ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 243/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8919 — Permira/Exclusive Group) ( 1) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 243/02 |
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2018/C 243/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 243/04 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 243/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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2018/C 243/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8949 — Tenneco/Federal-Mogul) ( 1) |
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2018/C 243/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8959 — Sonatrach/Augusta Refinery Assets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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2018/C 243/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8996 — GIC Group/FPL/JustGroup/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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Rettifiche |
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2018/C 243/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
11.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8919 — Permira/Exclusive Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 243/01)
Il 26 giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8919. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
11.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 luglio 2018
(2018/C 243/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1713 |
JPY |
yen giapponesi |
130,30 |
DKK |
corone danesi |
7,4536 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88338 |
SEK |
corone svedesi |
10,2438 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1649 |
ISK |
corone islandesi |
125,40 |
NOK |
corone norvegesi |
9,4145 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,898 |
HUF |
fiorini ungheresi |
324,84 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3208 |
RON |
leu rumeni |
4,6585 |
TRY |
lire turche |
5,5065 |
AUD |
dollari australiani |
1,5739 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5382 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1926 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7188 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5893 |
KRW |
won sudcoreani |
1 308,63 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,7331 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7767 |
HRK |
kuna croata |
7,3980 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 799,96 |
MYR |
ringgit malese |
4,7099 |
PHP |
peso filippino |
62,647 |
RUB |
rublo russo |
73,2605 |
THB |
baht thailandese |
38,875 |
BRL |
real brasiliano |
4,5513 |
MXN |
peso messicano |
22,4121 |
INR |
rupia indiana |
80,6170 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
11.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2018
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
[Côtes de Montravel (DOP)]
(2018/C 243/03)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La Francia ha presentato una domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Côtes de Montravel» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha esaminato la domanda e accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Côtes de Montravel» dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Côtes de Montravel» (DOP) a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figura nell’allegato della presente decisione.
A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo è previsto nei due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
«CÔTES DE MONTRAVEL»
AOP-FR-A0188-AM01
Data di presentazione della domanda: 10 settembre 2014
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Zona geografica di produzione
L’area geografica di produzione descritta al punto IV del capitolo 1 del disciplinare di produzione è estesa al territorio di 4 comuni (Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh e Vélines) nonché a quello dell’ex comune di Port-Sainte-Foy, prima della sua fusione con il comune di Ponchapt. Questi comuni, ugualmente ubicati nella zona di produzione della DOP «Haut-Montravel», presentano caratteristiche pedoclimatiche identiche a quelle della zona di produzione inizialmente delimitata dalla DOP «Côtes de Montravel» e un vitigno analogo. La modifica in questione va di pari passo con un’evoluzione delle condizioni di produzione al fine di ribadire il carattere amabile dei vini bianchi della DOP «Côtes de Montravel».
Poiché i comuni aggiunti alla zona geografica erano situati in precedenza nella zona di immediata prossimità, quest’ultima è modificata di conseguenza al fine di sopprimerli.
Il punto 6 del documento unico è modificato a questo riguardo.
Le denominazioni «Côtes de Montravel» e «Haut-Montravel» condividono un territorio comune, con fattori naturali comuni.
Sono i fattori umani che fanno la differenza di tali denominazioni. Infatti, le scelte dei vignaioli nella conduzione della vigna e nella raccolta, nonché l’abilità in materia di vinificazione, danno luogo a prodotti diversi identificati da tempo con nomi diversi.
Le competenze dei vignaioli si traducono in una tradizione antica di vinificazione di vini bianchi con zuccheri residui e di conservazione di questi vini, che erano talvolta consumati molto lontano dalla loro terra d’origine (Europa settentrionale, in particolare).
I viticoltori dimostrano nel tempo di padroneggiare perfettamente la conduzione del loro vigneto e le tecniche di vinificazione del loro prodotto per ottenere, nonostante i rischi climatici, vini bianchi amabili o dolci di elevata qualità, noti con le denominazioni «Côtes de Montravel» e «Haut-Montravel».
Al capitolo 1, sezione IV, punto 2, è aggiunta la data di approvazione da parte dell’autorità nazionale competente della modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione ridefinita.
Questo punto non incide sul documento unico.
2.2. Modifica redazionale
Al capitolo 1, sezione VI, lettera b), il termine «franche» è sostituito dal termine «fruttifere»: si tratta di un miglioramento redazionale che non incide sul senso del testo iniziale.
Il documento unico è modificato in tal senso al punto 6: l’espressione «dieci gemme franche» è sostituita da «dieci gemme fruttifere».
2.3. Parametri analitici
Al punto 2 del capitolo 1, sezione VII, relativo alla maturità dell’uva, il titolo alcolometrico volumico naturale e quello effettivo minimo sono adeguati, passando rispettivamente da 12,5 % a 12 % e da 10,5 % a 11 %.
Alla lettera b) della sezione IX, punto 1, relativa alle norme analitiche, il tenore di zuccheri fermentabili passa da 51 g/l a 54 g/l. Questo punto non incide sul documento unico.
Queste modifiche rispondono a esigenze di caratterizzazione dei vini DOP «Côtes de Montravel» e di affermazione del carattere amabile di questa produzione.
2.4. Tipi di vitigno e miscelazione
Al punto 2 del capitolo 1, sezione V, relativo alle norme di proporzione dello sfruttamento dei diversi vitigni, si precisa quanto segue: la proporzione del vitigno Sémillon B deve essere uguale o superiore al 30 %. Questo vitigno, ampiamente maggioritario nella zona di produzione, presenta una notevole attitudine alla sovramaturazione nel clima oceanico di cui beneficia tale zona.
Alla lettera a) del capitolo 1, sezione IX, punto 1, relativa alla miscelazione dei vitigni, la percentuale minima di uve da vino principali nell’assemblaggio passa dal 50 all’80 %. Si precisa inoltre, per analogia con la disposizione relativa ai vitigni da piantare, che la proporzione del vitigno Semillon B deve essere uguale o superiore al 30 %.
Queste modifiche rispondono a esigenze di caratterizzazione dei vini DOP «Côtes de Montravel» e di affermazione del carattere amabile di questa produzione.
2.5. Legame con l’origine
La sezione X del capo 1, relativa al legame con la zona geografica, è ripresa in concomitanza con l’estensione della zona geografica di produzione.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione(i)
Côtes de Montravel
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino/dei vini
Si tratta di vini bianchi fermi, di tipo amabile, eleganti e fini, soavi, in cui la presenza di zuccheri fermentabili non maschera mai una bella tonicità. Le uve sono vendemmiate al momento in cui giungono alla sovramaturazione, dopo una leggera concentrazione sul ceppo. Per ottenere questo tipo di vini sia freschi che fruttati si procede a una miscelazione in cui prevalgono i vitigni principali. I vini hanno un tenore di zuccheri fermentabili compreso tra 25 g/l e 54 g/l. In seguito all’arricchimento i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 14,5 %. I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11. |
Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Si applicano le norme previste dalla regolamentazione generale per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo, l’acidità totale minima, l’acidità volatile massima, il tenore massimo di anidride solforosa totale.
5. Pratiche vitivinicole
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
È vietato qualsiasi trattamento termico della vendemmia con ricorso a una temperatura inferiore a -5 °C e qualsiasi utilizzo di tunnel o camera di passificazione. Sono vietati l’uso di pezzi di legno e l’aggiunta di tannini. In seguito all’arricchimento i vini non superano un titolo alcolometrico volumico totale del 14,5 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, le disposizioni obbligatorie previste nell’Unione e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
Pratica colturale
I vigneti presentano una densità massima d’impianto di 5 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.
Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche: potatura Guyot, a sperone in cordone di Royat o potatura corta.
Ogni ceppo porta al massimo dieci gemme fruttifere.
È vietata l’irrigazione.
b. Rese massime
60 ettolitri per ettaro
6. Zona delimitata
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien e Vélines.
7. Uve da vino principali
Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G, Semillon B
8. Descrizione del legame/dei legami
La superficie parcellare delimitata è principalmente costituita da parcelle argillo-calcaree ben drenate sull’altopiano e sui versanti esposti in pieno sud. Queste parcelle vitate presentano inoltre suoli magri e dilavati con tuttavia un tenore di argilla sufficiente per non temere gli effetti della siccità estiva. Esse sono inoltre attentamente selezionate per ottenere una qualità di uve ottimale per la produzione della denominazione «Côtes de Montravel».
Le norme di produzione della denominazione si traducono in una densità minima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro e in un peso modesto del raccolto per ceppo. Tale gestione rigorosa garantisce una maturità sufficiente e precoce delle uve per consentire una buona concentrazione di queste e, più particolarmente, per i vitigni locali della regione quali la Muscadelle B, il Sauvignon B, il Sauvignon gris G, accessoriamente l’Ondenc B, ma soprattutto il vitigno Sémillon B, spesso maggioritario, che possiede un’eccellente predisposizione alla sovramaturazione nel clima oceanico. Per poter beneficiare della DOP «Côtes de Montravel» le uve sono raccolte al corretto grado di maturazione, con un tenore elevato di zuccheri superiore a 198 g/l di mosto. Sono vietate le tecniche di concentrazione mediante il freddo o i tunnel di passificazione. Analogamente, al fine di preservare le uve prima della spremitura, è vietato qualsiasi ricorso ai torchi continui o alle benne a svuotamento automatico dotate di pompa rotativa.
Le competenze dei vignaioli derivano da una tradizione antica di vinificazione di vini bianchi con zuccheri residui che essi padroneggiano perfettamente e che consente di ottenere vini bianchi amabili o dolci di grande qualità noti sotto le denominazioni «Côtes de Montravel» e «Haut-Montravel».
I vini della denominazione «Côtes de Montravel» sono vini bianchi in genere amabili, a volte dolci, eleganti e fini, soavi, in cui la presenza di zuccheri fermentabili non maschera mai una bella tonicità. Per ottenere questo tipo di vini sia freschi che fruttatisi procede a una miscelazione in cui prevalgono i vitigni principali. Il tenore di zuccheri fermentabili, compreso tra 25 g/l e 54 g/l, sottolinea la dolcezza di questi vini che si presentano insieme vellutati e cremosi. Essi si differenziano quindi dai vini bianchi della denominazione «Haut-Montravel» riservata a vini più ricchi di zuccheri fermentabili (più di 85 g/l) ottenuti da uve vendemmiate al momento in cui giungono alla sovramaturazione con o senza azione della muffa nobile (botrytis cynerea).
Prima della comparsa della fillossera la storia non si sofferma sui vini «Côtes de Montravel» e fa riferimento solo ai vini di «Montravel» in generale, senza precisare se si tratti di vini secchi o di vini contenenti zuccheri fermentabili. Nel 1903 Edouard Feret compila un inventario completo della viticoltura del Bergeracois, nell’opera «Bergerac et ses vins» («Bergerac e i suoi vini»), osservando che: «nel cantone di Vélines, i vini bianchi hanno un gusto e un bouquet particolari che hanno fatto sì che fossero classificati sotto il nome di Côtes de Montravel. Si tratta di vini di colore bianco intenso, con notevole finezza e amabilità, dolcezza e sovente un bouquet gradevole.» Edouard Feret rileva inoltre che i vini bianchi di Montcaret sono i migliori vini bianchi della denominazione «Côtes de Montravel» e si distinguono per una grande finezza al palato.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Unità geografica ampliata
Quadro normativo
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Côtes de Montravel» può precisare l’unità geografica più ampia «Sud-Ouest». Questa unità geografica ampliata può altresì figurare su qualsiasi prospetto e recipiente. Le dimensioni dei caratteri di questa unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:
— |
dipartimento della Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes; |
— |
dipartimento della Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire e Saint-Emilion. |
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
11.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/8 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2018/C 243/04)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Ferrosilicio |
Repubblica popolare cinese Russia |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 13). |
11.4.2019 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
11.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 243/05)
1.
Il 4 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Bain Capital Investors LLC («Bain Capital», Stati Uniti), |
— |
Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH, e MUTAVI-Solutions GmbH (insieme «il gruppo Reifen Krieg», Germania). |
Bain Capital acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme del gruppo Reifen Krieg.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Bain Capital è un’impresa di investimento in private equity registrata negli Stati Uniti che investe in una varietà di settori su scala mondiale, |
— |
il gruppo Reifen Krieg è un distributore all’ingrosso e al dettaglio di pneumatici di ricambio che opera principalmente in Germania. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9000 — Bain Capital/Reifen Krieg Group
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
11.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8949 — Tenneco/Federal-Mogul)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 243/06)
1.
In data 3 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Tenneco Inc. («Tenneco», Stati Uniti), |
— |
Federal-Mogul LLC («Federal-Mogul», Stati Uniti). |
Tenneco acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Federal-Mogul.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Tenneco opera, su scala mondiale, nella produzione e nella distribuzione di componenti per veicoli a motore, in particolare di prodotti ad alta prestazione per quanto riguarda il controllo delle emissioni e la guida, nonché nella riparazione e sostituzione di tali prodotti sia per i produttori di apparecchiature originali che per il mercato indipendente dei servizi post-vendita; |
— |
Federal-Mogul opera, su scala mondiale, nella produzione e nella fornitura di componenti nei settori automobilistico e ferroviario e per altre applicazioni, in particolare componenti per motori, per trasmissione e driveline, materiali di attrito per freni, telai, prodotti di sigillatura e prodotti per tergicristalli. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.8949 — Tenneco/Federal-Mogul
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
11.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8959 — Sonatrach/Augusta Refinery Assets)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 243/07)
1.
In data 3 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SpA («Sonatrach», Algeria), |
— |
l’attività di raffinazione di Augusta (Augusta Refinery Assets), attualmente detenuta e controllata da Esso Italiana srl, un’affiliata di ExxonMobil Corporation. |
Sonatrach acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’attività di raffinazione di Augusta.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Sonatrach: impresa algerina di proprietà statale che opera nei settori del petrolio e del gas. Le sue attività comprendono la prospezione, la produzione, la raffinazione, il trasporto e la commercializzazione di idrocarburi,
— l’attività di raffinazione di Augusta: comprende la raffineria situata ad Augusta, in Italia, e un certo numero di attività accessorie. L’impresa opera nei mercati della raffinazione del petrolio greggio per combustibili o altri prodotti non combustibili e della vendita di combustibili raffinati e di prodotti non combustibili.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.8959 — Sonatrach/Augusta Refinery Assets
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
11.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8996 — GIC Group/FPL/JustGroup/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 243/08)
1.
In data 4 luglio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Reco Jedi Private Limited («Reco», Singapore), controllata da GIC (Realty) Private Limited («GIC», Singapore), |
— |
Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. («FPV», Singapore), controllata da Frasers Property Limited («FPL», Singapore), |
— |
JustGroup Holdings Pte. Ltd. («JustGroup», Singapore), |
— |
JustGroup Holdings Pte. Ltd. («JustGroup», Singapore). |
Reco, FPL e JustGroup acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di JustCo.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— GIC: GIC è la holding per gli investimenti immobiliari effettuati per conto del governo di Singapore,
— FPL: FPL possiede, sviluppa e gestisce un portafoglio di immobili integrato e diversificato,
— JustGroup e JustCo: sviluppo e gestione degli spazi di coworking.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:
M.8996 — GIC Group/FPL/JustGroup/JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Rettifiche
11.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/14 |
Rettifica della nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 235 del 6 luglio 2018 )
(2018/C 243/09)
La pubblicazione (2018/C 235/07) a pagina 6 va considerata nulla e non avvenuta.