ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 143/01 |
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2018/C 143/02 |
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2018/C 143/03 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Sistemi di frenatura (AT.39920) |
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2018/C 143/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 143/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8885 — Carlyle/Accolade Wines Holdings Australia/Accolade Wines Holdings Europe) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 143/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8856 — Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
24.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 aprile 2018
(2018/C 143/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2238 |
JPY |
yen giapponesi |
132,38 |
DKK |
corone danesi |
7,4477 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87640 |
SEK |
corone svedesi |
10,3763 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1941 |
ISK |
corone islandesi |
123,20 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6258 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,408 |
HUF |
fiorini ungheresi |
311,38 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1893 |
RON |
leu rumeni |
4,6577 |
TRY |
lire turche |
5,0079 |
AUD |
dollari australiani |
1,6010 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5649 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,5974 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7052 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6188 |
KRW |
won sudcoreani |
1 318,33 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,9600 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7208 |
HRK |
kuna croata |
7,4153 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 059,77 |
MYR |
ringgit malese |
4,7636 |
PHP |
peso filippino |
64,073 |
RUB |
rublo russo |
75,6527 |
THB |
baht thailandese |
38,537 |
BRL |
real brasiliano |
4,1981 |
MXN |
peso messicano |
22,9000 |
INR |
rupia indiana |
81,2845 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
24.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/2 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 febbraio 2018 riguardante il progetto di decisione sul Caso AT.39920 — Sistemi di frenatura
Relatore: FINLANDIA
(2018/C 143/02)
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione è costituito da due distinti accordi e/o pratiche concordate tra imprese, che si configurano come due infrazioni ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 del SEE. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica di ciascuna delle due infrazioni. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a una o due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 del SEE, come dettagliatamente indicato nel progetto di decisione. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo delle due infrazioni era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le due infrazioni sono state tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata delle due infrazioni. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione in merito ai destinatari per ciascuna delle due infrazioni. |
8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere ai destinatari del progetto di decisione un’ammenda per ciascuna delle due infrazioni alle quali hanno partecipato. |
9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende. |
11. |
Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. |
12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di applicare ad una delle imprese di cui al progetto di decisione una maggiorazione per recidiva. |
13. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di applicare un coefficiente moltiplicatore di dissuasione a due delle imprese di cui al progetto di decisione. |
14. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. |
15. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione. |
16. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
17. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
24.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/3 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Sistemi di frenatura
(AT.39920)
(2018/C 143/03)
Il 22 settembre 2016 la Commissione europea ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) nei confronti di tre imprese: TRW (4), Bosch (5) e Continental (6) (congiuntamente, «le parti»).
Il 4 dicembre 2017, al termine di una serie di discussioni e di proposte in vista di una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti, che ha notificato alle parti il 5 dicembre 2017. Secondo la comunicazione degli addebiti, le parti hanno partecipato a una o a due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 del trattato sullo Spazio economico europeo (SEE) riguardanti la vendita ad una serie di costruttori automobilistici del SEE di componenti per sistemi di frenatura idraulici e di sistemi di frenatura elettronici per autovetture.
Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno confermato, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rifletteva il contenuto delle rispettive proposte di transazione.
In base al progetto di decisione della Commissione, le parti hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, partecipando a una o due infrazioni uniche e continuate consistenti nello scambio di informazioni commerciali sensibili, al fine di ridurre gli elementi di incertezza dal punto di vista della concorrenza riguardanti le vendite a diversi costruttori automobilistici del SEE di componenti di sistemi di frenatura idraulici e di sistemi di frenatura elettronici per autovetture. In base al progetto di decisione, la prima infrazione, relativa alla vendita di componenti di sistemi di frenatura idraulici, ha avuto inizio il 13 febbraio 2007 ed è durata fino al 18 marzo 2011, mentre la seconda infrazione, relativa alla vendita di sistemi di frenatura elettronici, è durata dal 29 settembre 2010 al 7 luglio 2011.
Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo ad una conclusione positiva.
Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore (7), questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.
Bruxelles, 20 febbraio 2018
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio, del 7 aprile 2004, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(4) ZF TRW Automotive Holdings Corp., TRW KFZ Ausrüstung GmbH e Lucas Automotive GmbH (congiuntamente, «TRW»)
(5) Robert Bosch GmbH («Bosch»)
(6) Continental AG, Continental Teves AG & Co. oHG e Continental Automotive GmbH (congiuntamente, «Continental»)
(7) A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
24.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/4 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 21 febbraio 2018
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.39920 — Sistemi di frenatura
[notificata con il numero C(2018) 925]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2018/C 143/04)
Il 21 febbraio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Il 21 febbraio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Tali infrazioni hanno preso la forma di scambi di informazioni commerciali sensibili al fine di ridurre gli elementi di incertezza dal punto di vista della concorrenza riguardanti le vendite a diversi costruttori di automobili attivi nel SEE di componenti di sistemi di frenatura idraulica e di sistemi di frenatura elettronica per autovetture. |
(2) |
I sistemi di frenatura sono un fattore di produzione essenziale per i costruttori di automobili. I sistemi di frenatura idraulica consistono in un sistema di azionamento (servofreno, cilindro principale del freno) e un sistema di frenatura (freno a disco con pinza o freno a tamburo e cilindro di freno sulla ruota). I sistemi di frenatura elettronica impediscono lo slittamento della vettura grazie al controllo elettronico della stabilità durante la frenata (ABS) o in tutte le condizioni di guida (ESC). |
(3) |
I destinatari della presente decisione sono TRW (2), BOSCH (3) e CONTINENTAL (4) (le «Parti»). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(4) |
Nel luglio 2011, TRW ha presentato una richiesta di immunità ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 riguardante i contatti bilaterali intrattenuti con BOSCH relativamente alla vendita di sistemi di frenatura per autovetture al cliente Daimler. Nel novembre 2011 la Commissione ha effettuato alcuni accertamenti presso i locali di BOSCH. Sempre nel novembre 2011, BOSCH ha presentato una domanda di trattamento favorevole in relazione alle vendite di sistemi di frenatura idraulici per autovetture al cliente Daimler ed ha dichiarato di avere intrattenuto contatti bilaterali con TRW e CONTINENTAL al riguardo. Nel settembre 2014 la Commissione ha effettuato alcuni accertamenti presso i locali di CONTINENTAL. Nel dicembre 2014 CONTINENTAL ha presentato una domanda di trattamento favorevole in relazione alle vendite di sistemi di frenatura idraulici per autovetture ai clienti Daimler e BMW ed ha dichiarato di avere intrattenuto contatti bilaterali con TRW e BOSCH al riguardo. CONTINENTAL ha inoltre dichiarato di avere intrattenuto con BOSCH contatti bilaterali relativi alle vendite al cliente VW di sistemi di frenatura elettronici per autovetture. |
(5) |
Il 22 settembre 2016 la Commissione ha aperto il procedimento per avviare con le parti discussioni in vista di una transazione. Nel corso di tali discussioni, che si sono svolte tra ottobre 2016 e settembre 2017, tutte le parti hanno risposto agli addebiti prospettati e agli elementi di prova loro trasmessi. Successivamente, le parti hanno presentato alla Commissione le rispettive richieste formali di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (5). |
(6) |
Il 4 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, alla quale le parti hanno inequivocabilmente replicato confermandone la corrispondenza con il contenuto delle rispettive proposte di transazione e ribadendo quindi l’impegno a seguire la procedura di transazione. |
(7) |
Il 19 febbraio 2018 è stato sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 20 febbraio 2018. |
2.2. Sintesi delle infrazioni
(8) |
Le due distinte infrazioni riguardano la fornitura nel SEE di componenti di sistemi di frenatura per autovetture. L’ambito delle infrazioni è il seguente.
|
2.2.1. Infrazione I
(9) |
L’infrazione I ha assunto la forma di contatti tra i tre fornitori di componenti automobilistici TRW, BOSCH e CONTINENTAL relativi alle vendite nel SEE di componenti dei sistemi di frenatura idraulici (servofreno, cilindro principale del freno, freno a disco con pinza o freno a tamburo e cilindro di freno sulla ruota), esclusi i dischi («HBS») per autovetture ai clienti Daimler (marchio Mercedes-Benz) e BMW (marchio BMW). |
(10) |
Il comportamento collusivo è consistito nello scambio tra i tre fornitori di informazioni commerciali sensibili dal punto di vista della concorrenza. Allo scopo di coordinare le proprie pratiche commerciali nei confronti di Daimler e BMW, i partecipanti si sono scambiati informazioni concernenti la loro disponibilità ad accettare le clausole relative, rispettivamente, alla politica dei tre anni di Daimler e alla politica dei quattro anni di BMW (6), ed hanno discusso le condizioni d’acquisto di Daimler e BMW. Gli scambi di informazioni relativi a Daimler hanno inoltre riguardato la compensazione dei costi delle materie prime, la trasparenza dei costi e le riduzioni di volume. |
2.2.2. Infrazione II
(11) |
L’infrazione II è consistita in scambi bilaterali collusivi tra CONTINENTAL e BOSCH relativi alle vendite nel SEE di sistemi di frenatura elettronica (EBS) per autovetture per la piattaforma MLB evo (7) del cliente VW. |
(12) |
Dopo avere ricevuto richieste di prezzo per la piattaforma MLB evo, le parti hanno confrontato i rispettivi interessi per il contratto, si sono comunicate le rispettive intenzioni e si sono scambiate informazioni sulle rispettive offerte. |
2.3. Durata
(13) |
La durata della partecipazione di ciascuna parte alle infrazioni è la seguente: Tabella 1
|
3. DESTINATARI
3.1.1. TRW
(14) |
La responsabilità dell’infrazione è imputata a TRW nel modo seguente:
|
3.1.2. Bosch
(15) |
La responsabilità delle infrazioni è imputata a BOSCH nel modo seguente:
|
3.1.3. Continental
(16) |
La responsabilità delle infrazioni è imputata a CONTINENTAL nel modo seguente:
|
4. MISURE CORRETTIVE
(17) |
La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (8). |
4.1. Importo di base dell’ammenda
(18) |
Per l’infrazione I, il valore delle vendite è stato calcolato sulla base della media delle vendite di HBS nel SEE a Daimler e BMW negli anni (completi) di partecipazione all’infrazione. |
(19) |
Per l’infrazione II, il valore delle vendite è stato calcolato sulla base della media delle vendite di EBS nel SEE a VW negli anni di partecipazione all’infrazione. Poiché CONTINENTAL non ha registrato vendite significative in tale periodo, è stato calcolato un valore delle vendite fittizio, proporzionale alle dimensioni relative e alle responsabilità nell’infrazione, basato sul rapporto dei fatturati mondiali dei partecipanti applicato alle vendite pertinenti di BOSCH. |
(20) |
Tenuto conto della natura e della portata geografica delle infrazioni, la percentuale relativa all’importo variabile delle ammende e all’importo supplementare («diritto di ingresso») è stata fissata al 16 % del valore delle vendite oggetto delle infrazioni. |
(21) |
L’importo variabile è stato moltiplicato per il numero di anni o per le frazioni di anno della partecipazione individuale all’infrazione/alle infrazioni di ciascuna parte. L’aumento per la durata è stato calcolato sulla base dei giorni. |
4.1.1. Adeguamenti dell’importo di base.
(22) |
Non si sono registrate circostanze aggravanti o attenuanti nel caso di specie, eccezion fatta per un coefficiente aggravante del 50 % applicato per recidiva a CONTINENTAL (destinatario della decisione della Commissione del 28 gennaio 2009 nel caso AT.39406 Tubi marini). |
(23) |
A BOSCH e CONTINENTAL è stato applicato, rispettivamente, un coefficiente moltiplicatore di dissuasione pari a 1,2 e a 1,1, per tener conto delle dimensioni relativamente grandi di tali imprese. |
4.2. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(24) |
Nessuna delle ammende calcolate supera il 10 % del fatturato complessivo della corrispondente impresa relativo al 2017. |
4.3. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole
4.3.1. Immunità dalle ammende
(25) |
TRW è stata la prima impresa, per quanto riguarda l’infrazione I, a fornire informazioni ed elementi probatori conformi alle condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. A TRW è stata pertanto concessa l’immunità dalle ammende per l’infrazione I. |
(26) |
CONTINENTAL è stata la prima impresa, per quanto riguarda l’infrazione II, a fornire informazioni ed elementi probatori conformi alle condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. A CONTINENTAL è stata pertanto concessa l’immunità dalle ammende per l’infrazione II. CONTINENTAL è stata inoltre la prima impresa a presentare elementi probatori concludenti ai sensi del punto 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 che hanno consentito alla Commissione di includere le vendite ad un cliente nell’infrazione 1. Conformemente al punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, i valori delle vendite a questo cliente non sono stati presi in considerazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere a CONTINENTAL per l’infrazione I. |
(27) |
A CONTINENTAL, la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole per quanto riguarda l’infrazione I, è stata concessa una riduzione del 20 % dell’ammenda. |
(28) |
BOSCH è stata la prima impresa a soddisfare, per quanto riguarda le infrazioni I e II, i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. A BOSCH è stata pertanto concessa una riduzione del 35 % dell’ammenda per quanto riguarda l’infrazione I e del 30 % per quanto riguarda l’infrazione II. |
4.4. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
(29) |
Le ammende inflitte a ciascuna delle parti sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. La riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole. |
5. AMMENDE INFLITTE IN FORZA DELLA DECISIONE
(30) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti: per l’infrazione unica e continuata I, protrattasi dal 13 febbraio 2007 al 18 marzo 2011,
per l’infrazione unica e continuata II, protrattasi dal 29 settembre 2010 al 7 luglio 2011:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) I soggetti giuridici pertinenti per TRW sono: ZF TRW Automotive Holdings Corp., TRW KFZ Ausrüstung GmbH e Lucas Automotive GmbH.
(3) Il soggetto giuridico pertinente per BOSCH è: Robert Bosch GmbH.
(4) I soggetti giuridici pertinenti per CONTINENTAL sono: Continental AG, Continental Teves AG & Co. oHG e Continental Automotive GmbH.
(5) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(6) Nel 2008, Daimler ha chiesto impegni di prezzo relativi alle componenti per il periodo successivo alla fine della serie. I fornitori sono stati invitati a fornire componenti per tre anni dopo la cessazione della produzione allo stesso prezzo praticato durante la fase di produzione attiva di determinate autovetture (da cui l’espressione «politica dei tre anni»). La politica dei quattro anni di BMW è all’origine di un’analoga richiesta ai clienti.
(7) Si tratta di una piattaforma utilizzata per produrre alcuni modelli Audi e la Porsche Macan.
(8) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
24.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8885 — Carlyle/Accolade Wines Holdings Australia/Accolade Wines Holdings Europe)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 143/05)
1. |
In data 13 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Il gruppo Carlyle acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Accolade Wines Holdings Australia Pty Ltd e Accolade Wines Holdings Europe Limited (collettivamente, gruppo Accolade). La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — gruppo Carlyle: gestione alternativa degli attivi a livello mondiale; — Accolade: produzione, commercializzazione e vendita, prevalentemente all’ingrosso, di vini e prodotti vitivinicoli. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8885 — Carlyle/Accolade Wines Holdings Australia/Accolade Wines Holdings Europe Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
24.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8856 — Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 143/06)
1. |
In data 17 aprile 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
ADM e Cargill acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di NVOC. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — ADM: trasformazione di semi oleosi, mais, zucchero, frumento e altri prodotti di base agricoli nonché produzione di oli e grassi vegetali, farine proteiche vegetali, dolcificanti a base di mais, farine, biodiesel, etanolo e altri ingredienti con un valore aggiunto per prodotti alimentari e mangimi. ADM opera su scala mondiale; — Cargill: opera a livello internazionale nella produzione e nella commercializzazione di prodotti alimentari e agricoli e nei prodotti e servizi per la gestione del rischio. Fra le attività di Cargill rientrano la commercializzazione di cereali e materie prime, la lavorazione e la raffinazione di semi oleosi e cereali, le attività molitorie, la lavorazione della carne e i servizi finanziari; — NVOC: impianto per la pressatura di semi di soia, che produce e vende olio di soia grezzo, farina di soia e pula di soia sul mercato egiziano. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8856 — Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.