ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 211

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
18 giugno 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 211/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 211/02

Causa C-233/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Generalitat de Catalunya (Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva — Lettera della Commissione che comunica l’archiviazione di una denuncia — Aiuto esistente)

2

2018/C 211/03

Cause riunite C-234/16 e C-235/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) (Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva)

3

2018/C 211/04

Cause riunite C-236/16 e C-237/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón (Rinvio pregiudiziale — Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali — Libertà di stabilimento — Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale — Aiuto di Stato — Misura selettiva)

4

2018/C 211/05

Causa C-353/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — MP / Secretary of State for the Home Department (Rinvio pregiudiziale — Politica d’asilo — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Direttiva 2004/83/CE — Articolo 2, lettera e) — Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria — Articolo 15, lettera b) — Rischio di danno grave alla salute mentale del richiedente in caso di ritorno nel suo paese di origine — Persona che è stata sottoposta a tortura nel suo paese di origine)

4

2018/C 211/06

Causa C-34/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Eamonn Donnellan / The Revenue Commissioners (Rinvio pregiudiziale — Assistenza reciproca in materia di recupero crediti — Direttiva 2010/24/UE — Articolo 14 — Diritto a un ricorso effettivo — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Possibilità per l’autorità adita di rifiutare l’assistenza al recupero sulla base del rilievo che il credito non è stato notificato correttamente)

5

2018/C 211/07

Causa C-81/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — Zabrus Siret SRL / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diritto al rimborso dell’IVA — Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa — Normativa nazionale — Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale — Esclusione — Principio di effettività — Neutralità fiscale — Certezza del diritto]

6

2018/C 211/08

Cause riunite C-91/17 P e C-92/17 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) 26 aprile 2018 — Cellnex Telecom SA, già Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA / Commissione europea, SES Astra (Impugnazione — Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna) — Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre — Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Servizio di interesse economico generale — Definizione — Margine di discrezionalità degli Stati membri)

6

2018/C 211/09

Causa C-97/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria (Inadempimento di uno Stato — Protezione della natura — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zona di protezione speciale (ZPS) — Classificazione come ZPS dei territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147 — Zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) — ZICU Rila — Classificazione parziale della ZICU Rila come ZPS)

7

2018/C 211/10

Causa C-66/18: Ricorso proposto il 1o febbraio 2018 — Commissione europea / Ungheria

7

2018/C 211/11

Causa C-78/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Commissione europea / Ungheria

8

2018/C 211/12

Causa C-139/18 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 da CJ avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017, causa T-602/16, CJ / Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

9

2018/C 211/13

Causa C-167/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spagna) il 2 marzo 2018 — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote / Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

11

2018/C 211/14

Causa C-176/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 marzo 2018 — Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís

11

2018/C 211/15

Causa C-177/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (Spagna) il 7 marzo 2018 — Almudena Baldonedo Martín / Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Causa C-186/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 9 marzo 2018 — José Cánovas Pardo S.L. / Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Causa C-193/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 19 marzo 2018 — Google LLC / Bundesrepublik Deutschland

14

2018/C 211/18

Causa C-205/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti (Romania) il 20 marzo 2018 — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

15

2018/C 211/19

Causa C-233/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2018 — Zubair Haqbin / Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

16

2018/C 211/20

Causa C-242/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 5 aprile 2018 — Unicredit Leasing EAD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

16

2018/C 211/21

Causa C-254/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 12 aprile 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

17

2018/C 211/22

Causa C-270/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 aprile 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

18

 

Tribunale

2018/C 211/23

Causa T-47/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Sigma Orionis/REA (Clausola compromissoria — Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 — Sospensione dei pagamenti di una convenzione di sovvenzione a seguito di un audit finanziario — Domanda volta a ottenere il pagamento delle somme dovute dalla REA nell’ambito dell’esecuzione di una convenzione di sovvenzione)

19

2018/C 211/24

Causa T-48/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Sigma Orionis/Commissione [Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e programma quadro di ricerca e innovazione Orizzone 2020 — Sospensione dei pagamenti e risoluzione dei contratti di sovvenzione a seguito di un audit finanziario — Domanda volta a ottenere il pagamento delle somme dovute dalla Commissione nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di sovvenzione — Responsabilità extracontrattuale]

19

2018/C 211/25

Causa T-168/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Grizzly Tools/Commissione (Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori — Direttiva 2006/42/CE — Clausola di salvaguardia — Misura nazionale di divieto di immissione sul mercato di un’idropulitrice — Requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza — Decisione della Commissione che dichiara la misura giustificata — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento)

20

2018/C 211/26

Causa T-428/17: Sentenza del Tribunale del 2 maggio 2018 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALPINEWELTEN Die Bergführer — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

21

2018/C 211/27

Causa T-429/17: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Laboratoires Majorelle / EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LABORATOIRES MAJORELLE — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MAJORELLE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Marchi anteriori — Divisione della domanda di marchio — Articolo 44, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 50, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001]]

21

2018/C 211/28

Causa T-195/18: Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — Talanton / Commissione

22

2018/C 211/29

Causa T-200/18: Ricorso proposto il 20 marzo 2018 — Fersher Developments e Lisin / Commissione e BCE

23

2018/C 211/30

Causa T-208/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Nessim Daoud e altri / Consiglio e altri

23

2018/C 211/31

Causa T-214/18: Ricorso proposto il 27 marzo 2018 — Briois / Parlamento

24

2018/C 211/32

Causa T-215/18: Ricorso proposto il 27 marzo 2018 — QB/BCE

25

2018/C 211/33

Causa T-216/18: Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Pozza/Parlamento

26

2018/C 211/34

Causa T-217/18: Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — DK/SEAE

27

2018/C 211/35

Causa T-254/18: Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione

28

2018/C 211/36

Causa T-676/17: Ordinanza del Tribunale del 16 aprile 2018 — UN / Commissione

29


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 211/01)

Ultima pubblicazione

GU C 200 dell’11.6.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 190 del 4.6.2018

GU C 182 del 28.5.2018

GU C 166 del 14.5.2018

GU C 161 del 7.5.2018

GU C 152 del 30.4.2018

GU C 142 del 23.4.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Generalitat de Catalunya

(Causa C-233/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali - Libertà di stabilimento - Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale - Aiuto di Stato - Misura selettiva - Lettera della Commissione che comunica l’archiviazione di una denuncia - Aiuto esistente))

(2018/C 211/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Convenuta: Generalitat de Catalunya

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

2)

Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti commerciali a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita è inferiore a 2 500 m2. Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti la cui attività è dedicata al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali e laddove concede una riduzione della base imponibile del 60 % agli stabilimenti la cui attività concerne la vendita di mobili, materiale sanitario e porte e finestre nonché articoli per il bricolage, allorché tali stabilimenti non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.

Tale imposta costituisce invece un aiuto di Stato, ai sensi di tale medesima disposizione, laddove non si applica ai grandi stabilimenti commerciali collettivi la cui superficie di vendita è pari o superiore a 2 500 m2.

3)

In circostanze come quelle descritte dal giudice del rinvio, gli aiuti di Stato derivanti dal regime di un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non possono costituire aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, il cui testo è ripreso all’articolo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16)

(Cause riunite C-234/16 e C-235/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali - Libertà di stabilimento - Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale - Aiuto di Stato - Misura selettiva))

(2018/C 211/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Convenuti: Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16)

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

2)

Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita è inferiore a 4 000 m2. Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti la cui attività è esercitata nei settori del giardinaggio, della vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali, e la cui superficie di vendita non supera i 10 000 m2, allorché essi non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón

(Cause riunite C-236/16 e C-237/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta regionale sui grandi stabilimenti commerciali - Libertà di stabilimento - Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale - Aiuto di Stato - Misura selettiva))

(2018/C 211/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Convenuta: Diputación General de Aragón

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’imposta gravante sui grandi stabilimenti commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

2)

Non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che grava sui grandi stabilimenti di distribuzione a seconda, essenzialmente, della loro superficie di vendita laddove non si applica agli stabilimenti la cui superficie di vendita non supera i 500 m2 e a quelli la cui superficie di vendita è superiore a tale soglia ma la cui base imponibile non supera i 2 000 m2. Inoltre, tale imposta non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi di tale disposizione, laddove non si applica agli stabilimenti che esercitano la loro attività nei settori della vendita di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; della vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati, e di automobili, nonché ai vivai e alle stazioni di servizio, allorché tali stabilimenti non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — MP / Secretary of State for the Home Department

(Causa C-353/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica d’asilo - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 4 - Direttiva 2004/83/CE - Articolo 2, lettera e) - Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera b) - Rischio di danno grave alla salute mentale del richiedente in caso di ritorno nel suo paese di origine - Persona che è stata sottoposta a tortura nel suo paese di origine))

(2018/C 211/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: MP

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Dispositivo

L’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 326 del 5.9.2016.


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Eamonn Donnellan / The Revenue Commissioners

(Causa C-34/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Assistenza reciproca in materia di recupero crediti - Direttiva 2010/24/UE - Articolo 14 - Diritto a un ricorso effettivo - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Possibilità per l’autorità adita di rifiutare l’assistenza al recupero sulla base del rilievo che il credito non è stato notificato correttamente))

(2018/C 211/06)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Eamonn Donnellan

Convenuti: The Revenue Commissioners

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’autorità di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di una domanda di recupero riguardante un credito relativo a una sanzione pecuniaria inflitta in un altro Stato membro, come quello oggetto del procedimento principale, sulla base del rilievo che la decisione che infligge tale sanzione non è stata correttamente notificata all’interessato prima che la domanda di recupero fosse presentata alla succitata autorità in applicazione di detta direttiva.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/6


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — Zabrus Siret SRL / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Causa C-81/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Diritto al rimborso dell’IVA - Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa - Normativa nazionale - Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale - Esclusione - Principio di effettività - Neutralità fiscale - Certezza del diritto])

(2018/C 211/07)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrente: Zabrus Siret SRL

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Dispositivo

Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA), esclude, in circostanze come quelle di cui a detto procedimento, che un soggetto passivo possa procedere a una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica riguarda un periodo già sottoposto a verifica fiscale.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


18.6.2018   

IT

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C 211/6


Sentenza della Corte (Nona Sezione) 26 aprile 2018 — Cellnex Telecom SA, già Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA / Commissione europea, SES Astra

(Cause riunite C-91/17 P e C-92/17 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna) - Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre - Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno - Nozione di «aiuto di Stato» - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Definizione - Margine di discrezionalità degli Stati membri))

(2018/C 211/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cellnex Telecom SA, già Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA (rappresentanti: J. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti), SES Astra (rappresentanti: F. González Díaz e V. Romero Algarra, abogados)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La Cellnex Telecom SA e la Telecom Castilla-La Mancha SA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 129 del 24.04.2017.


18.6.2018   

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C 211/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-97/17) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Protezione della natura - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zona di protezione speciale (ZPS) - Classificazione come ZPS dei territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147 - Zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) - ZICU Rila - Classificazione parziale della ZICU Rila come ZPS))

(2018/C 211/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e L. Zaharieva, agenti))

Dispositivo

1)

Avendo omesso di includere integralmente la zona importante per la conservazione degli uccelli che comprende il massiccio del Rila come zona di protezione speciale, la Repubblica di Bulgaria non ha classificato i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di specie indicate nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

2)

La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


18.6.2018   

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C 211/7


Ricorso proposto il 1o febbraio 2018 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-66/18)

(2018/C 211/10)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester e Talabér-Ritz K, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza:

dell’articolo XVII dell’AGCS (accordo generale sul commercio dei servizi), nell’imporre agli istituti di insegnamento superiore esteri situati al di fuori del SEE la conclusione di un accordo internazionale quale requisito per la prestazione di servizi di insegnamento, in conformità con l’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), della legge CCIV del 2011 come modificata;

dell’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE (1) e, in ogni caso, degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nonché dell’articolo XVII dell’AGCS, nell’imporre agli istituti d’insegnamento superiore esteri di offrire una formazione d’insegnamento superiore nel proprio paese di origine, in conformità con l’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), della legge CCIV del 2011 modificata;

degli articoli 13, 14, paragrafo 3, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in relazione ai vincoli precedentemente descritti;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La base giuridica della prestazione dei servizi d’insegnamento superiore in Ungheria è rappresentata dalla legge CCIV del 2011, relativa all’insegnamento superiore nazionale, il cui articolo 76, paragrafo 1, lettera a), prevede che un istituto di insegnamento superiore estero possa esercitare nel territorio ungherese un’attività di formazione che preveda il rilascio di un titolo soltanto qualora il governo ungherese e il governo dello Stato in cui si trova la sede dell’istituto di insegnamento superiore estero abbiano consentito ad essere vincolati da un accordo relativo al sostegno di principio concesso all’istituto al fine di esercitare un’attività in Ungheria, accordo che, nel caso di uno Stato federale, si baserà su un accordo previamente stipulato con il governo centrale qualora lo stesso non sia competente a stipulare accordi internazionali vincolanti.

Inoltre, l’articolo 76, paragrafo 1, della legge CCIV del 2011 prevede che gli istituti di insegnamento superiore esteri che esercitano un’attività in Ungheria non soltanto debbano disporre della condizione di istituti di insegnamento superiore riconosciuti dallo Stato nel paese in cui è ubicata la loro sede ma altresì che dovranno effettivamente offrire una formazione di insegnamento superiore nel paese di cui trattasi.

Il 27 aprile 2017 la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento contro l’Ungheria con riferimento alla legge CCIV del 2011 come modificata.

Non avendo ritenuto soddisfacente la risposta presentata dall’Ungheria, la Commissione ha inviato a quest’ultima, in data 14 luglio 2017, un parere motivato, passando alla fase successiva del procedimento per inadempimento.

Non avendo ritenuto sufficiente soddisfacente nemmeno la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia affinché dichiarasse che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo XVII dell’AGCS, dell’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE, degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE e degli articoli 13, 14, paragrafo 3, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


18.6.2018   

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C 211/8


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-78/18)

(2018/C 211/11)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari e K. Talabér-Ritz K, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l’Ungheria, essendo venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 63 TFUE e degli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha introdotto in modo discriminatorio, superfluo e ingiustificato determinate restrizioni per quanto riguarda le donazioni estere a favore di organizzazioni civili ungheresi tramite la a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. éÉvi LXXVI. törvény (legge LXXVI del 2017, sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno economico dall’estero), le cui disposizioni impongono obblighi di registrazione, di dichiarazione e di trasparenza a determinate categorie di organizzazioni civili — quelle che ricevono direttamente o indirettamente sostegno economico estero superiore a un determinato importo — e inoltre prevedono la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non adempiano tali obblighi;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La legge LXXVI del 2017, sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno economico dall’estero, impone nuovi obblighi di registrazione, di dichiarazione, di trasparenza e di pubblicità a determinate categorie di organizzazioni civili — quelle che ricevono direttamente o indirettamente sostegno economico estero superiore a un determinato importo — e inoltre prevede la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non adempiano tali obblighi.

Il 14 luglio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento contro l’Ungheria in relazione alla legge LXXVI del 2017.

La Commissione, avendo ritenuto che la risposta fornita dall’Ungheria non fosse soddisfacente, è passata alla fase successiva del procedimento per inadempimento e, in data 5 ottobre 2017, ha trasmesso all’Ungheria un parere motivato.

Nel considerare del pari insoddisfacente la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di instaurare una causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché questa dichiarasse che l’Ungheria non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e degli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


18.6.2018   

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C 211/9


Impugnazione proposta il 21 febbraio 2018 da CJ avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017, causa T-602/16, CJ / Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

(Causa C-139/18 P)

(2018/C 211/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V Kolias, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017, causa T-602/16, CJ /ECDC (EU:T:2017:893);

di conseguenza, nel caso in cui l’impugnazione venga dichiarata fondata, annullare il rapporto informativo controverso del 21 settembre 2015;

condannare l’ECDC alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce quattro motivi:

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

ha interpretato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 20 dell’ECDC nel concludere che, nei casi come quello in esame, il valutatore d’appello non deve necessariamente essere il presidente del consiglio di amministrazione,

è incorso in un errore nel qualificare giuridicamente i fatti, laddove ha ritenuto in ogni caso poco probabile che il presidente del consiglio di amministrazione avesse reso una decisione in favore del ricorrente,

ha interpretato erroneamente l’argomento secondo cui un subordinato del valutatore non può essere valutatore d’appello, dal momento che non dispone della necessaria indipendenza nei confronti del valutatore.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

ha interpretato erroneamente gli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione n. 20 dell’ECDC nel ritenere che gli obiettivi e gli indicatori di performance stabiliti per un agente nel corso del precedente periodo di valutazione possano essere ignorati dal valutatore;

in via subordinata, è incorso in un errore nel qualificare giuridicamente i fatti laddove ha concluso che gli obiettivi e gli indicatori di performance erano stati presi in debita considerazione dal valutatore.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

ha interpretato erroneamente la nozione di «dialogo» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione dell’ECDC,

in subordine, è incorso in un errore di diritto nel qualificare giuridicamente un «dialogo» di valutazione come un dialogo che, da parte dell’ECDC, può essere limitarsi a una situazione in cui: il vidimatore richieda all’agente un documento già a sua disposizione; il vidimatore ponga all’agente, dal proprio telefono cellulare, la domanda «[Q]uali aspetti della valutazione delle prestazioni ritiene siano falsi?», non ponendo ulteriori domande dopo aver ricevuto una risposta nel merito da parte di un agente e un’offerta da parte di quest’ultimo di fornire qualsiasi ulteriore informazione più specifica che esso possa richiedere.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:

ha interpretato erroneamente l’articolo 22a dello Statuto dei funzionari laddove ha statuito, in sostanza, che anche nel caso in cui un agente, in tempore non suspecto, adduca una cattiva gestione finanziaria, offra almeno un principio di prova in tal senso, e tali affermazioni siano veritiere, un’agenzia può legittimamente far valutare le prestazioni annue dell’agente dalle stesse persone cui tali affermazioni si riferiscono;

in subordine, è incorso in un errore di diritto nel qualificare giuridicamente le affermazioni del ricorrente, ritenendo che non fossero state effettuate in tempore non suspecto, che non fossero veritiere o corroborate da elementi di prova e che i funzionari ai quali esse si riferivano fossero in ogni caso in grado di valutare con obiettività le prestazioni del ricorrente.


18.6.2018   

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C 211/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spagna) il 2 marzo 2018 — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote / Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

(Causa C-167/18)

(2018/C 211/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Parti

Ricorrente in primo grado e in appello: Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote

Resistente in primo grado e ricorrente in appello: Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (1), sia applicabile nell’ipotesi in cui un’impresa cessi la prestazione dei servizi oggetto del contratto con il committente a seguito della risoluzione del contratto di prestazione d’opera la cui esecuzione è fondata prevalentemente sulla prestazione di mano d’opera (pulizia degli impianti), e la nuova aggiudicataria del contratto per la fornitura di servizi riassuma una parte essenziale del personale destinato alla sua esecuzione, qualora tale subentro nei contratti di lavoro sia imposto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il settore dei servizi di pulizia.

2)

Se sia conforme alla Direttiva comunitaria (così come interpretata dalla CGEU) l’interpretazione della Corte suprema spagnola che considera che nei casi di successione nei rapporti di lavoro in applicazione del contratto collettivo, non si configuri un trasferimento di impresa in quanto non sussiste il requisito della volontarietà del trasferimento, e pertanto non trovi applicazione la medesima direttiva.

3)

Se si possa intendere che, conformemente alla disciplina della direttiva, nei casi di imprese prestatrici di servizi, quando il contratto collettivo di settore impone l'obbligo di subentro nei rapporti di lavoro si è in presenza di una cessione di personale e, pertanto, di un trasferimento di impresa ai sensi della citata direttiva.

4)

Se l’articolo 14 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Las Palmas (contratto collettivo nel settore della pulizia di edifici e locali della provincia di Las Palmas) 2012-2014, il quale stabilisce che nei casi di subentro di altra impresa nei rapporti di lavoro ai sensi del contratto collettivo i lavoratori non mantengono né i diritti e gli obblighi che avevano nell’impresa cedente, né le condizioni di lavoro convenute nel contratto collettivo, sia conforme all’articolo 3 della direttiva.


(1)  GU 2001, L 82, pag. 16.


18.6.2018   

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C 211/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 marzo 2018 — Club de Variedades Vegetales Protegidas / Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Causa C-176/18)

(2018/C 211/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Resistente: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Questioni pregiudiziali

1)

Nell’ipotesi in cui un agricoltore abbia acquistato presso un vivaio (esercizio commerciale di terzi) piantoni di una varietà vegetale e li abbia piantati prima che producesse effetti la concessione della privativa per tale varietà, se l’attività posteriore realizzata dall’agricoltore, consistente nella raccolta dei successivi frutti degli alberi, per essere ricompresa nella sfera di applicazione dello ius prohibendi del paragrafo 2 dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94 (1), richieda che siano soddisfatti i requisiti previsti nel paragrafo 3 di tale articolo, in quanto si ritiene di essere in presenza di prodotti del raccolto. Oppure se si debba intendere che tale attività di raccolta costituisca un atto di produzione o riproduzione della varietà che dà luogo a «prodotti del raccolto» il cui divieto da parte del titolare della varietà vegetale non richiede che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3.

2)

Se sia conforme al paragrafo 3 dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94 un’interpretazione secondo la quale il sistema di tutela a cascata riguardi tutti gli atti menzionati nel paragrafo 2 che si riferiscano ai «prodotti del raccolto», inclusa la stessa raccolta, oppure solamente gli atti posteriori alla produzione di tale materiale del raccolto, quali il magazzinaggio e la sua commercializzazione.

3)

Se, nell’applicazione del sistema di estensione della tutela a cascata ai «prodotti del raccolto» ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94, perché sia soddisfatta la prima condizione, sia necessario che l’acquisto dei piantoni sia avvenuto dopo che il titolare abbia ottenuto la privativa comunitaria per la varietà vegetale, oppure se sia sufficiente che in tale momento il titolare godesse della tutela provvisoria, poiché l’acquisto è stato effettuato nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e il momento in cui iniziano a decorrere gli effetti della concessione della privativa per la varietà vegetale.


(1)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1944 L 227, pag. 1).


18.6.2018   

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C 211/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (Spagna) il 7 marzo 2018 — Almudena Baldonedo Martín / Ayuntamiento de Madrid

(Causa C-177/18)

(2018/C 211/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid

Parti

Ricorrente: Almudena Baldonedo Martín

Resistente: Ayuntamiento de Madrid

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia corretta l’interpretazione data della clausola 4 dell’accordo quadro laddove si considera che una situazione come quella [ivi] descritta, nella quale un funzionario temporaneo svolge lo stesso lavoro di un funzionario di ruolo (funzionario di ruolo cui non spetta il diritto di indennità perché la situazione dalla quale la medesima discenderebbe non esiste nel suo regime giuridico), non sia inquadrabile nella situazione che nella clausola stessa si descrive.

2)

Se sia conforme all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (1) l’interpretazione operata al fine di conseguirne gli obiettivi — giacché il diritto alla parità di trattamento ed il divieto di discriminazione costituiscono un principio generale della UE contenuto in una direttiva ([negli] articoli 20 e 21 della Carta Diritti Fondamentali UE), [e nell’]articolo 23 della Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo, e laddove li si considera diritti sociali fondamentali [ai sensi degli] articoli 151 e 153 del TFUE — in base alla quale il diritto alla indennità del funzionario temporaneo può configurarsi, vuoi attraverso la comparazione col lavoratore temporaneo reclutato mediante contratto, dato che la sua condizione (regime pubblicistico o privatistico) dipende solo dal datore di lavoro pubblico, vuoi mediante la applicazione diretta verticale riconducibile al diritto primario europeo.

3)

Nell’ipotesi dell’eventuale sussistenza di un abuso nelle assunzioni temporanee, dirette a soddisfare necessità permanenti, senza che vi sia una ragione obiettiva, tipo di assunzione non riconducibile all’urgente e perentoria necessità che la giustifica, senza che esistano sanzioni o limiti effettivi nel diritto nazionale [spagnolo], se sia in linea con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70/CE, quale misura volta a prevenire l’abuso ed eliminare la conseguenza della violazione e del diritto dell’Unione, nel caso in cui il datore di lavoro non dia stabilità al lavoratore, un’indennità, equiparabile a quella conseguente al licenziamento illegittimo, e se la stessa costituisca una sanzione adeguata, proporzionata, efficace e dissuasiva.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).


18.6.2018   

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C 211/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 9 marzo 2018 — José Cánovas Pardo S.L. / Club de Variedades Vegetales Protegidas

(Causa C-186/18)

(2018/C 211/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: José Cánovas Pardo S.L.

Resistente: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme all’articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94 (1), un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale, decorso il termine di tre anni dal momento in cui, in esito alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il titolare abbia preso conoscenza dell’atto di infrazione e dell’identità dell’autore, sarebbero prescritte le azioni contemplate agli articoli 94 e 95 del regolamento, anche se gli atti di infrazione sono proseguiti fino al momento dell’esercizio dell’azione.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se si debba ritenere che, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94, la prescrizione si applichi soltanto rispetto agli atti concreti di infrazione commessi oltre il termine di tre anni, ma non rispetto a quelli commessi entro i tre anni precedenti il momento dell’esercizio dell’azione.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se in tale caso possano trovare accoglimento l’azione inibitoria e anche quella risarcitoria soltanto in relazione a questi ultimi atti compresi entro i tre anni precedenti il momento dell’esercizio dell’azione.


(1)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994 L 227, pag. 1).


18.6.2018   

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C 211/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 19 marzo 2018 — Google LLC / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-193/18)

(2018/C 211/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Google LLC

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

1)

Se il requisito dei «servizi (…) consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche» di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro 2002/21/CE (1) debba essere interpretato nel senso che esso comprende o può comprendere anche servizi di posta elettronica via internet, i quali sono messi a disposizione sull’internet aperta e non forniscono di per sé alcun accesso a internet.

a)

Se il requisito debba essere interpretato, in particolare, nel senso che già il trattamento informatico che il fornitore di tale servizio di posta elettronica effettua attraverso i propri server dedicati, assegnando gli indirizzi IP dei collegamenti fisici interessati agli indirizzi di posta elettronica e instradando sull’internet aperta ovvero — viceversa — ricevendo email suddivise in pacchetti di dati in base ai diversi protocolli della famiglia di IP, può essere considerato come «trasmissione di segnali» oppure se sia solo il trasferimento di tali pacchetti di dati attraverso internet eseguito grazie all’internet (access) provider a costituire una «trasmissione di segnali».

b)

Se il requisito debba essere interpretato, in particolare, nel senso che il trasferimento della email suddivisa in pacchetti di dati sull’internet aperta eseguito grazie all’internet (access) provider può essere imputato al fornitore di un siffatto servizio di posta elettronica in modo da ritenere che anche quest’ultimo presti entro tali limiti un servizio consistente nella «trasmissione di segnali». A quali condizioni sia eventualmente possibile una siffatta imputazione.

c)

Nel caso in cui il fornitore di un tale servizio di posta elettronica trasmetta direttamente segnali oppure possa a lui imputarsi ad ogni modo la trasmissione di segnali di un internet (access) provider: se il requisito possa essere interpretato, in particolare, nel senso che un siffatto servizio di posta elettronica, indipendentemente dalle sue eventuali funzioni aggiuntive, quali l’editing, l’archiviazione e la classificazione delle email o la gestione dei dati di contatto, nonché dall’investimento tecnico effettuato dal fornitore con riguardo alle singole funzioni, consiste anche «esclusivamente o prevalentemente» nella trasmissione di segnali, in quanto sotto il profilo funzionale, dal punto di vista degli utenti, è primaria la funzione di comunicazione propria del servizio.

2)

Nel caso in cui il requisito menzionato sub 1 debba essere interpretato nel senso che esso in linea di principio non comprende i servizi di posta elettronica via internet, i quali sono messi a disposizione sull’internet aperta e non forniscono di per sé alcun accesso a internet: se tale requisito possa essere ugualmente soddisfatto, in via eccezionale, quando il fornitore di un servizio siffatto gestisce in proprio, nel contempo, talune reti di comunicazione elettronica collegate a internet, le quali possono essere comunque utilizzate anche ai fini di un servizio di posta elettronica. A quali condizioni ciò sia eventualmente possibile.

3)

In che modo debba essere interpretato il requisito «forniti di norma a pagamento» di cui all’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro 2002/21/CE.

a)

Se il requisito imponga, in particolare, il pagamento di una tariffa da parte degli utenti oppure se il corrispettivo possa anche consistere nell’esecuzione di una diversa controprestazione degli utenti, la quale soddisfi un interesse economico del fornitore del servizio, ad esempio qualora detti utenti mettano attivamente a disposizione dati personali o altri dati oppure tali dati vengano raccolti da parte del fornitore del servizio all’atto dell’utilizzazione del servizio stesso in maniera differente.

b)

Se il requisito imponga, in particolare, che il pagamento debba essere effettuato da coloro che fruiscono del servizio o possa essere sufficiente anche un finanziamento, integrale o parziale, del servizio da parte di terzi, ad esempio attraverso la pubblicità presente sul sito web del fornitore.

c)

Se la locuzione «di norma» si riferisca, in tale contesto, in particolare, alle circostanze nelle quali il fornitore di uno specifico servizio presta in concreto detto servizio, o alle circostanze, nelle quali vengono prestati, in generale, servizi identici o simili.


(1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002 L 108, pag. 33)


18.6.2018   

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C 211/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti (Romania) il 20 marzo 2018 — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă / Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Causa C-205/18)

(2018/C 211/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Piteşti

Parti

Appellanti: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă

Appellato: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE, nonché le disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE (1) e delle successive direttive specifiche debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro istituisca termini e procedure che privano dell’accesso alla giustizia ai fini di far classificare i luoghi di lavoro come caratterizzati da condizioni speciali, con la conseguenza di impedire che ai lavoratori neoassunti siano riconosciuti i diritti alla sicurezza e alla salute sul lavoro discendenti dall’accertamento delle suddette condizioni in conformità alla normativa nazionale.


(1)  Direttiva 89/391 del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989 L 183, pag. 1).


18.6.2018   

IT

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C 211/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2018 — Zubair Haqbin / Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Causa C-233/18)

(2018/C 211/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Appellante: Zubair Haqbin

Appellato: Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 20, paragrafi da 1 a 3, della direttiva (1), debba essere interpretato nel senso che esso stabilisce in modo tassativo i casi nei quali le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o revocate, o se dall’articolo 20, paragrafi 4 e 5, discenda che la revoca del diritto alle condizioni materiali di accoglienza può avere luogo anche a titolo di sanzione applicabile alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

2)

Se l’articolo 20, paragrafi 5 e 6, debba essere interpretato nel senso che, prima di adottare una decisione relativa alla riduzione o alla revoca delle condizioni materiali di accoglienza o a sanzioni, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie che garantiscono il diritto a un tenore di vita dignitoso durante il periodo di esclusione, o se si tali disposizioni possano essere rispettate mediante un sistema in cui, dopo la decisione di riduzione o di revoca della condizione materiale di accoglienza, si verifica se la persona che forma l’oggetto della decisione goda di un tenore di vita dignitoso ed eventualmente si adottano in quel momento misure correttive.

3)

Se l’articolo 20, paragrafi 4, 5 e 6, in combinato disposto con gli articoli 14, 21, 22, 23 e 24 della direttiva e con gli articoli 1, 3, 4 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una misura o sanzione di esclusione provvisoria (o definitiva) dal diritto a condizioni materiali di accoglienza è possibile, o non è possibile, nei confronti di un minorenne, segnatamente nei confronti di un minorenne non accompagnato.


(1)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96)


18.6.2018   

IT

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C 211/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 5 aprile 2018 — «Unicredit Leasing» EAD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

(Causa C-242/18)

(2018/C 211/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente:«Unicredit Leasing» EAD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione di cui all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, consenta, in caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario, la riduzione della base imponibile ed il rimborso dell’IVA già determinata, in considerazione della durata complessiva del contratto, con avviso di accertamento definitivo, su una base imponibile costituita dalla somma dei canoni mensili di locazione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: quali delle fattispecie menzionate all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva possa essere invocata, nei confronti di uno Stato membro, dal concedente in caso di risoluzione di un contratto di leasing per parziale mancato versamento dei canoni dovuti, al fine di ottenere la riduzione della base imponibile nella misura dei canoni dovuti ma non versati per il periodo intercorrente tra la sospensione dei pagamenti e la data di risoluzione del contratto, considerato che, come confermato da una clausola contenuta nel contratto medesimo, la risoluzione non è retroattiva.

3)

Se l’interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA consenta di ritenere che, in una fattispecie come quella in esame, sussista una deroga all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA.

4)

Se l’interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA consenta di ritenere che la nozione di recesso utilizzata in tale disposizione comprenda l’ipotesi in cui, nel contesto di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà, il concedente non possa più richiedere all’utilizzatore il versamento dei canoni di leasing, avendo già proceduto alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, ma in cui, in base al contratto stesso, abbia diritto ad un indennizzo pari all’importo totale dei canoni non corrisposti in scadenza fino al termine della durata del leasing.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


18.6.2018   

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C 211/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 12 aprile 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Causa C-254/18)

(2018/C 211/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Resistenti: Premier ministre, Ministre d’état, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni degli articoli 6 e 16 della direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debbano essere interpretate nel senso che esse impongono un periodo di riferimento definito su base mobile oppure nel senso che lasciano agli Stati membri la scelta di conferire a tale periodo un carattere mobile o fisso.

2)

Se, nell’ipotesi in cui dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che impongono un periodo di riferimento mobile, la possibilità offerta dall’articolo 17 di derogare all’articolo 16, lettera b) possa riguardare non solo la durata del periodo di riferimento, ma anche il suo carattere mobile.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


18.6.2018   

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C 211/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 aprile 2018 — UPM France / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-270/18)

(2018/C 211/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: UPM France

Resistenti: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

se le disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva (1) debbano interpretarsi nel senso che l’esenzione che, in forza delle predette disposizioni, gli Stati membri sono autorizzati a introdurre in favore dei piccoli produttori di elettricità, purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità, può derivare da una situazione come quella descritta al punto 7 della presente decisione per il periodo anteriore al 1o gennaio 2011, durante il quale la Francia, come autorizzata dalla direttiva, non aveva ancora istituito l’imposta interna sul consumo finale di elettricità né, di conseguenza, alcuna esenzione da tale imposta a favore dei piccoli produttori;

2)

in caso di risposta affermativa alla prima questione, in che modo debbano combinarsi fra loro le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva e quelle del suo articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, per i piccoli produttori che consumano l’elettricità che essi producono per le esigenze della loro attività. In particolare, se esse implichino una tassazione minima derivante o dalla tassazione dell’elettricità prodotta con esenzione del gas naturale utilizzato, o dall’esenzione dall’imposta sulla produzione di elettricità, nel qual caso lo Stato è allora tenuto a tassare il gas naturale utilizzato.


(1)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).


Tribunale

18.6.2018   

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C 211/19


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Sigma Orionis/REA

(Causa T-47/16) (1)

((«Clausola compromissoria - Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” - Sospensione dei pagamenti di una convenzione di sovvenzione a seguito di un audit finanziario - Domanda volta a ottenere il pagamento delle somme dovute dalla REA nell’ambito dell’esecuzione di una convenzione di sovvenzione»))

(2018/C 211/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sigma Orionis SA (Valbonne, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi, e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della REA a versare alla ricorrente le somme dovute a titolo di una convenzione di sovvenzione conclusa nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sigma Orionis SA è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 98 del 14.3.2016.


18.6.2018   

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C 211/19


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Sigma Orionis/Commissione

(Causa T-48/16) (1)

([«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzone 2020” - Sospensione dei pagamenti e risoluzione dei contratti di sovvenzione a seguito di un audit finanziario - Domanda volta a ottenere il pagamento delle somme dovute dalla Commissione nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di sovvenzione - Responsabilità extracontrattuale»])

(2018/C 211/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sigma Orionis SA (Valbonne, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Commissione a versare alla ricorrente le somme dovute a titolo di contratti conclusi nell’ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzone 2020» e, dall’altro, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e volta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito della violazione da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sigma Orionis SA è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 98 del 14.3.2016.


18.6.2018   

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C 211/20


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Grizzly Tools/Commissione

(Causa T-168/16) (1)

((«Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori - Direttiva 2006/42/CE - Clausola di salvaguardia - Misura nazionale di divieto di immissione sul mercato di un’idropulitrice - Requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza - Decisione della Commissione che dichiara la misura giustificata - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento»))

(2018/C 211/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grizzly Tools GmbH & Co.KG (Großostheim, Germania) (rappresentante: H. Fischer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Zavvos e K. Petersen, successivamente K. Petersen, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione, dell’8 febbraio 2016, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice (GU 2016, L 33, pag. 12).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grizzly Tools GmbH & Co.KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


18.6.2018   

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C 211/21


Sentenza del Tribunale del 2 maggio 2018 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

(Causa T-428/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALPINEWELTEN Die Bergführer - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 211/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG (Berghülen, Germania) (rappresentante: T.-C. Leisenberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2017 (procedimento R 1339/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ALPINEWELTEN Die Bergführer come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co.KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


18.6.2018   

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C 211/21


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Laboratoires Majorelle / EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

(Causa T-429/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LABORATOIRES MAJORELLE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MAJORELLE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Marchi anteriori - Divisione della domanda di marchio - Articolo 44, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 50, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001]»])

(2018/C 211/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laboratoires Majorelle (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Odinot, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Jardin Majorelle (Marrakech, Marocco)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2017 (procedimento R 1238/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Jardin Majorelle e i Laboratoires Majorelle.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I Laboratoires Majorelle sono condannati alle spese.


(1)  GU C 309 del 18.9.2017.


18.6.2018   

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C 211/22


Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — Talanton / Commissione

(Causa T-195/18)

(2018/C 211/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton, Anonimi Emporiki — Simvouleftiki — Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre una perizia per le carenze del controllo effettuato per conto della convenuta;

accertare, da una parte, che (a) la nota di addebito 3241801228, inviata alla ricorrente il 15 gennaio 2018, e con cui la convenuta chiede la restituzione di EUR 481 835,56, per il contratto d’opera FP7-215952 PERFORM, sulla base delle conclusioni dell’audit 11-ΒΑ135-006, costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali, dato che i costi ammissibili per il contratto in parola ammontano ad EUR 605 217, di cui EUR 490 711 di contributo dell’Unione, e che la ricorrente deve rimborsare alla convenuta l’importo di EUR 21 171, e non l’importo di EUR 481 835,56, e dall’altra, che (b) la nota di addebito 3241801229, inviata alla ricorrente il 15/1/2018, e con cui la convenuta chiede la restituzione di EUR 29 694,10 quale importo di liquidazione del risarcimento, costituisce una corrispondente violazione dei suoi obblighi contrattuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’esecuzione in buona fede del contratto e sul divieto di applicazione abusiva delle clausole contrattuali:

la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona fede, in quanto il controllo previsto è stato effettuato illegittimamente da un terzo, estraneo al personale dell’appaltatore designato dalla convenuta o dei suoi subappaltatori espressamente approvati della stessa, per il quale, durante l’effettuazione del controllo, sono state sollevate questioni d’imparzialità, mentre ha agito illegittimamente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla clausola compromissoria:

la ricorrente ha dedotto sufficienti elementi di prova alternativi che comprendono dichiarazioni giurate, pertinenti lettere del personale della ricorrente, documenti prodotti nel corso della fase di realizzazione, mai confutati, e di cui la convenuta non ha tenuto conto;

la ricorrente espone nel dettaglio trentanove ragioni per cui il la relazione di controllo è imprecisa, carente, non attendibile e giunge a conclusioni errate.


18.6.2018   

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C 211/23


Ricorso proposto il 20 marzo 2018 — Fersher Developments e Lisin / Commissione e BCE

(Causa T-200/18)

(2018/C 211/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Fersher Developments LTD (Nicosia, Cipro) e Vladimir Lisin (rappresentante: R. Nowinski, Barrister)

Convenuti: Commissione europea e Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ordinare all’Unione europea di risarcire il danno da essi sofferto in seguito all’adozione e all’applicazione del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, per gli importi esposti nel ricorso ovvero per gli importi che il Tribunale riterrà dovuti ai ricorrenti;

condannare l’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-161/15, Brinkmann (Steel Trading) e altri / Commissione e BCE.


18.6.2018   

IT

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C 211/23


Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Nessim Daoud e altri / Consiglio e altri

(Causa T-208/18)

(2018/C 211/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Magdy Milad Nessim Daoud (Blainville, Canada), Larsennar Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche) e Maxim Zakharchenko (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: A. Markides, M. Ioannides, C. Velaris e C. Velaris, lawyers, A. Robertson, QC e G. Rothschild, barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo (rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea) e Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre agli interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale;

o, in subordine:

dichiarare che i convenuti sono incorsi in responsabilità extracontrattuale e stabilire la procedura da seguire al fine di determinare il danno risarcibile effettivo subito dai ricorrenti;

e, in ogni caso:

condannare i convenuti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-147/18, APG Intercon e altri / Consiglio e altri.


18.6.2018   

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C 211/24


Ricorso proposto il 27 marzo 2018 — Briois / Parlamento

(Causa T-214/18)

(2018/C 211/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois 2017/2221(IMM) che adotta la relazione della commissione giuridica A8-0011/2018;

condannare il Parlamento europeo a versare a Steeve Briois la somma di EUR 35 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare il Parlamento europeo a versare a Steeve Briois la somma di EUR 5 000 a titolo di spese ripetibili;

condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (in prosieguo: «il protocollo»), nei limiti in cui la dichiarazione del sig. Briois che ha dato luogo a procedimenti penali nel suo Stato membro di origine costituirebbe un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi di tale disposizione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo, in quanto il Parlamento avrebbe violato sia la lettera che lo spirito di tale disposizione adottando la decisione di revoca dell’immunità del sig. Briois e rendendo così quest’ultima viziata da nullità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

In primo luogo, il ricorrente ritiene che il Parlamento abbia violato il principio di parità nei suoi confronti rispetto a deputati che si trovavano in situazioni se non identiche, quantomeno analoghe e quest’ultimo avrebbe di conseguenza violato anche il principio di buona amministrazione che implica l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie.

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che una serie d’indizi consente di concludere nel senso di un caso evidente di fumus persecutionis nei suoi confronti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa nei limiti in cui i diritti del ricorrente e il principio del contradditorio non sarebbero stati sufficientemente garantiti dall’audizione di quest’ultimo dinanzi alla commissione giuridica. Il ricorrente sostiene così che il fatto di non essere stato invitato a esprimersi in assemblea plenaria sulla revoca della sua immunità sarebbe non solo contrario ai principi generali del diritto, ma altresì in contrasto con il comune buon senso e con la maggior parte degli usi parlamentari.


18.6.2018   

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C 211/25


Ricorso proposto il 27 marzo 2018 — QB/BCE

(Causa T-215/18)

(2018/C 211/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare il rapporto informativo per il 2016 e la decisione del 23 maggio 2017, notificata il 28 giugno 2017 che nega alla ricorrente il beneficio di un avanzamento retributivo;

se necessario, annullare la decisione del settembre 2017 nonché la decisione implicita che respinge rispettivamente il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente;

condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 15 000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione della guida alla valutazione e della procedura d’Annual Salary and Bonus Review (ASBR), sulla violazione del principio della certezza del diritto e sulla violazione del dovere di sollecitudine, in cui sarebbe incorsa la convenuta nell’adozione del rapporto informativo per il 2016 (in prosieguo: «il rapporto informativo controverso»). La ricorrente solleva, in particolare, le seguenti censure:

il rapporto informativo controverso è stato redatto da un agente della DG-H e non dai valutatori;

il rapporto informativo controverso sarebbe stato deciso sebbene l’esercizio di valutazione della ricorrente fosse già stato chiuso definitivamente;

il periodo di valutazione oggetto del rapporto informativo controverso riguarderebbe un periodo troppo breve per consentire la valutazione annuale;

Il rapporto informativo controverso non sarebbe uno strumento di performance.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto che vizierebbe il rapporto informativo controverso, nei limiti in cui, da un lato, la valutazione sarebbe in parte fondata su un compito non portato a termine a causa di un congedo per malattia e, dall’altro, una valutazione positiva di un manager terzo sarebbe stata irregolarmente commentata e ridimensionata nella sua portata dai valutatori che, inoltre, non avrebbero tenuto conto degli obiettivi.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione del 23 maggio 2017 che nega alla ricorrente il beneficio di un avanzamento retributivo (in prosieguo: la «decisione ASBR») si baserebbe su un rapporto informativo illegale.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione ASBR è stata adottata da un’autorità che non sarebbe competente, poiché sarebbe stata presa da una persona temporaneamente nominata per 6 mesi, priva della qualità richiesta per adottare detta decisione.

5.

Quinto motivo, vertente su vari errori manifesti di cui sarebbe viziata la decisione ASBR, nei limiti in cui detta decisione non avrebbe potuto menzionare una underperformance al momento della sua adozione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione delle linee guida ASBR e della procedura ASBR nonché sulla violazione dell’articolo 41 della Carta, in quanto la decisione ASBR sarebbe priva di motivazione.


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/26


Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Pozza/Parlamento

(Causa T-216/18)

(2018/C 211/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Geoffray Pozza (Waldbillig, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione di non versargli più l’indennità di espatrio a decorrere dal 1o maggio 2017 è annullata;

il Parlamento è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il Parlamento avrebbe erroneamente interpretato tale disposizione adottando la decisione di non versare più al ricorrente l’indennità di espatrio.

2.

Secondo motivo, relativo all’incompetenza del Parlamento ad adottare la decisione impugnata, poiché il trasferimento interistituzionale di un funzionario non costituirebbe una nuova assunzione e, di conseguenza, il Parlamento non potrebbe addurre il pretesto del trasferimento del ricorrente per fissare, una seconda volta, il suo diritto all’indennità di espatrio.

3.

Terzo motivo, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento nonché della decisione precedente della Corte dei conti che fissa i diritti del ricorrente, poiché qualsiasi atto amministrativo adottato da un’istituzione godrebbe di una presunzione di legittimità e, nel caso di specie, la decisione precedente della Corte dei conti avrebbe ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento quanto al mantenimento dell’indennità di espatrio finché egli fosse rimasto in servizio in Lussemburgo.


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/27


Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — DK/SEAE

(Causa T-217/18)

(2018/C 211/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DK (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione del 23 maggio 2017 di infliggergli una sanzione disciplinare con la quale l’importo netto della sua pensione di anzianità è ridotto del 20 %, ovvero una trattenuta di EUR 1 015 mensili, fino al 30 settembre 2025, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato IX dello Statuto, è annullata;

in subordine, il SEAE è condannato a versare al ricorrente un importo fissato ex aequo et bono come risarcimento del danno subito;

il SEAE è, in ogni caso, condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, relativo a manifesti errori di valutazione di cui è inficiata la decisione impugnata, nella misura in cui, da un lato, l’APN avrebbe tenuto conto di un danno arrecato all’integrità delle istituzioni da parte del ricorrente che però sarebbe già stato risarcito, e, dall’altro, la durata della sanzione disciplinare inflitta sarebbe arbitraria, essendo stata fissata sulla base dell’età pensionabile di quest’ultimo prevista per legge.

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità di cui sarebbe inficiata la decisione impugnata, a causa dell’illegittima omessa considerazione del collocamento temporale dei fatti, dell’omessa considerazione della violazione dell’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto in pendenza del procedimento penale, nonché dell’omessa considerazione della situazione familiare del ricorrente.


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/28


Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione

(Causa T-254/18)

(2018/C 211/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pechino, Cina) e 9 altri (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU 2018 L 25, pag. 6), nella parte in cui riguarda la CCCME, le singole società e i membri interessati; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli articoli 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, e 17, paragrafo 2, del regolamento di base e il principio della buona amministrazione, inter alia utilizzando dati sulle importazioni, indicatori di pregiudizio macroeconomici e dati sulla redditività inattendibili e non permettendo alle altre parti interessate di presentare commenti sulla scelta definitiva del campione di produttori dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, inter alia omettendo di tener conto della mancanza di una coincidenza temporale e omettendo di evitare che il pregiudizio dovuto ad altri fattori fosse attribuito alle importazioni cinesi.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa dei ricorrenti e gli articoli 6, paragrafo 7, 19, paragrafi da 1 a 3, 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, inter alia rifiutando di fornire qualsiasi accesso ai calcoli del pregiudizio, a quelli relativi agli effetti sui prezzi e al livello di eliminazione del pregiudizio e alla determinazione del valore normale, rifiutando financo di fornire i dati richiesti in forma aggregata e omettendo di comunicare numerose informazioni rilevanti, nonostante più volte sollecitata in tal senso.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, omettendo di tener conto di tutte le caratteristiche dei numeri di controllo del prodotto nella sua comparazione dei prezzi, omettendo di fornire informazioni necessarie circa caratteristiche del prodotto diverse da quelle risultanti dai numeri di controllo del prodotto originali e respingendo erroneamente la richiesta di adeguare il valore normale per far fronte alle irregolarità risultanti dal basso volume di produzione in India, la Commissione ha violato gli articoli 2, paragrafo 10, 3, paragrafo 2, lettera a), e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e il principio della buona amministrazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che, adeguando al rialzo il valore normale per le imposte indirette, la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafi 10, lettera b), e 7, lettera a), del regolamento di base.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che basandosi sui dati provenienti da un solo produttore indiano per determinare le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e il profitto utilizzato per costruire il valore normale, invece di utilizzare tutte le informazioni pertinenti disponibili con riferimento al paese analogo, la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.


18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/29


Ordinanza del Tribunale del 16 aprile 2018 — UN / Commissione

(Causa T-676/17) (1)

(2018/C 211/36)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.