 62]

Articolo 31 bis

Requisiti per l'appartenenza a un'ORGP

Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP. [Em. 63]

TITOLO III

ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 32

Principi generali

1.   Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. L'autorizzazione di pesca è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 5. [Em. 64]

2.   Un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione è tenuto a rispettare le norme che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera . Qualora le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca fossero diverse, esse devono essere menzionate esplicitamente in tale accordo oppure per mezzo di norme concordate con il paese terzo che applica l'accordo . [Em. 65]

3.   Se un peschereccio di un paese terzo transita nelle acque dell'Unione senza un'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, i suoi attrezzi da pesca devono essere fissati e riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

Articolo 33

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:

-a)

esiste un surplus di catture ammissibili a copertura delle possibilità di pesca proposte ai sensi dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS;

a)

le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 all'allegato riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete ed esatte; il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto dalla legislazione dell'Unione ;

b)

nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatore al comandante del peschereccio e al peschereccio interessato non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

c)

il peschereccio non figura in un elenco di navi che praticano la pesca INN adottato da un paese terzo, da un'ORGP o dall'unione conformemente al regolamento (CE) n. 1005/2008 e/o il paese terzo non è identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;

(d)

il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo. [Em. 66]

Articolo 34

Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca

1.   Il paese terzo trasmette alla Commissione le domande relative ai propri pescherecci anteriormente al termine previsto nell'accordo in questione o stabilito dalla Commissione.

2.   La Commissione può chiedere al paese terzo qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

3.   Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 33, la Commissione rilascia un'autorizzazione di pesca e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.

Articolo 35

Controllo delle autorizzazioni di pesca

1.   Se una delle condizioni di cui all'articolo 33 non è più soddisfatta, la Commissione modifica o revoca l'autorizzazione e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.

2.   La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione:

a)

qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora ciò sia giustificato da imperativi motivi politici, segnatamente in relazione a in casi riguardanti, tra l'altro, norme internazionali in materia di diritti umani;

b)

per imperativi motivi di urgenza relativi a una grave minaccia allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;

c)

o alla lotta contro la qualora si rendano necessari interventi per impedire un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 relativa alla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure

d)

qualora, per i motivi suddetti o per qualsiasi altro motivo politico imperioso, l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

La Commissione informa immediatamente il paese terzo nel caso in cui rifiuti, sospenda o ritiri l'autorizzazione in conformità del primo comma. [Em. 67]

Articolo 36

Chiusura di attività di pesca

1.   Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite, che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, il paese terzo presenta alla Commissione misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del paese terzo in questione si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.

2.   Le autorizzazioni di pesca sono considerate revocate se la sospensione di attività di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le attività per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.

3.   Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell'applicazione del presente articolo e cessino tutte le attività di pesca in questione.

Articolo 37

Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione

1.   Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi. L'ammontare della detrazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. [Em. 68]

2.   Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto il paese terzo interessato non dispone di un contingente sufficiente per tale stock o gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione del paese terzo interessato, può operare negli anni successivi detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale paese terzo nella stessa zona geografica o dotati di valore commerciale corrispondente.

Articolo 38

Controllo ed esecuzione

1.   Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui esse operano.

2.   Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione comunicano alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell'Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati di cui al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.

4.   Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione trasmettono alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, i rapporti di osservazione elaborati nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.

5.   Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci di paesi terzi, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.   La Commissione trasmette al paese terzo le informazioni di cui al paragrafo 5 al fine di garantire che tale paese adotti idonee misure.

Il paragrafo 1 si applica fatte salve le consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi. A tale riguardo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per attuare nel diritto dell'Unione i risultati delle consultazioni tenutesi con paesi terzi in relazione alle modalità di accesso.

TITOLO IV

DATI E INFORMAZIONI

Articolo 39

Registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione

1.   La Commissione istituisce e gestisce un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca dell'Unione contenente tutte le autorizzazioni di pesca concesse in conformità dei titoli II e III e comprendente una parte pubblica e una protetta. Il registro:

a)

contiene tutte le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 all'allegato e indica lo stato di ogni autorizzazione in tempo reale;

b)

è utilizzato per lo scambio di dati e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e

c)

è utilizzato unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce.

2.   L'elenco delle autorizzazioni di pesca compreso nel registro è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:

a)

nome e bandiera della nave e relativi numeri CFR e IMO ove richiesto dalla legislazione dell'Unione ;

a bis)

nome, città e paese di residenza del proprietario dell'impresa o del proprietario effettivo;

b)

tipo di autorizzazione , comprese le possibilità di pesca e

c)

periodo e zona autorizzati per l'attività di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca).

3.   Gli Stati membri si avvalgono del registro per trasmettere alla Commissione le autorizzazioni di pesca e per mantenere i dati aggiornati secondo il disposto degli articoli 12, 19, 23 e 27. [Em. 69]

Articolo 40

Prescrizioni tecniche

Lo scambio di informazioni di cui ai titoli II, III e IV è effettuato in formato elettronico. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità tecniche per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai detti titoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Per rendere operativo un registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione e per consentire agli Stati membri di soddisfare i requisiti tecnici di trasmissione, la Commissione fornisce assistenza tecnica agli Stati membri interessati. A tal fine, essa aiuta le autorità nazionali a trasmettere le informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire per ciascun tipo di autorizzazione e, entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], mette a punto un'applicazione informatica per gli Stati membri, affinché possano trasferire in automatico e in tempo reale al registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione i dati relativi alle domande di autorizzazione e alle caratteristiche delle navi. [Em. 70]

Per il sostegno tecnico e finanziario al trasferimento di informazioni, gli Stati membri possono ricorrere all'aiuto finanziario a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (16) . [Em. 71]

Articolo 41

Accesso ai dati

Fatto salvo l'articolo 110 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri o la Commissione concedono l'accesso alla parte protetta del registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione di cui all'articolo 39 ai servizi amministrativi competenti che partecipano alla gestione delle flotte pescherecce.

Articolo 42

Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza

I dati ottenuti ai sensi del presente regolamento sono trattati conformemente agli articoli 109, 110, 111 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE e alle relative norme nazionali di attuazione.

Articolo 43

Relazioni con i paesi terzi e con le ORGP

1.   Se uno Stato membro riceve da un paese terzo o da un'ORGP informazioni rilevanti per l'efficace applicazione del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri interessati e alla Commissione, o all'organismo da essa designato, sempre che ciò sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale ORGP.

2.   La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi o nell'ambito di ORGP o di analoghe organizzazioni per la pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante, comunicare informazioni pertinenti in merito all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

TITOLO V

PROCEDURE, DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 44

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 73]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 bis.   Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stability nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento di base. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(2)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 116.

(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 e decisione del Consiglio del … .

(2)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

(3)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(4)  Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

(5)  Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).

(6)  Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio + 20 dal titolo «The Future We Want» (Il futuro che vogliamo).

(7)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(8)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(14)   Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

(15)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(16)   Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

ALLEGATO 1

Elenco delle informazioni da trasmettere per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

I

RICHIEDENTE

1

Nome dell'operatore economico (*1)

2

E-mail (*1)

3

Indirizzo

4

Fax

5

Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF…) (*1)

6

Telefono

7

Nome dell'agente (conformemente alle disposizioni del protocollo) (*1)

8

E-mail (*1)

9

Indirizzo

10

Fax

11

Telefono

12

Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico (*1)

13

E-mail (*1)

14

Indirizzo

15

Fax

16

Telefono

17

Nome del o dei comandanti (*1)

18

E-mail (*1)

19

Nazionalità (*1)

20

Fax

21

Telefono


II

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE, CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO

22

Nome della nave (*1)

23

Stato di bandiera (*1)

24

Data di acquisizione della bandiera attuale (*1)

25

Marcatura esterna (*1)

26

Numero IMO (UVI) (*1)

27

Numero CFR (*1)

28

Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) (*1)

29

Frequenza di chiamata (*1)

30

Numero di telefono satellitare

31

MMSI (*1)

32

Anno e luogo di costruzione (*1)

33

Bandiera precedente e data di acquisizione (se pertinente) (*1)

34

Materiale dello scafo: acciaio / legno / poliestere / altro (*1)

35

Trasponditore VMS (*1)

36

Modello (*1)

37

Numero di serie (*1)

38

Versione del software (*1)

39

Operatore satellitare (*1)

40

Nome del fabbricante del VMS

41

Lunghezza fuori tutto della nave (*1)

42

Larghezza della nave (*1)

43

Pescaggio (*1)

44

Stazza (in GT) (*1)

45

Potenza del motore principale (kW) (*1)

46

Tipo di motore

47

Marca

48

Numero di serie del motore (*1)


III

CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE DI PESCA

49

Tipo di nave (codice FAO) (*1)

50

Tipo di attrezzo (codice FAO) (*1)

53

Zone di pesca (codice FAO) (*1)

54

Divisioni di pesca — FAO o Stato costiero (*1)

55

Porto o porti di sbarco

56

Porto o porti di trasbordo

57

Specie bersaglio — codice FAO o categoria di pesca (APPS) (*1)

58

Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)

59

Numero di registro dell'ORGP (se noto) (*1)

60

Data di iscrizione nel registro dell'ORGP (se noto) (*1)

61

Numero massimo totale di membri dell'equipaggio (*1):

62

Da [PAESE PARTNER]:

63

Da paesi ACP:

64

Sistema di conservazione/trasformazione del pesce a bordo (*1): pesce fresco / refrigerazione / congelamento / farina di pesce / olio/ filettatura

65

Elenco delle navi d'appoggio: Nome / numero IMO / numero CFR


IV

NOLEGGIO

66

Nave operante nell'ambito di un accordo di noleggio (*1): sì/no

67

Tipo di accordo di noleggio

68

Periodo di noleggio (date di inizio e di fine) (*1)

69

Possibilità di pesca (tonnellate) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio (*1)

70

Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio (*1)

Allegati (elenco dei documenti): [Em. 74]


(*1)  campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 48 non devono necessariamente essere compilate se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR o il numero IMO)

ALLEGATO 2

Elenco delle informazioni da trasmettere per una nave d'appoggio che coadiuva le operazioni di un peschereccio di cui all'allegato 1

I

OPERATORE DELLA NAVE D'APPOGGIO

1

Nome dell'operatore economico (*1)

2

E-mail (*1)

3

Indirizzo

4

Fax

5

Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF…) (*1)

6

Telefono

7

Nome dell'agente (conformemente alle disposizioni del protocollo) (*1)

8

E-mail (*1)

9

Indirizzo

10

Fax

11

Telefono

12

Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico (*1)

13

E-mail (*1)

14

Indirizzo

15

Fax

16

Telefono

17

Nome del o dei comandanti (*1)

18

E-mail (*1)

19

Nazionalità (*1)

20

Fax

21

Telefono


II

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE D'APPOGGIO, CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO

22

Nome della nave (*1)

23

Stato di bandiera (*1)

24

Data di acquisizione della bandiera attuale (*1)

25

Marcatura esterna (*1)

26

Numero IMO (UVI) (*1)

27

Numero CFR (per le navi dell'Unione, se noto) (*1)

28

Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) (*1)

29

Frequenza di chiamata (*1)

30

Numero di telefono satellitare

31

MMSI (*1)

32

Anno e luogo di costruzione

33

Bandiera precedente e data di acquisizione (se pertinente) (*1)

34

Materiale dello scafo: acciaio / legno / poliestere / altro

35

Trasponditore VMS

36

Modello

37

Numero di serie

38

Versione del software

39

Operatore satellitare

40

Nome del fabbricante del VMS

41

Lunghezza fuori tutto della nave

42

Larghezza della nave

43

Pescaggio

44

Stazza (in GT)

45

Potenza del motore principale (kW)

47

Tipo di motore

48

Marca

49

Numero di serie del motore


III

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI PESCA COADIUVATE

50

Zone di pesca (codice FAO)

51

Divisioni di pesca — FAO

52

Specie bersaglio — codice FAO

53

Numero di registro dell'ORGP (*1)

54

Data di iscrizione nel registro dell'ORGP

Allegati (elenco dei documenti): [Em. 75]


(*1)  campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 33 non devono necessariamente essere compilate per una nave d'appoggio battente bandiera dell'Unione se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR)

ALLEGATOs

Elenco delle informazioni da trasmettere per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

I

RICHIEDENTE

1

Identificativo della nave (numero IMO, numero CFR, ecc.)

2

Nome della nave

3

Nome dell'operatore economico  (*1)

4

E-mail  (*1)

5

Indirizzo

6

Fax

7

Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF…)  (*1)

8

Telefono

9

Nome del proprietario

10

E-mail  (*1)

11

Indirizzo

12

Fax

13

Telefono

14

Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico  (*1)

15

E-mail  (*1)

16

Indirizzo

17

Fax

18

Telefono

19

Nome del o dei comandanti  (*1)

20

E-mail  (*1)

21

Nazionalità  (*1)

22

Fax

23

Telefono


II

CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE DI PESCA

Tipo di autorizzazione (accordo di pesca, autorizzazione diretta, ORGP, alto mare, noleggio, nave d'appoggio)

24

Tipo di nave (codice FAO)  (*1)

25

Tipo di attrezzo (codice FAO)  (*1)

26

Zone di pesca (codice FAO)  (*1)

27

Specie bersaglio — codice FAO o categoria di pesca (APPS)  (*1)

28

Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)

29

Numero di registro dell'ORGP  (*1) (se noto)

30

Elenco delle navi d'appoggio: Nome / numero IMO / numero CFR


III

NOLEGGIO

31

Nave operante nell'ambito di un accordo di noleggio:  (*1) sì/no

32

Tipo di accordo di noleggio

33

Periodo di noleggio (date di inizio e di fine)  (*1)

34

Possibilità di pesca (tonnellate) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio  (*1)

35

Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio  (*1)

[Em. 76]


(*1)   campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 48 non devono necessariamente essere compilate se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR o il numero IMO)


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/338


P8_TA(2017)0016

Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo: Georgia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia) (COM(2016)0142 — C8-0113/2016 — 2016/0075(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 252/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0142),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0113/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0260/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0075

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/372.)


Martedì 14 febbraio 2017

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/339


P8_TA(2017)0019

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Isole Cook ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (07592/2016 — C8-0431/2016 — 2016/0077(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 252/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07592/2016),

visti il progetto di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e il relativo protocollo di attuazione (07594/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0431/2016),

vista la sua risoluzione non legislativa del 14 febbraio 2017 (1) sul progetto di decisione del Consiglio,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0010/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Cook.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0020.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/340


P8_TA(2017)0023

Elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (15778/2016 — C8-0007/2017 — 2016/0823(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 252/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (15778/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0007/2017),

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (1), e in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0007/2017),

vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate (2), in particolare gli articoli 5 e 6,

vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (3), quale modificata dalla decisione 2014/269/UE del Consiglio,

vista la dichiarazione del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione e del primo ministro della Danimarca del 15 dicembre 2016, nella quale essi hanno sottolineato le esigenze operative, ma anche la natura transitoria ed eccezionale dell'accordo previsto tra Europol e la Danimarca,

vista la suddetta dichiarazione, che sottolinea che l'accordo proposto sarà subordinato alla permanenza della Danimarca nell'Unione e nello spazio Schengen, all'obbligo da parte della Danimarca di recepire completamente nel diritto nazionale la direttiva (UE) 2016/680 (4) sulla protezione dei dati entro il 1o maggio 2017 e al consenso del paese all'applicazione della giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della competenza del Garante europeo della protezione dei dati,

visto il protocollo n. 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'esito del referendum svoltosi in Danimarca il 3 dicembre 2015 in relazione al protocollo n. 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0035/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

invita il Consiglio a stabilire, nel quadro del futuro accordo tra Europol e la Danimarca, una data di scadenza corrispondente a cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, al fine di garantirne la natura transitoria con l'obiettivo di pervenire a una piena partecipazione o alla conclusione di un accordo internazionale in conformità dell'articolo 218 TFUE;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e a Europol.

(1)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/342


P8_TA(2017)0024

Misure di controllo della nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) (12356/2016 — C8-0405/2016 — 2016/0262(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 252/36)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (12356/2016),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0405/2016),

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0024/2017),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/343


P8_TA(2017)0025

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2016)0742 — C8-0018/2017 — 2017/2014(BUD))

(2018/C 252/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0742 — C8-0018/2017),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0036/2017),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato la domanda EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 47 della NACE revisione 2 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli), soprattutto nelle regioni di livello NUTS 2 di Drenthe (NL13) e Overijssel (NL21); che si prevede la partecipazione alle misure di 800 lavoratori in esubero su 1 096 ammissibili al contributo del FEG;

E.

considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in un'impresa operante nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in due regioni contigue di livello NUTS 2 di uno Stato membro;

F.

considerando che è cambiato notevolmente l'atteggiamento dei consumatori, come testimoniano il calo delle vendite nella fascia di prezzo medio e il crescente successo degli acquisti online; che un altro fattore che ha influenzato negativamente la posizione del settore del commercio al dettaglio convenzionale è stata la nascita di nuove aree di vendita in molte città olandesi fuori dai centri urbani e il declino della fiducia dei consumatori nell'economia (4);

G.

considerando che i Paesi Bassi sostengono che il settore finanziario olandese, in quanto attore globale, è vincolato dalle norme internazionali, incluse quelle sulle riserve finanziarie e che, in ragione dell'obbligo di soddisfare le nuove norme internazionali, le banche hanno minori risorse per finanziare l'economia rispetto al passato;

H.

considerando che tra il 1o agosto 2015 e il 1o maggio 2016 sono stati effettuati 1 096 collocamenti in esubero nel settore del commercio al dettaglio nelle regioni di Drenthe e Overijssel (Paesi Bassi);

I.

considerando che, sebbene i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso rappresentino l'11 % del PIL dell'UE e il 15 % dell'occupazione totale nell'Unione, il settore risente tuttora della crisi;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario pari a 1 818 750 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (3 031 250 EUR);

2.

osserva che i Paesi Bassi hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 12 luglio 2016 e che la valutazione della Commissione è stata completata il 29 novembre 2016 e notificata al Parlamento in data 23 gennaio 2017;

3.

constata che, ad oggi, il settore del commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli, è stato oggetto di altre sei domande di intervento del FEG, tutte riconducibili alla crisi finanziaria ed economica globale (5);

4.

osserva che la fragile posizione economica dei principali grandi magazzini ha impedito di investire in altri modelli di vendita al fine di ottenere i cambiamenti necessari ed essere nuovamente competitivi;

5.

sottolinea che il mercato del lavoro dei Paesi Bassi si sta gradualmente riprendendo dalla crisi ma che gli effetti sono ancora visibili in alcuni settori; evidenzia altresì che taluni settori, come quello del commercio al dettaglio, hanno iniziato a risentire delle conseguenze della crisi economica e finanziaria solo recentemente;

6.

rileva che nel settore del commercio al dettaglio olandese si sono osservati molti licenziamenti negli ultimi mesi e che fra i grandi magazzini principali del settore si contano numerosi fallimenti che hanno determinato un totale di 27 052 (6) esuberi nel periodo 2011-2015; constata con rammarico che il volume delle vendite di prodotti nel settore del commercio al dettaglio ha seguito questo andamento passando dal - 2 % nel 2011 al - 4 % nel 2013 e che gli acquisti rimangono tuttavia ancora del 2,7 % al di sotto del livello del 2008 (7);

7.

sottolinea che il settore del commercio al dettaglio rappresenta una fonte considerevole di occupazione (17-19 %) nelle regioni di livello NUTS 2 di Drenthe e Overijssel; rileva che dall'inizio della crisi sono falliti 5 200 negozi al dettaglio, mentre i principali grandi magazzini sono stati colpiti solo di recente; si rammarica del fatto che tale situazione abbia contribuito a far aumentare di 3 461 unità il numero di beneficiari di indennità di disoccupazione nel settore del commercio al dettaglio di tali regioni tra il gennaio 2015 e il marzo 2016 (8);

8.

si rammarica del fatto che i lavoratori più giovani siano la fascia più colpita, in quanto il 67,1 % dei beneficiari interessati ha meno di 30 anni;

9.

mette in rilievo il lungo periodo trascorso dai beneficiari interessati senza lavorare o frequentare corsi di istruzione o formazione, nonché il lungo lasso di tempo, di oltre un anno, tra la data dell'ultimo collocamento in esubero (il 1o maggio 2016) e il momento in cui lo Stato membro richiedente inizierà a percepire il sostegno del FEG;

10.

riconosce che, secondo quanto indicato dai Paesi Bassi, la domanda, in particolare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, è stata elaborata in consultazione con le parti interessate, le parti sociali, i rappresentanti del settore del commercio al dettaglio e delle regioni interessate;

11.

osserva che la domanda non prevede indennità o incentivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG; accoglie con favore la decisione di limitare i costi di assistenza tecnica al 4 % dei costi complessivi, il che consente di impiegare il 96 % dei costi in favore del pacchetto di servizi personalizzati;

12.

invita la Commissione a studiare nuove modalità per ridurre il ritardo nella prestazione dell'assistenza a titolo del FEG snellendo dal punto di vista burocratico la procedura di presentazione delle domande;

13.

osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per i lavoratori in esubero comprendono una valutazione della capacità, delle potenzialità e delle prospettive di occupazione dei partecipanti; assistenza personalizzata nella ricerca di un impiego e gestione dei singoli casi; un «bacino di mobilità» flessibile per le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro temporaneo; assistenza al ricollocamento; formazione e riqualificazione, tra cui formazione, consulenza e sovvenzioni per la promozione dell'imprenditorialità;

14.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;

15.

rileva che le autorità dei Paesi Bassi hanno assicurato che le azioni proposte non riceveranno alcun sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento, che le azioni saranno complementari a quelle finanziate dai fondi strutturali e che verranno rispettati i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'Unione in materia di esuberi collettivi;

16.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

17.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

18.

chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

19.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)  EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)  http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)  Focus on consumption (Analisi dei consumi), Agenzia economica ABN-AMRO, Mathijs Deguelle e Nico Klene. Volume development retail sector (Andamento dei volumi nel settore del commercio al dettaglio). 24 gennaio 2014. Retail sector prognoses (Previsioni per il settore del commercio al dettaglio), Agenzia economica ABN-AMRO, Sonny Duijn, paragrafo 1. 22 gennaio 2016.

(8)  Dati UWV, aprile 2016.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/559.)


Mercoledì 15 febbraio 2017

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/348


P8_TA(2017)0030

Accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (10975/2016 — C8-0438/2016 — 2016/0205(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 252/38)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10975/2016),

visto il progetto di accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (10973/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 153, paragrafo 2, dell'articolo 192, paragrafo 1, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0438/2016),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0009/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/349


P8_TA(2017)0031

Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e il Canada ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (14765/2016 — C8-0508/2016 — 2016/0373(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 252/39)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14765/2016),

visto il progetto di accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (5368/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, e dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 212, paragrafo 1, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0508/2016),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0028/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/350


P8_TA(2017)0032

Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Mongolia ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (08919/2016 — C8-0218/2016 — 2015/0114(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 252/40)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08919/2016),

visto il progetto di accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (07902/1/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0218/2016),

vista la sua risoluzione non legislativa del 15 febbraio 2017 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0382/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Mongolia.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0033.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/351


P8_TA(2017)0034

Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (allegato contenente l'elenco dei prodotti contemplati) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (11018/2016 — C8-0391/2016 — 2016/0202(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 252/41)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11018/2016),

visto il protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (11019/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0391/2016),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0007/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/352


P8_TA(2017)0035

Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 febbraio 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 252/42)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente.

(1)

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente , nonché di promuovere il rafforzamento sostenibile dell'industria dell'Unione rispetto al rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e degli investimenti .

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. L'obiettivo sarà raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 6 marzo 2015 (16).

(2)

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di tali riduzioni delle emissioni. L'obiettivo dovrà essere raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 le emissioni si ridurranno del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) il 6 marzo 2015. Lo sforzo di riduzione delle emissioni dovrebbe essere equamente ripartito tra i settori che rientrano nell'ETS UE.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Per onorare l'impegno concordato, in base al quale tutti i comparti economici contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre di almeno il 40 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni complessive di gas serra dell'Unione, è importante che l'ETS UE, pur essendo lo strumento principale dell'Unione per conseguire i propri obiettivi a lungo termine in materia di clima ed energia, sia integrato da misure supplementari equivalenti, adottate tramite altri atti giuridici e strumenti inerenti alle emissioni di gas serra dei settori che non rientrano nell'ETS UE.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

Conformemente all'accordo adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 in occasione della 21a conferenza delle parti dell'UNFCCC («l'accordo di Parigi»), i paesi sono tenuti a porre in atto politiche volte a concretizzare più di 180 contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions — INDC), che riguardano il 98 % delle emissioni globali di gas a effetto serra. L'accordo di Parigi è inteso a contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2o C, rispetto ai livelli preindustriali, e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 o C, sempre rispetto ai livelli preindustriali. Molte di queste politiche comporteranno presumibilmente misure di fissazione del prezzo del carbonio o misure analoghe, ed è pertanto opportuno stabilire nella direttiva una clausola di revisione che permetta, se del caso, alla Commissione, dopo il primo bilancio globale, nel 2023, a norma dell'accordo di Parigi, di proporre riduzioni più drastiche delle emissioni, un adeguamento delle disposizioni sulla rilocalizzazione temporanea delle emissioni di CO2 per rispecchiare l'evoluzione dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio al di fuori dell'Unione, così come misure e strumenti supplementari per rafforzare gli impegni dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di riduzione dei gas a effetto serra. La clausola di revisione dovrebbe altresì garantire che, entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, sia adottata una comunicazione intesa a valutare la coerenza della legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)

Conformemente all'accordo di Parigi e in linea con l'impegno dei colegislatori espresso nella direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 ter) , tutti i settori dell'economia sono tenuti a contribuire alla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2). A tal fine, è opportuno incoraggiare gli sforzi in atto volti a limitare le emissioni marittime internazionali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), con l'obiettivo di definire un chiaro piano d'azione dell'IMO per misure di politica climatica finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2 del settore della navigazione a livello planetario. L'adozione di obiettivi chiari per ridurre le emissioni marittime internazionali attraverso l'IMO è divenuta una questione particolarmente urgente ed è una delle condizioni preliminari affinché l'Unione si astenga dall'adottare ulteriori misure per l'inclusione del settore marittimo nell'ETS UE. Se, tuttavia, entro la fine del 2021 non sarà stato raggiunto un siffatto accordo, il settore dovrebbe essere incluso nell'ETS UE e dovrebbe essere istituito un fondo per i contributi degli operatori navali e la conformità collettiva relativamente alle emissioni di CO2 già incluse nel sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) istituito dal regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 quater) (ossia le emissioni rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso tali porti). Una parte dei proventi della vendita all'asta delle quote al settore marittimo dovrebbe essere utilizzata per migliorare l'efficienza energetica e sostenere investimenti in tecnologie innovative di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, inclusi il trasporto marittimo a corto raggio e i porti.

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il Consiglio europeo ha confermato che un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2  % a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure esistenti oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie , senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta . La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.

(3)

Un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento rafforzato di stabilizzazione del mercato, saranno i principali strumenti europei impiegati per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2  % a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, che dovrebbe ridursi se viene applicato un fattore di correzione transettoriale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza, di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile e di proteggere da un fattore di correzione transettoriale i settori più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio . Tali disposizioni dovrebbero essere periodicamente riviste in linea con l'accordo di Parigi e opportunamente adeguate, se necessario, per ottemperare agli obblighi dell'Unione in materia di clima a norma di detto accordo.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici e sono responsabili solo di una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto opportuno attribuire particolare priorità alle esigenze di tali paesi utilizzando quote dell'ETS UE per finanziare l'azione per il clima, segnatamente l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici attraverso il Fondo verde per il clima dell'UNFCCC.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell' Europa , e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia (17). L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e  rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.

(4)

Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini e alle proprie industrie è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell' Unione , e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia (17). Occorre tener conto dell'interazione tra l'ETS UE e le altre politiche unionali e nazionali che incidono sulla domanda di quote ETS UE. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 , unitamente all'adeguata presa in considerazione dei progressi su altri aspetti dell'Unione dell'energia, contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e  a continuare a stimolare una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Un approccio più ambizioso in materia di efficienza energetica, rispetto all'obiettivo del 27 % adottato dal Consiglio, dovrebbe rendere disponibile un maggior numero di quote gratuite per le industrie a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio «chi inquina paga» e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili.

(5)

L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio «chi inquina paga» e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio temporaneo del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è un'eccezione giustificata al principio «chi inquina paga» — a condizione che non si verifichi un'assegnazione di quote eccessive — per affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili. A tale fine, l'assegnazione di quote gratuite dovrebbe essere più dinamica, conformemente alle soglie previste al riguardo nella presente direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. Di conseguenza, e come confermato dal Consiglio europeo, la percentuale di quote da mettere all'asta, che è stata del 57 % nel periodo 2013-2020 , non dovrebbe essere ridotta. La valutazione d'impatto della Commissione (18) fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57 % è costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e  da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(6)

La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. Di conseguenza, la percentuale di quote da mettere all'asta, che nel periodo 2013-2030 dovrebbe essere del 57 %, dovrebbe essere ridotta dopo aver applicato il fattore di correzione transettoriale per proteggere i settori più esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio . La valutazione d'impatto della Commissione fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57 % è costituita dalle quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e  dalle quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Dovrebbe essere istituito un Fondo per una transizione equa a sostegno delle regioni con un'elevata percentuale di addetti in settori dipendenti dal carbonio e con un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione , contrariamente alle iniziative avviate da altri paesi , che non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere destinata a impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits).

(7)

Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione in una situazione in cui le iniziative avviate da altri paesi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, si dovrebbero per il momento continuare ad assegnare quote gratuite agli impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits). Andrebbe valutato anche il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori e sottosettori in cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, l'idrogeno e i gas di sintesi, dal momento che essi sono prodotti sia negli impianti chimici che nelle raffinerie.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007-2008 , siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti da impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento positivo o negativo superiore allo 0,5  % dal fattore di riduzione del 2007-2008 , su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento di questione dovrà essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

(8)

Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007 e 2008 , siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la reale valutazione dei progressi conseguiti dal 10 % degli impianti più efficienti nei settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti dagli impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento rispetto al fattore di riduzione (in positivo o  in negativo) superiore all'1,75  % del valore corrispondente agli anni 2007 e 2008 , su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento in questione dovrebbe essere corretto di tale percentuale. Se dai dati emerge tuttavia un miglioramento pari o inferiore allo 0,25  % nel periodo interessato, il valore del parametro di riferimento in questione dovrebbe essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato , alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

(9)

Nel perseguire l'obiettivo della parità di condizioni, gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, attraverso un sistema centralizzato a livello di Unione , alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità degli INDC proposti, dai conseguenti piani di investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre affrontare gli aspetti sociali della decarbonizzazione delle loro economie e investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione. Gli Stati membri dovrebbero poter integrare gli indennizzi percepiti attraverso il sistema centralizzato a livello di Unione. Tali misure finanziarie non dovrebbero superare i livelli di cui alla pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio di CO2 (CCS), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO2 stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie a basse emissioni di carbonio nonché processi dell' Unione relativi al CO2 stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.

(10)

Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio del carbonio (CCS) e alla cattura e all'utilizzo del carbonio (CCU) , alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO2 stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e CCU e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS e CCU , per nuove tecnologie per le energie rinnovabili e  per l'innovazione industriale nel campo delle tecnologie e dei processi a basse emissioni di carbonio nell' Unione che permettono di stoccare o evitare in misura sufficiente il CO2 , a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte, tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2 % delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione e beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. La funzione della struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

(11)

È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2 % delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri che nel 2014 presentavano un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero , fino al 2030, poter derogare al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per promuovere in modo trasparente investimenti effettivi di modernizzazione e diversificazione del settore energetico , in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050 , evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. Dette norme dovrebbero essere trasparenti, equilibrate e commisurate allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti , da un Consiglio consultivo e da un Comitato di gestione. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da programmi nazionali che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri e tutti i finanziamenti a titolo del Fondo dovrebbero rispettare specifici criteri di ammissibilità . Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità di funzionamento , in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. I risultati di questo processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione.

(12)

Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità, in particolare in materia di trasparenza, dell' assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione e diversificazione del settore energetico in determinati Stati membri dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione o diversificazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia , tra cui la promozione del terzo pacchetto sull'energia . Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. Il processo di selezione dovrebbe essere sottoposto a una consultazione pubblica e i risultati di tale processo, inclusi i progetti bocciati, dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili . Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al Fondo per la modernizzazione una parte ovvero la totalità delle quote corrispondenti, se sono autorizzati ad avvalersi di entrambi gli strumenti. La deroga dovrebbe cessare di avere validità al termine del periodo di scambio, nel 2030.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi i Fondi strutturali e di investimento europei, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.

(13)

I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi Orizzonte 2020, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i Fondi strutturali e di investimento europei e la strategia di investimenti per il clima della Banca europea per gli investimenti (BEI) , in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE consentono a tali impianti di mantenere l'esclusione . Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio.

(14)

Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE dovrebbero essere estese agli impianti gestiti da piccole e medie imprese (PMI) con un livello di emissioni inferiore a 50 000 tonnellate di CO2 equivalente in ciascuno dei tre anni precedenti l'anno della domanda di esclusione . Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio e a metà periodo . Anche gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 5 000 tonnellate di CO2 equivalente in ciascuno dei tre anni precedenti l'inizio di ogni periodo di scambio dovrebbero poter essere esclusi dall'ETS UE, con riserva di riesame ogni cinque anni . Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le misure alternative equivalenti per gli impianti esclusi non comportino maggiori costi di conformità. Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica dovrebbero essere semplificati per gli emettitori di entità ridotta soggetti all'ETS UE.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, è opportuno lasciare alla discrezione della Commissione valutare misure come l'automatizzazione della presentazione e della verifica delle relazioni sulle emissioni, sfruttando appieno le potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Gli atti delegati ai quali è fatto riferimento agli articoli 14 e 15 dovrebbero semplificare per quanto possibile le norme in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori. L'atto delegato al quale è fatto riferimento all'articolo 19, paragrafo 3, dovrebbe agevolare l'accesso al registro e la sua utilizzazione, in particolare per i piccoli operatori.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)

in tutta la direttiva l'espressione «sistema comunitario» è sostituita da «ETS UE», con le necessarie modifiche grammaticali;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis)

in tutta la direttiva, il termine «comunitario» è sostituito da «unionale»;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter)

in tutta la direttiva, tranne nei casi di cui ai punti - 1 e - 1 bis e all'articolo 26, paragrafo 2, il termine «Comunità» è sostituito da «Unione», con le necessarie modifiche grammaticali;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater)

in tutta la direttiva, i termini «procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «procedura d'esame di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2»;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies)

all'articolo 3 octies, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 10 bis, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 4, il termine «regolamento» è sostituito dal termine «atto», con le necessarie modifiche grammaticali;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 septies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 — lettera h

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 septies)

all'articolo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

“nuovo entrante”:

«h)

“nuovo entrante”:

l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011 ,

l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2018 ,

l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o

l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema unionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o

l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011 , solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;»;

l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema unionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2018 , solo per quanto riguarda l'ampliamento in questione;»;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 octies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 — lettera u bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 octies)

all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

 

«u bis)

“emettitore di entità ridotta”, un impianto a basse emissioni gestito da una piccola o media impresa  (1 bis) e che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

le emissioni annue medie verificate dell'impianto, comunicate alla pertinente autorità competente nel periodo di scambio immediatamente precedente l'attuale periodo di scambio, non superavano le 50 000 tonnellate annue di biossido di carbonio equivalente, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa ma al lordo del CO2 trasferito;

i dati relativi alle emissioni annue medie di cui al primo trattino non sono disponibili per l'impianto in questione o non sono più applicabili a detto impianto a causa di cambiamenti che hanno interessato i limiti dell'impianto o di modifiche introdotte nelle condizioni di esercizio dell'impianto, ma si prevede che le emissioni annue dell'impianto nei prossimi cinque anni saranno inferiori a 50 000 tonnellate annue di biossido di carbonio equivalente, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa ma al lordo del CO2 trasferito;»;

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 nonies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quater — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 nonies)

all'articolo 3 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per il periodo indicato all'articolo 13, paragrafo 1, che ha inizio il 1o gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.

«2.   Per il periodo indicato all'articolo 13, che ha inizio il 1o gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.

 

La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei nel 2021 è inferiore del 10 % all'assegnazione media per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, e diminuisce quindi annualmente allo stesso ritmo del tetto massimo totale applicabile all'ETS UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, in modo da allineare maggiormente, entro il 2030, il tetto per il settore dell'aviazione agli altri settori ETS UE.

 

Per le attività di trasporto aereo da e verso aeroporti ubicati in paesi extra SEE, la quantità di quote da assegnare a partire dal 2021 potrà essere adeguata tenendo conto del futuro meccanismo globale basato sul mercato adottato dall'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) nella sua 39a sessione. Entro il 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa in merito a tali attività alla luce della 40a sessione dell'assemblea dell'ICAO.

Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva.»

Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva.»;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 decies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quater — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 decies)

all'articolo 3 quater, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23 , paragrafo 1.

Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui all'articolo 30 quater , paragrafo 1.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto - 1 undecies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 undecies)

all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A decorrere dal 1o gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva. »

«2.   A decorrere dal 1o gennaio 2021 è messo all'asta il 50  % delle quote.»

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

1)

all'articolo 3 quinquies, il paragrafo  2 è sostituito dal seguente:

 

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 .»;

 

«3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva, stabilendo modalità precise per la vendita all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote che non devono essere rilasciate a titolo gratuito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dell'articolo 3 septies, paragrafo 8 . Il numero di quote che ogni Stato membro mette all'asta per ciascun periodo è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta.»

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 4 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis)

all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.    Spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere fatto dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote. Tali proventi dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario . Si dovrebbe ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.»

 

«4.    Tutti i proventi sono utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema unionale . Si può ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.»

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 sexies — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

1 ter)

all'articolo 3 sexies è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     Poiché la risoluzione dell'ICAO A38-18 prevede una misura mondiale basata sul mercato applicabile a decorrere dal 2021, a partire da tale data non è concessa al settore del trasporto areo nessuna assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi della presente direttiva a meno che non sia confermata da una successiva decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. A tale proposito, i colegislatori tengono conto dell'interazione tra la misura basata sul mercato e il sistema ETS UE.»

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Capo II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)

è inserito il capo seguente:

 

«CAPO II bis

 

Inclusione del trasporto marittimo in assenza di progressi a livello internazionale

 

Articolo 3 octies bis

Introduzione

A partire dal 2021, in assenza di un sistema comparabile nel quadro dell'IMO, le emissioni di CO2 rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso i porti di scalo dell'Unione sono computate mediante il sistema posto in essere nel presente capo, che sarà operativo a decorrere dal 2023.

 

Articolo 3 octies ter

Ambito di applicazione

Entro il 1o gennaio 2023 le disposizioni del presente capo si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote relative alle emissioni di CO2 dalle navi che si trovano, giungono o salpano da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a norma delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757. Gli articoli 12 e 16 si applicano alle attività marittime con le stesse modalità previste per le altre attività.

 

Articolo 3 octies quater

Quote supplementari per il settore marittimo

Entro il 1o agosto 2021 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva, fissando la quantità totale di quote per il settore marittimo in linea con altri settori, il metodo di assegnazione delle quote al settore in oggetto mediante vendita all'asta e le disposizioni speciali relative allo Stato membro addetto alla gestione. Allorché il settore marittimo rientrerà nel sistema ETS UE, l'entità totale delle quote sarà incrementata di tale misura.

Il 20 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 30 octies quinquies è utilizzato tramite il fondo istituito a norma dell'articolo in oggetto (“Fondo per il clima del settore marittimo”) per migliorare l'efficienza energetica e per gli investimenti a sostegno di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti.

 

Articolo 3 octies quinquies

Fondo per il clima del settore marittimo

1.     È istituito a livello di Unione un fondo inteso a compensare le emissioni del settore marittimo, migliorare l'efficienza energetica e agevolare gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 del settore marittimo.

2.     Gli operatori navali possono versare al Fondo, a titolo volontario, una quota contributiva annuale in funzione delle loro emissioni complessive comunicate per l'anno civile precedente a norma del regolamento (UE) 2015/757. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il Fondo restituisce le quote collettivamente per conto degli operatori navali che hanno aderito al Fondo. Il contributo per tonnellata di emissioni è fissato dal Fondo, entro il 28 febbraio di ogni anno, e la sua entità non è inferiore al prezzo di mercato delle quote dell'anno precedente.

3.     Il Fondo acquisisce quote pari alla quantità totale collettiva di emissioni dei suoi membri nell'anno civile precedente e le restituisce nel registro istituito a norma dell'articolo 19 entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo annullamento. I contributi sono resi pubblici.

4.     Il Fondo, inoltre, migliora l'efficienza energetica e agevola gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti, tramite i proventi di cui all'articolo 30 octies quater. Tutti gli investimenti finanziati dal Fondo sono resi pubblici e sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva.

5.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter riguardo all'integrazione della presente direttiva per quanto concerne l'attuazione del presente articolo.

 

Articolo 3 octies sexies

Cooperazione internazionale

In caso di raggiungimento di un accordo internazionale su misure globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se opportuno, propone modifiche per garantirne l'allineamento a tale accordo internazionale.»

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 5 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter)

all'articolo 5, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d bis)

tutte le tecnologie di CCU che sono utilizzate negli impianti per contribuire alla riduzione delle emissioni».

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettere e bis ed e ter (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater)

all'articolo 6, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

«e bis)

tutti i requisiti giuridici sulla responsabilità sociale e la comunicazione al fine di garantire un'attuazione omogenea ed efficace della normativa ambientale e provvedere affinché le autorità competenti e le parti interessate, inclusi i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti della società civile e delle comunità locali, abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti (come previsto dalla convenzione di Århus e attuato nella legislazione nazionale e unionale, in particolare nella presente direttiva;

e ter)

l'obbligo di pubblicare annualmente informazioni esaustive sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rispetto delle direttive dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro; tali informazioni sono accessibili ai rappresentanti dei lavoratori e ai rappresentanti della società civile delle comunità locali nelle vicinanze dell'impianto.»

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 7

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quinquies)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

«Articolo 7

"Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome l'indirizzo del nuovo gestore.»

"Il gestore informa senza indugio l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi l'identità pertinente i recapiti del nuovo gestore.»

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 9 — commi 2 e 3

Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2  %.

A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2  % e sarà oggetto di un riesame per incrementarlo al 2,4  % non prima del 2024 .

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti tre nuovi commi:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta o annullano tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato.»

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57 %.

"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta o annullate è del 57 % e si riduce non oltre cinque punti percentuali nel corso dell'intero decennio a decorrere dal 1o gennaio 2021 a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 . Tale adeguamento avviene esclusivamente sotto forma di riduzione delle quote messe all'asta a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a). Ove non avvenga alcun adeguamento o qualora occorrano meno di cinque punti percentuali per procedere all'adeguamento, la restante quantità delle quote è annullata. Tale annullamento non supera i 200 milioni di quote.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il «Fondo per la modernizzazione»).

Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il «Fondo per la modernizzazione»). La quantità indicata al presente comma rientra nel 57 % di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, il 3 % della quantità totale delle quote da rilasciare tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta al fine di compensare i settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di ingenti costi indiretti effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, come sancito all'articolo 10 bis, paragrafo 6, della presente direttiva. Due terzi della quantità indicata al presente comma rientrano nel 57 % di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A partire dal 1o gennaio 2021 è istituito un Fondo per una transizione equa, a integrazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. Tale fondo è finanziato mediante la messa in comune del 2 % degli introiti derivanti dalla vendita all'asta.

 

Gli introiti di tali aste restano a livello di Unione e sono utilizzati per sostenere le regioni in cui a una percentuale elevata di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio si aggiunge un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione. Tali misure rispettano il principio di sussidiarietà.

 

Gli introiti delle aste destinati a una transizione equa possono essere utilizzati in diversi modi, quali:

 

creazione di cellule di riassegnazione e/o di mobilità,

 

iniziative di istruzione/formazione per la riqualificazione o lo sviluppo delle competenze dei lavoratori,

 

sostegno nella ricerca del lavoro,

 

creazione di imprese e

 

misure di monitoraggio e preventive per evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi del processo di ristrutturazione sulla salute fisica e mentale.

 

Poiché le attività principali da finanziare con il Fondo per una transizione equa sono fortemente correlate al mercato del lavoro, le parti sociali sono coinvolte attivamente nella gestione del Fondo, sul modello del comitato del Fondo sociale europeo, e la partecipazione delle parti sociali locali è un requisito essenziale affinché i progetti ottengano i finanziamenti.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta , dopo aver dedotto la metà del quantitativo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il 1o gennaio 2021 sono annullati 800 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b — punto ii

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a);

b)

il 10 % del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a); per gli Stati membri ammissibili a beneficiare del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies, la loro percentuale di quote specificata all'allegato II bis è trasferita alla loro quota nel Fondo per la modernizzazione ;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)

al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2 , comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:»

 

«3.   Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Il 100 % dei proventi totali della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2 o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:»

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b ter (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera b

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 % per il 2020

 

«b)

sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia energia rinnovabile entro il 2030 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione di incrementare l'efficienza energetica , entro il 2030, ai livelli convenuti negli idonei atti legislativi

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b quater (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera f

Testo in vigore

Emendamento

 

b quater)

al paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;»

 

«f)

incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni e sostenere — purché i costi del CO2 non si riflettano analogamente per altri modi di trasporto di superficie — modalità di trasporto elettrificate, come le ferrovie o altre modalità elettrificate di trasporto di superficie, tenendo conto dei loro i costi indiretti in relazione all'ETS UE

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera b quinquies (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera h

Testo in vigore

Emendamento

 

b quinquies)

al paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;»

 

«h)

favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica , i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;»

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera c

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)

realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;

j)

realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, purché non sia utilizzato all'uopo oltre il 20 % degli introiti e purché tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera c

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 3 — lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)

promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale in un'economia a in via di decarbonizzazione , in stretto coordinamento con le parti sociali.

l)

far fronte all'impatto sociale della decarbonizzazione delle loro economie e promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera c bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Le informazioni sono fornite utilizzando un modello standardizzato elaborato dalla Commissione, che contiene anche elementi informativi concernenti l'impiego dei proventi delle aste per le diverse categorie e l'addizionalità dell'uso dei fondi. La Commissione pubblica tali informazioni sul proprio sito web.»

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera c ter (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

 

c ter)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c)

 

«Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere un sostegno finanziario supplementare , che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente al 100 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, e abbiano notificato tali misure nel modello standardizzato fornito dalla Commissione

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera d

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 4 — commi 1, 2 e 3

Testo della Commissione

Emendamento

d)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente :

d)

al paragrafo 4, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti :

 

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 .»;

 

« 4.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva che specifica disposizioni dettagliate riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta al fine di garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria . A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili. Qualora una valutazione dimostri, riguardo ai singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1o gennaio 2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni.

Le aste sono concepite per garantire che:

a)

i gestori, e in particolare le PMI che rientrano nel sistema ETS UE, godano di un accesso integrale, giusto ed equo;

b)

tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta;

c)

l'organizzazione e la partecipazione all'asta sia efficace sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui e

d)

gli emettitori di entità ridotta abbiano accesso alle quote.»

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera d bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Ogni due anni gli Stati membri segnalano alla Commissione la chiusura delle capacità di produzione di energia elettrica nel loro territorio imputabili alle misure nazionali. La Commissione calcola il numero equivalente di quote che tali chiusure rappresentano e ne informa gli Stati membri. Questi ultimi possono annullare un corrispondente volume di quote della quantità totale distribuita conformemente al paragrafo 2.»

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 — lettera d ter (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

 

d ter)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio . Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario , gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.»

 

«5.   La Commissione verifica il funzionamento del sistema ETS UE . Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. La relazione tiene anche conto dell'interazione tra il sistema ETS UE e le altre politiche dell'Unione in materia di clima ed energia, compreso l'effetto prodotto da tali politiche sull'equilibrio domanda-offerta del sistema ETS UE , come pure la loro conformità con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050. La relazione tiene conto altresì del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e dell'incidenza sugli investimenti nell'Unione. Gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.»

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 4 — commi 1e 2

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

a)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

 

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23."; tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per aumenti significativi di produzione ricorrendo alle stesse soglie e gli stessi adeguamenti delle assegnazioni applicate in materia di cessazione parziale dell'attività. »

 

« 1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva definendo misure unionali pienamente armonizzate per l'assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5 e 7, incluse le disposizioni necessarie per un'applicazione armonizzata del paragrafo 19. Tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per cambiamenti significativi di produzione. In particolare, occorrerà prevedere che qualunque aumento o calo del 10 % minimo della produzione, espresso come media mobile dei dati verificati relativi alla produzione nei due anni precedenti, rispetto all'attività di produzione segnalata a norma dell'articolo 11, sia adeguato con una corrispondente quantità di quote, integrando queste ultime nella riserva di cui al paragrafo 7 o svincolandole dalla medesima riserva.

In sede di preparazione dell'atto delegato di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della necessità di limitare la complessità amministrativa ed evitare la manipolazione del sistema. A tal fine, può, se del caso, dar prova di flessibilità nell'applicazione delle soglie fissate nel presente paragrafo ove ciò sia giustificato da circostanze specifiche. »

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 1 — comma 3

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura dello stoccaggio di CO2 , ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico.»

 

«Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento unionali ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa , CCS CCU , ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico.»

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare utili eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1 % del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva al fine di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita . Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate:

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — punto -i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-i)

per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017;

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — punto -i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-i bis)

sulla base di un raffronto dei valori dei parametri di riferimento basati su tali informazioni con il valore del parametro di riferimento contenuto nella decisione 2011/278/UE della Commissione, quest'ultima determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo 2013-2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per gli anni dal 2021 al 2025;

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5  % dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5  % o dell'1,5  % per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;

i)

qualora, sulla scorta delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, il tasso di miglioramento non superi lo 0,25  %, il valore del parametro di riferimento è ridotto di una percentuale corrispondente nel periodo dal 2021 al 2025 per ogni anno tra il 2008 e il 2023;

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.

ii)

qualora, sulla scorta delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, il tasso di miglioramento superi l'1,75  %, il valore del parametro di riferimento è ridotto di una percentuale corrispondente nel periodo dal 2021 al 2025 per ogni anno tra il 2008 e il 2023;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.

abrogato

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni dal 2021 al 2022 e con il tasso di riduzione annuale applicabile rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.»

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b ter (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 2 — comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

ii)

a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.

 

«a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.»

Emendamento 165

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b quater (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

b quater)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote.

 

Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote. I generatori di elettricità che producono energia elettrica da gas di scarico non sono generatori di elettricità ai sensi dell'articolo 3, lettera u), della presente direttiva. Nel calcolo dei parametri di riferimento si tiene conto del tenore totale di carbonio del gas di scarico utilizzato per la produzione di elettricità.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b quinquies (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

b quinquies)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9. »

 

«4.   Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera.»

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera c

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se , tuttavia, il livello massimo è raggiunto , l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza . Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.

5.     Qualora la somma delle assegnazioni gratuite in un dato anno non raggiunga il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1 , la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, una parte delle quote equivalente a una riduzione fino a cinque punti percentuali delle quote da mettere all'asta dagli Stati membri per l'intero periodo di dieci anni a partire dal 1o gennaio 2021, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 , è assegnata a titolo gratuito ai settori e sottosettori ai sensi dell'articolo 10 ter. Tuttavia, nel caso in cui tale riduzione sia insufficiente a soddisfare la domanda dei settori o sottosettori conformemente all'articolo 10 ter , l'assegnazione gratuita delle quote è adeguata di conseguenza applicando un fattore di correzione transettoriale uniforme ai settori con un'intensità degli scambi con i paesi terzi inferiore al 15 % o con un'intensità di carbonio inferiore a 7 kg CO2/VAL euro .

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera d

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6.    Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica , tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

6.    A livello dell'Unione è adottato un accordo centralizzato al fine di compensare i settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi significativi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

 

La compensazione è proporzionata ai costi delle emissioni di gas a effetto serra effettivamente trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica ed è applicata in linea con i criteri definiti nei relativi orientamenti sugli aiuti di Stato, al fine di evitare effetti negativi sul mercato interno nonché una sovracompensazione dei costi sostenuti.

 

Ove l'importo della compensazione disponibile non sia sufficiente per indennizzare i costi indiretti ammissibili, l'importo della compensazione disponibile per tutti gli impianti ammissibili è ridotto in modo uniforme.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva ai fini di cui al presente paragrafo, stabilendo le modalità per la creazione e il funzionamento del fondo.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera d bis (nuova)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 6 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

al paragrafo 6, è inserito un nuovo comma:

«Gli Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie nazionali a favore dei settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Tali misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato e all'articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva. Tali misure nazionali, se combinate al sostegno di cui al primo comma, non superano il livello massimo di compensazione indicato nei pertinenti orientamenti sugli aiuti di Stato e non creano nuove distorsioni del mercato. I massimali esistenti sulla compensazione mediante aiuti di Stati continuano a diminuire nel corso di tutto il periodo di scambio.»

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera e — punto i

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

7.     400 milioni di quote sono accantonati per i nuovi entranti e per aumenti significativi di produzione.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera e — punto i

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.

Dal 2021 in poi, eventuali quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera f — parte introduttiva

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

al paragrafo 8 , il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti :

f)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente :

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera f — comma 1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

8.    400  milioni di quote sono disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.

8.    600  milioni di quote sono disponibili per promuovere gli investimenti nell'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I , inclusi i biomateriali e i prodotti per sostituire materiali a elevata intensità di carbonio, nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati a CCS CCU ambientalmente sicuri nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia nel territorio dell'Unione.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera f

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 8 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, con una distribuzione geograficamente equilibrata . Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40 % può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.

Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di tecnologie innovative per le energie rinnovabili , CCS e CCU che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale . I progetti sono selezionati sulla base del loro impatto sui sistemi energetici o sui processi industriali in uno Stato membro, in un gruppo di Stati membri o nell'Unione. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 75 % dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 60 % può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. Le quote sono assegnate ai progetti in funzione delle esigenze di questi ultimi in relazione al raggiungimento di tappe principali prestabilite.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera f

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 8 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/… integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra , da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo generate da fondi derivanti dalle aste di quote NER300 per il periodo 2013-2020 non ancora utilizzati, per i progetti di cui al primo e secondo comma , da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021 e dal 2018 in poi . I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti , tenendo conto della loro pertinenza ai fini della decarbonizzazione dei settori in questione .

 

I progetti sostenuti a titolo del presente comma possono ottenere ulteriore sostegno a titolo del primo e secondo comma.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera f

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 8 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva stabilendo i criteri da utilizzare per la selezione dei progetti che possono beneficiare delle quote di cui al presente paragrafo, tenendo conto dei seguenti principi:

 

i)

i progetti devono essere incentrati sulla progettazione e lo sviluppo di soluzioni innovative e l'attuazione di programmi dimostrativi;

ii)

le attività negli impianti di produzione devono essere vicine al mercato per dimostrare la capacità delle tecnologie innovative di superare gli ostacoli tecnologici e di altro tipo;

iii)

i progetti devono produrre soluzioni tecnologiche che possano avere vaste applicazioni e abbinare tecnologie diverse;

iv)

le soluzioni e le tecnologie devono idealmente poter essere trasferite all'interno del settore ed eventualmente ad altri settori;

v)

è data priorità ai progetti che prevedono riduzioni di emissioni significativamente inferiori al pertinente valore di riferimento. I progetti ammissibili devono contribuire a riduzioni di emissioni al di sotto dei valori di riferimento di cui al paragrafo 2 oppure essere mirati a ridurre in modo considerevole i costi della transizione verso una produzione energetica a basse emissioni; e

vi)

i progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni ed uno stoccaggio permanente di CO2 per tutta la loro durata.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — punto i (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis — paragrafo 20

Testo in vigore

Emendamento

 

i bis)

il paragrafo 20 è sostituito dal seguente:

"20.

Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.

 

«20.   Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.

Tali misure consentono flessibilità per i settori industriali in cui le capacità sono soggette a regolari trasferimenti tra stabilimenti operativi della stessa impresa.»

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter — titolo

Testo in vigore

Emendamento

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Previa adozione della revisione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1) , la Commissione procede a una nuova valutazione della percentuale di riduzione delle emissioni nell'ambito del sistema ETS UE e della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*2) . Le riduzioni supplementari dovute a un'accresciuta efficienza energetica sono utilizzate per tutelare i settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio o degli investimenti.

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter — paragrafi 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Dando seguito all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, la Commissione valuta nella sua relazione, da redigere ai sensi dell'articolo 28 bis bis, lo sviluppo di politiche di mitigazione del clima, inclusi approcci basati sul mercato, nei paesi e nelle regioni terzi nonché l'effetto di tali politiche sulla competitività dell'industria europea.

 

1 quater.     Se tale relazione giunge alla conclusione che permane un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che introduce uno strumento di adeguamento per il carbonio alle frontiere, del tutto compatibile con le norme dell'OMC, sulla base di uno studio di fattibilità da avviare al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale. Tale meccanismo comporterebbe l'inclusione nel sistema ETS UE degli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell'articolo 10 bis.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:

2.   I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,12 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:

(a)

misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;

a)

misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica , tenendo conto dell'aumento associato dei costi di produzione ;

(b)

caratteristiche del mercato attuali e previste;

b)

caratteristiche del mercato attuali e previste;

(c)

i margini di profitto , quali indicatori potenziali per le decisioni d’investimento a lungo termine o di trasferimento ;

c)

margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione ;

 

c bis)

materie prime che sono negoziate sui mercati mondiali a un prezzo di riferimento comune.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Atri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30 % del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.

3.    Il settore del teleriscaldamento è ritenuto in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti ed è oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30 % del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis. Gli altri settori e sottosettori non beneficiano di alcuna assegnazione gratuita.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 ter — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1 , in conformità dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.

4.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva, in relazione al paragrafo 1 concernente le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) o, ove giustificato in base a criteri oggettivi elaborati dalla Commissione , al pertinente livello di disaggregazione sulla base di dati pubblici e settoriali, al fine di includervi le attività rientranti nel sistema ETS UE. La valutazione dell'intensità degli scambi è effettuata sulla base dei cinque anni più recenti per cui sono disponibili dati.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico.

1.   In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la generazione di energia elettrica ai fini della modernizzazione , diversificazione e trasformazione sostenibile del settore energetico. La deroga termina il 31 dicembre 2030.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri che non sono ammissibili ai sensi del paragrafo 1, ma che nel 2014 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione possono usufruire della deroga di cui a tale paragrafo fino al quantitativo totale di cui al paragrafo 4, a condizione che il numero corrispondente di quote sia trasferito al Fondo per la modernizzazione e che i proventi siano utilizzati per sostenere gli investimenti ai sensi dell'articolo 10 quinquies.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Gli Stati membri che, ai sensi del presente articolo, sono autorizzati ad assegnare quote a titolo gratuito agli impianti per la generazione di energia, possono scegliere di trasferire il numero corrispondente di quote o parte di esse al Fondo per la modernizzazione e di assegnarle ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies. In tal caso, ne informano la Commissione prima del trasferimento.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica;

b)

assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite o alla modernizzazione dei settori di produzione , reti di teleriscaldamento, efficienza energetica, stoccaggio energetico , trasmissione e distribuzione energetica;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:

c)

definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori in linea con gli obiettivi della politica climatica ed energetica dell'Unione per il 2050 per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2;

i)

sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 proporzionato alla dimensione dei progetti. Laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO2 equivalenti dopo il completamento del progetto. Entro il 1o gennaio 2021, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter al fine di modificare la presente direttiva definendo, per i progetti relativi alla produzione di calore, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di calore prodotto nell'impianto che non devono essere superate.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)

hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non risponde a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

ii)

hanno carattere complementare, pur potendo essere utilizzati per conseguire gli obiettivi pertinenti stabiliti nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

non contribuiscono a creare nuova produzione di energia che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita transitoria facoltativa per la modernizzazione del settore dell'energia pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti , coerenti con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima ed energia. Tali criteri sono sottoposti a una consultazione pubblica, che garantisca la piena trasparenza e accessibilità alla pertinente documentazione, e riflettono pienamente le osservazioni formulate dai soggetti interessati. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente.

3.   Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. Può essere finanziato al massimo il 75 % dei costi pertinenti di un investimento.

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche .";

6.   Gli Stati membri impongono ai produttori di energia e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare su base annua entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati , che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute, i tipi di investimenti finanziati e le modalità di conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b) . Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le mette a disposizione del pubblico. Gli Stati membri e la Commissione monitorano ed analizzano il rischio di arbitraggio per quanto riguarda la soglia di 10 milioni di euro per i piccoli progetti ed evitano una ripartizione ingiustificata di un investimento tra piccoli progetti, escludendo più di un investimento nello stesso impianto beneficiario.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione da parte di uno Stato membro in conformità dei paragrafi da 2 a 6, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. La Commissione indaga altresì su altre possibili violazioni, quali la mancata attuazione del terzo pacchetto sull'energia. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni sull'investimento e garantisce l'accesso necessario ai fini dell'indagine, anche agli impianti e ai cantieri. La Commissione pubblica una relazione in merito all'indagine in oggetto.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quater — paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.     In caso di violazione della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia, incluso il terzo pacchetto sull'energia, o dei criteri di cui al presente articolo, la Commissione può chiedere ad uno Stato membro di non concedere l'assegnazione gratuita.

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60 % della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.

1.   Al fine di sostenere e moltiplicare gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici , teleriscaldamento incluso , e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60 % della media dell'Unione nel 2013 , 2014 o 2015 , è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Gli investimenti finanziati rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria e offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima e di energia e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici e:

 

i)

contribuiscono al risparmio energetico, ai sistemi energetici rinnovabili, allo stoccaggio energetico e ai settori dell'interconnessione, della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità; laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO2 equivalenti dopo il completamento del progetto. La Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter entro il 1o gennaio 2021 al fine di modificare la presente direttiva definendo, per i progetti relativi alla produzione di calore, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di calore prodotto nell'impianto che non devono essere superate;

 

ii)

sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscono un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminano un livello significativo di riduzione di CO2;

 

iii)

hanno carattere complementare, pur potendo essere utilizzati per conseguire gli obiettivi pertinenti stabiliti nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;

 

iv)

non contribuiscono a creare nuova produzione di energia che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione riesamina periodicamente i requisiti di cui al presente paragrafo, tenendo conto della strategia della Banca europea per gli investimenti in materia di clima. Se, sulla base dei progressi tecnologici, uno o più requisiti di cui al presente paragrafo diventino irrilevanti, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter entro il 2024, al fine di modificare la presente direttiva definendo nuovi requisiti o aggiornando quelli esistenti.

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli investimenti specifici per tali progetti .

2.   Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti del Fondo elabora orientamenti per gli investimenti e criteri di selezione specifici per tali progetti, in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con i criteri di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti e criteri di selezione sono resi pubblici.

 

Ai fini del presente paragrafo, per progetto di investimento su scala ridotta si intende un progetto finanziato mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni, che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione e che non usi più del 10 % della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Qualsiasi Stato membro beneficiario che abbia deciso di assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio a norma dell'articolo 10 quater può trasferire tali quote alla propria parte del Fondo per la modernizzazione di cui all'allegato II ter ed assegnarle a norma delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Il Fondo è amministrato da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione, cui partecipano rappresentanti degli Stati membri beneficiari , la Commissione, la BEI e tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di 5 anni . Il Consiglio per gli investimenti ha il compito di determinare una politica di investimento a livello di Unione, idonei strumenti di finanziamento criteri di selezione degli investimenti .

4.    Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della governance del fondo ed istituiscono congiuntamente un Consiglio per gli investimenti composto da un rappresentante per Stato membro beneficiario , la Commissione, la BEI e tre osservatori delle parti interessate, quali confederazioni industriali, sindacati, ONG . Il Consiglio per gli investimenti è incaricato di stabilire una politica di investimento a livello di Unione, in linea con i requisiti di cui al presente articolo coerente con le politiche dell'Unione .

 

È istituito un Consiglio consultivo, indipendente dal Consiglio per gli investimenti. Il Consiglio consultivo è composto da tre rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tre rappresentanti degli Stati membri non beneficiari, un rappresentante della Commissione, un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) e un rappresentante della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) selezionati per un periodo di cinque anni. I membri del Consiglio consultivo sono in possesso della pertinente esperienza di mercato nel settore della strutturazione e del finanziamento di progetti. Il Consiglio consultivo fornisce consulenza e raccomandazioni al Consiglio per gli investimenti in merito all'ammissibilità dei progetti per le decisioni in materia di selezione, investimenti e finanziamento nonché qualsiasi ulteriore assistenza allo sviluppo dei progetti quale necessaria.

Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.

È istituito un Comitato di gestione. Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il Consiglio per gli investimenti elegge un rappresentante della Commissione che lo presiede e si impegna a prendere le decisioni per consenso. Se il Consiglio per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice.

Il presidente del Consiglio per gli investimenti è eletto tra i suoi membri per un periodo di un anno. Il Consiglio per gli investimenti si impegna a prendere le decisioni per consenso. Il Consiglio consultivo adotta il proprio parere a maggioranza semplice.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il Comitato di gestione è composto da rappresentanti nominati dal Consiglio per gli investimenti. Il Comitato di gestione decide a maggioranza semplice .

Il Consiglio per gli investimenti, il Consiglio consultivo e il Comitato di gestione operano in modo aperto e trasparente. I verbali delle riunioni di entrambi i consigli sono resi pubblici. La composizione del Consiglio per gli investimenti e del Consiglio consultivo è resa pubblica e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri sono resi pubblici e aggiornati periodicamente. Il Consiglio per gli investimenti e il Consiglio consultivo verificano su base permanente l'assenza di conflitti d'interesse. Il Consiglio consultivo presenta ogni sei mesi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un elenco dei pareri forniti in relazione ai progetti.

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 4 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni per questa raccomandazione , una decisione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto. Le due frasi precedenti non si applicano a progetti di piccole dimensioni finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10 % della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.

Se la BEI raccomanda al Consiglio consultivo di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni sul perché non è in linea con la politica di investimento adottata dal Consiglio per gli investimenti e con i criteri di selezione di cui al paragrafo 1 , un parere positivo è adottato solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Comitato di gestione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica , riporta:

5.   Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa disponibile al pubblico , riporta:

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Ogni anno il Comitato di gestione trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al Comitato di gestione .

6.   Ogni anno il Consiglio consultivo trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo .

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 quinquies — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 per modificare il presente articolo .

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per un funzionamento efficace del Fondo per la modernizzazione .

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis)

all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«A partire dal 2021, gli Stati membri provvedono affinché durante ogni anno civile ciascun gestore comunichi l'attività di produzione ai fini dell'adeguamento dell'assegnazione conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 7.»

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8 ter (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter)

all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3 bis.     Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione dell'elenco e delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 da parte di uno Stato membro, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni e l'accesso necessari all'indagine, incluso l'accesso agli impianti e ai dati sulla produzione. La Commissione rispetta la medesima riservatezza sulle informazioni sensibili sul piano commerciale applicata dallo Stato membro interessato e pubblica una relazione su tale indagine.»

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 — paragrafo 3 bis

Testo in vigore

Emendamento

 

10 bis)

all'articolo 12, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis.   Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio1

 

«3 bis.   Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio1, né per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e/o il riutilizzo in una domanda che assicuri un vincolo permanente del CO2, ai fini della cattura e del riutilizzo del carbonio

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

all'articolo 14, paragrafo 1 , il secondo comma è sostituito dal seguente:

12)

all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 .»;

 

«1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, dalle attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato .»;

«Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione adegua le norme esistenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione  (*3) , al fine di eliminare gli ostacoli normativi agli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio più recenti, come la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU). Tali nuove norme entrano in vigore per tutte le tecnologie CCU il 1o gennaio 2019.

Tale regolamento stabilisce inoltre procedure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli emettitori di entità ridotta.

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 15 — commi 4 e 5

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

all'articolo 15, il quinto comma è sostituito dal seguente:

13)

all'articolo 15, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

 

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 .»;

 

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi di cui all'allegato V e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento.»

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 16 — paragrafo 7

Testo in vigore

Emendamento

 

13 bis)

all'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7.   Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 23 , paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.

 

7.   Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 30 quater , paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 14

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 16 — paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12.   Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis .

12.   Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2 .

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 15

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 19 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

all'articolo 19, paragrafo 3 , la terza frase è sostituita dalla seguente:

15)

all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

«Essa contiene inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.»;

 

«3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per l'istituzione di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Tali atti delegati includono altresì disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema ETS UE e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto. Tali atti contengono inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione.»

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 15 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 21 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

15 bis)

all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.»

 

«1.   Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, delle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.»

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 15 ter (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 ter)

all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.     La relazione include, utilizzando i dati forniti mediante la cooperazione di cui all'articolo 18 ter, un elenco degli operatori soggetti ai requisiti della presente direttiva che non hanno aperto un conto nell'ambito del registro.»

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 15 quater (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 quater)

all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3 bis.     Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione da parte di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni e l'accesso necessari all'indagine, incluso l'accesso agli impianti. La Commissione pubblica una relazione in merito all'indagine.»

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 16

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 .

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di modificare la presente direttiva stabilendo elementi non essenziali degli allegati alla presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II bis e II ter .

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 17

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 22 bis — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

è inserito il seguente articolo 22 bis :

17)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

«Articolo 30 quater

Procedura di comitato»

Procedura di comitato»

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 18

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 23 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

«Articolo 23

«Articolo 30 ter

Esercizio della delega»

Esercizio della delega»

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 19 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione , in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I .

A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale dell'ETS UE e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e  tali gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione . Tale inclusione unilaterale è proposta e approvata al più tardi 18 mesi prima dell'inizio di un nuovo periodo di scambio nell'ETS UE.

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 19 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l' inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per l'approvazione dell'inclusione delle attività e dei gas a effetto serra di cui al primo comma nel sistema per lo scambio di quote di emissione se tale inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 19 — lettera b

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 24 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

al paragrafo 3 , il secondo comma è sostituito dal seguente:

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un regolamento di questo tipo relativo al monitoraggio e  alla comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle attività ai sensi dell'articolo 23 .»;

 

«3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise sul monitoraggio e  la comunicazione delle attività, degli impianti e dei gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza .»;

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 20 — lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 24 bis — paragrafo 4 — commi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

a)

al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

 

«Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 .»;

 

«1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo , oltre all'inclusione di attività e gas prevista dall'articolo 24, modalità precise per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema ETS UE

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 25 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso la Comunità , la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23 , paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema comunitario e i provvedimenti adottati da tale paese.

1.   Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso l'Unione , la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 30 quater , paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema ETS UE e i provvedimenti adottati da tale paese terzo .

Se necessario, la Commissione può adottare modifiche per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da un accordo a norma del quarto comma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche conformemente all'articolo 23.

Se necessario, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da tale accordo.

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

22 bis)

all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW , escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

«1.   Previa consultazione del gestore e subordinatamente all'accordo del gestore , gli Stati membri possono escludere dal sistema ETS UE gli impianti gestiti da PMI che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a  50 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

(a)

notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

a)

notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto e specificando in che modo tali misure non comporteranno costi di conformità più elevati per gli impianti in questione , prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

(b)

confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a , tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;

b)

confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 50 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri , a seguito di una richiesta del gestore, autorizzano misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;

(c)

confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario ;

c)

confermino che, qualora un impianto emetta 50 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE ;

(d)

pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni .

d)

mettano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.»

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.»

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22 ter (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

22 ter)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 27 bis

 

Esclusione di impianti di dimensioni ridotte non subordinata all'adozione di misure equivalenti

 

1.     Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema ETS UE gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 5 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che gli Stati membri interessati:

 

a)

notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

 

b)

confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 5 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

 

c)

confermino che, qualora un impianto emetta 5 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE, salvo che non si applichi l'articolo 27;

 

d)

mettano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.

 

2.     Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell'articolo 10 bis sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto.»

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22 quater (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 29

Testo in vigore

Emendamento

 

22 quater)

l'articolo 29 è così modificato:

«Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio

«Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio

Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento.»

Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende una sezione dedicata all'interazione tra il sistema ETS UE e altre politiche nazionali e dell'Unione in materia di clima ed energia, per quanto concerne i volumi di riduzione delle emissioni, l'efficacia sotto il profilo dei costi di tali politiche e il relativo impatto sulla domanda di quote ETS UE. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative volte a migliorare la trasparenza dell'ETS UE, a tenere conto della capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050 e a definire misure per migliorarne il funzionamento , incluse misure intese a tenere conto dell'impatto di politiche complementari a livello dell'Unione in materia energetica e climatica sull'equilibrio tra domanda e offerta dell'ETS UE .»;

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

22 quinquies)

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 30 bis

 

Adeguamenti in sede di valutazione globale nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi

 

Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta se la legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici sia coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. In particolare, la comunicazione esamina il ruolo e l'adeguatezza dell'ETS UE rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi.

 

Entro sei mesi dalla valutazione globale nel 2023 e dalle valutazioni globali successive, la Commissione presenta una relazione che valuta la necessità di aggiornare di conseguenza l'azione dell'Unione in materia di clima.

 

La relazione prende in considerazione gli adeguamenti all'ETS UE nel contesto degli sforzi globali di mitigazione e degli sforzi intrapresi da altre importanti economie. In particolare, la relazione valuta la necessità di riduzioni più drastiche delle emissioni, la necessità di adeguare le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la necessità o meno di ulteriori misure politiche e strumenti per rispettare gli impegni dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra.

 

La relazione tiene conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, della competitività delle industrie europee, degli investimenti all'interno dell'Unione e della sua politica di industrializzazione.

 

La relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa; in tal caso, la Commissione pubblica in parallelo una valutazione d'impatto completa.»

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 22 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

22 sexies)

nell'allegato 1, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario , si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.»

«3.

In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'ETS UE , si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW , le unità di riserva e di emergenza utilizzate unicamente per la produzione di energia elettrica destinata al consumo in loco in caso di guasto della rete e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.»

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 1 bis (nuovo)

Decisone (UE) 2015/1814

Articolo 1 — paragrafo 5 — commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Modifiche alla decisione (UE) 2015/1814

 

La decisione (UE) 2015/1814 è così modificata:

 

All'articolo 1, paragrafo 5, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

 

«A titolo di deroga, fino al periodo di riesame di cui all'articolo 3, le percentuali di cui al primo comma sono raddoppiate. Il riesame valuta la possibilità di raddoppiare il tasso di ammissione finché l'equilibrio di mercato non sarà ripristinato.

 

Inoltre, il riesame introduce un tetto massimo per la riserva stabilizzatrice del mercato e, se del caso, è corredato di una proposta legislativa.».


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0003/2017).

(15)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(15)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(16)   http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

(1 bis)   Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

(1 ter)   Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(1 quater)   Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

(17)  COM(2015)0080, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).

(17)  COM(2015)0080, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).

(18)   SEC(2015)XX.

(19)  Decisione (UE) 2015/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L […] del […], pag. […]) .

(19)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 , relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1) .

(1 bis)   Quale definita nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE

(*1)   Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(*2)   Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).


Giovedì 16 febbraio 2017

18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/428


P8_TA(2017)0046

Lotta contro il terrorismo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)0625 — C8-0386/2015 — 2015/0281(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 252/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0625),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0386/2015),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2016 (1),

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001) del 28 settembre 2001, 2178 (2014) del 24 settembre 2014, 2195 (2014) del 19 dicembre 2014, 2199 (2015) del 12 febbraio 2015, 2249(2015) del 20 novembre 2015 e 2253 (2015) del 17 dicembre 2015,

visti la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005 e il relativo protocollo addizionale del 19 maggio 2015,

viste le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI/FATF),

visto il comunicato del vertice sulla sicurezza nucleare di Washington del 1o aprile 2016,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 novembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0228/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 177 del 18.5.2016, pag. 51.


P8_TC1-COD(2015)0281

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/541.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al momento dell'adozione della direttiva sulla lotta contro il terrorismo

I recenti attacchi terroristici in Europa hanno evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi per salvaguardare la sicurezza promuovendo nel contempo il rispetto dei nostri valori comuni quali lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Al fine di dare una risposta globale alla minaccia terroristica in evoluzione, occorre che un quadro penale rafforzato per la lotta contro il terrorismo sia integrato da misure efficaci sulla prevenzione della radicalizzazione che porta al terrorismo e sullo scambio efficiente di informazioni in materia di reati di terrorismo.

È in questo spirito che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri esprimono collettivamente il proprio impegno, nell'ambito delle rispettive competenze, a continuare a sviluppare e investire in misure di prevenzione efficaci, nel quadro di un approccio intersettoriale globale che coinvolga tutte le politiche pertinenti, tra cui in particolare nel settore dell'istruzione, dell'inclusione e dell'integrazione sociali, e tutte le parti interessate quali le organizzazioni della società civile, le comunità locali o i partner dell'industria.

La Commissione sosterrà gli sforzi degli Stati membri in particolare offrendo sostegno finanziario a favore di progetti volti a sviluppare strumenti per contrastare la radicalizzazione e tramite iniziative e reti a livello dell'UE, come la rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità di uno scambio efficace e tempestivo, tra le autorità competenti all'interno dell'Unione, di tutte le informazioni pertinenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo. Sono essenziali a tale riguardo il pieno utilizzo di tutti gli strumenti, i canali e le agenzie esistenti dell'Unione per lo scambio di informazioni, nonché la rapida attuazione di tutta la normativa dell'Unione adottata in questo settore.

Le tre istituzioni ribadiscono la necessità di valutare il funzionamento del quadro generale dell'UE per lo scambio di informazioni e di affrontare con azioni tangibili eventuali carenze, anche alla luce della tabella di marcia per migliorare lo scambio di informazioni e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore GAI.


18.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/431


P8_TA(2017)0047

Rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015)0670 — C8-0407/2015 — 2015/0307(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 252/44)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0670),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0407/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0218/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2015)0307

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/458.)