ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 162

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
8 maggio 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 162/01

Comunicazione della Commissione — Elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2, 2021-2030 ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 162/02

Tassi di cambio dell'euro

10


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2018/C 162/03

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 162/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8865 — AIG/Validus) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

2018/C 162/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8913 — HPS/MDP/Capita) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

26

2018/C 162/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL) ( 1 )

27

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 162/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

28


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/1


Comunicazione della Commissione

Elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2, 2021-2030

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 162/01)

1.   Introduzione

La vendita all’asta è il metodo generale di assegnazione delle quote di emissioni alle imprese che partecipano al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE.

L’assegnazione gratuita di quote di emissioni è un’eccezione alla regola, si applica solo per un periodo transitorio e copre una percentuale decrescente delle quote. L’assegnazione gratuita a titolo transitorio di quote di emissioni va intesa come un modo non di concedere sovvenzioni ai produttori interessati, bensì di ridurre l’impatto economico della creazione immediata e unilaterale del mercato delle quote di emissioni ad opera dell’Unione europea.

L’assegnazione gratuita di quote a settori industriali ben definiti è quindi una salvaguardia contro il rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 fino a quando altri paesi adotteranno a loro volta misure di politica climatica confrontabili. La rilocalizzazione delle emissioni di CO2 configura una situazione in cui, a causa del costo delle politiche climatiche, in alcuni settori o sottosettori le imprese tendono a trasferire la produzione in altri paesi con limiti di emissione meno rigorosi; tendenza che potrebbe comportare un aumento delle loro emissioni totali a livello mondiale e quindi una riduzione dell’efficacia delle politiche adottate dall’Unione per mitigare le emissioni e anche, a causa della perdita di quote di mercato, una riduzione dei risultati economici di imprese unionali ad alta intensità energetica.

L’assegnazione gratuita affronta accertati problemi di competitività riducendo i costi effettivi del CO2 per i settori e sottosettori dell’industria e preservando risorse finanziarie che possono essere usate per investire in tecnologie a basse emissioni di CO2.

La direttiva sul sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (EU ETS) recentemente riveduta (1) definisce le norme del sistema di assegnazione gratuita per il periodo 2021-2030 e conferisce alla Commissione europea il potere di adottare un atto delegato che integra la direttiva stessa per quanto riguarda i settori e sottosettori esposti al rischio di rilocalizzazione del CO2.

Sono iniziati i lavori per preparare l’elenco dei settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 (di seguito l’«elenco di rilocalizzazione del CO2»), che coprirà l’intero decennio dal 2021 al 2030 e offrirà all’industria l’alto livello di sicurezza e stabilità necessario agli investimenti a lungo termine. Scopo della presente comunicazione è rendere pubblici i risultati della valutazione di primo livello (di seguito l’«elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2»), in modo da dare ai settori e sottosettori industriali interessati il tempo sufficiente per preparare la presentazione delle domande secondo i criteri di ammissibilità — come illustrato nella sezione 4.2 — e con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza fissata nella direttiva EU ETS riveduta (30.6.2018 per le domande trasmesse via gli Stati membri).

2.   Sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE per il periodo 2021-2030

L’elenco di rilocalizzazione del CO2 è il presupposto di altri atti giuridici (2) volti ad attuare la riforma del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE dopo il 2020; in base all’elenco si potranno stabilire le quote gratuite che saranno assegnate ai settori industriali per tutelarli dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Per essere pronti all’inizio del quarto periodo di scambio il 1o gennaio 2021, occorre adottare gli atti giuridici in sequenza e calcolare un margine di tempo sufficiente alla partecipazione dei portatori d’interesse. L’elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2021-2030 deve essere pubblicato prima che l’industria, via gli Stati membri, trasmetta i dati intesi ad aggiornare i valori tecnici di riferimento e a fissare l’assegnazione gratuita.

La direttiva EU ETS riveduta contiene disposizioni volte ad assicurare che l’elenco di rilocalizzazione del CO2 sia più mirato (più breve) rispetto alle precedenti decisioni in materia, per far sì che i settori ad alto rischio di rilocalizzazione ricevano un numero adeguato di quote in assegnazione gratuita; in questo modo si garantirà inoltre la conformità agli obblighi dell’OMC. Concretamente, la direttiva EU ETS riveduta contiene le modalità dettagliate per stabilire l’assegnazione gratuita delle quote ed elaborare l’elenco di rilocalizzazione del CO2.

Ogni impianto appartenente ai settori o sottosettori che figurano nell’elenco di rilocalizzazione del CO2 avrà diritto al 100 % dell’assegnazione gratuita calcolata in base ai parametri di riferimento (3), mentre gli impianti appartenenti a settori che non vi figurano riceveranno il 30 % di tale assegnazione (fino al 2026) che sarà gradualmente eliminata entro il 2030. Di conseguenza, l’elenco di rilocalizzazione del CO2 avrà un’importanza economica in quanto le quote gratuite hanno un cospicuo valore finanziario.

3.   Procedura

Durante la consultazione online svoltasi dal novembre 2017 al febbraio 2018, i portatori d’interesse sono stati invitati a presentare i loro punti di vista sulle scelte metodologiche per la determinazione dell’elenco di rilocalizzazione del CO2. Tra quanti hanno risposto figurano associazioni di settore (102), singole imprese (43), ONG (5), istituzioni dello Stato (5) e 1 cittadino. In totale, 156 portatori d’interesse hanno trasmesso osservazioni, esprimendosi a favore delle valutazioni di secondo livello che mirano a riprodurre il grado di solidità, correttezza, trasparenza ed equità delle valutazioni quantitative di primo livello; sostengono inoltre un quadro di valutazione uniforme basato sul coinvolgimento dei portatori d’interesse. Le industrie insistono per essere consultate prima di concludere la valutazione.

Nelle riunioni ad hoc sulla preparazione dell’elenco di rilocalizzazione del CO2 tenutesi con gli Stati membri il 22 febbraio e il 22 marzo 2018 si è discusso la procedura di rilocalizzazione del CO2 e i prossimi lavori inerenti alle necessarie valutazioni.

Il 2 marzo 2018 è stato organizzato un seminario per offrire ai portatori d’interesse una panoramica del quadro giuridico riveduto e della procedura di attuazione dello scambio di quote di emissioni dell’UE per quanto riguarda l’assegnazione gratuita e la rilocalizzazione delle emissioni. La discussione si è focalizzata soprattutto su procedura, contenuto e criteri di valutazione per la preparazione dell’elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2021-2030. Un altro incontro che coinvolge i portatori d’interesse è programmato il 16 maggio 2018 per discutere i risultati dell’elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2 con i settori industriali e altri portatori d’interesse a livello europeo: Stati membri, ONG, gruppi di riflessione ecc..

4.   Criteri per definire l’elenco di rilocalizzazione del CO2 (2021-2030)

Per determinare l’esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, la Commissione è tenuta a procedere ad una valutazione di tutti i pertinenti settori e sottosettori industriali secondo i criteri indicati nella direttiva EU ETS.

La valutazione della rilocalizzazione delle emissioni di CO2 si svolge in due fasi successive:

1)

valutazione quantitativa del primo livello su base NACE-4 (4) (cfr. sezione 4.1): un settore può essere considerato ad alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 se l’«indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2» supera la soglia dello 0,2 (articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva EU ETS);

2)

per un numero limitato di casi con criteri di ammissibilità chiaramente definiti (cfr. sezione 4.2), si può procedere ad una «valutazione di secondo livello» che può essere una valutazione qualitativa con criteri specifici oppure una valutazione quantitativa a livello disaggregato (5). Questi casi sono specificati all’articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva EU ETS.

4.1.   Valutazione di primo livello

La valutazione quantitativa «di primo livello» è eseguita tramite una classificazione statistica delle attività economiche della Comunità europea. Sono state valutate tutte le attività estrattive e manifatturiere delle sezioni B (estrattive) e C (manifatturiere), in quanto tutti gli impianti partecipanti al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE sono classificati nelle due sezioni. Come punto di partenza è stato preso il livello di disaggregazione NACE a 4 cifre.

L’indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 è definito all’articolo 10 ter della direttiva EU ETS: è il risultato della moltiplicazione tra l’intensità degli scambi con paesi terzi e l’intensità di emissioni del settore. I settori e sottosettori in relazione ai quali l’indicatore di rilocalizzazione delle emissioni è superiore a 0,2 sono considerati a rischio di rilocalizzazione.

Nella direttiva EU ETS riveduta l’intensità degli scambi con paesi terzi è definita come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni verso e da paesi terzi e il volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d’affari annua più importazioni totali dai paesi terzi).

L’intensità di emissioni è misurata in kg di CO2 per euro di valore aggiunto lordo, ed è espressa come la somma delle emissioni dirette e indirette del settore interessato divisa per il valore aggiunto lordo.

Il catalogo delle operazioni dell’Unione europea è considerato la fonte più precisa e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello degli impianti e quindi i dati ivi contenuti sono stati usati per calcolare le emissioni dirette dei settori. Gli impianti sono stati assegnati ai settori al livello NACE-4 in base alle informazioni fornite dagli Stati membri nelle misure nazionali di attuazione di cui alla decisione 2011/278/UE (6).

Per quanto riguarda la valutazione del consumo di energia elettrica usato per il calcolo delle emissioni indirette, data l’indisponibilità dei dati a livello UE-28, i dati raccolti direttamente presso gli Stati membri sono considerati la fonte più affidabile a disposizione (7). Il consumo di energia elettrica è convertito in emissioni indirette tramite il fattore di emissione dell’energia elettrica. Il calcolo è lo stesso applicato negli ultimi due esercizi di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, dove la media del parco di produzione elettrica complessivo è il valore di riferimento basato sull’intensità media di emissione; quest’ultima è ottenuta dall’energia elettrica prodotta dal mix energetico complessivo (di tutte le fonti di energia in Europa) divisa per la quantità corrispondente di produzione elettrica.

Il fattore di emissione dell’energia elettrica è stato aggiornato dalla Commissione tenendo conto della decarbonizzazione del sistema elettrico e dell’aumento della quota di energie rinnovabili. Nei precedenti due elenchi di rilocalizzazione del CO2 l’anno di riferimento è il 2005 e il nuovo valore è riferito al 2015, in linea con i «tre anni più recenti per cui sono disponibili dati» (2013-2015), di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva EU ETS. Su queste basi il valore aggiornato è fissato a 376 gr CO2/kWh.

4.2.   Ammissibilità a presentare domanda di valutazione di secondo livello

La direttiva EU ETS riveduta prevede norme dettagliate di ammissibilità per permettere a determinati settori e sottosettori che non riescono a soddisfare il criterio principale relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di CO2 di chiedere una seconda valutazione per essere inseriti nell’elenco di rilocalizzazione del CO2.

La direttiva EU ETS riveduta precisa che l’inclusione dei settori e sottosettori nell’elenco di rilocalizzazione del CO2 nell’ambito della valutazione di secondo livello è materia di decisione della Commissione. In effetti, la direttiva distingue chiaramente tra l’ammissibilità a presentare domanda di valutazione di secondo livello, la procedura di valutazione e relativi criteri, e l’effettivo inserimento di un settore nell’elenco. L’elenco preliminare riguarda l’ammissibilità a presentare domanda.

Se l’indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 si situa tra lo 0,15 e lo 0,2, si può chiedere una valutazione qualitativa in base ai criteri di cui all’articolo 10 ter paragrafo 2, fornendo dati a dimostrazione del potenziale di abbattimento, delle caratteristiche del mercato e dei margini di profitto.

I settori e sottosettori la cui intensità di emissioni (usata per il calcolo dell’indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2, cfr. sezione 4.1) è superiore a 1,5 possono presentare domanda di valutazione qualitativa o valutazione quantitativa a livello disaggregato (PRODCOM a 6 o 8 cifre).

Anche i settori e sottosettori per i quali l’assegnazione gratuita delle quote è calcolata in base ai parametri di riferimento delle raffinerie possono presentare domanda di valutazione di entrambi i tipi.

I settori e sottosettori che figurano nell’elenco di rilocalizzazione del CO2 ad un livello PRODCOM a 6 o 8 cifre per il periodo 2015-2020 (8) possono presentare domanda di valutazione quantitativa a livello disaggregato.

I criteri di ammissibilità per le valutazioni di «secondo livello» sono fissati all’articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva riveduta e riassunti nella tabella 1 di seguito:

Tabella 1

Sintesi dei criteri di ammissibilità a presentare domanda di valutazione di «secondo livello»

Criteri

Articolo

Procedura di valutazione

A

Indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 tra 0,15 e 0,2

Articolo 10 ter, paragrafo 2

Valutazione qualitativa

B

Intensità di emissioni superiore a 1,5

Articolo 10 ter, paragrafo 3

Valutazione qualitativa o valutazione quantitativa a livello disaggregato

C

Assegnazione gratuita calcolata in base ai parametri di riferimento delle raffinerie

Articolo 10 ter, paragrafo 3

Valutazione qualitativa o valutazione quantitativa a livello disaggregato

D

Inseriti nell’elenco di rilocalizzazione del CO2 2015-2020 ad un livello a 6 o 8 cifre

Articolo 10 ter, paragrafo 3

Valutazione quantitativa a livello disaggregato

5.   Elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2021-2030

L’elenco preliminare di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 è il risultato della valutazione di primo livello che copre tutti i settori industriali e comprende i settori considerati esposti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo 2021-2030 figuranti nella tabella 2 dell’allegato della presente comunicazione. I settori e sottosettori che si ritiene possano presentare domanda di ulteriore valutazione in base ai quattro criteri di ammissibilità stabiliti nella direttiva EU ETS riveduta (indicati nella precedente sezione 4.2.) figurano nelle tabelle 3, 4 e 5 dell’allegato della presente comunicazione.

6.   Prossime tappe

I settori e sottosettori ammessi a presentare domanda di valutazione di secondo livello in base ai criteri A, B o C possono trasmetterla alla Commissione europea al più tardi tre mesi dopo la pubblicazione dell’elenco preliminare di rilocalizzazione del CO2. Le domande e relative prove sono trasmesse per via elettronica al seguente indirizzo: CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Inoltre, su domanda presentata loro da settori e sottosettori ammissibili a valutazioni di secondo livello in base al criterio D, gli Stati membri possono chiedere entro il 30 giugno 2018 che i suddetti settori e sottosettori siano inseriti nell’elenco di rilocalizzazione del CO2 se l’indicatore di rilocalizzazione del CO2 supera la soglia dello 0,2. Le domande di tali settori e sottosettori eventualmente trasmesse agli Stati membri contengono i dati degli ultimi cinque anni debitamente comprovati, completi, verificati e sottoposti a revisione, e tutte le informazioni pertinenti. La Commissione pubblicherà ulteriori orientamenti di massima.

La Commissione, in base ai risultati delle valutazioni nonché della propria corrispondente valutazione d’impatto, intende adottare l’elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2021-2030 entro la fine del 2018.


(1)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:076:TOC

(2)  Gli altri atti giuridici riguardano: revisione delle norme di assegnazione gratuita, aggiornamento dei valori di riferimento per tener conto dei progressi realizzati negli impianti industriali, norme di adeguamento all’assegnazione gratuita a causa di cambiamenti dell’attività, fissazione delle assegnazioni gratuite per ciascun impianto.

(3)  Assegnazione gratuita = parametro di riferimento x livello di attività storica x fattore di esposizione alla rilocalizzazione del CO2 x fattori di correzione; per maggiori informazioni (in inglese), cfr. Guidance document no. 5 – guidance on carbon leakage: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf

(4)  Eurostat, Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, NACE Revisione 2.

(5)  Livello disaggregato significa ad un livello inferiore a NACE-4, ad esempio PRODCOM-8.

(6)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

(7)  Per ottenere i dati del consumo elettrico del livello NACE a 4 cifre (NACE-4) usato per il calcolo dei costi indiretti per settore si è resa necessaria una raccolta di dati ad hoc, cui si era ricorso anche per i precedenti elenchi di rilocalizzazione del CO2 nel 2009 e nel 2014.

(8)  Decisione 2014/746/UE della Commissione.


ALLEGATO

Elenco preliminare dei settori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2

L’elenco preliminare dei settori e sottosettori di livello NACE-4 che, a norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva EU ETS, sono considerati a rischio di rilocalizzazione del CO2 conta 44 settori.

Tabella 2

Criterio quantitativo: indicatore di rilocalizzazione del CO2 superiore a 0,2

Codice NACE

Descrizione

0510

Estrazione di antracite

0610

Estrazione di petrolio greggio

0710

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

0729

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

0891

Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

0899

Altre attività estrattive n.c.a.

1041

Produzione di oli e grassi

1062

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

1081

Produzione di zucchero

1106

Fabbricazione di malto

1310

Preparazione e filatura di fibre tessili

1395

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

1411

Confezione di abbigliamento in pelle

1621

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

1711

Fabbricazione di pasta-carta

1712

Fabbricazione di carta e di cartone

1910

Fabbricazione di prodotti di cokeria

1920

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

2011

Fabbricazione di gas industriali

2012

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

2013

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

2014

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

2015

Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati

2016

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

2017

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

2060

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2311

Fabbricazione di vetro piano

2313

Fabbricazione di vetro cavo

2314

Fabbricazione di fibre di vetro

2319

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

2320

Fabbricazione di prodotti refrattari

2331

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

2351

Produzione di cemento

2352

Produzione di calce e gesso

2399

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

2410

Attività siderurgiche

2420

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

2431

Stiratura a freddo di barre

2442

Produzione di alluminio

2443

Produzione di piombo, zinco e stagno

2444

Produzione di rame

2445

Produzione di altri metalli non ferrosi

2446

Trattamento dei combustibili nucleari

2451

Fusione di ghisa

Settori e sottosettori che possono presentare domanda di valutazione qualitativa (criterio A)

I settori e sottosettori di livello NACE-4 figuranti nella tabella 3 possono, a norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 2, della direttiva EU ETS, presentare domanda di valutazione qualitativa.

Tabella 3

Criterio A — Indicatore di rilocalizzazione del CO2 superiore a 0,15

Codice NACE

Descrizione

0893

Estrazione di sale

1330

Finissaggio dei tessili

2110

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

2341

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

2342

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

2343

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

2344

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

2611

Fabbricazione di componenti elettronici

2720

Fabbricazione di batterie e accumulatori

2731

Fabbricazione di cavi a fibre ottiche

Settori e sottosettori che possono presentare domanda di valutazione qualitativa o di valutazione quantitativa a livello disaggregato (criterio B)

I settori e sottosettori di livello NACE-4 figuranti nella tabella 4 possono, a norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 3, primo comma, della direttiva EU ETS, presentare domanda di valutazione qualitativa o di valutazione quantitativa a livello disaggregato.

Tabella 4

Criterio B — Intensità di emissioni superiore a 1,5

Codice NACE

Descrizione

0520

Estrazione di lignite

2332

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

Settori e sottosettori che possono presentare domanda di valutazione qualitativa o di valutazione quantitativa a livello disaggregato (criterio C)

A norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 3, della direttiva EU ETS i settori possono presentare domanda di valutazione qualitativa o di valutazione quantitativa a livello disaggregato se l’assegnazione gratuita delle quote è calcolata in base ai parametri di riferimento delle raffinerie. Gli eventuali settori che possono presentare domanda sono considerati a rischio di rilocalizzazione del CO2 in base al criterio quantitativo e già inclusi nella tabella 2. Di conseguenza non occorrono ulteriori valutazioni.

Settori e sottosettori che possono presentare domanda di valutazione quantitativa a livello disaggregato (criterio D)

I settori e sottosettori di livello PRODCOM 6 o 8 figuranti nella tabella 5 possono, a norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva EU ETS, presentare domanda di valutazione quantitativa a livello disaggregato via gli Stati membri.

L’elenco nella tabella comprende 16 settori o sottosettori. Vi sono inoltre altri 6 sottosettori per i quali il settore corrispondente a livello NACE-4 è già incluso nella tabella 2 e, pertanto, non occorrono ulteriori valutazioni.

Tabella 5

Criterio D — Inseriti nell’elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2015-2020 a livello disaggregato (PRODCOM 6 o 8)

Codice NACE

Descrizione

081221

Caolino ed altre argille caoliniche

08122250

Argille comuni e scisti argillose da costruzione (esclusi bentonite, argilla refrattaria, argille espanse, caolino e argille caoliniche); andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas

10311130

Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell’olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell’aceto o nell’acido acetico)

10311300

Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet

10391725

Concentrato di pomodoro

105121

Latte scremato in polvere

105122

Latte intero in polvere

105153

Caseina

105154

Lattosio e sciroppo di lattosio

10515530

Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti

108211

Pasta di cacao, anche sgrassata

108212

Burro, grasso e olio di cacao

108213

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

10891334

Lieviti di panificazione

203021

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro

25501134

Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi)


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/10


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 maggio 2018

(2018/C 162/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1902

JPY

yen giapponesi

130,15

DKK

corone danesi

7,4486

GBP

sterline inglesi

0,88010

SEK

corone svedesi

10,5383

CHF

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1,1964

ISK

corone islandesi

121,80

NOK

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9,6190

BGN

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1,9558

CZK

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HUF

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314,34

PLN

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4,6563

TRY

lire turche

5,0827

AUD

dollari australiani

1,5882

CAD

dollari canadesi

1,5338

HKD

dollari di Hong Kong

9,3428

NZD

dollari neozelandesi

1,7013

SGD

dollari di Singapore

1,5917

KRW

won sudcoreani

1 288,09

ZAR

rand sudafricani

14,9730

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5778

HRK

kuna croata

7,3985

IDR

rupia indonesiana

16 735,40

MYR

ringgit malese

4,6947

PHP

peso filippino

61,763

RUB

rublo russo

74,8299

THB

baht thailandese

37,944

BRL

real brasiliano

4,2162

MXN

peso messicano

23,0215

INR

rupia indiana

79,9040


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/11


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

(2018/C 162/03)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («i paesi interessati»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 13 febbraio 2018 da quattro produttori dell’UE (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa SA e Livarna Titan d.o.o.), di seguito denominati congiuntamente «i richiedenti», che rappresentano più del 95 % della produzione totale dell’Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

4.1.1.   Repubblica popolare cinese

Secondo i richiedenti non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Repubblica popolare cinese («RPC»), data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

A sostegno delle asserzioni riguardanti le distorsioni significative, i richiedenti hanno citato il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 dicembre 2017, «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations» (Relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale) (4), che descrive le circostanze specifiche nei paesi interessati, in particolare le distorsioni del mercato nei settori dei metalli ferrosi e non ferrosi, del gas e dell’elettricità.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese, venduto all’esportazione nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per i paesi interessati.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno a causa delle distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

4.1.2.   Thailandia

L’asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della Thailandia si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all’esportazione nell’Unione.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza/reiterazione del pregiudizio

I richiedenti sostengono che i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale e la situazione finanziaria di quest’ultima.

Da parte dei richiedenti vi è stata l’asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito i richiedenti hanno fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati verso l’Unione, in considerazione dell’esistenza di capacità inutilizzate dei produttori nei paesi interessati, dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di volumi e prezzi e dell’esistenza di misure di difesa commerciale in altri paesi terzi.

I richiedenti sostengono infine che, per quanto il volume delle importazioni sia rimasto significativo in termini assoluti e di quote di mercato, il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure, e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Pertanto tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame, del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no (5) tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori dei paesi interessati oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori e alle autorità dei paesi interessati.

I produttori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2.   Procedura supplementare relativa alla Repubblica popolare cinese soggetta a distorsioni significative

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, informa le parti interessate, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni. In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo rispetto alla RPC è la Thailandia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, se vi siano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori della RPC a fornire le informazioni richieste nell’allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo del paese interessato.

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione dell’elevato numero di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni europee di produttori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il termine di quindici giorni possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova.

Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che le informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alle comunicazioni con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles//Brussel

BELGIO

Indirizzo e-mail:

per questioni relative al dumping:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

per questioni relative al pregiudizio:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu.

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una delle parti interessate che ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 268 del 12.8.2017, pag. 4.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1).

(4)  SWD (2017) 483 final/2 disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(5)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori dei paesi interessati devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori dei paesi interessati. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8865 — AIG/Validus)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 162/04)

1.

In data 30.4.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

American International Group («AIG») (Stati Uniti),

Validus Holdings Limited («Validus») (Bermuda).

AIG acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Validus.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   AIG: società di assicurazioni che opera su scala mondiale offrendo una vasta gamma di servizi assicurativi e altri servizi finanziari a imprese e privati,

—   Validus: Validus opera su scala mondiale occupandosi di assicurazione, riassicurazione, assicurazioni speciali e consulenza in materia di investimenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8865 — AIG/Validus

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/26


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8913 — HPS/MDP/Capita)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 162/05)

1.

In data 30.4.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

HPS Investment Partners, LLC (Stati Uniti) («HPS»),

Madison Dearborn Partners, LLC (Stati Uniti) («MDP»),

Capita Specialist Insurance Solutions Limited (Regno Unito) («CSIS»).

HPS e MDP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di CPH.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   HPS: HPS è un’impresa di investimento con sede negli Stati Uniti specializzata nelle acquisizioni e nel finanziamento strategico o nella ricapitalizzazione di imprese che richiedono assistenza finanziaria,

—   MDP: MDP è un’impresa di investimento in private equity con sede negli Stati Uniti,

—   CSIS: CSIS è un piccolo fornitore di servizi di intermediazione assicurativa del Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8913 — HPS/MDP/Capita

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 162/06)

1.

In data 2 maggio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

T-Mobile Netherlands Holding B.V. («TMNL», Paesi Bassi) controllata da Deutsche Telekom AG (Germania), e

Tele2 Netherlands Holding N.V. («Tele2 NL», Paesi Bassi).

TMNL acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Tele2 NL.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   TMNL: TMNL offre ai privati e alle imprese dei Paesi Bassi servizi di telecomunicazione tramite le proprie filiali T-Mobile Netherlands B.V. e T-Mobile Thuis B.V. (TMT), di cui è proprietaria unica. TMNL possiede una rete mobile con copertura nazionale, tramite la quale eroga servizi di telecomunicazione mobile 2G, 3G, 4G e NB-IoT. TMT fornisce servizi fissi al dettaglio, tra cui Internet, televisione e telefonia fissa a banda larga, sulla base di servizi di accesso all’ingrosso. Un’altra filiale di TMNL offre ai clienti privati un servizio di credito per l’acquisto di telefoni cellulari,

—   Tele2 NL: Tele 2 NL è un fornitore di servizi di telecomunicazioni attivo nei Paesi Bassi come operatore di rete mobile 4G, dove offre servizi vocali, di scambio di dati e di messaggeria, e servizi fissi a banda larga. Tele2 NL fornisce servizi a imprese e utenze residenziali e, in misura limitata, ad altri fornitori di servizi di telecomunicazioni. Le filiali di Tele2 NL gestiscono inoltre una rete di negozi al dettaglio nei Paesi Bassi e offrono ai privati servizi di credito per l’acquisto di telefoni cellulari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

8.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 162/28


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 162/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

«SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ»

N. UE: PGI-RO-02234 — 26.10.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Scrumbie de Dunăre afumată»

2.   Stato membro o paese terzo

Romania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Scrumbie de Dunăre afumată» è un pesce affumicato del delta del Danubio ottenuto dall’alosa del mar Nero (Alosa Pontica Eichwald, sottospecie Alosa Pontica var. Danubii), un pesce appartenente alla famiglia dei Clupeidi. La «Scrumbie de Dunăre afumată» si presenta sotto forma di pesci interi di peso compreso tra 250 e 400 g e una lunghezza di 25-30 cm, salati e affumicati a freddo secondo un metodo ancestrale praticato nella zona geografica delimitata. Il processo di affumicatura conferisce ai pesci un colore dorato e iridescente, uniformemente distribuito su tutta la superficie. I pesci presentano una carne umida, un sapore leggermente salato di pesce affumicato e una consistenza cremosa.

Caratteristiche fisiche e chimiche

Tenore totale di materia grassa: 11 % minimo

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

:

l’aspetto esterno è quello di un pesce affumicato, intero, privato della lisca ed eviscerato. La pelle, pulita e asciugata, è liscia, senza screpolature e priva di tracce di salamoia.

Colore esterno

:

il colore è dorato e uniforme con riflessi iridescenti.

Colore al taglio

:

bianco, giallo pallido, roseo.

Gusto e aroma

:

il prodotto presenta un sapore costante e leggermente salato di pesce affumicato. Grazie al metodo di trasformazione impiegato, presenta al gusto un sapore delicato che evolve verso note salate e leggermente acidule.

Consistenza

:

densa, morbida e cremosa.

Carne

:

succosa.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Materie prime

L’alosa del mar Nero è un pesce selvatico che migra dal mar Nero verso il Danubio per riprodursi e che non si alimenta per l’intero tragitto di andata e ritorno. La specie non si presta all’acquacoltura ed è catturata solo durante la sua migrazione verso il Danubio. L’alosa del mar Nero raggiunge la maturità e può essere consumata verso i 2-3 anni quando la sua lunghezza è di 25-30 cm. La «Scrumbie de Dunăre afumată» viene preparata esclusivamente con l’alosa del mar Nero (Alosa Pontica var. Danubii).

L’alosa usata come materia prima per la «Scrumbie de Dunăre afumată» è tradizionalmente pescata solo tra la foce del Danubio sul mar Nero (isobata di 20 m) e Cotul Pisicii (linea del miglio marino 75-75). Il motivo è legato al fatto che gli studi condotti sulle alose del mar Nero pescate oltre questo limite presentano un calo del tenore di materia grassa, con una conseguente alterazione del gusto e una massiccia infestazione parassitaria dei pesci. Subito dopo la cattura i pesci vengono immersi in vasche contenenti acqua raffreddata da ghiaccio.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione e di ottenimento della «Scrumbie de Dunăre afumată» sono effettuate nella zona geografica delimitata. Il suo processo di produzione prevede le seguenti fasi specifiche: pesca, ricezione delle materie prime, degli ingredienti e dei materiali ausiliari, congelamento e immagazzinamento (trattamento iniziale), scongelamento, rimozione delle squame, eviscerazione, dissanguamento, salatura e successiva rimozione del sale, sgocciolamento del pesce, affumicatura (essiccazione, affumicatura, refrigerazione e maturazione).

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica si divide in due settori amministrativi.

Il primo settore è la riserva di biosfera del delta del Danubio che si estende da Cotul Pisicii (località di Grindu, nel dipartimento di Tulcea) alla foce del Danubio sul mar Nero fino all’isobata di 20 m, limitatamente ai tre bracci del Danubio e a questo tratto del Danubio.

Il secondo, a prolungamento del primo, è costituito dal comune di Frecăței (località di Cataloi).

Questi due settori amministrativi formano un’unità territoriale all’interno del dipartimento di Tulcea.

5.   Legame con la zona geografica

Le caratteristiche della «Scrumbie de Dunăre afumată» sono legate alla zona geografica in cui l’alosa viene preparata nel rispetto della sua reputazione e del metodo specifico di questa zona.

Dal punto di vista climatico, il delta del Danubio si distingue dal resto del territorio della Romania per un clima continentale temperato arido, che risente degli influssi del Mediterraneo e del mar Nero per effetto della sua particolare posizione geografica (45° di latitudine nord), della ridotta altitudine (0-12 m), delle vaste distese di acqua e di vegetazione palustre, della presenza di lingue di terra emersa, di meandri marini e della sua ampia apertura sul bacino del mar Nero.

Dal punto di vista biologico, l’alosa del mar Nero vive nella parte occidentale del mar Nero, di cui popola soprattutto le zone costiere. Giunta alle porte del Danubio, vi sosta ancora per un po’, sia per acclimatarsi all’acqua dolce, sia per aspettare che le acque del fiume raggiungano una temperatura più confacente. L’alosa del mar Nero inizia a risalire le acque del Danubio a inizio marzo ma, essendo sensibile alle basse temperature, si rifugia più a lungo in mare in caso di abbassamento delle temperature.

Dopo essersi alimentata alla foce del Danubio, l’alosa del mar Nero assume un colore leggermente più scuro e la sua pinna dorsale cresce. In questo punto si nutre di materiale organico portato dal fiume, cresce di peso e accumula importanti riserve di grasso (per le sue dimensioni l’alosa è il pesce più grasso del mondo) che conferiscono al prodotto finito il suo sapore unico.

L’alimentazione degli individui adulti è costituita per il 70-75 % da pesci di mare (Engraulis, Clupeonella, Sprattus) e da pesci della foce del Danubio (Cyprinidae) e per il resto da crostacei (Crangon, Upogebia, Idotheia) e da altri organismi in base alla loro abbondanza e accessibilità.

Come affermava Grigore Antipa nel 1916, sono l’esperienza e la competenza tramandate di generazione in generazione dalle popolazioni locali che permettono l’impiego dei metodi di conservazione del pesce mediante salatura e affumicatura a freddo praticati nella zona del delta del Danubio.

Nel 1942 l’alosa del Danubio è stata presa a riferimento per illustrare il processo di affumicatura a freddo secondo le istruzioni dell’Institut de Cercetări Piscicole al României (Istituto rumeno di ricerca ittica).

La salatura viene effettuata manualmente: i pesci sono cosparsi di salgemma, che in parte assorbono. Questo processo dura al massimo cinque giorni ed è effettuato in appositi spazi portati a una temperatura di circa 40 °C.

La salatura del pesce avviene in recipienti scelti in funzione della quantità di pescato del giorno in modo da evitare di mescolare pesci provenienti da lotti diversi. Dopo aver cosparso il fondo del recipiente con un sottile strato di sale, i pesci vengono disposti con cura gli uni accanto agli altri con la parte dorsale rivolta verso il basso e le teste girate nella stessa direzione. Successivamente viene versato il sale in modo da riempire gli interstizi tra un pesce e l’altro e da coprirli con uno sottile strato. Si alternano in questo modo strati di pesce e di sale fino a riempire il recipiente, coprendo infine il tutto con uno spesso strato di sale. Il secondo giorno la preparazione della salamoia è completata con salamoia fresca. Successivamente vengono disposti pesi e griglie sui pesci per tenerli immersi in questa mistura e al termine della salatura vengono fatti sgocciolare.

I pesci vengono quindi sottoposti a valutazioni organolettiche e, non appena assumono un sapore salato leggermente percettibile, passano all’affumicatura.

Se il prodotto risulta troppo salato, viene messo a dissalare per 3-16 ore in vasche riempite di abbondante acqua raffreddata da ghiaccio. Durante questo periodo l’acqua viene cambiata al momento delle valutazioni organolettiche.

Il processo di salatura e di successiva rimozione del sale può essere effettuato solo dalle popolazioni locali che ne conoscono le fasi grazie alle competenze tramandate nel tempo all’interno delle famiglie. Il sale viene rimosso solo se necessario.

Dopo la sgocciolatura i pesci vengono appesi ad aste tramite anelli infilati negli occhi. Per garantire la circolazione del fumo, i pesci sono disposti a 15 cm gli uni dagli altri e sfalsati da una fila all’altra per evitare sovrapposizioni.

L’affumicatura è un metodo comune, ma è proprio l’affumicatura a freddo che è tradizionalmente usata per la «Scrumbie de Dunăre afumată» e che si è imposta come metodo di affumicatura specifico di questa zona geografica: l’alosa del Danubio è un pesce molto grasso e l’affumicatura a freddo permette di trattenere una grande quantità della materia grassa di questo pesce. Il processo dura almeno 9 ore ed è effettuato a una temperatura non superiore a 35 °C per non alterare i grassi e preservare le qualità nutrizionali e organolettiche del prodotto.

L’affumicatura a freddo prevede quattro fasi: l’essiccazione, l’affumicatura, la refrigerazione e la stagionatura.

L’essiccazione viene effettuata in pergolati o in essiccatoi attraverso l’esposizione a flussi d’aria (durante la notte, per sfruttare le temperature più fresche). Il processo dura dalle sei alle dieci ore, finché la pelle, essiccata, non assume un aspetto iridescente.

Terminata quest’operazione, si verifica che il pesce abbia raggiunto un’essiccazione sufficiente (se presenta una consistenza soda e non libera succhi alla pressione significa che ha perso acqua a sufficienza; anche la coda deve essere soda). Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, il pesce è sottoposto ad affumicatura; in caso contrario, viene prolungato il processo di essiccazione.

Per l’affumicatura vengono usati trucioli secchi di legno duro e le aste con appesi i pezzi di pesce vengono inserite negli affumicatoi. Il fumo è prodotto dalla combustione soffocata dei trucioli secchi di legno duro. La temperatura è controllata con un termometro e ridotta non appena supera i 35 °C. La durata dell’affumicatura è compresa tra le 2 e le 48 ore a seconda della temperatura e dell’umidità ambiente. L’affumicatura è considerata ultimata non appena la pelle ha assunto un colore dorato e il pesce ha acquisito caratteristiche organolettiche ben precise.

Finita l’affumicatura, le aste a cui sono appesi i pesci affumicati vengono estratte dagli affumicatoi e disposte su telai per la fase di raffreddamento.

La stagionatura consiste nel tenere esposto il pesce in un locale fresco e ventilato fin quando non avrà sviluppato una certa «elasticità».

Il corretto completamento di queste varie fasi dipende dalla perfetta conoscenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto in ogni momento del processo di trasformazione. Queste fasi (come l’ottenimento del colore dorato che determina la cessazione dell’affumicatura) non possono essere esaminate in laboratorio, ma possono essere valutate solo in base al sapiente controllo di parametri tramandato di generazione in generazione.

La zona geografica delimitata presenta il vantaggio di essere popolata da pesci che sono adatti all’affumicatura, ma la buona riuscita dell’intera operazione dipende da numerose variabili riconducibili alle caratteristiche fisico-chimiche dei pesci, al periodo di pesca, nonché al metodo e agli attrezzi da pesca.

Forti di una competenza accumulata nel corso di più generazioni, gli «affumicatori di pesce» della zona geografica delimitata conoscono l’arte e il modo di preparare prodotti di qualità sempre impeccabile.

Per ottenere la «Scrumbie de Dunăre afumată», non possono essere usate alose del mar Nero provenienti dall’esterno della zona geografica in quanto il tenore di materia grassa di questi pesci si riduce per gli sforzi compiuti. Tra l’altro, dopo la riproduzione, molti adulti muoiono per lo sfinimento e quelli che restano presentano qualità organolettiche nettamente inferiori.

La pesca costituisce per le popolazioni locali del delta del Danubio l’attività più antica e più importante. Il pesce rappresenta un’importante fonte di cibo e la sua valorizzazione fornisce redditi utili alla loro sopravvivenza.

Si tratta pertanto di un’attività profondamente radicata nella cultura degli abitanti del delta del Danubio, che per la sua tipicità rientra anche tra i ricordi che i numerosi turisti di tutto il mondo serbano del loro viaggio in questa zona.

La notorietà della «Scrumbie de Dunăre afumată» e il successivo sviluppo della sua produzione sono legati a un prodotto ancorato da tempo nella tradizione regionale e riconosciuto in tutto il paese. La ricetta della «Scrumbie de Dunăre afumată» è frutto di una competenza che viene tramandata di generazione in generazione dalle popolazioni locali e che resta fortemente legata alla zona geografica delimitata.

Le proprietà qualitative di cui sopra, unite alla reputazione di cui questo prodotto gode da tempo nella gastronomia della zona geografica delimitata, fanno della «Scrumbie de Dunăre afumată» una specialità apprezzata dai consumatori, la cui fama è strettamente legata alla zona in questione. Hanno contribuito alla reputazione di questo prodotto gli oltre 100 anni di produzione e commercializzazione nella zona geografica.

In un’opera del 1916 intitolata «Pescăria și pescuitul în România» (Pesca e attività di pesca in Romania) (Academia Română, Publicațiunile Fondului Vasile Adamachi, tomo XIII, n. XLVIL), lo studioso Grigore Antipa cita il prodotto trasformato nella zona geografica con il nome di «Scrumbie de Dunăre afumată» concorrendo a diffonderne la fama: «[…] Negli ultimi tempi la nostra industria di conservazione del pesce ha continuato a svilupparsi. Oltre agli operatori di pesca che nella zona di origine delle catture producono grandi quantità di pesce salato - la nostra conserva più ancestrale e diffusa (aringhe e alose in botti, storioni e altri pesci essiccati e salati, cefali affumicati ecc.) - assistiamo da qualche tempo, nella nostra zona, alla nascita di mercati e di impianti di lavorazione e conservazione del pesce. Si tratta in particolare di affumicatoi che producono merluzzi, alose del mar Nero e ogni sorta di pesce di mare affumicato […]».

In questa zona geografica, nella corrispondenza della prefettura del dipartimento di Tulcea del 1919 relativa agli scambi tra pesce e cereali si trovano riferimenti alla commercializzazione della «Scrumbie de Dunăre afumată» nell’ambito della decisione ministeriale n. 740 del 20 maggio 1919 e ai «listini dei prezzi di vendita massimi applicabili al pesce fresco, salato e affumicato».

Nel 1942 la «Scrumbie de Dunăre afumată» è stato il prodotto tradizionale scelto per illustrare il processo di affumicatura a freddo secondo le istruzioni dell’Institut de Cercetări Piscicole al României (Istituto rumeno di ricerca ittica).

All’interno della zona geografica la produzione e la commercializzazione della «Scrumbie de Dunăre afumată» sono proseguite in tutti gli anni successivi parallelamente allo sviluppo socioeconomico della Romania e se ne trovano riferimenti in diversi documenti di produzione. Come testimonia la tabella sintetica dei piani di crescita dell’organizzazione di sviluppo e industrializzazione della pesca di Tulcea (I.I.D.P.), nel 1958 la «Scrumbie de Dunăre afumată» era venduta in tutta la Romania. Nel 1965 il prodotto veniva ancora preparato e figurava nel piano di produzione dell’I.I.D.P. di Tulcea (n. di inventario 69, archivio nazionale, Tulcea). Dal 2011 la tradizione di produzione della «Scrumbie de Dunăre afumată» nella zona geografica è tramandata dai membri dell’associazione RO-Pescador, che in questa zona ne sono gli unici produttori.

Il prodotto «Scrumbie de Dunăre afumată» è stato oggetto di un articolo firmato da Angelika Sontheimer e intitolato «Regionale janë preisautonomie auch in Rumanien zunehmend beliebt — Geraucherter Hareng aus dem Donaudelta» (I prodotti regionali diventano apprezzati anche in Romania – l’aringa affumicata del delta del Danubio), pubblicato nel numero 34/2017 di «LZ Rheinland» (Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland), rivista tedesca che affronta argomenti di interesse per l’ambiente rurale e l’ambiente urbano nelle zone rivierasche del Reno (https://www.lz-rheinland.de/). Questo prodotto è stato oggetto anche di un altro articolo intitolato «Geraucherter Hering aus dem Donaudelta», pubblicato nella rivista online «BWagrar» n. 43/2017 (Baden-Württemberg Agrar) dell’associazione federale degli agricoltori del Baden-Württemberg (https://www.bwagrar.de/) e di un reportage in situ dal titolo «Pe urmele scrumbiei de Dunăre» (Sulle tracce dell’alosa del Danubio), firmato dall’editor Domnica Macri, illustrato dal fotografo d’arte Ionuț Macri e pubblicato in National Geographic Traveler, vol. 33 (estate 2017).

Prodotto emblematico della riserva di biosfera del delta del Danubio, la «Scrumbie de Dunăre afumată» viene celebrata in occasione di grandi fiere nazionali e internazionali: Seafood Expo Global/Seafood Processing Global (Bruxelles, Belgio), festival internazionale Donaufest Ulm/Neu-Ulm (Ulm, Germania), International Fair of Seafood Processing and Products - Polfish Gdansk (Gdansk, Polonia), INDAGRA (Bucarest), giornata mondiale dell’alimentazione della FAO (Bucarest - Casa Poporului), Rural Fest (Bucarest), Festivalul Borşului de Peşte Delta Dunării (Tulcea), Festivalul Gastronomic şi Etnocultural D’ale Gurii Dunării (Tulcea).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/Documentatie-caiet-de-sarcini-Scrumbie-afumata-de-Dunare-IGP.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.