ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 200

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
11 giugno 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 200/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 200/02

Causa C-191/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articoli 18 TFUE e 21 TFUE — Estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione — Accordo di estradizione tra l’Unione europea e detto Stato terzo — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali — Restrizione della libera circolazione — Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità — Proporzionalità — Informazione dello Stato membro di origine del cittadino dell’Unione)

2

2018/C 200/03

Causa C-258/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Rinvio pregiudiziale — Trasporti aerei — Convenzione di Montréal — Articolo 31 — Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati — Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo — Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo — Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio)

3

2018/C 200/04

Cause riunite C-316/16 e C-424/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom — Germania, Regno Unito) — B/ Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Protezione rafforzata contro l’allontanamento — Presupposti — Diritto di soggiorno permanente — Soggiorno nello Stato membro ospitante nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento dal territorio dello Stato membro interessato — Periodo di detenzione — Conseguenze sulla continuità del soggiorno di dieci anni — Rapporto con la valutazione complessiva di un legame di integrazione — Momento in cui avviene detta valutazione e criteri da prendere in considerazione in tale sede)

4

2018/C 200/05

Causa C-320/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lille — Francia) — Procedimento penale a carico di Uber France SAS (Rinvio pregiudiziale — Servizi nel settore dei trasporti — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Servizi della società dell’informazione — Regola relativa ai servizi della società dell’informazione — Nozione — Servizio di intermediazione che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro remunerazione conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana — Sanzioni penali)

5

2018/C 200/06

Causa C-414/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Attività professionali di Chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali — Religione o convinzioni personali che costituiscono un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione — Nozione — Natura delle attività e contesto in cui vengono espletate — Articolo 17 TFUE — Articoli 10, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

6

2018/C 200/07

Causa C-478/16 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 aprile 2018 — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / Group OOD, Kosta Iliev [Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio — Esame da parte della commissione di ricorso — Prove ulteriori o complementari — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, terzo comma]

7

2018/C 200/08

Causa C-525/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portogallo) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE — Nozione di svantaggio per la concorrenza — Prezzi discriminatori sul mercato a valle — Società di gestione dei diritti connessi al diritto d’autore — Canone dovuto dai fornitori nazionali di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto)

7

2018/C 200/09

Causa C-532/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / SEB bankas AB (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte — Cessione di un terreno — Errata qualificazione di attività soggetta ad imposta — Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale — Modifica di tale indicazione da parte del fornitore)

8

2018/C 200/10

Causa C-541/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 aprile 2018 — Commissione europea / Regno di Danimarca (Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 1072/2009 — Articolo 2, punto 6 — Articolo 8 — Trasporti di cabotaggio — Nozione — Definizione contenuta in un documento Domande e risposte redatto dalla Commissione europea — Valore giuridico — Misure nazionali di attuazione che limitano il numero dei punti di carico e scarico che possono essere parte di un medesimo trasporto di cabotaggio — Discrezionalità — Restrizione — Proporzionalità)

9

2018/C 200/11

Causa C-550/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86/CE — Articolo 2, parte iniziale e lettera f) — Nozione di minore non accompagnato — Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) — Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori — Rifugiato di età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro e del deposito della sua domanda di asilo, ma maggiorenne al momento in cui è adottata la decisione con la quale gli viene concesso l’asilo e in cui presenta la sua domanda di ricongiungimento familiare — Data determinante per valutare lo status di minore dell’interessato)

9

2018/C 200/12

Causa C-565/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eirinodikeio Lerou Leros — Grecia) — procedimento promosso da Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un’eredità per conto di un minore — Competenza in materia genitoriale — Proroga di competenza — Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) — Accettazione della competenza — Presupposti]

10

2018/C 200/13

Causa C-580/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Firma Hans Bühler KG / Finanzamt de Graz-Stadt (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Luogo dell’acquisto intracomunitario — Articolo 42 — Acquisto intracomunitario di beni oggetto di una cessione successiva — Articolo 141 — Esenzione — Operazione triangolare — Misure di semplificazione — Articolo 265 — Rettifica dell’elenco riepilogativo)

11

2018/C 200/14

Causa C-645/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL (Rinvio pregiudiziale — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653/CEE — Diritto dell’agente commerciale ad una indennità o al risarcimento del danno a seguito della cessazione del contratto di agenzia commerciale — Articolo 17 — Esclusione del diritto all’indennità in caso di risoluzione del contratto nel corso del periodo di prova contrattualmente pattuito)

12

2018/C 200/15

Causa C-8/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso — Pavimentos SA (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione dell’IVA — Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto — Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior imposta — Dies a quo di decorrenza del termine)

12

2018/C 200/16

Causa C-13/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, già Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique [Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti cosmetici — Regolamento (CE) n. 1223/2009 — Articolo 10, paragrafo 2 — Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico — Qualifiche del valutatore della sicurezza — Riconoscimento dell’equivalenza dei corsi — Discipline analoghe alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina — Potere discrezionale degli Stati membri]

13

2018/C 200/17

Causa C-65/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Servizi sanitari e sociali — Attribuzione al di fuori delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici — Necessità di rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento — Nozione di interesse transfrontaliero certo — Direttiva 92/50/CEE — Articolo 27)

14

2018/C 200/18

Causa C-75/17 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 aprile 2018. — Fiesta Hotels & Resorts, SL / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4 — Articolo 65 — Denominazione commerciale non registrata GRAND HOTEL PALLADIUM — Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Domanda di nullità fondata su un diritto anteriore acquisito in virtù del diritto nazionale — Presupposti — Segno con una portata non solamente locale — Diritto di vietare l’uso di un marchio più recente)

14

2018/C 200/19

Causa C-110/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018 — Commissione europea / Regno del Belgio [Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Articolo 40 dell’accordo SEE — Imposta sul reddito dei residenti in Belgio — Determinazione dei redditi immobiliari — Applicazione di due metodi di calcolo differenti a seconda del luogo in cui è ubicato il bene immobile — Calcolo a partire dal valore catastale per i beni immobili situati in Belgio — Calcolo basato sul valore locativo effettivo per gli immobili situati in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) — Disparità di trattamento — Restrizione alla libera circolazione dei capitali]

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2018/C 200/20

Causa C-148/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek& Cloppenburg KG, Düsseldorf (Rinvio pregiudiziale — Diritto dei marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 14 — Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa — Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell’Unione europea — Articolo 34, paragrafo 2 — Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore — Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore)

16

2018/C 200/21

Causa C-152/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Rinvio pregiudiziale — Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Direttiva 2004/17/CE — Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto — Mancanza di un siffatto obbligo nella direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2004/17/CE — Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro collegati all’attività di trasporto ferroviario — Articolo 3, paragrafo 3, TUE — Articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali — Irricevibilità — Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell’Unione — Incompetenza)

16

2018/C 200/22

Cause riunite C-195/17, da C-197/17 a C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a C-292/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Helga Krüsemann e a. (C-195/17), Thomas Neufeldt e a. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe e a. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce e a. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer e a. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke e a. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell e a. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) / TUIfly GmbH (Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 3 — Articolo 7, paragrafo 1 — Diritto alla compensazione — Esenzione — Nozione di circostanze eccezionali — Sciopero selvaggio)

17

2018/C 200/23

Causa C-227/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Medtronic GmbH / Finanzamt Neuss (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoce 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90 — Dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Causa C-302/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Bratislave — Slovacchia) — PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Obiettivi — Assegnazione di quote a titolo gratuito — Normativa nazionale che assoggetta all’imposta le quote trasferite e inutilizzate)

19

2018/C 200/25

Causa C-323/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — People Over Wind, Peter Sweetman / Coillte Teoranta (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Zone speciali di conservazione — Articolo 6, paragrafo 3 — Preesame volto a determinare la necessità di procedere o meno a una valutazione dell’incidenza di un piano o progetto su una zona speciale di conservazione — Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine)

19

2018/C 200/26

Causa C-441/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia («Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Articolo 6, paragrafi 1 e 3 — Articolo 12, paragrafo 1 — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Articoli 4 e 5 — Sito Natura 2000 Puszcza Białowieska — Modifica del piano di gestione forestale — Aumento del volume di legname sfruttabile — Piano o progetto non direttamente necessario alla gestione del sito che può avere incidenze significative su tale sito — Opportuna valutazione dell’incidenza sul sito — Pregiudizio all’integrità del sito — Attuazione effettiva delle misure di conservazione — Effetti sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo delle specie protette)

20

2018/C 200/27

Causa C-124/18 P: Impugnazione proposta il 15 febbraio 2018 dalla Red Bull GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 novembre 2017, nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15, Red Bull GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

21

2018/C 200/28

Causa C-207/18: Ricorso proposto il 22 marzo 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

22

2018/C 200/29

Causa C-208/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 23 marzo 2018 — Jana Petruchová / FIBO Group Holdings Limited

23

2018/C 200/30

Causa C-250/18: Ricorso proposto l’11 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Croazia

24

 

Tribunale

2018/C 200/31

Causa T-554/14: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Messi Cuccittini / EUIPO — J-M.-E.V. e hijos (MESSI) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MESSI — Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori MASSI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

26

2018/C 200/32

Causa T-561/14: Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — One of Us e a. / Commissione (Diritto istituzionale — Iniziativa dei cittadini europei — Politica in materia di ricerca — Sanità pubblica — Cooperazione allo sviluppo — Finanziamento da parte dell’Unione delle attività che implicano la distruzione di embrioni umani — Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011 — Ricorso di annullamento — Capacità di stare in giudizio — Atto impugnabile — Irricevibilità parziale — Sindacato giurisdizionale — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione)

26

2018/C 200/33

Causa T-43/15: Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — CRM / Commissione [Indicazione geografica protetta — Piadina Romagnola o Piada Romagnola — Procedimento di registrazione — Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali — Legame tra la reputazione del prodotto e la sua origine geografica — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1151/2012 — Portata del controllo da parte della Commissione della domanda di registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ii), articolo 8, paragrafo 1, lettera c), ii), e articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 — Effetti sul procedimento dinanzi alla Commissione di un annullamento del disciplinare di produzione da parte di un giudice nazionale — Obbligo di istruttoria della Commissione — Principio di buona amministrazione — Tutela giurisdizionale effettiva]

27

2018/C 200/34

Causa T-251/15: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Espírito Santo Financial (Portogallo)/BCE (Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA — Diniego implicito di accesso — Diniego esplicito di accesso — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE — Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro — Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Eccezione relativa ai pareri per uso interno — Obbligo di motivazione)

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2018/C 200/35

Cause riunite T-554/15 e T-555/15: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Ungheria / Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti concessi in forza della legge ungherese n. XCIV del 2014 sul contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco — Aiuti risultanti da una modifica apportata nel 2014 alla legge ungherese del 2008 sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale di quest’ultima — Imposte sul fatturato annuo con aliquote progressive — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione simultanea di un’ingiunzione di sospensione — Ricorso di annullamento — Separabilità dell’ingiunzione di sospensione — Interesse ad agire — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Diritti della difesa — Principio di leale cooperazione — Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999)

29

2018/C 200/36

Causa T-752/15: Sentenza del Tribunale 26 aprile 2018 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki / Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Servizi di assistenza e consulenza a favore del personale tecnico e informatico IV (STIS IV) — Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara — Obbligo di motivazione — Offerta anormalmente bassa — Criteri di aggiudicazione — Errori manifesti di valutazione — Responsabilità extracontrattuale)

29

2018/C 200/37

Causa da T-133/16 a T-136/16: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a. / BCE [Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Persona che dirige effettivamente le attività di un ente creditizio — Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e articolo L. 511-13, secondo comma, del codice monetario e finanziario francese — Principio del divieto di cumulo della presidenza dell’organo di gestione di un ente creditizio nella sua funzione di supervisione strategica con la funzione di amministratore delegato in seno allo stesso ente — Articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36 e articolo L. 511-58 del codice monetario e finanziario francese]

30

2018/C 200/38

Causa T-190/16: Sentenza del Tribunale 26 aprile 2018 — Azarov / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione — Sviamento di potere — Diritto di proprietà — Libertà dell’iniziativa economica — Errore manifesto di valutazione)

31

2018/C 200/39

Causa T-248/16: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Walfood / EUIPO — Romanov Holding (CHATKA) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo CHATKA — Marchio internazionale figurativo anteriore CHATKA — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)]

32

2018/C 200/40

Causa T-288/16: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Convivo/EUIPO — Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio denominativo M’Cooky — Marchio nazionale figurativo anteriore MR.COOK — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Rischio di confusione]

32

2018/C 200/41

Causa T-312/16: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Walfood / EUIPO — Romanov Holding (CHATKA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio denominativo CHATKA — Marchio internazionale figurativo anteriore CHATKA — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)]

33

2018/C 200/42

Causa T-426/16: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Aa AROMAS artesanales — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Identità o somiglianza dei servizi — Somiglianza dei segni — Pubblico di riferimento — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

34

2018/C 200/43

Causa T-468/16: Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — Verein Deutsche Sprache/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a una decisione della Commissione in merito al cambiamento dell’aspetto della sala stampa del palazzo Berlaymont relativo alla limitazione dell’affissione alle sole lingue francese e inglese — Diniego parziale di accesso — Dichiarazione della Commissione relativa all’inesistenza di documenti — Presunzione di legittimità — Errore di diritto — Obbligo di motivazione]

34

2018/C 200/44

Causa T-747/16: Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — Vincenti/EUIPO (Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Parere della commissione di invalidità — Potere discrezionale dell’APN — Articoli 53 e 78 dello Statuto — Errore di valutazione — Obbligo di motivazione)

35

2018/C 200/45

Causa T-756/16: Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Euro Castor Green /EUIPO- Netlon France (Tralicci occultanti) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante tralicci — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Divulgazione del disegno o modello anteriore — Assenza di novità — Assenza di carattere individuale — Articoli 5, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

36

2018/C 200/46

Causa T-763/16: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2018 — PY/EUCAP Sahel Niger (Clausola compromissoria — Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea — Controversie in materia di contratti di lavoro — Procedimenti d’indagine interna — Protezione delle vittime in caso di denuncia di una situazione di molestie sul luogo di lavoro — Responsabilità contrattuale)

36

2018/C 200/47

Causa T-831/16: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Kabushiki Kaisha Zoom / EUIPO — Leedsworld (ZOOM) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ZOOM — Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori ZOOM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

37

2018/C 200/48

Causa T-183/17: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Menta y Limón Decoración/EUIPO-Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Raffigurazione di un uomo in abito regionale) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo che raffigura un uomo in abito regionale — Disegni industriali nazionali anteriori — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001] — Divieto dell’uso del marchio dell’Unione europea in forza del diritto nazionale — Applicazione del diritto nazionale da parte dell’EUIPO]

38

2018/C 200/49

Causa T-207/17: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo hp — Impedimenti assoluti alla registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Malafede — articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]]

38

2018/C 200/50

Causa T-208/17: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo HP — Impedimenti assoluti alla registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Malafede — articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]]

39

2018/C 200/51

Causa T-213/17: Sentenza del Tribunale 25 aprile 2018 — Romantik Hotels & Restaurants / EUIPO EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo ROMANTIK — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/100]

40

2018/C 200/52

Causa T-220/17: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Pfalzmarkt für Obst und Gemüse / EUIPO (100 % Pfalz) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 100 % Pfalz — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)]

40

2018/C 200/53

Causa T-221/17: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chatenoud (MEMORAME) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MEMORAME — Marchi dell’Unione europea figurativo anteriore mémora e nazionali denominativi anteriori MÉMORA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

41

2018/C 200/54

Causa T-297/17: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo WE KNOW ABRASIVES — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato a una parte dei servizi oggetto della domanda di registrazione — Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]]

42

2018/C 200/55

Causa T-354/17: Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Parità di trattamento]

42

2018/C 200/56

Causa T-212/18: Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Romańska/Frontex

43

2018/C 200/57

Causa T-226/18: Ricorso proposto il 2 aprile 2018 — Global Silicones Council e altri / Commissione

44

2018/C 200/58

Causa T-231/18: Ricorso proposto il 4 aprile 2018 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam /EUIPO — Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Causa T-240/18: Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Polskie Linie Lotnicze LOT / Commissione

46

2018/C 200/60

Causa T-245/18: Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Benavides Torres / Consiglio

47

2018/C 200/61

Causa T-246/18: Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Moreno Pérez / Consiglio

48

2018/C 200/62

Causa T-247/18: Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Lucena Ramírez/Consiglio

48

2018/C 200/63

Causa T-248/18: Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Cabello Rondón / Consiglio

49

2018/C 200/64

Causa T-249/18: Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Saab Halabi / Consiglio

50


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

11.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 200/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 200/01)

Ultima pubblicazione

GU C 190 del 4.6.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 182 del 28.5.2018

GU C 166 del 14.5.2018

GU C 161 del 7.5.2018

GU C 152 del 30.4.2018

GU C 142 del 23.4.2018

GU C 134 del 16.4.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

11.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 200/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-191/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 18 TFUE e 21 TFUE - Estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione - Accordo di estradizione tra l’Unione europea e detto Stato terzo - Ambito di applicazione del diritto dell’Unione - Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali - Restrizione della libera circolazione - Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità - Proporzionalità - Informazione dello Stato membro di origine del cittadino dell’Unione))

(2018/C 200/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Romano Pisciotti

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che in un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, è stato arrestato, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, la situazione di tale cittadino rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto dal momento che lo stesso ha esercitato il suo diritto di circolare liberamente nell’Unione europea, e che detta richiesta di estradizione è stata effettuata nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003.

2)

In un caso come quello di cui al procedimento principale in cui un cittadino dell’Unione, oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003, è stato arrestato in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi tale estradizione mentre non consente quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente posto in grado le autorità competenti dello Stato membro, di cui tale persona è cittadino, di chiederne la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


11.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 200/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

(Causa C-258/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Convenzione di Montréal - Articolo 31 - Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati - Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo - Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo - Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio))

(2018/C 200/03)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Finnair Oyj

Resistente: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Dispositivo

1)

L’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che, entro i termini prescritti al paragrafo 2 del medesimo articolo, il reclamo dev’essere effettuato per iscritto, ai sensi del successivo paragrafo 3, a pena di decadenza da qualsiasi azione nei confronti del vettore.

2)

Un reclamo registrato nel sistema informatico del vettore aereo, come quello oggetto del procedimento principale, risponde al requisito della forma scritta, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999.

3)

L’articolo 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il requisito della forma scritta sia considerato osservato laddove un agente del vettore aereo trasponga la denuncia di danno, a scienza del passeggero, in forma scritta, su supporto vuoi cartaceo vuoi elettronico, inserendola nel sistema elettronico del vettore medesimo, sempreché il passeggero stesso possa verificare l’esattezza del testo del reclamo, quale trasposto in forma scritta e inserito in tale sistema, potendo eventualmente modificarlo ovvero integrarlo, o anche sostituirlo, anteriormente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

4)

L’articolo 31 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, dev’essere interpretato nel senso che non subordina il reclamo ad altro requisito sostanziale se non a quello che il vettore aereo sia posto a conoscenza del danno causato.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


11.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 200/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom — Germania, Regno Unito) — B/ Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16)

(Cause riunite C-316/16 e C-424/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione europea - Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) - Protezione rafforzata contro l’allontanamento - Presupposti - Diritto di soggiorno permanente - Soggiorno nello Stato membro ospitante nei dieci anni precedenti la decisione di allontanamento dal territorio dello Stato membro interessato - Periodo di detenzione - Conseguenze sulla continuità del soggiorno di dieci anni - Rapporto con la valutazione complessiva di un legame di integrazione - Momento in cui avviene detta valutazione e criteri da prendere in considerazione in tale sede))

(2018/C 200/04)

Lingua processuale: il tedesco e l'inglese

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrenti: B (C-316/16), Secretary of State for the Home Department (C-424/16)

Convenuti: Land Baden-Württemberg (C-316/16), Franco Vomero (C-424/16)

Dispositivo

1)

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il beneficio della protezione contro l’allontanamento dal territorio prevista in detta disposizione è subordinato alla condizione che l’interessato disponga di un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16 e dell’articolo 28, paragrafo 2, della stessa direttiva.

2)

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un cittadino dell’Unione che sconta una pena privativa della libertà e nei cui confronti è stata adottata una decisione di allontanamento, la condizione di aver «soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni», sancita in tale disposizione, può essere soddisfatta purché una valutazione complessiva della situazione dell’interessato, che tenga conto di tutti gli aspetti rilevanti, induca a concludere che, nonostante detta detenzione, i legami di integrazione che uniscono l’interessato allo Stato membro ospitante non siano stati rotti. Tra questi aspetti si annoverano, in particolare, la forza dei legami di integrazione creati con lo Stato membro ospitante prima che l’interessato fosse posto in stato di detenzione, la natura del reato che ha giustificato il periodo di detenzione scontato e le circostanze in cui è stato commesso nonché la condotta dell’interessato durante il periodo di detenzione.

3)

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che la questione se una persona soddisfi la condizione di aver «soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni», ai sensi della suddetta disposizione, deve essere valutata alla data in cui viene adottata la decisione iniziale di allontanamento.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016

GU C 350 del 26.9.2016.


11.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 200/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Lille — Francia) — Procedimento penale a carico di Uber France SAS

(Causa C-320/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Servizi nel settore dei trasporti - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Direttiva 98/34/CE - Servizi della società dell’informazione - Regola relativa ai servizi della società dell’informazione - Nozione - Servizio di intermediazione che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro remunerazione conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana - Sanzioni penali))

(2018/C 200/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Lille

Imputata nella causa principale

Uber France SAS

con l’intervento di: Nabil Bensalem

Dispositivo

L’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, la quale sanzioni penalmente il fatto di organizzare un sistema di messa in contatto di clienti con persone che forniscono a titolo oneroso prestazioni di trasporto di persone su strada mediante veicoli aventi meno di dieci posti, senza disporre di una licenza a tal fine, riguarda un «servizio nel settore dei trasporti», laddove essa si applichi ad un servizio di intermediazione che viene fornito tramite un’applicazione per smartphone e che è parte integrante di un servizio complessivo di cui l’elemento principale è il servizio di trasporto. Un servizio siffatto è escluso dall’ambito di applicazione delle direttive sopra citate.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


11.6.2018   

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C 200/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Causa C-414/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento - Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali - Attività professionali di Chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali - Religione o convinzioni personali che costituiscono un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione - Nozione - Natura delle attività e contesto in cui vengono espletate - Articolo 17 TFUE - Articoli 10, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea))

(2018/C 200/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Vera Egenberger

Convenuta: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 di quest’ultima, nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che, per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto in cui tali attività devono essere espletate, la religione costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurarsi che, nel caso di specie, siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che il requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui trattasi, dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell’attività professionale in questione, e non può includere considerazioni estranee a tale etica o al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio di proporzionalità.

3)

Un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza degli articoli 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e a garantire la piena efficacia di tali articoli, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


11.6.2018   

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C 200/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 aprile 2018 — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / Group OOD, Kosta Iliev

(Causa C-478/16 P) (1)

([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea - Impedimenti relativi alla registrazione - Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio - Esame da parte della commissione di ricorso - Prove ulteriori o complementari - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 50, paragrafo 1, terzo comma])

(2018/C 200/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov e D. Stoyanova- Valchanova, agenti)

Altre parti: Group OOD (rappresentanti: D. Dragiev e A. Andreev, advokati), Kosta Iliev (rappresentante: S. Ganeva, advokat)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017


11.6.2018   

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C 200/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portogallo) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência

(Causa C-525/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE - Nozione di «svantaggio per la concorrenza» - Prezzi discriminatori sul mercato a valle - Società di gestione dei diritti connessi al diritto d’autore - Canone dovuto dai fornitori nazionali di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto))

(2018/C 200/08)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parti

Ricorrente: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA

Convenuta: Autoridade da Concorrência

con l’intervento di: GDA — Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Dispositivo

La nozione di «svantaggio per la concorrenza», ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda, nell’ipotesi in cui un’impresa dominante applica prezzi discriminatori a talune controparti commerciali sul mercato a valle, la situazione in cui detto comportamento può avere come effetto una distorsione della concorrenza tra dette controparti commerciali. L’accertamento di un siffatto «svantaggio per la concorrenza» non richiede la prova di un deterioramento effettivo e stimabile della posizione concorrenziale, ma deve basarsi su un’analisi del complesso delle circostanze rilevanti del caso di specie, la quale consenta di concludere che detto comportamento ha un’influenza sui costi, sugli utili o su un altro interesse rilevante di una o più di dette controparti, di modo che tale comportamento è in grado di incidere su detta posizione.


(1)  GU C 14 del 16.1.2017.


11.6.2018   

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C 200/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / SEB bankas AB

(Causa C-532/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte - Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte - Cessione di un terreno - Errata qualificazione di «attività soggetta ad imposta» - Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale - Modifica di tale indicazione da parte del fornitore))

(2018/C 200/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Convenuta: SEB bankas AB

Dispositivo

1)

L’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di rettifica delle detrazioni indebite dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto da tale articolo trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata legalmente, poiché l’operazione che ha portato ad applicarla era esente da IVA. Per contro, gli articoli da 187 a 189 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il meccanismo di rettifica delle detrazioni indebite dell’IVA previsto da tali articoli non è applicabile in siffatti casi, in particolare in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la detrazione dell’IVA operata inizialmente era ingiustificata in quanto si trattava di un’operazione di cessione di terreni esente da IVA.

2)

L’articolo 186 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata legalmente, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione, in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un caso come quello su cui verte il procedimento principale, tali principi siano rispettati.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


11.6.2018   

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C 200/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 aprile 2018 — Commissione europea / Regno di Danimarca

(Causa C-541/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1072/2009 - Articolo 2, punto 6 - Articolo 8 - Trasporti di cabotaggio - Nozione - Definizione contenuta in un documento «Domande e risposte» redatto dalla Commissione europea - Valore giuridico - Misure nazionali di attuazione che limitano il numero dei punti di carico e scarico che possono essere parte di un medesimo trasporto di cabotaggio - Discrezionalità - Restrizione - Proporzionalità))

(2018/C 200/10)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, L. Grønfeldt e U. Nielsen, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning, J. Nymann-Lindegren e M. Søndahl Wolff, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


11.6.2018   

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C 200/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-550/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 2, parte iniziale e lettera f) - Nozione di «minore non accompagnato» - Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) - Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori - Rifugiato di età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro e del deposito della sua domanda di asilo, ma maggiorenne al momento in cui è adottata la decisione con la quale gli viene concesso l’asilo e in cui presenta la sua domanda di ricongiungimento familiare - Data determinante per valutare lo status di «minore» dell’interessato))

(2018/C 200/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrenti: A, S

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

Il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, va interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


11.6.2018   

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C 200/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eirinodikeio Lerou Leros — Grecia) — procedimento promosso da Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Causa C-565/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un’eredità per conto di un minore - Competenza in materia genitoriale - Proroga di competenza - Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) - Accettazione della competenza - Presupposti])

(2018/C 200/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eirinodikeio Lerou Leros

Parti

Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Dispositivo

In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui i genitori di un minore, abitualmente residenti con quest’ultimo in uno Stato membro, hanno presentato, per conto di tale minore, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un’eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che:

il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all’autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi;

un pubblico ministero che, a norma del diritto nazionale, è per legge parte al procedimento instaurato dai genitori è parte al procedimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. L’opposizione mossa da tale parte contro la scelta dell’autorità giurisdizionale effettuata dai genitori del minore successivamente alla data in cui tale autorità è stata adita osta a riconoscere che a detta data tutte le parti al procedimento abbiano accettato la proroga di competenza. In mancanza di una siffatta opposizione, l’accordo di tale parte può considerarsi implicito e la condizione relativa all’accettazione della proroga di competenza, in modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui tale giudice è adito, può ritenersi soddisfatta, e

la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell’asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all’interesse superiore del minore.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


11.6.2018   

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C 200/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Firma Hans Bühler KG / Finanzamt de Graz-Stadt

(Causa C-580/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Luogo dell’acquisto intracomunitario - Articolo 42 - Acquisto intracomunitario di beni oggetto di una cessione successiva - Articolo 141 - Esenzione - Operazione triangolare - Misure di semplificazione - Articolo 265 - Rettifica dell’elenco riepilogativo))

(2018/C 200/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Firma Hans Bühler KG

Resistente: Finanzamt di Graz-Stadt

Dispositivo

1)

L’articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata è soddisfatta nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dal quale i beni siano spediti o trasportati ma utilizzi, ai fini dell’acquisto intracomunitario di cui trattasi, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro.

2)

Gli articoli 42 e 265 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, in combinato disposto con l’articolo 263 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione, da parte dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro, dell’articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, per il solo motivo che, nell’ambito di un acquisto intracomunitario, realizzato ai fini di una successiva cessione nel territorio di uno Stato membro, la presentazione dell’elenco riepilogativo, di cui all’articolo 265 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, non sia stata tempestivamente effettuata dal soggetto passivo identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro medesimo.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


11.6.2018   

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C 200/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL

(Causa C-645/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Diritto dell’agente commerciale ad una indennità o al risarcimento del danno a seguito della cessazione del contratto di agenzia commerciale - Articolo 17 - Esclusione del diritto all’indennità in caso di risoluzione del contratto nel corso del periodo di prova contrattualmente pattuito))

(2018/C 200/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Resistente: Demeures terre et tradition SARL

Dispositivo

L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.


(1)  GU C 70 del 6.3.2017.


11.6.2018   

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C 200/12


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso — Pavimentos SA

(Causa C-8/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 - Principio della neutralità fiscale - Diritto alla detrazione dell’IVA - Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto - Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior imposta - Dies a quo di decorrenza del termine))

(2018/C 200/15)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Biosafe — Indústria de Reciclagens SA

Convenuto: Flexipiso — Pavimentos SA

Dispositivo

Gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni di cui trattasi, è stato versato allo Stato un supplemento di imposta sul valore aggiunto (IVA) con emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, il beneficio del diritto della detrazione dell’IVA sia escluso, con la motivazione che il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto.


(1)  GU C 95 del 27.3.2017.


11.6.2018   

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C 200/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, già Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique

(Causa C-13/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Regolamento (CE) n. 1223/2009 - Articolo 10, paragrafo 2 - Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico - Qualifiche del valutatore della sicurezza - Riconoscimento dell’equivalenza dei corsi - Discipline analoghe alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina - Potere discrezionale degli Stati membri])

(2018/C 200/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fédération des entreprises de la beauté

Resistenti: Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, già Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique

Dispositivo

1)

L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento di equivalenza dei corsi, previsto da detta disposizione, può riguardare corsi diversi da quelli erogati in Stati terzi.

2)

L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce a ciascuno Stato membro la competenza per determinare le discipline «analoghe» alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina, nonché i livelli di qualifica che soddisfano i requisiti di detto regolamento, purché lo Stato membro rispetti gli obiettivi fissati dal medesimo regolamento consistenti, in particolare, nell’assicurare che il valutatore della sicurezza dei prodotti cosmetici possegga una qualifica che gli permetta di garantire un livello elevato di tutela della salute umana.


(1)  GU C 95 del 27.3.2017.


11.6.2018   

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C 200/14


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Causa C-65/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Servizi sanitari e sociali - Attribuzione al di fuori delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici - Necessità di rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento - Nozione di «interesse transfrontaliero certo» - Direttiva 92/50/CEE - Articolo 27))

(2018/C 200/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Oftalma Hospital Srl

Convenute: C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

Con l’intervento di: Azienda Sanitaria Locale di Torino (TO1)

Dispositivo

1)

Un’amministrazione aggiudicatrice, qualora attribuisca un appalto pubblico di servizi che ricade sotto l’articolo 9 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, e che, di conseguenza, è in linea di principio assoggettato soltanto agli articoli 14 e 16 di detta direttiva, è però tenuta a conformarsi anche alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, ed in particolare ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva, a condizione che, alla data della sua attribuzione, tale appalto presenti un carattere transfrontaliero certo, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/50 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica agli appalti pubblici di servizi rientranti nell’allegato I B di tale direttiva.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


11.6.2018   

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C 200/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 aprile 2018. — Fiesta Hotels & Resorts, SL / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Residencial Palladium, SL

(Causa C-75/17 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 4 - Articolo 65 - Denominazione commerciale non registrata GRAND HOTEL PALLADIUM - Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA» - Domanda di nullità fondata su un diritto anteriore acquisito in virtù del diritto nazionale - Presupposti - Segno con una portata non solamente locale - Diritto di vietare l’uso di un marchio più recente))

(2018/C 200/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fiesta Hotels & Resorts, SL (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. C. Erdozain López, abogados)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e D. Botis, agenti), Residencial Palladium, SL (rappresentante: D. Solana Giménez, abogado)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Fiesta Hotels & Resorts SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


11.6.2018   

IT

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C 200/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-110/17) (1)

([Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Articolo 40 dell’accordo SEE - Imposta sul reddito dei residenti in Belgio - Determinazione dei redditi immobiliari - Applicazione di due metodi di calcolo differenti a seconda del luogo in cui è ubicato il bene immobile - Calcolo a partire dal valore catastale per i beni immobili situati in Belgio - Calcolo basato sul valore locativo effettivo per gli immobili situati in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) - Disparità di trattamento - Restrizione alla libera circolazione dei capitali])

(2018/C 200/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e N. Gossement, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: P. Cottin, M. Jacobs e L. Cornelis, agenti)

Dispositivo

1)

Mantenendo in vigore disposizioni secondo le quali, in materia di stima dei redditi relativi agli immobili non locati, o locati vuoi a persone fisiche che non ne facciano uso professionale vuoi a persone giuridiche che li mettano a disposizione di persone fisiche per fini privati, la base imponibile è calcolata a partire dal valore catastale per i beni situati sul territorio nazionale e sul valore locativo effettivo per gli immobili situati all’estero, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


11.6.2018   

IT

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C 200/16


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek& Cloppenburg KG, Düsseldorf

(Causa C-148/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto dei marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 14 - Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa - Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Articolo 34, paragrafo 2 - Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore - Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore))

(2018/C 200/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Peek& Cloppenburg KG, Hamburg

Convenuta: Peek& Cloppenburg KG, Düsseldorf

Dispositivo

L’articolo 14 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui la nullità o la decadenza di un marchio nazionale anteriore, la cui preesistenza sia rivendicata per un marchio dell’Unione europea, può essere accertata a posteriori solo qualora le condizioni ai fini della nullità o della decadenza sussistessero non soltanto nel momento in cui tale marchio nazionale anteriore sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, bensì parimenti al momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


11.6.2018   

IT

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C 200/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Causa C-152/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - Direttiva 2004/17/CE - Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto - Mancanza di un siffatto obbligo nella direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2004/17/CE - Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro collegati all’attività di trasporto ferroviario - Articolo 3, paragrafo 3, TUE - Articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE - Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità - Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell’Unione - Incompetenza))

(2018/C 200/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Dispositivo

La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, e i principi generali ad essa sottesi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme di diritto nazionale, come quelle di cui al procedimento principale, che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva.


(1)  GU C 213 del 3.7.2017.


11.6.2018   

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C 200/17


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Helga Krüsemann e a. (C-195/17), Thomas Neufeldt e a. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe e a. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce e a. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer e a. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke e a. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell e a. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) / TUIfly GmbH

(Cause riunite C-195/17, da C-197/17 a C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a C-292/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasporto - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Articolo 7, paragrafo 1 - Diritto alla compensazione - Esenzione - Nozione di «circostanze eccezionali» - «Sciopero selvaggio»))

(2018/C 200/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Helga Krüsemann e a. (C-195/17), Thomas Neufeldt e a. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe e a. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce e a. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer e a. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke e a. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell e a. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17)

Convenuta: TUIfly GmbH

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce del considerando 14 dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 221 del 10.7.2017

GU C 231 del 17.7.2017

GU C 239 del 24.7.2017

GU C 283 del 28.8.2017

GU C 249 del 31.7.2017


11.6.2018   

IT

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C 200/18


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Medtronic GmbH / Finanzamt Neuss

(Causa C-227/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoce 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90 - Dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014))

(2018/C 200/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Medtronic GmbH

Resistente: Finanzamt Neuss

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, dev’essere interpretata nel senso che la classificazione di dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale, come quelli oggetto del procedimento principale, nella sottovoce 9021 90 90 della nomenclatura combinata è esclusa qualora tali dispositivi possano essere classificati in una sottovoce diversa della voce 9021 della nomenclatura combinata. L’eventuale classificazione di tali dispositivi nella sottovoce 9021 10 10 o nella sottovoce 9021 10 90 della nomenclatura combinata dipende dalla funzione principale che li caratterizza, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, tenuto conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali dispositivi, nonché dell’uso cui sono destinati e dell’uso che ne viene concretamente fatto.


(1)  GU C 249 del 31.7.2017.


11.6.2018   

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C 200/19


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Bratislave — Slovacchia) — PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Causa C-302/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Obiettivi - Assegnazione di quote a titolo gratuito - Normativa nazionale che assoggetta all’imposta le quote trasferite e inutilizzate))

(2018/C 200/24)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Bratislave

Parti

Ricorrente: PPC Power a.s.

Convenuti: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Dispositivo

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tassa, all’80 % del loro valore, le quote di emissioni di gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito che sono state vendute o non utilizzate dalle imprese soggette al sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.


(1)  GU C 269 del 14.8.2017.


11.6.2018   

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C 200/19


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — People Over Wind, Peter Sweetman / Coillte Teoranta

(Causa C-323/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Zone speciali di conservazione - Articolo 6, paragrafo 3 - Preesame volto a determinare la necessità di procedere o meno a una valutazione dell’incidenza di un piano o progetto su una zona speciale di conservazione - Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine))

(2018/C 200/25)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: People Over Wind, Peter Sweetman

Convenuta: Coillte Teoranta

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sia necessario procedere successivamente a un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto su un sito interessato, non occorre, nella fase di preesame, prendere in considerazione le misure intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di tale piano o progetto su questo sito.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


11.6.2018   

IT

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C 200/20


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-441/17) (1)

((«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 1 e 3 - Articolo 12, paragrafo 1 - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Articoli 4 e 5 - Sito Natura 2000 «Puszcza Białowieska» - Modifica del piano di gestione forestale - Aumento del volume di legname sfruttabile - Piano o progetto non direttamente necessario alla gestione del sito che può avere incidenze significative su tale sito - Opportuna valutazione dell’incidenza sul sito - Pregiudizio all’integrità del sito - Attuazione effettiva delle misure di conservazione - Effetti sui siti di riproduzione e sulle aree di riposo delle specie protette))

(2018/C 200/26)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, H. Krämer, K. Herrmann ed E. Kružíková, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: J. Szyszko, Ministro dell’Ambiente, nonché B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti, assistiti da K. Tomaszewski, ekspert)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti:

in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, in quanto ha adottato un allegato al piano di gestione forestale del distretto forestale di Białowieża senza assicurarsi che tale allegato non avrebbe pregiudicato l’integrità del sito di importanza comunitaria e della zona di protezione speciale PLC200004 Puszcza Białowieska;

in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, e dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata dalla direttiva 2013/17, in quanto ha omesso di stabilire le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, e delle specie di cui all’allegato II di tale direttiva, nonché delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147, come modificata dalla direttiva 2013/17, e delle specie migratrici non menzionate in detto allegato che ritornano regolarmente, per i quali sono stati designati il sito di importanza comunitaria e la zona di protezione speciale PLC200004 Puszcza Białowieska;

in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, in quanto ha omesso di assicurare una rigorosa tutela dei coleotteri saproxilici, ossia il bupreste splendente (Buprestis splendens), il Cucujus cinnaberinus, il Phryganophilus ruficollis e il Pytho kolwensis, menzionati all’allegato IV di tale direttiva, vale a dire in quanto non ha vietato che tali specie venissero deliberatamente uccise o disturbate e che i loro siti di riproduzione venissero deteriorati o distrutti nel distretto forestale di Białowieża, e

in forza dell’articolo 5, lettere b) e d), della direttiva 2009/147, come modificata dalla direttiva 2013/17, in quanto ha omesso di assicurare la protezione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della medesima, in particolare la civetta nana (Glaucidium passerinum), la civetta capogrosso (Aegolius funereus), il picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos) e il picchio tridattilo (Picoides tridactylus), ossia in quanto ha omesso di vigilare affinché tali specie non venissero uccise o disturbate durante il periodo di riproduzione e di dipendenza e i loro nidi e le loro uova non venissero deliberatamente distrutti, danneggiati o asportati nel distretto forestale di Białowieża.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 338 del 9.10.2017.


11.6.2018   

IT

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C 200/21


Impugnazione proposta il 15 febbraio 2018 dalla Red Bull GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 novembre 2017, nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15, Red Bull GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-124/18 P)

(2018/C 200/27)

Lingua processuale:l’inglese

Parti

Ricorrente: Red Bull GmbH (rappresentanti: A. Renck, Rechtsanwalt, S. Petivlasova, abogada)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Marques, Optimum Mark sp. z o.o.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione impugnata del 30 novembre 2017 nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15,

annullare le decisioni della prima commissione di ricorso del convenuto del 2 dicembre 2014 nei procedimenti R 2037/2013-1 e R 2036/2013-1, e

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione fornita dal Tribunale degli articoli 7, paragrafo 1, lettera a), e 4 RMC (1), nell’ambito dei marchi composti da combinazioni di colori (in prosieguo: «marchi di combinazioni di colori»), ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Il Tribunale ha irregolarmente imposto un requisito nuovo e sproporzionato per la rappresentazione grafica dei marchi di combinazioni di colori fondandosi sull’errata premessa che tali marchi siano, per loro natura, intrinsecamente meno precisi. In primo luogo, tale premessa è priva di fondamento giuridico e non risponde ad alcuno degli scopi stabiliti dalla normativa, e ha per effetto di discriminare in modo illegittimo e sproporzionato i marchi di combinazioni di colori rispetto a tutti gli altri tipi di marchi d’impresa, quali i marchi composti da un unico colore, i marchi denominativi, i marchi figurativi ed altri. In secondo luogo, i criteri stabiliti nella decisione impugnata contrastano con la natura dei marchi di combinazioni di colori in quanto tali, i quali, come chiaramente riconosciuto dalla Corte nella causa Libertel (2), non sono limitati nello spazio. La decisione impugnata limita di fatto il riconoscimento dei marchi di combinazioni di colori in quanto tali ai marchi a colori figurativi, di posizione o a motivi ripetuti. In terzo luogo, la decisione impugnata rende potenzialmente invalidi oltre l’85 % dei marchi di combinazioni di colori della stessa tipologia dei marchi controversi presenti nel registro del convenuto.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 7, paragrafo 1, lettera a), e 4 RMC a causa di un’interpretazione non corretta e inammissibile della sentenza Heidelberger Bauchemie (3) in quanto esso ha imposto tre requisiti cumulativi per la rappresentazione grafica dei marchi di combinazioni di colori, ossia i) le sfumature precise dei colori in questione, ii) le proporzioni dei colori in questione e iii) la disposizione nello spazio dei colori. Detti requisiti non erano essenziali ai fini di tale decisione, e hanno effetti sproporzionatamente severi unicamente sulla categoria o sulla classe di marchi o segni consistenti in combinazioni di colori o in segni di per sé a colori. Inoltre, il terzo requisito cumulativo, recentemente imposto, sarebbe giustificato dalla presunta «capacità intrinseca limitata dei colori di veicolare un significato preciso». Tuttavia, quest’ultima è stata finora valutata nell’ambito dell’esame di registrabilità relativo al carattere distintivo e non nell’ambito del requisito della rappresentazione grafica, il che significa che sin dall’inizio essa comporta la nullità della registrazione senza la possibilità di dimostrare il carattere distintivo acquisito o altrimenti di correggerlo. La decisione impugnata viola altresì l’articolo 4 RMC imponendo una descrizione «espressa» per il tipo di marchio in questione e limitando illegittimamente la definizione effettiva di tali marchi solo a quelli che hanno una disposizione nello spazio (in altre parole figurativa) che corrisponde al presunto effettivo utilizzo successivo del marchio.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento senza valutare e senza prendere in considerazione nella sua decisione che il primo marchio controverso è stato presentato prima della sentenza Heidelberger Bauchemie e tralasciando così la potenziale applicazione dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte nelle cause Lambretta (4) e Cactus (5). Esso ha altresì violato detto principio omettendo di procedere ad una valutazione complessiva delle fonti autorizzate ed affidabili, delle norme e disposizioni applicabili, della giurisprudenza dell’UE nonché degli orientamenti del convenuto per determinare se tutte le circostanze pertinenti del caso in esame potessero cumulativamente stabilire che il convenuto ha dato alla ricorrente assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, sulle quali la ricorrente si è basata rispettandone i termini, le quali hanno dato luogo a un fondato legittimo affidamento in capo alla ricorrente.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità non tenendo conto della sproporzione della cancellazione di entrambi i marchi controversi date le circostanze eccezionali della fattispecie. In particolare, il Tribunale non ha considerato che gli obiettivi della precisione e della chiarezza, nonché la certezza del diritto, potevano essere raggiunti se la ricorrente fosse stata invitata e ammessa a chiarire la descrizione di entrambi i marchi affinché essi rimanessero nel registro, anziché cancellando entrambe le registrazioni.

Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il regolamento di procedura applicando erroneamente l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento e condannando la ricorrente alle spese del procedimento. Le circostanze eccezionali della fattispecie e il principio di equità richiedono, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che la ricorrente non sia condannata a sopportare le spese del procedimento (e che le spese del procedimento siano a carico del convenuto).


(1)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

(2)  Sentenza del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244.

(3)  Sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384.

(4)  Sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern BV /EUIPO e Scooters India (Lambretta), C-577/14 P, EU:C:2017:122.

(5)  Sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO / Cactus SA (Cactus), C-501/15 P, EU:C:2017:750.


11.6.2018   

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C 200/22


Ricorso proposto il 22 marzo 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-207/18)

(2018/C 200/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, G. von Rintelen e J. Samnadda, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il 10 aprile 2016, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (1) o, ad ogni modo, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 43 della direttiva in parola;

infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 123 928,64, con effetto a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza con cui si dichiara l’inadempimento dell’obbligo di adottare o, ad ogni modo, di notificare alla Commissione, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/26/UE;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/26/UE, gli Stati membri erano tenuti ad adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 10 aprile 2016, e a comunicarle immediatamente alla Commissione.

Dato che il Regno di Spagna non ha recepito integralmente la direttiva 2014/26/UE e non ha notificato alla Commissione le misure di recepimento, la Commissione ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.

La Commissione propone che sia inflitta al Regno di Spagna una penalità giornaliera di EUR 123 928,64, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, calcolata tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione e dell’effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.


(1)   GU 2014, L 84, pag. 72.


11.6.2018   

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C 200/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 23 marzo 2018 — Jana Petruchová / FIBO Group Holdings Limited

(Causa C-208/18)

(2018/C 200/29)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca)

Parti

Ricorrente: Jana Petruchová

Resistente: FIBO Group Holdings Limited

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che si deve intendere per consumatore ai sensi dell’indicata disposizione anche una persona, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, che partecipa attivamente alle negoziazioni nel mercato valutario internazionale FOREX sulla base di ordini propri, eseguiti tuttavia tramite un terzo, che è un imprenditore.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.


11.6.2018   

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C 200/24


Ricorso proposto l’11 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Croazia

(Causa C-250/18)

(2018/C 200/30)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica di Croazia

Conclusioni della parte ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Croazia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 (1), per non aver stabilito che il granulato di pietra depositato nella discarica di Biljane Donje è un rifiuto, e non un sottoprodotto, e che deve essere trattato come un rifiuto;

dichiarare che la Repubblica di Croazia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13 della direttiva 2008/98, per non aver adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire che la gestione dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje fosse effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente;

dichiarare che la Repubblica di Croazia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, per non aver adottato le misure necessarie al fine di assicurare che il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato;

condannare la Repubblica di Croazia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva:

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce alcuni requisiti cumulativi che devono essere soddisfatti affinché una sostanza od un oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, possa essere considerato come sottoprodotto invece che come rifiuto. La Repubblica di Croazia avrebbe applicato erroneamente l’articolo 5, paragrafo 1, ai rifiuti depositati a Biljane Donje, in quanto essa non avrebbe stabilito che si trattava di rifiuti e non di sottoprodotti, sebbene non fosse sicuro che tali rifiuti sarebbero stati ulteriormente utilizzati nel senso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

In riferimento alla violazione dell’articolo 13 della direttiva:

Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva, gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente. Sebbene le autorità croate abbiano accertato che la discarica di Biljane Donje si trova in un luogo che non è né destinato allo scarico di rifiuti né preparato per il deposito degli stessi, in un terreno privo di qualsiasi misura di protezione contro la diffusione nell’acqua e nell’aria, nessuna delle misure adottate dalle autorità croate in relazione alla discarica è stata sino ad oggi eseguita. Tale situazione sarebbe rimasta inalterata per un lungo periodo di tempo, il che necessariamente porta al deterioramento dell’ambiente. Pertanto, la Repubblica di Croazia non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti scaricati a Biljane Donje venga effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente.

Per quel che riguarda la violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva:

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13 della direttiva. Le autorità croate non hanno garantito che il detentore dei rifiuti provvedesse al trattamento degli stessi o che li consegnasse a taluno dei soggetti menzionati all’articolo 15, paragrafo 1. Ciò si desume dal fatto che, al momento della presentazione del ricorso, i suddetti rifiuti continuano a essere depositati illegalmente a Biljane Donje, dove si trovano già da molto tempo. Le autorità croate non avrebbero adottato misure efficaci al fine di fare in modo che il detentore dei rifiuti, personalmente o mediante i soggetti menzionati nell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, effettui il trattamento dei rifiuti stessi.


(1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).


Tribunale

11.6.2018   

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C 200/26


Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Messi Cuccittini / EUIPO — J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Causa T-554/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MESSI - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori MASSI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 200/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. L. Rivas Zurdo e M. Toro Gordillo, successivamente J.-B. Devaureix e J.-Y. Teindas Maillard, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente O. Mondéjar Ortuño, successivamente S. Palmero Cabezas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spagna) (rappresentanti: J. Güell Serra e M. Ceballos Rodríguez, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 23 aprile 2014 (procedimento R 1553/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra J-M.-E.V. e hijos e il sig. Messi Cuccittini.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 23 aprile 2014 (procedimento R 1553/2013-1) è annullata.

2)

L’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Lionel Andrés Messi Cuccittini.

3)

J-M.-E.V. e hijos, SRL si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


11.6.2018   

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C 200/26


Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — One of Us e a. / Commissione

(Causa T-561/14) (1)

((«Diritto istituzionale - Iniziativa dei cittadini europei - Politica in materia di ricerca - Sanità pubblica - Cooperazione allo sviluppo - Finanziamento da parte dell’Unione delle attività che implicano la distruzione di embrioni umani - Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 211/2011 - Ricorso di annullamento - Capacità di stare in giudizio - Atto impugnabile - Irricevibilità parziale - Sindacato giurisdizionale - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»))

(2018/C 200/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Citizens’ Initiative One of Us e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: inizialmente C. de La Hougue, successivamente J. Paillot, avvocati, e infine P. Diamond, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Laitenberger e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szwarc, A. Miłkowska e B. Majczyna, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente U. Rösslein e E. Waldherr, successivamente U. Rösslein e R. Crowe, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e K. Michoel, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della comunicazione COM(2014) 355 final della Commissione, del 28 maggio 2014, sull’iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Citizens’ Initiative One of Us e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica di Polonia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014.


11.6.2018   

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C 200/27


Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — CRM / Commissione

(Causa T-43/15) (1)

([«Indicazione geografica protetta - Piadina Romagnola o Piada Romagnola - Procedimento di registrazione - Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali - Legame tra la reputazione del prodotto e la sua origine geografica - Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1151/2012 - Portata del controllo da parte della Commissione della domanda di registrazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), ii), articolo 8, paragrafo 1, lettera c), ii), e articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 - Effetti sul procedimento dinanzi alla Commissione di un annullamento del disciplinare di produzione da parte di un giudice nazionale - Obbligo di istruttoria della Commissione - Principio di buona amministrazione - Tutela giurisdizionale effettiva»])

(2018/C 200/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CRM Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: inizialmente G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, successivamente G. Forte e C. Marinuzzi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Bianchi, J. Guillem Carrau e F. Moro, successivamente D. Bianchi, A. Lewis e F. Moro, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da M. Scino, avvocato dello Stato), Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) (Rimini, Italia) (rappresentanti: A. Improda e P. Rodilosso, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (GU 2014, L 316, pag. 3).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CRM srl sopporterà i due terzi delle proprie spese e i due terzi delle spese della Commissione europea relative al presente procedimento.

3)

La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della CRM relative al presente procedimento.

4)

La CRM e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese inerenti al procedimento sommario.

5)

La Repubblica italiana e il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


11.6.2018   

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C 200/28


Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Espírito Santo Financial (Portogallo)/BCE

(Causa T-251/15) (1)

((«Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA - Diniego implicito di accesso - Diniego esplicito di accesso - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE - Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro - Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Eccezione relativa ai pareri per uso interno - Obbligo di motivazione»))

(2018/C 200/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Espírito Santo Financial (Portogallo), SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente R. Oliveira, N. Cunha Barnabé e S. Estima Martins, avvocati, successivamente L. Soares Romão, J. Shearman de Macedo e D. Castanheira Pereira, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente F. Malfrère e S. Lambrinoc, successivamente F. Malfrère e T. Filipova, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della BCE del 1o aprile 2015, che nega parzialmente l’accesso a determinati documenti relativi alla sua decisione del 1o agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA, e, dall’altro, della decisione implicita di diniego di accesso a detti documenti.

Dispositivo

1)

La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 1o aprile 2015, che nega parzialmente l’accesso a determinati documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente il Banco Espírito Santo SA, è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio dei governatori della BCE del 28 luglio 2014 nonché alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1o agosto 2014.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’Espírito Santo Financial (Portogallo), SGPS, SA e la BCE sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


11.6.2018   

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C 200/29


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Ungheria / Commissione

(Cause riunite T-554/15 e T-555/15) (1)

((«Aiuti di Stato - Aiuti concessi in forza della legge ungherese n. XCIV del 2014 sul contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco - Aiuti risultanti da una modifica apportata nel 2014 alla legge ungherese del 2008 sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale di quest’ultima - Imposte sul fatturato annuo con aliquote progressive - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione simultanea di un’ingiunzione di sospensione - Ricorso di annullamento - Separabilità dell’ingiunzione di sospensione - Interesse ad agire - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Diritti della difesa - Principio di leale cooperazione - Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999»))

(2018/C 200/35)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, P.-J. Loewenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento, da un lato, della decisione C(2015) 4805 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.41187 (2015/NN) — Ungheria — Contributo alle spese sanitarie per le imprese dell’industria del tabacco (GU 2015, C 277, pag. 24), e, dall’altro, della decisione C(2015) 4808 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.40018 (2015/C) (ex 2014/NN) — Modifica del 2014 della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese (GU 2015, C 277, pag. 12).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


11.6.2018   

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C 200/29


Sentenza del Tribunale 26 aprile 2018 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-752/15) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Servizi di assistenza e consulenza a favore del personale tecnico e informatico IV (STIS IV) - Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara - Obbligo di motivazione - Offerta anormalmente bassa - Criteri di aggiudicazione - Errori manifesti di valutazione - Responsabilità extracontrattuale»))

(2018/C 200/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri, C.-N. Dede e D. Papadopoulou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude, A. Kyratsou e S. Lejeune, successivamente S. Delaude, A. Kyratsou e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Da una parte, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 29 ottobre 2015 che respinge l’offerta presentata dai ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto indetta, recante il n. DIGIT/R3/PO/2015/0008, intitolata «Servizi d’assistenza e consulenza a favore del personale tecnico e informatico IV (STIS IV)», in base al lotto n. 3, riguardante lo «sviluppo e la valutazione di soluzioni relative all’infrastruttura web e all’infrastruttura dei sistemi informatici, ivi inclusa l’assistenza e la progettazione» e, dall’altra, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito a causa di tale decisione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate alle spese.


(1)  GU C 68 del 22.2.2016.


11.6.2018   

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C 200/30


Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a. / BCE

(Causa da T-133/16 a T-136/16) (1)

([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Persona che dirige effettivamente le attività di un ente creditizio - Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e articolo L. 511-13, secondo comma, del codice monetario e finanziario francese - Principio del divieto di cumulo della presidenza dell’organo di gestione di un ente creditizio nella sua funzione di supervisione strategica con la funzione di amministratore delegato in seno allo stesso ente - Articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36 e articolo L. 511-58 del codice monetario e finanziario francese»])

(2018/C 200/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente nella causa T-133/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Francia) (rappresentanti: P. Mele e H. Savoie, avvocati)

Ricorrente nella causa T-134/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Francia) (rappresentanti: P. Mele e H. Savoie, avvocati)

Ricorrente nella causa T-135/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Francia) (rappresentanti: P. Mele e H. Savoie, avvocati)

Ricorrente nella causa T-136/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Francia) (rappresentanti: P. Mele e H. Savoie, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: A. Karpf e C. Hernández Saseta, agenti, assistiti da A. Heinzmann, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento delle decisioni della BCE, rispettivamente,

ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/101 e ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/99, del 29 gennaio 2016, adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), dell’articolo 93 del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate («Regolamento quadro sull’MVU») (GU 2014, L 141, pag. 1), e degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres e la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 175 del 17.5.2016.


11.6.2018   

IT

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C 200/31


Sentenza del Tribunale 26 aprile 2018 — Azarov / Consiglio

(Causa T-190/16) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Diritti della difesa - Principio di buona amministrazione - Sviamento di potere - Diritto di proprietà - Libertà dell’iniziativa economica - Errore manifesto di valutazione»))

(2018/C 200/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), in quanto il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mykola Yanovych Azarov è condannato alle spese.


(1)  GU C 222 del 20.6.2016.


11.6.2018   

IT

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C 200/32


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Walfood / EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)

(Causa T-248/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo CHATKA - Marchio internazionale figurativo anteriore CHATKA - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»])

(2018/C 200/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Walfood SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: E. Cornu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Spagna) (rappresentanti: S. García Cabezas e R. Fernández Iglesias, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2016 (procedimento R 150/2015-5), relativa ad un procedimento di annullamento tra la Romanov Holding e la Walfood.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Walfood SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


11.6.2018   

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C 200/32


Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Convivo/EUIPO — Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky)

(Causa T-288/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo M’Cooky - Marchio nazionale figurativo anteriore MR.COOK - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Rischio di confusione»])

(2018/C 200/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Convivo GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: C. Düchs, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Porcesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca (Quito, Ecuador)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2016 (procedimento R 1039/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Porcesadora Nacional de Alimentos C. A. Pronaca e la Convivo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Convivo GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


11.6.2018   

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C 200/33


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Walfood / EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)

(Causa T-312/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo CHATKA - Marchio internazionale figurativo anteriore CHATKA - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»])

(2018/C 200/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Walfood SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: E. Cornu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Spagna) (rappresentanti: S. García Cabezas e R. Fernández Iglesias, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2016 (procedimento R 2780/8014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Romanov Holding e la Walfood.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Walfood SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.


11.6.2018   

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C 200/34


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

(Causa T-426/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Aa AROMAS artesanales - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Identità o somiglianza dei servizi - Somiglianza dei segni - Pubblico di riferimento - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 200/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Perfumes y Aromas Artesanales, SL (Arganda del Rey, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Zaera Cuadrado e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aromas Selective, SL (Dos Hermanas, Spagna) (rappresentanti: I. Temiño Ceniceros e J. Oria Sousa-Montes, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 maggio 2016 (procedimento R 766/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Aromas Selective e la Perfumes y Aromas Artesanales.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Perfumes y Aromas Artesanales, SL, è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Aromas Selective, SL, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.


(1)  GU C 364 del 3.10.2016.


11.6.2018   

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C 200/34


Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — Verein Deutsche Sprache/Commissione

(Causa T-468/16) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a una decisione della Commissione in merito al cambiamento dell’aspetto della sala stampa del palazzo Berlaymont relativo alla limitazione dell’affissione alle sole lingue francese e inglese - Diniego parziale di accesso - Dichiarazione della Commissione relativa all’inesistenza di documenti - Presunzione di legittimità - Errore di diritto - Obbligo di motivazione»])

(2018/C 200/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Germania) (rappresentante: W. Ehrhardt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 3714 final della Commissione, del 10 giugno 2016, vertente su una domanda di accesso, presentata dalla ricorrente, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), a taluni documenti riguardanti una decisione della Commissione in merito al cambiamento dell’aspetto della sala stampa del palazzo Berlaymont a Bruxelles relativo alla limitazione dell’affissione alle sole lingue inglese e francese.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Verein Deutsche Sprache eV è condannata alle spese.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016.


11.6.2018   

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C 200/35


Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — Vincenti/EUIPO

(Causa T-747/16) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Parere della commissione di invalidità - Potere discrezionale dell’APN - Articoli 53 e 78 dello Statuto - Errore di valutazione - Obbligo di motivazione»))

(2018/C 200/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guillaume Vincenti (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 18 dicembre 2015 che rifiuta di riconoscere l’invalidità permanente totale del ricorrente e di dichiarare il suo collocamento a riposo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Guillaume Vincenti è condannato alle spese.


(1)  GU C 14 del 16.1.2017.


11.6.2018   

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C 200/36


Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Euro Castor Green /EUIPO- Netlon France (Tralicci occultanti)

(Causa T-756/16) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante tralicci - Disegno o modello comunitario anteriore - Causa di nullità - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Assenza di novità - Assenza di carattere individuale - Articoli 5, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»])

(2018/C 200/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Euro Castor Green (Bagnolet, Francia) (rappresentante: B. Lafont, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Netlon France (Saint Saulve, Francia) (rappresentante: C. Berto, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2016 (procedimento R 754/2014-3) relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Netlon France e l’Euro Castor Green.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Euro Castor Green è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


11.6.2018   

IT

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C 200/36


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2018 — PY/EUCAP Sahel Niger

(Causa T-763/16) (1)

((«Clausola compromissoria - Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea - Controversie in materia di contratti di lavoro - Procedimenti d’indagine interna - Protezione delle vittime in caso di denuncia di una situazione di molestie sul luogo di lavoro - Responsabilità contrattuale»))

(2018/C 200/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PY (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger) (appresentanti: E. Raoult e M. Vicente Hernandez, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna dell’EUCAP Sahel Niger a risarcire la parte ricorrente per il danno che quest’ultima avrebbe subito a causa di un illecito contrattuale commesso dalla EUCAP Sahel Niger.

Dispositivo

1)

La EUCAP Sahel Niger è condannata a versare alla PY la somma di EUR 10 000.

2)

Il ricorso è respinto quando al resto.

3)

La EUCAP Sahel Niger è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalla PY.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


11.6.2018   

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C 200/37


Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Kabushiki Kaisha Zoom / EUIPO — Leedsworld (ZOOM)

(Causa T-831/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ZOOM - Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori ZOOM - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 200/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, K. Sidat Humphreys e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 settembre 2016 (procedimento R 1235/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kabushiki Kaisha Zoom e la Leedsworld.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 settembre 2016 (procedimento R 1235/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kabushiki Kaisha Zoom e la Leedsworld, Inc. è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


11.6.2018   

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C 200/38


Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Menta y Limón Decoración/EUIPO-Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Raffigurazione di un uomo in abito regionale)

(Causa T-183/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo che raffigura un uomo in abito regionale - Disegni industriali nazionali anteriori - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001] - Divieto dell’uso del marchio dell’Unione europea in forza del diritto nazionale - Applicazione del diritto nazionale da parte dell’EUIPO»])

(2018/C 200/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Menta y Limón Decoración, SL (Argame, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente S. Palmero Cabezas, poi J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma, Spagna) (rappresentante: M. J. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 gennaio 2017 (procedimento R 510/2015-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Menta y Limón Decoración e l’Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Menta y Limón Decoración, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


11.6.2018   

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C 200/38


Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp)

(Causa T-207/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo hp - Impedimenti assoluti alla registrazione - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Malafede - articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»])

(2018/C 200/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Senetic S.A. (Katowice, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Raab e C. Tenkhoff, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o febbraio 2017 (procedimento R 1001/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Senetic e la HP Hewlett Packard Group.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Senetic S.A. è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


11.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 200/39


Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp)

(Causa T-208/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo HP - Impedimenti assoluti alla registrazione - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] - Malafede - articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»])

(2018/C 200/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Senetic S.A. (Katowice, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Raab e C. Tenkhoff, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o febbraio 2017 (procedimento R 1002/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Senetic e la HP Hewlett Packard Group.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Senetic S.A. è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


11.6.2018   

IT

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C 200/40


Sentenza del Tribunale 25 aprile 2018 — Romantik Hotels & Restaurants / EUIPO EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

(Causa T-213/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo ROMANTIK - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/100»])

(2018/C 200/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romantik Hotels & Restaurants AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: S. Hofmann e W. Göpfert, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Lenz e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hotel Preidlhof GmbH (Naturns, Italie) (rappresentante: A. Wittwer, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 febbraio 2017 (procedimento R 1257/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Hotel Preidlhof e la Romantik Hotels & Restaurants.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Romantik Hotels & Restaurants AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


11.6.2018   

IT

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C 200/40


Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Pfalzmarkt für Obst und Gemüse / EUIPO (100 % Pfalz)

(Causa T-220/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 100 % Pfalz - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»])

(2018/C 200/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG (Mutterstadt, Germania) (rappresentanti: C. Gehweiler e C. Weber, avvocati)

Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 7 febbraio 2017 (procedimento R 1549/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo 100 % Pfalz come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG è condannata alle spese.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.


11.6.2018   

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C 200/41


Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chatenoud (MEMORAME)

(Causa T-221/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MEMORAME - Marchi dell’Unione europea figurativo anteriore mémora e nazionali denominativi anteriori MÉMORA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 200/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mémora Servicios Funerarios SLU (Saragozza, Spagna) (rappresentanti: C. Marí Aguilar e J. Gallego Jiménez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Georges Chatenoud (Thiviers, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2017 (procedimento R 1308/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mémora Servicios Funerarios e il sig. Chatenoud.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mémora Servicios Funerarios SLU è condannata alle spese.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.


11.6.2018   

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C 200/42


Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2018 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Causa T-297/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo WE KNOW ABRASIVES - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato a una parte dei servizi oggetto della domanda di registrazione - Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»])

(2018/C 200/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Germania) (rappresentante: M. Horak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 marzo 2017 (procedimento R 1595/2016-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo WE KNOW ABRASIVES come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 marzo 2017 (procedimento R 1595/2016-4) è annullata nella parte in cui ha respinto la registrazione del segno denominativo WE KNOW ABRASIVES per i servizi della classe 35 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Pubblicità; servizi di gestione aziendale; servizio di segreteria; servizio di vendita all’ingrosso nel settore dei prodotti in metallo per la costruzione; amministrazione commerciale».

2)

I restanti capi della domanda della VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG sono respinti.

3)

La VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken e l’EUIPO sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


11.6.2018   

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C 200/42


Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 — Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)

(Causa T-354/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Parità di trattamento»])

(2018/C 200/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Genomic Health, Inc. (Redwood City, California, Stati Uniti d’America) (rappresentante: A. Reid, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e K. Sidat Humphreys, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2017 (procedimento R 1682/2016-5), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Genomic Health, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 249 del 31.7.2017.


11.6.2018   

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C 200/43


Ricorso proposto il 26 marzo 2018 — Romańska/Frontex

(Causa T-212/18)

(2018/C 200/56)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Karolina Romańska (Varsavia, Polonia) (rappresentante: A. Tetkowska, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato,

annullare la decisione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera con sede a Varsavia, del 14 giugno 2017, con la quale è stato risolto il contratto di lavoro con la sig.ra Karolina Romańska sulla base dell’articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea,

accertare l’esistenza di molestie psicologiche e di discriminazione da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nei confronti della sig.ra Karolina Romańska,

imporre all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cessare le molestie psicologiche e la discriminazione nei confronti dei dipendenti e di attuare le politiche antidiscriminatorie e anti-mobbing nella convenuta Agenzia,

condannare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a corrispondere in favore della sig.ra Karolina Romańska una riparazione stabilita ex aequo et bono in EUR 100 000, a titolo di risarcimento del danno morale subito,

condannare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera alla corresponsione dell’importo di PLN 4 402, a titolo di risarcimento del danno causato,

condannare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a sopportare tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulle molestie psicologiche e sulla discriminazione messe in atto nei confronti della ricorrente presso l’Agenzia convenuta. Nel corso del rapporto di lavoro presso l’Agenzia convenuta la ricorrente era diventata vittima di molestie psicologiche, veniva offesa, incolpata degli errori di altri, umiliata pubblicamente ed era vittima di altre condotte inopportune all’interno del suo settore, nella consapevolezza e inerzia dei suoi superiori gerarchici.

2.

Secondo motivo, vertente sull’alterazione dello stato di salute causato dalle molestie psicologiche presso l’Agenzia convenuta. Ad aprile 2016, la ricorrente ha sofferto di un’improvvisa e acuta alterazione dello stato di salute, il che è stato confermato dalla documentazione medica. La ricorrente continua ancora adesso a seguire la terapia intrapresa. I medici hanno stabilito che l’alterazione dello stato di salute si era verificata a livello nervoso, in particolare a causa delle molestie psicologiche subite sul posto di lavoro e dell’esaurimento psicofisico (burn-out). La ricorrente ha sostenuto le spese mediche risultanti dalla documentazione medica allegata al ricorso.

3.

Terzo motivo, vertente sull’omessa prestazione di assistenza in relazione alle molestie psicologiche e alla discriminazione presso l’Agenzia convenuta. La ricorrente ha rivolto alla convenuta una domanda di assistenza, di cui allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in relazione alle molestie psicologiche e alla discriminazione presso l’Agenzia convenuta. La ricorrente ha presentato alla convenuta una serie di soluzioni, accettabili per lei, della situazione che si era creata. La convenuta ha ignorato i problemi di salute della ricorrente ed è rimasta passiva, tollerando una situazione lesiva nei confronti della ricorrente e acconsentendo al perdurare di tale stato di cose.

4.

Quarto motivo, vertente sulla discriminazione della ricorrente da parte della convenuta per motivi di sesso, nazionalità e appartenenza ad un sindacato. La ricorrente ha più volte presentato la propria candidatura per una posizione più elevata nell’Agenzia convenuta. Nonostante la sua formazione completa, la conoscenza di diverse lingue straniere, le valutazioni annuali eccellenti e il miglioramento continuo delle competenze, la ricorrente non ha mai ricevuto una promozione. Le ragioni di tale situazione hanno carattere discriminatorio. A seguito di ripetuti contatti della ricorrente con la convenuta in merito alle molestie psicologiche ed alla discriminazione nei suoi confronti, la convenuta ha proposto alla ricorrente un distacco, per il quale la ricorrente ha messo in atto tutti i preparativi, compreso l’apprendimento di una lingua straniera dalle basi fino al livello di comunicazione, e successivamente la convenuta ha revocato il distacco 4 giorni prima della partenza. La convenuta ha giustificato la revoca del distacco con il fatto che la ricorrente si era messa in contatto con il sindacato.

5.

Quinto motivo, vertente sul licenziamento abusivo della ricorrente. Il licenziamento della ricorrente era abusivo e privo di motivi sostanziali. La risoluzione del contratto di lavoro rappresentava una conseguenza della mancata accettazione da parte della ricorrente di una situazione di molestie psicologiche e di discriminazione nei suoi confronti presso l’Agenzia convenuta.


11.6.2018   

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C 200/44


Ricorso proposto il 2 aprile 2018 — Global Silicones Council e altri / Commissione

(Causa T-226/18)

(2018/C 200/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Global Silicones Council (Washington, Stati Uniti), Wacker Chemie AG (Monaco, Germania), Momentive Performance Materials GmbH (Leverkusen, Germania), Shin-Etsu Silicones Europea BV (Almere, Paesi Bassi), Elkem Silicones France SAS (Lione, Francia) (rappresentante: M. Navin-Jones, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’atto impugnato ai sensi dell’articolo 263 TFUE;

dichiarare l’allegato XIII del regolamento REACH, e/o le disposizioni pertinenti di tale allegato (in particolare, le sezioni 1.1.2 e/o 1.2.2) illegittimi e inapplicabili al caso di specie, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nella misura in cui essi impediscono o alterano una corretta valutazione e/o conclusione in merito alle proprietà del D4 e del D5;

nel caso in cui: a) il parere del Comitato degli Stati membri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dell’aprile 2015; b) il parere del Comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA del marzo 2016, c) il parere del Comitato per l’analisi socioeconomica del giugno 2016; d) le conclusioni/decisioni del gruppo di esperti PBT dell’ECHA del novembre 2012; e/o i pertinenti documenti d’orientamento dell’ECHA non siano considerati come atti preparatori volti all’adozione dell’atto impugnato, dichiarare detti atti illegittimi e inapplicabili ai sensi dell’articolo 277 TFUE;

condannare la convenuta alle spese del procedimento; e

adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono undici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità, su errori manifesti di diritto e di fatto, su errori manifesti di valutazione, sulla violazione del principio della certezza del diritto, sull’arbitrarietà del processo decisionale e sul difetto di motivazione in merito alla valutazione del rischio.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità, su errori manifesti di diritto e di fatto, su errori manifesti di valutazione, sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’arbitrarietà del processo decisionale per quanto riguarda la valutazione del pericolo. Tale motivo include un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, relativa all’allegato XIII delle disposizioni del regolamento REACH e/o ai precedenti atti e misure.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità, su errori manifesti di diritto e di fatto, sulla violazione del principio della certezza del diritto, sull’arbitrarietà del processo decisionale, sulla carenza di una motivazione adeguata per quanto riguarda la valutazione dei pericoli, in particolare la forza probante dei dati. Tale motivo include un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, relativa all’allegato XIII delle disposizioni del regolamento REACH e/o ai precedenti atti e misure.

4.

Quarto motivo, vertente sulla mancanza di certezza del diritto, sulla violazione del principio di buona amministrazione, sulla carenza di motivazione per quanto riguarda la valutazione dei pericoli e dei rischi, in particolare la forza probante dei dati.

5.

Quinto motivo, vertente sulla negazione dei diritti di difesa, incluso il diritto di essere sentiti, sulla carenza di una motivazione adeguata; sulla mancanza di un processo equo per quanto riguarda la valutazione del pericoli e dei rischi, in particolare la forza probante dei dati.

6.

Sesto motivo, vertente su un atto che eccede manifestamente i limiti dei poteri discrezionali; su un errore manifesto nell’esercizio dei poteri discrezionali e sulla violazione dell’equilibrio istituzionale dei poteri per quanto riguarda la valutazione dei pericoli e dei rischi.

7.

Settimo motivo, vertente sull’illegittimità, su errori manifesti di diritto e di fatto, su errori manifesti nell’esercizio di poteri discrezionali, sul superamento manifesto dei limiti dei poteri discrezionali, sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, sulla carenza di motivazione per quanto riguarda la valutazione dei pericoli e dei rischi, nonché su manifesti errori di valutazione dei fatti rilevanti e delle disposizioni di legge pertinenti.

8.

Ottavo motivo, vertente sulle violazioni del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, sulla carenza di una motivazione adeguata, su errori manifesti di diritto e di fatto per quanto riguarda l’adozione, l’applicazione, il significato, e la portata della procedura di restrizione REACH.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’applicazione e la portata della procedura di restrizione REACH.

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, sull’illegittimità, su errori manifesti nell’esercizio dei poteri discrezionali, su errori manifesti di fatto e di diritto, sulla violazione del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, sulla violazione del principio di buona amministrazione, sulla carenza di motivazione — precedenti all’adozione della procedura di restrizione REACH.

11.

Undicesimo motivo, vertente sull’inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, delle pertinenti disposizioni dell’allegato XIII REACH e di altri atti e misure rilevanti, che impediscono e/o alterano una corretta valutazione e/o conclusione in merito alle proprietà del D4 e del D5.


11.6.2018   

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C 200/46


Ricorso proposto il 4 aprile 2018 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam /EUIPO — Lupu (Djili)

(Causa T-231/18)

(2018/C 200/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgaria) (rappresentante: C. Romiţan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Victor Lupu (Bucarest, Romania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo Djili — Domanda di registrazione n. 15 497 662

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 gennaio 2018 nel procedimento R 1902/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere il ricorso di Lupu Victor dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare il convenuto e il ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, Lupu Victor, alle spese.

Motivi invocati

La commissione di ricorso è incorsa in errore per aver affermato che vi era una somiglianza fonetica tra i segni;

la commissione di ricorso è incorsa in errore per aver ritenuto che il confronto concettuale fosse privo di pertinenza nel caso di specie.


11.6.2018   

IT

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C 200/46


Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT» / Commissione

(Causa T-240/18)

(2018/C 200/59)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Linie Lotnicze «LOT» (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2017 (Caso n. COMP/M.8672 — EASYJET / CERTAIN AIR BERLIN ASSETS), C(2017) 8766 final;

condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale;

obbligare la Commissione a rispondere, nell’ambito del controricorso, a determinati quesiti della ricorrente concernenti l’esame degli effetti sulla concorrenza della concentrazione di cui trattasi nonché a presentare determinate prove a sostegno della decisione della Commissione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato le disposizioni dei Trattati UE nonché le disposizioni volte alla loro attuazione, segnatamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004 (1), in quanto non ha effettuato un esame completo degli effetti negativi della concentrazione sulla concorrenza.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha valutato erroneamente gli effetti della concentrazione sulla possibilità di prestazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri nonché su determinati aeroporti e pertanto ha commesso, nel contempo, anche un errore grave e manifesto nella valutazione della concentrazione. Se avesse effettuato correttamente l’esame analitico della concentrazione, sarebbe dovuta giungere alla conclusione che la realizzazione della concentrazione avrebbe comportato una serie di effetti negativi per la concorrenza, in particolare effetti maggiormente negativi sulla concorrenza rispetto allo scenario alternativo di un’assenza di concentrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato gli «Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali», in quanto non ha esaminato se il miglioramento dell'efficienza conseguente alla concentrazione consenta di contrastare i suoi effetti negativi sulla concorrenza.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato le disposizioni dei Trattati nonché le disposizioni volte alla loro attuazione in quanto non ha imposto alla Easyjet alcun obbligo idoneo a evitare gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva derivanti dalla concentrazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato le disposizioni dei Trattati nonché le disposizioni volte alla loro attuazione in quanto non ha valutato gli effetti della concentrazione sul mercato interno con riferimento all’aiuto di Stato che era stato precedentemente concesso alla Air Berlin, in data 15 aprile 2017, in forma di un prestito della Repubblica federale di Germania di un importo di EUR 150 milioni. Tale aiuto è stato approvato con decisione della Commissione del 4 settembre 2007 sull’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania in favore della Air Berlin, C(2017) 6080 final.

6.

Sesto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato l’articolo 296 TFUE in quanto non ha motivato sufficientemente la propria decisione, come è dimostrato tra l’altro dall’assenza di un esame completo della fattispecie, dal fatto che non sono stati presi in considerazione una serie di aspetti che sarebbero stati indispensabili per un esame approfondito di tutti gli effetti della transazione sulla concorrenza, dalla mancata valutazione degli effetti della concentrazione sul mercato interno con riferimento all’aiuto di Stato precedentemente concesso alla Air Berlin nonché dalla mancanza di motivazione dell’omissione di siffatte valutazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004 L 24, pag. 1).


11.6.2018   

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C 200/47


Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Benavides Torres / Consiglio

(Causa T-245/18)

(2018/C 200/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Antonio José Benavides Torres (Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, nelle parti in cui le relative disposizioni riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui il Consiglio avrebbe violato il principio di buona amministrazione nonché il diritto di difesa del ricorrente e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nell’omettere di dare accesso, entro un ragionevole lasso di tempo, alle prove asseritamente a supporto dell’inserimento del ricorrente nell’elenco.

2.

Secondo motivo, secondo cui il Consiglio sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione avendo omesso di dimostrare che il ricorrente, nel suo ruolo di comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani asseritamente commesse dalla Guardia nazionale bolivariana e ha compromesso lo stato di diritto in Venezuela.


11.6.2018   

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C 200/48


Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Moreno Pérez / Consiglio

(Causa T-246/18)

(2018/C 200/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Maikel José Moreno Pérez (Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, nei limiti in cui le loro disposizioni riguardano il ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del principio di buona amministrazione, dei diritti della difesa del ricorrente e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto avrebbe omesso di dargli accesso agli elementi di prova che supportano asseritamente il suo inserimento nell’elenco entro un termine ragionevole.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio, in quanto esso avrebbe omesso di dimostrare che il ricorrente, nelle sue funzioni di presidente ed ex vicepresidente della Corte suprema di giustizia del Venezuela, abbia sostenuto e facilitato le attività e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela e che sia responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l’autorità dell’Assemblea nazionale.


11.6.2018   

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C 200/48


Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Lucena Ramírez/Consiglio

(Causa T-247/18)

(2018/C 200/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tibisay Lucena Ramírez (Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, nella parte in cui le loro disposizioni riguardano la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il principio di buona amministrazione e il suo diritto alla difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva, omettendo di fornire in tempi ragionevoli accesso agli elementi di prova che asseritamente giustificherebbero la sua inclusione nell’elenco.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione del Consiglio che ha omesso di dimostrare che le attività e le politiche della ricorrente hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela.


11.6.2018   

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C 200/49


Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Cabello Rondón / Consiglio

(Causa T-248/18)

(2018/C 200/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diosdado Cabello Rondón (Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, nelle parti in cui le relative disposizioni riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui il Consiglio avrebbe violato il principio di buona amministrazione nonché il diritto di difesa del ricorrente e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nell’omettere di dare accesso, entro un ragionevole lasso di tempo, alle prove asseritamente a supporto dell’inserimento del ricorrente nell’elenco.

2.

Secondo motivo, secondo cui il Consiglio sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione avendo omesso di dimostrare che il ricorrente ha contribuito a compromettere la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela.


11.6.2018   

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C 200/50


Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Saab Halabi / Consiglio

(Causa T-249/18)

(2018/C 200/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tarek William Saab Halabi (Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, nelle parti in cui le relative disposizioni riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui il Consiglio avrebbe violato il principio di buona amministrazione nonché il diritto di difesa del ricorrente e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nell’omettere di dare accesso, entro un ragionevole lasso di tempo, alle prove asseritamente a supporto dell’inserimento del ricorrente nell’elenco.

2.

Secondo motivo, secondo cui il Consiglio non avrebbe dimostrato l’esistenza delle condizioni per l’inserimento del ricorrente nell’elenco e sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione avendo omesso di dimostrare che, nel suo ruolo di procuratore generale e nei precedenti ruoli di mediatore e di presidente del Consiglio morale repubblicano, il ricorrente avrebbe compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela.