ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 240/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 240/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen — Belgio) — Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW / Susan Romy Jozef Kuijpers
(Causa C-147/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore - Verifica d’ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva - Articolo 2, lettera c) - Nozione di «professionista» - Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici - Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio])
(2018/C 240/02)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Vredegerecht te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW
Convenuta: Susan Romy Jozef Kuijpers
Dispositivo
1) |
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d’ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico è tenuto ad esaminare d’ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva e, se del caso, la natura eventualmente abusiva di detta clausola. |
2) |
Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che un istituto di libero insegnamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest’ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, dev’essere considerato, nell’ambito di tale contratto, un «professionista» ai sensi di tale disposizione, cosicché detto contratto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/3 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Industrias Químicas del Vallés, SA / Administración General del Estado, Sapec Agro, SA
(Causa C-325/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Direttiva 91/414/CEE - Direttiva 2010/28/UE - Articolo 3, paragrafo 1 - Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati - Termine - Proroga))
(2018/C 240/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, SA
Convenute: Administración General del Estado, Sapec Agro, SA
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil, dev’essere interpretato nel senso che il termine da esso previsto, che scade il 31 dicembre 2010, per consentire agli Stati membri di modificare o di revocare, conformemente alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva, costituisce un termine perentorio, che non può essere prorogato da tali Stati.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, «Ecoservice projektai» UAB, già «Specializuotas transportas» UAB
(Causa C-531/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/18/CE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Sussistenza di rapporti fra offerenti che hanno presentato offerte separate per il medesimo appalto - Obblighi degli offerenti, dell’amministrazione aggiudicatrice e del giudice nazionale))
(2018/C 240/04)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrenti: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, «Ecoservice projektai» UAB, già «Specializuotas transportas» UAB
Con l’intervento di:«VSA Vilnius» UAB, «Švarinta» UAB, «Specialus autotransportas» UAB, «Ecoservice» UAB
Dispositivo
L’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che:
— |
in assenza di esplicita previsione normativa o di condizione specifica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri che disciplina le condizioni di aggiudicazione di un appalto pubblico, offerenti collegati, che presentano offerte separate in una medesima procedura di gara, non sono tenuti a dichiarare, di loro propria iniziativa, i loro collegamenti all’amministrazione aggiudicatrice; |
— |
l’amministrazione aggiudicatrice, quando dispone di elementi che mettono in dubbio l’autonomia e l’indipendenza di offerte presentate da taluni offerenti, è tenuta a verificare, eventualmente richiedendo informazioni supplementari dai suddetti offerenti, se le loro offerte siano effettivamente autonome e indipendenti. Se risulta che le offerte in discussione non sono autonome e indipendenti, l’articolo 2 della direttiva 2004/18 osta all’attribuzione dell’appalto agli offerenti che abbiano presentato offerte di tal genere. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Dávid Vámos / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-566/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 282 a 292 - Regime speciale delle piccole imprese - Regime di franchigia - Obbligo di optare per l’applicazione del regime speciale nell’anno civile di riferimento))
(2018/C 240/05)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Dávid Vámos
Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositivo
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che escluda l’applicazione di un regime speciale di assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto che prevede una franchigia per le piccole imprese — adottato conformemente alle disposizioni della sezione 2 del capo 1 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto — ad un soggetto passivo che soddisfi tutte le condizioni sostanziali, ma che non si sia avvalso della facoltà di optare per l’applicazione di detto regime contemporaneamente alla dichiarazione di inizio delle sue attività economiche all’amministrazione tributaria.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Junek Europ-Vertrieb GmbH / Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
(Causa C-642/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto dei marchi - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 13 - Esaurimento del diritto conferito dal marchio - Importazione parallela - Ricondizionamento del prodotto munito del marchio - Nuova etichettatura - Requisiti applicabili ai dispositivi medici))
(2018/C 240/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Junek Europ-Vertrieb GmbH
Resistente: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Dispositivo
L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi all’ulteriore commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di un dispositivo medico nel suo imballaggio esterno ed interno d’origine laddove sia stata apposta, da parte dell’importatore, un’etichetta aggiuntiva, del genere di quella oggetto del procedimento principale, la quale, alla luce del suo contenuto, della sua funzione, delle sue dimensioni, della sua presentazione e della sua collocazione non presenti rischi per la garanzia di provenienza del dispositivo medico munito del marchio.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu / Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu
(Causa C-30/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Disposizioni tributarie - Accise - Direttiva 92/83/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Alcoli e bevande alcoliche - Birra - Birra aromatizzata - Scala Plato - Sistema di calcolo))
(2018/C 240/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu
Resistente: Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la base imponibile delle birre aromatizzate secondo la scala Plato, occorre prendere in considerazione l’estratto secco del mosto primitivo senza tener conto degli aromi e dello sciroppo di zucchero aggiunti successivamente al completamento della fermentazione.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/6 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Evonik Degussa GmbH / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-229/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Assegnazione a titolo gratuito - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Allegato I - Decisione 2011/278/UE - Allegato I, punto 2 - Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti - Produzione di idrogeno - Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno - Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno))
(2018/C 240/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Evonik Degussa GmbH
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
L’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che un processo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente non già di produrre, mediante sintesi chimica, idrogeno, bensì soltanto di isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas non ricade nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. A diversa conclusione si giungerebbe soltanto nel caso in cui tale processo, da un lato, si riferisse alla «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e, dall’altro, presentasse un collegamento tecnico con tale produzione.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/7 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 25 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Contas — Portogallo) — Secretaria Regional de Saúde dos Açores / Ministério Público
(Causa C-102/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri» - Procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale - Corte dei conti nazionale - Controllo preventivo della legalità e della giustificazione di bilancio di una spesa pubblica - Irricevibilità manifesta))
(2018/C 240/09)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal de Contas
Parti
Ricorrente: Secretaria Regional de Saúde dos Açores
Resistente: Ministério Público
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Contas (Corte dei conti, Portogallo), con decisione del 17 gennaio 2017, è manifestamente irricevibile.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/7 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 — Cryo-Save AG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG
(Causa C-327/17 P) (1)
((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Ritiro della domanda di decadenza - Impugnazione divenuta priva di oggetto - Non luogo a statuire))
(2018/C 240/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cryo-Save AG (rappresentante: C. Onken, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: D. Hanf, agente), MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (rappresentante: A. Thünken, Rechtsanwalt)
Dispositivo
1) |
Non occorre statuire sulla presente impugnazione. |
2) |
La Cryo-Save AG è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell’ambito del presente procedimento. |
3) |
La Cryo-Save AG la MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG sopporteranno le proprie spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/8 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Portogallo) — Luís Manuel dos Santos / Fazenda Pública
(Causa C-640/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Imposizioni interne - Divieto di imposizioni discriminatorie - Articolo 110 TFUE - Tassa unica sulla circolazione degli autoveicoli - Fissazione dell’aliquota sulla base della data di prima immatricolazione del veicolo nello Stato membro di tassazione - Autoveicoli usati importati da altri Stati membri - Mancata presa in considerazione della data di prima immatricolazione in un altro Stato membro))
(2018/C 240/11)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
Parti
Ricorrente: Luís Manuel dos Santos
Resistente: Fazenda Pública
Dispositivo
L’articolo 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale la tassa unica di circolazione da essa imposta è riscossa sugli autoveicoli leggeri destinati al trasporto di passeggeri immatricolati o registrati in detto Stato membro senza che si tenga conto della data di prima immatricolazione di un veicolo qualora quest’ultima sia avvenuta in un altro Stato membro, con la conseguenza che la tassazione dei veicoli importati da un altro Stato membro è superiore a quella dei veicoli similari non importati.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/8 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea — Romania) — CV / DU
(Causa C-85/18 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Affidamento del minore - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articoli 8, 10 e 13 - Nozione di «residenza abituale» del minore - Decisione pronunciata dal giudice di un altro Stato membro in merito al luogo di residenza del minore - Trasferimento o mancato rientro illeciti - Competenza in caso di sottrazione del minore))
(2018/C 240/12)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Oradea
Parti
Ricorrente: CV
Convenuta: DU
Dispositivo
L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui un minore che aveva la residenza abituale in uno Stato membro è stato trasferito illecitamente da uno dei genitori in un altro Stato membro, i giudici di quest’altro Stato membro non sono competenti a pronunciarsi su una domanda avente ad oggetto il diritto di affidamento o la fissazione di un assegno alimentare in relazione al minore di cui trattasi, in mancanza di qualsiasi indicazione nel senso che l’altro genitore abbia accettato il trasferimento del minore o non abbia presentato domanda di ritorno dello stesso.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 18 gennaio 2018 — Ottília Lovasné Tóth / ERSTE Bank Hungary Zrt.
(Causa C-34/18)
(2018/C 240/13)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Ítélőtábla
Parti
Ricorrente: Ottília Lovasné Tóth
Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba interpretare la lettera q) contenuta nel punto 1 dell’allegato alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), nel senso che — quale norma dell'Unione avente rango di norma di ordine pubblico — vieta, in un modo generale e che rende superfluo procedere a ulteriori analisi, che un soggetto mutuante imponga al debitore avente la qualità di consumatore una disposizione contrattuale, nella forma di una clausola generale o non negoziata individualmente, la cui finalità o il cui effetto sia quello di invertire l'onere della prova. |
2) |
Nel caso in cui risulti necessario valutare, sulla base della lettera q) contenuta nel punto 1 dell'allegato alla direttiva 93/13, la finalità o l’effetto della clausola contrattuale, se si possa stabilire che osta all'esercizio dei diritti dei consumatori una clausola contrattuale:
|
3) |
Nel caso in cui si debba prendere una decisione in merito al carattere abusivo delle clausole contrattuali elencate nell'allegato alla direttiva 93/13 alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, se soddisfi il requisito relativo alla redazione in modo chiaro e comprensibile previsto all’articolo 5 della direttiva di cui trattasi una clausola contrattuale che incide sulle decisioni del consumatore in relazione all'adempimento del contratto, alla soluzione di controversie con il mutuante mediante rimedi giudiziali e stragiudiziali o all'esercizio di diritti la quale, sebbene risulti grammaticalmente redatta in modo chiaro, produce effetti giuridici che possono essere determinati esclusivamente mediante l’interpretazione di norme nazionali, riguardo alle quali non esiste una prassi giurisdizionale uniforme al momento della stipulazione del contratto, e tale pratica non si sia consolidata nemmeno negli anni successivi. |
4) |
Se si debba interpretare la lettera m) contenuta nel punto 1 dell’allegato alla direttiva 93/13 nel senso che una clausola contrattuale non negoziata individualmente può essere abusiva anche nell’ipotesi in cui legittimi la controparte contrattuale del consumatore a determinare unilateralmente se la prestazione di quest'ultimo sia conforme a quanto disposto nel contratto e nel caso in cui il consumatore riconosca di essere vincolato dalla stessa, e ciò altresì prima che i contraenti abbiano effettuato una qualsivoglia prestazione. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/10 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2018 dalla Tulliallan Burlington Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 6 dicembre 2017, causa T-120/16, Tulliallan Burlington Ltd /Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-155/18 P)
(2018/C 240/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (rappresentante: A. Norris, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Burlington Fashion GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale che respinge il ricorso proposto dalla Tulliallan Burlington Ltd (TBL) avverso la decisione della commissione di ricorso; |
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso [o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte]; |
— |
condannare l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Burlington Fashion GmbH (BFG) alle spese sostenute dalla TBL nell’ambito della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente (in prosieguo: la «TBL») impugna la sentenza del Tribunale in base ai seguenti errori di diritto commessi da quest’ultimo:
1. |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del RMUE (1):
|
2. |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE
|
3. |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del RMUE
|
(1) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/12 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2018 dalla Tulliallan Burlington Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 6 dicembre 2017, causa T-121/16, Tulliallan Burlington Ltd /Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-156/18 P)
(2018/C 240/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (rappresentante: A. Norris, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Burlington Fashion GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale che respinge il ricorso proposto dalla Tulliallan Burlington Ltd (TBL) avverso la decisione della commissione di ricorso; |
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso [o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte]; |
— |
condannare l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Burlington Fashion GmbH (BFG) alle spese sostenute dalla TBL nell’ambito della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente (in prosieguo: la «TBL») impugna la sentenza del Tribunale in base ai seguenti errori di diritto commessi da quest’ultimo:
1. |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del RMUE (1):
|
2. |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE
|
3. |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del RMUE
|
(1) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/13 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2018 dalla Tulliallan Burlington Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 6 dicembre 2017, causa T-122/16, Tulliallan Burlington Ltd /Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-157/18 P)
(2018/C 240/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (rappresentante: A. Norris, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Burlington Fashion GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale che respinge il ricorso proposto dalla Tulliallan Burlington Ltd (TBL) avverso la decisione della commissione di ricorso; |
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso [o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte]; |
— |
condannare l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Burlington Fashion GmbH (BFG) alle spese sostenute dalla TBL nell’ambito della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente (in prosieguo: la «TBL») impugna la sentenza del Tribunale in base ai seguenti errori di diritto commessi da quest’ultimo:
1) |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del RMUE (1):
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2) |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE
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3) |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del RMUE
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(1) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/15 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2018 dalla Tulliallan Burlington Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 6 dicembre 2017, causa T-123/16, Tulliallan Burlington Ltd /Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-158/18 P)
(2018/C 240/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tulliallan Burlington Ltd (rappresentante: A. Norris, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Burlington Fashion GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale che respinge il ricorso proposto dalla Tulliallan Burlington Ltd (TBL) avverso la decisione della commissione di ricorso; |
— |
annullare la decisione della commissione di ricorso [o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte]; |
— |
condannare l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Burlington Fashion GmbH (BFG) alle spese sostenute dalla TBL nell’ambito della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente (in prosieguo: la «TBL») impugna la sentenza del Tribunale in base ai seguenti errori di diritto commessi da quest’ultimo:
1. |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5 del RMUE (1):
|
2. |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del RMUE
|
3. |
Motivi vertenti sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del RMUE
|
(1) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
9.7.2018 |
IT |
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C 240/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 marzo 2018 — Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola / Regione Emilia-Romagna e a.
(Causa C-199/18)
(2018/C 240/18)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola
Convenute: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 27 del Regolamento CE, nel prevedere che per le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa, deve essere interpretato nel senso di imporre l’obbligo di pagamento a tutti gli imprenditori agricoli anche laddove «svolgono le attività di macellazione e sezionamento delle carni in via strumentale e connessa all’attività di allevamento degli animali»; |
2) |
Se può uno Stato escludere dal pagamento dei diritti sanitari alcune categorie di imprenditori pur avendo predisposto un sistema di riscossione dei tributi idoneo, nel suo complesso, a garantire la copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali o applicare tariffe inferiori rispetto a quelle previste dal Regolamento CE n. 8[8]2/2004 (1). |
(1) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1).
9.7.2018 |
IT |
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C 240/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 marzo 2018 — C.A.F.A.R. — Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta / Regione Emilia-Romagna e a.
(Causa C-200/18)
(2018/C 240/19)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: C.A.F.A.R. — Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
Convenute: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 27 del Regolamento CE, nel prevedere che per le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa, deve essere interpretato nel senso di imporre l’obbligo di pagamento a tutti gli imprenditori agricoli anche laddove «svolgono le attività di macellazione e sezionamento delle carni in via strumentale e connessa all’attività di allevamento degli animali»; |
2) |
Se può uno Stato escludere dal pagamento dei diritti sanitari alcune categorie di imprenditori pur avendo predisposto un sistema di riscossione dei tributi idoneo, nel suo complesso, a garantire la copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali o applicare tariffe inferiori rispetto a quelle previste dal Regolamento CE n. 8[8]2/2004 (1). |
(1) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1).
9.7.2018 |
IT |
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C 240/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 26 marzo 2018 — Idealmed III — Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-211/18)
(2018/C 240/20)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: Idealmed III — Serviços de Saúde SA
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») osta a che un istituto ospedaliero appartenente a una società commerciale di diritto privato, che abbia stipulato convenzioni per la prestazione di servizi di assistenza medica con lo Stato e con persone giuridiche di diritto pubblico, vada a operare a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico previsti da tale disposizione, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
|
2) |
Considerato che il Portogallo ha optato, ai sensi dell’articolo 377 della direttiva IVA, per continuare a esentare dall’IVA le operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non menzionati dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva e ha concesso a questi soggetti passivi la facoltà di optare per l’imposizione di dette operazioni ai sensi dell’articolo 391 della direttiva, con l’obbligo di rimanere assoggettati a tale regime fiscale per un periodo minimo di cinque anni e con la possibilità di tornare a beneficiare del regime di esenzione solo qualora manifestino tale intenzione, se il menzionato articolo 391 e/o i principi della tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento, dell’uguaglianza, della non discriminazione, della neutralità e della non distorsione della concorrenza relativamente agli utilizzatori e ai soggetti passivi che siano enti di diritto pubblico ostano a che la Autoridade Tributária e Aduaneira (amministrazione finanziaria portoghese; in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria portoghese») imponga il regime di esenzione, prima della decorrenza del termine di cui sopra, a partire dal momento in cui ritenga che il soggetto passivo inizi a prestare servizi a condizioni sociali analoghe agli enti di diritto pubblico. |
3) |
Se l’articolo 391 della direttiva o i principi sopra menzionati ostano a che una nuova legge imponga il regime di esenzione ai soggetti passivi che abbiano optato anteriormente per il regime di imposizione, prima della decorrenza del termine di cinque anni; |
4) |
Se il menzionato articolo 391 e/o i principi sopra menzionati ostano a una normativa in virtù della quale un soggetto passivo che abbia optato per l’applicazione del regime di imposizione, poiché al momento in cui aveva formulato tale scelta non prestava servizi sanitari a condizioni sociali analoghe agli enti di diritto pubblico, possa continuare a essere assoggettato a tale regime nel caso in cui vada a prestar tali servizi a condizioni sociali analoghe agli enti di diritto pubblico. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 26 marzo 2018 — Prato Nevoso Termo Energy Srl / Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte
(Causa C-212/18)
(2018/C 240/21)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti nella causa principale
Ricorrente: Prato Nevoso Termo Energy Srl
Resistenti: Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo l’art. 6 della direttiva 2008/98/CE (1) e comunque il principio di proporzionalità, ostino ad una normativa nazionale, quale quella dettata dall’art. 293 del d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 268 lett. eee-bis) del d.lgs. n. 152/2006, che impongono di considerare rifiuto, anche nell’ambito di un procedimento di autorizzazione di una centrale alimentata a biomasse, un bioliquido che abbia i requisiti tecnici in tal senso e che sia richiesto a fini produttivi quale combustibile, se e fintanto che detto bioliquido non sia inserito nell’allegato X parte II, sezione 4, par. 1 alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ciò a prescindere da valutazioni di impatto ambientale negativo ovvero da qualsiasi contestazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto, svolta nell’ambito del procedimento autorizzatorio; |
2) |
se l’art. 13 della direttiva 2009/28/CE (2) e comunque i principi di proporzionalità, trasparenza e semplificazione ostino ad una normativa nazionale quale quella dettata dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2011 nella parte in cui non contempla, qualora l’istante richieda di essere autorizzato all’impiego di una biomassa quale combustibile in un impianto che emette emissioni in atmosfera, alcun coordinamento con la procedura relativa all’autorizzazione di siffatto uso combustibile prevista dal d.lgs. n. 152/2006, allegato X alla parte V, né una possibilità di valutazione in concreto della soluzione proposta nel contesto di un unico procedimento autorizzatorio ed alla luce di specifiche tecniche predefinite. |
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).
(2) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).
9.7.2018 |
IT |
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C 240/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 26 marzo 2018 — Adriano Guaitoli e a. / easyJet Airline Co. Ltd
(Causa C-213/18)
(2018/C 240/22)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Roma
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni
Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, qualora una parte, avendo subito il ritardo o la cancellazione di un volo, richieda congiuntamente, oltre alle indennità forfettarie e standardizzate di cui agli artt. 5, 7 e 9 del Regolamento 261/04 (1), anche il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 12 dello stesso Regolamento, si debba applicare l’art. 33 della Convenzione di Montreal, oppure se la «competenza giurisdizionale» (sia internazionale che interna) sia comunque regolata dall’art. 5 del Regolamento 44/01 (2). |
2) |
Se, nella prima ipotesi di cui al quesito n. 1, l’art. 33 della Convenzione di Montreal si debba interpretare nel senso che esso disciplina soltanto il riparto della giurisdizione tra gli Stati, oppure nel senso che esso disciplina anche la competenza territoriale interna al singolo Stato. |
3) |
Se, nella prima ipotesi di cui al quesito n. 2, l’applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Montreal sia «esclusiva» e precluda l’applicazione dell’art. 5 del Regolamento 44/01, oppure se le due disposizioni possano essere applicate congiuntamente, in modo da determinare direttamente sia la giurisdizione dello Stato, sia la competenza territoriale interna dei suoi giudici. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
9.7.2018 |
IT |
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C 240/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 26 marzo 2018 — La Gazza s.c.r.l. e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Causa C-217/18)
(2018/C 240/23)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellanti: La Gazza s.c.r.l., Umberto Bernardi, Giovanni Bressan, Bruno Ceccato, Alessandro Cerbaro, Virgilio Cerbaro, Alessandro Conte, Antonio Costa, Maurizio Dalla Pria, Daniele Donà, Fausto Guidolin, Gianni Mancon, Claudio Meneghini, Antonio Pesce, Dario Poli, Rino Salvalaggio, Luciano Simioni, Tiziano Sperotto, Armando Tollio, Marco Toson, Silvano Marcon, Lorella Cusinato, Federica Marcon, Eleonora Marcon, Caterina Marcon, Azienda agricola Bacchin Fratelli, Baldisseri Giancarlo e Mario s.s., Azienda agricola Ballardin Bortolino e Giuseppe, Facchinello Egidio e Giuseppe s.s., Azienda agricola Marchioron Fratelli di Marchioron Maurizio e Giuliano, Marchioron Ruggero e Massimo s.s., Azienda agricola Milan di Milan Mauro e Maurizio s.s., Azienda agricola Pettenuzzo Luciano e Aurelio s.s., Azienda agricola Stragliotto di Stragliotto Giovanni & c. s.s., Azienda agricola Todescato Giuseppe e Maurizio s.s., Azienda agricola Toffan Piermaria e Antonio s.s.
Appellate: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 (1) comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento; |
2) |
se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea; |
3) |
se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 (2) e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato. |
(1) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 26 marzo 2018 — Latte Più Srl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Causa C-218/18)
(2018/C 240/24)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellanti: Latte Più Srl, Azienda agricola Benedetti Pietro e Angelo s.s., Azienda agricola Bertoldo Leandro e Ferruccio s.s., Sila di Bettinardi Virgilio e Adriano s.s., Bonora Delis, Capparotto Giampaolo e Lorenzino s.s., Cristofori Alessandra, Cunico Antonio, Dal Degan Santo e Giovanni, Dalle Palle Silvano e Munari Teresa, Dalle Palle Tiziano, Fontana Luca, Gonzo Dino e Stefano s.s., Guarato Giuseppe, Guerra Giuseppe, Magrin Stefano e Renato s.s., Marcolin Graziano, Marin Daniele, Gabriele e Graziano s.s., Azienda agricola Mascot di Pilotto Bortolo e figli s.s., Azienda agricola 2000 di Mastrotto Giuseppe, Matteazzi Mario, Mazzaron Roberto, Pozzan Michele e Luca, Radin Alessandro, Raffaello Carlo e fratelli s.s., Azienda agricola Rodighiero Elena di Bartolomei Roberto e Michele s.s., Sambugaro Andrea, Scuccato Gervasio, Serafini Candida, Toffanin Giovanni e Mauro s.s., Trevisan Francesco, Zanettin Gianfranco e Giampietro s.s.
Appellate: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 (1) comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento; |
2) |
se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea; |
3) |
se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 (2) e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato. |
(1) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 26 marzo 2018 — Brenta Scrl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Causa C-219/18)
(2018/C 240/25)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellanti: Brenta Scrl, Michele Bianchin, Antonio Bortignon, Doriano Bortignon, Bruno Caron, Francesca Carraro, Antonio Didonè, Loris Donazzan, Rino Guidolin, Silvano Orsato, Valentino Rigo, Roberto Sacchetto, Emiliano Sonda, Azienda agricola Rebesco Antonio e Guerrino s.s.
Appellate: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 (1) comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento; |
2) |
se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea; |
3) |
se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l’art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 (2) e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato. |
(1) Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Almería (Spagna) il 29 marzo 2018 — Banco Popular Español, S.A./ María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González e Dolores María del Águila Andújar
(Causa C-232/18)
(2018/C 240/26)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Almería
Parti
Appellante: Banco Popular Español, S.A.
Appellati: María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González e Dolores María del Águila Andújar
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) una norma come quella di cui all’articolo 465.5 della Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 spagnola (codice di procedura civile spagnolo), che limita la possibilità del giudice di appello di valutare d’ufficio tutti gli effetti derivanti da una dichiarazione di nullità, quando in primo grado tali effetti siano stati accertati con limitazioni e la sentenza emessa in primo grado con cui è dichiarata la nullità della clausola non sia stata impugnata dal consumatore. |
2) |
Se quanto precede sia compatibile con i principi sanciti negli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva citata, quando ciò comporta che coloro che hanno agito in giudizio nell’applicazione dell’orientamento del Tribunal Supremo (Corte suprema) stabilito con la sentenza del 9 maggio 2013, e dichiarato invalido dalla sentenza della CGUE del 21 dicembre 2016 (2), conseguano soltanto effetti limitati dalla dichiarazione della natura abusiva di una clausola come quella controversa nella causa principale. |
3) |
Se la cosa giudicata formatasi conformemente alla normativa nazionale (ovvero a seguito dell’esame della clausola effettuato dal giudice quando ha proposto impugnazione solo la parte che ne sostiene la validità) incida solo sulla (eventuale) dichiarazione di nullità di una clausola[,] o anche sul pieno dispiegamento degli effetti derivanti da tale nullità, quando questi ultimi siano stati limitati nella pronuncia giudiziale e nessuna delle parti si sia opposta. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
(2) Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e altri (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 3 aprile 2018 — Komisia za protivodeystvie na koruptsiata i otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo / BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Trast B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.
(Causa C-234/18)
(2018/C 240/27)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parti
Ricorrente: Komisia za protivodeystvie na koruptsiata i otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo
Resistenti: BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Trast B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, ai sensi del quale devono essere stabilite «norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca», debba essere interpretato nel senso che consenta agli Stati membri di adottare norme sulla confisca civile non fondata su una condanna. |
2) |
Se dall’articolo 1, paragrafo 1, in considerazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, risulti che solo l’avvio di un procedimento penale nei confronti della persona i cui beni costituiscano oggetto di confisca sia sufficiente per poter avviare e portare a termine un procedimento civile di confisca. |
3) |
Se sia lecita un’interpretazione estensiva dei motivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, i quali consentono una confisca civile non fondata su una condanna penale. |
4) |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, in base alla sola divergenza tra il valore del patrimonio e i redditi legittimi della persona, possa procedersi alla confisca di un diritto patrimoniale in quanto direttamente o indirettamente derivato da un reato, in assenza di una sentenza penale definitiva, la quale accerti il compimento del reato da parte dell’interessato. |
5) |
Se la norma di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che disciplini la confisca nei confronti di terzi quale misura complementare o alternativa rispetto alla confisca diretta ovvero quale misura complementare rispetto alla confisca estesa. |
6) |
Se la norma di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che essa garantisca l’applicazione della presunzione di innocenza e vieti la confisca non fondata su una condanna. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (Italia) il 5 aprile 2018 — easyJet Airline Co. Ltd / Regione Campania
(Causa C-241/18)
(2018/C 240/28)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Napoli
Parti nella causa principale
Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd
Convenuta: Regione Campania
Questione pregiudiziale
Dica la Corte di giustizia dell’Unione europea, esercitando i poteri di cui all’art. 267 U.E., se l’art. 4 e 5 della direttiva 30/2002/CE (1) e l’all. II della medesima, devono essere interpretati nel senso che è incompatibile con tali disposizioni comunitarie, l’art. 1, commi da 169 a 174 della legge della Regione Campania n. 5/2013, in quanto, la determinazione dell’imposta non è preceduta da un piano complessivo sulla misura da adottare per contenere le emissioni sonore aeree negli scali aereoportuali e nelle zone ad essi limitrofe, al sensi dell’art. 5 della direttiva e dell’allegato II.
(1) Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85, pag. 40).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/25 |
Ricorso proposto il 13 aprile 2018 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-261/18)
(2018/C 240/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, J. Tomkin, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che l’Irlanda, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla seconda parte della motivazione della sentenza di questa Corte pronunciata nella causa C-215/06 (1), Commissione/Irlanda, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 260 TFUE; |
— |
condannare l’Irlanda a pagare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 1 343,2 moltiplicata per il numero di giorni intercorsi tra la data della sentenza nella causa C-215/06 e la data in cui l’Irlanda darà piena esecuzione alla stessa o, qualora prima di tale momento sia emessa sentenza nel presente procedimento, la data di quest’ultima, somma in ogni caso non inferiore all’importo forfettario di EUR 1 685 000; |
— |
condannare l’Irlanda a pagare alla Commissione una penalità giornaliera di EUR 12 264, dalla data della sentenza nel presente procedimento alla data in cui l’Irlanda darà piena esecuzione alla sentenza nella causa C-215/06; e |
— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’Irlanda è tenuta, a norma dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte pronunciata nella causa C-215/06. Dal momento che l’Irlanda non ha adottato detti provvedimenti, necessari per dare esecuzione alla seconda parte della motivazione della summenzionata sentenza, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.
Nel suo ricorso la Commissione propone alla Corte di giustizia di comminare all’Irlanda il pagamento di una somma forfettaria giornaliera di EUR 1 343,2 e di una penalità giornaliera di EUR 12 264. L’importo della somma forfettaria e della penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione, nonché dell’effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.
(1) Sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C-215/06, EU:C:2008:380.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 27 aprile 2018 — Oulun Sähkönmyynti Oy
(Causa C-294/18)
(2018/C 240/30)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Markkinaoikeus
Parti
Ricorrente: Oulun Sähkönmyynti Oy
Resistente: Energiavirasto
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1), debba essere interpretato nel senso che la concessione di uno sconto su un canone di base in base alle modalità di fatturazione scelte dal cliente finale implichi che, ai clienti cui non sia stato applicato lo sconto, la fattura non sia stata fornita gratuitamente. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale e conseguente ammissibilità della concessione dello sconto: se, nella valutazione dell’ammissibilità dello sconto, dalla direttiva 2012/27/UE risultino specifici ulteriori requisiti, di cui debba tenersi conto quali, ad esempio, se lo sconto corrisponda al risparmio sui costi ottenuto con la modalità di fatturazione prescelta, se lo sconto sia correlato al numero di fatture emesse oppure se lo sconto possa essere attribuito a gruppi di clienti finali, la cui scelta sulla modalità di fatturazione determini un risparmio sui costi. |
3) |
Qualora la concessione dello sconto menzionato nella prima questione pregiudiziale implichi che, per i clienti finali distinti da quelli che abbiano optato per la specifica modalità di fatturazione, siano stati riscossi corrispettivi in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE: se il diritto dell’Unione imponga requisiti particolari di cui debba tenersi conto nella decisione sul rimborso di tali corrispettivi. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/27 |
Impugnazione proposta il 3 maggio 2018 da Jean-Marie Le Pen avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2018, nella causa T-140/16, Le Pen / Parlamento
(Causa C-303/18 P)
(2018/C 240/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018, T-140/16. |
Quindi:
— |
annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 29 gennaio 2016, notificata tramite lettera n. D 302191 il 5 febbraio 2016, adottata ai sensi dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti del ricorrente di una somma pari a EUR 320 026,23 per gli importi indebitamente versati nell’ambito dell’assistenza parlamentare e se ne motiva il recupero; |
— |
annullare la nota di addebito n. 2016-195 del 4 febbraio 2016 che informa il ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 29 gennaio 2016 e che ordina il recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare; |
— |
statuire sull’importo da attribuire al ricorrente quale risarcimento per il danno morale; |
— |
statuire sull’importo da attribuire al ricorrente a titolo delle spese processuali; |
— |
condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Motivo di ordine pubblico: violazione da parte del Tribunale dei diritti della difesa del ricorrente — violazione delle forme sostanziali Non imponendo al Parlamento il rispetto degli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali, il Tribunale non ha consentito un dibattito leale e oggetto di contraddittorio. Il Parlamento è in possesso del fascicolo amministrativo e del fascicolo dell’OLAF, dei quali può beneficiare. Prove del lavoro [svolto] possono essere presenti nei due fascicoli, ma rimanere nascoste al ricorrente. |
2. |
Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale — errori di diritto ed erronea qualificazione della natura giuridica dei fatti e degli elementi di prova da parte del Tribunale — carattere discriminatorio e, per estensione, fumus persecutionis — violazione dei principi di legittimo affidamento e di legalità
|
3. |
Illegalità interna degli atti impugnati
|
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Repubblica ceca) il 7 maggio 2018 — KORADO, a.s. / Generální ředitelství cel
(Causa C-306/18)
(2018/C 240/32)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci
Parti
Ricorrente: KORADO, a.s.
Resistente: Generální ředitelství cel
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia valido il regolamento di esecuzione (UE) 2015/23 (1) della Commissione, del 5 gennaio 2015, nel quale la merce descritta nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato viene classificata alla sottovoce 7307 93 19 della NC (nomenclatura combinata). |
2) |
Se, in caso di invalidità di tale regolamento, i prodotti di cui trattasi possano essere classificati alla sottovoce 7322 19 00 della NC. |
3) |
Se, in caso di validità di tale regolamento, i prodotti di cui trattasi debbano essere classificati alla sottovoce 7307 93 19 della NC. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/23 della Commissione, del 5 gennaio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2015, L 4, pag. 15).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Competition Appeal Tribunal, London (Regno Unito) il 7 maggio 2018 — Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, già Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd e Merck KGaA / Competition and Markets Authority
(Causa C-307/18)
(2018/C 240/33)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Competition Appeal Tribunal, Londra
Parti
Ricorrenti: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, già Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd e Merck KGaA
Resistente: Competition and Markets Authority
Questioni pregiudiziali
Concorrenza potenziale
1) |
Se, ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, [TFUE], il titolare di un brevetto per un prodotto farmaceutico e un produttore di medicinali generici che intende entrare nel mercato con una versione generica del medicinale debbano essere considerati come potenziali concorrenti quando le parti, in buona fede, sono in disaccordo sulla validità del brevetto e/o sul fatto che il prodotto generico violi il brevetto. |
2) |
Se la risposta alla prima questione cambi se:
|
Restrizione per oggetto
3) |
Se, quando vi sono procedimenti giudiziari in corso riguardanti la validità di un brevetto per un prodotto farmaceutico e l’eventuale violazione di tale brevetto mediante un prodotto generico, e non sia possibile determinare la probabilità di successo di una delle parti in tali procedimenti, sussista una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, nel caso in cui se le parti raggiungono un accordo per comporre la controversia in cui:
|
4) |
Se la risposta alla terza questione cambi qualora:
|
5) |
Se le risposte alla terza e quarta questione cambino qualora l’accordo preveda la fornitura da parte del titolare del brevetto a favore del produttore di medicinali generici di volumi significativi, sebbene limitati, di prodotti generici e tale accordo:
|
Restrizione per effetto
6) |
Se, nelle circostanze illustrate nelle questioni da 3 a 5, si sia in presenza di una restrizione della concorrenza «per effetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, o se tale nozione presupponga che la Corte accerti che, in assenza di tale accordo:
|
Definizione del mercato
7) |
Se, quando un prodotto farmaceutico brevettato è sostituibile a livello terapeutico con una serie di altri farmaci in una classe, e l’asserito abuso ai sensi dell'articolo 102 consiste in un comportamento del titolare del brevetto che esclude effettivamente le versioni generiche di tale farmaco dal mercato, tali prodotti generici debbano essere presi in considerazione, ai fini della definizione del mercato rilevante del prodotto, sebbene non potessero entrare legalmente nel mercato prima della scadenza del brevetto, qualora (il che è incerto) il brevetto fosse valido e venisse violato mediante tali prodotti generici. |
Abuso
8) |
Se, nelle circostanze di cui alle precedenti questioni 3-5, qualora il titolare del brevetto sia in una posizione dominante, il suo comportamento consistente nella conclusione di siffatto accordo costituisca un abuso ai sensi dell’articolo 102. |
9) |
Se la risposta alla questione 8 cambi se il titolare del brevetto stipula un accordo di questo tipo non per risolvere un contenzioso in essere, ma per evitare l’inizio di un contenzioso |
10) |
Se la risposta alla questione 8 o 9 cambi se:
|
9.7.2018 |
IT |
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C 240/31 |
Impugnazione proposta il 7 maggio 2018 da Bruno Gollnisch avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2018, causa T-624/16, Gollnisch / Parlamento
(Causa C-330/18 P)
(2018/C 240/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Conclusioni dedotte contro la sentenza impugnata:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018, T-624/16; |
— |
statuire sulle questioni sollevate a fini giurisprudenziali; |
— |
rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione; |
— |
ordinare il versamento al ricorrente della somma di EUR 12 500 a titolo di spese del procedimento di impugnazione; |
— |
condannare il Parlamento alle spese. |
Conclusioni formulate in caso di accoglimento dell’impugnazione:
— |
qualora la Corte ritenga di essere sufficientemente edotta, esaminare la controversia nel merito; |
— |
annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 1o luglio 2016; la notifica e le misure d’esecuzione contenute nella lettera del Direttore generale delle finanze del 6 luglio 2016, nonché la nota di addebito n. 2016-914 del 5 luglio 2016; |
— |
accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado; |
— |
ordinare il versamento al ricorrente della somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito; |
— |
condannare il Parlamento alla totalità delle spese. |
Conclusioni subordinate:
— |
ordinare la sospensione del procedimento fino alla conclusione dei procedimenti penali avviati in Francia; |
— |
ordinare la sospensione, per il medesimo intervallo di tempo, dell’esecuzione della decisione del Segretario generale e disporre la restituzione integrale al ricorrente delle somme prelevate a tale titolo. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Primo motivo, vertente sul difetto di competenza del Segretario generale e sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento La sentenza impugnata attribuisce al Segretario generale una competenza decisionale che gli consente di dichiarare autonomamente l’esistenza di un indebito, mentre, ai sensi della normativa e della giurisprudenza precedente, egli ha solamente competenze istruttorie, di proposta ed esecutive. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul mancato rispetto dei principi «una via electa» e «le pénal tient le civil en état» (principio di prevalenza del diritto penale su quello civile) La sentenza impugnata ritiene erroneamente che il principio invocato rientri nell’ambito del diritto nazionale e non del diritto europeo, e che la controversia di cui trattasi non presenti alcun elemento di rilievo penale. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa La sentenza impugnata 1) non ha reintegrato il ricorrente nel suo diritto fondamentale a essere ascoltato, benché egli ne sia stato privato durante l’intero procedimento; 2) ha avallato la qualifica di semplici sospetti attribuita dall’amministrazione del Parlamento, sebbene si trattasse di censure, per di più infondate, formulate nei confronti del ricorrente nel corso di detto procedimento e sebbene il carattere mutevole e impreciso di tali censure costituisse un impedimento dirimente alla presentazione di una difesa utile; 3) non ha tenuto conto delle conseguenze del silenzio serbato dall’amministrazione a fronte della corrispondenza del ricorrente che le poneva interrogativi sulla natura esatta delle prove del lavoro del suo assistente che ci si aspettava egli producesse. |
4. |
Quarto motivo, vertente su un trattamento discriminatorio e sul fumus persecutionis, nonché su un’illegittima inversione dell’onere della prova La sentenza impugnata non ha qualificato come tali gli indizi di un trattamento discriminatorio e di fumus persecutionis e ha escluso che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente possa applicarsi per analogia ai casi di discriminazione politica. |
5. |
Quinto motivo, vertente su una carenza di motivazione e sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che i documenti intermedi del procedimento di ripetizione dell’indebito fossero privi di valore giuridico per quanto attiene alla validità di tale procedimento e, di conseguenza, del suo atto conclusivo. La sentenza impugnata non ha dunque tratto alcuna conseguenza dal fatto che tanto l’incertezza della motivazione quanto il silenzio serbato dall’amministrazione sulle richieste di chiarimenti del ricorrente non hanno consentito a quest’ultimo di sapere come dimostrare l’assenza della violazione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento La sentenza impugnata ha considerato che l’esigenza per un deputato di conservare le prove del lavoro dei suoi assistenti non abbia carattere retroattivo né vincolante. |
7. |
Settimo motivo, vertente su un’errata qualificazione delle prove, su uno snaturamento dei fatti e sulla contraddittorietà della motivazione La sentenza impugnata ha elaborato unilateralmente, a posteriori, senza base giuridica e senza coerenza, una teoria dei mezzi di prova del lavoro dell’assistente riconosciuti e ammissibili, ha ignorato in modo arbitrario quelli presentati dal ricorrente e ha contestato a quest’ultimo di non averne introdotti in giudizio di nuovi. |
8. |
Ottavo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità La sentenza impugnata afferma, da un lato, che le misure di attuazione non lasciano al Segretario generale alcun margine discrezionale per una decisione e, dall’altro, che il ricorrente non ha addotto argomenti sufficienti contro le misure di attuazione o i testi su cui queste ultime si fondano. |
Tribunale
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/34 |
Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Uribe-Etxebarría Jiménez / EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)
(Causa T-577/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SHERPA - Marchio nazionale denominativo anteriore SHERPA - Dichiarazione di nullità parziale - Oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso - Uso effettivo del marchio - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001]»])
(2018/C 240/35)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Uribe-Etxebarría Jiménez (Erandio, Spagna) (rappresentante: M. Esteve Sanz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Núcleo de comunicaciones y control, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 luglio 2015 (procedimento R 1135/2014-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Núcleo de comunicaciones y control e il sig. Uribe-Etxebarría Jiménez.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 luglio 2015 (procedimento R 1135/2014-2) è annullata, nella parte in cui riguarda i prodotti contraddistinti dal marchio contestato rientranti nella classe 9. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dal sig. Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez. |
4) |
Il sig. Uribe-Etxebarría Jiménez sopporterà due terzi delle proprie spese. |
5) |
La Núcleo de comunicaciones y control, SL, sopporterà le proprie spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/35 |
Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Josefsson / Parlamento
(Causa T-566/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Licenziamento - Articolo 47, lettera c), i), del RAA - Errore manifesto di valutazione - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine»))
(2018/C 240/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Erik Josefsson (Malmö, Svezia) (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillerme e M. Forgeois, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente M. Dean e L. Deneys, successivamente M. Dean e Í. Ní Riagáin Düro, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento del 19 dicembre 2014 vertente sulla risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente
Dispositivo
1) |
La decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2014 vertente sulla risoluzione del contratto di agente temporaneo del sig. Erik Josefsson è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Parlamento è condannato alle spese. |
(1) GU C 27 del 25.1.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica con il numero F-138/15) e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/35 |
Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Commissione / AV
(Causa T-701/16 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Esame medico - Dichiarazioni incomplete durante l’esame medico - Applicazione retroattiva della riserva medica - Non ammissione al beneficio dell’indennità di invalidità - Esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica che ha annullato la decisione iniziale»))
(2018/C 240/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, C. Berardis Kayser, C. Ehrbar e T. Bohr, successivamente C. Ehrbar e T. Bohr, agenti)
Altra parte nel procedimento: AV (rappresentanti: J.-N. Louis et N. de Montigny, avvocati)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, AV/Commissione (F-91/15, EU:F:2016:170).
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, AV/Commissione (F-91/15), è annullata. |
2) |
La causa è rinviata ad una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione. |
3) |
Le spese sono riservate. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/36 |
Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018 — Basil / EUIPO — Artex (Cestini per biciclette)
(Causa T-760/16) (1)
([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante cestini per biciclette - Causa di nullità - Inammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità - Articolo 52, paragrafo 3, e articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002»])
(2018/C 240/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Basil BV (Silvolde, Paesi Bassi) (rappresentanti: N. Weber e J. von der Thüsen, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Hanne e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Artex SpA (San Zeno di Cassola, Italia) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 7 luglio 2016 (procedimento R 535/2015-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Artex e Basil.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Basil BV è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/37 |
Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Fedtke / CESE
(Causa T-801/16 RENV) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Collocamento a riposo - Età pensionabile - Richiesta di proroga di servizio - Articolo 52, primo e secondo comma, dello statuto - Interesse del servizio - Atto puramente confermativo - Fatti nuovi e sostanziali - Ricevibilità»))
(2018/C 240/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ingrid Fedtke (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del CESE che respinge la domanda della ricorrente diretta al mantenimento in servizio sino all’età di 66 anni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Ingrid Fedtke è condannata alle spese relative al presente procedimento tanto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea quanto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. |
(1) GU C 320 del 28.9.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-107/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
9.7.2018 |
IT |
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C 240/37 |
Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2018 — Italytrade/EUIPO — Tpresso (tèespresso)
(Causa T-67/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo tèespresso - Marchi internazionali figurativo anteriore TPresso e denominativo anteriore TPRESSO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 240/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Italytrade Srl (Bari, Italia) (rappresentante: N. Clemente, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tpresso SA (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Biglia e R. Spagnolli, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 novembre 2016 (procedimento R 959/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tpresso e l’Italytrade.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Italytrade Srl è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/38 |
Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2018 — Italytrade/EUIPO — Tpresso (teaespresso)
(Causa T-68/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo teaespresso - Marchi internazionali figurativo anteriore TPresso e denominativo anteriore TPRESSO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 240/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Italytrade Srl (Bari, Italia) (rappresentante: N. Clemente, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tpresso SA (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Biglia e R. Spagnolli, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 novembre 2016 (procedimento R 1099/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tpresso e l’Italytrade.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Italytrade Srl è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/39 |
Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata / EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)
(Causa T-299/17) (1)
([«Marchio dell’Union europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo 1000 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione»])
(2018/C 240/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina) (reppresentanti: S. Fröhlich e M. Hartmann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 marzo 2017 (procedimento R 650/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zhejiang Rongpeng Air Tools e la Sata.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sata GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/39 |
Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)
(Causa T-300/17) (1)
([«Marchio dell’Union europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo 3000 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione»])
(2018/C 240/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina) (reppresentanti: S. Fröhlich e M. Hartmann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 marzo 2017 (procedimento R 653/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zhejiang Rongpeng Air Tools e la Sata.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sata GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/40 |
Sentenza del Tribunale del 29 maggio 2018 — Sata / EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)
(Causa T-301/17) (1)
([«Marchio dell’Union europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo 2000 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione»])
(2018/C 240/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina) (reppresentanti: S. Fröhlich e M. Hartmann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 marzo 2017 (procedimento R 651/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zhejiang Rongpeng Air Tools e la Sata.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sata GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/41 |
Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2018 — Mendes / EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)
(Causa T-419/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo VSL#3 - Marchio divenuto una denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato - Marchio idoneo ad indurre in errore il pubblico - Articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 240/45)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Mendes SA (Lugano, Svizzera) (rappresentante: G. Carpineti, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Actial Farmaceutica Srl (Roma, Italia) (rappresentante: S. Giudici, avvocato
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2017 (caso R 1306/2016-2), relativa ad un procedimento per declaratoria di decadenza tra la Mendes e la Actial Farmaceutica
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Mendes SA è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/41 |
Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2018 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)
(Causa T-426/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EFUSE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001])
(2018/C 240/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt, V. Töbelmann e M. Vitt, avvocati)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 aprile 2017 (procedimento R 1881/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo EFUSE come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Item Industrietechnik GmbH è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/42 |
Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2018 — Item Industrietechnik / EUIPO (EFUSE)
(Causa T-427/17) (1)
([«Marchio dell’Union europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo EFUSE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 240/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt, V. Töbelmann e M. Vitt, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 aprile 2017 (procedimento R 1882/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo EFUSE come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Item Industrietechnik GmbH è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/43 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 maggio 2018 — Elche Club de Fútbol / Commissione
(Causa T-901/16 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche - Garanzia di Stato concessa da un ente pubblico - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Fumus boni iuris - Urgenza - Bilanciamento degli interessi»))
(2018/C 240/48)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Elche Club de Fútbol, SAD (Elche, Spagna) (rappresentanti: M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, G. Luengo e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol (GU 2017, L 55, pag. 12).
Dispositivo
1) |
È sospesa l’esecuzione della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD, e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12) per quanto riguarda il recupero, presso l’Elche Club de Fútbol, dell’aiuto identificato come misura 3 all’articolo 1 della suddetta decisione |
2) |
Per il resto, la domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
3) |
L’ordinanza del 6 marzo 2017, Elche Club de Fútbol/Commissione (T-901/16 R), è revocata. |
4) |
Le spese sono riservate. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/44 |
Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2018 — Abel e a./Commissione
(Causa T-197/17) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Ambiente - Adozione da parte della Commissione di un regolamento concernente le emissioni inquinanti di veicoli passeggeri e commerciali leggeri - Domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti dai ricorrenti - Assenza di carattere reale e certo del danno - Situazione che può incidere moralmente su qualsiasi persona - Assenza di danno risarcibile - Domanda di ingiunzione»))
(2018/C 240/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Marc Abel (Montreuil, Francia), e gli altri 1428 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: J. Assous, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. Huttunen e A. Becker, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che i ricorrenti avrebbero subito a seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU 2016, L 109, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Marc Abel e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese. |
(1) GU 2017, C 151, del 15.5.2017.
9.7.2018 |
IT |
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C 240/44 |
Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Argus Security Projects / Commissione e EUBAM Libia
(Causa T-206/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di servizi - Procedura negoziata concorrenziale - Prestazione di servizi di sicurezza nell’ambito della missione dell’Unione di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Elementi successivi all’aggiudicazione dell’appalto - Modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell’appalto - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2018/C 240/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Cipro) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, P. Aalto e L. Baumgart, agenti), Missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (rappresentante: E. Raoult, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EUBAM Libia del 24 gennaio 2017 di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente, per l’attribuzione, mediante procedura negoziata concorrenziale, dell’appalto relativo ai servizi di sicurezza nell’ambito dell’EUBAM Libia per la gestione integrata delle frontiere in Libia (contratto EUBAM-13-020), e di aggiudicare l’appalto alla Garda World Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
1) |
L’Argus Security Projects Ltd è condannata alla spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/45 |
Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Sensotek/EUIPO — Senso Tecnologie (senso tek)
(Causa T-470/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo senso tek - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore SENSOTEC - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2018/C 240/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sensotek GmbH (Reichenbach an der Fils, Germania) (rappresentante: J. Klink, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Senso Tecnologie Srl (Roma, Italia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 maggio 2017 (procedimento R 1953/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Senso Tecnologie e la Sensotek.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sensotek GmbH è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/46 |
Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2018 — NeoCell/EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN)
(Causa T-666/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Persona giuridica di diritto privato - Assenza di prova dell’esistenza giuridica - Articolo 177, paragrafo 4, del regolamento di procedura - Irricevibilità manifesta»))
(2018/C 240/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NeoCell Corporation (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 luglio 2017 (procedimento R 147/2017-2), concernente la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La NeoCell Corporation è condannata alle spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/46 |
Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Comune di Fessenheim e a. / Commissione
(Causa T-726/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Lettera inviata dalla Commissione alle autorità francesi relativa al protocollo di indennizzo del gruppo EDF nell’ambito dell’abrogazione dell’autorizzazione all’esercizio della centrale nucleare di Fessenheim - Diniego implicito di accesso - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità»))
(2018/C 240/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Comnune di Fessenheim (Fessenheim, Francia), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Francia), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Francia), Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, (Strasburgo, Francia) (rappresentante: G. de Rubercy, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Buchet, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione implicita della Commissione del 10 agosto 2017, con la quale la Commissione ha rifiutato di consentire ai ricorrenti l’accesso alla lettera indirizzata il 23 marzo 2017 dalla Commissione alle autorità francesi relativa al protocollo di indennizzo del gruppo Électricité de France (EDF) relativo all’abrogazione dell’autorizzazione all’esercizio della centrale nucleare di Fessenheim.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica francese. |
3) |
Il commune de Fessenheim, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, il conseil départemental du Haut-Rhin e il conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine sono condannati a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/47 |
Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Seco Belgium e Vinçotte / Parlamento
(Causa T-812/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Missioni di controllo tecnico e di consulenza tecnica nel quadro di acquisizioni, progetti e lavori immobiliari presso il Parlamento europeo a Bruxelles - Rigetto dell’offerta delle ricorrenti e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Revoca dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»))
(2018/C 240/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Seco Belgium (Bruxelles, Belgio) e Vinçotte (Vilvoorde, Belgio) (rappresentanti: A. Delvaux e R. Simar, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente, P. López Carceller e Z. Nagy, successivamente Z. Nagy e B. Simon, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione de Parlamento europeo del 1o dicembre 2017 di respingere l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto 06D 20/2017/M005, intitolata «Missioni di controllo tecnico e di consulenza tecnica nel quadro di acquisizioni, progetti e lavori immobiliari presso il Parlamento europeo a Bruxelles» e di aggiudicare l’appalto a un altro offerente.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Il Parlamento europeo è condannato alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/48 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2018 — European Anglers Alliance / Consiglio
(Causa T-252/18)
(2018/C 240/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: European Anglers Alliance (Offenbach am Main, Germania) (rappresentante: L.-B. Buchman, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
riconoscere l’interesse ad agire alla European Anglers Alliance; |
— |
annullare le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 4, e 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU 2018, L 27, pag. 1), in quanto:
|
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto le disposizioni impugnate del regolamento (UE) 2018/120 determinano una discriminazione ingiustificata tra cittadini europei rispetto all’obiettivo perseguito, nonché tra i pescatori dilettanti e la pesca industriale. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul superamento da parte del Consiglio del margine discrezionale ad esso spettante. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/48 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — VY / Commissione
(Causa T-253/18)
(2018/C 240/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VY (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare e statuire quanto segue:
— |
la decisione relativa alla nomina di [riservato] (1) a capo unità [riservato] della delegazione dell’Unione europea in Giappone e quella recante rigetto della candidatura del ricorrente sono annullate; |
— |
la Commissione è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’avviso di posto vacante. |
2. |
Secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. |
3. |
Terzo motivo, riguardante la violazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell’articolo 1 quinquies dello Statuto. |
(1) Dati riservati occultati.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/49 |
Ricorso proposto il 25 aprile 2018 — Makhlouf / Commissione e BCE
(Causa T-260/18)
(2018/C 240/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenute: Commissione europea e Banca centrale europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’azione del ricorrente ricevibile e fondata; |
— |
conseguentemente, condannare l’Unione europea, nelle parti convenute, a indennizzare il ricorrente della totalità del danno subito, per un importo di EUR 6 900 000, maggiorato degli interessi; |
— |
condannare le convenute alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 13, paragrafi 3 e 4, del Trattato MES, in quanto essa non ha vegliato sulla compatibilità del protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 con il diritto dell’Unione. |
2. |
Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere e sulla violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali da parte della BCE, in quanto essa ha utilizzato le proprie competenze in materia di politica monetaria per imporre all’Eurogruppo e al governo cipriota le modalità di ristrutturazione delle banche. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un’espropriazione dei beni del ricorrente senza equo indennizzo. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/50 |
Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — O'Flynn e a. / Commissione
(Causa T-270/18)
(2018/C 240/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Michael O'Flynn (Cork, Irlanda), Paddy McKillen (Dublino, Irlanda) e David Daly (Malahide, Irlanda) (rappresentanti: M. Cush, SC, D. Hardiman, Barrister, P. O'Brien e D. O'Keeffe, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2018) 464 final del 25 gennaio 2018 [SA.43791 (2017/NN)] (1) nei limiti in cui essa non ha sollevato obiezioni contro il presunto aiuto alla (e attraverso la) National Asset Management Agency (NAMA) o, in subordine, nei limiti in cui non ha ritenuto che tale misura costituisse un aiuto, |
— |
rifondere alle ricorrenti le spese relative al presente procedimento, comprese quelle ad esso accessorie. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe dovuto avviare un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione da parte della convenuta.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106 TFUE.
|
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/51 |
Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Bernaldo de Quirós/Commissione
(Causa T-273/18)
(2018/C 240/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza,
— |
annullare la decisione del 6 luglio 2017; |
— |
pronunciare l’annullamento, ove opportuno, della decisione del 31 gennaio 2018 di rigetto del reclamo; |
— |
disporre il risarcimento del danno morale della ricorrente derivante da tali decisioni, stimato, in forma puramente simbolica, nella somma di EUR 1; |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, relativo alla violazione del mandato conferito all’ufficio di indagine e di disciplina per quanto concerne l’indagine amministrativa condotta nei confronti della ricorrente, nonché alla violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione. |
2. |
Secondo motivo, relativo, da un lato, alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e alla violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, e, dall’altro, alla violazione del principio di parità delle armi nel corso dell’audizione della ricorrente sulla base dell’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto. |
3. |
Terzo motivo, relativo a una violazione del principio di proporzionalità e a un errore manifesto di valutazione. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/52 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Azarov/Consiglio
(Causa T-286/18)
(2018/C 240/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 63, pag. 48), nonché il regolamento di esecuzione (EU) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 63, pag. 5), nella parte in cui riguardano il ricorrente; |
— |
adottare determinate misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale; |
— |
condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità Il ricorrente fa valere che le misure restrittive, disposte già per la quinta volta, sarebbero palesemente sproporzionate. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione Il ricorrente sostiene che il Consiglio non disporrebbe della base fattuale sufficientemente solida richiesta dalla giurisprudenza per l’adozione della decisione di prorogare le misure restrittive. |
9.7.2018 |
IT |
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C 240/52 |
Ricorso proposto il 10 maggio 2018 — Repubblica di Lettonia / Commissione europea
(Causa T-293/18)
(2018/C 240/61)
Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kucina e V. Soņeca)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la lettera C(2018) 1418 final della Commissione, del 12 marzo 2018, con la quale la Commissione ha definito la sua posizione, e ingiungere a detta istituzione di adottare una posizione che non produca effetti giuridici negativi per la Lettonia; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la Repubblica di Lettonia sostiene che, definendo la sua posizione, la Commissione ha violato non solo l’articolo 263 TFUE, producendo in tal modo effetti giuridici negativi per la Lettonia, ma anche l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, 38 TFUE e 335 TFUE, i quali impongono alla Commissione di garantire che la Norvegia osservi correttamente gli impegni assunti da detto Stato in forza del trattato di Parigi (1) per quanto riguarda il diritto degli Stati membri dell’Unione europea a un accesso non discriminatorio alla pesca nella zona di pesca di Svalbard.
(1) Trattato relativo a Spitsbergen, concluso tra la Norvegia, gli Stati Uniti d’America, la Danimarca, la Francia, l’Italia, il Giappone, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, l’Irlanda, i territori britannici d’oltremare e la Svezia, firmato a Parigi il 9 febbraio 1920. Disponibile su: https://likumi.lv/ta/id/282051-par-ligumu-starp-norvegiju-amerikas-savienotajam-valstim-daniju-franciju-italiju-japanu-niderlandi-lielbritaniju-un
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/53 |
Ricorso proposto l’8 maggio 2018 — Wirecard Technologies / EUIPO — Striatum Ventures (supr)
(Causa T-297/18)
(2018/C 240/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wirecard Technologies GmbH (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Striatum Ventures BV (Rosmalen, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «supr» — Marchio dell’Unione europea n. 13 163 746
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2018 nel procedimento R 2028/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/54 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Klyuyev / Consiglio
(Causa T-305/18)
(2018/C 240/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, R Gherson e T. Garner, Solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede al Tribunale l’annullamento dei seguenti atti:
— |
Decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 48), e |
— |
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 5), |
— |
nei limiti in cui tali misure si applicano al ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso errori di valutazione in quanto ha ritenuto soddisfatto il criterio per l’inclusione del ricorrente nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata e nell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 6, letto in combinato disposto con gli articoli 2 e 3, TUE, e con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto il Consiglio ha ritenuto che il trattamento del ricorrente in Ucraina rispettasse i diritti umani fondamentali. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato i diritti della difesa del ricorrente e il diritto a una buona amministrazione e alla tutela giurisdizionale effettiva. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione o proporzione, il diritto alla tutela della proprietà e della reputazione del ricorrente. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/55 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2018– Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/ Commissione
(Causa T-307/18)
(2018/C 240/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (Huzhou City, Cina) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento 2018/330 è stato adottato dalla Commissione con modalità che violano in sostanza i diritti della difesa della ricorrente, con inosservanza dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 21, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, nonché dell’articolo 3.1, dell’articolo 5.3, dell’articolo 6.1, dell’articolo 6.1.2, dell’articolo 6.2, dell’articolo 6.4, dell’articolo 6.5.1, dell’articolo 6.6 e dell’articolo 6.9 dell’accordo antidumping dell'OMC. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che adottando il regolamento 2018/330, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, di diritto e di fatto, avendo applicato il metodo del paese analogo per il calcolo del valore normale per la ricorrente, in violazione dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 2, paragrafi 1 e 7, e dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036, nonché dell’articolo 2.2 e dell’articolo 6.10.1 dell’accordo antidumping dell’OMC. La Commissione non ha fornito alcuna ragione che giustifichi l’applicazione, nel caso della ricorrente, dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che adottando il regolamento 2018/330, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, di diritto e di fatto, adottando un NCP erroneo del prodotto di cui trattasi, in violazione dell’articolo 2, paragrafi 2, 5 e 6, dell’articolo 6, paragrafi 7 e 8, e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 nonché dell’articolo 2.2.1.1, dell’articolo 2.2.2, dell’articolo 2.4 e dell’articolo 2.6 dell’accordo antidumping dell’OMC. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, adottando il regolamento 2018/330, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, di diritto e di fatto, nei limiti in cui il metodo applicato ha falsato sostanzialmente il margine di dumping della ricorrente, in violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’articolo 2, paragrafi 6, 10 e 11, dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036 nonché dell’articolo 2.2, dell’articolo 2.2.2, dell’articolo 2.4, dell’articolo 2.4.2, dell’articolo 2.6, dell’articolo 3.6 e dell’articolo 9.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che adottando il regolamento 2018/330, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, di diritto e di fatto, accertando l’esistenza di un pregiudizio e il probabile riverificarsi del pregiudizio e non verificando la sussistenza di un nesso di causalità, in violazione dell’articolo 1, paragrafi 1, 2 3, dell’articolo 2, paragrafi 9 e 12, dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 9, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 nonché dell’articolo 1.1, dell’articolo 2.1, dell’articolo 2.4.2, dell’articolo 3.1, dell’articolo 3.5, dell’articolo 3.7 e dell’articolo 9.3 dell’accordo antidumping dell’OMC. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/56 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2018 — Buck / EUIPO — Unger Holding (BUCK)
(Causa T-311/18)
(2018/C 240/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Društvo za proizvodnju inženjering i usluge Buck d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: I. Lázaro Betancor, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unger Holding GmbH (Herne, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo BUCK nei colori bianco e rosso — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 218 386
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2018 nel procedimento R 1024/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/56 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2018 — Dentsply De Trey / EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
(Causa T-312/18)
(2018/C 240/66)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dentsply De Trey GmbH (Costanza, Germania) (rappresentante: S. Clark, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IDS SpA (Savona, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «AQUAPRINT» — Domanda di registrazione n. 12 272 407
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 febbraio 2018 nel procedimento R 1438/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata eccetto nella parte in cui la commissione di ricorso ha stabilito che i prodotti sono identici o simili e che il pubblico di riferimento non è specializzato in ambito dentistico; |
— |
condannare, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, l’EUIPO e gli eventuali intervenienti alle spese sostenute dalla Dentsply nel presente procedimento; |
— |
riformare la decisione ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, anche sul capo della condanna alle spese e condannare l’EUIPO e l’interveniente soccombente al pagamento delle spese sostenute durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 2017/1001. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/57 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — Hashem e Assi/CRU
(Causa T-314/18)
(2018/C 240/67)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Hashem Asad Mohammad Hashem (Amman, Giordania), Souhair H. B. Assi (Amman) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannarlo al risarcimento del danno subito dai ricorrenti derivante dall’insieme delle sue azioni e omissioni che ha causato la perdita totale dell’investimento in obbligazioni subordinate del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.; |
— |
condannare il Comitato, a titolo di risarcimento del danno subito, a versare ai ricorrenti, in via principale, l’importo corrispondente al rimborso degli investimenti effettuati, pari a EUR 5 571 434,73 in azioni del Banco Popular; o in alternativa, in via subordinata rispetto a quanto sopra, pari a EUR 2 341 142,51; |
— |
maggiorare l’importo esigibile di interessi compensativi a decorrere dal 7 giugno 2017 fino alla pronuncia della sentenza che statuisce sul presente ricorso; |
— |
maggiorare l’importo esigibile degli interessi di mora corrispondenti a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale dell’importo esigibile, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti; |
— |
condannare il Comitato alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e gli argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/Comitato di risoluzione unico (GU 2017, C 424, pag. 42).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/58 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Calvo Gutierrez e altri/CRU
(Causa T-315/18)
(2018/C 240/68)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Maria Graciela Calvo Gutierrez (Alcobendas, Spagna), e altri 21 ricorrenti (rappresentanti: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannarlo al risarcimento del danno subito dai ricorrenti derivante dall’insieme delle sue azioni ed omissioni che ha causato la perdita totale dell’investimento in obbligazioni subordinate del BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.; |
— |
condannare il CRU a versare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subito: a titolo di danni materiali, l’importo totale di EUR 7 570 098,78 per il deprezzamento di azioni del Banco Popular, suddiviso proporzionalmente in funzione delle azioni di ciascuno dei ricorrenti nei seguenti termini:
a titolo di danni morali, un importo di EUR 7 570 098,78 o l’importo che il Tribunale riterrà opportuno, suddiviso proporzionalmente tra i ricorrenti secondo le stesse proporzioni dell’importo concesso a titolo del danno materiale; |
— |
maggiorare l’importo esigibile di interessi di mora a decorrere dalla pronuncia di detta sentenza e fino al pagamento integrale dell’importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti; |
— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e gli argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/ Comitato di risoluzione unico (GU 2017, C 424, pag. 42).
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/59 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2018 — Fugro/Commissione
(Causa T-317/18)
(2018/C 240/69)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fugro NV (Leidschendam, Paesi Bassi) (rappresentati: T. Snoep e V. van Weperen, avvocati)
Convenuto: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola il principio di proporzionalità.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola il diritto di proprietà ex articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea della Fugro nonché la libertà d’impresa ex articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea della Fugro.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola il principio di non distorsione della concorrenza.
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9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/61 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2018 — Serenity Pharmaceuticals / EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT)
(Causa T-321/18)
(2018/C 240/70)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Serenity Pharmaceuticals LLC (Milford, Pennsylvania (Stati Uniti) (rappresentante: J. Day, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gebro Holding GmbH (Fieberbrunn, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «NOCUVANT» — Domanda di registrazione n. 13 053 434
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 marzo 2018 nel procedimento R 584/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione del 27 gennaio 2018 nell’opposizione n. B 002437922; |
— |
condannare l’EUIPO e la Gebro Holdings GmbH a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/61 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Fomanu / EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Raffigurazione di una farfalla)
(Causa T-323/18)
(2018/C 240/71)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Germania (rappresentante: S. Reichart, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo n. 5 481 403
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2018 nel procedimento R 2241/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha dichiarato la decadenza del marchio dell’Unione europea controverso in relazione ai seguenti prodotti e servizi: Classe 9 — compact disc; videodischi digitali; Programmi per computer e software, in particolare software per scambiare, memorizzare, riprodurre e raccogliere dati in modo sistematico; Classe 16 — Prodotti tipografici compresi nella classe 16, eccetto i prodotti tipografici stampati con foto individuali (in particolare foto libri, foto calendari, foto su tela, foto puzzle, foto agende, foto raccoglitori); Classe 38 — fornitura d’accesso a una banca dati per scaricare informazioni mediante mezzi elettronici (Internet); trasmissione di messaggi e di immagini mediante computer; Classe 40 — Rilegatura; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’Articolo 19, paragrafo 1 in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1430 della Commissione. |
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/62 |
Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2018 — C & J Clark International / Commissione
(Causa T-230/16) (1)
(2018/C 240/72)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
9.7.2018 |
IT |
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C 240/63 |
Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Aide et Action France / Commissione
(Causa T-357/17) (1)
(2018/C 240/73)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/63 |
Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2018 — Deutsche Lufthansa / Commissione
(Causa T-1/18) (1)
(2018/C 240/74)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
9.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 240/63 |
Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Teollisuuden Voima / Commissione
(Causa T-52/18) (1)
(2018/C 240/75)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.