ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
29 maggio 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 183/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8856 — Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt) ( 1 )

1

2018/C 183/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 183/03

Avviso all'attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

2

2018/C 183/04

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

3

 

Commissione europea

2018/C 183/05

Tassi di cambio dell'euro

4

 

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

2018/C 183/06

Raccomandazione A1, del 18 ottobre 2017, riguardante il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 )

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 183/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8919 — Permira/Exclusive Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

2018/C 183/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8496 — Strabag/Max Bögl International/SMB) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17


 

Rettifiche

2018/C 183/09

Rettifica dell'avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia ( GU C 162 dell'8.5.2018 )

18


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8856 — Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 183/01)

Il 18 maggio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8856. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 183/02)

Il 12 aprile 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8764. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

29.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/2


Avviso all'attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2018/C 183/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità designate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio (2), e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento (UE) n. 36/2012 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II bis del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio anteriormente al 1o marzo 2019, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell'elenco delle persone ed entità designate.


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 131 del 29.5.2018, pag. 16.

(3)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(4)  GU L 131 del 29.5.2018, pag. 1.


29.5.2018   

IT

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C 183/3


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2018/C 183/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 36/2012.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

29.5.2018   

IT

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C 183/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 maggio 2018

(2018/C 183/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1644

JPY

yen giapponesi

127,33

DKK

corone danesi

7,4474

GBP

sterline inglesi

0,87465

SEK

corone svedesi

10,2373

CHF

franchi svizzeri

1,1577

ISK

corone islandesi

123,20

NOK

corone norvegesi

9,5113

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,731

HUF

fiorini ungheresi

319,42

PLN

zloty polacchi

4,3053

RON

leu rumeni

4,6360

TRY

lire turche

5,3482

AUD

dollari australiani

1,5410

CAD

dollari canadesi

1,5114

HKD

dollari di Hong Kong

9,1354

NZD

dollari neozelandesi

1,6756

SGD

dollari di Singapore

1,5615

KRW

won sudcoreani

1 250,83

ZAR

rand sudafricani

14,4979

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4508

HRK

kuna croata

7,3950

IDR

rupia indonesiana

16 324,88

MYR

ringgit malese

4,6316

PHP

peso filippino

61,112

RUB

rublo russo

72,6316

THB

baht thailandese

37,272

BRL

real brasiliano

4,2953

MXN

peso messicano

22,7650

INR

rupia indiana

78,5280


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

29.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/5


RACCOMANDAZIONE A1

del 18 ottobre 2017

riguardante il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

(2018/C 183/06)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72, lettera a), del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), a norma del quale la Commissione Amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni di tale Regolamento e da quelle del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto l’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 987/2009 concernente il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni che attestano la situazione di una persona,

visto l’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009 concernente l’attestato riguardante la legislazione applicabile a norma del titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004,

deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

(1)

All’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009 è stabilito che, su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

(2)

La Commissione Amministrativa stabilisce la struttura e il contenuto del documento portatile A1 concernente la legislazione applicabile al titolare.

(3)

All’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 987/2009 è stabilito che tale documento è accettato dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché esso non sia ritirato o dichiarato non valido dallo Stato membro in cui è stato rilasciato.

(4)

Il principio di leale cooperazione, stabilito anche dall’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea e precisato all’articolo 76 del Regolamento (CE) n. 883/2004, richiede che tutte le istituzioni effettuino un’opportuna valutazione dei fatti pertinenti alla determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale al fine di confermare, di conseguenza, la correttezza delle informazioni contenute nel documento portatile A1.

(5)

Tali documenti stabiliscono la presunzione che il titolare sia correttamente iscritto al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro che lo ha rilasciato,

RACCOMANDA AGLI UFFICI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:

1.

Per prevenire la falsificazione del documento portatile A1, ad esempio scambiando le pagine di diversi documenti, si raccomanda di includere nei certificati rilasciati caratteristiche di autenticazione, ossia:

a)

se i documenti sono rilasciati in formato elettronico, dovrebbero recare un numero di serie o di identificazione su ciascuna pagina. In tal caso non sono più necessari la firma autografa o i timbri a inchiostro;

b)

se i documenti sono rilasciati manualmente, dovrebbero essere stampati su entrambi i lati del foglio e i fogli dovrebbero essere uniti tra loro in modo tale da non poter essere separati con semplicità. A tale scopo è possibile, ad esempio, piegare l’angolo sinistro superiore, pinzarlo e apporre un timbro sul lato posteriore.

2.

Si raccomanda inoltre di registrare ciascun documento portatile A1 in modo tale che la sua autenticità possa essere verificata agevolmente e rapidamente.

3.

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione Amministrativa circa le diverse modalità con cui le rispettive istituzioni rilasciano i documenti portatili A1. Le delegazioni in seno alla Commissione Amministrativa dovrebbero condividere tali informazioni con i rispettivi ispettorati.

4.

Si raccomanda alle istituzioni di valutare, prima del rilascio di un documento portatile A1, tutti i fatti rilevanti per mezzo di dati provenienti da fonti ufficiali o invitando il richiedente a fornire le informazioni necessarie. Per fornire orientamenti alle istituzioni è disponibile in allegato un elenco standardizzato non esaustivo di domande comuni e specifiche per i diversi articoli pertinenti del Regolamento (CE) n. 883/2004, che possono essere opportunamente adattate al caso di specie.

5.

È opportuno includere nei moduli di richiesta una clausola di assunzione della responsabilità con cui il richiedente dichiara di aver risposto a tutte le domande in maniera corretta in base a tutte le informazioni in suo possesso e di essere a conoscenza della possibilità che siano effettuati controlli che potrebbero portare al ritiro del documento con effetto retroattivo.

6.

Si raccomanda che le istituzioni competenti abbiano a disposizione le informazioni riguardanti i documenti portatili A1 rilasciati, preferibilmente in una banca dati elettronica. Le istituzioni competenti dovrebbero informarsi vicendevolmente, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI), di qualsiasi decisione adottata in merito alla legislazione applicabile nel caso di un’attività esercitata nell’altro Stato membro a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 987/2009.

7.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La presidente della Commissione Amministrativa

Agne NETTAN-SEPP


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Serie standardizzate di domande ai fini della richiesta di un documento portatile A1

A.   DOMANDE COMUNI RIGUARDANTI LA PERSONA INTERESSATA DAL DOCUMENTO PORTATILE A1

Le seguenti domande devono essere contenute in ogni modulo di richiesta e devono essere verificate dall’istituzione emittente:

Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso: maschile/femminile/sconosciuto

Numero personale di identificazione

Luogo di nascita

Nazionalità

La persona risiede legalmente in uno Stato membro (per cittadini di paesi terzi)

Indirizzo nello Stato di residenza (almeno comune, codice postale, paese)

Indirizzo nello Stato di dimora (almeno comune, codice postale, paese)

Indirizzo di contatto della persona

Qualifica professionale/Professione/Settore

B.   DOMANDE SPECIFICHE IN FUNZIONE DELLE DIVERSE CIRCOSTANZE IN CUI È RICHIESTO IL DOCUMENTO PORTATILE A1

In aggiunta, sono riportate di seguito domande specifiche in funzione delle varie circostanze in cui può essere richiesto un documento portatile A1 a norma del titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1).

1.   Richiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 883/2004 (attività subordinata o autonoma in uno Stato membro)

Datore di lavoro

Nome

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Attività autonoma

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Data di inizio/conclusione dell’attività

2.   Richiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (CE) n. 883/2004 (dipendenti pubblici)

Datore di lavoro (amministrazione di impiego)

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Luogo (o luoghi) di lavoro all’estero (ripetere tante volte quanto necessario)

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Senza indirizzo fisso nello Stato di lavoro

Data d’inizio del lavoro all’estero

Data di conclusione del lavoro all’estero

3.   Richiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (attività economica a bordo di una nave)

Datore di lavoro

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Senza indirizzo fisso nello Stato di lavoro

Nome della nave

Stato di cui la nave batte bandiera

La retribuzione è pagata dall’impresa con sede legale o domicilio in un altro Stato: sì/no

Data d’inizio del lavoro

Data di conclusione del lavoro

4.   Richiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (equipaggi di condotta e di cabina)

Datore di lavoro

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Luogo in cui è situata la base di servizio

Data d’inizio del lavoro

Data di conclusione del lavoro

5.   Richiesta a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (distacco di lavoratori dipendenti)

Datore di lavoro nello Stato distaccante

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee secondo la NACE

Impresa (o imprese) nello Stato membro ricevente/luogo (o luoghi) di distacco

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Senza indirizzo fisso nello Stato di lavoro

Data d’inizio del distacco

Data di conclusione del distacco

Il dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato distaccante nel mese precedente al distacco: sì/no

Dettagli dell’attività svolta nel mese immediatamente precedente al distacco

Natura dell’attività nello Stato distaccante

Natura dell’attività nello Stato ricevente

Il dipendente è distaccato al fine di sostituire un altro lavoratore distaccato: sì/no

Se sì, indicare il motivo per cui si rende necessaria tale sostituzione

Il dipendente ha già lavorato nello Stato membro ricevente in questione: sì/no

Se sì, indicare i precedenti periodi di distacco (data d’inizio e di conclusione)

Numero di dipendenti del datore di lavoro nello Stato distaccante (esclusi i lavoratori in funzione amministrativa)

Numero di lavoratori in funzione amministrativa nello Stato distaccante

Numero di dipendenti distaccati

Numero di contratti attuati nello Stato distaccante

Numero di contratti attuati nello Stato ricevente

Volume d’affari nello Stato distaccante (in %)

Volume d’affari nello Stato membro ricevente (in %)

Il datore di lavoro nello Stato distaccante può decidere di rescindere il contratto con i dipendenti durante il loro distacco: sì/no

Il datore di lavoro nello Stato distaccante ha la facoltà di stabilire gli aspetti fondamentali dell’attività svolta nello Stato ricevente: sì/no

Il contratto di lavoro è stipulato con: il datore di lavoro nello Stato distaccante/l’impresa nello Stato ricevente

Il dipendente sarà retribuito da: il datore di lavoro nello Stato distaccante/l’impresa nello Stato ricevente

Il rapporto di lavoro subordinato proseguirà durante il periodo di distacco: sì/no

L’impresa presso cui il dipendente è distaccato lo metterà a disposizione di un’altra impresa: sì/no

6.   Richiesta a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (distacco di lavoratori autonomi)

Attività autonoma nello Stato distaccante

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Attività autonoma nello Stato membro ricevente/luogo di distacco

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Senza indirizzo fisso nello Stato di lavoro

Data d’inizio del distacco

Data di conclusione del distacco

Il lavoratore autonomo ha già lavorato nello Stato membro ricevente: sì/no

Se sì, indicare i precedenti periodi di distacco (data d’inizio e di conclusione)

Durante il distacco sarà mantenuta una struttura imprenditoriale nello Stato distaccante, in modo che sia possibile riprendere l’attività lavorativa al ritorno dall’estero: sì/no

L’attività imprenditoriale sarà ripresa al ritorno dallo Stato membro ricevente

Natura dell’attività nello Stato distaccante

Natura dell’attività nello Stato ricevente

7.   Richiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (attività subordinata in due o più Stati membri se il/i datore/i di lavoro è/sono stabilito/i nello Stato di residenza della persona)

Datore di lavoro

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Stati in cui è svolto il lavoro

Dettagli sul luogo (o luoghi) di lavoro (ripetere tante volte quanto necessario)

Nome della società

Numero (o numeri) di identificazione

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Senza indirizzo fisso nello Stato di lavoro

Stati in cui si svolgono attività che costituiscono meno del 5 % dell’orario di lavoro ordinario del lavoratore e/o meno del 5 % della sua retribuzione complessiva

Data d’inizio del lavoro in ciascuna impresa

Data di conclusione del lavoro in ciascuna impresa

8.   Richiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (attività subordinata in due o più Stati membri – altre situazioni)

Datore (o datori) di lavoro (ripetere tante volte quanto necessario)

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee relativa al datore di lavoro secondo la NACE

Stati in cui è svolto il lavoro

Dettagli sul luogo (o luoghi) di lavoro (ripetere tante volte quanto necessario)

Nome della società

Numero (o numeri) di identificazione

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Senza indirizzo fisso nello Stato di lavoro

Stati in cui si svolgono attività che costituiscono meno del 5 % dell’orario di lavoro ordinario del lavoratore e/o meno del 5 % della sua retribuzione complessiva

Stati in cui si svolgono attività che costituiscono almeno il 25 % dell’orario di lavoro ordinario del lavoratore e/o almeno il 25 % della sua retribuzione complessiva

Data d’inizio del lavoro in ciascuna impresa

Data di conclusione del lavoro in ciascuna impresa

9.   Richiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (attività autonoma in due o più Stati membri)

Attività autonoma

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee relativa al lavoro autonomo secondo la NACE

Stati in cui è svolto il lavoro

Dettagli sul luogo (o luoghi) di attività autonoma all’estero (ripetere tante volte quanto necessario)

Nome della società (se del caso)

Numero (o numeri) di identificazione (se del caso)

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Senza indirizzo fisso nello Stato di lavoro

Volume d’affari e/o reddito in ciascuno Stato in cui è svolta un’attività

Orario di lavoro in ciascuno Stato in cui è svolta un’attività

Numero di servizi resi in ciascuno Stato in cui è svolta un’attività

Data d’inizio dell’attività

Data di conclusione dell’attività

10.   Richiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (attività subordinata e autonoma in due o più Stati membri)

Attività autonoma (ripetere tante volte quanto necessario)

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Datore di lavoro (ripetere tante volte quanto necessario)

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee relativa al datore di lavoro secondo la NACE

Stati in cui è svolto il lavoro

Dettagli sui luoghi di attività (ripetere tante volte quanto necessario)

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Senza indirizzo fisso nello Stato di lavoro

Stati in cui si svolgono attività che costituiscono meno del 5 % dell’orario di lavoro ordinario del lavoratore e/o meno del 5 % della sua retribuzione complessiva

Stati in cui si svolgono attività che costituiscono almeno il 25 % dell’orario di lavoro ordinario del lavoratore e/o almeno il 25 % della sua retribuzione complessiva

Data d’inizio dell’attività

Data di conclusione dell’attività

11.   Richiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (pubblico dipendente in uno Stato e lavoratore dipendente o autonomo in un altro)

Datore di lavoro (amministrazione di impiego)

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Attività autonoma e/o attività subordinata (ripetere tante volte quanto necessario)

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Data d’inizio del lavoro

Data di conclusione del lavoro

12.   Richiesta a norma dell’articolo 15 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (agenti contrattuali dell’Unione europea)

Datore di lavoro (istituzione o organismo UE di impiego)

Nome

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Luogo di lavoro all’estero

Nome

Numero d’iscrizione

Numero di sicurezza sociale

Codice fiscale

Indirizzo (almeno comune, codice postale, paese)

Senza indirizzo fisso nello Stato di lavoro

Data d’inizio del lavoro in qualità di agente contrattuale dell’Unione europea

Legislazione per cui l’interessato ha optato: legislazione dello Stato in cui è impiegato/legislazione dello Stato cui è stato soggetto da ultimo/legislazione dello Stato di cui è cittadino

C.   MODELLI DI CLAUSOLE DI ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA UTILIZZARE NEI MODULI DI RICHIESTA

1.   Generale:

«Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono veritiere e complete.»

«Ho risposto a tutte le domande in maniera corretta in base a tutte le informazioni in mio possesso.»

2.   Distacco di lavoratori dipendenti:

«Dichiaro di essere a conoscenza della possibilità che durante l’intero periodo del distacco siano effettuati controlli al fine di accertare che tale periodo non sia terminato. Tali controlli possono riguardare in particolare il pagamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto.»

«In qualità di datore di lavoro del dipendente distaccato, dichiaro che le informazioni sono complete e corrette. Sono a conoscenza del fatto che le informazioni fornite possono essere verificate dall’istituzione competente in <nome dello Stato membro distaccante> e nello Stato ricevente. Se le informazioni fornite non corrispondono alla situazione effettiva, il documento riguardante la legislazione applicabile può essere ritirato con effetto retroattivo. In tal caso sarà applicabile la legislazione dello Stato ricevente dove è svolta effettivamente l’attività subordinata. Mi impegno a informare l’istituzione competente in <nome dello Stato membro distaccante> i) qualora il dipendente non sia stato distaccato o il periodo di distacco venga interrotto per più di due mesi, oppure ii) qualora il distacco venga interrotto definitivamente prima della fine del periodo di distacco previsto.»

3.   Distacco di lavoratori autonomi:

«Dichiaro di essere a conoscenza della possibilità che durante l’intero periodo in cui svolgo un’attività temporanea nello Stato in cui sono attivo siano effettuati controlli al fine di accertare che le condizioni che si applicano a tale attività non siano mutate. Tali controlli possono riguardare in particolare il pagamento dei contributi e il mantenimento dell’infrastruttura necessaria allo svolgimento dell’attività nello Stato in cui sono stabilito.»

4.   Attività per un datore di lavoro in due o più Stati membri – clausola di assunzione della responsabilità per il datore di lavoro:

«Dichiaro che le informazioni sono complete ed esatte. Sono a conoscenza del fatto che le informazioni fornite possono essere sottoposte a verifica da parte dell’istituzione competente in <nome dello Stato membro distaccante> nonché nello Stato ricevente di impiego. Se le informazioni fornite non corrispondono alla situazione effettiva, il documento riguardante la legislazione applicabile può essere ritirato con effetto retroattivo. In tal caso la questione riguardante quale legislazione sia applicabile dovrà essere affrontata nuovamente sulla base delle circostanze effettive. Mi impegno a informare l’istituzione competente di <nome dello Stato membro distaccante> in merito a tutti i cambiamenti riguardanti il rapporto di lavoro (vale a dire cambiamento di datore di lavoro, cambiamento del centro degli interessi, cambiamento degli orari di lavoro, avvio di nuove attività).»


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8919 — Permira/Exclusive Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 183/07)

1.   

In data 22 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Permira VI G.P. Limited (Regno Unito), controllata da Permira Holdings Limited (Regno Unito),

Exclusive France Holding e Exclusive Management SAS (Francia).

Permira VI G.P. Limited acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Exclusive France Holding e Exclusive Management SAS.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Permira VI G.P.: fondo di private equity controllato in ultima istanza da Permira Holdings Limited con investimenti di private equity in imprese operanti in diversi settori,

—   Exclusive Group France Holding e Exclusive Management SAS: imprese operanti nella distribuzione all’ingrosso di prodotti informatici, nello specifico hardware, software, soluzioni e servizi cloud dedicati alla sicurezza informatica delle imprese e centri dati definiti da software.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8919 — Permira/Exclusive Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


29.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8496 — Strabag/Max Bögl International/SMB)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 183/08)

1.   

In data 22 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Strabag AG («Strabag», Austria),

Max Bögl International SE («Bögl», Germania),

SMB Construction International GmbH («SMB», Germania).

Strabag e Bögl acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di SMB.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Strabag: tutti i settori dell’edilizia e delle costruzioni, in particolare costruzione di strade, ingegneria civile, gestione di progetti e materiali da costruzione,

—   Bögl: diversi segmenti dell’industria delle costruzioni, in particolare costruzione di edifici pubblici, ingegneria civile e infrastrutture,

—   SMB: costruzione di curve inclinate per circuiti di collaudo per automobili.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8496 — Strabag/Max Bögl International/SMB

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

29.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/18


Rettifica dell'avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 162 dell'8 maggio 2018 )

(2018/C 183/09)

Pagina 16, punto 5.7., a partire da «Indirizzo e-mail:»,

anziché:

«Indirizzo e-mail:

per questioni relative al dumping:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

per questioni relative al pregiudizio:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu.»

leggasi:

«Indirizzi e-mail:

per questioni relative al dumping:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu;

per questioni relative al pregiudizio:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu.»