ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 196

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
8 giugno 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 196/01

Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

1

2018/C 196/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8902 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding) ( 1)

15

2018/C 196/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8918 — AEA Investors/BCI/Springs) ( 1)

15


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 196/04

Conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani nell’affrontare le sfide demografiche nell’Unione europea

16

2018/C 196/05

Conclusioni del Consiglio sulla necessità di mettere in rilievo il patrimonio culturale in tutte le politiche dell’UE

20

2018/C 196/06

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dei valori comuni dell’UE attraverso lo sport

23

 

Commissione europea

2018/C 196/07

Tassi di cambio dell'euro

27

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 196/08

Procedure di liquidazione — Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di Alpha Insurance A/S [Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

28

2018/C 196/09

Codice di prenotazione (PNR) — Elenco degli Stati membri che hanno deciso di applicare la direttiva sul PNR ai voli intra-UE ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)

29

2018/C 196/10

Modifica di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) — GECT Eurométropole Lille — Kortrijk — Tournai

30


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 196/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8957 — Silver Lake/ZPG) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1)

32

2018/C 196/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1)

34


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/1


Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

(2018/C 196/01)

Indice

1.

Introduzione 1

2.

Requisiti generali in materia di etichettatura 2

2.1.

Pratiche leali d’informazione 2

2.2.

Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti 2

2.3.

Presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti e leggibilità 2

2.4.

Indicazioni obbligatorie (articolo 9 e sezione 2 del regolamento) 3

2.5.

Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti 5

3.

Dichiarazione nutrizionale 6

3.1.

Applicazione della dichiarazione nutrizionale 6

3.2.

Dichiarazione nutrizionale obbligatoria 6

3.3.

Indicazioni volontarie 7

3.4.

Forme di espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale 10

3.5.

Forme di espressione e presentazione supplementari 12

3.6.

Esenzioni dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale 12

3.7.

Complementi alimentari 14

3.8.

Prodotti specifici 14

1.   Introduzione

Il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1169/2011 (1) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (qui di seguito «il regolamento»). Il regolamento modifica le disposizioni esistenti che disciplinano l’etichettatura degli alimenti nell’Unione al fine di consentire al consumatore di fare scelte informate e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso la libera circolazione degli alimenti prodotti e commercializzati legalmente. È in vigore dal 13 dicembre 2014, eccetto per le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale che sono applicabili dal 13 dicembre 2016.

La presente comunicazione intende assistere gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali nell’applicazione del regolamento fornendo risposte a una serie di domande sollevate dopo l’entrata in vigore del regolamento.

La comunicazione riflette le discussioni condotte tra la direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione (DG SANTE) e gli esperti degli Stati membri nell’ambito del gruppo di lavoro sul regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori.

La presente comunicazione non pregiudica l’interpretazione che potrebbe essere data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   Requisiti generali in materia di etichettatura

2.1.   Pratiche leali d’informazione

2.1.1.   L’articolo 7, paragrafo 1, lettera d) del regolamento stabilisce che «Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente o alimento, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente». Che tipo di contenitori rientrano indicativamente nel campo di applicazione della presente disposizione? In che modo devono essere dunque etichettati correttamente i prodotti?

Disposizioni pertinenti : articolo 2, paragrafo 2, lettera f), articolo 7, paragrafo 1, lettera d), articolo 13, paragrafo 2, allegato VI, parte A. punto 4

Si renderebbe necessaria l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), ove si ritenga che il consumatore medio si aspetti che un particolare alimento sia prodotto con un determinato ingrediente o che un determinato ingrediente sia naturalmente presente in tale alimento, mentre questi sono di fatto stati sostituiti con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Possono essere portati i seguenti esempi:

un alimento nel quale un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento sia stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente, ad esempio una pizza per la quale si preveda l’indicazione del formaggio sull’etichetta, mentre il formaggio è stato sostituito con un altro prodotto, con una diversa denominazione, ottenuto da materie prime utilizzate allo scopo di sostituire, in tutto o in parte, il latte,

un alimento nel quale un componente naturalmente presente in tale alimento sia stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente, ad esempio un prodotto che assomiglia al formaggio nel quale i grassi di origine casearia sono stati sostituiti da grassi di origine vegetale.

Per quanto riguarda l’etichettatura di alimenti nei quali un ingrediente/ingredienti di sostituzione sono utilizzati all’interno di un prodotto, il nome del prodotto deve essere seguito nelle immediate vicinanze dalla denominazione dell’ingrediente/degli ingredienti di sostituzione, stampati sulla confezione o sull’etichetta in modo tale da garantirne la leggibilità e utilizzando un carattere la cui parte mediana (altezza della x) sia almeno pari al 75 % dell’altezza della x della denominazione del prodotto e che non sia inferiore a 1,2 mm.

Spetta all’operatore del settore alimentare trovare una denominazione adatta a tale alimento di sostituzione conformemente alle norme sulla denominazione degli alimenti.

Inoltre, all’occorrenza, si applicano le disposizioni della legislazione specifica sui prodotti. Ad esempio, è vietato utilizzare la denominazione «formaggi di imitazione» poiché la denominazione «formaggi» è riservata esclusivamente ai prodotti di origine casearia (2).

2.2.   Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti

2.2.1.   Per gli alimenti preimballati, le informazioni figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta apposta sull’imballaggio. Quale tipo di etichetta può essere utilizzata per l’apposizione sugli alimenti?

Disposizioni pertinenti : articolo 2, paragrafo 2, lettera i), e articolo 12

Le etichette non possono essere facilmente amovibili, poiché ciò metterebbe a rischio il diritto del consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso.

Le etichette amovibili devono essere esaminate caso per caso al fine di determinare se esse rispettano i requisiti generali in materia di messa a disposizione, accessibilità e posizionamento delle informazioni obbligatorie.

Può essere utilizzato qualunque tipo di etichetta considerato conforme ai criteri sopraindicati.

2.3.   Presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti e leggibilità

2.3.1.   Come viene determinata la «superficie maggiore», in particolare nel caso di lattine o bottiglie?

Disposizioni pertinenti : articolo 13, paragrafo 3, articolo 16, paragrafo 2, allegato V, punto 18

Per gli imballaggi con facce rettangolari o le scatole, la superficie maggiore è facile da determinare e consiste nel lato intero maggiore della confezione interessata (altezza x larghezza).

In caso di forme cilindriche (ad esempio, lattine) ovvero confezioni a forma di bottiglia (ad esempio, bottiglie), che hanno spesso forme irregolari, la superficie maggiore può essere intesa come la superficie esclusi tappi, fondi e flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.

Indicativamente, in base alla raccomandazione internazionale n. 79 dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (3), in caso di confezioni cilindriche o quasi cilindriche la superficie del pannello di visualizzazione principale della confezione è determinata per il 40 % dal prodotto dall’altezza della confezione x moltiplicata per la circonferenza, esclusi tappi, fondi, flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.

2.3.2.   Come si definiscono le dimensioni dei caratteri in maiuscolo e dei numeri?

Disposizioni pertinenti : allegato IV

Le dimensioni delle lettere maiuscole e dei numeri devono essere pari alla lettera «A» di inizio della parola «Appendice», la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm.

2.3.3.   Le dimensioni obbligatorie del carattere, previste dall’articolo 13, paragrafo 2, si applicano anche alle ulteriori indicazioni obbligatorie richieste per tipologie o categorie specifiche di alimenti, quali quelle riportate nell’allegato III?

Disposizioni pertinenti : articolo 13, paragrafo 2, allegato III

Le dimensioni minime carattere, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, si applicano solo alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

Se le indicazioni obbligatorie ulteriori di cui all’allegato III sono riportate in modo tale da essere parte integrante della denominazione dell’alimento, si applicano le dimensioni obbligatorie del carattere di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Negli altri casi non sono applicabili le dimensioni obbligatorie del carattere.

2.3.4.   Le dimensioni obbligatorie del carattere di cui all’articolo 13, paragrafo 2, si applicano anche alle indicazioni obbligatorie che accompagnano la denominazione dell’alimento, quali quelle riportate nell’allegato VI, parte A (ad esempio «scongelato», «affumicato», «irradiato» ecc.)?

Disposizioni pertinenti : articolo 13, paragrafo 2, allegato VI, parte A

Sì, poiché tali indicazioni obbligatorie sono associate alla denominazione dell’alimento al quale si applicano le dimensioni minime del carattere di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

In merito all’allegato VI, parte A, punto 4, il regolamento prevede dimensioni del carattere con una parte mediana (altezza della x) pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e che in ogni caso non inferiori alle dimensioni minime del carattere previste dall’articolo 13, paragrafo 2.

2.4.   Indicazioni obbligatorie (articolo 9 e sezione 2 del regolamento)

2.4.1.   Denominazione dell’alimento

In quali casi la denominazione dell’alimento deve comprendere un’indicazione della presenza d’acqua aggiunta che rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito?

Disposizioni pertinenti : allegato VI, parte A, punto 6

La presenza d’acqua aggiunta che rappresenta più del 5 % del prodotto finito deve essere indicata nella denominazione dell’alimento nei seguenti casi:

prodotti a base di carne e preparati di carne sotto forma di taglio (anche d’arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne

prodotti della pesca e preparati questi prodotti sotto forma di taglio (anche d’arrosto), fetta, porzione, filetto o prodotto intero della pesca.

Spetta agli operatori del settore alimentare verificare caso per caso se un prodotto rispetta questi requisiti. A tale proposito, deve essere presa in considerazione «l’apparenza» dell’alimento. A titolo indicativo, questa indicazione non è obbligatoria per gli alimenti quali gli insaccati (ad esempio, le mortadelle, gli hot dog), i sanguinacci, il pane di carne, il paté (di carne o di pesce) e le polpette (di carne o di pesce).

2.4.2.   Elenco degli ingredienti

I nanomateriali ingegnerizzati devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti? Esistono esenzioni?

Disposizioni pertinenti : articolo 18, paragrafi 3 e 20

Tutti i nanomateriali ingegnerizzati utilizzati negli alimenti devono essere chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti.

L’articolo 20, lettere b), c) e d), prevedono la possibilità di derogare dall’inserimento nell’elenco degli ingredienti di gli additivi ed enzimi alimentari, nonché di taluni supporti e sostanze. La medesima possibilità di deroga si applica anche quando questi sono presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati.

Indicazione e designazione degli ingredienti

È possibile porre sull’etichetta la seguente indicazione: «olio di colza o olio di palma parzialmente idrogenato» quando un produttore alterna il tipo di olio vegetale?

Disposizioni pertinenti : articoli 7 e 18, allegato VII, parte A, punti 8 e 9

No, tale indicazione violerebbe il regolamento. È vietato far figurare sull’etichetta informazioni che non siano sufficientemente precise o specifiche sulle caratteristiche dell’alimento e che potrebbero pertanto indurre in errore il consumatore.

È obbligatorio indicare le origini vegetali specifiche per tutti gli alimenti che contengono oli o grassi di origine vegetale, indipendentemente dal tenore di olio o grasso nell’alimento?

Disposizioni pertinenti : articolo 18, allegato VII, parte A, punti 8 e 9

Sì, è obbligatorio qualunque sia la quantità di olio o grasso presente nell’alimento in questione.

2.4.3.   Indicazione della quantità netta

Il regolamento prevede che «quando l’alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell’alimento non debba includere la glassa». In questo caso, il peso netto dell’alimento è quindi identico al peso netto sgocciolato. È obbligatorio indicare sull’etichetta sia il «peso netto» che il «peso netto sgocciolato»?

Disposizioni pertinenti : allegato IX, punto 5

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, anche il peso netto sgocciolato di questo elemento deve essere indicato, oltre alla quantità netta/peso netto. Ai fini del presente punto, l’acqua congelata o surgelata è considerata come un liquido di copertura e ciò comporta l’obbligo di indicare sull’etichetta il peso netto e il peso sgocciolato. Inoltre, il regolamento specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassa (peso netto senza glassa).

Di conseguenza, il peso netto dichiarato dell’alimento glassato è identico al suo peso netto sgocciolato. Tenuto conto di questo elemento e della volontà di non indurre in errore il consumatore, sono possibili le seguenti indicazioni:

doppia indicazione:

peso netto: X g e

peso netto sgocciolato: X g;

indicazione comparativa:

peso netto = peso sgocciolato = X g;

indicazione unica:

peso netto (senza glassa): X g.

2.4.4.   Termini «Da consumarsi preferibilmente entro il …» o «Da consumare entro…»

Il sidro deve essere etichettato con il termine minimo di conservazione «Da consumarsi preferibilmente entro il …»?

Disposizioni pertinenti : articolo 24, allegato X, punto 1(d)

No, il sidro ottenuto per fermentazione non deve recare l’indicazione di un termine minimo di conservazione, in quanto appartiene alla categoria «dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva», che sono esenti da tale obbligo.

Tuttavia, un prodotto ottenuto dalla miscelazione dell’alcol con succo di frutta è considerato facente parte della categoria dei «prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva», pertanto è richiesta l’indicazione del termine minimo di conservazione «Da consumarsi preferibilmente entro il …», a meno che il prodotto non presenti un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume (l’indicazione del termine minimo di conservazione «Da consumarsi preferibilmente entro il …» non è richiesta per le bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume).

2.4.5.   Istruzioni per l’uso

Per quanto riguarda le «istruzioni per l’uso», gli operatori del settore alimentare possono utilizzare il simbolo di un fornello o di un forno invece delle rispettive parole?

Disposizioni pertinenti : articoli 9, paragrafo 2, e 27

No, questo non è consentito. Le indicazioni obbligatorie, come le istruzioni per l’uso, devono essere espresse mediante parole e cifre. Il ricorso a pittogrammi o a simboli costituisce solo un mezzo di espressione complementare.

La Commissione può tuttavia adottare in futuro atti di esecuzione che consentano di esprimere una o più delle indicazioni obbligatorie mediante pittogrammi o simboli al posto di parole o cifre.

2.5.   Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti

2.5.1.   Etichettatura degli alimenti congelati

La data di congelamento o di primo congelamento (se il prodotto è stato congelato più di una volta) deve figurare obbligatoriamente sull’etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati non preimballati?

Disposizioni pertinenti : allegato III

No, la data di congelamento o di primo congelamento è solo obbligatoria sull’etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati che sono preimballati. Gli Stati membri possono decidere di estendere questo obbligo ai prodotti non preimballati.

Come vengono definiti i «prodotti della pesca non trasformati»?

La nozione di prodotti della pesca (4) comprende tutti gli animali marini o d’acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi marini, rettili e rane), selvaggi o d’allevamento, comprese tutte le forme e parti commestibili di questi animali. La nozione di (5) prodotti della pesca non trasformati si definisce come tutti i prodotti della pesca che non abbiano subito trasformazioni e comprendono i prodotti che sono stati divisi, separati, sezionati, tagliati, disossati, tritati, scorticati, tagliuzzati, puliti, preparati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.

L’indicazione «Surgelato il [DATA]» può essere utilizzata per indicare la data di congelamento di carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati?

Disposizioni pertinenti : allegato III, punto 6 e allegato X, punto 3

No, l’indicazione «Surgelato il» non può essere utilizzata, in quanto l’allegato X prevede espressamente che il termine da utilizzare è «Congelato il …».

3.   Dichiarazione nutrizionale

3.1.   Applicazione della dichiarazione nutrizionale

3.1.1.   Le regole relative alla dichiarazione nutrizionale fissate dal regolamento si applicano a tutti gli alimenti?

Disposizioni pertinenti : articolo 29

Le regole non si applicano ai seguenti alimenti, che sono soggetti alle proprie regole in materia di etichettatura:

i complementi alimentari (6),

le acque minerali naturali (7).

Relativamente agli alimenti appartenenti a gruppi specifici, l’applicazione del regolamento non pregiudica le norme di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o le misure specifiche previste da tale quadro normativo.

3.2.   Dichiarazione nutrizionale obbligatoria

3.2.1.   Quali elementi devono essere dichiarati?

Disposizioni pertinenti : articoli 13, 30, 32, 34 e 44, allegati IV e XV

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve riportare tutte le seguenti indicazioni: il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale.

Il valore energetico deve essere espresso sia in kilojoule (kJ), sia in kilocalorie (kcal). Il valore in kilojoule deve essere indicato per primo, seguito dal valore in kilocalorie. L’abbreviazione kJ/kcal può essere utilizzata.

L’ordine di presentazione delle informazioni è il seguente:

energia

grassi

di cui:

acidi grassi saturi

carboidrati

di cui:

zuccheri

proteine

sale

La dichiarazione deve essere presentata, se lo spazio lo permette, sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio sufficiente, le informazioni possono essere presentate sotto forma lineare.

Le regole relative alle dimensioni minime dei caratteri si applicano alla dichiarazione nutrizionale, che deve essere stampata in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) sia uguale o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o di recipienti la cui superficie maggiore è inferiore a 80 cm2, l’altezza della x è di almeno 0,9 mm. L’altezza della x è definita all’allegato IV del regolamento.

(N.B.: gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è inferiore a 25 cm2 sono esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale (allegato V, punto 18, cfr. il seguente punto 3.6.1).

Se il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, l’informazione relativa a questi elementi può essere sostituita dalla dicitura «Contiene quantità di …», collocata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale (cfr. punto 3.2.2 per la definizione di «quantità trascurabile»).

Vi sono prodotti non soggetti all’obbligo di dichiarazione nutrizionale (cfr. punto 3.6.1).

3.2.2.   Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto (soggetti ai requisiti obbligatori di etichettatura) è trascurabile, è necessario integrare questi elementi nella tabella nutrizionale (articolo 34, paragrafo 5)?

Disposizioni pertinenti : articolo 34, paragrafo 5

No, quando il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, la dichiarazione nutrizionale può essere sostituita dalla dicitura «contiene quantità trascurabili di …», posta immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

3.2.3.   In quali casi può figurare la dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente?

Disposizioni pertinenti : Articolo 30, paragrafo 1

La dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale sugli alimenti ai quali non è stato aggiunto sale, come il latte, la verdura, la carne e il pesce. Se il sale è stato aggiunto nel corso della trasformazione o mediante l’aggiunta di ingredienti contenenti sale, come il prosciutto, il formaggio, le olive o le acciughe, questa dicitura non può essere utilizzata.

3.2.4.   Il tenore di «sale» dichiarato nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria è calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5. Devono essere prese in considerazione per questo calcolo tutte le forme di sodio provenienti da vari ingredienti, come il saccarinato o l’ascorbato di sodio?

Disposizioni pertinenti : allegato I, punto 11

Sì, il tenore equivalente in sale deve sempre essere calcolato a partire dalla quantità totale di sodio contenuto nell’alimento, utilizzando la formula: sale = sodio × 2,5.

3.3.   Indicazioni volontarie

3.3.1.   Quali altre sostanze nutritive possono essere dichiarate?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 2, articoli 32, 33, 34 e allegato XV

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può inoltre essere completata dall’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a)

acidi grassi monoinsaturi;

b)

acidi grassi polinsaturi;

c)

polioli;

d)

amido;

e)

fibre;

f)

vitamine e sali minerali.

L’ordine di presentazione delle informazioni, ove opportuno, è il seguente:

energia

grassi

di cui:

acidi grassi saturi

acidi grassi monoinsaturi

acidi grassi polinsaturi

carboidrati

di cui:

zuccheri

polioli

amido

fibre

proteine

sale

vitamine e sali minerali

La dichiarazione deve essere presentata, se lo spazio lo permette, sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio sufficiente, le informazioni possono essere presentate sotto forma lineare.

Le quantità di sostanze nutritive sono espresse in grammi (g) (9) per 100 g o per 100 ml, e possono inoltre essere espresse per porzione o per unità di consumo.

3.3.2.   Se una sostanza che è oggetto di un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute non è integrata nella dichiarazione nutrizionale, come deve essere riportata tale informazione?

Disposizioni pertinenti : articoli 30 e 49

Se la sostanza nutritiva che è oggetto di un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è integrata nella dichiarazione nutrizionale, non è necessaria alcuna indicazione complementare.

Se la sostanza nutritiva o un’altra sostanza, per la quale è stata fatta una dichiarazione nutrizionale o sulla salute, non è integrata nella dichiarazione nutrizionale, è opportuno indicare in etichetta la quantità della sostanza nutritiva o delle altre sostanze nello stesso campo di visione, ad esempio nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale (cfr. anche punto 3.3.5 seguente).

3.3.3.   Se la quantità di fibre (o di ogni altra sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2) è dichiarata sulla confezione di alimenti non preimballati, quali altri elementi nutritivi devono essere dichiarati?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafi 1, 2 e 5, e articolo 49

Se un operatore del settore alimentare è interessato a dichiarare la quantità di fibre di un prodotto, ovvero la quantità di ogni altra sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, è necessario fornire la dichiarazione nutrizionale completa. Tale dichiarazione comprende:

il valore energetico, nonché

la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Se la dichiarazione nutrizionale o sulla salute fa riferimento a una qualsiasi sostanza nutritiva riportata all’articolo 30, paragrafo 2, anche la quantità di tale sostanza nutritiva deve essere indicata nella dichiarazione nutrizionale.

3.3.4.   È possibile riportare sull’etichetta il contenuto di fibre utilizzando una percentuale delle assunzioni di riferimento, sebbene il regolamento non riporti dati armonizzati relativi alle assunzioni di riferimento per le fibre?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 2 e articolo 35, paragrafo 1, lettera e)

No. Le uniche sostanze nutritive per le quali sia possibile esprimere la quantità sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento sono riportate all’allegato XIII, anche quando vengono utilizzate forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.

3.3.5.   È possibile indicare gli apporti di componenti di sostanze nutritive dichiarate a titolo volontario, come gli acidi grassi omega 3, del gruppo dei polinsaturi?

Disposizioni pertinenti : articolo 30

No, la dichiarazione nutrizionale è un elenco esaustivo, comprendente il valore energetico e le sostanze nutritive, alla quale non può essere aggiunta nessun’altra informazione nutrizionale (ma cfr. anche punto 3.3.2 precedente).

3.3.6.   Quali informazioni nutrizionali possono essere ripetute sull’imballaggio?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 3), articolo 32, paragrafo 2, articolo 33 e articolo 34, paragrafo 3

Alcune indicazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute sull’imballaggio, nel campo visivo principale (in genere denominato «parte interiore dell’imballaggio») utilizzando uno dei seguenti formati:

il valore energetico, o

il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.

Le regole relative all’altezza minima dei caratteri si applicano in entrambi i casi (cfr. articolo 13, paragrafo 2, allegato IV, cfr. anche il punto 3.2.1).

In caso di ripetizione, la dichiarazione nutrizionale rimane un elenco con un contenuto definito e limitato. Non è richiesta alcuna informazione complementare nella dichiarazione iscritta nel campo visivo principale.

In caso di ripetizione, sono sufficienti indicazioni espresse per porzione o unità di consumo (a condizione che la porzione o l’unità utilizzata sia quantificata immediatamente accanto alla dichiarazione e che il numero di porzioni o di unità contenute sia indicato sull’imballaggio). Tuttavia, deve essere fornito anche il valore energetico per 100 g o per 100 ml.

3.3.7.   Quando le informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo principale (nella parte anteriore dell’imballaggio) sono espresse sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento, questa informazione deve apparire anche nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria (nella parte posteriore dell’imballaggio)?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 3, articolo 32, paragrafo 4, e articolo 33, allegato XIII

Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale. Questi elementi devono essere indicati anche nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria (nella parte posteriore dell’imballaggio). È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni sulla parte posteriore, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

3.3.8.   È possibile ripetere la dichiarazione nutrizionale una volta sotto forma di semplice dichiarazione del valore energetico e un’altra volta sotto forma di valore energetico dall’indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 3 e articolo 34, paragrafo 3

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere ripetuto indicando il solo valore energetico, ovvero il valore energetico accompagnato dall’indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale. È anche possibile ripetere tali informazioni più di una volta.

Queste aggiunte volontarie alla dichiarazione nutrizionale devono figurare nel campo visivo principale e rispettare i requisiti in materia di dimensioni del carattere.

3.3.9.   L’etichettatura del contenuto di una singola sostanza nutritiva è consentita nella parte anteriore dell’imballaggio, ad esempio X% grassi?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 3

La ripetizione volontaria della dichiarazione nutrizionale non consente di riportare in etichetta il contenuto di una singola sostanza nutritiva, in quanto l’informazione da riportare sarebbe soltanto il valore energetico, o il valore energetico accompagnato dall’indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.

Tuttavia, l’etichetta può riportare la dichiarazione del contenuto di una singola sostanza nutritiva ove tale dichiarazione sia richiesta per legge, quale il tenore in materie grasse di:

taluni latti da bere di cui all’allegato VII, parte IV, paragrafo III, comma 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

taluni grassi spalmabili di cui all’allegato VII, parte VII, paragrafo I e relativa appendice II del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei prodotti agricoli.

Sarebbe anche possibile riportare in etichetta indicazioni, quali «a basso contenuto di grassi» ovvero «contenuto di grassi < 3 %», a condizione che tali indicazioni siano conformi alle condizioni d’uso di tale dichiarazione e le altre disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3.3.10.   Per i prodotti destinati alla vendita in più paesi, è possibile fornire una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada, oltre a quella conforme al regolamento?

Disposizioni pertinenti : articoli 30, 34 e 36, allegati XIV e XV

L’indicazione di una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada non sarebbe conforme ai requisiti dell’Unione, dal momento che tutte le informazioni nutrizionali, obbligatorie o facoltative, devono rispettare le regole stabilite dal regolamento. Tale etichettatura rischierebbe inoltre di indurre in errore il consumatore, poiché i fattori di conversione utilizzati negli Stati Uniti per calcolare il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive sono diversi.

3.4.   Forme di espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale

3.4.1.   Quali sono le forme di espressione degli elementi obbligatori della dichiarazione nutrizionale?

Disposizioni pertinenti : articoli 32, 33, allegati XIII e XV

Le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale devono essere espresse in grammi (g) per 100 g o per 100 ml, e il valore energetico in kilojoule (kJ) e in kilocalorie (kcal) per 100 g o per 100 ml dell’alimento.

Esse possono inoltre essere dichiarate per porzione o per unità di consumo. Questa porzione o unità deve essere facilmente riconoscibile dai consumatori, ed essere quantificata sull’etichetta nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale; deve inoltre essere indicato il numero di porzioni o di unità contenute nell’imballaggio.

Inoltre, il valore energetico e le quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale possono essere espressi anche sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento specificate nella seguente tabella per 100 g o per 100 ml. In aggiunta o al posto di tale indicazione per 100 ml o per 100 g, queste percentuali possono essere espresse per porzione o per unità di consumo.

Elementi nutritivi o energetici

Assunzioni di riferimento

Energia

8 400 kJ/2 000 kcal

Grassi totali

70 g

Acidi grassi saturi

20 g

Carboidrati

260 g

Zuccheri

90 g

Proteine

50 g

Sale

6 g

Quando le percentuali delle assunzioni di riferimento sono espresse per 100 g o per 100 ml, la dichiarazione deve comprendere la seguenti dicitura: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».

Per gli alimenti non preimballati, è sufficiente una dichiarazione per porzione o unità di consumo.

3.4.2.   È possibile utilizzare l’acronimo AR sulle etichette per alimenti per riferirsi all’assunzione di riferimento?

Disposizioni pertinenti : articoli 32 e 33

L’acronimo AR che indica l’assunzione di riferimento può essere utilizzato sulle etichette per alimenti a condizione che sia interamente spiegato sulla confezione e possa essere facilmente individuato dai consumatori. La dicitura «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» non può essere modificata.

3.4.3.   È possibile utilizzare il termine «Quantitativo giornaliero consigliato» o il relativo acronimo QGC?

Disposizioni pertinenti : articoli 32 e 33

L’obiettivo del regolamento è di armonizzare il contenuto, l’espressione e la presentazione delle informazioni nutrizionali fornite ai consumatori, comprese quelle facoltative. Non è consentito pertanto utilizzare la nozione di «Quantitativo giornaliero consigliato» o la sigla QGC nel contesto dell’applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (cfr. anche il punto 3.4.2). È inoltre opportuno rilevare che la nozione di «assunzioni di riferimento» differisce dalla nozione di «Quantitativo giornaliero consigliato», considerando che la prima non implica, contrariamente alla seconda, un consiglio nutrizionale. Consumare 20 g di grassi saturi al giorno non è un consiglio nutrizionale ed è opportuno evitare che i consumatori credano che si tratti di una quantità minima necessaria per rimanere in buona salute.

3.4.4.   La dicitura supplementare: «Assunzione di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» deve essere indicata immediatamente accanto a ciascuna dichiarazione nutrizionale?

Disposizioni pertinenti : articoli 32 e 33

Sì, quando le informazione sono espresse sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per 100 g o 100 ml.

No, quando sono espresse per porzione.

3.4.5.   Le assunzioni di riferimento in energia e in sostanze nutritive sono stabilite per gli adulti. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse volontariamente sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per i bambini, invece o oltre a quelle relative agli adulti?

Disposizioni pertinenti : articolo 32, paragrafo 4, articolo 36, paragrafo 3, e articolo 43, allegato XIII

No. L’indicazione facoltativa di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione è ammessa solo se sono state adottate disposizioni dell’Unione europea o, in loro mancanza, norme nazionali.

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse solo sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per gli adulti, oltre alla loro indicazione in valori assoluti. Il regolamento invita tuttavia la Commissione ad adottare atti di esecuzione sull’indicazione di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione, oltre alle assunzioni di riferimento per gli adulti; dovrebbero in futuro essere disponibili valori di riferimento per i bambini. In attesa che siano adottate dall’Unione disposizioni di questo tipo, gli Stati membri possono adottare misure nazionali che fissano le assunzioni di riferimento, scientificamente dimostrate, per queste categorie di popolazione. L’utilizzazione di assunzioni di riferimento per altre categorie particolari di popolazione (come i bambini) non è più ammessa per prodotti immessi sul mercato o etichettati dal 13 dicembre 2014, eccettuati i casi in cui misure europee o nazionali prevedano per questi gruppi assunzioni di riferimento dimostrate scientificamente.

3.4.6.   Che cos’è un’unità di consumo? Possono essere utilizzati pittogrammi per definire una porzione? Il simbolo ≈ o ~ può essere utilizzato nel senso di «uguale approssimativamente a» per indicare il numero di porzioni in un imballaggio?

Disposizioni pertinenti : articolo 33

«L’unità di consumo» deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore e si definisce come un’unità che può essere consumata individualmente. Un’unità di consumo non corrisponde necessariamente a una porzione. Per una tavoletta di cioccolata, ad esempio, l’unità di consumo potrebbe essere un quadrato, mentre una porzione ne comprenderebbe più di uno.

I simboli o pittogrammi possono essere utilizzati per definire la porzione o l’unità di consumo. Il regolamento stabilisce solo che l’unità di consumo o la porzione siano facilmente riconoscibili e quantificate sull’etichetta. In caso di impiego di simboli o di pittogrammi, il loro significato deve essere chiaro e non indurre in errore il consumatore.

Le leggere variazioni del numero di unità o di porzioni per imballaggio possono essere segnalate collocando simboli appropriati davanti a questo numero.

3.5.   Forme di espressione e presentazione supplementari

3.5.1.   È possibile utilizzare solo icone, invece di parole, per rappresentare le sostanze nutritive e/o il valore energetico?

Disposizioni pertinenti : articolo 34, allegato XV

No, le informazioni nutrizionali obbligatorie e facoltative devono rispettare un certo formato, che impone l’indicazione delle parole «energia» e «sostanze nutritive».

Il principio generale in virtù del quale le informazioni obbligatorie devono essere espresse mediante parole e cifre si applica anche alle informazioni fornite a titolo volontario. I pittogrammi e i simboli possono essere utilizzati oltre alle parole e alle cifre.

3.5.2.   Il valore energetico può essere espresso unicamente in kilocalorie (kcal) se la dichiarazione nutrizionale è ripetuta volontariamente nel campo di visione principale?

Disposizioni pertinenti : articolo 32, paragrafo 1, allegato XV

No, le indicazioni relative al valore energetico devono essere sistematicamente espresse in kj (kilojoule) e kcal (kilocalorie).

3.6.   Esenzioni dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale

3.6.1.   Quali sono le esenzioni?

Disposizioni pertinenti : articolo 16, paragrafi 3 e 4, articolo 30, paragrafi 4 e 5, e articolo 44, paragrafo 1, lettera b), allegato V

I prodotti riportati nell’allegato V sono esentati dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui non sia formulata un’indicazione nutrizionale.

Inoltre le esenzioni si applicano alle bevande alcoliche (con un contenuto alcolico superiore all’1,2 %) e agli alimenti non preimballati (salvo altrimenti disposto da una specifica normativa dell’UE o da norme nazionali).

Se la dichiarazione nutrizionale è fornita a titolo volontario, essa deve rispettare le stesse regole della dichiarazione obbligatoria. Tuttavia:

per le bevande alcoliche, la dichiarazione può essere limitata al solo valore energetico. Non è richiesto alcun formato specifico;

per gli alimenti non preimballati, il contenuto della dichiarazione può limitarsi sia al solo valore energetico, sia al valore energetico e alle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale. Sono sufficienti indicazioni per porzione o unità di consumo, a condizione che la porzione o l’unità utilizzata siano quantificate e sia indicato il numero di porzioni o di unità.

3.6.2.   I seguenti alimenti sono esentati dai requisiti della dichiarazione nutrizionale obbligatoria?

Disposizioni pertinenti : allegato V

prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti

farina (ad esempio, farina di frumento)

sì, soggetto alle seguenti qualifiche

La farina non contenente ingredienti aggiunti, ad esempio additivi, vitamine, minerali, e che non è stata sottoposta a trattamenti diversi dalla macinatura e dalla decorticazione è considerata un prodotto non trasformato (12).

riso parboiled e riso precotto

no

Il riso parboiled è sottoposto a una fase di precottura e non può pertanto essere considerato un alimento non trasformato. Tuttavia, il riso beneficia dell’esenzione per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.

olio vegetale

no

Gli oli vegetali sono prodotti trasformati e non possono pertanto beneficiare dell’esenzione per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.

zucchero

no

Lo zucchero è un prodotto trasformato e non può pertanto beneficiare dell’esenzione per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.

miele

Il miele è considerato un alimento non trasformato e ottenuto da componenti e non da ingredienti, come chiarito al considerando 3 della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) che modifica la direttiva 2001/110/CE (14) del Consiglio sul miele. Il miele può pertanto beneficiare dell’esenzione dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale.

piante aromatiche, le spezie o le loro miscele

prodotti a base di erbe aromatiche e spezie contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità

Le erbe aromatiche, le spezie o le loro miscele sono esentate dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale, in quanto sono consumate in piccole quantità e non hanno un impatto nutrizionale significativo sulla dieta. Analogamente, i prodotti contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità beneficiano di tale esenzione, a condizione che gli aromatizzanti e/o i correttori di acidità non abbiano un impatto nutrizionale significativo.

sale e i succedanei del sale

sale iodato

no

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, la dichiarazione nutrizionale dei prodotti ai quali sono state aggiunte vitamine e minerali è obbligatoria. Tuttavia, l’aggiunta obbligatoria di iodio al sale non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1925/2006 e le disposizioni specifiche in materia di etichettatura, relative alla quantità di iodio aggiunto, sono regolamentate dalla legislazione nazionale.

aceti di fermentazione e loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi

aceto di fermentazione con sale aggiunto

no

L’esenzione per gli aceti di fermentazione e loro succedanei è valida soltanto per i prodotti i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi.

3.7.   Complementi alimentari

3.7.1.   Per i complementi alimentari, quale terminologia relativa ai valori di riferimento deve essere utilizzata per la dichiarazione di vitamine e minerali?

Disposizioni pertinenti : articolo 29, allegato XIII

Le norme in materia di dichiarazione nutrizionale del regolamento non si applicano ai complementi alimentari.

L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) sui complementi alimentari stabilisce che le informazioni sulle sostanze vitaminiche e i minerali debbano essere anche espresse in percentuale sui valori di riferimento riportati nell’allegato alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio (17), sostituita dal regolamento del 13 dicembre 2014.

La direttiva 90/496/CEE ha imposto l’uso di una percentuale associata alle razioni giornaliere raccomandate (RGR), sostituite all’allegato XIII, parte A, del regolamento dalle assunzioni di riferimento o dai «valori nutrizionali di riferimento (VNR)». Mentre è possibile utilizzare il termine «valori nutrizionali di riferimento» o il suo acronimo VNR, a condizione che vi sia una spiegazione completa di tale termine sulla confezione e che tale spiegazione sia facilmente individuabile dai consumatori, a fini di coerenza è consigliabile utilizzare la stessa terminologia per i complementi alimentari e le altre sostanze nutritive sugli alimenti (18) e fare riferimento alle assunzioni di riferimento.

3.7.2.   I complementi alimentari che riportano indicazioni nutrizionali e sulla salute devono avere una dichiarazione nutrizionale ai sensi del regolamento?

Disposizioni pertinenti : articoli 29 e 49

No. Le disposizioni del regolamento che prevedono una dichiarazione nutrizionale non si applicano ai complementi alimentari. Secondo l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, per i complementi alimentari le informazioni nutrizionali devono essere fornite a norma dell’articolo 8 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) sui complementi alimentari.

3.8.   Prodotti specifici

3.8.1.   Per gli alimenti confezionati con un liquido, la dichiarazione nutrizionale deve corrispondere al prodotto sgocciolato (senza il liquido) o al prodotto completo (con il liquido)?

Disposizioni pertinenti : articolo 31, paragrafo 3

Gli alimenti solidi possono presentarsi all’interno di un mezzo liquido, come definito al paragrafo 5 dell’allegato IX (come salamoia, succo di frutta) o altri liquidi (quali olio). Alcuni consumatori mangiano tali prodotti nella loro interezza, mentre altri mangiano soltanto i prodotti sgocciolati. In tale contesto, è pertanto preferibile che la dichiarazione nutrizionale sia calcolata per il contenuto totale del prodotto alimentare, ovvero per l’alimento solido e il liquido insieme, nei casi in cui è probabile che l’alimento venga consumato nella sua interezza. Tale informazione può essere volontariamente fornita nella dichiarazione nutrizionale del prodotto sgocciolato. Per gli altri prodotti, per i quali non è prevedibile che il liquido venga consumato, appare più pertinente fornire informazioni nutrizionali basate sul peso netto sgocciolato.

In ogni caso, la dichiarazione nutrizionale deve indicare in modo chiaro se si riferisce al prodotto sgocciolato o al prodotto nella sua interezza.


(1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato VII, parte III (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Organizzazione internazionale di metrologia legale, raccomandazione internazionale R79 [edizione 1997(E)]. https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r079-e15.pdf

(4)  Regolamento (UE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato I, punto 3.1 (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(5)  Sulla base della definizione di alimenti non trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(7)  Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164, 26.6.2009, pag. 45).

(8)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(9)  Cfr. anche le unità di misura specifiche per le vitamine e i sali minerali di cui all’allegato XIII, parte A, punto 1.

(10)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(11)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(12)  L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento fa riferimento alla definizione di «prodotti non trasformati» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari: «per “prodotti non trasformati” si intendono prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati».

(13)  GU L 164 del 3.6.2014, pag. 1.

(14)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(15)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(16)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(17)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

(18)  Articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1169/2011.

(19)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(20)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.


8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/15


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8902 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/Attero Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 196/02)

Il 31 maggio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8902. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/15


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8918 — AEA Investors/BCI/Springs)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 196/03)

Il 1o giugno 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8918. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/16


Conclusioni del Consiglio sul ruolo dei giovani nell’affrontare le sfide demografiche nell’Unione europea

(2018/C 196/04)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

1.

il contesto politico nel quale s’iscrive questo tema, riepilogato nell’allegato delle presenti conclusioni;

2.

che una delle quattro priorità generali della presidenza bulgara del Consiglio dell’UE è «Il futuro dell’Europa e i giovani - Crescita economica e coesione sociale»;

PRENDE ATTO:

3.

delle iniziative politiche adottate nell’Unione europea, come il quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (strategia dell’UE per la gioventù 2010-2018), Erasmus+, la garanzia per i giovani, l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, il partenariato con il Consiglio d’Europa a favore dei giovani, che illustrano i vari approcci verso una società capace di sviluppare il potenziale di tutti i giovani e in cui questi ultimi acquisiscano le capacità necessarie per affermarsi sia come cittadini in una società democratica che nella vita professionale e privata, indipendentemente dal loro contesto di provenienza;

4.

delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2017, in cui i capi di Stato o di governo hanno invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, tra l’altro, a «intensificare la mobilità e gli scambi» nell’UE;

5.

della relazione annuale 2016 sulla mobilità del lavoro intra-UE, pubblicata nel maggio 2017;

RICONOSCE CHE:

6.

l’Unione europea è confrontata a sfide demografiche, che sono in parte il risultato della mobilità in aumento all’interno e tra i paesi, dell’invecchiamento della popolazione e di un’instabilità regionale, nonché della recente crisi economica e finanziaria;

7.

le sfide demografiche possono riguardare in particolare i giovani. Attualmente, la disoccupazione giovanile è ancora considerevolmente elevata (1) in alcuni Stati membri europei, nonostante gli sforzi, quali l’istituzione della garanzia per i giovani, compiuti a livello sia nazionale che dell’UE per affrontare questo problema. I giovani possono decidere di lasciare la loro regione natale per andare a studiare o lavorare all’estero per vari motivi, ad esempio a causa delle conseguenze della crisi economica, della disoccupazione giovanile o per scelta personale, in cerca di migliori opportunità di sviluppo professionale e/o personale;

8.

la libera mobilità dei giovani è un principio fondamentale nell’Unione e uno strumento chiave per promuovere la comprensione reciproca e il partenariato, in quanto conferisce ai giovani le necessarie conoscenze e competenze che possono aiutarli ad avere una comprensione generale dei diversi atteggiamenti nei confronti della vita e delle diverse situazioni a cui possono essere confrontati. Contribuisce inoltre alla comprensione dell’identità e dei valori europei;

9.

è essenziale sviluppare ulteriormente l’attuale partenariato tra i soggetti interessati nel settore giovanile e in altri settori, quando e dove possibile, al fine di accrescere la resilienza, l’equilibrio e l’equità all’interno dell’Unione. In tale contesto, è importante promuovere ulteriormente i valori europei comuni come principio fondamentale per sostenere la coesione sociale e il benessere dei giovani, in particolare di quelli con minori opportunità;

RICONOSCE CHE:

10.

la mobilità dei giovani è importante per il loro sviluppo professionale e personale. Essa contribuisce alla comprensione interculturale dei giovani e amplia la loro percezione, in modo da permettere loro di vivere in una società equa e armoniosa. Nel contempo, la libera circolazione potrebbe avere conseguenze a livello nazionale, ad esempio comportare una diminuzione della popolazione giovanile in alcune zone rurali;

11.

la mobilità ai fini dell’apprendimento potrebbe rafforzare ulteriormente la comprensione, da parte dei giovani, della cittadinanza attiva e della solidarietà, dei loro diritti e responsabilità, del loro riconoscimento e rispetto dei valori democratici e della diversità culturale nonché della loro garanzia di libertà di espressione e di credo, anche se l’acquisizione delle competenze necessarie per la vita è essenziale;

12.

indipendentemente dal fatto che decidano di rimanere nel paese ospitante o di tornare nella regione natale, i giovani dovrebbero poter vivere in un ambiente inclusivo, in cui possano contribuire alla società grazie alle nuove competenze acquisite attraverso la libera circolazione all’interno dell’Unione europea. Ciò potrebbe giovare al loro sviluppo personale e professionale e contribuire al loro ruolo attivo nella società in cui decidono di vivere;

SOTTOLINEA CHE:

13.

l’orientamento professionale svolge un ruolo importante nell’aiutare i giovani a individuare le loro competenze e a prendere decisioni informate; è importante dotare i giovani delle competenze pertinenti, quali la comunicazione e le competenze linguistiche ed interculturali, affinché possano adattarsi più facilmente nella regione natale o ospitante. L’animazione socioeducativa è di fondamentale importanza in tale contesto, in quanto costituisce uno degli strumenti per lo sviluppo delle competenze di vita essenziali necessarie per affrontare le sfide economiche, politiche, sociali e culturali che potrebbero derivare dalla mobilità in aumento dei giovani. Potrebbe inoltre avere un impatto in termini di accesso a un’occupazione di qualità, inclusione sociale e cittadinanza attiva;

14.

l’animazione socioeducativa e l’apprendimento non formale e informale dovrebbero aiutare i giovani a massimizzare il loro potenziale e aiutarli a raggiungere e mantenere una vita personale, sociale e professionale produttiva e soddisfacente, indipendentemente dal fatto che decidano di rimanere nel paese ospitante o di tornare nella regione natale;

15.

un maggior numero di informazioni e dati in merito alle sfide cui sono confrontati i giovani a seguito della mobilità in aumento contribuirebbe ad avere un quadro più dettagliato della situazione;

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

16.

incoraggiare i partenariati e le opportunità intersettoriali al fine di realizzare, ove opportuno, un’inclusione e/o integrazione efficaci dei giovani nel paese ospitante o in quello di origine;

17.

promuovere il contributo che l’animazione socioeducativa e il lavoro per e con i giovani possono apportare allo sviluppo delle competenze per la vita dei giovani, comprese la comunicazione e le competenze linguistiche, al fine di agevolare la loro partecipazione alla vita civica e civile in un contesto europeo;

18.

prendere in considerazione la possibilità di includere e ampliare ulteriormente la discussione in merito all’impatto delle sfide demografiche cui sono confrontati i giovani nell’Unione;

19.

promuovere l’attrattiva delle zone svantaggiate, incluse le opportunità di istruzione e occupazione e le strutture e i servizi per i giovani;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

20.

facilitare l’accesso ai dati e la loro diffusione, nonché lo scambio di buone prassi nell’affrontare le sfide demografiche derivanti dalla libera mobilità dei giovani attraverso vari canali, tra cui la relazione dell’UE sulla gioventù, Youth Wiki e altri canali e piattaforme consolidati;

21.

considerare la possibilità di organizzare un evento internazionale che permetta agli Stati membri interessati e alle altre parti interessate di esplorare ulteriormente l’impatto delle sfide demografiche dovute alla libera circolazione dei giovani;

22.

continuare a collaborare per assicurare che sia dato seguito alle presenti conclusioni nel contesto dei lavori in corso sulle prospettive strategiche per la cooperazione europea in materia di gioventù e oltre;

23.

promuovere l’attrattiva delle zone svantaggiate, ricorrendo se del caso ai fondi regionali europei;

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

24.

esaminare la possibilità di promuovere ogni forma di dialogo tra i giovani che vivono fuori dalla loro regione natale nonché con i giovani dei paesi ospitanti mediante il sostegno della rete internazionale per i giovani Eurodesk in tutta l’Unione europea o attraverso le altre reti consolidate;

25.

mantenere e sviluppare ulteriormente la fase preparatoria (compresa la formazione linguistica e la consapevolezza interculturale) dei programmi dell’UE concernenti la mobilità per i giovani.

(1)  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics


ALLEGATO

Nell’adottare le presenti conclusioni, il Consiglio RAMMENTA in particolare quanto segue:

1.

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU L 394 del 12.2.2006, pag. 10).

2.

Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

3.

Conclusioni del Consiglio sul contributo di un’animazione socioeducativa di qualità allo sviluppo, al benessere e all’inclusione sociale dei giovani (GU C 168 del 14.6.2013, pag. 5).

4.

Conclusioni del Consiglio sul miglioramento dell’inclusione sociale dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (GU C 30 dell'1.2.2014, pag. 5).

5.

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell’animazione socioeducativa destinata ai giovani per garantire società coese (GU C 170 del 23.5.2015, pag. 2).

6.

Risoluzione del Consiglio sull’incoraggiamento della partecipazione politica dei giovani alla vita democratica dell’Europa (GU C 417 del 15.12.2015, pag. 10).

7.

Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (GU C 117 del 6.5.2010, pag.1).

8.

Relazione annuale 2016 sulla mobilità del lavoro intra-UE, seconda edizione maggio 2017.

9.

Conclusioni del Consiglio (capi di Stato o di governo) del dicembre 2017 — EUCO 19/1/17.

10.

Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’animazione socioeducativa nel sostegno dello sviluppo nei giovani di competenze essenziali per la vita che ne facilitino il passaggio positivo all’età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 30).

11.

Una nuova agenda per le competenze.

12.

Raccomandazione del 22 aprile 2013 del Consiglio sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1).


8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/20


Conclusioni del Consiglio sulla necessità di mettere in rilievo il patrimonio culturale in tutte le politiche dell’UE

(2018/C 196/05)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO CHE:

1.

i leader degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE hanno proclamato nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 la visione di «un’Unione in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale» che «preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale» (1);

2.

nelle conclusioni del 14 dicembre 2017 (2), il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, conformemente alle rispettive competenze, a portare avanti i lavori al fine di cogliere l’occasione offerta dall’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (3) per svolgere un’opera di sensibilizzazione sull’importanza sociale ed economica della cultura e del patrimonio culturale;

RICONOSCENDO CHE:

3.

come confermato dalla discussione che i leader hanno tenuto a Göteborg nel novembre 2017, in cui hanno riconosciuto l’importanza della cultura per la costruzione di società inclusive e coese e per sostenere la competitività dell’Europa, oggi la cultura occupa una posizione di primo piano nell’agenda politica dell’UE (4);

4.

questa evoluzione riafferma il valore di una buona cooperazione a livello dell’UE per quanto riguarda il patrimonio culturale e conferma l’importanza di integrare quest’ultimo in altre azioni e politiche settoriali per massimizzarne i benefici sociali ed economici;

5.

le recenti sfide economiche e sociali affrontate dall’Unione europea richiedono misure volte a rafforzare i legami tra le nostre società e all’interno di esse. Il patrimonio culturale come fonte di conoscenza e di comprensione reciproca potrebbe costituire uno dei motori di tale processo tramite la promozione del senso di appartenenza allo spazio comune europeo. Inoltre, tali misure potrebbero fungere da base per il mantenimento della solidarietà europea e la preservazione dell’integrità dell’Unione europea, promuovendo e tutelando nel contempo la diversità culturale;

6.

il patrimonio culturale, in tutta la sua diversità e in tutte le sue forme — materiali e immateriali, mobili e immobili, digitali e digitalizzate (5) — costituisce un valore di per sé, un’eredità del nostro passato e una risorsa strategica per il futuro sostenibile dell’Europa, che contribuisce a rispondere alle sfide sociali, economiche e ambientali a diversi livelli - dal livello locale, nazionale e regionale a quello europeo e persino mondiale;

7.

il patrimonio culturale dell’Europa è per natura dinamico e continua ad arricchirsi mediante l’esplorazione del passato comune dei popoli e delle nazioni europei nonché attraverso iniziative e programmi in costante evoluzione. Pertanto il patrimonio culturale è altresì una fonte di ispirazione per l’arte e la creatività contemporanee che, a loro volta, possono diventare il patrimonio culturale di domani;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

8.

mettere in rilievo il patrimonio culturale nelle pertinenti politiche dell’UE e sensibilizzare le parti interessate in merito ai vantaggi reciproci della sua integrazione in altre politiche settoriali nonché alle opportunità di finanziamento per il patrimonio culturale (6), in particolare fornendo alle parti interessate informazioni tempestive sui finanziamenti dell’UE disponibili per tale patrimonio;

9.

senza pregiudicare i negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale, valutare le possibilità di porre più esplicitamente l’accento, se del caso, sulla conservazione e la promozione del patrimonio culturale comune dell’Europa nei pertinenti programmi dell’UE. Ciò potrebbe avvenire tenendo conto del patrimonio culturale nell’elaborazione e nell’attuazione dei programmi, ma anche includendo tale patrimonio tra le loro priorità come obiettivo strategico;

10.

promuovere l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusione sociale mediante progetti specifici orientati al patrimonio che presentano una dimensione europea e un valore aggiunto sociale, anche tenendo conto della prospettiva della parità di genere;

11.

favorire la cooperazione tra i ricercatori, i professionisti e gli organismi di istruzione e di formazione europei al fine di promuovere abilità, formazione e trasferimento di conoscenze di elevata qualità nelle professioni tradizionali ed emergenti nel campo del patrimonio culturale;

12.

rafforzare ulteriormente il principio della governance partecipativa del patrimonio culturale analizzando le prassi attuali in materia di governance culturale, individuando ove opportuno le azioni intese a rendere la governance culturale più aperta, partecipativa, efficace e coerente, nonché condividendo le migliori pratiche;

13.

individuare e agevolare lo scambio di buone pratiche nazionali e internazionali, promuovendo la mobilità dei professionisti del settore culturale in Europa (7);

14.

approfondire e ampliare il dialogo con le organizzazioni della società civile, i cittadini europei e in particolare i giovani europei, al fine di acquisire una comprensione più approfondita del contributo del patrimonio culturale dell’Europa al rafforzamento dell’identità europea comune in tutta la sua diversità di culture, lingue e patrimoni;

15.

continuare a sostenere il patrimonio culturale in quanto elemento importante dell’approccio strategico dell’UE alle relazioni culturali internazionali nonché della promozione del dialogo interculturale;

16.

attuare misure transnazionali comuni e coordinate (8) con le organizzazioni internazionali ai fini della salvaguardia e della conservazione sostenibili del patrimonio culturale e in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (9);

17.

promuovere il sostegno alla digitalizzazione del patrimonio culturale per consentire un accesso aperto alla cultura e alla conoscenza, stimolando in tal modo l’innovazione, la creatività e la governance partecipativa del patrimonio culturale;

18.

rendere disponibili online in modo accessibile e più sistematico i risultati, le relazioni e le valutazioni delle iniziative e dei progetti finanziati dall’UE in materia di patrimonio culturale;

19.

cogliere l’opportunità offerta dall’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 per definire una visione strategica comune e globale del patrimonio culturale e preservarne l’eredità mediante l’elaborazione di azioni concrete. Ove possibile, si potrebbero ricercare sinergie con la strategia per il patrimonio culturale europeo nel XXI secolo del Consiglio d’Europa;

20.

sostenere lo sviluppo di politiche basate su dati comprovati, continuando a collaborare con Eurostat e con gli istituti nazionali di statistica alla raccolta di dati affidabili sul contributo economico e sociale del patrimonio culturale e contribuire a sforzi analoghi profusi a livello internazionale da organizzazioni quali l’Unesco e il Consiglio d’Europa (10);

INVITA GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

21.

riconoscere il ruolo del patrimonio culturale nei pertinenti programmi settoriali nazionali cofinanziati dall’UE al fine di preservare il valore e l’importanza di tale patrimonio per le popolazioni locali e le generazioni future e sviluppare pienamente il potenziale del patrimonio in quanto risorsa per lo sviluppo economico, la coesione sociale e l’identità culturale;

22.

proseguire la cooperazione valutando le priorità e le attività previste nel nuovo piano di lavoro per la cultura dopo il 2019 per quanto riguarda l’integrazione del patrimonio culturale in altre politiche dell’UE;

INVITA LA COMMISSIONE A:

23.

continuare, in sede di pianificazione, attuazione e valutazione delle politiche dell’UE, a tenere conto del loro impatto diretto e indiretto sulla valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Europa e, in particolare, della necessità di orientamenti di qualità per garantire che gli investimenti dell’UE non compromettano o riducano i valori del patrimonio culturale;

24.

proseguire il dialogo e la cooperazione in corso con le reti esistenti nel settore del patrimonio culturale che hanno maturato un’esperienza preziosa e hanno dimostrato le loro competenze nel settore (11);

25.

sviluppare ulteriormente la cooperazione con l’Unesco e il Consiglio d’Europa su questioni di interesse comune nell’ambito delle politiche e delle prassi relative al patrimonio culturale, anche per quanto riguarda la lotta al traffico illecito di beni culturali, in particolare nelle zone di conflitto;

26.

ricercare sinergie con le convenzioni dell’Unesco e del Consiglio d’Europa, che stabiliscono i principi internazionali per la conservazione, la salvaguardia e la gestione del patrimonio culturale, come la convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro 2005).

(1)  https://europa.eu/european-union/eu60_it

(2)  Doc. EUCO 19/1/17 REV 1.

(3)  Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (GU L 131 del 20.5.2017).

(4)  Doc. EUCO 19/1/17 REV 1 e contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg del 17 novembre 2017 (Comunicazione «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura»), doc. 14436/17.

(5)  Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un’Europa sostenibile (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 36).

(6)  Mapping of cultural heritage actions in European Union policies programmes and activities (Mappatura delle azioni riguardanti il patrimonio culturale nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell’Unione europea) - http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf

(7)  Doc. EUCO 19/1/17 REV 1.

(8)  http://undocs.org/S/RES/2347(2017)

(9)  In linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

(10)  Ad esempio, il Compendio delle politiche e tendenze culturali.

(11)  Quali ad esempio lo European Heritage Heads Forum, lo European Heritage Legal Forum e il gruppo di riflessione «L’UE e il suo patrimonio culturale».


8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/23


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dei valori comuni dell’UE attraverso lo sport

(2018/C 196/06)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1.

l’Unione europea è uno spazio comune per costruire un’area prospera e pacifica di convivenza e di rispetto della diversità sulla base dei valori comuni dell’UE, segnatamente il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, riconosciuti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;

2.

l’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che l’Unione contribuisca alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa;

3.

il terzo piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (2017-2020), adottato nel maggio 2017, ha definito l’inclusione sociale una questione chiave nel quadro della tematica prioritaria Sport e società, collocando la promozione dei valori comuni dell’UE attraverso lo sport fra i suoi compiti principali;

4.

la raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni e di un’istruzione inclusiva, che sarà adottata in maggio;

5.

lo sport fa parte dal 2011 del programma Erasmus+ dell’Unione europea. Dall’avvio del primo programma trent’anni fa, più di nove milioni di europei hanno potuto beneficiare dell’opportunità di studiare, seguire una formazione, insegnare o fare volontariato in un altro paese diventando in tal modo più consapevoli dei valori che hanno in comune;

6.

la recente iniziativa dell’UE destinata a promuovere la solidarietà tra i giovani europei, la cooperazione e il partenariato in materia di gioventù mediante diverse attività di solidarietà, tra cui lo sport;

7.

il contesto politico descritto nell’allegato;

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

8.

i valori stanno alla base dell’Unione europea. Le presenti conclusioni hanno l’obiettivo di rafforzare la comprensione reciproca del concetto di valori comuni tra gli Stati membri, sviluppare il senso di appartenenza all’Unione europea e promuovere, se del caso, tali valori al di fuori dell’UE, creando nel contempo una base solida di dialogo tra le persone attraverso le frontiere europee;

9.

l’Unione europea e i suoi Stati membri si trovano attualmente ad affrontare importanti sfide economiche, politiche e sociali che variano da uno Stato membro all’altro. Lo sport può contribuire a garantire uno sviluppo sostenibile e a rispondere adeguatamente alle sfide socioeconomiche e di sicurezza globali a cui l’UE deve far fronte;

10.

il libro bianco sul futuro dell’Europa sottolinea che i valori europei ai quali teniamo rimangono gli stessi. Vogliamo una società in cui la pace, la libertà, la tolleranza e la solidarietà vengano prima di tutto. Questi valori tengono uniti gli europei e vale la pena lottare per essi (1);

11.

il libro bianco sullo sport (2007) della Commissione europea pone l’accento sull’importante contributo dello sport alla coesione economica e sociale e a una società più integrata utilizzando il potenziale dello sport per l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità e sottolinea anche, in particolare, che il razzismo e la xenofobia nonché lo sfruttamento dei giovani giocatori sono incompatibili con i valori comuni dell’UE;

12.

l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 mira a sensibilizzare le persone alla storia e ai valori comuni e le incoraggia a esplorare il ricco e variegato patrimonio culturale europeo, del quale fanno parte gli sport e i giochi tradizionali;

13.

lo sport - organizzato o meno - così come l’istruzione, l’animazione socioeducativa e la cultura, può svolgere un ruolo di promozione dei valori comuni dell’UE;

14.

tutte le principali organizzazioni internazionali che si occupano di sport, come l’Unesco, il Consiglio d’Europa, il Comitato olimpico internazionale, il Comitato paraolimpico internazionale e l’Agenzia mondiale antidoping, riconoscono che lo sport può insegnare valori, quali correttezza, spirito di gruppo, democrazia, tolleranza, uguaglianza, disciplina, inclusione, perseveranza e rispetto, che potrebbero contribuire a promuovere e diffondere i valori comuni dell’UE;

RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

15.

tutte le persone dovrebbero essere libere di praticare uno sport e di sentirsi parte della società e i diversi settori relativi allo sport possono fare quanto è in loro potere per promuovere l’integrazione nonché per fornire pari opportunità nella pratica di uno sport così da evitare discriminazioni ed esclusione sociale;

16.

lo sport può contribuire a costruire e a sviluppare la società civile e la sostenibilità sociale. Vi è la necessità di promuovere un senso comune di appartenenza, sia politica che culturale, tra gli europei. Poiché lo sport rappresenta un linguaggio universale capito da tutti, comunicare e sottolineare i valori comuni attraverso lo sport, ricorrendo a metodi innovativi di apprendimento non formale e informale, può contribuire a prevenire intolleranza ed esclusione sociale, tra cui stereotipizzazione di genere e misoginia, razzismo, xenofobia e marginalizzazione;

17.

lo sport può rafforzare i valori in modo naturale e in un’atmosfera positiva. Il rispetto reciproco, la lealtà, l’amicizia, la solidarietà, la tolleranza e l’uguaglianza sono valori che dovrebbero essere naturali per tutti coloro che partecipano ad attività sportive nei club, nelle scuole, come pure nel settore dello sport ricreativo e professionistico;

18.

il contributo dello sport alla coesione sociale e alla creazione di comunità forti e inclusive, se alimentato dai valori di uguaglianza, può aiutare anche a sviluppare una società efficiente, democratica e giusta. Gli istruttori e allenatori sportivi possono contribuire a rafforzare i valori comuni dell’UE attraverso lo sport;

19.

a livello dell’UE esistono già iniziative positive che contribuiscono a una migliore comprensione dei valori comuni dell’UE, quali progetti sportivi sviluppati e sostenuti dal fondo strutturale europeo e dal programma Erasmus+;

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

20.

se opportuno, esaminare e sostenere iniziative e azioni volte a promuovere lo sport affinché le persone di ogni età, genere e contesto sociale possano sviluppare competenze sociali, civiche e interculturali. Ciò è possibile sostenendo e incoraggiando gli enti locali e regionali in cooperazione con i club sportivi, le scuole e le organizzazioni giovanili, comprese le organizzazioni non governative;

21.

promuovere, se del caso, i valori comuni dell’UE in relazione a grandi manifestazioni sportive organizzate dal movimento sportivo, sovente in collaborazione con le autorità pubbliche. Tali manifestazioni possono offrire un’ottima opportunità di sensibilizzare atleti, volontari e tifosi;

22.

promuovere, se del caso, i valori comuni dell’UE presso il movimento sportivo a livello nazionale nell’ambito del dialogo strutturato;

23.

cogliere l’opportunità offerta dalla cooperazione internazionale per promuovere e comunicare a livello internazionale, se del caso, la necessità di rispettare i valori comuni dell’UE;

24.

incoraggiare e, se possibile, sostenere le organizzazioni sportive affinché nell’ambito delle loro organizzazioni sia rafforzata la buona governance e questi valori siano trattati, se del caso, nei loro orientamenti deontologici o in documenti analoghi;

25.

esortare gli istituti di istruzione a promuovere attività connesse ai valori comuni nello sport;

26.

promuovere, ove pertinente, la lotta al razzismo e alla xenofobia, alla stereotipizzazione di genere e alla misoginia, allo sfruttamento dei giovani atleti, a ogni forma di discriminazione e violenza negli stadi e alle violazioni dell’integrità nello sport. Sostenere le organizzazioni sportive nel combattere tali violazioni, ad esempio, sviluppando e promuovendo iniziative che coinvolgano i tifosi. Ciò potrebbe comportare programmi educativi o campagne di sensibilizzazione in collaborazione con le organizzazioni sportive che insegnino il rispetto della dignità umana, la pace e la non discriminazione;

INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA A:

27.

promuovere ed esaminare le iniziative già esistenti, come la settimana europea dello sport per promuovere i valori comuni dell’UE;

28.

inglobare il tema dello sport nelle relazioni esterne per promuovere, se del caso, i valori comuni dell’UE, includendo ad esempio la mobilità e lo sviluppo di capacità o sostenendo l’integrità nello sport, nonché integrandolo nelle discussioni e nei dialoghi ad alto livello con i paesi terzi;

29.

diffondere i progetti e le iniziative di successo tra gli Stati membri nonché al di fuori dell’UE quale strumento per promuovere i valori comuni dell’UE;

30.

sfruttare le opportunità offerte dall’attuale e futuro Fondo sociale europeo, dal programma Erasmus+ e dai futuri programmi dell’UE per sottolineare e promuovere l’importanza dei valori comuni dell’UE;

31.

promuovere il ruolo che le organizzazioni sportive potrebbero svolgere nelle iniziative di solidarietà, mobilità e sviluppo di capacità sostenute dalla Commissione europea e rendere le organizzazioni sportive consapevoli di tali opportunità;

32.

esortare le organizzazioni sportive a promuovere la partecipazione dei paesi terzi, compresi i paesi candidati, alle iniziative e agli eventi sportivi senza scopo di lucro;

INVITANO IL MOVIMENTO SPORTIVO A:

33.

cogliere l’opportunità di ospitare le grandi manifestazioni sportive internazionali e le iniziative esistenti delle organizzazioni sportive per promuovere i valori comuni dell’UE;

34.

partecipare attivamente alle iniziative in materia di dialogo strutturato ai fini di una migliore comunicazione delle loro politiche con i governi e le istituzioni dell’UE;

35.

considerare la possibilità di includere moduli sull’importanza e su una migliore comprensione dei valori comuni dell’UE attraverso lo sport nei programmi educativi e nella metodologia per la formazione degli allenatori, del personale di sostegno, dei volontari e di altri soggetti pertinenti;

36.

favorire campagne di informazione e iniziative a favore degli spettatori e dei tifosi – in modo da promuovere e ribadire i valori comuni dell’UE al fine di combattere la violenza negli stadi. Per questo scopo è fondamentale la partecipazione delle organizzazioni di base;

37.

utilizzare, se del caso, metodi innovativi di apprendimento non formale e informale per trasmettere i valori comuni dell’UE attraverso lo sport;

38.

continuare a sviluppare relazioni e scambi che arricchiscano reciprocamente le organizzazioni sportive di base dei paesi UE e dei paesi terzi, a condividere valori e principi e a illustrare l’importanza diplomatica di queste relazioni tra le persone.

(1)  Doc. ST 6952/17.


ALLEGATO

Contesto politico

1.   

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (1o luglio 2017 - 31 dicembre 2020) (GU C 189, del 15.6.2017, pag. 5).

2.   

Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’animazione socioeducativa nel sostegno dello sviluppo nei giovani di competenze essenziali per la vita che ne facilitino il passaggio positivo all’età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 30).

3.   

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento (GU C 467 del 15.12.2016, pag. 3).

4.   

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani (GU C 213 del 14.6.2016, pag. 1).

5.   

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo degli allenatori nella società (GU C 423 del 9.12.2017, pag. 6).

6.   

Libro bianco sullo sport, Commissione europea, 11 luglio 2007 (COM(2007) 391 final).

7.   

Libro bianco sul futuro dell’Europa, Commissione europea, 2017 (doc. ST 6952/17).

8.   

Raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un’istruzione inclusiva e della dimensione europea dell’insegnamento (doc. ST 5462/18).

9.   

Dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione.

10.   

Commissione CULT del PE — Studio sull’identità europea (2017).

11.   

Commissione CULT del PE — Insegnare valori comuni in Europa (2017).

12.   

Iniziativa «I valori dell’istruzione attraverso lo sport» dell’Unesco (2017).

13.   

Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport, riveduta (Unesco), 2015.

14.   

Raccomandazione n. R (92) 13 REV del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla Carta europea dello sport (riveduta), (2001).

15.   

Consiglio d’Europa, «Carta dell’etica dello sport» (riveduta), (2010).


Commissione europea

8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/27


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 giugno 2018

(2018/C 196/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1836

JPY

yen giapponesi

130,26

DKK

corone danesi

7,4483

GBP

sterline inglesi

0,88123

SEK

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10,2515

CHF

franchi svizzeri

1,1613

ISK

corone islandesi

124,30

NOK

corone norvegesi

9,5013

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,640

HUF

fiorini ungheresi

317,36

PLN

zloty polacchi

4,2603

RON

leu rumeni

4,6555

TRY

lire turche

5,2910

AUD

dollari australiani

1,5457

CAD

dollari canadesi

1,5313

HKD

dollari di Hong Kong

9,2868

NZD

dollari neozelandesi

1,6789

SGD

dollari di Singapore

1,5757

KRW

won sudcoreani

1 266,42

ZAR

rand sudafricani

15,1353

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5660

HRK

kuna croata

7,3848

IDR

rupia indonesiana

16 425,02

MYR

ringgit malese

4,7036

PHP

peso filippino

62,175

RUB

rublo russo

73,3086

THB

baht thailandese

37,792

BRL

real brasiliano

4,5872

MXN

peso messicano

24,0536

INR

rupia indiana

79,4380


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/28


Procedure di liquidazione

Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di Alpha Insurance A/S

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2018/C 196/08)

Impresa di assicurazione

Alpha Insurance A/S

Sundkrogsgade 21

c/o Harbour House

2100 København Ø

DANIMARCA

Data, entrata in vigore e natura della decisione

8 maggio 2018, fallimento

Autorità competenti

Tribunale marittimo e commerciale

Amaliegade 35, 2

1256 København K

DANIMARCA

Autorità di vigilanza

Nessuna

Amministratore designato

Boris K. Frederiksen

Vester Farimagsgade 23

1606 København V

DANIMARCA

Diritto applicabile

Danimarca. Codice fallimentare danese, paragrafi 17 e 21


8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/29


CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR)

Elenco degli Stati membri che hanno deciso di applicare la direttiva sul PNR ai voli intra-UE ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

(Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)

(2018/C 196/09)

Gli Stati membri che hanno notificato alla Commissione l'applicazione della direttiva sul PNR ai voli intra-UE sono:

Belgio

Germania

Croazia

Italia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovacchia

Regno Unito


8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/30


Modifica di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

GECT Eurométropole Lille — Kortrijk — Tournai

(2018/C 196/10)

I.   Denominazione, indirizzo e recapito del GECT

Denominazione ufficiale: GECT- Groupement Européen de Coopération Territoriale Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Sede sociale: Lille

Punto di contatto: M. Loïc Delhuvenne, directeur de l'Agence de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Indirizzo:

Indirizzo internet del gruppo: www.eurometropolis.eu

II.   Modifiche riguardanti il recapito, il direttore, la sede sociale o l'indirizzo Internet del GECT

Nuovo recapito:

Nuovo soggetto responsabile (direttore):

Nuova sede sociale:

Nuovo indirizzo Internet:

III.   Nuovi membri (1)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Indirizzo Internet:

Tipo di membro:

Stato:

IV.   Modifiche riguardanti la denominazione, il recapito, il direttore, la sede sociale o l'indirizzo Internet dei membri (2)

Denominazione ufficiale: La Région Hauts-de-France

Sede sociale:

Recapito:

Indirizzo e-mail:

Indirizzo Internet del gruppo:

Denominazione ufficiale: La Métropole Européenne de Lille (MEL)

Sede sociale:

Recapito:

Indirizzo e-mail:

Indirizzo Internet del gruppo:

Denominazione ufficiale: West vlaamse intercommunale

Sede sociale:

Recapito:

Indirizzo e-mail:

Indirizzo Internet del gruppo:

Denominazione ufficiale: L'Agence intercommunale de développement

Sede sociale:

Recapito:

Indirizzo e-mail:

Indirizzo Internet del gruppo:

Denominazione ufficiale: L'intercommunale d'Etude et de Gestion

Sede sociale:

Recapito:

Indirizzo e-mail:

Indirizzo Internet del gruppo:


(1)  Si prega di inserire per ciascun nuovo membro.

(2)  Si prega di inserire per ciascun nuovo membro.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/32


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8957 — Silver Lake/ZPG)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 196/11)

1.   

In data 1o giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Silver Lake Group L.P. («Silver Lake», Stati Uniti),

ZPG Plc («ZPG», Regno Unito)

Silver Lake acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di ZPG mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Silver Lake: società d’investimento che opera a livello mondiale nel settore delle tecnologie, delle industrie basate sulle tecnologie e delle industrie in crescita correlate,

—   ZPG: possiede e gestisce, principalmente nel Regno Unito, marchi digitali connessi ai beni immobili e ai servizi alle famiglie, tra cui il portale Zoopla e il sito comparativo uSwitch.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8957 — Silver Lake/ZPG

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/34


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 196/12)

1.   

In data 30 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Phoenix PIB Austria Beteiligungs GmbH (Austria) («Phoenix»), appartenente al gruppo di imprese Phoenix,

Farmexim SA, Romania («Farmexim»),

Help Net Farma SA, Romania («Help Net»).

Phoenix acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Farmexim e Help Net.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   gruppo Phoenix: vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici e prestazione di servizi correlati in Europa,

—   Farmexim: vendita all’ingrosso di una gamma completa di prodotti farmaceutici,

—   Help Net: gestione di una catena di farmacie in Romania.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8922 — Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.