ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 221/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 221/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi (Ungheria) l’8 gennaio 2018 — István Bán / KP 2000 Kft., Edit Kovács
(Causa C-24/18)
(2018/C 221/02)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
Parti
Ricorrente: István Bán.
Convenute: KP 2000 Kft., Edit Kovács
Questione pregiudiziale
Se una normativa di uno Stato membro che estingua ipso iure– e senza indennizzo pecuniario — un diritto d’uso costituito su un terreno agricolo o forestale, qualora un nuovo proprietario acquisisca, nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata, il bene immobile gravato dal diritto d’uso e l’utilizzatore del terreno non si sia avvalso, per il terreno di cui trattasi, di un aiuto allo sviluppo agricolo o rurale finanziato dall’Unione europea o dal bilancio nazionale che è subordinato all’obbligo di utilizzare il terreno nel corso di un determinato periodo stabilito ex lege, determini una limitazione contraria agli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 6 febbraio 2018 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-75/18)
(2018/C 221/03)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni degli articoli 49, 54, 107 e 108 del TFUE debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una misura di uno Stato membro nell’ambito della quale la normativa nazionale di tale Stato (legge che istituisce l’imposta straordinaria sulle telecomunicazioni) ha per effetto che il carico fiscale effettivo gravi su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri, e se tale effetto sia indirettamente discriminatorio. |
2) |
Se gli articoli 107 e 108 del TFUE ostino ad una normativa di uno Stato membro che prescrive un obbligo fiscale soggetto ad un’aliquota progressiva che grava sul volume d’affari. Se tale normativa sia indirettamente discriminatoria se ha per effetto che il carico fiscale effettivo, nello scaglione più elevato, gravi prevalentemente su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri, e se tale effetto costituisca un aiuto di Stato vietato. |
3) |
Se l’articolo 401 della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che dà luogo ad una distinzione tra soggetti passivi stranieri e nazionali. Se l’imposta straordinaria abbia carattere di imposta sul volume d’affari. Vale a dire, se sia un’imposta compatibile o incompatibile con la direttiva IVA. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consigli, o del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; GU L 347, pag. 1.
25.6.2018 |
IT |
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C 221/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 febbraio 2018 — Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-126/18)
(2018/C 221/04)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario, a quelle della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) (in prosieguo, la «direttiva IVA») (tenendo conto segnatamente dell’articolo 183), e ai principi di effettività, di efficacia diretta e di equivalenza una prassi giudiziale di uno Stato membro in forza della quale, nell’esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, si muove dal presupposto che l’autorità tributaria nazionale non abbia commesso una violazione (omissione) — ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte non recuperabile dell’IVA dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi — in quanto, all’epoca della decisione di detta autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la Corte di giustizia ha dichiarato solo in seguito l’incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito. La prassi nazionale ha quindi accolto come quasi conforme alla legge l’applicazione di tale presupposto stabilito nella normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione finché il legislatore nazionale lo ha formalmente abrogato. |
2) |
Se siano conformi al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente dell’articolo 183), e ai principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, la normativa e la prassi di uno Stato membro che, nell’esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, distinguono a seconda che l’autorità tributaria non abbia rimborsato l’imposta nell’osservanza delle disposizioni nazionali allora vigenti — risultate contrarie al diritto comunitario — o se ciò sia avvenuto in violazione delle medesime, e che, per quanto attiene all’entità del tasso degli interessi maturati sull’IVA il cui rimborso non ha potuto essere chiesto entro un termine ragionevole a motivo di un presupposto di diritto nazionale dichiarato contrario al diritto dell’Unione dalla Corte di giustizia, indicano due periodi distinti, di modo che,
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3) |
Se sia conforme al diritto comunitario, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro che prevede, come data iniziale per il calcolo degli interessi di mora (interesse composto o interessi sugli interessi) maturati ai sensi delle disposizioni dello Stato membro relative al pagamento tardivo degli interessi di mora sull’imposta trattenuta in violazione del diritto dell’Unione (interessi sull’IVA; nel caso di specie, principale), non la data originaria di maturazione degli interessi sull’IVA (principale), bensì un momento successivo, considerando in particolare che la domanda di pagamento degli interessi sulle imposte trattenute o non rimborsate in violazione del diritto dell’Unione costituisce un diritto soggettivo che trae origine direttamente dal diritto dell’Unione stesso. |
4) |
Se sia conforme al diritto comunitario, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro in forza della quale il soggetto passivo deve presentare una domanda separata in caso di richiesta di pagamento degli interessi maturati a seguito di infrazione dovuta a mora dell’autorità tributaria, mentre in altri casi di richiesta di pagamento degli interessi di mora tale domanda separata non è necessaria in quanto gli interessi sono concessi d’ufficio. |
5) |
Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui sopra, sia conforme al diritto comunitario, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro in forza della quale può essere concesso solo l’interesse composto (interessi sugli interessi) dovuto per il pagamento tardivo degli interessi sull’imposta trattenuta in violazione del diritto dell’Unione secondo quanto statuito dalla Corte (interessi sull’IVA; nel caso di specie, principale) qualora il soggetto passivo presenti una domanda straordinaria mediante cui non richiede specificamente gli interessi, bensì l’importo dell’imposta sugli acquisti non pagati dovuta esattamente al momento dell’abrogazione, nel diritto interno, della norma dello Stato membro contraria al diritto dell’Unione che obbligava a trattenere l’IVA a motivo di detto mancato pagamento, sebbene gli interessi sull’IVA, che sono alla base della richiesta di pagamento dell’interesse composto in merito ai periodi di dichiarazione precedenti alla domanda straordinaria, siano già maturati e non siano ancora stati pagati. |
6) |
Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui sopra, sia conforme al diritto dell’Unione, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro che comporta la perdita del diritto di percepire l’interesse composto (interesse sugli interessi), dovuto sul pagamento tardivo degli interessi sull’imposta trattenuta in violazione del diritto dell’Unione secondo quanto statuito dalla Corte (interessi sull’IVA; nel caso di specie, principale) in merito alle richieste di pagamento degli interessi sull’IVA che non rientravano nel periodo di dichiarazione dell’IVA interessato dal termine di decadenza stabilito per la presentazione della domanda straordinaria, in quanto detti interessi erano maturati in precedenza. |
7) |
Se sia conforme al diritto comunitario e all’articolo 183 della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente del principio di effettività e della natura di diritto soggettivo della richiesta di pagamento degli interessi dovuti sulle imposte ingiustificatamente non rimborsate) una prassi di uno Stato membro che priva definitivamente il soggetto passivo della possibilità di richiedere interessi sull’imposta trattenuta ai sensi di una normativa nazionale successivamente dichiarata contraria al diritto comunitario e che impediva di richiedere l’IVA rispetto ad alcuni acquisti non pagati, di modo che
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8) |
Se sia conforme al diritto comunitario, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro in forza della quale la possibilità di richiedere gli interessi di mora da pagare sugli interessi dell’IVA (principale) che spettano al soggetto passivo per l’imposta non rimborsata nel momento in cui era originariamente esigibile, in base a una norma del diritto interno successivamente dichiarata contraria al diritto comunitario, dipende, per l’intero periodo compreso tra il 2005 e il 2011, dal fatto che il soggetto passivo abbia tuttora la facoltà di chiedere il rimborso dell’IVA relativa al periodo di dichiarazione di detta imposta nel quale la disposizione contraria al diritto comunitario di cui trattasi (settembre 2011) è stata abolita dall’ordinamento giuridico interno, sebbene il pagamento degli interessi sull’IVA (principale) non fosse avvenuto prima di allora né in una fase successiva, prima del momento in cui la domanda è stata proposta dinanzi al giudice nazionale. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
25.6.2018 |
IT |
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C 221/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 6 marzo 2018 — FS / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-173/18)
(2018/C 221/05)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: FS
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questione pregiudiziale
Se si debba interpretare il diritto dell’Unione nel senso che l’amministrazione finanziaria non può escludere, nell’ambito di un controllo fiscale a posteriori, la possibilità che i soggetti passivi optino per l’esenzione dall’IVA prevista riguardo alle piccole imprese.
25.6.2018 |
IT |
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C 221/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku (Polonia) il 9 marzo 2018 — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gdańsku
(Causa C-183/18)
(2018/C 221/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku
Parti
Ricorrente: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)
Altra parte nel procedimento: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gdańsku
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, lettera a), l’articolo 9, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafi 1 e 2, lettera b), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (1), debbano essere interpretati nel senso che si deve applicare una decisione che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona giuridica nello Stato di esecuzione anche se le disposizioni nazionali di attuazione della decisione quadro non prevedono la possibilità di dare esecuzione alle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la nozione di «persona giuridica» prevista agli articoli 1, lettera a), e 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, debba essere interpretata:
e, di conseguenza, se essa includa anche la succursale di una persona giuridica, sebbene, nello Stato di esecuzione, tale succursale sia sprovvista di personalità giuridica. |
25.6.2018 |
IT |
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C 221/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 13 marzo 2018 — Glencore Agriculture Hungary Kft. / Nemzeti Adó– és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-189/18)
(2018/C 221/07)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Glencore Agriculture Hungary Kft.
Resistente: Nemzeti Adó– és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni della direttiva IVA (1), nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro e a una prassi nazionale che si basa su detta normativa ai sensi delle quali gli accertamenti, nel contesto del controllo delle parti del rapporto giuridico (contratto, operazione) relativamente all’obbligazione tributaria, effettuati dall’amministrazione finanziaria in esito a un procedimento avviato nei confronti di una delle parti del predetto rapporto giuridico (l’emittente delle fatture nel giudizio principale) e che comportano una riqualificazione del rapporto giuridico, devono essere presi in considerazione dall’amministrazione finanziaria in occasione del controllo nei confronti di un’altra parte del rapporto giuridico (il destinatario delle fatture nel giudizio principale), fermo restando che l’altra parte del rapporto giuridico non gode di alcun diritto, in particolare di diritti connessi alla qualità di parte, nel procedimento originario di controllo. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, ostino ad una prassi nazionale che consente una procedura come quella di cui alla prima questione tale che l’altra parte del rapporto giuridico (il destinatario delle fatture), non gode, nel procedimento originario di controllo, dei diritti connessi alla qualità di parte, e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo i cui accertamenti devono essere presi in considerazione d’ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante l'obbligazione tributaria dell’altra parte e possono essere imputati a carico di quest'ultima, tenuto presente che l'amministrazione finanziaria non mette a disposizione dell'altra parte il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti della prima parte del rapporto giuridico (l'emittente delle fatture), e in particolare gli elementi su cui si fondano gli accertamenti, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta l’altra parte a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali l'altra parte non può esercitare alcun controllo. |
3) |
Se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi nazionale ai sensi della quale gli accertamenti, nel contesto del controllo delle parti del rapporto giuridico relativamente all’obbligazione tributaria, effettuati dall’amministrazione finanziaria in esito a un procedimento avviato nei confronti dell’emittente delle fatture e che comportano la constatazione che tale emittente ha concorso a una frode fiscale attiva devono essere presi in considerazione d’ufficio da detta amministrazione in occasione del controllo nei confronti del destinatario delle fatture, fermo restando che il predetto destinatario non gode, nel procedimento originario di controllo avviato nei confronti dell’emittente, dei diritti connessi alla qualità di parte e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo i cui accertamenti devono essere presi in considerazione d’ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante l'obbligazione tributaria del destinatario e possono essere imputati a carico di quest'ultimo, tenuto presente che [l'amministrazione finanziaria] non mette a disposizione del destinatario il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti dell’emittente, e in particolare gli elementi su cui si fondano gli accertamenti, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta il destinatario a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare alcun controllo. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
25.6.2018 |
IT |
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C 221/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Polonia) il 19 marzo 2018 — procedimento penale a carico di B.S.
(Causa C-195/18)
(2018/C 221/08)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Parti nel procedimento principale
B.S.
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi
Urząd Celno-Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), in combinato disposto con l’allegato n. 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), debba essere interpretato nel senso che la birra di malto di cui alla voce NC 2203 della nomenclatura combinata possa essere un prodotto nel quale, per la preparazione del mosto, sono stati usati estratto di malto, sciroppo di glucosio, acido citrico e acqua, anche quando nel mosto è predominante l’utilizzo di ingredienti non maltati rispetto agli ingredienti maltati e lo sciroppo di glucosio è stato aggiunto al mosto prima del processo di fermentazione dello stesso, e quali criteri debbano essere presi in considerazione per stabilire la proporzione tra ingredienti maltati e non maltati nel mosto al fine di classificare il prodotto ottenuto come birra rientrante nella voce NC 2203.
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 27 marzo 2018 — ML
(Causa C-220/18)
(2018/C 221/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Parti
Imputato: ML
Questioni pregiudiziali
1) |
Quale rilievo abbia, nell’ambito dell’interpretazione delle norme summenzionate (1), il fatto che nello Stato membro emittente ci siano mezzi di ricorso per la tutela dei reclusi con riguardo alle loro condizioni di detenzione.
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2) |
Qualora la risposta alla questione pregiudiziale sub 1) dovesse essere nel senso che l’esistenza di tali mezzi di ricorso per la tutela dei reclusi non sia idonea ad escludere un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dell’imputato senza un ulteriore esame delle concrete condizioni di detenzione nello Stato membro emittente da parte delle autorità giudiziarie dell’esecuzione:
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3) |
Qualora anche a la risposta alla questione pregiudiziale sub 2) fosse nel senso che occorre riconoscere un’estensione degli obblighi di esame delle autorità giudiziarie dell’esecuzione a tutti gli istituti penitenziari in questione:
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4) |
Qualora anche la risposta alla questione pregiudiziale sub 3) fosse nel senso che le garanzie e le condizioni non sono idonee a rendere superfluo l’esame delle condizioni di detenzione di ciascun istituto penitenziario nello Stato membro emittente da parte delle autorità giudiziarie dell’esecuzione:
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(1) 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190, pag. 1).
Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU L 81, pag. 24).
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 28 marzo 2018 — VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./ Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(Causa C-222/18)
(2018/C 221/10)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Resistente: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 3, lettera k), e 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 (1), concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, debbano essere interpretati nel senso che risulta contraria al riconoscimento reciproco delle prescrizioni e alla libera prestazione dei servizi — e, pertanto, incompatibile con i suddetti articoli — una normativa nazionale che suddivide le prescrizioni mediche in due categorie e unicamente in relazione ad una di esse permette la fornitura di medicinali a un medico che eserciti la propria attività sanitaria in uno Stato membro diverso da quello di cui trattasi.
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg (Germania) il 3 aprile 2018 — Procedimento sanzionatorio amministrativo a carico di NK
(Causa C-231/18)
(2018/C 221/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Oldenburg
Parti nel procedimento principale
NK
Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft Oldenburg, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un grossista di bestiame, il quale acquisti animali vivi da un allevatore e li trasporti, entro una distanza di 100 chilometri, fino ad un macello, vendendoli a quest’ultimo, possa invocare la fattispecie derogatoria di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (in prosieguo: il «regolamento n. 561/2006») (1) — deroga applicabile ai «veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento chilometri» –, per il fatto che l’acquisto dall’allevatore costituisce un «mercato» ai sensi di tale disposizione oppure che la stessa impresa di commercio di bestiame è da considerarsi un «mercato». Nell’ipotesi in cui non sussista un «mercato» ai sensi della disposizione sopra citata: |
2) |
Se un grossista di bestiame, il quale acquisti animali vivi da un allevatore e li trasporti, entro un raggio di 100 chilometri, fino ad un macello, vendendoli a quest’ultimo, possa invocare detta fattispecie derogatoria in via di applicazione analogica della disposizione sopra citata. |
(1) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spagna) l'11 aprile 2018 — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. / Asendia Spain, S.L.U.
(Causa C-259/18)
(2018/C 221/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spagna)
Parti
Ricorrente: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Resistente: Asendia Spain, S.L.U.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (1) (direttiva sui servizi postali), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (2), ostino a una normativa nazionale in base alla quale la garanzia concessa all’operatore postale designato per la fornitura del servizio include il suo riconoscimento come unico operatore autorizzato a distribuire mezzi di affrancatura diversi dai francobolli. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia compatibile con la normativa dell’Unione europea in materia di servizi postali l’obbligo imposto agli operatori postali privati di disporre di punti vendita fisici aperti al pubblico per distribuire e commercializzare mezzi di affrancatura diversi dai francobolli. |
(2) Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU 2008, L 52, pag. 3).
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 20 aprile 2018 — Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG
(Causa C-272/18)
(2018/C 221/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation
Resistente: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’esclusione dall’ambito di applicazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: la «Convenzione») e dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma I») (1) riguardi anche gli accordi tra un fiduciante e un fiduciario, il quale detenga una partecipazione in una società in accomandita per conto del fiduciante, in particolare nel caso in cui sussista una connessione tra l’atto costitutivo della società e il contratto fiduciario. |
2) |
Nel caso in cui la risposta alla prima questione fosse negativa: Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva clausole») (2) debba essere interpretato nel senso che sia abusiva una clausola contenuta in un contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore concernente la gestione di una partecipazione in una società in accomandita, che non è stata oggetto di negoziato individuale e stabilisce l’applicabilità della legge dello Stato in cui ha sede la società in accomandita, allorché l’unico scopo del contratto fiduciario è costituito dalla gestione della partecipazione nella società e al fiduciante spettano i diritti e gli obblighi di un azionista diretto. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione: Se la risposta sia diversa nel caso in cui il professionista non debba recarsi nel paese del consumatore ai fini della prestazione dei servizi dovuti, ma sia tenuto a distribuire gli utili e altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla partecipazione, nonché a fornire al consumatore informazioni inerenti all’andamento della partecipazione. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione: Se tale risposta non muti nel caso in cui, segnatamente, la domanda di sottoscrizione del consumatore sia stata firmata nel suo paese di residenza, il professionista metta a disposizione informazioni sulla partecipazione anche su internet e sia stato istituito nel paese del consumatore un organismo di pagamento, cui il consumatore deve versare l’importo della partecipazione, sebbene il professionista non sia autorizzato a disporre del relativo conto bancario Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione. |
25.6.2018 |
IT |
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C 221/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 23 aprile 2018 — Milan Vinš / Odvolací finanční ředitelství
(Causa C-275/18)
(2018/C 221/14)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Milan Vinš
Resistente: Odvolací finanční ředitelství
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia consentito condizionare il diritto all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sull’esportazione di beni [articolo 146 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva»)] al fatto che il bene sia previamente vincolato a un determinato regime doganale [articolo 66 della legge n. 235/2004 in materia di imposta sul valore aggiunto (zákon č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty)]. |
2) |
Se una tale normativa nazionale sia sufficientemente giustificata dall’articolo 131 della direttiva quale condizione per prevenire l’evasione, l’elusione e l’abuso. |
25.6.2018 |
IT |
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C 221/13 |
Ricorso presentato il 4 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-304/18)
(2018/C 221/15)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung, F. Tomat, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La Commissione si pregia di concludere che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, rifiutandosi di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali per un importo di EUR 2 120 309,50 riguardanti la comunicazione di inesigibilità IT(07)08-917, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 8 della decisione del Consiglio 94/728/CE Euratom (1), dell’articolo 8 della decisione del Consiglio 2000/597/CE Euratom (2), dell’articolo 8 della decisione del Consiglio 2007/436/CE Euratom (3) e dell’articolo 8 della decisione del Consiglio 2014/335/UE (4) nonché degli articoli 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/1989 (5) del Consiglio, degli articoli 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (6) e degli articoli 6, 10, 12 e 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (7); |
— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Gli elementi di cui la Commissione è in possesso, che si basano sulle comunicazioni ed informazioni fornite dalla Repubblica italiana nel corso della procedure precontenziosa, indicano che, nell'ambito di un'operazione antifrode avente come obiettivo la lotta al traffico illegale di tabacchi lavorati esteri, nel corso dell'anno 1997 le autorità italiane avevano accertato l'obbligazione doganale in questione, l'avevano iscritta in contabilità separata e successivamente avevano comunicato al debitore l'importo dei dazi dovuti. Considerato che il debito in questione era stato iscritto in contabilità separata (contabilità B) e non era stato oggetto di contestazione, le autorità italiane avrebbero dovuto procedere tempestivamente al suo recupero, cosa che tuttavia non hanno fatto. Le autorità italiane hanno atteso l'esito dei relativi procedimenti penali instaurati nei confronti dei debitori prima di iniziare la procedura di riscossione, procedimenti che si sono definiti circa 6 anni dopo la nascita e l’accertamento del debito.
I dazi doganali costituiscono risorse proprie dell’Unione, che devono essere riscosse dagli Stati membri e messe a disposizione della Commissione. L’obbligo degli Stati membri di accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie sorge nel momento in cui sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa doganale (determinazione dell’importo dei dazi che risultano dall’obbligazione doganale e dell’identità del soggetto passivo).
Il regolamento di messa a disposizione prevede inoltre che gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati siano messi a disposizione della Commissione. Gli Stati membri sono esonerati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto qualora la riscossione non abbia potuto essere effettuata per cause di forza maggiore oppure qualora risulti che sia divenuto definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non possono essere loro imputati. Se uno Stato membro si astiene dal mettere a disposizione della Commissione l’ammontare delle risorse proprie accertate, senza che ricorra una delle condizioni previste dal regolamento di messa a disposizione, tale Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della normativa dell’Unione. Ogni ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie fa nascere inoltre in capo allo Stato membro interessato l’obbligo di pagare gli interessi di mora per tutto il periodo del ritardo.
Visto che le autorità italiane hanno ritardato sostanzialmente 6 anni prima di iniziare le procedure di recupero del debito in questione, e che tale ritardo è imputabile esclusivamente alle autorità italiane, la Repubblica italiana non può sostenere di aver preso tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati fossero messi a disposizione della Commissione. Le autorità italiane si sono sempre rifiutate di mettere a disposizione della Commissione l’importo accertato.
La Commissione ritiene, dunque, che nel caso in questione la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 8 della decisione sulle risorse proprie nonché degli articoli 6, 10, 11 e 17 (divenuti articoli 6, 10, 12 e 13) del regolamento di messa a disposizione.
(1) 94/728/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 293, pag. 9).
(2) 2000/597/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).
(3) 2007/436/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163, pag. 17).
(4) 2014/335/UE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168, pag. 105).
(5) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).
(6) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione) (GU L 168, pag. 39).
Tribunale
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/15 |
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Distillerie Bonollo e a. / Consiglio
(Causa T-431/12) (1)
((«Dumping - Importazioni di acido tartarico originario della Cina - Modifica del dazio antidumping definitivo - Riesame intermedio parziale - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta ed individuale - Ricevibilità - Determinazione del valore normale - Valore normale costruito - Cambiamento di metodo - Trattamento individuale - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036] - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))
(2018/C 221/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italia), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia) e Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor e A. Bochon, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, barrister, successivamente da G. Berrisch e infine da N. Tuominen, avvocato)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. França e A. Stobiecka-Kuik, successivamente M. França e J.-F. Brakeland, agenti, e Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, è annullato. |
2) |
Il dazio antidumping istituito dal regolamento d’esecuzione n. 626/2012 è mantenuto nella parte relativa ai prodotti della Ninghai Organic Chemical Factory fino a che la Commissione europea ed il Consiglio dell’Unione europea non abbiano adottato i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza implica. |
3) |
Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle Distillerie Bonollo SpA, dall’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalle Distillerie Mazzari SpA, dalla Caviro Distillerie Srl e dalla Comercial Química Sarasa SL. |
4) |
La Commissione sopporterà le proprie spese. |
5) |
La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd sopporterà le proprie spese. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/16 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2018 — El Corte Inglés/EUIPO — WE Brand (EW)
(Causa T-241/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EW - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore WE - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 221/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Botis e J. Ivanauskas, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: WE Brand Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. van Oerle e L. Bekke, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2016 (procedimento R 426/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la WE Brand e la El Corte Inglés.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 febbraio 2016 (procedimento R 426/2015-2) è annullata. |
2) |
L’EUIPO e la WE Brand Sàrl sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla El Corte Inglés, SA. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/16 |
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — HK / Commissione
(Causa T-574/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Pensione di reversibilità - Condizioni per l’attribuzione - Requisito di durata del matrimonio - Unione di fatto - Articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII allo Statuto»))
(2018/C 221/18)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HK (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e tendente, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione che nega la concessione al ricorrente il beneficio della pensione di reversibilità e, ove opportuno, della decisione della Commissione che respinge il reclamo del ricorrente e, dall’altro, a ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
HK è condannato alle spese. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 59 del 15.2.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-151/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
25.6.2018 |
IT |
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C 221/17 |
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Malta / Commissione
(Causa T-653/16) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso della Commissione - Documenti promananti da uno Stato membro - Documenti scambiati nell’ambito del regime di controllo al fine di garantire l’osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca - Articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 - Accesso del pubblico a seguito di una domanda presentata da un’organizzazione non governativa - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Leale cooperazione - Scelta della base giuridica»))
(2018/C 221/19)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale della Commissione del 13 luglio 2016 che statuisce su una domanda di conferma di Greenpeace di accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso un’azienda di allevamento di tonni situata a Malta, nella parte in cui concede a Greenpeace l’accesso ai documenti provenienti dalle autorità maltesi.
Dispositivo
1) |
La decisione del Segretario generale della Commissione europea del 13 luglio 2016 che statuisce su una domanda di conferma di Greenpeace di accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso Malta è annullata nella parte in cui concede a Greenpeace l’accesso ai documenti elencati nel suo allegato B con i nn. da 112 a 230. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
25.6.2018 |
IT |
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C 221/18 |
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Gall Pharma / EUIPO — Pfizer (Styriagra)
(Causa T-662/16) (1)
([Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Styriagra - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VIAGRA - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2018/C 221/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gall Pharma GmbH (Judenburg, Austria) (rappresentanti: inizialmente D. Reichelt e L. Figura, successivamente, T. Schafft, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione id ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2016 (procedimento R 724/2015-5), relativa a un procedimenti di opposizione tra la Pfizer e la Gall Pharma.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Gall Pharma GmbH è condannata alle spese. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/18 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2018 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)
(Causa T-721/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BeyBeni - Marchio nazionale figurativo anteriore Ray-Ban - Impedimento relativo alla registrazione - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 221/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Luxottica Group SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: E. Ochoa Santamaría e I. Aparicio Martínez, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Xian Chen (Wenzhou, Cina)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2016 (procedimento R 675/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Luxottica Group e il sig. Chen.
Dispositivo
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 giugno 2016 (procedimento R 675/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Luxottica Group SpA e il sig. Xian Chen, è annullata. |
2) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
25.6.2018 |
IT |
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C 221/19 |
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — J-M.-E.V. e hijos / EUIPO — Masi (MASSI)
(Causa T-2/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASSI - Marchio nazionale denominativo anteriore MASI - Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001] - Autorità di cosa giudicata - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001] - Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi»])
(2018/C 221/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spagna) (rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e D. Walicka, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Alberto Masi (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Ceriani, S. Giudici e A. Ferreri, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2016 (R 793/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Masi e la J-M.-E.V. e hijos.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 ottobre 2016 (R 793/2015-1) è annullata. |
2) |
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla J-M.-E.V. e hijos, SRL. |
3) |
Il sig. Alberto Masi sopporterà le proprie spese. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/20 |
Sentenza del Tribunale 4 maggio 2018 — Skyleader / EUIPO
(Causa T-34/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo SKYLEADER - Mancata presa in considerazione di elementi di prova presentati dinanzi alla divisione d’annullamento - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE)) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/1430]»])
(2018/C 221/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Skyleader Skyleader a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Malmstedt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky International AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: J. Barry, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2016 (procedimento R 805/2016-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Sky International e la Skyleader.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Skyleader a.s. è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Sky International AG ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/21 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2018 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)
(Causa T-187/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Mega Liner - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»])
(2018/C 221/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Germania) (rappresentanti: T. Weeg e K. Lüken, avvocati)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e W. Schramek, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 (procedimento R 442/2016–1), relativa a una domanda di registrazione del marchio denominativo Mega Liner come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il punto 2 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 gennaio 2017 (procedimento R 442/2016–1) è annullato. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bernard Krone Holding SE & Co. KG nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/21 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2018 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)
(Causa T-188/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Coil Liner - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»])
(2018/C 221/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Germania) (rappresentanti: T. Weeg e K. Lüken, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e W. Schramek, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 (procedimento R 443/2016 –1), relativa a una domanda di registrazione del marchio denominativo Coil Liner come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il punto 2 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 gennaio 2017 (procedimento R 443/2016–1) è annullato. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bernard Krone Holding SE & Co. KG nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/22 |
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — CeramTec / EUIPO C5 Medical Werks (Forma di un pezzo di protesi dell’anca e a.)
(Cause riunite T-193/17, T-194/17 e T-195/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un pezzo di protesi dell’anca - Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un pezzo di protesi dell’anca - Marchio dell’Unione europea che consiste in una sfumatura di rosa - Ritiro delle domande di dichiarazione di nullità e chiusura dei relativi procedimenti - Ricorso del titolare del marchio finalizzato all’annullamento delle decisioni di chiusura - Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 67 del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 221/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CeramTec GmbH (Plochingen, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Renck e E. Nicolás Gómez, successivamente A. Renck, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Stati Uniti) (rappresentante: S. Naumann, avvocato)
Oggetto
Ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2017 (procedimenti R 929/2016-4, R 928/2016-4 e R 930/2016-4), relativi a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la C5 Medical Werks e la CeramTec.
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
La CeramTec GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla C5 Medical Werks. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/23 |
Sentenza del Tribunale 3 maggio 2018 — SB / EUIPO
(Causa T-200/17) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di mancato rinnovo - Eccezione di illegalità - Obbligo di motivazione - Dovere di sollecitudine - Discriminazione in base all’età»))
(2018/C 221/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SB (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: K. Tóth e A. Lukošiūtė, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE, diretta all’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’EUIPO del 2 giugno 2016, che nega il secondo rinnovo del contratto della ricorrente, e della decisione di tale direttore del 19 dicembre 2016, recante rigetto del reclamo proposto dall’interessata.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
SB è condannata alle spese. |
25.6.2018 |
IT |
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C 221/23 |
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Raise Conseil/EUIPO — Raizers (RAISE)
(Causa T-463/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo RAISE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) - Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 59, paragrafi 1 et 2, del regolamento 2017/1001)»])
(2018/C 221/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Raise Conseil (Parigi, Francia) (rappresentanti: F. Fajgenbaum e T. Lachacinski, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Raizers (Parigi) (reppresentante: E. Fortunet, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 maggio 2017 (procedimento R 1606/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Raizers e la Raise Conseil.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Raise Conseil è condannata alle spese. |
25.6.2018 |
IT |
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C 221/24 |
Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2018 — Allergopharma / Commissione
(Causa T-354/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti che prevede la concessione di un esonero dall’obbligo di sconto sul prezzo su taluni prodotti farmaceutici - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Insussistenza di incidenza individuale - Atto che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»))
(2018/C 221/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Allergopharma GmbH & Co. KG (Reinbek, Germania) (rappresentanti: T. Müller-Ibold e F.-C. Laprévote, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e T. Maxian Rusche, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Bencard Allergie GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: J. Fiegler, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1300 della Commissione, del 27 marzo 2015, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di società farmaceutiche tedesche in difficoltà finanziaria attraverso l’esonero dall'obbligo di sconto sul prezzo SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) (GU 2015, L 199, pag. 27).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
L’Allergopharma GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Bencard Allergie GmbH sopporterà le proprie spese. |
25.6.2018 |
IT |
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C 221/25 |
Ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2018 — Winkler / Commissione
(Causa T-916/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Proposta di abbuono di annualità - Atto non impugnabile - Atto non lesivo - Irricevibilità manifesta»))
(2018/C 221/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bernd Winkler (Grange, Irlanda) (rappresentante: A. Kässens, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Radu Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE volta, da un lato, all’annullamento della nota della Commissione del 20 aprile 2016 recante proposta di abbuono di annualità di pensione da prendere in considerazione nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, in seguito ad una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente prima della sua entrata in funzione al servizio dell’Unione e, dall’altro lato, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa degli atti illegittimi compiuti dalla Commissione in sede di trattamento di detta domanda di trasferimento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Bernd Winkler è condannato alle spese. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/25 |
Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Siberian Vodka / EUIPO — Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE)
(Causa T-234/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo DIAMOND ICE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DIAMOND CUT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2018/C 221/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Siberian Vodka AG (Herisau, Svizzera) (rappresentante: O. Bischof, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Schwarze und Schlichte Markenvertrieb GmbH & Co. KG (Oelde, Germania) (rappresentante: A. Zafar, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 febbraio 2017 (procedimento R 1171/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Schwarze und Schlichte Markenvertrieb e la Siberian Vodka.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Siberian Vodka AG è condannata alle spese. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/26 |
Ordinanza del Tribunale del 18 aprile 2018 — Iordăchescu e a. / Parlamento e a.
(Causa T-298/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Direttiva 2014/40/UE - Ravvicinamento delle legislazioni - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati - Termine di ricorso - Tardività - Domanda di risarcimento - Atto introduttivo del giudizio - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità - Incompetenza»))
(2018/C 221/32)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrenti: Adrian Iordăchescu (Bucarest, Romania) Florina Iordăchescu (Bucarest), Mihaela Iordăchescu (Bucarest) e Cristinel Iordăchescu (Bucarest) (rappresentante: A. Cuculis, avvocato)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e C. Ionescu Dima, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Karlsson e O. Segnana, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: H. Stancu e J. Tomkin, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della direttiva 2014/40/UE del Parlamento e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1), e, dall’altro domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Adrian Iordăchescu, le sig.re Florina Iordăchescu e Mihaela Iordăchescu nonché il sig. Cristinel Iordăchescu sono condannati alle spese. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/27 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 maggio 2018 — VQ / BCE
(Causa T-203/18 R)
([«Procedimento sommario - Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 - Poteri della BCE - Poteri di vigilanza specifici - Sanzioni amministrative - Pubblicazione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»])
(2018/C 221/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VQ (rappresentante: G. Cahill, avvocato)
Resistente: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: E. Koupepidou, E. Yoo e M. Puidokas, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016-0026 del Consiglio direttivo della BCE, del 14 marzo 2018, relativa a una sanzione pecuniaria e alla sua pubblicazione sul sito Internet della BCE.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/27 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 maggio 2018 — Czarnecki/Parlamento
(Causa T-230/18 R)
((«Procedimento sommario - Diritto delle istituzioni - Vicepresidente del Parlamento europeo - Decisione del Parlamento di porre fine al mandato di un vicepresidente - Domanda di provvedimenti provvisori - Ingiunzione - Irricevibilità»))
(2018/C 221/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ryszard Czarnecki (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e S. Alonso de León, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio che approva la cessazione anticipata della carica di vicepresidente del Parlamento del ricorrente e, dall’altro, a ingiungere al Parlamento di mantenere il mandato di vicepresidente del Parlamento del ricorrente.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/28 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2018 — Abaco Energy e altri / Commissione
(Causa T-186/18)
(2018/C 221/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Abaco Energy, SA (Madrid, Spagna) e 1 660 altri (rappresentanti: P. Holtrop, P. Kuypers e M. de Wit, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2017) 7384 final del 10 novembre 2017 relativa all’aiuto di Stato SA.40348 (2015/NN), concernente il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e scarti (1); |
— |
ordinare alla Commissione di emettere valutazioni distinte del regime precedente e del regime attuale, conformemente al diritto dell’Unione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di diligenza della Commissione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di fatto manifesto.
|
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto manifesto.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sull’abuso di potere e sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
|
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/29 |
Ricorso proposto l’11 aprile 2018 — PV / Commissione
(Causa T-224/18)
(2018/C 221/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
conseguentemente disporre:
— |
la riunione del presente ricorso alla causa pendente T-786/16, in conformità al principio di connessione e all’articolo 68 del regolamento consolidato del Tribunale dell’UE del 4 marzo 2015; |
— |
che la molestia morale può essere considerata dimostrata e che l’uso di «falsi intellettuali» è confermato, di modo che irregolarità siffatte non possono essere tollerate dall’ordinamento giuridico dell’UE; |
— |
l’annullamento, per tutti questi aspetti, del procedimento CSM 17/025 e della decisione che giace alla base del reclamo R/8/18; |
— |
l’annullamento della decisione di «azzeramento» della retribuzione del ricorrente a decorrere dal 1o ottobre 2017; |
— |
l’annullamento della decisione che impone al ricorrente la partecipazione all’esercizio di valutazione FP 2016 (anno civile 2016), nonché del rigetto del reclamo R/502/17 del 16 marzo 2018, per molestie morali e incapacità di lavoro; |
— |
l’annullamento della decisione che impone al ricorrente la partecipazione all’esercizio di valutazione FP 2017 (anno civile 2017), per molestie morali, e l’annullamento della decisione per cui il reclamo R/121/18 è stato proposto; |
— |
l’annullamento della decisione nonché del rigetto del reclamo R/413/17, del 5 gennaio 2018, con cui il ricorrente è stato riassegnato alla DG SCIC, in violazione del più elementare principio di sollecitudine; |
— |
l’annullamento della decisione del PMO (M.me [X]), del 12 settembre 2017, che ha deciso la compensazione della nota di addebito n. ABAC 324170991, del 20 luglio 2017, per l’importo di EUR 42 704,74 con le retribuzioni non pagate del ricorrente per il periodo che va dal 1o agosto 2016 al 30 settembre 2017, nonché del rigetto del reclamo R/482/17, del 9 marzo 2018; |
e concedere i seguenti risarcimenti sulla base dell’articolo 340 TFUE;
— |
disporre il risarcimento del danno morale di EUR 98 000, che deriva da tali decisioni contestate; |
— |
con riferimento al danno materiale, concedere:
oppure:
|
— |
per concedere da ultimo un risarcimento globale che ammonta a EUR 121 990,44 o EUR 105 612,87, da aumentare con interessi moratori fino al completo pagamento; |
in ogni caso:
— |
condannare la convenuta all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché degli articoli 1 sexies, punto 2, e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») che vieta le molestie morali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 bis, 22 ter e 23 dello Statuto le cui disposizioni comportano il divieto di commettere atti illeciti, in particolare in quanto alla parte ricorrente sarebbe stato imposto di partecipare all’esercizio di valutazione del 2016, pur non avendo compiuto alcuna prestazione lavorativa per incapacità di lavoro e revoca a decorrere dal 1o agosto 2016. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 11 bis dello Statuto, riguardante i conflitti di interesse diretti. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di sollecitudine e di assistenza, che sarebbe stata commessa con la decisione di riassegnazione della parte ricorrente alla DG SCIC. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul principio di diritto dell’eccezione di inesecuzione e del principio di legittimità. |
6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 9, punto 3, dell’allegato IX dello Statuto e del principio di diritto «ne bis in idem», di cui sarebbe viziato il procedimento disciplinare CMS 17/025, avviato nei confronti della parte ricorrente. |
7. |
Settimo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e, più in particolare, dei termini ragionevoli per il procedimento disciplinare summenzionato. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/31 |
Ricorso proposto il 1o aprile 2018 — Manéa / CdT
(Causa T-225/18)
(2018/C 221/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Camelia Manéa (Echternach, Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Convenuto: Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (CdT)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 29 maggio 2017 della Direttrice del centro di traduzione degli organi dell’Unione europea, di non rinnovare, con effetto dal 12 novembre 2015, il contratto di impiego a tempo determinato della ricorrente in qualità di agente temporanea, che avrebbe quindi effettivamente preso fine il 31 gennaio 2016; |
— |
disporre il reintegro della ricorrente in qualità di agente temporanea del centro con effetto a partire dal 1o gennaio 2019, oppure, qualora ciò risultasse impossibile, condannare il convenuto a pagarle, a risarcimento del danno materiale e morale ad essa derivante dalla perdita di un impiego a tempo indeterminato, la somma corrispondente alla retribuzione che le sarebbe spettata se fosse rimasta servizio del centro ancora per quattro anni, eventualmente diminuita delle retribuzioni, delle pensioni in quote corrispondenti; |
— |
condannare il Centro di traduzione a pagarle, a risarcimento dei danni morali e materiali per essa risultanti dalla decisione del 12 novembre 2015, la somma di EUR 11 136, a titolo di danno morale, la somma di EUR 12 000, a titolo della perdita di retribuzione e la somma di EUR 9 674 a titolo di spese di assistenza; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di ricollocare la parte ricorrente in una situazione giuridica anteriore all’atto revocato, su errori di fatto, su errori manifesti di valutazione oppure su una insufficienza di motivazione e sul travisamento dell’interesse del servizio, in quanto la nuova decisione di mancata riassunzione della parte ricorrente alla data del 31 gennaio 2016 sarebbe stata basata su elementi che, in contrasto con quanto da essa considerato, non sarebbero esistiti quando si poneva la questione della sua riassunzione, cioè nel novembre 2015. |
2. |
Secondo motivo, vertente, in primo luogo, sull’inosservanza della politica del personale definita dal Consiglio d’Amministrazione, in quanto nella decisione di non riassumere si è ritenuto che nell’interesse del servizio rientrasse l’attuazione di una politica di sostituzione degli agenti temporanei con agenti contrattuali. In secondo luogo, tale motivo verte su un errore di valutazione, essendosi ritenuto che la sostituzione della parte ricorrente con un agente contrattuale fosse giustificata dalla riorganizzazione del Dipartimento «Supporto» alla Traduzione e, in terzo luogo, su un errore in fatto, essendosi ritenuto che ciò fosse accaduto. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e/o su una insufficienza di motivazione, in quanto è stato deciso, retroattivamente e perseguendo unicamente l’interesse del servizio, di non riassumere la parte ricorrente piuttosto che di indennizzarla, mentre, a suo avviso, il ripristino della decisione revocata era impossibile o particolarmente difficile. Inoltre, tale decisione non sarebbe necessaria per raggiungerne adeguatamente gli obiettivi, non costituirebbe un riesame completo delle circostanze di specie, sarebbe in contrasto con il legittimo affidamento e consentirebbe il permanere dell’obbligo di risarcimento dei danni derivanti dalle altre irregolarità di cui la decisione iniziale era viziata. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/32 |
Ricorso proposto il 9 aprile 2018 — Martini-Sportswear / EUIPO — Olympique de Marseille (M)
(Causa T-237/18)
(2018/C 221/38)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Martini-Sportswear GmbH (Annaberg, Austria) (rappresentante: W. Lang, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Olympique de Marseille SASP (Marsiglia, Francia).
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso di cui trattasi: registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo M — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 238 066
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2018, procedimento R 1755/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare invalida la decisione della divisione di opposizione del 25 maggio 2017; |
— |
rivedere la decisione impugnata, con conseguente rigetto dell’opposizione; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/33 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — IFSUA / Consiglio
(Causa T-251/18)
(2018/C 221/39)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcellona, Spagna) (rappresentante: T. Gui Mori, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, in fine, TFUE, la ricorrente, l’IFSUA, direttamente interessata, chiede che il Tribunale voglia annullare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) del Consiglio, del 23 gennaio 2018 (GU del 31 gennaio 2018), inteso quest’ultimo come «atto regolamentare» di esecuzione di misure restrittive e del TAC (totale ammissibile di catture) delle possibilità di pesca ricreativa, sulla base di un chiaro criterio di separabilità di tali disposizioni.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (1), di cui si chiede l’annullamento parziale.
A tale riguardo, la ricorrente precisa che si chiede l’annullamento delle disposizioni summenzionate in quanto la loro applicazione alle diverse modalità di pesca ricreativa, attività che non rientrano nella politica comune della pesca, comporta un divieto assoluto di pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) che si rivolge unicamente ai pescatori subacquei, ponendo così a rischio la sopravvivenza di tale attività, dello sport stesso e dell’industria del settore.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, paragrafo 5, 3 lettera d), 4 lettera d) e 6 lettere d) ed e), TFUE, derivante dal fatto che le disposizioni impugnate costituiscono misure che vietano direttamente la pesca subacquea sportiva e ricreativa della spigola, nonostante il Consiglio non disponga delle competenze, neppure concorrenti, a tal fine. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120, dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, derivante dal fatto che tali disposizioni esulano chiaramente dall’ambito delle competenze conferite [al Consiglio] e si discostano dall’evoluzione storica di tale ambito. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120, dei principi di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, derivante dall’applicazione, nell’ambito dello stesso regolamento di esecuzione, che disciplina le possibilità di pesca della spigola, ma con criteri diversi, di disposizioni rivolte indistintamente alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa. Orbene, secondo la ricorrente, queste due categorie non sarebbero strettamente comparabili come destinatarie dello stesso pacchetto di misure. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120, del principio di proporzionalità nell’attuazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. A tale riguardo, si fa valere che, nel regolamento oggetto del presente ricorso, la fissazione delle possibilità di pesca della spigola, sia per la pesca commerciale sia per la pesca ricreativa, risponde all’obiettivo di ridurre in maniera significativa la mortalità dello stock settentrionale al fine di consentire un lieve aumento della biomassa, e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una misura meno restrittiva rispetto a una misura consistente in un divieto assoluto della pesca subacquea della spigola. Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente fa altresì valere la violazione degli articoli 12, 16, 37 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU 2018, L 27, pag. 1).
25.6.2018 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/34 |
Ricorso proposto il 24 aprile 2018 — Iberpotash / Commissione
(Causa T-257/18)
(2018/C 221/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Iberpotash SA (Suria, Spagna) (rappresentanti: N. Niejahr e B. Hoorelbeke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (UE) 2018/118 della Commissione del 31 agosto 2017 relativa all’aiuto di Stato SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione a favore della Iberpotash [notificata con il numero C(2017) 5877] (1); |
— |
in subordine:
|
— |
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese della ricorrente relative al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione per aver dichiarato che la misura 1 implica il trasferimento di risorse statali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione per aver dichiarato che la misura 1 conferisce un vantaggio economico selettivo alla ricorrente. In via subordinata, si contesta alla Commissione di non aver correttamente determinato l’importo dell’eventuale aiuto di Stato illegittimo e incompatibile derivante dalla misura 1, in violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura (2). |
3. |
Terzo motivo, vertente, in subordine, sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura relativo alla misura 1, per averne disposto il recupero, poiché tale recupero viola il legittimo affidamento della ricorrente e/o il principio di certezza del diritto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione per aver dichiarato che la misura 4 conferisce un vantaggio economico selettivo alla ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura per non aver correttamente determinato l’importo dell’eventuale aiuto di Stato illegittimo e incompatibile derivante dalla misura 4. |
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
25.6.2018 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/35 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg / EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska)
(Causa T-259/18)
(2018/C 221/41)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Germania).
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: ricorrente
Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea denominativo «Unifoska» — Domanda di registrazione n. 015017841
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2018, procedimento R 1503/2017-5.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e rinviare il caso all’EUIPO per un riesame; oppure |
— |
riformare la decisione impugnata dichiarando che non sussistono impedimenti relativi alla registrazione del marchio dell’Unione europea «Unifoska» per tutti i prodotti della classe 1 e che il marchio deve essere registrato; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001; |
— |
Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/36 |
Ricorso proposto il 27 aprile 2018 — Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)
(Causa T-264/18)
(2018/C 221/42)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italia) (rappresentante: G. Medri, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo mo.da — Domanda di registrazione n. 16 430 035
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2018 nel procedimento R 2065/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/36 |
Ricorso proposto il 27 aprile 2018 — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)
(Causa T-272/18)
(2018/C 221/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: EBM Technologies Inc. (Taipei, Taiwan) (rappresentanti: J. Liesegang, M. Jost e N. Lang, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MobiPACS» — Domanda di registrazione n. 16 400 061
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 febbraio 2018 nel procedimento R 2145/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 42, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/37 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK)
(Causa T-278/18)
(2018/C 221/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nemius Group GmbH (Obertshausen, Germania) (rappresentante: C. Bildhäuser, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «DENTALDISK» — Domanda di registrazione n. 15 804 024
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 gennaio 2018 nel procedimento R 741/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata nella parte in cui l’Ufficio ha respinto la domanda di registrazione per le classi 10 e 35, in ordine alle quali la domanda di registrazione deve essere altresì pubblicata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |