ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 204

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
13 giugno 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2016-2017
Sedute dal 12 al 15 settembre 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 304 del 14.9.2017 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 13 settembre 2016

2018/C 204/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 su politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) (2015/2278(INI))

2

2018/C 204/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea — migliori pratiche e misure innovative (2015/2280(INI))

11

2018/C 204/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sull'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2016/2090(INI))

21

2018/C 204/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sul tema Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia (2015/2322(INI))

23

2018/C 204/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 su una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento 2016/2058(INI)

35

2018/C 204/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sull'attuazione dell'obiettivo tematico promuovere la competitività delle PMI (articolo 9, punto 3, del regolamento sulle disposizioni comuni) (2015/2282(INI))

49

2018/C 204/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 su una strategia dell'UE per la regione alpina (2015/2324(INI))

57

2018/C 204/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari (2015/2341(INI))

68

2018/C 204/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale (2016/2017(INI))

76

 

Mercoledì 14 settembre 2016

2018/C 204/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (2016/2794(RSP))

93

2018/C 204/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2016/2774(RSP))

95

2018/C 204/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sulle relazioni dell'UE con la Tunisia nell'attuale contesto regionale (2015/2273(INI))

100

2018/C 204/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea (2015/2255(INI))

111

 

Giovedì 15 settembre 2016

2018/C 204/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulle Filippine (2016/2880(RSP))

123

2018/C 204/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulla Somalia (2016/2881(RSP))

127

2018/C 204/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sullo Zimbabwe (2016/2882(RSP))

132

2018/C 204/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sugli obiettivi strategici dell'UE per la 17a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg (Sud Africa) (2016/2664(RSP))

136

2018/C 204/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva sui servizi postali (2016/2010(INI))

145

2018/C 204/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sull'accesso al credito per le PMI e il rafforzamento della diversità del finanziamento alle PMI nell'Unione dei mercati dei capitali (2016/2032(INI))

153

2018/C 204/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 su come realizzare al meglio il potenziale di creazione di posti di lavoro delle piccole e medie imprese (PMI) (2015/2320(INI))

165

2018/C 204/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità in materia di occupazione) (2015/2116(INI))

179

2018/C 204/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulle attività, l'incidenza e il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014 (2015/2284(INI))

195


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 13 settembre 2016

2018/C 204/23

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di István Ujhelyi (2015/2237(IMM))

205

2018/C 204/24

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Rosario Crocetta (2016/2015(IMM))

207

2018/C 204/25

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos (2016/2083(IMM))

209

 

Giovedì 15 settembre 2016

2018/C 204/26

Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 relativa all'approvazione di emendamenti a una proposta della Commissione (interpretazione dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento) ((2016/2218(REG)))

211


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 13 settembre 2016

2018/C 204/27

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (15561/2015 — C8-0158/2016 — 2015/0298(NLE))

212

2018/C 204/28

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (06870/2016 — C8-0235/2016 — 2016/0058(NLE))

213

2018/C 204/29

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla nomina di Lazaros Stavrou Lazarou a membro della Corte dei conti (C8-0190/2016 — 2016/0807(NLE))

214

2018/C 204/30

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla nomina di João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a membro della Corte dei conti (C8-0260/2016 — 2016/0809(NLE))

215

2018/C 204/31

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla proposta di nomina di Leo Brincat a membro della Corte dei conti (C8-0185/2016 — 2016/0806(NLE))

216

2018/C 204/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (08536/1/2016 — C8-0226/2016 — 2013/0279(COD))

217

2018/C 204/33

P8_TA(2016)0332
Statistiche in tema di gas naturale ed energia elettrica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015)0496 — C8-0357/2015 — 2015/0239(COD))
P8_TC1-COD(2015)0239
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE

218

 

Mercoledì 14 settembre 2016

2018/C 204/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (14381/2013 — C8-0120/2016 — 2013/0321(NLE))

219

2018/C 204/35

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione e che abroga la decisione 2003/174/CE (05820/2014 — C8-0164/2016 — 2013/0361(APP))

220

2018/C 204/36

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (07532/2/2016 — C8-0227/2016 — 2013/0302(COD))

221

2018/C 204/37

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (10107/2016 — C8-0243/2016 — 2016/0005(NLE))

222

2018/C 204/38

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016)03999 — 2016/2816(DEA))

223

 

Giovedì 15 settembre 2016

2018/C 204/39

Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 recante approvazione della nomina di Julian King a membro della Commissione (C8-0339/2016 — 2016/0812(NLE))

225

2018/C 204/40

P8_TA(2016)0352
Documento di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015)0668 — C8-0405/2015 — 2015/0306(COD))
P8_TC1-COD(2015)0306
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2016 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994

226

2018/C 204/41

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 settembre 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD))
[Emendamento 1, salvo dove altrimenti indicato]

227

2018/C 204/42

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2016)0171 — C8-0133/2016 — 2016/0089(NLE))

296

2018/C 204/43

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2016)0071 — C8-0098/2016 — 2016/0043(NLE))

308


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


13.6.2018   

IT

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C 204/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute dal 12 al 15 settembre 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 304 del 14.9.2017.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 13 settembre 2016

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/2


P8_TA(2016)0320

Politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3)

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 su politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) (2015/2278(INI))

(2018/C 204/01)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, l'articolo 162, e gli articoli da 174 a 178,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento recante disposizioni comuni»),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (2),

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (4),

visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (5),

visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (6),

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (7),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sul tema «Specializzazione intelligente: eccellenza in rete per un'efficace politica di coesione» (8),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sul tema «Investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione» (9),

visto l'opuscolo informativo della Commissione del 22 febbraio 2016 dal titolo «Piano di investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso complementare dei Fondi strutturali e di investimento europei e del FEIS»,

vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2014, dal titolo «Ricerca e innovazione come fattori di rilancio della crescita» (COM(2014)0339),

vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, del 23 luglio 2014, dal titolo «Investimenti per l'occupazione e la crescita»,

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 intitolata «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» (COM(2015)0639),

vista la guida pubblicata nel 2014 dalla Commissione dal titolo «Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività»,

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo: «Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020» (COM(2010)0553),

vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2013 dal titolo «Misurare i risultati dell'innovazione in Europa: verso un nuovo indicatore» (COM(2013)0624),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 dal titolo «Invecchiamento attivo: innovazione, sanità intelligente, migliore qualità della vita» (10),

visto il parere del Comitato delle regioni del 30 maggio 2013 dal titolo «Colmare il divario in tema di innovazione» (11),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014 dal titolo «Misure volte a favorire la creazione di ecosistemi di startup high-tech» (12),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato nel 2014 e contenente orientamenti per i responsabili politici e gli organismi di attuazione dal titolo «Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività» (SWD(2014)0205),

visto il progetto pilota «Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la “scala di eccellenza”»,

vista l'azione preparatoria del Parlamento europeo nella regione della Macedonia orientale e Tracia,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0159/2016),

A.

considerando che in questi tempi di crisi economica, finanziaria e sociale l'Unione deve intensificare gli sforzi per creare una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva;

B.

considerando che il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione (RSI) è una delle priorità d'investimento nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020; che il sostegno all'innovazione varia ampiamente da uno Stato membro all'altro e al loro interno, soprattutto per quanto concerne lo sfruttamento delle conoscenze e della tecnologia nel promuovere l'innovazione;

C.

considerando che per il periodo di programmazione 2014-2020 gli Stati membri sono tenuti, per la prima volta, a sviluppare strategie di specializzazione intelligente nazionali e/o regionali coinvolgendo le autorità di gestione nazionali e regionali e le parti interessate, come gli istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale;

D.

considerando che la specializzazione intelligente combina e unisce diverse politiche, anche in materia di imprenditorialità, istruzione e innovazione, affinché le regioni possano individuare e selezionare settori di priorità per il loro sviluppo e i relativi investimenti, concentrandosi sulle loro forze e sui loro vantaggi comparativi;

E.

considerando che le RIS3 dovrebbero contribuire a rendere l'economia europea più competitiva, a sviluppare un valore aggiunto europeo nell'innovazione, a creare un maggior numero di posti di lavoro migliori e di qualità e a tener conto di un'ampia gamma di esperienze; che esse dovrebbero favorire la diffusione di buone pratiche e lo sviluppo di un nuovo spirito imprenditoriale, associati a un mercato unico digitale funzionante e alla specializzazione intelligente, che potrebbero creare nuove competenze, conoscenze, innovazione e occupazione al fine di sfruttare meglio i risultati della ricerca e tutte le forme di innovazione;

F.

considerando che l'elaborazione di una strategia RIS3 comporta un processo di sviluppo di meccanismi di governance multilaterale tramite i quali vengano individuati i settori regionali dal maggiore potenziale strategico, definendo le priorità strategiche e un servizio di sostegno efficiente per le imprese al fine di sfruttare al massimo le potenzialità di sviluppo di una regione basato sulla conoscenza;

G.

considerando che le RIS3 contribuiscono all'uso efficiente dei fondi dell'UE, riguardano tutti gli Stati membri e tutte le regioni dell'Unione e sfruttano le potenzialità di tutte le regioni, aiutando in tal modo l'UE a colmare le lacune nel campo dell'innovazione, sia all'interno che all'esterno, affinché diventi più competitiva a livello mondiale;

H.

considerando che lo sviluppo tempestivo e positivo delle RIS3 negli Stati membri dipende in grande misura dalla crescente capacità amministrativa di programmazione, di programmazione di bilancio, di attuazione e di valutazione nell'ambito del quadro strategico, al fine di rafforzare gli investimenti nella RSI; che tale sviluppo deve tenere conto del fatto che le valutazioni iniziali delle strategie di specializzazione intelligente hanno fatto emergere un quadro contrastante, in particolare per quanto riguarda la scelta delle priorità, spesso considerate troppo generiche o insufficientemente connesse alle strutture economiche e d'innovazione regionali, il che significa che occorre migliorare in tal senso le strategie di specializzazione intelligente;

I.

considerando che la piattaforma RIS3 favorisce gli scambi dal basso e inter pares e il trasferimento di conoscenze tra le regioni partecipanti; che è necessario dare la priorità a tale processo per quanto riguarda lo sviluppo e la pratica delle future iniziative di specializzazione intelligente;

Ruolo centrale delle RIS3 nel contributo della politica di coesione agli obiettivi di Europa 2020

1.

sottolinea che le strategie di specializzazione intelligente sostengono la concentrazione tematica e la programmazione strategica dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e portano a un maggiore orientamento ai risultati sul terreno, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020; pone l'accento sul fatto che tali strategie puntano a creare una crescita sostenibile e basata sulla conoscenza, uno sviluppo equilibrato e posti di lavoro di qualità in tutte le regioni, non solo nelle aree ben sviluppate ma anche nelle regioni in transizione e in quelle meno sviluppate, rurali e insulari;

2.

chiede che si rispettino pienamente le nuove disposizioni in materia di condizionalità ex ante per l'attribuzione dei fondi SIE, al fine di rendere operative le strategie di specializzazione intelligente;

3.

invita tutti gli attori interessati a elaborare le RIS3 basandosi sulle analisi delle capacità, dei mezzi e delle competenze esistenti di ogni regione, a concentrarsi sulla scoperta imprenditoriale per individuare le nicchie emergenti o i vantaggi comparativi nell'ambito della specializzazione intelligente, a evitare un'iperspecializzazione forzata e artificiale nonché a rafforzare il partenariato tra settore pubblico e privato evitando sempre eventuali conflitti di interesse tra i due settori;

4.

appoggia una definizione ampia di innovazione, ovvero la trasformazione di un'idea in un prodotto o servizio nuovo o migliorato immesso sul mercato, in un processo operativo nuovo o migliorato utilizzato nell'industria e nel commercio o in un nuovo approccio a un servizio sociale;

5.

chiede alle regioni di sviluppare regimi di servizi di sostegno innovativi che integrino o sostituiscano i servizi di sostegno esistenti, al fine di consentire a una determinata regione di sfruttare appieno il suo potenziale competitivo, aiutare le imprese ad assorbire nuove conoscenze e tecnologie per rimanere competitive nonché garantire che le risorse della ricerca e dell'innovazione raggiungano una massa critica;

6.

chiede alla Commissione di adeguare il regolamento generale di esenzione per categoria per consentire che i fondi SIE offrano le condizioni del marchio di eccellenza;

7.

chiede alle autorità nazionali di investire nell'intelligence e nella raccolta su larga scala di dati regionali affinché sia consentito loro di dimostrare il loro eccezionale vantaggio competitivo nonché di comprendere le tendenze relative alle imprese regionali nella catena del valore globale;

8.

è del parere che la piattaforma S3, istituita dalla DG REGIO della Commissione presso il CCR di Siviglia, svolga un ruolo fondamentale nel fornire consulenza alle regioni e nel determinare parametri relativi alle loro strategie di innovazione, aiutando le regioni meno sviluppate e potenziando la governance multilivello e le sinergie interregionali fornendo informazioni, metodologie, competenze e consulenza ai responsabili politici nazionali e regionali; sottolinea che tale piattaforma dovrebbe adoperarsi costantemente per aggiornare la propria base di dati, tenendo conto delle esigenze, delle specificità e delle priorità locali di regioni e città;

9.

è del parere che la piattaforma S3 di Siviglia dovrebbe prestare particolare attenzione alle regioni meno sviluppate e, in particolare, dovrebbe aiutarle a elaborare e indirizzare le loro strategie;

10.

ritiene che le regioni più piccole abbiano maggiori problemi a sviluppare e attuare le strategie e chiede di sviluppare proposte volte ad aumentare il sostegno a tali regioni al fine di rafforzare l'attuazione delle strategie S3 e lo scambio delle migliori pratiche;

11.

accoglie con favore il recente interesse della Commissione per le regioni meno sviluppate, in particolare con l'ampliamento di un recente progetto pilota relativo all'azione preparatoria del Parlamento europeo nella regione della Macedonia orientale e Tracia alle regioni di otto Stati membri fino alla fine del 2017;

12.

si compiace della prosecuzione della piattaforma Innovation Monitor Plus (RIM Plus), istituita dalla DG Crescita della Commissione, della creazione di un Osservatorio della ricerca e dell'innovazione (RIO), istituito dalla DG RTD, e dei diversi centri di conoscenza collegati alle politiche presso la DG JRC (CE), che forniscono dati, indicatori e orientamenti completi alle parti interessate nazionali e regionali nell'ambito delle S3;

13.

attende con interesse i dettagli futuri relativi al consiglio europeo per l'innovazione, inteso a creare uno «sportello unico» per gli innovatori, collegando in tal modo i risultati scientifici con le esigenze delle imprese e delle autorità pubbliche in Europa;

14.

ricorda che i finanziamenti pubblici rimangono un potente motore dell'innovazione; invita le autorità interessate a essere cauti nel concentrarsi maggiormente sugli strumenti finanziari in quanto l'innovazione non dovrebbe essere incentrata soltanto sulle sovvenzioni, ma dovrebbe altresì essere in grado di identificare mezzi di finanziamento alternativi, quali prestiti e garanzie, e di trovare un equilibrio tra le sovvenzioni e i mezzi alternativi (finanziamenti pubblici e privati);

La governance multilivello e la sua portata

15.

si rammarica del fatto che alcuni Stati membri hanno deciso di optare per le RIS3 nazionali senza dare alle autorità locali e regionali l'opportunità di elaborare i propri pareri, compromettendo in tal modo il processo di scoperta imprenditoriale dal basso verso l'alto che dovrebbe essere sancito dalle RIS3; sottolinea l'importanza di un approccio regionale, dal momento che l'attuazione delle RIS3 può avere successo soltanto se basata su punti di forza locali e regionali; invita gli Stati membri interessati a riconsiderare la sostituzione delle RIS 3 nazionali con RSI3 regionali al fine di non perdere le opportunità di crescita e chiede un migliore coordinamento tra le S3 nazionali e regionali, ove opportuno, al fine di adattarle, se del caso, alle esigenze future e ai requisiti di sviluppo sostenibile, in particolare nel settore alimentare ed energetico; si rammarica del fatto che il principio di partenariato di cui all'articolo 5 dell'RDC non sia sempre stato rispettato; invita gli Stati membri a rispettare il principio di partenariato in tutte le fasi dei preparativi e dell'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi operativi;

16.

ritiene che la qualità della collaborazione tra l'amministrazione e gli attori pertinenti nelle regioni incida in misura determinante sulla strategia RIS3 e riduca nettamente il rischio di disfunzioni nella definizione delle priorità; evidenzia quindi, a tale proposito, l'importanza della consultazione delle imprese e in particolare delle PMI, in quanto la «visione dell'innovazione» avrà successo soltanto se le imprese realizzeranno anche il corrispondente potenziale;

17.

evidenzia l'importanza di un migliore coordinamento tra tutti i livelli di governance al fine di promuovere una visione dal basso verso l'alto delle strategie regionali, ivi comprese tutte le autorità e le parti interessate nell'ambito della specializzazione intelligente, nonché gli esperti, la società civile e gli utenti finali, al fine di superare le «mentalità compartimentate»; sottolinea che il mancato adeguamento delle pertinenti normative degli Stati membri sta creando degli ostacoli all'attuazione degli investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione;

18.

sottolinea il ruolo limitato svolto dalla società civile nelle strategie RIS3 e invita a rafforzare la sua partecipazione mediante piattaforme e partenariati di collaborazione, dal momento che ciò può contribuire a definire meglio le strategie, a rafforzare la cooperazione con la società e a conseguire una governance migliore;

19.

evidenzia l'importanza di uno stretto coordinamento tra i programmi operativi e le RIS3 nel corso dell'intera fase di attuazione;

20.

chiede un dialogo più intenso e una cooperazione più stretta tra le istituzioni dell'UE (PE e Consiglio) nonché a livello esecutivo (Commissione e organi nazionali di esecuzione), al fine di delineare un contesto più favorevole all'innovazione e alla ricerca e il potenziamento dell'attuazione della strategia RIS3 nel contesto della prossima revisione del quadro finanziario pluriennale 2014;

21.

invita la Commissione e gli altri organi a fornire assistenza supplementare agli Stati membri che ne abbiano bisogno per attuare la strategia RIS3;

22.

invita a compiere sforzi costanti volti a incoraggiare un cambiamento di mentalità e a promuovere approcci politici innovativi per dare impulso alla collaborazione intraregionale, interregionale, extraregionale e transnazionale, comprese le macroregioni, mediante strumenti esistenti quali INTERREG, al fine di continuare a promuovere un valore aggiunto europeo nelle strategie;

23.

segnala l'importanza di puntare all'innovazione sociale in quanto fattore che può concorrere all'istituzione di nuovi modelli e culture imprenditoriali e alla creazione di un ambiente adatto per la realizzazione dell'economia circolare;

24.

invita la Commissione a presentare una comunicazione integrata sul valore aggiunto delle strategie RIS3 e la relativa attuazione nei programmi operativi, seguita da proposte per ulteriori azioni nella settima relazione sulla coesione;

25.

deplora la mancanza di cooperazione interregionale sulla base della tematica relativa alla specializzazione intelligente; osserva che il quadro strategico comune offre la possibilità di utilizzare fino al 15 per cento dei fondi a titolo regolamento sulle disposizioni comuni (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) per detta cooperazione all'esterno della propria regione; sottolinea che nella relazione sull'articolo 16.3 «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» si segnala che tali possibilità sono state finora sottoutilizzate; invita gli Stati membri e le autorità regionali a fare maggiore uso delle possibilità offerte;

26.

chiede lo sviluppo di meccanismi di flessibilità e di coordinamento che colleghino i risultati del processo RIS3 con l'attuazione di Orizzonte 2020 e di altri programmi; incoraggia le regioni ad avvalersi di strumenti di cooperazione transnazionale quali l'iniziativa Vanguard, il marchio di eccellenza, la Piattaforma di scambio delle conoscenze, le piatteforme S.3, la Scala di eccellenza, i sistemi di innovazione regionale per i centri di colocazione dell'Istituto europeo di innovazione e di tecnologia (IET);chiede di favorire lo sviluppo di partenariati per cluster strategici al fine di dare impulso agli investimenti, migliorare il coordinamento, creare sinergie e promuovere lo scambio di opinioni per evitare la duplicazione e un impiego non efficiente delle risorse pubbliche;

27.

sollecita le istituzioni nazionali ed europee a proseguire il monitoraggio del «divario in materia d’innovazione» non solo tra gli Stati membri dell'UE e nelle regioni NUTS 2, ma anche in misura crescente all'interno degli Stati membri;

28.

ritiene che occorra semplificare le procedure ed eliminare le strozzature nel processo amministrativo delle strategie;

29.

invita le autorità a tutti i livelli a semplificare le procedure e a ridurre le strozzature nel processo amministrativo delle strategie; incoraggia gli investimenti nel capitale umano, anche mediante partenariati interregionali dell'UE, per rafforzare le capacità amministrative e gestire e attuare con successo il processo delle RIS3 evitando al contempo di istituire ulteriori livelli amministrativi; sollecita le autorità a dare la priorità alla ricerca e all'innovazione nelle regioni che possiedono il relativo potenziale ma in cui siano ridotti gli investimenti in materia;

30.

sollecita le regioni e gli Stati membri a intensificare l'utilizzo delle risorse di bilancio disponibili per l'assistenza tecnica, al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente delle RIS3;

31.

evidenzia che le strategie di specializzazione intelligente dovrebbero essere uno strumento efficace per far fronte alle sfide sociali, ambientali, climatiche ed energetiche e per promuovere le ricadute delle conoscenze e la diversificazione tecnologica;

Migliori sinergie per la crescita e la creazione di posti di lavoro

32.

deplora la mancanza di sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti finanziari dell'UE, che impedisce il coordinamento, la coerenza e l'integrazione dei finanziamenti dell'UE e ne riduce i risultati e l'impatto; sollecita maggiore attenzione e impegno di ricerca per conseguire un migliore approccio strategico alle sinergie e considerare la possibilità di combinare, rendere complementari e valorizzare il potenziale degli strumenti finanziari, onde fare pieno ricorso alla garanzie dell'UE per finanziare piatteforme di investimento;

33.

sottolinea l'esigenza di proseguire e approfondire gli approcci a elica tripla e quadrupla alla specializzazione intelligente a livello regionale, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, delle imprese, delle università e dei cittadini; sottolinea che il ruolo degli ultimi due soggetti partecipanti (ossia istituti di istruzione superiore e ricerca e organizzazioni di cittadini) va rafforzato all'interno della nuova programmazione dell'UE e della gamma di finanziamento;

34.

chiede un maggiore sostegno alle PMI e alle imprese start-up, in quanto la maggior parte di loro sono all'avanguardia dell'innovazione di punta e contribuiscono in misura rilevante a individuare talenti locali in una vasta gamma di settori e occupano giovani;

35.

sollecita il proseguimento della ricerca di parametri affidabili per monitorare l'efficienza in termini innovativi a tutti i livelli di governance mobilitando e coordinando meglio le risorse di Eurostat e delle altre DG competenti della Commissione, nonché le risultanze dell'OCSE, ESPON e altri soggetti operanti sul campo come gli uffici statistici nazionali;

36.

sottolinea che l'uso coordinato e complementare dei fondi SIE con Orizzonte 2020 e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in linea con gli orientamenti sulle sinergie tra SIE e FEIS presentati dalla Commissione nel febbraio 2016, offre ottime opzioni per stimolare l'innovazione a livello regionale, nazionale e di UE, incrementando l'attrattiva degli investimenti in ricerca e innovazione al fine di indurre i capitali privati a integrare il finanziamento pubblico; sollecita le autorità locali e regionali a fare pieno uso delle possibilità di uso combinato di tali strumenti;

37.

chiede un impegno concreto per ottenere le informazioni necessarie al conseguimento di sinergie tra i vari strumenti e politiche disponibili nell'ambito delle RIS3, quali la politica di coesione 2014-2020, la piattaforma di specializzazione intelligente, l'Osservatorio europeo dei cluster, il partenariato europeo per l'innovazione, il Forum strategico europeo, le tecnologie abilitanti fondamentali (KET) e le infrastrutture di ricerca;

38.

sollecita le regioni ad attuare le rispettive RIS3 rafforzando la mentalità di innovazione aperta e la collaborazione di ecosistema sulla base del modello a elica quadrupla;

39.

sottolinea l'importanza di calibrare l'istruzione e la ricerca alle esigenze effettive del mercato in uno sforzo per assicurare che le nuove innovazioni siano conformi alla domanda e portino a crescita economica;

Città intelligenti come catalizzatore per le RIS3

40.

ribadisce il ruolo fondamentale che le aree urbane dell'UE devono svolgere nello sviluppo economico e sociale dell'Unione fungendo da poli per vari attori e settori, combinando le sfide e le opportunità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché facendo da pioniere nell'approccio politico integrato e basato sul territorio; sottolinea l'importanza delle zone urbane ai fini di catalizzare le risorse umane, le infrastrutture e il potenziale degli investimenti per lo sviluppo di distretti di innovazione;

41.

invita la Commissione a tenere in conto le strategie e gli altri programmi di innovazione, con particolare riguardo per gli investimenti territoriali integrati nell'ambito dello sviluppo dell'Agenda urbana europea onde innescare sinergie e forti legami mirati a un uso efficiente delle risorse;

42.

sottolinea l'importanza di agevolare la cooperazione innovativa transettoriale, a tripla elica e transfrontaliera connessa alle sfide europee di rendere le regioni e le città più intelligenti, più verdi e più gradevoli per viverci e lavorarci;

43.

sottolinea l'esigenza di ulteriore sviluppo e ampliamento in Europa della concezione «città intelligenti e connesse»; accoglie con favore l'intenzione della Presidenza UE dei Paesi Bassi di creare un approccio dal basso verso l'alto conferendo alle città il potere di sviluppare l'agenda urbana dell'UE e di operare un'evoluzione da città intelligenti a città eccellenti, in coordinamento con le autorità regionali; in tale contesto, sostiene la preparazione del «patto di Amsterdam», che pone l'accento sulla crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro, sull'incentivazione di collegamenti tra tutte le parti, i cittadini e le organizzazioni sociali, nonché sulla promozione di uno sviluppo sostenibile e socialmente inclusivo;

44.

richiama l'attenzione sulla promozione di sistemi di cooperazione e scambio di conoscenze tra le città nel campo della specializzazione intelligente e dell'innovazione, come l'azione «città intelligenti aperte e leggere» sostenuta dalla Commissione;

45.

sostiene le iniziative della Commissione e del Consiglio per un'Agenda urbana dell'UE nel contesto del patto di Amsterdam; invita la Commissione a aumentare la coerenza tra politiche urbane e regionali; chiede alla Commissione di presentare proposte per allineare le iniziative alla metodologia delle «città intelligenti» e le RSI3 nella settima relazione sulla coesione;

Monitoraggio e valutazione

46.

rileva che, sebbene la maggior parte delle regioni abbiano adottato una strategia RIS3, un numero considerevole di esse deve lavorare ancora per rispettare i requisiti relativi alla condizionalità ex ante, mentre le sfide principali riguardano il meccanismo di monitoraggio, il quadro di bilancio e le misure per stimolare gli investimenti privati in ricerca e innovazione;

47.

segnala ai responsabili decisionali locali e regionali l'importanza del loro impegno a utilizzare le RSI3 come strumento di trasformazione economica nella propria regione e quindi influenzare la politica dell'UE;

48.

accoglie con favore il fatto che le strategie regionali si focalizzino su energia, sanità, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, materiali avanzati, settore alimentare, servizi, turismo, innovazione sostenibile e trasporti, bioeconomia, sistemi di fabbricazione e industrie culturali e creative, nonché altre specializzazioni e in particolare settori competitivi di una determinata regione; si rammarica tuttavia della scarsa granularità in molte strategie e sollecita una rimodulazione del processo di definizione delle priorità e quindi che si prevenga il rischio di concentrare tutte le strategie nelle stesse tematiche; sollecita lo sviluppo di strategie non solo in tecnologia di punta, ma anche in tecnologie di livello meno elevato e nell'innovazione sociale e incoraggia tutte le parti interessate a puntare agli scambi transettoriali, dato che essi possono accelerare l'innovazione;

49.

ritiene che la promozione di osservatori nazionali mirati a strategie di specializzazione intelligente possa concorrere a consolidare i sistemi di indicatori per monitorare le RSI3, specialmente per quanto riguarda la metodologia e la formazione;

50.

rileva che alcune RSI3 sono poco dettagliate ai fini di comprovare i propri vantaggi competitivi unici della regione, mentre altre non forniscono la prova riguardo al rafforzamento della capacità delle parti di sostenere le imprese per l'innovazione o dei ricercatori di effettuare ricerche applicate e individuare applicazioni commerciali per i loro risultati; osserva che alcune regioni hanno ampie strategie e parametri elementari di monitoraggio; sollecita a tal fine un incremento della capacità delle autorità pubbliche in materia di raccolta e valutazione delle informazioni pertinenti ottenute, nonché un'intensificazione degli sforzi coordinati delle regioni e delle autorità centrali per identificare e standardizzare le banche dati esistenti, rendendole accessibili alle parti interessate;

51.

chiede all'UE e agli Stati membri di utilizzare gli strumenti esistenti come l'indagine comunitaria sull'innovazione e di procedere al monitoraggio periodico (annuale e a intermedio), sia quantitativo che qualitativo, dell'attuazione delle strategie, nonché di coinvolgere nel processo tutte le parti interessate, società civile compresa; rileva che sia le regioni sia gli Stati membri sono confrontati a problemi simili in termini di valutazione del monitoraggio e chiede alle regioni di pubblicare relazioni periodiche sul raggiungimento dei loro obiettivi, al fine di poter analizzare meglio l'impatto delle RIS3 e garantire la trasparenza e l'accesso pubblico ai dati del monitoraggio; riconosce che le strategie richiederanno anni per portare risultati e quindi il monitoraggio precoce dovrebbe essere calibrato su attese ragionevoli;

52.

incoraggia le regioni e gli Stati membri a essere proattivi nel quadro dell'attuazione tempestiva dei piani d'azione, in vista della data obiettivo fissata al dicembre 2016, nel pieno rispetto della condizionalità ex-ante e chiede loro di istituire e attuare i rispettivi meccanismi di monitoraggio in un riesame costante delle RIS3, incentrato sulla specificazione degli investimenti di nicchia in cui i protagonisti dell'innovazione regionale possano acquisire o conservare un vantaggio competitivo;

53.

ritiene che la partecipazione congiunta al monitoraggio e alla valutazione degli strumenti pertinenti a titolo delle RSI3 nonché l'armonizzazione del monitoraggio e della valutazione a fini di rendiconto sui diversi strumenti possa dare un prezioso contributo in questo campo; invita pertanto tutte le parti interessate e i responsabili decisionali a innescare sinergie tra loro e a sviluppare intese mirate a raccogliere e sintetizzare i dati derivati dalle politiche e dagli strumenti inseriti in strategie specifiche RSI3;

54.

segnala che una strategia efficace «sulla carta» non produrrà i risultati attesi se non vengono attuati i servizi di supporto alle imprese;

Principali insegnamenti e futuro delle RIS3

55.

si rammarica del fatto che spesso le RIS3 riconoscono la necessità di aiutare le imprese a sfruttare tutte le forme di innovazione, ma poi sostengono solo l'innovazione basata sulle conoscenze tecnologiche; propone al riguardo che le RIS3 dovrebbero considerare anche l'innovazione di altri settori, quali i servizi e il settore creativo, e ribadisce l'importanza di tutti i tipi di sistemi e organi di innovazione a prescindere dalle loro dimensioni, nonché delle loro interconnessioni in cluster locali e regionali;

56.

rileva che, per colmare il divario in materia di innovazione e promuovere l'occupazione e la crescita in Europa, le RIS3 devono essere attuate correttamente; sottolinea che, a tal fine, è fondamentale promuovere strategie dal basso verso l'alto e rafforzare il controllo relativo al potenziale delle RIS3 in tutti i livelli di governance; osserva a tal proposito che gli Stati membri dovrebbero coinvolgere i rispettivi uffici statistici nazionali per aiutare le regioni a elaborare i propri meccanismi di valutazione e monitoraggio;

57.

ritiene che l'approccio partecipativo nelle strategie debba essere inserito in tutti i processi, tra cui quello di monitoraggio e valutazione, in quanto ne sarebbe esteso l'ambito della cooperazione nel conseguimento degli obiettivi RSI3;

58.

chiede all'UE e agli Stati membri di non trascurare il fatto che lo strumento deve essere praticabile, operativo ed efficiente onde evitare oneri burocratici per i beneficiari;

59.

invita la Commissione a sollecitare un riesame delle strategie nel 2017 al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia e di informare sul relativo contributo alla futura politica di coesione e alla futura politica di ricerca e innovazione dopo il 2020, tenendo contro degli insegnamenti tratti dai primi anni della loro attuazione; chiede alla Commissione di avviare una consultazione pubblica e di organizzare una conferenza a livello europeo con il Parlamento, il Comitato delle regioni e altri parti interessate prima della pubblicazione della settima relazione sulla coesione;

60.

riconosce che le strategie di specializzazione intelligente potrebbe diventare strumenti efficaci per affrontare le sfide energetiche, l'uso efficiente delle risorse e la sicurezza energetica;

61.

invita la Commissione a proseguire il sostegno al ruolo della piattaforma S3, a concorrere all'incremento della granularità delle strategie e a mantenere la concentrazione sull'importanza dell'effetto leva degli investimenti privati;

62.

chiede alla DG REGIO e alla piattaforma S3 di elaborare e diffondere ampiamente un breve documento orientativo sulle esperienze passate delle RIS3 che sia incentrato sui seguenti temi: 1) un'analisi SWOT delle esperienze; 2) gli insegnamenti che le regioni hanno tratto e le principali criticità osservate in relazione a ciascuna delle sei fasi descritte nella guida sulle RIS3; 3) le raccomandazioni e i modelli standardizzati per un miglioramento continuo delle RIS3 volto a elaborare le strategie post-2020 in modo migliore; 4) le capacità umane necessarie per elaborare e attuare con successo una strategia RIS3; ritiene che andrebbero promosse e sostenute le reti regionali mirate alla ricerca e all'innovazione valorizzandone i risultati e gli insegnamenti positivi conseguiti al fine di disseminare il patrimonio di idee nelle regioni a tutti i livelli;

o

o o

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.

(7)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2014)0002.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0308.

(10)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 46.

(11)  GU C 218 del 30.7.2013, pag. 12.

(12)  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 5.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/11


P8_TA(2016)0321

Cooperazione territoriale europea — migliori prassi e misure innovative

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea — migliori pratiche e misure innovative (2015/2280(INI))

(2018/C 204/02)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) (in appresso «il regolamento recante disposizioni comuni»),

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (2),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (3),

visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (4),

visto il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (5),

visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (6),

visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento della politica europea di vicinato (7),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (8),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (9),

vista l'«Agenda territoriale dell'Unione europea 2020: verso un'Europa inclusiva, intelligente e sostenibile di regioni differenti», adottata il 19 maggio 2011 a Gödöllő (Ungheria) in occasione della riunione informale dei ministri responsabili dell'Assetto territoriale e dello sviluppo del territorio,

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (10),

vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sui ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020 (11),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 intitolata «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

vista la Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2014)0473),

vista la risoluzione del 9 settembre 2015 riguardante gli «Investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione» (12),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010«Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020 (13),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema «Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati» (14),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (15),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul valore aggiunto delle strategie macroregionali (COM(2013)0468) e le pertinenti conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2013,

visto lo studio del gennaio 2015 a cura della Direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione) dal titolo «Il nuovo ruolo delle macroregioni nella cooperazione territoriale europea»,

visto lo studio del luglio 2015 a cura della Direzione generale delle Politiche interne (Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione) dal titolo «Gruppo europeo di cooperazione territoriale come strumento per la promozione e valorizzazione della cooperazione territoriale in Europa»,

visto l’opuscolo della Commissione del 22 febbraio 2016 intitolata «Piano di investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso complementare dei Fondi strutturali e di investimento europei e del FEIS»,

visto il parere del Comitato delle regioni adottato nel maggio 2015 e intitolato «Strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo territoriale»,

vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali» (COM(2015)0639),

vista la dichiarazione del Comitato delle regioni del 2 settembre 2015 dal titolo «25 anni di Interreg: nuovo slancio alla cooperazione transfrontaliera»,

visto il parere del Comitato delle regioni adottato nel dicembre 2015 e intitolato «La visione territoriale per il 2050: quale futuro?»,

visto il parere del Comitato delle regioni del 17 dicembre 2015 dal titolo «Rafforzare la cooperazione transfrontaliera: necessità di un migliore quadro normativo»,

visto il documento di riferimento elaborato dalla Presidenza lussemburghese del Consiglio, «Looking back on 25 years of Interreg and preparing the future of territorial cooperation» («Riconsiderando i 25 anni di Interreg e preparando il futuro della cooperazione territoriale»),

viste le conclusioni del Consiglio su «25 years of Interreg: its contribution to Cohesion Policy goals» («25 anni di Interreg: il suo contributo agli obiettivi della politica di coesione»),

vista l'iniziativa della Presidenza lussemburghese del Consiglio sulle disposizioni normative specifiche per le regioni di frontiera al fine di rispondere alle esigenze e alle sfide in tali zone, dal titolo «Uno strumento per l'attribuzione e l'applicazione di disposizioni specifiche relative al miglioramento della cooperazione transfrontaliera» (16),

vista la consultazione pubblica condotta dalla Commissione a livello dell'UE sui restanti ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, avviata il 21 settembre 2015 in occasione della Giornata europea della cooperazione (17),

visti i risultati della prima indagine Eurobarometro in assoluto, condotta dalla Commissione nel 2015 per individuare e mappare gli atteggiamenti dei cittadini che vivono nelle zone di frontiera al fine di giungere a interventi più mirati dell'UE (18),

vista la relazione OCSE del 2013 dal titolo «Regions and Innovation: collaborating across borders» («Regioni e innovazione: per una collaborazione transfrontaliera»),

vista la relazione del Comitato delle regioni dal titolo «Relazione di monitoraggio GECT 2014: attuazione della strategia Europa 2020» (19),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0202/2016),

A.

considerando che circa il 38 % della popolazione europea vive in regioni frontaliere e che l'UE si trova ad affrontare una grave crisi economica, finanziaria e sociale che colpisce in modo particolare le donne a tutti i livelli; che l'UE deve includere la parità di genere quale componente principale in tutte le politiche e le pratiche legate alla cooperazione territoriale europea (CTE);

B.

considerando che l'obiettivo generale della CTE è di diminuire l'influenza dei confini nazionali al fine di ridurre le disparità tra le regioni, rimuovendo gli ostacoli ancora esistenti agli investimenti e alle attività di cooperazione tra le frontiere nonché rafforzare la coesione e promuovere uno sviluppo economico, sociale e culturale armonioso dell'Unione nel suo complesso21;

C.

considerando che la CTE è parte integrante della politica di coesione, in quanto rafforza la coesione territoriale dell'Unione;

D.

che gli Stati membri possono utilizzare la CTE al fine di rispondere alle sfide poste dalla crisi migratoria;

E.

che il numero di cittadini europei che sfrutta appieno il mercato interno UE e la libera circolazione è ancora limitato;

F.

considerando che in base ai principi di gestione concorrente, governance multilivello e partenariato, i programmi CTE sono stati elaborati attraverso un processo collettivo che ha riunito una vasta gamma di soggetti europei, nazionali, regionali e locali allo scopo di affrontare le sfide comuni transfrontaliere e di agevolare lo scambio di buone prassi;

G.

considerando che occorre una riflessione comune sull'assetto della CTE per il periodo successivo al 2020;

Valore aggiunto europeo della cooperazione territoriale europea (CTE), migliori pratiche e contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020

1.

osserva che la cooperazione territoriale europea (CTE) è diventata, con il suo regolamento, uno dei due obiettivi ugualmente importanti della politica di coesione per il 2014-2020; sottolinea, tuttavia, che il bilancio di 10,1 miliardi di EUR rappresenta il 2,8 % del bilancio della politica di coesione e non è all'altezza delle grandi sfide che la cooperazione territoriale europea (CTE) deve affrontare e non rispecchia il livello elevato del suo valore aggiunto europeo; ricorda, al riguardo, il disappunto del Parlamento europeo a proposito dell'esito dei negoziati sul QFP 2014-2020, per quanto concerne il taglio degli stanziamenti a favore della CTE; ritiene che un incremento della dotazione finanziaria a favore della cooperazione territoriale europea (CTE) nel prossimo periodo di programmazione intensificherà il valore aggiunto della politica di coesione; chiede un maggiore rispetto delle disposizioni dell'articolo 174 TFUE sulla coesione territoriale, in particolare per quanto riguarda le zone rurali e le zone interessate da transizione industriale, e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni ultraperiferiche, le regioni più settentrionali con una bassa densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare un'attenzione particolare alle zone più svantaggiate dal punto di vista geografico e demografico nell'attuazione della politica di coesione;

2.

osserva che, in linea con gli obiettivi di Europa 2020, la cooperazione territoriale europea (CTE) è stata rimodellata al fine di conseguire un maggiore impatto, focalizzando l'attenzione sulla concentrazione tematica e sull'orientamento ai risultati, senza pregiudicare un approccio sensibile al territorio che consenta di mantenere le priorità regionali; ritiene che sia necessario prestare maggiore attenzione alle specificità della CTE; invita, pertanto, a valutare meglio i programmi di cooperazione territoriale europea (CTE) al fine di dimostrare il loro impatto e valore aggiunto;

3.

riconosce che la cooperazione transfrontaliera è uno strumento chiave per lo sviluppo delle regioni frontaliere, considerate autentici laboratori di integrazione europea; sottolinea che, nei periodi 2000-2006 e 2007-2013, la cooperazione transfrontaliera è stata caratterizzata da un chiaro orientamento verso priorità più strategicamente mirate ed ha raggiunto le migliori pratiche in termini di migliore connettività e accessibilità, trasferimento di conoscenze e innovazione, lotta contro le sfide ambientali, rafforzamento della capacità istituzionale, assistenza sanitaria, istruzione, occupazione e mobilità dei lavoratori, protezione civile, creazione di nuovi partenariati e consolidamento di quelli esistenti;

4.

riconosce che la cooperazione transnazionale ha svolto un'importante funzione in termini di supporto alla ricerca, all'innovazione e all'economia basata sulla conoscenza, all'adattamento al cambiamento climatico e alla promozione della mobilità e ai trasporti sostenibili tramite un approccio transnazionale ed ha contribuito al rafforzamento della capacità istituzionale; sottolinea che un approccio territoriale integrato e la cooperazione transnazionale sono particolarmente importanti per la protezione dell'ambiente, specie nei settori dell'acqua, della biodiversità e dell'energia;

5.

riconosce che la cooperazione interregionale ha consentito alle città e alle regioni di cooperare su una serie di questioni e tematiche, instaurando uno scambio di esperienze e buone pratiche e che ciò ha migliorato l'efficienza di molte politiche regionali e locali; ritiene che sarebbe opportuno affrontare gli importanti divari di sviluppo tra le zone rurali e urbane e i problemi delle regioni metropolitane;

6.

ritiene che una cooperazione transfrontaliera e transnazionale efficiente permetta di aumentare l'attrattiva di un'area geografica per l'insediamento di società commerciali, tramite lo sfruttamento del potenziale locale, regionale e transfrontaliero e del capitale umano nel modo più efficiente, per dare una risposta migliore alle esigenze e alle aspettative di tali società, ma anche onde evitare il loro esodo verso paesi terzi, lo spopolamento delle regioni dell'UE e la crescita della disoccupazione;

7.

è convinto che la cooperazione territoriale europea (CTE) offra un importante valore aggiunto europeo, contribuendo alla pace, alla stabilità e all'integrazione regionale, anche nel quadro del processo di allargamento e delle politiche di vicinato, nonché nel resto del mondo con la diffusione delle migliori pratiche; ritiene che una buona cooperazione transfrontaliera possa costituire un valore aggiunto nella gestione della crisi dei migranti;

8.

rileva che, nel periodo 2014-2020, circa il 41 % del bilancio FESR della Cooperazione territoriale europea (CTE) (20) sarà investito in misure a favore dell'ambiente, mentre il 27 % sarà investito nel rafforzamento della crescita intelligente, incluse la ricerca e l'innovazione e il 13 % sarà stanziato per la promozione della crescita inclusiva attraverso attività legate all'occupazione, istruzione e formazione, mentre 33 programmi avranno lo scopo di migliorare la connettività transfrontaliera; osserva altresì che saranno stanziati 790 milioni di EUR per il rafforzamento della capacità istituzionale attraverso la creazione o il rafforzamento di strutture di cooperazione e il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici;

9.

sottolinea che la nozione di orientamento al risultato richiede che i programmi Interreg garantiscano una cooperazione a livello di progetto di alta qualità e adottino un nuovo tipo di valutazione, che tenga conto della natura specifica di ciascun programma e che contribuisca a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e le autorità di gestione; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità responsabili della gestione a cooperare e scambiare informazioni e buone prassi al fine di procedere a valutazioni e fornire linee guida su come l'orientamento ai risultati possa essere adeguato alle specificità della cooperazione territoriale europea (CTE); riconosce che non è possibile valutare il pieno valore aggiunto dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE) soltanto attraverso indicatori quantitativi e invita la Commissione a mettere a punto indicatori maggiormente qualitativi al fine di rispecchiare meglio i risultati conseguiti in termini di cooperazione territoriale;

10.

nota con preoccupazione l'adozione tardiva dei programmi Interreg e invita la Commissione e gli Stati membri a mobilitare i loro sforzi per una loro attuazione efficiente e riuscita e per la rimozione degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, al fine di evitare gli aspetti critici già sottolineati nel periodo di programmazione 2007-2013; invita la Commissione a mettere a disposizione misure volte ad accelerare l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE);

11.

deplora la mancanza di dati transfrontalieri affidabili e avvaloranti l'efficacia della cooperazione transfrontaliera per quanto concerne le relazioni sul quadro di riferimento in materia di risultati; invita, di conseguenza, la Commissione, Eurostat e le autorità responsabili della gestione a collaborare per definire criteri di valutazione comuni e a coordinare congiuntamente un'unica banca dati nonché a sviluppare metodologie per la fornitura, l'uso e lo scambio di dati affidabili a livello transfrontaliero; prende atto delle sfide esistenti in termini di attuazione degli approcci territoriali integrati derivanti dal grado estremamente vario di legittimazione degli enti locali e regionali degli Stati membri;

12.

invita gli Stati membri e le autorità responsabili della gestione a istituire sistemi di monitoraggio e piani di valutazione adeguatamente strutturati al fine di valutare meglio i risultati in termini di obiettivi di Europa 2020 e integrazione territoriale;

Contributo alla coesione territoriale

13.

evidenzia che la cooperazione territoriale europea (CTE) contribuisce significativamente al rafforzamento dell'obiettivo comunitario della coesione territoriale attraverso l'integrazione di politiche settoriali eterogenee su scala territoriale; accoglie con favore lo studio dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ESPON) dal titolo: «ET2050: Territorial Scenarios and Visions for Europe» («ET2050: Visioni e scenari territoriali per l'Europa»), che può fungere da quadro di riferimento per un ulteriore dibattito sull'elaborazione della politica di coesione successiva al 2020;

14.

ricorda l'importanza degli investimenti territoriali integrati (ITI) e dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), che non sono applicati in modo abbastanza ampio nell'ambito dei programmi Interreg per il 2014-2020, e incoraggia gli Stati membri a farne un uso più vasto, sottolineando che ciò richiederà una maggiore partecipazione degli enti regionali e locali; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre programmi di informazione e formazione rivolti ai beneficiari;

15.

ritiene che i nuovi strumenti di sviluppo territoriale, come l'investimento territoriale integrato (ITI) e lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), possano essere tradotti in investimenti in infrastrutture sociali, per la salute, per l'istruzione, per il recupero delle aree urbane svantaggiate, per la creazione di occupazione e in altre misure volte a ridurre l'isolamento dei migranti e favorirne l'inclusione;

16.

raccomanda di prestare particolare attenzione ai progetti che riguardano l'adattamento delle località e delle regioni alla nuova realtà demografica per contrastare gli squilibri che essa genera, e in particolare attraverso: 1) l'adeguamento delle infrastrutture sociali e di mobilità ai cambiamenti demografici e ai flussi migratori; 2) la creazione di beni e servizi specifici per una popolazione in via di invecchiamento; 3) il sostegno alle opportunità occupazionali per gli anziani, le donne e i migranti, atte a favorire l'inclusione sociale; 4) il rafforzamento delle connessioni digitali e la creazione di piatteforme che consentano e favoriscano la partecipazione dei cittadini delle regioni più isolate e la loro interazione con i diversi servizi amministrativi, sociali e politici delle autorità a tutti i livelli di gestione (locale, regionale, nazionale ed europeo);

17.

sottolinea il ruolo della cooperazione territoriale europea (CTE) nelle regioni insulari, nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone scarsamente popolate, nelle zone di montagna e rurali, quale importante strumento per il rafforzamento della loro cooperazione e integrazione regionale; esorta la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'utilizzo dei fondi in tali regioni, incluse quelle confinanti con paesi terzi, al fine di migliorare l'attuazione dei progetti transfrontalieri finanziati dalla TCE;

18.

sottolinea la natura complementare della cooperazione territoriale europea (CTE) e delle strategie macroregionali nel far fronte alle sfide comuni in zone funzionali più vaste, nonché il ruolo positivo che le strategie macroregionali possono svolgere per contribuire a superare le sfide comuni incontrate dalle macroregioni;

19.

ritiene che si dovrebbe cercare un migliore coordinamento e una migliore sinergia e complementarietà tra gli aspetti transfrontalieri e transnazionali allo scopo di migliorare la collaborazione e l'integrazione su territori strategici più ampi; invita a un migliore coordinamento tra le autorità responsabili della gestione e gli attori coinvolti nelle strategie macroregionali; esorta la Commissione a rafforzare la cooperazione, nonché a rafforzare i legami e la coerenza dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE) con i programmi nazionali e regionali durante la fase di sviluppo, al fine di promuovere la complementarietà ed evitare sovrapposizioni;

20.

osserva che alcune regioni devono affrontare enormi sfide connesse alla migrazione ed esorta ad utilizzare i programmi Interreg e ad attuarli con urgenza, al fine di rispondere, tra le altre cose, alle sfide poste dalla crisi dei rifugiati e a ricorrere allo scambio di buone pratiche tra le autorità locali e regionali nelle zone di confine, incluse quelle di paesi non UE;

Sostegno alla ricerca e all'innovazione

21.

sottolinea i risultati conseguiti in materia di ricerca e innovazione, come progetti comuni di ricerca, cooperazione tra istituti di ricerca e imprese, fondazione di università internazionali transfrontaliere, centri di ricerca transfrontalieri, istituti di formazione transfrontalieri, creazione di cluster e reti aziendali transfrontalieri, incubatori e servizi di consulenza transfrontalieri per le PMI, marchi ad alta tecnologia per attrarre investitori esteri, ecc.; nota il ruolo importante che i programmi Interreg svolgono nel rafforzare la competitività e il potenziale di innovazione delle regioni, promuovendo le sinergie tra strategie di specializzazione intelligente, collaborazione tra raggruppamenti e sviluppo di poli innovativi; chiede alla Commissione di presentare una panoramica globale della cooperazione territoriale nel FESR e nel FSE sulla base del quadro strategico comune (allegato I al regolamento sulle disposizioni comuni, regolamento (UE) n. 1303/2013);

22.

è consapevole che gli investimenti per il rafforzamento della crescita intelligente, incluse ricerca e innovazione, rappresentano il 27 % della dotazione del FESR ai programmi CBC per il periodo 2014-2020 (21); osserva che il 35 % del bilancio dei programmi transfrontalieri va a sostegno di una crescita intelligente rafforzando la ricerca e l'innovazione;

23.

insiste sulla necessità di creare approcci politici transfrontalieri di supporto all'innovazione, come programmi comuni di ricerca, infrastrutture di ricerca comuni e reti di cooperazione; sottolinea che le divergenze normative tra gli Stati membri ostacolano gli sforzi congiunti volti a estendere la ricerca e l'innovazione a livello transfrontaliero;

24.

ribadisce che le sinergie e la complementarietà tra programmi e fondi tra cui il fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), Orizzonte 2020, i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e altri fondi UE devono mirare a massimizzare la quantità, la qualità e l'incidenza degli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione; raccomanda alle autorità locali e regionali di sfruttare appieno le possibilità di combinazione di tali fondi a sostegno delle PMI e dei progetti di ricerca e innovazione, inclusi i progetti transfrontalieri, ove opportuno; invita le PMI a sfruttare appieno le opportunità offerte da tali fondi per contribuire all'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE);

25.

ribadisce l'adozione di strategie di innovazione transfrontaliera pur creando complementarietà con le esistenti strategie di specializzazione intelligente nonché con altri programmi e strategie esistenti; incoraggia la valutazione del potenziale per le sinergie transfrontaliere e la mobilitazione delle varie fonti di finanziamento;

26.

ritiene che gli strumenti finanziari debbano costituire parte integrante dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE) attraverso l'erogazione di contributi al fine di sostenere l'accesso ai finanziamenti delle PMI, la ricerca e l'innovazione; reputa che un maggiore ricorso agli strumenti finanziari potrebbe attrarre maggiori investimenti per i progetti Interreg, creando nuovi posti di lavoro e consentendo di conseguire migliori risultati; ricorda l'importanza fondamentale di iniziative di supporto tecnico e formazione adeguate per sfruttare appieno i benefici dell'utilizzo degli strumenti finanziari, anche nelle regioni meno sviluppate;

Governance e coordinamento delle politiche

27.

ricorda che la sesta relazione sulla coesione ha accordato un'attenzione insufficiente alla cooperazione territoriale europea, dato che essa costituisce un obiettivo a pieno titolo della politica di coesione a partire dal periodo di programmazione 2007-2013; ricorda il potenziale del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) non solo in quanto strumento di sostegno e promozione della cooperazione territoriale europea e gestione di progetti transfrontalieri, ma anche quale mezzo per contribuire ad uno sviluppo territoriale globalmente integrato e ad una piattaforma flessibile per la governance multilivello;

28.

accoglie con favore il regolamento GECT semplificato (regolamento (UE) n. 1302/2013) ed invita gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi per facilitare la creazione di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT); constata tuttavia che tale regolamento non è sufficiente per superare tutti gli ostacoli giuridici esistenti alla cooperazione transfrontaliera; accoglie con favore l'iniziativa della Presidenza lussemburghese, che ha proposto uno strumento giuridico specifico per le regioni di confine, offrendo agli Stati membri la possibilità di concordare specifiche disposizioni giuridiche; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di procedere, entro la fine del 2016, a un'analisi degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera che esaminerà soluzioni ed esempi di buone pratiche; chiede alla Commissione di includere in tale analisi uno studio sulle esigenze delle regioni di confine; attende con interesse gli esiti della consultazione pubblica sui restanti ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, avviata dalla Commissione a livello dell'UE il 21 settembre 2015; chiede alla Commissione di tenere conto, in tale analisi, delle raccomandazioni del Parlamento e degli esiti della consultazione pubblica;

29.

ritiene che i programmi Interreg dovrebbero sostenere l'intervento in risposta alle questioni di migrazione e asilo e promuovere politiche di integrazione efficaci, rispettando nel contempo le priorità programmatiche stabilite e la logica di intervento concordata nonché in modo complementare ad altri finanziamenti appropriati; chiede di sfruttare la disponibilità della Commissione ad esaminare e approvare in tempi brevi le modifiche ai programmi operativi 2014-2020, laddove richiesto dagli Stati membri interessati e soltanto allo scopo di affrontare gli imperativi della crisi dei rifugiati;

30.

incoraggia un uso più ampio degli strumenti finanziari (SF) quali meccanismi di flessibilità da utilizzare parallelamente alle sovvenzioni; sottolinea che gli strumenti finanziari, se attuati in modo efficace, possono incrementare in modo significativo l'impatto dei finanziamenti; sottolinea, al riguardo, la necessità di norme chiare, coerenti e mirate in materia di strumenti finanziari (SF) al fine di contribuire a semplificare il processo di preparazione e di attuazione per i gestori di fondi e i beneficiari; richiama l'attenzione sull'opportunità di beneficiare di conoscenze e competenze specifiche attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria e di assistenza tecnica della BEI;

31.

evidenzia il fatto che, nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, non sono state valutate le possibili complementarietà tra i programmi Interreg e gli altri programmi finanziati dall'Unione europea; propone di istituire idonei meccanismi di coordinamento per garantire un efficace coordinamento, complementarietà e sinergia tra i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e gli altri strumenti di finanziamento nazionali e comunitari, quali Orizzonte 2020, nonché con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI);

32.

incoraggia l'introduzione nei piani di valutazione delle autorità responsabili della gestione di valutazioni intermedie, che si concentrino sulla valutazione specifica dell'efficacia delle sinergie tra i programmi;

33.

sottolinea l'importanza sempre crescente dei mercati del lavoro transfrontalieri, che presentano dinamiche ampie per quanto concerne la creazione di ricchezza e di occupazione; invita la Commissione e gli Stati membri a fare pieno uso delle opportunità offerte dai programmi Interreg, allo scopo di facilitare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, anche promuovendo il principio di pari opportunità, modificando, all'occorrenza, il quadro amministrativo e sociale, nonché rafforzando il dialogo tra tutti i livelli di governance;

34.

ritiene fondamentale incrementare le sinergie e la complementarietà tra i programmi di cooperazione territoriale europea (CTE) e i servizi EURES, che svolgono un ruolo particolarmente importante nelle regioni transfrontaliere con livelli significativi di pendolarismo transfrontaliero; invita gli Stati membri e le regioni a sfruttare appieno le opportunità offerte dai servizi EURES in termini di occupazione e mobilità professionale in tutta l'UE;

35.

è convinto che il principio della governance multilivello, il principio del partenariato e l'effettiva attuazione del codice di condotta europeo siano particolarmente importanti per lo sviluppo dei programmi Interreg;

Semplificazione

36.

sottolinea che, indipendentemente dall'esistenza di un regolamento separato in materia di cooperazione territoriale europea (CTE), l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere ulteriormente semplificata, e invita il gruppo ad alto livello in materia di semplificazione1 a esaminare misure di semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo gravante sui beneficiari, prima dell'avvio della proposta legislativa CTE e della programmazione dei programmi Interreg per il periodo successivo al 2020;

37.

invita la Commissione a proporre azioni specifiche per la semplificazione delle norme in materia di rendicontazione, revisione dei conti e aiuti di Stato, nonché per l'armonizzazione delle procedure; esorta a elaborare con ordine e in modo esatto e preciso requisiti uniformi per tutti i programmi Interreg;

38.

invita gli Stati membri a semplificare le loro disposizioni nazionali ed evitare la «sovraregolamentazione»; esorta l'attuazione di una coesione elettronica e lo snellimento delle procedure amministrative;

39.

sottolinea che gli accordi per la partecipazione della società civile e dei soggetti privati deve essere ampliata e semplificata, tenendo sempre conto della necessità di trasparenza e responsabilità; raccomanda che l'adozione di partenariati pubblico-privato potrebbe offrire una serie di potenziali vantaggi, ma comporta un rischio di conflitto di interesse, che dovrebbe essere adeguatamente affrontato attraverso gli strumenti di legge vincolanti e non vincolanti; incita la Commissione a fornire orientamenti tempestivi, chiari e coerenti sull'applicazione degli strumenti finanziari nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE);

40.

sottolinea che tutte le semplificazioni apportate ai programmi per la crescita e l'occupazione devono essere applicate anche ai programmi Interreg;

41.

sottolinea l'importanza di creare meccanismi di monitoraggio dei beneficiari nel campo di applicazione delle misure di semplificazione;

42.

ritiene che sia prioritario unire le forze sul campo e promuovere la fiducia reciproca tra gli attori attraverso i confini, e in tal senso gli strumenti finanziari possono fornire un valido aiuto a tali sforzi;

Raccomandazioni per il futuro

43.

ritiene che la cooperazione territoriale europea (CTE) abbia dimostrato la sua efficacia e che il suo potenziale dovrebbe essere ulteriormente sviluppato; evidenzia il suo potenziale al di là delle politiche regionali, in settori quali il mercato unico, l'agenda digitale, l'occupazione, la mobilità, l'energia, la ricerca, l'istruzione, la cultura, la salute e l'ambiente, e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare la tutela della cooperazione territoriale europea (CTE) quale strumento fondamentale, attribuendole un ruolo più significativo nell'ambito della politica di coesione successiva al 2020 e aumentandone sensibilmente il bilancio;

44.

ritiene che la filosofia della cooperazione di base e l'attuale struttura della cooperazione territoriale europea (CTE) dovrebbero restare inalterate, incluso il rispetto del principio del beneficiario principale, così come l'enfasi data alla componente transfrontaliera; invita la Commissione ad analizzare l'eventuale sviluppo di una serie di criteri armonizzati, basati sull'esperienza dei suoi 25 anni di storia, sulla base non solo della dimensione demografica, ma anche delle specificità socioeconomiche e territoriali;

45.

sottolinea l'importanza della cooperazione transfrontaliera lungo le frontiere esterne dell'UE nel quadro dello strumento di assistenza di preadesione e dello strumento europeo di vicinato; invita gli Stati membri ad assicurarsi che le buone prassi che consentono di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari nel quadro dei programmi Interreg possano essere applicate anche ai programmi attuati lungo le frontiere esterne dell'UE;

46.

ricorda il potenziale della cooperazione di base tra i cittadini dei cosiddetti «fondi per piccoli progetti», in relazione ad importi per piccoli e microprogetti per la promozione dell'impegno civile, prestando particolare attenzione ai piccoli progetti di cooperazione transfrontaliera tra aree di frontiera confinanti; chiede che si promuova il finanziamento di tali progetti e ricorda che ciò comporterà sforzi aggiuntivi in termini di semplificazione e flessibilità;

47.

incoraggia l'elaborazione congiunta delle strategie per le zone di confine, al fine di potenziare uno sviluppo territoriale integrato e sostenibile, compresa la diffusione e l'applicazione di approcci integrati e l'armonizzazione transfrontaliera delle procedure amministrative e delle disposizioni giuridiche; osserva l'importanza di promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato tra le regioni;

48.

ritiene che si debba prestare maggiore attenzione alla promozione della cooperazione transfrontaliera fra le regioni montane e di confine, dando priorità alle zone rurali;

49.

sottolinea che uno degli obiettivi della cooperazione territoriale europea deve essere la cooperazione culturale; ritiene, a questo proposito, che si debba promuovere maggiormente la cooperazione in materia di cultura e di istruzione fra le regioni transfrontaliere che condividono lo stesso patrimonio culturale e linguistico;

50.

invoca un ruolo più importante e un maggiore coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella proposta, gestione e valutazione della cooperazione territoriale europea (CTE), in particolare nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, prendendo inoltre in considerazione le competenze che alcune regioni effettivamente possiedono in materia;

51.

invita la Commissione a valutare il ruolo degli strumenti finanziari nel completare i finanziamenti; ritiene sia necessario lavorare più strettamente con la BEI nel sostenere le PMI e nel mobilitare le competenze finanziarie e tecniche della Commissione e della BEI quale catalizzatore di investimenti; invita la Commissione e la BEI a rendere gli strumenti finanziari più coerenti con gli obiettivi della cooperazione territoriale;

52.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità responsabili della gestione a considerare la proposta della Presidenza lussemburghese di creazione di un nuovo strumento giuridico per la politica di coesione successiva al 2020, tenuto conto dei risultati delle valutazioni ex post, dell'attuazione dei programmi 2014-2020 e di un'adeguata valutazione di impatto;

53.

invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare, nel corso del 2016, un dibattito strutturato tra tutte le parti interessate a livello UE sul futuro della cooperazione territoriale europea (CTE) successiva al 2020, in vista della preparazione della politica di coesione successiva al 2020; sottolinea che il dibattito deve affrontare in primo luogo le questioni legate alla struttura della cooperazione territoriale europea (CTE), la procedura di stanziamento dei bilanci dei programmi e i lavori sui nuovi meccanismi onde garantire un'applicazione più ampia del concetto di orientamento ai risultati; esorta la Commissione a collaborare con il Comitato delle regioni e con i soggetti interessati regionali e della società civile;

54.

invoca una visione territoriale dell'UE basata sul Libro verde sulla coesione territoriale (COM(2008)0616) e prende atto che il futuro «Libro bianco» sulla coesione territoriale potrebbe altresì essere importante per il prossimo periodo di programmazione post-2020;

Sensibilizzazione del pubblico e visibilità

55.

deplora la scarsa sensibilizzazione riguardo ai programmi di cooperazione territoriale europea (CTE) ed alla loro insufficiente visibilità ed invita ad attuare una forma di comunicazione più efficace dei loro obiettivi, delle possibilità che offrono e dei mezzi di realizzazione dei progetti nonché, a posteriori, dei risultati ottenuti dai progetti; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità responsabili della gestione a istituire meccanismi e piatteforme ampiamente istituzionalizzate per la cooperazione al fine di accrescere la visibilità e la sensibilizzazione; invita la Commissione a mappare e diffondere su larga scala i risultati dei programmi e dei progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) finora conseguiti;

56.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il ruolo che il GECT può svolgere quale strumento finalizzato a soddisfare in modo più efficace le esigenze locali nelle regioni transfrontaliere;

57.

riconosce l'importanza del ruolo svolto dagli operatori sul posto e del sostegno per l'elaborazione di progetti e sollecita le autorità di gestione a rafforzare gli strumenti di promozione esistenti come i punti di contatto regionali;

58.

rileva che una buona cooperazione tra la Commissione europea, la BEI e le autorità locali e regionali costituisce un elemento fondamentale per garantire buoni risultati dall'utilizzo degli strumenti finanziari nell'ambito dello sviluppo territoriale e dell'intera politica di coesione; sottolinea, a tale riguardo, l'esigenza di intensificare lo scambio di esperienze e conoscenze tra la Commissione europea e la BEI, da un lato, e le autorità locali e regionali, dall'altro;

59.

riconosce l'importanza del ruolo svolto dall'animazione territoriale (sul campo), dalla divulgazione delle informazioni, dalla sensibilizzazione a livello locale e dal sostegno ai progetti ed incoraggia pertanto le autorità di gestione a rafforzare strumenti utili quali i punti di contatto territoriali;

60.

chiede un migliore coordinamento tra la Commissione, le autorità responsabili della gestione e tutte le parti coinvolte, al fine di fornire un'analisi critica dei risultati dei progetti nei diversi settori, evidenziando sia i successi sia le lacune e formulando raccomandazioni per il periodo successivo al 2020, assicurando nel contempo la trasparenza e la vicinanza ai cittadini;

o

o o

61.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

(5)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95.

(6)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11.

(7)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.

(8)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(9)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2014)0015.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2014)0068.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2015)0308.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2015)0384.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2015)0419.

(15)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(16)  http://www.dat.public.lu/eu-presidency/Events/Informal-Ministerial-Meetings-on-Territorial-Cohesion-and-Urban-Policy-_26-27-November-2015_-Luxembourg-City_/Material/IMM-Territorial-_LU-Presidency_---Input-Paper-Action-3.pdf

(17)  Commissione europea — comunicato stampa IP/15/5686.

(18)  Eurobarometro Flash 422 — Cooperazione transfrontaliera nell'UE.

(19)  http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/EGTC_MonitoringReport_2014.pdf

(20)  Allegato I (Cooperazione territoriale europea/Interreg) alla comunicazione della Commissione «Investire nella crescita e nell'occupazione: ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali».

(21)  Allegato I (Cooperazione territoriale europea/Interreg) alla comunicazione della Commissione «Investire nella crescita e nell'occupazione: ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali».


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/21


P8_TA(2016)0322

Inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sull'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2016/2090(INI))

(2018/C 204/03)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

vista la sua decisione (UE) 2016/34, del 17 dicembre 2015, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2),

visto l'articolo 198 del suo regolamento,

vista la relazione interlocutoria della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (A8-0246/2016),

A.

considerando che l'articolo 226 TFUE fornisce una base giuridica per la costituzione, da parte del Parlamento europeo, di una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, fatte salve le prerogative delle giurisdizioni nazionali o dell'Unione, e considerando che questo costituisce un elemento importante del potere di controllo del Parlamento;

B.

considerando che, sulla base della proposta della Conferenza dei presidenti, il 17 dicembre 2015 il Parlamento ha deciso di costituire una commissione d'inchiesta per esaminare le presunte inadempienze nell'applicazione della legislazione dell'Unione in relazione alla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico, la quale formulerà le raccomandazioni che riterrà necessarie al riguardo;

C.

considerando che la commissione d'inchiesta opera seguendo un piano di lavoro che comprende:

un programma di audizioni di testimoni ed esperti invitati al fine di raccogliere prove orali pertinenti;

la richiesta ai testimoni ed esperti invitati alle audizioni di fornire prove scritte;

la richiesta di documenti al fine di assumere prove scritte pertinenti dalla Commissione, dalle autorità degli Stati membri e da altri soggetti pertinenti;

due missioni per assumere informazioni in loco;

briefing e studi commissionati a carico del suo bilancio per consulenze;

un parere formale scritto del Servizio giuridico del Parlamento in merito all'invito di ospiti che potrebbero essere soggetti a procedimenti giudiziari, affinché testimonino;

D.

considerando che la commissione d'inchiesta ha inviato diversi questionari agli Stati membri e alle istituzioni e altri organi dell'Unione, e ha pubblicato nel suo sito web un invito pubblico a presentare contributi;

E.

considerando che i risultati dell'indagine in corso potrebbero apportare un valore aggiunto al quadro di omologazione dell'Unione;

F.

considerando che, nella sua decisione del 17 dicembre 2015, il Parlamento ha chiesto alla commissione d'inchiesta di presentare una relazione interlocutoria entro sei mesi dall'inizio dei suoi lavori;

G.

considerando che, per sua stessa natura, una commissione d'inchiesta non può anticipare le conclusioni definitive delle proprie indagini prima di considerare esaurito il proprio mandato; che, di conseguenza, è prematuro che la commissione presenti osservazioni sui vari aspetti del proprio mandato nella presente relazione interlocutoria;

H.

considerando che le prove orali e scritte finora presentate alla commissione e da essa esaminate confermano la necessità di indagare ulteriormente su tutte le questioni contemplate dal suo mandato;

1.

incoraggia la commissione d'inchiesta a proseguire il proprio lavoro e ad espletare pienamente il mandato conferitole dal Parlamento europeo con la decisione del 17 dicembre 2015, e appoggia tutte le azioni e le iniziative atte a garantire l'espletamento di tale mandato;

2.

chiede alla Conferenza dei presidenti e all'Ufficio di presidenza di appoggiare tutte le misure necessarie all'esecuzione del mandato della commissione d'inchiesta, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione di audizioni e riunioni straordinarie, il rimborso delle spese degli esperti e dei testimoni, le missioni e qualsiasi altro mezzo tecnico debitamente giustificato;

3.

chiede alla Commissione di garantire un tempestivo sostegno e piena trasparenza nel coadiuvare il lavoro della commissione d'inchiesta, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, assicurando tutto il sostegno tecnico e politico possibile, in particolare tramite una più rapida presentazione della documentazione richiesta; si attende una piena cooperazione da parte degli attuali Commissari e Direttori generali competenti, nonché di quelli in carica durante i precedenti mandati; chiede agli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, di fornire alla commissione d'inchiesta il sostegno tecnico e politico necessario, in particolare permettendo alla Commissione di presentare i documenti richiesti più rapidamente e, qualora la presentazione di documenti richieda il consenso degli Stati membri, accelerando le procedure interne per la concessione di tale consenso;

4.

chiede che i governi, i parlamenti e le autorità competenti degli Stati membri assistano la commissione d'inchiesta nello svolgimento dei suoi compiti, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione sancito dal diritto dell'Unione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.

(2)  GU L 10 del 15.1.2016, pag. 13.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/23


P8_TA(2016)0333

Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sul tema «Verso un nuovo assetto del mercato dell'energia» (2015/2322(INI))

(2018/C 204/04)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 114 e 194,

visto l'accordo di Parigi del dicembre 2015 concluso alla 21a Conferenza delle parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885),

visti la comunicazione della Commissione del 5 novembre 2013 dal titolo «Realizzare il mercato interno dell'energia elettrica e sfruttare al meglio l'intervento pubblico» (C(2013)7243) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Generation Adequacy in the internal electricity market — guidance on public interventions» (Adeguamento della produzione nel mercato interno dell'energia elettrica — orientamenti per gli interventi pubblici) (SWD(2013)0438),

vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2014 dal titolo «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (1),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2014 dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2015 — Un nuovo inizio» (COM(2014)0910),

vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Un “new deal” per i consumatori di energia» (COM(2015)0339),

vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080),

vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Raggiungere l'obiettivo del 10 % di interconnessione elettrica — Una rete elettrica europea pronta per il 2020» (COM(2015)0082),

vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» (COM(2015)0340),

viste le conclusioni del Consiglio del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro di politica climatica ed energetica a orizzonte 2030,

viste le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2015 sull'Unione dell'energia,

viste le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 sul sistema di governance dell'Unione dell'energia,

visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (2),

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (3),

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (4),

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (5),

visto il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (6),

vista la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (7),

vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

visto il terzo pacchetto dell'energia,

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul tema «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia» (9),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia (10),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e regionali dell'istituzione di reti intelligenti (11),

vista la sua risoluzione del 14 ottobre 2015 sul tema «Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima» (12),

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (13),

vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e che abroga la direttiva 2003/54/CE (14),

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia (15),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia (16),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sulla realizzazione dell'obiettivo del 10 % per le interconnessioni elettriche — Preparare la rete elettrica europea per il 2020 (17);

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0214/2016),

A.

considerando che i piani della Commissione per il mercato dell'energia elettrica devono condurre a una reale trasformazione del mercato, contribuire all'efficienza, alla sicurezza dell'approvvigionamento e allo sviluppo delle energie rinnovabili e degli interconnettori, nonché garantire il completamento del mercato interno europeo dell'energia;

B.

considerando che l'integrazione dei mercati dell'energia, associata all'integrazione di tutti gli attori del mercato, compresi i «prosumatori», contribuirà al conseguimento dell'obiettivo sancito dai trattati in materia di energia più sicura, conveniente, efficiente e sostenibile;

C.

considerando che, per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia, il sistema energetico del futuro richiederà maggiore flessibilità, rendendo necessari investimenti in tutte e quattro le soluzioni di flessibilità, ossia produzione flessibile, sviluppo della rete, flessibilità della domanda e stoccaggio;

D.

considerando che più della metà dell'energia elettrica dell'UE è generata senza produrre gas a effetto serra;

E.

considerando che l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica deve avvenire in conformità dell'articolo 194 TFUE, in base al quale la politica energetica europea è intesa a garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nonché a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica, lo sviluppo di energie rinnovabili e l'interconnessione delle reti energetiche; che la definizione del mix energetico degli Stati membri e delle condizioni che disciplinano l'uso delle loro risorse energetiche rimane una competenza nazionale;

F.

considerando che le esperienze positive nell'ambito della cooperazione multilaterale fungono da modelli per una maggiore responsabilità regionale del mercato — ad esempio le iniziative regionali di coordinamento della sicurezza, come il coordinamento degli operatori del sistema di energia elettrica (Coreso), la cooperazione in materia di sicurezza dei gestori di sistemi di trasmissione (TSC), il forum pentalaterale dell'energia, il gruppo ad alto livello per l'Europa sudoccidentale sulle interconnessioni, il piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP), i mercati multinazionali comuni nordici della capacità di riserva e di bilanciamento e l'accoppiamento dei mercati nell'Europa centrale e orientale; che il loro assetto include norme tese a garantire che le capacità siano assegnate con un anticipo sufficiente a fornire segnali di investimento in merito a impianti meno inquinanti;

G.

considerando che in un certo numero di Stati membri si prevede un'inadeguatezza delle capacità di produzione, che comporterà rischi di blackout nel prossimo futuro se non verranno creati i necessari meccanismi di riserva;

H.

considerando che i mercati nazionali delle capacità hanno reso più difficile l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica, sono contrari agli obiettivi della politica energetica comune e dovrebbero essere utilizzati solamente in ultima istanza, dopo aver considerato tutte le altre opzioni, quali una maggiore interconnessione con i paesi vicini, interventi sul fronte della domanda e altre forme di integrazione dei mercati regionali;

I.

considerando che l'Europa è impegnata a completare con successo la transizione energetica e, in particolare, ad agevolare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, il che comporta nuove esigenze di flessibilità e l'attuazione di regimi di mercato dedicati alla sicurezza dell'approvvigionamento;

J.

considerando che l'obiettivo della sicurezza energetica definito dai trattati sarà essenziale per il consolidamento dell'Unione dell'energia e che pertanto è necessario preservare e/o mettere in atto strumenti adeguati per garantire tale sicurezza;

K.

considerando che, per assicurare la massima efficacia degli investimenti pubblici mediante l'adozione delle misure necessarie a realizzare un mercato energetico sicuro, sostenibile e competitivo, è essenziale combinare il Fondo europeo per gli investimenti strategici con altre fonti specifiche di finanziamento in materia di energia, come il Meccanismo per collegare l'Europa;

L.

considerando che è necessaria una maggiore cooperazione a livello regionale, la quale dovrebbe fungere da catalizzatore per rafforzare l'integrazione dei mercati a livello europeo;

M.

considerando che le tasse sull'energia, i considerevoli costi della tassazione, l'indiscriminata regolamentazione dei prezzi, l'elevata concentrazione del mercato, gli oneri amministrativi, le sovvenzioni, la mancanza di cooperazione e di interconnettori transfrontalieri in alcune regioni e l'insufficiente gestione della domanda ostacolano il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e ritardano dunque la piena integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato;

N.

considerando che tutti i partecipanti al mercato dovrebbero contribuire al bilanciamento del sistema per garantire la massima sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica a costi ragionevoli per la società e l'economia;

O.

considerando che l'aumento a medio termine del grado di interconnessione tra alcuni Stati membri (al 15 % in funzione di un'analisi costi-benefici) allo scopo di far fronte in maniera mirata alle strozzature esistenti potrebbe incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti e porre fine alle isole energetiche; che, oltre all'obiettivo quantitativo, il libero accesso e la disponibilità di interconnettori sono altresì essenziali per abbattere le barriere che ancora ostacolano il funzionamento del mercato europeo dell'energia elettrica;

P.

considerando che la quota crescente delle fonti energetiche rinnovabili variabili nel mix dell'energia elettrica richiede una riserva stabile dalle fonti energetiche flessibili e sostenibili nonché tecnologie flessibili, quali lo stoccaggio e la gestione della domanda;

Q.

considerando che lo stoccaggio di energia è un elemento chiave per giungere a una maggiore flessibilità ed efficienza dei mercati energetici, ma che non esiste ancora un meccanismo di regolamentazione per potersi avvalere di un sistema di stoccaggio efficiente;

R.

considerando che l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ha presentato di recente valide raccomandazioni nello suo studio «Re-Powering Markets» (Ripotenziamento dei mercati) (18);

S.

considerando che un mercato europeo dell'energia ben concepito e correttamente attuato possiede le potenzialità per rilanciare in modo considerevole la sicurezza e l'indipendenza dell'approvvigionamento energetico europeo, in particolare rispetto ai principali fornitori da cui dipende l'Unione;

T.

considerando che per creare un vero mercato dell'energia è necessario eliminare urgentemente le isole energetiche ancora esistenti nell'Unione;

1.

accoglie con favore la summenzionata comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 sul nuovo assetto del mercato dell'energia e sostiene l'idea che il mercato dell'elettricità così trasformato, unitamente all'attuazione della legislazione vigente, dovrebbe rafforzare la cooperazione regionale in tutte le dimensioni dell'approvvigionamento energetico e della domanda di energia e dovrebbe fondarsi su mercati migliorati, maggiormente decentralizzati e più flessibili, onde garantire un sistema ben regolamentato basato sul mercato, in grado di conseguire tutti gli obiettivi stabiliti dall'Unione in materia di clima ed energia per il 2030;

2.

ritiene che gli elementi innovativi che rendono necessario un riassetto del mercato energetico siano:

una presenza più marcata delle energie rinnovabili con remunerazione dettata dal mercato;

una maggiore integrazione dei mercati nazionali tramite lo sviluppo di interconnettori;

lo sviluppo delle reti intelligenti e delle tecnologie di produzione decentralizzata, che consentiranno agli utenti di svolgere un ruolo sempre più attivo in qualità di consumatori e produttori e favoriranno una migliore gestione della domanda;

3.

si compiace che la nuova strategia per l'Unione dell'energia sia concepita in modo da conferire all'UE un ruolo guida nell'ambito delle energie rinnovabili e osserva che il raggiungimento di tale obiettivo richiederà una trasformazione fondamentale del sistema elettrico europeo;

4.

si compiace che la nuova strategia per l'Unione dell'energia garantisca ai consumatori di energia nuovi vantaggi, offra loro una gamma molto più ampia di opzioni di partecipazione ai mercati dell'energia e accordi loro maggiore protezione;

5.

chiede che l'attuale quadro regolamentare per i mercati europei sia adeguato al fine di consentire l'aumento della quota delle energie rinnovabili e di colmare le lacune normative transfrontaliere esistenti; sottolinea che il nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, quale parte integrante di un sistema energetico sempre più decentralizzato, deve fondarsi sui principi del mercato, stimolando gli investimenti, garantendo alle piccole e medie imprese l'accesso al mercato dell'energia e realizzando un approvvigionamento elettrico sostenibile ed efficiente attraverso un sistema energetico stabile, integrato e intelligente; ritiene che siffatto quadro dovrebbe promuovere e premiare le soluzioni flessibili di stoccaggio, le tecnologie per la gestione della domanda, la produzione flessibile, l'aumento delle interconnessioni e il rafforzamento dell'integrazione dei mercati, che contribuiranno a favorire l'aumento della quota delle energie rinnovabili e a integrarle nel mercato; ribadisce che la sicurezza dell'approvvigionamento e la decarbonizzazione richiederanno una combinazione di mercati liquidi a breve termine (con scadenze giornaliere o infragiornaliere) e segnali di prezzo a lungo termine;

6.

ritiene che la piena attuazione del terzo pacchetto sull'energia in tutti gli Stati membri sia un passo fondamentale verso un mercato energetico europeo; esorta pertanto la Commissione a garantire l'applicazione dell'attuale quadro normativo;

7.

chiede che il nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica adotti un approccio globale orientato al futuro, riconoscendo la crescente importanza dei cosiddetti «prosumatori» nella produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso le energie rinnovabili; invita, in questo contesto, la Commissione a porsi alla guida di un processo partecipativo volto al raggiungimento di un'intesa comune pragmatica sulla definizione dei prosumatori a livello dell'UE; chiede alla Commissione di includere un nuovo capitolo sui prosumatori nella direttiva revisionata sulle energie rinnovabili al fine di affrontare gli ostacoli principali e favorire gli investimenti nell'autoproduzione e l'autoconsumo di energie rinnovabili;

8.

ritiene che il modo migliore per procedere verso un mercato europeo integrato dell'energia elettrica sia quello di determinare strategicamente il livello necessario di integrazione da raggiungere, ristabilire la fiducia tra gli attori presenti sul mercato e, in particolare, garantire la corretta attuazione della legislazione vigente;

9.

invita gli Stati membri a impegnarsi in modo più proattivo nella progettazione di un mercato interno europeo dell'energia elettrica flessibile e decentralizzato, in modo da rafforzare il coordinamento tra le strategie nazionali di transizione ed evitare di compromettere gli obiettivi di cui agli articoli 114 e 194 TFUE attraverso mercati e meccanismi permanenti delle capacità;

10.

ritiene che sia possibile rafforzare il mercato interno europeo dell'energia elettrica sulla base di segnali di prezzo più forti sul mercato all'ingrosso mediante prezzi che riflettano la reale scarsità ed eccedenza dell'offerta, compresi i picchi di prezzo, che, insieme ad altre misure, fungono da segnali di investimento per nuovi servizi di capacità e flessibilità; ricorda che la transizione verso prezzi che riflettano la scarsità dell'offerta comporta una migliore mobilitazione della gestione della domanda e dello stoccaggio, nonché un monitoraggio efficace del mercato e controlli volti a evitare il rischio di abuso del potere di mercato, in particolare per tutelare i consumatori; ritiene che il coinvolgimento dei consumatori sia uno degli obiettivi più importanti ai fini dell'efficienza energetica e che occorra valutare regolarmente se prezzi correlati all'effettiva scarsità dell'offerta determinino di fatto investimenti adeguati in capacità di produzione di energia elettrica;

11.

sottolinea che il mercato interno dell'energia elettrica dell'UE è altresì influenzato dalle importazioni da paesi terzi con sistemi giuridici e normativi sostanzialmente diversi, anche per quanto riguarda la sicurezza e la protezione nell'ambito dell'energia nucleare e gli obblighi in materia di ambiente e cambiamenti climatici; chiede alla Commissione di tenerne debitamente conto nell'elaborazione del nuovo assetto del mercato dell'energia, in modo da garantire parità di condizioni per i produttori di energia di Stati membri e di paesi terzi e fornire ai consumatori europei energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile;

12.

ritiene che gli investimenti in ambito energetico richiedano un quadro stabile e prevedibile sul lungo termine e che la sfida che si pone all'Unione sarà di infondere fiducia nell'esito delle nuove norme;

13.

sollecita adeguati periodi di transizione, corredati di una dettagliata analisi costi-benefici, per tutte le proposte in discussione;

14.

ribadisce l'importanza di un'analisi comune dell'adeguatezza del sistema a livello regionale, favorita dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e dalla rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), e chiede che i gestori di sistemi di trasmissione (GST) di mercati contigui elaborino una metodologia comune, approvata dalla Commissione, a tale scopo; mette in risalto le enormi potenzialità di una cooperazione regionale rafforzata;

15.

sottolinea l'importanza di una pianificazione coordinata di lungo termine per uno sviluppo efficiente delle infrastrutture di trasmissione e dei mercati dell'elettricità in Europa; evidenzia a questo proposito la necessità di una migliore cooperazione regionale e prende atto del successo ottenuto da approcci esistenti sui mercati regionali, come il «Nord Pool»;

16.

ribadisce il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni che disciplinano l'uso delle loro risorse energetiche nel mix energetico nazionale, nel rispetto delle disposizioni del trattato secondo cui la politica energetica europea è intesa a garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili nonché promuovere l'interconnessione delle reti energetiche; sottolinea che la cooperazione regionale comporterebbe un risparmio sui costi e vantaggi per il sistema energetico europeo e dovrebbe basarsi su una metodologia standard trasparente per valutare le esigenze dei sistemi regionali sul lungo termine ai fini del loro adeguamento e concordare le azioni da intraprendere nell'eventualità di una crisi che coinvolga l'energia elettrica, in particolare qualora questa abbia conseguenze transfrontaliere; invita pertanto la Commissione a proporre un quadro revisionato a tale scopo e a provvedere affinché la sua proposta legislativa rifletta quanto precede;

17.

ricorda che gli Stati membri che scelgono di utilizzare l'energia nucleare dovrebbero agire in conformità delle norme di sicurezza dell'UE, delle regolamentazioni del mercato interno dell'energia e delle disposizioni in materia di aiuti di Stato;

18.

sottolinea che per il completamento del mercato interno dell'energia elettrica con una quota crescente delle fonti energetiche rinnovabili restano irrinunciabili l'efficienza energetica, il risparmio energetico, la pronta gestione della domanda, la capacità di stoccaggio dell'energia e il potenziamento delle reti, in particolare attraverso le reti intelligenti, l'uso efficiente delle interconnessioni e l'ulteriore potenziamento e sviluppo delle reti nazionali e rammenta il principio dell'«efficienza al primo posto», in base al quale occorre anzitutto considerare l'investimento dal lato della domanda rispetto agli investimenti nelle reti e nell'approvvigionamento; deplora il fatto che le interconnessioni all'interno e fra alcuni Stati membri presentino tuttora considerevoli lacune che provocano strozzature delle reti e pregiudicano notevolmente la sicurezza operativa e gli scambi energetici transfrontalieri; deplora la prassi di limitazione della capacità di trasmissione al fine di equilibrare la produzione nazionale e come metodo di superamento delle strozzature interne; chiede che gli obiettivi di interconnessione elettrica siano differenziati a livello regionale, riflettendo i reali flussi di mercato, siano oggetto di relative analisi costi-benefici e siano basati sul piano decennale di rete ENTSO-E, sempre nel pieno rispetto degli obiettivi minimi per l'UE; ritiene che, a tale scopo, sia molto importante contrastare i flussi di ricircolo non coordinati, in particolare nella regione dell'Europa centro-orientale; evidenzia che, una volta creata, la disponibilità della capacità transfrontaliera riveste altrettanta importanza dati i crescenti livelli di limitazione della capacità degli Stati membri;

19.

sottolinea che dovrebbero essere sviluppati nuovi approcci volti a superare le strozzature e a creare reti di distribuzione intelligenti che consentano un'agevole integrazione e fornitura di servizi attraverso sistemi di produzione, prosumatori e consumatori decentralizzati;

20.

ribadisce il proprio sostegno agli obiettivi dell'EU in materia di interoperabilità regionale; riconosce, tuttavia, che un uso non ottimale delle infrastrutture esistenti mette a repentaglio la vitalità di questi obiettivi; sottolinea che un uso ottimale delle infrastrutture esistenti è fondamentale per il mercato europeo dell'energia e, pertanto, chiede alla Commissione di affrontare la questione in una delle prossime proposte legislative;

21.

chiede un'attuazione e un'applicazione ottimizzate del quadro normativo per il mercato interno dell'energia elettrica ed esorta la Commissione e l'ACER ad affrontare ulteriormente le questioni relative ai mercati all'ingrosso in caso di pratiche correnti non conformi al regolamento (CE) n. 714/2009; invita l'ACER a rafforzare il controllo normativo dei vincoli della capacità degli interconnettori esistenti;

22.

rileva che un potenziamento mirato e ambizioso delle reti e l'eliminazione delle strozzature strutturali nelle reti stesse sono prerequisiti importanti per realizzare il mercato interno unico dell'energia e incentivare di conseguenza la concorrenza; ritiene che occorra discutere una configurazione delle zone di prezzo coinvolgendo tutte le parti interessate e tenendo in considerazione le competenze dell'ACER nonché della revisione della zona di offerta dell'ENTSO-E; sottolinea che la disaggregazione di zone di offerta come extrema ratio può costituire un approccio adeguato e consono all'economia di mercato al fine di dare riscontro alla carenza effettiva di energia elettrica in determinate regioni; ritiene che nelle reti elettriche strettamente integrate occorra stabilire la suddivisione di zone di prezzo unitamente a tutti i paesi vicini interessati, al fine di evitare un uso inefficiente delle reti e una limitazione della capacità transfrontaliera, incompatibile con il mercato interno;

23.

comprende che, a causa dei prezzi contenuti dell'energia sui mercati all'ingrosso e del loro impatto sugli investimenti nonché della necessità di sviluppare meccanismi di adattamento della capacità di produzione alla flessibilità necessaria per gestire la domanda, vari Stati membri, in assenza di un approccio europeo e in ragione di componenti specifiche del loro mercato di consumo, hanno dovuto sviluppare meccanismi di regolazione della capacità;

24.

valuta criticamente i meccanismi di regolazione della capacità puramente nazionali e non basati sul mercato, che sono incompatibili con i principi del mercato interno dell'energia e generano alterazioni dei mercati, sussidi indiretti alle tecnologie mature e costi elevati per i consumatori finali; sottolinea, pertanto, che tutti i meccanismi di regolazione della capacità nell'UE devono essere strutturati dal punto di vista della cooperazione transfrontaliera a seguito di studi approfonditi sulla loro necessità e devono essere conformi alle normative dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato; ritiene che una migliore integrazione della produzione energetica nazionale nel sistema energetico dell'UE e il rafforzamento delle interconnessioni potrebbero ridurre il ricorso ai meccanismi di regolazione della capacità nonché i relativi costi;

25.

chiede che i meccanismi di regolazione della capacità transfrontaliera siano autorizzati esclusivamente nel caso in cui siano soddisfatte, tra l'altro, le seguenti condizioni:

a.

la loro necessità è comprovata da un'analisi dettagliata dell'adeguatezza regionale della situazione riguardo alla produzione e agli approvvigionamenti, tra cui interconnessioni, stoccaggio, gestione della domanda e risorse di produzione transfrontaliera, sulla base di una metodologia uniforme, normalizzata e trasparente a livello europeo che identifichi un chiaro rischio per la continuità degli approvvigionamenti;

b.

non esiste alcuna misura alternativa che risulti meno dispendiosa e meno invasiva per il mercato, come la piena integrazione regionale del mercato senza limitazioni in termini di scambi transfrontalieri, parallelamente a riserve strategiche/di rete mirate;

c.

il loro assetto è basato sul mercato e non risulta discriminatorio rispetto all'utilizzo di tecnologie di stoccaggio dell'energia elettrica, la gestione aggregata della domanda, fonti di energie rinnovabili stabili e la partecipazione delle imprese in altri Stati membri, in modo da evitare sovvenzioni incrociate transfrontaliere e disparità di trattamento di industrie e di altri clienti e garantire che siano remunerate solo le capacità assolutamente necessarie al fine della sicurezza degli approvvigionamenti;

d.

il loro assetto garantisce che l'assegnazione delle capacità avvenga con sufficiente anticipo al fine di fornire segnali di investimento adeguati in riferimento a impianti meno inquinanti;

e.

le norme relative alla sostenibilità e alla qualità dell'aria sono integrate al fine di eliminare le tecnologie più inquinanti (si potrebbe valutare l'idea di una norma sul livello di prestazione in materia di emissioni a tale riguardo);

26.

sottolinea che, oltre al nuovo assetto del mercato dell'energia, le prossime revisioni della direttiva sulle energie rinnovabili e della direttiva sull'efficienza energetica sono cruciali per sfruttare le opportunità offerte dallo stoccaggio dell'energia;

27.

ritiene che lo sviluppo di nuove soluzioni di stoccaggio dell'energia elettrica e di quelle esistenti sarà un elemento indispensabile della transizione energetica e che le regole del nuovo assetto del mercato dovrebbero contribuire alla creazione di un quadro di sostegno per le varie tecnologie interessate;

28.

ritiene che lo stoccaggio dell'energia abbia svariati benefici, non da ultimo quello di consentire la gestione della domanda, contribuire all'equilibrio della rete e fornire soluzioni di stoccaggio per la produzione eccedentaria di energie rinnovabili; chiede la revisione dell'attuale quadro normativo per promuovere lo sviluppo di sistemi di stoccaggio dell'energia e altre soluzioni di flessibilità, al fine di consentire una quota più consistente di fonti energetiche rinnovabili intermittenti, centralizzate o distribuite, con costi marginali ridotti da immettere nel sistema energetico; ribadisce la necessità di creare una categoria separata di attività per i sistemi di stoccaggio dell'energia o dell'energia elettrica nell'attuale quadro normativo data la duplice natura (produzione e domanda) dei sistemi di stoccaggio dell'energia;

29.

chiede pertanto un nuovo assetto del mercato per affrontare la questione degli ostacoli tecnici e delle pratiche discriminatorie nei codici di rete per lo stoccaggio di energia, nonché un'applicazione equa di costi e imposte, al fine di evitare doppie imposizioni per il carico e lo scarico di energia e di creare un mercato che premi le fonti flessibili a reazione rapida; ritiene che se e quando le opzioni di stoccaggio diverranno più abbondanti e accessibili, verrà presto meno la ragion d'essere dei mercati delle capacità;

30.

sottolinea la necessità di promuovere la messa a punto di sistemi di stoccaggio dell'energia e di creare condizioni di parità che consentano allo stoccaggio di competere con altre opzioni di flessibilità, sulla base di un assetto tecnologicamente neutrale del mercato dell'energia;

31.

chiede pertanto un assetto tecnologicamente neutrale del mercato dell'energia, che consenta a diverse soluzioni di stoccaggio basate su energie rinnovabili, quali le batterie a ioni di litio, le pompe di calore o le celle a combustibile a idrogeno, la possibilità di integrare le capacità di produzione da fonti di energie rinnovabili; chiede altresì l'istituzione di meccanismi chiaramente definiti allo scopo di sfruttare la produzione in eccesso e le riduzioni;

32.

invita la Commissione europea a chiarire il ruolo dello stoccaggio nelle diverse fasi della catena di fornitura di energia elettrica, oltre a consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di investire, utilizzare e sfruttare i servizi di stoccaggio per un migliore equilibrio della rete e altri servizi ausiliari;

33.

prende atto della crescente gamma di servizi energetici e accessori che lo stoccaggio dell'energia potrebbe offrire in futuro; chiede pertanto una definizione di stoccaggio dell'energia elettrica in grado di coprire la sua duplice natura (utilizzo e cessione di energia elettrica) e la rimozione degli ostacoli normativi allo stoccaggio dell'energia elettrica;

34.

chiede la revisione del quadro normativo vigente per promuovere l'impiego di sistemi di stoccaggio dell'energia e di altre opzioni di flessibilità, con l'obiettivo di immettere nel sistema energetico quote più elevate di fonti di energia rinnovabili intermittenti con costi marginali ridotti e in maniera centralizzata o decentrata;

35.

chiede di includere nel quadro normativo una definizione di stoccaggio di energia nel sistema elettrico;

36.

sollecita l'istituzione di una categoria separata per i sistemi di stoccaggio di energia elettrica, accanto alla produzione, alla gestione della rete e al consumo, nel quadro normativo esistente;

37.

sottolinea che le interconnessioni di gas e il coordinamento delle misure nazionali di emergenza costituiscono modalità con cui gli Stati membri possono cooperare in caso di grave perturbazione degli approvvigionamenti di gas;

38.

rileva che la concorrenza transfrontaliera può essere foriera di vantaggi per i consumatori, attraverso la proliferazione dei fornitori di energia su un mercato decentrato, determinando la comparsa di nuove società di servizi energetici innovativi;

39.

sollecita l'ulteriore sviluppo di un «mercato di sola energia», in cui condividere equamente i costi e i benefici tra tutti gli utenti e i produttori di energia, basato sull'applicazione coerente della legislazione vigente, l'aggiornamento mirato delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, una cooperazione regionale rafforzata, migliori interconnessioni, efficienza energetica, regimi di gestione della domanda e stoccaggio, in grado di inviare i corretti segnali a lungo termine per garantire la sicurezza del sistema dell'energia elettrica e sviluppare fonti di energia rinnovabile, tenendo in considerazione al contempo le particolari caratteristiche dei mercati dell'energia elettrica delle regioni isolate dal sistema elettrico nazionale, in modo da promuovere la diversificazione energetica e stimolare una maggiore concorrenza al fine di accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento;

40.

sottolinea che l'efficienza energetica è un principio centrale della strategia per un'Unione dell'energia, in quanto rappresenta una modalità efficace per ridurre le emissioni, produrre risparmi per i consumatori e diminuire la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili;

41.

riconosce che le capacità e la flessibilità in materia di energia sono attualmente irrinunciabili e che, trattandosi di elementi complementari, andrebbero debitamente valutate nell'ottica di un nuovo assetto del mercato orientato al futuro;

42.

sottolinea che il mercato dell'energia elettrica europeo deve basarsi sulle esigenze del mercato; evidenzia, a tale proposito, che la formazione dinamica dei prezzi funge da segnale e da orientamento ed è senza dubbio un importante elemento ai fini dell'efficienza e di garantire dunque il corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica;

43.

sottolinea che le tariffe dell'energia elettrica che variano nel tempo possono favorire la flessibilità della gestione della domanda, agevolando l'equilibrio tra domanda e offerta e bilanciando i mutevoli modelli di produzione delle energie rinnovabili; evidenzia a tale proposito che è importante che i prezzi dell'energia elettrica riflettano i costi effettivi dell'elettricità;

44.

rileva che la previsione di futuri picchi di prezzo può incentivare i produttori e gli investitori a investire in soluzioni flessibili quali sistemi di stoccaggio dell'energia, efficienza energetica, gestione della domanda, capacità di produzione da energia rinnovabile, centrali elettriche a gas ad alta efficienza e moderne nonché centrali di pompaggio; sollecita una certa moderazione per quanto riguarda gli interventi sul mercato all'ingrosso anche in caso di elevati picchi di prezzo; chiede che si tengano in considerazione le esigenze dei consumatori vulnerabili a rischio di povertà energetica in relazione all'eliminazione programmata dei prezzi calmierati per l'utente finale inferiori ai costi di produzione;

45.

sottolinea che è essenziale la piena integrazione delle energie rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica; chiede di compiere sforzi volti a incoraggiare e massimizzare la loro partecipazione ai servizi di bilanciamento e ritiene che ridurre i tempi di chiusura, allineare gli intervalli di compravendita al periodo di correzione degli squilibri e consentire la presentazione di offerte aggregate da parte di generatori situati in Stati membri diversi contribuirebbe in modo significativo a raggiungere questo obiettivo;

46.

chiede il completamento dell'integrazione del mercato interno e dei servizi di bilanciamento e di riserva, favorendo la liquidità e il commercio transfrontaliero in tutte le fasi del mercato; esorta ad accelerare gli sforzi volti a realizzare gli obiettivi ambiziosi del modello di riferimento per quanto riguarda i mercati infragiornalieri e di bilanciamento, a partire dall'armonizzazione dei tempi di chiusura e dal bilanciamento dei prodotti energetici;

47.

invita la Commissione a presentare proposte che permettano, attraverso determinati strumenti, di mitigare il rischio legato alle entrate nell'arco di 20-30 anni, in modo che gli investimenti nella nuova generazione a basso tenore di carbonio siano in realtà guidati dal mercato, come ad esempio i coinvestimenti con la condivisione contrattuale dei rischi tra i grandi consumatori e i produttori di energia elettrica o un mercato per i contratti a lungo termine basati sul prezzo di costo medio;

48.

chiede che i contratti per i servizi di approvvigionamento energetico e ausiliari siano assegnati secondo le regole dell'economia di mercato; afferma che una tale gara d'appalto con procedura aperta, nazionale o transnazionale, dovrebbe avvenire in modo neutro sotto il profilo tecnologico e consentire la partecipazione anche dei gestori dello stoccaggio dell'energia;

49.

sostiene la quota crescente di energie rinnovabili nell'UE; sottolinea l'importanza di meccanismi di sostegno per le energie rinnovabili, stabili ed efficaci sotto il profilo dei costi, per investimenti a lungo termine che rimangano reattivi e adattabili a breve termine e siano adeguati alle necessità e ai contesti nazionali, permettendo una graduale soppressione dei sussidi per le tecnologie rinnovabili mature; accoglie con favore il fatto che numerose tecnologie nel campo delle energie rinnovabili stiano divenendo rapidamente competitive, sotto il profilo dei costi, rispetto alle forme di produzione convenzionali; osserva che occorre prestare attenzione al fine di garantire che i regimi di sostegno siano ben strutturati e limitare al minimo ogni impatto sui settori ad alta intensità energetica a rischio di rilocalizzazione delle emissioni;

50.

sottolinea l'importanza delle tecnologie digitali nell'inviare segnali di prezzo che consentano alla gestione della domanda di fungere da fonte di flessibilità; chiede, pertanto, una strategia ambiziosa per quanto riguarda la digitalizzazione nel settore energetico, dall'installazione di reti e contatori intelligenti allo sviluppo di applicazioni mobili, piattaforme online e hub di dati;

51.

segnala che, nell'ambito del quadro strategico 2020, gli Stati membri devono realizzare specifici obiettivi quantitativi per la quota di energie rinnovabili nei consumi finali a prescindere dalla situazione del mercato e sottolinea, pertanto, l'importanza di promuovere le energie rinnovabili attraverso politiche incentrate sulla concorrenza e l'efficacia dei costi, pur riconoscendo l'esistenza di molteplici tecnologie rinnovabili che hanno raggiunto diversi stadi di maturità e hanno caratteristiche diverse, e che pertanto non possono essere oggetto di un approccio indifferenziato; ricorda, a tale proposito, l'importante ruolo del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) e ritiene che la promozione degli investimenti sia più compatibile con il mercato rispetto alle tariffe di immissione fisse e al trattamento preferenziale generale;

52.

insiste che, con la crescente maturità tecnica delle energie rinnovabili e la loro più vasta diffusione, le normative in materia di sovvenzioni debbano essere orientate alle condizioni del mercato, come ad esempio i premi di immissione, in modo da tenere a un livello congruo i costi per i consumatori di energia;

53.

evidenzia i rischi della commistione tra gli obiettivi di approvvigionamento e quelli in materia di clima; sollecita pertanto il rafforzamento dell'ETS e una conversione dell'assetto del mercato verso una maggiore flessibilità, cosicché in futuro i prezzi delle emissioni di CO2 e dei carburanti possano sostenere di più il potenziamento delle energie rinnovabili;

54.

ricorda che, a decorrere dal 2016, gli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato prevedono che i generatori di energie rinnovabili assumano il bilanciamento delle responsabilità definito come obbligo per i produttori di compensare le deviazioni a breve termine dai loro precedenti impegni di fornitura laddove vi sia un mercato liquido infragiornaliero; sottolinea che, in caso di scostamento dagli avanzamenti annunciati dal gestore, sarebbe necessario riscuotere un prezzo adeguato di compensazione sull'energia; ricorda che le disposizioni vigenti della direttiva sulle energie rinnovabili garantiscono un accesso e un dispacciamento prioritari alle energie rinnovabili; invita a valutare e rivedere tali disposizioni una volta realizzato il nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, garantendo migliori condizioni di parità e prendendo in maggiore considerazione le caratteristiche della generazione di energia rinnovabile;

55.

chiede, tenendo in considerazione il principio di sussidiarietà, nel contesto dell'ulteriore potenziamento delle energie rinnovabili, un intervento coordinato degli Stati membri che abbia inizio a livello regionale nell'ottica di aumentare la redditività dei mercati energetici ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei comuni e del rafforzamento della stabilità della rete; ritiene che uno Stato membro non debba assumere decisioni unilaterali che hanno un impatto sostanziale sugli Stati vicini senza una discussione e una cooperazione più ampie a livello regionale o dell'UE; ricorda che le fonti di energia rinnovabili presentano nella maggior parte dei casi una forte componente locale; esorta la Commissione ad adoperarsi per un quadro europeo più convergente per la promozione delle energie rinnovabili;

56.

raccomanda agli Stati membri di prendere in considerazione il quadro normativo che incoraggia gli utilizzatori finali a scegliere l'autoproduzione e lo stoccaggio locale dell'energia;

57.

ritiene che accanto alle energie rinnovabili tutte le fonti energetiche sicure e sostenibili dovrebbero conservare il rispettivo ruolo nella produzione di energia elettrica, purché utili per conseguire l'obiettivo della decarbonizzazione graduale, in linea con il recente accordo globale della COP 21;

58.

evidenzia l'importanza di un coordinamento a livello dell'UE per la definizione dei regimi concessori per l'utilizzo dell'energia idroelettrica e per l'apertura del settore alla concorrenza, al fine di evitare distorsioni dei mercati e favorire l'utilizzo efficiente della risorsa;

59.

rileva che la riorganizzazione del mercato dell'energia elettrica risponderà alle attese dei consumatori in quanto offrirà vantaggi concreti grazie all'impiego di tecnologie nuove, in particolare nel campo delle energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio e con la creazione di un'interdipendenza tra gli Stati membri in materia di sicurezza energetica;

60.

evidenzia che, in assenza di un sistema di rete elettrica completamente interconnesso con adeguate possibilità di stoccaggio, la generazione convenzionale del carico di base resta essenziale per il mantenimento della sicurezza dell'approvvigionamento;

61.

evidenzia che occorre considerare anche la responsabilità locale e regionale dei gestori delle reti di distribuzione nel contesto dell'Unione dell'energia, dato che il panorama energetico diventa sempre più decentrato, che il 90 % delle energie rinnovabili è collegato alla rete di distribuzione e che i gestori delle reti di distribuzione (GRD) sono integrati a livello locale; ricorda l'importanza per tutti gli Stati membri di attuare le disposizioni del terzo pacchetto energia in materia di separazione dei sistemi di trasmissione e distribuzione, soprattutto alla luce del rafforzamento del ruolo dei GRD per quanto riguarda l'accesso e la gestione dei dati; evidenzia che occorre considerare maggiormente l'interfaccia GST-GRD: ritiene che l'attuazione di modelli commerciali adeguati, un'infrastruttura dedicata e il sostegno armonizzato potrebbero favorire un efficace avvio della gestione della domanda in ciascuno Stato membro e oltre i confini;

62.

esorta gli Stati membri a istituire i meccanismi giuridici e amministrativi necessari a promuovere il coinvolgimento delle comunità locali nella produzione dell'energia elettrica, rendendole partecipi dei progetti di impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile su piccola scala;

63.

sottolinea che nella maggior parte dei casi le energie rinnovabili sono immesse a livello di rete di distribuzione, quasi a livello di consumo, e invita pertanto i GRD ad assumere un ruolo più decisivo in qualità di facilitatori e a impegnarsi maggiormente nella progettazione del quadro legislativo europeo e nei relativi organi al momento di elaborare orientamenti su questioni che li riguardano, quali la gestione della domanda, la flessibilità e lo stoccaggio, nonché una maggiore collaborazione tra i GRD e i GST a livello europeo;

64.

chiede misure per incentivare gli investimenti necessari nelle tecnologie per le reti intelligenti e nelle reti di distribuzione, al fine di migliorare l'integrazione dei volumi crescenti di energie rinnovabili e prepararsi maggiormente per la digitalizzazione; ritiene, a tale proposito, che i GRD debbano svolgere un ruolo più incisivo per quanto concerne la raccolta e la condivisione di dati e che occorra garantire la protezione dei dati in tutte le circostanze, tenendo conto dell'esperienza acquisita in paesi con piena diffusione dei contatori intelligenti;

65.

sottolinea l'importanza di un approccio regionale nella costruzione delle infrastrutture elettriche mancanti, fondamentali per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica sostenibile, al fine di eliminare le strozzature nella rete (elettrica) e di completare il mercato interno dell'energia;

66.

considera i GRD promotori neutrali del mercato, cui fluiscono i dati da varie fonti che poi possono essere messi a disposizione senza discriminazioni da terzi abilitati, con il consenso del consumatore, garantendo in tal modo che i consumatori continuino ad avere il controllo dei loro dati; ritiene che i GRD favoriscano lo sviluppo del mercato e svolgano un ruolo sempre più importante come gestori attivi del sistema, abilitatori tecnologici, amministratori di dati e innovatori; è del parere che siano necessarie regole chiare onde garantire che i GRD fungano da facilitatori neutrali del mercato; mette in evidenza che i GRD, tra gli altri partecipanti al mercato, possano altresì sostenere le autorità locali fornendo loro i dati per consentire la transizione energetica sul loro territorio;

67.

sottolinea la necessità di accelerare a tutti i livelli del processo decisionale la concessione di licenze per i progetti di infrastrutture energetiche;

68.

ritiene opportuna una maggiore cooperazione all'interno e tra le regioni sotto il coordinamento dall'ACER e in cooperazione con l'ENTSO-E, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dell'impatto transfrontaliero, senza che gli Stati membri rinuncino tuttavia alla loro responsabilità di provvedere alla sicurezza degli approvvigionamenti; ribadisce che la cooperazione transfrontaliera e gli interconnettori sono elementi essenziali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

69.

plaude alle attività dell'ACER e chiede che l'agenzia sia dotata di risorse finanziarie e umane sufficienti ai fini dell'adempimento dei suoi compiti e obblighi attuali e futuri e sia in grado di pianificare strategicamente la propria attività in un orizzonte affidabile a medio termine;

70.

rileva l'importanza di un monitoraggio efficace, imparziale e continuo dei mercati europei dell'energia come strumento chiave per garantire un vero mercato interno dell'energia caratterizzato dalla libera concorrenza, da segnali di prezzo adeguati e dalla sicurezza dell'approvvigionamento; sottolinea l'importanza dell'ACER in questo senso e attende con interesse la posizione della Commissione sulle nuove competenze rafforzate dell'ACER in merito alle questioni transfrontaliere;

71.

invita l'ACER a sostenere e coordinare sforzi atti a intensificare la cooperazione regionale per quanto concerne la sicurezza e l'adeguatezza dei sistemi; ritiene che il trasferimento delle competenze per le questioni attinenti alla sicurezza dell'approvvigionamento a organi sovranazionali debba avvenire solo qualora ciò consenta guadagni netti all'intero sistema elettrico congiuntamente a un'assunzione di responsabilità sufficiente;

72.

chiede che all'ACER sia conferito il potere decisionale per quanto riguarda il coordinamento di una maggiore cooperazione regionale relativamente alle questioni transfrontaliere e interregionali, in particolare nel contesto delle iniziative regionali di coordinamento della sicurezza, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse energetiche, favorire le specificità nazionali, ridurre i costi e applicare i criteri di mercato, nonché al fine di sviluppare strumenti adeguati per monitorare efficacemente il mercato dell'energia allo scopo di creare l'Unione dell'energia senza l'esigenza di istituire un'autorità di ingenti dimensioni;

73.

rileva che le proposte della Commissione per un nuovo assetto del mercato energetico si limitano al settore dell'energia elettrica; invita la Commissione ad analizzare la possibilità di rivedere l'assetto del mercato del gas naturale, al fine di affrontare le sfide nel settore del gas (ad esempio la modifica della domanda di gas dell'UE, le attività bloccate, i sistemi tariffari, l'ulteriore integrazione del mercato e il rispettivo ruolo dell'ACER e della rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO-G));

74.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(3)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(4)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(5)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(6)  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 61.

(7)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22.

(8)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

(9)  GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 24.

(10)  GU C 36 del 29.1.2016, pag. 62.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2014)0065.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2015)0359.

(13)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(14)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(15)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 8.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2015)0444.

(17)  Testi approvati, P8_TA(2015)0445.

(18)  http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/REPOWERINGMARKETS.pdf


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/35


P8_TA(2016)0334

Strategia dell'UE in materia di riscaldamento e di raffreddamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 su una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento 2016/2058(INI)

(2018/C 204/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

visto l'accordo di Parigi stipulato nel dicembre 2015 in occasione della 21a conferenza delle parti (COP 21) nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento» (COM(2016)0051),

vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080),

viste le conclusioni del Consiglio del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030,

visto il terzo pacchetto dell'energia,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (1),

visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (2),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (3),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 dal titolo «Verso un'Unione europea dell'energia» (4),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0232/2016),

A.

considerando che quasi il 50 % della domanda finale di energia dell'UE è utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici; che il settore del riscaldamento e del raffreddamento dovrebbe riflettere l'accordo sui cambiamenti climatici concluso a Parigi nel 2015 (COP 21); che un settore del riscaldamento e del raffreddamento che si voglia compatibile con gli obiettivi energetici e climatici dell'UE dovrà basarsi al 100 % sulle rinnovabili entro il 2050 al più tardi, il che può essere realizzato solo riducendo il consumo energetico e applicando pienamente il principio della «energy efficiency first/first fuel» (efficienza energetica al primo posto/come primo combustibile);

B.

considerando che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6 % (5);

C.

considerando che occorre profondere ulteriori sforzi sia per ridurre la domanda di riscaldamento negli edifici sia per assicurare la transizione della domanda rimanente dal consumo di combustibili fossili di importazione in caldaie individuali a soluzioni di riscaldamento e raffreddamento in linea con gli obiettivi dell'UE per il 2050;

D.

considerando che gli edifici rappresentano una parte sostanziale del consumo di energia finale totale e che una maggiore efficienza energetica negli edifici e programmi di gestione della domanda possono svolgere un ruolo cruciale per riequilibrare la domanda di energia e coprire pienamente i picchi di carico, conducendo a una riduzione della sovracapacità e a un decremento dei costi operativi, di produzione e di trasporto;

E.

considerando che la percentuale di energia da fonti rinnovabili è andata lentamente aumentando (rappresentando il 18 % della fornitura di energia primaria nel 2012), ma che esiste ancora un potenziale enorme a tutti i livelli, e che la percentuale di energia da fonti rinnovabili e di energia termica recuperata per il riscaldamento e il raffreddamento negli Stati membri andrebbe incrementata ulteriormente;

F.

considerando che il mercato del riscaldamento e del raffreddamento nell'UE è frammentato a causa della sua natura locale e della varietà di tecnologie e di soggetti economici coinvolti; che la dimensione locale e quella regionale sono essenziali nella definizione delle giuste politiche in materia di riscaldamento e raffreddamento, nella pianificazione e realizzazione delle infrastrutture di riscaldamento e raffreddamento e nella consultazione dei consumatori, al fine di rimuovere gli ostacoli e rendere il riscaldamento e il raffreddamento più efficienti e sostenibili;

G.

considerando che la biomassa rappresenta l'89 % del consumo totale di calore prodotto da fonti rinnovabili e il 15 % del consumo totale di calore nell'UE e rappresenta un grande potenziale per trovare ulteriori soluzioni significative ed efficaci sotto il profilo dei costi a una domanda crescente di calore;

H.

considerando che il riscaldamento e il raffreddamento sono un ottimo esempio di settori in cui, per pervenire a soluzioni energetiche, si rende necessario un approccio sistemico olistico e integrato, che contempli approcci orizzontali alla progettazione dei sistemi energetici e all'economia nel suo complesso;

I.

considerando che la percentuale di energia primaria da combustibili fossili impiegata per il riscaldamento e il raffreddamento rimane molto elevata (75 %) e rappresenta un ostacolo importante alla decarbonizzazione, accelerando di conseguenza il cambiamento climatico e provocando danni significativi all'ambiente; che il settore del riscaldamento e del raffreddamento dovrebbe contribuire pienamente agli obiettivi climatici ed energetici dell'UE e che è opportuno eliminare gradualmente i sussidi per l'impiego di combustibili fossili in questo settore, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, a seconda delle condizioni locali;

J.

considerando che, stando alle stime, la quantità di calore prodotta da processi industriali e altri processi commerciali che viene poi dispersa nell'atmosfera o nell'acqua, anziché utilizzata in modo produttivo, è sufficiente per coprire l'intero fabbisogno di riscaldamento negli edifici residenziali e terziari nell'UE;

K.

considerando che al settore degli edifici è imputabile circa il 13 % del totale delle emissioni di CO2 nell'UE;

L.

considerando che l'uso di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento innovativi ed efficienti negli edifici deve andare di pari passo con un processo omogeneo e completo di isolamento termico, riducendo in tal modo la domanda di energia e i costi per i consumatori e contribuendo ad alleviare la povertà energetica nonché a creare posti di lavoro qualificati a livello locale;

M.

considerando che le misure volte a elaborare una strategia globale e integrata per il riscaldamento e il raffreddamento nell'ambito dell'Unione dell'energia offrono, se attuate in modo corretto, importanti opportunità sia per le imprese che per i consumatori dell'UE in termini di riduzione dei costi energetici globali per l'industria, di promozione della competitività e di risparmio sui costi per i consumatori;

N.

considerando che i quadri normativi dell'UE servono a definire obiettivi generali, ma che è essenziale progredire concretamente per rendere il riscaldamento e il raffreddamento parte integrante di una revisione di più ampia portata del sistema energetico;

O.

considerando che l'obiettivo di ottimizzare il ruolo delle rinnovabili, in particolare dell'elettricità, nella rete energetica generale, integrandole meglio con gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e con i sistemi di trasporto, contribuisce a decarbonizzare il sistema energetico, a ridurre la dipendenza dalle importazioni, ad abbassare le bollette energetiche per gli utenti privati e a promuovere la competitività dell'industria dell'UE;

P.

considerando che il modo più efficace per realizzare tali obiettivi comuni consiste nel responsabilizzare e sostenere le autorità locali e regionali, insieme a tutte le parti interessate pertinenti, nell'applicare un approccio sistemico pienamente integrato alla pianificazione urbana, allo sviluppo infrastrutturale, alla costruzione e alla ristrutturazione degli alloggi esistenti e al nuovo sviluppo industriale, onde massimizzare gli effetti diffusivi, le efficienze e altri benefici reciproci potenziali;

Q.

considerando che l'efficienza energetica degli edifici dipende anche dall'impiego di sistemi energetici adeguati; che nel settore del riscaldamento e raffreddamento andrebbero rispettati i principi della «efficienza energetica al primo posto» e della «efficienza energetica come primo combustibile»;

R.

considerando che obiettivi ambiziosi per una profonda ristrutturazione del parco immobiliare esistente creerebbero milioni di posti di lavoro in Europa, soprattutto nelle PMI, aumenterebbero l'efficienza energetica e svolgerebbero un ruolo fondamentale nell'assicurare la riduzione al minimo del consumo di energia per il riscaldamento e il raffreddamento;

S.

considerando che per la progettazione di edifici pubblici e residenziali efficienti sul piano energetico e a basse emissioni va tenuto conto dell'architettura, della pianificazione urbana e della densità della domanda di calore nonché delle differenze tra le zone climatiche europee;

T.

considerando l'enorme potenziale ancora non sfruttato offerto dall'uso del calore di scarto e dai sistemi di teleriscaldamento, dato che il calore in eccesso disponibile in Europa supera la domanda totale di calore in tutti gli edifici europei e che il 50 % della domanda totale di calore nell'UE può essere soddisfatto dal teleriscaldamento;

U.

considerando che una percentuale significativa della popolazione europea vive in aree, soprattutto urbane, in cui non sono rispettate le norme di qualità dell'aria;

V.

considerando che, stando alle previsioni, il riscaldamento e il raffreddamento rimarranno le principali fonti di domanda di energia in Europa, che il gas naturale e il GPL sono ampiamente usati per soddisfare tale domanda e che tale utilizzo potrebbe essere ottimizzato mediante uno stoccaggio altamente efficiente dell'energia; che continuare ad affidarsi ai combustibili fossili è contrario agli impegni climatici ed energetici e agli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE;

W.

considerando che attualmente la spesa annua per l'energia consumata per il riscaldamento varia considerevolmente tra le diverse zone climatiche in Europa, con una media compresa tra i 60 e i 90 kWh/m2 nei paesi dell'Europa meridionale e tra i 175 e i 235 kWh/m2 in quelli dell'Europa centrale e settentrionale;

X.

considerando che la diffusione di soluzioni efficaci per il riscaldamento e il raffreddamento rappresenta un potenziale significativo per stimolare lo sviluppo dei settori europei dell'industria e dei servizi, in particolare nell'ambito dell'energia rinnovabile, nonché la creazione di un valore aggiunto maggiore nelle regioni periferiche e rurali;

Y.

considerando che l'energia è diventata un bene sociale di cui occorre garantire la fruizione e a cui però non tutta la popolazione riesce ad accedere, essendovi oltre 25 milioni di persone in Europa con serie difficoltà in tal senso;

Z.

considerando che le politiche per l'efficienza energetica dovrebbero concentrarsi sulle soluzioni più efficienti sotto il profilo dei costi per migliorare la prestazione degli edifici riducendo la domanda di calore e/o collegando gli edifici ad alternative a elevata efficienza energetica;

AA.

considerando che il basso livello di consapevolezza tra i consumatori riguardo alla scarsa efficienza dei sistemi di riscaldamento è uno dei fattori che maggiormente pesa sulla bolletta energetica;

AB.

considerando che le abitazioni dotate di buon isolamento termico offrono vantaggi sia per l'ambiente che per gli utilizzatori, che godono di bollette energetiche più basse;

AC.

considerando che il 72 % della domanda di riscaldamento e di raffreddamento da parte di abitazioni monofamiliari proviene da aree rurali e intermedie;

AD.

considerando che soluzioni di tipo naturale, quali una vegetazione stradale ben progettata, tetti verdi e muri che garantiscono agli edifici isolamento e ombra, riducono la domanda di energia limitando la necessità di riscaldamento e raffreddamento;

AE.

considerando che l'85 % dell'energia consumata negli edifici è usato per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda e che il 45 % del riscaldamento e del raffreddamento nell'UE è impiegato nel settore residenziale;

AF.

considerando che l'industria, in collaborazione con le autorità locali, ha un ruolo importante da svolgere nel migliorare l'uso del calore e del freddo di scarto;

AG.

considerando che in media il 6 % della spesa al consumo degli europei è destinato al riscaldamento e al raffreddamento e che l'11 % degli europei non può permettersi di riscaldare sufficientemente la casa in inverno;

AH.

considerando che permane la necessità di analizzare più in profondità e tenere in maggior considerazione il settore del raffreddamento nel quadro della strategia della Commissione e delle politiche degli Stati membri;

AI.

considerando l'importanza di promuovere studi sul risparmio energetico degli edifici storici per ottimizzare, ove possibile, il livello di prestazione energetica garantendo la protezione e la conservazione del patrimonio culturale;

1.

plaude alla comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento», in quanto passo importante per un approccio olistico alla trasformazione del settore del riscaldamento e raffreddamento nell'Unione e per la definizione di ambiti d'azione prioritari; sostiene pienamente l'ambizione della Commissione di riconoscere e sfruttare le sinergie tra i settori dell'elettricità e del riscaldamento, con l'obiettivo di pervenire a un settore efficiente che aumenti la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e faciliti la realizzazione degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE; invita la Commissione a considerare i settori del riscaldamento e del raffreddamento parti integranti dell'assetto del mercato energetico europeo;

2.

sottolinea la necessità di adottare misure specifiche per il riscaldamento e il raffreddamento in sede di revisione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE), della direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE) e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/UE);

3.

ritiene che la strategia in materia di riscaldamento e di raffreddamento debba tenere conto di entrambe le esigenze in egual misura, considerando che l'Europa è composta da diverse zone climatiche e che le necessità, in termini di utilizzo energetico, variano di conseguenza:

4.

sottolinea che la strategia in materia di riscaldamento e di raffreddamento dovrebbe accordare priorità a soluzioni sostenibili ed efficienti sotto il profilo dei costi che consentano agli Stati membri di conseguire gli obiettivi di politica climatica ed energetica dell'UE; osserva che i settori del riscaldamento e del raffreddamento sono molto diversi nei vari Stati membri in ragione del mix energetico, delle condizioni climatiche, dei livelli di efficienza del parco immobiliare e dell'intensità energetica dell'industria, e sottolinea pertanto che occorre assicurare flessibilità nella scelta di soluzioni strategiche adeguate;

5.

invita a elaborare a livello nazionale strategie specifiche sostenibili in materia di riscaldamento e raffreddamento, prestando particolare attenzione alla produzione combinata di calore ed elettricità, alla cogenerazione e al teleriscaldamento e teleraffreddamento, preferibilmente basati sulle energie rinnovabili, come disposto dall'articolo 14 della direttiva sull'efficienza energetica;

6.

rileva che un'elevata efficienza energetica, un isolamento termico altamente performante nonché il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e all'energia termica di recupero rappresentano priorità fondamentali per la strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento; ritiene pertanto che andrebbe rispettato il principio della «efficienza energetica al primo posto», in quanto l'efficienza energetica offre uno dei tassi più elevati e rapidi di rendimento finanziario disponibili ed è un elemento cruciale della strategia per il successo della transizione a un settore del riscaldamento e del raffreddamento sicuro, resiliente e intelligente;

7.

osserva che un sistema energetico più decentralizzato e flessibile, con le fonti di elettricità e di calore collocate più in prossimità del punto di consumo, può agevolare la produzione di energia a livello decentralizzato, consentendo quindi ai consumatori e alle comunità di essere maggiormente coinvolti nel mercato dell'energia e di controllare il proprio consumo energetico, nonché di partecipare attivamente alla gestione della domanda; ritiene che l'efficienza energetica del sistema energetico nel suo complesso sia tanto più elevata quanto più corte sono le filiere di conversione dell'energia primaria in altre sue forme che consentono infine di generare energia termica utile; riconosce inoltre che tale approccio riduce le perdite in fase di trasmissione e di distribuzione, migliora la resilienza delle infrastrutture energetiche e offre al contempo opportunità commerciali a livello locale alle PMI;

8.

sottolinea le complementarità tra la legislazione sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, da una parte, e le direttive sull'efficienza energetica e sulla prestazione energetica nell'edilizia, dall'altra, nel ridurre i consumi legati al riscaldamento e al raffreddamento; ritiene che gli elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) dovrebbero essere quanto più efficienti possibile e progettati in modo tale da poter sfruttare l'acqua calda utile presente nella rete del luogo di installazione; ritiene pertanto che i requisiti di progettazione ecocompatibile e le politiche in materia di etichettatura energetica dovrebbero essere rivisti e migliorati periodicamente, al fine di ottenere ulteriori risparmi energetici e di rafforzare la competitività attraverso prodotti più innovativi e la riduzione dei costi energetici;

9.

ricorda che il riscaldamento e il raffreddamento costituiscono la quota maggiore della domanda energetica dell'UE; sottolinea l'importanza di rispettare il principio della neutralità tecnologica tra le attuali fonti rinnovabili disponibili e tra gli incentivi basati sul mercato e pubblici nell'ambito della transizione verso un'offerta di energia sicura e a basse emissioni di carbonio per il settore del riscaldamento e del raffreddamento;

10.

sottolinea la necessità di un quadro favorevole per i locatari e per gli inquilini di condomini, onde consentire anche a loro di beneficiare dell'autoproduzione e dell'uso di sistemi di riscaldamento e di raffreddamento basati su fonti rinnovabili, nonché delle misure a favore dell'efficienza energetica, affrontando così le difficoltà poste da incentivi divergenti e da norme di locazione talvolta controproducenti;

11.

sottolinea il ruolo essenziale delle tecnologie relative alle fonti energetiche rinnovabili, incluse quelle che si basano sull'uso di biomassa sostenibile e dell'energia aerotermica, geotermica e solare, nonché di celle fotovoltaiche in combinazione con batterie elettriche per riscaldare l'acqua e fornire riscaldamento e raffreddamento negli edifici, in abbinamento a impianti di accumulazione termica da impiegare per il bilanciamento giornaliero o stagionale; invita gli Stati membri a fornire incentivi per la promozione e l'impiego di tali tecnologie; invita gli Stati membri ad attuare pienamente le direttive in vigore sull'efficienza energetica e sulla prestazione energetica nell'edilizia, inclusi i requisiti in materia di edifici a energia quasi zero e le strategie di ristrutturazione a lungo termine, tenendo conto della necessità di mobilitare investimenti sufficienti per modernizzare il proprio parco immobiliare; chiede alla Commissione di presentare uno scenario su scala UE relativo alla realizzazione di un parco edifici a energia quasi zero entro il 2050;

12.

ritiene che le questioni legate alla sicurezza energetica nell'UE riguardino in larga misura la sicurezza della fornitura di calore; ritiene, pertanto, che la diversificazione delle fonti per il riscaldamento sia della massima importanza e invita la Commissione a valutare come sostenere e accelerare ulteriormente una maggiore diffusione delle tecnologie per il riscaldamento basato sulle rinnovabili;

13.

ritiene che il ricorso alla mappatura delle risorse ai fini del riscaldamento, a soluzioni architettoniche adeguate, alle migliori prassi per la gestione degli impianti e a principi di pianificazione urbana, ivi comprese soluzioni quali teleriscaldamento e teleraffreddamento, nella progettazione di interi isolati residenziali e commerciali dovrebbero rappresentare il fulcro di un'edilizia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni nelle varie zone climatiche europee; sottolinea che un involucro edilizio opportunamente isolato offre un'elevata capacità di accumulo termico che si traduce in importanti risparmi in termini di riscaldamento e raffreddamento;

14.

sottolinea che la domanda di energia nel settore edilizio è responsabile di circa il 40 % del consumo energetico nell'UE e di un terzo dell'utilizzo di gas naturale, e che potrebbe essere ridotta di circa tre quarti dando impulso alla ristrutturazione degli edifici; sottolinea che l'85 % di questo consumo di energia è utilizzato per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria e che, in quanto tale, la modernizzazione degli impianti di riscaldamento vecchi e inefficienti, il maggiore utilizzo di elettricità prodotta a partire dalle rinnovabili, il migliore utilizzo del «calore di scarto» attraverso sistemi di teleriscaldamento ad alta efficienza e la profonda ristrutturazione degli edifici con un migliore isolamento termico restano fondamentali per garantire un approccio più sicuro e sostenibile alla fornitura di calore; raccomanda di continuare a rendere più rigorose le norme in materia di efficienza energetica degli edifici, tenendo presenti e promuovendo le innovazioni tecniche, in particolare per quanto concerne la garanzia di omogeneità di isolamento; raccomanda inoltre di continuare a sostenere la costruzione di edifici a energia quasi zero;

15.

incoraggia gli Stati membri a elaborare strategie di lungo termine per il riscaldamento e il raffreddamento basate su un approccio integrato, su una mappatura armonizzata e sulla valutazione condotta ai sensi dell'articolo 14 della direttiva sull'efficienza energetica; sottolinea che la strategia dovrebbe individuare le aree prioritarie di intervento e consentire una pianificazione energetica urbana ottimizzata; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri in tale esercizio, elaborando orientamenti generali per le strategie nazionali in materia di riscaldamento e il raffreddamento;

16.

richiama l'attenzione sugli effetti economici degli interventi di ristrutturazione e isolamento degli edifici, che spesso si traducono in una riduzione fino al 50 % dei costi per il riscaldamento e il raffreddamento, e invita la Commissione a prevedere un adeguato cofinanziamento per le iniziative volte a ristrutturare gli alloggi sociali e i condomini a bassa efficienza energetica;

17.

plaude all'intenzione della Commissione di elaborare una serie di misure atte a facilitare gli interventi di ristrutturazione nei condomini; ritiene che sia opportuno elaborare anche una serie di misure armonizzate e complessive anche per la pianificazione energetica delle città, onde consentire la mappatura del potenziale di riscaldamento e di raffreddamento locale, una ristrutturazione ottimizzata e integrata degli edifici e lo sviluppo delle infrastrutture per il riscaldamento e il raffreddamento;

18.

ribadisce l'importanza di sviluppare piani di incentivazione UE per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, abitazioni e alloggi sociali e per la costruzione di nuovi immobili ecologici che superano i requisiti minimi legali;

19.

sottolinea il carattere e il potenziale a livello locale del riscaldamento e del raffreddamento; invita le autorità locali e regionali ad agevolare l'ulteriore modernizzazione termica mediante la ristrutturazione di edifici pubblici, commerciali e residenziali esistenti caratterizzati da una bassa prestazione energetica; mette in risalto l'importanza di movimenti quali il Patto dei sindaci, che consentono di condividere le conoscenze e le migliori pratiche;

20.

sottolinea la necessità di effettuare una mappatura del potenziale locale di riscaldamento e raffreddamento in tutta Europa, affinché le città siano maggiormente in grado di individuare le risorse disponibili in loco e possano quindi contribuire ad accrescere l'indipendenza energetica dell'UE, incentivare la crescita e la competitività mediante la creazione di posti di lavoro a livello locale non delocalizzabili e fornire ai consumatori energia pulita ed economicamente accessibile;

21.

invita le autorità locali a valutare il potenziale esistente in termini di riscaldamento e raffreddamento e il fabbisogno futuro di riscaldamento e raffreddamento sul proprio territorio, tenendo conto del potenziale delle fonti di energia rinnovabile disponibili a livello locale, dell'energia termica prodotta dalla cogenerazione e dei volumi del teleriscaldamento;

22.

ritiene che occorra istituire un sistema di finanziamento appetibile per le abitazioni dislocate al di fuori delle aree dotate di impianti di riscaldamento e raffreddamento centralizzati, al fine di promuovere nuove tecnologie per il riscaldamento domestico basate su fonti energetiche rinnovabili;

23.

invita le autorità locali ad affrontare i problemi specifici degli edifici rurali, che tendono a essere più vecchi, meno efficienti sotto il profilo energetico e meno salubri nonché meno confortevoli dal punto di vista termico;

24.

afferma che tanto più breve è la filiera per convertire l'energia primaria in altre forme per generare calore utilizzabile quanto più è elevata l'efficienza energetica e, rilevando l'ampia gamma di condizioni climatiche e di altro tipo nell'Unione, invita la Commissione a promuovere strumenti neutri dal punto di vista tecnologico che consentano a ogni comunità di sviluppare soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi al fine di ridurre l'intensità di carbonio del settore del riscaldamento e del raffreddamento;

25.

osserva che, pur se i quadri normativi dell'UE servono a definire obiettivi generali, è essenziale realizzare veri progressi nel rivoluzionare il riscaldamento e il raffreddamento come parte di una revisione di più ampia portata del sistema energetico;

26.

sottolinea che gli strumenti e le capacità dell'UE a livello di politiche non sono ancora sufficientemente sviluppati per promuovere la trasformazione del settore del riscaldamento e raffreddamento, sfruttare al massimo le potenzialità esistenti o dispiegare soluzioni per la riduzione della domanda e la decarbonizzazione al livello e al ritmo necessari;

27.

sottolinea l'importanza di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che offrano un'alternativa a sistemi più inquinanti per il riscaldamento individuale, trattandosi di una modalità particolarmente efficiente ed economicamente efficace per fornire riscaldamento e raffreddamento sostenibili, integrando fonti di energia rinnovabili, calore e freddo di recupero e immagazzinando l'elettricità in surplus nei momenti di basso consumo, offrendo così flessibilità alla rete; sottolinea la necessità di integrare una quota maggiore di fonti di energia rinnovabili, considerando che oltre il 20 % del teleriscaldamento e del teleraffreddamento è già generato da fonti rinnovabili, in linea con l'articolo 14 della direttiva sull'efficienza energetica, che prescrive valutazioni complete del potenziale necessario per un teleriscaldamento e un teleraffreddamento efficienti; chiede che i sistemi di teleriscaldamento esistenti siano modernizzati e ampliati per convertirsi in alternative rinnovabili ad alta efficienza; incoraggia gli Stati membri a mettere in atto meccanismi fiscali e finanziari per incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzo del teleriscaldamento e del teleraffreddamento e per affrontare gli ostacoli normativi;

28.

invita la Commissione a procedere a un'attenta disamina delle valutazioni globali degli Stati membri relative al potenziale della cogenerazione e del teleriscaldamento a norma dell'articolo 14 della direttiva sull'efficienza energetica, affinché tali piani riflettano l'effettivo potenziale economico di dette soluzioni e costituiscano una solida base per politiche in linea con gli obiettivi dell'UE;

29.

sottolinea che negli agglomerati urbani a elevata densità è assolutamente fondamentale che i sistemi inefficienti e insostenibili di riscaldamento/raffreddamento individuali o di teleriscaldamento/teleraffreddamento siano gradualmente sostituiti con sistemi di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti oppure modernizzati ricorrendo a tecnologie di riscaldamento/raffreddamento all'avanguardia, per passare a sistemi di cogenerazione e ad alternative rinnovabili di carattere locale a elevata efficienza;

30.

invita la Commissione a proporre, nell'ambito delle iniziative riguardanti la direttiva sulle energie rinnovabili e l'assetto del mercato, misure che contribuiscano a un sistema energetico più efficiente e flessibile attraverso una maggiore integrazione dei sistemi di elettricità, riscaldamento e raffreddamento;

31.

invita la Commissione a istituire un quadro europeo comune per promuovere l'autoproduzione e garantirne la certezza giuridica, in particolare incoraggiando e sostenendo le cooperative locali che fanno uso di fonti rinnovabili;

32.

chiede lo sviluppo di un indicatore della domanda energetica per il riscaldamento e il raffreddamento negli edifici a livello nazionale;

33.

chiede un approccio strategico per la riduzione delle emissioni di CO2 legate alla domanda industriale di riscaldamento e raffreddamento mediante una maggiore efficienza dei processi, la sostituzione di combustibili fossili con fonti sostenibili e l'integrazione delle industrie nell'ambiente termico-energetico circostante;

34.

mette in evidenza l'enorme potenziale dell'aggregazione dei flussi energetici e delle risorse per la riduzione del consumo di energia primaria, in particolare in ambito industriale dove, per effetto di un sistema a cascata, il calore o il freddo in eccesso derivanti da un processo possono essere riutilizzati in un altro processo che richieda temperature meno estreme e, ove possibile, anche per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici mediante impianti di teleriscaldamento;

35.

rileva che gli impianti di riscaldamento obsoleti a bassa efficienza energetica devono urgentemente essere sostituiti con le migliori alternative disponibili che siano completamente compatibili con gli obiettivi energetici e climatici dell'UE, come gli impianti di cogenerazione più rispettosi dell'ambiente che fanno uso di carburanti sostenibili secondo criteri di sostenibilità per la biomassa;

36.

ritiene che quello del riscaldamento e raffreddamento sia un settore molto locale, in quanto la disponibilità e le infrastrutture, nonché la domanda di calore, dipendono essenzialmente dalle specificità locali;

37.

conviene con la Commissione che, come affermato nella strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, il potenziale economico della cogenerazione non è sfruttato e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere maggiormente i sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento ad alta efficienza, in linea con la comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia 2015 (COM(2015)0572);

38.

è del parere che occorra un approccio al raffreddamento a livello di sistema, in particolare per l'ambiente edificato e per altre attività, quali la refrigerazione mobile;

39.

ritiene che nella zona climatica temperata d'Europa gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento a inversione basati su pompe di calore efficienti possano rivelarsi molto importanti a determinate condizioni, data la loro flessibilità; sottolinea che i sistemi di riscaldamento ibridi, che forniscono calore a partire da due o più fonti energetiche, possono agevolare un ruolo crescente del riscaldamento basato sulle rinnovabili, in particolare negli edifici esistenti dove possono essere introdotti con interventi di ristrutturazione limitati; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire, in relazione alle pompe di calore, metodi di calcolo adeguati e armonizzati e a incentivare la condivisione delle migliori prassi relative ai meccanismi di supporto per promuovere soluzioni efficienti, sostenibili e a basse emissioni di carbonio in grado di soddisfare le varie esigenze termiche;

40.

incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il rispetto della normativa UE sui gas fluorurati a effetto serra al fine di ridurne le emissioni nell'atmosfera; chiede alla Commissione di garantire che l'uso di refrigeranti alternativi sia sicuro, economicamente efficiente e in linea con gli altri obiettivi UE per quanto riguarda l'ambiente, il cambiamento climatico e l'efficienza energetica;

41.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero valutare l'ipotesi di utilizzare il calore proveniente dalle acque geotermiche, dall'energia recuperata direttamente dai processi industriali e da altre fonti di calore con temperature più basse, oppure indirettamente da altre fonti, come il calore racchiuso nei siti estrattivi in acque profonde per riscaldare (raffreddare), che consentirebbero, in abbinamento a pompe di calore di grandi dimensioni, di riscaldare interi centri abitati, e non solo singoli edifici, mediante reti di teleriscaldamento nuove ed esistenti, se sono disponibili o messe a punto infrastrutture adeguate di teleriscaldamento;

42.

sottolinea il ruolo delle tecnologie in grado di ridurre sia la domanda di energia termica sia le emissioni di gas serra, quali l'energia geotermica a bassa entalpia, gli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento basati su energie rinnovabili, le piccole centrali elettriche di cogenerazione e trigenerazione alimentate a gas naturale e/o biometano o una combinazione di tali opzioni;

43.

è del parere che gli accumulatori di calore che utilizzano la resistenza elettrica nelle ore di flessione della domanda (ad esempio stoccando l'energia sotto forma di calore), migliorando quindi la qualità della fornitura elettrica facilitando l'integrazione delle fonti rinnovabili variabili, possano svolgere un ruolo fondamentale nel settore del riscaldamento nonché contribuire a equilibrare la rete e a ridurre la produzione di energia, le importazioni e i prezzi;

44.

ritiene che il calore e il freddo di scarto ottenuti da processi industriali e cogenerazione, nella produzione di energia elettrica nelle centrali elettriche convenzionali, da edifici residenziali ben isolati grazie a metodi di recupero e dalla microgenerazione, dovrebbero svolgere un ruolo ben più importante nel settore del riscaldamento e del raffreddamento di quanto abbiano fatto finora; sottolinea che lo sfruttamento del calore e del freddo di scarto derivanti da impianti industriali dovrebbe essere riconosciuto e incoraggiato attraverso la ricerca, in quanto presenta una grande opportunità per gli investimenti e l'innovazione; sottolinea che le industrie e gli edifici residenziali o di servizio ubicati nella medesima zona dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a condividere la loro produzione e il loro fabbisogno di energia;

45.

sottolinea che i finanziamenti pubblici o la proprietà pubblica delle infrastrutture di teleriscaldamento non dovrebbero contribuire a un'onerosa dipendenza forzata (lock-in) da infrastrutture ad alte emissioni di carbonio; invita le autorità locali, regionali e nazionali a un'attenta analisi del sostegno finanziario pubblico alle infrastrutture di teleriscaldamento alla luce dell'obiettivo UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di una percentuale compresa tra l'80 % e il 95 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 e ai fini di una transizione ordinata dell'economia dell'energia;

46.

ritiene che integrare la produzione, il consumo e il riutilizzo del freddo di scarto possa creare benefici economici e ambientali e ridurre la domanda di energia primaria per il raffreddamento;

47.

sottolinea che, considerato che spesso le alternative sono lo smaltimento in discarica e l'uso di combustibili fossili, la produzione di energia dai rifiuti continuerà a svolgere un ruolo significativo nel riscaldamento, ricordando che è necessario aumentare il riciclaggio;

48.

invita gli Stati membri ad adottare misure legislative ed economiche per accelerare il graduale ritiro dei sistemi obsoleti di riscaldamento con caldaie a combustibile solido aventi un'efficienza energetica inferiore all'80 % e a sostituirli, ove possibile, con sistemi di riscaldamento efficienti e sostenibili a livello locale (quali gli impianti di teleriscaldamento) o su un micro-livello (quali gli impianti geotermici e solari);

49.

sottolinea come l'introduzione di sistemi intelligenti di riscaldamento può aiutare i consumatori a capire meglio i propri consumi energetici e a rinnovare i sistemi di riscaldamento inefficienti, favorendo il risparmio energetico;

50.

rammenta alla Commissione e agli Stati membri che il 75 % dell'attuale parco immobiliare europeo è inefficiente sotto il profilo energetico e che, secondo le stime, il 90 % di tali edifici sarà ancora in uso nel 2050; evidenzia pertanto l'urgente bisogno di un intervento mirato su questi edifici per una profonda ristrutturazione;

51.

invita la Commissione a elaborare un piano, nel quadro del programma «Waste to energy» (produzione di energia dai rifiuti), per promuovere e sfruttare il potenziale contributo dell'utilizzo sostenibile dei rifiuti organici per il riscaldamento e il raffreddamento in connessione ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

52.

sottolinea che il biogas rappresenta un'importante fonte sostenibile per i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento e che è pertanto necessario definire un obiettivo chiaro per il riciclaggio organico, al fine di incentivare gli investimenti nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti organici;

53.

invita gli Stati membri a eliminare gradualmente l'utilizzo nelle aree urbane di caldaie obsolete che producono emissioni a bassa quota — ossia emettono nell'atmosfera gas pirolitici naturali frutto di una combustione incompleta, NOx, fuliggine, particolati e ceneri volatili disperse per convezione — a scopi di riscaldamento negli agglomerati, e a promuovere mediante incentivi il ricorso ad alternative sostenibili, tra cui le fonti rinnovabili;

54.

invita gli Stati membri ad adottare misure per la graduale eliminazione di caldaie inefficienti alimentate a gasolio o a carbone, attualmente in uso nella metà del parco immobiliare delle aree rurali; è del parere che la fornitura energetica dovrebbe provenire da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;

55.

sottolinea che lo sviluppo del teleriscaldamento basato su fonti rinnovabili previene la diffusione di impianti di riscaldamento individuali più inquinanti che aumentano l'inquinamento dell'aria nelle aree residenziali e sono molto più difficili da controllare rispetto a sistemi di teleriscaldamento diffusi; sottolinea, tuttavia, che le infrastrutture e le condizioni climatiche variano all'interno dell'Unione e che spesso occorre ammodernare tali sistemi al fine di migliorarne l'efficacia; invita pertanto a condurre un'analisi sulla necessità di sostenere l'infrastruttura per il teleriscaldamento e sulle pratiche fiscali relative alle fonti energetiche rinnovabili e al teleriscaldamento;

56.

ritiene che gli Stati membri debbano trattare con urgenza la questione del ritiro delle caldaie a bassa temperatura usate per bruciare combustibili fossili solidi e rifiuti organici i cui processi di combustione sono accompagnati dall'emissione nell'atmosfera di una serie di sostanze nocive; è del parere che gli Stati membri, laddove possibile, dovrebbero incoraggiare la graduale eliminazione negli agglomerati urbani grandi e piccoli densamente edificati dei vecchi e inefficienti camini a legna e agevolarne la sostituzione con alternative moderne, efficienti, ecologiche e salutari, svolgendo al contempo un'opera di sensibilizzazione sui rischi potenziali per la salute e sulle buone prassi relative ai camini a legna;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a colmare il divario normativo conseguente alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile e alla direttiva sugli impianti di combustione medi, che risulta in fughe di emissioni negli impianti di potenza inferiore a 1 MW che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive;

58.

ritiene che l'aumento del fabbisogno nel settore del raffreddamento richieda un'analisi più approfondita, che includa un approccio integrato a tutta la catena del freddo, dal fabbisogno di raffreddamento industriale a partire da alte temperature al raffreddamento per i bisogni delle abitazioni e alle necessità di raffreddamento nell'industria alimentare;

59.

osserva che la disponibilità di dati di qualità è un presupposto essenziale affinché consumatori e autorità possano operare scelte razionali in materia di efficienza energetica e soluzioni di riscaldamento; evidenzia l'importanza di estendere le possibilità offerte dalla digitalizzazione al settore del riscaldamento e del raffreddamento; invita la Commissione a elaborare una definizione e una metodologia di calcolo per il raffreddamento basato su fonti rinnovabili;

60.

è del parere che un ruolo importante nel settore del raffreddamento nei processi industriali possa essere svolto dagli scambiatori di calore efficienti sotto il profilo idrico, che rilasciano calore in bacini d'acqua naturali situati nei pressi dei luoghi di conservazione dei prodotti e in cui la temperatura non supera i 6o C nel corso dell'anno (free cooling);

61.

è del parere che le celle a combustibile fisse e a elevata potenza possano rappresentare nel prossimo futuro un'alternativa ecologica a combustibili fossili come il carbone;

62.

ritiene che la conversione dell'energia elettrica in gas (tecnologia power-to-gas) presenti un enorme potenziale futuro quale metodo di conservazione e trasmissione di energia rinnovabile nonché di utilizzo della stessa ai fini della generazione di calore a livello centrale e locale; osserva che la conversione dell'energia elettrica in gas rappresenta un metodo efficiente per sfruttare l'energia rinnovabile ai fini della generazione di calore, in particolare nelle conurbazioni, grazie alla possibilità di utilizzare le infrastrutture esistenti; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a promuovere la ricerca e progetti pilota concernenti la conversione dell'energia elettrica in gas;

63.

ritiene che la strategia dell'Unione europea relativa ai metodi innovativi di riscaldamento e raffreddamento richieda un'attività di ricerca intensiva, che costituirà la base per la creazione di settori industriali per la produzione di apparecchi rispettosi dell'ambiente utilizzati a tale scopo;

64.

sottolinea come la ricerca e l'innovazione tecnologica apportino benefici all'industria europea, rafforzandone il vantaggio competitivo e l'efficienza commerciale e contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica energetica e climatica dell'UE; evidenzia in tale contesto la necessità di rafforzare l'attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo dell'efficienza energetica e delle tecnologie che sfruttano fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, al fine di ridurre i costi, migliorare le prestazioni e aumentare l'utilizzo e l'integrazione di tali tecnologie nei sistemi energetici; invita la Commissione a collaborare con le parti interessate per mantenere una tabella di marcia aggiornata sulle tecnologie che sfruttano fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, così da poter coordinare, individuare e controllare le lacune nello sviluppo tecnologico in tale ambito;

65.

è del parere che, in considerazione dell'urgente bisogno di ottenere risultati rapidi ed efficaci nel processo di termomodernizzazione del settore termico dell'UE, l'Unione dovrebbe concentrarsi sulla ricerca atta a rafforzare l'utilizzo delle migliori tecnologie attualmente disponibili;

66.

ritiene che gli studi nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020 debbano tener conto della creazione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili, tecnologie di valorizzazione del caldo e del freddo di scarto, nonché nuovi materiali a massima conducibilità termica (scambiatori di calore), a minima conducibilità e pertanto capaci di schermare al massimo il calore (isolamento termico) e a elevatissime prestazioni di accumulazione del calore (accumulatori di calore);

67.

ritiene che, nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020, occorra realizzare progressi in termini di ricerca e sviluppo di sistemi e materiali efficienti e sostenibili per il riscaldamento e per il raffreddamento, come soluzioni di accumulo e produzione di energia rinnovabile su piccola scala, impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, cogenerazione e materiali isolanti, nonché materiali innovativi quali vetri strutturali per finestre che consentano un elevato assorbimento delle radiazioni esterne a onda corta (solari) e un rilascio minimo delle radiazioni termiche a onda lunga, che altrimenti fuoriuscirebbero dall'edificio;

68.

sottolinea l'importanza di studi scientifici completi volti alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per costruire dispositivi e interi impianti di riscaldamento e raffreddamento efficienti sul piano energetico e basati su fonti rinnovabili;

69.

chiede un riesame della legislazione esistente incentrato sul rispetto della neutralità tecnologica e sull'efficienza sotto il profilo dei costi in modo da garantire che una tecnologia non sia promossa o screditata rispetto a un'altra, ad esempio l'energia rinnovabile prodotta in loco, attraverso pannelli solari residenziali, o in prossimità di un edificio dovrebbe essere considerata nel calcolo della prestazione energetica dell'edificio, indipendentemente dalla fonte;

70.

sottolinea l'importanza di combinare le tecnologie più avanzate con una gestione intelligente dell'energia, ad esempio attraverso la domotica e sistemi intelligenti di controllo del riscaldamento, soprattutto in un mondo connesso in cui gli impianti possono adattarsi facilmente alle condizioni meteorologiche e ai segnali di prezzo dell'elettricità e contribuire alla stabilizzazione della rete modulando la domanda; invita la Commissione a integrare meglio le tecnologie intelligenti nelle pertinenti iniziative dell'Unione dell'energia al fine di garantire l'effettiva interconnessione di dispositivi intelligenti, abitazioni connesse ed edifici intelligenti con reti intelligenti; ritiene che tali soluzioni andrebbero promosse in sede di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, in quanto aiutano i consumatori a comprendere meglio i propri modelli di consumo e a regolare di conseguenza il funzionamento del loro sistema di riscaldamento;

71.

evidenzia che il settore dell'edilizia offre un grande potenziale per ridurre la domanda di energia e le emissioni di CO2; sottolinea che occorre profondere ulteriori sforzi per aumentare il tasso di ristrutturazione degli edifici; osserva che per raggiungere tale obiettivo sono necessari incentivi finanziari interessanti, la disponibilità di esperti altamente competenti a vari livelli e lo scambio e la promozione delle migliori prassi;

72.

invita la Commissione a individuare ed eliminare gli ostacoli esistenti alle misure di efficienza energetica, in particolare rispetto alla ristrutturazione delle abitazioni private, nonché a sviluppare un vero mercato dell'efficienza energetica al fine di promuovere il trasferimento delle buone prassi e di garantire la disponibilità di prodotti e sistemi in tutta l'UE, nella prospettiva di costruire un vero e proprio mercato unico dei prodotti e dei servizi per l'efficienza energetica; sottolinea il potenziale in termini di occupazione e crescita economica non solo nella fase iniziale di lancio di tali prodotti e servizi, ma anche ai fini della manutenzione ordinaria e del funzionamento quotidiano di impianti energetici integrati di riscaldamento e raffreddamento;

73.

ritiene che l'industria necessiti di chiari segnali da parte dei responsabili politici al fine di realizzare i necessari investimenti nel conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia; evidenzia il bisogno di obiettivi ambiziosi e vincolanti nonché di un quadro normativo che promuova l'innovazione senza creare oneri amministrativi superflui, per poter così promuovere al meglio sistemi di riscaldamento e raffreddamento sostenibili a livello ambientale ed economicamente efficienti;

74.

ritiene che gli investimenti nell'efficienza energetica degli immobili dovrebbero andare di pari passo con gli investimenti nell'uso di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; reputa che le sinergie riscontrate tra questi due fattori rappresentino un'importante opportunità nel progresso verso un'economia a basse emissioni di carbonio; accoglie con favore gli sforzi a livello nazionale per una maggiore presenza di edifici a energia quasi zero;

75.

raccomanda lo studio di sistemi di riqualificazione termica individuali per gli edifici che costituiscono monumenti architettonici, con una duplice attenzione agli investimenti nell'involucro esterno dell'edificio, unitamente all'ottimizzazione dei sistemi di automazione e gestione dell'immobile nonché a impianti di riscaldamento e raffreddamento efficienti, e al contempo alla non compromissione dello stile architettonico unico dell'edificio;

76.

ritiene che le soluzioni architettoniche degli edifici intelligenti dovrebbero assicurare globalmente il comfort termico mediante la forma e la massa degli edifici, l'adattamento dello spazio e la regolazione di parametri quali la quantità di luce diurna e l'intensità della ventilazione e del recupero, abbinati a bassi costi di funzionamento;

77.

insiste sull'importanza dei controlli termoenergetici standardizzati e del rapporto costo-efficacia della risoluzione di problemi con l'isolamento industriale per risparmiare energia e ridurre le emissioni; segnala che i costi energetici potrebbero essere ulteriormente ridotti investendo in tecnologie sostenibili esistenti e comprovate;

78.

sottolinea che i Fondi strutturali e di investimento europei rappresentano uno strumento importante per la modernizzazione del sistema energetico; ritiene che le restrizioni finora imposte ai finanziamenti a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la priorità relativa alla transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio non siano state efficaci; ritiene che per il periodo di programmazione successivo al 2020 sia auspicabile un aumento della percentuale della dotazione di bilancio destinata a questa priorità;

79.

sottolinea l'importanza di garantire l'accesso ai finanziamenti, sia a breve che a lungo termine, per gli investimenti in progetti di tutte le entità connessi alla modernizzazione del settore del riscaldamento e raffreddamento, ivi inclusi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, il potenziamento delle pertinenti infrastrutture di rete, l'ammodernamento degli impianti di riscaldamento, compreso il passaggio a fonti rinnovabili, e un'accelerazione del tasso di ristrutturazione edilizia; invita la Commissione, a tal riguardo, a mettere a punto un robusto meccanismo finanziario innovativo e a lungo termine; sottolinea il ruolo che potrebbero svolgere il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri fondi europei applicabili, come quelli disponibili presso la Banca europea per gli investimenti (BEI) o attraverso il sistema di scambio di quote di emissione, in termini di assistenza finanziaria e tecnica, assicurando che i progetti siano interessanti per gli investitori offrendo condizioni normative stabili, in particolare riducendo al minimo la burocrazia e prevedendo una procedura agevole per la presentazione e l'approvazione delle domande; invita la Commissione a rafforzare le disposizioni esistenti in materia di riscaldamento e raffreddamento nel periodo di programmazione successivo al 2020 per tutti i fondi europei applicabili e a eliminare le barriere che ostacolano le autorità locali nell'assegnazione delle risorse utili alla ristrutturazione di edifici pubblici; appoggia l'iniziativa «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti», che promuove una maggiore diffusione dell'efficienza energetica combinata al ricorso alle fonti rinnovabili nel settore edilizio; ritiene che l'ammodernamento e l'isolamento termico degli edifici dovrebbero avere la precedenza sulle altre misure per quanto riguarda la priorità di accesso ai finanziamenti, soprattutto alla luce del loro elevato potenziale di creazione di lavoro;

80.

ribadisce la necessità di usare i fondi strutturali per una tipologia più vasta di interventi di ristrutturazione di immobili e di sistemi edilizi, specie sotto forma di prestiti agevolati a proprietari privati di immobili, il che darebbe un impulso molto maggiore ai tanto necessari interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, in particolare nelle aree meno sviluppate dell'UE;

81.

sottolinea che, per stimolare miglioramenti nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, la Commissione dovrebbe sfruttare appieno le «condizionalità ex ante» previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e garantire che l'attuale normativa dell'UE recante misure pertinenti in materia di riscaldamento e raffreddamento sia opportunamente recepita e applicata;

82.

rileva che gli orientamenti sugli aiuti di Stato per le tecnologie efficienti, che sono indispensabili per la decarbonizzazione del settore del riscaldamento e del raffreddamento, con particolare riferimento alle soluzioni collettive, dovrebbero tenere conto dell'esigenza di un adeguato sostegno pubblico;

83.

ritiene che iniziative quali il meccanismo di assistenza energetica europea a livello locale (ELENA), le città e comunità intelligenti e il nuovo Patto dei sindaci integrato per il clima e l'energia possano sostenere i soggetti attivi a livello locale e regionale nel rinnovamento dei sistemi energetici degli edifici;

84.

invita la Commissione a garantire che le risorse finanziarie dell'UE siano impiegate in conformità degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica;

85.

invita gli Stati membri a prendere provvedimenti mirati e a offrire forti incentivi per il miglioramento dell'efficienza energetica e per un utilizzo più diffuso delle fonti di energia rinnovabile da parte delle famiglie vulnerabili e a basso reddito; chiede alla Commissione di stanziare una quota ben più elevata di fondi dell'UE a favore di programmi di efficienza energetica e dell'uso di energia da fonti rinnovabili da parte delle famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, come pure di fornire indicazioni agli Stati membri in merito ai provvedimenti specifici per la lotta alla povertà energetica;

86.

ritiene che i cittadini dovrebbero ricevere maggiori informazioni sul loro consumo energetico domestico e sui possibili risparmi energetici e benefici della modernizzazione dei loro impianti di riscaldamento con il ricorso alle energie rinnovabili, nonché sulla possibilità di produrre e consumare energia autoprodotta a partire da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;

87.

è del parere che gli Stati membri debbano assicurare — tra l'altro mediante campagne di informazione, sportelli unici, sistemi di acquisto collettivi (che aiutino i consumatori a riunirsi per operare acquisti a prezzi ridotti) e combinazioni di singoli progetti (che riuniscono numerosi piccoli progetti in un insieme più ampio al fine di trovare investimenti a tassi migliori) — che i consumatori siano pienamente consapevoli e possano usufruire dei benefici tecnici ed economici dei nuovi impianti di riscaldamento e raffreddamento e dei miglioramenti dell'efficienza energetica, in modo che siano in grado di operare le migliori scelte possibili in base alle circostanze individuali e di beneficiare dei miglioramenti disponibili sul piano economico, sanitario e di qualità della vita; osserva che le famiglie che vivono in aree periferiche e isolate potrebbero necessitare di particolare attenzione e di soluzioni ad hoc; mette in risalto il potenziale dei cosiddetti «prosumatori» nella creazione di sistemi energetici che forniscano riscaldamento e raffreddamento derivanti da fonti di energia rinnovabili; sottolinea l'importanza dell'istruzione e della formazione continua, della certificazione e della supervisione di installatori e architetti, che rappresentano il primo punto di contatto per i consumatori privati;

88.

considera essenziale la formazione continua di esperti in grado di valutare lo stato termico degli edifici e l'efficienza del loro metodo di riscaldamento (raffreddamento); ritiene che la dislocazione ottimale sul territorio di servizi di manutenzione a disposizione degli utenti finali stia diventando una necessità;

89.

sottolinea l'importanza di garantire ai consumatori la libertà di scegliere tra una varietà di tecnologie di riscaldamento ad alta efficienza e basate su energie rinnovabili, al fine di individuare quella più consona alle loro esigenze di riscaldamento;

90.

sottolinea che è quindi necessario permettere ai consumatori, mediante informazione e incentivi, di accelerare la modernizzazione dei loro impianti di riscaldamento vecchi e inefficienti ai fini di un incremento elevato dell'efficienza energetica, già conseguibile attraverso l'impiego di tecnologie disponibili, tra cui gli impianti di riscaldamento a energia rinnovabile; mette in evidenza la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori riguardo al rendimento spesso scarso dei loro impianti di riscaldamento; chiede alla Commissione di presentare proposte per contribuire ad accrescere la consapevolezza circa i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento esistenti e ad aumentare il tasso di modernizzazione di questi ultimi nel quadro della prossima revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché di prendere in considerazione l'introduzione di un sistema di etichettatura energetica per gli impianti di riscaldamento installati;

91.

sottolinea il ruolo attivo che i consumatori possono svolgere nella transizione verso un sistema di riscaldamento e di raffreddamento europeo sostenibile; ritiene che un esito efficace del nuovo regolamento sull'etichettatura energetica, in cui le classi delle nuove etichette siano lungimiranti e consentano di mettere in evidenza le differenze fra i vari prodotti in termini di efficienza energetica, possa rendere i consumatori più capaci di operare scelte mirate a livello di risparmio energetico nonché di ottenere una riduzione delle spese in bolletta;

92.

esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare strategie specifiche per affrontare il crescente problema della povertà energetica, al fine di aiutare tutti i consumatori, in particolare i più vulnerabili, a migliorare le proprie condizioni abitative, di riscaldamento e di raffreddamento, su base individuale o collettiva, siano essi affittuari o proprietari dell'abitazione in cui risiedono;

93.

mette in evidenza il bisogno di conseguire un elevato grado di indipendenza energetica ricorrendo in via prioritaria all'uso di risorse locali;

94.

invita a sfruttare il calore di scarto delle attività industriali esistenti ai fini del riscaldamento domestico;

95.

è del parere che per lottare contro la povertà energetica sia fondamentale ridurre i costi complessivi dell'energia termica a carico delle singole famiglie, incrementando notevolmente l'efficienza energetica nelle tre fasi fondamentali del suo utilizzo: durante la conversione dell'energia primaria in energia utile, durante il suo successivo trasporto e in particolare durante l'utilizzo finale; chiede agli Stati membri di rendere di fatto prioritarie le misure di efficienza energetica e il passaggio al riscaldamento e al raffreddamento da fonti rinnovabili;

96.

ritiene importante garantire che una quota dei finanziamenti a favore dell'efficienza energetica sia erogata a favore delle famiglie in situazione di precarietà energetica o delle persone che vivono nelle zone più svantaggiate, aiutandole a investire in apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento più efficienti;

97.

ritiene che, a norma della direttiva sull'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero introdurre piani di ristrutturazione degli immobili per renderli efficienti sotto il profilo energetico, in particolare offrendo incentivi per la ristrutturazione degli edifici di proprietà di privati, e che tali piani dovrebbero includere misure specifiche per i gruppi più vulnerabili, onde contribuire a combattere la povertà energetica;

98.

invita la Commissione, in fase di attuazione della direttiva sull'efficienza energetica, a sviluppare programmi di formazione per gli addetti alla pianificazione e ai controlli in materia di efficienza energetica, e ad aiutare i privati, in particolare i gruppi più vulnerabili, a svolgere attività simili;

99.

sottolinea che, mentre una proporzione considerevole degli edifici europei attualmente spreca energia a causa di un isolamento di bassa qualità e di sistemi di riscaldamento vecchi e inefficienti, la povertà energetica colpisce quasi l'11 % della popolazione dell'UE;

100.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali, alla luce dell'eventuale rischio futuro di crisi nell'approvvigionamento di gas, a integrare pienamente la produzione di biogas ottenuto dal trattamento del letame nella realizzazione dell'economia circolare;

101.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0094.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0266.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0444.

(5)  Commissione europea (2014), Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia» (COM(2014)0520).


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/49


P8_TA(2016)0335

Promuovere la competitività delle PMI

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sull'attuazione dell'obiettivo tematico «promuovere la competitività delle PMI» (articolo 9, punto 3, del regolamento sulle disposizioni comuni) (2015/2282(INI))

(2018/C 204/06)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, «regolamento sulle disposizioni comuni», in particolare l'articolo 9, punto 3, che stabilisce l'obiettivo tematico «promuovere la competitività delle PMI»,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, «regolamento sulle disposizioni comuni», in particolare l'articolo 37, sugli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE,

vista la sua posizione del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca (1),

vista la propria risoluzione del 5 febbraio 2013 su migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (2),

vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sulle opportunità di crescita verde per le PMI (3),

visto il programma COSME per le piccole e medie imprese,

visti il sondaggio dell'Eurobarometro sulle PMI, l'efficienza delle risorse e i mercati ecologici (Flash Eurobarometro 381) e il sondaggio dell'Eurobarometro relativo al ruolo del sostegno pubblico nella commercializzazione delle innovazioni (Flash Eurobarometro 394),

vista la propria risoluzione del 4 dicembre 2008 sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa — Atto sulle piccole imprese («Small Business Act») (4),

vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo (Think small first) — Uno “Small Business Act” per l'Europa» (COM(2008)0394),

vista la Carta europea per le piccole imprese adottata dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000,

vista la propria risoluzione del 16 febbraio 2011 sugli aspetti pratici della revisione degli strumenti dell'UE per il sostegno al finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di programmazione (5),

vista la propria risoluzione del 23 ottobre 2012 sulle piccole e medie imprese (PMI): competitività e opportunità commerciali (6),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sul tema «Specializzazione intelligente: collegamento in rete di centri di eccellenza per un'efficace politica di coesione» (7),

vista la propria risoluzione del 9 settembre 2015 sugli «investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione» (8),

vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) (9),

vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2014, dal titolo «Ricerca e innovazione come fattori di rilancio della crescita» (COM(2014)0339),

vista la sesta relazione della Commissione del 23 luglio 2014 sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo «Investimenti per l'occupazione e la crescita»,

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 intitolata «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 dal titolo «Politica industriale: rafforzare la competitività» (COM(2011)0642),

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2011 dal titolo «Piccole imprese, grande mondo — un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali» (COM(2011)0702),

vista la relazione della Commissione del 23 novembre 2011 dal titolo «Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI — Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese» (COM(2011)0803),

vista la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011 dal titolo «Riesame dello 'Small Business Act' per l'Europa» (COM(2011)0078),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo «Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020» (COM(2010)0553),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» (COM(2015)0639),

visto il parere del Comitato delle regioni del 30 maggio 2013 dal titolo «Colmare il divario in tema di innovazione» (10),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014 dal titolo «Misure volte a favorire la creazione di ecosistemi di startup high-tech» (11),

visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0162/2016),

A.

considerando che la politica di coesione rappresenta il principale strumento per gli investimenti in crescita e occupazione nell'UE, con una dotazione di oltre 350 miliardi di euro fino al 2020; che i risultati tangibili degli investimenti della politica di coesione possono contribuire a modellare la crescita attuale e futura delle regioni all'interno degli Stati membri;

B.

considerando che, a seguito della crisi economica e finanziaria, i livelli di povertà e di esclusione sociale sono aumentati in molti Stati membri, così come sono aumentate la disoccupazione di lungo periodo, la disoccupazione giovanile e le disuguaglianze sociali, e che le PMI possono pertanto svolgere un ruolo importante e di rilievo per la ripresa europea;

C.

considerando che i 23 milioni di piccole e medie imprese (PMI) dell'UE, che rappresentano circa il 99 % di tutte le imprese, apportano un contributo fondamentale alla crescita economica, alla coesione sociale, all'innovazione e alla creazione di occupazione di alta qualità, offrendo oltre 100 milioni di posti di lavoro, vale a dire due terzi dei posti di lavoro del settore privato, e mantenendo un tasso di crescita dell'occupazione doppio rispetto a quello delle grandi imprese; che solo il 13 % delle PMI europee è impegnato in attività commerciali e in investimenti nei mercati globali;

D.

considerando che le PMI europee sono molto diversificate e comprendono un gran numero di microimprese operanti a livello locale, spesso attive in settori tradizionali, e un numero crescente di nuove start-up e di imprese innovative a rapida crescita, nonché imprese dell'economia sociale incentrate su obiettivi e gruppi specifici; che questi diversi modelli aziendali hanno problemi diversi e quindi esigenze diverse; che la semplificazione della normativa europea, nazionale e regionale è di importanza cruciale al fine di facilitare l'accesso delle PMI al credito;

E.

considerando che le PMI si adattano con estrema facilità ai cambiamenti e sono in grado di stare al passo con i progressi tecnologici;

F.

considerando che il microcredito, mirato principalmente ai microimprenditori e alle persone svantaggiate che desiderano intraprendere un'attività autonoma, è fondamentale per superare gli ostacoli all'accesso ai servizi bancari tradizionali, e che l'iniziativa JASMINE (Azione comune a sostegno degli istituti di microfinanza in Europa) e l'asse «Microfinanza e imprenditoria sociale» del programma EaSI possono fornire un valido sostegno per migliorare l'accesso ai finanziamenti, anche per le imprese sociali;

G.

considerando che nel periodo di programmazione 2007-2013 la politica di coesione ha fornito sostegno alle PMI per un importo di 70 miliardi di euro, creando oltre 263 000 posti di lavoro nelle PMI, aiutandole inoltre a modernizzarsi grazie a un maggiore impiego delle TIC, delle competenze d'accesso, dell'innovazione o della modernizzazione delle pratiche di lavoro;

H.

considerando che nel periodo di programmazione 2014-2020 la politica di coesione continuerà a sostenere le PMI raddoppiando i fondi per il periodo 2007-2013 fino a 140 miliardi di euro;

I.

considerando che l'obiettivo tematico «promuovere la competitività delle PMI» (obiettivo tematico n. 3: OT3) è uno degli obiettivi tematici con la percentuale più alta di finanziamento globale (13,9 %) ed è di primaria importanza per la realizzazione degli obiettivi della politica di coesione e della strategia Europa 2020;

J.

considerando che le PMI ammissibili ai fondi SIE, nella misura in cui operano in un contesto competitivo e sono soggette a numerose restrizioni, anche in materia di liquidità, subiscono in modo particolare la complessità e l'instabilità della regolamentazione e gli oneri burocratici, in particolare l'assenza di proporzionalità tra i costi di gestione e gli importi erogati, i tempi di trattamento delle domande e la necessità di anticipare i fondi;

K.

considerando che l'introduzione della concentrazione tematica nella programmazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 ha fornito uno strumento efficace per la progettazione dei programmi operativi, con una maggiore attenzione alla priorità d'investimento al fine di disporre di risorse sufficienti a produrre effetti reali;

L.

considerando che gli accordi di partenariato e i programmi operativi previsti agli articoli 14, 16 e 29 del regolamento sulle disposizioni comuni costituiscono strumenti strategici destinati a orientare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni;

M.

considerando che le PMI assicureranno che la produzione industriale rappresenti una quota pari ad almeno il 20 % del PIL degli Stati membri da qui al 2020;

N.

considerando che solo una ridotta percentuale delle PMI europee è attualmente in grado di individuare e sfruttare le opportunità offerte dal commercio internazionale, dagli accordi commerciali e dalle catene globali del valore, e che solo il 13 % delle PMI europee ha operato a livello internazionale al di fuori dell'UE negli ultimi tre anni;

O.

considerando che il processo di internazionalizzazione delle PMI dovrebbe basarsi sulla responsabilità sociale delle imprese, sul rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori e sul livello più elevato possibile di protezione dell'ambiente, al fine di garantire una concorrenza leale e un aumento dell'occupazione di qualità;

1.

osserva che, grazie alla concentrazione tematica, i programmi operativi sono stati meglio orientati verso un numero limitato di obiettivi strategici, in particolare in termini di rafforzamento della crescita e di potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità per le PMI, incluse le microimprese; ritiene che le PMI siano la forza motrice dell'economia europea nonché la chiave del successo della politica di coesione, ma che esse spesso affrontino sfide multiple a causa delle loro dimensioni; raccomanda pertanto di rafforzare ulteriormente il sostegno dei fondi SIE a favore delle PMI;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del valore aggiunto dei progetti PMI per lo sviluppo e l'innovazione dei settori tradizionali, poiché così non soltanto si stimolerà la creazione di posti di lavoro, ma saranno anche mantenute le specificità delle imprese locali e regionali, nel rispetto dei principi di sostenibilità; sottolinea la necessità di tenere conto anche del contesto di tali settori e di non compromettere il delicato equilibrio tra le tecniche di produzione basate sulle conoscenze tradizionali e l'innovazione; sottolinea che le PMI svolgono un ruolo importante nel settore dei servizi, che sta subendo cambiamenti significativi dovuti alla digitalizzazione, e ritiene pertanto che il divario di competenze in materia di TIC dovrebbe essere affrontato ponendo maggiormente l'accento su una formazione e un'istruzione pertinenti;

3.

sottolinea che esiste un'esigenza generale di meccanismi che contribuiscano a semplificare il contesto imprenditoriale e ad accelerare il processo di creazione di nuove imprese attraverso il programma REFIT, al fine di sostenere la competitività delle PMI e l'assorbimento dei fondi SIE; sottolinea altresì la necessità di adempiere alle condizionalità ex ante;

4.

chiede alla Commissione di tenere conto dei principi del pacchetto dell'economia circolare nella realizzazione dell'OT3, al fine di promuovere una crescita economica più sostenibile e di generare nuovi posti di lavoro di qualità per le PMI, prestando particolare attenzione alla promozione di lavori verdi; ritiene importante, a tale riguardo, proseguire gli sforzi volti a promuovere la competitività verde delle PMI migliorando l'accesso ai finanziamenti, fornendo maggiori informazioni, semplificando la legislazione, riducendo gli oneri amministrativi, promuovendo la coesione elettronica e rafforzando la cultura imprenditoriale verde; sottolinea che una catena del valore più verde, che comprenda la rifabbricazione, la riparazione, la manutenzione, il riciclaggio e la progettazione ecocompatibile, può offrire considerevoli opportunità commerciali a numerose PMI, purché vi sia un mutamento nel comportamento economico e le barriere legislative, istituzionali e tecniche siano rimosse o ridotte;

5.

ricorda che le difficoltà incontrate dalle PMI sono in parte causate dal fatto che le politiche di austerità attuate dagli Stati membri e dall'Unione europea hanno soffocato la domanda;

6.

incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali a valutare il ricorso alle opportunità offerte degli strumenti finanziari; mette in risalto la necessità di garantire la trasparenza, la rendicontabilità e il controllo di tali strumenti finanziari e del programma «Iniziativa per le PMI», che mira a fornire sostegno finanziario alle piccole e medie imprese; sottolinea che gli strumenti finanziari dovrebbero essere sempre utilizzati coerentemente con gli obiettivi della politica di coesione e che andrebbe fornito adeguato sostegno tecnico e amministrativo;

7.

chiede che l'accesso al credito sia semplificato e meno regolamentato, tenendo conto delle caratteristiche particolari delle microimprese e delle nuove imprese e delle regioni in cui esse operano; si rammarica che gli investitori e le banche siano spesso restii a finanziare le imprese nelle fasi di avviamento e di prima espansione e che molte PMI, in particolare le nuove imprese di piccole dimensioni, incontrino difficoltà nell'ottenere accesso a finanziamenti esterni; chiede quindi alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità regionali di prestare particolare attenzione al miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le microimprese e le nuove imprese che desiderano espandersi; pone l'accento sulla necessità di equiparare i tassi di interesse per il finanziamento delle PMI a quelli applicati alle imprese più grandi;

8.

ritiene che le piccole imprese europee tendano a fare affidamento su fonti di finanziamento come le banche e non siano pienamente consapevoli dell'esistenza di altre fonti di finanziamento o delle opzioni di finanziamento a loro disposizione; rileva che la Commissione, tenendo conto della frammentazione dei mercati, ha proposto una serie di iniziative, come l'Unione dei mercati dei capitali, con l'obiettivo di diversificare le fonti di finanziamento, agevolare la circolazione dei capitali e migliorare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le PMI;

9.

rileva l'assenza di dati fattuali sugli effetti e i risultati prodotti dagli strumenti finanziari nonché il debole legame esistente tra tali strumenti finanziari e gli obiettivi e le priorità generali dell'UE; invita la Commissione a migliorare ulteriormente la concessione di sovvenzioni invece di promuovere in primo luogo l'utilizzo di strumenti finanziari;

10.

rileva che nel periodo di programmazione 2007-2013 diversi ostacoli, quali gli effetti della crisi economica, la complessa gestione dei fondi strutturali e degli oneri amministrativi, nonché l'accesso limitato delle PMI ai finanziamenti e la complessità dell'attuazione dei regimi di sostegno, hanno condotto a un assorbimento insufficiente di tali fondi da parte delle PMI; avverte che vanno affrontate le ragioni alla base del basso tasso di assorbimento, al fine di evitare che si ripetano gli stessi problemi nel periodo di programmazione 2014-2020 e che la burocrazia eccessiva impedisca ad alcune PMI di richiedere i fondi disponibili; si rammarica per il carattere troppo generico e lacunoso degli studi esistenti sull'efficacia e sul reale impatto dei fondi SIE sulle PMI e chiede alla Commissione di elaborare in tempi brevi una valutazione al riguardo, in collaborazione con gli Stati membri, e di presentarla al Parlamento; sottolinea che una scarsa capacità amministrativa può ostacolare l'attuazione efficace e tempestiva dell'OT3;

11.

prende atto della maggiore attenzione che la Commissione sta dedicando alla buona governance e alla qualità dei servizi pubblici; ricorda quanto sia importante per le PMI che gli appalti pubblici siano organizzati in modo trasparente, coerente e innovativo; esorta pertanto a rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli incontrati dalle PMI nella presentazione delle offerte, evitando l'introduzione di ulteriori requisiti a livello nazionale e applicando le disposizioni del quadro legislativo esistente allo scopo di risolvere il più rapidamente possibile le controversie relative agli appalti pubblici; valuta positivamente la direttiva 2014/24/UE e il documento di gara unico europeo (DGUE), che dovrebbero ridurre considerevolmente l'onere amministrativo per le imprese, in particolare le PMI; sottolinea la necessità di continuare ad applicare in maniera rigorosa le misure contro gli errori e le frodi senza aumentare gli oneri amministrativi, nonché di semplificare le procedure amministrative per prevenire gli errori; invita le amministrazioni aggiudicatrici che intendono raggruppare gli appalti ad assicurarsi di non escludere dal processo le PMI semplicemente a causa delle dimensioni del lotto finale, dato che gli appalti di maggiori dimensioni potrebbero comportare criteri più onerosi;

12.

rinnova i suoi inviti a rafforzare la trasparenza e la partecipazione di tutte le pertinenti autorità regionali e locali, degli attori della società civile, degli imprenditori e delle altre parti interessate, in particolare nel processo di definizione dei requisiti previsti dagli inviti a presentare proposte di progetto, al fine di rispondere in modo più mirato alle esigenze dei beneficiari finali; sottolinea pertanto la necessità di applicare e rispettare davvero il principio di partenariato anche nelle fasi di elaborazione, preparazione e attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi, nella maniera specificata nel regolamento sulle disposizioni comuni e nel codice di condotta sul partenariato; constata con preoccupazione che molte organizzazioni delle PMI negli Stati membri non vengono realmente coinvolte, ma spesso sono solo informate senza essere adeguatamente consultate; incoraggia le organizzazioni che rappresentano settori economici orientati al futuro, sostenibili ed ecoinnovativi a partecipare al partenariato, e invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la loro posizione mediante l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire maggiore coordinamento e coerenza fra tutte le politiche d'investimento dell'UE mirate alle PMI; osserva che il rafforzamento della sinergia tra i fondi SIE e altre politiche e strumenti finanziari destinati alle PMI consentirà di massimizzare l'impatto degli investimenti; plaude al proposito di facilitare l'accesso ai fondi SIE introducendo un «marchio di eccellenza» per i progetti che sono stati valutati «eccellenti» ma non sono finanziati da Orizzonte 2020; esorta gli Stati membri, in partenariato con gli attori sociali ed economici interessati, a creare o uno sportello unico a livello regionale, promuovendo in tal modo quelli già esistenti, oppure una piattaforma consolidata per i vari strumenti di finanziamento dell'UE destinati alle PMI ed anche per il supporto amministrativo alla preparazione e realizzazione dei progetti;

14.

mette in rilievo il ruolo che gli investimenti territoriali integrati (ITI), lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), le strategie macroregionali e la cooperazione territoriale europea in generale potrebbero svolgere per il successo dell'attuazione degli obiettivi nell'ambito dell'OT3, alla luce del fatto che alcuni progetti possono riguardare aree transfrontaliere, e anche diverse regioni e paesi, e sono in grado di sviluppare pratiche innovative basate sul territorio;

15.

osserva che, secondo la prima valutazione pubblicata dalla Commissione, gli importi assegnati al sostegno delle PMI hanno registrato un aumento sostanziale rispetto ai periodi di programmazione precedenti; sottolinea che i fondi SIE, e in particolare i programmi operativi volti a sostenere la ricerca e lo sviluppo, offrendo regimi di finanziamento sostenibili e di semplice utilizzo potrebbero aiutare le PMI ad aumentare la propria capacità di presentare domande di brevetto all'Ufficio europeo dei brevetti;

16.

si duole dei ritardi nell'attuazione della politica di coesione durante l'attuale periodo di programmazione; ricorda che per le PMI l'accesso ai finanziamenti ha carattere d'urgenza e che, benché tutti i programmi operativi siano ormai stati approvati, l'attuazione vera e propria è ancora agli inizi; osserva che i ritardi creano lacune nell'attuazione della politica di coesione, ed esorta la Commissione a elaborare misure per accelerare l'eliminazione di tali ritardi;

17.

esorta la Commissione a monitorare e incoraggiare l'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione, in particolare l'allestimento di progetti dotati di un potenziale di crescita sostenibile e capaci di generare posti di lavoro di qualità, concentrandosi anche sui progetti avviati nelle zone rurali al fine di creare nuovi servizi ed evitare lo spopolamento delle campagne; invita la Commissione a considerare, in sede di definizione dei criteri di ammissibilità, il valore aggiunto dei progetti in termini economici e sociali e il loro impatto ambientale;

18.

pone l'accento sul ruolo del Parlamento nella supervisione dell'attuazione orientata ai risultati per quanto concerne la politica di coesione; invita la Commissione a individuare e ridurre, nella fase più precoce possibile, gli ostacoli che impediscono di usare in modo efficiente i fondi destinati alle PMI e alle start-up, a ravvisare le potenziali sinergie tra i fondi SIE e tra questi e altri fondi che possono interessare le PMI, e a fornire raccomandazioni specifiche per l'azione e orientamenti ai fini dell'ulteriore semplificazione, del monitoraggio e della valutazione dell'uso di tali strumenti finanziari; nota che in questo settore le difficoltà sono aumentate, specialmente nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone in cui la scarsa qualità delle infrastrutture essenziali ha come conseguenza un basso livello di investimenti privati;

19.

sottolinea la necessità di un dialogo strutturato tra la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti al fine di migliorare e facilitare l'accesso delle PMI a fonti di finanziamento diversificate;

20.

mette in evidenza che tra i principali ostacoli che impediscono un ampio accesso delle PMI ai fondi SIE vi sono gli oneri amministrativi, il gran numero dei regimi di aiuto, la complessità delle norme e delle procedure, i ritardi nell'introduzione degli atti esecutivi e il rischio di sovraregolamentazione interna (gold-plating); chiede pertanto al gruppo ad alto livello sulla semplificazione di presentare proposte concrete, tenendo presente anche la strategia «legiferare meglio», per ridurre l'onere amministrativo e semplificare le procedure nella gestione dei fondi SIE per le PMI, mettendo l'accento in particolare sui requisiti relativi all'audit, alla flessibilità gestionale, alla valutazione del rischio e alla valutazione intermedia, al sistema dei controlli e alla coerenza con le regole di concorrenza e con le altre politiche dell'UE; chiede che tali misure di semplificazione rispettino i principi «solo una volta» e «pensare anzitutto in piccolo» dello Small Business Act (SBA) e siano concepite e attuate a livelli diversi in collaborazione con rappresentanti delle diverse categorie di PMI; invita il gruppo ad alto livello a comunicare regolarmente i risultati delle sue attività alla commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento, e invita la Commissione a consultare i rappresentanti degli Stati membri in merito alle questioni trattate dal gruppo;

21.

invita la Commissione a stabilire condizioni per gli aiuti di Stato, a livello nazionale e regionale, che non siano discriminatorie nei confronti delle PMI e che siano in linea con il sostegno della politica di coesione alle imprese, e a utilizzare pienamente i regimi di aiuto basati sul regolamento generale di esenzione per categoria, in modo da ridurre gli oneri amministrativi per le amministrazioni e i beneficiari e aumentare l'assorbimento dei fondi SIE, chiarendo nel contempo il nesso tra le norme relative ai fondi SIE per le PMI e le regole sugli aiuti di Stato;

22.

chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri a scambiarsi dati, conoscenze e migliori pratiche a tale riguardo, garantendo la presentazione di appropriate relazioni in proposito e motivandoli a sostenere progetti aventi un alto potenziale di creazione di posti di lavoro;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a trovare con urgenza una soluzione duratura per l'arretrato dei pagamenti relativi alla politica regionale e ad applicare adeguatamente la direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE), in modo da assicurare che le PMI, come partner dei progetti, non siano scoraggiate dal partecipare ai progetti e ai programmi di sostegno nel corso dell'attuale periodo di programmazione a causa dei ritardi di pagamento; ricorda inoltre che un più pieno rispetto di tale direttiva, che impone tra l'altro alle autorità pubbliche di effettuare entro 30 giorni i pagamenti per le merci e i servizi acquistati, contribuirebbe a creare le condizioni per la stabilizzazione e la crescita delle PMI;

24.

sottolinea che le strategie di specializzazione intelligente, sebbene non formalmente richieste come condizionalità ex ante nell'OT3, sono uno strumento fondamentale per garantire l'innovazione e l'adattabilità degli obiettivi tematici, e sottolinea al contempo che tali strategie dovrebbero essere mirate non solo all'innovazione guidata dalla scienza e dalla tecnologia ma anche a quella non basata sulla scienza; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento in merito ai risultati delle strategie di specializzazione intelligente dedicate alle PMI a livello nazionale e/o regionale; mette in evidenza la coerenza delle strategie di specializzazione intelligente adottate da ogni singola regione con la relativa economia territoriale, nonché il problema dell'attuazione della specializzazione intelligente nelle aree non urbane che potrebbero essere prive di infrastrutture di supporto sufficienti; valuta positivamente la condizionalità ex ante relativa allo Small Business Act (SBA) nell'OT3, e invita gli Stati membri a intraprendere le azioni necessarie e ad accelerare la realizzazione degli obiettivi fissati nello SBA; sostiene il premio Regione imprenditoriale europea (EER, European Entrepreneurial Region), volto a individuare e premiare le regioni dell'UE che si sono distinte per strategie imprenditoriali lungimiranti che applicano i dieci principi dello SBA;

25.

chiede alle autorità di gestione di tener conto delle caratteristiche e delle competenze specifiche dei singoli territori, con particolare attenzione a quelli che soffrono di sottosviluppo, spopolamento e alti tassi di disoccupazione, in modo da promuovere sia i settori economici tradizionali che quelli innovativi; invita la Commissione a elaborare programmi specifici che includano tutti i pertinenti elementi di crescita sostenibile, intelligente e inclusiva per le PMI; ricorda l'esistenza del divario di genere, riconosciuto anche nello SBA, ed esprime preoccupazione per la persistente bassa partecipazione delle donne alla creazione e gestione di imprese; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'attuazione di strategie specifiche a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile nel contesto della crescita verde, come mezzo per conciliare la crescita dell'economia e dell'occupazione, l'inclusione sociale e la professionalità con la sostenibilità ambientale;

26.

chiede alla Commissione di istituire, nel quadro dei bilanci esistenti, una piattaforma partecipativa per la diffusione dei risultati dei progetti PMI, comprendente anche esempi di buone prassi realizzate nel quadro del FESR durante i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013;

27.

rileva che la «guida intelligente all'innovazione dei servizi» elaborata dalla Commissione europea sottolinea l'importanza delle strategie di sostegno pubblico, sviluppate in consultazione con gli attori sociali ed economici a livello regionale, nell'offrire alle PMI un ambiente favorevole e nell'aiutarle a mantenere una posizione competitiva nelle catene di valore mondiali;

28.

sottolinea le sfide e le opportunità che attendono le PMI per adeguarsi e conformarsi alle recenti decisioni prese alla Conferenza COP 21;

29.

ritiene che sostegni e incentivi adeguati all'azione delle PMI possano offrire opportunità innovative per l'integrazione dei rifugiati e dei migranti;

30.

sottolinea che, essendo le PMI la principale fonte di occupazione nell'UE, la creazione di imprese dovrebbe essere agevolata mediante la promozione delle competenze imprenditoriali e l'introduzione dello spirito imprenditoriale nei programmi scolastici, come indicato nello SBA, e che, soprattutto nei progetti di microcredito, una formazione adeguata e il sostegno alle imprese risultano fondamentali mentre è necessaria una formazione specifica per preparare i giovani all'economia verde;

31.

invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati Membri e le autorità di gestione, a stimolare la creazione di un ecosistema, composto di università, centri di ricerca, portatori d'interessi sociali ed economici e istituzioni pubbliche, che favorisca le competenze imprenditoriali, incoraggiando nel contempo le autorità di gestione a impegnare i fondi disponibili destinati all'assistenza tecnica, compresi gli usi innovativi delle TIC da parte delle PMI; osserva inoltre, a questo proposito, che l'assistenza tecnica prevista dall'obiettivo tematico 11 deve andare a beneficio di tutti i partner di cui all'articolo 5 del regolamento sulle disposizioni comuni, concernente il partenariato; chiede pertanto che sia garantito l'accesso delle organizzazioni territoriali delle PMI alle disposizioni dell'OT 11 e alle misure per lo sviluppo delle capacità;

32.

sottolinea che solo il 25 % circa delle PMI con sede nell'UE svolge attività di esportazione nell'UE e che l'internazionalizzare delle PMI è un processo che richiede sostegno anche a livello locale; invita perciò la Commissione a fare maggior uso dei fondi SIE per aiutare le PMI a cogliere le opportunità offerte dal commercio internazionale e ad affrontare le sfide che esso pone, sostenendole nello sforzo necessario per far fronte ai costi di adeguamento e agli impatti negativi dell'aumentata concorrenza internazionale;

33.

invita la Commissione a prevedere, in sede di preparazione della politica di coesione per il periodo post-2020, maggiori finanziamenti per il rafforzamento della competitività delle PMI;

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0364.

(2)  GU C 24 del 22.1.2016, pag. 2.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0198.

(4)  GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 1.

(5)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 7.

(6)  GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 40.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2014)0002.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0308.

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(10)  GU C 218 del 30.7.2013, pag. 12.

(11)  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 5.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/57


P8_TA(2016)0336

Una strategia dell'UE per la regione alpina

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 su una strategia dell'UE per la regione alpina (2015/2324(INI))

(2018/C 204/07)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 192, l'articolo 265, paragrafo 5, e l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti la comunicazione della Commissione del 28 luglio 2015 relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione alpina (COM(2015)0366) nonché il piano d'azione e il documento analitico di supporto correlati (SWD(2015)0147),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento recante disposizioni comuni» (RDC)),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2),

visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (3),

viste le conclusioni del Consiglio del 19 e 20 dicembre 2013 sulla strategia dell'Unione europea per la regione alpina,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, dell'8 ottobre 2015, in merito alla comunicazione della Commissione su una strategia dell'Unione europea per la regione alpina (4),

visto il parere del Comitato delle regioni, del 3 dicembre 2014, su una strategia macroregionale alpina per l'Unione europea (5) (CDR 2994/2014),

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (6),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 su una strategia macroregionale per le Alpi (7),

vista la relazione del 20 maggio 2014 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla governance delle strategie macroregionali (COM(2014)0284),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2011, dal titolo «Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020» (COM(2011)0017),

vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente,

vista la decisione n. 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus),

vista la conferenza sul lancio della strategia dell'Unione europea per la regione alpina, tenutasi a Brdo (Slovenia) il 25 e 26 gennaio 2016,

vista la conferenza delle parti interessate sulla strategia dell'Unione europea per la regione alpina, tenutasi a Innsbruck il 17 settembre 2014,

vista la conferenza delle parti interessate sulla strategia dell'Unione europea per la regione alpina, tenutasi a Milano il 1o e 2 dicembre 2014,

vista la decisione del Consiglio 96/191/CE del 26 febbraio 1996 sulla conclusione della convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione sulle Alpi),

vista la relazione di sintesi della Commissione sulla consultazione pubblica relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione alpina,

vista l'espressione dei pareri delle parti interessate contenuta nella «risoluzione politica verso una strategia europea per la regione alpina» approvata a Grenoble il 18 ottobre 2013,

visto lo studio dal titolo «Un nuovo ruolo delle macroregioni nella cooperazione territoriale europea», pubblicato nel gennaio 2015 dalla Direzione generale delle politiche interne del Parlamento europeo (Dipartimento B: Politiche strutturali e di coesione),

visto il libro bianco della Commissione del 1o aprile 2009 dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147),

visto il quadro di valutazione dell'Unione per l'innovazione 2015, elaborato dalla Commissione,

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013)0249),

vista la guida del 2014 della Commissione, dal titolo «Favorire le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione in materia di ricerca, innovazione e competitività»,

vista la comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2014, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0226/2016),

A.

considerando che, al fine di promuovere uno sviluppo d'insieme armonioso, la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea deve essere rafforzata;

B.

considerando che le strategie macroregionali costituiscono attualmente strumenti fondamentali per contribuire a realizzare il principio della coesione economica, sociale e territoriale; che tali strategie sono basate sul principio dei tre no: no a nuova legislazione, no a nuovi finanziamenti e no a nuove istituzioni;

C.

considerando che la strategia macroregionale alpina potrebbe contribuire a invertire la tendenza al declino economico attraverso investimenti nella ricerca e l'innovazione e il sostegno alle imprese, tenendo conto delle specificità e ricchezze uniche che caratterizzano tale regione;

D.

considerando che l'obiettivo delle strategie macroregionali dovrebbe essere quello di conseguire meglio gli obiettivi comuni di diverse regioni attraverso un approccio coordinato e volontario che non comporti la creazione di normative supplementari;

E.

considerando che il cambiamento climatico si verifica, nella regione alpina, a un ritmo più rapido rispetto alla media mondiale, portando a sempre più frequenti calamità naturali quali slavine e inondazioni;

F.

considerando che la strategia macroregionale mira a identificare risorse e a sfruttare il potenziale di sviluppo comune delle regioni;

G.

considerando che le strategie macroregionali rappresentano un modello di governance multilivello nel quale la partecipazione delle parti interessate che rappresentano il livello locale, regionale e nazionale, è essenziale per la riuscita delle strategie stesse; che occorre promuovere la cooperazione reciproca tra le varie macroregioni per migliorarne la coerenza politica in linea con gli obiettivi europei;

H.

considerando che le strategie macroregionali possono contribuire a sviluppare approcci strategici transfrontalieri e progetti internazionali per la creazione di reti di cooperazione a beneficio dell'intera regione;

I.

considerando che le identità regionali e il patrimonio culturale della regione alpina, in particolare le culture e usanze popolari, meritano una particolare protezione;

J.

considerando che il forte approccio dal basso verso l'alto adottato dalle regioni dell'area alpina ha portato allo sviluppo della strategia dell'Unione europea per la regione alpina (EUSALP), volta ad affrontare in modo efficace le sfide comuni all'intera regione alpina;

K.

considerando che la regione alpina svolge un ruolo importante per lo sviluppo economico degli Stati membri e fornisce numerosi servizi di ecosistema alle aree urbane e periurbane vicinanti;

L.

considerando che la macrostrategia per la regione alpina riguarderà circa 80 milioni di persone che risiedono in 48 regioni di sette Stati, cinque dei quali sono Stati membri dell'UE (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e due sono paesi terzi (Liechtenstein e Svizzera);

M.

considerando che la strategia UE per la regione alpina deve riconciliare la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico in un'area di ambiente naturale che costituisce anche un'importante destinazione turistica;

N.

considerando che lo spopolamento costituisce il principale problema di alcune aree alpine e che la maggior parte degli abitanti della regione alpina non può sopravvivere solo grazie al turismo alpino e deve pertanto sviluppare ulteriormente l'agricoltura, la silvicoltura e altre industrie e servizi ecologici;

O.

considerando che vi sono considerevoli differenze tra le regioni implicate nella strategia e che quindi occorre coordinare le politiche e i settori sia tra le diverse regioni (orizzontalmente) che all'interno delle singole regioni (verticalmente);

P.

considerando che la regione Alpina è dotata di caratteristiche geografiche e naturali uniche e costituisce una macroregione interconnessa e di transito con un grande potenziale di sviluppo; che, tuttavia, occorrono risposte specifiche alle sfide derivanti dalle problematiche ambientali, demografiche, dei trasporti, del turismo e connesse all'energia, della stagionalità e della multiattività, e che una pianificazione territoriale coordinata potrebbe portare a migliori risultati e a un valore aggiunto per la coesione territoriale delle aree alpine e perialpine;

Q.

considerando che la regione alpina costituisce il serbatoio idrico d'Europa e che le Alpi forniscono acqua sufficiente a coprire il 90 % del fabbisogno delle aree pedemontane in estate; che l'acqua è importante per la produzione idroelettrica, l'irrigazione dei terreni agricoli, la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione della biodiversità e del paesaggio e l'approvvigionamento di acqua potabile; che è essenziale preservare la qualità delle acque e i bassi livelli idrici dei fiumi alpini e trovare un equilibrio equo tra gli interessi delle popolazioni locali e le necessità ambientali;

R.

considerando che la regione alpina è attraversata da numerose frontiere; che il superamento di tali barriere è un presupposto per la cooperazione in questo settore, così come per la libera circolazione di persone, servizi, beni e capitali e quindi per l'interazione economica, sociale e ambientale; che la strategia alpina fornisce altresì un'opportunità di rafforzare la cooperazione transfrontaliera, creare collegamenti e reti tra le persone e le attività economiche e smantellare in tal modo le frontiere e le barriere che esse creano;

S.

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione sulla strategia dell'Unione Europea per la regione alpina, sottolinea sia la necessità di ridurre l'impatto dei trasporti transalpini al fine di preservare il patrimonio ambientale delle Alpi sia l'importanza di attuare una strategia volta ad assicurare un contesto ambientale più sano e meglio preservato per la popolazione locale;

T.

considerando che la libera circolazione delle persone — soprattutto nelle zone di frontiera — è un diritto fondamentale e una condizione sine qua non per il conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale, territoriale e ambientale, di conseguire una competitività sostenibile e di un accesso equo all'occupazione;

U.

considerando che il territorio interessato dalla EUSALP comprende aree montuose al centro ed aree perialpine, comprese aree metropolitane, collegate da strette interazioni e relazioni funzionali, tutti elementi che influenzano lo sviluppo economico, sociale e ambientale;

V.

considerando che questa regione, con i suoi ecosistemi preservati e i suoi servizi, può fornire una base per molte attività economiche, con un accento sull'agricoltura, la silvicoltura, il turismo e l'energia, tenendo conto del patrimonio culturale e naturale della regione;

W.

considerando che la strategia dell'Unione europea per la regione alpina, in quanto prima strategia macroregionale riguardante un'area montuosa, può costituire un modello e un'ispirazione per altre aree montane nell'UE;

X.

considerando che precedenti strategie macroregionali dell'UE hanno dimostrato il successo di dispositivi di cooperazione di questo tipo e fornito esperienze utili per la definizione di nuove strategie macroregionali;

Considerazioni generali e governance

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'Unione europea per la regione alpina e il piano d'azione ad essa allegato; ritiene che questa rappresenti un passo in avanti per lo sviluppo della regione, in linea con l'obiettivo della strategia Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; osserva che la strategia e il piano d'azione possono svolgere un ruolo significativo negli sforzi volti a contrastare lo spopolamento della regione, in particolare l'esodo dei giovani;

2.

richiama l'attenzione sulla preziosa esperienza maturata mediante l'attuazione della Convenzione alpina, che riesce a coniugare gli interessi economici, sociali e ambientali; invita i paesi partecipanti a rispettare gli accordi raggiunti e a mantenere un alto livello di impegno per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi;

3.

accoglie con favore il fatto che i Fondi strutturali di investimento europei offrono risorse potenzialmente significative e una vasta gamma di strumenti e opzioni per la strategia; chiede maggiori sinergie e la promozione del coordinamento e delle complementarità con il Fondo strutturale e d'investimento europeo (ESIF) e altri fondi e strumenti pertinenti ai pilastri della strategia, in particolare Orizzonte 2020, lo strumento per collegare l'Europa, il programma LIFE, il programma COSME per le PMI, il programma «Spazio Alpino» di Interreg e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), per i quali la Commissione dovrebbe esaminare l'eventuale valore aggiunto di inviti specifici incentrati sulle sfide che interessano particolarmente la regione alpina;

4.

invita la Commissione e gli enti nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione, della gestione e dell'attuazione dei programmi strutturali e d'investimento europei a sottolineare l'importanza dei progetti e delle azioni macroregionali; chiede di rafforzare l'attività in comune attraverso un coordinamento delle politiche, dei programmi e delle strategie unionali che svolgono un ruolo nelle Alpi e invita la Commissione a esaminare attentamente le applicazioni pratiche dei programmi in questione al fine di evitare sovrapposizioni e di massimizzare la complementarità e il valore aggiunto; invita inoltre la Commissione a garantire un facile e agevole accesso ai documenti pertinenti, sia per i cittadini europei sia per le istituzioni degli Stati membri, al fine di garantire la piena trasparenza per quanto riguarda la procedura da seguire;

5.

ribadisce l'importanza del principio dei tre no, giacché le macroregioni sono strutture costruite sul valore aggiunto delle iniziative di cooperazione e delle sinergie tra diversi strumenti di finanziamento unionali;

6.

invita le autorità competenti degli Stati membri e le regioni partecipanti ad allineare le politiche e i relativi fondi, a livello sia nazionale che regionale, includendo ove possibile le azioni e gli obiettivi della strategia EUSALP; invita, inoltre, ad adeguare i programmi operativi che hanno adottato, al fine di garantire che i futuri progetti nell'ambito della strategia EUSALP siano attuati prontamente e che le autorità di gestione tengano debitamente conto delle priorità EUSALP in sede di attuazione dei programmi operativi (ad esempio per mezzo di inviti mirati, punti bonus o assegnazione di stanziamenti di bilancio a destinazione specifica); chiede un ulteriore sviluppo dell'approccio macroregionale in vista di una possibile riforma della politica di coesione post-2020 e sottolinea l'importanza di progetti e misure macroregionali integrati;

7.

invita la BEI, in cooperazione con la Commissione, a valutare la possibilità di creare una piattaforma di investimento ad hoc per la regione alpina che consenta la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati; chiede la creazione di un progetto di pipeline per la regione volto ad attrarre gli investitori; in tale contesto esorta la Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e i paesi partecipanti a sfruttare appieno le opportunità offerte dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per finanziare progetti nella regione volti a conseguire uno sviluppo sostenibile e la crescita economica e a stimolare l'occupazione a livello macroregionale;

8.

sottolinea la necessità di campagne informative adeguate sulla strategia europea per la regione alpina e incoraggia gli Stati membri ad assicurare che tale strategia abbia un profilo sufficientemente alto e che i suoi obiettivi e risultati siano comunicati adeguatamente a tutti i livelli, anche sul piano transfrontaliero e internazionale; chiede che siano promossi il coordinamento e lo scambio di migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE, soprattutto per quanto riguarda la gestione del patrimonio naturale e culturale, nell'ottica di creare opportunità turistiche sostenibili;

9.

chiede di creare a livello macroregionale una struttura di sostegno per gli organi di governo di EUSALP, in cooperazione e d'accordo con la Commissione, gli Stati membri e le regioni; accoglie inoltre positivamente la rappresentazione del Parlamento europeo negli organi di governo della strategia e ritiene che il Parlamento debba essere associato nel monitoraggio della sua attuazione;

10.

chiede un ruolo attivo per la Commissione nella fase di attuazione dell'EUSALP; ritiene che essa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, debba partecipare in gestione condivisa con gli Stati membri e le regioni a tutte le fasi della progettazione e della realizzazione dei progetti della strategia, non da ultimo per garantire la partecipazione effettiva dei soggetti interessati locali e regionali tra cui le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e le organizzazioni che rappresentano la società civile nonché il necessario coordinamento con altre strategie e forme di finanziamento sostenute dall'UE;

11.

chiede che l'attuazione dell'EUSALP sia valutata dalla Commissione con criteri obiettivi e indicatori misurabili;

12.

sostiene una pianificazione strategica tra le aree sia urbane che alpine, al fine di promuovere la creazione di reti e obiettivi comuni in un quadro politico coerente, coordinato e integrato (ad esempio riguardo alle energie rinnovabili, la previdenza sociale, la logistica, le imprese e l'innovazione sociale); incoraggia lo scambio di buone prassi tra le regioni, ad esempio in materia di turismo sostenibile, nonché tra altre strategie macroregionali esistenti;

13.

insiste sul fatto che, nel contesto delle procedure decisionali, le autorità locali e regionali, in partenariato con la società civile locale e regionale, dovrebbero avere un ruolo di primo piano negli organi di gestione e negli organi operativi, tecnici e di attuazione della strategia, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di governance multilivello;

14.

ritiene che occorra dirigere gli investimenti verso un accesso paritario ed efficace alla sanità e a unità di primo soccorso e di assistenza d'emergenza per l'intera popolazione della regione, soprattutto nelle aree rurali, al fine di prevenire lo spopolamento;

15.

invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, ogni due anni, una relazione sull'attuazione di EUSALP, basata su criteri oggettivi e indicatori misurabili e intesa a valutarne il funzionamento e il valore aggiunto a livello di crescita, di occupazione, di riduzione delle disparità e di sviluppo sostenibile;

16.

invita i paesi partecipanti a proseguire gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, tenendo conto dell'aspetto ambientale; sottolinea la necessità di modernizzare le infrastrutture di energia idroelettrica esistenti, sviluppate in una fase molto precoce, rendendole sostenibili e competitive alla luce dell'impatto che possono avere sull'ambiente e sulla geologia e di promuovere infrastrutture idroelettriche di piccole dimensioni (mini, micro e pico); sottolinea che la gestione integrata e la protezione delle risorse idriche è una delle chiavi per lo sviluppo sostenibile delle Alpi e che, di conseguenza, la popolazione locale dovrebbe potersi impegnare nell'energia idroelettrica e utilizzare il valore aggiunto che essa genera; invita i paesi partecipanti a contribuire alle reti ben funzionanti nella macroregione, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e di creare strutture per lo scambio delle migliori pratiche in materia di cooperazione transfrontaliera;

17.

sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la dimensione sociale per garantire il perseguimento di un modello di crescita che possa assicurare una crescita sostenibile, l'inclusione sociale e la protezione sociale per tutti, in particolare nelle zone frontaliere; in tale contesto, sottolinea l'importanza di determinare priorità e prendere misure atte a contrastare ogni forma di discriminazione;

18.

ricorda che il principio dell'accesso universale ai servizi pubblici deve essere garantito in tutti i territori dell'UE, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità, dei servizi sociali e della mobilità e rivolgendo particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità; ricorda la necessità che i paesi partecipanti incoraggino la formulazione di soluzioni alternative e innovative per la regione alpina nel campo della fornitura di servizi pubblici comprese, se del caso, soluzioni personalizzate adattate alle esigenze locali e regionali; in questo contesto, invita i paesi partecipanti a elaborare incentivi allo sviluppo di partenariati pubblico-privati; ricorda, tuttavia, il principio che i servizi pubblici di qualità devono essere accessibili e alla portata di tutti;

19.

esprime preoccupazione riguardo al degrado degli ecosistemi e al rischio di catastrofi naturali in determinate aree alpine; sottolinea la necessità di attuare una gestione integrale del rischio di catastrofi naturali e strategie di adeguamento ai cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di sviluppare e mettere in atto piani d'intervento comuni in risposta all'inquinamento transfrontaliero; chiede che siano creati gruppi comuni di risposta rapida per le aree turistiche colpite da catastrofi naturali quali frane, smottamenti e inondazioni; in questo contesto, pone l'accento sulla necessità di promuovere maggiormente il meccanismo di protezione civile dell'UE;

Occupazione, crescita economica e innovazione

20.

riconosce che occorre preservare il patrimonio ambientale delle regioni alpine, con la sua vasta riserva di paesaggi naturali e la straordinaria varietà di ecosistemi, che vanno dalle zone montuose alla pianura e si spingono sino alle coste del Mediterraneo, consentendo in tal modo una zona economica e una biosfera basate sulla coesistenza tra la natura e gli esseri umani; sottolinea pertanto la necessità di una cooperazione sinergica attiva tra agricoltura e altre attività economiche nelle aree protette (siti Natura 2000, parchi nazionali, ecc.), al fine di sviluppare prodotti turistici integrati, così come l'importanza di preservare e proteggere gli habitat unici delle regioni montuose;

21.

rileva le opportunità offerte dalla strategia per lo sviluppo del suo mercato del lavoro, che ha e vede diversi livelli importanti di pendolarismo transfrontaliero; ritiene che l'aumento delle qualifiche della forza lavoro e la creazione di nuovi posti di lavoro nell'ambito dell'economia verde dovrebbero fare parte delle priorità d'investimento della strategia alpina; sottolinea tuttavia che le PMI — molto spesso attività a conduzione familiare quali piccole aziende agricole o piccole imprese di trasformazione — nel campo dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dell'artigianato e della produzione costituiscono il nucleo dell'attività economica, in modo integrato e sostenibile, nella regione alpina, e costituiscono quindi la spina dorsale del contesto vitale, culturale e ambientale delle Alpi e un'importante fonte di occupazione; sottolinea la necessità di diversificare ulteriormente le attività economiche e le opportunità di lavoro nella regione alpina;

22.

rileva la necessità di dare priorità agli investimenti nelle infrastrutture digitali e l'importanza di garantire un accesso rapido ed efficiente a internet ad alta velocità e, pertanto, a servizi digitali e online quali il commercio elettronico, l'utilizzo di canali di mercato digitali e il telelavoro, nonché altre opportunità per quanti vivono in zone lontane dai grandi centri urbani, favorendo ove possibile le alternative al viaggio fisico;

23.

ritiene che l'innovazione e il ricorso a nuove tecnologie in settori economici chiave, guidati da strategie di specializzazione intelligente e finanziati da fonti di finanziamento unionali esistenti (ad esempio il FESR, il FSE, COSME, Orizzonte 2020 o Erasmus +), potrebbero contribuire a creare posti di lavoro di qualità in settori strategici quali le scienze della vita, la bioeconomia, l'energia, i prodotti organici, i nuovi materiali o i servizi elettronici; ricorda l'importanza di assicurare un forte sostegno per le piccole e medie imprese, che potrebbero contribuire a invertire la tendenza allo spopolamento registrata in alcune zone e territori della regione alpina;

24.

invita le autorità competenti degli Stati membri e delle regioni alpini ad associarsi alla Commissione per esaminare la possibilità di realizzare, nel corso del prossimo periodo di programmazione, un programma comune (in base all'articolo 185 del TFUE) volto a favorire l'integrazione delle attività di ricerca e innovazione nella zona alpina, nel contesto delle catene di valore europee incorporate in strategie di specializzazione intelligente;

25.

incoraggia il raggruppamento di imprese pubbliche e private, università, istituti di ricerca e altri soggetti interessati pertinenti e la loro cooperazione, al fine di promuovere l'innovazione e permettere di beneficiare di sinergie tra le aree alpine e quelle perialpine; ritiene che le azioni previste dovrebbero basarsi sulle strategie nazionali e regionali di ricerca e di innovazione per la specializzazione intelligente, al fine di garantire investimenti più efficienti ed efficaci;

26.

riconosce l'importanza per la riuscita della strategia EUSALP dello sviluppo di progetti destinati ad associazioni, istituzioni, microimprese e PMI dei settori culturali e creativi, sia per l'influenza che esse hanno sugli investimenti, la crescita, l'innovazione e l'occupazione, ma anche per il ruolo fondamentale che svolgono nel preservare e promuovere la diversità culturale e linguistica;

27.

osserva che una strategia macroregionale per le Alpi dovrebbe non solo fornire opportunità di preservare, sostenere e ove necessario adattare forme di attività economica tradizionali quali l'agricoltura, la silvicoltura e le attività economiche basate sull'artigianato, ma anche promuovere l'innovazione e lo sviluppo di nuove iniziative in questo campo, ad esempio attraverso lo strumento InnovFin; sottolinea la necessità di semplificare l'accesso ai finanziamenti e al sostegno per le piccole e medie imprese, tenendo conto del ruolo che esse svolgono nella creazione di posti di lavoro;

28.

sottolinea che per un ulteriore sviluppo del turismo nella grande regione è essenziale una cooperazione fra le regioni, innanzi tutto a livello transfrontaliero; incoraggia la formulazione di strategie turistiche basate sul patrimonio culturale e naturale esistente, sulla sostenibilità e l'innovazione; sottolinea la dimensione sociale, culturale ed economica delle varie usanze e tradizioni alpine, che è opportuno incoraggiare e sostenere nella loro diversità;

29.

osserva che la gestione e la reintroduzione di rapaci e carnivori nella regione alpina avvengono a livello nazionale e locale, anche se tali specie non conoscono confini amministrativi, e che le migrazioni sono un fenomeno transfrontaliero per natura; tuttavia, al fine di evitare contrasti connessi a tale reintroduzione, invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento tra le diverse autorità e a rafforzare lo scambio di informazioni e di buone pratiche al fine di migliorare la protezione e la gestione degli animali da fattoria e da pascolo nel quadro della strategia alpina e con riferimento alla piattaforma «Grandi predatori e ungulati selvatici» della convenzione alpina;

30.

sostiene la diversificazione dell'offerta turistica attraverso lo sviluppo di nuove opportunità di turismo adeguate alle esigenze regionali e che sfruttano le risorse regionali, ad esempio parchi turistici e percorsi tematici, turismo enogastronomico, culturale, sanitario, turismo educativo e turismo sportivo, al fine di prolungare la stagione turistica, alleviando nel contempo la pressione sulle infrastrutture e raggiungendo occupazione per tutto l'anno nel ciclo turistico, nonché un agriturismo volto ad attirare i visitatori interessati ad attività rurali all'aria aperta verso alberghi al di fuori dai principali flussi turistici, migliorando la competitività e la sostenibilità delle destinazioni turistiche; sostiene la promozione di nuove attività turistiche meglio adattate ai cambiamenti climatici e alla tutela dell'ambiente; sottolinea inoltre la necessità di sostenere e migliorare la coordinazione dei servizi di soccorso alpino;

31.

appoggia misure volte ad alleviare la pressione sulle infrastrutture di trasporto attraverso uno scaglionamento delle vacanze scolastiche e dei relativi periodi di vacanza, una progettazione intelligente del pedaggio stradale e l'erogazione di incentivi da parte dei fornitori turistici durante i periodi di picco di viaggio e le ore di punta;

32.

ricorda l'importanza economica di promuovere lo sviluppo di attività sostenibili di turismo dolce per l'intera regione alpina, anche nelle cittadine lacustri e termali; incoraggia inoltre gli Stati membri a promuovere l'uso della bicicletta in combinazione con i viaggi in treno o servizi di trasporto intermodale; pone l'accento sui risultati conseguiti finora sulla base delle buone pratiche dalle piattaforme per il turismo create nell'ambito di progetti finanziati dall'UE;

33.

constata che spesso uno stesso individuo è portato a svolgere attività diverse nel corso dell'anno, talvolta a livello transfrontaliero; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a stimolare la cooperazione tra gli organismi che forniscono formazione professionale, sia iniziale che continua; sottolinea i benefici che potrebbe apportare un programma «Erasmus +» dedicato agli apprendistati transfrontalieri;

Mobilità e connettività

34.

sottolinea l'importanza di migliorare i trasporti e la connettività energetica tra i paesi partecipanti, compresi i collegamenti di trasporto e intermodali locali, regionali e transfrontalieri con l'entroterra (compresi i grandi agglomerati urbani), anche al fine di dare un impulso allo sviluppo della regione, migliorare la qualità della vita per i suoi abitanti e attrarre nuovi residenti, valutando nel contempo la possibilità di rinnovare e/o potenziare le reti già esistenti con il fine ultimo di migliorare l'attuazione delle reti TEN-T; sottolinea l'importanza di costruire un'infrastruttura «intelligente»; ritiene che le infrastrutture di nuova costruzione debbano diventare dei veri e propri «corridoi tecnologici» all'interno dei quali realizzare tutte le distinte infrastrutture ovvero le linee elettriche, della telefonia, della banda larga e della banda ultra-larga, le condutture del gas, le reti in fibra ottica, i tubi degli acquedotti, etc;

35.

chiede che si segua un approccio d'insieme nell'elaborazione e attuazione future della politica ambientale e dei trasporti nella regione alpina; in questo contesto, sottolinea la necessità di dare priorità ai trasferimenti modali, al fine di realizzare una transizione dal trasporto stradale a quello ferroviario, in particolare per le merci, e invita la Commissione a sostenere questa transizione; in questo contesto, inoltre, chiede che i ricavi generati dal trasporto su strada siano impiegati per promuovere la realizzazione e lo sviluppo di sistemi di trasporti di passeggeri e merci su rotaia che siano efficienti ed ecologici e per ridurre l'inquinamento acustico e ambientale; prende atto dei potenziali progetti in settori quali la gestione del traffico, l'innovazione tecnologica, l'interoperabilità, ecc; chiede inoltre di espandere l'infrastruttura esistente, compresi sistemi intermodali e interoperabili di qualità, nella regione alpina; sottolinea l'importanza di assicurare la connettività e l'accessibilità per tutti gli abitanti della regione;

36.

pone l'accento sull'importanza di collegare gli itinerari di trasporto con altre parti d'Europa, nonché sulla rilevanza delle interconnessioni con i corridoi TEN-T, utilizzando in modo ottimale le infrastrutture esistenti; ricorda che le zone montuose continuano a rappresentare un ostacolo al ravvicinamento tra i cittadini europei e che l'Unione si è impegnata a rafforzare i finanziamenti per le infrastrutture di trasporto transfrontaliere; invita pertanto i paesi partecipanti a concentrare i loro sforzi sulla realizzazione e la pianificazione di progetti complementari sostenibili e inclusivi, collegando e sviluppando nel contempo l'attuale rete TEN-T;

37.

richiama l'attenzione sulla mancanza di collegamenti efficaci e non inquinanti nelle aree montane e tra le aree montane e perimontane; sollecita la Commissione e gli Stati membri a facilitare collegamenti migliori, puliti e a basso tenore di carbonio a livello regionale e locale, soprattutto per quanto riguarda le reti ferroviarie, al fine di rafforzare la coesione e la qualità della vita in tali aree; incoraggia e promuove l'insediamento nelle regioni alpine;

38.

invita i paesi partecipanti alla strategia macroregionale a tenere conto delle condizioni specifiche dei lavoratori transfrontalieri e a sviluppare accordi transfrontalieri per i lavoratori della macroregione alpina;

39.

sostiene lo sviluppo di forme innovative di trasporto locale su richiesta, comprese informazioni sui trasporti intelligenti, la gestione del traffico e la telematica e la multimodalità, anche alla luce del potenziale delle attività di condivisione interregionali in questo settore;

40.

richiama l'attenzione sulla mancanza di collegamenti digitali efficaci nelle aree montane; sollecita la Commissione e gli Stati membri a facilitare migliori collegamenti a livello regionale e locale, al fine di migliorare la qualità della vita in tali aree e favorire lo sviluppo di nuove attività e la creazione di opportunità lavorative in tali aree, incoraggiandone la ripopolazione;

41.

sottolinea l'importanza degli investimenti pubblici nelle aree montane al fine di fare fronte all'incapacità del mercato di fornire connettività digitale in tali aree; sottolinea l'importanza di una copertura completa e universale di internet a banda larga, anche nelle regioni montane, al fine di assicurare la vivibilità a lungo termine degli insediamenti e delle aree economiche remoti; invita la Commissione a proporre soluzioni concrete per questo problema;

Ambiente, biodiversità, cambiamenti climatici ed energia

42.

sottolinea l'importanza di tutelare e rafforzare la biodiversità nella regione alpina; chiede sforzi congiunti per introdurre misure innovative per la conservazione e il mantenimento di tale biodiversità, nonché un esame approfondito del ruolo dei grandi predatori e la possibile introduzione di misure di adeguamento, nel pieno rispetto dell'acquis dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente, della biodiversità, del suolo e delle risorse idriche; sottolinea l'importanza di garantire che siano adottate tutte le misure possibili per evitare la duplicazione di iniziative legislative già esistenti;

43.

sottolinea che la macroregione alpina offre grandi opportunità in termini di soluzioni innovative che potrebbero renderla un laboratorio di prova unico per l'economia circolare; intende presentare, nella procedura di bilancio 2017, un progetto pilota volto a esplorare il potenziale di questo settore per lo sviluppo di strategie specifiche connesse all'economia circolare, ad esempio nei settori della produzione, del consumo e della gestione dei rifiuti;

44.

sottolinea l'importanza di promuovere la generazione autonoma di energia, migliorando l'efficienza energetica e sostenendo lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili più efficienti nella regione, dall'energia idroelettrica a quella solare, eolica e geotermica, e di promuovere lo sviluppo di tipologie di energie rinnovabili specificamente alpini; prende atto dell'impatto sulla qualità atmosferica dell'uso di diversi tipi di combustibile nel settore del riscaldamento; appoggia l'uso sostenibile del legname forestale senza ridurre la superficie forestale esistente, il che è importante per mantenere l'equilibrio dell'ecosistema montano e proteggere da slavine, frane e inondazioni;

45.

sottolinea l'urgente necessità di sviluppare nuove strategie di lotta contro l'inquinamento atmosferico, che solleva preoccupazioni in termini di salute pubblica, e contro i cambiamenti climatici, in particolare nelle zone maggiormente industrializzate e popolate della macroregione, identificando nel contempo le fonti di inquinamento esistenti e sorvegliando da presso le emissioni inquinanti; chiede pertanto agli Stati Membri di definire politiche dei trasporti sostenibili in linea con gli obiettivi della COP21 di Parigi e di favorire la preservazione e la manutenzione dei servizi di ecosistema nell'intera macroregione alpina;

46.

sottolinea l'importanza delle infrastrutture di trasporto energetico e sostiene sistemi di distribuzione, stoccaggio e trasmissione intelligenti nonché investimenti nell'infrastruttura energetica sia per la produzione che per il trasporto di elettricità e gas, in linea con la rete TEN-E e attraverso l'attuazione dei progetti concreti figuranti nell'elenco di progetti di interesse europeo nel campo dell'energia; sottolinea l'importanza di sfruttare fonti di energia locali, in particolare di energia rinnovabile, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni; chiede di promuovere la produzione di energia decentrata e l'autoproduzione energetica e di migliorare l'efficienza energetica di tutti i settori;

47.

invita i paesi partecipanti a unire le forze per attuare una pianificazione spaziale e una gestione territoriale integrate, coinvolgendo le varie parti interessate (autorità nazionali, regionali e locali, comunità di ricerca, ONG, ecc.) dalle regioni;

48.

chiede un ulteriore rafforzamento della collaborazione e del lavoro svolto nel quadro del World Glacier Monitoring Service, alla luce delle recenti decisioni della conferenza COP21 di Parigi e della strategia da seguire in seguito;

49.

teme che i cambiamenti climatici e l'innalzamento delle temperature minaccino seriamente la sopravvivenza di specie che vivono ad alta quota, e che lo scioglimento dei ghiacciai rappresenti un ulteriore motivo di preoccupazione, visto il notevole impatto sulle riserve idriche sotterranee; chiede che si elabori un piano transnazionale di ampia portata volto a combattere lo scioglimento dei ghiacciai e a rispondere ai cambiamenti climatici ovunque nelle Alpi;

50.

invita i paesi partecipanti a proseguire gli sforzi per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e a sviluppare le fonti rinnovabili disponibili, ad esempio l'energia solare ed eolica, all'interno del mix di produzione energetica; pone l'accento sulla sostenibilità e la competitività degli impianti idroelettrici; invita i paesi partecipanti a contribuire alla creazione di reti infrastrutturali ben funzionanti di energia elettrica nella macroregione;

51.

sottolinea che la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico non solo migliorerà la sicurezza energetica della macroregione, ma porterà anche a una maggiore concorrenza, con importanti benefici per lo sviluppo economico della regione;

o

o o

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali dei paesi aderenti all'EUSALP (Francia, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Germania e Slovenia).

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

(4)  GU C 32 del 28.1.2016, pag. 12.

(5)  GU C 19 del 21.1.2015, pag. 32.

(6)  GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 1.

(7)  GU C 55 del 12.2.2016, pag. 117.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/68


P8_TA(2016)0337

Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: implicazioni per lo sviluppo e l'aiuto umanitario

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari (2015/2341(INI))

(2018/C 204/08)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa), istituito in occasione del vertice sulla migrazione tenutosi a La Valletta l'11 e il 12 novembre 2015,

visto il piano d'azione congiunto approvato al vertice di La Valletta,

visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), le sue successive revisioni e l'allegato I C (Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020), corrispondente all'11o Fondo europeo di sviluppo (FES),

visto il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, che costituisce il bilancio dell'UE, e la rubrica 4 («Europa globale») ivi contenuta,

vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata al vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York nel 2015,

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione in materia di parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 (SWD(2015)0182) e le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 in cui viene adottato il corrispondente piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,

visti la Piattaforma d'azione di Pechino (1995) e il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) (1994) nonché i risultati delle relative conferenze di revisione,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A8-0221/2016),

A.

considerando che l'obiettivo principale del Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa (EUTF), firmato dal Presidente della Commissione, insieme ai 25 Stati membri dell'UE, nonché Norvegia e Svizzera, e lanciato in occasione del vertice di La Valletta sulla migrazione il 12 novembre 2015 dai partner europei e africani, è di aiutare a promuovere la stabilità nelle regioni e contribuire a una migliore gestione della migrazione; che, più specificatamente, il Fondo fiduciario dell’UE si propone di affrontare le cause profonde della destabilizzazione, dei trasferimenti forzati e della migrazione irregolare promuovendo la resilienza, le prospettive economiche, le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo;

B.

considerando che il consenso europeo sullo sviluppo continua a costituire il quadro dottrinale della politica di sviluppo dell'UE e che il consenso europeo sull'aiuto umanitario ribadisce i principi fondamentali dell'aiuto umanitario; considerando che nella nuova agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile la pace è stata riconosciuta come una componente essenziale per lo sviluppo e che è stato introdotto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 riguardante la pace e la giustizia; considerando che l'UE e i suoi partner nel settore umanitario devono poter garantire assistenza e protezione in base alle esigenze e al rispetto dei principi di neutralità, imparzialità, umanità e indipendenza dell'azione umanitaria, sanciti dal diritto internazionale, in particolare dal diritto internazionale umanitario;

C.

considerando che l'Africa continua a registrare tassi molto elevati di crescita demografica e solo un lento declino dei tassi di fertilità, il che condurrà, in un prossimo futuro, ad un forte aumento delle giovani popolazioni in età lavorativa e a ingenti potenziali benefici sociali ed economici; che fornire ai giovani l'istruzione e le competenze necessarie per realizzare il loro potenziale e creare opportunità di lavoro sono interventi essenziali per promuovere la stabilità, la crescita economica sostenibile, la coesione sociale e lo sviluppo nella regione;

D.

considerando che il Fondo fiduciario dell'UE è destinato a essere uno strumento di sviluppo che mette in comune le risorse provenienti da vari donatori allo scopo di consentire una risposta rapida, flessibile, complementare, trasparente e collettiva dell'UE ai diversi aspetti di una situazione di emergenza;

E.

considerando che 1,5 miliardi di persone nel mondo vivono in regioni fragili e interessate da conflitti e che gli Stati fragili e gli spazi non governati sono in aumento, lasciando molte persone in balia della povertà, dell'illegalità e di una corruzione e una violenza dilaganti; considerando che il Fondo fiduciario dell'UE è stato concepito al fine di assistere 23 paesi in tre regioni africane (il Corno d'Africa; il Sahel e il bacino del lago Ciad; e il Nord Africa) che comprendono alcuni dei paesi africani più fragili, sono interessate dalla migrazione in quanto costituite da paesi di origine, di transito o di destinazione, o da paesi in cui questi tre aspetti sono cumulati, e trarranno il massimo vantaggio da questa forma di assistenza finanziaria dell'UE; che i vicini africani dei paesi ammissibili possono anche beneficiare, caso per caso, dei progetti del Fondo fiduciario dell'UE che presentano una dimensione regionale per far fronte ai flussi migratori regionali e alle sfide transfrontaliere collegate;

F.

considerando che il Fondo fiduciario dell'UE mira ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e dello sfollamento nei paesi di origine, di transito e di destinazione, attraverso cinque settori prioritari, vale a dire: 1) i vantaggi della migrazione in termini di sviluppo; 2) la migrazione regolare e la mobilità; 3) la protezione e l'asilo; 4) la prevenzione e la lotta contro la migrazione irregolare; e 5) il rimpatrio, la riammissione e il reinserimento;

G.

considerando che il contributo dell'UE ammonta a 1,8 miliardi di EUR, mentre la Commissione può anche attingere a fondi aggiuntivi provenienti dagli Stati membri dell'UE e da altri donatori per un importo equivalente; che il Fondo fiduciario dell'UE permette di integrare gli aiuti esistenti dell'UE alle regioni interessate per un importo di oltre 10 miliardi di EUR fino al 2020, al fine di sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile;

H.

considerando che nel 2014 sono stati creati due fondi fiduciari dell'UE: il Fondo fiduciario Bekou che si concentra sulla stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica centrafricana, che ha prodotto risultati positivi, e il Fondo Madad che si occupa della risposta alla crisi siriana;

I.

considerando che nella «Relazione globale CIPS oltre il 2014», pubblicata il 12 febbraio 2014, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) evidenzia che la protezione delle donne e delle adolescenti vittime di violenza deve essere una priorità dell'agenda internazionale dello sviluppo;

J.

considerando che i fondi fiduciari fanno parte di una risposta specifica, a conferma del fatto che nel quadro finanziario dell'UE i mezzi sono scarsi e la flessibilità limitata, e che nel contempo detti mezzi sono indispensabili per assicurare una risposta rapida e globale alle crisi umanitarie, anche di lunga durata;

K.

considerando che l'UE porterà avanti gli sforzi per un'attuazione efficace della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni ONU sulle donne, la pace e la sicurezza;

Dotazione finanziaria e aspetti di bilancio

1.

ricorda che la dotazione finanziaria è caratterizzata da tre fasi principali: promessa, impegno e azione/pagamento; sottolinea tuttavia che occorre trarre insegnamento dai precedenti fondi fiduciari dell'UE; si rammarica che, ad oggi, i contributi degli Stati membri siano rimasti troppo esigui, rappresentando solo una minima parte del contributo dell'Unione, e siano quindi ben lungi dal raggiungimento dell'impegno ufficiale, in quanto, nell'aprile 2016, ammontavano a soli 81,71 milioni di EUR (ovvero il 4,5 % dell'importo di 1,8 miliardi di EUR previsto); insiste sul fatto che le promesse e gli impegni si devono tradurre in azioni; ricorda al Consiglio e alla Commissione che un aiuto efficace è caratterizzato da un finanziamento tempestivo e prevedibile e sollecita l'accelerazione dell'erogazione;

2.

accoglie con favore l'intenzione di erogare i fondi con maggiore rapidità e flessibilità nelle situazioni di emergenza e di riunire varie fonti di finanziamento per far fronte alla crisi migratoria e dei rifugiati nelle sue svariate dimensioni; critica il fatto che la Commissione abbia sottratto stanziamenti agli obiettivi e ai principi degli atti fondamentali per erogarli attraverso il Fondo fiduciario dell'UE, in quanto ciò rappresenta una violazione delle regole finanziarie e compromette altresì il buon esito delle strategie a lungo termine dell'Unione; invita pertanto a utilizzare nuovi stanziamenti, ogniqualvolta ciò sia possibile, e a garantire la piena trasparenza quanto all'origine e alla destinazione dei fondi;

3.

osserva che, nel campo dell'azione esterna, i fondi fiduciari dell'UE sono progettati principalmente per consentire una risposta rapida ad una determinata crisi di emergenza o successiva a un'emergenza, facendo leva sul contributo degli Stati membri dell'UE e di altri donatori e aumentando al contempo la visibilità globale degli sforzi europei; sottolinea tuttavia che gli Stati membri non dovrebbero trascurare il loro impegno per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS); invita di conseguenza gli Stati membri a rispettare i loro impegni per quanto riguarda sia l'obiettivo APS dello 0,7 % sia il loro contributo al Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa;

4.

sottolinea la volatilità dei contributi volontari ed esorta gli Stati membri a onorare i propri impegni e a conformare rapidamente ed effettivamente il loro contributo a quello dell'Unione onde consentire il pieno sviluppo delle potenzialità del Fondo fiduciario dell'UE, piuttosto che limitarsi al minimo richiesto per ottenere il diritto di voto in seno al consiglio strategico;

5.

si rammarica del fatto che i fondi fiduciari abbiano come risultato che l'autorità di bilancio viene elusa e l'unità del bilancio compromessa; osserva che, con la creazione dello strumento specifico in questione, si è riconosciuto il sottodimensionamento del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020; ricorda che il bilancio dell'Unione si fonda per l'85 % sui contributi degli Stati membri; ritiene che l'istituzione del Fondo fiduciario dell'UE equivalga, di fatto, a una revisione dei massimali dell'attuale QFP, aumentando i contributi degli Stati membri; sottolinea, pertanto, che la creazione di strumenti di finanziamento al di fuori del bilancio dell'UE deve rimanere una misura eccezionale; si rammarica che il Parlamento non sia rappresentato in seno al consiglio strategico, sebbene dal bilancio dell'Unione provengano fondi considerevoli; chiede che l'autorità di bilancio sia invitata a partecipare al consiglio strategico;

6.

osserva che la dotazione finanziaria dell'UE per il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa, allo stato attuale proviene principalmente dall'11o Fondo europeo di sviluppo (FES); sottolinea che il Fondo fiduciario dell'UE è stato istituito perché il bilancio dell'UE e il QFP non possiedono le risorse e la flessibilità necessarie per far fronte alle varie dimensioni di queste crisi in modo tempestivo e globale; invita l'UE a concordare una soluzione più globale per i finanziamenti di emergenza nel quadro della revisione del QFP 2014-2020 di quest'anno e della revisione degli strumenti di finanziamento esterni del 2016, al fine di aumentare l'efficacia e la reattività degli aiuti umanitari e dell'aiuto allo sviluppo disponibili nel quadro del bilancio dell'UE;

7.

chiede, in particolare, un'adeguata revisione del massimale che consenta l'inclusione dei meccanismi di crisi nel QFP, allo scopo di ripristinare l'unità del bilancio; ritiene che la revisione del QFP offrirebbe una maggiore certezza di bilancio, democratica e giuridica; sottolinea altresì la necessità di rivedere le regole finanziarie allo scopo di agevolare la gestione dei fondi di bilancio dell'UE e conseguire, nell'ambito di un approccio integrato, maggiori sinergie tra il bilancio dell'Unione, il Fondo europeo di sviluppo e la cooperazione bilaterale, in modo da aumentare l'impatto dei finanziamenti allo sviluppo e aprire la strada all'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo, pur mantenendo il livello di risorse previsto a partire dal 2021; esorta la Commissione ad adottare misure immediate intese a migliorare il coinvolgimento dell'autorità di bilancio e la conformità dei fondi fiduciari e di altri meccanismi alla norma di bilancio, in particolare facendoli risultare nel bilancio dell'Unione;

8.

osserva che il Parlamento europeo ha dato prova di responsabilità, in qualità di ramo dell'autorità di bilancio, accettando di sbloccare fondi di emergenza; si rammarica, tuttavia, che la moltiplicazione degli strumenti di emergenza si traduca in un abbandono del metodo comunitario; garantisce la sua volontà di preservare i principi fondamentali del bilancio dell'Unione, segnatamente l'unità del bilancio e la codecisione; ritiene che ad essere effettivamente urgente sia un ripensamento della capacità di reazione dell'Unione alle crisi su grande scala, in particolare per quanto concerne la loro incidenza sul bilancio; subordina il suo consenso alle future proposte in materia di strumenti di crisi all'integrazione di tali dimensioni nella revisione intermedia del QFP, prevista entro la fine del 2016.

9.

osserva che ulteriori finanziamenti sono stati prelevati da altri strumenti finanziari nell'ambito del bilancio dell'UE, quali ad esempio lo strumento di cooperazione allo sviluppo (125 milioni di EUR), lo strumento per gli aiuti umanitari (50 milioni di EUR), e lo strumento europeo di vicinato (200 milioni di EUR);

10.

osserva che, su un contributo complessivo dell’UE di 1,8 miliardi di EUR, solo 1 miliardo di EUR proveniente dalla riserva del FES rappresenta una risorsa aggiuntiva; è preoccupato che il finanziamento del Fondo fiduciario dell'UE possa andare a scapito di altri obiettivi di sviluppo; ricorda che lo strumento del Fondo fiduciario dell'UE dovrebbe essere complementare ad altri strumenti esistenti e invita la Commissione a garantire la trasparenza e la responsabilità quanto all'utilizzo e al numero di linee di bilancio esistenti che contribuiscono al Fondo fiduciario dell'UE;

11.

sottolinea con forza che i fondi provenienti dal FES e da fonti APS devono essere destinati allo sviluppo economico, umano e sociale del paese destinatario, con un'attenzione particolare alle sfide in termini di sviluppo identificate nella decisione sul Fondo fiduciario, evidenzia che non vi è sviluppo senza sicurezza; condanna qualsiasi utilizzo dei fondi FES e APS per la gestione e il controllo della migrazione o per azioni che non prevedano obiettivi di sviluppo;

Finanziamento dei paesi meno sviluppati

12.

sottolinea che l'impiego del FES per finanziare il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa potrebbe avere un impatto sui paesi africani destinatari di aiuti che non sono coperti dal Fondo fiduciario e in particolare i paesi meno sviluppati (PMS);

13.

deplora profondamente che, nonostante l'APS continui a essere importante per i PMS, i già bassi livelli di assistenza allo sviluppo ai paesi meno sviluppati siano diminuiti per il secondo anno consecutivo nel 2014 e che la percentuale degli aiuti destinati a tali paesi abbia raggiunto il livello più basso in dieci anni; invita, di conseguenza, la Commissione e gli Stati membri ad assicurarsi che non vengano sottratti aiuti ai paesi più poveri per coprire il costo delle crisi in corso;

Ruolo della società civile, delle ONG, delle autorità locali e delle organizzazioni internazionali

14.

ritiene che il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa dovrebbe contribuire allo sviluppo nei paesi di transito e di origine dei migranti, nonché al rafforzamento e al miglioramento dei servizi pubblici locali (servizi sociali, sanità, istruzione, nutrizione, cultura), della partecipazione politica e della governance, principalmente attraverso progetti basati sulle comunità; reputa che il Fondo dovrebbe contribuire a creare occupazione in settori locali, garantendo il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente; ritiene, a tale proposito, che le autorità delle amministrazioni locali debbano essere consultate in quanto partner a pieno titolo sempreché sussistano garanzie totali di efficienza e di buona governance in conformità dei principi dell'efficacia degli aiuti e che dovrebbero anche essere i principali soggetti responsabili dei servizi pubblici forniti a livello locale; è d'avviso che la società civile, le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni internazionali e le comunità della diaspora dovrebbero svolgere un ruolo complementare e fondamentale nell'affrontare le cause profonde della migrazione e nel miglioramento dei servizi locali;

15.

ricorda che le autorità regionali e locali, le organizzazioni della società civile e le ONG sono partner naturali per una politica di sviluppo efficace, e che è essenziale mantenere un dialogo costante con le autorità nazionali e le comunità locali per definire strategie e priorità comuni e consentire un approccio basato sui fatti nell'attuazione del Fondo, in particolare negli Stati che offrono garanzie insufficienti in termini di buona governance e trasparenza; chiede il rispetto del principio di sussidiarietà e titolarità anche in questo campo di azione; sottolinea che gli organi delle amministrazioni locali, la società civile locale, le ONG e le organizzazioni internazionali dovrebbero essere fortemente coinvolte nella fase di programmazione, attuazione e valutazione del Fondo fiduciario dell'UE; invita la Commissione a chiarire e formalizzare le procedure di consultazione con tali parti interessate in modo da assicurarne un'efficace partecipazione alle discussioni in atto presso i comitati operativi, con criteri di ammissibilità chiari e trasparenti;

16.

sottolinea l'importanza di garantire un maggiore equilibrio nell'ambito dei finanziamenti ai governi dei paesi beneficiari e, in particolare, agli attori affidabili della società civile, che tendono ad avere una maggiore consapevolezza delle lacune della società che necessitano di sostegno;

17.

ricorda l'importanza di un approccio alla resilienza incentrato sulle persone e sulle comunità ed è fermamente convinto che il Fondo fiduciario dell'UE dovrebbe concentrarsi non solo sullo sviluppo economico, ma anche su progetti di base con l'obiettivo specifico di migliorare la qualità, l'equità e l'universalità dei servizi di base, nonché la formazione mirata allo sviluppo di competenze locali, rispondendo altresì ai bisogni delle comunità vulnerabili, comprese le minoranze;

Trasparenza e chiarezza per un migliore raggiungimento degli obiettivi

18.

riconosce la complessità e la natura pluridimensionale dell'attuale crisi dei rifugiati; mette tuttavia in guardia circa il grave rischio di un uso improprio degli aiuti allo sviluppo dell'UE, in particolare nei paesi colpiti da conflitti, dove le questioni di sicurezza, migrazione e sviluppo sono strettamente interconnesse; sottolinea che i progetti coperti dal Fondo fiduciario dell'UE, che è stato creato utilizzando fonti principalmente destinate, in linea di principio, a scopi di sviluppo, devono avere obiettivi di sviluppo; evidenzia che i progetti volti a rafforzare la capacità di sicurezza in determinati paesi devono essere concepiti in modo che il loro obiettivo finale consista nella riduzione della povertà nonché nella stabilità dei paesi beneficiari;

19.

ricorda alla Commissione e alle autorità direttamente incaricate della gestione del Fondo fiduciario che le risorse provenienti dal FES o da altri fondi per lo sviluppo devono essere utilizzate esclusivamente per azioni direttamente mirate all'aiuto allo sviluppo; chiede alla Commissione di fornire garanzie esplicite riguardo a tale utilizzo e ad assicurare relazioni periodiche ed esaurienti sull'uso di tali fondi;

20.

sottolinea che, sebbene il bilancio dell'UE non possa essere utilizzato per finanziare direttamente operazioni militari o di difesa (articolo 41, paragrafo 2, TUE), non sono esplicitamente escluse operazioni di mantenimento della pace con obiettivi di sviluppo; ricorda, inoltre, che gli articoli 209 e 212 TFUE non escludono esplicitamente il finanziamento del potenziamento delle capacità nel settore della sicurezza;

21.

invita la Commissione, il Consiglio strategico e il Comitato esecutivo a concentrarsi principalmente sulla creazione di capacità, sulla stabilità e la pace, sulla resilienza, sul benessere e sull'autoaffermazione delle popolazioni locali, sulla promozione, protezione e realizzazione dei diritti umani e sulla creazione di opportunità di lavoro e di formazione, in particolare per le donne e per i giovani;

22.

sottolinea con forza che il fine ultimo della politica di sviluppo dell'UE, come sancito dall'articolo 208 TFUE, deve essere la riduzione e l'eliminazione della povertà; deplora a tale riguardo che, mentre il contributo dell'UE al Fondo fiduciario dell'UE sarà essenzialmente costituito da risorse APS, questo meccanismo di finanziamento non sarà incentrato esclusivamente su obiettivi orientati allo sviluppo; sottolinea che una distinzione chiara, trasparente, e comunicabile deve essere effettuata nel quadro del Fondo fiduciario dell'UE tra le dotazioni finanziarie destinate alle attività di sviluppo, da un lato, e quelle destinate alle attività connesse alla gestione della migrazione, ai controlli alle frontiere e a tutte le altre attività, dall'altro; sottolinea che una diluizione dell'APS, con un minor utilizzo di fondi per combattere la povertà estrema, pregiudicherebbe i notevoli progressi compiuti nell'ambito dello sviluppo internazionale e minaccerebbe gli obiettivi di sviluppo sostenibile recentemente adottati;

Coerenza delle politiche dell’UE e impegno in materia di diritti umani

23.

chiede all'UE di mostrare una maggiore coerenza nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo, da un duplice punto di vista: l'UE e gli Stati membri dovrebbero, da un lato, agire conformemente ai loro impegni e, dall'altro, dare prova di una coerenza globale nelle loro politiche esterne e nei loro strumenti per la regione africana, con particolare riguardo allo spirito di cogestione dell'accordo ACP-UE di Cotonou; ritiene, da quest'ultima prospettiva, che il Fondo fiduciario dell'UE dovrebbe riflettere i principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile e della complementarietà tra tutti gli attori dello sviluppo, ed evitare contraddizioni tra obiettivi di sviluppo e politiche di sicurezza, umanitarie e di migrazione; si augura che il pacchetto «Legiferare meglio» contribuirà a promuovere la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, tenendo conto dello sviluppo e dei diritti umani in tutte le sue valutazioni d'impatto;

24.

ricorda che le norme e i criteri che disciplinano gli aiuti allo sviluppo per i progetti finanziati dal Fondo fiduciario dell'UE devono essere stabiliti in modo conforme ai valori e agli interessi comuni, in particolare per quanto riguarda il rispetto e la promozione dei diritti umani; sottolinea a questo proposito che la politica dell'UE riguardante la cooperazione in materia di sicurezza, gestione della migrazione e traffico e tratta di esseri umani dovrebbe includere disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, con particolare attenzione ai diritti delle donne, ai diritti delle persone LGBTI, alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, ai diritti dei bambini e ai diritti delle minoranze e di altri gruppi particolarmente vulnerabili; ricorda che l'UE deve promuovere la lotta contro le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, il sesso, la razza o l'origine etnica, la disabilità e l'orientamento sessuale;

25.

rammenta che i fondi fiduciari devono partecipare agli obiettivi di lungo periodo relativi al consolidamento della pace e al rafforzamento della governance nei paesi beneficiari; sottolinea l'esigenza di valutare con cura e sistematicità l'impatto delle azioni finanziate a titolo del Fondo fiduciario per l'Africa dell'UE sull'erogazione dell'aiuto umanitario; sottolinea che il Fondo fiduciario non dovrebbe pregiudicare la cooperazione allo sviluppo a lungo termine dell'UE; evidenzia che la titolarità e la complementarità dei progetti a lungo e a breve termine vanno assicurate, salvaguardate e allineate con le esistenti strategie dell'UE a livello regionale e nazionale per il Sahel, il Golfo di Guinea, il Corno d'Africa e il Nord Africa; sottolinea la necessità di un'analisi onnicomprensiva per paese e per settore onde garantire un'opportuna assegnazione dei fondi e sviluppare una stretta cooperazione con un'ampia gamma di attori della società civile; accoglie con favore l'elemento attinente alla ricerca inserito nel Fondo fiduciario dell'UE in quanto opportunità potenziale per innescare possibilità di sviluppo e sinergie tra l'UE e i paesi interessati;

Obiettivi e seguito

26.

invita la Commissione a monitorare sistematicamente il modo in cui sono impiegate le risorse del Fondo fiduciario dell'UE e le modalità di assegnazione, e a potenziare le prerogative di controllo del Parlamento in materia di Fondo fiduciario dell'UE; invita, in particolare, il Consiglio e la Commissione a informare su basi regolari sulle azioni specifiche intraprese sia dall'UE che dagli Stati africani nell'utilizzo di tali fondi e sui risultati conseguiti;

27.

esprime preoccupazione per la mancanza di coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nella gestione del Fondo fiduciario dell'UE (e in particolare tra la direzione generale della Commissione per la cooperazione internazionale e lo sviluppo (DG DEVCO) e il suo dipartimento per l'aiuto umanitario e la protezione civile (ECHO)), e per la mancanza di chiare linee guida su come accedere ai fondi disponibili; denuncia che i criteri di finanziamento e i fondi disponibili per la società civile nell'ambito del Fondo fiduciario dell'UE non sono né chiari né trasparenti; ribadisce l'esigenza di migliorare la comunicazione tra la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento riguardo alla programmazione e attuazione degli interventi del Fondo fiduciario dell'UE al fine generale di perfezionare la pianificazione di eventuali altri fondi fiduciari; ricorda la necessità che la Commissione presti particolare attenzione affinché le sue azioni siano coerenti e coordinate con i programmi di sviluppo regionale, in modo da evitare la duplicazione degli sforzi e di finalizzare gli interventi allo sviluppo e non al controllo e alla sicurezza delle frontiere a scapito dei migranti; per il medesimo motivo, e al fine di massimizzare l'impatto e l'efficacia degli aiuti globali, invita la Commissione a mantenere uno stretto dialogo con l'ONU nel contesto del Fondo fiduciario dell'UE; sollecita altresì la Commissione a moltiplicare i propri sforzi volti a una valutazione più sistematica dell'impatto delle sue politiche e dei suoi finanziamenti, tra cui il Fondo fiduciario dell'UE, specialmente in relazione ai loro effetti in materia di sviluppo sostenibile, diritti umani e parità di genere, e a inserire i risultati di tali valutazioni nelle sue politiche e nella sua programmazione;

28.

sottolinea la mancanza di coinvolgimento del Parlamento finora nella costituzione del Fondo fiduciario dell'UE, e insiste sulla necessità di garantire, grazie a una relazione dettagliata e regolare da parte della Commissione, il controllo del Parlamento sulla modalità di applicazione del Fondo fiduciario;

29.

ritiene che, data la straordinaria flessibilità e la rapidità proprie di un Fondo fiduciario, dovrebbero essere effettuate relazioni periodiche al Parlamento almeno una volta ogni sei mesi; sottolinea con forza la necessità di un monitoraggio dei risultati, una valutazione e un'assunzione di responsabilità in tutta trasparenza;

30.

ritiene che la trasparenza, la comunicazione e la visibilità in relazione ai progetti sviluppati nel quadro del Fondo fiduciario dell'UE siano della massima importanza ai fini della diffusione dei risultati e del coinvolgimento e della sensibilizzazione degli attori privati europei, delle autorità locali e regionali, delle ONG e della società civile, al fine di creare le condizioni per un più ampio coinvolgimento e facilitare la partecipazione degli Stati membri;

31.

sottolinea la necessità di un accurato monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni relative alla ridistribuzione, alla ricollocazione nei paesi di origine e agli impegni finanziari degli Stati membri, con particolare attenzione ai diritti umani;

32.

ricorda che le politiche migratorie dell'UE dovrebbero concentrarsi principalmente su come affrontare le cause profonde della migrazione; sottolinea che le politiche migratorie dell'UE dovrebbero contribuire a creare pace e stabilità e promuovere lo sviluppo economico, in linea con gli obiettivi nn. 3, 4 e 5, la tappa 7 dell'obiettivo n. 10 e l'obiettivo n. 16 dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, lavorando più strettamente con i paesi terzi per migliorare la cooperazione in materia di incentivi per il rimpatrio e il reinserimento nei paesi di origine dei migranti, compresi quelli altamente qualificati, il rimpatrio volontario e la riammissione, in modo da migliorare le loro prospettive;

33.

sottolinea che l'instabilità e l'insicurezza fisica sono cause importanti di sfollamento forzato ed è pertanto favorevole a un approccio attento alle situazioni di conflitto per l'attuazione del Fondo, approccio che dia priorità alla prevenzione dei conflitti, allo sviluppo dello Stato, al buon governo e alla promozione dello Stato di diritto; ritiene che il Fondo fiduciario rappresenti per l'UE una grande opportunità, consentendole di rafforzare la cooperazione e il dialogo politico con i suoi partner africani, in particolare per quanto riguarda l'effettiva attuazione degli accordi di rimpatrio e di riammissione, e di elaborare strategie comuni per la gestione dei flussi migratori; evidenzia la necessaria condivisione di responsabilità tra l'UE e i suoi partner africani, in linea con le conclusioni del vertice di La Valletta del novembre 2015; ritiene tuttavia che gli aiuti allo sviluppo non dovrebbero essere utilizzati per contenere i flussi di migranti e richiedenti asilo, e che i progetti finanziati dal Fondo fiduciario dell'UE non dovrebbero servire da pretesto per impedire le partenze o inasprire i controlli alle frontiere tra paesi, ignorando i fattori che spingono le persone a lasciare le proprie case; esprime profonda preoccupazione per l'impatto che il Fondo fiduciario dell'UE può avere sui diritti umani, quando il contenimento dei flussi migratori avviene attraverso la cooperazione con paesi che commettono sistematiche e/o gravi violazioni dei diritti fondamentali; chiede alla Commissione di garantire che il Fondo persegua i suoi obiettivi, aiutando direttamente le persone bisognose e non finanziando i governi responsabili delle violazioni dei diritti umani; chiede che sia potenziato il rispetto dei diritti umani dei migranti nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE;

34.

evidenzia l'importanza di comprendere le cause e le conseguenze della migrazione internazionale in una prospettiva di genere, compreso il processo di elaborazione delle decisioni in materia e i meccanismi che portano alla migrazione; ricorda che le donne e le ragazze profughe e migranti sono particolarmente vulnerabili quando si trovano in situazioni in cui la loro sicurezza non può essere garantita e in cui possono essere vittime di sfruttamento o violenza sessuale; sottolinea la necessità che il Fondo fiduciario dell'UE contribuisca alla protezione, al sostegno e/o all'assistenza dei migranti vulnerabili, dei rifugiati e delle vittime della tratta, e che sia dedicata una speciale attenzione alle donne e ai bambini;

35.

osserva che il Fondo fiduciario dell'UE è stato creato in seguito al vertice dei capi di Stato o di governo africani ed europei tenutosi a La Valletta sul tema delle questioni relative alla migrazione; invita la Commissione a fornire al Parlamento un quadro delle azioni concrete che hanno seguito tale vertice, segnatamente per quanto concerne lo sviluppo, la lotta contro i trafficanti e la firma di accordi di rimpatrio, riammissione e reinserimento; invita il Consiglio a conferire alla Commissione i mandati necessari per concludere tali accordi con i paesi interessati dal Fondo fiduciario dell'UE;

o

o o

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Presidente del Parlamento panafricano.

(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/76


P8_TA(2016)0338

Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale (2016/2017(INI))

(2018/C 204/09)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

visti l'articolo 6, lettera a), gli articoli 8 e 10, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 7, 9, 23, 24 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996, in particolare la parte I e la parte II, gli articoli 2, 4, 16 e 27, sul diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento,

vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (1) (direttiva sul congedo di maternità),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità, presentata dalla Commissione (COM(2008)0637),

vista la sua posizione in prima lettura del 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2001/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e che introduce misure intese a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare (2), che chiede, fra l'altro, l'introduzione di un congedo di paternità di due settimane,

vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (3),

vista la direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (4),

vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (5),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (6),

vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (7),

vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (8),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016 (9),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sul congedo di maternità (10),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (11),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea (12),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (13),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (14),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (15),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015 (16),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sull'applicazione della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (17),

viste le conclusioni del Consiglio, del 15 giugno 2011, sull'educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori (18),

viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2015, sul tema «Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere»,

visto il Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020, adottato con le conclusioni del Consiglio il 7 marzo 2011 (19),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002,

vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta) sull'uguaglianza di genere, rilasciata il 7 dicembre 2015,

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

viste l'iniziativa della Commissione sulla tabella di marcia «Nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano» (dicembre 2015), nonché la consultazione del pubblico e delle parti interessate,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2016 — È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione» (COM(2015)0610),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2016)0127),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (COM(2013)0083) e la sua raccomandazione 2013/112/UE del 20 febbraio 2013, dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale»,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare» (COM(2008)0635),

vista la comunicazione della Commissione del 17 febbraio 2011, dal titolo «Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori» (COM(2011)0066),

vista la relazione della Commissione, del 29 maggio 2013, sui progressi compiuti in merito agli obiettivi di Barcellona dal titolo «Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva» (COM(2013)0322),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (L'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019), in particolare il capitolo 3.1. relativo all'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e pari indipendenza economica di donne e uomini,

vista la relazione del 2015 della Commissione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea (SWD(2016)0054), in particolare il capitolo relativo alla pari indipendenza economica,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Employment and Social Developments in Europe 2015» (Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2015), del 21 gennaio 2016, in particolare il capitolo III.2 relativo alla protezione sociale,

visti gli studi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) dal titolo «Orario di lavoro ed equilibrio tra lavoro e vita privata nella prospettiva dell'arco di vita» (2013), «Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers» (Prendersi cura dei figli e di altre persone a carico: effetto sulla carriera dei giovani lavoratori) (2013), «Lavoro e cura: misure di conciliazione in tempi di cambiamento demografico» (2015), nonché la Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS) (2016),

visto lo studio del 2015 a cura della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, intitolato «Working time development in the 21st century» (Evoluzione dell'orario di lavoro nel XXI secolo),

visto lo studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dal titolo «Promoting parental and paternity leave among fathers» (Promuovere il congedo parentale e di paternità tra i padri),

vista la relazione della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), dell'8 luglio 2014, dal titolo «Equality bodies promoting a better work-life balance for all» (Enti per le pari opportunità che promuovono un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata per tutti),

visti l'indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e la sua relazione del 2015 «Reconciliation of work, family and private life in the European Union: Policy review» (Conciliazione tra vita professionale, familiare e privata nell'Unione europea: riesame delle politiche),

visto lo studio dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo, del maggio 2015, dal titolo «Gender equality in employment and occupation — Directive 2006/54/EC, European Implementation Assessment» (Uguaglianza di genere nell'occupazione e nella professione — direttiva 2006/54/CE, valutazione di attuazione europea),

visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo, dal titolo: «Maternity, paternity and parental leave: Data related to duration and compensation rates in the European Union» (Congedo di maternità, di paternità e congedo parentale: dati relativi alla durata e ai tassi di compensazione nell'Unione europea),

visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo, dal titolo: «Costs and benefits of maternity and paternity leave» (Costi e benefici del congedo di maternità e di paternità),

visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo, dal titolo: «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability» (Discriminazione dovuta all'intersezione di genere e disabilità),

visto lo studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo, del marzo 2016, dal titolo «Differences in Men's and Women's Work, Care and Leisure Time» (Differenze tra donne e uomini in termini di lavoro, cura e tempo libero),

vista la strategia di Eurocarers relativa alle persone che si prendono cura degli altri, dal titolo «Enabling Carers to Care» (Consentire alle persone che si prendono cura degli altri di impegnarsi in questa attività) del 2014;

visti il Patto europeo per la salute mentale e il benessere del 2008 e la sua priorità «salute mentale nei luoghi di lavoro»,

viste la Convenzione dell'OIL n. 156 concernente le responsabilità familiari (1981) e la raccomandazione dell'OIL n. 165 concernente i lavoratori con responsabilità familiari (1981),

viste la Convenzione dell'OIL sul lavoro a tempo parziale del 1994, la Convenzione dell'OIL sul lavoro a domicilio del 1996, la Convezione dell'OIL sulla protezione della maternità del 2000 e la Convenzione dell'OIL sui lavoratori domestici del 2011,

vista la relazione dell'OIL dal titolo «Maternity and paternity at work: law and practice across the world» (Maternità e paternità sul luogo di lavoro: legislazioni e prassi nel mondo) (2014),

viste le conclusioni concordate, del 24 marzo 2016, della 60a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, in particolare le lettere da e) a g);

visto il documento di lavoro congiunto OIL/UNICEF, dell'8 luglio 2013, dal titolo «Supporting workers with family responsibilities: connecting child development and the decent work agenda» (Sostenere i lavoratori con responsabilità familiari: collegare lo sviluppo dell'infanzia con il lavoro dignitoso),

visto l'indice di miglioramento della vita dell'OCSE, del 2015,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0253/2016),

A.

considerando che, secondo gli ultimi dati di Eurostat, il tasso di natalità nell'UE è diminuito nel corso degli ultimi decenni e che l'UE è confrontata a sfide demografiche senza precedenti (20), alle quali gli Stati membri dovrebbero far fronte; che le politiche a favore della famiglia sono essenziali per innescare tendenze demografiche positive, dal momento che la precarietà del lavoro e le difficili condizioni lavorative possono avere conseguenze negative sulla pianificazione familiare;

B.

considerando che nel 2014 nell'UE a 28 sono nati 5,1 milioni di bambini, pari a un tasso lordo di natalità del 10,1 %; che, in confronto, tale tasso era del 10,6 % nel 2000, del 12,8 % nel 1985 e del 16,4 % nel 1970; che l'UE si trova dinanzi a una grave sfida demografica dovuta all'incessante diminuzione dei tassi di natalità nella maggior parte degli Stati membri, che trasforma gradualmente l'Unione in una società gerontocratica e costituisce una minaccia diretta alla crescita e allo sviluppo dal punto di vista sociale ed economico;

C.

considerando che il concetto tradizionale di ruolo della donna e dell'uomo nonché di famiglia nucleare è stato ulteriormente messo in discussione dall'aumento nell'Unione di famiglie monoparentali, famiglie basate su unioni dello stesso sesso, madri adolescenti ecc.; che il mancato riconoscimento di questa diversità comporta maggiori discriminazioni ed effetti negativi per le persone che vivono nell'UE e per le loro famiglie;

D.

considerando che la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione e che gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano qualsiasi discriminazione basata sul genere e prevedono che sia garantita l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, anche nel conseguimento dell'equilibrio tra vita privata e vita professionale;

E.

considerando che la tabella di marcia presentata dalla Commissione rappresenta un punto di partenza; che questa occasione deve innescare un processo di riorganizzazione della situazione a livello di equilibrio tra vita privata e vita professionale di donne e uomini in Europa e deve contribuire sensibilmente al conseguimento dei livelli più elevati di parità di genere;

F.

considerando che politiche di conciliazione ben progettate e attuate devono essere considerate come un miglioramento essenziale dell'ambiente di lavoro, in grado di creare buone condizioni lavorative e benessere a livello sociale e professionale; che, nel contempo, un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata favorisce la crescita economica, la competitività, la partecipazione complessiva al mercato del lavoro, la parità di genere, la riduzione del rischio di povertà e la solidarietà tra le generazioni, risponde alle sfide dell'invecchiamento della società e influenza positivamente i tassi di natalità nell'UE; che le politiche da attuare per conseguire tali obiettivi devono essere moderne, incentrarsi sul miglioramento dell'accesso delle donne al mercato del lavoro e sull'equa ripartizione tra donne e uomini delle responsabilità domestiche e di cura, nonché basarsi sulla definizione di un quadro politico coerente favorito dalla contrattazione collettiva e dai contratti collettivi per ottenere un miglior equilibrio fra cura della famiglia, vita professionale e vita privata;

G.

considerando che la conciliazione tra vita professionale e vita privata dipende in gran parte dall'organizzazione dell'orario di lavoro sul luogo di lavoro; che sono stati sollevati dubbi circa la possibilità che un orario di lavoro più lungo e intenso possa apportare vantaggi all'economia in termini di maggiore produttività; che una parte significativa dei lavoratori nell'UE ha un orario di lavoro atipico, ad esempio lavora il sabato e la domenica e nei giorni festivi, svolge un lavoro su turni e lavora di notte, e che nel 2015 quasi la metà dei lavoratori ha lavorato durante il proprio tempo libero; che, secondo le informazioni in possesso, l'organizzazione dell'orario di lavoro cambia periodicamente per il 31 % dei dipendenti, spesso con breve preavviso (21); che ciò potrebbe sollevare preoccupazioni per la salute e la sicurezza, con un aumento del rischio di incidenti sul lavoro e di precarietà delle condizioni di salute a lungo termine, e rende difficile per i lavoratori conciliare il lavoro con le responsabilità nei confronti dei figli e di altre persone a carico; che alcuni settori sono colpiti in maniera più grave, come quello dei servizi al dettaglio, in cui la maggior parte dei dipendenti è costituito da donne;

H.

considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avviare iniziative concrete a favore di prestazioni professionali adattabili ed efficaci sia nel settore pubblico che in quello privato, che consentirebbero ai lavoratori di conseguire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata;

I.

considerando che nel 2015 il tasso di occupazione maschile nell'UE a 28 si è attestato al 75,9 %, mentre quello femminile è stato del 64,3 % (22), nonostante il maggiore livello di istruzione delle donne; che il numero di donne nella forza lavoro è persino più basso se si considerano i tassi di occupazione degli equivalenti a tempo pieno, visto che la percentuale di occupazione a tempo parziale tra le donne è molto elevata in alcuni Stati membri; che nel 2013 la settimana lavorativa degli uomini era di 47 ore retribuite, mentre quella delle donne era di 34 ore; che, sommando le ore di lavoro retribuito e non retribuito a casa, le donne giovani lavoravano in media 64 ore, mentre gli uomini lavoravano 53 ore (23); che, secondo le stime, le perdite in termini di PIL pro capite attribuibili al divario di genere nel mercato del lavoro giungono al 10 % in Europa;

J.

considerando che, nell'attuale contesto delle politiche dell'UE per l'occupazione, le tematiche socio-economiche e la parità, la strategia Europa 2020 e gli obiettivi prefissati sono ben lunghi dall'essere conseguiti; che senza politiche proattive concepite e attuate per aiutare le donne ad accedere al mercato del lavoro, in particolare le politiche che promuovono un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, non può essere di fatto conseguito alcun obiettivo fissato a livello dell'UE;

K.

considerando che il mercato del lavoro europeo è frammentato per il genere (24); che, nella sua comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127, Allegato I), dell'8 marzo 2016, la Commissione ha altresì osservato che «le donne sono ancora sottorappresentate nell'occupazione ma sovrarappresentate negli impieghi a tempo parziale e nei settori meno retribuiti; le loro retribuzioni orarie sono inferiori, anche quando si esegue lo stesso lavoro, anche se in termini di livello di istruzione esse hanno sorpassato gli uomini»;

L.

considerando che la povertà e l'inasprimento delle disuguaglianze si sono aggravati con le politiche macroeconomiche attuate dall'UE e con le misure di austerità imposte in risposta alla crisi economica;

M.

considerando che la conciliazione della vita familiare e vita lavorativa rappresenta una sfida particolare per i genitori soli con figli a carico, tra cui prevalgono le madri sole; che in tutti i 28 Stati membri dell'UE non meno del 34 % delle madri sole è a rischio di povertà, e che i figli di queste famiglie sono esposti in misura decisamente maggiore alla cosiddetta trasmissione intergenerazionale della povertà;

N.

considerando che le conseguenze negative della cosiddetta «femminilizzazione della povertà» colpiscono in misura maggiore i figli allevati da madri sole che incontrano forti difficoltà a conciliare il ruolo di lavoratore unico con le responsabilità genitoriali;

O.

considerando che la parità di genere nel mercato del lavoro va non solo a vantaggio delle donne ma anche dell'economia e della società in generale, costituendo una risorsa economica fondamentale per favorire una crescita economica sostenibile e inclusiva, ridurre le disparità sul luogo di lavoro e aumentare l'efficienza e la fluidità del mercato del lavoro; che il fatto che le donne accedano e riaccedano al mercato del lavoro comporta un incremento del reddito familiare, dei consumi, dei contributi sociali e del volume delle imposte versate; che le donne continuano a essere vittime di discriminazione nell'accesso e nel mantenimento di un'occupazione e vedono negati i diritti del lavoro, in particolare a causa della gravidanza e della maternità;

P.

considerando che il divario retributivo tra uomini e donne è pari al 16,3 % e che le forme atipiche e precarie dei contratti di lavoro interessano più le donne che gli uomini;

Q.

considerando che le disuguaglianze nel mercato del lavoro si ripercuotono lungo tutto l'arco della vita e incidono sui diritti delle donne, ad esempio sulle pensioni, come dimostrato dal divario pensionistico di genere pari al 39 % nell'UE, che è più del doppio rispetto al divario retributivo di genere, pari al 16 %;

R.

considerando che tra le differenti categorie professionali, le lavoratrici autonome e le imprenditrici in particolare riscontrano maggiori difficoltà nel conseguire l'equilibrio tra vita privata e vita professionale; che molto spesso le donne che intendono avviare un'attività hanno difficoltà ad accedere al credito, poiché gli intermediari finanziari tradizionali sono reticenti a concedere loro un prestito, ritenendo che le donne siano più esposte al rischio e meno suscettibili di far crescere l'impresa;

S.

considerando che gli stereotipi ampiamente veicolati dalla società conferiscono alle donne una ruolo secondario; che tali stereotipi si sviluppano sin dall'infanzia e si riflettono nella scelta della formazione e dell'istruzione fino al mercato del lavoro; che le donne sono ancora troppo spesso confinate a occupazioni «femminili» e sono sovente scarsamente remunerate; che le divisioni nel mercato del lavoro riproducono stereotipi per cui la cura dei figli ricade nella stragrande maggioranza dei casi soprattutto sulle donne, facendo sì che esse trascorrano dal doppio a dieci volte più del tempo a occuparsi di attività di cura gratuite rispetto agli uomini (25); che gli stereotipi di genere e la discriminazione basata sul genere hanno ripercussioni negative sull'indipendenza e le prospettive a livello personale, sociale ed economico delle donne e provocano una maggiore concentrazione di donne nei lavori a tempo parziale, interruzioni di carriera e rischio maggiore di povertà ed esclusione sociale, in particolare per le madri sole, colpendo in tal modo l'autonomia femminile;

T.

considerando che le tipologie di congedo per motivi familiari continuano a essere motivo di discriminazione e di stigmatizzazione sia per le donne che per gli uomini, nonostante la legislazione e il quadro di politiche in vigore a livello dell'UE e nazionale, e ciò colpisce soprattutto le donne, le quali chiedono soprattutto congedi per motivi familiari per prestare assistenza;

U.

considerando che le differenze a livello di utilizzo del congedo parentale da parte delle donne e degli uomini dà prova della discriminazione basata sul genere; che il tasso di richiesta del congedo parentale da parte dei padri negli Stati membri continua a essere ridotto, dal momento che solo il 10 % di essi si avvale di almeno un giorno di congedo, mentre il 97 % delle donne utilizza il congedo parentale disponibile per entrambi i genitori; che i dati a disposizione confermano che i congedi parentali per motivi di famiglia scarsamente retribuiti o non retribuiti comportano bassi tassi di partecipazione; che un congedo parentale, integralmente o parzialmente non trasferibile e retribuito in modo adeguato, favorisce un utilizzo più equilibrato da parte di entrambi i genitori e contribuisce a ridurre la discriminazione nei confronti delle donne sul mercato del lavoro; che solo alcuni Stati membri incoraggiano i padri a sfruttare i congedi di paternità o parentali, e che gli uomini sono così privati della possibilità sia di partecipare alla cura dei figli che di trascorrere tempo con loro;

V.

considerando che è fondamentale promuovere misure che favoriscano l'accesso dei padri al congedo, tanto più che i padri che richiedono il congedo familiare costruiscono una relazione migliore con i figli e che è più probabile che essi svolgano un ruolo attivo nei compiti futuri legati alla loro educazione;

W.

considerando che studi di Eurofound hanno messo in evidenza gli aspetti che influenzano il tasso di utilizzo dei congedi familiari da parte dei padri, ossia: il livello retributivo, l'adattabilità del sistema di congedo, la disponibilità di informazioni, la disponibilità e la flessibilità dei servizi di cura per l'infanzia e il timore di essere esclusi dal mercato del lavoro a causa dei congedi;

X.

considerando che la disponibilità e l'accesso a servizi di educazione e cura della prima infanzia a costi contenuti, adeguati e di qualità, servizi assistenza per le altre persone a carico nonché servizi sociali di alta qualità sono uno dei principali fattori che influenzano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; che non vi sono infrastrutture sufficienti che offrono servizi di assistenza all'infanzia di qualità e accessibili a tutti i livelli di reddito; che per il 27 % degli europei la scarsa qualità dell'assistenza all'infanzia è un ostacolo all'accesso a tali servizi (26); che per ottenere servizi di qualità è necessario investire nella formazione degli operatori dell'assistenza all'infanzia (27); che solo 11 Stati membri hanno conseguito il primo obiettivo di Barcellona (fornire assistenza all'infanzia ad almeno il 90 % dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico), mentre solo 10 Stati membri hanno conseguito il secondo (almeno il 33 % dei bambini di età inferiore ai 3 anni) (28);

Y.

considerando che l'educazione e l'assistenza della prima infanzia e le esperienze dei bambini da 0 a 3 anni hanno un impatto decisivo sul loro sviluppo cognitivo, visto che essi sviluppano le loro capacità essenziali nei primi cinque anni di vita;

Z.

considerando che le politiche in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbero altresì consentire ai genitori di adempiere alle proprie responsabilità verso i figli, garantendo i mezzi finanziari, il tempo e il supporto necessari sia alla madre che al padre;

AA.

considerando che l'Europa è il continente con il numero più elevato di cittadini anziani e con un processo di invecchiamento destinato a proseguire nei prossimi decenni; che molti Stati membri non dispongono di sufficienti strutture per l'assistenza a lungo termine per affrontare l'aumento del fabbisogno di assistenza e la stagnazione/riduzione dell'indicatore del buono stato di salute; che la maggior parte dei posti di lavoro creati nell'assistenza domiciliare formale per i familiari anziani sono scarsamente retribuiti e richiedono basse qualifiche (29);

AB.

considerando che l'80 % delle esigenze di assistenza nell'UE sono soddisfatte da operatori informali; che circa 3,3 milioni di europei di età compresa fra 15 e 34 anni hanno dovuto lasciare il lavoro a tempo pieno poiché non dispongono delle strutture di assistenza per i figli o per i familiari anziani a carico;

AC.

considerando che le TIC e le tecnologie emergenti hanno cambiato le condizioni di lavoro e di occupazione nonché le culture e le strutture organizzative in tutti i settori; che la formulazione di politiche deve tenere il passo degli sviluppi tecnologici per garantire che le norme sociali e la parità di genere compiano progressi, anziché regredire alla luce delle mutate circostanze;

AD.

considerando che la combinazione di assistenza e di lavoro retribuito ha un impatto importante sulla sostenibilità del lavoro e sui tassi di occupazione, in particolare per le donne, che potrebbero dover far fronte, a un certo punto della loro vita, alla cura di nipoti e/o genitori anziani (30);

AE.

considerando che alcuni ordinamenti giuridici nell'UE mantengono la non individualità nei sistemi fiscali e previdenziali, in cui alla donna sono riconosciuti solo diritti derivati dal rapporto esistente con l'uomo, compreso l'accesso ai servizi sanitari e alla pensione; che gli Stati membri che impongono la dipendenza della moglie/madre creano una discriminazione diretta contro le donne e negano loro i pieni diritti di cittadinanza mediante la modalità selettiva in cui vengono erogati i servizi statali;

AF.

considerando che sono necessarie politiche mirate in materia di mercato del lavoro ed equilibrio tra lavoro e vita privata per tenere conto degli ostacoli intersettoriali incontrati dalle donne vulnerabili in termini di equilibrio tra lavoro e vita privata e sicurezza lavorativa, come le donne con disabilità, le donne giovani, le donne migranti e rifugiate, le donne provenienti da minoranze etniche e le donne LGBTI;

AG.

considerando che concedere tempo libero ai lavoratori per lo sviluppo personale e formativo nell'ambito dell'apprendimento permanente, senza alcuna discriminazione, ne favorisce il benessere e il contributo all'economia attraverso maggiori competenze e una maggiore produttività (31);

AH.

considerando che la sola attuazione di politiche in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata non si tradurrà in un vantaggio per i lavoratori se non sarà accompagnata da politiche di miglioramento delle condizioni di vita e da politiche che favoriscano e promuovano, fra l'altro, le attività culturali, ludiche, sportive;

Principi generali

1.

sottolinea che la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare è un concetto ampio che abbraccia tutte le politiche globali di natura legislativa e non legislativa, volte a promuovere un equilibrio adeguato e proporzionato tra i diversi aspetti della vita delle presone; ritiene che per conseguire un reale equilibrio tra vita professionale e vita privata sono necessarie politiche solide, trasversali, strutturali, coerenti e complete, che includano incentivi e misure efficienti per favorire la conciliazione tra il lavoro, la possibilità di dedicare tempo alla famiglia e agli amici e di prendersi cura dei familiari, il tempo libero e lo sviluppo personale; evidenzia che è necessario soprattutto un cambiamento culturale a livello della società, che prenda di mira gli stereotipi di genere, affinché il lavoro e le attività di cura siano ripartite in modo più equo tra gli uomini e le donne;

2.

sottolinea che la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare deve essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri, ai padri o a chi fornisce assistenza; chiede l'introduzione di un quadro per garantire che tale diritto rappresenti un obiettivo fondamentale dei sistemi sociali e invita l'UE e gli Stati membri a promuovere, sia nel settore pubblico che privato, modelli di welfare aziendale che rispettino il diritto all'equilibrio tra vita professionale e vita privata; ritiene che tale diritto dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative dell'UE che possano avere un impatto diretto o indiretto su tale tema;

3.

mette in evidenza che l'UE è confrontata a mutamenti demografici senza precedenti, segnatamente la crescita dell'aspettativa di vita, il calo dei tassi di natalità, il mutamento delle strutture familiari con le nuove forme di costruzione delle relazioni e di (co)abitazione, la genitorialità in tarda età e le migrazioni, che rappresentano nuove sfide per l'Unione; è preoccupato per il fatto che la crisi economica e finanziaria ha avuto un impatto negativo sulle finanze pubbliche necessarie per le politiche in materia di equilibrio tra lavoro e vita privata e per garantire la disponibilità e l'accesso a servizi di interesse generale di qualità e a costi contenuti; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto politiche e incentivi positivi per sostenere il rilancio demografico, preservare i sistemi di sicurezza sociale e promuovere il benessere e lo sviluppo delle persone e della società nel suo insieme;

4.

sottolinea che il calo del tasso di natalità nell'UE è stato aggravato dalla crisi, visto che la disoccupazione, la precarietà del lavoro, l'incertezza riguardo al futuro e le discriminazioni sul mercato del lavoro inducono i giovani, in particolare le giovani professioniste, a rimandare la decisione di avere un figlio per continuare a essere attivi in un mercato del lavoro sempre più competitivo; invita, in tale contesto, gli Stati membri e le parti sociali a promuovere ambienti di lavoro favorevoli alla famiglia, piani di conciliazione, programmi di reinserimento nel lavoro, canali di comunicazione tra lavoratori e datori di lavoro e incentivi per le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare per garantire che le persone non siano economicamente penalizzate per avere figli e che legittime aspirazioni di carriera non vadano in direzione opposta ai progetti familiari; sottolinea inoltre che il congedo di maternità, di paternità e parentale può essere applicato efficacemente e apportare benefici alla società e all'economia solo se è applicato contestualmente ad altri strumenti programmatici, tra cui l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia accessibili e di qualità;

5.

accoglie positivamente l'approccio della Commissione alle politiche in materia di equilibrio tra lavoro e vita privata considerate cruciali per affrontare le sfide socio-economiche; invita le parti sociali europee a presentare un accordo su un pacchetto globale di misure legislative e non legislative concernenti la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare; invita la Commissione a presentare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, una proposta relativa a tale pacchetto nel programma di lavoro della Commissione per il 2017 nel contesto dell'annunciato pilastro europeo dei diritti sociali, qualora non fosse possibile giungere a un accordo tra le parti sociali; sottolinea che le proposte legislative dovrebbero contemplare, come base giuridica, l'uguaglianza tra gli uomini e le donne; chiede alla Commissione di collaborare con le parti interessate a livello sociale per creare un vero pilastro dei diritti sociali che porti a un reale investimento sociale incentrato sugli investimenti sulle persone;

6.

accoglie con favore l'avvio, da parte della Commissione, di una consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali allo scopo di raccogliere pareri e riscontri su una serie di principi essenziali intesi a sostenere mercati del lavoro e sistemi di previdenza sociale ben funzionanti ed equi nella zona euro;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le politiche e le misure pertinenti tengano conto della crescente diversità delle relazioni familiari, tra cui unioni civili, accordi tra genitori o nonni, nonché la diversità della società nel suo complesso, in particolare al fine di garantire che un bambino non subisca discriminazioni a causa dello status matrimoniale dei genitori o della composizione della sua famiglia; invita gli Stati membri al riconoscimento reciproco dei documenti giuridici, nell'ottica di garantire la libertà di circolazione senza discriminazioni;

8.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto e attuare politiche e fornire misure a sostegno delle persone più svantaggiate o attualmente escluse dalla legislazione o dalle politiche vigenti, come i genitori soli, le coppie non sposate, le coppie dello stesso sesso, i migranti, i lavoratori autonomi o i cosiddetti «coniugi coadiuvanti», come pure le famiglie in cui uno dei membri presenta una disabilità;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi affinché la legislazione e le politiche in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata tengano conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e delle osservazioni conclusive destinate all'UE elaborate nel 2015 dal comitato sui diritti delle persone con disabilità;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che il benessere e l'interesse superiore dei minori siano considerazioni prioritarie nell'elaborazione, nel monitoraggio e nell'attuazione delle politiche in materia di equilibrio tra lavoro e vita privata; chiede alla Commissione e agli Stati membri di dare piena attuazione alla raccomandazione dal titolo «Investire nell'infanzia» (32) e a controllarne da vicino i progressi; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e introdurre iniziative, come la garanzia per i minori, che pongano i bambini al centro delle esistenti politiche di riduzione della povertà, affinché ogni bambino possa avere accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, all'assistenza all'infanzia, ad alloggi dignitosi e a una nutrizione adeguata, nell'ambito di un piano europeo integrato di lotta alla povertà infantile;

11.

ritiene che la povertà infantile sia collegata alla povertà dei genitori e invita pertanto gli Stati membri ad attuare la raccomandazione sulla povertà infantile e il benessere dei minori e a utilizzare il quadro di monitoraggio basato sugli indicatori ivi contenuto;

12.

sottolinea l'importanza di integrare un approccio basato sul ciclo di vita nelle politiche in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata e nelle pertinenti strategie aziendali, al fine di garantire che ogni persona riceva sostegno nelle diverse fasi della vita e possa partecipare attivamente al mercato del lavoro godendo dei diritti lavorativi e alla società nel suo insieme;

13.

pone in evidenza che un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale e una maggiore parità di genere sono elementi cruciali per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in particolare delle donne prestatrici di assistenza e delle madri single, e per conseguire l'obiettivo dell'emancipazione femminile; sottolinea che la chiave per l'emancipazione economica femminile è rappresentata dalla trasformazione e dall'adeguamento del mercato del lavoro e dei sistemi di previdenza sociale in modo tale da tenere conto delle fasi della vita delle donne;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare politiche di trasformazione e a investire in campagne di sensibilizzazione per superare gli stereotipi di genere e promuovere una più equa condivisione del lavoro domestico e di cura, concentrandosi altresì sul diritto e sulla necessità che gli uomini si assumano responsabilità di assistenza senza essere stigmatizzati o penalizzati; ritiene che sia opportuno rivolgersi alle imprese e sostenerle nei loro sforzi volti a favorire l'equilibrio tra vita privata e vita professionale e combattere la discriminazione;

15.

invita gli Stati membri a rafforzare la protezione contro le discriminazioni e i licenziamenti illeciti connessi all'equilibrio tra vita privata e vita professionale, che colpiscono in particolare le lavoratrici, nonché a garantire l'accesso alla giustizia e alle vie legali, anche attraverso una maggiore divulgazione di informazioni sui diritti dei lavoratori e sull'assistenza legale in caso di necessità; chiede, a tale riguardo, alla Commissione e agli Stati membri di proporre politiche volte a migliorare l'applicazione delle misure antidiscriminazione sul posto di lavoro, anche sensibilizzando con campagne di informazione in merito ai diritti giuridici relativi alla parità di trattamento, invertendo l'onere della prova (33) e abilitando gli enti nazionali per le pari opportunità a condurre indagini formali di loro iniziativa su questioni di parità e ad aiutare le potenziali vittime di discriminazioni;

16.

sottolinea che la mancanza di dati comparabili, esaustivi, affidabili e regolarmente aggiornati sull'uguaglianza rende più difficile dimostrare l'esistenza della discriminazione, in particolare di quella indiretta; esorta gli Stati membri a raccogliere dati sull'uguaglianza in maniera sistematica e a renderli disponibili, con il coinvolgimento degli organismi nazionali per l'uguaglianza e dei tribunali nazionali, anche nell'ottica di analizzare e monitorare tali dati ai fini delle raccomandazioni specifiche per paese; invita la Commissione a prendere iniziative per promuovere ulteriormente tale raccolta di dati mediante una raccomandazione agli Stati membri e incaricando Eurostat di mettere a punto consultazioni volte a integrare la disaggregazione dei dati su tutti i motivi di discriminazione negli indicatori delle indagini sociali europee; invita la Commissione a continuare a collaborare con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) per migliorare in maniera sistematica la quantità e la qualità dei dati disaggregati per genere;

17.

invita la Commissione ad analizzare periodicamente i progressi compiuti nelle aree critiche individuate nella piattaforma di azione di Pechino per le quali esistono già indicatori sviluppati dall'EIGE, e a tenere conto degli esiti di tali analisi nella sua valutazione della parità di genere nell'UE;

18.

prende atto dell'importante ruolo svolto dagli enti nazionali per le pari opportunità nell'attuazione della direttiva 2000/78/CE sull'uguaglianza in materia di occupazione, contribuendo alla sensibilizzazione e alla raccolta dei dati, mantenendo contatti con le parti sociali e le altre parti interessate, aiutando a risolvere il problema delle denunce insufficienti e rendendo più accessibili le procedure di denuncia; invita gli Stati membri a rafforzare il ruolo, le capacità e l'indipendenza degli enti per le pari opportunità, compresa Equinet, anche fornendo loro fondi adeguati; chiede in particolare il rafforzamento delle organizzazioni previste nella direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento, garantendo accesso alla giustizia e alle vie legali;

19.

reputa necessario che sia prevista una formazione adeguata sulla legislazione e la giurisprudenza in materia di non discriminazione nell'occupazione per i dipendenti delle autorità nazionali, regionali e locali e gli organismi preposti all'applicazione della legge nonché per gli ispettori del lavoro; ritiene che tale formazione sia altresì fondamentale per giudici, pubblici ministeri, avvocati e forze di polizia;

20.

invita gli Stati membri, insieme alla Commissione, a garantire che l'attribuzione di diritti sociali da parte delle politiche pubbliche sia egualmente accessibile a donne e uomini, onde assicurare che tutti possano esercitare i propri diritti e conseguire un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Uguaglianza retributiva ed equa condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini

21.

sottolinea la necessità di eliminare le disuguaglianze di genere nel lavoro retribuito e non retribuito e di promuovere l'equa condivisione tra donne e uomini delle responsabilità, dei costi e della cura dei figli e delle persone a carico, ma anche all'interno della società nel suo complesso, garantendo, tra l'altro, un accesso universale a servizi di interesse generale; ricorda a tale riguardo la necessità di avanzare proposte specifiche per un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale;

22.

deplora la persistenza del divario retributivo di genere, che costituisce una violazione del principio fondamentale, sancito dall'articolo 157 TFUE, della parità di retribuzione a parità di lavoro tra le lavoratrici e i lavoratori, violazione che colpisce in particolare le donne con figli e dedite alla loro educazione; invita l'UE e gli Stati membri a definire e attuare, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni per la parità di genere, politiche volte a colmare il divario retributivo di genere; invita gli Stati membri a svolgere periodicamente analisi comparative degli stipendi per integrare i suddetti sforzi;

23.

invita la Commissione, in conformità delle conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sulla parità di genere, a migliorare la situazione del suo impegno strategico sull'uguaglianza di genere e a integrare una prospettiva di genere nella strategia Europa 2020, in modo da garantire che il lavoro sull'uguaglianza di genere non perda il proprio carattere prioritario; esorta pertanto la Commissione ad adottare una strategia per l'uguaglianza di genere post-2015, in linea con le raccomandazioni del Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020;

24.

invita gli Stati membri a mettere in atto politiche proattive e investimenti adeguati concepiti allo scopo di aiutare le donne e gli uomini a immettersi, reinserirsi, restare e avanzare nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo per motivi familiari e di assistenza con un'occupazione sostenibile e di qualità, in linea con l'articolo 27 della Carta sociale europea; mette in risalto in particolare l'esigenza di garantire ai lavoratori il reintegro nella medesima posizione o in una posizione equivalente o simile, la protezione dal licenziamento e da trattamenti meno favorevoli conseguenti alla gravidanza, alla richiesta o alla fruizione del congedo per motivi familiari, nonché il riconoscimento di un periodo di protezione in seguito al rientro sul posto di lavoro affinché sia possibile il riadattamento;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere le parti sociali e la società civile nelle politiche in materia di parità di genere; sottolinea l'importanza di un finanziamento adeguato di tali politiche, degli accordi collettivi e della contrattazione collettiva ai fini della lotta alla discriminazione e della promozione della parità di genere sul posto di lavoro, nonché l'importanza della ricerca e degli scambi di buone pratiche;

26.

ritiene che promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la loro indipendenza economica sia essenziale per conseguire l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, di innalzare il tasso di occupazione complessivo al 75 %, favorendo altresì l'aumento del PIL; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le politiche e aumentare gli investimenti a sostegno dell'occupazione femminile in posti di lavoro di qualità, in particolare nei settori e nelle posizioni in cui le donne sono sottorappresentate, quali i settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, della matematica e dell'economia verde o le posizioni di alta dirigenza in tutti i settori;

Tipologie di congedo per motivi familiari e per necessità di assistenza

27.

osserva che la Commissione ha ritirato la proposta di revisione della direttiva sul congedo di maternità e le chiede di avanzare una proposta ambiziosa corredata da norme di alto livello, collaborando strettamente con le parti sociali e consultando la società civile, onde assicurare un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le donne siano retribuite e coperte dalla previdenza sociale durante il congedo di maternità, in modo da sostenere le famiglie e combattere le disuguaglianze, rafforzare l'indipendenza sociale ed economica femminile ed evitare che le donne siano penalizzate perché hanno figli; sottolinea che il congedo di maternità deve essere accompagnato da misure efficaci per proteggere i diritti delle donne in gravidanza, delle neomamme, delle madri che allattano e delle madri single, rispondendo alle raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dell'Organizzazione mondiale della sanità;

28.

chiede che vi sia un maggiore coordinamento delle diverse tipologie di congedo a livello dell'UE e degli Stati membri in cooperazione con le parti sociali; ricorda che un migliore accesso a differenti tipologie di congedo fa sì che le persone dispongano di formule di congedo rispondenti alle varie fasi della vita e incrementa la partecipazione all'occupazione, l'efficienza complessiva e la soddisfazione professionale; osserva che, ove manchino disposizioni che disciplinano il congedo, o qualora le disposizioni esistenti siano considerate insufficienti, le parti sociali potrebbero svolgere un ruolo nella definizione di nuove disposizioni o nell'aggiornamento di quelle esistenti in materia di congedo di maternità e paternità e di congedo parentale;

29.

invita gli Stati membri a offrire un reddito sostitutivo e una protezione sociale adeguati durante qualsiasi tipo di congedo per motivi familiari o di assistenza, in particolare affinché i lavoratori a basso reddito possano beneficiare delle misure di congedo in condizioni di parità rispetto agli altri lavoratori;

30.

chiede alla Commissione di pubblicare una relazione sull'attuazione della direttiva sul congedo parentale e invita la Commissione e le parti sociali a esaminare la possibilità di offrire un'opportuna estensione della durata minima del congedo parentale con un reddito sostitutivo e una protezione sociale adeguati, portandolo da quattro ad almeno sei mesi, e ad innalzare il limite di età del bambino per cui si può fruire del congedo parentale; sottolinea che i genitori dovrebbero godere della flessibilità di utilizzare il congedo in modo frazionato o in un'unica soluzione; invita gli Stati membri e le parti sociali a riesaminare i propri sistemi di compensazione finanziaria del congedo parentale al fine di raggiungere un reddito sostitutivo di livello adeguato, che funga da incentivo e incoraggi altresì gli uomini ad avvalersi del congedo parentale al di là del periodo minimo garantito dalla direttiva; ribadisce che il congedo parentale dovrebbe essere condiviso in maniera equa tra i genitori e che una parte significativa del congedo dovrebbe rimanere non trasferibile (34); sottolinea che entrambi i genitori devono ricevere lo stesso trattamento in termini di diritto al reddito e durata del congedo;

31.

prende atto della maggiore vulnerabilità dei genitori che lavorano con figli disabili a carico; invita pertanto la Commissione a migliorare e rafforzare le disposizioni della direttiva 2010/18/UE relativa ai criteri di ammissibilità e a norme dettagliate per la concessione del congedo parentale a chi ha figli con disabilità o gravi malattie a lungo decorso invalidanti; esorta a tale riguardo gli Stati membri ad estendere la possibilità di questi genitori di fruire del congedo parentale oltre il limite di età del figlio fissato dalla direttiva e a garantire loro congedi di maternità, paternità (ove questo esista) e congedi parentali supplementari;

32.

ritiene che il sostegno all'individualizzazione del diritto a regimi di congedo nonché la promozione del ruolo del padre nell'educazione dei figli siano essenziali per giungere a una conciliazione tra vita professionale e vita privata che sia equilibrata dal punto di vista del genere e per conseguire l'obiettivo fissato da Europa 2020 in materia di occupazione a favore delle donne e degli uomini;

33.

invita la Commissione, allo scopo di consentire ai genitori con figli o alle persone con soggetti a carico di conseguire un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale, a proporre iniziative ben fondate e coerenti su:

1)

una direttiva sul congedo di paternità che preveda un minimo di due settimane di congedo obbligatorio interamente retribuite,

2)

una direttiva sul congedo per i prestatori di assistenza che integri la prestazione di assistenza professionale, consenta ai lavoratori di prendersi cura delle persone a carico e offra ai prestatori di assistenza una retribuzione e una protezione sociale adeguate; chiede una flessibilità orientata al dipendente e incentivi sufficienti per indurre gli uomini ad avvalersi del congedo per i prestatori di assistenza,

3)

norme minime applicabili in tutti gli Stati membri per far fronte alle necessità specifiche di genitori e figli adottivi e sancire i medesimi diritti dei genitori naturali,

riconoscendo nel contempo che alcuni Stati membri hanno già adottato misure proattive riguardanti il congedo di paternità e il congedo per i prestatori di assistenza;

34.

invita gli Stati membri a introdurre, mediante normative in materia di lavoro e sicurezza sociale, «crediti di assistenza» sia per le donne che per gli uomini sotto forma di periodi equivalenti per maturare diritti pensionistici, al fine di proteggere i lavoratori che interrompono l'attività professionale per prestare assistenza informale non retribuita a una persona a carico o a un familiare e riconoscere il valore del lavoro svolto da tali prestatori di assistenza per la società nel suo complesso; incoraggia gli Stati membri a operare uno scambio delle migliori pratiche in tale ambito;

Assistenza alle persone a carico

35.

invita gli Stati membri ad attuare concretamente gli obiettivi di Barcellona entro il 2020 e ad avvallare il quadro di qualità del 2014 per l'educazione e l'assistenza della prima infanzia;

36.

ricorda che gli investimenti nei servizi sociali, comprese le infrastrutture, generano effetti rilevanti a livello occupazionale, comportando altresì entrate aggiuntive significative per il settore pubblico in termini di imposte sul lavoro e contributi previdenziali; esorta gli Stati membri a investire in un'educazione e un'assistenza della prima infanzia nonché in servizi di cura per gli anziani e le persone a carico che siano di qualità elevata; li invita a garantire che tali servizi siano disponibili, universalmente accessibili e abbiano un costo ragionevole, prendendo in esame la possibilità, ad esempio, di aumentare la spesa pubblica destinata ai servizi di assistenza, compresi i progetti di vita indipendente, e facendo un migliore uso dei fondi dell'UE; chiede che la revisione del quadro finanziario pluriennale serva anche ad aumentare gli investimenti nei servizi sociali e nelle relative infrastrutture, in particolare con il sostegno del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo per gli investimenti strategici; invita gli Stati membri a prendere in esame la possibilità di concedere un accesso gratuito ai servizi di assistenza alle famiglie che vivono in condizioni di povertà ed esclusione sociale; osserva altresì che l'insufficiente quantità di investimenti in strutture e servizi pubblici di assistenza incide in modo sproporzionato sui genitori soli, di cui la grande maggioranza sono donne;

37.

sottolinea la necessità di riconoscere il lavoro svolto dalle persone che dedicano il proprio tempo e le proprie competenze alla cura delle persone anziane e non autosufficienti;

38.

pone in evidenza che, per i genitori che lavorano, la cura dei bambini disabili rappresenta una particolare sfida che dovrebbe essere riconosciuta dalla società ed essere oggetto di sostegno da parte delle politiche pubbliche e della contrattazione collettiva; invita gli Stati membri a porre l'accento, nel garantire servizi di assistenza per bambini in età prescolare, non soltanto sull'accessibilità ma anche sulla qualità di tali forme di assistenza, in particolare con riferimento ai bambini provenienti da contesti svantaggiati e ai bambini con disabilità;

39.

invita gli Stati membri a sostenere le politiche fiscali in quanto potente leva per aumentare l'equilibrio tra vita privata e vita professionale e a promuovere l'occupazione femminile;

40.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre obiettivi in materia di assistenza agli anziani, ai disabili e ad altre persone non autosufficienti, analogamente agli obiettivi di Barcellona, corredati di strumenti di monitoraggio che dovrebbero misurarne la qualità, l'accessibilità e la ragionevolezza del costo; esorta Eurostat, Eurofound e l'EIGE (per il suo indice di genere) a raccogliere dati in materia e a condurre studi a sostegno di tale impegno;

41.

chiede agli Stati membri di rafforzare la rete di servizi specializzati che forniscono assistenza agli anziani e, in particolare, a creare reti di servizi domiciliari; sottolinea, in tale contesto, la necessità che le politiche di assistenza agli anziani siano adattate alle esigenze dei singoli, ponendo l'accento, ove possibile, sulle preferenze individuali in relazione al luogo di erogazione di tale servizio di assistenza;

42.

invita la Commissione ad impegnarsi a favore di norme qualitative europee per tutti i servizi di assistenza per quanto concerne, tra l'altro, la loro disponibilità, accessibilità e ragionevolezza del costo, il che offrirebbe sostegno agli Stati membri nell'innalzare gli standard nel settore dell'assistenza; rammenta i quadri esistenti, come il quadro di qualità europeo per i servizi di assistenza a lungo termine, da cui è opportuno trarre ispirazione; esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare politiche che consentano e prevedano la deistituzionalizzazione dell'assistenza a lungo termine, ove possibile e con il sostengo dell'assistenza basata sulla collettività;

43.

segnala che un elemento importante per la realizzazione di servizi di qualità è rappresentato dagli investimenti nella forza lavoro (35); invita pertanto gli Stati membri e le parti sociali a promuovere condizioni di lavoro dignitose e un'occupazione di qualità per gli assistenti sociali, anche attraverso una retribuzione dignitosa, il riconoscimento del loro status e la messa a punto di percorsi di formazione professionale di elevata qualità per tali lavoratori;

Occupazione di qualità

44.

mette in evidenza gli alti livelli di povertà in tutta l'Europa, che costringono alcune persone a lavorare di più e più a lungo, anche svolgendo diversi lavori, per poter avere un salario sufficiente alla loro sussistenza; invita gli Stati membri e le parti sociali a elaborare un quadro di politica salariale che preveda misure efficaci per contrastare la discriminazione retributiva e garantire remunerazioni adeguate a tutti i lavoratori, ad esempio attraverso l'introduzione di salari minimi a livello nazionale in grado di assicurare un vita dignitosa, in linea con le pratiche nazionali; esorta gli Stati membri a sostenere la contrattazione collettiva quale importante elemento nell'elaborazione delle politiche salariali;

45.

segnala che l'equilibrio tra vita privata e vita professionale deve basarsi sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori nel mercato del lavoro, nonché sul diritto a prendersi del tempo libero senza le restrizioni dettate dalle crescenti esigenze di mobilità e flessibilità; sottolinea che la crescente flessibilità può contribuire ad aumentare le discriminazioni attualmente esistenti sul mercato del lavoro nei confronti delle donne — che si manifestano sotto forma di retribuzioni più basse, forme di lavoro atipico e livello sproporzionato di responsabilità per il lavoro domestico non retribuito — se non si adotta prima un chiaro approccio volto all'integrazione della dimensione di genere;

46.

invita Eurofound a sviluppare ulteriormente le sue attività tese al monitoraggio della qualità dell'occupazione attraverso la sua indagine europea sulle condizioni di lavoro, basata sul sua definizione di qualità del lavoro, la quale tiene conto dei guadagni, delle prospettive, della qualità dell'orario di lavoro, dell'impiego delle competenze e della discrezionalità, dell'ambiente sociale, del rischio fisico e dell'intensità del lavoro; esorta inoltre Eurofound ad approfondire le sue ricerche sulle politiche, gli accordi tra le parti sociali e le pratiche delle imprese che favoriscono la qualità del lavoro (36); invita Eurofound a continuare a monitorare l'incidenza dell'organizzazione dell'orario di lavoro e a fornire analisi di politiche pubbliche e accordi tra le parti sociali in tale ambito, compresa una valutazione del modo in cui questi vengono negoziati e favoriscono l'equilibrio tra vita privata e vita professionale; chiede a Eurofound di sviluppare la ricerca sulle modalità con cui le famiglie con due lavoratori gestiscono congiuntamente la propria organizzazione degli orari di lavoro e sul miglior modo per assisterle;

47.

sottolinea, da un lato, che l'equilibrio tra vita privata e vita professionale deve basarsi sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori nel mercato del lavoro, nonché sul diritto a prendersi del tempo libero senza le restrizioni dettate dalle crescenti esigenze di mobilità e flessibilità; mette in evidenza, dall'altro, le differenze nella situazione personale e familiare di ciascun lavoratore e ritiene pertanto che i dipendenti dovrebbero disporre della possibilità di avvalersi di un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da adattarlo alle circostanze specifiche delle varie fasi della vita; ritiene che tale flessibilità orientata al dipendente possa promuovere tassi di occupazione femminile più elevati; sottolinea che i dipendenti e i datori di lavoro condividono la responsabilità di stabilire e concordare l'organizzazione dell'orario di lavoro più appropriata; invita la Commissione a delineare un quadro della situazione esistente negli Stati membri rispetto al «diritto di richiedere un'organizzazione flessibile del lavoro»;

48.

sostiene il «lavoro agile», un approccio all'organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, che non richiede necessariamente al lavoratore di essere presente sul posto di lavoro o in un altro luogo predeterminato e gli consente di gestire il proprio orario di lavoro, garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali stabilito dalla legge e dai contratti collettivi; sottolinea pertanto il potenziale offerto dal lavoro agile ai fini di un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale, in particolare per i genitori che si reinseriscono o si immettono nel mercato del lavoro dopo il congedo di maternità o parentale; si oppone tuttavia alla transizione da una cultura della presenza fisica a una cultura della disponibilità permanente; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali, in sede di elaborazione delle politiche in materia di lavoro agile, a garantire che esse non impongano un onere supplementare ai lavoratori, bensì rafforzino un sano equilibrio tra vita privata e vita professionale e aumentino il benessere dei lavoratori; sottolinea la necessità di concentrarsi sul conseguimento di obiettivi occupazionali al fine di scongiurare l'abuso di queste nuove forme di lavoro; invita gli Stati membri a promuovere il potenziale offerto da tecnologie quali i dati digitali, internet ad alta velocità, la tecnologia audio e video per l'organizzazione del (tele)lavoro agile;

49.

sottolinea che i modelli imprenditoriali alternativi, come le cooperative e le mutue, presentano un enorme potenziale in termini di avanzamento della parità di genere e di un sano equilibrio tra vita privata e vita professionale, in particolare nell'emergente contesto digitale del lavoro agile, alla luce dei maggiori livelli di partecipazione dei dipendenti al processo decisionale; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare l'impatto delle cooperative e dei modelli imprenditoriali alternativi sulla parità di genere e sull'equilibrio tra vita privata e vita professionale, in particolare nei settori tecnologici, e a definire politiche intese a promuovere e condividere modelli delle migliori pratiche;

50.

è preoccupato per l'aumento del lavoro a tempo parziale involontario, in particolare tra le donne con responsabilità di assistenza, che ne aggrava il rischio di povertà lavorativa; sottolinea che, quando un lavoratore sceglie di lavorare a tempo parziale, occorre garantire la qualità del suo impiego e la non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo pieno, conformemente alla direttiva sul lavoro a tempo parziale (37), e chiede alla Commissione di verificare l'applicazione di tale direttiva; chiede agli Stati membri di garantire che i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori con una vita professionale discontinua e i lavoratori che hanno avuto interruzioni di carriera o che in alcuni periodi hanno lavorato per meno ore abbiano il diritto di accedere a un regime pensionistico dignitoso, senza alcuna forma di discriminazione;

51.

nutre preoccupazione riguardo all'abuso dei contratti a zero ore in taluni Stati membri e al ricorso a contratti tesi allo sfruttamento, contratti temporanei involontari, orari di lavoro irregolari, imprevedibili ed eccessivi e tirocini di scarsa qualità, che sul lungo termine rendono impossibile un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata; invita pertanto gli Stati membri e le parti sociali ad affrontare con urgenza la situazione dell'occupazione precaria, che affligge in particolare i giovani e le donne;

52.

sottolinea che orari di lavoro eccessivi e irregolari e periodi di riposo insufficienti, come pure l'insicurezza lavorativa e obblighi di risultato sproporzionati, sono fattori determinanti dell'aumento dello stress, del cattivo stato di salute fisica e mentale nonché degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; segnala che orari di lavoro flessibili e prevedibili incidono positivamente sull'equilibrio tra vita privata e vita professionale (38); invita gli Stati membri a le parti sociali a salvaguardare gli orari di lavoro e a garantire un periodo di riposo settimanale mediante l'attuazione di tutta la legislazione in materia; rammenta l'obbligo della Commissione di verificare l'attuazione della direttiva sull'orario di lavoro e di esaminare la possibilità di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non si conformano ad essa;

53.

chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri, alle parti sociali e alle parti interessate di concentrarsi sulle forme innovative di organizzazione nel luogo di lavoro e di bilanciare le esigenze di donne e uomini di trovare un equilibrio tra vita privata e vita professionale con gli obiettivi di produttività/redditività delle imprese; osserva che il legame positivo tra aumento dell'occupazione femminile, equilibrio tra vita privata e vita professionale e competitività delle imprese, in termini di riduzione dell'assenteismo, margine di potenziale produttivo, fatturato, attrazione dei talenti, fedeltà, riassegnazione delle risorse per lo sviluppo di piani assistenziali, aumento del tenore di vita e maggiore tempo libero, è stato ampiamente dimostrato dalle migliori pratiche europee in diverse grandi aziende e reti di piccole e medie imprese;

54.

sottolinea che le donne e le persone LGBTI incontrano, sul lavoro, specifici ostacoli e fonti di stress basati sul genere, tra cui vessazioni, esclusione, discriminazione o stereotipi di genere, che incidono negativamente sul loro benessere sul lavoro e mettono a rischio la loro salute mentale e la loro capacità di progredire nella carriera professionale; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere ulteriori iniziative per far fronte a tali condizioni sfavorevoli, garantendo la corretta attuazione delle norme pertinenti in materia di lotta alla discriminazione e la realizzazione di programmi di apprendimento permanente sensibili alle tematiche di genere, e li invita altresì a collaborare con i sindacati e le organizzazioni della società civile;

55.

esorta gli Stati membri ad ampliare e rafforzare gli ispettorati nazionali del lavoro, assicurando loro condizioni finanziarie e risorse umane e finanziarie che rendano possibile una presenza efficace sul campo, in modo da permettere loro di contrastare il lavoro precario, il lavoro non regolamentato e la discriminazione professionale e retributiva, in particolare in una prospettiva di parità di genere;

56.

chiede agli Stati membri di attuare pienamente la direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento e alla Commissione di rivedere la direttiva e promuovere nelle imprese l'attuazione di piani in materia di uguaglianza di genere, comprese azioni volte alla desegregazione e allo sviluppo di sistemi retributivi e misure che sostengano la carriera delle donne; sottolinea l'importanza del ruolo svolto dagli enti per le pari opportunità nell'assistere le vittime di discriminazioni e contrastare gli stereotipi di genere; invita gli Stati membri a mettere a punto misure legislative che salvaguardino il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento delle donne e degli uomini sul lavoro;

57.

ribadisce il suo appello al Consiglio ad adottare rapidamente la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

58.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la previdenza e la protezione sociali e la retribuzione in caso di congedo per malattia, al fine di consentire un effettivo equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Qualità della vita

59.

sottolinea che il concetto di «qualità della vita» è più ampio di quello di «condizioni di vita» e fa riferimento al benessere complessivo degli individui in una società, identificando diverse dimensioni dell'esistenza umana come essenziali per una vita umana completa (39);

60.

sottolinea che la disparità in termini di tempo libero a disposizione e un'iniqua ripartizione delle responsabilità tra le donne e gli uomini possono incidere sullo sviluppo personale delle donne, sull'acquisizione di nuove competenze e conoscenze linguistiche, sulla partecipazione alla vita sociale, politica, culturale e comunitaria e, soprattutto, sulla situazione economica delle donne;

61.

sottolinea che qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne, compresi la segregazione di genere, i divari retributivi e pensionistici, gli stereotipi di genere ed elevati livelli di stress nella gestione della vita professionale e privata si riflettono nell'alto tasso di inattività fisica delle donne e hanno un enorme impatto sulla loro salute fisica e mentale (40); ribadisce l'importanza di combattere gli stereotipi promuovendo e difendendo la parità di genere in tutte le fasi dell'istruzione, a partire dalla scuola primaria; invita gli Stati membri e le parti sociali a condurre e sostenere campagne di sensibilizzazione e informazione nonché programmi che promuovano la parità di genere e contrastino gli stereotipi;

62.

mette in risalto l'importanza dell'apprendimento permanente per la formazione autonoma dei lavoratori, compreso l'aggiornamento costante rispetto alle condizioni di lavoro in continua evoluzione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'apprendimento permanente; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a definire e attuare politiche che prevedano congedi a fini di istruzione e formazione, nonché misure di formazione professionale e apprendimento permanente sul lavoro, anche in Stati membri diversi dal proprio; li esorta a rendere l'apprendimento sul lavoro e al di fuori di esso, ivi comprese le opportunità di studio retribuite, accessibile a tutti i lavoratori, segnatamente a quanti presentano condizioni svantaggiate, ponendo inoltre l'accento sulle dipendenti che operano in settori in cui le donne sono strutturalmente sottorappresentate;

63.

esorta la Commissione e gli Stati membri a contrastare le disparità sociali ed economiche; invita gli Stati membri a promuovere misure tese a creare regimi di reddito minimo adeguati, in linea con le pratiche e le tradizioni nazionali, al fine di consentire a tutte le persone una vita dignitosa, di sostenere la loro piena partecipazione alla società e di garantirne l'indipendenza in tutte le fasi della vita;

o

o o

64.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(2)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 163.

(3)  GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13.

(4)  GU L 353 del 28.12.2013, pag. 7.

(5)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.

(6)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(7)  GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

(8)  GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0059.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2015)0207.

(11)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 110.

(12)  GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18.

(13)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2015)0218.

(15)  Testi approvati, P8_TA(2015)0351.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2016)0042.

(17)  Testi approvati, P8_TA(2016)0226.

(18)  GU C 175 del 15.6.2011, pag. 8.

(19)  3073a riunione del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», Bruxelles, 7 marzo 2011.

(20)  Relazione demografica 2015 di Eurostat.

(21)  Eurofound (2015): Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro: primi risultati.

(22)  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

(23)  Eurofound (2013): Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers.

(24)  Eurofound (2015): Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro: primi risultati.

(25)  Dati Eurostat sul 2010, relazione della Commissione del 2015 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea (SWD(2016)0054).

(26)  Eurofound, «Indagine europea 2012 sulla qualità della vita».

(27)  Eurofound (2015), "Cura della prima infanzia: condizioni di lavoro, formazione e qualità dei servizi — Un'analisi sistematica.

(28)  Relazione della Commissione, del 29 maggio 2013, sui progressi compiuti in merito agli obiettivi di Barcellona dal titolo «Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva» (COM(2013)0322).

(29)  Eurofound (2013), Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers" (Prendersi cura dei figli e di altre persone a carico: effetto sulla carriera dei giovani lavoratori).

(30)  Relazione Eurofound, «Sustainable work over the life course: concept paper» (Lavoro sostenibile nel corso della vita: documento concettuale).

(31)  Studio del CEDEFOP dal titolo «Training leave. Policies and practices in Europe» (Congedo per studio/formazione: politiche e prassi in Europa), 2010.

(32)  Raccomandazione 2013/112/UE della Commissione.

(33)  Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE (P8_TA(2015)0351).

(34)  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'applicazione della direttiva 2010/18/UE del Consiglio(P8_TA(2016)0226).

(35)  Eurofound (2015), Early childhood care: working conditions, training and quality of services — A systematic review" (Assistenza alla prima infanzia: condizioni di lavoro, formazione e qualità dei servizi — Un'analisi sistematica).

(36)  Relazione di Eurofound dal titolo «Trends in job quality in Europe» (Tendenze nella qualità del lavoro in Europa — 2012) e relazione di Eurofound dal titolo «Convergence and divergence of job quality in Europe 1995-2010» (Convergenze e divergenze nella qualità del lavoro in Europa 1995-2010 — 2015).

(37)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio.

(38)  Indagine europea sulle condizioni di lavoro di Eurofound.

(39)  Terza indagine europea sulla qualità della vita di Eurofound.

(40)  Studio della Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione del Parlamento europeo, del marzo 2016, dal titolo «Differences in Men's and Women's Work, Care and Leisure Time» (Differenze tra donne e uomini in termini di lavoro, assistenza e tempo libero).


Mercoledì 14 settembre 2016

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/93


P8_TA(2016)0343

Accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (2016/2794(RSP))

(2018/C 204/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta, presentata dalla Commissione, recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (COM(2016)0235),

visto l'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

visto l'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 101, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 155, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dà la possibilità alle parti sociali a livello dell'Unione, se queste lo desiderano, di avviare un dialogo che può condurre a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi;

B.

che l'articolo 155, paragrafo 2, del trattato dispone che l'attuazione degli accordi conclusi a livello dell'Unione può avvenire a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;

C.

considerando che i lavoratori del settore della pesca necessitano di una protezione speciale, tenuto conto, fra l'altro, delle caratteristiche particolari che presenta il lavoro a bordo dei pescherecci, dell'elevato tasso di infortuni mortali e non mortali, come anche del rischio di malattie professionali e della loro frequenza rispetto ad altri settori in un ambiente di lavoro pericoloso, della non chiara distinzione fra orario di lavoro, riposo e tempo libero, e dell'impatto che ha sulla salute e sulla sicurezza la fatica derivante, in parte, da periodi di riposo di durata insufficiente, della prevalenza di rapporti di lavoro e formule salariali informali e non convenzionali, compresi i sistemi di remunerazione dell'equipaggio alla parte;

D.

considerando che la convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca (n. 188), unitamente alla raccomandazione (n. 199), copre questioni essenziali per garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo, fra cui: la responsabilità degli armatori di pescherecci e dei comandanti in fatto di salute e sicurezza dei lavoratori (articolo 8); la fissazione di un'età minima per il lavoro e la tutela dei giovani lavoratori (articolo 9); gli esami e i certificati medici obbligatori (articoli 10-12); i periodi di riposo (articoli 13 e 14); le liste dell'equipaggio (articolo 15); gli accordi di assunzione, che stabiliscono compiti e condizioni di lavoro (articoli 16-20); il diritto al rimpatrio (articolo 21); il reclutamento e il collocamento (articolo 22); il regolare versamento ai pescatori di un salario e la possibilità di farlo pervenire alle famiglie (articoli 23 e 24); le norme relative all'alloggio e all'alimentazione (articoli 25-28); la definizione di norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro e la disponibilità di un'assistenza medica a bordo (articoli 29-33); la sicurezza sociale (articoli 34-37); la protezione in caso di malattia, lesioni o decesso legati al lavoro (articoli 38 e 39); il rispetto e l'applicazione (articoli 40-44);

E.

considerando che, ad oggi, solo otto paesi hanno ratificato la convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca (n. 188); che, nonostante la decisione del Consiglio di autorizzare gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca (n. 188), solo due paesi, la Francia e l'Estonia, hanno proceduto in tal senso; che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo guida nella promozione di condizioni di lavoro e salari dignitosi nel settore della pesca;

F.

considerando che l'accordo si applica a tutti i pescatori impiegati a bordo di un peschereccio che è registrato in uno Stato membro dell'UE o che ne batte la bandiera e che è impegnato in operazioni di pesca commerciale; che, integrando nella propria normativa l'accordo delle parti sociali relativo alla convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca, l'UE sarà in una posizione migliore per promuoverne l'attuazione nei paesi partner in tutto il mondo, contribuendo così a condizioni eque e paritarie nel settore della pesca a livello globale, compresa la lotta contro le peggiori forme di sfruttamento dei pescatori, fra cui il lavoro forzato, la tratta e il lavoro minorile;

1.

prende atto della proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro; si rammarica, tuttavia, del ritardo con cui l'accordo delle parti sociali, finalizzato nel 2013, è stato presentato al Consiglio; sottolinea l'importanza del dialogo sociale, anche a livello europeo;

2.

accoglie con favore il fatto che l'accordo quale concluso dalle parti sociali e la proposta della Commissione prevedano soltanto requisiti minimi, lasciando agli Stati membri e/o alle parti sociali la libertà di adottare misure più favorevoli ai lavoratori nel settore interessato; osserva che l'accordo si applica anche ai pescatori lavoratori autonomi che operano insieme a pescatori dipendenti sullo stesso peschereccio; sottolinea la necessità di sviluppare le disposizioni relative al salario, alla protezione sociale e alla sicurezza sociale per garantire ai lavoratori e alle loro famiglie un reddito adeguato, anche in caso di lesioni, infortunio o decesso; evidenzia l'importanza di stabilire i meccanismi di attuazione dell'accordo, compreso lo sviluppo di misure di ispezione e di applicazione appropriate;

3.

raccomanda l'adozione immediata della direttiva del Consiglio, come richiesto dalle parti sociali;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle parti sociali.

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/95


P8_TA(2016)0344

Recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2016/2774(RSP))

(2018/C 204/11)

Il Parlamento europeo,

visti i trattati, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Costituzione della Repubblica di Polonia,

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)0158),

vista la sua discussione del 19 gennaio 2016 sulla situazione in Polonia,

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia (1),

visto il parere adottato dalla Commissione il 1o giugno 2016 sullo Stato di diritto in Polonia,

vista la raccomandazione della Commissione del 27 luglio 2016 relativa allo Stato di diritto in Polonia,

visto il parere degli esperti del Consiglio d'Europa, del 6 giugno 2016, sui tre progetti di legge riguardanti i media del servizio pubblico polacco,

visto il parere della commissione di Venezia dell'11 marzo 2016 sulle modifiche alla legge del 25 giugno 2015 sul Tribunale costituzionale della Polonia,

visto il parere della commissione di Venezia, del 13 giugno 2016, sulla legge del 15 gennaio 2016 che modifica la legge sulla polizia e altre leggi,

vista la relazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 15 giugno 2016, a seguito della visita effettuata in Polonia dal 9 al 12 febbraio 2016,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini e che sono stati approvati dal popolo polacco con il referendum del 2003;

B.

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del TUE stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituiscono principi generali del diritto dell'UE;

C.

considerando che l'azione dell'UE poggia sulla fiducia reciproca e sulla presunzione del rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali;

D.

considerando che l'articolo 9 della Costituzione polacca afferma che la Repubblica di Polonia rispetta il diritto internazionale in quanto vincolante;

E.

considerando che lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sui quali si fonda l'UE e che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta in virtù dei trattati a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale della nostra Unione, come pure a garantire il rispetto del diritto, dei valori e dei principi dell'UE;

F.

considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della CEDU ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri, che trova riscontro anche nell'articolo 10 della Costituzione polacca;

G.

considerando che la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura sono fondamentali per il sistema democratico e non devono essere messi in discussione;

H.

considerando che gli eventi recenti in Polonia, in particolare la controversia riguardante la composizione e il funzionamento del Tribunale costituzionale e la mancata pubblicazione delle sentenze pronunciate dal Tribunale costituzionale, hanno destato timori per quanto riguarda le garanzie concernenti il rispetto dello Stato di diritto;

I.

considerando che la commissione di Venezia, nel suo parere sulle modifiche alla legge sul Tribunale costituzionale, ha invitato gli organi statali polacchi a pubblicare, rispettare e attuare pienamente le sentenze del Tribunale, sottolineando nel contempo che le succitate modifiche comprometterebbero seriamente i lavori del Tribunale, rendendolo inefficace come custode della Costituzione;

J.

considerando che la paralisi del Tribunale costituzionale ha portato la Commissione ad avviare un dialogo con il governo polacco nel quadro per lo Stato di diritto, al fine di garantire il pieno rispetto dello Stato di diritto; che, in seguito a un intenso dialogo con le autorità polacche e alla luce della mancanza di progressi da parte del governo polacco nella risoluzione della crisi costituzionale, la Commissione ha ritenuto necessario formalizzare la sua valutazione della situazione attuale in un parere;

K.

considerando che, nonostante le ulteriori discussioni intrattenute con le autorità polacche, le questioni che minacciano lo Stato di diritto in Polonia non sono state risolte in maniera soddisfacente e che secondo la Commissione in Polonia lo Stato di diritto è soggetto a una minaccia sistematica; che ha indirizzato pertanto raccomandazioni concrete alle autorità polacche su come affrontare urgentemente i suoi timori;

L.

considerando che il quadro per lo Stato di diritto è inteso a far fronte alle minacce sistemiche nei confronti dello Stato di diritto in qualsiasi Stato membro dell'UE, in particolare nelle situazioni che non possono essere risolte efficacemente mediante procedure di infrazione e laddove le «salvaguardie dello Stato di diritto» esistenti a livello nazionale non sembrano più in grado di affrontare efficacemente tali minacce;

M.

considerando che l'UE si è impegnata a rispettare la libertà e il pluralismo dei media, così come il diritto all'informazione e la libertà di espressione sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 10 della CEDU e che trovano riscontro anche nell'articolo 14 della Costituzione polacca;

N.

considerando che le modifiche già adottate e quelle recentemente proposte alla legge polacca sui media, in particolare per quanto riguarda la governance, l'indipendenza editoriale e l'autonomia istituzionale dei media del servizio pubblico, hanno sollevato preoccupazioni in merito al rispetto della libertà di espressione, della libertà dei media e del pluralismo;

O.

considerando che gli esperti del Consiglio d'Europa, dopo aver svolto un dialogo tra esperti con le autorità polacche in merito al pacchetto dei tre progetti di legge concernenti i mezzi d'informazione del servizio pubblico, hanno concluso che sono necessari miglioramenti, in particolare in materia di governance, contenuto, missione pubblica e protezione dei giornalisti;

P.

considerando che il diritto alla libertà, alla sicurezza, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali è sancito dagli articoli 6, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e dagli articoli 5 e 8 della CEDU, come anche dagli articoli 31 e 47 della Costituzione polacca;

Q.

considerando che la commissione di Venezia, nel suo parere sulle modifiche alla legge sulla polizia e altre leggi, è giunta alla conclusione che le garanzie procedurali e le condizioni materiali previste dalla legge sulla polizia per l'attuazione della sorveglianza segreta non siano sufficienti a evitare un suo utilizzo eccessivo o interferenze ingiustificate nella vita privata e nella protezione dei dati delle persone; ricorda, a tale proposito, che sia la Corte di giustizia che la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno sottolineato la necessità di introdurre meccanismi di controllo efficaci e, preferibilmente, un controllo giudiziario al fine di garantire la vigilanza di tali attività;

R.

considerando che la nuova legge antiterrorismo desta preoccupazioni analoghe per quanto riguarda il rispetto, in particolare, degli articoli 5, 8, 10 e 11 della CEDU nonché il rispetto della Costituzione polacca;

S.

considerando che secondo la Commissione europea non sarà possibile effettuare un controllo efficace del rispetto della Costituzione, nonché delle sue disposizioni sui diritti fondamentali e degli atti legislativi come quelli nuovi particolarmente sensibili adottati di recente dal Sejm, fino a quando al Tribunale costituzionale verrà impedito di garantire pienamente un efficace controllo di costituzionalità;

T.

considerando che la commissione di Venezia è composta da esperti indipendenti nell'ambito del diritto costituzionale nominati da tutti i membri del Consiglio d'Europa, tra cui la Polonia, e che il suo parere rappresenta l'interpretazione più autorevole degli obblighi degli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di Stato di diritto e democrazia; che l'attuale governo polacco ha chiesto direttamente il parere della commissione di Venezia;

U.

considerando che il diritto a un processo equo, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa sono diritti sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della CEDU, nonché dagli articoli 41, 42 e 45 della Costituzione polacca;

V.

considerando che il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, nella sua relazione sulla visita in Polonia, ha concluso che le recenti modifiche del codice di procedura penale e della legge sulla procura possono compromettere la tutela del diritto a un equo processo nei procedimenti penali, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa, soprattutto nei casi in cui le salvaguardie poste in essere per evitare abusi di potere siano insufficienti, nonché il principio della separazione dei poteri;

W.

considerando che, secondo la Carta dei diritti fondamentali, la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la salute sessuale e riproduttiva delle donne è connessa a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita e alla dignità, la libertà dai trattamenti disumani e degradanti, il diritto di accesso alle cure mediche, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione, il che trova riscontro anche nella Costituzione polacca;

X.

considerando che una funzione pubblica efficiente, imparziale, professionale e politicamente neutra costituisce un elemento fondamentale della governance democratica, ma che la nuova legge sulla funzione pubblica sembra minacciare tale principio, come pure l'articolo 153 della Costituzione polacca;

Y.

considerando che secondo il Tribunale costituzionale polacco alcune disposizioni della legge adottata il 22 luglio 2016 sono tuttora incostituzionali;

Z.

considerando che il ministro dell'Ambiente polacco ha approvato un progetto che prevede l'aumento dell'estrazione di legname nella foresta di Białowieża; che dopo le obiezioni sollevate dal Consiglio nazionale per la conservazione della natura il governo ha sostituito 32 dei suoi 39 membri; che la Commissione ha avviato una procedura di infrazione, il 16 giugno 2016, in merito alla foresta di Białowieża;

1.

sottolinea che è di fondamentale importanza garantire che siano pienamente sostenuti i valori comuni europei elencati nell'articolo 2 TUE e nella Costituzione polacca e che siano garantiti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali;

2.

ribadisce la posizione espressa nella sua risoluzione del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia, con particolare riferimento alla paralisi del Tribunale costituzionale, che sta mettendo a repentaglio la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto in Polonia;

3.

esprime rammarico e preoccupazione per il fatto che finora non sia stata trovata alcuna soluzione di compromesso e che non siano state attuate le raccomandazioni della commissione di Venezia dell'11 marzo 2016; esprime altresì rammarico per il rifiuto del governo polacco di pubblicare tutte le sentenze del Tribunale costituzionale, comprese quelle del 9 marzo 2016 e dell'11 agosto 2016;

4.

si compiace della determinazione della Commissione a intrattenere con il governo polacco un dialogo costruttivo e proficuo, al fine di trovare soluzioni rapide e concrete alle summenzionate minacce sistemiche allo Stato di diritto; sottolinea che tale dialogo deve essere condotto in maniera imparziale, basato su dati concreti e animato da spirito di cooperazione e deve rispettare, nel contempo, le competenze dell'UE e dei suoi Stati membri, quali sancite dai trattati, nonché il principio di sussidiarietà;

5.

prende atto dell'adozione, da parte della Commissione, di un parere e della conseguente raccomandazione nell'ambito del quadro per lo Stato di diritto, a seguito di una valutazione della situazione in Polonia; si attende che la Commissione, conformemente all'allegato II dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, assicuri al Parlamento l'accesso a tale parere;

6.

invita il governo polacco a collaborare con la Commissione in virtù del principio di leale cooperazione sancito dal trattato, e lo sollecita a utilizzare i tre mesi concessi dalla Commissione affinché tutti i partiti rappresentati in seno al Sejm polacco trovino un compromesso atto a risolvere la crisi costituzionale in corso, nel pieno rispetto del parere della commissione di Venezia e della raccomandazione della Commissione europea;

7.

invita la Commissione, in veste di custode dei trattati, a monitorare, quale passo successivo, il seguito dato dalle autorità polacche alle raccomandazioni, continuando nel contempo a offrire pieno sostegno alla Polonia nella ricerca di soluzioni adeguate intese a rafforzare lo Stato di diritto;

8.

è preoccupato, nell'assenza di un Tribunale costituzionale pienamente funzionale, per i recenti e rapidi sviluppi legislativi che hanno luogo in altri settori senza consultazioni adeguate e sollecita la Commissione a effettuare una valutazione della legislazione adottata per quanto concerne la sua compatibilità con il diritto primario e derivato dell'UE e con i valori su cui si fonda l'Unione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla commissione di Venezia l'11 giugno 2016 e dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa il 15 giugno 2016, nonché della raccomandazione della Commissione sullo Stato di diritto del 27 luglio 2016, con particolare riferimento a:

la legge sugli organi d'informazione pubblici, tenendo presente la necessità di un quadro normativo per i mezzi d'informazione del servizio pubblico volto a garantire che essi forniscano contenuti indipendenti, imparziali e accurati che riflettano la diversità della società polacca, nonché la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'acquis dell'UE nel settore dei media audiovisivi;

la legge che modifica la legge sulla polizia e altre leggi, tenendo presente le sue interferenze sproporzionate nel diritto al rispetto della vita privata e l'incompatibilità fra le attività di sorveglianza di massa indiscriminata e il trattamento massiccio dei dati personali dei cittadini con la giurisprudenza dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

la legge che modifica il codice penale e la legge sulla procura, tenendo conto della necessità di rispettare l'acquis dell'UE in materia di diritti processuali nonché il diritto fondamentale a un processo equo;

la legge che modifica la legge sulla funzione pubblica, tenendo conto del grave rischio di politicizzazione dell'amministrazione polacca, che pregiudicherebbe l'imparzialità del servizio pubblico;

la legge sulla lotta al terrorismo, tenendo conto della grave minaccia per il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione rappresentata dall'ampliamento dei poteri dell'Agenzia di sicurezza interna in assenza di adeguate garanzie giudiziarie;

altre questioni che destano preoccupazione poiché possono configurarsi come violazioni del diritto dell'UE, della giurisprudenza della CEDU e dei diritti umani fondamentali, compresi i diritti delle donne;

9.

invita la Commissione a informare il Parlamento in modo regolare e puntuale in maniera trasparente circa i progressi compiuti e le azioni intraprese;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e al Presidente della Repubblica di Polonia.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0123.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/100


P8_TA(2016)0345

Relazioni dell'UE con la Tunisia nell'attuale contesto regionale

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sulle relazioni dell'UE con la Tunisia nell'attuale contesto regionale (2015/2273(INI))

(2018/C 204/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea,

vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'UE in occasione delle elezioni legislative e presidenziali in Tunisia del 2014,

viste la relazione, del marzo 2014, dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal titolo «Prisons in Tunisia, International Standards versus Reality»(Le prigioni in Tunisia: standard internazionali e realtà), nonché le dichiarazioni di funzionari del ministero della Giustizia tunisino,

visto il quadro di sostegno unico dell'UE per la Tunisia per il periodo 2014-2015, esteso tramite modifica della decisione C(2014)5160 della Commissione fino alla fine del 2016,

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (1),

vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 novembre 2015, sulla revisione della politica europea di vicinato (JOIN(2015)0050),

vista la firma della Tunisia, in data 1o dicembre 2015, di un accordo di associazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione a titolo del programma Orizzonte 2020,

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sull'avvio dei negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Tunisia (2),

vista la sua posizione del 10 marzo 2016 relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (3),

vista l'entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (4),

viste le raccomandazioni del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 17 marzo 2015, relative all'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) e la dichiarazione congiunta del Consiglio di associazione UE-Tunisia del 18 aprile 2016,

visto il piano strategico di sviluppo della Tunisia per il periodo 2016-2020,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0249/2016),

A.

considerando che la Tunisia rappresenta uno dei paesi prioritari nel quadro della politica europea di vicinato dell'UE;

B.

considerando che il processo di transizione democratica avvenuto pacificamente in Tunisia rappresenta un esempio positivo nel mondo arabo e che il suo consolidamento è di fondamentale importanza per la stabilità dell'intera regione, nonché, come conseguenza diretta, per la sicurezza in Europa;

C.

considerando che il premio Nobel per la pace è stato assegnato nel 2015 al quartetto per il dialogo nazionale tunisino per «il suo contributo decisivo alla costruzione di una democrazia pluralistica in Tunisia»;

D.

considerando che la Tunisia si trova attualmente in una situazione socio-economica difficile e deve affrontare anche sfide in materia di sicurezza derivanti principalmente dalla situazione in Libia; che il turismo, che rappresenta un elemento fondamentale dell'economia tunisina, risente fortemente di tali circostanze e degli attentati terroristici avvenuti nel paese;

E.

considerando che l'economia tunisina dipende in larga misura dagli investimenti esteri, dal turismo e dall'esportazione di prodotti verso l'UE e che l'economia può prosperare solamente se anche la democrazia può svilupparsi;

F.

considerando che la mancanza di posti di lavoro e di opportunità è stata una delle ragioni principali delle imponenti manifestazioni popolari del 2011 e che molti dei problemi continuano ad essere avvertiti quotidianamente dalla popolazione, dato il tasso elevato di disoccupazione giovanile;

G.

considerando che è necessario sviluppare un reale partenariato che tenga conto degli interessi delle popolazioni delle due sponde del Mediterraneo e abbia lo scopo, in particolare, di ridurre le disuguaglianze sociali e regionali in Tunisia;

H.

considerando che, con la fine del regime di Ben Ali e il consolidamento del processo democratico, l'UE potrebbe migliorare il suo dialogo politico con la Tunisia tenendo maggiormente conto degli interessi e delle priorità di questo importante partner, quale mezzo per realizzare l'obiettivo della stabilità;

I.

considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono continuare a impegnarsi a collaborare con il popolo e con il governo tunisini al fine di promuovere interessi comuni, ad esempio nel commercio, negli investimenti, nel turismo, nella cultura e nella sicurezza;

J.

che, nel quadro dell'organizzazione dei sottocomitati, è stato istituito un dialogo tripartito tra le autorità, gli attori della società civile e i rappresentanti dell'UE in Tunisia;

K.

considerando che la libertà di stampa e la libertà di pubblicazione sono aspetti essenziali di una società aperta, libera e democratica;

L.

considerando che la Tunisia ha svolto un ruolo importante nel promuovere la conclusione di un accordo tra le parti in conflitto in Libia;

M.

considerando che l'instabilità in Libia e le relative ripercussioni costituiscono una grave minaccia alla stabilità della Tunisia e dell'intera regione; considerando che la Tunisia ospita attualmente un numero significativo di sfollati libici, in fuga dall'instabilità e dalla violenza nel loro paese, e che ciò esercita una forte pressione sulla situazione e sulle infrastrutture interne;

N.

considerando che, negli ultimi anni, la Tunisia ha subito diversi attentati terroristici; che il paese è un partner fondamentale dell'Unione europea nella lotta al terrorismo;

O.

considerando che un numero allarmante di giovani tunisini è arruolato dall'IS/Daesh e che la mancanza di prospettive e la stagnazione economica contribuiscono a rendere i giovani sempre più sensibili al richiamo dei gruppi estremisti;

1.

ribadisce il suo impegno nei confronti del popolo tunisino e del processo di transizione politica avviato nel 2011; sottolinea le sfide e le minacce cui deve far fronte il paese per consolidare il processo democratico, attuare le riforme necessarie alla sua prosperità sociale ed economica e garantire la sicurezza; esorta l'UE e gli Stati membri a mobilitare ingenti risorse tecniche e finanziarie e a migliorarne il coordinamento, al fine di fornire un sostegno concreto alla Tunisia; sottolinea che, senza misure volte a rafforzare la capacità di assorbimento della Tunisia e la sua stabilità, nonché la democrazia, la buona governance, la lotta contro la corruzione, lo sviluppo economico e l'occupazione nella regione, qualsiasi possibilità di riforma sarebbe a rischio; invita, di conseguenza, a istituire un vero partenariato globale e approfondito tra l'Unione europea e la Tunisia;

2.

chiede ai partecipanti al partenariato di Deauville di adempiere agli impegni assunti; ritiene che la situazione in Tunisia giustifichi l'avvio di un vero e proprio «Piano Marshall» dotato di fondi sufficienti per sostenere il consolidamento della transizione democratica e promuovere gli investimenti e lo sviluppo in tutti i settori della vita economica e sociale del paese, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e il mantenimento di servizi pubblici di qualità e accessibili a tutti; chiede, inoltre, che vengano consolidati gli sforzi a sostegno della società civile; esprime preoccupazione per le attuali difficoltà socio-economiche e di bilancio legate all'instabilità del periodo di transizione e alla necessità che la Tunisia attui riforme adeguate volte a promuovere l'occupazione e a sviluppare una crescita sostenibile e inclusiva; ritiene, pertanto, essenziale che le autorità di bilancio approvino un rafforzamento decisivo delle risorse destinate alla Tunisia a titolo dello strumento europeo di vicinato (ENI);

3.

afferma che la transizione democratica storica della Tunisia, malgrado una situazione socio-economica disastrosa, richiede un partenariato UE-Tunisia molto più ambizioso che vada oltre le misure convenzionali;

4.

elogia la cooperazione positiva tra la Tunisia e i paesi vicini, come dimostrato dalla firma di un accordo commerciale preferenziale e dall'istituzione di commissioni transfrontaliere locali con l'Algeria allo scopo di promuovere lo sviluppo locale, dall'interconnessione dell'economia della Tunisia e della Libia e dalla solidarietà mostrata dal popolo tunisino nei confronti degli sfollati libici; accoglie con favore, a tale proposito, i progressi del processo di riconciliazione in Libia;

5.

sottolinea l'importanza del rispetto dei diritti umani nell'attuazione della politica europea di vicinato riveduta; invita a sviluppare meccanismi di monitoraggio del rispetto delle libertà fondamentali, dell'uguaglianza di genere e di altre questioni inerenti i diritti umani, con il pieno coinvolgimento della società civile;

6.

sottolinea che il rilancio del processo politico di integrazione nel quadro dell'unione del Maghreb arabo potrebbe essere particolarmente opportuno per garantire la sicurezza e rafforzare la cooperazione nell'intera regione;

I.     Riforme politiche e istituzioni

7.

manifesta il suo sostegno per il processo di democratizzazione e osserva la necessità di riforme economiche e sociali in Tunisia; sottolinea la necessità di sostenere l'Assemblea dei rappresentanti del popolo nell'affrontare la sfida di migliorare la stabilità in un contesto regionale volatile e di consolidare, nel contempo, la democrazia; esprime preoccupazione per la mancanza di risorse dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, che ostacola il suo ruolo legislativo e rallenta l'elaborazione delle nuove normative, di cui vi è urgente bisogno, e del processo di riforma; sostiene gli sforzi dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo per migliorare la sua capacità, anche tramite l'assunzione di personale; è a favore di una valutazione delle esigenze dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo; chiede ai servizi parlamentari di potenziare le attività di sostegno allo sviluppo di capacità a favore dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo; raccomanda al Parlamento di organizzare presso la sua sede un incontro ai più alti livelli politici, ad esempio una «settimana tunisina», al fine di promuovere la cooperazione parlamentare;

8.

accoglie con favore l'istituzione di una commissione parlamentare mista UE-Tunisia che svolgerà un ruolo di primaria importanza, permettendo ai deputati al Parlamento europeo e ai deputati tunisini di incontrarsi con cadenza regolare e di avviare un dialogo politico strutturato sulla democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e qualsiasi argomento di interesse comune; sottolinea che, nel quadro dell'apertura dei negoziati commerciali, la commissione parlamentare mista UE-Tunisia riveste un ruolo importante nel garantire un effettivo monitoraggio dei negoziati in corso; sollecita l'avvio di iniziative specifiche a sostegno dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo con altre commissioni del Parlamento europeo, quali la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (per il sostegno concernente la giustizia e gli affari interni, la legge sull'immigrazione e le misure inerenti alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, incluso il terrorismo);

9.

plaude al dialogo tripartito in Tunisia; chiede che sia portato avanti e sia esteso a tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali UE-Tunisia e, in particolare, invita a garantire il coinvolgimento della società civile nell'attuazione della revisione della politica europea di vicinato e del processo per la negoziazione delle priorità UE-Tunisia;

10.

osserva che la riforma della pubblica amministrazione è una delle riforme più ambiziose che la Tunisia deve attuare; accoglie con favore il fatto che il governo tunisino abbia preso in considerazione nuovi metodi per accelerare le politiche prioritarie fondamentali; ritiene che il gemellaggio tra le amministrazioni europee e tunisine costituisca un contributo positivo alla riforma della pubblica amministrazione; sostiene l'impiego di soluzioni informatiche per creare e sviluppare uno Stato e un'amministrazione elettronici;

11.

plaude al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme internazionali in materia di libertà di associazione, grazie al quale la Tunisia ha assunto un ruolo guida nel rafforzamento di una società civile indipendente nel mondo arabo; chiede il rafforzamento del sostegno tecnico e per lo sviluppo di capacità a favore delle organizzazioni della società civile, dei partiti politici e dei sindacati, i quali rivestiranno un ruolo cruciale in Tunisia e si sono rivelati fondamentali per la transizione democratica, lo sviluppo generale, la responsabilità del governo e il monitoraggio del rispetto dei diritti umani, inclusa la protezione delle donne e dei bambini, l'uguaglianza di genere e la tutela di tutte le vittime di persecuzioni e discriminazioni; accoglie con favore i programmi specifici finanziati dall'UE in tale settore, quali il progetto di appoggio alla società civile (PASC), e l'accordo firmato tra il Comitato economico e sociale europeo e il quartetto tunisino volto a rafforzare i legami tra le società civili tunisine ed europee; incoraggia il dialogo e la cooperazione tra la società civile e le autorità pubbliche nell'individuazione delle priorità di sviluppo locale, compresi gli investimenti locali; chiede la promozione dell'educazione civica e dell'impegno democratico;

12.

sottolinea l'importanza di sviluppare una cultura della cittadinanza e invita a creare un ambiente favorevole dotato delle strutture necessarie per consentire alle organizzazioni della società civile di essere incluse nel processo decisionale;

13.

ritiene necessario che la Commissione e il SEAE offrano il sostegno necessario per le elezioni locali (previste per ottobre 2016) e inviino una missione di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'UE e del Parlamento europeo, qualora fosse richiesta dal governo tunisino, come già avvenuto in occasione delle elezioni legislative e presidenziali del 2014; chiede a tal proposito un rafforzamento del sostegno a favore dei comuni nel quadro dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), anche tramite la promozione dello sviluppo di progetti di gemellaggio in coordinamento con gli Stati membri;

14.

chiede il sostegno a politiche equilibrate dal punto di vista del genere, anche tramite la riforma del codice dello stato personale al fine di abolire le leggi discriminatorie nei confronti delle donne, quali quelle riguardanti i diritti di successione e di matrimonio, nonché una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica e nel settore privato, come previsto all'articolo 46 della costituzione della Tunisia; incoraggia, inoltre, lo sviluppo di programmi di tutoraggio per i leader femminili emergenti al fine di favorire il loro accesso alle posizioni decisionali; raccomanda la revoca della dichiarazione generale della Tunisia sulla convenzione per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne;

15.

sollecita l'inclusione dei giovani nella vita politica, in particolare per quanto riguarda la promozione della partecipazione giovanile alle elezioni amministrative; plaude, al riguardo, al progetto di sensibilizzazione dei giovani/educazione civica finanziato dall'UE; si compiace delle disposizioni legislative riguardanti la rappresentanza dei giovani nelle elezioni locali e regionali; ritiene che le elezioni comunali del 2016 costituiscano un'opportunità per incoraggiare i giovani a reimpegnarsi attivamente nel processo di trasformazione politica;

16.

plaude alla legge sulla giustizia transitoria; ricorda le grandi speranze che il popolo tunisino ripone nel processo di transizione; deplora la forte polarizzazione all'interno della commissione per la verità e la dignità; osserva che la riconciliazione nazionale e la crescita non devono essere priorità contraddittorie;

17.

chiede alla Commissione e al SEAE di proseguire il sostegno della riforma del settore giudiziario e dello Stato di diritto tenendo conto dei valori della costituzione tunisina, anche attraverso il sostegno tecnico e finanziario a favore della creazione tuttora in corso del consiglio superiore della magistratura e della corte costituzionale; accoglie con favore il programma dell'UE per la riforma della giustizia (PARJI), approvato nel 2011, e il programma PARJ2, approvato nel 2014 e finanziato con soli 15 milioni di EUR;

18.

invita il governo ad adottare rapidamente misure che impediscano il ricorso alla tortura; incoraggia la Tunisia ad abolire la pena di morte; manifesta preoccupazione per i casi ripetuti di tortura, da parte delle autorità tunisine, contro minori sospettati di voler aderire a organizzazioni terroristiche;

19.

invita la Tunisia a riformare con urgenza la legge del 1978 sullo stato di emergenza, attualmente applicata al di fuori delle disposizioni di base della costituzione;

20.

esprime preoccupazione per il sovraffollamento, la mancanza di cibo e le condizioni sanitarie nelle carceri tunisine, nonché per le relative conseguenze sui diritti fondamentali dei detenuti; plaude al progetto tunisino-europeo di riforma degli istituti di pena tunisini, finalizzato a rafforzare il sistema delle pene sostitutive al carcere per i reati meno gravi;

21.

chiede una riforma del codice penale e in particolare l'abrogazione dell'articolo 230, che rende perseguibili penalmente l'omosessualità con tre anni di reclusione ed è contrario ai principi costituzionali della non discriminazione e della protezione della privacy; accoglie con favore la nuova legge che sostituisce e modifica la legge n. 1992-52 sulle sostanze stupefacenti, la quale accorda priorità alla prevenzione piuttosto che alla dissuasione e stabilisce pene alternative che promuovono la riabilitazione e reintegrazione dei consumatori di droga, quale passo efficace verso l'allineamento della legislazione tunisina con gli standard internazionali;

22.

chiede un processo di decentralizzazione più rapido e il conferimento di responsabilità alle regioni tramite nuove autonomie locali; sostiene i partenariati con gli Stati membri dell'UE che incoraggino approcci decentralizzati (ad esempio, formazione e sviluppo di capacità in tale ambito), nonché i progetti di cooperazione decentrata condotti dalle autorità degli Stati membri che contribuiscono allo sviluppo della governance regionale e locale tunisina e partenariati e scambi di migliori prassi con le città e le comunità locali dell'UE; chiede un maggiore sostegno dell'UE a favore della società civile nelle regioni, basato su iniziative esistenti di provata efficacia;

23.

esprime preoccupazione per i pochi progressi compiuti nella riforma del codice di procedura penale e del codice penale al fine di sostenere la libertà di espressione; è preoccupato per il fatto che diversi cittadini siano stati processati e incarcerati per presunta diffamazione, oltraggio a pubblico ufficiale nelle canzoni rap o offesa alla morale pubblica, compresi giornalisti e blogger, per avere espresso il proprio parere; plaude al fatto che la Tunisia abbia aderito alla coalizione per la libertà online e la invita a partecipare più attivamente;

24.

ribadisce che la libertà della stampa e dei media, la libertà di espressione online, anche per i blogger, e offline nonché la libertà di associazione rappresentano elementi essenziali e pilastri indispensabili per la democrazia e una società pluralista e aperta; incoraggia la definizione delle migliori prassi per il settore dei media al fine di riflettere un giornalismo realmente investigativo e differenziato; riconosce gli effetti positivi di un accesso a internet e ai media sociali e digitali non soggetto a censura; accoglie con favore il panorama aperto e vivace dei media online in Tunisia, ma invita le autorità tunisine a investire ulteriormente nelle infrastrutture tecnologiche essenziali e a promuovere la connettività e l'alfabetizzazione digitale, soprattutto nelle aree più povere del paese; plaude all'approvazione della nuova normativa in materia di informazione del marzo 2016 volta a proteggere efficacemente il diritto alla libertà di informazione in Tunisia, compresi i diritti degli informatori; plaude, in tale contesto, al fatto che l'Alta autorità indipendente per la comunicazione audiovisiva (HAICA) e il suo successore, la commissione per la comunicazione audiovisiva (ACA), trarranno beneficio dal sostegno dell'UE nel quadro del programma in corso da 10 milioni di EUR a favore della riforma dei media;

25.

invita l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a concedere alla Tunisia lo status di partner per la democrazia quale passo importante verso il consolidamento della democrazia parlamentare e dello Stato di diritto in Tunisia;

II.     Sviluppo sociale ed economico

26.

accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un'assistenza macrofinanziaria per un importo di 500 milioni di EUR e la sua approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento;

27.

prende atto dell'avvio dei negoziati su un ambizioso accordo di libero scambio (DCFTA) tra l'UE e la Tunisia; ricorda che l'UE deve condurre tali negoziati unitamente a un'assistenza tecnica e finanziaria su misura; sottolinea che detto accordo, pur essendo volto a migliorare l'accesso al mercato e il clima degli investimenti, ha anche una dimensione commerciale e deve contribuire ad ampliare gli standard europei nel campo dell'ambiente, della tutela dei consumatori e dei diritti dei lavoratori in Tunisia, promuovendo la stabilità del paese, consolidando il suo sistema democratico e rafforzando la sua economia; invita la Commissione ad adottare un approccio progressivo durante i negoziati e ad assicurare che tale accordo offra benefici reciproci, tenendo debitamente conto delle significative disparità economiche esistenti tra le due parti; ricorda le sue raccomandazioni rivolte alla Commissione e al governo tunisino al fine di attuare un processo chiaro e circostanziato volto a coinvolgere la società civile tunisina ed europea nei negoziati sull'accordo di libero scambio globale e approfondito; chiede che il processo di consultazione sia aperto e trasparente e tenga maggiormente conto della diversità della società civile tunisina, attingendo alle migliori pratiche applicate in negoziati analoghi;

28.

prende atto dell'adozione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Tunisia quale passo concreto a sostegno dell'economia tunisina e incentivo alle riforme; chiede un aumento degli aiuti forniti dall'UE alla Tunisia tramite lo strumento europeo di vicinato (ENI) e il coordinamento degli aiuti internazionali alla Tunisia per consentire al paese di trarre pienamente vantaggio dal sostegno dell'UE e creare posti di lavoro, in particolare per i giovani laureati; incoraggia la creazione di partenariati con altri paesi o organizzazioni donatori interessati a livello mondiale e regionale e, in particolare, l'adozione di misure di riduzione delle disparità regionali e di sostegno alla formazione e all'investimento nel campo dell'agricoltura, tenendo in considerazione le specificità dell'agricoltura locale, del settore informatico, dell'economia sociale, del settore manifatturiero e delle PMI, che rilancerebbero l'occupazione; osserva che il settore del turismo ha risentito notevolmente degli attentati terroristici e, in considerazione delle misure attuate da allora dalle autorità tunisine, invita gli Stati membri che non hanno ancora provveduto a farlo a rivalutare quanto prima la situazione della sicurezza, al fine di consentire la ripresa del settore del turismo tunisino;

29.

invita l'UE a includere la società civile, le autorità locali e altri importanti attori nel processo di individuazione delle priorità di finanziamento nel quadro della revisione intermedia dello strumento europeo di vicinato;

30.

sottolinea la necessità di affrontare il problema della disoccupazione, soprattutto per i giovani laureati, di avviare riforme di ampia portata al fine di promuovere la crescita, l'istruzione di qualità e l'occupazione (ad esempio, facilitando le restrizioni valutarie, l'accesso al microcredito, la riforma delle leggi sul lavoro, lo sviluppo di programmi di formazione adatti alle esigenze del mercato del lavoro e la semplificazione dei processi amministrativi) e la diversificazione dell'economia tunisina; chiede alle parti di mantenere uno spirito di buona collaborazione per concentrarsi sulle riforme, con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo economico inclusivo per tutti i territori del paese, comprese le regioni meno avanzate che necessitano di un piano di sviluppo a lungo termine; invita le autorità tunisine ad accogliere con favore le iniziative che vedono coinvolti i cittadini nel miglioramento del dialogo politico o delle innovazioni tecnologiche; sottolinea la necessità del sostegno internazionale a favore di tali iniziative dei cittadini;

31.

accoglie con favore l'iniziativa del piano strategico di sviluppo della Tunisia per il periodo 2016-2020 e chiede la sua rapida attuazione con l'adozione di quadri normativi finalizzati a facilitare l'assorbimento del sostegno europeo e di tutte le istituzioni finanziarie internazionali; si compiace dell'adozione di un nuovo codice degli investimenti, che dovrebbe creare stabilità normativa e facilitare gli investimenti e le riforme fiscali; chiede la modernizzazione dell'amministrazione pubblica, che dovrebbe operare in modo trasparente ed efficiente, facilitando notevolmente la realizzazione dei progetti e un miglior utilizzo dei fondi;

32.

sostiene gli sforzi compiuti dal governo tunisino per modernizzare e liberalizzare l'economia al fine di soddisfare la nuova domanda interna, regionale e globale e ritiene che un'economia tunisina forte ed eterogenea creerà posti di lavoro, opportunità e prosperità e consentirà al paese di conseguire le sue più ampie ambizioni politiche e sociali;

33.

ricorda l'importanza strategica del settore agricolo in Tunisia e accoglie con favore, a tal proposito, le misure previste dal bilancio della Tunisia per il 2016, compresa la cancellazione dei debiti degli agricoltori e l'avvio di una consultazione nazionale sul settore agricolo; ritiene fondamentale che detta consultazione nazionale coinvolga la società civile e il maggior numero possibile di attori, inclusi i piccoli agricoltori del sud del paese e i giovani agricoltori; ritiene che il settore agricolo necessiti di una profonda riforma e di una serie di misure pratiche urgenti, quali lo sviluppo delle capacità degli impianti di desalinizzazione per affrontare la carenza idrica e altri nuovi problemi derivanti dai cambiamenti climatici; invita le autorità tunisine a vietare l'utilizzo di qualsiasi pesticida già vietato nell'UE;

34.

invita l'UE a intensificare i suoi sforzi per combattere la desertificazione in Tunisia; osserva che i tunisini fanno attualmente fronte a una grave carenza idrica; invita la Tunisia a promuovere un'agricoltura e abitudini alimentari sostenibili; raccomanda una riforma agraria volta a incoraggiare gli agricoltori a preservare le foreste e i fiumi; ricorda che lo sviluppo sostenibile del turismo costiero tunisino necessita di una forte riduzione della densità alberghiera al fine di razionalizzare gli investimenti e gestire il litorale;

35.

accoglie con favore l'avvio del progetto intitolato «Mobilità giovanile, sicurezza alimentare e riduzione della povertà rurale» da parte dell'Agenzia tunisina di promozione degli investimenti agricoli, al fine di combattere la disoccupazione giovanile offrendo alternative nelle aree rurali; invita gli Stati membri a sostenere gli interventi dell'UE impegnandosi, insieme alle autorità tunisine, alle organizzazioni della società civile e al settore privato, in progetti settoriali o tematici che potrebbero avere un effetto diretto e positivo sulla società tunisina;

36.

accoglie con favore i programmi sviluppati dal segretariato dell'Unione del Mediterraneo, quali Med4jobs, per affrontare le possibilità occupazionali dei giovani nel Mediterraneo; invita gli Stati membri dell'Unione del Mediterraneo a incaricare il segretariato di concentrarsi sullo sviluppo economico e sociale della Tunisia a sostegno del consolidamento del processo di transizione del paese;

37.

invita a lottare più fermamente contro la corruzione, in particolare in un contesto caratterizzato da una crescente economia sommersa, al fine di pervenire a un processo decisionale più efficiente e trasparente e di creare un ambiente migliore per gli investimenti e le imprese; accoglie con favore la creazione dell'agenzia tunisina anti-corruzione, ma deplora il bilancio limitato a sua disposizione; esorta le autorità tunisine a rafforzare le capacità e l'efficacia dell'agenzia e a fornirle tutto il sostegno finanziario e logistico necessario per garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica e la regolarità degli appalti pubblici; invita le autorità tunisine ad assicurare un'ampia visibilità del loro operato contro la corruzione;

38.

invita ad accelerare l'istituzione del Consiglio nazionale per il dialogo sociale decisa nel 2013;

39.

manifesta preoccupazione per il mancato recupero dei beni da parte della Tunisia, segnatamente a causa dei processi lenti e difficoltosi nell'ambito della confisca e del rimpatrio dei beni; invita a fornire alla Tunisia un sostegno in termini di capacità tecniche specifiche per avviare indagini e raccogliere le prove e le informazioni necessarie per istituire processi di recupero dei beni;

40.

invita gli Stati membri a dar prova di sostegno e volontà politica al fine di accelerare il recupero dei beni tunisini congelati; accoglie con favore la decisione del Consiglio del 28 gennaio 2016 di prolungare di un anno il congelamento dei beni di 48 persone;

41.

invita a promuovere in modo più veloce e sicuro i trasferimenti delle rimesse e il potenziale d'investimento, segnatamente in termini di sviluppo locale e regionale, dei tunisini e dei nordafricani già residenti nell'UE;

42.

manifesta preoccupazione in merito alla sostenibilità del debito tunisino e chiede una valutazione dei possibili modi per renderlo più sostenibile, soprattutto alla luce della situazione economica del paese; chiede la conversione del debito tunisino in progetti di investimento, in particolare per la costruzione di infrastrutture strategiche e per la riduzione delle disparità regionali e accoglie con favore le iniziative a tal proposito; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il numero di questo tipo di progetti; invita gli Stati membri a consentire una ristrutturazione preferenziale del debito tunisino e una diversificazione dei componenti del debito;

43.

plaude ai progetti dell'UE nel settore della creazione di occupazione e della formazione professionale, come il programma IRADA; raccomanda l'utilizzo dei fondi della politica europea di vicinato (PEV) per fornire ulteriore assistenza alle PMI; sottolinea che le PMI sono essenziali per la crescita della Tunisia e che pertanto dovrebbero essere sostenute dall'UE; incoraggia lo sviluppo di programmi per la costituzione di nuove attività rivolti in particolare alle donne e ai giovani, allo scopo di sviluppare la formazione nell'ambito della gestione aziendale e l'accesso al sostegno finanziario per potenziare il settore delle PMI; raccomanda alla Tunisia di adottare le misure necessarie al fine di poter trarre pieno vantaggio dal programma COSME dell'UE (programma per la competitività delle imprese e le PMI) il prima possibile; incoraggia i prestiti privati alle PMI, anche tramite l'aumento della capacità del settore della garanzia del credito e la riforma del settore bancario sottocapitalizzato; accoglie con favore il recente programma di gemellaggio per la Banca centrale tunisina finalizzato al sostegno della modernizzazione del settore bancario;

44.

raccomanda che le competenze dell'UE nel campo dei fondi regionali e della riduzione delle disparità regionali siano utilizzate per affrontare lo sviluppo regionale in Tunisia e ridurre le disparità; chiede il sostegno dei partner internazionali e delle istituzioni finanziarie per potenziare e ampliare le infrastrutture nazionali (ad esempio, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti e reti di telecomunicazione) al fine di migliorare l'integrazione dei centri delle aree rurali e dell'entroterra del paese;

45.

incoraggia l'integrazione dello strumento europeo di vicinato (ENI) con iniziative paneuropee, quali l'Unione dell'energia; incoraggia, nel contempo, una maggiore cooperazione regionale nell'Africa settentrionale su questioni specifiche, quali l'imboschimento e la gestione delle risorse idriche, nonché un'intensificazione dell'integrazione socioeconomica, con un aumento delle attività economiche, nell'Africa settentrionale; ricorda che l'Unione per il Mediterraneo sostiene lo sviluppo di progetti concreti nella regione e deve, in tal senso, essere associata ai progetti condotti dall'Unione europea in Tunisia;

46.

invita l'UE a incentrare maggiormente la sua cooperazione sull'economia verde, sullo sviluppo sostenibile e sull'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili, nonché su un migliore trattamento delle acque e dei rifiuti, in particolare considerando l'enorme potenziale della Tunisia nel campo dell'energia rinnovabile; accoglie con favore progetti come il disinquinamento del Lago di Biserta, i tetti verdi di Ghar el Melh e i rifiuti organici destinati al consumo a Beja;

47.

plaude all'integrazione dei mercati euro-mediterranei dell'energia elettrica quale elemento importante nell'ambito della cooperazione energetica con i vicini meridionali; ritiene che il progetto Elmed consentirebbe scambi bidirezionali di energia elettrica tra il Nord e il Sud del Mediterraneo, generando vantaggi per tutti i partner in termini di sicurezza, stabilità e accessibilità della fornitura di energia elettrica;

III.     Sicurezza e difesa

48.

manifesta profonda preoccupazione per le immediate ripercussioni sulla sicurezza in Tunisia a causa, tra le altre cose, dell'instabilità in Libia; prende atto della costruzione di un muro lungo una parte del confine con la Libia; manifesta preoccupazione per l'elevato numero di combattenti stranieri tunisini che si uniscono al Daesh e ad altri gruppi terroristici; sottolinea che la lotta contro il traffico di armi costituisce un elemento importante della lotta al terrorismo; sottolinea la necessità di riformare i servizi di intelligence del paese, nel rispetto dello Stato di diritto e delle convenzioni sui diritti umani;

49.

manifesta preoccupazione per l'attentato terroristico avvenuto nella città di frontiera di Ben Guerdane subito dopo il bombardamento di Sabratha, il che dimostra che la frontiera tra la Tunisia e la Libia continua a essere altamente permeabile; manifesta preoccupazione per la situazione in Libia e invita tutte le parti libiche a dialogare in maniera costruttiva con il governo di intesa nazionale(GIN); sottolinea che l'UE è pronta a fornire sostegno di sicurezza su richiesta del GIN e che è necessario ristabilire il coordinamento della sicurezza tra la Tunisia e la Libia; suggerisce di valutare, in partenariato con le autorità tunisine, la possibilità di istituire una missione UE di assistenza alle frontiere in Tunisia;

50.

riconosce che la povertà e l'esclusione sociale costituiscono alcune delle principali cause della radicalizzazione; chiede, pertanto, una più efficace inclusione sociale dei giovani al fine di consentire loro di trovare posti di lavoro stabili e di impedire che diventino l'obiettivo di organizzazioni terroristiche che puntano a reclutare nuovi combattenti; raccomanda l'utilizzo delle competenze acquisite tramite le iniziative delle organizzazioni internazionali, come Hedayah, al fine di sviluppare strategie locali e regionali per combattere l'estremismo violento; invita a condurre attività di sensibilizzazione in merito a tali reti esistenti o a iniziative simili in Tunisia;

51.

invita il governo tunisino a mettere a punto una strategia per i combattenti stranieri che ritornano in patria, ad esempio accompagnando le misure punitive e preventive con programmi di deradicalizzazione e di riabilitazione al fine di dar loro la possibilità di reintegrarsi nella società, riducendo i rischi futuri; chiede una strategia più globale per prevenire la radicalizzazione nelle carceri e nei centri di detenzione; invita a prestare attenzione al miglioramento dell'istruzione e alla lotta alla radicalizzazione dei giovani;

52.

riconosce che il terrorismo rappresenta una sfida comune che richiede una risposta comune e che la cooperazione tra l'UE e la Tunisia nel settore della sicurezza e della lotta al terrorismo è stata di recente intensificata, in particolare tramite l'avvio di un programma ambizioso volto a sostenere la riforma del settore della sicurezza;

53.

sostiene il processo di pace e di riconciliazione politica in Libia condotto dalle Nazioni Unite quale mezzo fondamentale per stabilizzare l'intera regione e rafforzare la sicurezza e il processo di riforma in Tunisia;

54.

plaude al processo di coordinamento dell'assistenza alla sicurezza avviato dalla Tunisia, in cui l'UE svolge un ruolo attivo; sottolinea che l'Unione europea deve sostenere la Tunisia nella creazione di strutture statali adeguate per far fronte ai problemi di sicurezza; accoglie con favore i risultati del G7+3 sulla cooperazione in materia di sicurezza; chiede la rapida attuazione dei programmi attualmente esistenti e il rafforzamento dell'assistenza alla sicurezza in Tunisia, prestando attenzione alla sicurezza delle frontiere, alla protezione delle infrastrutture turistiche e alla lotta alla minaccia terroristica comune; incoraggia, tuttavia, le autorità tunisine a rispondere in maniera proporzionata a tali minacce al fine di salvaguardare le libertà democratiche e i diritti fondamentali; chiede il pieno sostegno delle autorità tunisine competenti e la nomina di un consulente per la sicurezza nazionale e invita gli Stati membri a condividere le migliori prassi nel campo della sicurezza in Tunisia, soprattutto in materia di formazione degli addetti alla sicurezza e di rispetto dei diritti umani; chiede una valutazione sistematica delle conseguenze sui diritti umani del sostegno dell'UE in Tunisia nel settore della sicurezza;

55.

manifesta profonda preoccupazione per la nuova legge 22/2015 sulla lotta al terrorismo, adottata a luglio 2015 dall'Assemblea dei rappresentanti della Tunisia, che impone la pena di morte quale possibile condanna per una serie di reati «terroristici»; esprime i propri timori in merito a diverse disposizioni della legge sulla lotta al terrorismo; sottolinea che tale progetto di legge potrebbe violare seriamente le libertà civili e compromettere il rispetto dei diritti umani in Tunisia; invita le autorità tunisine a continuare a osservare la moratoria della pena di morte; ricorda che la pena di morte è già prevista dal diritto tunisino per reati quali l'omicidio e lo stupro, anche se dal 1991 non vengono eseguite esecuzioni; sottolinea che, sebbene la Tunisia sia uno dei paesi maggiormente vulnerabili alla minaccia terroristica, gli Stati sono obbligati a rispettare appieno i diritti umani nella lotta al terrorismo; sottolinea che la PEV è strettamente legata al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale e ricorda la forte presa di posizione dell'UE contro la pena di morte;

56.

plaude all'inclusione nella legge sulla lotta al terrorismo n. 22/2015 della tutela giuridica delle fonti dei giornalisti e della penalizzazione della sorveglianza non autorizzata da parte del governo;

57.

si compiace del fatto che, nel novembre, 2015 sia stato varato il programma di sostegno dell'UE alla riforma del settore della sicurezza in Tunisia — incentrato, in particolare, sulla ristrutturazione delle forze di sicurezza, sui controlli alle frontiere e sui servizi di intelligence — e dell'impegno assunto da entrambe le parti in occasione del Consiglio di associazione UE-Tunisia, il 18 aprile 2016, ad attuarlo in modo rapido ed efficace;

58.

invita a promuovere una logica di obiettivi anziché un mero sostegno tramite strumenti politici, nel quadro di una visione strategica chiara incentrata sulla prevenzione, sul sostegno alla redazione legislativa da parte dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo e sull'istituzione di un pubblico ministero per la lotta al terrorismo;

59.

plaude al dialogo politico rafforzato tra l'UE e la Tunisia nella lotta al terrorismo; ricorda l'importanza di proteggere i diritti umani nel quadro delle misure di lotta al terrorismo;

60.

chiede un'intensificazione della cooperazione con le agenzie dell'UE, come Europol, pur osservando che la Tunisia non è inclusa nella lista di Stati terzi con cui Europol concluderà accordi; invita il Consiglio a valutare la possibilità di includere la Tunisia in detta lista di Stati terzi; chiede che sia condotto uno studio d'impatto su tale cooperazione e che sia presentato nel corso di una riunione congiunta della commissione per gli affari esteri (AFET) e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) prima dell'approvazione dell'accordo; accoglie con favore il fatto che Eurojust abbia stabilito un punto di contatto con la Tunisia e si compiace dell'invito rivolto da Eurojust alle autorità a potenziare la loro cooperazione e a nominare un secondo punto di contatto responsabile specificamente dalla lotta al terrorismo; invita il governo tunisino a dare al più presto un seguito adeguato a tali proposte;

IV.     Mobilità, ricerca, istruzione e cultura

61.

accoglie con favore il partenariato per la mobilità tra l'UE e la Tunisia, firmato a marzo 2014, e ne chiede la rapida attuazione; chiede una nuova politica in materia di visti per la Tunisia e la conclusione di un accordo di riammissione; osserva che i partenariati per la mobilità, sebbene si basino su competenze nazionali, sono inclusi nella proposta dell'Unione nel quadro della PEV; raccomanda agli Stati membri di dare prova di solidarietà nei confronti della Tunisia, facilitando la concessione di visti per imprenditori, studenti, ricercatori, artisti, ecc.;

62.

incoraggia l'Unione a firmare partenariati per la mobilità con i paesi partner del vicinato meridionale, al fine di facilitare le procedure di ottenimento dei visti in collegamento con gli accordi di riammissione; chiede alla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, di sviluppare possibilità di programmi di migrazione circolare, che aprirebbero rotte sicure e legali per i migranti; condanna la tratta di esseri umani, di cui sono vittime soprattutto le donne, e sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione con i paesi partner al fine di contrastare tale fenomeno; osserva che il rilascio di visti di lunga durata con diversi ingressi, anziché di visti di breve durata, è più efficace per ridurre l'immigrazione irregolare, compresi il traffico di migranti e la tratta di esseri umani; raccomanda alla Tunisia di modificare la legge del 2004 sulla perseguibilità degli individui che si sono allontanati dal territorio tunisino senza autorizzazione, conformemente al diritto internazionale;

63.

esorta le autorità tunisine a cooperare strettamente con i paesi dell'Unione europea nella lotta contro le forme organizzate di immigrazione illegale;

64.

sottolinea che il lancio di missioni come EURONAVFOR MED rappresenta uno strumento concreto ed efficace per contrastare la tratta degli esseri umani; invita l'Unione a continuare e a intensificare questo tipo di operazioni e a coinvolgere i paesi partner come la Tunisia;

65.

accoglie con favore il partenariato UE-Tunisia nel campo della ricerca e dell'innovazione e la partecipazione della Tunisia al programma quadro Orizzonte 2020; sottolinea che una ricerca scientifica coerente e una politica di sviluppo tecnologico incentiverebbero gli investimenti nella ricerca e sviluppo, il trasferimento della ricerca e dell'innovazione al settore privato e la creazione di nuove imprese; sottolinea che la Tunisia dovrebbe partecipare a pieno titolo al programma Erasmus +, al fine di sviluppare ulteriormente gli scambi tra studenti universitari; manifesta preoccupazione nel rilevare le crescenti difficoltà incontrate dagli studenti tunisini che desiderano studiare in Europa; chiede l'attuazione di una «politica di discriminazione positiva» in particolare per i giovani studenti provenienti dalle regioni meno sviluppate con incentivi per consentire loro di partecipare a tali programmi; invita la Tunisia a rimettere a punto e a dare la priorità a partenariati volti a sviluppare competenze nelle lingue straniere, nell'ingegneria, nelle energie rinnovabili, nelle scienze e nell'informatica, settori che registrano i tassi di occupazione più elevati;

66.

invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo di partenariati tra le scuole, le università e i centri di ricerca e a rafforzare i progetti condivisi di apprendimento permanente, segnatamente nei settori dell'apprendimento delle lingue, delle nuove tecnologie, della promozione dell'istruzione femminile e dell'imprenditorialità;

67.

chiede un rafforzamento del partenariato nel settore della creatività, della cultura, dello sport, dell'istruzione popolare, della vita comunitaria e dell'audiovisivo, tramite il consolidamento delle reti e tramite iniziative volte all'intensificazione del dialogo interculturale, la valorizzazione della patrimonio storico e archeologico comune di epoca romana, la mobilità degli attori, nonché la promozione e la diffusione di contenuti culturali e audiovisivi, anche tramite festival ed esposizioni; incoraggia la Tunisia a partecipare al programma Europa creativa;

68.

raccomanda alle istituzioni dell'UE, e in particolare alla delegazione dell'UE a Tunisi, di utilizzare l'arabo per la pubblicazione di bandi di gara e inviti a manifestare interesse, nonché per la comunicazione con i cittadini; sottolinea l'importanza che il governo tunisino informi i propri cittadini in merito al suo operato;

69.

ritiene che l'utilizzo dell'arabo sia necessario per garantire la partecipazione della società civile nelle relazioni UE-Tunisia, in particolare nel quadro del negoziato sull'accordo di libero scambio;

o

o o

70.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al governo della Repubblica di Tunisia e al presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0272.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0061.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0086.

(4)  GU L 102 del 18.4.2016, pag. 1.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/111


P8_TA(2016)0346

Dumping sociale nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea (2015/2255(INI))

(2018/C 204/13)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 56, l'articolo 153, paragrafo 5, e l'articolo 154 TFUE,

vista la libertà fondamentale di circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE) e la libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE),

visti gli articoli 151 e 153 TFUE e l'articolo 9 TFUE che garantisce un'adeguata protezione sociale,

vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (1),

vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (2),

vista l'attuazione in corso della direttiva 2014/67/UE,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4),

visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (5),

visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (6),

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (7),

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (8), e vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (9),

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (10),

visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (11),

vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri (COM(1998)0251),

vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (12), modificata dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (13),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (14),

vista la decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (15),

viste le norme fondamentali del lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le sue convenzioni e raccomandazioni sull'amministrazione del lavoro e le ispezioni sul lavoro, che costituiscono un quadro di riferimento internazionale per garantire l'applicazione delle disposizioni legali relative alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori,

viste la relazione Eurofound intitolata «Posted workers in the European Union (2010)» (Lavoratori distaccati nell'Unione europea (2010)) (16) e le relazioni nazionali,

visto il dizionario europeo delle relazioni industriali di Eurofound (17),

vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE» (COM(2015)0215),

visto lo studio realizzato dal Parlamento nel 2015 dal titolo «EU Social and Labour Rights and EU Internal Market Law» (Diritti sociali e del lavoro nell'UE e norme del mercato interno dell'UE),

visto lo studio realizzato dalla Commissione nel 2015 sui sistemi di determinazione dei salari e le tariffe minime salariali applicabili ai lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE in un numero selezionato di Stati membri e di settori («Wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors»),

visto lo studio condotto dall'Università di Gand e finanziato dalla Commissione dal titolo «Atypical Forms of Employment in the Aviation Sector» (Occupazione atipica nel settore dell'aviazione),

visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 9 settembre 2015 dal Presidente della Commissione dinanzi al Parlamento,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0255/2016),

A.

considerando che il lavoro sommerso e il falso lavoro autonomo possono dare origine a distorsioni della concorrenza, con conseguenti danni a lungo termine ai sistemi di previdenza sociale, un aumento del precariato e un deterioramento dei livelli di tutela dei lavoratori e della qualità del lavoro in generale, e dovrebbero pertanto essere combattuti; che la crescente tendenza all'esternalizzazione e al subappalto può dare luogo a possibilità di abuso o elusione del vigente diritto sociale e del lavoro; che la lotta agli abusi è essenziale per garantire la libertà di circolazione nel mercato interno e la solidarietà all'interno dell'Unione;

B.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori, enunciata all'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno;

C.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari, sancisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi; che, con riferimento al dumping sociale, una delle principali sfide dell'UE consiste nell'aumentare il livello di occupazione femminile, migliorare la situazione delle donne sul mercato del lavoro ed eliminare i divari di genere;

D.

considerando che uno dei principi fondamentali delle politiche dell'UE è la coesione sociale, il che significa un costante e continuo ravvicinamento delle retribuzioni nonché protezione sociale garantita a tutti i lavoratori, siano essi locali o mobili; che nell'Unione persistono considerevoli differenze per quanto concerne le condizioni lavorative e le retribuzioni e che la convergenza sociale verso l'alto è fondamentale per la prosperità e una maggiore domanda interna in tutta l'Unione; che la disparità retributiva costituisce uno dei principali motivi che spingono i lavoratori a lasciare il loro paese di origine;

E.

considerando che l'articolo 9 TFUE sancisce quali principi fondamentali dell'Unione la promozione di un livello elevato di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana; che, in conseguenza della crisi e degli elevati tassi di disoccupazione nella maggior parte degli Stati membri, le disuguaglianze sono sempre più profonde;

F.

considerando che sussiste ancora un divario retributivo di genere e che, a dispetto della legislazione UE e delle raccomandazioni non vincolanti esistenti, i progressi in questo settore sono estremamente limitati; che, unitamente al divario retributivo di genere, il dumping sociale aggrava la situazione e finisce per causare un divario pensionistico di genere che espone le donne anziane a un maggiore rischio di povertà rispetto agli uomini anziani;

G.

considerando che la tratta di esseri umani e segnatamente di donne, non solo da paesi terzi verso l'UE, ma anche tra paesi dell'UE, è spesso associata a contratti di lavoro fittizi;

H.

considerando che il «dumping sociale» è in aumento in ragione di rapporti di lavoro che presentano caratteristiche extraterritoriali;

I.

considerando che nel settore dei trasporti esiste uno stretto legame tra la protezione e la sicurezza dei passeggeri e condizioni di lavoro adeguate;

J.

considerando che la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti è stato confermato quale obiettivo ultimo del Libro bianco sui trasporti del 2011;

K.

considerando che la Commissione ha annunciato che nel 2016 intende proporre nuove iniziative relative al trasporto su strada, tenendo conto anche degli aspetti sociali;

L.

considerando che il settore del trasporto su strada è essenziale per la società e l'economia dell'Unione europea e rappresenta quasi i tre quarti (72 %) del totale del trasporto nazionale di merci; che esso trasporta più passeggeri delle ferrovie, delle metropolitane e dei tram messi insieme e impiega oltre il 2,2 % del totale della popolazione attiva dell'UE (5 milioni di persone);

M.

considerando che buone condizioni di lavoro che tutelino la salute fisica e mentale sono un diritto fondamentale dei lavoratori (18) che rappresenta di per sé un valore positivo;

N.

considerando che il 15 luglio 2014 Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2015 ha sottolineato la necessità di un mercato del lavoro più equo e autenticamente paneuropeo, che può essere conseguito attraverso la promozione e la salvaguardia della libera circolazione dei cittadini come diritto fondamentale dell'Unione, evitando abusi e rischi di dumping sociale;

O.

considerando che la Corte di giustizia, nella sua sentenza nella causa C-341/05 Laval del 18 dicembre 2007 (19), ha messo in evidenza il diritto di intraprendere azioni collettive contro un'eventuale pratica di dumping sociale e ha sottolineato che tali azioni devono essere proporzionate al fine di non limitare le libertà fondamentali dell'UE, quali la libera prestazione di servizi;

P.

considerando che la Carta sociale europea dovrebbe essere riconosciuta come l'espressione del consenso tra gli Stati membri nell'ambito dei diritti sociali fondamentali;

Q.

considerando che l'aumento delle pratiche abusive e del dumping sociale indeboliscono il sostegno al principio del mercato interno e la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, compromettono i diritti dei lavoratori europei e la fiducia nell'integrazione europea e rendono indispensabile una vera convergenza sociale; che i settori maggiormente interessati sono l'agricoltura, l'edilizia, il settore alimentare e della ristorazione, i trasporti, la sanità, i servizi di assistenza e i servizi domestici;

R.

considerando che il principio della parità di trattamento dei lavoratori nell'Unione europea e l'essenziale convergenza sociale nel mercato unico sono importanti; che l'articolo 45 TFUE dispone che la libera circolazione implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro;

S.

considerando che il dumping sociale, fiscale e ambientale è contrario ai valori europei, in quanto mette in pericolo la protezione dei diritti dei cittadini dell'UE (20);

T.

considerando che la maggior parte degli Stati membri non ha tuttora recepito la direttiva 2014/67/UE, benché il termine per il recepimento fosse fissato al 18 giugno 2016; che è importante valutare l'impatto dell'attuazione di tale direttiva una volta che sarà stata recepita in tutti gli Stati membri, al fine di determinarne il reale impatto nella lotta contro i vari tipi di frodi riconosciute e concernenti il distacco dei lavoratori e la protezione dei lavoratori distaccati;

U.

considerando che i lavoratori distaccati costituiscono circa lo 0,7 % dell'intera forza lavoro dell'UE (21);

V.

considerando che il numero di lavoratori distaccati nell'Unione è stimato a 1,92 milioni, principalmente in settori quali l'edilizia (43,7 % del totale dei lavoratori distaccati), i servizi, i trasporti, le comunicazioni e l'agricoltura;

W.

considerando che la libera circolazione delle persone è essenziale per il progetto europeo e costituisce altresì una condizione indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, al fine di raggiungere una competitività forte e sostenibile in tutti gli Stati membri;

X.

considerando che la Corte di giustizia, nella sua sentenza nella causa C-396/13, ha sottolineato che la direttiva 96/71/CE mira, da un lato, a garantire una concorrenza leale tra le imprese nazionali e quelle che svolgono una prestazione di servizi transnazionale, e, dall'altro, a garantire ai lavoratori distaccati l'applicazione di un nucleo di norme imperative di protezione minima nello Stato membro ospitante;

Y.

considerando che il distacco dei lavoratori dovrebbe agevolare la condivisione di competenze ed esperienze professionali e non essere fonte di dumping sociale;

Z.

considerando che le federazioni dei datori di lavoro e i sindacati europei possono svolgere un ruolo importante nella lotta contro il dumping sociale;

AA.

considerando che è stato assunto l'impegno di non aumentare l'onere fiscale per le imprese, in particolare le PMI;

AB.

considerando che la determinazione delle retribuzioni è una questione di competenza degli Stati membri;

AC.

considerando che la Corte di giustizia, nella sua sentenza nella causa C-396/13, ha sottolineato che la determinazione delle tariffe minime salariali, le modalità di calcolo e la valutazione dei criteri ad esso applicati sono di competenza dello Stato membro ospitante;

AD.

considerando che il Presidente della Commissione ha dichiarato che lo stesso lavoro nello stesso posto dovrebbe essere retribuito allo stesso modo (22); che è necessario un chiarimento giuridico di detto principio e della sua applicazione;

I.    Rafforzare i controlli e il coordinamento tra e da parte degli Stati membri

1.

ritiene che, pur non esistendo una definizione legalmente riconosciuta e universalmente condivisa di dumping sociale, tale nozione copre un'ampia gamma di pratiche intenzionalmente abusive e l'elusione della legislazione europea e nazionale vigente (comprese le leggi e i contratti collettivi universalmente applicabili), che permettono lo sviluppo di una concorrenza sleale riducendo illegalmente i costi operativi e legati alla manodopera e danno luogo a violazioni dei diritti dei lavoratori e allo sfruttamento di questi ultimi; ritiene che le conseguenze di tali pratiche e situazioni possano avere un impatto su tre fronti principali:

l'aspetto economico: l'utilizzo, da parte di taluni attori economici, di pratiche illegali quali il lavoro sommerso o di pratiche abusive come il falso lavoro autonomo può portare a gravi distorsioni del mercato, a danno delle imprese che lavorano onestamente, in particolare le PMI;

l'aspetto sociale: il dumping sociale può dare origine a una situazione di discriminazione e disparità di trattamento tra i lavoratori dell'UE e privarli dell'esercizio effettivo dei loro diritti sociali e del lavoro, anche per quanto concerne la retribuzione e la previdenza sociale;

l'aspetto finanziario e di bilancio: il mancato pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte in conseguenza del dumping sociale rappresenta una minaccia per la sostenibilità finanziaria dei sistemi di previdenza sociale e le finanze pubbliche degli Stati membri;

2.

reputa fondamentale assicurare condizioni di parità e una concorrenza leale nell'UE ed eliminare il dumping sociale; sottolinea il ruolo centrale svolto dagli ispettorati del lavoro e/o dalle parti sociali nel far valere i diritti dei lavoratori, nel definire una retribuzione dignitosa conformemente alla legislazione e alla prassi degli Stati membri e nel fornire consulenze e orientamenti ai datori di lavoro; sottolinea che 28 Stati membri hanno ratificato la convenzione n. 81 dell'OIL sull'ispezione del lavoro e chiede agli Stati membri di garantire che tutte le sue disposizioni siano attuate; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri nella creazione di ispettorati del lavoro efficienti ed efficaci e a formulare raccomandazioni basate sulla convenzione n. 81 dell'OIL sull'ispezione del lavoro al fine di garantire il rispetto delle norme sul lavoro e la protezione dei lavoratori, comprese le disposizioni relative all'orario di lavoro, alla sicurezza e alla salute; ricorda il ruolo importante svolto dalle parti sociali nel garantire il rispetto della legislazione vigente;

3.

invita gli Stati membri a rafforzare l'efficienza e a garantire livelli di personale e risorse adeguati per gli organismi di controllo (compresi gli ispettorati sociali e/o del lavoro, le agenzie e gli uffici di collegamento), anche per l'interpretazione e la traduzione, in particolare attraverso lo scambio delle migliori pratiche; esorta gli Stati membri a rispettare il criterio di riferimento di un ispettorato del lavoro ogni 10 000 lavoratori, come raccomandato dall'OIL, e a garantire che tali ispettorati dispongano di mezzi adeguati per attuare la legislazione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei servizi;

4.

invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i servizi di ispezione e lo scambio elettronico di informazioni e dati, onde migliorare l'efficienza dei controlli volti a contrastare e prevenire la frode sociale, il falso lavoro autonomo e il lavoro sommerso, riconoscendo nel contempo l'importanza della protezione dei dati, e nell'ottica di una cooperazione e una mutua assistenza obbligatorie tra gli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a elaborare programmi di formazione continua a livello di Unione per gli ispettori, allo scopo di identificare nuove tecniche di elusione delle norme e organizzare la cooperazione transfrontaliera; riconosce il lavoro svolto dalla Commissione per quanto riguarda il finanziamento di programmi di apprendimento reciproco rivolti agli ispettori del lavoro negli Stati membri; sottolinea l'importanza di garantire l'accesso degli ispettorati del lavoro nazionali e/o delle parti sociali a tutti i luoghi di lavoro effettivi e ai luoghi di residenza associati indicati dal datore di lavoro, ove consentito dalla legislazione nazionale e nel debito rispetto della vita privata, trattandosi di un requisito indispensabile per svolgere il loro lavoro e verificare i casi di dumping sociale; raccomanda alla Commissione di valutare la possibilità di trasformare i progetti Eurodetachement in una piattaforma permanente di scambio, formazione comune e collaborazione per gli ispettori del lavoro (e i funzionari pubblici degli uffici di collegamento per i lavoratori distaccati) coinvolti in attività di controllo e sorveglianza, piattaforma che potrebbe essere inclusa o lavorare in coordinamento con la piattaforma europea contro il lavoro sommerso;

5.

incoraggia gli Stati membri a creare, se del caso, task force bilaterali ad hoc e, ove necessario, una task force multilaterale che comprenda le autorità competenti e gli ispettori del lavoro nazionali, onde effettuare, previa approvazione di tutti gli Stati membri interessati, controlli transfrontalieri in loco, conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri in cui hanno luogo i controlli, nei presunti casi di dumping sociale, lavoro in condizioni illegali o frode, e identificare le «società di comodo», le agenzie di collocamento fraudolente e gli abusi delle norme che comportano uno sfruttamento dei lavoratori; osserva che dette task force potrebbero lavorare in coordinamento con la piattaforma europea contro il lavoro sommerso e con il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro per limitare gli oneri finanziari, nonché creare una rete dei servizi di ispezione sociale nazionale per promuovere lo scambio di informazioni; ritiene che una buona cooperazione tra le autorità nazionali e le parti sociali sia essenziale per porre fine al dumping sociale e garantire una concorrenza leale nel mercato unico;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una più efficace attuazione della legislazione vigente e a rafforzare la cooperazione tra gli enti nazionali responsabili delle ispezioni del lavoro, in particolare per quanto riguarda le ispezioni transfrontaliere; si compiace del lancio della piattaforma europea contro il lavoro sommerso e degli obiettivi da essa stabiliti nell'ottica di rafforzare la cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso; auspica che tale piattaforma contribuisca a individuare e affrontare i casi di violazione del diritto del lavoro a livello nazionale e dell'UE e delle disposizioni UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi;

7.

sottolinea la necessità di integrare le misure contro le infrazioni dei diritti sociali attraverso la lotta contro le frodi e l'evasione fiscali, per garantire una concorrenza leale e condizioni di parità per le imprese;

8.

rileva che la mancata dichiarazione o l'irregolarità della dichiarazione figurano tra le forme più comuni di elusione delle norme relative al distacco; raccomanda che per il distacco si introduca l'obbligo in tutti gli Stati membri di presentare una dichiarazione al più tardi quando ha inizio la prestazione dei servizi, e che tali dichiarazioni siano raccolte in un registro europeo che ne agevolerebbe la consultazione, al fine di facilitare il coordinamento tra gli Stati membri e limitare le incertezze giuridiche attuali legate alle differenze procedurali e dei documenti tra un paese e l'altro;

9.

sottolinea che le autorità competenti dello Stato membro ospitante, di concerto con quelle dello Stato di origine, dovrebbero essere in grado di verificare l'affidabilità del modulo A1 in caso di seri dubbi quanto all'autenticità del distacco; invita il gruppo di lavoro amministrativo ad hoc sul modulo A1 a intensificare i suoi sforzi migliorando l'affidabilità del modulo A1, nonché a valutare la possibilità di facilitare il controllo raccogliendo i moduli A1 in un unico sistema digitale; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) sia pienamente operativo, venga utilizzato da tutti gli Stati membri e sia adeguato alle esigenze delle PMI; sottolinea che un migliore accesso alle informazioni per i lavoratori, i datori di lavoro e gli ispettori del lavoro, ad esempio attraverso un unico sito Internet nazionale, costituisce uno strumento fondamentale contro la violazione delle norme;

10.

invita gli Stati membri a ratificare e attuare la convenzione n. 189 dell'OIL sui lavoratori domestici; invita altresì gli Stati membri a istituire quadri giuridici atti a consentire l'occupazione regolare dei lavoratori domestici e di chi si occupa di assistenza alla persona, affinché possano essere garantite la certezza giuridica ai datori di lavoro e condizioni di impiego eque e condizioni lavorative dignitose ai lavoratori; esorta la Commissione e gli Stati membri a valutare i termini e le condizioni di impiego dei lavoratori domestici e, ove del caso, a formulare raccomandazioni per il loro miglioramento a norma dei trattati in vigore (in particolare l'articolo 153, paragrafo 1, TFUE), comprese una formazione adeguata e l'offerta di informazioni sui diritti e gli obblighi di questa categoria di lavoratori;

11.

osserva che le donne sono le più colpite dal dumping sociale in taluni settori, segnatamente i lavori domestici e l'assistenza (in particolare a domicilio); chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, di esaminare tutte le situazioni in cui le donne subiscono forme di dumping sociale e retributivo o sono vittime di lavoro non dichiarato, così come la pertinente legislazione UE in vigore;

12.

chiede agli Stati membri di migliorare la cooperazione transnazionale e locale tra le pubbliche istituzioni, i sindacati e le organizzazioni non governative per affrontare i problemi spesso particolarmente complessi che riguardano i lavoratori migranti e di prendere in considerazione le condizioni di lavoro assieme a tutti gli altri elementi legati alla qualità della vita, ivi compresi lo stato di salute generale, l'inclusione sociale e l'alloggio;

13.

sottolinea l'importanza delle disposizioni della direttiva 2014/67/UE in materia di applicazione transfrontaliera delle pene e/o sanzioni finanziarie amministrative, che contribuiranno a eliminare le violazioni della legislazione; è del parere che le autorità competenti dovrebbero poter imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di sospendere l'erogazione di servizi in caso di gravi violazioni della legislazione sul distacco dei lavoratori o applicabile ai contratti collettivi; ritiene che l'importo di tali sanzioni dovrebbe fungere da deterrente e che dovrebbe essere migliorata l'offerta di informazioni alle PMI sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati;

14.

chiede agli Stati membri di potenziare significativamente lo scambio di informazioni in materia di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati, nell'ottica di migliorare l'applicazione della legislazione esistente; ricorda la richiesta presentata alla Commissione di esaminare i benefici derivanti dall'introduzione e, ove del caso, dalla fornitura di una tessera europea di previdenza sociale a prova di falsificazione o di altro documento elettronico europeo, su cui potrebbero essere memorizzati tutti i dati necessari per la verifica dello stato previdenziale del portatore sulla base del suo rapporto di lavoro (23), nonché tutte le informazioni associate al distacco del lavoratore, nel rigoroso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali sensibili; evidenzia tuttavia che ciò non deve limitare o pregiudicare in alcun modo il diritto delle autorità e delle parti sociali dei paesi ospitanti di rivedere ed eseguire controlli e verifiche dei dati contenuti in tale tessera, in conformità del diritto e della prassi a livello nazionale;

15.

chiede l'istituzione di un elenco a livello dell'UE delle società, comprese le società di comodo, colpevoli di gravi violazioni della legislazione dell'Unione in materia sociale e di lavoro, dopo aver ricevuto un primo avvertimento, che possa essere consultato dalle pertinenti autorità responsabili delle ispezioni; chiede che a tali società sia negato l'accesso agli appalti pubblici, alle sovvenzioni pubbliche e ai fondi dell'UE per un periodo stabilito per legge;

16.

invita l'UE e gli Stati membri a collaborare a livello transfrontaliero nello scambio di informazioni sull'attività di contrasto, a fornire alle autorità di controllo un migliore accesso ai dati contenuti sia nei rispettivi registri elettronici nazionali sia nel registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) e a consolidare l'elenco delle infrazioni che comportano la perdita dell'onorabilità dei trasportatori su strada, includendovi l'inosservanza di qualsiasi normativa pertinente dell'UE; sottolinea che la responsabilità della violazione delle norme dovrebbe gravare su coloro che impartiscono ordini ai lavoratori;

II.    Trattamento delle lacune normative ai fini dell'applicazione del diritto nazionale ed europeo in materia sociale e di lavoro e del principio della parità di trattamento e di non discriminazione

17.

invita la Commissione a intervenire per eliminare le carenze identificate nelle norme attualmente in vigore, in modo da contrastare in maniera efficace il fenomeno del dumping sociale e la frode sociale e fiscale;

18.

invita la Commissione a monitorare da vicino l'attuazione della direttiva 2014/67/UE e l'efficacia della piattaforma europea contro il lavoro sommerso nel lottare contro il fenomeno delle società di comodo, applicando in modo più generale il principio secondo cui ciascuna società dovrebbe possedere una sola sede principale e garantendo che, in caso di libera prestazione di servizi con lavoratori distaccati, ciascun fornitore coinvolto svolga una attività «autentica» nello Stato membro di costituzione e sia pertanto un'impresa «autentica»; ricorda l'importanza delle imprese che svolgono una «attività autentica» nel loro Stato membro di origine, quale elemento che giustifica il distacco dei lavoratori; rammenta che la sua commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha respinto la proposta di direttiva relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio, dal momento che alcune delle disposizioni ivi contenute potrebbero facilitare la creazione del tipo di entità che svolgono attività sociali ed economiche fittizie che costituiscono una violazione dei loro obblighi a norma degli accordi e del diritto e provocano la perdita di miliardi di euro di entrate fiscali; chiede alla Commissione di considerare la possibilità di proporre l'istituzione di un registro trasparente e accessibile di tutte le imprese dell'UE e l'utilizzo obbligatorio dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale;

19.

invita la Commissione ad avviare una nuova relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'apportare i necessari miglioramenti alle loro amministrazioni finanziarie e ai sistemi tributari, allo scopo di affrontare la frode fiscale, come proposto nella comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale» (COM(2012)0722),

20.

rileva che la direttiva 96/71/CE si riferisce soltanto agli articoli 64 e 74 TFUE relativi alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, mentre uno degli obiettivi principali della direttiva è la tutela dei lavoratori; ricorda inoltre l'importanza degli articoli 151 e 153 TFUE che fissano come obiettivi per l'UE e per i suoi Stati membri la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, la promozione del dialogo sociale e la lotta contro l'esclusione;

21.

riconosce i rischi connessi alle lunghe catene di subappalto; rammenta che gli Stati membri possono istituire, in consultazione con le parti sociali pertinenti, il meccanismo di «responsabilità in solido del committente» a livello nazionale, applicabile ad imprese locali e straniere allo scopo di consentire a lavoratori locali e stranieri di far valere i propri diritti; ricorda che tale possibilità è stata confermata dalla direttiva 2014/67/UE; chiede alla Commissione di monitorare attentamente il rispetto dell'obbligo derivante agli Stati membri dalla direttiva di fornire misure volte a garantire che nel settore dell'edilizia i lavoratori distaccati nella catena dei subappalti possano considerare responsabile del rispetto dei loro diritti il committente del quale il loro datore di lavoro sia subappaltante diretto;

22.

prende atto dei problemi legati alla direttiva 96/71/CE e alla sua attuazione; sottolinea l'importanza di affrontare tali problemi per garantire condizioni lavorative eque, il rispetto dei diritti dei lavoratori e una parità di condizioni per le imprese che distaccano i lavoratori e per le imprese locali nel paese ospitante, il che risulta particolarmente importante per le PMI; chiede l'attuazione tempestiva della direttiva 2014/67/UE; prende atto della proposta della Commissione di rivedere la direttiva 96/71/CE includendo un limite ai periodi di distacco, introducendo disposizioni in materia di remunerazione e definendo i termini e le condizioni dell'impiego, in modo da garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, come sancito dal diritto dell'Unione e dai trattati che la istituiscono; insiste sul fatto che le norme in materia di distacco dei lavoratori dovrebbero essere chiare, proporzionate e giustificate; sottolinea la necessità di rispettare i contratti collettivi e il sistema delle relazioni industriali del paese ospitante;

Lavoratori mobili: lottare contro il dumping sociale nel settore dei trasporti

23.

chiede di intensificare i controlli sull'attuazione delle norme in materia di orari di lavoro e di riposo nel settore dei trasporti; chiede altresì di migliorare i dispositivi di controllo e di introdurre senza indugio il tachigrafo intelligente ad uso professionale, con l'obiettivo di assicurare un'attuazione corretta, efficiente e non discriminatoria della legislazione vigente da parte degli Stati membri, senza creare indebiti oneri amministrativi; invita la Commissione a valutare la creazione di un «file operatore elettronico ed integrato» per tutti gli operatori in possesso di una licenza comunitaria, allo scopo di raccogliere tutti i dati importanti sul vettore, sul veicolo e sul conducente rilevati durante i controlli stradali;

24.

chiede il rafforzamento dei controlli in materia di rispetto dei tempi di lavoro, tempi di disponibilità, periodi di guida e di riposo in tutti i settori interessati, quali l'edilizia, la ristorazione, la salute e i trasporti, e la conseguente applicazione di sanzioni in caso di violazioni rilevanti;

25.

invita la Commissione a prendere in esame la creazione di un'Agenzia europea per il trasporto su strada, tesa a garantire la corretta attuazione della normativa dell'UE e a promuovere la normazione e la cooperazione fra tutti gli Stati membri nell'ambito del trasporto su strada;

26.

chiede alla Commissione di coordinare e rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali riguardo alla legislazione in materia di trasporto su strada, anche per mezzo di uno scambio di informazioni, e in relazione ad altri sforzi volti a favorire l'attuazione della legislazione e a garantire parità di condizioni agli operatori; osserva che l'esecuzione della legislazione in tale ambito spetta innanzitutto agli Stati membri; esorta gli Stati membri a intensificare la cooperazione con l'Euro Contrôle Route e la rete delle polizie stradali europee (TISPOL), al fine di migliorare l'esecuzione del diritto dell'UE in materia di trasporto su strada garantendone un'attuazione uniforme e adeguata;

27.

invita la Commissione ad applicare collettivamente al personale mobile del settore dei trasporti su strada l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), come interpretato dalla Corte di giustizia nella causa Koelzsch (C-29/10, sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 marzo 2011);

28.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di procedere a uno scambio di opinioni teso a chiarire le pertinenti disposizioni affinché sia possibile operare una distinzione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, nell'ottica di combattere contro il «lavoro autonomo fittizio»; chiede inoltre alla Commissione di proporre raccomandazioni specifiche sulla base degli indicatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro a norma della raccomandazione dell'OIL n. 198 relativa al rapporto di lavoro, senza discriminare i veri lavoratori autonomi che possiedono un numero ridotto di clienti; evidenzia la necessità di monitorare lo status occupazionale di lavoratori quali i piloti degli aerei e i conducenti dei treni, nonché il loro rapporto di lavoro con le imprese per cui lavorano; sottolinea che il problema del lavoro autonomo fittizio ha importanti conseguenze a livello di protezione sociale e sicurezza dei lavoratori e può avere ripercussioni sull'equa concorrenza;

29.

respinge ogni ulteriore liberalizzazione del cabotaggio finché non sarà stata rafforzata l'attuazione del quadro normativo vigente; incoraggia la Commissione a proporre un miglioramento delle norme onde garantire una più efficace attuazione e agevolare la sorveglianza; invita la Commissione a riesaminare la direttiva 92/106/CEE (24) sui trasporti combinati con l'obiettivo di mettere fine alle pratiche sleali e chiede ulteriori misure per garantire il rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti combinati;

30.

invita gli Stati membri in cui vige un sistema di pedaggio a mettere a disposizione delle autorità di controllo i dati raccolti in relazione ai pedaggi ai fini della loro valutazione, in modo da rendere più efficaci i controlli sulle operazioni di cabotaggio;

31.

raccomanda che, nei casi di acquisizioni e trasferimenti di proprietà delle società, sia chiaramente esplicitato quali requisiti non sono ignorati ma mantenuti nei nuovi contratti, ai sensi della direttiva 2001/23/CE (25) per quanto riguarda il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese;

32.

chiede un miglioramento del regolamento (CE) n. 1008/2008 che assicuri l'applicazione vincolante della legislazione nazionale sul lavoro da parte delle compagnie aeree con basi operative nell'UE e che precisi la definizione e la nozione del termine «sede di attività principale» e chiede altresì, nel contesto del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, un allineamento della definizione di «base di servizio» per i membri degli equipaggi di cui al regolamento (UE) n. 83/2014 (26) e al regolamento (UE) n. 465/2012 (27);

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il contratto diretto di lavoro come modello standard e a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro atipici, nel rispetto del regolamento sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e di altri atti normativi pertinenti;

34.

invita a tutelare i diritti sociali dell'equipaggio e del personale di cabina;

35.

invita gli Stati membri a rivedere le loro normative per assicurare che tutti i contratti del settore dell'aviazione offrano occupazione e condizioni di lavoro di qualità; ritiene che la precarietà delle condizioni di lavoro costituisce un fattore di aggravamento dei rischi di sicurezza; sottolinea che la competitività non deve essere il prezzo in virtù del quale si «svendono» le tutele sociali dei lavoratori e la qualità dei servizi;

36.

sottolinea che la dimensione sociale della strategia per l'aviazione in Europa, pubblicata dalla Commissione il 7 dicembre 2015, dovrebbe essere rafforzata in quanto un'occupazione di qualità e buone condizioni di lavoro sono direttamente collegate al mantenimento delle sicurezza e della tutela sia dei passeggeri che del personale; evidenzia inoltre la necessità che la Commissione e gli Stati membri controllino e assicurino la corretta attuazione della legislazione sociale nazionale e dei contratti collettivi da parte delle compagnie aeree con basi operative nel territorio dell'UE; rammenta, a tale riguardo, la correlazione tra norme sociali e ambientali, qualità del servizio e sicurezza; riconosce l'importanza di stabilire requisiti minimi di formazione per il personale di manutenzione nei settori dell'aviazione civile; chiede alla Commissione di proporre una revisione del regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (28), e di analizzare le cause della sua mancata attuazione; invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere le norme sulla formazione iniziale e sul rilascio delle licenze ai membri dell'equipaggio nell'ottica di eliminare le lacune che portano allo sfruttamento dei piloti, come ad esempio i contratti «pay-to-fly»;

37.

invita la Commissione a esaminare la possibilità di presentare una proposta aggiuntiva sulle condizioni di lavoro applicabili al settore dei trasporti marittimi, anche riguardo agli equipaggi delle imbarcazioni;

38.

ritiene che, nel settore marittimo, la Commissione dovrebbe assicurare la piena attuazione della legislazione sociale, inclusa la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame misure che incoraggino l'assunzione e il mantenimento di marittimi qualificati con base in Europa;

Prevedere le sfide legate alla digitalizzazione dell'economia

39.

rammenta l'importanza di legare lo sviluppo dell'economia digitale e collaborativa alla tutela dei lavoratori in questo nuovo settore, dove una maggiore flessibilità lavorativa può avere come risultato forme di impiego di livello più basso per quanto concerne la previdenza sociale, l'orario di lavoro, il posto di lavoro, la formazione, la partecipazione dei lavoratori e la protezione dell'occupazione; sottolinea che la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva devono essere applicabili nell'ambito di queste nuove forme di occupazione, a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della prassi nazionale; evidenzia che gli Stati membri dovrebbero adeguare le loro legislazioni all'economia digitale e collaborativa e chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle parti sociali di valutare senza indugio le disposizioni della legislazione europea che si applicano a questo settore e, ove del caso, formulare proposte per regolamentare l'economia digitale, della condivisione e collaborativa, al fine di garantire la concorrenza leale e la tutela dei diritti dei lavoratori;

40.

constata che la digitalizzazione ha un impatto determinante sui mercati del lavoro europei; evidenzia come, da un lato, la digitalizzazione possa generare nuovi modelli di business e nuovi posti di lavoro (soprattutto per i lavoratori altamente qualificati ma anche per quelli con qualifiche inferiori) ma, dall'altro, possa anche portare a forme di occupazione precarie; sottolinea che, nell'ambito della strategia per un mercato unico digitale, occorre tenere conto della dimensione sociale, al fine di beneficiare appieno delle relative potenzialità in termini di occupazione e crescita, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela del lavoro; chiede alla Commissione che il mercato unico digitale venga regolamentato in modo socialmente corretto e sostenibile; è del parere che i sistemi di protezione sociale esistenti andrebbero adeguati alle esigenze dei lavoratori dell'economia digitale e collaborativa, in modo da garantire loro un'adeguata protezione sociale;

41.

ricorda che in alcuni settori economici, come l'agricoltura, l'orario di lavoro varia in base a vincoli di natura stagionale;

III.    In vista di una convergenza sociale verso l'alto

42.

pone l'accento sulla supremazia dei diritti fondamentali; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere e intensificare il dialogo sociale, che riveste un ruolo determinante nel raggiungimento di condizioni di lavoro di elevato livello; sottolinea che il diritto del lavoro e standard sociali elevati rivestono sono fondamentali per riequilibrare le economie, sostenendo i redditi e incoraggiando gli investimenti nelle capacità; evidenzia che, in tale contesto, la legislazione dell'UE e i documenti programmatici devono rispettare i diritti e le libertà dei sindacati, gli accordi collettivi e la parità di trattamento dei lavoratori;

43.

invita la Commissione ad adottare misure specifiche per aiutare le donne vittime del dumping sociale, improntando tutte le politiche e le misure generali al raggiungimento della parità e tenendo conto del persistere della segregazione occupazionale e delle disuguaglianze nei contratti di lavoro, che si traducono in una stabile e significativa differenza retributiva fra uomini e donne;

44.

sottolinea come le diseguaglianze in Europa siano sempre più profonde e stiano mettendo a repentaglio il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 in materia di povertà e occupazione;

45.

sottolinea l'importanza di istituire nel territorio dell'Unione e/o nella zona euro meccanismi economici, fiscali e sociali volti al miglioramento dei livelli di vita dei cittadini dell'UE mediante una riduzione degli squilibri economici e sociali; insiste, inoltre, affinché la Commissione tenga in considerazione pareri su questioni sociali per garantire una maggiore tutela dei lavoratori mediante la convergenza;

46.

rammenta l'impegno della Commissione a istituire un pilastro di diritti sociali e sottolinea la necessità di una convergenza sociale verso l'alto per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 151 TFUE; sottolinea che la definizione di criteri di confronto tra i diversi sistemi sociali nazionali non può costituire tale base, ma fungere soltanto da quadro analitico preliminare; evidenzia che l'adozione di un pilastro di diritti sociali non deve portare ad abbassare ulteriormente gli standard sociali e lavorativi esistenti;

47.

prende atto dei diversi livelli di contributi previdenziali tra dipendenti e datori di lavoro negli Stati membri; chiede alla Commissione di valutare l'impatto economico e sociale di tali differenze nel contesto del mercato unico;

48.

ritiene che stipendi che consentano ai lavoratori di vivere una vita decorosa siano importanti per la coesione sociale e per mantenere un'economia produttiva; chiede il rispetto e la promozione della contrattazione collettiva; raccomanda inoltre l'istituzione di soglie retributive sotto forma di salari minimi nazionali, ove del caso, tenendo nella dovuta considerazione le pratiche di ciascuno Stato membro e previa consultazione delle parti sociali, allo scopo di conseguire gradualmente almeno il 60 % del rispettivo salario medio nazionale, ove possibile, in modo da evitare eccessive disparità retributive, sostenere la domanda aggregata e la ripresa economica nonché la convergenza sociale verso l'alto;

49.

prende atto del valore potenziale degli stabilizzatori automatici; sottolinea la necessità di affiancare a tali stabilizzatori efficaci politiche occupazionali che abbiano come scopo principale la creazione di posti di lavoro di qualità;

50.

invita la Commissione, di concerto con gli Stati membri, a esaminare la possibilità di adottare misure a livello dell'UE per affrontare i vari aspetti dell'esternalizzazione, compresa l'estensione della responsabilità in solido nella catena del subappalto;

51.

sottolinea che tutti i subappaltatori, tra cui le agenzie di lavoro temporaneo che generalmente inviano le donne in altri Stati membri per svolgere lavori domestici e prestare assistenza a domicilio, devono essere ritenuti responsabili del mancato pagamento della retribuzione, dei contributi di previdenza sociale, dei contributi assicurativi contro gli infortuni e di prestazioni in caso di malattie e lesioni; sottolinea altresì che i subappaltatori devono essere in grado di assistere i dipendenti in caso di maltrattamenti e abusi da parte dei clienti, nonché aiutarli nel rimpatrio;

52.

chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire uno strumento in base al quale le imprese possono essere assoggettate a un maggiore dovere di diligenza che le ritenga responsabili sia rispetto alle filiali che ai subappaltatori che operano in un paese terzo, al fine di prevenire la violazione dei diritti umani, la corruzione, le lesioni personali o i danni ambientali gravi e la violazione delle convenzioni dell'OIL;

53.

ritiene che la direttiva 96/71/CE e le norme che coordinano i sistemi di previdenza sociale devono essere applicabili ai lavoratori distaccati di un paese terzo, in base al regolamento «mode 4» dell'OMC e nel quadro degli accordi commerciali, in modo da fornire una tutela contro un trattamento più favorevole delle imprese e dei lavoratori dei paesi terzi rispetto a quelli degli Stati membri;

54.

chiede alla Commissione di prendere in considerazione, nella misura del possibile, le raccomandazioni contenute nella presente risoluzione;

55.

sottolinea la necessità di un migliore coordinamento delle diverse politiche europee;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(2)  GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(5)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(6)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

(7)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(8)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(9)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

(10)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(11)  GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

(12)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.

(13)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2014)0012.

(15)  GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12.

(16)  http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-workers-in-the-european-union

(17)  https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary

(18)  Articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.»

(19)  EU:C:2007:809

(20)  Cfr. Testi approvati, P8_TA(2015)0252.

(21)  Cfr. Pacolet, Jozef, e De Wispelaere, Frederic, «Posting of workers: Report on A1 portable documents issued in 2012 and 2013», pag. 15. Secondo i dati Eurostat, l'intera forza lavoro dell'UE nel 2013 ammontava a 243 milioni di persone («Labour Force Survey Overview 2013», Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Labour_force_survey_overview_2013#Labour_force_in_the_EU)

(22)  https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf

(23)  Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (Testi approvati, P7_TA(2014)0012).

(24)  Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

(25)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(26)  Regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17).

(27)  Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4).

(28)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1.


Giovedì 15 settembre 2016

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/123


P8_TA(2016)0349

Filippine

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulle Filippine (2016/2880(RSP))

(2018/C 204/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nelle Filippine, in particolare quella dell'8 giugno 2016 (1) sull'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine, come pure quelle del 14 giugno 2012 (2) e del 21 gennaio 2010 (3),

vista la dichiarazione rilasciata il 3 settembre 2016 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sull'attentato a Davao,

viste le relazioni diplomatiche tra le Filippine e l'UE (all'epoca la Comunità economica europea — CEE), avviate il 12 maggio 1964 con la nomina dell'Ambasciatore delle Filippine presso la CEE,

visto lo status delle Filippine quale membro fondatore dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), in seguito alla firma della dichiarazione di Bangkok dell'8 agosto 1967,

visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra,

vista la dichiarazione resa l'8 giugno 2016 dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon sull'apparente sostegno alle esecuzioni extragiudiziali,

vista la dichiarazione rilasciata il 3 agosto 2016 dal direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sulla situazione nelle Filippine,

vista la dichiarazione del 4 settembre 2016 attribuibile al portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle Filippine,

vista la dichiarazione alla stampa, del 4 settembre 2016, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'attentato terroristico nelle Filippine,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le Filippine e l'UE vantano relazioni diplomatiche, economiche, culturali e politiche di lunga data;

B.

considerando che la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il dialogo con le organizzazioni della società civile sono sempre stati un elemento importante dei colloqui bilaterali tra UE e Filippine;

C.

considerando che il governo delle Filippine, recentemente eletto, dovrà affrontare ingenti sfide in termini di lotta alle disuguaglianze e alla corruzione e di gestione del processo di pace nel paese;

D.

considerando che il traffico illegale di droga nelle Filippine continua a destare gravi preoccupazioni a livello nazionale e internazionale; che, stando alla relazione annuale del Dipartimento di Stato americano al Congresso, nel 2015 l'agenzia antidroga delle Filippine (PDEA), principale agenzia di lotta alla droga del paese, ha rivelato che in 8 629 villaggi o barangay (circa il 20 % dei villaggi filippini) sono stati segnalati reati legati alla droga, e che si ritiene che le Filippine registrino il più alto tasso di utilizzo di metanfetamine dell'Asia orientale;

E.

considerando che una delle principali caratteristiche della campagna presidenziale di Rodrigo Duterte è stato l'impegno a porre fine a tutti i livelli di criminalità legata alla droga nel paese; che, durante la sua campagna elettorale e i primi giorni di mandato, il presidente Duterte ha più volte esortato le agenzie di contrasto e i cittadini a uccidere le persone sospettate di traffico di stupefacenti che rifiutavano di arrendersi e quelle che facevano uso di droghe;

F.

considerando che il presidente Duterte ha dichiarato di non avere intenzione di perseguire i funzionari degli organi di contrasto e i cittadini che uccidono gli spacciatori che si oppongono all'arresto;

G.

considerando che i dati pubblicati dalla polizia nazionale filippina rivelano che dal 1o luglio al 4 settembre 2016 la polizia ha ucciso oltre mille persone sospettate di spacciare e consumare droghe, e che ulteriori dati statistici della polizia attribuiscono a sconosciuti armati l'uccisione, negli ultimi due mesi, di più di mille presunti spacciatori e consumatori di droghe; che, come indicato da Al Jazeera, oltre 15 000 sospetti spacciatori sono stati arrestati, soprattutto in seguito a voci e accuse dei cittadini, e che quasi 700 000 si sono arresi «volontariamente» alla polizia e hanno chiesto di sottoporsi alle cure secondo il programma Tokhang per evitare di diventare bersaglio della polizia o dei vigilantes;

H.

considerando che l'8 giugno 2016 il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha denunciato la serie di esecuzioni extragiudiziali, definendole illegali e in violazione dei diritti e delle libertà fondamentali;

I.

considerando che il 18 agosto 2016 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard, e il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla salute, Dainius Pūras, hanno esortato il governo delle Filippine a porre fine all'attuale ondata di esecuzioni extragiudiziali e uccisioni nel contesto di un'intensa campagna antidroga e anticrimine contro i trafficanti e i consumatori di droghe;

J.

considerando che il Senato filippino e la commissione per i diritti umani si sono impegnati a condurre indagini indipendenti proprie sulle morti;

K.

considerando che le Filippine sono state tra i primi paesi dell'Asia ad abolire la pena di morte nel 1987; che, dopo essere stata reintrodotta, la pena capitale è stata nuovamente abolita dal presidente Arroyo nel 2006; che, durante la sua campagna elettorale, il presidente Duterte ha chiesto una nuova reintroduzione della pena di morte, in particolare per il commercio illegale di stupefacenti, e che un disegno di legge è al momento all'esame del Congresso;

L.

considerando che un'altra proposta di legge al vaglio del Congresso intende ridurre l'età della responsabilità penale da 15 a 9 anni;

M.

considerando che il 2 settembre 2016 un attentato dinamitardo perpetrato in un mercato nella città di Davao, la cui responsabilità è stata rivendicata da Abu Sayyaf e dai suoi affiliati, ha ucciso almeno 14 persone, ferendone altre 70; che le forze armate filippine stanno portando avanti un'offensiva militare contro i militanti di Abu Sayyaf, affiliati all'IS, nella provincia meridionale di Sulu;

N.

considerando che, dopo l'attentato, il governo delle Filippine ha dichiarato lo «stato di emergenza nazionale a causa degli atti di violenza illegale a Mindanao»;

O.

considerando che il 26 agosto 2016 il governo delle Filippine e il Fronte nazionale democratico delle Filippine hanno firmato, sotto l'egida del governo norvegese, un cessate il fuoco a tempo indeterminato, che rappresenta una svolta importante nei 47 anni di combattimenti che hanno provocato la morte di circa 40 000 persone;

P.

considerando che le Filippine deterranno la presidenza dell'ASEAN nel 2017 e che il presidente Duterte ha annunciato che «durante la presidenza delle Filippine, sarà dato rilievo all'ASEAN quale modello di regionalismo e attore globale, che pone al proprio centro l'interesse della gente»;

1.

condanna fermamente l'attentato avvenuto il 2 settembre 2016 in un mercato notturno della città di Davao ed esprime il proprio cordoglio ai familiari delle vittime; sottolinea che i responsabili di questi crimini dovrebbero essere consegnati alla giustizia, ma invita la delegazione dell'UE a monitorare attentamente il ricorso allo «Stato di non diritto»; esorta tutti gli Stati, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a cooperare attivamente con il governo delle Filippine e con tutte le altre autorità competenti al riguardo;

2.

condanna fermamente il traffico e l'abuso di stupefacenti nelle Filippine; sottolinea che le droghe illecite costituiscono una minaccia per i giovani filippini, nonché uno dei più gravi problemi sociali;

3.

è consapevole del fatto che, nelle Filippine, milioni di persone sono colpite dall'alto tasso di tossicodipendenza e dalle relative conseguenze; esprime tuttavia la più profonda preoccupazione per il numero straordinariamente elevato di persone uccise durante le operazioni di polizia e dai gruppi di vigilantes nel quadro di un inasprimento della campagna anticrimine e antidroga contro i trafficanti e i consumatori di droghe, ed esorta il governo delle Filippine a porre fine all'attuale ondata di esecuzioni extragiudiziali e uccisioni;

4.

accoglie favorevolmente l'intenzione del governo di ridurre gli elevati livelli di criminalità e corruzione nel paese, ma invita il governo ad adottare politiche e programmi specifici e globali, che dovrebbero comprendere anche misure di prevenzione e di recupero, senza concentrarsi esclusivamente sulla repressione violenta;

5.

accoglie con estremo favore l'iniziativa del presidente Duterte di dare nuova linfa al processo di pace con il Fronte nazionale democratico delle Filippine e attende la fine del conflitto nel prossimo futuro, dal momento che, stando al programma negoziale, entro un anno si potrebbe raggiungere un accordo definitivo che ponga fine al conflitto armato;

6.

sottolinea che le risposte al traffico illecito di stupefacenti devono essere attuate nel pieno rispetto degli obblighi nazionali e internazionali;

7.

sollecita le autorità a garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in conformità delle norme internazionali in materia di diritti umani e degli strumenti internazionali ratificati dalle Filippine;

8.

incoraggia le autorità ad avviare un'indagine immediata sul numero straordinariamente elevato di persone uccise durante le operazioni di polizia;

9.

prende atto che l'UNODC è pronto a impegnarsi ulteriormente con le Filippine per consegnare alla giustizia i trafficanti di droga con le adeguate garanzie giuridiche, in linea con le norme e gli standard internazionali;

10.

raccomanda che sia istituito senza indugio un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, come previsto dalla Convenzione contro la tortura e dal relativo protocollo opzionale;

11.

esorta il governo filippino a condannare le azioni dei gruppi di vigilantes e accertare la loro responsabilità nelle uccisioni; sollecita le autorità del paese a condurre un'indagine immediata, approfondita, efficace e imparziale al fine di identificare tutti i responsabili, consegnarli a un tribunale civile competente e imparziale e applicare le sanzioni penali previste dalla legge;

12.

invita il governo delle Filippine ad assicurare una protezione adeguata ai difensori dei diritti umani, ai sindacalisti e ai giornalisti;

13.

si compiace dell'impegno del presidente Duterte a favore di programmi di riabilitazione dalla tossicodipendenza e invita l'UE a sostenere il governo nei suoi sforzi per fornire un aiuto adeguato ai consumatori di droghe affinché si liberino della loro dipendenza, come pure a continuare a sostenere le riforme del sistema giudiziario penale nelle Filippine;

14.

raccomanda alle Filippine di ratificare senza indugio la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e di assicurare che, nella legislazione nazionale, le sparizioni forzate e le esecuzioni extragiudiziali siano configurate come reato;

15.

esorta il Congresso delle Filippine ad astenersi dal reintrodurre la pena di morte e dal ridurre l'età minima della responsabilità penale;

16.

osserva che, in base a tutte le prove empiriche, la pena di morte non riduce la delinquenza associata alle droghe e vanificherebbe una grande conquista del sistema giudiziario filippino;

17.

sollecita l'UE ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per aiutare il governo delle Filippine a rispettare i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, in particolare mediante l'accordo quadro;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi degli Stati membri, al governo e al parlamento delle Filippine, ai governi degli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0263.

(2)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 99.

(3)  GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 11.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/127


P8_TA(2016)0350

Somalia

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulla Somalia (2016/2881(RSP))

(2018/C 204/15)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Somalia,

viste le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sugli attentati in Somalia del 27 febbraio 2016, 2 giugno 2016, 26 giugno 2016, 26 luglio 2016 e 21 agosto 2016,

viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016 e del 15 febbraio 2016 sulla Somalia,

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini riguardante la decisione su un modello elettorale per la Somalia nel 2016,

visto il patto per un «new deal» adottato il 16 settembre 2013 a Bruxelles,

vista la strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo della regione del Sahel, del settembre 2011,

vista la relazione ONU sulla libertà di espressione in Somalia, pubblicata il 4 settembre 2016,

vista la risoluzione n. 2297 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 7 luglio 2016,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla Somalia destinate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'8 gennaio 2016 e del 9 maggio 2016,

vista la relazione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite elaborata dal gruppo di lavoro sull'esame periodico universale, del 13 aprile 2016,

vista la condanna da parte del rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU in Somalia, Michael Keating, dell'attentato dinamitardo contro un albergo di Mogadiscio il 30 agosto 2016,

visto il più recente esame periodico universale sulla Somalia dinanzi al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del gennaio 2016,

vista la richiesta, formulata il 2 settembre 2016 dalla missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), di aiuto per contrastare l'uso di dispositivi esplosivi improvvisati (IED) in Somalia,

vista la dichiarazione dell'AMISOM del 26 luglio 2016, che condanna gli attacchi terroristici a Mogadiscio,

vista la dichiarazione del rappresentante speciale del Presidente della Commissione dell'Unione africana (SRCC) per la Somalia, ambasciatore Francisco Caetano Madera, resa il 30 agosto 2016, che elogia le forze di sicurezza somale in relazione all'attacco contro un hotel di Mogadiscio,

visto l'accordo di partenariato di Cotonou tra i paesi ACP e l'UE,

vista la comunicazione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana nel corso della sua 455a riunione, del 2 settembre 2014, sulla prevenzione e la lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento in Africa,

visto il mandato della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli al fine di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e dei popoli a norma della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

vista la convenzione dell'Organizzazione per l'unità africana sulla prevenzione e la lotta al terrorismo, adottata nel 1999,

visto l'articolo 135, paragrafo 5, e l’articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Somalia si trova in un periodo cruciale di transizione, dopo due decenni di guerra civile, di assenza di controllo statale e di terrorismo; che dal 2012, anno di insediamento di un nuovo governo sostenuto a livello internazionale, la Somalia sta a poco a poco avanzando verso la stabilità, ma che le nuove autorità continuano a far fronte alla minaccia rappresentata dagli insorti di al-Shabab affiliati ad al-Qaeda;

B.

considerando che, malgrado si possano osservare impegni e sviluppi politici positivi da parte del governo somalo, come l'istituzione di una commissione nazionale indipendente per i diritti umani, l'insicurezza e le lotte politiche interne continuano a ostacolare i progressi concreti in materia di riforme nei settori della giustizia e della sicurezza;

C.

considerando che, in assenza di un sistema giudiziario civile funzionante, il governo somalo fa affidamento su tribunali militari per processare e condannare civili, il che non garantisce i diritti degli imputati civili; considerando che ampi poteri d'indagine sono affidati all'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza (NISA), la quale attualmente non dispone di un mandato di contrasto, il che risulta in gravi violazioni del diritto a un giusto processo dei prigionieri da essa detenuti;

D.

considerando che la popolazione della Somalia versa in difficoltà e subisce le conseguenze dei continui barbari attacchi sferrati da signori della guerra e da terroristi; che il 30 agosto 2016 almeno 10 persone, tra cui soldati e civili, sono state uccise a Mogadiscio fuori dal palazzo presidenziale; che il 26 luglio 2016 al-Shabab ha colpito la base dell'Unione africana a Mogadiscio, uccidendo almeno 13 persone, tra cui membri del personale delle Nazioni Unite, e che altri attacchi con mortai sono stati segnalati nei mesi precedenti, durante i quali sono state uccise oltre 100 persone; che al-Shabab resta attivo anche nel vicino Kenya, dove periodicamente commette attacchi terroristici;

E.

considerando che l'AMISOM, la missione di pace dell'Unione africana composta da un organico di 22 000 unità, è incaricata, tra l'altro, di ridurre la minaccia costituita da al-Shabab e altri gruppi armati dell'opposizione, di garantire la sicurezza al fine di rendere possibile il processo politico a tutti i livelli, nonché gli sforzi di stabilizzazione, riconciliazione e consolidamento della pace in Somalia, e di consentire il graduale trasferimento di responsabilità in materia di sicurezza dall'AMISOM alle forze di sicurezza somale, il che dipende dalle capacità di queste ultime; che il mandato dell'AMISOM è stato prorogato fino al 31 maggio 2017, un'iniziativa che viene accolta con favore dal Parlamento europeo;

F.

considerando che l'Uganda, il principale contributore di truppe, ha annunciato l'intenzione di ritirare più di 6 000 dei suoi soldati dalla Somalia entro la fine del 2017; che l'Unione africana ha annunciato i suoi piani di ritiro di tutte le forze entro la fine del 2020, affermando che le responsabilità in materia di sicurezza saranno trasferite all'esercito somalo gradualmente, a partire dal 2018;

G.

considerando che le forze dell'AMISOM sono state accusate in diverse occasioni di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni indiscriminate e in alcuni casi sfruttamento e abuso sessuali;

H.

considerando che l'imminente processo elettorale in Somalia è una pietra miliare per il popolo somalo e avrà implicazioni di lunga durata per la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo della Somalia e dell'intera regione;

I.

considerando che l'elezione dei deputati al Parlamento federale della Somalia dovrebbe avere luogo il 25 settembre 2016 per la Camera alta e tra il 24 settembre e il 10 ottobre 2016 per la Camera del popolo; considerando che il Presidente dovrebbe essere eletto da entrambe le camere il 30 ottobre 2016;

J.

considerando che il processo elettorale sarà fondamentale per un suffragio universale democratico nel 2020, che dovrà essere organizzato dalla Commissione elettorale nazionale indipendente;

K.

considerando che Omar Mohamed Abdulle, il presidente del comitato federale per le elezioni indirette (FIEIT), ha ribadito che il processo elettorale del 2016 si terrà puntualmente e sarà trasparente e credibile;

L.

considerando che la libertà di espressione, che svolge un ruolo centrale nella costruzione di Stati democratici, continua a essere notevolmente limitata; che una recente relazione dell'ONU sulla libertà di espressione in Somalia illustra il difficile contesto in cui continuano a operare i giornalisti, i difensori dei diritti umani e i leader politici, con uccisioni, per lo più perpetrate da al-Shabab, arresti, intimidazioni e chiusura di mezzi d'informazione critici; che raramente le autorità svolgono indagini su tali casi o assicurano i responsabili alla giustizia;

M.

considerando che ampi poteri d'indagine sono affidati all'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza (NISA), la quale attualmente non dispone di un mandato di contrasto, il che quindi risulta in gravi violazioni del diritto a un giusto processo dei prigionieri da essa detenuti;

N.

considerando che, secondo la relazione delle Nazioni Unite, possono essere individuati 120 casi di arresti e detenzioni arbitrari di operatori di mezzi di comunicazione tra il gennaio 2014 e il luglio 2016; che dal gennaio 2015 solo dieci dei 48 giornalisti e operatori di mezzi di comunicazione arrestati sono stati condotti dinanzi a un tribunale;

O.

considerando che la Somalia rimane uno dei paesi con le comunità di sfollati numericamente più grandi e di più lunga durata al mondo, con 1,1 milioni di sfollati interni, di cui circa 400 000 solo a Mogadiscio, e quasi 1 milione di rifugiati nella regione del Corno d'Africa; che nel solo mese di luglio 2016, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha riferito che le espulsioni forzate e l'insicurezza a causa dell'offensiva militare in corso hanno provocato quasi 28 000 nuovi sfollamenti;

P.

considerando che vi sono 420 000 rifugiati somali nei campi in Kenya, di cui 350 000 nel campo di Dadaab, e che i governi della Somalia e del Kenya e l'UNHCR si sono accordati per agevolare il rimpatrio volontario di 10 000 rifugiati in Somalia verso settori liberi dal controllo di al-Shabab; che il governo del Kenya ha dichiarato nel maggio 2016 che il campo profughi di Dadaab, nel Kenya nordorientale, verrà chiuso entro la fine dell'anno;

Q.

considerando che i bambini continuano a essere vittime di uccisioni, detenzioni arbitrarie e reclutamento nelle forze armate somale, nonostante la Somalia abbia ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino nel gennaio 2015 e approvato la dichiarazione sulle scuole sicure nel novembre 2015, impegnandosi ad adottare misure concrete per tutelare gli studenti e gli istituti di istruzione;

R.

considerando che l'UE ha fornito 286 milioni di euro attraverso il Fondo europeo di sviluppo (2014-2020), concentrandosi sull'attuazione del «Patto» e segnatamente sul consolidamento dello Stato e della pace, la sicurezza alimentare, la resilienza e l'istruzione; che l'UE è altresì impegnata a sostenere l'AMISOM attraverso il Fondo per la pace in Africa;

1.

esprime profondo cordoglio alle vittime dei recenti attacchi terroristici in Somalia e alle loro famiglie ed esprime profondo rammarico per la perdita di vite umane; condanna nel contempo fermamente gli autori di tali attacchi, attribuiti al gruppo di insorti di al-Shabab;

2.

chiede il rafforzamento dell'architettura di sicurezza nazionale e la protezione della popolazione, nonché un sostegno supplementare da parte della comunità internazionale nei confronti dell'AMISOM e del governo della Somalia nella loro opera di realizzazione della pace e della stabilità;

3.

ricorda che la stabilità e la pace durature possono essere conseguite soltanto mediante l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e la buona governance, basandosi sui principi democratici e lo Stato di diritto in cui la dignità e i diritti delle persone siano rispettati pienamente;

4.

esprime la necessità di un dialogo globale tra i settori sociali del paese, includendo i clan e le tribù che compongono la nazione somala, onde consentire una comprensione reciproca e stabilire un consenso per una pace duratura e stabile;

5.

si compiace che il governo e i leader regionali approvino una nuova politica nazionale in materia di sicurezza, invitando il governo ad accelerare la sua attuazione alla luce delle restanti minacce poste da al-Shabab;

6.

invita l'UE e i suoi partner internazionali a mantenere il proprio fermo impegno a cooperare con la Somalia per realizzare istituzioni legittime e un settore della sicurezza, la cui titolarità sia somala, al fine di contrastare il terrorismo e fornire protezione a tutte le persone; sottolinea che ciò è fondamentale per lo sviluppo costruttivo della Somalia e la sicurezza della regione;

7.

invita l'Unione africana (UA) a garantire che tutti i paesi contributori di truppe condividano le informazioni con la CCTARC (cellula di analisi e risposta in merito alla rilevazione delle vittime civili dell'AMISOM), per quanto concerne le segnalazioni di vittime civili o le indagini in materia da parte di paesi contributori di truppe, facendo sì che tali informazioni siano altresì condivise con le Nazioni Unite, ai sensi della risoluzione 2297 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2016), e inserite nei piani operativi dell'AMISOM;

8.

invita il governo e l'UE, nell'ambito delle attività in materia di Stato di diritto in Somalia, a garantire che la NISA sia regolamentata con meccanismi di sorveglianza efficaci, realizzando le competenze tecniche del servizio di polizia giudiziaria della Somalia (CID) al fine di svolgere indagini approfondite, efficaci e rispettose sotto il profilo dei diritti;

9.

accoglie con favore le indagini dell'UA in merito alle accuse di violenza sessuale nei confronti delle truppe dell'AMISOM e chiede la piena attuazione delle raccomandazioni della relazione, inoltre, in linea con la risoluzione 2272 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esorta l'UA e i paesi contributori di truppe a garantire che le accuse siano oggetto di indagini adeguate e accurate e che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

10.

chiede il rafforzamento del monitoraggio dell'UE e dello sviluppo delle capacità per garantire l'assunzione di responsabilità per gli abusi dell'AMISOM, considerando in particolare il fatto che l'UE è competente per una parte considerevole dei suoi finanziamenti;

11.

sottolinea i progressi incoraggianti compiuti per quanto concerne elezioni più inclusive e un governo responsabile dal 2012; accoglie con favore la decisione del Forum della leadership nazionale di promuovere la costituzione e la registrazione di partiti politici nei prossimi due anni, in vista delle elezioni del 2020, sulla base del principio «una persona, un voto», così come il tentativo di ricostruire le istituzioni dello Stato e l'adozione di nuove leggi importanti sui partiti politici e sulla creazione di una commissione nazionale indipendente per i diritti umani; si compiace delle decisioni adottate per aumentare la rappresentanza delle donne; sottolinea l'estrema importanza di un processo elettorale credibile, inclusivo, trasparente e responsabile, garantendo la necessaria legittimità dei leader eletti;

12.

riconosce i contributi positivi che l'Ufficio di sostegno dell'ONU in Somalia (UNSOS) ha apportato nel sostenere i benefici conseguiti dall'AMISOM e dalla missione di assistenza dell'ONU in Somalia (UNSOM) attraverso il contributo di truppe e di risorse finanziarie e materiali, onde garantire la tutela della popolazione civile in Somalia;

13.

esorta l'esercito nazionale somalo e l'AMISOM a intraprendere tutte le misure necessarie per porre fine a ogni tentativo da parte del gruppo di ribelli militanti di al-Shabab di perturbare il prossimo processo elettorale; sottolinea che garantire il processo elettorale dovrebbe essere la priorità principale;

14.

condanna le forze di sicurezza per il reclutamento e l'uso di bambini come soldati e informatori, così come l'uso di bambini soldato catturati o disertori; invita il governo somalo a porre fine a tale pratica;

15.

chiede il rafforzamento delle misure per tutelare i bambini coinvolti nei conflitti armati proteggendoli affinché non siano oggetto di reclutamento e non siano utilizzati dalle forze e dai gruppi armati; esorta le autorità a trattare i bambini sospettati di essere associati ad al-Shabab principalmente come vittime e a prendere in considerazione l'interesse superiore del minore e le norme di protezione internazionale come principi guida;

16.

ricorda che non può esserci sicurezza senza sviluppo, né sviluppo senza sicurezza; chiede una maggiore coerenza tra le misure relative alla sicurezza e allo sviluppo, onde rafforzare i programmi per promuovere lo sviluppo economico e sociale e contrastare il sottosviluppo nonché le cause e le fondamenta del terrorismo; ricorda la necessità di fornire servizi di base e sostegno alle persone liberate, in particolare per garantire la reintegrazione sostenibile dei rifugiati rientrati nel paese; sottolinea la necessità di accelerare il consolidamento della struttura amministrativa dello Stato somalo e delle istituzioni che forniscono tali servizi;

17.

esorta i paesi che ospitano rifugiati somali a continuare a considerare con realismo la situazione della sicurezza in vaste zone della Somalia al momento di rimandare i rifugiati in Somalia;

18.

esprime profonda preoccupazione gli attacchi ai danni di operatori umanitari in Somalia; ribadisce l'importanza fondamentale dell'assistenza umanitaria destinata, nel rispetto dei principi di indipendenza e neutralità, alle persone bisognose;

19.

ricorda che la libertà di espressione svolge un ruolo centrale nella costruzione di uno Stato democratico, soprattutto in tempi di cambiamenti politici; invita il governo somalo a rivedere il codice penale, la nuova legge sui media e altre norme, onde allinearli agli obblighi internazionali della Somalia per quanto concerne il diritto alla libertà di espressione e i mezzi di comunicazione;

20.

condanna fermamente i numerosi omicidi e arresti nonché le intimidazioni generalizzate, la chiusura dei mezzi d'informazione critici, la confisca delle attrezzature e il blocco dei siti web; chiede un intervento urgente da parte delle autorità somale per garantire che tutte le violazioni del diritto alla libertà di espressione siano oggetto di indagini esaustive e che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

21.

si congratula con l'UNSOM e l'Ufficio dell'Alto commissario dell'ONU per i diritti umani per la pubblicazione della relazione del 4 settembre 2016 sul diritto della libertà di espressione in Somalia, essendo questa la prima relazione pubblica dell'ONU sui diritti umani avente per oggetto la Somalia; invita l'ONU a realizzare un numero maggiore di relazioni pubbliche;

22.

esorta le autorità ad adottare e attuare quadri giuridici appropriati e ad effettuare le necessarie riforme giudiziarie per rispondere alle esigenze di giustizia e protezione delle persone, in quanto l'impunità non può essere tollerata;

23.

esprime preoccupazione per il numero crescente di sfratti forzati dalle infrastrutture pubbliche e private nelle principali città della Somalia ai danni di persone sfollate; ricorda che le espulsioni devono rispettare i pertinenti quadri nazionali e internazionali; chiede al governo federale somalo e a tutti i soggetti interessati di trovare soluzioni concrete e sostenibili ai problemi degli sfollati; invita il governo somalo a creare, con il sostegno dei suoi partner, le condizioni per il rimpatrio volontario dei rifugiati in modo dignitoso, quando ciò sia consentito dalla situazione della sicurezza nel paese;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al presidente, al primo ministro e al parlamento della Somalia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/132


P8_TA(2016)0351

Zimbabwe

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sullo Zimbabwe (2016/2882(RSP))

(2018/C 204/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe,

vista la dichiarazione dell'UE sulla violenza rilasciata a livello locale il 12 luglio 2016,

vista la dichiarazione dell'UE sul sequestro di Itai Dzamara rilasciata a livello locale il 9 marzo 2016,

vista la decisione (PESC) 2012/220 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),

visto l'accordo politico globale siglato nel 2008 dai tre principali partiti politici ZANU PF, MDC-T e MDC,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981, che lo Zimbabwe ha ratificato,

vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del dicembre 1948,

vista la costituzione dello Zimbabwe,

visto l'accordo di Cotonou,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il popolo dello Zimbabwe è oppresso da molti anni da un regime autoritario guidato dal presidente Mugabe, che rimane al potere mediante la corruzione, la violenza, i brogli elettorali e un brutale apparato di sicurezza; che il popolo dello Zimbabwe non sperimenta una situazione di vera libertà da decenni e, pertanto, molti giovani al di sotto dei trent'anni hanno conosciuto solo una vita di povertà e repressione violenta;

B.

considerando che le agitazioni sono di nuovo in aumento in un paese in preda alla crisi, in un contesto caratterizzato da carenze di liquidità, disoccupazione diffusa e corruzione statale, nonché dagli sforzi compiuti dalle autorità per soffocare la libertà di espressione e l'opposizione politica; che i vari gruppi stanno attualmente prendendo posizione in vista dell'epoca post-Mugabe;

C.

considerando che, dopo la caduta del governo di coalizione nel 2013, gli sforzi compiuti da Tendai Biti per stabilizzare l'economia e incrementare le entrate pubbliche sono stati vanificati dal ritorno a un sistema di clientelismo e cleptocrazia e a uno stato di paura; che lo Zimbabwe sta attraversando la peggior crisi economica dopo l'iperinflazione del 2008; che il governo è sostanzialmente in stato di fallimento;

D.

considerando che dal maggio 2016 migliaia di manifestanti — commercianti informali, giovani disoccupati e, ora, professionisti — sono scesi in piazza in diversi centri urbani in tutto lo Zimbabwe per protestare contro la perdita di posti di lavoro, la disoccupazione di massa e l'incapacità del governo di soddisfare le aspettative economiche di base della popolazione, ossia un mercato del lavoro che fornisca impiego, il pagamento puntuale della forza lavoro pubblica, una valuta stabile e affidabile e un regime di prezzi accessibile; che solo l'esercito è pagato regolarmente e con una valuta che abbia valore;

E.

considerando che il movimento di protesta guidato dal religioso Evan Mawarire, che utilizza l'hashtag #ThisFlag, è sostenuto dalle chiese e dalla classe media, che finora avevano tendenzialmente tenuto le distanze dalla politica di strada;

F.

considerando che il 6 luglio 2016 il movimento di opposizione #ThisFlag ha convocato una giornata di sciopero nazionale come protesta per l'inazione del governo contro la corruzione, l'impunità e la povertà; che ciò si è tradotto nella chiusura di massa della maggioranza dei negozi e delle imprese nella capitale e in una grave repressione da parte delle autorità;

G.

considerando che Promise Mkwananzi, leader del movimento sociale #Tajamuka connesso allo sciopero di luglio, il quale era stato arrestato con l'accusa di incitamento alla violenza pubblica, è stato rilasciato su cauzione; che un'altra attivista di #Tajamuka, Linda Masarira, è stata arrestata durante la protesta di luglio 2016 ed è tuttora detenuta;

H.

considerando che oggigiorno molte manifestazioni sono organizzate grazie ai social media e che le autorità dello Zimbabwe hanno bloccato l'accesso a Internet e il servizio di messaggistica WhatsApp per impedire le proteste;

I.

considerando che centinaia di persone sono state arrestate durante le manifestazioni; che il 26 agosto 2016 si sono verificati scontri sanguinosi nella capitale Harare, quando la polizia ha ignorato una decisione giudiziaria e ha colpito a randellate migliaia di dimostranti che si erano riuniti sotto l'egida dell'Agenda per la riforma elettorale nazionale (NERA) in opposizione al mancato completamento delle riforme elettorali in vista delle tanto attese elezioni nazionali del 2018; che numerose persone fermate sono ancora detenute e molte non si sa con precisione dove si trovino;

J.

considerando che il presidente Mugabe è al potere dalla proclamazione dell'indipendenza nel 1980 e intende ricandidarsi e che diversi membri del suo governo hanno denunciato gli appelli alla riforma elettorale in vista delle elezioni del 2018;

K.

considerando che i veterani della lotta per l'indipendenza, in precedenza stretti alleati di Mugabe nel partito al potere, hanno boicottato il suo intervento dell'8 agosto 2016, denunciando la deriva dittatoriale del presidente e la sua incapacità di risolvere la grave crisi economica che affligge il paese dal 2000; che il presidente ha considerato il boicottaggio un tradimento e, per ritorsione, ha arrestato tre membri dell'Associazione nazionale dei veterani dell'indipendenza;

L.

considerando che il 2 settembre 2016 la polizia ha invocato il decreto «Statutory instrument 101A» per vietare tutte le manifestazioni nel centro di Harare, a poche ore da una grande manifestazione prevista nella capitale, organizzata da 18 partiti politici;

M.

considerando che il 7 settembre 2016 la Corte suprema ha sospeso tale divieto per sette giorni e che tale decisione è giunta solo pochi giorni dopo che il presidente Mugabe aveva interferito con l'indipendenza della magistratura criticando i giudici dello Zimbabwe per le decisioni «sconsiderate» che consentivano dimostrazioni contro la sua autorità;

N.

considerando che la Commissione per i diritti umani dello Zimbabwe ha affermato che gli aiuti alimentari, mobilitati a favore degli abitanti dei villaggi che soffrono la fame a causa della siccità che ha colpito l'intero paese, erano distribuiti sulla base delle linee di partito e che i funzionari dello ZANU PF negavano gli aiuti alimentari ai sostenitori del partito di opposizione; che il governo dello Zimbabwe nel febbraio 2016 ha dichiarato lo stato di emergenza e ha stimato che circa 4,5 milioni di persone avranno bisogno di aiuti alimentari entro gennaio 2017 e che fino a metà della popolazione rurale rischia di morire d'inedia;

O.

considerando che il 9 marzo 2016 ricorreva il primo anniversario del sequestro del difensore dei diritti umani Itai Dzamara; che la Corte suprema ha ordinato al governo di avviare le ricerche di Itai Dzamara e di riferire ogni due settimane sui progressi compiuti, fino a quando non sarà stato localizzato;

P.

considerando che lo Zimbawe è firmatario dell'accordo di Cotonou, il quale, all'articolo 96, sancisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale della cooperazione ACP-UE;

Q.

considerando che a febbraio 2016 un numero limitato di misure restrittive dell'UE nei confronti del regime dello Zimbabwe è stato rinnovato fino al 20 febbraio 2017; che il congelamento dei beni e il divieto di viaggio continueranno ad applicarsi al presidente Mugabe, a Grace Mugabe e alla società Zimbabwe Defence Industries; che l'embargo sulle armi rimarrà in vigore; che l'UE aveva precedentemente revocato le restrizioni nei confronti di 78 persone e 8 entità;

R.

considerando che, nel quadro dell'11o Fondo europeo di sviluppo, sono stati stanziati 234 milioni di euro per il programma indicativo nazionale (PIN) per lo Zimbabwe per il periodo 2014-2020, da destinarsi in particolare a tre settori, ovvero la sanità, lo sviluppo economico basato sull'agricoltura e la governance e la creazione di istituzioni;

1.

manifesta profonda preoccupazione per l'aumento della violenza contro i manifestanti registrato in Zimbabwe negli ultimi mesi; considera allarmante il recente annuncio dell'introduzione di un divieto di manifestare per un mese; invita il governo e tutti partiti dello Zimbabwe a rispettare il diritto a manifestare pacificamente al fine di affrontare le reali preoccupazioni e sollecita le autorità del paese a indagare sulle accuse di uso eccessivo della forza e di altre violazioni dei diritti umani per mano di membri della polizia e a chiamare questi ultimi a rispondere dei propri atti;

2.

esprime preoccupazione per l'aumento degli arresti arbitrari di difensori dei diritti umani e dei partecipanti a manifestazioni pacifiche e legittime ed esorta a rispettare lo Stato di diritto e a difendere la costituzione;

3.

invita le autorità dello Zimbabwe a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i prigionieri politici;

4.

condanna i recenti attacchi rivolti dal presidente Mugabe contro la magistratura e sollecita le autorità del paese a non interferire con l'indipendenza del potere giudiziario;

5.

ricorda che, in virtù dell'accordo politico globale, lo Zimbabwe si è impegnato a garantire che sia la legislazione che le procedure e le prassi vigenti nel paese siano conformi ai principi e alle leggi internazionali in materia di diritti umani, tra cui le libertà di riunione, di associazione e di espressione;

6.

richiama l'attenzione sulla situazione particolarmente difficile in cui si trovano molte donne in Zimbabwe e sulla necessità di rispettare i diritti delle donne;

7.

ritiene che il Consiglio e la Commissione dovrebbero valutare attentamente se sia opportuno reintrodurre alcune misure restrittive, precisando che queste ultime saranno revocate e un pacchetto di aiuti sarà offerto allo Zimbabwe quando il paese sarà chiaramente in cammino verso la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e specificando, in particolare, che sarà fornita assistenza a sostegno di un processo elettorale libero e regolare e della riforma della polizia;

8.

sollecita una transizione pacifica del potere basata su un processo elettorale libero e regolare, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani al fine di sviluppare una democrazia libera, prospera e pluralista;

9.

condanna fermamente il blocco degli aiuti alimentari al fine di ottenere un vantaggio politico; sottolinea il suo timore di eventuali altre misure che danneggerebbero la produzione agricola e sollecita interventi volti a migliorare la sicurezza alimentare;

10.

ribadisce la sua preoccupazione per il sequestro di Itai Dzamara; chiede che l'habeas corpus sia rispettato e che i responsabili del sequestro siano assicurati alla giustizia;

11.

ribadisce che l'UE deve garantire che i finanziamenti accordati allo Zimbabwe nel quadro del programma indicativo nazionale siano effettivamente destinati ai settori interessati e invita il governo dello Zimbabwe a concedere alla Commissione un accesso senza restrizioni ai progetti finanziati dall'UE nonché a migliorare la sua apertura all'assistenza tecnica per i progetti e i programmi definiti di comune accordo;

12.

sottolinea l'importanza che l'UE avvii un dialogo politico con le autorità dello Zimbabwe a norma degli articoli 8 e 96 dell'accordo di Cotonou, confermando in tal modo l'impegno dell'UE a sostegno della popolazione locale;

13.

esorta la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e il Commonwealth a impegnarsi nuovamente per aiutare lo Zimbabwe a tornare sulla via della democrazia;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Servizio europeo per l'azione esterna, al governo e al parlamento dello Zimbabwe, ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, all'Unione africana, al parlamento panafricano, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Segretario generale del Commonwealth.

(1)  GU L 40 del 17.2.2016, pag. 11.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/136


P8_TA(2016)0356

Obiettivi principali per la 17a riunione della Conferenza delle parti della CITES a Johannesburg

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sugli obiettivi strategici dell'UE per la 17a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg (Sud Africa) (2016/2664(RSP))

(2018/C 204/17)

Il Parlamento europeo,

vista la gravità del declino della biodiversità mondiale, circostanza che rappresenta la sesta grande estinzione di massa delle specie,

visto il ruolo delle foreste e delle foreste tropicali, che rappresentano la principale riserva mondiale di biodiversità terrestre e un ambiente di vita essenziale per le specie di fauna e flora selvatiche e per le popolazioni autoctone,

vista la 17a riunione della Conferenza delle parti (CoP 17) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg (Sud Africa),

vista la risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla lotta al traffico illecito di specie selvatiche, adottata il 30 luglio 2015,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sugli obiettivi chiave per la Conferenza delle parti della CITES che si terrà dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg, Sud Africa (O-000088/2016 — B8-0711/2016 e O-000089/2016 — B8-0712/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la CITES, con 181 parti aderenti, ivi compresi l'UE e i suoi 28 Stati membri, rappresenta il più importante accordo globale esistente relativo alla conservazione delle specie selvatiche;

B.

considerando che l'obiettivo della CITES consiste nell'assicurare che il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche non costituisca una minaccia per la sopravvivenza delle specie allo stato selvatico;

C.

considerando che, secondo la lista rossa delle specie minacciate compilata dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), oltre 23 000 specie, pari a circa il 30 % delle 79 837 specie analizzate dalla IUCN, sono minacciate di estinzione;

D.

considerando che la foresta pluviale tropicale ospita dal 50 all'80 % di specie animali e vegetali terrestri; che questi ambienti sono oggi particolarmente minacciati, soprattutto dalla commercializzazione delle specie, in particolare dallo sfruttamento del legno tropicale e del sottosuolo; che la deforestazione e la vendita illegale di legname hanno effetti disastrosi sulla conservazione della flora e della fauna delle superfici forestali;

E.

considerando che la pesca intensiva, la caccia commerciale ma anche lo sfruttamento non regolamentato di microorganismi e delle risorse del sottosuolo sottomarino mettono a rischio la biodiversità marina;

F.

considerando che numerose specie oggetto di caccia da trofeo registrano una drastica diminuzione delle rispettive popolazioni; che gli Stati membri dell'UE hanno dichiarato di aver importato, in un decennio e in qualità di trofei di caccia, circa 117 000 esemplari di specie selvatiche elencate nelle appendici CITES;

G.

considerando che il traffico di specie selvatiche è diventato un reato transnazionale ad opera di gruppi criminali organizzati e ha un notevole impatto negativo sulla biodiversità e sulla sopravvivenza delle popolazioni locali, in quanto nega loro un reddito legale, creando insicurezza e instabilità;

H.

considerando che il commercio illegale di specie selvatiche è diventato il quarto più grande mercato nero, dopo quello della droga, degli esseri umani e delle armi; che Internet ha assunto un ruolo cruciale nel facilitare il traffico di specie selvatiche; che anche i gruppi terroristici fanno ricorso ai suddetti traffici per autofinanziarsi; che i reati legati al traffico di specie selvatiche non vengono puniti in modo abbastanza severo;

I.

considerando che la corruzione riveste un ruolo essenziale nel traffico di specie selvatiche;

J.

considerando che, in base alle informazioni disponibili, esemplari prelevati negli ambienti naturali sarebbero oggetto di riciclaggio attraverso l'uso fraudolento di licenze e dichiarazioni CITES di allevamento in cattività;

K.

considerando che l'UE rappresenta uno dei principali mercati di transito e di destinazione del commercio illegale di specie selvatiche, in particolare di uccelli, tartarughe, rettili e specie vegetali (1) inseriti negli elenchi allegati alla CITES;

L.

considerando che, in Europa e a livello internazionale, un numero crescente di specie esotiche commerciate illegalmente è tenuto come animali da compagnia; che la fuga di tali animali può comportarne la diffusione incontrollata, con ripercussioni sull'ambiente e sulla sicurezza e la salute pubbliche;

M.

considerando che l'Unione e gli Stati membri forniscono alla CITES un considerevole sostegno finanziario e logistico, anche per contrastare il commercio illegale di specie selvatiche in molti paesi terzi;

N.

considerando che le specie oggetto della CITES sono elencate in appendici secondo il loro stato di conservazione e il volume di scambi internazionali: l'appendice I comprende le specie a rischio di estinzione per le quali sono vietati gli scambi commerciali, mentre l'appendice II comprende le specie per le quali è previsto un controllo del commercio finalizzato a evitarne un utilizzo incompatibile con la sopravvivenza delle specie stessa;

O.

considerando che le specie elencate nell'appendice I della CITES sono rigorosamente protette, che è vietato qualsiasi scambio commerciale di tali specie e che l'autorizzazione a vendere gli esemplari o i prodotti confiscati (quali ad esempio avorio, prodotti collegati alle tigri, corni di rinoceronte) comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della CITES;

P.

considerando che è fondamentale adoperarsi per migliorare la trasparenza nei processi decisionali;

1.

valuta positivamente l'adesione dell'UE alla CITES; ritiene che si tratti di un passo fondamentale per garantire che l'Unione possa perseguire appieno gli obiettivi più generali delle sue politiche in materia ambientale e della regolamentazione del commercio internazionale delle specie della flora e della fauna selvatiche minacciate di estinzione, nonché promuovere le politiche per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU;

2.

accoglie con favore la partecipazione dell'UE, per la prima volta, in qualità di parte aderente e sostiene le proposte avanzate dall'Unione e dagli Stati membri, in particolare le proposte di risoluzione sulla corruzione e sui trofei di caccia, l'estensione della tutela a titolo della CITES a una serie di specie importate nell'UE, in particolare gli animali da compagnia, nonché la proposta di modifica della risoluzione 13.7 (rev. CoP 14) sul controllo del commercio di oggetti personali e domestici;

3.

sottolinea che l'adesione dell'Unione europea alla CITES ha reso lo status giuridico dell'UE in seno alla CITES più trasparente nei confronti delle terze parti della Convenzione; ritiene che si tratti di un passo logico e necessario per garantire che l'Unione europea sia pienamente in grado di perseguire i suoi obiettivi a norma della sua politica ambientale; rammenta che l'adesione consente alla Commissione di esprimere, per conto dell'Unione, una posizione coerente a livello di UE sulle questioni relative alla CITES e di svolgere un ruolo essenziale nei negoziati durante le conferenze delle parti;

4.

sottolinea che l'Unione europea ha aderito alla CITES nel 2015 ed esprimerà i suoi 28 voti sulle questioni di competenza dell'UE alla CoP della CITES; sostiene, a tale riguardo, le modifiche al regolamento interno della CoP, che riflettono il testo della Convenzione CITES sulle votazioni delle organizzazioni regionali di integrazione economica, conformemente ad altri accordi internazionali in vigore da molti anni, e si oppone al calcolo dei voti dell'Unione europea sulla base del numero degli Stati membri che sono adeguatamente accreditati per la riunione al momento dell'effettiva votazione;

5.

è favorevole al piano d'azione adottato di recente dall'UE contro il traffico di specie selvatiche, volto a prevenire tale traffico affrontandone le cause principali, migliorando l'attuazione e l'applicazione delle regole vigenti e combattendo con maggiore efficacia la criminalità organizzata legata alle specie selvatiche; accoglie con favore l'inclusione nel piano d'azione di uno specifico capitolo sul rafforzamento del partenariato globale dei paesi di origine, consumo e transito contro il traffico di specie selvatiche; esorta altresì l'UE e gli Stati membri ad adottare e attuare il piano d'azione rafforzato, il quale darà prova di un solido impegno da parte dell'Europa a livello di lotta al traffico di specie selvatiche;

6.

sostiene l'iniziativa promossa dalla Commissione e dagli Stati membri di concordare orientamenti globali sui trofei di caccia nel quadro della CITES, ai fini di un miglior controllo a livello internazionale dell'origine sostenibile dei trofei di caccia delle specie elencate nelle appendici I o II;

7.

chiede all'Unione europea e agli Stati membri di rispettare il principio precauzionale con riferimento alla protezione delle specie in tutte le loro decisioni concernenti i documenti di lavoro e le proposte di inserimento in elenchi (come stabilito nella risoluzione Conf. 9.7 della CITES (Rev. CoP 16)), in particolare per quanto riguarda l'importazione dei trofei di caccia di specie della CITES, tenendo conto in particolare del principio del «chi usa paga», del principio dell'azione preventiva e dell'approccio incentrato sull'ecosistema; invita inoltre l'UE e gli Stati membri a promuovere l'eliminazione delle esenzioni per le licenze per tutti i trofei di caccia delle specie elencate nella CITES;

8.

chiede che le decisioni nell'ambito della CITES/CoP 17 siano basate sulla scienza, su analisi attente e consultazioni eque con gli Stati interessati dell'area di distribuzione, e siano adottate in cooperazione con le comunità locali; sottolinea che tutti i regolamenti in materia di specie selvatiche dovrebbero favorire l'impegno della popolazione rurale verso la protezione della natura, collegandone i vantaggi con lo stato della biodiversità;

9.

incoraggia le parti della CITES a rafforzare la cooperazione, il coordinamento e le sinergie tra le convenzioni inerenti alla biodiversità a tutti i livelli pertinenti;

10.

chiede agli Stati membri di offrire cooperazione, coordinamento e un rapido scambio di informazioni fra tutti gli enti pertinenti coinvolti nell'attuazione della Convenzione CITES, in particolare le autorità doganali, le forze di polizia, i veterinari di confine, i servizi di ispezione fitosanitaria e altri organismi;

11.

incoraggia l'UE e gli Stati membri a promuovere e sostenere le iniziative volte ad aumentare la tutela contro gli impatti del commercio internazionale sulle specie per cui l'Unione europea rappresenta un mercato di transito o di destinazione importante;

12.

è preoccupato per il fatto che il confine tra commercio legale e commercio illegale è molto sottile per quanto riguarda la commercializzazione delle specie e dei prodotti da esse derivati e che, a causa degli effetti cumulativi dell'attività umana e del riscaldamento globale, la stragrande maggioranza delle specie selvatiche della flora e della fauna è oggi a rischio di estinzione;

13.

invita l'UE ad adottare immediatamente una normativa volta a ridurre il commercio illegale, rendendo illegale l'importazione, l'esportazione, la vendita, l'acquisto o l'acquisizione di piante o animali selvatici che sono catturati, posseduti, trasportati o venduti in violazione della legge del paese d'origine o di transito;

14.

ribadisce il suo impegno a incoraggiare vivamente tutti gli Stati membri a: vietare le esportazioni di avorio grezzo, come già previsto in Germania, Svezia, Regno Unito e in alcuni Stati degli Stati Uniti; aumentare la loro vigilanza sui certificati di commercializzazione sul loro territorio; combattere più efficacemente la frode, in particolare nelle zone di frontiera; avviare operazioni di distruzione dell'avorio illegale, nonché rafforzare le sanzioni per il commercio di specie protette (in particolare elefanti, rinoceronti, tigri, primati, varietà di legni tropicali);

15.

incoraggia l'UE e i suoi Stati membri e, più in generale, le parti della CITES, oltre ai requisiti di cui agli articoli III, IV e V della Convenzione, a promuovere e sostenere le iniziative volte a migliorare il benessere degli animali vivi elencati nella CITES in fase di commercializzazione; ritiene che tali iniziative debbano includere meccanismi per garantire che ciascun esemplare sia preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento, che la destinazione sia attrezzata adeguatamente per ospitarlo e prendersene cura e che la confisca degli esemplari sia eseguita tenendo in considerazione il loro benessere;

16.

è preoccupato per l'impatto che la speculazione sull'estinzione o l'acquisto di prodotti nella speranza che le specie interessate siano presto estinte potrebbero avere sulla protezione della fauna selvatica in pericolo; invita le parti e il Segretariato della CITES a condurre ulteriori ricerche sul ruolo determinante che i prodotti e le tecnologie emergenti a livello finanziario, quali il bitcoin, potrebbero svolgere;

17.

riconosce che gli osservatori della CITES svolgono un ruolo importante nel mettere a disposizione competenze sulle specie e sul commercio, nonché nell'offrire alle parti sostegno alla creazione di capacità;

Trasparenza del processo decisionale

18.

ritiene che la trasparenza del processo decisionale in seno alle istituzioni internazionali competenti in materia ambientale costituisca un elemento chiave per il loro effettivo funzionamento; accoglie con favore tutti gli sforzi volontari e procedurali tesi ad aumentare la trasparenza nella governance della CITES; si oppone fermamente al ricorso a votazioni segrete quale pratica generale nell'ambito della CITES;

19.

valuta positivamente la decisione della COP 16 di prevedere l'obbligo per i membri del comitato Animali e del comitato Piante di dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse; riconosce tuttavia che tale obbligo si basa solo su un'autovalutazione dei membri; si rammarica per il fatto che finora i membri di tali comitati non abbiano fornito alcuna dichiarazione relativa a potenziali conflitti di interessi finanziari;

20.

esorta il Segretariato della CITES ad analizzare la possibilità di istituire un comitato di revisione indipendente o di estendere il mandato del comitato permanente in modo da includere un gruppo di revisione indipendente, allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse;

21.

è del parere che la trasparenza sia una componente essenziale di qualsiasi processo di finanziamento, nonché un requisito di buona governance; sostiene pertanto la risoluzione proposta dall'UE sul sostegno finanziario alla partecipazione dei delegati (2);

Relazioni

22.

ritiene che la tracciabilità sia essenziale per scambi legali e sostenibili, siano essi di natura commerciale o non commerciale, e che sia fondamentale per l'impegno dell'UE nella lotta alla corruzione, al commercio illegale di specie selvatiche e al bracconaggio, riconosciuto come quarto mercato criminale del pianeta; sottolinea, a tale riguardo, la necessità che tutte le parti introducano un sistema di autorizzazioni elettroniche, trasparenti e condivise tra le parti aderenti; riconosce, tuttavia, le criticità a livello tecnico che alcune parti si trovano ad affrontare e promuove il sostegno a favore dello sviluppo di capacità per consentire a tutte le parti di introdurre tale sistema di autorizzazioni elettroniche;

23.

accoglie con favore la decisione della CoP 16 concernente le relazioni periodiche delle parti della CITES sul commercio illegale; ritiene che il nuovo formato della relazione annuale sul commercio illegale, quale incluso nella notifica n. 2016/007 della CITES, rappresenti un passo significativo verso una migliore comprensione del traffico di specie selvatiche, e incoraggia le parti della CITES a riferire nel dettaglio e con regolarità in merito al commercio illegale, utilizzando il formato previsto;

24.

accoglie con favore le iniziative del settore privato, come quelle intraprese dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) sul trasporto merci informatizzato per e da parte della catena di approvvigionamento del trasporto aereo di merci; è convinto che la diffusione di tali iniziative di tracciabilità, in particolare nel settore dei trasporti, sia uno strumento importante nella raccolta di informazioni;

25.

sottolinea l'importanza del processo di rilascio delle autorizzazioni nell'efficace raccolta di dati e, quindi, il ruolo chiave svolto dalle autorità di gestione; ribadisce che le autorità di rilascio delle autorizzazioni devono essere indipendenti, a norma dell'articolo VI della CITES;

Traffico di specie selvatiche e corruzione

26.

richiama l'attenzione sui casi di corruzione caratterizzati dal rilascio fraudolento e deliberato di autorizzazioni da parte di esponenti delle autorità competenti; invita il Segretariato della CITES e il comitato permanente a trattare tali casi con urgenza e in via prioritaria;

27.

sottolinea che la corruzione può essere individuata in ogni punto della catena del commercio di specie selvatiche e colpisce i paesi di origine, di transito e di destinazione, danneggiando l'efficacia, la corretta attuazione e il successo finale della Convenzione CITES; ritiene pertanto essenziale introdurre misure anticorruzione solide ed efficaci nella lotta al traffico di specie selvatiche;

28.

esprime profonda preoccupazione per l'uso volontariamente illecito dei codici sorgente per il commercio illegale di esemplari prelevati negli ambienti naturali, tramite il ricorso fraudolento ai codici di esemplari allevati in cattività per le specie della CITES; invita la COP 17 ad adottare un solido sistema di registrazione, controllo e certificazione degli scambi per le specie in cattività o di allevamento, sia nei paesi di origine che nell'UE, in modo da impedire simili abusi;

29.

esorta le parti della CITES a elaborare linee guida supplementari e a sostenere lo sviluppo di tecniche e metodologie aggiuntive per distinguere le specie derivanti da strutture di produzione in cattività da quelle selvatiche;

30.

condanna l'elevato livello di attività illecite, in violazione della Convenzione, ad opera di gruppi e di reti della criminalità organizzata, che spesso ricorrono alla corruzione per facilitare il traffico di specie selvatiche e vanificano gli sforzi intesi a far rispettare la legge;

31.

esorta le parti che non hanno ancora firmato o ratificato la Convezione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale e la Convezione delle Nazioni Unite contro la corruzione a farlo senza indugio;

32.

accoglie con favore l'impegno internazionale assunto a norma della risoluzione 69/314 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (luglio 2015), riguardante anche la lotta alla corruzione (articolo 10) (3);

33.

sostiene le iniziative dell'UE e degli Stati membri a favore di un impegno più risoluto nella lotta globale alla corruzione a norma della CITES; incoraggia le parti della CITES a sostenere la proposta di risoluzione dell'Unione contro le attività che agevolano la corruzione condotte in violazione della Convenzione;

Esecuzione

34.

chiede l'applicazione piena e senza indugio delle sanzioni previste dalla CITES nei confronti delle parti che non rispettano gli elementi chiave della Convenzione e invita in particolare l'Unione e gli Stati membri a sfruttare gli strumenti disponibili per incoraggiare le parti a rispettare la Convenzione CITES e gli altri accordi internazionali intesi a tutelare la flora e la fauna selvatiche e la biodiversità;

35.

sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale congiunta fra tutti gli attori della catena di applicazione della legge, al fine di potenziare le capacità di contrasto a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; accoglie con favore il loro contributo e chiede un impegno ancora più grande; sottolinea l'importanza della costituzione di procure speciali e di unità specializzate di polizia per lottare più efficacemente contro il traffico illecito di specie selvatiche; sottolinea l'importanza delle operazioni congiunte di applicazione della legge condotte a livello internazionale sotto l'egida dell'ICCWC (4) e si congratula a tal proposito per l'esito positivo dell'operazione COBRA III (5); valuta positivamente il sostegno offerto dall'UE all'ICCWC;

36.

riconosce l'aumento del commercio illegale via Internet di specie selvatiche e dei relativi prodotti, e invita le parti della CITES a comunicare con le autorità di contrasto e con le unità specializzate nella lotta alla criminalità informatica, come pure con il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche, al fine di individuare le migliori pratiche ed elaborare misure interne per contrastare il commercio illegale in rete;

37.

invita le parti ad adottare e attuare politiche chiare ed efficaci per scoraggiare il consumo di prodotti derivati da specie selvatiche vulnerabili, a sensibilizzare i consumatori sulle ripercussioni dei loro consumi sulle specie selvatiche e a informarli sul pericolo rappresentato dalle reti del traffico illecito;

38.

invita le parti a sostenere lo sviluppo di mezzi di sussistenza per le comunità locali insediate in prossimità degli habitat selvatici interessati e a coinvolgere tali comunità nella lotta contro il bracconaggio e nella promozione dell'informazione sugli effetti del commercio delle specie di flora e fauna a rischio di estinzione;

39.

chiede la prosecuzione dell'impegno internazionale inteso ad agevolare la creazione di capacità a lungo termine, migliorare lo scambio di informazioni e intelligence e coordinare gli sforzi a livello di applicazione della legge delle autorità di governo;

40.

chiede alle parti di garantire l'avvio di efficaci procedimenti penali nei confronti di chi commette reati legati alle specie selvatiche, nonché di assicurare che i responsabili ricevano una punizione proporzionale alla gravità degli atti compiuti;

Finanziamenti

41.

sottolinea la necessità di un aumento dei finanziamenti messi a disposizione per la conservazione delle specie selvatiche e i programmi di creazione di capacità;

42.

sottolinea la necessità di destinare risorse adeguate al Segretariato della CITES, in particolare alla luce delle maggiori responsabilità e del carico di lavoro aggiuntivo; ribadisce altresì la necessità del versamento tempestivo dei contributi finanziari promessi dalle parti della CITES;

43.

incoraggia le parti a considerare un aumento del bilancio di base della CITES affinché rispecchi l'inflazione e assicuri il corretto funzionamento della Convenzione;

44.

incoraggia l'ampliamento dei finanziamenti dei partenariati pubblico-privati a favore dei programmi di creazione di capacità ad altri ambiti del quadro della Convezione CITES, come pure dei finanziamenti diretti, al fine di promuovere l'attuazione della Convenzione;

45.

accoglie con favore i finanziamenti forniti dall'UE alla Convenzione CITES attraverso il Fondo europeo di sviluppo e incoraggia l'Unione a continuare a fornire e assicurare un sostegno finanziario mirato e, anche a lungo termine, a continuare a sostenere gli aiuti finanziari specifici e mirati;

Modifica alle appendici della CITES

46.

è pienamente favorevole alle proposte concernenti l'inserimento negli elenchi presentate dall'UE e dagli Stati membri;

47.

esorta tutte le parti della CITES e tutti i partecipanti alla COP 17 a rispettare i criteri stabiliti nella Convenzione ai fini dell'inclusione delle specie nelle appendici nonché ad adottare un approccio precauzionale per assicurare una protezione efficace ed elevata delle specie a rischio; osserva che la credibilità della CITES dipende dalla sua capacità di modificare gli elenchi in risposta alle tendenze negative e positive e accoglie pertanto con favore la possibilità di declassare le specie esclusivamente laddove necessario, secondo criteri scientifici consolidati, a riprova del corretto funzionamento degli elenchi della CITES;

Commercio di avorio ed elefanti africani

48.

rileva che, essendo le uccisioni illegali raddoppiate e i sequestri di avorio triplicati nell'ultimo decennio, la crisi che colpisce gli elefanti africani (Loxondonta africana) in conseguenza del bracconaggio per il commercio di avorio continua a essere devastante e sta portando al declino della popolazione in tutta l'Africa, oltre a costituire una minaccia per la sopravvivenza di milioni di persone, dato che il commercio illegale di avorio danneggia lo sviluppo economico, promuove la criminalità organizzata e la corruzione, alimenta i conflitti e mette in pericolo la sicurezza regionale e nazionale, costituendo una fonte di finanziamento per i gruppi di miliziani; esorta pertanto l'UE e i suoi Stati membri a favorire proposte che rafforzino la protezione degli elefanti africani e riducano il commercio illegale di avorio;

49.

accoglie con favore la proposta presentata da Benin, Burkina Faso, Repubblica centrafricana, Ciad, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria, Senegal, Sri Lanka e Uganda e appoggiata dalla Coalizione per l'elefante africano, che mira a inserire tutte le popolazioni di elefanti africani nell'appendice I, il che semplificherebbe l'attuazione del divieto di commercio internazionale di avorio e invierebbe un messaggio chiaro al mondo circa la volontà a livello globale di scongiurare l'estinzione degli elefanti africani;

50.

invita l'UE e tutte le parti a mantenere la moratoria attuale e ad opporsi pertanto alle proposte di Namibia e Zimbabwe in materia di commercio di avorio, volte ad eliminare le restrizioni al commercio legate alle annotazioni degli elenchi di cui all'appendice II delle popolazioni di elefanti di tali territori;

51.

prende atto del fallimento dei tentativi della CITES di ridurre il bracconaggio e il commercio illegale attraverso le vendite legali di avorio, come pure del notevole aumento del traffico di avorio; chiede che le parti interessate nel quadro del processo del piano d'azione nazionale sull'avorio compiano sforzi ulteriori; sostiene le misure finalizzate alla gestione e alla distruzione delle scorte di avorio;

52.

ricorda l'invito, formulato nella sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sui reati contro le specie selvatiche (6) e rivolto a tutti i 28 Stati membri, a introdurre moratorie su tutte le importazioni e le esportazioni commerciali nonché le vendite e gli acquisti nazionali di zanne, avorio grezzo e prodotti derivati dall'avorio, fino a quando le popolazioni di elefanti selvatici non saranno più minacciate dal bracconaggio; rileva che Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Austria, Svezia, Repubblica ceca, Slovacchia e Danimarca hanno già deciso di non concedere alcuna licenza di esportazione per l'avorio grezzo pre-Convenzione; incoraggia, pertanto, l'UE e i suoi Stati membri a vietare l'esportazione e l'importazione di avorio e a proibire tutte le vendite e gli acquisti commerciali di avorio in tutta l'UE;

Rinoceronte bianco

53.

deplora la proposta formulata dallo Swaziland di legalizzare il commercio del corno di rinoceronte della popolazione di rinoceronti bianchi (Ceratotherium simum simum) presenti nel paese, che faciliterebbe il riciclaggio nel commercio legale dei corni di rinoceronte provenienti dalla caccia di frodo, vanificando tutti gli sforzi attuali di riduzione della domanda e i divieti nazionali al commercio sui mercati al consumo, e potrebbe alimentare il bracconaggio a scapito delle popolazioni di rinoceronti in Africa e Asia; esorta l'UE e tutte le parti ad opporsi a tale proposta e invita pertanto lo Swaziland a ritirarla;

Leone africano

54.

rileva che, mentre le popolazioni di leone africano (Panthera leo) hanno presumibilmente subito un calo drammatico del 43 % in 21 anni e sono recentemente scomparse da 12 Stati africani, il commercio internazionale di prodotti derivati dai leoni è notevolmente aumentato; esorta l'UE e tutte le parti a sostenere la proposta di Niger, Ciad, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea, Mali, Mauritania, Nigeria, Ruanda e Togo di trasferire tutte le popolazioni di leone africano nell'appendice I della CITES;

Pangolini

55.

osserva che i pangolini sono i mammiferi maggiormente oggetto di commercio illegale in tutto il mondo, sia per la loro carne che per le loro squame utilizzate nella medicina tradizionale, il che minaccia di estinzione tutte le otto specie di pangolino (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis); accoglie pertanto con favore le varie proposte intese a trasferire le specie di pangolino africano e asiatico nell'appendice I della CITES;

Tigri e altri grandi felini asiatici

56.

esorta l'UE e tutte le parti a favorire l'adozione delle decisioni proposte dal comitato permanente della CITES, che stabiliscono rigide condizioni per l'allevamento di tigri e il commercio di prodotti e di esemplari di tigre allevati in cattività, così come la proposta formulata dall'India di incoraggiare la parti a condividere immagini di prodotti e di esemplari di tigre sequestrati, che potrebbero aiutare le agenzie preposte all'applicazione della legge a identificare tali animali grazie al loro manto unico e caratteristico; invita l'UE a valutare la possibilità di stanziare fondi per l'attuazione di tali decisioni e chiede la chiusura degli allevamenti di tigri e che nel corso della COP 17 delle parti della CITES si metta fine al commercio di parti e prodotti di tigri allevate in cattività;

Specie di animali da compagnia commercializzate

57.

osserva che il mercato di animali domestici esotici è in crescita a livello internazionale e nell'UE, e che sono state presentate numerose proposte per creare un elenco di rettili, anfibi, uccelli, pesci e mammiferi minacciati dal commercio internazionale per il mercato degli animali da compagnia; invita le parti a sostenere queste proposte per garantire una maggiore protezione alle specie minacciate dallo sfruttamento per il mercato degli animali da compagnia;

58.

chiede agli Stati membri di istituire un elenco positivo di animali esotici che possono essere detenuti come animali da compagnia;

Agar e palissandro

59.

riconosce che il disboscamento illegale è uno dei reati più distruttivi della fauna selvatica, poiché minaccia non solo i singoli esemplari ma gli interi habitat, e prende atto del continuo aumento della domanda di palissandro (Dalbergia spp.) sui mercati asiatici; esorta l'UE e tutte le parti a sostenere la proposta avanzata da Argentina, Brasile, Guatemala e Kenya affinché il genere Dalbergia sia inserito nell'appendice II della CITES, ad eccezione delle specie incluse nell'appendice I, in quanto ciò rappresenterà un contributo fondamentale agli sforzi intesi a fermare il commercio non sostenibile di palissandro;

60.

rileva che le attuali eccezioni ai requisiti della CITES potrebbero consentire l'esportazione delle polveri resinose di legno di agar (Aquilaria spp e Gyrinops spp.) come polveri esauste e l'imballaggio di altri prodotti per la vendita al dettaglio prima dell'esportazione, eludendo i regolamenti in materia di importazioni; invita pertanto l'UE e tutte le parti a sostenere la proposta degli Stati Uniti d'America di modificare l'annotazione al fine di evitare scappatoie nel commercio di questo legno aromatico particolarmente prezioso;

Altre specie

61.

esorta l'UE e tutte le parti a:

sostenere la proposta del Perù di modificare l'annotazione all'appendice II per la vigogna (Vicugna vicugna), in quanto ciò rafforzerà i requisiti di etichettatura per il commercio internazionale di tale specie;

sostenere l'inserimento del nautilus (Nautilidae spp.) nell'appendice II come proposto da Isole Figi, India, Palau e Stati Uniti d'America, dato che il commercio internazionale di conchiglie a spirale di nautilus come gioielli e decorazioni rappresenta una grave minaccia per queste specie biologicamente vulnerabili;

opporsi alla proposta del Canada di trasferire il falco pellegrino (Falco peregrinus) dall'appendice I all'appendice II, in quanto ciò potrebbe aggravare il notevole commercio illegale della specie in questione;

62.

rammenta che il pesce cardinale di Banggai (Pterapogon kauderni) figura nell'elenco di specie minacciate di estinzione della IUCN e che una quota ingente di esemplari della specie è andata perduta, tra cui alcune intere popolazioni, a causa del persistere della domanda elevata per l'acquariofilia, i cui mercati di destinazione principali sono l'Unione europea e gli Stati Uniti; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a sostenere l'inserimento del pesce cardinale di Banggai nell'appendice I anziché nell'appendice II;

63.

osserva che il commercio internazionale di corallo grezzo e lavorato si è esteso e che la domanda di coralli preziosi da parte del mercato è aumentata, minacciando la sostenibilità di tali prodotti; esorta l'Unione europea e tutte le parti a favorire l'adozione della relazione sui coralli preziosi nel commercio internazionale presentata dagli Stati Uniti;

o

o o

64.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alle parti della CITES e al Segretariato della CITIES.

(1)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf

(3)  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314

(4)  Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche che comprende INTERPOL, il Segretariato della CITES, l'Organizzazione mondiale delle dogane, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e la Banca mondiale.

(5)  Operazione congiunta delle autorità di polizia e doganali, condotta nel maggio 2015.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2014)0031.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/145


P8_TA(2016)0357

Applicazione della direttiva sui servizi postali

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva sui servizi postali (2016/2010(INI))

(2018/C 204/18)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 49 e l'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione,

visti l'articolo 101 e l'articolo 102 del TFUE sulle regole di concorrenza applicabili alle imprese,

visto l'articolo 14 TFUE,

visto il protocollo n. 26 del TFUE sui servizi di interesse generale,

vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1), come modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE (di seguito «la direttiva sui servizi postali»),

vista la decisione della Commissione, del 10 agosto 2010, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali (2),

vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (3),

visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (4),

vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6),

vista la relazione della Commissione, del 17 novembre 2015, sull'applicazione della direttiva sui servizi postali (COM(2015)0568) e il relativo documento di lavoro dei suoi servizi (SWD(2015)0207),

vista la comunicazione della Commissione, del 6 maggio 2015, intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)0192),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2013, intitolata «Una tabella di marcia per il completamento del mercato unico della consegna dei pacchi. Instaurare un clima di fiducia e incoraggiare le vendite online» (COM(2013)0886),

visto il Libro Verde della Commissione, del 29 novembre 2012, dal titolo «Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE» (COM(2012)0698),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942),

visto il libro bianco della Commissione, del 28 marzo 2011, dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 su un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE (7),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 dal titolo «Verso un atto sul mercato unico digitale» (8),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0254/2016),

A.

considerando che il mercato postale è un settore economico nel quale le prospettive di crescita e di aumento della concorrenza sono ancora forti anche se, secondo la base dati sulle statistiche postali della Commissione i servizi postali connessi alle lettere nell'Unione europea sono diminuiti in media, tra il 2012 e il 2013, del 4,84 %, un dato in linea con il declino del volume delle lettere nel corso degli ultimi dieci anni, dovuto prevalentemente alla loro sostituzione con invii elettronici;

B.

considerando che l'attuazione della direttiva sui servizi postali ha contribuito ad aprire i mercati nazionali alla concorrenza per quanto riguarda i mercati delle lettere, ma che lo sviluppo è stato lento e non ha portato alla realizzazione di un mercato unico dei servizi postali, in quanto nella maggior parte degli Stati membri questo settore è ancora dominato dai fornitori di servizio universale;

C.

considerando che l'uso delle TIC ha stimolato costantemente il settore dei servizi postali, fornendo opportunità di innovazione e permettendo l'espansione del mercato;

D.

considerando che i nuovi concorrenti si sono concentrati principalmente sui grandi clienti industriali e sulle aree densamente popolate;

E.

considerando che il mercato della consegna di pacchi è un settore altamente competitivo, innovativo e in rapida crescita, che ha raggiunto una crescita del 33 % tra il 2008 e il 2011 in termini di volume, e che il commercio elettronico è un fattore trainante per la crescita del mercato;

F.

considerando che l'uso diffuso di sistemi aerei pilotati a distanza (droni) consente modalità di consegna pacchi nuove, rapide, rispettose dell'ambiente ed efficienti, soprattutto nelle zone a bassa densità di popolazione, isolate e remote;

G.

considerando che i consumatori e le piccole imprese riferiscono che i problemi con la consegna dei pacchi, in particolare i prezzi elevati, impediscono loro di vendere di più o di acquistare di più da altri Stati membri;

I.    Servizio universale: potenziare l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali

1.

rileva che, anche se le norme minime associate all'obbligo di servizio universale (invii postali fino a 2 kg, pacchi postali fino a 10-20 kg, invii raccomandati e assicurati e altri servizi di interesse economico generale quali giornali e periodici), regolamentati nell'UE in particolare garantendo servizi minimi essenziali dislocati in tutto il territorio europeo, senza impedire agli Stati membri di applicare norme più rigorose, soddisfano generalmente la domanda dei clienti, alcuni requisiti dettagliati non soggetti a regolamentazione a livello unionale sono giustamente fissati dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) cui questo compito è stato assegnato;

2.

osserva che il compito principale delle autorità nazionali di regolamentazione è quello di soddisfare l'obiettivo generale della direttiva sui servizi postali al fine di garantire la fornitura sostenibile del servizio universale; invita gli Stati membri a sostenere il ruolo e l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione attraverso elevati criteri di qualificazione per il personale, garantendo un accesso equo e non discriminatorio alla formazione professionale, condizioni di servizio fisse, una protezione giuridica dal licenziamento senza giusta causa e, in caso di licenziamento, un elenco completo delle ragioni che giustificano tale licenziamento (ad esempio, una grave violazione della legge), affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano adempiere agli obblighi loro derivanti dalla direttiva sui servizi postali in maniera neutrale, trasparente e tempestiva;

3.

ritiene che qualsiasi ampliamento del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione nel quadro della nuova regolamentazione riguardante il mercato della consegna dei pacchi dovrebbe far fronte al fenomeno del «cherry picking» nel settore delle consegne e definire norme minime per tutti gli operatori al fine di garantire una concorrenza leale ed equa;

4.

ritiene che gli obblighi di indipendenza possono essere soddisfatti solo se le funzioni di regolamentazione delle autorità nazionali sono tenute strutturalmente e funzionalmente separate dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di un operatore postale; ritiene che, al fine di evitare conflitti di interesse, agli alti funzionari delle autorità nazionali di regolamentazione non dovrebbe essere consentito di lavorare per l'operatore postale pubblico o per altre parti interessate per almeno sei mesi dopo aver lasciato l'autorità nazionale; ritiene che a tal fine gli Stati membri dovrebbero introdurre disposizioni di legge che consentano l'imposizione di sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di cui sopra;

5.

invita la Commissione a facilitare e rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione, per conseguire una maggiore efficienza e interoperabilità nella fornitura transfrontaliera e soprintendere alle attività normative delle autorità nazionali di regolamentazione — compresa la fornitura di servizi universali — al fine di garantire un approccio uniforme all'applicazione del diritto europeo e l'armonizzazione del mercato postale all'interno dell'UE;

6.

ricorda che la direttiva sui servizi postali fornisce agli Stati membri la flessibilità necessaria per far fronte alle specificità locali e garantire la sostenibilità a lungo termine della fornitura del servizio universale, soddisfacendo al tempo stesso le esigenze degli utenti e adeguandosi ai cambiamenti nel contesto tecnico, economico e sociale;

7.

prende atto della conferma della Commissione stando alla quale la direttiva sui servizi postali non richiede l'esistenza di alcuna particolare struttura proprietaria per i fornitori del servizio universale; ritiene che ai fornitori del servizio universale non dovrebbe essere impedito di investire e innovare nella fornitura di servizi postali efficienti e di qualità;

II.    Mantenere un servizio universale e consentire una concorrenza leale: accesso, qualità del servizio ed esigenze degli utenti

8.

ritiene che la tendenza stia andando verso un campo di applicazione più limitato dell'obbligo di servizio universale; incoraggia a promuovere le possibilità di scelta degli utenti al fine di definire la consegna delle lettere nell'ambito dell'obbligo di servizio universale; sottolinea pertanto l'importanza di fornire un servizio universale di alta qualità a condizioni accessibili, comprendente almeno cinque giorni di consegna e di raccolta a settimana per tutti i cittadini; osserva che, al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine del servizio universale, e date le loro caratteristiche nazionali e situazioni geografiche specifiche, alcuni Stati membri consentono un certo grado di flessibilità; ricorda che, anche se una certa flessibilità è consentita dalla direttiva, le legislazioni nazionali non dovrebbero eccederla;

9.

ricorda che il servizio universale deve evolvere in funzione del contesto tecnico-economico e sociale e delle esigenze degli utenti e che la direttiva sui servizi postali garantisce agli Stati membri la flessibilità necessaria per far fronte alle specificità locali e garantire la sostenibilità a lungo termine del servizio universale;

10.

ritiene che la copertura geografica e l'accessibilità ai servizi universali per la consegna dei pacchi possano e debbano essere migliorate, specialmente nel caso dei cittadini con disabilità e delle persone con mobilità ridotta e di quanti risiedono in zone remote; sottolinea l'importanza di assicurare un'accessibilità priva di barriere ai servizi postali, nonché la coerenza tra la direttiva sui servizi postali e l'atto sull'accessibilità;

11.

constata che in molti Stati membri il calo dei volumi di corrispondenza sta rendendo sempre più difficoltosa la fornitura del servizio universale; riconosce che molti fornitori del servizio universale designati finanziano la fornitura del servizio universale attraverso entrate provenienti da attività commerciali non connesse al servizio universale, quali i servizi finanziari o la consegna dei pacchi;

12.

osserva che vi è una serie di casi di concorrenza sleale nel settore postale e invita l'autorità responsabile a sanzionare eventuali comportamenti scorretti;

13.

invita gli Stati membri e la Commissione a monitorare la fornitura di servizi postali quale servizio pubblico al fine di garantire che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico sia attuata in modo proporzionato, trasparente ed equo;

14.

sottolinea la notevole importante che i prezzi nell'ambito dell'obbligo di servizio universale siano accessibili e garantiscano a tutti gli utenti l'accesso ai servizi forniti; ricorda che le autorità nazionali di regolamentazione devono definire chiaramente l'accessibilità degli invii di corrispondenza e che gli Stati membri possono mantenere o introdurre servizi postali gratuiti per gli utenti non vedenti o ipovedenti;

15.

invita gli Stati membri a mantenere la coesione territoriale e sociale e i relativi requisiti qualitativi e osserva che gli Stati membri possono già adeguare alcune caratteristiche specifiche alla domanda locale applicando la flessibilità prevista dalla direttiva 97/67/CE; riconosce che le reti e i servizi postali sono di grande importanza per i cittadini dell'Unione europea; invita gli Stati membri a utilizzare gli strumenti di aiuti di Stato solo in casi eccezionali, conformemente alla politica in materia di concorrenza dell'UE, in modo trasparente, non discriminatorio e appropriato, garantendo ove opportuno un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso; invita la Commissione a garantire che i fondi di compensazione siano proporzionati e che le procedure relative agli appalti pubblici siano trasparenti ed eque;

16.

chiede agli Stati membri di garantire la prosecuzione dell'apertura del mercato a vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, controllando rigorosamente gli sviluppi del mercato; incoraggia ulteriori miglioramenti in termini di velocità, scelta e affidabilità dei servizi;

17.

invita la Commissione a migliorare l'attuale definizione di servizio universale al fine di prevedere un livello minimo garantito di servizio per i consumatori, rendere l'obbligo di servizio universale adatto all'evoluzione dei mercati e delle esigenze dei clienti, tenere conto dei cambiamenti del mercato e promuovere la crescita economica e la coesione sociale; sottolinea tuttavia che, tenuto conto dei vincoli specifici di ciascun mercato, sarebbe opportuno lasciare un margine di flessibilità agli operatori per organizzare il servizio universale; invita gli Stati membri ad attuare le procedure di licenza conformemente alla direttiva vigente e ad armonizzarle ulteriormente al fine di ridurre le barriere ingiustificate all'accesso al mercato interno, senza generare inutili oneri amministrativi;

18.

sottolinea che l'introduzione di procedure di conciliazione facilmente accessibili e alla portata di tutti presenta in caso di controversie l'interessante potenzialità di ottenere una soluzione facile e a breve termine sia per gli operatori che per i consumatori; incoraggia la Commissione a introdurre una legislazione sui diritti dei consumatori postali;

19.

esorta la Commissione, in fase di redazione delle proposte legislative, a tenere conto della digitalizzazione e delle opportunità che essa comporta, delle caratteristiche specifiche degli Stati membri e delle tendenze generali dei mercati postali e dei pacchi;

20.

ricorda che l'esenzione IVA per i servizi postali deve essere applicata in modo da ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza tra gli ex monopoli e i nuovi operatori sul mercato, garantendo nel contempo la sostenibilità a lungo termine dell'obbligo di servizio universale affinché tutti gli operatori possano continuare a prestare servizi postali in tutta Europa; osserva che garantire l'esenzione IVA per servizi diversi dal servizio universale al solo prestatore di servizi esistente, quando gli altri prestatori di servizi sono soggetti all'IVA, rappresenta un ostacolo considerevole allo sviluppo della concorrenza nel mercato;

21.

invita la Commissione a garantire condizioni omogenee tra i fornitori per quanto concerne sia la posta tradizionale che il settore in rapida espansione della consegna dei pacchi, nonché tra gli operatori postali storici e i nuovi entranti; propone che la Commissione abbia il diritto di valutare se le procedure di gara impongono un onere eccessivo;

22.

invita gli Stati membri a tener conto del fatto che gli operatori storici non devono essere avvantaggiati, rispetto ai nuovi operatori, dal sostegno statale, né svantaggiati dal loro obbligo di servizio pubblico o dai costi ereditati;

23.

ritiene che la concorrenza e il mercato siano i migliori propulsori dell'innovazione e dello sviluppo di servizi a valore aggiunto e invita la Commissione, tenendo conto del principio di proporzionalità e di fattibilità economica, a sostenere l'innovazione nel settore al fine di promuovere servizi a valore aggiunto come le tecnologie di rilevamento e localizzazione (track-and-trace), i punti di raccolta e consegna (pick-up/drop-off), la possibilità di scegliere un orario di consegna e adeguate procedure di rinvio nonché l'accesso a semplici procedure di reclamo; riconosce il lavoro già svolto e gli investimenti già effettuati dagli operatori postali in questo settore;

24.

invita la Commissione a monitorare con attenzione il sostegno degli Stati membri nei confronti dei costi dell'obbligo di servizio universale e di altri costi ereditati dal passato sostenuti dai fornitori di servizi postali conformemente alla serie di norme principali in materia di controllo degli aiuti di Stato del SIEG (2012 — quadro in materia di servizi di interesse economico generale);

25.

ritiene che la qualità del servizio dovrebbe essere giudicata alla luce delle norme di cui alla direttiva e riflettere le esigenze dei consumatori, al fine di incrementare l'interoperabilità e migliorare la qualità del servizio;

26.

osserva che gli operatori postali europei hanno effettuato investimenti al fine di ammodernare l'interconnettività delle loro reti e introdotto servizi innovativi e di facile utilizzo per i clienti e i commercianti al dettaglio online (PMI) che utilizzano il commercio elettronico a livello transfrontaliero; ritiene che questi investimenti debbano essere protetti garantendo condizioni di accesso eque;

27.

ribadisce il proprio sostegno al Forum degli utenti postali, istituito nel 2011 dalla Commissione, che mira a facilitare il dibattito tra utenti, operatori, sindacati e altre parti interessate su tematiche quali il livello di soddisfazione degli utenti finali, le esigenze degli utenti commerciali e le modalità per migliorare le consegne nell'ambito del commercio elettronico; è del parere che il Forum sia molto utile e dovrebbe riunirsi regolarmente al fine di individuare potenziali soluzioni atte a migliorare i servizi di consegna postale e dei pacchi;

III.    La dimensione transfrontaliera del commercio elettronico

28.

invita gli Stati membri a garantire l'interoperabilità e l'ammodernamento delle reti postali e, ove esistano diversi fornitori di servizio universale, a evitare ostacoli al trasporto di invii postali e a consentire alle piccole e medie imprese di accedere a servizi interessanti sotto il profilo finanziario per quanto concerne le consegne transfrontaliere incrementando la trasparenza delle tariffe applicate dagli operatori postali;

29.

ritiene che la consegna pacchi sia un settore altamente competitivo, innovativo e in rapida crescita; osserva l'importanza di servizi di consegna dei pacchi economici e affidabili per realizzare il mercato unico digitale; ricorda che l'apertura di questo settore alla concorrenza ha stimolato lo sviluppo di servizi a valore aggiunto come le tecnologie di rilevamento e localizzazione (track-and-trace), i punti di raccolta e consegna (pick-up/drop-off), orari di consegna e procedure di rinvio flessibili; ritiene di conseguenza che ogni nuova normativa riguardante tale mercato debba essere proporzionata e fondata su solidi dati economici;

30.

osserva a questo proposito che dovrebbero essere considerati tutti i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie, compresi i droni, in quanto potrebbero facilitare i servizi di consegna soprattutto nelle aree a bassa densità di popolazione, isolate e remote, tenendo altresì conto degli aspetti legati alla sicurezza e all'ambiente;

31.

ritiene che la dinamica di un mercato dei pacchi altamente competitivo, innovativo e in rapida crescita non dovrebbe essere ostacolata da una regolamentazione ingiustificata e da una burocrazia inutile;

32.

incoraggia la Commissione a sviluppare la sorveglianza del mercato della consegna di pacchi in un'ottica basata sui risultati e a promuovere, senza minare le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, tariffe transfrontaliere abbordabili e individuare le pratiche anticoncorrenziali e monopolistiche; incoraggia a incrementare la trasparenza delle tariffe e la disponibilità dei servizi, in particolare per i clienti al dettaglio e le piccole e medie imprese;

33.

accoglie con favore la proposta della Commissione in materia di accesso transfrontaliero trasparente e non discriminatorio a tutti gli elementi della rete, risorse correlate, servizi pertinenti e sistemi informativi delle reti postali per conto terzi; ritiene che l'uso efficiente delle infrastrutture potrebbe portare vantaggi economici ai fornitori di servizio universale e incrementare la concorrenza nell'ambito della consegna transfrontaliera;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere maggiori dati sul mercato della consegna pacchi al fine di valutare meglio lo sviluppo di questo settore economico e il relativo sviluppo strutturale;

35.

sottolinea l'importanza di migliorare la qualità del servizio al fine di ristabilire un livello adeguato di fiducia dei consumatori; ritiene che la mancanza di fiducia potrebbe essere affrontata attraverso una maggiore trasparenza per quanto riguarda i prezzi, le opzioni e le modalità di consegna, il rapporto tra qualità e prestazioni (velocità, copertura geografica, ritardi e trattamento di invii danneggiati o persi), nonché ricorrendo a etichette di fiducia (trust labels);

36.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di migliorare la trasparenza dei prezzi e della prestazione del servizio pubblico (opzioni di consegna, consegna finale, affidabilità), soprattutto per quanto riguarda il commercio elettronico; chiede controlli di trasparenza soltanto nel caso in cui i prezzi non siano controllati dalla concorrenza o siano irragionevolmente elevati; sottolinea l'importanza di ridurre il divario tra i prezzi di consegna nazionali e quelli transfrontalieri e sostiene misure che incrementino la consapevolezza dei consumatori e la capacità di confrontare la struttura dei prezzi nazionali e transfrontalieri; invita le autorità nazionali di regolamentazione a valutare l'accessibilità dei prezzi in alcune tratte transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle anomalie irragionevoli;

37.

invita la Commissione a promuovere la strategia sul commercio elettronico e la consegna di pacchi transfrontaliera; suggerisce di agevolare l'interoperabilità lungo la catena di fornitura e di sviluppare pratiche eccellenti accessibili al pubblico per i rivenditori online;

38.

sottolinea l'importanza di disporre di un meccanismo di gestione dei reclami e di risoluzione delle controversie semplice, efficace e transfrontaliero; sottolinea che la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie e la piattaforma online istituita dal regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori possono recare beneficio agli utenti e alle imprese nelle transazioni transfrontaliere; esprime preoccupazione per il fatto che fino ad oggi, nonostante il termine per il recepimento fosse luglio 2015, solo 24 Stati membri abbiano recepito la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie e che, di conseguenza, milioni di cittadini europei sono privati di questo efficace meccanismo di ricorso; ritiene che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sia un utile strumento di ricorso per i consumatori e le imprese nelle transazioni transfrontaliere; chiede che, ove necessario, siano considerati ulteriori meccanismi per procedure di ricorso adeguate per gli utenti dei servizi postali;

39.

incoraggia gli Stati membri a sostenere la riduzione dei costi migliorando l'interoperabilità dei processi di spedizione e di raccolta dei pacchi, e a sviluppare norme europee per sistemi integrati di rilevamento; apprezza i progressi compiuti dal settore a servizio dei consumatori e delle PMI a livello transfrontaliero intensificando l'interoperabilità, la tracciabilità e rintracciabilità; incoraggia l'introduzione di strumenti e indicatori della qualità del servizio aperti, che consentano ai consumatori di confrontare le offerte di diversi fornitori di servizi; valuta positivamente i progressi che confermano l'approccio di mercato sostenuto e richiesto dal Parlamento europeo; incoraggia la creazione di piattaforme per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori di consegna e i consumatori al fine di creare una più ampia scelta di opzioni di consegna e soluzioni di rinvio per i consumatori;

40.

invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare il funzionamento delle consegne transfrontaliere di pacchi in funzione delle diverse norme risultanti da accordi commerciali internazionali (ad esempio, le regole dell'Unione postale universale (UPU) e dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o del diritto unionale (ad esempio, il codice doganale dell'Unione), in particolare per quanto riguarda l'obbligo di servizio universale, che può essere oggetto di abuso e creare distorsioni del mercato; incoraggia l'Unione europea a presentare domanda di adesione all'Unione postale universale al fine di dar vita a un settore postale europeo pienamente integrato;

41.

sostiene il principio della raccolta di informazioni statistiche sul mercato della consegna dei pacchi al fine di ottenere un quadro più chiaro dei suoi attori principali, della sua struttura concorrenziale e della sua evoluzione;

IV.    Dimensione sociale: promuovere l'occupazione

42.

esorta gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti i lavoratori del settore dei servizi postali, incluso il necessario livello di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, a prescindere dalle dimensioni e dal tipo di impresa che li ha assunti, dalla sede di servizio o dal contratto di lavoro di cui dispongono; sottolinea l'importanza della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare alla luce dei cambiamenti demografici e dell'elevata mobilità dei lavoratori nel settore dei servizi postali; si compiace della collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) con le parti sociali del settore nell'ambito della campagna «Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato»;

43.

constata che negli ultimi anni i progressi tecnologici e la digitalizzazione hanno trasformato profondamente il settore dei servizi postali e che la modernizzazione e la diversificazione di tale settore hanno avuto ripercussioni considerevoli sulle condizioni di lavoro e sull'occupazione;

44.

prende atto del fatto che in alcuni Stati membri la liberalizzazione del settore postale ha determinato differenze sostanziali in termini di condizioni di lavoro e salariali tra i fornitori del servizio universale e le aziende concorrenti che forniscono servizi postali specifici; ritiene che l'aumento della concorrenza non dovrebbe generare pratiche sociali illecite o portare al degrado delle condizioni di lavoro;

45.

osserva che se le imprese postali hanno l'opportunità di sviluppare ed espandere la loro produzione in modo innovativo, in particolare nelle zone periferiche, ciò dovrebbe anche sortire l'effetto di promuovere l'occupazione;

46.

rileva l'aumento del numero di lavoratori a tempo parziale, lavoratori interinali e lavoratori autonomi nel settore, nonché l'evoluzione generale verso contratti di lavoro più flessibili, che in alcune circostanze possono portare a condizioni di lavoro precarie, senza tutelare in modo adeguato i lavoratori; si compiace dello sviluppo di nuovi modelli di orario di lavoro grazie ai quali, ad esempio, i lavoratori possono conciliare meglio vita privata e vita professionale, seguire corsi di formazione professionale o avere la possibilità di lavorare a tempo parziale; rileva che i nuovi contratti di lavoro flessibili devono impedire potenziali pericoli quali il sovraccarico dei lavoratori o retribuzioni non adeguate alle mansioni svolte; sottolinea quindi la necessità di garantire da un lato la flessibilità del mercato del lavoro e, dall'altro, la sicurezza economica e sociale dei lavoratori; evidenzia che abbassare il costo del lavoro peggiorando le condizioni di lavoro e gli standard occupazionali non dovrebbe essere considerato flessibilità; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le attività per affrontare la questione dei lavoratori autonomi fittizi nel settore postale; esorta gli Stati membri, più in generale, a impedire che la flessibilità dei contratti di lavoro si ripercuota negativamente sui lavoratori;

47.

plaude al ruolo importante dei sindacati, che in molti Stati membri cercano, insieme ai fornitori di servizi universali, di gestire la trasformazione del settore dei servizi postali in modo socialmente sostenibile; evidenzia l'importanza di parti sociali forti e indipendenti nel settore postale, di un dialogo sociale istituzionalizzato e della partecipazione dei lavoratori alle questioni aziendali;

48.

evidenzia l'importanza di monitorare la conformità con i periodi di guida e di riposo obbligatori nonché con le ore di lavoro nel settore postale; ritiene che i controlli debbano essere effettuati tramite strumenti digitali installati a bordo dei veicoli; ricorda che il regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada non si applica ai veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate; chiede per tale ragione di intensificare i controlli sull'orario di lavoro e sui periodi di riposo; ricorda che tutti i compiti svolti in relazione all'attività esercitata da un lavoratore devono essere contabilizzati nell'orario di lavoro; evidenzia altresì l'importanza di monitorare la conformità con la legislazione europea e nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, comprese le condizioni nei veicoli, per tutte le persone coinvolte nelle consegne postali, a prescindere dal loro status occupazionale, che si tratti di lavoratori autonomi, subappaltatori, personale temporaneo o a contratto;

49.

considera necessario garantire l'equilibrio tra la libera concorrenza, le esigenze dei consumatori, la sostenibilità del servizio universale e del suo finanziamento e il mantenimento dei posti di lavoro;

50.

esprime preoccupazione per i tentativi di aggirare la normativa in vigore in materia di salario minimo, aumentando il carico di lavoro in misura tale da non poterlo gestire durante l'orario lavorativo retribuito;

51.

si compiace del lavoro fondamentale svolto dal comitato per il dialogo sociale nel settore dei servizi postali e segnala il progetto delle parti sociali europee dal titolo «Managing demographic challenges and finding sustainable solutions by the social partners in the postal sector» («Gestione delle sfide demografiche e identificazione di soluzioni sostenibili a opera delle parti sociali nel settore postale»);

52.

esorta la Commissione e gli Stati membri a raccogliere maggiori informazioni in merito ai dati occupazionali e alle condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali, al fine di valutare meglio la reale situazione dopo la completa apertura dei mercati e reagire con maggiore efficienza agli sviluppi, nonché risolvere eventuali problemi; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare attentamente i nuovi strumenti automatici di consegne postali e il loro impatto sulle condizioni di lavoro e sull'occupazione, nonché a valutare la necessità di modernizzare la legislazione in materia sociale e di lavoro, ove necessario, per restare al passo con i cambiamenti nel settore postale; incoraggia le parti sociali ad aggiornare a loro volta i contratti collettivi, ove necessario, per assicurare elevati standard in materia di lavoro e occupazione;

o

o o

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

(2)  GU C 217 dell'11.8.2010, pag. 7.

(3)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.

(4)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.

(5)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2014)0067.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2016)0009.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/153


P8_TA(2016)0358

Accesso al credito per le PMI e rafforzamento della diversità del finanziamento alle PMI nell'Unione dei mercati dei capitali

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sull'accesso al credito per le PMI e il rafforzamento della diversità del finanziamento alle PMI nell'Unione dei mercati dei capitali (2016/2032(INI))

(2018/C 204/19)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 intitolata «Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (1),

vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del «test PMI» (2),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2014 (3),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2014 (4),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 su «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali» (5),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (6),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (7),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali (8),

vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulle imprese a conduzione familiare in Europa (9),

vista la discussione del 13 aprile 2016 sulla base delle interrogazioni orali a nome dei gruppi PPE, S&D, ECR, ALDE e GUE/NGL sulla revisione del fattore di sostegno alle PMI (10),

vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 intitolata «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (COM(2011)0870),

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2015 intitolata «Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali» (COM(2015)0468),

vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolata «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (COM(2015)0550),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (11),

vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (12),

vista l'indagine della Banca centrale europea, del dicembre 2015, sull'accesso al credito delle imprese nella zona euro da aprile a settembre 2015,

visto il secondo documento di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del dicembre 2015, sulle revisioni del metodo standardizzato per il rischio di credito,

vista la relazione della Commissione, del 18 giugno 2015, sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1606/2002, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (COM(2015)0301),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Il crowdfunding (finanziamento collettivo) nell'Unione dei mercati dei capitali dell'UE» (SWD(2016)0154),

vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (13),

visto il bollettino mensile della Banca centrale europea del luglio 2014 (14),

vista la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2016, intitolata "Pacchetto anti-elusione: prossime tappe per assicurare un'imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell'UE (COM(2016)0023),

vista la proposta di regolamento relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli, presentata dalla Commissione il 30 novembre 2015 (COM(2015)0583),

vista la relazione dell'Autorità bancaria europea sulle PMI e sul fattore di sostegno alle PMI (15),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 luglio 2015, intitolata «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa» (COM(2015)0361),

vista la relazione 2016 sul meccanismo di allerta, presentata dalla Commissione il 26 novembre 2015 (COM(2015)0691),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0222/2016),

A.

considerando che le microimprese, le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione svolgono un ruolo importante per l'economia europea in termini di occupazione e crescita, e che alle PMI è attribuibile il 67 % dell'occupazione totale, il 71,4 % dell'aumento dell'occupazione e il 58 % del valore aggiunto nel settore non finanziario dell'UE nel 2014 (16);

B.

considerando che nella legislazione dell'Unione non esiste attualmente una definizione unica e specifica delle PMI, se non le categorizzazioni di «piccole imprese» e «medie imprese» ai sensi della direttiva contabile;

C.

considerando che le PMI europee sono molto diversificate e comprendono un gran numero di microimprese, che spesso operano in settori tradizionali, e un numero crescente di nuove start-up e di imprese innovative a rapida crescita; che tali modelli d'impresa affrontano problemi diversi e hanno quindi esigenze finanziarie diverse;

D.

considerando che la maggioranza delle PMI europee operano soprattutto a livello nazionale; che sono relativamente poche le PMI impegnate in attività transfrontaliere all'interno dell'UE, mentre quelle che esportano al di fuori dell'Unione rappresentano un'esigua minoranza;

E.

considerando che il 77 % dei crediti residui alle PMI in Europa è fornito dalle banche (17);

F.

considerando che il finanziamento delle PMI dovrebbe avere una base quanto più ampia possibile, al fine di garantire un accesso ottimale delle PMI al credito in tutte le fasi di sviluppo dell'impresa; che ciò include un contesto normativo adeguato per tutti i canali di finanziamento quali, ad esempio, il finanziamento bancario, il finanziamento sui mercati dei capitali, le cambiali, il leasing, il finanziamento collettivo (crowdfunding), il capitale di rischio, il prestito peer to peer, ecc.;

G.

considerando che gli investitori istituzionali, come le compagnie di assicurazione, offrono un importante contributo al finanziamento delle PMI attraverso la trasmissione e la trasformazione dei rischi;

H.

considerando che, nella sua relazione del marzo 2016 sulle PMI e sul fattore di sostegno alle PMI, l'ABE ha constatato che non esiste alcuna prova che il fattore di sostegno alle PMI abbia fornito uno stimolo supplementare al credito alle PMI rispetto alle grandi imprese; che, tuttavia, ha riconosciuto che potrebbe essere troppo presto per trarre solide conclusioni, dati i limiti della sua valutazione, in particolare per quanto riguarda i dati disponibili, l'introduzione relativamente recente del fattore di sostegno alle PMI, il fatto che sviluppi concomitanti abbiano potuto ostacolare l'identificazione degli effetti del fattore di sostegno alle PMI e l'utilizzo delle grandi imprese come gruppo di controllo; che l'ABE ha invece constatato che, in generale, le banche meglio capitalizzate concedono più prestiti alle PMI e che la contrazione del credito interessa con maggiore probabilità le imprese più piccole e più giovani rispetto a quelle più grandi e più vecchie; che l'ABE osserva inoltre che il fattore di sostegno alle PMI è stato introdotto dal legislatore a scopo precauzionale per non compromettere i prestiti alle PMI;

I.

considerando che, nonostante si sia recentemente registrato un certo miglioramento, il finanziamento delle microimprese e delle piccole e medie imprese ha risentito maggiormente della crisi rispetto al finanziamento delle imprese di grandi dimensioni, e che le PMI della zona euro si sono trovate a far fronte — e, in una certa misura, continuano a far fronte — a un inasprimento delle richieste di garanzie da parte delle banche (18);

J.

considerando che sin dalla prima fase delle indagini sull'accesso al credito delle imprese, la «ricerca di clienti» rimane il problema principale per le PMI della zona euro, mentre l'«accesso al credito» occupa una posizione meno importante nella scala delle loro preoccupazioni; che l'ultima indagine, pubblicata nel dicembre 2015, mostra che la disponibilità di finanziamenti esterni per le PMI nella zona euro varia notevolmente da un paese all'altro; che l'accesso al credito rimane una preoccupazione maggiore per le PMI rispetto alle grandi imprese;

K.

considerando che le banche di promozione nazionali o regionali rivestono un ruolo importante nel catalizzare finanziamenti a lungo termine; che esse hanno intensificato le loro attività nell'intento di controbilanciare il necessario processo di riduzione dell'indebitamento nel settore delle banche commerciali; che esse rivestono un ruolo importante anche nell'attuazione degli strumenti finanziari dell'UE al di là dell'ambito di applicazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici;

L.

considerando che il miglioramento dell'accesso al credito per le PMI non dovrebbe determinare un indebolimento delle norme e delle regolamentazioni finanziarie;

M.

considerando che in Svizzera, la Banca WIR costituisce un sistema di valuta complementare al servizio delle PMI che operano principalmente nel settore ricettivo, nell'edilizia, nell'industria manifatturiera, nel commercio al dettaglio e nei servizi professionali; che il WIR offre un meccanismo di compensazione all'interno del quale le aziende possono acquistare le une dalle altre senza utilizzare i franchi svizzeri; che, tuttavia, il WIR è spesso utilizzato in combinazione con il franco svizzero per operazioni in doppia valuta; che gli scambi in WIR rappresentano una quota pari all'1-2 % del PIL della Svizzera; che il WIR si è rivelato anticiclico rispetto al PIL e ancora di più rispetto al numero di disoccupati;

N.

considerando che, dall'aprile 2015, la direttiva del 2011 sui ritardi di pagamento è stata correttamente recepita soltanto da 21 dei 28 Stati membri, nonostante il termine per il recepimento sia ormai superato da oltre due anni;

O.

considerando che, nella sua relazione del 2016 sul meccanismo di allerta, la Commissione avverte che, da un lato, «la crescita è diventata più dipendente dalla domanda interna, in particolare da una più marcata ripresa degli investimenti» e, dall'altro, «sebbene negli ultimi tempi i consumi si siano intensificati, la domanda interna rimane debole, in parte a motivo delle notevoli pressioni alla riduzione dell'indebitamento in diversi Stati membri»;

P.

considerando che la direttiva 2004/113/CE del Consiglio vieta la discriminazione di genere nell'accesso a beni e servizi, inclusi i servizi finanziari; che l'accesso al credito è stato individuato quale uno dei principali ostacoli incontrati dalle imprenditrici; che le imprenditrici tendono ad avviare le imprese con capitali inferiori, a chiedere meno prestiti e a utilizzare capitali di famiglia anziché ricorrere a crediti o finanziamenti azionari;

Esigenze di finanziamento diverse in un settore delle PMI variegato

1.

riconosce la diversità delle PMI, comprese le microimprese, e delle imprese a media capitalizzazione negli Stati membri, una diversità che si riflette nei modelli commerciali, nelle dimensioni, nella posizione geografica, nel contesto socioeconomico, nelle fasi di sviluppo, nella struttura finanziaria, nella forma giuridica e nel diverso livello di formazione imprenditoriale;

2.

riconosce le sfide cui le PMI si trovano a far fronte, dovute alle differenze tra gli Stati membri e le regioni per quanto riguarda le condizioni di finanziamento e le esigenze delle PMI, in particolare la quantità e il costo dei finanziamenti disponibili, che sono influenzati da fattori specifici legati alle PMI e ai paesi e alle regioni in cui queste sono stabilite, comprese l'instabilità economica, una crescita lenta e una maggiore fragilità finanziaria; osserva inoltre che le PMI devono far fronte ad altre sfide, come l'accesso ai consumatori; sottolinea che i mercati dei capitali sono frammentati e regolamentati in modo diverso nell'UE e che parte dell'integrazione realizzata è andata persa a causa della crisi;

3.

sottolinea che la necessità di diversificare e migliorare le possibilità di finanziamento pubblico e privato proposte alle PMI non si limita alla fase di avvio, ma continua durante tutto il loro ciclo di vita, e osserva che occorre un approccio strategico a lungo termine per garantire il credito alle imprese; mette in evidenza che l'accesso al credito è altresì importante per il trasferimento delle imprese; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le PMI in tale processo, anche nei primi anni di attività; sottolinea la necessità di un approccio diversificato e su misura in termini di regolamentazione e di iniziative da sostenere; osserva che non esiste una modalità di finanziamento adatta a tutti, e invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di una vasta gamma di programmi, strumenti e iniziative ad hoc, onde sostenere le imprese nelle fasi di avviamento, crescita e trasferimento, tenendo conto delle loro dimensioni, del volume d'affari e del loro fabbisogno di finanziamenti; osserva che le imprese gestite da donne si occupano più spesso di servizi rispetto a quelle gestite da uomini e si basano su risorse immateriali; osserva che la bassa percentuale di donne alla guida di PMI è parzialmente riconducibile alle maggiori difficoltà di accesso al credito; si rammarica che lo strumento europeo Progress di microfinanza, il cui obiettivo è di promuovere la parità di opportunità tra donne e uomini, presenti un rapporto di 60:40 tra uomini e donne per quanto riguarda i microcrediti concessi nel 2013; chiede alla Commissione di garantire che i suoi programmi volti a facilitare l'accesso al credito per le PMI non penalizzino le imprenditrici;

4.

chiede alla Commissione di valutare le discriminazioni di cui sono vittime le PMI gestite da altri gruppi vulnerabili della società;

5.

ritiene che, per soddisfare al meglio le reali esigenze di finanziamento delle PMI e dell'economia reale e rendere possibile uno sviluppo sostenibile a lungo termine, il settore dei servizi finanziari debba essere diversificato, ben regolamentato e stabile e offrire un'ampia gamma di opzioni di finanziamento su misura con un buon rapporto costi-efficacia; sottolinea al riguardo l'importanza dei modelli bancari tradizionali, comprese le piccole banche regionali, le cooperative di risparmio e gli istituti pubblici; rileva a tale proposito la necessità di garantire che il miglioramento dell'accesso al credito per le microimprese e gli imprenditori autonomi sia trattato con la stessa attenzione;

6.

incoraggia le PMI a considerare l'intera UE come il loro mercato interno e a ricorrere, per le loro esigenze di finanziamento, alle possibilità offerte dal mercato unico; accoglie con favore le iniziative della Commissione a sostegno delle PMI e delle start-up all'interno di un mercato unico potenziato, ed esorta la Commissione a continuare a elaborare proposte adeguate alle esigenze delle PMI; ritiene che l'iniziativa Startup Europe debba fornire assistenza alle piccole imprese innovative, sostenendole fino a quando non siano diventate operative; sottolinea, in tale contesto, l'importanza della convergenza normativa e procedurale in tutta l'Unione e dell'attuazione dello «Small Business Act»; invita la Commissione a dare seguito allo «Small Business Act» onde aiutare ulteriormente le imprese a superare gli ostacoli di natura sia fisica che regolamentare; riconosce, in tale contesto, che l'innovazione rappresenta un fattore chiave per una crescita sostenibile e per l'occupazione nell'UE e che occorre prestare particolare attenzione alle PMI innovative; sottolinea che la politica di coesione e i fondi regionali dell'UE possono essere una fonte di finanziamento per le PMI; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il coordinamento, la coerenza e le sinergie tra i diversi strumenti e programmi europei a favore delle PMI, come i fondi strutturali e d'investimento europei; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un approccio globale alla diffusione delle informazioni in relazione a tutte le opportunità di finanziamento dell'UE; esorta gli Stati membri e la Commissione a realizzare progressi significativi sul fronte della semplificazione, al fine di rendere i finanziamenti più attraenti per le PMI;

7.

ricorda che un contesto giuridico ed economico più armonizzato a sostegno di pagamenti puntuali nelle operazioni commerciali è essenziale per l'accesso al credito; sottolinea, in tale contesto, i problemi finanziari che incontrano le PMI e la situazione di incertezza dei fornitori causata dai ritardi nei pagamenti da parte delle imprese più grandi e delle istituzioni e autorità pubbliche; chiede che, in sede di revisione della direttiva sui ritardi di pagamento, la Commissione valuti l'introduzione di misure specifiche volte a facilitare i pagamenti alle PMI; invita la Commissione a pubblicare la sua relazione sull'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento, prevista per il 16 marzo 2016, e a formulare, se del caso, nuove proposte per ridurre al minimo il rischio relativo ai pagamenti transfrontalieri e, in generale, di interruzione dei flussi finanziari;

8.

si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a rilanciare i lavori per la creazione di un vero mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio attraverso la pubblicazione del Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio (2015); chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione alle specificità delle PMI e di assicurare che le attività transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari al dettaglio si traducano in un migliore accesso al credito per le PMI;

9.

osserva che le start-up e le microimprese, in particolare, hanno difficoltà a ottenere finanziamenti adeguati e a identificare e soddisfare i requisiti regolamentari in ambito finanziario, soprattutto nella fase di sviluppo; osserva la mancanza di armonizzazione nella legislazione nazionale sulla costituzione delle PMI; incoraggia gli Stati membri a proseguire i loro sforzi per ridurre gli ostacoli amministrativi e creare sportelli unici che centralizzino tutti i requisiti normativi che interessano gli imprenditori; incoraggia gli Stati membri, la BEI e le banche di promozione nazionali, in tale contesto, a fornire informazioni sulle possibilità di finanziamento e i sistemi di garanzia dei prestiti;

10.

valuta positivamente l'iniziativa della Commissione volta a individuare le barriere e gli ostacoli ingiustificati per il settore finanziario, onde garantire finanziamenti all'economia reale, in particolare alle PMI e alle microimprese; sottolinea che la realizzazione di un mercato europeo dei capitali ben funzionante è una delle iniziative più importanti per il settore finanziario; sottolinea l'importanza di semplificare o modificare le norme che hanno dato luogo a conseguenze indesiderate per le PMI o che hanno inibito il loro sviluppo; sottolinea che ciò non dovrebbe determinare un inutile abbassamento degli standard normativi in ambito finanziario, pur permettendo una semplificazione della legislazione; sottolinea inoltre che le nuove proposte della Commissione non devono portare a una regolamentazione più complessa che può condizionare negativamente gli investimenti; ritiene che un approccio europeo alla regolamentazione finanziaria e all'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe tenere debitamente conto degli sviluppi internazionali onde evitare inutili difformità e duplicazioni normative e fare dell'Europa un polo d'attrazione per gli investitori internazionali; sottolinea che l'economia europea deve attrarre un livello elevato di investimenti esteri diretti, compresi gli investimenti «greenfield», stimolando non solo i mercati dei capitali, ma anche il settore del private equity, nonché il capitale di rischio e gli investimenti nell'industria europea; ritiene altresì che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare un piano strategico a sostegno del finanziamento delle PMI ai fini della loro internazionalizzazione;

11.

ribadisce che la revisione delle norme in materia di appalti pubblici e contratti di concessione non dovrebbe pregiudicare l'accesso delle PMI e delle microimprese al mercato degli appalti;

12.

invita la Commissione e il Consiglio a prestare maggiore attenzione alle preoccupazioni delle PMI per quanto riguarda la domanda e a rifletterle in maniera più appropriata nella raccomandazione sulla politica economica della zona euro, nelle raccomandazioni specifiche per paese e nella valutazione ex post del rispetto delle raccomandazioni da parte degli Stati membri;

Prestiti bancari alle PMI

13.

riconosce che il prestito bancario costituisce tradizionalmente la principale fonte di finanziamento esterno per le PMI nell'Unione, dato che il finanziamento bancario rappresenta oltre tre quarti dei finanziamenti alle PMI, paragonato a meno della metà negli Stati Uniti, il che rende le PMI particolarmente vulnerabili a una contrazione dei prestiti bancari; osserva che la crisi finanziaria ha contribuito alla frammentazione dei finanziamenti bancari e delle condizioni di concessione del credito bancario; deplora il divario esistente, seppure in graduale attenuazione, tra le condizioni di credito per le PMI situate in diversi paesi della zona euro, il che riflette anche le differenze nella percezione del rischio e nelle condizioni economiche; osserva che l'Unione bancaria contribuisce a porre rimedio a tale frammentazione; invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2004/113/CE e a collaborare con il settore finanziario per quanto riguarda l'obbligo che essi hanno di garantire alle PMI un pieno ed equo accesso al prestito bancario; sottolinea il ruolo importante e ben sviluppato delle banche che possiedono conoscenze locali e regionali specifiche per la concessione di finanziamenti alle PMI, dati i loro rapporti di lungo periodo con tali imprese; mette in evidenza che, laddove esistano banche locali ben consolidate, queste si rivelano efficaci nella concessione di prestiti alle PMI e nell'evitare le perdite; sottolinea quindi l'importanza di sviluppare le banche locali;

14.

sottolinea che, mentre la digitalizzazione avanza ed emergono quindi nuove fonti di finanziamento, la presenza locale di istituti di credito tradizionali rimane essenziale per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, soprattutto sulle isole e negli arcipelaghi, come pure nelle zone rurali, remote e periferiche;

15.

incoraggia le banche a considerare l'intera UE come il loro mercato interno e a sfruttare il potenziale del mercato unico per offrire finanziamenti alle PMI, comprese quelle che non hanno sede nello Stato membro in cui è domiciliata la banca in questione;

16.

incoraggia la Commissione a valutare la possibilità di introdurre programmi di «funding for lending» (finanziamento al credito) che metterebbero il denaro della BCE a disposizione delle banche al solo scopo di concedere prestiti alle PMI; invita la Commissione a valutare le possibilità di sviluppare nuove iniziative per attrarre gli investimenti;

17.

mette in evidenza il ruolo importante svolto dalle banche e dagli istituti di promozione nazionali e regionali nel finanziamento del settore delle PMI; ricorda il loro ruolo centrale nello sportello PMI del FEIS e il ruolo che svolgono nel coinvolgere gli Stati membri nei progetti del FEIS; ritiene che il FEIS rappresenti un'importante fonte di finanziamento per le PMI; ritiene che la BEI e il FEI dovrebbero intensificare i loro sforzi per fornire alle PMI le competenze necessarie per accedere ai finanziamenti e agli strumenti volti ad agevolare i contatti con gli investitori come, ad esempio, lo «European Angels Fund»; invita la Commissione a valutare il ruolo svolto dalle banche di promozione nazionali e regionali come catalizzatori di finanziamenti a lungo termine per le PMI e, in particolare, a individuare e diffondere le migliori pratiche, nonché a incoraggiare, su tale base, gli Stati membri a istituire banche di promozione nazionali e regionali laddove queste non siano ancora presenti; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una crescita inclusiva e ad assicurare un coordinamento e una coerenza maggiori tra tutte le politiche di investimento dell'UE rivolte alle PMI, compresi il FEIS, i fondi regionali e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

18.

ribadisce che è altresì importante migliorare la capacità e le possibilità di prestito delle banche alle PMI; sottolinea che il finanziamento attraverso i mercati dei capitali non basterà da solo a fornire finanziamenti sufficienti e soluzioni di finanziamento adeguate, compreso l'accesso delle PMI ai capitali; osserva che una diversificazione delle fonti di credito porterebbe a una maggiore stabilità del settore finanziario;

19.

sottolinea che un settore bancario sano, stabile e resiliente e un'Unione dei mercati dei capitali costituiscono un requisito indispensabile per potenziare l'accesso delle PMI al credito; sottolinea che il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) e, in particolare, il livello più elevato e la migliore qualità dei capitali, sono una risposta diretta alla crisi e costituiscono la base della ritrovata stabilità del settore finanziario; si compiace che la Commissione consideri i prestiti alle PMI come uno degli ambiti prioritari della revisione del CRR; osserva che la Commissione esamina la possibilità che in tutti gli Stati membri le cooperative di credito locali possano operare al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme dell'UE sui requisiti patrimoniali delle banche; sottolinea la necessità di una legislazione prudente per le cooperative di credito volta ad assicurare sia la stabilità finanziaria, sia l'opportunità per queste ultime di erogare crediti a tassi competitivi;

20.

osserva i molteplici requisiti regolamentari imposti alle banche e i loro possibili effetti negativi sui prestiti alle PMI, pur ricordando che tali requisiti sono stati introdotti in risposta alla crisi finanziaria; sottolinea la necessità di evitare il requisito della doppia rendicontazione e la pluralità dei canali di rendicontazione e, più in generale, ogni onere amministrativo superfluo per gli enti creditizi, in particolare per le banche più piccole; invita la Commissione a valutare gli effetti dei requisiti regolamentari per le banche per quanto riguarda i prestiti alle PMI, con il sostegno dell'ABE e del meccanismo di vigilanza unico (SSM);

21.

osserva che i prestiti alle PMI non sono stati all'origine della crisi finanziaria; ricorda la decisione dei colegislatori di introdurre il fattore di sostegno alle PMI nel quadro del CRR e della CRD IV e che tale strumento è stato messo a punto per permettere di mantenere i requisiti patrimoniali per i prestiti alle PMI conformi ai livelli di Basilea II anziché di Basilea III; sottolinea l'importanza del fattore di sostegno alle PMI per mantenere e accrescere i prestiti bancari alle PMI; prende atto della relazione dell'ABE del marzo 2016 sul fattore di sostegno alle PMI; esprime preoccupazione per le possibili ripercussioni negative della sua soppressione; si compiace dell'intenzione della Commissione di mantenere il fattore di sostegno, continuare a valutarlo ed esaminare l'opportunità di innalzare la soglia per migliorare ulteriormente l'accesso delle PMI ai prestiti bancari; invita la Commissione a esaminare la possibilità di ricalibrare il fattore di sostegno, comprese le dimensioni e la soglia, nonché le possibili interazioni con altri requisiti normativi oltre a elementi esterni quali la posizione geografica e il contesto socioeconomico, al fine di potenziarne l'effetto; invita la Commissione a vagliare la possibilità di rendere il fattore permanente; invita il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) a sostenere il fattore di sostegno alle PMI e a valutare la possibilità di ridurre i requisiti patrimoniali per le esposizioni verso le PMI;

22.

sottolinea che la valutazione prudente del rischio e l'analisi delle informazioni qualitative sono uno dei principali punti di forza delle banche, in particolare per quanto riguarda i prestiti complessi alle PMI; è del parere che la conoscenza e la consapevolezza delle peculiarità delle PMI nell'ambito della comunità bancaria dovrebbero essere ulteriormente migliorate; sottolinea il carattere riservato delle informazioni relative al credito che le banche ricevono in sede di valutazione dell'affidabilità creditizia delle PMI;

23.

accoglie con favore le varie iniziative in atto volte a migliorare la disponibilità di informazioni standardizzate e trasparenti sul credito concesso alle PMI, che possono rafforzare la fiducia degli investitori; sottolinea tuttavia la necessità di applicare il principio di proporzionalità nel richiedere tali informazioni sul credito;

24.

sottolinea che la proporzionalità è un principio guida al quale le istituzioni europee, le autorità europee di vigilanza e l'SSM devono attenersi nello sviluppo e nell'attuazione di regolamenti, norme, orientamenti e pratiche di vigilanza; invita la Commissione a fornire, in accordo con i colegislatori, ulteriori orientamenti alle autorità europee di vigilanza e alla BCE/all'SSM sulle modalità di applicazione del principio di proporzionalità, e a sollecitarne il rispetto, senza abbassare gli standard normativi attuali, pur permettendo la semplificazione della legislazione;

25.

sottolinea i vantaggi delle garanzie di terzi nei contratti di prestito per gli imprenditori; chiede che si tenga maggiormente conto di tali garanzie di terzi per quanto riguarda la valutazione dei rating del credito, come pure le norme prudenziali e le pratiche di vigilanza;

26.

ricorda che gli enti creditizi devono, su richiesta, fornire alle PMI una spiegazione delle loro decisioni di rating; invita la Commissione a valutare l'attuazione di tale disposizione e a rafforzare le disposizioni dell'articolo 431, paragrafo 4, del CRR, nonché a incoraggiare gli enti creditizi a fornire un riscontro alle PMI; osserva le discussioni che la Commissione sta attualmente conducendo con le parti interessate, al fine di migliorare la qualità e la coerenza di tali riscontri; osserva che questi potrebbero costituire il punto di partenza per trovare fonti di informazione e consulenza sui finanziamenti non bancari;

27.

osserva che i rating del credito sono un elemento importante e talvolta determinante nelle decisioni di investimento; richiama l'attenzione sull'esistenza, in alcuni Stati membri, di un sistema interno di valutazione del credito (ICAS) gestito dalle banche centrali nazionali per valutare l'idoneità delle garanzie e che consente alle PMI di ottenere una valutazione della loro affidabilità creditizia; invita la Commissione, la BCE e le banche centrali nazionali a esaminare ulteriormente se e come sia possibile utilizzare tali sistemi per aiutare le PMI ad accedere ai mercati dei capitali;

28.

invita la Commissione e l'ABE a fornire maggiori orientamenti sull'applicazione dell'attuale regolamentazione in materia di tolleranza; chiede alla Commissione di procedere a una valutazione d'impatto dell'attuale regime di tolleranza per i crediti in sofferenza; ricorda che i crediti in sofferenza nei bilanci delle banche ostacolano la concessione di nuovi prestiti, in particolare per le PMI; sottolinea che l'introduzione di un limite de minimis per violazioni non gravi contribuirebbe a impedire un calo inutile e ingiustificato dell'affidabilità creditizia delle PMI; prende atto della consultazione in corso del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulle definizioni di esposizioni deteriorate e tolleranza;

29.

osserva che le restrizioni all'acquisto di obbligazioni di Stato da parte delle banche o una ponderazione più alta di tali obbligazioni potrebbe far aumentare i costi del credito e accrescere il divario di competitività nell'UE, a meno che non siano rispettate determinate condizioni;

30.

prende atto delle misure adottate dalla BCE il 10 marzo 2016 e, in particolare, la nuova serie di quattro operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO II), che incentiveranno i prestiti bancari all'economia reale; sottolinea che le politiche monetarie da sole non sono sufficienti a rilanciare la crescita e gli investimenti e che devono essere accompagnate da politiche di bilancio e riforme strutturali adeguate;

31.

sottolinea l'importanza delle istituzioni pubbliche come alternativa alle banche private quale fonte di finanziamento per le PMI;

32.

invita la Commissione a tenere conto della proporzionalità per quanto riguarda il rimborso anticipato dei prestiti nell'UE, ad esempio fissando un tetto per limitare i costi per le PMI e attraverso una maggiore trasparenza nei contratti per le PMI;

Fonti non bancarie di finanziamento delle PMI

33.

invita gli Stati membri a promuovere una cultura del rischio e dei mercati dei capitali; ribadisce che l'educazione finanziaria delle PMI è fondamentale non soltanto per aumentare la concessione di prestiti bancari ma anche per estendere l'utilizzo e l'accettazione delle soluzioni proposte dai mercati dei capitali, nonché per incoraggiare le donne e i giovani ad avviare ed espandere le loro attività, rendendo possibile una migliore valutazione dei costi, dei benefici e dei rischi connessi; sottolinea l'importanza di requisiti chiari in materia di informazione finanziaria; incoraggia gli Stati membri a includere nozioni di base di educazione finanziaria ed etica imprenditoriale nei programmi scolastici e universitari, stimolando il coinvolgimento dei giovani nelle attività delle PMI; invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria e l'accesso a competenze e conoscenze finanziarie per le PMI e a far sì che le migliori pratiche vengano condivise; sottolinea tuttavia che le PMI hanno esse stesse una responsabilità a tale riguardo;

34.

mette in evidenza i benefici della locazione finanziaria per le PMI nella misura in cui rende disponibile il capitale aziendale per ulteriori investimenti nella crescita sostenibile;

35.

osserva che l'Unione dei mercati dei capitali rappresenta un'opportunità per colmare le carenze dell'attuale quadro normativo e per armonizzare la regolamentazione transfrontaliera; osserva che, se il credito bancario non soddisfa le esigenze finanziarie e commerciali delle PMI, si crea un vuoto di capitali; sottolinea che lo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali e dell'Unione bancaria attualmente in corso deve essere accompagnato da continui sforzi tesi a far convergere i processi e le procedure dell'UE e a valutare il vigente quadro normativo per il settore finanziario, in particolare per quanto riguarda i suoi effetti sulle PMI e sulla stabilità macrofinanziaria e macroeconomica generale; sottolinea che sarebbe opportuno effettuare tale valutazione tenendo conto delle raccomandazioni sull'attuabilità delle misure introdotte; invita la Commissione a prevedere un quadro normativo adeguato e ad hoc per i soggetti che erogano finanziamenti alle PMI, che non sia oneroso per queste ultime e che conquisti anche la fiducia degli investitori; ritiene che in un'Unione dei mercati dei capitali approfondita e ben strutturata tutti i partecipanti al mercato aventi le stesse caratteristiche dovrebbero rispettare un insieme unico di norme, avere uguale accesso a un insieme di strumenti o servizi finanziari ed essere trattati allo stesso modo allorché operano sul mercato; accoglie con favore il piano d'azione della Commissione sull'Unione dei mercati dei capitali, che mira a garantire alle PMI un accesso agevolato a possibilità di finanziamento più diversificate; sottolinea che i modelli di finanziamento bancario e basato su fondi propri dovrebbero essere complementari;

36.

ricorda i costi considerevoli che le PMI devono sostenere per accedere ai mercati dei capitali, come i mercati obbligazionari e azionari; sottolinea la necessità di una regolamentazione proporzionata, con obblighi di informativa e requisiti di ammissione alla quotazione meno complessi e onerosi per le PMI al fine di evitare duplicazioni e ridurre il costo dell'accesso ai mercati dei capitali, senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria del sistema; prende atto dell'introduzione di un regime di informativa minima per le PMI nella proposta di regolamento relativo al prospetto presentata dalla Commissione e attualmente in discussione; osserva che la regolamentazione non dovrebbe creare ostacoli troppo elevati nel passaggio, ad esempio, da una categoria di una dimensione a un'altra o tra società quotate e non quotate; ritiene pertanto che si dovrebbe privilegiare un approccio in più fasi con un aumento graduale dei requisiti regolamentari; ricorda, in tale contesto, i mercati di crescita per le PMI previsti dalla MiFID II e sollecita una rapida attuazione di tale strumento;

37.

sottolinea l'importanza della trasparenza, della standardizzazione e della disponibilità al pubblico di informazioni relative al finanziamento delle PMI per le banche, gli investitori, le autorità di vigilanza e altre parti interessate, al fine di comprendere il profilo di rischio, prendere decisioni informate e ridurre i costi dei finanziamenti; ritiene che la creazione di una banca dati europea contenente informazioni sulle strategie imprenditoriali e sulle esigenze di finanziamento delle PMI, in cui queste ultime possano volontariamente inserire i propri dati e mantenerli aggiornati, potrebbe servire a tale scopo; invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire un numero di identificazione unico per le PMI; richiama l'attenzione sul potenziale offerto dalle strutture che associano attori appartenenti al settore bancario e non bancario, per fornire assistenza alle PMI; accoglie con favore la strategia di informazione della Commissione per le PMI, in particolare l'identificazione delle capacità di sostegno e consulenza più pertinenti per le PMI che cercano finanziamenti alternativi in ciascuno Stato membro e promuovono esempi di migliori pratiche a livello di UE, nonché la valutazione delle possibilità per sostenere sistemi di informazione paneuropei che mettano in contatto le PMI e i fornitori di finanziamenti alternativi;

38.

ricorda che i principi contabili sono essenziali poiché stabiliscono il modo in cui le informazioni sono fornite alle autorità di vigilanza e agli investitori e in quanto gli oneri amministrativi imposti alle imprese variano in funzione dei principi contabili applicati; prende atto delle discussioni in corso sull'opportunità di elaborare principi contabili comuni specifici per le PMI e auspica ulteriori riflessioni al riguardo;

39.

sottolinea che le nuove tecnologie finanziarie innovative (FinTech) offrono la possibilità di garantire una migliore corrispondenza tra le PMI e i potenziali investitori; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo di iniziative nel campo delle FinTech e a valutare gli eventuali rischi e la necessità di un quadro regolamentare adeguato e armonizzato a livello di UE, senza soffocare l'innovazione;

40.

sottolinea la necessità di favorire l'innovazione attraverso piattaforme di prestito; incoraggia le banche a considerare l'utilizzo di tali tecnologie innovative come un'opportunità; sottolinea che le fonti di finanziamento alternative offrono, in particolare, soluzioni per le start-up, le imprenditrici e le PMI innovative; invita la Commissione a esaminare la necessità e le possibilità di un quadro armonizzato a livello di UE per le fonti di finanziamento alternative, allo scopo di aumentare la disponibilità di questo tipo di finanziamento per le PMI in tutta l'Unione; ricorda che, affinché il sistema sia efficiente, sia la PMI che il finanziatore devono essere pienamente consapevoli dei rischi e delle opportunità potenziali connessi al meccanismo di finanziamento; osserva che le leggi e le regolamentazioni vigenti sul finanziamento collettivo (crowdfunding) variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e non sembrano aver favorito le attività transfrontaliere; si compiace della valutazione della Commissione del quadro esistente per il finanziamento collettivo; sostiene l'approccio adottato che consiste nel monitorare in maniera costante il mercato e gli sviluppi normativi e nell'incoraggiare un maggiore allineamento degli approcci normativi, condividere le migliori pratiche e facilitare gli investimenti transfrontalieri; ricorda nel contempo che il crowdfunding e il prestito peer-to-peer non dovrebbero essere soggetti a una regolamentazione eccessiva, che ne ostacolerebbe lo sviluppo; invita la Commissione a promuovere nuove piattaforme di finanziamenti di private equity, quali il finanziamento mezzanino e gli investitori informali (business angels); invita la Commissione a incoraggiare l'erogazione di prestiti sicuri alle imprese da parte di privati mediante prestiti peer-to-peer od obbligazioni al dettaglio; sottolinea la necessità di assicurare che queste nuove forme di finanziamento siano pienamente conformi alla legislazione finanziaria e fiscale pertinente, in modo che non diventino uno strumento di elusione fiscale od opacità finanziaria; mette in evidenza la necessità di rivedere l'attuale normativa in materia;

41.

osserva le proposte della Commissione relative a un quadro per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) e la calibrazione dei requisiti prudenziali applicabili alle banche; prende atto che vi possono essere sia rischi che benefici associati alla cartolarizzazione delle PMI; rileva il possibile impatto di tali proposte sui prestiti bancari accordati alle PMI e sugli investimenti in queste ultime; sottolinea la necessità di trasparenza per quanto riguarda i rischi sottostanti e la necessità di contribuire alla stabilità del sistema finanziario;

42.

osserva che l'eterogeneità delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza e la relativa incertezza giuridica costituiscono uno degli ostacoli agli investimenti transfrontalieri nelle PMI e nelle start-up; ritiene che norme semplificate e armonizzate in tale ambito sarebbero di sostegno alle start-up, alle microimprese e alle piccole e medie imprese e migliorerebbero il contesto imprenditoriale dell'UE; plaude pertanto alla decisione della Commissione di affrontare la questione attraverso una proposta legislativa, come indicato nel suo piano di azione per un'Unione dei mercati dei capitali, e attende con interesse questa futura proposta; ritiene che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione diverse opzioni per l'attuazione di un regime di insolvenza dell'UE e formulare raccomandazioni agli Stati membri affinché possano adottare o attuare una normativa che preveda regimi di insolvenza efficaci e trasparenti e un processo di ristrutturazione tempestivo, nonché rimuovere gli ostacoli amministrativi e normativi imposti alle PMI, come indicato nelle raccomandazioni specifiche per paese;

43.

sottolinea il potenziale del finanziamento con capitale di rischio e venture capital, in particolare per le start-up non quotate e le PMI innovative; osserva che questi mercati sono poco sviluppati nell'UE; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di rivedere la normativa che disciplina il fondo europeo per il venture capital (EuVECA) e i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF); sottolinea inoltre l'urgente necessità che la Commissione affronti il problema della frammentazione, in base ai confini nazionali, dell'intero settore europeo dei fondi d'investimento;

44.

sottolinea che il modo in cui sono concepite le strutture dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito nonché gli eventuali sgravi fiscali incidono sulla capacità di autofinanziamento delle PMI; richiama l'attenzione sul fatto che in numerosi Stati membri la tassazione delle PMI e di alcune multinazionali differiscono notevolmente, il che ha un effetto negativo sulla competitività delle PMI e riduce considerevolmente l'efficacia dei finanziamenti di diversa origine destinati alle PMI; osserva che, a causa delle pratiche fiscali sleali utilizzate da alcune società multinazionali, le PMI subiscono un'imposizione fiscale fino al 30 % più elevata rispetto a quella cui sarebbero soggette se si applicassero pratiche fiscali leali, il che a sua volta si ripercuote sulla loro capacità di autofinanziamento; si compiace, in tale contesto, del pacchetto anti-elusione fiscale della Commissione, che mira a conseguire una tassazione più semplice, efficace ed equa nell'UE; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di istituire un sistema di tassazione equo, efficace e trasparente che attragga i finanziamenti e gli investimenti, al fine di creare migliori condizioni per l'avvio e lo sviluppo delle PMI; mette in evidenza la necessità di introdurre esenzioni finanziarie per le PMI, in particolare nella loro fase iniziale, per consentire alle imprese di disporre di fondi sufficienti per affrontare i periodi successivi del loro ciclo di vita; sottolinea la necessità di una politica di tassazione che riduca il carico fiscale globale e le imposte che gravano sul lavoro e sulle imprese; sottolinea l'importanza di correggere la distorsione fiscale esistente tra debito e capitale proprio;

45.

osserva che gli aiuti di Stato diretti, che non distorcono i benefici della concorrenza, sono talvolta necessari per garantire i finanziamenti di cui hanno bisogno le start-up, le microimprese e le piccole e medie imprese, in particolare dove le condizioni socioeconomiche non permettono altre fonti di accesso al credito; sottolinea l'importanza della trasparenza per quanto riguarda i regimi pubblici e gli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti nelle PMI, nonché per la creazione di nuovi organismi di finanziamento e di investimento;

46.

incoraggia gli Stati membri ad analizzare e a fare tesoro dell'esperienza del WIR svizzero, creato nel 1934, che si basa un sistema di compensazione del credito tra le PMI, dato che il WIR è un efficace stabilizzatore macroeconomico in periodi di strette creditizie o crisi di liquidità;

47.

chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale al Parlamento europeo, delineando lo stato delle iniziative di attuazione e il loro impatto sul miglioramento dell'accesso al credito per le PMI in Europa; invita la Commissione a includere, se del caso, la propria valutazione dell'orientamento strategico e le modifiche raccomandate;

48.

invita la Commissione a verificare gli strumenti esistenti, come i Fondi strutturali e altri programmi pertinenti, per valutare l'adeguatezza del sostegno finanziario fornito alle PMI in relazione agli obiettivi stabiliti e, se del caso, il loro effetto di attenuazione della crisi per le PMI;

49.

riconosce la crescente importanza che le microimprese e le PMI dei settori culturali e creativi rivestono per gli investimenti, la crescita, l'innovazione e l'occupazione, ma anche il loro ruolo fondamentale nel preservare e promuovere la diversità culturale e linguistica;

50.

sottolinea che sin da ottobre 2013, con la pubblicazione da parte della Commissione dei risultati dello studio «Survey on access to finance for cultural and creative sectors» (indagine sull'accesso ai finanziamenti per i settori culturali e creativi), erano emerse le enormi difficoltà di accesso al credito per le imprese culturali e creative, insieme a un buco finanziario per un ammontare stimato tra gli 8 e i 13,3 miliardi di EUR;

51.

mette in rilievo che, secondo dati Eurostat, nel 2014 il 2,9 % degli occupati nell'Unione europea, ossia 6,3 milioni di persone, lavoravano nei settori culturali e creativi, un dato paragonabile alla percentuale di occupati nel settore bancario e assicurativo; evidenzia inoltre che i settori culturali e creativi rappresentano quasi il 4,5 % dell'economia europea, con poco meno di 1,4 milioni di piccole e medie imprese che producono e diffondono contenuti culturali e creativi in tutta Europa, e che l'occupazione nei settori culturali e creativi è in continuo aumento dal 2008, essendo essi tra i settori dell'economia europea in più rapida crescita e generando circa il 4,2 % del PIL totale dell'UE;

52.

riconosce che la cultura e l'innovazione sono fattori cruciali per aiutare le regioni ad attrarre investimenti; mette in risalto il fatto che i posti di lavoro dei settori culturali e creativi sono difficilmente delocalizzati, poiché sono collegati a competenze culturali e storiche specifiche che contribuiscono anche a salvaguardare un'ampia gamma di arti e mestieri tradizionali; pone in rilievo l'importanza di sostenere le PMI che operano in lingue minoritarie o meno utilizzate, preservando e promuovendo la diversità culturale e linguistica dell'Europa, nonché l'importanza del sostegno ai giovani che creano progetti start-up aventi per oggetto la tutela della cultura e il patrimonio culturale;

53.

sottolinea che una maggiore promozione delle industrie culturali e creative e maggiori investimenti nel settore avranno effetti benefici creando nuovi posti di lavoro e contrastando l'alto tasso di disoccupazione giovanile, dato il gran numero di giovani che seguono studi in questo campo; rileva che, secondo uno studio recente, nei settori culturali e creativi lavorano più giovani tra i 15 e i 29 anni che in qualsiasi altro comparto economico (il 19,1 % del totale degli occupati in questi settori contro il 18,6 % nel resto dell'economia) (19); incoraggia gli Stati membri a rafforzare lo sviluppo delle competenze culturali e creative e a istituire reti per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali che colleghino tra loro i sistemi di istruzione e formazione, le imprese creative e le istituzioni culturali e artistiche, in modo da favorire un approccio interdisciplinare; esorta l'UE e gli Stati membri ad ampliare le formule intese a incoraggiare il talento e lo sviluppo delle competenze nei settori culturali e creativi, ad esempio prevedendo sussidi innovativi e flessibili per sostenere la creatività e l'innovazione e lo sviluppo dei talenti;

54.

rileva che, secondo l'indagine condotta nel 2013 dalla Commissione, gli ostacoli all'accesso ai finanziamenti nei settori culturali e creativi hanno caratteristiche molto specifiche, nel senso che tali settori hanno maggiore difficoltà ad attrarre capitali e investimenti per varie ragioni, quali una base dati limitata, la carenza di informazioni facilmente accessibili sulle fonti di finanziamento, le insufficienti competenze imprenditoriali, la dipendenza dai programmi d'investimento pubblici e una mancanza di informazioni adeguate dovuta a problemi nella valutazione dei rischi e nella valorizzazione di beni immateriali come i diritti di proprietà intellettuale;

55.

sottolinea perciò che, per migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori culturali e creativi, sono necessarie soluzioni settoriali specifiche, occorre cioè sviluppare competenze specializzate nella valutazione dei rischi specifici rappresentati dalla mancanza di garanzie materiali, dalla dipendenza da attività immateriali e dell'aleatorietà della domanda di mercato in tempi di trasformazioni digitali; rileva che tali competenze specializzate sono necessarie sia nelle microimprese e nelle PMI che nelle istituzioni finanziarie; sottolinea che i diritti di proprietà intellettuale possono essere accettati come garanzie reali; mette in risalto l'importanza dell'esistenza di un quadro legislativo armonizzato nell'UE in materia di fiscalità e proprietà intellettuale, che potrebbe contribuire ad attrarre investimenti e finanziamenti per le PMI dei settori culturali e creativi;

56.

plaude, malgrado i forti ritardi, al varo dello strumento di garanzia del programma Europa creativa, che rappresenta una delle principali risposte alla pressante necessità di accesso al credito per progetti innovativi e sostenibili nei settori culturali e creativi e riguarda microimprese, PMI, piccole associazioni senza scopo di lucro e ONG, ed è uno dei mezzi fondamentali per garantire la necessaria equa remunerazione dei creatori; valuta positivamente l'iniziativa del sistema di formazione integrata che lo strumento di garanzia offre alle banche e agli intermediari finanziari; raccomanda vivamente che le misure necessarie siano poste in essere nel corso del 2016, secondo la proposta originaria della Commissione; ricorda che secondo la valutazione ex ante della Commissione si prevede che il deficit di finanziamenti superi il miliardo di euro l'anno, e rammenta che tale deficit rappresenta l'entità degli investimenti persi perché imprese con valide strategie aziendali e un buon profilo di rischio si vedono rifiutare un prestito o decidono di non chiederlo affatto per mancanza di garanzie reali sufficienti;

57.

accoglie con favore la relazione pubblicata di recente dal gruppo di esperti degli Stati membri dell'UE sull'accesso al finanziamento per i settori culturali e creativi, elaborata secondo il metodo di coordinamento aperto, e sottolinea che la Commissione deve dare attuazione alle raccomandazioni in essa contenute in modo da creare strumenti più efficaci e innovativi e anche da facilitare l'accesso ai finanziamenti;

o

o o

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 24 del 22.1.2016, pag. 2.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2014)0069.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0200.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0063.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0268.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0408.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0004.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2016)0006.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0290.

(10)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160413+ITEM-024+DOC+XML+V0//IT.

(11)  GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.

(12)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

(13)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(14)  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201407_pp79-97en.pdf.

(15)  EBA/OP/2016/04 del 23 marzo 2016.

(16)  Relazione annuale della Commissione sulle PMI europee 2014/2015.

(17)  Indagine della BCE sull'accesso al credito delle imprese nella zona euro da aprile a settembre 2015.

(18)  Indagine della BCE sull'accesso al credito delle imprese nella zona euro da aprile a settembre 2015.

(19)  Cultural times — the first global map of cultural and creative industries, dicembre 2015.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/165


P8_TA(2016)0359

Come sfruttare al meglio le potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro delle piccole e medie imprese (PMI)?

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 su come realizzare al meglio il potenziale di creazione di posti di lavoro delle piccole e medie imprese (PMI) (2015/2320(INI))

(2018/C 204/20)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 173 e 49,

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», (COM(2010)2020),

visto lo Small Business Act (COM(2008)0394),

vista la comunicazione della Commissione concernente l'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2013)0685),

visto il piano d'azione «Imprenditorialità 2020» della Commissione,

vista la comunicazione della Commissione «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (COM(2011)0870),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173),

visto il Piano europeo per gli investimenti,

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012«Verso una ripresa fonte di occupazione» (1),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 dal titolo «Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (2),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 dal titolo «Come può l'UE contribuire a un ambiente favorevole in cui imprese, aziende e start-up creino posti di lavoro?» (3),

vista la direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE),

visto il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI),

visto il programma di ricerca e innovazione dell'UE «Orizzonte 2020»,

visto il programma per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2014, dal titolo «Il processo di consultazione dei 10 atti legislativi più gravosi e lo snellimento della regolamentazione UE sulle PMI» (4),

vista la relazione della Commissione dal titolo «Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI — Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese» (COM(2011)0803),

vista la «Relazione annuale 2013/2014 della Commissione sulle PMI europee — Una ripresa parziale e fragile»,

vista la relazione Eurofound di gennaio 2013 dal titolo «Nate per essere globali: il potenziale di creazione di posti di lavoro nelle nuove imprese internazionali»,

vista la relazione Eurofound del 2013 dal titolo «Public policy and support for restructuring in SMEs» (Strategia e sostegno pubblici per il risanamento delle PMI),

vista la relazione Eurofound del 2016 dal titolo «Relazione annuale 2015 dell'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa (ERM): creazione di posti di lavoro nelle PMI»,

vista la relazione di Eurofound del 2012 dal titolo «Misure di carattere pubblico a sostegno del lavoro autonomo e della creazione di posti nelle microimprese e nelle imprese individuali»,

vista la relazione di Eurofound del 2011 dal titolo «Le PMI durante la crisi: occupazione, relazioni industriali e partenariati locali»,

vista la relazione di Eurofound del 2011 dal titolo «Rappresentanza dei lavoratori a livello di stabilimento in Europa»,

vista la relazione di Eurofound del 2014 dal titolo «Il dialogo sociale nelle micro e piccole imprese»,

vista l'indagine 2015 della Commissione europea sull'accesso al credito delle imprese (SAFE),

vista la «Relazione annuale 2014/2015 della Commissione sulle PMI europee — Le PMI riprendono ad assumere»,

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi (5),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro (6),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012«sulle piccole e medie imprese (PMI): competitività e opportunità commerciali» (7),

vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese,

vista l'indagine Eurobarometro del 2015 sul tema «Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese»,

visto lo studio 2015 dell'OCSE dal titolo «Finanziamento delle PMI e degli imprenditori 2015 — Quadro di valutazione OCSE»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0248/2016),

A.

considerando che le PMI (nel 2014 le imprese di questo tipo in attività nell'UE-28 erano 22,3 milioni (8)) creano più posti di lavoro rispetto ad altre imprese del settore privato, fornendo circa due terzi di tutta l'occupazione del settore privato nell'UE e che gli imprenditori e le PMI danno un contributo importante e positivo alla crescita e allo sviluppo socioeconomici dell'UE; che sostenere le PMI equivale a lottare contro la disoccupazione europea e in particolare la disoccupazione giovanile, rispettivamente pari all'8,9 % e al 19,4 % (9); e che il numero di disoccupati (circa 23 milioni di persone nel 2015) rimane a livelli storici;

B.

considerando che nel 2014 le PMI hanno contribuito notevolmente all'aumento dell'occupazione, con una percentuale che ha raggiunto il 71 % nell'economia commerciale non finanziaria;

C.

considerando che la creazione di posti di lavoro nelle PMI è influenzata da diversi fattori interni ed esterni, e che tra questi ultimi figurano come condizioni essenziali una concorrenza gestibile (anche da parte di multinazionali e dell'economia sommersa), degli oneri amministrativi e dei costi complessivi di produzione ragionevoli, nonché l'accesso a finanziamenti e a una manodopera qualificata;

D.

considerando che, in base alle ricerche condotte di recente da Eurofound, le PMI inclini a creare posti di lavoro sono spesso giovani, innovative e attive a livello internazionale, sono situate in aree urbane, sono gestite da dirigenti qualificati e seguono strategie di crescita e investimento globali;

E.

considerando che le PMI svolgono un ruolo importante per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale contribuendo anche a una crescita più intelligente, più sostenibile e più inclusiva; considerando l'importanza del tessuto delle PMI sul territorio, soprattutto nelle zone rurali;

F.

considerando che, sebbene il 90 % della crescita mondiale sia prodotta fuori dall'UE, appena il 13 % delle PMI ha registrato attività internazionali al di fuori dell'UE;

G.

considerando le differenti caratteristiche delle PMI all'interno dell'UE, ad esempio in termini di dimensioni e di impatto sulle economie nazionali, e i motivi storici alla base di tali differenze;

H.

considerando la scarsità e la disparità in termini di competenze all'interno dell'UE, nonché i flussi di competenze provenienti principalmente da Stati membri entrati nell'UE dopo l'allargamento del 2004 e da paesi della zona euro colpiti dalla crisi e diretti verso altri Stati membri, che hanno creato regioni periferiche caratterizzate da una ridotta disponibilità di lavoratori qualificati, colpite dal fenomeno della fuga di cervelli;

I.

considerando che, nonostante le norme del mercato interno, persistono significative differenze all'interno dell'UE in termini di quadri normativi delle PMI, in particolare per quanto riguarda i livelli di certezza dei futuri sviluppi della normativa e, in generale, della qualità giuridica delle norme;

J.

considerando che i rappresentanti delle PMI segnalano che gli alti costi della manodopera costituiscono una delle maggiori restrizioni alla creazione di occupazione e attendono una riduzione di detti costi, e che i costi della manodopera più elevati sono stati registrati nei sistemi caratterizzati da una regolamentazione e una burocrazia eccessive;

K.

considerando che le PMI hanno maggiori difficoltà ad assorbire le norme regolamentari rispetto alle grandi imprese a causa della loro struttura più modesta;

L.

considerando che la rappresentanza dei lavoratori e il dialogo sociale non sono diffusi nelle PMI quanto lo sono nelle imprese più grandi e che le organizzazioni sindacali di alcuni paesi premono affinché sia aumentata la rappresentanza dei lavoratori nelle PMI, ad esempio, incoraggiando l'istituzione di comitati aziendali nelle PMI (10);

M.

considerando che l'economia sociale e solidale offre lavoro a oltre 14 milioni di persone, ossia a circa il 6,5 % dei lavoratori dell'UE; che nell'UE esistono 2 milioni di imprese dell'economia sociale e solidale, che costituiscono il 10 % delle imprese dell'Unione; e che le imprese sociali hanno dimostrato di resistere alla crisi economica;

N.

considerando che le PMI resistono meglio alla crisi economica in termini di perdita di posti di lavoro e che, in particolare, le cooperative dell'industria e dei servizi hanno dimostrato una maggiore resilienza alla crisi del 2008 rispetto ad altre imprese degli stessi settori;

O.

considerando che i trasferimenti di impresa ai dipendenti organizzati in forma cooperativa rappresentano una tipologia di trasferimento di impresa efficace, come dimostrato dagli elevati tassi di sopravvivenza (11);

P.

considerando che troppi posti di lavoro restano vacanti a causa della scarsa mobilità della forza lavoro e dell'inadeguatezza di alcuni sistemi di istruzione e formazione rispetto alla realtà attuale del mercato del lavoro;

Q.

considerando che il settore verde ha consentito una creazione netta di posti di lavoro in Europa durante la recessione e che le PMI con un piano di azione a lungo termine nell'economia verde creano posti di lavoro più resilienti alle attuali esternalità dell'economia globalizzata (12);

R.

considerando le difficoltà generalizzate nel reperire dati sugli accordi contrattuali e sull'organizzazione del lavoro nelle PMI;

S.

considerando che, secondo Eurofound, in molti paesi le condizioni di lavoro, compreso l'orario di lavoro, sono spesso concordate in modo più informale e sono più flessibili nelle PMI rispetto alle imprese più grandi; che l'impatto iniziale della crisi sembra aver portato a un aumento delle flessibilità «interne» esistenti, poiché le organizzazioni cercano di far fronte alle richieste e alle mutevoli condizioni esterne;

T.

considerando che la BCE sostiene che la crisi del debito sovrano ha aumentato i costi di finanziamento delle banche nei paesi della zona euro colpiti dalla crisi, che in seguito sono stati sostenuti dalle PMI sotto forma di tassi di interesse più alti o prestiti più modesti;

U.

considerando che il bilancio dell'UE dovrebbe essere usato per stimolare la creazione di un'occupazione di lungo periodo qualificata e di qualità e il potenziale delle PMI di creare posti di lavoro dignitosi e sostenibili;

V.

considerando che l'accesso ai finanziamenti rappresenta ancora uno degli ostacoli principali alla creazione e alla crescita delle PMI, in particolare nel caso delle imprese dell'economia sociale, vista, fra l'altro, la mancanza di una gamma sufficientemente diversificata di strumenti di debito e di capitale di rischio in tutta l'Unione, necessaria lungo il percorso di crescita di una società;

W.

considerando che, per ragioni storiche, alcune società hanno una percezione negativa degli imprenditori, che si riflette in alcuni casi anche in un trattamento discriminatorio da parte dei governi ai danni del settore delle PMI, in confronto, ad esempio, alle condizioni vantaggiose previste in tali paesi per gli investimenti stranieri, in particolare per le multinazionali;

X.

considerando che le condizioni di disparità tra le multinazionali e le PMI sono dovute anche alla pratica del trasferimento dei profitti in paesi considerati paradisi fiscali;

Y.

considerando che gli studi della Commissione non forniscono una valutazione dettagliata dell'impatto potenziale del futuro partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) sulle PMI nei diversi Stati membri;

Potenziale di creazione di posti di lavoro e forza lavoro qualificata

1.

ricorda che le PMI costituiscono quasi il 99 % delle imprese europee e rappresentano quindi la colonna portante dell'economia dell'UE;

2.

ritiene che, al fine di garantire migliori condizioni per la creazione di posti di lavoro di qualità nel settore delle PMI, gli Stati membri e la Commissione debbano affrontare i seguenti problemi, presenti in misura disuguale a seconda degli Stati membri e delle regioni: carenza di competenze, valutazione insufficiente delle esigenze future in termini di competenze, squilibri tra domanda e offerta di competenze, fuga di cervelli, oneri normativi superflui e incertezza normativa in tutti i settori, dialogo insufficiente tra i soggetti interessati del mercato del lavoro, accesso limitato ai finanziamenti e agli appalti pubblici, scarsa capacità di innovazione e di accesso alle nuove tecnologie, sostegno insufficiente alle PMI nell'ambito delle politiche in materia di investimenti pubblici, economia sommersa e frodi, e la posizione privilegiata delle multinazionali;

3.

ritiene che affrontare i problemi strutturali sopra citati comporterebbe, tra l'altro, una concorrenza più leale e l'estensione del contributo sociale e della base imponibile a un numero maggiore di operatori economici, con conseguente possibilità per gli Stati membri di finanziare politiche favorevoli alla creazione di posti di lavoro in particolare nelle PMI, garantendo inoltre una concorrenza leale tra Stati e condizioni di mercato più eque;

4.

sottolinea la necessità di un quadro normativo che incoraggi gli investimenti che favoriscono sia una crescita sostenibile sia posti di lavoro di qualità;

5.

riconosce che, tra gli altri aspetti, il costo della manodopera in quanto fattore dell'attività imprenditoriale, ha effetti sul potenziale di creazione di posti di lavoro delle PMI e può influenzare la loro competitività; sottolinea, a tale riguardo, che la pressione fiscale dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti di imposizione meno nocive per l'occupazione e la crescita, garantendo al contempo un'adeguata previdenza sociale;

6.

sottolinea che occorre raggiungere un elevato livello di protezione dei lavoratori e che l'abbassamento del costo della manodopera ottenuto riducendo la tutela dei lavoratori non dovrebbe rappresentare un metodo per ridurre la disoccupazione; avverte inoltre che ridurre la retribuzione e i diritti dei lavoratori potrebbe indurre maggiori deflussi di competenze e mettere a repentaglio la sicurezza del lavoro, esponendo le PMI a carenze di lavoratori qualificati, creando al contempo precarietà in Europa; considera che un aumento della flessibilità del mercato del lavoro non dovrebbe comportare una riduzione della protezione dei lavoratori, in quanto non rafforza il potenziale di creazione di posti di lavoro delle PMI;

7.

ritiene che l'inutile accademizzazione di determinate professioni non contribuisca a risolvere il problema della scarsità di personale qualificato nelle PMI; è d'avviso che l'istruzione e la formazione professionale, in particolare i sistemi duali gestiti in collaborazione con le PMI, dovrebbero ricevere un maggiore sostegno pubblico; sottolinea che i sistemi d'istruzione e formazione professionale duali sono uno strumento importante per ridurre la disoccupazione giovanile e invita a sostenere le PMI che formano giovani lavoratori qualificati dando un contributo significativo all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e nella società; precisa che un sistema di formazione duale adottato in uno Stato membro non può essere semplicemente replicato in un altro Stato membro;

8.

invita gli Stati membri a favorire lo sviluppo di una forte cultura imprenditoriale, integrando le competenze correlate nell'insegnamento e nella formazione;

9.

ritiene che i sistemi di apprendistato all'interno delle PMI dovrebbero essere promossi dagli Stati membri, anche attraverso incentivi fiscali e finanziari e tramite quadri di qualità, che prevedano un'adeguata tutela della salute e della sicurezza; ricorda che le PMI hanno esigenze di competenze molto specifiche; sottolinea che, a tale proposito, è necessario incoraggiare anche i programmi di formazione duale e la combinazione di istruzione e opportunità di tirocinio, poiché svolgono un ruolo economico e sociale fondamentale in quanto strumenti di promozione di pari opportunità per tutti i cittadini;

10.

esorta gli Stati membri a creare forme di cooperazione che coinvolgano tutti i livelli di governo, il tessuto imprenditoriale (comprese le imprese legate all'economia sociale), i sindacati, gli istituti di istruzione e altre parti interessate, in prospettiva dell'adattamento dei loro sistemi di istruzione e formazione al fine di combattere il disallineamento tra le competenze/qualifiche e le esigenze del mercato del lavoro, in particolare quelle delle PMI; invita a incoraggiare le attività di formazione più informali, incluse la formazione sul posto di lavoro e la condivisione di conoscenze tra i membri del personale;

11.

sottolinea il ruolo chiave svolto dalle imprese, incluse le PMI e le microimprese, nella collaborazione con i responsabili politici e con le parti sociali volta a trasformare i sistemi educativi e i programmi di formazione professionale in Europa per quanto riguarda i metodi didattici e la struttura del piano di studi al fine di prestare maggiore attenzione allo sviluppo delle competenze lavorative per il XXI secolo, in particolare in termini di competenze informatiche, pensiero critico, risoluzione di problemi e lavoro di squadra; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di esperienze pratiche e concrete;

12.

sottolinea l'importanza di colmare il deficit di competenze con cui si misurano le PMI innovative; ritiene che la Commissione debba porre l'accento sulla facilitazione della formazione e dell'istruzione pertinenti, in grado di contribuire a colmare il deficit di competenze in materia di TIC, che sono essenziali per le PMI innovative;

13.

ritiene che, ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, gli Stati membri debbano porre in essere riforme dei sistemi scolastici che tengano conto del mutato contesto sociale, avendo riguardo all'importanza dell'insegnamento e dell'apprendimento di una o più lingue e delle innovazioni tecnologiche;

14.

invita gli Stati membri a offrire agli insegnanti una formazione appropriata e ad assicurare loro un aggiornamento professionale continuo al fine di promuovere metodi didattici aggiornati e lo sviluppo delle capacità e delle competenze richieste dalla società del XXI secolo;

15.

invita ad adottare anche misure aggiuntive per l'integrazione della generazione degli ultracinquantenni nel mercato del lavoro, nelle imprese e nell'istruzione o nella formazione, allo scopo di evitare una disoccupazione a lungo termine e il rischio di esclusione sociale per tale categoria di lavoratori e per le loro famiglie;

16.

ritiene che le PMI svolgano un ruolo importante nelle creazione di posti di lavoro verdi; esorta a investire ulteriormente nella capacità delle PMI di trasformare le sfide ecologiche in opportunità commerciali;

17.

riconosce la crescente importanza del lavoro autonomo e delle microimprese, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità; esprime tuttavia preoccupazione per il crescente fenomeno del falso lavoro autonomo diffuso in tutta l'UE, che non dovrebbe essere considerato in termini positivi come un contributo al «crescente numero di micro-imprese», ma che, anzi, è foriero di precarietà dell'occupazione, di condizioni di lavoro sfavorevoli e di una previdenza sociale ridotta o inesistente, e mina l'immagine dell'imprenditorialità, rendendo molte persone vulnerabili e creando in questo modo nuovi problemi sociali che devono essere affrontati;

18.

sottolinea che gli oneri amministrativi della regolamentazione a carico dei lavoratori autonomi e delle microimprese sono sproporzionatamente più elevati rispetto a quelli previsti per le imprese più grandi; ritiene, a tale proposito, che qualsiasi misura in materia di «lavoratori autonomi fittizi» debba essere mirata a un obiettivo preciso e non debba creare oneri amministrativi superflui per le persone fisiche;

19.

esprime preoccupazione per la precarietà delle condizioni di lavoro di un elevato numero di lavoratori autonomi e per l'aumento del loro livello di povertà; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere reti di collaborazione per le microimprese e le piccole imprese sotto forma di cooperative (ad esempio, sotto forma di cooperative di produttori individuali, cooperative di liberi professionisti, cooperative di PMI, cooperative di occupazione e attività), poiché tali reti rafforzano notevolmente la sostenibilità e il potenziale occupazionale delle unità che le costituiscono;

20.

prende atto del piano di investimenti per l'Europa, progettato per creare nuovi posti di lavoro e promuovere l'innovazione e la competitività, e auspica che il portale dei progetti di investimento europei, che costituisce una riserva trasparente di progetti in cui è possibile investire nell'UE, aiuti gli investitori a orientarsi verso le opportunità esistenti, a favore del finanziamento delle PMI e dello sviluppo di start-up in quanto modalità importante e sostenibile per ridurre il tasso di disoccupazione e promuovere l'occupazione di qualità a lungo termine; chiede, pertanto, che nel portale dei progetti di investimento europei siano incluse categorie diverse con soglie appropriate al fine di permettere alle PMI e alle start-up di beneficiare appieno di tale strumento;

21.

ricorda che l'UE si è impegnata a rafforzare la propria base industriale fissando l'obiettivo che la produzione industriale rappresenti almeno il 20 % del PIL europeo entro il 2020, obiettivo che dovrebbe essere aumentato al 30 % entro il 2030; ritiene che si tratti di un prerequisito essenziale per migliorare effettivamente la situazione dell'occupazione in Europa;

22.

mette in evidenza il ruolo di una regolamentazione lungimirante e di una facilitazione dei processi nel quadro dei rapidi sviluppi nel settore delle PMI ad alto contenuto di innovazione e di conoscenza, comprese le imprese dell'economia sociale e l'imprenditoria cooperativa, sottolineandone il ruolo nell'ambito della specializzazione intelligente, in considerazione dell'agenda urbana dell'UE e in vista del patto di Amsterdam e del ruolo delle strutture di collegamento e coordinamento come il partenariato europeo per l'innovazione;

23.

osserva che le PMI negli Stati che non dispongono di banche per gli investimenti pubblici possono essere svantaggiate rispetto a quelle situate in Stati con banche per gli investimenti di proprietà pubblica, dal momento che una valutazione di interesse pubblico non costituisce una priorità per gli istituti bancari privati;

24.

invita gli Stati membri a rafforzare la legislazione in materia di parità di accesso delle PMI agli appalti pubblici;

25.

invita gli Stati membri a promuovere la creazione e lo sviluppo di società cooperative, poiché l'esperienza ha dimostrato che esse resistono meglio alle crisi e sono meno soggette a perdite occupazionali rispetto all'impresa media, e creano posti di lavoro di qualità non delocalizzati; invita la BEI e la Commissione a mantenere informato il Parlamento circa le misure concrete finora adottate per potenziare l'accesso al finanziamento delle cooperative e delle imprese sociali;

26.

ritiene che le politiche nazionali e dell'UE non debbano concentrarsi solamente sulle PMI, sulle start-up e sulla creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI e invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere il trasferimento delle imprese in quanto tale strumento permette di mantenere i posti di lavoro esistenti nelle PMI a rischio di chiusura; invita a promuovere i trasferimenti di imprese ai dipendenti organizzati in cooperativa, poiché questo tipo di trasferimento d'impresa ha dato buoni risultati;

27.

invita la Commissione a coinvolgere maggiormente le autorità degli Stati membri e regionali, le strutture di formazione e di istruzione di terzo livello, le associazioni della società civile, le imprese, i sindacati e le istituzioni finanziarie, al fine di promuovere e utilizzare appieno le fonti di finanziamento dell'UE (quali ad esempio EFSI, FSE, FESR, COSME, Orizzonte 2020 ed Erasmus+), offrendo così il proprio contributo al superamento delle difficoltà di accesso alle informazioni, alle consulenze e ai finanziamenti, che figurano tra i principali ostacoli alla crescita e al potenziale di creazione di occupazione delle PMI; sottolinea inoltre l'importanza dei programmi transfrontalieri di sostegno alle PMI nel quadro dell'iniziativa europea di ricerca EUREKA, al fine di facilitare la cooperazione tra PMI e istituti di ricerca; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il coordinamento dei diversi strumenti di finanziamento per le PMI;

28.

sottolinea, a tale proposito, che ad oggi la formazione e l'informazione su queste opportunità è infinitesimale rispetto alle effettive necessità e alle molteplici opportunità che tali fondi possono rappresentare;

29.

invita la Commissione a creare campagne di promozione dinamiche ed efficaci presso i punti di contatto nazionali, rivolte esclusivamente alle PMI, per lo strumento «Corsia veloce per l'innovazione» («Fast Track to Innovation») del programma Orizzonte 2020;

30.

invita le PMI (comprese le microimprese) e le autorità locali e regionali a sfruttare appieno le opportunità esistenti di combinare i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e il FEIS, in considerazione del fatto che si tratta di due strumenti complementari; raccomanda di combinare i fondi SIE e il FEIS in piattaforme di investimento tematiche e multinazionali e invita la Commissione e il gruppo BEI a intensificare i loro sforzi per la creazione di tali piattaforme, al fine di promuovere i prodotti del gruppo BEI e migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti;

31.

sottolinea la necessità di incrementare gli investimenti nella ricerca, nell'innovazione, nella formazione qualificata e nello sviluppo onde stimolare il potenziale di crescita qualitativa e di creazione di occupazione delle PMI europee; evidenzia che 75 miliardi di EUR sono stati destinati al sostegno alle PMI nell'ambito dello Sportello delle PMI del FEIS; accoglie con favore il successo del finanziamento delle PMI a titolo del FEIS fra i progetti finora approvati;

32.

chiede alla Commissione, nell'ambito della revisione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, di trovare il modo di compensare integralmente i tagli operati a favore del FEIS nella dotazione del programma Orizzonte 2020, vista la sua importanza in materia di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro, specialmente per le PMI;

33.

accoglie con favore la transizione verso l'utilizzo di strumenti finanziari per il sostegno delle PMI, ma ritiene che la concessione dei finanziamenti dovrebbe essere mantenuta laddove svolge un ruolo fondamentale e necessario per promuovere l'innovazione, lo sviluppo e la ricerca, indispensabili per creare occupazione e per il futuro successo economico dell'Europa;

34.

esorta gli Stati membri e la Commissione, nel quadro di un approccio globale al sostegno alle PMI, a compiere progressi significativi entro il 2017 verso l'ulteriore semplificazione dei finanziamenti dell'UE sul fronte dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio/controllo dei progetti, in particolare introducendo una procedura di appalto pubblico elettronico uniforme per tutta l'UE, una coesione elettronica totale, un sistema di audit unico basato sul principio del rischio, la riduzione degli obblighi relativi ai dati e alle informazioni e l'eliminazione della sovraregolamentazione tramite un'ottimizzazione normativa su vasta scala; sottolinea, tuttavia, la necessità di assicurare il corretto equilibrio tra semplificazione, da un lato, e individuazione e prevenzione delle irregolarità, frodi incluse, dall'altro; chiede alla Commissione di presentare proposte di modifica legislativa dei regolamenti sulla politica di coesione in sede di riesame/revisione intermedia, allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e, in particolare, per le start-up che desiderano ampliarsi; ricorda che, secondo i calcoli della Commissione, si potrebbero risparmiare annualmente fino a 50 miliardi di EUR con l'appalto pubblico elettronico europeo, la trasparenza e la diminuzione dei costi amministrativi;

35.

invita la Commissione, prima di avviare un dibattito approfondito con il Parlamento sul futuro quadro finanziario e sulla politica di coesione per il periodo post-2020, a realizzare studi quantitativi pertinenti sull'impatto delle politiche e degli strumenti di sostegno alle PMI; ritiene che ciò consentirebbe di svolgere un lavoro preparatorio attraverso il monitoraggio dei risultati e una valutazione della loro efficacia rispetto ad altri interventi che non sono orientati alle imprese al di sotto di una determinata dimensione;

36.

sottolinea l'importanza dell'accesso agli strumenti di sostegno dell'UE in materia di finanziamento e ai servizi pubblici elettronici per le PMI situate nei centri urbani minori e nelle zone rurali, al fine di migliorare il loro potenziale occupazionale e di contribuire allo sviluppo economico nelle aree a rischio di spopolamento;

37.

invita le PMI a colmare, tra l'altro, il divario di genere nel mercato del lavoro in termini di occupazione e retribuzione, segnatamente fornendo e sostenendo strutture per l'infanzia, congedi per assistenza, orari di lavoro flessibili per coloro che prestano assistenza, nonché assicurando la parità di retribuzione a parità di lavoro tra lavoratrici e lavoratori;

38.

invita gli Stati membri ad assicurare la fornitura di infrastrutture locali per l'infanzia al fine di permettere ai genitori di accedere più facilmente alla forza lavoro;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la formazione e l'insegnamento delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e delle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) al fine di dotare sia la forza lavoro attuale che quella futura delle necessarie competenze informatiche; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi, come i corsi aperti online, che forniscano competenze informatiche ai giovani disoccupati e alla generazione dei lavoratori di oltre 50 anni e degli anziani attivi;

40.

sottolinea l'esigenza di stabilire incentivi mirati per le start-up, le PMI e le microimprese al fine di favorire la loro costituzione e gestione, nonché la necessità di facilitare l'assunzione di manodopera qualificata e la formazione dei dipendenti;

41.

ritiene che la mobilità europea nell'ambito dell'apprendistato e della formazione professionale vada ulteriormente rafforzata;

42.

incoraggia gli Stati membri, le amministrazioni regionali, gli istituti d'istruzione e le parti sociali a creare opportunità affinché i giovani possano acquisire competenze imprenditoriali e a valorizzare e riconoscere l'istruzione e le competenze informali; sottolinea inoltre l'importanza del tutoraggio per i giovani imprenditori e le PMI in fase iniziale al fine di migliorare i tassi di riuscita e di sostenibilità delle imprese;

43.

crede fermamente che il diploma di maestro artigiano debba essere mantenuto;

44.

accoglie con favore il programma «Erasmus per giovani imprenditori», che aiuta a dotare i giovani imprenditori delle conoscenze e delle competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo un'impresa; ritiene che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero impegnarsi ulteriormente per far conoscere meglio questo programma tra i gruppi destinatari, aiutando un maggior numero di giovani a sviluppare la propria impresa e ad avere successo;

45.

invita gli Stati membri ad adottare quadri legislativi favorevoli che promuovano e sostengano l'occupazione dei giovani in seno alle PMI o li incoraggino ad avviare una propria attività, grazie anche ad un maggiore accesso all'informazione e alla consulenza su misura, all'agevolazione dell'accesso ai crediti e alle possibilità di finanziamento e alla creazione di sportelli unici; ritiene che tali quadri debbano altresì prevedere la promozione di programmi di tirocinio per studenti cosicché possano vivere una prima esperienza concreta in una PMI beneficiando di una protezione sociale adeguata;

46.

osserva che sarebbe necessario adottare misure che facilitino la convalida delle esperienze di apprendimento informale e il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi in tutta Europa, inclusi i diplomi e i certificati online come quelli rilasciati dai corsi online aperti e di massa, al fine di permettere ai professionisti di contribuire con la loro conoscenza e le loro competenze in tutta Europa;

47.

accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione in materia di insolvenza delle imprese, che prevede altresì procedure di ristrutturazione precoce e l'offerta di una «seconda possibilità», al fine di affrontare la paura del fallimento e garantire agli imprenditori una seconda opportunità;

48.

evidenzia la lunga tradizione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese e il fatto che le imprese socialmente responsabili rappresentino tuttora un esempio; sottolinea che le PMI possono svolgere un ruolo importante nell'assicurare una crescita sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici;

Quadro normativo favorevole e stabile

49.

sollecita gli Stati membri a evitare una regolamentazione eccessiva che limiti la competitività e il potenziale di creazione di posti di lavoro delle imprese; ritiene che rimuovere l'onere normativo e amministrativo superfluo, sviluppando contemporaneamente una regolamentazione solida e sostenibile, segnatamente grazie al ricorso sistematico al test delle PMI, e un'applicazione efficace in tutti gli Stati membri, costituisca il modo giusto per abbassare i costi per le PMI e aumentare il loro potenziale di creazione di posti di lavoro; insiste sul fatto che ciò non deve recare danno alla tutela dei lavoratori;

50.

è del parere che un quadro normativo favorevole e stabile, compresa la chiarezza intrinseca delle norme, sia una condizione preliminare essenziale per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nelle PMI; ritiene che tale certezza normativa debba comprendere, tra gli altri elementi, il diritto contrattuale e la regolamentazione fiscale e sociale, la protezione dei lavoratori, così come le normative fiscali, nonché la certezza del diritto e l'efficacia procedurale; ritiene che sia possibile raggiungere una maggiore stabilità normativa attraverso un coinvolgimento continuo delle parti sociali nel processo decisionale;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere presente che se le PMI ritengono che i requisiti amministrativi siano eccessivi, occorre prevedere in modo sistematico misure volte a ridurre al minimo tali oneri e ostacoli, pur garantendo un'adeguata tutela dei lavoratori in termini di salute e sicurezza; sottolinea a tale riguardo che ostacoli specifici necessitano di soluzioni personalizzate, tenendo conto della grande varietà di PMI;

52.

sottolinea l'importanza di una pubblica amministrazione all'interno degli Stati membri favorevole alle PMI, efficace, flessibile e reattiva, al fine di promuovere i valori imprenditoriali, facilitare la crescita delle PMI e consentire loro di raggiungere il loro pieno potenziale di creazione di posti di lavoro di alta qualità;

53.

invita la Commissione a facilitare uno scambio efficiente di migliori prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro differenti contesti normativi per le PMI; accoglie con favore a questo proposito la rete dei rappresentanti delle PMI, il cui ruolo è di migliorare il processo di consultazione con le PMI nazionali e la cooperazione tra i paesi dell'UE; incoraggia inoltre una cooperazione tra le PMI, le autorità locali e il settore dell'istruzione, che può essere vantaggiosa per la creazione di raggruppamenti e di incubatori di imprese e quindi aumentare il loro potenziale di creazione di posti di lavoro; incoraggia le PMI a aderire a organizzazioni rappresentative al fine di far sentire la propria voce a livello nazionale ed europeo, come avviene per la maggior parte delle multinazionali; incoraggia altresì le associazioni delle PMI a sostenere maggiormente le PMI e a svolgere un ruolo più incisivo in qualità di parti sociali affidabili;

54.

invita gli Stati membri a rivedere le norme che interessano le PMI e ad applicare pienamente il principio del «Pensare anzitutto in piccolo», al fine di rimuovere gli ostacoli immotivati cui le PMI devono fare fronte e conseguire la certezza normativa e fiscale quale condizione preliminare per la stabilità e la qualità dei posti di lavoro;

55.

sottolinea l'importanza di soddisfare la condizionalità ex-ante relativa allo Small Business Act, con l'obiettivo di migliorare il contesto e le procedure amministrative per lo sviluppo delle imprese e l'imprenditorialità nonché l'utilizzo delle opportunità di finanziamento per le PMI;

56.

ritiene che sia necessario porre rimedio alla sperequazione fisiologica fra le PMI e le multinazionali per consentire alle PMI di impiegare risorse aggiuntive e creare, insieme agli investimenti pubblici, posti di lavoro di qualità;

57.

invita gli Stati membri a incentivare mediante sgravi fiscali la crescita e lo sviluppo dei settori degli investitori informali, dei fondi a favore del capitale di avviamento e degli operatori di mercato in fase di avviamento;

58.

richiama l'attenzione sulle disparità e gli squilibri regionali in termini di accesso delle PMI ai finanziamenti provenienti dalle banche di promozione nazionali, dai programmi finanziati dall'UE e da altri organismi di finanziamento privati e pubblici; chiede che sia stabilita una parità di condizioni per tutte le PMI — con un'attenzione particolare alle regioni meno sviluppate, più povere e più periferiche e a quelle interessate da gravi problemi di spopolamento e/o di dispersione, come pure ai paesi sottoposti a vincoli finanziari ed economici — per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti provenienti dagli strumenti finanziari sostenuti dall'UE, ricorrendo al contempo a intermediari;

59.

ritiene che solo facilitando l'accesso al finanziamento attraverso il fattore di correzione per le PMI si possa creare una situazione finanziaria stabile per le PMI che consenta la crescita e quindi salvaguardi i posti di lavoro;

60.

sottolinea che il microcredito, principalmente destinato a microimprenditori e a persone in posizione svantaggiata che desiderino intraprendere un'attività di lavoro autonomo, rappresenta un modo per superare gli ostacoli che impediscono l'accesso ai servizi bancari tradizionali; si dichiara favorevole a iniziative intelligenti di semplificazione volte ad accrescere l'efficacia della valutazione dei progetti che necessitano di microcrediti; sarebbe inoltre favorevole a misure di responsabilità destinate a intermediari finanziari che non aumentino il carico o i costi in modo irragionevole;

61.

richiama l'attenzione sui rischi di insolvenza e fallimento delle PMI che subiscono ritardi di pagamento; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento; invita, inoltre, gli Stati membri a tenere in considerazione meccanismi finanziari adeguati, quali le garanzie bancarie;

62.

invita la Commissione a istituire un quadro normativo europeo al fine di agevolare la creazione di mercati paneuropei di finanziamento e investimento collettivi;

63.

invita la Commissione ad agevolare la cartolarizzazione dei prestiti alle microimprese e alle PMI al fine di aumentarne il credito disponibile;

64.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il quadro normativo delle imprese sociali;

65.

riconosce l'importanza di tenere conto della situazione, delle esigenze specifiche e delle difficoltà in relazione alla conformità delle microimprese e delle piccole imprese nell'attuazione delle misure in materia di SSL a livello aziendale; evidenzia che le attività di sensibilizzazione, lo scambio di buone prassi, la consultazione, le guide di facile uso e le piattaforme online sono estremamente importanti per aiutare le PMI e le microimprese a rispettare in maniera più efficace i requisiti normativi in materia di SSL; invita la Commissione, l'agenzia EU-OSHA e gli Stati membri a continuare a mettere a punto strumenti pratici e linee guida che favoriscano, agevolino e migliorino il rispetto, da parte delle PMI e delle microimprese, degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

66.

accoglie con favore l'introduzione negli Stati membri dello strumento interattivo online per la valutazione dei rischi (OiRA) dell'EU-OSHA, nonché gli altri strumenti elettronici che agevolano la valutazione dei rischi e mirano a promuovere la conformità e una cultura della prevenzione, in particolare nelle microimprese e nelle piccole imprese; esorta gli Stati membri a ricorrere a finanziamenti europei per le azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello generale e per lo sviluppo di strumenti elettronici volti, nello specifico, a sostenere le PMI;

67.

invita la Commissione, in fase di revisione del quadro strategico, a continuare a tenere presenti la natura e la situazione specifica delle PMI e delle microimprese, onde aiutarle a soddisfare gli obiettivi fissati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

68.

invita la Commissione ad adottare, se del caso e nel quadro delle raccomandazioni specifiche per paese del Semestre europeo, un approccio differenziato per migliorare l'ambiente per le PMI, tenendo conto delle circostanze specifiche del paese e delle peculiari differenze strutturali delle regioni dell'UE al fine di promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale; invita inoltre la Commissione a concentrare la propria attenzione sulle PMI, e in particolare le microimprese;

69.

osserva che l'obiettivo tematico 3 –«Migliorare la competitività delle PMI» — ha portato gli Stati membri a porre l'accento sul miglioramento del potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro delle PMI nei programmi operativi; evidenzia che né future crisi impreviste a livello di UE né iniziative importanti dovrebbero comportare una diminuzione degli impegni o dei pagamenti relativi all'obiettivo tematico 3 e degli strumenti pertinenti previsti dalla rubrica 1b del bilancio generale dell'UE; riconosce che le PMI hanno una dotazione insufficiente di capitale proprio e sottolinea pertanto che sarebbe opportuno ridurre al minimo i ritardi nei pagamenti delle fatture inerenti alla politica di coesione al fine di ridurre i rischi di insolvenza; esorta, di conseguenza, la Commissione e gli Stati membri a migliorare ulteriormente la rapidità dei pagamenti alle PMI;

70.

osserva che sia la relazione annuale sulle PMI europee 2014/2015 sia l'analisi annuale della crescita 2016 rivelano divergenze regionali nel contesto delle PMI e altre disparità che necessiterebbero di un'efficace risposta da parte degli Stati membri prima della conclusione del periodo di programmazione, unitamente a sforzi volti a portare avanti l'internazionalizzazione delle PMI attraverso la rimozione degli ostacoli non tariffari;

71.

invita gli Stati membri che attuano un decentramento limitato della gestione dei finanziamenti dell'UE a spostare verso le autorità locali la capacità amministrativa, in termini di sistemi di assistenza tecnica e di supporto locale e regionale per le PMI e le microimprese, compreso il rafforzamento dell'accesso ai finanziamenti e delle soluzioni di informazione, in quanto ciò permetterà di ottenere risultati e tassi di assorbimento più equilibrati a livello regionale, in particolare nelle regioni meno sviluppate.

72.

sottolinea la necessità di affiancare agli incubatori di impresa anche gli sviluppatori di impresa così da rendere le start-up uno strumento importante per la creazione di posti di lavoro duraturi e per mantenere il potenziale all'interno delle aziende scoraggiando «la vendita di un'idea importante» per puro profitto;

73.

evidenzia la necessità di facilitare l'accesso al mercato unico rimuovendo le barriere amministrative ingiustificate ancora esistenti e lottando contro la concorrenza sleale, le distorsioni del mercato, il falso lavoro autonomo e le società di comodo; invita gli Stati membri a garantire alle PMI condizioni eque di accesso ai loro mercati nazionali, in particolare nella fornitura di servizi transfrontalieri; plaude, a tale proposito, alla speciale attenzione prestata alle PMI nell'ambito della strategia per il mercato unico del 2015 ed esorta la Commissione e gli Stati membri a portare avanti le iniziative positive adottando misure specifiche e concrete per le PMI;

74.

invita gli Stati membri ad adottare quadri legislativi favorevoli alla costituzione di imprese, come metodo per affrontare il problema dell'economia sommersa, che colpisce in particolare le PMI, e ad avvalersi appieno della nuova piattaforma al fine di contrastare il lavoro non dichiarato; riconosce che la recessione e le misure attuate in molti Stati membri hanno contribuito alla crescita dell'economia sommersa;

75.

è fermamente convinto dell'impossibilità di integrare i rifugiati nel mercato del lavoro senza un sostegno attivo e su vasta scala da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese dell'UE;

76.

sottolinea che una formazione linguistica esaustiva dei rifugiati è della massima importanza; mette in rilievo che questa dovrebbe iniziare quanto prima e che le competenze linguistiche professionali sono essenziali per l'integrazione nelle imprese;

77.

segnala che sono necessari ulteriori sforzi e incentivi al fine di incoraggiare e facilitare la creazione di PMI, e segnatamente di imprese sociali e microimprese, da parte di persone provenienti da gruppi vulnerabili, nonché di lottare contro le discriminazioni in questo ambito; sottolinea che lo sviluppo delle competenze e la consulenza lungo tutto l'arco della vita rappresentano strumenti importanti per garantire le pari opportunità; ritiene che le autorità competenti degli Stati membri debbano offrire alle PMI servizi di assistenza e collocamento per l'integrazione dei gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro;

78.

chiede che le microimprese e le PMI non siano in alcun modo obbligate a fornire informazioni non finanziarie sul loro impegno sociale volontario; sottolinea che tale divulgazione può generare costi burocratici sproporzionati che potrebbero compromettere l'impegno sociale delle imprese, anziché promuoverlo;

79.

segnala di aver chiarito inequivocabilmente, nella sua risoluzione del 6 febbraio 2013 (13) sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI), che, in una società libera, nessuna iniziativa benefica può essere resa obbligatoria in nome della RSI; è fermamente convinto che, se la RSI dovesse diventare obbligatoria, le persone sarebbero meno propense a sostenere le opere caritatevoli;

80.

sottolinea che il settore del lavoro temporaneo deve essere considerato in modo differenziato e come particolarmente importante per le PMI;

Parità di condizioni

81.

osserva che, in alcuni casi, la politica di concorrenza dell'UE potrebbe condurre a vantaggi principalmente a beneficio dei grandi operatori del mercato caratterizzati da economie di scala maggiori rispetto alle PMI; sottolinea a questo proposito che le norme dell'UE in materia di concorrenza devono garantire pari condizioni per le piccole, medie e grandi imprese onde supplire alla carenza di economie di scala delle PMI, consentendo in tal modo la loro internazionalizzazione e dando impulso al loro potenziale di creazione di posti di lavoro, in particolare nell'ambito di nuovi accordi commerciali internazionali;

82.

fa appello agli Stati membri affinché gli organismi pubblici limitino la fornitura di servizi innanzitutto al proprio ambito di competenza, in modo da evitare una distorsione della concorrenza nei confronti delle PMI a causa del loro statuto fiscale speciale;

83.

precisa che, attraverso l'Europa, le PMI sono caratterizzate da diversi modelli di impresa e da differenti forme giuridiche e che sarebbe opportuno garantire condizioni di parità per tutte le PMI, inclusi gli operatori dell'economia sociale;

84.

ritiene che la disparità di accesso ai mercati, alle informazioni, ai servizi di consulenza, ai servizi pubblici, alle competenze e ai finanziamenti delle PMI in tutto il territorio dell'UE, oltre ad essere dannosa per le loro prospettive di creazione di posti di lavoro, sia il risultato di una serie di differenze strutturali in termini di dimensioni e prestazioni aziendali; ritiene, quindi, che tali differenze debbano essere prese in considerazione in fase di valutazione della politica di concorrenza dell'UE e del funzionamento del mercato interno;

85.

ritiene che, se una PMI è considerata un datore di lavoro ambito grazie alle buone condizioni di lavoro e di occupazione che offre, potrà assicurarsi un notevole vantaggio competitivo per quanto riguarda l'assunzione di personale qualificato;

86.

ritiene che la normativa tuteli l'interesse generale e miri a raggiungere diversi obiettivi come l'instaurazione di un mercato equo e concorrenziale, la tutela dei lavoratori, la protezione della salute e della sicurezza, la promozione dell'innovazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale; sottolinea pertanto la necessità di disporre di un quadro normativo chiaro ed efficace che non comporti oneri burocratici inutili per le PMI che lo devono applicare;

87.

osserva che, nelle regioni in cui lo sviluppo economico si concentra sulla capacità di attrarre investimenti esteri diretti (IED), alle multinazionali potrebbero essere riservati in alcuni casi trattamenti preferenziali sul piano legislativo; ritiene che dovrebbero essere altresì esaminati i trattamenti preferenziali riservati alle multinazionali al fine di ridurre il loro potenziale impatto negativo sulle PMI, garantendo la parità di condizioni per queste ultime e il potenziamento della loro capacità di creazione di posti di lavoro; riconosce inoltre che molte PMI vengono create per sostenere le multinazionali e i loro dipendenti attraverso la fornitura di prodotti e servizi della catena di approvvigionamento; sottolinea la necessità di monitorare da vicino il rispetto dei diritti dei lavoratori in tali casi e accoglie positivamente anche la decisione dell'OCSE di promuovere la trasparenza nel sistema fiscale internazionale e invita ad attuare in modo rapido le misure in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili;

88.

invita gli Stati membri ad adottare il principio della tassazione del reddito nel luogo in cui viene generato e altre misure volte a contrastare le pratiche di trasferimento degli utili delle multinazionali al fine di garantire parità di condizioni per le PMI e, di conseguenza, assicurare il loro potenziale di creazione di posti di lavoro;

89.

osserva che un quadro normativo migliorato e un'efficace applicazione della legislazione possono contribuire ad affrontare la questione dell'economia sommersa e dell'evasione fiscale;

90.

è del parere che gli accordi commerciali con i paesi terzi dovrebbero tenere conto delle differenze strutturali specifiche delle regioni dell'UE nel settore delle PMI in tutta l'Unione e dovrebbero valutare il loro l'impatto sulle future prospettive occupazionali nonché sui diritti dei lavoratori e sulla retribuzione dei dipendenti delle PMI;

91.

invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto per quanto riguarda le implicazioni dell'accordo di partenariato trans-atlantico su commercio e investimenti (TTIP) proposto e della concessione alla Cina dello status di economia di mercato, in termini di quantità e qualità dei posti di lavoro nel settore delle PMI in tutti gli Stati membri; sottolinea che tale valutazione d'impatto dovrebbe includere un'analisi dettagliata delle categorie di PMI e dei settori che potrebbero essere influenzati;

92.

prende atto delle opportunità del mercato unico digitale; sottolinea tuttavia la necessità di una valutazione delle prospettive, dei benefici e delle sfide per le PMI in termini di crescita e potenziale di creazione di posti di lavoro nei diversi Stati membri, nonché dell'impatto sui lavoratori e sui sistemi di sicurezza sociale; raccomanda alla Commissione di creare le condizioni necessarie per una trasposizione graduale e l'adattamento delle PMI al mercato unico digitale;

93.

ritiene che la promozione della digitalizzazione nel settore pubblico (e-government) e una maggiore disponibilità della banda larga nelle zone isolate ridurrebbero i costi di avviamento e di gestione delle PMI, con un conseguente ulteriore aumento del loro potenziale di creazione di posti di lavoro;

94.

incoraggia le PMI a promuovere il telelavoro e lo smart working, strumenti efficaci per contrastare i costi materiali delle aziende e consentire nel contempo ai lavoratori di conciliare al meglio la vita professionale e familiare;

95.

accoglie con favore la presenza di portali d'informazione specificamente rivolti alle PMI, come ad esempio il portale «Finanziamenti» disponibile sul sito «La tua Europa», e invita la Commissione a migliorarne ulteriormente la funzionalità e l'accessibilità e a trasformarli in strumenti più interattivi; sottolinea, in particolare, l'importanza di organizzare in modo efficace il nuovo sportello digitale unico che, come annunciato nella strategia per il mercato unico, costituirà un punto di accesso online per il reperimento di tutti i servizi e le informazioni riguardanti il mercato unico;

o

o o

96.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 81.

(2)  GU C 24 del 22.1.2016, pag. 2.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0394.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0459.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0321.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0264.

(7)  GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 40.

(8)  Annual Report on European SMEs 2014/2015 (Relazione annuale 2014/215 sulle PMI europee) (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm)

(9)  Dati di febbraio 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a).

(10)  Relazione di Eurofound del 2011 dal titolo «Rappresentanza dei lavoratori a livello di stabilimento in Europa».

(11)  Pubblicazione del CECOP del 2013 dal titolo «Business Transfers to Employees under the Form of a Cooperative in Europe» (Trasferimenti di imprese ai dipendenti organizzati in forma cooperativa in Europa).

(12)  Testi approvati, P8_TA(2015)0264.

(13)  GU C 24 del 22.1.2016, pag. 33.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/179


P8_TA(2016)0360

Applicazione della direttiva sulla parità in materia di occupazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («direttiva sulla parità in materia di occupazione») (2015/2116(INI))

(2018/C 204/21)

Il Parlamento europeo,

visti il Trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 5, e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 6, 8, 10, 19 e 153,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 20, 21, 23 e 26,

visti la Carta sociale europea adottata in sede di Consiglio d'Europa nonché i diritti sociali ed occupazionali in essa sanciti,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (ottobre 2015),

vista la relazione intermedia di Hans Bielefeldt, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione e di credo, presentata in conformità con la risoluzione dell'Assemblea generale 68/170 sulla libertà di religione e di credo,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1),

vista la direttiva sull'uguaglianza di genere (direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2)),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro («la direttiva») (3),

visti gli orientamenti dell'UE del Consiglio del 24 giugno 2013 sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615,

vista la Relazione congiunta della Commissione sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio", del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione) (COM(2014)0002),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (COM(2010)0636),

vista la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti» (COM(2005)0224),

visto l'accordo interistituzionale del 2016 «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea,

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi (4),

vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione (5),

vista la sua risoluzione del martedì 8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014) (6),

vista la sua posizione dell'8 settembre 2015 sul tema «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» (7),

vista la sua risoluzione legislativa dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (8),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 (9),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza (10),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (11),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni (12),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (13),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (14),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) (15),

visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE per quanto riguarda il principio di non discriminazione sulla base della religione o delle convinzioni personali,

vista l'analisi approfondita del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo «La direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione — Valutazione della sua attuazione»,

visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo «Soluzioni ragionevoli e laboratori protetti per persone con disabilità: costi e rendimenti degli investimenti»,

visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo «Trattamento differenziato dei lavoratori sotto i 25 anni in vista del loro accesso al mercato del lavoro»,

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea dal titolo «La Garanzia per i giovani dell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione»,

visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla situazione dell'uguaglianza nell'Unione europea a 10 anni dalla prima attuazione delle direttive sull'uguaglianza,

vista l'analisi giuridica comparativa dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla protezione contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche sessuali nell'UE,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0225/2016),

A.

considerando che, ai sensi del TUE, l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, e combatte l'esclusione sociale e la discriminazione;

B.

considerando che il TFUE sancisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

C.

considerando che tutti i 28 Stati membri hanno recepito la direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione e, malgrado le differenze di recepimento e attuazione, hanno acquisito una preziosa esperienza;

D.

considerando che le direttive in materia di parità di trattamento vietano le discriminazioni dirette e indirette così come le molestie e le istruzioni volte a stabilire una discriminazione;

E.

considerando che la Commissione ha indicato, nella sua seconda relazione di attuazione (COM(2014)0002), che la legislazione non è sufficiente per raggiungere una piena uguaglianza e che la conoscenza della tutela esistente deve essere aumentata, insieme all'utilizzo dei fondi comunitari e al rafforzamento degli organismi nazionali per l'uguaglianza;

F.

considerando che la non discriminazione nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro è efficace unicamente se la discriminazione è contrastata in modo esaustivo in tutti gli ambiti della vita insieme ad altri ostacoli che, limitando la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo di una persona e l'effettiva partecipazione dei lavoratori alla vita politica, sociale ed economica dei rispettivi Stati membri;

G.

considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sottolineato, nella causa Römer (16), che la direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro, bensì fornisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi;

H.

considerando che, sebbene la percezione della discriminazione sia aumentata, numerose vittime di discriminazione non sono ancora consapevoli dei loro diritti o non hanno il coraggio di intraprendere azioni legali contro le pratiche discriminatorie a causa di vari fattori, quali la mancanza di fiducia nelle autorità degli Stati membri o procedure legali lunghe e complesse;

I.

considerando che le prove raccolte dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (ADF) evidenziano che il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e la transfobia e le relative forme di intolleranza sono diffuse, nonostante le misure adottate dai governi e dalla società civile in tutta l'UE; che il clima sociale e politico sta diventando sempre più tollerante nei confronti di posizioni estremiste, razziste e xenofobe che sfruttano i timori circa la disoccupazione, la crisi dei rifugiati, l'alienazione in parte come risultato dei flussi migratori, e la sicurezza di fronte al terrorismo e ad altre sfide geopolitiche, che mina i valori fondamentali dell'UE;

J.

considerando che il sondaggio sulle persone LGBT a cura dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (17) e la relazione della FRA dal titolo «Being Trans in the EU» (Essere transessuali nell'Unione europea) (18) evidenziano il persistere della discriminazione delle persone LGBT nell'accesso al mercato del lavoro e all'interno dello stesso;

K.

considerando che la direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione definisce esclusivamente i requisiti minimi, ma gli Stati membri possono prevedere, nella loro legislazione nazionale, un livello di protezione più elevato e intraprendere azioni positive in questo ambito; che la legislazione da sola non basta a garantire la piena parità e va combinata con opportune azioni politiche;

L.

considerando che le donne sono le più colpite dalla disoccupazione e che sono vittime di discriminazione negativa in termini di occupazione, in particolare le donne in gravidanza e le madri, comprese le madri che allattano al seno;

M.

considerando che la direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione riguarda la libertà di religione e di credo, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale, ma che gli Stati membri sono anche obbligati a combattere la discriminazione basata sulla razza e l'origine etnica nel mondo del lavoro ai sensi della direttiva sull'uguaglianza razziale; considerando che la religione è talvolta utilizzata come elemento sostitutivo della razza per quanto riguarda le discriminazioni sul lavoro, in base alla reale ovvero percepita appartenenza di una persona a una certa religione;

N.

considerando che il tasso di occupazione delle persone con disabilità negli Stati membri è di molto inferiore al 50 %, rispetto a oltre il 70 % della popolazione generale, e che il tasso di disoccupazione delle persone con disabilità (18,3 %) è quasi il doppio rispetto a quello della popolazione generale (9,9 %); che le medie dell'UE nascondono forti differenze a livello nazionale;

O.

considerando che, per la maggior parte, sono le donne le principali responsabili della cura dei figli, degli anziani, di altre persone dipendenti, della famiglia e della casa e che tali responsabilità sono maggiori se hanno figli diversamente abili; che ciò incide direttamente sulla carriera professionale delle donne e può avere un impatto negativo sulle loro condizioni di lavoro, per esempio in numerosi casi in cui le donne svolgono lavori a tempo parziale contro la loro volontà oppure sono costrette a forme di occupazione precarie, e che tutti questi fattori generano divari pensionistici e retributivi;

P.

considerando che le famiglie monoparentali, soprattutto le madri sole, sono molto più frequentemente colpite dalla povertà lavorativa rispetto ad altre categorie di lavoratori, e che tutte le misure adottate devono dedicare ai genitori soli una particolare attenzione;

Q.

considerando che un'ampia gamma di capacità e competenze acquisite dalle donne nell'adempimento delle responsabilità familiari arricchisce il loro sviluppo personale e professionale; che tali competenze dovrebbero pertanto essere riconosciute dalla società e dai datori di lavoro;

R.

considerando che l'Unione europea sta affrontando una grave crisi economica, finanziaria e sociale che colpisce in particolare le donne sia nel mercato del lavoro che nella vita privata, dal momento che hanno maggiori probabilità di svolgere lavori precari, di rimanere disoccupate e di non godere della protezione sociale;

S.

considerando che l'assenza di soluzioni normative ottimali in materia di conciliazione della vita professionale e familiare si traduce in una discriminazione verso i genitori che lavorano;

T.

che il Parlamento europeo ha già approvato misure politiche, come la direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure, e che tali misure possono contribuire a una maggiore parità per le donne nel mondo del lavoro nonché migliorare l'accesso delle donne a posizioni dirigenziali; che la legislazione deve essere considerata uno strumento cruciale per il conseguimento della parità di genere, ma deve essere combinata con procedure normative e campagne finalizzate all'applicazione della parità di genere, non solo nella legislazione ma anche nell'opinione pubblica;

U.

considerando che le donne sono ancora vittime di discriminazione multipla, diretta ed indiretta nel mercato del lavoro nonostante l'attuazione teorica della parità di trattamento negli Stati membri; che esistono molti tipi diversi di discriminazione indiretta, che devono essere coperti dalla definizione tradizionale secondo cui qualsiasi tipo di discriminazione consiste nell'applicazione di regole diverse per situazioni simili oppure della stessa regola per situazioni diverse; che le donne non sono sempre rese consapevoli dei diritti garantiti loro dalla legislazione nazionale ed europea vigente sull'uguaglianza e la discriminazione, o che viene da loro messa in dubbio l'efficacia di denunciare casi di discriminazione; sottolineando pertanto l'importanza di contare su documenti informativi e di orientamento, campagne di sensibilizzazione e portali informativi, in particolare rivolti a gruppi specifici;

V.

considerando che le disuguaglianze sociali, in particolare per quanto attiene alla parità in materia di occupazione, possono essere contrastate soltanto mediante politiche che garantiscano una migliore distribuzione della ricchezza e che si fondino sulla reale valorizzazione delle retribuzioni, sulla promozione della regolamentazione del lavoro e degli orari di lavoro, nonché sulla promozione della tutela del lavoro, in particolare attraverso la contrattazione collettiva e la garanzia dell'accesso universale, gratuito e di qualità all'assistenza sanitaria e all'istruzione attraverso i servizi pubblici;

W.

considerando che quasi un giovane su cinque è in cerca di lavoro nell'Unione europea, che il costo finanziario complessivo della disoccupazione giovanile è stato stimato a EUR 153 miliardi all'anno (19), e che i costi sociali aggiuntivi sono molto allarmanti;

X.

considerando che i dati della sesta indagine europea di Eurofound sulle condizioni di lavoro (EWCS) (20) confermano che sono stati compiuti pochi progressi nel corso degli ultimi dieci anni nella riduzione della discriminazione dichiarata contro i lavoratori;

Y.

considerando che i dati della sesta indagine europea di Eurofound sulle condizioni di lavoro indicano che il 7 % dei lavoratori dichiara di essere discriminato per almeno un motivo e confermano che taluni lavoratori forniscono prove di discriminazione per molteplici motivi;

Z.

considerando che il tasso di occupazione delle donne con disabilità nell'Unione europea (44 %) è significativamente inferiore rispetto al tasso di occupazione degli uomini con disabilità (52 %) e che il tasso di occupazione femminile nella fascia di età tra i 55 e i 65 anni, in alcuni Stati membri, è uguale o inferiore al 30 % e che il divario di genere nei livelli di occupazione è il più alto (14,5 punti percentuali), rispetto a quello per la fascia di mezza età (30-54 anni, -12,4 punti percentuali) e quello per i giovani (20-29 anni, -8,3 punti percentuali); ritenendo che la disoccupazione di lunga durata interessa in modo particolare i lavoratori più giovani e quelli più anziani, soprattutto donne e considerando che sono state valutate l'applicazione e l'attuazione della direttiva 2006/54/CE e che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 8 ottobre 2015 (21), ha espresso seri dubbi in merito al recepimento delle disposizioni ivi contenute per l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

AA.

considerando che spesso i lavoratori anziani sono ancora esposti alla discriminazione basata sull'età, a stereotipi e a barriere; considerando che la discriminazione in base all'età colpisce tutte le fasce di età e, date le sue conseguenze, una società umana che miri a raggiungere i propri obiettivi sociali ed economici ha bisogno dell'esperienza, del contributo e della ricchezza di idee di tutte le generazioni, basandosi al contempo sul principio della solidarietà tra le generazioni;

1.

accoglie con favore il fatto che quasi tutti gli Stati membri abbiano inserito, nelle proprie costituzioni, il principio generale della parità di trattamento per motivi specifici di discriminazione; si rammarica, tuttavia, del fatto che solo pochi Stati membri abbiano sistematicamente garantito che tutti i testi giuridici in vigore fossero in linea con il principio della parità di trattamento, e ancor meno li applichino in modo sistematico (22), e che molti europei siano tuttora e quotidianamente vittime di discriminazione;

2.

auspica che tutti gli Stati membri rimuovano gli ostacoli di ordine naturale, sociale ed economico che impediscono l'attuazione sostanziale del principio di uguaglianza e che limitano la libertà dei cittadini europei;

3.

deplora che l'idea secondo cui i diritti umani sono universali, indivisibili e interconnessi resti ancora un principio giuridico più teorico che pratico, visto che i diversi aspetti dell'essere umano sono trattati separatamente dai vigenti strumenti giuridici dell'UE;

4.

si rammarica per l'aumento dei casi di discriminazione e molestie, comprese quelle sul luogo di lavoro e soprattutto quelle legate al genere, alla nazionalità, alla condizione sociale, alla disabilità, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'origine etnica o alla religione, in particolare contro le donne musulmane e le persone LGBTI; lamenta, nel contempo, la generale sottosegnalazione di tutte le forme di discriminazione, soprattutto le discriminazioni fondate sulla disabilità o rivolte contro le persone LGBTI; invita pertanto la Commissione a dedicare un'attenzione particolare a tutte le tipologie di discriminazione durante il monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e sottolinea la necessità di sensibilizzare le persone LGBTI in merito ai loro diritti, ad esempio mediante gli organismi per le pari opportunità, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro;

5.

insiste sull'importanza di raggiungere quanto prima un accordo e invita il Consiglio a sbloccare la situazione per muoversi verso una soluzione pragmatica e accelerare senza ulteriori ritardi l'adozione della direttiva orizzontale anti-discriminazione proposta dalla Commissione nel 2008 e votata dal Parlamento; considera la suddetta direttiva una condizione preliminare per garantire un quadro giuridico dell'Unione consolidato e coerente, a tutela dalla discriminazione per motivi di religione e credo, disabilità, età e orientamento sessuale anche al di fuori del luogo di lavoro; osserva che non dovrebbe essere accettata nessuna restrizione indebita del campo di applicazione della direttiva; ritiene che il consolidamento del quadro normativo dell'UE in materia di lotta contro i reati generati dall'odio sia anch'esso un elemento fondamentale, dal momento che reati simili sono altresì diffusi nell'ambiente lavorativo;

6.

sottolinea che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione multipla e intersezionale, ostacolano in larga misura lo sviluppo del capitale umano e costituiscono un ostacolo allo sviluppo della carriera; evidenzia che le persone con disabilità sono spesso vittime di questi tipi di discriminazione;

7.

osserva con preoccupazione l'assenza di una giurisprudenza in grado di dare un'interpretazione di «discriminazione indiretta» in alcuni Stati membri, oltre alla difficoltà che la definizione della stessa ha comportato in merito al recepimento della direttiva in alcuni Stati membri; suggerisce che la Commissione assista gli Stati membri con la sua consulenza in caso di siffatti problemi di interpretazione;

8.

osserva che la non discriminazione nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro è efficace unicamente se la discriminazione è contrastata in modo esaustivo in tutti gli ambiti della vita attraverso, ad esempio, il sostegno della comunità e gli strumenti legislativi e di coordinamento, quali strategie e quadri sia a livello degli Stati membri che dell'UE, compresa la possibilità di intraprendere misure di azione positiva;

Religione e credo

9.

rileva che il divieto di discriminazione per motivi di religione o credo è stato recepito in tutti gli Stati membri, anche se la direttiva non definisce i termini reali (23);

10.

prende atto dell'intersezionalità tra discriminazione per motivi religiosi, di credo, di razza e di etnia e ritiene che alcuni gruppi che appartengono a minoranze religiose sono particolarmente colpiti dalla discriminazione sulla base della religione nel mondo del lavoro, come documentato da ricerche nazionali ed europee, in particolare quella condotta dall'Agenzia per i diritti fondamentali;

11.

ritiene che la protezione contro la discriminazione per motivi di religione e di credo nell'Unione europea sia attualmente prevista sia dalla legislazione sui diritti umani sia dalla legislazione contro la discriminazione, e che entrambe si influenzino a vicenda;

12.

sottolinea che alcuni studi evidenziano che i gruppi religiosi più discriminati in materia di occupazione comprendono ebrei, sikh e musulmani (e soprattutto le donne); raccomanda l'adozione di quadri europei per le strategie nazionali di lotta contro l'antisemitismo e l'islamofobia;

13.

riconosce la considerevole giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel campo della non discriminazione per motivi di religione o di credo, accoglie con favore il ruolo da essa svolto con le sue decisioni sull'interpretazione della direttiva, e attende con interesse le future prime decisioni in materia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea; esprime rammarico per lo scarso numero di casi deferiti alle corti, che è in contrasto con l'elevato numero di casi di discriminazione che emergono dalle indagini sulla vittimizzazione ma che non vengono perseguiti dalla giustizia;

14.

ritiene che un'applicazione coerente della legislazione anti-discriminazione dovrebbe essere un elemento importante delle strategie per prevenire la radicalizzazione, tenendo conto del fatto che in un contesto sempre più xenofobico e islamofobico, la discriminazione nei confronti delle comunità religiose, compresi i rifugiati e migranti, potrebbe contribuire alla radicalizzazione religiosa degli individui, avere ripercussioni su un'inclusione efficace nel mercato del lavoro e avere un impatto sul loro accesso alla giustizia in collegamento con il loro status di residenza;

15.

ritiene che le corti di giustizia dovrebbero adoperarsi maggiormente per accertare che un'affermazione di fede religiosa sia fatta in buona fede invece di valutare la validità o la correttezza di una religione o di un credo;

16.

ritiene che un'ulteriore armonizzazione sia necessaria a seguito delle decisioni dei tribunali nazionali e della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla valutazione del principio della laicità dello Stato rispetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione per quanto riguarda l'etica;

17.

ritiene, sulla base della giurisprudenza disponibile a livello di UE e nazionale, che un obbligo di soluzione ragionevole per tutte le forme di discriminazione — tra cui, di conseguenza, la religione e il credo- dovrebbe essere previsto nel diritto unionale e nazionale, a condizione che ciò non implichi un onere sproporzionato per i datori di lavoro o i fornitori di servizi;

18.

invita gli Stati membri a riconoscere il diritto fondamentale alla libertà di coscienza;

19.

è del parere che si debba ritenere che, in conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la direttiva preveda una protezione contro la discriminazione per motivi di religione o di credo di un datore di lavoro;

20.

ritiene che l'eccezione generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sia formulata in modo generico e che occorra migliorarne l'applicazione, il che è di particolare importanza nel contesto della crisi migratoria e dei rifugiati e spera che i tribunali di giustizia ne valuteranno molto attentamente i limiti in linea con il principio di proporzionalità;

21.

insiste sul fatto che la libertà di religione è un principio importante che dovrebbe essere rispettato dai datori di lavoro; sottolinea, tuttavia, che l'attuazione di tale principio è una questione di sussidiarietà;

Disabilità

22.

evidenzia che per «discriminazione fondata sulla disabilità» si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità, che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base paritaria con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo; rileva che essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di una soluzione ragionevole (24);

23.

incoraggia gli Stati membri ad interpretare il diritto dell'UE in modo tale da fornire una base per un concetto di disabilità in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, combinando gli elementi che prevedono parità per le persone con disabilità e facendo riferimento al rifiuto di soluzioni ragionevoli come forma di discriminazione, come previsto da tale Convenzione; si rammarica che alcuni Stati membri abbiano ancora una legislazione in vigore che esige una soglia del 50 % di incapacità e accetta unicamente una certificazione medica ufficiale;

24.

rileva che la direttiva 2000/78/CE non contiene di per sé alcuna definizione del concetto di disabilità; sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a definire il concetto di disabilità in modo indipendente ai fini della sentenza Chacón Navas; ricorda che ulteriori cause hanno richiesto un chiarimento del concetto di disabilità, nonché il significato da attribuire alle soluzioni ragionevoli per i disabili che i datori di lavoro devono fornire ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (HK Danmark C-335/11 e C-337/11);

25.

si rammarica che il tasso di occupazione delle donne con disabilità sia inferiore al 50 %, a riprova della doppia discriminazione di cui sono vittime, e che ciò impedisca loro di partecipare pienamente alla vita sociale;

26.

ritiene che una malattia terminale, vale a dire una malattia o condizione fisica che si può ragionevolmente supporre conduca al decesso entro 24 mesi o meno dalla data della certificazione rilasciata da un medico, possa essere ritenuta una disabilità se rappresenta un ostacolo alla vita professionale della persona in questione;

27.

sottolinea l'obbligo per i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli per tutti i lavoratori con disabilità, inclusi quelli con una malattia terminale;

28.

sottolinea che la natura di alcune malattie terminali può causare fluttuazioni di menomazioni fisiche, mentali e psicologiche e che, pertanto, i datori di lavoro sono obbligati a rivedere regolarmente le ragionevoli soluzioni per assicurarsi che diano pieno sostegno ai dipendenti nel loro ruolo;

29.

sottolinea l'importanza di proteggere i lavoratori disabili, compresi quelli con una malattia terminale, da ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro; sottolinea soprattutto la necessità di proteggere questi lavoratori dal licenziamento senza giusta causa;

30.

osserva che le prove dimostrano che gli investimenti in soluzioni ragionevoli adeguate, a favore delle persone con disabilità, sono economicamente vantaggiosi e forniscono un ritorno, in termini non solo di inclusione sociale, ma anche di una maggiore produttività e riduzione dell'assenteismo (25); si rammarica che molti Stati membri non riescano a fornire soluzioni ragionevoli adeguate;

31.

evidenzia l'importanza del lavoro svolto dalle persone disabili, nonché dalle persone colpite da malattie gravi, croniche o incurabili e si dichiara favorevole a politiche inclusive per il mercato del lavoro che assicurino a entrambi i gruppi diritti e garanzie;

32.

invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che i diritti e servizi connessi con l'occupazione, comprese le soluzioni ragionevoli nel contesto della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, siano trasferibili e in linea con la libera circolazione delle persone con disabilità;

33.

si compiace del fatto che tutti gli Stati membri offrano concessioni, sussidi o vantaggi fiscali ai datori di lavoro che forniscono soluzioni ragionevoli, incentivando in tal modo i datori di lavoro ad adattare il posto di lavoro al fine di adeguare ed aprire il mercato del lavoro alle persone con disabilità e di garantire a tutte le persone il godimento e l'esercizio, su base paritaria con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali; raccomanda che gli Stati membri offrano, e che la Commissione sostenga, una formazione per le autorità nazionali, regionali e locali in materia di soluzioni ragionevoli per consentire loro di proporre orientamenti in materia di soluzioni ragionevoli e di prevenzione dell'esclusione di specifici gruppi vulnerabili; chiede di avviare un dialogo con le parti interessate, come sindacati e datori di lavoro, onde definire orientamenti intesi a mettere a punto soluzioni ragionevoli;

34.

sottolinea la necessità di riconoscere le clausole sociali nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici quale potenziale strumento per conseguire gli obiettivi di politica sociale; è del parere che gli appalti pubblici socialmente responsabili potrebbero essere utilizzati come strumento per integrare nel mercato del lavoro le persone con disabilità e altri gruppi vulnerabili;

35.

sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare quadri di qualità per i tirocini, al fine di garantire soluzioni ragionevoli e l'accessibilità per le persone con disabilità;

36.

sottolinea l'importanza di uno standard di progettazione universale per gli spazi pubblici e gli ambienti di lavoro che tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità, in linea con il Commento generale sull'accessibilità (26) adottato dalla commissione delle Nazioni Unite in data 11 aprile 2014, e richiama l'attenzione sugli impegni dell'UE in materia di accessibilità al fine di raggiungere miglioramenti permanenti nelle condizioni di lavoro per tutti i lavoratori europei;

37.

invita la Commissione europea e gli Stati membri ad incentivare modelli di Smart Working che consentano alle persone disabili di svolgere l'attività lavorativa presso la propria abitazione con tutti i vantaggi che ne deriverebbero in termini di qualità della vita e produttività;

38.

osserva che le persone con disabilità forniscono un contributo prezioso alla società nel suo insieme e invita gli Stati membri a utilizzare i fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo, per adattare i luoghi di lavoro e per fornire l'assistenza necessaria alle persone con disabilità sul posto di lavoro e per migliorare l'istruzione e la formazione al fine di aumentare il loro tasso di occupazione nel mercato del lavoro aperto e di combattere la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale delle persone disabili; fa riferimento all'articolo 7 e all'articolo 96, paragrafo 7, del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) (27) che promuovono le pari opportunità, la non discriminazione e l'inclusione delle persone con disabilità in sede di attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) in generale, e dei programmi operativi in particolare e sottolinea che la valutazione ex ante dovrebbe valutare l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità e impedire qualunque discriminazione; ritiene che i fondi europei e nazionali dovrebbero anche essere destinati, ad esempio, alle PMI che incoraggiano i lavoratori a seguire corsi per permettere loro di mantenere un lavoro;

39.

invita gli Stati membri a rivedere i sistemi assicurativi professionali, al fine di prevenire la discriminazione delle persone disabili;

40.

esorta gli Stati membri a prendere in considerazione i benefici derivanti dall'introduzione di misure positive, ad esempio combinando politiche passive del mercato del lavoro, come le agevolazioni fiscali e gli incentivi in denaro, con politiche attive del mercato del lavoro — segnatamente orientamento e consulenza, formazione e istruzione, nonché inserimenti lavorativi — per sostenere l'occupazione delle persone con disabilità;

41.

incoraggia gli Stati membri a sviluppare e ad attuare un quadro generale per misure che consentano l'accesso ad un'occupazione di qualità per le persone con disabilità, anche con la possibilità di utilizzare, ad esempio, ammende inflitte per il mancato rispetto della legislazione contro la discriminazione per finanziare l'inclusione nel mercato del lavoro aperto e altre azioni nel settore;

42.

incoraggia gli Stati membri a fornire un sostegno continuo ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità, in modo da creare condizioni favorevoli e assicurare un adeguato sostegno in tutte le fasi dell'occupazione: assunzione, mantenimento e sviluppo della carriera;

43.

invita tutte le parti coinvolte a prestare particolare attenzione all'integrazione delle persone con disabilità intellettive e psico-sociali, a sviluppare una campagna globale di sensibilizzazione sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e a combattere i pregiudizi contro le persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità psico-sociali, disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico e gli anziani con disabilità nei luoghi di lavoro; chiede che tutti i materiali relativi allo sviluppo di capacità, formazione, sensibilizzazione e dichiarazioni pubbliche, tra gli altri elementi, siano resi disponibili in formati accessibili;

44.

esprime preoccupazione per il ritardo registrato nella valutazione intermedia della strategia europea sulla disabilità 2010-2020; sollecita la Commissione a rivedere la strategia sulla base delle osservazioni conclusive sulla relazione iniziale dell'Unione europea adottate dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il 7 settembre 2015 e ad associare in questo processo organizzazioni in rappresentanza delle persone con disabilità;

45.

deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora affrontato le disparità legate all'età nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e della strategia sulla disabilità; invita pertanto la Commissione a far conoscere e affrontare il tema dei diritti delle persone con disabilità e delle discriminazioni che subiscono;

Età

46.

sottolinea gli importanti contributi che i lavoratori anziani possono dare alla società e alla competitività delle aziende; sottolinea l'importanza di coinvolgere lavoratori più anziani che possano trasmettere le proprie conoscenze ed esperienze ai lavoratori più giovani, nel contesto dell'invecchiamento attivo, e si rammarica del fatto che l'età costituisca un motivo importante di discriminazione sul lavoro; considera deplorevole il fatto che spesso gli anziani siano ancora vittime di stereotipi e ostacoli sul mercato del lavoro e chiede una giustizia intergenerazionale basata sulla solidarietà, il rispetto reciproco, la responsabilità e la volontà di assistersi l'un l'altro;

47.

invita gli Stati membri a promuovere l'accesso al lavoro e l'integrazione nel mercato del lavoro di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro età, e ad applicare misure al fine di tutelare tutti i lavoratori sul posto di lavoro in termini di retribuzione, formazione, sviluppo della carriera, salute e sicurezza, ecc.;

48.

constata che un ringiovanimento unilaterale del personale non porta a una maggiore innovazione, bensì allo spreco di esperienze, conoscenze e competenze;

49.

invita gli Stati membri ad incoraggiare i datori di lavoro ad assumere i giovani, ma a garantire allo stesso tempo il rispetto e la parità di trattamento in termini di retribuzione e di protezione sociale, compresa la necessaria formazione legata al lavoro;

50.

rileva con preoccupazione che la CGUE individua nella solidarietà tra generazioni il più importante obiettivo legittimo per giustificare disparità di trattamento in base all'età (28); in quanto gli Stati membri che registrano tassi di occupazione più elevati per i lavoratori più anziani sono anche quelli che presentano risultati di gran lunga migliori nell'introduzione dei giovani nel mercato del lavoro;

51.

ricorda che la normativa dell'Unione in materia di politiche di invecchiamento deve essere attuata in modo efficace al fine di combattere e prevenire la discriminazione basata sull'età;

52.

rileva che, grazie alle politiche attuate, le persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni costituiscono una quota accresciuta di lavoratori in tutti gli Stati membri dell'UE; si rammarica, tuttavia, del fatto che il tasso di occupazione per questo gruppo sia aumentato troppo lentamente e rimanga al di sotto del 50 % nei 28 paesi dell'UE; sottolinea pertanto che la digitalizzazione influenza in modo sostanziale il mercato del lavoro creando nuove opportunità d'impiego e condizioni di lavoro più flessibili, quali il telelavoro e il lavoro a distanza, che potrebbero servire da strumento efficace contro l'esclusione delle persone ultracinquantenni e delle persone di mezza età non qualificate; sottolinea, in questo contesto, che il miglioramento continuo delle competenze digitali, offrendo ai lavoratori subordinati possibilità di formazione, perfezionamento e reinserimento lungo tutto l'arco della carriera lavorativa, è una condizione essenziale per trarre vantaggio dalla digitalizzazione; ritiene altresì che le opportunità per creare posti di lavoro in futuro nel mercato digitale richiederanno ulteriori sforzi da parte degli Stati membri per affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, in particolare per le persone con più di 50 anni;

53.

evidenzia che le misure contro la discriminazione in base all'età non devono presentare delle distinzioni sostanziali tra bambini o anziani e che qualsiasi tipo di discriminazione ingiustificata fondata sull'età deve essere perseguita in modo adeguato;

54.

rileva che i lavoratori anziani, in particolare, hanno condizioni più precarie e invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a studiare il crescente problema della disoccupazione tra le persone di età superiore ai 50 anni e a sviluppare strumenti efficaci, come la formazione professionale e gli incentivi o i sussidi per i datori di lavoro, per il reinserimento dei lavoratori più anziani sul mercato del lavoro e la loro protezione contro il licenziamento ingiusto;

55.

sottolinea la necessità di potenziare le capacità digitali tra la popolazione attiva e sottolinea che la digitalizzazione contribuirà all'inclusione sociale ed aiuterà le persone più anziane e i lavoratori con disabilità a rimanere più a lungo sul mercato del lavoro permettendo loro di beneficiare delle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale; reputa importante orientare in modo socialmente equo e sostenibile gli effetti del mercato digitale sull'occupazione; sottolinea il fatto che molti datori di lavoro non assumono i lavoratori più anziani a causa di stereotipi sulla mancanza o l'obsolescenza delle competenze; chiede pertanto l'inclusione della formazione permanente e dell'istruzione per lavoratori adulti di tutte le età nella riflessione sull'imminente strategia europea delle competenze annunciata dalla Commissione;

56.

ricorda che la risorsa più importante dell'UE e degli Stati membri è costituita dalle risorse umane; ritiene che le competenze informatiche siano essenziali per i lavoratori anziani di età superiore a 55 anni, al fine di sottrarli all'esclusione dal mercato del lavoro e di agevolarli nella ricerca di un nuovo impiego; invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, a sviluppare strategie in materia di competenze che colleghino l'istruzione e il lavoro, e quindi ad investire e a promuovere l'apprendimento permanente e ad offrire programmi di formazione completi, accessibili e a prezzi abbordabili, nonché una riqualificazione per lo sviluppo delle competenze digitali e sociali, compreso l'adattamento all'ambiente virtuale (realtà aumentata), che consentano alla popolazione che invecchia di adattarsi meglio alle crescenti richieste di competenze digitali in molti settori diversi; sottolinea pertanto che i lavoratori più anziani ultracinquantacinquenni, soprattutto donne, dovrebbero avere un accesso continuo alla formazione TIC; incoraggia inoltre gli Stati membri e la Commissione a porre in essere strategie volte a ridurre il divario digitale e a favorire la parità di accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

57.

accoglie con favore il programma di lavoro delle parti sociali europee per il periodo 2015-2017, che si concentra sull'invecchiamento attivo; invita le parti sociali a contrastare scrupolosamente le questioni legate alla discriminazione in base all'età, all'istruzione degli adulti, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché alla conciliazione tra lavoro e vita familiare, per costruire un quadro europeo che sostenga l'occupabilità e la salute di tutti i lavoratori;

58.

sottolinea la necessità di statistiche affidabili sulla situazione degli anziani e sui cambiamenti demografici per elaborare strategie in materia di invecchiamento attivo più mirate ed efficaci; invita la Commissione a garantire un'esaustiva raccolta di dati di alta qualità sullo status sociale degli anziani, sulla loro salute, sui loro diritti e sul loro tenore di vita;

59.

osserva che promuovere ambienti a misura di anziano è uno strumento essenziale per sostenere i lavoratori e i disoccupati anziani e per promuovere società inclusive che offrano pari opportunità a tutti; accoglie con favore, a questo proposito, il progetto per la gestione congiunta della Commissione con l'OMS volto ad adeguare al contesto europeo la guida dell'OMS delle città a misura di anziano;

60.

accoglie con favore la campagna «Ambienti di lavoro sani per tutte le età» condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; sottolinea l'importanza di una legislazione efficace sulla sicurezza e la salute sul lavoro e di incentivi per le imprese ad adottare metodi di prevenzione; chiede che la campagna abbia un forte raggio d'azione per raggiungere le aziende di tutte le dimensioni;

61.

invita gli Stati membri a rafforzare i regimi pensionistici pubblici al fine di garantire un reddito dignitoso dopo la pensione;

62.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione sull'equilibrio vita-lavoro; sottolinea il fatto che l'equilibrio vita-lavoro è una sfida anche per i lavoratori più anziani, visto che il 18 % degli uomini e il 22 % delle donne di età tra i 55 e i 64 anni si occupa dei membri della famiglia che hanno bisogno di cure, mentre più della metà dei nonni fornisce assistenza regolare ai loro nipoti; raccomanda che l'imminente iniziativa sull'equilibrio vita-lavoro comprenda appieno misure di sostegno ai prestatori di assistenza informale e ai nonni in età produttiva, nonché ai giovani genitori che lavorano;

63.

chiede agli Stati membri di promuovere servizi pubblici gratuiti e di qualità in grado di garantire l'assistenza e le cure dovute e necessarie a bambini, malati e anziani;

Orientamento sessuale

64.

rileva che i tribunali nazionali e la CGUE hanno analizzato solo un numero limitato di casi di discriminazione per motivi di orientamento sessuale;

65.

ricorda che, nonostante il fatto che il numero di Stati membri che hanno esteso il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale a tutti i settori contemplati dalla direttiva sull'uguaglianza razziale sia aumentato dai 10 del 2010 ai 13 del 2014, la protezione dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere è ancora limitata (29);

66.

ricorda che l'ambito di protezione dalla discriminazione cui hanno accesso le persone transessuali, in particolare nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della sanità, resta incerto in molti Stati membri; chiede misure per attuare in modo efficace la normativa nazionale che recepisce la direttiva sull'uguaglianza di genere; ricorda che tali misure potrebbero migliorare le definizioni giuridiche per assicurare che la tutela includa tutte le persone transgender e non solo persone transessuali che si stanno sottoponendo o che si sono sottoposte a un cambiamento di genere (30);

67.

esprime preoccupazione per la scarsa conoscenza dei diritti in materia di discriminazione e dell'esistenza di organismi e organizzazioni che offrono assistenza alle vittime di discriminazione, registrando una maggiore consapevolezza tra le persone LGBTI; ritiene che le autorità nazionali, regionali e locali, insieme alle organizzazioni delle parti interessate, debbano intensificare sostanzialmente le attività di sensibilizzazione per le vittime, i datori di lavoro e anche altri gruppi; sottolinea che le organizzazioni LGBTI nazionali sono parti interessate fondamentali in questi sforzi;

68.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il reciproco riconoscimento dello status di unione registrata, dei regimi matrimoniali e dei diritti genitoriali; invita la Commissione e gli Stati membri a tener conto della discriminazione specifica cui sono confrontate le persone intersessuali nel mondo del lavoro e a rivedere le leggi e le pratiche al fine di prevenire la discriminazione delle persone intersessuali;

Aspetti orizzontali e raccomandazioni

69.

esprime preoccupazione per la mancanza di chiarezza e certezza giuridica riguardante la discriminazione multipla, spesso derivante dall'esistenza di disposizioni e norme diverse e frammentate negli Stati membri; osserva il contributo importante apportato da Equinet allo sviluppo di norme comuni e ritiene che debba essere previsto un sostegno adeguato a questo fine;

70.

si rammarica per il fatto che la direttiva 2000/78/CE non contenga alcuna disposizione specifica sulla discriminazione multipla, sebbene la direttiva stessa segnali almeno che le donne, spesso, ne sono vittime e rilevi, inoltre, che la combinazione di due o più forme di discriminazione può far insorgere problemi connessi alle differenze esistenti a livello di tutela garantita per le diverse forme; invita gli Stati membri e la Commissione a combattere contro tutte le forme di discriminazione multipla e a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione e la parità di trattamento nel mercato del lavoro e nell'accesso al lavoro; raccomanda che le autorità nazionali, regionali e locali, gli organismi preposti all'applicazione della legge, compresi gli ispettori del lavoro, gli organismi nazionali per l'uguaglianza e le organizzazioni della società civile, aumentino il loro monitoraggio dell'intersezionalità tra il genere e gli altri motivi nei casi e nelle pratiche di discriminazione;

71.

sottolinea che la mancanza di dati oggettivi, comparabili e disaggregati sull'uguaglianza, nei casi di discriminazione e disparità, rende più difficile dimostrare l'esistenza di una discriminazione, in particolare la discriminazione indiretta; ricorda che l'articolo 10 della direttiva 2000/78/CE permette di modificare l'onere della prova e di invertirlo in caso di fatti sulla base dei quali si possa argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati sull'uguaglianza, nell'ambito della direttiva vigente, in modo preciso, sistematico e con il coinvolgimento delle parti sociali, degli organismi nazionali per l'uguaglianza e dei tribunali nazionali;

72.

esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare — anche nel quadro del processo di elaborazione delle relazioni nazionali e nella relazione annuale congiunta sulla protezione sociale e l'inclusione sociale — statistiche armonizzate e omogenee intese a colmare tutte le lacune nella raccolta di dati sull'uguaglianza di genere; invita la Commissione a prendere iniziative per promuovere tale raccolta di dati tramite una raccomandazione agli Stati membri e chiedendo ad Eurostat di sviluppare consultazioni volte ad integrare la disaggregazione dei dati su tutti i motivi di discriminazione negli indicatori dell'indagine sociale europea; in modo da intervenire e combattere concretamente contro tutte le forme di discriminazione relative all'assunzione e legate al mercato del lavoro;

73.

raccomanda che, nella raccolta di dati statistici in materia di occupazione, gli Stati membri inseriscano domande facoltative in un'indagine sul lavoro per scoprire possibili discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età e orientamento sessuale;

74.

evidenzia che gli oneri burocratici per le micro, piccole e medie imprese dovrebbero essere sempre tenuti presenti nel processo legislativo a tutti i livelli e che le misure previste andrebbero sottoposte a una valutazione della proporzionalità;

75.

prende atto del ruolo importante svolto dagli organismi nazionali per l'uguaglianza nell'attuazione della direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione, contribuendo alla sensibilizzazione e alla raccolta dei dati, collaborando con le parti sociali e le altre parti interessate, affrontando il problema delle denunce insufficienti e assumendo un ruolo guida nel semplificare e agevolare la presentazione delle denunce da parte delle vittime di discriminazione; chiede che un rafforzamento del ruolo degli organismi nazionali per l'uguaglianza, la garanzia della loro imparzialità, lo sviluppo delle loro attività e un potenziamento delle loro capacità, anche attraverso l'offerta di finanziamenti adeguati;

76.

invita gli Stati membri a dare prova di maggiore impegno nell'attuazione del principio della parità tra donne e uomini nelle politiche per l'occupazione; chiede l'uso attivo del bilancio di genere, anche tramite la promozione degli scambi delle migliori prassi da parte della Commissione e di misure volte a incoraggiare l'occupazione femminile su base equa senza forme precarie di lavoro, con un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché l'introduzione di misure per la riduzione del divario retributivo e pensionistico e, in generale, volte a migliorare la situazione delle donne sul mercato del lavoro;

77.

chiede agli Stati membri di sviluppare sistemi di classificazione e di valutazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere, come misura indispensabile per favorire la parità di trattamento;

78.

sottolinea il fatto che le politiche in materia di parità di trattamento dovrebbero affrontare la questione degli stereotipi nelle professioni e nei ruoli maschili e femminili;

79.

ricorda che le parti sociali hanno un ruolo essenziale da svolgere nell'informare e sensibilizzare sia i lavoratori che i datori di lavoro in merito alla lotta contro le discriminazioni;

80.

ritiene che occorra prestare ulteriore attenzione all'obiettivo di bilanciare i diritti concorrenti come la libertà di religione e di credo e la libertà di parola in casi di molestie per tali motivi;

81.

chiede agli Stati membri di sviluppare e rafforzare i rispettivi organismi nazionali di controllo del lavoro in condizioni e con mezzi finanziari e umani che rendano possibile una loro efficace presenza sul terreno, contrastando la precarietà lavorativa, il lavoro non regolamentato e la discriminazione lavorativa e salariale, in particolar modo in una prospettiva di parità tra uomini e donne;

82.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la conciliazione tra lavoro e vita privata attraverso misure concrete, ad esempio nuove proposte concernenti il congedo di maternità in modo tale da garantire alle donne il diritto di tornare al lavoro dopo la gravidanza e il congedo di maternità e parentale, di garantire il diritto a un'efficace protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, a tutelare i loro diritti relativi alla maternità, e ad adottare misure volte a impedire l'ingiusto licenziamento delle lavoratrici durante la gravidanza, ecc., nonché la direttiva sul congedo dei prestatori di assistenza e a rafforzare la legislazione sul congedo di paternità;

83.

rileva che l'accesso alla giustizia è limitato in molti casi di discriminazione; sottolinea l'importanza dell'accesso alle informazioni per le vittime di discriminazione; ritiene necessario che gli Stati membri adottino le misure appropriate per garantire che consulenza e assistenza legali ragionevoli, disponibili ed accessibili possano essere ottenute e vengano offerte alle vittime, in tutte le fasi del processo giuridico, compresi una consulenza riservata di fatto e un sostegno emotivo, personale e morale, da parte degli organismi o degli intermediari appropriati per la promozione dell'uguaglianza; chiede inoltre agli Stati membri di combattere le molestie e la violenza sul posto di lavoro che violano la dignità della persona e/o creano un ambiente offensivo sul posto di lavoro;

84.

ritiene che i meccanismi di denuncia debbano essere migliorati a livello nazionale tramite il rafforzamento degli organismi nazionali per le pari opportunità, al fine di migliorare l'accesso ai meccanismi giudiziali e extragiudiziali, e l'aumento della fiducia nelle autorità, fornendo sostegno legale, offrendo consulenza e assistenza legali e semplificando le procedure legali spesso lunghe e complesse; incoraggia gli Stati membri a creare piattaforme che possano ricevere le denunce e fornire assistenza gratuita nelle azioni legali in caso di discriminazione e molestie sul luogo di lavoro;

85.

auspica, in caso di condotte discriminatorie e/o di mobbing e/o stalking nei luoghi di lavoro, il varo di norme a difesa degli informatori e della loro riservatezza;

86.

ricorda che intentare casi giudiziari e garantire un'adeguata rappresentanza continua ad essere problematico in alcuni casi, e sollecita gli Stati membri a trovare modi per aiutare le vittime in questo senso, anche mediante, ad esempio, esenzioni e vantaggi in materia di tasse processuali, consulenza legale e assistenza da parte di ONG specializzate, e assicurando modalità di ricorso giudiziario e una rappresentanza adeguata; sottolinea l'importanza della posizione giuridica delle ONG con un legittimo interesse in importanti procedure giudiziarie e/o amministrative;

87.

si compiace del fatto che le sanzioni previste dalle leggi anti-discriminazione degli Stati membri siano generalmente in linea con la direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione; sottolinea altresì il ruolo importante degli organismi pubblici specializzati nella lotta alla discriminazione nella risoluzione di problemi legati a sanzioni e ricorsi; esprime preoccupazione, per il fatto che, in termini di livello e quantità di risarcimento assegnato, i tribunali nazionali tendano ad applicare la scala inferiore delle sanzioni previste dalla legge (31); sottolinea la necessità che la Commissione segua da vicino le norme applicabili al ricorso a sanzioni e alla riparazione negli Stati membri, impedendo che, come rilevato dalla Corte di giustizia europea, la legge nazionale preveda sanzioni puramente simboliche o contempli unicamente l'ammonizione in caso di discriminazione.

88.

esprime preoccupazione per la scarsa partecipazione della comunità rom al mercato del lavoro; pone l'accento sulla necessità di rafforzare il ruolo delle ONG specializzate all'interno di questa minoranza etnica per incentivarne la partecipazione al mercato del lavoro; segnala inoltre l'importanza ricoperta dalle ONG nel fornire informazioni ai rom sui diritti di cui godono o nell'agevolare la segnalazione di casi di discriminazione, migliorando così la raccolta dei dati;

89.

invita gli Stati membri a sfruttare la possibilità offerta nella direttiva per intraprendere azioni positive nel caso di gruppi vittime di discriminazioni gravi e strutturali, come i rom;

90.

si rallegra del fatto che la stragrande maggioranza degli Stati membri abbia intrapreso alcune azioni positive nell'ambito di applicazione della direttiva;

91.

sottolinea la necessità della diffusione delle pertinenti decisioni della CGUE e di uno scambio di decisioni dei tribunali nazionali in linea con la giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda le disposizioni della direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione;

92.

sottolinea l'importanza di assicurare il sostegno ai prestatori di assistenza informale, conciliando il lavoro e le responsabilità di assistenza (ad esempio, orari di lavoro flessibili, assistenza di sostegno), in modo da permettere a questi prestatori (per lo più donne) di fornire assistenza e dare quindi un enorme contributo alle loro famiglie e alla società senza essere penalizzati ora o in futuro;

93.

ritiene necessario prevedere una formazione adeguata per i dipendenti delle autorità nazionali, regionali e locali, gli organismi preposti all'applicazione della legge e gli ispettori del lavoro; ritiene che la formazione per tutte le parti interessate, come giudici, pubblici ministeri, personale giudiziario, avvocati e investigatori, forze di polizia e personale carcerario sulla legislazione e la giurisprudenza in materia di non discriminazione nell'occupazione rivesta una cruciale importanza, parallelamente a una formazione sulla comprensione culturale e i pregiudizi inconsapevoli;

94.

ritiene necessario che la Commissione fornisca alle aziende private, comprese le PMI e le microimprese, i modelli per i quadri di uguaglianza e di diversità che possono essere successivamente replicati e adattati in base alle proprie esigenze; chiede alle parti interessate del settore commerciale di non fare solo promesse ai fini del rispetto dell'uguaglianza e della diversità, bensì di andare oltre e, tra le altre cose, riferire ogni anno in merito alle iniziative intraprese in questo senso, con l'aiuto degli organismi per la promozione dell'uguaglianza, se lo scelgono;

95.

invita i datori di lavoro a creare ambienti di lavoro non discriminatori per i propri dipendenti, attraverso il rispetto e l'attuazione delle direttive anti-discriminazione in vigore, in base al principio della parità di trattamento indipendentemente da sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale; invita la Commissione a monitorare l'attuazione delle misure corrispondenti;

96.

ricorda l'importante ruolo delle parti sociali, delle ONG e della società civile nel fornire assistenza alle vittime e sottolinea che spesso è più facile, per le persone che subiscono discriminazioni, rivolgersi a loro che ad altri attori; propone, pertanto, il sostegno a favore delle organizzazioni della società civile attive in questo settore;

97.

chiede un'educazione civica e sui diritti umani che promuova la consapevolezza e l'accettazione della diversità e che cerchi di creare un ambiente inclusivo, incoraggiando la ridefinizione delle norme e la rimozione delle definizioni denigratorie;

98.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere lo studio dell'educazione civica e dei diritti umani nelle scuole primarie e secondarie;

99.

ritiene necessario che la Commissione adotti un quadro europeo per le strategie nazionali di lotta all'antisemitismo, all'islamofobia e alle altre forme di razzismo;

100.

incoraggia gli Stati membri a prevedere schemi adeguati per il reinserimento dei detenuti che abbiano scontato la condanna nel mercato del lavoro;

101.

invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare l'accesso delle pertinenti parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile e gli organismi per l'uguaglianza, ai finanziamenti per le campagne di sensibilizzazione e di formazione in materia di discriminazione nel mondo del lavoro; invita il settore privato a svolgere il proprio dovere per creare un ambiente di lavoro non discriminante;

102.

invita gli Stati membri ad impegnarsi per assicurare uno scambio di buone pratiche in materia di lotta alla discriminazione in ambito occupazionale;

103.

invita le organizzazioni delle parti sociali a sviluppare la consapevolezza interna della disuguaglianza nel mondo del lavoro e a presentare proposte per affrontare i problemi a livello di organizzazione/società mediante contrattazione collettiva, formazione e campagne rivolte a membri e lavoratori;

104.

invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali (sindacati e datori di lavoro) e la società civile, compresi gli organismi per l'uguaglianza, nell'applicazione effettiva della parità nell'impiego e nell'occupazione, nell'intento di promuovere la parità di trattamento; invita inoltre gli Stati membri a migliorare il dialogo sociale e lo scambio di esperienze e di buone pratiche;

o

o o

105.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(3)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2015)0321.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0320.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0286.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0293.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0261.

(9)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 83.

(10)  GU C 75 del 26.2.2016, pag. 130.

(11)  GU C 131 E del 8.5.2013, pag. 9.

(12)  GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 19.

(13)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.

(14)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(15)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 23.

(16)  Sentenza del 10 maggio 2011, Römer, C-147/08, Racc., EU:C:2011:286.

(17)  http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main

(18)  http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data

(19)  http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_IT.pdf #8

(20)  http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1568en.pdf

(21)  Testi approvati, P8_TA(2015)0351.

(22)  EPRS, «La direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione — Valutazione della sua attuazione».

(23)  Ibidem.

(24)  Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 13 dicembre 2006, articolo 2.

(25)  Parlamento europeo, Unità tematica A, Politica economica e scientifica: Politica economica e scientifica, «Soluzioni ragionevoli e laboratori protetti per persone con disabilità: costi e rendimenti degli investimenti».

(26)  Commento generale n. 2(2014) all'articolo 9: Accessibility https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/14/PDF/G1403314.pdf?OpenElement

(27)  Regolamento (UE) n. 1303/2013.

(28)  Documento di lavoro della Commissione: «Annexes to the Joint Report on the application of the Racial Equality Directive (2000/43/EC) and the Employment Equality Directive (2000/78/EC)» (SWD(2014)0005).

(29)  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2015), «Protezione contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche sessuali nell'UE: un'analisi giuridica comparativa».

(30)  Ibidem.

(31)  EPRS, cit.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/195


P8_TA(2016)0361

Attività, incidenza e valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulle attività, l'incidenza e il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione tra il 2007 e il 2014 (2015/2284(INI))

(2018/C 204/22)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1),

visto il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (3),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2013 e 2014 (COM(2015)0355),

vista la valutazione ex post del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) — Relazione conclusiva dell'agosto 2015,

vista la relazione speciale n. 7/2013 della Corte dei conti intitolata «Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha fornito un valore aggiunto UE nel reinserimento dei lavoratori in esubero?»,

vista la relazione 2012 dell'ERM di Eurofound dal titolo «mercati del lavoro, condizioni lavorative e grado di soddisfazione di vita dopo la ristrutturazione»,

visto lo studio di Eurofound del 2009 dal titolo «Added value of the European Globalisation Adjustment Fund: A comparison of experiences in Germany and Finland (Il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: un confronto fra le esperienze di Germania e Finlandia)»,

vista la relazione 2009 dell'ERM di Eurofound dal titolo «ristrutturazione in tempi di recessione»,

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 29 settembre 2011, sul futuro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (4),

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 7 settembre 2010, sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (5),

viste le risoluzioni approvate fin dal gennaio 2007 sulla mobilitazione del FEG, comprese le osservazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) sulle domande di contributo presentate,

viste le deliberazioni del gruppo di lavoro speciale della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sul FEG,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0227/2016),

A.

considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito quale strumento di sostegno e solidarietà nei confronti dei lavoratori in esubero a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale; che il FEG mira a contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e a promuovere l'occupazione sostenibile, preparando i disoccupati a un nuovo lavoro e assistendoli in tal senso; che il FEG è stato creato per affrontare situazioni di emergenza offrendo un intervento rapido e assistenza a breve termine in risposta a problemi gravi e imprevisti del mercato del lavoro che prevedano esuberi collettivi su larga scala, a differenza del Fondo sociale europeo (FSE) che offre altresì un sostegno ai lavoratori in esubero, ma il cui scopo è di risolvere gli squilibri strutturali a lungo termine, principalmente attraverso programmi di formazione permanente; che il FEG dovrebbe continuare a operare al di fuori del QFP nel prossimo periodo di programmazione;

B.

considerando che negli ultimi anni la ristrutturazione si è diffusa, intensificandosi in taluni settori e investendone di nuovi; che le imprese sono responsabili degli effetti, spesso imprevisti, di tali decisioni sulle comunità e sul tessuto economico e sociale dello Stato membro; che il FEG contribuisce ad attenuare gli effetti negativi di tali decisioni di ristrutturazione; che un numero sempre maggiore di casi di intervento del FEG sono connessi alle strategie di ristrutturazione di grandi imprese e multinazionali, che solitamente vengono decise senza il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti; che rilocalizzazione, delocalizzazione, chiusura, fusione, acquisizione, incorporazione, riorganizzazione della produzione ed esternalizzazione delle attività sono le forme più comuni di ristrutturazione;

C.

considerando che quando si spostano posti di lavoro o professioni, l'adattabilità e l'intraprendenza possono tuttavia essere ostacolate dall'insicurezza, perché le transizioni comportano un potenziale rischio di disoccupazione, salari più bassi e insicurezza sociale; che il reinserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del FEG avrà maggiori possibilità di successo se garantirà posti di lavoro di qualità;

D.

considerando che le cooperative riescono a gestire le ristrutturazioni in modo socialmente responsabile e che il loro particolare modello di governance basato sulla proprietà congiunta, sulla partecipazione democratica e sul controllo dei membri, così come la possibilità di fare affidamento sulle proprie risorse finanziarie e su reti di sostegno, spiegano la maggiore flessibilità e innovazione delle cooperative in termini di gestione del processo di ristrutturazione nell'arco della sua durata e di creazione di nuove opportunità imprenditoriali;

E.

considerando che l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1309/2013 prevede che la Commissione presenti ogni due anni al Parlamento e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte dal FEG nel corso dei due anni precedenti;

F.

considerando che non esiste un quadro giuridico europeo che disciplini l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni, al fine di prevedere i cambiamenti e impedire le perdite di posti di lavoro; che il Parlamento, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013 (6), ha chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di presentare non appena possibile e previa consultazione delle parti sociali una proposta di atto giuridico sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (seguendo le raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato alla risoluzione); che esistono differenze significative a livello nazionale per quanto concerne le responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti nel processo di ristrutturazione; che le parti sociali europee sono state consultate due volte in materia e che la Commissione non ha agito; che la Commissione ha fornito risposte deludenti alle risoluzioni parlamentari in materia di informazione, consultazione e ristrutturazione, che mettono in evidenza la necessità di compiere passi concreti in tale settore; che è essenziale disporre di sistemi di relazioni industriali molto ben sviluppati che accordino ai lavoratori e ai loro rappresentanti diritti in materia di consultazione e informazione; che un rafforzamento della direttiva in materia di informazione e consultazione potrebbe contribuire a garantire che i negoziati per un piano adeguato possano avvenire in condizioni di equità e in modo tempestivo;

G.

considerando che la soglia minima di lavoratori in esubero è stata ridotta da 1 000 esuberi a 500 esuberi, con la possibilità di applicare il FEG in casi eccezionali o in mercati del lavoro di piccole dimensioni, laddove gli esuberi abbiano un'incidenza rilevante in termini di occupazione ed economia locale, regionale o nazionale;

H.

considerando che dal 1o gennaio 2014 anche gli ex lavoratori autonomi possono essere beneficiari ammissibili e ricevere assistenza; che la Commissione dovrebbe far sì che il FEG risponda alle esigenze specifiche dei lavoratori autonomi, il cui numero è in costante aumento; che, fino al 31 dicembre 2017, i giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) delle regioni ammissibili nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile possono fruire del sostegno fornito dal FEG per una quota pari al numero dei beneficiari interessati;

I.

considerando che l'attuale FEG non mira soltanto ad aiutare i lavoratori in esubero, ma anche a dare prova di solidarietà nei confronti di tali lavoratori;

J.

considerando che il FEG disponeva inizialmente di un bilancio pari a 500 milioni di EUR all'anno; che il bilancio attuale è pari a 150 milioni di EUR all'anno, con una spesa media annua di circa 70 milioni di EUR dalla sua introduzione;

K.

considerando il tasso di cofinanziamento iniziale del 50 %, aumentato al 65 % per il periodo 2009-2011, riportato al 50 % per il periodo 2012-2013 e attualmente pari al 60 %;

L.

considerando che fra il 2007 e il 2014 sono state presentate 134 domande di contributo da parte di 20 Stati membri con riferimento a 122 121 lavoratori interessati, per un totale di 561,1 milioni di EUR richiesti; che nel periodo 2007-2013 il tasso di esecuzione del bilancio si è attestato soltanto al 55 %; che tra il 2007 e il 2014 il maggior numero di domande di contributo è giunto dal comparto manifatturiero e, in particolare, dall'industria automobilistica, a cui appartengono 29 000 dei 122 121 lavoratori interessati (ossia il 23 % del totale di coloro che hanno presentato domanda); che ad oggi la crisi economica ha colpito maggiormente le aziende di piccole dimensioni con meno di 500 lavoratori;

M.

considerando che la Corte dei conti europea raccomanda che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio valutino la possibilità di limitare i finanziamenti dell'Unione alle misure atte a fornire un valore aggiunto UE, anziché finanziare gli attuali regimi nazionali di sostegno al reddito dei lavoratori a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b); che le misure previste dal FEG si dimostrano di maggiore valore aggiunto se utilizzate per cofinanziare servizi per lavoratori in esubero che non sono normalmente presenti nei sistemi di prestazioni di disoccupazione degli Stati membri, se questi servizi sono orientati ad attività di formazione e non a indennità e nei casi in cui tali misure sono state concepite ad hoc e sono complementari alla disposizione principale, in particolare per i gruppi di lavoratori in esubero più vulnerabili; che a tale riguardo è necessario investire nel potenziale degli ex dipendenti ed è di fondamentale importanza procedere a una valutazione approfondita delle esigenze del mercato del lavoro e delle competenze richieste a livello locale, che dovrebbe costituire la base per pianificare le attività di formazione e migliorare le competenze, ai fini di un rapido reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire l'efficace esecuzione del bilancio del FEG;

N.

considerando che il FEG non risolve il problema della disoccupazione nell'Unione; che per superare la crisi della disoccupazione nell'UE occorre collocare la creazione, la tutela e la sostenibilità dei posti di lavoro al centro della politica dell'UE; che i tassi di disoccupazione nell'UE, in particolare dei giovani e dei disoccupati di lunga durata, rendono urgente intraprendere azioni che consentano di offrire nuove prospettive professionali;

O.

considerando che il periodo di riferimento per la valutazione del FEG ai fini della presente relazione è il periodo 2007-2014; che la valutazione ex post della Commissione riguarda il periodo 2007-2013 e le relazioni di revisione della Corte dei conti interessano il periodo 2007-2012;

P.

considerando che i principi dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione, che rientrano tra i valori fondamentali dell'Unione e sono sanciti dalla strategia Europa 2020, dovrebbero essere garantiti e promossi nell'ambito dell'attuazione del FEG;

1.

prende atto della valutazione ex post del FEG e della prima relazione biennale; osserva che la Commissione adempie all'obbligo di presentazione delle relazioni che le è imposto; ritiene tuttavia che tali e altre relazioni non siano sufficienti a garantire pienamente la trasparenza e l'efficienza del FEG; invita gli Stati membri che hanno beneficiato del FEG a pubblicare tutti i dati e le valutazioni dei casi e a includere nella segnalazione dei casi una valutazione d'impatto di genere; incoraggia fortemente tutti gli Stati membri a rendere pubbliche le loro domande e relazioni definitive a norma del regolamento vigente in modo tempestivo; è del parere che, sebbene la Commissione adempia all'obbligo di presentazione delle relazioni che le è imposto, essa potrebbe rendere pubblici tutti i documenti relativi ai casi di intervento del FEG, tra cui le relazioni di missione interne, successive alle visite di controllo effettuate negli Stati membri in relazione alle domande di contributo in corso;

2.

si compiace del prolungamento da uno a due anni del periodo di finanziamento; ricorda che, secondo le ricerche di Eurofound, 12 mesi non sono un periodo abbastanza lungo per aiutare tutti i lavoratori in esubero, con particolare riferimento ai gruppi più vulnerabili, come i lavoratori poco qualificati, i lavoratori anziani, le donne e soprattutto i genitori soli;

3.

osserva che dalle valutazioni sul FEG si evince che i risultati degli interventi del fondo sono condizionati da fattori quali il livello di istruzione e le qualifiche dei lavoratori interessati, nonché dalla capacità di assorbimento dei mercati del lavoro pertinenti e dal PIL dei paesi beneficiari; sottolinea che tali fattori sono influenzati principalmente da misure a lungo termine che possono ricevere un sostegno efficace dai fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE); osserva la necessità di tener conto di tali fattori e della situazione locale del mercato del lavoro in ogni intervento del FEG; osserva che l'aumento delle sinergie tra il FEG e i fondi SIE è importante per ottenere risultati più rapidi e più efficaci; sottolinea che i fondi SIE possono fungere da misure di follow-up negli ambiti del sostegno del FEG, stimolando gli investimenti, la crescita complessiva e la creazione di posti di lavoro; sottolinea che gli interventi del FEG dovrebbero essere destinati a investimenti che contribuiscano alla crescita, all'occupazione, all'istruzione, alle competenze e alla mobilità geografica dei lavoratori e dovrebbero essere coordinati con i programmi dell'UE già esistenti, allo scopo di aiutare le persone a trovare un impiego e promuovere l'imprenditoria, soprattutto nelle regioni e nei settori che già risentono degli effetti avversi della globalizzazione o della ristrutturazione dell'economia; sottolinea che è opportuno optare per approcci integrati basati sulla programmazione plurifondo al fine di affrontare sostenibilmente il problema degli esuberi e della disoccupazione, mediante un'assegnazione efficace delle risorse e rafforzando il coordinamento e le sinergie, in particolare tra l'FSE e il FESR; ritiene fermamente che una strategia integrata di programmazione plurifondo ridurrebbe i rischi di delocalizzazione e creerebbe condizioni favorevoli per il ritorno della produzione industriale nell'UE;

4.

ritiene che il funzionamento del FEG abbia registrato un miglioramento dovuto alle riforme apportate al regolamento; prende atto che tale miglioramento ha semplificato le procedure di accesso al FEG per gli Stati membri e che ciò dovrebbe comportare un maggiore utilizzo di questo strumento da parte degli Stati membri; invita la Commissione a proporre azioni per rimuovere eventuali ostacoli relativi alla capacità amministrativa che hanno impedito la partecipazione al FEG; ritiene che il FEG non debba acquisire una funzione di stabilizzazione a livello macroeconomico;

5.

osserva che i ridotti stanziamenti destinati al FEG nel bilancio annuale sono stati sufficienti a fornire l'assistenza e l'accompagnamento necessari ed essenziali alle persone che hanno perso il posto di lavoro; pone tuttavia l'accento sul fatto che dal 2014 l'ambito di applicazione del FEG è stato ulteriormente ampliato per includere i NEET e il criterio della crisi e, nell'ipotesi di un aumento sensibile delle domande di contributo o di un'aggiunta di nuove prerogative, gli stanziamenti potrebbero non essere sufficienti e dovrebbero essere aumentati allo scopo di garantire il funzionamento efficace del FEG;

6.

sottolinea l'importanza di un dialogo sociale solido, basato sulla fiducia reciproca e la responsabilità condivisa, quale miglior strumento per cercare soluzioni consensuali e approcci comuni all'atto di prevedere, prevenire e gestire i processi di ristrutturazione; evidenzia che ciò può contribuire a impedire la perdita di posti di lavoro e pertanto a ridurre i casi di intervento del FEG;

7.

prende atto del sensibile aumento del numero di domande di contributo nel periodo di deroga 2009-2011, che ha consentito la presentazione di domande di contributo in base ai criteri connessi con la crisi, e che tale ambito di applicazione è stato nuovamente esteso in modo permanente al criterio relativo alla crisi e ai lavoratori autonomi nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020; si compiace della proroga concessa a tale deroga dopo il 2013; osserva che oltre la metà del numero totale di progetti nel periodo 2007-2014 era connesso alla crisi; sottolinea che gli effetti negativi della crisi economica permangono in alcuni Stati membri;

8.

osserva che, tra il 2007 e il 2014, un importo globale di 542,4 milioni di euro è stato chiesto da venti Stati membri per 131 interventi destinati a 121 380 lavoratori;

9.

constata che i servizi della Commissione hanno apportato miglioramenti alla banca dati del FEG in cui i dati quantitativi relativi ai casi FEG vengono registrati a fini statistici, rendendo più agevole la presentazione delle domande da parte degli Stati membri e l'analisi e il raffronto delle cifre relative ai casi di intervento del FEG da parte della Commissione; rileva altresì che la Commissione ha incluso il FEG nel sistema comune di gestione concorrente dei fondi, il che dovrebbe comportare la presentazione di un maggior numero di domande corrette e complete e un'ulteriore riduzione del tempo necessario per una domanda presentata da uno Stato membro; osserva che tale sistema permette di semplificare le domande di contributo per gli Stati membri e sollecita la Commissione a velocizzare il trattamento delle domande così che il contributo finanziario possa essere fornito in maniera tempestiva massimizzandone l'impatto;

10.

invita la Commissione a prevedere in modo esaustivo gli effetti delle decisioni di politica commerciale sul mercato del lavoro dell'UE, tenuto anche conto delle informazioni documentate su tali effetti, come evidenziate dalle domande di contributo al FEG; invita la Commissione ad effettuare approfondite valutazioni d'impatto ex ante ed ex post, che comprendano anche l'aspetto sociale, inclusi i potenziali effetti sull'occupazione, la competitività e l'economia, e che riguardino anche l'impatto sulle piccole e medie imprese, assicurando un efficace coordinamento ex ante tra la Direzione generale per il commercio e la Direzione generale per l'occupazione; invita il Parlamento a organizzare regolari audizioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di contribuire a migliorare il coordinamento tra la politica commerciale e il FEG e il relativo monitoraggio; ritiene necessaria una promozione più forte dell'uso del FEG al fine di far fronte ai processi di delocalizzazione nonché alle crisi settoriali dovute alle oscillazioni della domanda mondiale; condanna fermamente qualsiasi iniziativa di considerare il FEG nella sua forma attuale e con la sua presente dotazione di bilancio uno strumento di intervento per i posti di lavoro persi nell'Unione europea in conseguenza a strategie commerciali decise a livello UE, compresi i futuri accordi commerciali o quelli già in atto; sottolinea la necessità di una solida coerenza tra le politiche commerciali e industriali e la necessità di modernizzare gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea;

11.

invita la Commissione a concedere lo status di economia di mercato solamente ai partner commerciali che soddisfino i cinque criteri da essa stabiliti; fa appello alla Commissione, a questo proposito, affinché attui una strategia chiara ed efficace riguardo alle questioni connesse alla concessione a paesi terzi dello status di economia di mercato, al fine di preservare la competitività delle imprese unionali e perseguire la lotta contro ogni tipo di concorrenza sleale;

12.

sottolinea che uno degli obiettivi principali del FEG è quello di aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa di un importante mutamento a livello degli scambi commerciali di beni o servizi dell'UE, quale stabilito dall'articolo 2, lettera a), del regolamento; è del parere che un compito importante del FEG sia sostenere i lavoratori collocati in esubero a causa delle conseguenze negative di controversie commerciali; invita pertanto la Commissione a chiarire che la perdita di posti di lavoro causata da controversie commerciali che provocano un importante mutamento a livello degli scambi commerciali di beni o servizi dell'UE rientra pienamente nell'ambito di applicazione del FEG;

13.

insiste sul fatto che il FEG non può in nessun caso sostituire una seria politica di prevenzione e anticipazione delle ristrutturazioni; sottolinea l'importanza di una vera politica industriale a livello di UE, portatrice di una crescita sostenibile e inclusiva;

14.

chiede alla Commissione di effettuare studi sull'impatto della globalizzazione per settori e, sulla base dei risultati ottenuti, formulare proposte che incoraggino le imprese a prevedere le trasformazioni settoriali e a prepararvi i loro dipendenti a monte dei licenziamenti;

15.

sottolinea che taluni Stati membri hanno preferito utilizzare l'FSE anziché il FEG a motivo dei tassi di cofinanziamento più elevati dell'FSE, della maggiore rapidità di attuazione delle misure previste dall'FSE, della mancanza di prefinanziamento offerto dal FEG e della lunga procedura di approvazione dei contributi del FEG; ritiene tuttavia che l'aumento del tasso di cofinanziamento e la maggiore tempestività della procedura di presentazione e approvazione delle domande previsti dal nuovo regolamento risolvano alcuni di questi problemi; si rammarica del fatto che il sostegno del FEG non abbia ancora raggiunto i lavoratori in esubero di tutti gli Stati membri e invita gli Stati membri a offrire tale opportunità in caso di esuberi collettivi;

16.

richiama l'attenzione sul fatto che, secondo la relazione della Corte dei conti, la durata media di una domanda del FEG è di 41 settimane; chiede che sia fatto tutto il possibile per accelerare le procedure; accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione per ridurre al minimo i ritardi e snellire la procedura di domanda; sottolinea che è indispensabile, a tale proposito, rafforzare le capacità degli Stati membri e raccomanda vivamente che tutti gli Stati membri inizino ad attuare quanto prima le misure; osserva che ciò avviene già in molti Stati membri;

17.

osserva che in alcuni Stati membri, nelle parti sociali e nelle imprese è presente una grave disinformazione riguardo al FEG; invita la Commissione europea a intensificare la sua attività di comunicazione con gli Stati membri, le reti dei sindacati nazionali e locali e il pubblico; invita gli Stati membri a promuovere in modo tempestivo attività di sensibilizzazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti riguardo al FEG, allo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di potenziali beneficiari, che potranno così trarre vantaggio dalle misure del FEG, e chiede una più efficace promozione dei benefici sulla base dei risultati ottenuti con il FEG;

18.

ricorda l'importanza delle salvaguardie che impediscono la delocalizzazione delle imprese beneficiarie di fondi dell'UE per un periodo definito, il che potrebbe comportare la necessità di programmi di sostegno aggiuntivi a causa degli esuberi;

Beneficiari del FEG

19.

accoglie con favore quanto concluso nella relazione della Corte dei conti, secondo cui alla quasi totalità dei lavoratori ammissibili al FEG sono state offerte misure personalizzate e ben coordinate, adeguate alle loro esigenze specifiche, e il tasso di ricollocamento è pari a quasi il 50 % tra i lavoratori che hanno beneficiato di assistenza; prende atto che l'assenza di un'attuazione tempestiva ed efficace dei programmi del FEG in taluni Stati membri ha determinato un sottoutilizzo del fondo; ritiene fondamentale la partecipazione dei beneficiari interessati o dei loro rappresentanti, delle parti sociali, delle agenzie locali per l'impiego e di altri soggetti interessati alla fase iniziale di valutazione e domanda di contributo per garantire risultati positivi per i beneficiari; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di misure e programmi innovativi e a valutare in fase di revisione in quale misura l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati abbia tenuto conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste e sia risultata compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; invita gli Stati membri, in linea con l'articolo 7 dell'attuale regolamento, a compiere ulteriori sforzi per orientare l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati verso un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; osserva che l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'efficienza sotto il profilo delle risorse sono fondamentali per il rinnovamento industriale e la diversificazione economica;

20.

prende atto che nei 73 progetti analizzati nella relazione di valutazione ex-post della Commissione, la percentuale media dei beneficiari di età pari o superiore a 55 anni è stata del 15 %, mentre si è attestata sul 5 % per i beneficiari di età compresa tra i 15 e i 24 anni; accoglie pertanto con favore il risalto dato nel nuovo regolamento ai lavoratori giovani e meno giovani e l'inserimento dei NEET in talune domande di contributo; osserva che la percentuale media dei beneficiari di sesso femminile si è attestata al 33 %, rispetto al 67 % dei beneficiari di sesso maschile; osserva che tali percentuali rispecchiano la ripartizione di genere dei lavoratori, che può variare a seconda del settore interessato; chiede pertanto alla Commissione di garantire che l'assistenza FEG avvantaggi in egual misura le donne e gli uomini e invita gli Stati membri a raccogliere dati in una prospettiva di genere per osservare gli effetti sui tassi di reimpiego professionale delle donne che ne beneficiano; osserva inoltre che in alcune domande riguardanti il FEG il numero dei beneficiari destinatari è basso rispetto al numero complessivo dei beneficiari ammissibili, il che può condurre a un impatto subottimale;

21.

ritiene che l'inclusione dei NEET nelle domande di contributo del FEG spesso imponga diversi tipi di interventi ed è del parere che tutti i soggetti opportuni, comprese le parti sociali, le associazioni locali e le organizzazioni giovanili, debbano essere rappresentati nella fase di attuazione di ciascun programma e debbano promuovere le misure necessarie a garantire la massima partecipazione dei NEET; incoraggia in tale contesto gli Stati membri affinché dispongano di una forte agenzia di coordinamento per l'attuazione dei programmi, per garantire un sostegno dedicato e continuo onde assicurare il completamento del programma FEG da parte dei NEET e garantire il massimo utilizzo dei fondi del programma; ritiene che un riesame indipendente con particolare riferimento alla questione della partecipazione dei NEET servirebbe a individuare le buone prassi; è fermamente convinto che la deroga che consente l'inclusione dei NEET debba essere estesa fino al termine del periodo di programmazione, ossia dicembre 2020;

22.

invita la Commissione a includere nella propria valutazione intermedia del FEG un'analisi specifica qualitativa e quantitativa del sostegno del FEG ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET), in particolare tenendo conto dell'attuazione del sistema di garanzia per i giovani e delle sinergie necessarie tra i bilanci nazionali, l'FSE e l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

23.

prende atto che, conformemente alla valutazione ex post, la percentuale media di accesso al contributo da parte dei beneficiari è stata, in tutti i 73 casi esaminati, pari al 78 %; di questi, 20 casi hanno registrato una percentuale di accesso al contributo da parte dei beneficiari pari o superiore al 100 %; insiste tuttavia affinché la percentuale massima di accesso al contributo sia in ogni caso pari al 100 %, ragion per cui l'utilizzo di cifre superiori al 100 % provoca una distorsione dei dati poiché ipotizza una percentuale di accesso al contributo sensibilmente più elevata di quella effettiva; rileva che ciò si verifica anche nel caso del tasso di esecuzione del bilancio; invita la Commissione ad adeguare le proprie cifre, per fornire una valutazione più esatta delle percentuali di accesso al contributo da parte dei beneficiari e dei tassi di esecuzione del bilancio;

24.

si compiace del fatto che molti beneficiari abbiano potuto ottenere dal FEG innanzitutto un nuovo impiego grazie a un'assistenza personalizzata nella ricerca del lavoro, l'aggiornamento delle proprie competenze attraverso programmi di formazione o assegni di mobilità; si compiace altresì del fatto che il FEG abbia potuto permettere ad alcuni dipendenti di indirizzarsi verso l'imprenditoria grazie a contributi per la creazione e il rilevamento di imprese; sottolinea pertanto i notevoli effetti positivi che il FEG avrebbe, secondo quanto riportato, sul piano dell'autostima, del senso di responsabilizzazione e della motivazione; sottolinea che l'assistenza a titolo del FEG ha aumentato la coesione sociale consentendo ai lavoratori di essere reimpiegati ed evitando le sfavorevoli trappole della disoccupazione;

25.

prende atto che, in base ai dati contenuti nella relazione ex-post, i beneficiari del FEG tendono ad avere un livello di istruzione relativamente più basso rispetto alla media e quindi competenze meno trasferibili, il che, in circostanze normali, riduce le loro possibilità di occupazione e aumenta la loro vulnerabilità sul mercato del lavoro; è del parere che il FEG possa offrire il miglior valore aggiunto UE quando sostiene i programmi di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori, soprattutto a favore dei gruppi vulnerabili meno qualificati, che privilegiano le competenze richieste dal mercato del lavoro e favoriscono l'imprenditorialità;

26.

rileva che da un'indagine condotta nell'ambito della valutazione ex post sono emersi risultati eterogenei, dal momento che il 35 % dei soggetti interessati ha affermato che la qualità della nuova occupazione era migliore o di gran lunga migliore, il 24 % ha dichiarato che la qualità era la stessa, mentre per il 41 % era peggiore o di gran lunga peggiore; raccomanda tuttavia, data l'assenza di dati sistematici su cui basare una valutazione, che la Commissione reperisca informazioni più dettagliate sugli effetti degli interventi del FEG e sulla qualità degli stessi in modo da poter successivamente compiere eventuali interventi correttivi;

Efficacia in termini di costi e valore aggiunto del FEG

27.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'esecuzione del bilancio del FEG mediante opzioni di flessibilità, chiaramente orientate ai risultati, all'incidenza e al valore aggiunto, senza pregiudicare un uso corretto e trasparente dei fondi e la conformità alle norme; è del parere che occorra accelerare le procedure di domanda al fine di aumentare l'efficacia del fondo per i lavoratori collocati in esubero; esprime preoccupazione per la disparità esistente tra le risorse richieste al FEG e gli importi rimborsati dagli Stati membri, rilevando che il tasso medio di esecuzione del bilancio è solo del 45 %; invita pertanto la Commissione a esaminare attentamente i motivi legati ai bassi tassi di esecuzione e a proporre misure volte a risolvere le strozzature esistenti e garantire un uso ottimale del fondo; osserva che il tasso di ricollocamento al termine del periodo di assistenza del FEG varia notevolmente dal 4 % all'86 % e sottolinea quindi l'importanza di misure attive e inclusive per il mercato del lavoro; rileva che la spesa a titolo del FEG in alcuni Stati membri ottiene costantemente risultati migliori rispetto ad altri; propone alla Commissione di continuare a fornire orientamenti e di consentire agli Stati membri di condividere le migliori pratiche sulla domanda di fondi al FEG e sul loro uso per garantire il massimo tasso di ricollocamento per ciascun euro di spesa;

28.

ritiene che non si dovrebbe aumentare il tasso di cofinanziamento del 60 %;

29.

osserva che, secondo la relazione di valutazione ex-post della Commissione, in media soltanto il 6 % dei fondi del FEG riguarda costi amministrativi e di gestione;

30.

prende atto che l'aspetto più significativo dell'efficacia in termini di costi emerso dalle consultazioni dei soggetti interessati è stato il numero di lavoratori reinseriti nel mondo del lavoro che ora versano tasse e contributi previdenziali invece di percepire indennità di disoccupazione o altre prestazioni sociali;

31.

rileva che, in vari casi di intervento del FEG, i costi più elevati per le azioni contemplate dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG, indeboliscono l'impatto generale degli investimenti operati dal FEG; invita la Commissione ad affrontare il problema di tali costi introducendo limiti;

32.

prende atto della proposta contenuta nella valutazione ex post, secondo cui la valutazione dell'incidenza controfattuale costituisce un fattore importante per comprendere il valore aggiunto del FEG; si rammarica del fatto che non si dispone ancora di tale valutazione;

33.

approva la conclusione della Corte dei conti, secondo cui il FEG ha fornito un vero valore aggiunto per l'UE quando è servito a cofinanziare servizi per lavoratori in esubero o indennità normalmente non previste dai sistemi di indennità di disoccupazione degli Stati membri, il che contribuisce a favorire una migliore coesione sociale in Europa; sottolinea che ad oggi in alcuni Stati membri mancano sistemi di protezione sociale in grado di fronteggiare le necessita dei lavoratori che hanno perso il proprio posto;

34.

deplora il fatto che, secondo la Corte dei conti, un terzo del finanziamento del FEG compensi regimi nazionali di sostegno al reddito dei lavoratori senza alcun valore aggiunto UE; segnala che il nuovo regolamento FEG limita i costi delle misure speciali, quali le indennità per la ricerca di un lavoro e gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, al 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato, e che le azioni sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale previste dagli Stati membri nei loro sistemi nazionali; insiste sul fatto che il FEG non può essere utilizzato per sostituire gli obblighi delle imprese nei confronti dei lavoratori; incoraggia inoltre la Commissione a specificare, nel quadro della prossima revisione del regolamento, che il FEG non può essere utilizzato per sostituire gli obblighi degli Stati membri nei confronti dei lavoratori in esubero;

35.

si rammarica per il fatto che il tasso di esecuzione del bilancio oscilli dal 3 % al 110 %, con un tasso medio di esecuzione del 55 %; ritiene che tale situazione sia talvolta espressione di carenze in fase di pianificazione o di attuazione e che debba essere perfezionata migliorando l'elaborazione e l'attuazione dei progetti;

36.

si rammarica per la riduzione della dotazione finanziaria del FEG; invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere un ulteriore sostegno al fondo, affinché le necessità siano soddisfatte; esorta la Commissione a provvedere affinché si disponga di personale sufficiente in relazione al carico di lavoro e si evitino inutili ritardi;

37.

ritiene che le misure del FEG e dell'FSE debbano essere utilizzate in modo complementare, per fornire sia soluzioni specifiche a breve termine che soluzioni più generali a lungo termine; prende atto della conclusione secondo cui generalmente gli Stati membri hanno coordinato in modo efficace il FEG con l'FSE e le misure nazionali concernenti il mercato del lavoro e del fatto che, nel corso della revisione effettuata dalla Corte dei conti, non sono emersi casi di sovrapposizione dei finanziamenti o di doppio finanziamento di singoli soggetti;

38.

si compiace delle conclusioni a cui giunge la relazione della Commissione sulle attività del FEG nel 2013 e 2014, quando afferma che nel 2013 e 2014 nessuna irregolarità in relazione ai regolamenti FEG è stata segnalata alla Commissione o rettificata;

Impatto sulle PMI

39.

prende atto che le PMI rappresentano il 99 % della totalità delle imprese dell'UE e danno lavoro alla maggior parte dei lavoratori dell'Unione; esprime preoccupazione, a tale proposito, per il fatto che il FEG abbia avuto un'incidenza molto ridotta sulle PMI, nonostante fossero chiaramente tra i suoi destinatari secondo determinati criteri; prende atto della spiegazione della Commissione secondo cui i lavoratori interessati dei fornitori a valle non sono mai stati esclusi intenzionalmente, ma invita la Commissione a riorientare il FEG a favore delle PMI, attori essenziali per l'economia europea, ad esempio dando maggiore rilievo a quanto stabilito all'articolo 8, lettera d), con riferimento alla necessità di identificare i fornitori, i produttori a valle o i subappaltatori delle imprese che licenziano, o esaminando i casi precedenti in cui il FEG ha erogato aiuti alle PMI, alle imprese sociali e alle cooperative, per promuovere le migliori prassi; sottolinea la necessità di tenere in maggiore considerazione la proporzionalità tra i lavoratori delle PMI e quelli delle grandi imprese;

40.

ritiene che l'uso della deroga alle soglie di ammissibilità debba essere aumentato, in particolare a favore delle PMI; sottolinea l'importanza del dispositivo di cui all'articolo 4, lettera b), dell'attuale regolamento per le PMI, in quanto permette la ristrutturazione nei settori dell'economia colpiti dalla crisi o dalla globalizzazione, su scala regionale e caso per caso; riconosce le sfide che interessano le domande di contributo in forza di tali disposizioni e invita la Commissione a facilitare gli Stati membri nell'affrontare tali sfide affinché il FEG costituisca una soluzione funzionale per i lavoratori in esubero; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del principio «pensare anzitutto in piccolo (think small first)» nelle fasi di programmazione e domanda di contributo;

41.

prende atto di una concentrazione delle domande di contributo nei settori manifatturiero e dell'edilizia e, in particolare, nell'ambito dell'industria automobilistica e aeronautica, dove gli aiuti sono forniti principalmente alle grandi imprese; invita gli Stati membri, al pari delle autorità regionali dotate di competenze esclusive, a sostenere in modo proattivo i lavoratori in esubero nelle PMI, nelle cooperative e nelle imprese sociali, agendo con la flessibilità prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, dell'attuale regolamento, soprattutto con riferimento alle domande collettive presentate da PMI, e altre strutture che promuovono un sostegno più incisivo e un accesso più ampio per le PMI; invita inoltre a informare le PMI in merito alle possibilità offerte dal FEG; sottolinea che tali casi che prevedono l'assistenza alle PMI devono essere considerati come il principale valore aggiunto del FEG;

42.

si compiace delle conclusioni della relazione di valutazione ex-post della Commissione, che individua una tendenza positiva in relazione alle risorse utilizzate per promuovere l'imprenditorialità e al tasso di lavoro autonomo al termine delle misure; constata tuttavia che in tutti i casi contemplati dal FEG il tasso medio del lavoro autonomo è scarso, pari al 5 %, ed è opportuno ricorrere a misure allo scopo di stimolare l'imprenditoria, quali sovvenzioni di avvio e incentivi; sottolinea in tale contesto l'importanza dell'apprendimento permanente, del tutoraggio e delle reti peer-to-peer; ritiene che esistano ulteriori margini per migliorare il ricorso al FEG, da solo o insieme ad altri fondi quali i fondi SIE, per sostenere l'imprenditorialità e le attività delle start-up, ma sottolinea che il sostegno all'imprenditorialità dovrebbe essere basato su piani di attività sostenibili; invita gli Stati membri a sottolineare l'inclusione delle donne e delle ragazze nei programmi a favore dell'imprenditorialità;

43.

si compiace dell'impegno di numerosi Stati membri volto a intensificare il ricorso alle misure di sostegno all'imprenditorialità e all'economia sociale, in forma di sovvenzioni all'avviamento e di misure intese a promuovere l'imprenditorialità, le cooperative sociali e i servizi per i nuovi imprenditori;

Requisiti in materia di dati

44.

ritiene che, in uno scenario caratterizzato da taluni fattori di complicazione, quali possibili omissioni di dati, specificità regionali e nazionali, circostanze macro e microeconomiche diversificate, campioni ridotti e determinate ipotesi necessarie, l'approccio metodologico della Commissione debba essere rigoroso e trasparente adottando misure atte a contrastare le mancanze che complicano tale approccio;

45.

sottolinea che la relazione della Corte dei conti conclude che alcuni Stati membri non si sono posti obiettivi di reinserimento quantitativi e che i dati esistenti non sono adeguati per la valutazione dell'efficacia delle misure di reinserimento dei lavoratori nel mondo del lavoro; prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui il regolamento FEG non contiene obiettivi quantitativi di reinserimento e che le diverse misure del FEG possono essere esaminate con altri mezzi; raccomanda pertanto che gli Stati membri definiscano obiettivi di reinserimento quantitativi e operino una differenziazione sistematica tra FEG, FSE e altre misure nazionali specificamente destinate ai lavoratori colpiti da esuberi collettivi; invita inoltre la Commissione a fornire informazioni sul tipo e la qualità dei posti di lavoro trovati dalle persone reintegrate nel mercato del lavoro e sulla tendenza a medio termine per quanto concerne il tasso di reintegro conseguito mediante gli interventi del FEG; gli Stati membri dovranno inoltre operare un distinguo tra le due tipologie principali delle misure del FEG, vale a dire misure attive per il mercato del lavoro e sostegno al reddito a favore dei lavoratori, nonché fornire informazioni più dettagliate sulle misure a favore dei singoli partecipanti, al fine di consentire un'analisi dei costi e dei benefici più accurata delle diverse misure; chiede altresì alla Commissione di fornire dati sulle domande FEG non approvate a livello di Commissione e sui relativi motivi;

46.

rammenta agli Stati membri l'obbligo di fornire dati sui tassi di reinserimento 12 mesi dopo l'attuazione delle misure al fine di garantire il necessario monitoraggio dell'incidenza e dell'efficacia del FEG;

47.

sottolinea la necessità di semplificare le procedure di audit a livello nazionale, al fine di assicurare coerenza ed efficienza ed evitare inutili ripetizioni tra gli organismi operanti ai diversi livelli di controllo;

48.

raccomanda di intensificare i flussi di informazioni e i regimi di sostegno tra la persona di contatto a livello nazionale e i partner responsabili della gestione dei casi a livello regionale o locale;

49.

raccomanda che siano effettuate con maggiore regolarità revisioni inter pares, scambi transnazionali o partenariati di nuovi casi di intervento del FEG con casi di intervento del FEG precedenti, nell'ottica dello scambio di buone pratiche e di esperienze in materia di attuazione; raccomanda, pertanto, di creare una piattaforma di buone pratiche che sia facilmente accessibile e agevoli un migliore scambio di soluzioni integrate;

50.

prende atto delle perplessità espresse dai Servizi di ricerca parlamentare per quanto concerne la metodologia di calcolo dei benefici derivanti dal FEG; evidenzia la necessità di prevedere requisiti supplementari per gli indicatori di efficienza;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere le disposizioni in materia di indennità di assistenza contenute nell'attuale regolamento sul FEG; invita, in tale contesto, gli Stati membri ad elaborare misure a favore di condizioni di lavoro e di formazione flessibili e, ove possibile, applicare tali misure nelle comunità locali, poiché le lavoratrici collocate in esubero potrebbero godere di una flessibilità geografica minore a causa degli obblighi di assistenza familiare;

52.

invita le autorità regionali e locali competenti, le parti sociali e le organizzazioni della società civile a coordinare gli sforzi tra gli attori del mercato del lavoro per permettere un migliore accesso al sostegno finanziario del FEG nei casi di futuri esuberi; chiede, inoltre, una maggiore partecipazione delle parti sociali alle attività di controllo e valutazione del fondo e in particolare affinché esse possano incoraggiare i rappresentanti dei soggetti interessati femminili a fare in modo che si presti una maggiore attenzione agli aspetti di genere;

53.

invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di delegare a Eurofound la valutazione dei casi di intervento del FEG come richiesto all'articolo 20 del regolamento; ritiene che nell'ambito di tale proposta la Commissione possa dotare Eurofound delle risorse finanziarie necessarie, corrispondenti alle attuali spese per la valutazione del FEG e ai costi delle risorse umane; chiede inoltre, dal momento che il principale ostacolo al miglioramento delle valutazioni è l'assenza di dati adeguati, che la Commissione richieda agli Stati membri di fornire i dati pertinenti a Eurofound;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

(3)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 119.

(5)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 30.

(6)  GU C 440 del 30.12.2015, pag. 23.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 13 settembre 2016

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/205


P8_TA(2016)0323

Richiesta di revoca dell'immunità di István Ujhelyi

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di István Ujhelyi (2015/2237(IMM))

(2018/C 204/23)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di István Ujhelyi, presentata sulla base di una decisione in data 26 novembre 2014 del tribunale distrettuale centrale di Pest (Ungheria) in relazione a un procedimento penale pendente dinanzi a tale tribunale, che è stata trasmessa dal Rappresentante permanente ungherese il 15 luglio 2015 e comunicata in Aula il 7 settembre 2015,

avendo ascoltato István Ujhelyi il 28 gennaio 2016, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 4, paragrafo 2 della Legge fondamentale ungherese,

visto l'articolo 10, paragrafo 2 della legge ungherese LVII del 2004 sullo status giuridico dei deputati ungheresi al Parlamento europeo,

visti l'articolo 74, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 2 della legge ungherese XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0229/2016),

A.

considerando che il tribunale distrettuale centrale di Pest ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di István Ujhelyi, deputato al Parlamento europeo, nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi ad esso;

B.

considerando che la richiesta del tribunale si riferisce a un procedimento penale relativo al reato di diffamazione per dichiarazioni rilasciate da István Ujhelyi il 25 aprile 2014 in merito a una persona in Ungheria;

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

D.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

E.

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della Legge fondamentale ungherese, i membri del Parlamento sono titolari dell'immunità parlamentare e ricevono un'indennità che ha l'obiettivo di promuoverne l'indipendenza;

F.

considerando che, in base all'articolo 10, paragrafo 1, della Legge ungherese LVII del 2004, sullo status giuridico dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, questi ultimi hanno le stesse prerogative in materia di immunità di cui beneficiano i membri dell'Assemblea nazionale ungherese,

G.

considerando che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 3 della legge ungherese XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale, una richiesta di revoca dell'immunità deve essere presentata al Presidente da parte del procuratore capo prima della presentazione dell'atto d'accusa o dal tribunale dopo la presentazione dell'atto d'accusa;

H.

considerando che, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2 della legge ungherese XXXVI del 2012 sull'Assemblea Nazionale, la persona iscritta come candidato per l'elezione dei membri beneficia della stessa immunità, per cui le dichiarazioni fatte il 25 aprile 2014 dovrebbero essere coperte dall'immunità assoluta del Parlamento ungherese, salvo revoca dell'immunità determinata dalla Commissione elettorale nazionale e richiesta di revoca dell'immunità presentata al Presidente della Commissione elettorale nazionale;

I.

considerando che le dichiarazioni in questione sono state rilasciate il 25 aprile 2014, quando István Ujhelyi non era membro del Parlamento europeo, ma membro del Parlamento nazionale;

J.

considerando che le accuse nei confronti di István Ujhelyi non si riferiscono a un'opinione o a un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo e che l'immunità assoluta ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 non è quindi applicabile;

1.

decide di revocare l'immunità di István Ujhelyi;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità ungheresi competenti.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


13.6.2018   

IT

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C 204/207


P8_TA(2016)0324

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Rosario Crocetta

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Rosario Crocetta (2016/2015(IMM))

(2018/C 204/24)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata il 7 gennaio 2016 da Rosario Crocetta in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento penale pendente dinanzi alla terza camera penale del tribunale di Palermo (prot. n. 20445/2012 R.G.N.R.), e comunicata in Aula il 21 gennaio 2016,

avendo ascoltato Rosario Crocetta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 595 del Codice penale italiano,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0230/2016),

A.

considerando che Rosario Crocetta, ex deputato al Parlamento europeo, ha presentato richiesta di difesa della sua immunità nel quadro del procedimento penale pendente dinanzi alla terza camera penale del tribunale di Palermo; che, secondo l'ordinanza dell'Ufficio del pubblico ministero, il Crocetta è accusato di aver rilasciato dichiarazioni diffamatorie, comportamento punibile ai sensi dell'articolo 595 del codice penale italiano;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 7, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni; che tale immunità dev'essere considerata, in quanto intesa a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei, come un'immunità assoluta che osta a qualunque procedimento giudiziario che sia fondato su un'opinione espressa o un voto emesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari (2).

C.

considerando che la Corte di giustizia ha sancito che, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ciò che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto e imporsi con evidenza (3);

D.

considerando che Rosario Crocetta era deputato al Parlamento europeo nel momento in cui ha rilasciato le dichiarazioni in parola;

E.

considerando che dalla documentazione parlamentare risulta che Crocetta si è sempre distinto per l'attività nella lotta contro la criminalità organizzata e il suo impatto sull'Unione e i suoi Stati membri; che egli si è altresì concentrato sull'influenza della sistematica corruzione su politica ed economia, soprattutto per quanto riguarda gli appalti pubblici nel settore della politica ambientale;

F.

considerando che le circostanze del caso, quali evidenziate nei documenti forniti alla commissione giuridica e nel corso dell'audizione dinanzi ad essa, indicano che le dichiarazioni del Crocetta hanno un nesso diretto ed evidente con le sue funzioni parlamentari;

G.

considerando che si può quindi ritenere che Rosario Crocetta abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

1.

decide di difendere i privilegi e le immunità di Rosario Crocetta;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Rosario Crocetta.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra, sopra citate, punto 27.

(3)  Causa C-163/10 Patriciello, sopra citata, punti 33 e 35.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/209


P8_TA(2016)0325

Richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos (2016/2083(IMM))

(2018/C 204/25)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Sotirios Zarianopoulos, trasmessa in data 28 marzo 2016 dal procuratore presso la Corte suprema greca in relazione alle azioni previste dal pubblico ministero di Salonicco (fascicolo ABM A2015/1606) e comunicata in seduta plenaria il 27 aprile 2016,

visto che Sotirios Zarianopoulos ha rinunciato al suo diritto di essere sentito, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0233/2016),

A.

considerando che il procuratore presso la Corte suprema greca ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Sotirios Zarianopoulos, membro del Parlamento europeo, in collegamento con il perseguimento di una presunta infrazione;

B.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, nessun deputato può, durante la legislatura, essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in altra maniera della sua libertà personale senza l'autorizzazione della Camera dei deputati;

D.

considerando che le autorità greche intendono perseguire Sotirios Zarianopoulos per inosservanza degli obblighi di legge;

E.

considerando che l'azione penale riguarda l'emissione nel 2011, da parte del Consiglio comunale di Salonicco, di autorizzazioni presumibilmente illegittime di occupazione del demanio pubblico per l'installazione di terrazze su zone pedonali e che Sotirios Zarianopoulos è perseguito in qualità di ex consigliere comunale;

F.

considerando che l'azione penale è manifestamente priva di nesso con lo status di deputato al Parlamento europeo di Sotirios Zarianopoulos, ma è in relazione con il suo precedente mandato di consigliere comunale di Salonicco;

G.

considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato in oggetto nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

H.

considerando che non vi è alcun motivo di presumere che l'azione penale sarebbe ispirata dall'intenzione di recare pregiudizio all'attività politica del deputato (fumus persecutionis), tanto più che l'azione stessa riguarda tutti i membri del Consiglio comunale dell'epoca;

1.

decide di revocare l'immunità di Sotirios Zarianopoulos;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Giovedì 15 settembre 2016

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/211


P8_TA(2016)0362

Approvazione di emendamenti a una proposta della Commissione (interpretazione dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 relativa all'approvazione di emendamenti a una proposta della Commissione (interpretazione dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento) ((2016/2218(REG)))

(2018/C 204/26)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 13 settembre 2016 del presidente della commissione affari costituzionali,

visto l’articolo 226 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 61, paragrafo 2, del suo regolamento:

«Nulla impedisce al Parlamento di decidere di tenere, ove opportuno, un dibattito conclusivo a seguito della relazione della commissione competente alla quale la questione è stata rinviata.»

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 13 settembre 2016

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/212


P8_TA(2016)0326

Accordo UE-Cina relativo all’adesione della Croazia ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (15561/2015 — C8-0158/2016 — 2015/0298(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 204/27)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15561/2015),

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (15562/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0158/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0231/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/213


P8_TA(2016)0327

Accordo UE-Uruguay relativo all'adesione della Croazia ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (06870/2016 — C8-0235/2016 — 2016/0058(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 204/28)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06870/2016),

visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (06871/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0235/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0241/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica orientale dell'Uruguay.

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/214


P8_TA(2016)0328

Nomina di un membro della Corte dei conti — Lazaros Stavrou Lazarou

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla nomina di Lazaros Stavrou Lazarou a membro della Corte dei conti (C8-0190/2016 — 2016/0807(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 204/29)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0190/2016),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0258/2016),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione ai requisiti di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 5 settembre 2016, a un'audizione del candidato;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Lazaros Stavrou Lazarou membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/215


P8_TA(2016)0329

Nomina di un membro della Corte dei conti — João Figueiredo

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla nomina di João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a membro della Corte dei conti (C8-0260/2016 — 2016/0809(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 204/30)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0260/2016),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0259/2016),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 5 settembre 2016, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime un parere positivo sulla nomina da parte del Consiglio di João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/216


P8_TA(2016)0330

Nomina di un membro della Corte dei conti — Leo Brincat

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla proposta di nomina di Leo Brincat a membro della Corte dei conti (C8-0185/2016 — 2016/0806(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 204/31)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0185/2016),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0257/2016),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 5 settembre 2016, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Leo Brincat membro della Corte dei conti e chiede al Consiglio di ritirare la proposta e di presentargliene una nuova;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/217


P8_TA(2016)0331

Statistiche del commercio estero con i paesi terzi (poteri delegati e di esecuzione) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (08536/1/2016 — C8-0226/2016 — 2013/0279(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 204/32)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (08536/1/2016 — C8-0226/2016),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0579),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A8-0240/2016),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati del 12.3.2014, P7_TA(2014)0226.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/218


P8_TA(2016)0332

Statistiche in tema di gas naturale ed energia elettrica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015)0496 — C8-0357/2015 — 2015/0239(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 204/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0496),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0357/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0184/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2015)0239

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1952.)


Mercoledì 14 settembre 2016

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/219


P8_TA(2016)0339

Protocollo all'accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (14381/2013 — C8-0120/2016 — 2013/0321(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 204/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14381/2013),

visto il Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (14382/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217, dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0120/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0216/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/220


P8_TA(2016)0340

Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione e che abroga la decisione 2003/174/CE (05820/2014 — C8-0164/2016 — 2013/0361(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2018/C 204/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05820/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0164/2016),

vista la sua risoluzione interlocutoria del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (1),

visto l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0252/2016),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0377.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/221


P8_TA(2016)0341

Requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (07532/2/2016 — C8-0227/2016 — 2013/0302(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 204/36)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (07532/2/2016 — C8-0227/2016),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0622),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 76 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0256/2016),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 58.

(2)  GU C 126 del 26.4.2014, pag. 48.

(3)  Testi approvati del 15.4.2014, P7_TA(2014)0343.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/222


P8_TA(2016)0342

Accordo di partenariato economico tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (10107/2016 — C8-0243/2016 — 2016/0005(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 204/37)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10107/2016),

visto il progetto di accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (05730/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 209, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0243/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0242/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché degli Stati della SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Swaziland).

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/223


P8_TA(2016)0347

Obiezione a un atto delegato: documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016)03999 — 2016/2816(DEA))

(2018/C 204/38)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)03999) («il regolamento delegato»),

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («PRIIP»), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 5,

visto l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione nonché del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione,

visti i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati il 6 aprile 2016 dal Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza a norma degli articoli 10 e 56 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010,

viste la lettera annunciata alla Commissione e inviata a quest'ultima in data 30 giugno 2016 dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari e la lettera inviata dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari in data 12 luglio 2016,

vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.

considerando che è essenziale che le informazioni per i consumatori in materia di prodotti di investimento siano confrontabili al fine di promuovere condizioni di parità nel mercato a prescindere da quale tipo di intermediario finanziario li produce o li commercializza;

B.

considerando che sarebbe fuorviante per gli investitori eliminare il rischio di credito dal calcolo della categorizzazione del rischio di prodotti assicurativi;

C.

considerando che il trattamento di prodotti che consentono opzioni multiple deve ancora essere chiarito, in particolare per quanto riguarda l'esplicita esenzione concessa agli OICVM ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014;

D.

considerando che l'atto delegato adottato dalla Commissione contiene lacune nella metodologia di calcolo dei futuri scenari di rendimento e non soddisfa pertanto il requisito a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 di fornire informazioni che siano «accurate, corrette, chiare e non fuorvianti» e, in particolare, non mostra per alcuni PRIIP, anche in uno scenario negativo e anche per i prodotti che comportano regolarmente perdite durante il periodo minimo di detenzione raccomandato, che gli investitori potrebbero perdere del denaro;

E.

considerando che la mancanza di orientamenti dettagliati nel regolamento delegato sulle «segnalazioni di comprensibilità» crea un grave rischio di incoerenza nell'applicazione di questo elemento nel documento contenente le informazioni chiave in tutto il mercato unico;

F.

considerando che il Parlamento continua a ritenere che un'ulteriore standardizzazione del momento in cui le segnalazioni di comprensibilità sono utilizzate dovrebbe essere introdotta quale ulteriore mandato di norme tecniche di regolamentazione;

G.

considerando che le norme stabilite nel regolamento delegato, se lasciate invariate, rischiano di essere in contrasto con lo spirito e lo scopo della legislazione, che è quello di fornire informazioni chiare, comparabili, comprensibili e non ingannevoli sui PRIIP agli investitori al dettaglio;

H.

considerando che, nella lettera del 30 giugno 2016 inviata alla Commissione dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari, il gruppo negoziale del Parlamento ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di ritardare l'attuazione del regolamento (UE) n. 1286/2014;

1.

solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.

chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle preoccupazioni di cui sopra;

4.

invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta che posticipi la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 senza modificare nessun’altra disposizione del livello 1 onde garantire un'agevole attuazione dei requisiti stabiliti nel regolamento e nel regolamento delegato, ed evitare l'applicazione del livello 1 senza la precedente entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 15 settembre 2016

13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/225


P8_TA(2016)0348

Nomina di un nuovo Commissario

Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 recante approvazione della nomina di Julian King a membro della Commissione (C8-0339/2016 — 2016/0812(NLE))

(2018/C 204/39)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il punto 6 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1),

viste le dimissioni da membro della Commissione presentate da Jonathan Hill il 25 giugno 2016,

vista la lettera del Consiglio del 15 luglio 2016, con cui il Consiglio ha consultato il Parlamento su una decisione, da adottare di comune accordo con il presidente della Commissione, sulla nomina di Julian King a membro della Commissione (C8-0339/2016),

viste l'audizione di Julian King del 12 settembre 2016, condotta dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, e la dichiarazione di valutazione redatta in seguito a quella audizione;

visti l'articolo 118 e l'allegato XVI del suo regolamento,

1.

approva la nomina di Julian King a membro della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/226


P8_TA(2016)0352

Documento di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015)0668 — C8-0405/2015 — 2015/0306(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 204/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0668),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0405/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0201/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2015)0306

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2016 in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1953.)


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/227


P8_TA(2016)0353

Prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 settembre 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1, salvo dove altrimenti indicato]

(2018/C 204/41)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0238/2016).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea  (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento costituisce una tappa essenziale verso il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali» del 30 settembre 2015. Finalità dell'Unione dei mercati dei capitali è aiutare le imprese a raccogliere capitali da un maggior numero di fonti di finanziamento diverse dovunque nell'Unione europea (di seguito «l'Unione»), rendere più efficiente il funzionamento dei mercati e offrire agli investitori e ai risparmiatori ulteriori possibilità di contribuire con il loro denaro a rafforzare la crescita e a creare posti di lavoro.

(2)

La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha stabilito principi e norme armonizzate sul prospetto da redigere, approvare e pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli su un mercato regolamento. Dati gli sviluppi legislativi e l'evoluzione del mercato intervenuti dopo l'entrata in vigore, la direttiva dovrebbe essere sostituita.

(3)

L'informativa sull'offerta al pubblico di titoli o sulla loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato è essenziale per tutelare gli investitori, in quanto elimina le asimmetrie informative tra questi ultimi e gli emittenti. L'armonizzazione dell'informativa consente la creazione di un meccanismo transfrontaliero di passaporto che facilita il funzionamento efficace del mercato interno per una vasta gamma di titoli.

(4)

Approcci divergenti determinerebbero la frammentazione del mercato interno, in quanto gli emittenti, gli offerenti e i soggetti che chiedono l'ammissione sarebbero sottoposti a norme diverse nei diversi Stati membri, il che potrebbe impedire che il prospetto approvato in uno Stato membro possa essere utilizzato negli altri Stati membri. In assenza di un quadro armonizzato che assicuri l'uniformità dell'informativa e il funzionamento del passaporto nell'Unione le differenze tra le legislazioni degli Stati membri potrebbero creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei titoli. Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorare le condizioni del suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda i mercati dei capitali, e per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori è opportuno definire un quadro normativo per il prospetto a livello dell'Unione.

(5)

È opportuno e necessario che le norme in materia di informativa sull'offerta al pubblico di titoli o sulla loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato assumano la forma legislativa del regolamento, al fine di assicurare che le disposizioni che impongono direttamente obblighi a carico dei soggetti coinvolti nell'offerta al pubblico di titoli e nella loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione. Poiché un quadro normativo sul prospetto comporta necessariamente misure che specifichino requisiti precisi in relazione a tutti gli aspetti del prospetto, divergenze anche minime nell'approccio adottato in relazione a uno degli aspetti possono costituire un ostacolo significativo alle offerte transfrontaliere di titoli, alla quotazione sui mercati regolamentati di più paesi (multiple listing) e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori. Pertanto, l'uso del regolamento, direttamente applicabile senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale, dovrebbe limitare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale, dovrebbe assicurare un approccio uniforme e una maggiore certezza del diritto e dovrebbe impedire l'insorgere di ostacoli significativi alle offerte transfrontaliere e alla quotazione sui mercati regolamentati di più paesi. Il ricorso al regolamento consentirà inoltre di rafforzare la fiducia nella trasparenza dei mercati in tutta l'Unione e di ridurre la complessità regolamentare e i costi di ricerca e di conformità a carico delle imprese.

(6)

Dalla valutazione della direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (5) è emerso che alcune modifiche introdotte da tale direttiva non hanno consentito di conseguire gli obiettivi originari e che sono necessarie ulteriori modifiche al regime dell'Unione in materia di prospetto per semplificarne e migliorarne l'applicazione e per accrescerne l'efficienza e per migliorare la competitività internazionale dell'Unione, contribuendo in tal modo alla riduzione degli oneri amministrativi.

(7)

La finalità del presente regolamento è assicurare la tutela degli investitori e l'efficienza dei mercati, rafforzando allo stesso tempo il mercato unico dei capitali. La divulgazione delle informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei titoli, sono necessarie affinché gli investitori possano prendere decisioni di investimento informate, assicura, assieme alle regole di condotta, la tutela degli investitori. Inoltre, tali informazioni costituiscono uno strumento efficace per accrescere la fiducia nei titoli e contribuire quindi al corretto funzionamento e allo sviluppo dei mercati dei titoli. Il modo appropriato di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in questione è la pubblicazione di un prospetto.

(8)

I requisiti relativi all'informativa di cui al presente regolamento non impediscono ad uno Stato membro, ad un'autorità competente o ad una borsa valori, attraverso regolamenti interni, di imporre altri requisiti particolari (in particolare in materia di governance societaria) nell'ambito dell'ammissione alla negoziazione di titoli su un mercato regolamentato. Tali requisiti non possono limitare direttamente o indirettamente la redazione, il contenuto o la diffusione del prospetto approvato dall'autorità competente.

(9)

I titoli diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o dai suoi enti regionali o locali, dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che pertanto non dovrebbe avere alcun effetto nei loro confronti.

(10)

Nell'ambito di applicazione delle norme in materia di prospetto dovrebbero rientrare sia i titoli di capitale che gli altri titoli diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, al fine di assicurare la tutela degli investitori. Alcuni dei titoli di cui al presente regolamento conferiscono al titolare il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo mediante pagamento in contanti calcolato in riferimento ad altri strumenti, in particolare titoli negoziabili, valute, tassi d'interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. Il presente regolamento copre in particolare warrants e covered warrants, certificati, certificati di deposito e obbligazioni convertibili, quali titoli convertibili su richiesta dell'investitore.

(11)

Per assicurare l'approvazione del prospetto e il rilascio del relativo passaporto, nonché il controllo dell'osservanza del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la pubblicità, per ogni prospetto deve essere individuata l'autorità competente. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe determinare chiaramente lo Stato membro di origine che si trova nella posizione migliore per approvare il prospetto.

(12)

È probabile che per le offerte al pubblico di titoli di importo totale nell'Unione inferiore a  1 000 000  EUR i costi di produzione del prospetto ai sensi del presente regolamento siano non proporzionati rispetto ai proventi previsti dell'offerta. È pertanto opportuno che l'obbligo di redigere il prospetto ai sensi del presente regolamento non si applichi a tali offerte su piccola scala. Gli Stati membri non dovrebbero estendere l'obbligo di redigere un prospetto ai sensi del presente regolamento alle offerte di titoli di importo totale inferiore a tale soglia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'imporre a livello nazionale altri obblighi di informativa che potrebbero costituire un onere sproporzionato o inutile in relazione a tali offerte e che aumenterebbero pertanto la frammentazione del mercato interno. Qualora gli Stati membri impongano tali obblighi di informativa nazionali, dovrebbero informare la Commissione e l'ESMA delle norme applicabili.

(12 bis)

La Commissione dovrebbe analizzare tali obblighi di informativa nazionali e incorporare i risultati nel suo lavoro sul finanziamento collettivo («crowdfunding»), tenendo conto della necessità di evitare la frammentazione del mercato interno. È essenziale che il contesto normativo a livello dell'Unione assicuri che le imprese dispongano di sufficienti opzioni per raccogliere capitali. Di conseguenza, nello spirito dell'Unione dei mercati dei capitali e nell'ottica di sbloccare gli investimenti, la Commissione dovrebbe proporre un'iniziativa normativa intesa a regolamentare e armonizzare le pratiche di finanziamento collettivo in tutta l'Unione.

(13)

Inoltre, considerate le diverse dimensioni dei mercati finanziari dell'Unione, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di esentare le offerte al pubblico di titoli non superiori a 5 000 000 EUR dall'obbligo del prospetto imposto dal presente regolamento. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire nella legislazione nazionale la soglia tra 1 000 000 EUR e 5 000 000 EUR, espressa come valore totale dell'offerta nell'Unione per un periodo di 12 mesi, a partire dalla quale l'esenzione si applicherebbe, tenendo conto del livello ritenuto appropriato di protezione degli investitori nazionali. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e l'ESMA della soglia scelta. Le offerte al pubblico di titoli presentate in virtù di tale esenzione non dovrebbero beneficiare del regime di passaporto ai sensi del presente regolamento. Inoltre, tali offerte dovrebbero recare una chiara indicazione del fatto che l'offerta al pubblico non è di natura transfrontaliera e non dovrebbero sollecitare attivamente gli investitori al di fuori dello Stato membro in questione.

(13 bis)

Se uno Stato membro sceglie di esentare le offerte al pubblico di titoli di importo totale non superiore a 5 000 000 EUR, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire a tale Stato membro di introdurre a livello nazionale norme che permettano ai sistemi multilaterali di negoziazione di determinare il contenuto del documento di ammissione che un emittente è tenuto a presentare all'ammissione iniziale dei suoi titoli alla negoziazione. In tal caso, potrebbe essere opportuno che l'operatore del sistema multilaterale di negoziazione definisca il modo in cui il documento di ammissione verrà esaminato, il che non comporta necessariamente un'approvazione ufficiale da parte dell'autorità competente o del sistema multilaterale di negoziazione.

(14)

Quando l'offerta di titoli è destinata esclusivamente ad una ristretta cerchia di investitori che non siano investitori qualificati ovvero altri investitori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 345/2013 , l'elaborazione del prospetto costituisce un onere sproporzionato, tenuto conto del numero limitato di persone a cui l'offerta è destinata, e pertanto non dovrebbe essere richiesta. Tale regola dovrebbe ad esempio applicarsi in caso di offerta rivolta a parenti e conoscenti personali dei dirigenti della società.

(15)

Incentivare amministratori e dipendenti a detenere titoli della propria società può avere un impatto positivo sulla governance societaria e contribuire alla creazione di valore a lungo termine, promuovendo la dedizione e il senso di appartenenza dei dipendenti, allineando gli interessi rispettivi di azionisti e lavoratori e offrendo a questi ultimi opportunità di investimento. La partecipazione dei lavoratori nella proprietà dell'impresa in cui lavorano è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI), nelle quali è verosimile che i singoli dipendenti abbiano un ruolo significativo per il successo dell'impresa. Pertanto, non dovrebbe essere imposto alcun obbligo di redazione del prospetto per le offerte presentate nell'Unione nel quadro di piani di azionariato dei dipendenti, purché sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell'offerta, al fine di tutelare gli investitori. Per assicurare a tutti gli amministratori e a tutti i dipendenti parità di accesso ai piani di azionariato dei dipendenti, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia stabilito nell'Unione o al di fuori di essa, non dovrebbe più essere necessaria una decisione sull'equivalenza dei mercati dei paesi terzi, fintanto che detto documento venga messo a disposizione. In tal modo tutti i partecipanti ai piani di azionariato dei dipendenti beneficeranno di parità di trattamento e di informazione.

(16)

Le emissioni con effetto di diluizione delle azioni o dei titoli che danno accesso ad azioni indicano spesso operazioni con un impatto significativo sulla struttura del capitale, la situazione finanziaria e le prospettive future dell'emittente, per le quali le informazioni contenute nel prospetto sono necessarie. Per contro, quando l'emittente ha azioni già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, il prospetto non dovrebbe essere richiesto per le ammissioni successive delle stesse azioni sullo stesso mercato regolamentato, anche quando tali azioni derivino dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall'esercizio di diritti conferiti da altri titoli, purché le azioni nuovamente ammesse rappresentino una quota limitata delle azioni della stessa classe già emesse sullo stesso mercato regolamentato, a meno che tale ammissione sia combinata con un'offerta al pubblico rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi, più in generale, ai titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

(17)

Nell'applicare la definizione di «offerta al pubblico di titoli», un criterio decisivo dovrebbe essere la capacità dell'investitore di prendere una decisione individuale di acquistare o di sottoscrivere titoli. Pertanto, quando i titoli sono offerti senza un elemento di scelta individuale da parte del destinatario, ivi comprese le assegnazioni di titoli che non prevedono alcun diritto di rifiutare l'assegnazione, tale operazione non dovrebbe rientrare nella definizione di «offerta al pubblico di titoli» prevista dal presente regolamento.

(18)

Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati di titoli che non sono soggetti all'obbligo di pubblicare il prospetto dovrebbero poter redigere volontariamente un prospetto completo o un prospetto di crescita dell'Unione, se del caso, conformemente al presente regolamento . Pertanto, dovrebbero beneficiare del passaporto unico se scelgono di rispettare il presente regolamento su base volontaria.

(19)

L'obbligo di informativa mediante il prospetto non dovrebbe essere imposto per le offerte destinate unicamente a investitori qualificati. Diversamente la rivendita al pubblico o la negoziazione pubblica mediante l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiedono la pubblicazione di un prospetto.

(20)

Un prospetto valido redatto dall'emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale dei titoli tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di titoli fornisce informazioni sufficienti agli investitori, affinché questi possano prendere decisioni di investimento informate. Pertanto, gli intermediari finanziari che collocano titoli o che li rivendono successivamente dovrebbero essere autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto, purché valido e debitamente completato, e purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio consenso all'utilizzo. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dovrebbe poter porre condizioni al proprio consenso. Il consenso all'uso del prospetto, comprese le eventuali relative condizioni, dovrebbe essere espresso in un accordo scritto che consenta alle parti coinvolte di valutare se la rivendita o il collocamento finale dei titoli sia conforme all'accordo. Nel caso in cui sia dato il consenso, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto iniziale dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni in esso contenute e, nel caso di un prospetto di base, di fornire e depositare le condizioni definitive e non dovrebbe essere richiesto un altro prospetto. Tuttavia, qualora l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, l'intermediario finanziario dovrebbe essere tenuto a pubblicare un nuovo prospetto. In tal caso, l'intermediario finanziario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni fornite nel prospetto, comprese tutte le informazioni incluse mediante riferimento e, nel caso del prospetto di base, le condizioni definitive.

(21)

Grazie all'armonizzazione delle informazioni contenute nel prospetto dovrebbe essere possibile offrire una tutela equivalente agli investitori a livello dell'Unione. Per consentire agli investitore di prendere una decisione di investimento informata, il prospetto redatto ai sensi del presente regolamento dovrebbe contenere le informazioni pertinenti e necessarie in relazione a un investimento in titoli di cui un investitore avrebbe ragionevolmente bisogno per valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i profitti e le perdite e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, come pure i diritti connessi con i titoli. Tali informazioni dovrebbero essere elaborate e presentate in una forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile e dovrebbero essere adattate al tipo di prospetto redatto ai sensi del presente regolamento, compresi quelli redatti secondo il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie e il regime del prospetto di crescita dell'Unione . Il prospetto non dovrebbe contenere informazioni che non siano rilevanti o specifiche per l'emittente e i titoli in questione, in quanto ciò potrebbe nascondere le informazioni pertinenti per gli investitori e quindi compromettere la loro tutela. Di conseguenza, le informazioni incluse in un prospetto dovrebbero essere adattate per riflettere la natura e la situazione dell'emittente, la tipologia di titoli, la tipologia di investitori cui è destinata l'offerta o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché le probabili conoscenze di tali investitori e le informazioni che essi hanno a disposizione perché sono state rese pubbliche in virtù di altri obblighi giuridici o normativi.

(22)

La nota di sintesi del prospetto dovrebbe essere un'utile fonte di informazioni per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Dovrebbe essere una parte autonoma del prospetto e contenere le informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni alla negoziazione di titoli esaminare, analizzando il prospetto nel suo insieme allo scopo di prendere una decisione di investimento informata . Ciò implica che le informazioni presentate nella nota di sintesi non sono ripetute nel corpo principale del prospetto, salvo in caso di assoluta necessità. Tali informazioni chiave dovrebbero riguardare le caratteristiche essenziali ed i rischi dell'emittente, degli eventuali garanti e dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato , compresi identificatori unici come gli identificatori delle entità giuridiche (LEI) degli attori che partecipano all'offerta e i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) dei titoli in questione . Dovrebbe inoltre descrivere le condizioni generali dell'offerta. In particolare, nella nota di sintesi la presentazione dei fattori di rischio dovrebbe riguardare una selezione limitata di rischi specifici che l'emittente considera più pertinenti per l'investitore al momento di prendere una decisione di investimento . La descrizione dei fattori di rischio che figura nella nota di sintesi dovrebbe essere pertinente per l'offerta specifica ed essere redatta a beneficio esclusivo degli investitori. Essa non dovrebbe contenere osservazioni generiche sul rischio di investimento né limitare la responsabilità dell'emittente, dell'offerente o di qualsiasi persona che agisca per loro conto.

(22 bis)

La nota di sintesi dovrebbe contenere una chiara avvertenza che metta in evidenza i rischi, in particolare per gli investitori al dettaglio, nel caso dei titoli emessi da banche soggette a bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (6).

(23)

La nota di sintesi del prospetto dovrebbe essere breve, semplice e chiara e di facile comprensione per gli investitori. Dovrebbe essere redatta in un linguaggio chiaro, non tecnico, in modo da presentare le informazioni in modo facilmente accessibile. Non dovrebbe essere una semplice compilazione di brani del prospetto. È opportuno fissare una lunghezza massima della nota di sintesi, per assicurare che gli investitori non siano scoraggiati dal leggerla e per incoraggiare gli emittenti a selezionare le informazioni essenziali per gli investitori. In casi eccezionali, l'autorità competente dovrebbe tuttavia poter autorizzare l'emittente a redigere una nota di sintesi più lunga, al massimo di dieci facciate di formato A4 quando stampata, qualora la complessità delle attività dell'emittente, la natura dell'emissione o la natura dei titoli emessi lo renda necessario e qualora l'investitore sarebbe indotto in errore in assenza delle informazioni aggiuntive che figurano nella nota di sintesi.

(24)

Per assicurare una struttura uniforme della nota di sintesi del prospetto, dovrebbero essere previste sezioni generali e sottosezioni, con contenuto indicativo che l'emittente dovrebbe compilare con descrizioni brevi ed esplicative, includendo cifre, se necessario. Purché presentino le informazioni in maniera corretta ed equilibrata, gli emittenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere le informazioni che ritengono significative e utili.

(25)

Il modello della nota di sintesi del prospetto dovrebbe rifarsi il più possibile a quello del documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Quando i titoli rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1286/2014, nella nota di sintesi dovrebbe essere consentito il riutilizzo integrale del contenuto del documento contenente le informazioni chiave, al fine di ridurre al minimo i costi di conformità e gli oneri amministrativi a carico degli emittenti. Tuttavia non dovrebbe essere prevista una deroga all'obbligo di produrre una nota di sintesi quando è richiesto un documento contenente le informazioni chiave, in quanto quest'ultimo documento non contiene le informazioni essenziali sull'emittente e sull'offerta al pubblico o sull'ammissione alla negoziazione dei titoli in questione.

(26)

Nessuno dovrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile in base alla sola nota di sintesi, incluse le sue eventuali traduzioni, a meno che la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle parti in questione del prospetto. La nota di sintesi per gli investitori dovrebbe contenere una chiara avvertenza a tal fine.

(27)

Agli emittenti che regolarmente raccolgono finanziamenti sui mercati dei capitali dovrebbero essere messi a disposizione formati specifici del documento di registrazione e del prospetto, nonché procedure specifiche per la loro presentazione e approvazione, per garantire loro maggiore flessibilità e permettergli di sfruttare le opportunità del mercato. In ogni caso, i formati e le procedure dovrebbero essere facoltativi e lasciati alla scelta degli emittenti.

(28)

Per tutti i titoli diversi dai titoli di capitale, anche quando questi sono emessi in modo continuo o regolare o come parte di un piano di offerta, gli emittenti dovrebbero essere autorizzati a redigere il prospetto nella forma di prospetto di base. Il prospetto di base e le relative condizioni definitive dovrebbero contenere le stesse informazioni contenute nel prospetto.

(29)

È opportuno chiarire che le condizioni definitive di un prospetto di base dovrebbero contenere solo informazioni relative alla nota informativa sui titoli specifiche per la singola emissione e che possono essere determinate solo al momento della singola emissione. Tali informazioni possono includere, ad esempio, l'International Securities Identification Number, il prezzo di emissione, la data di scadenza, le cedole, la data di esercizio, il prezzo di esercizio, il prezzo di rimborso e altri elementi non noti al momento della redazione del prospetto di base. Se non sono incluse nel prospetto di base, le condizioni definitive non dovrebbero essere approvate dall'autorità competente, ma unicamente depositate presso l'autorità. Altre nuove informazioni che potrebbero influire sulla valutazione dell'emittente e dei titoli dovrebbero essere incluse in un supplemento al prospetto di base. Né le condizioni definitive né il supplemento dovrebbero essere utilizzati per includere un tipo di titoli che non sia già descritto nel prospetto di base.

(30)

In caso di utilizzo del prospetto di base, l'emittente dovrebbe redigere la nota di sintesi in relazione ad ogni singola emissione offerta, in modo da ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la leggibilità per gli investitori. La nota di sintesi specifica dell'emissione dovrebbe essere allegata alle condizioni definitive e dovrebbe essere approvata dall'autorità competente solo quando le condizioni definitive sono incluse nel prospetto di base o in un suo supplemento.

(31)

Per accrescere la flessibilità e l'efficacia sotto il profilo dei costi del prospetto di base, all'emittente dovrebbe essere consentito di redigere un prospetto di base composto da documenti distinti e di utilizzare il documento di registrazione universale come parte costitutiva del prospetto di base, se è un emittente frequente.

(32)

Gli emittenti frequenti dovrebbero essere incoraggiati a redigere un prospetto composto da documenti distinti, il che consentirebbe loro di ridurre i costi di conformità al presente regolamento e di reagire rapidamente al mercato. Pertanto, gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione dovrebbero avere la possibilità, ma non l'obbligo, di elaborare e pubblicare ogni esercizio finanziario il documento di registrazione universale contenente informazioni giuridiche, commerciali, finanziarie, contabili e sull'assetto azionario, oltre alla descrizione dell'emittente per l'esercizio finanziario. Ciò dovrebbe consentire all'emittente di tenere aggiornate le informazioni e, quando le condizioni di mercato diventino favorevoli per l'offerta o l'ammissione, di redigere il prospetto, aggiungendo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi. Il documento di registrazione universale dovrebbe avere varie finalità, nella misura in cui il suo contenuto dovrebbe essere lo stesso a prescindere dal fatto che l'emittente utilizzi successivamente il documento per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione di titoli di capitale, di titoli di debito o di strumenti derivati. Dovrebbe fungere da fonte di riferimento sull'emittente, fornire agli investitori e agli analisti le informazioni minime necessarie per formulare un giudizio informato sull'attività della società, sulla sua situazione finanziaria, gli utili, le prospettive future, la governance e l'assetto azionario.

(33)

L'emittente che abbia chiesto e ottenuto l'approvazione del documento di registrazione universale per due anni consecutivi può essere considerato noto all'autorità competente. Tutti i successivi documenti di registrazione universali e le relative modifiche dovrebbero pertanto poter essere presentati senza previa approvazione e riesaminati ex post dall'autorità competente se questa lo ritiene necessario , a meno che tali modifiche non riguardino un'omissione, un errore materiale o un'imprecisione che sono atti a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente . Ogni autorità competente dovrebbe decidere la frequenza dell'esame sulla base, ad esempio, della propria valutazione dei rischi dell'emittente, della qualità delle precedenti comunicazioni dell'emittente o del tempo trascorso dall'ultima volta in cui è stato esaminato un documento di registrazione universale depositato.

(34)

Fintanto che non sia stato integrato nel prospetto approvato, dovrebbe essere possibile modificare il documento di registrazione universale, o su base volontaria da parte dell'emittente, ad esempio in caso di una modifica sostanziale nella sua organizzazione o della sua situazione finanziaria, o su richiesta dell'autorità competente nel contesto di un esame successivo al deposito, quando non siano soddisfatti i criteri di completezza, trasparenza e coerenza. Le modifiche dovrebbero essere pubblicate secondo le stesse modalità del documento di registrazione universale. In particolare, quando l'autorità competente individua un'omissione o un errore materiale o un'imprecisione, l'emittente dovrebbe modificare il documento di registrazione universale rendendo pubblica la modifica senza indebiti ritardi. La procedura di modifica del documento di registrazione universale, non essendo in corso né un'offerta al pubblico né un'ammissione alla negoziazione di titoli, dovrebbe essere distinta dalla procedura di pubblicazione del supplemento al prospetto, che dovrebbe applicarsi solo dopo l'approvazione del prospetto.

(35)

Se l'emittente redige un prospetto composto da documenti distinti, tutte le parti che compongono il prospetto dovrebbero essere soggette ad approvazione, compresi, se del caso, il documento di registrazione universale e le relative modifiche, qualora siano stati depositati presso l'autorità competente ma non approvati. Nel caso di un emittente frequente, non dovrebbe essere necessario approvare, prima della pubblicazione, le modifiche al documento di registrazione universale, ma si dovrebbe invece permettere all'autorità competente di esaminarle ex post.

(36)

Per accelerare il processo di elaborazione del prospetto e per facilitare l'accesso efficace sotto il profilo dei costi ai mercati dei capitali, agli emittenti frequenti che producono un documento di registrazione universale dovrebbe essere concesso il beneficio di una procedura di approvazione più rapida, dato che la principale componente del prospetto è già stata approvata o è già disponibile per l'esame da parte dell'autorità competente. Il tempo necessario per ottenere l'approvazione del prospetto dovrebbe pertanto essere abbreviato quando il documento di registrazione assume la forma del documento di registrazione universale.

(37)

Nel rispetto della procedura per il deposito, la pubblicazione e lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione e dei termini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l'emittente dovrebbe essere autorizzato a pubblicare la relazione finanziaria annuale e semestrale di cui alla direttiva 2004/109/CE come parti del documento di registrazione universale, tranne nei casi in cui lo Stato membro di origine dell'emittente ai fini del presente regolamento sia diverso da quello ai fini della direttiva 2004/109/CE e la lingua del documento di registrazione non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2004/109/CE. In tal modo si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi connessi alle domande multiple, senza compromettere le informazioni a disposizione del pubblico o la vigilanza su tali relazioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE.

(38)

Per evitare decisioni di investimento prese sulla base di informazioni superate dovrebbe essere fissato un chiaro limite temporale alla validità dei prospetti. Al fine di migliorare la certezza del diritto, occorre che la validità del prospetto decorra dalla data della sua approvazione, data che può essere agevolmente verificata dall'autorità competente. L'offerta al pubblico di titoli sulla base del prospetto di base dovrebbe estendersi al di là del periodo di validità del prospetto di base solo in caso di approvazione prima della scadenza di un prospetto di base successivo che copra la continuazione dell'offerta.

(39)

Per loro natura, le informazioni sulle imposte sul reddito derivante dai titoli contenute in un prospetto possono avere solo carattere generale con poco valore informativo aggiunto per il singolo investitore. Poiché tali informazioni devono coprire non solo il paese in cui si trova la sede sociale dell'emittente ma anche i paesi in cui viene presentata l'offerta o chiesta l'ammissione alla negoziazione, nel caso in cui si applichi il regime di passaporto, il prospetto è costoso da produrre, il che potrebbe ostacolare le offerte transfrontaliere. Pertanto, il prospetto dovrebbe contenere solo un avviso circa il fatto che la legislazione fiscale dello Stato membro dell'investitore e dello Stato membro di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli. Tuttavia, il prospetto dovrebbe contenere informazioni appropriate in materia di tassazione quando l'investimento proposto comporta uno specifico regime fiscale, ad esempio nel caso di investimenti in titoli che prevedono un trattamento fiscale favorevole degli investitori.

(40)

Una volta che una classe di titoli è stata ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato, gli investitori ricevono un'informativa continua dall'emittente a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e della direttiva 2004/109/CE. La necessità di un prospetto completo è quindi meno acuta per le offerte al pubblico o le ammissioni alla negoziazione successive da parte dell'emittente. Dovrebbe quindi essere disponibile un prospetto semplificato distinto da utilizzare per le emissioni secondarie di contenuto ridotto rispetto a quanto richiesto secondo il regime ordinario, tenendo conto delle informazioni già pubblicate. Agli investitori devono comunque essere fornite informazioni consolidate e ben strutturate su elementi quali i termini dell'offerta e il suo contesto ▌. Pertanto, il prospetto semplificato per un'emissione secondaria dovrebbe includere le informazioni ridotte pertinenti di cui gli investitori avrebbero ragionevolmente bisogno per comprendere le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, i diritti connessi ai titoli, nonché i motivi dell'emissione e il suo impatto sull'emittente, in particolare la dichiarazione relativa al capitale circolante, la comunicazione dei fondi propri e dell'indebitamento, l'impatto sulla struttura complessiva del capitale e una nota di sintesi concisa in cui figurino le informazioni pertinenti divulgate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a partire dalla data dell'ultima emissione.

(41)

Il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie dovrebbe essere esteso anche ai titoli negoziati sui mercati di crescita per le PMI, dato che ai sensi della direttiva 2014/65/UE i relativi gestori sono tenuti a fissare e applicare regole intese ad assicurare un'informativa continua adeguata da parte degli emittenti i cui titoli sono negoziati nelle loro sedi. Il regime dovrebbe essere applicabile anche ai sistemi multilaterali di negoziazione diversi dai mercati di crescita per le PMI, se tali sistemi multilaterali di negoziazione presentano obblighi di informativa equivalenti a quelli imposti ai mercati di crescita per le PMI a norma della direttiva 2014/65/UE.

(42)

Il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie dovrebbe poter essere utilizzato soltanto dopo che sia trascorso un periodo minimo di tempo dall'ammissione iniziale alla negoziazione della classe di titoli dell'emittente. Un termine di 18 mesi dovrebbe garantire che l'emittente abbia rispettato almeno una volta l'obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva 2004/109/CE o ai sensi delle regole fissate dal gestore di mercato per i mercati di crescita per le PMI o da un sistema multilaterale di negoziazione con obblighi di informativa equivalenti .

(43)

Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione dei mercati dei capitali è agevolare l'accesso delle PMI al finanziamento sui mercati dei capitali nell'Unione. Dato che di norma queste imprese hanno bisogno di raccogliere importi relativamente più bassi rispetto ad altri emittenti, i costi di elaborazione del prospetto completo possono essere sproporzionatamente elevati e scoraggiare le imprese dall'offrire i loro titoli al pubblico. Allo stesso tempo, a causa delle loro dimensioni e dell'esiguità dei dati passati, le PMI potrebbero comportare un rischio di investimento specifico rispetto ai grandi emittenti e dovrebbero pubblicare informazioni sufficienti affinché gli investitori possano prendere le loro decisioni di investimento. Inoltre, per incoraggiare le PMI a ricorrere al finanziamento sui mercati dei capitali, il presente regolamento dovrebbe garantire che si accordi particolare attenzione ai mercati di crescita per le PMI. I mercati di crescita per le PMI sono uno strumento promettente per permettere alle imprese più piccole che stanno crescendo di raccogliere capitali. Il successo di tali sedi dipende tuttavia dalla loro attrattività per le imprese di una certa dimensione. Analogamente, gli emittenti che offrono al pubblico titoli di importo totale nell'Unione non superiore a 20 000 000 EUR beneficerebbero di un accesso più agevole al finanziamento sui mercati dei capitali per poter crescere e realizzare appieno il loro potenziale, e dovrebbero poter ottenere fondi a costi che non siano sproporzionatamente elevati. È pertanto opportuno che il presente regolamento istituisca un regime specifico e proporzionato di prospetto di crescita dell'Unione che sia a disposizione delle PMI, degli emittenti che offrono al pubblico titoli ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI e agli emittenti che offrono al pubblico titoli di importo totale nell'Unione non superiore a 20 000 000 EUR. Pertanto, è opportuno trovare il giusto equilibrio tra un accesso ai mercati finanziari efficiente sotto il profilo dei costi e la protezione degli investitori nel calibrare il contenuto del prospetto di crescita dell'Unione applicabile alle PMI, e quindi per realizzare questo obiettivo per le PMI dovrebbe essere sviluppato un regime di informativa specifico. Una volta approvati, i prospetti di crescita dell'Unione dovrebbero beneficiare del regime di passaporto ai sensi del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere validi per qualsiasi offerta al pubblico in tutta l'Unione.

(44)

Le informazioni ridotte che devono essere pubblicate nei prospetti di crescita dell'Unione dovrebbero essere calibrate in modo da dare risalto alle informazioni che sono significative e pertinenti nel caso di investimenti nei titoli emessi dovrebbero assicurare la proporzionalità tra la dimensione dell'impresa e il suo fabbisogno di finanziamenti, da un lato, e il costo di elaborazione del prospetto, dall'altro. Per assicurare che tali imprese possano redigere il prospetto senza dover sostenere costi non proporzionati alle loro dimensioni e quindi all'entità dei finanziamenti che intendono raccogliere, il regime del prospetto di crescita dell'Unione dovrebbe essere più flessibile rispetto a quello applicato alle società sui mercati regolamentati, nella misura compatibile con l'obiettivo di assicurare la pubblicazione delle informazioni essenziali necessarie per gli investitori.

(45)

È opportuno che il regime di informativa proporzionato relativo ai prospetti di crescita dell'Unione non sia disponibile qualora i titoli debbano essere ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato , perché gli investitori sui mercati regolamentati dovrebbero essere certi che gli emittenti dei titoli in cui investono sono soggetti ad un insieme unico di norme in materia di informativa. Non si dovrebbe pertanto creare , per l'ammissione dei titoli sui mercati regolamenti, un sistema di informativa a due livelli in funzione delle dimensioni dell'emittente.

(46)

Il prospetto di crescita dell'Unione dovrebbe essere un documento standard di facile compilazione per gli emittenti e dovrebbe contenere informazioni chiave sull'emittente, sui titoli e sull'offerta. La Commissione dovrebbe elaborare atti delegati per specificare il contenuto ridotto e il formato del prospetto di crescita dell'Unione standard. Nel definire i dettagli del regime di informativa proporzionato relativo ai prospetti di crescita dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di assicurare che il prospetto di crescita dell'Unione sia notevolmente ed effettivamente semplificato rispetto al prospetto completo, in termini di oneri amministrativi e costi di emissione, della necessità di agevolare l'accesso ai mercati dei capitali per le PMI garantendo nel contempo la fiducia degli investitori che investono in tali imprese, della necessità di ridurre al minimo i costi e gli oneri per le PMI, della necessità di ottenere tipi specifici di informazioni particolarmente significative per le PMI, delle dimensioni dell'emittente e da quanto tempo opera, delle varie tipologie e caratteristiche delle offerte e dei diversi tipi di informazioni necessarie agli investitori per quanto riguarda le differenti tipologie di titoli.

 

(48)

L'obiettivo primario che si intende raggiungere con l'inclusione dei fattori di rischio nel prospetto è assicurare che gli investitori compiano una valutazione informata di tali rischi e che prendano quindi decisioni di investimento in piena conoscenza dei fatti. I fattori di rischio dovrebbero quindi limitarsi ai rischi significativi e specifici per l'emittente e i suoi titoli e che sono confermati dal contenuto del prospetto. Il prospetto non dovrebbe contenere fattori di rischio generici e servire soltanto come esclusione della responsabilità, oscurando fattori di rischio più specifici di cui gli investitori dovrebbero essere a conoscenza, perché in tal modo si impedirebbe che il prospetto presenti le informazioni in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile. L'ESMA dovrebbe elaborare orientamenti sulla valutazione della specificità e della significatività dei fattori di rischio per aiutare le autorità competenti nell'esame dei fattori di rischio in modo tale da incoraggiare un'informativa adeguata e mirata sui fattori di rischio da parte degli emittenti.

(49)

L'omissione dal prospetto di informazioni riservate dovrebbe essere consentita in determinate circostanze, mediante deroga concessa dall'autorità competente, per evitare situazioni pregiudizievoli per l'emittente.

(50)

Gli Stati membri pubblicano molte informazioni sulla loro situazione finanziaria, in generale disponibili pubblicamente. Di conseguenza, quando uno Stato membro garantisce un'offerta di titoli, le predette informazioni non dovrebbero essere fornite nel prospetto.

(51)

La possibilità accordata agli emittenti di incorporare informazioni nel prospetto mediante riferimento a documenti contenenti le informazioni da pubblicare nel prospetto o nel prospetto di base  — a condizione che tali documenti siano stati in precedenza depositati elettronicamente — dovrebbe semplificare la procedura di redazione del prospetto e ridurre i costi per gli emittenti senza compromettere la tutela degli investitori. Tuttavia, questo obiettivo di semplificazione e riduzione dei costi di redazione di un prospetto non dovrebbe essere conseguito a scapito di altri interessi che il prospetto mira a tutelare, inclusa l'accessibilità delle informazioni. Le informazioni incluse mediante riferimento dovrebbero seguire il regime linguistico applicabile al prospetto. Le informazioni incluse mediante riferimento possono riferirsi a dati relativi agli esercizi passati; tuttavia, qualora le informazioni non siano più pertinenti, a causa di variazioni significative, nel prospetto dovrebbe figurare una dichiarazione in tal senso e dovrebbero essere fornite informazioni aggiornate. Inoltre, gli emittenti frequenti dovrebbero poter decidere di includere le eventuali modifiche del documento di registrazione universale mediante un riferimento dinamico nel prospetto. Tale riferimento dinamico garantirebbe che il lettore sia sempre rinviato alla versione più recente del documento di registrazione universale, senza che sia necessario un supplemento. L'utilizzo di un riferimento dinamico invece di un supplemento non dovrebbe pregiudicare il diritto di revoca dell'investitore.

(52)

Le informazioni previste dalla regolamentazione ▌ dovrebbero poter essere incluse nel prospetto mediante riferimento. Gli emittenti i cui titoli sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione e gli emittenti che sono esentati dalla pubblicazione della relazione finanziaria annuale e semestrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE dovrebbero anche essere autorizzati a includere, mediante riferimento, nel prospetto in tutto o in parte le proprie informazioni finanziarie annuali e infrannuali, la relazione di audit, il bilancio, la relazione di gestione o la dichiarazione sul governo societario, purché siano pubblicati elettronicamente.

(53)

Non tutti gli emittenti hanno accesso a informazioni e orientamenti adeguati sulla procedura di controllo e approvazione e sulla procedura da seguire per ottenere l'approvazione del prospetto, dato che le autorità competenti degli Stati membri seguono approcci diversi. Il presente regolamento dovrebbe eliminare dette differenze armonizzando le norme relative alla procedura di controllo e di approvazione e semplificando la procedura di approvazione da parte delle autorità nazionali competenti , per assicurare che tutte le autorità competenti adottino un approccio convergente nell'esame della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto. Gli orientamenti sulle procedure da seguire per ottenere l'approvazione del prospetto dovrebbero essere accessibili al pubblico sui siti web delle autorità competenti. L'ESMA dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel promuovere la convergenza della vigilanza in questa materia, utilizzando i poteri che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In particolare, l'ESMA dovrebbe effettuare verifiche inter pares delle attività delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento entro un lasso di tempo adeguato prima del riesame del presente regolamento e conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA dovrebbe mettere a punto un sistema di flusso di lavoro centrale che integri il processo di approvazione del prospetto dal suo inizio fino all'approvazione, permettendo alle autorità competenti, all'ESMA e agli emittenti di gestire e monitorare le richieste di approvazione online. Tale sistema fornirebbe le informazioni chiave e consentirebbe all'ESMA e alle autorità competenti di promuovere la convergenza dei processi e delle procedure di approvazione dei prospetti nell'Unione e di garantire che, in futuro, i prospetti siano approvati nello stesso modo in tutta l'Unione.

(53 bis)

L'ESMA dovrebbe valutare insieme alle autorità competenti la concezione, il finanziamento e il funzionamento di un sistema di flusso di lavoro centrale nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali.

(54)

Per facilitare l'accesso ai mercati degli Stati membri, è importante che siano pubblicate le spese addebitate dalle autorità competenti per l'approvazione e il deposito del prospetto e dei relativi documenti , e che queste siano ragionevoli . Le spese imposte agli emittenti stabiliti in un paese terzo dovrebbero riflettere l'onere che tale emissione rappresenta.

(55)

Dato che internet assicura il facile accesso alle informazioni, e per assicurare una migliore accessibilità agli investitori, il prospetto approvato dovrebbe essere sempre pubblicato in formato elettronico. Il prospetto dovrebbe essere pubblicato in un'apposita sezione del sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, o, se applicabile, sul sito web degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario, o sul sito web del mercato regolamentato in cui è chiesta l'ammissione alla negoziazione, o del gestore del sistema multilaterale di negoziazione, e dovrebbe essere trasmesso dall'autorità competente all'ESMA assieme ai pertinenti dati che ne consentono la classificazione. L'ESMA dovrebbe fornire un meccanismo centralizzato di stoccaggio dei prospetti che offra al pubblico l'accesso gratuito e strumenti di ricerca idonei. Per assicurare che gli investitori abbiano accesso a dati affidabili da poter utilizzare e analizzare in modo tempestivo ed efficiente, le informazioni chiave contenute nei prospetti, come il codice ISIN di identificazione dei titoli e il codice LEI di identificazione degli emittenti, degli offerenti e dei garanti, dovrebbero essere leggibili mediante dispositivi elettronici, anche quando si utilizzano metadati. I prospetti dovrebbero rimanere a disposizione del pubblico per almeno 10 anni dopo la loro pubblicazione, per assicurare che il periodo di disponibilità pubblica sia allineato a quello delle relazioni finanziarie annuali e semestrali ai sensi della direttiva 2004/109/CE. Tuttavia, il prospetto su un supporto durevole dovrebbe essere sempre fornito agli investitori, gratuitamente e su richiesta.

(56)

È anche necessario armonizzare la pubblicità, al fine di evitare di minare la fiducia del pubblico e di pregiudicare il corretto funzionamento dei mercati finanziari. La correttezza e l'accuratezza della pubblicità, nonché la sua coerenza con il contenuto del prospetto sono della massima importanza per la tutela degli investitori, compresi gli investitori al dettaglio . Fatto salvo il regime di passaporto previsto dal presente regolamento, il controllo della pubblicità è parte integrante delle funzioni delle autorità competenti. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene diffusa la pubblicità dovrebbe avere il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nel presente regolamento dell'attività pubblicitaria relativa a un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato. Se necessario, lo Stato membro di origine dovrebbe assistere l'autorità competente dello Stato membro in cui viene diffusa la pubblicità nel valutare la coerenza di quest'ultima con le informazioni contenute nel prospetto. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 30, paragrafo 1, il controllo della pubblicità da parte di un'autorità competente non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in qualsiasi Stato membro ospitante.

(57)

Ogni nuovo fattore significativo, errore materiale o imprecisione che potrebbero influenzare la valutazione dell'investimento, che emergono dopo la pubblicazione del prospetto ma prima della chiusura dell'offerta o dell'inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, dovrebbero essere debitamente valutati dagli investitori, e pertanto dovrebbero richiedere l'approvazione e la pubblicazione tempestive di un supplemento al prospetto.

(58)

Per accrescere la certezza giuridica, dovrebbe essere chiarito il termine entro il quale l'emittente deve pubblicare il supplemento al prospetto e il termine entro il quale gli investitori hanno il diritto di revocare la loro accettazione dell'offerta a seguito della pubblicazione del supplemento. Da una parte, l'obbligo di pubblicare il supplemento al prospetto dovrebbe vigere fino alla chiusura definitiva del periodo di offerta o, se successivo, fino al momento in cui inizia la negoziazione dei titoli sul mercato regolamentato. D'altra parte, il diritto di revocare l'accettazione dovrebbe applicarsi solo se il prospetto si riferisce a un'offerta di titoli al pubblico e il nuovo fattore, errore o imprecisione sia emerso prima della chiusura definitiva dell'offerta e della consegna dei titoli. Pertanto, il diritto di revoca dovrebbe essere connesso alla tempistica del nuovo fattore, dell'errore o dell'imprecisione che hanno causato il supplemento e dovrebbe supporre che tale evento si sia verificato mentre l'offerta era ancora aperta e prima della consegna dei titoli. Per accrescere la certezza giuridica, il supplemento al prospetto dovrebbe precisare la data ultima alla quale il diritto di revoca è esercitabile. Gli intermediari finanziari dovrebbero facilitare la procedura con cui gli investitori esercitano il loro diritto di revocare le accettazioni.

(59)

L'obbligo cui è tenuto l'emittente di tradurre l'intero prospetto in tutte le lingue nazionali dei paesi interessati scoraggia le offerte transfrontaliere o le negoziazioni multiple. Per agevolare le offerte transfrontaliere, quando il prospetto è redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, solo la nota di sintesi dovrebbe essere tradotta nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante/degli Stati membri ospitanti o dello Stato membro di origine/degli Stati membri di origine o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella parte dello Stato membro in cui è distribuito il prodotto di investimento .

(60)

L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbero avere il diritto di ricevere dall'autorità competente dello Stato membro di origine un certificato attestante che il prospetto , o il documento di registrazione universale quando sia stato approvato solo tale documento, è stato redatto ai sensi del presente regolamento. L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe inoltre notificare all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto o del documento di registrazione universale, se del caso, il certificato di approvazione del prospetto indirizzato all'autorità dello Stato membro ospitante in modo che l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto o del documento di registrazione universale, se del caso, abbia la certezza del se e del quando la notifica abbia avuto effettivamente luogo.

(61)

Al fine di assicurare che gli obiettivi del presente regolamento siano pienamente conseguiti, è altresì necessario includere nel suo ambito di applicazione i titoli emessi da emittenti soggetti alle disposizioni legislative di paesi terzi. ▌Per assicurare lo scambio di informazioni e la cooperazione con le autorità dei paesi terzi in relazione all'effettiva applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero concludere accordi di cooperazione con le rispettive controparti nei paesi terzi. La trasmissione di dati personali in base a tali accordi dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(62)

L'esistenza di più autorità competenti, con responsabilità diverse, negli Stati membri può generare costi inutili e determinare una sovrapposizione di responsabilità senza comportare vantaggi supplementari. In ciascuno Stato membro dovrebbe essere designata un'unica autorità competente per l'approvazione dei prospetti e per l'assunzione di responsabilità in ordine alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tale autorità dovrebbe essere un organismo di natura amministrativa, costituito in forma tale da garantirne l'indipendenza dagli operatori economici e da evitare conflitti di interesse. La designazione di un'autorità competente per l'approvazione dei prospetti non dovrebbe escludere la cooperazione tra tale autorità ed altre entità, quali autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa o autorità incaricate della vigilanza sulle quotazioni, al fine di assicurare l'efficienza del processo di controllo e di approvazione dei prospetti nel comune interesse degli emittenti, degli investitori, dei partecipanti al mercato e dei mercati stessi. La delega di funzioni da parte dell'autorità competente ad un'altra entità dovrebbe essere consentita soltanto laddove essa si riferisce alla pubblicazione di prospetti approvati.

(63)

Il conferimento alle autorità competenti degli Stati membri di una serie di strumenti, poteri e risorse effettivi garantisce l'efficacia della vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere, in particolare, una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine, che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti degli Stati membri conformemente al diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo richieda, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell'esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonomi nelle loro decisioni.

(64)

Ai fini dell'individuazione di violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti possano avere accesso ai locali, diversi dalle abitazioni private, delle persone fisiche al fine di sequestrare documenti. L'accesso a tali locali è necessario quando vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati connessi all'oggetto dell'ispezione o indagine esistano e possano essere pertinenti per dimostrare la violazione del presente regolamento. Inoltre, l'accesso a tali locali è necessario quando la persona cui è già stato chiesto di fornire l'informazione non ha dato seguito alla richiesta; oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, ad essa non verrebbe dato seguito o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti.

(65)

In linea con la comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e al fine di garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Le sanzioni e le misure amministrative dovrebbero essere effettive, proporzionali e dissuasive e assicurare un approccio comune negli Stati membri e un effetto dissuasivo. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la facoltà degli Stati membri di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative.

(66)

Per assicurare che le decisioni prese dalle autorità competenti abbiano un effetto dissuasivo sul pubblico in generale, dette decisioni dovrebbero di regola essere pubblicate, a meno che conformemente al presente regolamento l'autorità competente ritenga necessario optare per una pubblicazione in forma anonima, per il rinvio della pubblicazione o per la non pubblicazione delle sanzioni.

(67)

Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per le sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento che sono disciplinate dal diritto penale nazionale al [data di applicazione del presente regolamento]. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni amministrative e penali per la medesima violazione, ma dovrebbero essere in grado di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

(68)

Le segnalazioni di eventuali irregolarità possono portare nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti che se ne servono per individuare e irrogare sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive e potenziali del presente regolamento, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni.

(69)

Per specificare gli obblighi di cui al presente regolamento, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda ▌ le informazioni minime che devono contenere i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere f) e g), e paragrafo 4, lettere d) ed e), l'adeguamento delle definizioni di cui all'articolo 2, ▌ il modello del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive, e le informazioni specifiche che devono essere incluse nel prospetto, le informazioni minime contenute nel documento di registrazione universale, le informazioni ridotte contenute nel prospetto semplificato ▌ per le emissioni secondarie e le PMI, il contenuto ridotto e il formato specifici del prospetto di crescita dell'Unione previsto dal presente regolamento , la pubblicità per i titoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e i criteri generali di equivalenza dei prospetti redatti da emittenti dei paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , e che tali consultazioni siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione ▌ degli atti delegati , il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati .

(70)

Per assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto concerne l'equivalenza della legislazione dei paesi terzi in materia di prospetto, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione delle decisioni relative all'equivalenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(71)

Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare un'adeguata tutela degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA, in quanto organismo con una competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

(72)

È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dall'ESMA, per quanto riguarda il contenuto e il formato della presentazione delle informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati da includere nella nota di sintesi, il controllo, l'approvazione, la presentazione e l'esame del documento di registrazione universale, nonché le condizioni per la sua modifica o il suo aggiornamento e le condizioni di perdita dello status di emittente frequente, le informazioni da includere mediante riferimento e gli altri tipi di documenti richiesti ai sensi della normativa dell'Unione, le procedure di controllo e di approvazione del prospetto, la pubblicazione del prospetto, i dati necessari per la classificazione dei prospetti nel meccanismo di stoccaggio gestito dall'ESMA, le disposizioni riguardanti la pubblicità, le situazioni in cui un fattore nuovo significativo, un errore materiale o un'imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto, le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l'ESMA in applicazione dell'obbligo di collaborazione e il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(73)

Dovrebbe altresì essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È opportuno incaricare l'ESMA dell'elaborazione delle norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione relativamente ai formulari standard, ai modelli e alle procedure per la notifica del certificato di approvazione, del prospetto, del supplemento al prospetto e della traduzione del prospetto e/o della nota di sintesi, ai formulari standard, ai modelli e alle procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e alle procedure e ai formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA.

(74)

Nell'esercizio dei suoi poteri delegati e di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi:

la necessità di assicurare la fiducia nei mercati finanziari degli investitori al dettaglio e delle PMI, promuovendo elevati livelli di trasparenza su tali mercati;

la necessità di calibrare gli obblighi in materia di informativa relativa al prospetto tenendo conto delle dimensioni dell'emittente e delle informazioni che l'emittente è già tenuto a comunicare a norma della direttiva 2004/109/CE e del regolamento (UE) n. 596/2014,

la necessità di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai mercati dei capitali, assicurando allo stesso tempo che gli investitori possano investire con fiducia nelle PMI;

la necessità di offrire agli investitori una vasta gamma di opportunità di investimento alternative e un livello di informazione e di tutela su misura delle loro caratteristiche,

la necessità di assicurare che autorità di regolamentazione indipendenti provvedano ad una messa in applicazione coerente delle norme, specie nel campo della lotta contro i reati dei cosiddetti «colletti bianchi»,

la necessità di un elevato livello di trasparenza e di consultazione di tutti i partecipanti ai mercati, come pure del Parlamento europeo e del Consiglio,

la necessità di incentivare l'innovazione nei mercati finanziari per promuoverne il dinamismo e l'efficienza,

la necessità di garantire la stabilità sistemica dei mercati finanziari con un monitoraggio stretto e reattivo dell'innovazione finanziaria,

la necessità di ridurre il costo del capitale e di allargare l'accesso al medesimo,

la necessità di contemperare a lungo termine i costi e i benefici delle misure di esecuzione per tutti i partecipanti al mercato,

la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari dell'Unione senza pregiudicare l'indispensabile ampliamento della cooperazione internazionale,

la necessità di garantire condizioni uniformi per tutti i partecipanti al mercato definendo una normativa dell'Unione ogni volta che ciò risulti opportuno,

la necessità di garantire la coerenza con le altre norme dell'Unione nel settore, in quanto l'asimmetria informativa e la mancanza di trasparenza possono compromettere il funzionamento dei mercati e soprattutto nuocere ai consumatori e ai piccoli investitori.

(75)

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, quali lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbero essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(76)

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe riesaminarne l'applicazione e valutare in particolare se il regime di informativa per le emissioni secondarie e per le PMI, il documento di registrazione universale e la nota di sintesi del prospetto continuino ad essere mezzi appropriati per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

(77)

L'applicazione degli obblighi enunciati nel presente regolamento dovrebbe essere rinviata per consentire l'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione e permettere ai partecipanti al mercato di assimilare le nuove misure e pianificarne l'applicazione.

(78)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la tutela degli investitori e accrescere l'efficienza del mercato, istituendo allo stesso tempo l'Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della loro portata o dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(79)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.

(80)

Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ▌.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo e ambito d'applicazione

1.   Scopo del presente regolamento è stabilire i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito in uno Stato membro.

2.   Il presente regolamento , ad eccezione dell'articolo 4, non si applica ai seguenti tipi di titoli:

(a)

alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo▌;

(b)

ai titoli diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o da un ente regionale o locale di uno Stato membro, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri;

(c)

alle azioni nel capitale delle banche centrali di Stati membri;

(d)

ai titoli che beneficiano della garanzia piena, incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di un ente regionale o locale di uno Stato membro;

(e)

ai titoli emessi da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro, al fine di procurarsi i finanziamenti necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi;

 

(g)

alle quote non fungibili di capitale il cui scopo principale sia quello di conferire al titolare il diritto di occupare un appartamento, un'altra forma di bene immobile o parte degli stessi e a condizione che le quote non possano essere cedute senza rinunciare a tale diritto;

 

(i)

ai titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 75 000 000 di EUR per ente creditizio su un periodo di 12 mesi, a condizione che tali titoli:

(i)

non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

(ii)

non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.

3.   Il presente regolamento , ad eccezione dell'articolo 4, non si applica ai seguenti tipi di offerta al pubblico di titoli:

(a)

l'offerta di titoli unicamente a investitori qualificati;

(b)

l'offerta di titoli rivolta a meno di 350 persone fisiche o giuridiche per Stato membro e a un massimo complessivo di 4 000 persone fisiche o giuridiche nell'Unione , diverse dagli investitori qualificati ovvero da altri investitori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 345/2013 ;

(c)

l'offerta di titoli rivolta a investitori che acquistano titoli per un corrispettivo totale di almeno 100 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata;

(d)

l'offerta di titoli per un corrispettivo totale nell'Unione inferiore a  1 000 000  EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi;

(e)

le azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

(f)

i titoli offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;

(g)

i titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;

(h)

i dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

(i)

i titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un'impresa collegata, indipendentemente dal fatto che sia stabilita all'interno dell'Unione o meno, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell'offerta o dell'assegnazione.

Gli Stati membri non estendono l'obbligo di redigere il prospetto a norma del presente regolamento alle offerte di titoli di cui al primo comma, lettera d). Inoltre, gli Stati membri si astengono dall'imporre, in relazione a tali tipi di offerte, altri obblighi di informativa a livello nazionale che potrebbero costituire un onere sproporzionato o inutile. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA gli obblighi di informativa applicati a livello nazionale, ove previsti, ivi compreso il testo delle disposizioni pertinenti.

4.   Il presente regolamento non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei tipi seguenti di titoli:

(a)

titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20 per cento del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

(b)

azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall'esercizio di diritti conferiti da altri titoli, quando queste nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20 per cento del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato. Qualora il prospetto sia stato redatto in conformità con il presente regolamento o la direttiva 2003/71/CE al momento dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli che danno accesso alle azioni, o qualora i titoli che danno accesso alle azioni siano stati emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il presente regolamento non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di queste nuove azioni, indipendentemente dalla percentuale da loro rappresentata in relazione al numero di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

(c)

azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, qualora l'emissione di queste nuove azioni non comporti un aumento del capitale emesso;

(d)

titoli offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;

(e)

titoli offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente;

(f)

azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta o dell'assegnazione;

(g)

titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o di un'impresa collegata, indipendentemente dal fatto che sia stabilita all'interno dell'Unione o meno, a condizione che detti titoli siano della stessa classe dei titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell'offerta o dell'assegnazione;

(h)

titoli già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

(i)

tali titoli, o titoli della stessa classe, siano ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;

(ii)

per i titoli ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo il 1o luglio 2005, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata oggetto di un prospetto approvato e pubblicato in conformità con la direttiva 2003/71/CE;

(iii)

ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE (14) del Consiglio o alla direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

(iv)

gli obblighi continui per la negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti; e

(v)

la persona che chiede l'ammissione di un titolo alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico nello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione, secondo le modalità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, un documento il cui contenuto è conforme all'articolo 7, redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione. Tale documento deve indicare dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi permanenti di informazione.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 42 per stabilire le informazioni minime contenute nei documenti di cui al paragrafo 3, lettere f) e g), e al paragrafo 4, lettere d) ed e) del presente articolo.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«titoli»: i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, a eccezione degli strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE aventi una scadenza inferiore a 12 mesi;

b)

«titoli di capitale»: le azioni e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

c)

«titoli diversi dai titoli di capitale»: tutti i titoli che non siano titoli di capitale;

d)

«offerta al pubblico di titoli»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei titoli offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali titoli. Questa definizione si applica anche al collocamento di titoli tramite intermediari finanziari;

e)

«investitori qualificati»: le persone o i soggetti di cui all'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE e le persone o i soggetti che siano, su richiesta, trattati come clienti professionali conformemente all'allegato II, sezione II, della direttiva 2014/65/UE o che siano riconosciuti come controparti qualificate ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2014/65/UE, a meno che abbiano richiesto di essere trattati come clienti non professionali. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati;

f)

«piccole e medie imprese (PMI)»:

società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 di EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 di EUR; oppure

piccole e medie imprese quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE;

g)

«ente creditizio»: un'impresa quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

h)

«emittente»: una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere titoli;

i)

«persona che effettua un'offerta» (o «offerente»): qualsiasi persona giuridica o fisica che offra titoli al pubblico;

j)

«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

k)

«pubblicità»: annunci

relativi ad una specifica offerta al pubblico di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato;

pubblicati a cura o per conto dell'emittente, dell'offerente, della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o del garante; e

miranti a sollecitare specificamente la potenziale sottoscrizione o acquisizione dei titoli;

l)

«informazioni previste dalla regolamentazione»: tutte le informazioni che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma della direttiva 2004/109/CE o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 1, lettera k), di detta direttiva e degli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 ;

m)

«Stato membro di origine»:

i)

per tutti gli emittenti di titoli stabiliti nell'Unione che non siano menzionati al punto ii), lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede legale;

ii)

per l'emissione di titoli diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario sia di almeno 1 000 EUR e per l'emissione di titoli diversi dai titoli di capitale che conferiscano il diritto di acquisire valori mobiliari o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente dei titoli diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente dei titoli sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede legale o nel quale i titoli sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale i titoli sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione. La stessa regola si applica ai titoli diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore nominale minimo sia pressoché equivalente a 1 000 EUR;

iii)

per tutti gli emittenti di titoli aventi sede in un paese terzo che non siano menzionati al punto ii), lo Stato membro nel quale i titoli sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo in una delle seguenti circostanze:

qualora lo Stato membro di origine non fosse stato determinato da una loro scelta,

conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE;

n)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui viene effettuata un'offerta di titoli al pubblico o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato , qualora sia diverso dallo Stato membro di origine;

n bis)

«autorità competente»: l'autorità designata da ogni Stato membro a norma dell'articolo 29, salvo disposizione contraria del presente regolamento;

o)

«organismo di investimento collettivo ▌»: gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (17) e i fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (18);

p)

«quota di un organismo di investimento collettivo»: i titoli emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;

q)

«approvazione»: l'atto positivo al termine del controllo, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto;

r)

«prospetto di base»: un prospetto che risponda ai requisiti di cui all'articolo 8 del presente regolamento, e contenente, a scelta dell'emittente, le condizioni definitive dell'offerta;

s)

«giorni lavorativi»: ai fini del presente regolamento, i giorni lavorativi dell'autorità competente esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi quali definiti dalla legge nazionale applicabile all'autorità competente;

t)

«sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;

u)

«mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE;

v)

«emittente di un paese terzo»: un emittente avente sede in un paese terzo;

v bis)

«supporto durevole»: qualsiasi strumento che:

i)

permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e

ii)

consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

2.   Per tener conto degli sviluppi tecnici che si verificano nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare alcuni elementi tecnici delle definizioni contenute al paragrafo 1 del presente articolo, tranne la definizione di «piccole e medie imprese (PMI)» di cui al paragrafo 1, lettera f), tenendo conto della situazione sui vari mercati nazionali, ▌della legislazione dell'Unione e ▌degli sviluppi economici.

Articolo 3

Obbligo di pubblicare un prospetto e relativa esenzione

1.   I titoli ▌possono essere offerti al pubblico nell'Unione solo previa pubblicazione di un prospetto in conformità del presente regolamento .

2.    Fatto salvo l'articolo 15, uno Stato membro può decidere di esentare le offerte di titoli al pubblico dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che ▌il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione non superi l'importo di 5 000 000 EUR calcolato su un periodo di 12 mesi.

Le offerte al pubblico presentate in virtù dell'esenzione di cui al primo comma:

(a)

non beneficiano del regime del passaporto ai sensi del presente regolamento e, pertanto, gli articoli 23 e 24 non si applicano;

(b)

recano una chiara indicazione che l'offerta al pubblico non è di natura transfrontaliera; e

(c)

non sollecitano attivamente gli investitori al di fuori dello Stato membro di cui al primo comma.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA qualsiasi decisione adottata in conformità del primo comma nonché la soglia scelta per il corrispettivo totale ivi indicato.

3.   I titoli ▌possono essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito all'interno dell'Unione soltanto previa pubblicazione di un prospetto.

3 bis.     Al fine di tenere presenti le variazioni dei cambi, tra cui i tassi di inflazione e di cambio delle valute diverse dall'euro, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 42, misure volte a specificare la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 4

Prospetto facoltativo

Quando un'offerta di titoli al pubblico o l'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato è al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento come specificato all'articolo 1, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha il diritto di redigere volontariamente un prospetto ovvero un prospetto UE della crescita, a seconda del caso, in conformità del presente regolamento.

Tale prospetto redatto su base facoltativa e approvato dall'autorità competente dello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), comporta tutti i diritti e gli obblighi di un prospetto richiesto ▌dal presente regolamento ed è soggetto a tutte le disposizioni del presente regolamento, sotto la vigilanza di detta autorità competente.

Articolo 5

Rivendita successiva dei titoli

Ogni successiva rivendita di titoli che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta di titoli esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in conformità dell' articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d), è considerata come un'offerta separata e per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta di titoli al pubblico si applica la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). Il collocamento di titoli tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il collocamento finale non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d).

Non è obbligatoria la pubblicazione di un prospetto aggiuntivo nelle predette rivendite successive di titoli o nei predetti collocamenti finali di titoli tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell'articolo 12 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso al suo utilizzo mediante accordo scritto.

CAPO II

REDAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 6

Il prospetto

1.   Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2, il prospetto contiene le informazioni pertinenti e necessarie di cui un investitore avrebbe ragionevolmente bisogno nel caso di un investimento in titoli onde poter valutare con cognizione di causa:

(a)

la situazione patrimoniale e finanziaria, i profitti e le perdite e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti; e

(b)

i diritti connessi ai titoli stessi.

Le informazioni sono redatte e presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile e possono variare in funzione:

(a)

della natura dell'emittente;

(b)

della tipologia dei titoli;

(c)

della situazione dell'emittente;

(d)

se del caso, della tipologia di investitore cui è destinata l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione, delle probabili conoscenze di tale tipologia di investitore nonché del mercato in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione;

(e)

delle eventuali informazioni messe a disposizione degli investitori in ragione degli obblighi che incombono all'emittente dei titoli in virtù del diritto nazionale o dell'Unione ovvero delle norme dell'eventuale autorità competente o sede di negoziazione da cui o in cui i titoli dell'emittente sono quotati o ammessi alla negoziazione, informazioni cui è possibile accedere mediante un meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE;

(f)

dell'applicabilità di un eventuale regime d'informativa proporzionato ovvero semplificato di cui agli articoli 14 e 15.

2.   L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti.

Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sui titoli e una nota di sintesi, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 7 , e dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa sui titoli contiene informazioni concernenti i titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Articolo 7

La sintesi del prospetto

1.   Il prospetto contiene una nota di sintesi che fornisce le informazioni chiave di cui gli investitori necessitano per comprendere la natura e i rischi dell'emittente, del garante e dei titoli che vengono offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che deve essere letta insieme con le altre parti del prospetto al fine di aiutare gli investitori al momento di decidere se investire in tali titoli.

In deroga al primo comma, ove il prospetto si riferisca all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli diversi dai titoli di capitale offerti unicamente a investitori qualificati, non è richiesta alcuna nota di sintesi.

2.   Il contenuto della nota di sintesi è accurato, corretto, chiaro e non fuorviante. Esso è letto come un'introduzione al prospetto ed è conforme alle altre parti di quest'ultimo.

3.   La nota di sintesi è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e consiste al massimo di sei facciate di formato A4 quando stampato.

Tuttavia, soltanto in casi eccezionali, l'autorità competente può autorizzare l'emittente a redigere una nota di sintesi più lunga, al massimo di dieci facciate di formato A4 quando stampato, qualora la complessità delle attività dell'emittente, la natura dell'emissione o la natura dei titoli emessi lo renda necessario e qualora sussista il rischio che l'investitore sia indotto in errore in assenza delle informazioni aggiuntive nella nota di sintesi.

La nota di sintesi ▌:

(a)

è presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

(b)

è scritta in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, sintetico e comprensibile al tipo di investitori interessati .

4.   La nota di sintesi è composta delle seguenti quattro sezioni:

(a)

un'introduzione contenente avvertenze generali e specifiche, anche sull'entità della possibile perdita per gli investitori nella peggiore delle ipotesi;

(b)

le informazioni chiave concernenti l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ;

(c)

le informazioni chiave sui titoli;

(d)

le informazioni chiave sull'offerta stessa e/o l'ammissione alla negoziazione.

5.   L'introduzione della nota di sintesi comprende:

(a)

la denominazione e i numeri internazionali di identificazione (ISIN) dei titoli;

(b)

l'identità e i dati di contatto dell'emittente, tra cui il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI);

(c)

l'identità e i dati di contatto dell'offerente , tra cui il codice LEI se l'offerente è dotato di personalità giuridica, o della persona che chiede l'ammissione;

(d)

l'identità e i dati di contatto dell'autorità competente del paese d'origine e la data del documento.

Ai fini del primo comma, lettera d), laddove il prospetto sia composto da documenti distinti approvati da diverse autorità competenti, l'introduzione della nota di sintesi identifica tutte le autorità competenti e ne fornisce i dati di contatto.

Essa contiene le avvertenze che:

(a)

la nota di sintesi dovrebbe essere letta come un'introduzione al prospetto;

(b)

qualsiasi decisione di investire nei titoli dovrebbe basarsi sull'esame del prospetto completo da parte dell'investitore;

(c)

qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento;

(d)

la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se tale nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali titoli.

6.   La sezione di cui al paragrafo 4, lettera b), contiene le seguenti informazioni:

(a)

in una sottosezione intitolata «Chi è l'emittente dei titoli?», una breve descrizione dell'emittente dei titoli, compresi almeno i seguenti elementi:

domicilio e forma giuridica, codice LEI, legislazione in base alla quale opera, paese in cui ha sede;

attività principali;

maggiori azionisti (compreso se è direttamente o indirettamente posseduto o controllato e da chi);

identità dei suoi principali direttori esecutivi e del suo consiglio di amministrazione ;

identità dei suoi revisori legali;

(b)

in una sottosezione intitolata «Quali sono le informazioni finanziarie chiave relative all'emittente?», una selezione di informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati, comprese ove applicabile le informazioni proforma, fornite per ogni esercizio finanziario del periodo coperto dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale accompagnate da dati comparativi relativi allo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente. L'obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale è soddisfatto mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio;

(c)

in una sottosezione intitolata «Quali sono i principali rischi che sono specifici all'emittente?», una breve descrizione di non più di dieci dei fattori di rischio più significativi specifici dell'emittente contenuti nel prospetto, tra cui, nello specifico, il rischio operativo e di investimento.

7.   La sezione di cui al paragrafo 4, lettera c), contiene le seguenti informazioni:

(a)

in una sottosezione intitolata «Quali sono le principali caratteristiche dei titoli?», una breve descrizione dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, comprendente almeno:

loro tipologia e classe, codice ISIN, valuta, valore nominale, numero di titoli emessi, durata;

diritti connessi ai titoli;

il rango dei titoli nella struttura di capitale dell'emittente in caso d'insolvenza, comprese, se del caso, informazioni sul livello di subordinazione dei titoli e il relativo trattamento in caso di risoluzione ai sensi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche;

eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità dei titoli;

se del caso, politica in materia di dividendi o pagamenti (payout);

(b)

in una sottosezione intitolata «Dove saranno negoziati i titoli?», indicare se i titoli offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o  alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione e l'identità di tutti i mercati nei quali i titoli vengono o verranno scambiati;

(c)

in una sottosezione intitolata «Ai titoli è connessa una garanzia?», una breve descrizione della natura e della portata della garanzia, se esistente, nonché una breve descrizione del garante , compreso il relativo codice LEI ;

(d)

in una sottosezione intitolata «Quali sono i principali rischi specifici dei titoli?», una breve descrizione dei dieci fattori di rischio più significativi specifici dei titoli contenuti nel prospetto .

Qualora debba essere presentato un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione può sostituire il contenuto di cui al presente paragrafo con le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da b) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014. In tal caso, nonché nel caso in cui una sola nota di sintesi riguardi diversi titoli che differiscono solo per alcuni dettagli molto limitati, come il prezzo di emissione o la data di scadenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, ultimo comma, il limite di lunghezza di cui al paragrafo 3 è ampliato di altre 3 facciate di formato A 4 per ogni titolo supplementare.

8.   La sezione di cui al paragrafo 4, lettera d), contiene le seguenti informazioni:

(a)

in una sottosezione intitolata «A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto?», ove applicabile, le condizioni generali, le condizioni e il calendario previsto dell'offerta, i dettagli dell'ammissione alla negoziazione, il piano di ripartizione, l'ammontare e la percentuale della diluizione immediata derivante dall'offerta e una stima delle spese totali legate all'emissione e/o all'offerta, incluse le stime di spese imputate all'investitore dall'emittente o dall'offerente;

(b)

in una sezione intitolata «Perché l'emittente ha prodotto il presente prospetto?», una breve descrizione dei motivi per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione, nonché l'uso e la stima dell'importo netto dei proventi.

9.   Nell'ambito di ciascuna delle sezioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8, l'emittente può aggiungere sottorubriche ove ritenuto necessario.

10.   La nota di sintesi non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento.

11.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto e il formato di presentazione delle informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati di cui al paragrafo 6, lettera b), prendendo in considerazione i diversi tipi di titoli e di emittenti e garantendo che le informazioni fornite siano brevi, concise e comprensibili .

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Prospetto di base

1.   Per i titoli diversi dai titoli di capitale il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un prospetto di base contenente le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e i titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2.   Il prospetto di base include le informazioni seguenti:

(a)

l'elenco delle informazioni che verranno incluse come condizioni definitive dell'offerta;

(b)

un modello, intitolato «modulo delle condizioni definitive», che deve essere compilato per ogni singola emissione;

(c)

l'indirizzo del sito internet dove saranno pubblicate le condizioni definitive.

3.   Le condizioni definitive sono presentate in un documento distinto oppure incluse nel prospetto di base o un suo supplemento. Esse sono preparate in modo facilmente analizzabile e comprensibile.

Le condizioni definitive contengono solo informazioni riguardanti la nota informativa sui titoli e non vengono utilizzate per completare il prospetto di base. In tali casi si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

4.   Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse né nel prospetto di base né in un supplemento, l'emittente le mette a disposizione del pubblico in conformità dell'articolo 20 e le deposita presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, appena possibile, prima dell'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione.

È inserita nelle condizioni definitive una dichiarazione chiara e ben visibile attestante:

(a)

che le condizioni definitive sono state elaborate ai fini del presente regolamento e devono essere lette congiuntamente al prospetto di base e al suo supplemento (o ai suoi supplementi) al fine di ottenere tutte le informazioni pertinenti;

(b)

dove sono pubblicati il prospetto di base e il suo supplemento (o i suoi supplementi) a norma dell'articolo 20;

(c)

che la nota di sintesi della singola emissione è allegata alle condizioni definitive.

5.   Il prospetto di base può essere redatto come un unico documento o documenti distinti.

Quando l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha già depositato in precedenza un documento di registrazione per un determinato tipo di titoli diversi dai titoli di capitale, o un documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, e in una fase successiva scelga di redigere un prospetto di base, il prospetto di base è composto dai seguenti elementi:

(a)

le informazioni contenute nel documento di registrazione o nel documento di registrazione universale;

(b)

le informazioni altrimenti contenute nella pertinente nota informativa sui titoli, escluse le condizioni definitive qualora queste non siano incluse nel prospetto di base.

6.   Le informazioni specifiche su ciascuno dei diversi titoli contenuti nel prospetto di base vengono chiaramente separate.

7.   La nota di sintesi è redatta soltanto quando le condizioni definitive sono incluse nel prospetto di base in conformità del paragrafo 3 ovvero registrate, ed è specifica per la singola emissione.

8.   La nota di sintesi della singola emissione è soggetta agli stessi requisiti delle condizioni definitive, di cui al presente articolo, ed è a esse allegata.

La nota di sintesi della singola emissione è conforme all'articolo 7 e fornisce le informazioni chiave del prospetto di base e delle condizioni definitive. Essa comprende quanto segue:

(a)

le informazioni del prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione, comprese le informazioni essenziali concernenti l'emittente;

(b)

le opzioni contenute nel prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione quali determinate nelle condizioni definitive;

(c)

le informazioni pertinenti fornite nelle condizioni definitive che sono state precedentemente lasciate in bianco nel prospetto di base.

Nei casi in cui le condizioni definitive riguardano diversi titoli che differiscono solo in un numero molto limitato di dettagli, come il prezzo di emissione o la data di scadenza, può essere allegata un'unica nota di sintesi della singola emissione per tutti i titoli purché le informazioni relative ai diversi titoli siano chiaramente separate.

9.   Le informazioni contenute nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 22, da informazioni aggiornate sull'emittente e sui titoli da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

10.   L'offerta al pubblico può continuare dopo la scadenza del prospetto di base con il quale è stata avviata a condizione che un prospetto di base successivo sia approvato entro l'ultimo giorno di validità del prospetto di base precedente. Le condizioni definitive dell'offerta contengono l'avviso evidente sulla prima pagina indicante l'ultimo giorno di validità del prospetto di base precedente e dove sarà pubblicato il prospetto di base successivo. Il prospetto di base successivo contiene o incorpora mediante riferimento il modulo delle condizioni definitive del prospetto di base iniziale e si riferisce alle condizioni definitive che sono pertinenti per l'offerta in essere.

Il diritto di revoca dell'accettazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, si applica anche agli investitori che hanno accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli durante il periodo di validità del prospetto di base precedente, a meno che i titoli siano già stati loro consegnati.

Articolo 9

Documento di registrazione universale

1.   Qualsiasi emittente avente la sede legale in uno Stato membro e i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione può redigere ogni esercizio un documento di registrazione sotto forma di documento di registrazione universale che descrive l'organizzazione, l'attività, la situazione finanziaria, gli utili e le prospettive, la governance e l'assetto azionario della società.

2.    Qualsiasi emittente che decida di redigere un documento di registrazione universale ogni esercizio finanziario lo presenta, per approvazione, all'autorità competente del proprio Stato membro di origine, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 4 e 5 .

Dopo che ogni esercizio finanziario, per due anni consecutivi, l'emittente ha ottenuto l'approvazione del documento di registrazione universale da parte dell'autorità competente, i documenti di registrazione universale successivi ovvero le modifiche a tali documenti di registrazione universale possono essere depositati presso l'autorità competente senza approvazione preventiva , a meno che tali modifiche non riguardino un'omissione, un errore materiale o un'imprecisione che sono atti a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente .

Nel caso in cui l'emittente successivamente ometta di depositare un documento di registrazione universale per un esercizio finanziario, il beneficio di deposito senza approvazione è perso e tutti i successivi documenti di registrazione universale sono presentati all'autorità competente per approvazione fino a quando la condizione del secondo comma è nuovamente soddisfatta.

3.   Gli emittenti che, prima della data di applicazione del presente regolamento, hanno ottenuto l'approvazione di un documento di registrazione, redatto conformemente all'allegato I o XI del regolamento (CE) n. 809/2004 (20), da parte di un'autorità competente per almeno due anni consecutivi e in seguito hanno depositato, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, o ottenuto l'approvazione di, tale documento di registrazione ogni anno, sono autorizzati a depositare un documento di registrazione universale senza approvazione preventiva in conformità con il paragrafo 2, secondo comma, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

4.   Una volta approvato o depositato senza approvazione, il documento di registrazione universale, nonché le modifiche ad esso apportate di cui ai paragrafi 7 e 9, è messo a disposizione del pubblico senza indugio e secondo le modalità di cui all'articolo 20.

5.   Il documento di registrazione universale soddisfa i requisiti linguistici di cui all'articolo 25.

6.   Le informazioni possono essere incluse mediante riferimento in un documento di registrazione universale conformemente alle condizioni di cui all'articolo 18.

7.   Dopo il deposito o l'approvazione di un documento di registrazione universale, l'emittente può aggiornare in qualsiasi momento le informazioni ivi contenute depositando una modifica a tale documento presso l'autorità competente.

8.   L'autorità competente può in qualsiasi momento rivedere il contenuto di qualsiasi documento di registrazione universale depositato senza approvazione preventiva, nonché il contenuto delle relative modifiche.

Il riesame da parte dell'autorità competente consiste nel controllare la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite nel documento di registrazione universale e nelle relative modifiche.

9.   Qualora accerti, nel corso del riesame, che il documento di registrazione universale non risponde ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza, e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, l'autorità competente lo notifica all'emittente.

Una richiesta di modifica o informazioni supplementari rivolta dall'autorità competente all'emittente deve essere presa in considerazione dall'emittente soltanto nel documento di registrazione universale successivo depositato per il successivo esercizio finanziario, tranne nei casi in cui l'emittente intende utilizzare il documento di registrazione universale come elemento costitutivo del prospetto trasmesso per approvazione. In tal caso, l'emittente deposita una modifica del documento di registrazione universale al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

In deroga al secondo comma, qualora l'autorità competente notifichi all'emittente che la sua richiesta di modifica riguarda un'omissione o un errore materiale o un'imprecisione che sono atti a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'emittente deposita una modifica al documento di registrazione universale senza indebito ritardo.

10.   Le disposizioni dei paragrafi 7 e 9 si applicano solo nei casi in cui il documento di registrazione universale non è utilizzato come elemento costitutivo del prospetto. Ogni volta che un documento di registrazione universale è utilizzato come elemento costitutivo del prospetto, nel periodo compreso tra il momento in cui è approvato il prospetto e la chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o, a seconda dei casi, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, se posteriore, si applicano solo le norme dell'articolo 22 riguardanti i supplementi del prospetto.

11.   L'emittente che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, o al paragrafo 3 ottiene lo status di emittente frequente e beneficia del processo di approvazione più rapido di cui all'articolo 19, paragrafo 5, a condizione che:

(a)

in sede di deposito o presentazione per approvazione di ciascun documento di registrazione universale, l'emittente fornisca all'autorità competente conferma scritta che tutte le informazioni previste dalla regolamentazione che è tenuto a divulgare ai sensi della direttiva 2004/109/CE, se applicabile, e del regolamento (UE) n. 596/2014 sono state depositate e pubblicate conformemente ai requisiti fissati in tali atti; e

(b)

se l'autorità competente esegue il riesame di cui al paragrafo 8, l'emittente modifichi il suo documento di registrazione universale come disposto al paragrafo 9.

Se non soddisfa una qualsiasi delle suddette condizioni, l'emittente perde lo status di emittente frequente.

12.   Se il documento di registrazione universale depositato presso l'autorità competente o da essa approvato è reso pubblico al più tardi quattro mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario, e contiene le informazioni che debbono essere comunicate nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), si considera che l'emittente ha adempito al suo obbligo di pubblicare la relazione finanziaria annuale di cui a detto articolo.

Se il documento di registrazione universale, o una sua modifica, è depositato presso l'autorità competente o da essa approvato e reso pubblico al più tardi tre mesi dopo la fine dei primi sei mesi dell'esercizio finanziario, e contiene le informazioni che debbono essere comunicate nella relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, si considera che l'emittente ha adempito al suo obbligo di pubblicare la relazione finanziaria semestrale di cui a detto articolo.

Nei casi di cui al primo o secondo comma, l'emittente:

(a)

include nel documento di registrazione universale una tabella di corrispondenza che indica dove ciascun elemento richiesto nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali figura nel documento di registrazione universale;

(b)

deposita il documento di registrazione universale a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, e lo mette a disposizione del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE;

(c)

include nel documento di registrazione universale una dichiarazione di responsabilità nei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE.

13.   Il paragrafo 12 si applica unicamente se lo Stato membro di origine dell'emittente ai fini del presente regolamento è anche lo Stato membro di origine ai sensi della direttiva 2004/109/CE, e se la lingua del documento di registrazione universale soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2004/109/CE.

14.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la procedura per il controllo, l'approvazione, il deposito e il riesame del documento di registrazione universale, nonché le condizioni per la sua modifica e le condizioni in cui lo status di emittente frequente può essere perso.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Prospetti costituiti da documenti distinti

1.   L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In tal caso la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi sono soggette ad approvazione separata.

Se, dopo l'approvazione del documento di registrazione, è emerso un fattore nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel documento di registrazione che siano atti ad influire sulla valutazione dei titoli, è presentato per approvazione, contestualmente alla nota informativa sui titoli e alla nota di sintesi, un supplemento al documento di registrazione. Il diritto di revocare l'accettazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, non si applica in tal caso.

Una volta approvato dall'autorità competente, il documento di registrazione e il suo supplemento, se applicabile, accompagnato dalla nota informativa sui titoli e dalla nota di sintesi, costituisce un prospetto.

2.   L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione universale o  che abbia depositato un documento di registrazione universale senza approvazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, è tenuto a redigere solo la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. In tal caso la nota informativa sui titoli, la nota di sintesi e tutte le modifiche apportate al documento di registrazione universale depositato, dopo la sua approvazione o il suo deposito, ad eccezione delle modifiche al documento di registrazione universale di un emittente frequente a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, sono oggetto di approvazione separata.

Se l'emittente ha depositato un documento di registrazione universale senza approvazione, l'intera documentazione, comprese le modifiche al documento di registrazione universale, è soggetta ad approvazione, nonostante il fatto che tali documenti restino distinti.

Una volta approvato dall'autorità competente, il documento di registrazione universale, modificato conformemente all'articolo 9, paragrafo 7 o 9, accompagnato dalla nota informativa sui titoli e dalla nota di sintesi, costituisce un prospetto.

Articolo 11

Responsabilità per il prospetto

1.   Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede legale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite nel prospetto.

Tuttavia gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto oppure, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nello stabilire se investire in tali titoli. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.

3.   La responsabilità per le informazioni fornite in un documento di registrazione universale è attribuita alle persone di cui al paragrafo 1 soltanto nei casi in cui il documento di registrazione universale è utilizzato come elemento costitutivo di un prospetto approvato. Questo si applica fatti salvi gli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE quando in un documento di registrazione universale sono incluse le informazioni di cui a tali articoli.

Articolo 12

Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione

1.   Il prospetto o il prospetto di base, sia esso un unico documento o un documento composto da documenti distinti, rimane valido per 12 mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 22.

Se il prospetto o il prospetto di base è composto da documenti distinti, la validità decorre dall'approvazione della nota informativa sui titoli.

2.   Il documento di registrazione, compreso il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9, che sia stato previamente depositato e approvato, rimane valido per l'uso come elemento costitutivo del prospetto per 12 mesi a decorrere dal deposito o dall'approvazione.

Il termine di validità di tale documento di registrazione non pregiudica la validità del prospetto di cui è elemento costitutivo.

CAPO III

IL CONTENUTO E IL FORMATO DEL PROSPETTO

Articolo 13

Informazioni minime e formato

1.   La Commissione adotta, conformemente all'articolo 42, atti delegati riguardanti il formato del prospetto, del prospetto di base e delle condizioni definitive, e le tabelle che definiscono le informazioni specifiche da includere nel prospetto, evitando le ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti.

In particolare, nell'elaborare le varie tabelle del prospetto si tiene conto degli elementi seguenti:

(a)

i diversi tipi di informazioni necessari per gli investitori per quanto riguarda i titoli di capitale rispetto ai titoli che non lo sono, assicurando nel contempo la coerenza con le informazioni che devono essere fornite nel prospetto per i titoli che hanno un analogo fondamento economico, in particolare gli strumenti derivati;

(b)

i diversi tipi di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli diversi dai titoli di capitale e le relative caratteristiche;

(c)

il formato usato e le informazioni da includere nei prospetti di base relativi ai titoli diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant;

(d)

se applicabile, la natura pubblica dell'emittente;

(e)

se applicabile, la natura specifica delle attività dell'emittente.

In particolare, la Commissione elabora due serie distinte e sostanzialmente diverse di tabelle del prospetto che stabiliscono gli obblighi di informazione applicabili ai titoli diversi dai titoli di capitale adeguati alle diverse classi di investitori — qualificati o non qualificati — ai quali è rivolta l'offerta, tenendo conto delle diverse esigenze informative di tali investitori.

2.   La Commissione adotta, conformemente all'articolo 42, atti delegati che stabiliscono la tabella che definisce le informazioni minime contenute nel documento di registrazione universale, nonché una tabella apposita per il documento di registrazione universale degli enti creditizi.

Tale tabella garantisce che il documento di registrazione universale contenga tutte le informazioni necessarie sull'emittente, in modo che lo stesso documento di registrazione universale possa essere utilizzato anche per la successiva offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di titoli di capitale, titoli di debito o strumenti derivati. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie, il resoconto e le prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria, e il governo societario, tali informazioni sono allineate per quanto possibile alle informazioni che debbono essere comunicate nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE, compresa la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario.

3.   Gli atti delegati di cui ai paragrafi 1 e 2 si fondano sugli standard informativi nel settore finanziario e non finanziario stabiliti dalle organizzazioni internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dalla IOSCO, e sugli allegati I, II e III del presente regolamento. Tali atti delegati sono adottati entro il [ 6 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento ].

Articolo 14

Regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie

1.   In caso di offerta di titoli al pubblico o ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto semplificato secondo il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie le seguenti persone:

(a)

gli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI o in un sistema multilaterale di negoziazione diverso dai mercati di crescita per le PMI, con obblighi di informativa equivalenti almeno a quelli previsti per i mercati di crescita per le PMI, come specificato all'articolo 33, paragrafo 3, lettere d), e), f) e g) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), da almeno 18 mesi e che emettano più titoli della stessa classe;

(b)

gli emittenti i cui titoli di capitale siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI o in un sistema multilaterale di negoziazione diverso dai mercati di crescita per le PMI, con obblighi di informativa equivalenti almeno a quelli previsti per i mercati di crescita per le PMI, come specificato all'articolo 33, paragrafo 3, lettere d), e), f) e g) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), da almeno 18 mesi e che emettano titoli diversi dai titoli di capitale;

(c)

gli offerenti di una classe di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI o in un sistema multilaterale di negoziazione diverso dai mercati di crescita per le PMI, con obblighi di informativa equivalenti almeno a quelli previsti per i mercati di crescita per le PMI, come specificato all'articolo 33, paragrafo 3, lettere d), e), f) e g) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), da almeno 18 mesi.

Il prospetto semplificato di cui al primo comma consiste in una nota di sintesi a norma dell'articolo 7, uno specifico documento di registrazione che può essere utilizzato dalle persone di cui alle lettere a), b) e c), e in una specifica nota informativa sui titoli che può essere utilizzata dalle persone di cui alle lettere a) e c).

Ai fini del primo comma, lettere a), b) e c), l'ESMA pubblica e aggiorna regolarmente un elenco dei sistemi multilaterali di negoziazione diversi dai mercati di crescita per le PMI, con obblighi di informativa equivalenti almeno a quelli previsti per i mercati di crescita per le PMI, come specificato all'articolo 33, paragrafo 3, lettere d), e), f) e g) della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

2.    Conformemente ai principi stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il prospetto semplificato di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni ridotte pertinenti di cui un investitore avrebbe ragionevolmente bisogno nel caso di una emissione secondaria per essere in grado di valutare con cognizione di causa:

(a)

le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, sulla base delle informazioni finanziarie incluse nel prospetto, direttamente o mediante riferimento, riguardanti solo l'ultimo esercizio finanziario,

(b)

i diritti connessi con i titoli,

(c)

i motivi dell'emissione e il suo impatto sull'emittente , in particolare la dichiarazione relativa al capitale circolante, la comunicazione della capitalizzazione e dell'indebitamento, l'impatto sulla struttura complessiva del capitale e una nota di sintesi concisa delle informazioni pertinenti divulgate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a partire dalla data dell'ultima emissione.

La nota di sintesi contiene soltanto le informazioni pertinenti richieste dal regime d'informativa semplificato per le emissioni secondarie.

Le informazioni contenute nel prospetto semplificato di cui al paragrafo 1 sono elaborate e presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile, e consentono agli investitori di prendere decisioni di investimento informate.

3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare le informazioni ridotte di cui al paragrafo 2 , da includere nella tabella applicabile nell'ambito del regime di informativa semplificato di cui al paragrafo 1.

Nello specificare le informazioni ridotte da includere nella tabella applicabile nell'ambito del regime di informativa semplificato, la Commissione tiene conto della necessità di agevolare l'accesso ai mercati dei capitali, dell'importanza di ridurre il costo del capitale e di aumentarne l'accesso, nonché delle informazioni che un emittente è già tenuto a divulgare ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, e del regolamento (UE) n. 596/2014. Al fine di evitare di imporre oneri superflui a carico degli emittenti, la Commissione calibra i requisiti in modo che essi si concentrino sulle informazioni che sono significative e pertinenti ai fini delle emissioni secondarie, e in modo che siano proporzionati.

Tali atti delegati sono adottati entro il [ 6 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento].

Articolo 15

Prospetto UE della crescita

1.   In caso di offerta di titoli al pubblico, le seguenti entità hanno il diritto di redigere un prospetto UE della crescita in base al regime di informativa proporzionato di cui al presente articolo, fatta eccezione per i titoli destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

(a)

PMI;

(b)

emittenti diversi dalle PMI, laddove l'offerta al pubblico riguardi titoli destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI;

(c)

emittenti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), laddove il corrispettivo totale nell'Unione dell'offerta di titoli al pubblico non sia superiore a 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi.

Il prospetto UE della crescita approvato a norma del presente articolo è valido per ogni offerta di titoli al pubblico in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25.

Il prospetto UE della crescita nell'ambito del regime di informativa proporzionato di cui al primo comma è un documento standard facilmente compilabile da parte degli emittenti.

1 bis.     Il prospetto UE della crescita contempla i tre elementi chiave seguenti:

(a)

le informazioni chiave concernenti l'emittente, quali:

(i)

il nome dell'emittente e delle persone responsabili del prospetto;

(ii)

una panoramica delle attività aziendali, le attuali attività commerciali e le prospettive dell'emittente;

(iii)

i fattori di rischio relativi all'emittente;

(iv)

le informazioni finanziarie che possono essere incluse mediante riferimento;

(b)

le informazioni chiave sui titoli, quali:

(i)

il numero e la natura dei titoli che fanno parte dell'offerta;

(ii)

i termini e le condizioni dei titoli e una descrizione dei diritti connessi ai titoli;

(iii)

i fattori di rischio relativi ai titoli;

(c)

le informazioni chiave sull'offerta, quali:

(i)

i termini e le condizioni dell'offerta, compreso il prezzo di emissione;

(ii)

i motivi dell'offerta e l'impiego previsto dei proventi netti.

3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 42 per specificare il contenuto e il formato ridotti specifici del prospetto UE della crescita standard di cui ai paragrafi 1 e 1 bis. Tali atti specificano le informazioni richieste nelle tabelle del prospetto in un linguaggio semplice, ricorrendo all'inclusione mediante riferimento, ove del caso.

Nello specificare il contenuto e il formato ridotti del prospetto UE della crescita standard, la Commissione calibra gli obblighi di informazione affinché si concentrino:

(a)

sulle informazioni che sono significative e pertinenti nel caso di investimenti in titoli emessi agli investitori;

(b)

sulla necessità di garantire la proporzionalità tra la dimensione dell'impresa e il suo fabbisogno di finanziamenti; e

(c)

sul costo di produzione di un prospetto.

In questo contesto, la Commissione tiene conto dei seguenti aspetti:

la necessità di garantire che il prospetto UE della crescita sia notevolmente ed effettivamente semplificato rispetto al prospetto completo, in termini di oneri amministrativi e costi a carico degli emittenti;

la necessità di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai mercati dei capitali, assicurando allo stesso tempo che gli investitori possano investire con fiducia nelle PMI;

la necessità di ridurre al minimo i costi e gli oneri per le PMI;

la necessità di ottenere tipi specifici di informazioni particolarmente significative per le PMI;

le dimensioni dell'emittente e da quanto tempo opera;

le varie tipologie e caratteristiche delle offerte;

i diversi tipi di informazioni necessarie agli investitori per quanto riguarda le differenti tipologie di titoli.

Tali atti delegati sono adottati entro il [ 6 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento].

Articolo 16

Fattori di rischio

1.   I fattori di rischio evidenziati in un prospetto sono limitati ai rischi che sono specifici all'emittente e/o ai titoli e sono rilevanti per prendere una decisione d'investimento informata, come confermato dal contenuto del documento di registrazione e della nota informativa sui titoli. ▌

1 bis.     I fattori di rischio comprendono anche quelli dovuti al livello di subordinazione di un titolo e all'impatto sulla prevista dimensione o tempistica dei pagamenti ai possessori dei titoli in caso di fallimento o di qualsiasi altra procedura analoga, compresa, se del caso, l'insolvenza di un istituto di credito o la sua risoluzione o ristrutturazione ai sensi della direttiva 2014/59/UE.

2.   L'ESMA elabora orientamenti sulla valutazione ▌della specificità e della significatività dei fattori di rischio e sulla loro suddivisione ▌. Inoltre, l'ESMA elabora orientamenti per aiutare le autorità competenti nell'esame dei fattori di rischio in modo tale da incoraggiare un'informativa adeguata e mirata sui fattori di rischio da parte degli emittenti.

Articolo 17

Omissione di informazioni

1.   Qualora il prezzo d'offerta definitivo e/o la quantità di titoli che verranno offerti al pubblico non possono essere inclusi nel prospetto:

(a)

il prospetto indica i criteri e/o le condizioni in base ai quali i suddetti elementi sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo; oppure

(b)

l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei titoli può essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità di titoli offerti al pubblico.

I dati relativi al prezzo d'offerta definitivo e alla quantità di titoli sono depositati presso l'autorità competente dello Stato membro di origine e pubblicati conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di talune informazioni richieste, se ritiene che una qualsiasi delle seguenti condizioni sia soddisfatta:

(a)

la comunicazione di dette informazioni sarebbe contraria all'interesse pubblico;

(b)

la comunicazione di dette informazioni recherebbe un grave pregiudizio all'emittente, purché la loro omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'offerente e gli eventuali garanti e i diritti connessi ai titoli oggetto del prospetto;

(c)

dette informazioni sono di minore importanza in relazione ad una specifica offerta o ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e non sono tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.

Ogni anno l'autorità competente presenta all'ESMA una relazione in merito alle informazioni di cui ha autorizzato l'omissione.

3.   Fatta salva l'adeguata informazione degli investitori, qualora eccezionalmente determinate informazioni da includere nel prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla forma giuridica dell'emittente o ai titoli oggetto del prospetto, il prospetto contiene informazioni equivalenti a quelle richieste, a meno che non ne esistano.

4.   Qualora i titoli siano garantiti da uno Stato membro, un emittente, un offerente o una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, nella redazione di un prospetto ai sensi dell'articolo 4, omettere informazioni su tale Stato membro.

5.    L'ESMA può elaborare progetti di orientamenti per specificare i casi in cui possono essere omesse informazioni conformemente al paragrafo 2, tenuto conto delle relazioni delle autorità competenti all'ESMA di cui al paragrafo 2.

Articolo 18

Inclusione delle informazioni mediante riferimento

1.   Le informazioni possono essere incluse nel prospetto o nel prospetto di base mediante riferimento qualora siano state previamente o simultaneamente pubblicate elettronicamente, siano redatte in una lingua conforme ai requisiti di cui all'articolo 25 e siano presentate nel contesto degli obblighi di informativa previsti dal diritto dell'Unione oppure secondo le regole della sede di negoziazione o del mercato di crescita per le PMI :

(a)

documenti che sono stati approvati da un' autorità competente▌, o depositati presso quest'ultima, in conformità al presente regolamento;

(b)

documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere f) e g), e all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d) ed e);

(c)

informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera l);

(d)

informazioni finanziarie annuali e infrannuali;

(e)

relazioni di revisione e bilanci;

(f)

relazioni sulla gestione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

(g)

relazioni sul governo societario ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE;

(h)

[relazioni sulle retribuzioni ai sensi dell'articolo [X] della [direttiva rivista sui diritti degli azionisti (23)];

(h bis)

relazioni annuali o qualsiasi informazione richiesta ai sensi degli articoli 22 e 23 della direttiva 2011/61/UE;

(i)

statuti e atti costitutivi.

Tali informazioni sono le più recenti a disposizione dell'emittente.

Se solo alcune parti di un documento sono incluse mediante riferimento, nel prospetto è inclusa una dichiarazione indicante che le parti non incluse non sono pertinenti per l'investitore oppure sono trattate altrove nel prospetto.

2.   Nell'includere informazioni mediante riferimento, gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato garantiscono l'accessibilità delle informazioni. In particolare, il prospetto include una tabella di corrispondenza che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi di informazione e contiene link a tutti i documenti contenenti informazioni incluse mediante riferimento.

3.   Ove possibile unitamente al primo progetto di prospetto presentato all'autorità competente, e in ogni caso durante il processo di riesame del prospetto, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato presenta in formato elettronico consultabile tutte le informazioni incluse nel prospetto mediante riferimento, a meno che tali informazioni siano già state approvate o depositate presso l'autorità competente che approva il prospetto.

4.   ▌L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per aggiornare l'elenco di documenti di cui al paragrafo 1, integrandolo con ulteriori tipi di documenti che debbono essere depositati presso un'autorità pubblica o approvati da un'autorità pubblica a norma del diritto dell'Unione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO IV

MODALITÀ DI APPROVAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 19

Controllo e approvazione del prospetto

1.   Il prospetto non può essere pubblicato finché esso , o tutte le parti che lo costituiscono, non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

2.   L'autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto.

▌L'autorità competente comunica l'approvazione del prospetto e del relativo supplemento all'ESMA e contestualmente all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

3.   Il termine di cui al paragrafo 2 è esteso a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda titoli emessi da un emittente che non ha alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto titoli al pubblico.

Il termine di 20 giorni lavorativi si applica solo per la prima presentazione del progetto di prospetto. Qualora siano necessarie presentazioni successive ai sensi del paragrafo 4, si applica il termine di cui al paragrafo 2.

4.   Qualora l'autorità competente accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione e/o che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari:

(a)

informa l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto e/o delle informazioni supplementari, indicando i motivi dettagliati di tale decisione , e

(b)

i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano in tal caso solo a partire dalla data in cui un progetto modificato di prospetto e/o le informazioni supplementari richieste sono presentati all'autorità competente.

5.   In deroga ai paragrafi 2 e 4, il termine di cui a tali paragrafi è ridotto a 5 giorni lavorativi per gli emittenti frequenti di cui all'articolo 9, paragrafo 11. L'emittente frequente informa l'autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione di una domanda di approvazione.

L'emittente frequente presenta una domanda di approvazione all'autorità competente contenente le necessarie modifiche al documento di registrazione universale, ove applicabile, alla nota informativa sui titoli e alla nota di sintesi trasmessi per approvazione.

L'emittente frequente non è tenuto a ottenere l'approvazione per le modifiche apportate al documento di registrazione universale a meno che queste ultime non riguardino un'omissione, un errore materiale o un'imprecisione che sono atti a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente.

6.   Le autorità competenti forniscono nei loro siti web orientamenti sul processo di controllo e approvazione al fine di agevolare l'efficiente e tempestiva approvazione dei prospetti. Tali orientamenti indicano i punti di contatto in relazione alle approvazioni. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto hanno la possibilità di comunicare direttamente e interagire con il personale dell'autorità competente durante l'intero processo di approvazione del prospetto.

9.   L'ammontare delle commissioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine per l'approvazione dei prospetti, dei documenti di registrazione, compresi i documenti di registrazione universali, i supplementi e le modifiche, come pure per il deposito dei documenti di registrazione universali, delle relative modifiche e delle condizioni definitive, è ragionevole e proporzionato ed è reso pubblico almeno sul sito web dell'autorità competente.

10.    L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure per il controllo della completezza, comprensibilità e coerenza e l'approvazione del prospetto.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L'ESMA esercita i poteri che le sono conferiti dal regolamento (UE) n. 1095/2010 per promuovere la convergenza della vigilanza in relazione ai processi di controllo ed approvazione delle autorità competenti in sede di valutazione della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto. A tal fine l'ESMA elabora orientamenti destinati alle autorità competenti in materia di vigilanza e attuazione dei prospetti, che coprano l'esame della conformità al presente regolamento e a eventuali atti delegati e di esecuzione adottati in base ad esso nonché l'applicazione di adeguate misure e sanzioni amministrative in caso di violazione ai sensi degli articoli 36 e 37. [Em. 2] In particolare, l'ESMA promuove la convergenza per quanto riguarda l'efficienza, i metodi e la tempistica del controllo, da parte delle autorità competenti, delle informazioni fornite nel prospetto , ricorrendo a verifiche inter pares ove opportuno .

11 bis.     L'ESMA sviluppa un sistema di flusso di lavoro centrale che rifletta il processo di approvazione del prospetto dal suo inizio fino all'approvazione, permettendo alle autorità competenti, all'ESMA e agli emittenti di gestire e monitorare le richieste di approvazione online e in tutta l'Unione.

12.   Fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA organizza e conduce almeno una revisione inter pares (peer review) delle procedure di controllo e di approvazione delle autorità competenti, comprese le notifiche delle approvazioni tra le autorità competenti. La revisione inter pares ha per oggetto anche l'impatto dei diversi approcci di controllo e di approvazione applicati dalle autorità competenti sulla capacità degli emittenti di raccogliere capitali nell'Unione europea. La relazione sulla revisione inter pares è pubblicata entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Nel contesto della revisione inter pares, l'ESMA tiene conto della consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20

Pubblicazione del prospetto

1.   Dopo l'approvazione, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli in oggetto.

Nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato, il prospetto è disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.

2.   Il prospetto, sia esso un unico documento o un documento composto da documenti distinti, è considerato a disposizione del pubblico quando è stato pubblicato in forma elettronica in uno dei seguenti siti web:

a)

il sito web dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

b)

il sito web degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;

c)

il sito web del mercato regolamentato in cui è chiesta l'ammissione alla negoziazione o del gestore del sistema multilaterale di negoziazione, ove applicabile.

3.   Il prospetto è pubblicato in un'apposita sezione del sito web che è facilmente accessibile sul sito web. Esso è scaricabile, stampabile e in un formato elettronico consultabile che non può essere modificato.

I documenti contenenti le informazioni incluse mediante riferimento nel prospetto e i supplementi e/o le condizioni definitive relative al prospetto sono accessibili nella stessa sezione contenente il prospetto, anche mediante collegamenti ipertestuali ove necessario.

Fatto salvo il diritto di revoca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli emittenti frequenti di cui all'articolo 9, paragrafo 11, possono scegliere, anziché ricorrere a un supplemento, di integrare eventuali modifiche nel documento di registrazione universale mediante riferimento dinamico alla versione più recente di tale documento di registrazione universale.

4.   L'accesso al prospetto non è condizionato né al completamento di una procedura di registrazione, né all'accettazione di una clausola di limitazione della responsabilità giuridica, né al pagamento di una commissione.

5.   L'autorità competente dello Stato membro di origine pubblica nel suo sito web tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati, compreso un link ipertestuale alle apposite sezioni del sito web di cui al paragrafo 3, nonché lo Stato membro o gli Stati membri ospitanti in cui i prospetti sono notificati a norma dell'articolo 24. L'elenco pubblicato, compresi i link ipertestuali, è aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per il periodo di cui al paragrafo 7.

Contestualmente alla notifica all'ESMA dell'approvazione del prospetto o di un eventuale supplemento, l'autorità competente fornisce all'ESMA una copia elettronica del prospetto e dell'eventuale supplemento, nonché i dati necessari ai fini della sua classificazione da parte dell'ESMA nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 e per la relazione di cui all'articolo 45.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante pubblica sul suo sito web informazioni su tutte le notifiche ricevute a norma dell'articolo 24.

6.   Al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli interessati, l'ESMA pubblica sul suo sito web tutti i prospetti ricevuti dalle autorità competenti, compresi gli eventuali supplementi, le condizioni definitive e le relative traduzioni, ove applicabile, nonché informazioni sullo Stato membro o sugli Stati membri ospitanti in cui i prospetti sono notificati a norma dell'articolo 24. La pubblicazione è garantita tramite un meccanismo di stoccaggio che mette a disposizione del pubblico gratuitamente l'accesso e le funzioni di ricerca. Le informazioni chiave contenute nei prospetti, come ad esempio il codice ISIN di identificazione dei titoli e il codice LEI di identificazione degli emittenti, degli offerenti e dei garanti, sono leggibili a macchina, anche quando sono usati metadati.

7.   Tutti i prospetti approvati restano a disposizione del pubblico in formato digitale per almeno 10 anni dopo la loro pubblicazione sui siti web di cui ai paragrafi 2 e 6.

8.   Qualora il prospetto sia composto di più documenti e/o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi a disposizione del pubblico conformemente al paragrafo 2. Ciascun documento costitutivo del prospetto indica dove sono reperibili gli altri documenti che sono già stati approvati e/o depositati presso l'autorità competente.

9.   Il testo e il formato del prospetto, e/o dei supplementi al prospetto, messi a disposizione del pubblico sono sempre identici alla versione originale approvata dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

10.   Una copia ▌del prospetto su supporto durevole è consegnata, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi persona fisica o giuridica dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita dei titoli. La consegna è limitata alle giurisdizioni in cui ha luogo l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione a norma del presente regolamento.

11.   Per assicurare una coerente armonizzazione delle procedure di cui al presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti relativi alla pubblicazione del prospetto.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dati necessari per la classificazione dei prospetti di cui al paragrafo 5.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Pubblicità

1.   Qualsiasi pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato rispetta i principi contenuti nel presente articolo.

2.   La pubblicità indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.

3.   La pubblicità è chiaramente riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in una pubblicità non sono imprecise o fuorvianti. Tali informazioni sono altresì coerenti con quelle contenute nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quelle che devono figurare nel prospetto, se viene pubblicato in seguito.

4.   Tutte le informazioni relative all'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato divulgate oralmente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, sono coerenti con quelle contenute nel prospetto.

Qualora un emittente o un offerente divulghino, in forma scritta od orale, informazioni significative rivolte ad uno o più investitori selezionati, tali informazioni sono divulgate a tutti gli altri investitori ai quali è rivolta l'offerta, a prescindere dall'obbligo o meno di prospetto a norma del presente regolamento. Qualora debba essere pubblicato un prospetto, tali informazioni sono inserite in esso o in un suo supplemento a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.

5.   L'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nei paragrafi da 2 a 4 dell'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Se necessario l'autorità competente dello Stato membro di origine assiste l'autorità competente dello Stato membro in cui viene diffusa la pubblicità nel valutare la coerenza di quest'ultima con le informazioni contenute nel prospetto.

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 30, paragrafo 1, il controllo della pubblicità da parte di un'autorità competente non costituisce una condizione preliminare per l'offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato in qualsiasi Stato membro ospitante.

5 ter.     L'autorità competente non richiede alcuna commissione per il controllo della pubblicità ai sensi del presente articolo.

5 quater.     L'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità può concordare con l'autorità competente dello Stato membro di origine, laddove quest'ultima sia un'altra autorità competente, che l'autorità competente dello Stato membro di origine ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità dell'attività pubblicitaria a norma del paragrafo 5. In caso di tale accordo, l'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indugio l'emittente e l'ESMA.

6.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le disposizioni riguardanti la pubblicità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e  al paragrafo 5 bis, anche per specificare le disposizioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari e stabilire procedure in materia di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 .

Articolo 22

Supplementi al prospetto

1.   Qualunque nuovo fattore significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei titoli e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato sono menzionati senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.

Il supplemento è approvato secondo le stesse modalità del prospetto entro un massimo di cinque giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale a norma dell'articolo 20. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

2.   Se il prospetto si riferisce all'offerta di titoli al pubblico, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fattori, errori o imprecisioni ai sensi del paragrafo 1 siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.

Qualora un emittente decida di includere le eventuali modifiche apportate al documento di registrazione universale mediante un riferimento dinamico alla versione più recente di tale documento di registrazione universale, in luogo di un supplemento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, il diritto di recesso dell'investitore di cui al primo comma rimane impregiudicato.

3.   Nel caso in cui l'emittente prepara un supplemento per informazioni contenute nel prospetto di base che si riferiscono soltanto a una o a diverse emissioni specifiche, il diritto che l'investitore ha di revocare l'accettazione a norma del paragrafo 2 si applica solo all'emissione o alle emissioni pertinenti e non ad altre emissioni di titoli oggetto del prospetto di base.

4.   Se il fattore nuovo significativo, l'errore materiale o l'imprecisione di cui al paragrafo 1 riguarda soltanto le informazioni contenute in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale che sono utilizzati contemporaneamente come elemento costitutivo di più prospetti, è elaborato ed approvato un unico supplemento. In tal caso il supplemento menziona tutti i prospetti a cui si riferisce.

5.   In sede di controllo del supplemento prima dell'approvazione, fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 3, comma 2 bis, l'autorità competente può chiedere che vi sia inclusa in un allegato la versione consolidata del prospetto cui si riferisce, ove ciò sia necessario al fine di garantire la comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto. Tale richiesta è considerata una richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo 19, paragrafo 4.

6.   Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente articolo e tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fattore nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [ 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO V

OFFERTE E AMMISSIONI ALLA NEGOZIAZIONE TRANSFRONTALIERE E USO DELLE LINGUE

Articolo 23

Validità unionale dell'approvazione di un prospetto e di documenti di registrazione universali

1.   Fatto salvo l'articolo 35, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine ed i relativi supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l'ESMA e l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica a norma dell'articolo 24. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.

Le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, si applicano mutatis mutandis ai documenti di registrazione universali già approvati.

Qualora il prospetto sia sottoposto ad approvazione in uno o più Stati membri e contenga un documento di registrazione universale che è stato già approvato in un altro Stato membro, l'autorità competente che esamina la domanda di approvazione del prospetto non riesamina il documento di registrazione universale ma ne accetta l'approvazione preventiva.

2.   Se dopo l'approvazione del prospetto sono sopravvenuti fattori nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi dell'articolo 22, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della necessità di nuove informazioni.

Articolo 24

Notifica

1.   L'autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente al presente regolamento e una copia elettronica del prospetto stesso. L'ESMA istituisce un portale nel quale ciascuna autorità nazionale competente inserisce tali informazioni.

Ove applicabile, la notifica di cui al primo comma è accompagnata da una traduzione del prospetto e/o della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto.

Qualora un documento di registrazione universale sia stato approvato a norma dell'articolo 9, il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano mutatis mutandis.

Contestualmente alla sua notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il certificato di approvazione è notificato all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto o del documento di registrazione universale, ove del caso .

2.   Nel certificato viene fatta menzione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, nonché della sua motivazione.

3.   Contestualmente alla notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro di origine notifica il certificato di approvazione del prospetto all'ESMA.

4.   Se le condizioni definitive di un prospetto di base che sia stato precedentemente notificato non sono incluse né nel prospetto di base né in un supplemento, non appena possibile successivamente al loro deposito l'autorità competente dello Stato membro di origine le comunica per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti e all'ESMA.

5.   Le autorità competenti non impongono alcuna commissione per la notifica, o la ricezione della notifica, di prospetti e supplementi o del documento di registrazione universale, ove del caso, o per altre attività di vigilanza collegate, né nello Stato membro di origine né nello Stato membro o negli Stati membri ospitanti.

6.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari standard, modelli e procedure per la notifica del certificato di approvazione, del prospetto, del supplemento al prospetto o del documento di registrazione universale e della traduzione del prospetto e/o della nota di sintesi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Uso delle lingue

1.   Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate soltanto nello Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

2.   Qualora venga effettuata un'offerta o chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, escluso lo Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante esige la traduzione nella sua lingua o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 7, ma non di qualsiasi altra parte del prospetto. [Em. 3]

Ai fini del controllo e dell'approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata da detta autorità o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

3.   Qualora venga effettuata un'offerta o chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, incluso lo Stato membro di origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro di origine ed inoltre messo a disposizione in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può esigere la traduzione nella sua lingua o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 7, ma non di qualsiasi altra parte del prospetto.

4.   Le condizioni definitive e la nota di sintesi della singola emissione sono redatte nella stessa lingua del prospetto di base approvato.

Quando le condizioni definitive sono comunicate all'autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, le norme linguistiche di cui al presente articolo si applicano alle condizioni definitive e alla nota di sintesi allegata della singola emissione.

CAPO VI

REGOLE SPECIFICHE RELATIVE AGLI EMITTENTI STABILITI IN PAESI TERZI

Articolo 26

Offerta di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione nel quadro di un prospetto redatto conformemente al presente regolamento

1.    Se l'emittente di un paese terzo intende offrire titoli al pubblico nell'Unione o chiedere l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato stabilito nell' Unione nel quadro di un prospetto redatto conformemente al presente regolamento , esso ottiene l'approvazione del prospetto, conformemente all'articolo 19, dall'autorità competente del suo Stato membro di origine.

Una volta approvato a norma del primo comma, il prospetto comporta tutti i diritti e gli obblighi previsti per un prospetto a norma del presente regolamento, e il prospetto e l'emittente del paese terzo sono soggetti a tutte le disposizioni del presente regolamento, sotto la vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro di origine.

Articolo 27

Offerta di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione nel quadro di un prospetto redatto conformemente alla legislazione di un paese terzo

1.   L'autorità competente dello Stato membro di origine di un emittente di un paese terzo può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto conformemente alla legislazione nazionale dell'emittente del paese terzo e ad essa soggetto, a condizione che:

a)

gli obblighi di informazione imposti da tale legislazione siano equivalenti a quelli di cui al presente regolamento ; e

b)

l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia concluso accordi di cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza del paese terzo emittente, conformemente all'articolo 28.

2.   Qualora titoli emessi da un emittente di un paese terzo siano destinati ad essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello di origine, si applicano i requisiti di cui agli articoli 23, 24 e 25.

Per tali emittenti, l'autorità competente dello Stato membro di origine in cui i titoli sono emessi è autorizzata a imporre una tassa aggiuntiva che riflette l'onere che tale emissione rappresenta.

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 per stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 13.

Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione stabilendo che gli obblighi di informazione imposti dalla legislazione di un paese terzo sono equivalenti a quelli di cui al presente regolamento. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

Articolo 28

Cooperazione con i paesi terzi

1.   Ai fini dell'articolo 27 e, ove ritenuto necessario, dell'articolo 26, le autorità competenti degli Stati membri concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all'applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi , a meno che tale paese terzo non figuri nell'elenco della Commissione relativo ai paesi non cooperativi . Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficace di informazioni che consenta alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.

Un'autorità competente informa l'ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.

2.   Ai fini dell'articolo 27 e, ove ritenuto necessario, dell'articolo 26, l'ESMA facilita e coordina l'elaborazione degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

Inoltre, ove necessario, l'ESMA agevola e coordina lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell'adozione di misure a titolo degli articoli 36 e 37.

3.   Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 33. Tale scambio d'informazioni deve essere finalizzato all'esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

3 bis.     L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3 ter.     Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per definire un modello di documento per gli accordi di cooperazione destinato a essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri.

CAPO VII

ESMA E AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 29

Autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità amministrativa competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento e di assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento. Gli Stati membri informano di tale designazione la Commissione, l'ESMA e le altre autorità competenti degli altri Stati membri.

L'autorità competente è ▌indipendente dai partecipanti al mercato.

2.   Gli Stati membri possono consentire alla loro autorità competente di delegare il compito della pubblicazione su internet dei prospetti approvati.

Qualsiasi delega di compiti a soggetti avviene tramite una decisione specifica che indica i compiti da svolgere e le condizioni alle quali devono essere svolti e include una clausola che obbliga il soggetto in questione ad agire ed organizzarsi in modo da evitare conflitti di interesse e impedire che le informazioni ottenute nello svolgimento dei compiti delegati siano utilizzate impropriamente o per ostacolare la concorrenza. Tale decisione specifica tutti gli accordi conclusi tra l'autorità competente e il soggetto al quale sono delegati i compiti.

La responsabilità finale della vigilanza sul rispetto del presente regolamento e dell'approvazione del prospetto spetta all'autorità competente designata a norma del paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di cui al paragrafo 2, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

3.   I paragrafi 1 e 2 sono senza pregiudizio della possibilità per uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile.

Articolo 30

Poteri delle autorità competenti

1.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:

a)

esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari se ciò è necessario per la tutela degli investitori;

b)

esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate trasmettano informazioni e documenti;

c)

esigere che i revisori dei conti e i dirigenti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, come pure gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta al pubblico o della domanda di ammissione alla negoziazione, forniscano informazioni;

d)

sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 25 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente regolamento siano state violate;

e)

vietare o sospendere la pubblicità o esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o i pertinenti intermediari finanziari cessino o sospendano la pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo per ritenere che le disposizioni del presente regolamento siano state violate;

f)

vietare l'offerta al pubblico se accertano che le disposizioni del presente regolamento sono state violate o hanno ragionevole motivo di sospettare che potrebbero essere violate;

g)

sospendere o imporre ai mercati regolamentati interessati di sospendere la negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se hanno ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente regolamento sono state violate;

h)

vietare la negoziazione in un mercato regolamentato se accertano che le disposizioni del presente regolamento sono state violate;

i)

rendere pubblico il fatto che un emittente, un offerente o una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione non ottempera ai suoi obblighi;

j)

sospendere il controllo dei prospetti presentati per approvazione o sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione nel caso in cui l'autorità competente si avvale del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;

k)

rifiutare l'approvazione di un prospetto redatto da un determinato emittente, offerente o persona che chiede l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 5 anni, qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione abbia ripetutamente e gravemente violato le disposizioni del presente regolamento;

l)

rendere pubbliche, o esigere che l'emittente renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che possano influire sulla valutazione dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;

m)

sospendere o imporre ai mercati regolamentati interessati di sospendere la negoziazione dei titoli se, a loro giudizio, la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;

n)

eseguire ispezioni in loco o indagini in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere rilevanti per dimostrare una violazione del presente regolamento.

Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui al primo comma. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA è autorizzata a partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera n) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.

2.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1, nella massima misura necessaria all'assolvimento della loro responsabilità per il controllo della conformità con il presente regolamento e per l'approvazione del prospetto, con le seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

d)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

3.   Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

4.   La segnalazione di informazioni all'autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

5.   I paragrafi da 1 a 3 sono senza pregiudizio della possibilità per uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne lo Stato membro è responsabile.

Articolo 31

Cooperazione tra autorità competenti

1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro e con l'ESMA ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Qualora abbiano deciso, conformemente all'articolo 36, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare tra loro e con l'ESMA ai fini del presente regolamento.

2.   Un'autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell'ambito di un'indagine unicamente nelle seguenti circostanze eccezionali:

a)

l'accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o a un'indagine penale;

b)

è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro;

c)

nello Stato membro destinatario della richiesta è già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.

3.   Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare immediatamente le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.

4.   L'autorità competente può chiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Un'autorità competente richiedente informa l'ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Nel caso di un'indagine o di un'ispezione con effetti transfrontalieri, l'ESMA coordina l'indagine o l'ispezione se una delle autorità competenti lo chiede.

Quando un'autorità competente riceve da un'autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, essa può:

a)

effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;

b)

consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l'ispezione o indagine in loco;

d)

nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco; e/o

e)

condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all'attività di vigilanza.

5.   Le autorità competenti possono deferire all'ESMA le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l'ESMA può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 32

Cooperazione con l'ESMA

1.   Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 33

Segreto professionale

1.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

2.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'autorità competente o i soggetti cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 34

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE.

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato dall'ESMA nell'ambito del presente regolamento, l'ESMA si conforma alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 35

Provvedimenti cautelari

1.   Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante accerta che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure gli enti finanziari incaricati dell'offerta al pubblico hanno commesso irregolarità o che tali persone hanno violato gli obblighi loro incombenti ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'ESMA.

2.   Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o gli enti finanziari incaricati dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.

3.   Nelle situazioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO VIII

MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 36

Misure e sanzioni amministrative

1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 30 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai sensi del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure e sanzioni amministrative appropriate che siano efficaci, proporzionate e dissuasive . Le misure e le sanzioni amministrative si applicano almeno a ▌:

(a)

violazioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 10, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 13, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 12, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 10, dell'articolo 21, paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 4, e dell'articolo 25 del presente regolamento;

(b)

mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all'articolo 30.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alla lettera a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ]. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.

Entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ] gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2.   Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera a):

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione , ai sensi dell'articolo 40 ;

b)

un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;

c)

sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

d)

in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [data di entrata in vigore del presente regolamento ], o al 3 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione.

Se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo;

e)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [data di entrata in vigore del presente regolamento ].

3.   Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.

Articolo 37

Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza

1.   Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

d)

le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

e)

l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dal soggetto responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

f)

il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

g)

le violazioni precedentemente commesse dal soggetto responsabile della violazione;

h)

le misure adottate dal soggetto responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

2.   Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 36, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 38

Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale.

Articolo 39

Segnalazione di violazioni

1.   Le autorità competenti mettono in atto meccanismi efficaci per incoraggiare e consentire la segnalazione alle stesse di effettive o potenziali violazioni del presente regolamento.

2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni effettive o potenziali e per le relative verifiche, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b)

la protezione adeguata dei dipendenti che lavorano in base ad un contratto di lavoro che segnalano violazioni, almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo da parte dei loro datori di lavoro o di terzi;

c)

la protezione dell'identità e dei dati personali sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento giudiziario.

3.   Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a violazioni effettive o potenziali del presente regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o penali o all'adozione di altre misure amministrative per una violazione del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare violazioni effettive o potenziali a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Articolo 40

Pubblicazione delle decisioni

1.   La decisione che impone una sanzione o misura amministrativa per violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che la persona sanzionata è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene quanto meno informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2.   Quando la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia considerata dalle autorità competenti sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti:

a)

rinviino la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o

b)

pubblichino la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione. Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere;

c)

non pubblichino la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;

ii)

la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

3.   Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia soggetta a impugnazione dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì immediatamente sul loro sito web ufficiale tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull'esito di tale impugnazione. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

4.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 41

Segnalazione delle sanzioni all'ESMA

1.   L'autorità competente trasmette annualmente all'ESMA informazioni aggregate concernenti tutte le sanzioni e misure amministrative imposte a norma dell'articolo 36. L'ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, le loro autorità competenti inviano all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

2.   Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative o penali o altre misure amministrative, essa comunica contestualmente tali sanzioni e misure amministrative all'ESMA.

3.   Le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tutte le sanzioni o misure amministrative imposte ma non pubblicate ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

CAPO IX

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 42

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.    Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 2, paragrafo 2, ▌all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, ▌e all'articolo 27, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento ].

3.   La delega di poteri di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 2, paragrafo 2, ▌all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 3, ▌e all'articolo 27, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'articolo 2, paragrafo 2, ▌ dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, ▌e dell'articolo 27, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 43

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (25). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Abrogazione

1.   La direttiva 2003/71/CE è abrogata con effetto dal [data di applicazione del presente regolamento ].

2.   I riferimenti alla direttiva 2003/71/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV del presente regolamento.

4.   I prospetti approvati conformemente alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2003/71/CE prima del [data di applicazione del presente regolamento] continuano ad essere regolati da detta legislazione fino al termine del loro periodo di validità, o fino a che siano trascorsi dodici mesi a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento], se questa seconda scadenza è precedente.

Articolo 45

Relazione dell'ESMA sui prospetti

1.   Sulla base dei documenti messi a disposizione del pubblico tramite il meccanismo di cui all'articolo 20, paragrafo 6, l'ESMA pubblica ogni anno una relazione contenente statistiche sui prospetti approvati e notificati nell'Unione e un'analisi delle tendenze tenendo conto dei tipi di emittenti, in particolare delle PMI, e dei tipi di emissioni, segnatamente del corrispettivo dell'offerta, del tipo di valori mobiliari, del tipo di sede di negoziazione e del valore nominale.

2.   La relazione contiene in particolare:

a)

un'analisi della misura in cui i regimi di informativa di cui agli articoli 14 e 15 e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 sono utilizzati in tutta l'Unione;

b)

statistiche sui prospetti di base e sulle condizioni definitive, e sui prospetti redatti in documenti distinti o come un unico documento;

c)

statistiche sugli importi medi e complessivi raccolti mediante offerta di titoli al pubblico soggetta al presente regolamento da società non quotate, società i cui titoli sono negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, inclusi i mercati di crescita per le PMI, e società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati. Ove applicabile, tali statistiche forniscono una disaggregazione tra prime offerte al pubblico e offerte successive, e tra titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale;

c bis)

statistiche sui costi di produzione di un prospetto disaggregate almeno secondo le varie categorie di emittenti, l'entità e il luogo dell'emissione, le classi di commissioni e oneri sostenuti dagli emittenti e le categorie di prestatori di servizi che li addebitano; le statistiche sono corredate da un'analisi dell'efficacia della concorrenza tra i prestatori di servizi coinvolti nella redazione dei prospetti e da raccomandazioni su come ridurre i costi.

Articolo 46

Riesame

Entro [5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

La relazione valuta, tra l'altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14 e 15 e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 restano mezzi appropriati alla luce degli obiettivi perseguiti. La relazione tiene conto dei risultati della revisione inter pares di cui all'articolo 19, paragrafo 12.

Articolo 47

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica da [ 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].

2 bis.     In deroga al paragrafo 2, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono decidere di applicare le soglie stabilite a fini di esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), o l'opzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 11, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 29, all'articolo 30, all'articolo 36, all'articolo 37, all'articolo 38, all'articolo 39, all'articolo 40 e all'articolo 41 entro [ 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 177 del 18.5.2016 , pag. 9 .

(2)   GU C 195 del 2.6.2016, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del … [(GU …) (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del … .

(4)   Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(5)   Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 1).

(6)   Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(7)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(8)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(9)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1).

(15)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(17)   Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(18)   Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell ' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ( GU L 174 dell' 1.7.2011, pag. 1 ).

(19)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(21)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(22)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(23)  [GU C … del …, pag. …].

(24)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(25)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).

ALLEGATO I

PROSPETTO

I.   Nota di sintesi

II.   Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili

L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.

III.   Statistiche relative all'offerta e calendario previsto

L'obiettivo è fornire le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.

A.

Statistiche relative all'offerta

B.

Metodo e calendario previsto

IV.   Informazioni essenziali

L'obiettivo è riassumere le informazioni essenziali sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti di bilancio inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o nelle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

A.

Dati finanziari selezionati

B.

Capitalizzazione e indebitamento

C.

Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

D.

Fattori di rischio

V.   Informazioni sulla società

L'obiettivo è fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché sui suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.

A.

Storia e sviluppo della società

B.

Panoramica delle attività aziendali

C.

Struttura organizzativa

D.

Immobili, impianti e macchinari

VI.   Resoconto e prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria

L'obiettivo è presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.

A.

Risultato di gestione

B.

Liquidità e dotazione di capitale

C.

Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.

D.

Tendenze previste

VII.   Amministratori, alti dirigenti e dipendenti

L'obiettivo è fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.

A.

Amministratori e alti dirigenti

B.

Remunerazione

C.

Prassi del consiglio di amministrazione

D.

Dipendenti

E.

Azionariato

VIII.   Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società

L'obiettivo è fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che possono controllare o influenzare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

A.

Principali azionisti

B.

Operazioni con parti collegate

C.

Interessi di esperti e consulenti

IX.   Informazioni finanziarie

L'obiettivo è specificare quali documenti di bilancio vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti di bilancio ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.

A.

Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie

B.

Modifiche rilevanti

X.   Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione

L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione dei titoli, il piano di ripartizione dei titoli e le questioni collegate.

A.

Offerta e ammissione alla negoziazione

B.

Piano di ripartizione

C.

Mercati

D.

Possessori di titoli che procedono alla vendita

E.

Diluizione (solo per i titoli di capitale)

F.

Spese legate all'emissione

XI.   Informazioni supplementari

L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A.

Capitale azionario

B.

Statuto e atto costitutivo

C.

Principali contratti

D.

Controlli sui cambi

E.

Avvertenza sulle conseguenze fiscali

F.

Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario

G.

Pareri di esperti

H.

Documenti accessibili al pubblico

I.

Informazioni accessorie

ALLEGATO II

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

I.   Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili

L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.

II.   Informazioni essenziali sull'emittente

L'obiettivo è riassumere le informazioni essenziali sulla situazione finanziaria della società, sulla sua capitalizzazione e sui fattori di rischio. Se i documenti di bilancio inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o nelle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

A.

Dati finanziari selezionati

B.

Capitalizzazione e indebitamento

C.

Fattori di rischio

III.   Informazioni sulla società

L'obiettivo è fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché sui suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.

A.

Storia e sviluppo della società

B.

Panoramica delle attività aziendali

C.

Struttura organizzativa

D.

Immobili, impianti e macchinari

IV.   Resoconto e prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria

L'obiettivo è presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.

A.

Risultato di gestione

B.

Liquidità e dotazione di capitale

C.

Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.

D.

Tendenze previste

V.   Amministratori, alti dirigenti e dipendenti

L'obiettivo è fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.

A.

Amministratori e alti dirigenti

B.

Remunerazione

C.

Prassi del consiglio di amministrazione

D.

Dipendenti

E.

Azionariato

VI.   Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società

L'obiettivo è fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che possono controllare o influenzare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

A.

Principali azionisti

B.

Operazioni con parti collegate

C.

Interessi di esperti e consulenti

VII.   Informazioni finanziarie

L'obiettivo è specificare quali documenti di bilancio vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti di bilancio ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.

A.

Bilanci consolidati ed altre informazioni finanziarie

B.

Modifiche rilevanti

VIII.   Informazioni supplementari

L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A.

Capitale azionario

B.

Statuto e atto costitutivo

C.

Principali contratti

D.

Pareri di esperti

E.

Documenti accessibili al pubblico

F.

Informazioni accessorie

ALLEGATO III

NOTA INFORMATIVA SUI TITOLI

I.   Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili

L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della sua domanda di ammissione alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.

II.   Statistiche relative all'offerta e calendario previsto

L'obiettivo è fornire le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.

A.

Statistiche relative all'offerta

B.

Metodo e calendario previsto

III.   Informazioni essenziali sull'emittente

L'obiettivo è riassumere le informazioni essenziali sulla situazione finanziaria della società, sulla sua capitalizzazione e sui fattori di rischio. Se i documenti di bilancio inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o nelle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

A.

Capitalizzazione e indebitamento

B.

Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

C.

Fattori di rischio

IV.   Interessi degli esperti

L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti le operazioni che la società ha concluso con esperti o consulenti impiegati su base non continuativa.

V.   Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione

L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione dei titoli, il piano di ripartizione dei titoli e le questioni collegate.

A.

Offerta e ammissione alla negoziazione

B.

Piano di ripartizione

C.

Mercati

D.

Possessori di titoli che procedono alla vendita

E.

Diluizione (solo per i titoli di capitale)

F.

Spese legate all'emissione

VI.   Informazioni supplementari

L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A.

Controlli sui cambi

B.

Avvertenza sulle conseguenze fiscali

C.

Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario

D.

Pareri di esperti

E.

Documenti accessibili al pubblico

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

(di cui all'articolo 44)

Direttiva 2003/71/CE

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, ad eccezione della lettera h)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera i)

Articolo 4, paragrafo 1, commi da 2 a 5

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera h)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 24, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 15

Articolo 7, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 14

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3 bis

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 19, paragrafo 10

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 4 bis

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 20, paragrafo 9

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 20, paragrafo 10

Articolo 14, paragrafo 8

Articolo 20, paragrafo 11

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 7

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3, primo comma

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, e articolo 20, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1 bis

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1 ter

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 21, paragrafo 3, lettera i)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 21, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 21, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 21, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 21, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 30, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 21, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 29, paragrafo 3, e articolo 30, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2, primo comma

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafi 6 e 7

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 43

Articolo 24 bis, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 24 bis, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 24 bis, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 24 ter

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 24 quater

Articolo 42, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 40

Articolo 26

Articolo 38

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 46

Articolo 32

Articolo 47

Articolo 33

Articolo 47


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/296


P8_TA(2016)0354

Asilo: misure temporanee a beneficio dell'Italia e della Grecia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2016)0171 — C8-0133/2016 — 2016/0089(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 204/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0171),

visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0133/2016),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0236/2016),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia nel territorio di altri Stati membri, a meno che entro tale data, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, la Commissione presenti una proposta per assegnarli ad altri Stati membri beneficiari confrontati a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di persone.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia , secondo la proporzione stabilita da detta decisione (vale a dire 12 764 richiedenti dall'Italia e 41 236 dalla Grecia), nel territorio di altri Stati membri, a meno che entro tale data, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, la Commissione presenti una proposta per assegnarli ad altri Stati membri beneficiari confrontati a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di persone.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 dispone che la Commissione debba tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri. La Commissione dovrebbe presentare, se del caso, proposte volte a modificare detta decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.

soppresso

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2015/1601 prevede la ricollocazione di 54 000 richiedenti. Il concetto di «ricollocazione» è definito all'articolo 2, lettera e), di tale decisione ed è inteso come il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione. La ricollocazione non comprende il reinsediamento o l'ammissione di persone bisognose di protezione internazionale da un paese terzo nel territorio di uno Stato membro.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

Dovrebbe spettare all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il 7 marzo i capi di Stato o di governo dell'UE hanno convenuto di fondarsi su una serie di principi per elaborare un accordo con la Turchia, tra cui il principio di «far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro degli impegni esistenti». Tali principi sono stati ulteriormente elaborati nella comunicazione della Commissione sulle prossime fasi operative della cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione, la quale propone di adottare le misure necessarie per trasferire al cosiddetto «programma 1:1» alcuni degli impegni assunti nell'ambito delle decisioni di ricollocazione vigenti, segnatamente la totalità o una parte dei 54 000 posti attualmente non assegnati.

(4)

Il 7 marzo , in una dichiarazione, i capi di Stato o di governo dell'UE hanno convenuto di fondarsi su una serie di principi per elaborare un accordo con la Turchia, tra cui il principio di «far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro degli impegni esistenti». Tale programma 1:1 dovrebbe essere attuato con l'obiettivo di tutelare i siriani che fuggono da guerre e persecuzioni e nel pieno rispetto del diritto di chiedere asilo e del principio di non respingimento sanciti dal diritto dell'Unione, dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati .

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Si prevede che il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale dalla Turchia a titolo di programmi nazionali e multilaterali allevino la pressione migratoria sugli Stati membri beneficiari della ricollocazione a norma della decisione (UE) 2015/1601 , creando un percorso legale e sicuro di ingresso nell'Unione e  scoraggiando gli ingressi irregolari. Pertanto , è opportuno prendere in considerazione, in relazione ai 54 000 richiedenti protezione internazionale di cui sopra, gli sforzi di solidarietà degli Stati membri che consistono nell'ammissione nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia che si trovano in evidente bisogno di protezione internazionale. È opportuno detrarre il numero di persone provenienti dalla Turchia ammesse da uno Stato membro dal numero di persone da ricollocare in tale Stato membro a norma della decisione 2015/1601 in relazione detti 54 000 richiedenti .

(5)

Si prevede che il reinsediamento su vasta scala , l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale dalla Turchia a titolo di programmi nazionali e multilaterali siano necessari per alleviare la pressione migratoria sugli Stati membri, creando un percorso legale e sicuro di ingresso nell'Unione e rendendo non necessari gli ingressi irregolari. Per tale motivo , è opportuna una loro estensione. Ad oggi solo un numero minimo di rifugiati siriani è stato ricollocato nell'Unione. Nella sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, il Parlamento europeo ha chiesto la creazione di un numero maggiore di vie d'accesso più sicure e legali verso l'Unione per i richiedenti asilo e i rifugiati, compreso un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di reinsediamento, l'istituzione di programmi di ammissione umanitaria da parte di tutti gli Stati membri e un maggiore ricorso ai visti umanitari. Tali misure dovrebbero integrare i meccanismi di ricollocazione adottati a norma delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

I meccanismi di ammissione possono includere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altri percorsi legali per l'ammissione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, quali programmi di visti umanitari, trasferimenti umanitari, programmi di ricongiungimento familiare, meccanismi di patrocinio privato, programmi di borse di studio, programmi per la mobilità dei lavoratori e altri ancora.

(6)

I meccanismi di ammissione possono includere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altri percorsi legali per l'ammissione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, quali programmi di visti umanitari, trasferimenti umanitari, programmi di ricongiungimento familiare, meccanismi di patrocinio privato, programmi di borse di studio, accesso all'istruzione, programmi per la mobilità dei lavoratori e altri ancora.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio  (1 bis) stabilisce le misure in materia di ricongiungimento familiare da adottare in conformità dell'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare, consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. Il ricongiungimento familiare non è pertanto subordinato ad altre politiche dell'Unione o a misure di solidarietà o di emergenza e dovrebbe essere rispettato e promosso in tutti i casi dagli Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di decisione

Considerando 6 ter (nuovo)

Proposta di decisione

Emendamento

 

(6 ter)

Molti richiedenti protezione internazionale al momento presenti in Grecia e in Italia non possono beneficiare del meccanismo di ricollocazione poiché sono soggetti al regolamento (UE) n. 604/2013. Gli Stati membri devono applicare senza indugio il diritto al ricongiungimento familiare a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 e velocizzare il trattamento dei casi vulnerabili affinché queste persone possano ricongiungersi alle loro famiglie il prima possibile.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento concordato nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 2015, non dovrebbero essere pregiudicati dalla presente decisione e non dovrebbero contare ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, uno Stato membro che decide di adempiere i propri obblighi ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 ammettendo cittadini siriani presenti in Turchia tramite il reinsediamento non può far valere tale sforzo come parte del suo impegno nell'ambito del programma di reinsediamento del 20 luglio 2015.

(7)

Gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento concordato nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 2015, non dovrebbero essere pregiudicati dalla presente decisione e non dovrebbero contare ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Per garantire un adeguato monitoraggio della situazione, gli Stati membri dovrebbero riferire mensilmente alla Commissione sull'ammissione nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia in base all'opzione prevista dalla presente modifica, precisando a titolo di quale programma , nazionale o multilaterale, l'interessato sia stato ammesso e la forma di ammissione legale utilizzata .

(8)

Per garantire un adeguato monitoraggio della situazione, gli Stati membri dovrebbero riferire mensilmente alla Commissione sull'ammissione nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia , sulla forma di ammissione utilizzata e sul tipo di programma a titolo del quale ha avuto luogo .

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Il reinsediamento non dovrebbe avvenire a scapito della ricollocazione, poiché entrambi sono importanti strumenti di solidarietà. La ricollocazione è una forma di solidarietà interna fra gli Stati membri, mentre il reinsediamento e l'ammissione umanitaria o altri tipi di ammissione sono una forma di solidarietà esterna con i paesi terzi che ospitano la maggior parte dei rifugiati.

Emendamento 12

Proposta di decisione

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

Per quanto riguarda l'attuale numero di richiedenti asilo in Grecia e il numero crescente di richiedenti asilo che arrivano in Italia, si prevede che la necessità di luoghi di ricollocazione di emergenza rimarrà elevata.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)

Secondo i recenti dati dell'UNHCR, al momento in Grecia si trovano 53 859 persone in cerca di protezione internazionale. Si tratta per la maggior parte di siriani (45 %), iracheni (22 %) e afghani (21 %). Nonostante la diminuzione del numero di arrivi e data la natura politica della dichiarazione resa il 18 marzo 2016 dai capi di Stato o di governo dell'UE sulla cooperazione con la Turchia, non è affatto possibile stabilire se l'attuale calo degli arrivi dei richiedenti asilo in Grecia continuerà. D'altro canto, i rifugiati potrebbero decidere di intraprendere nuove rotte, come la rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia, dove l'UNHCR segnala un aumento del 42,5  % del numero dei migranti che giungono attraverso la Libia, rispetto allo stesso periodo del 2015. Si può quindi prevedere che il fabbisogno di posti per la ricollocazione rimarrà elevato.

Emendamento 14

Proposta di decisione

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies)

Nella sua comunicazione «Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» del 16 marzo 2016, la Commissione ha indicato che l'attuazione della decisione (UE) 2015/1601 presenta molte lacune. La risposta degli Stati membri al bando generale dell'EASO, che chiedeva 374 esperti, è chiaramente insufficiente data la situazione critica affrontata da Italia e Grecia. Malgrado l'aumento del numero di minori non accompagnati tra i richiedenti asilo e i rifugiati che possono beneficiare della ricollocazione, solo un numero molto limitato di essi è stato ricollocato, nonostante le decisioni del Consiglio sulla ricollocazione prevedano il trattamento prioritario dei casi di richiedenti vulnerabili. Alcuni Stati membri non hanno finora reso disponibili posti di ricollocazione. Solo 18 Stati membri si sono impegnati a ricollocare richiedenti dalla Grecia e 19 Stati membri si sono impegnati a farlo dall'Italia. Fra tali Stati membri, alcuni hanno assunto soltanto impegni molto limitati rispetto alla loro quota totale.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies)

La Commissione ha avviato procedure di infrazione contro l'Italia e la Grecia sull'attuazione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e contro la Grecia in relazione alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 ter) . Non sono state tuttavia avviate azioni legali nei confronti degli Stati membri che non rispettano gli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Considerando 8 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 septies)

Gli Stati membri di ricollocazione devono rispettare pienamente i loro obblighi a norma delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, al fine di ridurre la pressione sugli Stati membri in prima linea. Gli Stati membri di ricollocazione dovrebbero incrementare in modo veloce e sostanziale gli sforzi intesi a far fronte all'urgente situazione umanitaria in Grecia e prevenire il deterioramento della situazione in Italia. Ad oggi gli Stati membri hanno messo a disposizione solo il 7 % del numero dei posti di ricollocazione. Al 5 giugno 2016 erano state di fatto ricollocate soltanto 793 persone dall'Italia e 2 033 dalla Grecia. Nella sua prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento del 16 marzo 2016, la Commissione aveva sottolineato che gli Stati membri sono tenuti a conseguire un tasso mensile di ricollocazione pari ad almeno 5 680 persone, al fine di adempiere ai loro obblighi di ricollocazione entro due anni.

Emendamento 17

Proposta di decisione

Considerando 8 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 octies)

Anche gli afghani dovrebbero essere ammissibili alla ricollocazione a norma della decisione (UE) 2015/1601. Nel 2015 il numero di domande di asilo presentate da cittadini afghani nell'Unione ha raggiunto un livello senza precedenti, pari a circa 180 000 , il che ha reso gli afghani il secondo gruppo di richiedenti asilo nell'Unione in tale anno. Nella maggior parte dei casi essi giungono in Grecia. Molti di loro sono minori non accompagnati. Hanno particolari esigenze di protezione a cui la Grecia, dato il perdurare delle pressioni sul sistema di asilo, non è in grado di rispondere. Il deterioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan, che ha registrato un numero senza precedenti di attentati terroristici e vittime civili nel 2015, si è tradotto in un aumento significativo del tasso di riconoscimento dei richiedenti asilo afghani nell'Unione: dal 43 % nel 2014 al 66 % nel 2015, in base ai dati Eurostat.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

(14)

La presente decisione entra in vigore immediatamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Emendamento 19

Proposta di decisione

Articolo 1 — comma 1 — punto - 1 (nuovo)

Decisone (UE) 2015/1601

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

-1.     All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.    È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75 % delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.

«2.     Sono soggetti a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo richiedenti di nazionalità siriana, irachena, eritrea o afghana oppure quelli appartenenti a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75 % delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.».

Emendamento 20

Proposta di decisione

Articolo 1 — comma 1

Decisone (UE) 2015/1601

Articolo 4 — paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601 è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

soppresso

«3 bis.     Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), l'ammissione da parte di Stati membri nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015, comporta una riduzione corrispondente dell'obbligo dello Stato membro in questione.

 

L'articolo 10 si applica mutatis mutandis a ciascuna siffatta ammissione legale che comporta una riduzione dell'obbligo di ricollocazione.

 

Gli Stati membri riferiscono mensilmente alla Commissione sul numero di persone legalmente ammesse ai fini del presente paragrafo, precisando il tipo di programma a titolo del quale l'ammissione ha avuto luogo e la forma di ammissione legale utilizzata.»

 

Emendamento 21

Proposta di decisione

Articolo 1 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)

Decisone (UE) 2015/1601

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.

All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.

 

«2.   Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente. Gli Stati membri mettono a disposizione almeno un terzo dei loro posti per la ricollocazione entro il 31 dicembre 2016.».

Emendamento 22

Proposta di decisione

Articolo 1 — comma 1 — punto 1 ter (nuovo)

Decisone (UE) 2015/1601

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

1 ter.

All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, d'intesa con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

 

«4.   A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, d'intesa con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Se lo Stato membro di ricollocazione non approva la ricollocazione entro due settimane, si considera che tale Stato membro abbia dato la sua approvazione.».

Emendamento 23

Proposta di decisione

Articolo 1 — comma 1 — punto 1 quater (nuovo)

Decisone (UE) 2015/1601

Articolo 5 — paragrafo 10

Testo in vigore

Emendamento

 

1 quater.

All'articolo 5, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

10.   La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2 , salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi . In tal caso il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia o la Grecia dimostrino la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.

 

«10.   La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2. Il termine può essere prorogato per un periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia o la Grecia dimostrino la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.».


(1 bis)   Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

(1 bis)   Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(1 ter)   Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).


13.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/308


P8_TA(2016)0355

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2016)0071 — C8-0098/2016 — 2016/0043(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 204/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0071),

visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0098/2016),

vista la sua posizione dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0247/2016),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

Con la sua decisione (UE) 2015/1848  (1 bis) , il Consiglio ha deciso ancora una volta di ignorare la risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015. L'approccio del Consiglio è contrario allo spirito dei trattati e comporta un indebolimento della cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e un aumento del «deficit democratico» nei confronti dei cittadini dell'Unione. Il Parlamento europeo deplora con forza l'approccio del Consiglio e sottolinea la necessità di tenere conto della sua risoluzione legislativa.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone nell'articolo 145 che gli Stati membri e l'Unione si adoperino per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi previsti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(1)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone nell'articolo 145 che gli Stati membri e l'Unione si adoperino per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi previsti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Conformemente agli articoli 9 e 10 TFUE, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione garantisce la creazione di un mercato del lavoro inclusivo e integrato in grado di far fronte alle gravissime ripercussioni della disoccupazione, di assicurare un elevato livello di occupazione, condizioni di lavoro dignitose in tutta l'Unione, inclusi salari adeguati, e un'opportuna protezione sociale, nel rispetto della legislazione sul lavoro e dei contratti collettivi e in linea con il principio di sussidiarietà, nonché di assicurare un elevato livello di istruzione e formazione, e mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La «strategia Europa 2020» proposta dalla Commissione consente all'Unione di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Cinque obiettivi principali, elencati negli orientamenti corrispondenti, costituiscono traguardi comuni che devono orientare l'azione degli Stati membri, tenendo in considerazione le rispettive posizioni di partenza e le situazioni nazionali, nonché le posizioni e le situazioni dell'Unione. La strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla nuova strategia relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

(2)

La «strategia Europa 2020» proposta dalla Commissione dovrebbe consentire all'Unione di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. L'Unione necessita di politiche olistiche e investimenti pubblici per contrastare la disoccupazione e la povertà. In questo contesto suscita profonda preoccupazione l'evoluzione registrata sinora dagli indicatori occupazionali e sociali della strategia Europa 2020, in quanto il numero delle persone a rischio di povertà ed esclusione è aumentato di 5 milioni anziché diminuire, il tasso di occupazione in certi paesi non è ancora tornato ai livelli precedenti alla crisi, mentre in alcuni Stati membri la percentuale di giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione (NEET) è superiore al 20 % e il tasso di abbandono scolastico precoce raggiunge il 23 %. La strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla nuova strategia relativamente all'occupazione , all'inclusione sociale e al mercato del lavoro. Tuttavia tali obiettivi non sono stati conseguiti e gli Stati membri devono adoperarsi maggiormente per raggiungere i risultati attesi. La realizzazione della strategia Europa 2020 in ambito occupazionale e sociale deve restare un obiettivo cruciale delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Gli orientamenti integrati sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo. Essi danno agli Stati membri indicazioni precise su come definire e attuare i propri programmi nazionali di riforma, tenendo conto dell'interdipendenza e in linea con il patto di stabilità e crescita. Gli orientamenti a favore dell'occupazione devono essere alla base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio agli Stati membri a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, parallelamente alle raccomandazioni specifiche per paese trasmesse agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato . Gli orientamenti per l'occupazione dovrebbero costituire inoltre la base per la redazione della relazione comune sull'occupazione che Consiglio e Commissione europea trasmettono ogni anno al Consiglio europeo.

(3)

Gli orientamenti integrati dovrebbero essere in linea con le conclusioni del Consiglio europeo. Essi danno agli Stati membri indicazioni precise su come definire e attuare i propri programmi nazionali di riforma, tenendo conto dell'interdipendenza e in linea con il patto di stabilità e crescita. Gli orientamenti a favore dell'occupazione dovrebbero essere presi in considerazione per tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio agli Stati membri a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, in modo bilanciato rispetto alle raccomandazioni specifiche per paese trasmesse agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 , TFUE . Le raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero tenere conto non solo degli indicatori economici ma anche, ove opportuno, di quelli occupazionali e sociali, valutando ex ante le riforme da attuare e il loro impatto sui cittadini. Gli orientamenti per l'occupazione dovrebbero essere stabiliti in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e dovrebbero costituire la base per la redazione della relazione comune sull'occupazione che Consiglio e Commissione europea trasmettono ogni anno al Consiglio europeo. Nella procedura per gli squilibri macroeconomici sono stati recentemente inseriti tre indicatori occupazionali, ovvero il tasso di attività, l'occupazione giovanile e la disoccupazione di lungo periodo, e il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016  (1 bis) , ha chiesto che tali indicatori siano utilizzati per avviare un'analisi approfondita negli Stati membri pertinenti, la quale possa suggerire e condurre all'applicazione di ulteriori riforme economiche, sociali e del mercato del lavoro.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

L'esame dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri, contenuti nella relazione comune sull'occupazione, dimostra che gli Stati membri dovrebbero continuare a compiere ogni sforzo per affrontare i seguenti settori prioritari: aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione strutturale, sviluppare una forza lavoro competente, in grado di soddisfare le esigenze del mercato e promuovere la qualità del lavoro e l'apprendimento permanente, migliorare i risultati dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli e incrementare la partecipazione all'istruzione terziaria, promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà.

(4)

L'esame dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri, contenuti nella relazione comune sull'occupazione, dimostra che gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo relative all'analisi annuale della crescita, delle raccomandazioni specifiche per paese e degli orientamenti in materia di occupazione, e che dovrebbero continuare a compiere ogni sforzo per affrontare i seguenti settori prioritari: aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione strutturale creando posti di lavoro, sostenere mercati del lavoro ben funzionanti, dinamici e inclusivi , sviluppare una forza lavoro competente in grado di soddisfare le esigenze del mercato, promuovere posti di lavoro dignitosi e l'apprendimento permanente, migliorare i risultati dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli e incrementare la partecipazione all'istruzione terziaria, promuovere l'inclusione sociale e  la conciliazione tra le esigenze familiari e professionali, contrastare qualsiasi forma di discriminazione, combattere la povertà , in particolare quella infantile, e rafforzare le capacità della popolazione a fronte dell'invecchiamento demografico .

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

120 milioni di cittadini dell'Unione — circa 25 % del totale — sono a rischio di povertà ed esclusione sociale. Tale situazione di emergenza, caratterizzata fra l'altro dal numero costantemente elevato di cittadini disoccupati, richiede l'adozione, da parte della Commissione, di misure volte a incoraggiare gli Stati membri a introdurre regimi nazionali di reddito minimo di cittadinanza, affinché siano assicurate a questi cittadini condizioni di vita dignitose.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione figuranti nell'allegato alla decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (4) sono mantenuti per il 2016 e saranno presi in considerazione dagli Stati membri nella definizione delle rispettive politiche a favore dell'occupazione .

Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, figuranti nell'allegato , sono adottati. Gli Stati membri tengono conto di tali orientamenti nelle politiche a favore dell'occupazione e nei programmi di riforma, su cui presentano una relazione in linea con l'articolo 148, paragrafo 3, TFUE .

Emendamento 8

Proposta di decisione

Allegato (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Orientamento 5: rilanciare la domanda di lavoro

 

Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità locali e regionali, dovrebbero affrontare in modo efficace e tempestivo il gravissimo problema della disoccupazione, oltre ad agevolare e investire nella creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità, garantire l'accessibilità per i gruppi a rischio, ridurre gli ostacoli che impediscono alle imprese di assumere personale in tutti i livelli di competenza e in tutti i settori del mercato del lavoro, riducendo al contempo la burocrazia nel rispetto delle norme sociali e del lavoro, promuovere l'imprenditorialità giovanile e in particolare sostenere la creazione e la crescita di micro, piccole e medie imprese per aumentare il tasso di occupazione di donne e uomini. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente, tra gli altri elementi, i posti di lavoro nel settore verde, bianco e blu, così come l'economia sociale, e favorire l'innovazione sociale.

 

La pressione fiscale dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti d'imposizione meno pregiudizievoli per l'occupazione e la crescita, preservando nel contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a spese destinate agli investimenti pubblici, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro. Le riduzioni delle imposte sul lavoro dovrebbero riguardare elementi pertinenti della pressione fiscale, mirare a contrastare la discriminazione e a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone con disabilità e per quelle più lontane dal mercato del lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

 

Le politiche intese a garantire che i salari rappresentino un reddito di sussistenza adeguato rimangono importanti per creare occupazione e ridurre la povertà nell'Unione. Pertanto gli Stati membri, di concerto con le parti sociali, dovrebbero rispettare e incoraggiare meccanismi di fissazione dei salari che consentano di adeguare i salari reali all'andamento della produttività e contribuiscano a correggere le precedenti divergenze senza alimentare pressioni deflazionistiche. Detti meccanismi dovrebbero garantire risorse sufficienti per soddisfare le necessità di base, tenendo conto degli indicatori sulla povertà specifici per ogni Stato membro. A tal proposito si dovrebbero opportunamente valutare le differenze relative alle competenze e alle condizioni dei mercati del lavoro locali, allo scopo di garantire in tutta l'Unione un salario che permetta una vita dignitosa. Nel fissare i salari minimi conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantirne l'adeguatezza e tenere conto delle ripercussioni sulla povertà dei lavoratori, sul reddito delle famiglie, sulla domanda aggregata, sulla creazione di posti di lavoro e sulla competitività.

 

Gli Stati membri dovrebbero ridurre la burocrazia allo scopo di sgravare da oneri le piccole e medie imprese, dal momento che queste ultime contribuiscono notevolmente alla creazione di posti di lavoro.

 

Orientamento 6: rafforzare l'offerta di lavoro e le competenze

 

Gli Stati membri dovrebbero promuovere una produttività sostenibile e occupazioni di qualità mediante un'adeguata offerta di conoscenze e competenze pertinenti, rese fruibili e accessibili a tutti. Essi dovrebbero prestare particolare attenzione all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali e a quelli di trasporto che sono o saranno confrontati, nel medio termine, con una carenza di personale. Gli Stati membri dovrebbero effettuare investimenti efficaci in sistemi di istruzione di elevata qualità e inclusivi sin dalla giovane età e in sistemi di formazione professionale, migliorandone nel contempo l'efficacia e l'efficienza per accrescere il know-how e il livello di competenza della forza lavoro, aumentando al tempo stesso la diversità delle sue competenze, e per consentire a quest'ultima di anticipare e soddisfare meglio le esigenze in rapida evoluzione di mercati del lavoro dinamici in un'economia sempre più digitale. A tal fine, è opportuno tenere presente il fatto che le cosiddette «competenze trasversali», come la comunicazione, stanno diventando sempre più importanti per numerose professioni.

 

Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'imprenditorialità tra i giovani, anche introducendo appositi corsi facoltativi e incoraggiando la creazione di imprese di studenti nelle scuole medie superiori e nelle università. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali e locali, dovrebbero intensificare gli sforzi per contrastare l'abbandono scolastico da parte dei giovani, garantire una transizione più fluida dal mondo dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro, migliorare l'accesso ed eliminare gli ostacoli a un'istruzione di qualità per tutti gli adulti, con particolare riferimento ai gruppi ad alto rischio e alle loro necessità, riqualificando le competenze laddove la perdita di lavoro e i cambiamenti nel mercato del lavoro rendano necessario il loro reinserimento attivo. Gli Stati membri dovrebbero contemporaneamente attuare strategie di invecchiamento attivo per consentire una vita lavorativa sana fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

 

Nel garantire il necessario livello di competenze richieste da un mercato del lavoro in continua evoluzione e nel sostenere programmi di istruzione e formazione, oltre a quelli per l'apprendimento degli adulti, gli Stati membri dovrebbero tenere presente che sono altresì necessari lavori poco qualificati e che le opportunità di lavoro sono migliori per i soggetti altamente qualificati rispetto alle persone mediamente o scarsamente qualificate.

 

L'accesso a costi ragionevoli all'istruzione e all'assistenza di qualità per la prima infanzia dovrebbe costituire una priorità per politiche e investimenti di vasto respiro, unitamente a misure di sostegno e conciliazione familiari e parentali, intese ad aiutare i genitori a trovare il giusto equilibrio tra vita lavorativa e familiare, contribuendo in tal modo a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a migliorare le possibilità dei giovani sul mercato del lavoro.

 

Sarebbe opportuno risolvere efficacemente e rapidamente, nonché prevenire, il problema della disoccupazione, in particolare quella a lungo termine e l'elevata disoccupazione regionale, tramite una combinazione di interventi sul versante della domanda e dell'offerta. Il numero di disoccupati di lungo periodo e il problema dello squilibrio tra domanda e offerta di competenze, nonché dell'obsolescenza delle stesse, sono questioni che dovrebbero essere affrontate mediante strategie globali in grado di sostenersi reciprocamente, compreso un sostegno attivo personalizzato, basato sulle necessità, e opportune forme di protezione sociale per i disoccupati di lungo periodo affinché si reinseriscano nel mercato del lavoro in modo consapevole e responsabile. La disoccupazione giovanile deve essere affrontata in modo complessivo grazie a una strategia generale a favore dell'occupazione dei giovani. Ciò implica investimenti in settori in grado di creare posti di lavoro di qualità per i giovani dotando gli attori competenti, quali i servizi di sostegno ai giovani, gli erogatori d'istruzione e formazione, le organizzazioni giovanili e i servizi pubblici per l'impiego, di mezzi necessari a mettere in atto pienamente e con coerenza i piani nazionali di attuazione della Garanzia per i giovani, assicurando altresì un rapido utilizzo delle risorse disponibili da parte degli Stati membri. Dovrebbe inoltre essere facilitato l'accesso ai finanziamenti per coloro che decidono di intraprendere un'attività imprenditoriale, attraverso un'informazione più efficace, una riduzione dell'eccessiva burocrazia e la possibilità di convertire sussidi di disoccupazione di diversi mesi in una sovvenzione iniziale per l'avvio di un'impresa, previa presentazione di un piano aziendale e in conformità della normativa nazionale.

 

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle disparità regionali e locali in sede di elaborazione ed esecuzione delle misure di lotta alla disoccupazione nonché collaborare con i servizi locali per l'impiego.

 

Dovrebbero essere affrontate le carenze strutturali dei sistemi di istruzione e di formazione per garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce e per promuovere un'istruzione onnicomprensiva e di alta qualità sin dai livelli scolastici inferiori. Ciò richiede sistemi di istruzione flessibili con una particolare attenzione alla pratica. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità locali e regionali, dovrebbero migliorare la qualità del livello di istruzione, rendendola accessibile a tutti, istituire e migliorare i sistemi di istruzione duale, in modo che siano adattati alle loro esigenze, potenziando la formazione professionale e i quadri esistenti quali Europass e garantendo al contempo, ove necessario, l'opportuna riqualificazione delle competenze e il riconoscimento di quelle acquisite al di fuori del sistema formale di istruzione. È opportuno rafforzare i nessi tra il mondo dell'istruzione e il mercato del lavoro, garantendo al contempo che l'istruzione sia sufficientemente ampia da fornire alle persone una solida base ai fini dell'occupabilità durante l'intero arco della vita.

 

Gli Stati membri dovrebbero adattare meglio i sistemi di formazione al mercato del lavoro onde agevolare il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro. In particolare nel contesto della digitalizzazione, così come in termini di nuove tecnologie, i posti di lavoro verdi e il settore sanitario costituiscono aspetti fondamentali.

 

Occorre ridurre ulteriormente la discriminazione nel mercato del lavoro e in relazione all'accesso al medesimo, in particolare per i gruppi che subiscono discriminazioni o esclusione, come le donne, i lavoratori più anziani, i giovani, le persone con disabilità e i migranti regolari. Deve essere garantita la parità di genere nel mercato del lavoro, inclusa la parità di retribuzione, e occorre assicurare l'accesso a costi ragionevoli a un'istruzione e un'assistenza di elevata qualità per la prima infanzia nonché la flessibilità necessaria per impedire l'esclusione di coloro che interrompono la loro carriera a causa di responsabilità familiari, come ad esempio le persone che prestano assistenza in ambito familiare. In tal senso, gli Stati membri dovrebbero sbloccare la direttiva concernente la presenza di donne nei consigli delle società.

 

Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere presente, a tal riguardo, il fatto che le percentuali di giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione (NEET) sono più elevate fra le ragazze rispetto ai ragazzi e che il fenomeno dei NEET è dovuto innanzitutto a un incremento della disoccupazione giovanile, ma anche all'inattività connessa alla mancanza di istruzione.

 

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare in modo completo, efficace ed efficiente il Fondo sociale europeo e il sostegno offerto dagli altri fondi dell'Unione al fine di contrastare la povertà e migliorare l'occupazione di qualità, l'inclusione sociale, l'istruzione, la pubblica amministrazione e i servizi pubblici. È opportuno mobilitare anche il Fondo europeo per gli investimenti strategici e le relative piattaforme d'investimento per garantire che siano creati posti di lavoro di qualità e che i lavoratori dispongano delle competenze necessarie per la transizione dell'Unione verso un modello di crescita sostenibile.

 

Orientamento 7: rafforzare il funzionamento dei mercati del lavoro

 

Gli Stati membri dovrebbero ridurre la segmentazione del mercato del lavoro contrastando l'occupazione precaria, la sottoccupazione, il lavoro non dichiarato e i contratti a zero ore. Le norme in materia di protezione dell'occupazione e le istituzioni ad essa preposte dovrebbero garantire un ambiente propizio all'assunzione, offrendo nel contempo adeguati livelli di protezione ai lavoratori e a coloro che cercano un impiego o sono assunti con contratti a tempo determinato, a tempo parziale ovvero atipici o con contratti a progetto, coinvolgendo in modo attivo le parti sociali e favorendo la contrattazione collettiva. Dovrebbe essere garantita a tutti un'occupazione di qualità in termini di sicurezza socioeconomica, durata, salari adeguati, diritti sul lavoro, condizioni lavorative dignitose (incluse la salute e la sicurezza), protezione sociale, parità di genere e opportunità di istruzione e formazione. Pertanto è necessario promuovere l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, il reintegro dei disoccupati di lungo periodo e un equilibrio tra vita professionale e vita privata fornendo servizi di assistenza a prezzi accessibili e ammodernando l'organizzazione del lavoro. Dovrebbe essere favorita nell'Unione una convergenza verso standard più elevati per quanto concerne le condizioni lavorative.

 

L'accesso al mercato del lavoro dovrebbe favorire l'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro sostenibili in tutti i settori, compresa l'occupazione verde, l'assistenza e l'innovazione sociale, al fine di valorizzare il più possibile le competenze delle persone, favorirne lo sviluppo lungo tutto l'arco della vita e promuovere le innovazioni che traggono origine dall'iniziativa dei lavoratori.

 

Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere maggiormente i parlamenti nazionali, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli enti regionali e locali nella concezione e nell'attuazione di riforme e politiche pertinenti, in linea con il principio di partenariato e le prassi nazionali, sostenendo al contempo il miglioramento del funzionamento e dell'efficacia del dialogo sociale a livello nazionale, soprattutto nei paesi che presentano importanti problemi di svalutazione salariale causati dalla recente deregolamentazione dei mercati del lavoro e dalla debolezza della contrattazione collettiva.

 

Gli Stati membri dovrebbero garantire norme di qualità di base delle politiche attive del mercato del lavoro, potenziandone gli obiettivi, la portata, l'ambito di applicazione e l'interazione con misure di sostegno, quali le misure in materia di previdenza sociale. Tali politiche dovrebbero essere volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro, a rafforzare la contrattazione collettiva e il dialogo sociale e a sostenere transizioni sostenibili nel mercato del lavoro mediante servizi pubblici per l'impiego altamente qualificati che offrano sostegno personalizzato e attuino sistemi di misurazione delle prestazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i loro sistemi di protezione sociale consentano a chi può partecipare al mercato del lavoro di entrare effettivamente nella vita attiva con responsabilità, proteggano chi (temporaneamente) è escluso dai mercati del lavoro e/o non è in grado di parteciparvi, e preparino le persone a rischi potenziali e al mutamento delle condizioni economiche e sociali, investendo nel capitale umano. Gli Stati membri dovrebbero introdurre, come una delle possibili misure per la riduzione della povertà e conformemente alle prassi nazionali, un reddito minimo commisurato alla loro specifica situazione socioeconomica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi e aperti a tutti, nonché porre in essere misure efficaci contro la discriminazione.

 

Dovrebbe essere garantita la mobilità dei lavoratori come diritto fondamentale e frutto di una libera scelta, con l'obiettivo di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo, tra l'altro rafforzando la trasferibilità delle pensioni e l'effettivo riconoscimento delle qualifiche e delle competenze nonché provvedendo all'eliminazione degli ostacoli burocratici e di altro tipo attualmente esistenti. Gli Stati membri dovrebbero allo stesso tempo far fronte alle barriere linguistiche, migliorando i sistemi di formazione in tale ambito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avvalersi in maniera adeguata della rete EURES per incoraggiare la mobilità dei lavoratori. Sarebbe opportuno promuovere investimenti nelle regioni che registrano deflussi di manodopera al fine di arginare la fuga di cervelli e incoraggiare il ritorno dei lavoratori mobili.

 

Orientamento 8: migliorare la qualità e i risultati dei sistemi di istruzione e di formazione a tutti i livelli

 

L'accesso a servizi di assistenza e a un'istruzione della prima infanzia di qualità e a prezzi ragionevoli dovrebbe costituire una priorità per gli Stati membri, in quanto si tratta di importanti misure di sostegno per gli attori del mercato del lavoro che contribuiscono ad aumentare il tasso globale di occupazione, sostenendo nel contempo le persone nell'affrontare le loro responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero elaborare politiche globali e realizzare gli investimenti necessari per migliorare le misure di sostegno alle famiglie e ai genitori, così come le misure intese ad aiutare i genitori a conciliare la vita professionale e quella familiare, in modo da contribuire a prevenire l'abbandono scolastico precoce e aumentare le possibilità dei giovani nel mercato del lavoro.

 

Orientamento 9: garantire la giustizia sociale, combattere la povertà e promuovere le pari opportunità

 

Gli Stati membri, in cooperazione con gli enti regionali e locali, dovrebbero migliorare i sistemi di protezione sociale garantendo norme minime per offrire una protezione efficace, efficiente e sostenibile in tutte le fasi della vita di un individuo, assicurando un'esistenza dignitosa, la solidarietà, l'accesso alla protezione sociale, il pieno rispetto dei diritti sociali e l'equità, affrontando le disuguaglianze e promuovendo l'inclusione al fine di eliminare la povertà, con particolare attenzione verso chi è escluso dal mercato del lavoro e verso i gruppi più vulnerabili. Sono necessarie politiche sociali semplificate, più mirate e più ambiziose, che includano servizi di assistenza all'infanzia e di istruzione di qualità a costi ragionevoli, servizi di formazione e orientamento professionale efficaci, servizi di assistenza abitativa nonché un'assistenza sanitaria di elevata qualità e accessibile a tutti, l'accesso a servizi di base, quali conti bancari e Internet, nonché misure intese a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a combattere la povertà estrema, l'esclusione sociale e, più in generale, tutte le forme di povertà. Occorre in particolare affrontare con decisione la povertà infantile.

 

A tale scopo si dovrebbe usare in modo complementare una serie di strumenti, tra cui servizi che permettano di attivare il lavoro e servizi di sostegno al reddito mirati a esigenze individuali. A questo riguardo spetta a ciascuno Stato membro fissare livelli di reddito minimo, conformemente alle prassi nazionali, commisurati alla specifica situazione socioeconomica dello Stato membro in questione. I sistemi di protezione sociale dovrebbero essere concepiti in modo da facilitare l'accesso e la presa in carico di tutte le persone in modo non discriminatorio, sostenere gli investimenti in capitale umano e contribuire a prevenire e ridurre la povertà, l'esclusione sociale e altri rischi quali la perdita della salute o del posto di lavoro, nonché a fornire protezione contro tali fenomeni. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai bambini che si trovano in condizioni di povertà a causa della disoccupazione di lungo periodo dei genitori.

 

I sistemi pensionistici dovrebbero essere strutturati in modo tale che ne sia garantita la sostenibilità, la sicurezza e l'adeguatezza per donne e uomini, rafforzando i regimi pensionistici, con l'obiettivo di assicurare un reddito pensionistico dignitoso, almeno al di sopra della soglia di povertà. I sistemi pensionistici dovrebbero prevedere il consolidamento, l'ulteriore sviluppo e il miglioramento dei tre pilastri dei sistemi di risparmio pensionistici. Il collegamento tra età pensionabile e aspettativa di vita non costituisce l'unico strumento con cui affrontare la sfida dell'invecchiamento. Le riforme dei sistemi pensionistici dovrebbero anche, tra l'altro, rispecchiare le tendenze del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la situazione demografica, la situazione sanitaria e patrimoniale, le condizioni di lavoro e l'indice di dipendenza economica. Il modo migliore per affrontare la sfida dell'invecchiamento consiste nell'aumentare il tasso di occupazione complessivo, anche sulla base degli investimenti sociali nell'invecchiamento attivo.

 

Gli Stati membri dovrebbero migliorare la qualità, l'accessibilità (anche economica), l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di assistenza sanitaria, di assistenza a lungo termine e dei servizi sociali, e assicurare condizioni di lavoro dignitose nei relativi settori, salvaguardando nel contempo la sostenibilità finanziaria di tali sistemi attraverso un miglioramento dei finanziamenti basati sulla solidarietà.

 

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il sostegno del Fondo sociale europeo e di altri fondi dell'Unione al fine di contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione, migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di promuovere la parità tra donne e uomini e migliorare la pubblica amministrazione.

 

Gli obiettivi principali della strategia Europa 2020, sulla cui base gli Stati membri definiscono i loro obiettivi nazionali, tenendo conto delle rispettive posizioni iniziali e delle situazioni nazionali, mirano a innalzare al 75 % il tasso di occupazione per gli uomini e le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni entro il 2020, a ridurre l'abbandono scolastico a tassi inferiori al 10 %, ad aumentare ad almeno il 40 % la quota delle persone tra i 30 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio terziario o equipollente e a promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, puntando a sottrarre almeno 20 milioni di persone al rischio di povertà ed esclusione  (1 bis) .


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0261.

(1 bis)   Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28).

(1 bis)   Testi approvati, P8_TA(2016)0058.

(4)   Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28).

(1 bis)   La popolazione è definita in base al numero di persone a rischio di povertà e di esclusione secondo tre indicatori (rischio di povertà, deprivazione materiale, nucleo familiare privo di occupazione), lasciando gli Stati membri liberi di definire obiettivi nazionali sulla base degli indicatori più appropriati, tenendo conto delle circostanze e priorità nazionali.